01 - La Valutazione Del Rischio Di Incendio Ed I Piani Di Emergenza Nei Luoghi Di Lavoro

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Edizione: Marzo 2000

Ministero dell ' InternoCOMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - UDINE per ignem per undas celerrime

GUIDA

TECNICA

N. 8

D. LGS. 626/94 -

D.M. 10.3.1998

v vvv vvv v

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO ED I PIANI DI EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVOROv vvv vvv v

L A V A L U T A Z I O N E D E L RI S C H I O D I I N C E N D I O

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO L I N E E G U I D A P E R L A VA L U T A Z I O N E D E I R I S C H I D I I N C E N D I O

I L P I A N O D I E M E R G E N Z A I N C A S O D I I N C E N D IOSCOPO ED OBIETTIVI PROCEDURE - PERSONE - AZIONI PIANI DI EVACUAZIONE ESERCITAZIONI ANTINCENDIO ESEMPI APPLICATIVI

Dott. Ing. Amedeo Monaco

A. Monaco - Valutazione del rischio di incendio e piani di emergenza nei luoghi di lavoro_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V A L U T A Z I O N E D E L R I S CH I O D I I N C E N D I O E PIANI DI EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I N D I C E 1 - INTRODUZIONE 2 - L A V A L U T A Z I O N E DE L R I S C H I O D I I N C E N D I O 2 . 1 - GENERALIT 2 . 2 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO 2 . 3 - LINEE GUIDA PER LA V ALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO ( DM 1 0 . 3 . 1 9 9 8 ) 2.3.1 - DM 1 0 . 3 . 1 9 9 8 - A L L E G A T O I: LINEE GUIDA PER LA V ALUTAZIONEDEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

pag 3 3 3 7 11 12 17 22 22 23 23 25 26 26 27 27 28 28 32 33 39 47

2.3.2 - DM 1 0 . 3 . 1 9 9 8 - ALLEGATO II : MISURE INTESE A RIDURRELA PROBABILIT DI INSORGENZA DEGLI INCENDI

3 - IL PIANO DI EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 GENERALIT SCOPO ED OBIETTIVI PROCEDURE - PERSONE - A Z I O N I VALUTAZIONE DEL RISCHIO E P I A N I F I C A Z I O N E MODALIT PER L EVACUAZIONE DELLE PERSONE ( PIANO DI EVACUAZIONE ) LE PROCEDURE DI CHIA MATA DEI SERVIZI DI S O C C O R S O COLLABORAZIONE CON I V I G I L I D E L F U O C O I N CASO DI INTERVENTO E S ER C I T A Z I O N I A N T I N C E N D IO ASSISTENZA ALLE PERS ONE DISABILI IN CASO DI INCENDIO

3 . 1 0 - D M 10.3.1998 - ALLEGATI VIII E VII: PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDUREDA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO ED ESERCI T A Z I O N I A N T I N C E N D I O

3.11 - E S E M P I A P P L I C A TIVI DI PIANI DI EMERGENZA PER INCENDIO 3.11.1 - OSPEDALI 3.11.2 - SCUOLE 3.11.3 - ALBERGHI

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1 - INTRODUZIONE Il D.Lgs. 626/94, ed i decreti applicativi emanati successivamente (es: DM 10.3.1998), hanno introdotto obblighi nuovi e coge nti, sconvolgendo alla radice modi consolidati di pensare e di agire. Il nuovo quadro normativo ha, di fatto, ampliato enormemente il campo di applicazione obbligatoria di misure di sicurezza antincendio, riferendosi spesso anche ad attivit di piccola dimensione, non soggette a controlli di prevenzione incendi, che per il passato non sono mai state interessate direttamente e profondamente da adempimenti di tal genere. Infatti ancora troppo spesso si commette lerrore di ritenere che, se una attivit non soggetta a controlli obbligatori di Prevenzione Incendi, per essa non sussiste lobbligo per lapplicazione di misure di sicurezza antincendio. Viceversa, lesenzione dai controlli VV.F. non esenta assolutamente il titolare di una attivit dallobbligo di attuare comunque tutti i provvedimenti di sicurezza necessari per la tutela della incolumit sia dei lavoratori addetti, sia delle persone a qualsiasi titolo presenti, indipendentemente dalle dimensioni dell'attivit e dal numero di persone presenti, ed in tali casi l'attuazione e l'osservanza delle misure di sicurezza necessarie demandata alla piena, esclusiva e diretta responsabilit del "titolare dell'attivit". Questo testo si prefigge, in particolare, lobiettivo di fornire un supporto alla effettuazione della valutazione del rischio di incendio ed alla successiva fase della redazione dei piani di emergenza in caso di incendio; su tali aspetti innovativi non esiste ancora una conoscenza consolidata, e gli orientamenti esposti possono risultare utili nella maggioranza dei casi. 2LA VALUTAZIONE D EL RISCHIO DI INCENDIO SECONDO IL D.LGS. 626/94

2.1 - GENERALIT Esistono numerose attivit per le quali non sono previsti controlli obbligatori da parte dei Vigili del Fuoco, e quindi non sussiste obbligo di esame progetto, n di richiesta e rilascio di CPI. Tuttavia anche per queste attivit, in particolare se ricadenti nel campo di applicazione di normative finalizzate alla sicurezza dei luoghi di lavoro (DPR 547/55; D.Lgs. 626/94), sussistono obblig hi precisi rivolti anche alla sicurezza antincendio, e perci utile evidenziare che lesenzione dai controlli non esenta assolutamente il titolare di una attivit dallobbligo di attuare comunque tutti i provvedimenti di sicurezza antincendio necessari per la tutela della incolumit delle persone. utile ricordare che, oltre agli obblighi recentemente introdotti dal D.Lgs. 626/94, sono ancora vigenti gli obblighi previsti dal DPR 547/55, che contiene a sua volta importanti indirizzi di sicurezza antincendio. Ad esempio: L'Art. 33, intitolato Difesa contro gli Incendi, dispone che In tutte le aziende o lavorazioni soggette al presente decreto devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare la incolumit dei lavoratori in caso di incendio.

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L'art. 34, in aggiunta, dispone che Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio:.. omissis ..

c - devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento. .. omissis .. d - deve essere assicurato, in caso di necessit, l'agevole e rapido allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi. Ci premesso, ci si pu chiedere: a favore di quali persone devono operare le misure di tutela? quali misure di sicurezza antincendio devono applicarsi? Per rispondere alla prima domanda non sufficiente la sola lettura delle succitate normative, che sembrano riferirsi sempre e solo ai lavoratori.

Un orientamento diffuso tra gli Enti di controllo (es: Vigili del Fuoco) sostiene chele misure di tutela devono applicarsi, in maniera generalizzata e nella loro interezza, sia per la incolumit dei lavoratori addetti, sia per la incolumit delle persone a qualsiasi titolo eventualmente presenti nellambito dellattivit, indipendentemente dalle dimensioni e dalla tipologia dell'attivit, dal numero di persone presenti, e dalla circostanza che l'attivit possa risultare anche non soggetta al controllo obbligatorio dei Vigili del Fuoco e/o di altri Enti. Tale orientamento sembra avvalorato da ripetute interpretazioni della magistratura (es: la Corte suprema di Cassazione ha affermato che le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro devono trovare applicazione anche a beneficio delle persone che occasionalmente si trovano nei luoghi di lavoro, essendo la loro integrit fisica meritevole di protezione non meno di quella dei lavoratori). Quanto sopra assume particolare rilevanza, ad es empio, per il dimensionamento delle vie di esodo (numero, larghezza, lunghezza, verso e modalit di apertura delle uscite, etc.) che, per le attivit non specificamente regolamentate, pu quindi avvenire secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. 626/94 (e successive modifiche o integrazioni) e nel DM 10.3.1998. In tal caso pertanto il dimensionamento delle vie di esodo potr venire effettuato applicando nella loro interezza, a favore di tutte le persone presenti a qualsiasi titolo nell'ambito dell'attivit, le indicazioni contenute nelle nuove formulazioni degli articoli 13 (vie e uscite di emergenza) e 14 (porte e portoni) del DPR 547/55, contenute nell'articolo 33 del D.Lgs. 626/94 e nel DM 10.3.1998. Ci potr significare, a titolo esemplificativo che in una banca, in un ristorante, in un ufficio postale, etc., le vie di esodo devono essere dimensionate sul numero complessivo di persone ottenuto sommando, al numero dei dipendenti, il numero massimo ipotizzabile di potenziali clienti.

Resta ora da vedere, per rispondere alla seconda domanda, quali misure disicurezza antincendio devono applicarsi per le attivit non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Ricordiamo che esistono attivit che, pur se non soggette a controlli di prevenzione incendi, sono comunque regolamentate da norme tecniche specifiche; in questi casi devono applicarsi le prescrizioni tecniche descritte in tali normative. Per le attivit non specificamente regolamentate (e queste sono la maggioranza), si applicano le prescrizio ni di sicurezza contenute nel DM 10.3.1998, e, per gli- 4-

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aspetti non previsti, si applicano con analogia ad altre normative esistenti i principi di base e le misure tecniche fondamentali previste dal combinato disposto degli art. 3 e 13 del DPR 577/82, nonch, ove applicabili, i criteri tecnici indicati nei succitati DPR 547/55 e D.Lgs. 626/94. Il DPR 577/82 regolamenta lattivit di Prevenzione Incendi in genere secondo le indicazioni dellart. 13, il quale prevede che i Vigili del Fuoco provvedono allesame preventivo dei progetti delle attivit soggette a controlli, per laccertamento della rispondenza dei progetti stessi alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri tecnici di prevenzione incendi, tenendo presenti le finalit ed i principi di base di cui allart.3 e le esigenze funzionali e costruttive degli insediamenti, delle attivit, degli impianti, ecc.. Il citato art. 3 prevede che i principi di base e le misure tecniche fondamentali di prevenzione incendi abbiano la finalit di specificare: misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilit dellinsorgere dellincendio quali dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale comb ustibile e sullagente ossidante; misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare le conseguenze dellincendio quali sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie desodo demergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili;

Ci significa che, per il conseguimento di un livello accettabile di sicurezza antincendio, necessario porre in atto una serie di provvedimenti di natura preventiva, di protezione attiva e di protezione passiva, tali da costituire un insieme coordinato di misure tecniche dirette a concretizzare e rendere operativi gli obiettivi di sicurezza desiderati. A tale scopo il D.Lgs. 626/94 diviene un fondamentale ed insostituibile riferimento anche per lapplicazione di misure di sicurezza antincendio. Il D.Lgs. 626/94 prevede, tra laltro, che: Il datore di lavoro tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela previste dallart. 3 e, in relazione alla natura dell'attivit ...(omissis)... deve valutare ...(omissis )... i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori...(omissis)...

All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il la voro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera "a". il programma delle misure ritenute opportune miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. per garantire il

Si riportano nel seguito, per opportuno promemoria, altri passi fondamentali delD.Lgs. 626/94, con riferimento agli aspetti di sicurezza antincendio. Art. 4 - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto............. omissis ...............

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5 - Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto ..... nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano le misure necessarie per la sicurezza e la salute di lavora tori, e in particolare: a - designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;............. omissis ...............

d - fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;............. omissis ...............

f - richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonch delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;............. omissis ...............

h - adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e d istruzioni affinch i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i - informa il pi presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;............. omissis ...............

q - adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonch per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attivit, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unit produttiva, e al numero delle persone presenti. Art. 5 - Obblighi dei lavoratori 1 - Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Art. 12 - Disposizioni generali 1 - Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro: a - organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; b - designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4 comma 5 lett. a); c - informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

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d - programma gli interventi, prende i provvedimenti e d istruzioni affinch i lavoratori possano, in caso di pericolo grave e immediato che non pu essere evitato, cessare la loro attivit ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; e - prende i provvedimenti necessari affinch qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilit di contattare il competente superiore gerarchico possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. 2 - Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b) il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unit produttiva. 3 - I lavoratori no n possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unit produttiva.............. omissis ...............

2.2 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO Il D.Lgs. 626/94 prevede che il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attivit, deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori , e, all'esito di tale valutazione, elabora un documento contenente: una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera "a". il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. La valutazione dei rischi deve essere effettuata secondo una sequenza logica e programmata (del tipo di quella raffigurata nel diagramma di flusso illustrato), che esamini dapprima, con la massima accuratezza ed il maggiore dettaglio possibile, leventuale presenza di rischi di incendio in ogni ambiente di lavoro, e poi programmi i provvedimenti necessari per leliminazione o la riduzione dei rischi individuati (identificazione dei pericoli identificazione delle persone esposte eliminazione o riduzione dei rischi gestione delle si tuazioni di rischio residuo).

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO( DIAGRAMMA DI FLUSSO )

Suddivisione della Unit Organizzativa in ambienti di lavoro

Es : Cucina

Scelta dellambiente di lavoro

Compilazione dati generali

Analisi storica( registro infortuni e interviste )

Es : Impianti elettrici

Scelta della fonte di pericolo Applicazione della lista di controllo o del diagramma a blocchi.

Prossimo fattore

Identificazione e Valutazione dei Rischi

Prossimo ambiente di lavoroNO

Ultima fonte di pericolo?SI

Ultimo ambiente di lavoro?SI

NO

Fine della valutazione

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Le priorit nella programmazione degli interventi di eliminazione o riduzione dei rischi possono essere suggerite da una griglia di valutazione che, associando ad ogni rischio una valutazione sulla sua probabilit di ac cadimento e sulla gravit delleventuale incidente associato, assegni un punteggio correlato a tali variabili; ad esempio:

DANNO LIEVE IMPROBABILE POSSIBILE PROBABILE INEV ITABILE

DANNO MODESTO

FERITE GRAVI

INCIDENTE MORTALE

1 2 3 4

2 3 4 5

3 4 5 6

4 5 6 7

Ricordiamo che il rischio di ogni evento incidentale (l'incendio nel nostro caso) risulta definito dai fattori FREQUENZA (cio la probabilit che l'evento si verifichi in un determinato intervallo di tempo) e MAGNITUDO (cio l'entit delle possibili perdite e dei danni conseguenti al verificarsi dell'evento), legati tra loro da una relazione del tipo RISCHIO = FREQUENZA X MAGNIT UDO, e quindi appare evidente che quanto pi si riducono la frequenza o la magnitudo (o entrambe), tanto pi si ridurr il rischio, e pertanto minore potr essere la priorit. Pertanto, si potr definire una scala di priorit dei provvedimenti necessari, ad esempio secondo una graduazione del seguente tipo:

R>4 3