154
1 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 30-12-2019 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: SEZIONE I MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI Art. 1. 1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono indicati nell’allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rim- borsare prima della scadenza o di ristrut- turare passività preesistenti con ammorta- mento a carico dello Stato. 2. All’articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « non inferiori a 400 milioni di euro per l’anno 2020 » sono sostituite dalle se- guenti: « non inferiori a 1.221 milioni di euro per l’anno 2021, a 1.683 milioni di euro per l’anno 2022, a 1.954 milioni di euro per l’anno 2023, a 2.054 milioni di euro per l’anno 2024 e a 2.154 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 ». 3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. L’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta di 1,5 punti percentuali per l’anno 2019, di 3 punti percentuali per l’anno 2020 e di 1 punto percentuale per l’anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi. L’aliquota ordinaria dell’IVA è ridotta di 2,2 punti percentuali per l’anno 2019 e di 2,9 punti percentuali per l’anno 2020 ed è incrementata di 1,5 punti percentuali per l’anno 2022 e per ciascuno degli anni suc- cessivi ». 4. L’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sosti- tuito dal seguente: « Art. 3. – (Deducibilità dell’imposta mu- nicipale propria relativa agli immobili stru- mentali) 1. Per il periodo d’imposta suc- cessivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’eser- cizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento ».

30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 1 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160 .

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

SEZIONE I

MISURE QUANTITATIVEPER LA REALIZZAZIONE DEGLI

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1.

1. I livelli massimi del saldo netto dafinanziare, in termini di competenza e dicassa, e del ricorso al mercato finanziario,in termini di competenza, di cui all’articolo21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2020,2021 e 2022, sono indicati nell’allegato 1annesso alla presente legge. I livelli delricorso al mercato si intendono al nettodelle operazioni effettuate al fine di rim-borsare prima della scadenza o di ristrut-turare passività preesistenti con ammorta-mento a carico dello Stato.

2. All’articolo 1, comma 718, lettera c),della legge 23 dicembre 2014, n. 190, leparole: « non inferiori a 400 milioni di europer l’anno 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « non inferiori a 1.221 milioni dieuro per l’anno 2021, a 1.683 milioni dieuro per l’anno 2022, a 1.954 milioni dieuro per l’anno 2023, a 2.054 milioni dieuro per l’anno 2024 e a 2.154 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2025 ».

3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre2018, n. 145, il comma 2 è sostituito dalseguente:

« 2. L’aliquota ridotta dell’imposta sulvalore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A,parte III, allegata al decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, èridotta di 1,5 punti percentuali per l’anno2019, di 3 punti percentuali per l’anno2020 e di 1 punto percentuale per l’anno2021 e per ciascuno degli anni successivi.L’aliquota ordinaria dell’IVA è ridotta di 2,2punti percentuali per l’anno 2019 e di 2,9punti percentuali per l’anno 2020 ed èincrementata di 1,5 punti percentuali perl’anno 2022 e per ciascuno degli anni suc-cessivi ».

4. L’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile2019, n. 34, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sosti-tuito dal seguente:

« Art. 3. – (Deducibilità dell’imposta mu-nicipale propria relativa agli immobili stru-mentali) – 1. Per il periodo d’imposta suc-cessivo a quello in corso al 31 dicembre2018, l’imposta municipale propria relativaagli immobili strumentali è deducibile aifini della determinazione del reddito diimpresa e del reddito derivante dall’eser-cizio di arti e professioni nella misura del50 per cento ».

Page 2: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 2 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

5. Le disposizioni di cui al comma 4 siapplicano anche all’imposta municipale im-mobiliare (IMI) della provincia autonomadi Bolzano, istituita con legge provinciale23 aprile 2014, n. 3, e all’imposta immo-biliare semplice (IMIS) della provincia au-tonoma di Trento, istituita con legge pro-vinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

6. All’articolo 3, comma 2, del decretolegislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole:« al 15 per cento » sono sostituite dalleseguenti: « al 10 per cento ».

7. Al fine di dare attuazione a interventifinalizzati alla riduzione del carico fiscalesulle persone fisiche, nello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze è istituito un fondo denominato« Fondo per la riduzione del carico fiscalesui lavoratori dipendenti », con una dota-zione pari a 3.000 milioni di euro perl’anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2021. Con appositiprovvedimenti normativi, nei limiti dellerisorse di cui al primo periodo, eventual-mente incrementate nel rispetto dei saldi difinanza pubblica nell’ambito dei medesimiprovvedimenti, si provvede a dare attua-zione agli interventi ivi previsti.

8. Al fine di promuovere l’occupazionegiovanile, per l’anno 2020, per i contratti diapprendistato di primo livello per la qua-lifica e il diploma professionale, il diplomadi istruzione secondaria superiore e il cer-tificato di specializzazione tecnica supe-riore, stipulati nell’anno 2020, è ricono-sciuto ai datori di lavoro che occupano alleproprie dipendenze un numero di addettipari o inferiore a nove uno sgravio contri-butivo del 100 per cento con riferimentoalla contribuzione dovuta ai sensi dell’ar-ticolo 1, comma 773, quinto periodo, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, per i pe-riodi contributivi maturati nei primi treanni di contratto, fermo restando il livellodi aliquota del 10 per cento per i periodicontributivi maturati negli anni di con-tratto successivi al terzo.

9. All’articolo 1, comma 1121, della legge30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « al 31dicembre 2021 e dal 1° gennaio 2023 » sonosoppresse. Resta fermo quanto previsto dal-l’articolo 1, comma 1124, della legge 30

dicembre 2018, n. 145, nel rispetto dei saldidi finanza pubblica programmati a legisla-zione vigente.

10. All’articolo 1, comma 102, della legge27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Li-mitatamente alle assunzioni effettuate en-tro il 31 dicembre 2018 » sono sostituitedalle seguenti: « Limitatamente alle assun-zioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 ».All’articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio2018, n. 87, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i commi da1 a 3 sono abrogati. All’articolo 1, comma247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,le parole: « l’esonero contributivo di cuiall’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,n. 96 » sono sostituite dalle seguenti: « l’e-sonero contributivo di cui all’articolo 1,commi da 100 a 108 e da 113 a 115, dellalegge 27 dicembre 2017, n. 205 ».

11. All’articolo 1 della legge 30 dicembre2018, n. 145, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) il comma 714 è abrogato;

b) il comma 715 è sostituito dal se-guente:

« 715. Al fine di ottenere l’esonero di cuial comma 706, dal 1° gennaio 2020, siapplicano le procedure, le modalità e icontrolli previsti per l’esonero contributivodi cui all’articolo 1, commi da 100 a 108 eda 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017,n. 205. L’Istituto nazionale della previ-denza sociale acquisisce, in modalità tele-matica, dal Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca le informazionidi cui al comma 707 relative ai titoli distudio e alle votazioni ottenute. Le ammi-nistrazioni pubbliche provvedono alle atti-vità di cui al presente comma con le risorsefinanziarie, umane e strumentali disponi-bili a legislazione vigente e comunque senzanuovi o maggiori oneri a carico della fi-nanza pubblica ».

12. La liquidazione anticipata, in un’u-nica soluzione, della NASpI, di cui all’arti-colo 8, comma 1, del decreto legislativo 4marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscri-

Page 3: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 3 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

zione di capitale sociale di una cooperativanella quale il rapporto mutualistico ha adoggetto la prestazione di attività lavorativada parte del socio, si considera non impo-nibile ai fini dell’imposta sul reddito dellepersone fisiche. Con provvedimento del di-rettore dell’Agenzia delle entrate, da ema-nare entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonostabiliti i criteri e le modalità di attuazionedel presente comma, anche al fine di defi-nire le opportune comunicazioni atte aconsentire l’esenzione della NASpI antici-pata in un’unica soluzione nonché ad at-testare all’Istituto erogatore l’effettiva de-stinazione al capitale sociale della coope-rativa interessata dell’intero importo anti-cipato.

13. All’articolo 2 della legge 28 giugno2012, n. 92, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) al comma 28 sono aggiunte, in fine,le seguenti parole: « , nonché nelle ipotesidi cui al comma 29 »;

b) al comma 29, dopo la lettera b) èinserita la seguente:

« b-bis) a partire dal 1° gennaio 2020,ai lavoratori assunti a termine per lo svol-gimento, nel territorio della provincia diBolzano, delle attività stagionali definitedai contratti collettivi nazionali, territorialie aziendali stipulati dalle organizzazionidei lavoratori e dei datori di lavoro com-parativamente più rappresentative entro il31 dicembre 2019 »;

c) al comma 29, dopo la lettera d) èaggiunta la seguente:

« d-bis) ai lavoratori di cui all’articolo29, comma 2, lettera b), del decreto legi-slativo 15 giugno 2015, n. 81 ».

14. Nello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze è isti-tuito un fondo da ripartire con una dota-zione di 435 milioni di euro per l’anno2020, di 880 milioni di euro per l’anno2021, di 934 milioni di euro per l’anno2022, di 1.045 milioni di euro per l’anno2023, di 1.061 milioni di euro per l’anno2024, di 1.512 milioni di euro per l’anno

2025, di 1.513 milioni di euro per l’anno2026, di 1.672 milioni di euro per ciascunodegli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700milioni di euro per ciascuno degli anni2033 e 2034.

15. Il fondo di cui al comma 14 èfinalizzato al rilancio degli investimenti delleamministrazioni centrali dello Stato e allosviluppo del Paese, anche in riferimentoall’economia circolare, alla decarbonizza-zione dell’economia, alla riduzione delleemissioni, al risparmio energetico, alla so-stenibilità ambientale e, in generale, ai pro-grammi di investimento e ai progetti acarattere innovativo, anche attraverso con-tributi ad imprese, a elevata sostenibilità eche tengano conto degli impatti sociali.

16. Per la realizzazione della linea 2della metropolitana di Torino, ivi compresile attività di progettazione e valutazione exante, altri oneri tecnici, nonché il materialerotabile, è autorizzata la spesa di 50 mi-lioni di euro per l’anno 2020, di 80 milionidi euro per l’anno 2021, di 150 milioni dieuro per l’anno 2022, di 200 milioni di europer l’anno 2023, di 124 milioni di euro perl’anno 2024 e di 28 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2025 al 2032.

17. All’articolo 16-ter del decreto-legge20 giugno 2017, n. 91, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente: « 1. Al fine di incrementare la si-curezza nella città di Matera ed in generalenelle città metropolitane del Paese, è au-torizzata la realizzazione di un sistemaautomatico per la detezione dei flussi dimerce in entrata nei centri storici, voltoalla prevenzione di fenomeni di vehicleramming-attack attraverso la realizzazionedi un ulteriore modulo della Piattaformalogistica nazionale digitale (PLN) »;

b) al comma 2, dopo la parola: « 2019 »sono inserite le seguenti: « nonché di 2milioni di euro rispettivamente per il 2020e per il 2021 » e l’ultimo periodo è sostituitodal seguente: « Il Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti apporta alla conven-zione con il soggetto attuatore unico lemodifiche necessarie ».

Page 4: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 4 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

18. Al fine di garantire la sostenibilitàdelle Olimpiadi invernali 2026 sotto il pro-filo ambientale, economico e sociale, inun’ottica di miglioramento della capacità edella fruibilità delle dotazioni infrastruttu-rali esistenti e da realizzare, per le opere diinfrastrutturazione, ivi comprese quelle perl’accessibilità, è riservato un finanziamentoper la realizzazione di interventi nei terri-tori delle regioni Lombardia e Veneto edelle province autonome di Trento e diBolzano, con riferimento a tutte le areeolimpiche, per un importo di 50 milioni dieuro per l’anno 2020, 180 milioni di europer l’anno 2021, 190 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 10milioni di euro per l’anno 2026, a valeresulle risorse di cui al comma 14. Per lemedesime finalità di cui al primo periodo,è altresì autorizzata, per il completamentodel polo metropolitano M1–M5 di Cinisello-Monza Bettola, la spesa di 8 milioni di europer l’anno 2020 e 7 milioni di euro perl’anno 2021, a valere sulle risorse di cui alcomma 14.

19. Al fine di garantire la sostenibilitàdella Ryder Cup 2022 sotto il profilo am-bientale, economico e sociale, in un’otticadi miglioramento della capacità e dellafruibilità delle dotazioni infrastrutturali esi-stenti e da realizzare, per le opere di in-frastrutturazione, ivi comprese quelle perl’accessibilità, è riservato un finanziamentoper la realizzazione di interventi nel terri-torio della regione Lazio per un importo di20 milioni di euro nell’anno 2020, 20 mi-lioni di euro nell’anno 2021 e 10 milioni dieuro nell’anno 2022, a valere sulle risorsedi cui al comma 14.

20. Con uno o più decreti del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, da adottare d’intesa con i presi-denti delle regioni Lazio, Lombardia e Ve-neto e delle province autonome di Trento edi Bolzano, sono identificate le opere in-frastrutturali, ivi comprese quelle per l’ac-cessibilità, distinte in opere essenziali, con-nesse e di contesto, con l’indicazione, perciascuna opera, del soggetto attuatore edell’entità del finanziamento concesso. I

medesimi decreti ripartiscono anche le re-lative risorse.

21. Si intendono opere essenziali le opereinfrastrutturali la cui realizzazione è pre-vista dal dossier di candidatura o che sirendono necessarie per rendere efficienti eappropriate le infrastrutture esistenti indi-viduate nel dossier di candidatura, comequelle che danno accessibilità ai luoghiolimpici o di realizzazione degli eventi spor-tivi.

22. Si intendono opere connesse quelleopere la cui realizzazione è necessaria perconnettere le infrastrutture individuate neldossier di candidatura ai fini dell’accessi-bilità ai luoghi di realizzazione degli eventisportivi e olimpici alla rete infrastrutturaleesistente, in modo da rendere maggior-mente efficace la funzionalità del sistemacomplessivo di accessibilità, nonché quelledirettamente funzionali allo svolgimento del-l’evento.

23. Si intendono opere di contesto quelleopere la cui realizzazione integra il sistemadi accessibilità ai luoghi di realizzazionedegli eventi sportivi e olimpici e alle altrelocalizzazioni che saranno interessate di-rettamente o indirettamente dall’evento oche offrono opportunità di valorizzazioneterritoriale in occasione della Ryder Cup2022 e delle Olimpiadi invernali 2026.

24. Il fondo di cui al comma 14 èripartito con uno o più decreti del Presi-dente del Consiglio dei ministri, su propo-sta del Ministro dell’economia e delle fi-nanze, di concerto con i Ministri interes-sati, sulla base di programmi settoriali pre-sentati dalle amministrazioni centrali delloStato per le materie di competenza. I de-creti di cui al periodo precedente indivi-duano i criteri e le modalità per l’eventualerevoca degli stanziamenti, anche plurien-nali, non utilizzati entro ventiquattro mesidalla loro assegnazione e la loro diversadestinazione nell’ambito delle finalità pre-viste dai commi da 14 a 26. In tal caso ilMinistro dell’economia e delle finanze prov-vede, con propri decreti, alle necessarievariazioni di bilancio, anche in conto resi-dui. Nel caso in cui siano individuati inter-venti rientranti nelle materie di compe-tenza regionale o delle province autonome,

Page 5: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 5 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

e limitatamente agli stessi, sono adottatiappositi decreti previa intesa con gli entiterritoriali interessati ovvero in sede diConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano. Gli schemi deidecreti sono trasmessi alle Commissioniparlamentari competenti per materia, lequali esprimono il proprio parere entrotrenta giorni dalla data dell’assegnazione;decorso tale termine, i decreti possono es-sere adottati anche in mancanza del pre-detto parere. I medesimi decreti indicano,ove necessario, le modalità di utilizzo deicontributi, sulla base di criteri di economi-cità e di contenimento della spesa, ancheattraverso operazioni finanziarie con oneridi ammortamento a carico del bilanciodello Stato, con la Banca europea per gliinvestimenti, con la Banca di sviluppo delConsiglio d’Europa, con la Cassa depositi eprestiti Spa e con i soggetti autorizzatiall’esercizio dell’attività bancaria ai sensidel testo unico delle leggi in materia ban-caria e creditizia, di cui al decreto legisla-tivo 1° settembre 1993, n. 385, compatibil-mente con gli obiettivi programmati di fi-nanza pubblica. I decreti del Presidente delConsiglio dei ministri di riparto del fondodi cui al primo periodo sono adottati entroil 15 febbraio 2020.

25. Ai fini del monitoraggio degli inter-venti finanziati dal fondo di cui al comma14, anche in relazione all’effettivo utilizzodelle risorse assegnate, ciascun Ministero,entro il 15 settembre di ogni anno, illustra,in una apposita sezione della relazione dicui all’articolo 1, comma 1075, della legge27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei ri-spettivi investimenti e dell’utilizzo dei fi-nanziamenti con indicazione delle princi-pali criticità riscontrate nell’attuazione de-gli interventi, sulla base dei dati rilevatiattraverso il sistema di monitoraggio aisensi del decreto legislativo 29 dicembre2011, n. 229, nonché delle risultanze delpiù recente rendiconto generale dello Stato.

26. Ai fini della riqualificazione dellaviabilità funzionale allo svolgimento delleOlimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026,come previsto ai sensi dell’articolo 30,comma 14-ter, alinea, undicesimo periodo,

del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge28 giugno 2019, n. 58, e in particolare, invia prioritaria, della risoluzione della si-tuazione emergenziale della strada provin-ciale 72, in gestione alla provincia di Lecco,attraverso lavori di manutenzione straor-dinaria, rifunzionalizzazione e messa insicurezza della strada, è assegnata al sog-getto attuatore degli interventi la somma di1 milione di euro annui per ciascuno deglianni 2020, 2021 e 2022.

27. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

28. L’autorizzazione di spesa di cui al-l’articolo 1, comma 86, della legge 23 di-cembre 2005, n. 266, è ridotta di 40 milionidi euro nell’anno 2020 ed è incrementata di40 milioni di euro nell’anno 2021 e di 350milioni di euro nell’anno 2026.

29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al2024, sono assegnati ai comuni, nel limitecomplessivo di 500 milioni di euro annui,contributi per investimenti destinati ad operepubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi com-presi interventi volti all’efficientamento del-l’illuminazione pubblica, al risparmio ener-getico degli edifici di proprietà pubblica edi edilizia residenziale pubblica, nonchéall’installazione di impianti per la produ-zione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivicompresi interventi in materia di mobilitàsostenibile, nonché interventi per l’adegua-mento e la messa in sicurezza di scuole,edifici pubblici e patrimonio comunale eper l’abbattimento delle barriere architet-toniche.

30. I contributi di cui al comma 29 sonoattribuiti ai comuni, sulla base della popo-lazione residente alla data del 1° gennaio2018, entro il 31 gennaio 2020, con decretodel Ministero dell’interno, come di seguitoindicato: a) ai comuni con popolazioneinferiore o uguale a 5.000 abitanti è asse-gnato un contributo pari ad euro 50.000; b)ai comuni con popolazione compresa tra

Page 6: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 6 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

5.001 e 10.000 abitanti è assegnato uncontributo pari ad euro 70.000; c) ai co-muni con popolazione compresa tra 10.001e 20.000 abitanti è assegnato un contributopari ad euro 90.000; d) ai comuni conpopolazione compresa tra 20.001 e 50.000abitanti è assegnato un contributo pari adeuro 130.000; e) ai comuni con popolazionecompresa tra 50.001 e 100.000 abitanti èassegnato un contributo pari ad euro170.000; f) ai comuni con popolazione com-presa tra 100.001 e 250.000 abitanti è as-segnato un contributo pari ad euro 210.000;g) ai comuni con popolazione superiore a250.000 abitanti è assegnato un contributopari ad euro 250.000. Entro il 10 febbraio2020, il Ministero dell’interno dà comuni-cazione a ciascun comune dell’importo delcontributo ad esso spettante per ciascunanno.

31. Il comune beneficiario del contri-buto di cui al comma 29 può finanziareuno o più lavori pubblici, a condizione chegli stessi non siano già integralmente finan-ziati da altri soggetti e che siano aggiuntivirispetto a quelli da avviare nella primaannualità dei programmi triennali di cuiall’articolo 21 del codice dei contratti pub-blici, di cui al decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50.

32. Il comune beneficiario del contri-buto di cui al comma 29 è tenuto adiniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15settembre di ciascun anno di riferimentodel contributo.

33. I contributi di cui al comma 29 sonoerogati dal Ministero dell’interno agli entibeneficiari, per il 50 per cento previa ve-rifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzionedei lavori attraverso il sistema di monito-raggio di cui al comma 35 e per il restante50 per cento previa trasmissione al Mini-stero dell’interno del certificato di collaudoo del certificato di regolare esecuzione ri-lasciato dal direttore dei lavori, ai sensidell’articolo 102 del codice di cui al decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50.

34. Nel caso di mancato rispetto deltermine di inizio dell’esecuzione dei lavoridi cui al comma 32 o di parziale utilizzo delcontributo di cui al comma 29, il medesimocontributo è revocato, in tutto o in parte,

entro il 31 ottobre di ciascun anno diriferimento del contributo stesso, con de-creto del Ministero dell’interno. Le sommederivanti dalla revoca dei contributi di cuial periodo precedente sono assegnate, conil medesimo decreto, ai comuni che hannoiniziato l’esecuzione dei lavori in data an-tecedente alla scadenza di cui al comma 32,dando priorità ai comuni con data di iniziodell’esecuzione dei lavori meno recente enon oggetto di recupero. I comuni benefi-ciari dei contributi di cui al periodo pre-cedente sono tenuti ad iniziare l’esecuzionedei lavori entro il 15 marzo dell’anno suc-cessivo a quello di riferimento del contri-buto.

35. Il monitoraggio delle opere pubbli-che di cui ai commi da 29 a 34 è effettuatodai comuni beneficiari attraverso il sistemaprevisto dal decreto legislativo 29 dicembre2011, n. 229, classificando le opere sotto lavoce « Contributo piccoli investimenti leggedi bilancio 2020 ».

36. Il Ministero dell’interno, in collabo-razione con il Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti, effettua un controllo acampione sulle opere pubbliche oggetto delcontributo di cui ai commi da 29 a 35.

37. I comuni rendono noti la fonte difinanziamento, l’importo assegnato e la fi-nalizzazione del contributo assegnato nelproprio sito internet, nella sezione « Am-ministrazione trasparente » di cui al de-creto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sot-tosezione « Opere pubbliche ». Il sindacodeve fornire tali informazioni al consigliocomunale nella prima seduta utile.

38. All’articolo 1 della legge 30 dicembre2018, n. 145, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) il comma 139 è sostituito dal se-guente:

« 139. Al fine di favorire gli investimentisono assegnati ai comuni contributi perinvestimenti relativi a opere pubbliche dimessa in sicurezza degli edifici e del terri-torio, nel limite complessivo di 350 milionidi euro per l’anno 2021, di 450 milioni dieuro per l’anno 2022, di 550 milioni di euroannui per ciascuno degli anni dal 2023 al2025, di 700 milioni di euro per l’anno2026, di 750 milioni di euro annui per

Page 7: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 7 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800milioni di euro annui per ciascuno deglianni 2032 e 2033 e di 300 milioni di europer l’anno 2034. I contributi non sonoassegnati per la realizzazione di opere in-tegralmente finanziate da altri soggetti »;

b) al comma 140, dopo la lettera c) èaggiunta la seguente:

« c-bis) non possono presentare la ri-chiesta di contributo i comuni che risul-tano beneficiari in uno degli anni del bien-nio precedente »;

c) al comma 141, lettera c), dopo leparole: « investimenti di messa in sicu-rezza » sono inserite le seguenti: « ed effi-cientamento energetico » ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Nel caso di man-cata approvazione del piano urbanisticoattuativo (PUA) e del piano di eliminazionedelle barriere architettoniche (PEBA) entroil 31 dicembre dell’anno precedente, i con-tributi attribuiti sono ridotti del 5 percento »;

d) al comma 143, il primo periodo èsostituito dai seguenti: « L’ente beneficiariodel contributo di cui al comma 139 è tenutoad affidare i lavori per la realizzazionedelle opere pubbliche entro i termini diseguito indicati, decorrenti dalla data diemanazione del decreto di cui al comma141: a) per le opere con costo fino a 100.000euro l’affidamento dei lavori deve avvenireentro sei mesi; b) per le opere il cui costoè compreso tra 100.001 euro e 750.000euro l’affidamento dei lavori deve avvenireentro dieci mesi; c) per le opere il cui costoè compreso tra 750.001 euro e 2.500.000euro l’affidamento dei lavori deve avvenireentro quindici mesi; d) per le opere il cuicosto è compreso tra 2.500.001 euro e5.000.000 di euro l’affidamento dei lavorideve avvenire entro venti mesi. Ai fini delpresente comma, per costo dell’opera pub-blica si intende l’importo complessivo delquadro economico dell’opera medesima.Qualora l’ente beneficiario del contributo,per espletare le procedure di selezione delcontraente, si avvalga degli istituti dellacentrale unica di committenza (CUC) odella stazione unica appaltante (SUA) i

termini di cui al primo periodo sono au-mentati di tre mesi »;

e) al comma 144, le parole: « per il 60per cento entro il 31 luglio dell’anno diriferimento del contributo, previa verificadell’avvenuto affidamento dei lavori » sonosostituite dalle seguenti: « per il 60 percento alla verifica dell’avvenuto affida-mento dei lavori »;

f) al comma 145 è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « I contributi recuperatisono assegnati ai comuni che risultano am-messi e non beneficiari del decreto piùrecente di cui al comma 141, secondo lagraduatoria ivi prevista. »;

g) il comma 148 è sostituito dal se-guente:

« 148. Le attività di supporto, vigilanza eassistenza tecnica connesse all’utilizzo dellerisorse di cui al comma 139 sono discipli-nate secondo le modalità previste con de-creto del Ministero dell’interno, con oneriposti a carico delle medesime risorse nellimite massimo annuale di 100.000 euro ».

39. Dopo il comma 857 dell’articolo 1della legge 27 dicembre 2017, n. 205, èinserito il seguente:

« 857-bis. Il comune beneficiario del con-tributo per l’anno 2019 è tenuto ad affidarei lavori per la realizzazione delle operepubbliche entro i termini di seguito indi-cati, decorrenti dalla data di emanazionedel decreto di cui al comma 855: a) per leopere con costo fino a 500.000 euro l’affi-damento dei lavori deve avvenire entrododici mesi; b) per le opere il cui costo ècompreso tra 500.001 euro e 1.500.000 eurol’affidamento dei lavori deve avvenire entrodiciotto mesi; c) per le opere il cui costo èsuperiore a 1.500.000 euro l’affidamentodei lavori deve avvenire entro ventidue mesi.Ai fini del presente comma, per costo del-l’opera si intende l’importo complessivo delquadro economico dell’opera medesima eper affidamento dei lavori si intende, aseconda della procedura seguita, la pubbli-cazione del bando, ovvero della lettera diinvito in caso di procedura negoziata, ov-

Page 8: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 8 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

vero della manifestazione della volontà diprocedere all’affidamento. Qualora l’entebeneficiario del contributo, per espletare leprocedure di selezione del contraente, siavvalga degli istituti della centrale unica dicommittenza (CUC) o della stazione unicaappaltante (SUA), i termini di cui al pre-sente comma sono aumentati di tre mesi ».

40. Al fine di dare attuazione e nonpregiudicare l’utilizzo delle risorse di cuiall’articolo 1, comma 96, della legge 30dicembre 2018, n. 145, propedeutiche allacelere realizzazione delle opere pubblicheutili anche allo svolgimento delle Olimpiadiinvernali 2026, ivi comprese quelle per l’ac-cessibilità da e verso il comune e la cittàmetropolitana di Milano, nonché quelle con-nesse e di contesto dei capoluoghi interes-sati, qualora le stesse ricadano nel territo-rio di più comuni, la variante allo stru-mento urbanistico e vincoli conseguenti puòessere adottata, fermo restando il parerefavorevole della regione, in deroga all’arti-colo 19 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 8 giugno 2001,n. 327, mediante accordo di programmaovvero con la determinazione conclusivadella conferenza di servizi, indetta ai sensidell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990,n. 241, su richiesta dell’interessato ovverosu iniziativa dell’ente attuatore o dell’am-ministrazione competente all’approvazione,ai fini dell’approvazione del progetto defi-nitivo. Rimangono ferme le vigenti dispo-sizioni in materia di tutela ambientale,paesaggistica e del patrimonio culturale.

41. Nell’ambito degli interventi finaliz-zati alla promozione dello sviluppo dellacultura e della conoscenza del patrimonioculturale di cui alla presente legge, per ilcompleto recupero della storica Villa AlariVisconti di Saliceto in Cernusco sul Navi-glio, che nel 2020 sarà Città europea dellosport, è stanziato un contributo di 300.000euro per gli interventi di riqualificazione erestauro della Villa.

42. Per ciascuno degli anni dal 2021 al2034, sono assegnati ai comuni contributiper investimenti in progetti di rigenera-zione urbana, volti alla riduzione di feno-meni di marginalizzazione e degrado so-ciale, nonché al miglioramento della qua-

lità del decoro urbano e del tessuto socialeed ambientale, nel limite complessivo di150 milioni di euro per l’anno 2021, di 250milioni di euro per l’anno 2022, di 550milioni di euro per ciascuno degli anni2023 e 2024 e di 700 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

43. Ai fini dell’attuazione del comma 42,con decreto del Presidente del Consiglio deiministri, di concerto con il Ministro dell’e-conomia e delle finanze e con il Ministrodell’interno, previa intesa in sede di Con-ferenza Stato-città ed autonomie locali, en-tro la data del 31 gennaio 2020, sono in-dividuati i criteri e le modalità di riparto,ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassid’asta, di monitoraggio, anche in termini dieffettivo utilizzo delle risorse assegnate ecomunque tramite il sistema di cui al de-creto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,di rendicontazione e di verifica, nonché lemodalità di recupero ed eventuale riasse-gnazione delle somme non utilizzate. Gliimporti per ciascun beneficiario sono indi-viduati con decreto del Ministero dell’in-terno, di concerto con il Ministero dell’e-conomia e delle finanze, entro trenta giornidalla data di pubblicazione del decreto delPresidente del Consiglio dei ministri di cuial primo periodo.

44. Nello stato di previsione del Mini-stero dell’interno è istituito un fondo perinvestimenti a favore dei comuni, con unadotazione di 400 milioni di euro per cia-scuno degli anni dal 2025 al 2034.

45. Il fondo di cui al comma 44 èdestinato al rilancio degli investimenti perlo sviluppo sostenibile e infrastrutturale delPaese, in particolare nei settori di spesadell’edilizia pubblica, inclusi manutenzionee sicurezza ed efficientamento energetico,della manutenzione della rete viaria, deldissesto idrogeologico, della prevenzione delrischio sismico e della valorizzazione deibeni culturali e ambientali.

46. Ai fini dell’attuazione dei commi 44e 45, con uno o più decreti del Presidentedel Consiglio dei ministri, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze econ il Ministro dell’interno, previa intesa insede di Conferenza Stato-città ed autono-mie locali, entro la data del 31 marzo 2024,

Page 9: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 9 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

sono individuati i criteri di riparto e lemodalità di utilizzo delle risorse, ivi inclusele modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, dimonitoraggio, anche in termini di effettivoutilizzo delle risorse assegnate e comunquetramite il sistema di cui al decreto legisla-tivo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicon-tazione e di verifica, nonché le modalità direcupero ed eventuale riassegnazione dellesomme non utilizzate. I decreti di cui alperiodo precedente prevedono altresì che,nel caso di mancata approvazione del pianourbanistico attuativo (PUA) e del piano dieliminazione delle barriere architettoniche(PEBA) entro il 31 dicembre dell’anno pre-cedente, i contributi assegnati sono ridottidel 5 per cento. Gli importi per ciascunbeneficiario sono individuati con decretodel Ministero dell’interno, di concerto conil Ministero dell’economia e delle finanze,entro trenta giorni dalla data di pubblica-zione dei decreti del Presidente del Consi-glio dei ministri di cui al primo periodo.

47. Allo scopo di cofinanziare interventifinalizzati alla promozione e al potenzia-mento di percorsi di collegamento urbanodestinati alla mobilità ciclistica, è istituito,nello stato di previsione del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, il Fondo perlo sviluppo delle reti ciclabili urbane, conuna dotazione di 50 milioni di euro perciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

48. Il Fondo di cui al comma 47 finanziail 50 per cento del costo complessivo degliinterventi di realizzazione di nuove pisteciclabili urbane posti in essere da comunied unioni di comuni.

49. Con decreto del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze, daemanare entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonodefinite le modalità di erogazione ai co-muni e alle unioni di comuni delle risorsedel Fondo di cui al comma 47, nonché lemodalità di verifica e controllo dell’effet-tivo utilizzo da parte dei comuni e delleunioni di comuni delle risorse erogate perle finalità di cui al medesimo comma. Ilmonitoraggio degli interventi è effettuato aisensi del decreto legislativo 29 dicembre2011, n. 229.

50. I comuni e le unioni di comuni,all’atto della richiesta di accesso al Fondodi cui al comma 47, devono comunquedimostrare di aver approvato in via defi-nitiva strumenti di pianificazione dai qualisi evinca la volontà dell’ente di procedereallo sviluppo strategico della rete ciclabileurbana.

51. Al fine di favorire gli investimenti,sono assegnati agli enti locali, per spesa diprogettazione definitiva ed esecutiva, rela-tiva ad interventi di messa in sicurezza delterritorio a rischio idrogeologico, di messain sicurezza ed efficientamento energeticodelle scuole, degli edifici pubblici e delpatrimonio comunale, nonché per investi-menti di messa in sicurezza di strade, con-tributi soggetti a rendicontazione nel limitedi 85 milioni di euro per l’anno 2020, di128 milioni di euro per l’anno 2021, di 170milioni di euro per l’anno 2022 e di 200milioni di euro per ciascuno degli anni dal2023 al 2034.

52. Gli enti locali comunicano le richie-ste di contributo al Ministero dell’interno,entro il termine perentorio del 15 gennaiodell’esercizio di riferimento del contributo.La richiesta deve contenere: a) le informa-zioni riferite al livello progettuale per ilquale si chiede il contributo e il codiceunico di progetto (CUP) valido dell’operache si intende realizzare; b) le informazioninecessarie per permettere il monitoraggiocomplessivo degli interventi di messa insicurezza del territorio a rischio idrogeo-logico, di messa in sicurezza ed efficienta-mento energetico delle scuole, degli edificipubblici e del patrimonio dell’ente locale,nonché per investimenti di messa in sicu-rezza di strade. Ciascun ente locale puòinviare fino ad un massimo di tre richiestedi contributo per la stessa annualità e laprogettazione deve riferirsi, nell’ambito dellapianificazione degli enti locali, a un inter-vento compreso negli strumenti program-matori del medesimo ente locale o in altrostrumento di programmazione.

53. L’ammontare del contributo attri-buito a ciascun ente locale è determinatoentro il 28 febbraio dell’esercizio di riferi-mento del contributo, con decreto del Mi-nistero dell’interno, di concerto con il Mi-

Page 10: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 10 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

nistero dell’economia e delle finanze, te-nendo conto del seguente ordine priorita-rio:

a) messa in sicurezza del territorio arischio idrogeologico;

b) messa in sicurezza di strade, pontie viadotti;

c) messa in sicurezza ed efficienta-mento energetico degli edifici, con prece-denza per gli edifici scolastici, e di altrestrutture di proprietà dell’ente.

54. Ferme restando le priorità di cui allelettere a), b) e c) del comma 53, qualoral’entità delle richieste pervenute superi l’am-montare delle risorse disponibili, l’attribu-zione è effettuata a favore degli enti localiche presentano la maggiore incidenza delfondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizioprecedente rispetto al risultato di ammini-strazione risultante dal rendiconto dellagestione del medesimo esercizio.

55. Le informazioni sul fondo di cassa esul risultato di amministrazione sono de-sunte dal prospetto dimostrativo del risul-tato di amministrazione allegato al rendi-conto della gestione trasmesso, ai sensidell’articolo 18, comma 2, del decreto legi-slativo 23 giugno 2011, n. 118, alla bancadati delle amministrazioni pubbliche. Nonsono considerate le richieste di contributopervenute dagli enti locali che, alla data dipresentazione della richiesta medesima, nonhanno ancora trasmesso alla citata bancadati i documenti contabili di cui all’articolo1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3del decreto del Ministro dell’economia edelle finanze 12 maggio 2016, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 mag-gio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto dellagestione approvato. Nel caso di enti localiper i quali sono sospesi per legge i terminidi approvazione del rendiconto della ge-stione di riferimento, le informazioni di cuial primo periodo sono desunte dall’ultimorendiconto della gestione trasmesso allacitata banca dati.

56. L’ente locale beneficiario del contri-buto di cui al comma 51 è tenuto adaffidare la progettazione entro tre mesidecorrenti dalla data di emanazione del

decreto di cui al comma 53. In caso con-trario, il contributo è recuperato dal Mini-stero dell’interno secondo le modalità dicui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228.

57. La rilevazione dei dati relativi alleattività di progettazione di cui ai commi da51 a 56 e dei relativi adempimenti è effet-tuata attraverso il sistema di monitoraggiodelle opere pubbliche ai sensi del decretolegislativo 29 dicembre 2011, n. 229, clas-sificato come « Sviluppo capacità proget-tuale dei comuni ». L’affidamento della pro-gettazione ai sensi del comma 56 è verifi-cato tramite il predetto sistema attraversole informazioni correlate al relativo codiceidentificativo di gara (CIG).

58. Il Ministero delle infrastrutture e deitrasporti, in collaborazione con il Ministerodell’interno, effettua un controllo a cam-pione sulle attività di progettazione oggettodel contributo di cui al comma 51.

59. Per il finanziamento degli interventirelativi ad opere pubbliche di messa insicurezza, ristrutturazione, riqualificazioneo costruzione di edifici di proprietà deicomuni destinati ad asili nido e scuoledell’infanzia, è istituito nello stato di pre-visione del Ministero dell’interno il fondo« Asili nido e scuole dell’infanzia », con unadotazione pari a 100 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200milioni di euro per ciascuno degli anni dal2024 al 2034.

60. Il fondo di cui al comma 59 èfinalizzato, in particolare, ai seguenti in-terventi:

a) progetti di costruzione, ristruttura-zione, messa in sicurezza e riqualificazionedi asili nido, scuole dell’infanzia e centripolifunzionali per i servizi alla famiglia,con priorità per le strutture localizzatenelle aree svantaggiate del Paese e nelleperiferie urbane, con lo scopo di rimuoveregli squilibri economici e sociali ivi esistenti;

b) progetti volti alla riconversione dispazi delle scuole dell’infanzia attualmenteinutilizzati, con la finalità del riequilibrioterritoriale, anche nel contesto di progettiinnovativi finalizzati all’attivazione di ser-vizi integrativi che concorrano all’educa-zione dei bambini e soddisfino i bisogni

Page 11: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 11 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

delle famiglie in modo flessibile e diversi-ficato sotto il profilo strutturale ed orga-nizzativo.

61. Per la realizzazione degli interventidi cui ai commi 59 e 60, i comuni elabo-rano progetti di costruzione, ristruttura-zione e riqualificazione. Con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, diconcerto con il Ministro dell’interno, con ilMinistro dell’economia e delle finanze, conil Ministro per le pari opportunità e lafamiglia e con il Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca, previa intesain sede di Conferenza unificata, da adot-tare entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, sono indivi-duate le modalità e le procedure di tra-smissione dei progetti di cui al primo pe-riodo da parte dei comuni e sono discipli-nati i criteri di riparto e le modalità diutilizzo delle risorse, ivi incluse le modalitàdi utilizzo dei ribassi d’asta, di monitorag-gio, anche in termini di effettivo utilizzodelle risorse assegnate e comunque tramiteil sistema di cui al decreto legislativo 29dicembre 2011, n. 229, di rendicontazionee di verifica, nonché le modalità di recu-pero ed eventuale riassegnazione dellesomme non utilizzate. Con decreto del Mi-nistero dell’interno, di concerto con il Mi-nistero dell’economia e delle finanze, con ilMinistro per le pari opportunità e la fami-glia e con il Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca, da adottare en-tro novanta giorni dalla data di pubblica-zione del decreto di cui al secondo periodo,sono individuati gli enti beneficiari, gli in-terventi ammessi al finanziamento e il re-lativo importo. Entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge èistituita presso la Presidenza del Consigliodei ministri una Cabina di regia per ilmonitoraggio dello stato di realizzazionedei singoli progetti. La Cabina di regia,presieduta dal capo del Dipartimento per lepolitiche della famiglia, è composta da unrappresentante, rispettivamente, del Dipar-timento per gli affari regionali e le auto-nomie, del Ministero dell’interno, del Mi-nistero dell’economia e delle finanze, delMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca e del Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti, nonché da uncomponente designato dalla Conferenza uni-ficata con le modalità di cui all’articolo 9,comma 2, lettera d), del decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281, ai quali non spet-tano compensi, rimborsi spese, gettoni dipresenza e indennità comunque denomi-nate. Al funzionamento della Cabina diregia si provvede con le risorse umane,strumentali e finanziarie della Presidenzadel Consiglio dei ministri disponibili a le-gislazione vigente.

62. All’articolo 1 della legge 27 dicembre2017, n. 205, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) il comma 1076 è sostituito dal se-guente:

« 1076. Per il finanziamento degli inter-venti relativi a programmi straordinari dimanutenzione della rete viaria di provincee città metropolitane è autorizzata la spesadi 120 milioni di euro per l’anno 2018, di300 milioni di euro per l’anno 2019, di 350milioni di euro per l’anno 2020, di 400milioni di euro per l’anno 2021, di 550milioni di euro per ciascuno degli anni2022 e 2023 e di 250 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2024 al 2034 »;

b) il comma 1078 è sostituito dal se-guente:

« 1078. Le province e le città metropo-litane certificano l’avvenuta realizzazionedegli interventi di cui al comma 1076 entroil 31 ottobre successivo all’anno di riferi-mento, mediante apposita comunicazioneal Ministero delle infrastrutture e dei tra-sporti. In caso di mancata o parziale rea-lizzazione degli interventi, ovvero in caso dipresenza di ribassi di gara non riutilizzati,le corrispondenti risorse assegnate alle sin-gole province o città metropolitane sonoversate ad apposito capitolo dello stato diprevisione dell’entrata del bilancio delloStato per essere riassegnate alla dotazionefinanziaria di cui al comma 1076. I ribassid’asta possono essere utilizzati secondoquanto previsto dal principio contabile ap-plicato concernente la contabilità finanzia-ria, di cui al punto 5.4.10 dell’allegato 4/2al decreto legislativo 23 giugno 2011,n. 118 ».

Page 12: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 12 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

63. Per il finanziamento degli interventirelativi ad opere pubbliche di messa insicurezza delle strade e di manutenzionestraordinaria ed efficientamento energeticodelle scuole di province e città metropoli-tane è autorizzata la spesa di 100 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 edi 250 milioni di euro per ciascuno deglianni dal 2022 al 2034.

64. Ai fini dell’attuazione del comma 63,con decreto del Presidente del Consiglio deiministri, di concerto con il Ministro dell’e-conomia e delle finanze e con i Ministridelle infrastrutture e dei trasporti, dell’in-terno e dell’istruzione, dell’università e dellaricerca, previa intesa in sede di ConferenzaStato-città ed autonomie locali, entro ladata del 31 gennaio 2020, sono individuatile risorse per ciascun settore di intervento,i criteri di riparto e le modalità di utilizzodelle risorse, ivi incluse le modalità di uti-lizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio,anche in termini di effettivo utilizzo dellerisorse assegnate e comunque tramite ilsistema di cui al decreto legislativo 29 di-cembre 2011, n. 229, di rendicontazione edi verifica, nonché le modalità di recuperoed eventuale riassegnazione delle sommenon utilizzate. Con decreto dei Ministericompetenti, di concerto con il Ministerodell’economia e delle finanze, entro trentagiorni dalla data di pubblicazione del de-creto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri di cui al primo periodo, sono indivi-duati gli enti beneficiari, gli interventi am-messi al finanziamento e il relativo im-porto.

65. All’articolo 27 della legge 23 luglio2009, n. 99, dopo il comma 4 è inserito ilseguente:

« 4-bis. Per incentivare l’utilizzazione del-l’energia elettrica prodotta con fonti rin-novabili e fornire un sostegno alle fascesociali più disagiate, gli enti pubblici stru-mentali e no delle regioni, che si occupanodi edilizia residenziale pubblica convenzio-nata, agevolata e sovvenzionata, possonousufruire dello scambio sul posto dell’ener-gia elettrica prodotta, in analogia a quantostabilito dall’articolo 24, comma 5, letterae), del decreto legislativo 3 marzo 2011,n. 28, ove applicabile, dagli impianti di cui

sono proprietari, senza alcun limite di po-tenza degli impianti stessi, a copertura deiconsumi di proprie utenze e delle utenzedei propri inquilini, senza tener conto del-l’obbligo di coincidenza tra il punto diimmissione e il punto di prelievo dell’ener-gia scambiata con la rete e fermo il paga-mento, nella misura massima del 30 percento dell’intero importo, degli oneri disistema ».

66. All’articolo 1 della legge 30 dicembre2018, n. 145, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) il comma 134 è sostituito dal se-guente:

« 134. Al fine di favorire gli investimenti,per il periodo 2021-2034, sono assegnatialle regioni a statuto ordinario contributiper investimenti per la realizzazione diopere pubbliche per la messa in sicurezzadegli edifici e del territorio, nonché perinterventi di viabilità e per la messa insicurezza e lo sviluppo di sistemi di tra-sporto pubblico anche con la finalità diridurre l’inquinamento ambientale, per larigenerazione urbana e la riconversioneenergetica verso fonti rinnovabili, per leinfrastrutture sociali e le bonifiche ambien-tali dei siti inquinati, nel limite complessivodi 135 milioni di euro per ciascuno deglianni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 470milioni di euro per l’anno 2026, di 515milioni di euro per ciascuno degli anni dal2027 al 2032, di 560 milioni di euro perl’anno 2033 e di 200 milioni di euro perl’anno 2034. Gli importi spettanti a cia-scuna regione a valere sui contributi di cuial periodo precedente sono indicati nellatabella 1 allegata alla presente legge e pos-sono essere modificati, a invarianza delcontributo complessivo, mediante accordoda sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sededi Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano »;

b) la tabella 1 è sostituita dalla tabellaI allegata alla presente legge.

67. In relazione all’articolo 2, comma329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

Page 13: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 13 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

in conformità a quanto disposto dall’arti-colo 8, comma 5-bis, del decreto-legge 26aprile 2013, n. 43, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, èautorizzata la spesa di 0,8 milioni di europer l’anno 2020 e di 1 milione di euroannui a decorrere dall’anno 2021, per rein-tegrare e stabilizzare il finanziamento del-l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,convertito, con modificazioni, dalla legge26 febbraio 2010, n. 26.

68. Alla regione Lombardia è assegnatoun contributo straordinario di 300.000 europer l’anno 2020 quale concorso finanziarioper la realizzazione del Museo della Digadel Gleno entro l’anno 2023, nel qualericorre il centenario del disastro del Glenoche coinvolse la provincia di Bergamo e laprovincia di Brescia.

69. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, di concerto con il Mini-stro dell’economia e delle finanze, previaintesa in sede di Conferenza unificata, en-tro la data del 31 dicembre 2023, possonoessere rimodulati, ad invarianza dei con-tributi complessivi, gli stanziamenti di cuiai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a64 e 66, riferiti al periodo 2025-2034, alfine di adeguare, anche sulla base delleinformazioni disponibili derivanti dai mo-nitoraggi, le complessive risorse alle esi-genze territoriali.

70. All’articolo 14 del decreto-legge 4giugno 2013, n. 63, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, ilcomma 3.1 è sostituito dal seguente:

« 3.1. A partire dal 1° gennaio 2020,unicamente per gli interventi di ristruttu-razione importante di primo livello di cuial decreto del Ministro dello sviluppo eco-nomico 26 giugno 2015, pubblicato nel sup-plemento ordinario alla Gazzetta Ufficialen. 162 del 15 luglio 2015, recante adegua-mento del decreto del Ministro dello svi-luppo economico, 26 giugno 2009 - Lineeguida nazionali per la certificazione ener-getica, per le parti comuni degli edificicondominiali, con un importo dei lavoripari o superiore a 200.000 euro, il soggettoavente diritto alle detrazioni può optare, inluogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per

un contributo di pari ammontare, sottoforma di sconto sul corrispettivo dovuto,anticipato dal fornitore che ha effettuatogli interventi e a quest’ultimo rimborsatosotto forma di credito d’imposta da utiliz-zare esclusivamente in compensazione, incinque quote annuali di pari importo, aisensi dell’articolo 17 del decreto legislativo9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazionedei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1,comma 53, della legge 24 dicembre 2007,n. 244. Il fornitore che ha effettuato gliinterventi ha a sua volta facoltà di cedere ilcredito d’imposta ai propri fornitori di benie servizi, con esclusione della possibilità diulteriori cessioni da parte di questi ultimi.Rimane in ogni caso esclusa la cessione adistituti di credito e ad intermediari finan-ziari ».

71. Ai fini dello sviluppo sostenibile pre-visto dai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da51 a 64 e da 66 a 68, assumono rilevanzai lavori di riqualificazione e razionalizza-zione degli elettrodotti della Rete di tra-smissione nazionale (RTN) sul territorioitaliano. In tale contesto, è ritenuto prio-ritario il progetto di variante delle lineeCislago-Dalmine e Bovisio-Cislago, nei co-muni di Barlassina, Cesano Maderno e Se-veso, per la cui realizzazione è autorizzatala spesa di 3,7 milioni per l’anno 2022.

72. All’articolo 9-bis del decreto-legge28 settembre 2018, n. 109, convertito, conmodificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,n. 130, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « cittàdi Genova » sono inserite le seguenti: « non-ché per la messa in sicurezza idraulica el’adeguamento alle norme in materia disicurezza dei luoghi di lavoro »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto ilseguente:

« 1-bis. Al fine di consentire i necessarilavori di messa in sicurezza e di adegua-mento idraulico del rio Molinassi e del rioCantarena, di adeguamento alle norme inmateria di sicurezza dei luoghi di lavoro,nonché di razionalizzazione dell’accessibi-

Page 14: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 14 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

lità dell’area portuale industriale di GenovaSestri Ponente, il Commissario straordina-rio provvede all’aggiornamento del pro-gramma di cui al comma 1 entro il 28febbraio 2020. Per le medesime finalità èautorizzata la spesa complessiva di 480milioni di euro per gli anni dal 2020 al2024, di cui 40 milioni di euro per l’anno2020, 60 milioni di euro per l’anno 2021, 80milioni di euro per l’anno 2022, 120 milionidi euro per l’anno 2023 e 180 milioni dieuro per l’anno 2024 ».

73. Per il finanziamento degli interventidi cui all’articolo 45, comma 3, della legge28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzato uncontributo di 2 milioni di euro per l’anno2020.

74. Per il finanziamento di spese diinvestimento destinate alla salvaguardia ealla tutela dell’ambiente alpino dai rischiidrogeologici, alla regione Valle d’Aosta èassegnato un contributo straordinario di 5milioni di euro per ciascuno degli anni2020, 2021 e 2022.

75. I monopattini che rientrano nei li-miti di potenza e velocità definiti dal de-creto del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti 4 giugno 2019, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019,sono equiparati ai velocipedi di cui al co-dice della strada, di cui al decreto legisla-tivo 30 aprile 1992, n. 285.

76. La disposizione recata dal comma77 è approvata ai sensi e per gli effettidell’articolo 104 del testo unico delle leggicostituzionali concernenti lo statuto spe-ciale per il Trentino-Alto Adige, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 31agosto 1972, n. 670.

77. Al comma 6 dell’articolo 13 del testounico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 31 agosto 1972, n. 670, le pa-role: « 31 dicembre 2022 » sono sostituitedalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e dopole parole: « la predetta data » sono inseritele seguenti: « ed esercitate fino a tale dataalle condizioni stabilite dalle norme pro-vinciali e dal disciplinare di concessionevigenti alla data della loro scadenza ».

78. Le disposizioni del codice di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,non si applicano agli appalti e alle conces-

sioni di servizi concernenti lavori, servizi eforniture affidati dai Corpi dei vigili delfuoco volontari e loro Unioni delle provinceautonome di Trento e di Bolzano e dallacomponente volontaria del Corpo valdo-stano dei vigili del fuoco, nell’ambito delleproprie attività istituzionali, fermo re-stando l’obbligo del rispetto dei princìpi dieconomicità, efficacia, imparzialità, paritàdi trattamento, trasparenza, proporziona-lità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed ef-ficienza energetica.

79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 glienti locali possono variare il bilancio diprevisione 2020-2022 e 2021-2023 per ri-durre il fondo crediti di dubbia esigibilitàstanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nellamissione « Fondi e accantonamenti » ad unvalore pari al 90 per cento dell’accantona-mento quantificato nell’allegato al bilancioriguardante il fondo crediti di dubbia esi-gibilità, se nell’esercizio precedente a quellodi riferimento sono rispettati gli indicatoridi cui all’articolo 1, comma 859, lettere a)e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al2022, a seguito di una verifica dell’accele-razione delle riscossioni in conto compe-tenza e in conto residui delle entrate og-getto della riforma della riscossione deglienti locali di cui ai commi da 784 a 815,previo parere dell’organo di revisione, glienti locali possono ridurre il fondo creditidi dubbia esigibilità accantonato nel bilan-cio di previsione relativo alle medesimeentrate sulla base del rapporto che si pre-vede di realizzare alla fine dell’esercizio diriferimento tra gli incassi complessivi inconto competenza e in conto residui e gliaccertamenti.

81. Ai fini del programma pluriennale diinterventi in materia di ristrutturazioneedilizia e di ammodernamento tecnologico,l’importo fissato dall’articolo 20 della legge11 marzo 1988, n. 67, rideterminato dal-l’articolo 2, comma 69, della legge 23 di-cembre 2009, n. 191, e dall’articolo 1,comma 555, della legge 30 dicembre 2018,n. 145, è elevato a 30 miliardi di euro,fermo restando, per la sottoscrizione diaccordi di programma con le regioni el’assegnazione di risorse agli altri enti del

Page 15: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 15 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

settore sanitario interessati, il limite an-nualmente definito in base alle effettivedisponibilità di bilancio. L’incremento dicui al presente comma è destinato priori-tariamente alle regioni che abbiano esau-rito, con la sottoscrizione di accordi, lapropria disponibilità a valere sulle risorsepreviste dall’articolo 1, comma 555, dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145.

82. Al comma 3 dell’articolo 1 dellalegge 3 agosto 2007, n. 120, le parole: « peri quali la regione non abbia conseguito ilcollaudo entro il 31 dicembre 2014 » sonosostituite dalle seguenti: « per i quali laregione non abbia conseguito il collaudoentro il 31 dicembre 2021 e che risultinoiniziati e non collaudati al 31 dicembre2014 ».

83. All’articolo 3, comma 3-bis, del de-creto-legge 12 settembre 2014, n. 133, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 11novembre 2014, n. 164, le parole: « entro il31 dicembre dell’anno successivo all’effet-tiva disponibilità delle risorse necessarie aifini rispettivamente corrispondenti » sonosostituite dalle seguenti: « entro il 31 di-cembre 2021 ».

84. La disposizione di cui al comma 83entra in vigore il giorno stesso della pub-blicazione della presente legge nella Gaz-zetta Ufficiale.

85. Nello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze è isti-tuito un fondo da ripartire con una dota-zione di 470 milioni di euro per l’anno2020, di 930 milioni di euro per l’anno 2021e di 1.420 milioni di euro per ciascuno deglianni 2022 e 2023, di cui una quota noninferiore a 150 milioni di euro per ciascunodegli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata adinterventi coerenti con le finalità previstedall’articolo 19, comma 6, del decreto le-gislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui finoa 20 milioni di euro per ciascuno dei pre-detti anni destinati alle iniziative da avviarenelle zone economiche ambientali. Alla co-stituzione del fondo concorrono i proventidelle aste delle quote di emissione di CO2 dicui all’articolo 19 del decreto legislativo 13marzo 2013, n. 30, versati all’entrata delbilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e2022, a valere sulla quota di pertinenza del

Ministero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, per un importo paria 150 milioni di euro per ciascuno deipredetti anni, che resta acquisito all’erario.

86. A valere sulle disponibilità del fondodi cui al comma 85, il Ministro dell’econo-mia e delle finanze è autorizzato ad inter-venire attraverso la concessione di una opiù garanzie, a titolo oneroso, anche conriferimento ad un portafoglio collettivo dioperazioni e nella misura massima dell’80per cento, al fine di sostenere programmispecifici di investimento e operazioni, an-che in partenariato pubblico-privato, fina-lizzati a realizzare progetti economica-mente sostenibili e che abbiano come obiet-tivo la decarbonizzazione dell’economia, l’e-conomia circolare, il supportoall’imprenditoria giovanile e femminile, lariduzione dell’uso della plastica e la sosti-tuzione della plastica con materiali alter-nativi, la rigenerazione urbana, il turismosostenibile, l’adattamento e la mitigazionedei rischi sul territorio derivanti dal cam-biamento climatico e, in generale, pro-grammi di investimento e progetti a carat-tere innovativo e ad elevata sostenibilitàambientale e che tengano conto degli im-patti sociali.

87. Il Ministro dell’economia e dellefinanze, a valere sulle disponibilità del fondodi cui al comma 85, è altresì autorizzato adintervenire al fine di sostenere le opera-zioni di cui al comma 86 attraverso lapartecipazione indiretta in quote di capi-tale di rischio e/o di debito, anche di na-tura subordinata.

88. Con uno o più decreti di natura nonregolamentare del Ministro dell’economia edelle finanze, di concerto con il Ministrodello sviluppo economico e con il Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, il primo dei quali da adottareentro novanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, è individuatol’organismo competente alla selezione degliinterventi coerenti con le finalità del comma86, secondo criteri e procedure conformialle migliori pratiche internazionali, e sonostabiliti i possibili interventi, i criteri, lemodalità e le condizioni per il rilascio dellegaranzie di cui al comma 86, anche in

Page 16: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 16 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

coordinamento con gli strumenti incenti-vanti e di sostegno alla politica industrialegestiti dal Ministero dello sviluppo econo-mico per la partecipazione indiretta in quotedi capitale di rischio e/o di debito di cui alcomma 87, la ripartizione dell’interventotra i diversi strumenti di supporto agliinvestimenti privati di cui ai commi 86 e 87e quello di cui al comma 89, anche al finedi escludere che da tali interventi possanoderivare oneri non previsti in termini diindebitamento netto delle amministrazionipubbliche. Per le attività connesse all’at-tuazione dei commi 86 e 87, il Ministerodell’economia e delle finanze può operareattraverso società in house o attraverso ilGruppo BEI quale banca dell’Unione euro-pea. Per ciascuna delle finalità di cui aicommi 86 e 87 è autorizzata l’istituzione diun apposito conto corrente di tesoreriacentrale. Le specifiche iniziative da avviarenelle zone economiche ambientali sono de-finite con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze e con il Ministrodello sviluppo economico.

89. Nell’ambito del nuovo quadro finan-ziario pluriennale 2021-2027 dell’Unioneeuropea, la garanzia dello Stato di cuiall’articolo 1, comma 822, della legge 28dicembre 2015, n. 208, può anche essereconcessa in complementarità con la garan-zia di bilancio dell’Unione europea a so-stegno di prodotti finanziari forniti da part-ner esecutivi, secondo la normativa euro-pea e nazionale tempo per tempo vigente.Con decreto di natura non regolamentaredel Ministro dell’economia e delle finanze,da adottare entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore del regolamento euro-peo o di altro atto normativo che disciplinatale garanzia di bilancio dell’Unione euro-pea, sono stabiliti criteri, modalità e con-dizioni per la concessione della garanziadello Stato.

90. Per le finalità di cui al comma 86:

a) possono essere destinate le risorsedel Fondo rotativo per il sostegno alle im-prese e gli investimenti in ricerca di cuiall’articolo 30, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 134;

b) nel rispetto della normativa euro-pea in materia di aiuti di Stato, sugli in-terventi ammessi a finanziamento a valeresulle risorse di cui alla lettera a) relative aiprogrammi e agli interventi destinatari delFondo per la crescita sostenibile, può es-sere concesso un contributo a fondo per-duto per spese di investimento, sino ad unaquota massima del 15 per cento dell’inve-stimento medesimo. Con uno o più decretidi natura non regolamentare del Ministrodello sviluppo economico, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze,sono stabiliti termini, condizioni e moda-lità di concessione dei contributi. A tal fineè autorizzata la spesa di 10 milioni di europer l’anno 2020, di 40 milioni di euro perl’anno 2021 e di 50 milioni di euro perciascuno degli anni 2022 e 2023;

c) è esteso l’ambito di operatività delFondo rotativo per il sostegno alle impresee gli investimenti in ricerca di cui all’arti-colo 1, commi da 855 a 859, della legge 27dicembre 2006, n. 296. Per le medesimefinalità e nel rispetto della normativa eu-ropea in materia di aiuti di Stato, le regionie le province autonome di Trento e diBolzano possono concedere una quota difinanziamento a fondo perduto, a valere surisorse proprie o di terzi, integrativa delfinanziamento concesso ai sensi dell’arti-colo 1, comma 855, della legge 27 dicembre2006, n. 296;

d) per gli anni 2020, 2021, 2022 e2023, gli interventi agevolativi di cui altitolo I, capo 0I, del decreto legislativo 21aprile 2000, n. 185, possono essere inte-grati, nel rispetto della normativa dell’U-nione europea, con una quota di finanzia-mento a fondo perduto, concesso con pro-cedura a sportello, in misura non superioreal 20 per cento delle spese ammissibili avalere su risorse dei fondi strutturali ed’investimento europei (fondi SIE), sullabase di convenzioni tra il Ministero dellosviluppo economico e le amministrazionititolari dei programmi, sentito il Ministerodell’economia e delle finanze. In ogni casola misura massima delle agevolazioni com-

Page 17: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 17 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

plessivamente concedibili non può supe-rare il 90 per cento delle spese ammissibili.A tal fine è autorizzata la spesa di 10milioni di euro per ciascuno degli anni2020, 2021, 2022 e 2023. Per l’erogazionedei contributi a fondo perduto di cui alpresente comma possono essere altresì uti-lizzate le risorse originariamente destinatea contributi della stessa natura che si ren-dessero eventualmente disponibili sul contoaperto presso la tesoreria dello Stato per lagestione delle predette agevolazioni, quan-tificate dal gestore dell’intervento al 31dicembre di ciascun anno dal 2019 al 2022.Con uno o più decreti di natura non rego-lamentare del Ministro dello sviluppo eco-nomico, di concerto con il Ministro dell’e-conomia e delle finanze, può essere aggior-nata la disciplina di attuazione di cui al-l’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 30aprile 2019, n. 34, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,anche al fine di assicurare il necessarioadeguamento alla disciplina dell’Unione eu-ropea in materia di aiuti di Stato.

91. All’articolo 1, comma 48, della legge27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c)è aggiunta la seguente:

« c-bis) la sezione speciale, che è isti-tuita nell’ambito del Fondo di garanzia dicui alla lettera c), per la concessione, atitolo oneroso, di garanzie, a prima richie-sta, nella misura massima del 50 per centodella quota capitale, tempo per tempo inessere sui finanziamenti, anche chirogra-fari, ai condomìni, connessi ad interventi diristrutturazione per accrescimento dell’ef-ficienza energetica. Gli interventi della se-zione speciale sono assistiti dalla garanziadello Stato, quale garanzia di ultima istanza.Alla sezione speciale sono attribuite risorsepari a 10 milioni di euro per l’anno 2020 e20 milioni di euro per ciascuno degli anni2021, 2022 e 2023. La dotazione della se-zione speciale può essere incrementata me-diante versamento di contributi da partedelle regioni e di altri enti e organismipubblici ovvero con l’intervento della Cassadepositi e prestiti Spa, anche a valere surisorse di soggetti terzi e anche al fine diincrementare la misura massima della ga-

ranzia. Per ogni finanziamento ammessoalla sezione speciale è accantonato a co-pertura del rischio un importo non infe-riore all’8 per cento dell’importo garantito.Con uno o più decreti di natura non rego-lamentare del Ministro dell’economia e dellefinanze, da adottare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente disposizione, sono stabiliti le normedi attuazione della sezione speciale, ivi com-prese le condizioni alle quali è subordinatoil mantenimento dell’efficacia della garan-zia in caso di cessione del finanziamento,nonché i criteri, le condizioni e le modalitàper l’operatività della garanzia dello Statoe per l’incremento della dotazione dellasezione speciale ».

92. La quota di interventi finanziata conrisorse statali previste nei commi da 85 a96 e più in generale gli interventi finanziatidalle amministrazioni centrali dello Stato asostegno dei programmi di spesa orientatial contrasto ai cambiamenti climatici, allariconversione energetica, all’economia cir-colare, alla protezione dell’ambiente e allacoesione sociale e territoriale possono es-sere inseriti dal Ministero dell’economia edelle finanze tra le spese rilevanti nell’am-bito dell’emissione di titoli di Stato cosid-detti « Green ». Le suddette emissioni dititoli di Stato Green saranno proporzionateagli interventi con positivo impatto ambien-tale finanziati dal bilancio dello Stato, iviinclusi gli interventi di cui ai commi da 85a 96, e dovranno essere comunque tali dagarantire un efficiente funzionamento delmercato secondario di detti titoli.

93. Ai fini dell’emissione dei titoli diStato Green è istituito, senza nuovi o mag-giori oneri a carico della finanza pubblica,un Comitato interministeriale coordinatodal Ministero dell’economia e delle finanzecon l’obiettivo di recepire, organizzare erendere disponibili al pubblico le informa-zioni di cui al comma 94. Le modalità difunzionamento del Comitato interministe-riale di cui al presente comma sono stabi-lite con decreto del Presidente del Consigliodei ministri, da emanare entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.

Page 18: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 18 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

94. I decreti di cui al comma 88 possonoprevedere che la rispondenza degli investi-menti rispetto alle finalità del comma 86,nonché la quantificazione del relativo im-patto, siano certificate da un professionistaindipendente. Con i medesimi decreti sonoindividuati dati e informazioni che le am-ministrazioni pubbliche sono tenute a co-municare al Ministero dell’economia e dellefinanze per assicurare il monitoraggio del-l’impatto degli interventi previsti dai commida 85 a 96 e di quelli finanziati con ilFondo per gli investimenti delle ammini-strazioni centrali di cui al comma 14 e piùin generale delle operazioni a sostegno deiprogrammi di spesa orientati al contrastoai cambiamenti climatici, alla riconver-sione energetica, all’economia circolare, allaprotezione dell’ambiente e alla coesionesociale e territoriale. La mancata comuni-cazione dei dati e delle informazioni ri-chiesti, necessari anche per il rispetto degliimpegni con l’Unione europea, rileva ai finidella misurazione e della valutazione dellaperformance individuale dei dirigenti re-sponsabili e comporta responsabilità diri-genziale e disciplinare ai sensi del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165. I datiraccolti devono consentire in ogni caso alMinistero dell’economia e delle finanze,nell’ambito del Comitato interministerialedi cui al comma 93, di ottenere tutte leinformazioni necessarie alla rendiconta-zione di effettivo utilizzo e di impatto am-bientale degli impieghi indicati nell’ambitodella documentazione dei titoli di cui alcomma 92.

95. Agli oneri recati dal comma 88 e dalcomma 94, primo periodo, si provvede avalere sulle disponibilità del fondo di cui alcomma 85, nei limiti di 1 milione di europer l’anno 2020 e di 5 milioni di euro annuiper ciascuno degli anni successivi.

96. Al fine di assicurare la partecipa-zione italiana dal 2020 al 2028 alla rico-stituzione del « Green Climate Fund », dicui alla legge 4 novembre 2016, n. 204, èautorizzata la spesa di 33 milioni di europer ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 edi 66 milioni di euro per ciascuno deglianni dal 2024 al 2028.

97. Al fine di migliorare l’efficacia el’efficienza dell’azione amministrativa e difavorire la sinergia tra processi istituzionaliafferenti ambiti affini, favorendo la digita-lizzazione dei servizi e dei processi attra-verso interventi di consolidamento delleinfrastrutture, razionalizzazione dei si-stemi informativi e interoperabilità tra lebanche dati, in coerenza con le strategiedel Piano triennale per l’informatica nellapubblica amministrazione, il Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare può avvalersi della società di cuiall’articolo 83, comma 15, del decreto-legge25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,per servizi informatici strumentali al rag-giungimento dei propri obiettivi istituzio-nali e funzionali, nonché per la realizza-zione di programmi e progetti da realizzaremediante piattaforme informatiche rivolteai destinatari degli interventi. L’oggetto e lecondizioni dei servizi sono definiti me-diante apposite convenzioni. Dall’attua-zione del presente comma non devono de-rivare nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica e vi si provvede con le risorsefinanziarie disponibili a legislazione vi-gente.

98. Al fine di studiare le modalità perrendere permanente la disposizione di cuial comma 85, per la programmazione dellariduzione dei sussidi ambientalmente dan-nosi con il compito di elaborare una pro-posta organica per la ridefinizione, entro il31 ottobre 2020, del sistema delle esenzionia partire dall’anno 2021 in materia di tra-sporto merci, navale e aereo, di agricolturae usi civili con l’obiettivo di ridurre la spesapubblica e di sostenere le innovazioni e gliinvestimenti in ricerca, innovazione tecno-logica, sviluppo e infrastrutture per la ri-conversione ecologica che producano unariduzione delle emissioni di gas serra entrol’anno 2030, è costituita presso il Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, entro il 31 gennaio 2020, unaCommissione per lo studio e l’elaborazionedi proposte per la transizione ecologica eper la riduzione dei sussidi ambiental-mente dannosi.

Page 19: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 19 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

99. La Commissione di cui al comma 98è presieduta dal Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, o daun suo sostituto, e composta da un rappre-sentante del Ministero dell’economia e dellefinanze, da un rappresentante del Mini-stero dello sviluppo economico, da un rap-presentante del Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti, da un rappresentantedel Ministero delle politiche agricole ali-mentari e forestali, da tre esperti nominatidal Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare e da tre esperti no-minati dal Ministro dell’economia e dellefinanze. La Commissione sviluppa un am-pio percorso di partecipazione democraticacon il pieno coinvolgimento delle parti so-ciali, degli enti locali, delle comunità coin-volte, delle associazioni e dei movimentiimpegnati nell’azione per il clima, delleuniversità e dei ricercatori. Ai componentidella Commissione non spettano compensi,indennità, rimborsi spese, gettoni di pre-senza o altro emolumento comunque de-nominato.

100. Alla Commissione di cui al comma98, per gli studi e le ricerche necessarieall’espletamento dei suoi compiti, è asse-gnata una dotazione finanziaria pari a 0,5milioni di euro per l’anno 2020.

101. All’articolo 56, comma 7, della legge28 dicembre 2015, n. 221, dopo le parole:« edifici pubblici contaminati da amianto, »sono inserite le seguenti: « comprese le navimilitari, ».

102. Il Fondo per la progettazione pre-liminare e definitiva degli interventi di bo-nifica di beni contaminati da amianto, dicui all’articolo 56, comma 7, della legge 28dicembre 2015, n. 221, è incrementato di 4milioni di euro per ciascuno degli anni2020, 2021 e 2022. Il Ministro della difesa,di concerto con il Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare e conil Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti, definisce con proprio decreto, daemanare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, lepriorità di intervento per le unità navali dabonificare, nei limiti degli stanziamenti dicui al presente comma.

103. Per il completamento della cartageologica ufficiale d’Italia alla scala 1:50.000,la sua informatizzazione e le attività adessa strumentali è assegnato all’Istituto su-periore per la protezione e la ricerca am-bientale (ISPRA) un contributo di 5 milionidi euro per ciascuno degli anni 2020, 2021e 2022.

104. Le attività per il raggiungimentodelle finalità di cui al comma 103 sonocoordinate dal Dipartimento per il serviziogeologico d’Italia dell’ISPRA e svolte incollaborazione con le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, con isti-tuti e dipartimenti universitari e con ilConsiglio nazionale delle ricerche (CNR)mediante la stipula di convenzioni ai sensidell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990,n. 241, nei limiti delle risorse di cui alcomma 103.

105. Una quota non superiore al 5 percento degli stanziamenti annuali di cui alcomma 103 può essere destinata ad oneridi carattere generale connessi alle attivitàdi completamento della carta geologica uf-ficiale d’Italia e all’acquisto di apparecchiscientifici e materiali di documentazione,nonché alle spese occorrenti per fronteg-giare i compiti di carattere esecutivo con-nessi al rilevamento, all’aggiornamento ealla pubblicazione della carta geologica d’I-talia.

106. Il Dipartimento per il servizio ge-ologico d’Italia dell’ISPRA, prima di av-viare le attività di completamento dellacarta geologica ufficiale d’Italia, rende notein apposito atto le aree non ancora copertedalla nuova cartografia CARG allo scopo diprogrammare i lavori, per ciascuno deglianni 2020, 2021 e 2022, per il completa-mento dell’intero progetto, nel limite dellerisorse previste dal comma 103.

107. Al fine di promuovere, anche at-traverso la pubblica amministrazione, lariduzione dell’impatto ambientale deri-vante dall’utilizzo di veicoli inquinanti, lepubbliche amministrazioni di cui al comma108 sono tenute, in occasione del rinnovodei relativi autoveicoli in dotazione, a pro-cedere, dal 1° gennaio 2020, all’acquisto oal noleggio, in misura non inferiore al 50per cento, di veicoli adibiti al trasporto su

Page 20: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 20 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

strada alimentati ad energia elettrica, ibridao a idrogeno, nei limiti delle risorse dibilancio destinate a tale tipologia di spesa.Le disposizioni di cui al presente comma siapplicano in caso di acquisto o noleggio dialmeno due veicoli.

108. Ai fini di cui alla presente legge lepubbliche amministrazioni sono quelle in-serite nel conto economico consolidato dellapubblica amministrazione, come indivi-duate dall’Istituto nazionale di statistica(ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, edesclusi il Corpo nazionale dei vigili delfuoco, i servizi istituzionali di tutela del-l’ordine e della sicurezza pubblica, i servizisociali e sanitari svolti per garantire i livelliessenziali di assistenza, i servizi istituzio-nali svolti nell’area tecnico-operativa delladifesa, nonché le Forze di polizia.

109. All’attuazione delle misure di cui aicommi 107 e 108 le amministrazioni di cuial comma 108 provvedono nei limiti dellerisorse disponibili a legislazione vigente.

110. Per le finalità di cui all’articolo 1,comma 647, della legge 28 dicembre 2015,n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milionidi euro per l’anno 2021. Agli oneri deri-vanti dal presente comma si provvede,quanto a 3,8 milioni di euro, mediantecorrispondente riduzione dell’autorizza-zione di spesa recata dall’articolo 36 dellalegge 5 agosto 1978, n. 457, e, quanto a 16,2milioni di euro, mediante corrispondenteriduzione del Fondo di parte corrente dicui al comma 5 dell’articolo 34-ter dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, iscrittonello stato di previsione del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti.

111. Per le finalità di cui all’articolo 1,comma 648, della legge 28 dicembre 2015,n. 208, è autorizzata la spesa di 14 milionidi euro per l’anno 2020 e di 25 milioni dieuro per l’anno 2021.

112. Il Fondo di parte corrente di cui alcomma 5 dell’articolo 34-ter della legge 31dicembre 2009, n. 196, iscritto nello statodi previsione del Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti è ridotto di 14 milioniper l’anno 2021.

113. Al fine di accrescere la sicurezzadel trasporto su strada e di ridurre gli

effetti climalteranti derivanti dal trasportopasseggeri su strada, in aggiunta alle ri-sorse previste dalla vigente legislazione pergli investimenti da parte delle imprese diautotrasporto, sono stanziate ulteriori ri-sorse, pari a 3 milioni di euro per l’anno2020, da destinare, nel rispetto della nor-mativa dell’Unione europea in materia diaiuti agli investimenti, al rinnovo del parcoveicolare delle imprese attive sul territorioitaliano iscritte al Registro elettronico na-zionale.

114. I contributi di cui al comma 113sono destinati a finanziare, nel caso diveicoli adibiti al trasporto passeggeri, an-che ai sensi di quanto previsto dall’articolo10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE)n. 595/2009 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 18 giugno 2009, gli investi-menti avviati a decorrere dalla data dientrata in vigore della presente legge fino al30 settembre 2020 e finalizzati alla radia-zione, per rottamazione, dei veicoli a mo-torizzazione termica fino a euro IV, adibitial trasporto passeggeri ai sensi della legge11 agosto 2003, n. 218, e del decreto legi-slativo 21 novembre 2005, n. 285, e dicategoria M2 o M3, con contestuale acqui-sizione, anche mediante locazione finan-ziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica,adibiti ai predetti servizi di trasporto pas-seggeri e di categoria M2 o M3, a trazionealternativa a metano (CNG), gas naturaleliquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) edelettrica (full electric) ovvero a motorizza-zione termica e conformi alla normativaeuro VI di cui al predetto regolamento (CE)n. 595/2009.

115. I contributi di cui al comma 113sono erogati fino a concorrenza delle ri-sorse disponibili ed è esclusa la loro cu-mulabilità con altre agevolazioni, relativealle medesime tipologie di investimenti, in-cluse quelle concesse a titolo di aiuti deminimis ai sensi del regolamento (UE)n. 1407/2013 della Commissione, del 18dicembre 2013.

116. Fermo restando quanto previstodal comma 115, l’entità dei contributi per iveicoli destinati al trasporto passeggeri, com-presa tra un minimo di euro 4.000 e unmassimo di euro 40.000 per ciascun vei-

Page 21: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 21 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

colo, è differenziata in ragione della cate-goria M2 o M3 del nuovo veicolo.

117. Con decreto del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze, daadottare entro quindici giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonodisciplinati le modalità e i termini di pre-sentazione delle domande di contributo, icriteri di valutazione delle domande, l’en-tità del contributo massimo riconoscibile,anche al fine di garantire il rispetto dellimite di spesa, nonché le modalità di ero-gazione dello stesso. I criteri di valutazionedelle domande assicurano la priorità delfinanziamento degli investimenti relativi allasostituzione dei veicoli a motorizzazionetermica maggiormente inquinanti.

118. Al fine di incrementare il livello disicurezza degli immobili, per le spese do-cumentate relative all’acquisizione e predi-sposizione dei sistemi di monitoraggio strut-turale continuo, è riconosciuto un creditod’imposta ai fini dell’imposta sul reddito,nel limite massimo complessivo di 1,5 mi-lioni di euro per ciascuno degli anni 2020e 2021. Con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, da adottare entronovanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono definiti icriteri e le procedure per l’accesso al be-neficio di cui al presente comma e per ilsuo recupero in caso di illegittimo utilizzo,nonché le ulteriori disposizioni ai fini delcontenimento della spesa complessiva en-tro i limiti di cui al presente comma.

119. Al fine di assicurare la piena ade-sione dell’Italia nel contrasto ai cambia-menti climatici e nel favorire lo svilupposostenibile nel rispetto di quanto previstodalla legge 4 novembre 2016, n. 204, èistituito il Centro di studio e di ricercainternazionale sui cambiamenti climatici,con sede nella città di Venezia.

120. Il Centro di studio e di ricercainternazionale sui cambiamenti climaticivalorizza e mette in connessione il patri-monio di conoscenze maturate dai soggettipubblici e privati che si occupano di vul-nerabilità e resilienza nonché contribuiscealla definizione di strategie nazionali, me-diante studi e ricerche sulla mitigazione,

sulla resilienza e sull’adattamento ai cam-biamenti climatici, e più in generale nel-l’ambito della gestione sostenibile dei si-stemi sociali e ambientali, con particolareriferimento alla salvaguardia della città diVenezia. Il Centro di studio e di ricercainternazionale sui cambiamenti climatici siavvale del contributo delle università vene-ziane di Ca’ Foscari, Iuav, VIU – VeniceInternational University e degli istituti diricerca in materia, tra i quali il CNR e ilCentro maree, nonché del Consorzio Vene-zia nuova e del Consorzio per il coordina-mento delle ricerche inerenti al sistemalagunare di Venezia (Corila) e della societàThetis Spa e può realizzare partnership coni principali organismi di studio e di ricercanazionali e internazionali. È autorizzata laspesa di 500.000 euro annui a decorreredall’anno 2020 quale concorso dello Statoalle spese per l’avvio e il funzionamento delCentro di studio e di ricerca internazionalesui cambiamenti climatici.

121. È autorizzata la spesa di 60 milionidi euro per l’anno 2020, per la prosecu-zione degli interventi di cui alla legge 29novembre 1984, n. 798.

122. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

123. Al fine di favorire gli investimentiin beni materiali strumentali nuovi da partedelle imprese agricole che determinano ilreddito agrario ai sensi dell’articolo 32 deltesto unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,o per i soggetti che effettuano investimentiin beni immateriali strumentali compresinell’elenco di cui all’allegato B annesso allalegge 11 dicembre 2016, n. 232, come in-tegrato dall’articolo 1, comma 32, dellalegge 27 dicembre 2017, n. 205, nello statodi previsione del Ministero dello sviluppoeconomico è istituito un apposito Fondoper gli investimenti innovativi delle impreseagricole, con la dotazione di 5 milioni dieuro per l’anno 2020 che costituisce limitemassimo di spesa. Con decreto del Ministrodello sviluppo economico, sentito il Mini-stro delle politiche agricole alimentari eforestali, sono stabilite le modalità attua-

Page 22: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 22 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

tive delle risorse del Fondo di cui al pre-sente comma.

124. Al fine di garantire un completo edefficace sistema di collegamenti aerei da eper la Sicilia, che consenta di ridurre idisagi derivanti dalla condizione di insula-rità, e assicurare la continuità del dirittoalla mobilità, ai sensi dell’articolo 107, pa-ragrafo 2, lettera a), del Trattato sul fun-zionamento dell’Unione europea, alle cate-gorie dei soggetti individuati al comma 125è riconosciuto un contributo per ogni bi-glietto aereo acquistato da e per Palermo eCatania, dalla data di entrata in vigore deldecreto di cui al comma 126. A tal fine èautorizzata la spesa di 25 milioni di europer l’anno 2020.

125. Le disposizioni di cui al comma 124si applicano ai cittadini residenti nel terri-torio della Regione siciliana e che rientrinoin almeno una delle seguenti categorie:

a) studenti universitari fuori sede;

b) disabili gravi ai sensi dell’articolo 3,comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) lavoratori dipendenti con sede la-vorativa al di fuori della Regione siciliana econ reddito lordo annuo non superiore a20.000 euro;

d) migranti per ragioni sanitarie conreddito lordo annuo non superiore a 20.000euro.

126. Con decreto del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, da adottareentro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, sono stabilite le modalità attuativedel nuovo regime tariffario con particolareriferimento:

a) alla quantificazione dello sconto;

b) alle modalità e ai termini del rim-borso dell’importo differenziale tra il prezzodei biglietti aerei e la tariffa sociale appli-cata ai soggetti di cui al comma 125.

127. All’articolo 1, comma 436, dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole:« 1.425 milioni » sono sostituite dalle se-

guenti: « 1.750 milioni » e le parole: « 1.775milioni » sono sostituite dalle seguenti:« 3.375 milioni ».

128. All’articolo 11 del decreto legisla-tivo 1° dicembre 2009, n. 178, dopo il comma1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Per le specifiche esigenze di tu-toraggio, la Scuola nazionale dell’ammini-strazione è autorizzata a stipulare, fino al31 dicembre 2022, contratti di collabora-zione coordinata e continuativa per uncontingente di personale non superiore atrenta unità, previo svolgimento di sele-zioni pubbliche comparative.

1-ter. Agli oneri relativi all’attuazionedel comma 1-bis, nel limite massimo di990.000 euro annui, la Scuola nazionaledell’amministrazione provvede nell’ambitodelle risorse derivanti dal contributo finan-ziario ordinario dello Stato disponibile alegislazione vigente ».

129. Al fine di garantire le esigenze ditutela dell’ordine e della sicurezza pub-blica, per il pagamento dei compensi perprestazioni di lavoro straordinario svoltedagli appartenenti alle Forze di polizia, dicui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981,n. 121, a decorrere dall’anno 2020 è auto-rizzata la spesa per un ulteriore importo di48 milioni di euro in deroga al limite di cuiall’articolo 23, comma 2, del decreto legi-slativo 25 maggio 2017, n. 75.

130. Il pagamento dei compensi perprestazioni di lavoro straordinario di cui alcomma 129, nelle more dell’adozione deldecreto di cui all’articolo 43, tredicesimocomma, della legge 1° aprile 1981, n. 121,è autorizzato entro i limiti massimi fissatidal decreto applicabile all’anno finanziarioprecedente.

131. Al fine di fronteggiare imprevedi-bili e indilazionabili esigenze di servizio delCorpo nazionale dei vigili del fuoco, lerisorse destinate al pagamento dei com-pensi per lavoro straordinario ai sensi del-l’articolo 16 del decreto legislativo 29 mag-gio 2017, n. 97, a decorrere dall’anno 2020,sono incrementate di 2 milioni di euro inderoga al limite di cui all’articolo 23, comma2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,n. 75.

Page 23: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 23 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

132. Al fine di assicurare, anche in re-lazione alle straordinarie esigenze di pre-venzione e contrasto della criminalità e delterrorismo, la prosecuzione degli interventidi cui all’articolo 24, commi 74 e 75, deldecreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto2009, n. 102, nonché di quelli previsti dal-l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10dicembre 2013, n. 136, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,n. 6, è prorogato fino al 31 dicembre 2020,limitatamente ai servizi di vigilanza di sitie obiettivi sensibili, l’impiego di un contin-gente pari a 7.050 unità di personale delleForze armate. Si applicano le disposizionidi cui all’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, deldecreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24luglio 2008, n. 125. Per l’attuazione delpresente comma è autorizzata la spesa dieuro 149.973.488 per l’anno 2020, con spe-cifica destinazione di euro 147.502.805 e dieuro 2.470.683, rispettivamente, per il per-sonale di cui al comma 74 e per il perso-nale di cui al comma 75 dell’articolo 24 deldecreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto2009, n. 102.

133. Allo scopo di adottare provvedi-menti normativi volti alla valorizzazionedel Corpo nazionale dei vigili del fuoco,anche nell’ottica di una maggiore armoniz-zazione del trattamento economico conquello del personale delle Forze di polizia,nello stato di previsione del Ministero del-l’interno è istituito un apposito fondo conuna dotazione di 65 milioni di euro nel-l’anno 2020, di 120 milioni di euro nel-l’anno 2021 e di 165 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2022. Conseguente-mente, a decorrere dal medesimo anno, lerisorse di cui all’articolo 1, comma 1328,primo periodo, della legge 27 dicembre2006, n. 296, iscritte nello stato di previ-sione del Ministero dell’interno ai sensidell’articolo 23, comma 1-bis, della legge 31dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10milioni di euro annui.

134. All’articolo 614, comma 2-bis, delcodice di cui al decreto legislativo 15 marzo

2010, n. 66, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 2018,2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti:« 2018, 2019, 2020 e 2021 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 2018,2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti:« 2018, 2019, 2020 e 2021 ».

135. Per il potenziamento dei compitifinalizzati al miglioramento ed efficienta-mento delle politiche di bilancio e fiscali, ladotazione finanziaria destinata alle speci-fiche esigenze di cui al comma 7 dell’arti-colo 7 del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 3 luglio 2003,n. 227, è incrementata di 200.000 euro perciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 1milione di euro annui a decorrere dal-l’anno 2022.

136. Al fine di garantire gli standardoperativi e i livelli di efficienza e di effica-cia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,la dotazione organica della qualifica divigile del fuoco del predetto Corpo è incre-mentata di 60 unità a decorrere dal 1°aprile 2020, di 40 unità non prima del 1°ottobre 2021 e di 100 unità non prima del1° ottobre di ciascuno degli anni dal 2022al 2025. Conseguentemente, la dotazioneorganica del ruolo dei vigili del fuoco, di cuialla tabella A allegata al decreto legislativo13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata dicomplessive 500 unità.

137. Contestualmente agli incrementi dicui al comma 136 e nel limite delle unità ivipreviste per ciascun anno, il Corpo nazio-nale dei vigili del fuoco è autorizzato adassumere, in deroga alle ordinarie facoltàassunzionali, per il 70 per cento dei postidisponibili, mediante scorrimento della gra-duatoria del concorso pubblico a 250 postidi vigile del fuoco, indetto con decreto delMinistero dell’interno 18 ottobre 2016, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie spe-ciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per ilrimanente 30 per cento, mediante ricorsoalla graduatoria formata ai sensi dell’arti-colo 1, comma 295, della legge 27 dicembre2017, n. 205, relativa al personale volonta-rio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Page 24: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 24 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

138. Nuove modalità assunzionali nellaqualifica di vigile del fuoco potranno esserepreviste con ricorso ai provvedimenti nor-mativi di cui al comma 133.

139. Per l’attuazione delle disposizionidel comma 136 è autorizzata la spesa nellimite massimo di euro 1.900.835 per l’anno2020, di euro 3.002.877 per l’anno 2021, dieuro 5.323.556 per l’anno 2022, di euro9.586.710 per l’anno 2023, di euro 13.933.077per l’anno 2024, di euro 18.272.105 perl’anno 2025, di euro 21.580.504 per l’anno2026, di euro 21.732.469 per l’anno 2027, dieuro 21.820.627 per l’anno 2028, di euro21.912.230 per l’anno 2029, di euro21.987.440 per l’anno 2030, di euro22.014.252 per l’anno 2031, di euro22.041.063 per l’anno 2032, di euro22.067.875 per l’anno 2033 e di euro22.088.011 annui a decorrere dall’anno 2034.

140. Per le spese di funzionamento con-nesse alle assunzioni straordinarie di cui aicommi 136, 137 e 139, ivi comprese le speseper mense e buoni pasto, è autorizzata laspesa di 60.000 euro per l’anno 2020, 100.000euro per l’anno 2021, 200.000 euro perl’anno 2022, 300.000 euro per l’anno 2023,400.000 euro per l’anno 2024 e 500.000euro annui a decorrere dall’anno 2025.

141. All’articolo 1, comma 149, dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo ilprimo periodo è inserito il seguente: « Perl’annualità 2020, il fondo di cui al prece-dente periodo è ulteriormente incremen-tato di 12.000.000 di euro, per far frontealle particolari attività di supporto in ma-teria di immigrazione, ordine pubblico, soc-corso pubblico e protezione civile ».

142. Agli oneri derivanti dall’attuazionedel comma 141, pari a euro 12.000.000 perl’anno 2020, si provvede mediante corri-spondente riduzione del fondo di cui al-l’articolo 23, comma 1, della legge 27 di-cembre 2002, n. 289.

143. Al fine di perseguire la progressivaarmonizzazione dei trattamenti economiciaccessori del personale appartenente allearee professionali e del personale dirigen-ziale dei Ministeri, è istituito nello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze un fondo da ripartire, condotazione pari a 80 milioni di euro annui a

decorrere dall’anno 2021. A decorrere dal-l’anno 2020, il fondo può essere alimentatocon le eventuali somme, da accertarsi condecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze, che si rendono disponibili a se-guito del rinnovo dei contratti del pubblicoimpiego precedenti al triennio contrattuale2019-2021, ai sensi dell’articolo 48, comma1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165. Per l’attuazione di quanto previstodal precedente periodo, le somme iscrittenel conto dei residui sul fondo da ripartireper l’attuazione dei contratti del personaledello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze sono versateall’entrata del bilancio dello Stato per lasuccessiva riassegnazione al fondo di cui alprimo periodo. Le risorse del fondo sonodestinate, nella misura del 90 per cento,alla graduale armonizzazione delle inden-nità di amministrazione del personale ap-partenente alle aree professionali dei Mi-nisteri al fine di ridurne il differenziale e,per la restante parte, all’armonizzazionedei fondi per la retribuzione di posizione edi risultato delle medesime amministra-zioni. Con uno o più decreti del Presidentedel Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro per la pubblica amministrazione edel Ministro dell’economia e delle finanze,si provvede alla ripartizione delle risorsedel fondo tra le amministrazioni di cui alprimo periodo per il finanziamento deltrattamento accessorio di ciascuna di esse,tenendo conto anche del differenziale deitrattamenti di cui al precedente periodo e,in deroga all’articolo 45 del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, alla conse-guente rideterminazione delle relative in-dennità di amministrazione. La Presidenzadel Consiglio dei ministri, a decorrere dal-l’esercizio finanziario 2020, incrementa ilfondo per le risorse decentrate del perso-nale non dirigenziale di 5 milioni di euroannui e il fondo per la retribuzione diposizione e per la retribuzione di risultatodel personale di livello dirigenziale nongenerale di 2 milioni di euro annui, a valeresulle risorse finanziarie disponibili a legi-slazione vigente nel proprio bilancio auto-nomo.

Page 25: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 25 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

144. Agli oneri derivanti dal comma143, primo periodo, pari a 80 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2021, siprovvede mediante corrispondente utilizzodel Fondo di parte corrente di cui al comma5 dell’articolo 34-ter della legge 31 dicem-bre 2009, n. 196, iscritto nello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio.

145. All’articolo 19 del decreto legisla-tivo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e le traccedelle prove scritte » sono sostituite dalleseguenti: « , le tracce delle prove e le gra-duatorie finali, aggiornate con l’eventualescorrimento degli idonei non vincitori »;

b) al comma 2, le parole: « aggiornatol’elenco dei bandi in corso » sono sostituitedalle seguenti: « aggiornati i dati di cui alcomma 1 »;

c) dopo il comma 2 è aggiunto ilseguente:

« 2-bis. I soggetti di cui all’articolo 2-bisassicurano, tramite il Dipartimento dellafunzione pubblica della Presidenza del Con-siglio dei ministri, la pubblicazione del col-legamento ipertestuale dei dati di cui alpresente articolo, ai fini dell’accessibilità aisensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 ottobre2013, n. 125 ».

146. Con decreto del Ministro per lapubblica amministrazione, previo pareredella Conferenza unificata di cui all’arti-colo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, da adottare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono definite le modalitàattuative delle disposizioni di cui al comma145, lettera c).

147. Le amministrazioni di cui all’arti-colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, possono utilizzare legraduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi

i periodi di vigenza inferiori previsti daleggi regionali, nel rispetto dei seguentilimiti:

a) le graduatorie approvate nell’anno2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo2020 previa frequenza obbligatoria, da partedei soggetti inseriti nelle graduatorie, dicorsi di formazione e aggiornamento orga-nizzati da ciascuna amministrazione, nelrispetto dei princìpi di trasparenza, pub-blicità ed economicità e utilizzando le ri-sorse disponibili a legislazione vigente, eprevio superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdu-rante idoneità;

b) le graduatorie approvate negli annidal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30settembre 2020;

c) le graduatorie approvate negli anni2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre annidalla loro approvazione.

148. I commi da 361 a 362-ter e ilcomma 365 dell’articolo 1 della legge 30dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

149. All’articolo 35, comma 5-ter, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,le parole: « tre anni dalla data di pubbli-cazione » sono sostituite dalle seguenti: « dueanni dalla data di approvazione ».

150. Al comma 352 dell’articolo 1 dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole:« , per il triennio 2019-2021, » sono sop-presse.

151. Al fine di adeguare gli standardoperativi ed i livelli di efficienza ed effica-cia del Corpo delle Capitanerie di porto—Guardia costiera per far fronte agli accre-sciuti compiti a garanzia della sicurezza,anche ambientale, della navigazione e deitraffici marittimi, la lettera a) del comma 1dell’articolo 815 del codice di cui al decretolegislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sosti-tuita dalla seguente:

« a) 3.500 sino all’anno 2020, 3.600per l’anno 2021, 3.730 per l’anno 2022,3.860 per l’anno 2023, 3.990 per l’anno2024, 4.120 per l’anno 2025, 4.150 dal-l’anno 2026 in servizio permanente ».

152. All’articolo 585, comma 1, del co-dice di cui al decreto legislativo 15 marzo

Page 26: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 26 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

2010, n. 66, le lettere da h-sexies) a h-undevicies) sono sostituite dalle seguenti:

« h-sexies) per l’anno 2022:82.631.031,99;

h-septies) per l’anno 2023:87.949.528,79;

h-octies) per l’anno 2024: 93.268.025,59;

h-novies) per l’anno 2025:98.586.522,39;

h-decies) per l’anno 2026:100.024.990,19;

h-undecies) per l’anno 2027:100.268.081,29;

h-duodecies) per l’anno 2028:100.507.908,99;

h-terdecies) per l’anno 2029:100.747.736,69;

h-quaterdecies) per l’anno 2030:100.987.564,39;

h-quinquiesdecies) per l’anno 2031:101.743.114,09;

h-sexiesdecies) per l’anno 2032:102.469.571,39;

h-septiesdecies) per l’anno 2033:103.140.459,99;

h-duodevicies) per l’anno 2034:103.811.348,59;

h-undevicies) per l’anno 2035:104.482.237,19;

h-vicies) a decorrere dall’anno 2036:104.637.404,79 ».

153. Ai fini del comma 151 è autorizzatala spesa di euro 1.183.808,70 per l’anno2022, euro 2.426.449,50 per l’anno 2023,euro 3.669.090,30 per l’anno 2024, euro4.911.731,10 per l’anno 2025, euro6.154.371,90 per l’anno 2026, euro6.213.204,00 per l’anno 2027, euro6.268.772,70 per l’anno 2028, euro6.324.341,40 per l’anno 2029, euro6.379.910,10 per l’anno 2030, euro6.435.478,80 per l’anno 2031, euro6.646.214,10 per l’anno 2032, euro6.801.380,70 per l’anno 2033, euro

6.956.547,30 per l’anno 2034, euro7.111.713,90 per l’anno 2035, euro7.266.880,50 a decorrere dall’anno 2036.

154. Per le spese di funzionamento con-nesse alle previsioni di cui ai commi 151 e152, ivi comprese le spese per mense ebuoni pasto, è autorizzata la spesa di 43.680euro nel 2022, 87.360 euro nel 2023, 131.040euro nel 2024, 174.720 euro nel 2025 e218.400 euro a decorrere dal 2026.

155. Al fine di assicurare la continuitàdell’attività di vigilanza sui concessionaridella rete autostradale, ai sensi dell’articolo11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 febbraio2012, n. 14, il Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti è autorizzato ad assu-mere, nell’anno 2020, a tempo indetermi-nato, in aggiunta alle facoltà assunzionalipreviste a legislazione vigente e nei limitidella dotazione organica vigente, fino acinquanta unità di personale di livello nondirigenziale da inquadrare nel limite diventotto unità nella III area funzionale,posizione economica F1, e nel limite diventidue unità nella II area funzionale,posizione economica F2, mediante l’indi-zione di nuovi concorsi, l’ampliamento deiposti messi a concorso ovvero lo scorri-mento delle graduatorie di concorsi giàbanditi. Le assunzioni di cui al presentecomma hanno decorrenza giuridica ed eco-nomica non anteriore alla data del 1° luglio2020. A tal fine è autorizzata la spesa dieuro 887.000 per l’anno 2020 e di euro1.773.356 a decorrere dall’anno 2021.

156. All’articolo 9, comma 28, del de-creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio2010, n. 122, al tredicesimo periodo, leparole: « Al fine di assicurare la continuitàdell’attività di vigilanza sui concessionaridella rete autostradale, ai sensi dell’articolo11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente commanon si applica altresì, nei limiti di cin-quanta unità di personale, al Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti esclusi-vamente per lo svolgimento della predettaattività; » sono soppresse.

Page 27: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 27 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

157. Il Ministero delle infrastrutture edei trasporti procede all’assunzione del per-sonale di cui al comma 155 esclusivamentea seguito della cessazione dell’efficacia deicontratti stipulati ai sensi dell’articolo 9,comma 28, tredicesimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, e vigenti alla data di entrata invigore della presente legge.

158. Per le medesime finalità di cui alcomma 155, nonché al fine di sostenere leattività in materia di programmazione, re-alizzazione e monitoraggio delle opere pub-bliche, nel triennio 2020-2022, la percen-tuale stabilita al primo periodo del comma6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, per gli incarichi dilivello dirigenziale non generale da confe-rire al personale in servizio presso il Mi-nistero delle infrastrutture e dei trasportiin possesso di comprovate professionalità,con oneri a valere sulle facoltà assunzionalidel medesimo Ministero, è pari al 12 percento.

159. Per il potenziamento delle attivitàdi monitoraggio e vigilanza relative all’ese-cuzione del contratto di servizio di media elunga percorrenza in essere con TrenitaliaSpa, per la verifica della qualità dei servizierogati all’utenza e per il miglioramentodegli stessi è assegnata al Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti la somma di500.000 euro per ciascuno degli anni dal2020 al 2026. È corrispondentemente ri-dotta l’autorizzazione di spesa di cui all’ar-ticolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 538.

160. All’articolo 9 della legge 7 giugno2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« 5-bis. Ai dipendenti di ruolo in servi-zio presso gli uffici stampa delle ammini-strazioni di cui al comma 1 ai quali, in dataantecedente all’entrata in vigore dei con-tratti collettivi nazionali di lavoro relativi altriennio 2016-2018, risulti applicato il con-tratto collettivo nazionale di lavoro giorna-listico per effetto di contratti individualisottoscritti sulla base di quanto previstodagli specifici ordinamenti dell’amministra-zione di appartenenza, può essere ricono-sciuto il mantenimento del trattamento in

godimento, se più favorevole, rispetto aquello previsto dai predetti contratti col-lettivi nazionali di lavoro, mediante rico-noscimento, per la differenza, di un asse-gno ad personam riassorbibile, in attua-zione di quanto previsto dall’articolo 2,comma 3, ultimo periodo, del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, con le mo-dalità e nelle misure previste dai futuricontratti collettivi nazionali di lavoro ».

161. All’articolo 1, comma 446, dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera h)è sostituita dalla seguente:

« h) per consentire il completamentodelle procedure di assunzione a tempo in-determinato avviate ai sensi dell’articolo 1,comma 207, terzo periodo, della legge 27dicembre 2013, n. 147, da concludere in-derogabilmente entro il 31 dicembre 2020,è autorizzata la proroga dei contratti atempo determinato fino al 31 dicembre2020 a valere sulle risorse di cui all’articolo1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimodi 30 milioni di euro a titolo di comparte-cipazione dello Stato. Le proroghe sonoeffettuate in deroga alle disposizioni di cuiall’articolo 23 del decreto legislativo 15giugno 2015, n. 81, all’articolo 36 del de-creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,all’articolo 259 del testo unico di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eall’articolo 20, comma 4, del decreto legi-slativo 25 maggio 2017, n. 75 ».

162. Le convenzioni stipulate ai sensidell’articolo 78, comma 2, della legge 23dicembre 2000, n. 388, per l’utilizzazionedi lavoratori socialmente utili di cui all’ar-ticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31dicembre 2020 nei limiti della spesa giàsostenuta e senza nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica.

163. Al decreto legislativo 14 marzo2013, n. 33, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) all’articolo 46, il comma 1 è sosti-tuito dal seguente:

« 1. L’inadempimento degli obblighi dipubblicazione previsti dalla normativa vi-

Page 28: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 28 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

gente e il rifiuto, il differimento e la limi-tazione dell’accesso civico, al di fuori delleipotesi previste dall’articolo 5-bis, costitui-scono elemento di valutazione negativa dellaresponsabilità dirigenziale a cui applicarela sanzione di cui all’articolo 47, comma1-bis, ed eventuale causa di responsabilitàper danno all’immagine dell’amministra-zione, valutata ai fini della corresponsionedella retribuzione di risultato e del tratta-mento accessorio collegato alla perfor-mance individuale dei responsabili »;

b) all’articolo 47:

1) il comma 1-bis è sostituito dalseguente:

« 1-bis. La sanzione di cui al comma 1 siapplica anche nei confronti del dirigenteche non effettua la comunicazione ai sensidell’articolo 14, comma 1-ter, relativa agliemolumenti complessivi percepiti a caricodella finanza pubblica. Nei confronti delresponsabile della mancata pubblicazionedei dati di cui al medesimo articolo siapplica una sanzione amministrativa con-sistente nella decurtazione dal 30 al 60 percento dell’indennità di risultato, ovvero nelladecurtazione dal 30 al 60 per cento dell’in-dennità accessoria percepita dal responsa-bile della trasparenza, ed il relativo prov-vedimento è pubblicato nel sito internetdell’amministrazione o dell’organismo in-teressati. La stessa sanzione si applica neiconfronti del responsabile della mancatapubblicazione dei dati di cui all’articolo4-bis, comma 2 »;

2) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. La violazione degli obblighi di pub-blicazione di cui all’articolo 22, comma 2,dà luogo ad una sanzione amministrativain carico al responsabile della pubblica-zione consistente nella decurtazione dal 30al 60 per cento dell’indennità di risultatoovvero nella decurtazione dal 30 al 60 percento dell’indennità accessoria percepitadal responsabile della trasparenza. La stessasanzione si applica agli amministratori so-cietari che non comunicano ai soci pubbliciil proprio incarico ed il relativo compenso

entro trenta giorni dal conferimento ov-vero, per le indennità di risultato, entrotrenta giorni dal percepimento »;

3) al comma 3, le parole: « di cui alcomma 1 » sono sostituite dalle seguenti:« di cui al presente articolo ».

164. Al fine di assicurare i compiti ditutela dell’ordine e della sicurezza pub-blica, il Ministero dell’interno è autoriz-zato, a decorrere dal 1° ottobre 2021, inaggiunta alle facoltà assunzionali previste alegislazione vigente, nell’ambito della vi-gente dotazione organica, ad assumere 130unità nella qualifica iniziale di accesso allacarriera prefettizia.

165. Per l’attuazione del comma 164, èautorizzata la spesa di euro 1.751.513 perl’anno 2021, di euro 7.006.049 per l’anno2022, di euro 8.329.819 per l’anno 2023 e dieuro 12.301.128 annui a decorrere dal-l’anno 2024.

166. Al fine di garantire l’attuazionedelle prioritarie esigenze di potenziamentodegli investimenti nel settore dell’agricol-tura, nonché la realizzazione dei compiti inmateria di analisi e valutazione delle mi-sure di miglioramento della qualità dellaspesa pubblica e delle politiche di bilancionel settore agricolo, ed al fine di garantirela piena funzionalità del Ministero tramiteun potenziamento delle strutture e dellearticolazioni del Ministero medesimo, i po-sti di funzione dirigenziale di livello gene-rale presso il Ministero delle politiche agri-cole alimentari e forestali sono incremen-tati di una unità, da destinare a funzioni diconsulenza, studio e ricerca. Conseguente-mente, la dotazione organica dirigenzialedel Ministero delle politiche agricole ali-mentari e forestali, come definita dall’arti-colo 1, comma 3, del decreto-legge 21 set-tembre 2019, n. 104, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 18 novembre 2019,n. 132, nel numero massimo di undici po-sizioni di livello generale e di sessantunoposizioni di livello non generale, è rideter-minata nel numero massimo di dodici po-sizioni di livello generale e di sessantunoposizioni di livello non generale. A tal fineè autorizzata la spesa di 251.000 euro adecorrere dall’anno 2020.

Page 29: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 29 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

167. Al fine di dare celere attuazione alcomma 166, il Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali modifica, en-tro il 15 marzo 2020, il proprio regola-mento di organizzazione e la propria piantaorganica con uno o più decreti adottati conle modalità di cui all’articolo 4-bis deldecreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto2018, n. 97.

168. Al fine di accelerare il processo dipotenziamento dell’Agenzia nazionale perl’amministrazione e la destinazione dei benisequestrati e confiscati alla criminalità or-ganizzata, in coerenza con gli obiettivi dirafforzamento indicati dalla Strategia na-zionale per la valorizzazione dei beni con-fiscati attraverso le politiche di coesione,approvata con delibera del Comitato inter-ministeriale per la programmazione econo-mica n. 53/2018 del 25 ottobre 2018, al-l’articolo 113-bis del codice di cui al de-creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, l’ultimo periodo èsoppresso;

b) al comma 3, l’ultimo periodo èsostituito dal seguente: « Le disposizioni delpresente comma si applicano anche al per-sonale proveniente dalle amministrazionipubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,nonché dagli enti pubblici economici, inservizio, alla data del 31 dicembre 2019,presso l’Agenzia in posizione di comando,distacco o fuori ruolo ».

169. Per l’attuazione del comma 168 èautorizzata la spesa di 5.280.620 euro an-nui a decorrere dall’anno 2020. Ai relativioneri si provvede, a decorrere dall’anno2020, mediante corrispondente utilizzo diquota parte delle entrate di cui all’articolo18, comma 1, lettera a), della legge 23febbraio 1999, n. 44, affluite all’entrata delbilancio dello Stato, che restano acquisiteall’erario.

170. La dotazione organica degli avvo-cati dello Stato è aumentata di quindiciunità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile1979, n. 103, è conseguentemente modifi-

cata. Le procedure concorsuali per le con-seguenti assunzioni, disciplinate con de-creto dell’Avvocato generale dello Stato,sono disposte anche in deroga ai vincoli inmateria di reclutamento nelle pubblicheamministrazioni, nonché ai limiti assunzio-nali previsti dalla normativa vigente in ma-teria di turn over. Agli oneri derivanti dalleassunzioni di cui al presente comma, nellimite massimo di spesa pari a 471.452euro per l’anno 2020, a 1.885.806 euro perl’anno 2021, a 1.920.528 euro per l’anno2022, a 1.920.528 euro per l’anno 2023, a2.118.765 euro per l’anno 2024, a 2.121.004euro per l’anno 2025, a 2.181.878 euro perl’anno 2026, a 2.200.140 euro per l’anno2027, a 2.261.011 euro per l’anno 2028, a2.953.736 euro per l’anno 2029 e a 2.953.736euro a decorrere dall’anno 2030, si prov-vede ai sensi del comma 174.

171. La dotazione organica dell’Avvoca-tura dello Stato, di cui al decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri 14 no-vembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, comemodificata dall’articolo 1, comma 318, dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, è incre-mentata di venticinque unità di personalenon dirigenziale. L’Avvocatura dello Stato,per il triennio 2020-2022, è autorizzata adassumere, a tempo indeterminato, me-diante apposita procedura concorsuale, uncontingente di personale di due unità ap-partenenti all’Area III, fascia retributivaF3, di otto unità appartenenti all’Area III,fascia retributiva F1, e di quindici unitàappartenenti all’Area II, fascia retributivaF2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni dicui al presente comma, pari a 253.445 europer l’anno 2020 e a 1.013.778 euro a de-correre dall’anno 2021, si provvede ai sensidel comma 174.

172. Al fine di supportare l’Agente delGoverno a difesa dello Stato italiano di-nanzi alla Corte europea dei diritti del-l’uomo, possono essere nominati esperti,nel numero massimo di otto, individuati tramagistrati ordinari, amministrativi e con-tabili, professori universitari, ricercatori atempo determinato, assegnisti di ricerca,dottori di ricerca e dirigenti dell’ammini-strazione dello Stato. Gli esperti sono no-

Page 30: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 30 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

minati dall’Avvocato generale dello Statoper un periodo non superiore a un triennio,rinnovabile, e sono collocati in posizione dicomando o fuori ruolo, salvo che l’incaricosia a tempo parziale e consenta il normaleespletamento delle funzioni dell’ufficio diappartenenza. Per l’espletamento degli in-carichi di cui al presente comma spetta,secondo i rispettivi ordinamenti, un com-penso da determinare all’atto del conferi-mento dell’incarico, commisurato alla pre-stazione e proporzionato al tipo di attività,comunque non superiore ad euro 40.000lordi annui.

173. L’Avvocatura dello Stato provvedeagli oneri derivanti dalle missioni e dalleconsulenze tecniche connesse alle funzionidell’Agente del Governo a difesa dello Statoitaliano dinanzi alla Corte europea dei di-ritti dell’uomo e dalle missioni connesseall’attività difensiva presso la Corte di giu-stizia dell’Unione europea. A tal fine èautorizzata la spesa massima di 200.000euro annui a decorrere dall’anno 2020.

174. Per l’attuazione delle disposizionidi cui ai commi da 170 a 173 è autorizzatala spesa massima di euro 1.244.897 perl’anno 2020, di euro 3.419.584 per l’anno2021, di euro 3.454.306 per l’anno 2022, dieuro 3.454.306 per l’anno 2023, di euro3.652.543 per l’anno 2024, di euro 3.654.782per l’anno 2025, di euro 3.715.656 perl’anno 2026, di euro 3.733.918 per l’anno2027, di euro 3.794.789 per l’anno 2028, dieuro 4.487.514 per l’anno 2029 e di euro4.487.514 annui a decorrere dall’anno 2030.

175. Al decreto-legge 4 giugno 2013,n. 63, convertito, con modificazioni, dallalegge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettera b), leparole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituitedalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;

2) al comma 2, lettera b-bis), alprimo periodo, le parole: « sostenute dal 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 » sonosostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1°gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 » e iperiodi terzo, quarto e quinto sono sop-pressi;

3) al comma 2-bis, le parole: « so-stenute nell’anno 2019 » sono sostituite dalleseguenti: « sostenute nell’anno 2020 »;

b) all’articolo 16:

1) al comma 1, le parole: « 31 di-cembre 2019 » sono sostituite dalle se-guenti: « 31 dicembre 2020 »;

2) al comma 2, le parole: « 1° gen-naio 2018 » sono sostituite dalle seguenti:« 1° gennaio 2019 », le parole: « anno 2019 »sono sostituite dalle seguenti: « anno 2020 »,le parole: « anno 2018 », ovunque ricor-rono, sono sostituite dalle seguenti: « anno2019 » e le parole: « nel 2019 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « nel 2020 ».

176. All’articolo 10 del decreto-legge 30aprile 2019, n. 34, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, icommi 2, 3 e 3-ter sono abrogati.

177. La disciplina del credito d’impostaper le erogazioni liberali per interventi dimanutenzione e restauro di impianti spor-tivi pubblici e per la realizzazione di nuovestrutture sportive pubbliche, di cui all’ar-ticolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30dicembre 2018, n. 145, si applica anche perl’anno 2020.

178. Per i soggetti titolari di redditod’impresa il credito d’imposta è utilizzabilein tre quote annuali, di pari importo, nellimite complessivo di 13,2 milioni di euro,tramite compensazione ai sensi dell’arti-colo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241, e non rileva ai fini delle imposte suiredditi e dell’imposta regionale sulle atti-vità produttive.

179. Per l’attuazione delle disposizionidi cui al comma 177 si applicano, in quantocompatibili, le disposizioni di cui al decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 30aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale n. 124 del 29 maggio 2019.

180. All’articolo 13, comma 5, del de-creto-legge 12 luglio 2018, n. 87, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto2018, n. 96, al primo periodo, dopo leparole: « delle società sportive dilettantisti-che, » sono inserite le seguenti: « delle as-sociazioni sportive dilettantistiche e deglienti di promozione sportiva, » e dopo il

Page 31: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 31 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

secondo periodo è inserito il seguente: « Consuccessivo decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri o dell’Autorità politicacon delega allo sport sono definiti i criterie le modalità di ripartizione delle risorsedisponibili ».

181. Al fine di promuovere il professio-nismo nello sport femminile ed estenderealle atlete le condizioni di tutela previstedalla normativa sulle prestazioni di lavorosportivo, le società sportive femminili chestipulano con le atlete contratti di lavorosportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 dellalegge 23 marzo 1981, n. 91, possono richie-dere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l’eso-nero dal versamento del 100 per cento deicontributi previdenziali e assistenziali, conesclusione dei premi per l’assicurazioneobbligatoria infortunistica, entro il limitemassimo di 8.000 euro su base annua.

182. A decorrere dalla data di entrata invigore della presente legge, le risorse delFondo « Sport e Periferie » di cui all’arti-colo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015,n. 185, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 gennaio 2016, n. 9, trasferite allasocietà Sport e salute Spa, ai sensi dell’ar-ticolo 1, comma 28, del decreto-legge 18aprile 2019, n. 32, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,sono trasferite su apposito capitolo dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, per il successivotrasferimento al bilancio autonomo dellaPresidenza del Consiglio dei ministri. Lesuddette risorse sono assegnate all’Ufficioper lo sport presso la Presidenza del Con-siglio dei ministri che subentra nella ge-stione del Fondo. Con decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri, da adot-tare entro centoventi giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonoindividuati i criteri e le modalità di gestionedelle risorse assegnate all’Ufficio per losport, nel rispetto delle finalità individuatedall’articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c),del medesimo decreto-legge 25 novembre2015, n. 185, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendosalve le procedure in corso.

183. All’articolo 1, comma 44, della legge11 dicembre 2016, n. 232, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) le parole: « e 2019 » sono sostituitedalle seguenti: « , 2019 e 2020 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente pe-riodo: « Per l’anno 2021, i redditi domini-cali e agrari dei soggetti indicati nel pe-riodo precedente, iscritti nella previdenzaagricola, concorrono alla formazione dellabase imponibile ai fini dell’imposta sul red-dito delle persone fisiche nella misura del50 per cento ».

184. Al fine di sostenere più efficace-mente il processo di transizione digitaledelle imprese, la spesa privata in ricerca esviluppo e in innovazione tecnologica, an-che nell’ambito dell’economia circolare edella sostenibilità ambientale, e l’accresci-mento delle competenze nelle materie con-nesse alle tecnologie abilitanti il processo ditransizione tecnologica e digitale, nonchédi razionalizzare e stabilizzare il quadroagevolativo di riferimento in un orizzontetemporale pluriennale, compatibilmente congli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinitala disciplina degli incentivi fiscali previstidal Piano nazionale Impresa 4.0.

185. Alle imprese che a decorrere dal 1°gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020,ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizioneche entro la data del 31 dicembre 2020 ilrelativo ordine risulti accettato dal vendi-tore e sia avvenuto il pagamento di accontiin misura almeno pari al 20 per cento delcosto di acquisizione, effettuano investi-menti in beni strumentali nuovi destinati astrutture produttive ubicate nel territoriodello Stato è riconosciuto un credito d’im-posta alle condizioni e nelle misure stabi-lite dai commi 188, 189 e 190 in relazionealle diverse tipologie di beni agevolabili.

186. Possono accedere al credito d’im-posta tutte le imprese residenti nel terri-torio dello Stato, incluse le stabili organiz-zazioni di soggetti non residenti, indipen-dentemente dalla forma giuridica, dal set-tore economico di appartenenza, dalladimensione e dal regime fiscale di deter-minazione del reddito. Sono escluse le im-

Page 32: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 32 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

prese in stato di liquidazione volontaria,fallimento, liquidazione coatta amministra-tiva, concordato preventivo senza conti-nuità aziendale, altra procedura concor-suale prevista dal regio decreto 16 marzo1942, n. 267, dal codice di cui al decretolegislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o daaltre leggi speciali o che abbiano in corsoun procedimento per la dichiarazione diuna di tali situazioni. Sono inoltre esclusele imprese destinatarie di sanzioni inter-dittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, deldecreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.Per le imprese ammesse al credito d’impo-sta, la fruizione del beneficio spettante ècomunque subordinata alla condizione delrispetto delle normative sulla sicurezza neiluoghi di lavoro applicabili in ciascun set-tore e al corretto adempimento degli ob-blighi di versamento dei contributi previ-denziali e assistenziali a favore dei lavora-tori.

187. Sono agevolabili gli investimenti inbeni materiali nuovi strumentali all’eserci-zio d’impresa, ad eccezione dei beni indi-cati all’articolo 164, comma 1, del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, dei beni per i qualiil decreto del Ministro delle finanze 31dicembre 1988, pubblicato nel supple-mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27del 2 febbraio 1989, recante la tabella deicoefficienti di ammortamento ai fini fiscali,stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento,dei fabbricati e delle costruzioni, dei benidi cui all’allegato 3 annesso alla legge 28dicembre 2015, n. 208, nonché dei benigratuitamente devolvibili delle imprese ope-ranti in concessione e a tariffa nei settoridell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delleinfrastrutture, delle poste, delle telecomu-nicazioni, della raccolta e depurazione delleacque di scarico e della raccolta e smalti-mento dei rifiuti. Sono inoltre agevolabiligli investimenti in beni immateriali nuovistrumentali all’esercizio d’impresa di cuiall’allegato B annesso alla legge 11 dicem-bre 2016, n. 232, come integrato dall’arti-colo 1, comma 32, della legge 27 dicembre2017, n. 205.

188. Per gli investimenti aventi a oggettobeni diversi da quelli indicati nei commi189 e 190, il credito d’imposta è ricono-sciuto nella misura del 6 per cento delcosto determinato ai sensi dell’articolo 110,comma 1, lettera b), del citato testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica n. 917 del1986, nel limite massimo di costi ammissi-bili pari a 2 milioni di euro. Per gli inve-stimenti effettuati mediante contratti dilocazione finanziaria, si assume il costosostenuto dal locatore per l’acquisto deibeni.

189. Per gli investimenti aventi a oggettobeni ricompresi nell’allegato A annesso allalegge 11 dicembre 2016, n. 232, il creditod’imposta è riconosciuto nella misura del40 per cento del costo, per la quota diinvestimenti fino a 2,5 milioni di euro, enella misura del 20 per cento del costo, perla quota di investimenti oltre i 2,5 milionidi euro, e fino al limite massimo di costicomplessivamente ammissibili pari a 10milioni di euro. Per gli investimenti effet-tuati mediante contratti di locazione finan-ziaria, si assume il costo sostenuto dallocatore per l’acquisto dei beni.

190. Per gli investimenti aventi ad og-getto beni ricompresi nell’allegato B an-nesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,come integrato dall’articolo 1, comma 32,della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ilcredito d’imposta è riconosciuto nella mi-sura del 15 per cento del costo, nel limitemassimo di costi ammissibili pari a 700.000euro. Si considerano agevolabili anche lespese per servizi sostenute in relazioneall’utilizzo dei beni di cui al predetto alle-gato B mediante soluzioni di cloud compu-ting, per la quota imputabile per compe-tenza.

191. Il credito d’imposta spettante aisensi dei commi da 184 a 190 è utilizzabileesclusivamente in compensazione, ai sensidell’articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, in cinque quote annualidi pari importo ridotte a tre per gli inve-stimenti di cui al comma 190, a decorreredall’anno successivo a quello di entrata infunzione dei beni per gli investimenti di cuial comma 188, ovvero a decorrere dal-

Page 33: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 33 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

l’anno successivo a quello dell’avvenuta in-terconnessione dei beni ai sensi del comma195 per gli investimenti di cui ai commi 189e 190. Nel caso in cui l’interconnessione deibeni di cui al comma 189 avvenga in unperiodo d’imposta successivo a quello dellaloro entrata in funzione è comunque pos-sibile iniziare a fruire del credito d’impostaper la parte spettante ai sensi del comma188. Non si applicano i limiti di cui all’ar-ticolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre2007, n. 244, di cui all’articolo 34 dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cuiall’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al solofine di consentire al Ministero dello svi-luppo economico di acquisire le informa-zioni necessarie per valutare l’andamento,la diffusione e l’efficacia delle misure age-volative introdotte dai commi 189 e 190,anche in funzione del perseguimento degliobiettivi generali indicati al comma 184, leimprese che si avvalgono di tali misureeffettuano una comunicazione al Ministerodello sviluppo economico. Con apposito de-creto direttoriale del Ministero dello svi-luppo economico sono stabiliti il modello, ilcontenuto, le modalità e i termini di inviodella comunicazione in relazione a ciascunperiodo d’imposta agevolabile. Il creditod’imposta non può formare oggetto di ces-sione o trasferimento neanche all’internodel consolidato fiscale.

192. Il credito d’imposta non concorrealla formazione del reddito nonché dellabase imponibile dell’imposta regionale sulleattività produttive e non rileva ai fini delrapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma5, del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumu-labile con altre agevolazioni che abbianoad oggetto i medesimi costi, a condizioneche tale cumulo, tenuto conto anche dellanon concorrenza alla formazione del red-dito e della base imponibile dell’impostaregionale sulle attività produttive di cui alperiodo precedente, non porti al supera-mento del costo sostenuto.

193. Se, entro il 31 dicembre del se-condo anno successivo a quello di effettua-

zione dell’investimento, i beni agevolati sonoceduti a titolo oneroso o sono destinati astrutture produttive ubicate all’estero, an-che se appartenenti allo stesso soggetto, ilcredito d’imposta è corrispondentementeridotto escludendo dall’originaria base dicalcolo il relativo costo. Il maggior creditod’imposta eventualmente già utilizzato incompensazione deve essere direttamenteriversato dal soggetto entro il termine per ilversamento a saldo dell’imposta sui redditidovuta per il periodo d’imposta in cui siverifichino le suddette ipotesi, senza appli-cazione di sanzioni e interessi. Si appli-cano, in quanto compatibili, le disposizionicontenute nell’articolo 1, commi 35 e 36,della legge 27 dicembre 2017, n. 205, inmateria di investimenti sostitutivi.

194. Il credito d’imposta di cui al comma188 si applica alle stesse condizioni e neglistessi limiti anche agli investimenti effet-tuati dagli esercenti arti e professioni.

195. Ai fini dei successivi controlli, isoggetti che si avvalgono del credito d’im-posta sono tenuti a conservare, pena larevoca del beneficio, la documentazioneidonea a dimostrare l’effettivo sosteni-mento e la corretta determinazione deicosti agevolabili. A tal fine, le fatture e glialtri documenti relativi all’acquisizione deibeni agevolati devono contenere l’espressoriferimento alle disposizioni dei commi da184 a 194. In relazione agli investimentiprevisti dai commi 189 e 190, le impresesono inoltre tenute a produrre una periziatecnica semplice rilasciata da un ingegnereo da un perito industriale iscritti nei ri-spettivi albi professionali o un attestato diconformità rilasciato da un ente di certifi-cazione accreditato, da cui risulti che i benipossiedono caratteristiche tecniche tali daincluderli negli elenchi di cui ai richiamatiallegati A e B annessi alla legge n. 232 del2016 e sono interconnessi al sistema azien-dale di gestione della produzione o alla retedi fornitura. Per i beni di costo unitario diacquisizione non superiore a 300.000 euro,l’onere documentale di cui al periodo pre-cedente può essere adempiuto attraversouna dichiarazione resa dal legale rappre-sentante ai sensi del testo unico delle di-sposizioni legislative e regolamentari in ma-

Page 34: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 34 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

teria di documentazione amministrativa, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 28 dicembre 2000, n. 445.

196. Le disposizioni dei commi da 184 a195 non si applicano:

a) agli investimenti aventi a oggetto ibeni indicati nel comma 188, effettuati trail 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in rela-zione ai quali entro la data del 31 dicembre2019 il relativo ordine sia stato accettatodal venditore e sia avvenuto il pagamentodi acconti in misura almeno pari al 20 percento del costo di acquisizione, per i qualiresta ferma l’agevolazione prevista dall’ar-ticolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019,n. 34, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 giugno 2019, n. 58;

b) agli investimenti aventi a oggetto ibeni indicati nei commi 189 e 190, effet-tuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020,in relazione ai quali entro la data del 31dicembre 2019 il relativo ordine sia statoaccettato dal venditore e sia avvenuto ilpagamento di acconti in misura almenopari al 20 per cento del costo di acquisi-zione, per i quali restano ferme le agevo-lazioni previste dall’articolo 1, commi 60 e62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

197. Il Ministero dell’economia e dellefinanze effettua il monitoraggio delle frui-zioni del credito d’imposta di cui ai commida 184 a 195, ai fini di quanto previstodall’articolo 17, comma 13, della legge 31dicembre 2009, n. 196.

198. Per il periodo d’imposta successivoa quello in corso al 31 dicembre 2019, pergli investimenti in ricerca e sviluppo, intransizione ecologica, in innovazione tec-nologica 4.0 e in altre attività innovative, èriconosciuto un credito d’imposta alle con-dizioni e nelle misure di cui ai commi da199 a 206.

199. Possono accedere al credito d’im-posta tutte le imprese residenti nel terri-torio dello Stato, incluse le stabili organiz-zazioni di soggetti non residenti, indipen-dentemente dalla forma giuridica, dal set-tore economico di appartenenza, dalladimensione e dal regime fiscale di deter-minazione del reddito d’impresa, che effet-

tuano investimenti in una delle attività am-missibili definite nei commi 200, 201 e 202.Sono escluse le imprese in stato di liqui-dazione volontaria, fallimento, liquidazionecoatta amministrativa, concordato preven-tivo senza continuità aziendale, altra pro-cedura concorsuale prevista dal regio de-creto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice dicui al decreto legislativo 12 gennaio 2019,n. 14, o da altre leggi speciali o che ab-biano in corso un procedimento per ladichiarazione di una di tali situazioni. Sono,inoltre, escluse le imprese destinatarie disanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9,comma 2, del decreto legislativo 8 giugno2001, n. 231. Per le imprese ammesse alcredito d’imposta, la fruizione del beneficiospettante è comunque subordinata alla con-dizione del rispetto delle normative sullasicurezza nei luoghi di lavoro applicabili inciascun settore e al corretto adempimentodegli obblighi di versamento dei contributiprevidenziali e assistenziali a favore deilavoratori.

200. Sono considerate attività di ricercae sviluppo ammissibili al credito d’impostale attività di ricerca fondamentale, di ri-cerca industriale e sviluppo sperimentale incampo scientifico o tecnologico, come de-finite, rispettivamente, alle lettere m), q) ej) del punto 15 del paragrafo 1.3 dellacomunicazione della Commissione (2014/C198/01) del 27 giugno 2014, concernentedisciplina degli aiuti di Stato a favore diricerca, sviluppo e innovazione. Con de-creto del Ministro dello sviluppo econo-mico, da pubblicare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono dettati i criteri per lacorretta applicazione di tali definizioni, te-nendo conto dei princìpi generali e deicriteri contenuti nel Manuale di Frascatidell’Organizzazione per la cooperazione elo sviluppo economico (OCSE). Ai fini delladeterminazione della base di calcolo delcredito d’imposta, sono considerate ammis-sibili, nel rispetto delle regole generali dieffettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative airicercatori e ai tecnici titolari di rapportodi lavoro subordinato o di lavoro autonomoo altro rapporto diverso dal lavoro subor-

Page 35: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 35 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

dinato, direttamente impiegati nelle opera-zioni di ricerca e sviluppo svolte interna-mente all’impresa, nei limiti del loro effet-tivo impiego in tali operazioni. Le spese dipersonale relative a soggetti di età nonsuperiore a trentacinque anni, al primoimpiego, in possesso di un titolo di dottoredi ricerca o iscritti a un ciclo di dottoratopresso un’università italiana o estera o inpossesso di una laurea magistrale in disci-pline di ambito tecnico o scientifico se-condo la classificazione internazionale stan-dard dell’educazione (Isced) dell’UNESCO,assunti dall’impresa con contratto di lavorosubordinato a tempo indeterminato e im-piegati esclusivamente nei lavori di ricercae sviluppo, concorrono a formare la base dicalcolo del credito d’imposta per un im-porto pari al 150 per cento del loro am-montare;

b) le quote di ammortamento, i canonidi locazione finanziaria o di locazione sem-plice e le altre spese relative ai beni mate-riali mobili e ai software utilizzati nei pro-getti di ricerca e sviluppo anche per larealizzazione di prototipi o impianti pilota,per l’importo ordinariamente deducibile aifini della determinazione del reddito d’im-presa relativo al periodo d’imposta di uti-lizzo e nel limite massimo complessivo parial 30 per cento delle spese di personaleindicate alla lettera a). Nel caso in cui isuddetti beni siano utilizzati anche per leordinarie attività produttive dell’impresa, siassume la parte delle quote di ammorta-mento e delle altre spese imputabile allesole attività di ricerca e sviluppo;

c) le spese per contratti di ricercaextra muros aventi ad oggetto il direttosvolgimento da parte del soggetto commis-sionario delle attività di ricerca e sviluppoammissibili al credito d’imposta. Nel casodi contratti di ricerca extra muros stipulaticon università e istituti di ricerca aventisede nel territorio dello Stato, le speseconcorrono a formare la base di calcolo delcredito d’imposta per un importo pari al150 per cento del loro ammontare. Nelcaso in cui i contratti siano stipulati conimprese o soggetti appartenenti al mede-simo gruppo dell’impresa committente, siapplicano le stesse regole applicabili nel

caso di attività di ricerca e sviluppo svolteinternamente all’impresa. Si consideranoappartenenti allo stesso gruppo le impresecontrollate da un medesimo soggetto, con-trollanti o collegate ai sensi dell’articolo2359 del codice civile, inclusi i soggettidiversi dalle società di capitali. La maggio-razione per le spese di personale previstadal secondo periodo della lettera a) si ap-plica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in labo-ratori e altre strutture di ricerca situati nelterritorio dello Stato. Le spese previste dallapresente lettera sono ammissibili a condi-zione che i soggetti cui vengono commis-sionati i progetti relativi alle attività diricerca e sviluppo ammissibili al creditod’imposta, anche se appartenenti allo stessogruppo dell’impresa committente, siano fi-scalmente residenti o localizzati in altriStati membri dell’Unione europea o in Statiaderenti all’accordo sullo Spazio econo-mico europeo o in Stati compresi nell’e-lenco di cui al decreto del Ministro dellefinanze 4 settembre 1996, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre1996;

d) le quote di ammortamento relativeall’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso,di privative industriali relative a un’inven-zione industriale o biotecnologica, a unatopografia di prodotto a semiconduttori o auna nuova varietà vegetale, nel limite mas-simo complessivo di 1.000.000 di euro e acondizione che siano utilizzate diretta-mente ed esclusivamente per lo svolgi-mento delle attività inerenti ai progetti diricerca e sviluppo ammissibili al creditod’imposta. Le spese previste dalla presentelettera sono ammissibili a condizione chederivino da contratti di acquisto o licenzastipulati con soggetti terzi fiscalmente re-sidenti o localizzati in altri Stati membridell’Unione europea o in Stati aderentiall’accordo sullo Spazio economico euro-peo o in Stati compresi nell’elenco di cui alcitato decreto del Ministro delle finanze 4settembre 1996. Non si considerano comun-que ammissibili le spese per l’acquisto,anche in licenza d’uso, dei suddetti beniimmateriali derivanti da operazioni inter-corse con imprese appartenenti allo stesso

Page 36: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 36 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

gruppo dell’impresa acquirente. Si consi-derano appartenenti allo stesso gruppo leimprese controllate da un medesimo sog-getto, controllanti o collegate ai sensi del-l’articolo 2359 del codice civile, inclusi isoggetti diversi dalle società di capitali;

e) le spese per servizi di consulenza eservizi equivalenti inerenti alle attività diricerca e sviluppo ammissibili al creditod’imposta, nel limite massimo complessivopari al 20 per cento delle spese di personaleammissibili indicate alla lettera a) ovverodelle spese ammissibili indicate alla letterac), senza tenere conto delle maggiorazioniivi previste, a condizione che i relativi con-tratti siano stipulati con soggetti residentinel territorio dello Stato o con soggettifiscalmente residenti o localizzati in altriStati membri dell’Unione europea o in Statiaderenti all’accordo sullo Spazio econo-mico europeo o in Stati compresi nell’e-lenco di cui al citato decreto del Ministrodelle finanze 4 settembre 1996;

f) le spese per materiali, forniture ealtri prodotti analoghi impiegati nei pro-getti di ricerca e sviluppo ammissibili alcredito d’imposta svolti internamente dal-l’impresa anche per la realizzazione di pro-totipi o impianti pilota, nel limite massimodel 30 per cento delle spese di personaleindicate alla lettera a) ovvero, nel caso diricerca extra muros, del 30 per cento deicosti dei contratti indicati alla lettera c).

201. Sono considerate attività di inno-vazione tecnologica ammissibili al creditod’imposta le attività, diverse da quelle in-dicate nel comma 200, finalizzate alla re-alizzazione di prodotti o processi di pro-duzione nuovi o sostanzialmente miglio-rati. Per prodotto o processo di produzionenuovo o sostanzialmente migliorato si in-tende un bene materiale o immateriale oun servizio o un processo che si differenzia,rispetto a quelli già realizzati o applicatidall’impresa, sul piano delle caratteristichetecnologiche o delle prestazioni o dell’eco-compatibilità o dell’ergonomia o per altrielementi sostanziali rilevanti nei diversisettori produttivi. Non sono considerateattività di innovazione tecnologica ammis-

sibili al credito d’imposta le attività diroutine per il miglioramento della qualitàdei prodotti e in generale le attività volte adifferenziare i prodotti dell’impresa da quellisimili, presenti sullo stesso mercato con-correnziale, per elementi estetici o secon-dari, le attività per l’adeguamento di unprodotto esistente alle specifiche richiestedi un cliente nonché le attività per il con-trollo di qualità e la standardizzazione deiprodotti. Con il decreto del Ministro dellosviluppo economico previsto dal comma200, sono dettati i criteri per la correttaapplicazione di tali definizioni, tenendoconto dei princìpi generali e dei critericontenuti nel Manuale di Oslo dell’OCSE.Ai fini della determinazione della base dicalcolo del credito d’imposta, sono consi-derate ammissibili, nel rispetto delle regolegenerali di effettività, pertinenza e con-gruità:

a) le spese per il personale titolare dirapporto di lavoro subordinato o di lavoroautonomo o altro rapporto diverso dal la-voro subordinato, direttamente impiegatonelle operazioni di innovazione tecnologicasvolte internamente all’impresa, nei limitidell’effettivo impiego in tali operazioni. Lespese di personale relative a soggetti di etànon superiore a trentacinque anni, al primoimpiego, in possesso di un titolo di dottoredi ricerca o iscritti a un ciclo di dottoratopresso un’università italiana o estera o inpossesso di una laurea magistrale in disci-pline di ambito tecnico o scientifico se-condo la classificazione Isced dell’UNE-SCO, assunti dall’impresa con contratto dilavoro subordinato a tempo indeterminatoe impiegati esclusivamente nei lavori diinnovazione tecnologica, concorrono a for-mare la base di calcolo del credito d’im-posta per un importo pari al 150 per centodel loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canonidi locazione finanziaria o di locazione sem-plice e le altre spese relative ai beni mate-riali mobili e ai software utilizzati nei pro-getti di innovazione tecnologica anche perla realizzazione di prototipi o impianti pi-lota, per l’importo ordinariamente deduci-bile ai fini della determinazione del redditod’impresa e nel limite massimo comples-

Page 37: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 37 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

sivo pari al 30 per cento delle spese dipersonale indicate alla lettera a). Nel casoin cui i suddetti beni siano utilizzati ancheper le ordinarie attività produttive dell’im-presa, si assume la parte delle quote diammortamento e delle altre spese imputa-bile alle sole attività di innovazione tecno-logica;

c) le spese per contratti aventi adoggetto il diretto svolgimento da parte delsoggetto commissionario delle attività diinnovazione tecnologica ammissibili al cre-dito d’imposta. Nel caso in cui i contrattisiano stipulati con imprese o soggetti ap-partenenti al medesimo gruppo dell’im-presa committente, si applicano le stesseregole applicabili nel caso di attività diinnovazione tecnologica svolte interna-mente all’impresa. Si considerano apparte-nenti allo stesso gruppo le imprese control-late da un medesimo soggetto, controllantio collegate ai sensi dell’articolo 2359 delcodice civile, inclusi i soggetti diversi dallesocietà di capitali. La maggiorazione per lespese di personale prevista dal secondoperiodo della lettera a) si applica solo nelcaso in cui i soggetti neo-assunti qualificatisiano impiegati in laboratori e altre strut-ture di ricerca situati nel territorio delloStato. Le spese previste dalla presente let-tera sono ammissibili a condizione che isoggetti cui vengono commissionati i pro-getti relativi alle attività di innovazionetecnologica ammissibili al credito d’impo-sta, anche se appartenenti allo stesso gruppodell’impresa committente, siano fiscalmenteresidenti o localizzati in altri Stati membridell’Unione europea o in Stati aderentiall’accordo sullo Spazio economico euro-peo o in Stati compresi nell’elenco di cui alcitato decreto del Ministro delle finanze 4settembre 1996;

d) le spese per servizi di consulenza eservizi equivalenti inerenti alle attività diinnovazione tecnologica ammissibili al cre-dito d’imposta, nel limite massimo com-plessivo pari al 20 per cento delle spese dipersonale indicate alla lettera a), a condi-zione che i relativi contratti siano stipulaticon soggetti residenti nel territorio delloStato o con soggetti fiscalmente residenti olocalizzati in altri Stati membri dell’Unione

europea o in Stati aderenti all’accordo sulloSpazio economico europeo o in Stati com-presi nell’elenco di cui al citato decreto delMinistro delle finanze 4 settembre 1996;

e) le spese per materiali, forniture ealtri prodotti analoghi impiegati nelle atti-vità di innovazione tecnologica ammissibilial credito d’imposta anche per la realizza-zione di prototipi o impianti pilota, nellimite massimo del 30 per cento delle spesedi personale indicate alla lettera a), ovverodel 30 per cento delle spese per i contrattiindicati alla lettera c).

202. Sono considerate attività innova-tive ammissibili al credito d’imposta le at-tività di design e ideazione estetica svoltedalle imprese operanti nei settori tessile edella moda, calzaturiero, dell’occhialeria,orafo, del mobile e dell’arredo e della ce-ramica, per la concezione e realizzazionedei nuovi prodotti e campionari. Con ildecreto del Ministro dello sviluppo econo-mico previsto dal comma 200, sono dettatii criteri per la corretta applicazione delpresente comma anche in relazione allemedesime attività svolte in settori diversida quelli sopraindicati. Ai fini della deter-minazione della base di calcolo del creditod’imposta per le attività di design e idea-zione estetica, si considerano ammissibili,nel rispetto delle regole generali di effetti-vità, pertinenza e congruità:

a) le spese per il personale titolare dirapporto di lavoro subordinato o di lavoroautonomo o altro rapporto diverso dal la-voro subordinato, direttamente impiegatopresso le strutture produttive dell’impresanello svolgimento delle attività di design eideazione estetica ammissibili al creditod’imposta, nei limiti dell’effettivo impiegoin tali attività. Le spese di personale rela-tive a soggetti di età non superiore a tren-tacinque anni, al primo impiego, in pos-sesso di una laurea in design o altri titoliequiparabili, assunti dall’impresa con con-tratto di lavoro subordinato a tempo inde-terminato e impiegati esclusivamente neilavori di design e innovazione estetica, con-corrono a formare la base di calcolo delcredito d’imposta per un importo pari al150 per cento del loro ammontare;

Page 38: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 38 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

b) le quote di ammortamento, i canonidi locazione finanziaria o di locazione sem-plice e le altre spese relative ai beni mate-riali mobili utilizzati nelle attività di designe innovazione estetica ammissibili al cre-dito d’imposta, compresa la progettazione erealizzazione dei campionari, per l’importoordinariamente deducibile ai fini della de-terminazione del reddito d’impresa e nellimite massimo complessivo pari al 30 percento delle spese di personale indicate allalettera a). Nel caso in cui i suddetti benisiano utilizzati anche per le ordinarie at-tività produttive dell’impresa, si assume laparte delle quote di ammortamento e dellealtre spese imputabile alle sole attività didesign e ideazione estetica;

c) le spese per contratti aventi adoggetto il diretto svolgimento da parte delsoggetto commissionario delle attività didesign e ideazione estetica ammissibili alcredito d’imposta, stipulati con professio-nisti o studi professionali o altre imprese.Nel caso in cui i contratti siano stipulaticon imprese o soggetti appartenenti allostesso gruppo dell’impresa committente, siapplicano le stesse regole applicabili nelcaso di attività di design e ideazione este-tica svolte internamente all’impresa. Si con-siderano appartenenti allo stesso gruppo leimprese controllate da un medesimo sog-getto, controllanti o collegate ai sensi del-l’articolo 2359 del codice civile, inclusi isoggetti diversi dalle società di capitali. Lamaggiorazione per le spese di personaleprevista dal secondo periodo della lettera a)si applica solo nel caso in cui i soggettineo-assunti qualificati siano impiegati inlaboratori e altre strutture di ricerca situatinel territorio dello Stato. Le spese previstedalla presente lettera sono ammissibili acondizione che i soggetti cui vengono com-missionati i progetti relativi alle attività didesign e ideazione estetica ammissibili alcredito d’imposta, anche se appartenentiallo stesso gruppo dell’impresa commit-tente, siano fiscalmente residenti o localiz-zati in altri Stati membri dell’Unione eu-ropea o in Stati aderenti all’accordo sulloSpazio economico europeo o in Stati com-presi nell’elenco di cui al citato decreto delMinistro delle finanze 4 settembre 1996;

d) le spese per servizi di consulenza eservizi equivalenti utilizzati esclusivamenteper lo svolgimento delle altre attività inno-vative ammissibili al credito d’imposta, nellimite massimo complessivo pari al 20 percento delle spese di personale indicate allalettera a) ovvero alla lettera c). Le spesepreviste dalla presente lettera sono ammis-sibili a condizione che i soggetti cui sonocommissionati i progetti relativi alle attivitàdi design e ideazione estetica ammissibili alcredito d’imposta, anche se appartenentiallo stesso gruppo dell’impresa commit-tente, siano fiscalmente residenti o localiz-zati in altri Stati membri dell’Unione eu-ropea o in Stati aderenti all’accordo sulloSpazio economico europeo o in Stati com-presi nell’elenco di cui al citato decreto delMinistro delle finanze 4 settembre 1996;

e) le spese per materiali, forniture ealtri prodotti analoghi impiegati nelle atti-vità di design e ideazione estetica ammis-sibili al credito d’imposta, nel limite mas-simo pari al 30 per cento delle spese dipersonale indicate alla lettera a) ovverodelle spese per i contratti di cui alla letterac).

203. Per le attività di ricerca e sviluppopreviste dal comma 200, il credito d’impo-sta è riconosciuto in misura pari al 12 percento della relativa base di calcolo, assuntaal netto delle altre sovvenzioni o dei con-tributi a qualunque titolo ricevuti per lestesse spese ammissibili, nel limite mas-simo di 3 milioni di euro, ragguagliato adanno in caso di periodo d’imposta di du-rata inferiore o superiore a dodici mesi.Per le attività di innovazione tecnologicapreviste dal comma 201, il credito d’impo-sta è riconosciuto, separatamente, in mi-sura pari al 6 per cento della relativa basedi calcolo, assunta al netto delle altre sov-venzioni o dei contributi a qualunque titoloricevuti sulle stesse spese ammissibili, nellimite massimo di 1,5 milioni di euro, rag-guagliato ad anno in caso di periodo d’im-posta di durata inferiore o superiore adodici mesi. Per le attività di design eideazione estetica previste dal comma 202,il credito d’imposta è riconosciuto in mi-sura pari al 6 per cento della relativa base

Page 39: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 39 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

di calcolo, assunta al netto delle altre sov-venzioni o dei contributi a qualunque titoloricevuti sulle stesse spese ammissibili, nellimite massimo di 1,5 milioni di euro, rag-guagliato ad anno in caso di periodo d’im-posta di durata inferiore o superiore adodici mesi. Per le attività di innovazionetecnologica previste dal comma 201 fina-lizzate alla realizzazione di prodotti o pro-cessi di produzione nuovi o sostanzial-mente migliorati per il raggiungimento diun obiettivo di transizione ecologica o diinnovazione digitale 4.0, individuati con ildecreto del Ministro dello sviluppo econo-mico previsto dal comma 200, il creditod’imposta è riconosciuto in misura pari al10 per cento della relativa base di calcolo,assunta al netto delle altre sovvenzioni odei contributi a qualunque titolo ricevutisulle stesse spese ammissibili, nel limitemassimo di 1,5 milioni di euro, raggua-gliato ad anno in caso di periodo d’impostadi durata inferiore o superiore a dodicimesi. Nel rispetto dei massimali indicati ea condizione della separazione analitica deiprogetti e delle spese ammissibili pertinentialle diverse tipologie di attività, è possibileapplicare il beneficio anche per più attivitàammissibili nello stesso periodo d’imposta.

204. Il credito d’imposta spettante èutilizzabile esclusivamente in compensa-zione, ai sensi dell’articolo 17 del decretolegislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quoteannuali di pari importo, a decorrere dalperiodo d’imposta successivo a quello dimaturazione, subordinatamente all’avve-nuto adempimento degli obblighi di certi-ficazione previsti dal comma 205. Al solofine di consentire al Ministero dello svi-luppo economico di acquisire le informa-zioni necessarie per valutare l’andamento,la diffusione e l’efficacia delle misure age-volative disciplinate dai commi da 198 a207, anche in funzione del perseguimentodegli obiettivi generali indicati al comma184, le imprese che si avvalgono di talimisure effettuano una comunicazione alMinistero dello sviluppo economico. Conapposito decreto direttoriale del Ministerodello sviluppo economico sono stabiliti ilmodello, il contenuto, le modalità e i ter-mini di invio della comunicazione. Il cre-

dito d’imposta non può formare oggetto dicessione o trasferimento neanche all’in-terno del consolidato fiscale. Non si appli-cano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53,della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dicui all’articolo 34 della legge 23 dicembre2000, n. 388. Il credito d’imposta non con-corre alla formazione del reddito d’im-presa né della base imponibile dell’impostaregionale sulle attività produttive e nonrileva ai fini del rapporto di cui agli articoli61 e 109, comma 5, del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917. Il credito d’impostaè cumulabile con altre agevolazioni cheabbiano ad oggetto i medesimi costi, acondizione che tale cumulo, tenuto contoanche della non concorrenza alla forma-zione del reddito e della base imponibiledell’imposta regionale sulle attività produt-tive di cui al periodo precedente, non portial superamento del costo sostenuto.

205. Ai fini del riconoscimento del cre-dito d’imposta, l’effettivo sostenimento dellespese ammissibili e la corrispondenza dellestesse alla documentazione contabile pre-disposta dall’impresa devono risultare daapposita certificazione rilasciata dal sog-getto incaricato della revisione legale deiconti. Per le imprese non obbligate perlegge alla revisione legale dei conti, la cer-tificazione è rilasciata da un revisore legaledei conti o da una società di revisionelegale dei conti, iscritti nella sezione A delregistro di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’as-sunzione di tale incarico, il revisore legaledei conti o la società di revisione legale deiconti osservano i princìpi di indipendenzaelaborati ai sensi dell’articolo 10 del citatodecreto legislativo n. 39 del 2010 e, inattesa della loro adozione, quelli previstidal codice etico dell’International Federa-tion of Accountants (IFAC). Per le sole im-prese non obbligate per legge alla revisionelegale dei conti, le spese sostenute per adem-piere all’obbligo di certificazione della do-cumentazione contabile previsto dal pre-sente comma sono riconosciute in aumentodel credito d’imposta per un importo nonsuperiore a 5.000 euro, fermi restando,

Page 40: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 40 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

comunque, i limiti massimi indicati alcomma 203.

206. Ai fini dei successivi controlli, leimprese beneficiarie del credito d’impostasono tenute a redigere e conservare unarelazione tecnica che illustri le finalità, icontenuti e i risultati delle attività ammis-sibili svolte in ciascun periodo d’imposta inrelazione ai progetti o ai sottoprogetti incorso di realizzazione. Tale relazione deveessere predisposta a cura del responsabileaziendale delle attività ammissibili o delresponsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dalrappresentante legale dell’impresa ai sensidel testo unico delle disposizioni legislativee regolamentari in materia di documenta-zione amministrativa, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445. Per le attività ammissibilicommissionate a soggetti terzi, la relazionedeve essere redatta e rilasciata all’impresadal soggetto commissionario che esegue leattività.

207. Nell’ambito delle ordinarie attivitàdi accertamento, l’Agenzia delle entrate,sulla base dell’apposita certificazione delladocumentazione contabile e della relazionetecnica previste dai commi 205 e 206 non-ché sulla base della ulteriore documenta-zione fornita dall’impresa, effettua i con-trolli finalizzati alla verifica delle condi-zioni di spettanza del credito d’imposta edella corretta applicazione della disciplina.Nel caso in cui si accerti l’indebita frui-zione anche parziale del credito d’imposta,l’Agenzia delle entrate provvede al recu-pero del relativo importo, maggiorato diinteressi e sanzioni secondo legge, fattesalve le eventuali responsabilità di ordinecivile, penale e amministrativo a caricodell’impresa beneficiaria. Qualora, nell’am-bito delle verifiche e dei controlli, si ren-dano necessarie valutazioni di caratteretecnico in ordine all’ammissibilità di spe-cifiche attività di ricerca e sviluppo, diinnovazione tecnologica o di altre attivitàinnovative nonché in ordine alla pertinenzae alla congruità delle spese sostenute dal-l’impresa, l’Agenzia delle entrate può ri-chiedere al Ministero dello sviluppo econo-mico di esprimere il proprio parere.

208. Il Ministero dell’economia e dellefinanze effettua il monitoraggio delle frui-zioni del credito d’imposta di cui ai commida 198 a 207, ai fini di quanto previstodall’articolo 17, comma 13, della legge 31dicembre 2009, n. 196.

209. All’articolo 3 del decreto-legge 23dicembre 2013, n. 145, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,n. 9, concernente il credito d’imposta perinvestimenti in attività di ricerca e svi-luppo, al comma 1, le parole: « fino a quelloin corso al 31 dicembre 2020 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « fino a quello in corsoal 31 dicembre 2019 ». Le risorse derivantidall’anticipata cessazione del termine diapplicazione del citato articolo 3 sono de-stinate al credito d’imposta per investi-menti in ricerca, innovazione tecnologica ealtre attività innovative per la competitivitàdelle imprese, di cui ai commi da 198 a207.

210. La disciplina del credito d’impostaintrodotta dall’articolo 1, commi da 46 a56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,per le spese di formazione del personaledipendente finalizzate all’acquisizione o alconsolidamento delle competenze nelle tec-nologie rilevanti per la trasformazione tec-nologica e digitale previste dal Piano na-zionale Impresa 4.0 si applica, con le mo-difiche previste dai commi da 211 a 217,anche alle spese di formazione sostenutenel periodo d’imposta successivo a quelloin corso al 31 dicembre 2019.

211. Nei confronti delle piccole imprese,il credito d’imposta è riconosciuto in mi-sura pari al 50 per cento delle spese am-missibili e nel limite massimo annuale di300.000 euro. Nei confronti delle medieimprese, il credito d’imposta è riconosciutoin misura pari al 40 per cento delle speseammissibili e nel limite massimo annualedi 250.000 euro. Nei confronti delle grandiimprese, il credito d’imposta è riconosciutoin misura pari al 30 per cento delle speseammissibili e nel limite massimo annualedi 250.000 euro. La misura del creditod’imposta è comunque aumentata per tuttele imprese, fermi restando i limiti massimiannuali, al 60 per cento nel caso in cui idestinatari delle attività di formazione am-

Page 41: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 41 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

missibili rientrino nelle categorie dei lavo-ratori dipendenti svantaggiati o molto svan-taggiati, come definite dal decreto del Mi-nistro del lavoro e delle politiche sociali 17ottobre 2017.

212. Ferma restando l’esclusione delleimprese in difficoltà come definite dall’ar-ticolo 2, punto 18), del regolamento (UE)n. 651/2014 della Commissione, del 17 giu-gno 2014, la disciplina del credito d’impo-sta non si applica alle imprese destinatariedi sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno2001, n. 231. L’effettiva fruizione del cre-dito d’imposta è comunque subordinataalla condizione che l’impresa non sia de-stinataria di sanzioni interdittive ai sensidell’articolo 9, comma 2, del decreto legi-slativo 8 giugno 2001, n. 231, e risulti inregola con le normative sulla sicurezza neiluoghi di lavoro e con gli obblighi di ver-samento dei contributi previdenziali e as-sistenziali a favore dei lavoratori.

213. Nel caso in cui le attività di for-mazione siano erogate da soggetti esterniall’impresa, si considerano ammissibili alcredito d’imposta, oltre alle attività com-missionate ai soggetti indicati nel comma 6dell’articolo 3 del decreto del Ministro dellosviluppo economico 4 maggio 2018, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22giugno 2018, anche le attività commissio-nate agli Istituti tecnici superiori.

214. Il credito d’imposta è utilizzabile, adecorrere dal periodo d’imposta successivoa quello di sostenimento delle spese am-missibili, esclusivamente in compensazione,ai sensi dell’articolo 17 del decreto legisla-tivo 9 luglio 1997, n. 241. Al solo fine diconsentire al Ministero dello sviluppo eco-nomico di acquisire le informazioni neces-sarie per valutare l’andamento, la diffu-sione e l’efficacia della misura agevolativa,anche in funzione del perseguimento degliobiettivi generali indicati al comma 184, leimprese che si avvalgono del credito d’im-posta sono tenute ad effettuare una comu-nicazione al Ministero dello sviluppo eco-nomico. Con apposito decreto direttorialedel Ministero dello sviluppo economico sonostabiliti il modello, il contenuto, le modalitàe i termini di invio della comunicazione. Il

credito d’imposta non può formare oggettodi cessione o trasferimento neanche all’in-terno del consolidato fiscale.

215. Continuano ad applicarsi, in quantocompatibili, le disposizioni contenute nelcitato decreto del Ministro dello sviluppoeconomico 4 maggio 2018, ad eccezionedella condizione concernente la stipula e ildeposito dei contratti collettivi aziendali oterritoriali presso l’Ispettorato territorialedel lavoro competente, previsti dal comma3 dell’articolo 3 del suddetto decreto, nonpiù necessari ai fini del riconoscimento delcredito d’imposta.

216. Per l’attuazione dell’intervento diproroga del credito d’imposta disposto dalcomma 210, è autorizzata la spesa di 150milioni di euro per l’anno 2021. Il Mini-stero dell’economia e delle finanze effettuail monitoraggio delle fruizioni del creditod’imposta di cui ai commi da 210 a 217, aifini di quanto previsto dall’articolo 17,comma 13, della legge 31 dicembre 2009,n. 196.

217. Agli adempimenti di cui al citatoregolamento (UE) n. 651/2014 provvede ilMinistero dello sviluppo economico.

218. All’articolo 18-quater, comma 1,del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,convertito, con modificazioni, dalla legge 7aprile 2017, n. 45, le parole: « fino al 31dicembre 2019 » sono sostituite dalle se-guenti: « fino al 31 dicembre 2020 ».

219. Per le spese documentate, soste-nute nell’anno 2020, relative agli interventi,ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteg-giatura esterna, finalizzati al recupero orestauro della facciata esterna degli edificiesistenti ubicati in zona A o B ai sensi deldecreto del Ministro dei lavori pubblici 2aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazionedall’imposta lorda pari al 90 per cento.

220. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifa-cimento della facciata, ove non siano disola pulitura o tinteggiatura esterna, riguar-dino interventi influenti dal punto di vistatermico o interessino oltre il 10 per centodell’intonaco della superficie disperdentelorda complessiva dell’edificio, gli inter-venti devono soddisfare i requisiti di cui aldecreto del Ministro dello sviluppo econo-mico 26 giugno 2015, pubblicato nel sup-

Page 42: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 42 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

plemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Uf-ficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, conriguardo ai valori di trasmittanza termica,i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegatoB al decreto del Ministro dello sviluppoeconomico 11 marzo 2008, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e deicontrolli si applicano i commi 3-bis e 3-terdell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno2013, n. 63, convertito, con modificazioni,dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

221. Ferme restando le agevolazioni giàpreviste dalla legislazione vigente in mate-ria edilizia e di riqualificazione energetica,sono ammessi al beneficio di cui ai commida 219 a 224 esclusivamente gli interventisulle strutture opache della facciata, subalconi o su ornamenti e fregi.

222. La detrazione è ripartita in dieciquote annuali costanti e di pari importonell’anno di sostenimento delle spese e inquelli successivi.

223. Si applicano le disposizioni delregolamento di cui al decreto del Ministrodelle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.

224. Conseguentemente, il Fondo perinterventi strutturali di politica economica,di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,con modificazioni, dalla legge 27 dicembre2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milionidi euro per l’anno 2020, di 5,8 milioni dieuro per l’anno 2021 e di 3,6 milioni dieuro annui dall’anno 2022 all’anno 2030.

225. All’articolo 56-bis del testo unico dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo ilcomma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Per le attività dirette alla com-mercializzazione di piante vive e prodottidella floricoltura acquistate da imprendi-tori agricoli florovivaistici di cui all’articolo2135 del codice civile, nei limiti del 10 percento del volume di affari, da altri impren-ditori agricoli florovivaistici, il reddito èdeterminato applicando all’ammontare deicorrispettivi delle operazioni registrate osoggette a registrazione agli effetti dell’im-posta sul valore aggiunto il coefficiente diredditività del 5 per cento ».

226. L’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 2, comma 8, del decreto-legge21 giugno 2013, n. 69, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,è integrata di 105 milioni di euro per l’anno2020, di 97 milioni di euro per ciascunodegli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milionidi euro per l’anno 2025. Una quota pari al30 per cento delle risorse di cui al periodoprecedente è riservata alla concessione deicontributi di cui all’articolo 1, comma 56,della legge 11 dicembre 2016, n. 232, afronte degli investimenti di cui al comma55 del medesimo articolo. Al fine di raf-forzare il sostegno agli investimenti inno-vativi realizzati dalle micro e piccole im-prese nel Mezzogiorno, la maggiorazione dicui all’articolo 1, comma 56, della legge 11dicembre 2016, n. 232, è elevata al 100 percento per le micro e piccole imprese cheeffettuano investimenti nelle regioniAbruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limitecomplessivo di 60 milioni di euro, a valeresulle risorse di cui al primo periodo.

227. Una quota pari al 25 per centodelle risorse di cui al comma 226 è desti-nata in favore delle micro, piccole e medieimprese a fronte dell’acquisto, anche me-diante operazioni di leasing finanziario, dimacchinari, impianti e attrezzature nuovidi fabbrica ad uso produttivo, a basso im-patto ambientale, nell’ambito di programmifinalizzati a migliorare l’ecosostenibilità deiprodotti e dei processi produttivi. Per talioperazioni i contributi di cui all’articolo 2,comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013,n. 69, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 agosto 2013, n. 98, fermo restandoil rispetto delle intensità massime previstedalla normativa dell’Unione europea in ma-teria di aiuti di Stato, sono rapportati agliinteressi calcolati, in via convenzionale, sulfinanziamento a un tasso annuo del 3,575per cento. Ai fini dell’ammissione ai be-nefìci, la rispondenza degli interventi age-volabili rispetto alle finalità di cui al pre-sente comma, nonché la quantificazionedel relativo impatto, sono certificate dalfornitore dei beni e dei servizi o da unprofessionista indipendente.

Page 43: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 43 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

228. Le risorse che, al 30 settembre diciascun anno a decorrere dalla data dientrata in vigore della presente legge, nonrisultano utilizzate per le riserve previstedai commi 226 e 227 rientrano nelle di-sponibilità complessive della misura.

229. Sui finanziamenti di cui al comma228, la garanzia del Fondo di cui alla legge23 dicembre 1996, n. 662, è concessa infavore delle micro, piccole e medie impresea titolo gratuito, nel rispetto delle regole dicumulo e delle intensità massime previstedalla normativa dell’Unione europea in ma-teria di aiuti di Stato. Agli oneri derivantidal presente comma si provvede medianteutilizzo delle risorse non utilizzate a valeresulla dotazione della sezione speciale isti-tuita con la convenzione del 6 febbraio2015 tra la Presidenza del Consiglio deiministri, il Ministero dello sviluppo econo-mico e il Ministero dell’economia e dellefinanze, per un importo pari a 7 milioni dieuro, che sono destinate alle finalità gene-rali del Fondo.

230. Per il finanziamento degli inter-venti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989,n. 120, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 maggio 1989, n. 181, destinati allariconversione e riqualificazione produttivadelle aree di crisi industriale di cui all’ar-ticolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012,n. 83, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazionedel Fondo per la crescita sostenibile, di cuiall’articolo 23 del medesimo decreto-leggen. 83 del 2012, è incrementata di 50 mi-lioni di euro per l’anno 2020 e 100 milionidi euro per l’anno 2021. Con decreto delMinistro dello sviluppo economico, le ri-sorse di cui al presente comma sono ripar-tite tra gli interventi da attuare nei casi disituazioni di crisi industriali complesse dicui al comma 1 dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 134, e quelli da attuare nei casi di si-tuazioni di crisi industriali diverse dalleprecedenti e che presentano, comunque,impatto significativo sullo sviluppo dei ter-ritori e sull’occupazione ai sensi del comma8-bis del medesimo articolo 27.

231. Per la concessione delle agevola-zioni di cui all’articolo 43 del decreto-legge25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,è autorizzata la spesa di 100 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.Per l’utilizzo delle risorse disponibili per leagevolazioni di cui al presente comma, ilMinistero dello sviluppo economico puòdefinire, con proprie direttive, gli indirizzioperativi necessari al raggiungimento difini strategici di sviluppo. Le risorse an-nualmente destinate agli interventi di cui alpresente comma e non utilizzate al 31dicembre di ciascun anno a decorrere dal2021, tenuto conto dei fabbisogni connessialle domande di agevolazione presentate,possono essere destinate, con decreto delMinistro dello sviluppo economico, nel ri-spetto delle regole contabili, al finanzia-mento di iniziative a carattere innovativo dirilevante impatto economico, sociale e am-bientale con riferimento al sistema produt-tivo dei territori interessati.

232. Per favorire le iniziative di colla-borazione su larga scala d’impatto signifi-cativo sulla competitività dell’industria na-zionale ed europea, il fondo di cui all’arti-colo 1, comma 203, della legge 30 dicembre2018, n. 145, che assume la denominazionedi « Fondo IPCEI », è incrementato di 10milioni di euro nel 2020 e 90 milioni dieuro nel 2021. Il Fondo IPCEI può inter-venire per il sostegno finanziario alle im-prese che partecipano alla realizzazione diimportanti progetti di comune interesseeuropeo di cui all’articolo 107, paragrafo 3,lettera b), del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea, intrapresi in tutti gliambiti di intervento strategico e le catenedi valore individuati dalla Commissione eu-ropea. Ferme restando le disposizioni adot-tate per la disciplina del sostegno pubblicoprestato nell’ambito dell’importante pro-getto di interesse comune europeo nel set-tore della microelettronica in attuazionedell’articolo 1, comma 203, della legge 30dicembre 2018, n. 145, con decreto delMinistro dello sviluppo economico, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, sono definiti i criteri generali perl’intervento e il funzionamento del Fondo

Page 44: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 44 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

IPCEI nonché per la concessione delle age-volazioni alle imprese che partecipano agliimportanti progetti di interesse comuneeuropeo di cui ai commi 230 e 231. Sullabase dei predetti criteri e nel rispetto delledecisioni di autorizzazione della Commis-sione europea adottate per i progetti inte-ressati, i singoli interventi sono attivati condecreti del Ministro dello sviluppo econo-mico.

233. Al Fondo di garanzia per la primacasa di cui all’articolo 1, comma 48, letterac), della legge 27 dicembre 2013, n. 147,sono assegnati 10 milioni di euro per l’anno2020. All’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,n. 58, le parole: « all’8 per cento » sonosostituite dalle seguenti: « al 6,5 per cento ».

234. Al Fondo nazionale per il sostegnoall’accesso alle abitazioni in locazione, isti-tuito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, èassegnata una dotazione di 50 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e2022.

235. Al fine di sostenere l’iniziativa de-nominata « Padova capitale europea delvolontariato 2020 » è stanziata la somma di500.000 euro per l’anno 2020.

236. All’articolo 1 della legge 30 dicem-bre 2018, n. 145, dopo il comma 501 èinserito il seguente:

« 501.1. Su richiesta dei risparmiatori, laCommissione tecnica acquisisce le even-tuali decisioni, giudiziali ed extragiudiziali,utili all’esame delle domande ».

237. Il termine previsto ai sensi dell’ar-ticolo 1, comma 501, della legge 30 dicem-bre 2018, n. 145, scade il 18 aprile 2020.

238. All’articolo 1 della legge 30 dicem-bre 2018, n. 145, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) al comma 494, dopo le parole: « peratto tra vivi » sono aggiunte le seguenti: « ;nei casi di trasferimento tra vivi successivial 30 dicembre 2018 rilevano i requisitireddituali e patrimoniali e i limiti quanti-tativi all’indennizzo che sussistevano in capoal dante causa in relazione al complesso diazioni od obbligazioni da questi detenute »;

b) al comma 496, dopo le parole: « delcosto di acquisto, » sono inserite le se-guenti: « in caso di unico acquisto, ovverodel prezzo medio, in caso di più acquisti, »e dopo le parole: « inclusi gli oneri fiscali »sono inserite le seguenti: « sostenuti anchedurante il periodo di possesso delle azioni »;

c) al comma 502-bis è aggiunto, infine, il seguente periodo: « I cittadini ita-liani residenti all’estero in possesso deirequisiti soggettivi e oggettivi previsti nelpresente comma presentano idonea docu-mentazione del Paese di residenza atte-stante i prescritti requisiti di reddito e dipatrimonio mobiliare ».

239. Le risorse giacenti sulla contabilitàspeciale di cui all’articolo 37, comma 6, deldecreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 23 giu-gno 2014, n. 89, sono versate all’entrata delbilancio dello Stato per un importo pari a51 milioni di euro per l’anno 2020.

240. Al fine di potenziare la ricercasvolta da università, enti e istituti di ricercapubblici e privati, è autorizzata la spesa di25 milioni di euro per l’anno 2020, di 200milioni di euro per l’anno 2021 e di 300milioni di euro annui a decorrere dall’anno2022, da iscrivere su apposito fondo dellostato di previsione del Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca, di cui0,3 milioni di euro nell’anno 2020 e 4milioni di euro annui a decorrere dall’anno2021 per il funzionamento e per il perso-nale dell’agenzia di cui al comma 241.

241. Per realizzare le finalità di cui alcomma 240 è istituita un’apposita agenzia,denominata Agenzia nazionale per la ri-cerca (ANR), dotata di autonomia statuta-ria, organizzativa, tecnico-operativa e ge-stionale, sottoposta alla vigilanza della Pre-sidenza del Consiglio dei ministri e delMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca. L’ANR promuove il coordina-mento delle attività di ricerca di università,enti e istituti di ricerca pubblici verso obiet-tivi di eccellenza, incrementando la siner-gia e la cooperazione tra di essi e con ilsistema economico-produttivo, pubblico eprivato, in relazione agli obiettivi strategicidella ricerca e dell’innovazione nonché agli

Page 45: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 45 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

obiettivi di politica economica del Governofunzionali alla produttività e alla competi-tività del Paese. L’ANR favorisce altresìl’internazionalizzazione delle attività di ri-cerca, promuovendo, sostenendo e coordi-nando la partecipazione italiana a progettie iniziative europee e internazionali.

242. L’ANR, in particolare:

a) promuove e finanzia progetti diricerca da realizzare in Italia ad opera disoggetti pubblici e privati, anche esteri,altamente strategici per lo sviluppo soste-nibile e l’inclusione sociale, fortemente in-tegrati, innovativi e capaci di aggregareiniziative promosse in contesti di svantag-gio economico-sociale, selezionati secondocriteri e procedure conformi alle miglioripratiche internazionali;

b) valuta l’impatto dell’attività di ri-cerca, tenendo conto dei risultati dell’atti-vità dell’Agenzia nazionale di valutazionedel sistema universitario e della ricerca(ANVUR) nell’ambito delle competenze pre-viste dal regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 1° febbraio2010, n. 76, specie al fine di incrementarel’economicità, l’efficacia e l’efficienza delfinanziamento pubblico nel settore, ivi in-cluse le risorse pubbliche del Fondo nazio-nale per l’innovazione gestito dalla Cassadepositi e prestiti Spa, nonché per attrarrefinanziamenti provenienti dal settore pri-vato;

c) definisce un piano di semplifica-zione delle procedure amministrative e con-tabili relative ai progetti di ricerca perl’adozione delle misure legislative e ammi-nistrative di attuazione.

243. Sono organi dell’Agenzia il diret-tore, il comitato direttivo, il comitato scien-tifico e il collegio dei revisori dei conti.

244. Il direttore è scelto dal Presidentedel Consiglio dei ministri. Il comitato di-rettivo è composto da otto membri, scelti:uno dal Ministro dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca, uno dal Ministrodello sviluppo economico, uno dal Ministrodella salute, uno dal Ministro per l’innova-zione tecnologica e la digitalizzazione, unodalla Conferenza dei rettori delle università

italiane, uno dal Consiglio universitario na-zionale, uno dalla Consulta dei presidentidegli enti pubblici di ricerca e uno dall’Ac-cademia nazionale dei Lincei. La composi-zione del comitato direttivo deve assicurarela parità di genere.

245. Il direttore e i membri del comitatodirettivo sono nominati con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri e re-stano in carica per quattro anni; sono se-lezionati tra studiosi, italiani o stranieri, dielevata qualificazione scientifica con unaprofonda conoscenza del sistema della ri-cerca in Italia e all’estero e con pluriennaleesperienza in enti o organismi, pubblici oprivati, operanti nel settore della ricerca,appartenenti a una pluralità di aree disci-plinari, all’interno di una rosa di venticin-que nominativi, preventivamente selezio-nati da una commissione di valutazione. Lacommissione di valutazione, istituita condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, è composta da cinque membri dialta qualificazione designati, uno ciascuno,dal Ministro dell’istruzione, dell’universitàe della ricerca, dal presidente del Consigliodirettivo dell’ANVUR, dal vicepresidente delComitato di esperti per la politica dellaricerca (CEPR), dal presidente dell’Euro-pean Research Council e dal presidentedell’European Science Foundation. Costitui-sce requisito preferenziale l’avere espe-rienza nella gestione di progetti complessio di infrastrutture strategiche di ricerca.

246. Il direttore presiede il comitatodirettivo, è il legale rappresentante dell’A-genzia, la dirige e ne è responsabile e svolgegli altri compiti a lui attribuiti dallo sta-tuto.

247. Il comitato scientifico è compostoda cinque membri nominati dal direttoreall’interno di una rosa di venticinque no-minativi, preventivamente selezionati daparte di una commissione di valutazionesulla base di criteri di competenza e pro-fessionalità, specie con riferimento all’im-patto delle ricerche dagli stessi effettuatesulla comunità scientifica nazionale e in-ternazionale, nonché nel rispetto del crite-rio di adeguata rappresentatività e avvicen-damento dei settori scientifici. Le proce-dure e le modalità per l’individuazione dei

Page 46: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 46 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

componenti della commissione di valuta-zione sono stabilite dallo statuto dell’Agen-zia. La composizione del comitato scienti-fico deve assicurare la parità di generegarantendo una rappresentanza del generemeno rappresentato non inferiore al 45 percento.

248. Il comitato scientifico vigila sulrispetto dei princìpi di libertà e autonomiadella ricerca scientifica ed è sentito dalcomitato direttivo sugli ambiti prioritaridelle attività di ricerca dell’Agenzia nonchésu ogni questione che ritenga di sottoporgli.Gli ulteriori compiti del comitato sono sta-biliti dallo statuto dell’Agenzia.

249. Le risorse iscritte nel fondo di cuiall’articolo 1, comma 126, della legge 13luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondoper il miglioramento dell’offerta formativa,sono utilizzate dalla contrattazione integra-tiva in favore del personale scolastico, senzaulteriore vincolo di destinazione.

250. Il collegio dei revisori dei conti ècomposto da tre membri effettivi e duesupplenti, nominati con decreto del Mini-stro dell’istruzione, dell’università e dellaricerca. Un membro effettivo, che assumele funzioni di presidente, e un membrosupplente sono designati dal Ministro del-l’economia e delle finanze. Il collegio deirevisori dei conti svolge le funzioni di con-trollo amministrativo e contabile di cuiall’articolo 20 del decreto legislativo 30giugno 2011, n. 123. I componenti del col-legio durano in carica tre anni e possonoessere rinnovati una sola volta.

251. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta del Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, da emanare entronovanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, è approvato lostatuto dell’Agenzia che ne disciplina leattività e le regole di funzionamento. Ildecreto di cui al presente comma definiscealtresì la dotazione organica dell’Agenzia,nel limite massimo di trentaquattro unitàcomplessive di cui tre dirigenti di secondafascia, nonché i compensi spettanti ai com-ponenti degli organi di amministrazione econtrollo. Al personale dell’Agenzia si ap-

plicano le disposizioni del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contrattocollettivo nazionale di lavoro del compartoIstruzione e Ricerca.

252. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta del Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, da emanare entrosessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono definite leprocedure di semplificazione alternative inmateria amministrativo-contabile e le mo-dalità di attuazione del presente comma.L’ANR, nella predisposizione del piano dicui al comma 242, lettera c), tiene conto deirisultati conseguiti per effetto della sempli-ficazione derivante dall’applicazione del pre-sente comma.

253. Per garantire la prosecuzione delfinanziamento dei programmi spaziali na-zionali, in cooperazione internazionale enell’ambito dell’Agenzia spaziale europea,assicurando al contempo il coordinamentodelle politiche di bilancio in materia, lesomme assegnate con decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri dell’11 giu-gno 2019, adottato ai sensi dell’articolo 1,comma 98, della legge 30 dicembre 2018,n. 145, sono incrementate di 390 milioni dieuro per l’anno 2020, di 452 milioni di europer l’anno 2021, di 377 milioni di euro perl’anno 2022, di 432 milioni di euro perl’anno 2023 e di 409 milioni di euro perl’anno 2024.

254. Le somme di cui al comma 253sono assegnate con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, su proposta del-l’Autorità politica delegata al coordina-mento delle politiche spaziali e aerospazialiai sensi dell’articolo 21 del decreto legisla-tivo 4 giugno 2003, n. 128, sentito il Comi-tato interministeriale per le politiche rela-tive allo spazio e alla ricerca aerospaziale.

255. Nel fondo da ripartire per l’attua-zione dei contratti del personale delle am-ministrazioni statali, iscritto nello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze, sono stanziati, in appositasezione, 30 milioni di euro a decorreredall’anno 2020, da destinare, nell’ambitodella contrattazione collettiva nazionale, al

Page 47: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 47 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

« Fondo unico nazionale per il finanzia-mento della retribuzione di posizione e dirisultato » per l’incremento della retribu-zione di posizione di parte variabile e dellaretribuzione di risultato dei dirigenti sco-lastici.

256. Per il raggiungimento degli obiettiviformativi di cui alla lettera e) del comma 7dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015,n. 107, l’autorizzazione di spesa di cui al-l’articolo 1, comma 125, della medesimalegge è incrementata di 12 milioni di europer l’anno 2020 e di 1 milione di euro perciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine diprevedere:

a) misure volte al potenziamento dellaqualificazione dei docenti in materia d’in-clusione scolastica, nel limite di spesa di 11milioni di euro per l’anno 2020;

b) misure volte al potenziamento dellaqualificazione dei docenti in materia diprevenzione e contrasto al bullismo e alcyberbullismo, tenuto conto delle linee diorientamento di cui all’articolo 4 della legge29 maggio 2017, n. 71, nonché in materiadi insegnamento dell’educazione al rispettoe della parità dei sessi per sensibilizzare glistudenti sui temi della non violenza e delcontrasto ad ogni forma di discrimina-zione, nel limite di spesa di 1 milione dieuro per ciascuno degli anni dal 2020 al2022.

257. Per favorire l’innovazione digitalenella didattica, l’autorizzazione di spesa dicui all’articolo 1, comma 62, secondo pe-riodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, èincrementata di euro 2 milioni per l’anno2020.

258. Al fine di assicurare l’esecuzionedegli interventi di edilizia scolastica, è de-stinata quota parte, pari a 10 milioni dieuro, delle risorse non impegnate di cuiall’articolo 1, comma 1072, della legge 27dicembre 2017, n. 205, già assegnate condecreto del Presidente del Consiglio deiministri 28 novembre 2018, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019,in favore del Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca per la messa insicurezza degli edifici scolastici per l’an-nualità 2023.

259. Al fine di cui al comma 258, peraccelerare gli interventi di progettazione,per il periodo 2020-2023, i relativi incarichidi progettazione e connessi previsti dall’ar-ticolo 157 del codice di cui al decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono affi-dati secondo le procedure di cui all’articolo36, comma 2, lettera b), fino alle sogliepreviste dall’articolo 35 del medesimo co-dice per le forniture e i servizi.

260. I pareri, i visti e i nulla osta relativiagli interventi di edilizia scolastica sonoresi dalle amministrazioni competenti en-tro trenta giorni dalla richiesta, anche tra-mite conferenza di servizi, e, decorso inu-tilmente tale termine, si intendono acqui-siti con esito positivo.

261. Al fine di favorire il completa-mento delle scuole innovative di cui all’ar-ticolo 1, commi 153 e 154, della legge 13luglio 2015, n. 107, le eventuali economienon assegnate, nei limiti delle risorse di cuiall’articolo 18, comma 8, del decreto-legge21 giugno 2013, n. 69, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,possono essere destinate, su segnalazionedell’INAIL, ai fini previsti dal medesimoarticolo 1, commi 153 e 154, per la costru-zione di scuole, nonché in favore di progettifinanziati solo parzialmente con le risorseattribuite alle singole regioni in attuazionedella richiamata normativa.

262. Le risorse di cui al comma 261possono essere utilizzate anche per even-tuali progetti in graduatoria non intera-mente finanziati, con riguardo alla realiz-zazione dei poli per l’infanzia di cui all’ar-ticolo 3 del decreto legislativo 13 aprile2017, n. 65.

263. Con decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca è de-finito un piano nazionale di interventi diefficientamento energetico degli edifici pub-blici adibiti ad uso scolastico, che abbianogià tutti i requisiti della sicurezza struttu-rale, individuati anche in base a criteri chetengano conto del consumo energetico degliedifici adibiti ad uso scolastico, della stimadel risparmio energetico e della riduzionedei costi di gestione per gli enti localiproprietari o gestori, nonché della popola-

Page 48: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 48 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

zione scolastica presente e dell’ampiezzadegli edifici.

264. Agli oneri derivanti dal comma 263si provvede mediante quota parte dellerisorse di cui all’articolo 1, comma 1072,della legge 27 dicembre 2017, n. 205, paria complessivi 40 milioni di euro, assegnaticon decreto del Presidente del Consiglio deiministri 28 novembre 2018, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019,in favore del Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca per la messa insicurezza degli edifici scolastici, nella mi-sura di euro 20 milioni per ciascuna delleannualità 2022 e 2023, e l’attuazione av-viene con il supporto della Banca europeadegli investimenti, anche attraverso la co-stituzione di Energy Service Company(ESCo).

265. Per promuovere il diritto allo stu-dio universitario, il fondo di cui all’articolo18, comma 1, lettera a), del decreto legi-slativo 29 marzo 2012, n. 68, è incremen-tato di euro 31 milioni per l’anno 2020.

266. Il fondo di cui all’articolo 1, comma366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,è rifinanziato in misura pari a 12,06 mi-lioni di euro nell’anno 2020, a 54,28 milionidi euro nell’anno 2021 e a 49,75 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2022. L’incre-mento della dotazione dell’organico dell’au-tonomia effettuato a valere sulle risorse dicui al primo periodo riguarda i posti disostegno, con corrispondente riduzione delcontingente previsto in organico di fatto dicui all’articolo 1, comma 69, della legge 13luglio 2015, n. 107. Nella distribuzione ter-ritoriale dei posti si tiene conto della ne-cessità di ottemperare ai provvedimenti giu-diziali di condanna definitivi notificati al31 agosto 2019.

267. Al fine di garantire il sostegno e losviluppo del servizio civile universale e diassicurare la continuità del contingente com-plessivo di operatori volontari da avviare alservizio civile, al Fondo nazionale per ilservizio civile, iscritto nel bilancio auto-nomo della Presidenza del Consiglio deiministri, di cui all’articolo 19 della legge 8luglio 1998, n. 230, sono assegnati 10 mi-lioni di euro per l’anno 2020.

268. Per ciascuno degli anni del triennio2020-2022 è assegnato un contributo an-nuo di 500.000 euro alla Scuola interna-zionale superiore di studi avanzati (SISSA)di Trieste. Al fine di sostenere l’attività diricerca e alta formazione è altresì asse-gnato, a decorrere dall’anno 2020, un con-tributo di 500.000 euro in favore dellaScuola internazionale superiore di studiavanzati (SISSA) di Trieste.

269. All’articolo 11 del decreto-legge 30aprile 2019, n. 35, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « delle re-gioni, nell’ambito del livello del finanzia-mento del fabbisogno sanitario nazionalestandard cui concorre lo Stato e fermarestando la compatibilità finanziaria, sullabase degli indirizzi regionali » sono sosti-tuite dalle seguenti: « di ciascuna regione eprovincia autonoma di Trento e di Bolzano,nell’ambito del livello del finanziamentodel fabbisogno nazionale standard cui con-corre lo Stato e ferma restando la compa-tibilità finanziaria, sulla base degli indirizzidefiniti da ciascuna regione e provinciaautonoma di Trento e di Bolzano »;

b) al comma 3, dopo le parole: « Leregioni » sono inserite le seguenti: « e leprovincie autonome di Trento e di Bol-zano »;

c) al comma 4, dopo le parole: « Leregioni » sono inserite le seguenti: « e leprovincie autonome di Trento e di Bol-zano »;

d) il comma 4-bis è abrogato.

270. A sostegno del sistema italiano dellaformazione superiore e del sistema educa-tivo italiano, il fondo di cui all’articolo 1,comma 587, della legge 11 dicembre 2016,n. 232, è incrementato per l’importo di1.000.000 di euro a decorrere dall’anno2020 per il sostegno delle iniziative previsteall’articolo 3, comma 3, del decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 6 lu-glio 2017, di riparto degli stanziamenti delfondo medesimo.

271. Al fine di aumentare il numero deicontratti di formazione specialistica dei me-

Page 49: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 49 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

dici, di cui all’articolo 37 del decreto legi-slativo 17 agosto 1999, n. 368, l’autorizza-zione di spesa di cui all’articolo 1, comma521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,è ulteriormente incrementata di 5,425 mi-lioni di euro per l’anno 2020, 10,850 mi-lioni di euro per l’anno 2021, 16,492 mi-lioni di euro per l’anno 2022, 22,134 mi-lioni di euro per l’anno 2023 e 24,995milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

272. All’articolo 1, comma 330, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole:« 2020/2021 » sono sostituite dalle seguenti:« 2021/2022 ».

273. Allo scopo di potenziare, nei limitidi spesa di cui al presente comma anche inconsiderazione di quanto previsto al comma274, in ambito nazionale ed internazionale,le infrastrutture europee delle scienze umanee sociali, insediando nel Mezzogiorno unospazio dedicato per le infrastrutture diricerca del settore delle scienze religiosericonosciute ad alto potenziale strategicodal Forum strategico europeo per le infra-strutture di ricerca (ESFRI), nonché diincrementare, attraverso l’analisi e lo stu-dio della lingua ebraica, la ricerca digitalemultilingue per favorire la coesione socialee la cooperazione strategica nell’ambito deldialogo interculturale, è autorizzata la spesadi 1 milione di euro annui a decorreredall’anno 2020, da iscrivere in appositofondo istituito nello stato di previsione delMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca.

274. Per l’attuazione degli interventi dicui al comma 273, il Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca stipula,nei limiti di spesa di cui al comma 273,appositi protocolli con infrastrutture spe-cialistiche e organismi di ricerca come de-finiti dall’articolo 2, punto 83), del regola-mento (UE) n. 651/2014 della Commis-sione, del 17 giugno 2014, da esso vigilati,già operanti sul territorio italiano, nel set-tore delle scienze religiose, e con i qualisiano già in essere, alla data di entrata invigore della presente legge, accordi di pro-gramma.

275. La Fondazione Human Technopole,di cui all’articolo 1, commi da 116 a 123,della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in

quanto polo scientifico infrastrutturale asostegno della ricerca scientifica nazionale,agisce con approccio multidisciplinare edintegrato nel rispetto dei princìpi di pienaaccessibilità per la comunità scientifica na-zionale, di trasparenza e pubblicità dell’at-tività, di verificabilità dei risultati scienti-fici raggiunti in conformità alle miglioripratiche internazionali. A tal fine la Fon-dazione:

a) presenta una relazione, con ca-denza biennale, per la successiva trasmis-sione alle Camere, al Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca, al Mi-nistro della salute e al Ministro dell’econo-mia e delle finanze, sulle attività svolte eprogrammate anche con riferimento al loroimpatto sul sistema nazionale di ricerca,sul tempo e le modalità di utilizzo dellefacility infrastrutturali da parte di progettiscientifici partecipati o promossi da sog-getti non affiliati alla Fondazione, nonchésui servizi svolti a beneficio della comunitàscientifica nazionale;

b) organizza, in corrispondenza dellatrasmissione alle Camere della relazione dicui alla lettera a), una giornata aperta diconfronto con la comunità scientifica.

276. Con apposita convenzione, da sot-toscrivere entro il 31 dicembre 2020, tra laFondazione Human Technopole, i membrifondatori e gli altri soggetti finanziatori,pubblici e privati, individuati dallo statutodella Fondazione nel rispetto dei princìpienunciati dal comma 275 e nel limite di cuiall’articolo 1, comma 121, della legge 11dicembre 2016, n. 232, sono individuate lemodalità di attuazione delle seguenti atti-vità che la Fondazione è tenuta, tra l’altro,a svolgere:

a) individuare periodicamente attra-verso i propri organi, eventualmente avva-lendosi delle roadmap del Forum strategicoeuropeo per le infrastrutture di ricerca(ESFRI), le facility infrastrutturali ad altoimpatto tecnologico nei settori individuatidall’articolo 1, comma 116, della legge 11dicembre 2016, n. 232, da realizzare, unavolta individuate a seguito di consultazionipubbliche promosse dal Ministero dell’i-

Page 50: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 50 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

struzione, dell’università e della ricerca edal Ministero della salute, aperte alla co-munità scientifica nazionale, coordinate daparte del direttore della Fondazione, conl’uso maggioritario delle risorse di cui al-l’articolo 1, comma 121, della legge 11dicembre 2016, n. 232, nell’ambito dell’a-rea identificata nella convenzione;

b) realizzare e accrescere, presso lasede della Fondazione, le facility infrastrut-turali, individuate ai sensi della lettera a),assicurando le risorse umane, finanziarie estrumentali necessarie al loro funziona-mento e rendendo disponibile, contestual-mente alla realizzazione di ciascuna faci-lity, una quota congrua di risorse da desti-nare ai bandi per le rispettive procedurecompetitive di accesso di cui alla lettera d);

c) promuovere il costante confrontocon il sistema di ricerca nazionale, ivi com-presa l’Agenzia nazionale per la ricerca dicui ai commi da 240 a 252, per massimiz-zare la compatibilità e l’integrazione dellefacility della Fondazione con quelle pre-senti nel sistema nazionale di ricerca;

d) avviare e coordinare le procedurecompetitive annuali per la selezione, se-condo le migliori pratiche internazionali, diprogetti presentati per l’accesso alle facilityinfrastrutturali da ricercatori o gruppi diricercatori, afferenti a università, Istituti diricovero e cura a carattere scientifico(IRCCS) ed enti pubblici di ricerca, a cuigarantire l’uso prevalente delle facility in-frastrutturali della Fondazione. Ai fini del-l’attribuzione dei risultati delle ricerche, iricercatori che svolgono in tutto o in partei loro progetti di ricerca presso la Fonda-zione conservano l’affiliazione dell’entescientifico di provenienza;

e) istituire presso la Fondazione un’ap-posita Commissione indipendente di valu-tazione dei progetti di ricerca di cui allalettera d), composta da valutatori esternialla Fondazione individuati tra scienziatisenza affiliazioni o incarichi in essere conle università, IRCCS ed enti pubblici diricerca italiani, nonché dal presidente delComitato scientifico della Fondazione, chene è membro di diritto. La composizione,

anche numerica, e il funzionamento dellaCommissione nonché i princìpi e i criteri divalutazione dei progetti secondo le miglioripratiche internazionali sono definiti dallaconvenzione. Gli oneri di istituzione e fun-zionamento della Commissione, nonché icosti relativi alle sperimentazioni e alledotazioni tecnologiche dei progetti selezio-nati, ivi inclusi i costi per la mobilità deiricercatori che se ne avvalgono, sono acarico delle risorse di cui all’articolo 1,comma 121, della legge 11 dicembre 2016,n. 232.

277. In caso di mancata sottoscrizionedella convenzione entro la data indicata alcomma 276, la Fondazione Human Tech-nopole è tenuta ad attivare la procedura dimodifica dello statuto della Fondazione ap-provato con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri del 27 marzo 2018, aisensi dell’articolo 24, comma 1, del mede-simo statuto per adeguarlo ai princìpi, aicriteri e alle modalità di svolgimento delleattività di cui ai commi 275 e 276; in talcaso, e fino all’approvazione delle modifi-che allo statuto, la Fondazione assolve sol-tanto agli obblighi di cui al comma 275,lettere a) e b), con cadenza semestrale.

278. Il fondo di cui all’articolo 1, comma472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,è rifinanziato per l’importo di 200.000 europer ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

279. La dotazione organica complessivadi cui all’articolo 1, commi 64 e 65, dellalegge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementatadi 390 posti, con riferimento alla scuoladell’infanzia, da destinare al potenzia-mento dell’offerta formativa nel relativogrado di istruzione. Con il decreto del Mi-nistro, dell’istruzione dell’università e dellaricerca di cui al predetto articolo 1, comma64, il contingente di 390 posti è ripartito trale regioni.

280. All’articolo 58 del decreto-legge 21giugno 2013, n. 69, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,dopo il comma 5-quater è inserito il se-guente:

« 5-quinquies. Per l’immissione in ruolodei soggetti che hanno superato la selezionedi cui all’articolo 1, comma 622, della legge

Page 51: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 51 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

27 dicembre 2017, n. 205, non ancora as-sunti alle dipendenze dello Stato, è stan-ziato l’ulteriore importo di 1,135 milioni dieuro per l’anno 2020 e di 3,405 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2021. Al mede-simo fine, l’organico dei collaboratori sco-lastici presso l’ufficio scolastico della Re-gione siciliana è aumentato di 119 unità ».

281. All’articolo 14 del decreto legisla-tivo 13 aprile 2017, n. 65, dopo il comma 3è inserito il seguente:

« 3-bis. Al fine di conseguire risparmi dispesa, continuano altresì ad avere validitàper l’accesso ai posti di coordinatore distruttura educativa i titoli conseguiti entrola data di entrata in vigore del presentedecreto ».

282. Al fine di consentire anche alleistituzioni dell’Alta formazione artistica, mu-sicale e coreutica (AFAM) di dare concretaattuazione ai servizi e alle iniziative infavore degli studenti con disabilità e concertificazione di disturbo specifico dell’ap-prendimento, il fondo per il funzionamentoamministrativo e per le attività didattichedelle istituzioni AFAM, a decorrere dal-l’anno 2020, è incrementato di 1.500.000euro, ripartiti tra le istituzioni AFAM sta-tali in rapporto al numero complessivodegli studenti presso di esse iscritti.

283. Al fine di consentire il rimborso delmancato introito derivante alle istituzioniAFAM dagli effetti attuativi della no taxarea di cui all’articolo 1, commi 252 eseguenti, della legge 11 dicembre 2016,n. 232, il fondo per il funzionamento am-ministrativo e per le attività didattiche delleistituzioni AFAM è ulteriormente incremen-tato di 10 milioni di euro a decorreredall’anno 2020. Il predetto incremento èripartito tra le istituzioni AFAM statali inproporzione al numero degli studenti eso-nerati dal pagamento di ogni contribu-zione, ai sensi dell’articolo 9 del decretolegislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al nu-mero degli studenti esonerati dal paga-mento del contributo onnicomprensivo an-nuale di cui all’articolo 1, commi 252 eseguenti, della citata legge 11 dicembre2016, n. 232.

284. Per le esigenze didattiche derivantidalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, cuinon si possa far fronte con il personale diruolo o con contratto a tempo determinatonell’ambito delle dotazioni organiche, leistituzioni di cui all’articolo 2, comma 1,della predetta legge provvedono, con oneria carico del proprio bilancio, in deroga aquanto disposto dall’articolo 7, comma 5-bis,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,mediante l’attribuzione di incarichi di in-segnamento della durata di un anno acca-demico e rinnovabili annualmente per unperiodo massimo di tre anni, anche ovetemporaneamente conferiti a personale in-cluso nelle graduatorie nazionali.

285. Gli incarichi di insegnamento di cuial comma 284 non sono comunque confe-ribili al personale in servizio di ruolo esono attribuiti previo espletamento di pro-cedure pubbliche che assicurino la valuta-zione comparativa dei candidati e la pub-blicità degli atti. L’attribuzione dei mede-simi incarichi di insegnamento di cui alcomma 284 non dà luogo in ogni caso adiritti in ordine all’accesso ai ruoli.

286. Al fine di garantire i fabbisogniconnessi con il processo di digitalizzazionedella pubblica amministrazione e per tenerconto degli effetti di cui al comma 588 delpresente articolo, i massimali previsti dallaConvenzione per la realizzazione e gestionedelle attività informatiche dello Stato, sot-toscritta dal Ministero dell’economia e dellefinanze in data 3 settembre 2013 e daultimo prorogata ai sensi dell’articolo 1,comma 1126, della legge 27 dicembre 2017,n. 205, saranno rideterminati, a decorreredall’anno 2020, utilizzando gli strumenticontrattuali di revisione, entro i limiti deglistanziamenti previsti nei pertinenti capitolidi bilancio. All’articolo 51 del decreto-legge26 ottobre 2019, n. 124, dopo il comma 2 èaggiunto, in fine, il seguente:

« 3. Al fine di favorire il perseguimentodegli obiettivi di cui al comma 1, fermorestando il concorso della Società agli obiet-tivi di finanza pubblica, alla Società di cuiall’articolo 83, comma 15, del decreto-legge25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,non si applicano le disposizioni di cui al-

Page 52: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 52 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

l’articolo 9, commi 28 e 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, nel rispetto delle direttive dell’azio-nista e del controllore analogo ».

287. A decorrere dal periodo d’impostasuccessivo a quello in corso al 31 dicembre2018:

a) sono abrogati i commi da 1 a 8dell’articolo 2 del decreto-legge 30 aprile2019, n. 34, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il comma1080 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre2018, n. 145;

b) si applicano le disposizioni di cuiall’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e aicommi da 549 a 552 dell’articolo 1 dellalegge 11 dicembre 2016, n. 232, con l’ali-quota percentuale per il calcolo del rendi-mento nozionale del nuovo capitale pro-prio fissata all’1,3 per cento.

288. Al fine di incentivare l’utilizzo distrumenti di pagamento elettronici, le per-sone fisiche maggiorenni residenti nel ter-ritorio dello Stato, che, fuori dall’eserciziodi attività d’impresa, arte o professione,effettuano abitualmente acquisti con stru-menti di pagamento elettronici da soggettiche svolgono attività di vendita di beni e diprestazione di servizi, hanno diritto ad unrimborso in denaro, alle condizioni e sullabase dei criteri individuati dal decreto delMinistro dell’economia e delle finanze dicui al comma 289.

289. Con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, sentito il Garanteper la protezione dei dati personali, daadottare entro il 30 aprile 2020, sono sta-bilite le condizioni e le modalità attuativedella disposizione di cui al comma 288,inclusi le forme di adesione volontaria e icriteri per l’attribuzione del rimborso, an-che in relazione ai volumi ed alla fre-quenza degli acquisti, e sono individuati glistrumenti di pagamento elettronici e leattività rilevanti ai fini dell’attribuzione delrimborso, nei limiti dello stanziamento dicui al comma 290.

290. Al fine di garantire le risorse fi-nanziarie necessarie per l’attribuzione deirimborsi e le spese per le attività legateall’attuazione della misura di cui ai commi288 e 289, nello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze èstanziato su apposito fondo l’importo an-nuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e2022. Il suddetto importo è integrato con leeventuali maggiori entrate derivanti dall’e-mersione di base imponibile conseguenteall’applicazione della predetta misura, comerilevate dalla Commissione istituita ai sensidell’articolo 10-bis.1, comma 3, della legge31 dicembre 2009, n. 196.

291. I gestori di servizi di pubblica uti-lità e gli operatori di telefonia, di retitelevisive e di comunicazioni elettronichehanno l’obbligo di trasmettere agli utenti lecomunicazioni con cui si contestano, inmodo chiaro e dettagliato, gli eventualimancati pagamenti di fatture e si comunicala sospensione delle forniture in caso dimancata regolarizzazione, con adeguato pre-avviso, non inferiore a quaranta giorni,tramite raccomandata con avviso di ricevi-mento.

292. A decorrere dalla data di entrata invigore della presente legge, nei contratti difornitura di energia elettrica, gas e servizioidrico nonché di fornitura nei servizi dicomunicazione elettronica disciplinati dalcodice di cui al decreto legislativo 1° agosto2003, n. 259, in caso di emissione di fatturea debito in relazione alle quali sia accertatadall’autorità competente ovvero debita-mente documentata mediante apposita di-chiarazione, presentata autonomamente an-che con modalità telematiche, l’illegittimitàdella condotta del gestore e dell’operatoreinteressato, per violazioni relative alle mo-dalità di rilevazione dei consumi, di esecu-zione dei conguagli o di fatturazione non-ché per addebiti di spese non giustificate edi costi per consumi, servizi o beni nondovuti, l’utente ha diritto ad ottenere, oltreal rimborso delle somme eventualmenteversate, anche il pagamento di una penalepari al 10 per cento dell’ammontare con-testato e non dovuto e, comunque, per unimporto non inferiore a 100 euro.

Page 53: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 53 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

293. Il gestore ovvero l’operatore inte-ressato provvede al rimborso delle sommeindebitamente percepite o comunque in-giustificatamente addebitate e al paga-mento della penale ai sensi del comma 292attraverso, a scelta dell’utente, lo stornonelle fatturazioni successive o un appositoversamento, entro un termine in ogni casonon superiore a quindici giorni dall’accer-tamento ovvero dal riscontro positivo alladichiarazione autonomamente trasmessadall’utente.

294. All’articolo 1 del decreto-legge 31gennaio 2007, n. 7, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-bis è inserito ilseguente:

« 1-bis.1. Nei contratti di cui al comma1-bis, il diritto al corrispettivo si prescrivein due anni. In caso di emissione di fatturea debito nei riguardi del consumatore perconguagli riferiti a periodi maggiori di dueanni, qualora l’Autorità garante della con-correnza e del mercato abbia aperto unprocedimento per l’accertamento di viola-zioni del codice del consumo, di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,relative alle modalità di esecuzione deiconguagli e di fatturazione adottate dall’o-peratore interessato, l’utente che ha pre-sentato un reclamo riguardante il congua-glio, nelle forme previste dall’Autorità perle garanzie nelle comunicazioni, ha dirittoalla sospensione del pagamento finché nonsia stata verificata la legittimità della con-dotta dell’operatore. L’operatore deve co-municare all’utente l’avvio del procedi-mento di cui al secondo periodo e infor-marlo dei conseguenti diritti. È in ogni casodiritto dell’utente, all’esito della verifica dicui al secondo periodo, ottenere, entro untermine in ogni caso non superiore a tremesi, il rimborso dei pagamenti effettuati atitolo di indebito conguaglio »;

b) al comma 1-quinquies, le parole:« del comma 1-bis » sono sostituite dalleseguenti: « dei commi 1-bis e 1-bis.1 »;

c) al comma 4, secondo periodo, dopole parole: « 1, 1-bis » è inserita la seguente:« , 1-bis.1 ».

295. Il comma 5 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

296. Al fine di favorire interventi volti alrecupero del patrimonio culturale, è auto-rizzata la spesa di 250.000 euro per l’anno2020 e di 250.000 euro per l’anno 2021 peril restauro e la valorizzazione della villaCandiani di Erba in provincia di Como. Perle medesime finalità è altresì autorizzata laspesa di 250.000 euro per l’anno 2020 e di250.000 euro per l’anno 2021 per il re-stauro e la valorizzazione del palazzo Piozzodi Rosignano a Rivoli in provincia di To-rino.

297. Per il potenziamento del Piano perla promozione straordinaria del Made inItaly e l’attrazione degli investimenti inItalia, di cui all’articolo 30, comma 1, deldecreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,convertito, con modificazioni, dalla legge11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati,nello stato di previsione del Ministero degliaffari esteri e della cooperazione interna-zionale, 44.895.000 euro per l’anno 2020 e40.290.000 euro annui a decorrere dal-l’anno 2021, da destinare alle azioni di cuial comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i)e l), del predetto articolo 30. All’attuazionedel Piano provvede l’ICE – Agenzia per lapromozione all’estero e l’internazionalizza-zione delle imprese italiane.

298. Al fine di rafforzare la tutela degliinteressi nazionali in ambito europeo e lapromozione del sistema economico italianoall’estero, sono autorizzati i seguenti inter-venti:

a) il contingente di cui all’articolo 168del decreto del Presidente della Repubblica5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato ditrenta unità. A tale fine l’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 170 del decreto delPresidente della Repubblica n. 18 del 1967è incrementata di euro 2.505.000 per l’anno2020 e di euro 5.010.000 annui a decorreredall’anno 2021;

b) l’autorizzazione di spesa di cui al-l’articolo 170 del decreto del Presidentedella Repubblica n. 18 del 1967 è incre-mentata di euro 2.100.000 per l’anno 2020e di euro 4.200.000 annui a decorrere dal-l’anno 2021, in aggiunta all’incremento pre-visto dalla lettera a);

Page 54: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 54 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

c) è autorizzata, in favore del Mini-stero degli affari esteri e della cooperazioneinternazionale, la spesa annua di euro500.000 a decorrere dall’anno 2020 periniziative di formazione per il personaledella predetta amministrazione.

299. L’ICE – Agenzia per la promozioneall’estero e l’internazionalizzazione delleimprese italiane è autorizzata, per l’anno2020, a bandire concorsi pubblici per titolied esami e ad assumere con contratto dilavoro a tempo indeterminato, in aggiuntaalle facoltà assunzionali previste dalla le-gislazione vigente e con corrispondente in-cremento della dotazione organica, nel li-mite delle unità eccedenti, un contingentemassimo di 50 unità di personale non di-rigenziale della terza area funzionale, po-sizione economica F1. A tale fine è auto-rizzata la spesa di euro 951.667 per l’anno2020 e di euro 2.855.000 annui a decorreredall’anno 2021.

300. L’articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,n. 58, è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di migliorare il livello e laqualità di internazionalizzazione delle PMIitaliane, alle imprese esistenti alla data del1° gennaio 2019 è riconosciuto, per i pe-riodi d’imposta 2019 e 2020, un creditod’imposta nella misura del 30 per centodelle spese di cui al comma 2 fino ad unmassimo di 60.000 euro. Il credito d’impo-sta è riconosciuto fino all’esaurimento del-l’importo massimo di 10 milioni di euro perl’anno 2020 e di 5 milioni di euro perl’anno 2021 ».

301. Il Ministero degli affari esteri edella cooperazione internazionale è auto-rizzato a bandire, per ciascuno degli anni2020, 2021 e 2022, un concorso pubblico diaccesso alla carriera diplomatica, nei limitidell’attuale dotazione organica e delle fa-coltà assunzionali disponibili a legislazionevigente, per un contingente annuo non su-periore a trentadue segretari di legazionein prova. Le assunzioni conseguenti alleprocedure di cui al primo periodo sonoautorizzate ai sensi dell’articolo 35, comma

4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165.

302. Il comma 1-ter dell’articolo 147-terdel testo unico di cui al decreto legislativo24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dalseguente:

« 1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che ilriparto degli amministratori da eleggere siaeffettuato in base a un criterio che assicuril’equilibrio tra i generi. Il genere menorappresentato deve ottenere almeno duequinti degli amministratori eletti. Tale cri-terio di riparto si applica per sei mandaticonsecutivi. Qualora la composizione delconsiglio di amministrazione risultante dal-l’elezione non rispetti il criterio di ripartoprevisto dal presente comma, la Consobdiffida la società interessata affinché siadegui a tale criterio entro il termine mas-simo di quattro mesi dalla diffida. In casodi inottemperanza alla diffida, la Consobapplica una sanzione amministrativa pecu-niaria da euro 100.000 a euro 1.000.000,secondo criteri e modalità stabiliti con pro-prio regolamento e fissa un nuovo terminedi tre mesi ad adempiere. In caso di ulte-riore inottemperanza rispetto a tale nuovadiffida, i componenti eletti decadono dallacarica. Lo statuto provvede a disciplinare lemodalità di formazione delle liste ed i casidi sostituzione in corso di mandato al finedi garantire il rispetto del criterio di ri-parto previsto dal presente comma. La Con-sob statuisce in ordine alla violazione, al-l’applicazione ed al rispetto delle disposi-zioni in materia di quota di genere, anchecon riferimento alla fase istruttoria e alleprocedure da adottare, in base a proprioregolamento da adottare entro sei mesidalla data di entrata in vigore delle dispo-sizioni recate dal presente comma. Le di-sposizioni del presente comma si applicanoanche alle società organizzate secondo ilsistema monistico ».

303. Il comma 1-bis dell’articolo 148 deltesto unico di cui al decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal se-guente:

« 1-bis. L’atto costitutivo della societàstabilisce, inoltre, che il riparto dei membri

Page 55: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 55 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

di cui al comma 1 sia effettuato in modoche il genere meno rappresentato ottengaalmeno due quinti dei membri effettivi delcollegio sindacale. Tale criterio di riparto siapplica per sei mandati consecutivi. Qua-lora la composizione del collegio sindacalerisultante dall’elezione non rispetti il cri-terio di riparto previsto dal presente comma,la Consob diffida la società interessata af-finché si adegui a tale criterio entro iltermine massimo di quattro mesi dalladiffida. In caso di inottemperanza alla dif-fida, la Consob applica una sanzione am-ministrativa pecuniaria da euro 20.000 aeuro 200.000 e fissa un nuovo termine ditre mesi ad adempiere. In caso di ulterioreinottemperanza rispetto a tale nuova dif-fida, i componenti eletti decadono dallacarica. La Consob statuisce in ordine allaviolazione, all’applicazione ed al rispettodelle disposizioni in materia di quota digenere, anche con riferimento alla faseistruttoria e alle procedure da adottare, inbase a proprio regolamento da adottareentro sei mesi dalla data di entrata invigore delle disposizioni recate dal presentecomma ».

304. Il criterio di riparto di almeno duequinti previsto dai commi 302 e 303 siapplica a decorrere dal primo rinnovo degliorgani di amministrazione e controllo dellesocietà quotate in mercati regolamentatisuccessivo alla data di entrata in vigoredella presente legge, fermo il criterio diriparto di almeno un quinto previsto dal-l’articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120,per il primo rinnovo successivo alla data diinizio delle negoziazioni.

305. La Consob comunica annualmenteal Dipartimento per le pari opportunitàdella Presidenza del Consiglio dei ministrigli esiti delle verifiche sull’attuazione deicommi da 302 a 304. Per il Dipartimentoper le pari opportunità della Presidenza delConsiglio dei ministri è stanziato un con-tributo straordinario di 100.000 euro perciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

306. Per la salvaguardia del patrimoniopaesistico, archeologico, storico ed artisticodelle città dai movimenti franosi attuali epotenziali, è disposto un contributo di 1milione di euro per ciascuno degli anni dal

2020 al 2022, da ripartire annualmenteentro il 30 giugno di ogni anno. In consi-derazione del rischio idrogeologico tipicodi alcune aree del Paese suscettibile dimettere a rischio la conservazione del pa-trimonio culturale, archeologico, storico edartistico rinvenibile esclusivamente in duecittà dell’intero territorio nazionale, le ri-sorse di cui al primo periodo sono desti-nate alle aree della Rupe di Orvieto e delColle di Todi, già oggetto di lavori di miti-gazione del rischio idrogeologico per frane.A tal fine, le citate risorse, pari a 1 milionedi euro per ciascuno degli anni dal 2020 al2022, sono riservate alla regione Umbria aifini della messa in sicurezza, tutela e ma-nutenzione dei due siti della Rupe di Or-vieto e del Colle di Todi. La regione Umbriaprovvede al riparto delle risorse tra i duecomuni interessati.

307. Al fine di rafforzare gli interessiitaliani all’estero sono autorizzate le se-guenti spese a favore degli italiani nelmondo:

a) 500.000 euro per ciascuno deglianni 2020, 2021 e 2022 per la promozionedella lingua e cultura italiana all’estero,con particolare riferimento al sostegno de-gli enti gestori di corsi di lingua e culturaitaliana all’estero;

b) 500.000 euro per ciascuno deglianni 2020, 2021 e 2022 a favore del Con-siglio generale degli italiani all’estero;

c) 1 milione di euro per ciascuno deglianni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comi-tati degli italiani all’estero.

308. In conseguenza del raggiungimentodell’obiettivo di risanamento e soddisfa-zione dei creditori previsto, la società EAVs.r.l. è autorizzata ad impiegare le risorseresidue di cui all’articolo 11, comma 1, deldecreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 1°dicembre 2016, n. 225, per il pagamento diquanto ancora dovuto ai creditori comeindividuati al 31 dicembre 2015, che nonhanno aderito al piano triennale di accordogenerale nonché, per la quota residua, perla realizzazione di investimenti in materiadi sicurezza ferroviaria e di rinnovo di

Page 56: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 56 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

materiale circolante su ferro e gomma non-ché per la realizzazione di interventi diadeguamento strutturale dei mezzi ed eli-minazione delle barriere architettoniche perl’accessibilità dei passeggeri con mobilitàridotta, in coerenza con le misure neces-sarie al raggiungimento dell’equilibrio eco-nomico e garantendo un immediato miglio-ramento delle prestazioni energetiche edambientali della flotta che contribuisca alraggiungimento dei target di riduzione delleemissioni inquinanti fissati a livello euro-peo.

309. All’articolo 44 del decreto-legge 30aprile 2019, n. 34, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « d’intesacon » sono sostituite dalla seguente: « sen-tite » e le parole: « , autorità delegata per lacoesione » sono sostituite dalle seguenti: « ela coesione territoriale »;

b) il comma 7 è sostituito dal se-guente:

« 7. In sede di prima approvazione, ilPiano sviluppo e coesione di cui al comma1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progetta-zione esecutiva o con procedura di aggiu-dicazione avviata, individuati sulla base deidati di monitoraggio presenti, alla data del31 dicembre 2019, nel sistema di monito-raggio unitario di cui all’articolo 1, comma245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) gli interventi che, pur non rien-trando nella casistica di cui alla lettera a),siano valutati favorevolmente da parte delDipartimento per le politiche di coesionedella Presidenza del Consiglio dei ministrie dell’Agenzia per la coesione territoriale,sentite le amministrazioni titolari delle ri-sorse di cui al comma 1, in ragione dellacoerenza con le “missioni” della politica dicoesione di cui alla Nota di aggiornamentodel Documento di economia e finanza 2019e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclodi programmazione dei fondi europei, fermorestando l’obbligo di generare obbligazioni

giuridicamente vincolanti entro il 31 dicem-bre 2021 »;

c) il comma 10 è sostituito dai se-guenti:

« 10. Le risorse di cui al comma 1,eventualmente non rientranti nel Piano svi-luppo e coesione, sono riprogrammate condelibera del CIPE su proposta del Ministroper il Sud e la coesione territoriale, al finedi contribuire al finanziamento di un Pianosviluppo e coesione per ciascuna delle “mis-sioni” di cui al comma 7, lettera b).

10-bis. Le risorse di cui al comma 10possono finanziare:

a) i contratti istituzionali di sviluppo,di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, conmodificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,n. 123;

b) la progettazione degli investimentiinfrastrutturali »;

d) dopo il comma 11 è inserito ilseguente:

« 11-bis. Al fine di accelerare la realiz-zazione degli interventi finanziati con lerisorse del Fondo per lo sviluppo e lacoesione, anche sulla base di atti di indi-rizzo della Presidenza del Consiglio deiministri – Dipartimento per le politiche dicoesione, l’Agenzia per la coesione territo-riale promuove, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica, azioni diaccompagnamento alle amministrazioni re-sponsabili della spesa, attraverso appositiaccordi di cooperazione con le medesimeamministrazioni »;

e) al comma 13, le parole: « comma10, lettera c) » sono sostituite dalle se-guenti: « comma 10-bis, lettera b), »;

f) al comma 14, dopo le parole: « Mi-nistro per il Sud » sono inserite le seguenti:« e la coesione territoriale »;

g) al comma 15, dopo le parole: « Mi-nistro per il Sud » sono inserite le seguenti:« e la coesione territoriale ».

310. All’articolo 7-bis del decreto-legge29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con

Page 57: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 57 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,n. 18, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) ovunque ricorrano, le parole: « Mi-nistro per il Sud » sono sostituite dalleseguenti: « Ministro per il Sud e la coesioneterritoriale »;

b) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. Al fine di ridurre i divari territoriali,il riparto delle risorse dei programmi dispesa in conto capitale finalizzati alla cre-scita o al sostegno degli investimenti daassegnare sull’intero territorio nazionale,che non abbia criteri o indicatori di attri-buzione già individuati alla data di entratain vigore della presente disposizione, deveessere disposto anche in conformità all’o-biettivo di destinare agli interventi nel ter-ritorio delle regioni Abruzzo, Molise, Cam-pania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia eSardegna un volume complessivo di stan-ziamenti ordinari in conto capitale almenoproporzionale alla popolazione residente »;

c) al comma 2-bis, le parole: « 28febbraio » sono sostituite dalle seguenti:« 30 giugno »;

d) al comma 2-ter, il secondo periodoè soppresso;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il Ministro per il Sud e la coesioneterritoriale presenta annualmente alle Ca-mere una relazione sull’attuazione di quantoprevisto dal presente articolo, con l’indica-zione delle idonee misure correttive even-tualmente necessarie ».

311. Al fine di incentivare gli investi-menti in infrastrutture sociali, a valere sulFondo per lo sviluppo e la coesione –programmazione 2014-2020, di cui all’arti-colo 1, comma 6, della legge 27 dicembre2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal2020 al 2023, è assegnato ai comuni situatinel territorio delle regioni Abruzzo, Basi-licata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75

milioni di euro annui da destinare a inve-stimenti in infrastrutture sociali.

312. Con apposito decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri, su propo-sta del Ministro per il Sud e la coesioneterritoriale, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, sentita la Con-ferenza Stato-città ed autonomie locali, daemanare entro il 31 marzo 2020, sonoadottate le modalità attuative della dispo-sizione di cui al comma 311; la distribu-zione assicura un’incidenza del contributodecrescente rispetto alla dimensione demo-grafica degli enti.

313. All’articolo 1 della legge 27 dicem-bre 2017, n. 205, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) al comma 61, le parole: « in cui nonsi applicano gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, conmodificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,n. 123 » sono sostituite dalle seguenti: « piùsviluppate, così come individuate dalla nor-mativa europea, ammissibili alle deroghepreviste dall’articolo 107 del Trattato sulfunzionamento dell’Unione europea »;

b) al comma 63:

1) le parole: « per la coesione terri-toriale e il Mezzogiorno » sono sostituitedalle seguenti: « per il Sud e la coesioneterritoriale »;

2) dopo le parole: « dei trasporti »sono inserite le seguenti: « e il Ministrodell’economia e delle finanze »;

3) dopo le parole: « sette anni. » èaggiunto il seguente periodo: « La propostaè corredata di un piano di sviluppo stra-tegico, specificando la delimitazione dellezone interessate in coerenza con le zoneportuali »;

c) al comma 64:

1) le parole: « procedure semplifi-cate » sono sostituite dalle seguenti: « age-volazioni e semplificazioni »;

2) le parole: « articolo 5, comma 1,lettere a), a-bis), a-ter), a-quater), a-quin-quies) e a-sexies) » sono sostituite dalle se-guenti: « articolo 5, commi 1, 2 limitata-

Page 58: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 58 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

mente alle zone ammissibili agli aiuti afinalità regionale a norma dell’articolo 107,paragrafo 3, lettera c), del Trattato sulfunzionamento dell’Unione europea, 2-bis,3, 4 e 6 »;

d) dopo il comma 65 sono inseriti iseguenti:

« 65-bis. Agli oneri derivanti dal comma64, valutati in 20 milioni di euro negli anni2020, 2021 e 2022, si provvede mediantecorrispondente riduzione del Fondo per losviluppo e la coesione-programmazione2014-2020 di cui all’articolo 1, comma 6,della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

65-ter. Nell’ambito della strategia nazio-nale per lo sviluppo delle aree interne,presso il Dipartimento per le politiche dicoesione della Presidenza del Consiglio deiministri è istituito un fondo di sostegno alleattività economiche, artigianali e commer-ciali con una dotazione di 30 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e2022. Il fondo è ripartito tra i comunipresenti nelle aree interne con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, suproposta dal Ministro per il Sud e la coe-sione territoriale, che ne stabilisce terminie modalità di accesso e rendicontazione.

65-quater. Agli oneri derivanti dal comma65-ter si provvede mediante corrispondenteriduzione del Fondo per lo sviluppo e lacoesione – programmazione 2014-2020 dicui all’articolo 1, comma 6, della legge 27dicembre 2013, n. 147 ».

314. Al fine di rafforzare ed ampliare lastrategia nazionale per lo sviluppo dellearee interne del Paese, l’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 1, comma 13, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, come mo-dificata dall’articolo 1, commi 895 e 896,della legge 27 dicembre 2017, n. 205, èincrementata di 60 milioni di euro perl’anno 2021 e di 70 milioni di euro perciascuno degli anni 2022 e 2023, a caricodelle dotazioni del Fondo di rotazione dicui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

315. Per sostenere gli interventi di ini-ziativa regionale volti alla realizzazione ditralicci di proprietà pubblica in zone pre-valentemente montane, ove è palese il fal-

limento di mercato dell’offerta di servizi ditelefonia mobile degli operatori fisici cel-lulari, è riconosciuto un contributo, nellimite delle disponibilità del fondo di cui alsecondo periodo, a favore delle regioni chepresentano un programma per la realizza-zione di detti tralicci in zone prevalente-mente montane entro il 31 marzo 2020. Atale fine è istituito un fondo nello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze con una dotazione pari a 1,5milioni di euro per l’anno 2020. Il Ministrodell’economia e delle finanze, previo pareredel Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti e della Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano,ripartisce, entro il 30 giugno 2020, tra leregioni che ne fanno richiesta, le risorsedisponibili presso tale fondo.

316. Al decreto-legge 20 giugno 2017,n. 91, convertito, con modificazioni, dallalegge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, il comma 6 è sosti-tuito dal seguente:

« 6. La regione, o le regioni nel caso diZES interregionali, formulano la propostadi istituzione della ZES, specificando lecaratteristiche dell’area identificata. Il sog-getto per l’amministrazione dell’area ZES,di seguito “soggetto per l’amministrazione”,è identificato in un Comitato di indirizzocomposto da un commissario straordinariodel Governo, nominato ai sensi dell’articolo11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che lopresiede, dal Presidente dell’Autorità di si-stema portuale, da un rappresentante dellaregione, o delle regioni nel caso di ZESinterregionale, da un rappresentante dellaPresidenza del Consiglio dei ministri e daun rappresentante del Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti. Nell’ipotesi incui i porti inclusi nell’area della ZES rien-trino nella competenza territoriale di un’Au-torità di sistema portuale con sede in altraregione, al Comitato partecipa il Presidentedell’Autorità di sistema portuale che hasede nella regione in cui è istituita la ZES.Ai membri del Comitato non spetta alcuncompenso, indennità di carica, correspon-sione di gettoni di presenza o rimborsi per

Page 59: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 59 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

spese di missione. Al commissario straor-dinario del Governo può essere corrispostoun compenso nel limite massimo di quantoprevisto dall’articolo 15, comma 3, del de-creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,n. 111. Il Comitato di indirizzo si avvaledel segretario generale dell’Autorità di si-stema portuale per l’esercizio delle fun-zioni amministrative gestionali di cui aldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.Agli oneri di funzionamento del Comitatosi provvede con le risorse umane, finanzia-rie e strumentali disponibili a legislazionevigente, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica »;

b) all’articolo 5, comma 1, dopo lalettera a-sexies) è inserita la seguente:

« a-septies) al fine di incentivare ilrecupero delle potenzialità nell’Area por-tuale di Taranto e sostenere l’occupazione,è istituita la Zona franca doganale inter-clusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 9 ottobre 2013, la cui perimetra-zione è definita dall’Autorità di sistemaportuale del Mare Ionio ed approvata condeterminazione del direttore dell’Agenziadelle dogane e dei monopoli »;

c) all’articolo 5, comma 2, le parole:« entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituitedalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2022 ».

317. Al fine di consentire i necessarilavori di ristrutturazione e messa in sicu-rezza del porto di Barletta è autorizzata laspesa di 2 milioni di euro per l’anno 2020e di 3 milioni di euro per l’anno 2021.All’onere derivante dal presente comma,pari a 2 milioni di euro per l’anno 2020 ea 3 milioni di euro per l’anno 2021, siprovvede mediante corrispondente ridu-zione delle risorse del Fondo per lo svi-luppo e la coesione di cui all’articolo 1,comma 6, della legge 27 dicembre 2013,n. 147.

318. Al fine di consentire l’ammoderna-mento e lo sviluppo dell’area del retroportodi Gioia Tauro, costituita dalle aree affe-renti agli agglomerati industriali e ricadentinei comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San

Ferdinando, è autorizzata la spesa di 2milioni di euro per ciascuno degli anni2020, 2021 e 2022, finalizzata alla realiz-zazione di opere di riqualificazione, in par-ticolare nell’ambito della viabilità, dei tra-sporti, della logistica e del decoro urbano.

319. All’articolo 1 della legge 28 dicem-bre 2015, n. 208, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, leparole: « fino al 31 dicembre 2019 » sonosostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicem-bre 2020 »;

b) al comma 108, primo periodo, leparole: « 2018 e 2019 » sono sostituite dalleseguenti: « 2018, 2019 e 2020 ».

320. All’articolo 1 del decreto-legge 20giugno 2017, n. 91, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Per l’anno 2019 e per l’anno2020, il requisito del limite di età di cui alcomma 2, come modificato dall’articolo 1,comma 601, lettera a), della legge 30 di-cembre 2018, n. 145, si intende soddisfattose posseduto alla data di entrata in vigoredella medesima legge n. 145 del 2018 ».

321. Al fine di rafforzare ed ampliare ilsostegno al tessuto economico-produttivodelle regioni del Mezzogiorno, è istituito ilfondo denominato « Fondo “Cresci al Sud” »,a sostegno della competitività e della cre-scita dimensionale delle piccole e medieimprese, così come definite nell’allegato I alregolamento (UE) n. 651/2014 della Com-missione, del 17 giugno 2014, aventi sedelegale e attività produttiva nelle regioniAbruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

322. Il Fondo di cui al comma 321 hauna durata di dodici anni e una dotazioneiniziale pari a 150 milioni di euro perl’anno 2020 e a 100 milioni di euro perl’anno 2021, cui si provvede a valere sullerisorse del Fondo per lo sviluppo e lacoesione – programmazione 2014-2020, dicui all’articolo 1, comma 6, della legge 27dicembre 2013, n. 147.

Page 60: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 60 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

323. La gestione del Fondo di cui alcomma 321 è affidata all’Agenzia nazionaleper l’attrazione degli investimenti e lo svi-luppo di impresa Spa – Invitalia, che a talfine può anche avvalersi della Banca delMezzogiorno e di altre società interamentepartecipate. Invitalia stipula all’uopo un’ap-posita convenzione con la Presidenza delConsiglio dei ministri. La gestione realiz-zata da Invitalia ha natura di gestione fuoribilancio, assoggettata al controllo della Cortedei conti, ai sensi dell’articolo 9 della legge25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicon-tazione provvede il soggetto gestore dellamisura. Le risorse di cui al comma 321sono accreditate su un’apposita contabilitàspeciale intestata a Invitalia, aperta pressola Tesoreria dello Stato.

324. Quote aggiuntive del Fondo di cuial comma 321 possono essere sottoscritteanche da investitori istituzionali, pubblici eprivati, individuati da Invitalia, dall’istitutonazionale di promozione di cui all’articolo1, comma 826, della legge 28 dicembre2015, n. 208, dalla Banca europea per gliinvestimenti e dal Fondo europeo per gliinvestimenti.

325. Il Fondo di cui al comma 321 operainvestendo nel capitale delle imprese di cuial medesimo comma 321, unitamente econtestualmente a investitori privati indi-pendenti. L’investimento nel capitale di cia-scuna impresa target è finanziato, secondole modalità definite nel regolamento digestione del medesimo Fondo, anche darisorse apportate dai predetti investitoriprivati indipendenti, individuati attraversouna procedura aperta e trasparente. Il Fondoe gli investitori privati indipendenti coin-vestono nel capitale delle imprese di cui alcomma 321 alle medesime condizioni.

326. L’articolo 34 del decreto-legge 30aprile 2019, n. 34, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, èabrogato.

327. All’articolo 21, comma 11, del de-creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « allasocietà » sono sostituite dalle seguenti: « a

una società per azioni a totale capitalepubblico e soggetta all’indirizzo e controlloanalogo degli enti pubblici soci »;

b) dopo il terzo periodo è inserito ilseguente: « Al capitale della società di cui alprimo periodo non possono in ogni casopartecipare neppure indirettamente né aseguito di conferimenti o emissione di nuoveazioni, comprese quelle prive del diritto divoto, società di cui al titolo V del libroquinto del codice civile e altri soggetti didiritto privato comunque denominati ».

328. Al fine di rafforzare lo svolgimentodell’attività a completamento dell’avvio delCentro di valutazione e certificazione na-zionale (CVCN) delle funzioni aggiuntiveattribuite al Ministero dello sviluppo eco-nomico in materia di laboratorio di certi-ficazione, di normativa tecnica e vigilanzasulla sicurezza dei prodotti e dei processiproduttivi, di crisi di impresa, di ammini-strazioni straordinarie, di contenzioso earbitrati internazionali in materia di ener-gia, di vigilanza e controllo del corretto usodelle frequenze, il Ministero dello sviluppoeconomico è autorizzato a bandire con-corsi pubblici e, conseguentemente, ad as-sumere a tempo indeterminato, in aggiuntaalle settantasette unità già autorizzate aisensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito,con modificazioni, dalla legge 18 novembre2019, n. 133, e in deroga all’articolo 6,commi 1, 2, 3, 4 e 6, e all’articolo 34-bis deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge31 agosto 2013 n. 101, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,n. 125, nonché ai limiti di cui all’articolo66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, con conseguente in-cremento della vigente dotazione organicanel limite delle unità eccedenti, in aggiuntaalle ordinarie facoltà assunzionali, trecen-tonove unità di personale da inquadrarenella III area del personale non dirigen-ziale, posizione economica F1, e trecento-diciotto unità di personale da inquadrarenella II area del personale non dirigenziale,posizione economica F1, con professiona-

Page 61: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 61 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

lità pertinenti alle funzioni di cui al pre-sente comma. A tal fine, è autorizzata laspesa di euro 3.788.477 per l’anno 2020, dieuro 11.365.430 per l’anno 2021, di euro18.942.383 per l’anno 2022 e di euro22.730.859 a decorrere dall’anno 2023.

329. Per le finalità previste dalla legge14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata laspesa di 1 milione di euro per l’anno 2020.Il 60 per cento delle risorse è destinato alleregioni Abruzzo, Molise, Campania, Basili-cata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegnaper la realizzazione di piani straordinari diprevenzione e controllo del randagismo.

330. Al fine di dare attuazione a inter-venti in materia di disabilità finalizzati alriordino e alla sistematizzazione delle po-litiche di sostegno alla disabilità, nello statodi previsione del Ministero del lavoro edelle politiche sociali è istituito un fondodenominato « Fondo per la disabilità e lanon autosufficienza », con una dotazionepari a 29 milioni di euro per l’anno 2020,a 200 milioni di euro per l’anno 2021 e a300 milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2022. Con appositi provvedimentinormativi, nei limiti delle risorse di cui alprimo periodo, che costituiscono il relativolimite di spesa, si provvede a dare attua-zione agli interventi ivi previsti.

331. Lo stanziamento del Fondo per lenon autosufficienze di cui all’articolo 1,comma 1264, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, è incrementato di 50 milioni dieuro per l’anno 2020.

332. Lo stanziamento del Fondo per ildiritto al lavoro dei disabili, di cui all’arti-colo 13, comma 4, della legge 12 marzo1999, n. 68, è incrementato di 5 milioni dieuro nell’anno 2020.

333. Al fine di favorire la realizzazionedi progetti di integrazione dei disabili at-traverso lo sport, è destinato alle attivitàdel « progetto Filippide » un contributo paria 500.000 euro per l’anno 2020.

334. All’articolo 8, comma 16, della legge24 dicembre 1993, n. 537, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « Dal 1° gennaio2020 sono esentati dalla partecipazione allaspesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 iminorenni privi di un sostegno familiare,per i quali l’autorità giudiziaria abbia di-

sposto un provvedimento ai sensi dell’arti-colo 343 del codice civile o dell’articolo 403del codice civile, nonché dell’articolo 4 dellalegge 4 maggio 1983, n. 184. Agli oneri dicui al presente comma si provvede a valeresul Fondo sanitario nazionale di cui all’ar-ticolo 12 del decreto legislativo 30 dicem-bre 1992, n. 502. Ai fini della semplifica-zione per l’accesso all’esenzione di cui alpresente comma, la medesima esenzione èaccertata e verificata, nell’ambito delle ri-sorse disponibili a legislazione vigente, at-traverso le funzionalità dell’Anagrafe na-zionale degli assistiti, di cui all’articolo 62-ter del codice di cui al decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82, ovvero, nelle more dellasua realizzazione, dell’Anagrafe degli assi-stiti del Sistema tessera sanitaria, sullabase delle informazioni rese disponibili dalMinistero della giustizia ».

335. Per l’anno 2020, il limite di spesa dicui all’articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 maggio 2016,n. 89, è incrementato di ulteriori 12,5 mi-lioni di euro, da destinare alle scuole del-l’infanzia paritarie che accolgono alunnicon disabilità.

336. In occasione dei cento anni dallafondazione, all’Unione italiana dei ciechi edegli ipovedenti è concesso un contributostraordinario di un milione di euro perl’anno 2020 per lo sviluppo e il sostegnodelle sue attività sul territorio nazionale,per le manifestazioni ed iniziative nell’am-bito della Giornata nazionale del Braille,per la diffusione della cultura e della pra-tica dell’addestramento del cane guida eper la valutazione e il monitoraggio degliausili e delle tecnologie speciali.

337. Al fine di garantire l’attività diinclusione e promozione sociale delle per-sone con disabilità svolta dalla FISH –Federazione italiana per il superamentodell’handicap Onlus, è autorizzata la spesadi 400.000 euro annui per ciascuno deglianni 2020, 2021 e 2022.

338. Al fine di contribuire alla pienarealizzazione degli obiettivi della Conven-zione delle Nazioni Unite sui diritti dellepersone con disabilità, ratificata ai sensidella legge 3 marzo 2009, n. 18, è attri-

Page 62: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 62 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

buito, a decorrere dall’anno 2020, un con-tributo annuo di 500.000 euro all’Associa-zione nazionale guida legislazioni andicap-pati trasporti (ANGLAT).

339. Al fine di dare attuazione a inter-venti in materia di sostegno e valorizza-zione della famiglia finalizzati al riordino ealla sistematizzazione delle politiche di so-stegno alle famiglie con figli, nello stato diprevisione del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali è istituito un fondo deno-minato « Fondo assegno universale e servizialla famiglia », con una dotazione pari a1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e a1.244 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2022. Con appositi provvedimentinormativi, a valere sulle risorse del Fondodi cui al primo periodo, si provvede a dareattuazione agli interventi ivi previsti non-ché, nei limiti di spesa stabiliti, a quantoprevisto dai commi 340 e 343.

340. L’assegno di cui all’articolo 1, comma125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,è riconosciuto anche per ogni figlio nato oadottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicem-bre 2020 e, con riferimento a tali soggetti,è corrisposto esclusivamente fino al com-pimento del primo anno di età ovvero delprimo anno di ingresso nel nucleo fami-liare a seguito dell’adozione e il relativoimporto è pari a:

a) 1.920 euro qualora il nucleo fami-liare di appartenenza del genitore richie-dente l’assegno sia in una condizione eco-nomica corrispondente a un valore dell’in-dicatore della situazione economica equi-valente (ISEE), stabilito ai sensi delregolamento di cui al decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 5 dicembre2013, n. 159, non superiore a 7.000 euroannui;

b) 1.440 euro qualora il nucleo fami-liare di appartenenza del genitore richie-dente l’assegno sia in una condizione eco-nomica corrispondente a un valore dell’I-SEE superiore alla soglia di cui alla letteraa) e non superiore a 40.000 euro;

c) 960 euro qualora il nucleo familiaredi appartenenza del genitore richiedentel’assegno sia in una condizione economicacorrispondente a un valore dell’ISEE supe-riore a 40.000 euro;

d) in caso di figlio successivo al primo,nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il31 dicembre 2020, l’importo dell’assegno dicui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20per cento.

341. All’onere derivante dal comma 340,valutato in 348 milioni di euro per l’anno2020 e in 410 milioni di euro per l’anno2021, si provvede quanto a 410 milioni dieuro per l’anno 2021 mediante corrispon-dente riduzione dell’autorizzazione di spesadi cui al comma 339. L’INPS provvede, conle risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente e senzanuovi o maggiori oneri per la finanza pub-blica, al monitoraggio dei maggiori oneriderivanti dall’attuazione del comma 340,inviando relazioni mensili al Ministro perle pari opportunità e la famiglia, al Mini-stero del lavoro e delle politiche sociali e alMinistero dell’economia e delle finanze.Nel caso in cui, in sede di attuazione delcomma 340, si verifichino o siano in pro-cinto di verificarsi scostamenti rispetto alleprevisioni di spesa di 348 milioni di europer l’anno 2020 e di 410 milioni di euro perl’anno 2021, con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze, di concerto coni Ministri per le pari opportunità e lafamiglia e del lavoro e delle politiche so-ciali, si provvede a rideterminare l’importoannuo dell’assegno e i valori dell’ISEE dicui all’articolo 1, comma 125, della legge 23dicembre 2014, n. 190.

342. Al comma 354 dell’articolo 1 dellalegge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « ancheper gli anni 2017, 2018 e 2019 » sono so-stituite dalle seguenti: « anche per gli anni2017, 2018, 2019 e 2020 »;

b) al secondo periodo, le parole: « e acinque giorni per l’anno 2019 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « , a cinque giorni perl’anno 2019 e a sette giorni per l’anno2020 »;

c) al terzo periodo, le parole: « Per glianni 2018 e 2019 » sono sostituite dalleseguenti: « Per gli anni 2018, 2019 e 2020 ».

Page 63: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 63 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

343. Al comma 355 dell’articolo 1 dellalegge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: « perciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 » finoalla fine del periodo sono sostituite dalleseguenti: « a decorrere dall’anno 2019 »;

b) dopo il primo periodo è inserito ilseguente: « A decorrere dall’anno 2020, ilbuono di cui al primo periodo è comunqueincrementato di 1.500 euro per i nucleifamiliari con un valore dell’indicatore dellasituazione economica equivalente (ISEE),di cui al decreto del Presidente del Consi-glio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi del-l’articolo 7 del medesimo decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri n. 159 del2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiaricon un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000euro; l’importo del buono spettante a de-correre dall’anno 2022 può essere rideter-minato, nel rispetto del limite di spesaprogrammato, con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro per le pari opportunità e la fami-glia, di concerto con il Ministro del lavoroe delle politiche sociali e con il Ministrodell’economia e delle finanze, da adottareentro il 30 settembre 2021 tenuto contodegli esiti del monitoraggio di cui al sestoperiodo del presente comma »;

c) il terzo periodo è sostituito dalseguente: « Il beneficio di cui ai primi treperiodi del presente comma è riconosciutonel limite massimo di 144 milioni di europer l’anno 2017, 250 milioni di euro perl’anno 2018, 300 milioni di euro per l’anno2019, 520 milioni di euro per l’anno 2020,530 milioni di euro per l’anno 2021, 541milioni di euro per l’anno 2022, 552 milionidi euro per l’anno 2023, 563 milioni di europer l’anno 2024, 574 milioni di euro perl’anno 2025, 585 milioni di euro per l’anno2026, 597 milioni di euro per l’anno 2027,609 milioni di euro per l’anno 2028 e 621milioni di euro annui a decorrere dall’anno2029 ».

344. All’onere derivante dal comma 343,pari a 190 milioni di euro per l’anno 2020,

200 milioni di euro per l’anno 2021, 211milioni di euro per l’anno 2022, 222 milionidi euro per l’anno 2023, 233 milioni di europer l’anno 2024, 244 milioni di euro perl’anno 2025, 255 milioni di euro per l’anno2026, 267 milioni di euro per l’anno 2027,279 milioni di euro per l’anno 2028 e 291milioni di euro annui a decorrere dall’anno2029, si provvede, per gli anni 2021 e suc-cessivi, mediante corrispondente riduzionedell’autorizzazione di spesa di cui al comma339.

345. Il fondo di cui all’articolo 1, comma411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,è incrementato di 500.000 euro annui adecorrere dall’anno 2020.

346. All’articolo 15 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e-ter) èinserita la seguente:

« e-quater) le spese, per un importonon superiore a 1.000 euro, sostenute dacontribuenti con reddito complessivo nonsuperiore a 36.000 euro per l’iscrizioneannuale e l’abbonamento di ragazzi di etàcompresa tra 5 e 18 anni a conservatori dimusica, a istituzioni di alta formazioneartistica, musicale e coreutica (AFAM) le-galmente riconosciute ai sensi della legge21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di mu-sica iscritte nei registri regionali nonché acori, bande e scuole di musica riconosciutida una pubblica amministrazione, per lostudio e la pratica della musica »;

b) al comma 2, dopo la parola: « e-ter) » è inserita la seguente: « , e-quater) ».

347. La detrazione di cui all’articolo 15,comma 1, lettera e-quater), del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, introdotta dal comma 346del presente articolo al fine di sostenere leattività di contrasto alla povertà educativaminorile, spetta a decorrere dal periodod’imposta in corso alla data del 1° gennaio2021.

348. Le amministrazioni pubbliche dicui all’articolo 1, comma 2, del decreto

Page 64: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 64 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espon-gono, in modo visibile al pubblico, neilocali dove si erogano servizi diretti all’u-tenza, un cartello recante il numero verdedi pubblica utilità per il sostegno alle vit-time di violenza e stalking, promosso dalDipartimento per le pari opportunità dellaPresidenza del Consiglio dei ministri.

349. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, da adottare entro no-vanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, su proposta del Mini-stro per le pari opportunità e la famiglia, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze e con il Ministro dell’interno,previa intesa in sede di Conferenza unifi-cata di cui all’articolo 8 del decreto legi-slativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definitii modelli dei cartelli, i relativi contenuti, lelingue utilizzate, nonché le modalità e letempistiche di esposizione.

350. Negli esercizi pubblici di cui all’ar-ticolo 86 del testo unico delle leggi di pub-blica sicurezza, di cui al regio decreto 18giugno 1931, n. 773, nei locali dove si svolgel’assistenza medico-generica e pediatrica,di cui all’articolo 25, terzo comma, dellalegge 23 dicembre 1978, n. 833, e nellefarmacie di cui alla legge 2 aprile 1968,n. 475, è esposto il cartello di cui al comma348 con le modalità e le tempistiche pre-viste dal decreto di cui al comma 349.

351. La violazione della disposizione dicui al comma 348 costituisce elemento divalutazione della sussistenza della respon-sabilità dirigenziale, ai sensi dell’articolo 21del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

352. Ai fini dell’attuazione delle dispo-sizioni di cui ai commi da 348 a 351, neilimiti dello stanziamento di cui al presentecomma, la dotazione del Fondo per le po-litiche relative ai diritti e alle pari oppor-tunità, di cui all’articolo 19, comma 3, deldecreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248, è incrementato di 0,1 milionidi euro per l’anno 2020.

353. Per il finanziamento del Piano d’a-zione straordinario contro la violenza ses-suale e di genere, di cui all’articolo 5 deldecreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15

ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2020-2022, il Fondo per le politiche relative aidiritti e alle pari opportunità, di cui all’ar-ticolo 19, comma 3, del decreto-legge 4luglio 2006, n. 223, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,è incrementato di 4 milioni di euro perciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

354. Al fine di promuovere l’educazionealle differenze di genere quale metodo pri-vilegiato per la realizzazione dei princìpi dieguaglianza e di piena cittadinanza nellarealtà sociale contemporanea, le universitàprovvedono a inserire nella propria offertaformativa corsi di studi di genere o a po-tenziare i corsi di studi di genere già esi-stenti. Per le finalità del presente comma ilFondo per il finanziamento ordinario delleuniversità, di cui all’articolo 5, comma 1,lettera a), della legge 24 dicembre 1993,n. 537, è incrementato di 1 milione di euroannui a decorrere dall’anno 2020. Con de-creto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca, da adottare entrosessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, le risorse sonoripartite tra le università.

355. All’articolo 1 della legge 24 dicem-bre 2007, n. 244, il comma 132 è sostituitodal seguente:

« 132. A decorrere dall’anno 2020, per isoggetti di età pari o superiore a settanta-cinque anni e con un reddito proprio e delconiuge non superiore complessivamente aeuro 8.000 annui, non conviventi con altrisoggetti titolari di un reddito proprio, fattaeccezione per collaboratori domestici, colfe badanti, è abolito il pagamento del ca-none di abbonamento alle radioaudizioniesclusivamente per l’apparecchio televisivoubicato nel luogo di residenza. Per l’abusoè irrogata una sanzione amministrativa, inaggiunta al canone dovuto e agli interessi dimora, d’importo compreso tra euro 500 edeuro 2.000 per ciascuna annualità evasa ».

356. All’articolo 1, comma 160, dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera a)è abrogata e, al secondo periodo, le parole:« che stabilisce altresì le modalità di frui-zione dell’esenzione di cui alla lettera a), »sono soppresse.

Page 65: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 65 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

357. Al fine di promuovere lo sviluppodella cultura e la conoscenza del patrimo-nio culturale, a tutti i residenti nel terri-torio nazionale in possesso, ove previsto, dipermesso di soggiorno in corso di validità,i quali compiono diciotto anni di età nel2020, è assegnata, nell’anno del compi-mento del diciottesimo anno e nel rispettodel limite massimo di spesa di 160 milionidi euro per l’anno 2020, una Carta elettro-nica, utilizzabile per acquistare biglietti perrappresentazioni teatrali e cinematografi-che e spettacoli dal vivo, libri, abbonamentia quotidiani anche in formato digitale, mu-sica registrata, prodotti dell’editoria audio-visiva, titoli di accesso a musei, mostre edeventi culturali, monumenti, gallerie, areearcheologiche e parchi naturali nonché persostenere i costi relativi a corsi di musica,di teatro o di lingua straniera.

358. Le somme assegnate con la Cartanon costituiscono reddito imponibile delbeneficiario e non rilevano ai fini del com-puto del valore dell’ISEE. Con decreto delMinistro per i beni e le attività culturali eper il turismo, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, da adottareentro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sono definitigli importi nominali da assegnare nel ri-spetto del limite di spesa di cui al comma357, i criteri e le modalità di attribuzione edi utilizzo della Carta.

359. Al fine di assicurare il funziona-mento, la manutenzione ordinaria e la con-tinuità nella fruizione per i visitatori, non-ché per l’abbattimento delle barriere archi-tettoniche, nello stato di previsione del Mi-nistero per i beni e le attività culturali e peril turismo è istituito il « Fondo per il fun-zionamento dei piccoli musei » con unadotazione di 2 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2020.

360. Con decreto del Ministro per i benie le attività culturali e per il turismo, daadottare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, èstabilito un piano di riparto relativo allerisorse del Fondo di cui al comma 359.

361. All’articolo 15, comma 1, letterac-bis), del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,il primo periodo è sostituito dal seguente:« le spese veterinarie, fino all’importo dieuro 500, limitatamente alla parte che ec-cede euro 129,11 ».

362. A decorrere dall’anno 2020, è au-torizzata la spesa di 22,5 milioni di euroannui da destinare al personale non diri-genziale del Ministero per i beni e le atti-vità culturali e per il turismo, per indennitàaventi carattere di certezza, continuità estabilità, determinate con decreto del Mi-nistro per i beni e le attività culturali e peril turismo, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze. Ai relativi onerisi provvede mediante utilizzo di una quotacorrispondente dei proventi derivanti dallavendita dei biglietti di ingresso agli istitutie luoghi della cultura di appartenenza sta-tale, di cui all’articolo 110 del codice deibeni culturali e del paesaggio, di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,al netto dell’eventuale aggio, già iscrittinello stato di previsione della spesa delMinistero per i beni e le attività culturali eper il turismo, che sono conseguentementeridotti in termini di competenza e di cassa.

363. A decorrere dall’anno 2020, unaquota dei proventi derivanti dalla venditadei biglietti di ingresso agli istituti e luoghidella cultura statali ai sensi dell’articolo110 del codice di cui al decreto legislativo22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell’even-tuale aggio e della spesa autorizzata aisensi del comma 362, prodotti nell’annoprecedente a quello di riferimento, è ver-sata all’entrata del bilancio dello Stato en-tro il 31 luglio di ciascun anno, per esseredestinata, in misura non superiore a 10milioni di euro annui e in deroga ai limitifinanziari disposti dalla normativa vigente,a remunerare le prestazioni per il lavorostraordinario del personale del Ministeroper i beni e le attività culturali e per ilturismo, al fine di fronteggiare le indila-zionabili e inderogabili esigenze di lavoroeccezionali connesse con il potenziamentodel funzionamento dei servizi e con losvolgimento di specifiche attività nel set-tore dei beni culturali.

364. Per la realizzazione di iniziativeculturali e di spettacolo nei comuni della

Page 66: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 66 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

provincia di Parma, designata capitale ita-liana della cultura per il 2020, è autoriz-zata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno2020. Le risorse di cui al primo periodopossono essere destinate anche per la pro-roga fino al 31 dicembre 2020 dei contrattia tempo determinato, che comunque nonpossono superare, in ogni caso, il limitemassimo di trentasei mesi, anche disconti-nui, in essere alla data di entrata in vigoredella presente legge, stipulati dagli istituti eluoghi della cultura della medesima pro-vincia ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,n. 106.

365. Per la realizzazione di iniziativeculturali e di spettacolo organizzate pressoil comune di Milano, alla Fondazione IPomeriggi Musicali è assegnato un contri-buto di 500.000 euro per l’anno 2020.

366. Una quota delle risorse già asse-gnate con la delibera del CIPE n. 31/2018del 21 marzo 2018 al Piano operativo « Cul-tura e turismo » di competenza del Mini-stero per i beni e le attività culturali e peril turismo è destinata, nella misura di 75milioni di euro per l’anno 2020, all’incre-mento della dotazione del Fondo per losviluppo degli investimenti nel cinema enell’audiovisivo di cui all’articolo 13 dellalegge 14 novembre 2016, n. 220.

367. Gli stanziamenti del Fondo unicoper lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile1985, n. 163, sono incrementati nella mi-sura di 10 milioni di euro a valere sullerisorse di cui all’articolo 2, comma 1, deldecreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 8agosto 2019, n. 81. Il presente comma en-tra in vigore il giorno stesso della pubbli-cazione della presente legge nella GazzettaUfficiale.

368. Al fine di sostenere e implementarele attività nell’ambito della ricerca, dell’in-novazione e della formazione, nonché dellafruizione e promozione del patrimonio cul-turale, svolte dalle istituzioni culturali edagli enti, istituti, associazioni, fondazionie altri organismi afferenti al Ministero peri beni e le attività culturali e per il turismo,l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo

1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995,n. 549, è incrementata di 3,5 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2020 el’autorizzazione di spesa di cui all’articolo1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, èincrementata di 3 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2020.

369. Al fine di tutelare un settore disignificativo rilievo in ambito culturale e disalvaguardare le relative attività, anche inconsiderazione dell’apporto al patrimoniotradizionale del Paese e allo sviluppo delturismo stagionale, è autorizzata la spesadi 1 milione di euro per ciascun anno deltriennio 2020-2022 per il finanziamento dicarnevali storici con una riconoscibile iden-tità storica e culturale. Ai fini dell’accessoalle relative risorse, i soggetti interessatitrasmettono al Ministero per i beni e leattività culturali e per il turismo i propriprogetti, nei termini e secondo le modalitàe la procedura stabiliti con apposito bandodel Ministro per i beni e le attività culturalie per il turismo, da adottare entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge. Entro i successivi due mesi,con decreto del Ministro per i beni e leattività culturali e per il turismo, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, si provvede all’individuazione deiprogetti ammessi al finanziamento e alriparto delle relative risorse, nel rispettodel limite di spesa di cui al primo periodo.

370. All’articolo 2 della legge 20 dicem-bre 2012, n. 238, dopo il comma 1-bis èaggiunto il seguente:

« 1-ter. È assegnato un contributo di250.000 euro per ciascuno degli anni 2020e 2021 a favore del comune di Pistoia perla realizzazione del Pistoia Blues Festival ».

371. Per la promozione, il sostegno e lavalorizzazione delle bande musicali è isti-tuito un apposito fondo, con una dotazionepari a 1 milione di euro annui per ciascunodegli anni 2020, 2021 e 2022, da iscriverenello stato di previsione del Ministero peri beni e le attività culturali e per il turismo.Con decreto del Ministro per i beni e leattività culturali e per il turismo, di con-certo con i Ministri interessati, si provvedeannualmente a ripartire le risorse del fondo.

Page 67: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 67 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

372. All’articolo 1, comma 317, dellalegge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole:« e di 500.000 euro annui a decorrere dal-l’anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti:« , di 500.000 euro per l’anno 2019 e di 1milione di euro annui a decorrere dal-l’anno 2020 ».

373. Per la partecipazione dell’Italia allaFiera internazionale del libro di Franco-forte, dedicata per l’edizione 2023 all’Italia,è autorizzata la spesa di 2 milioni di europer l’anno 2020, di 3 milioni di euro perciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1milione di euro per l’anno 2023.

374. Il contributo annuo dello Stato dicui all’articolo 8, comma 1, lettera b), deldecreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, èincrementato nella misura complessiva di1,5 milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2020. Una quota del contributo dicui al primo periodo, pari a 500.000 euro,è destinata a spese di parte corrente e larestante parte a interventi di conto capi-tale.

375. Per le finalità di cui all’articolo 3,comma 83, della legge 23 dicembre 1996,n. 662, è autorizzata la spesa di 23 milionidi euro per l’anno 2021 e di 33 milioni dieuro per ciascuno degli anni dal 2022 al2035, incrementando gli stanziamenti dellostato di previsione del Ministero per i benie le attività culturali e per il turismo de-stinati alla conservazione, al potenzia-mento e alla realizzazione di progetti spe-rimentali inerenti modelli di gestione, espo-sizione e fruizione per la tutela e la valo-rizzazione dei beni culturali e del paesaggiononché di progetti per la digitalizzazioneinerente al patrimonio culturale.

376. Al fine di favorire la promozione ela diffusione della cultura italiana all’e-stero, con decreto del Ministro per i beni ele attività culturali e per il turismo, adot-tato di concerto con il Ministro degli affariesteri e della cooperazione internazionale,sono assegnati specifici contributi per ilfunzionamento di teatri di proprietà delloStato all’estero. Per le finalità di cui alpresente comma è autorizzata la spesa di500.000 euro annui a decorrere dall’anno2020.

377. Al fine di consentire la celebra-zione del centocinquantesimo anniversariodella proclamazione di Roma capitale d’I-talia, nello stato di previsione del Ministeroper i beni e le attività culturali e per ilturismo è istituito un Fondo per il cento-cinquantesimo anniversario di Roma capi-tale da destinare alle associazioni presentisul territorio, con uno stanziamento pari a500.000 euro per l’anno 2020. Con decretodel Ministro per i beni e le attività culturalie per il turismo si provvede a definire icriteri per l’individuazione dei progetti am-messi al finanziamento e al riparto dellerelative risorse.

378. Per consolidare ed estendere glieffetti promozionali dell’immagine e dellacultura italiana nel mondo, a favore deifestival del cinema italiano che si svolgonoall’estero nel quadro del programma « Vi-vere all’italiana », nello stato di previsionedel Ministero degli affari esteri e dellacooperazione internazionale è iscritto unfinanziamento integrativo di 800.000 europer l’anno 2020, da ripartire con decretodel Ministro degli affari esteri e della coo-perazione internazionale, sentito il Mini-stro per i beni e le attività culturali e per ilturismo.

379. Nel rispetto delle disposizioni deltesto unico dei servizi di media audiovisivie radiofonici, di cui al decreto legislativo 31luglio 2005, n. 177, e allo scopo di garan-tire un servizio di trasmissione radiofonicauniversitaria, anche attraverso lo stru-mento della convenzione da stipulare aseguito di gara pubblica, i cui criteri sa-ranno definiti con decreto del Ministrodello sviluppo economico, è iscritto nellostato di previsione del medesimo Ministeroun Fondo, denominato « Antonio Mega-lizzi », con uno stanziamento pari a 1 mi-lione di euro per l’anno 2020.

380. Al riparto del fondo di cui al comma379 si provvede con decreto del Ministrodello sviluppo economico, di concerto conil Ministro dell’istruzione, dell’università edella ricerca, da emanare entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.

381. Al fine di implementare il progettoculturale connesso al Portale delle fonti per

Page 68: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 68 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

la storia della Repubblica italiana e leulteriori attività di digitalizzazione delladocumentazione archivistica e bibliograficache lo alimentano, è autorizzata la spesa di750.000 euro per l’anno 2020 a favore delConsiglio nazionale delle ricerche.

382. Al fine di promuovere lo studio e laricerca sull’impatto e gli effetti complessividelle politiche per la promozione delle pariopportunità locali, è autorizzato un contri-buto straordinario di 300.000 euro per l’anno2020 a favore della Lega delle autonomielocali.

383. L’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1, comma 1, lettera c), del de-creto-legge 31 marzo 2011, n. 34, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 26 mag-gio 2011, n. 75, è incrementata di un mi-lione di euro annui a decorrere dall’anno2020, destinati all’erogazione di contributiin favore delle scuole di eccellenza nazio-nale operanti nell’ambito dell’altissima for-mazione musicale, di rilevante interesseculturale, al fine di garantire il prosegui-mento della loro attività. Alla ripartizionedell’importo di cui al primo periodo, sullabase delle esigenze prospettate, si provvedecon decreto del Ministro per i beni e leattività culturali e per il turismo, da ema-nare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge.

384. Ai fini della riqualificazione socialedel territorio da conseguire mediante re-cupero, tutela e valorizzazione dei luoghiculturali e delle aree industriali dismesse diinteresse storico e culturale che versano instato di degrado e abbandono, nonché perfavorire la riduzione del consumo di suolo,è istituito, presso il Ministero per i beni ele attività culturali e per il turismo, il« Fondo per il recupero di immobili statalidi interesse storico e culturale in stato diabbandono e la riqualificazione delle areeindustriali dismesse ove insistano manu-fatti architettonici di interesse storico »,con dotazione iniziale di 1 milione di europer ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.Con decreto del Ministero per i beni e leattività culturali e per il turismo, di con-certo con il Ministero dell’economia e dellefinanze, da adottare entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, sono dettate le disposizioniattuative del presente comma.

385. In considerazione dell’alto valorestorico, culturale e sociale rappresentatodalla Badia di Santa Maria di Pattano,situata presso Vallo della Lucania in pro-vincia di Salerno, è autorizzata la spesa di1,3 milioni di euro per l’anno 2020 per unfinanziamento straordinario finalizzato allatutela e conservazione del bene nonché perla realizzazione dei lavori di restauro e dimessa in sicurezza, allo scopo di creare unattrattore turistico-culturale di rilevanzanazionale e internazionale.

386. Al fine di assicurare il funziona-mento, contribuire alla manutenzione or-dinaria e straordinaria, nonché garantire lacontinuità nella fruizione per i visitatori efavorire l’abbattimento delle barriere ar-chitettoniche, alla Fondazione Ente VilleVesuviane è assegnato un contributo stra-ordinario di euro 600.000 per ciascunodegli anni 2020, 2021 e 2022.

387. È istituito presso il Ministero per ibeni e le attività culturali e per il turismoun fondo per lo studio preliminare neces-sario all’introduzione del « Volo turistico »,con una dotazione di 0,1 milioni di europer ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022,al fine di valorizzare il patrimonio ambien-tale, paesaggistico, storico e architettonicoitaliano anche attraverso innovative formedi fruizione.

388. Entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, ilMinistero per i beni e le attività culturali eper il turismo emana uno o più decreti alfine di disciplinare le modalità di utilizzodel fondo di cui al comma 387.

389. A decorrere dall’anno 2020, alleistituzioni scolastiche statali e paritarie diogni ordine e grado, che acquistano uno opiù abbonamenti a periodici e riviste scien-tifiche e di settore, anche in formato digi-tale, è attribuito, previa istanza diretta alDipartimento per l’informazione e l’edito-ria della Presidenza del Consiglio dei mi-nistri, un contributo fino al 90 per centodella spesa. Con decreto del capo del Di-partimento per l’informazione e l’editoriadella Presidenza del Consiglio dei ministriè emanato annualmente il bando per l’as-

Page 69: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 69 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

segnazione del contributo di cui al presentecomma, sulla base dei criteri stabiliti daldecreto di cui al comma 392.

390. A decorrere dall’anno 2020, alleistituzioni scolastiche statali e paritarie cheadottano programmi per la promozionedella lettura critica e l’educazione ai con-tenuti informativi, nell’ambito dei Piani perl’offerta formativa rivolti ai frequentanti lascuola secondaria di primo grado, è attri-buito, previa istanza diretta al Diparti-mento per l’informazione e l’editoria dellaPresidenza del Consiglio dei ministri, uncontributo fino al 90 per cento della spesaper l’acquisto di uno o più abbonamenti aquotidiani, periodici e riviste scientifiche edi settore, anche in formato digitale. Condecreto del capo del Dipartimento per l’in-formazione e l’editoria della Presidenza delConsiglio dei ministri è emanato annual-mente il bando per l’assegnazione del con-tributo di cui al presente comma, sulla basedei criteri stabiliti dal decreto di cui alcomma 392.

391. A decorrere dall’anno scolastico2020/2021, gli studenti censiti nell’Anagrafenazionale studenti frequentanti le scuolesecondarie di secondo grado statali e pari-tarie che partecipano a programmi per lapromozione della lettura critica e l’educa-zione ai contenuti informativi nell’ambitodell’istituzione scolastica di appartenenzapossono concorrere, per il tramite dellemedesime istituzioni scolastiche, all’asse-gnazione di un contributo per l’acquisto diabbonamenti a quotidiani o periodici, an-che in formato digitale, accessibile me-diante piattaforma di erogazione voucherin forma virtuale associata alla Carta delloStudente « IoStudio », di cui all’articolo 10del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63,secondo le modalità e i limiti di importostabiliti dal decreto di cui al comma 392. Icontributi previsti dal presente comma noncostituiscono reddito imponibile e non ri-levano ai fini del computo del valore del-l’indicatore della situazione economica equi-valente. In via sperimentale, per il primoanno scolastico di applicazione, i contributidi cui al presente comma sono destinatiagli studenti frequentanti la prima classedella scuola secondaria di secondo grado.

392. I contributi di cui ai commi 389,390 e 391 sono concessi per un importocomplessivo non superiore a 20 milioni dieuro annui a decorrere dal 2020, stabilitoannualmente con il decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri di cui all’articolo1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016,n. 198, nell’ambito delle risorse del Fondoper il pluralismo e l’innovazione dell’infor-mazione, di cui all’articolo 1 della leggen. 198 del 2016, destinate agli interventi dicompetenza della Presidenza del Consigliodei ministri. Per le finalità di cui ai commi389, 390 e 391, il predetto Fondo è incre-mentato di 20 milioni di euro annui adecorrere dal 2020. Con decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri o del Sot-tosegretario con delega all’informazione eall’editoria, di concerto con il Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricerca,da adottare entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge,sono stabiliti i criteri per l’accesso ai con-tributi di cui ai commi 389, 390 e 391,nonché i criteri per l’individuazione an-nuale della platea degli aventi diritto aicontributi di cui al comma 391, anche conriferimento al monitoraggio e al rispettodel limite di spesa.

393. Per l’anno 2020, in deroga all’arti-colo 1, comma 806, ultimo periodo, dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, il creditod’imposta di cui ai commi da 806 a 809 delmedesimo articolo 1 della legge n. 145 del2018 è riconosciuto agli esercenti attivitàcommerciali non esclusivi, come indivi-duati dall’articolo 2, comma 3, del decretolegislativo 24 aprile 2001, n. 170, anche neicasi in cui la predetta attività commercialenon rappresenti l’unico punto vendita aldettaglio di giornali, riviste e periodici nelcomune di riferimento. L’agevolazione èriconosciuta prioritariamente agli esercentiattività commerciali che operano esclusi-vamente nel settore della vendita al detta-glio di giornali, riviste e periodici.

394. In previsione di una revisione or-ganica della normativa a tutela del plura-lismo dell’informazione, che tenga contoanche delle nuove modalità di fruizionedell’informazione da parte dei cittadini,tutti i termini di cui all’articolo 1, comma

Page 70: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 70 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,sono differiti di dodici mesi. Sono conse-guentemente differite le riduzioni applica-bili alla contribuzione diretta, di cui aldecreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

395. Al fine di favorire la diffusionedella cultura storico-scientifica e promuo-vere la conservazione e valorizzazione delpatrimonio bibliografico ed archivistico dellaFondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma èriconosciuto un contributo straordinariopari a 250.000 euro annui a decorreredall’anno 2020, in favore della FondazioneLuigi Einaudi Onlus di Roma allo scopo disostenere la digitalizzazione dei fondi ar-chivistici in possesso della medesima Fon-dazione.

396. Al fine di favorire la diffusionedella cultura internazionalistica e promuo-vere la conservazione e valorizzazione delpatrimonio bibliografico dell’Istituto affariinternazionali di Roma, è riconosciuto uncontributo straordinario pari a 200.000 europer l’anno 2020 e a 100.000 euro per l’anno2021 in favore del predetto Istituto, alloscopo di sostenere la digitalizzazione deifondi archivistici in possesso del medesimoIstituto.

397. Per espletamento del servizio ditrasmissione radiofonica delle sedute par-lamentari è autorizzata la spesa fino ad unmassimo di 8 milioni di euro annui perciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

398. Fino all’espletamento della proce-dura di affidamento del servizio di cui alcomma 397, indetta dal Ministero dellosviluppo economico e da completare entroil 30 aprile 2020, è prorogato il regimeconvenzionale con il Centro di produzioneSpa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dellalegge 11 luglio 1998, n. 224. Decorso iltermine di cui al periodo precedente, ilregime convenzionale con il Centro di pro-duzione Spa si intende risolto di dirittosalvo che a tale data la procedura non siastata ancora conclusa.

399. Ai fini del rafforzamento struttu-rale dei processi di innovazione tecnologicae di digitalizzazione di competenza del Di-partimento per la trasformazione digitaledella Presidenza del Consiglio dei ministri,l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo

8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14dicembre 2018, n. 135, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,n. 12, è incrementata di 6 milioni di europer l’anno 2020, di 8 milioni di euro perl’anno 2021 e di 10 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2022.

400. Per l’avvio della realizzazione delleazioni, delle iniziative e dei progetti con-nessi e strumentali all’attuazione dell’A-genda digitale italiana, in coerenza con gliobiettivi dell’Agenda digitale europea, non-ché per le azioni, le iniziative e i progetti diinnovazione e delle connesse attività dicomunicazione, è autorizzata la spesa di 5milioni di euro per ciascuno degli anni2020 e 2021.

401. Al comma 1-ter dell’articolo 8 deldecreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,convertito, con modificazioni, dalla legge11 febbraio 2019, n. 12, è aggiunto, in fine,il seguente periodo: « Allo stesso fine e perlo sviluppo e la diffusione dell’uso delletecnologie tra cittadini, imprese e pubblicaamministrazione, il Presidente del Consi-glio dei ministri, o il Ministro delegato,individua, promuove e gestisce mediante lacompetente struttura per l’innovazione dellaPresidenza del Consiglio dei ministri pro-getti di innovazione tecnologica e di tra-sformazione digitale di rilevanza strategicae di interesse nazionale ».

402. Al fine di rendere più semplice,efficiente, sicura ed economica la notifica-zione con valore legale di atti, provvedi-menti, avvisi e comunicazioni della pub-blica amministrazione, con risparmio perla spesa pubblica e minori oneri per icittadini, la Presidenza del Consiglio deiministri, tramite la società di cui all’arti-colo 8, comma 2, del decreto-legge 14 di-cembre 2018, n. 135, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,n. 12, sviluppa una piattaforma digitaleper le notifiche. La società di cui al primoperiodo affida lo sviluppo della piatta-forma, anche attraverso il riuso di infra-strutture tecnologiche esistenti, alla societàdi cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133.

Page 71: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 71 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

403. Per la realizzazione della piatta-forma di cui al comma 402 è autorizzata laspesa di 2 milioni di euro annui a decor-rere dall’anno 2020.

404. All’articolo 2, comma 1-bis, dellalegge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo laparola: « 2019 » sono inserite le seguenti:« e di 1 milione di euro per ciascuno deglianni 2020, 2021 e 2022 ».

405. In occasione del centenario dellafondazione del Partito comunista italiano,con decreto del Presidente del Consiglio deiministri, alla struttura di missione per glianniversari nazionali e gli eventi sportivinazionali e internazionali sono assegnate,per gli anni 2020 e 2021, nei limiti dellerisorse disponibili a legislazione vigente, avalere sui pertinenti capitoli di bilanciodella Presidenza del Consiglio dei ministrie, comunque, senza nuovi o maggiori oneria carico del bilancio dello Stato, risorsefinalizzate alla promozione di iniziative cul-turali e celebrative connesse a tale ricor-renza.

406. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, ovvero dell’Autorità po-litica delegata, ove nominata, ad avvalersidella suddetta struttura di missione, daadottare entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonostabiliti i criteri per l’assegnazione dellerisorse di cui al comma 405 in favore delleistituzioni interessate, nonché di enti pub-blici e privati senza fine di lucro, e l’am-montare massimo dei medesimi contributi.

407. Al fine di conseguire risparmi dispesa e di accrescere la qualità, la sicu-rezza, l’efficienza energetica e la continuitàoperativa dei Centri per l’elaborazione delleinformazioni (CED) della pubblica ammi-nistrazione centrale, come definiti dall’ar-ticolo 33-septies, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 dicembre2012, n. 221, ad esclusione dei CED di cuial comma 3 dello stesso articolo 33-septies,il Presidente del Consiglio dei ministri, o ilMinistro delegato, adotta un atto di indi-rizzo, coordinamento e impulso per la ra-zionalizzazione e il consolidamento deglistessi CED.

408. La competente struttura della Pre-sidenza del Consiglio dei ministri dà attua-zione all’atto di indirizzo e coordinamentodi cui al comma 407 e adotta ogni attonecessario a tal fine. Agli atti di cui alprimo periodo non si applica l’articolo 14-bis, comma 2, lettere c), f) e g), del codicedi cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82.

409. Dall’attuazione dei commi 407 e408 non devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica. Lacompetente struttura della Presidenza delConsiglio dei ministri provvede con le ri-sorse umane, strumentali e finanziarie di-sponibili a legislazione vigente.

410. All’articolo 1, comma 468, dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole:« Entro centottanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge » sonosostituite dalle seguenti: « A partire dal-l’anno 2020, con frequenza biennale ».

411. All’articolo 1, comma 468, dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo leparole: « di concerto con » sono inserite leseguenti: « l’Autorità politica delegata perl’innovazione tecnologica e la digitalizza-zione e ».

412. Al fine di favorire, attraverso ilsistema degli istituti tecnici superiori, ladiffusione della cultura tecnica e scientificanecessaria per accompagnare e sostenerein modo sistematico le misure per lo svi-luppo economico e la competitività del si-stema produttivo italiano, 15 milioni dieuro del fondo di cui all’articolo 1, comma875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,come incrementato dall’articolo 1, comma67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,sono destinati per l’anno 2020 a investi-menti in conto capitale non inferiori a euro400.000 per la infrastrutturazione di sedi elaboratori coerenti con i processi di inno-vazione tecnologica 4.0. Le risorse sonoripartite con decreto del Ministero dellosviluppo economico, di concerto con il Mi-nistero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca, previa intesa in sede di Conferenzaunificata ai sensi dell’articolo 9, comma 2,lettera b), del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281.

Page 72: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 72 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

413. Al fine di promuovere l’accesso aibeni e ai servizi ai cittadini italiani edeuropei residenti in Italia, di età compresatra 18 e 35 anni, è istituito presso la Pre-sidenza del Consiglio dei ministri un fondodenominato « Fondo per la Carta giovaninazionale (CGN) » con una dotazione di 5milioni di euro per ciascuno degli anni2020, 2021 e 2022.

414. Con decreto del Ministro per lepolitiche giovanili e lo sport, da adottareentro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sono definitii criteri, le funzionalità e le modalità per larealizzazione e la distribuzione della Cartagiovani nazionale (CGN).

415. Il Ministero della giustizia è auto-rizzato nell’anno 2020, in aggiunta alle fa-coltà assunzionali previste dalla normativavigente, ad assumere magistrati ordinarivincitori di concorso già bandito alla datadi entrata in vigore della presente legge.

416. Per l’attuazione delle disposizionidi cui al comma 415 è autorizzata la spesanel limite di euro 13.962.056 per l’anno2020, di euro 16.695.800 per l’anno 2021, dieuro 18.258.140 per l’anno 2022, di euro18.617.344 per l’anno 2023, di euro23.615.918 per l’anno 2024, di euro23.755.234 per l’anno 2025, di euro24.182.536 per l’anno 2026, di euro24.681.056 per l’anno 2027, di euro25.108.360 per l’anno 2028 e di euro25.606.880 a decorrere dall’anno 2029.

417. All’articolo 1, comma 457, dellalegge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorreredal 2020, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) dopo le parole: « di 20 milioni dieuro per l’anno 2018 » sono aggiunte leseguenti: « e di euro 1.961.966 annui adecorrere dall’anno 2020 »;

b) dopo le parole: « aree colpite daeventi sismici, » la parola: « nonché » è sop-pressa;

c) dopo le parole: « della Corte dicassazione e dei consigli giudiziari » sonoaggiunte le seguenti: « , nonché all’attribu-zione di sussidi ai sensi dell’articolo 10,primo comma, numero 5), della legge 24marzo 1958, n. 195, erogabili anche a fa-vore del personale amministrativo ».

418. All’articolo 1 della legge 30 dicem-bre 2018, n. 145, dopo il comma 311 èinserito il seguente:

« 311-bis. Con decreto del Ministro dellagiustizia, di concerto con il Ministro per lapubblica amministrazione, sono determi-nati le modalità e i criteri per le assunzionidi cui al comma 311 ».

419. Al fine di garantire l’efficienza de-gli uffici di esecuzione penale esterna, ilMinistero della giustizia è autorizzato, neltriennio 2020-2022, in deroga ai vigentivincoli assunzionali e nell’ambito della do-tazione organica, a bandire procedure con-corsuali pubbliche e ad assumere a tempoindeterminato fino a 18 unità di personaledi livello dirigenziale non generale dellacarriera penitenziaria.

420. Con decreto del Ministro della giu-stizia, di concerto con il Ministro per lapubblica amministrazione, sono determi-nati le modalità e i criteri per le assunzionidi cui al comma 419.

421. Per l’attuazione delle disposizionidi cui al comma 419 è autorizzata la spesanel limite di euro 1.890.256 per ciascunodegli anni 2020 e 2021, di euro 1.933.524per ciascuno degli anni 2022 e 2023, dieuro 1.976.793 per ciascuno degli anni 2024e 2025, di euro 2.020.060 per ciascuno deglianni 2026 e 2027, di euro 2.063.329 perciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro2.106.597 a decorrere dall’anno 2030. Perl’espletamento delle procedure concorsualiè autorizzata la spesa di euro 500.000 perl’anno 2020.

422. Al fine di rafforzare l’offerta trat-tamentale nell’ambito degli istituti peniten-ziari, alla luce della rilevante scopertura diorganico, il Ministero della giustizia è au-torizzato a bandire, nell’anno 2020, proce-dure concorsuali pubbliche per l’assun-zione straordinaria, con contratto di lavoroa tempo indeterminato e nei limiti dellavigente dotazione organica, di 50 unità dipersonale del Dipartimento dell’ammini-strazione penitenziaria, destinate ai ruolidi funzionario giuridico pedagogico e fun-zionario mediatore culturale. Le predetteassunzioni sono autorizzate in deroga aivigenti limiti sulle facoltà assunzionali del-l’amministrazione penitenziaria.

Page 73: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 73 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

423. Per l’attuazione delle disposizionidi cui al comma 422 è autorizzata la spesadi euro 538.937 per l’anno 2020 e di euro2.155.745 a decorrere dall’anno 2021. Perl’espletamento delle relative procedure con-corsuali è autorizzata la spesa di euro500.000 per l’anno 2020.

424. Al fine di rafforzare l’offerta trat-tamentale legata all’esecuzione penaleesterna e di comunità, è autorizzata l’as-sunzione straordinaria di 100 unità di per-sonale per gli uffici territoriali del Dipar-timento per la giustizia minorile e di co-munità del Ministero della giustizia, desti-nato ai ruoli di funzionario dellaprofessionalità pedagogica e di funzionariodella professionalità di servizio sociale, dainquadrare nell’area terza, posizione eco-nomica F1. Le assunzioni di cui al presentecomma sono autorizzate in deroga ai vi-genti limiti sulle facoltà assunzionali. Perl’attuazione del presente comma è autoriz-zata la spesa di euro 1.009.136 per l’anno2020 e di euro 4.036.545 a decorrere dal-l’anno 2021.

425. Per lo svolgimento delle procedureconcorsuali necessarie all’attuazione delcomma 424 è autorizzata la spesa di euro500.000 per l’anno 2020.

426. È autorizzata la spesa di 1 milionedi euro per l’anno 2020 e di 2 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2021 alfine di rafforzare la rete volta all’assistenzadelle vittime di reato, e in particolare latutela sociale e assistenziale delle stesse,assicurando i diritti di informazione, soste-gno emotivo e psicologico, protezione econsigli anche per prevenire forme di vit-timizzazione secondaria e ripetuta, di inti-midazioni e di ritorsioni, nonché al fine difavorire un coordinamento nazionale deiservizi di assistenza alle vittime, in confor-mità a quanto previsto dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 25 ottobre 2012.

427. All’articolo 2, comma 2-bis, alinea,del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,convertito, con modificazioni, dalla legge13 novembre 2008, n. 181, le parole: « dalladata di entrata in vigore del decreto di cuial comma 6-ter del presente articolo » sonosostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2020 ».

428. All’articolo 2, comma 2-ter, deldecreto-legge n. 143 del 2008, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 181 del2008, le parole: « , costituiti dal differen-ziale rispetto al rendimento finanziario or-dinario di cui al comma 6-ter, » sono sop-presse.

429. All’articolo 2 del decreto-legge n. 143del 2008, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 181 del 2008, il comma 6-ter èsostituito dal seguente:

« 6-ter. Le disposizioni del regolamentodi cui al decreto del Ministro dell’economiae delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, adot-tato ai sensi dell’articolo 61, comma 23, deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, sono estese, in quantocompatibili, alle somme affluite al Fondounico giustizia ai sensi del comma 2-bis delpresente articolo. Con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, di concertocon il Ministro della giustizia e il Ministrodell’interno, sono adottate le eventuali ul-teriori disposizioni necessarie a dare attua-zione alle misure di cui al presente arti-colo. A decorrere dal 1° luglio 2020, allasocietà di cui al comma 1 è intestato unconto corrente acceso presso la Tesoreriadello Stato. Sul conto corrente di cui alprecedente periodo affluiscono, nel rispettodi quanto previsto ai periodi quinto e sestodel presente comma, le somme di denarooggetto dei procedimenti di cui al comma2-bis. La società di cui al comma 1 èassoggettata agli obblighi di programma-zione finanziaria di cui agli articoli 46 e 47della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Fermorestando il rispetto degli obblighi di cui alprecedente periodo e nella prospettiva digarantire stabilità alla consistenza mediagiornaliera delle somme in giacenza sulpredetto conto di Tesoreria, la società dicui al comma 1, entro il 15 gennaio diciascun esercizio finanziario, comunica alMinistero dell’economia e delle finanze e alMinistero della giustizia la previsione, subase annua, delle somme di cui al comma2-bis, che saranno depositate, nell’anno fi-nanziario di riferimento, nei conti correntiaccesi presso il sistema bancario e postale,nonché la quantificazione della giacenza

Page 74: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 74 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

media annua del predetto conto di Tesore-ria dello Stato intestato alla medesima so-cietà, da aggiornare con cadenza trime-strale. La società di cui al precedente pe-riodo accredita i conti correnti accesi pressole banche e Poste Italiane Spa nella misuraalmeno pari a consentire l’esecuzione delleoperazioni connesse ai procedimenti e alleprocedure nell’ambito del Fondo unico giu-stizia, disposte dagli organi competenti. IlMinistero della giustizia, con propria cir-colare, impartisce agli uffici giudiziari leistruzioni necessarie a rendere immediata-mente operative le disposizioni di cui alpresente articolo, prediligendo, ove rite-nuto opportuno, il ricorso ad un principiodi gradualità, con priorità agli uffici ubicatinelle sedi giudiziarie di più significativarilevanza ».

430. Alle somme di cui all’articolo 2,comma 2-bis, del decreto-legge 16 settem-bre 2008, n. 143, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,giacenti sul conto di Tesoreria di cui alterzo periodo del comma 6-ter del mede-simo articolo 2, come sostituito dal comma429, è riconosciuto un tasso di interesse,liquidato semestralmente, pari al rendi-mento dei BOT a sei mesi, calcolato comemedia dei rendimenti d’asta delle emissionidei BOT a sei mesi rilevate nel semestre diriferimento per l’applicazione del tasso diinteresse medesimo. Nel caso in cui il ren-dimento dei BOT a sei mesi, calcolato comeprevisto nel precedente periodo, fosse ne-gativo, il tasso di interesse da riconosceresulle giacenze di Tesoreria di cui al citatoterzo periodo del comma 6-ter dell’articolo2 del decreto-legge n. 143 del 2008, è paria zero.

431. Per assicurare la corretta esecu-zione in ambito nazionale delle sentenze dicondanna della Corte europea dei dirittidell’uomo, dei regolamenti amichevoli edelle dichiarazioni unilaterali definiti aisensi degli articoli 62 e 62A del regola-mento della predetta Corte seguiti da de-cisioni di radiazione delle cause dal ruolo,sulle somme corrisposte in esecuzione ditali sentenze, regolamenti amichevoli e di-chiarazioni unilaterali non sono dovute im-poste qualora sia prevista la clausola di

esenzione da imposizione fiscale. Conse-guentemente, l’articolo 88, comma 3, let-tera a), del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,si interpreta nel senso che non sono con-siderate indennità tassabili le somme indi-cate nel periodo precedente.

432. Alla legge 13 febbraio 2001, n. 48,il capo II è sostituito dal seguente:

« CAPO II

PIANTE ORGANICHE FLESSIBILI DI-STRETTUALI

Art. 4. – (Piante organiche flessibili di-strettuali) – 1. Con decreto del Ministrodella giustizia, da adottare, sentito il Con-siglio superiore della magistratura, nel ter-mine di tre mesi dalla data di entrata invigore della presente disposizione, è indi-viduato il contingente complessivo nazio-nale delle piante organiche flessibili distret-tuali di magistrati da destinare alla sosti-tuzione dei magistrati assenti ovvero all’as-segnazione agli uffici giudiziari del distrettoche versino in condizioni critiche di ren-dimento. Con le medesime modalità il Mi-nistro della giustizia provvede alla deter-minazione delle piante organiche flessibiliper ciascun distretto nei limiti della vigentedotazione organica della magistratura. Ilnumero dei magistrati da destinare allepiante organiche flessibili distrettuali è sog-getto a revisione almeno biennale da partedel Ministro della giustizia, sentito il Con-siglio superiore della magistratura. Quandola revisione di cui al terzo periodo deter-mina un sovrannumero rispetto alla piantaorganica flessibile distrettuale, i magistratiche ne fanno richiesta sono destinati allevacanze disponibili degli uffici del distretto.

2. Ai fini delle determinazioni di cui alcomma 1, primo periodo, devono distin-guersi i magistrati addetti alla pianta or-ganica flessibile distrettuale cui sono attri-buite funzioni giudicanti da quelli cui sonoattribuite funzioni requirenti.

3. Il capoluogo del distretto di corted’appello ove il magistrato della piantaorganica flessibile distrettuale esercita lesue funzioni è considerato sede di servizioad ogni effetto di legge.

Page 75: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 75 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

Art. 5. – (Criteri di destinazione in so-stituzione e assegnazione dei magistrati dellapianta organica flessibile distrettuale) – 1. Imagistrati della pianta organica flessibiledistrettuale sono destinati alla sostituzionenei seguenti casi di assenza dall’ufficio:

a) aspettativa per malattia o per altracausa;

b) astensione obbligatoria o facolta-tiva dal lavoro per gravidanza o maternitàovvero per le altre ipotesi disciplinate dallalegge 8 marzo 2000, n. 53;

c) tramutamento ai sensi dell’articolo192 dell’ordinamento giudiziario, di cui alregio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, noncontestuale all’esecuzione del provvedi-mento di trasferimento di altro magistratonel posto lasciato scoperto;

d) sospensione cautelare dal servizioin pendenza di procedimento penale o di-sciplinare;

e) esonero dalle funzioni giudiziarie ogiurisdizionali deliberato ai sensi dell’arti-colo 5, comma 8, del decreto legislativo 5aprile 2006, n. 160.

2. Non si fa luogo a sostituzione nelleipotesi di assenza di magistrati con fun-zioni direttive o semidirettive.

3. I magistrati della pianta organica fles-sibile distrettuale sono assegnati agli ufficigiudiziari del distretto per far fronte allecondizioni critiche di rendimento ai sensidell’articolo 4, comma 1. Con decreto delMinistro della giustizia, sentito il Consigliosuperiore della magistratura, sono indivi-duate le condizioni critiche di rendimentoche danno luogo all’assegnazione di cui alprimo periodo e la durata minima delperiodo della stessa assegnazione. Con ilmedesimo decreto sono altresì definiti icriteri di priorità per destinare i magistratidella pianta organica flessibile alla sostitu-zione nei casi di cui al comma 1 ovvero perassegnare i magistrati nei casi di cui alpresente comma.

Art. 6. – (Destinazione e assegnazione deimagistrati) – 1. La destinazione dei magi-strati nei casi di sostituzione ai sensi del-

l’articolo 5, comma 1, è disposta, su pro-posta del presidente della corte d’appelloovvero del procuratore generale presso lacorte d’appello, con provvedimento moti-vato del Consiglio superiore della magistra-tura.

2. L’assegnazione dei magistrati ai sensidell’articolo 5, comma 3, è disposta, anchesu proposta del presidente della corte d’ap-pello ovvero del procuratore generale pressola corte d’appello, con provvedimento mo-tivato del Consiglio superiore della magi-stratura, sentito il consiglio giudiziario econ il parere favorevole del Ministro dellagiustizia.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2sono comunicati al Ministro della giustizia.

Art. 7. – (Designazione dei magistrati) –1. La designazione del magistrato dellapianta organica flessibile distrettuale dadestinare in sostituzione o in assegnazioneavviene sulla base di criteri predeterminatidal Consiglio superiore della magistratura.

2. Il magistrato della pianta organicaflessibile distrettuale che, scaduto il pe-riodo di sostituzione o di assegnazione, hain corso la celebrazione di uno o più di-battimenti o udienze preliminari, è proro-gato nell’esercizio delle funzioni limitata-mente ai procedimenti medesimi.

3. Quando i magistrati della pianta or-ganica flessibile distrettuale non sono chia-mati alla sostituzione di magistrati assentiovvero non risulta possibile provvedere allaloro assegnazione sulla base dei criteri dicui all’articolo 5, comma 3, gli stessi sonoassegnati all’ufficio del distretto con le mag-giori percentuali di scopertura effettiva.

Art. 8. – (Valutazione dei servizi prestatidai magistrati della pianta organica flessi-bile distrettuale e ulteriori disposizioni sullepiante organiche) – 1. Per i magistrati de-stinati alla pianta organica flessibile distret-tuale l’anzianità di servizio è calcolata, aisoli fini del primo tramutamento succes-sivo, in misura doppia per ogni anno emese di effettivo servizio prestato. Le fra-zioni di servizio inferiori al mese non sonoconsiderate.

2. Se la permanenza in servizio pressola pianta organica flessibile distrettuale su-

Page 76: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 76 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

pera i sei anni, il magistrato ha diritto, incaso di trasferimento a domanda, ad esserepreferito a tutti gli altri aspiranti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2non si applicano ai trasferimenti a do-manda o d’ufficio che prevedono il confe-rimento di incarichi direttivi e semidirettivio di funzioni di legittimità, nonché ai tra-mutamenti alla Direzione nazionale anti-mafia e antiterrorismo e all’ufficio del mas-simario e del ruolo della Corte di cassa-zione ».

433. Nella distribuzione del contingentedi cui alla lettera L della tabella B allegataalla legge 5 marzo 1991, n. 71, deve essereaccordata prioritaria rilevanza alle cortid’appello.

434. I magistrati che alla data di entratain vigore della presente legge compongonola pianta organica dei magistrati distret-tuali sono inclusi nella pianta organicaflessibile distrettuale di cui all’articolo 4della legge 13 febbraio 2001, n. 48, comesostituito dal comma 432, e agli stessi ilbeneficio di cui all’articolo 8, comma 2,della predetta legge n. 48 del 2001, comesostituito dal comma 432, si applica in casodi permanenza in servizio per un periodopari a quattro anni, decorrente dalla datadi entrata in vigore della presente legge.

435. Al fine di garantire la realizzazionedi interventi straordinari per la funziona-lità dell’organizzazione giudiziaria anchein conseguenza del trasferimento delle com-petenze di cui all’articolo 1, comma 526,della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aldecreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, il comma 2-bis èsostituito dal seguente:

« 2-bis. Con decreto adottato ai sensidell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e),della legge 23 agosto 1988, n. 400, e del-l’articolo 4, comma 4, del decreto legisla-tivo 30 luglio 1999, n. 300, sono ridetermi-nati, nel rispetto della dotazione organicacomplessiva, i posti di dirigente di secondafascia negli uffici giudiziari anche isti-

tuendo un unico posto per più uffici giu-diziari »;

b) all’articolo 3, comma 1, le parole:« dal direttore generale regionale o inter-regionale territorialmente competente, ov-vero » e le parole: « , secondo le rispettivecompetenze e » sono soppresse;

c) all’articolo 4, comma 1, le parole: « ,per quanto di rispettiva competenza, daldirettore regionale o interregionale di cuiall’articolo 8, dal direttore tecnico di cuiall’articolo 5, per i distretti di Roma, Mi-lano, Napoli e Palermo, o » sono soppresse;

d) l’articolo 5 è abrogato;

e) il capo II è sostituito dal seguente:

« CAPO II

ARTICOLAZIONI DECENTRATE DEL MI-NISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 6. – (Uffici periferici dell’organizza-zione giudiziaria) – 1. Il Ministero dellagiustizia, nell’ambito della dotazione orga-nica come rideterminata ai sensi dell’arti-colo 7, esercita, con organi periferici dilivello dirigenziale non generale, sulla basedi programmi, indirizzi e direttive dispostidall’amministrazione centrale, le funzioni ei compiti in materia di organizzazione efunzionamento dei servizi relativi alla giu-stizia anche derivanti dal trasferimento dellecompetenze di cui all’articolo 1, comma526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgonoaltresì attività di raccordo con le ammini-strazioni competenti per la realizzazione diinterventi in materia di edilizia giudiziaria.

3. Al fine di assicurare una più completaattività di determinazione del fabbisogno dibeni e servizi dell’amministrazione perife-rica e degli uffici giudiziari, il presidentedel locale Consiglio dell’Ordine degli avvo-cati fa parte, con diritto di voto, degliorganismi collegiali di cui all’articolo 3 delregolamento di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 18 agosto 2015,n. 133. Per la predetta partecipazione nonsono dovuti compensi, gettoni di presenza oaltri emolumenti comunque denominati.All’eventuale rimborso delle spese di mis-

Page 77: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 77 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

sione si provvede con le risorse finanziariedel Ministero della giustizia disponibili alegislazione vigente.

Art. 7. – (Organico) – 1. Per il compiutosvolgimento delle specifiche attribuzioni dicui all’articolo 6, la dotazione organica delpersonale dirigenziale non generale dell’am-ministrazione giudiziaria è aumentata di10 unità.

2. Ai medesimi fini del comma 1, ladotazione organica dell’amministrazione giu-diziaria è altresì aumentata di complessive150 unità di personale amministrativo nondirigenziale appartenenti all’Area III e al-l’Area II. All’individuazione delle figure pro-fessionali si provvede ai sensi dell’articolo 6del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Per la copertura della dotazione or-ganica come rideterminata ai sensi deicommi 1 e 2, il Ministero della giustizia èautorizzato, nel triennio 2020-2022, a ban-dire procedure concorsuali pubbliche e adassumere a tempo indeterminato un corri-spondente contingente di personale dirigen-ziale e non dirigenziale in deroga ai limitidelle facoltà assunzionali dell’amministra-zione giudiziaria previste dalla normativavigente.

4. Il posto di direttore generale dell’uf-ficio speciale per la gestione e la manuten-zione degli uffici giudiziari della città diNapoli è soppresso e le funzioni e i compitidi cui all’articolo 1 del decreto-legge 16dicembre 1993, n. 522, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994,n. 102, sono esercitati da uno degli uffici dicui all’articolo 6 del presente decreto consede in Napoli.

Art. 8. – (Risorse) – 1. L’assegnazionedelle risorse finanziarie e strumentali aldirigente amministrativo preposto agli uf-fici periferici di cui all’articolo 6 per l’e-spletamento del suo mandato è effettuatadal competente direttore generale dell’am-ministrazione centrale secondo i criteri in-dicati dal Ministro della giustizia, ai sensidegli articoli 4, comma 1, lettera c), 14,comma 1, lettera b), e 16, comma 1, letterab), del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165 ».

436. Per l’attuazione delle disposizionidi cui al comma 435, è autorizzata la spesanel limite di euro 6.918.335 a decorreredall’anno 2020.

437. Al fine di concorrere alla riduzionedel disagio abitativo con particolare riferi-mento alle periferie e di favorire lo scam-bio tra le varie realtà regionali, è promossoil Programma innovativo nazionale per laqualità dell’abitare, di seguito denominato« Programma ». Il Programma è finalizzatoa riqualificare e incrementare il patrimo-nio destinato all’edilizia residenziale so-ciale, a rigenerare il tessuto socio-econo-mico, a incrementare l’accessibilità, la si-curezza dei luoghi e la rifunzionalizzazionedi spazi e immobili pubblici, nonché amigliorare la coesione sociale e la qualitàdella vita dei cittadini, in un’ottica di so-stenibilità e densificazione, senza consumodi nuovo suolo e secondo i princìpi e gliindirizzi adottati dall’Unione europea, se-condo il modello urbano della città intel-ligente, inclusiva e sostenibile (Smart City).

438. Con decreto del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze eil Ministro per i beni e le attività culturalie per il turismo, previa intesa in sede diConferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,da adottare entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge,sono definiti:

a) i termini, i contenuti e le modalitàdi presentazione delle proposte, corredatedal relativo cronoprogramma di attua-zione, che le regioni, le città metropolitane,i comuni capoluoghi di provincia, la città diAosta e i comuni con più di 60.000 abitantitrasmettono al Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti per le finalità di cui alcomma 437, ferma restando, per gli inter-venti di edilizia residenziale sociale, la co-erenza con la programmazione regionale;

b) l’entità massima del contributo ri-conoscibile a valere sulle risorse di cui alcomma 443, nonché i tempi e le relativemodalità di erogazione, assicurando il fi-nanziamento di almeno una proposta perciascuna regione di appartenenza del sog-getto proponente e la coerenza dell’utilizzo

Page 78: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 78 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

delle risorse anche con gli indirizzi di cuialla delibera del CIPE n. 127/2017 del 22dicembre 2017, pubblicata nella GazzettaUfficiale n. 87 del 14 aprile 2018;

c) i criteri per la valutazione delleproposte da parte dell’Alta Commissione dicui al comma 439, individuati in coerenzacon le finalità del Programma, privile-giando in particolare: l’entità degli inter-venti riguardanti gli immobili di ediliziaresidenziale pubblica, il recupero e la va-lorizzazione dei beni culturali, l’azzera-mento del consumo di nuovo suolo me-diante interventi di recupero, riqualifica-zione e densificazione funzionale di areegià urbanizzate ovvero, qualora non edifi-cate, comprese in tessuti urbanistici forte-mente consolidati, l’attivazione di finanzia-menti sia pubblici che privati, il coinvolgi-mento di operatori privati, anche del Terzosettore, le misure e i modelli innovativi digestione, inclusione sociale e welfare ur-bano.

439. Ai fini della valutazione delle pro-poste di cui al comma 438, è istituita pressoil Ministero delle infrastrutture e dei tra-sporti, senza nuovi o maggiori oneri a ca-rico della finanza pubblica, un’Alta Com-missione composta da:

a) sei rappresentanti del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, di cui unocon funzioni di presidente;

b) un rappresentante designato dallaConferenza delle regioni e delle provinceautonome;

c) un rappresentante designato dal-l’Associazione nazionale dei comuni ita-liani;

d) un rappresentante designato dalMinistero dell’interno;

e) un rappresentante designato dalMinistero per i beni e le attività culturali eper il turismo;

f) un rappresentante designato dal Di-partimento per la programmazione e ilcoordinamento della politica economicadella Presidenza del Consiglio dei ministri;

g) un rappresentante designato dalDipartimento per la trasformazione digi-tale della Presidenza del Consiglio dei mi-nistri.

440. I componenti dell’Alta Commis-sione sono nominati con decreto del Mini-stro delle infrastrutture e dei trasporti, daadottare entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge. Per losvolgimento della propria attività, l’AltaCommissione si avvale, senza nuovi o mag-giori oneri a carico della finanza pubblica,del supporto tecnico delle strutture delMinistero delle infrastrutture e dei tra-sporti, nonché del Consiglio superiore deilavori pubblici e della struttura tecnica dimissione di cui all’articolo 214 del codicedei contratti pubblici, di cui al decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai compo-nenti dell’Alta Commissione non spettanoindennità, gettoni di presenza, rimborsi speseo altri emolumenti comunque denominati.

441. L’Alta Commissione provvede all’e-same delle proposte presentate dai soggettidi cui al comma 439 e, all’esito, predispone,in coerenza con i criteri e le priorità indi-cati dal decreto di cui al medesimo comma439, un apposito elenco contenente le pro-poste ammissibili a finanziamento e appro-vato con decreto del Ministero delle infra-strutture e dei trasporti. Con il decreto dicui al primo periodo sono, altresì, definiti itermini per la stipulazione delle conven-zioni o degli accordi di programma perl’attuazione delle proposte.

442. In relazione agli interventi inseritinel Programma e ammessi al finanzia-mento ai sensi del comma 441, i comunipossono prevedere, nei limiti delle propriedisponibilità di bilancio, l’esclusione delpagamento del contributo di costruzione dicui all’articolo 16 del testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari inmateria edilizia, di cui al decreto del Pre-sidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380.

443. Per l’attuazione del Programma èistituito nello stato di previsione del Mini-stero delle infrastrutture e dei trasporti unfondo denominato « Programma innovativonazionale per la qualità dell’abitare », conuna dotazione complessiva in termini di

Page 79: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 79 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

competenza e di cassa pari a 853,81 milionidi euro, di cui 12,18 milioni di euro perl’anno 2020, 27,25 milioni di euro per l’anno2021, 74,07 milioni di euro per l’anno 2022,93,87 milioni di euro per l’anno 2023, 94,42milioni di euro per l’anno 2024, 95,04 mi-lioni di euro per l’anno 2025, 93,29 milionidi euro per l’anno 2026, 47,15 milioni dieuro per l’anno 2027, 48,36 milioni di europer l’anno 2028, 53,04 milioni di euro perl’anno 2029, 54,60 milioni di euro per l’anno2030, 54,64 milioni di euro per ciascunodegli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni dieuro per l’anno 2033.

444. Le risorse di cui all’articolo 2, primocomma, lettera f), e all’articolo 3, primocomma, lettera q), della legge 5 agosto1978, n. 457, nonché all’articolo 3, comma7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985,n. 12, convertito, con modificazioni, dallalegge 5 aprile 1985, n. 118, per un importopari a 20 milioni di euro per l’anno 2021,a 30 milioni di euro per l’anno 2022 e a 50milioni di euro per ciascuno degli anni dal2023 al 2026, sono rese indisponibili per lefinalità originarie e versate annualmenteall’entrata del bilancio dello Stato entro il30 gennaio di ogni anno e restano acquisiteall’erario.

445. All’articolo 7.1 della legge 30 aprile1999, n. 130, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « aventisede legale in Italia » sono inserite le se-guenti: « ovvero, su istanza del debitore,effettuate nell’ambito di operazioni aventiuna valenza sociale che prevedano la con-cessione in locazione al debitore, da partedella società veicolo di appoggio, dell’im-mobile costituito in garanzia del creditoceduto »;

b) dopo il comma 8 è aggiunto ilseguente:

« 8-bis. Ove l’operazione di cui al comma1 rivesta una valenza sociale in forza dellapartecipazione di un’associazione di pro-mozione sociale iscritta al registro da al-meno cinque anni, ovvero di società o entedalla stessa istituiti, che assista il futuroconduttore nella stipulazione del contrattodi locazione con la società veicolo di ap-

poggio, il limite temporale di cui al primoperiodo del comma 4-quater è di quindicianni dalla data di acquisto e comunquenon inferiore alla durata della locazione.L’eventuale soggetto cedente alla societàveicolo di appoggio è esonerato dalla con-segna dei documenti relativi alla regolaritàurbanistico-edilizia e fiscale, qualora entrosei mesi dalla cessione sia avviata l’istrut-toria per la procedura per la citata docu-mentazione e la medesima procedura siaconclusa nel limite massimo di trentaseimesi. L’esonero non è esteso alla successivavendita effettuata dalla società veicolo d’ap-poggio. Nel caso di trasferimento effettuatoa partire dal 2020 alla società veicolo d’ap-poggio, l’immobile è esente dall’impostamunicipale propria, se lo stesso continuaad essere utilizzato come abitazione prin-cipale del debitore del credito ceduto chene aveva il possesso prima della cessione.L’esenzione non si applica per gli immobiliclassificati nelle categorie catastali A1, A8 eA9 ».

446. Nelle more della revisione del si-stema di compartecipazione alla spesa sa-nitaria a carico degli assistiti al fine dipromuovere maggiore equità nell’accessoalle cure, di cui all’articolo 1, comma 516,lettera a), della legge 30 dicembre 2018,n. 145, a decorrere dal 1° settembre 2020,la quota di partecipazione al costo per leprestazioni di assistenza specialistica am-bulatoriale per gli assistiti non esentati, dicui all’articolo 1, comma 796, lettera p),primo periodo, della legge 27 dicembre2006, n. 296, è abolita. A decorrere dallastessa data cessano le misure alternativeadottate dalle regioni ai sensi della letterap-bis) del medesimo comma 796.

447. Ai fini di cui al comma 446, illivello del finanziamento del fabbisognosanitario nazionale standard cui concorrelo Stato è incrementato di 185 milioni dieuro per l’anno 2020 e di 554 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2021.

448. La dotazione del Fondo di cui al-l’articolo 1, comma 804, della legge 27dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 20 mi-lioni di euro per l’anno 2020 e di 60 milionidi euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Page 80: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 80 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

449. Per fare fronte al fabbisogno diapparecchiature sanitarie finalizzate a ga-rantire l’espletamento delle prestazioni dicompetenza dei medici di medicina gene-rale nonché dei pediatri di libera scelta, alfine di migliorare il processo di presa incura dei pazienti nonché di ridurre il fe-nomeno delle liste d’attesa, è autorizzatoun contributo pari ad euro 235.834.000 avalere sull’importo fissato dall’articolo 20della legge 11 marzo 1988, n. 67, comerifinanziato da ultimo dall’articolo 1, comma555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,nell’ambito delle risorse non ancora ripar-tite alle regioni. I trasferimenti in favoredelle regioni sono disposti sulla base di unpiano dei fabbisogni predisposto e appro-vato nel rispetto dei parametri fissati condecreto del Ministro della salute, da adot-tare entro il 31 gennaio 2020, previa intesain sede di Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano.Con il medesimo decreto sono definite ladistribuzione delle risorse di cui al pre-sente comma alle regioni, in quota capita-ria, e le modalità con cui le medesimeregioni, nell’ambito degli accordi integrativiregionali, individuano le attività assisten-ziali all’interno delle quali saranno utiliz-zati dispositivi medici di supporto, privile-giando ambiti relativi alla fragilità e allacronicità, anche prevedendo l’utilizzo distrumenti di telemedicina finalizzati allasecond opinion, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

450. Le apparecchiature sanitarie di cuial comma 449, di proprietà delle aziendesanitarie, sono messe a disposizione deimedici di cui al comma 449, secondo mo-dalità individuate dalle aziende medesime,avendo cura di misurare l’attività svoltaattraverso indicatori di processo.

451. All’articolo 1 della legge 27 dicem-bre 2017, n. 205, dopo il comma 432 èinserito il seguente:

« 432-bis. Il Ministero della salute, sen-tite le organizzazioni sindacali maggior-mente rappresentative, tenuto conto diquanto previsto dal decreto del Ministrodella salute di cui al comma 427, individuai criteri cui gli Istituti si attengono ai fini

dell’attribuzione delle fasce economiche alpersonale di cui al comma 432 ».

452. Al fine di consentire il correttosvolgimento delle molteplici funzioni isti-tuzionalmente demandate in base alla nor-mativa vigente all’Istituto nazionale per lapromozione della salute delle popolazionimigranti ed il contrasto delle malattie dellapovertà (INMP), per ciascuno degli anni dal2020 al 2022 è autorizzato un contributo di300.000 euro a favore del medesimo Isti-tuto.

453. Il Ministro della salute, entro ses-santa giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, definisce le modalitàper la promozione di campagne di infor-mazione e sensibilizzazione per gli animalidi affezione. Le iniziative di cui al periodoprecedente sono volte a sensibilizzare eresponsabilizzare la popolazione sul temadell’abbandono degli animali d’affezione edelle adozioni e a produrre maggiore co-noscenza sui vantaggi annessi alla steriliz-zazione, identificazione e registrazione al-l’anagrafe degli animali d’affezione. A talfine è autorizzata la spesa di 500.000 europer ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

454. Al fine di incentivare e supportarela gestione e la conduzione dei beni confi-scati, nonché di sostenere e favorire lecooperative sociali di cui alla legge 8 no-vembre 1991, n. 381, che, ai sensi dell’ar-ticolo 48, comma 3, lettera c), del codice dicui al decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, risultino, a far data dal 1° gennaio2020, nuove assegnatarie dei beni, è auto-rizzata la spesa di 1 milione di euro perciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

455. In favore dell’Ente nazionale sordi(ENS), ai fini della prosecuzione del pro-getto Comunic@Ens, e in particolare per ilservizio di videochiamata, è autorizzato uncontributo di 250.000 euro per gli anni2020, 2021 e 2022.

456. Al fine di garantire l’erogazione diun contributo per l’acquisto di sostituti dellatte materno alle donne affette da condi-zioni patologiche che impediscono la pra-tica naturale dell’allattamento, fino all’im-porto massimo annuo di euro 400 perneonato e comunque fino al sesto mese divita del neonato, nello stato di previsione

Page 81: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 81 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

del Ministero della salute è istituito il fondoper il sostegno all’acquisto di sostituti dellatte materno, con una dotazione di 2 mi-lioni di euro per l’anno 2020 e 5 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2021.

457. Con decreto del Ministro della sa-lute, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, da adottare entronovanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sentita la Con-ferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, sono stabilite le mi-sure attuative del comma 456 anche al finedi individuare le condizioni patologiche, ivicompresi i casi di ipogalattia e agalattiamaterna, e le modalità per beneficiare delcontributo di cui al comma 456, tenendoanche conto dei requisiti economici peraccedere al beneficio di cui al comma 456.

458. Per assicurare all’INPS il presidiodelle funzioni relative all’invalidità civile, dicui all’articolo 130 del decreto legislativo31 marzo 1998, n. 112, e delle attività me-dico-legali in materia previdenziale e assi-stenziale affidategli, l’INPS è autorizzato astipulare con le organizzazioni sindacali dicategoria maggiormente rappresentative inambito nazionale, con effetto a partire dal-l’anno 2021 e fermo restando l’avvio dellaprocedura di cui al comma 459 dall’anno2020, convenzioni per il conferimento diincarichi di 35 ore settimanali ad un nu-mero di medici non superiore a 820 unitàall’anno.

459. L’atto di indirizzo per la stipuladelle convenzioni è adottato con decretodel Ministro del lavoro e delle politichesociali, di concerto con il Ministro per lapubblica amministrazione e con il Ministrodella salute, sentito l’INPS per gli aspettiorganizzativo-gestionali e sentita la Fede-razione nazionale degli ordini dei medicichirurghi e degli odontoiatri. L’atto di in-dirizzo stabilisce la durata delle conven-zioni, i criteri per l’individuazione delleorganizzazioni sindacali rappresentative efornisce indirizzi sul regime delle incom-patibilità, nonché sulle tutele normative eprevidenziali del rapporto convenzionale,che tengano conto di princìpi di equitànormativa e retributiva in relazione alle

altre tipologie di medici che operano perl’INPS con rapporto convenzionale.

460. Ai maggiori oneri connessi ai rap-porti convenzionali di cui ai commi 458 e459, si provvede mediante assegnazione al-l’INPS di 7,2 milioni di euro per ciascunanno del triennio 2021-2023, di 7,3 milionidi euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, di 7,6 milioni di euro per ciascunanno del triennio 2027-2029 e di 7,8 mi-lioni di euro annui dall’anno 2030.

461. All’articolo 1 della legge 27 dicem-bre 2017, n. 205, dopo il comma 406 sonoinseriti i seguenti:

« 406-bis. Fermo restando quanto pre-visto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009,n. 153, la sperimentazione di cui al comma403 è prorogata al biennio 2021-2022 per leregioni individuate ai sensi del comma 404ed estesa, per il medesimo periodo, allerestanti regioni a statuto ordinario.

406-ter. Allo scopo di consentire la pro-roga nonché l’estensione della sperimenta-zione delle prestazioni e delle funzioni as-sistenziali di cui al comma 406-bis, è au-torizzata la spesa di euro 25.300.000 perciascuno degli anni 2021 e 2022, a valeresulle risorse di cui all’articolo 1, commi 34e 34-bis della legge 23 dicembre 1996,n. 662 ».

462. All’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo lalettera e) è inserita la seguente:

« e-bis) in attuazione del piano nazio-nale della cronicità di cui all’intesa del 15settembre 2016 sancita in sede di Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, al fine di favorire lapresa in cura dei pazienti cronici e diconcorrere all’efficientamento della rete deiservizi, la possibilità di usufruire presso lefarmacie, in collaborazione con i medici dimedicina generale e con i pediatri di liberascelta e comunque nel rispetto di prescri-zioni mediche, di un servizio di accessopersonalizzato ai farmaci. A tal fine, attra-verso le procedure della ricetta elettronicadi cui all’articolo 13 del decreto-legge 18ottobre 2012, n. 179, convertito, con mo-

Page 82: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 82 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,n. 221, i medici di medicina generale e ipediatri di libera scelta che effettuano leprescrizioni possono intrattenere ogni formadi collaborazione con le farmacie presceltedal paziente per l’erogazione dei servizi,anche attraverso le funzionalità del dossierfarmaceutico di cui all’articolo 12, comma2-bis, del citato decreto-legge n. 179 del2012. Le farmacie, quanto alle prestazionie ai servizi erogati dalla presente lettera,forniscono ai pazienti interessati ogni utilee completa informazione sulle cure pre-state e sulle modalità di conservazione eassunzione personalizzata dei farmaci pre-scritti, nonché informano periodicamente,e ogni volta che risulti necessario, il medicodi medicina generale e il pediatra di liberascelta o il medico prescrittore sulla rego-larità o meno dell’assunzione dei farmaci osu ogni altra notizia reputata utile, ivi com-presa la necessità di rinnovo delle prescri-zioni di farmaci per garantire l’aderenzaalla terapia ».

463. Per le finalità di cui alla legge 22marzo 2019, n. 29, è autorizzata la spesa di1 milione di euro annui a decorrere dal-l’anno 2020. Le risorse di cui al presentecomma sono ripartite tra le regioni se-condo modalità individuate con decreto delMinistro della salute, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, pre-via intesa in sede di Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e diBolzano, da adottare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge.

464. All’articolo 1, comma 590, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo leparole: « 31 dicembre 2019 » sono aggiuntii seguenti periodi: « I medicinali interessatida un procedimento di rinnovo depositatopresso l’AIFA entro la data del 30 giugno2017 sono mantenuti in commercio fino alcompletamento della valutazione da partedell’AIFA. Gli altri medicinali omeopaticipresenti nel canale distributivo al 1° gen-naio 2020 sono mantenuti in commerciofino alla data di scadenza del medicinaleindicata in etichetta e comunque non oltreil 1° gennaio 2022 ».

465. All’articolo 1, comma 539, dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole:« entro il 2005 » sono sostituite dalle se-guenti: « entro il 2012 ».

466. All’articolo 20 del decreto legisla-tivo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma11 è inserito il seguente:

« 11-bis. Allo scopo di fronteggiare lagrave carenza di personale e superare ilprecariato, nonché per garantire la conti-nuità nell’erogazione dei livelli essenziali diassistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenzialee no, del Servizio sanitario nazionale, ledisposizioni di cui ai commi 1 e 2 si ap-plicano fino al 31 dicembre 2022. Ai finidel presente comma il termine per il re-quisito di cui al comma 1, lettera c), e alcomma 2, lettera b), è stabilito alla data del31 dicembre 2019 ».

467. All’articolo 1, comma 673, dellalegge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole:« 20 milioni » sono sostituite dalle seguenti:« 22,5 milioni ».

468. All’articolo 20, comma 10, del de-creto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, leparole: « personale medico, tecnico-profes-sionale e infermieristico » sono sostituitedalle seguenti: « personale dirigenziale enon dirigenziale », le parole: « 31 dicembre2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31dicembre 2019 » e le parole: « 31 dicembre2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31dicembre 2020 ».

469. È autorizzata la spesa di 2 milionidi euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021per il sostegno dello studio, della ricerca edella valutazione dell’incidenza dell’endo-metriosi nel territorio nazionale. Il Mini-stero della salute, entro novanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge, con proprio decreto, stabilisce i cri-teri e le modalità per la ripartizione dellerisorse di cui al primo periodo, preve-dendo, in particolare, che le risorse desti-nate alla ricerca scientifica non possanoessere inferiori al 50 per cento dello stan-ziamento di cui al presente comma.

470. Al fine di supportare le attivitàdell’Osservatorio nazionale e degli Osser-vatori regionali di cui agli articoli 43 e 44

Page 83: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 83 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,è istituita un’apposita tecnostruttura di sup-porto. Le competenze dell’Osservatorio na-zionale di cui all’articolo 43 del decretolegislativo 17 agosto 1999, n. 368, sonoestese anche alle scuole di specializzazionedestinate alla formazione degli ulterioriprofili professionali sanitari. Conseguente-mente, la denominazione dell’Osservatorionazionale della formazione medica specia-listica di cui al decreto legislativo 17 agosto1999, n. 368, è modificata in « Osservatorionazionale per la formazione sanitaria spe-cialistica » e la sua composizione è inte-grata per garantire una rappresentanza de-gli specializzandi dei profili professionalisanitari diversi da quello di medico, inaggiunta alla rappresentanza eletta dei me-dici in formazione specialistica.

471. Per le finalità di cui al comma 470,a decorrere dall’anno 2020 è autorizzata laspesa di 3 milioni di euro annui da desti-nare alle specifiche esigenze di supportoper l’organizzazione e funzionamento dellatecnostruttura di cui al comma 470, anchemediante accordi e convenzioni con le isti-tuzioni universitarie.

472. Al fine di sviluppare ed adottaremetodologie e strumenti per la definizionedel fabbisogno di medici e professionistisanitari, nell’ottica di consentire una distri-buzione dei posti da assegnare per l’accessoai corsi di medicina e chirurgia e delleprofessioni sanitarie ed alle scuole di spe-cializzazione di area sanitaria rispondentealle effettive esigenze del Servizio sanitarionazionale, è autorizzata la spesa di 3 mi-lioni di euro nell’anno 2020 e di 2 milionidi euro annui a decorrere dall’anno 2021,da destinare all’Agenzia nazionale per iservizi sanitari regionali per il supporto daessa reso alle attività del Ministero dellasalute e delle regioni, di cui agli articoli 25e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999,n. 368, nonché all’Osservatorio nazionaleed agli Osservatori regionali, di cui agliarticoli 43 e 44 del decreto legislativo 17agosto 1999, n. 368.

473. All’articolo 1, comma 179, alinea,della legge 11 dicembre 2016, n. 232, leparole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituitedalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ». Con-

seguentemente, l’autorizzazione di spesa dicui al comma 186 del medesimo articolo 1della citata legge n. 232 del 2016 è incre-mentata di 108 milioni di euro per l’anno2020, di 218,7 milioni di euro per l’anno2021, di 184,6 milioni di euro per l’anno2022, di 124,4 milioni di euro per l’anno2023, di 57,1 milioni di euro per l’anno2024 e di 2,2 milioni di euro per l’anno2025. Le disposizioni di cui al secondo e alterzo periodo del comma 165 dell’articolo 1della legge 27 dicembre 2017, n. 205, siapplicano anche con riferimento ai soggettiche verranno a trovarsi nelle condizioniindicate nel corso dell’anno 2020.

474. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, sentito il Ministro della salute, daadottare entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, èistituita una Commissione tecnica incari-cata di studiare la gravosità delle occupa-zioni, anche in relazione all’età anagraficae alle condizioni soggettive dei lavoratori edelle lavoratrici, anche derivanti dall’espo-sizione ambientale o diretta ad agenti pa-togeni. La Commissione ha il compito diacquisire elementi conoscitivi e metodolo-gie scientifiche a supporto della valuta-zione delle politiche statali in materia pre-videnziale e assistenziale. La Commissioneè presieduta dal Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali o da un suo delegato ed ècomposta da rappresentanti del Ministerodell’economia e delle finanze, del Ministerodel lavoro e delle politiche sociali, del Mi-nistero della salute, del Dipartimento dellafunzione pubblica della Presidenza del Con-siglio dei ministri, dell’ISTAT, dell’INPS,dell’INAIL e del Consiglio superiore degliattuari, nonché da esperti in materie eco-nomiche, statistiche e attuariali designatidalle organizzazioni maggiormente rappre-sentative sul piano nazionale dei datori dilavoro e dei lavoratori, secondo le modalitàpreviste dal decreto di cui al primo pe-riodo. Con il medesimo decreto sono altresìdisciplinate le modalità di funzionamentodella Commissione, nonché la possibilità dirichiesta di contributi e proposte a esperti

Page 84: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 84 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

e ad accademici appartenenti a istituzioninazionali, europee e internazionali compe-tenti nelle materie oggetto di studio. LaCommissione conclude i lavori entro il 31dicembre 2020 ed entro i dieci giorni suc-cessivi il Governo presenta alle Camere unarelazione sugli esiti dei lavori della Com-missione. All’attuazione delle disposizionidi cui al presente comma si provvede con lerisorse umane, finanziarie e strumentalipreviste a legislazione vigente, senza nuovio maggiori oneri a carico della finanzapubblica. Ai componenti della Commis-sione non spetta alcun compenso, inden-nità, gettone di presenza, rimborso di speseo altro emolumento comunque denomi-nato.

475. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, su proposta del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, da adottare entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, è istituita una Commissionetecnica di studio sulla classificazione e com-parazione, a livello europeo e internazio-nale, della spesa pubblica nazionale perfinalità previdenziali e assistenziali. La Com-missione è presieduta dal Ministro del la-voro e delle politiche sociali o da un suodelegato ed è composta da rappresentantidel Ministero dell’economia e delle finanze,del Ministero del lavoro e delle politichesociali, del Ministero della salute, dell’I-STAT, dell’INPS e dell’INAIL, nonché daesperti in materie economiche, statistiche eattuariali designati dalle organizzazioni mag-giormente rappresentative sul piano nazio-nale dei datori di lavoro e dei lavoratori,secondo le modalità previste dal decreto dicui al primo periodo del presente comma.Con il medesimo decreto sono altresì di-sciplinate le modalità di funzionamentodella Commissione, nonché la possibilità dirichiesta di contributi e proposte a espertie ad accademici appartenenti a istituzioninazionali, europee e internazionali compe-tenti nelle materie oggetto di studio. LaCommissione conclude i lavori entro il 31dicembre 2020 ed entro i dieci giorni suc-cessivi il Governo presenta alle Camere unarelazione sugli esiti dei lavori della Com-

missione. All’attuazione delle disposizionidi cui al presente comma si provvede con lerisorse umane, finanziarie e strumentalipreviste a legislazione vigente, senza nuovio maggiori oneri a carico della finanzapubblica. Ai componenti della Commis-sione non spetta alcun compenso, inden-nità, gettone di presenza, rimborso di speseo altro emolumento comunque denomi-nato.

476. All’articolo 16 del decreto-legge 28gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, alcomma 1, le parole: « il 31 dicembre 2018 »sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicem-bre 2019 » e, al comma 3, le parole: « entroil 28 febbraio 2019 » sono sostituite dalleseguenti: « entro il 29 febbraio 2020 ».

477. Per il periodo 2020-2021 la rivalu-tazione automatica dei trattamenti pensio-nistici, secondo il meccanismo stabilito dal-l’articolo 34, comma 1, della legge 23 di-cembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici com-plessivamente pari o inferiori a quattrovolte il trattamento minimo INPS, nellamisura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici com-plessivamente superiori a quattro volte iltrattamento minimo INPS e con riferi-mento all’importo complessivo dei tratta-menti medesimi:

1) nella misura del 77 per cento peri trattamenti pensionistici complessiva-mente pari o inferiori a cinque volte iltrattamento minimo INPS. Per le pensionidi importo superiore a quattro volte ilpredetto trattamento minimo e inferiore atale limite incrementato della quota di ri-valutazione automatica spettante sulla basedi quanto previsto dalla lettera a), l’au-mento di rivalutazione è comunque attri-buito fino a concorrenza del predetto li-mite maggiorato. Per le pensioni di importosuperiore a cinque volte il predetto tratta-mento minimo e inferiore a tale limiteincrementato della quota di rivalutazioneautomatica spettante sulla base di quantoprevisto dal presente numero, l’aumento dirivalutazione è comunque attribuito fino aconcorrenza del predetto limite maggio-rato;

Page 85: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 85 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

2) nella misura del 52 per cento peri trattamenti pensionistici complessiva-mente superiori a cinque volte il tratta-mento minimo INPS e pari o inferiori a seivolte il trattamento minimo INPS. Per lepensioni di importo superiore a sei volte ilpredetto trattamento minimo e inferiore atale limite incrementato della quota di ri-valutazione automatica spettante sulla basedi quanto previsto dal presente numero,l’aumento di rivalutazione è comunque at-tribuito fino a concorrenza del predettolimite maggiorato;

3) nella misura del 47 per cento peri trattamenti pensionistici complessiva-mente superiori a sei volte il trattamentominimo INPS e pari o inferiori a otto volteil trattamento minimo INPS. Per le pen-sioni di importo superiore a otto volte ilpredetto trattamento minimo e inferiore atale limite incrementato della quota di ri-valutazione automatica spettante sulla basedi quanto previsto dal presente numero,l’aumento di rivalutazione è comunque at-tribuito fino a concorrenza del predettolimite maggiorato;

4) nella misura del 45 per cento peri trattamenti pensionistici complessiva-mente superiori a otto volte il trattamentominimo INPS e pari o inferiori a nove volteil trattamento minimo INPS. Per le pen-sioni di importo superiore a nove volte ilpredetto trattamento minimo e inferiore atale limite incrementato della quota di ri-valutazione automatica spettante sulla basedi quanto previsto dal presente numero,l’aumento di rivalutazione è comunque at-tribuito fino a concorrenza del predettolimite maggiorato;

5) nella misura del 40 per cento peri trattamenti pensionistici complessiva-mente superiori a nove volte il trattamentominimo INPS.

478. A decorrere dal 1° gennaio 2022l’indice di rivalutazione automatica dellepensioni è applicato, secondo il meccani-smo stabilito dall’articolo 34, comma 1,della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) nella misura del 100 per cento perle fasce di importo dei trattamenti pensio-

nistici fino a quattro volte il trattamentominimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per lefasce di importo dei trattamenti pensioni-stici comprese tra quattro e cinque volte iltrattamento minimo INPS;

c) nella misura del 75 per cento per lefasce di importo dei trattamenti pensioni-stici superiori a cinque volte il predettotrattamento minimo.

479. A decorrere dall’anno 2020, sonostanziati 35 milioni di euro al fine di con-sentire la presentazione delle domande diReddito di cittadinanza (Rdc) e di Pensionedi cittadinanza (Pdc) di cui al decreto-legge28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,anche attraverso i centri di assistenza fi-scale in convenzione con l’INPS ai sensidell’articolo 5, comma 1, del predetto de-creto-legge, nonché per le attività legateall’assistenza nella presentazione della DSUa fini ISEE affidate ai medesimi centri diassistenza fiscale ai sensi dell’articolo 11,comma 1, del regolamento di cui al decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 5dicembre 2013, n. 159.

480. A decorrere dall’anno 2020, ai finidel finanziamento delle attività per il Rdc ela Pdc, ai sensi dell’articolo 5, comma, 1 delcitato decreto-legge n. 4 del 2019, da partedegli istituti di patronato di cui alla legge30 marzo 2001, n. 152, il fondo istituitonello stato di previsione del Ministero dellavoro e delle politiche sociali è incremen-tato di 5 milioni di euro. I criteri di ripar-tizione del finanziamento per il Rdc e laPdc sono definiti con regolamento del Mi-nistro del lavoro e delle politiche sociali.

481. Agli oneri derivanti dall’attuazionedelle disposizioni di cui ai commi 479 e480, pari a 40 milioni di euro annui, siprovvede per l’anno 2020 mediante corri-spondente riduzione dell’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 12, comma 1, deldecreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 28marzo 2019, n. 26, e a decorrere dall’anno2021 mediante corrispondente riduzionedel fondo di cui all’articolo 1, comma 255,

Page 86: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 86 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

della legge 30 dicembre 2018, n. 145. IlMinistro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri de-creti, le occorrenti variazioni di bilancio.

482. Il Fondo di sostegno per le famigliedelle vittime di gravi infortuni sul lavoro dicui all’articolo 1, comma 1187, della legge27 dicembre 2006, n. 296, è incrementatorispettivamente di 1 milione di euro perl’anno 2020, di 2 milioni di euro per l’anno2021 e di 3 milioni di euro per l’anno 2022.

483. I pensionati già dipendenti pubbliciche fruiscono di trattamento a carico dellaGestione speciale di previdenza dei dipen-denti dell’amministrazione pubblica, giàiscritti all’INPDAP, nonché i dipendenti opensionati di enti e amministrazioni pub-bliche di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,iscritti ai fini pensionistici presso enti ogestioni previdenziali diverse dalla predettaGestione speciale di previdenza, che alladata di entrata in vigore della presentelegge non risultano iscritti alla gestioneunitaria delle prestazioni creditizie e so-ciali di cui all’articolo 1, comma 245, dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662, possonoaderire alla stessa, previa comunicazionescritta all’INPS della volontà di adesione.

484. Con decreto del Ministro del lavoroe delle politiche sociali, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, daadottare entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge aisensi dell’articolo 17, comma 3, della legge23 agosto 1988, n. 400, sono dettate ledisposizioni occorrenti per l’attuazione delcomma 483.

485. La comunicazione di cui al comma483 deve essere effettuata perentoriamenteentro sei mesi dalla data di entrata invigore del decreto di cui al comma 484.L’adesione esercitata è irrevocabile.

486. Per il triennio 2020-2022, i creditivantati dallo Stato nei confronti degli au-tori di un delitto di omicidio, sorti in con-seguenza della commissione del reato me-desimo, commesso contro il coniuge, anchelegalmente separato, contro l’altra partedell’unione civile o contro la persona sta-bilmente convivente con il colpevole ovveroad esso legata da relazione affettiva non

sono imputabili ai beni ereditari trasmessiai figli minori, ovvero maggiorenni noneconomicamente autosufficienti, nati dallepredette relazioni, purché estranei alla con-dotta delittuosa.

487. Per il medesimo periodo di cui alcomma 486, i crediti vantati da istitutiprevidenziali o assicurativi pubblici, non-ché dagli enti di cui al decreto legislativo 30giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo10 febbraio 1996, n. 103, nelle ipotesi pre-viste nel comma 486, sono parimenti nonimputabili ai beni ereditari trasmessi aifigli.

488. Agli oneri derivanti dai commi 486e 487, entro il limite di spesa di 1,5 milionidi euro nell’anno 2020, di 700.000 euronell’anno 2021 e di 500.000 euro nell’anno2022, si provvede con le risorse disponibilidi cui all’articolo 6, comma 4, della legge 20novembre 2017, n. 167, e le prestazionisono corrisposte a domanda dall’ufficio delCommissario per il coordinamento delleiniziative di solidarietà per le vittime deireati di tipo mafioso e dei reati intenzionaliviolenti, con le modalità di cui alla legge 7luglio 2016, n. 122. Le operazioni di sur-roga di cui al presente comma si applicanoanche ai crediti di cui ai commi 486 e 487pendenti alla data di entrata in vigore dellapresente legge.

489. All’articolo 12, comma 1, lettera b),della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo leparole: « in cui è stata accertata la suaresponsabilità » sono aggiunte le seguenti:« oppure quando l’autore abbia commessoil delitto di omicidio nei confronti del co-niuge anche legalmente separato o divor-ziato, dell’altra parte di un’unione civile,anche se l’unione è cessata, o di chi è o èstato legato da relazione affettiva e stabileconvivenza ».

490. Il Fondo per l’assistenza alle per-sone con disabilità grave prive del sostegnofamiliare di cui all’articolo 3, comma 1,della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incre-mentato di 2 milioni di euro per l’anno2020.

491. Al fine del completamento dei pianidi recupero occupazionale previsti, le re-stanti risorse finanziarie di cui all’articolo44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14

Page 87: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 87 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

settembre 2015, n. 148, come ripartite trale regioni, nonché le restanti risorse finan-ziarie previste dall’articolo 1, comma 1, deldecreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio2018, n. 83, per le specifiche situazionioccupazionali insistenti nella regione Sar-degna, dall’articolo 1, comma 254, dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, per lespecifiche situazioni occupazionali insi-stenti nella regione Lazio, dagli articoli 9 e10 del decreto-legge 3 settembre 2019,n. 101, convertito, con modificazioni, dallalegge 2 novembre 2019, n. 128, per le spe-cifiche situazioni occupazionali insistentinelle regioni Sicilia e Sardegna e per l’areadi crisi industriale complessa di Isernia,nonché ulteriori 45 milioni di euro a valeresul Fondo sociale per occupazione e for-mazione di cui all’articolo 18, comma 1,lettera a), del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripar-tire tra le regioni, sulla base delle risorseutilizzate nel 2019 e tenuto conto dellerisorse residue dei precedenti finanzia-menti nella disponibilità di ogni singolaregione, con decreto del Ministro del lavoroe delle politiche sociali, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, pos-sono essere destinate, nell’anno 2020, dallepredette regioni, alle medesime finalità delcitato articolo 44, comma 11-bis, del de-creto legislativo n. 148 del 2015, nonché aquelle dell’articolo 53-ter del decreto-legge24 aprile 2017, n. 50, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

492. Il trattamento di cui all’articolo 44,comma 11-bis, del decreto legislativo 14settembre 2015, n. 148, può essere con-cesso, per l’anno 2020, anche alle impreseoperanti nelle aree di crisi industriale com-plessa riconosciute ai sensi dell’articolo 27del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134, con i decreti del Mi-nistro dello sviluppo economico del 12 di-cembre 2018 e del 16 aprile 2019, entro illimite massimo di spesa di 10 milioni dieuro a valere sul Fondo sociale per occu-pazione e formazione di cui all’articolo 18,comma 1, lettera a), del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2. Le risorse di cui al primo periodo delpresente comma possono essere inoltre de-stinate a finanziare il trattamento di mo-bilità in deroga di cui all’articolo 53-ter deldecreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 21 giu-gno 2017, n. 96, in favore dei lavoratori chealla data del 31 dicembre 2019 risultinobeneficiari di un trattamento di mobilitàordinaria o in deroga. Con decreto delMinistro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, le risorse sono proporzional-mente ripartite tra le regioni in base allerichieste, entro il limite massimo comples-sivo di spesa di 10 milioni di euro perl’anno 2020.

493. All’articolo 44 del decreto-legge 28settembre 2018, n. 109, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,n. 130, dopo il primo periodo è inserito ilseguente: « Per l’anno 2020, fermo restandoil limite complessivo delle risorse finanzia-rie stanziate, può essere autorizzata unaproroga di sei mesi, previo ulteriore ac-cordo da stipulare in sede governativa pressoil Ministero del lavoro e delle politichesociali con la partecipazione del Ministerodello sviluppo economico, qualora l’avviatoprocesso di cessione aziendale, per le azioninecessarie al suo completamento e per lasalvaguardia occupazionale, abbia incon-trato fasi di particolare complessità ancherappresentate dal Ministero dello sviluppoeconomico ».

494. Limitatamente all’esercizio finan-ziario 2020, le risorse di cui all’articolo 1,comma 110, lettera b), della legge 27 di-cembre 2017, n. 205, sono incrementate dieuro 46,7 milioni a valere sulle risorse delFondo sociale per occupazione e forma-zione di cui all’articolo 18, comma 1, let-tera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,n. 185, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 gennaio 2009, n. 2. Conseguente-mente, il Fondo sociale per occupazione eformazione di cui all’articolo 18, comma 1,lettera a), del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incre-

Page 88: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 88 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

mentato di 21,7 milioni di euro per l’anno2020; al relativo onere si provvede me-diante corrispondente riduzione per l’anno2020 dell’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1, comma 3, lettera f), dellalegge 24 dicembre 2007, n. 247, con con-seguente corrispondente riduzione degli im-porti di cui all’articolo 7, comma 1, deldecreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

495. Al fine di semplificare le assunzionidi cui all’articolo 1, comma 446, della legge30 dicembre 2018, n. 145, le amministra-zioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratorisocialmente utili di cui all’articolo 2, comma1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000,n. 81, e all’articolo 3, comma 1, del decretolegislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonchédei lavoratori già rientranti nell’abrogatoarticolo 7 del decreto legislativo 1° dicem-bre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnatiin attività di pubblica utilità, anche me-diante contratti di lavoro a tempo deter-minato o contratti di collaborazione coor-dinata e continuativa nonché mediante al-tre tipologie contrattuali, possono proce-dere all’assunzione a tempo indeterminato,anche con contratti di lavoro a tempo par-ziale, anche in deroga, per il solo anno2020 in qualità di lavoratori sovrannume-rari, alla dotazione organica, al piano difabbisogno del personale ed ai vincoli as-sunzionali previsti dalla vigente normativalimitatamente alle risorse di cui al comma497, primo periodo.

496. A decorrere dall’anno 2020, le ri-sorse di cui all’articolo 1, comma 1156,lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006,n. 296, sono incrementate di 9 milioni dieuro annui.

497. Ai fini di cui al comma 495, leamministrazioni interessate provvedono avalere sulle risorse di cui all’articolo 1,comma 1156, lettera g-bis), della legge 27dicembre 2006, n. 296, ripartite con de-creto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri, su proposta del Ministro per la pub-blica amministrazione, di concerto con ilMinistro del lavoro e delle politiche socialie con il Ministro dell’economia e dellefinanze, da emanare, previa intesa in sededi Conferenza unificata, entro il 31 marzo2020. Al fine del riparto le predette ammi-

nistrazioni, entro il 31 gennaio 2020, pre-sentano istanza alla Presidenza del Consi-glio dei ministri – Dipartimento della fun-zione pubblica. Ai fini dell’assunzione atempo indeterminato dei lavoratori impe-gnati in attività di pubblica utilità, le re-gioni provvedono mediante il pieno utilizzodelle risorse a tal fine stanziate da leggiregionali nel rispetto dell’articolo 33 deldecreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 28 giu-gno 2019, n. 58.

498. Al fine di sostenere l’accesso anti-cipato alla pensione per i giornalisti pro-fessionisti iscritti all’Istituto nazionale diprevidenza dei giornalisti italiani (INPGI)dipendenti dalle imprese editrici di giornaliquotidiani, di giornali periodici e di agenziedi stampa a diffusione nazionale, in appli-cazione della disciplina di cui all’articolo37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto1981, n. 416, è autorizzata la spesa nellimite di 7 milioni di euro per l’anno 2020e 3 milioni di euro per ciascuno degli annidal 2021 al 2027, che costituisce tetto dispesa, con conseguente aumento dei limitidi spesa di cui all’articolo 41-bis, comma 7,del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,convertito, con modificazioni, dalla legge27 febbraio 2009, n. 14. L’onere annualesostenuto dall’INPGI per i predetti tratta-menti di pensione anticipata è rimborsatoall’Istituto ai sensi dell’articolo 37, comma1-bis, della medesima legge n. 416 del 1981.All’onere derivante dall’attuazione del pre-sente comma si provvede mediante corri-spondente riduzione del Fondo per il plu-ralismo e l’innovazione dell’informazione,di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.

499. All’articolo 2 del decreto legislativo15 maggio 2017, n. 69, il comma 2 è sosti-tuito dai seguenti:

« 2. I trattamenti di vecchiaia anticipatadi cui all’articolo 37, comma 1, lettera b),della legge 5 agosto 1981, n. 416, sonoerogati in favore di giornalisti dipendentida aziende che abbiano presentato al Mi-nistero del lavoro e delle politiche sociali,in data successiva al 31 dicembre 2019,piani di riorganizzazione o ristrutturazioneaziendale che prevedono la contestuale as-sunzione, nel rapporto minimo di un’as-

Page 89: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 89 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

sunzione a tempo indeterminato ogni dueprepensionamenti, di giovani di età nonsuperiore a 35 anni, giornalisti o soggetti inpossesso di competenze professionali coe-renti con la realizzazione dei programmi dirilancio, riconversione digitale e sviluppoaziendale, come individuate dai predettipiani, ovvero di giornalisti che abbiano giàin essere, con la stessa azienda o con aziendafacente capo al medesimo gruppo edito-riale, rapporti di lavoro autonomo di cuiagli articoli 2222 e seguenti del codicecivile, anche in forma di collaborazionecoordinata e continuativa.

2-bis. L’instaurazione di rapporti di la-voro dipendente o autonomo di cui agliarticoli 2222 e seguenti del codice civile,anche in forma di collaborazione coordi-nata e continuativa, ovvero la sottoscri-zione di contratti per la cessione del dirittod’autore, con i giornalisti che abbiano op-tato per i trattamenti di vecchiaia antici-pata di cui al comma 2, comporta la revocadel finanziamento concesso, anche nel casoin cui il rapporto di lavoro sia instauratocon un’azienda diversa facente capo al me-desimo gruppo editoriale ».

500. Limitatamente agli anni 2020, 2021,2022 e 2023, in deroga al requisito contri-butivo di cui all’articolo 37, comma 1, let-tera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416,possono accedere al trattamento di pen-sione, con anzianità contributiva di almeno35 anni nell’assicurazione generale obbli-gatoria per l’invalidità, la vecchiaia e isuperstiti, i lavoratori poligrafici di impresestampatrici di giornali quotidiani e di pe-riodici e di imprese editrici di giornaliquotidiani, di periodici e di agenzie distampa a diffusione nazionale, le quali ab-biano presentato al Ministero del lavoro edelle politiche sociali, in data compresa trail 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023,piani di riorganizzazione o ristrutturazioneaziendale in presenza di crisi, ai sensi del-l’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), deldecreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.I trattamenti pensionistici di cui al pre-sente comma sono erogati nell’ambito dellimite di spesa di 26,7 milioni di euro perl’anno 2020, 44,6 milioni di euro per l’anno2021, 51,2 milioni di euro per l’anno 2022,

54,7 milioni di euro per l’anno 2023, 50,8milioni di euro per l’anno 2024, 33,3 mi-lioni di euro per l’anno 2025, 19,3 milionidi euro per l’anno 2026 e 1,3 milioni dieuro per l’anno 2027, che costituisce tettodi spesa. L’INPS provvede al monitoraggiodelle domande di pensionamento presen-tate dai soggetti di cui al presente commasecondo l’ordine di sottoscrizione del rela-tivo accordo di procedura presso l’entecompetente. Qualora dall’esame delle do-mande presentate risulti il raggiungimento,anche in termini prospettici, dei limiti dispesa previsti per l’attuazione del presentecomma, l’INPS non prende in esame ulte-riori domande di pensionamento. Il tratta-mento pensionistico decorre dal primogiorno del mese successivo a quello di pre-sentazione della domanda, previa risolu-zione del rapporto di lavoro dipendente. Aisoggetti di cui al presente comma non siapplicano le disposizioni dell’articolo 12,commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, in materia di adeguamento allasperanza di vita, All’onere derivante dal-l’attuazione del presente comma si prov-vede per 6,1 milioni di euro per l’anno2020, 10,2 milioni di euro per l’anno 2021,11,7 milioni di euro per l’anno 2022, 12,5milioni di euro per l’anno 2023, 11,6 mi-lioni di euro per l’anno 2024, 7,6 milioni dieuro per l’anno 2025, 4,4 milioni di europer l’anno 2026 e 0,3 milioni di euro perl’anno 2027, mediante corrispondente ri-duzione del Fondo per il pluralismo e l’in-novazione dell’informazione, di cui alla legge26 ottobre 2016, n. 198.

501. Le imprese agricole ubicate neiterritori che hanno subìto danni dagli at-tacchi della cimice asiatica (Halyomorphahalys) e ad essa correlati e che non hannosottoscritto polizze assicurative agevolate acopertura dei rischi, in deroga all’articolo1, comma 3, lettera b), del decreto legisla-tivo 29 marzo 2004, n. 102, possono acce-dere agli interventi previsti per favorire laripresa dell’attività economica e produttivadi cui all’articolo 5 del citato decreto legi-slativo n. 102 del 2004. Le regioni nel cuiterritorio si è verificato l’attacco da parte

Page 90: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 90 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

della cimice asiatica possono conseguente-mente deliberare la proposta di declarato-ria di eccezionalità degli eventi di cui alpresente comma entro il termine perento-rio di sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge.

502. Per far fronte ai danni subiti dalleimprese agricole danneggiate dagli attacchidella cimice asiatica (Halyomorpha halys),la dotazione del Fondo di solidarietà na-zionale – interventi indennizzatori di cuiall’articolo 15 del decreto legislativo 29marzo 2004, n. 102, è incrementata di 40milioni di euro per l’anno 2020 e di 20milioni di euro per ciascuno degli anni2021 e 2022.

503. Al fine di promuovere l’imprendi-toria in agricoltura, ai coltivatori diretti eagli imprenditori agricoli professionali dicui all’articolo 1 del decreto legislativo 29marzo 2004, n. 99, con età inferiore aquarant’anni, con riferimento alle nuoveiscrizioni nella previdenza agricola effet-tuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre2020, è riconosciuto, ferma restando l’ali-quota di computo delle prestazioni pensio-nistiche, per un periodo massimo di venti-quattro mesi, l’esonero dal versamento del100 per cento dell’accredito contributivopresso l’assicurazione generale obbligatoriaper l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.L’esonero di cui al primo periodo non ècumulabile con altri esoneri o riduzionidelle aliquote di finanziamento previsti dallanormativa vigente. L’INPS provvede, con lerisorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente, al moni-toraggio del numero di nuove iscrizionieffettuate ai sensi del presente comma edelle conseguenti minori entrate contribu-tive, inviando relazioni mensili al Ministerodelle politiche agricole alimentari e fore-stali, al Ministero dello sviluppo econo-mico, al Ministero del lavoro e delle poli-tiche sociali e al Ministero dell’economia edelle finanze. Le disposizioni di cui al pre-sente comma si applicano nei limiti previstidai regolamenti (UE) n. 1407/2013 en. 1408/2013 della Commissione, del 18dicembre 2013, relativi all’applicazione de-gli articoli 107 e 108 del Trattato sul fun-

zionamento dell’Unione europea agli aiuti« de minimis ».

504. Al fine di favorire lo sviluppo del-l’imprenditoria femminile in agricoltura,con decreto del Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali, di naturanon regolamentare, d’intesa con la Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, da adottare entrosessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono definiti icriteri e le modalità per la concessione dimutui a tasso zero in favore di iniziativefinalizzate allo sviluppo o al consolida-mento di aziende agricole condotte da im-prenditrici attraverso investimenti nel set-tore agricolo e in quello della trasforma-zione e commercializzazione di prodottiagricoli.

505. I mutui di cui al comma 504 sonoconcessi nel limite di 300.000 euro, per ladurata massima di quindici anni compren-siva del periodo di preammortamento, nelrispetto della normativa in materia di aiutidi Stato per il settore agricolo e per quellodella trasformazione e commercializza-zione dei prodotti agricoli.

506. Per l’attuazione delle disposizionidi cui ai commi 504 e 505, nello stato diprevisione del Ministero delle politiche agri-cole alimentari e forestali è istituito unfondo rotativo con una dotazione finanzia-ria iniziale pari a 15 milioni di euro perl’anno 2020. Per la gestione del fondo ro-tativo è autorizzata l’apertura di un’appo-sita contabilità speciale presso la tesoreriadello Stato intestata al Ministero delle po-litiche agricole alimentari e forestali.

507. Al fine di favorire la competitivitàdel settore agricolo e agroalimentare è isti-tuito nello stato di previsione del Ministerodelle politiche agricole alimentari e fore-stali il Fondo per la competitività dellefiliere agricole, con una dotazione finan-ziaria iniziale di 15 milioni di euro perl’anno 2020 e di 14,5 milioni di euro perl’anno 2021, finalizzato a sostenere lo svi-luppo e gli investimenti delle filiere. Condecreto del Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, di natura non rego-lamentare, di concerto con la Conferenza

Page 91: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 91 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

permanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento edi Bolzano, da adottare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono definiti i criteri e le mo-dalità di ripartizione del Fondo.

508. All’articolo 30, comma 2, del de-creto-legge 12 settembre 2014, n. 133, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 11novembre 2014, n. 164, la lettera f) è so-stituita dalla seguente:

« f) realizzazione di campagne di pro-mozione strategica per i prodotti agroali-mentari sottoposti ad aumento di dazi e dicontrasto al fenomeno dell’Italian soun-ding ».

509. Ai soli fini della determinazionedella quota deducibile negli esercizi 2020,2021 e 2022, a norma dell’articolo 108,comma 1, del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,le spese sostenute per gli investimenti innuovi impianti di colture arboree plurien-nali sono incrementate del 20 per centocon esclusione dei costi relativi all’acquistodei terreni.

510. Al fine di favorire il ricambio ge-nerazionale in agricoltura, agli atti deri-vanti dalle procedure di vendita di cuiall’articolo 13, comma 4-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,con modificazioni, dalla legge 1° dicembre2016, n. 225, si applicano le disposizioni dicui agli articoli 46, comma 5, del testounico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 40,sesto comma, della legge 28 febbraio 1985,n. 47.

511. La dotazione del fondo di cui al-l’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22giugno 2012, n. 83, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, èincrementata di 1 milione di euro annuiper ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

512. Al fine di tutelare, recuperare econservare, per fini ambientali, culturali,scientifici, formativi e turistici, i siti e i beniconnessi all’attività mineraria, nonché dipromuovere il turismo di carattere cultu-

rale ed ambientale, il Parco museo mine-rario delle miniere di zolfo delle Marche dicui al comma 2 dell’articolo 15 della legge23 marzo 2001, n. 93, istituito con decretodel Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio 20 aprile 2005, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005,assume la nuova denominazione di « Parcomuseo minerario delle miniere di zolfodelle Marche e dell’Emilia Romagna ». IlParco ricomprende anche le miniere dizolfo dei comuni di Cesena e di Urbino. Atal fine, è autorizzata la spesa di 500.000euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e2022.

513. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ledisposizioni di cui all’articolo 1, commi da502 a 505, della legge 27 dicembre 2017,n. 205, sono estese alle attività di oleotu-rismo.

514. Con il termine « oleoturismo » siintendono tutte le attività di conoscenzadell’olio d’oliva espletate nel luogo di pro-duzione, le visite nei luoghi di coltura, diproduzione o di esposizione degli strumentiutili alla coltivazione dell’ulivo, la degusta-zione e la commercializzazione delle pro-duzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche inabbinamento ad alimenti, le iniziative acarattere didattico e ricreativo nell’ambitodei luoghi di coltivazione e produzione.

515. Al fine di garantire un sostegno alreddito per i lavoratori dipendenti da im-prese adibite alla pesca marittima, com-presi i soci lavoratori delle cooperative dellapiccola pesca di cui alla legge 13 marzo1958, n. 250, nel periodo di sospensionedell’attività lavorativa derivante da misuredi arresto temporaneo obbligatorio avve-nute nel corso dell’anno 2020, è ricono-sciuta per ciascun lavoratore, per l’anno2020 e nel limite di spesa di 11 milioni dieuro per l’anno 2021, un’indennità giorna-liera onnicomprensiva pari a 30 euro. Condecreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Ministrodelle politiche agricole alimentari e fore-stali e con il Ministro dell’economia e dellefinanze, sono disciplinate le modalità rela-tive al pagamento dell’indennità di cui alpresente comma.

Page 92: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 92 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

516. Al fine di garantire un sostegno alreddito dei lavoratori dipendenti da im-prese adibite alla pesca marittima, com-presi i soci lavoratori delle cooperative dellapiccola pesca di cui alla legge 13 marzo1958, n. 250, nel periodo di sospensionedell’attività lavorativa derivante da misuredi arresto temporaneo non obbligatorio, lerisorse di cui all’articolo 1, comma 346,quarto periodo, della legge 11 dicembre2016, n. 232, sono incrementate di 2,5 mi-lioni di euro per l’anno 2021. Con decretodel Ministro del lavoro e delle politichesociali, di concerto con il Ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestali econ il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, sono disciplinate le modalità rela-tive al pagamento dell’indennità di cui alpresente comma.

517. È disposta la proroga al 31 dicem-bre 2020 del Programma nazionale trien-nale della pesca e dell’acquacoltura 2017-2019, di cui all’articolo 2, comma 5-decies,del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,convertito, con modificazioni, dalla legge26 febbraio 2011, n. 10.

518. Al fine di promuovere e raziona-lizzare i procedimenti di formazione e dif-fusione dei prezzi e la trasparenza dellerelazioni contrattuali delle filiere agricole èistituito, nello stato di previsione del Mini-stero delle politiche agricole alimentari eforestali, un Fondo per il funzionamentodelle commissioni uniche nazionali di cuiall’articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio2015, n. 51, convertito, con modificazioni,dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, con unadotazione di 200.000 euro annui a decor-rere dall’anno 2020.

519. Con decreto del Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali, sonodettate le disposizioni di attuazione delcomma 518.

520. Al fine di favorire l’efficienza eco-nomica, la redditività e la sostenibilità delsettore agricolo e di incentivare l’adozionee la diffusione di sistemi di gestione avan-zata attraverso l’utilizzo delle tecnologieinnovative, sono concessi alle imprese agri-cole un contributo a fondo perduto fino al35 per cento della spesa ammissibile emutui agevolati di importo non superiore

al 60 per cento della spesa ammissibile peril finanziamento di iniziative finalizzateallo sviluppo di processi produttivi innova-tivi e dell’agricoltura di precisione o allatracciabilità dei prodotti con tecnologieblockchain, nei limiti previsti dalla norma-tiva europea in materia di aiuti di Stato alsettore agricolo. Con decreto del Ministrodelle politiche agricole alimentari e fore-stali, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, di natura non rego-lamentare, da emanare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono stabiliti i criteri, le mo-dalità e le procedure per l’erogazione deicontributi, nei limiti dell’autorizzazione dispesa di cui al comma 521.

521. Per l’attuazione degli interventi dicui al comma 520 è autorizzata la spesa di1 milione di euro per l’anno 2020 da in-tendere come limite massimo di spesa.

522. Al fine di dare attuazione a inter-venti a favore delle forme di produzioneagricola a ridotto impatto ambientale e perla promozione di filiere e distretti di agri-coltura biologica e di ogni attività a questeconnessa, nello stato di previsione del Mi-nistero delle politiche agricole alimentari eforestali è istituito un fondo denominato« Fondo per l’agricoltura biologica », conuna dotazione pari a 4 milioni di euro perl’anno 2020 e a 5 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2021. Con appositi prov-vedimenti normativi, nei limiti delle risorsedi cui al primo periodo, che costituiscono ilrelativo limite di spesa, si provvede a dareattuazione agli interventi ivi previsti.

523. All’articolo 1 del decreto legislativo29 marzo 2004, n. 102, è aggiunto, in fine,il seguente comma:

« 3-bis. Gli interventi compensativi dicui al comma 3, lettera b), ove attivati afronte di eventi i cui effetti non sono limi-tati ad una sola annualità, possono esserecompensati per un periodo non superiore atre anni ».

524. Agli impianti di produzione di ener-gia elettrica esistenti alimentati a biogas,realizzati da imprenditori agricoli singoli oassociati, anche in forma consortile, entratiin esercizio entro il 31 dicembre 2007 e che

Page 93: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 93 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

non godano di altri incentivi pubblici sullaproduzione di energia, la cui produzione dienergia elettrica risponda ai criteri di so-stenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consi-glio, dell’11 dicembre 2018, con l’obbligo diutilizzo di almeno il 40 per cento in peso dieffluenti zootecnici, e che riconvertano laloro produzione giornaliera, definita comeil prodotto della potenza installata primadella conversione per ventiquattro ore, se-condo un regime programmabile alle con-dizioni definite annualmente da Terna Spaa partire dal 30 giugno 2020, in alternativaall’integrazione dei ricavi prevista dall’ar-ticolo 24, comma 8, del decreto legislativo3 marzo 2011, n. 28, è concesso il diritto difruire di un incentivo sull’energia elettricaprodotta con le modalità e alle condizionidi cui al comma 525.

525. L’incentivo di cui al comma 524 èdefinito entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge condecreto del Ministro dello sviluppo econo-mico, di concerto con il Ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestali econ il Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare, tenuto contoanche degli elementi necessari alla verificadi compatibilità con la disciplina in mate-ria di aiuti di Stato a favore dell’ambientee dell’energia per gli anni 2014-2020, di cuialla comunicazione 2014/C 200/01 dellaCommissione, del 28 giugno 2014, nonchédei nuovi investimenti effettuati per la ri-conversione di cui al comma 524, ed èerogato unicamente in riferimento all’ener-gia elettrica prodotta da fonti rinnovabiliper un periodo di quindici anni. L’eroga-zione dell’incentivo è subordinata alla de-cisione favorevole della Commissione euro-pea in esito alla notifica del regime diaiuto.

526. L’Autorità di regolazione per ener-gia, reti e ambiente (ARERA) definisce lemodalità con le quali le risorse per l’ero-gazione degli incentivi di cui ai commi 524e 525 trovano copertura, per il tramitedelle componenti tariffarie dell’energia elet-trica.

527. Al decreto del Ministro delle poli-tiche agricole alimentari e forestali 25 feb-

braio 2016, pubblicato nel supplemento or-dinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18aprile 2016, recante criteri e norme tecni-che generali per la disciplina regionale del-l’utilizzazione agronomica degli effluenti diallevamento e delle acque reflue, nonchéper la produzione e l’utilizzazione agrono-mica del digestato, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, dopo lalettera o) è inserita la seguente:

« o-bis) “digestato equiparato”: pro-dotto ottenuto dalla digestione anaerobicadi sostanze e materiali di cui agli articoli 27e 29 in ingresso in impianti di produzionedi energia elettrica alimentati a biogas efacenti parte del ciclo produttivo di unaimpresa agricola che, conformemente alledisposizioni per la cessazione della quali-fica di rifiuto di cui all’articolo 184-ter deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,rispetti i requisiti e le caratteristiche sta-biliti per i prodotti ad azione sul suolo diorigine chimica »;

b) al titolo IV, dopo il capo IV èinserito il seguente:

« CAPO IV-bis

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DI-GESTATO EQUIPARATO

Art. 31-bis. – (Condizioni di equipara-bilità) – 1. Sono condizioni di equiparabi-lità del digestato ai prodotti ad azione sulsuolo di origine chimica:

a) una percentuale di azoto ammonia-cale su azoto totale superiore al 70 percento;

b) un livello di efficienza di impiegosuperiore all’80 per cento rispetto alle con-dizioni di utilizzo;

c) un’idonea copertura dei contenitoridi stoccaggio e della frazione liquida otte-nuta dalla separazione;

d) una distribuzione in campo consistemi a bassa emissività;

Page 94: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 94 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

e) un utilizzo di sistemi di tracciabilitàdella distribuzione con sistemi GPS.

Art. 31-ter. – (Modalità di utilizzo) – 1.Al fine di risanare le zone vulnerabili dal-l’inquinamento da nitrati, la quantità diapporto del digestato equiparato non deve,in ogni caso, determinare la presenza ditenori in azoto superiori a quelli ammessiper ogni singola coltura.

2. Le regioni e le provincie autonome diTrento e di Bolzano possono disporre l’ap-plicazione del digestato equiparato anchenei mesi invernali in relazione agli specificiandamenti meteorologici locali, agli effettisulle colture e alle condizioni di praticabi-lità dei suoli, da escludersi nelle zone vul-nerabili.

Art. 31-quater. – (Controlli) – 1. L’uti-lizzazione agronomica del digestato equi-parato è subordinata all’esecuzione di al-meno due analisi chimiche che dimostrinoil rispetto delle caratteristiche dichiarate,da trasmettere, a cura dell’interessato, allacompetente autorità regionale o provin-ciale.

2. Le analisi di cui al comma 1 sonosvolte dai laboratori di analisi competenti aprestare i servizi necessari per verificare laconformità dei prodotti di cui all’articolo 1del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75,e sono sottoposti al controllo del Diparti-mento dell’Ispettorato centrale della tuteladella qualità e della repressione frodi deiprodotti agroalimentari ».

528. È autorizzata la partecipazione ita-liana al settimo aumento generale di capi-tale della Banca africana di sviluppo.

529. La sottoscrizione dell’aumento dicapitale di cui al comma 528 è pari com-plessivamente a 1.987.660.000 diritti spe-ciali di prelievo, di cui 119.260.000 dirittispeciali di prelievo da versare.

530. Gli oneri derivanti dal comma 529sono valutati in 20 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2020 al 2027.

531. È autorizzata la partecipazione ita-liana all’aumento generale e all’aumentoselettivo di capitale della Banca internazio-nale per la ricostruzione e lo sviluppo(IBRD), nonché all’aumento generale di ca-

pitale della Società finanziaria internazio-nale (IFC).

532. La sottoscrizione degli aumenti dicapitale di cui al comma 531 è pari acomplessivi 1.716.688.220 dollari statuni-tensi, di cui 375.205.305,70 dollari statuni-tensi da versare.

533. Gli oneri di cui al comma 532 sonovalutati in 70 milioni di euro per ciascunodegli anni dal 2020 al 2024.

534. È altresì autorizzata l’approvazionedell’emendamento all’articolo II, sezione 2,lettera c), paragrafo ii), dello Statuto dellaSocietà finanziaria internazionale (IFC), ra-tificato ai sensi della legge 23 dicembre1956, n. 1597, proposto dal Consiglio d’am-ministrazione della Società medesima con-testualmente all’aumento di capitale, con ilquale il potere di voto necessario per au-torizzare aumenti di capitale diversi daquelli relativi all’ammissione di nuovi mem-bri è aumentato dal 75 all’85 per cento.

535. Al fine di massimizzare l’importodella contribuzione ai Fondi multilateralidi sviluppo e nei limiti delle risorse di cuiall’articolo 1, comma 170, della legge 24dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell’e-conomia e delle finanze può contribuirealla ricostituzione delle risorse dei predettiFondi, nei limiti dei vincoli stabiliti daglistessi Fondi, anche con l’intervento deisoggetti di cui all’articolo 2, numero 3), delregolamento (UE) 2015/1017 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 25 giu-gno 2015, che svolgono attività di coopera-zione internazionale allo sviluppo. Tale con-tribuzione è disposta con decreto del Mi-nistero dell’economia e delle finanze.

536. L’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1, comma 170, della legge 24dicembre 2012, n. 228, come rifinanziatacon legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ri-dotta, per l’anno 2020, di 100 milioni dieuro.

537. La Banca d’Italia, all’atto del ver-samento al bilancio dello Stato dell’utile diesercizio, comunica annualmente al Mini-stero dell’economia e delle finanze – Di-partimento del tesoro la quota di tale utileriferibile ai redditi derivanti dal depositointestato al Meccanismo europeo di stabi-lità (ESM) presso la Banca d’Italia.

Page 95: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 95 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

538. La quota di cui al comma 537 èriassegnata con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze ad apposito ca-pitolo di spesa per essere riversata all’ESM.

539. Nelle more della procedura di cuial comma 538, con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze può essereautorizzato il ricorso ad anticipazioni ditesoreria da regolarizzare con emissione diordini di pagamento sul pertinente capitolodi spesa entro il termine di novanta giornidal pagamento.

540. Per ciascuno degli anni 2020, 2021e 2022 è riconosciuto ai comuni un contri-buto di 5 milioni di euro annui per ilfinanziamento di iniziative di prevenzionee contrasto della vendita e cessione di so-stanze stupefacenti. A tal fine il Fondo perla sicurezza urbana, istituito dall’articolo35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018,n. 113, convertito, con modificazioni, dallalegge 1° dicembre 2018, n. 132, è incre-mentato di 5 milioni di euro annui perciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Condecreto del Ministro dell’interno, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, da adottare entro il 31 gennaio2020, è determinata la misura del contri-buto spettante a ciascun comune ai sensidel presente comma.

541. Le disposizioni dell’articolo 1,comma 820, della legge 30 dicembre 2018,n. 145, si applicano, a decorrere dall’anno2020, anche alle regioni a statuto ordinario.

542. All’articolo 1, comma 824, dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole:« dei commi da 819 a 823 » sono sostituitedalle seguenti: « dei commi 819 e da 821 a823 ».

543. Per l’anno 2020, ai fini del moni-toraggio e della certificazione di cui all’ar-ticolo 1, commi 469 e 470, della legge 11dicembre 2016, n. 232, le regioni a statutoordinario indicano tra le entrate valide aifini della verifica del rispetto dei vincoli difinanza pubblica esclusivamente la quotadi avanzo di amministrazione applicata acopertura di impegni esigibili e del fondopluriennale vincolato.

544. Restano ferme, per l’anno 2020, ledisposizioni previste dall’articolo 1, commi

da 835 a 843, della legge 30 dicembre 2018,n. 145.

545. All’articolo 9, comma 28, settimoperiodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole:« non si applicano » sono inserite le se-guenti: « alle regioni e ».

546. In occasione del cinquantenariodelle regioni, è istituito nello stato di pre-visione del Ministero dell’economia e dellefinanze, per il successivo trasferimento albilancio autonomo della Presidenza del Con-siglio dei ministri, il Fondo per le celebra-zioni dei cinquanta anni delle regioni, conuna dotazione di 500.000 euro per l’anno2020. Gli interventi finanziati a valere sudetto Fondo saranno diretti alla realizza-zione di iniziative culturali, artistiche escientifiche, nonché all’organizzazione diseminari e alla formulazione di studi ericerche, anche in collaborazione con entipubblici e privati. Le attività finanziatedovranno avere ad oggetto la memoria sto-rica, l’evoluzione e le prospettive future delruolo delle regioni alla luce dei primi cin-quanta anni di storia. Per le finalità indi-cate è istituito un comitato promotore dellecelebrazioni, composto dai Presidenti delleregioni e delle province autonome e pre-sieduto dal Ministro per gli affari regionalie le autonomie, che avrà il compito dielaborare gli indirizzi, individuare le atti-vità, raccogliere gli eventuali progetti pre-sentati e selezionare quelli ammessi al fi-nanziamento.

547. Per i comuni interamente confi-nanti con Paesi non appartenenti all’U-nione europea, il limite di cui al comma555 è determinato con riferimento allamedia delle entrate accertate negli esercizidal 2015 al 2017 afferenti ai primi tre titolidi entrata del bilancio.

548. Nel caso di modifiche della disci-plina statale relativa ai tributi erariali, iviinclusi i tributi propri derivati, che potreb-bero produrre effetti sulla finanza dellaregione Trentino-Alto Adige e delle pro-vince autonome di Trento e di Bolzano,sono attivate con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze, di concerto conil Ministro per gli affari regionali e le

Page 96: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 96 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

autonomie, procedure di monitoraggio de-gli effetti finanziari, al fine di regolare irapporti finanziari tra lo Stato, la regionee le province autonome di Trento e diBolzano.

549. Il Fondo nazionale per la tuteladelle minoranze linguistiche di cui all’arti-colo 9, comma 2, della legge 15 dicembre1999, n. 482, è incrementato di 250.000euro per l’anno 2020, di 500.000 euro perl’anno 2021 e di 1.000.000 di euro perl’anno 2022. Il limite massimo complessivoannuo previsto dall’articolo 15, comma 1,della legge n. 482 del 1999 è incrementatodi 250.000 euro per l’anno 2020, di 500.000euro per l’anno 2021 e di 1.000.000 di europer l’anno 2022.

550. All’articolo 1, comma 319, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole:« e 5 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2014 » sono sostituite dalle se-guenti: « , a 5 milioni di euro per ciascunodegli anni dal 2014 al 2019 ed a 10 milionidi euro annui a decorrere dall’anno 2020 ».

551. Per ciascuno degli anni dal 2020 al2022 il Fondo di solidarietà comunale èincrementato di 2 milioni di euro annui.Con decreto del Ministro dell’interno, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono stabilite le misure diattuazione del presente comma al fine diridurre per i comuni montani con popola-zione inferiore a 5.000 abitanti, nei limitidello stanziamento di cui al primo periodo,l’importo che gli stessi hanno l’obbligo diversare per alimentare il Fondo di solida-rietà comunale mediante una quota del-l’imposta municipale propria.

552. Le disposizioni di cui all’articolo 2,comma 25, lettera d), della legge 24 dicem-bre 2007, n. 244, e all’articolo 76, comma3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, sono da intendersiriferite al divieto di applicare incrementiulteriori rispetto all’ammontare dei gettonidi presenza e delle indennità spettanti agliamministratori locali e già in godimentoalla data di entrata in vigore delle suddettedisposizioni, fermi restando gli incrementi

qualora precedentemente determinati se-condo le disposizioni vigenti fino a taledata.

553. È istituito nello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanze,per il successivo trasferimento al bilancioautonomo della Presidenza del Consigliodei ministri, il Fondo per gli investimentinelle isole minori, con una dotazione di14,5 milioni di euro per l’anno 2020, di 14milioni di euro per l’anno 2021 e di 13milioni di euro per l’anno 2022. Il Fondo èdestinato a finanziare progetti di sviluppoinfrastrutturale o di riqualificazione delterritorio di comuni ricompresi nell’ambitodelle predette isole, di cui all’allegato Aannesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.Con decreto del Presidente del Consigliodei ministri, su proposta del Ministro pergli affari regionali e le autonomie, previoparere della Conferenza unificata, sono sta-biliti i criteri e le modalità di erogazionedelle predette risorse. Il Fondo è ripartitotra i comuni destinatari con decreto delMinistro per gli affari regionali e le auto-nomie, di concerto con il Ministro dell’e-conomia e delle finanze, previo parere fa-vorevole della Conferenza unificata.

554. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, atitolo di ristoro del gettito non più acqui-sibile dai comuni a seguito dell’introdu-zione della TASI di cui al comma 639dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,n. 147, è attribuito ai comuni interessatiun contributo complessivo di 110 milioni dieuro annui da ripartire secondo gli importiindicati per ciascun comune nell’allegato Aal decreto del Ministero dell’interno 14marzo 2019, recante « Riparto a favore deicomuni del contributo compensativo, paricomplessivamente a 110 milioni di euro,per l’anno 2019 ».

555. Al fine di agevolare il rispetto deitempi di pagamento di cui al decreto legi-slativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limitemassimo di ricorso da parte degli entilocali ad anticipazioni di tesoreria, di cui alcomma 1 dell’articolo 222 del testo unico dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimiper ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Page 97: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 97 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

556. All’articolo 4 del decreto legislativo9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Le banche, gli intermediari fi-nanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A.e le istituzioni finanziarie dell’Unione eu-ropea possono concedere ai comuni, alleprovince, alle città metropolitane, alle re-gioni e alle province autonome, anche perconto dei rispettivi enti del Servizio sani-tario nazionale, anticipazioni di liquiditàda destinare al pagamento di debiti certi,liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31dicembre 2019, relativi a somministrazioni,forniture, appalti e a obbligazioni per pre-stazioni professionali. L’anticipazione di li-quidità per il pagamento di debiti fuoribilancio è subordinata al relativo ricono-scimento.

7-ter. Le anticipazioni di cui al comma7-bis sono concesse, per gli enti locali,entro il limite massimo di tre dodicesimidelle entrate accertate nell’anno 2018 affe-renti ai primi tre titoli di entrata del bi-lancio e, per le regioni e le province auto-nome, entro il limite massimo del 5 percento delle entrate accertate nell’anno 2018afferenti al primo titolo di entrata del bi-lancio.

7-quater. Con riferimento alle anticipa-zioni non costituenti indebitamento ai sensidell’articolo 3, comma 17, della legge 24dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l’obbligoper gli enti richiedenti di adeguare le re-lative iscrizioni nel bilancio di previsionesuccessivamente al perfezionamento delleanticipazioni, non trovano applicazione ledisposizioni di cui all’articolo 203, comma1, lettera b), e all’articolo 204 del testounico di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, nonché di cui all’articolo 62del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7-quinquies. Le anticipazioni agli entilocali sono assistite dalla delegazione dipagamento di cui all’articolo 206 del citatodecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.Ad esse si applicano le disposizioni di cuiall’articolo 159, comma 2, e all’articolo 255,comma 10, del predetto decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazionialle regioni e alle province autonome sonoassistite da garanzia sulle relative entrate

di bilancio a norma della specifica disci-plina applicabile a ciascuna regione e pro-vincia autonoma.

7-sexies. La richiesta di anticipazione diliquidità è presentata agli istituti finanziaridi cui al comma 7-bis entro il termine del30 aprile 2020 ed è corredata di un’appo-sita dichiarazione sottoscritta dal rappre-sentante legale dell’ente richiedente, con-tenente l’elenco dei debiti da pagare conl’anticipazione, come qualificati al mede-simo comma 7-bis, redatta utilizzando ilmodello generato dalla piattaforma elettro-nica per la gestione telematica del rilasciodelle certificazioni di cui all’articolo 7,comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013,n. 35, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 giugno 2013, n. 64.

7-septies. Gli enti debitori effettuano ilpagamento dei debiti per i quali hannoottenuto l’anticipazione di liquidità entroquindici giorni dalla data di effettiva ero-gazione da parte dell’istituto finanziatore.Per il pagamento dei debiti degli enti delServizio sanitario nazionale e degli entilocali, da effettuare a valere sui trasferi-menti da parte di regioni e province auto-nome di cui al comma 7-bis, il termine è ditrenta giorni dalla data di effettiva eroga-zione da parte dell’istituto finanziatore.

7-octies. Le anticipazioni di liquidità sonorimborsate entro il termine del 30 dicem-bre 2020, o anticipatamente in conse-guenza del ripristino della normale ge-stione della liquidità, alle condizioni pat-tuite contrattualmente con gli istituti finan-ziatori.

7-novies. Gli istituti finanziatori verifi-cano, attraverso la piattaforma elettronicadi cui al comma 7-sexies, l’avvenuto paga-mento dei debiti di cui al medesimo comma.In caso di mancato pagamento, gli istitutifinanziatori possono chiedere, per il corri-spondente importo, la restituzione dell’an-ticipazione, anche attivando le garanzie dicui al comma 7-quinquies ».

557. Con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, da adottare entro il28 febbraio 2020, d’intesa con la Confe-renza Stato-città ed autonomie locali, sonostabiliti modalità e criteri per la riduzionedella spesa per interessi dei mutui a carico

Page 98: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 98 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

degli enti locali, anche attraverso accollo eristrutturazione degli stessi da parte delloStato, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica, al fine di conseguire unariduzione totale del valore finanziario dellepassività totali a carico delle finanze pub-bliche, ai sensi e per gli effetti dell’articolo1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004,n. 311.

558. Al comune di Vibo Valentia è at-tribuito un contributo di 1 milione di europer ciascuno degli anni 2021 e 2022 perspese di investimento.

559. È istituita l’imposta locale sul con-sumo di Campione d’Italia (ILCCI) che siapplica alle forniture di beni, alle presta-zioni di servizi nonché alle importazionieffettuate nel territorio del comune per ilconsumo finale, compresa l’introduzione dibeni provenienti dal territorio dell’Unioneeuropea. Si considera consumatore finalechi effettua acquisti di beni e servizi perfinalità diverse dall’esercizio di impresaarti o professioni e chi effettua operazioniescluse dall’applicazione dell’imposta sulvalore aggiunto in conformità alla leggefederale svizzera.

560. Soggetto attivo dell’imposta è ilcomune di Campione d’Italia. Non si ap-plica l’articolo 52, comma 1, del decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sul-l’esercizio della potestà regolamentare, salvoi casi espressamente indicati dalla presentelegge.

561. È soggetto passivo dell’imposta chinel territorio del comune effettua, nell’e-sercizio di impresa, arti o professioni, for-niture di beni e prestazioni di servizi neiconfronti di consumatori finali. Sono al-tresì soggetti passivi dell’imposta i consu-matori finali che effettuano importazioninel territorio del comune ai sensi del comma559.

562. Le forniture di beni si consideranoeffettuate a Campione d’Italia se il bene almomento della consegna o della messa adisposizione si trova nel territorio del co-mune. Le prestazioni di servizi si conside-rano effettuate a Campione d’Italia se sonorese nell’esercizio d’impresa, arti o profes-sioni da soggetti che hanno la sede dellaattività economica nel territorio di Cam-

pione d’Italia. Parimenti, si consideranoterritorialmente rilevanti, secondo criteridi territorialità analoghi a quelli stabilitidalla legge federale svizzera in materia diimposta sul valore aggiunto, le prestazionirese nell’esercizio d’impresa, arti o profes-sioni non aventi sede nel territorio di Cam-pione d’Italia. Per le prestazioni di servizirelative a immobili ubicati a Campioned’Italia, la base imponibile è costituita dalsolo costo del materiale impiegato. Con ildecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze di cui al comma 566 sono indivi-duate le prestazioni di servizi assoggettatead imposta secondo criteri di territorialitàanaloghi a quelli previsti dalla legge fede-rale svizzera in materia di imposta sulvalore aggiunto.

563. L’imposta è esigibile, per le forni-ture di beni, nel momento in cui il bene èconsegnato o spedito e, per le prestazioni diservizi, all’atto del pagamento del corrispet-tivo.

564. La base imponibile è costituita dal-l’ammontare complessivo dei corrispettividovuti al cedente o al prestatore delle for-niture di beni e delle prestazioni di servizisecondo le condizioni contrattuali; in casodi forniture di beni a titolo gratuito, la baseimponibile è costituita dal prezzo di costodei beni oggetto della fornitura. Le aliquotedell’imposta si applicano in misura parialle percentuali stabilite dalla legge fede-rale svizzera per l’imposta sul valore ag-giunto.

565. La dichiarazione dell’imposta è pre-sentata dai soggetti passivi di cui al comma561 al comune, anche in modalità nontelematica, entro il 30 giugno dell’annosuccessivo a quello in cui le operazionisono effettuate, utilizzando il modello ap-provato con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze in cui devono essereindicati i dati necessari per determinarel’imposta dovuta. In caso di omesso o in-sufficiente versamento dell’imposta si ap-plica l’articolo 13 del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 471. In caso di omessapresentazione della dichiarazione, si ap-plica la sanzione dal 100 per cento al 200per cento dell’imposta non versata, con unminimo di 50 euro. In caso di infedele

Page 99: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 99 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

dichiarazione, si applica la sanzione dal 50per cento al 100 per cento dell’imposta nonversata, con un minimo di 50 euro. Lesanzioni di cui al presente comma sonoridotte ad un terzo se, entro il termine perla proposizione del ricorso, interviene ac-quiescenza del contribuente, con paga-mento del tributo, se dovuto, della sanzionee degli interessi. Restano salvi la facoltà delcomune di deliberare con il regolamentocircostanze attenuanti o esimenti nel ri-spetto dei princìpi stabiliti dalla normativastatale e il potere di esercitare l’attività diaccertamento e di riscossione anche coat-tiva dell’imposta.

566. Con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, di natura non rego-lamentare da adottare entro centoventigiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono stabiliti gli ulterioricasi in cui il comune di Campione d’Italiapuò esercitare la potestà regolamentare;con il medesimo decreto inoltre sono indi-viduate, in conformità alla legge federalesvizzera, le operazioni esenti ed escluse daimposta nonché le franchigie applicabilialle importazioni di cui al comma 559 esono definiti i termini e le modalità diversamento, accertamento e riscossione del-l’imposta nonché i casi di esonero dall’ob-bligo di presentazione della dichiarazione.

567. L’imposta locale di consumo di Cam-pione d’Italia si applica alle forniture dibeni e alle prestazioni di servizi effettuatea partire dal 1° gennaio 2020.

568. L’imposta dovuta per le operazioniposte in essere entro il 30 giugno 2020 èriscossa secondo termini e modalità stabi-liti dal decreto di cui al comma 566.

569. All’articolo 1, comma 3, del testounico delle disposizioni legislative concer-nenti le imposte sulla produzione e suiconsumi e relative sanzioni penali e ammi-nistrative, di cui al decreto legislativo 26ottobre 1995, n. 504, la lettera a) è sosti-tuita dalla seguente:

« a) si intende per “Stato” o “territoriodello Stato”: il territorio della Repubblicaitaliana, con esclusione del comune di Li-vigno ».

570. All’articolo 67, comma 1, lettera d),del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « e daiDipartimenti francesi d’oltremare » sonosostituite dalle seguenti: « , dai Diparti-menti francesi d’oltremare, dal comune diCampione d’Italia e dalle acque italiane delLago di Lugano ».

571. Le disposizioni di cui ai commi 569e 570 si applicano a decorrere dal 1° gen-naio 2020.

572. Ai fini dell’applicazione delle di-sposizioni in materia doganale, a decorreredal 1° gennaio 2020, il territorio extra-doganale è costituito dal solo territorio delcomune di Livigno. Per i soggetti residentinel territorio del comune di Campione d’I-talia non trovano applicazione le disposi-zioni di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, delregolamento di cui al decreto del Ministrodell’economia e delle finanze 6 marzo 2009,n. 32; per i medesimi soggetti le franchigiecontemplate dal predetto regolamento n. 32del 2009 sono determinate con il decreto dicui al comma 566 del presente articolocoerentemente con le disposizioni dell’U-nione europea in materia di fissazione dellefranchigie doganali. I beni strumentali, gliarredi, i mobili di ogni tipo già esistenti nelcomune di Campione d’Italia presso so-cietà, enti ed abitazioni alla data del 31dicembre 2019 ed in uscita dal territoriodello stesso comune sono esenti da IVA neicasi in cui abbiano come destinazione fi-nale l’Italia

573. L’imposta dovuta sui redditi diversida quelli d’impresa dalle persone fisicheiscritte alla data del 20 ottobre 2019 neiregistri anagrafici del comune di Campioned’Italia nonché sui redditi di lavoro auto-nomo relativi ad attività svolte in studi sitialla medesima data nel comune di Cam-pione d’Italia, determinata ai sensi dell’ar-ticolo 188-bis del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,è ridotta nella misura del 50 per cento percinque periodi d’imposta.

574. Le imposte dovute sui redditi d’im-presa realizzati dalle imprese individuali,dalle società di persone e da società ed entidi cui all’articolo 73 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre

Page 100: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 100 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

1986, n. 917, iscritti alla data del 20 otto-bre 2019 alla camera di commercio, indu-stria, artigianato e agricoltura di Como eaventi la sede sociale operativa, o un’unitàlocale, nel comune di Campione d’Italia,determinate ai sensi dell’articolo 188-bisdel predetto testo unico delle imposte suiredditi, sono ridotte nella misura del 50 percento per cinque periodi di imposta.

575. Per i soggetti di cui ai commi 573e 574, l’imposta regionale sulle attività pro-duttive derivanti da attività esercitate nelcomune di Campione d’Italia, determinataai sensi dell’articolo 17, comma 3-bis, deldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,è ridotta nella misura del 50 per cento percinque periodi d’imposta.

576. Le agevolazioni di cui ai commi573, 574 e 575 si applicano a decorrere dalperiodo d’imposta successivo a quello incorso alla data del 31 dicembre 2019, aisensi e nei limiti del regolamento (UE)n. 1407/2013 della Commissione, del 18dicembre 2013, relativo all’applicazione de-gli articoli 107 e 108 del Trattato sul fun-zionamento dell’Unione europea agli aiuti« de minimis », del regolamento (UE)n. 1408/2013 della Commissione, del 18dicembre 2013, relativo all’applicazione de-gli articoli 107 e 108 del Trattato sul fun-zionamento dell’Unione europea agli aiuti« de minimis » nel settore agricolo e delregolamento (UE) n. 717/2014 della Com-missione, del 27 giugno 2014, relativo al-l’applicazione degli articoli 107 e 108 delTrattato sul funzionamento dell’Unione eu-ropea agli aiuti « de minimis » nel settoredella pesca e dell’acquacoltura.

577. In vista del rilancio economico delcomune di Campione d’Italia, alle impreseche effettuano investimenti facenti parte diun progetto di investimento iniziale comedefinito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, delregolamento (UE) n. 651/2014 della Com-missione, del 17 giugno 2014, è attribuitoun credito d’imposta nella misura del 50per cento dei costi individuati come am-missibili ai sensi dell’articolo 14 del pre-detto regolamento (UE) n. 651/2014.

578. L’agevolazione di cui al comma 577si applica a decorrere dal periodo d’impo-sta successivo a quello in corso al 31 di-

cembre 2019 e fino a quello in corso al 31dicembre 2024.

579. L’efficacia delle disposizioni di cuiai commi 577 e 578 è subordinata, ai sensidell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattatosul funzionamento dell’Unione europea, al-l’autorizzazione della Commissione euro-pea, richiesta a cura del Ministero dell’e-conomia e delle finanze.

580. All’articolo 188-bis del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « comma 1,lettere a), b) e c), » sono soppresse;

b) al comma 6, le parole: « e del re-golamento (UE) n. 1408/2013 della Com-missione, del 18 dicembre 2013, relativoall’applicazione degli articoli 107 e 108 delTrattato sul funzionamento dell’Unione eu-ropea agli aiuti “de minimis” nel settoreagricolo » sono sostituite dalle seguenti: « delregolamento (UE) n. 1408/2013 della Com-missione, del 18 dicembre 2013, relativoall’applicazione degli articoli 107 e 108 delTrattato sul funzionamento dell’Unione eu-ropea agli aiuti “de minimis” nel settoreagricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014,relativo all’applicazione degli articoli 107 e108 del Trattato sul funzionamento dell’U-nione europea agli aiuti “de minimis” nelsettore della pesca e dell’acquacoltura ».

581. All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 135, al primo periodo, dopo le parole:« telefonia mobile, » sono inserite le se-guenti: « autoveicoli di cui all’articolo 54,comma 1, lettere a), b), ad eccezione degliautoveicoli per il servizio di linea per tra-sporto di persone, e c), del codice dellastrada, di cui al decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli perle Forze di polizia e autoveicoli blindati, ».

582. All’articolo 4, comma 3-ter, deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, al secondo periodo, dopo la

Page 101: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 101 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

parola: « manutenzione » sono aggiunte leseguenti: « e lavori pubblici ».

583. Fermo restando quanto previstodall’articolo 1, commi 449 e 450, della legge27 dicembre 2006, n. 296, le amministra-zioni statali centrali e periferiche, ivi com-presi gli istituti e le scuole di ogni ordine egrado, le istituzioni educative e le istitu-zioni universitarie nonché gli enti nazionalidi previdenza e assistenza sociale pubblicie le agenzie fiscali di cui al decreto legi-slativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenutead approvvigionarsi attraverso gli accordiquadro stipulati dalla Consip Spa o il si-stema dinamico di acquisizione realizzato egestito dalla Consip Spa.

584. All’articolo 2, comma 574, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole:« e dell’accordo quadro » sono soppresse.

585. All’articolo 26, comma 1, della legge23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Ove previsto nelbando di gara, le convenzioni possono es-sere stipulate per specifiche categorie diamministrazioni ovvero per specifici ambititerritoriali ».

586. Le convenzioni di cui all’articolo 26della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e gliaccordi quadro di cui all’articolo 54 delcodice dei contratti pubblici, di cui al de-creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pos-sono essere stipulati in sede di aggiudica-zione di appalti specifici basati su un si-stema dinamico di acquisizione di cui al-l’articolo 55 del citato decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50, e ad essi si applica iltermine dilatorio di cui al comma 9 del-l’articolo 32 del medesimo decreto legisla-tivo n. 50 del 2016.

587. All’articolo 4, comma 3-ter, deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, dopo il terzo periodo è inse-rito il seguente: « La Consip S.p.A. può,altresì, svolgere, nell’ambito del Programmadi razionalizzazione degli acquisti, proce-dure di aggiudicazione di contratti di con-cessione di servizi ».

588. Al fine di migliorare il livello diefficienza e di qualità dei servizi informa-tici a supporto dei processi di finanza pub-blica e perseguire il contenimento dei re-

lativi costi, il Ministero dell’economia edelle finanze – Dipartimento della Ragio-neria generale dello Stato, in conformitàcon la disciplina in materia di Poli strate-gici nazionali (PSN), stipula un appositodisciplinare con la società di cui all’articolo83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per larazionalizzazione ed ottimizzazione dei pro-pri data center, definendo un modello in-novativo di erogazione dei servizi di con-duzione infrastrutturale e di connettività.

589. All’articolo 1, comma 514-bis, dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole:« e a euro 4.300.000 annui a decorrere dal2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , aeuro 4.300.000 per l’anno 2019 e a euro1.500.000 annui a decorrere dal 2020 ».

590. Ai fini di una maggiore flessibilitàgestionale, di una più efficace realizzazionedei rispettivi obiettivi istituzionali e di unmiglioramento dei saldi di finanza pub-blica, a decorrere dall’anno 2020, agli entie agli organismi, anche costituiti in formasocietaria, di cui all’articolo 1, comma 2,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivicomprese le autorità indipendenti, con esclu-sione degli enti del Servizio sanitario na-zionale, cessano di applicarsi le norme inmateria di contenimento e di riduzionedella spesa di cui all’allegato A annesso allapresente legge. Resta ferma l’applicazionedelle norme che recano vincoli in materiadi spese di personale.

591. A decorrere dall’anno 2020, i sog-getti di cui al comma 590 non possonoeffettuare spese per l’acquisto di beni eservizi per un importo superiore al valoremedio sostenuto per le medesime finalitànegli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018,come risultante dai relativi rendiconti obilanci deliberati. La disposizione di cui alpresente comma non si applica alle agenziefiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300, per le quali resta fermo l’ob-bligo di versamento previsto dall’articolo 6,comma 21-sexies, del decreto-legge 31 mag-gio 2010, n. 78, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,come incrementato ai sensi del comma 594.

Page 102: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 102 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

592. Ai fini dei commi da 590 a 600, levoci di spesa per l’acquisto di beni e servizisono individuate con riferimento:

a) per gli enti che adottano la conta-bilità finanziaria, alle corrispondenti voci,rilevate in conto competenza, del piano deiconti integrato previsto dal regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 4 ottobre 2013, n. 132;

b) per gli enti e gli organismi cheadottano la contabilità civilistica, alle cor-rispondenti voci B6), B7) e B8) del contoeconomico del bilancio di esercizio redattosecondo lo schema di cui all’allegato 1 aldecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze 27 marzo 2013, pubblicato nel sup-plemento ordinario alla Gazzetta Ufficialen. 86 del 12 aprile 2013. Le università, cheadottano gli schemi di bilancio di cui aldecreto del Ministro dell’istruzione, dell’u-niversità e della ricerca n. 19 del 14 gen-naio 2014, pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 25 del 31 gennaio 2014, indivi-duano le voci di bilancio riconducibili aquelle indicate nel primo periodo dellapresente lettera.

593. Fermo restando il principio dell’e-quilibrio di bilancio, compatibilmente conle disponibilità di bilancio, il superamentodel limite delle spese per acquisto di beni eservizi di cui al comma 591 è consentito inpresenza di un corrispondente aumento deiricavi o delle entrate accertate in ciascunesercizio rispetto al valore relativo ai ricaviconseguiti o alle entrate accertate nell’eser-cizio 2018. L’aumento dei ricavi o delleentrate può essere utilizzato per l’incre-mento delle spese per beni e servizi entroil termine dell’esercizio successivo a quellodi accertamento. Non concorrono alla quan-tificazione delle entrate o dei ricavi di cuial presente comma le risorse destinate allaspesa in conto capitale e quelle finalizzateo vincolate da norme di legge, ovvero dadisposizioni dei soggetti finanziatori, a spesediverse dall’acquisizione di beni e servizi.

594. Al fine di assicurare il rispetto degliobiettivi di finanza pubblica, gli enti e gliorganismi di cui al comma 590, ivi com-prese le autorità indipendenti, versano an-

nualmente entro il 30 giugno di ciascunanno ad apposito capitolo dell’entrata delbilancio dello Stato un importo pari aquanto dovuto nell’esercizio 2018 in appli-cazione delle norme di cui all’allegato Aannesso alla presente legge, incrementatodel 10 per cento. L’INPS e l’INAIL conti-nuano a versare al bilancio dello Stato,entro il 30 giugno di ciascun anno, quantocomplessivamente dovuto nell’anno 2018 inottemperanza alle norme di contenimentodi cui al medesimo allegato A. Ai fini del-l’applicazione dell’incremento di cui al primoperiodo, è fatta salva la disciplina previstadall’articolo 1, comma 506, della legge 28dicembre 2015, n. 208, e dall’articolo 1,comma 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016,n. 193, convertito, con modificazioni, dallalegge 1° dicembre 2016, n. 225. Ferma re-stando, per gli enti e gli organismi di cui alcomma 590, la disciplina di settore cheregolamenta le procedure per la dichiara-zione dello stato di dissesto o del commis-sariamento, per il periodo strettamente ne-cessario al ripristino degli equilibri finan-ziari ed economico-patrimoniali, le sommeda versare al bilancio dello Stato, secondoquanto disposto nel presente comma, pos-sono essere temporaneamente accantonatein apposito fondo per essere versate allaconclusione della procedura di risana-mento.

595. Nel caso in cui le amministrazionidi cui al comma 590 siano interessate daprocessi di fusione o accorpamento, il li-mite di spesa di cui al comma 591, i ricavio le entrate di cui al comma 593 e ilversamento di cui al comma 594 sono de-terminati nella misura pari alla sommadegli importi previsti per ciascuna ammi-nistrazione coinvolta nei citati processi.

596. I compensi, i gettoni di presenza edogni ulteriore emolumento, con esclusionedei rimborsi spese, spettanti ai componentidegli organi di amministrazione e di con-trollo, ordinari o straordinari, degli enti eorganismi di cui al comma 590, escluse lesocietà, sono stabiliti da parte delle ammi-nistrazioni vigilanti, di concerto con il Mi-nistero dell’economia e delle finanze, ov-vero mediante deliberazioni dei competentiorgani degli enti e organismi, ai sensi delle

Page 103: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 103 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

vigenti disposizioni di legge, statutarie eregolamentari, da sottoporre all’approva-zione delle predette amministrazioni vigi-lanti. I predetti compensi e i gettoni dipresenza sono determinati sulla base diprocedure, criteri, limiti e tariffe fissati condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, da adottare entrocentottanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge.

597. La relazione degli organi delibe-ranti degli enti e degli organismi di cui alcomma 590, presentata in sede di appro-vazione del bilancio consuntivo, deve con-tenere, in un’apposita sezione, l’indicazioneriguardante le modalità attuative delle di-sposizioni di cui ai commi da 590 a 600.

598. Ferma restando la disciplina inmateria di responsabilità amministrativa econtabile, l’inosservanza di quanto dispostodai commi 591, 593, 594 e 595 costituisceillecito disciplinare del responsabile del ser-vizio amministrativo-finanziario. In caso diinadempienza per più di un esercizio, icompensi, le indennità ed i gettoni di pre-senza corrisposti agli organi di amministra-zione sono ridotti, per il restante periododel mandato, del 30 per cento rispettoall’ammontare annuo risultante alla datadel 30 giugno 2019 e i risparmi sulla spesaper gli organi sono acquisiti al bilanciodell’ente.

599. Il rispetto degli adempimenti e delleprescrizioni previsti dai commi da 590 a598 è verificato e asseverato dai rispettiviorgani di controllo.

600. Restano fermi gli effetti finanziariderivanti dalle riduzioni dei trasferimentierariali dal bilancio dello Stato agli enti edorganismi di cui al comma 590.

601. Le disposizioni di cui ai commi da590 a 600 non si applicano agli enti di cuial decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,e al decreto legislativo 10 febbraio 1996,n. 103, per i quali resta in vigore l’articolo1, comma 183, della legge 27 dicembre2017, n. 205.

602. Fatto salvo quanto previsto dalcomma 2 dell’articolo 57 del decreto-legge26 ottobre 2019, n. 124, le disposizioni dicui ai commi da 590 a 600 non si applicano

alle regioni, alle province autonome di Trentoe di Bolzano, agli enti locali e ai loroorganismi ed enti strumentali come definitidall’articolo 1, comma 2, del decreto legi-slativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ailoro enti strumentali in forma societaria.

603. All’articolo 1, comma 30, della legge27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « perla parte eccedente l’importo di 8 milioni dieuro » sono sostituite dalle seguenti: « perla parte eccedente l’importo di 15 milionidi euro ».

604. Il contributo alle spese dell’Orga-nizzazione delle Nazioni Unite, di cui allalegge 17 agosto 1957, n. 848, è ridotto di 36milioni di euro annui a decorrere dall’anno2020. Il Ministero degli affari esteri e dellacooperazione internazionale provvede agliadempimenti necessari, anche sul pianointernazionale, per rinegoziare i terminidell’accordo internazionale concernente ladeterminazione del contributo all’Organiz-zazione delle Nazioni Unite.

605. All’articolo 1, comma 4, della legge3 agosto 1998, n. 315, le parole: « e di euro25,8 milioni a decorrere dal 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « e di euro 11,6milioni a decorrere dal 2020 ».

606. All’articolo 6, comma 4, del decretolegislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo leparole: « e la successiva riassegnazione »sono inserite le seguenti: « , per la parteeccedente l’importo di un milione di eurolimitatamente alla quota da assegnare alMinistero delle infrastrutture e dei tra-sporti, ».

607. A decorrere dall’anno 2020, i be-nefìci di cui all’articolo 6 del decreto-legge30 dicembre 1997, n. 457, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32per cento.

608. Il comma 709 dell’articolo 1 dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

609. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, lerisorse finanziarie iscritte in bilancio perl’attuazione delle disposizioni di cui agliarticoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gen-naio 2019, n. 4, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,sono ridotte, in via ulteriore rispetto aquanto già previsto ai sensi della Nota di

Page 104: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 104 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

aggiornamento del Documento di economiae finanza 2019, di 300 milioni di euro perl’anno 2020, di 900 milioni di euro perl’anno 2021 e di 500 milioni di euro perl’anno 2022. Al fine di assicurare il conse-guimento del corrispondente miglioramentodei saldi di finanza pubblica rispetto alleprevisioni tendenziali contenute nella Notadi aggiornamento del Documento di eco-nomia e finanza 2019 nella misura indicataal primo periodo del presente comma, ledotazioni del bilancio dello Stato per glianni 2021 e 2022, in termini di competenzae di cassa, corrispondenti alle misure di cuiall’elenco 1 allegato alla presente legge,sono corrispondentemente accantonate. Condecreti del Ministro dell’economia e dellefinanze, gli accantonamenti di spesa, surichiesta dei Ministri interessati, possonoessere rimodulati nell’ambito degli stati diprevisione della spesa, ferma restando laneutralità degli effetti sui saldi di finanzapubblica. Per l’anno 2020 resta fermo quantoprevisto dai commi 624 e 625. Le eventualirimodulazioni sono comunicate alle Ca-mere dal Ministro dell’economia e dellefinanze ogni quadrimestre. Sulla base dellarendicontazione degli oneri sostenuti, co-municata entro il 15 marzo 2020, il 15settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15settembre 2021, il 15 marzo 2022 e il 15settembre 2022, risultante dal monitorag-gio di cui all’articolo 28, comma 3, deldecreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 28marzo 2019, n. 26, e tenuto conto dellavalutazione degli oneri ancora da soste-nere, con delibera del Consiglio dei mini-stri, su proposta del Ministro dell’economiae delle finanze, gli accantonamenti di cui alsecondo periodo del presente comma sonoprogressivamente resi disponibili o confer-mati, in parte o interamente.

610. Le amministrazioni pubbliche e lesocietà inserite nel conto economico con-solidato della pubblica amministrazione,come individuate dall’Istituto nazionale distatistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1della legge 31 dicembre 2009, n. 196, conesclusione delle regioni, delle province au-tonome di Trento e di Bolzano, degli entilocali nonché delle società dagli stessi par-

tecipate, assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso deisistemi e degli strumenti ICT (Informationand Communication Technology), di cui al-l’articolo 69 del codice di cui al decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82, un rispar-mio di spesa annuale pari al 10 per centodella spesa annuale media per la gestionecorrente del settore informatico sostenutanel biennio 2016-2017.

611. La percentuale di risparmio di cuial comma 610 è ridotta al 5 per cento perle spese correnti sostenute per la gestionedelle infrastrutture informatiche (data cen-ter) delle amministrazioni di cui al mede-simo comma 610, a decorrere dalla rispet-tiva certificazione dell’Agenzia per l’Italiadigitale (AgID) del relativo passaggio al« Cloud della PA » (CSP o PSN), al netto deicosti di migrazione.

612. Le riduzioni di spesa di cui aicommi 610 e 611 non si applicano allespese sostenute dall’INPS e alle conven-zioni stipulate con la società di cui all’ar-ticolo 83, comma 15, del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,nonché alle spese sostenute dalla stessasocietà con riferimento alle acquisizioni dibeni e servizi propri e per conto delleamministrazioni committenti.

613. Le disposizioni di cui ai commi 610,611 e 612 costituiscono princìpi fondamen-tali in materia di coordinamento della fi-nanza pubblica ai sensi dell’articolo 117,terzo comma, della Costituzione.

614. Al fine di salvaguardare l’interessepubblico e consentire risparmi di spesaanche attraverso la semplificazione, la di-gitalizzazione e l’implementazione delle pro-cedure amministrative del Ministero del-l’interno in materia di istanze, dichiara-zioni o atti dei privati interessati e per losvolgimento delle operazioni preliminari ne-cessarie all’adozione dei provvedimenti ri-chiesti nonché per l’inoltro ai medesimisoggetti dei provvedimenti o atti rilasciati,all’articolo 39 della legge 16 gennaio 2003,n. 3, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) al comma 4-bis, le parole: « o altrisoggetti non pubblici » sono sostituite dalle

Page 105: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 105 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

seguenti: « dotati di una rete di sportellicapillare su tutto il territorio nazionale, diinfrastrutture logistiche e piattaforme tec-nologiche integrate, che siano Identity Pro-vider e che abbiano la qualifica di Certifi-cation Authority accreditata dall’Agenzia perl’Italia digitale, con esperienza pluriennalenella ricezione, digitalizzazione e gestionedelle istanze e dichiarazioni alla pubblicaamministrazione e nei servizi finanziari dipagamento, » ;

b) al comma 4-ter, le parole: « possonoessere autorizzati a procedere » sono sosti-tuite dalla seguente: « procedono » e dopole parole: « degli interessati, » sono inseritele seguenti: « anche attraverso riconosci-mento biometrico e firma grafometrica, ».

615. Dalle disposizioni di cui al comma614 non devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

616. Al fine di conseguire ulteriori ri-sparmi di spesa connessi ai contratti dilocazione passiva in immobili di proprietàprivata, le amministrazioni dello Stato dicui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse laPresidenza del Consiglio dei ministri e leagenzie, anche fiscali compresa l’Agenziadel demanio, nonché gli organi di rilevanzacostituzionale, possono procedere, fermerestando le disposizioni di cui ai commi da1 a 6 dell’articolo 3 del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, eladdove conveniente, alla rinegoziazione deicontratti in corso alla data di entrata invigore della presente legge, alle condizionie nei termini previsti dal comma 617.

617. Le amministrazioni di cui al comma616, fornendo l’opportuna documentazione,verificano con l’Agenzia del demanio laconvenienza della rinegoziazione e, entrocentocinquanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, propongonoalla proprietà la rinegoziazione del con-tratto in corso attraverso la stipula di unnuovo contratto della durata di nove annia fronte di un canone annuo commisuratoal valore minimo locativo fissato dall’Os-servatorio del mercato immobiliare, ridottodel 15 per cento. Qualora i valori dell’Os-

servatorio del mercato immobiliare nonsiano disponibili, si fa riferimento a quellidel comune più vicino nell’ambito territo-riale della medesima regione.

618. Entro trenta giorni dal ricevimentodella proposta di rinegoziazione, la pro-prietà deve comunicare la propria accetta-zione, di cui è data notizia all’Agenzia deldemanio al fine del rilascio, ai sensi del-l’articolo 2, commi 222 e seguenti, dellalegge 23 dicembre 2009, n. 191, in quantocompatibili, del nulla osta alla stipula. Incaso di mancata accettazione, il contrattovigente continua a produrre effetti fino allanaturale scadenza.

619. Per i contratti venuti a scadenzaalla data di entrata in vigore della presentelegge, alle amministrazioni di cui al comma616 è consentito proseguire nell’utilizzocon la stipula di un nuovo contratto neitermini e alle condizioni di cui ai commi617 e 618. In caso di mancata accettazioneda parte della proprietà si applicano leprocedure di cui all’articolo 2, comma 222,della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per laricerca di una nuova soluzione allocativa.

620. Qualora le amministrazioni di cuiall’articolo 2, comma 222, primo periodo,della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonattuino i piani di razionalizzazione di cuiall’articolo 2, commi 222 e seguenti, dellamedesima legge 23 dicembre 2009, n. 191,per i quali sono recepiti o reperibili lenecessarie disponibilità di risorse finanzia-rie per gli interventi di adeguamento fun-zionale, il Ministero dell’economia e dellefinanze – Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato, su comunicazione del-l’Agenzia del demanio, effettua una ridu-zione lineare degli stanziamenti sui capitolirelativi alle spese correnti dell’amministra-zione stessa, pari al 5 per cento dell’interoammontare degli stanziamenti medesimi.

621. Al fine di uniformare le quote deiproventi derivanti dalle vendite degli im-mobili militari da riconoscere al Ministerodella difesa:

a) all’articolo 33, comma 8-quater, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-

Page 106: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 106 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio2011, n. 111:

1) al quinto periodo, le parole: « unammontare pari al 10 » sono sostituite dalleseguenti: « direttamente in quote del costi-tuendo fondo il 30 »;

2) il sesto periodo è sostituito dalseguente: « Le risorse monetarie derivantidall’alienazione delle quote sono versateall’entrata del bilancio dello Stato per es-sere riassegnate alle spese di investimentodello stato di previsione della spesa delMinistero della difesa, in aggiunta rispettoalle dotazioni finanziarie iscritte nel me-desimo stato di previsione. »;

b) all’articolo 307 del codice di cui aldecreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

1) al comma 10, lettera d), primoperiodo, le parole: « 80 per cento » sonosostituite dalle seguenti: « 55 per cento » ele parole: « corrispondente al 10 per cento »sono sostituite dalle seguenti: « corrispon-dente al 35 per cento » e le parole: « al 31dicembre 2013 » sono sostituite dalle se-guenti: « 31 dicembre 2022 »;

2) al comma 11-bis, la lettera d-bis)è abrogata.

622. Nello stato di previsione del Mini-stero della difesa è istituito un fondo per laprogettazione e la realizzazione degli inter-venti di cui all’articolo 184, comma 5-bis.3,e all’articolo 241-bis, commi 4-bis e 4-oc-ties, del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, a valere sulle risorse di cui al comma14 del presente articolo per un importopari a 1 milione di euro per l’anno 2020, 5milioni di euro per l’anno 2021 e 20 milionidi euro per ciascuno degli anni 2022 e2023.

623. A decorrere dalla data di entrata invigore della presente legge, il comma 4-no-vies dell’articolo 241-bis del decreto legi-slativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.

624. Al fine di assicurare il consegui-mento degli obiettivi programmatici di fi-nanza pubblica come risultanti dalla pre-sente legge, per l’anno 2020 le dotazioni delbilancio dello Stato, in termini di compe-tenza e di cassa, sono accantonate e rese

indisponibili per la gestione per un importocomplessivo pari a un miliardo di euro,secondo quanto indicato nell’elenco 2 alle-gato alla presente legge. Con decreti delMinistro dell’economia e delle finanze, dacomunicare alle Camere, gli accantona-menti di spesa, su richiesta dei Ministriinteressati, possono essere rimodulati nel-l’ambito dello stato di previsione della spesa,ferma restando la neutralità degli effetti suisaldi di finanza pubblica.

625. Verificato l’andamento tendenzialedei conti pubblici, come risultante dal Do-cumento di economia e finanza 2020 inrelazione al raggiungimento degli obiettiviprogrammatici per l’esercizio 2020, valutatial netto delle entrate derivanti dalle ope-razioni di dismissione degli immobili pub-blici, ovvero degli effetti dei provvedimentiprevisti con la manovra di bilancio ai finidella lotta all’evasione fiscale, gli accanto-namenti di cui al comma 624, con deliberadel Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro dell’economia e delle finanze, sono,in tutto o in parte, resi disponibili in sededi presentazione del provvedimento di as-sestamento del bilancio dello Stato.

626. Ai fini del monitoraggio delle clau-sole di flessibilità nell’ambito delle regoledel Patto di stabilità e crescita europeo, conparticolare riferimento alle previsioni con-tenute nei documenti di cui agli articoli 10e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196,per la definizione del corretto trattamentostatistico e contabile delle operazioni dipartenariato pubblico-privato le ammini-strazioni di cui all’articolo 1, comma 2,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sonotenute a trasmettere al Ministero dell’eco-nomia e delle finanze – Dipartimento dellaRagioneria generale dello Stato le informa-zioni e i dati relativi alle operazioni effet-tuate ai sensi degli articoli 180 e seguentidel codice di cui al decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50. Con decreto del Mini-stro dell’economia e delle finanze sonoindividuate le modalità di trasmissione delleinformazioni di cui al periodo precedente.

627. Allo scopo di introdurre in viasperimentale modalità di espressione delvoto in via digitale per le elezioni politicheed europee e per i referendum previsti dagli

Page 107: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 107 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

articoli 75 e 138 della Costituzione, è isti-tuito nello stato di previsione del Ministerodell’interno il Fondo per il voto elettronicocon uno stanziamento di 1 milione di europer l’anno 2020.

628. Con decreto del Ministro dell’in-terno, di concerto con il Ministro per l’in-novazione tecnologica e la digitalizzazione,da adottare entro trenta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge,sono definite le modalità attuative di uti-lizzo del Fondo di cui al comma 627 e dellarelativa sperimentazione limitata a modelliche garantiscano il concreto esercizio deldiritto di voto degli italiani all’estero e deglielettori che, per motivi di lavoro, studio ocure mediche, si trovino in un comune diuna regione diversa da quella del comunenelle cui liste elettorali risultano iscritti.

629. All’articolo 15 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i se-guenti commi:

« 3-bis. La detrazione di cui al presentearticolo spetta:

a) per l’intero importo qualora il red-dito complessivo non ecceda 120.000 euro;

b) per la parte corrispondente al rap-porto tra l’importo di 240.000 euro, dimi-nuito del reddito complessivo, e 120.000euro, qualora il reddito complessivo siasuperiore a 120.000 euro.

3-ter. Ai fini del comma 3-bis, il redditocomplessivo è assunto al netto del redditodell’unità immobiliare adibita ad abita-zione principale e di quello delle relativepertinenze di cui all’articolo 10, comma3-bis.

3-quater. La detrazione compete per l’in-tero importo, a prescindere dall’ammon-tare del reddito complessivo, per gli oneridi cui al comma 1, lettere a) e b), e alcomma 1-ter, nonché per le spese sanitariedi cui al comma 1, lettera c) ».

630. A decorrere dal 1° ottobre 2020,all’articolo 24-ter, comma 2, del testo unicodelle disposizioni legislative concernenti leimposte sulla produzione e sui consumi e

relative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,n. 504, all’alinea, le parole: « di categoriaeuro 2 o inferiore » sono sostituite dalleseguenti: « di categoria euro 3 o inferiore e,a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad ecce-zione dei veicoli di categoria euro 4 oinferiore ».

631. Al fine di applicare ai prodottienergetici, impiegati nella produzione dienergia elettrica, aliquote di accisa specifi-che finalizzate a proteggere l’ambiente dal-l’emissione di gas responsabili dell’effettoserra e di polveri sottili, al testo unico delledisposizioni legislative concernenti le im-poste sulla produzione e sui consumi erelative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,n. 504, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) all’articolo 21, il comma 9 è sosti-tuito dai seguenti:

« 9. I prodotti energetici di cui al comma1, qualora utilizzati per la produzione, di-retta o indiretta, di energia elettrica conimpianti obbligati alla denuncia previstadalle disposizioni che disciplinano l’accisasull’energia elettrica, sono sottoposti ad ac-cisa per motivi di politica ambientale, conl’applicazione delle aliquote stabilite pertale impiego nell’allegato I; le stesse ali-quote sono applicate:

a) ai prodotti energetici limitatamenteai quantitativi impiegati nella produzionedi energia elettrica;

b) ai prodotti energetici impiegati nellastessa area di estrazione per la produzionee per l’autoproduzione di energia elettricae vapore;

c) ai prodotti energetici impiegati inimpianti petrolchimici per l’alimentazionedi centrali combinate termoelettriche perl’autoproduzione di energia elettrica e va-pore tecnologico per usi interni.

9-bis. In caso di autoproduzione di ener-gia elettrica, le aliquote di cui al comma 9sono applicate, in relazione al combustibileimpiegato, nella misura del 30 per cento.

Page 108: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 108 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

9-ter. In caso di generazione combinatadi energia elettrica e calore utile, i quan-titativi di combustibili impiegati nella pro-duzione di energia elettrica sono determi-nati utilizzando i seguenti consumi speci-fici convenzionali:

a) oli vegetali non modificati chimica-mente 0,194 kg per kWh;

b) gas naturale 0,220 mc per kWh;

c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kgper kWh;

d) gasolio 0,186 kg per kWh;

e) olio combustibile e oli mineraligreggi, naturali 0,194 kg per kWh;

f) carbone, lignite e coke 0,312 kg perkWh »;

b) all’allegato I:

1) alla voce: « Oli da gas o gasolio »è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce:« usato per la produzione diretta o indi-retta di energia elettrica: euro 12,8 permille litri »;

2) dopo la voce: « Oli da gas o ga-solio » è inserita la seguente: « Oli vegetalinon modificati chimicamente usati per laproduzione diretta o indiretta di energiaelettrica: esenzione »;

3) le parole: « Oli combustibili: lire90.000 per mille kg.; Oli combustibili abasso tenore di zolfo: lire 45.000 per millekg. » sono sostituite dalle seguenti: « Olicombustibili:

usati per riscaldamento:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro128,26775 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro64,2421 per mille chilogrammi;

per uso industriale:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro63,75351 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro31,38870 per mille chilogrammi;

usati per la produzione diretta o indi-retta di energia elettrica: euro 15,4 permille chilogrammi.

Oli minerali greggi, naturali usati per laproduzione diretta o indiretta di energiaelettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi »;

4) alla voce: « Gas di petrolio lique-fatti » è aggiunta, in fine, la seguente sot-tovoce: « usato per la produzione diretta oindiretta di energia elettrica: euro 0,70 permille chilogrammi »;

5) alla voce: « Gas naturale » è ag-giunta, in fine, la seguente sottovoce: « perla produzione diretta o indiretta di energiaelettrica: euro 0,45 per mille metri cubi »;

6) le parole da: « Carbone, lignite ecoke » fino a: « 9,20 euro per mille chilo-grammi » sono sostituite dalle seguenti:« Carbone, lignite e coke (codici NC 2701,2702 e 2704) impiegati:

per uso riscaldamento da soggettidiversi dalle imprese: 15,00 euro per millechilogrammi;

per uso riscaldamento da im-prese: 12,00 euro per mille chilogrammi;

per la produzione diretta o indi-retta di energia elettrica: 11,8 euro permille chilogrammi »;

c) alla tabella A, il numero 11 è abro-gato.

632. All’articolo 51, comma 4, del testounico delle imposte sui redditi di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è so-stituita dalla seguente:

« a) per gli autoveicoli indicati nell’ar-ticolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), delcodice della strada, di cui al decreto legi-slativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli ei ciclomotori di nuova immatricolazione,con valori di emissione di anidride carbo-nica non superiori a grammi 60 per chilo-metro (g/km di CO2), concessi in uso pro-miscuo con contratti stipulati a decorreredal 1° luglio 2020, si assume il 25 per centodell’importo corrispondente ad una percor-renza convenzionale di 15.000 chilometricalcolato sulla base del costo chilometricodi esercizio desumibile dalle tabelle nazio-nali che l’Automobile club d’Italia deve

Page 109: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 109 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

elaborare entro il 30 novembre di ciascunanno e comunicare al Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, che provvede allapubblicazione entro il 31 dicembre, coneffetto dal periodo d’imposta successivo, alnetto degli ammontari eventualmente trat-tenuti al dipendente. La predetta percen-tuale è elevata al 30 per cento per i veicolicon valori di emissione di anidride carbo-nica superiori a 60 g/km ma non a 160g/km. Qualora i valori di emissione deisuindicati veicoli siano superiori a 160 g/kmma non a 190 g/km, la predetta percentualeè elevata al 40 per cento per l’anno 2020 eal 50 per cento a decorrere dall’anno 2021.Per i veicoli con valori di emissione dianidride carbonica superiori a 190 g/km, lapredetta percentuale è pari al 50 per centoper l’anno 2020 e al 60 per cento a decor-rere dall’anno 2021 ».

633. Resta ferma l’applicazione delladisciplina dettata dall’articolo 51, comma4, lettera a), del citato testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al31 dicembre 2019, per i veicoli concessi inuso promiscuo con contratti stipulati entroil 30 giugno 2020.

634. È istituita l’imposta sul consumodei manufatti con singolo impiego, di se-guito denominati « MACSI », che hanno osono destinati ad avere funzione di conte-nimento, protezione, manipolazione o con-segna di merci o di prodotti alimentari; iMACSI, anche in forma di fogli, pellicole ostrisce, sono realizzati con l’impiego, ancheparziale, di materie plastiche costituite dapolimeri organici di origine sintetica e nonsono ideati, progettati o immessi sul mer-cato per compiere più trasferimenti du-rante il loro ciclo di vita o per essereriutilizzati per lo stesso scopo per il qualesono stati ideati. Sono esclusi dall’applica-zione dell’imposta i MACSI che risultinocompostabili in conformità alla norma UNIEN 13432:2002, i dispositivi medici classi-ficati dalla Commissione unica sui disposi-tivi medici, istituita ai sensi dell’articolo 57della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non-ché i MACSI adibiti a contenere e proteg-gere preparati medicinali.

635. Ai fini dell’applicazione dell’impo-sta di cui al comma 634, sono consideratiMACSI anche i dispositivi, realizzati conl’impiego, anche parziale, delle materie pla-stiche di cui al comma 634, che consentonola chiusura, la commercializzazione o lapresentazione dei medesimi MACSI o deimanufatti costituiti interamente da mate-riali diversi dalle stesse materie plastiche.Sono altresì considerati MACSI i prodottisemilavorati, realizzati con l’impiego, an-che parziale, delle predette materie plasti-che, impiegati nella produzione di MACSI.

636. Per i MACSI, l’obbligazione tribu-taria sorge al momento della produzione,dell’importazione definitiva nel territorionazionale ovvero dell’introduzione nel me-desimo territorio da altri Paesi dell’Unioneeuropea e diviene esigibile all’atto dell’im-missione in consumo dei MACSI, ai sensidel comma 639, nel territorio nazionale.

637. Sono obbligati al pagamento del-l’imposta di cui al comma 634:

a) per i MACSI realizzati nel territorionazionale, il fabbricante;

b) per i MACSI provenienti da altriPaesi dell’Unione europea, il soggetto cheacquista i MACSI nell’esercizio dell’attivitàeconomica ovvero il cedente qualora iMACSI siano acquistati da un consumatoreprivato;

c) per i MACSI provenienti da Paesiterzi, l’importatore.

638. Non è considerato fabbricante ilsoggetto che produce MACSI utilizzando,come materia prima o semilavorati, altriMACSI sui quali l’imposta di cui al comma634 sia dovuta da un altro soggetto, senzal’aggiunta di ulteriori materie plastiche dicui al medesimo comma 634.

639. L’immissione in consumo dei MACSInel territorio nazionale, anche qualora con-tengano merci o prodotti alimentari, si ve-rifica:

a) per i MACSI realizzati nel territorionazionale, all’atto della loro cessione adaltri soggetti nazionali;

Page 110: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 110 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

b) per i MACSI provenienti da altriPaesi dell’Unione europea:

1) all’atto dell’acquisto nel territorionazionale nell’esercizio dell’attività econo-mica;

2) all’atto della cessione effettuatanei confronti di un consumatore privato;

c) per i MACSI provenienti da Paesiterzi, all’atto della loro importazione defi-nitiva nel territorio nazionale.

640. L’imposta di cui al comma 634 èfissata nella misura di 0,45 euro per chi-logrammo di materia plastica di cui alcomma 634 contenuta nei MACSI.

641. L’accertamento dell’imposta dovutaè effettuato sulla base di dichiarazioni tri-mestrali contenenti tutti gli elementi neces-sari per determinare il debito d’imposta. Ladichiarazione è presentata dai soggetti ob-bligati di cui al comma 637, lettere a) e b),all’Agenzia delle dogane e dei monopolientro la fine del mese successivo al trime-stre solare cui la dichiarazione si riferisce.Per i MACSI provenienti da altri Paesidell’Unione europea, acquistati da un con-sumatore privato, il cedente presenta lasuddetta dichiarazione attraverso il rappre-sentante fiscale di cui al comma 645. Entroil termine di cui al presente comma èeffettuato il versamento dell’imposta do-vuta.

642. L’imposta di cui al comma 634 nonè dovuta per i MACSI ceduti direttamentedal fabbricante per il consumo in altriPaesi dell’Unione europea ovvero esportatidallo stesso soggetto. Per i MACSI sui qualisia stata già versata l’imposta da un sog-getto diverso da quello che ne effettua lacessione per il consumo in altri Paesi del-l’Unione europea ovvero l’esportazione, l’im-posta è rimborsata, rispettivamente al ce-dente o all’esportatore, qualora la stessa siaevidenziata nella prescritta documenta-zione commerciale e sia fornita la provadel suo avvenuto pagamento. L’imposta nonè altresì dovuta sulla materia plastica di cuial comma 634, contenuta nei MACSI, cheprovenga da processi di riciclo.

643. L’imposta, determinata ai sensi delcomma 641, non è versata qualora l’im-

porto dovuto a titolo di imposta sia infe-riore o pari a euro 10. In tal caso non siprovvede altresì alla presentazione delladichiarazione di cui al comma 641.

644. Nella dichiarazione di cui al comma641 sono riportati altresì i quantitativi dellematerie plastiche di cui al comma 634contenuti in MACSI utilizzati per la rea-lizzazione di altri MACSI, al fine dell’op-portuno scomputo dalla base imponibiledei predetti quantitativi sui quali l’impostadi cui al medesimo comma 634 risulti giàversata da altri soggetti obbligati.

645. Fatto salvo quanto previsto alcomma 646, il pagamento dell’imposta dicui al comma 634 è effettuato entro iltermine di cui al comma 641 esclusiva-mente tramite il versamento unitario pre-visto dall’articolo 17 del decreto legislativo9 luglio 1997, n. 241, con possibilità dicompensazione con altre imposte e contri-buti. Ai fini del pagamento dell’imposta dicui al comma 634, i soggetti non residentie non stabiliti nel territorio dello Statonominano un rappresentante fiscale.

646. Per i MACSI provenienti da Paesinon appartenenti all’Unione europea, l’im-posta è accertata e riscossa dall’Agenziadelle dogane e dei monopoli con le moda-lità previste per i diritti di confine. L’im-posta di cui al comma 634 non è dovuta peri MACSI contenuti nelle spedizioni rien-tranti nell’ambito di applicazione delle fran-chigie doganali di cui al regolamento (CE)n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novem-bre 2009.

647. I funzionari dell’Agenzia delle do-gane e dei monopoli svolgono le attività diaccertamento, verifica e controllo dell’im-posta di cui al comma 634, con facoltà diaccedere presso gli impianti di produzionedi MACSI al fine di acquisire elementi utiliad accertare la corretta applicazione delledisposizioni di cui ai commi da 634 a 650.La Guardia di finanza, al fine di verificarela corretta applicazione delle disposizionidei commi da 634 a 650, effettua le attivitàdi controllo avvalendosi delle facoltà e deipoteri previsti dall’articolo 2 del decretolegislativo 19 marzo 2001, n. 68. Le ammi-nistrazioni coinvolte svolgono le attività ivi

Page 111: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 111 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

previste con le risorse umane e finanziariedisponibili a legislazione vigente.

648. Per l’imposta di cui al comma 634,trovano applicazione le disposizioni in ma-teria di riscossione coattiva di cui al de-creto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Primadi avviare la procedura di riscossione co-attiva, l’Agenzia delle dogane e dei mono-poli notifica un avviso di pagamento fis-sando per l’adempimento un termine ditrenta giorni, decorrente dalla data di per-fezionamento della notificazione. Non siprocede all’iscrizione a ruolo e alla riscos-sione del credito relativo all’imposta di cuial comma 634, qualora l’ammontare do-vuto, comprensivo di sanzioni amministra-tive e interessi, non superi, per ciascuncredito, l’importo di euro 10.

649. L’imposta di cui al comma 634 èrimborsata quando risulta indebitamentepagata; il rimborso è richiesto, a pena didecadenza, nel termine di due anni dalladata del pagamento. Il termine di prescri-zione per il recupero del credito è di cinqueanni; la prescrizione è interrotta quandoviene esercitata l’azione penale e in tal casodecorre dal passaggio in giudicato dellasentenza che definisce il giudizio penale.Non si provvede al rimborso di sommeinferiori o pari ad euro 10.

650. Il mancato pagamento dell’impostadi cui al comma 634 è punito con la san-zione amministrativa dal doppio al decuplodell’imposta evasa, non inferiore comun-que a euro 500. In caso di ritardato paga-mento dell’imposta si applica la sanzioneamministrativa pari al 30 per cento del-l’imposta dovuta, non inferiore comunquea euro 250. Per la tardiva presentazionedella dichiarazione di cui al comma 641 eper ogni altra violazione delle disposizionidi cui ai commi da 634 al presente commae delle relative modalità di applicazione, siapplica la sanzione amministrativa da euro500 ad euro 5.000. Per l’irrogazione imme-diata delle sanzioni tributarie collegate al-l’imposta di cui al comma 634, trova ap-plicazione quanto previsto dall’articolo 17del decreto legislativo 18 dicembre 1997,n. 472.

651. Con provvedimento del direttoredell’Agenzia delle dogane e dei monopoli,

da pubblicare, entro il mese di maggiodell’anno 2020, nella Gazzetta Ufficiale, sonostabilite le modalità di attuazione dei commida 634 a 650 con particolare riguardo al-l’identificazione in ambito doganale deiMACSI mediante l’utilizzo dei codici dellanomenclatura combinata dell’Unione euro-pea, al contenuto della dichiarazione tri-mestrale di cui al comma 641, alle modalitàper il versamento dell’imposta, alle moda-lità per la tenuta della contabilità relativaall’imposta di cui al comma 634 a caricodei soggetti obbligati, alle modalità per latrasmissione, per via telematica, dei dati dicontabilità, all’individuazione, ai fini delcorretto assolvimento dell’imposta, deglistrumenti idonei alla certificazione del quan-titativo di plastica riciclata presente neiMACSI, alle modalità per il rimborso del-l’imposta previsto dal comma 642, allo svol-gimento delle attività di cui al comma 647e alle modalità per la notifica degli avvisi dipagamento di cui al comma 648. Con prov-vedimento interdirettoriale dell’Agenzia delledogane e dei monopoli e dell’Agenzia delleentrate sono stabilite le modalità per l’e-ventuale scambio di informazioni tra lepredette Agenzie.

652. Le disposizioni di cui ai commi da634 a 650 hanno effetto a decorrere dalprimo giorno del secondo mese successivoalla data di pubblicazione del provvedi-mento di cui al comma 651.

653. In coerenza con gli obiettivi chesaranno compiutamente delineati nell’am-bito del Piano nazionale sulla plastica so-stenibile, alle imprese attive nel settoredelle materie plastiche, produttrici di ma-nufatti con singolo impiego destinati adavere funzione di contenimento, prote-zione, manipolazione o consegna di merci odi prodotti alimentari, è riconosciuto uncredito d’imposta nella misura del 10 percento delle spese sostenute, dal 1° gennaio2020 al 31 dicembre 2020, per l’adegua-mento tecnologico finalizzato alla produ-zione di manufatti compostabili secondo lostandard EN 13432:2002.

654. Il credito d’imposta di cui al comma653 è riconosciuto fino ad un importomassimo di euro 20.000 per ciascun bene-ficiario ed è utilizzabile, nel limite com-

Page 112: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 112 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

plessivo di 30 milioni di euro per l’anno2021, esclusivamente in compensazione aisensi dell’articolo 17 del decreto legislativo9 luglio 1997, n. 241.

655. Il credito d’imposta di cui al comma653 deve essere indicato nella dichiara-zione dei redditi relativa al periodo d’im-posta nel corso del quale interviene il prov-vedimento di concessione e in quelle rela-tive ai periodi d’imposta successivi fino aquando se ne conclude l’utilizzo. Al creditod’imposta non si applicano i limiti di cuiall’articolo 1, comma 53, della legge 24dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

656. Alle spese in attività di formazionesvolte per acquisire o consolidare le cono-scenze connesse all’adeguamento tecnolo-gico di cui al comma 653, sostenute dal 1°gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si ap-plica, in quanto compatibile, la disciplinadel credito d’imposta per le spese di for-mazione del personale dipendente di cuiall’articolo 1, commi da 78 a 81, della legge30 dicembre 2018, n. 145. All’onere deri-vante dall’attuazione del presente commasi provvede a valere sulle risorse di cuiall’articolo 1, commi da 78 a 81, della legge30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro del-l’economia e delle finanze effettua il mo-nitoraggio dell’applicazione del credito diimposta ai fini di quanto previsto dall’ar-ticolo 17, comma 13, della legge 31 dicem-bre 2009, n. 196.

657. I crediti d’imposta di cui ai commi653 e 656 si applicano nel rispetto dellecondizioni e dei limiti di cui al regolamento(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del18 dicembre 2013, relativo all’applicazionedegli articoli 107 e 108 del Trattato sulfunzionamento dell’Unione europea agli aiuti« de minimis ».

658. Con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze e con il Ministrodello sviluppo economico, da adottare en-tro sessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono indivi-duate le disposizioni applicative necessarie,con particolare riguardo alla documenta-zione richiesta e alle modalità di verifica e

controllo dell’effettività delle spese soste-nute e della corrispondenza delle stesseall’adeguamento tecnologico finalizzato allaproduzione di manufatti compostabili.

659. Al testo unico delle disposizionilegislative concernenti le imposte sulla pro-duzione e sui consumi e relative sanzionipenali e amministrative, di cui al decretolegislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 39-octies:

1) al comma 5, alla lettera a), leparole: « euro 30 » sono sostituite dalle se-guenti: « euro 35 », alla lettera b), le parole:« euro 32 » sono sostituite dalle seguenti:« euro 37 » e, alla lettera c), le parole: « euro125 » sono sostituite dalle seguenti: « euro130 »;

2) al comma 6, secondo periodo, leparole: « 95,22 per cento » sono sostituitedalle seguenti: « 96,22 per cento »;

b) all’allegato I, la voce: « Tabacchilavorati » è sostituita dalla seguente:

« Tabacchi lavorati:

a) sigari 23,5 per cento;

b) sigaretti 24 per cento;

c) sigarette 59,8 per cento;

d) tabacco trinciato a taglio fino dausarsi per arrotolare le sigarette 59 percento;

e) altri tabacchi da fumo 56,5 percento;

f) tabacchi da fiuto e da masticare25,28 per cento ».

660. Nel titolo III del testo unico delledisposizioni legislative concernenti le im-poste sulla produzione e sui consumi erelative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,n. 504, dopo l’articolo 62-quater è aggiuntoil seguente:

« Art. 62-quinquies. – (Imposta di con-sumo sui prodotti accessori ai tabacchi dafumo) – 1. Le cartine, le cartine arrotolatesenza tabacco e i filtri funzionali ad arro-

Page 113: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 113 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

tolare le sigarette sono assoggettati ad im-posta di consumo in misura pari a euro0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna con-fezione destinata alla vendita al pubblico.

2. La circolazione dei prodotti di cui alcomma 1 è legittimata dall’inserimento de-gli stessi in apposita tabella di commercia-lizzazione, secondo le modalità previste alcomma 5.

3. I prodotti di cui al comma 1 sonovenduti al pubblico esclusivamente per iltramite delle rivendite di cui alla legge 22dicembre 1957, n. 1293.

4. L’imposta di consumo è dovuta dalproduttore o fornitore nazionale o dal rap-presentante fiscale del produttore o forni-tore estero all’atto della cessione dei pro-dotti alle rivendite di cui al comma 3, conle modalità previste dall’articolo 39-decies.

5. Con determinazione del direttore del-l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sonodisciplinati le modalità di presentazione e icontenuti della richiesta di inserimento deiprodotti di cui al comma 1 nelle tabelle dicommercializzazione previste per ciascunadelle categorie di prodotto, nonché gli ob-blighi contabili e amministrativi dei sog-getti obbligati al pagamento dell’imposta.

6. È vietata la vendita a distanza, anchetransfrontaliera, di prodotti di cui al comma1 ai consumatori che acquistano nel terri-torio dello Stato. L’Agenzia delle dogane edei monopoli, fermi i poteri dell’autorità edella polizia giudiziaria ove il fatto costi-tuisca reato, comunica ai fornitori di con-nettività alla rete internet ovvero ai gestoridi altre reti telematiche o di telecomuni-cazione o agli operatori che in relazione adesse forniscono servizi telematici o di tele-comunicazione, i siti web ai quali inibirel’accesso, attraverso le predette reti, offe-renti prodotti di cui al comma 1.

7. Per i prodotti di cui al comma 1 siapplicano le disposizioni previste dagli ar-ticoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testounico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nonchédall’articolo 96 della legge 17 luglio 1942,n. 907, e dall’articolo 5 della legge 18 gen-naio 1994, n. 50, in quanto applicabili ».

661. È istituita l’imposta sul consumodelle bevande analcoliche, come definite al

comma 662, di seguito denominate « be-vande edulcorate ».

662. Ai fini dei commi da 661 a 676, perbevande edulcorate si intendono i prodottifiniti e i prodotti predisposti per essereutilizzati come tali previa diluizione, rien-tranti nelle voci NC 2009 e 2202 dellanomenclatura combinata dell’Unione euro-pea, condizionati per la vendita, destinati alconsumo alimentare umano, ottenuti conl’aggiunta di edulcoranti e aventi un titoloalcolometrico inferiore o uguale a 1,2 percento in volume. Ai fini dei commi da 661a 676, per edulcorante si intende qualsiasisostanza, di origine naturale o sintetica, ingrado di conferire sapore dolce alle be-vande.

663. L’obbligazione tributaria sorge ediviene esigibile:

a) all’atto della cessione, anche a titologratuito, di bevande edulcorate, da partedel fabbricante nazionale o, se diverso daquest’ultimo, del soggetto nazionale cheprovvede al condizionamento, a consuma-tori nel territorio dello Stato ovvero a dittenazionali esercenti il commercio che neeffettuano la rivendita;

b) all’atto del ricevimento di bevandeedulcorate da parte del soggetto acqui-rente, per i prodotti provenienti da Paesiappartenenti all’Unione europea;

c) all’atto dell’importazione definitivanel territorio dello Stato, per le bevandeedulcorate importate da Paesi non appar-tenenti all’Unione europea.

664. Sono obbligati al pagamento del-l’imposta di cui al comma 661:

a) il fabbricante nazionale ovvero ilsoggetto nazionale che provvede al condi-zionamento, per la fattispecie di cui alcomma 663, lettera a);

b) l’acquirente, per la fattispecie di cuial comma 663, lettera b);

c) l’importatore, per la fattispecie dicui al comma 663, lettera c).

665. L’imposta di cui al comma 661 èfissata nelle misure di:

a) euro 10,00 per ettolitro, per i pro-dotti finiti;

Page 114: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 114 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

b) euro 0,25 per chilogrammo, per iprodotti predisposti ad essere utilizzati pre-via diluizione.

666. L’imposta di cui al comma 661 nonsi applica alle bevande edulcorate cedutedirettamente dal fabbricante nazionale peril consumo in altri Paesi dell’Unione euro-pea ovvero destinate, dallo stesso soggetto,ad essere esportate. Sono esenti dall’impo-sta di cui al comma 661 le bevande edul-corate il cui contenuto complessivo di edul-coranti, come determinato ai sensi delcomma 667, sia inferiore o uguale, rispet-tivamente, a 25 grammi per litro, per iprodotti di cui al comma 665, lettera a), ea 125 grammi per chilogrammo, per i pro-dotti di cui al comma 665, lettera b).

667. Ai fini dell’applicazione dei commida 661 a 676, il contenuto complessivo diedulcoranti contenuti nelle bevande è de-terminato con riferimento al potere edul-corante di ciascuna sostanza. Tale potere èstabilito convenzionalmente, per ciascunedulcorante, in relazione al rapporto tra laconcentrazione di una soluzione di sacca-rosio e quella della soluzione dell’edulco-rante, aventi la stessa intensità di sapore,con decreto interdirettoriale del Ministerodell’economia e delle finanze e del Mini-stero della salute, da emanare entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.

668. I soggetti obbligati di cui al comma664, lettere a) e b), sono registrati pressol’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Aimedesimi soggetti è attribuito un codiceidentificativo.

669. Per i soggetti obbligati di cui alcomma 664, lettere a) e b), l’imposta dovutaè determinata sulla base degli elementiindicati nella dichiarazione mensile che ilsoggetto obbligato deve presentare, ai finidell’accertamento, entro il mese successivoa quello cui la dichiarazione si riferisce.Entro lo stesso termine è effettuato il ver-samento dell’imposta dovuta.

670. Per le bevande edulcorate prove-nienti da Paesi non appartenenti all’Unioneeuropea, l’imposta è accertata e riscossadall’Agenzia delle dogane e dei monopolicon le modalità previste per i diritti diconfine.

671. Le attività di accertamento, di ve-rifica e di controllo dell’imposta di cui alcomma 661 sono demandate all’Agenziadelle dogane e dei monopoli. I funzionaridell’Agenzia delle dogane e dei monopoli egli appartenenti alla Guardia di finanzahanno facoltà di accedere presso gli im-pianti di produzione, di condizionamento odi deposito di bevande edulcorate al finedell’acquisizione degli elementi utili ad ac-certare la corretta applicazione delle di-sposizioni di cui ai commi da 661 a 676; glistessi possono prelevare campioni anche aifini della determinazione del contenuto com-plessivo di edulcoranti presenti nelle pre-dette bevande. Le amministrazioni coin-volte svolgono le attività ivi previste con lerisorse umane e finanziarie disponibili alegislazione vigente.

672. Le somme dovute per l’imposta dicui al comma 661 si esigono con la proce-dura di riscossione coattiva prevista daldecreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.Prima di avviare tale procedura, l’Agenziadelle dogane e dei monopoli notifica unavviso di pagamento fissando per l’adem-pimento un termine di trenta giorni, de-corrente dalla data di perfezionamento dellanotificazione. L’avviso di pagamento è no-tificato dall’Agenzia delle dogane e dei mo-nopoli nel termine di cinque anni, decor-rente dalla data dell’omesso versamentodelle somme dovute a titolo di imposta.

673. L’imposta di cui al comma 661 èrimborsata quando risulta indebitamentepagata; il rimborso è richiesto, a pena didecadenza, nel termine di due anni dalladata del pagamento. Il termine di prescri-zione per il recupero del credito da partedell’Agenzia delle dogane e dei monopoli èdi cinque anni; la prescrizione è interrottaquando viene esercitata l’azione penale e intal caso decorre dal passaggio in giudicatodella sentenza che definisce il giudizio pe-nale. Non si provvede alla riscossione disomme inferiori o pari ad euro 30.

674. Il mancato pagamento dell’impostadi cui al comma 661 è punito con la san-zione amministrativa dal doppio al decuplodell’imposta evasa, non inferiore comun-que a euro 500. In caso di ritardato paga-mento dell’imposta si applica la sanzione

Page 115: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 115 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

amministrativa pari al 30 per cento del-l’imposta dovuta, non inferiore comunquea euro 250. Per la tardiva presentazionedella dichiarazione di cui al comma 669 eper ogni altra violazione delle disposizionidi cui ai commi da 661 a 676 e delle relativemodalità di applicazione, si applica la san-zione amministrativa da euro 500 ad euro5.000. Per l’irrogazione immediata dellesanzioni tributarie collegate all’imposta dicui ai commi da 661 a 676, trova applica-zione quanto previsto dall’articolo 17 deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

675. Con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, di natura non rego-lamentare, da pubblicare entro il mese diagosto dell’anno 2020 nella Gazzetta Uffi-ciale, sono stabilite le modalità di attua-zione dei commi da 661 a 676 con parti-colare riguardo al contenuto della dichia-razione di cui al comma 669, alle modalitàper il versamento dell’imposta, agli adem-pimenti contabili a carico dei soggetti ob-bligati, alle modalità per la trasmissione,anche per via telematica, dei dati di con-tabilità, alle modalità per la notifica degliavvisi di pagamento di cui al comma 672 eallo svolgimento delle attività di cui alcomma 671. Con il medesimo decreto pos-sono essere stabilite disposizioni specifichein materia di documentazione di accompa-gnamento dei prodotti sottoposti all’impo-sta di cui al comma 661 ed in materia diinstallazione di strumenti di misura deiquantitativi di bevande edulcorate prodottio condizionati.

676. Le disposizioni di cui ai commi da661 a 674 hanno effetto a decorrere dalprimo giorno del secondo mese successivoalla pubblicazione del decreto di cui alcomma 675.

677. All’articolo 51, comma 2, del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è so-stituita dalla seguente:

« c) le somministrazioni di vitto daparte del datore di lavoro nonché quelle inmense organizzate direttamente dal datoredi lavoro o gestite da terzi; le prestazionisostitutive delle somministrazioni di vittofino all’importo complessivo giornaliero di

euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cuile stesse siano rese in forma elettronica; leindennità sostitutive delle somministra-zioni di vitto corrisposte agli addetti aicantieri edili, ad altre strutture lavorative acarattere temporaneo o ad unità produttiveubicate in zone dove manchino strutture oservizi di ristorazione fino all’importo com-plessivo giornaliero di euro 5,29 ».

678. All’articolo 1 della legge 30 dicem-bre 2018, n. 145, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) dopo il comma 35 è inserito ilseguente:

« 35-bis. L’imposta si applica sui ricaviderivanti dalla fornitura dei servizi di cui alcomma 37, realizzati dai soggetti di cui alcomma 36, nel corso dell’anno solare »;

b) al comma 36, alinea, le parole: « nelcorso di un anno solare » sono sostituitedalle seguenti: « nell’anno solare prece-dente a quello di cui al comma 35-bis »;

c) dopo il comma 37 è inserito ilseguente:

« 37-bis. Non si considerano servizi di-gitali di cui al comma 37:

a) la fornitura diretta di beni e servizi,nell’ambito di un servizio di intermedia-zione digitale;

b) la fornitura di beni o servizi ordi-nati attraverso il sito web del fornitore diquei beni e servizi, quando il fornitore nonsvolge funzioni di intermediario;

c) la messa a disposizione di un’inter-faccia digitale il cui scopo esclusivo o prin-cipale è quello della fornitura agli utentidell’interfaccia, da parte del soggetto chegestisce l’interfaccia stessa, di contenuti di-gitali, servizi di comunicazione o servizi dipagamento;

d) la messa a disposizione di un’inter-faccia digitale utilizzata per gestire:

1) i sistemi dei regolamenti inter-bancari previsti dal testo unico di cui aldecreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

Page 116: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 116 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

o di regolamento o di consegna di stru-menti finanziari;

2) le piattaforme di negoziazione oi sistemi di negoziazione degli internaliz-zatori sistematici di cui all’articolo 1, comma5-octies, lettera c), del testo unico di cui aldecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

3) le attività di consultazione diinvestimenti partecipativi e, se facilitano laconcessione di prestiti, i servizi di interme-diazione nel finanziamento partecipativo;

4) le sedi di negoziazione all’in-grosso di cui all’articolo 61, comma 1, let-tera e), del testo unico di cui al decretolegislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

5) le controparti centrali di cui al-l’articolo 1, comma 1, lettera w-quinquies),del testo unico di cui al decreto legislativo24 febbraio 1998, n. 58;

6) i depositari centrali di cui all’ar-ticolo 1, comma 1, lettera w-septies), deltesto unico di cui al decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58;

7) gli altri sistemi di collegamento lacui attività è soggetta ad autorizzazione el’esecuzione delle prestazioni dei servizisoggetta alla sorveglianza di un’autorità diregolamentazione al fine di assicurare lasicurezza, la qualità e la trasparenza delletransazioni riguardanti strumenti finan-ziari, prodotti di risparmio o altre attivitàfinanziarie;

e) la cessione di dati da parte deisoggetti che forniscono i servizi indicati allalettera d);

f) lo svolgimento delle attività di or-ganizzazione e gestione di piattaforme te-lematiche per lo scambio dell’energia elet-trica, del gas, dei certificati ambientali e deicarburanti, nonché la trasmissione dei re-lativi dati ivi raccolti e ogni altra attivitàconnessa »;

d) dopo il comma 39 sono inseriti iseguenti:

« 39-bis. I corrispettivi versati per laprestazione dei servizi di cui al comma 37,lettera b), comprendono l’insieme dei cor-

rispettivi versati dagli utilizzatori dell’inter-faccia digitale multilaterale, ad eccezionedi quelli versati come corrispettivo dellacessione di beni o della prestazione diservizi che costituiscono, sul piano econo-mico, operazioni indipendenti dall’accessoe dall’utilizzazione del servizio imponibile.

39-ter. Non sono considerati i corrispet-tivi della messa a disposizione di un’inter-faccia digitale che facilita la vendita diprodotti soggetti ad accisa ai sensi dell’ar-ticolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,relativa al regime generale delle accise eche abroga la direttiva 92/12/CEE, quandohanno un collegamento diretto e inscindi-bile con il volume o il valore di tali ven-dite »;

e) dopo il comma 40 sono inseriti iseguenti:

« 40-bis. Il dispositivo si considera loca-lizzato nel territorio dello Stato con rife-rimento principalmente all’indirizzo di pro-tocollo internet (IP) del dispositivo stesso oad altro sistema di geolocalizzazione, nelrispetto delle regole relative al trattamentodei dati personali.

40-ter. Quando un servizio imponibile dicui al comma 37 è fornito nel territoriodello Stato nel corso di un anno solare aisensi del comma 40, il totale dei ricavitassabili è il prodotto della totalità deiricavi derivanti dai servizi digitali ovunquerealizzati per la percentuale rappresenta-tiva della parte di tali servizi collegata alterritorio dello Stato. Tale percentuale èpari:

a) per i servizi di cui al comma 37,lettera a), alla proporzione dei messaggipubblicitari collocati su un’interfaccia di-gitale in funzione di dati relativi ad unutente che consulta tale interfaccia mentreè localizzato nel territorio dello Stato;

b) per i servizi di cui al comma 37,lettera b), se:

1) il servizio comporta un’interfac-cia digitale multilaterale che facilita le cor-rispondenti cessioni di beni o prestazioni diservizi direttamente tra gli utenti, alla pro-porzione delle operazioni di consegna di

Page 117: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 117 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

beni o prestazioni di servizi per le qualiuno degli utenti dell’interfaccia digitale èlocalizzato nel territorio dello Stato;

2) il servizio comporta un’interfac-cia digitale multilaterale di un tipo che nonrientra tra quelli di cui al numero 1), allaproporzione degli utenti che dispongono diun conto aperto nel territorio dello Statoche consente di accedere a tutti o parte deiservizi disponibili dell’interfaccia e chehanno utilizzato tale interfaccia durantel’anno solare in questione;

c) per i servizi di cui al comma 37,lettera c), alla proporzione degli utenti peri quali tutti o parte dei dati venduti sonostati generati o raccolti durante la consul-tazione, quando erano localizzati nel ter-ritorio dello Stato, di un’interfaccia digi-tale »;

f) al comma 41, le parole: « in ciascuntrimestre » sono sostituite dalle seguenti:« nel corso dell’anno solare »;

g) il comma 42 è sostituito dal se-guente:

« 42. I soggetti passivi sono tenuti alversamento dell’imposta entro il 16 feb-braio dell’anno solare successivo a quellodi cui al comma 35-bis. I medesimi soggettisono tenuti alla presentazione della dichia-razione annuale dell’ammontare dei servizitassabili forniti entro il 31 marzo dellostesso anno. Per le società appartenenti almedesimo gruppo, per l’assolvimento degliobblighi derivanti dalle disposizioni rela-tive all’imposta sui servizi digitali è nomi-nata una singola società del gruppo »;

h) al comma 43, dopo il secondo pe-riodo è inserito il seguente: « I soggetti nonresidenti, privi di stabile organizzazionenel territorio dello Stato, stabiliti in unoStato diverso da uno Stato membro dell’U-nione europea o dello Spazio economicoeuropeo con il quale l’Italia non ha con-cluso un accordo di cooperazione ammini-strativa per la lotta contro l’evasione e lafrode fiscale e un accordo di assistenzareciproca per il recupero dei crediti fiscali,devono nominare un rappresentante fiscaleper assolvere gli obblighi di dichiarazione e

di pagamento dell’imposta sui servizi digi-tali »;

i) dopo il comma 44 è inserito ilseguente:

« 44-bis. I soggetti passivi dell’impostatengono un’apposita contabilità per rile-vare mensilmente le informazioni sui ricavidei servizi imponibili, così come gli ele-menti quantitativi mensili utilizzati per cal-colare le proporzioni di cui al comma 40-ter. L’informazione sulle somme riscossemensilmente precisa, ove necessario, l’im-porto riscosso in una valuta diversa dal-l’euro e l’importo convertito in euro. Lesomme incassate in una valuta diversa dal-l’euro sono convertite applicando l’ultimotasso di cambio pubblicato nella GazzettaUfficiale dell’Unione europea, noto il primogiorno del mese nel corso del quale lesomme sono incassate »;

l) il comma 45 è abrogato;

m) il comma 47 è sostituito dal se-guente:

« 47. Le disposizioni relative all’impostasui servizi digitali si applicano a decorreredal 1° gennaio 2020 »;

n) dopo il comma 49 è inserito ilseguente:

« 49-bis. I commi da 35 a 49 sono abro-gati dalla data di entrata in vigore delledisposizioni che deriveranno da accordiraggiunti nelle sedi internazionali in mate-ria di tassazione dell’economia digitale ».

679. Ai fini dell’imposta sul reddito dellepersone fisiche, la detrazione dall’impostalorda nella misura del 19 per cento deglioneri indicati nell’articolo 15 del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, e in altre disposizioninormative spetta a condizione che l’oneresia sostenuto con versamento bancario opostale ovvero mediante altri sistemi dipagamento previsti dall’articolo 23 del de-creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

680. La disposizione di cui al comma679 non si applica alle detrazioni spettanti

Page 118: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 118 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

in relazione alle spese sostenute per l’ac-quisto di medicinali e di dispositivi medici,nonché alle detrazioni per prestazioni sa-nitarie rese dalle strutture pubbliche o dastrutture private accreditate al Servizio sa-nitario nazionale.

681. In considerazione dei rilevanti obiet-tivi di interesse pubblico di prevenzione econtrasto all’evasione, al codice di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2-sexies, comma 2, let-tera i), dopo la parola: « doganale » sonoaggiunte le seguenti: « , comprese quelle diprevenzione e contrasto all’evasione fi-scale »;

b) all’articolo 2-undecies, comma 1,dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

« f-bis) agli interessi tutelati in mate-ria tributaria e allo svolgimento delle atti-vità di prevenzione e contrasto all’evasionefiscale »;

c) all’articolo 2-undecies, comma 3, leparole: « e) ed f) », ovunque ricorrono, sonosostituite dalle seguenti: « e), f) e f-bis) ».

682. Per le attività di analisi del rischiodi cui all’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, con riferimento all’utilizzodei dati contenuti nell’archivio dei rapportifinanziari, di cui all’articolo 7, sesto comma,del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 605, e all’articolo 11,comma 2, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’A-genzia delle entrate, anche previa pseudo-nimizzazione dei dati personali, si avvaledelle tecnologie, delle elaborazioni e delleinterconnessioni con le altre banche dati dicui dispone, allo scopo di individuare cri-teri di rischio utili per far emergere posi-zioni da sottoporre a controllo e incenti-vare l’adempimento spontaneo.

683. Nel rispetto delle disposizioni dicui all’articolo 2-undecies, comma 3, delcodice di cui al decreto legislativo 30 giu-gno 2003, n. 196, nonché dell’articolo 23,

paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consigliodel 27 aprile 2016, considerati i princìpi dinecessità e di proporzionalità, limitata-mente al trattamento dei dati contenutinell’archivio dei rapporti finanziari di cuial comma 682, con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, da emanareentro novanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sentiti ilGarante per la protezione dei dati perso-nali e l’Agenzia delle entrate, sono definite:

a) le specifiche limitazioni e le moda-lità di esercizio dei diritti di cui agli articoli14, 15, 17, 18 e 21 del regolamento (UE)2016/679, in modo da assicurare che taleesercizio non possa arrecare un pregiudizioeffettivo e concreto all’obiettivo di interessepubblico;

b) le disposizioni specifiche relative alcontenuto minimo essenziale di cui all’ar-ticolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE)2016/679;

c) le misure adeguate a tutela deidiritti e delle libertà degli interessati.

684. Nel rispetto del principio di respon-sabilizzazione, ai sensi dell’articolo 35 delregolamento (UE) 2016/679, il trattamentodi cui al comma 682 è oggetto di unavalutazione unitaria di impatto sulla pro-tezione dei dati, effettuata dall’Agenzia delleentrate prima di iniziare il trattamentostesso, sentito il Garante per la protezionedei dati personali. Nella valutazione d’im-patto sono indicate anche le misure neces-sarie e ragionevoli per assicurare la qualitàdei dati.

685. Salvo che non sia stato espressa-mente autorizzato prima della data di en-trata in vigore della presente legge dalGarante per la protezione dei dati perso-nali, non è consentito il trattamento deidati di cui al comma 682 prima dellavalutazione di impatto di cui al comma684.

686. Per le stesse finalità di cui al comma682, la Guardia di finanza utilizza i daticontenuti nell’Archivio dei rapporti finan-ziari con le medesime modalità disciplinatedai commi da 681 a 685, avvalendosi delle

Page 119: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 119 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

tecnologie, delle elaborazioni e delle inter-connessioni con le altre banche dati di cuiè titolare.

687. All’articolo 1 del decreto legislativo29 maggio 2017, n. 98, dopo il comma 4 èaggiunto il seguente:

« 4-bis. Fermo quanto previsto dalcomma 1, il Ministero delle infrastrutture edei trasporti, sentiti l’ACI e le organizza-zioni maggiormente rappresentative delleimprese esercenti l’attività di consulenzaper la circolazione dei mezzi di trasporto,con uno o più decreti definisce le modalitàe i termini per la graduale utilizzazione, dacompletare comunque entro il 31 ottobre2020, delle procedure telematiche per ilrilascio del documento unico, specificandoanche le cadenze temporali delle fasi diverifica delle funzionalità da effettuarepresso gli Sportelli telematici dell’automo-bilista (STA) appositamente individuati dalmedesimo Ministero. L’inosservanza dellemodalità e dei termini indicati nei decretidi cui al primo periodo determina l’irrego-lare rilascio del documento ai sensi dell’ar-ticolo 6 del regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica 19 settem-bre 2000, n. 358 ».

688. All’articolo 1, comma 1, del rego-lamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 8 novembre 2018, n. 144,la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) l’articolo 264 è abrogato a decor-rere dal 1° novembre 2020 ».

689. Al fine di potenziare la capacitàdegli aeroporti nazionali evitando il conge-stionamento degli stessi, con regolamentodel Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti, adottato ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,è stabilita la nuova disciplina concernentele modalità e i criteri di regolazione delsistema di finanziamento per lo svolgi-mento della funzione di coordinamento perl’assegnazione delle bande orarie negli ae-roporti designati come coordinati o ad orarifacilitati, in conformità alle previsioni dicui al regolamento (CEE) n. 95/93 del Con-siglio, del 18 gennaio 1993. Tale disciplina,

al fine di assicurare lo svolgimento delleattività di coordinamento in maniera im-parziale, non discriminatoria e trasparente,stabilisce altresì la ripartizione dei relativicosti per il 50 per cento a carico dei gestoridegli aeroporti interessati e per il restante50 per cento a carico degli operatori diaeromobili che richiedono di utilizzare taliaeroporti, senza oneri a carico dello Stato.

690. Le disposizioni dell’articolo 1,comma 121, della legge 28 dicembre 2015,n. 208, si applicano anche alle esclusionidal patrimonio dell’impresa dei beni iviindicati, posseduti alla data del 31 ottobre2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al31 maggio 2020. I versamenti rateali del-l’imposta sostitutiva di cui al citato comma121 dell’articolo 1 della legge n. 208 del2015 sono effettuati, rispettivamente, entroil 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021.Per i soggetti che si avvalgono delle dispo-sizioni del presente comma gli effetti del-l’estromissione decorrono dal 1° gennaio2020.

691. I commi da 17 a 22 dell’articolo 1della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sonoabrogati.

692. All’articolo 1 della legge 23 dicem-bre 2014, n. 190, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) il comma 54 è sostituito dal se-guente:

« 54. I contribuenti persone fisiche eser-centi attività d’impresa, arti o professioniapplicano il regime forfetario di cui alpresente comma e ai commi da 55 a 89 delpresente articolo se, al contempo, nell’annoprecedente:

a) hanno conseguito ricavi ovverohanno percepito compensi, ragguagliati adanno, non superiori a euro 65.000;

b) hanno sostenuto spese per un am-montare complessivamente non superioread euro 20.000 lordi per lavoro accessoriodi cui all’articolo 70 del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276, per lavoratoridipendenti e per collaboratori di cui all’ar-ticolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica

Page 120: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 120 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

22 dicembre 1986, n. 917, anche assuntisecondo la modalità riconducibile a unprogetto ai sensi degli articoli 61 e seguentidel citato decreto legislativo n. 276 del 2003,comprese le somme erogate sotto forma diutili da partecipazione agli associati di cuiall’articolo 53, comma 2, lettera c), e lespese per prestazioni di lavoro di cui al-l’articolo 60 del citato testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblican. 917 del 1986 »;

b) al comma 55, le parole: « comma54 » sono sostituite dalle seguenti: « comma54, lettera a) »;

c) al comma 56, le parole: « del requi-sito » sono sostituite dalle seguenti: « deirequisiti »;

d) al comma 57, dopo la lettera d-bis)è aggiunta la seguente:

« d-ter) i soggetti che nell’anno prece-dente hanno percepito redditi di lavorodipendente e redditi assimilati a quelli dilavoro dipendente, di cui rispettivamenteagli articoli 49 e 50 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000euro; la verifica di tale soglia è irrilevantese il rapporto di lavoro è cessato »;

e) al comma 71, le parole: « il requi-sito » sono sostituite dalle seguenti: « talunadelle condizioni »;

f) al comma 74:

1) al primo periodo sono aggiunte,in fine, le seguenti parole: « ; per i contri-buenti che hanno un fatturato annuo co-stituito esclusivamente da fatture elettro-niche, il termine di decadenza di cui all’ar-ticolo 43, comma 1, del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 600, è ridotto di un anno »;

2) al terzo periodo, le parole: « lacondizione » sono sostituite dalle seguenti:« taluna delle condizioni »;

g) il comma 75 è sostituito dal se-guente:

« 75. Quando le vigenti disposizioni fannoriferimento, per il riconoscimento della spet-

tanza o per la determinazione di deduzioni,detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo,anche di natura non tributaria, al possessodi requisiti reddituali, si tiene comunqueconto anche del reddito assoggettato alregime forfetario »;

h) al comma 82:

1) al primo periodo, le parole: « lacondizione » sono sostituite dalle seguenti:« taluna delle condizioni »;

2) al terzo periodo, le parole: « sus-sista la condizione » sono sostituite dalleseguenti: « sussistano le condizioni »;

3) al quarto periodo, le parole: « dellacondizione » sono sostituite dalle seguenti:« delle condizioni »;

i) al comma 83, secondo periodo, leparole: « della condizione » sono sostituitedalle seguenti: « delle condizioni »;

l) al comma 89, il primo periodo èsoppresso.

693. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito,con modificazioni, dalla legge 21 febbraio2003, n. 27, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1°gennaio 2019 » sono sostituite dalle se-guenti: « 1° gennaio 2020 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 30giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti:« 30 giugno 2020 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 30giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti:« 30 giugno 2020 ».

694. Sui valori di acquisto delle parte-cipazioni non negoziate in mercati regola-mentati e dei terreni edificabili e con de-stinazione agricola rideterminati con le mo-dalità e nei termini indicati dal comma 2dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicem-bre 2002, n. 282, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,come da ultimo modificato dal comma 693del presente articolo, le aliquote delle im-poste sostitutive di cui all’articolo 5, comma

Page 121: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 121 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,sono pari entrambe all’11 per cento e l’a-liquota di cui all’articolo 7, comma 2, dellamedesima legge è aumentata all’11 per cento.

695. Al comma 496 dell’articolo 1 dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:« del 20 per cento » sono sostituite dalleseguenti: « del 26 per cento ».

696. I soggetti indicati nell’articolo 73,comma 1, lettere a) e b), del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, che non adottano i prin-cìpi contabili internazionali nella reda-zione del bilancio, possono, anche in de-roga all’articolo 2426 del codice civile e adogni altra disposizione di legge vigente inmateria, rivalutare i beni di impresa e lepartecipazioni di cui alla sezione II delcapo I della legge 21 novembre 2000, n. 342,ad esclusione degli immobili alla cui pro-duzione o al cui scambio è diretta l’attivitàdi impresa, risultanti dal bilancio dell’eser-cizio in corso al 31 dicembre 2018.

697. La rivalutazione deve essere ese-guita nel bilancio o rendiconto dell’eserci-zio successivo a quello di cui al comma 696,per il quale il termine di approvazionescade successivamente alla data di entratain vigore della presente legge, deve riguar-dare tutti i beni appartenenti alla stessacategoria omogenea e deve essere annotatanel relativo inventario e nella nota integra-tiva.

698. Il saldo attivo della rivalutazionepuò essere affrancato, in tutto o in parte,con l’applicazione in capo alla società diun’imposta sostitutiva delle imposte sui red-diti, dell’imposta regionale sulle attività pro-duttive e di eventuali addizionali nella mi-sura del 10 per cento, da versare con lemodalità indicate al comma 701.

699. Il maggior valore attribuito ai beniin sede di rivalutazione si considera rico-nosciuto ai fini delle imposte sui redditi edell’imposta regionale sulle attività produt-tive a decorrere dal terzo esercizio succes-sivo a quello con riferimento al quale larivalutazione è stata eseguita, mediante ilversamento di un’imposta sostitutiva delleimposte sui redditi e dell’imposta regionalesulle attività produttive e di eventuali ad-

dizionali nella misura del 12 per cento peri beni ammortizzabili e del 10 per centoper i beni non ammortizzabili.

700. Nel caso di cessione a titolo one-roso, di assegnazione ai soci o di destina-zione a finalità estranee all’esercizio del-l’impresa ovvero al consumo personale ofamiliare dell’imprenditore dei beni rivalu-tati in data anteriore a quella di inizio delquarto esercizio successivo a quello nel cuibilancio la rivalutazione è stata eseguita, aifini della determinazione delle plusvalenzeo minusvalenze si ha riguardo al costo delbene prima della rivalutazione.

701. Le imposte sostitutive di cui aicommi 698 e 699 sono versate: per importicomplessivi fino a 3.000.000 di euro in unmassimo di tre rate di pari importo di cuila prima con scadenza entro il termineprevisto per il versamento a saldo delleimposte sui redditi relative al periodo d’im-posta con riferimento al quale la rivaluta-zione è eseguita, le altre con scadenzaentro il termine rispettivamente previstoper il versamento a saldo delle imposte suiredditi relative ai periodi d’imposta succes-sivi; per importi complessivi superiori a3.000.000 di euro in un massimo di sei ratedi pari importo, di cui la prima con sca-denza entro il termine previsto per il ver-samento a saldo delle imposte sui redditirelative al periodo d’imposta con riferi-mento al quale la rivalutazione è eseguita,la seconda entro il termine previsto per ilversamento della seconda o unica rata diacconto delle imposte sui redditi relativa alperiodo d’imposta successivo, le altre conscadenza, rispettivamente, entro il termineprevisto per il versamento a saldo delleimposte sui redditi e il termine previsto peril versamento della seconda o unica rata diacconto delle imposte sui redditi, per iperiodi d’imposta successivi. Gli importi daversare possono essere compensati ai sensidella sezione I del capo III del decretolegislativo 9 luglio 1997, n. 241.

702. Si applicano, in quanto compatibili,le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelledel regolamento di cui al decreto del Mi-nistro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162,nonché quelle del regolamento di cui al

Page 122: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 122 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

decreto del Ministro dell’economia e dellefinanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge 30dicembre 2004, n. 311.

703. Limitatamente ai beni immobili, imaggiori valori iscritti in bilancio ai sensidell’articolo 14 della legge 21 novembre2000, n. 342, si considerano riconosciuticon effetto dal periodo d’imposta in corsoalla data del 1° dicembre 2021.

704. Le previsioni di cui all’articolo 14,comma 1, della legge 21 novembre 2000,n. 342, si applicano anche ai soggetti cheredigono il bilancio in base ai princìpicontabili internazionali di cui al regola-mento (CE) n. 1606/2002 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,anche con riferimento alle partecipazioni,in società ed enti, costituenti immobilizza-zioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85,comma 3-bis, del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.Per tali soggetti, per l’importo corrispon-dente ai maggiori valori oggetto di rialline-amento, al netto dell’imposta sostitutiva dicui al comma 699, è vincolata una riservain sospensione d’imposta ai fini fiscali chepuò essere affrancata ai sensi del comma698.

705. All’articolo 135 della legge 23 di-cembre 2000, n. 388, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « regola-mento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del23 luglio 1992, il Ministro dei trasporti edella navigazione » sono sostituite dalle se-guenti: « regolamento (CE) n. 1008/2008 delParlamento europeo e del Consiglio del 24settembre 2008, il Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti »;

b) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. Entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente disposi-zione, il Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, d’intesa con il Presidente dellaRegione siciliana, indìce una conferenza diservizi »;

c) al comma 3 la lettera g) è abrogata;

d) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

« 4. Qualora nessun vettore accetti l’im-posizione degli oneri di servizio pubblico dicui al comma 1, lettera a), il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, d’intesa con ilPresidente della Regione siciliana, prov-vede all’affidamento mediante gara di ap-palto secondo la procedura di cui all’arti-colo 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008del Parlamento europeo e del Consiglio del24 settembre 2008 »;

e) il comma 7 è abrogato.

706. All’articolo 36 della legge 17 mag-gio 1999, n. 144, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « e le isoleminori della Sicilia dotate di scali aeropor-tuali » sono soppresse;

b) al comma 1, alinea, le parole: « e leisole minori della Sicilia dotate di scaliaeroportuali » sono soppresse;

c) al comma 1, lettera b), le parole:« con i presidenti delle regioni autonomedella Sardegna e della Sicilia » sono sosti-tuite dalle seguenti: « con il presidente dellaregione autonoma della Sardegna » e leparole: « delle isole minori della Sicilia do-tate di scali aeroportuali » sono soppresse;

d) al comma 1, lettera a), le parole: « edelle isole minori della Sicilia » sono sop-presse;

e) al comma 4, le parole: « L’1 percento della spesa autorizzata dal presentecomma è destinato alle isole minori dellaSicilia dotate di scali aeroportuali » sonosoppresse.

707. All’articolo 1 della legge 28 dicem-bre 2015, n. 208, il comma 486 è abrogato.

708. Sono fatti salvi gli atti ed i proce-dimenti già in essere alla data di entrata invigore della presente legge ai sensi delledisposizioni modificate dai commi 706 e707.

709. L’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 135, comma 6, della legge 23dicembre 2000, n. 388, è integrata di 25

Page 123: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 123 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

milioni di euro per ciascuno degli anni2021 e 2022.

710. All’articolo 19, del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 13, le parole: « dallepersone fisiche » sono sostituite dalle se-guenti: « da soggetti »;

b) al comma 14, il primo periodo èsostituito dal seguente: « Soggetti passividell’imposta di cui al comma 13 sono isoggetti indicati all’articolo 4, comma 1, deldecreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 4agosto 1990, n. 227, proprietari dell’immo-bile ovvero titolari di altro diritto realesullo stesso. Nei casi di esonero previstidall’articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 167 del 1990, gli intermediari iviindicati devono applicare e versare l’impo-sta dovuta dal contribuente, ricevendo ap-posita provvista da parte dello stesso. Nelcaso in cui il contribuente non fornisce laprovvista, gli intermediari sono tenuti aeffettuare le segnalazioni nominative al-l’Amministrazione finanziaria attraverso imodelli di dichiarazione previsti per i so-stituti d’imposta »;

c) al comma 18, le parole: « dallepersone fisiche » sono sostituite dalle se-guenti: « da soggetti »;

d) dopo il comma 18 è inserito ilseguente:

« 18-bis. Soggetti passivi dell’imposta dicui al comma 18 sono i soggetti indicatiall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge28 giugno 1990, n. 167, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,n. 227 »;

e) al comma 22, le parole: « l’impostasul reddito delle persone fisiche » sono so-stituite dalle seguenti: « le imposte sui red-diti ».

711. Le disposizioni di cui al comma 710si applicano a decorrere dal 2020.

712. La deduzione della quota del 12per cento dell’ammontare dei componentinegativi prevista, ai fini dell’imposta sulreddito delle società e dell’imposta regio-nale sulle attività produttive, rispettiva-mente dai commi 4 e 9 dell’articolo 16 deldecreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2015, n. 132, per il periodo d’impo-sta in corso al 31 dicembre 2019, è diffe-rita, in quote costanti, al periodo d’impostain corso al 31 dicembre 2022 e ai tresuccessivi.

713. La deduzione della quota del 10per cento dell’ammontare dei componentinegativi prevista, ai fini dell’imposta sulreddito delle società e dell’imposta regio-nale sulle attività produttive, rispettiva-mente dai commi 1067 e 1068 dell’articolo1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, peril periodo d’imposta in corso al 31 dicem-bre 2019, è differita al periodo d’imposta incorso al 31 dicembre 2028.

714. La deduzione della quota del 5 percento dell’ammontare dei componenti ne-gativi prevista dal comma 1079 dell’articolo1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, peril periodo d’imposta in corso al 31 dicem-bre 2019, è differita, in quote costanti, alperiodo d’imposta in corso al 31 dicembre2025 e ai quattro successivi.

715. Ai fini della determinazione del-l’acconto dell’imposta sul reddito delle so-cietà e dell’imposta regionale sulle attivitàproduttive dovuto per il periodo d’impostain corso al 31 dicembre 2019 non si tieneconto delle disposizioni di cui ai commi712, 713 e 714.

716. Al fine di realizzare interventi voltial miglioramento della rete infrastrutturalee dei trasporti, per i periodi d’imposta2019, 2020 e 2021, l’aliquota prevista dal-l’articolo 77 del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,è maggiorata di 3,5 punti percentuali sulreddito derivante da attività svolte sullabase di:

a) concessioni autostradali;

b) concessioni di gestione aeropor-tuale;

Page 124: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 124 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

c) autorizzazioni e concessioni por-tuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

d) concessioni ferroviarie.

717. I soggetti che hanno esercitato l’op-zione per la tassazione di gruppo di cuiall’articolo 117 del testo unico delle impo-ste sui redditi, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, inqualità di partecipati, l’opzione per la tra-sparenza fiscale di cui all’articolo 115 delcitato testo unico determinano il reddito dicui al comma 716 da assoggettare all’addi-zionale ivi prevista e provvedono al relativoversamento; i soggetti che hanno esercitato,in qualità di partecipanti, l’opzione per latrasparenza fiscale di cui al citato articolo115 del medesimo testo unico determinanoil reddito di cui al comma 716 da assog-gettare all’addizionale ivi prevista senzatener conto della quota di reddito imputatodalla società partecipata.

718. In deroga alle disposizioni dell’ar-ticolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ledisposizioni dei commi 716 e 717 si appli-cano dal periodo d’imposta in corso al 31dicembre 2019.

719. All’articolo 13-bis, comma 4, primoperiodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017,n. 148, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole:« 30 novembre 2018 » sono sostituite dalleseguenti: « 30 giugno 2020 ».

720. All’articolo 1, comma 154, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, il penul-timo periodo è sostituito dal seguente: « Perla liquidazione della quota del cinque permille è autorizzata la spesa di 500 milionidi euro annui per il periodo 2015-2019, di510 milioni di euro per l’anno 2020, di 520milioni di euro per l’anno 2021 e di 525milioni di euro annui a decorrere dall’anno2022 ».

721. Ai soli fini dell’applicazione dell’ar-ticolo 74, comma 2, lettera a), del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, si considera eserci-zio di funzioni statali da parte di entipubblici anche l’attività di formazione uni-

versitaria posta in essere dalle universitànon statali legalmente riconosciute chehanno ottenuto l’autorizzazione a rila-sciare titoli di studio universitario aventivalore legale, non costituite sotto forma disocietà commerciali.

722. A decorrere dal 1 ° gennaio 2020, incaso di mancata acquisizione del codicefiscale statunitense per i conti finanziariesistenti alla data del 30 giugno 2014 e dicui sono titolari i soggetti indicati nell’ar-ticolo 5, comma 3, della legge 18 giugno2015, n. 95, le istituzioni finanziarie indi-cate nell’articolo 4 della medesima legge:

a) ottengono e comunicano all’Agen-zia delle entrate la data di nascita deisoggetti indicati nell’articolo 5, comma 3,della citata legge n. 95 del 2015, titolari deiconti finanziari esistenti alla data del 30giugno 2014 e per i quali non è statoottenuto il codice fiscale statunitense;

b) richiedono, almeno una volta al-l’anno, ai soggetti di cui alla lettera a) ilcodice fiscale statunitense mancante;

c) effettuano, prima della comunica-zione all’Agenzia delle entrate di cui all’ar-ticolo 4 della citata legge n. 95 del 2015,un’apposita adeguata verifica ai fini fiscali,ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Mi-nistro dell’economia e delle finanze 6 ago-sto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 187 del 13 agosto 2015, sui soggetti dicui alla lettera a), allo scopo di verificarel’acquisizione del codice fiscale statuni-tense mancante.

723. A decorrere dal periodo di rendi-contazione 2017, alle istituzioni finanziarieindicate nell’articolo 4 della legge 18 giugno2015, n. 95, che assolvono gli obblighi dicui al comma 722, non si applicano lesanzioni di cui all’articolo 9, commi 1 e 2,della medesima legge 18 giugno 2015, n. 95,qualora esse non adempiano agli obblighidi acquisizione e di comunicazione all’A-genzia delle entrate del codice fiscale sta-tunitense per i conti finanziari di perti-nenza dei soggetti indicati nell’articolo 5,comma 3, della citata legge n. 95 del 2015,esistenti alla data del 30 giugno 2014.

724. All’articolo 23-bis, comma 1, deldecreto del Presidente della Repubblica 5

Page 125: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 125 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

gennaio 1967, n. 18, le parole: « con per-sonalità giuridica o a organizzazioni nonlucrative di utilità sociale » sono sostituitedalle seguenti: « pubblici o privati, associa-zioni, anche non riconosciute, o comitati ».

725. Per prevenire casi di doppia impo-sizione, di non imposizione o di distorsionedi concorrenza ai fini dell’imposta sul va-lore aggiunto, il luogo della prestazione deiservizi di cui all’articolo 7-quater, comma 1,lettera e), del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di im-barcazioni da diporto si considera al difuori dell’Unione europea qualora attra-verso adeguati mezzi di prova sia dimo-strata l’effettiva utilizzazione e l’effettivafruizione del servizio al di fuori dell’Unioneeuropea. Con provvedimento dell’Agenziadelle entrate, da emanare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono individuati le modalitàe i mezzi idonei a dimostrare l’effettivafruizione e l’effettivo utilizzo del servizio aldi fuori dell’Unione europea.

726. Il comma 725 si applica alle ope-razioni effettuate a partire dal 1° aprile2020.

727. In vista della scadenza delle vigenticoncessioni in materia di apparecchi di cuial comma 6, lettere a) e b), dell’articolo 110del testo unico di cui al regio decreto 18giugno 1931, n. 773, e gioco con vincita indenaro a distanza e intrattenimento e giocoa distanza, l’Agenzia delle dogane e deimonopoli, nel rispetto dei princìpi e delleregole europee e nazionali, attribuisce, congara da indire entro il 31 dicembre 2020,mediante procedura aperta, competitiva enon discriminatoria, le seguenti conces-sioni:

a) 200.000 diritti per apparecchi di cuiall’articolo 110, comma 6, lettera a), deltesto unico delle leggi di pubblica sicu-rezza, di cui al regio decreto 18 giugno1931, n. 773, che consentono il gioco soloda ambiente remoto, collegati alla rete perla gestione telematica del gioco lecito pre-vista dall’articolo 14-bis, comma 4, del de-creto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 640, da collocare nei puntivendita di cui alle lettere c) e d) del pre-sente comma, nonché nelle sale scommesse

e nelle sale bingo; base d’asta non inferioread euro 1.800 per ogni diritto, con un’of-ferta minima di 10.000 diritti;

b) 50.000 diritti per apparecchi di cuiall’articolo 110, comma 6, lettera b), deltesto unico delle leggi di pubblica sicu-rezza, di cui al regio decreto 18 giugno1931, n. 773, collegati alla rete per la ge-stione telematica del gioco lecito previstadall’articolo 14-bis, comma 4, del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 640, da collocare nei punti venditadi cui alla lettera d) del presente comma,nonché nelle sale scommesse e nelle salebingo; base d’asta non inferiore ad euro18.000 per ogni diritto, con un’offerta mi-nima di 2.500 diritti;

c) 35.000 diritti per l’esercizio di puntivendita presso bar e tabacchi, in cui èpossibile collocare gli apparecchi di cuiall’articolo 110, comma 6, lettera a), deltesto unico delle leggi di pubblica sicu-rezza, di cui al regio decreto 18 giugno1931, n. 773, che consentono il gioco soloda ambiente remoto; base d’asta non infe-riore a euro 11.000 per ogni punto divendita, con un’offerta minima di 100 di-ritti;

d) 2.500 diritti per l’esercizio di sale incui è possibile collocare gli apparecchi dicui all’articolo 110, comma 6, del testounico delle leggi di pubblica sicurezza, dicui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,che consentono il gioco solo da ambienteremoto; base d’asta non inferiore ad euro35.000 per ogni punto di vendita, con un’of-ferta minima di 100 diritti;

e) 40 diritti per poter offrire gioco adistanza; base d’asta non inferiore ad euro2.500.000 per ogni diritto.

728. Fatta salva la disciplina in materiadi tutela della privacy, l’utilizzo e l’analisidei dati registrati e trasmessi dagli appa-recchi di cui al comma 727, lettere a) e b),sono riservati: a) al Ministero della salute eall’Osservatorio per il contrasto della dif-fusione del gioco d’azzardo e il fenomenodella dipendenza grave, per finalità di stu-dio, monitoraggio e tutela della salute e dei

Page 126: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 126 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

cittadini; b) all’Agenzia delle dogane e deimonopoli, per le finalità di pubblicazionedei report nel proprio sito internet e didocumentazione richiesta da Governo e or-gani parlamentari; c) alla suddetta Agenziadelle dogane e dei monopoli, alle Forzedell’ordine ed ai soggetti istituzionali pre-posti, per i compiti di controllo e verificadegli adempimenti concessori ed per esi-genze di prevenzione e repressione del giocoillegale. Con decreto del Ministro dell’in-terno, da adottare entro sei mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge,sono disciplinati i criteri e le garanzie ne-cessari al rispetto del presente comma pertutti i soggetti coinvolti nella gestione dellarete telematica e nei sistemi di conserva-zione dei dati suddetti.

729. Le concessioni di cui al comma 727hanno durata di nove anni, non rinnova-bile. In caso di aggiudicazione, le sommedovute devono essere versate in due rate: laprima, pari al 50 per cento della based’asta, entro trenta giorni dalla comunica-zione dell’aggiudicazione della concessionee la seconda, pari alla differenza tra l’of-ferta presentata ed il versamento effet-tuato, entro trenta giorni dalla sottoscri-zione della convenzione di concessione.

730. Possono partecipare alle selezionidi cui al comma 727 i soggetti aventi sedelegale nello Spazio economico europeo sullabase di valido ed efficace titolo abilitativorilasciato secondo le disposizioni vigentinell’ordinamento di tale Stato, di dimo-strata qualificazione morale, tecnica ed eco-nomica.

731. A decorrere dal 1° gennaio 2020, lemisure del prelievo erariale unico sugliapparecchi di cui all’articolo 110, comma 6,lettere a) e b), del testo unico delle leggi dipubblica sicurezza, di cui al regio decreto18 giugno 1931, n. 773, sono incrementatee fissate, rispettivamente, nel 23,85 percento sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021delle somme giocate per gli apparecchi dicui alla lettera a) e nell’8,50 per cento sinoal 31 dicembre 2020 e nell’8,60 per cento,a decorrere dal 1° gennaio 2021 delle sommegiocate per gli apparecchi di cui alla letterab). Le aliquote previste dal presente comma

sostituiscono quelle previste dall’articolo 9,comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018,n. 87, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 agosto 2018, n. 96, come modificatedall’articolo 1, comma 1051, della legge 30dicembre 2018, n. 145, e dall’articolo 27,comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019,n. 4, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 marzo 2019, n. 26.

732. A decorrere dal 1° gennaio 2020, lapercentuale delle somme giocate destinataalle vincite (pay out) è fissata in misura noninferiore al 65 per cento per gli apparecchidi cui all’articolo 110, comma 6, lettera a),del testo unico di cui al regio decreto 18giugno 1931, n. 773, e in misura non infe-riore all’83 per cento per gli apparecchi dicui all’articolo 110, comma 6, lettera b), deltesto unico di cui al regio decreto 18 giugno1931, n. 773. Le operazioni tecniche perl’adeguamento della percentuale di restitu-zione in vincite sono concluse entro di-ciotto mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge.

733. A decorrere dal 15 gennaio 2020, ilprelievo sulle vincite previsto dall’articolo5, comma 1, lettera a), del decreto deldirettore generale dell’Amministrazione au-tonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 265 del 14 novembre 2011, richiamatonell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge2 marzo 2012, n. 16, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,è fissato nel 20 per cento per la quota dellevincite eccedente il valore di euro 200.

734. A decorrere dal 1° marzo 2020, ildiritto sulla parte della vincita eccedente i500 euro previsto dall’articolo 6, comma 1,del decreto del direttore generale dell’Am-ministrazione autonoma dei monopoli diStato 12 ottobre 2011, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9,del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 26aprile 2012, n. 44, è fissato al 20 per cento.Con provvedimento del direttore dell’Agen-zia delle dogane e dei monopoli è modifi-cata la percentuale del prelievo sulla vin-cita dei giochi SuperEnalotto e Superstardestinata al fondo utilizzato per integrare il

Page 127: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 127 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

montepremi relativo alle vincite di quarta equinta categoria dell’Enalotto, di cui all’ar-ticolo 6, comma 2, del decreto del direttoregenerale dell’Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14novembre 2011, al fine di adeguarla allenuove aliquote del prelievo sulle vincite.

735. L’articolo 26 del decreto-legge 26ottobre 2019, n. 124, è abrogato.

736. All’articolo 19 del decreto legisla-tivo 25 novembre 1996, n. 625, dopo ilcomma 7 sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. Per i versamenti dovuti a decor-rere dal 1° gennaio 2020, le esenzioni dalpagamento dell’aliquota previste dai commi3, 6, 6-bis e 7 si applicano unicamente alleconcessioni di coltivazione con una produ-zione annua inferiore o pari a 10 milioni diSmc di gas in terraferma e con una pro-duzione inferiore o pari a 30 milioni diSmc di gas in mare.

7-ter. Per i versamenti dovuti per glianni dal 2020 al 2022, al netto delle pro-duzioni di cui al comma 2, per ciascunaconcessione con una produzione annualesuperiore a 10 milioni di Smc di gas interraferma e con una produzione annualesuperiore a 30 milioni di Smc di gas inmare, nonché per i versamenti dovuti pergli anni dal 2020 al 2022 per ciascunaconcessione di coltivazione di olio in ter-raferma e in mare, il valore dell’aliquota diprodotto corrispondente ai primi 25 mi-lioni di Smc di gas e alle prime 20.000tonnellate di olio prodotti annualmente interraferma e ai primi 80 milioni di Smc digas e 50.000 tonnellate di olio prodottiannualmente in mare è interamente ver-sato all’entrata del bilancio dello Stato conle modalità di cui al comma 10, primoperiodo ».

737. Il comma 736 entra in vigore ilgiorno successivo a quello della pubblica-zione della presente legge nella GazzettaUfficiale.

738. A decorrere dall’anno 2020, l’im-posta unica comunale di cui all’articolo 1,comma 639, della legge 27 dicembre 2013,n. 147, è abolita, ad eccezione delle dispo-sizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

l’imposta municipale propria (IMU) è di-sciplinata dalle disposizioni di cui ai commida 739 a 783.

739. L’imposta di cui al comma 738 siapplica in tutti i comuni del territorio na-zionale, ferma restando per la regione FriuliVenezia Giulia e per le province autonomedi Trento e di Bolzano l’autonomia impo-sitiva prevista dai rispettivi statuti. Conti-nuano ad applicarsi le norme di cui allalegge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14,relativa all’Imposta immobiliare semplice(IMIS) della provincia autonoma di Trento,e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3,sull’imposta municipale immobiliare (IMI)della provincia autonoma di Bolzano.

740. Il presupposto dell’imposta è il pos-sesso di immobili. Il possesso dell’abita-zione principale o assimilata, come definitaalle lettere b) e c) del comma 741, noncostituisce presupposto dell’imposta, salvoche si tratti di un’unità abitativa classifi-cata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

741. Ai fini dell’imposta valgono le se-guenti definizioni e disposizioni:

a) per fabbricato si intende l’unitàimmobiliare iscritta o che deve essere iscrittanel catasto edilizio urbano con attribuzionedi rendita catastale, considerandosi parteintegrante del fabbricato l’area occupatadalla costruzione e quella che ne costitui-sce pertinenza esclusivamente ai fini urba-nistici, purché accatastata unitariamente; ilfabbricato di nuova costruzione è soggettoall’imposta a partire dalla data di ultima-zione dei lavori di costruzione ovvero, seantecedente, dalla data in cui è comunqueutilizzato;

b) per abitazione principale si intendel’immobile, iscritto o iscrivibile nel catastoedilizio urbano come unica unità immobi-liare, nel quale il possessore e i componentidel suo nucleo familiare dimorano abitual-mente e risiedono anagraficamente. Nelcaso in cui i componenti del nucleo fami-liare abbiano stabilito la dimora abituale ela residenza anagrafica in immobili diversisituati nel territorio comunale, le agevola-zioni per l’abitazione principale e per lerelative pertinenze in relazione al nucleofamiliare si applicano per un solo immo-bile. Per pertinenze dell’abitazione princi-

Page 128: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 128 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

pale si intendono esclusivamente quelle clas-sificate nelle categorie catastali C/2, C/6 eC/7, nella misura massima di un’unità per-tinenziale per ciascuna delle categorie ca-tastali indicate, anche se iscritte in catastounitamente all’unità ad uso abitativo;

c) sono altresì considerate abitazioniprincipali:

1) le unità immobiliari appartenentialle cooperative edilizie a proprietà indivisaadibite ad abitazione principale e relativepertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenentialle cooperative edilizie a proprietà indivisadestinate a studenti universitari soci asse-gnatari, anche in assenza di residenza ana-grafica;

3) i fabbricati di civile abitazionedestinati ad alloggi sociali come definiti daldecreto del Ministro delle infrastrutture 22aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti adabitazione principale;

4) la casa familiare assegnata algenitore affidatario dei figli, a seguito diprovvedimento del giudice che costituiscealtresì, ai soli fini dell’applicazione dell’im-posta, il diritto di abitazione in capo algenitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscri-vibile nel catasto edilizio urbano come unicaunità immobiliare, posseduto e non con-cesso in locazione dal personale in serviziopermanente appartenente alle Forze ar-mate e alle Forze di polizia ad ordina-mento militare e da quello dipendente delleForze di polizia ad ordinamento civile, non-ché dal personale del Corpo nazionale deivigili del fuoco e, fatto salvo quanto previ-sto dall’articolo 28, comma 1, del decretolegislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal per-sonale appartenente alla carriera prefetti-zia, per il quale non sono richieste le con-dizioni della dimora abituale e della resi-denza anagrafica;

6) su decisione del singolo comune,l’unità immobiliare posseduta da anziani odisabili che acquisiscono la residenza inistituti di ricovero o sanitari a seguito di

ricovero permanente, a condizione che lastessa non risulti locata. In caso di piùunità immobiliari, la predetta agevolazionepuò essere applicata ad una sola unitàimmobiliare;

d) per area fabbricabile si intendel’area utilizzabile a scopo edificatorio inbase agli strumenti urbanistici generali oattuativi, ovvero in base alle possibilità ef-fettive di edificazione determinate secondoi criteri previsti agli effetti dell’indennità diespropriazione per pubblica utilità. Si ap-plica l’articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fab-bricabili, i terreni posseduti e condotti daicoltivatori diretti e dagli imprenditori agri-coli professionali di cui all’articolo 1 deldecreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,iscritti nella previdenza agricola, compresele società agricole di cui all’articolo 1, comma3, del citato decreto legislativo n. 99 del2004, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di atti-vità dirette alla coltivazione del fondo, allasilvicoltura, alla funghicoltura e all’alleva-mento di animali. Il comune, su richiestadel contribuente, attesta se un’area sita nelproprio territorio è fabbricabile in base aicriteri stabiliti dalla presente lettera;

e) per terreno agricolo si intende ilterreno iscritto in catasto, a qualsiasi usodestinato, compreso quello non coltivato.

742. Il soggetto attivo dell’imposta è ilcomune con riferimento agli immobili lacui superficie insiste, interamente o preva-lentemente, sul territorio del comune stesso.L’imposta non si applica agli immobili dicui il comune è proprietario ovvero titolaredi altro diritto reale di godimento quandola loro superficie insiste interamente o pre-valentemente sul suo territorio. In caso divariazioni delle circoscrizioni territorialidei comuni, si considera soggetto attivo ilcomune nell’ambito del cui territorio risul-tano ubicati gli immobili al 1° gennaiodell’anno cui l’imposta si riferisce.

743. I soggetti passivi dell’imposta sonoi possessori di immobili, intendendosi per

Page 129: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 129 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

tali il proprietario ovvero il titolare deldiritto reale di usufrutto, uso, abitazione,enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggettopassivo dell’imposta il genitore assegnata-rio della casa familiare a seguito di prov-vedimento del giudice che costituisce al-tresì il diritto di abitazione in capo algenitore affidatario dei figli. Nel caso diconcessione di aree demaniali, il soggettopassivo è il concessionario. Per gli immo-bili, anche da costruire o in corso di co-struzione, concessi in locazione finanziaria,il soggetto passivo è il locatario a decorreredalla data della stipula e per tutta la duratadel contratto. In presenza di più soggettipassivi con riferimento ad un medesimoimmobile, ognuno è titolare di un’auto-noma obbligazione tributaria e nell’appli-cazione dell’imposta si tiene conto deglielementi soggettivi ed oggettivi riferiti adogni singola quota di possesso, anche neicasi di applicazione delle esenzioni o age-volazioni.

744. È riservato allo Stato il gettitodell’IMU derivante dagli immobili ad usoproduttivo classificati nel gruppo catastaleD, calcolato ad aliquota dello 0,76 percento; tale riserva non si applica agli im-mobili ad uso produttivo classificati nelgruppo catastale D posseduti dai comuni eche insistono sul rispettivo territorio. Leattività di accertamento e riscossione rela-tive agli immobili ad uso produttivo clas-sificati nel gruppo catastale D sono svoltedai comuni, ai quali spettano le maggiorisomme derivanti dallo svolgimento dellesuddette attività a titolo di imposta, inte-ressi e sanzioni.

745. La base imponibile dell’imposta ècostituita dal valore degli immobili. Per ifabbricati iscritti in catasto, il valore ècostituito da quello ottenuto applicandoall’ammontare delle rendite risultanti incatasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno diimposizione, rivalutate del 5 per cento aisensi dell’articolo 3, comma 48, della legge23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti mol-tiplicatori: a) 160 per i fabbricati classifi-cati nel gruppo catastale A e nelle categoriecatastali C/2, C/6 e C/7, con esclusionedella categoria catastale A/10; b) 140 per ifabbricati classificati nel gruppo catastale

B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;c) 80 per i fabbricati classificati nella ca-tegoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricaticlassificati nella categoria catastale A/10; e)65 per i fabbricati classificati nel gruppocatastale D, ad eccezione dei fabbricaticlassificati nella categoria catastale D/5; f)55 per i fabbricati classificati nella catego-ria catastale C/1. Le variazioni di renditacatastale intervenute in corso d’anno, aseguito di interventi edilizi sul fabbricato,producono effetti dalla data di ultimazionedei lavori o, se antecedente, dalla data diutilizzo.

746. Per i fabbricati classificabili nelgruppo catastale D, non iscritti in catasto,interamente posseduti da imprese e distin-tamente contabilizzati, fino al momentodella richiesta dell’attribuzione della ren-dita il valore è determinato, alla data diinizio di ciascun anno solare ovvero, sesuccessiva, alla data di acquisizione, se-condo i criteri stabiliti nel penultimo pe-riodo del comma 3 dell’articolo 7 del de-creto-legge 11 luglio 1992, n. 333, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto1992, n. 359, applicando i coefficienti iviprevisti, da aggiornare con decreto del Mi-nistero dell’economia e delle finanze. Incaso di locazione finanziaria, il valore èdeterminato sulla base delle scritture con-tabili del locatore, il quale è obbligato afornire tempestivamente al locatario tutti idati necessari per il calcolo. Per le areefabbricabili, il valore è costituito da quellovenale in comune commercio al 1° gennaiodell’anno di imposizione, o a far data dal-l’adozione degli strumenti urbanistici,avendo riguardo alla zona territoriale diubicazione, all’indice di edificabilità, alladestinazione d’uso consentita, agli oneriper eventuali lavori di adattamento delterreno necessari per la costruzione, aiprezzi medi rilevati sul mercato dalla ven-dita di aree aventi analoghe caratteristiche.In caso di utilizzazione edificatoria dell’a-rea, di demolizione di fabbricato, di inter-venti di recupero a norma dell’articolo 3,comma 1, lettere c), d) e f), del testo unicodelle disposizioni legislative e regolamen-tari in materia edilizia, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001,

Page 130: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 130 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

n. 380, la base imponibile è costituita dalvalore dell’area, la quale è considerata fab-bricabile, senza computare il valore delfabbricato in corso d’opera, fino alla datadi ultimazione dei lavori di costruzione,ricostruzione o ristrutturazione ovvero, seantecedente, fino alla data in cui il fabbri-cato costruito, ricostruito o ristrutturato ècomunque utilizzato. Per i terreni agricoli,nonché per quelli non coltivati, il valore ècostituito da quello ottenuto applicandoall’ammontare del reddito dominicale ri-sultante in catasto, vigente al 1° gennaiodell’anno di imposizione, rivalutato del 25per cento ai sensi dell’articolo 3, comma51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,un moltiplicatore pari a 135.

747. La base imponibile è ridotta del 50per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storicoo artistico di cui all’articolo 10 del codice dicui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili oinabitabili e di fatto non utilizzati, limita-tamente al periodo dell’anno durante ilquale sussistono dette condizioni. L’inagi-bilità o inabitabilità è accertata dall’ufficiotecnico comunale con perizia a carico delproprietario, che allega idonea documen-tazione alla dichiarazione. In alternativa, ilcontribuente ha facoltà di presentare unadichiarazione sostitutiva ai sensi del testounico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, cheattesti la dichiarazione di inagibilità o ina-bitabilità del fabbricato da parte di untecnico abilitato, rispetto a quanto previstodal periodo precedente. Ai fini dell’appli-cazione della riduzione di cui alla presentelettera, i comuni possono disciplinare lecaratteristiche di fatiscenza sopravvenutadel fabbricato, non superabile con inter-venti di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta ec-cezione per quelle classificate nelle catego-rie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse incomodato dal soggetto passivo ai parenti inlinea retta entro il primo grado che leutilizzano come abitazione principale, acondizione che il contratto sia registrato e

che il comodante possieda una sola abita-zione in Italia e risieda anagraficamentenonché dimori abitualmente nello stessocomune in cui è situato l’immobile con-cesso in comodato; il beneficio si applicaanche nel caso in cui il comodante, oltreall’immobile concesso in comodato, pos-sieda nello stesso comune un altro immo-bile adibito a propria abitazione principale,ad eccezione delle unità abitative classifi-cate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.Il beneficio di cui alla presente lettera siestende, in caso di morte del comodatario,al coniuge di quest’ultimo in presenza difigli minori.

748. L’aliquota di base per l’abitazioneprincipale classificata nelle categorie cata-stali A/1, A/8 e A/9 e per le relative perti-nenze è pari allo 0,5 per cento e il comune,con deliberazione del consiglio comunale,può aumentarla di 0,1 punti percentuali odiminuirla fino all’azzeramento.

749. Dall’imposta dovuta per l’unità im-mobiliare adibita ad abitazione principaledel soggetto passivo e classificata nelle ca-tegorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché perle relative pertinenze si detraggono, fino aconcorrenza del suo ammontare, euro 200rapportati al periodo dell’anno durante ilquale si protrae tale destinazione; se l’unitàimmobiliare è adibita ad abitazione prin-cipale da più soggetti passivi, la detrazionespetta a ciascuno di essi proporzional-mente alla quota per la quale la destina-zione medesima si verifica. La suddettadetrazione si applica agli alloggi regolar-mente assegnati dagli istituti autonomi perle case popolari (IACP) o dagli enti diedilizia residenziale pubblica, comunquedenominati, aventi le stesse finalità degliIACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93del decreto del Presidente della Repubblica24 luglio 1977, n. 616.

750. L’aliquota di base per i fabbricatirurali ad uso strumentale di cui all’articolo9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 di-cembre 1993, n. 557, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comunipossono solo ridurla fino all’azzeramento.

751. Fino all’anno 2021, l’aliquota dibase per i fabbricati costruiti e destinati

Page 131: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 131 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

dall’impresa costruttrice alla vendita, fin-tanto che permanga tale destinazione e nonsiano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 percento. I comuni possono aumentarla finoallo 0,25 per cento o diminuirla fino all’az-zeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022,i fabbricati costruiti e destinati dall’im-presa costruttrice alla vendita, finché per-manga tale destinazione e non siano in ognicaso locati, sono esenti dall’IMU.

752. L’aliquota di base per i terreniagricoli è pari allo 0,76 per cento e icomuni, con deliberazione del consiglio co-munale, possono aumentarla sino all’1,06per cento o diminuirla fino all’azzera-mento.

753. Per gli immobili ad uso produttivoclassificati nel gruppo catastale D l’aliquotadi base è pari allo 0,86 per cento, di cui laquota pari allo 0,76 per cento è riservataallo Stato, e i comuni, con deliberazione delconsiglio comunale, possono aumentarla sinoall’1,06 per cento o diminuirla fino al limitedello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall’abita-zione principale e diversi da quelli di cui aicommi da 750 a 753, l’aliquota di base èpari allo 0,86 per cento e i comuni, condeliberazione del consiglio comunale, pos-sono aumentarla sino all’1,06 per cento odiminuirla fino all’azzeramento.

755. A decorrere dall’anno 2020, limi-tatamente agli immobili non esentati aisensi dei commi da 10 a 26 dell’articolo 1della legge 28 dicembre 2015, n. 208, icomuni, con espressa deliberazione del con-siglio comunale, da adottare ai sensi delcomma 779, pubblicata nel sito internet delDipartimento delle finanze del Ministerodell’economia e delle finanze ai sensi delcomma 767, possono aumentare ulterior-mente l’aliquota massima dell’1,06 per centodi cui al comma 754 sino all’1,14 per cento,in sostituzione della maggiorazione del tri-buto per i servizi indivisibili (TASI) di cui alcomma 677 dell’articolo 1 della legge 27dicembre 2013, n. 147, nella stessa misuraapplicata per l’anno 2015 e confermatafino all’anno 2019 alle condizioni di cui alcomma 28 dell’articolo 1 della legge n. 208del 2015. I comuni negli anni successivipossono solo ridurre la maggiorazione di

cui al presente comma, restando esclusaogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall’anno 2021, i co-muni, in deroga all’articolo 52 del decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pos-sono diversificare le aliquote di cui ai commida 748 a 755 esclusivamente con riferi-mento alle fattispecie individuate con de-creto del Ministro dell’economia e dellefinanze, da adottare entro centottanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronunciaentro quarantacinque giorni dalla data ditrasmissione. Decorso il predetto terminedi quarantacinque giorni, il decreto puòessere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si in-tenda diversificare le aliquote rispetto aquelle indicate ai commi da 748 a 755, ladelibera di approvazione delle aliquote deveessere redatta accedendo all’applicazionedisponibile nel Portale del federalismo fi-scale che consente, previa selezione dellefattispecie di interesse del comune tra quelleindividuate con il decreto di cui al comma756, di elaborare il prospetto delle aliquoteche forma parte integrante della deliberastessa. La delibera approvata senza il pro-spetto non è idonea a produrre gli effetti dicui ai commi da 761 a 771. Con lo stessodecreto di cui al comma 756 sono stabilitele modalità di elaborazione e di successivatrasmissione al Dipartimento delle finanzedel Ministero dell’economia e delle finanzedel prospetto delle aliquote.

758. Sono esenti dall’imposta i terreniagricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatoridiretti e dagli imprenditori agricoli profes-sionali di cui all’articolo 1 del decreto le-gislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti allaprevidenza agricola, comprese le societàagricole di cui all’articolo 1, comma 3, delcitato decreto legislativo n. 99 del 2004,indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole mi-nori di cui all’allegato A annesso alla legge28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indi-visibile e inusucapibile;

Page 132: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 132 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

d) ricadenti in aree montane o dicollina delimitate ai sensi dell’articolo 15della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sullabase dei criteri individuati dalla circolaredel Ministero delle finanze n. 9 del 14giugno 1993, pubblicata nel supplementoordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141del 18 giugno 1993.

759. Sono esenti dall’imposta, per ilperiodo dell’anno durante il quale sussi-stono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato,dai comuni, nonché gli immobili posseduti,nel proprio territorio, dalle regioni, dalleprovince, dalle comunità montane, dai con-sorzi fra detti enti, dagli enti del Serviziosanitario nazionale, destinati esclusiva-mente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classifica-bili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usiculturali di cui all’articolo 5-bis del decretodel Presidente della Repubblica 29 settem-bre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusiva-mente all’esercizio del culto, purché com-patibile con le disposizioni degli articoli 8 e19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della SantaSede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia,sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso ese-cutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Statiesteri e alle organizzazioni internazionaliper i quali è prevista l’esenzione dall’im-posta locale sul reddito dei fabbricati inbase ad accordi internazionali resi esecu-tivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzatidai soggetti di cui alla lettera i) del comma1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusi-vamente allo svolgimento con modalità noncommerciali delle attività previste nella me-desima lettera i); si applicano, altresì, ledisposizioni di cui all’articolo 91-bis deldecreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 24marzo 2012, n. 27, nonché il regolamentodi cui al decreto del Ministro dell’economiae delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

760. Per le abitazioni locate a canoneconcordato di cui alla legge 9 dicembre1998, n. 431, l’imposta, determinata appli-cando l’aliquota stabilita dal comune aisensi del comma 754, è ridotta al 75 percento.

761. L’imposta è dovuta per anni solariproporzionalmente alla quota e ai mesidell’anno nei quali si è protratto il pos-sesso. A tal fine il mese durante il quale ilpossesso si è protratto per più della metàdei giorni di cui il mese stesso è compostoè computato per intero. Il giorno di trasfe-rimento del possesso si computa in capoall’acquirente e l’imposta del mese del tra-sferimento resta interamente a suo cariconel caso in cui i giorni di possesso risultinouguali a quelli del cedente. A ciascuno deglianni solari corrisponde un’autonoma ob-bligazione tributaria.

762. In deroga all’articolo 52 del decretolegislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivieffettuano il versamento dell’imposta do-vuta al comune per l’anno in corso in duerate, scadenti la prima il 16 giugno e laseconda il 16 dicembre. Resta in ogni casonella facoltà del contribuente provvedere alversamento dell’imposta complessivamentedovuta in un’unica soluzione annuale, dacorrispondere entro il 16 giugno. Il versa-mento della prima rata è pari all’impostadovuta per il primo semestre applicandol’aliquota e la detrazione dei dodici mesidell’anno precedente. In sede di prima ap-plicazione dell’imposta, la prima rata dacorrispondere è pari alla metà di quantoversato a titolo di IMU e TASI per l’anno2019. Il versamento della rata a saldo del-l’imposta dovuta per l’intero anno è ese-guito, a conguaglio, sulla base delle aliquoterisultanti dal prospetto delle aliquote di cuial comma 757 pubblicato ai sensi del comma767 nel sito internet del Dipartimento dellefinanze del Ministero dell’economia e dellefinanze, alla data del 28 ottobre di ciascunanno.

763. Il versamento dell’imposta dovutadai soggetti di cui al comma 759, lettera g),

Page 133: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 133 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

è effettuato in tre rate di cui le prime due,di importo pari ciascuna al 50 per centodell’imposta complessivamente corrispostaper l’anno precedente, devono essere ver-sate nei termini del 16 giugno e del 16dicembre dell’anno di riferimento, e l’ul-tima, a conguaglio dell’imposta complessi-vamente dovuta, deve essere versata entroil 16 giugno dell’anno successivo a quellocui si riferisce il versamento, sulla basedelle aliquote risultanti dal prospetto dellealiquote di cui al comma 757, pubblicato aisensi del comma 767 nel sito internet delDipartimento delle finanze del Ministerodell’economia e delle finanze, alla data del28 ottobre dell’anno di riferimento. I sog-getti di cui al comma 759, lettera g), ese-guono i versamenti dell’imposta con even-tuale compensazione dei crediti, allo stessocomune nei confronti del quale è scaturitoil credito, risultanti dalle dichiarazioni pre-sentate successivamente alla data di en-trata in vigore della presente legge. In sededi prima applicazione dell’imposta, le primedue rate sono di importo pari ciascuna al50 per cento dell’imposta complessiva-mente corrisposta a titolo di IMU e TASIper l’anno 2019.

764. In caso di discordanza tra il pro-spetto delle aliquote di cui al comma 757 ele disposizioni contenute nel regolamentodi disciplina dell’imposta, prevale quantostabilito nel prospetto.

765. Il versamento del tributo è effet-tuato esclusivamente secondo le disposi-zioni di cui all’articolo 17 del decreto legi-slativo 9 luglio 1997, n. 241, con le moda-lità stabilite con provvedimento del diret-tore dell’Agenzia delle entrate, ovverotramite apposito bollettino postale al qualesi applicano le disposizioni di cui all’arti-colo 17 del citato decreto legislativo n. 241del 1997, in quanto compatibili, nonchéattraverso la piattaforma di cui all’articolo5 del codice dell’amministrazione digitale,di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82, e con le altre modalità previste dallostesso codice. Con decreto del Ministerodell’economia e delle finanze, di concertocon il Ministero dell’interno e con il Dipar-timento per la trasformazione digitale dellaPresidenza del Consiglio dei ministri, sen-

tita la Conferenza Stato-città ed autonomielocali, da adottare entro il 30 giugno 2020,sono stabilite le modalità attuative del pe-riodo precedente relativamente all’utilizzodella piattaforma di cui all’articolo 5 delcodice di cui al decreto legislativo n. 82 del2005. Con il medesimo decreto sono deter-minate le modalità per assicurare la frui-bilità immediata delle risorse e dei relatividati di gettito con le stesse informazionidesumibili dagli altri strumenti di versa-mento e l’applicazione dei recuperi a caricodei comuni, ivi inclusa la quota di alimen-tazione del Fondo di solidarietà comunale,secondo quanto previsto a legislazione vi-gente al fine di garantire l’assenza di oneriper il bilancio dello Stato.

766. Con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze e del Ministro perl’innovazione tecnologica e la digitalizza-zione, da adottare entro centottanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronunciaentro il termine di quarantacinque giornidalla data di trasmissione, decorso il qualeil decreto può essere comunque adottato,sono individuati i requisiti e i termini dioperatività dell’applicazione informatica resadisponibile ai contribuenti sul Portale delfederalismo fiscale per la fruibilità deglielementi informativi utili alla determina-zione e al versamento dell’imposta. L’ap-plicazione si avvale anche delle informa-zioni dell’Agenzia delle entrate e di altreamministrazioni pubbliche rese disponibilicon le modalità disciplinate nello stessodecreto.

767. Le aliquote e i regolamenti hannoeffetto per l’anno di riferimento a condi-zione che siano pubblicati sul sito internetdel Dipartimento delle finanze del Mini-stero dell’economia e delle finanze, entro il28 ottobre dello stesso anno. Ai fini dellapubblicazione, il comune è tenuto a inse-rire il prospetto delle aliquote di cui alcomma 757 e il testo del regolamento,entro il termine perentorio del 14 ottobredello stesso anno, nell’apposita sezione delPortale del federalismo fiscale. In caso dimancata pubblicazione entro il 28 ottobre,

Page 134: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 134 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

si applicano le aliquote e i regolamentivigenti nell’anno precedente.

768. Per i beni immobili sui quali sonocostituiti diritti di godimento a tempo par-ziale, di cui all’articolo 69, comma 1, letteraa), del codice del consumo, di cui al decretolegislativo 6 settembre 2005, n. 206, il ver-samento dell’imposta è effettuato da chiamministra il bene. Per le parti comunidell’edificio indicate nell’articolo 1117, nu-mero 2), del codice civile, che sono acca-tastate in via autonoma, come bene co-mune censibile, nel caso in cui venga co-stituito il condominio, il versamento del-l’imposta deve essere effettuatodall’amministratore del condominio perconto di tutti i condomini. Per gli immobilicompresi nel fallimento o nella liquida-zione coatta amministrativa, il curatore o ilcommissario liquidatore sono tenuti al ver-samento della tassa dovuta per il periodo didurata dell’intera procedura concorsualeentro il termine di tre mesi dalla data deldecreto di trasferimento degli immobili.

769. I soggetti passivi, ad eccezione diquelli di cui al comma 759, lettera g),devono presentare la dichiarazione o, inalternativa, trasmetterla in via telematicasecondo le modalità approvate con appo-sito decreto del Ministero dell’economia edelle finanze, sentita l’Associazione nazio-nale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30giugno dell’anno successivo a quello in cuiil possesso degli immobili ha avuto inizio osono intervenute variazioni rilevanti ai finidella determinazione dell’imposta. La di-chiarazione ha effetto anche per gli annisuccessivi, sempre che non si verifichinomodificazioni dei dati ed elementi dichia-rati cui consegua un diverso ammontaredell’imposta dovuta. Con il predetto de-creto sono altresì disciplinati i casi in cuideve essere presentata la dichiarazione. Re-stano ferme le dichiarazioni presentate aifini dell’IMU e del tributo per i serviziindivisibili, in quanto compatibili. Nelle moredell’entrata in vigore del decreto di cui alprimo periodo, i contribuenti continuanoad utilizzare il modello di dichiarazione dicui al decreto del Ministro dell’economia edelle finanze 30 ottobre 2012, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novem-

bre 2012. In ogni caso, ai fini dell’applica-zione dei benefìci di cui al comma 741,lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751,terzo periodo, il soggetto passivo attesta nelmodello di dichiarazione il possesso deirequisiti prescritti dalle norme.

770. Gli enti di cui al comma 759, let-tera g), devono presentare la dichiarazione,il cui modello è approvato con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze, sen-tita l’ANCI, entro il 30 giugno dell’annosuccessivo a quello in cui il possesso degliimmobili ha avuto inizio o sono intervenutevariazioni rilevanti ai fini della determina-zione dell’imposta. Si applica il regola-mento di cui al decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze 19 novembre2012, n. 200. La dichiarazione deve esserepresentata ogni anno. Nelle more dell’en-trata in vigore del decreto di cui al primoperiodo, i contribuenti continuano ad uti-lizzare il modello di dichiarazione di cui aldecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze 26 giugno 2014, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

771. Il contributo di cui all’articolo 10,comma 5, del decreto legislativo 30 dicem-bre 1992, n. 504, è rideterminato nella mi-sura dello 0,56 per mille a valere sui ver-samenti relativi agli anni d’imposta 2020 esuccessivi ed è calcolato sulla quota digettito dell’IMU relativa agli immobili di-versi da quelli destinati ad abitazione prin-cipale e relative pertinenze. Il contributo èversato a cura della struttura di gestione dicui all’articolo 22 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, mediante trattenutasugli incassi dell’IMU e riversamento di-retto da parte della struttura stessa, se-condo modalità stabilite mediante provve-dimento dell’Agenzia delle entrate.

772. L’IMU relativa agli immobili stru-mentali è deducibile ai fini della determi-nazione del reddito di impresa e del red-dito derivante dall’esercizio di arti e pro-fessioni. La medesima imposta è indeduci-bile ai fini dell’imposta regionale sulle attivitàproduttive. Le disposizioni di cui al pre-sente comma si applicano anche all’IMIdella provincia autonoma di Bolzano, isti-tuita con la legge provinciale 23 aprile2014, n. 3, e all’IMIS della provincia auto-

Page 135: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 135 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

noma di Trento, istituita con la legge pro-vinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

773. Le disposizioni di cui al comma 772relative alla deducibilità ai fini della deter-minazione del reddito di impresa e delreddito derivante dall’esercizio di arti eprofessioni dell’IMU, dell’IMI e dell’IMIShanno effetto a decorrere dal periodo d’im-posta successivo a quello in corso al 31dicembre 2021; la deduzione ivi prevista siapplica nella misura del 60 per cento per iperiodi d’imposta successivi a quelli in corso,rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al31 dicembre 2020.

774. In caso di omesso o insufficienteversamento dell’imposta risultante dalla di-chiarazione, si applica l’articolo 13 del de-creto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

775. In caso di omessa presentazionedella dichiarazione, si applica la sanzionedal 100 per cento al 200 per cento deltributo non versato, con un minimo di 50euro. In caso di infedele dichiarazione, siapplica la sanzione dal 50 per cento al 100per cento del tributo non versato, con unminimo di 50 euro. In caso di mancata,incompleta o infedele risposta al questio-nario, si applica la sanzione da euro 100 aeuro 500; in caso di risposta oltre il ter-mine di sessanta giorni dalla notifica, ilcomune può applicare la sanzione da 50 a200 euro. Le sanzioni di cui ai periodiprecedenti sono ridotte ad un terzo se,entro il termine per la proposizione delricorso, interviene acquiescenza del contri-buente, con pagamento del tributo, se do-vuto, della sanzione e degli interessi. Restasalva la facoltà del comune di deliberarecon il regolamento circostanze attenuanti oesimenti nel rispetto dei princìpi stabilitidalla normativa statale.

776. Per tutto quanto non previsto dalledisposizioni di cui ai commi da 738 a 775,si applicano i commi da 161 a 169 dell’ar-ticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

777. Ferme restando le facoltà di rego-lamentazione del tributo di cui all’articolo52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n. 446, i comuni possono con proprio re-golamento:

a) stabilire che si considerano rego-larmente eseguiti i versamenti effettuati daun contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini peri versamenti, per situazioni particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso del-l’imposta pagata per le aree successiva-mente divenute inedificabili, stabilendonetermini, limiti temporali e condizioni, avutoanche riguardo alle modalità ed alla fre-quenza delle varianti apportate agli stru-menti urbanistici;

d) determinare periodicamente e perzone omogenee i valori venali in comunecommercio delle aree fabbricabili, al finedella limitazione del potere di accerta-mento del comune qualora l’imposta siastata versata sulla base di un valore noninferiore a quello predeterminato, secondocriteri improntati all’obiettivo di ridurre almassimo l’insorgenza di contenzioso;

e) stabilire l’esenzione dell’immobiledato in comodato gratuito al comune o adaltro ente territoriale, o ad ente non com-merciale, esclusivamente per l’esercizio deirispettivi scopi istituzionali o statutari.

778. Il comune designa il funzionarioresponsabile dell’imposta a cui sono attri-buiti i poteri per l’esercizio di ogni attivitàorganizzativa e gestionale, compreso quellodi sottoscrivere i provvedimenti afferenti atali attività, nonché la rappresentanza ingiudizio per le controversie relative all’im-posta stessa.

779. Per l’anno 2020, i comuni, in de-roga all’articolo 1, comma 169, della legge27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53,comma 16, della legge 23 dicembre 2000,n. 388, e all’articolo 172, comma 1, letterac), del testo unico delle leggi sull’ordina-mento degli enti locali, di cui al decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, possonoapprovare le delibere concernenti le ali-quote e il regolamento dell’imposta oltre iltermine di approvazione del bilancio diprevisione per gli anni 2020-2022 e comun-que non oltre il 30 giugno 2020. Dette

Page 136: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 136 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

deliberazioni, anche se approvate successi-vamente all’inizio dell’esercizio, purché en-tro il termine innanzi indicato, hanno ef-fetto dal 1° gennaio dell’anno 2020.

780. A decorrere dal 1° gennaio 2020sono abrogati: l’articolo 8, ad eccezione delcomma 1, e l’articolo 9, ad eccezione delcomma 9, del decreto legislativo 14 marzo2011, n. 23; l’articolo 13, commi da 1 a12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicem-bre 2011, n. 201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;il comma 639 nonché i commi successividell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,n. 147, concernenti l’istituzione e la disci-plina dell’imposta comunale unica (IUC),limitatamente alle disposizioni riguardantila disciplina dell’IMU e della TASI. Restanoferme le disposizioni che disciplinano laTARI. Sono altresì abrogate le disposizioniincompatibili con l’IMU disciplinata dallapresente legge.

781. I comuni, in deroga all’articolo 52del decreto legislativo n. 446 del 1997, pos-sono continuare ad affidare, fino alla sca-denza del relativo contratto, la gestionedell’imposta municipale sugli immobili aisoggetti ai quali, alla data del 31 dicembre2019, risulta affidato il servizio di gestionedell’IMU e della TASI.

782. Restano ferme le disposizioni re-cate dall’articolo 1, comma 728, della legge27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall’ar-ticolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019,n. 124, in ordine al quale il rinvio al citatoarticolo 13 del decreto-legge n. 201 del2011 deve intendersi riferito alle disposi-zioni della presente legge sulla riformadell’IMU.

783. Ai fini del riparto del Fondo disolidarietà comunale resta fermo quantoprevisto dall’articolo 1, comma 449, letteraa), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,come modificata dal comma 851 del pre-sente articolo, in materia di ristoro ai co-muni per il mancato gettito IMU e TASIderivante dall’applicazione dei commi da10 a 16, 53 e 54 dell’articolo 1 della leggen. 208 del 2015. Restano altresì fermi glieffetti delle previgenti disposizioni in ma-teria di IMU e TASI sul Fondo di solidarietàcomunale e sugli accantonamenti nei con-

fronti delle regioni Friuli Venezia Giulia eValle d’Aosta e delle province autonome diTrento e di Bolzano come definiti in attua-zione del citato decreto-legge n. 201 del2011.

784. Fermo quanto previsto dal comma785, le disposizioni di cui ai commi da 786a 814 si applicano, fatto salvo quanto sta-bilito dall’articolo 17 del decreto legislativo26 febbraio 1999, n. 46, alle province, allecittà metropolitane, ai comuni, alle comu-nità montane, alle unioni di comuni e aiconsorzi tra gli enti locali, di seguito com-plessivamente denominati « enti ».

785. In caso di affidamento, da partedegli enti, dell’attività di riscossione delleproprie entrate all’agente della riscossione,si applicano esclusivamente le disposizionidi cui al comma 792.

786. Al comma 1 dell’articolo 2-bis deldecreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 1°dicembre 2016, n. 225, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: « spon-taneo » è soppressa e dopo le parole: « residisponibili dagli enti impositori » sono ag-giunte le seguenti: « o attraverso la piatta-forma di cui all’articolo 5 del codice di cuial decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,o utilizzando le altre modalità previste dallostesso codice »;

b) al terzo periodo, la parola: « spon-taneo » è soppressa e le parole da: « esclu-sivamente » a: « dagli enti impositori » sonosostituite dalle seguenti: « con le stesse mo-dalità di cui al primo periodo, con esclu-sione del sistema dei versamenti unitari dicui all’articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente pe-riodo: « I versamenti effettuati al soggettodi cui all’articolo 52, comma 5, lettera b),numero 4), del decreto legislativo n. 446del 1997 sono equiparati a quelli effettuatidirettamente a favore dell’ente affidata-rio ».

787. Restano ferme le disposizioni di cuial comma 765, relative alla nuova impostamunicipale propria, e di cui al comma 844,

Page 137: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 137 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

concernente il canone patrimoniale di con-cessione per l’occupazione nei mercati.

788. All’articolo 53, comma 1, del de-creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,è aggiunto, in fine, il seguente periodo:« Sono escluse le attività di incasso direttoda parte dei soggetti di cui all’articolo 52,comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 3) ».

789. I contratti in corso alla data del 1°gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cuiall’articolo 52, comma 5, lettera b), deldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020,alle disposizioni di cui ai commi da 784 a814.

790. Gli enti, al solo fine di consentire aisoggetti affidatari dei servizi di cui all’ar-ticolo 52, comma 5, lettera b), del citatodecreto legislativo n. 446 del 1997 la veri-fica e la rendicontazione dei versamenti deicontribuenti, garantiscono l’accesso ai conticorrenti intestati ad essi e dedicati allariscossione delle entrate oggetto degli affi-damenti, nonché l’accesso agli ulteriori ca-nali di pagamento disponibili. Il tesorieredell’ente provvede giornalmente ad accre-ditare sul conto di tesoreria dell’ente lesomme versate sui conti correnti dedicatialla riscossione delle entrate oggetto degliaffidamenti. Salva diversa previsione con-trattuale, il soggetto affidatario del serviziotrasmette entro il giorno 10 del mese al-l’ente affidante e al suo tesoriere la rendi-contazione e la fattura delle proprie com-petenze e spese riferite alle somme conta-bilizzate nel mese precedente e affluite suiconti correnti dell’ente. Decorsi trenta giornidalla ricezione della rendicontazione, il te-soriere, in mancanza di motivato diniegoda parte dell’ente, provvede ad accreditarea favore del soggetto affidatario del servi-zio, entro i successivi trenta giorni, le sommedi competenza, prelevandole dai conti cor-renti dedicati. Per le somme di spettanzadel soggetto affidatario del servizio si ap-plicano le disposizioni di cui all’articolo255, comma 10, del testo unico delle leggisull’ordinamento degli enti locali, di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

791. Al fine di facilitare le attività diriscossione degli enti, si applicano le dispo-

sizioni seguenti in materia di accesso aidati:

a) ai fini della riscossione, anche co-attiva, sono autorizzati ad accedere gratui-tamente alle informazioni relative ai debi-tori presenti nell’Anagrafe tributaria gli entie, per il tramite degli enti medesimi, isoggetti individuati ai sensi dell’articolo 52,comma 5, lettera b), del decreto legislativon. 446 del 1997 e dell’articolo 1, comma691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,ai quali gli enti creditori hanno affidato ilservizio di riscossione delle proprie en-trate;

b) a tal fine, l’ente consente, sotto lapropria responsabilità, ai soggetti affidataril’utilizzo dei servizi di cooperazione infor-matica forniti dall’Agenzia delle entrate,nel rispetto delle prescrizioni normative etecniche tempo per tempo vigenti e previanomina di tali soggetti a responsabili esternidel trattamento ai sensi delle vigenti dispo-sizioni in materia di tutela dei dati perso-nali;

c) restano ferme, per i soggetti di cuialla lettera a), le modalità di accesso tele-matico per la consultazione delle banchedati catastale e ipotecaria, nonché del pub-blico registro automobilistico.

792. Le attività di riscossione relativeagli atti degli enti, indicati nella lettera a),emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anchecon riferimento ai rapporti pendenti allastessa data in base alle norme che regolanociascuna entrata sono potenziate mediantele seguenti disposizioni:

a) l’avviso di accertamento relativo aitributi degli enti e agli atti finalizzati allariscossione delle entrate patrimoniali emessidagli enti e dai soggetti affidatari di cuiall’articolo 52, comma 5, lettera b), deldecreto legislativo n. 446 del 1997 e all’ar-ticolo 1, comma 691, della legge n. 147 del2013, nonché il connesso provvedimento diirrogazione delle sanzioni devono conte-nere anche l’intimazione ad adempiere, en-tro il termine di presentazione del ricorso,ovvero, nel caso di entrate patrimoniali,entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto

Page 138: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 138 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

finalizzato alla riscossione delle entrate pa-trimoniali, all’obbligo di pagamento degliimporti negli stessi indicati, oppure, in casodi tempestiva proposizione del ricorso, l’in-dicazione dell’applicazione delle disposi-zioni di cui all’articolo 19 del decreto legi-slativo 18 dicembre 1997, n. 472, concer-nente l’esecuzione delle sanzioni, ovvero dicui all’articolo 32 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150. Gli atti devonoaltresì recare espressamente l’indicazioneche gli stessi costituiscono titolo esecutivoidoneo ad attivare le procedure esecutive ecautelari nonché l’indicazione del soggettoche, decorsi sessanta giorni dal termineultimo per il pagamento, procederà allariscossione delle somme richieste, anche aifini dell’esecuzione forzata. Il contenutodegli atti di cui al periodo precedente èriprodotto anche nei successivi atti da no-tificare al contribuente in tutti i casi in cuisiano rideterminati gli importi dovuti inbase agli avvisi di accertamento e ai con-nessi provvedimenti di irrogazione dellesanzioni, ai sensi del regolamento, se adot-tato dall’ente, relativo all’accertamento conadesione, di cui al decreto legislativo 19giugno 1997, n. 218, e dell’articolo 19 deldecreto legislativo n. 472 del 1997, nonchéin caso di definitività dell’atto impugnato.Nei casi di cui al periodo precedente, ilversamento delle somme dovute deve avve-nire entro sessanta giorni dalla data diperfezionamento della notifica; la sanzioneamministrativa prevista dall’articolo 13 deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,non si applica nei casi di omesso, carente otardivo versamento delle somme dovute,nei termini di cui ai periodi precedenti,sulla base degli atti ivi indicati;

b) gli atti di cui alla lettera a) acqui-stano efficacia di titolo esecutivo decorso iltermine utile per la proposizione del ri-corso ovvero decorsi sessanta giorni dallanotifica dell’atto finalizzato alla riscossionedelle entrate patrimoniali, senza la preven-tiva notifica della cartella di pagamento edell’ingiunzione fiscale di cui al testo unicodelle disposizioni di legge relative alla pro-cedura coattiva per la riscossione delle en-trate patrimoniali dello Stato e degli altrienti pubblici, dei proventi di Demanio pub-

blico e di pubblici servizi e delle tasse sugliaffari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910,n. 639. Decorso il termine di trenta giornidal termine ultimo per il pagamento, lariscossione delle somme richieste è affidatain carico al soggetto legittimato alla riscos-sione forzata. L’esecuzione è sospesa perun periodo di centottanta giorni dall’affi-damento in carico degli atti di cui allalettera a) al soggetto legittimato alla riscos-sione forzata; il periodo di sospensione èridotto a centoventi giorni ove la riscos-sione delle somme richieste sia effettuatadal medesimo soggetto che ha notificatol’avviso di accertamento. Nelle more dell’e-manazione del decreto del Ministero del-l’economia e delle finanze, le modalità ditrasmissione del carico da accertamentoesecutivo al soggetto legittimato alla riscos-sione sono individuate dal competente uf-ficio dell’ente. Le modalità di trasmissionedel carico da accertamento esecutivo alsoggetto legittimato alla riscossione sonodemandate a un decreto del Ministero del-l’economia e delle finanze;

c) la sospensione non si applica conriferimento alle azioni cautelari e conser-vative, nonché ad ogni altra azione previstadalle norme ordinarie a tutela del credi-tore. La predetta sospensione non opera incaso di accertamenti definitivi, anche inseguito a giudicato, nonché in caso di re-cupero di somme derivanti da decadenzadalla rateazione. Il soggetto legittimato allariscossione forzata informa con raccoman-data semplice o posta elettronica il debi-tore di aver preso in carico le somme perla riscossione;

d) in presenza di fondato pericolo,debitamente motivato e portato a cono-scenza del contribuente, per il positivo esitodella riscossione, decorsi sessanta giornidalla notifica degli atti di cui alla lettera a),la riscossione delle somme in essi indicate,nel loro ammontare integrale comprensivodi interessi e sanzioni, può essere affidatain carico ai soggetti legittimati alla riscos-sione forzata anche prima del termine pre-visto dalle lettere a) e b). Nell’ipotesi di cuialla presente lettera, e ove il soggetto legit-timato alla riscossione forzata, successiva-mente all’affidamento in carico degli atti di

Page 139: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 139 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

cui alla lettera a), venga a conoscenza dielementi idonei a dimostrare il fondatopericolo di pregiudicare la riscossione, nonopera la sospensione di cui alla lettera c) enon deve essere inviata l’informativa di cuialla medesima lettera c);

e) il soggetto legittimato sulla base deltitolo esecutivo di cui alla lettera a) procedead espropriazione forzata con i poteri, lefacoltà e le modalità previsti dalle disposi-zioni che disciplinano l’attività di riscos-sione coattiva;

f) gli enti e i soggetti affidatari di cuiall’articolo 52, comma 5, lettera b), deldecreto legislativo n. 446 del 1997 si avval-gono per la riscossione coattiva delle en-trate degli enti delle norme di cui al titoloII del decreto del Presidente della Repub-blica 29 settembre 1973, n. 602, con l’e-sclusione di quanto previsto all’articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;

g) ai fini dell’espropriazione forzatal’esibizione dell’estratto dell’atto di cui allalettera a), come trasmesso al soggetto legit-timato alla riscossione con le modalità de-terminate con il decreto di cui alla letterab), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’esibi-zione dell’atto stesso in tutti i casi in cui ilsoggetto legittimato alla riscossione, ancheforzata, ne attesti la provenienza;

h) decorso un anno dalla notifica degliatti indicati alla lettera a), l’espropriazioneforzata è preceduta dalla notifica dell’av-viso di cui all’articolo 50 del citato decretodel Presidente della Repubblica n. 602 del1973;

i) nel caso in cui la riscossione siaaffidata ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,con modificazioni, dalla legge 1° dicembre2016, n. 225, a partire dal primo giornosuccessivo al termine ultimo per la presen-tazione del ricorso ovvero a quello succes-sivo al decorso del termine di sessantagiorni dalla notifica dell’atto finalizzato allariscossione delle entrate patrimoniali, lesomme richieste con gli atti di cui allalettera a) sono maggiorate degli interessi dimora nella misura indicata dall’articolo 30del decreto del Presidente della Repubblica

n. 602 del 1973, calcolati a partire dalgiorno successivo alla notifica degli attistessi; all’agente della riscossione spettanogli oneri di riscossione, interamente a ca-rico del debitore, e le quote di cui all’arti-colo 17, comma 2, lettere b), c) e d), deldecreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

l) ai fini della procedura di riscossionecontemplata dal presente comma, i riferi-menti contenuti in norme vigenti al ruolo,alle somme iscritte a ruolo, alla cartella dipagamento e all’ingiunzione di cui al testounico di cui al regio decreto 14 aprile 1910,n. 639, si intendono effettuati agli atti in-dicati nella lettera a).

793. Il dirigente o, in assenza di questo,il responsabile apicale dell’ente o il soggettoaffidatario dei servizi di cui all’articolo 52,comma 5, lettera b), del decreto legislativon. 446 del 1997, con proprio provvedi-mento, nomina uno o più funzionari re-sponsabili della riscossione, i quali eserci-tano le funzioni demandate agli ufficialidella riscossione, nonché quelle già attri-buite al segretario comunale dall’articolo11 del testo unico di cui al regio decreton. 639 del 1910, in tutto il territorio na-zionale in relazione al credito da escutere.I funzionari responsabili della riscossionesono nominati tra i dipendenti dell’ente odel soggetto affidatario dei servizi di cuiall’articolo 52, comma 5, lettera b), deldecreto legislativo n. 446 del 1997, fra per-sone che sono in possesso almeno di undiploma di istruzione secondaria di se-condo grado e che hanno superato un esamedi idoneità, previa frequenza di un appo-sito corso di preparazione e qualificazione.Restano ferme le abilitazioni già conseguitein base alle vigenti disposizioni di legge. Ilmantenimento dell’idoneità all’esercizio dellefunzioni è subordinato all’aggiornamentoprofessionale biennale da effettuare tra-mite appositi corsi. La nomina dei funzio-nari della riscossione può essere revocatacon provvedimento motivato.

794. L’atto di cui al comma 792 non èsuscettibile di acquistare efficacia di titoloesecutivo quando è stato emesso per sommeinferiori a 10 euro. Tale limite si intenderiferito all’intero debito dovuto, anche de-

Page 140: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 140 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

rivante da più annualità. Il debito rimanecomunque a carico del soggetto moroso epotrà essere oggetto di recupero con lasuccessiva notifica degli atti di cui al comma792 che superano cumulativamente l’im-porto di cui al primo periodo.

795. Per il recupero di importi fino a10.000 euro, dopo che l’atto di cui al comma792 è divenuto titolo esecutivo, prima diattivare una procedura esecutiva e caute-lare gli enti devono inviare un sollecito dipagamento con cui si avvisa il debitore cheil termine indicato nell’atto è scaduto e che,se non si provvede al pagamento entrotrenta giorni, saranno attivate le procedurecautelari ed esecutive. In deroga all’articolo1, comma 544, della legge 24 dicembre2012, n. 228, per il recupero di importifino a 1.000 euro il termine di centoventigiorni è ridotto a sessanta giorni.

796. In assenza di una apposita disci-plina regolamentare, l’ente creditore o ilsoggetto affidatario, su richiesta del debi-tore, concede la ripartizione del pagamentodelle somme dovute fino a un massimo disettantadue rate mensili, a condizione cheil debitore versi in una situazione di tem-poranea e obiettiva difficoltà e secondo ilseguente schema:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateiz-zazione;

b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino aquattro rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 dacinque a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 datredici a ventiquattro rate mensili;

e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00da venticinque a trentasei rate mensili;

f) oltre euro 20.000,00 da trentasette asettantadue rate mensili.

797. L’ente, con deliberazione adottata anorma dell’articolo 52 del decreto legisla-tivo n. 446 del 1997, può ulteriormenteregolamentare condizioni e modalità di ra-teizzazione delle somme dovute, ferma re-stando una durata massima non inferiore a

trentasei rate mensili per debiti di importisuperiori a euro 6.000,01.

798. In caso di comprovato peggiora-mento della situazione di cui ai commi 796e 797, la dilazione concessa può essereprorogata una sola volta, per un ulterioreperiodo e fino a un massimo di settantaduerate mensili, o per il periodo massimodisposto dal regolamento dell’ente a normadel comma 797, a condizione che non siaintervenuta decadenza ai sensi del comma800.

799. Ricevuta la richiesta di rateazione,l’ente creditore o il soggetto affidatario puòiscrivere l’ipoteca o il fermo amministra-tivo solo nel caso di mancato accoglimentodella richiesta, ovvero di decadenza daibenefici della rateazione. Sono fatte co-munque salve le procedure esecutive giàavviate alla data di concessione della rate-azione.

800. In caso di mancato pagamento,dopo espresso sollecito, di due rate anchenon consecutive nell’arco di sei mesi nelcorso del periodo di rateazione, il debitoredecade automaticamente dal beneficio e ildebito non può più essere rateizzato; l’in-tero importo ancora dovuto è immediata-mente riscuotibile in unica soluzione.

801. Le rate mensili nelle quali il paga-mento è stato dilazionato scadono nell’ul-timo giorno di ciascun mese indicato nel-l’atto di accoglimento dell’istanza di dila-zione.

802. Su tutte le somme di qualunquenatura, esclusi le sanzioni, gli interessi, lespese di notifica e gli oneri di riscossione,si applicano, decorsi trenta giorni dall’ese-cutività dell’atto di cui al comma 792 e finoalla data del pagamento, gli interessi dimora conteggiati al tasso di interesse legaleche può essere maggiorato di non oltre duepunti percentuali dall’ente con appositadeliberazione adottata ai sensi dell’articolo52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

803. I costi di elaborazione e di notificadegli atti e quelli delle successive fasi cau-telari ed esecutive sono posti a carico deldebitore e sono di seguito determinati:

a) una quota denominata « oneri diriscossione a carico del debitore », pari al 3per cento delle somme dovute in caso di

Page 141: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 141 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

pagamento entro il sessantesimo giorno dalladata di esecutività dell’atto di cui al comma792, fino ad un massimo di 300 euro,ovvero pari al 6 per cento delle sommedovute in caso di pagamento oltre dettotermine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata « spese dinotifica ed esecutive », comprendente il co-sto della notifica degli atti e correlata al-l’attivazione di procedure esecutive e cau-telari a carico del debitore, ivi comprese lespese per compensi dovuti agli istituti divendite giudiziarie e i diritti, oneri ed even-tuali spese di assistenza legale strettamenteattinenti alla procedura di recupero, nellamisura fissata con decreto non regolamen-tare del Ministero dell’economia e dellefinanze, che individua anche le tipologie dispesa oggetto del rimborso. Nelle moredell’adozione del provvedimento, con spe-cifico riferimento alla riscossione degli entilocali, si applicano le misure e le tipologiedi spesa di cui ai decreti del Ministero dellefinanze 21 novembre 2000, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001,e del Ministro dell’economia e delle finanze12 settembre 2012, pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012,nonché ai regolamenti di cui ai decreti delMinistro dell’economia e delle finanze 18dicembre 2001, n. 455, del Ministro di gra-zia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, edel Ministro della giustizia 15 maggio 2009,n. 80, per quanto riguarda gli oneri con-nessi agli istituti di vendite giudiziarie.

804. Le disposizioni di cui ai commi da794 a 803 si applicano anche in caso diemissione delle ingiunzioni previste dal te-sto unico di cui al regio decreto n. 639 del1910 fino all’applicazione delle disposizionidi cui al comma 792.

805. Con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, da adottare entrocentottanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, secondo le pro-cedure di cui all’articolo 53 del decretolegislativo n. 446 del 1997, d’intesa con laConferenza Stato-città ed autonomie locali,sono stabilite le disposizioni generali inordine alla definizione dei criteri di iscri-zione obbligatoria in sezione separata del-

l’albo di cui al medesimo articolo 53 per isoggetti che svolgono esclusivamente le fun-zioni e le attività di supporto propedeuti-che all’accertamento e alla riscossione delleentrate degli enti locali e delle società daessi partecipate.

806. Con uno o più decreti del Ministrodell’economia e delle finanze, d’intesa conla Conferenza Stato-città ed autonomie lo-cali, sono stabilite le disposizioni in ordineai seguenti punti:

a) indicazione di linee guida relativeai controlli che gli enti devono porre inessere con riferimento al rispetto degli adem-pimenti richiesti al soggetto affidatario, allavalidità, congruenza e persistenza degli stru-menti fideiussori esibiti in fase di aggiudi-cazione dal soggetto medesimo, nonché allecondizioni di inadempimento che possonodar luogo alla rescissione anticipata deirapporti contrattuali e all’avvio delle pro-cedure di cancellazione dall’albo di cuiall’articolo 53 del decreto legislativo n. 446del 1997;

b) indicazione di obblighi di comuni-cazione e pubblicazione da parte dell’entedegli estremi dei contratti in materia diaffidamento in concessione, anche disgiunto,di servizi di accertamento e riscossionedelle proprie entrate, nonché delle infor-mazioni sintetiche relative all’oggetto e allaremunerazione stabilita per ciascuna delleattività affidate, con particolare riguardoalle misure degli eventuali compensi stabi-liti in percentuale delle entrate tributarie epatrimoniali;

c) definizione di criteri relativi all’af-fidamento e alle modalità di svolgimentodei servizi di accertamento e di riscossionedelle entrate degli enti oggetto di conces-sione, al fine di assicurarne la necessariatrasparenza e funzionalità, definire livelliimprescindibili di qualità, anche con rife-rimento al rispetto dei diritti dei contri-buenti, nonché linee guida in materia dimisure dei compensi, tenuto anche contodelle effettive riscossioni.

807. Per l’iscrizione nell’albo di cui al-l’articolo 53, comma 1, del decreto legisla-tivo n. 446 del 1997, o nella sezione sepa-

Page 142: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 142 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

rata del medesimo albo, prevista al comma805, sono richieste le seguenti misure mi-nime di capitale interamente versato indenaro o tramite polizza assicurativa ofideiussione bancaria:

a) 2.500.000 euro per l’effettuazione,anche disgiuntamente, delle attività di ac-certamento dei tributi e di quelle di riscos-sione dei tributi e di altre entrate neicomuni con popolazione fino a 200.000abitanti;

b) 5 milioni di euro per l’effettua-zione, anche disgiuntamente, delle attivitàdi accertamento dei tributi e di quelle diriscossione dei tributi e di altre entratenelle province e nei comuni con popola-zione superiore a 200.000 abitanti;

c) 500.000 euro per lo svolgimentodelle funzioni e delle attività di supportopropedeutiche all’accertamento e alla ri-scossione delle entrate locali, nei comunicon popolazione fino a 200.000 abitanti;

d) un milione di euro per lo svolgi-mento delle funzioni e delle attività disupporto propedeutiche all’accertamento ealla riscossione delle entrate locali, nelleprovince e nei comuni con popolazionesuperiore a 200.000 abitanti.

808. I soggetti iscritti alla sezione sepa-rata di cui al comma 805 e quelli iscrittiall’albo di cui all’articolo 53 del decretolegislativo n. 446 del 1997 devono adeguarealle condizioni e alle misure minime di cuial comma 807 il proprio capitale socialeentro il 31 dicembre 2020.

809. I conservatori dei pubblici registriimmobiliari e del pubblico registro auto-mobilistico eseguono le iscrizioni, le tra-scrizioni e le cancellazioni dei pignora-menti, delle ipoteche e del fermo ammini-strativo richieste dal soggetto legittimatoalla riscossione forzata in esenzione daogni tributo e diritto.

810. I conservatori sono altresì tenuti arilasciare in carta libera e gratuitamente alsoggetto legittimato alla riscossione forzatal’elenco delle trascrizioni e iscrizioni rela-tive ai beni da loro indicati, contenente laspecificazione dei titoli trascritti, dei crediti

iscritti e del domicilio dei soggetti a cuifavore risultano fatte le trascrizioni e leiscrizioni.

811. I competenti uffici dell’Agenzia delleentrate rilasciano gratuitamente al soggettolegittimato alla riscossione forzata le visureipotecarie e catastali relative agli immobilidei debitori e dei coobbligati e svolgonogratuitamente le attività di cui all’articolo79, comma 2, del decreto del Presidentedella Repubblica n. 602 del 1973.

812. Le ordinanze di assegnazione ri-guardanti tutti i provvedimenti aventi qualetitolo esecutivo l’ingiunzione prevista daltesto unico di cui al regio decreto n. 639del 1910 o l’atto di cui al comma 792 sonoesenti, o continuano ad essere esenti, dallaregistrazione e non devono essere inviateall’Agenzia delle entrate.

813. Ai trasferimenti coattivi di benimobili non registrati, l’imposta di registrosi applica nella misura fissa di 10 euro. Peri beni mobili registrati, l’imposta provin-ciale di trascrizione si applica nella misurafissa di 50 euro tranne i casi di esenzioneprevisti dalla legge.

814. Sono abrogate le seguenti disposi-zioni:

a) il comma 2-septies dell’articolo 4del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,convertito, con modificazioni, dalla legge22 novembre 2002, n. 265;

b) il comma 225 dell’articolo 1 dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) il comma 28-sexies dell’articolo 83del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133;

d) l’articolo 3-bis del decreto-legge 25marzo 2010, n. 40, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

e) le lettere gg-sexies) e gg-septies) delcomma 2 dell’articolo 7 del decreto-legge13 maggio 2011, n. 70, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

815. I contenuti delle norme vigenti ri-ferite agli agenti della riscossione si inten-dono applicabili, sin dalla data di entratain vigore delle stesse norme, anche alle

Page 143: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 143 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

attività svolte in regime di concessione perconto degli enti locali, il cui ramo d’aziendaè stato trasferito ai sensi dell’articolo 3,comma 24, lettera b), del decreto-legge 30settembre 2005, n. 203, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,n. 248.

816. A decorrere dal 2021 il canonepatrimoniale di concessione, autorizza-zione o esposizione pubblicitaria, ai fini dicui al presente comma e ai commi da 817a 836, denominato « canone », è istituito daicomuni, dalle province e dalle città metro-politane, di seguito denominati « enti », esostituisce: la tassa per l’occupazione dispazi ed aree pubbliche, il canone perl’occupazione di spazi ed aree pubbliche,l’imposta comunale sulla pubblicità e ildiritto sulle pubbliche affissioni, il canoneper l’installazione dei mezzi pubblicitari eil canone di cui all’articolo 27, commi 7 e8, del codice della strada, di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitata-mente alle strade di pertinenza dei comunie delle province. Il canone è comunquecomprensivo di qualunque canone ricogni-torio o concessorio previsto da norme dilegge e dai regolamenti comunali e provin-ciali, fatti salvi quelli connessi a prestazionidi servizi.

817. Il canone è disciplinato dagli enti inmodo da assicurare un gettito pari a quelloconseguito dai canoni e dai tributi che sonosostituiti dal canone, fatta salva, in ognicaso, la possibilità di variare il gettito at-traverso la modifica delle tariffe.

818. Nelle aree comunali si compren-dono i tratti di strada situati all’interno dicentri abitati di comuni con popolazionesuperiore a 10.000 abitanti, individuabili anorma dell’articolo 2, comma 7, del codicedella strada, di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285.

819. Il presupposto del canone è:

a) l’occupazione, anche abusiva, dellearee appartenenti al demanio o al patri-monio indisponibile degli enti e degli spazisoprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblici-tari, anche abusiva, mediante impianti in-stallati su aree appartenenti al demanio oal patrimonio indisponibile degli enti, su

beni privati laddove siano visibili da luogopubblico o aperto al pubblico del territoriocomunale, ovvero all’esterno di veicoli adi-biti a uso pubblico o a uso privato.

820. L’applicazione del canone dovutoper la diffusione dei messaggi pubblicitaridi cui alla lettera b) del comma 819 escludel’applicazione del canone dovuto per leoccupazioni di cui alla lettera a) del me-desimo comma.

821. Il canone è disciplinato dagli enti,con regolamento da adottare dal consigliocomunale o provinciale, ai sensi dell’arti-colo 52 del decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delleconcessioni per l’occupazione di suolo pub-blico e delle autorizzazioni all’installazionedegli impianti pubblicitari;

b) l’individuazione delle tipologie diimpianti pubblicitari autorizzabili e di quellivietati nell’ambito comunale, nonché il nu-mero massimo degli impianti autorizzabiliper ciascuna tipologia o la relativa super-ficie;

c) i criteri per la predisposizione delpiano generale degli impianti pubblicitari,obbligatorio solo per i comuni superiori ai20.000 abitanti, ovvero il richiamo al pianomedesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinatidal comune al servizio delle pubbliche af-fissioni;

e) la disciplina delle modalità di di-chiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzionirispetto a quelle disciplinate dai commi da816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione dimessaggi pubblicitari realizzate abusiva-mente, la previsione di un’indennità pari alcanone maggiorato fino al 50 per cento,considerando permanenti le occupazioni ela diffusione di messaggi pubblicitari rea-lizzate con impianti o manufatti di carat-tere stabile e presumendo come tempora-nee le occupazioni e la diffusione di mes-saggi pubblicitari effettuate dal trentesimo

Page 144: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 144 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

giorno antecedente la data del verbale diaccertamento, redatto da competente pub-blico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecunia-rie di importo non inferiore all’ammontaredel canone o dell’indennità di cui alla let-tera g) del presente comma, né superiore aldoppio dello stesso, ferme restando quellestabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23del codice della strada, di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285.

822. Gli enti procedono alla rimozionedelle occupazioni e dei mezzi pubblicitariprivi della prescritta concessione o auto-rizzazione o effettuati in difformità dallestesse o per i quali non sia stato eseguito ilpagamento del relativo canone, nonché al-l’immediata copertura della pubblicità intal modo effettuata, previa redazione diprocesso verbale di constatazione redattoda competente pubblico ufficiale, con oneriderivanti dalla rimozione a carico dei sog-getti che hanno effettuato le occupazioni ol’esposizione pubblicitaria o per conto deiquali la pubblicità è stata effettuata.

823. Il canone è dovuto dal titolaredell’autorizzazione o della concessione ov-vero, in mancanza, dal soggetto che effettual’occupazione o la diffusione dei messaggipubblicitari in maniera abusiva; per la dif-fusione di messaggi pubblicitari, è obbli-gato in solido il soggetto pubblicizzato.

824. Per le occupazioni di cui al comma819, lettera a), il canone è determinato, inbase alla durata, alla superficie, espressa inmetri quadrati, alla tipologia e alle finalità,alla zona occupata del territorio comunaleo provinciale o della città metropolitana incui è effettuata l’occupazione. Il canonepuò essere maggiorato di eventuali effettivie comprovati oneri di manutenzione inconcreto derivanti dall’occupazione del suoloe del sottosuolo, che non siano, a qualsiasititolo, già posti a carico dei soggetti cheeffettuano le occupazioni. La superficie deipassi carrabili si determina moltiplicandola larghezza del passo, misurata sulla frontedell’edificio o del terreno al quale si dàl’accesso, per la profondità di un metrolineare convenzionale. Il canone relativo aipassi carrabili può essere definitivamente

assolto mediante il versamento, in qualsiasimomento, di una somma pari a venti an-nualità.

825. Per la diffusione di messaggi pub-blicitari di cui al comma 819, lettera b), ilcanone è determinato in base alla superfi-cie complessiva del mezzo pubblicitario,calcolata in metri quadrati, indipendente-mente dal tipo e dal numero dei messaggi.Per la pubblicità effettuata all’esterno diveicoli adibiti a uso pubblico o a uso pri-vato, il canone è dovuto rispettivamente alcomune che ha rilasciato la licenza di eser-cizio e al comune in cui il proprietario delveicolo ha la residenza o la sede. In ognicaso è obbligato in solido al pagamento ilsoggetto che utilizza il mezzo per diffon-dere il messaggio. Non sono soggette alcanone le superfici inferiori a trecento cen-timetri quadrati.

826. La tariffa standard annua, modifi-cabile ai sensi del comma 817, in base allaquale si applica il canone relativo alle fat-tispecie di cui al comma 819, nel caso in cuil’occupazione o la diffusione di messaggipubblicitari si protragga per l’intero annosolare è la seguente:

Classificazione dei comuni Tariffastandard

Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 70,00

Comuni con oltre 100.000fino a 500.000 abitanti euro 60,00

Comuni con oltre 30.000fino a 100.000 abitanti euro 50,00

Comuni con oltre 10.000fino a 30.000 abitanti euro 40,00

Comuni fino a 10.000 abitanti euro 30,00

827. La tariffa standard giornaliera, mo-dificabile ai sensi del comma 817, in basealla quale si applica il canone relativo allefattispecie di cui al comma 819, nel caso incui l’occupazione o la diffusione di mes-saggi pubblicitari si protragga per un pe-riodo inferiore all’anno solare è la se-guente:

Classificazione dei comuni Tariffastandard

Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 2

Page 145: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 145 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

Comuni con oltre 100.000fino a 500.000 abitanti euro 1,30

Comuni con oltre 30.000fino a 100.000 abitanti euro 1,20

Comuni con oltre 10.000fino a 30.000 abitanti euro 0,70

Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,60

828. I comuni capoluogo di provincia edi città metropolitane non possono collo-carsi al di sotto della classe di cui ai commi826 e 827 riferita ai comuni con popola-zione con oltre 30.000 fino a 100.000 abi-tanti. Per le province e per le città metro-politane le tariffe standard annua e gior-naliera sono pari a quelle della classe deicomuni fino a 10.000 abitanti.

829. Per le occupazioni del sottosuolo latariffa standard di cui al comma 826 èridotta a un quarto. Per le occupazioni delsottosuolo con serbatoi la tariffa standarddi cui al primo periodo va applicata fino auna capacità dei serbatoi non superiore atremila litri; per i serbatoi di maggiorecapacità, la tariffa standard di cui al primoperiodo è aumentata di un quarto per ognimille litri o frazione di mille litri. È am-messa la tolleranza del 5 per cento sullamisura della capacità.

830. È soggetta al canone l’utilizzazionedi spazi acquei adibiti ad ormeggio di na-tanti e imbarcazioni compresi nei canali erivi di traffico esclusivamente urbano inconsegna ai comuni di Venezia e di Chiog-gia ai sensi del regio decreto 20 ottobre1904, n. 721, e dell’articolo 517 del rego-lamento per l’esecuzione del codice dellanavigazione (Navigazione marittima), di cuial decreto del Presidente della Repubblica15 febbraio 1952, n. 328; per tali utilizza-zioni la tariffa standard prevista dal comma826 è ridotta di almeno il 50 per cento.

831. Per le occupazioni permanenti delterritorio comunale, con cavi e condutture,da chiunque effettuata per la fornitura diservizi di pubblica utilità, quali la distri-buzione ed erogazione di energia elettrica,gas, acqua, calore, servizi di telecomunica-zione e radiotelevisivi e di altri servizi arete, il canone è dovuto dal soggetto titolaredell’atto di concessione all’occupazione sullabase delle utenze complessive del soggetto

stesso e di tutti gli altri soggetti che utiliz-zano le reti moltiplicata per la seguentetariffa forfetaria:

Classificazione dei comuni Tariffa

Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50

Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1

In ogni caso l’ammontare del canonedovuto a ciascun ente non può essere in-feriore a euro 800. Il canone è comprensivodegli allacciamenti alle reti effettuati dagliutenti e di tutte le occupazioni di suolopubblico con impianti direttamente funzio-nali all’erogazione del servizio a rete. Ilsoggetto tenuto al pagamento del canoneha diritto di rivalsa nei confronti degli altriutilizzatori delle reti in proporzione allerelative utenze. Il numero complessivo delleutenze è quello risultante al 31 dicembredell’anno precedente. Gli importi sono ri-valutati annualmente in base all’indice ISTATdei prezzi al consumo rilevati al 31 dicem-bre dell’anno precedente. Per le occupa-zioni del territorio provinciale e delle cittàmetropolitane, il canone è determinato nellamisura del 20 per cento dell’importo risul-tante dall’applicazione della misura unita-ria di tariffa pari a euro 1,50, per il numerocomplessivo delle utenze presenti nei co-muni compresi nel medesimo ambito ter-ritoriale.

832. Gli enti possono prevedere ridu-zioni per le occupazioni e le diffusioni dimessaggi pubblicitari:

a) eccedenti i mille metri quadrati;

b) effettuate in occasione di manife-stazioni politiche, culturali e sportive, qua-lora l’occupazione o la diffusione del mes-saggio pubblicitario sia effettuata per fininon economici. Nel caso in cui le fattispeciedi cui alla presente lettera siano realizzatecon il patrocinio dell’ente, quest’ultimo puòprevedere la riduzione o l’esenzione dalcanone;

c) con spettacoli viaggianti;

d) per l’esercizio dell’attività edilizia.

833. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato,dalle regioni, province, città metropolitane,

Page 146: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 146 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

comuni e loro consorzi, da enti religiosi perl’esercizio di culti ammessi nello Stato, daenti pubblici di cui all’articolo 73, comma1, lettera c), del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,per finalità specifiche di assistenza, previ-denza, sanità, educazione, cultura e ricercascientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indi-cative delle stazioni e fermate e degli oraridei servizi pubblici di trasporto, nonché imezzi la cui esposizione sia obbligatoriaper norma di legge o regolamento, purchédi superficie non superiore ad un metroquadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di duratanon superiore a quella che è stabilita neiregolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibitiai servizi pubblici nei casi in cui ne siaprevista, all’atto della concessione o suc-cessivamente, la devoluzione gratuita al co-mune al termine della concessione mede-sima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idri-che utilizzate per l’attività agricola;

g) i messaggi pubblicitari, escluse leinsegne, relativi ai giornali e alle pubblica-zioni periodiche, se esposti sulle sole fac-ciate esterne delle edicole o nelle vetrine osulle porte di ingresso dei negozi ove sieffettua la vendita;

h) i messaggi pubblicitari esposti al-l’interno delle stazioni dei servizi di tra-sporto pubblico di ogni genere inerentiall’attività esercitata dall’impresa di tra-sporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposteper l’individuazione delle sedi di comitati,associazioni, fondazioni ed ogni altro enteche non persegua scopo di lucro;

l) le insegne di esercizio di attivitàcommerciali e di produzione di beni oservizi che contraddistinguono la sede ovesi svolge l’attività cui si riferiscono, di su-

perficie complessiva fino a 5 metri qua-drati;

m) le indicazioni relative al marchioapposto con dimensioni proporzionali alladimensione delle gru mobili, delle gru atorre adoperate nei cantieri edili e dellemacchine da cantiere, la cui superficie com-plessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le grumobili, le gru a torre adoperate nei cantieriedili e le macchine da cantiere con sviluppopotenziale in altezza fino a 10 metri line-ari;

2) fino a 4 metri quadrati per le grumobili, le gru a torre adoperate nei cantieriedili e le macchine da cantiere con sviluppopotenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le grumobili, le gru a torre adoperate nei cantieriedili e le macchine da cantiere con sviluppopotenziale in altezza superiore a 40 metrilineari;

n) le indicazioni del marchio, delladitta, della ragione sociale e dell’indirizzoapposti sui veicoli utilizzati per il trasporto,anche per conto terzi, di proprietà dell’im-presa o adibiti al trasporto per suo conto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pa-reti esterne dei locali di pubblico spettacolose riferite alle rappresentazioni in program-mazione;

p) i messaggi pubblicitari, in qualun-que modo realizzati dai soggetti di cui alcomma 1 dell’articolo 90 della legge 27dicembre 2002, n. 289, rivolti all’internodegli impianti dagli stessi utilizzati per ma-nifestazioni sportive dilettantistiche con ca-pienza inferiore a tremila posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti all’at-tività commerciale o di produzione di benio servizi ove si effettua l’attività stessa,nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezionedelle insegne, esposti nelle vetrine e sulleporte d’ingresso dei locali medesimi purchéattinenti all’attività in essi esercitata chenon superino la superficie di mezzo metroquadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

Page 147: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 147 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

r) i passi carrabili, le rampe e similidestinati a soggetti portatori di handicap.

834. Gli enti possono prevedere nei ri-spettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivicompreso il pagamento una tantum all’attodel rilascio della concessione di un importoda tre a cinque volte la tariffa massima perle intercapedini.

835. Il versamento del canone è effet-tuato, direttamente agli enti, contestual-mente al rilascio della concessione o del-l’autorizzazione all’occupazione o alla dif-fusione dei messaggi pubblicitari, secondole disposizioni di cui all’articolo 2-bis deldecreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 1°dicembre 2016, n. 225, come modificatodal comma 786 del presente articolo. Larichiesta di rilascio della concessione odell’autorizzazione all’occupazione equi-vale alla presentazione della dichiarazioneda parte del soggetto passivo.

836. Con decorrenza dal 1° dicembre2021 è soppresso l’obbligo dell’istituzioneda parte dei comuni del servizio delle pub-bliche affissioni di cui all’articolo 18 deldecreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.Con la stessa decorrenza l’obbligo previstoda leggi o da regolamenti di affissione daparte delle pubbliche amministrazioni dimanifesti contenenti comunicazioni istitu-zionali è sostituito dalla pubblicazione neirispettivi siti internet istituzionali. I comunigarantiscono in ogni caso l’affissione daparte degli interessati di manifesti conte-nenti comunicazioni aventi finalità sociali,comunque prive di rilevanza economica,mettendo a disposizione un congruo nu-mero di impianti a tal fine destinati.

837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 icomuni e le città metropolitane istitui-scono, con proprio regolamento adottato aisensi dell’articolo 52 del decreto legislativon. 446 del 1997, il canone di concessioneper l’occupazione delle aree e degli spaziappartenenti al demanio o al patrimonioindisponibile, destinati a mercati realizzatianche in strutture attrezzate. Ai fini del-l’applicazione del canone, si comprendononelle aree comunali anche i tratti di stradasituati all’interno di centri abitati con po-

polazione superiore a 10.000 abitanti, dicui all’articolo 2, comma 7, del codice dellastrada, di cui al decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285.

838. Il canone di cui al comma 837 siapplica in deroga alle disposizioni concer-nenti il canone di cui al comma 816 esostituisce la tassa per l’occupazione dispazi ed aree pubbliche di cui al capo II deldecreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,il canone per l’occupazione di spazi ed areepubbliche, e, limitatamente ai casi di oc-cupazioni temporanee di cui al comma 842del presente articolo, i prelievi sui rifiuti dicui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

839. Il canone di cui al comma 837 èdovuto al comune o alla città metropoli-tana dal titolare dell’atto di concessione o,in mancanza, dall’occupante di fatto, ancheabusivo, in proporzione alla superficie ri-sultante dall’atto di concessione o, in man-canza, alla superficie effettivamente occu-pata.

840. Il canone di cui al comma 837 èdeterminato dal comune o dalla città me-tropolitana in base alla durata, alla tipolo-gia, alla superficie dell’occupazione espressain metri quadrati e alla zona del territorioin cui viene effettuata.

841. La tariffa di base annuale per leoccupazioni che si protraggono per l’interoanno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni Tariffastandard

Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 70,00

Comuni con oltre 100.000fino a 500.000 abitanti euro 60,00

Comuni con oltre 30.000fino a 100.000 abitanti euro 50,00

Comuni con oltre 10.000fino a 30.000 abitanti euro 40,00

Comuni fino a 10.000 abitanti euro 30,00

842. La tariffa di base giornaliera per leoccupazioni che si protraggono per un pe-riodo inferiore all’anno solare è la se-guente:

Page 148: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 148 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

Classificazione dei comuni Tariffastandard

Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 2

Comuni da oltre 100.000fino a 500.000 abitanti euro 1,30

Comuni da oltre 30.000fino a 100.000 abitanti euro 1,20

Comuni da oltre 10.000fino a 30.000 abitanti euro 0,70

Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,60

843. I comuni e le città metropolitaneapplicano le tariffe di cui al comma 842frazionate per ore, fino a un massimo di 9,in relazione all’orario effettivo, in ragionedella superficie occupata e possono preve-dere riduzioni, fino all’azzeramento del ca-none di cui al comma 837, esenzioni eaumenti nella misura massima del 25 percento delle medesime tariffe. Per le occu-pazioni nei mercati che si svolgono concarattere ricorrente e con cadenza settima-nale è applicata una riduzione dal 30 al 40per cento sul canone complessivamente de-terminato ai sensi del periodo precedente.Per l’anno 2020, i comuni non possonoaumentare le tariffe vigenti in regime diTosap e Cosap se non in ragione dell’ade-guamento al tasso di inflazione program-mato.

844. Gli importi dovuti sono riscossiutilizzando unicamente la piattaforma dicui all’articolo 5 del codice di cui al decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altremodalità previste dal medesimo codice.

845. Ai fini del calcolo dell’indennità edelle sanzioni amministrative, si applica ilcomma 821, lettere g) e h), in quanto com-patibile.

846. Gli enti possono, in deroga all’ar-ticolo 52 del decreto legislativo n. 446 del1997, affidare, fino alla scadenza del rela-tivo contratto, la gestione del canone aisoggetti ai quali, alla data del 31 dicembre2020, risulta affidato il servizio di gestionedella tassa per l’occupazione di spazi edaree pubbliche o del canone di occupazionedi spazi ed aree pubbliche o dell’impostacomunale sulla pubblicità e dei diritti sullepubbliche affissioni o del canone per l’au-torizzazione all’installazione dei mezzi pub-

blicitari. A tal fine le relative condizionicontrattuali sono stabilite d’accordo tra leparti tenendo conto delle nuove modalitàdi applicazione dei canoni di cui ai commi816 e 837 e comunque a condizioni eco-nomiche più favorevoli per l’ente affidante.

847. Sono abrogati i capi I e II deldecreto legislativo n. 507 del 1993, gli ar-ticoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446del 1997 e ogni altra disposizione in con-trasto con le presenti norme. Restano fermele disposizioni inerenti alla pubblicità inambito ferroviario e quelle che discipli-nano la propaganda elettorale. Il capo IIdel decreto legislativo n. 507 del 1993 ri-mane come riferimento per la determina-zione della tassa per l’occupazione di spazied aree pubbliche appartenenti alle regionidi cui agli articoli 5 della legge 16 maggio1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6maggio 2011, n. 68.

848. La dotazione del Fondo di solida-rietà comunale di cui al comma 448 del-l’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,n. 232, tenuto anche conto di quanto di-sposto dal comma 8 dell’articolo 47 deldecreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 23 giu-gno 2014, n. 89, è incrementata di 100milioni di euro nel 2020, 200 milioni dieuro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022,330 milioni di euro nel 2023 e 560 milionidi euro annui a decorrere dal 2024.

849. Al comma 449 dell’articolo 1 dellalegge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo lalettera d-ter) è aggiunta la seguente:

« d-quater) destinato, quanto a 100milioni di euro nel 2020, 200 milioni dieuro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022,330 milioni di euro nel 2023 e 560 milionidi euro annui a decorrere dal 2024, aspecifiche esigenze di correzione nel ri-parto del Fondo di solidarietà comunale,da individuare con i decreti del Presidentedel Consiglio dei ministri di cui al secondoe al terzo periodo. I comuni beneficiarinonché i criteri e le modalità di ripartodelle risorse di cui al periodo precedentesono stabiliti con il decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri di cui al comma451. Per l’anno 2020 i comuni beneficiarinonché i criteri e le modalità di riparto

Page 149: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 149 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

delle risorse di cui al primo periodo sonostabiliti con un apposito decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri, su propo-sta del Ministro dell’interno di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ».

850. A decorrere dall’anno 2020, la do-tazione del Fondo di solidarietà comunaledi cui al comma 448 dell’articolo 1 dellalegge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di14,171 milioni di euro annui in conse-guenza della minore esigenza di ristoro aicomuni delle minori entrate TASI di cui aicommi da 738 a 783.

851. Al comma 449 dell’articolo 1 dellalegge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera a)è sostituita dalla seguente:

« a) ripartito, quanto a euro3.767.450.000 sino all’anno 2019 e a euro3.753.279.000 a decorrere dall’anno 2020,tra i comuni interessati sulla base del get-tito effettivo dell’IMU e del tributo per iservizi indivisibili (TASI), relativo all’anno2015 derivante dall’applicazione dei commida 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell’articolo1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».

852. Al fine di sostenere le attività dellaFondazione ANT Italia Onlus di Bolognanell’assistenza medico-specialistica gratuitaa domicilio dei malati di tumore, è asse-gnata alla medesima Fondazione un con-tributo pari a 500.000 euro per l’anno2020.

853. All’articolo 33, comma 2, del de-creto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertitocon modificazioni, dalla legge 28 giugno2019, n. 58, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « pre-detto valore soglia » sono sostituite dalleseguenti: « valore soglia prossimo al valoremedio, nonché un valore soglia superiorecui convergono i comuni con una spesa dipersonale eccedente la predetta soglia su-periore. I comuni che registrano un rap-porto compreso tra i due predetti valorisoglia non possono incrementare la spesa

di personale registrata nell’ultimo rendi-conto della gestione approvato. I comunicon popolazione fino a 5.000 abitanti che sicollocano al di sotto del valore soglia di cuial primo periodo, che fanno parte delle“unioni dei comuni” ai sensi dell’articolo 32del testo unico di cui al decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, al solo fine diconsentire l’assunzione di almeno una unitàpossono incrementare la spesa di personalea tempo indeterminato oltre la predettasoglia di un valore non superiore a quellostabilito con decreto di cui al secondo pe-riodo, collocando tali unità in comandopresso le corrispondenti unioni con oneri acarico delle medesime, in deroga alle vi-genti disposizioni in materia di conteni-mento della spesa di personale »;

b) al quarto periodo, le parole: « di cuial primo periodo » sono sostituite dallaseguente: « superiore »;

c) al quinto periodo, dopo le parole:« al valore soglia » è aggiunta la seguente:« superiore ».

854. All’articolo 1 della legge 30 dicem-bre 2018, n. 145, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) al comma 859, le parole: « A partiredall’anno 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « A partire dall’anno 2021 »;

b) al comma 861, le parole: « Limita-tamente all’esercizio 2019, gli indicatori dicui al comma 859 possono essere elaboratisulla base delle informazioni presenti nelleregistrazioni contabili dell’ente con le mo-dalità fissate dal presente comma. Gli entiche si avvalgono di tale facoltà effettuano lacomunicazione di cui al comma 867 conriferimento all’esercizio 2019 anche se hannoadottato SIOPE+ » sono soppresse;

c) al comma 868, le parole: « A decor-rere dal 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « A decorrere dal 2021 ».

855. All’articolo 50, comma 3, del de-creto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le pa-role: « Entro il 1° gennaio 2021 » sono so-stituite dalle seguenti: « Entro il 1° luglio2020 ».

Page 150: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 150 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

856. Le disposizioni della presente leggesono applicabili nelle regioni a statuto spe-ciale e nelle province autonome di Trento edi Bolzano compatibilmente con i rispettivistatuti e le relative norme di attuazione,anche con riferimento alla legge costituzio-nale 18 ottobre 2001, n. 3.

857. Gli importi da iscrivere nei fondispeciali di cui all’articolo 21, comma 1-ter,lettera d), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, per il finanziamento dei provvedi-menti legislativi che si prevede possanoessere approvati nel triennio 2020-2022,sono determinati, per ciascuno degli anni2020, 2021 e 2022, nelle misure indicatedalle tabelle A e B allegate alla presentelegge.

858. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,è incrementato di 15.189.498 euro per l’anno2020, di 46.011.123 euro per l’anno 2021, di31.454.444 euro per l’anno 2022, di201.599.290 euro per l’anno 2023, di215.491.923 euro per l’anno 2024, di167.952.895 euro per l’anno 2025, di378.644.496 euro per l’anno 2026, di336.492.531 euro per l’anno 2027, di176.504.373 euro per l’anno 2028, di176.312.770 euro per l’anno 2029, di176.037.560 euro per l’anno 2030, di175.510.748 euro per l’anno 2031, di177.283.937 euro per l’anno 2032, di177.257.125 euro per l’anno 2033 e di177.236.989 euro annui a decorrere dal-l’anno 2034.

859. Per l’ammissione di medici allescuole di specializzazione di area sanitariaè autorizzata l’ulteriore spesa di 25 milionidi euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021e di 26 milioni di euro a decorrere dal-l’anno 2022.

860. I commi 1 e 2 dell’articolo 59 deldecreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sonoabrogati.

861. Il Fondo per il finanziamento or-dinario delle università, di cui all’articolo 5,comma 1, della legge 24 dicembre 1993,n. 537, è rifinanziato per 5 milioni di euronell’anno 2021, 15 milioni di euro nell’anno2022, 25 milioni di euro nell’anno 2023, 26milioni di euro nell’anno 2024, 25 milionidi euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026

e 46 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2027.

862. La dotazione del Fondo di cui al-l’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 febbraio2011, n. 10, come modificato dall’articolo14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è in-crementata di 1 milione di euro per l’anno2020 da ripartire in parti uguali a favoredelle finalità di cui alle lettere a) e b) delcomma 1 dell’articolo 11 della legge 11gennaio 2018, n. 4.

863. In considerazione del venir menodella necessità di accantonamento dell’im-porto dei maggiori oneri per interessi pas-sivi conseguenti alle emissioni di titoli deldebito pubblico realizzate nel 2017 in re-lazione alle disposizioni di cui all’articolo27, comma 3, del decreto-legge 23 dicem-bre 2016, n. 237, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15:

a) le risorse del Fondo per interventistrutturali di politica economica, di cuiall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge29 novembre 2004, n. 282, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,n. 307, sono disaccantonate e rese dispo-nibili, in termini di competenza e cassa, perun importo pari a 213 milioni di euro perl’anno 2020;

b) le risorse di cui al Fondo per lacompensazione degli effetti finanziari nonprevisti a legislazione vigente conseguentiall’attualizzazione di contributi plurien-nali, di cui all’articolo 6, comma 2, deldecreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 4dicembre 2008, n. 189, sono disaccanto-nate e rese disponibili, in termini di cassa,per un importo pari a 99 milioni di europer l’anno 2020.

864. Il Fondo per interventi strutturalidi politica economica, di cui all’articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre2004, n. 282, convertito, con modificazioni,dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, èridotto di 213 milioni di euro nell’anno2020, di 3 milioni di euro nell’anno 2028, di45,9 milioni di euro nel 2029 ed è incre-

Page 151: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 151 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

mentato di 10 milioni di euro nell’anno2030 e di 25 milioni di euro nell’anno 2031.

865. Il Fondo per la compensazionedegli effetti finanziari non previsti a legi-slazione vigente conseguenti all’attualizza-zione di contributi pluriennali, di cui al-l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7ottobre 2008, n. 154, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,n. 189, è ridotto di 203 milioni di euro perl’anno 2020 e di 16 milioni di euro perl’anno 2021 ed è incrementato di 145 mi-lioni di euro annui a decorrere dall’anno2022.

866. Le disposizioni recate dai commida 867 a 873 di attuazione dell’Accordosottoscritto il 7 novembre 2019 tra il Mi-nistro dell’economia e delle finanze, il Mi-nistro per gli affari regionali e le autono-mie, il Ministro per il Sud e la coesioneterritoriale ed il Presidente della regioneSardegna, ai sensi dell’articolo 1, comma875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,entrano in vigore il giorno stesso dellapubblicazione della presente legge nella Gaz-zetta Ufficiale.

867. Con l’Accordo di cui al comma 866sono attuate le sentenze della Corte costi-tuzionale n. 77 del 13 maggio 2015, n. 154del 4 luglio 2017, n. 103 del 23 maggio2018, n. 6 dell’11 gennaio 2019, nonché lasentenza del tribunale amministrativo re-gionale per la Sardegna n. 194 del 5 marzo2019, fatta salva la definizione dei costirelativi all’insularità nell’ambito di appo-sito tavolo.

868. Il contributo alla finanza pubblicadella regione Sardegna è stabilito nell’am-montare complessivo di 684,210 milioni dieuro per l’anno 2018, di 536 milioni di europer l’anno 2019 e di 383 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2020. I pre-detti contributi, come determinati a decor-rere dall’anno 2020, sono versati all’erariocon imputazione sul capitolo 3465, articolo1, capo X, dell’entrata del bilancio delloStato entro il 30 aprile di ciascun anno. Inmancanza di tali versamenti all’entrata delbilancio dello Stato entro il 30 aprile, ilMinistero dell’economia e delle finanze èautorizzato a trattenere gli importi corri-spondenti a valere sulle somme a qualsiasi

titolo spettanti alla regione, anche avvalen-dosi dell’Agenzia delle entrate per le sommeintroitate per il tramite della struttura digestione.

869. È fatta salva la facoltà da partedello Stato di modificare per un periodo ditempo definito, non superiore alle annua-lità considerate nel bilancio di previsione incorso di gestione, il contributo di cui alcomma 868 per far fronte ad eventualieccezionali esigenze di finanza pubblicanella misura massima del 10 per cento delcontributo stesso; contributi di importi su-periori sono concordati con la regione. Nelcaso in cui siano necessarie manovre stra-ordinarie volte ad assicurare il rispettodelle norme europee in materia di riequi-librio del bilancio pubblico, il contributo dicui al comma 868 può essere altresì incre-mentato, per un periodo limitato alle an-nualità considerate nel bilancio di previ-sione in corso di gestione, di una percen-tuale non superiore al 10 per cento; con-tributi di importi superiori sono concordaticon la regione.

870. In applicazione del punto 5 del-l’Accordo firmato il 7 novembre 2019 tra ilMinistro dell’economia e delle finanze, ilMinistro per gli affari regionali e le auto-nomie, il Ministro per il Sud e la coesioneterritoriale ed il Presidente della regioneSardegna, è attribuito alla regione un tra-sferimento di euro 7 milioni per l’anno2020, di euro 116 milioni per ciascuno deglianni 2021 e 2022, di euro 46 milioni perciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro81 milioni per l’anno 2025.

871. In applicazione del punto 6 del-l’Accordo del 7 novembre 2019 lo Statoriconosce alla regione Sardegna un trasfe-rimento di risorse aggiuntive per spese diinvestimento di complessivi euro 1.425,8milioni per le spese di manutenzione stra-ordinaria, restauro e risanamento conser-vativo, ristrutturazione e valorizzazione distrade, scuole, immobili di proprietà regio-nale, beni culturali ed archeologici ed areecontermini, nonché per la realizzazione diopere pubbliche di interesse regionale, in-clusi ospedali e strutture destinate al ser-vizio sanitario regionale, per il potenzia-mento delle residenze universitarie e delle

Page 152: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 152 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

strutture destinate a servizi connessi aldiritto allo studio universitario e per l’in-tegrazione dei fondi statali destinati adopere di prevenzione idrauliche ed idroge-ologiche da danni atmosferici da trasferirein quote pari a euro 33,8 milioni per l’anno2020, euro 114 milioni per l’anno 2021,euro 91 milioni per l’anno 2022, euro 97milioni per l’anno 2023, euro 94 milioni perl’anno 2024, euro 105 milioni per l’anno2025, euro 49 milioni per l’anno 2026, euro117 milioni per l’anno 2027, euro 95 mi-lioni per ciascuno degli anni dal 2028 al2031, euro 145 milioni per l’anno 2032 edeuro 200 milioni per l’anno 2033. Tali sommesono trasferite alla regione, nella misuradel 20 per cento, a titolo di acconto aseguito dell’attestazione da parte del Pre-sidente della regione dell’avvio dei lavoriovvero della sottoscrizione dei contratti diacquisto e, per la restante quota dell’80 percento, a seguito della realizzazione deglistati di avanzamento dei lavori attestata dalPresidente della regione ovvero della avve-nuta consegna degli immobili acquistati,parimenti attestata dal Presidente della re-gione, nei limiti delle quote annuali, conpossibilità di rimodulare le stesse secondole esigenze degli stati di avanzamento, nelrispetto dell’articolo 30, comma 2, dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196. Lo Statoriconosce alla regione Sardegna l’assegna-zione di euro 111 milioni per investimentiin ambito sanitario a valere sulle risorse daripartire di cui all’articolo 20 della legge 11marzo 1988, n. 67, come rideterminate dal-l’articolo 1, comma 555, della legge 30dicembre 2018, n. 145, da erogare nellamisura del 20 per cento a titolo di accontoa seguito dell’attestazione dell’avvio dei la-vori e per la restante quota dell’80 percento a seguito della realizzazione deglistati di avanzamento dei lavori.

872. A decorrere dall’anno 2020 alleprovince della regione Sardegna e alla cittàmetropolitana di Cagliari è attribuito uncontributo di 10 milioni di euro annui. Ilcontributo spettante a ciascun ente è de-terminato in proporzione alla differenzatra il concorso alla finanza pubblica di cuiall’articolo 1, comma 418, della legge 23dicembre 2014, n. 190, al netto della ridu-

zione della spesa di personale registrata daciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018,e dei contributi ricevuti ai sensi dell’arti-colo 6 del decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri 10 marzo 2017, pubbli-cato nel supplemento ordinario alla Gaz-zetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017, edell’articolo 15, comma 1, del decreto-legge24 aprile 2017, n. 50, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,nonché degli importi non più dovuti di cuiall’articolo 47 del decreto-legge 24 aprile2014, n. 66, convertito, con modificazioni,dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, comeindicati nella tabella 2 allegata al citatodecreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Il con-tributo di cui al periodo precedente è ver-sato dal Ministero dell’interno all’entratadel bilancio dello Stato a titolo di parzialeconcorso alla finanza pubblica da parte deimedesimi enti. In considerazione di quantodisposto dal periodo precedente, ciascunente beneficiario non iscrive in entrata lesomme relative ai contributi attribuiti eiscrive in spesa il concorso alla finanzapubblica di cui all’articolo 1, comma 418,della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alnetto di un importo corrispondente allasomma dei contributi stessi.

873. All’articolo 1, comma 126, dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondoe il terzo periodo sono soppressi.

874. Il fondo di cui all’articolo 1, comma126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,è ridotto di euro 15 milioni per l’anno2020, euro 114 milioni per l’anno 2021,euro 91 milioni per l’anno 2022, euro 97milioni per l’anno 2023, euro 94 milioni perl’anno 2024, euro 105 milioni per l’anno2025, euro 49 milioni per l’anno 2026, euro117 milioni per l’anno 2027, euro 95 mi-lioni per ciascuno degli anni dal 2028 al2031, euro 145 milioni per l’anno 2032 edeuro 200 milioni per l’anno 2033. Un ulte-riore importo, pari a 18,8 milioni di euro,delle somme iscritte nel conto dei residuisul fondo di cui al periodo precedente perl’anno 2020, è versato all’entrata del bilan-cio dello Stato nel medesimo anno.

875. A decorrere dall’anno 2020 è rico-nosciuto a favore dei liberi consorzi e dellecittà metropolitane della Regione siciliana

Page 153: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 153 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

un contributo di 80 milioni di euro annui.Il contributo spettante a ciascun ente èdeterminato in proporzione al concorsoalla finanza pubblica di cui all’articolo 1,comma 418, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, al netto della riduzione della spesadi personale registrata da ciascun ente nelperiodo dal 2014 al 2018, dei contributiricevuti dalla Regione siciliana a valeresulla somma complessiva di 70 milioni dieuro di cui all’articolo 1, comma 885, dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, nonchédegli importi non più dovuti di cui all’ar-ticolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014,n. 66, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 giugno 2014, n. 89, come indicatinella tabella 2 allegata al decreto-legge 24aprile 2017, n. 50, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Ilcontributo di cui al periodo precedente èversato dal Ministero dell’interno all’en-trata del bilancio dello Stato a titolo diparziale concorso alla finanza pubblica daparte dei medesimi enti. In considerazionedi quanto disposto dal periodo precedente,ciascun ente beneficiario non iscrive inentrata le somme relative ai contributi at-tribuiti e iscrive in spesa il concorso allafinanza pubblica di cui all’articolo 1, comma418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,al netto di un importo corrispondente allasomma dei contributi stessi.

876. Il disavanzo di amministrazionedegli enti di cui all’articolo 2 del decretolegislativo 23 giugno 2011, n. 118, applicatoal bilancio nell’esercizio precedente e nonripianato a causa del mancato trasferi-mento di somme dovute da altri livelli digoverno a seguito di sentenze della Cortecostituzionale o di sentenze esecutive dialtre giurisdizioni può essere ripianato neitre esercizi successivi, in quote costanti,con altre risorse dell’ente ovvero, semprenei medesimi tre esercizi, in quote deter-minate in ragione dell’esigibilità dei sud-detti trasferimenti secondo il piano di ero-gazione delle somme comunicato formal-mente dall’ente erogatore, anche mediantesottoscrizione di apposita intesa con l’entebeneficiario.

877. All’articolo 4 del decreto-legge 24giugno 2016, n. 113, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo leparole: « per ciascuno degli anni 2016-2019 » sono aggiunte le seguenti: « , e di 10milioni di euro per ciascuno degli anni2020-2022 »;

b) al comma 2, primo periodo, leparole: « ed entro il 20 dicembre 2019 perl’anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti:« ed entro il 20 dicembre per ciascuno deglianni dal 2019 al 2022 ».

878. Il fondo istituito dall’articolo 1,comma 621, della legge 11 dicembre 2016,n. 232, nello stato di previsione del Mini-stero degli affari esteri e della cooperazioneinternazionale è esteso ai Paesi non afri-cani d’importanza prioritaria per i movi-menti migratori e rinominato « Fondo perinterventi straordinari volti a rilanciare ildialogo e la cooperazione con i Paesi afri-cani e con altri Paesi d’importanza priori-taria per i movimenti migratori ». A taleFondo è assegnata una dotazione di 30milioni di euro per l’anno 2020, 30 milionidi euro per l’anno 2021 e 40 milioni di europer l’anno 2022.

879. Ai cittadini di origine italiana dinazionalità venezuelana che hanno presen-tato richiesta del possesso dello status ci-vitatis italiano alla data di entrata in vigoredella presente legge è concesso il permessodi soggiorno UE per soggiornanti di lungoperiodo, ai sensi dell’articolo 9 del testounico di cui al decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, ovvero il permesso di sog-giorno per esigenze di carattere umanita-rio. A tal fine è autorizzata la spesa di100.000 euro per l’anno 2020.

880. Al fine di attuare l’articolo 6 delMemorandum firmato tra il Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare e la Lake Chad Basin Commission, ècofinanziato lo studio di fattibilità del « Pro-getto Transaqua » per euro 1.500.000 perl’anno 2021 tramite il Fondo per interventistraordinari volti a rilanciare il dialogo e lacooperazione con i Paesi africani e conaltri Paesi d’importanza prioritaria per imovimenti migratori.

Page 154: 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L Serie generale - LEGGI … · 2020. 4. 5. · 1 30-12-2019 Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304 LEGGI

— 154 —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

881. Al fine di accelerare i procedimentidi riconoscimento della cittadinanza in fa-vore dei cittadini stranieri di origine ita-liana di nazionalità venezuelana che pre-sentano richiesta del possesso dello statuscivitatis italiano, è autorizzata la spesa di500.000 euro annui per ciascuno degli anni2020 e 2021.

882. Il Fondo per l’accoglienza dei mi-nori stranieri non accompagnati, istituitodall’articolo 1, comma 181, della legge 23dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 1milione di euro annui a decorrere dal-l’anno 2020 per essere destinato sulla basedelle modalità stabilite con il decreto di cuial comma 883 e nei limiti dello stanzia-mento di cui al presente comma alle se-guenti finalità:

a) interventi a favore dei tutori volon-tari di minori stranieri non accompagnati,di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47;

b) rimborso a favore delle aziende diun importo fino al 50 per cento dei costisostenuti per permessi di lavoro retribuitiaccordati come clausola di maggior bene-ficio ai tutori volontari di minori stranierinon accompagnati, fino a 60 ore per tutore,per adempimenti connessi con l’ufficio dellatutela volontaria;

c) rimborso a favore dei tutori volon-tari delle spese sostenute per adempimenticonnessi con l’ufficio della tutela volonta-ria.

883. Con decreto del Ministero dell’in-terno, di concerto con il Ministero dell’e-conomia e delle finanze, da adottare entrosessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono definite lemodalità attuative del comma 882, ivi in-cluse quelle concernenti le modalità di ri-chiesta dei contributi e relativa assegna-zione nell’ambito dello stanziamento di cuial comma 882.

884. Alle associazioni combattentistichevigilate dal Ministero dell’interno, di cui alcomma 40 dell’articolo 1 della legge 28dicembre 1995, n. 549, è riconosciuto uncontributo di 200.000 euro per ciascunodegli anni 2021 e 2022.

SEZIONE II

APPROVAZIONE DEGLI STATIDI PREVISIONE

Art. 2.

(Stato di previsione dell’entrata)

1. L’ammontare delle entrate previsteper l’anno finanziario 2020, relative a im-poste, tasse, contributi di ogni specie e ognialtro provento, accertate, riscosse e versatenelle casse dello Stato, in virtù di leggi,decreti, regolamenti e di ogni altro titolo,risulta dall’annesso stato di previsione del-l’entrata (Tabella n. 1).

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-mento delle spese del Ministero dell’econo-mia e delle finanze, per l’anno finanziario2020, in conformità all’annesso stato diprevisione (Tabella n. 2).

2. L’importo massimo di emissione dititoli pubblici, in Italia e all’estero, al nettodi quelli da rimborsare e di quelli perregolazioni debitorie, è stabilito, per l’anno2020, in 58.000 milioni di euro.

3. I limiti di cui all’articolo 6, comma 9,del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre 2003, n. 326, concernente gliimpegni assumibili dalla SACE Spa – Ser-vizi assicurativi del commercio estero, sonofissati per l’anno finanziario 2020, rispet-tivamente, in 3.000 milioni di euro per legaranzie di durata sino a ventiquattro mesie in 23.000 milioni di euro per le garanziedi durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata,per l’anno finanziario 2020, a rilasciaregaranzie e coperture assicurative relativa-mente alle attività di cui all’articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14marzo 2005, n. 35, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,entro una quota massima del 30 per cento