Upload
tonia-capone
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
11
Dal risultato di bilancio al reddito imponibile
(e le novità della Finanziaria 2008)
Marco Vantini – Corso si preparazione agli esami di Stato – Vicenza 14 marzo 2008
22
IL RAPPORTO TRA BILANCIO E NORME FISCALI
Dal principio di “dipendenza rovesciata” ad un “(quasi) doppio binario” ed, infine, il ritorno al “binario unico”
33
Analisi “retrospettiva” della evoluzione delle c.d. “interferenze fiscali” e del “principio di derivazione”
La regola secondo la quale il reddito imponibile viene determinato applicando al risultato economico dell’esercizio le variazioni previste dalla normativa fiscale è solitamente indicata come “principio di derivazione” del reddito imponibile dal risultato economico dell’esercizio.
Risultato economico del bilancio d’esercizio
Reddito imponibile
Imposta da versare
+ / - variazioni “fiscali”
X aliquote vigenti
4
Le variazioni in aumento sono la conseguenza:
•della contabilizzazione, nell’esercizio di riferimento, di voci di costo non deducibili ai fini delle imposte sui redditi;
•dell’imponibilità, nel periodo d’imposta di riferimento, di componenti positivi di reddito non contabilizzati tra le voci di ricavo in tale periodo.
Le variazioni in diminuzione sono la conseguenza:
•della contabilizzazione nell’esercizio di riferimento di voci di ricavo non imponibili ai fini delle imposte sui redditi;
•della deducibilità, nel periodo d’imposta di riferimento, di componenti negativi di reddito non contabilizzati tra le voci di costo nell’esercizio di riferimento (riferiti a costi non dedotti in esercizi precedenti, compresi i costi dedotti extracontabilmente)
Variazioni in aumento ed in diminuzione
55
Il D.Lgs. 127/1991 e la c.d. “appendice fiscale” del bilancio (1)
Al fine di comprendere le relazioni esistenti tra bilancio e imponibile fiscale va in primo luogo ricordato che, per la deduzione delle spese ed i componenti negativi dal reddito, il legislatore impone quale condizione necessaria – fatte salve eccezioni specificamente previste – il “transito” dal conto economico (art. 75, “vecchio” Tuir, oggi art. 109, Tuir). Per circoscrivere il possibile “inquinamento fiscale” a un’area limitata del conto economico, il D.lgs. 127/1991 aveva introdotto due voci (dopo il risultato ante imposte) deputate ad accogliere tutte le rettifiche e gli accantonamenti derivanti dall’applicazione di norme di natura fiscale
66
Il D.Lgs. 127/1991 e la c.d. “appendice fiscale” del bilancio (2)
-Estratto dell’art. 2425, c.c.Schema di conto economico
(…)Risultato prima delle imposte (A – B +-C+-D+-E)22) Imposte sul reddito dell’esercizio;23) Risultato dell’esercizio;24) Rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie;25) Accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie26) Utile (perdita) dell’esercizio
“Ap
pen
dic
e fi
scal
e” D
.Lg
s 12
7/19
91
77
Il D.Lgs. 127/1991 e la c.d. “appendice fiscale” del bilancio (3)
Il risultato che precedeva la voce 22) era il “vero risultato” dell’esercizio prima delle imposte, perché era determinato sulla base delle sole regole dettate dalla normativa civilistica e dai principi contabili. Tutte le rettifiche dovute esclusivamente alla normativa tributaria (ammortamenti anticipati, svalutazioni solo fiscali, ecc…) venivano tenute separate dalle componenti reddituali civilisticamente “corrette”.
88
Il D.L. 416/1994 e la c.d. “dipendenza rovesciata” (1)
1) Ha soppresso le voci 23, 24 e 25 (abolizione della c.d. “appendice fiscale”) del conto economico;
2) Ha introdotto il comma 2 dell’art. 2426, c.c. (“E’ consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie”)
L’art. 2-bis, D.L. 29/6/1994, n. 416 (convertito con modifiche con la L. 8/8/1994, n. 503):
99
Il D.L. 416/1994 e la c.d. “dipendenza rovesciata” (2)
3) Ha aggiunto alla nota integrativa il “nuovo” punto 14, contenente: “i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie e i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all’ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico”.
1010
Il D.L. 416/1994 e la c.d. “dipendenza rovesciata” (3)
In vigenza delle norme introdotte con il D.L. 416/1994, quindi, il bilancio poteva essere redatto adottando criteri di valutazione e di determinazione delle rettifiche di valore previsti anche dalla sola norma tributaria, a condizione che di ciò si desse informazione in nota integrativa
L’inquinamento fiscale “sopravvive”: anziché restare circoscritto nella c.d. “appendice fiscale” del conto economico, si confonde con le altre componenti reddituali.
1111
Il D.L. 416/1994 e la c.d. “dipendenza rovesciata” (4)
perché l’imponibile fiscale si ottiene applicando al risultato “civilistico” le variazioni previste dalla normativa fiscale e, inoltre, il transito in conto economico è condizione necessaria per la deduzione fiscale del costo
perché per effetto dell’iscrizione in bilancio di valori “fiscali” è il risultato civilistico a essere influenzato – cioè a dipendere – da quello fiscale, anziché il contrario
RovesciataDipendenza
1212
Il D.Lgs. 6/2003, il D.Lgs. 344/2003 e il c.d. “(quasi) doppio binario” (1)
- 17/1/2003, n. 6 (c.d. “Riforma del diritto societario”); - 12/12/2003, n. 344 (c.d. “Riforma del sistema fiscale).
“depurazione” del bilancio dalle interferenze fiscali
Nel 2003 (con decorrenza 2004) la disciplina civilistica sul bilancio è stata resa (quasi) completamente indipendente da quella fiscale per effetto di un duplice intervento effettuato con i decreti legislativi:
1313
Il D.Lgs. 6/2003, il D.Lgs. 344/2003 e il c.d. “(quasi) doppio binario” (2)
Abrogazione del secondo comma dell’art. 2426 c.c. (che consentiva di effettuare in bilancio rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie) e, conseguentemente, del n. 14) dell’art. 2427 c.c.
Art. 1, D.Lgs. 17/1/2003, n. 6 (c.d. “Riforma del diritto societario”)
1414
Il D.Lgs. 6/2003, il D.Lgs. 344/2003 e il c.d. “(quasi) doppio binario” (3)
Art. 1, D.Lgs. 12/12/2003, n. 344(c.d. “Riforma del sistema fiscale”)
Le modifiche introdotte nel codice civile hanno comportato la necessità di introdurre adeguate norme di coordinamento anche ai fini fiscali:
1515
Il D.Lgs. 6/2003, il D.Lgs. 344/2003 e il c.d. “(quasi) doppio binario” (4)
Cfr. art. 109, co. 4, lett. b), Tuir
Pur conservando, in via generale, il “principio di derivazione” che governa la determinazione del reddito d’impresa, il legislatore ha introdotto la possibilità di dedurre extracontabilmente determinati componenti negativi (anche in difetto della previa imputazione a conto economico del relativo importo), mediante iscrizione degli stessi nel quadro EC della dichiarazione dei redditi
1616
Il D.Lgs. 6/2003, il D.Lgs. 344/2003 e il c.d. “(quasi) doppio binario” (5)
““Le spese e gli altri componenti negativi non Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di economico relativo all’esercizio di competenza”competenza”
Il “(quasi) doppio binario” sottolinea il fatto che la deduzione extra contabile è ammessa solo in casi circoscritti: la regola generale resta quella della previa imputazione a conto economico, come previsto dall’art. 109, co. 4, Tuirart. 109, co. 4, Tuir
1717
La “svolta” della Legge Finanziaria 2008: il ritorno al “binario unico”
Cfr. art. 1, co. 33, lett. q), L. 24/12/2007, n. 244
Alla luce di alcuni problemi di carattere interpretativo, nonché di difficoltà connesse alla sua concreta applicazione, il legislatore ha ritenuto opportuno abrogare parte dell’art. 109, co. 4, lett. b), Tuir (con efficacia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007), non consentendo più, quindi, la deduzione in via extracontabile degli oneri ivi richiamati.
1818
La Legge Finanziaria 2008: il rafforzamento del “principio di derivazione” (1)
L’abrogazione delle deduzioni extracontabili è in linea con la volontà di avvicinare l’imponibile fiscale ed il risultato economico dell’esercizio emergente dal bilancio (“binario unico”, in contrapposizione con il “doppio binario”, quest’ultimo da intendersi come totale indipendenza del procedimento di quantificazione dell’imponibile fiscale da quello di determinazione del risultato civilistico e viceversa).
1919
La Legge Finanziaria 2008: il rafforzamento del “principio di derivazione” (2)
La Legge Finanziaria 2008 contiene peraltro altre norme che confermano tale orientamento:
1) Modifiche all’art. 83, Tuir per i soggetti Ias: “(…) per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/7/2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili”
Cfr. art. 1, co. 58-60, L. 24/12/2007, n. 244
2020
La Legge Finanziaria 2008: il rafforzamento del “principio di derivazione” (3)
2) art. 96 Tuir recante la disciplina di deducibilità degli interessi passivi. Al fine di calcolare il ROL, il comma 2 impone di fare riferimento ai dati ritraibili dal conto economico: “Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 c.c., con esclusione delle voci di cui al numero 10, lett. a) e b) e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti”.
Cfr. art. 1, co. 33, lett. i), L. 24/12/2007, n. 244
2121
La Legge Finanziaria 2008: il rafforzamento del “principio di derivazione” (4)
3) abrogazione dell’art. 11-bis, D.Lgs. 446/1997 (che conteneva il principio “generale” in base al quale i componenti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP devono assumersi apportandoci “le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi”. Tale regola vale ora solo per i soggetti Irpef in regime d’impresa e per i professionisti). Per i soggetti Ires vengono specificamente individuate le voci rilevanti ai fini del calcolo, da assumersi “così come risultanti dal conto economico dell’esercizio”.
Cfr. art. 1, co. 50, L. 24/12/2007, n. 244
2222
NOVITA’ REDDITO D’IMPRESA
2323
NOVITA’ SOGGETTI IRES
ALIQUOTA IRES RIDUZIONE DAL 33% AL 27,5%
INTERESSI PASSIVI INTRODUZIONE DI LIMITAZIONI ALLADEDUZIONE
PLUSVALENZE ESENTI
MODIFICHE AI REQUISITI “PEX”
2424
Riduzione aliquota IresOBIETTIVO INVARIANZA DI GETTITO
STRUMENTI PER RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO
ALLARGAMENTO BASE IMPONIBILE
MODIFICHE QUOTA IMPONIBILE DIVIDENDI
MODIIFICA QUOTA IMPONIBILE PLUSVALENZE
2525
Effetti riduzione aliquota
FISCALITA’ DIFFERITA
REVISIONE STANZIAMENTI OPERATI NEI PRECEDENTI ESERCIZI PER DIFFERENZE CHE
SI RIVERSANO DAL 2008
GLI STANZIAMENTI AL 31.12.2007 DEVONO GIA’ TENER CONTO DELLA NUOVA ALIQUOTA
INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA
2626
Imposte differiteLa rilevazione della fiscalità differita costituisce naturale applicazione di alcuni postulati fondamentali in materia di redazione del bilancio:
- principio di competenza: si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data di incasso e pagamento,
- principio di prudenza: si possono iscrivere in bilancio solo gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso.
Le imposte differite traggono origine dalle differenze temporanee che possono sorgere tra il risultato di conto economico ed il reddito imponibile fiscale: qualora la non imponibilità o l’indeducibilità hanno natura “non definitiva”, la differenza tra risultato d’esercizio e imponibile fiscale è temporanea, destinata, cioè, a riassorbirsi negli esercizi successivi. Si determinano, così, imposte:
- anticipate o differite attive: imposte esigibili nell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi (es: spese di rappresentanza, manutenzione, compensi amministratori e imposte deducibili non pagate, interessi passivi, studi e ricerche e pubblicità e propaganda ex art. 108, riporto perdite,…),
- differite passive: imposte di competenza dell’esercizio ma esigibili in esercizi successivi (es: rateizzazione plusvalenze, deduzioni extracontabili quadro EC,…)
2727
Imposte differiteImposte anticipate o differite attive: non possono essere contabilizzate se non sussiste la ragionevole certezza di un loro recupero futuro, ossia dell’esistenza, nei successivi periodi d’imposta, di redditi imponibili sufficienti ad assorbire le differenze temporanee deducibili (principio d prudenza)
- differite passive: vanno sempre rilevate in bilancio poiché rappresentano un onere a carico di esercizi futuri.
Le imposte differite attive e passive vanno conteggiate sulla base delle aliquote Ires ed Irap in vigore al momento in cui le differite temporanee si riverseranno. L’Oic 25 prevede l’obbligo di adeguare la fiscalità differita in caso di variazione di aliquote rispetto agli esercizi precedenti, purchè la norma di legge modificativa sia già stata emanata alla data di redazione del bilancio.
La sopravvenienza attiva o passiva derivante dalla variazione di aliquota va imputata alla voce 22) del Conto Economico, con contropartita la voce B 2) del passivo “Fondo imposte differite” o la voce C II-ter dell’attivo “Attività per imposte anticipate”.
2828
Imposte differiteEsempio: la società X presenta attività per imposte anticipate derivanti da spese di rappresentanza sostenute nel 2005 e 2006, così dettagliate:
AnnoSpese di rappresentanza
Variazione in aumento
Variazione in diminuzione
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2005 30.000 30.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
2006 36.000 36.000 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Imposte anticipate al 31.12.2006 1.639 1.639 1.639 894 0
Al 31.12.2007 sarà necessario procedere:
-al rigiro delle imposte anticipate assorbite nell’esercizio per € 1.639 [(2.000 + 2.400) x 37,25%],
- al loro adeguamento per tener conto della riduzione delle aliquote per € 654 (2.000+2.000+2.400+2.400+2.400) x (37,25% - 31,4%)
- allo stanziamento delle imposte anticipate per le spese 2007 per € 1.256 (5.000-1.000) x 31,4%
2929
Imposte differiteAnno
Spese di rappresentanza
Variazione in aumento
Variazione in diminuzione
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2005 30.000 30.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
2006 36.000 36.000 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
2007 15.000 15.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Imposte anticipate al 31.12.2007 1.696 1.696 1.068 314
Dettaglio imposte anticipate
Importi
Saldo imposte anticipate al 31.12.2006 [(2.000x3 + 2.400x4) x 37,25%]
5.811
Rigiro imposte anticipate 2007 (1.639)
Adeguamento fiscalità anticipata pregressa (654)
Stanziamento imposte anticipate 2007 1.256
Saldo imposte anticipate al 31.12.2007 4.774
3030
Plusvalenze esenti (pex)
NOVITA’
INNALZAMENTO QUOTA ESENTE DALL’84% AL 95%
MANTENIMENTO ESENZIONE NELLA MISURA DELL’84% PER PLUSVALENZE RIFERITE A PARTECIPAZIONI
OGGETTO DI SVALUTAZIONE DEDOTTA ANTE 2004, E FINO A CONCORRENZA DI TALI SVALUTAZIONI
RIDUZIONE PERIODO DI POSSESSO MINIMO PER PLUSVALENZE ESENTI DA 18 A 12 MESI
RESIDENZA FISCALE SOCIETA’ PARTECIPATA IN STATI O TERRITORI DI CUI ALLA “WHITE LIST”
3131
Plusvalenze esenti (pex)
REQUISITI
Requisito temporale: ininterrotto possesso
Esercizio da parte della partecipata di una impresa commerciale. Tale requisito non sussiste per le società
immobiliari
Classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio di possesso
Residenza fiscale società partecipata in stati o territori non a regime fiscale privilegiato
Non concorrono a formare il reddito imponibile in quanto esenti le plusvalenze realizzate relativamente ad azioni o quote di partecipazione con i seguenti requisiti:
3232
Plusvalenze esenti: evoluzione normativa
100% 95% 91% 84% 95%
4.10.2005 3.12.2005 1.1.2007 1.1.2008
Il regime PEX introdotto nella sua prima versione dal DLgs 344/2003 prevedeva originariamente la totale esenzione delle plusvalenze con i requisiti di cui all’art. 87 Tuir. Successivamente l’art. 5, co. 1, lett. b) D.L n. 203/2005 aveva ridotto la percentuale di esenzione:
3333
Plusvalenze esenti (pex)
CONFERME
SOGGETTI IRPEF: ESENZIONE 60%
MINUSVALENZE INDEDUCIBILI AL 100% (60% PER SOGGETTI IRPEF)
34
Regime transitorio
• Esempio: partecipazione acquistata per un costo di euro 1.000, svalutata ante 2004 per Euro 200, ceduta nel 2008 per 1.300. La plusvalenza, pari a 500, è suddivisa nelle seguenti due parti:– Per 200 imponibile al 16% (quota
corrispondente alle svalutazioni già dedotte)– Per 300 imponibile al 5%
34
35
Decorrenza• La “nuova” disciplina delle plusvalenze esenti si
applica a decorrere dalle cessioni realizzate dall’1.1.2008
• Non essendovi alcuna norma transitoria, si dovrebbe desumere, ad esempio, che una partecipazione acquisita nel novembre 2006 possa già accedere al regime di esenzione del 95%, se ceduta dall’1.1.2008 in quanto a tale data assumerebbe già rilievo il nuovo periodo di possesso minimo
35
36
ESENZIONE 95%
La riduzione della percentuale per i soggetti IRES dal 100% al 95% non muta il regime di “esenzione” del provento; restano pertanto operanti i limiti di deducibilità delle spese connesse ex art. 109, co. 5, TUIR
Si distingue tra “oneri accessori di diretta imputazione”, i quali sono portati in diminuzione della plusvalenza, e “le spese afferenti la cessione della partecipazione”, i quali sono indeducibili ex art. 109, co. 5.
Non esistono indicazioni chiare per la distinzione tra le due tipologie di oneri sopra indicati; i riflessi sulla determinazione del reddito d’impresa sono differenti. Infatti, per gli oneri accessori l’indeducibilità diventa del 95%, mentre per gli altri costi nulla è cambiato (vedi esempio slide seguente).
Oneri accessori
37
Oneri accessori diretta imputazione
Costi afferenti la cessione
Prezzo di vendita = 1.500
Costo acquisto = 1.000
Oneri accessori = 100
Plusvalenza = 400
Quota esente (95%) = 380
Prezzo di vendita = 1.500
Costo acquisto = 1.000
Costi afferenti = 100
Plusvalenza = 500
Quota esente (95%) = 475
Utile = 2.000
Imponibile = 2.000 – 380 = 1.620
Utile = 2.000
Imponibile = 2.000 – 475 + 100 = 1.625
La differenza, pari a 5, corrisponde al 5% degli oneri accessori di diretta imputazione
Participation exemption
3838
Interessi passivi
QUADRO NORMATIVO FINO
AL 2007
TRE DISPOSIZIONI:
-THIN CAP (ART. 98)
-PRO-RATA “PEX” (ART. 97)
-PRO-RATA GENERALE (ART. 96)
FINANZIARIA 2008
ABROGAZIONE ARTT. 98 E 97 DI COMPLESSA APPLICAZIONE
RISCRITTURA COMPLETA DELL’ART. 96, UNICA NORMA PER LA
LIMITAZIONE ALLA DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI (EFFICACE SOLO
PER SOGGETTI IRES)
39
Thin cap (art. 98)
Sono indeducibili gli interessi passivi riferiti alla quota di finanziamenti erogati o anche solo garantiti dai soci qualificati e loro parti correlate, quando essi eccedono la soglia di 4 volte il PN di pertinenza del socio.La norma si applica esclusivamente ai contribuenti con volume di ricavi superiore alla soglia per l’applicazione degli studi di settore, ossia € 5.164.569,00. Si applica in ogni caso alle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di pafrtecipazioni.Sono “parti correlate” al socio qualificato le società da qusti controllate ex art. 2359 c.c. e, se persona fisica, anche i familiari (coniuge, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado).Il socio è qualificato quando direttamente o indirettamente controlla ex art. 2359 c.c. il soggetto debitore o partecipa al capitale sociale dello stesso debitore con una percentuale pari o superiore al 25% (concorrono anche le partecipazioni detenute da sue parti correlate)
40
Thin cap (art. 98)Esempio:
Finanziamento socio qualificato:
Interessi su finanziamento:
Quota PN socio qualificato:
Quota finanziamento con interessi deducibili:
Quota finanziamento con interessi indeducibili:
Interessi deducibili:
Interessi indeducibili:
90
5
10
4 x 10 = 40
90 – 40 = 50
40/90 x 5 = 2,22
5 – 2,22 = 2,78
41
Pro rata patrimoniale (art. 97)
Se alla fine del periodo d’imposta il valore di libro delle partecipazioni PEX eccede quello del PN contabile, la quota di interessi passivi che residua dopo l’applicazione delle regole THIN CAP, al netto degli interessi attivi, è indeducibile per la parte corrispondente al rapporto tra tale eccedenza ed il totale dell’attivo patrimoniale ridotto dello stesso PN contabile e dei debiti commerciali. La parte indeducibile è ridotta in misura corrispondente alla quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle partecipazioni PEX.
La finalità è di evitare che le imprese deducano oneri finanziari su finanziamenti idealmente finalizzati all’acquisto di partecipazioni che si qualificano per la partecipation exemption.
Il possesso di partecipazioni con requisiti PEX deve essere innanzitutto finanziato dal PN contabile.
42
Pro rata patrimoniale (art. 97)
Partecipazioni esenti
meno
Patrimonio netto contabile
Attivo patrimoniale
meno
Patrimonio netto contabile rettificato
meno
Debiti commerciali
Pro rata
=
patrimoniale
43
Pro rata patrimoniale (art. 97)Esempio:
Dividendi percepiti da partecipazioni PEX 200Interessi passivi 1.500Interessi attivi 500
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO PASSIVO
Partecipazioni PEX 25.000
Partecipazioni attivo circolante 2.500
Crediti 5.000
Cassa e banca 1.200
Impianti 18.000
Capitale sociale 10.000
Riserva legale 2.000
Riserva ordinaria 3.000
Patrimonio netto 15.000
Mutui passivi 25.000
Debiti commerciali 11.700
TOTALE ATTIVO 51.700 TOTALE PASSIVO E NETTO 51.700
44
Pro rata patrimoniale (art. 97)Conteggio eccedenza partecipazioni esenti:Valore di libro delle partecipazioni 25.000Patrimonio netto 15.000Eccedenza 10.000
Conteggio denominatore pro rata:Attivo patrimoniale 51.700Patrimonio netto - 15.000Debiti commerciali - 11.700Differenza 25.000
Pro rata: 10.000 / 25.000 = 40%
Interessi indeducibili:Interessi passivi 1.500Interessi attivi 500Dividendi 200Quota dividendi tassabili (5%) 10Interessi passivi – meno interessi attivi 1.000Interessi indeducibili = 1.000 x 40% - 10 = 400 – 10 = 390
45
Pro rata generale (art. 96)La quota di interessi passivi che residua dopo l’applicazione delle disposizioni di cui agli art. 97 e 98 è deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi:
(ricavi e proventi imponibili)
Interessi deducibili = ------------------------------------------------------------------------
(ammontare complessivo di tutti ricavi e proventi)
Interessi passivi
Thin cap (art. 98)
Pro rata patrimoniale (art. 97)
Pro rata generale (art. 96)
46
Riporto delle perdite e pro rata generale (art. 84)
Il pro rata generale incide ai fini del riporto delle perdite fiscali.
Ai sensi dell’art. 84, co. 1, Tuir la perdita d’esercizio può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi successivi ma non oltre il quinto. Le perdite dei primi tre esercizi di costituzione sono riportabili senza limiti di tempo.
Per i soggetti con redditi parzialmente o totalmente esenti la perdita è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile.
La perdita deve essere ridotta dei proventi esenti, diversi da quelli PEX, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli art. 96 (pro rata generale) e 109, co. 5 e 6, Tuir (spese generali)
Il riporto non si applica se la maggioranza delle partecipazioni viene trasferita e venga modificata l’attività principale nel periodo d’imposta del trasferimento o nei due precedenti o successivi.
47
Riporto delle perdite e pro rata generale (art. 84)
Esempio:
Perdita fiscale 1.000
Plusvalenze esenti PEX 200
Spese generali indeducibili ex art. 109 Tuir 100
Proventi esenti 400
Interessi passivi indeducibili ex art. 96 Tuir 50
Perdita riportabile = 1.000 – (400 – 50 – 100) 750
4848
Interessi passivi
GENERALITA’ NUOVO ART. 96 TUIR
INTERESSI PASSIVI “NETTI” NON SUPERIORI
AL 30% DEL ROL
INTERESSI DEDUCIBILI PER INTERO
INTERESSI PASSIVI “NETTI” SUPERIORI AL
30% DEL ROL
INTERESSI DEDUCIBILI FINO AL 30% DEL ROL
ECCEDENZA NON DEDUCIBILE
NELL’ESERCIZIO
4949
Interessi passiviPARAMETRI PER IL CONTEGGIO
NOZIONE DI INTERESSI
CO. 3 ART. 96
Oneri o proventi derivanti da:
-contratti di mutuo,
-contratti di leasing,
- l’emissione di obbligazioni e titoli similari
- derivanti da ogni altro rapporto avente causa finanziaria (sono esclusi gli interessi impliciti da
debiti di natura commerciale)
Soggetti operanti con P.A.: tra gli attivi si considerano anche quelli virtuali ricollegabili ai ritardi nei pagamenti (calcolati al TUR + 1 punto)
NOZIONE DI ROL
CO. 2 ART. 96
VALORE DELLA PRODUZIONE (AGGREGATO A DEL C.E.)
MENO
COSTI DELLA PRODUZIONE (AGGREGATO B DEL C.E., ad
esclusione del numero 10, lett. a) e b), e dei canoni di locazione
finanziaria)
5050
Interessi passivi
VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE
RILEVANO I VALORI “RISULTANTI DAL CONTO ECONOMICO” (CO. 2
ART. 96
NON RILEVANO LE VARIAZIONI FISCALI OPERATE IN UNICO
AMMORTAMENTI DEI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI
COSTI DELLA PRODUZIONE ESCLUSI DAL ROL
CANONI DI LEASING BENI STRUMENTALI
5151
Interessi passiviINTERESSI ESCLUSI INTERESSI CAPITALIZZATI ART. 110, CO. 1,
LETT. B), TUIR
AD INCREMENTO DEL COSTO DELL’IMMOBILIZZAZIONE
(per prestiti contratti per l’acquisto, ossia derivanti da “mutui di scopo”, ovvero quelli riferiti al periodo di costruzione
dell’immobile e fino al momento in cui il cespite è pronto per l’uso)
AD INCREMENTO DELLE RIMANENZE (IMMOBILI MERCE)
(interessi passivi su prestiti contratti per la costruzione o ristrutturazione dell’immobile – per l’intero periodo di
costruzione e comunque non oltre la data a partire dalla quale l’immobile è collocabile sul mercato)
5252
Interessi passiviESEMPIO – CALCOLO INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI
VALORE PRODUZIONE = 500.000
COSTI PRODUZIONE = 300.000
AMMORTAMENTI = 30.000
CANONI LEASING = 10.000
INTERESSI PASSIVI = 120.000
INTERESSI ATTIVI = 10.000
INTERESSI PASSIVI “NETTI” = 110.000
ROL = 500.000 – (300.000 – 30.000 – 10.000) = 240.000
INT. PASSIVI DED. = 240.000 X 30% = 72.000
INT. PASSIVI INDED. = 110.000 – 72.000 = 38.000
5353
Interessi passivi
ART. 96. CO. 1, ULTIMO PERIODO
LA QUOTA DI ROL PRODOTTO A PARTIRE DAL 2010 ECCEDENTE GLI INTERESSI DI
COMPETENZA, PUO’ ESSERE PORTATA AD INCREMENTO DEL ROL DEI SUCCESSIVI
PERIODI D’IMPOSTA
POSSIBILITA’ DI RIPORTO IN AVANTI DELLA QUOTA DI ROL NON SFRUTTATA PER LA DEDUZIONE DEGLI INTERESSI DI
COMPETENZA DELL’ESERCIZIO
5454
Interessi passivi
ESEMPIO – RIPORTO A NUOVO DEL ROL (DAL 2010)
INTERESSI PASSIVI = 1.000
30% DEL ROL = 1.500
INTERESSI PASSIVI = 800
30% DEL ROL = 300
INTERESSI DEDUCIBILI = 800
2010
INTERESSI DED. 100%
ROL ECCEDENTE = 1.500 -1.000 = 500
2011
300 (fino al 30% ROL 2011)
500 (da riporto ROL 2010)
5555
Interessi passivi
NORMA TRANSITORIA
PER GLI ESERCIZI 2008 E 2009 IL LIMITE DI DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI E’
AUMENTATO RISPETTIVAMENTE DI EURO 10.000 E EURO 5.000
LIMITARE L’IMPATTO DELLA
NOVITA’ PER I PRIMI ESERCIZI
INTERESSI PASSIVI =6.000
30% DEL ROL =4.000
INTERESSI DED. “TEORICI” = 4.000
INT. DED. “EFFETTIVI” = 6.000 (4.000 + “franchigia” massima di 10.000, utilizzata solo per 2.000)
ESEMPIO
5656
Interessi passiviRIPORTO A NUOVO “ECCEDENZE” NON
DEDOTTE (CO. 4 ART. 96)
ECCEDENZA = Interessi passivi, al netto di quelli attivi,
non dedotti in un certo esercizio
RIPORTO NEI SUCCESSIVI PERIODI D’IMPOSTA, SENZA LIMITI TEMPORALI, A
CONDIZIONE CHE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI L’ECCEDENZA SIA INFERIORE AL 30% DEL
ROL
NON SONO POSTE ALCUNE CONDIZIONI PER IL RIPORTO IN AVANTI (NO ISTANZA DI
INTERPELLO)
5757
Interessi passivi
ESEMPIO – RIPORTO A NUOVO DELL’ECCEDENZA NON DEDOTTA
INTERESSI PASSIVI = 1.000
30% DEL ROL = 600
INTERESSI PASSIVI = 1.000
30% DEL ROL = 2.700
INTERESSI DEDUCIBILI 2009 = 1.000
ROL NON “SFRUTTATO” = 2.700 – 1.000 = 1.700
INTERESSI 2008 DEDUCIBILI 2009 = 400 (variazione in diminuzione modello Unico)
2008
INTERESSI DED. = 600
ECCEDENZA NON DED. = 400
2009
5858
Interessi passivi
SOGGETTI ESCLUSI (CO. 5
ART. 96)
BANCHE ED ALTRI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO (società di gestione, SIM, ecc.)
IMPRESE DI ASSICURAZIONE
SOCIETA’ CAPOGRUPPO DI GRUPPI BANCARI O ASSICURATIVI
SOCIETA’ CONSORTILI COSTITUITE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI (EX ART. 96 DPR 554/1999)
SOCIETA’ DI PROGETTO COSTITUITE EX ART. 156 D.LGS. N. 163/2006
SOCIETA’ COSTITUITE PER IL REALIZZO E L’ESERCIZIO DI INTERPORTI (LEGGE N. 240/1990)
Non rientrano le holding “industriali” (art. 113
TUB)
5959
Interessi passiviIMMOBILI NON STRUMENTALI (CD. “PATRIMONIO”)
ART. 96 CO. 6
RESTA FERMA L’APPLICAZIONE DELL’ART. 90, CO. 2, TUIR
INDEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVI PER IMMOBILI
PATRIMONIO
NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
ART. 1 CO. 35 FINANZIARIA 2008
TRA I COSTI INDEDUCIBILI EX ART. 90, CO. 2, NON RIENTRANO
GLI INTERESSI DI FINANZIAMENTO
6060
Interessi passiviIMMOBILI NON STRUMENTALI (CD. “PATRIMONIO”)
NUOVO QUADRO NORMATIVO
INTERESSI DI FUNZIONAMENTO
INDEDUCIBILI EX ART. 90 CO. 2 TUIR
INTERESSI DI FINANZIAMENTO
APPLICAZIONE LIMITAZIONI ART. 96 (PRO-RATA
GENERALE)
6161
Interessi passivi imprese immobiliari
Con apposito DM è istituita una Commissione di studio con il fine di proporre, entro il 30/6/2008, modifiche normative per semplificazione e razionalizzazione del vigente sistema di fiscalità diretta ed indiretta.
Fino all’applicazione delle suddette modifiche normative, resta ferma la
NON RILEVANZA ai fini dell’art. 96 Tuir
degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione
La norma non prevede limitazioni all’applicazione dell’agevolazione:
- né con riferimento alla classificazione contabile dell’immobile (il quale potrebbe anche avere natura di “bene merce”, purchè destinato alla locazione,
- né con riferimento alla natura dell’immobile, il quale potrebbe essere a destinazione abitativa, industriale, commerciale
62
Immobiliari: le categorie di interessi passivi
Sempre deducibili
Deducibili previa verifica ex art. 96
Indeducibili
Interessi passivi relativi a immobili strumentali
Immobili destinati alla locazione, con finanziamenti garantiti da ipoteca
X
Immobili destinati alla locazione, con finanziamenti non garantiti da ipoteca
X
Immobili non destinati alla locazione, con finanziamenti garantiti da ipoteca
X
Immobili non destinati alla locazione, con finanziamenti non garantiti da ipoteca
X
63
Immobiliari: le categorie di interessi passivi
Sempre deducibili
Deducibili previa verifica ex art. 96
Indeducibili
Interessi passivi relativi a immobili patrimonio
Per l’acquisto di immobili destinati alla locazione, con finanziamenti garantiti da ipoteca
X
Per l’acquisto di immobili destinati alla locazione, con finanziamenti non garantiti da ipoteca
X
Per l’acquisto di immobili non destinati alla locazione, con finanziamenti garantiti da ipoteca
X
Per l’acquisto di immobili non destinati alla locazione, con finanziamenti non garantiti da ipoteca
X
Per finanziamento per finalità diverse dall’acquisto X
Per il funzionamento della società X
6464
AMMORTAMENTI – LEASING – DEDUZIONI
EXTRACONTABILI
6565
Principali novità
AMMORTAMENTIABROGAZIONE DEDUZIONE QUOTE DI
AMMORTAMENTO ANTICIPATO E ACCELERATO
CANONI LEASINGMODIFICA DELLA DURATA MINIMA DEL CONTRATTO PER DEDUZIONE FISCALE
AMMORTAMENTO FABBRICATI
PREVISIONE DI UNA NORMA INTERPRETATIVA CON EFFETTO RETROATTIVO
DEDUZIONI EXTRACONTABILI
ABROGAZIONE E POSSIBILITA’ DI AFFRANCAMENTO ECCEDENZE PREGRESSE
SPESE DI RAPPRESENTANZA MODIFICA DEL REGIME DI DEDUZIONE
6666
Ammortamenti anticipati
DECORRENZA INDEDUCIBILITA’
DAL PERIODO D’IMPOSTA 2008, ANCHE PER I BENI ACQUISITI IN PERIODI D’IMPOSTA
PRECEDENTI
PERIODO D’IMPOSTA 2008
NON SI APPLICA LA RIDUZIONE ALLA META’ DEL COEFFICIENTE TABELLARE PER I BENI ACQUISTATI ED ENTRATI IN FUNZIONE NEL
PERIODO D’IMPOSTA 2008
L’EVENTUALE DIFFERENZA TRA QUOTA IMPUTATA A C.E. E QUOTA DEDUCIBILE
PUO’ ESSERE DEDOTTA TRAMITE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE NEL MODELLO
UNICO
6767
Ammortamenti anticipati
CONSEGUENZE ABROGAZIONE
DEDUZIONE QUOTE ANTIICPATE
NON INCIDE SUL QUANTUM DEDUCIBILE, MA ALLUNGA IL PERIODO DI DEDUCIBILITA’
FISCALE DEL BENE
VEICOLI A DEDUCIBILITA’
LIMITATA
L’ABROGAZIONE DELLA DEDUCIBILITA’ DELLE QUOTE ANTICIPATE ERA STATA GIA’
DISPOSTA DAL DL 223/06
Art. 164, co. 1, lett. b), del TUIR
6868
Canoni leasing
NOVITA’ ALLUNGAMENTO DURATA MINIMA CONTRATTI DI LEASING
BENI INTERESSATI MOBILI, ANCHE REGISTRATI, E IMMOBILI
DECORRENZACONTRATTI STIPULATI A DECORRERE DAL 1°
GENNAIO 2008
QUOTA INTERESSI IMPLICITA NEL
CANONE
SOGGETTA ALLE LIMITAZIONI DI DEDUZIONE DI CUI ALL’ART. 96 TUIR
6969
Durata minima contrattoOGGETTO
CONTRATTODURATA MINIMA FINO
AL 31.12.2007DURATA MINIMA
DALL’1.1.2008
BENI MOBILI Metà del periodo di ammortamento
2/3 del periodo di ammortamento
VEICOLI A DEDUCIBILITA’ LIMITATA
Durata del periodo di ammortamento
Durata del periodo di ammortamento
BENI IMMOBILI Metà del periodo di ammortamento, ma con un minimo di 8 ed un massimo
di 15 anni
Se aliquota ammortamento 3%, durata minima 15 anni
Se 2/3 periodo di ammortamento determina risultato < 11 anni, durata
minima 11 anni
Se 2/3 periodo di ammortamento determina risultato > 18 anni, durata
minima 18 anni
Se aliquota ammortamento 3%, durata minima 18 anni
70
Imprese non Ias: contabilizzazione leasing con metodo patrimoniale
Con il Dlgs n. 38/2005 le imprese che contabilizzavano i leasing con il metodo patrimoniale, ma non applicavano gli Ias, potevano dedurre la differenza tra la sommatoria di ammortamenti ed interessi, da una parte, e canoni di competenza, dall’altra, previa imputazione nel quadro EC.
Ora, perderanno la possibilità di dedurre tale differenza a meno che non cambino metodo di contabilizzazione del leasing e utilizzino il metodo finanziario.
Le imprese Ias devono obbligatoriamente utilizzare il metodo patrimoniale.
7171
Automezzi art. 164 TUIR
UTILIZZO ESCLUSIVAMENTE
STRUMENTALE O USO PUBBLICO
LETT. A) ART. 164 TUIR
DURATA MINIMA 2/3 PERODO DI
AMMORTAMENTO
UTILIZZO PROMISCUO AL DIPENDENTE PER
MAGGIOR PARTE PERIODO D’IMPOSTA
LETT. B-BIS) ART. 164 TUIR
DURATA MINIMA PERIODO DI
AMMORTAMENTO
ALTRI VEICOLI AZIENDALI
LETT. B) ART. 164 TUIR
DURATA MINIMA PERIODO DI
AMMORTAMENTO
7272
Deduzioni extracontabili
CO. 33, LETT. Q)ABROGAZIONE DEDUZIONI
EXTRACONTABILI DAL PERIODO D’IMPOSTA 2008
CO. 34, OTTAVO PERIODO
RESTA FERMO IL VINCOLO PATRIMONIALE SULLE RISERVE FORMATOSI FINO AL 2007
CO. 34, NONO PERIODOPOSSIBILITA’ DI ELIMINAZIONE DEL
VINCOLO PATRIMONIALE CON PAGAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 1%
CO. 48RECUPERO A TASSAZIONE ECCEDENZE PREGRESSE CON PAGAMENTO IMPOSTA
SOSTITUTIVA (maggiori valori riconosciuti dal 4° esercizio successivo per plus – D.M.
3.3.2008)
73
Sono quelle previste da disposizioni fiscali di tipo “sovvenzionale” o “agevolative”, nonché di natura “forfetaria”
Sono quelle previste da disposizioni fiscali di tipo “sovvenzionale” o “agevolative”, nonché di natura “forfetaria”
ESEMPIESEMPI
AMMORTAMENTI ANTICIPATI (ART. 102)AMMORTAMENTI ANTICIPATI (ART. 102)
AMMORTAMENTI ORDINARI (102 E 103)AMMORTAMENTI ORDINARI (102 E 103)
SVALUTAZIONE CREDITI (106)SVALUTAZIONE CREDITI (106)
SVALUT. RIMANENZE LAVORI DI DURATAULTRANNUALE PER RISCHI CONTRATTUALI (90, CO. 3)
SVALUT. RIMANENZE LAVORI DI DURATAULTRANNUALE PER RISCHI CONTRATTUALI (90, CO. 3)
ACCANTONAMENTI PER LAVORI CICLICI DI REVISIONEE MANUTENZIONE NAVI ED AEROMOBILI (107, CO. 1)
ACCANTONAMENTI PER LAVORI CICLICI DI REVISIONEE MANUTENZIONE NAVI ED AEROMOBILI (107, CO. 1)
ONERI DERIVANTI DA OPERAZIONI E CONCORSI A PREMI(107, CO. 3)
ONERI DERIVANTI DA OPERAZIONI E CONCORSI A PREMI(107, CO. 3)
Individuazione rettifiche ed accantonamenti
DIFFERENZA TRA CANONI LEASING E SOMMA DI AMMORTAMENTI ED INTERESSI PASSIVI (109, CO. 4)
DIFFERENZA TRA CANONI LEASING E SOMMA DI AMMORTAMENTI ED INTERESSI PASSIVI (109, CO. 4)
74
• Il quadro EC si compone di 5 colonne5 colonne:
STRUTTURA QUADRO EC
Eccedenze pregresse: maggiori deduzioni fiscali rispetto a valori civilisti, di cui si è beneficiato nei periodi precedenti
Eccedenze di periodo: maggiori deduzioni fiscali rispetto ai valori civilistici, di cui si beneficia nel periodo di imposta
Decrementi: riassorbimenti dell’eccedenza pregressa indicata in colonna 1
Valore civile e fiscale: valore civile e fiscale dei beni e dei fondi. La differenza deve corrispondere alla somma algebrica delle prime 3 colonne.
75
• L’obbligo di compilazione del quadro EC non era l’unico degli obblighi posti a carico del contribuente ai fin della deduzione extracontabile. L’articolo 109 co. 4 Tuir, infatti, imponeva l’obbligo di vincolare parte delle l’obbligo di vincolare parte delle riserve del patrimonio nettoriserve del patrimonio netto al fine di impedire il trasferimento ai soci della parte dell’utile che non ha scontato imposte in capo alla società.
• Il vincolo da porre sulle riserve è pari al costo dedotto pari al costo dedotto extracontabilmente, al netto del fondo imposte extracontabilmente, al netto del fondo imposte differito calcolato con riferimento a tale costodifferito calcolato con riferimento a tale costo.
QUADRO EC – vincolo patrimoniale
76
• Il vincolo sulle riservevincolo sulle riserve:– opera “per masse”opera “per masse”: ciò significa che nella redazione del bilancio di
esercizio non deve essere effettuato l’appostamento di una specifica riserva, ma dovrà essere verificata la presenza di riserve disponibili sufficienti a soddisfare tale vincolo
– in nota integrativa, deve essere data informazione dell’esistenza informazione dell’esistenza di tale vincolo di tale vincolo (art. 2427, co. 1, n. 7-bis);
– opera anche se la società è in perditaopera anche se la società è in perdita, nel qual caso il vincolo è trasferito sulle riserve accantonate nei precedenti periodi d’imposta
– la riserva legale è esclusa dal vincolola riserva legale è esclusa dal vincolo, poiché l’art. 2430 c.c. rende indisponibile tale riserva, che rimane a presidio del capitale sociale
– secondo Assonime (Circ. 14.7.2004. n. 32), anche le riserve di secondo Assonime (Circ. 14.7.2004. n. 32), anche le riserve di capitale rientrano nel novero delle riserve vincolabilicapitale rientrano nel novero delle riserve vincolabili, poiché la norma fa riferimento alle riserve disponibili, anche se la ratio imporrebbe di monitorare solo riserve di utili
QUADRO EC – vincolo patrimoniale
77
• Il vincolo sulle riserve non significa divieto non significa divieto assoluto alla distribuzioneassoluto alla distribuzione, bensì comporta il venire meno della “sospensione d’imposta” qualora le riserve residue dopo la distribuzione non siano sufficienti a “coprire” il vincolo
QUADRO EC – vincolo patrimoniale
78
Il rischio di “inquinamento fiscale” e le “contromosse” del legislatore
Poiché, per effetto dell’abrogazione delle deduzioni extracontabili, sarà possibile dedurre solamente i componenti negativi di reddito iscritti a conto economico, è sorto il timore che i contribuenti, per continuare a fruire delle deduzioni fiscali nella maggior misura possibile, imputino a conto economico costi in misura superiore rispetto a quella civilisticamente corretta
Misure 1) formulazione di una norma anti-abuso
“deterrenti” 2) sanzioni per revisori
79
Il rischio di “inquinamento fiscale” e le “contromosse” del legislatore
Art. 1, co. 34, Legge Finanziaria 2008:
“(…) Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dall’esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dal comma 33, lett. q), n. 1), decorre l’eliminazione delle deduzioni extracontabili, possono essere disconosciuti dall’Amministrazione Finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l’impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili”.
Sia l’OIC n. 16 (beni materiali) sia il n. 24 (beni immateriali) ammettono l’utilizzo di piani ad aliquota non costante. Inoltre, la revisione dei piani d’ammortamento, al fine di tener conto del mutamento dei piani aziendali di utilizzo dei cespiti, è pienamente legittima sotto il profilo civilistico – contabile.
8080
Eliminazione vincolo patrimoniale
EFFETTI
LIBERAZIONE RISERVE “VINCOLATE”
NON AUMENTA IL VALORE FISCALE DEI BENI
IMPOSTA SOSTITUTIVA
1% E DEVE ESSERE VERSATA IN UNICA SOLUZIONE ENTRO 16.6.2008 O 16.7.2008 (CON MAGGIORAZIONE
0,4%)
CONVENIENZA
IL VINCOLO PATRIMONIALE SI ELIMINA CON IL RIASSORBIMENTO NATURALE DELLE ECCEDENZE
PREGRESSE E QUINDI LA CONVENIENZA PUO’ ESSERCI IN PRESENZA DI DISTRIBUZIONI
IMMEDIATE E NON “COPERTE”
8181
Recupero eccedenze dedotte
EFFETTI
RIALLINEAMENTO VALORI FISCALI DEI BENI A QUELLI CIVILISTICI
ELIMINAZIONE VINCOLO PATRIMONIALE
IMPOSTA SOSTITUTIVA
IRES/IRPEF E IRAP
PUO’ RIGUARDARE ANCHE SOLO UNA PARTE DELLE ECCEDENZE E SI APPLICA NELLE SEGUENTI MISURE:
12% SU MAGGIORI VALORI FINO 5.000.000 EURO
14% SU MAGGIORI VALORI TRA 5.000.000 E 10.000.000 DI EURO
16% SU MAGGIORI VALORI ECCEDENTI 10.000.000 DI EUROPagamento in tre rate annuali (30%
prima rata, 40% seconda e 30% terza; maggiorazione interessi 2,5%
su seconda e terza rata)
82
Abrogazione deduzioni extra - contabili
Rettificare imposte differite attive e passive:
- Per la riduzione dell’aliquota IRES al 27,50% e IRAP al 3,9% (31,4%),- Per l’affrancamento delle differenze residue da quadro EC
LE RICADUTE SUI BILANCI 2007
8383
Recupero eccedenze dedotte
DECORRENZA MAGGIORI VALORI
FISCALI
A PARTIRE DALL’ESERCIZIO IN CUI E’ AVVENUTO IL RECUPERO, OSSIA DAL 2008
DEDUZIONE QUOTE DI AMMORTAMENTO SUL MAGGIOR VALORE RICONOSCIUTO A
SEGUITO DEL RECUPERO
REALIZZO DEI BENI ENTRO IL QUARTO
PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO
RIDUZIONE COSTO FISCALE DEI MAGIGORI VALORI FISCALI ASSOGGETTATI AD IMPOSTA
SOSTITUTIVA E DELL’EVENTUALE AMMORTAMENTO DEDOTTO
L’IMPOSTA SOSTITUTIVA E’ SCOMPUTATA DALL’IMPOSTA DOVUTA
8484
Spese di rappresentanza
ART. 1, CO. 33, LETT. P)REVISIONE DISCIPLINA SPESE DI
RAPPRESENTANZA (ART. 108 CO. 2 TUIR)
DEDUZIONE 100% SPESE DI RAPPRESENTANZA CONGRUE E INERENTI
AUMENTO A EURO 50 DEL LIMITE ENTRO IL QUALE SONO COMUNQUE DEDUCIBILI LE SPESE PER OMAGGI
8585
Spese di rappresentanza
CONGRUITA’ E INERENZA
REQUISITI CHE DEVONO ESSERE INDIVIDUATI DA APPOSITO DECRETO
MINISTERIALE
IL DECRETO DEVE TENER CONTO DEI SEGUENTI ASPETTI:
-NATURA E DESTINAZIONE DELLE SPESE
-VOLUME DEI RICAVI DELL’ATTIVITA’ CARATTERISTICA
-ATTIVITA’ INTERNAZIONALE DELL’IMPRESA
86
Introduzione della nuova white list
• L’art. 1, co. 83 – 90, della Finanziaria 2008, integra diverse disposizioni del TUIR che prevedono, a vario titolo, regimi fiscali di sfavore per i redditi che derivano dal possesso di attività in Stati a fiscalità privilegiata
86
87
Precedente assetto normativo
• Prima delle novità introdotte dalla Finanziaria 2008, erano previste tre black lists:– DM 4.5.99: indica gli Stati o territori per i quali
opera la presunzione di residenza in Italia per le persone fisiche cancellate dalle anagrafi della popolazione residente
– DM 21.11.2001: indica gli Stati o territori con riferimento ai quali opera la disciplina CFC
– DM 23.1.2002: individua gli Stati o territori per i quali opera il regime di indeducibilità dei costi ex art. 110, co. 10 e 11, del TUIR
88
WHITE LIST
• La Finanziaria 2008 introduce il nuovo art. 168-bis del TUIR, il quale dispone che con decreto ministeriale sono individuati gli Stati e territori che:– Consentono un adeguato scambio di
informazioni;– Consentono un adeguato scambio di
informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia
89
WHITE LIST
• La nuova white list costituirà il nuovo riferimento per tutte quelle ipotesi in cui una disposizione normativa pone quale discrimine l’appartenenza o meno ad una black list
• Il rapporto è pertanto “rovesciato”: ad esempio, l’indeducibilità dei costi ex art. 110 TUIR, deriva dal sostenimento degli stessi presso soggetti residenti in uno Stato diverso da quelli inclusi nella white list (stesso dicasi per residenza partecipata ex art. 87 TUIR e per i dividendi percepiti)
90
CFC legislation (art. 167)Se un soggetto italiano detiene, direttamente o indirettamente, il controllo di un’impresa localizzata in Stati con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni detenute.Ai fini del “controllo” si applica l’art. 2359 c.c.La norma non si applica se il soggetto residente dimostra, alternativamente che:a) La società non residente svolge un’effettiva attività industriale o commerciale nello Stato in cui ha sede,b) Dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati sottoposti e regimi fiscali privilegiati.A tal fine serve apposito interpello preventivo all’Amministrazione Finanziaria.I redditi del soggetto non residente imputati al soggetto italiano sono assoggettati a tassazione separata non inferiore al 27%.Gli utili distribuiti dal soggetto estero partecipato non sono imponibili fino all’ammontare del reddito tassato e determinato come sopra.
91
Soggetti che adottano gli IAS
• La Finanziaria 2008 modifica il principio di derivazione di cui all’art. 83 del TUIR per i soggetti che adottano gli IAS, prevedendo che per tali soggetti, nella determinazione del reddito d’impresa, valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dagli IAS stessi.
9292
NOVITA’ IRAP
9393
Linee guida novità
BASE IMPONIBILE (CO. 50)
MODIFICHE CRITERI DI DETERMINAZIONE PER
SOGGETTI IRES E SOGGETTI IRPEF
DECORRENZA (CO. 51)
DAL PERIODO D’IMPOSTA 2008
RECUPERO A TASSAZIONE ECCEDENZE
EXTRACONTABILI DEDOTTE AI FINI IRAP
FINO AL 2007
DICHIARAZIONE IRAP (CO. 52)
DA PRESENTARE IN VIA AUTONOMA ALLA
REGIONE O PROVINCIA COMPETENTE
9494
Base imponibile soggetti IresBASE IMPONIBILE SOGGETTI IRES (ART. 5 D.LGS. N.
446/97)
I COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DEL VALORE DELLA PRODUZIONE SONO ACCERTATI SECONDO CRITERI DI CORRETTA QUALIFICAZIONE, IMPUTAZIONE TEMPORALE E CLASSIFICAZIONE PREVISTI DAI PRINCIPI
CONTABILI ADOTTATI DALL’IMPRESA
PRINCIPIO GUIDA (CO. 5)
9595
Base imponibile soggetti IresDIFFERENZA
VALORE DELLA PRODUZIONE
(AGGREGATO A) DEL CONTO ECONOMICO)
COSTI DELLA PRODUZIONE
(AGGREGATO B) DEL CONTO ECONOMICO)
Sono escluse le seguenti voci:
B9) Costi del personale
B10), lett. c) e d) Svalutazioni immobilizzazioni e svalutazione
crediti
B12) Accantonamenti per rischi
B13) Altri accantonamenti
9696
Base imponibile soggetti IresART. 5 CO. 3
NON SONO COMUNQUE AMMESSI IN DEDUZIONE I SEGUENTI COMPONENTI
COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE O ASSIMILATO, CLASSIFICATO IN VOCI DIVERSE RISPETTO AL N. 9) AGGREGATO B)
COMPENSI OCCASIONALI DI LAVORO AUTONOMO O IMPRESA
COMPENSI COLLABORATORI A PROGETTO (O CO.CO.CO.) E COMPENSI AMMINISTRATORI
COMPENSI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE
UTILI SPETTANTI AGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO
INTERESSI IMPLICITI NEI CANONI DI LEASING
PERDITE SU CREDITI
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
9797
Base imponibile soggetti IresALTRE PRECISAZIONI (CO. 3 ART. 5)
CONTRIBUTI EROGATI A NORMA DI LEGGE
CONCORRONO IN OGNI CASO ALLA FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE (AD
ESCLUSIONE DI QUELLI CORRELATI A COSTI INDEDUCIBILI)
PLUSVALENZE O MINUSVALENZE
IMMOBILI “PATRIMONIO”
CONCORRONO IN OGNI CASO ALLA FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE (IN
PRECEDENZA SOLO QUELLI STRUMENTALI)
AMMORTAMENTO MARCHI E AVVIAMENTO
SONO DEDUCIBILI IN MISURA NON SUPERIORE AD 1/18 DEL COSTO,
INDIPENDENTEMENTE DALL’IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO
9898
Deduzioni Irap
CO. 50 LETT. F)
RIDUZIONE IMPORTO SPETTANTE PER CIASCUN LAVORATORE DA EURO 5.000 A
EURO 4.600 (DA 10.000 A 9.200 PER ALCUNE REGIONI)
DEDUZIONE PER LAVORATORI A
TEMPO INDETERMINATO (ART. 11, CO. 1)
MODIFICA DEDUZIONI PREVISTE DALL’ART. 11 DEL D.LGS. N. 446/97
RIDUZIONE IMPORTO SPETTANTE PER VALORE DELLA PRODUZIONE NON
SUPERIORE A 400.000, DA EURO 2.000 A EURO 1.850
DEDUZIONE FORFETARIA
VALORE DELLA PRODUZIONE (ART.
11, CO. 4-BIS1)
9999
Deduzioni Irap
BASE IMPONIBILE
DEDUZIONE SPETTANTE
SOGGETTI IRES
INFERIORE A 180.759,91
7.350 (in precedenza
8.000)
TRA 180.759,91 E 180.839,91
5.500 (in precedenza
6.000)
TRA 180.839,91 E 180.919,91
3.700 (in precedenza
4.000)
TRA 180.919,91 E 180.999,91
1.850 (in precedenza
2.000)
DEDUZIONE FORFETARIA ART. 11 CO. 4-BIS
BASE IMPONIBILE
DEDUZIONE SPETTANTE
SOGGETTI IRPEF
INFERIORE A 180.759,91
9.500 (in precedenza
8.000)
TRA 180.759,91 E 180.839,91
7.125 (in precedenza
6.000)
TRA 180.839,91 E 180.919,91
4.750 (in precedenza
4.000)
TRA 180.919,91 E 180.999,91
2.375 (in precedenza
2.000)
100100
Altre modifiche Irap
COMPENSI INDEDUCIBILI
COMPENSI ATTRIBUITI PER OBBLIGHI DI FARE, NON FARE O PERMETTERE, DI CUI ALL’ART.
67, LETT. L). TUIR
ABROGAZIONE ART. 11-BIS D.LGS. N. 446/97
ELIMINAZIONE DISPOSIZIONE SECONDO CUI LE VARIAZIONI OPERATE AI FINI IRES/IRPEF
RILEVANO ANCHE AI FINI IRAP
COERENTE CON VOLONTA’ DI DARE RILEVANZA ALLE CORRETTE IMPUTAZIONI
CONTABILI
ALIQUOTA RIDUZIONE DA 4,25% AL 3,9%
101101
SCORPORO VALORE DELLE AREE
Collegato alla Finanziaria 2007 (DL 262/06)
Novità Finanziaria 2008
102102
AMMORTAMENTO TERRENIART. 2, CO. 18, DL 262/06
Ammortamento fabbricati strumentali
Per il calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo del fabbricato deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che costituiscono pertinenza. Il costo di tali aree è quantificato nel maggiore tra i seguenti:
•Valore esposto in bilancio
•20% del costo complessivo (30% per i fabbricati industriali)
SOGGETTI INTERESSATI
Titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla forma giuridica adottata, e dal regime contabili adottato
103103
AMMORTAMENTO TERRENI
DATA RIFERIMENTO CONFRONTO
Immobili acquistati dal 2006: data di acquisto
Immobili acquistati in periodi d’imposta precedenti al 4 luglio 2006: si prende a riferimento l’ultimo bilancio approvato ante 4 luglio 2006
104104
AMMORTAMENTO TERRENIC.M. N. 28/E/2006 e C.M. 1/E/2007
AMBITO OGGETTIVO: fabbricati strumentali per natura o per destinazione (art. 43, co. 1 e 2, del TUIR)
IMMOBILI ESCLUSI
Immobili merce: costituiscono oggetto dell’attività propria dell’impresa
Immobili “patrimonio”: non sono beni strumentali (abitativi diversi dagli immobili strumentali per destinazione)
Impianti e macchinari infissi al suolo ma non iscritti in catasto
Rientrano anche gli impianti e macchinari infissi al suolo se realizzano un’unità immobiliare iscritta in catasto
105105
ASPETTI CRITICI
1) Comportamento contabile da adottare2) Ammortamenti pregressi3) Acquisto area separatamente dal terreno4) Fabbricati non cielo-terra5) Fabbricati industriali6) Immobili detenuti in leasing7) Immobili rivalutati e spese incrementative8) Vendita immobile
106106
1) COMPORTAMENTO CONTABILE
COMPORTAMENTO CONTABILE
E’ opportuno scorporare anche contabilmente il valore del terreno: in caso affermativo, con che criteri?
La norma non impone alcun obbligo contabile, anche se potrebbe essere opportuno per evitare ulteriori “doppi binari” con evidenti effetti sull’utile di bilancio
107107
2) AMMORTAMENTI PREGRESSI
AMMORTAMENTI DEDOTTI FINO AL 31.12.2005
Vanno imputati prioritariamente al fabbricato
ESEMPIO n. 1:
-FABBRICATO 1.000
-F.DO AMMORTAMENTO 31.12.2005 (800)
Fabbricato post scorporo = 800
Fondo amm. Post-scorporo = 800
Residuo ammortizzabile = 0
Dal 2006
Costo fiscale fabbricato = 0
Costo fiscale terreno = 200
Ammortamento deducibile = 0
108108
2) AMMORTAMENTI PREGRESSI
AMMORTAMENTI DEDOTTI FINO AL 31.12.2005
Vanno imputati prioritariamente al fabbricato
ESEMPIO n. 2:
-FABBRICATO 1.000
-F.DO AMMORTAMENTO 31.12.2005 (900)
Fabbricato post scorporo = 800
Fondo amm. Post-scorporo = 900
Residuo ammortizzabile = 0
Dal 2006
Costo fiscale fabbricato = 0
Costo fiscale terreno = 100
Ammortamento deducibile = 0
109109
2) AMMORTAMENTI PREGRESSI
• In relazione all’esempio n. 2, l’eccedenza del fondo di ammortamento rispetto al costo post-scorporo comporta la riduzione del costo fiscale del terreno (in tal senso si esprime anche la C.M. n. 1/E/2007 e la Circolare Assonime n. 53/2006)
110110
2) AMMORTAMENTI PREGRESSI
AMMORTAMENTI DEDOTTI FINO AL 31.12.2005
Vanno imputati prioritariamente al fabbricato
ESEMPIO n. 3:
-FABBRICATO 1.000
-F.DO AMMORTAMENTO 31.12.2005 (600)
Fabbricato post scorporo = 800
Fondo amm. Post-scorporo = 600
Residuo ammortizzabile = 200
Dal 2006
Costo fiscale fabbricato = 200
Costo fiscale terreno = 200
Ammortamento deducibile = 24
111111
3) ACQUISTO SEPARATO AREA
AREA SEPARATA IN CONTABILITA’
Lo scorporo deve essere eseguito anche in caso di indicazione separata del valore dell’area in quanto acquistata con il medesimo atto del fabbricato, ma con distinzione di prezzo
Confronto tra quanto iscritto in contabilità e percentuale forfetaria (20 o 30%)
ESEMPIO:
-FABBRICATO 900
-TERRENO 100
Scorporo fiscale = 1.000 x 20% = 200
Ammortamento civilistico = 900 x 3% = 27
Ammortamento fiscale = 800 x 3% = 24
Variazione in aumento = 3
Nota bene: lo scorporo non va eseguito solo in presenza di aree acquistate autonomamente in precedenza
112112
4) FABBRICATI NON CIELO TERRA
OICRiferendosi al principio IAS n. 16, richiede lo scorporo solo per i fabbricati cielo-terra
C.M. 28/E/2006Richiede lo scorporo per tutti i fabbricati strumentali per natura e per destinazione
C.M. 1/E/2007Conferma l’obbligo di scorporo anche per gli immobili non “cielo-terra”, per i quali i principi contabili non richiedono lo scorporo
113113
5) FABBRICATI INDUSTRIALI
DEFINIZIONE NORMATIVA
Sono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni
Non viene quindi fatto riferimento ad una categoria catastale, bensì ad un concetto economico, anche se rientrano certamente i D1, i D7 e dovrebbero rientrare anche i laboratori C3
C.M. 1/E/2007
Fabbricati ad uso promiscuo commerciale-industriale: si deve far riferimento all’utilizzo prevalente (superficie)
Fabbricati concessi in locazione: rileva l’utilizzo che ne fa il locatario
114114
5) FABBRICATI INDUSTRIALI
DATA DI RIFERIMENTO
Immobili acquistati dopo il 4 luglio 2006: si fa riferimento all’utilizzo nel periodo d’imposta in cui è entrato in funzione
Immobili acquistati prima del 4 luglio 2006: si fa riferimento all’utilizzo nel periodo d’imposta precedente al 4 luglio 2006 (generalmente 2005)
La C.M. n. 1/E/2007 precisa che la qualificazione del fabbricato tra quelli industriali o meno non può essere successivamente modificata nel caso di un suo utilizzo diverso, nemmeno a seguito di variazione catastale della destinazione d’uso
115115
6) IMMOBILI IN LEASING
OBBLIGOLa norma richiede lo scorporo anche per i fabbricati detenuti in leasing
OGGETTOLa percentuale forfetaria va applicata sulla quota capitale del canone di competenza dell’esercizio
Per lo scorporo della quota interessi, si applica la stessa metodologia già utilizzata per l’Irap
CANONE DI COMPETENZA (MENO)
Costo sostenuto società di leasing x giorni durata periodo d’imposta
(diviso)
Giorni di durata del contratto
116116
6) IMMOBILI IN LEASING
LEASING STIPULATI DAL 2006
Applicazione della percentuale del 20% o del 30% alla quota capitale del canone di leasing di competenza
LEASING STIPULATI ANTE 2006
La residua quota capitale deve essere dedotta lungo la durata residua del contratto di leasing
117117
6) IMMOBILI IN LEASING
• Esempio: leasing ante 2006 fabbricato ind.• Costo sostenuto società di leasing: 100.000• Prezzo di riscatto: 1.750• Canoni dedotti fino al 2005: 58.500 (interamente riferita
al fabbricato)• Quota capitale residua = (100.000 x 70%) – 58.500 –
1.750 = 9.750• L’importo di 9.750 rappresenta la quota capitale residua
da dedursi lungo la durata residua del contratto di leasing: l’eccedenza di canone rappresenta la quota interessi indeducibile
• Al pari dell’acquisto diretto, i canoni dedotti in passato sono interamente riferiti all’immobile
118118
6) IMMOBILI IN LEASINGACQUISTO AREA DA PARTE DELLA SOCIETA’ DI LEASING
In via autonoma rispetto al fabbricato (leasing appalto)
Il dato da considerare al fine di individuare la % di canone (quota capitale) irrilevante fiscalmente non ha bisogno di alcun confronto con il dato forfetario
Insieme all’immobile già ultimato
Applicazione della % forfetaria alla quota capitale del canone
119119
6) IMMOBILI IN LEASING
ESEMPIO 1: LEASING APPALTO di 10 anni di durata
-Canone annuo complessivo = 10.500
-Quota interessi = 500
-Quota capitale = 10.000
-Costo di acquisto area da parte della società di leasing = 40.000
-Costo di costruzione = 60.000
Quota indeducibile canone = 4.000
Non va fatto alcun confronto in quanto l’area è stata acquisita autonomamente in precedenza
120120
6) IMMOBILI IN LEASING
ESEMPIO 2: LEASING ORDINARIO di 10 anni di durata
-Canone annuo complessivo = 10.500
-Quota interessi = 500
-Quota capitale = 10.000
Costo di acquisto area e fabbricato da parte della società di leasing = 100.000
Quota indeducibile canone = 2.000 (o 3.000 se fabbricato industriale)
In tal caso lo scorporo si esegue con l’applicazione della percentuale forfetaria
121121
7) IMMOBILI RIVALUTATI
RIVALUTAZIONEIl quantum rivalutato non costituisce base di calcolo per lo scorporo
QUESTIONESe oggetto di rivalutazione è stato il fabbricato, l’imposta sostituiva ha scontato il 12%
Dal 2008 (rilevanza fiscale della rivalutazione) una parte del costo rivalutato non sarà deducibile in quanto riferita al terreno. L’eccedenza di imposta (6%) può essere recuperata?
122122
7) SPESE INCREMENTATIVE
SPESE INCREMENTATIVE
Non rilevano ai fini dello scorporo
La percentuale del 20% o del 30% va applicata sul costo al netto delle spese incrementative capitalizzate (ad esempio, spese di manutenzione straordinaria, oneri di urbanizzazione, ecc.)
123
8) VENDITA IMMOBILE
• L’importo dell’ammortamento non dedotto in ciascun periodo d’imposta, in quanto riferito al valore del terreno, sarà recuperato in sede di vendita del bene, attraverso una variazione in diminuzione pari alla differenza tra fondo di ammortamento civilistico e fondo di ammortamento (minore) fiscale (si veda l’esempio nella slide successiva)
124
8) VENDITA IMMOBILECOSTO STORICO IMMOBILE (ACQUISTO 2006) = 1.000
AMMORTAMENTO CIVILISTICO = 30 (1.000 x 3%)
AMMORTAMENTO FISCALE = 24 (800 x 3%)
ALIENAZIONE IMMOBILE NEL 2011 PER 1.500
COSTO RESIDUO AMMORTIZZABILE CIVILISTICO = 1.000 – 150 = 850
COSTO RESIDUO FISCALE = 1.000 – 120 = 880
PLUSVALENZA CIVILISTICA = 1.500 – 850 = 650
PLUSVALENZA FISCALE = 1.500 – 880 = 620
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE = 30 (corrispondente alla differenza tra fondo di ammortamento civilistico e fondo ammortamento fiscale)
125125
Ammortamento fabbricati
ART. 1 CO. 81 NORMA DI CARATTERE INTEPRETATIVO
LE QUOTE DEDOTTE FINO AL 31.12.2005 SONO RIFERITE
PROPORZIONALMENTE AL COSTO DEL FABBRICATO ED AL FONDO DI
AMMORTAMENTO
ELIMINA LA RETROATTIVITA’
DELL’ART. 36 CO. 8 DEL DL 223/06 (PER AMMORTAMENTI E CANONI LEASING)
ART. 1 CO. 82FA SALVI GLI EFFETTI PRODOTTI DAL DL 118/07
NON CONVERTITO
126126
Ammortamento fabbricatiMODALITA’ DI RECUPERO QUOTE DI AMMORTAMENTO O CANONI LEASING
NON DEDOTTI NEL PERIODO D’IMPOSTA 2006
SOGGETTI CHE HANNO APPLICATO IL DL 118/07
CREDITO D’IMPOSTA QUADRO RX DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE, PARI ALLA MAGGIORE IRES E IRAP
PAGATA
SOGGETTI CHE NON HANNO APPLICATO IL DL 118/07
APPLICAZIONE CO. 81 FINANZIARIA 2008
PRESENTAZIONE UNICO INTEGRATIVO ENTRO 31.7.2008 PER
REECUPERO MAGGIORI IMPOSTE PAGATE (QUADRO RX)