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Stranieri di antico regime. Mercanti, giudici e consoli nella Napoli del Settecento (Foreigners of the Old Regime. Merchants, Judges and Consuls in Eighteenth-Century Naples)

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I libri di Viella

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Roberto Zaugg

Stranieri di antico regimeMercanti, giudici e consoli nella Napoli del Settecento

viella

Copyright © 2011 - Viella s.r.l.Tutti i diritti riservatiPrima edizione: dicembre 2011ISBN 978-88-8334-696-5

Questo volume è stato pubblicato con il contributo del Fondo nazio-nale svizzero per la ricerca scientifica e della Fondazione “Christine Bonjour” di Basilea.

viellalibreria editricevia delle Alpi, 32I-00198 ROMAtel. 06 84 17 758fax 06 85 35 39 60www.viella.it

Indice

Introduzione 11

1. L’extraterritorialità contestata 27

1. L’imaginario tribunal dei consoli 272. L’immunità dei diplomatici e dei loro spazi 43

2. A ogni nazione il suo giudice 59

1. I jueces conservadores nella penisola iberica del Seicento 592. I delegati delle nazioni nel Regno di Napoli (secc. XVII-XVIII) 713. Le riforme di Carlo di Borbone e i loro limiti (1734-1746) 80

3. La rinascita del Supremo Magistrato di Commercio 97

1. La magistratura all’attacco (1747-1752) 972. La diplomazia all’attacco (1752-1761) 1163. Le relazioni conflittuali nel Supremo Magistrato di Commercio 1324. Chose nostre e inganni patriottici 1435. Il solo Giudice degli stranieri? 156

4. Nazioni, migrazioni, manipolazioni 169

1. Gente senza nazione? Svizzeri, ginevrini ed ugonotti 1692. La Nation française 1863. La British factory 2024. Far da consoli per le nazioni altrui 213

Stranieri di antico regime6

5. In tempo di guerra 235

1. Sospetti, xenofobia, repressione (1789-1793) 2352. Conoscere per selezionare, narrare per negoziare (1793-1794) 2533. Epilogo (1794-1798) 272

Conclusioni 279

Bibliografia 291

Indice dei nomi 319

Indice dei luoghi e delle appartenenze 329

Ringraziamenti

Questo libro nasce da una piccola migrazione che mi ha portato ad incontrare molte persone, ognuna delle quali ha contribuito a suo modo al maturare delle mie idee e quindi alla realizzazione di questo lavoro. Arrivando a Napoli, il principale ambito di confronto scientifico è stato il corso dottorale in Storia e società dell’età moderna e contemporanea / Storia e scienze sociali organizzato dall’Istituto Ita-liano di Scienze Umane in collaborazione con l’Università di Napoli “Federico II”. Al coordinatore, Paolo Macry, e ai docenti, tutori e colleghi del dottorato va tutto il mio riconoscimento per le vivaci discussioni che in questi anni hanno ac-compagnato il mio percorso di studio. Durante questo percorso sono stato assistito da due direttori di tesi: da Marco Meriggi, che con i suoi consigli e la sua amicizia mi ha costantemente aiutato a trasformare le varie ipotesi di ricerca in un progetto concretamente realizzabile, e da Biagio Salvemini, tanto critico nello smontare le mie precarie certezze quanto stimolante nel fornirmi nuovi spunti su cui lavorare.

Sulla mia strada ho poi incontrato Gia Caglioti, che – tra l’altro – mi ha coin-volto nel progetto di ricerca nazionale Migrazioni interne, migrazioni internaziona-li, offrendomi la preziosa opportunità di confrontare i risultati della mia ricerca con quelli di altri storici delle migrazioni. Tra costoro, mi preme di ricordare Angiolina Arru, che di questo progetto è stata l’energica coordinatrice, e Marco Rovinello, con cui ho avuto la fortuna di condividere – ben oltre i vari materiali archivistici che ci siamo scambiati – una stagione di studi veramente appassionante.

Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine a Marina Formica e a Renato Pasta, che sin dai tempi della laurea all’Università di Firenze mi hanno seguito, consigliato e sostenuto nel mio percorso formativo. Ai custodi dell’Archivio di Stato di Napoli devo un caloroso ringraziamento per la cordiale e quotidiana assistenza.

A Nord delle Alpi, invece, la mia riconoscenza va a Wolfgang Kaiser, che è stato in vari momenti un interlocutore prezioso. A Mike Rapport, per l’amichevole accoglienza in Scozia. E soprattutto a Kaspar von Greyerz, che mi ha dato la pos-sibilità di completare in un contesto nuovo il lavoro iniziato in Italia.

Stranieri di antico regime8

I più grandi debiti li ho però contratti al di fuori dal mondo universitario. Con mia madre e mio padre, Luisa e Rolf Zaugg-Prato, che per primi hanno alimentato la mia passione per la storia e che in questi anni non mi hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Con mio zio, Roberto Prato, per le molte discussioni intriganti intessute nel corso delle estati in cui ho lavorato a questo studio. E con mia moglie, che ha condiviso con me il tempo e le vicissitudini di questa ricerca. Regalandomi un figlio e moltissima ispirazione.

Basilea, giugno 2011

a Francisca

Introduzione

Quello dello straniero è un complesso problematico che, negli ultimi anni, è stato molto frequentato dalla storiografia e, più in generale, dalle scienze sociali. Evidenti sono gli stimoli che la riflessione accademica ha ricevuto dal contesto contemporaneo in cui essa si sviluppa: un contesto segnato da intensi flussi migratori che concorrono a riplasmare la composi-zione sociale e i paesaggi culturali dei paesi coinvolti e dalle concomitanti alterazioni negli ordinamenti normativi e nelle pratiche istituzionali degli Stati europei. Innanzitutto, tale processo ha modificato la legislazione in materia di migrazioni, generando una proliferazione di fonti normative e di livelli istituzionali (locali, nazionali, sovranazionali) preposti a “governa-re” i flussi migratori. Le definizioni giuridiche dello straniero e dei suoi di-ritti hanno dunque subito delle trasformazioni profonde. Tuttavia, sarebbe ingenuo presupporre che i mutamenti riguardino solo i soggetti classificati come «immigrati» o «extracomunitari». Infatti, al di là delle singole re-golamentazioni sui migranti stranieri, è lo stesso concetto di cittadinanza, inteso come categoria politica unificante, ad esser stato risucchiato da di-namiche trasformative che hanno innescato una sua progressiva frammen-tazione.1 Assistiamo, in altre parole, ad un’erosione del monopolio norma-tivo dello Stato territoriale e ad una differenziazione degli status giuridici delle persone che, per certi aspetti, sembrano ricordare le configurazioni istituzionali dell’antico regime.

Pertanto, la recente sensibilità per i fenomeni migratori non si riflette solamente negli studi di storia sociale che hanno per oggetto le migrazioni in senso stretto, ma ha anche investito delle proprie problematiche altri

1. Rigo, L’Europa di confine.

Stranieri di antico regime12

ambiti disciplinari. Così, negli ultimi anni sono stati aperti una serie di can-tieri di ricerca relativi alla percezione e alla costruzione dei migranti e delle figure dello straniero nell’ambito del diritto, delle pratiche istituzionali e della politica, per citare soltanto le sfere più vicine all’argomento di questo lavoro. Stimolata dagli sviluppi recenti nelle tecniche per l’identificazione delle persone e il controllo della mobilità umana, la storiografia ha ad es-empio iniziato ad interrogarsi sulle strategie adottate in passato dai poteri istituzionali per regolamentare i fenomeni migratori, producendo non solo dei dettagliati studi sui documenti di identità e i controlli dei movimenti transfrontalieri nell’età contemporanea,2 ma evidenziando anche che dis-positivi di questo genere erano emersi – secondo modalità evidentemente diverse, ma non prive di analogie – già in epoche più remote e in contesti più o meno lontani dallo Stato nazionale otto-novecentesco e dai suoi ap-parati burocratici.3

Altri studiosi hanno invece spostato lo sguardo dalle tecniche utilizzate per controllare l’ingresso sul territorio al limes cittadino-straniero e ai mec-canismi per regolare l’accesso alle risorse giuridiche della civitas. Sull’onda di una stagione di studi dedicati ai nazionalismi e all’«invenzione» della nazione,4 a partire dagli anni Novanta i contemporaneisti hanno avviato delle importanti ricerche sull’uso degli strumenti legislativi nella costruzione e de-limitazione della comunità dei cittadini,5 che hanno messo in evidenza come, dietro ad un’apparente continuità demografica ideologicamente postulata, si nasconda una sostanziale instabilità dei criteri di inclusione ed esclusione, spesso condizionata da contingenze politiche ed economiche.

2. Torpey, The invention of the passport; Grenze und Staat; Noiriel, État, nation et immigration, in part. pp. 309-329; Migration control in the North Atlantic world; per una rassegna relativa all’Italia ottocentesca vedi Meriggi, La cittadinanza di carta.

3. La ville promise. Mobilité et accueil à Paris (fin XVIIe-début XIXe siècle); La mo-bilité des personnes en Méditerranée; Groebner, Storia dell’identità personale; Siegert, Passagiere und Papiere; Gens de passage en Méditerranée. Per il Regno di Napoli vedi Avallone, Il controllo dei forestieri; Meriggi, Come procurarsi un passaporto; Salvemini, Sul pluralismo spaziale di età moderna.

4. Cfr. almeno Gellner, Nazioni e nazionalismo; Anderson, Comunità immaginate; L’invenzione della tradizione; Hobsbawm, Nazioni e nazionalismi dal 1780; Thiesse, La creazione delle identità nazionali in Europa.

5. Di particolare importanza è stato il libro di Brubaker, Cittadinanza e nazionalità in Francia e Germania, con il quale si sono confrontati Fahrmeir, Citizens and aliens; Go-sewinkel, Einbürgern und Ausschliessen; Weil, Qu’est-ce qu’un Français?; Argast, Staats-bürgerschaft und Nation.

Introduzione 13

I modernisti, invece, si sono confrontati con lo studio dei limites giu-ridico-politici prima dello spartiacque della Rivoluzione francese, nel du-plice tentativo di comprenderne la strutturazione in un contesto di radicale alterità storica e di recuperarne gli elementi di continuità rispetto agli Stati contemporanei. A questo scopo, si sono mossi in due direzioni. In primo luogo hanno focalizzato la propria attenzione sulla civitas comunale e dun-que sulla distinzione cittadino-forestiero,6 esaminando i meccanismi di se-lezione messi in atto dalle istituzioni cittadine e dalle comunità locali nei confronti dei nuovi arrivati, l’oscillazione dei requisiti per l’ottenimento della cittadinanza (legame matrimoniale, proprietà immobiliare, assolvi-mento di doveri fiscali, durata della residenza) in relazione alle tensioni economiche e politiche che attraversavano le società corporate, le risorse collegate ai diritti di cittadinanza e i processi di gerarchizzazione dei mede-simi, nonché le strategie sociali adottate dai migranti provenienti dall’este-ro o semplicemente da extra civitatem in risposta ai quadri normativi dei corpi cittadini.7 La modernistica italiana, in particolar modo, ha finora privilegiato questa prospettiva, affrontando la questione della cittadinanza all’interno di quei processi di trasformazione a cui furono soggetti i retaggi istituzionali di origine medievale.8

La Napoli cinque-secentesca, studiata da Piero Ventura,9 occupa a que-sto proposito una posizione peculiare. Come in altri casi, la cittadinanza comunale napoletana attribuiva un insieme di libertates, tra le quali vanno ricordate l’esenzione dal pagamento dell’imposta diretta (il cosiddetto «fo-catico»), una serie di franchigie doganali e gabellari, nonché un privilegio di foro, che faceva sì che i cittadini non potessero essere giudicati dai tribu-nali provinciali o baronali, ma solo da quelli che avevano sede nella capi-tale. Cittadino napoletano era innanzitutto chi nasceva a Napoli o nei suoi casali e chi, pur essendo nato nelle province o all’estero, era figlio di cit-tadini napoletani. L’acquisizione della civitas seguiva sostanzialmente due modalità distinte: una ordinaria, basata sul possesso di determinati requisiti

6. Utilizzo il termine «forestiero» per indicare i soggetti esclusi dalla civitas locale, includendovi quindi sia le persone provenienti dallo stesso Stato, sia gli stranieri.

7. Si veda ad esempio lo studio sulla vecindad nel mondo ispanico di Herzog, Defi-ning nations, nonché le ricerche contenute in Cittadinanze e in Statuts individuels, statuts corporatifs, statuts judiciaires.

8. Angelozzi, Casanova, La cittadinanza ex privilegio a Bologna; Tedoldi, Cittadini minori; Bellavitiis, Identité, mariage, mobilité.

9. Ventura, L’ambiguità di un privilegio; Id., Mercato delle risorse e identità urbane.

Stranieri di antico regime14

– aver contratto matrimonio con una napoletana, possedere un’abitazione e aver dimorato in città per almeno dieci anni – e una straordinaria, fondata su una cooptazione graziosa da parte degli eletti di uno dei sei Seggi in cui era suddivisa la Città dei Napoli.10 Oltre ad occuparsi dell’organizzazione annonaria della città, rispetto alla quale erano investiti di un apposito pote-re giurisdizionale, i sei eletti possedevano il potere di aggregare i forestieri alla cittadinanza di Napoli, secondo le due modalità appena menzionate. Visto che il conferimento della civitas aveva delle ripercussioni dirette sul regio erario, la decisione degli eletti doveva però essere ratificata dalla Regia Camera della Sommaria, il tribunale supremo del Regno per le que-stioni di natura fiscale. In questo senso, il potere di conferire la cittadinanza era condiviso dalle autorità municipali e dalle magistrature regie.

Rispetto agli usi sociali, le ricerche di Ventura hanno rivelato la de-bolezza della cittadinanza come limes discriminatorio e l’esistenza di una molteplicità di vie alternative per accedere alle risorse ad essa collega-te. A differenza di altre realtà cittadine, dove delle tradizioni comunali più forti si esprimevano in una pronunciata gerarchizzazione degli status politico-legali,11 nella capitale del regno meridionale la distinzione tra «abitanti» e «cittadini» era sfumata e accentuate erano le aperture nei confronti dei provinciali e degli stranieri nell’ambito delle corporazioni di mestiere, alcune delle quali prevedevano addirittura una rappresentan-za stabile dei forestieri nelle cariche dirigenti. A Napoli, complessiva-mente il radicamento relazionale nella società urbana contava di più che lo status formale di cittadino.

Accanto agli studi sulle civitates comunali, la storiografia ha poi cer-cato di far emergere la distinzione tra sudditi e stranieri all’interno delle configurazioni statuali di età moderna, occupandosi in maniera particolare delle naturalizzazioni. Nel caso inglese e poi britannico, tale questione for-mava, sin dagli anni della Restaurazione stuartiana, un oggetto di vivaci discussioni, condotte nell’ambito di una sfera pubblica divenuta oramai uno spazio aperto, conflittuale e capace di condizionare i processi deci-sionali politici. Attingendo ad una cospicua produzione libellistica, Daniel

10. Si trattava di cinque Seggi nobiliari (Nido, Capuana, Portanuova, Montagna e Porto) e di un Seggio popolare, relativo all’intero territorio urbano e suddiviso in venti-nove ottine.

11. Oltre al caso veneziano, si possono citare i casi esemplari di Ginevra e di Basilea, studiati da Mottu-Weber, Le statut des étrangers, e da Portmann, Basler Einbürgerungspo-litik 1358-1798.

Introduzione 15

Statt ha ricostruito i termini di questo dibattito, evidenziando i motivi che alimentavano il disaccordo che, tra fine Seicento e inizio Settecento, con-trappose i whigs ai tories e alle gerarchie anglicane rispetto all’opportunità di facilitare l’accesso alla naturalizzazione.12 Se i tories e la Established Church temevano che un’inclusione indiscriminata dei protestanti stranieri potesse rinvigorire le fila dei dissenters e paventavano l’arrivo di masse in-controllabili di immigrati poveri e vagabondi, i whigs fondavano la propria proposta liberalizzatrice su quell’ipotesi popolazionista secondo la quale solo l’immigrazione era capace di garantire un incremento demografico suscettibile di promuovere il pieno sviluppo delle capacità produttive del paese. Entrambe le parti condividevano però la convinzione che una natu-ralizzazione facile – cioè non vincolata a requisiti restrittivi e soprattutto sgravata da costi onerosi – avrebbe costituito un elemento di attrazione, suscettibile di attivare dei consistenti flussi di immigrazione. La presun-zione di poter regolare le migrazioni tramite le risorse giuridiche messe a disposizione degli stranieri era però – come nota Statt e come si vedrà anche in questo lavoro (cap. 3.1) – assolutamente illusoria e si fondava su una comprensione distorta delle relazioni intercorrenti tra quadri normativi e processi sociali.

In effetti, solo un’esigua minoranza degli immigrati stranieri che nel corso del Settecento si stabilirono in Gran Bretagna si applicarono per ottenere la naturalisation o la più modesta denization.13 Come ha dimo-strato Margrit Schulte Beerbühl,14 la netta maggioranza dei nuovi sudditi britannici proveniva dal milieu del grande commercio. Lo status di British subject non era dunque un traguardo trasversale di tutti i ceti sociali, ma corrispondeva alle necessità di un gruppo specifico, per il quale le discri-minazioni economico-fiscali a cui erano soggetti gli aliens rappresentava-

12. Statt, Foreigners and Englishmen. 13. Mentre la naturalisation avveniva in forza di un atto ad personam votato dal

Parlamento, aveva costi piuttosto alti e fino al Catholic Emancipation Act (1829) rimase accessibile ai soli protestanti, la denization consisteva in una lettera patente regia, costava decisamente meno e poteva essere acquistata anche dagli ebrei e, a partire dal 1793, dai cattolici. A differenza dalla naturalizzazione, la denizenship non dava però accesso alle compagnie mercantili e alla proprietà di bastimenti britannici, né eliminava tutte le discri-minazioni fiscali. Diversamente da quanto accadeva in Francia, il conferimento di questi due status non era vincolato al mantenimento della residenza all’interno del regno, né dava accesso alle cariche pubbliche.

14. Schulte Beerbühl, Deutsche Kaufleute in London.

Stranieri di antico regime16

no degli svantaggi sensibili e motivavano un investimento cospicuo per accedere alla naturalizzazione.

Nel contesto di un regime politico diverso e di una sfera pubblica ancora meno aperta di quella britannica, nella Francia sei-settecentesca la questione delle naturalizzazioni, pur non sfuggendo del tutto all’attenzione di qualche homme de lettres sensibile ai suoi risvolti economici, fu dibattuta innanzitut-to da giuristi e officiers. In compenso, le pratiche di naturalizzazione hanno prodotto una documentazione istituzionale consistente e qualitativamente ricca, a cui ha attinto Peter Sahlins per il suo studio sulla «cittadinanza» francese tra Seicento e primo Ottocento.15 Come è noto, in Francia – come anche negli altri Stati di antico regime – mancava una definizione univoca dell’appartenenza allo Stato. La condizione giuridica degli individui non era determinata in primis dall’essere «francesi», ma dalla loro collocazione en-tro i quadri della società corporata. Esisteva però un nesso comune a tutti, che era il legame di soggezione che intrattenevano rispetto al sovrano. Al di là delle bourgeoisies comunali e di altre appartenenze corporative, l’unico rapporto che definisse una comune appartenenza alla Francia era quello di essere sujets del Re Cristianissmo. Il «cittadino» di antico regime era dunque il suddito: una figura priva di soggettività politica, ma inclusiva dal punto di vista sociale, per la quale Sahlins ha coniato il termine «absolute-citizen».

La principale distinzione tra questo «cittadino assolutistico» e lo stra-niero era data dal cosiddetto droit d’aubaine.16 Inizialmente limitato all’in-capacità dello straniero di trasmettere in via ereditaria i propri beni, i quali dopo la sua morte rischiavano di essere confiscati dal sovrano, dal tardo Cinquecento in poi questo diritto di origini feudali fu rafforzato e venne a comprendere l’impossibilità di ereditare, numerosi limiti nell’accesso alle cariche civili ed ecclesiastiche e varie altre discriminazioni legali. Furono insomma le incapacità giuridiche degli stranieri a generare – in maniera squisitamente contrastiva – la definizione del francese, e non all’inverso. E benché nel corso del tempo la monarchia avesse introdotto una serie di esenzioni al droit d’aubaine – per i sudditi di determinati Stati, per certe categorie professionali e per gli stranieri residenti in alcune zone fronta-liere e città portuali – furono queste incapacità a motivare coloro che in-

15. Sahlins, Unnaturally French.16. Cfr. anche Rapport, “A languishing branch of the old tree of feudalism”, nonché

il dibattito tra Cerutti, A qui appartiennent les biens qui n’appartiennent à personne?, e Sahlins, Sur la citoyenneté et le droit d’aubaine.

Introduzione 17

trapresero l’iter della naturalizzazione, la concessione della quale venne a configurarsi come una prerogativa esclusiva del sovrano.

Il periodo borbonico della Napoli settecentesca costituisce un labo-ratorio di grande interesse per uno studio sulla condizione degli stranieri nell’antico regime. Con una popolazione che passò dai 315.000 abitanti stimati per il 1742 ai circa 445.000 del 1798,17 la capitale delle Due Sicilie era il secondo centro urbano dello spazio mediterraneo – dopo Istanbul – e il terzo dell’Europa cristiana – dopo Londra e Parigi. La dimensio-ne demografica era accompagnata da una poliedricità funzionale e da una pronunciata eterogeneità sociale. Come sede della corte, delle legazioni diplomatiche e di importanti istituti culturali ed ecclesiastici, come luogo di residenza di una popolazione vastissima e di una nobiltà numerosa, la città portuale di Napoli non rappresentava soltanto un variegato mercato di lavoro per una manodopera più o meno specializzata, ma era innanzitutto un esteso mercato di consumi e di servizi. I fattori che potevano motivare una migrazione a Napoli – sia a partire dalle realtà rurali e dai centri minori del Regno, che anche da spazi molti distanti – erano dunque molteplici e tali erano i profili sociali di coloro che arrivavano in città.

Come è noto, la misurazione dei flussi migratori in assenza di una documentazione anagrafica è ancor più problematica di quanto non lo sia in presenza della medesima. I registri parrocchiali, infatti, intercettano i percorsi di vita soltanto in alcuni momenti liminari e, di conseguenza, sono lungi dal coprire in maniera uniforme ed integrale le presenze, anche pro-lungate, sul territorio urbano. Per di più, la possibilità di classificare i sog-getti migranti che investono la città di Napoli è sensibilmente inficiata dal-la natura delle fonti, nelle quali i campi semantici dei termini «napoletano» (che può indicare sia il regnicolo, sia l’abitante della città), «forestiero» (usato di volta in volta per indicare gli immigrati dalle province o gli stra-nieri veri e propri) e «suddito» (che non sempre coincide con «regnicolo», ma spesso include anche i soggetti provenienti dal Regno di Sicilia e dallo Stato dei Presidi) rimangono estremamente instabili.

Inoltre, va tenuto presente che se da un lato gli stranieri rappresen-tavano soltanto una parte degli immigrati – la maggior parte proveniva dalle province del Regno18 –, dall’altro non tutti gli stranieri erano stricto

17. Petraccone, Napoli dal Cinquecento all’Ottocento, pp. 133 e 139.18. Avolio, Chianese, Guarino, Una città senza immigrati?, p. 114 s. Secondo gli

autori di questa ricerca, svolta in base ai processetti matrimoniali, nel 1790 la quota degli

Stranieri di antico regime18

sensu degli immigrati. Era il caso dei figli di stranieri nati a Napoli che, pur avendo in linea di principio accesso alla civitas neapolitana, in non pochi casi mantenevano – nell’auto ed etero-percezione, nonché nelle pratiche sociali e istituzionali – delle appartenenze distinte (cap. 4.2). Viste queste incongruenze classificatorie, non stupiscono eccessivamen-te le ampie divergenze nei dati relativi a «stranieri» e «forestieri», che vanno dai poco più di mille stranieri intercettati nel corso di un decennio dai processetti matrimoniali secenteschi19 fino ai 100.000 «forestieri» segnalati dal censimento del 1742,20 passando per le poche centinaia di soggetti che nel 1707 afferivano alle tre parrocchie nazionali, ovvero a quella cattolica di rito orientale di San Pietro e Paulo de’ Greci e a quelle cattoliche di rito latino di San Giovanni de’ Fiorentini e di San Giorgio de’ Genovesi.21

Al centro di questo studio non c’è il momento di passaggio della natu-ralizzazione, né tanto meno il droit d’aubaine che, con buona pace di Jean

immigrati sulla popolazione totale si aggirava attorno al 20%. Rimane il problema che tale fonte, non intercettando coloro che si sposavano al di fuori dal rito cattolico e coloro che giungevano in città già sposati, induce a sottostimare i protestanti in particolare e gli immigrati in generale.

19. Petraccone, Napoli dal Cinquecento all’Ottocento, p. 119.20. Ibidem, p. 134; il documento è pubblicato in L’Italia del secondo Settecento, pp.

110-123. A mio parere, il censimento non si riferiva ai soli soggetti appartenenti alle tre parrocchie nazionali dei genovesi, fiorentini e greci, come vuole Pagano de Divitiis (p. 39), ma a tutti i soggetti arrivati da fuori città. Come ci informa lo stesso documento, «Sotto il nome di Gente Napoletana si comprendono cosi i naturali Cittadini, come tutti coloro, che anno fisso, é permanente domicilio nell’estenzione della Città é suoi borghi ma non già i Forestieri cosi Regnicoli, che esteri, per taluni de’ quali vi sono tre Parrocchie» (p. 122; il corsivo è mio). La distinzione classificatoria adottata in questo documento coniuga il crite-rio della residenza con quelli dell’origine e dell’appartenenza statuale. Da un lato ci sono tutti i regnicoli (cittadini e non) che risiedono stabilmente a Napoli, e dall’altro ci sono sia i regnicoli privi di un domicilio fisso a Napoli che gli stranieri (residenti o di passaggio). Per i regnicoli il criterio discriminante è dunque quello della residenza – a conferma della labilità del limes cittadino-abitante rilevata da Ventura –, mentre per gli stranieri è quello dell’estraneità statuale, che induce ad accomunarli ai regnicoli di passaggio. Pur rimanendo vaga e in definitiva poco probabile, la stima dei 100.000 «forestieri» diventa un po’ più comprensibile, considerando che in essa si esprimeva la percezione soggettiva di quell’in-tensa mobilità umana che investiva quotidianamente la città di Napoli.

21. Petraccone, Napoli dal Cinquecento all’Ottocento, p. 132. Va sottolineato che i numeri relativi alle parrocchie nazionali non possono essere assunti tout court come indi-catori della presenza in città di soggetti provenienti dai rispettivi Stati, ma si riferiscono semplicemente alle affiliazioni soggettive a tali parrocchie.

Introduzione 19

Bodin,22 era estraneo alla tradizione giuridica del Regno di Napoli.23 Questo libro non intende nemmeno contribuire ad una conoscenza più precisa del-la dimensione demografica dell’immigrazione nella Napoli settecentesca, né si propone di fornire una ricostruzione completa dei migranti presenti in città secondo linee nazionali, etnico-religiose e socio-professionali. Non pretende di mappare le aree di provenienza, le traiettorie e le modalità di inserimento nello spazio e nell’economia urbana dei migranti stranieri. Avendo il proprio focus prioritario nelle nationes mercantili, questo studio si occupa prevalentemente (anche se non esclusivamente) di operatori del commercio internazionale provenienti da paesi dell’Europa cristiana. La presenza di migranti musulmani – arrivati a Napoli soprattutto da schiavi,24 ma talvolta anche da liberi25 – viene appena sfiorata, così come sono margi-nali i riferimenti ai numerosi migranti militari reclutati dai vari reggimenti stranieri al servizio della corona.26 Vicende come quelle dei cinesi, appar-tenenti al celebre Collegio fondato da Matteo Ripa,27 o quelle dei rom,28 non vengono discusse in questo lavoro.

L’obiettivo di questa ricerca è di studiare le interazioni tra mercanti stranieri e istituzioni napoletane tramite una lettura incrociata di carte di-plomatiche e carte giudiziarie. Essa focalizza l’attenzione sulle «nazioni» straniere, ovvero su quelle entità corporative composte quasi sempre esclu-sivamente da commercianti,29 «a cui le autorità sovrane conferivano uno

22. Cit. in Sahlins, Sur la citoyenneté et le droit d’aubaine, p. 386.23. «La patria nostra non ha mai conosciuto quel diritto non meno strano che barbaro,

comunemente detto di albinaggio», spiegava nel 1848 Luigi Volpicella. Solo «al cominciare del vivente [secolo XIX]», quando il Regno di Napoli venne conquistato dalle armate napo-leoniche, «fu dalla Francia trapiantata nel nostro regno questa esotica pianta» (Volpicella, Del diritto di albinaggio, p. 5). All’inesistenza di tale diritto nella Napoli moderna fa riferi-mento anche il Trattato di commercio e navigazione tra Sua Maestà il Re delle Due Sicilie e Sua Maestà l’Imperatrice di tutte le Russie, art. 36.

24. Su costoro vedi almeno Boccadamo, Napoli e l’Islam.25. Vedi ad esempio infra, p. 231 ss.26. MacSwiney of Mashanaglass, Notes on some Irish regiments; Manselli, Il reg-

gimento Albanese Real Macedonia; Giura, Storie di minoranze, pp. 119-156; Eyer, Die Schweizer Regimenter in Neapel.

27. Cfr. La missione cattolica in Cina.28. Novi Chavarria, Sulle tracce degli zingari.29. Il carattere (tendenzialmente) mercantile vale per tutte le «nazioni estere» orga-

nizzate sotto l’autorità di un console. La nazione ebraica e quella greca, che non erano su-bordinate ad una rappresentanza straniera, includevano invece anche soggetti appartenenti ad altri ceti sociali. In ogni caso, in questo lavoro il termine «nazione» viene utilizzato in

Stranieri di antico regime20

status legale collettivo distinto che comportava diritti e obblighi specifici, volti ad integrarle nel tessuto sociale ed economico locale e, al contempo, a separarle dalla maggioranza della popolazione».30 In particolare, puntan-do lo sguardo sulle dialettiche conflittuali in cui erano coinvolti i membri delle nazioni mercantili, essa si propone di analizzare la condizione degli stranieri all’interno del pluralismo normativo ed istituzionale dell’antico regime e di esaminare, attraverso tale prospettiva, le trasformazioni isti-tuzionali prodottesi nel corso del Settecento borbonico. In coerenza con questo approccio, l’arco cronologico preso in esame è definito da una pe-riodizzazione prettamente politica, che va dall’inizio della monarchia bor-bonica nel 1734 alla vigilia della sua prima caduta nel 1799.

La ricerca si confronta in maniera costante con la diplomazia, la giu-stizia e il commercio: tre ambiti tematici che, pur essendo tra i più classici della storiografia, in anni recenti sono stati investiti da problematiche e approcci che non hanno mancato di innovare i rispettivi campi scientifici. Sottratta al monopolio di una storiografia di matrice ottocentesca, che ave-va messo l’accento su una lettura angustamente politica dei trattati e delle trattative internazionali, lo studio della diplomazia moderna nell’ultimo decennio si è sostanzialmente arricchito, aprendosi a tematiche di storia sociale e culturale. Sulla scia del lavoro di Christian Windler sui rappresen-tanti francesi a Tunisi,31 l’attenzione si è vie più spostata sulle percezioni dell’alterità, le negoziazioni transculturali, la ritualità dei cerimoniali e su tutti quegli affari “minori” che impegnavano gli ambasciatori e soprattutto i consoli nel loro lavoro quotidiano.32

Negli studi sulla giustizia, l’innovazione non è stata il frutto di una “conquista” del campo scientifico da parte della storia sociale e culturale, ma piuttosto di una reciproca apertura metodologica. Così, se da un lato la storia del diritto ha abbandonato quel chiuso formalismo che a lungo l’aveva caratterizzata, dall’altro gli storici modernisti hanno preso coscienza che la documentazione dei tribunali non è solo una chiave d’accesso per studiare fenomeni sociali “esterni”, quali la devianza, la criminalità e la cultura po-

coerenza con il significato corporativo che aveva in antico regime e quindi non si riferisce né al corpo immaginario di un «popolo», né all’insieme dei migranti provenienti da un determinato paese.

30. Trivellato, The familiarity of strangers, p. 43.31. Windler, La diplomatie comme expérience de l’autre.32. Vedi almeno Dursteler, Venitians in Constantinople; Wahrnehmung des Fremden;

per il caso partenopeo cfr. Rao, Napoli e il Mediterraneo nel Settecento.

Introduzione 21

polare.33 Piuttosto, si è iniziato a leggere nel diritto e nel suo uso giudiziario dei momenti strutturanti della società stessa. Nella produzione storiografi-ca degli ultimi due decenni, il diritto tendenzialmente non viene concepito né come un universo culturale autosufficiente, né come una gabbia imposta dall’alto ad una società più o meno deviante. Piuttosto, la genesi del diritto viene assunta come un processo sociale multilaterale, sottolineando come i soggetti dell’antico regime pensassero le interazioni e le differenziazioni sociali con immagini profondamente plasmate dal lessico giuridico.34

Il rinnovato interesse della storiografia per i gruppi mercantili, infine, ha senz’altro origini plurime. Alle prese con i limiti esplicativi delle teorie neoclassiche da un lato e dello strutturalismo della «seconda generazione» delle Annales dall’altro, la storiografia ha trovato nelle proposte metodolo-giche della network analysis – emersa nell’ambito dell’antropologia sociale britannica in risposta alla staticità del paradigma struttural-funzionalista di matrice parsoniana35 – delle chiavi interpretative congeniali ad uno studio dinamico delle relazioni sociali e dunque capaci di apprezzare il ruolo de-gli attori nello sviluppo economico.36 Rispetto ai condizionamenti di lunga durata da un lato e al presupposto primato regolatore del mercato dall’altro, gli strumenti dell’analisi di rete permettono infatti di cogliere la soggettivi-tà degli operatori commerciali e di esaminare quindi l’embeddedness delle transazioni economiche entro configurazioni relazionali.37

Innanzitutto, la rivalutazione della soggettività mediatrice dei mercanti ha spinto gli storici ad interrogarsi sulla rilevanza di fattori etnici e religiosi nella strutturazione delle reti imprenditoriali e nell’allocazione di capitali finanziari e sociali.38 Inoltre, essa ha indotto a ripensare i mercatores mi-granti in termini di «diaspore» e a tematizzare il loro ruolo come mediatori transculturali.39 Complessivamente, lo spostamento del focus analitico dal

33. Cerutti, Giustizia sommaria, pp. 11-14.34. Vedi almeno Clavero, Tantas personas como estados; Hespanha, Introduzione alla

storia del diritto europeo; Kuehn, Law, family and women.35. Piselli, Reti sociali e comunicative.36. Schulte Beerbühl, Deutsche Kaufleute in London, p. 15; Monestarolo, Una chiusa

élite?, p. 470.37. Granovetter, Economic action and social structure.38. Sulle cosiddette ethnic economies cfr. Light, Gold, Ethnic Economies, nonché

le rassegne critiche di Garruccio, Minoranze imprenditrici, e di Caglioti, Vite parallele, pp. 9-31.

39. Sul concetto di diaspora cfr. Clifford, Strade, pp. 299-342; Brubaker, The “diaspo-ra” diaspora; Ambrosini, La costruzione di identità trasversali.

Stranieri di antico regime22

commercio ai commercianti ha prodotto una ricca messe di lavori sui porti europei e ottomani e i mercanti stranieri che vi operavano, arricchendo la nostra conoscenza sulle connessioni transfrontaliere in età moderna.40

Come ha osservato tempo addietro Fernand Braudel, l’economia mer-cantile dell’età moderna si caratterizzava per la compresenza concorren-ziale e per il succedersi consecutivo di gruppi alloctoni, che dominavano dei determinati circuiti commerciali, cercando perennemente di escluderne i soggetti esterni.41 La storia di Napoli, sotto questo aspetto, si presenta come un’illustrazione esemplare di tale modello.42 Si pensi ai fiorentini e ai catalani,43 che ebbero il loro momento di forza nel periodo aragonese, e ai genovesi, che durante il viceregno spagnolo penetrarono non solo i canali dell’intermediazione commerciale, ma anche gli appalti fiscali, gli assetti fondiari e i ranghi della nobiltà.44 E poi agli olandesi e agli inglesi che, entrando nello spazio mediterraneo, nel corso del Seicento riuscirono ad inserirsi nella commercializzazione delle derrate agricole del Regno e a trovarvi degli sbocchi per i propri prodotti manifatturieri.45 E si pensi, per il Settecento, ai negozianti francesi e britannici,46 i quali continuarono a giocare un ruolo importante nell’Ottocento,47 quando furono affiancati da una folta schiera di imprenditori svizzeri e tedeschi.48 La tematica dei

40. Oltre ai lavori già citati, si vedano ad esempio Weber, Deutsche Kaufleute im At-lantikhandel; Smyrnelis, Une société hors de soi; Van den Boogert, The capitulations and the Ottoman legal system; Bustos Rodriguez, Cádiz en el sistema atlántico; García Fernan-dez, Comunidad extranjera y puerto privilegiado; Filippini, Il porto di Livorno; D’Angelo, Mercanti inglesi a Livorno; Frattarelli Fischer, Vivere fuori dal ghetto; nonché i collettanei Commercial networks in the early modern world; Spinning the commercial web; Diaspora entrepreneurial networks.

41. Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, p. 165.42. Per uno sguardo d’insieme su tali successioni vedi Del Treppo, Stranieri nel regno

di Napoli, nonché Musi, Le élites internazionali a Napoli.43. Del Treppo, I mercanti catalani.44. Muto, Cittadini e “forestieri” nel regno di Napoli; Musi, Mercanti genovesi;

Brancaccio, “Nazione genovese”.45. Koenigsberger, English merchants in Naples and Sicily; Pagano De Divitiis, Mer-

canti inglesi.46. Lo Sardo, Napoli e Londra nel XVIII secolo; Romano, Napoli. Dal Viceregno al

Regno, pp. 64-122.47. Dawes, La comunità inglese a Napoli; Ead., British merchants in Naples; Rovinel-

lo, Cittadini senza nazione, p. 145 s.48. Zichichi, Il colonialismo felpato; Caglioti, Vite parallele. Per uno sguardo

d’insieme sugli imprenditori stranieri nell’Ottocento vedi Davis, Imprenditori e società.

Introduzione 23

mercanti e, più in generale, delle élites economiche straniere nell’odier-no Mezzogiorno non è quindi nuova nella storiografia che, dopo essersi a lungo occupata del loro ruolo nello sviluppo economico meridionale, con i lavori di Daniela Luigia Caglioti e di Marco Rovinello ha iniziato ad affrontare problematiche squisitamente migratorie come l’integrazione, l’auto-esclusione e la cittadinanza.

Pur avendo tra i suoi protagonisti i mercanti, questa ricerca non muo-ve da un interesse prioritario per il loro agire economico. Piuttosto, essa punta lo sguardo su quell’ambiente normativo-istituzionale in cui questo si dispiega e, situando l’analisi al livello delle interazioni tra attori sociali e autorità pubbliche, tenta di esaminare la costruzione e l’uso di quei limi-tes giuridici che nella Napoli del Settecento distinguevano gli stranieri dai sudditi. In tale cornice, la scelta di focalizzare l’attenzione sulle nationes mercantili non è casuale, ma risponde al ruolo assolutamente centrale – anche se non del tutto esclusivo – che queste corporazioni avevano nella definizione della condizione giuridica degli stranieri in generale. Puntare lo sguardo sui mercanti stranieri – dei soggetti che agivano in loco, ma traevano risorse da relazioni con poteri ed attori sociali situati altrove – e interrogarsi sui loro diritti, permette inoltre di riconsiderare da una pro-spettiva nuova le riforme borboniche e il processo di territorializzazione settecentesco, coniugando in sede analitica le dialettiche interne al Regno e le sue relazioni internazionali. Infatti, la questione dello status dei mercanti stranieri si situava all’intersezione delle politiche giurisdizionaliste, volte ad affermare una piena sovranità territoriale della monarchia, e di quelle mercantiliste, in cui si esprimeva il tentativo di promuovere la proiezione commerciale delle Due Sicilie. La definizione dei diritti delle nationes – e per molti versi degli stranieri tout court – non costituiva, insomma, un as-petto marginale e subordinato delle politiche governative e delle relazioni diplomatiche, ma vi occupava una posizione affatto centrale.

Esaminare gli stranieri all’interno di quell’intricato «labirinto del-le istituzioni» che era la Napoli del Settecento,49 significa rinunciare a concepire la distinzione tra suddito ed «estero» come un binomio facil-mente declinabile in termini di inclusione ed esclusione.50 Tale distinzio-ne si iscriveva, infatti, in un universo giuridico-istituzionale complesso,

49. Prendo in prestito l’espressione da Portinaro, Il labirinto delle istituzioni.50. A questo proposito vedi anche le riflessioni di Feci, Cambiare città, cambiare

norme, cambiare le norme.

Stranieri di antico regime24

costituito da pluralismi normativi e giurisdizionali e da configurazioni di potere conflittuali e policentriche. Rispetto allo Stato amministrativo post-rivoluzionario, il contesto istituzionale di età moderna presentava delle diversità profonde. Le molteplici fonti del diritto – con tutte le loro contraddizioni, lacune e ridondanze – non permettono una deduzione li-neare della condizione giuridica degli stranieri. Uno studio meramente formale dei testi legislativi, in altre parole, non riuscirebbe a dare conto dei vincoli e delle risorse giuridiche che condizionavano effettivamente la posizione dei soggetti classificati come «stranieri» nella società e di fronte alle istituzioni. Pertanto, questo studio si propone di leggere le norme a partire dagli usi concreti ed interessati che ne facevano i mer-canti, i giudici e i consoli.

Per capire la condizione giuridica di straniero nell’antico regime napoletano, occorre guardare a quei momenti conflittuali in cui autorità pubbliche e attori sociali impiegano i linguaggi del diritto con degli scopi precisi e, in questo modo, innescano dei processi definitori. La categoria di conflitto, a tale scopo, va intesa in senso ampio e duttile, come momento relazionale in cui si scontrano soggetti con interessi contrapposti. Pertanto, in questo lavoro essa include una gamma di fenomeni molto eterogenei, che vanno dai conflitti intersoggettivi gestiti al di fuori delle istituzioni fino alla guerra vera e propria, passando attraverso le ostilità interne alle nazioni mercantili, i contenziosi giudiziari agitati nelle aule dei tribunali, le liti giurisdizionali tra le diverse magistrature e le ricorrenti querelles tra le rappresentanze estere e il governo napoletano.

I primi tre capitoli – dedicati rispettivamente alla questione dell’extra-territorialità, alle giurisdizioni particolaristiche delle nationes privilegiate e al Supremo Magistrato di Commercio – esaminano la posizione degli stra-nieri di fronte ai tribunali napoletani. A chi spettava giudicare gli stranieri? A quali meccanismi ricorrevano questi ultimi per risolvere i propri conflit-ti? Chi usava quale norma ed istituzione contro chi, e a quale scopo? E in che modo la diplomazia condizionava le pratiche di giustizia e le riforme giurisdizionaliste? Considerando il «primato della giurisdizione» vigente negli Stati di antico regime, in cui il sovrano «amministrava giudicando»,51 tali questioni rivestono un’importanza cruciale e ci permettono di saggiare in che modo la distinzione tra sudditi e stranieri si rifrangeva nei prismi sfaccettati della società corporata.

51. Mannori, Sordi, Storia del diritto amministrativo, pp. 13 e 36.

Introduzione 25

Il quarto capitolo indaga i rapporti tra i consolati e i mercanti stranieri. Cosa erano esattamente le «nazioni» e quali erano i requisiti necessari per accedervi? Chi erano i mercanti della Nation française e della British factory e quali erano i legami che li univano tra di loro? Quale era l’affiliazione isti-tuzionale di ugonotti, svizzeri, ginevrini e sudditi del Sacro Romano Impero sulla piazza di Napoli? E chi erano i consoli incaricati di rappresentare le varie nazioni straniere? Prendendo le mosse dall’analisi storico-istituzionale dei capitoli precedenti, l’approccio prosopografico adottato in questo capito-lo propone delle risposte a tali domande, cercando di spiegare le strategie dei negozianti stranieri e le classificazioni sociali adottate dalle autorità.

L’ultimo capitolo, relativo agli anni Novanta del Settecento, tematizza la posizione degli stranieri – dei francesi, innanzitutto, ma non solo – di fronte al governo e alla polizia in un periodo di guerra. Coniugando l’esa-me dell’azione diplomatica dei palazzi con quello delle manifestazioni xe-nofobe delle piazze, esso ripercorre l’emergere di un discorso anti-francese di matrice controrivoluzionaria e ne analizza gli usi che ne fecero attori sociali e autorità pubbliche, nel tentativo di cogliere le ripercussioni locali del conflitto bellico sulla vita degli stranieri divenuti nemici. In particolar modo, il capitolo ricostruisce l’operazione di espulsione messa in atto nei confronti dei francesi in seguito all’adesione delle Due Sicilie alla prima coalizione, analizzando le tecniche inquisitorie della polizia, i criteri selet-tivi del governo e le strategie negoziali dei migranti colpiti dall’epurazio-ne. Infine, esso discute le ricadute delle misure straordinarie adottate nel corso degli anni Novanta sui meccanismi normativi del Regno di Napoli, collocando i provvedimenti bellici all’interno del più ampio quadro delle riforme settecentesche.

Esaminando le interazioni tra i negozianti esteri da un lato e i tribunali, i consolati, il governo e la polizia dall’altro, la ricerca cerca di illuminare diversi aspetti della condizione degli stranieri nella Napoli del Settecento. L’obiettivo, che in questo modo essa tenta di raggiungere, è di fornire una chiave di accesso per rileggere – dalla prospettiva degli stranieri – le tra-sformazioni istituzionali del Settecento.

1. L’extraterritorialità contestata

1. L’imaginario tribunal dei consoli

Nei porti del Mediterraneo moderno, i consolati costituivano dei re-ferenti istituzionali di rilievo per quanti intraprendevano delle migrazioni di breve o di lunga durata motivate da interessi commerciali e, in quanto tali, essi svolgevano un ruolo attivo nella definizione dei diritti dei sog-getti alloctoni. Com’è noto, le figure dei consoli erano emerse nel mondo della mercatura mediterranea basso-medievale, conferendo una semantica nuova ad un lemma che nell’antichità indicava la più alta carica del cur-sus honorum romano. In tal modo, per dirla con Pietro Giannone, «questo nome» venne «sparso nelle Comunità, tra’ Giudici, e varj Ordini di perso-ne, insino agli arteggiani».1 Prendendo atto di tale eterogeneità funzionale, Jörg Ulbert ha proposto di distinguere quattro tipi di consoli e consolati:2 i consoli dei mercanti che, come priori delle corporazioni mercantili di determinate città, rappresentavano gli interessi delle medesime di fronte all’autorità politica e svolgevano un ruolo giurisdizionale nelle cause mer-cantili; i consolati di mare che, apparsi tra XII e XIII secolo a Venezia, Pisa e Genova, avevano il compito di regolamentare la navigazione e il commercio marittimo; i consoli sul mare (capitanei universitatis mercato-rum), che accompagnavano le carovane marittime durante il loro percorso; e i consoli d’oltremare che risiedevano nei porti di territori soggetti ad altri sovrani e vi difendevano gli interessi dei mercanti di una determinata

1. Cfr. la suggestiva ricostruzione del tortuoso percorso semantico di questo lemma proposta da Giannone, Istoria civile, vol. I, p. 348.

2. Ulbert, La fonction consulaire, in part. p. 10.

Stranieri di antico regime28

natio. Nel passaggio tra medioevo ed età moderna, i primi due si sarebbero poi sostanzialmente fusi, dando vita ai tribunali consolari, mentre i consoli d’oltremare incorporarono del tutto le funzioni dei capitanei itineranti.

A Napoli, al momento della conquista borbonica, il termine poteva ave-re tre accezioni. Innanzitutto poteva indicare il priore di una corporazione di mestiere.3 Così, quel titolo che un tempo era «proprio degl’imperadori, e […] cotanto illustre e rinomato»,4 ormai faceva la gloria di personaggi di estrazione sociale ben più modesta, come il console dei maccaronari o il console dei vongolari. In questa categoria rientravano anche i «consoli de’ forestieri» che rappresentavano gli interessi dei mercanti stranieri all’inter-no della nobile arte della seta.5

In secondo luogo, il termine poteva riferirsi ai membri dell’antico Consolato di Mare, investito di una giurisdizione tanto generica quanto (verosimilmente) vulnerabile in materia di «commercio di mare» e compo-sto da tre giudici-mercanti e da due assessori con formazione giuridica.6

E in terzo luogo poteva indicare i rappresentanti delle nazioni straniere,7 di cui ci occuperemo in queste pagine. Costoro avevano il compito di difendere gli interessi dei mercanti che afferivano alla loro nazione e dei padroni e capitani che navigavano sotto la sua bandiera. A questo scopo, svolgevano un insieme di funzioni molto variegato: ve-gliavano affinché i privilegi della nazione venissero rispettati dagli uffi-ciali locali, esercitavano il controllo sui marinai imbarcati su bastimenti nazionali, prestavano servizi notarili, raccoglievano informazioni sulle attività economiche dei paesi in cui soggiornavano. Inoltre, in base ad una tradizione che affondava le proprie radici nel medioevo, interveniva-no nelle liti in cui erano coinvolti degli operatori commerciali della loro nazione. E fu su questo punto che, nel 1735, si manifestò per la prima volta la volontà del governo borbonico di ridefinire la condizione giuri-dica degli stranieri nelle Due Sicilie.

3. Mascilli Migliorini, Il sistema delle arti, passim. 4. Giannone, Istoria civile, p. 348.5. Ventura, Mercato delle risorse e identità urbane, in part. p. 292.6. Galanti, Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie, t. I, p. 261. La storia e

l’attività giudiziaria di questo tribunale rimangono ancora largamente da esplorare.7. In assenza di specificazioni alternative, parlando di consolati e consoli d’ora in

avanti si farà riferimento a questo tipo di istituzione. Per una bibliografia aggiornata sui consolati in età moderna cfr. La fonction consulaire, pp. 333-401. Per Napoli cfr. Contino, Le funzioni dei consoli.

L’extraterritorialità contestata 29

Nel corso dell’età moderna, molti Stati europei avevano esteso il pro-prio controllo sui consolati che rappresentavano gli interessi dei propri mercanti nei domini di altri sovrani, trasformandoli da espressioni cor-porative delle città in apparati statali.8 Tali processi, tuttavia, non furono né sincronici, né lineari, ma seguirono tempi e percorsi diversi da Stato a Stato. Anzi, da relazione interstatuale a relazione interstatuale, visto che i consoli erano per definizione degli organismi-ponte e si rapportavano ne-cessariamente ad un duplice contesto istituzionale: quello dello Stato di appartenenza e quello dello Stato di insediamento. Non si può quindi pre-sumere a priori che i consolati che facevano riferimento ad un dato Stato di appartenenza seguissero delle pratiche analoghe a prescindere dal paese in cui erano installati, né che i consolati stranieri impiantati in un determina-to luogo fossero soggetti alle stesse regole e costrizioni. Importanti erano ad esempio le differenze tra i consoli francesi in Europa – dotati di poteri relativamente limitati sui sudditi del Re Cristianissimo – e quelli residenti sulle coste levantine e barbaresche – incaricati di vigilare sull’osservanza di rigidi vincoli normativi, volti a garantire la separatezza della nazione francese rispetto al contesto musulmano.9 Quanto alle disparità esistenti tra i diversi consolati stranieri stabiliti in una medesima piazza, basti pen-sare alla distanza che separava i consoli di carriera francesi dai consoli-mercanti di altre nazioni.

Il paese che promosse la più accentuata statalizzazione dei consolati fu certamente la Francia. A partire dal Cinquecento, ed in maniera accentuata durante il periodo colbertiano, la monarchia gigliata aveva infatti sussunto entro le proprie gerarchie istituzionali i consolati delle nationes operanti all’estero. Vietando ai consoli francesi le attività commerciali, aveva estro-messo i mercanti da queste cariche ed aveva trasformato i consoli in veri e propri officiers, nominati dal Re e subordinati alla Segreteria di Stato alla Marina.10 Il caso francese era dunque agli antipodi rispetto a quello

8. Nello stesso Regno di Napoli la transizione dai consoli nominati dalla Città di Na-poli ai consoli di nomina regia si verificò soltanto a metà Settecento (ibidem, pp. 33 ss.).

9. Mézin, Les consuls de France, cap. 2.10. Per quanto riguarda il consolato francese a Napoli, la sua fondazione risaliva

alla seconda metà del Quattrocento (Mézin, Les consuls de France, pp. 713 s.) e non al periodo colbertiano (1672), come invece vuole Billard, Le consulat de la nation française à Naples. Quella del 1672 fu solo una rifondazione, in seguito alla quale il consolato di Napoli fu stabilmente subordinato alla Segreteria di Stato alla Marina, che iniziò a con-servarne la corrispondenza.

Stranieri di antico regime30

spiccatamente corporativo dei consoli genovesi – la cui elezione spettava alla nazione residente a Napoli, mentre il governo della Serenissima non faceva altro che ratificarne le decisioni11 – o a quello delle Province Unite, che continuavano a scegliere i propri consoli tra i mercanti attivi sulla piaz-za partenopea.12 E non a caso fu proprio il console di Francia ad entrare in rotta di collisione con il governo napoletano.

Il lionese François Devant, prima di arrivare a Napoli, aveva già ser-vito nelle stazioni di Nizza e di Cagliari e, a partire dal 1723, a Messina.13 Nel 1732 la Segreteria di Stato alla Marina aveva declassato il consolato siciliano a vice-consolato, subordinandolo al consolato generale di Napo-li. Devant, tuttavia, aveva saputo trarre profitto da questa ristrutturazione, ottenendo per sé la nomina a console di Napoli e per suo figlio Joseph la carica di vice-console di Messina. In questo modo, la rappresentanza con-solare degli interessi francesi nelle Due Sicilie si era venuta a trovare quasi interamente nelle mani della sua famiglia, tanto più che al titolare della stazione partenopea spettava la nomina dei vice-consoli non brevettati nei porti provinciali.

Dopo il 1734, i consoli stranieri furono chiamati a sottoporre al nuovo sovrano le patenti consolari in vigore delle quali esercitavano le loro cari-che nei Regni di Napoli e di Sicilia. Queste patenti erano un tipo specifico di lettres patentes, ovvero degli atti giuridici performativi che, concessi da un’autorità sovrana, trasformavano lo status del soggetto beneficiario. Per avere validità nei domini altrui, le lettere patenti – e in particolare le pa-tenti consolari – dovevano però essere convalidate dal sovrano territoriale tramite l’exequatur.14 E siccome la conquista borbonica aveva invalidato gli exequatur austriaci, nelle Sicilie si rendeva necessaria una nuova ap-provazione regia.

Ora, il rinnovo dell’exequatur – alla stregua della conferma delle capitolazioni nelle reggenze barbaresche15 – non era una mera formalità giuridica, ma rappresentava un momento fortemente negoziale. La for-mula adottata in quell’occasione permetteva, infatti, di modulare la rece-zione del testo della patente da parte delle istituzioni locali, imponendo

11. Brancaccio, “Nazione genovese”, p. 34.12. Cfr. infra, cap. 4.4.13. Mézin, Les consuls de France, p. 239 s.14. Contino, Le funzioni dei consoli cit., pp. 123 ss.15. Windler, La diplomatie comme expérience de l’autre, pp. 238 ss.

L’extraterritorialità contestata 31

un’interpretazione più o meno restrittiva delle prerogative che il sovrano straniero rivendicava per i propri consoli.

La conquista borbonica unificò i regni di Napoli e di Sicilia sotto un’unica corona. Tuttavia, trattandosi soltanto di un’unione personale, i due rimasero delle entità statali separate. Di conseguenza, la patente di Devant necessitava di due exequatur distinti. A suscitare la protesta del console fu quello relativo alla Sicilia. In esso, oltre alla conferma rituale di «todas las prerogativas», i magistrati ebbero infatti cura di inserire un cenno ad un non meglio specificato «villete del Virrey Duque de Uceda» del 1687.16 Nonostante la forma breve e implicita, la funzione di quel riferi-mento risultò immediatamente chiara a Devant. Il decreto in causa, emesso alla vigilia della guerra della Grande Alleanza contro la Francia di Luigi XIV, aveva a suo tempo negato al console francese a Messina l’esercizio della giurisdizione nei conflitti che coinvolgevano dei sudditi del Re Cri-stianissimo. Citandolo all’interno dell’exequatur del 1735, il Re delle Due Sicilie manifestava dunque la sua intenzione di disconoscere ai rappresen-tanti consolari ogni giurisdizione sul suo territorio.

Le conseguenze pratiche di questa operazione si manifestarono nel di-cembre del 1735. Due negozianti britannici residenti a Venezia, Swymmert e Hewet, avevano formato una società con due francesi stabiliti a Genova, Daran e Granel, allo scopo di fornire al governo napoletano le uniformi per alcuni battaglioni recentemente reclutati.17 I britannici a tal fine avevano munito i loro soci francesi di una lettera di cambio senza limiti, spiccata sui fratelli Gaspard e Nicolas Sollicoffre (Zollikofer), dei negozianti ap-partenenti ad una famiglia protestante originaria di San Gallo, ma insediata a Marsiglia sin dalla fine del Cinquecento.18 Daran e Granel riscossero da

16. ANF, AE, BI, 879, 140r. Nella trascrizione delle fonti si è cercato di riprodurre fedelmente i testi manoscritti. Al fine di facilitare la lettura, tuttavia, l’interpunzione e gli accenti sono stati parzialmente adattati all’uso odierno, e le abbreviazioni sono state per lo più sciolte. Inoltre, onde evitare inutili confusioni, si è scelto di utilizzare in maniera costan-te le versioni originali dei nomi propri e di non seguire quindi la prassi coeva, riscontrabile nella documentazione napoletana, di italianizzare i nomi stranieri.

17. ANF, AE, BI, 875, 229r-232r. I nomi dei soggetti in causa presentano numerose storpiature (Suimert, Lerners, Darand, Grenelle), tant’è che non risulta facile stabilire quale sia la variante corretta.

18. Su questa famiglia cfr. Götzinger, Die Familie Zollikofer; Carrière, Négociants marseillais, ad nomen; Théry-Lopez, Une immigration de longue durée, in part. vol. II, pp. 3-7; Krumenacker, Des protestants au siècle des lumières, ad nomen; Carrino, Una “folla” mercantile fra pratiche e identità, pp. 225-228.

Stranieri di antico regime32

costoro la lauta somma di 91.500 ducati e quindi si recarono a Napoli. Nel frattempo, tuttavia, l’intesa con i soci britannici si infranse. Swymmert e Hewet contattarono Devant, chiedendogli di bloccare l’operato dei due francesi e di aiutarli a recuperare la somma anticipata. Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, Devant prese le parti dei britannici, de-nunciò i suoi connazionali come «deux frippons» e convocò un’assemblea straordinaria della nazione.19 Esaminato il caso, il console, il cancelliere e i quattro mercanti che per l’occasione componevano il corpo nazionale riconobbero Daran e Granel colpevoli di frode e deliberarono il sequestro dei loro beni e delle loro carte.20

Per sottrarsi al giudizio emesso da Devant, i due francesi si rivolsero al Segretario di Stato José Joaquín de Montealegre,21 che non perse l’oc-casione per ribadire l’infondatezza delle pretese giurisdizionali di Devant e dichiarò nulla la sentenza pronunciata contro Daran e Granel. Ne scaturì una disputa che fece scorrere molto inchiostro. Entrambe le parti, infatti, redassero numerosi mémoires, nei quali cercarono di giustificare le proprie rivendicazioni in riferimento a dei codici normativi, esplicitando in questo modo le premesse giuridiche su cui fondavano le rispettive posizioni.22

19. ANF, AE, BI, 875, 225r-228r. 20. ANF, AE, BI, 875, 233r-v. Si trattò di un gesto di auto-disciplinamento da parte di

una comunità d’affari interessata a difendere la propria reputazione? Oppure di una chiusu-ra messa in atto dai mercanti francesi di Napoli contro il tentativo promosso da concorrenti estranei alla piazza di penetrare i circuiti commerciali franco-napoletani in un momento in cui, con l’ascesa di Napoli a capitale di un regno indipendente ed amico, si prospettava un’espansione del volume degli scambi? E in che misura l’affaire era connessa al contem-poraneo fallimento dei Sollicoffre, che nel 1735 furono costretti a lasciare precipitosamente Marsiglia? (Carrière, Négociants marseillais, vol. I, p. 717). La documentazione consultata purtroppo non consente di andare oltre la formulazione di questi interrogativi.

21. José Joaquín de Montealegre y Andrade, marchese e poi duca di Salas, era nato a Siviglia nel 1692. Già bibliotecario della Biblioteca reale e traduttore presso la prima Segreteria di Stato spagnola, Montealegre fu aggregato al seguito di don Carlos, che seguì a Firenze, Parma e quindi a Napoli, dove come Segretario di Stato assurse ad una posizione di primo rango. Vedi le notizie contenute in Ozanam, Les diplomates espagnols, p. 354 s., e in BTE, I, p. 118, n. Per una valutazione complessiva della sua attività politica a Napoli vedi Ajello, La vita politica napoletana, pp. 459-717.

22. ASN, Esteri, Giurisdizione e poteri dei consoli di Francia, 556. Per una ricostru-zione dei dibattiti dottrinari sull’extraterritorialità nella scienza giuridica dell’Italia pre-contemporanea – i cui argomenti trovano però pochi echi concreti nelle dispute giudiziarie del Settecento napoletano – cfr. Storti-Storchi, Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero, cap. 1.7.

L’extraterritorialità contestata 33

Sentendosi offeso nelle proprie prerogative, Devant diede alle stam-pe un libello, nel tentativo di dimostrare la loro legittimità.23 Coerente-mente con il pluralismo normativo di antico regime, l’argomentazione del console si articolava in relazione a tre fonti giuridiche diverse – il diritto delle genti, i trattati internazionali e le consuetudini locali –, ognuna delle quali era considerata di per sé autosufficiente, ma nell’economia del testo concorreva a sorreggere le altre due. L’opuscolo si apriva con un collage di citazioni di Ugo Grozio,24 Samuel Pufendorf25 e addirittura Plutarco,26 evocando l’inviolabilità della libertà di commercio, fondata su quel tópos giusnaturalistico secondo il quale Dio aveva dotato le regioni della terra di risorse eterogenee e diseguali per indurre gli uomini a cooperare vicende-volmente tramite il commercio.27 Dagli antichi ai moderni, sembrava dirci il mémoire, questa verità eterna era unanimemente accettata.

In realtà i luoghi testuali, a cui Devant rinviava, costituivano delle estrapolazioni strumentalmente selettive, tratte da opere molto diverse tra di loro. Innanzitutto, il passaggio citato della Vita di Pericle, in cui Plutarco riconosceva alla città di Megara che la chiusura dei porti ateniesi costituiva una ragione legittima per entrare in guerra, di per sé non rappresentava né una fonte giuridica, né un’affermazione di principio, ma semplicemente una valutazione relativa ad un singolo evento storico. Appropriandosene, Devant la aveva decontestualizzata, elevandola a regola generale e renden-dola funzionale alla sua strategia argomentativa. Così facendo, aveva agito in buona compagnia. Lo stesso Grozio si era servito del medesimo pas-saggio per sorreggere la propria esposizione delle giuste cause belliche,28 e appare evidente che Devant avesse a sua volta derivato la citazione dal giusnaturalista olandese.

Al di là di questo uso retorico ed attualizzante di Plutarco, a stridere era però soprattutto l’accostamento tra Grozio e Pufendorf, che annega-va in un continuum apologetico le discontinuità esistenti tra i due filosofi del diritto. La rielaborazione dell’opera groziana da parte del professore

23. Abrégé des motifs qui servent à montrer clairement combien ont estè justes les humbles remontrances faites au Roy de Naples, & de Sicile par le Consul de France, s.l. s.d., in ANF, AE, BI, 875, 216r-222v.

24. Grotius, De jure belli ac pacis, lib. 2, cap. 2, § 13, n. 5.25. Pufendorf, De iure naturae et gentium, lib. 3, cap. 3, § 11.26. Plut. Per. 19, 4.27. Cavallar, The rights of strangers, pp. 71-74.28. Grotius, De jure belli ac pacis, lib. 2, cap. 2, § 18.

Stranieri di antico regime34

di Heidelberg, infatti, era stata mediata a livello politico dai cambiamenti intervenuti nelle relazioni interstatuali con la Pace di Vestfalia e a livello teorico dalla lezione di Hobbes sull’annullamento del diritto naturale nel diritto positivo degli Stati.29 Pur partendo da Grozio, il giusnaturalismo di Pufendorf aveva così assunto un orientamento marcatamente stato-centri-co. Ne conseguiva che per Pufendorf, a differenza di Grozio, le libertà di commercio e di comunicazione, e più in generale tutti i diritti di ospitalità, costituivano soltanto degli iura imperfecta, ovvero dei diritti non esigibili, ma dipendenti dal consenso del sovrano territoriale.30 Devant, invece, li assumeva come diritti perfetti e ne deduceva – con un salto logico alquanto spericolato – la prerogativa dei consoli di «dire il diritto» tra i loro conna-zionali. Essa costituiva, secondo lui, una conditio sine qua non dell’eser-cizio effettivo della libertà di commercio, che si sarebbe trovata irrimedia-bilmente pregiudicata se i mercanti francesi avessero dovuto sottostare alle magistrature locali, di cui presumeva implicitamente la mancanza di equità nei confronti degli stranieri.

La giurisdizione dei consoli, continuava Devant, era del resto rico-nosciuta da opere classiche dello ius gentium come L’Ambassadeur et ses fonctions di Abraham van Wicquefort e il Traité du juge compétant di Cor-nelius van Bynkershoek, nonché da un testo di vasta circolazione come il Dictionnaire universel de commerce di Jacques Savary.31 Questi testi sta-vano a dimostrare – asseriva Devant, scivolando dal diritto delle genti al diritto positivo del Regno di Francia – la legittimità di quell’ordonnance con cui Luigi XIV nel 1687 aveva ingiunto ai propri sudditi di non rivol-gersi mai alle corti locali estere, ma di fare riferimento unicamente ai con-soli e, in sede d’appello, ai Parlements francesi.32 Certo, tramite dei trattati bilaterali fondati sul reciproco consenso i sovrani potevano restringere o allargare i limiti concreti della libertà di commercio e della giurisdizione consolare, ammetteva Devant, ma non era consentito loro di compiere de-gli atti volontaristici unilaterali o di abolire del tutto questi diritti incardi-nati nell’ordine naturale.

29. Palladini, Samuel Pufendorf discepolo di Hobbes.30. Cavallar, The rights of strangers, pp. 201-206.31. Van Wicquefort, L’Ambassadeur et ses fonctions, lib. 1, sez. 5; Van Bynkershoek,

Traité du juge compétant des ambassadeurs, cap. 10, § 6; Savary des Bruslons, Diction-naire universel de commerce, t. II, pp. 613-622.

32. Mézin, Les consuls de France, p. 37. Per i francesi residenti nei paesi mediterranei l’istanza d’appello era il Parlement di Aix.

L’extraterritorialità contestata 35

Nel caso delle Due Sicilie, i trattati stipulati dalla corona spagnola non solo non contenevano alcuna negazione esplicita della giurisdizione dei consoli, proseguiva poi il console, ma l’articolo XIX del Trattato di Madrid tra Spagna e Inghilterra del 1667 – a cui la Francia aveva accesso grazie alla clausola della «nazione più favorita» sancita dall’articolo VI del Trattato dei Pirenei – implicitamente la riconosceva.33

Infine, Devant giustificava le sue rivendicazioni in riferimento alle consuetudini osservate in passato nei Regni di Napoli e di Sicilia. La prima traccia della prerogativa giurisdizionale dei consoli francesi – «si ancienne […] qu’on ne trouve pas de mémoire d’homme» – risaliva al 1605, quando il viceré duca di Feria aveva ingiunto alle magistrature siciliane di ricono-scere al console di Francia la conoscenza privativa delle cause civili che vedevano imputato un francese.34 Si trattava, secondo Devant, di un atto che confermava un «un droit dont les Consuls de France avoient joui de tout têms», e non di un «titre primordial», di cui si erano perse le tracce.35 Nel corso del Seicento la giurisdizione consolare era stata sospesa «par les guerres qui survinrent entre les deux Couronnes», ma dopo ogni pace era sempre stata reintrodotta,36 così come fu mantenuta durante il breve domi-nio sabaudo in Sicilia37 e genericamente riconfermata durante il viceregno

33. Abreu y Bertodano, Coleccion de los Tratados de Paz de España. Reynado de Car-lo II. Parte I, pp. 145-205.

34. Una copia del decreto è conservata in ASN, Esteri, Giurisdizione e poteri dei consoli di Francia, 556. L’ordine vicereale era stato emesso in seguito ad una protesta di Andrea d’Ancona, «pro Console della Christianissima Natione francesa» a Messina. Costui aveva protestato contro la pretesa delle magistrature siciliane di «conoscere e molestare alle persone subditi di detta Natione francesa non obstante che tale persone subdite di detta Natione tenino le loro Consoli e pro Consoli», chiedendo che ogni causa civile relativa ai francesi fosse rimessa «a detto Console di detta Natione come suo giudice competente».

35. Besta e Fedozzi situano la fondazione dei primi consolati di Francia in Sicilia nella seconda metà del Quattrocento. Sostengono però che in origine non fu loro concessa alcuna giurisdizione, anche se questa fu ripetutamente pretesa e talvolta de facto esercitata dai loro consoli (Besta, Fedozzi, I consolati di Sicilia, in part. pp. 334 ss.).

36. L’asserzione pare ottenere conferma da una copia della Lettera osservatoriale del Real Patrimonio concernente la Jurisdittione e fuoro delli francesi (9 giugno 1661), in ASN, Esteri, Giurisdizione e poteri dei consoli di Francia, 556.

37. L’exequatur apposto nel 1714 da Vittorio Amedeo II alla patente di Jacques Le-spinard, console francese a Messina, stabiliva che «la cognitione civile di tutte le altre cause, che vertiranno tra francesi e francesi, o pure tra francesi e siciliani, quando questi siano attori, spetti in prima istanza al detto Console, ed ai sudetti vice consoli di Palermo e Messina» (ibidem).

Stranieri di antico regime36

austriaco.38 Questa «suite non interrompüe de documents publics, & d’au-tres actes» provava, secondo il console, la continuità della consuetudine, la quale aveva a tutti gli effetti «force de titre de concession & de privilège»: anche nel caso in cui le prerogative giurisdizionali dei consoli francesi non avessero trovato legittimazione nel diritto delle genti e nei trattati in-ternazionali, «l’ancienne observance & la possession immemoriale […] seroient un titre authentique pour les justifier».

L’ordinanza del duca di Uzeda, concludeva Devant, non intaccava in nul-la la giurisdizione consolare, non essendo altro che un provvedimento ad per-sonam adottato nei confronti del console Molinier, il quale aveva ottenuto il suo incarico non dal Re di Francia, ma dallo stesso viceré spagnolo. D’altron-de Uzeda non poteva certo abolire una prerogativa che dipendeva «unique-ment de la source jurisdictionelle du domaine François», tant’è che dopo la Pace di Ryswick (1697) fu nuovamente nominato un console legittimo, a cui venne riconosciuta la giurisdizione sui sudditi francesi. Ma anche se il decreto fosse stato emanato dallo stesso Re di Spagna e fosse stato rivolto contro un console patentato, concludeva Devant, il valore normativo della consuetudine secolare doveva ritenersi superiore a quella di un singolo atto legislativo.

Il mémoire fu rimesso all’esame di Carlo Onofrio Buglio, membro della Giunta consultiva per gli affari di Sicilia sedente presso la corte di Napoli, che il 30 gennaio 1736 rispose con una dettagliata relazione.39 De-vant, ricapitolava Buglio, aveva asserito

che non vi era in tutto l’universo cosa che si dovesse con più religione nell’umana società liberamente mantenere, quanto la libertà del commercio, che volle essere il sostegno della vita umana, delle ben ordinate Repubbliche, ed un concatenamento tralle nazioni, affinché dall’una all’altra il bisognevole si somministrasse con reciproco vantaggio. Discese quindi che il commercio fosse di Diritto naturale e delle genti, e che perciò non fosse lecito a veruna potestà d’impedirne la libertà per non recarne pregiudizio all’umana società; onde essendosi conosciuto non potersi tal libertà altrimenti conservare che col destinarsi scambievolmente dalle nazioni proprj uffiziali ne’ stranieri do-minj […] ne dedusse […] che la potestà pretesa da’ consoli di eriger Tribuna-le negli giudizj contenziosi fosse ben anche di diritto inviolabile delle genti.

38. La formula riportata da Devant era però significativamente ambigua e stabiliva semplicemente «que se observen todas las exemptiones, preheminencias y privilegios que tiene la Nation […] e como los han gozado por lo passado»; cit. in Abrégé des motifs, p. 9.

39. ASN, Esteri, Giurisdizione e poteri dei consoli di Francia, 556. Su Buglio cfr. BTE, I, p. 743 n.

L’extraterritorialità contestata 37

Buglio non solo contestava questa deduzione avventata, ma manife-stava chiaramente di non condividerne nemmeno le premesse giusnaturali-stiche. Non era «assolutamente vero», affermava, «che il commercio fosse [stato] introdotto per Diritto delle genti, e che perciò non vi fosse potestà che […] impedir lo potesse». Certo, vi erano beni «che dal Sommo Iddio» erano stati «ad una regione profusi più che all’altra». Tuttavia, «da niuna legge [venivano] i Popoli […] obligati» a commerciare, «ma piuttosto [era] il tutto di uso civile introduzione». Siccome il commercio non era

nato col Diritto naturale, o stabilito con quello delle genti, ma [era] una re-ciproca permissione, […] fu sempremai in libertà delle nazioni il vietarlo, il restringerlo, ed il farci delle determinazioni di lor piacere […]. Gli Ateniesi proibirono le vendite de’ grani a’ stranieri, i Romani l’estrazion de’ cavalli dall’Italia, e quella ben anche dell’olio e del vino […]. Per tal causa vedesi in ogni Dominio sin oggi vietate e l’estrazioni di generi, e l’introduzione di merci straniere, senza che possino lagnarsene coloro, che ne sentono il danno, e senza potersi dir violato il Diritto natural o delle genti.

Lo scambio dei consoli non derivava dunque dal diritto naturale, ma da accordi bilaterali stipulati tra i sovrani. E inviando un console nei terri-tori altrui, un principe non poteva certo delegargli la propria potestà, per-ché ciò avrebbe scaturito la conseguenza contraddittoria «che in un istesso tempo vi fossero due supreme potenze nel luogo istesso».

Segnalava poi che la citazione di Van Bynkershoek da parte di Devant era «monca in quella parte ove nuocer gli poteva». Infatti, se nel passaggio in causa i consoli venivano definiti come «Protecteurs, quelquefois Juges des Marchands de leurs Nation», nella stessa frase si affermava che la loro fun-zione consisteva nel «connoître & décider des différens qu’il pourra y avoir entr’eux»,40 usando dei termini che – secondo Buglio – rinviavano ad un ruolo di mediazione arbitrale, piuttosto che ad un potere giurisdizionale.41

40. Van Bynkershoek, Traité du juge, cap. X, § 6. Questo passaggio, in realtà, non riguardava le funzioni giurisdizionali dei consoli, bensì l’afferenza giurisdizionale dei me-desimi (cfr. infra, cap. 1.2). In altro luogo, Van Bynkershoek ammetteva però che «il semble avoir passé en coûtume, qu’on puisse exercer, dans les États même d’un autre Souverain, la Jurisdiction Civile, par rapport à des Etrangers, comme nous voions que font tous les jours les Consuls entre ceux de leur Nation qui ont quelque procès» (ibidem, cap. XV, § IV).

41. Mentre il potere giurisdizionale viene esercitato in maniera autoritativa e in for-za ad una delega della iurisdictio sovrana, l’arbitrato formalmente non può essere svolto senza il consenso delle parti e si configura quindi come una delega dal basso, priva di potestà coattiva.

Stranieri di antico regime38

L’arbitrio dei consoli era extra-giudiziario e si basava sul ricono-scimento consensuale dei litiganti, affermava Buglio, con buona pace dell’ordinanza di Luigi XIV che conferiva ai propri consoli prerogative giurisdizionali e imponeva ai propri sudditi «di non ricorrere ne’ paesi stranieri a’ Tribunali ordinarj de’ luoghi». Gli ordini e le concessioni di un principe non avevano, infatti, alcuna validità «ne’ Stati altrui», essen-do «la giurisdizione […] una regalia dell’ordine più supremo, […] fissa ed inseparabile dalla Corona, dalla quale niun altro n’è partecipe, se non che quello a cui l’istesso Sovrano la comunica». In un «Paese non subor-dinato alla Corona di Francia», i sudditi del Re Cristianissimo non erano «tenuti a vivere sotto la disciplina delle leggi francesi, ma sotto quella del Paese ove ritrova[va]nsi a stanziare».

Rispetto ai trattati internazionali, Buglio faceva giustamente notare che essi venivano invocati a sproposito da Devant, in quanto l’articolo XIX del Trattato di Madrid non fondava alcuna giurisdizione contenziosa, ma si limitava a stabilire che i consoli inglesi potevano «conoscere arbitraria-mente» le cause vertenti tra connazionali e che, in caso di appello, costoro avrebbero dovuto ricorrere «agli Giudici ordinarj di loro Patria».42

Non solo, ma in realtà questo dispositivo aveva avuto scarsa appli-cazione. Esso comportava, infatti, dei notevoli svantaggi per i mercanti inglesi. In prima istanza costoro si sarebbero trovati in balìa di consoli che, lungi dall’esser super partes, risultavano spesso profondamente invischiati negli affari commerciali, mentre in seconda istanza l’appello alle corti in-glesi avrebbe allungato ulteriormente i tempi della giustizia, rendendo le transazioni meno sicure e dunque più costose.43 Secondo Buglio, l’articolo XIX non era perciò mai entrato in funzione, restando abolito per forza di un’inosservanza radicata nella consuetudine: un’inosservanza in cui ave-va avuto un peso decisivo l’avversità manifestata dagli stessi negozianti inglesi. In seguito, in Sicilia la concessione dello status di scala franca al porto di Messina (1695) aveva annullato ipso facto i privilegi preceden-

42. In realtà, l’articolo XIX non riguardava i conflitti tra mercanti e mercanti, ma solo quelli tra capitani e marinai, tra padroni e marinai e tra mercanti e padroni. Onde evitare che tali litigi ostacolassero la navigazione dei bastimenti, stabiliva che la loro composizione spettava al console della nazione. Si trattava però di un «arbitrement», e non di una giurisdi-zione formale; Chalmers, A collection of treaties, vol. II, cap. «Spain», p. 16.

43. È quanto viene spiegato in una Consulta sopra li Consoli stranieri, fatta dal Con-solato di Mare della Città di Messina (1726), in ANS, Esteri, Giurisdizione e poteri dei consoli di Francia, 556.

L’extraterritorialità contestata 39

ti, stabilendo che «tutte le cause marittime […] dovessero privativamente conoscersi dalla Corte del Consolato di Mare esistente in Messina, nono-stante che li litiganti fossero di qualunque foro e giurisdizione». Nel Regno di Napoli, invece, al meccanismo previsto dal Trattato di Madrid si era so-stituita la figura del giudice delegato della nazione.44 Inoltre, ammesso – e non concesso45 – che Carlo di Borbone fosse vincolato dai trattati stipulati dalla corona spagnola nell’epoca in cui questa dominava i Regni di Sicilia e di Napoli, la Francia non poteva certo usare la clausola di «nazione più favorita» per farsi comunicare dalla Gran Bretagna un dispositivo legale di cui la stessa nazione britannica non beneficiava.

Infine, con lo sguardo rivolto alle consuetudini istituzionali, Buglio po-teva affermare che, lungi dall’essere un’innovazione illegittima, il discono-scimento della giurisdizione consolare da parte di Carlo di Borbone si poneva in continuità con l’ordinanza vicereale di Uzeda e con un dispaccio imperiale con cui Carlo VI nel 1725 aveva condannato «el attentado del Consul Britan-nico de Meçina que pretende exercitar jurisdiçion contenziosa», ordinando che l’«imaginario tribunal» del rappresentante consolare venisse immedia-tamente esautorato.46

Benché sostenessero punti di vista antitetici, le strategie argomentati-ve adottate da entrambe le parti miravano a stabilire un diritto originario, recuperandolo nella sua purezza tramite un’opera di retrospezione storica. Un diritto che da un lato coincideva con la “natura” intesa come ragione – anche se qui la dimostrazione logica era largamente sostituita dall’invoca-zione dell’auctoritas di opere considerate “classiche” – e dall’altro traeva legittimità dalla fattualità consuetudinaria. Come è facile intuire, i tentativi contrapposti di ricostruire una verità giuridica tramite letture selettive del-le fonti del diritto erano funzionali ad un conflitto squisitamente politico. Per la sua comprensione è quindi necessario tenere presenti gli interessi concreti che ruotavano attorno all’oggetto disputato. Per il Re di Francia, la giurisdizione consolare era un dispositivo istituzionale che gli permet-teva di esercitare la sovranità al di fuori dei propri domini, nel tentativo di vincolare i propri sudditi all’estero alle leggi francesi e di mettere a loro disposizione delle risorse che ne rinsaldassero i legami con la madrepatria. Per il console, la prerogativa era uno strumento di potere per tutelare i

44. Cfr. infra, cap. 2.2.45. Cfr. infra, cap. 2.1.46. ASN, Esteri, Giurisdizione e poteri dei consoli di Francia, 556.

Stranieri di antico regime40

connazionali, ma anche per controllarne e condizionarne le attività. Per i commercianti, infine, essa costituiva una sponda istituzionale che con-sentiva loro di sottrarsi agli interventi delle autorità locali e di contrastare l’agire conflittuale dei loro avversari esterni alla nazione. Va però sottoli-neato che il ricorso alla giurisdizione extraterritoriale rappresentava per gli stranieri una risorsa preziosa proprio perché non era un’opzione esclusiva, ma si situava all’interno di una costellazione caratterizzata da un’offerta di giustizia plurale. Le tattiche adottate da Daran e Granel evidenziano, infatti, che nei casi in cui la gestione interna dei conflitti comportava delle conseguenze negative eccessivamente gravose, gli stranieri potevano an-che tentare di divincolarsi dai legami di appartenenza troppo stringenti, cercando nelle istituzioni locali dei mediatori alternativi.

La disputa mostra inoltre come, in un contesto segnato da una pluralità di fonti normative, l’applicazione del diritto da parte delle istituzioni si configurasse come un’operazione selettiva ed interpretativa che aveva nei conflitti giudiziari il suo principale momento di definizione e che quindi era suscettibile di esser condizionata dalle pressioni esercitate dalle parti in causa. Le regolarità assunte nel tempo dall’interazione tra attori sociali ed istituzioni erano il prodotto di sedimentazioni di conflitti pregressi e, pur favorendo tendenzialmente l’auto-perpetuazione delle consuetudini giuridiche e giudiziarie, erano passibili di essere rimesse in discussione nel momento in cui si stabilissero dei rapporti di forza propizi alla loro trasfor-mazione. In questo senso, la ricezione dei trattati internazionali, la lettura dello ius gentium e la “memoria” delle consuetudini erano dei processi che dipendevano fortemente dalla dialettica sociale contingente.

Nonostante le continuità temporali delineate dalle narrazioni pole-miche di Devant e di Buglio, la storia della «giurisdizione consolare» era in realtà segnata da importanti discontinuità semantiche, collegate a loro volta a quei processi di trasformazione istituzionali menzionati all’inizio di questo capitolo. In origine, i consolati d’oltremare si erano sviluppati come proiezioni esterne delle curie corporative a cui facevano riferimen-to i mercatores nelle rispettive città di origine. In esse venivano gestiti i conflitti relativi alle transazioni commerciali, applicando una procedura sommaria e un insieme di regole prodotte nell’ambito della stessa mer-catura.47 In questo senso, la giurisdizione dei consoli non si differenziava

47. Galgano, Lex mercatoria, cap. 2. Sulla distinzione tra procedura sommaria e ordi-naria vedi Cerutti, Giustizia sommaria, e Calafat, Expertise et tribunaux de commerce.

L’extraterritorialità contestata 41

sostanzialmente da quelle forme di auto-amministrazione proprie delle società medievali. Dal momento in cui i consoli avevano però cessato di essere dei primi inter pares eletti dai membri della natio e si erano trasformati in officiers investiti dai sovrani degli Stati di appartenenza di deleghe giurisdizionali sui rispettivi sudditi, la stessa prerogativa era di-ventata uno strumento di etero-amministrazione che faceva capo al prin-ceps di un altro Stato e che in quanto tale costituiva un canale di ingeren-za in mano a dei poteri esogeni.48 In questo senso, l’attacco portato alla giurisdizione dei consoli e all’extraterritorialità degli stranieri era volto ad affermare la sovranità della monarchia borbonica sui propri territori e si inseriva in quel disegno complessivo di riforme, con cui il governo cercava di ridurre le esenzioni particolaristiche alla giustizia ordinaria, di limitare le autonomie dei soggetti corporati e di imporre la persona del Re come unica fonte della iurisdictio.49 In altri termini, si trattava di costruire un limes netto tra un “dentro” – soggetto allo ius civile – e un “fuori” – regolato da quel repertorio giuridico eterogeneo e variamente utilizzabile che era lo ius publicum europaeum, composto dalle teorie del diritto delle genti, dai trattati bilaterali tra gli Stati sovrani e dalle consue-tudini praticate nelle relazioni interstatuali.50

La disputa si prolungò ancora per qualche mese, dando adito alla reda-zione di ulteriori memoriali. Montealegre, dopo aver ricevuto la relazione di Buglio, chiamò i membri delle magistrature supreme ad esporre i propri pareri in merito alla questione. Le risposte che ottenne misero in luce le forti convergenze che, in questo caso, la politica dello statista spagnolo su-scitava nelle istituzioni napoletane. L’avvocato fiscale della Regia Camera della Sommaria, pur ammettendo che «qualche volta» i consoli potevano essere «giodici de’ soli mercadanti della lor nazione», specificò che essi non avevano «carattere di ministri pubblici o di rappresentanti la persona del lor sovrano» e non potevano in alcun caso giudicare «senza il mandato del principe territoriale, unica fonte di potere giurisdizionale nei suoi domini. Se il principe territoriale concede loro poteri giurisdizionali, essi li eserci-tano in base a questa grazia, non in base al mandato del sovrano che li ha

48. Sulla distinzione tra auto ed etero-amministrazione cfr. Mannori, Sordi, Storia del diritto amministrativo, pp. 20-22.

49. Su questo concetto-chiave della teoria politica precontemporanea vedi Costa, Iurisdictio; Grossi, L’ordine giuridico medievale, pp. 130 ss.; Mannori, Sordi, Storia del diritto amministrativo, pp. 37-47.

50. Cavallar, The rights of strangers, capp. IV, § 4 e IV, § 7.

Stranieri di antico regime42

inviati come consoli».51 La Regia Camera di Santa Chiara – il tribunale su-premo creato nel 1735 in sostituzione del Consiglio Collaterale e investito, tra l’altro, del compito di dirimere le dispute giurisdizionali insorgenti tra le magistrature del regno – riprese a sua volta l’argomentazione di Buglio, specificando che mai si era permesso ai consoli di possedere una «familia armada» per rendere esecutive le loro sentenze, le quali dovevano quindi esser considerate come «una amigable composicion, sin formalidad algu-na, por lo mas á voz, o con algun folio informe».52 Devant, da parte sua, replicò alle tesi avanzate da Buglio, ribadendo sostanzialmente le ragioni esposte nell’Abrégé,53 ma non riuscì a guadagnare l’appoggio del governo francese, né dell’ambasciatore Puysieulx che, dopo due infruttuosi inter-venti presso il governo napoletano,54 cessò di assecondare la battaglia del console e diede la priorità allo stabilimento di relazioni amichevoli con la corte di Napoli, così come prescritto dalle istruzioni diplomatiche ricevute da Versailles, che tacevano del tutto sui privilegi della nazione e le questio-ni legate al commercio.55

Per quanto è stato possibile constatare, alla disputa tra il governo na-poletano e Devant non fece eco alcun conflitto analogo con altri rappresen-tanti stranieri. Tale scarto è presumibilmente riconducibile all’assenza di formali rivendicazioni giurisdizionali da parte dei consoli di altre nazioni che, diversamente dall’officier francese, spesso erano di estrazione mer-cantile. Rimane tuttavia l’incognita dei consoli genovesi, a cui nei secoli precedenti era stata ripetutamente riconosciuta un’ampia giurisdizione sui propri connazionali.56 A differenza delle altre rappresentanze estere esi-stenti nella capitale borbonica, di cui l’Archivio di Stato di Napoli con-

51. ASN, Esteri, Giurisdizione e poteri dei consoli di Francia, 556.52. Ibidem.53. ANF, AE, BI, 875, 384r-387r.54. Ibidem, 229r-232r e 314r-316r.55. Reinach, Recueil des instructions, vol. X, pp. 53-64.56. I consolati genovesi erano presenti nei porti meridionali sin dal XII secolo. Ini-

zialmente, i sovrani normanni avevano riconosciuto loro solo la conoscenza privativa delle cause civili intra-genovesi, ma già con Manfredi (1259) la giurisdizione consolare era stata estesa da un lato all’ambito penale, e dall’altro alle cause miste in cui il convenuto fosse stato un genovese, secondo il principio actor sequitur forum rei. Il privilegio, più volte riconfermato in epoca angioina, aragonese e spagnola, venne a costituire una risorsa impor-tante della natio genovese e un fattore che probabilmente concorse a riprodurne la coesione sociale nel corso della sua plurisecolare presenza nel Regno di Napoli. Besta, Fedozzi, I consolati di Sicilia, pp 329 ss.; Brancaccio, “Nazione genovese”, cap. 1.

L’extraterritorialità contestata 43

serva la corrispondenza intrattenuta con la Segreteria di Stato agli Affari Esteri, manca una sottoserie relativa al consolato genovese.57 Per di più, le fonti dell’Archivio di Stato di Genova, contenenti il carteggio tra il con-solato di Napoli e il governo della Serenissima, sono relativamente esigue per il secolo XVIII, e dallo studio di Giovanni Brancaccio, che ha attinto a queste carte, non traspaiono particolari momenti di tensione in merito a questioni giurisdizionali.58

Pur con questi limiti conoscitivi, sembra possibile affermare che con la disputa del 1735 il governo napoletano fosse riuscito ad imporre – al-meno in linea di principio – il primato della iurisdictio territoriale sull’ex-traterritorialità pretesa dai consoli.59 Riducendo la mediazione conflittuale di questi ultimi all’arbitrato, il Regno di Napoli si allineava agli altri paesi dell’Europa cristiana e, al contempo, segnava un importante elemento di discontinuità rispetto ai territori ottomani, dove i consoli continuarono ad avere un ruolo giurisdizionale formalmente riconosciuto.

2. L’immunità dei diplomatici e dei loro spazi

L’affermazione di Buglio, secondo la quale il suddito di un sovrano straniero sottostava alle leggi e alle autorità dello Stato in cui soggiorna-va, valeva anche per i diplomatici? E a chi spettava lo status di diploma-tico? Agli ambasciatori, ai consoli o anche alle persone che si trovavano al loro servizio?

Cornelius van Bynkershoek aveva dedicato un apposito trattato a tali questioni, il De foru legatorum, che – grazie alla traduzione francese cu-rata da Jean Barbeyrac – nel Settecento divenne un’opera di riferimento a livello europeo.60 Rispetto agli ambasciatori – tra i quali venivano inclusi anche figure analoghe come i ministri, i residenti o gli inviati61 – il giu-rista olandese era molto chiaro. Si trattava di dignitari a cui un principe comunicava l’incarico di rappresentare la propria persona presso un’altra potenza straniera, e in quanto tali erano da considerare come «personnes

57. Cfr. l’inventario n. 134, p. 24, presso ASN.58. Brancaccio, “Nazione genovese”, p. 176-181.59. L’illegittimità delle pretese giurisdizionali dei consoli fu ribadita con il regio di-

spaccio del 28 luglio 1789; Contino, Le funzioni dei consoli, p. 132.60. Sul giurista olandese cfr. Akashi, Cornelius van Bynkershoek.61. Van Bynkershoek, Traité du juge, cap. I.

Stranieri di antico regime44

Sacrées & inviolables».62 Pretendere di volerli giudicare di fronte ad un tribunale del luogo avrebbe costituito un’offesa nei confronti del principe che li aveva inviati. Sensibilmente diversa era invece la condizione dei consoli. A differenza della situazione odierna, dove gli ambasciatori e i consoli generali (ma non i consoli onorari) godono entrambi dell’immu-nità diplomatica, nell’Europa moderna la distinzione tra ambasciatori, ministri plenipotenziari e inviati straordinari da un lato e consoli e vice-consoli dall’altro era molto più profonda. Questi ultimi non erano da con-siderare come rappresentanti del sovrano, esponeva Van Bynkershoek, ma semplicemente come protettori dei mercanti. Del resto, questa netta separazione giuridica si esprimeva anche in un chiaro divario sociale. Infatti, mentre gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari e gli inviati straordinari solitamente erano portatori di qualche titolo nobiliare,63 i consoli venivano reclutati nel mondo della mercatura o, più in generale, in ambito “borghese”.64 In Europa,65 essi non avevano dunque il rango di diplomatici e, a differenza degli ambasciatori, non erano soggetti al diritto delle genti.66

Le autorità del Regno di Napoli, rifacendosi esplicitamente al «moderno Wicquefort» e al «modernissimo Bynkershoek», a loro volta concordavano sul fatto che i consoli «non han carattere di ministri pubblici o di rappresen-tanti [del]la persona del lor sovrano, ma appena quello di protettori […] de’ soli mercadanti della lor nazione».67 Tuttavia, considerando che in seguito ai processi di statalizzazione dei consolati i loro titolari potevano comunque vantare delle relazioni istituzionali con sovrani esteri, era uso conceder loro

62. Ibidem, cap V, § I.63. Frigo, Principe, ambasciatori e “jus gentium”, p. 226. Facevano eccezione i resi-

denti veneziani che, sebbene fossero investiti di un titolo diplomatico (minore), proveniva-no dal ceto dei «cittadini originari», non dalla nobiltà; Pitteri, Diplomatici veneziani nella Napoli borbonica, in part. p. 96.

64. Cfr. infra, cap. 4.4.65. Diversa era la situazione nelle reggenze barbaresche, dove – in assenza di am-

basciatori, residenti nella lontana Costantinopoli – i consoli erano dotati esplicitamente di rango diplomatico (Windler, La diplomatie comme expérience de l’autre, p. 37).

66. Sul dibattito teorico relativo allo status dei consoli cfr. Poumarède, Le consul dans les dictionnaires et le droit de gens. Sulla distinzione tra consoli e ambasciatori a livello pratico vedi inoltre Grendi, Gli inglesi e Genova, in part. p. 264 s.

67. L’avvocato fiscale della Sommaria a Montealegre (s.d.), in ASN, Esteri, Giurisdi-zione e poteri dei consoli di Francia, 556; i passaggi a cui si riferiva erano Van Bynker-shoek, Traité du juge, cap X, § VI, e Van Wicquefort, L’Ambassadeur, lib. I, sez. V.

L’extraterritorialità contestata 45

«quelque honneur».68 E di fatto, benché il governo e le magistrature parte-nopee non si stancassero di ribadire che i consoli «non debbano essere […] esenti […] da’ Tribunali ordinari»,69 questi mostravano una grande cautela nei confronti dei medesimi. Piuttosto che procedere contro dei consoli in questioni civili o criminali, essi preferivano affidare le questioni al governo e alla sua capacità di risolvere i conflitti in maniera extra-giudiziale.

Così, quando nel 1726 si scoprì che il console francese a Napoli, Laza-re David, era coinvolto nel contrabbando di tabacco levantino, non furono adottate delle misure giudiziarie nei suoi confronti. Piuttosto che arrestar-lo, e suscitare una prevedibile reazione difensiva da parte di Versailles, le autorità vicereali si rivolsero al cardinale Polignac, ambasciatore francese presso la vicina corte pontificia, e ottennero tramite questo canale la sua destituzione.70 Se i diplomatici erano de jure esenti dalla giustizia territo-riale, i consoli per molti versi lo erano dunque de facto.

Inoltre, in una società in cui «l’individualizzazione personalizza-ta dell’identità» era una «possibilità, ma non ancora […] un obbligo burocratico»,71 i detentori di status particolari spesso tendevano ad esten-dere i propri privilegi giurisdizionali ad una gamma relativamente variega-ta di soggetti subalterni. Chierici e magistrati usavano concedere ai propri servitori e clientes delle patenti che li esentavano dalla giurisdizione ordi-naria, sottomettendoli rispettivamente al foro ecclesiastico e ai tribunali dei propri patroni.72 In conformità con questa pratica, consoli ed ambasciatori erano soliti rilasciare delle patenti allo scopo di costruirsi delle piccole reti clientelari. Questa tendenza era particolarmente forte nelle città portuali dell’Impero ottomano, dove tra Sette e Ottocento i consoli europei riusci-rono a patentare un numero crescente di sudditi della Porta (beratli), sot-traendoli di fatto alla sovranità del sultano e all’autorità dei suoi tribunali.73 Ed era esattamente ciò che la monarchia napoletana intendeva evitare.

68. Van Bynkershoek, Traité du juge, cap X, § VI.69. Regio dispaccio alla Camera di Santa Chiara (14 agosto 1766), cit. in Contino, Le

funzioni dei consoli, p. 127.70. Mézin, Les consuls de France, p. 228, nonché la copia di un dispaccio di David a

Polignac (26 aprile 1726), in ASN, Esteri, Giurisdizione e poteri dei consoli di Francia, 556.71. Meriggi, Come procurarsi un passaporto, p. 400 s.72. Ajello, Il problema della riforma giudiziaria, pp. 88 ss.73. Van den Boogert, The capitulations and the Ottoman legal system, in part. cap.

2; Smyrnelis, Une société hors de soi, pp. 80 ss.; Mazower, Salonicco, città di fantasmi, pp. 151 ss.

Stranieri di antico regime46

Nel settembre del 1751, il fornaio Gennaro Di Giuseppe venne arresta-to per aver aggredito con un coltello un altro napoletano, inferendogli delle gravi ferite.74 Rinchiuso nelle famigerate carceri della Vicaria,75 il reo riuscì a mobilitare un potente protettore: il principe Paul Anton Esterházy von Galantha, ambasciatore straordinario della corte di Vienna. Essendo tra i fornitori della neoistituita legazione cesarea, Di Gennaro disponeva infatti di una patente dell’ambasciatore. E in virtù di quest’ultima, Esterházy pre-tese che egli fosse reputato immune e rimesso in libertà. Ma poteva vera-mente esigere che un fornaio napoletano venisse considerato alla stregua di un diplomatico straniero?

A prima vista, il diritto delle genti offriva degli appigli concreti a que-ste rivendicazioni. Così come «Les Esclaves […] suivoient la condition de leurs Maîtres», affermava ad esempio Van Bynkershoek, così gli sguatteri e i cocchieri «suivent la Jurisdiction de l’Ambassadeur»,76 riprendendo una linea argomentativa conforme a quella consolidata fictio juris di matrice aristotelica che considerava i membri della servitù come «famigli» del loro padrone.77 Tutte le persone aggregate ad una casa seguivano la condizione legale del pater familias. E di conseguenza, «Le Valet d’un Conseiller doit être appelé en Justice devant le même Tribunal, que le Conseiller».78 Ciò valeva anche nel caso in cui i servitori dell’ambasciatore erano dei locali: acconsentendo che dei suoi sudditi passassero al servizio di costui, affer-mava Van Bynkershoek sulla scia del suo compaesano Van Wicquefort,79 il sovrano territoriale accettava implicitamente che essi usufruissero dell’im-munità giurisdizionale del diplomatico.

Questa argomentazione analogica velava, tuttavia, alcuni salti qua-litativi considerevoli. Innanzitutto, esisteva una differenza rilevante tra il servo del consigliere e il servo del diplomatico. Il primo, seguendo la

74. ASN, Esteri, Legazione cesarea, 103.75. La Gran Corte della Vicaria era il tribunale ordinario (civile e criminale) per la

città di Napoli, nonché la corte d’appello per le province del regno. Nel 1779 assunse inoltre funzioni di polizia nell’ambito della capitale.

76. Van Bynkershoek, Traité du juge, cap. XV, § I. Per un’esposizione più ampia del legame tra ambasciatore e servitù cfr. Bély, L’ambassade et ses immunités.

77. Frigo, Ambasciatori, ambasciate e immunità diplomatiche, in part. pp. 41 ss. Più in generale sui rapporti tra servi e padroni cfr. Arru, Il servo.

78. Van Bynkershoek, Traité du juge, cap. XV, § I.79. Van Wicquefort, L’Ambassadeur, lib. I, sez. XXVIII. Su di lui cfr. Keen-Soper,

Abraham de Wicquefort and diplomatic theory.

L’extraterritorialità contestata 47

giurisdizione del padrone, rimaneva pur sempre soggetto alla iurisdictio del sovrano locale. Il secondo, invece, veniva automaticamente sottratto all’autorità delle istituzioni regie e investito di uno status extraterrito-riale. Inoltre, l’aggregazione giuridica di un fornaio alla “casa” dell’am-basciatore era un’operazione giuridica che, per quanto performativa, si basava più su una finzione che su una reale convivenza sotto lo stesso tet-to. Estendendo la protezione patriarcale dell’ambasciatore-capofamiglia a tutti coloro che fornivano (anche solo dall’esterno) beni e servizi al ménage della legazione, si ampliava il concetto di «casa» ben oltre i suoi limiti sociali e spaziali. La rivendicazione di Esterházy trascendeva quin-di i postulati di Van Wicquefort e Van Bynkershoek e, in combinazione, questi due aspetti avevano conseguenze potenzialmente deleterie per la sovranità territoriale.

Onde non aprire la porta ad un fenomeno analogo ai beratli ottomani, occorreva quindi definire in maniera restrittiva i confini della “casa” degli ambasciatori. Di conseguenza, il Segretario di Stato Bernardo Tanucci ri-spose in maniera alquanto chiara all’intervento di Esterházy:

Non può il Re mio Signore in niuna maniera approvare che dalli Ambascia-tori residenti alla sua Corte si pretenda sottrarre dalla sua autorità e giuris-dizione colle loro Patenti, troppo pregiudiziali alla sua Sovranità ed alla quiete e buon ordine del Governo, gli infiniti artieri o mercanti suoi sudditi che somministrano viveri o generi alle case degli Ambasciatori e che, se V.E. si prenderà la pena d’esaminare gli autori del jus publico, non godono del diritto delle genti, come li soli domestici degli Ambasciatori esistenti al loro attuale servigio.80

La richiesta del nobile ungherese venne dunque declinata, e Gennaro Di Giuseppe rimase in carcere, in attesa di esser giudicato dal tribunale ordinario della Vicaria.

Rispetto ai clientes dei consoli, la linea del governo napoletano fu piuttosto dura, in continuità con quanto praticato durante il viceregno au-striaco. Come abbiamo visto, in occasione del contrabbando scoperto nel 1726, la strategia adottata nei confronti del console francese aveva eluso, in maniera alquanto pragmatica, la via giudiziaria. Nei confronti dei suoi vice-consoli a Napoli e a Pozzuoli, invece, le autorità napoletane non avevano esitato a procedere all’arresto, rinviandoli a giudizio di fronte ad

80. ASN, Esteri, Legazione cesarea, 103.

Stranieri di antico regime48

un giudice napoletano.81 Sulla loro soggezione alla iurisdictio regia non ci potevano essere compromessi.

Il disciplinamento dei vice-consoli rimase una questione importante anche durante il periodo borbonico. Benché esistessero dei vice-consoli nominati direttamente dai sovrani stranieri,82 per lo più essi possedevano i loro incarichi grazie a degli atti di cooptazione decisi autonomamente dai consoli. In senso stretto, erano soltanto dei procuratori legali di questi ultimi, incaricati di gestire gli interessi dei padroni, capitani e commer-cianti delle rispettive nazioni nei lontani porti provinciali. E visto che in questi luoghi le singole nazioni non sempre erano rappresentate da mer-canti stabilmente residenti, in molti casi la scelta dei consoli cadeva su notabili regnicoli per i quali la carica – non retribuita tramite compensi fissi – costituiva un mezzo per acquistare un capitale simbolico atto ad accrescerne il prestigio sociale, per integrare il proprio reddito tramite la riscossione dei diritti consolari sui bastimenti in transito e – come nel 1753 ammetteva lo stesso ambasciatore francese – per «faire avec plus de sûreté un commerce illégitime»,83 ovvero per praticare il contrabbando al riparo del titolo straniero.

Per contrastare queste tendenze, il governo napoletano non solo negò ripetutamente che i vice-consoli godessero di esenzioni giurisdizionali, ma nel 1755 giunse a vietare il conferimento di tale carica ai sudditi delle Due Sicilie.84 Questa misura provocò numerosi attriti con i consoli stranieri, restii ad accettare che si ponesse un limite alla discrezionalità delle loro scelte. Nel 1768, le autorità siciliane fecero addirittura arrestare Francesco Brunone per aver esercitato abusivamente la carica di vice-console olan-dese nel porto di Girgenti,85 suscitando le inutili proteste del console di Palermo, Rutgerus Alexander de Welscher.

In generale, tuttavia, il divieto del 1755 non venne usato tanto per im-porre una norma unica ed uniforme, quanto per intavolare di volta in volta delle negoziazioni bilaterali. Così, il governo non solo lasciò al loro posto

81. ASN, Esteri, Giurisdizione e poteri dei consoli di Francia, 556.82. Era il caso dei vice-consuls brevetés francesi, che si distinguevano dai loro omo-

loghi non brevetés (Mézin, Les consuls de France, p. 8).83. Ossun alla Segreteria di Stato alla Marina (3 febbraio 1753), in ANF, AE, BI, 889,

344r-346v.84. Contino, Le funzioni dei consoli, p. 155.85. ASN, Esteri, Legazione olandese, 824.

L’extraterritorialità contestata 49

i vice-consoli regnicoli nominati prima del 1755,86 ma acconsentì anche a nuove nomine. Nel 1763, ad esempio, dopo che il viceré di Sicilia si era rifiutato di riconoscere le nomine di Girolamo Panza e di Leonardo Morel-lo per i vice-consolati olandesi di Catania e Trapani, e quella di Girolamo Accardo per il vice-consolato imperiale a Trapani, il Consiglio di Reggen-za aveva comunicato alle rispettive legazioni che era disposto a concedere una «deroga» alla regola, a condizione che si riconoscesse l’assenza di privilegi giurisdizionali e le nomine venissero confermate dall’Aia e da Vienna.87 In seguito, questo modus operandi venne adottato anche da altre nazioni, permettendo ad esempio agli svedesi di ottenere l’exequatur per ben tre patenti vice-consolari concesse a soggetti locali.88

Se l’estensione dei privilegi personali costituiva un oggetto di contesa, lo stesso valeva per lo status delle residenze dei rappresentanti esteri. Le opinioni degli autori dell’epoca non erano concordi. Secondo François de Callières, autore di un diffuso manuale di diplomazia, la casa dell’amba-sciatore doveva essere assolutamente immune dagli interventi dei giudici e della polizia del luogo.89 Tuttavia, lo stesso autore era costretto ad ammet-tere che tale condizione era foriera di abusi e tensioni. Ricorrenti erano, ad esempio, i casi di diplomatici che, grazie alla franchigia doganale sui generi di loro necessità, importavano o esportavano delle mercanzie per conto di mercanti, defraudando così il sovrano territoriale dei suoi introiti daziari. Un’altra causa di attriti era l’abitudine di dare asilo a terzi all’in-terno delle legazioni. Il diplomatico francese consigliava agli ambasciatori grande prudenza in merito, onde non suscitare conflitti che compromettes-

86. Un elenco dei vice-consoli francesi nei domini di Ferdinando IV (ANF, AE, BI, 893, 198r; è esclusa la stazione di Napoli) mostra che nel 1766 su 27 titolari solo due erano dei francesi brevettati (Palermo e Messina). Il vice-console a Pescara era nativo di Roma, mentre quelli di Orbetello e Porto Longone (Stato dei Presidi) erano nati nella vicina Livor-no granducale. Tutti gli altri erano nati nello stesso luogo (o per lo meno nella stessa provin-cia) in cui esercitavano l’incarico. 4 erano i successori dei loro padri. Per quanto riguardava l’estrazione sociale, venivano menzionati 11 gentiluomini, 7 borghesi, 2 negozianti, 2 notai, 2 medici e 1 canonico. Particolarmente interessante era il caso di Felice Margiotta che a Gallipoli era al contempo vice-console spagnolo, olandese, svedese e francese (ANF, AE, BI, 887, 132r).

87. ASN, Esteri, Legazione olandese, 824.88. Si trattava di Raffaele Di Lauro a Piano di Sorrento (1783), Placido Giovanni

Guardavaglia a Messina (1785) e Luigi Schiano a Procida (1788); cfr. ASN, Esteri, Lega-zione svedese, 2054.

89. Bély, L’ambassade, p. 29.

Stranieri di antico regime50

sero gli interessi di Stato dei sovrani che erano chiamati a rappresentare. Prima di lui, Van Wicquefort aveva assunto una posizione più favorevole alle prerogative del sovrano territoriale. Basandosi non tanto su specula-zioni teoriche o tradizioni giuridiche, quanto su un insieme di precedenti storici, l’olandese affermava che il diritto di dare asilo a terzi dipendeva completamente dal «consentement du Souverain du lieu».90 E benché rico-noscesse che in alcuni Stati era concessa alle ambasciate un’ampia immu-nità, in linea di principio l’inviolabilità delle medesime trovava il proprio limite nel momento in cui vi si rifugiavano dei delinquenti. In quei casi, affermava Van Wicquefort, era lecito procedere ad una perquisizione degli immobili. Ancor più chiaro in merito era Van Bynkershoek. Pur ammet-tendo che i diplomatici talvolta giungevano a «cet excès de fureur, que de prétendre avoir droit d’Azyle», in realtà l’ambasciatore «n’a aucun droit de soustraire les Sujets de l’Etat à la Jurisdiction de leur Souverain» e quindi, concludeva, «si on consulte les lumières de la Raison, je doute qu’on aît jamais inventé rien de plus ridicule, que ce droit d’Azyle».91

Lo spazio della legazione derogava alle norme dello Stato in un punto cruciale: la religione. Sintetizzando una consuetudine diffusa, Van Wic-quefort aveva affermato che la libertà dell’ambasciatore nella propria re-sidenza era «si grande, qu’il n’y ait personne qui y puisse […] empecher qu’il fasse exercer la Religion de son Prince».92 Com’è facile comprendere, tale prerogativa assumeva una funzione decisiva in uno Stato confessiona-le qual era il regno borbonico, dove lungo l’intero arco della sua esistenza l’esercizio pubblico di qualsiasi culto non cattolico era severamente proi-bito.93 Benché la monarchia tollerasse la presenza di cristiani stranieri di altre confessioni,94 e anzi li schermasse dalle potenziali intromissioni da

90. Van Wicquefort, L’Ambassadeur, lib. I, sez. XXVIII.91. Van Bynkershoek, Traité du juge, cap. XXI, § I, IV e V.92. Van Wicquefort, L’Ambassadeur, lib. I, sez. XXVIII.93. Dawes, La comunità inglese, p. 13; Caglioti, Vite parallele, p. 100.94. Le basi giuridiche di questi margini esiguissimi di tolleranza sono contenute nei

seguenti trattati: il Trattato di Madrid tra l’Inghilterra e la Spagna (1667), art. XXVIII, in Chalmers, A collection of treaties between Great Britain and other powers, p. 19 s.; il Trat-tato perpetuo di commercio e navigazione concluso tra il Re Nostro Signore e la Corona di Svezia, art. XXXVI (1743); il Trattato perpetuo di commercio e navigazione conchiuso tra il Re Nostro Signore e la Corona di Danimarca, art. XXXIV (1748); il Trattato perpetuo di commercio e navigazione conchiuso tra il Re Nostro Signore e la Republica di Olanda, art. VII (1754). Più tollerante era l’approccio nei confronti dei sudditi ortodossi (conside-rati scismatici, ma non eretici) dell’Impero zarista, a cui veniva esplicitamente concesso di

L’extraterritorialità contestata 51

parte delle autorità ecclesiastiche, interdiceva qualsiasi alterità religiosa visibile. Di conseguenza, nell’Italia meridionale preunitaria, le legazioni dei paesi protestanti erano gli unici luoghi protetti dove gli stranieri lute-rani, riformati o anglicani potessero praticare senza timore la propria fede, a condizione che tali pratiche non fossero percepibili dall’esterno e non vi venissero coinvolti dei sudditi delle Due Sicilie.95

Da quando nel 1734 Napoli era ridiventata la sede di una corte, le potenze europee avevano iniziato a crearvi delle rappresentanze diploma-tiche permanenti. Il loro numero aveva continuato a crescere nel corso dei decenni, passando da sette nel 1751 a undici nel 1789.96 Che si trattasse di edifici di proprietà degli Stati esteri o di immobili locati, le sedi delle lega-zioni straniere rappresentavano delle vere e proprie isole sottratte al con-

«esercitare liberamente il culto della loro Religione, o nelle loro proprie case, o ne’ luoghi, che piacerà alle Maestà Loro di destinar loro a questo fine»; cfr. il Trattato di commercio e navigazione tra Sua Maestà il Re delle Due Sicilie e Sua Maestà l’Imperatrice di tutte le Russie, art. II (1787). Inoltre, tra il 1740 e il 1747, Carlo di Borbone concesse agli ebrei «l’uso libero […] delle loro Cerimonie, Riti, Ordini e Costumi» e promise la costituzione – in realtà mai avvenuta – di «Scuole» (sinagoghe) nelle città in cui si sarebbero formati degli insediamenti ebraici; cit. in Giura, Storie di minoranze, pp. 95 e 98. Il governo re-spinse invece la richiesta dall’inviato tripolino Mustafa Bey, avanzata in nome del reggente Ahmed Qaramanli e degli schiavi maghrebini che servivano sulle galere borboniche, di adibire per il culto musulmano una stanza nella darsena di Napoli, giudicandola offensiva per la religione cristiana e pericolosa per il già teso rapporto tra la corte e la curia; cfr. Filesi, Un ambasciatore tripolino, in part. p. 168 s. Pertanto, né il trattato tra Napoli e la Porta del 1740, né quello ispano-tripolino del 1784, a cui la corte di Napoli accedette nel 1785, si esprimevano in merito all’esercizio di pratiche religiose musulmane nei domini borbonici; cfr. il Trattato perpetuo di pace, navigazione e commercio concluso fra il Re Nostro Signore e l’impero ottomano, e il Trattato di pace e di amicizia tra Sua Maestà Siciliana e il Bassa’, Bey e Reggenza di Tripoli.

95. In questo senso, le nozze del console britannico Edward Allen «con un’Eretica sua nazionale» costituirono sotto vari punti di vista una trasgressione. Infatti, esse furono celebrate nell’abitazione del padre della sposa (il medico inglese Chatué), alla presenza di due cattolici (il marchese toscano Rinuccini e il napoletano Casimiro Avallone) e vennero salutate da un vascello britannico ormeggiante nella rada di Napoli con sedici tiri di canno-ne, che di fatto resero percepibile e quindi pubblico il matrimonio protestante (ASN, Esteri, Legazione inglese, 675). A questa vicenda accennano Dawes, La comunità inglese, p. 13, e Lo Sardo, Napoli e Londra, p. 66. Essa però non avvenne né nel 1739 (Dawes) né nel 1735 (Lo Sardo), bensì nel 1737. Delle norme (e delle trasgressioni) analoghe esistevano anche in Francia (Krumenacker, Des protestants au siècle des Lumières, p. 79).

96. Discorso istorico o sia Notiziario di quest’anno 1751; Calendario e notiziario della Città per l’anno 1789.

Stranieri di antico regime52

trollo delle istituzioni regie e, in quanto tali, aumentavano ulteriormente la frammentazione di uno spazio urbano conteso da una pluralità di poteri concorrenti. Per certi versi, l’extraterritorialità rivendicata dalle residenze diplomatiche era analoga all’immunità locale dei numerosissimi edifici ec-clesiastici, che limitava la presa delle autorità secolari sul territorio della città, offrendo a debitori insolventi e delinquenti comuni la possibilità di sfuggire al braccio della giustizia.97 E alla stregua dell’immunità degli im-mobili sacrali, che spesso era reclamata anche per le strutture contigue, l’extraterritorialità delle legazioni si caratterizzava per i suoi contorni spa-ziali alquanto sfumati.

Come nel caso delle «liste» extraterritoriali a Venezia o delle «fran-chigie di quartiere» a Roma,98 anche a Napoli l’estensione dello spazio immune era un oggetto di ricorrenti conflitti. Benché gli autori del droit des gens la mettessero in discussione, essa era costantemente rivendicata dai diplomatici. Ciò valeva in particolar modo per l’interno delle legazio-ni, rispetto al quale i margini di negoziazione erano pressoché nulli. Che il portone d’ingresso costituisse un non plus ultra per gli ufficiali del Re, era una norma assodata. E, infatti, le occasionali trasgressioni venivano sanzionate con pene severe. Nel 1785, ad esempio, tre militari, guidati da un caporale svizzero del reggimento Jauch,99 varcarono la soglia dell’am-basciata britannica, dove poco prima si era intrufolato un ladro in fuga. Pur trattandosi di un suddito napoletano che non godeva di alcuna immunità personale, l’inviato straordinario William Hamilton protestò in maniera veemente contro la violazione della sua residenza e ottenne, senza partico-lari insistenze, la carcerazione dei componenti della pattuglia.100

Più controverso era lo status degli spazi esterni. I rappresentanti di-plomatici non si accontentavano, infatti, di difendere le proprie sedi, ma cercavano di proiettare il proprio potere anche sulle strade circostanti, rea-gendo in maniera irritata ogni qualvolta degli ufficiali regi si avvicinavano

97. Sull’immunità locale degli edifici ecclesiastici cfr. Ajello, Il problema della rifor-ma giudiziaria, pp. 25 ss. Essa fu abolita con il Concordato siglato nel 1741 tra la Santa Sede e la corte di Napoli; Chiosi, Il Regno dal 1734 al 1799, p. 395.

98. Bonaccorso, I veneziani a Roma; Anselmi, Il quartiere dell’ambasciata di Spa-gna; Infelise, Conflitti tra ambasciate a Venezia; Pialoux, Immunités et franchises à Rome.

99. Sugli Jauch, una famiglia appartenente al ceto dirigente del canton Uri, e il loro reggimento cfr. Eyer, Die Schweizer Regimenter in Neapel.

100. ASN, Esteri, Legazione inglese, 683. Sul diplomatico inglese cfr. Knight, Hamilton a Napoli. Hamilton risiedeva a Palazzo Sessa, nei pressi dell’odierna piazza dei Martiri.

L’extraterritorialità contestata 53

ad esse. Come ha mostrato Mauro Pitteri, a suscitare scandalo era soprat-tutto il transitare di fronte alle legazioni della «sbirraglia» e dei loro pri-gionieri. E non solo perché si trattava di ufficiali armati, ma anche perché sia i carcerati che gli sbirri erano considerati gente vile e dunque indegna di passare di fronte alle rappresentanze straniere. Ricorrenti erano quindi i conflitti tra il governo, che con Bernardo Tanucci affermava che «le strade erano del re», e i legati stranieri, propensi a costringere le truppe a cambiar strada (francesi, danesi, imperiali) o per lo meno ad adottare un comporta-mento discreto (veneziani, spagnoli).101

Ad approfittare dell’assenza di norme esplicite e condivise, non era-no solo delinquenti comuni braccati dalle guardie, ma anche degli arti-giani desiderosi di aggirare i regolamenti corporativi. Sin dal 1735, Carlo di Borbone aveva interdetto ai ministri stranieri di affittare le botteghe situate al pian terreno dei propri palazzi a merciai, artigiani e negozianti, costringendo nel 1739 il residente veneziano e l’inviato olandese a sfrat-tare i propri locatari.102 Si trattò tuttavia di un successo temporaneo, piut-tosto che di una norma consolidata in maniera definitiva. Troppo forte era il potere irradiato nello spazio dalle legazioni estere perché nessuno cercasse di trovarvi un comodo riparo.

Nel 1780, ad esempio, l’appaltatore dell’arrendamento per la vendita delle carte da gioco era venuto a conoscenza che in una «bottega di merciaro, che si esercitava da un volante del Ministro Imperiale […] si fabricavano publicamente carte da gioco di contrabando».103 Leso nei propri interessi ma-teriali, avea incaricato l’attuario dell’arrendamento di «far la perquisizione nella stessa bottega». Non solo erano stati trovati numerosi mazzi di carte e delle stampe per la fabbricazione dei medesimi, ma per di più erano stati colti in flagranza di reato il «giovane cartaro» Giuseppe Murgio, Domenico Comune, Domenico Magrino e Giovanni Pesce, servitore del ministro ple-nipotenziario di Vienna. Mentre i primi tre furono immediatamente arresta-ti, Pesce venne risparmiato, per riguardo al diplomatico imperiale. Il conte

101. Per i veneziani, francesi, imperiali e spagnoli cfr. Pitteri, Diplomatici vene-ziani, passim, dove inoltre è riportata la citazione di Tanucci (p. 97). Per la protesta dell’inviato straordinario danese, Anton von Wedel Jarlsberg, nel 1780 cfr. ASN, Esteri, Legazione danese, 274.

102. Pitteri, Diplomatici veneziani, p. 89. Sulla storia della sede diplomatica vene-ziana, sita nella centralissima Spaccanapoli, cfr. Pagano De Divitiis, Il napoletano pa-lazzo di Venezia.

103. ASN, Esteri, Legazione cesarea, 113.

Stranieri di antico regime54

Anton Franz von Lamberg-Sprinzenstein, nondimeno, protestò contro l’at-tuario dell’arrendamento, Vincenzo Scarpati, che «con Truppa Albanese»104 aveva fatto irruzione nell’abitazione del suo servo, «dirimpetto al portone della casa dello stesso Ministro», violando sia l’immunità personale del do-mestico, sia soprattutto quella locale dell’ambasciata. Cedendo alle pressioni del diplomatico, Ferdinando IV ordinò quindi «che mortificato si fosse colla carcerazione l’Attuario». Dopo il suo rilascio, però, l’appaltatore tornò a pro-testare, esponendo che tra l’abitazione di Giovanni Pesce e il «Palazzo de’ Fratelli Latilla, ove abita il Ministro Imperiale» vi era una «pubblica strada nella distanza di palmi cento»105 e chiedendo che Pesce venisse arrestato, visto che in fondo era il «principal delinquente». Le carte non riportano gli ulteriori sviluppi della vicenda, che probabilmente non ci furono. In ogni caso, l’episodio mette in evidenza come la presenza di queste zone immuni creasse dei margini non insignificanti di impunità, favorendo di fatto le at-tività illecite. E mostra come i privilegi connessi alle rappresentanze estere costituissero delle risorse legali a cui ambivano a ricollegarsi non solo gli stranieri presenti in città, ma anche gli stessi napoletani.

Onde ridurre i margini di indeterminatezza insiti in questa situazione, nel 1781 Ferdinando IV stabilì con un proprio dispaccio che «la gente della giustizia […] passi liberamente e agisca anche per le strade ove abitino Ministri stranieri» e garantisca così la «publica quiete».106 In termini con-tingenti, questo risoluto intervento regio era da leggere come una reazione alle proteste del ministro imperiale. Secondo Hamilton – lo stesso che anni prima si era opposto alla costruzione di una stazione di guardia nel “suo” quartiere107 – la «new regulation» era da mettere in relazione con «the conduct of some of my collegues, who have lately made frivolous com-plaints and attempted to extend the limits of their sanctuaries beyond all reason».108 Al di là di questa contingenza, il dispaccio che definiva in ma-niera vincolante e restrittiva l’immunità locale delle ambasciate si inseriva

104. Si trattava di una truppa appartenente al reggimento Real Macedone, compo-sto da greci ed albanesi provenienti dai territori ottomani e veneziani; vedi Manselli, Il reggimento Albanese Real Macedonia; Giura, Storie di minoranze, pp. 119-156; Tonetti, Introduzione, p. 12 s.

105. La zona si trovava fuori dall’antica porta di Spirito Santo, a ridosso di via Toledo.106. Una copia del regio dispaccio del 25 maggio 1781 è in TNA, FO 70, 1, 225r-v.107. Si veda la cartina appositamente disegnata, in L’Italia del secondo Settecento,

p. 178.108. Hamilton a Hillsborough (29 maggio 1781), in TNA, FO 70, 1, 223r-224v.

L’extraterritorialità contestata 55

però in una più ampia riforma della polizia partenopea. Avviata nel 1779, essa faceva del découpage “razionale” dello spazio urbano un elemento chiave per eliminare quegli interstizi che, come nel caso della franchise de quartier, erano percepiti come ostacoli intollerabili ad un controllo effica-ce e territorializzato della città.109

Quanto alle sedi dei consoli e dei vice-consoli, la situazione mantenne per tutto il secolo una forte ambiguità. Come abbiamo visto, in Europa queste figure non godevano dello status diplomatico e, di conseguenza, le loro residenze non erano formalmente protette dal diritto delle genti. Tuttavia, pur essendo de jure soggette alla giurisdizione del luogo come qualsiasi altro edificio, i loro inquilini non perdevano occasione per sot-tolinearne il carattere particolare. In una consulta, redatta durante la que-relle giurisdizionale tra Montealegre e Devant, la Camera di Santa Chiara esponeva che non mancavano dei precedenti relativi al diritto delle autorità locali di arrestare i consoli e di perquisirne le dimore. Si trattava però di casi isolati. Infatti,

quantunque ciò sia stabilito per diritto, la prattica nulla di meno ci ha fatto vedere, che a’ Consoli si è usato qualche riguardo, e ciò particolarmente è nato dall’abuso introdotto da pochi anni di tenere i Consoli su’ portoni delle loro abitazioni le armi de’ lor Sovrani, per la dovuta venerazione de’ quali è nata una certa giusta ripugnanza di por mano sopra le lor persone, o sopra le loro case, del quale abuso sono venuti poi essi a pretendere una certa specie d’immunità.110

L’uso di apporre le armi dei rispettivi sovrani all’entrata delle residenze diplomatiche era stato consacrato in occasione del Congresso di Vestfalia, quando i delegati delle varie potenze avevano adornato i propri domicili con tale segno, al fine di comunicare che «la maison de l’Ambassadeur doit estre respectée, comme si c’estoit le palais du prince mesme».111 Proiet-tandosi nello spazio pubblico della strada, l’immagine araldica rafforzava il limes architettonico delle mura esterne del palazzo, caricando la soglia d’ingresso con una semantica altamente politica. Varcandola, segnalavano le armi, si accedeva ad uno spazio afferente al dominio di un altro princeps, dove la presenza di ufficiali armati del sovrano territoriale veniva valuta-

109. Marin, Découpage de l’espace; Alessi, Giustizia e polizia.110. La Camera di Santa Chiara a Montealegre (29 febbraio 1736), in ASN, Esteri,

Giurisdizione e poteri dei consoli di Francia, 556.111. Van Wicquefort cit. in Bély, L’ambassade, p. 25.

Stranieri di antico regime56

ta alla stregua di un atto ostile. Per di più, le armi irradiavano un’aura di potere sull’intero spazio nel quale risultavano visibili. In effetti, se il già menzionato transito degli sbirri era percepito come oltraggioso, era proprio perché avveniva in cospetto delle armi del sovrano. Gli sbirri, da parte loro, erano ben consapevoli del valore politico di questi simboli, tant’è che quando intesero provocare uno scontro con la legazione veneziana, se la presero esplicitamente con le armi della Serenissima, deridendo il leone di San Marco come «capra fotuta».112

Consci dell’efficacia di questi simboli, consoli e vice-consoli adot-tarono a loro volta la prassi di affiggere le armi all’esterno delle proprie abitazioni.113 Pur non avendo alcun fondamento giuridico su cui basare l’extraterritorialità delle loro sedi, essi seppero sfruttare la capacità perfor-mativa di questi media per imporre un’immunità di fatto. In questo senso, il simbolo non visualizzava uno spazio già dato, ma lo creava ex novo.

Quando nel 1726 il console francese David protestò contro l’arresto del vice-console a Pozzuoli e la perquisizione della sua casa, denuncian-do la violazione dei privilegi di Francia, egli non si basò su alcun testo giuridico relativo all’immunità dell’abitazione vice-consolare – che in effetti non esisteva –, ma invocò le armi del Re Cristianissimo affisse sopra l’uscio che – secondo il console – avevano sofferto un’inaudita offesa. In questo caso, non sembra che gli esecutori materiali dell’arresto avessero subito una punizione, ma il già ricordato episodio dell’attuario dell’arrendamento delle carte da gioco illustra in maniera lampante che per un ufficiale napoletano gli spazi rivendicati dai rappresentanti esteri rappresentavano un terreno minato. Penetrandovi, sapevano di suscitare delle reazioni diplomatiche alle quali i propri superiori avrebbero potuto finire per cedere, facendo ricadere su di loro la “colpa” per degli atti che de jure erano di per sé legittimi.

Al fine di contrastare la pretesa extraterritorialità dei consolati e dei vice-consolati, e l’impunità delle pratiche illecite che non di rado ruota-vano intorno ad essi, le autorità napoletane cercarono di limitare l’uso delle armi alle sole rappresentanze diplomatiche. A questo scopo, nel 1766 il Consiglio di Reggenza decise di inserire nella formula dell’exe-

112. Cit. in Pitteri, Diplomatici veneziani, p. 93.113. Nel 1739, riportava il residente veneziano, i consolati muniti di armi erano quello

britannico, quello francese e quello genovese; cfr. il dispaccio di Cesare Vignola ai Cinque Savi della Mercanzia (26 maggio 1739), in CDVN, XVI, p. 642.

L’extraterritorialità contestata 57

quatur la specificazione che i consoli e vice-consoli non dovevano «nulla fori immunitate gaudere, necque stemmata suae nationis intus vel extra portas suae habitationis […] ostentare».114 Secondo Hamilton, all’origi-ne di questa decisione c’era il comportamento del console francese, che aveva rilasciato delle patenti vice-consolari a delle «worthless persons for money».115 Tali disordini avevano confermato «Tanucci’s sentiments about Consuls […], who he thinks have assumed too ministerial an air», inducendo lo statista toscano «to separate as much as possible» lo status diplomatico dalle persone dei consoli, «by preventing their placing the King’s Arms over their doors, and subjecting them to the jurisdiction of the country».116 Tuttavia, tra i consoli che si davano arie da ambasciatori non c’era solo quello francese, ma anche il britannico Isaac Jamineau, al quale già in passato il governo di Londra aveva intimato di limitare il proprio operato «to the transactions of commerce»117 e di cui i mercanti della factory avevano denunciato la «affected ministerial vanity & pe-tulant conduct»,118 nonché la scarsa deferenza nei confronti dell’inviato straordinario. Hamilton, da parte sua, era a conoscenza degli abusi com-messi da Jamineau e da altri. Tuttavia, non era disposto a sacrificare «the priviledges of the office in general» a causa dell’«absurd behaviour» di alcuni individui. Di conseguenza, rassicurò il governo britannico che si sarebbe fermamente opposto al divieto di affiggere le armi sopra alle di-more consolari. E in effetti, la resistenza congiunta dei diplomatici stra-nieri costrinse il governo a fare marcia indietro, sostituendo la formula contestata con un più vago «Exequatur juxta Regales ordines»,119 suscet-tibile di esser interpretato in maniera meno restrittiva.

Sebbene i tentativi di territorializzazione promossi dalla monarchia borbonica in collaborazione con il ceto togato napoletano fossero riusciti a delegittimare l’esercizio di funzioni giurisdizionali da parte dei consoli, a circoscrivere le franchigie spaziali delle legazioni e a contrastare l’esten-sione delle immunità diplomatiche ai regnicoli, i limiti imposti all’extra-territorialità degli stranieri non si tradussero in un confine stabile e ricono-sciuto, ma rimasero un fronte mobile e conteso.

114. Cit. in Contino, Le funzioni dei consoli, p. 127.115. Hamilton a Shelburne (10 febbraio 1767), in TNA, SP 104, 102.116. Hamilton a Shelburne (24 marzo 1767), in TNA, SP 104, 102.117. Halifax a Jamineau (28 ottobre 1763), in TNA, SP 93, 20, 83v.118. Petizione al Re indirizzata a Halifax (19 marzo 1765), in TNA, SP 93, 21, 47r-51v.119. Cit. in Contino, Le funzioni dei consoli, p. 127.

2. A ogni nazione il suo giudice

1. I jueces conservadores nella penisola iberica del Seicento

Gli stranieri erano soggetti alle leggi e ai giudici dello Stato in cui si trovavano. Questo principio, enunciato nel 1735 da Onofrio Buglio e costantemente ribadito nel corso del secolo, in realtà diceva tutto e nulla. Infatti, sebbene stabilisse che le persone prive di status diplomatico non potessero derogare alla iurisdictio territoriale del re e all’autorità dei tribu-nali a cui il sovrano la delegava, rimaneva da stabilire a quali leggi gli stra-nieri dovessero ubbidire e quali magistrati fossero chiamati a giudicarli. E la soluzione di entrambe le questioni era tutt’altro che scontata.

Le fonti giuridiche del Regno di Napoli si caratterizzavano per una stratificazione confusa e spesso contraddittoria, in cui si erano sedimentate non solo le leggi promulgate dai sovrani succedutisi nel corso dei secoli, ma anche le normative emanate da poteri minori quali i feudatari e le picco-le comunità locali e i trattati di diritto publico siglati tra i principi europei. Quanto alla pluralità delle istituzioni giusdicenti, essa si configurava – per dirla con la metafora dantesca impiegata dal magistrato borbonico Pietro Calà Ulloa – come «una selva da niun sentiero segnata».1 Mentre la gran parte della popolazione delle province era soggetta alle corti dei signori feudali, le quali disponevano di amplissimi margini di arbitrio e limitavano in maniera significativa l’esercizio dell’autorità regia nei rispettivi territori, la «fidelissima città di Napoli» era esente dalle giurisdizioni baronali e pro-prio in quanto tale costituiva uno spazio a sé stante, chiaramente distinto dal resto del Regno. Ma lungi dal configurarsi come un territorio giuridi-

1. Ulloa, Dell’amministrazione della giustizia criminale, p. 15.

Stranieri di antico regime60

camente omogeneo, soggetto direttamente all’autorità del Re, la capitale era a sua volta frammentata e contesa. Secondo Franco Valsecchi, nella sola capitale esistevano ben trentanove giurisdizioni distinte,2 definite in riferimento ad una varietà eterogenea di criteri. Accanto alla materia delle cause, che in linea di principio determinava la giurisdizione dei tribunali ordinari, vi erano infatti numerosissime giurisdizioni straordinarie, definite dallo status degli attori sociali. E la continua moltiplicazione delle esen-zioni particolaristiche faceva sì che, per certi versi, «le giurisdizioni stra-ordinarie [fossero] la regola, e le ordinarie l’eccezione».3 Esistevano fori particolari per i nobili e i giocolieri, per i marinai e i pastori, per i soldati e i cacciatori. E anche per gli stranieri.

Tra le varie stratificazioni giuridiche con cui la monarchia borbonica si trovò a fare i conti, nell’esasperante tentativo di definire delle gerarchie normative ed istituzionali che le consentissero di stabilire un controllo più lineare ed efficace sui propri domini, i trattati stipulati nel Seicento dagli Asburgo di Spagna occupavano senz’altro un posto particolarmente in-gombrante. Questi trattati – il Trattato di Münster del 1648 con le Province Unite, la Pace dei Pirenei del 1659 con la Francia e il Trattato di Madrid del 1667 con l’Inghilterra – giocavano un ruolo decisivo nella definizione della condizione giuridica dei sudditi olandesi, britannici e francesi, che beneficiavano dello status di «nazione più favorita».4

Firmati dai sovrani spagnoli, i tre trattati erano stati recepiti nei viceregni di Napoli e Sicilia nella seconda metà del Seicento. Con l’avvento dei Borbo-ne sul trono di Napoli, tuttavia, la loro validità nei regni meridionali divenne un pomo della discordia. Secondo le cancellerie di Versailles e di Londra, la corte di Napoli era assolutamente tenuta ad onorarli.5 Don Carlos aveva conquistato le Due Sicilie in nome di suo padre, Filippo V di Spagna, e sic-come costui aveva riconosciuto gli accordi contratti in passato dagli Asburgo di Spagna, anche il figlio, a cui aveva ceduto i regni meridionali, non poteva fare altrimenti. Carlo di Borbone sosteneva, invece, di non esser legato dai trattati stipulati dai suoi predecessori, considerando che egli possedeva i suoi Stati per diritto di conquista, che annullava qualsiasi vincolo precedente. E

2. Valsecchi, L’Italia nel Settecento, p. 435.3. Ibidem.4. Come è noto, questa clausola assicura ad uno Stato e ai suoi sudditi/cittadini il godi-

mento di tutti i diritti di cui, in un dato paese, usufruiscono le altre nazioni nel loro insieme. 5. Lo Sardo, Napoli e Londra, p. 187.

A ogni nazione il suo giudice 61

sottolineava che, per l’appunto, la Pace di Vienna del 1738 non conteneva alcuna clausola che gli imponesse di assumersi gli impegni altrui.

Nei fatti, tuttavia, la monarchia napoletana era troppo debole per di-sconoscere unilateralmente i privilegi della Francia e della Gran Bretagna. Com’è noto, una volta insediatosi sul trono, Carlo di Borbone avviò un’azio-ne diplomatica volta ad affermare le Due Sicilie sullo scacchiere internazio-nale in una posizione autonoma rispetto alla Spagna e paritaria rispetto alle altre potenze europee.6 Sin dai primi anni, però, la corte di Napoli dovette prendere nota della vulnerabilità della propria politica estera. Essa si ma-nifestò in maniera plateale, come quando durante la guerra di successione austriaca una squadra navale britannica entrò minacciosamente nella rada di Napoli per imporre a Carlo di Borbone di richiamare le truppe inviate in sostegno della Spagna,7 ma anche in modo più subdolo, come nel caso delle interferenze francesi volte a sabotare la pace con la Reggenza di Tripoli,8 che avrebbe permesso ai bastimenti meridionali di lanciarsi con meno rischi – e dunque con meno costi – nel commercio levantino.9

Per tessere la sua rete diplomatica, Carlo di Borbone doveva quindi mantenere un profilo relativamente basso, onde assicurarsi della non-inge-renza della Gran Bretagna e della Francia. E di conseguenza, anche se sulla carta non riconosceva la validità dei trattati secenteschi, era costretto ad accettarne le singole disposizioni, in attesa di ridefinire la cornice giuridica delle reciproche relazioni nell’ambito di nuovi trattati. Alle Province Unite – relativamente deboli sul piano diplomatico-militare – la monarchia napo-letana riuscì ad imporre l’obsolescenza del Trattato di Münster e la stipula di un Trattato di commercio e navigazione (1753).10 Le negoziazioni con la Francia e con la Gran Bretagna, invece, si protrassero per decenni senza giungere a conclusione.11 E siccome le Due Sicilie non disponevano, per

6. Per una sintesi aggiornata sulla politica estera napoletana cfr. Maiorini, Neapolitan diplomacy in the eighteenth century. Sulla politica mediterranea vedi le considerazioni di Rao, Napoli e il Mediterraneo.

7. Chiosi, Il Regno dal 1734 al 1799, p. 398.8. Filesi, Un ambasciatore, in part. p. 184. 9. Di Vittorio, Il commercio tra Levante ottomano e Napoli.10. Trattato perpetuo di commercio e navigazione conchiuso tra il Re Nostro Signore

e la Republica di Olanda. 11. Guariglia, Un mancato trattato di commercio fra le Due Sicilie e la Francia; Diaz,

L’abate Galiani; Nuzzo, Il mancato Trattato di commercio tra Inghilterra e Napoli; Miglio-rini, I problemi del trattato franco-napoletano; Lo Sardo, Napoli e Londra, cap. 7.

Stranieri di antico regime62

dirla con Tanucci, di «armate e cannoni» a sufficienza per imporsi contro i «principoni»,12 i privilegi secenteschi dei francesi e dei britannici rimasero l’oggetto di una contesa in cui Londra e Versailles si servivano dell’ener-gica voce dei propri consoli ed ambasciatori, mentre lo Stato napoletano ricorreva alle “armi dei deboli”, mettendo sotto pressione le grandi potenze tramite i piccoli “abusi” che gli ufficiali di dogana commettevano contro i loro bastimenti e le estenuanti azioni giudiziarie in cui i magistrati coin-volgevano i loro mercanti.

In concreto, i trattati tanto disputati contenevano una gamma eteroge-nea di privilegi e libertates. Alcuni – come i limitati margini di tolleranza per i protestanti stranieri,13 l’arbitrato consolare nei conflitti tra padroni e marinai14 o il diritto dei negozianti stranieri di non esibire i propri libri contabili in occasione di liti giudiziarie15 – non erano in discussione. A suscitare, invece, l’opposizione del governo napoletano erano la clausola che assicurava alle nazioni più favorite un regime daziario fortemente vantaggioso e, soprattutto, quella che poneva dei limiti alle visite doga-nali dei loro bastimenti, tali da privare le autorità regie della capacità di controllare l’entrata e l’uscita delle mercanzie.16 Quest’ultima franchigia, non solo stabiliva una discriminazione positiva rispetto agli stessi sudditi napoletani e siciliani, che non godevano di tale trattamento favorevole, ma per di più offriva ai padroni e capitani dei bastimenti privilegiati «una risorsa legale per una pratica illegale»,17 ovvero un utilissimo dispositivo giuridico per dedicarsi da una posizione protetta al commercio di con-trabbando. E com’è facile intuire, l’esenzione dalla visita e l’impossi-bilità di formulare una politica daziaria indipendente provocavano delle gravi perdite al regio erario.

Per di più, questi privilegi prettamente mercantili erano rafforzati da un accentuato particolarismo giurisdizionale, che però non traeva origine dai trattati stessi, ma aveva radici più lontane. Per ricostruirle, occorre fare un passo indietro, verso la Spagna del primo Seicento.

12. Cit. in Cuoco, Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli, p. 273.13. Cfr. supra, p. 50, n. 94.14. Cfr. supra, p. 148.15. Trattato di Madrid (1667), art. XXXI, in Chalmers, A collection of treaties, vol.

II, cap. «Spain», p. 20.16. Ibidem, pp. 7-8 (articolo V) e 10-12 (articolo X).17. Riprendo questa formula da Groppi, Une ressource légale pour une pratique

illégale.

A ogni nazione il suo giudice 63

Nel 1606, giunse a Madrid una delegazione delle città aderenti alla Lega anseatica. Erano gli anni della guerra ispano-olandese e i mercanti e padroni anseatici erano riusciti a sfruttare il conflitto bellico per inserirsi con rinnovata fortuna nell’intermediazione tra i porti atlantici della Spagna e i mercati dell’Europa settentrionale. In questo contesto, l’obiettivo della missione diplomatica era di definire una cornice giuridica vantaggiosa per questi scambi commerciali. Le trattative andarono per le lunghe, ma ebbe-ro buon esito. Il 28 settembre 1607, infatti, Filippo III di Spagna concesse alle città anseatiche un insieme di libertà, prerogative e franchigie.18

Innanzitutto i Capitulos de Privilegios sancivano la libertà di

arrivar à todos los Puertos del dicho nuestro Reyno, Riveras, y Distritos, libre, y seguramente, sin Passaporte, ò otra Licencia general, […] y detenerse en ellos lo que les pareciere, y salir dellos quando quisieren.19 […] los Hanseati-cos puedan muy libremente andar por todo nuestro Reyno […] y negociar.20

La libertà di entrare, circolare e commerciare nei territori soggetti alla sovranità di Filippo III – ad esclusione delle Indie occidentali, rispetto alle quali era in vigore un sistema di monopolio – era dunque ampia e permet-teva ai mercanti di muoversi all’interno di spazi segmentati da una molte-plicità di divisioni giurisdizionali e addirittura statuali. Allo stesso tempo, gli articoli appena citati evidenziano che, nelle relazioni intra-europee, tali libertà non venivano derivate da un “naturale” ius communicationis – teo-rizzato nella prima metà del Cinquecento dal domenicano spagnolo Fran-cisco de Vitória21 – ma erano concepite – in consonanza con le più recenti

18. Capitulos de Privilegios concedidos à la Ciudades Confederadas de la Hansa Teutonica, in Abreu y Bertodano, Coleccion de los tratados de paz de España. Reynado de Phelipe III. Parte I, pp. 375-391; per una discussione cfr. Girard, Le commerce français à Séville et Cadix, pp. 95-98; Weber, Deutsche Kaufleute im Atlantikhandel, pp. 102 ss.; Weller, Ungleiche Partner.

19. Capitulos de Privilegios, cap. I.20. Ibidem, cap. X.21. Vitória aveva postulato un diritto naturale alla comunicazione tra le società uma-

ne, dal quale derivavano il diritto di viaggiare, il diritto di abitare nei paesi visitati, il diritto di praticarvi il commercio, la libertà di usare i beni comuni di questi paesi, la libertà di ri-siedervi stabilmente e di accedere – tramite la naturalizzazione – alla cittadinanza, nonché il diritto di non essere espulsi senza giusta motivazione. Secondo il professore di Salamanca, la violazione di tale ius communicationis – come nel caso degli amerindi, che accusava di aver rifiutato agli europei di commerciare liberamente nei loro territori – costituiva un casus belli e giustificava la conquista militare; cfr. Cavallar, The rights of strangers, pp. 107-110, e più in generale Pagden, La caduta dell’uomo naturale.

Stranieri di antico regime64

elaborazioni del protestante italiano Alberico Gentili e del gesuita spagnolo Francisco Suárez22 – come iura imperfecta, i quali dovevano essere “perfe-zionati” tramite un atto di consenso del sovrano territoriale. L’ospitalità, in altre parole, era un diritto solo se l’oste decideva di concederla.

Agli anseatici veniva poi concesso – come successivamente agli olan-desi, francesi e inglesi – un trattamento daziario favorevole e un’ampia immunità dalle visite doganali.23 E infine, i capitoli sancivano una serie di franchigie, tramite le quali gli anseatici venivano esentati da «todos los Oficios, assi Patrimoniales, como Personales», da ogni tipo di «Tributo, tan ordinario, come extraordinario», da «todo servicio, y milicia, assi en el Mar, como en la Terra».24 In questo modo, garantendo che la presenza prolungata nei domini spagnoli non ne avrebbe determinato una natura-lizzazione de facto, gli anseatici venivano esonerati dagli oneri di una cit-tadinanza che – per lo meno agli occhi delle autorità politiche della Lega – doveva apparire come un obiettivo del tutto indesiderabile.

Allo scopo di garantire l’effettiva osservanza di questi privilegi, i Capitulos stabilivano che

los Hanseaticos, que por razon de Comercio vàn, y vienen, ò se detienen, y habitan en nuestro Reyno, no puedan ser presos, citados, condenados, ni juzga-dos en ninguna Causa Civil, ni Criminal, por ningun Magistrado, ò Juez, sino solamente por aquel especial Conservador, y Juez, que les daremos […].25

Oltre ad esser investito della prerogativa esclusiva di perquisire i magazzini e le abitazioni dei commercianti anseatici, e di procedere all’arresto dei medesimi, questo giudice particolare era chiamato a giu-dicare «en qualquier Causa Civil, y Criminal» che insorgesse a Siviglia e nei suoi dintorni. La sua giurisdizione si estendeva sia sulle cause in cui gli anseatici rappresentavano la parte convenuta (giurisdizione passiva), che su quelle in cui essi erano gli attori (giurisdizione attiva). L’unica eccezione riguardava le liti tra attori anseatici ed altre «personas privi-legiadas», in cui era prevista la riattivazione del principio romanistico actor sequitur forum rei e, di conseguenza, l’assegnazione della causa al foro del convenuto.26 Quanto alle cause d’appello, i Capitulos operavano

22. Cavallar, The rights of strangers, p. 158.23. Capitulos de Privilegios, capp. II, VI-IX, XXXII24. Ibidem, cap. XXIX.25. Ibidem, cap. XVIII.26. Ibidem, cap. XXI.

A ogni nazione il suo giudice 65

una distinzione tra le dispute tra due anseatici – trasferibili nei tribunali anseatici – e le cause miste, per le quali indicavano come istanza compe-tente il «Consejo Civil de Sevilla».27

Mentre gli altri privilegi erano previsti per tutti i domini europei di Filippo III, la giurisdizione del juez conservador era limitata alla città di Siviglia e ai suoi dintorni. Era infatti nel centro andaluso sul Guadalquivir – fino al 1717 detentore del monopolio legale sul commercio con i posse-dimenti spagnoli nel Nuovo Mondo – che si concentravano le attività degli anseatici, impegnati nella riesportazione di derrate coloniali verso l’aera germanica e quella baltica.28

Va rilevato che le capitolazioni del 1607 non si presentavano come una concessione ex novo, bensì come una mera «confirmacion, y extencion» di privilegi – non meglio specificati – precedentemente elargiti nel Regno di Portogallo che, come si ricorda, dal 1580 era congiunto alla Spagna da un unione personale. A proposito del privilegio di foro, si può effettivamente rilevare come a Lisbona la nação inglesa fosse subordinata, sin dal basso medioevo, all’autorità giurisdizionale di un juiz conservador,29 il che ren-de legittimo ipotizzare che anche gli anseatici disponessero di un siffatto referente istituzionale.

Inizialmente, tuttavia, questa trasposizione sembrò destinata a fallire. Pur costituendo formalmente una concessione unilaterale, in sostanza la grazia di Filippo III era il prodotto di una negoziazione bilaterale, tant’è che i delegati anseatici si erano impegnati a rimettere alla corte di Ma-drid, entro sei mesi, una «Declaracion de [la] voluntad» delle «Ciudades Confederadas de la Hansa Teutonica» relativa all’accordo raggiunto.30 Pa-radossalmente, le città della Lega non promulgarono mai questa sorta di ratifica.31 Tuttavia, considerando che una concessione graziosa de jure non

27. Ibidem, cap. XXII. A questo proposito, è però legittimo ipotizzare che, in linea di massima, nelle cause intra-anseatiche i soggetti coinvolti evitassero di richiedere l’inter-vento delle autorità spagnole e ricorressero piuttosto a meccanismi di arbitrato interno.

28. Su Siviglia si veda almeno il classico Chaunu, Chaunu, Séville et l’Atlantique.29. Lodge, The English factory at Lisbon, p. 226, n. 1.30. Capitulos de Privilegios, p. 391.31. Klaus Weber ipotizza che la mancata ratifica da parte anseatica sia da mettere in

relazione con l’andamento del commercio ispano-anseatico che, fiorito negli anni della guerra contro le Province Unite, subì una brusca contrazione in seguito alla tregua del 1609, in forza della quale i mercanti olandesi furono nuovamente ammessi nei porti spagnoli (Weber, Deutsche Kaufleute, p. 104).

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aveva bisogno di essere ratificata da sovrani esteri, non è ben chiaro se la mancanza di una dichiarazione confermativa da parte della Lega anseatica abbia determinato de facto la non-applicazione dei Capitulos.32 È invece scevro d’ogni dubbio che i privilegi anseatici divennero, nella prima metà del Seicento, un modello per le altre potenze europee che intrattenevano delle relazioni commerciali con la Spagna e, in particolar modo, per l’In-ghilterra. Infatti, fu sostanzialmente grazie a quest’ultima che i dispositivi legali previsti nel testo del 1607 si consolidarono e si diffusero.

Parlando di Inghilterra, va però sottolineato che l’iniziativa non fu presa dalle autorità politiche di Londra, bensì dai mercanti residenti nei porti andalusi, che seppero sfruttare le acute necessità finanziarie della monarchia spagnola, impegnata su più fronti nella guerra dei Trent’anni. Fu infatti in nome dei mercanti che all’inizio del 1645 il console d’In-ghilterra a Cadice offrì a Filippo IV un donativo di 2500 ducati d’argen-to. In cambio, il 19 marzo 1645 il Re concesse una cedola in forza della quale i sudditi inglesi acquisivano il privilegio di avere, tra i magistrati regi, un juez conservador con conoscenza privativa nelle «cause civili e criminali d’Inglesi, fossero questi attori o rei».33 Il riferimento al privi-legio anseatico del 1607 era evidente ma, come vedremo, lo trascendeva sotto alcuni punti di vista.

Le istituzioni locali non erano spettatrici passive delle trattative tra il governo e le nazioni straniere. È infatti evidente che la concessione di un foro particolare sottraeva alle magistrature ordinarie la gestione di un nu-mero significativo di casi giudiziari, procurando loro una perdita in termini di potere sociale – derivante dalla capacità di intervenire nella gestione dei conflitti intersoggettivi – e di risorse economiche – visto che l’accesso alla giustizia era soggetto a pagamento. Non stupisce quindi che l’Udienza di Siviglia protestasse contro la cedola reale e, giudicandola lesiva delle proprie prerogative, si rifiutasse di eseguirla. L’opposizione dei magistrati non esprimeva tanto una contrarietà di principio, quanto un atto negozia-

32. Girard, equiparando i Capitulos ad un trattato internazionale, ritiene che non siano mai entrati in vigore (Girard, Le commerce français, p. 96). La distinzione tra una conces-sione unilaterale e un accordo bilaterale, tuttavia, costituisce un elemento tutt’altro che tra-scurabile e, a mio parere, invalida l’argomentazione dello storico francese, tanto più che il testo del 1607 fu successivamente ripreso a livello diplomatico e nel 1740 venne pubblicato nella raccolta di Abreu y Bertodano.

33. Consulta sopra li Consoli stranieri, fatta dal Consolato di Mare della Città di Messina (1726), in ASN, Esteri, Giurisdizione e potere dei consoli di Francia, 556.

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le per ottenere una contropartita. In seguito alla rimostranza, il Re alzò a sua volta il prezzo, esigendo dal console inglese l’esborso di un ulteriore donativo di 1500 ducati. Ottenuto quanto richiesto, diede esecuzione alla cedola di marzo, procedendo alla nomina di un giudice conservatore: il 26 giugno 1645 venne investito di questa carica Francisco de Medrano che, non a caso, era un magistrato dell’Udienza di Siviglia.34 La giurisdizione di cui fu investito era molto ampia e comprendeva:

todas las causas civiles y criminales en que [los Ingleses] fueron reos conve-nidos, come en que fueren actores, aunque las personas que los convenieren y que dellos fueren convenidos tienen qualesquier Juezes privativos, assi por asiento, ó contrato que hayan hecho, como por preeminencia ó inmunidad que tengan […].

A differenza della grazia del 1607, che limitava il privilegio di foro attivo nelle cause intentate contro altri soggetti privilegiati, in questo caso l’appartenenza alla nazione inglese veniva considerata come qualità giu-ridicamente eminente, superiore rispetto a qualsiasi altro status. Un’altra differenza stava nella proiezione spaziale dell’autorità del juez conserva-dor. Mentre nel 1607 era stata limitata alla sola Siviglia e ai suoi dintorni, le cedole del 1645 – prendendo atto della dislocazione plurima degli scam-bi commerciali – prevedevano che il giudice residente a Siviglia avesse alle sue dipendenze dei sub-delegati nei porti di Malaga, Cadice e Sanlúcar de Barrameda. Infine, mentre nel 1607 il privilegio giurisdizionale era sta-to concesso soltanto agli anseatici implicati nel commercio, le cedole del 1645 lo estendevano a tutti gli inglesi, senza restrizioni sociali.

Tuttavia, appena concesso, il privilegio venne quasi subito tarpato. Infatti, per venire incontro alle istanze dell’Udienza, nel novembre dello stesso anno Filippo IV emise un’altra cedola, in vigore della quale la giu-risdizione del giudice conservatore veniva ristretta al solo foro passivo, ovvero a quelle cause in cui l’inglese fosse parte convenuta, secondo il principio actor sequitur forum rei. Come si vede, l’estensione della giu-risdizione particolare rimaneva soggetta a continue negoziazioni, che ne determinavano una forte instabilità.

Le trattative di pace con le quali si concluse la guerra dei Trent’an-ni contribuirono a loro volta a consolidare e a diffondere i privilegi delle

34. Una copia della cedola del 26 giugno 1645 si trova in ASN, Esteri, Legazione inglese, 675.

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nazioni straniere. Nell’ambito dei negoziati di Münster, la Lega anseatica – ormai ridotta alle sole città di Amburgo, Lubecca e Brema – nel 1647 ottenne la riconferma dei Capitulos del 1607.35 Inoltre, l’articolo XVI del trattato di pace stipulato nel gennaio dell’anno successivo nella medesima città tra gli Stati Generali delle Province Unite e il Re di Spagna stabiliva che gli olandesi avrebbero goduto nei regni soggetti al monarca spagnolo di «omnibus & iibus juribus, libertatibus, immunitatibus et privilegiis» di cui erano in possesso gli anseatici e che, viceversa, gli anseatici avrebbe-ro usufruito degli stessi diritti concessi agli olandesi.36 In base all’articolo XVII, tra questi ultimi venivano inoltre inclusi tutte le «securitate & liber-tate» elargite ai sudditi del Re d’Inghilterra.

I francesi, infine, poterono beneficiare di tali privilegi grazie alla Pace dei Pirenei del 1659, con la quale terminava anche il conflitto tra la Francia borbonica e la Spagna asburgica. L’articolo VI stabiliva che

Les Villes, sujets, marchands, manans et habitans des Royaumes, Estats, pro-vinces, et pays appartenans au Roy Tres-Chréstien, jouiront des mesmes pri-vileges, franchises, libertez et seuretez dans le Royaume d’Espagne, et autres Royaumes et Estats appartenans au Roy Catholique, dont les Anglois ont en droit de jouir, sans qu’on puisse […] exiger des François […] de plus grands Droitz et Impositions que ceux qui […] sont payez presentement par les ha-bitans des Provinces-Unies du Pays-bas, ou autres Estrangers, qui y seront traittes le plus favorablement. Le mesme traittement sera fait dans toute l’es-tendue de l’obéissance du dit Sgr Roy Tres-Chrestien, à tous les sujets dudit Sgr Roy Catholique, de quelque pays ou nation qu’il soient.37

La formula era ambigua. Infatti, se comunicava ai francesi tutti i pri-vilegi di cui godevano nei domini spagnoli i sudditi inglesi, non era di im-mediata evidenza cosa si dovesse intendere per quel «mesme traittement» promesso ai spagnoli in Francia. A prima vista, esso sembrava assicurare una reciprocità tra la condizione dei sudditi della corona spagnola in Fran-cia – tra i quali vi erano anche i napoletani e i siciliani – e quella dei sudditi francesi nei domini spagnoli. In realtà, analogamente a quanto stabilito per i francesi in Spagna, il termine di confronto erano i privilegi degli in-glesi che, vista la dura rivalità commerciale tra le due potenze emergenti, in Francia erano ben pochi. In questo modo, dietro ad un’apparente pari-

35. Weber, Deutsche Kaufleute, p. 105.36. Dethlefs, Der Frieden von Münster 1648, pp. 72-118.37. Vast, Les grands traités du règne de Louis XIV, p. 98.

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tà, l’articolo VI impostava una reciprocità del tutto asimmetrica. Mentre i francesi si aggiudicavano i sostanziosi privilegi di cui gli inglesi godevano nei domini spagnoli, i sudditi del Re Cattolico non ottenevano altro che gli esigui diritti riconosciuti agli inglesi in Francia. Tant’è vero che, mentre nei domini spagnoli i francesi riuscirono a ritagliarsi un foro particolare, i mercanti spagnoli operanti in Francia furono subordinati, come del resto tutti gli stranieri, alla giustizia locale dei juges consuls.38

Nel corso del Seicento, la traiettoria dei giudici particolari delle nazio-ni straniere aveva attraversato vari livelli normativi, evidenziando come la capacità delle pratiche sociali di creare degli «espaces juridiques»39 si esplicasse anche al livello delle relazioni interstatuali. Nati come con-cessioni graziose, elargite in seguito a trattative diplomatiche (1607) o a pagamenti monetari da parte di una “lobby” economica (1645), i jueces conservadores avevano infatti finito per esser sussunti dai trattati interna-zionali (1647-1667), entrando a far parte dell’eterogeneo repertorio dello ius publicum europaeum. I privilegi ricapitolati nel Trattato di Madrid era-no quindi il prodotto di un processo cumulativo, a cui avevano contribuito varie nazioni ed attori e i cui elementi si erano accorpati in una sorta di pacchetto legale che, nel corso del tempo, era stato esteso ai sudditi di altri sovrani e agli altri territori soggetti al Re Cattolico.

Lungi dall’esser acquisito una volta per tutte, il foro particolare fu però oggetto di un costante tira e molla a livello diplomatico e, soprattutto, in ambito giudiziario. Il foro riguardava solo le cause in cui gli stranieri costituivano la parte convenuta, oppure comprendeva anche i contenziosi aditi dagli stranieri? La giurisdizione del juez conservador era solo civile o anche criminale? A godere del privilegio erano soltanto i soggetti legati alla mercatura oppure tutti i sudditi di un determinato sovrano? E infine, la nomina del giudice conservatore spettava in maniera discrezionale al Re di Spagna, oppure doveva essere concordata con i rappresentanti delle singole nazioni? Complessivamente, le negoziazioni attorno a tali questio-ni – spesso condizionate dal variare congiunturale dei rapporti di forza interistituzionali e internazionali – determinavano una perenne instabilità

38. Weber, Deutsche Kaufleute, p. 166. I tribunali consolari francesi erano composti da mercanti ed avevano l’incarico di amministrare la giustizia nelle cause di tipo commer-ciale, con procedura sommaria e senza il concorso di avvocati; cfr. Hilaire, Introduction, e Kessler, A revolution in commerce.

39. Cerutti, Normes et pratiques, p. 134.

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degli attributi dei giudici conservatori e facevano sì che la loro sfera di competenza avesse dei limiti mobili e porosi.

Le alterne vicende del juez dei francesi, a questo proposito, erano esemplari.40 Come abbiamo visto, costoro avevano acquisito il diritto ad un foro particolare grazie al Trattato dei Pirenei del 1659. Tuttavia, l’ap-plicazione dei suoi articoli non fu un atto automatico. Infatti, fu solo in seguito alle pressioni dell’ambasciatore del Re Cristianissimo che, nel 1663, venne nominato il primo giudice conservatore per i mercanti francesi. Non si trattava di un singolo magistrato, come nel caso degli inglesi, ma di un’intera magistratura. A testimonianza delle persistenti tensioni franco-spagnole, la conoscenza delle cause dei francesi venne infatti attribuita al Consiglio di guerra. A quel punto, le magistrature or-dinarie iniziarono però a sollevare dei conflitti giurisdizionali, impenden-do quell’amministrazione celere della giustizia che era tra le principali funzioni del foro particolare. Così, il Consiglio di Stato fu costretto a rivedere la propria decisione. In modo da allargare il consenso, fu nomi-nato giudice conservatore un magistrato che era al contempo membro del Consiglio di Castiglia e del Consiglio di guerra. Quest’ultimo fu dunque privato della conoscenza in prima istanza, ma in compenso si vide attri-buire la giurisdizione d’appello. Inoltre, per venire incontro alle pressio-ni dalle autorità periferiche, il Re decurtò il privilegio relativo alle cause criminali, che vennero rimesse alla giustizia ordinaria. In compenso, fu moltiplicato il numero dei jueces conservadores, presenti a quel punto a Madrid, Valenzia, Siviglia e Cadice, mentre il privilegio di foro venne allargato a tutti sudditi francesi, senza distinzioni di ceto.

A minare la stabilità dei giudici conservatori concorsero inoltre gli eventi bellici, che continuarono a vedere su fronti contrapposti le due monarchie cattoliche. In occasione delle guerre di devoluzione (1667-1668) e di Olanda (1672-1678), il Re di Spagna promulgò una serie di rappresaglie contro i sudditi francesi, tra le quali figurava anche la so-spensione del privilegio di foro. Nel 1680, a due anni da quella Pace di Nimega che aveva sancito un nuovo cedimento spagnolo di fronte alla potenza francese, esso fu però ristabilito e ampliato, riconoscendo la competenza del juez conservador sulle cause criminali e su quelle adite dai francesi contro dei regnicoli. Inoltre, il Re di Spagna accettò che la scelta del magistrato avvenisse in base alle indicazioni dell’ambasciato-

40. Girard, Le commerce français, pp. 140-165 e 254-268.

A ogni nazione il suo giudice 71

re che, a sua volta, si consultava con il console e teneva conto dei pareri dei grandi négociants francesi.

2. I delegati delle nazioni nel Regno di Napoli (secc. XVII-XVIII)

Fu con tutto questo bagaglio di contraddizioni irrisolte che, nella se-conda metà del Seicento, il juez conservador venne trasferito nella com-pagine istituzionale partenopea. La prima traccia è rappresentata da quella cedola del 1672 con cui, su pressione dell’ambasciatore francese a Madrid, la regina reggente Maria Anna rendeva esecutivo l’articolo VI della Pace dei Pirenei nel viceregno di Napoli.41 Pur non essendo chiaro se sia stato immediatamente nominato un giudice dei francesi – nel 1673 riprendeva la guerra tra Francia e Spagna e il 12 dicembre di quell’anno a Napoli veniva proclamata l’espulsione dei sudditi del Re Cristianissimo42 –, fu in questo momento che vennero gettate le basi giuridiche per il suo trapianto sul suolo napoletano.43

A Napoli, i jueces conservadores dei francesi, inglesi ed olandesi fu-rono ribattezzati «giudici delegati», «ministri delegati» o «delegati delle nazioni». Nel nuovo contesto istituzionale, il dispositivo di origine ibe-rica venne infatti assimilato ai preesistenti fori privativi di cui godevano da tempo le nationes dei fiorentini, veneziani, greci e forse anche quella dei genovesi.44 Il più antico era, verosimilmente, quello dei fiorentini.45 Il

41. De Expulsione Gallorum, in Varius, Pragmaticae, vol. I, prammatica V, p. 504 s.42. Ibidem, prammatica VI, p. 505 s.43. Secondo un documento del 1726, i giudici conservatori sarebbero stati trasferiti

anche nel viceregno di Sicilia, senza tuttavia radicarvisi. Infatti, nel 1695 la concessione dello status di porto franco a Messina, aveva implicato l’abolizione di tutti i privilegi di foro nelle cause relative al commercio e la conseguente attribuzione delle medesime al Consolato di Mare di quella città; cfr. Consulta sopra li Consoli stranieri in ASN, Esteri, Giurisdizione e poteri dei consoli di Francia, 556.

44. In coerenza con la prassi vigente nel Regno di Napoli, per «veneziani» in queste pagine s’intendono tutti i sudditi della Serenissima, non solo i cittadini di Venezia. Così come il termine «genovesi» si riferisce a tutti i soggetti originari della Repubblica, non solo ai cittadini di Genova

45. Il «iudice delegato» chiesto nel 1486 dai Dieci di Balia per gestire in maniera esclu-siva le cause del negoziante fiorentino Nerozo del Nero presenta un profilo per certi versi analogo, ma si configura comunque come giudice ad personam e non ad nationem; cfr. il dispaccio dei Dieci all’ambasciatore Lanfredini (8 giugno 1486), in CAFN, II, lettera n. 72.

Stranieri di antico regime72

nome della delegazione – fiorentina, non toscana – rinvia chiaramente al periodo che precedette l’unione tra Firenze e Siena (1555) e fa quindi pen-sare che tale privilegio risalisse al basso medioevo, quando più forte era l’attività dei mercanti-banchieri fiorentini sulla piazza di Napoli. Altrettan-to oscure sono le origini del delegato dei genovesi, menzionato in un unico documento del 1735.46 Meglio documentato è invece il caso del giudice delegato dei veneziani, la cui istituzione risaliva ad una concessione fat-ta, nel 1637, dal viceré Medina al residente della Serenissima Girolamo Agostini. In base a quel privilegio, la giurisdizione nelle cause relative ai veneziani era stata comunicata ad «un commissario delegato, che de facto facesse osservar le provisioni già espedite con auttorità supremma», inibisse «qual si sia tribunale che volesse opponersi» e contrastasse «gli offiziali [che] nelle provinzie più lontane commettono delle estorsioni e delle disobbedienze».47 Il privilegio di foro, in questo caso, costituiva una formula di compromesso tra il residente veneziano – che fino a quel mo-mento aveva cercato di esercitare la giurisdizione sui soggetti veneziani nel viceregno – e le magistrature ordinarie che, nel tentativo di affermare la loro competenza territoriale, tendevano ad invischiare gli operatori com-merciali della Serenissima in faticose dispute giurisdizionali, allungando i tempi della giustizia ed incrementando così l’insicurezza delle transazioni economiche. Rinunciando ad una completa autonomia giurisdizionale, i veneziani venivano sì sottomessi all’autorità di un magistrato locale, ma mantenevano comunque uno status particolare che permetteva loro di sot-trarsi a quell’estenuante competizione dei fori che era una cifra caratteristi-ca del pluralismo istituzionale di antico regime.48 Come ricordava un seco-lo dopo il residente Aurelio Bartolini, tramite questo transfer il privilegio giurisdizionale non fu annullato, ma solo travasato: «fu prima ne’ consoli, e poscia in un reggio ministro del Collaterale Consiglio tradotto e serbato il privileggio del foro».49 Infatti, con il giudice delegato, scelto regolarmente

46. Brancaccio, “Nazione genovese”, p. 176. Il lavoro di Brancaccio, che sottolinea soprattutto le funzioni giurisdizionali del console, non fornisce però dei dettagli sul ruolo del delegato genovese, che del resto non viene nemmeno elencato negli almanacchi di corte (cfr. ad esempio il Discorso istorico o sia Notiziario dell’anno 1744).

47. Il residente Agostini al Senato di Venezia (1. dicembre 1637), in CDVN, VII, p. 491; cfr. inoltre ibidem, p. 497, e CDVN, XVI, p. 80 n.

48. A proposito di tali dinamiche si veda Ajello, Il problema della riforma giudiziaria.49. Il residente Bartolini al Senato di Venezia (13 luglio 1739), in CDVN, XVII,

pp. 34-35.

A ogni nazione il suo giudice 73

tra i membri del Consiglio Collaterale,50 i veneziani acquisivano – almeno in linea di principio – un referente istituzionale unico e sufficientemente potente per imporsi nei confronti dei tribunali concorrenti. Dalla prospet-tiva del Collaterale e del viceré, invece, l’istituzione del giudice delegato aveva il pregio di annullare l’extraterritorialità della giurisdizione consola-re, assorbendo il foro particolare della nazione veneziana all’interno della iurisdictio territoriale del regno.

Parzialmente diverso era il caso dei greci. Arrivati in gran numero soprattutto nel XVI secolo, in seguito alle rivolte fallite contro la Porta, i greci da un lato erano stati integrati da Carlo V tra i sudditi del regno, ma dall’altro avevano mantenuto una propria struttura corporativa.51 Infatti, i greci erano stati riconosciuti da Carlo V come una comunità privilegiata, dotata di libertates giuridiche e doganali tanto ampie da farne, in termini legali, un corpo separato all’interno dello stato napoletano. Inoltre, benché Carlo V non avesse acconsentito al radicamento della chiesa ortodossa – considerata scismatica –, aveva permesso che la comunità greca costruisse delle chiese cattoliche di rito orientale e si organizzasse attorno ad esse. Nel regno di Napoli, insomma, i greci erano «sudditi» e «nazione» allo stesso tempo.

Al di là dell’autonomia interna, il collegamento tra la «natione greca» e le istituzioni del viceregno (e poi del regno) era garantito da un «delega-to», scelto tra i membri dell’alta magistratura, la cui prima menzione è del 1612,52 ma che probabilmente risaliva anch’esso ai privilegi cinquecente-schi. Ora, a differenza dei veneziani, francesi, genovesi e via discorrendo, i greci di fatto non potevano fare leva su alcuna rappresentanza diplomatica estera. E non solo a causa dell’esplicita rottura con la Porta consumata da-

50. In epoca spagnola e austriaca, il Consiglio Collaterale era il supremo organo giuri-sdizionale del viceregno e, in quanto tale, collaborava con il viceré nel governo dello stato. Fu abolito nel 1735.

51. In questo senso, la formazione della nazione greca di Napoli si iscriveva nel qua-dro di quelle migrazioni suscitate dalla rottura degli equilibri preesistenti tra comunità re-ligiose nei territori investiti dall’espansione ottomana. In questo contesto si situa anche la vicenda, riscoperta solo recentemente, dei cosiddetti «rebattini»: dei cristiani mozarabi che, arrivati in Tunisia nel XII sec. come militari al servizio degli Almohadi, avevano costituito per secoli una comunità privilegiata all’interno dello stato hafside (XIII-XVI sec.), ma che, in seguito ai violenti conflitti religiosi che accompagnarono la guerra tra gli Asburgo e la Porta, negli anni Settanta del Cinquecento si rifugiarono in parte nell’Italia meridionale, dove ottennero feudi e privilegi; cfr. Varriale, I cavalieri dell’emiro.

52. Giura, Storie di minoranze, p. 129.

Stranieri di antico regime74

gli esuli cinquecenteschi, e dell’assenza (per tutto il Seicento) di relazioni diplomatiche tra il sultano e il viceregno, ma anche perché ancora in pieno Settecento – quando tra Napoli e Istanbul era in vigore un trattato di pace e molti greci non esitavano a rivendicare lo status di «vassalli della Porta ottomana»53 – l’Impero non istituì né delle ambasciate permanenti, né dei propri consolati nel Regno di Napoli.54 Al di là delle autorità interne della comunità, nella metropoli partenopea l’unico referente istituzionale per i greci che vi risiedevano o vi transitavano era quindi la figura del delegato. E ciò, ovviamente, ne rafforzava il ruolo di difensore della nazione, inve-stendolo di fatto di una funzione mediatrice tra quest’ultima e i vertici del-lo stato napoletano che trascendeva le mere mansioni di giudice privativo.

Se durante il periodo austriaco i delegati erano stati presi di mira dalle magistrature ordinarie e dalle autorità vicereali,55 che avevano cercato di privarli della giurisdizione criminale e, in particolar modo, delle cause di contrabbando, nei primi anni del regno carolino il privilegio di foro degli stranieri non solo venne ristabilito nella sua accezione più ampia, ma per di più fu trasmesso ad altre nazioni. I primi a beneficiarne furono gli spagno-li, che ottennero un loro giudice nel febbraio del 1739.56 L’estensione del privilegio ai sudditi del Re Cattolico rispecchiava, innanzitutto, gli stretti legami dinastici tra i troni di Napoli e di Madrid. Più in generale, tuttavia, rispondeva alla necessità di ridefinire – all’indomani del viceregno austria-co – la condizione di un insieme di persone che – a tre decenni dalla fine del dominio spagnolo – potevano vantare un qualche legame con la Spa-gna.57 Concedendo loro un giudice delegato, Carlo di Borbone non solo li equiparava (in termini giurisdizionali) alle altre nazioni privilegiate, ma per di più offriva loro una sponda alternativa rispetto ai numerosi luoghi pii

53. Si veda, ad esempio, la petizione dell’ateniese «Teofilo Giorgivalo, di Nazione Greco, Suddito della Porta Ottomana» che, arrivato a Napoli nel 1745, come tale chiedeva la «Real protezzione» della corona delle Due Sicilie, promessa da Carlo di Borbone nel trattato di pace del 1740 (ASN, Esteri, Nazione greca, 4403).

54. Sui cosiddetti «consoli» greci e ottomani cfr. infra, cap. 4.4.55. Cfr. a questo proposito la copia della lettera inviata dal console britannico John

Fleetwood senior al viceré Carlo Borromeo Arese (2 dicembre 1710), in TNA, SP 100, 29; il dispaccio del console britannico Allen (12 gennaio 1737), in TNA, SP 93, 9, 125r; e il Mémoire sur la Jurisdiction civile et criminelle du Juge Conservateur des Privilèges de la Nation françoise à Naples (1748), in ANF, AE, BIII, 407.

56. TNA, SP 93, 10, 2rv.57. Sul limes ambiguo e conflittuale tra regnicoli e spagnoli durante il dominio spa-

gnolo cfr. Peytavin, Españoles e italianos.

A ogni nazione il suo giudice 75

di fondazione spagnola, a cui molti continuavano a fare riferimento e che esercitavano un’autonoma attività classificatoria, riconoscendo o negando l’appartenenza a quella entità vaga che era la nazione spagnola a quanti si rivolgevano ad essi.58 In questo senso, il giudice delegato aveva il doppio vantaggio di marcare la distinzione tra sudditi e stranieri e di omologare i referenti istituzionali delle varie nationes.

Un anno dopo, fu istituita la carica del delegato degli ebrei. Espulsi dall’Italia meridionale nel 1541, com’è noto,59 gli ebrei furono richiamati da Carlo di Borbone nel 1740, nell’intento di inserire Napoli e Messina nelle vaste reti mercantili intessute dalla diaspora ebraica e, in particolar modo, di aprire dei canali commerciali con l’Africa settentrionale e il Mediterraneo orientale. Allo scopo di stimolare l’immigrazione di ebrei da altri stati, il Re concesse un insieme di privilegi che, da un lato, esentavano le attività economiche degli ebrei da una serie di imposizioni fiscali e controlli cor-porativi e, dall’altro, costruivano a livello normativo le premesse per una marcata separatezza sociale, volta tanto a difendere gli ebrei dalle ingerenze della Chiesa quanto a circoscriverne alterità tollerata all’interno della società cristiana. Pur disponendo individualmente di relazioni di appartenenza nei confronti degli Stati di provenienza, una volta arrivati a Napoli gli ebrei si configuravano come una nazione senza Stato. La loro condizione comunita-ria era regolata da due figure mediatrici: dalla parte degli ebrei c’erano i capi della sinagoga, i cosiddetti «massari», che detenevano l’autorità all’interno della comunità e la rappresentavano nei confronti del Re, e da parte regia c’era il delegato, Pietro Contegna, incaricato di comunicare – con il concor-so del governo, ma escludendo tendenzialmente le altre istituzioni – con gli esponenti ebraici. Accanto a questa funzione più esplicitamente politica, egli doveva gestire «tutte le Cause, che sorgeranno frà un Cristiano, ed un Ebreo,

58. Sulla persistenza istituzionale dei luoghi pii spagnoli durante l’intero Settecento cfr. Salvemini, Gli Spagnoli a Napoli. La presenza spagnola a Napoli durante il Settecento borbonico è difficile da quantificare. Il gesuita Juan Andrés, che visitò la città nel 1785, scrisse che «ovunque incontrav[a] Spagnoli», suggerendo che – a quasi ottant’anni dalla fine del dominio di Madrid sul Mezzogiorno – i migranti provenienti dalla penisola iberi-ca rappresentassero ancora un’entità demograficamente importante. In realtà, la questione risiede tutta nei criteri di classificazione. Per lo più, le persone a cui faceva riferimento Andrés erano figli di spagnoli che, nati e cresciuti a Napoli, godevano a pieno titolo della civitas neapolitana ed erano considerati sudditi del regno, senza che ciò vietasse, tuttavia, che nell’interazione sociale i medesimi soggetti potessero esser riconosciuti anche come spagnoli. Vedi Andrés, Gl’incanti di Partenope, p. 38.

59. Giura, Storie di minoranze, pp. 9-117.

Stranieri di antico regime76

e tutte quelle Cause, che si agiteranno frà Ebreo, ed Ebreo, purché si tratti di qualche delitto, che meriti pena maggiore della relegazione, o dell’esilio».60 Nelle cause intra-ebraiche di rilievo minore, invece, il Re riconosceva for-malmente l’autorità giurisdizionale dei massari,61 come del resto era prassi in molte altre città dell’Europa cristiana e dell’Impero ottomano.62

Quelle figure istituzionali conosciute come «delegati delle nazioni» non avevano quindi origini comuni, ma erano il risultato di un insieme di conces-sioni locali, avvenute in tempi diversi, e di trapianti di matrice iberica. E pur presentando delle importanti analogie formali, i loro ambiti di competenza potevano subire delle notevoli variazioni in base ai rapporti di forza prodotti contestualmente dalle dialettiche interistituzionali e internazionali.

In epoca vicereale, tra i vari giudici delegati i più influenti e, al contem-po, i più contestati sembrano essere stati quelli degli olandesi, francesi e in-glesi. Nominati dal viceré su indicazione dei consoli, in regola essi facevano parte del Consiglio Collaterale, che fungeva da istanza di secondo grado per le sentenze emesse dai delegati. In questo modo, le nazioni più favorite po-tevano contare su dei referenti collocati al vertice istituzionale del viceregno, capaci di intervenire direttamente presso il viceré, di contrastare le pressioni dei tribunali concorrenti e di influenzare l’esito dei contenziosi in sede di ap-pello. In coerenza con questo modello, quando nel 1735 il Collaterale venne sostituito dalla Camera di Santa Chiara, i rappresentanti esteri ottennero che i delegati venissero scelti tra i membri di questo tribunale.63

60. Proclama pel rientro degli Ebrei nel Regno, § VI, in Giura, Storie di minoranze, p. 96.

61. Considerando che pochi anni prima il governo aveva negato che il console di Fran-cia disponesse di autorità giurisdizionale sui sudditi francesi (cfr. supra, cap. 1.1), la posizione assunta nei confronti della nazione ebraica potrebbe sembrare contraddittoria. In realtà, la differenza di trattamento era dovuta al fatto che il console pretendeva di «dire il diritto» in nome del Re di Francia, violando così la sovranità territoriale delle Due Sicilie, mentre i massari esercitavano soltanto una forma di auto-amministrazione della giustizia, alla stregua di altri soggetti corporati. In questo senso, la breve esperienza napoletana è analoga a quella più duratura di Livorno, dove le prerogative giurisdizionali dei consoli stranieri erano inferiori rispetto a quelle dei massari (Trivellato, The familiarity of strangers, p. 77).

62. Per il caso livornese, ad esempio, si veda l’articolo XXV della Costituzione Li-vornina del 1591, in Le livornine del 1591 e del 1593; per l’Impero ottomano cfr. Hacker, Jewisch autonomy in the Ottoman Empire.

63. Vedi il dispaccio del console francese Devant (27 febbraio 1740), in ANF, AE, BI, 878, 40r-41r, e quello di Vignola ai Cinque Savi alla Mercanzia (16 giugno 1739), in CDVN, XVI, p. 648 s.

A ogni nazione il suo giudice 77

Per molti versi, i giudici delegati rappresentavano una duttile formu-la di compromesso per gestire la presenza degli stranieri all’interno della compagine giuridico-istituzionale del Regno. A differenza della pretesa giurisdizione dei consoli, il delegato non era infatti «un tribunal étranger établi dans les Etats de S. M. Sicilienne», bensì un «Magistrat choisi parmi les Juges Royaux du Pays, agrée par le Souverain».64 Come membro delle supreme magistrature del regno, alle cui cariche erano ammessi i soli sog-getti regnicoli,65 il delegato era formalmente inserito nella struttura istitu-zionale del regno e derivava le proprie prerogative dalla somma iurisdictio del sovrano. Tuttavia, i legami di fedeltà di questi giudici erano tutt’altro che univoci. Infatti, non solo le nationes mercantili ne condizionavano la designazione tramite le preferenze espresse dai propri rappresentanti, ma per di più erano responsabili per la loro retribuzione. Nel caso dei britanni-ci e dei veneziani, la somma veniva raccolta dal console tra i membri della nazione e i vice-consoli dislocati nei porti provinciali.66 E nel caso della Nation française il delegato veniva pagato direttamente da quella centrale politica del commercio mediterraneo francese che era la Chambre de Com-merce di Marsiglia.67

Di per sé, tale prassi non costituiva una stranezza. All’epoca, per repe-rire le risorse per sostenere i costi generati dagli apparati statuali, la corona tendeva a riversare i medesimi sugli utenti, esigendo dei diritti spesso esosi per i servizi giudiziari erogati dalle proprie magistrature. Generalmente, il ricorso ai tribunali era un’operazione onerosa, e ciò tendeva a favorire le soluzioni extra-giudiziarie e, in definitiva, avvantaggiava i soggetti che disponevano di risorse economiche sufficienti per accedere alla mediazio-ne istituzionale. Ora, gli elevati costi della giustizia erano – accanto ai tempi lunghi della medesima – tra i principali motivi che, sia in Spagna che a Napoli, avevano spinto le nazioni mercantili a mobilitarsi per otte-nere un’esenzione dalla giurisdizione ordinaria. E non stupisce che, nel momento in cui avevano ottenuto i loro privilegi di foro, avessero al con-tempo regolato la questione dei costi della giustizia, sostituendo i diritti

64. Mémoire sur la jurisdiction; cfr. supra, p. 74, n. 55.65. Cfr. le prammatiche cinquecentesche Della provvista degli Officj in De Sariis,

Codice delle leggi, vol. III, tit. XXIX.66. Cfr. ANF, AE, BI, 884, 16rv. Per i veneziani vedi infra, pp. 125 ss.67. Sulla Chambre de Commerce cfr. Carrière, Négociants marseillais au XVIIIe siècle,

vol. I, pp. 228-231. Secondo il console veneziano, l’onorario annuo del delegato dei francesi ammontava a 100 ducati; Piatti al Senato (10 dicembre 1748), in CDVN, XVII, p. 796 s.

Stranieri di antico regime78

relativi ai singoli atti con una retribuzione fissa del magistrato. L’assenza di un meccanismo di questo genere avrebbe infatti vanificato i benefici del privilegio giurisdizionale: semplicemente, al posto di una pluralità di autorità pubbliche, sarebbe stato un singolo giudice a moltiplicare le fasi processuali in modo da poter incrementare i diritti giudiziari e massimiz-zare il rendimento del suo ufficio. In questo senso, la retribuzione fissa era un escamotage per arginare le diffuse pratiche vessatorie messe in atto dai tribunali di antico regime.

Allo stesso tempo, tale soluzione apriva però la porta ad altri abusi. Dal momento in cui i jueces conservadores in Spagna e i giudici delegati a Napoli erano i referenti istituzionali di gruppi specifici, i quali non solo esercitavano un’influenza determinante sulla loro nomina, ma per di più corrispondevano loro un reddito, è infatti evidente che i magistrati fossero propensi a conformarsi alle aspettative del proprio pubblico di riferimen-to. L’interesse dei mercanti stranieri di ottenere un’amministrazione della giustizia rapida e favorevole veniva a convergere con la convenienza dei giudici di stabilire dei buoni rapporti con la nazione al fine di mantenere le proprie cariche. Certo, i giudici delegati non potevano spingersi oltre un certo limite. Dovevano tenere conto delle forze che erano in grado di mobilitare le parti che in sede giudiziaria si contrapponevano ai soggetti stranieri e che potevano tentare di far arrogare le cause da altri tribunali, sempre disponibili ad attaccare le prerogative di un giudice particolare che sottraeva loro potere e risorse. Di conseguenza il favoreggiamento degli stranieri doveva avvenire all’interno dei margini di discrezionalità di cui disponeva il giudice nell’interpretazione del diritto e nella valutazione dei “fatti”. Tuttavia, essendo questi margini amplissimi e suscettibili di rece-pire le pressioni esercitate dai mercanti tramite i loro consoli, si trattava di un limite assai debole.

In sostanza, il giudice delegato garantiva agli stranieri un duplice van-taggio. In primo luogo, permetteva di evitare le lente procedure ordinarie e di schivare le garanzie legali che il diritto romano assicurava ai debitori.68

Il n’est point de Tribunal où la Justice se rende aussy sommairement que dans celuy d’un Delegué: l’on y connoit point les plaidoyers et les longues écritures des avocats, les cautéleuses formalités des procureurs, les détours captieux de la chicane, ny enfin tous ces moyens onéreux qui étérnisent les procès dans les Tribunaux ordinaires. L’examen des titres, une simple in-

68. Galgano, Lex mercatoria, p. 42.

A ogni nazione il suo giudice 79

formation sur le droit et sur le fait, suffissent aux Juges conservateurs pour prononcer sans delay, et c’est l’objet de leur institution.69

Spesso, addirittura, riceveva le parti nella propria abitazione privata,70 a sottolineare il carattere poco formalizzato di una giustizia il cui obiettivo non era tanto quello di attribuire torto e ragione, quanto di mediare una composizione del conflitto. In questo senso, il privilegio di foro costituiva un dispositivo efficace per la riscossione dei crediti,71 utile soprattutto ai grandi negozianti e ai più modesti bottegai. Accanto al privilegio di foro civile attivo, era poi il privilegio di foro criminale passivo a costituire un elemento vantaggioso. Benché occasionalmente ne approfittassero anche stranieri di ceto inferiore, coinvolti in risse o altri delitti minori, anche in questo caso i principali beneficiari erano gli operatori commerciali. Co-niugato alle limitazioni relative alle perquisizioni di magazzini, botteghe e abitazioni private, esso garantiva agli stranieri un’ampia immunità e, of-frendo uno strumento per eludere vincoli doganali e regolamentazioni cor-porative, procurava loro delle vie d’accesso a interstizi economici estrema-mente vantaggiosi.72 In un certo senso, il privilegio di foro era un sistema istituzionalizzato di corruzione, nel quale il giudice delegato, piuttosto che

69. Mémoire sur la nécessité des Juges Conservateurs dans les États de Sa Maje-sté Sicilienne, sur leur utilité réciproque, et sur la légitimité des prétentions de la Nation Françoise à cet égard, in ANF, AE, BI, 889, 348r-355v. Date queste caratteristiche, le dele-gazioni delle nazioni straniere non hanno prodotto delle serie archivistiche. Per ricostruirne l’operato ci si deve quindi affidare alla documentazione sparsa nei fondi di altre istituzioni, prodotta per lo più in occasione di dispute giurisdizionali. Si segnalano, tra l’altro, i se-guenti elenchi, conservati nella corrispondenza di William Hamilton e relativi al periodo austriaco e ai primi due decenni del regno carolino: i Titoli de’ processi criminali ed affitti di case attitati nella Delegazione olandese e fiorentina, la Nota de’ titoli de’ processi criminali fabricati avanti del fù Delegato della Nazione francese e un documento senza titolo concer-nente le cause dei britannici (TNA, FO 165, 170, 21-26). Per le cause dei francesi si vedano inoltre la Nota de’ Processi tra Francesi e Regnicoli e la Nota de’ Processi tra Francesi e Francesi (ASN, Esteri, Giurisdizione e poteri dei consoli di Francia, 556). Il fatto che que-sti documenti siano stati prodotti con finalità rivendicative – cioè per difendere o contestare le prerogative dei giudici delegati – invita però a grande cautela nella loro valutazione.

70. Il 16 giugno 1739 il residente veneziano Cesare Vignola informava i Cinque Savi della Mercanzia che «L’ascolto e li suffraggi di giustizia [che il delegato dei veneziani] somministra all’occorrenze […] escono indistintamente così dalla propria casa, come dalla Vicaria ove talvolta s’attrova, di modo che per sodisfare a questa obbligazione non tiene egli alcun preciso officio o luogo» (CDVN, XVI, pp. 648-649).

71. Sul ruolo dei migranti sui mercati del credito cfr. Arru, Reti locali, reti globali.72. Zaugg, Mercanti stranieri e giudici napoletani.

Stranieri di antico regime80

fungere da «conservatore de’ privilegj della Nazione», spesso finiva per essere il «difensore dell’ingiusti capricci de’ Nazionali».73

3. Le riforme di Carlo di Borbone e i loro limiti (1734-1746)

Arrivando a Napoli, il giovane Carlo fu accompagnato da alcuni stra-nieri che costituirono, specie nel primo decennio del suo regno, il ner-bo del governo napoletano.74 Gente come il toscano Bernardo Tanucci,75 già professore di diritto allo Studio di Pisa, e come gli spagnoli Manuel de Benavides76 e il già citato José Joaquín de Montealegre. Fu grazie all’energica azione di quest’ultimo che, nei primi anni del regno caroli-no, vennero avviate delle politiche mercantiliste volte a favorire una più forte proiezione dei regni meridionali sui mercati europei e mediterranei, nonché un maggiore protagonismo degli operatori napoletani e siciliani negli scambi internazionali.77 Tale politica si esplicò a vari livelli. Sul piano diplomatico, la monarchia borbonica cercò di stipulare dei trattati di commercio e navigazione con gli altri Stati d’Europa e del Mediter-raneo musulmano.78 E al livello delle infrastrutture, promosse la ristrut-turazione dei porti e l’ampliamento della flotta militare, necessario per contrastare la corsa barbaresca.

73. Era la valutazione espressa da Orazio Rocca, giudice delegato della nazione fran-cese, in una sua lettera a Montealegre (11 febbraio 1739), in ASN, Esteri, Legazione fran-cese, 418.

74. A differenza dei membri delle magistrature, riservate ai soggetti regnicoli (cfr. supra, p. 77), i posti di governo potevano essere occupati discrezionalmente dal sovrano ed erano dunque aperti anche agli stranieri. Nelle monarchie di età moderna, infatti, il governo non disponeva di uno statuto indipendente, ma era concepito come emanazione della perso-na del princeps; vedi Mannori, Sordi, Storia del diritto amministrativo, p. 44 s.

75. Cfr. almeno Bernardo Tanucci. Statista, letterato, giurista.76. Manuel de Benavides y Aragon, conte e poi duca di Santisteban, era nato nel

1682 a Palermo, dove suo padre era stato viceré per conto degli Asburgo di Spagna. Tra-sferitosi a Madrid, era diventato il tutore di don Carlos e insieme a lui era poi giunto a Napoli, dove ricoprì la carica di maggiordomo maggiore. Pur non essendo formalmente membro del governo, riuscì ad esercitare una notevole influenza sul sovrano. In seguito ad una congiura di palazzo capeggiata da Montealegre, nel 1738 cadde in disgrazia e rientrò in Spagna.

77. Su tali problematiche cfr. Chorley, Oil, Silk and Enlightenment; Macry, Mercato e società nel Regno di Napoli; Salvemini, The arrogance of the market.

78. Di Vittorio, Il commercio tra Levante, pp. 18-22.

A ogni nazione il suo giudice 81

La monarchia sviluppò, inoltre, una politica migratoria volta ad at-trarre risorse umane per l’economia dei regni meridionali. Non si trattò di un approccio genericamente popolazionista, funzionale all’incremen-to meramente quantitativo della popolazione, come sulla scia della crisi demografica secentesca era stato teorizzato e in parte praticato in altri paesi d’Europa.79 Dall’osservatorio della metropoli partenopea, infatti, la maggiore preoccupazione non era data dalla minaccia di un declino demografico – reale o percepito che fosse –, bensì da quella che veniva considerata come una crescita sproporzionata della capitale rispetto alle province.80 In passato, i re aragonesi avevano compiuto dei tentativi, in parte efficaci, di indirizzare flussi migratori esogeni verso uno stanzia-mento in aree rurali, creando le condizioni per la presenza plurisecola-re di rom, greci e albanesi in diverse regioni dell’Italia meridionale.81 Si trattava però di movimenti che, in linea di massima, erano suscitati dal riassestamento degli equilibri etnici e politici dei Balcani in seguito all’espansione ottomana, non di migrazioni promosse intenzionalmente dai sovrani napoletani. Attrarre delle persone da insediare in zone rurali era cosa ben più difficile, come proprio in quegli anni aveva dovuto spe-rimentare la reggenza toscana, protagonista di un infruttuoso progetto per popolare le campagne maremmane con coloni tedeschi e lorenesi.82 Pertanto, i tentativi borbonici di organizzare delle migrazioni verso aree non urbane si limitarono alla colonizzazione delle isole Eolie, di Ustica, Ventotene e Lampedusa – promosse da Ferdinando IV per motivi non tanto economici quanto strategico-militari – e attinsero comunque ad elementi interni ai territori delle Due Sicilie (coloni volontari, militari e molti detenuti).83

79. Sul popolazionismo vedi Statt, Foreigners and Englishmen, e Dubost, Sahlins, Et si on fesait payer les étrangers?, p. 60 s.

80. Venturi, Napoli capitale.81. Su greci e albanesi vedi Giura, Storie di minoranze; sui rom Novi Chavarria, Sulle

tracce degli zingari. Rispetto ai rom, la politica napoletana si distinse chiaramente da quella adottata nell’Italia settentrionale e nell’Europa nord-occidentale, che era basata sul divieto «di inserirsi nelle strutture socio-economiche locali, salvo un […] previo annichilimento identitario» (Piasere, I rom d’Europa, p. 46). E non a caso nei Regni di Napoli e di Sicilia – in analogia alla penisola iberica e all’Est europeo – l’esperienza dei rom si distinse per una più precoce prevalenza di modelli di vita sedentari rispetto a quelli itineranti (ibidem, pp. 10-14).

82. Diaz, La Reggenza, p. 82.83. Colletta, Storia del Reame di Napoli, lib. II, § XVII.

Stranieri di antico regime82

All’indomani della conquista, l’obiettivo della monarchia non era dunque il popolamento dei suoi territori, ma l’acquisizione di soggetti che erano portatori di capitali sociali, economici e umani particolari. Il gruppo che, nella percezione dell’élite governativa, racchiudeva in sé tut-te queste forme di capitale erano gli ebrei, di cui i riformatori esaltavano – con una retorica tanto filosemita quanto stereotipica – le reti mercantili, le disponibilità finanziarie e la natura «unicamente, e totalmente […] in-tesa al Commercio».84 Ma agli occhi del governo, gli ebrei non erano gli unici “immigrati utili”. Nel tentativo di promuovere la produzione mani-fatturiera, infatti, la corte cercò di attirare a Napoli maestranze qualificate da mezza Europa. Il presupposto su cui si basavano queste operazioni era quell’assioma mercantilista secondo il quale si «crede comunemente, che una nazione non possa guadagnare, senza che le altre perdano, che essa non possa arricchirsi, senza che le altre s’impoveriscano, e che il gran-de oggetto della politica sia l’innalzare la propria grandezza sulle altrui rovine».85 A Vienna e a Meissen Carlo di Borbone tentò di sottrarre degli artisti della porcellana per la Real Fabbrica di Capodimonte, fondata nel 1741.86 Da Firenze accolse degli artigiani specializzati nella lavorazione delle pietre dure e delle maestranze provenienti dalla dissolta arazzeria medicea.87 Per la Real Fabbrica d’Armi, fondata nel 1753 a Torre An-nunziata, chiamò delle maestranze da Malta e, soprattutto, da Liegi e da Barcellona.88 Fece arrivare dei setaioli da Lione e dei vetrai da Murano e poi dalla Boemia,89 inducendoli a trasgredire le severe normative dei loro

84. Cit. in Giura, Storie di minoranze, p. 93.85. Filangieri, La scienza della legislazione, t. II, p. 210. Filangieri si opponeva riso-

lutamente a questa visione, affermando che l’interdipendenza economica tra le nazioni era tale che «una nazione non può perdere, senza che le altre perdano, e che non può guadagna-re senza che le altre guadagnino» (ibidem, p. 213).

86. Vedi Musella Guida, La Real Fabbrica della Porcellana, in part. p. 73.87. Minieri Riccio, La Real Fabbrica degli Arazzi.88. Rubino, La Real Fabbrica d’armi, in part. p. 149.89. Sui vetrai di Murano vedi le notizie riportate in CDVN, XVII e XXI, passim.

Sulla Regia Cristalleria di Castellammare e la fabbrica boema di Riviera di Chiaia (privata, ma dotata di privilegio reale) vedi Strazzullo, Le manifatture d’arte, cap. 6. Sull’affaire di spionaggio e controspionaggio ingaggiato negli anni Quaranta del Settecento dal governo napoletano e dall’ambasciata francese attorno alla venuta, al soggiorno e alla partenza dei setaioli lionesi vedi i carteggi conservati in ASN, Esteri, Legazione francese, 485, e in ANF, AE, BI, 877-879. Se questo primo tentativo si concluse con un fallimento, riuscì invece la colonia manifatturiera di San Leucio, promossa da Ferdinando IV; cfr. Tescione, San Leucio

A ogni nazione il suo giudice 83

Stati di origine che – secondo un approccio già messo in atto dai comuni medievali per contrastare il trasferimento di know how economicamente strategici – vietavano l’espatrio di determinate categorie di artigiani.90 E per migliorare le tecniche di estrazione nelle miniere calabresi e sicilia-ne, chiamò dagli ingegneri austriaci91 e dei minatori sassoni.92

Nella sua attività riformatrice, Montealegre riuscì a stabilire delle so-lide alleanze con due magistrati del Regno, Francesco Ventura e Pietro Contegna. Formatisi durante il viceregno austriaco, entrambi appartene-vano all’ala radicale del giurisdizionalismo napoletano.93 Nato a Cosenza nel 1680, Ventura era nipote di Gaetano Argento, esponente anti-curialista e maestro di Giannone, e come lo zio era asceso alle più alte cariche isti-tuzionali, divenendo membro del Consiglio Collaterale. Con l’avvento dei Borbone, il magistrato calabrese era stato accusato dai suoi non pochi nemici di appartenere alla fazione filoaustriaca, ma era riuscito ad evita-re l’epurazione e nel 1735 era stato nominato caporuota della Camera di Santa Chiara. Contegna, invece, era nato nel 1679 ad Arienzo, un piccolo centro in Terra di Lavoro. Dopo essersi formato come giurista e aver preso l’ordinazione sacerdotale, aveva passato all’incirca tre lustri presso la corte di Vienna, dove si era occupato degli affari economici e finanziari di Napo-li e dove, tra l’altro, aveva appoggiato il suo amico esule Pietro Giannone. Tornato in patria nel 1726, aveva cercato di risistemare le finanze del vice-regno tramite il neoeretto Banco di San Carlo, entrando in rotta di collisio-ne con la Chiesa e la nobiltà feudale. Legatosi d’amicizia con Ventura, nel

e l’arte della seta; Battaglini, La fabbrica del Re. Sulla presenza di setaioli francesi a San Leucio cfr. infra, p. 264 s.

90. Per il settore serico francese, che secoli prima aveva a sua volta approfittato dall’arrivo di artigiani lucchesi, vedi Garden, Lyon et les lyonnais au XVIIe siècle, p. 284. Più in generale, sul transfer plurisecolare delle tecniche per la lavorazione serica, nonostan-te i ricorrenti tentativi statuali di ostacolare l’emigrazione degli artigiani specializzati, vedi Molà, The silk industry of Renaissance Venice, cap. 1.2.

91. Vedi BTE, XIII, lettera 65, nonché Petagna, Terrone, Tenore, Viaggio in alcuni luoghi, p. 90 s.

92. ASN, Esteri, Minatori di Dresda, 4409.93. Per un’esposizione delle correnti riformatrici di questo periodo cfr. Ricuperati,

Napoli e i viceré austriaci, e Di Vittorio, Gli austriaci e il regno di Napoli. Sulle continuità nei disegni riformatori tra il viceregno austriaco e il primo periodo borbonico vedi Ajello, Gli “afrancesados” a Napoli. Su Contegna vedi Ajello, Dal giurisdizionalismo all’illumi-nismo. Su Ventura vedi il breve profilo in BTE, I, p. 155 n. Su Gaetano Argento cfr. Luongo, Vis Iurisprudentiae.

Stranieri di antico regime84

1732 era diventato presidente della Sommaria. Nel 1734, fu brevemente messo da parte su pressione della corte pontificia. Sin dall’anno successi-vo, tuttavia, risalì rapidamente il crinale politico, consolidando insieme a Ventura uno stretto rapporto di collaborazione con lo statista sivigliano.

A partire da quel momento, Ventura e Contegna promossero presso il nuovo governo l’idea di una riforma giudiziaria che creasse degli assetti istituzionali propizi ad un più efficace dispiegamento delle potenzialità commerciali del Regno di Napoli. L’estrema frammentazione delle giu-risdizioni poneva, infatti, dei problemi gravosi a chiunque si impegnasse in operazioni mercantili. Oltre ad essere molte e definite in riferimento a criteri eterogenei, le sfere di competenza dei tribunali spesso si sovrap-ponevano, suscitando dei ricorrenti conflitti tra magistrature concorren-ti. Queste dispute giurisdizionali – vertenti non tanto sulla causa stessa quanto sull’ascrizione relazionale derivante dagli status dei contendenti94 – occupavano un ruolo assolutamente preponderante nella mediazione conflittuale messa in atto dalle istituzioni di antico regime. Spesso, spie-gava Giuseppe Maria Galanti, l’esito di una causa dipendeva più dalla fase preliminare, in cui veniva decisa l’assegnazione di una lite ad un tribunale piuttosto che ad un altro, che non dal processo vero e proprio:

Ogni tribunale ha il suo stile proprio di giudicare. Non si può meglio cono-scere questo disordine, quanto dal vedere, che le cause hanno diversa fortuna, secondo i diversi tribunali. La stessa causa criminale è trattata severamente nelle Udienze, meno nella Vicarìa, dolcemente nella Sommaria. La stessa causa civile si può sicuramente vincere nel Sacro consiglio, sicuramente per-dere nella Sommaria.95

Per gli operatori commerciali, tale situazione costituiva un problema non trascurabile. Prestare denaro, vendere a credito, ricevere cambiali e polizze bancarie, accettare e rilasciare garanzie per terzi sono transazio-ni che comportano sempre il rischio che la controparte venga meno agli impegni presi. Tale rischio aumenta, ovviamente, se i costi risultanti dalla rottura del contratto risultano inferiori, per la parte che la mette in atto, ri-spetto ai costi che deriverebbero dal suo mantenimento. Se per un commer-ciante, in altre parole, è più conveniente non onorare un debito piuttosto che onorarlo, le possibilità che in determinate circostanze egli si decida per la prima opzione aumentano sensibilmente. Per questo motivo, i soggetti

94. Vedi a proposito Ago, Introduzione, p. 28.95. Galanti, Descrizione geografica e politica delle Sicilie, vol. I, p. 166.

A ogni nazione il suo giudice 85

coinvolti in attività commerciali – specie se gestite su lunghe distanze e tra spazi inquadrati da statualità distinte – hanno bisogno di meccanismi che comportino delle sanzioni capaci di annullare i benefici derivanti da un comportamento scorretto e che in questo modo aumentino la sicurezza dei contratti.96 Ora, le istituzioni giudiziarie non sono certo le uniche istanze utilizzabili a questo fine. Spesso la risoluzione dei conflitti avviene al di fuori dalle aule dei tribunali ad opera di mediazioni sociali di altro tipo.97 Tuttavia, la presenza di magistrature capaci di imporre la propria autorità a tutti i contendenti e a garantire il rispetto dei contratti rimane un fattore potenzialmente importante, che può influenzare esternamente le stesse me-diazioni extra-istituzionali.

A Napoli, come abbiamo visto, non mancavano né le leggi né tanto meno i tribunali. L’offerta di mediazione istituzionale, basata su assetti normativi estremamente elaborati, era consistente. Lo era fin troppo. La concorrenza tra i fori, il formalismo delle procedure ordinarie e il livel-lo notevole delle tariffe processuali concorrevano a rendere il ricorso alla mediazione giudiziaria un’opzione lenta, costosa e priva di garanzie di suc-cesso. Non a caso, erano ricorrenti le lamentele dei negozianti stranieri nei confronti dei magistrati napoletani «qui moins zélés pour le bien public, qu’attentifs à leurs intérêts particuliers, ne cherchent qu’à détourner tout ce qui pourroit empêcher la perpétuité des procez, qui est la source de leurs richesses».98 Per gli stranieri, esponeva Pietro Contegna,

il venire a trafficare nel Regno di Napoli era lo stesso che l’andare a trafficare nel Paese delli Lestrigoni e delli Ciclopi, giacché […] quando volevano avere il pagamento della roba venduta, stava in arbitrio delli Mercatanti Napoletani non pagare mai.99

Infatti, con l’ausilio dei loro avvocati, i debitori sfruttavano coscien-temente le falle del sistema giudiziario partenopeo, prolungando prima la fase preliminare dei processi, durante la quale veniva decisa l’attribuzione

96. Per un’esposizione classica dell’approccio neoistituzionalista alla questione del contract enforcement vedi North, Istituzioni, cambiamento istituzionale, evoluzione dell’economia, in part. cap. 7.

97. Vedi le riflessioni, relative ai conflitti in campo penale, di Alessi, Giustizia pubbli-ca, private vendette. Per i conflitti mercantili vedi infra, pp. 145 ss.

98. Darthenay all Segreteria di Stato alla Marina (20 marzo 1751), in ANF, AE, BI, 887, 220r-221v.

99. Pietro Contegna a Montealegre (1740), cit. in Natale, Per una “pronta e spedita” giustizia, p. 419.

Stranieri di antico regime86

delle cause ad un tribunale piuttosto che ad un altro, e giocando poi sui regolamenti procedurali per moltiplicare ad arte le sedute della corte. In questo modo riuscivano a «differire il termine di un litigio (e per conse-guenza di un pagamento che doveva farsi ad un mercatante, o cittadino, o straniero) per quanti anni ad essi fosse piaciuto». In linea generale, i costi del contract enforcement tendevano dunque a vanificare gli utili risultanti dalla transazione stessa, determinando un diffuso deficit di fiducia sfavo-revole allo stabilimento di relazioni di scambio.100 Secondo questa visione, lo sviluppo economico era ostruito innanzitutto dagli assetti istituzionali e dai dispositivi normativi vigenti. «Personne n’ignore que la bonne foy est le mobile du crédit, et que le crédit est l’âme du commerce», affermava nel 1753 l’ambasciatore francese. E con quali mezzi, si chiedeva, si poteva «établir le crédit dans un pays où l’on pourroit impunément manquer à ses engagemens par les ressources de la chicane» ?101 Per il diplomatico, l’unica risposta era il foro delegato della nazione, «qui par la simplicité des ses procédures, et par la promptitude de ses jugemens, ôte aux gens de mauvaise foy l’esperance d’éluder leurs engagemens». Ma si trattava di una soluzione per un gruppo assolutamente ristretto che non solo non era sempre efficace, ma che per di più rafforzava la frammentazione giurisdi-zionale della società. Dalla prospettiva napoletana, i privilegi di foro erano dunque parte del problema, non certo della soluzione.

Allo scopo di rilanciare lo sviluppo economico, ma anche per consoli-dare le basi finanziarie dello Stato e per stabilire un controllo più diretto sul territorio e sulle persone, il giovane monarca avviò una serie di cantieri rifor-matori nell’ambito del diritto e delle istituzioni. A livello giuridico, promosse un ambizioso tentativo di riordino e codificazione, animato dalla volontà di imporre una gerarchizzazione delle fonti del diritto imperniata sulla volontà del princeps.102 Selezionando le fonti normative valide e scartando quelle obsolete e vincolando a criteri più chiari la loro applicazione, intendeva cre-

100. Rispetto alle transazioni di mercato, l’analisi di Contegna conferma quindi quella «distruzione della fiducia» diagnosticata anni fa da Pagden sulla scia degli stessi riformatori napoletani, anche se – come ha osservato Krauthausen – l’attribuzione cau-sale di tale fenomeno ad un impatto intenzionalmente corruttore dei dominatori spagnoli appare come il risultato di un’assunzione un po’ acritica del giudizio polemico dei giu-risdizionalisti partenopei. Vedi Pagden, The destruction of trust; Krauthausen, Moderne Gewalten, p. 330.

101. Mémoire sur la nécessité.102. Ajello, Arcana juris, cap. 1.

A ogni nazione il suo giudice 87

are un quadro più trasparente che avrebbe consentito di diminuire gli arbitri giudiziari e di rafforzare l’autorità delle magistrature regie.

A livello istituzionale, invece, si trattava di dotarsi di strumenti capaci di implementare le politiche economiche delineate poc’anzi e, soprattutto, di mettere a disposizione degli attori sociali dei più agili meccanismi per la risoluzione dei conflitti, in modo da abbattere i costi di transazione gra-vanti sulle attività mercantili. A tale scopo, fu dapprima creata, sul modello delle commissioni consultive istituite nel periodo austriaco, una Giunta di Commercio, incaricata di avviare le riforme necessarie. La vera svolta si ebbe però alla fine del 1739, con la creazione del Supremo Magistrato di Commercio,103 presieduto da Ventura e composto da tre togati (tra cui Con-tegna), tre nobili e due negozianti. Contemporaneamente vennero istituiti nelle province venti Consolati di Mare, in addizione ai cinque già esistenti, mentre l’antico Consolato di Mare di Napoli fu trasformato nel Consolato di Terra e Mare. Allo scopo di

procurare, che alli Traficanti Stranieri, e Cittadini, venghi […] amministrata una così esatta, così pronta, e così rigorosa giustizia, che per qualunque liti-gio, che fra’ Negozianti possa sorgere, non riceva verun disturbo, o impedi-mento il corso delle loro facende, e delli loro trafichi

a questi tribunali fu assegnata una competenza esclusiva su «tutte le cause, liti ed affari di Governo, di Economia, e di Giustizia […] che in qualunque modo […] riguardino il Commercio, così di Mare, come di Terra, e così interiore, come esteriore».104 La definizione della giurisdizione di queste magistrature era dunque data dalla «natura delle cose»105 – il «commercio» nella sua accezione semantica più ampia106 – e su base territoriale, e doveva valere in modo uguale per «qualsivogliano Persone», suddite o straniere che fossero, senza tener conto di eventuali status personali privilegiati. Mentre ai Consolati sarebbe spettata la conoscenza delle liti mercantili in prima istanza, al Supremo Magistrato di Commercio fu attribuito la giuri-

103. Su tale tribunale vedi Perrone, Il Supremo Magistrato di Commercio, Allocati, Il Supremo Magistrato del Commercio, Ajello, Il problema della riforma giudiziaria, pp. 146-168, e più recentemente Zaugg, Judging foreigners, in part. pp. 177-182 (in cui sono stati esposti i primi risultati di questa ricerca), Natale, Per una “pronta e spedita” giustizia, e Caridi, Una riforma borbonica bloccata.

104. Piano delle Facoltà, § I.105. Cerutti, Giustizia sommaria, pp. 81-98.106. Ajello, Il problema della riforma giudiziaria, p. 149.

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sdizione d’appello rispetto alle sentenze emesse dai Consolati, dal Grande Almirante, dalle corporazioni di mestiere, dalle autorità portuali e dai dele-gati delle nazioni straniere,107 nonché un forte incarico politico relativo alla programmazione e alla regolamentazione dell’economia.

Il carattere innovatore del Supremo Magistrato di Commercio non risiedeva però solo nella sua funzione, ma anche nelle sue forme. Pur es-sendo equiparato per rango alla Sommaria e alla Camera di Santa Chiara, il nuovo tribunale se ne discostava esplicitamente nello stile. Come ha re-centemente ricostruito Maria Natale, esso recepiva – seppur in maniera parzialmente indebolita – alcune caratteristiche centrali dei juges consuls francesi,108 giudicando con procedura sommaria, a costi ridotti, con la par-tecipazione di giudici-mercanti e utilizzando la lingua italiana, in luogo del latino ancora in auge nelle altre magistrature. La rottura rispetto al sistema vigente era netta e come tale fu percepita dai contemporanei.

Quanto ai negozianti stranieri, essi dovevano essere – nelle intenzioni dei riformatori – tra i principali beneficiari di questa ristrutturazione, che avrebbe procurato loro una più celere amministrazione della giustizia, au-mentando così la sicurezza delle transazioni economiche. Di conseguenza, ci si poteva aspettare che i loro rappresentanti accogliessero con favore le innovazioni istituzionali promosse dalla monarchia borbonica. In realtà, le loro reazioni furono molto fredde. Informando il governo di Londra della creazione del Supremo Magistrato di Commercio, il console Edward Allen si limitò a constatare che, siccome il delegato dei britannici, Francesco Ventura, era stato nominato alla presidenza del nuovo tribunale, la British factory non avrebbe subito nessun contraccolpo negativo.109

Avendo anch’essi Ventura come giudice delegato, i veneziani erano in una situazione analoga a quella dei britannici. Di conseguenza, il residente della Serenissima inizialmente si limitò ad informare il Senato che la riforma non avrebbe arrecato «verun pregiudicio» al privilegio di foro.110 E anche

107. Aveva però sin dall’inizio anche una limitata giurisdizione di prima istanza, quando i creditori di un debitore insolvente risiedevano in province differenti e, su richiesta delle parti, quando la somma su cui verteva il contenzioso superava i 5.000 ducati.

108. Natale, Per una “pronta e spedita” giustizia; nel Supremo Magistrato di Com-mercio i giudici-mercanti costituivano però solo una minoranza, e avevano facoltà minori rispetto ai togati, laddove i tribunali consolari francesi erano retti esclusivamente da sog-getti di estrazione mercantile.

109. Allen a Newcastle (10 novembre 1739), in TNA, SP 93, 10, 30v.110. Bartolini al Senato (10 novembre 1739), in CDVN, XVII, p. 86.

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se alcuni mesi dopo espresse il sospetto «che nell’animo di quelli che sug-geriscono regole e facilità per il commercio si custodisc[a] il sentimento di togliere o almeno infirmare, come divenuto inutile per l’instituzione di que-sto nuovo Tribunale, l’uso delle straniere delegazioni»,111 non protestò mai contro le innovazioni istituzionali promosse dal governo borbonico.

Diverso fu l’approccio dei francesi. Sin dal febbraio del 1740, il chargé d’affaires dell’ambasciata Antoine Ticquet aveva intrapreso il compito di verificare se la riforma giudiziaria ledesse le prerogative del giudice delegato.112 Era però stato ostacolato nel suo intento da Devant che – irritato da quella che giudicava un’inopportuna intromissione negli affari consolari – gli aveva negato l’accesso alla documentazione relati-va ai privilegi della nazione, affermando – un po’ sbrigativamente – che tutto sarebbe rimasto invariato.113 A meno di un anno di distanza, fu però costretto a cambiare opinione. Quando alla fine del 1740 era insorta una lite tra un commerciante tarantino e un capitano marsigliese di nome Ferraud, il giudizio era stato rimesso, come al solito, al delegato della nazione francese, che aveva dato retta allo straniero. Il pugliese, tuttavia, non si era dato per vinto ed aveva presentato un ricorso al Supremo Ma-gistrato di Commercio, che se ne era fatto carico. A quel punto, era tardi-vamente insorto il console francese, esponendo che fino ad allora gli ap-pelli erano sempre stati rimessi alla Camera di Santa Chiara e non ad un tribunale qualsiasi. Allo scopo di evitare che si verificasse un precedente contrario ad «un privilège sy précieux et sy nécéssaire»,114 innanzitutto promosse un accordo informale tra Ferraud e il commerciante tarantino. E poi, con l’aiuto del marchese Paul-François Gallucci de L’Hôpital,115 che da poco si era insediato nell’ambasciata francese, inoltrò una nota di protesta alla corte di Napoli.

111. Bartolini al Senato (5 luglio 1740), ibidem, p. 158.112. Su Ticquet vedi le notizie fornite da De Brosses, L’Italie il y cent ans, vol. I,

p. 377.113. Devant alla Segreteria di Stato alla Marina (27 febbraio 1740), in ANF, AE, BI,

878, 40r-41r.114. Devant alla Segreteria di Stato alla Marina (21 gennaio 1741), in ANF, AE, BI,

878, 192r-193r.115. Discendente di una famiglia napoletana trasferitasi in Francia secoli prima, Gal-

lucci de L’Hôpital nel 1744 fu riconosciuto dal sedile cittadino di Nido come «antico loro Patrizio» e nel 1750 ottenne la naturalizzazione da Carlo di Borbone (ASN, Esteri, Lega-zione francese, 487).

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Questa, tuttavia, fu respinta da Montealegre. Le cedole spagnole del 1645, esponeva lo statista, avevano assegnato gli appelli al Consiglio di Si-viglia, ovvero al supremo organo giurisdizionale del regno. A Napoli, inve-ce, di magistrature supreme (cioè inappellabili) ce ne erano tre – la Camera di Santa Chiara, la Sommaria e il Supremo Magistrato di Commercio – e perciò l’assegnazione degli appelli non era vincolata dall’antico privilegio iberico. Per di più, i francesi non avevano nulla da temere, giacché il nuovo tribunale – creato «per beneficio de’ popoli, e per utile de’ stranieri che in questo regno vengono a commerciare»116 – rispetto alla Camera di Santa Chiara aveva una procedura più informale, era meno oberato di impegni ed esigeva diritti decisamente più modesti.

L’argomentazione di Montealegre fece breccia nella mente dell’am-basciatore. «Il semble que ces avantages soyent assez considérables», scrisse a fine maggio al Segretario di Stato alla Marina.117 L’unico osta-colo da superare «pour chercher à les tourner au profit de la Nation Françoise» era la scelta del giudice delegato. Infatti, il marchese Orazio Rocca, che occupava quella carica, era membro della Camera di Santa Chiara, ma non del Supremo Magistrato di Commercio. E da ciò con-seguiva, affermava L’Hôpital, che in sede di appello il tribunale doveva esaminare ex novo le carte processuali. Quello che potrebbe parere un fatto scontato, agli occhi dell’ambasciatore francese era un fastidioso inconveniente. Normalmente, infatti, i magistrati che fungevano da giu-dici delegati facevano parte dei tribunali a cui competevano le cause in seconda istanza e, in caso di ricorso, potevano intervenire direttamente sul giudizio di secondo grado, impedendo di fatto un vero riesame del materiale probatorio. In questo modo, le sentenze dei giudici delegati – solitamente favorevoli agli stranieri – venivano quasi sempre confer-mate. Di conseguenza, non si doveva fare altro che chiedere la nomina di un nuovo delegato, da scegliersi tra i membri del Supremo Magistrato di Commercio.

Venendo incontro a questa nuova richiesta, il 15 settembre del 1741 Carlo di Borbone nominò Francesco Crivelli giudice delegato dei francesi,118

116. Cfr. il mémoire di Montealegre, allegato ad un dispaccio di L’Hôpital (18 aprile 1741), ANF, AE, BI, 878, 250r-257r.

117. Mémoire sur le Tribunal du Commerce, in ANF, AE, BI, 878, 296r-303r.118. Crivelli, che si dimise da questo incarico sin dall’agosto del 1742 e venne so-

stituito da Carlo Ruoti (ASN, Esteri, Legazione francese, 485), successivamente divenne delegato degli spagnoli (Discorso istorico o sia Notiziario dell’anno 1744, p. 120).

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conferendogli «las mismas prerogativas» del suo predecessore.119 Tuttavia, dei nuovi dubbi furono espressi da Devant. Il console, che come abbiamo già avuto modo di vedere era uso a cogliere nel detto e nel non detto dei regi decreti i pericoli per i privilegi francesi, non si diede pace. Facendo semplice-mente riferimento alle prerogative esercitate da Rocca, senza esplicitare quali fossero, il testo rimaneva vago e ambiguo e apriva le porte a futuri abusi. Era dunque opportuno, affermava in un dispaccio alla Segreteria di Stato alla Marina, che l’ambasciatore presentasse una nuova istanza per ottenere delle garanzie più chiare dal governo napoletano.120 L’Hôpital però non ci stava. Visibilmente irritato di esser costretto a giustificare il proprio operato da un soggetto che gli era inferiore per nascita e funzione, confutò le osservazioni di Devant, esponendo che, a suo tempo, la nomina di Rocca era stata formu-lata «à peu près dans les mêmes termes», senza che nessuno se ne fosse la-mentato. Per di più, il privilegio di foro era fondato sui trattati internazionali, e quindi un semplice «billet» non gli poteva recar alcun pregiudizio.121

Ancora una volta, il console si vide così negare l’appoggio diploma-tico in una battaglia per la difesa dei privilegi nazionali. Del resto, l’im-pulsivo Devant si era già precedentemente guastato i rapporti con il nuovo ambasciatore che, ritenendolo «un homme inquiet, turbulent et capable de troubler l’union la mieux établie entre les deux Cours»,122 aveva chiesto ed ottenuto che la Segreteria di Stato alla Marina ne avviasse la rimozione dalla stazione di Napoli.123

Nell’immediato, tuttavia, la soluzione negoziata tra Montealegre e Devant sembrò risolvere ogni conflitto tra il nuovo tribunale e i giudici delegati, tant’è che venne presa ad esempio dai rappresentanti di altre na-zioni. Il 26 ottobre, l’inviato straordinario delle Province Unite, Jan Aegi-dius van Egmond van den Nijenburg, chiese la sostituzione del delegato olandese, Francesco Perelli,124 con un giudice del Supremo Magistrato di

119. ANF, AE, BI, 878, 427r-v.120. Dispaccio del 25 settembre 1741, in ANF, AE, BI, 878, 423r-424r.121. L’Hôpital alla Segreteria di Stato alla Marina (27 settembre 1741), in ANF, AE,

BI, 878, 425r-426r.122. ANF, AE, BI, 878, 114r-116v.123. Devant fu trasferito ad Algeri, dove prese il posto di Alexis-Jean-Eustache Tait-

bout de Marigny, nominato console generale di Napoli; cfr. Mézin, Les consuls de France, ad nomen.

124. Come Rocca, il duca Francesco Perelli di Montestarace era membro della Came-ra di Santa Chiara.

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Commercio.125 La richiesta fu accolta e, alla fine del 1741, venne nominato giudice delegato degli olandesi Pietro Contegna che, come abbiamo visto, era anche delegato della nazione ebraica. Nominando dei nuovi delegati, il governo era riuscito a trasferire le cause d’appello delle nazioni straniere al Supremo Magistrato di Commercio, rassicurando i rappresentanti esteri che il privilegio di foro sarebbe stato preservato all’interno della nuova compagine giudiziaria.126

L’architettura istituzionale messa in piedi nel 1739, tuttavia, rimaneva contestata e quindi instabile. I nemici di questa riforma erano numerosi e potenti, come esponeva il residente veneziano:

Non piace a quelli che nei giudicî rimangono soccombenti […]. Non gio-va poi, anzi pregiudica a molti altri, mentre questo nuovo tribunale, con il pretesto di commerzio, traendo a sé una gran parte dei litiggi ch’insorgono, s’impoveriscono gl’altri tribunali e si ritrovano privi di sostentamento quelli ch’assistono e servono alli tribunali medesimi, rendendosi poi anche sensi-bilissimo agl’avocati ancora, a’ quali non torna il conto che sia in momenti deffinita una causa, che per gl’ordini e accostumanze di questo foro dovrebbe essere più lungamente condotta.127

Investiti di una competenza amplissima, che in linea di principio si estendeva su tutte le transazioni commerciali interne ed internazionali, il nuovo tribunale supremo e i suoi organismi periferici si scontravano, infatti, con un vasto numero di giurisdizioni concorrenti. Nelle province, c’erano innanzitutto i tribunali dei signori feudali che dispiegavano il proprio potere su buona parte del regno, segmentandolo in una miriade di frammenti territo-riali nei quali le stesse istituzioni regie faticavano ad imporre il proprio con-trollo. Alle corti baronali i Consolati di Mare sottraevano le risorse derivanti dai diritti giudiziari e quel potere sociale che scaturiva dalla loro capacità di imporsi come mediatori imprescindibili nei momenti di conflitto.128 Per ra-

125. ASN, Esteri, Legazione olandese, 823. Senatore della città di Leida e rappre-sentante delle province della Frisia occidentale e dell’Olanda, Van den Nijenburg assunse l’incarico diplomatico nella capitale delle Due Sicilie nel 1739 e vi rimase fino al 1742.

126. Appare quindi errata la valutazione di Ajello, secondo il quale «fu anche decisiva l’opposizione delle nazioni cosiddette “commercianti”, soprattutto la Francia», nel deter-minare il fallimento della riforma giudiziaria avviata nel 1739; vedi Ajello, Dal giurisdi-zionalismo, p. 410.

127. Bartolini al Senato (12 aprile 1740), in CDVN, XVII, p. 131 s.128. Spesso le corti baronali erano gestite da «governatori» che avevano acquistato

tali uffici dai signori feudatari e che, di conseguenza, erano interessati a massimizzare i loro

A ogni nazione il suo giudice 93

gioni analoghe, il Consolato di Terra e Mare napoletano entrava in conflitto con l’organismo corporativo della Città, responsabile dell’annona e di con-seguenza della regolamentazione del mercato urbano. A livello superiore, la riforma del 1739 suscitava delle tensioni anche tra le altre magistrature regie. A loro, e in particolare al tribunale fiscale della Sommaria, il Supremo Magistrato di Commercio toglieva la conoscenza di un numero considere-vole di cause d’appello. Per di più, la creazione di questa magistratura non godeva nemmeno di un sostegno incondizionato all’interno del governo. Per Bernardo Tanucci, «il tribunale di commercio» – come anche l’accoglienza offerta agli ebrei129 – era innanzitutto «un’archilea» del proprio rivale Mon-tealegre e del suo alleato Ventura, «che si tiene pel Principe dei Togati maio-rum gentium, come compagno ed erede d’Argento famoso ciarlatano degli Alemanni»130 e la cui influenza politica faceva risalire unicamente alla liaison amorosa che il favorito del Re, José Fernandez de Miranda,131 intratteneva con la duchessa di Minervino, giovane nipote del magistrato calabrese. Pur impegnato nello stesso governo riformatore, Tanucci mostrava una minore sensibilità per il ruolo specificamente economico del Supremo Magistrato di Commercio e, nell’ottica fazionaria delle rivalità di corte, arrivava ad-dirittura a discreditarlo come un «parto […] della superbia, della lascivia, dell’inganno, dell’invidia, della confusione».

Per alcuni anni, i nuovi tribunali sembrarono capaci di impiantarsi stabilmente nella compagine istituzionale del Regno. Grazie all’esplicito appoggio politico da parte della monarchia, essi riuscirono a contrappor-si alle reazioni difensive messe in atto dalle corti baronali e dalle altre magistrature regie. Quando la guerra di successione austriaca rimise in discussione i recenti equilibri europei, e con essi la conquista borbonica dell’Italia meridionale, il fronte riformatore però cedette. Nel tentativo di riprendersi i domini persi da suo padre nel 1734, o per lo meno di mettere in difficoltà il suo nemico, Maria Teresa lanciò un proclama alla «prediletta Nazione Napolitana»,132 in cui prometteva di ristabilire il «primiero siste-

redditi tramite un’esazione vessatoria dei diritti giudiziari; cfr. Ajello, Il problema della riforma giudiziaria, p. 114.

129. Il freddo scetticismo dello statista toscano nei confronti della chiamata degli ebrei è attestato da numerose lettere indirizzate al viceré di Sicilia Bartolomeo Corsini; cfr. BTE, I, lettere 301, 302, 438 e 439.

130. Tanucci a Corsini (22 luglio 1746), in BTE, I, lettera 55.131. Sul duca di Losada, José Fernandez de Miranda Ponce de Leon cfr. BTE, I, p. 155 n.132. Il testo del proclama è in Carignani, Il partito austriaco, pp. 39-43.

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ma, tanto alterato e sconvolto» dal «tirannico Governo Spagnolo» di Carlo di Borbone, confermando «nella più ampla forma tutte le antiche Grazie, Esenzioni e Privilegj […] con abolire nel punto medesimo dell’ingresso delle nostre armi in Regno […] ogni […] innovazione fatta in loro pre-giudizio». Asserendo che le «antiche leggi […] e particolari costumanze» erano state «intieramente perturbate e confuse dalle tante capricciose in-venzioni […] collo stabilimento de’ nuovi Tribunali», la sovrana asburgica assicurava «all’illustre Corpo del Baronaggio il pieno possesso, ed il libero esercizio della giurisdizione nei loro feudi» e annunciava che avrebbe ri-messo «il Regno nello antico lodevole stato, avendo per nulle e come se mai vi fossero state le suddette Leggi e Tribunali moderni, e specialmente quelli del Commercio, Consolato di Mare e Terra, Misto Foro133 […], ces-sandone affatto la memoria e il nome». Alla Chiesa, infine, prometteva il «godimento delle dovute franchigie ed esenzioni» fiscali, locali e perso-nali, «annullando qualunque Trattato o Convenzione fatta in contrario».134 Infine, «per compiacere ad una nazione cotanto religiosa» e «secondando il giusto loro aborrimento», avrebbe revocato «li scandalosi privilegj» con-cessi agli ebrei «dall’insaziabile avarizia dei Ministri Spagnoli», ordinando che entro due mesi «debbano trovarsi fuori del Regno, restando in caso di contravenzione confiscati i loro beni, e soggetti ad esser pubblicamente frustati, e poi banditi […], coll’incorrere nella pena di morte naturale se ardissero per l’avvenire d’entrarvi».

Senza dubbio, le innovazioni promosse dal governo borbonico ave-vano suscitato non pochi malumori. I baroni erano chiaramente inquietati dalle riforme caroline, che prendevano di mira l’arbitrarietà delle corti feu-dali. La Chiesa, da parte sua, non solo aveva dovuto accettare un Concor-dato fortemente restrittivo, ma con l’ammissione degli ebrei per di più si era vista privare del monopolio delle coscienze nel territorio del Regno. Le corporazioni di mestiere, infine, vedevano di malocchio il permesso dato agli ebrei di produrre e vendere al di fuori dai regolamenti corporativi e, di conseguenza, erano pronte a recepire e a strumentalizzare per i loro fini la propaganda antigiudaica orchestrata dalla curia arcivescovile. La possi-

133. I tribunali misti, composti da religiosi e laici, erano stati istituiti in seguito al Concordato del 1741 per giudicare le cause in cui erano coinvolti gli ecclesiastici.

134. Il testo si riferisce, ovviamente, al Concordato del 1741, che aveva abolito l’im-munità locale degli edifici ecclesiastici (cfr. supra, p. 52), limitato l’immunità personale dei chierici e assoggettato le proprietà ecclesiastiche all’imposizione fiscale.

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bilità che la guerra inducesse i malcontenti a coalizzarsi contro la giovane dinastia, facendo leva sugli efficaci mezzi di mobilitazione di cui dispone-vano i baroni, le arti e la Chiesa, era dunque concreta e veniva avvertita con grande inquietudine negli ambienti di corte.

Per potersi presentare forte sul fronte esterno, la monarchia doveva dunque chiudere i potenziali fronti interni e abbandonare, almeno in parte, le riforme che avevano generato tanti attriti. Nel 1746 fu giubilato José Joaquin de Montealegre, che venne sostituito dal marchese piacentino Gio-vanni Fogliani, considerato vicino alla curia arcivescovile.135 E nell’anno successivo la «dispreggevole» nazione ebraica, di cui lo statista sivigliano aveva promosso l’arrivo,136 fu nuovamente cacciata dal Regno.137 Il proces-so di codificazione delle fonti giuridiche fu privato del necessario sostegno politico e, benché non venisse formalmente sospeso, finì per arenarsi senza mai giungere a compimento.138 E quando la nobiltà napoletana offrì a Carlo di Borbone un donativo per finanziare lo sforzo bellico, il Re concesse una grazia con la quale vennero aboliti i venti Consolati di Mare recentemente istituiti, mentre la giurisdizione di quelli rimanenti e del Supremo Magi-strato di Commercio fu ristretta al solo «commercio estero».139 «Il popolo ha fatto pazzie per allegria», scriveva Tanucci commentando il fallimento dei progetti avviati dai suoi rivali, «la curia è anch’essa ebria per la gioia […] gran segno dell’odio pubblico contro Ventura e Montallegre».140

L’impatto di questa vera e propria controriforma fu palesemente dra-stico. Tanto da indurre il console britannico a scrivere, senza usare mezzi termini, che «The Chamber of Commerce erected under the Ministry of the Duke of Monte Allegre has been abolished».141

135. Venturi, Settecento riformatore, vol. I, p. 88 n.136. Sin dal 1740, gli oppositori delle riforme avevano cercato di discreditare il loro

principale promotore assimilandolo agli ebrei e facendo credere «que ce Ministre est de leur Réligion»; cfr. il dispaccio di Devant alla Segreteria di Stato alla Marina (20 maggio 1740), in ANF, AE, BI, 878, 282rv. Montealegre si trasferì a Venezia, dove funse da ambasciatore spagnolo e dove morì nel 1771.

137. Vedi l’editto di espulsione, in Giura, Storie di minoranze, p. 208 s.138. Ajello, Arcana juris, pp. 51 ss.139. Ajello, Il problema della riforma, p. 161.140. Tanucci a Ferdinando Narvaez (9 agosto 1746), in BTE, II, lettera 62.141. Allen a Newcastle (20 settembre 1746), in TNA, SP 93, 11, 267r.

3. La rinascita del Supremo Magistrato di Commercio

1. La magistratura all’attacco (1747-1752)

Nel 1746, l’attività giudiziaria del Supremo Magistrato di Commercio subì un vero e proprio tracollo.1 La riduzione della sua sfera di competen-za al solo commercio estero, il venir meno dell’appoggio politico nelle dispute giurisdizionali e l’eliminazione di buona parte dei Consolati, che rifornivano il tribunale di cause d’appello, fecero sì che al tribunale presie-duto da Ventura rimanessero ben poche cause da giudicare. Per di più, le altre magistrature ordinarie condussero un’azione costante per ridurre ulte-riormente il raggio d’azione del Supremo Magistrato, cercando di impor-re un’interpretazione restrittiva della nozione di «commercio estero» che limitasse la giurisdizione di quel tribunale alle sole transazioni relative a merci di provenienza estera.2 La frequenza delle sedute fu ridotta, i giudici-mercanti e i giudici nobili gradualmente eliminati. Benché non fosse stato abolito del tutto, come aveva scritto il console Allen, il tribunale rischiava effettivamente di diventare completamente obsoleto e perdere quella poca legittimità politica che ancora gli restava. Se volevano dunque evitare la soppressione definitiva del Supremo Magistrato, i suoi magistrati doveva-no reinventarne il ruolo, ritagliandogli un nuovo ambito d’intervento. E siccome dopo la caduta di Montealegre non disponevano più di una forza politica sufficiente per misurarsi con le altre magistrature supreme, essi cominciarono ad aggredire la giurisdizione dei giudici delegati. Scegliendo questo bersaglio, il Supremo Magistrato poté infatti contare sull’appoggio

1. Cfr. infra, p. 136.2. Ajello, Il problema della riforma giudiziaria, p. 166.

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del nuovo governo – per il quale l’azione dei magistrati rappresentava un utile strumento di pressione per convincere Londra e soprattutto Versailles della reciproca convenienza di quei trattati di commercio e navigazione che, finita la guerra, la corte di Napoli era ansiosa di concludere – e degli altri tribunali, che diedero un importante contributo all’offensiva contro i fori particolari delle nazioni straniere.

Alla fiera di Salerno del 1747,3 il negoziante dauphinois Joseph Fourrat vendette una partita di zucchero a Nicola Aceto, farmacista e pasticcere salernitano, rimanendo creditore di 1548 ducati. All’inizio del 1748, però, Aceto dichiarò il proprio fallimento. Immediatamente i suoi creditori napo-letani lo accusarono di aver commesso una bancarotta fraudolenta, al fine di lasciare insoddisfatti i numerosi debiti che aveva precedentemente contratto, e lo denunciarono alla Vicaria. Fourrat, da parte sua, mobilitò il delegato dei francesi, che chiese l’arrogazione della causa. La Camera di Santa Chiara, chiamata a dirimere la disputa giurisdizionale, stabilì però che la competenza su un contenzioso criminale che vedeva imputato un regnicolo spettava alla Vicaria.4 Darthenay protestò contro questo «abus», ricordando come in situa-zioni analoghe le cause erano sempre state assegnate ai giudici delegati,5 ma non riuscì a sbloccare la situazione. Fourrat, da parte sua, si trovò ostacolato da tutte le parti: da un lato, la magistratura gli negava il foro del delegato, e dall’altro il chargé d’affaires – timoroso che si potesse creare un precedente contrario ai privilegi della nazione – gli proibì di comparire in Vicaria.

L’attacco alla giurisdizione criminale dei giudici delegati non si limitò però alle cause in cui gli stranieri erano attori, ma si estese presto a quelle

3. La fiera, che si teneva nel mese di settembre a Salerno, era il principale appunta-mento fieristico del Regno di Napoli e rappresentava un importante momento d’incontro tra l’offerta estera e la domanda espressa dai commercianti delle province tirreniche. Signi-ficativa era la presenza dei mercanti stranieri alla fiera, dove all’«inizio degli anni Settanta [del Settecento] dominano […] merci introdotte da Inglesi (pepe, piombo, stagno, allume, panni di lana) e Francesi (zucchero e tessuti), seguite a notevole distanza da quelle olandesi (coloniali, cuoio, piombo, droghe)»; Macry, Mercato e società nel Regno di Napoli, p. 61. Vedi inoltre Salvemini, Visceglia, Spazi e istituzioni mercantili, in part. p. 63.

4. Darthenay alla Segreteria di Stato alla Marina (3 agosto 1748), in ANF, AE, BI, 884, 263v-266r.

5. Vedi il Mémoire sur la Jurisdiction civile et criminelle du Juge Conservateur des Privilèges de la Nation françoise à Naples, in ANF, AE, BIII, 407. La documentazione re-lativa ad alcune cause di questo tipo (creditore straniero versus debitore napoletano banca-rottiere), a cui fa riferimento il mémoire di Darthenay, si trova in ASN, Esteri, Legazione inglese, 675, e TNA, SP 93, 9, 125r.

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che li vedevano coinvolti come rei. Nel dicembre del 1748, un domesti-co francese della principessa di Sant’Angelo di nome Saveur Bremond fu sorpreso per strada con un’arma bianca e venne immediatamente arre-stato dagli sbirri della Vicaria.6 In base alle cedole del 1645, che avevano esteso il privilegio di foro al di là dei limiti angusti della nazione mer-cantile, la conoscenza di questa causa avrebbe dovuto spettare al delegato dei francesi. Esistevano però anche delle fonti giuridiche che rendevano possibili altre opzioni. Le prammatiche austriache del 1723 e del 1727, infatti, sancivano che nelle cause relative alla detenzione illecita di armi bianche la competenza apparteneva alla sola Vicaria, «affinché col pre-testo di esenzione di foro non si svegliasse in tal’uni la lusinga di poter sfuggire, asportando delle armi vietate». La pluralità delle fonti giuridiche permetteva entrambe le letture, e a decidere di volta in volta le sorti di una causa erano le concrete dialettiche di potere tra i diversi attori in campo e gli scopi che, contestualmente, costoro perseguivano. Nel 1737, quando il foro particolare dei francesi era pienamente riconosciuto da parte delle autorità napoletane, una causa analoga era stata rimessa al loro delegato.7 Nel 1748, invece, Tanucci invitò i magistrati ad agire con severità e – con-siderando che si trattava di un crimine comune che nulla aveva a che fare con le franchigie degli operatori commerciali – rimise la causa al tribunale ordinario della Vicaria.

Darthenay provò a protestare, ma senza grande insistenza. In fondo, i servi domestici non facevano parte della Nation française e, come ebbe a lamentarsi lo stesso chargé d’affaires alcuni mesi dopo, per il consolato non erano altro che una fonte di inutili imbarazzi.8 Di per sé, si trattava di una causa insignificante. Tuttavia, grazie a questa causa i giudici napoleta-ni riuscirono ad imporre il primato della legislazione del regno sui privilegi delle nationes, aprendo una breccia nella loro corazza giurisdizionale.

Una strategia analoga veniva nel frattempo adottata nei confronti del foro delegato dei britannici. Nel settembre del 1748 due napoletani assas-sinarono l’irlandese Alexander Wickman. I due malfattori si rifugiarono in una chiesa, ma – grazie alla recente abolizione dell’asilo ecclesiastico – le autorità partenopee non incontrarono alcun problema nella loro cattura.

6. ASN, Esteri, Legazione francese, 490.7. Cfr. la causa contro «Gasparo Mayero», accusato di aggressione con arma bianca,

in ASN, Esteri, Legazione francese, 480.8. Vedi infra, p. 201.

Stranieri di antico regime100

Quando il console Allen chiese l’assegnazione della causa al delegato dei britannici, Fogliani gli oppose un netto rifiuto: i rei erano partenopei e quindi doveva giudicarli la Vicaria.

L’argomentazione addotta dal Segretario di Stato allarmò il chargé d’affaires francese. In questo caso, il governo non tendeva infatti a mettere in discussione la giurisdizione criminale dei delegati, come nel caso Bre-mond, bensì il privilegio di foro attivo. Se le autorità napoletane riuscivano nel loro disegno, avvertiva Darthenay, la giurisdizione dei delegati sarebbe stata circoscritta alle sole cause civili in cui gli stranieri rappresentavano la parte convenuta, «ce qui est la reduire à rien».9

Il console britannico, da parte sua, non protestò contro la decisio-ne di Fogliani. Wickman non apparteneva alla factory e, probabilmente, faceva parte delle truppe irlandesi che, in occasione della guerra di suc-cessione polacca, erano passate in gran numero dalla Spagna alle Due Sicilie. Queste truppe non solo erano legate da vincoli di fedeltà alla monarchia borbonica, che di fatto le sottraevano all’autorità britannica, ma per di più erano in strette relazioni con la corte romana del Pretender giacobita.10 Inoltre, sembra che l’estrazione mercantile di Edward Allen11 lo rendesse meno attento alle sottigliezze del diritto rispetto all’officier Darthenay, la cui formazione e il cui linguaggio erano profondamente impregnati da nozioni giuridiche. Soprattutto, è evidente che ad Allen i privilegi giurisdizionali apparivano solidamente garantiti da Ventura, nella sua duplice funzione di presidente del Supremo Magistrato e di delegato della nazione. In effetti, Ventura e il suo tribunale si mostravano molto attenti ad assicurare ai negozianti britannici degli efficienti servizi giudiziari, evitando così l’insorgere di dispute giudiziarie e scongiuran-do abilmente il formarsi di un’alleanza tra il console britannico e quello francese. Quest’ultimo, invece, si vide confrontato con un crescendo di attacchi contro le prerogative del suo delegato. Mentre la Vicaria iniziò ad eroderne la giurisdizione criminale, il tribunale presieduto da Ventura andò infatti all’attacco sul fronte delle cause civili (ampiamente prepon-deranti) relative alle transazioni commerciali, sfruttando destramente le contraddizioni interne al campo avversario.

9. ANF, AE, BI, 884, 323v-324r.10. Cfr. il dispaccio di Allen a Newcastle (24 luglio 1734), in TNA, SP 93, 9, 58v. Sui

mercenari irlandesi al servizio delle Due Sicilie cfr. il testo di MacSwiney of Mashanaglass, Notes on some Irish regiments.

11. Cfr. infra, p. 214.

La rinascita del Supremo Magistrato di Commercio 101

Il marsigliese Toussaint Combe era tra i più rinomati negozianti della piazza di Napoli. Presente sin dal periodo austriaco, tra il 1744 e il 1746 aveva svolto l’incarico di deputato della Nation française e da alcuni anni era titolare del lucroso arrendamento per i rifornimenti alla marina militare e alle piazzeforti delle Due Sicilie.12 Nella fase finale della guer-ra di successione austriaca, Combe si lanciò in un’operazione speculativa da cui si poteva aspettare un tornaconto considerevole. Con la guerra, i rischi per i trasporti marittimi erano molto alti, ma ciò faceva lievitare i prezzi delle mercanzie e di conseguenza accresceva i potenziali margini di profitto.13 Per chi, come Combe, disponeva di sufficienti riserve di ca-pitali, i conflitti bellici offrivano dunque delle opportunità estremamente redditizie. Allo scopo di commerciare con successo in tempi di guerra, bisognava però adottare alcune precauzioni,14 scegliendo ad esempio una bandiera neutrale per trasportare le proprie mercanzie. A questo scopo, all’inizio del 1748 Combe diede commissione a «Bartolomeo Cornet, Ve-neto» di noleggiare tre bastimenti a Venezia.15 Secondo gli accordi, i va-scelli avrebbero dovuto arrivare a Manfredonia entro il 15 giugno 1748, caricarvi una partita di granaglie e quindi ripartire per Marsiglia. Grazie alla bandiera neutrale della Serenissima, Combe sarebbe così riuscito a rifornire di grano pugliese il mercato provenzale, evitando le interferenze imperiali nell’Adriatico e quelle britanniche nel Tirreno. In primavera, tuttavia, Combe ricevette delle notizie che davano ormai per prossima la conclusione della pace: una pace che, mettendo fine alla guerra di cor-sa, avrebbe permesso alla piazza di Marsiglia di approvvigionarsi più liberamente sui mercati cerealicoli del Mediterraneo e di conseguenza avrebbe fatto crollare il prezzo del grano. Da affare lucroso, l’operazio-ne di Combe rischiava dunque di trasformarsi in un’ingente perdita. Di conseguenza, inviò immediatamente una missiva a Venezia, annullando la precedente commissione. Cornet aveva però già stipulato un contratto di nolo e si rifiutò di tenere conto del contrordine.

A questo punto, chi doveva sobbarcarsi i costi del nolo? Combe si ri-fiutava di accollarsi l’intera somma pattuita, affermando che Cornet avreb-

12. Vedi ANF, AE, BI, 881, 92r-v; ivi, 883, 82r-86r; ivi, 884, 299r-300v.13. Sul commercio in tempo di guerra cfr. Carrière, Négociants marseillais au XVIIIe

siècle, vol. I, cap. 6.14. Su questo argomento vedi Marzagalli, Les boulevards de la fraude. 15. Cfr. la consulta del Supremo Magistrato di Commercio (19 luglio 1748), in ANF,

AE, BI, 885, 78r-79r.

Stranieri di antico regime102

be dovuto sciogliere il contratto di nolo e pagare ai padroni dei bastimenti la quota che, in questi casi, le usanze marittime attribuivano loro. Cornet, invece, sosteneva che la seconda missiva non poteva semplicemente an-nullare la prima e chiedeva il pieno rimborso per le spese sostenute. E siccome Combe declinava la sua richiesta, Cornet lo denunciò presso la magistratura veneziana dei Cinque Savi alla Mercanzia, competente nei conflitti relativi al commercio internazionale.

Onde procedere nella causa, i Cinque Savi si misero subito in contatto con il governo napoletano, che a sua volta trasmise la documentazione al Supremo Magistrato. Al tribunale di Ventura non fu chiesto di giudicare la causa stessa, ma di dare un suo parere sull’attribuzione della causa. Com-peteva alla magistratura veneziana, come chiedeva Cornet, oppure aveva ragione Combe e la lite doveva essere rimessa alla Chambre de Commerce di Marsiglia che, trattandosi di un conflitto tra due mercanti «ambidue di Nazione Francese», avrebbe giudicato «secondo le leggi della lor Nazio-ne»? Né all’una, né all’altra, rispose il Supremo Magistrato. Il reo conve-nuto, infatti, abitava e commerciava a Napoli e dunque doveva giudicare il delegato della nazione francese e, in seconda istanza, il Supremo Magistra-to. Di conseguenza si doveva comunicare al console napoletano a Venezia che proponesse a Cornet di nominare un procuratore a Napoli e che facesse sapere ai Cinque Savi che, pur riconoscendo «lo zelo del Magistrato di Venezia in assumere la protezione del negoziante Cornet, come abitante di quello Stato, così [S.M. il Re delle Due Sicilie] è tenuta d’impartire la Sua Real protezione ai negozianti forestieri, che qui dimorano».

Apparentemente, questa soluzione di compromesso sembrava av-vantaggiare Combe, che come membro della Nation di Napoli aveva maggiori possibilità di influenzare il verdetto del delegato. «Bortolo Cor-net», tuttavia, la accettò e nominò suo figlio Gabriele come procuratore legale, incaricandolo di seguire in loco lo svolgimento del contenzioso. Il 22 agosto, i Cinque Savi contattarono dunque il console veneziano a Napoli, Giacomo Antonio Piatti, comunicandogli l’arrivo di Gabriele e chiedendogli di presentarlo al governo napoletano.16 E, nonostante le perduranti tensioni tra la Repubblica di Venezia e la corte di Napoli, che a causa dell’irrisolta questione dello status dei rispettivi rappresentanti si era recentemente rifiutata di rinnovare la patente consolare di Piatti,17

16. I Cinque Savi alla Mercanzia a Piatti (22 agosto 1748), in CDVN, XVII, p. 784.17. Pitteri, Venezia, Tanucci e l’Adriatico.

La rinascita del Supremo Magistrato di Commercio 103

Fogliani riservò a Cornet junior una «gratissima» accoglienza e gli assi-curò che della causa si sarebbe occupato non il delegato dei francesi, ma direttamente il Magistrato di Commercio.18

Per il governo borbonico, non si trattava tanto di fare un favore al console di Venezia, quanto di sfruttare un’opportunità gradita per sfer-rare un attacco contro i mal sopportati privilegi francesi. Il momento era, per molti versi, propizio. Sia l’ambasciatore L’Hôpital che il console Taitbout si erano assentati da Napoli, e a gestire gli affari diplomatici era rimasto solo Darthenay, che come chargé d’affaires aveva di fatto un po-tere minore. Alla momentanea debolezza della rappresentanza diplomati-co-consolare, si sommavano per di più degli screzi recenti con la corte di Napoli, che aumentavano la determinazione di quest’ultima a procedere contro gli abusi legati ai privilegi francesi. Ai primi di settembre erano approdati a Napoli più di venti bastimenti che, battendo bandiera fran-cese, avevano rifiutato qualsiasi controllo doganale. Come presto si era scoperto, i capitani e gli equipaggi di questi vascelli in realtà erano però dei liguri, che avevano ottenuto – cioè comprato – dal residente francese a Genova l’autorizzazione di utilizzare la bandiera privilegiata di Fran-cia.19 Si trattava, ovviamente, del solito escamotage per aggirare i con-trolli e lucrare sul contrabbando, tant’è che di fronte al risoluto procedere delle autorità portuali quasi tutti i bastimenti avevano immediatamente levato le ancore ed erano ripartiti per altre destinazioni.

Oltre alle connivenze dei rappresentanti francesi con le pratiche di contrabbando – che costituivano una causa di perduranti attriti nelle re-lazioni franco-napoletane – il governo aveva poi degli specifici motivi di risentimento contro la persona di Combe. In occasione della partenza del console Taitbout, costui aveva infatti accettato la carica di chargé d’affai-res del consolato, nonostante l’impegno precedentemente contratto con la corte di Napoli in veste di arrendatore. La sovrapposizione di interessi che si era venuta a creare aveva fortemente irritato Carlo di Borbone, che ai primi di settembre aveva deciso di espellerlo dal Regno. Combe si era dunque ritirato dalla capitale. Nella speranza di essere graziato,

18. Piatti ai Cinque Savi alla Mercanzia (10 settembre 1748), in CDVN, XVII, p. 787.19. Piatti al Senato (3 settembre 1748), ibidem, p. 785. Piatti esponeva che legalmente

i bastimenti potevano battere bandiera francese solo se il capitano e i due terzi dell’equipa-gio erano francesi. Sulla pratica diffusa del «camuffamento delle bandiere» cfr. Romano, Napoli. Dal Viceregno al Regno, p. 118.

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non aveva però lasciato il Regno, ma si era provvisoriamente stabilito in un casino di campagna, a nord di Napoli. E in effetti, il giorno dopo l’incontro tra Fogliani, Piatti e Cornet junior, il Re gli aveva concesso di tornare in città. Si trattava, come Combe avrebbe presto capito, di una grazia avvelenata.

Come promesso a Cornet, il Supremo Magistrato di Commercio iniziò ad acquisire la documentazione relativa al contenzioso e ne attribuì la cono-scenza al giudice Antonio Belli. A quel punto, intervenne presso Fogliani il delegato dei francesi Carlo Ruoti.20 Secondo lui, l’assegnazione della lite al Supremo Magistrato si fondava su premesse sbagliate. Ventura, affermava Ruoti, aveva presentato il trasferimento della causa come una soluzione al conflitto di competenza che inevitabilmente sarebbe insorto tra il delegato dei francesi, Ruoti, e quello dei veneziani, cioè Ventura stesso. Conside-rando che come istanza d’appello il Magistrato di Commercio era l’arbitro istituzionale dei delegati, secondo Ventura sarebbe stato del tutto legittimo che questo si arrogasse la causa e la rimettesse ad un suo magistrato. In realtà, replicava Ruoti, il conflitto di competenza non sussisteva: Cornet non aveva alcun diritto ad invocare il delegato dei veneziani, perché non era veneziano bensì francese. E di conseguenza, il giudice competente non poteva che essere il delegato dei francesi.

Il Supremo Magistrato ribatté che Cornet aveva dimostrato con una fede parrocchiale «di esser nato in Venezia, e [che] perciò [era da] con-siderare per Veneziano», ma Ruoti non si diede per vinto. In presenza di due soggetti privilegiati, affermò, «per legge comune […] l’attore de[ve] seguire il foro del reo». Certo, solitamente erano stati proprio i privilegi di foro delle nazioni straniere ad invalidare il principio actor sequitur forum rei. Ma se serviva all’interesse particolare, deve essersi detto il delegato Ruoti, perché non rispolverare la «legge comune»?

Inoltre, tornò a mettere in discussione l’appartenenza giuridico-poli-tica di Cornet. Bastava essere nati sul suolo della Serenissima, si chiedeva Ruoti, per essere veneziani? A suo parare, assolutamente no:

fin a tanto che non si dimostra d’esser stato aggregato da quel Senato alla cit-tadinanza veneziana, sempre ha da tenersi, ed aversi, per Francese originario, e può prevalersi delle prerogative di questa Nazione, siccome accade in que-sta Capitale, dove molti Francesi tutto [sic] giorno fan de’ figli, ma non per

20. ANF, AE, BI, 885, 5r-6r. Su Ruoti cfr. Caridi, Una riforma borbonica bloccata, p. 104.

La rinascita del Supremo Magistrato di Commercio 105

tanto costoro si considerano per napoletani, ma ritengono la propria origine de’ loro genitori francesi e godon dei privilegi e del foro nazionale.

Le osservazioni di Ruoti sollevavano due questioni fondamentali. Il figlio di uno straniero rimaneva uno straniero? E il figlio di un francese nato all’estero era un francese? Il diritto veneziano e quello francese ri-spondevano negativamente a queste due domande. Per gli statuti della Se-renissima, chi nasceva nella città di Venezia da genitori stranieri si poteva legittimamente definire come «cittadino», anche se non come «cittadino originario».21 Contrariamente a quanto asseriva Ruoti, la naturalizzazione «per privilegio» ad opera del Senato non riguardava i figli di stranieri nati nella città lagunare, ma solo le persone nate all’estero o i sudditi provenien-ti dai territori soggetti alla Serenissima. Cornet non apparteneva dunque a quella categoria di commercianti, per lo più originari della Terraferma veneta, che si «spazza[va]no per cittadini» senza esserlo,22 ma era effettiva-mente veneziano. Non solo, ma de jure non poteva nemmeno considerarsi francese. Tale era innanzitutto chi era nato nei domini del Re di Francia. Chi, pur avendo dei genitori francesi, era venuto al mondo all’estero, non godeva automaticamente della nature française. Solo se l’oriundo, dando prova di un innato esprit de retour, rientrava nel Regno e dichiarava di volervi rimanere per il resto della propria vita, poteva ottenere dalla can-celleria regia una déclaration de naturalité che cancellava il «vizio» della nascita all’estero e confermava la «natura» francese del beneficiario.23

Il riconoscimento risultante dalle pratiche sociali, tuttavia, spesso si discostava dal quadro giuridico. Come giustamente osservava Ruoti, i figli dei francesi nati a Napoli usavano regolarmente lo status di francesi e non la civitas napoletana,24 di cui potevano godere grazie alla nascita in città,25 ma alla quale non erano connesse risorse altrettanto interessanti per chi non

21. Sulla stratificazione degli status di cittadinanza nella città lagunare vedi Bellavitis, “Per cittadini metterete…” e Mueller, “Veneti facti privilegio”.

22. Bellavitis, “Per cittadini metterete…”, p. 361.23. A differenza della lettre – che trasformava lo status del soggetto e gli conferiva ex

novo la «natura» francese – la déclaration certificava una «natura» francese che implicita-mente già esisteva, ma che aveva bisogno di essere resa esplicita tramite una richiesta sogget-tiva e venire formalizzata da parte delle istituzioni. Come nel caso delle lettres, le déclarations servivano più che altro a garantire la piena capacità di ricevere e trasmettere delle eredità, mettendole al riparo del droit d’aubaine; vedi Sahlins, Unnaturally French, p. 88 s.

24. Vedi infra, cap. 4.2.25. Ventura, Le ambiguità di un privilegio, p. 388.

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volesse imboccare la carriera nei pubblici uffici. Pur essendo in contraddi-zione con il droit d’aubaine e con gli statuti locali, queste pratiche sociali erano accettate dal governo napoletano, che concedeva a costoro tutti i privilegi dei francesi, e venivano attivamente appoggiate dai consoli di Francia che, riconoscendo gli oriundi come francesi, rinsaldavano i legami di questi soggetti con la Francia e con i suoi centri economici.

Anche nelle relazioni sociali, nelle strategie economiche e nelle stesse scelte di vita dei Cornet – arrivati a Venezia nel 1690, provenienti da Lio-ne26 – le origini francesi continuavano a giocare un ruolo importante. Esse consentivano loro di essere riconosciuti dagli altri mercanti francesi come dei loro connazionali e di approfittare di tutti i vantaggi che, in termini di capitale sociale e simbolico, derivavano da questa identificazione. Non era certo un caso che, cercando un agente a Venezia, Combe avesse scelto proprio Cornet senior. Costui non aveva solo una discendenza francese, ma si era anche sposato con una donna parigina e un suo cognato risultava cancelliere di un consolato francese in Morea. I persistenti legami con la Francia furono ulteriormente rinsaldati da suo figlio, Bortolo/Barthélemy junior,27 che ne garantì la riproduzione a livello intergenerazionale. Nato a Venezia attorno al 1727, Bortolo junior si era trasferito a Marsiglia nel 1741, nel 1756 vi aveva sposato la figlia di un mercante francese e nel 1771 aveva acquisito formalmente la nature française,28 aggregandosi – anche giuridicamente – a «une Nation dont par ses sentiments il ne se regardoit pas comme étranger».29

Tuttavia le strategie relazionali della famiglia non possono essere ri-assunte nei termini di una diaspora interconnessa a livello transnazionale e chiusa dal punto di vista “etnico”, giacché – oltre che dai legami con la Francia e i francesi – erano caratterizzate da intrecci importanti con la società e le autorità veneziane.30 A Marsiglia, Bortolo junior non era infatti

26. Goldoni, Tutte le opere, vol. VI, p. 1319 s.27. Anche «Bartolo» o «Dominique Barthélemy». Sui i legami e i conflitti familiari di

B. Cornet junior vedi Regina, Élites, secrets de famille et publicité.28. Vedi Carrière, Négociants marseillais, vol. I., p. 277. Si trattava quasi sicuramente

di una déclaration de naturalité, e non di una lettre de naturalité.29. Mémoire à consulter et consultation appelant de la Sentence rendue par le lieu-

tenant criminel de la Sénéchaussée de Marseille le 16 juin 1772, in ADM, 9 F, 34, p. 4. Ringrazio Christophe Regina per la cortesia di avermi fornito questa fonte.

30. Il caso dei Cornet si avvicina dunque a quella «osmosi quasi perfetta» che carat-terizzava il rapporto dei francesi con la Napoli ottocentesca (Rovinello, Cittadini senza

La rinascita del Supremo Magistrato di Commercio 107

solo un mercante, ma dal 1748 fino agli anni Novanta vi operò anche come console della Repubblica di Venezia. I suoi fratelli Giovanni e Gabriele rimasero invece a Venezia, dove erano conosciuti come «mercanti vene-ziani, di origine francese»31 e dove, tra l’altro, si legarono con vincoli di amicizia a membri dell’élite culturale come Carlo Goldoni.32 Come nel caso di Bortolo junior, il loro radicamento locale non coincise però con una rescissione delle relazioni transnazionali.33 Infatti, se Gabriel da un lato si sposò con una patrizia veneziana, acquisendo dei “legami forti” in città,34 dall’altro si costruì anche delle appartenenze alternative, divenendo agente bavarese e palatino presso la Serenissima,35 e riprodusse la relazione fami-liare con la Francia, facendo sì che la figlia venisse educata presso lo zio a Marsiglia.36

Tra le multiple appartenenze dei Cornet, quella alla Francia giocava dunque senz’altro un ruolo importante. Ma ciononostante, l’argomenta-zione di Ruoti rispetto alla “francesità” di Bortolo senior rimaneva fragile. Da un lato, l’asserzione che – in termini strettamente giuridici – Cornet non potesse essere considerato veneziano, ma dovesse reputarsi francese, era contraddetta platealmente sia dal diritto francese che da quello vene-ziano. Dall’altro, avvalorando implicitamente una concezione volontari-sta dell’appartenenza nazionale e riconoscendo la capacità normativa delle pratiche sociali, si privava della possibilità di imporre a Cornet un’appar-tenenza che lui (in quella situazione) non desiderava accollarsi. Infatti, se

nazione, cap. 3), mentre si distingue da quel «mondo a parte» creato dagli imprenditori protestanti di lingua tedesca (Caglioti, Eine Welt für sich).

31. Goldoni, Memorie, p. 528.32. Quando nel 1761 Goldoni partì per la Francia, non a caso affidò alle cure di Gio-

vanni Cornet una sua nipote (ibidem). Inoltre, quando arrivò a Marsiglia, fu accolto ed ospitato da Bortolo junior (ibidem, p. 536) e da Parigi coltivò per anni un’intensissima relazione epistolare con Gabriele (Goldoni, Tutte le opere, vol. XIV, ad nomen). A Bortolo senior dedicò la poesia Al gentilissimo Sig. Bortolo Cornet (Goldoni, Opere complete, vol. XXXV, t. I, p. 130 s.), a Gabriele la commedia Le Morbinose (Goldoni, Tutte le opere, vol. VI, pp. 943 ss.).

33. Su questa duplice strategia vedi Rovinello, Zaugg, L’insostenibile linearità dell’essere.

34. Sulla distinzione tra legami forti e deboli vedi Granovetter, La forza dei le-gami deboli.

35. Mémoire à consulter, p. 3. Già il padre, Bortolo senior, era stato agente dell’Elet-tore bavarese (Goldoni, Tutte le opere, vol. VI, p. 1319).

36. Regina, Élites, secrets de famille et publicité, p. 50. Sulla scelta di certi migranti d’élite di far educare i propri figli nei paesi d’origine vedi Caglioti, Vite parallele, cap. 6.

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a Napoli i figli dei francesi dovevano «tenersi […] per Francesi» perché «si considera[va]no» e volevano essere considerati come tali, perché mai Cornet non poteva voler essere veneziano?

Nelle strategie narrative di Combe e Ruoti da un lato e di Cornet e Piatti dall’altro, l’identificazione dell’appartenenza nazionale di Cornet era funzionale agli scopi perseguiti dalle parti antagoniste,37 giacché da essa dipendeva il posizionamento del conflitto nella compagine istituzionale napoletana. Da un lato, l’enunciazione della cittadinanza veneziana da par-te di Cornet era – come Ruoti giustamente denunciava – un atto strumenta-le, mediante il quale l’attore mirava a sottrarsi al foro del giudice delegato, che sapeva essere esposto alle pressioni della sua controparte. Dall’altro, anche la retorica di quest’ultima non era certo scevra di manipolazioni. Era infatti evidente che, insistendo sulla “francesità” di Cornet ed ergendosi a difensori dei privilegi della nazione, Combe e Ruoti in realtà perseguivano nient’altro che i propri interessi personali.

I processi identificativi sono sempre il prodotto di dialettiche socia-li.38 Di conseguenza, le possibilità degli attori sociali di far passare la loro immagine della realtà dipendono dai rapporti di forza tra i poteri che, a seconda della situazione, essi sono in grado di mobilitare. E, nel nostro caso, questi rapporti non erano favorevoli a Combe. Fogliani decise, in-fatti, di ignorare le obiezioni di Ruoti e ordinò al Supremo Magistrato di fissare una prima udienza. Combe, sopravvalutando probabilmente le pressioni diplomatiche che sarebbe stato capace di suscitare, continuò a non riconoscere la legittimità di questo tribunale e si rifiutò tout court di comparirvi. Il Magistrato di Commercio procedette quindi in sua assen-za, diede ragione a Cornet e condannò l’altezzoso Combe a pagare per intero le spese del nolo.

A quel punto, intervenne l’ambasciatore, recentemente rientrato a Na-poli. Di solito, esponeva L’Hôpital, le citazioni venivano reiterate più volte e, in cause di una certa complessità, il tribunale convocava più di un’udienza prima di emettere una sentenza. La procedura sbrigativa adottata in questo caso risultava quindi da una decisione squisitamente politica, in cui si espri-meva non solo l’irritazione della corte nei confronti di Combe, ma più in ge-

37. Sull’uso delle appartenenze nazionali in sede giudiziaria vedi Rovinello, Il teatro della Nazione. Sulla natura strumentale e situazionale delle «identità esternate» si veda, più in generale, Fabietti, L’identità etnica.

38. Groebner, Storia dell’identità personale e della sua certificazione.

La rinascita del Supremo Magistrato di Commercio 109

nerale l’ostilità della «gens de robbe» che, essendo degli «ennemis naturels des privilèges de tous les étrangers, cherchent continuellement à les anéantir, [en suivant] les mêmes maximes qu’on suit aujourd’hui en Espagne».39

Il riferimento alla Spagna, dove regnava il padre di Carlo di Borbone, non era casuale. Già due anni prima, infatti, il segretario d’ambasciata Du Tilloy aveva informato la Segreteria di Stato alla Marina che la «Jurisdic-tion des Juges conservateurs a été suspendue en Espagne peu de tems après l’avènement de S. M. Catholique Philippe V à la couronne, et il a bien fallu alors que le Tribunaux ordinaires procédassent dans les causes des nations privilégiées».40 Nel Seicento, le autorità napoletane avevano «importato» il delegato dei francesi foro dalla Spagna e ora, che Napoli era nuovamente legata al regno iberico da strette relazioni dinastiche, cercavano di mutuare da Madrid la loro abolizione.

Al fine di guadagnare tempo, L’Hôpital chiese a Fogliani di concedere a Combe un riesame della causa di fronte allo stesso Supremo Magistrato.41 Il Segretario di Stato acconsentì. Ovviamente, l’ambasciatore si rendeva conto che, con grande probabilità, la sentenza sarebbe stata riconfermata. In realtà, egli non aveva chiesto il riesame per ribaltare il giudizio del tri-bunale, ma per impedire che il processo si facesse, in modo da evitare un precedente pregiudizievole per le prerogative del delegato. Infatti, appena ottenuto il consenso di Fogliani per la riapertura del caso, L’Hôpital avviò una mediazione per giungere ad un accordo extra-giudiziario tra Combe e Cornet.42 La posta in gioco oramai superava le mere spese di noleggio, e quindi valeva la pena di venire incontro alle richieste del «Veneto».

Cornet, tuttavia, non era più l’unico a volere dei soldi da Combe. Nel tentativo di trovare delle imbarcazioni neutrali – ovviamente molto ricercate in periodo guerra – Combe si era infatti rivolto anche ai signori Du Tremoul, mercanti francesi operanti sulla piazza di Livorno, che a loro volta chiedeva-no ora il rimborso delle spese sostenute.43 Ma mentre Cornet aveva affidato la gestione della lite a suo figlio, i Du Tremoul nominarono come loro procu-

39. Dispaccio dell’ambasciatore L’Hôpital al Segretario di Stato alla Marina (15 feb-braio 1749), in ANF, AE, BI, 885, 25r-30v.

40. Du Tilloy al Segreterio di Stato alla Marina (23 luglio 1746), in ANF, AE, BI, 883, 164r-165r.

41. L’Hôpital al Segretario di Stato alla Marina (19 febbraio 1749), in ANF, AE, BI, 885, 59r-62r.

42. L’Hôpital al Segretario di Stato alla Marina (26 aprile 1749), ivi, 112r.43. L’Hôpital al Segretario di Stato alla Marina (20 dicembre 1749), ivi, 318r-324r.

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ratore un acerrimo rivale di Combe, Jacques Fourrat, il figlio di Joseph. Ora, siccome a differenza di Cornet i Du Tremoul non potevano vantare alcuna appartenenza ad uno Stato terzo, L’Hôpital riteneva che fossero tenuti a sot-tomettersi alle già menzionate ordonnances colbertiane. Come si ricorda, con questi decreti il Re di Francia aveva espressamente proibito ai propri sudditi di adire i tribunali esteri nei conflitti che li vedevano contrapposti a dei loro connazionali e aveva assegnato all’Ammirauté di Marsiglia la cono-scenza dei contenziosi insorgenti tra i mercanti della nazione e il personale consolare – al quale Combe si assimilava, benché la natura della causa era estranea al suo ruolo come chargé d’affaires.

Fourrat, tuttavia, «bien aisé d’avoir occasion d’inquieter un compéti-teur qu’il n’aime pas», ignorò le ingiunzioni dell’ambasciatore e ricorse al tribunale di Ventura. Questo gesto – «aussy contraire aux ordonnances du Roy que préjudiciable à nos privilèges» – forniva alle autorità napoletane il precedente tanto agognato: un francese aveva adito volontariamente e sin dalla prima istanza il Supremo Magistrato di Commercio. A quel punto, poco importava se l’ambasciatore riusciva o meno a negoziare un accordo extra-giudiziario. La competenza del tribunale era stata riconosciuta.

Come si vede, il pluralismo istituzionale di antico regime offriva agli attori sociali una molteplicità di opzioni per raggiungere i propri obiettivi. Se Combe aveva cercato di difendere i propri interessi particolari metten-doli al riparo dei privilegi francesi, Fourrat aveva perseguito i suoi violan-do le ordinanze del Re Cristianissimo e il codice comportamentale della nazione, ma aveva avuto la meglio perché era riuscito a sintonizzare la propria strategia con gli scopi politici delle autorità napoletane. Combe era furioso. Beffato sia come chargé d’affaires, sia come mercante, chiese al Segretario di Stato alla Marina una sanzione drastica contro il suo avver-sario: «Le Sieur Fourrat a besoin d’être contenu violemment, il est plus napolitain que françois, ce qui forme un ennemy caché».44 Fourrat non solo si era rifiutato di fare riferimento ai fori dei francesi – sia all’Ammirauté che al delegato – ma si era addirittura posto sotto l’autorità di un tribunale ordinario del luogo. E siccome l’afferenza giurisdizionale costituiva un importante criterio di classificazione sociale,45 egli non poteva più essere considerato come francese, ma doveva reputarsi a tutti gli effetti come un napoletano e come tale andava espulso dalla nazione mercantile.

44. Combe al Segretario di Stato alla Marina (20 dicembre 1749), ivi, 326r.45. Cerutti, Giustizia sommaria, p. 117.

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L’Hôpital, tuttavia, si oppose a questa richiesta. Stanco di difende-re un singolo mercante che frammischiava gli interessi personali con il suo ruolo istituzionale, si limitò ad infliggere a Fourrat una «mortifica-tion […] en présence de quelques autres négocians François», ritenendo «qu’il faut luy faire grâce en faveur de sa jeunesse, et par considération pour son père, qui vraisemblablement ne l’auroit pas laissé tomber dans de pareils égaremens s’il avoit été à Naples».46 Dopo aver agito da «na-poletano», Fourrat riuscì così a salvare anche la sua appartenenza alla nazione francese.

Con la causa contro Combe, la breccia nella corazza dei privilegi giurisdizionali dei francesi era diventata un varco. Nel luglio del 1749 il tribunale si arrogò una causa relativa ad una cambiale che vedeva come attore il francese Paul Liquier e come convenuto un debitore napoletano, riattivando per l’occasione l’editto costitutivo del Supremo Magistrato di Commercio, che aveva attribuito a questo tribunale la conoscenza esclu-siva nelle cause relative alle lettere di cambio.47 Le conseguenze di questa arrogazione erano ben più gravi per il foro delegato, che non quelle della causa di Combe. Liquier, tuttavia, si mostrò pragmatico e decise di adat-tarsi alla decisione della magistratura. Il suo interesse immediato era la riscossione di un credito, e non aveva alcuna intenzione di farsi ingarbu-gliare in un’estenuante disputa giurisdizionale.

Nel gennaio del 1750 fu di nuovo Jacques Fourrat a violare il foro del delegato, questa volta in compagnia di Antoine Bourgarel. Si trattava ancora della causa intentata due anni prima contro Nicola Aceto, di cui evidente-mente anche Bourgarel era creditore. Esasperati da una situazione giudizia-ria ormai del tutto bloccata, i due cedettero ed ebbero «la témérité d’aller de leur propre mouvement proceder à la Vicairie».48 Ai rimproveri di Darthenay, i due negozianti risposero semplicemente «que les affaires se trainoient trop en longueur devant le Délégué». Il giudice delegato era ormai del tutto dis-funzionale nella sua qualità di dispositivo per una rapida e sicura riscossione dei crediti. Da fattore di sicurezza era diventato un fattore di insicurezza. Rivendicando il privilegio di foro, si rischiava soltanto di allungare i tempi della giustizia e di aumentare ulteriormente i costi di transazione.

46. L’Hôpital al Segretario di Stato alla Marina (20 dicembre 1749), ANF, AE, BI, 885, 318r-324r.

47. ANF, AE, BI, 885, 180v-181r.48. ANF, AE, BI, 887, 177r-1778r.

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La linea dell’intransigenza era fallita. A questo punto, espose Dar-thenay, una linea difensiva meramente giuridica non era più sufficiente. Piuttosto, conveniva convincere il governo napoletano che i privilegi dei francesi, in fin dei conti, tornavano utili alle Due Sicilie.

Si cette Cour vouloit se donner la peine d’examiner à fond ce qui est le plus conforme au génie de la Nation Napolitaine, et au bien de son commerce, elle verroit qu’au lieu de souhaiter la conclusion d’un nouveau traité, elle n’auroit rien de mieux à faire qu’à confirmer les anciens, ou du moins à les observer religieusement: car ils ont pour objet l’avantage réciproque des deux Nations; et prétendre que par la suppression de nos privilèges on les fera tourner entiè-rement du côté des Napolitains, c’est une illusion. Ils n’ont ny l’industrie, n’y l’activité, ny la confiance nécessaire pour se passer des Nations étrangères. À force de nous chicaner sur nos prérogatives, il est pas douteux qu’on pourra bien parvenir à ruiner notre commerce dans ces deux Royaumes; mais il ne fera que changer de main, et les sujets de Sa Majésté Sicilienne ne gagneront rien à ce changement.

La subalternità economica delle Due Sicilie – ci spiegava Darthenay – era dunque la conseguenza di una matrice culturale profonda e radicata. Essa si confaceva al «génie de la Nation Napolitaine» – un concetto che rimaneva sostanzialmente vago. L’unica definizione che ne veniva data era in negativo, ovvero come mancanza di industriosità, attività e fiducia in sé stessi. Oziosi, parassiti e fatalisti – erano queste le qualità sottoin-tense dal discorso –, i napoletani erano incapaci di essere padroni di sé stessi. Di conseguenza, smantellando i privilegi della Francia, la corte di Napoli avrebbe distrutto il commercio francese nei suoi territori, ma non sarebbe riuscita a sviluppare una propria iniziativa. Gli stranieri – e il pensiero andava probabilmente ai concorrenti britannici e liguri49 – erano comunque destinati a mantenere il controllo sulla commercializzazione delle derrate meridionali. Il compito della diplomazia francese – sembra-va implicitamente suggerire Darthenay – era di aiutare il governo napo-letano a comprendere questi “fatti”, in modo da convincerlo a conservare le normative ereditate dal Seicento spagnolo.

Questa spiegazione culturalista della subalternità economica delle Due Sicilie era palesemente funzionale alla riproduzione di rapporti di forza favorevoli alla Francia e si opponeva ai progetti promossi dai

49. Sul ruolo dei commercianti liguri negli scambi tirrenici del Settecento cfr. Carrino, Fra nazioni e piccole patrie.

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riformatori napoletani, negandone in partenza ogni possibilità di suc-cesso. Quando era appena stato fondato il Supremo Magistrato di Com-mercio, Devant aveva ammonito «qu’il est dangereux de toucher aux anciennes constitutions d’un État aussi borné et sans resourse comme celui-ci» e che, in sostanza, era dunque inutile «bouleverser tout un Royaume pour établir un Tribunal et un commerce dans un pays qui est à la fin du monde».50

Al di là dei consueti stereotipi negativi sull’Italia meridionale,51 que-sti discorsi stabilivano con insistenza una stretta correlazione tra privilegi giuridici e performance commerciale. Nell’agosto del 1748, ad esempio, Darthenay ammoniva che, in un sistema giudiziario irrimediabilmente di-spotico come quello napoletano, solo un’esenzione particolaristica poteva garantire la libertà necessaria per lo svolgimento delle transazioni econo-miche. Secondo lui,

les affaires des François ne peuvent être jugés favorablement dans d’autres tri-bunaux où nos privilèges sont ignorés, où la partialité n’est que trop ordinaire, et où les frais de procédure sont portés à l’excès le plus intolérable: d’ailleurs nos négociants y seroient exposés à des longueurs infinies, extrêmement pré-judiciables aux opérations du commerce, et à des vexations si ruineuses qu’ils perdroient bientôt l’habitude de venir trafiquer dans ce Royaume.52

L’importanza dei fattori legali, secondo Darthenay era tale che, di-struggendo la cornice istituzionale all’interno della quale venivano gestite le operazioni commerciali e le migrazioni dei negozianti francesi, queste sarebbero immancabilmente venute meno. A Darthenay, nel giugno del 1749 aveva fatto eco Combe. Con toni drammatici, costui aveva avvertito che, se fosse stato abolito il foro delegato,

il ne restera pas un françois etably icy, ny en Sicile, et nos naviguants ne pourront plus y venir négotier, et je vois venir le tems qu’il en sera des deux

50. Devant alla Segreteria di Stato alla Marina (18 febbraio 1740), in ANF, AE, BI, 878, 209v-210r. Che la percezione di Napoli in termini di marginalità o di «frontiera» fosse un tópos ricorrente nei discorsi dei diplomatici stranieri lo ha mostrato recentemente Rao, Napoli e il Mediterraneo nel Settecento, pp. 15 ss. Vedi anche Brizay, La solitude du Consul.

51. Sulla storia plurisecolare di tali stereotipi vedi Galasso, L’altra Europa, pp. 143-190; Mozzillo, La sirena inquietante; Petrusewicz, Before the Southern question; Moe, Un paradiso abitato da diavoli; per un bilancio Macry, Se l’unità crea divisione.

52. Darthenay alla Segreteria di Stato alla Marina (3 agosto 1748), in ANF, AE, BI, 884, 263v-266r.

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Siciles, par le négoce avec la France, comme il en étoit lorsque la Morée étoit [dans les] mains des vénitiens.53

A quell’epoca, affermava Devant, la Francia non aveva alcun com-mercio in Morea. Invece, «depuis que ce Royaume est passé sous la Puis-sance ottomane» Marsiglia vi raccoglieva dei veri e propri «trésors […] par la liberté qu’ils ont laissé au commerce».

Secondo questa argomentazione, l’esenzione dalla giustizia ordinaria era una premessa irrinunciabile per lo sviluppo di relazioni commerciali. La «liberté» del commercio coincideva, insomma, con la libertà dei commer-cianti dalle giurisdizioni locali, ovvero con una certa immunità che permet-tesse loro di farsi intermediari di merci e flussi finanziari tra territori segmen-tati non solo da confini statuali, ma anche da autorità giurisdizionali e ordini giuridici concorrenti. Non a caso, Combe esaltava l’esempio dell’Impero ottomano, dove la distinzione corporativa e l’extraterritorialità giudiziaria delle nationes andava oltre i particolarismi, più o meno forti, che definivano la condizione giuridica degli stranieri nelle città portuali spagnole e italiane.

L’analisi di Combe e Darthenay, e il primato causale che essi attribu-ivano ai privilegi giuridici, era senza dubbio l’espressione di un pensiero intriso di concezioni economiche di stampo mercantilistico e, più in gene-rale, di quadri mentali fortemente permeati da linguaggi giuridici. Per ovvi interessi di parte, essi si battevano per degli obiettivi contrapposti rispetto ai magistrati riformatori napoletani. Con questi, tuttavia, condividevano non solo una valutazione assolutamente negativa del sistema giudiziario partenopeo, ma anche la convinzione che la fortuna del commercio fos-se intimamente connessa ai dispositivi istituzionali preposti alla sua re-golamentazione. Entrambe le parti erano convinte, insomma, che solo in presenza di meccanismi giudiziari celeri ed efficienti – che si trattasse del Supremo Magistrato di Commercio o dei giudici delegati delle nazioni straniere – il commercio avrebbe potuto prosperare.

Ed entrambe avevano torto. Né l’assenza di una riforma del sistema giudiziario napoletano, né l’abolizione dei giudici delegati determinaro-no infatti una crisi nelle relazioni commerciali tra la Francia e il Regno di Napoli. Nella seconda metà del Settecento, aumentarono sia il nume-ro delle maisons francesi stabilite a Napoli54 che il volume degli scambi

53. Combe alla Segreteria di Stato alla Marina (14 giugno 1749), in ANF, AE, BI, 885, 138r.

54. Romano, Napoli. Dal Viceregno al Regno, p. 108 s.

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franco-napoletani55 – e questo a profitto non solo dei négociants stranieri, ma dello stesso Regno di Napoli, che rispetto alla Francia riuscì a stabilire una bilancia commerciale chiaramente positiva.

La palese smentita delle previsioni di Combe e Darthenay costituisce un piccolo ma significativo esempio di come una visione legicentrica – non di rado ripresa anche in sede storiografica – ostacolasse un adeguato apprezza-mento di fattori extra-legali come le dinamiche di mercato e, soprattutto, le capacità imprenditoriali degli operatori mercantili.56 Questo deficit di com-prensione, del resto, non può esser imputato ai soli due francesi ma rappre-sentava, più in generale, un tratto culturale diffuso dell’epoca. Mentre la giu-risprudenza costituiva un sapere che da secoli si era strutturato in disciplina, incarnandosi in istituzioni accademiche e figure sociali, l’economia politica muoveva allora i suoi primi passi. E non a caso al centro delle preoccupazio-ni di larga parte del pensiero economico settecentesco – tra i cui protagonisti si incontrano, a Napoli come in Francia, numerosi officiers – vi erano proprio le relazioni tra sfera economica, quadri istituzionali e azione governativa. L’autonomia dei processi economici era per molti versi sottostimata, così come lo erano le risorse imprenditoriali degli operatori commerciali stranie-ri. Di costoro, sia gli officiers diplomatico-consolari sia i magistrati napoleta-ni, tendevano a cogliere soprattutto la dimensione corporativa, e non invece il capitale sociale altamente transnazionale che, permettendo loro di muo-versi contemporaneamente su diverse scacchiere e di riprodurre nel tempo la loro funzione di intermediari, complessivamente rappresentava un vantaggio competitivo ben più decisivo dei tanto disputati privilegi formali.

La strategia proposta da Darthenay – convincere il governo napoletano che i privilegi dei francesi «n’ont point d’autre objet que l’augmentation du commerce dont l’avantage est commun aux deux nations»57 – non sortì alcun successo. Spaccatisi tra il 1739 e il 1746, governo e magistrature questa volta rimasero infatti uniti nello smantellamento della giurisdizio-

55. Salvemini, Visceglia, Marsiglia e il Mezzogiorno d’Italia.56. Contro una sopravvalutazione dei privilegi legali (veri o presunti) degli impren-

ditori stranieri si è espressa in particolar modo Caglioti, Vite parallele, cap. 2.2. Anche Schulte Beerbühl, pur mettendo in risalto l’importanza di determinati fattori legali (come ad esempio la cittadinanza), sottolinea l’inadeguatezza di approcci esplicativi che non ten-gano conto del ruolo soggettivo dei mercanti e delle loro reti di affari; Schulte Beerbühl, Deutsche Kaufleute in London, p. 15.

57. Darthenay alla Segreteria di Stato alla Marina (20 marzo 1751), in ANF, AE, BI, 887, 220r-221v.

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ne privativa delle nazioni privilegiate. Contro quest’ultima, nell’aprile del 1752 sferrarono un ultimo pesante colpo, attribuendo la causa intentata da Justin Moisant nei confronti dell’ufficiale di dogana Giovanni Sorrentino al Supremo Magistrato di Commercio, con la motivazione che il francese era «actor» e non «reo». La disperata protesta di Darthenay – che faceva gius-tamente notare che «si notre Délegué étoit dépouillé du droit de prononcer sur les causes actives, sa jurisdiction seroit reduite à rien, attendu que nos Nationaux sont presque toujours demandeurs dans les affaires qu’ils ont à Naples»58 – fu ancora una volta inutile.

Quando ai primi di giugno morì il marchese Ruoti, il foro dei francesi era dunque già sostanzialmente sgretolato e la nomina di un nuovo delega-to appariva estremamente insicura. Il governo napoletano, riportava infatti Darthenay, sembrava intenzionato «de nous traiter à cet égard comme les Hollandois, qui n’ont pû avoir de conservateur depuis la mort de celuy qu’ils avoient précédemment: de sorte que leurs causes étant portées pré-sentement au Tribunal de commerce en première instance».59

2. La diplomazia all’attacco (1753-1761)

Dopo la morte di Pietro Contegna, avvenuta nel 1745, la nazione olan-dese non aveva, in effetti, ottenuto la nomina di un nuovo delegato.60 Cio-nonostante, la corrispondenza tra i rappresentanti delle Province Unite e il governo napoletano non registrò delle particolari tensioni a proposito di tale questione. Questa assenza di polemica aveva varie ragioni. Innan-zitutto, quelle stesse carte rivelano che il commercio tra le Province Unite e la piazza di Napoli non era gestito da una business community olandese residente in loco e organizzata in corpo nazionale, ma veniva svolto da altri soggetti.61 Le occasioni di conflitto tra olandesi e regnicoli erano rela-tivamente poco frequenti – come è attestato dai carteggi dei rappresentanti olandesi, in cui di rado venivano menzionate delle liti giudiziarie – e la domanda di mediazione istituzionale espressa dagli olandesi era dunque

58. Copia del dispaccio inviato da Darthenay a Fogliani (3 marzo 1752), ANF, AE, BI, 888, 351r-v.

59. Darthenay alla Segreteria di Stato alla Marina (3 giugno 1752), ivi, 364r-368r.60. Il governo si limitò a reinsediare temporaneamente Perelli; Discorso istorico o sia

Notiziario dell’anno 1747, p. 118.61. Cfr. infra, cap. 4.4.

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decisamente inferiore a quella dei francesi e dei britannici. Il privilegio di foro, in altre parole, giocava un ruolo abbastanza marginale per il commer-cio delle Province Unite. Ed essendo i consoli olandesi dei mercanti – e non come quelli francesi dei funzionari dotati di una formazione giuridica –, essi parevano meno inclini a lanciarsi in una battaglia diplomatica per difendere un principio dagli scarsi risvolti pratici.

Infine, non era certo un caso che la prima nazione più favorita ad esser attaccata nel suo privilegio di foro fosse quella politicamente più debole. Il governo napoletano sapeva che per scrollarsi di dosso i trattati secenteschi, conveniva colpire dapprima gli olandesi. E gli Stati Generali, da parte loro, si rendevano conto che non erano in grado di dettare condizioni unilaterali alla corte di Napoli. Piuttosto, conveniva intavolare delle negoziazioni bilaterali e cercare di definire in maniera consensuale la posizione giurisdizionale dei soggetti olandesi nei territori delle Due Sicilie. E in effetti, quando il 27 agosto 1753 fu stipulato un Trattato di commercio e navigazione tra Carlo di Borbone e la Repubblica delle Sette Province Unite, si stabilì che

Se accade, che per legittime pretensioni contro de’ Sudditi di una delle Parti Contrattanti […] sieno i Sudditi di un’altra delle medesime Parti obligati di ricorrere alla Giustizia; i Tribunali ed i Magistrati, â quali saranno recate le controversie, renderanno loro pronta e sollecita giustizia […]. Né chicches-sia, per qualunque carica, privilegio, ô dignità che sostenga, potrà mettersi al coperto e schivare le istanze ed azzioni giudiziarie legittimamente intentate; né ottenere alcuna dilazione pregiudiciale alla parte avversa, nei Regni ô Stati delle Due Potenze Contrattanti.62

Tale articolo costituiva senza dubbio un successo per la politica giu-risdizionalista e la diplomazia napoletana. Innanzitutto, l’accordo sanciva il principio di reciprocità – una reciprocità diretta e quindi simmetrica, a differenza di quella indiretta e asimmetrica delineata dai trattati secente-schi – ponendo così le Due Sicilie su un piede di parità con le Province Unite. E inoltre, il testo riconosceva la subordinazione degli olandesi alla giurisdizione delle magistrature ordinarie.63 Le parti si promettevano una «pronta e sollecita giustizia», richiamando di fatto quella procedura som-

62. Trattato perpetuo di commercio e navigazione conchiuso tra il Rè Nostro Signore e la Republica di Olanda, art. VIII.

63. Facevano eccezione le liti tra i marinai e i padroni/capitani dei bastimenti, che venivano rimesse all’arbitrio del console. Nel caso in cui la mediazione consolare fallisse, la conoscenza giudiziaria del caso spettava ai tribunali olandesi. Ibidem, art. XII.

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maria adottata dal Supremo Magistrato di Commercio. Inoltre, ci si assi-curava vicendevolmente che, sebbene ai rispettivi sudditi non venissero concessi dei fori privativi, essi non avrebbero nemmeno subito quelli di altri soggetti privilegiati. Nelle cause agitate nelle Due Sicilie in cui erano coinvolti degli olandesi (e viceversa) gli status personali erano sospesi: non in base ad una legge generale, ma in vigore di un accordo particolare, il quale paradossalmente valorizzava lo status personale dei sudditi delle Province Unite. L’uguaglianza – sembrava dire il trattato – era un privile-gio di alcuni.

Il giudice delegato apparteneva al passato, o caso mai al futuro. Si stabiliva infatti che «se in appresso accordasi â qualche altra Nazione il privileggio di avere un Giudice Delegato, ô Conservator de’ Diritti, lo stes-so sarà accordato a’ Sudditi della Republica». In questo senso, l’articolo VIII era un messaggio nemmeno troppo velato ai francesi: il foro privativo non esisteva più, e se fosse stato reintrodotto, ciò non sarebbe avvenuto in applicazione di norme del passato, ma in vigore di accordi futuri.

Le possibilità che questi includessero dei privilegi di foro apparivano però remote. Prima dell’accordo con gli olandesi, Carlo di Borbone aveva infatti già stipulato degli altri trattati, e in nessuno venivano menzionati i giudici delegati. Il primo era stato il Trattato di pace, navigazione e com-mercio concluso nel 1740 con la Sublime Porta. Esso stabiliva che

se alli Mercanti, ed altri Sudditi delle due Sicilie, ed a quelli, che staranno sotto la sua protezione, si muoverà qualche lite, o controversia dalli Mercan-ti, o Sudditi della fulgida Porta Ottomana […] e si ricorrerà al Giudice, se alcuno de’ loro Dragomani non vi fosse presente, li Giudici non riceveranno le denunzie, né potranno decidere la causa […]. Nascendo controversia tra li Mercanti Sudditi del Re delle Due Sicilie, sarà esaminata, e terminata dalli suoi Consoli, ed Interpetri [sic], secondo le proprie leggi, e solite costitu-zioni; ed esiggendo la necessità, si procederà nell’istessa maniera, per gli Sudditi, e Mercanti dell’Impero Ottomano, che si troveranno ne’ Dominj del Re delle due Sicilie.64

Come nel successivo trattato con le Province Unite, l’accordo con la Porta ottomana sanciva il principio di reciprocità. Si trattava di un dato nient’affatto scontato. L’articolo V riprendeva sostanzialmente la prassi in vigore nei confronti delle altre nazioni europee nei porti levantini e barba-

64. Trattato di pace, navigazione e commercio, concluso fra il Re Nostro Signore e l’Impero ottomano, art. V.

La rinascita del Supremo Magistrato di Commercio 119

reschi, che riconoscevano ai consoli degli ampi poteri giurisdizionali sui propri connazionali e prevedevano delle garanzie procedurali nelle cause miste, che invece spettavano alle corti ordinarie dei qadi.65 Benché queste norme fossero il frutto di negoziazioni affatto bilaterali – spesso caratte-rizzate da rapporti di forza favorevoli agli Stati europei – formalmente le cosiddette «capitolazioni» erano delle grazie unilaterali dei sultani, i quali accettavano di prendere sotto la propria protezione una comunità (taifa) non-musulmana e di concedere loro una sostanziale autonomia istituziona-le e normativa. La forma esaltava la potenza della Porta, la sostanza il cre-scente potere degli europei. Costoro infatti non erano tenuti a ricambiare i sudditi della Porta con privilegi analoghi. Quest’asimmetria si palesò in maniera crescente nel corso del Settecento, tant’è che le autorità ottomane iniziarono ad esprimere delle istanze di reciprocità66. E se dalla Francia e dalla Gran Bretagna non riuscirono a strappare concessioni in tal senso, esse trovarono invece nella giovane monarchia napoletana un interlocutore ben disposto. Essa aveva, infatti, dei forti interessi diplomatici – costruir-si una posizione indipendente nel sistema dei trattati internazionali – ed economici – inserirsi nei circuiti commerciali levantini e maghrebini – e fu dunque lieta di firmare un accordo bilaterale che comprendeva un rico-noscimento del principio di reciprocità.

Questa reciprocità era più che altro un fatto formale, specie per quanto riguardava le questioni giurisdizionali. Confacendosi al sistema ottomano, il trattato riconosceva ai consoli delle Due Sicilie quell’autorità giurisdi-zionale che la monarchia borbonica aveva formalmente abolito sul pro-prio territorio. Tuttavia, ciò non comportava alcun problema per la corte di Napoli, visto che non era prevista l’istituzione di consolati ottomani nelle Due Sicilie,67 e quindi la regia iurisdictio non avrebbe sofferto al-cuna alienazione. Per i greci, che come abbiamo visto costituivano a Na-poli una comunità privilegiata, il trattato non ebbe conseguenze sul piano giurisdizionale,68 visto che nei conflitti giudiziari dei membri della nazione

65. Oltre ai lavori citati supra, p. 45, n. 73, si veda lo studio di Ginio, The administra-tion of criminal justice.

66. Windler, La diplomatie comme expérience de l’autre, pp. 227 ss.67. Sui cosiddetti «consoli» ottomani vedi infra, pp. 229 ss.68. In una relazione impregnata da toni nazionalistici, tutta volta a celebrare il ruolo

delle comunità diasporiche «nella preparazione del risorgimento ellenico» contro la «tur-cocrazia», Gianni Korinthios sostiene – a torto – che «L’arrivo di molti greci a Napoli, durante il regno di Carlo III di Napoli [sic] (1734-1758 [sic]), fondatore del reggimento

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continuò ad intervenire il delegato,69 che fu soppresso soltanto nel 1760.70 Essa influì pertanto sulle strategie narrative dei greci stessi, che – accanto all’appartenenza alla nazione greca – iniziarono ad usare lo status di ot-tomani, onde rivendicare la protezione promessa da Carlo di Borbone ai sudditi della Porta.71

Il Trattato di commercio e navigazione con la Svezia, siglato a Pa-rigi nel giugno del 1742, e quello con la Danimarca, stipulato a Madrid nell’aprile del 1748, a loro volta insistevano sulla subordinazione dei ri-spettivi sudditi sotto la giurisdizione del sovrano territoriale. L’articolo XVIII del trattato concluso con la corte di Stoccolma stabiliva che

In caso che i sudditi de’ Serenissimi Contraenti per motivo di debiti, o al-tre pretensioni legitime […] venissero obligati d’aver ricorso alla giustizia, i Magistrati, e Tribunali, ne’ quali questi affari saranno introdotti, dovranno far loro amministrare una pronta giustizia, acciocché i Negozianti non siano perciò detenuti ne’ viaggi, ed espedizioni, che esige il Commercio.72

Il testo, redatto in un momento in cui il Supremo Magistrato di Com-mercio godeva ancora di tutte le sue ampie prerogative, era pressoché identico all’articolo XXVIII del trattato con la Danimarca73 e all’articolo VIII del trattato con le Province Unite, stilati invece in anni successivi. Il dato evidenzia che, se la crisi del 1746 aveva segnato una battuta d’ar-resto sul fronte interno, nei confronti dei particolarismi giurisdizionali degli stranieri Fogliani continuò a perseguire la linea tracciata da Monte-

real macedone, indusse la corte di Napoli a concludere un concordato [sic] nel 1740 con la Sublime Porta Ottomana; il concordato poneva sotto la giurisdizione di un regio delegato la diaspora dei greci “ottomani”». Egli non cita alcuna fonte – e infatti il trattato del 1740 non menziona in nessun modo la nazione greca e il suo delegato – né sembra conoscere il lavoro di Vincenzo Giura, il quale documenta l’esistenza di un delegato sin dal 1612 (vedi supra, p. 73). Cfr. Korinthios, Confraternite laicali della diaspora greca.

69. Vedi ASN, Esteri, Nazione greca, 4403.70. Calendario della corte che contiene le notizie geografiche, ecclesiastiche, ed

astronomiche per l’anno 1760, p. 50.71. Vedi le petizioni di «Teofilo Giorgivalo di Nazione Greco, Suddito della Porta

Ottomana» (1745), di «Anastasio Giampieri di Nazione Greca Cattolica suddito della Porta Ottomana» (1745) e di una trentina di «Greci, che sono Sudditi della Porta Ottomana» (1768), in ASN, Esteri, Nazione greca, 4403.

72. Trattato perpetuo di commercio e navigazione, concluso dal Re Nostro Signore con la Corona di Svezia, p. 101.

73. Trattato perpetuo di commercio e navigazione, conchiuso tra il Re Nostro Signore e la Corona di Danimarca, p. 31.

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alegre, cercando di imporre che «la condizione di forastiere e di suddito naturale sarà eguale e simile».74

Con Versailles, le trattative per la stipula di un trattato di commercio e navigazione erano iniziate sin dal 1740, su iniziativa di Montealegre, con obiettivi al contempo politici e fiscali.75 Da un lato, negoziando su un piano di parità con la principale potenza continentale e svincolandosi dai trat-tati spagnoli, la giovane monarchia intendeva reimpostare la collocazio-ne internazionale delle Due Sicilie, affermandone la piena indipendenza. Dall’altro, il governo di Napoli ambiva ad ottenere della Francia il ricono-scimento formale del diritto di visita dei bastimenti e dei magazzini france-si, onde poter intraprendere una più efficace azione contro il contrabbando. Nel contesto della guerra di successione austriaca, la corte partenopea non era però stata in grado di esercitare delle sufficienti pressioni su Versailles, del cui appoggio non poteva fare a meno a causa della propria debolezza militare, e aveva quindi finito per abbandonare le trattative.

Esse ripresero nel 1752, con l’arrivo del nuovo ambasciatore di Fran-cia, il marchese Pierre-Paul d’Ossun. Inizialmente, costui cercò di tene-re separati il conflitto relativo al privilegio di foro e le negoziazioni per il trattato di commercio. Il suo tentativo, tuttavia, era destinato a fallire, giacché – come abbiamo visto – la corte di Napoli aveva iniziato ad usa-re la regolamentazione della questione giurisdizionale come una merce di scambio nelle trattative diplomatiche. Così, quando dopo la morte di Ruoti l’ambasciatore chiese la nomina di un nuovo delegato, si vide rispondere da Fogliani che Carlo di Borbone era «determiné à ne point remplacer les Delegués à mesure qu’ils viendroient à mourir, ce qui avoit déjà eu lieu pour la Hollande sans qu’elle eut reclamé».76 Ossun replicò «que la conduite de la Hollande nous étoit absolument indifférente et que […] la France ne consentiroit jamais à une pareille suppression». Il foro privativo, insisteva, era un diritto acquisito tramite i trattati internazionali e conso-lidato da un’antica consuetudine. Se di diritto si trattava, ribatté allora lo statista piacentino, non poteva che fondarsi sulla reciprocità. In linea ge-nerale, Ossun era disposto a dargli ragione. Tuttavia, nel caso particolare della questione giurisdizionale le cose stavano diversamente. Innanzitutto,

74. Ibidem, art. 30, p. 30 s.75. Vedi la bibliografia citata supra, p. 61, n. 11.76. Ossun alla Segreteria di Stato alla Marina (2 dicembre 1752), in ANF, AE, BI,

889, 287r-291r.

Stranieri di antico regime122

la Francia possedeva dei titoli che sancivano il possesso di un privilegio di foro, le Due Sicilie no. Per di più, «les Delegations particulières étoient contraires au Droit public du Royaume de France», asseriva Ossun, mentre erano un fenomeno diffuso nelle Due Sicilie. E infine, mentre i napoletani in Francia ottenevano un rapido disbrigo dei loro affari, dei francesi a Na-poli non si poteva dire la stessa cosa.

A quel punto, pur ribadendo l’irremovibilità della sovrana decisio-ne, Fogliani fece intendere che la questione si sarebbe potuta risolvere all’interno di quel trattato di commercio che la corte di Napoli desiderava concludere con la Francia e della cui negoziazione era stato incaricato da Versailles proprio il marchese d’Ossun. Se il Re Cristianissimo era dispo-sto ad accordare un articolo che garantisse le Due Sicilie dal contrabban-do, Carlo di Borbone non avrebbe opposto alcuna obiezione ai privilegi giurisdizionali dei francesi. La monarchia, che con le riforme dei primi anni aveva cercato di colpire le disfunzionalità degli apparati giudiziari, ora aveva imparato ad usarle ai propri fini, come strumenti di pressione in ambito diplomatico.

Ossun accettò di intavolare una trattativa e, ai primi di febbraio del 1753, rimise a Fogliani un mémoire per giungere alla regolazione del pri-vilegio di foro.77 Tre erano i motivi che, secondo lui, rendevano necessari i giudici delegati: i tempi e i costi della giustizia ordinaria; il mantenimento dell’autorità del Re di Francia sui propri sudditi; la difesa degli stranieri nei confronti delle istituzioni locali. Riguardo al primo punto, osservava che «l’esprit litigieux qui règne parmi les Napolitains, la multiplicité des loix, la longueur des formalités, les ressources de la chicane, rendent les procès aussy longs que coûteux». Riconoscendo questo stato di fatti, i sovrani del regno avevano accordato dei giudici delegati alle chiese, ai monasteri, ai luoghi pii e agli arrendatori delle gabelle alienate. A maggior ragione si doveva concedere tale privilegio alle nazioni straniere, il cui commercio «intéresse si essentiellement le bien public». In secondo luogo, faceva no-tare che «Le commerce entre deux Nations n’est autre chose qu’un contrat de société dont l’avantage leur est commun; et par une suite de cette réci-procité chaque Prince conserve sur ses sujets une autorité entière». Que-sta autorità sarebbe stata lesa, se il sovrano territoriale avesse rimesso la conoscenza delle liti ai suoi tribunali ordinari. Come già nella disputa del 1735, ad una concezione territoriale della sovranità se ne contrapponeva

77. Mémoire sur la nécessité des Juges Conservateurs.

La rinascita del Supremo Magistrato di Commercio 123

una imperniata sui legami di fedeltà intersoggettivi. A differenza di De-vant, il marchese d’Ossun, verosimilmente informato delle precedenti querelles con la corte di Napoli, ammetteva che un sovrano non avrebbe potuto accettare le intromissioni di un giudice straniero rispetto ai conflitti che occorrevano nei propri domini. Il giudice delegato rappresentava una soluzione di compromesso «qui p[ouvait], en quelque façon, accorder les souverains sur un objet aussy délicat». Un compromesso che, per altro, avvantaggiava il sovrano territoriale, visto il giudice delegato era un suo suddito, amministrava la giustizia in suo nome e traeva la propria autorità da una sua delega. Infine, i giudici delegati erano necessari per difendere i mercanti stranieri dalla «mauvaise foy» dei napoletani e dalla parzialità dei tribunali ordinari che «pourroient, dans les affaires épineuses, par une prévention naturelle pour leurs concitoyens, se déterminer en leur faveur, au préjudice du droit de l’étranger».

Nel discorso dei rappresentanti francesi, i litigiosi napoletani erano sem-pre mossi dalla mala fede, ovvero dalla volontà truffaldina di sottrarsi ai loro impegni. E i tribunali, lungi dal costituire una garanzia contro queste pratiche, ne rappresentavano il principale strumento. I francesi, invece, non bramavano altro che giustizia e, a questo scopo, dovevano essere sottoposti ad un magistrato incaricato al contempo di difenderli e di giudicarli. In que-sta logica, i diritti degli stranieri non coincidevano con l’uguaglianza, ma al contrario con dei privilegi particolari che sancivano la disuguaglianza.

Il giudice delegato non era però soltanto necessario e utile: era anche e soprattutto un diritto legittimo della nazione francese. Non solo in base ai trattati internazionali più volte ricordati, ma in forza dello stesso diritto naturale che, secondo Ossun, nel corso della storia aveva ispirato una serie mai interrotta di istituti giuridici positivi. Nel tentativo di legittimare il privilegio dei giudici delegati, Ossun lo iscriveva in una narrazione che, velando le discontinuità storiche del diritto, gli permetteva di ricondurne la creazione addirittura all’antica Roma.

La République Romaine dans le plus haut point de sa puissance et de sa gloi-re, quoyque si jalouse de son autorité, accordoit cependant aux étrangers un juge spécial, connu sous le nom de Praetor Peregrinus pour décider sommai-rement les affaires contentieuses occasionnées par le commerce, levato velo et sine forma judicii.

Stabilendo un nesso diretto tra il praetor peregrinus e il juez conser-vador, e attribuendo al primo una procedura sommaria e una funzionalità esclusiva rispetto alle attività commerciali che in realtà non sembra aver

Stranieri di antico regime124

avuto,78 Ossun sottoponeva il diritto della Roma antica ad un distorsio-ne attualizzante, del tutto funzionale alla legittimazione di rivendicazioni contingenti.79 Non solo, ma lo annegava in un continuum teleologico che, in poche righe, ricollegava la Repubblica romana alla Spagna asburgica e quindi alla Napoli borbonica.80

Dopo questa lunga argomentazione, Ossun sottopose al governo napo-letano una bozza d’articolo per regolare la giurisdizione dei giudici delega-ti.81 Essa stabiliva, innanzitutto, che la «Jurisdiction du Conservateur n’est établie qu’en faveur des françois commerçans, qui se trouveront inscrits sur les Régistres du Consulat», escludendovi – come spiegava in un dis-paccio successivo – «les vagabonds, domestiques, gens de métier, et autres qui ne viennent point icy pour raison de commerce».82 Su tale punto, l’am-basciatore non aveva difficoltà a venire incontro alle pressioni napoletane, visto che si conformava assolutamente ai limites corporativi della nazione mercantile tracciati dalle ordinanze colbertiane.83

Rispetto al privilegio di foro criminale, Ossun non solo era disposto ad escluderne i reati punibili con pene afflittive, ma era anche pronto a venire incontro alle autorità napoletane sul terreno sensibile del contrab-bando, lasciando alle magistrature ordinarie la conoscenza delle cause «qui pourront concerner les Douanes, fermes et autres droits royaux». In

78. Il praetor peregrinus era stato creato nel III sec. a.C. e, accanto ad altre funzioni, esercitava la giurisdizione nelle cause tra stranieri (peregrini) e – al più tardi dal periodo imperiale – in quelle tra cives e stranieri. Vedi le ricostruzioni (non sempre concordi) di Daube, The peregrine praetor; Serrao, La “iurisdictio” del pretore peregrino; Simon, Der Fremde und das Ius Peregrini.

79. Hespanha, Introduzione al diritto, pp. 12-20.80. Il principio fondativo del praetor peregrinus si sarebbe successivamente “incarnato”

nel trattato del 1436 tra Enrico VI d’Inghilterra, il Gran Maestro dell’Ordine Teutonico e la Lega anseatica; nel trattato del 1475 tra Luigi XI di Francia e Carlo il Temerario; nel trattato del 1478 tra Edoardo IV d’Inghilterra e il futuro imperatore Massimiliano; nel diploma di Carlo VIII di Francia a favore degli anseatici del 1489; nel trattato del 1490 tra Enrico VII d’Inghilterra e la Repubblica di Firenze; nel trattato del 1498 tra Luigi XII di Francia e Enrico VII d’Inghilterra; nel “trattato” del 1607 tra la Spagna e le città anseatiche; nei diplomi di Filippo IV di Spagna a favore dei veneziani del 1637, 1643 e 1659; nelle cedole di Filippo IV a favore degli inglesi del 1645; e nel trattato del 1648 tra Filippo IV e le città anseatiche.

81. Projet de convention pour fixer la jurisdiction du Conservateur, in ANF, AE, BI, 889, 356r-v.

82. Ossun alla Segreteria di Stato alla Marina (21 aprile 1753), in ANF, AE, BI, 890, 9v-10r.

83. Cfr. infra, p. 201.

La rinascita del Supremo Magistrato di Commercio 125

cambio chiedeva che il delegato avesse una giurisdizione ampia e forte in ambito civile, sia nelle cause attive che quelle passive, ad esclusione di tutti gli altri tribunali e senza dover tenere conto degli eventuali status privilegiati della controparte.

La proposta avanzata da Ossun era interessante, ma non sufficiente. Infatti, benché la Francia fosse pronta a rinunciare al privilegio di foro nel-le cause di contrabbando, continuò a rifiutarsi categoricamente di ricono-scere alle autorità napoletane il diritto di visita, senza il quale il commercio illecito rimaneva largamente immune. Dato questo perdurante conflitto, le trattative anche questa volta non produssero alcun accordo e furono di nuo-vo abbandonate nel 1755, quando Fogliani venne sostituito alla Segreteria di Stato agli Affari Esteri da Tanucci, assai scettico rispetto alla loro utilità. E dal momento che la questione del foro privativo si era ormai legata ai più ampi negoziati per il trattato di commercio, la nomina di un nuovo delega-to finì per naufragare insieme a loro.

Con i veneziani, il gioco delle autorità napoletane fu più facile. In secoli in cui la presa politico-economica della Serenissima sull’Adriatico era ancora più forte, i sovrani angioini, aragonesi e poi spagnoli avevano concesso alle nationes veneziane residenti nei porti pugliesi un insieme di privilegi, volti a garantire loro certi vantaggi fiscali e a rafforzarne l’autonomia corporativa.84 Tali privilegi erano stati aboliti nel 1722 ad opera delle autorità di Vienna, impegnate a promuovere il porto di Trieste come snodo commerciale alternativo a Venezia. Il foro privativo, tuttavia, era stato ripristinato grazie alle istanze del residente Girolamo Zuccato, a Napoli tra il 1726 e il 1729, e in quell’occasione era stato attribuito a Francesco Ventura.85

Il privilegio di foro funzionava, ma solo in teoria, ché in pratica la situa-zione era bloccata. Le relazioni tra i rappresentanti veneziani e il riformatore cosentino erano infatti pessime. Ventura, lamentava il residente Cesare Vi-gnola, era «un uomo […] propenso […] per natural inclinazione a secondar più il male che promover il bene»,86 uso a «non coltivar maggior pensiere che quello di riscuoter il dinaro del suo onorario».87 I veneziani, da parte loro,

84. Salvemini, Visceglia, Bari e l’Adriatico in età moderna, p. 105.85. Bartolini alla Deputazione di Commercio (20 ottobre 1739), in CDVN, XVII,

pp. 79-81.86. Vignola al Senato (18 novembre 1732), in CDVN, XVI, p. 64.87. Vignola ai Cinque Savi alla Mercanzia (16 giugno 1739), CDVN, XVI, p. 648 s.

Stranieri di antico regime126

mostravano grande «ripugnanza» a versare tale contributo, visto che i privi-legi che il delegato avrebbe dovuto difendere non erano più in vigore.88

Il loro ristabilimento fu accordato solo dopo il cambio di regime, nel 1737, ma più che altro a livello formale, ché in pratica l’effettiva applicazione dei medesimi rimaneva oggetto di intense negoziazioni.89 A Foggia i «privileggi […] riten[evano] ancora non picciole reliquie del loro primiero vigore»,90 tant’è che vi esisteva addirittura un subdelegato incaricato degli affari giudiziari. In altre città, invece, le autorità locali si opponevano con fermezza alle esenzioni fiscali dei veneziani. A Lecce, in particolar modo, dove i veneziani da secoli disponevano di confrater-nite che marcavano una distinzione corporativa rispetto alla popolazione regnicola, le autorità insistevano nell’assimilare i soggetti residenti in loco da lunga data ai sudditi del Regno, includendoli nella numerazione dei fuochi e assoggettandoli al pieno pagamento delle tasse e dei dazi doganali.91 Di conseguenza, mentre la natio di Foggia era disposta a con-tribuire all’onorario del delegato, quella di Lecce, privata delle risorse connesse al proprio status, si mostrava riluttante a pagare Ventura che, a sua volta, manifestava sempre meno «impegno di amorevolezza e parzia-lità» nei confronti della nazione e svolgeva il proprio ufficio «con tanta languidezza, per non dire non curanza».92

Vignola era irritato. Da un lato cercò ripetutamente di convincere i mercanti veneti di compiere il «tenue […] esborso» dell’onorario,93 dall’al-tro se la prendeva con Ventura che, a sua detta, era

imbevuto […] di tutte quelle imperfezzioni che tanto prevalgono e abbonda-no nel paese della Calabria, da dove esso trae l’oscura origine, così tocca alla sventurata nazione veneta soffrire da qualche tempo in qua i dolorosi discapi-ti e vessazioni d’aver nell’apparenza un protettore, ma che in sostanza poi li

88. Vignola al Senato (3 febbraio 1733), in CDVN, XVI, p. 80.89. Tonetti, Introduzione, p. 8. Sui rapporti tra Napoli e Venezia nel Settecento vedi

inoltre Romano, Napoli. Dal Viceregno al Regno, pp. 122-158, e Pitteri, Venezia, Tanucci e l’Adriatico.

90. Bartolini alla Deputazione di Commercio (20 ottobre 1739), in CDVN, XVII, p. 79 s.91. Vignola al Senato (16 luglio 1737), in CDVN, XVII, p. 462. Nella natio leccese era,

da secoli, molto forte la presenza di mercanti bergamaschi; Infelise, Introduzione, p. 14.92. Vignola al Senato (13 gennaio 1739), in CDVN, XVII, pp. 608; vedi anche Vignola

al Senato (20 dicembre 1735), ibidem, p. 325.93. Vignola al Senato (3 febbraio 1733), in CDVN, XVI, p. 80; vedi anche i dispacci

del 17 gennaio 1735 e del 24 gennaio 1739, ivi, pp. 327 e 608.

La rinascita del Supremo Magistrato di Commercio 127

aggrava e li stancheggia in quei atti e sufraggi che sono anche i più ordinari atti per esiggere una semplice giustizia.94

Ventura, da parte sua, si diede da fare per censire i sudditi veneziani presenti nelle varie piazze del Regno, allo scopo di imporre con maggior efficacia le proprie pretese pecuniarie.95 Come già nel caso di Cornet, si pose allora la questione chi, agli occhi della magistratura napoletana, fos-se veneziano e chi no. Definire i criteri era cosa alquanto difficile. Come abbiamo visto, dopo un certo periodo di residenza le autorità leccesi tende-vano ad imporre lo status di suddito ai sudditi della Serenissima. A Foggia, invece, i veneziani riuscivano addirittura ad estendere il loro status sui propri servi domestici, considerati a tutti gli effetti come membri delle loro famiglie.96 Il residente Bartolini, da parte sua, si appellava alla regola adot-tata in passato dai giudici delegati della nazione, che facevano godere del privilegio di foro «ogni suddito veneto qui commorante e i di lui figlioli, […] non però gli altri discendenti».97 Tuttavia, anche questa norma era contraddetta dalle pratiche di alcune famiglie residenti sulle coste puglie-si, che erano riuscite a riprodurre lo status di veneziani per generazioni e generazioni. Clamoroso era, in tal senso, il caso dei Basalù che, giunti in Puglia nel Cinquecento, tra il 1562 e il 1798 ressero il consolato della Se-renissima in Terra d’Otranto e grazie a questo legame istituzionale furono riconosciuti per secoli come veneziani.98

Le relazioni tra i sudditi veneziani e i consolati della Serenissima non sempre erano però così strette. A Napoli, ad esempio, le cose andavano ben diversamente. I privilegi della Serenissima sulla piazza partenopea erano sempre stati di portata inferiore rispetto a quelli di cui godeva nei porti pugliesi:99 essere veneziano a Napoli non era, in altre parole, la stessa cosa che essere veneziano a Foggia. Di conseguenza, pare che i commercianti che, provenendo dai territori della Repubblica, si stabilivano nella capitale delle Due Sicilie, non sempre tendessero ad aggregarsi al consolato. Nel 1739, esponeva Vignola, a Napoli c’erano solo due «nazionali veneti» re-

94. Vignola al Senato (21 aprile 1739), in CDVN, XVI, p. 632.95. Vignola al Senato (15 settembre 1735), in CDVN, XVI, p. 316.96. Bartolini alla Deputazione di Commercio (20 ottobre 1739), in CDVN, XVII, p. 79

s. Su questa fictio iuris vedi supra, p. 46.97. Ibidem.98. CDVN, XVII, p. 39 n.99. Bartolini alla Deputazione di Commercio (20 ottobre 1739), in CDVN, XVII,

pp. 79 ss.

Stranieri di antico regime128

gistrati come tali, Giuseppe Mainetti e Pietro Santi.100 E siccome questi due avrebbero dovuto accollarsi da soli la quota assegnata, nel 1660, all’intera natio di Napoli, si rifiutavano a loro volta di pagare il delegato.

Con l’arrivo del nuovo residente, Aurelio Bartolini, la situazione sem-brò sbloccarsi. Nell’ottobre del 1739, costui convocò a Napoli il console di Foggia, Francesco Filiasi, e alcuni mercanti e, insieme a loro, affrontò la questione dei contributi.101 Fino ad allora questi si basavano per l’appunto su delle liste risalenti al lontano 1660 che da un lato riportavano molte famiglie che ormai non c’erano più e dall’altro escludevano quelle arrivate dopo questa data, con il risultato che l’intero onere pecuniario gravava unicamente su una manciata di famiglie trasferitesi nel Regno almeno ot-tant’anni prima. Innanzitutto, furono quindi aggiornate le liste. Il nuovo Ruolo dei sudditi veneti contribuenti per il tribunale della delegazione102 elencava quattro consoli, dodici vice-consoli, undici contribuenti a Foggia, nove a Bari, quattordici a Lecce, tre a Gallipoli, uno a Taranto, otto a Chieti e otto a Pescara. I consoli erano tenuti a pagare tra i sei e i due ducati, i vice-consoli due e gli altri soggetti tra due ducati e mezzo ducato. Complessiva-mente, la contribuzione collettiva ammontava a 137 ducati.103 Al fine di au-mentare il numero di contribuenti, Bartolini propose inoltre – secondo una logica diametralmente opposta alle politiche borboniche104 – di scegliere per i sedici vice-consolati vacanti dei sudditi napoletani, consentendo loro di «godere […] le prerogative alla veneta nacione appartenenti».

Rimaneva il problema della natio di Lecce, che si rifiutava di pagare la contribuzione senza la previa istituzione di una subdelegazione. E anche nelle altre città, la contribuzione non godeva di grande consenso. Il cen-simento, infatti, mise in luce la sottigliezza della componente mercantile, che traeva i principali benefici dal privilegio di foro. Accanto ai non molti «negozianti» e ai più numerosi soggetti che tenevano qualche «picciol ne-gozio», vi era infatti una folta schiera di «gente meccanica».105 E siccome marinai, garzoni, formaggiari e ceraioli ricavavano ben pochi vantaggi da

100. Vignola al Senato (2 giugno 1739), in CDVN, XVI, p. 644. Vignola al Senato (16 luglio 1737), in CDVN, XVI, p. 462.

101. Bartolini al Senato (27 ottobre 1739), in CDVN, XVII, p. 82.102. CDVN, XVII, pp. 211-214.103. Nel 1637, invece, ammontava a 220 ducati; CDVN, XVI, p. 80 n.104. Vedi supra, p. 48.105. Sulla divergenza tra gli interessi e i modelli comportamentali dei migranti d’élite

e quelli di ceto inferiore vedi Rovinello, “Gente meccaniche” e identità nazionale.

La rinascita del Supremo Magistrato di Commercio 129

un privilegio creato per garantire una gestione più efficace delle dispute commerciali, erano verosimilmente poco entusiasti di versare il contributo a loro richiesto. Nonostante l’aggiornamento della lista, insomma, il versa-mento dell’onorario fu ancora una volta rimandato.

La risposta di Ventura non si fece attendere. Nel dicembre di quell’an-no, la carrozza del console Piatti travolse un anziano vendintore di polli, ferendolo gravemente. La Vicaria fece immediatamente sequestrare car-rozza e cavalli e, incurante del loro proprietario, ordinò che fossero venduti all’incanto per indennizzare il malcapitato pollaiolo e, verosimilmente, per infliggere un’umiliazione al console. Piatti protestò e chiese che la causa venisse rimessa al delegato, ma Ventura se ne lavò le mani, dichiarando che egli non aveva giurisdizione criminale. Il residente Bartolini, da parte sua, non poté (o non volle) farci nulla. Da un lato, spiegava, era difficile preten-dere alcunché da Ventura se prima non lo si pagava, e dall’altro lo stesso Piatti si era esposto ad un tale trattamento, visto che nelle dispute commer-ciali soleva ricorrere ai tribunali ordinari, mentre usava la delegazione solo «nei soli casi di certa natura, simile al presente»,106 ovvero per proteggersi dalla giustizia quando sapeva di esser nel torto. Ma una volta che aveva accettato l’afferenza alla magistratura ordinaria, era difficile sottrarlo alla medesima. Di conseguenza, Piatti fu costretto a mandare un suo domestico all’asta e a ricomprarsi carrozza e cavalli. Lo smacco era totale.

L’incapacità del residente di imporre la propria autorità non solo ai ve-neziani nella lontana Puglia, ma agli stessi consoli, era evidente. La natio leccese, pur di non pagare il delegato, inviò di sua iniziativa una petizione a Carlo di Borbone, in cui si dichiarava pronta a rinunciare anche formal-mente a quei privilegi, che di fatto non era mai riuscita a riattivare.107 Se esser veneziani implicava solo costi e niente vantaggi, sembravano dirci i petizionari, tanto valeva essere napoletani. La situazione sembrò sbloccar-si ancora una volta nel 1745, quando la corte di Napoli accettò finalmente di nominare un subdelegato per la città di Lecce,108 ma già tre anni dopo i vice-consoli – a cui in assenza di un exequatur le autorità negavano ora il privilegio di foro – si rifiutarono di pagare la contribuzione a loro richiesta e provocarono così una nuova sospensione del foro delegato.109

106. Bartolini al Senato (22 dicembre 1739), in CDVN, XVII, p. 99 s. 107. Bartolini al Senato (3 e 31 gennaio 1741), in CDVN, XVII, pp. 209 e 219 s.108. Bartolini al Senato (25 maggio 1745), in CDVN, XVII, p. 626.109. Bartolini al Senato (10 dicembre 1748), in CDVN, XVII, p. 796 s.

Stranieri di antico regime130

In tutto ciò, i britannici cosa fecero? Nulla, a dire il vero. Più solerte dei veneziani nel pagare il delegato che con essi condividevano, la British factory usufruì grazie al presidente del Supremo Magistrato di Commer-cio di un amministrazione della giustizia efficace e soddisfacente. Ventura, tanto risoluto nell’aggredire il foro dei francesi, fu infatti attento a non suscitare nei britannici la sensazione di essere minacciati nel loro privi-legio giurisdizionale. Fatta eccezione per due cause del 1749-1750,110 il Supremo Magistrato non sembra essersi intromesso nelle liti dei britannici, e in questo modo riuscì ad evitare che i loro rappresentanti appoggiassero le rivendicazioni che nel frattempo avanzavano i loro omologhi francesi. Giocando sulle rivalità esistenti tra i suoi potenti interlocutori, il governo napoletano riuscì prima a vincere le resistenze dei francesi e poi a mettere i britannici di fronte a dei fatti compiuti. Nel 1759, quando morì Ventura, Tanucci comunicò all’inviato straordinario britannico che avendo il Re

già da molti anni fissato il sistema conforme a quello di Spagna, di non darsi Giudici Delegati alle Nazioni straniere nelle Sicilie, e non l’avendo perciò neppur dato ai francesi, non è S. M. Siciliana in stato di poter secondare le pre-mure del Signore Cavaliere Gray [per la nomina di un nuovo delegato].111

Il magistrato Aurelio de Gennaro, che durante l’infermità di Ventura aveva iniziato ad occuparsi delle cause dei britannici, poteva però «prose-guire e terminare» le cause pendenti, ma solo come giudice del Supremo Magistrato di Commercio, non come delegato con foro privativo. Convinto da Tanucci che la «Chamber of Commerce» fosse idonea ad amministrare una «speedy justice, so necessary in matters of trade»,112 Gray accettò e, in cambio di questo atteggiamento conciliante, ottenne in via informale che, all’interno del Magistrato di Commercio, le cause dei britannici venissero costantemente assegnate allo stesso giudice, garantendosi in questo modo un nuovo canale d’influenza all’interno del tribunale ordinario.113

Per alcuni anni, il nuovo compromesso sembrò accontentare tutti. Nel 1764, tuttavia, la British factory cambiò opinione, rivendicando l’antico pri-vilegio di foro: un cambiamento d’umore molto probabilmente collegato alla disputa insorta per il mancato pagamento delle granaglie fornite dai britan-

110. ASN, Processi antichi, Supremo Magistrato di Commercio, 1, 15.111. Tanucci a Gray (18 novembre 1759), in TNA, SP 93, 17, 254r-v.112. Gray a Halifax (21 marzo 1764), in TNA, SP 93, 20, 145r-146v.113. Successivamente, le cause dei britannici passarono a Giovan Battista Jannucci e

quindi a Ferdinando Latilla.

La rinascita del Supremo Magistrato di Commercio 131

nici durante la carestia del 1764 e dichiarate avariate dal governo napoleta-no.114 Gray presentò allora un’istanza per la nomina di un nuovo delegato, ma questa venne prontamente respinta, con la motivazione che «no nation what-ever is allowed a Judge Conservator at present in Spain», da dove la Gran Bretagna aveva in passato derivato il proprio privilegio. Del resto, anche nel Regno di Napoli i delegati delle nazioni erano ormai stati tutti aboliti. Quello degli spagnoli è menzionato l’ultima volta nel 1752, quello dei fiorentini nel 1754, quello dei greci nel 1760, mentre quello dei veneziani sussistette (sulla carta) fino alla morte di Ventura. Nel 1761, la stessa rubrica Delegati delle Nazioni straniere venne eliminata dagli almanacchi di corte.115 Con i britannici, pertanto, la questione si trascinò ancora per alcuni anni e venne ripetutamente menzionata durante le infruttuose trattative per un trattato di commercio, ma come era prevedibile le istanze – in fondo poco convinte – dei diplomatici di oltremanica non ottennero alcun risultato.

Aggredendo la giurisdizione dei delegati, nel corso degli anni Cin-quanta il Supremo Magistrato di Commercio riuscì lentamente a ricostru-irsi un ambito sociale di riferimento. Pur non recuperando gli ampi poteri che gli erano stati assegnati in principio, il tribunale tornò a svolgere un’at-tività giudiziaria di una certa rilevanza. I commercianti stranieri, alla fine, furono poco inclini a farsi coinvolgere in estenuanti querelles diplomatico-giurisdizionali, come evidenzia il già citato conflitto tra il segretario d’am-basciata Darthenay e i signori Fourrat e Bourgarel. Certo, il foro privativo aveva fornito loro alcuni indiscutibili vantaggi conflittuali. Ma a differenza di quanto sostenevano i loro rappresentanti, non era una premessa irrinun-ciabile per l’esercizio del commercio. E dal momento in cui era diventato disfunzionale per la riscossione dei crediti commerciali, il Supremo Ma-gistrato doveva apparire loro come un’alternativa tendenzialmente idonea, visto che la procedura sommaria e lo ius mercatorum adottati da quel tri-bunale costituivano degli strumenti favorevoli ad una rapida soddisfazione delle loro istanze. Così, il governo napoletano riuscì a salvare – almeno in parte – la propria creatura istituzionale e a subordinare gli stranieri alla magistratura ordinaria.

114. Sull’affaire des grains cfr. Venturi, 1764. Napoli nell’anno della fame, e Marin, Organisation annonaire.

115. Vedi Discorso istorico o sia Notiziario di quest’anno 1752; Discorso istorico o sia Notiziario di quest’anno 1754; Notizie civili de’ tempi per uso dell’anno bisestile 1760; Calendario della corte che contiene le notizie geografiche, ecclesiastiche, ed astronomiche per l’anno 1761.

Stranieri di antico regime132

3. Le relazioni conflittuali nel Supremo Magistrato di Commercio

Fino a tempi recentissimi,116 la storiografia ha ripetutamente ripreso la tesi, formulata cinquant’anni fa da Raffaele Ajello nella sua opera sul sistema giudiziario napoletano nel Settecento,117 secondo la quale la gra-zia del 1746 avrebbe di fatto annullato – o comunque irrimediabilmente indebolito – la capacità d’intervento del Supremo Magistrato di Commer-cio.118 Ajello ha fondato la sua analisi essenzialmente sulla documentazio-ne prodotta da altre istituzioni e sulle carte conservate nella serie Tribunali antichi dell’Archivio di Stato di Napoli,119 che documentano l’attività del Supremo Magistrato nell’ambito della regolamentazione e della program-mazione economica, nonché la sua corrispondenza con gli altri tribunali del regno e, in misura inferiore, con i consolati napoletani all’estero e i consolati stranieri a Napoli. Si trattava, a suo tempo, di un ampliamento considerevole delle basi empiriche per la conoscenza del tribunale di Ven-tura. Da esse rimanevano tuttavia escluse le carte processuali che Ajello – e non solo lui – aveva dato per disperse. Quando nel 1955 l’archivista napoletano Antonio Allocati aveva scritto un breve saggio sul Magistrato di Commercio, non ne aveva trovato traccia.120 E lo stesso Tanucci, che

116. Cfr. Caridi, Una riforma borbonica bloccata.117. Ajello, Il problema della riforma giudiziaria, pp. 161 ss.118. Una variante particolarmente drastica del giudizio pessimista sul Supremo Ma-

gistrato di Commercio è stata proposta da John Robertson che – focalizzando lo sguar-do sulle tensioni tra giudici togati, giudici-mercanti e giudici nobiliari – ha accusato il tribunale di Ventura di aver tradito sin dall’inizio gli ideali che ne avevano ispirato la creazione, rimanendo attaccato alle antiche forme procedurali. Secondo lui, il Supremo Magistrato era fallito – ben prima di subire il contraccolpo del 1746 – a causa delle sue contraddizioni interne e, sin dalla fine del 1739, «it had become clear that no radical change in the regulatory framework of Neapolitan commerce would be achived» (Ro-bertson, Enlightenment and Revolution, p. 27). Il giudizio di Robertson è stato ripreso da Stapelbroek (Love, self-deceit and money, p. 20), che fa risalire il «failure» del Supremo Magistrato all’«internal disunity», tracciando – per motivi che non appaiono ben chiari – un’analogia tra di esso e l’abolizione del Consiglio Collaterale, che però non era certo un’istituzione innovatrice promossa dagli ambienti riformatori. L’interpretazione di Ro-bertson, fondata sulla conoscenza di un unico fascio (ASN, Tribunali antichi, Supremo Magistrato di Commercio, 1728), appare riduttiva, visto che – a differenza dello studio di Ajello – non tiene sufficientemente conto dei condizionamenti contestuali prodotti dalle dialettiche sociali ed intra-istituzionali e dalla guerra di successione austriaca.

119. ASN, Tribunali antichi, Supremo Magistrato di Commercio, 1728-1735.120. Allocati, Il Supremo Magistrato del Commercio.

La rinascita del Supremo Magistrato di Commercio 133

nel 1774 aveva chiesto notizia delle carte del Supremo Magistrato, si era visto rispondere che «altro non esiste[va] e si è ritrovato nel sudetto archi-vio di commercio».121

Considerando l’assenza delle carte processuali, era difficile dare una valutazione diretta dell’attività giudiziaria del tribunale e, di conseguen-za, gli studiosi hanno teso a prendere alla lettera le affermazioni coeve di Ferdinando Galiani, il quale nel 1772 si lamentava che, siccome «il [suo] tribunale non [aveva] liti», la sua «carica [come giudice del Supre-mo Magistrato era] molto scarica».122 Le testimonianze di questo genere nascevano dalla frustrazione soggettiva che i «novatori» napoletani come Galiani provavano dinnanzi alle perduranti inerzie del sistema giudizia-rio meridionale e, per tanto, devono essere considerate con grande cau-tela. Il giudizio negativo di Galiani aveva come punto di riferimento i propri ideali riformatori, i progetti elaborati da Montealegre, Ventura e Contegna e le competenze inizialmente attribuite al Supremo Magistrato da Carlo di Borbone. Era di fronte a questo sfondo che egli tendeva a sminuire l’intermediazione giudiziaria svolta dal tribunale a cui apparte-neva. In realtà, se si abbandona quest’ottica politica, assumendo invece la prospettiva degli attori sociali implicati nel commercio internazionale, il Magistrato di Commercio continuò a svolgere un ruolo non marginale ben oltre la crisi del 1746.

Questa è la prima conclusione che si può trarre in seguito al repe-rimento dei dossiers processuali. Creduti dispersi, essi si sono in realtà conservati nell’Archivio di Stato di Napoli, dove a lungo sono rimasti se-polti a causa della loro collocazione archivistica. Una parte giace nel fondo Supremo Magistrato di Commercio, collocato all’interno di una sottoserie denominata in maniera alquanto vaga Da riordinare.123 La serie inizia nel 1739 ed arriva fino al 1808, anno in cui la riforma giudiziaria francese abo-lì il Supremo Magistrato di Commercio e lo sostituì con un nuovo Supremo Tribunale di Commercio di impronta napoleonica.124 Essa comprende 36

121. Cit. in Ajello, Il problema della riforma giudiziaria, p. 147, n. 1.122. Galiani a Paolo Antonio Menafoglio (28 aprile 1772), in Galiani, Opere, lettera

68; cit. in Natale, Per una “pronta e spedita” giustizia, p. 438.123. ASN, Processi antichi, [Da riordinare], Supremo Magistrato di Commercio,

1-36. A giudicare dall’inventario, il fascio numero 37 contiene delle carte relative agli anni 1808-1830, quando il Supremo Magistrato di Commercio non esisteva più. Parrebbe quindi che, in realtà, esso non possa esser assimilato ai fasci precedenti.

124. Abbamonte, I tribunali di commercio tra Decennio e Restaurazione.

Stranieri di antico regime134

fasci, ordinati cronologicamente, per un totale approssimativo di 2000 cau-se giudiziarie. Un’altra parte, più consistente, giace invece nella sottoserie Pandetta Vassallo che, a dispetto del suo nome, non è però soltanto una «pandetta», ovvero un regesto nominale, bensì un vero e proprio fondo ar-chivistico, comprensivo di ben 140 fasci, per un totale di circa 6000 cause giudiziarie. La Pandetta Vassallo contiene quelle carte che, nel momento della soppressione del tribunale, erano state affidate ai «signori Michele e Camillo Vassallo, passati attitanti del già Magistrato di Commercio».125 Costoro le avevano depositate nella loro abitazione privata, dove erano rimaste per cinque anni. Solo nel 1813, infatti, un impiegato dell’Archi-vio Generale del Regno aveva avuto l’ordine di acquisire e catalogare la «stanza zeppa di scritture» dei Vassallo. Dopo aver inizialmente lamenta-to «l’impossibilità di poterle numerare soltanto in una intiera giornata», costui si era messo all’opera e, dopo «dodici ore continue di indefesso lavoro», aveva completato la numerazione delle carte. I ripetuti traslochi e il frettoloso riordino fecero sì che la Pandetta Vassallo venisse archiviata senza alcun ordine cronologico, né tra i fasci né all’interno dei medesimi. Per di più, la serie sembra aver sofferto delle perdite (o degli spostamenti) anche dopo l’archiviazione.126 E non è da escludere che tra queste carte siano finiti anche dei materiali che non provenivano direttamente dal Ma-gistrato di Commercio.

Considerando la mole e lo stato di disordine della Pandetta Vassal-lo, che renderebbero un’analisi quantitativa estremamente impegnativa e problematica, ho pertanto deciso di concentrare il lavoro di ricerca sui primi 25 fasci della serie Supremo Magistrato di Commercio, relativi agli anni 1739-1799 e a 1294 cause giudiziarie.127 Le elaborazioni quan-

125. Si vedano le carte relative all’acquisizione del fondo, in ASN, Segretariato anti-co, documento senza numero di collocazione.

126. Il verbale del 1813 menziona 137 fasci con carte processuali, 12 fasci con «ve-rifiche sciolte di cambiali e polizze» e 1 fascio di «libri di ricevute», per un totale di 150 fasci. L’inventario del fondo (n. 752, risalente al 1888), invece, ne elenca solo 140 ed invita a verificare le eventuali mancanze nell’inventario n. 780.

127. ASN, Processi antichi, Supremo Magistrato di Commercio, 1-25. Sono state contabilizzate le cause, non i fascicoli; spesso infatti una singola causa dava adito alla produzioni di vari fascicoli. Da questo calcolo sono inoltre state escluse le semplici dichia-razioni conciliatorie, presentate spontaneamente dai debitori, e quelle carte che – seppur certamente raccolte nel contesto di contenziosi – non permettono di individuare le due parti opposte. Infine, la classificazione cronologica adottata nella mia schedatura non sempre corrisponde a quella dei fasci, all’interno dei quali si incontrano spesso delle cause adite in

La rinascita del Supremo Magistrato di Commercio 135

titative qui proposte si fondano dunque su un campione che, per quanto ampio, rimane comunque parziale e soggetto agli imponderabili margi-ni di distorsione prodotti dai fattori contestuali che hanno condizionato la costruzione della memoria archivistica dell’istituzione. Tale memoria subì sia le oscillazioni nei criteri di conservazione adottati nel corso dei decenni dal Supremo Magistrato, sia le ripercussioni della procedura sommaria e dei modi in cui essa fu concretamente declinata nei singoli contenziosi. L’uso della scrittura in questo tribunale appare infatti mol-to variabile. In quei casi in cui il Magistrato di Commercio riusciva a mediare oralmente un accordo tra le parti, la formalizzazione scritta ri-maneva bassissima e produceva poco più che degli appunti, i quali spes-sissimo non ci informano nemmeno sugli esiti finali delle liti. Quando la composizione falliva, e la situazione delle prove era complessa e conte-stata, i dossiers processuali diventavano invece più spessi, raccogliendo prove documentarie e tenendo nota delle udienze che si succedevano in tribunale. Pertanto, l’“inaffidabilità” della serie archivistica non è solo dovuta a delle negligenze nella conservazione degli atti, ma anche agli stessi modi di funzionamento dell’istituzione. Complessivamente, l’ela-borazione quantitativa, lungi dal restituire una realtà oggettiva, si basa dunque su dati prodotti da una serie di costruzioni soggettive: quella degli attori sociali, che forniscono all’istituzione delle rappresentazioni strumentali dei conflitti in cui sono implicati; quella dell’istituzione, che produce e conserva ciò che ritiene utile per affermare il proprio potere regolatore; quella dello storico, che classifica il materiale archivistico ai fini della sua indagine. Pertanto, le seguenti elaborazioni non vogliono essere altro che un primo approccio a questa documentazione ed è pro-babile che – in seguito ad approfondimenti qualitativi e ad uno studio sistematico della serie Pandetta Vassallo – la complessità dell’analisi possa essere arricchita.

Inoltre, si impone un’ulteriore precisazione. Come è stato dimostrato anche recentemente, i conflitti di natura mercantile tendevano ad essere ge-stiti per lo più al di fuori dalle istituzioni giudiziarie, che in molti contesti svolgevano una funzione solo complementare.128 Le relazioni giudiziarie

periodi precedenti o successivi rispetto a quelli indicati nell’inventario. In questi casi, come in quelli frequentissimi in cui un contenzioso si protraeva per più anni, ho classificato le singole cause in riferimento alla data in cui esse furono introdotte nel tribunale.

128. Trivellato, The familiarity of strangers, p. 159.

Stranieri di antico regime136

che emergono dalle carte processuali del Magistrato di Commercio non possono quindi essere assunte come espressione rappresentativa della con-flittualità mercantile nel suo complesso, ma riflettono più che altro quella parte di conflittualità in cui gli attori sociali decidevano di richiedere la mediazione istituzionale.

Pur con queste relativizzazioni, i trend quantitativi dell’attività giu-diziaria che risultano dal campione esaminato (fig. 1) non appaiono però affatto scollegati dalle dinamiche che, fino ad ora, abbiamo ricostruito con l’ausilio di fonti di altra provenienza.

Fig. 1. Cause trattate dal Supremo Magistrato di Commercio

Al di là delle forti oscillazioni a livello annuale, il grafico evidenzia infatti con nettezza alcune importanti scansioni. Innanzitutto riporta con inequivocabile chiarezza il tracollo del 1746, che pone fine alla prima fase del Supremo Magistrato di Commercio. Tra il 1740 e il 1745 le carte del campione riportano una media annua di 34 cause: un dato non insignifi-cante, se consideriamo che in quel periodo il tribunale era quasi esclusiva-mente un’istanza di secondo grado. Inoltre, il picco di 65 contenziosi, rag-giunto nel 1745, lascia intravvedere le potenzialità espansive che la nuova magistratura riuscì ad esprimere finché fu sostenuta dal governo. In seguito alla grazia del 1746, e all’offensiva giurisdizionale messa in pratica negli anni successivi dalle magistrature concorrenti, l’attività giudiziaria del Su-premo Magistrato declinò vistosamente, toccando il punto più basso nei primi anni Cinquanta e assestandosi, nel campione qui esaminato, su una

Graf. 1.

Graf. 2

La rinascita del Supremo Magistrato di Commercio 137

media annua di appena 7 cause (1746-1760). La controffensiva del Supre-mo Magistrato di Commercio nei confronti dei giudici delegati non sembra aver avuto delle ripercussioni immediate. Come abbiamo visto nel caso dei francesi, l’accettazione del nuovo foro da parte degli stranieri non fu sem-pre un processo rapido. E anche se altri consoli non cercarono di vietare ai propri connazionali di ricorrere al Magistrato di Commercio, è legittimo ipotizzare che l’approccio aggressivo dei suoi magistrati nei confronti dei privilegi delle nazioni abbia inizialmente indotto una parte degli stranieri a non rivolgersi a questo tribunale. Dopo una lenta rimonta nella seconda metà degli anni Cinquanta, la vera svolta arrivò nel 1761, a poco più di un anno dalla morte di Ventura. Come ricordavano gli stessi magistrati in un opuscolo del 1797, «crescendo il Commercio, e crescendo i rapporti colle Nazioni straniere, aumentarono le cause» e, avendo «già […] aggregate le Delegazioni delle Nazioni forastiere», le loro cause venivano ora portate direttamente di fronte al Supremo Magistrato di Commercio.129 L’incre-mento della domanda di giustizia da parte degli operatori commerciali, catalizzato dall’intensificazione degli scambi mercantili, e la concomitante ridefinizione della posizione giurisdizionale degli stranieri risollevarono insomma l’attività giudiziaria del tribunale.

Al di là delle oscillazioni annuali e dei conflitti particolari che le de-terminavano, l’andamento dell’attività giudiziaria sul medio periodo tese ad assestarsi. Le medie annuali calcolate su base decennale rimasero sta-bili: 17 cause negli anni 1761-1770, 16 negli anni 1771-1780, 18 negli anni 1781-1790. Complessivamente, appare dunque legittimo accorpare gli anni tra il 1761 al 1791 in un unico periodo, caratterizzatosi per una media annua di 17 cause.130

Le guerre degli anni Novanta causarono una drammatica insicurezza dei mercati e un brusco calo degli scambi marittimi sulle rotte tirreniche,131 generando nei commercianti un’incapacità diffusa di prevedere la propria

129. Nuova forma data dal Re N.S. al Supremo Magistrato di Commercio, p. 7.130. Certo, nella seconda metà degli anni Ottanta si registrò una crescita sensibile

della conflittualità giudiziaria: un dato in cui forse si possono leggere i riflessi indiretti delle difficoltà procurate agli operatori commerciali dall’esaurimento del trend positivo negli scambi franco-napoletani (Salvemini, Visceglia, Marsiglia e il Mezzogiorno d’Italia, p. 118). Tuttavia, dopo l’impennata del 1787, il grafico evidenzia il ritorno a valori più bassi, e di conseguenza sembra che il ciclo conflittuale fosse entrato in una fase di decrescita. Questa fu però irrimediabilmente interrotta dallo scoppio della guerra in Europa.

131. Ibidem.

Stranieri di antico regime138

situazione economica e quella dei propri creditori e debitori. Il tracollo della fiducia tra gli operatori commerciali attivi sulla piazza di Napoli, da parte sua, sembra aver determinato una contrazione del credito commer-ciale e un più frequente ricorso alla mediazione istituzionale del Supremo Magistrato di Commercio. Tra il 1792 e il 1799 l’aumento della domanda di giustizia portò la media annua a 58 cause, con picchi di 70 cause nel 1793 – quando le Due Sicilie entrarono in guerra contro la Francia, in-terdicendo il commercio con il paese nemico ed emanando un decreto di espulsione contro i francesi132 – e di 96 cause nel 1798 – quando in pochi mesi l’esercito napoletano invase i territori della «repubblica sorella» pro-clamata nello Stato pontificio e fu poi costretto a ritirarsi precipitosamente di fronte alla controffensiva francese.

In sintesi, possiamo dunque individuare nell’attività giudiziaria del Supremo Magistrato di Commercio quattro fasi distinte: una prima (1740-1745), caratterizzata da livelli alti; una seconda (1746-1760), che si distin-gue per una sostanziale stagnazione; una terza (1761-1791), segnata da una relativa ripresa; e una quarta (1792-1799), condizionata da una fortissima domanda di mediazione istituzionale.

Il dato più interessante emerge però se guardiamo alla relazione tra sudditi e stranieri nei conflitti giudiziari (figg. 2-4).133 Nella prima fase – quando la giurisdizione del tribunale si estendeva sia sul commercio in-terno, che su quello estero, e quando il foro dei delegati era ancora intatto – come attori prevalevano di gran lunga i sudditi (95%), mentre erano rare le cause introdotte da stranieri (5%, ovvero due cause all’anno in media). Nel secondo periodo, aumentò l’incidenza delle cause adite da stranieri (25%). Si trattava però di un incremento solo relativo – dal momento in cui la giurisdizione del Supremo Magistrato venne ridotta al solo commercio estero, era giocoforza che vi avessero un maggior peso gli stranieri –, ché in termini assoluti il numero delle cause adite da stranieri rimase sostan-zialmente invariato (2 cause all’anno in media). Finché poterono usufruire

132. Cfr. infra, cap. 5.133. I sudditi sono generalmente riconoscibili dai cognomi e dal fatto che la loro

provenienza non è indicata, mentre gli stranieri possono essere identificati come tali perché i documenti li indicano come «esteri» o ne specificano la provenienza, oppure perché por-tano dei cognomi palesemente non italiani. È evidente che la costruzione di un database a partire da materiali empirici tanto irregolari e lacunosi comporta dei margini di insicurezza; in generale questi sono però stati limitati grazie all’incrocio con le informazioni ricavate dalle carte consolari e diplomatiche.

La rinascita del Supremo Magistrato di Commercio 139

del foro privativo, non ne ebbero bisogno. E quando questo venne prima eroso e quindi soppresso, sembra che molti stranieri rimanessero reticenti a ricorrere a quel tribunale che attaccava con tanta aggressività i privi-legi delle loro nazioni. Nel caso dei francesi, in particolare, aveva senza dubbio un forte peso l’interdizione espressa in tal senso dai rappresentan-ti diplomatico-consolari. Al contempo, l’azione contraria ai fori privativi degli stranieri sembra aver suscitato una percezione positiva del Supre-mo Magistrato da parte dei commercianti napoletani. Non è certamente un caso che – in netta discontinuità rispetto alla fase precedente e a quelle successive – il numero delle cause adite dai sudditi contro degli stranieri si sia avvicinato tra il 1746 e il 1760 a quello dei contenziosi introdotti dagli stranieri contro dei sudditi.

Se nella seconda fase il 75% delle cause vedeva come parte attrice un suddito, nella terza le proporzioni erano nettamente rovesciate. Con il 73% delle cause gli stranieri predominavano chiaramente come attori. La ripre-sa della performance giudiziaria del Supremo Magistrato di Commercio fu dunque essenzialmente merito degli stranieri, ché la domanda di giustizia espressa dagli attori sudditi continuava ad essere bassa. Il dato si spiega in riferimento ad un insieme di fattori economici ed istituzionali. Da un lato ci fornisce un indizio della posizione di forza che i soggetti non autoctoni dete-nevano nelle relazioni creditizie e commerciali sulla piazza di Napoli. Men-tre nelle carte esaminate i legami tra creditori stranieri e debitori regnicoli sono frequentissimi, i casi inversi sono piuttosto rari. La prima spiegazione

Graf. 1.

Graf. 2

Fig. 2. Cause agitate di fronte al Supremo Magistrato di Commercio - attori

Stranieri di antico regime140

sta dunque nel ruolo predominante come intermediari di merci e crediti che gli operatori stranieri riuscirono a consolidare in quei decenni, segnati da un aumento complessivo degli scambi commerciali tra le Due Sicilie e i mercati esteri, e nella domanda di mediazione istituzionale che derivò dall’intensifi-carsi delle interrelazioni economiche tra gli stranieri e il tessuto sociale napo-letano. Dall’altro lato, il dato riflette le mutazioni intervenute nell’istituzione giudiziaria quando il Supremo Magistrato di Commercio aveva sussunto il foro dei delegati e si era attribuito in prima istanza le cause degli stranieri.

L’ultima fase, che come si è visto fu segnata da un forte incremento della conflittualità giudiziaria, registrò un sostanziale riequilibrio tra attori

Fig. 3. Relazioni conflittuali nel Supremo Magistrato di Commercio

La rinascita del Supremo Magistrato di Commercio 141

sudditi (54%) e attori stranieri (46%). Certo, la domanda di giustizia espres-sa dagli stranieri aveva iniziato a crescere sin dalla fine degli anni Ottanta, quando quella dei sudditi permaneva bassa. E anche durante gli anni Novan-ta le cause intentate da stranieri (27 cause all’anno in media) superarono i livelli dei decenni precedenti (17 cause all’anno in media). Tuttavia, la forte intensificazione dell’attività giudiziaria del Supremo Magistrato fu dovuta in primo luogo al moltiplicarsi delle cause intentate da attori sudditi, le quali passarono da una media di 5 cause all’anno ad una media di 31 cause.

Se poi contempliamo i dati dalla prospettiva dei convenuti (figg. 4-5), la posizione di forza degli stranieri nei conflitti giudiziari spicca in maniera ancora più netta. I sudditi rappresentavano il 91% dei convenuti sull’intero periodo (1740-1799), a fronte di un esiguo 9% degli stranieri. L’incidenza di questi ultimi era particolarmente bassa nel primo periodo (1740-1745), quando arrivava appena all’1% delle cause esaminate. Visto che inizialmente la giurisdizione del Supremo Magistrato di Commercio si estendeva anche sul commercio interno, e visto che in prima istanza varie nazioni usufruivano ancora dei giudici delegati, in questi anni il tribunale era usato prevalente-mente da sudditi contro altri sudditi. Nella seconda fase (1746-1760), invece, aumentò la presenza di convenuti stranieri, raggiungendo il 19% dei conten-ziosi. Come abbiamo già notato in relazione all’andamento degli attori, la restrizione giurisdizionale al solo commercio estero provocò un crollo gene-rale delle cause, rafforzando il peso proporzionale degli stranieri, in funzione della loro maggiore implicazione nel settore. A differenza delle cause adite da stranieri, dove abbiamo rilevato una sostanziale staticità dell’andamento, i contenziosi subiti dagli stranieri aumentarono leggermente anche in termini assoluti. Mentre gli stranieri inizialmente si mostrarono restii a usare il Su-premo Magistrato, i sudditi furono più rapidi nel adire il nuovo tribunale, che stava smantellando i privilegi giurisdizionali delle nationes. Anche in questa fase, comunque, le cause intentate da stranieri contro sudditi (21%) supera-rono quelle agitate da sudditi contro stranieri (15%): un segno che, al di là delle strategie giudiziarie differenziate, rimaneva intatto il predominio stra-niero nelle relazioni commerciali e creditizie. Nel terzo periodo (1761-1791) il numero dei convenuti stranieri restò sostanzialmente invariato ma, a fronte di un netto aumento delle cause adite da stranieri contro sudditi, diminuì il suo peso proporzionale (9%). Negli anni Novanta, invece, aumentarono le cause intentate contro stranieri, ma siccome ciò avvenne nel contesto di un generale incremento della domanda di giustizia rivolta al Supremo Magistra-to, l’incidenza percentuale rimase pari al 9%.

Stranieri di antico regime142

Fig. 4. Cause agitate di fronte al Supremo Magistrato di Commercio - convenuti

Per quanto “costruite”, le elaborazioni quantitative ricavabili da questi dati aggregati appaiono come espressioni di tendenze significative e dotate di connessioni con il più largo contesto economico, politico e istituziona-le. Nella performance giudiziaria del Supremo Magistrato di Commercio riecheggiano, insomma, la posizione di forza detenuta dai commercianti stranieri sulla piazza partenopea, le congiunture politiche internazionali e le trasformazioni nei rapporti tra le varie istituzioni del Regno. Tuttavia, piuttosto che interpretare questi condizionamenti come meri vincoli strut-turali imposti meccanicamente dall’alto verso il basso, conviene leggerli in riferimento alle pratiche soggettive messe in atto dagli attori sociali. Per spiegare la prevalenza assoluta degli attori stranieri negli anni Settanta ed Ottanta, infatti, l’elemento cruciale è la capacità dei mercanti «esteri» di sfruttare le contraddizioni tra le istituzioni napoletane e di usare, nei con-flitti locali, le asimmetrie di potere esistenti a livello interstatuale.

Costretto a reinventarsi un ruolo e a ricostruirsi un ambito sociale di riferimento, all’indomani della crisi del 1746 il Supremo Magistrato aveva aggredito le prerogative dei giudici delegati, finendo per fagocitare il foro pri-vativo delle nazioni privilegiate. Gli operatori stranieri non erano però rimasti degli spettatori passivi di questo processo, ma – una volta fallite le strategie difensive messe in atto dai loro rappresentanti – avevano reindirizzato la loro domanda di giustizia al Magistrato di Commercio. Mobilitando la protezione di consoli ed ambasciatori, essi riuscirono – come vedremo più in avanti – ad ottenere un accesso privilegiato al Supremo Magistrato, a bloccare le mire giurisdizionali delle magistrature concorrenti e ad ottenere un disbrigo rapido

stranieri vs sudditi

stranieri

vs stranieri sudditi

vs stranieri sudditi

vs sudditi

94%

1%5%

1740-1745

60%

15%

21%

4%

1746-1760

23%

4%

69%

4%

1761-1791

49%

5%

42%

4%

1792-1799

Graf. 3

Graf. 4

La rinascita del Supremo Magistrato di Commercio 143

e favorevole delle loro istanze. Così, in linea generale furono in grado di scar-dinare sia le strategie dei debitori napoletani – che tentavano regolarmente di fare arrogare le cause da altri tribunali, operanti con procedura ordinaria e quindi più lenta, o di ottenere dalla Camera di Santa Chiara dei decreti che permettevano loro di dilazionare la restituzione dei debiti – sia le azioni legali intentate contro di loro da attori napoletani. E, complessivamente, contribui-rono a trasformare il modo di funzionamento del tribunale stesso.

4. Chose nostre e inganni patriottici

Prima di esaminare tali trasformazioni, tuttavia, dobbiamo prestare at-tenzione ad un’altra questione: la gestione giudiziaria dei conflitti tra stra-nieri e, in particolar modo, tra connazionali (tab. 1). Prendiamo il caso dei francesi. Nel 23% delle cause esaminate (248 su 1294) risultano implicati dei soggetti di questa nazione. A conferma del fatto che «les napolitains […] rarement sont crediteurs, mais toujours debiteurs»,134 la larga maggioranza delle liti è rappresentata da contenziosi aditi da francesi contro napoletani, mentre risultano marginali le cause intentate da sudditi contro francesi, quel-le tra francesi ed altri stranieri e quelle tra connazionali. La struttura delle relazioni giudiziarie dei britannici, che complessivamente erano meno coin-volti nell’attività del Supremo Magistrato, è grosso modo analoga, anche se in questo caso le cause intra-nazionali sono addirittura del tutto assenti.

Tab. 1. Le relazioni giudiziarie dei francesi e dei britannici:

francesi vs sudditi 211 britannici vs sudditi 25

sudditi vs francesi 11 sudditi vs britannici 4

francesi vs altri stranieri 8 britannici vs altri stranieri 1

altri stranieri vs francesi 9 altri stranieri vs britannici 2

francesi vs francesi 9 britannici vs britannici 0

Totale 248 Totale 32

134. Devant alla Segreteria di Stato alla Marina, 26 marzo 1735, in ANF, AE, BI, 875, 108r.

Stranieri di antico regime144

Dalla prospettiva delle carte del Supremo Magistrato, i britannici e soprattutto i francesi apparivano fortemente integrati nel tessuto econo-mico napoletano tramite dei crediti commerciali concessi e, al contempo, largamente slegati dal medesimo dal punto di vista dei debiti contrat-ti. Ora, se questa asimmetria rifletteva l’indubbia posizione di forza di queste nationes sulla piazza di Napoli, non lo faceva certamente in ma-niera proporzionale. La fonte – è bene ricordarlo – non ci parla delle relazioni commerciali e creditizie tout court, ma soltanto di quelle che diedero adito a delle dispute portate di fronte al Magistrato di Commer-cio. Essa indica dunque innanzitutto la capacità dei francesi e dei britan-nici di servirsi di questa risorsa istituzionale e, al contempo, lo scarso uso fattone dai sudditi per gestire i propri conflitti con gli stranieri. La spiegazione del secondo dato può esser affidata ad una duplice ipotesi. Da un lato, una volta conclusa l’offensiva diplomatico-giurisdizionale contro i giudici delegati, il Magistrato di Commercio veniva verosimil-mente percepito come un foro tendenzialmente favorevole agli operatori stranieri. Dall’altro, è legittimo supporre l’esistenza di regimi creditizi differenziati,135 grazie ai quale i commercianti esteri evitavano di contrar-re degli impegni vincolanti con gli operatori sudditi. Tendenzialmente, sembra che i commercianti stranieri preferissero liquidare i propri debiti a breve termine con soggetti napoletani e internalizzare i debiti di lungo termine all’interno della nazione,136 dove esistiva una relativa abbondan-za di fiducia, garantita da rapporti di forza interni e da meccanismi di controllo che rendevano superfluo o addirittura svantaggioso il ricorso alle istituzioni locali.

Quanto alla scarsa incidenza delle cause intra-nazionali, essa non indica ovviamente una marginalità delle relazioni commerciali e credi-tizie tra soggetti appartenenti alla stessa nazione. Le registrazioni della Santé di Marsiglia sulle mercanzie provenienti dal Regno di Napoli rive-lano, ad esempio, degli scambi intensissimi tra committenti e destinatari

135. Su tale questione cfr. Fontaine, La gestion des appartenances.136. Oltre al caso di Parent (cfr. infra, p. 153), si consideri anche le carte giudiziarie

relative al fallimento dei francesi Jacques e François-Jacques Sahut che, il 16 luglio 1793, furono costretti ad ammettere che «a cagione de’ correnti tempi» erano «inabilitati […] a soddisfare prontamente i loro creditori». Tra i creditori, ai quali i Sahut dovevano 13.257 ducati troviamo sette ditte straniere e un solo napoletano. Tra i loro 14 debitori, i quali dove-vano ai Sahut 4213 ducati, troviamo invece solo nomi italiani, in buona parte palesemente meridionali (ASN, Processi antichi, Pandetta Vassallo, 70, 2).

La rinascita del Supremo Magistrato di Commercio 145

francesi.137 E frequenti sembrano essere state le relazioni a livello locale tra i grandi négociants residenti a Napoli e i più modesti boutiquiers, dediti alla vendita al dettaglio nelle loro botteghe di via Toledo ed usi a comprare dai primi almeno una parte delle loro mercanzie.138 Non abbia-mo dunque motivo di pensare che le transazioni intra-nazionali abbiano costituito un dato trascurabile. Piuttosto, possiamo ipotizzare che i con-flitti risultanti da queste transazioni venissero gestiti prevalentemente in maniera extra-giudiziaria.

In anni recenti, i meccanismi impiegati nel Mediterraneo precontem-poraneo per gestire i conflitti relativi alle transazioni commerciali di lun-go raggio hanno attirato la curiosità degli storici economici, interessati al nesso tra sviluppo economico e assetti istituzionali – intesi generalmente come l’insieme delle leggi, regole e meccanismi di enforcement implicati nel garantire e nel trasferire i diritti di proprietà.139 Particolare attenzione, in questo campo, meritano gli studi di Avner Greif.140 Basandosi sulla cor-rispondenza commerciale degli ebrei maghribi,141 egli ha sostenuto che, in assenza di strumenti giudiziari efficaci, i membri di questo gruppo avesse-ro sviluppato una «coalizione» di tipo esclusivo che consentiva ai mercanti commissionari di monitorare il comportamento dei propri committenti e, nel caso in cui questi ultimi venissero meno ai propri obblighi contrattua-li, di imporre delle sanzioni multilaterali, attaccandone la reputazione e facendo in modo che essi venissero esclusi dall’intera comunità d’affari. Secondo Greif, l’efficacia di questo sistema di sanzioni non solo avrebbe abbassato in maniera decisiva i costi del contract enforcement, ma – per

137. ADM, 200 E, 490-554. Per un’esame dei dati di questa serie cfr. Salvemini, Visceglia, Marsiglia e il Mezzogiorno d’Italia; Salvemini, Visceglia, Pour une histoire des rapports économiques; Carrino, Salvemini, Porti di campagna, porti di città.

138. Sulle relazioni intra-nazionali tra élite mercantile e piccoli commercianti cfr. Rovinello, Cittadini senza nazione, pp. 133 ss., e Ozanam, La colonie française.

139. Vedi la rassegna iniziale di Greif, Institutions and the path to modern economy, in part. p. 5. Greif stesso allarga fortemente il concetto di istituzione, che definisce come «a system of rules, beliefs, norms and organizations that together generate a regularity of (so-cial) behaviour» (ibidem, p. 30). Per una critica di questa definizione vedi Clark, A review of Avner Greif’s Institutions, p. 736 s.

140. Greif, Reputation and coalitions in medieval trade; Id., Contract enforceability and economic institutions; Id., Cultural beliefs and the organization of society.

141. Come maghribi non si intende l’insieme degli ebrei maghrebini, ma un gruppo specifico che, trasferitosi dall’Iraq abbasside nella Tunisia fatimide, nei primi tre secoli del II millennio aveva sviluppato una ramificata rete mercantile nello spazio mediterraneo.

Stranieri di antico regime146

questo gruppo dotato di «credenze culturali collettiviste»142 – avrebbe ad-dirittura reso del tutto inutili le istituzioni formali.143

Il filo di questo dibattito è stato ripreso da Francesca Trivellato nel suo studio sulla cooperazione transculturale tra sefarditi, cristiani ed indù.144 Prendendo le distanze dalle tesi di Greif, lei ha mostrato che, nel caso da lei esaminato, l’interazione economica funzionava in assenza sia di legami etno-religiosi sia di una cornice istituzionale unificante e che il ricorso alle istituzioni e ai meccanismi di autodisciplinamento comunitario non si con-figuravano come opzioni mutualmente esclusive, ma piuttosto come delle modalità complementari.

Considerando la marginalità delle cause intra-nazionali nell’attività giudiziaria del Supremo Magistrato di Commercio, a prima vista parrebbe

142. Mentre nel saggio del 1993 (Greif, Contract enforceability and economic institu-tions, p. 544) la «coalition» dei maghribi viene spiegata innanzitutto come risposta sociale ai vincoli contestuali (informazione asimmetrica, comunicazioni lente, insufficienza delle forme contrattuali e dei meccanismi di enforcement), nel testo pubblicato un anno dopo l’autore – pur non abbandonando l’argomentazione precedente – pone l’accento causale sulle presunte «credenze culturali collettiviste», le cui origini andrebbero cercate in un certo comunitarismo ebraico, nella comune esperienza migratoria e, soprattutto, nell’assorbimento da parte dei maghribi di valori propri della società musulmana (Id., Cultural beliefs and the organization of society, p. 922). E siccome sul lungo periodo Greif individua in questo «collettivismo» un elemento di arretratezza, che avrebbe contribuito a determinare il declino economico dei maghribi, mentre indica la modernità nell’«individualismo» dei genovesi – portatori di una teologia cristiana che sottolinea la via individuale alla salvezza ed usi ad impegnare strumenti legali e sanzioni bilaterali –, sembra che l’autore intenda stabilire – seppur in maniera indiretta – un nesso tra valori islamici e declino economico del Mediterraneo musulmano. Piuttosto che fare leva su queste spiegazioni culturaliste, mi pare che converrebbe considerare la posizione relativa dei due gruppi. Mentre i genovesi possono fare riferimento alle autorità istituzionali della propria Repubblica, i maghribi agiscono in una condizione diasporica all’interno di una formazione politica musulmana e non hanno altro referente istituzionale che le autorità delle sinagoghe. Non a caso dei comportamenti economici comunitari (o se si vuole «collettivisti») si riscontrano anche presso altri gruppi diasporici, segnati da un forte senso di alterità e di sfiducia rispetto alle autorità locali. In questa prospettiva, la cultura religiosa sembra esse-re una risorsa flessibile piuttosto che un codice ingabbiante. Tant’è che mentre i protestanti stranieri nella Napoli ottocentesca – pur facendo riferimento ad una teologia spiccatamente individualista – agiscono in maniera comunitaria (o per dirla con Greif «collettivista»), i ma-ghribi sembrano disdegnare l’uso di formalizzazioni legali, anche se la tradizione giuridica dell’ebraismo avrebbe potuto istradarli sulla via opposta.

143. Tale lettura è però stata contestata. Si veda Edwards, Ogilvie, Contract enforce-ment, institutions and social capital, nonché la replica di Greif, Contract enforcement and institutions among the maghribi traders.

144. Trivellato, The familiarity of strangers.

La rinascita del Supremo Magistrato di Commercio 147

che anche i francesi e i britannici disponessero di sistemi di autodiscipli-namento extra-istituzionali che rendessero obsoleto il ricorso ai tribunali. Tuttavia, benché meccanismi di controllo reciproco basati sulla reputazio-ne non fossero certo assenti, i loro casi si distinguono nettamente da quello dei maghribi. Innanzitutto, a differenza di questi ultimi, le barriere che regolavano l’accesso alla British factory e alla Nation française non erano particolarmente impermeabili.145 Inoltre, il numero delle potenziali relazio-ni commerciali che i membri delle nationes britannica e francese potevano attivare con i rispettivi connazionali sparsi nello spazio euro-mediterraneo era molto più vasto delle connessioni su cui potevano contare i maghribi, il cui numero complessivo non trapassava qualche decina di mercanti. Infine, la cornice della Nation française e della British factory non era data da una comunità etnico-religiosa, ma da un consolato e quindi era squisitamente istituzionale. Di conseguenza, l’attività commerciale di britannici e france-si nell’Italia meridionale si esplicava in una configurazione sociale dotata di caratteristiche profondamente diverse. E le strategie, adottate da loro per risolvere quelle che i fiorentini nel Quattrocento definivano come «chose nostre»,146 non escludevano affatto il ricorso a strumenti istituzionali.

Come abbiamo visto, una volta disconosciuta ai consoli francesi la conoscenza giudiziaria e la forza coattiva nei conflitti che coinvolgevano dei sudditi del Re Cristianissimo, le cause miste rimasero dapprima sotto la competenza del delegato della nazione e successivamente vennero asse-gnate al Supremo Magistrato di Commercio. Tuttavia, mentre nella cause miste la funzione del console fu ridotta all’esercizio di pressioni esterne – d’altronde tutt’altro che inefficaci –, il suo ruolo di mediatore nei con-tenziosi intra-nazionali rimase molto forte. Non solo, ma anche dopo la disputa del 1735 il console di Francia continuò di fatto ad esercitare degli atti giurisdizionali. Nel 1751 il successore di Devant, Alexis-Jean-Eusta-

145. Cfr. infra, cap. 4.2.146. Nelle cause «intra nostri medesimi», ammoniva nel 1486 la Signoria di Firenze,

«tra voi medesimi doveano essere conferite et tractate le chose nostre». E in sede d’appello, non ci si doveva rivolgere ai tribunali napoletani, ma «habbisi ricorso ad nostra Signoria et obedischasi a’ nostri comandanti da ogniuno et in ogni luogho, perché noi soli siamo superiori alla natione. Noi siamo quelli a’ quali s’apartiene subvenire alli oppressi, udire benignamente et fare o far fare iustitia. […] Et così faccendo sarete figlioli di ubbidientia et il consolo et la natione harà quello desidera et el privato sarà nella iustitia exaudito et ogniuno resterà bene satisfacto»; la Signoria alla nazione fiorentina di Napoli (luglio 1486), in CAFN, II, lettera n. 75, allegato A.

Stranieri di antico regime148

che Taitbout de Marigny,147 espose alla Segreteria di Stato alla Marina che la giurisdizione consolare aveva «perdu de l’extension où elle étoit ancien-nement, et où elle se trouvoit encore lorsque l’Empereur possedoit […] les deux Siciles», quando «en Sicile le Consul avoit un Tribunal composé par de tous les officiers subalternes dont ont costume de se servir les Tri-bunaux ordinaires de justice; et ces subalternes, bien que déjà attachés a quelque tribunal du Pays, […] exerçoient néanmoins leurs emplois auprès du Consul».148 Tuttavia – pur non potendo contare che sull’assistenza «des notables nationaux» e del «chancelier du Consulat – «le Consul ne laisse pas d’excercer sa jurisdiction et de la maintenir, suivant les occurrences, aussi étendüe qu’il est possible de le faire à Naples». In particolare, egli era l’unico referente dei capitani e padroni francesi ed esercitava delle fun-zioni di polizia nei confronti dei marinai imbarcati sui loro vascelli, per le quali le autorità napoletane generalmente non gli negavano il loro inter-vento coattivo.149

In osservanza dell’articolo XXXIV del Trattato di Madrid, il console francese redigeva inoltre gli inventari post mortem dei beni appartenuti a dei sudditi francesi defunti ab intestato. Si trattava di una prerogativa importante, che non si esauriva in un mero atto notarile, ma permetteva al console di gestire le richieste avanzate dai creditori rimasti insoddisfatti e

147. Sulla “dinastia” consolare dei Taitbout cfr. Mézin, Les consuls de France, ad nomen.

148. Mémoire sur toutes les fonctions dont le Consul est en plein exercice à Naples, in ANF, AE, BI, 887, 309r-315v.

149. Del resto, anche il Trattato perpetuo di commercio e navigazione tra la corte di Napoli e le Province Unite aveva riconosciuto la competenza dei consoli nelle liti che insorge-vano tra capitani e padroni da un lato e i loro equipaggi dall’altro (art. XIII). La collaborazione tra le autorità consolari e quelle territoriali nel difficile compito di controllare i marinai, volto ad imporre il vincolo contrattuale che li legava alle loro imbarcazioni, era una condizione importante per lo svolgimento dei traffici marittimi. Per i capitani e i padroni dei bastimenti, e indirettamente anche per i mercanti interessati nei loro carichi, i marinai costituivano infatti una risorsa materiale importante ed era dunque necessario impedire che essi si impigliassero – o si facessero impigliare – nelle maglie giurisdizionali dei poteri territoriali. Onde evitare che, ponendosi al riparo di una delle molte giurisdizioni che strutturavano lo spazio normativo delle città mediterranee, i marinai lasciassero i bastimenti per sottrarsi alla disciplina maritti-ma o per trovare ingaggi più convenienti, oppure intentassero delle cause che ostacolassero la prosecuzione della navigazione, i poteri territoriali erano dunque chiamati a confermare l’autorità dei capitani e dei loro rappresentanti consolari. Giuridicamente, nelle loro relazioni con altri soggetti naviganti i marinai rimanevano sempre a bordo, anche quando fisicamente si trovavano a terra. Sulle relazioni tra marinai e consoli cfr. Filippini, I marinai francesi.

La rinascita del Supremo Magistrato di Commercio 149

di intervenire in maniera sensibile sugli interessi dei mercanti – non solo francesi – che operavano sul mercato napoletano. Certo, la rivendicazione apologetica di Taitbout, secondo il quale «les opérations juridiques du Con-sul de France à Naples sont en pleine force et viguer», risultava eccessiva, ma i casi concreti da lui elencati mostravano nondimeno che la situazione giurisdizionale manteneva dei margini di negoziabilità non insignificanti.

Quanto ai conflitti tra i francesi stabilmente residenti nel Regno di Napoli, i consoli continuarono a svolgere un ruolo molto importante. Rare nelle carte processuali del Supremo Magistrato di Commercio, le liti franco-francesi affiorano infatti ripetutamente nella corrispondenza della Segreteria di Stato alla Marina. La mediazione avveniva al di fuo-ri dalle istituzioni locali, ma dentro le istituzioni consolari. La fiducia intercorrente tra questi commercianti migranti non implicava dunque un’assenza di conflittualità, né può esser letta semplicemente come il prodotto di legami di solidarietà fondati sulla condivisione di un’origine o di una cultura comune. Piuttosto essa va compresa tenendo conto delle coercizioni istituzionali che limitavano la possibilità dei singoli attori di sottrarsi ai vincoli del gruppo.

Lo evidenzia in maniera esemplare il caso di Jean Giraud, negozian-te lionese residente a Napoli. Nel 1788 costui fu tirato in causa di fronte al console Bertrand dal suo conterraneo Turin, venuto nella capitale delle Due Sicilie per sistemare gli affari che aveva in sospeso con dei suoi cor-rispondenti.150 Tempo addietro, Giraud aveva fornito a Turin una garanzia per l’invio di una partita di tessuti ad una casa commerciale napoletana, ri-cevendo in cambio una provvisione percentuale sulla transazione. Essendo fallita la casa napoletana destinataria della merce, e non avendo onorato il debito di 3.600 lire tornesi che aveva nei confronti di Turin, costui pretese che Giraud se ne facesse carico, come pattuito dall’accordo di garanzia. Ma Giraud, verosimilmente afflitto da problemi di solvenza, cercò di sottrarsi all’impegno. Interpellato da Turin, il console convocò le parti, ingiunse loro di scegliere tra gli altri negozianti della piazza degli arbitri di loro fiducia e avviò così l’iter per giungere ad un accordo extra-giudiziario.

Il caso Turrin versus Giraud non esemplifica però soltanto il ruolo me-diatore dell’istituzione consolare, ma anche i limiti del medesimo e la di-sponibilità di mediazioni istituzionali alternative. Dopo aver inizialmente

150. Il console Bertrand alla Segreteria di Stato alla Marina, in ANF, AE, BI, 902, 163r-164v.

Stranieri di antico regime150

accettato la mediazione, Giraud si rifiutò infatti di consegnare al console la documentazione relativa alla transazione disputata. Sapendo di essere nel torto, esponeva Bertrand, Giraud cercava di eludere l’arbitrato consolare e di indurre Turin a ricorrere alla giustizia locale. Ciò, non solo avrebbe costituito una trasgressione rispetto alle ordonnances che regolavano il funzionamento del commercio francese all’estero e che vietavano formalmente il ricorso ai tribunali locali nelle liti interne, ma per di più avrebbe procurato a Turin dei considerevoli svantaggi materiali. Turin sarebbe infatti stato costretto a pro-lungare il proprio soggiorno a Napoli e ad accollarsi delle spese aggiuntive, tali da rendere preferibile l’accettazione di un compromesso favorevole a Giraud. In una situazione in cui l’accesso alle istituzioni giudiziarie compor-tava dei costi fortemente differenziati, la capacità di un soggetto di limitare le opzioni giurisdizionali della propria controparte rappresentava uno strumen-to potenzialmente efficace per reimpostare i rapporti di forza e per influire a proprio favore sulla soluzione del conflitto.

Dando ragione a quanto avevano affermato mezzo secolo prima il governo e le magistrature napoletane, Bertrand dovette ammettere che la «jurisdiction des consuls dans la pluspart des pais de chrétienté ne peut être exercée que par arbitrage et lorsque les deux parties y consentent». Gene-ralmente questo arbitrato era reciprocamente vantaggioso per i commer-cianti francesi, ma «lorsque une partie est de mauvaise foi, elle se refuse de recourir à ce moyen» e in quei casi «les consuls n’ont point, comme dans le Levant, les moyens coactifs de faire exécuter leurs décisions». Tuttavia, i mezzi di pressione di cui disponeva il console non si limitavano alla sola coazione giudiziaria. Infatti, continuava Bertrand, «comme à Naples les françois que y sont établis jouissent de franchises qui leur sont précieuses, on auroit un moyen de les obliger de reconnoitre la jurisdiction des consuls par la menace de leur refuser cet avantage en leur retirant la protection».

La capacità di Giraud di sottrarsi al controllo del console trovava i suoi limiti nella capacità di quest’ultimo di escludere il soggetto deviante dalla nazione e di privarlo in questo modo di risorse, il cui possesso risul-tava di importanza strategica nell’interazione con le istituzioni locali: una dinamica che mette in evidenza come le strategie conflittuali degli attori sociali fossero segnate da una complessa interazione tra negoziazioni pri-vate e giustizia pubblica,151 in cui la seconda rappresentava una variabile costantemente presente nella gestione delle prime.

151. Alessi, Giustizia pubblica, private vendette, p. 113.

La rinascita del Supremo Magistrato di Commercio 151

In effetti, quando Bertrand fece nuovamente chiamare Giraud e si vide opporre un rifiuto, il console ricorse alla «menace de le faire rayer de la liste des françois». A quel punto, valutando i benefici dell’appar-tenenza alla nazione come una risorsa superiore ai costi che gli avreb-bero causato il rispetto dell’accordo di garanzia, Giraud si presentò alla casa consolare e acconsentì ad «un arrangement à l’amiable». L’affare sembrava sistemato, i meccanismi di auto-disciplinamento e l’autorità del console confermati. Sennonché in un secondo momento i problemi contingenti di solvenza – probabilmente aggravati dalla perdita di credito causata dalla «mauvaise conduite» tenuta nei confronti di Turin – indus-sero Giraud a rinnegare l’accordo, costringendo il suo creditore a ricorre-re ai tribunali locali. «Ce voyageur, déjà fatigué et épuisé par les chicanes de son débiteur, a nommé un procureur pour suivre son affaire, et s’est retiré chez lui, désespéré des longueurs et des dépenses que cette affaire va lui occasionner». La sanzione minacciata non riuscì a sortire gli effetti desiderati. Infatti, quando nel dicembre del 1788 Betrand ricevette l’au-torizzazione del Segretario di Stato alla Marina di espellere il negoziante riottoso dalla nazione, dovette esporre al suo interlocutore che nel frat-tempo la misura era divenuta obsoleta. Giraud aveva dichiarato il proprio fallimento e quindi non era più possibile giungere ad un accordo separato con Turin. L’istanza di quest’ultimo doveva essere considerata insieme a quelle degli altri creditori, tra i quali vi erano numerosi napoletani. Il console, a quel punto, non poteva far altro che rappresentare gli interessi dei creditori francesi di fronte alla giustizia locale, a cui oramai compe-teva la conoscenza della lite.

Il caso illustra chiaramente che, anche dopo il disconoscimento dell’ex-traterritorialità, i limiti giurisdizionali rimanevano porosi. La capacità dei consoli di «monopoliser la médiation»152 – proponendosi come interlocu-tori irrinunciabili nelle liti tra connazionali e nelle relazioni tra i sudditi francesi e le autorità locali – si scontrava sia con le rivendicazioni di potere avanzate dalle magistrature e dal governo napoletano, sia con l’abilità dei negozianti di articolare le proprie strategie conflittuali in riferimento ad un contesto istituzionale plurimo. Entrambe, tuttavia, trovavano a loro volta un limite nel controllo effettivo – anche se necessariamente parziale – che i consoli esercitavano nei confronti dei negozianti francesi grazie a quelle risorse a cui erano in grado di regolare l’accesso.

152. Windler, La diplomatie comme expérience de l’autre, pp. 149-153.

Stranieri di antico regime152

Come è facile immaginare, Giraud non era soltanto un debitore, ma anche un creditore. Così, quando iniziò ad avere problemi di solvenza, intra-prese una serie di azioni giudiziarie contro i propri debitori,153 senza riuscire tuttavia a sanare il proprio bilancio. Fallito nel 1788, riprese a commerciare come socio della «Burlat et Fils, Giraud et Comp.», con sede a Lione, in nome della quale alla fine del 1790 aprì una filiale a Napoli.154 La mossa non piacque al mercante-banchiere Simon Boitel, originario di Montpel-lier, che fino al 1790 era stato il procuratore incaricato della riscossione dei crediti della «Bourlat et Fils». L’entrata in scena di Giraud lo aveva infatti privato del suo ruolo di intermediatore e dei guadagni ad esso connessi. Per ripicca, Boitel cercò di ostacolare gli affari del lionese, rifiutandosi di consegnargli dei crediti precedentemente riscossi per conto della «Bourlat et Fils». E siccome Giraud non poteva certo far affidamento sull’aiuto del console, nel dicembre del 1791 ricorse contro Boitel al Supremo Magistra-to di Commercio.155 Come è spesso il caso nelle carte di questo tribunale, la documentazione prodotta tramite la procedura sommaria non ci informa sull’esito finale della lite, anche perché forse questa non si concluse all’in-terno di un’aula di tribunale. Quel che però sappiamo, è che non era l’ultima causa tra i due negozianti. Nel giugno del 1793, infatti, Giraud si rivolse nuovamente al Magistrato di Commercio, questa volta per conto dei signori Delours e Levasseur, di Parigi. Per saldare un debito che aveva nei confronti di costoro, Boitel aveva tratto una cambiale sul banchiere zurighese Hans Konrad Hottinger, attivo nella capitale francese,156 che però l’aveva rifiutata. Il gesto forse era motivato dall’evidente precarietà delle relazioni franco-napoletane, che verosimilmente ispiravano poca fiducia ai corrispondenti parigini di Boitel.157 In ogni caso, la cambiale andò in scadenza e i creditori insoddisfatti chiesero il pagamento dei danni e degli interessi. A questo pun-to si poneva la questione se la somma dovesse corrispondere al cambio di

153. ASN, Processi antichi, Supremo Magistrato di Commercio, 11, 3 (agosto 1786); 11, 4 (ottobre 1787); e 12, 19-20 (aprile 1788). Si trattava di sudditi, probabilmente consu-matori o bottegai, che avevano acquistato a credito dei tessuti di seta e di cotone.

154. Ibidem, 15, 29.155. Ibidem.156. Su costui cfr. Lüthy, La banque protestante, vol. II, pp. 722 ss., nonché Lassner,

Hottinger Hans Konrad.157. In questo caso, i timori sarebbero stati tutt’altro che infondati. Il 2 ottobre 1793

Boitel venne infatti espulso dal Regno di Napoli, a causa degli stretti legami che aveva intrattenuto con il plenipotenziario repubblicano Mackau; cfr. infra, p. 268.

La rinascita del Supremo Magistrato di Commercio 153

gennaio – quando era stata tratta la cambiale – oppure a quello vigente nel momento del protesto. I magistrati del Supremo Magistrato, evidentemen-te insicuri, nominarono un perito, Jean-Michel Benaven. Commerciante e autore di una guida commerciale per l’Italia,158 il lionese Benaven era senza dubbio un esperto in materia di norme mercantili e come tale già nel 1792 aveva svolto una perizia per il Supremo Magistrato di Commercio.159 Il ver-detto di Benaven fu sfavorevole a Giraud. Egli affermò infatti che, siccome Lione non aveva un cambio aperto con Napoli, i creditori dovevano prote-stare la cambiale sulla piazza di Livorno, che fungeva da intermediaria. La perizia di Benaven fu però contestata con successo da Giraud, che alla fine riuscì a farsi dar ragione dai magistrati.

Nello stesso anno Giraud guidò un intero gruppo di creditori contro un suo connazionale, Claude Parent,160 indebitato per circa 4000 ducati nei confronti di alcuni négociants stranieri: Simon Vial,161 il lorenese François Febvrel (anche detto Feburel o Februel) e il suo socio Nicolas Marcha, di Annonay presso Lione, il lionese Barthélemy Parandier, il livornese Michele Bocchini (marito della francese Louise Le Roux), il savoiardo François Cor-cellet, nonché lo stesso Giraud. Parent, invece, era di Parigi, ma soprattutto non era un grande negoziante, ma solo un piccolo marchand che, stabilitosi a Napoli nella prima metà degli anni Sessanta, commerciava al dettaglio con vari tipi di tessuti. Recentemente, esponeva in una sua supplica, le «disgrazie del commercio» gli avevano impedito di vendere le merci, di cui si era rifor-nito presso i suddetti negozianti, e di saldare i suoi debiti.

Vedendo imminente la sua rovina cercò agli suoi creditori una competente dilazione, per vendere e pagare, ma gli suddetti con una frode, ed inganno patriottico, dopo avere assicurato il supplicante, spedirono gli esecutori, se-questrarono da circa ottomila ducati di mercanzie, da circa mille ducati di crediti, e da circa mille ducati di mobili di casa.

Ad orchestrare questo «inganno patriottico» – come Parent definiva la querela presentata dai suoi connazionali di fronte alle istituzioni napoleta-ne – era stato Giraud. Su sua richiesta le autorità giudiziarie confiscarono

158. Benaven, Le caissier italien.159. Cfr. la causa Segond versus Del Porto (luglio 1792), in ASN, Processi antichi,

Supremo Magistrato di Commercio, 16, 20. Sul ruolo della perizia mercantile nella proce-dura sommaria cfr. Calafat, Expertises et tribunaux de commerce.

160. Ibidem, 18, 24.161. Sui Vial cfr. Rovinello, Cittadini senza nazione, p. 27.

Stranieri di antico regime154

i tessuti e gli accessori di lusso che il commerciante parigino conservava nella sua bottega in via Toledo, nonché i numerosi crediti che egli vantava nei confronti della sua clientela napoletana, per lo più aristocratica e fem-minile.162 Dopo questa prima mossa offensiva, e con il debitore oramai con le spalle al muro, le parti cercarono nuovamente la mediazione. Per evitare che le merci venissero vendute all’incanto, si decise di comune accordo di depositarle provvisoriamente nel fondaco di Corcellet. Poi la mediazione fu assunta dal commerciante francese André Segond, a cui nel marzo del 1793 furono affidate le merci, con l’incarico di venderle e di estinguere il debito entro 18 mesi e in tre rate. L’accordo sembrava trovato, senonché a luglio Parent fu costretto a constatare che «per la decadenza del commercio e la difficoltà dell’esazzione la roba non si vende[va], [e] marci[va] in una stanza». E Segond, pressato dai creditori, propendeva ora a sua volta per la messa all’asta. Ma in questo modo, esponeva Parent, egli avrebbe perso 8000 ducati in merce e 1000 ducati in crediti per saldare un debito di soli 4000 ducati. Disperato, si rimetteva quindi alla sovrana clemenza, suppli-cando che il Re ordinasse ai suoi creditori di riprendersi le mercanzie, onde evitare il fallimento ad un onesto commerciante.

Come sia andato a finire il conflitto, non è dato sapere – forse un segno che in extremis le parti si siano accordate tra di loro. In ogni caso, i casi discussi in questo paragrafo evidenziano – per dirlo con le parole di Giorgia Alessi – che il rapporto tra la «giustizia privata e giustizia pub-blica» e tra «comunità ed istituzione» non era segnato da una separatezza assoluta o da una contrapposizione di principio.163 Piuttosto, si riscontra «un fittissimo dialogo tra giustizia pubblica e strategie dei litiganti, e la capacità da parte di questi ultimi, di inserire la “risorsa” della giustizia pubblica all’interno delle proprie strategie» conflittuali. In questo senso, l’esistenza del Supremo Magistrato di Commercio era un fattore impli-cito anche in quei conflitti in cui gli attori sociali decidevano di non ri-corrervi, ma preferivano cercare un’accordo al di fuori delle istituzioni. Sul tavolo delle negoziazioni extra-giudiziarie, la possibilità di adire il tribunale costituiva infatti uno strumento di pressione concreto e condi-

162. Il caso di Parent – che tendeva a mantenere i propri debiti all’interno della na-zione (attorno alla quale sicuramente ruotavano anche Corcellet e Bocchini), mentre era al contempo creditore di vari soggetti regnicoli – sembra dunque confermare l’importanza della variabile nazionale nella struttura dei crediti.

163. Alessi, Giustizia pubblica, private vendette, p. 113.

La rinascita del Supremo Magistrato di Commercio 155

zionante. Rispetto all’istituzione del Magistrato di Commercio ciò per-mette di affermare che questo tribunale svolse un ruolo non indifferente anche rispetto alle liti tra stranieri e, più in generale, a tutti quei conflitti in cui non fu chiamato ad intervenire direttamente. Il tribunale contava, insomma, anche quando non agiva. Rispetto alla nazione francese – ma un discorso analogo vale anche per altre nationes e altri gruppi migran-ti – queste dialettiche ci consentono di comprendere come essa non si configurasse affatto come una comunità naturalmente normata, coesa e autonoma, ma fosse un aggregato sociale altamente conflittuale, la cui coesione spesso veniva mantenuta soltanto a fatica tramite gli interventi coercitivi dei consoli.

I francesi non erano gli unici mercanti stranieri ad usare occasional-mente le istituzioni napoletane per gestire i propri conflitti interni. Tra i greci questa tendenza sembra esser stata ancor più pronunciata. Privi di un consolato proprio,164 a Napoli costoro non avevano altro referente che il de-legato. E di conseguenza, sembrano esser stati poco restii di ricorrere ad un giudice napoletano per garantire il contract enforcement nelle cause intra-nazionali. Nel 1740, ad esempio, Gheorghios Machiedo fece intervenire il delegato dei greci, Antonio Magiocca, contro il suo connazionale Ghe-orgios Valmuti. Un anno dopo l’ex scrivano di quest’ultimo, Gheorghios Quintilio, ricorse al delegato per esigere la paga di tre anni di lavoro, che Valmuti – in procinto di lasciare il Regno per prendere possesso della cari-ca di console napoletano nella città epirota di Arta – ancora non gli aveva corrisposto.165 A partire dagli anni Cinquanta, essi iniziarono poi ad usare il Supremo Magistrato di Commercio. Nel 1750 vi fu agitata una causa tra l’ateniese Theophilos Giorgivalo «suddito della Porta ottomana […] venu-to da Levante con molte mercanzie, per negotiare così in Costantinopoli, come per altri Porti soggetti a detta Ottomana Porta» e Dominikos Giusti-niani Dracopoli, entrambi «di Nazione greca».166 E solo due anni dopo, il Supremo Magistrato intervenne su istanza di Panayotis Corsaclidi, della «Città di Mitra Regno di Morea», contro Alexios Nicazza che – rimasto debitore del defunto Ioannis Corsaclidi, «che si era trasferito nella Città di Lecce, ed ivi tenea […] la sua casa di negozio» – aveva cercato di sottrarsi alle pretese del fratello Panayotis e alla giustizia ordinaria, «pretendendo

164. Cfr. infra, p. 74.165. ASN, Esteri, Nazione greca, 4403.166. ASN, Processi antichi, Supremo Magistrato di Commercio, 4, 13.

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esser suggetto al suddelegato della Nazion Veneta».167 Nicazza era «suo paesano», aveva però insistito Corsaclidi, e doveva dargli conto davanti al Supremo Magistrato di Commercio. Come nel caso studiato da Trivella-to, meccanismi di autodisciplinamento e istituzioni giudiziarie non erano dunque sistemi contrapposti, ma risorse utilizzabili in modo variabile e complementare. «Chose nostre» o meno, quando in ballo c’erano le «chose mie» anche un «inganno patriottico» al limite poteva andare bene.

5. Il solo Giudice degli stranieri?

A dispetto di quanto avevano paventato i rappresentanti francesi, l’abolizione dei giudici delegati non determinò né una crisi nel commercio estero del Regno, né una precarizzazione della situazione legale degli stra-nieri. Costoro non solo si adattarono benissimo alla nuova situazione, ma investendo il Supremo Magistrato di Commercio con la loro domanda di giustizia, riuscirono a mantenere una residuale – ma importante – asimme-tria rispetto ai regnicoli.

Nel febbraio del 1761, la ditta britannica «Wills & Leigh» ricorse al Supremo Magistrato di Commercio per esigere la soddisfazione di un cre-dito di 82 ducati che il mercante William Hamilton168 (di cui erano procu-ratori) vantava nei confronti di Onofrio Pallotta.169 Recependo l’istanza, Giovan Battista Jannucci,170 il magistrato incaricato delle cause dei bri-tannici, spedì immediatamente una lettera esecutoriale contro il debitore

167. Ibidem, 4, 24.168. Non si tratta di Sir William Hamilton, arrivato a Napoli nel 1764 come ministro

plenipotenziario britannico, ma di un mercante suo omonimo, la cui presenza a Napoli è attestata sin dal 1753; cfr. la lettera firmata da William Hamilton e William Hutchinson (Napoli, 8 gennaio 1753), in TNA, SP 93, 32, 310r. Il fatto che nella causa contro Pallotta Hamilton abbia agito tramite dei procuratori, fa pensare ad una sua assenza dalla capitale borbonica: un’assenza che però era recente – nel 1760 il mercante Hamilton era ancora a Napoli (ASN, Esteri, Legazione inglese, 677) – e fu solo temporanea – nel 1773 il Supremo Magistrato lo nominò perito in una causa tra il negoziante napoletano Gennaro Rossi e la società londinese Wildmann & Commerell (ASN, Esteri, Legazione inglese, 681). Tra gli anni Cinquanta e Sessanta era socio della Smith, Hamilton & Co. (ASN, Esteri, legazione inglese, 678).

169. Ibidem.170. Su questa importante figura di magistrato ed economista cfr. Assante, Giovan

Battista Jannucci.

La rinascita del Supremo Magistrato di Commercio 157

moroso. Costui si rivelò però in possesso di un atto di salvaguardia con dilazione quinquennale rilasciatagli dalla Dogana di Foggia, a cui Pallotta era iscritto, e quindi non poté essere arrestato. Ancora una volta l’incarico istituzionale del Magistrato di Commercio si scontrava con lo status parti-colare di un soggetto privilegiato.

La Dogana di Foggia era stata creata a metà Quattrocento allo scopo di regolamentare la transumanza dei greggi ovini ed organizzare il prelievo fiscale dello Stato su questo settore economico. Percorrendo i sentieri ap-penninici, i pastori e le loro pecore non attraversavano soltanto dei paesag-gi naturali, ma anche un fitto reticolato di confini giurisdizionali.171 Questa frammentazione istituzionale dello spazio – irto di poteri feudali, pronti ad interporsi alla transumanza con le proprie pretese fiscali – costituiva un duplice problema: da un lato tendeva ad intralciare la mobilità delle greggi, facendone lievitare i costi, e dall’altro ostacolava il controllo e il prelievo statale sull’economia del pascolo. Per ovviare a tali intoppi – e innanzitutto al secondo – la Dogana era stata dotata di una giurisdizione personale su tutti i soggetti implicati nella pastorizia, o meglio, su tutte le persone che – a pagamento – si immatricolavano come tali presso il suo tribunale. Con il passare del tempo, tuttavia, sempre più spesso tra i «locati» della Dogana si inserirono delle persone che non avevano nessun rapporto con la tran-sumanza, ma che si rivolgevano a questa istituzione per garantirsi un foro privilegiato, capace di renderli immuni rispetto alle altre corti del Regno e, in special modo, rispetto a quelle baronali. Questa tendenza venne asse-condata dai giudici della Dogana – desiderosi di ampliare la propria sfera di potere e di incrementare gli introiti giudiziari – e anche dalle autorità centrali, per le quali queste finzioni sociali costituivano un’importante fon-te di entrate.172 Creato per aggirare la frammentazione giurisdizionale e le endemiche vessazioni baronali, questo escamotage finì così per diventare esso stesso un fattore di frammentazione, intralciando l’amministrazione ordinaria della giustizia.

Si poneva la questione «a qual giudice apparten[esse] la privativa giu-risdizione di procedere nelle controversie che insorgono tra Nazionali In-glesi commoranti in questo Regno cogli Locati della Dogana di Foggia»: al tribunale della Dogana di Foggia o al Supremo Magistrato? E in base a quale criterio si doveva dirimere la causa? In riferimento alla natura della

171. Su tali problematiche vedi Russo, Salvemini, Ragion pastorale, ragion di stato.172. Ajello, Il problema della riforma giudiziaria, p. 171.

Stranieri di antico regime158

transazione disputata o in considerazione degli status sociali dei litiganti? Sul piano formale del diritto, il pluralismo delle fonti rendeva impossibile una risposta univoca a tali domande. Le prerogative della Dogana si con-trapponevano simmetricamente a quelle del Magistrato di Commercio. Per sciogliere il nodo, si poteva fare perno sul principio actor sequitur forum rei, dando ragione a Pallotta, oppure si poteva invocare la natura della cau-sa, che verosimilmente verteva su una transazione di commecio estero o su una cambiale, e quindi dare retta alla Wills & Leigh.

Jannucci, in una sua consulta al governo, sviluppò la seguente argo-mentazione:

Sa bene V.E. con quanto fondamento per mettere gl’Inglesi stabiliti in questo Regno al coverto de’ raggiri de’ mal intenzionati, si è loro accordato di essere esenti dalle deduzioni di patrimonio, dilazioni quinquennali, visite, ed altri beneficj, quando sopra di essi non abbia proceduto il tribunale competente a’ detti nazionali [ovvero il Supremo Magistrato di Commercio].

Inoltre, per dare maggior peso alla propria posizione, Jannucci rispol-verò quel Piano delle Facoltà, Giurisdizioni, e Regole di Governo con cui Carlo di Borbone nel 1740 aveva cercato di definire l’ambito giurisdizio-nale dei Consolati di Mare e del Supremo Magistrato di Commercio.173 Il Re, esponeva Jannucci, pur non volendo «alterare e turbare il sistema con cui si regolava l’industria della […] Dogana, profittevole al Regno tut-to», aveva agito nella convinzione

che il vero vantaggio delli stessi locati consisteva nel rendere il traffico gene-rale, florido e libero da qualunque impedimento, e che il togliere l’uniformità necessaria nell’amministrare la giustizia a tutti li negozianti produceva som-mo detrimento alli cittadini, alli stranieri ed alli medesimi locati.174

E di conseguenza aveva determinato

che le cause di negoziazione […] che insorger poteano tra locati e locati, o tra locati e forastieri, purché non avessero avuto dipendenza dal negozio proprio e dalle industrie di detta Dogana, fussero state della privativa giurisdizione dei Consolati del Regno, con dar luogo all’appellazione nel Supremo Magi-strato di Commercio.

Per altro, il Supremo Magistrato si era già confrontato varie volte con situazioni analoghe. Nei casi in cui la nazione del litigante estero possede-

173. Piano delle Facoltà.174. Si trattava di una citazione pressoché testuale dell’art. V del Piano delle Facoltà.

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va un foro privativo, la lite veniva rimessa al giudice delegato, mentre dei contenziosi in cui erano coinvolti degli stranieri senza privilegio di foro se ne occupavano direttamente i Consolati di Mare o il Supremo Magistrato. E siccome «all’incontro non avendo gli esteri il proprio Delegato, al Magi-strato o a’ suoi Consolati l’affare si rimetteva».

Il governo diede ragione a Jannucci. In primo luogo, ciò dimostra che, a dispetto della grazia del 1746, il Piano del 1740 non aveva perso del tutto il proprio potenziale normativo. Da un punto di vista formale, la prima non aveva infatti abrogato il secondo, ma piuttosto si era venuta a sommare ad esso. E di conseguenza, in contesti favorevoli i magistrati potevano ancora attingere al Piano per giustificare le proprie rivendicazioni giurisdizionali. In secondo luogo, evidenzia che gli stranieri potevano pretendere di ac-cedere al Supremo Magistrato di Commercio in quanto tali e annullare i privilegi di foro dei loro antagonisti.

Questa preminenza dello status personale degli stranieri apriva tutta una serie di possibilità manipolatorie. Una lite insorta nell’aprile del 1792 a questo proposito era esemplare. I protagonisti erano il già noto Jean Gi-raud, il mezzano Giuseppe Lanzetta, la bottegaia Marianna Marzano e il suo figlio Giuseppe Cacace.175 Tramite Lanzetta, Giraud aveva venduto alla Marzano una partita di indianelle, che la commerciante intendeva smercia-re nel suo negozio in via Toledo. Quando i tessuti vennero consegnati, la bottegaia si lamentò però che essi non corrispondevano alle misure e alla qualità pattuite. Cacace si rivolse allora alla Vicaria e, nel palese tentativo di sfruttare l’inferiorità giuridica femminile come una risorsa conflittuale,176 accusò Lanzetta di aver agito in maniera «fraudolenta» contro «una femina sola, vedua e senza appoggio d’uomo a sua difesa», pretendendo che Gi-raud venisse costretto a riprendersi la merce e a restituire il denaro.

Senza nemmeno entrare nel merito delle accuse, Giraud rifiutò la com-petenza della Vicaria e ottenne l’arrogazione della causa al Supremo Magi-strato di Commercio. A quel punto, la Marzano si presentò personalmente in Vicaria e – dimostrando di non esser poi tanto indifesa – intentò una nuova causa contro Lanzetta, chiedendo che la Vicaria considerasse il con-tenzioso tra lei e il napoletano in maniera distinta rispetto a quello iniziato da suo figlio contro il négociant francese. Giraud però insistette. Lanzetta non poteva esser considerato altrimenti che come un suo rappresentante, ed

175. ASN, Processi antichi, Supremo Magistrato di Commercio, 16, 34.176. Su tale questione cfr. Kuehn, Law, family and women; Calvi, Il contratto morale;

Groppi, Une ressource légale pour une pratique illégale.

Stranieri di antico regime160

essendo lui francese, la Vicaria era assolutamente incompetente: «allonta-nar la presente causa dalla diretta ispezione del Supremo Magistrato non è diverso da togliere ad un negoziante forestiere il privilegio del foro, la qual cosa contraddice alle leggi del Regno ed ai patti delle Nazioni».

Dietro la sua apparente banalità, la transazione disputata poneva dei problemi non irrilevanti nella sua trasposizione giuridica. Innanzitutto, la natura del conflitto era ambigua. Da un lato, le mercanzie che erano al centro della lite erano certamente di origine estera e, in base all’interpre-tazione restrittiva imposta al Magistrato di Commercio dopo il 1746, la transazione andava annoverata nel «commercio estero». Dall’altro, però, la vendita delle indianelle era avvenuta dopo lo sdoganamento e, di conse-guenza, poteva essere classificata come operazione di «commercio inter-no». Teoricamente, la prima interpretazione avrebbe assegnato la causa al Supremo Magistrato, la seconda alla Vicaria.

Ma solo teoricamente, perché in realtà nessuno degli attori in campo si pose la questione della «natura delle cose». Le loro strategie narrative mi-ravano, invece, a definire l’ascrizione relazionale del conflitto in base alla «qualità delle persone» coinvoltevi. A seconda delle ottiche, la lite verteva infatti tra una femmina indifesa ed un grande mercante e il suo un perfido mezzano (Cacace), tra un napoletano ed uno straniero (Giraud) o tra una napoletana ed un altro napoletano (Marzano).

L’afferenza degli stranieri al Supremo Magistrato veniva percepita, usata e apertamente rivendicata come «privilegio del foro». Si trattava di un paradosso di non poco conto per un tribunale che era nato in violenta contrapposizione con i fori particolari, denunciando le «eccezioni» e po-stulando l’«uniformità» della giustizia.177 Tale paradosso si spiega, però, se si tiene conto della strategia elaborata dal Supremo Magistrato di Com-mercio all’indomani della crisi del 1746. Ventura e i suoi giudici avevano fagocitato i fori particolari delle nazioni privilegiate, ma – siccome a quel punto i mercanti stranieri avevano investito il tribunale della loro domanda di servizi giudiziari178 – il Supremo Magistrato per certi versi era diventato esso stesso il foro privilegiato dei soggetti stranieri. Non a caso, a partire dal 1772, quando la giurisdizione sui francesi era ormai passata dal delega-to al tribunale ordinario, la Nation française iniziò a versare un «donativo

177. Piano delle Facoltà, art. V.178. Sull’«investimento» sociale delle istituzioni giudiziarie cfr. Garavaglia, Schaub,

Introduction.

La rinascita del Supremo Magistrato di Commercio 161

annuo» di 300 ducati al Supremo Magistrato di Commercio,179 con lo sco-po evidente di assicurarsi la sua benevolenza e di garantire che l’accesso al tribunale si consolidasse come un diritto corporativo.

Se le istituzioni sono capaci di sopravvivere ai programmi politici che le generano, ci sembra dire questa vicenda, spesso ci riescono grazie ad ap-propriazioni sociali da parte di terzi e con la conseguenza di trasformazioni funzionali non previste. In questo senso, il Supremo Magistrato di Com-mercio non era solo un tribunale rinato, ma anche una riforma deviata.

Ad avere la meglio fu l’argomentazione adottata da Giraud e sostenuta dal Supremo Magistrato: la causa spettava a quest’ultimo perché vi era coinvolto uno straniero. Al di là di questo singolo caso, si pone quindi la questione se questo tribunale poteva – come affermavano i suoi magistra-ti – «conoscere tutte le cause degli esteri, di qualunque natura fossero».180 Poteva, ad esempio, procedere nelle cause di natura non commerciale in base al solo status personale degli stranieri?

Tra il 1797 e il 1798, il Magistrato di Commercio e la Vicaria erano, una volta in più, ai ferri corti. Il pomo della discordia era un conflitto re-lativo all’affitto di un’abitazione insorto tra la francese Elisabeth Amelin, vedova dell’orologiaio Augustin Folin,181 e la sua connazionale Thérèse Bernard. Nella sua funzione di arbitro supremo, il Re, dopo essersi consul-tato con la Camera di Santa Chiara, comunicò la seguente decisione:

per il punto generale la M.S. trova fondate le ragioni esposte dalla G[ran]C[orte della Vicaria] […] e conseguentemente il Re dichiara che, in forza della Prammatica V “Locati conducti, sive de Migrando” dell’Augusto suo Genitore, è stata delegata la G.C. per procedere in esclusione di qualunque altra giurisdizione per le cause di affitti e sfratti di case. S.M. conferma so-vranamente codesta delega e vuole che attentamente si esegua in tutte le con-simili cause.182

Definita la regola in base alla «natura delle cose», stabiliva però im-mediatamente l’eccezione in riferimento alla «qualità delle persone»:

ma perciò che riguarda gli Esteri viene ora espressamente a derogarvi, volen-do che d’innanzi per le cause di affitti e sfratti di case riguardanti Individui

179. Romano, Napoli. Dal Viceregno al Regno, p. 110, n. 1.180. Nuova forma, p. 7.181. Su costoro vedi anche ASN, Polizia Generale, Registri di consulte, 22, 208.182. Il Segretario di Stato di Grazia e Giustizia Saverio Simonetti alla Vicaria (8 gen-

naio 1798), in ASN, Polizia Generale, Registro di dispacci, 6, pp. 6-7.

Stranieri di antico regime162

forestieri, abbia a procedere il Magistrato del Commercio, come solo Giudice de’ medesimi, e di tutte le controversie che li concernono. […] volendo S.M. togliere alle Nazioni Estere ogni dubbio che ne’ suoi felicissimi Regni pos-sano trovar ostacoli o ritardi alla buona, pronta e spedita giustizia, oggetto così essenziale per far fiorire ed estendere il commercio di questi Stati, trova perciò la M.S. necessario di troncare gl’inconvenienti che possono presentar-si nel doversi gli Esteri diriggere a’ vari Tribunali per lo conseguimento della giustizia […].

Il dispaccio non sembrava lasciar spazio ad alcun dubbio. Il Supremo Magistrato di Commercio era il «solo Giudice» degli stranieri e lo status personale di questi ultimi derogava ai testi normativi che definivano gli ambiti giurisdizionali degli altri tribunali.

In realtà, la situazione era meno univoca. Se in ambito civile, come abbiamo appena visto, il Magistrato di Commercio riusciva ad imporre la propria mediazione anche in cause estranee alla mercatura, nella sfera criminale il suo potere si rivelava più precario. Il 24 maggio del 1784 il console britannico James Douglas inviò una missiva al governo napoleta-no, esponendo un recentissimo fatto di cronaca nera:

questa mattina […] è venuto da me il negoziante inglese Bacher rappresen-tandomi essersi ritrovato morto Giovanni Miller, anche negoziante, ma viag-giatore, sospeso dietro la porta della stanza ove dormiva ad una corda e che era macchiata di sangue la camiscia, e che questo da circa giorni sette infermo con febre, delirio, temperamento furioso e acceso, ed abbitava nell’istesso appartamento […].183

Accompagnato dalla sua figliola e da sua cognata, il negoziante Ba-cher – che in realtà si chiamava John Martin Baker184 e non aveva alcun legame di parentela con i ben noti fratelli Baccher185 – si era subito recato

183. ASN, Esteri, Legazione inglese, 683.184. Il Segretario di Grazia e Giustizia Carlo de Marco lo chiamava l’«inglese Gio-

vanni Martino Beccher» (ASN, Esteri, Legazione cesarea, 113).185. Conviene fare chiarezza sull’appartenenza nazionale di questi soggetti, rispetto

alla quale nelle fonti e nella storiografia c’è un po’ di confusione. Come ha puntualmente rico-struito Benedetto Croce (La Rivoluzione napoletana, p. 122 s.), i fratelli Gennaro e Gerardo Baccher, protagonisti nel 1799 di una congiura realista contro la Repubblica napoletana, erano nati a Napoli come figli di Vincenzo de Gasaro Baccher. Figlio di secondo letto di Orsola Romano e Vincenzo de Gasaro, Vincenzo de Gasaro Baccher aveva aggiunto al proprio nome quello del primo marito della madre, che era appunto Baccher e che finì per prevalere comple-tamente. I suoi figli – tra cui Gennaro e Gerardo – imboccarono per lo più la carriera militare

La rinascita del Supremo Magistrato di Commercio 163

dal console per denunciare l’accaduto. Il console, da parte sua, aveva contattato l’avvocato di fiducia della British factory, Donatello Maria Di Cesare, e quest’ultimo aveva avvisato il giudice di quartiere,186 Nicola Piccioli. Accompagnato da due cerusici e da una truppa della Vicaria, Piccioli si era quindi recato nell’abitazione di Baker e aveva fatto suggel-lare le carte e le casse che vi aveva ritrovato. Non solo, ma aveva anche fatto «arrestare in casa» i due figli di Baker, rispettivamente di dieci e dodici anni, che erano rimasti in casa mentre il padre, la zia e la sorella erano andati dal console.

In loro difesa intervenne prontamente il console, descrivendo i propri connazionali come «persone probe» e il morto come «un matto». Le «ferite ritrovate nel cadavere», esponeva Douglas, erano state «causate con una […] piccola bajonetta, che il Miller teneva nel suo letto» e, in ogni caso, «non [erano state] mortali». Secondo il console, «il Miller, in uno stato tur-bato e di delirio, non avendo potuto ammazzare sé stesso con quell’istro-mento senza il menomo rumore, s’[era] da sé stesso appiccato».

Le autorità rimasero però scettiche di fronte a questa versione dei fat-ti. Il 28 maggio, la Vicaria ordinò che non solo non si doveva restituire al

al servizio del Re. Alcuni membri della famiglia si dedicarono invece al commercio e, in tale contesto, venivano giustamente identificati come «negozianti napoletani» (ASN, Esteri, Le-gazione cesarea, 112, agosto 1777). Benché la Fonseca Pimentel parli del «Baccher tedesco di origine» (Il Monitore napoletano, p. 437) e Colletta del «Baker, svizzero» (Colletta, Storia del Reame di Napoli, lib. XIII, § XXVIII), Gennaro e Gerardo erano dunque in tutti sensi dei partenopei: per nascita, discendenza e fedeltà politico-dinastica. Il loro etichettamento come tedeschi e svizzeri era una manipolazione discorsiva, fondata sull’origine remota del cognome, tramite la quale i repubblicani “napoletani” (la Fonseca Pimentel era nata a Roma da padre portoghese) delegittimavano degli avversari politici come stranieri. In ogni caso, l’assenza di un nesso di parentela tra i De Gasaro Baccher e i Bacher/Beccher/Baker del 1784 (ipotizzata erroneamente da Croce, La Rivoluzione napoletana, p. 122 n) viene suffragata da tre motivi. In primo luogo, la versione italianizzata «Baccher» può derivare da nomi (ingl.: Baker; ted.; Becker; sviz.-ted.: Bacher) estremamente diffusi a nord delle Alpi: la compresen-za di due omonimi in una metropoli come Napoli non basta a provare una relazione familiare. In secondo luogo, le fonti coeve fanno risalire le origini dei fratelli Baccher all’area germa-nica, mentre «Giovanni Martino» viene identificato unanimamente come inglese. E in terzo luogo, la famiglia di quest’ultimo nel 1784 era a Napoli da poco tempo, mentre i «Baccher» del 1799 lo erano da generazioni.

186. I giudici di quartiere erano le autorità preposte ai dodici quartieri di polizia in cui nel 1779 era stato suddiviso il territorio urbano di Napoli. Subordinati alla Vicaria, essi ve-nivano coadiuvati da quattro ufficiali subalterni, i cosiddetti deputati; vedi Alessi, Giustizia e polizia, p. 6, e Marin, Découpage de l’espace, p. 352.

Stranieri di antico regime164

padre i due figli, ma esigette che il console consegnasse alle autorità napo-letane gli altri membri della famiglia.

A quel punto Douglas informò il proprio governo dell’accaduto:

An English family by the name of Baker came here about two months ago to settle. They lived in the house of one Miller, a Saxon by birth,187 with whom he was to form a partnership. Miller thought fit to murder himself. Baker & his daughter and sister in law (who I have since found out to be a French women and consequently sent to the French chargé d’affaires) sought my protection to avoid being flung into a loathsome dungeon, the custom of this country. […] I shall not dare to give up any of His British Majesties [sic] subjects (especially knowing them to be innocent) without an order from my own Court. […] It is a very disagreable thing that our Judge Delegate has been taken from us, as it has subjected us to the laws of the Vicaria & tremen-dous they are.188

Se nella missiva al proprio governo Douglas riferiva apertamente di aver accolto Baker per evitare che fosse gettato in carcere, in una suc-cessiva lettera al marchese di Sambuca, Segretario di Stato agli Affari Esteri, negava che egli si trovasse in casa sua.189 La pretesa immunità extraterritorriale della residenza consolare era, come abbiamo già visto, inconsistente sul piano giuridico e, come Douglas sicuramente sapeva, in casi di questo genere il diritto delle genti prevedeva che i consoli conse-gnassero alle autorità locali le persone sospettate di reati penali. Negan-do però la presenza dei Baker nella sua dimora, il console guadagnava tempo, sicuro che gli ufficiali della Vicaria non avrebbero osato violare il suo domicilio.

La facenda si complicò ulteriormente con l’intervento del negoziante inglese Samuel Ford, che asserì «esser egli il principale interessato e padro-ne di tutte le mercanzie del Miller, ch’era un semplice suo commesso».190 A quel punto, trattandosi degli interessi di un negoziante straniero, interven-ne il Supremo Magistrato di Commercio e rivendicò la propria autorità sui beni del morto. Ancora una volta si pose la questione della giurisdizione. Doveva procedere la Vicaria, trattandosi di un sospetto omicidio (natura

187. Verosimilmente, la versione originaria di «Giovanni Miller» era dunque «Jo-hann Müller».

188. TNA, FO 70, 3, 32r-v.189. ASN, Esteri, Legazione inglese, 683.190. ASN, Esteri, Legazione cesarea, 112.

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delle cose), o il Supremo Magistrato, visto che le persone coinvolte erano degli stranieri (qualità delle persone)?

A differenza di quanto praticato nel caso Marzano/Cacace versus Giraud/Lanzetta, la decisione adottata dal governo napoletano questa volta fu meno unilaterale. Rifacendosi probabilmente ad un precedente del 1778 – quando aveva stabilito che in caso di omicidio l’inventariamento dei beni di uno stra-niero defunto spettava alla Vicaria, mentre in caso di suicidio la competenza era del Supremo Magistrato di Commercio191 – dispose che, in attesa di cono-scere le cause della morte, l’inventario dei beni del defunto sarebbe stato sti-lato in maniera congiunta dai due tribunali.192 La competenza di questo tribu-nale nelle cause degli stranieri non era dunque assoluta. Nelle cause penali di natura non commerciale – e in particolar modo nei reati di sangue – lo status di straniero non derogava infatti alla giurisdizione ordinaria e quindi non sus-sisteva alcuna afferenza automatica al Supremo Magistrato di Commercio.

Oltre che dalla natura delle cose, in alcune circostanze essa veniva inoltre limitata in considerazione degli status personali. Il 24 maggio del 1794 il reggente della Vicaria Luigi de’ Medici riportava che una

gran folla di popolo [aveva catturato] un forestiere propriamente vestito, per-ché essendo entrato costui in una cappella verso la conceria detta sopra il Mandrone, [aveva] domandato il titolo della medesima, e rispostogli da al-cune donne essere della Beatissima Vergine, avea replicato a questa credete siete minchioni.193

Non solo, ma nella sua irriverente spavalderia aveva anche «risposto alle donne che in quella Cappella era il Diavolo ed [aveva] poi sputac-chiato verso alcune immagini delle anime del Purgatorio». Come è facile

191. Si veda la lite giurisdizionale insorta nel 1778 in occasione del suicidio di Jeanne Morel, in ASN, Esteri, Legazione francese, 505.

192. Vi dovevano inoltre assistere un britannico, per garantire gli interessi di Ford, e un rappresentante nominato dal ministro plenipotenziario della corte di Vienna, visto che «non trovandosi qui persona che rappresenti detta Nazione [sassone]» si era convenuto «di far passare il cennato Miller sotto la generale denominazione di Tedesco» (ASN, Esteri, Legazione cesarea, 112). Questo caso illumina il duplice ruolo di rappresentanza svolto dall’inviato di Vienna nella capitale delle Due Sicilie. Da un lato proteggeva gli interessi di tutti i sudditi degli Asburgo d’Austria (inclusi quelli che provenivano da territori non appar-tenenti al Sacro Romano Impero), ma dall’altro – in quanto rappresentante dell’imperatore – all’occorrenza estendeva la propria autorità anche sui sudditi degli altri Stati tedeschi, di cui solo pochissimi avevano delle rappresentanze autonome a Napoli.

193. ASN, Polizia Generale, Registri di consulte, 23, p. 650 s.

Stranieri di antico regime166

immaginare, lo scandalo provocato da queste plateali offese al sentimento religioso fu grande. Il forestiero fu immobilizzato dalla folla e venne con-segnato al capoguardia del quartiere. A quel punto, a chi toccava giudica-re il protagonista delle irreligiose esternazioni? E in base a quale criterio doveva esser decisa l’afferenza giurisdizionale? In considerazione della natura del reato, o in virtù dello status del reo?

L’ufficiale di polizia non ebbe dubbi, e optò per il secondo. Ma lo status a cui fece riferimento non era quello di straniero, bensì quello di militare. Il forestiero risultò infatti essere il figlio di quel Josef Ignaz Wirz che, ori-ginario di una famiglia notabilare dell’Obvaldo, per decenni aveva servito la corona delle Due Sicilie come comandante-proprietario dell’omonimo reggimento.194 E in quanto militare Josef junior era soggetto a regolamen-tazioni giurisdizionali particolari.

In Spagna, da dove il reggimento obvaldese era giunto a Napoli nel corso della guerra di successione polacca, le truppe svizzere avevano godu-to di un’autonomia giurisdizionale fortissima, sia nelle cause interne che in quelle miste: i reati commessi dai membri dei reggimenti venivano giudi-cati in prima istanza dai comandanti-proprietari dei medesimi e, in seconda istanza, dalle autorità dei cantoni a cui tali reggimenti facevano riferimen-to. A Napoli, invece, la situazione si era configurata in termini diversi. In analogia a quanto praticato nei confronti della giurisdizione dei consoli, sin dai primi anni del regno borbonico il governo napoletano aveva infatti cir-coscritto la «Justizia interior acordata â los Regimientos de Suizos» ai soli

194. Vedi Eyer, Die Schweizer Regimenter in Neapel. Nel corso dell’età moderna i Wirz servirono anche l’imperatore e la corona di Spagna. I reggimenti svizzeri – tra cui vi era per l’appunto il reggimento Wirz – furono sciolti nel 1789, ma molti dei militari che li componevano rimasero comunque al servizio di Ferdinando IV, confluendo in altre unità. Tra costoro c’era anche il figlio di Josef Ignaz, Josef Wirz junior (1757-1799), meglio noto come «Giuseppe Wirtz» (D’Ayala, Vite degl’italiani benemeriti, p. 422 s.). Ora, benché all’interno dei reggimenti svizzeri venisse tollerata anche la presenza di protestanti (Eyer, Die Schweizer Regimenter, p. 148), i Wirz – come del resto anche gli altri comandanti-proprietari – provenivano da cantoni e famiglie cattoliche. Il gesto di Josef junior non può dunque essere interpretato come un mero disprezzo del culto dei santi e della Vergine – come spesso traspariva dai racconti dei viaggiatori protestanti –, ma sembra essere stato l’espressione di un sentimento anti-clericale squisitamente politico: un’ipotesi tanto più plausibile se si considera che «Giuseppe» (come molti ufficiali svizzeri ed irlandesi) era affiliato alla massoneria e che, nel 1799, aderì attivamente alla Repubblica napoletana, di cui riorganizzò le truppe e nella cui difesa morì combattendo; cfr. Di Castiglione, La masso-neria nelle Due Sicilie, vol. I, p. 155, e Il Monitore napoletano, pp. 249, 272 e 663.

La rinascita del Supremo Magistrato di Commercio 167

«delitos que se comieteren entre los dependientes […] que componen los mismos Cuerpos».195 La restrizione dell’extraterritorialità non aveva però automaticamente determinato una subordinazione lineare alla magistratura ordinaria. Piuttosto, lo status dei reggimenti svizzeri era stato equiparato a quello degli altri militari. Di conseguenza, in caso di delitti misti (con milita-ri di altre unità o con civili) i loro componenti non sottostavano alla Vicaria, bensì «al Auditor del exercito» e, in sede di appello, alla «Junta de Guerra». E infatti, il blasfemo Josef non venne consegnato né alla Vicaria, né tanto meno al Supremo Magistrato di Commercio, ma al generale Francesco Pi-gnatelli, Uditore Generale di Guerra e Casa Reale.196

Per le autorità napoletane i mercenari stranieri erano dunque innanzitutto soldati. I loro legami di fedeltà li vincolavano in via gerarchica agli ufficiali dei loro corpi e quindi al Re delle Due Sicilie. Per la natura del loro servizio non erano e non dovevano essere legati ai rappresentanti diplomatico-conso-lari di altri Stati. Di conseguenza, quando una causa giudiziaria riguardava un mercenario al servizio del Re, la distinzione determinante non era quella tra suddito e straniero, bensì quella tra militare e civile. Benché i magistrati del Supremo Magistrato di Commercio affermassero di poter «conoscere tut-te le cause degli esteri, di qualunque natura fossero» – e nonostante lo status di straniero risultasse preminente nella maggior parte dei casi, piegando i pri-vilegi altrui e condizionando la classificazione giuridica dei “fatti” – i confini delle giurisdizioni continuavano ad essere instabili e contesi.

195. Cit. in Eyer, Die Schweizer Regimenter, p. 210. Il corsivo è mio.196. Come sia andata a finire questa vicenda non è dato sapere. All’apparenza la causa

sembra esser stata gestita senza clamore, per non alimentare le già persistenti voci sulle in-filtrazioni “giacobine” nelle forze armate. Certamente il giovane Wirz se la cavò meglio di quel siciliano che, pochi giorni prima, era stato giustiziato per aver interrotto la messa nella chiesa del Carmine lanciando delle invettive contro la monarchia e la religione. L’episodio è ricordato in un dispaccio di William Hamilton (20 maggio 1794): «a harden’d villain, a Sicil-ian, was bold enough to interrupt the mass in the Carmine, the most popular church of Naples, […] by uttering aloud the grossest blasphemies, and at the same time approving at the French system, declared his intentions of murdering the Royal Family, in short his behaviour was that of a mad man. If he had not been immediately secured by the military he would have been torn to pieces by the enraged populace. He was immediately trailed and condemned, and no proofs of former lunacy having appear’d, he was executed yesterday. He was first hang’d, then be-headed, his tongue cut out and his body thrown into the fire, amidst of an immense populace crying out Viva la Religione, viva il Re. The Cardinal Arch-Bishop of Naples went yesterday to the prison to endeavour to convert him, but he spit in His Eminency’s face and told him that he would believe in nothing but Robespierre» (TNA, FO 70, 7, 108v-109r).

4. Nazioni, migrazioni, manipolazioni

1. Gente senza nazione? Svizzeri, ginevrini ed ugonotti

Come si è visto, in antico regime all’assenza di uno status unificante di suddito corrispondeva la mancanza di una definizione univoca della ca-tegoria di straniero. La distinzione tra suddito e straniero si rifrangeva in maniera variegata nei prismi della società corporata e si caricava, a secon-da del contesto, di significati diversi. Per di più, nella prassi partenopea la posizione degli stranieri di fronte alle istituzioni locali veniva condizionata in maniera spesso determinante dagli interventi di consoli ed ambasciatori. Di conseguenza, i divari esistenti tra i poteri che i vari Stati esteri erano in grado di esercitare localmente a Napoli, e tra la capacità soggettiva dei diversi individui di affermare delle relazioni di appartenenza nei loro con-fronti, erano delle variabili assolutamente cruciali. E non solo nell’ambito delle pratiche sociali, ma anche a livello formale. A partire dal Seicento, l’addensarsi dei vincoli giuridici costruiti tramite i trattati internazionali e la declinazione squisitamente stato-centrica assunta dallo ius gentium dopo Vestfalia avevano fortemente ridotto le possibilità di un «diritto di ospita-lità» che prescindesse dall’appartenenza statuale dei singoli soggetti.1 A livello giuridico, la condizione di uno straniero entro un determinato Stato dipendeva in misura crescente dai rapporti che quest’ultimo intratteneva con il sovrano di cui era suddito il soggetto in causa, cioè dall’esistenza di relazioni diplomatiche stabili e di accordi bilaterali che garantissero dei privilegi particolari. E in pratica, la possibilità di poter godere effettiva-mente di determinati diritti e franchigie era fortemente condizionata dalla

1. Cavallar, The rights of strangers, p. 228.

Stranieri di antico regime170

presenza o meno di rappresentanti che fungessero da mediatori nei con-fronti delle istituzioni locali.

In linea di principio, ciò poneva dei grossi problemi ad una varietà di soggetti. Pensiamo ad esempio ai migranti originari dai territori dell’odier-na Svizzera o ai discendenti della diaspora ugonotta. All’epoca, la Confede-razione era un conglomerato politico-territoriale estremamente eterogeneo e relativamente poco coeso,2 di cui stricto sensu facevano parte soltanto tredici Cantoni,3 che erano i soli soggetti del patto confederale, mentre i Paesi alleati,4 i Paesi soggetti ai singoli Cantoni5 e i Baliaggi comuni6 vi partecipavano soltanto in maniera indiretta. Particolarmente defilate erano le posizioni della Repubblica di Ginevra che, alleata soltanto con Berna e Zurigo, era fondamentalmente indipendente, e del Principato di Neuchâtel, che dal 1707 era passato sotto la sovranità del Re di Prussia. L’unico orga-no centrale era la Dieta: un’assemblea non permanente e senza sede fissa composta dai delegati dei Cantoni e, in parte, dei Paesi alleati.7

A queste frammentazioni politiche si sovrapponevano poi le divisioni confessionali, che complicavano ulteriormente il mosaico elvetico, e i par-ticolarismi corporativi interni ai singoli territori. Da un lato ne conseguiva la mancanza assoluta di una definizione unitaria dell’appartenenza statua-le. In Svizzera – in altre parole – non esisteva l’ombra di uno «svizzero», ma solo protestanti e cattolici, bernesi e glaronesi, abitanti delle città e abitanti delle campagne, cittadini patrizi e abitanti comuni. Significativa-

2. Sulla concezione politica della Confederazione in età moderna cfr. la recente opera di Maissen, Die Geburt der Republic.

3. Si trattava di Zurigo, Lucerna, Berna, Friburgo, Soletta, Basilea, Sciaffusa, Uri, Svitto, Untervaldo, Glarona , Appenzello e Zugo; cfr. Würgler, Confederazione.

4. Le alleanze – bilaterali o multilaterali – variarono nel corso del tempo. Tra i prin-cipali Paesi alleati vi erano il Libero Stato delle Tre Leghe (corrispondente all’incirca agli odierni Grigioni e a sua volta strutturato in modo confederale), il Principato di Neuchâtel, la città di San Gallo (protestante) e l’abbazia di San Gallo (che controllava il contado cat-tolico), nonché i principati vescovili del Vallese e di Basilea (che dal Cinquecento non comprendeva però più la città di Basilea, passata alla Riforma).

5. Particolarmente estesi erano quelli di Berna che, tra l’altro, comprendevano l’intero Vaud, di lingua francese.

6. I Baliaggi comuni erano dei territori soggetti non ad un singolo, ma ad una pluralità di Cantoni, che li dominavano in maniera congiunta. Quelli più estesi erano i quattro baliag-gi italiani, corrispondenti grosso modo all’odierno Ticino, e la Turgovia. Cfr. Holenstein, Baliaggi comuni.

7. Ginevra, Neuchâtel e il Principato vescovile di Basilea non fecero però mai parte della Dieta.

Nazioni, migrazioni, manipolazioni 171

mente, nella documentazione napoletana non si parlava di «Svizzera», ma di «Svizzeri», indicando con questa espressione sia la popolazione che il paese. Dall’altro, questo policentrismo interno si rifletteva nell’assenza di una proiezione unitaria verso l’esterno. Troppo poco coesa, la Dieta non istituì né delle ambasciate permanenti, né dei consolati, ma si limitò, di volta in volta, ad inviare all’estero delle delegazioni straordinarie con com-piti circoscritti.8

Quanto alle potenze esterne, solo la Francia si dotò di una presenza permanente in Svizzera, istituendo a Soletta un’ambasciata che corrispon-deva sia con la Dieta, sia con le autorità dei singoli territori, ma non con la Repubblica di Ginevra che – a dimostrazione della sua sostanziale indi-pendenza – intratteneva delle relazioni diplomatiche dirette con la Francia, tramite un residente francese a Ginevra e un residente ginevrino a Parigi. Altre potenze ebbero soltanto relazioni intermittenti con la Dieta o si limi-tarono a corrispondere direttamente con singoli Cantoni, soprattutto per negoziarvi il reclutamento di truppe mercenarie. La corte di Napoli, come anche la Spagna, intratteneva delle relazioni diplomatiche con i soli Can-toni cattolici e, a questo scopo, tra il 1738 e il 1746 si fece rappresentare a Lucerna dal marchese Giacinto d’Istasia.9 A Napoli, invece, fino al Decen-nio francese non vi fu alcuna rappresentanza svizzera.

Per i mercenari ciò non poneva alcun problema. Come abbiamo visto nel caso del giovane Wirz, essi erano considerati dalle istituzioni napole-tane innanzitutto come militari, non come stranieri. Appartenevano ad un corpo sociale ben definito – i reggimenti – e avevano nei rispettivi coman-danti-proprietari degli interlocutori istituzionali ufficiali, senza contare che, in quanto soldati, si trovavano in un rapporto di fedeltà e protezione con i sovrani napoletani.

Per gli operatori commerciali provenienti dall’odierna Svizzera,10 la cui presenza nei porti europei e mediterranei accrebbe sensibilmente nel-la seconda metà del Settecento, la mancanza di rappresentanze costituiva invece un vacuo istituzionale che rischiava di lasciarli sguarniti di fronte

8. Cfr. Altermatt, Stücheli, Diplomazia, e Altermatt, Consolati.9. In seguito Napoli si affidò ai servigi diplomatici dell’inviato spagnolo. Eyer, Die

Schweizer Regimenter in Neapel, passim.10. Lüthy, La banque protestante, vol. II; Carrière, Négociants marseillais, passim;

Théry-Lopez, Une immigration de longue durée; Piuz, Mottu-Weber, L’économie genevoi-se, cap. 17; Espagne, Bordeaux-Baltique, pp. 6-11; Schulte Beerbühl, Deutsche Kaufleute in London, pp. 55 e 63.

Stranieri di antico regime172

alle autorità locali. Il problema era tanto più pronunciato, se si considera che buona parte di questi migranti d’élite proveniva dai territori riformati della Svizzera orientale e francese. Nei paesi cattolici come gli antichi Stati italiani, la Francia o la Spagna essi erano esclusi a priori dalla naturaliz-zazione, ma allo stesso tempo non avevano dei chiari referenti diplomatici o consolari che ne potessero difendere gli interessi. Così, se a Napoli i britannici, olandesi, svedesi e danesi godevano di garanzie formali che, entro esigui margini di tolleranza, li mettevano al riparo da persecuzioni religiose,11 i riformati provenienti dall’odierna Svizzera non disponevano di alcun riconoscimento formale di questo genere.

A Marsiglia, dove nel Settecento circa un terzo dei negozianti stra-nieri provenivano dall’odierna Svizzera e in particolar modo da Ginevra, San Gallo e il Vaud,12 la presenza svizzera non disponeva né di una rap-presentanza consolare, né di istituzioni comunitarie specificamente elve-tiche. Pertanto, il principale collante di questi mercanti e banchieri stra-nieri era la confessione riformata, che nel XVIII era professata dal 92% dei négociants svizzeri presenti nel porto provenzale. Prima dell’Editto di Fontainebleau,13 il luogo di aggregazione istituzionale era stato il tempio della comunità protestante. Dopo il 1685, quando questo era stato espro-priato e trasformato in una chiesa cattolica, nei confronti degli svizzeri riformati la monarchia francese aveva adottato un atteggiamento relativa-mente tollerante, consentendo di fatto che nelle loro abitazioni private o nei consolati dei paesi protestanti continuassero a praticare il proprio culto e che seppellissero i propri morti in un cimitero riservato a loro. Protetti dal loro status di stranieri, i negozianti svizzeri erano così diventati il nerbo di una comunità riformata che, pur non avendo più delle proprie istituzioni ufficiali, si riprodusse fino alla Rivoluzione tramite le pratiche sociali dei suoi componenti.14

Parzialmente diverso era il caso di Lione, dove dei mercanti originari dalla Confederazione erano presenti sin dal basso medioevo. Per dei secoli, costoro non avevano formato alcun corpo specificamente svizzero, ma si

11. Cfr. supra, p. 50, n. 94.12. Su 489 negozianti stranieri censiti da Charles Carrière per il Settecento, ben 171

erano originari dell’odierna Svizzera (Négociants marseillais, vol. I, p. 273).13. L’Editto di Fontainebleau (1685) sancì la revocazione dell’editto di Nantes (1598)

che, entro determinati limiti, aveva riconosciuto il diritto d’esistenza delle comunità pro-testanti in Francia.

14. Théry-Lopez, Une immigration de longue durée, pp. 18 e 27-28.

Nazioni, migrazioni, manipolazioni 173

erano aggregati alla nazione tedesca. Solo nel corso del Seicento, quando il commercio dei territori dell’Impero con la piazza di Lione era entrato in declino e i privilegi accordati alla Confederazione avevano iniziato a superare quelli concessi alle libere città imperiali, i mercanti provenien-ti dall’odierna Svizzera si erano staccati della nazione tedesca e avevano dato vita ad una «Nation suisse» che, in assenza di un console, era rappre-sentata da un syndic.15

In Francia, lo status di svizzero non aveva solo una valenza in ambito religioso, permettendo ai riformati di godere di limitati margini di tolleran-za, ma giocava anche un ruolo economico-legale. Infatti, i soggetti origi-nari dalla Repubblica di Ginevra e dai Cantoni confederati erano esentati dal droit d’aubaine e disponevano dunque di una piena capacità giuridica di ricevere e trasmettere i propri beni in via ereditaria:16 un fattore non irri-levante per i facoltosi négociants elvetici presenti sulle piazze francesi.

A Genova, dove nella seconda metà del XVIII secolo si insediò un nutrito gruppo di mercanti e banchieri elvetici di confessione riforma-ta, un processo di istituzionalizzazione fu avviato nel 1782, quando i «Negozianti Protestanti del Corpo Elvetico» iniziarono ad identificarsi in riferimento ad un’entità specificamente svizzera.17 A Napoli, invece, un’auto-identificazione di questo genere compariva raramente nei do-cumenti istituzionali. Ma pur non essendovi alcuna «nazione svizzera», anche nella metropoli meridionale gli operatori commerciali elvetici e ginevrini non erano certo assenti.

Gli ugonotti, da parte loro, si trovavano ad affrontare problemi per certi versi simili. In seguito all’Editto di Fontainebleau, circa duecentomila persone avevano abbandonato la Francia, rifugiandosi negli Stati che nei secoli precedenti avevano aderito ad una delle varie confessioni protestan-ti. In molti casi questi esuli si erano radicati stabilmente nei paesi d’arri-vo. In altri, invece, gli eventi del 1685 aveva messo in moto dei processi migratori più complessi e di più ampio respiro. Dai primi refuges – come

15. Lüthy, Die Tätigkeit der Schweizer Kaufleute, p. 9 s. Il syndic era una carica squisi-tamente corporativa. Inizialmente ogni titolare nominava il proprio successore, fin quando nel 1720 l’incarico venne assegnato in base ad un meccanismo elettivo interno alla nazione.

16. Sahlins, Unnaturally French, p. 49 s. Meno rilevante per gli svizzeri e ginevri-ni stabiliti a Marsiglia, dove a partire dal 1669 tutti gli stranieri erano esentati dal droit d’aubaine, questo privilegio era invece importante per coloro che vivevano (e morivano) a Lione, dove l’esenzione globale era stata abolita nel 1615.

17. Codignola, Tonizzi, The Swiss community in Genoa, p. 165.

Stranieri di antico regime174

venivano chiamati i paesi protestanti che avevano accolto gli esuli fran-cesi – molti ugonotti avevano riformulato dei nuovi progetti migratori,18 muovendosi spesso all’interno di quelle reti diasporiche ampiamente trans-nazionali che si erano create in seguito all’esodo di fine Seicento.19 Tra i protagonisti di queste riemigrazioni figuravano sia gli esuli stessi, sia i loro discendenti, che in questo modo contribuirono a disegnare delle traiettorie plurigenerazionali e tutt’altro che lineari. Molti si diressero verso nuovi refuges, ma vi fu parimenti chi partì verso l’Est ortodosso, il Mediterraneo musulmano o, paradossalmente, verso dei paesi cattolici, tra cui le Due Sicilie e, in particolar modo, la loro capitale. Le modalità di interazione tra i soggetti provenienti dai Cantoni confederati, dalla Repubblica di Ginevra e i protestanti di origine francese da un lato, e le varie istituzioni parteno-pee dall’altro, costituiscono pertanto un terreno d’indagine estremamente interessante per uno studio prosopografico delle strategie relazionali dei migranti e per un’analisi dei processi di classificazione sociale.

Nel 1737, capitarono a Napoli i «Negozianti Francesi» Pierre e Théo-dore Lhuillier,20 gioiellieri «établis à Paris».21 Giunti in città, essi ricorsero alla giustizia del Re «acciò degnata si fusse di dar gl’ordini più premuro-si per astringersi» il mercante milanese Ludovico Favi «alla restituzione di alcune tabaccherie, orologi e sugelli, rimessi in suo potere da Miche-langelo Natalini, di Lucca, dimorante in Fiorenza, a cui avevano essi tali mercanzie vendute» e spiegarono «che detto Natalini era decotto» – cioè fallito – «senza esserne stati soddisfatti del prezzo».22 E visto che i Lhuiller «si asserirono […] Francesi», la causa venne rimessa al giudice delegato Orazio Rocca. Favi, che come milanese non godeva di alcun privilegio giu-risdizionale, cercò immediatamente di bloccare il magistrato e si appellò al Re, «esponendo che detti attori erano Genevrini, e non Francesi» e che dunque «dovesse procedere il Giudice ordinario, e non il Delegato della Nazione Francese». Come ginevrini i Lhuillier non avrebbero infatti potu-

18. Sul concetto di projet migratoire e sulla capacità degli attori sociali di riformulare tali progetti in itinere vedi Rosental, Les sentiers invisibles; per il caso partenopeo vedi Rovinello, Zaugg, L’insostenibile linearità dell’essere.

19. La storiografia sull’esodo ugonotto iniziò praticamente con l’esodo stesso e ha raggiunto, nel corso del tempo, una mole enorme. Per dei lavori di sintesi cfr. Yardeni, Le refuge protestant; Dölemeyer, Die Hugenotten.

20. ASN, Esteri, Legazione francese, 480.21. Devant al Segretario di Stato della Marina, in ANF, AE, BI, 878, 347r-v.22. Rocca a Montealegre (13 luglio 1741), in ASN, Esteri, Legazione francese, 484.

Nazioni, migrazioni, manipolazioni 175

to invocare alcun foro particolare e, alla pari di Favi, si sarebbero dovuti sottomettere alla giustizia amministrata ordinariamente dai tribunali del Regno. Svelata la “mascherata”, insomma, la posizione di Pierre e Théo-dore sembrava destinata a complicarsi a loro sfavore.

La Segreteria di Grazia e Giustizia, cui venne rimesso il ricorso di Favi, ordinò però a Rocca di procedere, «dando[gli] e comunicando[gli] […] tutta la giurisdizione che fusse necessaria, nonostante qualunque ecce-zione, e come se quelli fussero Francesi, e non Genevrini». Erano trascor-si soltanto due anni da quando il governo napoletano aveva contrapposto il privilegio del giudice delegato alle pretese giurisdizionali del console Devant e, giacché era uscito vincente da questo scontro, ora sembrava in-tenzionato a non suscitare nuove dispute con i rappresentanti francesi, tan-to meno per assecondare le strategie dilatorie di un commerciante che, in quanto milanese, era pur sempre un suddito di una potenza nemica.

Rocca poté dunque continuare ad occuparsi della lite. Ma mentre Favi a quel punto si mostrò disposto a rimettere al giudice delegato la docu-mentazione relativa alla transazione disputata, i Lhuillier non riuscirono a produrre le carte necessarie per provare la fondatezza delle loro richieste. Non solo, ma nell’ottobre del 1738 i due lasciarono Napoli senza nominare alcun procuratore. La causa rimase dunque in sospeso, finché nel 1741 i signori Lhuillier sbarcarono nuovamente nella capitale delle Due Sicilie e pretesero di riaprire la procedura. Rispetto al 1737, cambiarono però stra-tegia. Resisi conto dell’irritazione di Rocca nei loro confronti, si rivolsero infatti al neonato Supremo Magistrato di Commercio, suscitando il ma-lumore del giudice delegato, che intravide in questo comportamento una lesione della sua autorità:

compariscono una volta, e poi se ne vanno senza ne meno accudire, o far accudire a’ loro procuratori ed avvocati, e […] spariscono e non si vedono, se non a capo d’anni[. Poi,] dopo tanti anni si sono fatti vedere in questa Città [e] domandano che detta causa sia determinata dal Magistrato del Commercio, si asseriscono Genevrini, e non più Francesi, e quando Favi li pretese Genevrini, e non Francesi, vollero esser Francesi, e giudi-cati dalla Delegazione de’ Francesi.

Tuttavia, siccome non poteva obbligare i Lhuillier a beneficiare di un privilegio, da cui essi stessi asserivano di esser esclusi, Rocca finì per ac-consentire al trasferimento della causa. In primo luogo, perché in ogni caso le parti avrebbero potuto ricorrere al Supremo Magistrato in sede d’ap-pello. In secondo luogo, perché i privilegi della nazione francese non ne

Stranieri di antico regime176

venivano violati, giacché i Lhuillier si rivolgevano al tribunale in qualità di ginevrini. E in terzo luogo, concludeva Rocca, perché in questo modo «io rimarrei liberato dalla molestia che detti Genevrini rinnovano a capo d’anni dopo lungo silenzio, e vogliono che il Giudice vegli e li risvegli, mentre essi dormono».

Il console Devant – che nel 1737 aveva presentato i Lhuillier come francesi, consentendo loro di ricorrere al foro particolare – dapprima ebbe delle esitazioni. Con tutta evidenza, temeva che il trasferimento della cau-sa avrebbe intaccato le prerogative della nazione, creando un precedente pregiudizievole al privilegio di foro. Tuttavia, alla fine accettò anch’egli il ragionamento di Rocca:

Quoiqu’il soient Genevois, et conséquemment sous la protection du Roy [de France] qui leur accorde les mêmes privilèges qu’à ses sujets, il semble ce-pendant que ne perdant point par là leur qualité d’étrangers, ils pourroient aller au Tribunal du commerce sans porter aucune atteinte aux privilèges de la Nation Françoise.23

Passata al Magistrato di Commercio, la lite stentò a giungere a con-clusione. A quel punto, i Lhuillier mobilitarono il sostegno dei «Sindics & Conseil de Genève», che il 1. febbraio 1743 inviarono un dispaccio a Montealegre, raccomandando alla giustizia del Re «les Sieurs Lhuillier, nos Bourgeois, négocians de cette ville».24 Questa volta, la sollecitazione diplomatica sembrò sortire l’effetto desiderato e il 23 luglio Pierre e Théo-dore – che ora si trovavano a Roma – ringraziarono Montealegre per la sentenza con cui il tribunale di Ventura aveva ordinato a Favi di restituire le preziose mercanzie e di rimborsare loro le spese sostenute nel corso della procedura.25 La faccenda pareva sistemata, sennonché Favi chiese una dila-zione per la restituzione delle merci e sollevò nuove obiezioni rispetto alla somma del rimborso, tant’è che il 3 dicembre i due negozianti gioiellieri si rivolsero nuovamente al segretario di Stato per chiedere la conclusione definitiva del caso.26

Come spesso accade, le carte non consentono di conoscere l’esito fi-nale della lite giudiziaria. Ai fini della nostra analisi non è però il risultato,

23. Devant al Segretario di Stato della Marina (4 luglio 1741), in ANF, AE, BI, 878, 347r-v.

24. ASN, Esteri, Legazione francese, 486.25. ASN, Esteri, Legazione francese, 487.26. Ibidem.

Nazioni, migrazioni, manipolazioni 177

quanto lo svolgimento del conflitto ad interessarci. La dialettica di que-sto caso evidenzia infatti sotto vari aspetti l’uso prettamente strumenta-le e situazionale delle etichette identitarie e, di conseguenza, l’intrinseca instabilità delle classificazioni sociali. Nel 1737 i Lhuillier «si asserirono […] Francesi» perché percepirono il foro particolare come una risorsa utile nella gestione del contenzioso con Favi. Nel 1741, invece, considerarono Rocca come un mediatore giudiziario poco favorevole e, di conseguenza, si rivolsero al Supremo Magistrato. A questo scopo svestirono i panni dei «Negozianti Francesi» e indossarono quelli dei «Genevrini», rinunciando al privilegio di foro e ottenendo così il trasferimento della causa.

Va rilevato, che queste manipolazioni non sarebbero state possibili – o per lo meno non così facilmente attuabili – senza la partecipazione di sogget-ti terzi. Come abbiamo già visto nel caso di Cornet, i processi di identifica-zione non avvengono in maniera unilaterale e in un vuoto di potere, ma sono sempre situati in un contesto relazionale e vengono dunque condizionati dai rapporti di forza tra le parti coinvolte. Per Devant, i Lhuillier erano dei gine-vrini e, benché in Francia rimanessero formalmente degli étrangers, a Napoli egli li presentava alle autorità napoletane come francesi, pretendendo ed ot-tenendo che la sua certificazione venisse accettata come criterio classificato-rio giuridicamente effettivo per regolare l’accesso ai privilegi della nazione. Quanto al governo napoletano, anch’esso non mancò di fare la sua parte per sorreggere la finzione. Questa venne infatti attaccata da Favi che, per divin-colarsi dalla strategia conflittuale messa in atto dai Lhuillier, cercò di impor-re una classificazione alternativa dei suoi antagonisti e, a questo scopo, ne “svelò” l’origine ginevrina. Pur essendo stata resa palese, la manipolazione non venne disinnescata, ma rimase efficace. Disconoscendo l’appartenenza alla Francia dei Lhuillier, il governo napoletano avrebbe infatti rinfocolato i timori del console francese per l’integrità dei privilegi nazionali, con la pro-spettiva di suscitare nuove dispute diplomatico-giurisdizionali. Ad appena due anni dalla querelle del 1735, ciò non appariva opportuno, tanto più che in quell’occasione la legittimità del foro delegato era stata esplicitamente riconosciuta. Dopo aver sconfitto Devant, valeva ora pena di rassicurarlo. E del resto, ad esser sacrificati erano soltanto gli interessi di un commerciante milanese che, in quanto suddito asburgico, non aveva nessuna rappresentan-za che potesse mobilitare a suo favore.27

27. Una rappresentanza della corte di Vienna fu stabilita soltanto nel 1751 (ASN, Esteri, Legazione cesarea, 103).

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Un ragionamento analogo vale del resto per lo spostamento identifica-tivo del 1741. Benché in quel caso i Lhuillier non operassero una finzione – nel senso che erano effettivamente riconosciuti come bourgeois dalle auto-rità cittadine di Ginevra28 – l’accettazione della loro “nuova” appartenenza non fu un atto scontato. Questa dovette essere prima certificata dal console di Francia e soprattutto dal governo napoletano, che a questo scopo chiese una consulta al giudice delegato Rocca. E se alla fine entrambi accettarono la riclassificazione dei Lhuillier, lo fecero soltanto dopo aver constatato che essa non ledeva i rispettivi interessi particolari.

Oltre ad illustrare in maniera esemplare le dialettiche negoziali che modulavano le relazioni tra istituzioni e attori sociali, il caso evidenzia gli stretti legami tra il consolato francese e i commercianti ginevrini. Un lega-me non scontato, visto che in Francia dopo il 1685 gli unici soggetti auto-rizzati a professare ufficialmente la «religion prétendue réformée» erano gli stranieri,29 e considerando che i protestanti rimanevano – almeno in teo-ria30 – esclusi dalla possibilità di naturalizzarsi. A prima vista la protezione accordata da Devant ai Lhuillier potrebbe forse apparire come un’azione tutto sommato contingente, visto che si trattava soltanto di commercian-ti di passaggio. In realtà, il nesso enunciato dal console – «Genevois, et conséquemment sous la protection du Roy» non «sous la protection du Roy, quoique Genevois» – alludeva ad una regolarità delle pratiche ben più strutturata. Lungi dall’essere irrimediabilmente separati e contrapposti,

28. Il carattere non fittizio della bourgeoisie ginevrina dei Lhuillier non significa però che il suo uso soggettivo non fosse strumentale e che, sotto altri punti di vista, l’identifica-zione di questi commercianti non implicasse una selezione contingente di uno tra i molti criteri classificatori possibili. Come definire infatti in maniera univoca la collocazione spa-ziale di questi soggetti che venivano detti «négocians de cette ville» dalle autorità ginevrine e «établis à Paris» da Devant, ma che di fatto in quegli anni risultavano perennemente in viaggio? Non solo, ma la stessa origine ginevrina non può essere assunta come un dato assoluto. È infatti probabile che i Lhuillier avessero effettivamente delle radici francesi, giacché sia in occasione delle guerre di religione del Cinquecento, che in seguito alla revoca dell’Editto di Nantes, degli ugonotti di nome L’Huillier si erano rifugiati nei Cantoni pro-testanti e nella Repubblica di Ginevra, la quale nel 1699 concesse il diritto di bourgeoisie a tale Théodore L’Huillier, figlio di Jean-Philippe, orafo di Mâcon. Si potrebbe in effetti trat-tare del nostro personaggio o, per lo meno, di un suo parente omonimo; vedi Haag, Haag, La France protestante, t. VII, p. 85.

29. Rapport, Nationality and citizenship, p. 39.30. Le pratiche istituzionali talvolta si discostavano però da questo limes normati-

vo, permettendo tacitamente che anche dei non cattolici ottenessero la naturalizzazione; Sahlins, Fictions of a Catholic France.

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alle falde del Vesuvio le relazioni tra i mercanti protestanti e la Nation françoise de Naples erano infatti forti e consolidate.

Al di là del singolo caso dei Lhuillier, nella configurazione confessio-nale di antico regime si poneva la questione più generale quale dovesse es-sere lo status dei protestanti di origine francese a Napoli. Per le istituzioni napoletane un ugonotto era innanzitutto un francese oppure un protestante? E per il consolato di Francia? Quali erano le relazioni che, dopo la revoca dell’Editto di Nantes, i mercanti ugonotti potevano intrattenere con le rap-presentanze francesi?

In realtà, non esistevano delle norme esplicite in merito. Lo evidenzia un dispaccio che, nel novembre del 1746, Taitbout inviò al Segretario di Stato alla Marina, il conte di Maurepas. L’occasione era data dall’immi-nente elezione dei deputati della nazione, resasi necessaria perché Blondel e Joseph Fourrat, rispettivamente primo e secondo deputato, si stavano preparando a lasciare la piazza di Napoli.31 I deputati erano delle figure in cui si esprimeva una residua auto-amministrazione da parte della nazione mercantile. Privi di qualsiasi funzione rappresentativa verso l’esterno, cioè nei confronti delle istituzioni locali, essi si limitavano ad assistere il conso-le in occasione degli arbitraggi intra-nazionali o nella gestione delle eredità di connazionali morti ab intestato. Pur non trattandosi di un office, bensì di un ruolo corporativo la cui funzione istituzionale era relativamente margi-nale, l’incarico di deputato era rilevante dal punto di vista delle gerarchie informali che esistevano all’interno della nazione, in quanto assegnava ai suoi titolari un potere arbitrale che, in certe situazioni, permetteva dei mar-gini di manovra tutt’altro che indifferenti. La faccenda era insomma deli-cata, esponeva Taitbout, tanto più che i rapporti all’interno della nazione erano non di rado di natura conflittuale:

Le défaut de dispositions dans certains esprits de cette Nation, qui n’est pas encore formée comme le sont celles de la pluspart des autres ports, est non seulement cause de ce qu’en biens d’occasions […] il est du moins très diffi-cile de parvenir à des délibérations, […] mais encore il va, joint au petit nom-bre de sujets qui se trouvent ici, donner lieu à des difficultés lors de l’élection prochaine à faire d’un Député.32

31. Originario di Briançon, Jospeh Fourrat commerciò a Napoli per vari decenni. Si ritirò a Marsiglia attorno al 1748 (e non nel 1737, come vuole Carrière, Négociants marseil-lais, vol. II, p. 894), lasciando la conduzione degli affari al suo figlio Jacques.

32. ANF, AE, BI, 883, 282r-286r.

Stranieri di antico regime180

L’individuazione di soggetti adatti alla carica era piuttosto difficile. Toussaint Combe, il più eminente tra i mercanti, in passato aveva già rive-stito questa carica, ma al presente rifiutava l’ipotesi di una sua rielezione, perché «ses engagemens avec cette cour» non gli lasciavano tempo per gli «affaires» della nazione e, per altro, non gli permettevano di assumere un incarico collegato al consolato.33

A suo tempo, Combe aveva condiviso la carica con Antoine Bourgarel, il quale non aveva però profuso alcun impegno in essa. Quando era stato eletto deputato, aveva cercato in ogni modo di sottrarsi alla nomina e c’era voluto un intervento risoluto da parte dell’ambasciatore per imporgli la sua accettazione. In seguito, si era mostrato del tutto indisponibile, rifiutandosi ad esempio di curare la successione del defunto Joseph Lions e della so-cietà Lions & Bussy.34 Del resto, notava Taitbout, si trattava di un soggetto di poco conto. In passato, come capitano di bastimenti commerciali, aveva subito una condanna per delle operazioni di contrabbando svolte nella rada di Marsiglia e delle violenze commesse nei confronti degli ufficiali della dogana. Fuggito dalla Francia, si era trasferito nel regno del Re Cattolico e aveva servito per quattordici anni «dans les troupes d’Espagne», prima di rientrare in patria e tentare – senza successo – di avviarvi un’attività commerciale. Nel 1736 era quindi sbarcato a Napoli, «où il a fait un petit commerce de toilerie». Un commercio che, per altro, in parte svolgeva al dettaglio: un particolare che intaccava sensibilmente la sua pretesa di esser riconosciuto come négociant.35 Per questi motivi, Bourgarel era dunque

33. Come si ricorda, nel 1748, quando gli venne offerta la carica ben più importante ed ambita di chargé d’affaires del consolato, Combe lasciò cadere questi scrupoli, suscitando il disappunto della corte di Napoli; cfr. supra, p. 103.

34. Joseph Lions nel 1739 risultava membro della nazione francese di Napoli; cfr. ANF, AE, BI, 359r-365r.

35. Le linee di distinzione tra négociant e marchand e tra marchand e boutiquier era-no alquanto fluide e, proprio per questo, oggetto di aspre contese. Schematizzando al mas-simo si può dire che il négociant era un soggetto che commerciava all’ingrosso e su scala internazionale, mentre il marchand svolgeva una limitata attività di import-export, ma per il resto aveva un raggio d’azione sostanzialmente regionale e vendeva sia all’ingrosso che al dettaglio; il boutiquier, infine, operava in un segmento merceologico limitato, si riforniva all’ingrosso presso i marchands e i négociants e vendeva al dettaglio ad una clientela lo-cale. In realtà, dietro a queste rigide classificazioni sociali vi era un’intensa dialettica degli status e delle realtà imprenditoriali molto più sfaccettate e contraddittorie. Troviamo infatti dei négociants che – con o senza l’ausilio di qualche mezzano – vendevano al dettaglio, e dei commercianti bottegai che – grazie alle loro relazioni all’estero – importavano delle

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del tutto inadatto alla carica di deputato, tanto più che era partito da Na-poli all’inizio dell’anno e non era chiaro quando vi sarebbe ritornato. Ma nonostante il suo parere avverso, esponeva Taitbout non senza irritazione, una parte della nazione lo aveva votato, «animé d’un esprit de parti […] contre d’autres».

Il lionese Nicolas aveva lasciato la piazza di Napoli, «aiant fait mal ici ses affaires», e dunque non rimaneva molta scelta. Justin Moisant era an-cora molto giovane e, siccome di recente si era reso protagonista di un di-verbio con alcuni padroni di bastimento, le probabilità di una sua elezione erano abbastanza remote. Jean-Antoine Gantelmi era del tutto inadatto alla carica, non solo per i suoi tratti caratteriali – «un sauvage qui ne semble capable ni de penser, ni de parler» – ma anche per la sua estrazione sociale poco distinta – era arrivato a Napoli da poco tempo,36 dopo aver lavorato come scrivano a bordo del pinco di suo cognato, il capitano Dallest.

Vi erano poi dei «marchands libraires» che, secondo Taitbout, «ne conoissent que leur commerce»,37 e dei più modesti «marchands en bou-tiques». Tra questi ultimi solo Mathieu Chambeyront, venditore di tessuti in via Toledo, meritava una qualche attenzione. Tuttavia, faceva notare il

partite più o meno grandi di mercanzie straniere, senza passare per l’intermediazione dei négociants. Su questi giochi delle distinzioni sociali vedi Salvemini, Storia e semantica di una “professione”.

36. Era a Napoli almeno dal settembre 1743 (ASN, Processi antichi, Supremo Magi-strato di Commercio, 3, 22).

37. È legittimo dubitare che la relazione tra commercio librario e grande négoce negli anni Quaranta del Settecento possa esser descritta in termini di radicale separatezza, come insinuava Taitbout. Per i decenni successivi è infatti largamente documentato il ruolo che svolsero alcuni mercanti “generalisti” – si pensi ai vari Falconnet, Vieusseux, Liquier e Raby – nell’intermediazione tra i librai attivi a Napoli e le case editrici straniere e, in par-ticolar modo, la Société Typographique de Neuchâtel. Come ha notato Anna Maria Rao, erano «i grandi mercanti stranieri – in questo come in altri settori – a controllare i circuiti distributivi europei e, a differenza che in Francia, a Napoli – come a Genova, Firenze e Torino – [erano] proprio i grandi librai-mercanti, e non i piccoli librai marginali, a con-trollare il mercato dei “cattivi libri”»; Rao, Introduzione, p. 46. Accanto a questi poliedrici négociants vi erano però effettivamente dei commercianti francesi più modesti – si pensi a Hermil, Gravier e Merande – che si occupavano principalmente, se non addirittura esclu-sivamente, dell’importazione di opere a stampa e della loro vendita al dettaglio. Sulle rela-zioni tra il mercato napoletano e la Société Typographique vedi Pasta, Editoria e cultura, in part. p. 229. Su Raby vedi De Falco, Giovanni e Francesco Gravier, pp. 567-577, e Pironti, Bulifon, Raillard, Gravier, pp. 45-69. Sull’implicazione dei Liquier nel commercio librario vedi Rao, “Progetti senza sostanze”.

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console, non si doveva dimenticare che, quando si era stabilito a Napoli nel 1716, «il n’avoit de ressource que dans l’industrie de sa femme, qui étoit couturière», il che lo rendeva indegno della carica. Tanto più, che nel 1735 era stato arrestato con l’accusa di contrabbando ed era dunque inviso a «les gens du Pays».38

Restavano soltanto Teissier e i fratelli Liquier. Teissier – non è chiaro se Taitbout si riferisse ai fratelli Claude o Jean-Jacques, presenti a Napoli negli anni Trenta, oppure ad Antoine, che figura in una lista della nazione del 175039 – apparteneva ad una famiglia di mercanti ugonotti originari di Nîmes, dotata di una molteplicità di ramificazioni transnazionali in vari porti italiani, nei Cantoni riformati e in Gran Bretagna.40 Come molti né-gociants francesi residenti nelle Due Sicilie, e più in generale come tutti i grandi operatori del commercio internazionale dell’epoca, i Teissier ri-sultavano impegnati contemporaneamente in una pluralità di attività eco-nomiche e, in particolare, nell’importazione di stoffe, nell’esportazione di grano, nonché nell’intermediazione finanziaria.41

I più grandi mercanti ugonotti della piazza di Napoli erano però i fratelli Paul e Marc-Antoine Liquier, originari di Saint-Jean-du-Bruel, nel Rouergue, regione montagnosa situata nell’entroterra di Nîmes:42 un territorio che da un lato rappresentava il più importante bacino manifat-turiero della Linguadoca inferiore,43 e dall’altro era stato una tradizionale roccaforte del protestantesimo francese.44 I Liquier erano stabilmente im-piantati a Montpellier – come soci di un’impresa specializzata nella pro-

38. Su questo episodio cfr. ANF, AE, BI, 875, 187r-189r e 192r-193r.39. ANF, AE, BI, 886, 358r.40. Su questa famiglia cfr. Zaugg, Mercanti stranieri e giudici napoletani, p. 149.41. Cfr. ad esempio ASN, Esteri, legazione francese, 483, e ASN, Processi antichi,

Supremo Magistrato di Commercio, 8, 61.42. Se non indicato diversamente, le notizie genealogiche sui Liquier sono tratte da

Bancarel, Autour du rouergat Liquier, pp. 141-158.43. I settori principali erano quelli tradizionali della maglieria e della tessitura di drap-

pi di lana, nonché quello più recente della seta. A partire dai primi del Settecento, il pro-cesso di produzione, a carattere estremamente diffuso, era venuto a trovarsi vie più sotto il controllo dei «marchands faisant fabriquer» che da Nîmes regolavano sia il rifornimento con le materie prime che la commercializzazione dei prodotti finiti. Teysseire-Sallmann, L’industrie de la soie, in part. p. 349.

44. Basti ricordare che nel momento della revoca dell’Editto di Nantes la maggio-ranza della popolazione di Nîmes era protestante e che, nei primi anni del Settecento, la regione montuosa delle Cevenne fu al centro della resistenza ugonotta dei camisards.

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duzione di tele colorate, avviata insieme ai Seimandy, un’altra famiglia ugonotta dell’entroterra di Nîmes – e a Marsiglia, da dove André – fra-tello di Marc-Antoine e Paul, nonché insigne letterato e libero muratore della loggia «Saint-Jean d’Ecosse» – curava gli scambi commerciali e finanziari. Il dispaccio di Taitbout è la prima attestazione della loro atti-vità a Napoli. In esso, pur esprimendo una chiara stima per i Liquier, il console faceva notare che,

quoique très entendus dans les affaires, [ils] n’auront vraisemblablement au-cune voix, de même qu’ils n’ont eu aucune lors des autres élections; il sont Protestants, et l’on soutient qu’ils sont incapables ici, comme ils le seroient en France, de faire fonctions de juge.45

La stessa osservazione valeva per Teissier che, «nullement compa-rable pour la capacité aux frères Liquier, il pèche comme eux du côté de la Religion».

Considerando i limiti che si incontravano nella selezione dei deputati, Taitbout manifestò un certo disagio nei confronti di questa discriminazione formale, tanto più che essa strideva in maniera evidente con la reputazione e la posizione sociale acquisita dalle due famiglie ugonotte – e in particola-re dai Liquier – a Napoli e altrove. Questo disagio non era certo un’espres-sione isolata, ma si ricollegava all’ostilità diffusa degli ambienti mercantili francesi nei confronti della svolta politica del 1685 e veniva ulteriormente amplificata nel contesto napoletano, dove era necessario aggregare i négo-ciants attorno al corpo della nazione, e non secondo linee confessionali. Di conseguenza, il console chiese al conte di Maurepas «si l’on ne peut pas fermer les yeux sur cette différence de Religion» che fin ad allora aveva reso ineleggibili Teissier e i Liquier, oppure se fosse per lo meno possibile concedere loro il diritto di voto attivo, in modo da far eleggere Moisant, ché altrimenti la scelta sarebbe sicuramente caduta su soggetti poco adatti a rappresentare la nazione.

Le elezioni, lamentava Taitbout, non sempre erano il modo migliore per scegliere degli individui degni. Nel 1744, ad esempio, Bourgarel aveva ottenuto sette voti in più rispetto a Combe e formalmente era

45. Non era certamente un caso che ad opporsi ad una piena apertura nei confronti dei Liquier fosse proprio «le Sieur Combe», che «sur cet article» era «un des plus prévenus». L’esclusione degli ugonotti dalle cariche della nazione gli garantiva infatti la preminenza sociale all’interno della medesima, che i Liquier verosimilmente stavano intaccando in for-za del loro amplissimo raggio d’affari.

Stranieri di antico regime184

divenuto primo deputato della nazione. Successivamente, Combe era però riuscito a far valere la propria anzianità sulla piazza di Napoli e l’ampiezza dei propri affari, costringendo Bourgarel a cedergli di fatto la precedenza. Visti gli inconvenienti derivanti dal meccanismo elettivo, il console proponeva – in alternativa all’apertura ai protestanti – la sop-pressione dei deputati. Anche la Nation française di Genova, «quoique beaucoup plus nombreuse», si era trovata in difficoltà nella scelta dei deputati e, di conseguenza, il console aveva deciso di farne a meno.46 Quando si ritrovava a dover gestire degli affari particolari, egli coopta-va di volta in volta dei «négociants et marchands» esperti e disposti a collaborare «de bon concert». In questo modo, esponeva Taitbout, «on prévient les cabales et les jalousies». Abolendo la carica formale, egli sarebbe stato in grado di fruire della collaborazione di Combe e, in se-condo luogo, di Fourrat o di Moisant. Tra le varie opzioni propostegli dal console, Maurepas scelse l’ultima. Dalla prospettiva di Versailles essa aveva infatti il vantaggio di non introdurre dei precedenti che incri-nassero la già contestata linea discriminatoria confessionale e, d’altron-de, rafforzava il potere discrezionale dell’ufficio consolare nei confronti dei mercanti della nazione.

L’episodio dimostra che, nel 1747, i protestanti erano ammessi alla nazione francese, ma non potevano assumervi degli incarichi ufficiali. Soprattutto non era pensabile che un protestante venisse investito di un potere arbitrale nei confronti dei suoi connazionali cattolici, come sa-rebbe successo, se fosse stato eletto deputato Teissier o uno dei fratelli Liquier. Allo stesso tempo, il dispaccio consolare evidenzia però che il limes esclusivo non appariva sorretto da una legittimazione sociale forte, se lo stesso console arrivava a proporre di «fermer les yeux» sulla diffe-renza confessionale. La decisione negativa presa da Maurepas nella lon-tana Versailles incontrava ancora il consenso interessato di Combe, ma era in contraddizione con la posizione vie più importante che i Liquier stavano assumendo nell’intermediazione commerciale e finanziaria tra le Due Sicilie e la Francia.

Esclusi dalla carica di deputati, i protestanti lo erano, a maggior ragio-ne, da quella ben più importante di chargé d’affaire del consolato. Quando nel 1748 Taitbout lasciò temporaneamente Napoli, la scelta cadde inevi-

46. È possibile che anche a Genova tali difficoltà fossero state causate dalla forte pre-senza di mercanti-banchieri ugonotti; Lüthy, La banque protestante, vol. II, pp. 93 ss.

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tabilmente su Combe, con le conseguenze che abbiamo già esposto. A di-stanza di poco più di un decennio, la situazione era però cambiata. Da un lato Combe aveva lasciato la piazza di Napoli,47 e dall’altro alla Segreteria di Stato della Marina non c’era più Maurepas, ma Nicolas-René Berryer, conte di La Ferrière. Quando ai primi del 1760 Taitbout si assentò nuo-vamente dalla propria stazione e dovette nominare un chargé d’affaires, il console poté scegliere più liberamente il proprio sostituto e si risolse a nominare il noto ugonotto Paul Liquier.48 Benché in Francia a metà Sette-cento le misure contro i protestanti fossero diventate un po’ meno rigide, e nelle grandi città portuali esistessero certi margini di tolleranza, la nomina di Liquier costituiva nondimeno un gesto assolutamente significativo. A differenza del deputato, che svolgeva un ruolo limitato e comunque tutto interno al corpo della nazione, il chargé d’affaires era infatti il titolare ad interim di un ufficio regio e, in quanto tale, corrispondeva sia con il gover-no napoletano che con Versailles.

L’inclusione degli ugonotti nelle cariche pubbliche avvenne prima all’estero che in Francia. Mentre a Napoli nel 1760 un ugonotto rappre-sentava a tutti gli effetti la nazione francese, in Francia la condizione dei protestanti rimaneva per molti versi precaria, come a due anni di distanza confermò il famigerato processo a Jean Calas. Fu solamente alla fine degli anni Settanta che nei domini del Re Cristianissimo si verificarono delle aperture importanti, con la nomina di Jacques Necker alla Direzione gene-rale delle Finanze (1777) e con l’apertura della Chambre de Commerce di Marsiglia ai mercanti ugonotti (1779),49 e notoriamente fu solo alla vigilia della Rivoluzione che i protestanti ottennero il riconoscimento dei diritti civili (1787). La differenza del contesto era dunque un fattore determinan-te. All’estero prevaleva il criterio classificatorio nazionale e la volontà di mantenere i legami con i facoltosi mercanti ugonotti. In Francia, invece, il tratto distintivo che nell’auto e nell’etero-percezione identificava que-

47. La sua assenza si riscontra sin dall’assemblea della nazione del 6 agosto 1750, alla quale non prese parte; ANF, AE, BI, 886, 358r.

48. ANF, AE, BI, 892, 353r-v. La corrispondenza di Paul Liquier arriva fino al 19 giu-gno 1762 (ANF, AE, BI, 893, 28r-v), mentre quella di Taitbout riprende, dopo una lacuna di nove mesi, il 21 marzo 1763.

49. Per potervi accedere, i «nouveau catholiques», cioè i protestanti formalmente con-vertiti al cattolicesimo, avevano però bisogno di un permesso regio. Tra coloro che appro-fittarono di questa apertura ci fu André Liquier, fratello di Marc-Antoine e Paul, che entrò nella Chambre de Commerce nel 1788; Carrière, Négociants marseillais, vol. I, p. 227 s.

Stranieri di antico regime186

sti soggetti continuava ad essere l’appartenenza confessionale. A seconda della situazione, insomma, le istituzioni del Re Cristianissimo dicevano dunque «voi protestanti» oppure «noi francesi».

2. La Nation française

A Napoli non solo si poteva essere protestanti e francesi – come di-mostra il caso dei Liquier e dei Teissier –, ma addirittura si poteva essere francesi senza essere né cattolici, né francesi. O meglio, vi erano dei sog-getti che a Napoli riuscivano a farsi riconoscere come francesi, anche se da un punto di vista giuridico-formale in Francia sarebbero stati classificati come stranieri. E non erano soltanto delle persone come i Lhuillier che, seppur perennemente in viaggio, potevano in qualche misura dirsi «établis à Paris», ma anche della gente che, nata all’estero, non vantava alcuna residenza fissa in Francia.

Gente come i Mörikofer, recentemente studiati da Daniela Luigia Caglioti.50 Figlio di Johann Georg senior e di Anne Christine Schobin-ger, Friedrich Robert Mörikofer era nato il 14 ottobre 1740 a Frauen-feld, in Turgovia.51 A Napoli era arrivato nel 1767,52 dopo un soggiorno pluriennale a Lione, dove suo padre si era trasferito per motivi di com-mercio. Benché il segmento francese del percorso migratorio di que-

50. Caglioti, I Meuricoffre da Goethe al Credito Italiano.51. Cfr. l’attestato rilasciato dal console francese Bertrand il 4 luglio 1792, in ASN,

Esteri, Espulsi di Francia, 543. La Turgovia era un Baliaggio comune, soggetto ad un insieme di Cantoni cattolici e protestanti. In virtù di questo peculiare rapporto di subordi-nazione, la Turgovia – dopo essere stata investita dalla Riforma nel corso del Cinquecento – non aveva subito un’uniformazione confessionale, ma era rimasta un territorio misto. Frauenfeld, da parte sua, era un piccolo comune cittadino – ancora nel 1850 non contava che 3444 abitanti – retto da un numero ristretto di famiglie titolari della cittadinanza, a cui appartenevano anche i Mörikofer. Dal punto di vista confessionale era a sua volta una realtà mista, anche se i protestanti erano demograficamente in maggioranza e politicamente predominanti. Cfr. Eugster, Spuhler, Gnädiger, Frauenfeld.

52. Benché in altri testi (Gruber-Meuricoffre, Die Familie Meuricoffre in Neapel, p. 5) venga comunemente indicato il 1760 come anno d’arrivo, ritengo che il 1767 sia la data più affidabile. Ad essa fa infatti riferimento lo stesso Friedrich Robert in una sua lettera del 1781 (cfr. infra, p. 222) e nella petizione presentata alle autorità borboniche per sottrarsi all’editto di espulsione del 1793 (cfr. infra, p. 271). Se egli fosse arrivato già nel 1760, non si vede perché avrebbe dovuto celarlo in questi testi, in cui aveva tutto l’interesse di esibire una lunga permanenza a Napoli.

Nazioni, migrazioni, manipolazioni 187

sta famiglia sia ancora largamente da esplorare,53 possiamo nondimeno evocare i secolari legami tra i territori dell’odierna Svizzera e la città di Lione. Anello di congiunzione tra le vie terrestri verso i porti atlantici e la via fluviale del Rodano che, sull’asse Ginevra-Marsiglia, collegava l’Altipiano svizzero con lo spazio mediterraneo, Lione era, sin dai tempi delle fiere tardo-medievali, un importante entrepôt per i prodotti mani-fatturieri della Svizzera orientale. La revoca dell’Editto di Nantes non solo non aveva spezzato questi legami umani ed economici, ma parados-salmente aveva contribuito a rafforzarli. Da un lato, gli ugonotti lionesi erano emigrati in gran numero verso i territori protestanti dell’odierna Svizzera, dove – pur mantenendo spesso legami parentali, culturali e commerciali con la Francia e pur riemigrando in parte verso altri pae-si – complessivamente si erano radicati nei tessuti urbani di città come Ginevra, Losanna, Berna e Basilea. Dall’altro, i protestanti svizzeri e gi-nevrini, in quanto stranieri, avevano potuto mantenere la loro residenza a Lione e, a partire dalla fine del Seicento, la loro presenza in città aveva addirittura registrato una sostenuta fase di crescita.54 Così come i Canto-ni protestanti e la Repubblica di Ginevra erano delle mete consuete per i calvinisti lionesi, così lo era Lione per gli operatori commerciali sviz-zeri e ginevrini,55 che da quella città accedevano a mercati ben più vasti rispetto a quelli della Confederazione, frammentati da numerosissime barriere corporative, doganali e politiche.

Il periodo francese ebbe certamente un’importanza cruciale per Frie-drich Robert. Il suo successivo trasferimento a Napoli non può infatti es-ser interpretato come l’attuazione di un progetto migratorio primigenio, formulato già nella lontana Turgovia, ma va piuttosto letto come il frutto di una rielaborazione del medesimo avvenuta a Lione, ovvero come una risposta soggettiva alle opportunità presentatesi grazie alle relazioni sociali sviluppate in Francia.56 Il segno più visibile della trasformazione avvenu-

53. È possibile che il trasferimento in Francia di Johann Georg senior fosse avvenuto in seguito al suo matrimonio con la giovane Schobinger, un cui parente già negli anni Trenta era syndic della nazione svizzera di Lione (Lüthy, La banque protestante, vol. II, p. 188).

54. Lüthy, Die Tätigkeit, p. 9.55. Vedi Lüthy, La banque protestante, vol. I, p. 50-63; Bergier, Genève et la Suisse,

pp. 33-44; Geisendorf, Lyon et Genève, pp. 65-76; Krumenacker, Des protestants au siècle des Lumières.

56. Più in generale sulle dinamiche migratorie dei mercanti ed imprenditori protestan-ti cfr. Caglioti, Elites in movimento.

Stranieri di antico regime188

ta nel corso dell’itinerario migratorio era la francesizzazione del nome, mutato in Frédéric-Robert Meuricoffre. Certo, ben oltre l’antico regime sia gli attori sociali che gli apparati istituzionali conservarono l’abitudine di piegare i nomi di battesimo alla lingua locale, a sottolineare come que-sti appellativi – attinti dal medesimo bacino cristiano o, con l’avanzare della moda neoclassica, dalla tradizione greco-romana – fossero percepiti come declinazioni interscambiabili e non come identificativi individuali fissi e culturalmente caratterizzati. E comune era anche l’uso di adattare alla lingua del posto i cognomi, soprattutto dopo permanenze pluriennali o plurigenerazionali. Nel caso dei Mörikofer va però rilevato che, sbarcati nelle Due Sicilie, essi mantennero il cognome francesizzato, senza mai sostituirlo con una sua versione italiana: un indizio assolutamente signifi-cativo, che rifletteva il fatto che nella Napoli del Settecento il loro ambito di riferimento era costituito in primis dalla nazione francese.

Francesi furono infatti i primi partners di Frédéric-Robert, che nel 1774 risultava socio della «Lovin, Defferre & Meuricoffre»57 e che nel 1778 negoziava sotto la ragione sociale «Meuricoffre, Peschaire & C.ie».58 Affermatosi così sulla piazza napoletana, e fattosi raggiungere sin dal 1777 dal suo nipote Johann Georg (Jean-Georges), tra il 1783 e il 1787 diede vita alla «Meuricoffre, Scherb & C.ie»59 insieme al suo cognato Johann Ge-

57. Vedi ASN, Processi antichi, Supremo Magistrato di Commercio, 8, 56 (marzo 1774). Originario di Nîmes, Jean Defferre era arrivato a Napoli all’inizio degli anni Ses-santa; cfr ASN, Polizia Generale, Registri di consulte, 22, 211; non sono state rinvenute indicazioni relative alla sua confessione.

58. Cfr. la causa adita dalla «Meuricoffre, Peschaire e Comp.» (ASN, Processi anti-chi, Supremo Magistrato di Commercio, 9, 57).

59. Cfr. ASN, Processi antichi, Supremo Magistrato di Commercio, 10, 2 (1781), nonché ANF, AE, BI, 901, 65v (1783) e 902, 54r-v (1787). Le informazioni ricavabi-li dalle carte processuali e diplomatiche si discostano dalla memorialistica familiare (Gruber-Meuricoffre, Die Familie Meuricoffre in Neapel, p. 29). Secondo quest’ultima, i Meuricoffre sarebbero stati dapprima soci della «Lorin & Peschaire» (1762-68), suc-cessivamente rinominata «Lorin, Defferre & Meuricoffre», e quindi della «Meuricof-fre, Peschaire & Comp.» (1774-78), mentre dal 1778 al 1793 avrebbero operato come «Meuricoffre & Comp.». Secondo D.L. Caglioti, che in parte si basa su queste fonti, la sequenza sarebbe invece «Lorin & Peschaire», «Lorin, Defferre & Meuricoffre» (1774-78) e «Meuricoffre & Comp.» (1778-93). L’attendibilità delle memorie familiari rispetto alle questioni economiche – lo sottolinea la stessa Caglioti – è però dubbia: da lato perché si tratta di elaborazioni retrospettive, e dall’altro perché essa fu prodotta essenzialmente dalle donne della famiglia, «sistematicamente e strutturalmente escluse dalle vicende della banca» (Caglioti, I Meuricoffre da Goethe al Credito Italiano, p. 246).

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org Scherb,60 la cui famiglia – anch’essa di origini turgoviesi – era presente a Lione almeno sin dagli anni Venti.61

Visti questi legami intensi, tutto sommato non stupisce che i Meuricof-fre fossero stabilmente aggregati alla Nation française e che si presentassero alle autorità napoletane come «Negozianti francesi».62 Certo, nel caso speci-fico dei Meuricoffre questa auto-identificazione pubblica era probabilmente accompagnata anche da un’affinità più intima con la cultura francese – mani-festata nell’adozione della lingua francese nella corrispondenza privata della famiglia63 –, ma nell’interazione sociale con i poteri pubblici si trattava di una strategia assolutamente strumentale, volta a trarre profitto dalle franchi-gie doganali di cui nelle Due Sicilie godevano i sudditi del Re Cristianissimo e dalla potente protezione dei consoli di Francia. Costoro non ignoravano certo l’origine svizzera e la confessione protestante di questi mercanti-ban-chieri, ma non per questo rinunciavano ad offrire loro i propri servizi e il proprio appoggio nei confronti delle istituzioni napoletane.

La nazione francese non era però l’unico riferimento sociale dei Meu-ricoffre. In quanto protestanti, essi seppero infatti costruire delle relazioni di fiducia con il consolato britannico, a cui nel 1787 «Mr. Meuricoffre, a French Merchant at Naples (and a Protestant)» si offrì come mediatore in occasione di una delicata affaire diplomatico-religiosa, insorta quando il vescovo di Mazzara aveva fatto sottrarre al proprio tutore – James Tough, il futuro console britannico a Palermo – una ragazzina inglese che apparen-temente si era convertita al cattolicesimo.64

Per quanto riguardava le scelte matrimoniali di Frédéric-Robert e Jean-Georges, esse non mirarono a rinforzare delle alleanze imprenditoriali, né fu-rono circoscritte da angusti limiti confessionali. Frédéric-Robert si sposò nel 1779 con Henriette Hillmer, figlia di un oculista di origini austriache.65 Jean-

60. Aveva sposato a Lione Barbe Elisabeth Mörikofer, la sorella maggiore di Friedrich Robert (Die Korrespondenz des Basler Professors Jakob Christoph Beck, p. 79).

61. Lüthy, Die Tätigkeit der Schweizer Kaufleute, p. 167. Gli Scherb erano cittadini di Bischofszell. Negli anni Settanta del Settecento un Scherb era syndic della nazione svizzera a Lione (Krumenacker, Des protestants au siècle des lumières, p. 218).

62. Cfr. ad esempio ASN, Processi antichi, Supremo Magistrato di Commercio, 9, 57. Sulla tendenza diffusa dei mercanti svizzeri di identificarsi come francesi cfr. Rovinello, Cittadini senza nazione, p. 55.

63. Caglioti, I Meuricoffre da Goethe al Credito Italiano, p. 246.64. Dispaccio di Hamilton (4 settembre 1787), in TNA, FO 70, 3, 377v.65. Nato a Hainburg an der Donau, in Austria, Joseph Hillmer era molto probabilmen-

te di origini cattoliche; il battesimo di suo figlio nella Französische Kirche di Berlino – la

Stranieri di antico regime190

Georges, invece, nel suo percorso migratorio incrociò quello della livornese Celeste Coltellini.66 Suo padre, Marco Coltellini, dopo aver gestito per alcuni anni una tipografia a Livorno – pubblicando tra l’altro la prima edizione (an-cora anonima) del Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria – aveva acqui-sito notorietà come librettista e, grazie all’appoggio di Pietro Metastasio, nel 1764 si era trasferito alla corte di Vienna e, nel 1772, a quella di San Pietro-burgo.67 Il bagaglio culturale trasmessole dal padre e le relazioni che costui aveva costruito nell’ambito del patronage artistico-cortigiano, permisero a Celeste di intraprendere la carriera musicale. Dopo un passaggio a Milano, iniziò a cantare nei teatri di Napoli. E con lei arrivarono in città la madre, i fratelli,68 una zia e tre sorelle: Rosina, che andò poi in sposa al futuro console svizzero Charles Bourguignon,69 la cantante Annetta e la pittrice Costantina. Dotate evidentemente di grandi doti culturali, le sorelle Coltellini animarono un salotto che ben presto divenne «un porto di mare per artisti, letterati e no-bili viaggiatori».70 Nella seconda metà degli anni Ottanta, Celeste compì due lunghi soggiorni a Vienna, ma nel 1790 tornò a Napoli e nel 1792 si sposò con Jean-Georges Meuricoffre, che insieme a suo zio si era ormai affermato come uno dei più importanti mercanti-banchieri delle Due Sicilie.

Il matrimonio con una cattolica – decisamente un’eccezione rispetto alla forte endogamia confessionale della business community protestante71 – e le scelte compiute dalla coppia in occasione della nascita del loro pri-mogenito dimostrano che la confessione riformata non era vissuta dai Meu-

chiesa riformata della comunità ugonotta – fa però pensare ad una sua conversione; cfr. Henning, Joseph Hillmer.

66. Vedi Iesue, Coltellini Celeste.67. Gruber-Meuricoffre (Die Familie Meuricoffre in Neapel, p. 6) riporta alcune no-

tizie errate sul conto di Marco Coltellini, dicendolo nativo di Firenze (mentre era nato a Livorno nel 1719) e affermando che trascorse la vecchiaia a Napoli (quando invece morì a San Pietroburgo nel 1777); vedi Loreto Tozzi, Coltellini Marco.

68. Uno di loro forse era Luigi Coltellini, tipografo e libraio attivo a Napoli a partire dagli anni Ottanta del Settecento (Pasta, Editoria e cultura, p. 229).

69. Caglioti, Vite parallele, p. 165.70. Questo luogo di socialità (cfr. la descrizione di Ferrari, Aneddoti piacevoli ed

interessanti, vol. I, pp. 127 s.) veniva frequentato, tra l’altro, da Emma Hart (poi moglie del ministro plenipotenziario britannico William Hamilton) e Ignazio Ciaia, futuro esponente del movimento repubblicano. Pare che quest’ultimo negli anni Ottanta nutrisse una passio-ne amorosa per Celeste Coltellini, a cui dedicò alcune poesie (Croce, La letteratura italiana del Settecento, pp. 337 s.).

71. Caglioti, Vite parallele, cap. 4.3.

Nazioni, migrazioni, manipolazioni 191

ricoffre come un’insormontabile barriera religiosa. Al loro figlio, nato a Napoli nella primavera del 1793, Jean-Georges e Celeste imposero il nome di Achille, seguendo un gusto neoclassico in cui, oltre alla formazione let-teraria della madre,72 è forse possibile intravvedere l’esprit repubblicano dell’epoca. Figlio di un protestante e investito di un nome intriso di signi-ficati non certo religiosi, il futuro fondatore della Gemeinde evangelica fu però battezzato da un sacerdote cattolico. In effetti, non c’era molta scelta. Da un lato, per contrarre un matrimonio misto in un paese cattolico era necessaria un’apposita licenza della Santa Sede, vincolata alla promessa di battezzare i figli cattolicamente.73 E dall’altro, in assenza di ministri della propria fede, nel corso del Settecento sempre più spesso i protestanti in terra straniera investivano della loro domanda di servizi religiosi – espres-sa essenzialmente in occasione dei momenti di passaggio liminari quale il matrimonio e, soprattutto, la nascita e la morte – i chierici di altre confes-sioni cristiane.74 Significativamente, per il battesimo di Achille i genitori non si rivolsero alla parrocchia in cui vivevano – quella di San Liborio –, ma al parroco dell’«Inclita Nazione Fiorentina».75 Stabilitisi a Napoli, i Coltellini avevano deciso, infatti, di fare riferimento non ad una parrocchia territoriale – il che per certi versi avrebbe denotato un radicamento sociale nel quartiere – ma ad una delle tre parrocchie nazionali, riproducendo così anche in ambito ecclesiastico la loro condizione di stranieri. Questo dato attesta i legami che, a Napoli, i Coltellini intrattenevano con altri toscani: dei legami che sembrano aver condizionato anche le scelte residenziali dei Meuricoffre, che nel 1793 risultavano abitare in «rue des Florentins»,76

72. Lo spessore culturale di Celeste Coltellini, e la sua partecipazione agli ambienti illuministi napoletani, sono attestati da indizi sparsi. Troviamo ad esempio il suo nome – in compagnia con quelli di Mario Pagano e Gaetano Filangieri – sulla lista dei sottoscrittori dell’opera di Napoli Signorelli, Vicende della coltura nelle due Sicilie; cfr. Mansi, La pro-duzione dei Flauto, p. 555).

73. Sia Achille che suo fratello Georges furono però mandati in Svizzera in tenera età per esservi educati da protestanti (Caglioti, Vite parallele, p. 254).

74. Cfr. le osservazioni di Windler (La diplomatie comme expérience de l’autre, pp. 116-120) sul caso degli ugonotti a Tunisi, nonché quelle di Carrière (Négociants marseillais, p. 228) sui protestanti francesi a Marsiglia, che rileva che gli atti esteriori di cattolicità «étaient acceptés, sans beaucoup de réticence, par les négociants protestants».

75. La fede di battesimo è in ASN, Esteri, Espulsi di Francia, 543. Il battesimo fu celebrato il 2 maggio 1793. La scelta del padrino e della madrina cadde su due italiani: Giovanni Maddaloni, quasi sicuramente del Regno di Napoli, e Grazia Marchionni.

76. Cfr. il già citato certificato consolare, in ASN, Esteri, Espulsi di Francia, 543.

Stranieri di antico regime192

vicino alla chiesa di San Giovanni e al Teatro dei Fiorentini, di cui la Col-tellini fino a pochi anni prima era stata la primadonna. Se da un lato il matrimonio con lo svizzero Jean-Georges aveva messo fine alla carriera musicale della Coltellini e alle peregrinazioni ad essa legate,77 dall’altro i Meuricoffre vennero coinvolti nello spazio sociale della famiglia livorne-se. Il caso illustra bene come per i migranti il radicamento relazionale nei paesi d’arrivo non passi soltanto dall’interazione con soggetti “autocto-ni” – come vorrebbe il discorso assimilazionista –, ma anche e soprattut-to tramite gli ambiti di socialità sviluppati insieme ad altri migranti. Allo stesso tempo, evidenzia però anche che questi non sono necessariamente l’espressione di solidarietà “etniche” – come spesso insinua una vulgata comunitarista largamente diffusa –, ma risultino innanzitutto dai legami intessuti in loco con altri soggetti, a cui sono accomunati – oltre che da un livello sociale affine – dall’esser arrivati in città da immigrati e l’aver dunque la necessità di costruirvi delle nuove reti di relazioni.

La trasversalità dei legami sociali dei Meuricoffre è poi confermata dalla loro partecipazione a quel circolo costituito alla metà degli anni Ot-tanta su iniziativa di alcuni mercanti stranieri. Nel 1783 «D. Giovan Pietro Raby ed altri Negozianti Esteri e Nazionali» domandarono al governo il permesso di riunirsi in un appartamento del palazzo del duca di Pesco-lanciano per «discorrervi di negozi, esteri e propri, e divertirsi in giuochi permessi e di volta con accademia di ballo e di musica, tutto a proprie spese».78 I soci fondatori del nascente club erano per lo più stranieri: i Li-quier, i mercanti francesi Charles e Louis Forquet, Jean Giraud, il console francese Charles-Cardin Amé de Saint-Didier, il celebre Dominiqe-Vivant Denon,79 chargé d’affaires dell’ambasciata di Francia, nonché i tre «depu-tati eletti» Gaetano Basile, Jean-Georges Meuricoffre e Jean-Pierre Raby.80

77. Come è evidente, l’attività lavorativa autonoma – specie in un ambiente come quello teatrale che dopo tutto rimaneva soggetto a giudizi moralmente ambigui – non era conciliabile con lo status di signora di un distinto banchiere. Scrive a questo proposito il già citato Ferrari: «[Celeste Coltellini] fu la perla di Napoli per parecchi anni, poi sposò Mr. Mericofre, banchier svizzero stabilito colà, e si ritirò dal teatro, compianta amaramente dai virtuosi, dai compositori, e ancor più dal pubblico»; (Ferrari, Aneddoti piacevoli ed interessanti, p. 126 s.).

78. Cit. in Volpicella, I Meuricoffre e i primi circoli in Napoli, pp. 13-14. 79. Si veda l’edizione del suo epistolario napoletano: Négocier sur un volcan. 80. Il progetto si scontrò con il parere negativo del reggente della Vicaria, il marchese

di Fuscaldo, che propugnò il respingimento dell’istanza – «anche perché […] la maggior parte di essi sono esteri, né di mia cognizione, per ovviare ogni minimo sospetto di nuo-

Nazioni, migrazioni, manipolazioni 193

Pur non trattandosi del primo circolo che in quegli anni si cercava di aprire a Napoli, risulta però significativo il ruolo delle élites straniere nel trasferi-mento di questo modello di socialità – orizzontale e al contempo esclusivo – già diffuso in altre parti d’Europa.81

Bürger di Frauenfeld e dunque – per lo meno all’estero – «svizzeri», membri della Nation française, intrecciati nelle reti ugonotte, soci di un esclusivo club promosso dalle élites mercantili e diplomatiche straniere e coinvolti negli ambienti artistici e letterari napoletani vicini alla cultura dei Lumi, i Meuricoffre partecipavano a cerchia sociali diverse ed eterogenee, occupando una betweenness centrality estremamente vantaggiosa.82 Grazie a queste variegate risorse relazionali non solo si affermarono sul mercato come mediatori di merci e capitali, ma riuscirono anche a manipolare a loro favore i criteri normativi delle istituzioni e ad usare le medesime per i loro scopi particolari, assicurandosi tra l’altro il godimento dei privilegi doganali francesi e un disbrigo favorevole delle proprie istanze giudiziarie da parte del Supremo Magistrato di Commercio.

Come nel caso dei Lhuillier, tali manipolazioni si basavano sull’as-senso intenzionale del consolato francese, che con il proprio potere clas-sificatorio assecondava le strategie conflittuali dei mercanti protestanti e ne certificava lo status di sudditi del Re Cristianissimo. La convenien-za, del resto, era reciproca. I mercanti traevano profitto della protezione francese, che garantiva loro una posizione di privilegio nei confronti de-gli stranieri di altre nazioni e di forza nei confronti delle autorità napo-letane. I consoli estendevano la propria sfera di potere, includendovi un numero maggiore di soggetti e rafforzando il proprio ruolo di mediatori.

cimento allo Stato» – o per lo meno una stretta sorveglianza del circolo – «che dovesse sempre accudirvi a loro spese un subalterno di mia soddisfazione». Il governo optò per la seconda ipotesi e concesse la licenza richiesta, vincolando però la libertà di riunione alla presenza di un ufficiale di polizia. Questa imposizione indusse i promotori del circolo ad inoltrare una nuova istanza, presentandola però a nome di alcuni mercanti e nobili napoleta-ni. E questa volta ottennero una licenza meno restrittiva, che autorizzava il circolo a riunirsi sotto la supervisione di deputati scelti in seno ai membri del circolo.

81. Gli studi sulle forme di sociabilità – sviluppatisi in seguito al lavoro pionieristico di Agulhon, La sociabilité meridionale – sono ormai numerosissimi. Per l’Italia cfr. almeno Meriggi, Milano borghese, e Caglioti, Associazionismo e sociabilità.

82. Nell’ambito dell’analisi di rete, per betweenness centrality s’intende la posizione relazionale di un attore sociale che, pur non avendo un ruolo centrale all’interno di un de-terminato gruppo, occupa uno o più snodi nelle relazioni che collegano diversi gruppi tra di loro; cfr. Boissevain, Friends of friends, p. 148 s.

Stranieri di antico regime194

Versailles, infine, tutelava i legami che questi mercanti intrattenevano con la Francia e con il suo settore manifatturiero, evitando che cercasse-ro appoggio altrove, magari presso il consolato del rivale britannico. In questo modo, la Nation française di Napoli si affermò come il principale referente per i protestanti non britannici, che da parte loro contribuirono in modo decisivo alla sua floridezza.

L’État des Maisons françoises établies à Naples del 1786 fornisce, a questo proposito, delle indicazioni rivelatrici:83

Liquier, Falconnet & C.ie

Meuricoffre, Scherb & C.ie

Michel Perier & C.ie

Charles Forquet & C.ie

Dominique BasireJean Peschaire Vieusseux, Reymond & C.ie

François Gabriel DuvalSimon BoitelJean-Pierre Raby & C.ie

François AngleysLes Frères GinestousFouque & C.ie

Jean Giraud

La sequenza adottata in questo elenco – che escludeva intenzional-mente i marchands e i boutiquiers, limitandosi a riferire che «Il y a encore trente à quarante autres françois établis à Naples y ayant magasin, ou y tenant boutique» – sicuramente non era casuale, ma implicitamente espri-meva una gerarchia della reputazione fondata sull’anzianità della presenza in piazza e sull’ampiezza del giro d’affari.

In cima troviamo i Liquier, l’unico nome già presente nella descrizio-ne di Taitbout del 1746. Presumibilmente la maison non era però più retta dai fratelli Paul e Marc-Antoine, ma dal figlio di quest’ultimo, Antoine. Il secondo socio era Jean-Louis-Théodore Palézieux Falconnet e il terzo – non menzionato nella ragione sociale – Abraham Gibbs. Si trattava di una ditta decisamente transnazionale. Come si vedrà meglio nel prossimo paragrafo, Gibbs era inglese. Falconnet, invece, veniva da Vevey, nel Vaud,

83. ANF, AE, BI, 901. Altri elenchi di questo tipo vengono analizzati da Romano, Napoli. Dal Viceregno al Regno, p. 108 s.

Nazioni, migrazioni, manipolazioni 195

un territorio francofono e calvinista soggetto a Berna. Era arrivato a Napoli nel 1779, reduce di un apprendistato commerciale presso la ditta di fami-glia a Montpellier.84 Inizialmente aveva lavorato come commesso dello zio Jean-François Falconnet (1719-1784), emigrato a Napoli nel 1739. E dopo alla morte di quest’ultimo, aveva preso a operare per proprio conto. Antoi-ne Liquier, infine, non era soltanto francese, ma anche natif di Ginevra,85 giacché era nato nella piccola repubblica calvinista, che era la patria di sua madre.

Al secondo posto veniva la «Meuricoffre, Scherb & C.ie», composta da due famiglie che, nonostante le intense relazioni con la Francia, erano entrambe di fede protestante e originarie della Svizzera orientale.86 Al terzo posto troviamo Michel Perier. Di lui non conosciamo né la città di origine, né la confessione, ma con un margine di errore non eccessiva-mente grande possiamo interpretare l’assenza di notizie sulla sua fede come segno dell’appartenenza di Perier alla Chiesa cattolica. Quanto ai riferimenti spaziali, pare certo il legame con Marsiglia, giacché troviamo dei Perier sia nelle guide commerciali di quella città, sia nei registri della Santé marsigliese relativi ai carichi provenienti dal Regno di Napoli.87 La loro permanenza a Napoli risaliva addirittura al viceregno austriaco, come ricordava nel 1793 il console Lallement.88 Il capostipite del ramo napoletano sembra essere stato Jean-Baptiste Perier che aveva servito per «plus de 30 ans» come vice-console di Francia nella stazione partenopea. Morto nel 1764, era stato sostituito da suo figlio Joseph, nato a Napoli. Costui aveva detenuto la carica fino al 1786, quando era stato dispensato per motivi di anzianità e rimpiazzato da Joseph Aillaud.89 Per oltre mez-

84. De Palézieux, La famille de Palézieux dit Falconnet, p. 68.85. Sulla complessa stratificazione degli status di cittadinanza nella Repubblica di

Ginevra cfr. Perrenoud, La population de Genève, e Mottu-Weber, Le statut des étrangers. 86. La presenza degli Scherb nella capitale delle Due Sicilie non è attestata. Parrebbe

piuttosto che fossero rimasti in Francia, delegando il disbrigo degli affari a Napoli ai Meu-ricoffre.

87. Cfr. Mazet, Le Guide Marseillois, ad nomen, e ADM, 200 E, 490-554.88. Lallement al Ministero degli Affari Esteri (30 marzo 1793), in AMAE, Correspon-

dance consulaire et commerciale, Naples, 38, 39r. 89. A. Mézin, Les consuls de France au siècle des Lumiéres (1715-1792), Parigi 1995,

p. 713 s. In occasione dell’espulsione dei francesi del settembre 1793, Joseph Perier fece invece intendere alle autorità napoletane che aveva lasciato l’incarico nel 1792 per non dover prestare il giuramento alla Repubblica francese; ASN, Polizia Generale, Registri di consulte, 22, 242.

Stranieri di antico regime196

zo secolo i Perier avevano così garantito – da una posizione di secondo grado – la continuità del capitale umano del consolato di Napoli, al cui vertice si erano invece succeduti, tra il 1732 e il 1792, ben cinque conso-li, appartenenti a cinque famiglie diverse, nonché vari chargé d’affaires interinali. Il legame parentale con Michel, attivo sulla piazza di Napoli almeno dal 1777,90 non è attestato, ma molto probabile. Quando il con-sole Amé de Saint-Didier nel 1785 aveva lasciato temporaneamente la sua stazione, fu infatti proprio Michel Perier ad essere nominato chargé d’affaires, il che ovviamente fa pensare ad una raccomandazione da par-te del vice-console Joseph Perier, desideroso di piazzare un suo parente prima di lasciare l’ufficio. In questo senso vanno probabilmente anche lette le manovre messe in atto nel 1787 per convincere Maria Carolina ad intercedere presso sua sorella, la regina di Francia Maria Antonietta, affinché il console Bertrand venisse destituito e rimpiazzato con Michel Perier.91 Grazie al sostegno dell’ambasciatore al console in carica, il ten-tativo però fallì, inducendo Perier a mantenere il centro dei propri inte-ressi nel commercio.

Al quarto e al quinto posto seguivano rispettivamente Charles Forquet e Dominique Basire, entrambi a Napoli dai primi anni Sessanta,92 poi Jean Peschaire, originario di Nîmes e forse protestante,93 e quindi al settimo po-sto la «Vieusseux, Reymond & C.ie». Poco sappiamo di Louis Reymond, presente a Napoli almeno sin dal 1781,94 salvo che non era francese, ma vo-dese e quindi suddito di Berna e di confessione riformata.95 Il suo caso è tra quelli che evidenziano con forza l’instabilità delle etichette nazionali (auto ed etero-attribuite) dei negozianti stranieri. Alla metà degli anni Ottanta faceva parte della Nation française, usufruiva dei servizi del consolato di Francia e, insieme al suo socio Vieusseux, veniva definito come négociant

90. ASN, Esteri, Legazione francese, 505.91. Dispaccio di Bertrand (8 novembre 1787), in ANF, AE, BI, 902, 96r.92. Charles Forquet era originario di Montélimar (Rovinello, Cittadini senza nazione,

p. 194 n.), un piccolo centro tessile nel Dauphiné, ed era arrivato a Napoli all’età di sedici anni nel 1760 (ASN, Esteri, Espulsi di Francia, 547). Basire, sulle cui origini non si hanno notizie, risultava a Napoli almeno dal 1761 (ASN, Processi antichi, Supremo Magistrato di Commercio, 6, 18).

93. In un documento del 1793 Jean Peschaire asseriva di essersi stabilito nel Regno di Napoli sin dal 1756 (ASN, Esteri, Espulsi di Francia, 543).

94. ASN, Processi antichi, Supremo Magistrato di Commercio, 10, 2, 20rv. In quell’anno era già socio della «Vieusseux, Reymond & C.ie».

95. Vedi Caglioti, Vite parallele, p. 193.

Nazioni, migrazioni, manipolazioni 197

francese.96 Quando alla fine del decennio dissolse la società con i Vieus-seux e ne fondò una nuova con i triestini Piatti, ai membri della ditta venne affibbiata la denominazione di «negozianti austriaci»,97 in virtù dell’ap-partenenza di Trieste ai territori asburgici, o quella ancor più generica – e meno precisa – di «negozianti tedeschi».98

Nemmeno i Vieusseux del resto erano francesi, se non per quelle ori-gini ugonotte che ormai erano però abbastanza lontane.99 Capostipite era Antoine Vieusseux, un negoziante in «toiles et draperies» che nel Cinque-cento si era stabilito a Saint-Antonin, nel Rouergue, la stessa regione da cui provenivano i Liquier. Nel 1685 Jean Vieusseux aveva lasciato Saint-Antonin e si era rifugiato a Ginevra, dove suo figlio Pierre (1669-1738) aveva acquisito la cittadinanza (1702) e aveva procreato dodici figli. Uno di costoro, Jean senior (1720-1789), negli anni Cinquanta aveva iniziato a commerciare sulla piazza di Napoli,100 dove successivamente era stato raggiunto dai figli di suo fratello Jacques (1721-1791): prima da Michel (1757-1830), arrivato nella seconda metà degli anni Settanta, e poi da Jean junior (1760101-1836), giunto in città alla fine degli anni Ottanta. Come molti altri négociants presenti sulla piazza partenopea, i Vieusseux espor-tavano olio e grano,102 importavano tessuti103 ed erano attivi nell’interme-diazione finanziaria,104 ma per di più vendevano anche gioielli ed orologi di lusso,105 intrattenendo a questo scopo delle relazioni dirette con i produttori ginevrini. Particolarmente intense sembrano poi essere state le relazioni

96. ANF, AE, BI, 902, 49v-50v, (1786). 97. ASN, Esteri, Legazione cesarea, 113, (7 settembre 1789).98. Ibidem, (29 settembre 1789). 99. Per un profilo familiare cfr. De Moro, I Vieusseux ad Oneglia.100. Lüthy, La banque protestante, vol. II, p. 87 n. (La data del 1713, citata da Lüthy,

è evidentemente un refuso. La data giusta è 1753). 101. Rambaldi (Appendice, p. 68) indica il 1752 come anno di nascita, ma le carte

del consolato francese citano il 1760; cfr. CADN, Postes diplomatiques et consulaires, Consulat, Naples, 36, Etat des sujets français et du Royaume d’Italie immatriculés à la Chancellerie du Consulat général de France à Naples (1808).

102. ANF, AE, BI, 903, p. 83r-v.103. ANF, AE, BI, 902, 49v-50v.104. ASN, Processi antichi, Supremo Magistrato di Commercio, 17, 19; ANF, AE,

BI, 902, 271. 105. ASN, Processi antichi, Supremo Magistrato di Commercio, 11, 67-70. Una par-

te degli orologi e dei gioielli importati da Ginevra venivano riesportati verso il Levante (Lüthy, La banque protestante, vol. II, p. 87).

Stranieri di antico regime198

con Oneglia, una piccola enclave sabauda sul litorale ligure, dove a partire dagli anni Sessanta i Vieusseux erano impegnati nel commercio oleario e dove nel 1779 nacque il celebre Gian Pietro Vieusseux.106

Come nel caso della «Meuricoffre, Scherb & C.ie», anche la «Vieusseux, Reymond & C.ie» era aggregata alla nazione francese, sebbene i suoi soci maggioritari in Francia non avrebbero potuto farsi riconoscere come naturels français. Boitel, Peschaire e Giraud – che come abbiamo già avuto modo di vedere erano originari rispettivamente di Montpellier, Nîmes e Lione – a que-sto proposito erano decisamente “più francesi”. Quanto a François-Gabriel Duval, arrivato a Napoli nei primi anni Cinquanta e sposato con una donna napoletana, si trattava di una delle poche presenze nordiche nella nazione francese. Egli era infatti originario di Nogent-le-Rotrou, nel Perche, e la sua attività si distingueva per la corrispondenza che intratteneva con piazze e negozianti del Mare del Nord,107 e in particolare con la «Bernhard Bischoff & Son», un’importante ditta mercantile tessile di Leeds di cui Duval era il procuratore generale nel Regno di Napoli.108 Ma seppure le sue reti sociali si differenziassero sensibilmente da quelle dei négociants del Midi, egli era pur sempre un suddito del Re Cristianissimo.

Raby, Angleys, i Ginestous e Fouque, invece, accanto allo status di «francesi» all’occorrenza potevano esibire anche altre relazioni di ap-partenenza. François Angleys era nato a Marsiglia, e quindi era naturel français, ma apparteneva ad una famiglia di origini savoiarde.109 I fratelli

106. Il primo Vieusseux a stabilirsi ad Oneglia fu Jean-Pierre (1726-1794), fratello di Jean senior e Jacques, che nel 1769 fu raggiunto da Pierre (1746-1832), figlio di Jacques. Oltre che a Napoli e ad Oneglia, i Vieusseux sembrano essere stati attivi anche a Livorno e a Nizza; Lüthy, La banque protestante, vol. I, p. 99.

107. In occasione delle fiere di Salerno e di Aversa, Duval assumeva ad esempio la rappresentanza della «Henry Season & Co.» e della «Vallin & Warington», due ditte della British factory di Napoli. E nel 1789 «il Sig. Francesco Gabriel Duval, strada di S. Liborio» pubblicizzava la vendita di «dodici sorte d’inchiostro chinese di composizione del Sig. Agosto Luigi Pfannenschmid di Hannovra» («Gazzetta civica napoletana», n. 36, 5 settembre 1789), un elemento che tra l’altro ci fa capire che era attivo anche nel commercio al dettaglio.

108. ASN, Esteri, Espulsi di Francia, 543. Sui Bischoff, una famiglia originaria di Basilea stabilitasi a Leeds nel 1715, vedi Wilson, Gentlemen merchants, p. 241. Durante il Decennio inglese, un membro della famiglia si trasferì sulla piazza di Messina; D’Angelo, Mercanti inglesi in Sicilia, pp. 57 e 63.

109. Joseph Angleys, nativo di Thermignon in Savoia e dunque suddito del Re di Sar-degna, si era stabilito a Marsiglia nel 1749, imparentandosi con alcune delle più importanti famiglie mercantili della piazza; cfr. Carrière, Négociants marseillais, vol. I, p. 149.

Nazioni, migrazioni, manipolazioni 199

César e Joseph Ginestous, da parte loro, erano nati a Napoli e potevano dunque vantare la civitas neapolitana, ma discendendo da un padre fran-cese, quell’Étienne Ginestou morto nel 1775, di fatto nessuno metteva in dubbio la loro «natura» francese.110 Sotto questo aspetto, la piazza parteno-pea si distingueva nettamente dai porti spagnoli, dove per molti aspetti la condizione giuridica delle nationes era analoga a quella di Napoli, ma dove i figli degli stranieri nati in loco nelle loro interazioni con le autorità pub-bliche mettevano avanti lo status di naturales.111 Infatti, mentre a Napoli la condizione di regnicolo non comportava alcun vantaggio nell’attività mer-cantile, in Spagna quella di natural dava accesso al redditizio commercio con le colonie americane.

Quanto a Fouque, egli era di Avignone e, sebbene in Francia fosse legalmente equiparato ai sujets del Regno112 e a Napoli fosse conosciu-to come «negoziante di Nazione Francese»,113 era innanzitutto un suddito papale.114 Jean-Pierre Raby, infine, era nato a Torino,115 dove suo padre, originario di Le Bez nel Delfinato, a metà Settecento operava come libraio della Stamperia reale.116 De jure era un suddito dei Savoia, ma pur non avendo mai vissuto stabilmente in Francia, a Napoli – dove si era stabilito nel 1758117 e dove per molti anni operò insieme al suo “compaesano” Jean Gravier, noto editore e libraio, nativo di Le Bez e marito di una nipote di Raby118 – de facto era noto a tutti come un negoziante francese.

Dei 23 mercanti (di cui 7 junior partners non indicati nella ragione so-ciale) dell’État des Maisons, 19 sono stati identificati.119 Di questi 19 soggetti formalmente non più di 9 (47%) potevano dirsi naturels français: 8 lo erano

110. ASN, Polizia Generale, Registri di consulte, 22, 182. La madre era napoletana. 111. Bustos Rodriguez, Cádiz en el sistema atlántico, pp. 166 ss. 112. Gli abitanti di Avignone e del Contado Venassino erano, innanzitutto, esentati

dal droit d’aubaine (Sahlins, Unnaturally French, p. 164). Più in generale cfr. Formica, I rapporti fra i Borbone di Francia e la Santa Sede.

113. ASN, Processi antichi, Supremo Magistrato di Commercio, 10, 35 (giugno 1784).

114. ASN, Polizia Generale, Registri di consulte, 22, 205. Fouque era a Napoli dal 1772.

115. ASN, Esteri, Espulsi di Francia, 544. 116. De Falco, Giovanni e Francesco Gravier. 117. ASN, Esteri, Espulsi di Francia, 544. 118. Sui Gravier cfr. Pironti, Bulifon, Raillard, Gravier, pp. 45-69; De Falco, Giovan-

ni e Francesco Gravier; e Fontaine, Histoire du colportage, ad nomen.119. I fratelli Ginestous sono stati contabilizzati come un unico soggetto.

Stranieri di antico regime200

per nascita e discendenza (Forquet, Basire, Duval, Peschaire, Boitel, Gravier, Giraud e forse Perier) e 1 (Angleys), pur discendendo da un padre straniero, era a tutti gli effetti un suddito del Re Cristianissimo, in quanto era nato in Francia e professava la religione cattolica. 3 (16%), invece, pur discendendo da un padre francese, erano nati all’estero e da un punto di vista strettamente legale in Francia sarebbero stati classificati come stranieri (Liquier, Raby, Ginestous). 7 (37%), infine, non erano francesi né per nascita né per discen-denza (Falconnet, Gibbs, Meuricoffre, Scherb,120 Vieusseux, Reymond, Fou-que). Costoro potevano dirsi «francesi» – e nell’interazione con le autorità partenopee lo facevano regolarmente – in forza di una varietà di relazioni sociali che intrattenevano con istituzioni, mercanti e piazze francesi. Nel loro caso, il capitale sociale si sostituiva ai prerequisiti legali, dando accesso ad uno status nazionale ricco di risorse giuridiche e simboliche.

Quanto al profilo confessionale, almeno 7 (37%) dei componenti identifi-cati dell’Etat des maisons erano protestanti (Liquier, Falconnet, Gibbs, Meu-ricoffre, Scherb, Vieusseux, Reymond).121 Come negli anni Quaranta, anche negli ultimi anni prima della Rivoluzione i negozianti e banchieri riformati occupavano una posizione di primo rango nel corpo mercantile francese. Met-tendo in secondo piano la rigida legislazione confessionale della monarchia gigliata, e tenendo a bada le spinte strumentalmente anti-ugonotte che occa-sionalmente emersero all’intero della comunità d’affari francese, il consolato e la legazione difesero costantemente l’appartenenza di questi facoltosi sog-getti alla Nation française. Così, quando durante l’offensiva giurisdizionale contro i giudici delegati Darthenay si era visto comunicare da Fogliani «que les protestans ne doivent point jouir de nos privilèges», il chargé d’affaires si era prontamente rifiutato di ammettere un discrimine confessionale a sfavore di quei «négociants qui sont calvinistes et connus pour tels».122

Se la Nation française era dunque un aggregato orizzontalmente aperto verso negozianti provenienti da paesi terzi e di fede protestante, essa era al contempo un’entità corporativa dotata di limites verticali abbastanza netti. Al centro della nazione vi erano i grandi négociants, come quelli elencati nell’Etat des maisons. Attorno a questo nucleo, vi era poi una prima cer-

120. Anche un’eventuale nascita in Francia non avrebbe permesso a Scherb di accede-re allo status di suddito francese, che rimaneva precluso agli stranieri di fede riformata.

121. Se dovesse venir confermata l’ipotizzabile fede riformata di Boitel e Peschaire, la componente protestante equivarrebbe al 47%.

122. Darthenay alla Segreteria di Stato della Marina (3 agosto 1748), in ANF, AE, BI, 884, 263v-264r.

Nazioni, migrazioni, manipolazioni 201

chia, formata dai più modesti marchands e boutiquiers, nonché dai capitani e padroni che di tempo in tempo capitavano nel porto con i loro bastimenti. In base alle ordinanze colbertiane, costoro facevano parte della nazione ed erano chiamati a partecipare alle sue assemblee.123 La presenza francese a Napoli, tuttavia, comprendeva anche «une infinie quantité de françois qui ne font nul commerce en France, ce sont des valets de chambre, des cuisi-niers et autres domestiques au service de différens seigneurs où de parti-culiers. Ce sont aussi des artistes, artisans et ouvriers de toutes espèces».124 Come ha constatato Marco Rovinello per la Napoli ottocentesca, questa «numerosa folla» non faceva parte di quella «ristretta e cosmopolita cer-chia chiamata Nazione».125 Occasionalmente, «ces gens là […] réclam[ai]-ent la protection» del consolato.126 I consoli, tuttavia, non sempre erano ben disposti a concederla. Nei dispacci dei rappresentanti francesi, coloro che non erano né dei viaggiatori nobili né degli operatori commerciali tende-vano ad essere etichettati come «une foule de fugitifs et aventuriers qui ne servent qu’à décrier la Nation» e, dunque, come una fonte di inutili «occu-pations et [….] de grands embarras».127 Non a caso, quando il governo e la magistratura napoletana misero sotto pressione i privilegi giurisdizionali della Francia, i suoi rappresentanti diplomatici e consolari si mostrarono disposti ad escludere questi francesi «sans aveu» dal loro godimento,128 chiedendo in cambio di preservarli per i soli commercianti, cioè per dei soggetti che in molti casi non erano dei naturels francesi.

123. Cfr. l’Ordonnance de la Marine del 1681, in Mézin, Les consuls de France, p. 784. Formulata in riferimento alle stazioni consolari levantine, tale norma era valida anche in Europa.

124. Taitbout alla Segreteria di Stato della Marina (1. luglio 1749), in ANF, AE, BI, 885, 149r-150r.

125. Rovinello, Cittadini senza nazione, p. 42 s. Nell’antico regime, tale esclusione era formalmente sancita dalle già menzionate ordinanze colbertiane (Windler, La diploma-tie, cap. 1.8).

126. L’Hôpital alla Segreteria di Stato della Marina (15 febbraio 1749), in ANF, AE, BI, 885, 253-30v.

127. Taitbout alla Segreteria di Stato della Marina (1. luglio 1749), in ANF, AE, BI, 885, 149r-150r.

128. Darthenay alla Segreteria di Stato della Marina (9 novembre 1748), in ANF, AE, BI, 884, 372v-374r. Anche tra questi «francesi» di ceto inferiore in alcuni casi c’erano dei soggetti che francesi non erano. Si trattava per lo più di avignonesi (sudditi del Papa) e savoiardi (sudditi del Re di Sardegna) che, sfruttando la comunanza linguistica, talvolta cercavano di ottenere la protezione del consolato di Francia; cfr. Taitbout alla Segreteria di Stato della Marina (1. luglio 1749), in ANF, AE, BI, 885, 149r-150r.

Stranieri di antico regime202

3. La British factory

La Nation française non era l’unico corpo mercantile la cui composi-zione era caratterizzata da una forte eterogeneità geografica. Negli ultimi decenni del Settecento, la British factory tese infatti a sua volta ad incorpo-rare molti mercanti che tanto «British» poi non erano.

Nel 1765, la factory era composta dalle seguenti ditte:129

Hart & WilkensWills & LeighTierney & MerryCharles Cutler & Co.

Meno numeroso della nazione francese, in quel periodo il corpo mer-cantile britannico era composto soltanto da società, mentre mancavano i negozianti che operavano a titolo personale. Sui loro componenti disponia-mo di poche informazioni. Nulla sappiamo delle origini di George Hart,130 Charles Cutler e Peter William Wilkens, e di Wills e Merry ignoriamo ad-dirittura i nomi di battesimo. Di Roger Leigh possiamo appena ipotizzare che venisse da Leeds, dove esisteva una famiglia di mercanti di questo nome.131 L’unico personaggio di cui è possibile ricostruire le origini è per-tanto George Tierney. I Tierney erano una famiglia anglicana di Limerick, in Irlanda. Per quanto è dato sapere, il primo membro della famiglia a stabilirsi a Napoli fu William Tierney, che nel 1749 risultava «da più anni in questa città», viveva «in via Toledo, alle case del Banco del Popolo» e commerciava in società con Thomas Noble, di Bristol, sotto la ragione so-ciale «Noble & Tierney».132 In seguito alla morte di William, avvenuta nel 1760, la gestione dell’attività familiare passò a suo fratello George senior, che lo aveva raggiunto a Napoli attorno al 1754.133 Nel frattempo, anche

129. Il console Isaac Jamineau a Lord Halifax (12 marzo 1765), in TNA, SP 93, 21, 28r-32v.

130. Era a Napoli almeno dal 1757, quando operava come socio della «Hart & Porten» (ASN, Esteri, Legazione inglese, 676). Il suo partner di allora era Stanier Porten, figlio di un mercante inglese di origini ugonotte e di una sorella di William e Edward Allen, nonché zio del celebre storico Edward Gibbon (Courtney, Archer, Porten Stanier).

131. Wilson, Gentlemen merchants, p. 34.132. ASN, Processi antichi, Supremo Magistrato di Commercio, 1, 15; i nomi di bat-

tesimo sono identificati in base a TNA, SP 93, 32, 302r.133. La relazione di parentela è dedotta da una lettera del 7 settembre 1787, in ASN,

Esteri, Legazione inglese, 684; la datazione del trasferimento di George Tierney senior

Nazioni, migrazioni, manipolazioni 203

gli altri fratelli di William stavano emergendo nel mondo del commercio: Thomas, dopo un breve soggiorno a Gibilterra, nel 1763 si era trasferito a Parigi, dove rimase fino alla sua morte, mentre James e John si erano stabiliti a Londra, rispettivamente come «Royal Exchange Assurance Di-rector and Spanish merchant» e come «General merchant».134 George Tier-ney senior morì a Napoli nel 1787. Rimasto senza figli, nominò suoi eredi due nipoti: George Roche e George Tierney junior. A venire a Napoli per riscuotere l’eredità fu il primo, giacché il secondo veniva detto «dimorante nelle Indie orientali».135 Né l’uno, né l’altro rilevarono però l’attività dello zio nelle Due Sicilie, ponendo così fine alla presenza della famiglia sulla piazza partenopea. George Roche era infatti pastore anglicano a Limerick, alla cui diocesi George senior lasciò in eredità una somma di 500 sterline, i cui interessi dovevano essere distribuiti annualmente a degli abitanti po-veri, scelti da suo nipote.136 Quanto a George Tierney junior, sembrava trat-tarsi del figlio di Thomas, che però non dimorava affatto in India,137 bensì a Londra, dove era cresciuto e dove era impegnato in una brillante carriera politica nelle fila dei whigs.138

Nel 1765 la British factory non era dunque composta esclusivamen-te da «inglesi», come venivano comunemente chiamati tutti i britannici

è tratta da Fitzgerald, The history, topography, and antiquities, of the county and city of Limerick, p. 549. William Tierney e sue moglie Ursula Boissier – di origini ugonotte – ave-vano avuto tre figlie femmine, mentre il loro unico figlio maschio, William Tierney junior, nacque dopo la morte del padre (ASN, Esteri, Legazione inglese, 677, 127).

134. Il legame di parentela è attestato da Olphin, George Tierney, p. 13. L’attività di John e James Tierney è documentata da Mortimer, Universal Director, p. 69. Per «Spanish merchant» si intendeva non un mercante spagnolo, bensì un mercante che commerciava con la Spagna.

135. ASN, Esteri, Legazione inglese, 684.136. Fitzgerald, The history, p. 549. Sull’uso dei commercianti emigrati di de-

stinare parte dell’eredità ai poveri dei propri paesi d’origine cfr. Braida, Il commercio delle idee, p. 265.

137. L’asserzione di questo domicilio remoto probabilmente non era altro che un escamotage per eludere alcune obiezioni sollevate dai magistrati napoletani, che inizial-mente furono restii ad affidare tutta l’eredità a George Roche, inclusa la parte spettante a suo cugino. Quest’ultimo aveva semplicemente degli interessi in India, possedendo delle azioni della East India Company; Olphin, George Tierney, p. 18.

138. Fu eletto alla Camera dei Comuni nel 1789 come rappresentante di Kingston upon Hull, ma perse il seggio l’anno successivo. Eletto nuovamente nel 1797, fu vicino a Grey e divenne un esponente dell’opposizione a Pitt, giungendo addirittura a sfidare a duello il potente primo ministro di Giorgio III.

Stranieri di antico regime204

nella documentazione napoletana, ma da quanto si intuisce, dando uno sguardo superficiale ai cognomi dei mercanti, non vi facevano nemmeno parte dei non-britannici. Pertanto, l’unico straniero era – come nel 1763 si lamentava il console Isaac Jamineau (1710-1789) – il segretario della legazione Philippe Changuion.139 Questa situazione si modificò sensibil-mente nel corso dei decenni successivi, come si evince da un elenco della factory del 1795:140

Samuel Ragland Degen & SchwartzCutler & HeigelinFalconnet & GibbsGeorge & Edmund NobleVallin & WaringtonHenry SeasonAlexander Macaulay

In parte, i membri della factory erano senza dubbio dei britannici. Sa-muel Ragland, a Napoli almeno dal 1779,141 apparteneva ad una famiglia di origini gallesi che, nella seconda metà del Seicento, si era stabilita nella cit-

139. L’irritazione di Jamineau nasceva dal fatto che Changuion gli aveva soffiato l’in-carico di chargé d’affaires dell’ambasciata, creatosi in occasione dell’assenza dell’inviato James Gray. «I am reduc’d […] here to give place to a foreigner» scriveva il console, «the son of a bookseller now in Amsterdam […] it is with the bitterest reluctance that I see our youths of fashion & nobility, whose fathers or nearest relations I have liv’d for years with, not thought unworthy of their acquaintance & ever friendships, to see these personages presented at this Court by a foreigner, who from his former life more suited to his birth & education, can have known nothing of them, scarcely ever by sight» (TNA, SP 93, 20, 80v-81r). Effettivamente François Changuion, il padre di Philippe, era nato in Germania e discendeva da una famiglia ugonotta. Stabilitosi ad Amsterdam, vi aveva ottenuto la citta-dinanza e vi aveva sviluppato una fiorente attività libraria ed editoriale. Quanto a Jamineau, si noti che, denigrando lo straniero, egli glissava con assoluta nonchalance sulle origini non certo britanniche della propria famiglia. Isaac era il figlio terzogenito di Claude Jami-neau (Bell, Patriot-Improvers, vol. I, p. 427 s.), che nel 1687 aveva ottenuto la denizenship inglese (Shaw, Letters of Denization and Acts of Naturalization for Aliens in England and Ireland (1603-1700), p. 188) grazie ad un decreto di Carlo II che aveva elargito tale grazia a tutti gli ugonotti fuggiti in Inghilterra (Schulte Beerbühl, Deutsche Kaufleute, p. 32). Laconica fu, in ogni caso, la risposta di Halifax, già informato del carattere irascibile del console: «the King cannot look upon Mr. Changuion not being a native of Great Britain, on which you seem to dwell a great deal, as of any consequence».

140. TNA, FO 70, 8, 221r.141. ASN, Esteri, Legazione inglese, 683.

Nazioni, migrazioni, manipolazioni 205

tà portuale di Falmouth, in Cornovaglia.142 Inglesi erano George e Edmund Noble, che avevano rilevato l’attività di Thomas Noble, socio di William Tierney alla fine degli anni Quaranta. Tra gli ultimi arrivati vi erano i bri-tannici Thomas Warington e Henry Season, a Napoli almeno dal 1793,143 e lo scozzese Macaulay che, dopo essere stato «chaplain to a Regiment in Holland» e aver fatto una piccola fortuna «through some contracts in India», si era stabilito a Napoli nel dicembre del 1794.144 E gli altri? Notia-mo innanzitutto il passaggio di Falconnet e Gibbs alla British factory. Per Abraham Gibbs (1758-1816), in fondo, si trattava di un ritorno all’“ovile”, giacché – come si è accennato – egli era a pieno titolo inglese.145 Nato a Topsham, una piccola città portuale presso Exeter, Abraham era figlio di John Gibbs (1725-1774) che, come capitano e comproprietario di un bri-gantino, era stato il primo membro della famiglia a percorrere le rotte del Mediterraneo. Dopo la morte di suo padre – avvenuta in mare, durante un viaggio tra Livorno e Cefalonia – Abraham era passato sotto la tutela di suo zio, George Abraham (1718-1794),146 che nel 1775 lo aveva inviato a Genova, dove suo figlio – anch’egli di nome Abraham (1754-1782) – svolgeva un apprendistato commerciale. Quando nel 1777 era arrivato a Genova anche Lyle Gibbs (1761-1839), un altro figlio di John, Abraham e il suo cugino omonimo si erano trasferiti a Livorno. La presenza dei Gibbs sulla piazza labronica era però risultata soltanto passeggera, giacché dopo la morte di Abraham di George Abraham, avvenuta nel 1782, anche Abra-ham di John l’aveva abbandonata, con destinazione Napoli.147

Il suo inserimento sulla piazza partenopea fu il risultato di un “doppio gioco” per certi versi ardito, ma in fin dei conti efficace. Da un lato egli

142. Ragland, The Raglands, p. 50. 143. Cfr. ASN, Esteri, Espulsi di Francia, 543 (fascicolo relativo a Duval) per Wa-

rington. Season era sposato con una francese di Lione, sorella di Jeanne Giguet; cfr. ASN, Esteri, Espulsi di Francia, 547.

144. TNA, FO 97, 369, 8r.145. Su questa famiglia vedi Gibbs, The history of Antony and Dorothea Gibbs. 146. John e George Abraham Gibbs erano nati in una famiglia presbiteriana e da pre-

sbiteriani avevano fatto battezzare i loro figli. Quando però il chirurgo George Abraham in seguito ad un’eredità assurse allo status di proprietario terriero, passò alla Chiesa anglicana. Non disponiamo però di alcun elemento per stabilire se questo passaggio avesse coinvolto anche John e i suoi figli.

147. Sempre alla fine degli anni Ottanta, un altro figlio di George Abraham, Anthony Gibbs (1756-1815), si trasferì in Spagna (prima a Madrid, poi a Malaga e quindi a Cadice) per avviarvi una proficua attività commerciale.

Stranieri di antico regime206

si associò infatti con Antoine Liquier e Jean-Louis-Théodore Falconnet, e aderì alla Nation française, il principale rivale mediterraneo della Gran Bretagna; ma dall’altro consolidò i propri rapporti con la rete mercantile britannica, sposando nel 1787 Elizabeth Mary Douglas, la figlia del con-sole britannico di Napoli James Douglas. Nel 1793, quando l’inizio della guerra con la Francia e l’interdizione dei traffici verso i porti del Midi ri-schiarono di colpire duramente gli interessi di Gibbs, egli sciolse la società con i Liquier e passò alla factory. Lo stesso fece Falconnet che, dopo aver aderito alla Nation française insieme a Liquier, nel 1793 si fece “traghetta-re” da Gibbs verso il consolato di Sua Maestà Britannica.148

Quanto ai componenti della «Degen & Schwartz», si trattava di Char-les Furlong Degen e Johann Anton Schwartz. Il primo era figlio di Georg Christoph Degen, nativo di Lindenhardt, nel marchesato di Brandenburgo-Bayreuth. Stabilitosi a Exeter per motivi di commercio, Degen senior nel 1767 aveva sposato – con rito anglicano – Catherine Furlong, da cui ebbe tre figli, e nel 1774 aveva ottenuto dal Parlamento un atto di naturalizza-zione.149 Charles era dunque a tutti gli effetti un «British subject» e come tale veniva presentato in una lettera di raccomandazione che, su richiesta del parlamentare Samuel Thornton,150 Lord Grenville nel gennaio del 1794 aveva indirizzato al plenipotenziario Hamilton per annunciargli l’arrivo del giovane mercante di Exeter.151 Pur essendo cresciuto in Inghilterra, dove godeva dei pieni diritti politici, la scelta del suo junior partner rivela-va però la persistenza di legami con quella vasta emigrazione mercantile di lingua tedesca che, nel corso del Settecento, aveva investito le città portuali della Gran Bretagna.152 Johann Anton Schwartz era infatti cittadino di Coi-

148. Da alcuni anni, del resto, i membri di un ramo collaterale dei Palézieux Falconnet si erano stabiliti in Inghilterra. Uno di loro, Abram-François, dopo aver svolto un appren-distato commerciale a Londra (1789-1795) lavorò a Napoli (1795-1802) come commesso di Jean-Louis-Théodore.

149. Shaw, Letters of Denization and Acts of Naturalization for Aliens in England and Ireland (1701-1800), p. 178.

150. Samuel Thornton era figlio del grande mercante-banchiere John Thornton, una figura di spicco del commercio britannico nel Mar Baltico che aveva intrattenuto relazioni intense con varie famiglie mercantili tedesche (Schulte Beerbühl, Deutsche Kaufleute, ad nomen). Nel 1790 era stato proprio Samuel Thornton a soppiantare George Tierney come rappresentante parlamentare della circoscrizione di Kingston upon Hull.

151. TNA, FO 165, 164, 4.152. Il trasferimento di Degen junior a Napoli rappresenta un tipico esempio di mi-

grazione multipla plurigenerazionale: un pattern molto diffuso tra le famiglie tedesche emi-

Nazioni, migrazioni, manipolazioni 207

ra153 ed apparteneva ad una casata notabilare dei Grigioni,154 una regione montuosa caratterizzata da una forte tradizione migratoria.155 Pur non di-sponendo di elementi concreti sul suo percorso biografico, egli non sembra aver intrattenuto precedentemente delle attività commerciali in Inghilterra e, sicuramente, non aveva ottenuto un atto di naturalizzazione. Egli diven-ne dunque «britannico» solo in forza della partnership con Degen e poteva far valere questo status unicamente nel contesto delle Due Sicilie, dove ve-niva certificato dal consolato britannico, mentre in Gran Bretagna sarebbe soggiaciuto alle discriminazioni legali previste nei confronti degli aliens.

Un discorso analogo valeva per il senior partner del britannico Waring-ton, Luigi Vallin. Alle autorità napoletane, egli si presentava regolarmente come «inglese»156 e, saltuariamente, veniva detto anche svizzero,157 ma in realtà era un piemontese che, prima di arrivare a Napoli, aveva vissuto e commerciato per trent’anni ad Exeter.158 Christian Heigelin, da parte sua, era un suddito del duca di Württemberg originario di Stoccarda che, verso

grate in Gran Bretagna, tra i cui membri non pochi – una volta ottenuto lo status di British subject, per nascita o per naturalizzazione – (ri)partirono verso nuove mete. Tra queste spiccava soprattutto il versante baltico dell’Impero zarista (Schulte Beerbühl, Deutsche Kaufleut, pp. 255 ss.), mentre i porti italiani sembrano essere stati una destinazione secon-daria. Tramite queste migrazioni multiple i mercanti conseguivano la penetrazione di nuovi mercati e l’allargamento del raggio d’azione delle rispettive famiglie. Nel caso dei Degen, la partenza di Charles può forse essere letta come una risposta alle difficoltà incontrate sul mercato inglese alla fine degli anni Ottanta, quando la ditta di Degen senior aveva subito i contraccolpi della crisi finanziaria del 1788 ed era fallita (ibidem, p. 360). Negli anni No-vanta la società di Exeter risultava di nuovo attiva sotto la ragione «Degen and Son» (The Universal British Directory, vol. III, part 1, p. 19).

153. TNA, FO 97, 369, 17v. 154. Hilfiker, Schwartz. 155. Celebri sono soprattutto i pasticceri, alcuni dei quali nell’Ottocento arriva-

rono anche a Napoli; cfr. Kaiser, Fast ein Volk von Zuckerbäckern?, nonché Caglioti, Vite parallele, p. 51. Nelle Due Sicilie vi erano, inoltre, numerosi mercenari grigionesi, appartenenti alle compagnie von Salis-Zizers e Beeli von Belfort (Eyer, Die Schweizer Regimenter, pp. 364 ss.).

156. Cfr. il dispaccio di Hamilton del 27 giugno 1786, in ASN, Esteri, Legazione in-glese, 684. Si tratta della prima attestazione dell’attività napoletana di Vallin e Warington, che all’epoca erano in società con Edmund Adams.

157. Dawes, La comunità inglese a Napoli, p. 17158. D’Angelo, Mercanti inglesi in Sicilia, p. 10 n. In un documento del 1798 viene

detto «publico negoziante di questa piazza, nativo di Torino, Stato di S.M. il Re di Sar-degna, e commorante in questa capitale da quindici anni circa» (ASN, Esteri, Legazione danese, 274).

Stranieri di antico regime208

la metà degli anni Sessanta, si era trasferito a Napoli e vi aveva avviato una proficua attività mercantile,159 basata su una partnership particolarmente duratura con Charles Cutler, a cui si associò almeno sin dal 1771160 e la cui figlia Olimpia sposò suo nipote, Wilhelm Heigelin.161

Come si vede, negli ultimi decenni del secolo la composizione della Nation française e della British factory registrò una progressiva diversifi-cazione, anche se nel caso della seconda molto probabilmente l’eteroge-neità confessionale rimase limitata al campo protestante.162 In fondo, que-

159. Di Castiglione (Una villa massonica, p. 42) afferma – senza citare però alcuna fonte – che gli Heigelin fossero cattolici e ipotizza che fossero emigrati a Napoli per motivi religiosi, perché «osteggiati dalla borghesia mercantile luterana». Si tratta di una visione assolutamente sbagliata. All’interno del mosaico politico-confessionale del Sacro Romano Impero, il ducato del Württemberg si caratterizzava per la sua adesione particolarmente rigida al protestantesimo, tanto da essere soprannominato la «Spagna luterana». I diritti for-mali dei cattolici e gli spazi sociali di tolleranza erano estremamente esigui e rimasero tali anche durante il Settecento. Nel 1733, morto il duca Eberardo Ludovico, il Württemberg passò a suo nipote Carlo Alessandro che, avendo servito nell’esercito asburgico, si era con-vertito al cattolicesimo. Pur venendo governato da sovrani cattolici, lo Stato mantenne però la propria natura confessionale luterana, tant’è che gli stessi duchi facevano celebrare la messa cattolica soltanto nelle loro cappelle private, e Carlo Eugenio – cresciuto alla corte di Federico II, nella luterana Prussia – nel corso della propria vita sposò due donne protestanti. È dunque completamente fuorviante affermare che il governo tentò «d’imporre le dottrine della Chiesa di Roma» (ibidem). Quanto agli Heigelin, essi sicuramente non erano cattolici, ma luterani. Se si fosse trattato di cattolici – e di cattolici talmente attaccati alla propria fede da abbandonare la patria pur di difenderla – non si vede perché, una volta arrivati a Napoli, avessero scelto di legarsi alle istituzioni consolari di paesi protestanti e di imparentarsi con la famiglia Cutler, che certamente cattolica non era. L’elemento decisivo è però il ministero di pastore luterano svolto dal nipote di Christian, Johann Friedrich Heigelin. Figlio di un fratello di Christian, Johann Friedrich si era laureato in filosofia e teologia (protestante) all’Università di Tubinga e, tra il 1789 e il 1798, aveva vissuto prima nei Grigioni e poi a Milano. Nel 1798 raggiunse lo zio Christian a Napoli e – fino all’invasione francese, in occasione della quale gli Heigelin fuggirono a Palermo – svolse l’impiego di segretario del consolato. Tornato nel Württemberg, fu dapprima pastore e si dedicò poi all’attività lettera-ria, pubblicando tra l’altro una traduzione tedesca della Commedia di Dante (Rilling, Rund um die Konradskirche Geradstetten, pp. 59-65). Pertanto, le motivazioni dell’emigrazione degli Heigelin vanno ricercate nell’ambito della mercatura, attività alla quale si dedicarono sin dal loro arrivo nelle Due Sicilie.

160. ASN, Esteri, Legazione inglese, 681. In quella data partecipava alla società an-che un tale Perryman.

161. Di Castiglione, Una villa massonica, p. 39. 162. Rimangono però dei margini d’incertezza in merito a Luigi Vallin. Infatti, si

potrebbe trattare di un commerciante valdese, di un protestante di origine svizzera nato a

Nazioni, migrazioni, manipolazioni 209

sto dato non stupisce eccessivamente. I ceti mercantili attivi sulle piazze di Londra, la cui élite era per due terzi di origine straniera,163 e di Marsiglia, in cui spiccavano soprattutto i numerosi svizzeri e ginevrini, erano estre-mamente compositi ed è dunque comprensibile che anche all’estero i corpi mercantili «francesi» e «britannici» si caratterizzassero per un’accentuata eterogeneità geografica.

Nella differenziazione interna delle due principali nationes della piaz-za partenopea si rifletteva, dunque, l’emergere di nuovi operatori commer-ciali, provenienti per lo più dall’odierna Svizzera e dal Sacro Romano Im-pero, i cui territori erano decisamente lontani dalle rotte marittime164 e i cui Stati non disponevano di proiezioni istituzionali nell’area mediterranea. Per questi soggetti, provenienti da spazi frammentati da una molteplicità di barriere politico-doganali, la piazza di Napoli rappresentava la promessa di potersi inserire nell’intermediazione finanziaria e nel grande commer-cio, e di poter trarre profitto da una domanda di consumi che certamente non aveva pari nelle piccole realtà urbane da cui erano partiti. Una volta arrivati nella capitale borbonica, non tentarono però di costituire dei corpi mercantili a sé stanti – del resto le varie famiglie venivano da aree geogra-fiche molto distanti tra di loro e solitamente non avevano legami pregressi. Compiendo delle scelte prettamente utilitariste, essi si aggregarono alle nationes già esistenti, inserendosi nelle reti mercantili francesi e britan-niche, appropriandosi delle loro risorse giuridiche e usando la protezione diplomatico-consolare delle due maggiori potenze dell’epoca per interagi-re da una posizione di forza con le istituzioni e i sudditi napoletani.

A questo proposito, va sottolineato che l’aggregazione alla factory o alla Nation di Napoli non presupponeva necessariamente un passaggio pre-gresso in Gran Bretagna o in Francia e che le scelte soggettive di unirsi ad una nazione piuttosto che ad un’altra non erano meccanicamente ricondu-

Torino, di un piemontese convertitosi al protestantesimo o, addirittura, di un piemontese cattolico. Sui negozianti riformati di lingua francese a Torino – etichettati sommariamente come «ginevrini» – cfr. Romagnani, I mestieri del denaro.

163. Chapman, Merchant enterprise in Britain, p. 30.164. Si noti, tra l’altro, che le aree di origine dei mercanti tedeschi sopra esaminati

(Württemberg, Brandenburgo-Bayreuth) si collocavano in posizioni decisamente continen-tali, mentre erano assenti le città anseatiche, di antica tradizione marinara. Il predominio dell’entroterra proto-industriale nella composizione geografica del ceto mercantile è stato rilevato anche nei casi di Cadice e di Bordeaux, dove nel Settecento esistevano delle folte schiere di mercanti tedeschi (Weber, Deutsche Kaufleute im Atlantikhandel).

Stranieri di antico regime210

cibili alle sole affinità linguistiche, confessionali e culturali. Certo, coloro che provenivano da Ginevra o dai territori francofoni della Confederazione erano tendenzialmente proiettati verso la Nation française, ma le scelte divergenti dei Mörikofer e di Schwartz – provenienti entrambi da territori di lingua tedesca della Svizzera orientale – dimostrano il primato della variabile relazionale rispetto al dato meramente geografico o linguistico. L’appartenenza di questi mercanti alle singole nationes non dipendeva tanto dalle loro origini, quanto dalle relazioni sociali intrecciate prima o dopo il loro arrivo a Napoli. Rispetto a queste ultime, le affinità culturali, linguistiche e confessionali avevano certamente un loro ruolo, nella misura in cui potevano facilitare o meno la costruzione di tali relazioni, ma non costituivano dei criteri univoci ed automatici di classificazione sociale.

Non tutti gli svizzeri e tedeschi venivano identificati come france-si o inglesi. I fratelli Perathoner, originari del Tirolo,165 erano noti come negozianti di «Nazione Germanica» e come tali facevano rappresentare i propri interessi dalla legazione cesarea.166 Quanto a David Giroud, citta-dino di Neuchâtel e dunque suddito del Re di Prussia,167 talvolta in sede giudiziaria cercò di farsi passare per francese,168 ma non si associò mai con dei commercianti francesi, non intrattenne alcuna relazione formale con il consolato di Francia e, quando si trattava di pubblicizzare i gioielli e gli orologi che vendeva nella sua bottega di via Toledo, si identificava pub-blicamente come soggetto di «di nazione svizzera».169 E come svizzeri – o meglio, come militari svizzeri – venivano classificati i mercenari dei vari reggimenti appartenenti ai comandanti-proprietari originari dai Cantoni confederati – anche se in realtà i soldati che li componevano non sempre erano originari della Svizzera, ma sovente provenivano da altri paesi, in particolare dalla Francia e dal Sacro Romano Impero.170

165. Provenivano da Sankt Ulrich, in Val Gardena, e appartenevano ad una famiglia che, a metà Ottocento, aveva delle ramificazioni mercantili a Bassano, Firenze, Genova, Messina, Napoli, Palermo, Udine, Venezia e Würzburg (Gröden, der Grödner und seine Sprache, p. 39 s.). Negli ultimi decenni del Settecento, i Perathoner erano già presenti a Palermo (ASN, Esteri, Legazione inglese, 673, 28 marzo 1794) e a Foggia (ASN, Esteri, Legazione cesarea, 113, 12 luglio 1783).

166. Ibidem.167. Cfr. supra, p. 170.168. ASN, Processi antichi, Supremo Magistrato di Commercio, 7, 68.169. «Foglio ordinario», n. 50 (11 dicembre 1770).170. In base ai contratti d’ingaggio dei reggimenti (le cosiddette «capitolazioni») i

due terzi delle truppe avrebbero dovuto essere svizzere, ma in realtà tale normativa era

Nazioni, migrazioni, manipolazioni 211

Complessivamente, possiamo quindi rilevare che – al di là delle di-stinzioni prodotte dalla segmentazione corporativa – esistevano degli importanti continua confessionali, linguistici e geografici tra i soggetti della British factory e quelli della Nation française.171 La composizione di questi corpi mercantili tradiva quindi il senso etimologico della natio, la quale non era tanto «un gruppo di stranieri con un’origine comune»172 quanto un aggregato prodotto in loco da dinamiche sociali più comples-se. Accanto al profilo socio-professionale, tra gli elementi che davano accesso a questi gruppi c’erano certamente nascita e origine: questi non si configuravano però come dei requisiti necessari o come dei criteri vin-colanti, ma piuttosto come delle possibilità. Per di più, il collante delle due principali nationes non era dato nemmeno da affinità linguistiche o da una fede condivisa.173 Nascita, discendenza, lingua e fede potevano facilitare la contrazione di legami di appartenenza, ma non erano fattori predeterminanti. Il minimo comun denominatore dei membri dei corpi mercantili non si trovava in nessuno di questi elementi, ma consisteva negli interessi economici e, più precisamente, nel commercio con dei soggetti e delle piazze delle rispettive nazioni. A Napoli, insomma, lo status di «francese» o di «britannico» spesso non derivava da criteri giu-ridici e non combaciava con un determinato profilo culturale, ma scaturi-va dal potere performativo delle pratiche sociali.174

Se dunque la composizione della Nation française e della British fac-tory era molto più eterogenea di quanto i loro nomi potessero far pensare, va nondimeno notato che negli elenchi esaminati non figurava alcun na-poletano. A differenza dell’Ottocento, per il quale è stata riscontrata una

costantemente elusa (Eyer, Die Schweizer Regimenter in Neapel, p. 166). La presenza di militari di paesi terzi era molto forte anche nei reggimenti svizzeri al servizio di Genova (Zanini, Contributo alla storia dell’ordinamento militare genovese, p. 293 s.).

171. Sulla relazione tra continuum culturale e segmentazione classificatoria cfr. Am-selle, Logiche meticce.

172. Weber, Deutsche Kaufleute, p. 97 s. Per altro, questa definizione non rende giu-stizia all’analisi prosopografica presentata in questa opera, che rileva una forte eterogeneità geografica all’interno delle nationes mercantili.

173. Per i gruppi diasporici, la cui coesione troppo spesso è ricondotta a tratti culturali condivisi, rimangono di grande attualità le riflessioni di Fredrik Barth sull’impossibilità di spiegare la delimitazione dei gruppi etnici in riferimento a presunte discontinuità di tipo culturale (Barth, Introduction).

174. Osservazioni analoghe sono state fatte nel caso torinese; Cerutti, A qui appar-tiennent les biens qui n’appartiennent à personne?.

Stranieri di antico regime212

maggiore propensione alla formazione di società franco-napoletane,175 nel quadro corporativo delle nationes settecentesche le relazioni societarie tra francesi e regnicoli rimasero rarissime.176 Schematizzando, questa assenza può essere spiegata in riferimento a due fattori, uno economico e uno poli-tico. Dal punto di vista economico, la debolezza relativa del ceto mercan-tile locale faceva sì che per i négociants della nazione francese le alleanze societarie con soggetti napoletani apparissero poco attraenti. Non solo, ma allo scopo di mantenere una posizione di dominio nell’intermediazione sulle rotte tirreniche – un interesse generale, di cui si facevano interpreti i consoli, piuttosto che non i singoli negozianti – la nazione doveva evitare di aprire le porte agli operatori locali, in modo da contrastare i loro tentativi di penetrare i canali di questi commerci. Il problema era però anche politi-co. Il governo napoletano non intendeva infatti tollerare che i regnicoli si ponessero sotto la protezione di altri Stati. Da un lato ciò avrebbe incrinato il legame di fedeltà dei sudditi nei confronti del Re, erodendone il potere sovrano all’interno dei suoi stessi domini, e dall’altro avrebbe vanificato i già difficili tentativi di ridurre le esenzioni particolaristiche alla giurisdi-zione ordinaria e ai controlli doganali. Significativo, a tal proposito, era l’ammonimento che nel 1742 Montealegre aveva rivolto al console Devant, avvisandolo che le autorità del Regno non erano in nessun modo tenute a riconoscere le lettres de naturalité che il Re di Francia concedeva ai sudditi delle Due Sicilie o di altri Stati: «il est à la liberté de la France d’accorder ses privilèges aux étrangers, et de leur faire jouir dans ses états; mais […] elle ne peut pas exiger qu’un autre Prince leur accorde les mêmes grâces dans son Royaume».177 Infatti, in caso contrario «les napolitains n’auroient qu’à tous prendre des lettres de naturalité en France, ce que priveroit les tribunaux napolitains de juger d’aucunes affaires».178

In questo senso, l’assenza dei napoletani dalla nazione francese corri-spondeva agli interessi diversi, ma convergenti, dei consoli stranieri – im-

175. Rovinello, French businessmen in nineteenth-century Mezzogiorno, p. 201 s.176. Un’eccezione a questa regola fu la «Raby, Ferrari & Comp.», fondata nel 1788

da Jean-Pierre Raby insieme al napoletano Giuseppe Matteo Ferrari (ASN, Esteri, Espulsi di Francia, 544). Inoltre, non è da escludere che tra i soci minoritari non menzionati nelle ragioni sociali si “nascondessero” dei regnicoli.

177. ANF, AE, BI, 885, 330v-331r, (1749). Si tratta di una nota in cui L’Hôpital riepi-logava le parole usate sette anni prima da Montealegre.

178. ANF, AE, BI, 879, 188r-v, (1742). Si tratta di una nota con cui Taitbout informava la Segreteria di Stato della Marina delle affermazioni di Montealegre.

Nazioni, migrazioni, manipolazioni 213

pegnati ad evitare che i propri mercanti si “facessero napoletani”, come nel già citato caso del giovane Fourrat – e del governo napoletano – intento ad impedire che i sudditi del Regno si sottraessero alla sovranità del Re, contraendo dei legami di fedeltà alternativi. Spiccatamente transnazionali, le nationes mercantili mantenevano e dovevano mantenere una netta di-stinzione rispetto agli attori locali.

4. Far da consoli per le nazioni altrui

A differenza dei negozianti genovesi, che tra Cinque e Seicento ave-vano sfruttato la propria posizione di forza come intermediari commerciali e finanziari per penetrare le strutture fiscali e le proprietà fondiarie del viceregno, inserendosi con successo nella nobiltà e negli uffici,179 nel Set-tecento i grandi mercanti della British factory e della Nation française non reinvestirono i propri profitti in un’ascesa all’interno delle gerarchie sociali napoletane.180 Al di là della carica di «deputato forestiero» della Borsa dei Cambi181 – una carica non retribuita che non implicava né un legame di sudditanza rispetto al Re delle Due Sicilie, né un abbandono dell’attivi-tà mercantile –, il massimo obiettivo a cui questi mercanti mostrarono di ambire in loco era la nomina consolare. L’interesse dei negozianti a questo tipo di carica aveva varie motivazioni. Da un lato, essa dava accesso a dei canali diretti verso le magistrature e il governo napoletano, permettendo di difendere con maggiore efficacia i propri interessi particolari e di proporsi come mediatori nei confronti di terzi. Dall’altro, investiva i rispettivi tito-lari del potere simbolico degli Stati che erano chiamati a rappresentare, li avvicinava allo status di diplomatici e, aumentandone la reputazione socia-le, potenziava la loro capacità di fare affari.

179. Muto, Cittadini e “forestieri”; Musi, Mercanti genovesi; Brancaccio, “Nazio-ne genovese”.

180. Un’eccezione a questa tendenza è quella di «Luigi Bolifoni», il nipote di Antoine Bulifon. Originario di Champonay nel Dauphiné, Antoine era arrivato a Napoli nei primi anni Settanta del Seicento, facendo fortuna come editore e libraio e legandosi alle autorità spagnole. Nel 1707, all’avvicinarsi dell’esercito imperiale, i Bulifon avevano lasciato Na-poli e si erano stabiliti a Madrid. A differenza degli altri membri della famiglia, rimasti in Spagna, Luigi nel 1734 era tornato nella natia Napoli a seguito di Carlo di Borbone e aveva intrapreso la carriera di magistrato, a cui la civitas neapolitana gli dava accesso. Morì a Napoli nel 1769. Cfr. Pironti, Bulifon, Raillard, Gravier, pp. 29-38.

181. Cfr. a proposito i vari almanacchi di corte.

Stranieri di antico regime214

Come abbiamo già avuto modo di vedere, nel Settecento i consolati francesi erano retti da officiers retribuiti dalla Segreteria di Stato della Ma-rina, la cui carriera istituzionale formalmente escludeva la partecipazione ad attività commerciali – anche se casi come quello di Lazare David evi-denziano che talvolta questa norma veniva elusa grazie a qualche sotter-fugio.182 Pur vivendo a stretto contatto con il mondo della mercatura, tra i negozianti e i consoli si ergeva quindi una distinzione sociale tutt’altro che indifferente. Per di più, nella seconda metà del secolo Napoli divenne una delle stazioni meglio retribuite di tutto il sistema consolare francese183 e gli officiers che vi venivano designati non erano quasi mai al loro primo incarico, ma di solito avevano già servito in altri porti.184

Le rappresentanze britanniche sotto questo aspetto non erano soggette ad una normativa così rigida, tant’è che i consoli e i vice-consoli di molte stazioni venivano spesso reclutati tra i mercanti attivi sulle rispettive piaz-ze.185 Anche a Napoli durante la prima metà del secolo la Gran Bretagna era rappresentata da consoli-mercanti. Mercante era infatti John Fleetwood senior, console durante il viceregno austriaco, e mercante era Edward Al-len. Già in carica al momento dell’arrivo di Carlo di Borbone, quest’ultimo resse il consolato fino al 1747 quando, desideroso di rientrare in Inghilter-ra, passò l’ufficio a suo fratello William, che era stato mercante a Messina e che continuò a gestire gli affari dei britannici fino al 1753. In assenza di un ambasciatore, accanto alle questioni prettamente consolari gli Al-len diressero anche le relazioni diplomatiche, corrispondendo direttamente con il governo napoletano e con quello britannico, e cumularono in questo modo una serie di ruoli – diplomatici, consolari e commerciali – la cui commistione finì per rivelarsi insostenibile. Così, quando nel 1753 la casa

182. Cfr. supra, p. 45.183. Mézin, Les consuls de France, pp. 63-68.184. François Devant, come abbiamo visto, era stato console a Nizza, Cagliari e Mes-

sina; Alexis-Jean-Eustache Taitbout era stato console ad Algeri; Jacques Astier era stato impiegato della Marina ad Amsterdam; Charles-Cardin Amé de Saint Didier era invece al suo primo impiego consolare, ma veniva da una famiglia di diplomatici e aveva preceden-temente servito nell’esercito; l’abate Bertrand era stato impiegato da Turgot nei bureaux de contrôle général e aveva servito come console a Trieste; e Jean-Baptiste Lallement era stato cancelliere a Ragusa e a Napoli, nonché vice-console a Messina. Devant ebbe un figlio console, Astier un nipote e Taitbout era al contempo figlio di un vice-console e padre di un console. Mézin, Les consuls de France, ad nomen.

185. Era il caso di James Tough, arrivato in Sicilia per motivi di commercio sin dal 1774, e divenuto console britannico a Palermo attorno al 1797 (TNA, FO 70, 10, 171r).

Nazioni, migrazioni, manipolazioni 215

mercantile degli Allen fallì, il governo britannico si risolse a dividere la di-plomazia dagli affari consolari, e di affidare entrambe a dei soggetti esterni alla piazza. Nella capitale delle Due Sicilie arrivarono quindi l’inviato spe-ciale James Gray – un diplomatico di carriera laureato a Cambridge186 – e il console Isaac Jamineau – passato anch’egli da Cambridge, seppure senza ottenervi un titolo187 –, inaugurando in questo modo una professionalizza-zione della carica consolare che, nella stazione di Napoli, si mantenne per il resto del secolo.

I consolati francesi in generale, e a partire da metà Settecento il con-solato britannico della capitale in particolare, non offrivano dunque ai mer-canti delle opportunità di inserimento istituzionale. In compenso, costoro potevano tentare di farsi assegnare le rappresentanze di altri Stati, usi a ricorrere a soggetti attivi in piazza per il disbrigo degli affari consolari. Al di là dei già menzionati svantaggi, che insorgevano a causa della sovrap-posizione di interessi nazionali ed interessi particolari, il ricorso ai conso-li-mercanti offriva infatti anche dei vantaggi. Innanzitutto, permetteva ai rispettivi governi di usufruire del capitale umano (know how mercantile e marittimo) e sociale (relazioni con le autorità locali) che i negozianti avevano accumulato nel corso degli anni trascorsi in un determinato porto. E inoltre, facendosi rappresentare da soggetti impegnati in attività com-merciali, i governi esteri potevano effettuare dei risparmi considerevoli sugli onorari dei consoli. A costoro venivano versati solo degli emolumenti straordinari relativamente modesti, mentre ordinariamente dovevano ac-contentarsi dei diritti che riscuotevano direttamente da mercanti, capitani e padroni per i vari servizi che a loro erogavano.

Ora, siccome questi diritti non erano sufficienti per coprire le spese connesse alla carica, e i consoli-mercanti spesso si vedevano costretti ad attingere alle proprie risorse, era necessario che i soggetti investiti di que-ste rappresentanze disponessero di entrate considerevoli. In questo senso, la nomina consolare costituiva un investimento che era accessibile soltanto ai grandi negozianti, desiderosi di arricchire il proprio status sociale di un elemento che li distinguesse dagli altri mercatores e li avvicinasse a quello della diplomazia e, dunque, degli affari di Stato.

Nel suo studio sul sistema consolare napoletano, Elvira Contino affer-ma che «per assumere la carica di console, di norma, e secondo la prassi

186. Cust, Skeed, Gray James. 187. Bell, Patriot-Improvers, p. 427 s.

Stranieri di antico regime216

abituale seguita presso tutte le nazioni, bisognava essere sudditi dello Stato di appartenenza» del consolato.188 Tale asserzione è completamente infon-data. In un mondo in cui il potere non si legittimava in riferimento ad una nazione sovrana (intesa in senso post-rivoluzionario), le origini straniere di una persona non impedivano che tra di essa ed un determinato princeps si stabilisse un rapporto di fedeltà e di servizio. In pratica, non si vede perché la monarchia delle Due Sicilie avrebbe dovuto riservare la rappresentanza dei propri interessi commerciali all’estero ai soli soggetti regnicoli, laddo-ve ai vertici del governo e dell’esercito borbonico operavano degli uomi-ni che, in molti casi, regnicoli non erano. Concretamente, meriterebbe di essere esaminata con più attenzione l’appartenenza statuale di Francesco Salomon (console a Cefalonia), di Cesare Haney de la Forest (console a Pesaro), dei marchesi Emanuele e Giuseppe de Silva (consoli di Spagna e delle Due Sicilie a Livorno)189 e di Luigi Boissin (console a Salonicco), i cui nomi parrebbero rivelare un’origine estera. Quanto ai consoli stranieri presenti nelle Due Sicilie, erano numerosi i soggetti che rappresentava-no degli Stati a cui essi stessi non appartenevano. Sul piano istituzionale, questi casi non trasgredivano ad alcuna norma. Nondimeno, essi sono cer-tamente degni di nota, giacché indicano la capacità dei mercanti migranti di inserirsi nell’intermediazione interstatuale e di penetrare, dall’estero, le istituzioni di Stati terzi.

Illuminante, a questo proposito, era il caso olandese. Affermatasi nel Seicento come potenza commerciale mediterranea, la Repubblica delle Sette Province Unite godette, a partire dalla Pace di Münster del 1648, dello status di «nazione più favorita» nei Regni di Napoli e di Sicilia. La presenza mercantile olandese nella Napoli borbonica non era però per nul-la comparabile a quella intrattenuta dalla Francia e dalla Gran Bretagna. Infatti, mentre nella capitale delle Due Sicilie esistevano una British fac-tory e una Nation française, non c’era traccia di un raggruppamento di ne-gozianti organizzato come «Nazione olandese».190 Più che da una business community residente in città, gli scambi commerciali con le Province Unite – un commercio più ristretto di quello di francesi e britannici, largamente attivo e caratterizzato essenzialmente dall’esportazione di manufatti tes-

188. Contino, Le funzioni dei consoli, p. 103.189. Ibidem, p. 70 s. Per Boissin cfr. Rao, Napoli e il Mediterraneo nel Settecento,

p. 22 s.190. Vedi ASN, Esteri, Legazione olandese, 822-825.

Nazioni, migrazioni, manipolazioni 217

sili, pesce salato e materie prime tipicamente nordiche (cuoio, piombo, ecc.)191 – sembrano essere stati gestiti da padroni e capitani di bastimento, mentre l’intermediazione in loco veniva svolta da mercanti di confessione riformata di altri paesi o, in maniera indiretta, dai negozianti olandesi di Livorno.192

Riguardo ai consoli, nei primi anni del regno di Carlo vi troviamo un soggetto dall’evidente cognome olandese, Joseph van Lerbergen,193 ma già poco tempo dopo la carica passò ad un mercante che olandese non era. Théodore Davel era cittadino di Vevey,194 un piccolo centro del Vaud. Quando aveva lasciato il proprio paese natale, dapprima non si era diretto verso i porti del Mediterraneo, ma verso l’Inghilterra, dove il 21 marzo del 1736 aveva ottenuto dal Parlamento britannico la naturalizzazione.195 Quest’ultima, tuttavia, non era stata la premessa per un radicamento defi-nitivo in oltremanica, ma poco più che un biglietto d’addio. Già nel luglio del 1737, infatti, il mercante calvinista aveva chiesto un passaporto per re-carsi in Italia per motivi di commercio196 e nel 1740 riuscì ad ottenere – non sappiamo tramite quali canali – la nomina a console olandese nella capitale delle Due Sicilie.197 Durante il proprio lungo soggiorno a Napoli, Davel proseguì la propria attività bancaria e commerciale che, procurandogli una notevole prosperità economica, gli permise di adottare uno stile di vita ari-stocratico, come documenta l’affitto della sontuosa villa dei Paternò sulla collina di Capodimonte.198

Negli anni Quaranta, quando la posizione dei protestanti all’interno della nazione francese era ancora oggetto di contestazioni, il consolato olandese di Davel si proponeva come sponda istituzionale ai mercanti riformati originari della Confederazione. Nel 1740, ad esempio, quan-do il giudice delegato Francesco Perelli si informò presso il cancelliere

191. De Rosa, Navi, merci, nazionalità, itinerari. 192. Uno dei pochissimi contenziosi agitati di fronte al delegato olandese, di cui si

trova traccia nella corrispondenza diplomatica, riguardava proprio due mercanti residenti a Livorno, Bouer e Vangraffen (ASN, Esteri, Legazione olandese, 823).

193. Servì a Napoli tra il 1714 e il 1738 (Schotte, Repertorium, p. 453). Nella docu-mentazione italiana è spesso citato come Vanderbergh o Vanlerherghe.

194. Magnin, Origine des familles, ad nomen. 195. «Journals of the House of Lords», vol. XXV, pp. 54-69.196. TNA, SP 36, 41, 176.197. Schotte, Repertorium, p. 453.198. Di Mauro, Nuove acquisizioni documentarie, p. 49.

Stranieri di antico regime218

del consolato olandese chi fosse quell’Abraham Sandol che, per tramite dell’inviato straordinario delle Province Unite, aveva chiesto l’assegna-zione di un magazzino nella Regia Dogana, si vide rispondere che co-stui era «un uomo di Nazione Svizzero [e] di Religione Protestante».199 Prima di arrivare a Napoli attorno al 1734, ed iniziare ad esercitarvi «il mestiere di pubblico negoziante, facendo estrazioni particolarmente di vino per l’Olanda, ed introducendo da colà altri generi di mercanzia»,200 Sandol aveva infatti «per molti anni dimorato in Amsterdam». Come nel caso dell’aggregazione dei Meuricoffre alla nazione francese, la relazio-ne d’appartenenza stabilita da Sandol con le Province Unite era il frutto una migrazione pregressa che gli aveva consentito di arricchire le proprie risorse giuridiche.201

Davel resse il consolato olandese fino all’aprile del 1762, quando, informando il governo napoletano della sua intenzioni di recarsi «nelli Svizzeri alla mia Patria», trasmise la carica a suo nipote Jean-François Palézieux Falconnet, che sin dal 1739 lo assisteva come commesso.202 Falconnet detenne la carica di proconsole sino al ritorno di Davel, nel 1767, per poi riassumerla dopo la morte dello zio, sopravvenuta a Napoli nel febbraio del 1769.203 Se Falconnet aveva nutrito la speranza di poter-gli succedere come console delle Province Unite, questa fu subito delusa. Il 20 marzo di quell’anno gli Stati Generali conferirono infatti la nomina a Marc-Antoine Liquier.204 Oltre alla confessione e all’indubbia reputa-zione mercantile dei Liquier, nella scelta del nuovo console era proba-bilmente risultata decisiva la mediazione del suocero di Marc-Antoine, Théophile Cazenove, un ricco banchiere ginevrino attivo sulla piazza di

199. Perelli a Montealegre (8 febbraio 1740), in ASN, Esteri, Legazione olandese, 823. 200. Negli anni Cinquanta è inoltre attestato il suo ruolo come procuratore dei librai

veneti Remondini; vedi Luise, Michele Stasi, p. 601. 201. Un pattern molto simile a quello praticato dai commercianti provenienti dalle

regioni interne del Sacro Romano Impero che, prima di stabilirsi a Cadice, in molti casi avevano vissuto per dei periodi più o meno lunghi ad Amburgo e, una volta arrivati in Spa-gna, si spacciavano per anseatici e ottenevano così accesso ai privilegi della Lega; Weber, Deutsche Kaufleute, p. 120.

202. Palézieux, La famille de Palézieux dit Falconnet, p. 66. 203. ASN, Esteri, Legazione olandese, 824. 204. Onde evitare equivoci, conviene ricordare che nella documentazione diploma-

tico-consolare egli è sempre indicato come «Antoine Liquier». Al fine di distinguerlo con maggiore chiarezza da suo figlio, che si chiamava per l’appunto «Antoine», preferisco però usare il suo nome di battesimo per esteso.

Nazioni, migrazioni, manipolazioni 219

Amsterdam.205 Ora, pur trattandosi soltanto di consoli, che come abbia-mo visto non godevano formalmente dello status diplomatico, va però sottolineato che Davel, Falconnet e Liquier di fatto svolsero anche delle funzioni diplomatiche, giacché – fatta eccezione per le brevi missioni di Van den Nijenburg (1739-1742) e di Dirk Hubert Verelst (1751-1752) – essi furono gli unici rappresentanti delle Province Unite nella capitale delle Due Sicilie.

Nel 1790 Marc-Antoine ottenne dagli Stati Generali una patente di consul adjoint per suo figlio Antoine, e probabilmente costui gli sarebbe succeduto nella carica se – come vedremo nell’ultimo capitolo – nel 1793 i Liquier non avessero abbandonato la città in cui avevano vissuto per circa mezzo secolo. A sostituirli, ci pensò il loro ex-socio Abraham Gibbs che, su nomina dello stesso Liquier, tra il 1793 e il 1796 operò come incaricato degli affari consolari delle Province Unite.206

Il caso olandese non era unico nel suo genere. Molto simile era, ad esempio, quello svedese. Come nel caso delle Province Unite, le relazioni commerciali tra il Regno di Napoli e la Svezia non erano gestite da nu-clei di mercanti residenti in loco, ma solamente dai capitani e padroni di bastimento.207 Di conseguenza, non solo le occasioni di interazione con le istituzioni locali erano limitate, ma soprattutto mancavano quasi del tutto dei sudditi svedesi a cui affidare le cariche del consolato. Alla direzione di quest’ultimo si succedettero, tra il 1750 e il 1794, quattro consoli, tra i quali non figurava nemmeno uno svedese.208 Dopo il breve periodo conso-lare di Charles Fredman (1750-1752), un commerciante britannico che nel 1742 si era fatto notare con un progetto per la costruzione di una «fabrica di orologj»,209 il posto passò allo svizzero Abraham Sandol, che lo assunse

205. Bancarel, Autour du rouergat Liquier, p. 144.

206. Vedi Schotte, Repertorium, p. 454, e ASN, Tribunali antichi, Tribunale di Am-miragliato e Consolato di Mare e di Terra, 1712, 54, (1794). Il suo nome non compare invece nella corrispondenza diplomatico-consolare conservata presso l’Archivio di Stato di Napoli che, tra il 1793 e il 1804, è segnata da una lunga lacuna documentaria (ASN, Esteri, Legazione olandese, 825).

207. Björnståhl, Napoli. La sirena vipera, pp. 27 e 107. 208. Vedi Napoli e la Svezia in età gustaviana, p. 47. 209. Vedi il dispaccio di Pietro Contegna al Re (11 luglio 1742), in ASN, Esteri, Le-

gazione inglese, 675, 53. Soci in questa impresa erano il britannico Oliver Robinson e due calabresi, uno dei quali si chiamava Pietro Lamberti. Nel dispaccio di Contegna i due bri-tannici sono definiti orologiai. Dal ruolo consolare successivamente ricoperto da Fredman pare di poter dedurre che, per lo meno nel suo caso, il termine indicasse un commerciante

Stranieri di antico regime220

nel 1752 e che verosimilmente lo mantenne fino alla sua morte, sovve-nuta nel 1756, e quindi all’italiano Mattia Felice, rimasto in carica fino al 1764. Infine, a partire dal 1764 il consolato di Svezia fu retto da Guillaume André,210 un ginevrino appartenente ad un clan ugonotto presente a Ge-nova, Torino, Londra e Parigi.211 In assenza di un ambasciatore svedese, costui svolse anche la funzione di agente diplomatico e, a questo scopo, fu investito del titolo di cavaliere. Lasciò Napoli nel 1794 quando – in segui-to alla nota affaire Armfelt212 – il governo borbonico interruppe le proprie relazioni diplomatiche con la corte di Svezia.

La rottura diplomatica non impedì però che, nel 1796, a Napoli ope-rasse un nuovo console ad interim, Carlo Carloy Charelson.213 Secondo le informazioni riportate dall’orientalista svedese Jacob Jonas Björnståhl, che visitò Napoli nel 1771, costui era figlio di Carl Carlsson, un padro-ne di vascello originario di Göteborg che, arrivato a Napoli nel 1705, vi si era convertito al cattolicesimo e aveva trasformato il proprio cognome in «Carloy»o «Carloi».214 Uno dei suoi figli, Luigi Michele Carloi, aveva prosegito il cammino dell’assimilazione, tanto da diventare frate e «lettore di filosofia nel convento dei domenicani».215 Carlo junior, invece, aveva riprodotto una doppia appartenenza e, accanto al napoletano «Carloy», si fregiava di una versione un po’ alterata dell’originario nome svedese, «Charelson». E grazie al proprio plurilinguismo, riuscì a ritagliarsi un ruolo di mediatore tra le istituzioni locali e i padroni e capitani nordici

di orologi, mentre Robinson forse era un artigiano che li produceva. Cfr. anche Lo Sardo, Napoli e Londra, p. 65.

210. Il catalogo Napoli e la Svezia in età gustaviana (p. 47) attribuisce il consolato a «Guillaume e Louis André», ma in tutti i documenti riportati nel medesimo figura sempre solo Guillaume.

211. Lüthy, La banque protestante, vol. II, in part. pp. 93-99. 212. Napoli e la Svezia in età gustaviana, pp. 63-72. 213. Ibidem, p. 8. 214. Carl Carlsson «Possedeva un vascello; fu fatto prigioniero a Marsiglia e fu de-

portato a Napoli, nel 1705. In seguito, grazie al commercio, divenne ricco. Fece anche costruire un ospedale per i marinai a Messina, in Sicilia, dove fu nominato governatore della fortezza. Ma amava molto di più navigare, cosa che continuò a fare fino alla morte. Si sposò a Napoli ed ebbe quattro figli, tre maschi e una femmina. […] quando si sposò cambiò religione e nome, invece di Carlsson si fece chiamare Carloi, che risulta più facile da pronunciare per gli italiani» (Björnståhl, Napoli. La sirena vipera, p. 106).

215. «Qui ho incontrato un frate svedese che ha conservato la reputazione, la fisiono-mia e la sincerità di uno svedese, ma solo questo, perché la religione, la lingua e il nome sono cambiati» (ibidem).

Nazioni, migrazioni, manipolazioni 221

che capitavano nel porto di Napoli, aggiudicandosi non solo la carica di interprete e di vice-console svedese,216 ma anche quella di vice-console olandese217 e, successivamente, quella di console ad interim della Svezia e delle Province Unite.218

Di notevole interesse è poi il caso degli Stati Uniti d’America. Come è noto, sin dalla prima metà degli anni Ottanta le ex-colonie nordamericane cercarono di dotarsi di una propria rete consolare e di stabilire un commer-cio diretto con i porti europei.219 E, così facendo, suscitarono ben presto le ambizioni di alcuni mercanti attivi nelle Due Sicilie, che mostrarono un grande interesse nei confronti dell’emergente Stato d’oltreoceano.

Poco tempo dopo la firma dei preliminari di pace (30 novembre 1782) – ma in anticipo rispetto al Trattato di Parigi (3 settembre 1783) – tre ne-gozianti si indirizzarono ai commissari americani residenti a Parigi – Ben-jamin Franklin, John Adams, John Jay e Henry Laurens – offrendo loro i propri servizi. Il primo a muoversi fu Antoine Liquier che, salutando la «Justice de la Cause Americaine, que le Succés a Couronné, et l’Exem-ple des Principales Nations de l’Europe», in una lettera del 5 aprile 1783 prospettava la prossima conclusione di una trattato di commercio tra le Due Sicilie e la nascente repubblica americana.220 La diversità dei prodotti naturali dei due Stati, asseriva Liquier, rendeva gli scambi commerciali di reciproco interesse:

Le Poisson, le Tabac, la Cire, et l’Indigo, sont les principales Branches de Commerce que les Sujets des Etats Unis pourront Importer en ce Royaume avec apparence de succés, surtout les Deux Premieres; Je ne suis pas bien au fait des articles de ces Contrées qui pourront convenir aux Etats, il me parait que les Fruits secs, la soyerie, le sel, le Reglisse, la Manne, peut etre le souf-fre, et autres, devront y trouver un Debouché […].

Riprendendo degli argomenti in fondo non dissimili da quei tópoi giu-snaturalistici utilizzati mezzo secolo prima da Devant, Liquier esponeva che gli scambi commerciali avrebbero reso necessario lo stabilimento di relazioni diplomatiche e di istituti consolari. E qui entrava in gioco lui:

216. Ibidem (notizia relativa al 1771). 217. ASN, Esteri, Legazione olandese, 824-825 (attestato dal 1773 in avanti). 218. Schotte, Repertorium, p. 454, (1798-1807). 219. Si veda ad esempio Marzagalli, Les débuts des services consulaires des

États-Unis.220. Vedi The Papers of Benjamin Franklin, vol. XXXIX, 5 aprile 1783.

Stranieri di antico regime222

La nature des Produits des Deux Païs, doit necessairement amener des Rela-tions de Commerce, qui exigeront un Consul des Etats Unis a Naples; Lor-sque des Traités respectifs entre les Deux Puissances, donneront lieu a l’Eta-blissement d’un pareil officier, je puis pretendre a solliciter cette Place, et je prends la Liberté de me proposer a cet effet a vos Excellences, et d’Implorer leur Suffrage et leur Protection. Voici les Titres qui m’enhardissent a former cette demande, et sur lesquels je fonde quelqu’Espoir de Succés; Les Devoirs d’une pareille charge, et les Connaissances qu’elle exige, ne me sont point Etrangéres; Depuis longtems je travaille sous les ordres de mon Pere, qui a l’honneur d’etre Consul de Hollande a Naples, où sa maison de Commerce tient le premier Rang, et est etablie depuis prés de Cinquant’Ans; Je Professe la Religion Calviniste, Circonstance qui ne peut que m’etre favorable; Je n’ai rien a ajouter a ces Titres, que l’assurance d’un Zêle a toute Epreuve pour les Interêts des Etats Unis et de leurs Sujets.

Il secondo a farsi avanti fu Frédéric-Robert Meuricoffre che, in una lettera indirizzata al solo Franklin,221 si mostrò anch’egli attento a sotto-lineare le potenzialità commerciali che le Due Sicilie offrivano agli Stati Uniti e ad evidenziare la propria esperienza in ambito mercantile:

Me trouvant établi à Naples depuis seize ans, à la suite d’une Maison qui a commercé, Graces à Dieu, avec honneur et succès dans la dite Ville et son Royaume depuis plus de 30 ans;222 j’ose m’offrir avec ma Maison de Meuri-coffre Scherb et Co., à rendre à votre République, les services dont je me sens capable. Naples étant de toutes les villes d’Italie et peut être de l’Europe, une des plus importantes pour le Commerce de vos Colonies; je prens la liberté de vous en tracer un petit Tableau propre à vous en donner une Idée […].

A differenza di Liquier, che aveva glissato sulla propria appartenenza statuale, esaltando invece le affinità confessionali che lo ricollegavano al puritanesimo americano, Meuricoffre giocò consapevolmente la carta del carattere nazionale, inteso ora in senso moderno come espressione essen-ziale di un popolo, evocando quel mito di una Svizzera repubblicana, abi-

221. Ibidem. Un particolare interessante di questa lettera è la datazione – «Paris, le 5e juin 1783» – che attesta la presenza di Frédéric-Robert nella capitale francese. Non è però chiaro se lo scopo di questo soggiorno parigino fosse di natura commerciale – come, con una certa meccanicità, viene sempre da pensare, quando si parla di mercanti e banchieri – oppure se fosse motivato dalla propria candidatura alla carica consolare.

222. Il passaggio, oltre ad indicare nel 1767 l’anno d’arrivo di Frédéric-Robert a Na-poli, attesta che le relazioni commerciali intrattenute dai Meuricoffre e/o dagli Scherb risa-livano a metà Settecento e avevano dunque preceduto la scelta migratoria.

Nazioni, migrazioni, manipolazioni 223

tata da gente semplice, onesta e attaccata alla cosa pubblica, che nel secolo dei Lumi aveva avuto larga diffusione:

Je n’ai pas besoin d’en dire davantage, vous êtes à même, Monsieur, de vous informer ici ou ailleurs, si moi et ma Maison sont dignes de votre confiance; nous sommes Suisses, Républicains et fideles, ce dernier est la qualité essen-tielle de notre Nation […].

Frederic Robert Meuricoffre de Frauenfeld en Suisse

Resident à Naples

Il terzo mercante a candidarsi al posto di console degli Stati Uniti fu Jean Vieusseux senior.223 Dalla sua lettera – spedita da Napoli il 30 agosto 1783 e indirizzata anch’essa al solo Franklin – apprendiamo che il gine-vrino aveva già precedentemente stabilito dei contatti con il commissario americano.

La bonté avec laquelle Votre Excellence daigna recevoir, il y a quelques mois, la visite de Mr. Louis Julien et les ouvertures qu’il lui fit de ma part, m’en-courage à ecrire à V.E. pour L’assurer de mon profond respect; et Lui tracer un tableau des objets qui pourroient former des liaisons de commerce directes entre les Etats Unis de l’Amerique et le Royaume des deux Siciles. Je me se-rais bien plutôt aquitté de ces devoirs, sans un inconvenient arrivé à la lettre de Mr. Julien, qui a resté très longtems à me parvenir!

Il mediatore tra Vieusseux e Franklin, Louis Julien, era un banchiere protestante originario di Nîmes.224 E siccome si trattava di una conoscenza che Vieusseux aveva in comune con i Liquier, di cui Julien tra gli anni Cin-quanta e gli anni Sessanta era stato il principale corrispondente a Parigi,225 è legittimo ipotizzare che anche Antoine Liquier si fosse servito dell’inter-mediazione di questo banchiere per trasmettere la propria candidatura ai commissari americani.

Vieusseux, come prima di lui Liquier e Meuricoffre, evocava i pro-fitti che gli Stati Uniti avrebbero potuto trarre dal commercio con le Due Sicilie e – dando prova della sua expertise in ambito mercantile – traccia-

223. The Papers of Benjamin Franklin, vol. XL, 30 agosto 1783. 224. Lüthy, La banque protestante, vol. II, p. 280. 225. Lo riferiva Taitbout nello stesso dispaccio in cui informava la Segreteria di Stato

della Marina della nomina di Paul Liquier a chargé d’affaires del consolato (8 marzo 1760), in ANF, AE, BI, 892, 353r-v.

Stranieri di antico regime224

va un breve, ma efficace tableau dei prodotti di esportazione dei territori di Ferdinando IV:

Ce Royaume est, par sa fertilité, un des plus interessans pour le commerce; il fournit en abondance plusieurs articles absolument necessaires à l’Etran-ger. Je n’entretiendrai pas V.E. des Bleds, orges, feves et autres legumes dont l’Amerique Septentrionale n’a pas besoin, mais les produits les plus essentiels à citer à V.E. sont 1º Les soyes; portion tant en grezes qu’ouvrées s’envoye à Lyon, Londres, et autres lieux de fabriques, et portion s’employe ici même par les fabriquans du pays, pour faire toutes ces etoffes Napoli-taines, qui, quoique moins belles que celles de France, sont extrêmement goûtées par leur bon marché; ces etoffes se consomment beaucoup dans l’Italie, on a même essayé pendant la guerre d’en envoyer par bâtimens Na-politains aux Isles Antilles, où elles se sont bien vendues. 2º Les Huiles; le produit en est immense; les plus inférieures vont à Marseille où elles s’em-ployent pour les fabriques de savon; les meilleures, sans être fines comme celles de Provence, de Genes ou de Lucques, sont cependant mangeables; à tel effet il s’en expedie beaucoup en Angleterre, en Hollande, à Hambourg et dans tout le Nord, où le peuple les consomme par preference aux autres, à cause de leur bas prix. 3º Les Laines; on les envoye en Languedoc, à Roüen, en Suisse et autres endroits de fabriques de Draps, où elles reviennent or-dinairement moins cher que celles d’Espagne. 4º Les chanvres; cet article peut être des plus interessans; les chanvres des environs de Naples sont les plus beaux de l’Italie; il s’en expedie beaucoup en France, soit des peignés, soit des non-peignés propres à faire des cables; l’année derniere ma maison fut chargée en ce dernier genre de portion de l’aprovisionnement de Toulon, et nous eumes la Satisfaction de recevoir de Messieurs les Directeurs des Arsenaux les plus grands eloges sur la qualité de ces chanvres. 5º Les Bois de Chêne et de Chataigner pour futailles; chaque année il s’en expedie de fortes provisions pour l’Espagne, le Languedoc, et la Riviere de Genes. 6º Les Vins; on en envoye beaucoup dans le Nord; on a essayé même d’en porter aux Antilles, et il y est arrivé très sain. 7º Les Fruits Secs, tels que raisins, figues etc.; il s’en expedie annuellement plusieurs cargaisons en Angleterre. 8º Les Mannes; elles vont presque toutes à Marseille, d’où el-les se distribuent dans le reste de la France et dans les autres pays; celles de Calabre et de Pouille sont aujourd’hui affermées par des negociants de Marseille, et c’est ma maison qui est chargée par eux de cette commission, mais celles de la Sicile ne sont point comprises dans cette Ferme; et l’achat en est libre pour tout le monde. 9º Les Tartres; il s’en envoye beaucoup en Languedoc, Marseille, et en Angleterre. 10º Les cendres de Soude de Sici-le, se consomment portion en Angleterre, mais principalement à Marseille pour les fabriques de savon.

Nazioni, migrazioni, manipolazioni 225

Quanto ai prodotti che i bastimenti americani avrebbero potuto ven-dere nelle Due Sicilie, Vieusseux citava l’indaco e i cuoi, ma soprattutto il pesce essiccato e sotto sale: una merce che, tra Sei e Settecento, aveva fatto la fortuna del commercio nordico – e soprattutto britannico – nei paesi cattolici del Mediterraneo, dove i precetti ecclesiastici generavano una do-manda strutturalmente alta di prodotti ittici.226 Particolarmente forte era la richiesta di baccalà e, visto che una parte consistente del merluzzo arrivava a Napoli dalle coste di Terranova, gli americani avevano la possibilità di soppiantare i britannici che, fino a quel momento, avevano gestito l’inter-mediazione commerciale tra l’America settentrionale e i paesi mediterra-nei. Del resto, prognosticava Vieusseux con una certa enfasi retorica,

il est naturel de penser que les Negocians Americains, travaillant avec cette ener-gie que la liberté seule inspire, chercheront à tirer de la premiere occasion tous les articles dont ils auront besoin, comme à s’ouvrir les debouchés les plus avan-tageux pour leurs marchandises de sortie; jusqu’à present les Anglais seuls nous ont aporté la morue, peut-être dans peu la recevrons-nous des Americains.

Offrendo i propri servigi, come Meuricoffre e Liquier, Vieusseux metteva in avanti la propria reputazione, nonché l’esperienza pluriennale nell’ambito del commercio e della finanza:

La Maison de commerce dont je suis membre ici sous la raison de Vieusseux Reymond & Co. est d’ailleurs très connue pour son aisance, ses relations et sa maniere de travailler; j’ajouterai même qu’elle est connue du Ministere de France, tant parce que Messieurs Teissier freres auxquels nous avons succedé furent chargés il y a quelques années du recouvrement des sommes dues ici aux SS. Princes de la maison de Bourbon, que parce que nous-mêmes en dernier lieu avons été chargés de celui des sommes dues à divers negocians de Marseille pour les bleds fournis à cette capitale en 1764.

Il passaggio è di notevole interesse. Infatti, da un lato ci permette di cogliere il coinvolgimento dei Vieusseux in due grandi affaires finanziarie della seconda metà del secolo: il pagamento delle granaglie fornite durante la carestia del 1764 e il recupero delle rendite che i principi reali di Francia vantavano nelle Due Sicilie.227 E dall’altro, mostra che, anche dalla lontana

226. Pagano De Divitiis, Mercanti inglesi, p. 186. 227. Su tale questione vedi ASN, Esteri, Soddisfazione e crediti dei Principi di Francia,

555. Un’istanza dei «Procuratori de’ Principi Reali di Francia, Pietro Inglese e Teissier fratel-li» è inoltre conservata in ASN, Segreteria di Stato di Casa Reale, 875 (24 dicembre 1767).

Stranieri di antico regime226

Napoli, le reti dei banchieri protestanti costituivano un canale di interme-diazione irrinunciabile per la monarchia gigliata.

Alla propria confessione Vieusseux non faceva alcun accenno. In fon-do, essa era implicita in quelle origini ginevrine che, allo scopo di connet-tere la tradizione repubblicana della sua città natale a quella nascente degli Stati Uniti d’America, il candidato-console esaltava con vigore. Come nel caso della lettera di Meuricoffre, l’appartenenza politico-statuale veniva associata a dei caratteri intrinseci del popolo, generando un cortocircuito tra natura e cultura che nel discorso di Vieusseux veniva espresso dalla me-tafora – vagamente rousseauviana – dell’allattamento materno: «Né Gene-vois, ayant sucé les principes de Republicain, je me croirai très honoré de servir un Etat qui a combattu si glorieusement et avec tant de succès pour sa liberté».

Profitto, repubblicanesimo, calvinismo. Gli elementi argomentativi usati dai tre mercanti senza dubbio avrebbero fatto felice Max Weber che, come è noto, aveva individuato proprio in Benjamin Franklin un caso esem-plare per illustrare l’intimo connubio tra l’«etica protestante» e lo «spirito del capitalismo».228 Ci si può però chiedere se, e fino a che punto, nei valori enunciati in queste lettere si riflettessero delle convinzioni profonde, o se questi testi non fossero piuttosto il risultato di astute strategie narrative, funzionali all’ottenimento della prestigiosa carica consolare. Come abbia-mo visto, i tre mercanti, erano adusi a “giocare” con le etichette identitarie e, a seconda della situazione e dell’obiettivo, ricorrevano ad identificazioni diverse.229 Per accedere ai privilegi formali della Francia e alla protezio-ne concreta dei suoi rappresentanti, essi si presentavano regolarmente alle autorità napoletane come «negozianti francesi». E allo scopo di ottenere l’appoggio dei consoli, chiamati a suffragare queste loro strategie, face-vano leva su delle origini francesi più (Jean Vieusseux) o meno (Antoi-ne Liquier) remote, oppure sulle relazioni mercantili che intrattenevano con piazze e negozianti francesi (Meuricoffre). Nelle lettere indirizzate a Franklin, il contesto relazionale e il fine perseguito erano diversi e diverse erano dunque le autodefinizioni, che venivano costruite tramite la selezio-ne di altri tasselli narrativi, omettendo il legame con la Francia ed esibendo invece l’origine svizzera e ginevrina oppure la confessione calvinista.

228. Weber, L’etica protestante.229. Su tale questione cfr. Fabietti, L’identità etnica; Smyrnelis, Jeux d’identité à

Smyrne; Rovinello, Il teatro della Nazione.

Nazioni, migrazioni, manipolazioni 227

L’enunciazione di questi valori politici, morali e religiosi non può dun-que venir letta ingenuamente come una condivisione disinteressata dei me-desimi. Allo stesso tempo, possiamo però legittimamente ipotizzare che essa non si configurasse nemmeno come un atto unicamente strumentale, in cui non si manifestava nient’altro che una finzione. La storia recente della fami-glia Vieusseux, innanzitutto, era segnata da scelte politiche che esprimevano effettivamente un repubblicanesimo per molti versi radicale. In occasione della rivolta anti-oligarchica del 1768, Pierre Vieusseux (1746-1832) – fra-tello di Jean junior e Michel, nonché padre del celebre Gian Pietro – si era ri-fiutato di appoggiare i decreti repressivi votati dal Consiglio dei Duecento, di cui faceva parte, e di conseguenza la sua carriera pubblica era stata stroncata. Pertanto, la sua emigrazione ad Oneglia nel febbraio 1769 non era stata sol-tanto una scelta compiuta in relazione alle opportunità offertegli dall’attività commerciale colà avviata dallo zio Jean-Pierre, ma anche una risposta alle ripercussioni negative che la sconfitta della rivolta aveva avuto sul progetto di vita precedentemente intrapreso a Ginevra.230

Ancor più esposta era stata la partecipazione di Jacques Vieusseux (1721-1792) – padre di Jean junior, Michel e Pierre, nonché fratello di Jean-Pierre e Jean senior – ai moti del 1781-1782. Già membro del Conseil des Deuxcents e del Commissariat des Vingtquatre, Jacques si era gua-dagnato l’appellativo di «Aristides» ed era noto per la sua amicizia con Jean-Jacques Rousseau. Nel 1781 il sessantenne Jacques, che all’epoca ricopriva la carica di Uditore di Giustizia e Polizia, si era schierato aper-tamente contro l’oligarchia. Costretto alla fuga, si era dapprima rifugiato nel Principato di Neuchâtel insieme ad un altro leader della rivolta, Étien-ne Clavière, futuro ministro delle Finanze girondino, nonché suocero di Pierre-François Vieusseux (1755-1817), cugino di Michel, Pierre e Jean junior. E nei primi mesi del 1783, quando il rientro in patria gli era ormai impedito da una condanna all’esilio perpetuo, aveva raggiunto anch’egli Oneglia, dove sarebbe morto nel 1792. Per i Vieusseux, il repubblicanesi-mo era dunque tutt’altro che una maschera retorica, che veniva indossata solo quando la convenienza lo richiedeva, ma era iscritto – anche in manie-ra dolorosa – nelle biografie della generazione vivente.

Meno palesi erano le convinzioni politiche di Frédéric-Robert Meuri-coffre e del giovane Liquier, ma le scelte compiute dalle due famiglie negli anni Novanta, di cui parleremo nell’ultimo capitolo, sembrano comunque

230. De Moro, I Vieusseux a Oneglia, p. 23.

Stranieri di antico regime228

indicare che fossero tutt’altro che estranei a quella cultura del tardo illumi-nismo di cui furono impregnati i protagonisti dei rivolgimenti rivoluziona-ri, francesi e napoletani.

In ogni caso, nessuno dei tre mercanti riuscì a ottenere la carica con-solare tanto agognata. Dando ascolto ai consigli di Ferdinando Galiani, piuttosto scettico rispetto alle potenzialità economiche del commercio tra le Due Sicilie e l’America settentrionale e nettamente contrario alla stipu-lazione di un trattato di commercio prima che un tale gesto non venisse compiuto dalle altre potenze europee, la corte di Napoli, pur non essendo contraria ad aprire i propri porti ai bastimenti americani, si mostrò infatti restia ad intavolare delle negoziazioni formali con gli Stati Uniti.231 Del consolato americano non se ne fece nulla, almeno per il momento.

Bisognò attendere che il Tratado de amistad, limites y navegacion, siglato nel 1795 tra la corte di Spagna e il governo statunitense, sbloccas-se la situazione e facesse venir meno le remore napoletane. A quel punto, nessuno dei tre pretendenti era però più a Napoli. Jean Vieusseux senior era morto nel 1789, mentre i Meuricoffre e i Liquier avevano lasciato Napoli nel 1793. Ad aggiudicarsi il consolato, istituito nel 1796, fu inve-ce Jean-Sabin-Michel Mathieu. «[N]ato in Napoli nel 1745 da genitori francesi», costui aveva voluto «cercar fortuna nell’Isola di S. Domin-go» ed era rimasto «molti anni nelle Isole francesi di America occupato nel Commercio».232 Questa sua permanenza nei Caraibi era però stata bruscamente interrotta dalla grande insurrezione degli schiavi, scoppiata nel 1791, quando «pe’ torbidi colà avvenuti dovè fuggire per scampar la vita». Costretto a scegliere in quale “patria” rientrare, Mathieu ave-va optato per la sua città natale e il 16 marzo 1793 si era imbarcato a Marsiglia su un pinco genovese che faceva rotta su Napoli. Le autorità napoletane dapprima si erano mostrate sospettose nei suoi confronti, e avevano deciso di «monitorare» la sua condotta, ma poi avevano con-statato che «Egli [era] tanto Napolitano, che non [aveva] perduto niente della goffa pronuncia nativa» e dunque gli avevano concesso il permesso di rimanere nel Regno.

231. Della Vecchia, Il dibattito sull’istituzione di un consolato degli Stati Uniti. 232. Vedi la segnalazione comunicata dalla Segreteria di Stato agli Affari Esteri alle

autorità di polizia in occasione dell’arrivo di Mathieu a Napoli (2 aprile 1793), in ASN, Polizia Generale, Registro di dispacci, 1, 523, nonché il parere espresso dalla polizia in occasione dell’espulsione dei francesi (20 settembre 1793), in ASN, Polizia Generale, Re-gistri di consulte, 22, 192-193.

Nazioni, migrazioni, manipolazioni 229

La nomina die Jean-Sabin-Michel Mathieu al consolato degli Stati Uniti forse era stata favorita dal suo fratello minore, Jean-Baptiste.233 Nato anch’egli alle falde del Vesuvio e cresciuto tra la casa paterna a Napoli e il «Collège des pères de l’Oratoire» a Lione, costui aveva infatti combattuto a fianco degli insorti nella guerra d’indipendenza americana e proprio da John Jay aveva ottenuto la nomina al grado di luogotenente. Il legame po-litico tra la famiglia Mathieu e gli Stati Uniti spiegherebbe, infatti, come mai il governo americano nel 1796 avesse nominato come proprio console un franco-napoletano di confessione cattolica,234 invece di scegliere – come poi fece nei porti siciliani235 – un protestante anglosassone.

Un discorso a parte va poi fatto per i rappresentanti dei sudditi del sul-tano. Come è noto, fino alla fine dell’età moderna la Sublime Porta non si dotò di istituzioni diplomatiche e consolari stabili.236 Siccome nel Regno di

233. Su di lui vedi ANOM, Personnel colonial ancien, E, 306, 425. Il legame paren-tale tra Jean-Baptiste e Jean-Sabin-Michel è attestato dalla copia dell’atto matrimoniale del primo (1786), in cui il secondo è menzionato come testimone ed è detto «négociant dans la ditte ville du Port-au-Prince». Il padre dei due si chiamava François (o François-Jérôme) ed era nativo di Marsiglia.

234. Da un punto di vista strettamente legale, Jean-Sabin-Michel era un suddito napoletano, visto che era nato nella capitale delle Due Sicilie. Solo nel 1773, quando già si trovava a Saint-Domingue e vi ottenne la naturalizzazione, era diventato a tutti gli ef-fetti francese; cfr. Camus, Trouvailles. Suo fratello fu naturalizzato nel 1788; cfr. le carte raccolte in ANOM, Personnel colonial ancien, E, 306, 425. Tra queste ultime ci sono vari documenti – rilasciati a Napoli e a Saint-Domingue – che attestano la «catholicité» di Jean-Baptiste. Di conseguenza, sembra essere esclusa una parentela con quei Mathieu riformati che incontriamo a Napoli nella seconda metà dell’Ottocento; su costoro vedi le liste della Gemeinde evangelica di Napoli (AGEN, F 26) e la conversione al cattoli-cesimo di una certa Bianca Camilla Mathieu (ADN, Fondo Abiure e Conversioni, anno 1885). La notizia, contenuta nella domanda di naturalizzazione di Jean-Baptiste, secondo la quale il padre François si trovava a Napoli in quanto titolare della «charge de Consul [de France]», verosimilmente deve essere considerata come una finzione, finalizzata a giustificare il fatto che la famiglia avesse abbandonato i territori del Re di Francia. Infatti, né gli almanacchi della corte napoletana, né il repertorio del personale consolare francese (Mézin, Les consuls de France), né le fonti archivistiche da me consultate menzionano mai un console francese di questo nome.

235. Vedi infra, p. 234.236. La prima ambasciata permanente fu stabilita da Selim III a Londra, nel 1793

(Lewis, Elči). I primi consoli nominati dalla Porta risalgono invece al 1802 (Spuler, Con-sul). Tra l’altro, tra il 1802 e il 1807 vennero istituiti consolati ottomani a Messina, Palermo e Napoli; cfr. Harlaftis, Laiou, Ottoman state policy, p. 18. Sul problema dei consolati otto-mani cfr. anche Grenet, Ottoman-ness and the making of the Greek diaspora.

Stranieri di antico regime230

Napoli non mancavano però le interazioni commerciali con dei soggetti pro-venienti dai territori ottomani e dalle reggenze barbaresche, le quali nel corso del XVIII secolo accentuarono la propria autonomia nei confronti di Istan-bul, in alcuni porti meridionali furono istituiti dei «consoli» che avevano il compito di rappresentare gli interessi di tali persone. Negli anni Quaranta del Settecento troviamo ad esempio dei «consoli greci» a Barletta,237 un «con-sole interino de’ turchi» a Brindisi, un «console ottomano» a Otranto e un «Agente e console della Reggenza di Tripoli» a Napoli.238

A differenza dei rappresentanti francesi, olandesi, britannici, venezia-ni e via discorrendo, questi consoli non dovevano la loro carica ad una nomina espressa dagli Stati esteri, ma erano designati dalle stesse autorità napoletane, desiderose di avere dei referenti istituzionali per i soggetti ot-tomani e barbareschi. Questi rappresentanti non avevano dunque un potere esogeno alle loro spalle e gli stranieri che facevano ricorso a loro si tro-vavano in una posizione nettamente più debole rispetto a quanti potevano mobilitare a loro favore il consolato di Francia o di Gran Bretagna.

Il console ottomano a Otranto si chiamava Carlo Sciuro e verosi-milmente non era un suddito della Porta. Quello dei turchi a Brindisi, invece, era il brindisino Ciriaco Scomafora. A lui si rivolse, nel 1741, Murco Braím Sefor, un capitano di «Nazione turca» originario di Duraz-zo che, bisognoso di assistenza, chiese al governo napoletano di confer-mare il ruolo consolare di Scomafora. Montealegre, da parte sua, accettò la proposta, ma specificò che doveva trattarsi di un incarico meramente fattuale, privo di patente e sprovvisto di ogni prerogativa specifica. E, nel 1761, quando Scomafora era ormai da tempo morto, alla carica di «console della Nazione turca» si candidò un altro soggetto che turco non era: Giuseppe Bruni, un negoziante di Ragusa residente a Brindisi, che intendeva «l’idioma turco». Anche nel suo caso, la candidatura – di cui non conosciamo l’esito – non passò minimamente per Istanbul,239 ma fu presentata con l’appoggio degli Eletti di Brindisi direttamente al gover-no di Napoli.

I consoli greci a Barletta negli anni Quaranta erano tre o quattro: Atha-nasios Kiriaki, Apostolos Zavojani, Anastasios Stefani e forse anche Ioan-

237. ASN, Esteri, Nazione greca, 4403 (carteggi del 1768).238. ASN, Esteri, Nazione turca, 4404 (carteggi del 1741, 1742 e 1745). 239. È ipotizzabile che un discorso analogo vada fatto anche per la nomina di Antoni-

no Genzardi, che nel 1792 operava a Palermo come console ottomano; cfr. Harlaftis, Laiou, Ottoman state policy, p. 18.

Nazioni, migrazioni, manipolazioni 231

nis Fot.240 I rappresentanti della nazione greca erano dunque effettivamente greci, ma come nel caso dei consoli turchi la loro nomina non derivava dalle autorità ottomane, ma era stata concessa da Carlo di Borbone in re-azione ad una supplica dei negozianti greci ed era sprovvista di privilegi particolari. Analogamente, quando alla fine degli anni Sessanta i «Greci, che sono Sudditi della Porta Ottomana» chiesero la nomina di un console a Napoli, con la facoltà di designare dei vice-consoli nei porti adriatici, essi non si rivolsero alla Porta, ma al governo napoletano. Questo, tuttavia, non accolse la loro richiesta, ma si limitò a nominare tre consoli per il solo porto di Barletta: Athanasios Zavojani, Spyridonos Kiriaki e Demetrios Cristomagridima.

Il console della Reggenza di Tripoli nei primi anni Quaranta era Salva-tore Oria.241 A differenza di Mustafa Bey, che nel 1742 aveva visitato Na-poli come inviato straordinario del pascià Ahmed Qaramanli,242 Oria non era stato designato da quest’ultimo, ma dal suo “collega” Raniero Bigani, console delle Due Sicilie presso la reggenza tripolina.243 Diverso era invece il caso di quel «console de’ Tripolini» al cui appoggio nel 1796 fece ricor-so Sulayman as-Sa’adji, un tripolino che si era stabilito a Napoli attorno al 1784 e che vi intratteneva un’attività commerciale «facendo venire le lane dall’Africa».244 Come Oria, anch’egli era un suddito della corona del-le Due Sicilie. Il console, nominato alla fine del 1789, si chiamava infatti Francesco Esposito, era un capitano di vascello e, insieme a Sulayman as-

240. La petizione della nazione greca di Napoli (novembre 1768) indica tutti e quat-tro come consoli e ne fa risalire la nomina al 1742; la consulta del Supremo Magistrato di Commercio (16 febbraio 1769), invece, non menziona Fot e indica la data della nomina nel 1748 (ASN, Esteri, Nazione greca, 4403).

241. Originario del Regno di Napoli, Salvatore Oria era stato schiavo a Tunisi e aveva imparato l’arabo. Già durante il viceregno austriaco aveva operato come interprete ed in-termediario nelle trattative con le reggenze barbaresche; Benedikt, Das Königreich Neapel unter Kaiser Karl VI., p. 323.

242. Filesi, Un ambasciatore tripolino. Più in generale, sulle delegazioni diplomati-che maghrebine nell’Europa del XVIII secolo cfr. Bono, Lumi e corsari, cap. 2.

243. La nomina risaliva al 1. settembre 1742; cfr. Filesi, The public archives of Cam-pania, p. 217. Ferdinando Buonocore ipotizza che Oria abbia operato solo come rappresen-tante di Bigani, e non come procuratore legale dei tripolini (Buonocore, Consoli o procura-tori, p. 260). Pertanto, il già citato documento del 1745 (conservato in ASN, Esteri, Nazione turca, 4404) sembra suggerire che Oria, pur non dovendo la propria nomina al pascià, si occupasse in generale degli affari risultanti dall’interazione commerciale con i tripolini.

244. ASN, Processi antichi, Pandetta Vassallo, 70, 5. Anche detto «Solimano Saaggi».

Stranieri di antico regime232

Sa’adji e al bottegaio partenopeo Gaetano Rosso, era titolare di una società commerciale.245 A differenza di Oria, tuttavia, Esposito non esercitava la propria funzione in virtù di un incarico espresso da un’autorità napoletana. Nel 1789, l’inviato straordinario della reggenza tripolina, Mahmud Kiahia, aveva infatti consegnato al governo napoletano una patente araba con cui il pascià Ali Qaramanli e il suo figlio Hassan attribuivano la carica di console nel Regno di Napoli al capitano Esposito, «da Noi conosciuto per uomo da bene […] e da nostro vero, e buono amico».246

Se Esposito fungeva dunque da rappresentante dei tripolini, as-Sa’adji per un momento cercò di essere riconosciuto come napoletano. Quando l’«Arte Bianca de’ Matarazzari», infastidita dalla concorrenza del maghre-bino, cercò di impedirgli di vendere la sua mercanzia al dettaglio, asserendo che egli non rispettava le regole previste dagli statuti dell’arte, as-Sa’adji in un primo momento adottò una duplice linea argomentativa. Da un lato, invo-cò il principio di reciprocità, affermando che «qualunque Napoletano vada in Tripoli [può] esercita[re] ivi quell’arte, o negozio che meglio li pare, e piace, senza essere da chiunque molestato». Dall’altro, richiamò un dispaccio reale del 1794, che aveva esentato tutti coloro che da lunga data erano implicati nel commercio al dettaglio di lana e di materassi dagli statuti recentemente promulgati. Secondo as-Sa’adji, tale dispaccio doveva valere anche per lui, «giacché anche il supplicante ora è suddito della M.V. da dodici anni […] percui meritò la franchigia del tre per cento sul negozio di detta lana», riser-vata ai soli cittadini di Napoli. Quest’ultimo elemento non fu minimamente contestato dalle autorità governative, giudiziarie e artigiane. Pertanto, esso suggerisce che – in casi rari, ma in pratica non del tutto impossibili – i vincoli della monarchia confessionale potevano essere manipolati e che, tramite un soggiorno pluriennale, anche un musulmano di origine maghrebina poteva accedere alle risorse collegate alla cittadinanza,247 dicendosi addirittura «sud-dito» del Re senza che nessuno lo smentisse.

245. ASN, Processi antichi, Pandetta Vassallo, 70, 5.246. Cit. in Buonocore, Consoli o procuratori, p. 261 n. Il testo della patente era stato

tradotto proprio da as-Sa’adji. Nel caso di Esposito, il Re di Napoli concesse il proprio exe-quatur, derogando alla norma che vietava ai regnicoli l’esercizio delle cariche consolari per conto di altri Stati. Rifiutò invece l’exequatur alla patente consolare di Domenico Iannelli, nominato console tripolino a Messina. Come ha sottolineato Buonocore, il caso di Esposito evidenzia che la reggenza tripolina – resasi largamente indipendente da Istanbul – precedet-te la Porta nel tentativo di dotarsi di una propria rete consolare.

247. In questo senso, il caso di as-Sa’dji conferma che a Napoli tali risorse spesso erano accessibili anche a chi formalmente non era cives (Ventura, Le ambiguità di un

Nazioni, migrazioni, manipolazioni 233

Il punto disputato dall’arte era un altro. Siccome as-Sa’adji non aveva mai posseduto una propria bottega, ma per la vendita al minuto si era sempre servito di quella di Gaetano Rosso, secondo il commissario generale dell’arte egli non poteva appellarsi al dispaccio del 1794, ma doveva subordinarsi agli statuti dei materazzari. Il Supremo Magistrato di Commercio, a cui era stata assegnata la causa, accolse quest’argomentazione e decise che as-Sa’adji si doveva «ascrivere alla Cappella e Monte dell’Arte bianca de’ Materazzari». A quel punto, il maghrebino cambiò la propria strategia. Accantonata l’au-toidentificazione come «suddito di V.M.», as-Sa’adji si ridefinì infatti come straniero, invocando la libertà di commercio sancita dagli accordi diplomatici tra Napoli e Tripoli, e come musulmano, rifiutandosi di pagare le contribuzio-ni alla cappella dei materazzari. L’argomento dell’uguaglianza, dimostratosi inefficace, fu così sostituito con la consueta rivendicazione della diversità.

Complessivamente, la non corrispondenza tra l’appartenenza statuale dei rappresentanti consolari e le nationes rappresentate sembra essere stata una tendenza molto diffusa. Per Napoli si può ancora citare il caso danese e quello raguseo. Tra la fine degli anni Quaranta e i primi anni Sessan-ta il console ed agente diplomatico era Friedrich Lewcam, «dello Stato dell’Elettorato d’Annover»,248 e nel 1788 la carica consolare danese passò al già menzionato Christian Heigelin,249 di Stoccarda. Quanto all’agente e console di Ragusa, «Giusto Vandenheuvel» (verosimilmente Joost van den Heuvel), certamente aveva origini – non è chiaro se remote o meno – fiam-minghe o olandesi.250 Analogamente, in Sicilia, a capo di molti consolati nordici troviamo dei mercanti o ex-mercanti di fede riformata provenien-ti da paesi terzi. Tra i consoli olandesi a Messina incontriamo l’ugonot-to David Flotard,251 il ginevrino Jacques-François Danssé,252 il suo nipote

privilegio). Osservazioni analoghe sono sate fatte rispetto alla vecindad nelle comunità locali ispaniche (Herzog, Defining nations).

248. ASN, Esteri, Legazione danese, 272249. Di Castiglione, Una villa massonica, p. 39. Nel 1804 gli successe suo nipote,

Wilhelm Heigelin (ASN, Esteri, Legazione danese, 276).250. Fu in carica dal 1734 al 1762; vedi Šundrica, The intelligence activities, p. 53.251. Originario della Linguadoca, Flotard era arrivato a Messina nel 1723, al seguito

di suo zio François, che vi commerciava almeno dal 1697. Divenne console olandese nel 1733, il che gli permise di sottrarsi alle misure prese contro i francesi durante la guerra di successione polacca. Mantenne la carica fino al 1738; ANF, AE, BI, 878, 32v-34r.

252. Schotte, Repertorium, p. 456. Fu in carica dal 1740 al 1767. Danssé era l’acco-mandatario di suo cugino Philippe Cazenove, il fratello di quel Théophile Cazenove impa-rentato con i Liquier (Lüthy, La banque protestante, vol. II, p. 99).

Stranieri di antico regime234

Jean Brechtel253 e il loro concittadino Jean-Gaspard Chapeaurouge.254 Tra i consoli britannici che si succedettero nella stessa città troviamo invece dei soggetti di origine olandese, come Daniel Bomeester,255 e di origine tede-sca, come Hermann Katenkamp.256 Quanto ai consolati americani, istituiti sull’isola nei primi anni dell’Ottocento, essi furono tutti gestiti da suddi-ti di Sua Maestà Britannica. Quello di Messina venne assegnato a John Broadbent e quello di Palermo al poliedrico Abraham Gibbs che – dopo essersi legato di volta in volta ai consolati di Francia, della Gran Bretagna e delle Province Unite – ora poteva anche far l’americano.257

253. Vice-console (1765-1767) e poi console (1779-1783). Morì durante il terremoto di Messina del 1785. Schotte, Repertorium, pp. 456 s. Il rapporto di parentela con Danssé è attestato dal Generale Index op de Registers, «consuls», 25 luglio 1765.

254. Fu nominato nel 1783. Sulla sua famiglia cfr. Torrione-Vouilloz, Chapeaurouge, e Lüthy, La banque protestante, vol. II, ad nomen. Nel 1767 un membro della famiglia contras-se un legame societario con Paul Liquier (Bancarel, Autour du rouergat Liquier, p. 145).

255. Bomeester – o Boumeester, come si scriveva in origine – fu naturalizzato dal Parlamento britannico nel febbraio del 1753; cfr. «Journals of the House of Lords», vol. XXVIII, pp. 14-19. Prima di arrivare nella stazione siciliana – dove servì dal 1775 alla sua morte, nel 1797 (D’Angelo, Mercanti inglesi in Sicilia, p. 45) – era stato console britannico a Cartagena (TNA, FO 70, 1, 230r-231v e FO 70, 10, 18r). Sicuramente era un parente stretto di quel Daniel Boumeester che tra il 1728 e il 1733 aveva servito come console olandese ad Aleppo e, a partire dal 1755, come console britannico a Laodicea, in Siria; Van den Boogert, European patronage in the Ottoman empire, p. 190.

256. Hermann Katenkamp, in carica negli anni Settanta (ASN, Esteri, Legazione in-glese, 681), proveniva da una famiglia originaria di Brema emigrata ad Exeter (Schulte Beerbühl, Deutsche Kaufleute, p. 197).

257. D’Angelo, Mercanti inglesi in Sicilia, p. 46.

5. In tempo di guerra

1. Sospetti, xenofobia, repressione (1789-1793)

Complessivamente, i risultati finora presentati tendono ad evidenziare i potenziali vantaggi dello status di straniero, specie se questo era collegato ad un rapporto di protezione con una rappresentanza consolare. Per di più, essi illustrano le capacità manipolatorie espresse dai commercianti este-ri rispetto a quei processi identificativi tanto importanti nella definizione dei diritti particolari dei soggetti. Pertanto, sarebbe errato presupporre che nella Napoli settecentesca la condizione di straniero fosse perennemente connessa a dei benefici e che le autorità pubbliche recepissero sempre e con passività le classificazioni identitarie proposte dai migranti.

Il già menzionato caso degli ebrei mostra che essere stranieri poteva anche avere delle ripercussioni drammaticamente negative.1 L’alterità della nazione ebraica, fissata a livello normativo e inizialmente caricata di privi-legi non inconsistenti, costituì un bersaglio facile per quelle forze che – per motivi religiosi ed economici – ne avversavano la presenza nel Regno di Napoli. Privi del sostegno di uno Stato estero, gli ebrei potevano contare solo sulla protezione del governo napoletano, la quale però venne meno quando la minaccia bellica spinse il giovane sovrano a ricercare un maggiore con-senso nella Chiesa e nei ceti popolari della capitale. La guerra, in altre parole, infranse gli equilibri interni sui quali si basavano la presenza e i privilegi corporativi degli ebrei, che nel 1747 furono espulsi dai domini borbonici.

Gli attori sociali, le autorità ecclesiastiche e, infine, anche i poteri istituzionali coinvolti nella cacciata degli ebrei potevano fare perno su

1. Cfr. supra, p. 95.

Stranieri di antico regime236

un’alterità religiosa carica di potenzialità conflittuali e attingere ad una tra-dizione discorsiva antigiudaica ricca e plurisecolare. Per certi versi, tali ca-ratteristiche conferiscono al caso ebraico delle peculiarità irriducibili alle esperienze delle altre nationes, cristiane e per lo più protette da Stati esteri. Al di là della dimensione specificamente religiosa, il nesso tra la situazione internazionale di guerra e le spinte locali contro un gruppo di stranieri ap-pare però tutt’altro che un fenomeno limitato all’antigiudaismo.

Lo evidenziano con forza le vicende del decennio della Rivoluzio-ne francese, quando la corona delle Due Sicilie dopo quasi mezzo secolo fu nuovamente coinvolta in un grande conflitto bellico. Sin dalla seconda metà del 1789, le «nuove di Francia» iniziarono ad alimentare una crescen-te preoccupazione delle autorità degli Stati italiani per il propagarsi del “contagio” rivoluzionario nella penisola.2 La corte di Napoli mantenne a lungo una posizione di cauto attendismo nei confronti degli eventi francesi. Da un lato incrementò gli sforzi per contrastare l’importazione illecita di testi a stampa «ne’ quali si tratta d’abbattere la Religione e di rovesciare il Governo incitandosi le Nazioni alla sedizione, e al cambiamento delle costituzioni»,3 e dall’altro cercò di schermarsi da qualsiasi interferenza che potesse compromettere le relazioni diplomatiche con la Francia. Infatti, dopo la presa della Bastiglia, il primo francese ad esser dichiarato persona non grata per motivi politici, non fu – come forse ci si potrebbe aspet-tare – un agitatore rivoluzionario, bensì l’abate Jacques-Ladislas-Joseph de Calonne, fratello dell’ex-controllore generale delle Finanze Charles-Alexandre. Eletto agli Stati Generali, l’abbé Calonne si era precocemente schierato contro il nuovo regime e, dopo esser stato brevemente arrestato per «lesa nazione», aveva deciso di continuare la propria battaglia contro-rivoluzionaria dall’emigrazione, iniziando una lunga peregrinazione alla ricerca di risorse ed alleati. Così, dopo aver trascorso più di un mese nella Roma pontificia, ai primi di marzo chiese un passaporto per venire a Na-poli. La sua richiesta fu però respinta dal Segreterio di Stato John Acton,4

2. Cuaz, Le nuove di Francia.3. Cit. in Rao, La stampa francese a Napoli, p. 481.4. John Francis Edward Acton era nato a Besançon da madre francese e padre inglese

cattolico, ma già a quattordici anni si era trasferito a Livorno, presso uno zio paterno. En-trato nella marina militare del Granducato, nel 1778 fu chiamato a Napoli per riorganizzare le forze navali delle Due Sicilie. Grazie all’appoggio della regina Maria Carolina scalò rapidamente le gerarchie del potere, cumulando progressivamente le Segreterie di Stato alla Marina, della Guerra, dell’Azienda e Commercio e, infine, degli Affari Esteri. Fu tra i

In tempo di guerra 237

con la motivazione che la vista dell’abate «en ce moment pourroit produire un désagréable effet dans l’esprit de Leur Majestés Siciliennes».5 La corte di Napoli, insomma, non desiderava diventare il palcoscenico di attività politiche straniere.6 Se le trame degli émigrés non erano dunque ben vi-ste dal governo napoletano, che temeva di esser coinvolto in imbarazzanti incidenti diplomatici, a maggior ragione quest’ultimo era infastidito dalle aperte manifestazioni di simpatia rivoluzionaria. Vista l’intensa circolazio-ne umana tra i porti delle Due Sicilie e i focolai della Rivoluzione, era però tutt’altro che semplice, evitare che le idee francesi penetrassero nei regni meridionali.7

Il 1. luglio 1790 sbarcò a Napoli il giovane Joseph Delseuze, con un’uniforme e delle coccarde nel bagaglio.8 Aveva lasciato la capitale bor-bonica diciotto mesi prima, quando aveva abbandonato la casa di suo padre Jacques per recarsi in Francia. Dopo essere stato inizialmente ingaggiato dalle «Gardes françoises», Jacques aveva disertato e si era arruolato nell’ar-mata patriottica del Brabante, partecipando ai moti rivoluzionari contro il dominio asburgico.9 A Napoli, le gesta del giovane Delseuze non tardarono ad acquisire notorietà. E così, l’8 luglio monsieur Joseph e suo figlio ri-cevettero la visita di un consigliere della Vicaria, Francesco Caccia,10 che interrogò i due francesi e confiscò le coccarde e l’uniforme. Il padre di Joseph, pur non condividendo le scelte politiche di suo figlio e dicendosi «contento» dell’atto di confisca, si recò dal console, lamentandosi dell’in-tervento della truppa che aveva accompagnato l’ufficiale della Vicaria. Il

protagonisti del riorientamento della politica estera napoletana, il cui baricentro si spostò notoriamente dalla Francia e la Spagna verso l’Austria e la Gran Bretagna; Nuzzo, Acton John Francis Edwards.

5. Acton all’ambasciatore francese, il barone Louis-Marie-Anne de Talleyrand-Péri-gord (7 marzo 1790), in ASN, Esteri, Legazione francese, 513.

6. Nell’autunno del 1793 la corte di Napoli rifiutò la stessa grazia al fratello Charles-Alexandre e alla sua famiglia; ASN, Esteri, Espulsi di Francia, 545.

7. Sulla percezione della rivoluzione in termini di «contagio» vedi – a proposito di un’altra epoca – lo studio di D’Alessio, Contagi.

8. Vedi le carte in ASN, Esteri, Legazione francese, 514; ASN, Polizia Generale, Re-gistri di dispacci, 1, 404; ASN, Polizia Generale, Registri di consulte, 22, 209; ANF, AE, BI, 903, pp. 42r-45v.

9. Infatti, l’uniforme che aveva portato a Napoli era quella brabanzone.10. Caccia era stato incaricato da Acton di «far vigilare tutti forestieri e vigilare sui

rapporti di questi con i napoletani che segretamente divulgano le perniciose massime fran-cesi» (Pedìo, La congiura giacobina del 1794, p. 94).

Stranieri di antico regime238

console Bertrand, da parte sua, gli fece però capire che non aveva alcun senso richiamarsi ai privilegi secenteschi sull’inviolabilità delle abitazioni private. Piuttosto, gli conveniva recarsi personalmente da Acton per rassi-curarlo della propria condotta. Delseuze accolse il consiglio e «cacci[ò] di casa il suo figliuolo Giuseppe perché giovane di molta cattiva condotta».

Se il caso Delseuze si era risolto grazie ad una mediazione extra-giu-diziaria, ben presto le autorità napoletane iniziarono però ad usare la forza coattiva contro i soggetti indesiderati. Noto è il caso di Joseph Chalier, il fu-turo sindaco giacobino di Lione.11 Giunto a Napoli nell’estate del 1790, egli destò scalpore quando, nel bel mezzo di piazza Mercato, si mise a distribuire dei «biglietti francesi» e fece «baciare una pietra che dovrebbe essere delle rovine della Bastiglia».12 L’azione propagandistica dello zelante «apostolo della libertà» non durò a lungo. Prontamente, i «lazzaroni»13 del quartiere lo catturarono e lo consegnarono ad Acton, che lo fece espellere dal Regno.

Lo sguardo delle autorità non si limitava a vigilare sullo spazio pubbli-co, ma cercava di penetrare anche gli incontri che si svolgevano tra le mura private. Così, nella notte tra il 10 e l’11 luglio, gli sbirri fecero irruzione nelle abitazioni di sette francesi, li gettarono in carcere e qualche ora dopo si misero in strada per accompagnarli alla frontiera dello Stato pontificio.14 I soggetti in causa – tra i quali figuravano il locandiere settantenne Jean-Baptiste Servigni, un maestro di lingue, un commerciante di tabacco e il pittore Augustin Volaire15 – erano accusati di aver tenuto «toutes les nuits […] des assemblées nombreuses», le quali facevano temere il Re «pour la tranquillité de son Royaume». L’operazione si ripeté nella notte tra il 16 e il 17 luglio. Questa volta, a cadere nelle mani degli sbirri non furono però

11. Originario del Piemonte, Chalier si era trasferito da anni a Lione, da dove intrapre-se numerosi viaggi nel Mediterraneo come commesso viaggiatore per conto di negozianti setaioli. Dopo aver partecipato alla presa della Bastiglia e aver aderito ai giacobini, nel 1793 divenne sindaco di Lione. Nello stesso anno fu rovesciato dalla rivolta federalista e venne giustiziato.

12. Cit. in Croce, Joseph Chalier, p. 313. 13. Su questa etichetta sociale, tradizionalmente affibbiata al “popolo basso” di Napo-

li, cfr. Benigno, Trasformazioni discorsive.14. Vedi i carteggi del 17 luglio 1790 in ANF, AE, BI, 903, pp. 42r-45v e 52r-55r, non-

ché il dispaccio di Talleyrand al Segretario di Stato degli Affari Esteri francese, intercettato dalle autorità napoletane, in ASN, Esteri, Legazione francese, 513, (17 luglio 1790).

15. Per lo più, gli espulsi risiedevano a Napoli «depuis très long tems». Volaire, che aveva vissuto in città per circa otto anni, morì durante il tragitto verso la Francia, nei pressi di Lerici (ANF, AE, BI, 903, 102v-103r).

In tempo di guerra 239

«des individus […] de classe inférieure», ma i fratelli Pradez-Prestreau, dei mercanti occitani di Lunel.16 Come si legge nel dispaccio del console Bertrand, il gesto destò scalpore:

Ces deux frères […] furent […] traités de la manière la plus barbare. Celui surtout qui avoit auprès de lui sa femme, enceinte de six mois, eut la douleur d’être témoin des accidents affreux que cette séparation violente lui causa, sans pouvoir la secourir. Ils furent conduits l’un et l’autre par un escorte nom-breuse dans une prison ou l’on jette les malfaiteurs, confondus avec eux, et ce n’a été qu’avec de l’or qu’ils ont obtenu d’être transférés dans un lieu séparé. Après avoir été laissés toute la journée dans une situation aussi horrible, ils ont été renvoyés hors de la frontière avec main forte, et n’ont pu obtenir qu’il leur fut libre d’aller en poste pour éviter les effets de l’air pestiféré des Marais Pontins, dont le passage offre un danger imminent dans cette saison, principalement pour la Dame Prestreau qui malgré sa situation a voulu suivre son mari. Cet événement […] a jeté l’effroi parmi nos négociants […]. Ils sont venus me faire part de leurs allarmes et recourir à la protection de M. l’Ambassadeur.

Immediatamente, l’ambasciatore francese inviò una nota ad Acton, chiedendo alla corte napoletana di non commettere delle violenze contro i beni e le persone dei francesi. I toni della protesta erano estremamente cauti e si rivolgevano soltanto contro i modi rudi e sbrigativi degli sbirri, non contro l’espulsione in quanto tale. Infatti, il barone Louis-Marie-An-ne de Talleyrand-Périgord sottolineava «qu’il connoît trop bien la justice de S. M. Sicilienne pour ne pas supposer qu’elle a les raisons d’État les mieux fondées pour […] éloigner de Son Royaume» i soggetti che erano stati cacciati.

Il console Bertrand mostrava a sua volta una certa comprensione per le misure repressive – «on ne peut en effet disputer à un Gouvernement le droit d’exclure de ses États les étrangers qui lui sont suspects» –, ma chiedeva delle maggiori garanzie per i negozianti residenti in piazza. Il fatto inquietante non stava nella volontà del governo di proteggere l’ordine pubblico, ma nell’arbitrarietà della sua azione. Gli espulsi, che non erano stati incriminati «d’aucun délit public», erano stati cacciati in base a «des reproches vagues d’insolences», «pour quelques discours indiscrets, et sur

16. Pierre-François risiedeva a Napoli già da alcuni anni come «agent de sept à huit principaux manufacturiers de France». Suo fratello, invece, era arrivato da poco insieme alla moglie.

Stranieri di antico regime240

la foi de quelques délations obscures qui peuvent être produites par l’ini-mitié et bien souvent par la mauvaise volonté des débiteurs».

Il sospetto generava una «violence» arbitraria e questa, continuava il console, rendeva insicura l’intera comunità d’affari, con delle ricadute dirette sugli interessi economici dei francesi e la loro posizione in sede giudiziaria:

Cette crise […] ne peut qu’influer d’une manière dommageable sur notre commerce. Déjà les négociants napolitains ont refusé à la bourse les lettres de change tirées par les françois. D’un autre côté les débiteurs profitent de cette circonstance pour éluder de payer nos négociants et nos marchands, et ceux-ci n’osent pas faire de poursuites en justice. Il est essentiel d’observer que la somme des crédits est très considérable de notre côté. Toutes les denrées que nous achetons des napolitains sont payées au comptant et ordinairement d’avance, tandis que les françois vendent à des termes fort éloignés qui se prolongent encore par la mauvaise foi de leurs débiteurs et les ressources qu’ils trouvent dans les entraves de la justice.

Contemporaneamente, a Roma e a Marsiglia i rappresentanti della corte partenopea iniziarono a sottoporre le richieste di passaporti per en-trare nelle Due Sicilie ad un vaglio vie più severo, ostacolando non solo i «voyageurs françois», ma anche quelli «flamands, genevois, savoyards et même anglois».17 Il controllo della mobilità umana divenne una preoccu-pazione crescente delle autorità napoletane.

Il sospetto gettava un’ombra sempre più cupa sui francesi che risie-devano o transitavano a Napoli e che, spesso, venivano sommariamente assimilati alle frange più radicali del movimento rivoluzionario parigino:

les feuilles des ecrivains incendiaires produisent les plus funestes effets dans les Pays étrangers. Les Peuples sont trop peu instruits de nos affaires pour ne pas confondre les principes annoncés dans des écrits imprimés à Paris avec ceux de l’Assemblée Nationale, pour ne pas supposer que les maximes avouées et signées par une nombreuse association de particuliers, et dont la publication est tolérée, sont adoptées ou approuvées par la généralité de la Nation. […] Il résulte de cet état des choses que les françois sont vus à pré-

17. Copia di un dispaccio francese intercettato (luglio 1791), in ASN, Esteri, Lega-zione francese, 513. I passaporti dell’epoca fungevano sostanzialmente come dei lascia-passare: essi valevano sul solo territorio del Regno di Napoli e, non avendo la funzione di certificare l’appartenenza statale del titolare, venivano rilasciati dalle autorità regie sia agli stranieri che ai sudditi; Meriggi, Come procurarsi un passaporto.

In tempo di guerra 241

sent avec inquiétude et crainte, qu’il ne se commet pas un délit public qu’on ne commence par les accuser, […] enfin […] que la fortune et même l’exis-tence des françois établis dans les Pays étrangers dépendent aujourd’huy des discours ou des démarches d’une tête exaltée.18

Le autorità diplomatico-consolari francesi, da parte loro, si impegna-vano come potevano per favorire una distensione. In occasione del secon-do anniversario della presa della Bastiglia, ad esempio, il console ordinò ai connazionali di evitare qualsiasi esaltazione pubblica della Rivoluzio-ne. Infatti, «le gouvernement surveille avec le plus grand soin les françois domiciliés à Naples, et particulièrement les capitains marchands; ils sont entourés d’espions dans les lieux où ils se rassemblent et l’on rapporte tous leurs propôs».19 In particolar modo, vietò ai capitani e padroni, i cui bastimenti ormaggiavano nel porto e dunque direttamente sotto il Palazzo Reale, di inalberare la bandiera tricolore. Ogni motivo di irritazione anda-va scongiurato.

Con l’inizio della guerra in Europa, nella primavera del 1792, il ri-lascio dei passaporti d’ingresso fu vincolato a verifiche vie più severe.20 «Il Governo raddoppia di vigilanza sull’articolo dei Forestieri», ripor-tava il console toscano Giuseppe Bonechy, «avendo sicuri riscontri che ve ne siano alcuni, che vorrebbero introdursi in questi Regni con sinistri progetti».21 Tale clima di sospetto catalizzò la riforma della polizia urbana della capitale,22 nell’ambito della quale furono promulgati degli editti volti ad ottenere lo «spurgo de’ Ladri e de’ Vagabondi di questa Capitale»23 e ad obbligare «i locandieri a rivelare giorno per giorno quanti vengono e quanti escono dalle loro locande».24 Le stesse relazioni diplomatiche entrarono gravemente in crisi. Il 23 agosto 1792, fu accolto – anche se «very cooly»25

18. Talleyrand alla Segreteria di Stato degli Affari Esteri (6 agosto 1791), ASN, Esteri, Legazione francese, 513, (copia di un dispaccio intercettato).

19. ANF, AE, BI, 903, 128v-129v.20. Il console Bertrand alla Segreteria di Stato della Marina (23 giugno 1792), in ANF,

AE, BI, 903, 228rv-230r. Si veda a questo proposito il carteggio tra il governo partenopeo e la legazione napoletana a Roma, in ASN, Esteri, Roma – passaporti, 6184bis.

21. Dispaccio al governo toscano (17 aprile 1792), in ASF, Segreteria e Ministro degli Affari Esteri, Ministro toscano a Napoli, 2337.

22. Alessi, Giustizia e polizia, pp. 80 ss.23. ASN, Ministero della Polizia Generale, Registro di dispacci, 1, 119.24. Ibidem, 1, 135. Su tale questione cfr. Avallone, Il controllo dei forestieri.25. Hamilton al Foreign Office (4 settembre 1792), in TNA, FO 70, 5, 122r.

Stranieri di antico regime242

– il nuovo ministro plenipotenziario francese, Armand-Louis de Mackau, inviato in sostituzione di Talleyrand, che si era dimesso dopo l’arresto di Luigi XVI a Varennes ed era apertamente passato al campo degli émigrés.26 Ma già il 4 settembre, quando a Napoli arrivò la notizia della caduta della monarchia, lo status diplomatico di Mackau fu disconosciuto dalla corte napoletana.27 Il console Bertrand si dimise, rifiutandosi di prestare il giura-mento alla Repubblica.28

Questa situazione – già estremamente precaria – fu ulteriormente de-stabilizzata dalle reazioni della Repubblica nei confronti della corte par-tenopea. L’invio della squadra navale di Latouche-Tréville, deciso dalla Convenzione per punire l’interferenza di Acton in occasione del respingi-mento dell’ambasciatore Sémonville a Istanbul,29 sucitò un allarme diffuso tra i membri della nazione mercantile:

Plusieurs d’entre eux prirent aussitôt les moyens de s’éloigner d’ici et de met-tre leurs personnes et leurs propriétés en sureté. Ils se présentèrent chez moi pour me témoigner leurs inquiétudes. Ils craignoient des insultes de la part des gens du Païs qui, disent-ils, tenoient des propos et fesoient des menaces contre les négociants françois.30

La percezione del clima sociale da parte dei francesi era impregnata di paura:

Les françois ont ici beaucoup d’amis, mais ils ont aussi des cruels ennemis, ce sont surtout les prêtres et les moines qui n’épargnent rien pour soulever le peuple contre eux, et qui malheureusement ont encore beaucoup d’influence sur les opinions: on tient déjà beaucoup de propos séditieux; on parle de vêpres siciliennes.

In questa situazione, lo stesso governo borbonico, che con le proprie misure repressive fino a poco tempo prima era considerato la principale minaccia per la nazione mercantile, veniva ora percepito come un garante contro le eventuali violenze popolari. «Il y a lieu à croire», scriveva il

26. Il console Douglas al Foreign Office (1. Novembre 1791), in TNA, FO 70, 5, 46v.27. Hamilton al Foreign Office (4 settembre 1792), in TNA, FO 165, 161, 72-73.28. ANF, AE, BI, 903, 285r-287v, (5 ottobre 1792). 29. Su questo episodio cfr. Nicolini, La spedizione punitiva del Latouche-Tréville,

cap. 1. Più in generale sulle relazioni tra la Francia e gli Stati italiani cfr. Villani, Rivolu-zione e diplomazia.

30. Il console Aillaud alla Segreteria di Stato della Marina (22 novembre 1792), in ANF, AE, BI, 903, 297v-298r.

In tempo di guerra 243

console Aillaud, «que le gouvernement sera assés sage et connoitra assés ses vrais intérêts pour veiller à la sûreté des françois. Il prévoit sans doute que tout attentat contre eux seroit suivi du chatiment le plus terrible».

In effetti, la sua previsione coglieva bene lo stato d’animo della corte napoletana. Come scriveva il suo omologo britannico, «the daily expecta-tion of the French Fleet has oblig’d this Court to swallow the pill, bitter as it is», e a riconoscere Mackau come rappresentante della Repubblica francese.31 Quanto alle élites partenopee, per molti versi «[they] seem to […] dread more the lazarones, than the French». La reazione dei «lazzari», si temeva anche a Palazzo Reale, avrebbe potuto suscitare dei disordini incontrollabili e, soprattutto, avrebbe facilmente fornito alla Repubblica un casus belli. In questo senso, il comportamento dei ceti popolari costi-tuiva una minaccia ben più pericolosa per la monarchia partenopea che la provocatoria spedizione di Latouche-Tréville. Le disposizioni di Acton al reggente della Vicaria, Luigi de’ Medici,32 pertanto erano inequivocabili:

Vien riferito che sia tanto l’ardore e zelo della popolazione di questa Fede-lissima Città di Napoli per la Real Corona […] che taluni del Popolo siano nella disposizione di ledere le persone della gente Estera qui dimorante, e specialmente de’ Francesi. Il Re, nell’atto che ha inteso con sommo piacere le sincere dimostrazioni […] del fedele attaccamento de’ suoi amatissimi Sud-diti verso la sua Real Persona e Famiglia, ha espressamente comandato che si usino tutte le più destre ed efficaci maniere […] per distorre […] il Popolo dall’accennata sinistra disposizione verso gli Stranieri, essendo ciò un positi-vo eccesso e totalmente riprovato e vietato dalla M.S., alla cui cura speciale è unicamente riservato di prescrivere i legittimi mezzi […] per difendere, preservare e vendicare (nelle occorrenze) le vite, le sostanze e l’onore de’ suoi dilettissimi Vassalli e ‘l decoro delle Reali Arme.33

Il 16 dicembre 1792, i vascelli militari francesi gettarono le ancore nella rada di Napoli. I temuti disordini non si verificarono. Mackau e Latouche-Tréville, da parte loro, approfittarono dell’impressione minac-ciosa che la squadra navale aveva suscitato a corte e trasmisero ad Ac-ton una lista di richieste che, in alcuni punti, trascendevano gli obiettivi politico-diplomatici che avevano ispirato la spedizione e si riferivano

31. Douglas al Foreign Office (24 novembre 1792), in TNA, FO 70, 5, 157r-v.32. Su di lui cfr. Nicolini, Luigi De Medici, e Alessi, Giustizia e polizia, pp. 53-62.33. Acton a de’ Medici (15 dicembre 1792), in ASN, Polizia Generale, Registro di

dispacci, 1, 574-575.

Stranieri di antico regime244

invece alla condizione dei francesi che vivevano o transitavano nei do-mini borbonici. Tra l’altro, essi chiesero che i francesi potessero sbarca-re a Napoli con i soli documenti rilasciati dalle autorità municipali della Repubblica, senza doversi procurare i passaporti dei rappresentanti delle Due Sicilie nei porti del Midi, e che ai francesi intenzionati ad entrare nel Regno via terra i rappresentanti delle Due Sicilie a Roma rilascias-sero dei passaporti senza chiedere altre rassicurazioni che una semplice domanda da parte del console francese nella capitale pontificia. Infine, domandarono la destituzione del consigliere Caccia, il quale «pendant un tems [avait] exercé une jurisdiction inquisitoriale», e che in futuro «tout françois fut […] délivré d’une juridiction aussi humiliante» come quella della Vicaria.34 Le richieste, che ristabilivano un’ampia immuni-tà personale, furono sostanzialmente accolte e, per un breve momento, sembrarono nuovamente rafforzare la posizione dei francesi nella capi-tale borbonica.

Incoraggiati dalla presenza della squadra navale, alcuni soggetti adot-tarono dei comportamenti che agli occhi delle autorità napoletane rap-presentavano dei gesti di aperta sfida. Il giovane Delseuze, ad esempio, protestò contro la confisca della sua uniforme e delle sue coccarde e riu-scì ad ottenere dal governo un risarcimento di 15 ducati.35 E in occasione del matrimonio della figlia del compositore Niccolò Piccinni con Pierre Pradez-Prestreau, che nel luglio del 1791 era stato graziato da Ferdinando IV ed aveva potuto tornare a Napoli,36 gli invitati napoletani «decorati di ordini blasonici […] nel calore della danza e del piacere […] gettarono gli emblemi dell’aristocrazia a terra, e strappando di petto a’ francesi i berretti della libertà, se li appesero a’ petti loro».37

Nel frattempo, a Roma si verificarono dei tumulti popolari contro i francesi, che suscitarono dei forti echi anche nella città di Napoli.38 Le scintille che fecero scoppiare il conflitto furono l’innalzamento de-

34. Mackau ad Acton (15 e 22 dicembre 1792), in ASN, Esteri, Legazione france-se, 514.

35. Acton a Mackau (9 gennaio 1793), in ASN, Esteri, Legazione francese, 514.36. ANF, AE, BI, 903, 122r.37. BSNSP, ms. XXVI.B.19, Compendio storico della rivoluzione e controrivoluzione

di Napoli del cittadino Fabricio de Fabriciis.38. Trinquet, L’assasinat de Hugou de Bassville; Sereni, L’assedio del ghetto di Roma;

Russo, In margine ad un centenario; Formica, Sudditi ribelli, pp. 26-30 e 49-52; Cattaneo, La sponda sbagliata del Tevere, cap. 3.

In tempo di guerra 245

gli stemmi repubblicani all’esterno della legazione francese, ordinato dall’inviato Nicolas-Jean Hugon de Bassville, e la spavalderia con cui quest’ultimo indossava la coccarda tricolore in occasione delle sue pas-seggiate. L’esibizione di questi simboli, percepita come un’offesa al sen-timento religioso, il 13 gennaio del 1793 indusse una folla inferocita ad aggredire Bassville, che rimase ferito mortalmente. Immediatamente, il tumulto si colorò di connotazioni xenofobe e antigiudaiche. Infatti, dopo l’aggressione a Bassville la folla saccheggiò le botteghe dei commercian-ti francesi nel Corso e, più tardi, si diresse verso il «Ghetto degl’Ebbrei, [dove] con molta provista di fascine volevano incendiare tutto quel luogo […]. Il motivo che il Popolo ne vuole contro l’Ebbrei è perché li credono uniti alli Francesi».39 Lo straniero interno, insomma, veniva assimilato al nemico esterno.

Ostacolati nei loro intenti dalle truppe pontificie, ma al contempo inve-stiti della pubblica benedizione del Papa, il 14 gennaio gli insorti continua-rono a girare per le strade della città «e vollero far aprire alcuni alberghi, osservando se vi alloggiavano Francesi».40 Ma siccome non si «trova[va] più un Francese per Roma», visto che «tutti si [erano] nascosti, ed il Papa [aveva] ordinato alli [stessi] sacerdoti [emigrati] di non uscire dalle loro case»,41 la folla iniziò a prendere di mira i soggetti ritenuti vicini alla Fran-cia repubblicana: «in tutti i luoghi di adunanza di Popolo, non si sentono altri discorsi che minacce a tutti quelli che potevano avere rapporto colli Francesi, come pure quelle case che vi possino essere de’ Francesi rifugiati e nascosti».42 In particolare, i sospetti del «Popolo» caddero sul «Palazzo di Spagna, quello di Malta, e ancora questo di Napoli», dove veniva sup-posta la presenza di «Francesi nascosti» e che ben presto dovettero essere presidiati dalle truppe pontificie.43

39. Carlo Ramette ad Acton (14 gennaio 1793), in ASN, Esteri, Legazione napoletana a Roma, 1361.

40. Ramette ad Acton (15 gennaio 1793), in ASN, Esteri, Legazione napoletana a Roma, 1361.

41. Ramette ad Acton (14 gennaio 1793), in ASN, Esteri, Legazione napoletana a Roma, 1361.

42. Ramette ad Acton (15 gennaio 1793), in ASN, Esteri, Legazione napoletana a Roma, 1361.

43. I sospetti non erano infondati. I membri dell’Académie française avevano effettiva-mente trovato rifugio presso la legazione spagnola e, con l’accordo di Ramette, successiva-mente ripararono a Napoli, dove nel frattempo si era già trasferita la vedova di Bassville; cfr. Ramette ad Acton (18 gennaio 1793), in ASN, Esteri, Legazione napoletana a Roma, 1361.

Stranieri di antico regime246

Questa tendenza ad estendere sospetti e violenze a tutti gli stranieri tornò a manifestarsi anche a febbraio, quando la notizia dell’esecuzione di Luigi XVI riaccese i tumulti popolari. «Non solo li Francesi sono stati perseguitati da questo Popolo», riferiva il rappresentante napoletano Carlo Ramette, «ma ancora tutti li forastieri, e Romani medesimi che potevano averci rapporto o semplice conoscenza».44 Molti «Napoletani all’infretta partono da Roma, credendo di non dovere esporsi alla malignità di questo Popolo»,45 e «molti Svedesi, Tedeschi e Inglesi» li seguivano «nel dubbio di essere creduti Francesi».46

L’astio nei confronti dei napoletani aveva delle ragioni squisitamente politiche. Come riferiva il rappresentante delle Due Sicilie,

questo popolo, e maggiormente quello culto, […] non ama affatto li Napoli-tani, specialmente dopo la creduta pace fatta con li Francesi, e trattano la no-stra Nazione da poltroni e vili, dicendo di aver fatto amicizia con li Francesi semplicemente per la paura, e che ora li Napoletani si uniranno alli Francesi per venire contro li Romani.

Pertanto, all’immagine negativa della corte napoletana, codarda e francofila, veniva affiancata la speranza che il popolo partenopeo potesse riscattare gli errori dei propri governanti: «Sperano che al loro esempio il Popolo Napoletano si muova contro li Francesi, e desidererebbero che succedesse in Napoli quello che è qui accaduto, e ciò per non essere soli nell’imbarazzi che potrebbero in seguito sopragiungere».

Come è facile intuire, queste valutazioni non erano maturate diretta-mente tra gli insorti, ma piuttosto sembrano essere state il prodotto di quel «Popolo Culto [che] si vanta[va] molto di ciò che il Popolo basso a esegui-to, e [che] dicono che li Napoletani dovranno prendere esempio da loro».47 Infatti, dopo l’assassinio di Bassville, la posizione che avrebbe assunto il governo napoletano nel prevedibile conflitto franco-pontificio assumeva un’importanza non secondaria. Per la corte papale era, insomma, auspicabile che i Borbone di Napoli si schierassero contro i francesi, qualora costoro av-viassero un’azione punitiva contro Roma. E il modo migliore per ottenerlo,

44. Ramette ad Acton (15 febbraio 1793), in ASN, Esteri, Legazione napoletana a Roma, 1362.

45. Ramette ad Acton (8 febbraio 1793), ivi.46. Ramette ad Acton (15 febbraio 1793), ivi.47. Ramette ad Acton (14 gennaio 1793), in ASN, Esteri, Legazione napoletana a

Roma, 1361.

In tempo di guerra 247

era quello di causare degli incidenti analoghi nella metropoli partenopea, che avrebbero reso impossibile il ripetersi di una linea conciliatoria come quella adottata in occasione della spedizione di Latouche-Tréville.

In tale contesto, a Roma apparve una petizione a stampa del «Popolo di Napoli» a Ferdinando IV.48 I francesi, ammoniva il testo, «ovunque sono ricevuti tentano la fedeltà e la Religione dei Popoli, dogmatizano la libertà e l’eguaglianza» e, «peggiori assai delle bestie, seminano il fiele che hanno nel cuore». Questi «uomini vili, infami, empj, nemici dell’ordine, e del publico bene, bestemmiatori della divinità», erano «assai più da temere in seno allo Stato, che in aperta campagna, allorché impugnano le armi». Il sovrano, suggeriva la petizione, doveva rompere ogni rapporto con «i Francesi della nuova Costituzione», a cui il «manto di amico e di alleato non vale che a nascondere i […] neri disegni»: «che vadano lungi dalle mura della vostra Città, da’confini del Regno»!

Verosimilmente, il testo non era arrivato da Napoli, ma – come ipotizza-va lo stesso Ramette – era stato stampato a Roma. Esso si inseriva in quella vasta produzione di testi controrivoluzionari rivolti ai ceti popolari che era stata fortemente potenziata dai tumulti del gennaio del 1793 e che in non pochi casi si indirizzava al popolo napoletano.49 Nel sonetto Cacarone di Trastevere ar Capolazzaro Napolitano, ad esempio, i popolani partenopei venivano invitati a seguire l’esempio dei romani, cacciando quei francesi che dallo Stato pontificio si erano rifugiati nella capitale delle Due Sicilie:

Figli di S. Gennaro cosa fate?[…]Roma fa i fatti, e voi scannaronate,Noi li cacciamo, e voi li ricevete,Ma se Santo Gennaro ve sdegnate,V’abbruscia lo Vesuvio quanti sete.Trastevere50 ve scrive in quattro noteMannate a noi de’ Galli le reclute,Pe’ potelli affettà come carote.51

48. Dimostrazione fatta dal Popolo di Napoli al suo Re, presentata il dì 16 gennaro 1793, allegata al dispaccio di Ramette del 1. Febbraio 1793, in ASN, Esteri, Legazione napoletana a Roma, 1362.

49. Il Misogallo romano, pp. 239, 246, 385, 442, 445, 504 (testi su Napoli in italiano o in romanesco) e pp. 250, 251, 256, 349, 497, 513, 514, 576, 577, 578, 582 (testi in napoletano).

50. Sul mito e la realtà sociale del quartiere di Trastevere alla fine del Settecento cfr. Cattaneo, La sponda sbagliata del Tevere.

51. Il Misogallo romano, p. 246 s.

Stranieri di antico regime248

Numerosi erano poi i sonetti in napoletano, in cui dei sudditi fittizi invitavano il proprio Re ad adottare una linea più dura nei confronti dei francesi:

Signò miettete a segno co sta capaLassa la caccia, e lassa le figlioleChe a governà no Regno autro ce voleChe a monnà milo, rafaniello, e rapaFa bedè a sti Monsù [Messieurs] ca non si crapa.52

Gli autori di questi testi, che in breve tempo iniziarono a circolare anche a Napoli,53 ovviamente non provenivano dal “popolo basso”, ma – come si evince dalla forma linguistica elaborata – da soggetti dotati di una certa istruzione letteraria. I sonetti “napoletani”, in particolare, co-stituivano un evidente tentativo – verosimilmente promosso da ambienti vicini alla corte pontificia – di interferire nella situazione partenopea, prendendo di mira le recenti scelte politiche del governo borbonico e suscitando dei tumulti anti-francesi capaci di innescare una rottura di-plomatico-militare tra la Francia repubblicana e la monarchia delle Due Sicilie. I palazzi romani cercavano, insomma, di usare le piazze napo-letane per i propri scopi politici, facendo della xenofobia popolare uno strumento della diplomazia.

Questa offensiva propagandistica non mancò di dare i propri frutti. A Napoli, e non solo, gli attacchi simbolici si moltiplicarono. Il 25 gennaio, le armi della Repubblica affisse sul portone dell’ambasciata e del conso-lato di Francia furono imbrattate con dello sterco.54 Il gesto, prontamente acclamato dei poeti misogallici di Roma,55 fu successivamente emulato a Trapani, dove venne gettato dell’olio sulle insegne del vice-consolato,56 e poi ancora a Marsala e Palermo.57 L’antico simbolo del particolarismo delle nationes, un tempo contestato per le sue implicazioni giurisdizionali,

52. Il Misogallo romano, p. 514.53. Cfr. la nota di protesta inviata da Mackau ad Acton (14 febbraio 1793), in ASN,

Esteri, Legazione francese, 512.54. ASN, Polizia Generale, Registro di dispacci, 1, 425.55. Il Misogallo romano, pp. 577 e 582 s. 56. Il console francese a Palermo ad Acton (7 marzo 1793), in ASN, Esteri, Legazione

francese, 512.57. Il console Lallement al Ministero degli Affari Esteri (29 aprile 1793), in AMAE,

Correspondance consulaire et commerciale, Naples, 38, 42r.

In tempo di guerra 249

si era caricato di un’inedita alterità ideologica, la cui visualizzazione era percepita come un affronto intollerabile all’ordine politico e religioso.

La precaria stabilità, raggiunta dal governo napoletano al prezzo dell’umiliazione, era concretamente insidiata dagli agenti controrivolu-zionari e dai loro avversari repubblicani. Allo scopo di suscitare un sol-levamento popolare contro i francesi, riportava il console Aillaud, Roma non inviava soltanto dei sonetti, ma anche degli «agenti» del quartiere popolare di Trastevere:

Je sais par des témoignages certains que le Pontife a envoyé des prêtres et d’autres agents secrets […] pour soulever contres les françois toutes les villes de l’Italie. Naples en est inondé. Un françois arrivé de Rome ces jours derniers m’a dit que les Romains n’en feroient point un mystère, qu’il avoit entendu dire hautement au peuple qu’il avoit envoyé ici ses chefs pour engager les napolitains à nous exterminer et à laver dans notre sang la honte dont ils s’étoient couverts en reconnaissant la République. Vous savez, ci-toyen ministre, qu’il y à Rome une classe d’hommes connue sous le noms de Trasteverini […], composée, comme le Lazaroni à Naples de la plus vile populace. On ne peut pas se former une idée de leur méchanceté et de leur fanatisme. Ils se donnent des chefs, choisis de leur classe, et ce sont ces chefs que le Pontife a envoyé comme ambassadeurs auprès des Lazaroni de Naples. Des françois qui les connoissent m’ont dit hier qu’ils en avoient rencontré deux dans les rues.58

Che fossero fondate o meno, queste notizie contribuirono a rinfocolare le paure dei francesi:

Il paroit que leurs démarches auprès du peuple napolitain ne sont malheu-reusement pas infructueuses. Depuis quelque tems les françois sont vus ici avec horreur. On ne parle que de massacre & de proscription contre eux. On en fixe le jour, l’heure. Chacun vit dans la crainte. Plusieurs vont abandonner leurs affaires et rentrer en France. La terreur est générale parmi eux, et il est d’autant plus difficile qu’ils en reviennent que chaque jour des napolitains honnêtes vont les prévenir que le danger est imminent, qu’il faut fuir.

I controrivoluzionari non erano però certo gli unici che cercavano di mettere a repentaglio l’ordine pubblico a Napoli. I repubblicani erano al-meno altrettanto attivi.

58. Il console Aillaud al Ministero degli Affari Esteri (20 febbraio 1793), in AMAE, Correspondance consulaire et commerciale, Naples, 38, 14r-17v.

Stranieri di antico regime250

Tra le prime aggregazioni repubblicane a Napoli vi fu l’«union des françois», fondata nell’autunno del 1792 su sollecitazione di Mackau da un certo Desronnés, un francese che risiedeva in città dall’inizio degli anni Settanta e che aveva trovato impiego come maestro di lingue presso la Real Accademia delle Guardie Marine.59 Quali fossero esattamente gli obiettivi e le attività di questa unione non è del tutto chiaro. Certo è che si trattava di una forma di socialità filorivoluzionaria, che era dotata di uno statuto approvato da Mackau e che, nel tentativo di riunire tutti i citoyens della moderna Nation repubblicana, trascendeva gli angusti limiti della natio mercantile.60 Lo stesso ministro plenipotenziario, nella cui residenza si svolgevano le sedute di questa «unione», aveva informato Acton della sua esistenza, rassicurandolo che non si trattava di un «club» politico e che ad essa erano ammessi solo i francesi.61

Il governo napoletano, che durante la permanenza della squadra na-vale aveva tollerato queste riunioni, ben presto si risolse a metterle al bando, licenziando tra l’altro Desronnés dal suo impiego all’Accademia. Il fatto che «alcuni forestieri» avessero ardito «di radunarsi in comitive, corporazioni o club (così detti) formati distintamente con alcune regole ed istituzioni», esponeva Acton, costituiva una palese violazione «contro ai regolamenti, ed alle prammatiche, e leggi generali di questo Regno».62 Mackau provò a protestare, invocando l’immunità della sede diplomatica e i privilegi nazionali, la cui validità il governo napoletano aveva nuova-mente riconosciuto in occasione della spedizione navale francese. Acton, tuttavia, rimase fermo. Esponendo le ragioni della propria risoluzione, glissò sull’ispirazione repubblicana dell’«unione», attingendo invece al repertorio argomentativo della sovranità territoriale che, dalla querelle tra Montealegre e Devant in avanti, abbiamo già più volte incontrato. «Non vi è chi possa mettere in dubbio», esponeva Acton, «che nel mo-mento che un Forestiere entra per istablirsi nello Stato di un altro Prin-

59. Desronnés a Mackau (17 marzo 1793), in ASN, Esteri, Legazione francese, 512. Spesso, il soggetto è anche menzionato come Deronnais, Deronnay, de Rhone, Derhoné, etc. Su questa «unione» cfr. anche Di Castiglione, La massoneria nelle Due Sicilie, vol. I, p. 141 s.

60. Tendenze analoghe, volte ad ampliare e a democratizzare la natio, sono state ri-scontrate anche nel caso di Tunisi (Windler, La diplomatie comme expérience de l’autre, p. 191).

61. Mackau ad Acton (20 marzo 1793), in ASN, Esteri, Legazione francese, 512.62. Acton a Forteguerri e de’ Medici (12 marzo 1793), ibidem.

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cipe, diviene immediatamente soggetto a tutte le Leggi dello Stato».63 E siccome «non vi è chi non sappia ancora che ogni qualunque unione e adunanza che non sia autorizzata dal Governo è illegale […] una Unione di Francesi organizzata con Presidente, Uffiziali e Segretari, sotto par-ticolari leggi che si siano essi stessi formate ed imposte» non poteva essere «indifferente al Governo Napolitano». Pertanto, l’«applauso che pretende il Sig.r de Mackau aver dato il Generale Acton a tale riunione, allorché gli ne parlò, è certamente un malinteso». Semplicemente, egli gli aveva detto «che trattandosi di occasioni in cui gli interessi del com-mercio della sua Nazione richiedano la convocazione di un numero di negozianti, certamente non vi si sarebbe trovato a ridire». L’intenzione di formare un’associazione particolare, composta da soggetti che in molti casi negozianti non erano, tendeva però ad introdurre un particolarismo corporativo che – «in un Paese in cui i Forastieri non sono […] ricono-sciuti come componenti di un gremio […] ma [vivono] sotto la indistinta protezione delle Leggi» – non era possibile tollerare.

In particolar modo, l’unione violava la prammatica Delle conventico-le, e radunanze de’ liberi Muratori proibite,64 in base alla quale qualsiasi tipo di associazione era tenuta a richiedere un’apposita licenza regia, la cui concessione ovviamente dipendeva dal solo arbitrio sovrano. Promulgata nel 1751 da Carlo di Borbone per combattere il «clandestino Istituto di una nuova Società», ovvero la «straniera Conventicola» della massoneria che aveva «insidiosamente penetrato» le Due Sicilie, la prammatica era stata ripubblicata nel novembre del 1789 da Ferdinando IV, con l’evidente scopo di reprimere ogni forma di aggregazione sociale che tendesse a sfug-gire al controllo delle autorità governative e di contrastare quelle tendenze filorivoluzionarie che si palesarono nella massoneria napoletana, nei cui ranghi figuravano un gran numero di stranieri.65

63. Mackau ad Acton (13 aprile 1793), ivi.64. Delle conventicole, e radunanze de’ liberi Muratori proibite, in De Sariis, Codice

delle leggi, vol. I, tit. III.65. Tra i soggetti già incontrati in questo lavoro aderivano alla massoneria il tedesco

Christian Heigelin, i britannici Charles Cutler, George Tierney, Peter William Wilkens e George Hart, il triestino Antonio Piatti, il ginevrino Michel Vieusseux e i francesi Jean Pe-schaire, Michel Perier e Charles Forquet. Inoltre, l’affiliazione muratoria era molto diffusa tra gli ufficiali dell’esercito, specie tra le famiglie irlandesi dei Dillon e quelle svizzere dei Tschudi, Wirz e Jauch; Di Castiglione, La massoneria nelle Due Sicilie, ad nomen. Sulle logge partenopee cfr. anche Rao, La massoneria nel Regno di Napoli.

Stranieri di antico regime252

Accanto a Desronnés, tra gli stranieri coinvolti negli ambienti repub-blicani partenopei c’era anche Michel Vieusseux. Già corrispondente di quel centro internazionale della diffusione clandestina dei libri “filosofici” che era la Société Typographique de Neuchâtel,66 animatore di una delle poche conventicole massoniche (composta prevalentemente da svizzeri) sopravvissute alla recente ondata repressiva67 e, come abbiamo già visto, membro di una famiglia che nel recente passato si era schierata su posi-zioni radicali nella politica ginevrina, Michel non tardò a manifestare la propria adesione alla Rivoluzione francese, offrendo delle cene all’inviato Bassville68 e contribuendo con un dono patriottico di 500 fiorini alla ripa-razione del vascello di Latouche-Tréville.69

Un’altra figura importante era Jean Peschaire alias Giovanni Pecker che, convinto della necessità di riorganizzare le logge filorivoluzionarie se-condo il modello della Société des Amis de la Constitution di Marsiglia, fu tra i primi a prendere contatto con i repubblicani napoletani per avviare la costituzione di una «Società degli Amici della Libertà e dell’Uguaglianza».70 Il principale «anello di unione tra francesi e napoletani»71 fu però – e certa-mente non a caso – un immigrato di seconda generazione, Carlo Lauberg, figlio di un militare vallone arrivato nel Regno a metà Settecento per servi-re nell’esercito delle Due Sicilie.72 Infatti, fu sotto la sua egida che, tramite una serie di riunioni svoltesi nel casino del negoziante e console genovese Domenico Cordiglia, gli ambienti filorivoluzionari napoletani definirono un primo piano cospirativo e una struttura unificata, la «Società Patriottica Napoletana», a cui probabilmente aderirono anche elementi della loggia di Vieusseux e dell’unione dei francesi.73

Nella primavera del 1793, era ormai evidente che la politica di con-tenimento nei confronti degli stranieri «sediziosi» era incapace di garan-

66. Pasta, Editoria e cultura, p. 228.67. Di Castiglione, La massoneria nelle Due Sicilie, vol. I, p. 132.68. ASN, Polizia Generale, Registri di consulte, 22, 228. Prima di recarsi a Roma,

Bassville nel tardo 1792 era stato nominato segretario della legazione di Napoli; sui «pranzi patriottici», organizzati da Bassville anche a Roma, cfr. Formica, Sudditi ribelli, p. 27.

69. Dopo esser partita da Napoli, la squadra francese fu colta da una burrasca e dovet-te ritornare nel porto partenopeo per aggiustare alcuni bastimenti.

70. Pedìo, La congiura giacobina, p. 91. 71. A. Simioni, Le origini del Risorgimento, vol. I, p. 525. 72. Croce, La vita di un rivoluzionario. 73. Pedìo, La congiura giacobina, pp. 92-98 e 307 s. Su Cordiglia vedi Carrino, Fra

nazioni e piccole patrie, p. 44 s.

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tire l’ordine pubblico. Né i provvedimenti di espulsione ad personam, né l’inasprimento dei controlli sulla mobilità umana avevano impedito che Napoli – dove i pamphlets rivoluzionari circolavano con la stessa facilità dei sonetti misogallici – diventasse il palcoscenico di cospiratori repub-blicani e di sobillatori antifrancesi. Così, mentre da un lato la diplomazia borbonica era impegnata nelle trattative che avrebbero portato alla firma (inizialmente segreta) del trattato di alleanza anglo-napoletano (12 luglio 1793), dall’altro il governo napoletano guardava con crescente preoccu-pazione ai tentativi promossi da alcuni soggetti stranieri per minare la fedeltà al trono dei sudditi del Regno. E appena poté, si risolse ad agire.

2. Conoscere per selezionare, narrare per negoziare (1793-1794)

Un’adunanza di sediziosi novatori non contenta di aver immerso nella più tor-bida Anarchia uno dei primi, e ben costituiti Regni dell’Europa, e non sazia di aver rovesciate nel proprio Paese, col pretesto di restituire agli uomini de’ diritti chimerici, le basi dei veri, e dei più sagrosanti diritti dell’Altare, del Trono, e dei Cittadini di ogni condizione, ha cercato col mezzo di insidiosi Emissarj versare negli altri Dominj i semi di quel veleno che lacera ora più che mai cru-delmente le viscere della lor Patria. Intenti Noi all’incontro ad allontanare dai nostri amatissimi sudditi tuttociò che potrebbe turbare la tranquillità di cui go-dono, ed impegnati a mantenere in essi la purità delle massime di religione, e di rispettosa fedeltà al proprio Sovrano, come quella da cui dipende la felicità dei Popoli, avremmo creduto di mancare ad uno dei principali obblighi dello stato eminente in cui la Divinità ci ha costituiti, se avessimo più a lungo trascurato i mezzi necessarj e conducenti ad evitare i mali di tanto peso.74

Il 1 settembre 1793, nel giorno stesso in cui ricevette dal plenipo-tenziario britannico William Hamilton la ratifica del trattato di alleanza anglo-napoletano che sanciva l’entrata in guerra delle Due Sicilie contro la Repubblica francese, Acton promulgò un editto con cui Ferdinando IV intimava «a tutti i Francesi dei due sessi, e di qualunque condizione e stato […] di dover tutti fra venti giorni esser fuori di questa Capitale, ed uscire dentro lo stesso termine dal dì della pubblicazione del presente Editto, dal-le Provincie, e da ogni altro luogo dei Nostri Dominj».

74. Della Guerra contra i Francesi, in De Sariis, Codice delle leggi, lib. II, tit. XXX-XI, editto II, pp. 283-285.

Stranieri di antico regime254

Per molti versi, un decreto siffatto non costituiva una novità. I preceden-ti legislativi erano a tal punto numerosi, da esser stati riuniti in un’apposita raccolta di prammatiche: la De Expulsione Gallorum.75 Tra Sei e Settecento, i francesi erano stati infatti ripetutamente espulsi dal viceregno di Napoli, in occasione dei conflitti bellici che avevano contrapposto il Re Cristianissimo al Re Cattolico e poi all’Imperatore:76 cinque volte in epoca spagnola (1635, 1667, 1673, 1683 e 1689) e due volte nel periodo austriaco (1707 e 1713). La stessa sorte era toccata anche ai sudditi di altri sovrani. Nel 1636 erano stati banditi quelli del Duca di Savoia e del Duca di Parma e nel 1703 il viceré aveva scacciato gli olandesi, i britannici e i sudditi dell’Imperatore,77 seguiti nel 1704 dai portoghesi. Infine, l’interdizione di intrattenere qualsiasi tipo di relazione con «i Popoli, e con i privati sudditi» dell’Imperatore, rivolta nel 1734 da Carlo di Borbone ai propri «Popoli amatissimi» appena conquistati,78 per molti austriaci era probabilmente equivalsa ad un’ingiunzione di lasciare il Regno. In tutti questi casi, l’atto dell’espulsione era direttamente legato allo stato di guerra e fondava la propria legittimità su quel concetto dello ius gentium conosciuto con il termine di «diritto di rappresaglia»:79 un diritto che il sovrano territoriale esercitava contro le persone e i beni degli stranieri nemici per colpire i loro sovrani.80

Nell’editto del 1793, tuttavia, la cacciata dei francesi non si con-figurava come una mera rappresaglia tattica. A differenza dei proclami secenteschi, in cui non si metteva in discussione la sovranità del Re di Francia, il testo del 1793 esprimeva infatti una delegittimazione radica-le del nemico e al contempo si rivolgeva con un messaggio chiaro alle

75. De Expulsione Gallorum, in Varius, Pragmaticae, vol. I, tit. LXXI, pp. 501-513; Dell’Espulsione de’ Francesi, in De Sariis, Codice delle leggi, lib. II, tit. X, pp. 24-28.

76. Sulle contemporanee espulsioni dei francesi dalla Spagna cfr. Girard, Le com-merce français à Séville, pp. 254-268.

77. Cfr. il dispaccio del console inglese a Napoli (Livorno, 6 ottobre 1702), in TNA, SP 93, 3, 72r.

78. De Sariis, Codice delle leggi, lib. II, p. 28.79. Rapport, Nationality and citizenship, p. 44; Cavallar, The rights of strangers,

p. 227.80. Cfr. i preamboli delle prammatiche I (1635), II (1636), III (1667), VI (1773) e IX

(1783), in Varius, Pragmaticae, vol. I, tit. LXXI. Molti trattati secenteschi contenevano delle clausole che limitavano bilateralmente le rappresaglie, stabilendo dei tempi di proroga entro i quali ai mercanti avrebbe dovuto essere concesso di liquidare i propri affari. A guerra iniziata, tuttavia, queste garanzie erano spesso tra le prime ad esser infrante (Girard, Le commerce français à Séville, p. 254).

In tempo di guerra 255

forze interne al Regno. Innanzitutto, denigrando la Convenzione nazio-nale come «adunanza di sediziosi novatori», mandava un chiaro segnale a quegli ambienti «novatori» napoletani che nella monarchia avevano cercato – e in parte trovato – una sponda per promuovere le riforme nel Regno e che ora guardavano con interesse crescente alla Francia rivolu-zionaria.81 Inoltre, contrapponendo ai «chimerici» diritti naturali i «sa-grosanti diritti dell’Altare, del Trono e dei Cittadini di ogni condizione», legava la difesa della monarchia a quella della Chiesa e della società corporata.82 La monarchia si rendeva conto che per combattere una guer-ra contro un nemico la cui potenza era temibile tanto sul piano militare quanto su quello ideologico aveva bisogno dell’appoggio delle autorità ecclesiastiche. In questo senso, l’editto del 1. settembre da un lato face-va presagire una rescissione dell’alleanza riformatrice tra la corona e le élites intellettuali, e dall’altro annunciava un riavvicinamento strategico tra trono ed altare, le cui relazioni erano rimaste costantemente tese nei decenni passati.

Allo scopo di contrastare il contagio rivoluzionario e «mantenere [nei sudditi] la purità delle massime di religione, e di rispettosa fedeltà al pro-prio Sovrano», la propaganda ecclesiastica era cruciale, ma non sufficien-te. In più, bisognava assolutamente impedire che i regnicoli entrassero in contatto con gli «insidiosi Emissarj» della Repubblica giacobina, deside-rosi di spargere nelle Due Sicilie i «semi» del loro «veleno». Per difendere una «purità» e una coesione sociale minacciate da un’alterità contaminan-te e distruttrice delle fondamenta di ogni ordine, si imponeva un atto di epurazione. E così, dopo essersi inizialmente limitato a delle espulsioni individuali e aver contenuto le spinte popolari e le interferenze romane, il governo borbonico assunse finalmente l’iniziativa, decretendo un’espul-sione collettiva degli stranieri nemici.

A voler dar retta al preambolo dell’editto, «la maggior parte» dei fran-cesi residenti nelle Due Sicilie erano «imbevuti […] dei falsi e perniciosi principj di disordine, empietà e anarchia» e «tutto il loro impegno» era vol-to a «disseminarli e propagarli con altrettanto zelo, quanto efficaci erano le premure e le istruzioni dei nocivi consultori e delle perniciose adunanze

81. Su questo passaggio cfr. Rao, Esuli, p. 29 s. 82. Appropriandosi del termine «Cittadino», e affiancandogli l’attributo apparente-

mente universale «di ogni condizione», l’editto manipolava coscientemente il discorso re-pubblicano per ribadire in realtà la disuguaglianza costitutiva dei diversi status sociali.

Stranieri di antico regime256

dalle quali erano tali emissari spediti».83 In vista dell’imminente guerra, le autorità napoletane percepivano i francesi residenti nelle Due Sicilie come una potenziale “quinta colonna”, che avrebbe potuto fungere come vettore per le trame cospirative promosse da Parigi.

Dietro a questa presunzione vi era la paura di un complotto. Come avevano già fatto intravvedere le attività di Mackau e Latouche-Tréville e come sarebbe poi stato dimostrato dalla scoperta di una ramificata rete cospirativa nel marzo del 1794,84 a Napoli tale paura era tutt’altro che priva di fondamenti. E tuttavia, l’ossessione del complotto non risponde-va solo alla lettura di indizi concreti, ma costituiva – più in generale – un modello esplicativo volto a dar senso al conflitto in corso. Infatti, in un momento in cui lo scontro militare ed ideologico in Francia e contro la Francia stava vivendo un drammatico inasprimento, la trasformazione ra-dicale dell’ordine politico e dei suoi linguaggi, la non-linearità dei fronti conflittuali e la ridefinizione delle relazioni sociali innescate da un pro-cesso rivoluzionario che non poteva non apparire convulso, rimanevano di difficile decodificazione per i contemporanei. Nel tentativo di ordinare dei fenomeni opachi ed individuare dei nessi causali che rendessero in-tellegibili degli eventi tanto traumatici, si affermò la tendenza – tanto nel campo rivoluzionario quanto in quello controrivoluzionario – di ricor-rere a dei discorsi dicotomici caratterizzati dall’ossessivo leitmotiv del «complotto».85 Basti pensare al complot de l’étranger,86 denunciato dal Comitato di Salute Pubblica per rendere conto delle difficoltà che incon-trava sul fronte interno, o alle interpretazioni della Rivoluzione come frutto di una congiura – variamente attribuita a massoni, illuminati e fi-losofi – che iniziavano a circolare negli ambienti controrivoluzionari.87 Questi modelli, pur fornendo delle spiegazioni semplici a dei processi la cui complessità spesso sfuggiva agli attori sociali, non soddisfacevano la domanda di senso che gli uomini rivolgevano al presente, ma – spostando le cause dei “fatti” percepibili nella sfera dell’occulto – innescarono una

83. Copia delle istruzioni stilate da Acton per la Giunta di Stato incaricata della reda-zione dell’editto di espulsione (30 agosto 1793), allegata alla corrispondenza diplomatica di Hamilton, in TNA, FO 70, 6, pp. 200r-203r.

84. Pedìo, La congiura giacobina.85. Tackett, Conspiracy obsession. Sulla costruzione di dicotomie politiche in questo

periodo cfr. inoltre Martin, La Révolution française.86. Mathiez, La Révolution et les étrangers.87. Godechot, La controrivoluzione; Cazzaniga, Il complotto.

In tempo di guerra 257

dinamica del sospetto che finì per alimentare un’ansiosa volontà inqui-sitoria.88

Con tale contraddizione dovette fare i conti anche il governo napoleta-no. Alla figura del francese-nemico, delineata con tratti forti e netti nel pre-ambolo dell’editto, non corrispondeva infatti una conoscenza altrettanto chiara delle presenze francesi sul territorio. Al di la dei mercanti della natio mercantile, che costituivano un corpo istituzionalizzato e quindi visibile, tale presenza si caratterizzava per la sua diffusione spaziale e la mancanza di un’aggregazione comunitaria.89 In pratica, non solo le autorità borbo-niche ignoravano dove abitassero i francesi: in molti casi non sapevano nemmeno chi fossero. E di conseguenza, esse non poterono applicare il decreto ad una realtà sociale già data, ma dovettero innanzitutto costruirla tramite un atto di conoscenza.

A Napoli «la numerazione e individuazione de’ Francesi» fu affida-ta alla neo-istituita «segreteria di polizia» della Vicaria,90 ai cui «giudici» competeva il controllo territorializzato della mobilità nei dodici quartieri in cui nel 1779 era stato suddiviso lo spazio urbano della capitale. Imperniata essenzialmente sui registri degli ospiti che i locandieri avevano l’obbligo di tenere, tale sorveglianza non solo era assai porosa – o per dirla con le parole del reggente de’ Medici «né punto, né poco curata: non ci era regi-stro de’ carcerati, non catalogo delle Locande, e quindi nessuna notizia de’ Forestieri che in Città capitano»91 –, ma per di più si limitava a controllare una popolazione fluttuante, il cui rapporto con la città era caratterizzato da soggiorni tendenzialmente brevi. Pertanto, visto che nella «numerazione de’ francesi» si trattava di identificare dei soggetti che per lo più avevano stabilito dei legami duraturi con lo spazio urbano, ma la cui domiciliazione non veniva intercettata da alcun sistema di registrazione, la Vicaria non poté fare affidamento su delle fonti amministrative o dei meccanismi di controllo già esistenti, ma dovette inventarseli ex novo.

88. Sul sospetto durante la Rivoluzione si veda Wahnich, L’impossible citoyen, pp. 23-124.

89. Rovinello, Cittadini senza nazione, passim.90. ASN, Polizia Generale, Registri di consulte, 22, pp. 127-128; cfr. Alessi, Giustizia

e polizia, pp. 99-101.91. De’ Medici al Re (31 marzo 1792), in ASN, Segreteria di Stato di Grazia e Giusti-

zia, Dispacci e fascicoli, 176. Manca dunque a Napoli quel tipo di fonte che in altri contesti, come quello di Parigi, è stato utilizzato per l’elaborazione di importanti studi sulla mobilità umana e l’economia dell’accoglienza; cfr. La ville promise.

Stranieri di antico regime258

In pratica, gli ufficiali di polizia furono costretti ad armarsi di carta e penna e a percorrere le strade della città, cercando di raccogliere tramite delle testimonianze orali le informazioni necessarie all’adempimento del loro compito. In questo modo, la Vicaria riuscì a stilare per ogni quartiere una «nota de’ forestieri», di cui successivamente si servì per notificare alle persone identificate l’editto di espulsione.92

A quel punto, per evitare che l’attuazione del decreto intralciasse l’or-dinario funzionamento del tribunale e incappasse nei soliti conflitti giuris-dizionali, il Re ne incaricò una Giunta nominata ad hoc,93 come del resto aveva già annunciato nell’editto e secondo una modalità non dissimile a quella adottata nella Spagna secentesca in occasione delle ripetute rappre-saglie anti-francesi.94 Oltre a de’ Medici, che ne era il presidente, ne face-vano parte i capiruota della Vicaria criminale Giuseppe Giaquinto e Nicola Piccioli.95 La Giunta aveva alle proprie dipendenze gli ufficiali subalterni e gli informatori della polizia e, oltre a gestire le indagini relative alla ca-pitale, interloquiva con i presidi e gli uditori, incaricati dell’esecuzione dell’editto nelle province. In linea gerarchica essa non era sottoposta alla Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia, a cui faceva normalmente riferi-mento la Vicaria, bensì alla Segreteria di Stato degli Affari Esteri. La su-pervisione ultima spettava quindi ad Acton, con cui comunicavano anche l’Uditore generale dello Stato dei Presidi, la Giunta nominata in Sicilia, nonché le autorità militari incaricate di epurare l’esercito dai francesi che vi prestavano servizio.

Lo sforzo inquisitorio delle autorità non si limitava alla mera identifi-cazione dei francesi, ma mirava a conoscerne le relazioni sociali, i percor-si biografici, gli status socio-professionali, la «condotta» e le «massime». Benché l’espulsione fosse stata enunciata contro «tutti i Francesi», lo stesso editto aveva infatti definito dei criteri in base ai quali potevano essere fatte

92. Non è stato possibile rintracciare nella documentazione archivistica questi elenchi, a cui si fa però ripetutamente riferimento nella corrispondenza del reggente della Vicaria; cfr. ad esempio ASN, Polizia Generale, Registri di consulte, 22, p. 439 s.

93. Acton a de’ Medici (9 settembre 1793), in ASN, Polizia Generale, Registri di dispacci, 2, 204.

94. Girard, Le commerce français, pp. 255 ss.95. Successivamente, Piccioli fu sostituito da Flavio Pirelli (ASN, Polizia Generale,

Registri di dispacci, 2, p. 400) e Giaquinto da Francesco Caccia (ivi, 3, p. 654). Su Pirelli, che nel 1799 fece parte della Commissione Legislativa della Repubblica napoletana, si veda Il Monitore napoletano, p. 192.

In tempo di guerra 259

delle eccezioni. I francesi domiciliati «nei nostri Dominj da dieci anni» – e coloro che vi risiedevano da almeno sei anni e avevano «preso in moglie Donna Nostra suddita, o che [avevano] acquistato Beni Stabili, o che [era-no] nati nei Nostri Regni» – potevano essere esentati, purché avessero in-tenzione «di non tornare più in Francia», fossero «adetti o alle incumbenze del Commercio, o ad altra onesta Professione» e non avessero «dato moti-vo di doglianze per la loro condotta, né sospetto di nutrire massime nocive allo Stato». L’esenzione ovviamente non era un diritto esigibile, bensì una concessione graziosa del sovrano e implicava che i beneficiari «ven[issero] a riputarsi naturalizzati, senza richiamare in appresso la protezione degli Ambasciatori, e dei Consoli di quella Nazione» e dichiarassero

con Giuramento di conformarsi alle leggi del Regno, di riconoscere Noi per loro legittimo Sovrano, di rinunziare a qualunque Foro, e ad ogni dipendenza di altri Governi, e di esercitare finalmente la Santa Cattolica Religione, quan-do per lo innanzi l’[avessero] professata, e non [fossero] stati riconosciuti di esser di culto diverso.

Gli émigrés controrivoluzionari – «che o per motivo di Religione, o per ragione di attaccamento, e di fedeltà al proprio Sovrano» erano «ve-nuti nei Nostri Dominj sperando un sicuro asilo» – non soddisfacevano ovviamente il criterio dell’anzianità di residenza, ma potevano comunque richiedere un «permesso temporaneo», purché «nel tempo della loro dimo-ra» non avessero «suscitato su di loro alcun sinistro sospetto». Dovevano invece irrimediabilmente partire i

Viaggiatori, ed i Passagieri di qualunque condizione, fra i quali s’intend[evano] compresi i Professori di arti liberali, e meccaniche, di mestieri di lusso, di piacere, e di necessità; li venditori al minuto in luogo fisso, o per via […] e gli addetti nelle case e servizio dei nostri amatissimi sudditi.

L’epurazione non si prospettava quindi come una deduzione astratta degli enunciati xenofobi contenuti nel preambolo, ma come un’operazione pragmaticamente selettiva. I paragrafi normativi dell’editto delineavano un modello di francese “buono” che corrispondeva ad un soggetto dal forte radicamento socio-relazionale, valutato secondo dei criteri (lunga dimora, legame coniugale,96 possesso di beni immobiliari) presenti in molti ordi-

96. La definizione del legame coniugale e del domicilio prolungato come criteri eso-neranti in caso di espulsione risale, per quanto è stato possibile accertare, al decreto del 24 agosto 1667 (Varius, Pragmaticae, vol. I, tit. LXXI, prammatica V).

Stranieri di antico regime260

namenti di antico regime97 e ripresi anche nelle leggi sulla cittadinanza e gli stranieri della Francia rivoluzionaria.98 Agli occhi degli apparati statali il radicamento locale assicurava infatti la conoscibilità delle «massime» nutrite dai soggetti e manifestate nel loro agire sociale.

Era invece in evidente discontinuità rispetto alle espulsioni decretate in epoca vicereale il nesso tra esenzione e naturalizzazione, che non figura-va nelle precedenti prammatiche De Expulsione Gallorum. Fatta eccezione per quegli ospiti costosi, spesso sospetti e tendenzialmente poco graditi che erano gli émigrés, di cui si desiderava impazientemente il rientro in una Francia restaurata o per lo meno la partenza verso altri esili, i france-si, per poter continuare a vivere nelle Due Sicilie, dovevano rescindere i propri legami con lo Stato francese e dissolversi giuridicamente nel corpo dei sudditi napoletani. Nel 1793, insomma, l’unico francese buono era il francese che cessava di essere tale.

Tale innovazione aveva una duplice valenza. Innanzitutto, essa ri-spondeva al clima di sospetto alimentato da un conflitto fortemente ide-ologizzato, nel cui contesto gli ambiti di appartenenza spesso plurimi dei migranti d’oltralpe apparivano pericolosamente ambigui. Più che mai, in tempo di guerra «gli stranieri significano assenza di chiarezza»: «non si può essere certi di ciò che faranno […]; non si può dire, se sono amici o nemici – e quindi, non si può fare a meno di considerarli con astio».99 Al di là della contingenza politico-militare, nell’imposizione della naturaliz-zazione si esprimeva però anche un obiettivo politico di lunga durata della monarchia, ovvero il livellamento dei privilegi nazionali e l’assimilazione giuridica e giurisdizionale degli «esteri» ai sudditi del Regno: un obiettivo che, per via delle pressioni di consoli ed ambasciatori, non era mai stato del tutto raggiunto, ma che nel contesto bellico e da una posizione di forza la monarchia pareva ora poter imporre alla più “orgogliosa” delle nazioni straniere. Dietro la cacciata dei «sediziosi giacobini» riaffiorava, insomma, la vecchia politica giurisdizionalista.

La procedura istituzionale a cui vennero sottoposti i francesi si configu-rava come un processo al contempo conoscitivo e performativo. Per poter

97. Ventura, Le ambiguità di un privilegio; Cerruti, Giustizia sommaria, p. 47.98. Wahnich, L’impossible citoyen, pp. 67-77 e 113-116; Bélissa, Fraternité uni-

verselle et intérêt national, pp. 393 ss.; Sahlins, Unnaturally French, pp. 267-291; Weil, Qu’est-ce qu’un Français?, cap. 1.

99. Baumann, Vereint in Verschiedenheit, p. 39.

In tempo di guerra 261

beneficiare dell’esenzione, la persona a cui era stata notificata l’espulsione doveva presentarsi alla Giunta e, per il suo tramite, «umiliare» una supplica al Re. La Giunta interrogava il supplicante e, in alcuni casi, ordinava delle in-dagini sul suo conto. Poi esponeva alla Segreteria di Stato degli Affari Esteri gli elementi raccolti ed esprimeva un proprio parere sull’istanza di grazia. Infine, Acton comunicava alla Giunta la sua decisione, presa formalmente in nome del Re.100 Se era positiva, il soggetto o veniva chiamato al giuramento e otteneva un attestato che certificava l’avvenuta naturalizzazione,101 oppure gli veniva consegnato un permesso temporaneo dalla durata variabile. Nel caso in cui il verdetto era negativo, la Giunta intimava al supplicante l’im-mediata partenza e l’imbarco per Genova.

Non tutti optarono per il ricorso alla Giunta. Sin dalla fine di lu-glio, quando erano trapelate le prime voci sul trattato stipulato tra Londra e Napoli, alcuni mercanti avevano liquidato i propri interessi ed erano partiti;102 72 francesi accompagnarono Mackau e il personale consolare nel loro viaggio a Marsiglia;103 ed altri ancora si rivolsero alla Giunta soltanto per chiedere dei passaporti o, tutt’al più, una proroga di qualche settimana.104 I fattori che verosimilmente condizionarono queste scelte erano molteplici: la percezione di una xenofobia popolare sempre più minacciosa; la chiusura dei porti delle Due Sicilie al commercio con la Francia; la considerazione soggettiva di non essere in grado di ottenere la grazia, perché “macchiati” da relazioni troppo palesi con le autorità fran-

100. Le petizioni e le consulte della Giunta ad Acton si trovano in ASN, Esteri, Espul-si di Francia, 543-548; le sintesi delle petizioni e le copie della corrispondenza tra Acton e la Giunta sono in buona parte in ASN, Polizia Generale, Registri di consulte, 22-23 e Registri di dispacci, 2-3; poche, invece, le carte conservate in ASN, Giunte, Giunta per l’espulsione dei francesi, 18.

101. Una copia di questi moduli prestampati è conservata in ASN, Esteri, Espulsione dei Francesi, 545, (dossier di Simon Colaud). Sul significato performativo del giuramento – presente sia negli ordinamenti di antico regime, che in quelli repubblicani – cfr. Tackett, Religion, Revolution and regional culture; Prodi, Il sacramento del potere; Formica, Sud-diti ribelli, pp. 114 ss.

102. Dispaccio di Hamilton (30 luglio 1793), in TNA, FO 165, 162, p. 118.103. Il percorso e le difficoltà del viaggio sono narrate nei dispacci del console J.-B.

Lallement (4 ottobre-19 dicembre 1793), in AMAE, Correspondance consulaire et com-merciale, Naples, 38, pp. 82r-89r.

104. Il 21 settembre 1793 la Giunta scriveva ad Acton: «di que’ molti che giornal-mente vengono di spontanea volontà a chiedere biglietti di passaporto a questo cavalier de’ Medici, non istima la Giunta farne rapporto per non tediarla davvantaggio» (ASN, Esteri, Espulsi di Francia, 543).

Stranieri di antico regime262

cesi o perché non in possesso dei requisiti richiesti; l’indisponibilità, infi-ne, di rescindere, anche solo formalmente, i propri legami con la Francia repubblicana e la valutazione che il rientro in patria fosse preferibile alla permanenza a Napoli.

La maggior parte dei francesi, tuttavia, cercò di approfittare dello spa-zio di negoziazione che il governo aveva deciso di aprire nel momento stesso in cui aveva decretato l’espulsione. Nobili e sacerdoti émigrés, ne-gozianti e bottegai, artigiani, pittori e maestri di lingua, locandiere, sarte e servitrici domestiche: giorno per giorno i francesi si presentarono a Castel Capuano per consegnare le loro suppliche e rispondere alle domande della Giunta. Alle petizioni – scritte di proprio pugno o redatte da terzi – allega-vano documenti che dovevano provare la veridicità delle loro narrazioni: fedi matrimoniali e battesimali che certificavano l’anzianità della residen-za o il vincolo coniugale; lettere di raccomandazione che confermavano i servigi fedeli resi da cuochi e cameriere francesi a questa o quell’altra casa nobiliare; attestati firmati da parroci o negozianti che testimoniavano l’onestà del supplicante.

Particolarmente efficaci risultarono le strategie apologetiche adottate dai servitori. Come dimostrano le numerosissime suppliche presentate da soggetti che sotto vari aspetti possiamo ascrivere al lavoro domestico, essi non si fecero scoraggiare dall’editto che, come abbiamo visto, li aveva esclusi sia dalla naturalizzazione che dal permesso temporaneo. Alle im-magini minacciose evocate dal decreto di espulsione essi contrapposero la narrazione di un profondo radicamento locale e di una vita vissuta nel rispetto della religione e delle gerarchie sociali. Lo illustra bene il caso del-la lionese Marguerite Maillard che risiedeva a Napoli da trent’anni, dove aveva sposato il «tedesco» Gaspare Zambotti e aveva dato alla luce i loro figli. La di lei onesta condotta veniva attestata dal superiore della «Real Congregazione e Collegio della Sacra Famiglia di Gesù Cristo», nonché dalla duchessa Teresa di Sangro e dalla duchessa di Sangro Salandra, che la Maillard aveva servito rispettivamente per dodici e sei anni.105 Anche Odette Colombet, giunta a Napoli da soli sei anni, avrebbe dovuto partire. Tuttavia, i membri della Giunta, ai quali la giovane mostrò dei documenti comprovanti la morte dei suoi genitori ed espose di vivere nubile al servi-zio di don Marco Ripaioli, finirono per ammettere che la «ricorrente […]

105. Vedi ASN, Polizia Generale, Registri di consulte, 22, p. 237 e 23, p. 580, nonché ASN, Giunte, Giunta per l’espulsione dei francesi, 18.

In tempo di guerra 263

versando sempre molte lagrime di vero dolore ci fece compassione».106 Entrambe furono ammesse al giuramento di fedeltà.

In generale, le donne seppero sfruttare l’inferiorità giuridica femmi-nile come una risorsa conflittuale per accreditare la propria innocuità po-litica.107 Mentre in alcuni casi esse sottolinearono la propria individualità morale per disgiungersi da mariti troppo palesemente compromessi dai loro rapporti con la Francia rivoluzionaria,108 in molti altri fecero invece assimilare il proprio status a quello del marito per salvarsi dall’espulsione. La domestica Victoire Bourlard, a Napoli dal 1785, il 3 ottobre 1793 rimi-se alla Giunta una fede matrimoniale che attestava il vincolo contratto il 5 settembre dello stesso anno con il napoletano Federico Fichetti, nonché una lettera del parroco di S. Vincenzo della Regia Darsena che attestava «l’uso del sacramento della penitenza». La Giunta asserì che, «sebbene nell’articolo secondo dell’Editto si parlasse de’ Francesi che abbian ispo-sata Donna suddita di S. M. e non già di Donne Francesi che avessero isposato uomo suddito del Re», la moglie doveva senz’altro «seguitare la condizione e ‘l domicilio del marito».109

A differenza delle suppliche di naturalizzazione presentate nella Fran-cia di antico regime, in cui Peter Sahlins ha riscontrato l’emergere di una concezione di “nazionalità” francese ante litteram,110 le petizioni redatte a Napoli nel 1793 non facevano mai riferimento ad un senso di appartenenza definito in termini culturali. Lo sguardo dei magistrati, tuttavia, non era del tutto insensibile a quei segni in cui si potevano leggere le trasformazioni soggettive generate dalla prolungata interazione dei migranti con le società d’arrivo. Madeleine Maurau, «Aja delle figliuole del conte di Conversa-no», era arrivata a Napoli soltanto nel 1790, ma in fondo, notava la Giunta, «ella [era] più Romana che Francese: infatti con documento nelle forme legittime [aveva] dimostrato [di] aver dimorato in quella Città 20 anni, attalché [aveva] acquistata tutta la maniera romana di parlare» e quindi «merita[va] di restare qui».111

106. ASN, Polizia Generale, Registri di consulte, 22, p. 221 s.107. Strategie analoghe sono state riscontrate nelle petizioni indirizzate alle autorità

repubblicane dalle donne émigrées; Ngaire Heuer, The family and the nation, cap. 2. 108. Cfr. ad esempio il caso di Elisabeth Bonard e François Arthaud, in Rovinello,

Zaugg, L’insostenibile linearità dell’essere, pp. 311 ss. 109. ASN, Polizia Generale, Registri di consulte, 22, p. 263 s.110. Sahlins, La nationalité avant la lettre.111. ASN, Polizia Generale, Registri di consulte, 22, p. 252.

Stranieri di antico regime264

In molti casi l’esenzione veniva accordata in considerazione dell’uti-lità economica del soggetto. Gli artigiani impiegati nelle manifatture reali, in particolare, rappresentavano una risorsa importante nell’ambito di quei disegni mercantilisti che la monarchia aveva cercato di promuovere per catalizzare lo sviluppo produttivo del Regno.112 Venendo a Napoli, mol-ti di loro avevano per altro violato le normative francesi che vietavano l’emigrazione agli artigiani di certi settori. Essi avevano rescisso il legame di fedeltà che li vincolava al Re Cristianissimo e si erano posti sotto la protezione del Re delle Due Sicilie. Lungi dall’espellere i «Professori di arti […] meccaniche, di mestieri di lusso e di necessità», come previsto dall’editto, il governo adottò nei loro confronti un approccio assai dutti-le. Nicolas Belmont, ad esempio, era «emigrato da Lione nei primi tempi della fatal Rivoluzione per l’abbandon immediato in cui caddero le arti». Arrivato a Napoli, aveva trovato impiego «nella tintoria delle sete nel Real Convitto del Carminiello», dove insegnava «la manier di tingere all’uso di Francia» e i cui direttori si spesero con successo per ottenere una grazia in suo favore, attestando «la sua abilità, la sua lodevole condotta, la necessità che se ne ha nel luogo».113 La tessitrice Marie Michoud, da parte sua, non aveva che sette anni di residenza a Napoli. In un primo tempo, si era sta-bilita a Torino, ma dopo aver servito Ferdinando IV in occasione del suo viaggio in Italia nel 1785, fabbricando degli «ornamenti per carrozze», aveva deciso di proseguire la propria migrazione ed era venuta a Napoli, dove aveva aperto una bottega con sette telai e dove le autorità la ritennero degna di poter rimanere.114

Particolarmente accorta fu la strategia argomentativa adottata da que-gli artigiani francesi che, negli anni precedenti, si erano stabiliti nella co-lonia manifatturiera di San Leucio. Infatti, essi non supplicarono di venir graziati, ma semplicemente esposero «le ragioni per le quali cred[evano] di essere esenti e non compresi nell’espressata espulzione»:

credendo aver dato bastante ripruova della loro buona condotta, […] dal mo-mento che abbandonarono la di loro Patria e si portarono in detta Real Co-lonia ad esercitare il mestiere di tessitori di stoffe, tanto vero che dopo aver fatto il noviziato di un anno implorarono da V. M. l’abito della popolazione per così essere dichiarati cittadini della medesima colonia, ed essendosi la

112. Per una sintesi cfr. Caròla Perrotti, Le reali manifatture borboniche. 113. ASN, Polizia generale, Registri di consulte, 22, p. 225. 114. Ibidem, p. 212.

In tempo di guerra 265

M. V. benignata accordarglielo, vennero a sottoporsi alle leggi emanate per il bene della espressata popolazione, alle quali sin’ora anno adempito, e sono risoluti proseguirlo a fare per tutto il resto della loro vita, al quale oggetto son pronti a fare tutti i giuramenti necessarj, […] non pensando mai più alla loro Patria, rinunciando ad ogni dipendenza dalla Nazion Francese e riconoscendo per essa quella della predetta Real Colonia.115

La petizione collettiva dei setaioli faceva riferimento allo statuto del 1789, con il quale Ferdinando IV aveva dato un fondamento legisla-tivo all’insediamento manifatturiero sorto a partire dagli anni Settanta su iniziativa regia.116 In base a questo documento, che si può senz’al-tro considerare come il progetto più originale realizzato dal riformismo borbonico, i membri della Real Colonia erano sottratti a qualsiasi altra giurisdizione e soggetti ad un corpus normativo separato. Nel 1793 gli artigiani francesi sfruttarono le risorse argomentative che metteva loro a disposizione quel testo e rivendicarono di esser considerati come già na-turalizzati: non tanto come sudditi indistinti del Re delle Due Sicilie, ma appunto come «cittadini» di San Leucio. Le autorità, da parte loro, non avallarono del tutto questa strategia. Alcuni setaioli erano arrivati dalla Francia dopo il 1789 e lo sguardo del governo nei loro confronti non poteva essere scevro da sospetti. Tuttavia, la permanenza di questa ma-nodopera altamente qualificata era di interesse primario, tant’è che Acton dispose che venissero concessi dei permessi provvisori di due anni, du-rante i quali si doveva tenere sotto osservazione la condotta dei setaioli e quindi prendere una decisione definitiva.

In altri casi, nell’ombra della guerra si accesero dei conflitti prettamen-te economico-professionali. Pierre Champoisier, Pierre Le Feve e Joseph Reboul – rispettivamente «pittore», «tornante» e «modellatore» presso la Real Fabbrica di Porcellana di Capodimonte – furono accusati da «alcuni compagni […] di aver più volte parlato male dell’infelice lor Sovrano e finanche eruttate delle esecrande bestemmie contro la Casa Regnante di Borbone e di Austria».117 In altre circostanze, dei sospetti analoghi erano stati sufficienti per motivare l’immediata espulsione degli imputati, ma in questo caso la Giunta volle vederci chiaro ed incaricò Caccia e Piccioli di

115. ASN, Esteri, Espulsi di Francia, 544 (s.d., ma prima del 27 settembre 1793).116. Si veda Battaglini, La fabbrica del re, che però non segnala la presenza degli

artigiani francesi.117. ASN, Polizia Generale, Registri di consulte, 22, pp. 248-252, 305 s. e 404 s.

Stranieri di antico regime266

indagare sui tre soggetti. I due magistrati interpellarono allora l’intendente della Real Fabbrica, il toscano Domenico Venuti, il quale attestò che

gli accusatori […] con la loro deposizione altro non avean fatto se non che manifestare un privato odio […], o debba questo ripetersi da gelosia di mestiere, o da quella animosità che la moltitudine risente contro la Nazion Francese spessissimo senza riflettere se ciascun individuo meriti un mede-simo disprezzo. Che volendo essi ragionare onoratamente doveano dividere il tempo della guerra attuale in due epoche, cioè prima e dopo la morte dell’Infelice Re di Francia. Che per essere la Real Fabbrica composta d’In-glesi, di Tedeschi, di Spagnuoli, d’Italiani costoro nella prima epoca fecero a gara per tormentare i due notati soggetti motteggiandoli continuamente e riducendogli quasi alla disperazione, e quindi non può recar meraviglia, che i medesimi in mezzo ad una sì vasta comunità sieno caduti di primo tempo in qualche stranezza. Ma che poi venuta l’epoca detestabile della morte di quell’infelice Monarca, ad onta de’ sempreppiù replicati motteggi, ed insul-ti [i francesi non avevano espresso altro] che proposizioni di orrore contro la Nazion Francese e un rispetto esemplare per le Case Reali di Borbone e di Austria, ed una confusione nel vedere i di loro patriotti delinquenti di sì orribili misfatti.

L’episodio, che si concluse con la naturalizzazione di Reboul e Le Feve e il rilascio di un permesso provvisorio a Champoisier,118 mostra come gli attori sociali attingessero in maniera strumentale al repertorio di-scorsivo anti-francese – in questo caso per screditare altri lavoratori in una situazione di competizione lavorativa. Allo stesso tempo evidenzia però che le autorità statali erano impegnate a mantenere una loro autonomia conoscitiva e decisionale e di conseguenza non assecondavano indiscri-minatamente le spinte xenofobe. Certo, in alcuni momenti contribuirono a loro volta ad alimentarle, ma sempre nel tentativo di incanalarle secondo i loro interessi contingenti.

Il pragmatismo manifestato dal governo e dalla Giunta non deve es-ser confuso con un’incapacità delle istituzioni di controllare le manipo-lazioni messe in atto dagli attori sociali per mezzo delle loro strategie narrative. Lo dimostra l’approccio differenziato adottato nei confronti dei negozianti. Considerando l’importanza che le esportazioni di materie prime verso la Francia rivestivano per l’economia delle Due Sicilie e la sua bilancia commerciale, il governo non poteva avere alcun interesse

118. ASN, Polizia Generale, Registri di dispacci, 2, p. 377.

In tempo di guerra 267

a privarsi in maniera definitiva dei protagonisti di questi scambi, anche se nell’immediato vietò il commercio con la Repubblica francese, come previsto dal trattato di alleanza con la Gran Bretagna. Non stupisce quin-di che l’editto citasse il «commercio» tra i criteri esoneranti, che non ve-nisse decretata la confisca dei beni,119 che Acton consentisse agli espulsi di rimanere attivi sulla piazza di Napoli tramite dei loro procuratori120 e che, di conseguenza, molti supplicanti evocassero le relazioni che in qualche modo li legavano al mondo della mercatura – anche quando in realtà altro non erano che degli umili bottegai o commessi. E non stu-pisce, parimenti, che molti négociants e marchands non ebbero alcuna difficoltà ad ottenere la naturalizzazione.121

Allo stesso tempo, va però rilevato che i dinieghi opposti dalle auto-rità napoletane alle istanze di commercianti francesi furono tutt’altro che rari. Infatti, le relazioni sociali strutturalmente transnazionali, la localiz-zazione spesso non univoca dei loro interessi economici e i rapporti più o meno stretti che essi avevano recentemente intrattenuto con Mackau, rendevano i mercanti dei potenziali mediatori di “amicizie pericolose” con la Repubblica francese. Nei confronti di coloro che, pur possedendo i requisiti necessari, non chiesero la grazia della naturalizzazione e del domicilio definitivo, ma soltanto una proroga per sistemare i propri af-fari, il governo si mostrò inflessibile, considerando la loro scelta come una prova evidente di un persistente attaccamento alla Francia e al suo governo. Esemplare era il caso di Jean Defferre. In un primo momen-to, egli era riuscito ad ottenere una dilazione. Il consigliere Caccia lo descriveva «di genio aristocratico, ed amante della prima Costituzione, non nutrendo massime antimonarchiche; […] un uomo troppo dabbene, vecchio, [che] fa continue elemosine». Ma quando rifiutò di prestare il

119. Né il testo dell’editto, né la documentazione archivistica fanno mai riferimento alla confisca dei beni. Pertanto, sono infondate le notizie riportate da Murdoch, Un rappor-to sull’economia napoletana, in part. p. 282. L’assenza di un tale provvedimento costituisce un importante elemento di discontinuità rispetto alle espulsioni attuate durante il dominio spagnolo; cfr. Varius, Pragmaticae, vol. I, tit. LXXI.

120. Acton a Porciani (29 ottobre 1793), in ASN, Esteri, Espulsi di Francia, 545. 121. È il caso dei vari Perier, Segond, De Borde, Basire, Forquet e Dulieu, per citarne

soltanto alcuni (ASN, Polizia Generale, Registri di consulte, 22, pp. 187, 206, 217, 293, e Registri di consulte, 23, p. 612). Significativo è inoltre il caso di Nicolas Marcha e François Febvrel che, stabilitisi in città soltanto da pochi anni, riuscirono ad esser graziati mobili-tando le loro estese relazioni sociali sulla piazza di Napoli e tra i negozianti britannici di Livorno (ASN, Esteri, Espulsi di Francia, 547).

Stranieri di antico regime268

giuramento per la naturalizzazione, «sull’assertiva che sarebbe stata la sua rovina», venne subito espulso.122

A maggior ragione, furono declinate le istanze di Barthélemy Paran-dier, François Angleys, Jean-Michel Benaven, Jean Boudon, Charles Do-rel, Jean Peschaire, François-Gabriel Duval, Ignace Maraval e Pierre e Si-mon Boitel123 che, avendo tenuto dei «de’ scandalosi insolenti discorsi»,124 avevano mostrato di «nudrir […] le massime de’ loro patriotti novatori».125 Furono tutti imbarcati su dei bastimenti per Genova.

La flessibilità delle autorità non si esplicò solo nell’applicazione del-le esenzioni, ma nella stessa classificazione nazionale delle persone. Se l’editto aveva definito alcuni requisiti in base ai quali un francese poteva essere graziato, non aveva infatti stabilito alcun criterio in riferimento al quale un dato individuo fosse da ritenere francese. Nella «numerazione dei francesi» gli ufficiali della Vicaria e i loro interlocutori si servirono quindi di vari indicatori (lingua, nascita, discendenza, legami coniugali, relazioni sociali) per definire chi stava dentro e chi fuori dal gruppo che andavano costruendo. Tant’è che nei loro elenchi furono incluse molte persone che in Francia avrebbero probabilmente avuto non poche difficoltà a farsi ricono-scere legalmente come francesi. La Giunta aveva, ad esempio, intenzional-mente incluso tutti i savoiardi, piemontesi, ginevrini e liegesi

sul dubio ben fondato, che facilmente si avesser potuti molti [francesi] na-scondere sotto nome [di costoro] e così sfuggire ed eludere la prescritta espul-sione, mercé il comune linguaggio che gli uni e gli altri usano: riserbandosi poi la Giunta di vedere da’ documenti legittimi, che ciascuno notificato com-parendo esibisse, chi mai fosse veramente dell’una o dell’altra nazione.126

La situazione era delicata. La Savoia era stata «riunita» alla Francia il 27 novembre 1792, su richiesta di un’assemblea eletta nell’ex-ducato sa-baudo immediatamente dopo l’entrata delle armate repubblicane. Il princi-

122. ASN, Esteri, Espulsi di Francia, 548; ASN, Polizia Generale, Registri di con-sulte, 22, pp. 211 e 355 s.

123. ASN, Polizia Generale, Registri di consulte, 22, p. 236; ASN, Polizia Generale, Registri di consulte, 22, pp. 177 e 257; ASN, Polizia Generale, Registri di dispacci, 2, pp. 230 e 261.

124. Acton sul commesso Ignace Maraval (26 settembre 1793), in ASN, Esteri, Espul-sione de’ Francesi, 544.

125. La Giunta sui negozianti-banchieri Pierre e Simon Boitel, in ASN, Polizia Gene-rale, Registri di consulte, 22, p. 190 s.

126. ASN, Polizia Generale, Registri di consulte, 22, pp. 203-204.

In tempo di guerra 269

pato vescovile di Liegi, invece, segnato sin dal 1789 da moti rivoluzionari endogeni, era stato conquistato dalle truppe di Dumouriez nel novembre del 1792 e, poco prima di esser rioccupato dalle armate austriache, aveva chiesto a sua volta la «riunione» alla Repubblica francese. Il governo napo-letano ovviamente non riconosceva né le annessioni, tentate o avvenute a danno di monarchi alleati, né tanto meno il principio di «volontà generale» sulla base del quale esse si legittimavano. Tuttavia, le autorità non poteva-no non tener conto degli ampi consensi che il cambiamento di regime ave-va riscosso tra le popolazioni locali e che gettavano un’ombra di sospetto sui liegesi e i savoiardi residenti a Napoli.

Nel tentativo di estendere il proprio controllo politico su tutti i soggetti stranieri che, in qualche modo, potevano avere delle relazioni compromet-tenti con la Repubblica francese o delle simpatie per le idee rivoluzionarie, le autorità napoletane adottarono così una classificazione ampia e duttile, alla stregua di quanto avevano fatto nei decenni precedenti molti migranti allo scopo di accedere ai privilegi e alla protezione francese. Questa volta, la manipolazione identificativa veniva promossa dall’alto verso il basso.

Chiamati a sottoporsi all’esame della Giunta, i presunti francesi riusci-rono per lo più a far valere la loro “vera” appartenenza statuale e l’«one-stà» della loro condotta. I membri della famiglia Dron di Bruxelles,127 la savoiarda Anne-Marie Gurlier,128 la ginevrina Julie Mandry,129 Elisabeth de Choudens e suo marito Louis-Marc-Vincent-Isaac Bardin,130 anch’essi del-la repubblica calvinista, i commercianti di orologi David Giroud e Jacques Benoît,131 rispettivamente di Neuchâtel e Ginevra, e l’artigiano torinese Francesco Bruetti, membro della colonia di San Leucio,132 furono giudicati estranei al provvedimento di espulsione e poterono rimanere a Napoli.

In alcuni casi, tuttavia, le autorità si mostrarono inflessibili. Il 20 set-tembre 1793, Acton comunicò alla Giunta che siccome «il Genovese chia-mato Cordiglia [aveva] non solo adottato le massime e i principj francesi, ma si fac[eva] lecito con audacia e impudenza di tenerne discorsi analoghi

127. ASN, Polizia Generale, Registri di consulte, 22, p. 274.128. ASN, Esteri, Espulsi di Francia, 545.129. ASN, Polizia Generale, Registri di consulte, 22, p. 274.130. ASN, Polizia Generale, Registri di consulte, 243; ASN, Esteri, Espulsi di

Francia, 545.131. Era presente a Napoli, dove aveva già vissuto suo padre, sin dal 1769. ASN, Po-

lizia Generale, Registri di consulte, 22, p. 274; ASN, Esteri, Espulsi di Francia, 544. 132. ASN, Esteri, Espulsi di Francia, 544.

Stranieri di antico regime270

per sedurre chi lo ascolta», egli doveva immediatamente «escire dai do-minj della M. S.».133 La stessa misura fu adottata nei confronti di Michel Vieusseux, a cui – di fronte all’aggregazione decennale alla nazione fran-cese e alle recenti attività politiche – a nulla valse la cittadinanza ginevrina. Diversa fu la sorte di suo fratello Jean. I giudizi riportati da Caccia erano decisamente positivi, tant’è che non solo non fu costretto a partire, ma ven-ne addirittura ammesso alla naturalizzazione. La grazia – assolutamente straordinaria per uno straniero di confessione riformata134 – stava a dimo-strare che agli occhi delle autorità napoletane la distinzione tra «francese» e «suddito» poteva attraversare anche i più stretti legami di parentela.

Antoine Liquier, da parte sua, non avrebbe dovuto avere troppi problemi ad ottenere la grazia di poter restare nel Regno. Anche se come protestante (in teoria) non poteva accedere alla naturalizzazione, avrebbe potuto usare il proprio status di natif ginevrino e soprattutto quello di consul adjoint olan-dese per legittimare la propria permanenza a Napoli. Quest’ultimo, tuttavia, dopo la dichiarazione di guerra della Convenzione nazionale contro lo Stadt-holder era ormai in aperta contraddizione con gli stretti legami che i Liquier intrattenevano con la Francia. Per poter giustificare la propria posizione – sia verso le Due Sicilie che nei confronti delle Province Unite – i Liquier avrebbero dovuto disconoscerli formalmente e allentarli materialmente. E invece decisero di rafforzarli. La costituzione di un nuovo spazio politico e l’estensione della cittadinanza ai discendenti degli esuli ugonotti aprivano un orizzonte di opportunità inedito e fortemente attrattivo per i Liquier,135 dotati di un grande capitale sociale e partecipi di quella cultura illuminista e mas-sonica che si stava riforgiando in senso repubblicano. Senza cercare alcuna negoziazione con le autorità napoletane, essi sistemarono i propri affari e il 21 ottobre 1793 si lasciarono alle spalle il golfo di Napoli.136

133. ASN, Esteri, Espulsi di Francia, 543.134. ASN, Polizia Generale, Registri di consulte, 23, p. 580, attesta il giuramento di fe-

deltà di Jean, la cui formula conteneva un esplicito riferimento alla confessione cattolica del na-turalizzando. Non disponendo di alcun indizio su un’ipotetica conversione, il gesto è probabil-mente da leggere come un atto esteriore di dissimulazione, avvallato dalle autorità napoletane.

135. Si tenga presente che André Liquier nel 1789 era stato eletto agli Stati Generali e si era trasferito a Parigi, dove era morto poco dopo di malattia. È dunque ipotizzabile che Antoine rientrasse in Francia nella speranza di poter rilevare le relazioni di suo zio per intraprendere una carriera pubblica. I servizi prestati alla Francia, successivamente gli fruttarono la nomina alla Legion d’onore (ANF, LH, 1645, 33).

136. Le carte della Giunta incaricata di gestire l’espulsione dei francesi, e di vagliare le numerosissime richieste di esenzione, documentano l’assenza di un’azione coattiva da

In tempo di guerra 271

Come abbiamo già visto, Abraham Gibbs e Jean-Louis-Théodore Fal-connet reagirono all’inizio della guerra e alla partenza di Liquier rescin-dendo i loro legami formali con la Nation française e aderendo al corpo mercantile britannico. Diverso fu invece il comportamento adottato dai Meuricoffre, che nei primi anni Novanta avevano intensificato i loro le-gami con la Francia, offrendo ospitalità alla vedova Bassville,137 fornendo un credito gratuito per la riparazione del vascello di Latouche-Tréville138 e mettendo a disposizione di Mackau le proprie conoscenze139 e la propria mensa.140 Cosicché, quando fu loro notificata l’espulsione, fu del tutto inu-tile protestarsi «Svizzeri di Nazione […] essendosi sempre dichiarati per tali, senza che mai abbian’essi avuta l’intenzione di cambiar patria»141 e produrre dei certificati di cittadinanza del comune di Frauenfeld. Il gover-no, a cui importavano i legami sociali e le fedeltà politiche, non sapeva che farsene di questa argomentazione meramente formale:

Potevano i Meuricoffre Zio e Nipote considerarsi come Svizzeri, ma siccome nelle radunanze tenute da’ Francesi, e in altre dichiarazioni hanno essi col fatto dimostrato di aver adottato il partito, e il genio della Nazione Francese, ritrovasi S. M. nella necessità di riguardarli come compresi nell’Editto.142

Così come durante la prima guerra mondiale molti svizzeri furono as-similati ai tedeschi e subirono le misure messe in atto dal governo italiano

parte delle autorità (ASN, Polizia Generale, 22, 199 e 418). Certo, il contesto complessivo era marcato da forti tensioni che ebbero sicuramente un ruolo condizionante, ma la partenza dei Liquier sembra rispondere ad una scelta soggettiva, piuttosto che ad una costrizione esterna, come invece vuole Gilles Bancarel (Autour du rouergat Liquier, p. 156). Che poi i Liquier, come molti altri, abbiano adottato un’auto-rappresentazione retorica come vittime della persecuzione, è un’altra storia.

137. ASV, Segreteria di Stato, Napoli, 315, 319r-322v.138. Dispaccio del vice-console Aillaud (19 gennaio 1793), in AMAE, Correspon-

dance consulaire et commerciale, Naples, 38.139. Cfr. la dettagliata relazione sulle esportazione delle Due Sicilie, inviata dai Meu-

ricoffre a Mackau il 27 agosto 1793, in ASN, Esteri, Espulsi di Francia, 543.140. Mackau si trovava nel casino dei Meuricoffre a Capodimonte il 29 settembre

1793, la sera stessa in cui degli agenti della corte violarono la residenza dell’ambasciatore e rubarono le sue carte; cfr. il dispaccio di de’ Medici ad Acton (3 settembre 1793), in ASN, Esteri, Legazione francese, 512.

141. Frédéric-Robert e Jean-Georges Meuricoffre ad Acton (14 settembre 1793), in ASN, Esteri, Espulsi di Francia, 543.

142. Acton a de’ Medici (20 settembre 1793), in ASN, Polizia Generale, Registri di dispacci, 2, 23.

Stranieri di antico regime272

contro gli stranieri nemici,143 così nel 1793 i cittadini di Frauenfeld vennero cacciati da Napoli in virtù di quei legami con la Francia di cui, per molto tempo, avevano tratto profitto.

Costretti a partire per Genova, i Meuricoffre non lasciarono Napoli senza prima beffare ancora una volta le autorità napoletane. Per evitare un salasso monetario, il governo aveva dato disposizione di impedire ai francesi espulsi di portare con sé del contante. Ora, la «Peggy», su cui si imbarcarono i Meuricoffre, batteva bandiera britannica «e siccome li legni di bandiera inglese [erano] esenti da visita» il povero Errico Sanchez, ca-pitano del porto di Napoli, pensò che fosse meglio soprassedere e chiedere istruzioni più precise. La risposta di Acton fu inequivocabile: «L’avere le famiglie Meuricoffre imbarcata la sua robba sul bastimento di bandiera in-glese, non deve certamente esentarla dalla visita […]. In ricevere di questo [ordine] impedirà V.S. [….] la partenza di tal bastimento fino a nuovo Real ordine».

Questo scambio di dispacci tra la capitaneria di porto e il Palazzo Re-ale – a pochi passi di distanza – si protrasse però per ore, e così quando Sanchez ricevette l’ordine del Segretario di Stato, la nave era già salpata, con a bordo i banchieri e i loro quattrini. Visibilmente imbarazzato, cercò di giustificarsi, spiegando che i Meuricoffre erano muniti di

liberi passaporti, da S.M. concessi senza alcuna clausola, restrizione o con-dizione, [in cui] Don Federico Meuricoffre e Don Giovanni Giorgio Meuri-coffre [venivano] designati per Svizzeri e non per Francesi, e le di loro mogli l’una per Toscana, l’altra per Prussiana […] senz’alcuna spiega o espressione che potesse far sospettare di esser compresi nell’espulsione.

3. Epilogo (1794-1798)

L’espulsione decretata a Napoli non era un fenomeno isolato. Da Mo-sca a Città del Messico, passando per la Gran Bretagna, gli Stati italiani e i porti ottomani, i francesi furono trattati con sospetto, vennero sottoposti a misure di vigilanza poliziesca vie più severe e, in alcuni paesi, furono presi di mira da provvedimenti di espulsione, su base individuale o collettiva.144

143. Caglioti, Vite parallele, p. 297 s.144. Ollivier-Chakhnovskaia, Les Français expulsés de l’empire, pp. 529-543; Tor-

res Puga, Opinión pública y censura, capp. V-VI; Dinwiddy, The use of the crown’s pow-

In tempo di guerra 273

Spesso, il conflitto militare si colorò di tinte xenofobe. Nella stessa Repub-blica francese, assediata dall’esterno e dilaniata internamente da violenti tensioni politiche e sociali, i discorsi universalistici sui diritti dell’uomo furono intersecati da un crescente bisogno di controllare gli stranieri nemi-ci sul proprio territorio e, più in generale, di delimitare in maniera più netta i limites della nazione sovrana.145 Complessivamente, nel corso di questi anni gli Stati si dotarono di nuove norme e di nuovi meccanismi istitu-zionali per il controllo della mobilità umana,146 innescando dei processi di riclassificazione sociale imperniati su categorie nazionali che vennero cari-cate di valenze amministrative e significati politici per molti versi inediti.

A Napoli, gli esiti dell’espulsione del 1793 furono estremamente con-traddittori. Innanzitutto, l’applicazione pragmatica delle norme da un lato e le strategie negoziali degli stranieri nemici dall’altro, fecero sì che su quei 331 nuclei familiari che si erano rivolti alla Giunta solo 44 furono effet-tivamente cacciati;147 e in realtà alcuni di essi provenivano da paesi terzi. Probabilmente, questa epurazione limitata e selettiva non ebbe nemmeno l’effetto di diminuire il numero dei francesi. Infatti, mentre nell’autunno del 1793 gli uni erano costretti ad imbarcarsi per la volta di Genova, nel gennaio del 1794 ne arrivarono degli altri. Erano i profughi tolonesi che, nel momento della presa della loro città da parte delle truppe della Conven-zione, erano fuggiti in gran numero a bordo di quei vascelli di guerra che Ferdinando IV aveva inviato sulle coste del Midi per sostenere la rivolta realista di Tolone.148 Infine, sia l’espulsione che la naturalizzazione coerci-tiva furono ribaltati dalla pace del 1796, in virtù della quale le Due Sicilie

er; Schulte Beerbühl, British nationality as a counter-revolutionary strategy, pp. 55-70; Morieux, Des règles aux pratiques juridiques; Mangio, La polizia toscana, cap. 3. Utili notizie si trovano anche in Les français à l’étranger et la Révolution; Degros, Les consu-lats français du Levant; Id., Les consulats français en Italie; Id., Les consulats français en Espagne et au Portugal.

145. Cfr. le opere citate supra, p. 256, n. 86 e p. 260, n. 98.146. Particolarmente significativo era il caso britannico, dove con l’Alien Act del 1793

per la prima volta l’ingresso e il soggiorno sul territorio del Regno furono subordinati a un controllo istituzionale.

147. A questi vanno aggiunti i soggetti partiti senza tentare il ricorso alla Giunta, i francesi epurati dall’esercito, nonché le persone espulse dalle province e dalla Sicilia. Per il caso di Messina cfr. D’Angelo, Mercanti inglesi in Sicilia, p. 3.

148. Non poche notizie sugli émigrés nel Regno di Napoli si trovano nella documenta-zione della Giunta per l’espulsione dei francesi (cfr. supra, p. 261, n. 100), che fu chiamata a controllare sia i rifugiati arrivati prima della guerra che quelli provenienti da Tolone. Lo

Stranieri di antico regime274

dovettero abrogare le precedenti misure repressive e riconoscere ai france-si il pieno godimento dei privilegi legali di cui avevano usufruito prima del 1793.149 Così, mentre una parte degli espulsi ritornò in città,150 quelli che erano rimasti e avevano dovuto «rinunziare a qualunque Foro, e ad ogni dipendenza di altri Governi», ripresero a rivendicare il privilegio di foro e a mobilitare la protezione dei rappresentanti diplomatico-consolari.

Tuttavia, l’editto del 1793 e l’esperienza acquisita dalle istituzioni na-poletane nella sua attuazione non sfumarono senza lasciar tracce. Alcuni elementi furono infatti ripresi nel corso della ristrutturazione della polizia. Partendo dal presupposto che uno «degli oggetti i più importanti d’una attiva, e ben intesa Polizia è sempre considerato in ogni Dominio quello, che concerne l’esatta notizia dello stato, e buone qualità de’ Forestieri, che vi entrano, e vi dimorano», il 4 aprile 1798 Ferdinando IV promulgò dei Provvedimenti relativi ai forestieri dimoranti nel Regno di Napoli.151 Allo scopo di provvedere «al bene dello Stato, alla sicurezza del medesimo, ed a quella protezione, che intendiamo sempre accordare a tutt’i Forestieri, che con retti, ed innocenti fini vengono ne’ Nostri Regni, forniti di legittimi passaporti, ad esercitarvi il Commercio, le Arti, ed i Mestieri», tale norma-tiva definiva l’obiettivo di «acquistarsi dal Governo un’esatta, e distinta notizia de’ Forestieri medesimi». Il proposito non era del tutto nuovo, ov-viamente. Come si leggeva nello stesso preambolo dei Provvedimenti, già in passato le leggi del Regno non erano «rimaste in silenzio su di ciò».152 Nondimeno, il testo del 1798 introduceva delle innovazioni significative. La legislazione precedente aveva avuto per oggetto il vagabondaggio, il rilascio di passaporti e il controllo delle locande: essa aveva puntato l’at-tenzione sul momento della mobilità – tanto degli stranieri quanto dei sud-diti –, mentre non si era interessata alla regolamentazione del soggiorno. I Provvedimenti, invece, stabilivano

che tutti, e qualsivogliano Forestieri, commoranti in questa Città di Napoli, sieno obbligati tra lo spazio di dieci giorni di presentarsi ai Giudici de’ ri-spettivi Quartieri, ne’ quali fanno dimora, per documentarvi nella maniera

sforzo finanziario compiuto dal regio erario per il loro sostentamento è documentato da ASN, Finanze, Fondo dei Tolonesi, 2314, e ASN, Sommaria, Cedole di tesoreria, 728-729.

149. Trattato di Pace fra S.M. il Re delle Due Sicilie e la Repubblica Francese.150. Rovinello, Zaugg, L’insostenibile linearità, p. 327.151. Atti, leggi, proclami, vol. I, tit. V, § 8.152. Cfr. a proposito Avallone, Il controllo dei forestieri.

In tempo di guerra 275

la più soddisfacente ch’essi siano Benestanti, o addetti al Commercio, alle Arti, ai Mestieri, o in condizione servile.

Come in occasione della «numerazione dei francesi», il censimento territorializzato degli stranieri era finalizzato ad un’operazione selettiva,

affinché tutti coloro, che lo meritino, ricevano un certificato, col quale si per-metta loro di risedere in questi Nostri Regni; e coloro poi, che danno so-spetto di loro persona, nè possono provare che sieno qui addetti agli oggetti soprammentovati, ricevano l’ordine di uscir dal Regno tra lo spazio di dieci giorni, e dalla Capitale tra quarantott’ore: al che non adempiendo, sarà cura de’ Magistrati di arrestarne i contravventori, per farli, accompagnati, e scor-tati, uscir dai Reali Dominj, sotto le pene fissate dalle Leggi, in caso che vi ritornassero.

Questa volta non furono solo i francesi, bensì tutti gli stranieri, a do-versi presentare di fronte alle autorità.153 E tra le opzioni che queste ultime potevano adottare nei confronti dei «forestieri» c’erano soltanto l’espul-sione e la concessione di un permesso revocabile, ma non più la natura-lizzazione. Rispetto all’operazione del 1793, quando la Giunta aveva la-sciato che le singole persone dimostrassero la propria aderenza ai requisiti richiesti come meglio credessero, i Provvedimenti del 1798 definivano in maniera esplicita i documenti che le diverse categorie di stranieri si dove-vano procurare per poter ottenere il rilascio di un «certificato di residenza». Gli individui «addetti alla Mercatura» dovevano procurarsi «un Certifi-cato de’ Deputati della Borsa» che attestasse «che il Forestiero suddetto esercita[va] in questa Capitale la Mercatura, con proprj Fondi, e [era] di buona vita, e fama». Gli stranieri «addetti alle Arti, e Mestieri», invece, erano tenuti a dimostrare il loro radicamento sociale, fornendo un certifi-cato sottoscritto dai Capitani e dai Capodieci delle loro ottine,154 nonché da sei cittadini «probi» del quartiere, che ne documentasse il mestiere, la reputazione, l’ubicazione della bottega e l’anzianità di residenza. I servi-

153. Mentre nella capitale l’attuazione della normativa spettava alla Vicaria, essa fu affidata ai Governatori nelle città provinciali e nelle terre regie, al Commissario di Campa-gna in Terra di Lavoro e ai Presidi e alle Udienze nelle terre baronali.

154. I capitani venivano eletti dai capofamiglia delle ventinove ottine, le antiche circo-scrizioni della Città di Napoli; i capodieci erano i loro subalterni. In corso della riforma di po-lizia del 1779, a questa suddivisione municipale venne sovrapposta quella dei 12 quartieri di polizia della Vicaria, in seguito alla quale capitani e capodieci furono subordinati all’autorità regia dei giudici di quartiere. Marin, Les polices royales de Madrid et e Naples, p. 93.

Stranieri di antico regime276

tori domestici, inoltre, erano obbligati ad esibire un attestato del proprio padrone, che doveva «essere persona proba, e non sospetta» e «dichiararsi pienamente risponsabile di ogni mancanza dell’individuo Estero addetto al di lui servigio». Infine, i «Forestieri Benestanti, che non [erano] addetti alla Mercatura», erano chiamati a rivolgersi direttamente al Re per il tra-mite della Segreteria di Stato agli Affari Esteri, la quale avrebbe poi preso «le debite dilucidazioni dal Ministro, Incaricato, Console, ed Agente della Nazione, alla quale appartiene, circa i motivi della dimora di tal Forestiere, e di essere il medesimo Benestante».

A seconda dell’appartenenza cetuale, insomma, ogni persona era tenu-ta a far certificare il proprio status da un’autorità il cui rango fosse equipa-rabile o superiore rispetto al proprio. In seguito, le istituzioni competenti esaminavano i documenti inoltrati e, se questi soddisfacevano le normati-ve, rilasciavano il «Certificato di Residenza», un documento standardiz-zato che legittimava la permanenza sul territorio del Regno e riportava il nome e l’età del titolare, «il tempo dal quale fa dimora in questi Nostri Dominj, la Professione, Arte, o Mestiere, o condizione servile, ch’esercita» e la «corrispondente filiazione».

Tramite questa operazione, il governo intendeva avviare la compila-zione di un registro centralizzato di tutti gli stranieri presenti sul territorio o espulsi dal medesimo.155 Infatti, i Provvedimenti ingiungevano alle diverse autorità competenti di trasmettere alla Segreteria di Stato di Grazia e Giu-stizia una

nota distinta de’ Certificati di Residenza accordati; e de’ Forestieri, ai quali si è ordinato, per mancanza de’ necessarj requisiti, di uscire dal Regno nel termine prescritto; di quelli, che volontariamente abbiano eseguito un tale or-dine; e di coloro, i quali, per esser contravvenuti, sono stati arrestati, e quindi scortati, da’ Nostri Reali Dominj sono stati eliminati.

Grazie alle informazioni contenute in tale registro, il governo si pro-metteva di poter contrastare sia la porosità dei controlli sulla mobilità che le eventuali falsificazioni. Da un lato, operando un incrocio con quei Rap-porti de’ Passeggeri provenienti da fuori Regno per Napoli che il coman-dante della piazzaforte di Capua inviava più volte a settimana al governo

155. Tali registri non sono stati reperiti. Per la città di Napoli, le richieste degli stra-nieri sono – almeno in parte – in ASN, Polizia Generale, Registri di dispacci, 6. Spesso, tuttavia, queste carte non fanno che menzionare il ricevimento di un numero non definito di domande, senza nominare i singoli ricorrenti.

In tempo di guerra 277

e che questo poi trasmetteva alla Vicaria,156 avrebbe potuto verificare se gli stranieri entrati nel Regno si fossero presentati o meno per richiedere un certificato di residenza. E dall’altro, avrebbe potuto stabilire se un dato certificato risultasse nel registro della Segreteria di Stato, e fosse quindi autentico, o se si trattasse di un falso.

Il diritto di soggiornare sul territorio del Regno veniva vincolato al possesso di un documento specifico, il cui rilascio presupponeva la sotto-missione dell’individuo straniero ad un controllo centralizzato e sistema-tico. La misura straordinaria del 1793, adottata nei confronti di un grup-po specifico nello stato d’eccezione della guerra, era stata purgata delle connotazioni più esplicitamente ideologiche e, assumendo la forma di un ordinario provvedimento di polizia, si era sedimentata a livello normativo ed istituzionale. Era nata, insomma, la versione napoletana del moderno permesso di soggiorno.

156. Cfr. ad esempio ASN, Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia, Dispacci e fasci-coli, 191 (gennaio 1798).

Conclusioni

Dall’avvento di Carlo di Borbone alla guerra della prima coalizione, la definizione dello status degli stranieri e la loro subordinazione alla legge e alle istituzioni del Regno costituirono delle linee costanti dell’azione gover-nativa, che proprio su questo fronte riuscì a stabilire una durevole conver-genza di azione con le magistrature regie. Non si trattava, evidentemente, dell’espressione di una politica proto-nazionale – basti pensare che tra i suoi protagonisti troviamo lo spagnolo Montealegre, il toscano Tanucci e l’anglo-francese Acton. In ballo non era la “nazione” napoletana in senso moderno, bensì l’affermazione giurisdizionalista della sovranità territoriale. I risultati di queste politiche furono contraddittori, perché contraddittorie erano le mo-dalità con cui si espletarono i tentativi settecenteschi di territorializzazione, attuati all’interno di quel pluralismo istituzionale e normativo che ad essi si contrapponeva. La relativa debolezza dello Stato nei confronti del proprio universo cetuale da un lato e le asimmetrie di potere a livello internazionale dall’altro, costituirono dei limiti vincolanti per le riforme borboniche. Tutta-via, sarebbe sbagliato leggere la vicenda del Regno di Napoli nei termini di un’insormontabile staticità. Il disconoscimento della giurisdizione extrater-ritoriale dei consoli, la soppressione dei giudici delegati e la subordinazione degli stranieri al Supremo Magistrato di Commercio segnarono dei momenti di trasformazione importanti e dimostrano che la capacità riformatrice del governo napoletano persistette anche dopo la fine di quello che Tanucci chia-mò il «tempo eroico» del regno carolino.1

I mercanti esteri, da parte loro, furono tutt’altro che degli oggetti pas-sivi di tali politiche. Essi non solo seppero adattarsi alle riconfigurazioni

1. Cit. in Ajello, La vita politica napoletana, p. 489.

Stranieri di antico regime280

istituzionali, ma vi interferirono in maniera decisamente attiva. Mobilitan-do il sostegno dei consoli ed ambasciatori, riuscirono a manipolare i quadri normativi e le categorie classificatorie delle istituzioni napoletane e a con-dizionarne il funzionamento. Mentre i consoli mantennero un potere arbi-trale difficile da eludere e continuarono ad esercitare delle limitate funzioni giurisdizionali nei confronti dei marinai e in occasione delle successioni ereditarie, i mercanti furono in grado di trarre profitto dalle asimmetrie di potere a livello internazionale e a collocarsi in una posizione di forza rispetto alle istituzioni locali.

La definizione della condizione giuridica degli stranieri prese le mosse dal posizionamento delle figure mercantili rispetto alla sovranità territo-riale da un lato e ai particolarismi corporativi dall’altro. Essa non si diede però nei termini di una codificazione statutaria, ma si espletò in manie-ra processuale e all’interno di situazioni conflittuali. Negozianti stranieri versus commercianti regnicoli, consoli esteri versus governo napoletano, giudici delegati versus tribunale della Vicaria, Supremo Magistrato di Commercio versus giudici delegati, mercanti versus magistrati, ufficiali di dogana versus capitani di bastimento, corporazioni di mestiere versus artigiani stranieri, ma anche mercanti contro consoli e contro altri con-nazionali. Le posizioni giuridiche dei soggetti, e per molti versi anche la loro classificazione sociale, non precedevano questi momenti di scontro e non erano deducibili da codici fissi. Non erano iscritte in un’«antropologia legale» condivisa, ma si esprimevano e definivano nell’interazione con-flittuale e portavano quindi i segni dei rapporti di forza contestuali che le avevano prodotte.

Nell’atto di affermare le proprie rivendicazioni, e di declinare quelle della propria controparte, attori sociali e autorità istituzionali articolavano delle strategie argomentative in cui l’interesse particolare si legittimava in riferimento a dei codici normativi: dei codici che, come abbiamo visto ripetutamente nel corso di questa ricerca, non erano delle matrici univoche, ma si presentavano come un repertorio del tutto eterogeneo. Un repertorio che non era composto soltanto dal diritto comune, dai trattati internazio-nali, dai regi decreti, dagli statuti delle arti e via discorrendo, ma anche e soprattutto da una consuetudine che da un lato veniva creata dalle pratiche sociali, e quindi costituiva una sfera plasmabile, ma dall’altro esercitava dei condizionamenti più o meno forti sulle medesime, producendo inerzie e limitando dunque le possibilità soggettive di manipolazione. Nei con-flitti che li contrapponevano, consoli e magistrati, mercanti e bottegaie,

Conclusioni 281

serve domestiche e autorità di polizia attingevano ai linguaggi del diritto, scegliendo quelle norme che, nel contesto relazionale in cui agivano, era-no percepite come più congeniali all’affermazione dei loro scopi. Quando Buglio affermava la preminenza di certi dispacci vicereali piuttosto che di altri e proclamava il principio della iurisdictio come attributo inalienabile della sovranità territoriale, e Devant costruiva una memoria giuridica par-ziale e interessata, sorreggendola con una serie di tópoi giusnaturalistici, in fondo essi non si comportavano diversamente dall’arte die matarazzari, che invocava il proprio statuto per contrastare le pratiche elusive di Su-layman as-Sa’adji, o di Jean Giraud, che proteggeva il proprio mezzano partenopeo dietro allo scudo dei privilegi nazionali. Il tentativo delle isti-tuzioni di affermare ed estendere la propria sfera di potere aveva il suo pendant nelle manipolazioni classificatorie messe in atto dagli attori sociali per divincolarsi da relazioni di afferenza giurisdizionale sfavorevoli. Gli uni e gli altri definivano sé stessi e i propri diritti nel contesto di interazioni per lo più conflittuali, e dunque tramite intense dialettiche negoziali, sele-zionando certi elementi piuttosto che altri.

La memoria istituzionale del diritto era strumentale, selettiva e con-tingente e, pertanto, le definizioni giuridiche e classificazioni sociali rima-nevano instabili. Così, se nel contesto della querelle del 1735 il governo e i magistrati avevano contrapposto alle pretese giurisdizionali di Devant il privilegio del giudice delegato, negli anni che seguirono al 1746 essi lo rinnegarono. In fondo, essi non si comportavano diversamente da quei mercanti che, dopo aver esibito per anni la loro appartenenza alla nazione francese, si erano “riscoperti” svizzeri durante la guerra, quando sui fran-cesi era venuta ad incombere la minaccia dell’espulsione.

Le pratiche manipolatorie espresse da istituzioni e attori sociali non devono però essere lette nei termini di un individualismo avulso da condi-zionamenti esterni. Come si è cercato di dimostrare, tutte le parti in cam-po agivano in contesti relazionali multilaterali, segnati da una pluralità di poteri che di volta in volta potevano convergere o concorrere. Di fatti, se la definizione del diritto e delle appartenenze era un processo negoziale, allora bisogna tener conto delle alleanze che i contendenti erano in grado di stabilire e dei rapporti di forza che ne derivavano. Svizzeri, ginevri-ni e tedeschi riuscivano a godere dei privilegi doganali dei francesi e dei britannici perché i consoli della Nation française e della British factory usavano il proprio potere per accreditarli come sudditi del Re Cristianissi-mo e di Sua Maestà Britannica presso le istituzioni napoletane. L’ufficiale

Stranieri di antico regime282

della Dogana prima di violare i magazzini di un francese o di un britan-nico – “vero” o “finto” che fosse – ci pensava due volte, visto che una tale azione avrebbe sicuramente suscitato un intervento diplomatico e che, in quell’occasione, il governo avrebbe verosimilmente scelto di dare sod-disfazione all’ambasciatore della potenza amica, castigando il doganiere zelante con qualche giornata di carcere. Il governo, da parte sua, da un lato non si poteva permettere dei gesti eclatanti nei confronti delle potenze estere, ma dall’altro usava quell’arma dei deboli che erano le chicanes do-ganali per migliorare la propria posizione negoziale. I consolati stranieri, infine, da un lato dovevano controllare che i «giochi d’identità» non desse-ro adito ad abusi eccessivamente plateali – o che venissero addirittura usati per far concorrenza al proprio commercio, come nel caso dei bastimenti liguri battenti bandiera francese –, in modo da non suscitare delle reazioni sfavorevoli da parte del governo napoletano, ma dall’altro non intendeva-no rinunciare ad aggregarsi dei mercanti che avrebbero potuto scegliere di legarsi alle nazioni concorrenti.

I condizionamenti contestuali, che ogni attore o istituzione subiva, non erano soltanto sincronici, ma anche diacronici. Le scelte pregresse costituivano una zavorra spesso pesante per i loro soggetti e le soluzioni determinatesi nei conflitti passati rappresentavano dei precedenti che, in vigore della consuetudine, potevano avere valore normativo. Lo sapevano benissimo il console Taitbout e il chargé d’affaires Darthenay, quando nel 1748 si opposero alla Vicaria, che aveva sottratto la causa relativa al cuoco Bremond al giudice delegato. Non certo del cuoco si preoccupavano, ma dei privilegi della nazione, che sarebbero stati lesi – come infatti furono – da un siffatto precedente. E lo dovettero apprendere anche i Meuricoffre, quando nel 1793 si videro inchiodati a quei rapporti che per decenni ave-vano intrattenuto con i mercanti, le piazze e le autorità francesi, e finirono per essere espulsi.

Spesso queste inerzie, che tendevano a sottrarre diritti ed appartenenze alla negoziazione sociale, potevano essere spezzate soltanto quando dei fattori esogeni provocavano una ridefinizione contestuale dei rapporti di forza. Lo evidenzia in maniera lampante l’epurazione selettiva messa in atto tra il 1793 e il 1794, quando il governo napoletano – protetto esterna-mente dall’alleanza con la Gran Bretagna – impose ai francesi il proprio potere classificatorio. Da un lato cacciò coloro che riteneva compromessi con le autorità repubblicane o che semplicemente non apparivano degni di fiducia perché privi di un radicamento prolungato in città; dall’altro costrin-

Conclusioni 283

se i graziati a rinnegare la propria appartenenza alla Francia e a contrarre un vincolo di fedeltà esclusivo con il sovrano territoriale, rinunciando alla protezione consolare e a qualsiasi privilegio giurisdizionale. Pur tenendo conto della contingenza bellica e dell’ideologia controrivoluzionaria, che certamente ebbero un ruolo importantissimo nel definire le modalità re-pressive adottate nei confronti dei francesi e nel motivare la scelta di es-pellere un numero comunque non trascurabile di soggetti, tra i quali molti grandi mercanti, va notato che per molti versi l’imposizione classificatoria e la subordinazione giuridica corrispondevano ad un’aspirazione ben più profonda della politica napoletana e si ponevano in una linea di continuità con le battaglie diplomatiche e giudiziarie contro i privilegi particolaristici delle nazioni straniere. Allo stesso tempo, il caso del 1793 – e in particolar modo la vicenda dei molti servi ed artigiani – mostra però che, anche in situazioni segnate da forti pressioni e da posizioni decisamente subalterne, gli attori sociali disponevano di margini di negoziazione non indifferenti, all’interno dei quali potevano esplicare una propria agency e tentare di forzare le griglie normative delle autorità istituzionali.

I contesti relazionali che lo storico deve assumere come quadro ana-litico in uno studio sulla condizione degli stranieri entro un determinato Stato si articolano su scale diverse, ma intersecate. Si tratta allora di ab-bandonare un’analisi dello Stato e del suo territorio come una «scatola chi-usa», a favore di approcci che ne assumano la natura composita ed aperta, e di problematizzare la distinzione interno/esterno, evidenziando i legami che ricollegavano gruppi sociali ed istituzioni presenti nel Regno a realtà esterne ad esso. La posizione di un soggetto classificato come straniero nell’aula di un tribunale, negli uffici di una dogana o per le strade di un quartiere è condizionata – esplicitamente o implicitamente – dalla colloca-zione del tribunale all’interno di un sistema istituzionale, della dogana su una linea di frontiera e del quartiere rispetto ai confini – invisibili o meno – che segmentano lo spazio sociale della città. Ma non solo: essa è anche influenzata dalla collocazione dello Stato in un più ampio contesto inter-nazionale, dalle relazioni di appartenenza che lo straniero intrattiene con determinati Stati esteri, dalla possibilità di mobilitare dei poteri esogeni e anche dalle ricadute che le dialettiche internazionali hanno sulla sua perce-zione da parte delle autorità locali e della società in cui vive.

Ciò non significa, ben inteso, che i condizionamenti si esercitino solo dall’alto in basso, e che il “micro” stia dentro il “macro” alla guisa di una scatola cinese. Le relazioni di potere interstatuali non possono essere misu-

Stranieri di antico regime284

rate come variabili astratte, che condizionano le dialettiche locali soltanto dall’esterno. La forza della Nation française e della British factory sulla piazza di Napoli, e dei loro membri nei tribunali partenopei, era tutt’altro che un riflesso meccanico della potenza politico-militare del Regno di Francia e della Gran Bretagna. I rapporti di forza globali si costruivano infatti anche a livello locale, tramite l’occupazione di posizioni strategi-che nell’intermediazione commerciale e la lotta ostinata e puntigliosa per difendere, ed eventualmente estendere, i privilegi nazionali. I trattati inter-nazionali, ad esempio, non erano soltanto il frutto di conflitti bellici, con-gressi di pace e negoziati diplomatici, ma – come abbiamo visto nel caso dei jueces conservadores – spesso si configuravano semplicemente come degli accordi in cui venivano recepiti, aggiustati e codificati dei dispositivi normativi emersi dal basso. Anche a livello delle relazioni internazionali si rivelava quindi la capacità normativa delle pratiche sociali: sia prima della conclusione degli accordi formali, sia dopo, come evidenziano le intense dialettiche negoziali che si svolgevano localmente attorno all’interpreta-zione e all’applicazione dei dettami formali sanciti dai trattati.

Se l’interazione con le istituzioni ridefiniva la posizione dei soggetti che vi erano coinvolti, l’investimento delle istituzioni con le istanze dei propri interlocutori sociali trasformava a sua volta il loro ruolo regolatore. La vicenda del Supremo Magistrato di Commercio mostra che il funzion-amento degli apparati pubblici non corrispondeva linearmente ai program-mi con cui questi erano stati creati. Il loro riposizionamento all’interno del contesto dei poteri istituzionalizzati da un lato e la loro appropriazione da parte degli attori sociali dall’altro, erano suscettibili di generare delle “ri-programmazioni”. In questi processi, le istituzioni non erano pertanto dei contenitori neutri ed indistintamente disponibili, ma perseguivano a loro volta degli scopi particolari, cercando di affermarli sia nei confronti del loro pubblico sociale, sia rispetto alle altre istituzioni. Esse erano, per certi versi, degli attori tra altri attori, in un universo corporativo che sfuggiva ad una rigida distinzione tra pubblico e privato.

Sia gli apparati che le persone si posizionavano all’interno di contesti multiscalari, intersecati e dinamici: contesti segnati da tensioni conflittuali che rendevano necessaria la ricerca di alleanze. Pertanto, non vi era una contrapposizione netta e costante tra uno Stato monolitico e quei soggetti che questo classificava come stranieri. Le alleanze da un lato rimasero in-stabili, e dall’altro attraversarono in vari modi istituzioni e gruppi sociali. Così, se in occasione della querelle del 1735 e dell’erosione della giurisdi-

Conclusioni 285

zione dei giudici delegati si produsse una convergenza di azione ed inter-essi tra il governo napoletano e le magistrature regie in contrapposizione ai consoli, e se solitamente questi ultimi sostennero i mercanti delle proprie nazioni contro i tribunali del Regno, in altri casi si verificarono dei signi-ficativi bouleversements des alliances. Tra il 1740 e il 1746, ad esempio, il fronte conflittuale passò tra il governo, deciso a difendere il Supremo Magistrato di Commercio, e le antiche magistrature, altrettanto risolute nel rivendicare le proprie prerogative giurisdizionali. Analogamente, i consoli e gli ambasciatori, che pur erano inseriti nelle gerarchie istituzionali dello stesso Stato, non sempre perseguivano gli stessi scopi e, benché i secondi in generale appoggiassero le istanze dei primi nei confronti del governo napoletano, talvolta la loro preoccupazione per le relazioni diplomatiche li scostava dalla difesa ostinata degli interessi dei mercanti, indebolendo così la posizione dei consoli nei confronti delle istituzioni locali. Infine, anche i rapporti tra i consoli e i mercanti, e tra i vari membri delle singo-le nazioni, erano tutt’altro che armoniosi. I casi di Jacques Fourrat e di Jean Giraud – che, contravvenendo agli ordini dei propri rappresentanti diplomatico-consolari, ricorsero ai tribunali napoletani e vi adirono delle cause contro dei connazionali – evidenziano che, in determinate situazioni, gli stranieri si servivano delle istituzioni napoletane per gestire dei conflitti che in questo modo cessavano di essere interni.

La disponibilità dei negozianti esteri di accettare la competenza del Supremo Magistrato di Commercio fu, del resto, un elemento importante nell’ambito delle strategie messe in atto dai suoi magistrati per appropriarsi della giurisdizione dei giudici delegati, e il ruolo regolatore riacquistato da questo tribunale nella seconda metà del secolo si fondò innanzitutto sulla domanda di mediazione giudiziaria espressa dal ceto mercantile straniero. Pertanto, l’abolizione dei giudici delegati non coincise con un livellamento completo del particolarismo giurisdizionale degli stranieri che, a differenza dei regnicoli, non accedevano al Supremo Magistrato in base alla «natura delle cose», ma in virtù del loro status sociale.

Come il Consolato di Commercio studiato da Simona Cerutti, anche il Supremo Magistrato di Commercio fu «il prodotto ibrido di un compro-messo tra esigenze e pressioni diverse».2 Le dinamiche storico-politiche e i rapporti di forza sottesi a tale compromesso furono però sensibilmente diversi e produssero quindi dei risultati in parte divergenti. A differenza del

2. Cerutti, Giustizia sommaria, p. 118.

Stranieri di antico regime286

tribunale torinese, quello napoletano non era nato, né era mai stato pensato come un’istituzione corporativa gestita da giudici-mercanti. Questi ulti-mi erano stati sin dall’inizio in minoranza ed erano del tutto scomparsi in seguito alla grazia del 1746. Inoltre, nel Piemonte degli anni Venti il ceto mercantile locale, benché fosse stato reso vulnerabile dalla crisi del settore serico, aveva una certa consistenza e, appropriatosi del Consolato di Com-mercio, lo utilizzò per colpire i concorrenti stranieri. Nella Napoli degli anni Quaranta, invece, il ceto mercantile locale era in partenza assai sottile e in una posizione di chiara inferiorità sia nei confronti del ceto togato che rispetto ai negozianti stranieri. E così, quando il Supremo Magistrato di Commercio dopo il 1746 cercò un proprio pubblico di riferimento, e lo trovò in buona parte negli stranieri, questi riuscirono ad esercitarvi il loro potere e ad usare l’istituzione per gestire i loro conflitti con i regnicoli.

Come si è visto in varie occasioni, la necessità di riposizionarsi in riferimento a contesti complessi e cangianti non provocava soltanto un’instabilità delle alleanze, ma dava adito a degli spostamenti strategici al livello delle identificazioni che gli stranieri adottavano di fronte alle autorità napoletane e ai consolati esteri. In fondo, in uno Stato penetrato da poteri esogeni e internamente frammentato in giurisdizioni concorrenti, l’appropriazione degli status e il loro uso strumentale erano una pratica sociale largamente trasversale. Capitani e mercanti liguri commerciavano con patenti rilasciate dalle autorità provenzali per porre le loro merci sotto i privilegi doganali garantiti dalla bandiera francese. Mercanti regnicoli tentavano di ottenere una nomina viceconsolare per farsi scudo del pote-re simbolico di qualche Stato estero. Artigiani napoletani si dotavano di patenti rilasciate dalle ambasciate straniere per aggirare i vincoli corpora-tivi. Altri sudditi si fingevano proprietari di greggi ovine inesistenti, onde godere del foro della Dogana di Foggia e sottrarsi alle corti baronali. E altri ancora acquistavano delle patenti ecclesiali per godere dello status clericale. Se le giurisdizioni operavano come istanze di classificazione so-ciale, definendo chi stava dentro un determinato gruppo e chi fuori, allora possiamo constatare che – per dirla con Fredrik Barth – la riproduzione dei loro confini avveniva in presenza di continui attraversamenti da parte degli attori sociali,3 secondo dinamiche che confermano la malleabilità e la capa-cità adattativa delle strutture di antico regime, formalmente tanto rigide. La peculiarità delle strategie messe in atto dagli stranieri – e dei regnicoli che

3. Barth, Introduction.

Conclusioni 287

cercavano di agganciarsi ai consolati o alle ambasciate – stava nei legami con degli Stati esteri, che facevano sì che tali attraversamenti tendessero a sfuggire al controllo del sovrano territoriale e delle sue magistrature.

L’esame prosopografico della Nation française, della British factory e del personale consolare evidenzia inoltre un tessuto di relazioni – con-fessionali, commerciali e politiche – che trascendevano i limiti corpora-tivi delle nationes. In esso giocavano un ruolo cruciale i mercanti ugo-notti, svizzeri, ginevrini e tedeschi: figure scentrate dal punto di vista dei quadri istituzionali, ma proprio per questo portate ad appropriarsi delle risorse giuridiche altrui, assumendo dei ruoli connettivi o addirittura occu-pando quelle posizioni di intermediazione che erano le cariche consolari. Moltiplicando le cerchia di riferimento, da un lato ampliavano le proprie opportunità sociali, divincolandosi dai limiti derivanti da relazioni di ap-partenenza troppo stringenti, e dall’altro mettevano in contatto le diverse nazioni mercantili.

In considerazione di fenomeni di questo tipo, il ceto mercantile sette-centesco spesso è stato descritto in termini di “cosmopolitismo”. Si tratta in realtà di una categoria problematica.4 Certo, le appartenenze plurime, i legami parentali e commerciali largamente trasversali e, in alcuni casi, la partecipazione ad una cultura dei Lumi che aveva posto al centro delle pro-prie riflessioni dei valori concepiti come universali, parrebbero legittimarne l’utilizzo, specie in casi come quelli dei Liquier o della prima generazione dei Meuricoffre, in cui il successo economico si accompagnò alla frequen-tazione di ambiti di socialità privi di barriere nazionali e confessionali. In generale, tuttavia, il termine rischia di essere equivoco, perché evoca il su-peramento di qualsiasi riferimento politico-statuale all’interno di un’élite indistintamente “globale”. E ciò è decisamente fuorviante. Come abbiamo potuto osservare, le strategie e le relazioni sociali dei mercanti non prescin-devano infatti dalle istituzioni statali e dai particolarismi corporativi, ma si articolavano costantemente in riferimento ad essi e li usavano in maniera intensa. I mercanti derivavano il loro ruolo sociale e il loro profitto eco-nomico dall’attraversamento di frontiere legali e territoriali e, proprio per questo, avevano bisogno delle medesime e tendevano a perpetuarle tramite la ricorrente rivendicazione dei loro status particolari.

Complessivamente, le situazioni prese in esame nel corso di questa ricerca tendono ad evidenziare i vantaggi insiti nell’essere stranieri. È una

4. Trivellato, The familiarity of strangers, p. 2.

Stranieri di antico regime288

constatazione che vale soprattutto per i soggetti implicati nel commercio: negozianti, bottegai, capitani e padroni di bastimento. Le risorse giuridiche a cui costoro avevano accesso, per molti versi equivalevano a quelle dei sudditi del Regno, e per certi altri addirittura le superavano. Essi tesero perciò a riprodurre il proprio status di stranieri, anche nei passaggi gene-razionali, onde poter continuare a godere della protezione dei consoli e dei privilegi nazionali. In ciò il caso napoletano si distingueva diametralmente da quello della Gran Bretagna, dove la naturalizzazione dava accesso a risorse giuridico-sociali assolutamente preziose per i mercanti, e presenta-va delle notevoli differenze anche rispetto alla condizione dei negozianti stranieri in Francia. Da un lato, nei domini della monarchia gigliata gli stranieri in molte città portuali erano esenti dal droit d’aubaine e, nel caso dei protestanti, godevano di margini di libertà religiosa più ampi rispetto ai loro correligionari francesi. Dall’altro, essi non vi disponevano però di giurisdizioni particolari e rimanevano comunque soggetti ad alcune discri-minazioni legali non indifferenti. La condizione favorevole delle nationes straniere a Napoli si avvicinava più all’esempio spagnolo, e ciò non solo in virtù degli stretti e secolari legami politici tra i due Stati, ma anche in forza delle posizioni subalterne che entrambi occupavano dell’ambito delle ge-rarchie commerciali e della debolezza dei rispettivi ceti mercantili locali.

Delle considerazioni distinte, e soprattutto delle ricerche più approfon-dite, andrebbero fatte sugli stranieri appartenenti ai ceti inferiori. Significa-tivamente, nelle carte consolari essi compaiono in maniera assai sporadica e, come abbiamo visto, sia i rappresentanti esteri che le autorità napoletane non disponevano di conoscenze precise rispetto alla loro presenza in città. Essi si collocavano largamente al di fuori dalla visuale di consolati, Se-greterie di Stato e magistrature regie, e venivano intercettati soltanto in occasioni più o meno eccezionali, come nel caso dell’espulsione collettiva del 1793. Tuttavia, se teniamo conto dell’apertura delle corporazioni di mestiere partenopee nei confronti dei forestieri e della possibilità di acce-dere alle risorse della cittadinanza tramite il radicamento relazionale nella società locale,5 e se consideriamo l’effettiva capacità degli stranieri di ceto inferiore di inserirsi nel tessuto sociale urbano, che emerge dalle storie di vita narrate nelle petizioni del 1793 e che viene riscontrata anche per l’Ottocento tramite altri tipi di documenti,6 allora possiamo legittimamente

5. Vedi supra, p. 13, n. 9.6. Vedi supra, p. 128, n. 105.

Conclusioni 289

ipotizzare che lo status di stranieri non ponesse loro dei problemi insor-montabili. Anzi, benché non partecipassero direttamente alle nazioni mer-cantili, la loro appartenenza statuale rimaneva una risorsa che, in alcune situazioni, poteva rivelarsi utile, dando loro la possibilità di attivare a pro-prio favore i privilegi nazionali e la protezione consolare. Nel momento in cui la difesa degli interessi particolari equivaleva alla difesa dei diritti della nazione e delle prerogative dei loro rappresentanti, costoro erano infatti pronti a scendere in campo anche per degli individui di origini più umili.

Lungi dal configurarsi come dei soggetti «senza alcun diritto», situati in una sorta di «non luogo» giuridico,7 gli stranieri si muovevano in spazi attraversati da fitti tessuti normativi ed erano in grado di stabilire relazioni con istituzioni ed attori sociali in virtù delle quali accedevano a risorse giu-ridiche tutt’altro che marginali. Ciò trova conferma anche in situazioni in cui essere stranieri non era certo un vantaggio, ovvero nel momento della guerra, quando si stabilì un’identificazione tra un insieme di migranti – de-finiti ora in riferimento ad un concetto nazionale più moderno – e uno Stato divenuto nemico. Anche nel 1793, infatti, quando i francesi (o presunti tali) si ritrovarono sguarniti della protezione consolare, spogliati dei loro privile-gi ed esposti alla volontà arbitraria delle autorità napoletane, essi non furo-no privati di qualsiasi capacità d’azione, né agirono in un completo vacuo normativo. Certo, trovandosi finalmente in un rapporto immediato con una parte importante dei propri stranieri, lo Stato napoletano poté esercitare un potere classificatorio ampio e discrezionale, cacciando gli uni e assimilando gli altri, ma la sua volontà inquisitoria, lungi dall’esaurirsi in un atto conosci-tivo unilaterale, generò ancora una volta un’intensa dialettica negoziale, che condizionò profondamente il sapere-potere da essa prodotto. Mobilitando le proprie relazioni sociali, conformando le strategie narrative delle petizioni alle aspettative create dal testo dell’editto o trascendendo il medesimo trami-te l’invocazione di tópoi come la fedeltà di servizio, l’utilità economica o la debolezza femminile, coloro che erano stati censiti come nemici «sediziosi» riuscirono a manipolare le griglie selettive e, in molti casi, ad orientare a loro favore le scelte delle autorità, provando una volta in più che gli stranieri non erano soltanto oggetti di norme ed istituzioni, ma in misura non indifferente anche dei loro soggetti affatto creativi.

7. È quanto sostiene Tedoldi, Cittadini minori, pp. 13 s. e 27.

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Indice dei nomi

Abreu y Bertodano, Joseph Antonio, 66nAccardo, Girolamo, 49Aceto, Nicola, 98, 111Acton, John Francis Edward, 236-239,

242-246, 248n, 250-251, 253, 256n, 258 e n, 261 e n, 265, 267-269, 271-272, 279

Adams, Edmund, 207nAdams, John, 221Agostini, Girolamo, 72 e n Ahmed Qaramanli, pascià di Tripoli,

51n, 231Aillaud, Joseph, 195, 242-243, 249 e n,

271nAjello, Raffaele, 92, 132Alessi, Giorgia, 154Ali Qaramanli, pascià di Tripoli, 232Alighieri, Dante, 208nAllen, Edward, 51n, 74n, 88 e n, 95n,

97, 100, 202n, 214-215Allen, William, 202n, 214-215Allocati, Antonio, 132Almohadi, dinastia, 73nAmé de Saint-Didier, Charles-Cardin,

192, 196, 214nAmelin, Elisabeth, 161André, Guillaume, 220 e nAndré, Louis, 220nAndrés, Juan, 75nAngleys, François, 194, 198, 200, 268

Angleys, Joseph, 198nArgento, Gaetano, 83 e n, 93Armfelt, Gustaf Mauritz, 220Arthaud, François, 263nAsburgo d’Austria, dinastia, 73n, 165n,

265-266Asburgo di Spagna, dinastia, 60, 80as-Sa’adji, Sulayman, 231-233, 281Astier, Jacques, 214nAvallone, Casimiro, 51n

Baccher, Gennaro, 162-163Baccher, Gerardo, 162-163Bacher, Giovanni Martino, vedi BakerBaker, John Martin, 162-164Bancarel, Gilles, 271nBarbeyrac, Jean, 43Bardin, Louis-Marc-Vincent-Isaac, 269Barth, Fredrik, 211n, 286Bartolini, Aurelio, 72 e n, 88n, 125-

129Basalù, famiglia, 127Basile, Gaetano, 192Basire, Dominique, 194, 196 e n, 200,

267Bassville, Elisabeth Colson, vedova,

245n, 271Bassville, Nicolas-Jean Hugon de, 245-

246, 252 e nBeccaria, Cesare, 190

Stranieri di antico regime320

Beeli von Belfort, famiglia grigionese, 207n

Belli, Antonio, 104Belmont, Nicolas, 264Benaven, Jean-Michel, 153, 268Benavides y Aragon, Manuel de, 80 e nBenoît, Jacques, 269Bernard, Thérèse, 161Bertrand, Antoine-Madeleine, 149-151,

186, 196 e n, 214n, 238, 241-242Besta, Enrico, 35nBey, Mustafa, 51n, 231Bigani, Raniero, 231 e nBischoff, Bernhard, 198Bischoff, famiglia, 198nBjörnståhl, Jacob Jonas, 220Blondel, mercante francese, 179Bocchini, Michele, 153-154Bodin, Jean, 18-19Boissier, Ursula, 203nBoissin, Luigi, 216Boitel, Pierre, 268 e nBoitel, Simon, 152 e n, 194, 198, 200

e n, 268Bonard, Elisabeth, 263nBonechy, Giuseppe, 241Boomester, Daniel, console a Cartagena

e poi a Messina, 234 e nBoomester, Daniel, console ad Aleppo

e poi a Laodicea, 234nBorbone, dinastia, 60, 83, 265-266Borbone, principi reali di Francia, 225

e nBorromeo Arese, Carlo, 74n,Boudon, Jean, 268Bouer, mercante olandese, 217nBourgarel, Antoine, 111, 131, 180, 183-

184Bourguignon, Charles, 190Bourlard, Victoire, 263Brancaccio, Giovanni, 43Braudel, Fernand, 22

Brechtel, Jean, 233-234Bremond, Saveur, 99-100, 282Broadbent, John, 234Bruetti, Francesco, 269Bruni, Giuseppe, 230Brunone, Francesco, 48Buglio, Carlo Onofrio, 36-37, 39, 40-

43, 59, 281Bulifon, Antoine, 213nBulifon, famiglia, 213nBulifon, Louis (Luigi Bolifoni), 213nBuonocore, Ferdinando, 231-232Burlat, mercante a Lione, 152Bussy, mercante francese, 180

Cacace, Giuseppe, 159-160, 165Cacarone di Trastevere, 247Caccia, Francesco, 238 e n, 244, 258n,

265, 267, 270Caglioti, Daniela Luigia, 23, 186, 292n Calas, Jean, 185Calonne, Charles-Alexandre, 236-237Calonne, Jacques-Ladislas-Joseph, 236Carlo Alessandro, duca di Württemberg,

208nCarlo di Borbone, re delle Due Sicilie,

31-32, 39, 51n, 53, 60-61, 74-75, 80 e n, 82, 89-90, 94-95, 103, 109, 117-119, 120-122, 129, 133, 158, 213-214, 231, 251, 254, 279

Carlo Eugenio, duca di Württemberg, 208n

Carlo II Stuart, re d’Inghilterra, 204nCarlo III di Borbone, re di Spagna, vedi

Carlo di BorboneCarlo il Temerario, duca di Borgogna,

124nCarlo V d’Asburgo, re di Spagna e

imperatore del Sacro Romano Impero, 73

Carlo VI d’Asburgo, imperatore del Sacro Romano Impero, 39

Indice dei nomi 321

Carloi, Luigi Michele, 220Carloy Charelson, Carlo, 220Carlsson, Carl, 220 e nCarrière, Charles, 172n, 191nCazenove, Philippe, 233nCazenove, Théophile, 218, 233nCerutti, Simona, 285Chalier, Joseph, 238 e nChambeyront, Mathieu, 181Champoisier, Pierre, 265-266Changuion, François, 204nChanguion, Philippe, 204 e nChapeaurouge, Jean-Gaspard, 234Chatué, medico inglese, 51nCiaia, Ignazio, 190nClavière, Etienne, 227Colaud, Simon, 261nColletta, Pietro, 163nColombet, Odette, 262Coltellini, Annetta, 190Coltellini, Celeste, 190-192Coltellini, famiglia, 191Coltellini, Luigi, 190nColtellini, Marco, 190 e nColtellini, Rosina, 190Combe, Toussaint, 101-105, 108-111,

113-115, 180 e n, 183-185Commarell, mercante a Londra, 156nComune, Domenico, 53Contegna, Pietro, 75, 83-86, 92, 116,

133, 219nContino, Elvira, 215Conversano, Giangirolamo Acquaviva

d’Aragona, conte di, 263Corcellet, François, 153-154Cordiglia, Domenico, 252 e n, 269Cornet, Bortolo junior (anche Bartolo,

Barthélemy o Dominique Barthélemy),106-108

Cornet, Bortolo senior (anche Bartolomeo o Barthélemy), 101-102, 105-107, 110, 127, 177

Cornet, famiglia, 106-107Cornet, Gabriele, 102-104, 107 e n,

109Cornet, Giovanni, 107 e n Corsaclidi, Ioannis, 155Corsaclidi, Panayotis, 155-156Corsini, Bartolomeo, 93nCristomagridima, Demetrios, 231Crivelli, Francesco, 90 e nCroce, Benedetto, 162nCutler, Charles, 202, 204, 208 e n, 251nCutler, Olimpia, 208

Dallest, capitano francese, 181d’Ancona, Andrea, 35nDanssé, Jacques-François, 233-234Daran (anche Darand), mercante fran-

cese, 31-32, 40Darthenay, Guillaume-Marie, 85n, 98-

100, 103, 111-116, 131, 200-201, 282

Davel, Théodore, 217, 219David, Lazare, 45, 56, 214Dawes, Barbara, 51nDe Borde, François, 267nde Caillières, François, 49de Choudens, Elisabeth, 269de Gasaro Baccher, Vincenzo, 162nde Gasaro, Vincenzo, 162nde Gennaro, Aurelio, 130de’ Medici, Luigi, 165, 243 e n, 250n,

257-258, 261n, 271nde Silva, Cesare, 216de Silva, Giuseppe, 216de Vitória, Francisco, 63 e n De Welscher, Rutgerus Alexander, 48Defferre, Jean, 188 e n, 267Degen, Charles Furlong, 204, 206-207Degen, Georg Christoph, 206-207del Nero, Nerozo, 71n Del Porto, suddito napoletano, 153Delours, mercante a Parigi, 152

Stranieri di antico regime322

Delseuze, Jacques, 237-238Delseuze, Joseph, 237-238, 244Denon, Dominique-Vivant, 192Desronnés, maestro francese (anche

Deronnais, Deronnay, de Rhone, Derhoné), 250 e n, 252

Devant, François, 30-33, 35-40, 42, 55, 76n, 91 e n, 95n, 113-114, 123, 143n, 147, 174n, 176-178, 212, 214n, 221, 250, 281

Devant, Joseph, 30Di Cesare, Donatello Maria, 163Di Giuseppe, Gennaro, 46-47Di Lauro, Raffaele, 49n Dillon, famiglia, 251nDon Carlos, vedi Carlo di BorboneDorel, Charles, 268Douglas, Elizabeth Mary, 206Douglas, James, 162-164, 206, 242-243Dron, famiglia di Bruxelles, 269Du Tilloy, segretario dell’ambasciata

francese, 109 e nDu Tremoul, mercanti francesi, 109, 110Dulieu, Jacques, 267nDumouriez, Charles-François, 269Duval, François-Gabriel, 194, 198 e n,

200, 268

Eberardo Ludovico, duca di Württemberg, 208n

Edoardo IV di York, re d’Inghilterra, 124n

Enrico VI di Lancaster, re d’Inghilterra, 124n

Enrico VII Tudor, re d’Inghilterra, 124nEsposito, Francesco, 231-232Esterházy von Galantha, Paul Anton,

46-47

Falconnet, famiglia, 181nFalconnet, Jean-François, 195, 218-219Falconnet, Jean-Louis-Théodore, 194,

200, 204-206, 271

Favi, Ludovico, 174-177Febvrel, François (anche Feburel o

Februel) , 153, 267nFederico II di Hohenzollern, re di

Prussia, 208nFedozzi, Prospero, 35nFelice, Mattia, 220Ferdinando IV, re delle Due Sicilie, 54,

81-82, 166n, 224, 244, 247, 251, 253, 264-265, 273-274

Feria, Lorenzo Soárez Figueroa, duca di, 35

Ferrari, Giacomo Gotifredo, 192nFerrari, Giuseppe Matteo, 212nFerraud, capitano marsigliese, 89Fichetti, Federico, 263Filangieri, Gaetano, 82n, 191nFiliasi, Francesco, 128Filippo III d’Asburgo, re di Spagna, 63Filippo IV d’Asburgo, re di Spagna,

66-67, 124nFilippo V di Borbone, re di Spagna, 60,

109Fleetwood, John senior, 74n, 214Flotard, David, 233 e nFlotard, François, 233nFogliani, Giovanni, 95, 100, 102, 104,

108, 109, 116n, 120-122, 125, 200

Folin, Augustin, 161Fonseca Pimentel, Eleonora, 163nFord, Samuel, 164-165Forquet, Charles, 192, 194, 196 e n,

200, 251n, 267nForquet, Louis, 192, 267nForteguerri, Bartolomeo, 250nFot, Ioannis, 230-231Fouque, Jean-Marie, 194, 198-200Fourrat, Jacques, 110-111, 131, 179n,

213, 285Fourrat, Joseph, 98, 110, 179 e n, 184Franklin, Benjamin, 221-223, 226Fredman, Charles, 219 e n

Indice dei nomi 323

Furlong, Catherine, 206Fuscaldo, marchese di, 192n

Galanti, Giuseppe Maria, 84Galiani, Ferdinando, 133, 228Gallucci, vedi L’HôpitalGantelmi, Jean-Antoine, 181Gennaro, santo, 247Gentili, Alberico, 64Genzardi, Antonio, 230nGheorgios Quintilio, 155Gheorgios Valmuti, 155Giampieri, Anastasi, 120nGiannone, Pietro, 27, 83Giaquinto, Giuseppe, 258 e nGibbon, Edward, 202nGibbs, Abraham, figlio di George

Abraham, 205Gibbs, Abraham, figlio di John Gibbs,

194, 200, 204-205, 219, 234, 271Gibbs, Anthony, 205nGibbs, George Abraham, 205 e nGibbs, John, 205 e nGibbs, Lyle, 205Ginestous, César, 194, 198-200Ginestous, Etienne, 199Ginestous, Joseph, 194, 198-200Giorgio III di Hannover, re di Gran

Bretagna, 203Giorgivalo, Teofilo, 74n, 120n, 155Girard, Albert, 66nGiraud, Jean, 149-153, 159-161, 165,

192, 194, 198, 200, 281, 285Giroud, David, 210, 269Giura, Vincenzo, 120nGiustiniani Dracopoli, Dominikos, 155Goldoni, Carlo, 107 e nGranel (anche Grenelle), mercante

francese, 31-32, 39Gravier, famiglia, 181n, 198nGravier, Jean, 198, 200Gray, James, 130-131, 204, 215Greif, Avner, 145-146

Grenville, William Wyndham, 206Grey, Charles, 203nGrotius, Hugo, vedi GrozioGrozio, Ugo, 33Guardavaglia, Placido Giovanni, 49n Gurlier, Anne-Marie, 269

Halifax, George Montagu-Dunk, earl of, 57n, 130n, 202n, 204n

Hamilton, William, diplomatico, 52, 54n, 57 e n, 79n, 156n, 167n, 189-190, 206-207, 241-242, 253, 256, 261n

Hamilton, William, mercante, 156 e nHaney de la Forest, Cesare, 216Hart, Emma, 190nHart, George, 202 e n, 251n Heigelin, Christian, 204, 207-208, 233,

251nHeigelin, Johann Christian, 208nHeigelin, Wilhelm, 208, 233nHermil, Antoine, 181nHewet, mercante britannico, 31-32Hillmer, Henriette, 189Hillmer, Joseph, 189nHillsborough, Wills Hill, earl of, 54nHottinger, Hans Konrad, 152Hutchinson, William, 156n

Iannelli, Domenico, 232nInglese, Pietro, 225nIstasia, Giacinto, marchese di, 171

Jamineau, Claude, 204nJamineau, Isaac, 57 e n, 202n, 204 e n,

215Jannucci, Giovan Battista, 130n, 156,

158-159Jauch, famiglia svizzera, 52 e n, 251nJay, John, 221, 229Julien, Louis, 223

Katenkamp, Hermann, 234 e nKiahia, Mahmud, 232

Stranieri di antico regime324

Kiriaki, Athanasios, 230Kiriaki, Spyridonos, 231Korinthios, Gianni, 119Krauthausen, Ciro, 86n

La Ferrière, Nicolas-René Berryer, con-te di, 185

Lallement, Jean-Baptiste, 195 e n, 214n, 248n, 261n

Lamberg-Sprinzenstein, Anton von, 54Lamberti, Pietro, 219nLanfredini, Giovanni, 71n Lanzetta, Giuseppe, 159, 165Latilla, Ferdinando, 130nLatilla, fratelli, 54Latouche-Tréville, Louis-René Levasseur

de, 242-243, 247, 252, 256, 271Lauberg, Carlo, 252Laurens, Henry, 221Le Feve, Pierre, 265-266Le Roux, Louise, 153Leigh, Roger, 156, 158, 202Lespinard, Jacques, 35nLevasseur, mercante a Parigi, 152Lewcam, Friedrich, 233L’Hôpital, Paul-François Gallucci, 89

e n, 91 e n, 103, 108-111, 201n, 212n

L’Huillier, Jean-Philippe, 178nLhuillier, Pierre, 174-179, 186, 193Lhuillier, Théodore, 174-179, 186, 193L’Huillier, Théodore, 178nLions, Joseph, 180 e nLiquier, André, 183, 185n, 270nLiquier, Antoine, 194-195, 200, 205, 218-

219, 221-223, 225-227, 270 e nLiquier, famiglia, 181-183, 186, 192, 197,

206, 219, 223, 228, 233, 270-271Liquier, Marc-Antoine, 182-185, 194,

218-219, 287Liquier, Paul, 182-185, 194, 223n, 234nLo Sardo, Eugenio, 51n

Losada, duca di, vedi Miranda Ponce de Leon

Lovin (anche Lorin), mercante della nazione francese, 188 e n

Luigi XI di Valois, re di Francia, 124nLuigi XII di Valois-Orléans, re di

Francia, 124nLuigi XIV di Borbone, re di Francia,

31, 38Luigi XVI di Borbone, re di Francia,

242

Macaulauy, Alexander, 204-205Machiedo, Gheorgios, 155Mackau, Armand-Louis de, 152n, 242-

244, 248n, 250-251, 256, 261, 267, 271 e n

Maddaloni, Giovanni, 191nMagiocca, Antonio, 155Magrino, Domenico, 53Maillaird, Marguerite, 262Mainetti, Giuseppe, 128Mandry, Julie, 269Manfredi di Svevia, re di Sicilia, 42nMaraval, Ignace, 268 e nMarcha, Nicolas, 153, 267nMarchionni, Grazia, 191nMargiotta, Felice, 49n Maria Anna d’Asburgo, regina reggen-

te di Spagna, 71Maria Antonietta d’Asburgo, regina di

Francia, 196Maria Carolina d’Asburgo, regina delle

Due Sicilie, 196, 236nMarzano, Marianna, 159-160, 165Massimiliano I d’Asburgo, imperatore

del Sacro Romano Impero, 124nMathieu, Bianca Camilla, 229nMathieu, famiglia ugonotta, 229nMathieu, François (anche François-

Jérôme), 229nMathieu, Jean-Baptiste, 229 e n

Indice dei nomi 325

Mathieu, Jean-Sabin-Michel, 228-229Maurau, Madeleine, 263Maurepas, Jean-Frédéric Phélypeaux,

conte di, 179, 183-185Medina de las Torres, Ramiro Núñez de

Guzman, duca di, 72Medrano, Francisco de, 67Merande, Joseph-Policarpe, 181nMerry, mercante britannico, 202Metastasio, Pietro, 190Meuricoffre, Achille, 191 e nMeuricoffre, Barbe Elisabeth, 189nMeuricoffre, famiglia, 186 e n, 188-

193, 210, 228, 271-272, 282, 287Meuricoffre, Frédéric-Robert (Friedrich

Robert Mörikofer), 186-189, 194-195, 198, 200, 222-223, 225-227, 271-272

Meuricoffre, Georges, 191nMeuricoffre, Jean-Georges junior (Johann

Georg Mörikofer junior), 188-192, 194-195, 198, 200, 271-272

Meuricoffre, Jean-Georges senior (Johann Georg Mörikofer senior), 186-187

Michoud, Marie, 264Miller, Giovanni (probabilmente

Johann Müller), 162-165Minervino, Costanza Santomango, du-

chessa di, 93Miranda Ponce de Leon, José Fernandez

de, 93 e nMoisant, Justin, 116, 181, 183-184Molinier, console francese in Sicilia, 36Montealegre y Andrade, José Joaquín

de, 32 e n, 41, 43-44, 55n, 80 e n, 83, 85n, 90-91, 95 e n, 97, 120-121, 133, 174n, 176, 212 e n, 218n, 230, 250, 279

Morello, Leonardo, 49Mörikofer, vedi MeuricoffreMurgio, Giuseppe, 53

Narvaez, Ferdinando, 95nNatale, Maria, 88Natalini, Michelangelo, 174Necker, Jacques, 185Newcastle, Thomas Pelham-Holles,

duca di, 88n, 95nNicazza, Alexios, 155-156Nicolas, mercante lionese, 181Noble, Edmund, 204-205Noble, George, 204-205Noble, Thomas, 202, 205

Oria, Salvatore, 231-232Ossun, Pierre-Paul, marchese di, 48n,

121-123, 125

Pagano de Divitiis, Gigliola, 18nPagano, Mario, 191nPagden, Anthony, 86nPalézieux Falconnet, vedi FalconnetPallotta, Onofrio, 156-158Panza, Girolamo, 49Parandier, Barthélemy, 268Parent, Claude, 144n, 153-154Paternò, famiglia nobiliare siciliana,

217Pecker, Giovanni, vedi Peschaire, JeanPerathoner, famiglia tirolese, 210 e nPerelli, Francesco, 91 e n, 217-218Perier, famiglia, 196Perier, Jean-Baptiste, 195Perier, Joseph, 195-196Perier, Michel, 194-196, 200, 251,

267nPerryman, mercante britannico, 208nPesce, Giovanni, 53-54Peschaire, Jean (anche Giovanni Pecker),

188 e n, 194, 196 e n, 198, 200 e n, 252, 268

Pescolanciano, Pasquale Maria d’Ales-sandro, duca di, 192

Stranieri di antico regime326

Pfannenschmid, August Ludwig (Agosto Luigi P.), 198n

Piatti, Antonio, 197, 251nPiatti, Domenico, 197Piatti, Giacomo Antonio, 77n, 102 e n,

103n, 104, 108, 129Piccinni, Niccolò, 244Piccioli, Nicola, 163, 258 e n, 265Pignatelli, Francesco, 167Pirelli, Flavio, 258nPitt, William il Giovane, 203nPitteri, Mauro, 53Plutarco, 33Polignac, Melchior de, 45Porciani, giudice della Vicaria, 267nPorten, Stanier, 202nPradez-Prestreau, fratello di Pierre-

François, 239 e nPradez-Prestreau, Pierre-François, 239

e n, 244Pufendorf, Samuel, 33Puysieulx, Louis-Philogène Brûlart de

Sillery, marchese di, 42

Qaramanli, Hassan, 232

Raby, Jean-Pierre, 181n, 192, 194, 198-200, 212n

Ragland, Samuel, 204Rambaldi, Franca, 197Ramette, Carlo, 245-247Rao, Anna Maria, 181nReboul, Joseph, 265-266Regina, Christophe, 106n, 292n Remondini, famiglia, 218nReymond, Louis, 194, 196 e n, 198,

200, 225Rinuccini, marchese, 51nRipa, Matteo, 19Ripaioli, Matteo, 262Robertson, John, 132n

Robespierre, Maximilien, 167nRobinson, Oliver, 219-220Rocca, Orazio, 80n, 90-91 e n, 174-

178Roche, George, 203 e nRomano, Orsola, 162nRossi, Gennaro, 156nRosso, Gaetano, 232-233Rousseau, Jean-Jacques, 227Rovinello, Marco, 23, 201, 293nRuoti, Carlo, 90n, 104-105, 108, 116

Saaggi, Solimano, vedi as-Sa’adji, Sulayman

Sahlins, Peter, 16, 263Sahut, François-Jacques, 144nSahut, Jacques, 144nSalas, marchese e poi duca di, vedi

MontealegreSalis-Zizers, famiglia grigionese, 207nSalomon, Francesco, 216Salvemini, Biagio, 292n Sambuca, Giuseppe Bologna, marche-

se di, 164Sanchez, Errico, 272Sandol, Abraham, 218-219Sant’Angelo, principessa di, 99Santi, Pietro, 128Santisteban, duca di, vedi BenavidesScarpati, Vincenzo, 54Scherb, famiglia, 189n, 195n, 222Scherb, Johann Georg, 188-189, 195,

200 e n Schiano, Luigi, 49n Schobinger, Anne Christine, 186-187Schulte Beerbühl, Margrit, 15, 115n Schwartz, Johann Anton, 204, 206,

210Sciuro, Carlo, 230Scomafora, Ciriaco, 230Season, Henry, 198n, 204-205

Indice dei nomi 327

Sefor, Murco Braím, 230Segond, André, 153-154, 267nSeimandy, famiglia ugonotta, 183Selim III, sultano dell’Impero ottoma-

no, 229nSémonville, Charles-Louis-Hugues, mar-

chese di, 242Servigni, Jean-Baptiste, 238Shelburne, William Petty, earl of, 57nSimonetti, Saverio,161nSollicoffre, Gaspard, 31-32Sollicoffre, Nicolas, 31-32Sorrentino, Giovanni, 116Stapelbroek, Koen, 132nStatt, Daniel, 14-15 Stefani, Anastasios, 230Suárez, Francisco, 64Swymmert (anche Suimert o Lerners),

mercante britannico, 31-32

Taitbout de Marigny, Alexis-Jean-Eustache, 91n, 103, 147-148, 179, 181, 183-185, 194, 201n, 212n, 214n, 223n, 282

Taitbout de Marigny, famiglia, 148nTalleyrand-Périgord, Louis-Marie-Anne

de, 237-239, 241-242,Tanucci, Bernardo, 47, 53 e n, 57, 62,

80, 93 e n, 95 e n, 99, 125, 130 e n, 132, 279

Teissier, Antoine, 182Teissier, Claude, 182Teissier, famiglia, 182-184, 186, 225 e nTeissier, Jean-Jacques, 182-184Thornton, John, 206nThornton, Samuel, 206 e nTicquet, Antoine, 89 e nTierney, famiglia, 202Tierney, George junior, 202-203Tierney, George senior, 202-203, 251nTierney, James, 203 e n

Tierney, John, 203 e nTierney, Thomas, 203Tierney, William junior, 203nTierney, William senior, 202-203, 205Tough, James, 189, 214nTrivellato, Francesca, 146, 156Tschudi, famiglia, 251nTurgot, Anne-Robert-Jacques, 214nTurin, mercante francese, 149-151

Ulbert, Jörg, 27Ulloa, Pietro Calà, 59Uzeda, Juan Francisco Pacheco Téllez-

Girón, duca di, 31, 36, 39

Vallin, Luigi, 198n, 204, 207-208Valsecchi, Franco, 60van Bynkershoek, Cornelius, 37 e n,

43-44, 46, 50van Egmond van den Nijenburg, Jan

Aegidius, 91, 92n, 219van Lerbergen, Joseph (anche Vanderbergh

o Vanlerherghe), 217 e nvan Wicquefort, Abraham, 44, 46, 50,

55nVandenheuvel, Giusto (probabilmente

Joost van den Heuvel), 233Vangraffen, mercante olandese, 217nVassallo, Camillo, 134Vassallo, Michele, 134Ventura, Francesco, 83-84, 87-88, 93,

95, 100, 104, 110, 125-127, 129-130, 132-133, 137, 160, 176

Ventura, Piero, 13, 18nVenuti, Domenico, 266Verelst, Dirk Hubert, 219Vial, famiglia, 153nVial, Simon, 153Vieusseux, Antoine, 197Vieusseux, famiglia, 194, 196-198, 200Vieusseux, Gian Pietro, 198, 227

Stranieri di antico regime328

Vieusseux, Jacques, 197, 198n, 227Vieusseux, Jean (XVII sec.), 197Vieusseux, Jean (1720-1789), 197,

198n, 223, 225-228Vieusseux, Jean (1760-1836), 197, 227,

270 e nVieusseux, Jean-Pierre, 198n, 227Vieusseux, Michel, 181n, 227, 251-

252, 270Vieusseux, Pierre, 198n, 227Vieusseux, Pierre-François, 227Vignola, Cesare, 56n, 76n, 79n, 125-128Vittorio Amedeo II di Savoia, re di

Sicilia e poi di Sardegna, 35nVolaire, Augustin, 238 e nVolpicella, Luigi, 19n

Warington, Thomas, 198n, 204-205, 207 e n

Weber, Klaus, 65nWeber, Max, 226Wedel Jarlsberg, Anton von, 53nWickmann, Alexander, 99, 100Wildmann, mercante a Londra, 156nWilkens, Peter William, 202, 251nWills, mercante britannico, 156, 158,

202Windler, Christian, 20, 191nWirz, famiglia, 166n, 251nWirz, Josef (Giuseppe Wirtz), 166-167,

171Wirz, Josef Ignaz, 166 e n

Zambotti, Gaspare, 262Zavojani, Apostolos, 230Zavojani, Athanasios, 231Zollikofer, vedi SollicoffreZuccato, Girolamo, 125

Indice dei luoghi e delle appartenenze*

Adriatico, 101, 125Africa, 75, 231Aix-en-Provence, 34nalbanesi, 54 e n, 81 e nAleppo, 234nAlgeri (città e reggenza), 91n, 214nAltipiano svizzero, 187Amburgo, 68, 218n, 224America, 65, 224-225, 228americani, 225, 234Amsterdam, 204n, 214n, 218-219angioini, 125anglicani, 51, 202, 205nAnnonay, 153anseatica, Lega , 63-66, 68, 124 e n,

209n, 218nanseatici, 63-65, 68, 124n, 218nAntille, vedi Indie occidentaliAppenzello, 170naragonesi, 81, 125Arienzo, 83Arta, 155asburgici (anche cesarei e imperiali),

53-54, 210ateniesi, 37, 155Austria, 165n, 189n, 237naustriaci, 83, 189, 197

Aversa, 198nAvignone, 199 e navignonesi, 201n

Balcani, 81Baliaggi italiani, vedi TicinoBarcellona, 82Bari, 128Barletta, 230-231Basilea (città e principato vescovile),

14n, 170n, 187, 198nBassano, 210nbavaresi, 107 e nbergamaschi, 126Berlino, 189nBerna, 170 e n, 187, 195-196bernesi, 170Besançon, 236nBischofszell, 189nBoemia, 82Bordeaux, 209nBrabante, 237Brandenburgo-Bayreuth, 206, 209nBrema, 68, 234nBriançon, 179nBrindisi, 230brindisini, 230

* I termini Napoli, napoletani, partenopei e Due Sicilie non sono stati inclusi in questo indice

Stranieri di antico regime330

Bristol, 202britannici, 15, 22, 25, 31-32, 39, 51-52,

56-57, 77, 88, 95, 99-100, 112, 117, 130-131, 143-144, 147, 156, 162-163, 165n, 172, 189-190, 194, 198n, 202-209, 211, 213-216, 219 e n, 225, 230, 234 e n, 243, 251n, 253-254, 267n, 271, 281-282, 284, 287

Bruxelles, 269

Cadice, 66-67, 70, 205n, 209n, 218nCagliari, 30, 214ncalabresi, 83, 93, 219nCalabria, 126, 224calvinisti, vedi riformatiCambridge, 215Cantoni confederati, vedi SvizzeraCapua, 276Caraibi, vedi Indie occidentaliCartagena, 234nCastiglia, 70catalani, 22Catania, 49cattolici, 15n, 18, 51n, 73, 120n, 166n,

170, 172, 184, 186, 189-191, 195, 200, 208-209, 229, 236n, 259, 270n

Cefalonia, 205, 216cesarei, vedi asburgiciCevenne, 182nChieti, 128cinesi, 19Città del Messico, 272Coira, 206-207Confederazione elvetica, vedi SvizzeraContado Venassino, 199nCornovaglia, 205cosentini, 125Cosenza, 83Costantinopoli, vedi Istanbulcristiani, 50-51, 75

danesi, 53n, 172, 233

Danimarca, 120dauphinois, 98Delfinato, 196n, 199, 213nDurazzo, 230

ebrei (anche sefarditi o maghribi), 15n, 19n, 51n, 75-76, 82, 92-95, 145-147, 235, 245

elvetici, vedi svizzeriEolie, isole, 81Europa, 17, 19, 29, 39, 44, 55, 63, 76,

80-82 Exeter, 205-207, 234n

Falmouth, 205fiamminghi, 233, 240fiorentini, 18n, 22, 71-72, 147 e n, 191Firenze, 32, 72, 82, 124n, 147n, 174,

181n, 190n, 210nFoggia, 126-128, 157, 286francesi, 16, 20, 22, 25, 29, 31-32, 34-

36, 39, 45, 47-49, 53n, 56-57, 62, 64, 68-71, 73, 76-77, 79-80, 82-83, 86, 88-90, 98-118, 122-123, 130, 137-139, 143-145, 147-151, 153-156, 159-161, 164, 171, 174-182, 184-186, 188-189, 191-202, 205-206, 208-213, 214-218, 226, 228-230, 233n, 236-273, 275, 279, 281-284, 287-289

Francia, 15-16, 19n, 29-31, 35-36, 38-39, 56, 61, 68-69, 71, 76n, 89-90, 92n, 103, 106-107, 110-115, 119, 121-122, 124-125, 138, 147, 149-151, 171-173, 176-181, 184-187, 189, 192, 194-196, 198-201, 206, 209-210, 212, 216, 224-226, 229-230, 234, 236-245, 248-250, 254-256, 259-268, 270-272, 283-284, 288

Frauenfeld, 186 e n, 193, 223, 271-272Friburgo, 170nFrisia, 92n

Indice dei luoghi e delle appartenenze 331

gallesi, 204Gallipoli, 49n, 128Genova (città e repubblica), 27, 30-31,

43, 71n, 103, 173, 181n, 184 e n, 205, 210-211, 220, 224, 261, 268, 272-273

genovesi (anche liguri), 18n, 22, 30, 42-43, 56n, 71 e n, 73, 103, 112 e n, 146n, 213, 240, 252, 269, 286

Germania, vedi Sacro Romano ImperoGibilterra, 203Ginevra, 14n, 170-171, 173-174, 176,

178, 187, 195 e n, 197 e n, 210, 227, 269

ginevrini, 25, 171, 174-178, 209 e n, 220, 223, 226, 233, 251n, 268-270, 281, 287, 270

Girgenti, 48Glarona, 170nglaronesi, 170Göteborg, 220Gran Bretagna, 15, 61, 119, 131, 182,

204n, 206-207, 209, 214, 216, 230, 234, 237n, 267, 272, 282, 284, 288

greci, 18-19, 54n, 71, 73-74, 81 e n, 119 e n, 120 e n, 155, 230-231

Grigioni, 170n, 207-208Guadalquivir, fiume, 65

Hainburg an der Donau, 189nHannover, 198n, 233Heidelberg, 34

imperiali, vedi asburgiciImpero ottomano (anche Porta), 45,

51n, 73-74, 76 e n, 114, 120 e n, 155, 229-232

Impero zarista, 50n, 207nIndie occidentali (anche Antille o

Caraibi), 63, 224, 228Indie orientali, 203 e n, 205

Inghilterra, 35, 66, 204n, 206-207, 214, 217, 224

inglesi, 22, 38, 52n, 64, 66-68, 71, 76, 98n, 124n, 157-158, 162-164, 189, 194, 202-205, 207, 210, 236n, 240, 246, 254, 266, 279

Iraq, 145nIrlanda, 202irlandesi, 99-100, 251nIstanbul (anche Costantinopoli), 17,

44n, 74, 230, 232n, 242Italia, 12n, 32, 37, 51, 73, 75, 81 e n,

93, 113, 147, 153, 193n, 217, 224italiani, 64, 191, 220 e n, 266

Kingston upon Hull, 203n, 206n

L’Aia, 49Lampedusa, 81Laodicea, 234nLe Bez, 199Lecce, 126, 128-129, 155Leeds, 198 e n, 202Leida, 92nLerici, 238nLevante, 150, 155, 197nliegesi, 268Liegi, 269liguri, vedi genovesiLimerick, 202-203Lindenhardt, 206Linguadoca, 182, 224, 233nLione, 82, 106, 152-153, 172-173, 186-

187, 189 e n, 198, 205n, 224, 229, 238 e n, 264

lionesi, 30, 82n, 149, 153, 181, 187, 262Lisbona, 65livornesi, 153, 190, 192Livorno, 76n, 109, 153, 190 e n, 198n,

205, 216-217, 236n, 267nLondra, 17, 57, 62, 66, 88, 98, 203, 206,

209, 220, 224, 229n, 261

Stranieri di antico regime332

lorenesi, 81, 153Losanna, 187Lubecca, 68Lucca, 174, 224lucchesi, 83nLucerna, 170-171Lunel, 239luterani, 51, 208n

Mâcon, 178Madrid, 63, 65, 70-71, 74, 80n, 120,

205n, 213nmaghrebini, 51n, 232-233maghribi, vedi ebreiMalaga, 67, 205nMalta, 82Manfredonia, 101Mar Baltico, 206nMare del Nord, 198Marsala, 248Marsiglia, 31, 77, 101-102, 106, 107 e

n, 110, 114, 144, 172-173, 179n, 180, 183, 185, 187, 191n, 195, 198 e n, 209, 220, 224-225, 228-229, 240, 252, 261

marsigliesi, 89, 101Mazzara del Vallo, 189Mediterraneo, 27, 75, 80, 145-146, 174,

205, 217, 225, 238nMegara, 33Meissen, 82Messina, 30, 35n, 38-39, 49n, 71n, 75,

198n, 210n, 214 e n, 220, 229n, 232-234, 273n

Midi, 198, 206, 244, 273milanesi, 174Milano, 190, 208nMistra, 155Montélimar, 196nMontpellier, 152, 182, 195, 198Morea, 106, 114, 155Mosca, 272

mozarabi, vedi rebattiniMünster, 68Murano, 82 e nmusulmani, 19, 232-233

Neuchâtel, 170 e n, 181n, 210, 227, 252, 269

Nîmes, 182-183, 188, 196, 198, 223Nizza, 30, 198n, 214nNogent-le-Rotrou, 198normanni, 42Nuovo Mondo, vedi America

Obvaldo, 166occitani, 239Olanda, vedi Province UniteOlanda (provincia), 92nolandesi, 22, 33, 43, 48-49, 53, 64, 68, 71,

76, 91, 92, 98n, 116-118, 172, 217-218, 221, 230, 233-234, 254, 270

Oneglia, 198, 227Orbetello, 49nortodossi, 73Otranto, 230ottomani (anche turchi), 47, 119, 120n,

229-231

palatini, 107Palermo, 35n, 48-49, 80n, 208n, 214n,

229-230, 234, 248papali, sudditi, 199, 201nParigi, 17, 107n, 120, 152, 153, 171,

174, 178n, 186, 203, 220, 222-223, 240, 256-257, 270n

Parma, 32, 254Perche, 198Pesaro, 216Pescara, 49n, 128piacentini, 95, 121Piemonte, 238n, 286piemontesi, 207, 209n, 268Pisa, 27

Indice dei luoghi e delle appartenenze 333

Porta ottomana, vedi Impero ottomanoPort-au-Prince, 229nPorto Longone, 49nPortogallo, 65portoghesi, 163n, 254Pozzuoli, 47, 55presbiteriani, 205nprotestanti, 15n, 31, 107n, 166n, 170,

172-174, 183-187, 189-191, 193-196, 200, 208n, 217-218, 223, 226, 229, 270

Provenza, 224provenzali, 286Province Unite, 30, 61, 65n, 68, 91,

116-118, 120-121, 148n, 205, 216, 218-219, 221-222, 224, 234, 270

Prussia, 170, 210prussiani, 272Puglia, 127, 129, 224pugliesi, 89

Ragusa (Dubrovnik), 214n, 230ragusei, 233rebattini, 73nriformati (anche calvinisti), 51, 172-

173, 187, 190n, 195, 200, 209n, 217, 222, 229n, 233, 270

Rodano, fiume, 187rom, 19, 81 e n Roma (vedi anche Santa Sede), 49n,

51, 123-124, 176, 208n, 236, 240-241, 244-249, 252

romani, 37, 247, 249, 263Rouen, 224Rouergue, 182, 197

Sacro Romano Impero, 25, 165n, 204n, 208-210, 218n

Saint-Domingue, 228-229Saint-Antonin, 197Saint-Jean-du-Bruel, 182Salamanca, 63n

salernitano, 98Salerno, 98 e n, 198n Salonicco, 216San Gallo (città e abbazia), 31, 170n,

172 San Leucio, 82-83, 264-265, 269San Pietroburgo, 190 e nSankt Ulrich, 210nSanlúcar de Barrameda, 67Santa Sede, 52n, 191Sardegna, 198n, 201n, 207nsassoni, 83, 164-165Savoia, 198-199, 254, 268savoiardi, 153, 198, 201n, 240, 268Sciaffusa, 170nscozzesi, 205sefarditi, vedi ebreiSerenissima Repubblica di Genova,

vedi GenovaSerenissima Repubblica di Venezia,

vedi VeneziaSicilia, 17, 30-31, 35-36, 38-39, 49,

60, 71n, 81, 113, 148, 167n, 214n, 216, 220, 224, 233, 273n

siciliani, 35n, 80 Siena, 72Siria, 234nSiviglia, 32, 65-67, 70, 90sivigliani, 95Soletta, 170-171Spagna, 35-36, 61-63, 65-66, 68-71,

74, 77-78, 80n, 100, 109, 124 e n, 166, 171-172, 180, 199, 203, 205n, 213n, 216, 218n, 224, 228, 237n, 254n, 258

spagnoli, 49n, 53n, 60, 64-65, 68-69, 74-75, 80, 90n, 94, 95n, 121, 125, 213n, 266, 279

Stati Uniti d’America, 221-223, 225, 228-229

Stato dei Presidi, 17, 49nStato pontificio, 138

Stranieri di antico regime334

Stoccarda, 207, 233svedesi, 49n, 172, 219-221, 246Svezia, 120, 219-221Svitto, 170nSvizzera (anche Confederazione elve-

tica e Cantoni confederati), 170-174, 187, 189, 191n, 195, 209-210, 217, 222-224

svizzeri (anche elvetici), 22, 25, 52, 170-172, 173, 187 e n, 189-190, 192-193, 207-211, 219, 223, 226, 251-252, 271, 281, 287

tarantini, 89Taranto, 128tedeschi, 22, 81, 165n, 197, 206n, 209-

210, 234, 246, 251n, 262, 266, 271, 281, 287

Terra di Lavoro, 83, 275nTerra d’Otranto, 127Terranova, 225Thermignon, 198nTicino, 170nTirolo, 210Tirreno, 101Tolone, 224, 273 e ntolonesi, 273Topsham, 205torinesi, 269Torino, 181n, 207n, 209n, 220, 264Torre Annunziata, 82toscani, 51, 80, 93, 241, 266, 272, 279Trapani, 49, 248Tre Leghe, Libero Stato delle, vedi

GrigioniTrieste, 125, 197, 214ntriestini, 197, 251nTripoli (città e reggenza), 61, 230, 232-

233tripolini, 51n, 231-232Tubinga, 208nTunisi (città e reggenza), 20, 73n, 145n,

191n, 231n, 250n

Tunisia, vedi Tunisiturchi, vedi ottomaniTurgovia, 170n, 186-187turgoviesi, 189

Udine, 210nugonotti, 25, 173, 178-179, 182-185,

187, 190-191, 193, 197, 202-204, 220, 233, 270, 287

Untervaldo, 170nUri, 52n, 170nUSA, vedi Stati Uniti d’AmericaUstica, 81

Val Gardena, 210nvaldesi, 208nValenzia, 70Vallese, 170nvalloni, 252Varennes, 242Vaud, 170n, 172, 194, 217veneti, vedi venezianiVenezia (città e repubblica), 27, 31, 52,

55, 71-72, 88, 95n, 101-104, 106-107, 125-127, 210n

veneziani (anche veneti), 44, 53n, 56n, 71-73, 77 e n, 88, 92, 102, 104, 107, 108, 124-127, 129-131, 156, 218, 230

Ventotene, 81Versailles, 42, 45, 60, 62, 98, 121, 184,

185, 194Vestfalia, 169Vevey, 194, 217Vienna, 46, 49, 82-83, 125, 165n, 177n,

190vodesi, 196

Württemberg, 207-209Würzburg, 210n

Zugo, 170nzurighesi, 152Zurigo, 170 e n

Questo volumeè stampato su carta Palatina

delle Cartiere Miliani Fabriano S.p.A.

Finito di stamparenel mese di dicembre 2011

dalla Grafica Editrice Romana S.r.l.Roma