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Alberghi e ristoranti: rimborsi o spese di rappresentanza? Marco Mosconi

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Alberghi e ristoranti: rimborsi o spese di rappresentanza?

Marco Mosconi

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• la finanziaria per il 2008 (Legge 244/2007 ) ha modificato l’Art. 108, comma 2 del TUIR (disciplina delle spese di rappresentanza);• tale modifica normativa ha avuto pieno compimento grazie alle disposizioni attuative contenute nel Decreto Ministeriale 19/11/2008 (pubblicato nella G.U. del 15/1/2009);

Recenti novità normative hanno modificato la gestione contabile e fiscale delle spese per alberghi e ristoranti:

Il DL 112 / 2008 – convertito con la Legge 133/2008 – •ha modificato l’art.19-bis1 lett.e) del DPR n.633/72, disponendo l’eliminazione dell’ipotesi di indetraibilità oggettiva per le spese alberghiere e di ristorazione• ha introdotto disposizioni volte a limitare la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi dei costi sostenuti per prestazioni alberghiere e di ristorazione

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Le spese di ristorazione e alberghiere

Legge 133/2008

Abrogata l’indetraibilità dell'I.V.A. sulle prestazioni alberghiere

Ridotta la deducibilità degli stessi costi nel limite del 75 %.

La detraibilità ai fini IVA decorre dal 1°settembre 2008 mentre ai fini delle imposte dirette il cambiamento decorre dal 1°gennaio 2009.

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L’amministrazione finanziaria ha affermato che ai fini della detrazione è

necessario che la fattura rechi una doppia intestazione laddove la prestazione

alberghiera e di ristorazione sia fruita da un soggetto diverso dall’effettivo

committente del servizio (Circolare 53/E del 5 settembre 2008 )

Il datore di lavoro, per godere del diritto alla detrazione per le prestazioni rese al proprio dipendente, dovrebbe ricevere fatture cointestate

La detraibilità dell’IVA

Assonime (circolare n.55 del 21 ottobre 2008) osserva al riguardo come l’indicazione nella fattura del soggetto beneficiario della prestazione non può essere considerata una condizione per l’esercizio della detrazione, semmai può rivelarsi opportuna al fine di provare l’inerenza.

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La detraibilità dell’IVA

Resta ferma (per il momento) l’indetraibilità

dell'I.V.A. ove le prestazioni alberghiere e di

ristorazione siano qualificabili come spese di

rappresentanza (come definite ai fini delle

imposte sui redditi), in base al disposto

(immutato) di cui all’art. 19-bis1, comma 1,

lettera h) del DPR 633/1972

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L’I.V.A.

Per quanto riguarda ...

Le imposte dirette

la detrazione

dell’imposta pagata

sulle prestazioni in

esame compete solo se

la spesa è

documentata da

fattura, non essendo

ammesso lo scorporo

dell’imposta dalla

ricevuta fiscale.

la spesa può essere documentata da fattura, ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

Nel caso della fattura sarà possibile detrarre l'I.V.A. relativa, negli altri due casi l'I.V.A. rimane indetraibile

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E’ deducibile ai fini del TUIR

l'I.V.A. non detratta in ipotesi di

ricevute fiscali?

Dottrina: Sì, se il costo è inerente

Agenzia delle Entrate: No

(circolare 6/E/09 - Risoluzione 84/E/09)

La deducibilità ai fini del TUIR

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(la detrazione dell’imposta è un diritto del contribuente non un obbligo)

Se, pertanto, la gestione di una fattura connessa a spese alberghiere e di

ristorazione dovesse risultare più costosa rispetto al beneficio dato

dall’esercizio della detrazione, il contribuente può legittimamente

rinunciarvi.

Il requisito dell’inerenza, la cui ricorrenza è essenziale per la deducibilità di

un costo, va riconosciuto per il solo fatto che un certo costo od onere si

pone in una scelta di convenienza per l’imprenditore, ossia quando il fine

perseguito è quello di pervenire al maggior risultato economico.

La deducibilità ai fini del TUIR

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Per fatture di importo unitario non superiore a € 154,94

ricevute nell’arco dello stesso periodo (mese o trimestre) è

consentito riportare tutte le dette fatture in un unico documento

riepilogativo che costituisce oggetto di autonoma

registrazione.

Adempimenti amministrativi e semplificazioni

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Redditi di lavoro autonomo

• Art. 54, comma 5, primo periodo del TUIR :

“Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e

bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo

complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi

percepiti nel periodo d’imposta”

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Conseguenze

Il limite di deducibilità si duplica in quanto i costi sostenuti ora rilevano solo al 75 per cento ma pur sempre entro i limiti del 2 per cento dei compensi.

Redditi di lavoro autonomo

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•Art 54 del TUIR, comma 5:

Deducibilità spese di rappresentanza nei limiti dell’1 per cento

dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

La nuova formulazione del comma 5

Porta a ritenere che tale limite di deducibilità dei costi (75%), concorra con il limite già previsto dell’1 per cento dei compensi realizzati nel periodo d’imposta.

Redditi di lavoro autonomo

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Comma 28-quater, lett. a) dell’articolo 83 del decreto-legge n. 112 apporta la

riduzione di costo modificando l’articolo 109, comma 5 del TUIR .

Le spese relative a prestazioni alberghiere sono deducibili nella misura del 75

per cento sempre che si tratti di spese inerenti l’esercizio d’impresa.

L’articolo 108 comma 2 del TUIR stabilisce i criteri di inerenza.

Redditi di impresa

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Trattamento fiscale delle spese di rappresentanza (art. 108, TUIR)

Riferimenti normativi:• Art. 108, comma 2 TUIR (modificato dalla Legge 244/2007, Finanziaria 2008)• Disposizioni attuative Decreto Ministeriale 19/11/2008 (G.U. del 15/1/2009)

Novità sostanziali della nuova normativa:1. Identificazione delle spese di rappresentanza.2. Deducibilità parametrata al fatturato aziendale.3. Previsione di fattispecie escluse da limitazioni alla deduzione4. Obblighi documentali a carico del contribuente

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Trattamento fiscale delle spese di rappresentanza (art. 108, TUIR)

In linea di massima per spese di rappresentanza si intendono quelle sostenute con

• finalità promozionali

o di

• pubbliche relazioni

e che hanno come

• obiettivo quello di generare benefici economici per l’impresa.

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1. Identificazione delle spese di rappresentanza.

Criteri generali

• Spese effettivamente sostenute ed erogate

• Erogazioni gratuite di beni e servizi

• Finalità promozionali e/o di pubbliche relazioni

• “Ragionevolezza” in funzione dell’obiettivo aziendale

• “Coerenza” con pratiche di settore

Trattamento fiscale delle spese di rappresentanza (art. 108, TUIR)

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2. Deducibilità parametrata al fatturato aziendale.

• Plafond di deducibilità pari alla somma di:

1,3% del fatturato sino a Eur 10 mil;

0,5% del fatturato > Eur 10 mil e sino a Eur 50 mil;

0,1% del fatturato > Eur 50 mil

• Spese eccedenti indeducibili (salvo le eccezioni di

seguito illustrate)

Trattamento fiscale delle spese di rappresentanza (art. 108, TUIR)

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Trattamento fiscale delle spese di rappresentanza (art. 108, TUIR)

Deducibilità parametrata al fatturato aziendale:

le start up

• Per le imprese di nuova costituzione le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione del reddito dello stesso periodo e di quello successivo, se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile

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3. Fattispecie escluse da limitazioni alla deduzione.

• Beni di valore unitario non superiore ad Euro 50

• Spese di ospitalità a clienti e potenziali clienti per

visite alla sede aziendale o a mostre e fiere.

Trattamento fiscale delle spese di rappresentanza (art. 108, TUIR)

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4. Obblighi documentali a carico del contribuente

• L’impresa deve conservare e rendere disponibili

all’Agenzia evidenza di:

Generalità dei soggetti ospitati;

Durata e luogo di svolgimento degli eventi;

Natura dei costi sostenuti.

Trattamento fiscale delle spese di rappresentanza (art. 108, TUIR)

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Aspetti contabili

1) conto Omaggi di beni non

superiori a 50 Euro

Imposte sui redditi

IVA

1a) sottoconto

Omaggi fino a 25,82 euro

Deducibile al 100% ai fini Tuir

Detraibile 100%

1b) sottoconto

Omaggi superiori a

25,82 e fino a 50 euro

Deducibile al 100% ai fini Tuir

Non detraibile

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Aspetti contabili

2) conto Spese di rappresentanza

con limiti in base ai ricavi (A1 e A5)

Imposte Sui redditi

IVA

2a) sottoconto Spese di rappresentanza quali

vitto ed alloggio,

Limite ulteriore del

75% dal 1/1/2009

Non detraibile

2b) sottoconto Altre spese di rappresentanza comprese spese

viaggi, omaggi sup. 50 euro e stand fiere

Solo limite dei ricavi

Non detraibile

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Aspetti contabili

3) conto Spese di ospitalità(relative a clienti)

Vitto e alloggio dipendenti

Imposte Sui redditi

IVA

3a) sottoconto Vitto ed alloggio (clienti)

Limite del 75% dal 1/1/2009

detraibile

3b) sottoconto Viaggi (clienti) Deducibile al 100%

Normalmente indetraibile

3c) sottoconto Vitto e alloggio (dipendenti)

Deducibile al 100%

(limiti art. 95 co. 3)

detraibile