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  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

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    SICUREZZA dei SOTTOPRODOTTI di ORIGINEANIMALE: SCENARI e NUOVE PROSPETTIVE

    LE LINEE GUIDA NAZIONALI perLAPPLICAZIONE del REGOLAMENTO (CE)n 1069/2009

    BIRORI (NU) 13 e 14 ottobre 2011

    Ugo Baldi-Regione Piemonte

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    Liguria e Valle dAosta

    1. Registrazione stabilimenti2. Riconoscimento stabilimenti3. Esclusioni registrazione/riconoscimento4. Raccolta sul luogo di produzione5. Trasporto - indicazioni operative6. Veicoli e contenitori - comunicazioni

    7. Veicoli e contenitori - identificazione8. Documento commerciale9. Rintracciabilit - registri

    Linee guida per applicazione del Reg. (CE) n.1069/2009

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    Liguria e Valle dAosta

    10.Smaltimento come rifiuti (norma ambientale)11.Smaltimento come sottoprodotti (norma

    sanitaria)

    12.Trasformazione in impianti di compost e biogas13.Casi particolari:

    1. Pelli2. fertilizzanti organici e ammendanti

    14.Deroghe art.16 (deroghe alluso)15.Deroghe artt. 12,13,14 e 2116.Periodo transitorio

    17.Sanzioni

    Linee guida per applicazione del Reg. (CE) n.1069/2009

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    1.Registrazione impianti/attivit (art.23)

    qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensidellarticolo 24 del regolamento (CE)1069/2009, o

    qualora, nel caso di stabilimenti che generano

    sottoprodotti, non siano gi stati riconosciuti o registratiai sensi del regolamento (CE) 852/2004 o delregolamento (CE) 853/2004

    tutte le attivit di produzione, trasporto,manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissionesul mercato, distribuzione, uso o smaltimento deisottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati

    sono soggette a registrazione

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    Liguria e Valle dAosta

    1.Registrazione impianti/attivit (art. 23)

    Trasporto

    Oleochimico

    Lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati, per scopi diversidallalimentazione degli animali (art. 36), (ex impianti tecnici), adesempio:concerie

    attivit di tassidermialavorazione di lana, peli, piume, setole di suinilavorazione di ossa per produzione di porcellana, colle, gelatinealtri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale

    solo qualora lattivit consista unicamente nel

    trasporto di SOA e p.d. e non sia anche associataad altre attivit inerenti i SOA o gli alimenti, perle quali loperatore sia gi registrato/riconosciuto

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    Liguria e Valle dAosta

    1. Registrazione impianti/attivit (art. 23)

    Uso di sottoprodotti per lalimentazione degli animali in deroga(impieghi speciali, art. 18)

    Centri di raccolta, (definiti allAllegato I, punto 53 del Reg.UE n. 142/2011 )

    Produzione di cosmetici, dispositivi medici, diagnostici,medicinali e medicinali veterinari (art. 33) (ex impianti tecnici)

    Immissione in commercio (intermediari e commercianti)

    SOLA AUTORIZZAZIONE ASL per limpiego di sottoprodotti oprodotti derivati in esposizioni, attivit artistiche o di ricerca,

    a fini diagnostici o istruttivi (art. 14 punto 2 delle Linee Guida)

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    Liguria e Valle dAosta

    1.Registrazione impianti/attivit (art. 23)

    Notifica di: Apertura Variazione titolarit (ragione sociale) o attivit Cessazione attivit

    Dove:ASL, oppureSportello Unico Attivit Produttive (SUAP) del Comune sededellattivit o dove loperatore risiede (se attivit senzastabilimento, es. trasporto), secondo modalit stabilite dalle Regioni

    Requisiti :dichiarazione di rispettare i requisiti minimi del R.1069/2009 eR.142/2011relazione tecnica descrittiva dellattivit

    planimetria dei locali 1:100(datate e firmate dalloperatore titolare o legale rappresentante)

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    Registrazione impianti/attivit (art.23)

    Loperatore pu iniziare lattivit successivamente allavvenuta

    notifica

    Se i SOA o i p.d. sono materie prime per mangimi, loperatore sideve anche registrare ai sensi dellart.9, comma 2 del Reg. (CE)

    n.183/2005Limpianto deve essere inserito nellelenco nazionale del Ministerodella Salute (SINTESI) a cura delle Regioni o P.A. e riceve unnumero ufficiale di identificazione

    La veridicit di quanto dichiarato dalloperatore verr controllatadallASL nellambito del controllo ufficiale. In caso di dichiarazionimendaci: sanzione penale art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

    445 e eventuale sospensione dellattivit

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    2. Riconoscimento impianti (art. 24) (1/2)

    Trasformazione, che opera secondo i metodi di trasformazione dall1 al 7o con metodi alternativi

    Incenerimento e coincenerimento, diversi da quelli riconosciuti ai sensidelle direttiva 2000/76/CE

    Combustione di sottoprodotti e prodotti derivati

    Produzione di alimenti per animali da compagnia Produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti Compostaggio e biogas Manipolazione dei sottoprodotti di origine animale a seguito della raccolta

    mediante le seguenti operazioni:

    Selezione Taglio Refrigerazione Congelamento Salatura

    (Asportazione delle pelli e del materiale specifico a rischio)

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    2.Riconoscimento impianti (art. 24) (2/2)

    Magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale (ex transito)

    Magazzinaggio di prodotti derivati se destinati ad essere:smaltiti in discarica o mediante incenerimento o

    coincenerimento;usati come combustibile;usati come mangimi eccetto gli stabilimenti riconosciuti o

    registrati ai sensi del Reg. 183/2005;usati come fertilizzanti organici o ammendanti (farine tal quali),

    escluso il magazzinaggio in un luogo di diretta applicazione.

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    2. Riconoscimento impianti (art. 44)

    Procedura domanda: definita dalle Regioni o PA

    ISTANZAREQUISITI relativiallinfrastruttura e alleattrezzature necessarie ad

    assicurare le procedureoperative previste (art.27, a)

    ISPEZIONE PREVENTIVA ASLo REGIONE

    RICONOSCIMENTO CONDIZIONATO

    ISPEZIONE ASL o REGIONE

    TUTTI I REQUISITIpertinenti fissati a norma art.27(es. convalida trattamento, seimp.trasformazione)

    RICONOSCIMENTO DEFINITIVO

    Max 3 mesi

    Max 3 mesi (3 +3)

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    Loperatore pu iniziare lattivit successivamente alriconoscimento condizionato

    Se produce mangimi per animali da compagnia, loperatore sideve anche registrare ai sensi dellart.9, comma 2 del Reg.(CE) n.183/2005

    La procedura e la modulistica sono definite dalle Regioni e PA

    Limpianto deve essere inserito nellelenco nazionale del Ministero

    della Salute (SINTESI) a cura delle Regioni o P.A. e riceve unnumero ufficiale di identificazione.

    Nella medesima strutture, eventuali attivit autorizzate ai sensidel d.lvo 152/2006 (norma ambientale) devono essere separatecompletamente e in via permanente dallattivit soggetta ariconoscimento .

    2. Riconoscimento impianti

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    L atto di riconoscimento (emanato da Regione/PA o ASL)

    deve riportare almeno:

    2. Riconoscimento impianti

    Lattivit

    La tipologia di prodotto generato (master list)

    La categoria di sottoprodotto manipolato, lavorato, utilizzato

    Il numero di riconoscimento

    Inoltre, se lattivit riguarda pi di una categoria disottoprodotti precisare se la lavorazione :

    permanente

    temporanea (emergenze epidemiche, altro..)

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    Altra documentazione utile ai fini del riconoscimento o

    delle variazioni

    2. Riconoscimento impianti

    istanza di voltura o cambio ragione sociale

    parere del Servizio Veterinario

    dichiarazione sostitutiva Camera Commercio e requisiti tecnici

    istanza variazioni significative

    variazione titolarit dichiarazione sostitutiva cessazione totale o parziale attivit

    comunicazione alla Regione di sospensione, cessazione o revoca

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    Link del sito della Commissione Europea Elenchi degli Impianti SOA riconosciuti

    http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_abp_en.htm

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    3. Esclusioni dalla registrazione o dal riconoscimento

    Incenerimento e coincenerimento, autorizzati ai sensi del decretolegislativo 11 maggio 2005 n.133, attuazione della direttiva 2000/76/CE inmateria di incenerimento rifiuti.

    Discariche autorizzate conformemente al decreto legislativo 13 gennaio

    2003 n. 36, attuazione direttiva 1999/31 relativa alle discariche di rifiuti;

    Impianti che generano sottoprodotti le cui attivit sono gi statericonosciute o registrate in conformit della legislazione comunitariasulligiene alimentare. Detti impianti sono soggetti a controlli ufficiali in

    quanto tenuti a rispettare le prescrizioni del citato regolamento.Qualora, oltre alla produzione e allo stoccaggio, vengano effettuatealtre attivit sui sottoprodotti (ad esempio lincenerimento), taliattivit devono essere riconosciute o registrate.

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    3. Esclusioni dalla registrazione o dal riconoscimento

    annessi alle aziende lattiero-casearie, nel caso in cui introducanosottoprodotti di origine animale derivanti da processi di trattamento etrasformazione del latte proveniente dal medesimo impianto

    non annessi ad allevamenti, che introducono rifiuti di cucina e ristorazionedi categoria 3 o miscele di tali rifiuti con: stallatico, contenuto del tubo

    digerente separato da questultimo, latte, prodotti a base di latte, prodottiderivati dal latte, sottoprodotti derivanti dal processo di trattamento etrasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova,prodotti a base di uova e sottoprodotti di origine animale di cui allarticolo10, lett,. f) del regolamento 1069/2009 trasformati conformemente

    allarticolo 2, paragrafo 1, lett. m) del Regolamento (CE) 852/2004 ,

    annessi allazienda agricola, qualora utilizzzino stallatico proprio,comprendente anche gli effluenti di allevamento, o da impianti consortili

    Impianti di biogas e compostaggio:

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    3. Esclusioni dalla registrazione o dal riconoscimento

    Attivit che comportano la produzione di sottoprodotti di origineanimale in allevamenti registrati in Banca Dati Nazionale, o altrilocali in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti, come i canili,gli esercizi commerciali per la vendita di animali, i giardini zoologici,le strutture veterinarie. Eventuali attivit di raccolta e stoccaggioper conto terzi, presso le succitate strutture, sottostanno a tutti gliobblighi previsti dal suddetto regolamento (registrazione oriconoscimento)

    Immissione sul mercato e distribuzione allutente finale difertilizzanti organici in confezioni pronte per la vendita di pesonon superiore ai 50 kg.

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    3. Contenitori dislocati sul territorioPer particolari esigenze le Regioni/PA possono autorizzare, per la raccolta

    e stoccaggio di carcasse animali, uno o pi contenitori refrigerati dislocatisul territorio, in unarea dedicata individuata dallautorit comunalecompetente.Le Regioni detengono un anagrafe locale di tali contenitori.

    Detti contenitori devono essere chiaramente identificati in rapporto allatipologia di materiale contenuto e posizionati in unarea chiusa o recintatanon accessibile a soggetti non autorizzati.

    Per ogni sito individuato un responsabile gestionale il cui nominativo deve

    essere notificato all'ASL territorialmente competente.Il responsabile gestionale: detiene il registro delle partite di cui all'art. 22 del regolamento (CE)1069/2009. applica una procedura per la pulizia e la sanificazione dei contenitori.

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    4. Raccolta sul luogo di produzione

    I SOA devono essere: asportati quotidianamente dal luogo di produzione, oppure immagazzinati mediante limpiego del freddo

    I contenitori per la raccolta sul luogo dei produzionedevono essere identificati con striscia inamovibile: alta almeno 15 cm e larga in modo che sia evidentecolorata in:

    nero (categoria 1) giallo (categoria 2) verde (categoria 3)

    Sono fatte salve le disposizioni previste per il MSR

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    Liguria e Valle dAosta

    4. Raccolta sul luogo di produzione

    Le carcasse degli animali morti in allevamento devono: essere asportate nel pi breve tempo possibile (24 h),oppure

    immagazzinate mediante limpiego del freddo, oppure conservate in modo da non creare rischi per la salutepubblica, animale, ambientale, n molestie olfattive

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

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    5. Trasporto sottoprodotti - indicazioni operative

    Il trasporto dei SOA deve avvenire in imballaggi a

    perdere, nuovi e chiudibili, oppure in contenitoririutilizzabili o veicoli coperti a tenuta stagna.

    Dopo lo scarico, presso limpianto di destinazione:

    gli imballaggi a perdere sono smaltiti a norma dilegge, i contenitori riutilizzabili ed i veicoli sono sottoposti alavaggio e disinfezione.

    Limitatamente al trasporto sfuso dei prodotti derivati,le operazioni di lavaggio e disinfezione possono essereeffettuate anche presso altre strutture od impianti

    indicati dalloperatore.

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    Il lavaggio e disinfezione del mezzo o del contenitoredevono essere attestati dal titolare dellimpianto didestinazione, o suo delegato, mediante la compilazionedellallegato 4 o riportato sul documento di trasporto(copia per il trasportatore) con lindicazione di data, orae luogo.

    Tali documenti devono essere disponibili per icontrolli durante il trasporto.

    5. Trasporto sottoprodotti - indicazioni operative

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

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    I contenitori e gli automezzi sono dedicati altrasporto di una sola categoria di sottoprodotti diorigine animale o di prodotti derivati.

    Qualora il trasporto di categorie diverse di SOA eprodotti derivati avvenga contemporaneamente,lintera partita acquisisce la categoria a pi altorischio sanitario

    5. Trasporto sottoprodotti - indicazioni operative

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

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    Contenitori e automezzi dedicati (rispetto adalimenti e mangimi) eccetto che per:

    prodotti derivati, solidi o liquidi, di tutte lecategorie purch confezionati

    prodotti derivati, solidi o liquidi, trasportati sfusi,

    ottenuti da materiali di cat. 3 (ad es. grassi animalie idrolizzati proteici), purch prima del carico esuccessivamente allo scarico automezzi econtenitori siano sottoposti a lavaggio e

    disinfezione

    5. Trasporto sottoprodotti - indicazioni operative

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

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    Le Regioni e le Province autonome, per accertate esigenze locali,limitatamente al proprio ambito territoriale e su proposta delServizio Veterinario dellASL competente, possono consentire

    il trasporto, sul medesimo automezzo e contemporaneamente, disottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di diversacategoria, previa:

    specifica autorizzazionein contenitori separati, ermeticamente chiusi ecorrettamente identificati

    5. Trasporto sottoprodotti - indicazioni operative

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    Le Regioni e le Province autonome, per accertate esigenzelocali, possono autorizzare il trasporto di corpi di animali mortidi piccola e media taglia, ancorch altri sottoprodotti di origineanimale, verso un impianto riconosciuto o registrato ai sensi delRegolamento, o verso Istituti di ricerca, quali IZS, o verso IstitutiUniversitari, a scopo diagnostico o didattico

    contenitori nuovi a perdere, a tenuta stagna e chiudibili,correttamente identificati,il contenitore pu essere trasportato direttamente dallutentecon proprio mezzo.

    animali soggetti a test: prima dello smaltimento deve essereeffettuato il prelievo del tronco encefalico, da parte della azienda

    ASL competente per il controllo delle TSE

    5. Trasporto sottoprodotti - indicazioni operative

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    Fatti salvi gli altri adempimenti relativi al trasporto(identificazione dei sottoprodotti, registro delle partite,documento commerciale) il trasporto di SOA medianteveicoli o contenitori adibiti al trasporto di prodottidestinati al consumo umano, consentito per :

    a) sottoprodotti di cui allart. 10 del regolamento (CE) 1069/2009,lettera f) (prodotti non pi destinati al consumo umano per motivicommerciali, per problemi di fabbricazione o per altri difetti)compresi i resi commerciali, anche lattiero-caseari, nel caso direstituzione agli stabilimenti di produzione riconosciuti a normadel Regolamento (CE) n. 853/2004, purch non deteriorati in modotale da costituire un pericolo per la salute pubblica o degli animalie purch venga evitata ogni possibile contaminazione crociata;

    5. Trasporto sottoprodotti - indicazioni operative

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

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    b) sottoprodotti di cui allart. 10 del regolamento (CE) 1069/2009,lettere a), e), i) e j), destinati esclusivamente alla produzione di

    alimenti per animali da compagnia o di prodotti derivati di cuiallart.33, purch consegnati direttamente agli stessi impianti diproduzione, alle seguenti condizioni (nota prot. 20158-P-11/11/2010):

    a. consegnate non alla rinfusa,b. trasportate in tempi diversi dagli alimenti destinati alla

    vendita per il consumo umano,c. mantenenti le caratteristiche dellidoneit al consumo

    umano durante il trasporto,d. adeguatamente imballate

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

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    c) latte o siero di latte di cat. 3 destinato ad allevamentiper lalimentazione animale, che, secondo la deroga di cui

    allAllegato X, Capo II, sezione IV, parte II delregolamento (UE) 142/2011:

    consegnato direttamente, dallo stabilimento riconosciuto ai

    sensi del regolamento (CE) 853/2004 alle aziende agricoleutilizzatrici, purch il siero mantenga le caratteristiche dellidoneit al

    consumo umano e si provveda alla corretta identificazionedellautomezzo durante il trasporto, mediante lapposizione diuna targa (etichetta) come riportato al punto 3 dellart. 7.

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

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    Ogni impresa che trasporta SOA e prodotti derivati,deve comunicare al Servizio Veterinario della ASLcompetente sul territorio in cui la ditta registrata/riconosciuta (sede operativa)

    lelenco di veicoli e/o dei contenitori riutilizzabiliposti sotto il suo controllo (modello e targa) e le sue

    variazioni.

    6. Veicoli e contenitori - comunicazioni

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

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    Gli automezzi e/o i contenitori riutilizzabili destinati altrasporto di SOA e prodotti derivati non possono esseredestinati al trasporto di animali vivi, alimenti, mangimi erifiuti, fatto salvo quanto previsto allart.5, comma 6 dellIntesa (prodotti derivati )

    Animali vivi Alimenti Mangimi Rifiuti

    6. Veicoli e contenitori - comunicazioni

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

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    La comunicazione deve contenere almeno:

    modello e targa del veicolo; nel caso di contenitoririutilizzabili non targati, le caratteristiche e ledimensioni;

    la sede di rimessaggio del veicolo o del contenitore

    la sede presso cui detenuto il registro delle partite,se diversa dalla sede operativa o di rimessaggio

    la categoria di SOA e prodotti derivati trasportati

    lindicazione dei punti di lavaggio/disinfezione dei veicolie/o dei contenitori

    6. Veicoli e contenitori - comunicazioni

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

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    veicoli o contenitori adibiti al trasporto diprodotti destinati al consumo umano, seutilizzati per il trasporto di SOA (art. 5 punto

    14 delle linee guida: resi, soa per pet-food oart.33, siero per alim. Animale)

    obbligo di comunicazione

    6. Veicoli e contenitori - comunicazioni

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

    37/59

    veicoli o contenitori gi autorizzati ai sensidella precedente disciplina (Reg 1774/2002),se lautorizzazione era valida al 4.03.2011, non

    sono soggetti a obbligo di comunicazione

    6. Veicoli e contenitori - comunicazioni

    obbligo di comunicazione

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

    38/59

    c/o Servizio Veterinario della ASL deve esserepresente un registro dei veicoli o contenitoriadibiti al trasporto di SOA o prodotti derivati,

    codice di identificazione, sulla base dell'ordine diregistrazione.

    La documentazione relativa all'avvenutacomunicazione, con lattribuzione del codice, deveessere disponibile durante il trasporto

    7. Veicoli e contenitori - identificazione

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

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    I veicoli e i contenitori riutilizzabili per il trasporto deiSOA e prodotti derivati, devono essere identificatimediante targa inamovibile di metallo, o di altromateriale idoneo, riportante:

    indicazione di Regione e ASL di competenzacodice di identificazione ASLcategoria dei sottoprodotti di origine animalediciture indicate nel Regolamento (UE) 142/2011

    all'allegato VIII, capo II, in rapporto alla categoria edalla tipologia di prodotto trasportato

    (Categoria e diciture possono essere indicate in un etichetta separata

    rispetto a quella che identifica il mezzo)

    7. Veicoli e contenitori - identificazione

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

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    veicoli ed i contenitori riutilizzabili, giautorizzati ai sensi della normativaprecedente, possono mantenere la stessatarga inamovibile e gli stessi datiidentificativi, purch tali dati trovinocorrispondenza con quanto registrato presso

    lASL competente

    7. Veicoli e contenitori - identificazione

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

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    GUIDELINESGUIDELINES

    MATERIALI DIMATERIALI DICATEGORIA 1CATEGORIA 1

    DESTINATI SOLO ALLADESTINATI SOLO ALLA

    ELIMINAZIONEELIMINAZIONE

    MATERIALI DIMATERIALI DI

    CATEGORIA 2CATEGORIA 2

    NON DESTINATO ALNON DESTINATO AL

    CONSUMO ANIMALECONSUMO ANIMALE

    MATERIALI DIMATERIALI DI

    CATEGORIA 3CATEGORIA 3

    NON DESTINATO ALNON DESTINATO AL

    CONSUMO UMANOCONSUMO UMANO

    PRODOTTI DERIVATI DAPRODOTTI DERIVATI DACATEGORIA 1CATEGORIA 1

    DESTINATI SOLO ALLADESTINATI SOLO ALLA

    ELIMINAZIONEELIMINAZIONE

    PRODOTTI DERIVATI DAPRODOTTI DERIVATI DA

    CATEGORIA 2CATEGORIA 2

    NON DESTINATO ALNON DESTINATO AL

    CONSUMO ANIMALECONSUMO ANIMALE

    PRODOTTI DERIVATI DAPRODOTTI DERIVATI DA

    CATEGORIA 3CATEGORIA 3

    NON DESTINATO ALNON DESTINATO AL

    CONSUMO UMANOCONSUMO UMANO

    Dimensioni cm. 50x35 (veicoli e scarrabili) Altezza dei caratteri 5 cm.

    7. Veicoli e contenitori - identificazione

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

    42/59

    Targa inamovibile, di metallo o altromateriale idoneo, riportante la seguente

    dicitura:

    REGIONE..

    A.S.L. .

    Aut. n .. (Reg. CE n 1069/09)

    7. Veicoli e contenitori - identificazione

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

    43/59

    MATERIALI di CATEGORIA 1

    DESTINATI solo allo

    SMALTIMENTO

    REGIONE .

    ASL

    Cod. ident. .

    (Reg. Ce n1069/09)

    MATERIALI TRASFORMATI

    di CATEGORIA 1

    DESTINATI solo allo

    SMALTIMENTO

    REGIONE ..ASL

    Cod. ident. .(Reg. Ce n1069/09)

    7. Veicoli e contenitori - identificazione

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

    44/59

    MATERIALI di CATEGORIA 2

    NON DESTINATI al

    CONSUMO ANIMALE

    REGIONE ..

    ASL .

    Cod. ident..(Reg. Ce n1069/09)

    MATERIALI TRASFORMATI

    di CATEGORIA 2

    NON DESTINATI al

    CONSUMO ANIMALE

    REGIONE ASL

    Cod. ident. .(Reg. Ce n1069/09)

    7. Veicoli e contenitori - identificazione

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

    45/59

    MATERIALI di CATEGORIA 3

    NON DESTINATI al

    CONSUMO UMANO

    REGIONE ..

    ASL ..

    Cod. ident. .(Reg. Ce n1069/09)

    MATERIALI TRASFORMATI

    di CATEGORIA 3

    NON DESTINATI al

    CONSUMO UMANO

    REGIONE .ASL

    Cod. ident. .(Reg. Ce n1069/09)

    7. Veicoli e contenitori - identificazione

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

    46/59

    La targa di cui sopra deve essere:verde per i materiali di categoria 3giallo per i materiali di categoria 2nero per i materiali di categoria 1

    ( Periodo transitorio di 24 mesi per adeguamento etichetta)

    Dimensione della targa: Veicoli/contenitori riutilizzabili non inferiore a 50cm x 35cm

    negli altri casi non inferiore a 20cm per lato.

    Laltezza dei caratteri non deve essere inferiore a 5 cm.

    7. Veicoli e contenitori - identificazione

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

    47/59

    E possibile utilizzare targhe rimovibili per iltrasporto, in tempi diversi, nello stesso veicolo ocontenitore, di differenti categorie di sottoprodottipurch si informi il servizio veterinario dell'ASL

    competente e siano prodotte procedure scritte dilavaggio e disinfezione.

    Dellutilizzo di targhe rimovibili e della suddetta

    procedura deve essere fatta menzione nellacomunicazione del veicolo o del contenitorepresentata alla ASL

    7. Veicoli e contenitori - identificazione

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

    48/59

    Mezzi senza obbligo di identificazione, per il trasporto di:

    materiali di categoria 3 degli stabilimenti di trasformazione dellatte, riconosciuti a norma del reg (CE) n. 853/2004, qualora sitratti della restituzione di prodotti, che tali operatori hannoprecedentemente consegnato ai loro clienti; tale materiale

    deve essere sempre identificato conformemente allAllegatoVIII, capo II del regolamento UE/142/2011.

    mangimi composti (art.4 del regolamento (CE) 767/2009)fabbricati da SOA o da prodotti derivati;

    fertilizzanti organici, in confezioni pronte per la vendita dipeso non superiore ai 50 Kg o in grandi sacchi (big bag) di pesonon superiore ai 1000 Kg o 1000 litri, alle condizioni fissate dalregolamento (UE) 142/2011.

    7. Veicoli e contenitori - identificazione

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

    49/59

    Durante il trasporto, anche sulterritorio nazionale, i sottoprodotti di

    origine animale ed i prodotti derivatidevono essere accompagnati daldocumento commerciale di cui allallegato

    VIII, capo III del regolamento (UE)142/2011. )

    8. Documento commerciale (DDT)

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

    50/59

    Le Regioni e le Province autonome, per esigenze localie nellambito del proprio territorio, possonoautorizzare lutilizzo di un documento commercialesemplificato (Allegato 3). Tale scelta potr essereestesa anche ai materiali di Cat. 1 e 2 e deve esserecomunicata al Ministero della Salute.

    Sul documento commerciale, in alternativa alla

    descrizione delle singole specie animali, possibileindicare la dicitura multi specie che ne vincola isuccessivi utilizzi conformemente al regolamento (CE)1069/2009 e (UE) 142/2011.

    8. Documento commerciale (DDT)

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

    51/59

    Nel caso in cui i sottoprodotti di origineanimale ed i prodotti derivati siano destinati

    ad essere smaltiti come rifiuti, il documentocommerciale deve essere sostituito dalladocumentazione prevista dalla normativa

    ambientale.

    8. Documento commerciale (DDT)

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

    52/59

    Il DDT deve essere redatto in almeno tre esemplari:1.Originale: deve accompagnare la partita fino alladestinazione finale e deve essere conservato daldestinatario2.Copia: al produttore3.Copia: al trasportatore

    Se il trasporto effettuato dal destinatario, questidovr conservare anche la copia del DDT prevista peril trasportatore.

    8. Documento commerciale (DDT)

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

    53/59

    Il DDT deve essere firmato dal produttore (speditore) edal trasportatore e conservato per almeno 2 anni; ilcolore della firma deve essere diverso da quello del

    testo stampato (allegato VIII, capo III delregolamento (UE) 142/2011).

    Nei casi in cui sia previsto il certificato sanitario,questo deve essere rilasciato e firmato dallAutoritcompetente e conservato per almeno 2 anni.

    8. Documento commerciale (DDT)

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

    54/59

    Il DDT non necessario nei seguenti casi:spostamento di stallatico tra due aziende agricolesituate sul territorio nazionale;

    prodotti lattiero-caseari restituiti di cuiallarticolo 5, comma 14 della presente Intesa,purch sulla bolla di reso vengano indicati comeSOA

    mangimi composti etichettati ai sensi delregolamento (CE) 767/2009.

    8. Documento commerciale (DDT)

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

    55/59

    Nel caso in cui i SOA ed i prodotti derivati sianodestinati alla produzione di mangimi o di alimentigreggi per animali da compagnia, al documento

    commerciale di cui al punto 1 del presentearticolo necessario allegare le informazioniobbligatorie di etichettatura previste dal

    Regolamento (CE) 767/2009 (All.V o Reg.242/2010).

    8. Documento commerciale (DDT)

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

    56/59

    Il DDT per il trasporto di siero di latte perlalimentazione animale (deroga di cui alpunto 3, parte II, sezione 4, capo II,allegato X del regolamento (CE) n.142/2011) deve indicare il trattamento al

    quale stato sottoposto.

    8. Documento commerciale (DDT)

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

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    Un operatore, registrato come intermediario senza

    stabilimento, pu effettuare la raccolta ed iltrasporto di sottoprodotti sul territorio e, al momentodel conferimento allimpianto di destinazione,compilare un unico DDT cumulativo rappresentante lasommatoria (in termini di peso) dei DDT rilasciati ai

    produttori/speditori.In questo caso lintermediario riporta sul DDTcumulativo tutte le informazioni richieste, compresalorigine dei sottoprodotti.

    Lo stesso intermediario obbligato a riportare sulregistro, di cui allart. 22 del Regolamento, tutte lemovimentazioni in entrata (DDT rilasciati aiproduttori/speditori) ed in uscita (DDT cumulativi) con

    la relativa correlazione.

    8. Documento commerciale (DDT)

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

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    GRAZIE per lattenzione

  • 7/26/2019 -Linee Guida Edizione Birori Baldi

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    a) carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso dellaselvaggina, di corpi o parti di animali uccisi, dichiarati idonei al consumoumano in virt della normativa comunitaria, ma non destinati al consumo

    umano per motivi commerciali;e) sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione diprodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossasgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla

    lavorazione del latte;

    i) animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini,che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili alluomo o

    agli animali;

    j) sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti oimpianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;