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1 La fiscalità locale a seguito della legge finanziaria 2007 1° Modulo PROVINCIA DI LECCE Agenzia di Assistenza Tecnica agli Enti Locali Direzione Regionale della Puglia Novità in materia di tributi locali introdotte dalla legge finanziaria 2007 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia

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1

La fiscalità locale a seguito della legge finanziaria 2007

1° ModuloPROVINCIA DI LECCE

Agenzia di Assistenza Tecnica agli Enti Locali

Direzione Regionale della Puglia

Novità in materia di tributi locali introdotte dalla legge finanziaria 2007

Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia

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L’IMPOSTA DI SCOPO

per la realizzazione di un opera pubblica

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L’IMPOSTA DI SCOPO

E’ dovuta in relazione alla opera pubblica da

realizzare

E’ determinata applicando alla base

imponibile dell’ICI un’aliquota massima

dello 0,5 per mille

E’ versata per un periodo massimo di

cinque anni

comma 147 FINANZIARIA 2007

Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia

comma 147 FINANZIARIA 2007

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…la struttura

Ad essa di applicano le disposizioni vigenti in

materia di ICI

Il gettito complessivo non può superare il 30% della spesa dell’opera pubblica

da realizzare

comma 148 FINANZIARIA 2007

comma 150 FINANZIARIA 2007

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Opere realizzabilia) Opere per il trasporto pubblico urbano

comma 149 FINANZIARIA 2007

c) Opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi

b) Opere viarie, con esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti

d) Opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini

e) Opere di realizzazione di parcheggi pubblici

f) Opere di restauro

g) Opere di conservazione dei beni artistici e architettonici

h) Opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche

i) Opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica

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Il regolamento istitutivo dell’imposta di scopo

COSA DEVE PREVEDERE

L’opera pubblica da realizzare

comma 146 FINANZIARIA

2007

L’aliquota da applicare

L’ammontare della spesa da finanziare

Le modalità di versamento degli importi

dovuti

Le esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all’esistenza di particolari

situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell’ICI sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito

inferiore a 20.000 euro

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Il diritto al rimborso

Mancato inizio dell’opera pubblica

Spetta il rimborso entro due anni dal versamento

comma 151 FINANZIARIA

2007

…data da specificare nel regolamento…e in caso di mancato

completamento dell’opera ?

entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo

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Fine imposta di scopo

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L’addizionale comunale

all’IRPEF

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L’addizionale comunale all’IRPEF

DECRETO MINISTERIALE

ALIQUOTA ADDIZIONALE (di base)

COMUNE

VARIAZIONE ALIQUOTA

0%mai emanati

0,2 %

O,5 %

all’anno

limite massimo

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I blocchi alle variazioni in aumento

Art.3, comma 1, lettera a), della Legge 289/2002

•Deliberate dopo il 29 settembre 2002

•Sospensione sino al raggiungimento di un accordo sul federalismo fiscale

•La sospensione vale anche per “i primi aumenti” (Circolare n.1 – 11/02/2003)

Art.2, comma 21, Legge 350/2003

•Proroga la sospensione delle delibere di aumento sino al 31 dicembre 2004

Art.1, comma 51, Legge 311/2004

•Ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2006

Eccezione:-I Comuni che non hanno mai deliberato -Possono aumentare (istituire) l’addizionale nella misura massima dello 0,1%- per gli anni 2005-2006-2007

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I blocchi alle delibere di aumento

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

D.LGS.360/98istituzione

1° BLOCCO

Fin.’03

2° BLOCCO

Fin.’04

3° BLOCCO

Fin. ‘5

SBLOCCOFINANZIARIA 2007

Articolo unicoComma 144

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MODIFICHE STRUTTURALI introdotte dalla finanziaria 2007

COMMA 142Comma 3

VARIAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE

Eliminazione limite annuo di aumento

Aumento misura maxDa 0,5 a 0,8%

DELIBERAZIONE REGOLAMENTARE

Ex art. 52 d.lgs.446/97

Pubblicazione sul sito informatico

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MODIFICHE STRUTTURALI introdotte dalla finanziaria 2007

COMMA 142Comma 3 bis

FACOLTA’ DI DISPORRE UNA SOGLIA DI ESENZIONE

Requisiti reddituali (generici)

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MODIFICHE STRUTTURALI introdotte dalla finanziaria 2007

COMMA 142Comma 4

Previsione di un versamento inACCONTO

30% dell’addizionale ottenuta sulla base del reddito imponibile

dell’anno precedente

Se la delibera è pubblicata entro il 15 febbraio

L’aliquota deliberata per

l’anno di riferimento

Se la delibera è pubblicata dopo il 15 febbraio

L’aliquota dell’anno

precedente

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LA QUANTIFICAZIONE DELL’ADDIZIONALE D.LGS.360/98 – art. 1, comma 4

REDDITO COMPLESSIVO LORDO

IRPEF

Somma dei redditi di ogni categoria

Oneri deducibili (art. 10 TUIR)

IMPONIBILE IRPEF

IRPEF LORDA

Detrazioni per oneri (art.15)

IRPEF NETTA DOVUTA

Deduzioni per oneri di famiglia (art. 12 TUIR)SINO AL 2006

ADDIZIONALE IRPEF

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ESEMPIO DI TASSAZIONE

1000 IMPOSTA LORDA

100 ONERI DEDUCIBILI

850 IMPONIBILE IRPEF

195,50 IRPEF LORDA

10 DETRAZIONI D’IMPOSTA

185,50 IRPEF NETTA DOVUTA

50 ONERI FAMILIARI

SINO AL 2006

6,8ADDIZIONALE IRPEF

23%

ALIQUOTA 0,8%

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LA QUANTIFICAZIONE DELL’ADDIZIONALE D.LGS.360/98 – art. 1, comma 4

REDDITO COMPLESSIVO LORDO

IRPEF

Somma dei redditi di ogni categoria

Oneri deducibili (art. 10 TUIR)

IMPONIBILE IRPEFIRPEF LORDA

Detrazioni per oneri (art.15)

IRPEF NETTA DOVUTA

DAL 2007

FINANZIARIA

IMPONIBILE ADDIZIONALE IRPEF

DETRAZIONI per oneri di famiglia (art. 12 TUIR)

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LA QUANTIFICAZIONE DELL’ADDIZIONALE D.LGS.360/98 – art. 1, comma 4

1000ESEMPIO

100

900 IMPONIBILE IRPEF207 – IRPEF LORDA

10

189,50 ?

8 ? (criterio diverso)

7,2ADDIZIONALE IRPEF

23%

0,8%

DAL 2007

FINANZIARIA

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Gli adempimenti dei sostituti d’imposta

Art. 1, comma 5D.Lgs.360/98

ACCONTO SALDO

Max 9 rate mensili

Da marzo(sino a novembre) Dal mese successivo

al conguaglio

Max 22 rate mensili

Determinato all’atto del conguaglio

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FINANZIARIA 2007 – COMMA 143

A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento

dell'addizionale comunale all'IRPEF e' effettuato direttamente

ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo

assegnato a ciascun comune.

A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione del

presente comma.

Versamento dell’addizionale direttamente a favore dei Comuni

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Fine addizionale comunale irpef

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La compartecipazione dei Comuni al gettito dell’IRPEF

…in attesa del riassetto organico del sistema

di finanziamento delle autonomie locali in

attuazione del federalismo fiscale di cui al

titolo V della parte seconda della

Costituzione.

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Dal 1° gennaio 2007

Partecipazione allo

0,69%

del gettito IRPEF

del penultimo anno precedente l’esercizio di

riferimento

Comma 189Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia

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Precedente compartecipazione

% al riscosso in conto competenza affluente al

bilancio dello Stato

art.67, c.3 L.388/00 4,5% 2002 (2003)

art.31, c.8 L.289/02 6,5% 2003

art.21, c.8 L.350/03 “ “ 2004

art.1 c.65 L.311/04 “ “ 2005

art.1,c.152 L.266/05 “ “ 2006

con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali

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Il meccanismo dei tagli

Comma 191

Dal 2008

L’incremento del gettito

(dinamica dell’Irpef)

Ripartizione secondo criteri

da definire con D.m.

Senza corrispondente taglio ai trasferimenti

Comma 190

Dal 2007

Consolidamento

riduzione dei trasferimenti

Garanzia dell’invarianza

delle risorse

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Esempio sul meccanismo dei tagli

Nel 2007

Quota di

compartecipazione

TAGLI AL FONDO

ORDINARIO

GETTITO

IRPEF

Dal 2008

Quota di

compartecipazione

TAGLI AL FONDO

ORDINARIO

GETTITO

IRPEF

INCREMENTO

Secondo criteri da definire

con D.m. Interno di concerto ....

Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia

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Il rispetto del patto di stabilità interno

Comma 702.

In ragione del contributo apportato nel 2006 al

conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la

ripartizione dell'incremento del gettito compartecipato

di cui al comma 191, sara' effettuata nel 2008

esclusivamente a favore dei comuni che hanno rispettato

nel 2006 il patto di stabilita' interno.

Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia

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Fine compartecipazione Irpef

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Addizionale comunale e provinciale sull’imposta sull’energia elettrica

 

Comma 152.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare

entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

stabilite, sentite l'ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), le modalita' ed

i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno

richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta

sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988,

n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e

successive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui

all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le

imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e

amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e

successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto

adempimento, nonche' le informazioni concernenti le procedure di

liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.

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Addizionale comunale e provinciale sull’imposta sull’energia elettrica

 

Comma 153.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

individuate le province alle quali puo' essere assegnata, nel limite di spesa di

5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta

riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i

consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in

deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre

1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n.

20, e successive modificazioni, con priorita' per le province confinanti con le

province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la

Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei

comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e

successive modificazioni.Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia

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33

Imposta provinciale di trascrizione

 

 

Comma 154.

All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e

successive modificazioni, la parola: "venti" e' sostituita dalla seguente: "trenta".

  

Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia

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Differimento dei termini di rientro dei debiti comunali

 

 

  

 

Comma 155.

Gli enti locali possono presentare istanza motivata al Ministero

dell'economia e delle finanze per ottenere un differimento della

data di rientro dei debiti contratti in relazione ad eventi

straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere.

Il Ministero si pronuncia sull'istanza entro i successivi trenta giorni.

Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare

aggravi delle passivita' totali o, comunque, oneri aggiuntivi a carico

della finanza pubblica.

  

Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia

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Competenza consiliare alla delibera di aliquote e tariffe

 

 

  

 

  

 

Comma 156.

All'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 504, la parola: "comune" e' sostituita dalle seguenti: "consiglio

comunale".

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Oneri per la rimozione di manifesti affissi illegittimamente

 

 

  

 

  

 

 

Comma 157.

Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e

successive modificazioni, e' inserito il seguente:

"Art. 20.1. - (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione

delle disposizioni vigenti). - 1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali,

a decorrere dal 1 gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei

manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico

dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova

contraria".

  

Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia

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Fine imposte comunali e provinciali varie

 

 

  

 

  

 

 

  

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Imposta Comunale sugli ImmobiliDICHIARAZIONE E ADEMPIMENTI

Art. 10, comma 4d.lgs.504/92

DICHIARAZIONE

d.lgs. 241/97 PAGAMENTO CON MODELLO F24

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Art. 59, comma 1Lett. l, n.1)

d.lgs.446/97COMUNICAZIONE

D.LGS.504/92 CONCESSIONARIO

D.LGS. 446/97 DIRETTO – A MEZZO POSTA

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DECRETO VISCO-BERSANI

D.L. 223 del 4 luglio 2006 (conv. Legge 4 agosto 2006 n.248)

TERMINI DI VERSAMENTO

DAL 1° MAGGIO 07 prima

ACCONTO entro il 16 giugno entro il 20 giugno

SALDO dal 1° al 16 dicembre dal 1° al 20 dicembre

Art. 37

Comma 13 e comma 14

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DECRETO VISCO-BERSANI

FACOLTA’ DI VERSAMENTO TRAMITE

MODELLO F24

Art. 37

COMMA 55

In attesa di attuazione con:Provvedimento del Direttore Agenzia Entrate entro 120 giorni

Facoltà di versamento ICI conMODELLO F24

estesa a tutti i contribuenti(senza necessità di convenzione)

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Semplificazione adempimenti

Soppressione dell’obbligo di dichiarazione - comunicazione

Già prevista, entro il 30 giugno 2006,

dall’art. 59, comma 7 bis, del D.Lgs. 82/05

(come integrato dal d.lgs. 159/06)

Codice dell’Amministrazione digitale

dal 2007…………….

Provvedimento Direttore Agenzia TerritorioCertificazione effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali

Abolizione dell’obbligo di:

• dichiarazione

• comunicazioneIn attesa

Comma53

Comma 54

Entro il 31/12/06

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Attuale situazione

In attesa dell’emanazione del decreto dell’Agenzia del Territorio

•COOPERAZIONE APPLICATIVA (SISTEMA DI INTERSCAMBIO

•PORTALE DEI COMUNI (WWW.AGENZIATERRITORIO.GOV.IT)

CIRCOLARE N. 7/T 15.12.2006

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FINANZIARIA 2007

Articolo unico – legge 296 del 27 dicembre 2006

DATI DA INDICARARE IN DICHIARAZIONE (730-UNICO)

DichiarazionePERSONE FISICHE e E.N.C.

Dal 2008(redditi 2007)

Per ogni fabbricato: indirizzo e identificativo catastale

L’importo dell’ICI pagata nell’anno precedente

Comma 101

DichiarazioneENTI COMMERCIALI

Dal 2008/2009(redditi 2007/2008)

TUTTE LE INDICAZIONI UTILI AI FINI DEL TRATTAMENTO DELL’ICI

Comma 102

In attesa di decreto attuativo del Capo Dipartimento Politiche Fiscali

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44

Adempimenti per il 2007

Comma 104

Indicazione dell’ICI dovuta per il 2006

Modello 730

Quadro B

Modello UNICO

Quadro RB

Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia

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CONTROLLI INCROCIATI

COMMA 103

Agenzia Entrate

Comune

Indicazioni versamenti

730

UNICO

CONTROLLO 36 BIS

VERSAMENTI

F24

Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia

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CONTROLLI INCROCIATI

COMMA 105

COMUNE

Agenzia del Territorio

Disponibilità

dati datastali

CONTROLLO 504/92

Attesa decreto Min.Econ.

Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia

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FINE DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTIICI

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IL TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE FUNZIONI CATASTALI

FUNZIONI STATALIFUNZIONI STATALI

Art. 65Art. 65

d.lgs. 112/98d.lgs. 112/98

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni

ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59.

Finanziaria 2007 - Finanziaria 2007 - comma 194comma 194

(modifica)(modifica)

FUNZIONI CONFERITE AI COMUNIFUNZIONI CONFERITE AI COMUNI

Art. 66Art. 66

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Le disposizioni del riparto (prima della Finanziaria 2007)

FUNZIONI STATALIFUNZIONI STATALI

Art. 65Art. 65

FUNZIONI CONFERITE AI COMUNIFUNZIONI CONFERITE AI COMUNI

Art. 66Art. 66

l…..1e funzioni relative:

a) alla conservazione, utilizzazione e

aggiornamento degli atti del catasto terreni e

del catasto edilizio urbano, nonche' alla

revisione degli estimi e del classamento,

fermo restando quanto previsto dall'articolo

65, lettera h);

b) soppresso;

c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e

degli oneri consortili gravanti sugli immobili.

2. Nelle zone montane le funzioni di cui al

comma 1 possono essere esercitate dalle

comunita' montane d'intesa con i comuni

componenti.

le funzioni relative:a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unita' immobiliari urbane;b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento;c) alla disciplina dei libri fondiari;d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione di visure ipotecarie;e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonche' dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi eaggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali;g) al controllo di qualita' delle informazioni, e al monitoraggio dei relativi processi di aggiornamento;h) alla gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e consentendo l'accesso ai dati ai soggetti interessati.

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Le disposizioni del riparto (dopo la Finanziaria 2007)

FUNZIONI STATALIFUNZIONI STATALI

Art. 65Art. 65

FUNZIONI CONFERITE AI COMUNIFUNZIONI CONFERITE AI COMUNI

Art. 66Art. 66

1….le funzioni relative:

a) alla conservazione, alla utilizzazione ed

all'aggiornamento degli atti catastali,

partecipando al processo di determinazione

degli estimi catastali fermo restando quanto

previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h);

b) (lettera abrogata);

c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e

degli oneri consortili gravanti sugli immobili.

 

2. Nelle zone montane le funzioni di cui al

comma 1 possono essere esercitate dalle

comunita' montane d'intesa con i comuni

componenti.

1…..le funzioni relative:a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unita' immobiliari urbane;b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione deiredditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento;c) alla disciplina dei libri fondiari;d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonche' di visure e certificati ipotecari;e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonche' dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali;g) al controllo di qualita' delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti;h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita' e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati.

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Le funzioni conferite ai Comuni

PRIMAPRIMA DOPO LA FINANZIARIADOPO LA FINANZIARIA

1….le funzioni relative:

a) alla conservazione, alla utilizzazione ed

all'aggiornamento degli atti catastali,

partecipando al processo di

determinazione degli estimi catastali

fermo restando quanto previsto dall'articolo

65, comma 1, lettera h);

b) (lettera abrogata);

c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e

degli oneri consortili gravanti sugli immobili.

 

2. Nelle zone montane le funzioni di cui al

comma 1 possono essere esercitate dalle

comunita' montane d'intesa con i comuni

componenti.

l…..1e funzioni relative:

a) alla conservazione, utilizzazione ed

aggiornamento degli atti del catasto terreni e

del catasto edilizio urbano, nonche' alla

revisione degli estimi e del classamento,

fermo restando quanto previsto dall'articolo

65, lettera h);

b) soppresso;

c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e

degli oneri consortili gravanti sugli immobili.

2. Nelle zone montane le funzioni di cui al

comma 1 possono essere esercitate dalle

comunita' montane d'intesa con i comuni

componenti.

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Le funzioni mantenute allo Stato

DOPO LA FINANZIARIADOPO LA FINANZIARIA

1…..le funzioni relative:a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unita' immobiliari urbane;b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento;c) alla disciplina dei libri fondiari;d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonche' di visure e certificati ipotecari;e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonche' dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali;g) al controllo di qualita' delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti;h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita' e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati.

PRIMA DELLA FINANZIARIAPRIMA DELLA FINANZIARIA

le funzioni relative:a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unita' immobiliari urbane;b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento;c) alla disciplina dei libri fondiari;d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione di visure ipotecarie;e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonche' dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi eaggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali;g) al controllo di qualita' delle informazioni, e al monitoraggio dei relativi processi di aggiornamento;h) alla gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e consentendo l'accesso ai dati ai soggetti interessati.

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DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHEFinanziaria 2007

Comma 195 – Dal 1° novembre 2007, esercizio diretto delle attività di cui all’art. 66 dlgs.112/98

Comma 196 – Conservazione degli atti del catasto (terreni e urbano) a decorrere dal Decreto attuativo (eccezione per i poli catastali già istituiti)

Comma 197 – Facoltà di stipulare convenzioni non onerose con l’Agenzia del territorio

Comma 198 – Predisposizione, entro il 1° settembre 2007, delle modalità d’intersambio per la cooperazione applicativa

Comma 199 – Mantenimento dei livelli di servizio all’utenza

Comma 200 – Elaborazione annuale dell’esito dell’attività

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DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE

1° novembre 2007

Esercizio delle attività conferite ex art. 66 d.lgs.112/98

1. utilizzazione atti catastali2. aggiornamento atti catastali3. partecipazione alla determinazione degli estimi

Emanazione DPR attuativoTermini e modalità trasferimento:- situazione dell’informatizzazione- Organizzazione dei comuni interessati

conservazione atti

catastali

Esclusivamente con Agenzia territorioGratuite - Decennali

CONVENZIONI

Definizione modalità interscambio per l’accessibilità e interoperabilità applicativa delle banche dati

(vedi circolare n. 7 del 15.12.2006)- d.lgs. 82/2005

1° settembre 2007

Mantenimento degli standard di servizio all’utenzaServizio pubblico

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La nomina dei messi notificatori

Il dirigente dell’ufficio

competente

Uno o più messi notificatori

Nomina con provvedimento formale

Comma 158

COSA NOTIFICARE:

• atti di accertamento dei tributi locali

• procedure esecutive ex rd 369/1910 (ingiunzione fiscale)

• atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie (tariffe ed altro)

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La scelta…

Dipendenti dell’amministrazione

LE POSSIBILITA’Comma 159

Altri soggetti con qualifica professionale, esperienza,

capacità e affidabilità

Dipendenti dei soggetti affidatari ex art. 52 d.lgs.446/97

PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONECON SUPERAMENTO ESAME DI IDONEITA’

?

? ?

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Competenza e limiti

Competenza territoriale

Comma 160

DIVIETO DI SOSTITUZIONE O DELEGA AD ALTRI SOGGETTI

Ente locale o soggetto affidatario,

che lo ha nominato

Direzione e coordinamento

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Il compenso dei notificatori

Legge 3 agosto 1999 n. 265 Autonomia e ordinamento degli enti locali

Art. 10 – Le pubbliche amministrazioni, per la notifica dei propri atti, qualora non sia possibile notificare a mezzo servizio postale o nelle altre forme previste dalla legge, possono avvalersi dei messi comunali.

Al Comune che vi provvede spetta, per ogni atto notificato, oltre

alle spese postali, una somma che viene determinata con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno.

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Il decreto ministerialeD.M. 3 ottobre 2006 (G.U. 254 del 31.10.06) art. 1

(in vigore dal 1°/4/2006)(sostituisce il d.m.6.8.03 – dal 1°aprile 03 – euro 5,56)

Sono a carico degli enti che indicono elezioni e referendum (Stato, Regioni, Province) le spese per le notificazioni delle relative consultazioni.

Sono a carico dei Comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta ed alla revisione delle liste elettorali .

euro 5,88 (aggiornato ogni 3 anni in relazione all’indice ISTAT)

spese di racc.ta a.r. (in caso di notifica ex art. 140 c.p.c.)

L’ente locale richiede, ogni semestre, alle singole amministrazioni richiedenti la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti

allegando documentazione giustificativa.

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La ripetibilità delle spese di notifica

Circolare Min.Economia 31 gennaio 2001 n.11/E la notificazione è onerosa e il relativo costo deve essere recuperato nei

confronti dei destinatari degli atti notificati.

Decreto Ministero Finanze – 8 gennaio 2001 – criteri:

Sono ripetibili:

• le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge n. 890 del 1982 (notificazione a mezzo posta)

•le spese derivanti dall’esecuzione degli articoli 137 e ss. c.p.c. ai sensi dell’art. 60 del dpr 600/73 (notificazione atti al contribuente)

•le spese derivanti dall’applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative.

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euro 3,10 – per le notificazioni a mezzo racc.ta a.r.

euro 5,16 - per le notificazioni:

1) “personali”, effettuate dai messi comunali o speciali

2) effettuate a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari, o dagli ufficiali giudiziari, messi comunali o messi speciali autorizzati dall’A.F., ai sensi dell’art. 14 della legge 890 del 1982.

Ammontare delle spese ripetibilinei confronti del destinatario dell’anno notificato

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Spese non ripetibili

1) le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l’amministrazione è tenuta su richiesta;

2) le spese per la comunicazione di qualsiasi atto.

La Circolare 11/2001 detta principi fondamentali da seguire per le notifiche e le relative spese.

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In quanto sono principi generali dettati per il rispetto del principio di eguaglianza di trattamento

e per il rispetto dello Statuto del contribuente.

Ministero Finanze nota n. 2753/2001/DPF/UFF

Applicabilità del d.m.8.1.2001 agli enti locali

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64

fine

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