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La fiscalità locale a seguito della legge finanziaria 2007 VI° Modulo PROVINCIA DI LECCE Agenzia di Assistenza Tecnica agli Enti Locali Direzione Regionale della Puglia L’accertamento e la riscossione delle entrate degli ee.ll. 24 maggio 2007 Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia

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La fiscalità locale a seguito della legge finanziaria 2007

VI° ModuloPROVINCIA DI LECCE

Agenzia di Assistenza Tecnica agli Enti Locali

Direzione Regionale della Puglia

L’accertamento e la riscossione delle entrate degli ee.ll.

24 maggio 2007

Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia

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Programma • L’attività di controllo dei Comuni - Disciplina sino al 31.12. 2006

- Disciplina dal 1.1.2007

•Prescrizione e decadenza

•La rendita presunta (i poteri residui)

•La MOTIVAZIONE dei provvedimenti

•La valutazione delle aree edificabili

•La valutazione delle superfici ai fini Tarsu

•L’allegazione degli atti istruttori per Tosap e ICP

•Il POTENZIAMENTO dell’attività di controllo

• le nuove possibilità offerte dalla Finanziaria 2007

•La riforma della riscossione – Equitalia e le possibili alternative

• I nuovi strumenti della riscossione – il ruolo e l’ingiunzione fiscale, elementi comuni

• Il CONTENZIOSO

•Gli strumenti deflattivi (autotutela, acc.to con adesione, conciliazione giudiziale)

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Le disposizioni di semplificazione comuniFINANZIARIA 2007

Comma 170 Trasmissione al Min.economia dei dati del gettito delle entrate

Comma 161 Modalità e termini per l’emissione degli atti di accertamento

Comma 162 Contenuto degli avvisi di accertamento

Comma 163 Termine per la notificazione del titolo esecutivo

Comma 164 Termine per la richiesta e l’effettuazione del rimborso

Comma 165 Misura degli interessi

Comma 166 Arrotondamento degli importi da versare

Comma 167 Compensazione dei tributi locali

Comma 168 Importi minimi per i versamenti ed i rimborsi

Comma 169 Termini ed efficacia per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe

Comma 171 Decorrenza delle norme

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LIQUIDAZIONE

CONTROLLO FORMALE

Versamento

DICHIARAZIONE(denuncia di variazione)

AVVISOLIQUIDAZIONE

IRROGAZIONE SANZIONI

ACCERTAMENTOCONTROLLO

SOSTANZIALEAVVISO

ACCERTAMENTO

IRROGAZIONE SANZIONI

CONTENZIOSO

FLUSSO DI GESTIONE PROCEDIMENTALE

ruolo Riscossione coattiva

CONTENZIOSO

Abolito dal 2007

Nuovi terminidal 2007

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ATTIVITA’ DI CONTROLLO TRIBUTI LOCALI

- SITUAZIONE ANTE 2007 –

TRIBUTO NormaTermine

liquidazione

TermineAccertamen

to in rettifica

TermineAccertamento d’ufficio

ICP – DPAd.lgs.

507/93art.10

----- 2 ANNI 2 ANNI

TOSAPd.lgs.

507/93art.51

----- 3 ANNI 3 ANNI

TARSUd.lgs.

507/93art.71

----- 3 ANNI 4 ANNI

ICId.lgs.

504/92art.11

2 ANNI 3 ANNI 5 ANNI

Fin.05

clicca

clicca

clicca

clicca

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TRIBUTONorma

originaria

Modifica finanziaria

‘07

DAL 2007Nuovo termine

per l’attività di accertamento (versamento – rettifica – d’ufficio)

ICP – DPA art.10 Soppresso

Entro il 31 dicembredel quinto anno

successivo  

a quello in cui la dichiarazione o il

versamento sono stati o avrebbero dovuto essere

effettuati

FINANZIARIA 2007COMMA 161

TOSAP art.51Commi

abrogati

TARSU art.71Commi

abrogati

ICI art.11Commi

abrogati

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ATTIVITA’ DI CONTROLLO TRIBUTI LOCALI

- a partire dal 1° gennaio 2007 –

TRIBUTO NormaTermine

liquidazione

TermineAccertamento in rettifica e d’ufficio

TermineAccertamento per omesso versamento

ICP – DPAd.lgs.

507/93art.10

-----

TOSAPd.lgs.

507/93art.51

-----

TARSUd.lgs.

507/93art.71

-----

ICId.lgs.

504/92art.11

---- 5 ANNI

5 ANNI

5 ANNI

5 ANNI

5 ANNI

5 ANNI

5 ANNI

5 ANNI

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L’attività di controllo per l’ICI

FINANZIARIA 2007 (c.175)

Abolizione dell’art. 59, comma 1, lett. l), d.lgs.446/97 - COMUNICAZIONE

Dal 2007

Ritorno al regime

della DICHIARAZIONE

SINO A DEFINITIVA SOPPRESSIONE DEGLI OBBLIGHI FORMALI

DECRETO BERSANI4.7.06 n°223

(in attesa di attuazione)

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Le proroghe per l’ICI

ANNO 2005:• Art.1, c.67, L.311/2004

– Proroga al 31/12/2005 ATTIVITA’ ACCERTAMENTO

ANNO 2006:• NESSUNA PROROGA

• Art.1quater, L.26 del 1.3.2005 (d.l.314 del 30.12.2004)– Proroga al 31/12/2005 ATTIVITA’ LIQUIDAZIONE

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Applicazione ai rapporti pendenti 

FINANZIARIA 2007

Comma 171

Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano

anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di

entrata in vigore della presente legge.

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Applicazione ai rapporti pendenti 

Entrata in vigore Finanziaria1° gennaio 2007

Rapporti pendenti

Quelli non ancora definiti al 31 dicembre 2006

AVVISI DI LIQUIDAZIONE

CON OBBLIGO DICHIARATIVO 2003

RAPPORTI

DEFINITI

AL 31/12/2006

SENZA OBBLIGO DICHIARATIVO 2004

ACCERTAMENTO IN RETTIFICA

CON OBBLIGO DICHIARATIVO 2002

SENZA OBBLIGO DICHIARATIVO 2003

ACCERTAMENTO D’UFFICIO

CON OBBLIGO DICHIARATIVO 2000

SENZA OBBLIGO DICHIARATIVO 2001

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…l’interpretazione del Ministero 

AVVISI DI LIQUIDAZIONE

CON OBBLIGO DICHIARATIVO 2003

RAPPORTI

DEFINITI

AL

31/12/2006

SENZA OBBLIGO DICHIARATIVO 2004

ACCERTAMENTO IN RETTIFICA

CON OBBLIGO DICHIARATIVO 2002

SENZA OBBLIGO DICHIARATIVO 2003

ACCERTAMENTO D’UFFICIO

CON OBBLIGO DICHIARATIVO 2000

SENZA OBBLIGO DICHIARATIVO 2001

DOMENICA

Slittano al 2 gennaio ‘07Rapporti pendenti al 1° gennaio ‘07

Nota DPF 11159 del 19 marzo ‘07

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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ORADal 1° gennaio 2007

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

OMESSO / INSUFFICIENTE /

TARDIVO VERSAMENTO

CON OBBLIGO DICHIARATIVO Prescritto Prescritto Prescritto 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12

SENZA OBBLIGO DICHIARATIVO Prescritto Prescritto Prescritto Prescritto 31/12/09 31/12/10 31/12/11

INFEDELE DICHIARAZIONE

CON OBBLIGO DICHIARATIVO Prescritto Prescritto 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12

SENZA OBBLIGO DICHIARATIVO Prescritto Prescritto Prescritto 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11

OMESSA DICHIARAZIONE

CON OBBLIGO DICHIARATIVO

Prescritto il 2/01/07 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12

SENZA OBBLIGO DICHIARATIVO Prescritto

Prescritto il 2/01/07 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11

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TARSU

Anno di imposta

PRIMASino al 31.12.06

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ACCERTAMENTO IN RETTIFICA

INFEDELE DENUNCIA Prescritto Prescritto 31/12/06 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10

ACCERTAMENTO D’UFFICIO

OMESSA DENUNCIA Prescritto 31/12/06 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11

Inizio occupazione Termine di

presentazione della

DENUNCIA

20 g

enna

io…

31 dice

mbre

31 dice

mbre

31 dice

mbre

31 dice

mbre

31 dice

mbre

31 dice

mbre

1° 2° 3° 4°

RETTIFICA D’UFFICIO

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TARSU

Anno di imposta

ADESSO dal 31.12.06

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ACCERTAMENTO IN RETTIFICA

INFEDELE DENUNCIA Prescritto Prescritto 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12

ACCERTAMENTO D’UFFICIO

OMESSA DENUNCIA Prescritto 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13

Inizio occupazione Termine di

presentazione della

DENUNCIA20

gen

naio

31 dice

mbre

31 dice

mbre

31 dice

mbre

31 dice

mbre

31 dice

mbre

31 dice

mbre

1° 2° 3° 4°

31 dice

mbre

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Il controllo dell’ICI …..e la questione dei fabbricati senza rendita

ART.5 d.lgs 504/92 -Versione in vigore sino al 31.12.2006

4. Per i fabbricati diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

FINANZIARIA 2007Comma 173, lett. a)

Art. 11 ICILIQUIDAZIONE

e ACCERTAMENTO

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RIEPILOGO

d.m.701/94DOC-FA

L. 342/00ART. 74

FINANZIARIA 2005Commi 336, 337, 339

Art. 5, comma 4Decreto ICI

Art. 11 Decreto ICI

Soppressi dal 1.1.2007

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FINANZIARIA 2007

Comma 162.

 IL CONTENUTO DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in

relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno

determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto

ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo

richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Gli avvisi devono contenere, altresi', l'indicazione dell'ufficio presso il quale e'

possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del

responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorita' amministrativa presso i

quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di

autotutela, delle modalita', del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile

ricorrere, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo

pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale

per la gestione del tributo.

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Le norme sulla motivazione

Legge 241/90 – art.3

Statuto contribuente - art. 7

D.lgs. 32/01

ICI – art.11 Tarsu – art. 71 ICP – art. 10 Tosap – art.51

Finanziaria 2007 – Comma 162

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FINANZIARIA 2007

Comma 162.

 IL CONTENUTO DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in

relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno

determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto

ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo

richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Gli avvisi devono contenere, altresi', l'indicazione dell'ufficio presso il quale e'

possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del

responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorita' amministrativa presso i

quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di

autotutela, delle modalita', del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile

ricorrere, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo

pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale

per la gestione del tributo.

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Motivazione per relationem

Il COMUNEIl COMUNE

Se nella motivazione Se nella motivazione dell’avviso di accertamento dell’avviso di accertamento si fa riferimento ad un altro si fa riferimento ad un altro

atto che atto che non è conosciuto né non è conosciuto né

ricevuto dal contribuentericevuto dal contribuente

Può fare un semplice richiamo all’atto

Se nella motivazione Se nella motivazione dell’avviso di accertamento dell’avviso di accertamento si fa riferimento ad un altro si fa riferimento ad un altro

atto che atto che è conosciuto o è stato è conosciuto o è stato

ricevuto dal contribuentericevuto dal contribuente

Può allegare l’atto richiamato

Può riportare il contenuto dell’atto

richiamato

Verbali

TOSAP

Pvc PUBBLICITA’

Verbali d’accesso

TARSU

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Contenuto dell’avviso di accertamentoSOGGETTO PASSIVO

CARATTERISTICHE DELLA FATTISPECIE IMPOSITIVA

LA MOTIVAZIONE, CIOE’ L’INDICAZIONE DI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI RGIURIDICHE CHE NE HANNO DETERMINATO L’EMISSIONE DA PARTE DELL’ENTE LOCALE

L’EVENTUALE RIPRODUZIONE DEL CONTENUTO ESSENZIALE DI UN ALTRO ATTO CUI NELLA MOTIVAZIONE SI FA RIFERIMENTO, NON CONOSCIUTO NE’ RICEVUTO DAL CONTRIBUENTE

L’UFFICIO PRESSO IL QUALE è POSSIBILE OTTENERE INFORMAZIONI COMPLETE IN MERITO ALL’ATTO NOTIFICATO O COMUNICATO

L’ORGANO O L’AUTORITA’ AMMINISTRATIVA PRESSO I QUALI E’ POSSIBILE PROMUOVERE UN RIESAME ANCHE NEL MERITO DELL’ATTO IN SEDE DI AUTOTUTELA

LE MODALITA’, IL TERMINE, L’ORGANO GIURISDIZIONALE O L’AUTORITA’ AMMINISTRATIVA CUI E’ POSIBILE RICORRERE IN CASO DI ATTI IMPUGNABILI

L’INDICAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

LA SOTTOSCRIZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

L’EVENTUALE ALLEGAZIONE DI UNALTRO ATTO CUI NELLA MOTIVAZIONE SI FA RIFERIMENTO, NON CONCOSCIUTO, NE’ RICEVUTO DAL CONTRIBUENTE.

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Sottoscrizione funzionario responsabile

• Legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 1 c.87

Firma autografa a mezzo stampa

Comma87. La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali

e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento e' sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel

caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per

l'emanazione degli atti in questione, nonche' la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello

dirigenziale.

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Altri atti da motivare

• RUOLO • ART.1 D.M. 3.9.99 N.321• ART.12 c.3 DPR 602 / 73

• CARTELLA DI PAGAMENTO

• ART.6 D.M.3.9.99 n.321• ART.25, c.2 DPR 602 / 73

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La motivazione del “VALORE VENALE “ delle aree edificabili

PIANI TERRITORIALI DI CORDINAMENTO

PIANI REGOLATORI GENERALI (piani di fabbricazione)

PIAN I REGOLATORI PARTICOLAREGGIATIPIANI DI LOTTIZZAZIONE

PIANI DI RICOSTRUZIONE

PIANI DI ZONA PER L’EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE

PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

PIANI TERRITORIALI PAESISTICI

PIANI DI SISTEMAZIONE DI CENTRI SOTRICI O ARTISTICI

PIANI DI URBANIZZAZIONE DELLE COMUNITA’ MONTANE

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L’area fabbricabile (art. 2)

….b) per area fabbricabile si intende l'area

utilizzabile a scopo edificatorio in base agli

strumenti urbanistici generali o attuativi

ovvero in base alle possibilita'

effettive di edificazione determinate secondo

i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di

espropriazione per pubblica utilita'.

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….il valore venale (art. 5)5. Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in

comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione,

avendo riguardo

• alla zona territoriale di ubicazione,

• all'indice di edificabilita',

• alla destinazione d'uso consentita,

• agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno

necessari per la costruzione,

• ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi

analoghe caratteristiche.

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I valori congrui - art. 59 lett.g) d.lgs.446/97-

1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni

possono:

g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori

venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine

della limitazione del potere di accertamento del comune

qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore

non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri

improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al

massimo l'insorgenza di contenzioso;

ESEMPIO 1

ESEMPIO 2

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Unificazione dei termini per la notifica del titolo esecutivo

Comma 163.Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.

 

TRIBUTO Norma

SINO AL 31.12. 2007

Dal 2007Termine per l’iscrizione a ruolo coattivo

… in caso di sospensione

ICP – DPAd.lgs. 507/93

art.9

31/12del secondo anno

successivoa quello in cui l’avviso di accertamento

è stato notificato

31/12dell’anno successivoa quello di scadenza del periodo

di sospensione

Entro il 31/12del terzo anno

successivoa quello in cui

l’accertamento è divenuto definitivo

TOSAPd.lgs. 507/93

art.51

Nessun termine(termini ordinari ex art.2946 e 2948,

coma 1, n.4)- tosap temporanea (10

anni)- tosap permanente (5 anni)

----------

TARSUd.lgs. 507/93

art.72

31/12 dell’anno successivoa quello di presentazione della

denuncia o di notifica dell’atto di accertamento

----------

ICId.lgs. 504/92

art.11

31/12del secondo anno

successivo a quello in cui erano stati notificati l’avviso di liquidazione o

d’accertamento

31/12dell’anno successivoa quello di scadenza del periodo

di sospensione

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Gli ausiliari dei tributi179. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente

dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonche' di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

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Gli ausiliari dei tributi

180. I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

La procedura sanzionatoria amministrativa e' di competenza degli uffici degli enti locali.

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Gli ausiliari dei tributi

• 181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite– ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media

superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneita'.

• 182. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso ne' essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

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FINE