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APPROFONDIMENTO: CLIMATIZZAZIONE, RISCALDAMENTO A PAVIMENTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA Professione Geometra n. 10/09 pg.1

APPROFONDIMENTO: CLIMATIZZAZIONE, RISCALDAMENTO A … · puntualità e professionalità ed ha avuto la fortuna di conoscere le qualità di questo uomo che ha tirato fuori la Nazione

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APPROFONDIMENTO: CLIMATIZZAZIONE,

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA Professione Geometra n. 10/09 pg.1

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Onorato Collega, ai “soli associati”, abbiamo dedicato un vademecum sul Piano Casa ed abbiamo afferrato come ogni Regione è accorta nel dettare regole antisismiche, affinché non si ripetano le sciagure e i disastri che hanno segnato la vita di molte famiglie in questo 2009.

Eppure in questo clima di concentrazione e attenzione notevole, di ripresa e speranza, un nodo in gola intensifica la tristezza perché siamo costretti a salutare un Superman, che è stato capace di concertare interventi sapienti , facendo si che gli uomini della Protezione Civile divenissero dei veri eroi capaci di far fronte al numero spropositato di emergenze dall’Abruzzo a Messina.

Guido Bertolaso, è il supereroe dei nostri giorni, la cavalleria del Tricolore, l’uomo semplice e coraggioso al quale anche NOI GEOMETRI , abbiamo stretto la mano, nei giorni della disperazione.

La nostra Categoria si è stretta intorno alle sue direttive, per collaborare con buonsenso, puntualità e professionalità ed ha avuto la fortuna di conoscere le qualità di questo uomo che ha tirato fuori la Nazione dalle storiche tragedie. L’uomo dagli occhi chiari e la maglietta blu è stato il salvatore della Patria. Il terremoto….. e Bertolaso è arrivato sui luoghi della tragedia, mettendosi subito all’opera. L’incidente ferroviario ? ….Bertolaso c’era. Gli incendi, le frane, le alluvioni….? Bertolaso ha fatto il suo dovere. Guido Bertolaso è stato il 113 dell’Italia, il pronto intervento nazionale, l’unico punto stabile in mezzo al dissesto idro-geologico dell’intero Paese! Non c’è stato evento gioioso o sfortunato, dal Giubileo allo tsunami, situazione eccezionale, scossone tellurico o emozionale che non l’abbiamo visto in prima fila a suggerire soluzioni. E’ stata la luce dei momenti bui, il Virgilio delle catastrofi. L’uomo semplice, che nelle ore eccezionali del Paese si è presentato vestito di un’ordinaria normalità jeans&polo, voce piana ma convinta delle proprie intuizioni.

Non si è fermato davanti a nessuno e non ha chinato la testa : né davanti ai magistrati di Napoli che l’hanno indagato , né davanti ad alcuni Sindaci dei quali ha detto “ Dovrebbero smetterla con le sagre della salsiccia e del tartufo d’oro, dovrebbero occuparsi di mettere in sicurezza i loro territori”.

Ha lavorato con tutti i Governi : “non sono un politico ha ripetuto una infinità di volte”. Infatti : è un medico, laureato con lode, master a Liverpool, specializzazione in malattie tropicali, anni di ricerca sul campo fra Thailandia e Cambogia.

A un certo punto ha lasciato i virus esotici per dedicarsi ai virus di casa nostra, le montagne che crollano, i fiumi che straripano, le case che sbriciolano: e lui con la determinazione dell’uomo che sa si è guadagnato la fama di “principe azzurro della catastrofe”, qualche rara simpatia e tanta stima. Wikipedia lo presenta con tre lauree honoris causa, una medaglia d’argento pubblica benemerenza, una medaglia d’oro al merito, l’onorificenza di grande ufficiale al merito della Repubblica e quella di Cavaliere di gran Croce.

Ed ora dobbiamo immaginare ed accettare che vada in “pensione” o vederlo dedicarsi al “volontariato”, come ha dichiarato nel corso della conferenza stampa dell'Aquila.

Beh, Noi vogliamo ricordarlo in questo Editoriale, perché il Suo modo essere e fare è entrato nel cuore di tutti e in quello dei tanti nostri colleghi – che hanno partecipato agli interventi della Protezione Civile, lasciando una bella e memorabile testimonianza.

Grazie Guido ……grazie Bertolaso, con te la Protezione Civile ha acquistato grande prestigio! Sarà difficile succederTi…… sarà difficile dimenticarti!!!!!!!

Noi della Redazione “Professione Geometra”

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cng: formazione professionale continua…………………………..……………………..………………………………………………………….. codece deontologico: sottoscritto accordo consiglio nazionale e uni………………………………………….…………………………… protocollo di intesa protezione civile per le prestazioni di competenza dei geometri in abruzzo.……………………………………… cassa Italiana geometri modifiche statutarie e regolamentari…………..……………………………….………………..…………………... cassa italiana geometri: emissione straordinaria di m.av. 2009………………………………………………………………………………… la funzionalità della pec………………………………………………………………………………………………………………………………… cng: importanti chiarimenti sulla attività di surroga dell’agenzia del teriitorio……………………………………………………………….. pregeo 10 e docfa 4: dall’agenzia del territorio due circolari esplicative……………………………………………………………………. visure catastali disponibili anche negli uffici postali……………………………………………………………………………………………….. l’agenzia del territorio ricerca immobili da destinare a propria sede…………………………………………………………………………. osservatorio mercato immobiliare-pubblicata la nota relativa al III trimestre 2009………………………………………………………… semplificazione attività e permessi di costruire…………………………………………………………………………………………………….. prezzi dei materiali : fondo per l’adeguamento…………………………………………………………………………………………………… codice dei contratti: circolare 4649 del 12/11/2009 sui requisiti dei professionisti…………………………………………………………. sicurezza – provvedimenti di sospensione dell’attività circolare 33 del 10/11/2009……………………………………………………….. sicurezza: le indicazioni sul comportamento da adottare nel corso di ispezioni e controlli……………………………………………… sicurezza: Le linee guida per rumori e vibrazioni delle regioni e dell’ispesl aggiornate al testo unico……………………………..…… dal primo gennaio soglie più basse per gli appalti pubblici………………..………………..………………………………………………….. le 10 regole per costruire sostenibile…………………………………….……………………………………………….………………….……..… disponibili le linee guida per “green home” del nahb………………………………………………….……………………………….………… on line il volume “riconquistare il paesaggio”…………………………………..………………. ………………..……………………..………... valore normale negli accertamenti immobiliari: il punto della situazione in uno studio del consiglio del notariato……………….… compravendite, si all’iva sui terreni edificabili.………………….………………………………………………………………………………….. agenzia delle entrate: aggiornato il vademecum sulle agevolazioni fiscali in tema di risparmio energetico………………………… guida della banca d’italia “il mutuo per la casa in parole semplici”..………………………………………….…………………………… non sono più utilizzabili le vecchie marche e foglietti bollati per cambiali …………………………………………………………………… al via i controlli delle entrate sui versamenti “che non tornano”………………………………………………………………………………. istat- indice prezzi al consumo ottobre 2009……….……………………………………………………………………………………………… sentenze……………………………………………………….……………….…………………………………………………………………………… trattato di lisbona, ufficialmente in vigore dal 1° dicembre……………………………………………………………………………………… privacy: amministratore di sistema per pmi e studi professionali; ultima chiamata al 15 dicembre…..…………………………………. privacy: nuovo monito per invio selvaggio di fax indesiderati...………..……………………………………………………………………… privacy e social network, i consigli del garante……….……………….…………………………………………………………………………… privacy: cartella clinica del defunto – il convivente ha diritto all’accesso….……………………………………………………………… passaporto anche per i bambini ……………………….……………….…………………………………………………………………………… ri-progettare la città per tutti: concorso di idee……………………………….……………..…………………………………………………… nuovo arredo urbano per camerino : concorso di idee….…………………….………………………………………………………………… notizie, curiosità, suggeriementi (computer, viaggi salute) …………………………………………………………………………………….. approfondimento : CLIMATIZZAZIONE- RISCALDAMENTO A PAVIMENTO ……………………………………………...………………………

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09

Associazione Nazionale “Donne Geometra”

sede operativia : Via Barberini n. 68 – 00187 Roma

C.f. 91113430408 _____________________________

Tutti i numeri precedenti, possono essere scaricati direttamente dal sito: www.donnegeometra.it

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FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – OBBLIGATORIETA’ DAL PRIMO GENNAIO 2010 Termina il periodo di monitoraggio e sperimentazione della formazione continua iniziato il primo gennaio 2007. Dal primo gennaio 2010 entra in vigore l’obbligatorietà dell’Aggiornamento Professionale, secondo il “Regolamento per la Formazione Professionale Continua” approvato dal Consiglio Nazionale il 10 Novembre 2009.

Il nuovo Regolamento modifica, sostanzialmente le modalità di attribuzione dei Crediti Formativi che verranno così riconosciuti:

Seminari 1 CFP per ogni ora di seminario (con un massimo di 4 CFP)

Corsi di Formazione I CFP sono attribuiti dal CNG, anche per singoli moduli formativi, valutando la durata, i temi trattati, la docenza e l’eventuale verifica finale

Altra attività formativa : -Relazioni in convegni, seminari ecc.. -Pubblicazioni -Lezioni in corsi,master ecc.. -docenze presso istituti tecnici, universitari ed enti equiparati; -superamento di esami in corsi universitari attinenti la professione

I CFP saranno attribuiti dal CNG

Il numero minimo dei CFP è il seguente :

ANNI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO

PROFESSIONALE

B Crediti Formativi

Professionali (CFP) da conseguire

nell’anno

C Crediti Formativi

Professionali (CFP) da conseguire nel

quinquennio

1 0 2 15 3 15 4 15 5 15

160

6 10 7 10 8 10 9 10

10 10

120

11 10 12 10 13 10 14 10 15 10

100

16 10 17 10 18 10 19 10 20 10

80

21 10 22 10 23 10 24 10 25 10

50

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Il professionista, dal 1° Gennaio 2010, sarà tenuto al rispetto

Dei minimi annuali riferibili alla frazione di periodo quinquennale in cui è compreso (COLONNA B) Dei CFP minimi quinquennali (COLONNA C) in ragione della frazione del periodo interessato.

I CREDITI FORMATIVI MATURATI FINO AL 31 Dicembre 2009 concorrono al raggiungimento del livello minimo complessivo (COLONNA C) fermo restando l’obbligo di ottenere i minimi annuali. L’obbligatorietà della formazione, scatta dal 01 gennaio successivo all’anno di iscrizione. L’obbligo della formazione continua è sospeso in caso di impedimento dovuto a maternità, grave malattia o grave infortunio o altri casi documentati derivanti da causa di forza maggiore. La sospensione, su istanza dell’iscritto dovrà essere deliberata dal Consiglio del Collegio; incaso positivo l’iscritto sarà sospeso dall’obbligo di ottenere i CFP minimi annuali (COLONNA B) ed i CFP minimi quinquennali (COLONNA C) in ragione della frazione del periodo interessato.

PER CONSULTARE IL REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA CLICCA QUI CODICE DEONTOLOGICO SOTTOSCRITTO ACCORDO CONSIGLIO NAZIONALE E UNI Standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei geometri Ogni codice deontologico risponde alla finalità di individuare la condotta a cui i professionisti devono conformarsi per rispettare i principi generali di etica professionale. Il Codice di deontologia professionale dei Geometri, approvato nel 2005, prevede tra l'altro che il geometra debba "svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamento è stato incaricato, nel pieno rispetto dello standard di qualità stabilito dal Consiglio Nazionale...". E proprio il tema degli standard qualitativi di riferimento è stato oggetto di un accordo recentemente firmato da UNI e Consiglio Nazionale dei Geometri. L'accordo prevede lo sviluppo e l'evoluzione del progetto "Standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei geometri". Questa attività si inserisce pienamente nel solco di un impegno che UNI ha assunto, a livello europeo, con il coordinamento del CEN/BT/WG 192 "Qualification of professions/personnel", un gruppo di lavoro del Bureau Tecnique del CEN costituito allo scopo di definire principi, metodologia di approccio, struttura e contenuti delle norme sulla qualificazione delle professioni e delle persone, coerentemente con la legislazione nazionale ed europea vigente. Il progetto, al centro dell'accordo firmato da UNI e Consiglio Nazionale dei Geometri, prevede nel tempo la redazione di specifiche tecniche, la predisposizione di processi di valutazione e di certificazione e il relativo supporto ad attività di divulgazione, formazione e cultura. In particolare i documenti tecnici, alla cui predisposizione UNI presta le sue competenze e risorse quale Ente super partes, definiranno i requisiti di qualificazione professionale, delineando compiti, competenze e modalità di valutazione del rispetto dei requisiti specificati. Entro la fine dell'anno sono previsti ulteriori incontri per la definizione più puntuale dei contenuti riguardanti lo standard di qualità.

SIGLATO PROTOCOLLO DI INTESA CON LA PROTEZIONE CIVILE PER LE PRESTAZIONI DI COMPETENZA DEI GEOMETRI NELLE ZONE DELL’ABRUZZO COLPITE DAL SISMA Il 25 Novembre scorso, presso la sede DICOMAC in l'Aquila, tra Il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) e il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, alla presenza del Comitato Regionale dell'Abruzzo ed i Collegi Geometri Laureati delle Province di l'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, si è firmato il protocollo d'Intesa riguardante le prestazioni di competenza dei geometri relativamente all'accertamento, progettazione, direzione dei lavori, contabilità, frazionamenti, rilievi topografici e quant'altro necessario per i lavori di ripristino, ricostruzione e recupero delle opere pubbliche e private danneggiate dall'evento sismico del 06.04.2009 e susseguente sciame sismico.

Protocollo d'Intesa

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MODIFICHE STATUTARIE E REGOLAMENTARI Nell’ultimo Comitato dei Delegati tenutosi presso la sede della Cassa, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 4, dal 23 al 25 novembre u.s. sono state approvate le proposte di modifiche statutarie e

regolamentari, presenti nell’ordine del giorno: 1- art. 14 dello statuto; 2- artt.6, 7 e 44 del Regolamento sulla contribuzione; 3- artt. 2, 18, 33 e 34 del Regolamento di previdenza. 1) Videoconferenza. Art. 14.4 bis dello Statuto: E’ ammessa la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza o video-conferenza a condizione che tali partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e votare in modo da garantire la corretta formazione della volontà dell’organo; verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo dove si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. 2) Comunicazioni reddituali tramite Agenzia delle Entrate e relativi versamenti. Regolamento contributi Art. 6 – Comunicazioni obbligatorie alla cassa 6.7 -Termini e modalità di compilazione e inoltro delle comunicazioni di cui al comma 1, possono essere modificati per motivate esigenze, anche utilizzando l’area riservata ai contributi previdenziali del Modello Unico Persone Fisiche dell’Agenzia delle Entrate, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa. Art. 7 – Pagamento dei contributi 7.6 - Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate per motivate esigenze, anche uniformandole a quelle fiscali e previdenziali gestite dall’Agenzia delle Entrate e utilizzando i servizi della stessa, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa. Art. 44 - Riduzione ed esclusione delle sanzioni 44.2 - Le sanzioni previste per la comunicazione infedele o per le violazioni agli obblighi relativi ai versamenti, sono ridotte del 50 per cento nei seguenti casi: a) pagamento, anche rateale, delle somme dovute per contributi e interessi conseguenti a nuove comunicazioni operate dall’iscritto alla Cassa entro il termine di 60 giorni dalla conclusione del procedimento di accertamento o di rettifica, di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale, di concordato preventivo o di altro procedimento da cui deriva la determinazione di redditi in misura diversa da quanto dichiarato ai fini IRPEF ed IVA nel mod. 17; b) adesione entro 60 giorni dalla ricezione del primo atto di contestazione, all’accertamento eseguito dalla Cassa, accompagnata dal pagamento, anche rateale, delle somme dovute per contributi ed interessi. Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a) e b) la decadenza dalla rateizzazione comporterà l’applicazione della sanzione per intero. 3) Innalzamento età anagrafica. Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro famigliari. Art. 2 - Pensioni di vecchiaia 2.1 - La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) compimento del 67° anno di età; b) effettivo versamento di contributi alla Cassa per almeno 35 anni in relazione a regolare iscrizione all’Albo. Per quanto riguarda i periodi assicurativi successivi al 31/12/2005, si fa rinvio a quanto stabilito dall’art. 1, comma 1 bis, del Regolamento sulla contribuzione. Art. 18 - Pensioni di reversibilità ed indirette 18.6 - La pensione indiretta spetta ai superstiti dell’iscritto defunto senza diritto a pensione sempre che quest’ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa e l’iscrizione o reiscrizione sia in atto in conformità al dettato dell’articolo 4, comma 1, lettera b). Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, senza tenere conto delle annualità riscattate ai sensi dell’articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 e spetta nelle percentuali di cui al comma 2 del presente articolo. Ai fini del riconoscimento della pensione indiretta in regime di totalizzazione si prescinde dal requisito dell’attualità e della continuità dell’iscrizione. Art. 33 del Regolamento di previdenza Facoltà opzione pensione contributiva in presenza di morosità: 33.1 - Coloro che al raggiungimento del 65° anno di età non abbiano maturato il requisito della anzianità contributiva minima possono chiedere, in presenza di una effettiva anzianità di iscrizione e contribuzione non inferiore a cinque anni, di ottenere un trattamento previdenziale determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo. 33.1 bis - Qualora non sussista l’effettivo versamento dei contributi per l’intero periodo di regolare iscrizione all’Albo di cui al comma 1, lettera b) dell’art. 2 del presente Regolamento, l’interessato può chiedere la liquidazione della pensione con sistema di calcolo contributivo ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Ove successivamente nei termini di prescrizione intervenga il versamento dei contributi mancanti, il trattamento sarà riliquidato sempre con il calcolo contributivo di cui alle disposizioni del presente articolo su domanda dell’interessato e con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo all’intervenuto pagamento. Art. 34 - Disposizione transitoria:

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34.5 - Fino al 31 dicembre 2012 per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia integra il requisito di cui all’art.2, comma 1, lettera a) il compimento dell’età anagrafica indicata nella tabella di seguito riportata con le rispettive decorrenze:

DECORRENZA ETÀ ANAGRAFICA 01 gennaio 2010 65 anni e 6 mesi 01 gennaio 2011 66 anni 01 gennaio 2012 66 anni e 6 mesi 01 gennaio 2013 67 anni

34.6 - A decorrere dal 1° gennaio 2010, coloro che al compimento del 65° anno di età siano in possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) del presente Regolamento possono chiedere la liquidazione di un trattamento pensionistico determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all’art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335 nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate. La quota di pensione determinata ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento è calcolata sui redditi dichiarati dall’iscritto fino al 31.12.2009. La misura di tale quota non può essere inferiore all’importo di cui al comma 4 del citato art. 2, ridotto in proporzione ai mesi di anzianità contributiva maturati fino alla predetta data del 31.12.2009.

SCHEMA DI RAFFRONTO DEI TRATTAMENTI PENSIONISTI

TRATTAMENTO

NORMATIVA VIGENTE PROPOSTA DI MODIFICA APPROVATA

Pensione di vecchiaia retributiva

65 anni di età +

35 anni di anzianità contributiva a regime nel 2015 ed in via transitoria:

- 32 anni per il biennio 2009/2010 - 33 anni per il biennio 2011/2012 - 34 anni per il biennio2013/2014

67 anni di età a regime nel 2013 con innalzamento graduale :

1°gen 2010 - 65 anni e 6 mesi 1°gen 2011 - 66 anni 1°gen 2012 - 66 anni e 6 mesi

+ 35 anni di anzianità contributiva (iscrizione e

versamenti) a regime 2015 ed in via transitoria: 32 anni per il biennio 2009–2010 33 anni per il biennio 20112012 34 anni per il biennio 20132014

Pensione di vecchiaia

contributiva con pro rata

(fino al 31.12.2009 calcolo retributivo e dal 1°.1.2010 calcolo

contributivo)

65 anni di età +

35 anni di anzianità contributiva (iscrizione e versamenti)

a regime 2015 ed in via transitoria - 32 anni per il biennio 2009/2010 - 33 anni per il biennio 2011/2012 - 34 anni per il biennio 2013/2014

Pensione di anzianità

contributiva con pro rata

(fino al 31.12.2006 calcolo retributivo e dal 1°.1.2007 calcolo

contributivo)

40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica

(oltre alle ipotesi di accesso con gli abbattimenti connessi all’età anagrafica

ed all’anzianità contributiva)

Disciplina invariata

Pensione contributiva

65 anni di età +

almeno 10 anni di anzianità contributiva

65 anni di età +

almeno 5 anni di anzianità contributiva Trattamento previsto per coloro che non

raggiungano un periodo iscrittivo pari a quello previsto dall’art. 2 del Reg. Prev.

Pensione contributiva in

presenza di morosità

(sul periodo assicurativo utile ai

fini dell’art. 2)

65 anni di età +

periodo assicurativo pari a quello richiesto dall’art. 2 (35 anni di anzianità contributiva a regime nel 2015

ed in via transitoria: 32 anni per il biennio 2009/2010

- 33 anni per il biennio 2011/2012 34 anni per il biennio

2013/2014) non coperto integralmente dalla corrispondente

contribuzione, ma con almeno cinque anni di versamenti. recupero dei contributi non versati da luogo ad una riliquidazione del trattamento con il

sistema contributivo

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EMISSIONE STRAORDINARIA M.Av.2009

Si comunica che sono stati emessi i MAV “straordinari” nei confronti delle nuove iscrizioni all’Albo e Cassa effettuate successivamente alla prima emissione di maggio u.s. Le scadenze per il pagamento in due soluzioni, sono fissate al 30/11/09 ed al 30/12/09 ma, ovviamente rimane ferma la possibilità di dilazionare il pagamento fino al 15/02/2010, con l’applicazione dei soli interessi del 6u base annua.

PER APPROFONDIRE CLICCA QUI

LE FUNZIONALITA’ DELLA PEC L’entrata in vigore dell`obbligo, per i professionisti, di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (Pec), ai sensi quanto previsto dall’Art. 16 del DL 185/2008 convertito con Legge 2/2009, impone un ragguaglio circa la funzionalità di questo nuovo strumento. La Posta Elettronica Certificata e` un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica ordinaria che presenta, in aggiunta, alcune

caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione, in modo tale che i messaggi inviati diventino opponibili a terzi. L`utilizzo della PEC, ormai obbligatorio per diversi settori (pubblica amministrazione e a breve anche l`ambito societario), permette di sostituire la raccomandata e il fax con un notevole vantaggio in termini di tempo, risparmio di carta, facilità d’uso, sicurezza, certificazione dell’invio, della consegna, del contenuto della trasmissione. Alla Pec e` infatti conferito un valore legale che consente al professionista di provare l`avvenuta ricezione del messaggio da parte del destinatario. Il messaggio inviato, in particolare, viene consegnato e memorizzato nel server del gestore della casella elettronica, divenendo, così, sempre rintracciabile. DALL’ASSOCIAZIONE UN AVVISO PER I LETTORI: per la particolare funzione della PEC preghiamo di non inoltrarci l’indirizzo di posta certificata per l’invio della rivista PROFESSIONE GEOMETRA ATTIVITÀ DI SURROGA DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO NEGLI ACCATASTAMENTI: DAL CNG IMPORTANTI CHIARIMENTI IL CNGi segnala quanto segue: L’attività di surroga per gli accatastamenti che non vengono prodotti in tempo dalla parte interessata, è dettata da specifiche norme di legge, che risalgono al famoso art. 336 della finanziari del 2005, fino alle ultime disposizioni relative ai fabbricati mai dichiarati al Catasto ed a quelli che hanno perso i requisiti della ruralità. Si ricorda che, quelli dell’art. 336 sono i fabbricati per i quali i Comuni dovevano identificare gli immobili non correttamente accatastati o del tutto non accatastati, sollecitando conseguentemente il proprietario affinché si attivasse presentando l’accatastamento, entro un preciso riferimento temporale. Per i fabbricati mai dichiarati in Catasto e per gli ex rurali, l’Agenzia del Territorio ha attivato una propria indagine, identificando gli immobili che devono essere accatastati nel rispetto delle norme, pubblicandone gli elenchi e fissando anche per questi, le scadenze. A seguito di nostra sollecitazione, l’Agenzia ha provveduto a mandare ai soggetti interessati, una comunicazione di avviso, antecedente alla prevista notifica, intimando ad ottemperare e concedendo un congruo tempo, affinché il cittadino potesse incaricare un professionista per l’accatastamento. Di solito, la lettera di incarico, presentata al Catasto, si è dimostrata utile strumento per consentire che la pratica fosse completata dalla parte attraverso il professionista esterno, in tempi ragionevoli e di questo, se ne sono assunti la responsabilità i Dirigenti Catastali locali. Per i casi invece, in cui la parte non si è attivata o perlomeno l’Agenzia non ne è venuta a conoscenza, una volta scaduti tutti i termini concessi, può subentrare (come previsto per legge) la surroga dell’Agenzia stessa, che comunica con notifica al proprietario, la data di sopraluogo e l’avvenuta attivazione della procedura. Per questa operazioni di surroga, la Direzione centrale del Catasto, ha inviato una nota interna di spiegazione e chiarimenti rivolta agli operatori catastali, per un corretto ed univoco comportamento procedurale.

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Il direttore dell’Agenzia ha emesso da par suo, un’apposita determinazione il 29 settembre scorso, enunciando oltre all’aggiornamento delle tariffe dovute per le surroghi, la doverosità di accatastare comunque anche gli immobili inaccessibili, in maniera provvisoria. Essendo appena il caso di sottolineare che le norme vanno rispettate e che nulla possiamo modificare delle norme che l’Agenzia fissa al proprio interno, merita però segnalare all’attenzione degli operatori nel settore catastale, che il numero di pratiche che l’Agenzia ha progettato di eseguire entro l’anno 2009 (impegnando tutti gli uffici), ammonta a 6.000 accatastamenti in tutta Italia. Nella città più grande che è Roma, ne sono previsti 180 e nelle città minori, difficilmente si arriva ad un numero superiore ai cinquanta. Da ciò si comprende che l’Agenzia, qualora dovesse accatastare i circa 2 milioni di fabbricati in surroga, ci metterebbe sicuramente un bel po’ di tempo. Per questo, si invitano gli iscritti (per quanto possibile) a provvedere il più sollecitamente possibile nell’espletare gli incarichi degli accatastamenti ricevuti (raccomandando per altro l’uso delle procedure telematiche) ed evitare che anche negli anni a venire, ci si debba imbattere nelle campagne di accatastamento in surroga che l’Agenzia dovrà fare compatibilmente con le proprie disponibilità.

PREGEO 10 E DOCFA 4 DALL’AGENZIA DEL TERRITORIO DUE CIRCOLARI ESPLICATIVE L'Agenzia del Territorio fornisce indicazioni per l'aggiornamento catastale mediante le nuove procedure. Con le circolari n. 3 del 16/10/2009 e n. 4 del 29/10/2009, l'Agenzia del Territorio fornisce dei chiarimenti e delle indicazioni applicative per le nuove procedure di aggiornamento dei dati catastali Pregeo 10 e Docfa 4. Pregeo 10 La nuova procedura per l'aggiornamento del catasto terreni Pregeo 10 è stata approvata con provvedimento direttoriale dell'01/10/2009, e come ricorda la circolare n. 3 in oggetto, diventa obbligatoria a partire dall'01/06/2010 (gli atti dovranno essere predisposti facendo uso dell'estratto di mappa rilasciato dall'Agenzia del Territorio). Si ricorda che fino al 31/05/2010 sarà possibile utilizzare la procedura Pregeo 9. In particolare si fa presente che l'estratto di mappa rilasciato dall'Agenzia è vincolante per l'approvazione automatica degli atti, e che proprio tale procedura automatica rende oggettie ed imparziali le operazioni di esame tecnico degli atti, assicurando l'omogeneità di trattamento sul territorio nazionale. Durante il periodo transitorio si potranno utilizzare estratti di mappa «autoallestiti» con Pregeo 10, ma gli atti non saranno trattati con la procedura di approvazione automatica. Docfa 4 La circolare n. 4/2009, oltre ad illustrare le innovazioni apportate dalla nuova versione Docfa 4, approvata con provvedimento direttoriale dell'15/10/2009 illustra innovazioni sulla prassi operativa, suggeriti dall'esperienza d'uso delle precedenti versioni della procedura d'aggiornamento del catasto edilizio urbano. La nuova versione 4, che riproduce la nuova modulistica, dà concreta operatività al citato provvedimento 15/10/2009, emanato ai sensi dell'art. 5 del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, con cui sono state approvate le nuove specifiche tecniche e la procedura informatica per le dichiarazioni delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e di variazione nello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari censite. Si ricorda che la precedente versione Docfa 3.00.5 può essere utilizzata fino al 30/03/2010, mentre bisognerà utilizzare in via eslusiva la nuova versione 4 a partire dal 31/03/2010. Inoltre, visto l'utilizzo nella procedura di numerosi archivi frequentemente implementati, è opportuno che i tecnici, con frequenza almeno mensile, verifichino la presenza di aggiornamenti rispetto alla versione in uso.

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VISURE CATASTALI:DISPONIBILI ANCHE NEGLI UFFICI POSTALI Visure catastali a portata del cittadino presso gli uffici postali, grazie a un accordo firmato da agenzia del Territorio e Poste italiane. Dal 30 novembre, presso i 5.740 uffici in cui è presente "Sportello amico", i cittadini possono richiedere le informazioni sugli immobili presenti all'interno della banca dati catastale. Dopo una prima fase di sperimentazione presso gli uffici di Roma, Torino e Palermo, quindi, il servizio è disponibile su tutto il territorio nazionale.

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L’AGENZIA DEL TERRITORIO RICERCA IMMOBILI DA DESTINARE A PROPRIA SEDE Ufficio Provinciale di Urbino L'Agenzia del Territorio, Direzione Regionale Marche e Umbria, con sede in Via Palestre 15 Ancona, ricerca un immobile da condurre in locazione per adibirlo a sede dell'ufficio di Urbino. Per saperne di più Direzione Regionale Campania e Basilicata L'Agenzia del Territorio, Direzione Regionale Campania e Basilicata, ricerca un immobile da condurre in locazione per adibirlo a sede degli uffici della Direzione Regionale. Per saperne di più Ufficio Provinciale di Ragusa L’Agenzia del Territorio, Direzione Regionale Sicilia, con sede in Salita Intendenza 2 (Piazza Marina) Palermo, ricerca un immobile da condurre in locazione per adibirlo a sede dell’ufficio di Ragusa. Per saperne di più Ufficio Provinciale di Isernia L’Agenzia del Territorio, Direzione Regionale Abruzzo e Molise, con sede in Corso Federico II° n° 9, domiciliata presso la Caserma della Guardia di Finanza in Via delle Fiamme Gialle, località Coppito palazzina C1 L’Aquila, ricerca un immobile da condurre in locazione per adibirlo a sede dell’ufficio di Isernia. Per saperne di più OSSERVATORIO MERCATO IMMOBILIARE - PUBBLICATA LA NOTA RELATIVA AL III TRIMESTRE 2009 E' disponibile sul sito internet dell’Agenzia del Territorio www.agenziaterritorio.it la Nota, che fornisce una breve sintesi sull’andamento dei volumi delle compravendite effettuate in Italia nel corso del III trimestre 2009, messi a confronto con i dati dello stesso periodo nel 2008. Per saperne di più

SEMPLIFICAZIONE ATTIVITÀ E PERMESSI EDILIZI Liberalizzazione interventi, CPI rilasciato a vista, permesso di costruire dietro attestazione del tecnico. DDL approvato dal Governo. Il Consiglio dei Ministri nella riunione dello scorso 12 novembre ha approvato un disegno di legge che contiene norme tese a semplificare il rapporti della pubblica amministrazione con cittadini ed imprese, e reca anche importanti disposizioni per lo snellimento degli adempimenti burocratici connessi all'attività edilizia. Per il momento non è stato diffuso alcun testo ufficiale completo, dunque si forniscono esclusivamente le prime indiscrezioni.

In primo luogo verrebbe introdotta la possibilità di eseguire senza alcun titolo abilitativo edilizio un'ampia casistica di interventi, tra i quali: - manutenzione ordinaria; - manutenzione straordinaria non riguardante parti strutturali degli edifici; - eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni; - interventi funzionali all'incremento della prestazione energetica; - movimenti terra pertinenti ad attività agricole; - serre mobili stagionali; - pavimentazione e finitura di spazi esterni. Per quanto riguarda inoltre il certificato di prevenzione incendi, è previsto che lo stesso possa essere rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. È altresì prevista la riduzione da 45 a 30 giorni del termine, di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.R. 37/1998, entro il quale comando provinciale dei VV.F. esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa antincendio. È infine prevista l'applicazione anche all'attività edilizia della norma, contenuta nell'art. 38 della L. 133/2008, denominata «impresa in un giorno». Ciò consentirebbe in pratica di rilasciare i permessi di costruire dietro presentazione di una semplice dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti per la realizzazione dell'intervento, redatta da un tecnico abilitato. Quanto alle altre previsioni più genericamente attinenti il settore pubblico, il disegno di legge prevede due importanti deleghe: la prima per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, che renderà più incisivi per l'azione amministrativa gli obblighi di trasparenza, buona fede e leale collaborazione, ragionevolezza dei

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tempi d'adozione di provvedimenti, chiarezza e semplicità del linguaggio, garanzia del rapido accesso ai servizi, iniziative per consentire ai cittadini l'accesso telematico agli atti della P.A, limitazioni delle richieste indebite da parte della pubblica amministrazione, sanzionabilità delle violazioni; la seconda delega prevede l'accorpamento dei capisaldi della disciplina vigente in materia di pubblica amministrazione in un unico grande codice facilmente consultabile e fruibile. Si ricorda che le disposizioni sopra illustrate sono solo ad una fase preliminare dell'iter che dovrà eventualmente portarle all'entrata in vigore. Il DDL sarà ora inviato al parere della Conferenza Stato-Regioni, e quindi sottoposto all'esame del Parlamento in qualità di provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 2010, usufruendo dei percorsi accelerati di approvazione previsti dai Regolamenti parlamentari per la manovra di finanza pubblica. PREZZI DEI MATERIALI: FONDO PER L'ADEGUAMENTO Sulla G.U. n. 267 del 16/11/2009 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 19/08/2009 recante le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione previsto per la copertura degli oneri derivanti dalla compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione per l'anno 2008. Il Fondo in oggetto è previsto dall'art. 1, comma 11 del D.L. 162/2008, convertito dalla L. 201/2008. In estrema sintesi, ai sensi dell'art. 1, della L. 201/2008, è prevista in via straordinaria per il 2008 la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione che hanno subito una variazione superiore all'8%, individuati dal successivo D. Min. Infrastrutture e Trasporti 30 aprile 2009. Si ricorda che la disciplina ordinaria è dettata dall'art. 133 del D. Leg.vo 163/2006, Codice dei Contratti.

Nello specifico i maggiori oneri derivanti dalla compensazione saranno coperti dapprima con risorse reperite all'interno del quadro economico dell'opera interessata dall'aumento, poi, se queste fossero insufficienti, rimodulando gli altri lavori programmati, ed infine, nel caso di ulteriore insufficienza, attingendo dal Fondo, fino ad un massimo di 300 milioni di euro, al quale hanno accesso solo le amministrzioni aggiudicatrici. Il decreto 19/08/2009 attua dunque la equipartizione del Fondo,

destinando la dotazione di 100 milioni di euro a ciscuna categoria prevista: piccola, media e grande impresa. I criteri per la definizione di ciascuna categoria sono riportati nell'art. 1, comma 1 del D.M. 19/08/2009. Le amministrazioni devono inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la richiesta di accesso al Fondo entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in oggetto, ossia entro il 16/12/2009. La quota del Fondo destinata a ciascuna categoria di imprese sarà ripartita secondo l'importo complessivo delle istanze ammissibili. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, questi concorrono in ragione della qualificazione posseduta dall'impresa mandataria, la quale ripartisce le risorse in base ad accordi intercorsi tra le imprese.

PER APPROFONDIRE SCARICA IL DECRETO QUI CODICE DEI CONTRATTI: CIRCOLARE 4649 DEL 12/11/2009 SUI REQUISITI DEI PROFESSIONISTI Con la Circolare n. 4649 del 12/11/2009, pubblicata sulla G.U. n. 274 del 24/11/2009, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fornisce il proprio avviso sull'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 253, comma 15-bis, del D. Leg.vo 163/2006, concernente la dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura (progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori e collaudo). Si ricorda che il citato comma 15-bis dell'art. 253, come modificato dal D. Leg.vo 152/2008, in relazione alle procedure di affidamento degli incarichi sopra elencati, prevede che fino al 31/12/2010, per la dimostrazione dei suddetti requisiti, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, nel caso in cui sia richiesta la dimostrazione dei requisiti rispettivamente su base triennale e quinquennale. La disposizione, che riguarda liberi professionisti singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria, nonché loro raggruppamenti temporanei e consorzi stabili, prevede dunque un ampliamento dell'arco temporale utilizzabile per la dimostrazione del possesso dei requisiti minimi di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti ai professionisti, introducendo una maggiore flessibilità per la qualificazione dei concorrenti allo scopo di consentire una maggiore partecipazione alle suddette procedure di affidamento anche con effetti di contrasto alla crisi. Per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio della disposizione in parola, in attesa dell'uscita dell'emanando Regolamento attuativo, occorre fare riferimento al D.P.R. 554/1999 (cfr. art.

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253, comma 3, del D. Leg.vo 163/2006), ed in particolare all'art. 66, che definisce i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per la partecipazione alle gare. Con la Circolare 4649/2009 in esame il Ministero chiarisce che ai fini della predisposizione dei bandi e della valutazione dei requisiti la disposizione di cui all'art. 253, comma 15-bis, del D. Leg.vo 163/2006 incide esclusivamente sui requisiti di cui alle lettere a) e d) dell'art. 66 del D.P.R. 554/1999, per i quali la dimostrazione del possesso è richiesta rispettivamente su base quinquennale e su base triennale. In altri termini:

quanto al requisito del fatturato globale per servizi di ingegneria, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando – lettera a) – le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere e valutare nei bandi i migliori cinque anni del decennio precedente;

quanto al requisito del numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando – lettera d) – le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere e valutare i migliori tre anni del quinquennio precedente. Non risultano invece interessati dalla disposizione di cui all'art. 253, comma 15-bis, del D. Leg.vo 163/2006, gli altri requisiti previsti dall'art. 66 del D.P.R. 554/1999.

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SICUREZZA: PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ Il Ministero del Welfare ha emanato una circolare che fornisce chiarimenti per l'applicazione corretta del D. Leg.vo 81/2008, con particolare riferimento al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. La circolare n. 33 del 10/11/2009 è ora l'unico documento cui riferirsi per la corretta applicazione del potere di sospensione, con il quale devono ritenersi superate le indicazioni di precedenti circolari già fornite in materia dal Ministero del lavoro. Si ricorda che il provvedimento di sospensione ha il fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, e prevede anche sanzioni legate all'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria ed a violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro gravi e reiterate. Cambiano innanzitutto i soggetti affidatari del potere di sospensione: la competenza infatti non sarà più dei funzionari che applicano la sospensione, ma dell'Ufficio da cui dipendono i funzionari. In altre parole è l'Ufficio che, in virtù del rapporto interorganico, esercita tale potere mediante il proprio personale ispettivo. La competenza del personale ispettivo è individuata nei seguenti ambiti: attività del settore delle costruzioni edili o di genio civile; lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati. Inoltre il personale ispettivo delle ASL, in virtù di una competenza di carattere generale in materia di salute e sicurezza, può adottare il provvedimento di sospensione anche in ogni altro ambito o settore merceologico. La nuova disciplina mantiene la natura discrezionale del provvedimento, poiché gli organi di vigilanza possono adottare provvedimenti di sospensione ma, di norma, la sospensione va adottata ogni qual volta ne siano accertati i presupposti. La discrezionalità risiede nella valutazione di circostanze particolari, cioè nel fatto che, laddove la sospensione dell'attività possa determinare una situazione di maggior pericolo per l'incolumità dei lavoratori o di terzi, è opportuno non emanare alcun provvedimento, (la circolare n. 33 riporta alcuni esempi, come la sospensione di un lavoro di rimozione di materiali nocivi). Sui presupposti per l'adozione del provvedimento, la presenza di lavoratori in nero deve essere in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro dove il lavoratore in nero è sconosciuto alla P.A., cioè non è stato impiegato con la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, e prescinde dalla tipologia di lavoro nell'impresa. Le gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro si riferiscono a violazioni della stessa indole, espressione che indica violazioni della medesima disposizione. Disposizioni diverse sono individuate nell'Allegato I. Altri argomenti trattati dalla circolare, che riguardano gli effetti del provvedimento, l'adozione del provvedimento su segnalazione, la revoca del provvedimento, il provvedimento di sospensione e sequestro penale (qualora emergano le condizioni cautelari per l'adozione del provvedimento penale, il provvedimento amministrativo non deve essere adottato), e le sanzioni previste per l'inottemperanza del provvedimento, che prevede la possibilità di arresto da tre a sei mesi e il pagamento di un'ammenda. La prescrizione consisterà nel sospendere l'attività imprenditoriale sino ad avvenuta regolarizzazione dei lavoratori interessati. Oltre alla possibilità di ricorso avverso il provvedimento di sospensione, è previsto, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, l'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.

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SICUREZZA: LE INDICAZIONI SUL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE NEL CORSO DI ISPEZIONI O CONTROLLI L'Ordine degli Ingegneri di Milano ha curato la redazione di un documento dal titolo "NORME DI COMPORTAMENTO DA ADOTTARE NEL CORSO DI UNA ISPEZIONE O CONTROLLO" rivolto a tutte le aziende (edili e non) contenente tutte le indicazioni sui comportamenti da tenere in caso di ispezioni degli organi di vigilanza. Il documento chiarisce che le ispezioni o sopralluoghi (in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro) possono essere attuati dai diversi organi di vigilanza e controllo (ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco). Esse si distinguono in:

Vigilanza amministrativa: attività di controllo, temporalmente antecedente all'emergenza di indizi di reato, rivolta alla prevenzione delle malattie professionali ed alla salvaguardia della salubrità, dell'igiene e della sicurezza negli ambienti di lavoro. Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, si riscontri la violazione di norme antinfortunistiche sanzionate penalmente, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di procedura penale (artt 347 e successivi).

Vigilanza giudiziaria: attività di controllo, temporalmente successiva alla emergenza di indizi di reato, rivolta ad assicurare la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. Anche in tal caso i funzionari, con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, devono rispettare le regole del Codice di procedura penale e prendere, anche di propria iniziativa, notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori e compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova o atti di assicurazione personale, come l'arresto in flagranza di reato.

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LE LINEE GUIDA PER RUMORE E VIBRAZIONI DELLE REGIONI E DELL'ISPESL AGGIORNATE AL TESTO UNICO Il Testo Unico della Sicurezza (Decreto Legislativo 81/2008) aveva introdotto alcune novità in materia di valutazione e gestione dei rischi, in particolare quelli legati agli agenti fisici. Con l'obiettivo di fornire le prime indicazioni operative a tutte le figure coinvolte aiutandole a soddisfare le disposizioni del provvedimento legislativo, il Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con l'ISPESL, aveva curato la redazione della pubblicazione "Decreto Legislativo 81/2008,

Titolo VIII, Capo I, II e III sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Prime indicazioni applicative". Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo del decreto correttivo al T.U.S. (D.Lgs.106/2009) gli autori hanno colto l'occasione per proporre una versione riveduta ed aggiornata della pubblicazione. È quindi ora disponibile il testo approvato nel novembre 2009 del "Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III e IV sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Indicazioni operative". Tale documento, come la precedente edizione, contiene una raccolta dei quesiti più comuni (FAQ) proposti ai tecnici del settore e inerenti i rischi derivanti da agenti fisici (rumore e vibrazioni in primis). Le indicazioni riportate nella guida riguardano i rischi previsti ai Capi I, II , III e IV del Titolo VIII del DLgs.81/2008: Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro Capo II - Uso dei dispositivi di protezione individuale Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche Capo IV Campi elettromagnetici

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DAL PRIMO GENNAIO SOGLIE PIÙ BASSE PER GLI APPALTI PUBBLICI Scende a 4,8 mld il limite oltre il quale è obbligatorio il rispetto delle direttive europee, valori Nuove regole per gli appalti in vigore dal primo gennaio. La Commissione Europea ha approvato il 30 novembre 2009 il regolamento 1177/2009, che fissa soglie più basse per le gare pubbliche del prossimo biennio. I valori vengono infatti aggiornati ogni due anni in base alle oscillazioni della moneta di riferimento. Termini di legge: Le nuove soglie per i contratti di lavori, servizi e forniture, che modificano la Direttiva 2004/17/CE e la 2004/18/CE, entreranno in vigore dal primo gennaio 2010 e saranno operative fino al 31 dicembre 2011. La forma giuridica del regolamento europeo presuppone inoltre la diretta applicazione nei Paesi membri, che non avranno bisogno di emanare norme per il recepimento formale all’interno degli ordinamenti statali. Per i lavori pubblici la soglia scenderà da 5150 milioni di euro a 4845. Servizi e forniture passeranno invece da 206 mila euro a 193 o 125 nel caso in cui l’appalto sia bandito da un Ministero o da un’altra amministrazione centrale. Nell’ambito dei settori speciali, comprendenti i servizi di pubblica utilità, come gestione di acqua, gas, poste, energia e trasporti, per i servizi e le forniture da 412 mila euro si scende a 387 mila. I lavori vengono invece equiparati ai settori ordinari. Sulla base della soglia europea degli appalti si dividono le gare per le quali è obbligatorio il rispetto delle direttive europee, soggette a prescrizioni più rigide in materia di concorrenza e pubblicità, e quelle che, per gli importi inferiori, devono attenersi semplicemente alle regole di trasparenza e non discriminazione dei partecipanti. Lo stesso principio è applicato dalla normativa italiana. Il Codice dei Contratti Pubblici prevede infatti regole meno stringenti per gli appalti sotto la soglia europea. Le nuove soglie preoccupano i progettisti, colpiti in modo negativo anche dai ribassi. Secondo l’Oice, associazione di ingegneri aderenti a Confindustria, sarebbe infatti necessario abolire il criterio del massimo ribasso negli appalti, lasciando il posto a quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rivedendo anche le regole per l’affidamento della progettazione.

LE 10 REGOLE PER COSTRUIRE SOSTENIBILE Il primo requisito di un edificio ‘ecologico’? "Che sia indispensabile". Inizia così il decalogo del Wwf per distinguere "l’architettura davvero sostenibile da quella che si attribuisce il titolo per moda o interessi di mercato, ma che spesso di verde ha soltanto la facciata". Ma un edificio ecologico "deve essere anche efficiente dal punto di vista energetico, pensato specificamente per il luogo in cui sorge, costruito con materiali appropriati e finalizzato al benessere della comunità". Il decalogo Wwf è stato presentato in occasione della giornata 'Costruire per il clima', organizzata dall’associazione ambientalista insieme alle Edizioni Ambiente, con il patrocinio della Provincia di Roma, come tappa di avvicinamento alla

fatidica Conferenza sul Clima di Copenhagen di dicembre, in cui il mondo dovrà decidere come affrontare la grande sfida del cambiamento climatico. "La realizzazione di edifici ad elevata qualità ambientale, quindi a basso impatto e con consumi energetici ridotti al minimo- precisa il Wwf- è uno strumento fondamentale per ridurre le emissioni di CO2, tra i principali responsabili del riscaldamento globale". Come? Innanzitutto "cambiando le esigenze a monte, tramite una riduzione della domanda di costruito e un aumento della sua qualità ambientale". E poi tramite la "diffusione di pratiche, materiali e tecnologie appropriate, gestibili direttamente dalle comunità locali". Ecco quindi elencati dal Wwf i dieci requisiti che un edificio davvero ecologico deve avere, per non confondersi con la schiera di progetti ‘verdi’, ‘ecologici’, ‘sostenibili’ più o meno sinceri, di cui l’architettura moderna spesso si fregia: 1. La sua costruzione sia indispensabile 2. Sia adeguatamente localizzato 3. Sia specifico per una località 4. Recuperi o riqualifichi l’esistente 5. Riduca al minimo le dimensioni 6. Usi materiali a basso impiego di energia, salubri e a basso impatto 7. Riduca il bisogno di energia 8. Dia un ruolo attivo nella progettazione agli abitanti 9. Esprima la capacità sociale del costruire 10. Sia finalizzato al benessere della comunità

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DISPONIBILI LE LINEE GUIDA PER "GREEN HOME" DEL NAHB Il NAHB (National Association of Home Builders), associazione attiva fin dal 1942, ha reso disponibile on line la pubblicazione "NAHB Model GREEN Home Building Gu idelines". Questa pubblicazione contiene indicazioni utili per i professionisti e le imprese interessate alla bioedilizia e alle tecniche progettuali e costruttive. Gli autori chiariscono che essa non intende, né può, essere esaustiva e l'approccio proposto non può essere considerato l'unico possibile alle tecniche della bioedilizia. Questi gli argomenti trattati nei sette capitoli : Scelta e preparazione del sito - Efficienza delle risorse - Efficienza Energetica - Efficienza idirica - Qualità dell'ambiente interno - formazione del proprietario e manutenzione – Impatto globale

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DISPONIBILE ON LINE IL VOLUME "RICONQUISTARE IL PAESAGGIO" La Convenzione Europea del Paesaggio è stata ratificata dal nostro paese il 9 gennaio 2006 (G.U. 20 gennaio 2006, n. 16). Sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000, la convenzione ha l'obiettivo di salvaguardare tutti i paesaggi europei e, come tale, si inserisce di diritto nel quadro normativo nazionale ed europeo dedicato alla salvaguardia della diversità culturale e biologica del vecchio continente. Il volume "Riconquistare il Paesaggio", realizzato dal WWF-Italia in collaborazione con il MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, fornisce agli Amministratori e ai funzionari delle Regioni e degli altri Enti locali un utile strumento di conoscenza ed interpretazione. Il volume si articola in 5 capitoli: - il primo capitolo affronta gli aspetti giuridici e normativi del recepimento e

dell'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio in Italia; - nel secondo capitolo si forniscono diverse interpretazioni e chiavi di lettura della "percezione del

paesaggio" nel tempo e nello spazio, trattando uno degli aspetti più controversi della definizione di Paesaggio introdotta dalla Convenzione Europea;

- il terzo capitolo contiene diversi contributi utili per ripercorrere il percorso storico di modificazione del paesaggio culturale e naturale italiano ad opera dell'uomo;

- il quarto capitolo evidenzia la complementarietà tra le politiche del paesaggio e quelle della conservazione della natura, proponendo diversi approcci per una pianificazione a scala di paesaggio funzionale anche ad una efficace conservazione della biodiversità;

- Il quinto capitolo presenta alcune buone pratiche ed esperienze di partecipazione e coinvolgimento delle comunità locali nella pianificazione, programmazione e progettazione dei paesaggi e nei paesaggi.

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VALORE NORMALE NEGLI ACCERTAMENTI IMMOBILIARI: IL PUNTO DELLA SITUZIONE IN UNO STUDIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO Con uno studio il Consiglio Nazionale del Notariato fa il punto sulla normativa vigente in tema di poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria sulle compravendite immobiliari, a seguito della recente importante novità introdotta in materia dalla L. 88/2009 (Legge Comunitaria 2008). Detto provvedimento ha infatti eliminato le previsioni in tema di accertamenti immobiliari e valore normale introdotte dalla L. 248/2006 (conversione del decreto Bersani), e quindi la presunzione legale in favore del Fisco in esse contenuta, in base alla quale l'Amministrazione finanziaria poteva dare la prova dell'occultamento di imponibile in base alla sola divergenza tra corrispettivo dichiarato e valore normale del bene ceduto, mentre gravava sul contribuente l'onere di fornire la difficile prova che tale divergenza non era frutto di occultamento di imponibile, ma di altre lecite motivazioni. A seguito dell'importante innovazione è ora possibile procedere ad accertamenti immobiliari solo avvalendosi di presunzioni semplici, e perdono altresì di importanza anche le rilevazioni dell'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI), reperibili sul sito internet dell'Agenzia del Territorio, cui il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27/07/2007 faceva riferimento. Dette rilevazioni non possono che rappresentare ora mere indicazioni di larga massima. Il chiarimento di maggiore rilevanza fornito dal documento elaborato dai Notai riguarda appunto il fatto che ora il valore normale viene considerato quale elemento meramente indiziario, non in grado di fondare una presunzione qualificata di occultamento di corrispettivo, in caso di accertamento immobiliare. Viene di conseguenza richiesta una ulteriore attività accertativa sostanziale in capo all'Amministrazione, per poter giungere alla condanna del contribuente.

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COMPRAVENDITE, SÌ ALL’IVA SUI TERRENI EDIFICABILI Rientra nel campo di applicazione dell’Iva la cessione di un terreno su cui sorge un fabbricato da demolire. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea, che con la sentenza C-461/08 del 19 novembre 2009 scorso, ha chiarito che in una situazione del genere non si configura la cessione del fabbricato, ma quella del terreno edificabile. Nel caso concreto esaminato dalla Corte, un’impresa aveva acquistato un terreno su cui erano situati due fabbricati. Il venditore prima della cessione aveva stipulato un altro contratto per la demolizione degli edifici, prevedendo spese a carico dell’acquirente. La Corte ha considerato che il terreno costituisce l’elemento principale della cessione. Al contrario al fabbricato può essere attribuito il ruolo di elemento accessorio, dal momento che se ne prevedeva la demolizione fin dall’inizio. Si deduce quindi che il terreno veniva acquistato con l’obiettivo di costruire un nuovo edificio. Visto che le due prestazioni sono connesse in modo stretto si crea un’unica operazione. Nel caso contrario di due prestazioni distinte, ci si sarebbe trovati di fronte a due diverse imposizioni o esenzioni dall’Iva. La Corte di Giustizia europea ha quindi concluso che la cessione di un terreno su cui si trova un vecchio edificio da demolire costituisce un’operazione unica se l’abbattimento è iniziato prima della cessione proprio per consentire la costruzione di un nuovo fabbricato. Ai fini dell’Iva la cessione riguarda quindi un terreno edificabile sulla quale non si trova nessuna costruzione. Per questo motivo l’operazione paga l’Iva al 20% indipendentemente dallo stato di avanzamento in cui si trovano i lavori di demolizione al momento del trasferimento della proprietà.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA AGGIORNATO IL VADEMECUM SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO Le disposizioni normative di fine 2008 e del 2009, che hanno portato a una semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi previsti per fruire della detrazione dall’Irpef del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, entrano nella guida web dell’Agenzia “Le agevolazioni fiscali sul

risparmio energetico”. Il primo input è arrivato con il provvedimento direttoriale del 6 maggio 2009 – previsto dall’articolo 29 del decreto “anticrisi” n. 185/2008 – con il quale è stato approvato il modello di comunicazione relativo ai lavori di riqualificazione che proseguono oltre il periodo d’imposta in cui sono iniziati. Poi, il 6 agosto, è sopraggiunto il decreto interministeriale che ha introdotto significative modifiche nel senso della semplificazione. Tra le più importanti, la possibilità, per chi installa pannelli solari realizzati in autocostruzione, di non presentare la certificazione di qualità del vetro solare rilasciata da un laboratorio certificato e produrre soltanto l’attestato di partecipazione a un corso di formazione specifico. È stato cancellato l’obbligo di allegare l’asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi a carico dei contribuenti che sostituiscono finestre e infissi. La conformità alla normativa europea può essere attestata direttamente dal produttore di tali elementi. Modificate anche le prescrizioni sui contenuti dell’asseverazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Ora, i generatori di calore a condensazione possono essere “ad aria o ad acqua” e le valvole termostatiche a bassa inerzia termica vanno posizionate “ove tecnicamente compatibile”. Il vincolo della certificazione di conformità alle regole Ue per ogni singolo componente è eliminato, inoltre, nel caso di installazione di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kw. Anche in questa ipotesi, basta la “parola” del produttore. Dal 2009, per i coefficienti di prestazione (COP) e gli indici di efficienza energetica (EER) delle pompe di calore (caldo/freddo), sarà necessario fare riferimento ai nuovi valori minimi indicati nell’allegato I del decreto del 6 agosto scorso. Oltre alle semplificazioni, nella guida on line trova spazio un adempimento a carico esclusivamente dei contribuenti che proseguono lavori di riqualificazione energetica avviati in un precedente periodo d’imposta. Si tratta della comunicazione da predisporre su modello approvato con il provvedimento direttoriale del 6 maggio, e da inviare telematicamente all’agenzia delle Entrate nel termine di 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui sono iniziati i lavori. Quindi, in relazione agli interventi di riqualificazione in corso tra il 2009 e il 2010, andrà trasmessa entro il prossimo 31 marzo. Se i lavori si protraggono per più periodi d’imposta, la comunicazione va fatta ogni volta nel rispetto degli stessi tempi e modalità.

Le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico

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GUIDA DELLA BANCA D' ITALIA "IL MUTUO PER LA CASA IN PAROLE SEMPLICI" Il mutuo per acquistare, costruire o ristrutturare un immobile, in genere la casa di abitazione, può essere un impegno finanziario notevole, da valutare con grande attenzione. Per aiutare il cliente nella scelta del finanziamento più adatto alle sue esigenze, la Banca d'Italia ha messo a disposizione degli interessati la «Guida» pratica relativa ai contratti di mutuo ipotecario offerti ai consumatori. La Guida contiene informazioni su cos'è un mutuo ipotecario, come sceglierlo, a cosa fare attenzione prima e dopo la conclusione del contratto, quali diritti ha il cliente e come può farli valere. Clicca qui per scaricare la GUIDA

NON SONO PIÙ UTILIZZABILE LE VECCHIE MARCHE E FOGLIETTI BOLLATI PER CAMBIALI Dal 6 dicembre 2009 le vecchie marche da bollo ed i foglietti di carta bollata per le cambiali non sono né utilizzabili, né rimborsabili e avranno valore solo per il mercato filatelico Fino a tale data, per assolvere l'imposta di bollo, si potevano usare appositi foglietti

filigranati (in ben cinquantuno tagli), acquistabili presso le rivendite di tabacchi, oppure applicare la tradizionale marca da bollo sulla cambiale. L"art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2009 dispone che i suddetti valori non avranno più diritto di circolare e prevede che vi sia il solo foglietto per cambiali, privo, al momento dell'acquisto, del valore del bollo, sul quale dovrà essere apposto il contrassegno telematico rilasciato dagli intermediari convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (tabaccai e altri soggetti autorizzati), attestante il pagamento dell'imposta dovuta. La cambiale è un titolo di credito all'ordine ed attribuisce al legittimo possessore il diritto incondizionato a farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata, trasferibile, attraverso una girata a terzi, sul quale si applica l'imposta di bollo, pari al 12 per mille dell'importo della cambiale stessa.

AL VIA I CONTROLLI DELLE ENTRATE SUI VERSAMENTI "CHE NON TORNANO” Imposte sui redditi (acconto e saldo), Iva periodica e a saldo, ritenute operate sono le principali imposte dovute per quest'anno su cui l'Agenzia effettuerà controlli a tappeto. L'obiettivo è di intercettare i contribuenti che non hanno provveduto ai versamenti, in tutto o in parte. A stabilirlo la direttiva dell'Agenzia, che dà il via a una serie di verifiche atte a contrastare un fenomeno di notevoli proporzioni, in un periodo alquanto delicato per la finanza pubblica. I controlli verranno effettuati sulle situazioni anomale che emergeranno analizzando i comportamenti dei contribuenti nell'anno in corso, anche alla luce di quelli tenuti negli anni precedenti. È questo il caso, ad esempio, dei versamenti periodici Iva, che, nell'eventualità di mancato versamento, verranno esaminati anche a ritroso nel tempo per verificare se si tratta di una condotta usuale da parte del contribuente. Stessa sorte è riservata ai versamenti degli acconti di imposta e delle ritenute. I tecnici del Fisco, nell'ambito delle ordinarie attività di verifica, dedicheranno particolare attenzione sia alla tempestività che alla congruità dei versamenti eseguiti nel corso del 2009, tenendo conto del tipo di contribuente preso in esame, del verificarsi di specifici fattori di rischio e della entità degli importi dovuti.

ISTAT - INDICE PREZZI AL CONSUMO OTTOBRE 2009 L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'Indice dei prezzi al consumo nel mese di ottobre 2009. L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati si è dunque attestato per il mese di ottobre 2009 sul valore di 135,5. L’indice ha registrato, rispetto al precedente mese di settembre, una variazione di +0,1%, mentre nel confronto con il corrispondente mese di ottobre dell’anno precedente una variazione di +0,2%.

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S E N T E N Z E

DEMOLIZIONE E PATTEGGIAMENTO CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 41748 DEL 30 OTTOBRE 2009 Non c’è dubbio che l’ordine di demolizione costituisca atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto, dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate. Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria né di misura di sicurezza, anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art.444 c.p.p. a nulla rilevando che l’ordine medesimo non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti. L’ordine di demolizione, infatti, essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale ed è sottratto, conseguentemente, alla disponibilità delle parti; di tale obbligatoria sanzione l’imputato, pertanto, deve tener conto nell’operare la scelta del patteggiamento. Ne deriva che, anche in caso di patteggiamento, la manifestazione di volontà delle parti non può investire la misura amministrativa; pertanto così come non può essere ritenuto valido un accordo che preveda la esclusione della demolizione, ugualmente il mancato riferimento all’ordine di demolizione, nella richiesta e nell’accettazione del patteggiamento, non esime il giudice dal provvedere ai sensi dell’art.7 L.47/85 (ora art.31 comma 9 bPR 380/01).

SEQUESTRO IMMOBILE ULTIMATO CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 41541 DEL 29 OTTOBRE 2009 In materia edilizia è legittimo disporre il sequestro preventivo di un immobile abusivamente costruito la cui edificazione risulti già ultimata purché le conseguenze ulteriori rispetto alla consumazione del reato abbiano carattere antigiuridico e possano essere impedite per effetto dell’accertamento del reato e purché il pericolo presenti il requisito della concretezza. Giustifica quindi il sequestro la circostanza che le caratteristiche e la consistenza delle nuove unità immobiliari ottenute, aventi una propria individualità funzionale, arrecano concreto pregiudizio all’assetto urbanistico del territorio perché strumentali a determinare un aggravio del carico urbanistico stante la sopravvenuta, continuativa fruizione dei nuovi locali da parte di stabili occupanti, peggiorativa della situazione preesistente. RISTRUTTURAZIONI E MODIFICA DELLA DESTINAZIONE D’USO CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 42915 DEL 11 NOVEMBRE 2009 In base all’articolo 22 comma primo sono soggetti a DIA cosiddetta ordinaria in via residuale gli interventi non assoggettati a permesso di costruire e non esenti dal titolo. In definitiva sono sottoposti alla denuncia d’inizio attività cosiddetta ordinaria solo gli interventi minori. E’ ben vero che l’articolo 22 terzo comma del testo unico sull’edilizia dispone che in alternativa al permesso di costruire possono realizzarsi con la denuncia d’inizio attività (cosiddetta Superdia) anche gli interventi di cui all’articolo 10 lettera c) del testo unico ossia gli interventi di ristrutturazione pesante ma il rinvio contenuto nel terzo comma dell’articolo 22 lettera a) all’articolo 10 comma I lettera c) del testo unico deve essere interpretato nel senso che gli interventi di ristrutturazione cosiddetta pesante di cui all’articolo l0 comma I lettera c) possono essere realizzati con la cosiddetta Superdia a condizione però che tali interventi, pure implicando modificazioni della sagoma o dei volumi, ecc non modifichino la destinazione d’uso passando da una categoria funzionalmente autonoma ad una diversa, anch’essa funzionalmente autonoma. Dalla normativa dianzi evidenziata emerge che i mutamenti della destinazione d’uso tra categorie funzionalmente autonome devono essere assentiti con permesso di costruire e, nei soli centri storici, anche quando avvengono nell’ambito della medesima categoria.

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I LAVORI E LA RICHIESTA DI ABITABILITÀ NON FANNO SCATTARE LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 24926 DEL 26 NOVEMBRE 2009 Non gode delle agevolazioni prima casa il contribuente che ha fatto i lavori nell’immobile, ha chiesto l’abitabilità ma ha ottenuto la residenza solo dopo lo scadere del termine previsto dalla legge. La linea dura arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza in esame, ha accolto il ricorso del fisco rovesciando la decisione della commissione tributaria regionale della Toscana.

AVVALIMENTO CONSENTITO PER ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI PROFESSIONISTI CONSIGLIO DI STATO, DECISIONE N. 7054 DEL 12 NOVEMBRE 2009 Un raggruppamento temporaneo di professionisti può utilizzare l’istituto dell’avvalimento per attività accessorie e complementari preventivamente individuate all'interno del bando. Questa la decisione del Consiglio di Stato che con la sentenza in esame conferma una precedente sentenza del TAR Lombardia - Sezione di Milano. Il problema, per la sentenza in argomento, scaturiva dal fatto che alcune società facenti parte dei raggruppamenti che si erano classificati primo e secondo in una gara di appalto indetta da una amministrazione comunale per l’affidamento dei servizi di progettazione aventi per oggetto interventi di riqualificazione edilizia, strutturale ed architettonica di edifici, nonché di restauro e conservazione degli elementi decorativi e pittorici esistenti all’esterno ed all’interno degli edifici e di riqualificazione delle aree esterne, avevano inserito all’interno del raggruppamento temporaneo altri soggetti costituiti in società commerciali. In verità dai documenti agli atti era, anche, possibile rilevare come le prestazioni di carettare progettuale relative all’appalto sarebbero state svolte dai professionisti iscritti ai relativi albi mentre gli altri soggetti facenti parte del Raggruppamento avrebbero svolto alcune attività accessorie e complementari preventivamente individuate dal bando- Il problema sollevato al Consiglio di Stato non riguarda la qualificazione professionale dei soggetti che si sono classificati primo e secondo, ma il fatto che nei due raggruppamenti figuravano imprese specialistiche operanti esclusivamente nel proprio ambito di competenza, che non avrebbero avuto alcun titolo alla partecipazione alla gara né potevano essere parti del contratto oggetto della gara, riservato, secondo quanto previsto agli articoli 90 e 91 del Codice dei contratti, prima delle modifiche introdotte dal terzo correttivo (D.lgs. n. 152/2008) con cui al comma 1 è stata inserita la lettera f-bis), solo ai soggetti ivi individuati. In buona sostanza, anche per le attività accessorie doveva essere individuato un soggetto in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal codice dei contratti mentre, nei fatti, con l’istituto dell’avvalimento, l’aggiudicataria avrebbe aggirato od eluso le norme che riservano la progettazione soltanto a soggetti abilitati. I giudici della Consiglio di Stato, hanno ritenuto, invece, che la commissione di gara ha inteso colmare, con lo strumento della partecipazione in raggruppamento e con il richiamo all’istituto dell’avvalimento, carenze dei requisiti soggettivi delle imprese facenti parte del raggruppamento aggiudicatario chiamate alla progettazione e che correlativamente, le imprese commerciali indicate, facenti parte del raggruppamento, in quanto chiamate ad attività accessorie e del tutto complementari rispetto alla attività di progettazione, non erano tenute ad alcuna iscrizione. D’altra parte, prima del terzo correttivo la Commissione europea aveva aperto con nota C 82008 0108 del 30 gennaio 2008, una procedura di infrazione nei confronti dello Stato Italiano in relazione al codice dei contratti fissando alcuni principi interpretativi pertinenti al caso in esame e la procedura di infrazione aveva portato alla pubblicazione del terzo decreto correttivo al codice degli appalti che risulta modificato, tra l’altro, proprio agli articoli 90 e 91.

ATTO AMMINISTRATIVO E POTERI DEL GIUDICE PENALE CORTE DI CASSAZIONE. SEZ. III, SENTENZA N. 42900 DEL 11 NOVEMBRE 2009 La non conformità dell’atto amministrativo alla normativa che ne regola l’emanazione alle disposizioni legislative statali e regionali in materia urbanistico - edilizia e alle previsioni degli strumenti urbanistici può esser rilevata non soltanto se l’atto medesimo sia illecito, cioè frutto d’attività criminosa e a prescindere da eventuali collusioni dolose del privato interessato con organi dell’amministrazione, mentre il sindacato del giudice penale è possibile nelle ipotesi in cui l’emanazione dell’atto sia espressamente vietata in mancanza delle condizioni previste dalla legge e nelle ipotesi di mancato rispetto delle norme che regolano l’esercizio del potere.

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VERANDA CORTE DI CASSAZIONE,SEZ. III, SENTENZA N. 42318 DEL 4 NOVEMBRE 2009 La tenda collegata al muro con intelaiatura in acciaio e con tamponamenti in materiale plastico, così come la tenda collegata al muro e con tamponamenti di vetro, deve qualificarsi veranda che richiede il permesso di costruire ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 380 del 2001, la cui mancanza comporta le sanzioni di cui all’art. 44 del citato DPR.

BENI AMBIENTALI. VINCOLO IDROGEOLOGICO CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 43731 DEL 16 NOVEMBRE 2009 Nel caso in cui risulti accertata l’esistenza soltanto di un vincolo idrogeologico interessante la zona ove è stata eseguita la costruzione abusiva, con esclusione di qualsiasi vincolo paesaggistico comunque imposto, non è configurabile il reato paesaggistico, né quello di cui all’ari. 734 c.p., che presuppone l’imposizione di un vincolo a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio. Né tale principio di diritto è in contrasto con il consolidato indirizzo interpretativo secondo il quale anche il vincolo idrogeologico rientra tra quelli ostativi alla applicabilità delle disposizioni in materia di condono edilizio. Invero, il vincolo idrogeologico è, invece, previsto, quale causa di non suscettibilità di sanatoria degli abusi edilizi. dall’art. 33, comma primo lett. a), della L. n. 47/85 e dalla normativa successiva che richiama il capo IV di detta legge. E’, però, evidente che le disposizioni in materia di condono edilizio hanno carattere eccezionale e non possono trovare applicazione al di fuori dei casi da esse previsti, sicché il riferimento della ordinanza alle disposizioni sul condono, al fine di equiparate il vincolo idrogeologico agli altri vincoli tutelati dal D. Lgs. n. 42/2004, risulta palesemente errato.

APPOSIZIONE DEL VINCOLO DI INTERESSE STORICO ARTISTICO - CRITERI DI VALUTAZIONE. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, DECISIONE N. 5869 DEL 29 SETTEMBRE 2009 L’apposizione da parte della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del vincolo storico-artistico su un dato immobile è espressione di un potere nel quale sono presenti sia momenti di discrezionalità “tecnica”, sia momenti di propria discrezionalità amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1053/1998; più di recente, VI, 6 marzo 2009, n. 1332). La valutazione è prerogativa esclusiva dell’Amministrazione e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l’inattendibilità della valutazione tecnica-discrezionale compiuta. Nei casi in cui emergano in giudizio più soluzioni tutte opinabili, ma al tempo stesso tutte attendibili, deve certamente essere mantenuta la scelta compiuta dall’Amministrazione perché è a questa che l’ordinamento attribuisce in prima battuta la cura dell’interesse pubblico e, quindi, il potere di vagliare la sussistenza dei presupposti per l’apposizione dei vincoli archeologico e storico-artistico. Diversamente si assisterebbe, infatti, ad una inammissibile sostituzione del giudice all’amministrazione (Cfr. Consiglio di Stato, VI, 6 marzo 2009 n. 1332).

LOTTIZZAZIONE ABUSIVA, CONFISCA E TERZO DI BUONA FEDE CASS. SEZ. III N. 42178 DEL 2 NOVEMBRE 2009 Il terzo acquirente di un immobile abusivamente lottizzato, pur partecipando materialmente, con il proprio atto di acquisto, al reato di lottizzazione abusiva, non può essere assoggettato alla confisca prevista dall'art.44 dpr 380/01 se non quando tale partecipazione sia accompagnata anche da un elemento soggettivo costituito da una condotta almeno colposa in ordine al carattere abusivo della lottizzazione negoziale e/o materiale come definita nell’art.30 del D.P.R. n.380/2001 (nella fattispecie, la Corte ha confermato il più recente indirizzo interpretativo affermato con le sentenze 17865/09, 21188/09 e 39078/09 tutte presenti in questo sito)

APPALTI PUBBLICI: LA REGOLARITÀ DELLA GARA SACRIFICA LA PRIVACY DEI PARTECIPANTI TAR ABRUZZO, SENTENZA N. 466 DEL 7 NOVEMBRE 2009 Nelle gare di appalto la tutela alla riservatezza cede il passo alla regolarità della procedura. Infatti un’impresa in gara ha il diritto di accedere alla posizione Inps dei dipendenti di una concorrente, per presunte irregolarità, e l’Istituto non può sollevare problemi di privacy. Lo ha stabilito il Tar per l’Abruzzo che, con la sentenza in esame, ha accolto il ricorso di una impresa che aveva chiesto la posizione Inps di una dipendente di un’azienda concorrente che sembrava avesse avuto rapporti professionali con uno dei membri della commissione. “È infatti illegittimo – si legge in fondo alla sentenza - l’indiscriminato diniego all’accesso ai documenti opposto dall’INPS”.

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APPALTI PUBBLICI: PERDE LA CAUZIONE LA VINCITRICE ESCLUSA PER IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVE CONSIGLIO DI STATO, DECISIONE N.7255 DEL 19 NOVEMBRE 2009 Perde la cauzione l’impresa vincitrice dell’appalto alla quale è stata annullata l’aggiudicazione dall’amministrazione per irregolarità contributive. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che ha affermato che “in tema di appalto, poichè una tra le funzioni della cauzione provvisoria è quella di garantire la veridicità delle dichiarazioni fornite dalle imprese in sede di partecipazione alle gare in ordine al possesso dei requisiti stabiliti dal bando, al fine di assicurare serietà e correttezza all’intero procedimento di gara e di liquidare forfetariamente il danno subito dalla stazione appaltante , il suo incameramento è legittimo in caso dell’inadempimento del partecipante. Tale funzione non viene meno per effetto dell’aggiudicazione provvisoria , quando questa risulti comunque superata per effetto della successiva esclusione dell’impresa aggiudicataria per assenza dei requisiti partecipativi”.

APPALTI: LE PICCOLE IRREGOLARITÀ DELL’AZIENDA NON PRECLUDONO LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA CONSIGLIO DI STATO, DECISIONE N.5896 DEL 30 SETTEMBRE 2009 Qualche irregolarità dell’azienda non preclude la partecipazione alle gare di appalto. Infatti un “piccolo illecito contributivo” commesso dal rappresentante legale non può avere come conseguenza l’esclusione dell’impresa dalla gara. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che, con la decisionein esame ha respinto il ricorso del comune di Rimini.

APPALTI: LE IMPRESE DI QUALUNQUE CONSORZIO CHE PARTECIPA ALLA GARA DEVONO AVERE I REQUISITI DI AFFIDABILITÀ CONSIGLIO DI STATO DECISIONE N. 7380 DEL 24 NOVEMBRE 2009 Da Palazzo Spada una stretta sui requisiti dei consorzi che partecipano a un appalto. Infatti a prescindere dal tipo di consorzio, incluso quello stabile, tutte le società che vi partecipano devono possedere i requisiti di carattere morale e di affidabilità. Lo ha ribadito il Consiglio di stato che, considerato indifferente la tipologia del consorzio, ha rafforzato il principio secondo cui “i requisiti di carattere morale e di affidabilità devono essere posseduti da tutte e da ciascuna delle imprese che partecipano ad un consorzio”.

RESPONSABILITÀ DEL COMUNE CHE, MEDIANTE L'ATTIVITÀ URBANISTICA SVOLTA, INDUCA AD ACQUISTARE AREE, SUCCESSIVAMENTE OGGETTO DI CONFISCA, FACENDO AFFIDAMENTO SULLA LORO EDIFICABILITÀ. GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 23679 DEL 9 NOVEMBRE 2009 Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario il giudizio che abbia per oggetto, non l’accertamento della legittimità o meno di uno o più atti o provvedimenti amministrativi, ma la responsabilità del Comune che, con l’illegittima attività urbanistica svolta abbia indotto una società ad acquistare aree, successivamente oggetto di confisca, facendo affidamento sulla loro edificabilità; in un caso siffatto, oggetto della domanda è una situazione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo, autonoma rispetto ai comportamenti dichiarati illegittimi, in quanto radicata sull’art. 2043 c.c., che non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. b), perchè non richiede direttamente al Tribunale verifiche o controlli su profili riconducibili alla pubblica amministrazione-autorità e non e' configurabile come diritto patrimoniale consequenziale, in quanto riferita ai comportamenti (accertati come illeciti) del convenuto (cfr. in termini: Cass. civ., sez. un., sent. 7 marzo 2005, n. 4805).

DELEGATO ALLA SICUREZZA RESPONSABILE ANCHE SE SENZA FONDI CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 44890 DEL 24 NOVEMBRE 2009 In azienda il delegato alla sicurezza è sempre responsabile anche se senza “portafoglio”. Infatti risponde degli infortuni ai lavoratori anche se non ha i fondi e gli strumenti per attuare tutte le misure antinfortunistiche previste dalla legge. In questi casi deve chiederne l’adeguamento oppure rifiutare l’incarico. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza in esame, ha confermato la condanna nei confronti di un dirigente comunale delegato dal sindaco alla sicurezza.

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CANTIERI: ANCHE IL SUBAPPALTATORE HA UNA PIENA RESPONSABILITÀ SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 42477 DEL 5 NOVEMBRE 2009 La Corte di cassazione ha stabilito che il subappaltatore resta responsabile degli incidenti anche se in cantiere è sempre presente l’appaltatore e un rappresentante del committente.

NO ALLA DUPLICAZIONE DELLE VOCI DI DANNO DA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE CON LA STESSA FONTE CAUSALE CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 20980/2009 Il danno alla professionalità, poiché danno conseguenza e non danno evento, non è suscettibile di valutazione in re ipsa e deve essere provato da parte del lavoratore. Poiché tale danno sussista è necessario, infatti, che si produca una lesione aggiuntiva ed autonoma, con riflessi sulle aspettative di progressione professionale, sulle abitudini di vita del lavoratore e sulle relazioni da lui intrattenute sostanziandosi in un’effettiva lesione della dignità personale del lavoratore. Proprio a causa delle molteplici forme che può assumere il danno da dequalificazione, si rende indispensabile una specifica allegazione da parte del lavoratore, che deve precisare quali di essi ritenga in concreto di aver subito, fornendo tutti gli elementi e le peculiarità della situazione di fatto. Non è quindi sufficiente prospettare l’esistenza della dequalificazione e chiedere genericamente il risarcimento del danno, non potendo il Giudice prescindere dalla natura del pregiudizio lamentato e valendo il principio generale per cui il Giudice non può mai sopperire all’onere di allegazione che concerne sia l’oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto. Questa pronuncia sottolinea l’inammisibilità di una duplicazione delle voci di danno rispetto alla stessa fonte causale attraverso diverse etichettature delle pretese risarcitorie. La Sez. lav. ribadisce dunque l’orientamento espresso dalle Sez. Unite secondo cui le diverse categorie elaborate dalla dottrina e giurisprudenza (danno biologico, danno esistenziale, danno da perdita del rapporto parentale….ecc) costituiscono una mera sintesi descrittiva dell’unica categoria concettuale esistente, quella cioè del danno non patrimoniale, il cui doveroso integrale risarcimento impone di tener conto, nella quantificazione, di ciascun pregiudizio (integrità psico-fisica, dignità della persona….ecc) ma senza duplicazioni.

ARBITRATO, IL COMPENSO AL CT DI PARTE NON VA COMMISURATO AL VALORE GLOBALE DELLA CAUSA MA AL VALORE RELATIVO AI QUESITI OGGETTO DI CONSULENZA CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 23342/2009 La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che la parcella del professionista che segue l’azienda in un arbitrato va commisurata non tanto al valore globale della causa ma solo “a quelle domande rispetto alle quali si sia resa necessaria la consulenza stessa”. Gli Ermellini hanno evidenziato che “l’affermazione del primo giudice, che si vorrebbe interpretare in senso conforme alla tesi sostenuta dall’odierno ricorrente, di segno inequivocabilmente opposto, in quanto posta a base di una decisione reiettiva di tale tesi, recependo, invece, quella secondo la quale la disposizione di cui all’art. 31 del DPR 645/94, nell’ancorare il valore della pratica a quello della domanda o delle domande oggetto della controversia nell’ambito della quale sia svolta l’incarico di consulente, va intesa in senso funzionale, vale a dire con riferimento a quelle sole domande rispetto alle quali si sia resa necessaria la consulenza e non anche a tutte le altre, quand’anche in qualche modo connesse, formulate nel corso del medesimo giudizio. Tale interpretazione deve ritenersi la sola logica e corretta, non essendo concepibile che la retribuzione di una prestazione professionale sia ancorata ad elementi estranei all’ambito dell’indagine svolta dal consulente, quali sarebbero altre domande o capi di domanda, in relazione ai quali, non vendo ravvisato il giudice la necessità di ricorrere, ai fini della relativa decisione, all’ausilio dello stesso, il relativo compenso sarebbe del tutto privo di causale”. “Nel caso di specie - ha aggiunto la Corte -, dunque, deve ritenersi conforme a diritto la decisione impugnata, nella parte in cui ha ritenuto di assumere a base della determinazione del valore della pratica, ai fini della liquidazione del compenso dovuto al consulente di parte, il valore di quel capo della domanda, relativo alle cd. royalties pretese dalla società (…) per la cui quantificazione, da operarsi sulla base degli importi dei fatturati netti nei periodi in contestazione, gli arbitri avevano ritenuto di doversi avvalere della collaborazione di un consulente tecnico di ufficio (alle cui operazioni l’odierno ricorrente partecipò quale c.t. di parte)”.

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AVVOCATO RESPONSABILE VERSO IL CLIENTE SE NON SI ATTIVA PER L’APPELLO CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 24554 DEL 20 NOVEMBRE 2009 L’avvocato che tarda a proporre l’appello è responsabile verso il cliente anche se il nuovo mandato conferito per il secondo grado di giudizio è successivo alla scadenza dei termini per l’impugnazione. Il professionista, infatti, è tenuto a operare in favore del cliente sulla base della procura rilasciata per iniziare la causa anche se rilasciata anni prima. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza in esame, ha accolto il ricorso di due clienti che reclamavano le responsabilità del professionista su un appello presentato in ritardo. Infatti, si legge in sentenza, “nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (1176, 2° comma, c.c.) vale a dire è richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. La valutazione dell'esattezza delle prestazioni da parte del professionista, naturalmente, varia secondo il tipo di professione. Per gli avvocati, la responsabilità professionale deriva dall'obbligo (1176, 2° comma e 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente ai quali sono tenuti a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di chiedergli gli el ementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. Il problema si è già posto con riferimento alle ipotesi di inadeguata o insufficiente attività come difensore, per omissione di impugnazioni, ecc.. o nella violazione di regole ricavabili dal codice deontologico, come quelle del mancato assolvimento dell'obbligo di dare al cliente le informazioni chieste e della violazione del segreto professionale”.

IL PROCESSO NON SI INTERROMPE SE IL DIFENSORE SI CANCELLA DALL’ALBO CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 12261/2009 Il processo non si interrompe per la cancellazione volontaria dall’albo professionale del difensore. È una circostanza, ha spiegato la Corte di cassazione, che non può essere assimilata alla morte del legale o alla radiazione dall’albo. In particolare, ha messo nero su bianco la terza sezione civile, che “la volontaria cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituito non dà luogo all'applicazione dell'art. 301, comma primo, cod. proc. civ. e non determina, pertanto, l'interruzione del processo, in quanto, mentre le ipotesi ivi previste (la morte, la sospensione o la radiazione dall'albo) sono accomunate dal fatto di non dipendere, almeno in via diretta, dalla volontà del professionista o del cliente, la volontaria cancellazione è assimilabile alle ipotesi indicate nel terzo comma del medesimo articolo (la revoca della procura o la rinuncia ad essa)”.

IL DIFENSORE NON DEVE PER FORZA FARSI SOSTITUIRE IN AULA CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 41502/2009 Il difensore ha diritto a ottenere il rinvio dell’udienza richiesto perché lui dev’essere presente in un'altra udienza impegnativa e per la quale non può farsi sostituire da un collega. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza in esame, ha annullato con rinvio una sentenza di condanna per bancarotta nei confronti di una imprenditrice perché i giudici non avevano voluto accordarle un rinvio dell’udienza nonostante il suo difensore fosse impegnato in un altro Palazzo di giustizia con un caso particolarmente complicato. La legge processuale non impone al difensore impedito a comparire all’udienza – ecco come ha motivato la quinta sezione penale – che ne chieda perciò il differimento, l’obbligo di nominare un sostituto, soprattutto se, come in questo caso, con l’istanza di rinvio il difensore aveva dato esaustivamente conto della ragione che gli imponeva di partecipare personalmente all’altra udienza, spiegando che era procuratore speciale dell’imputato e di quella che non consentiva la nomina di un sostituto in un’udienza impegnativa che richiedeva la piena conoscenza degli atti di un procedimento abbastanza complesso”.

L’ ESONERO A VOCE DALLE VISURE SALVA IL NOTAIO DALLA RESPONSABILITÀ CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 25270 DEL 1DICEMBRE 2009 D’ora in avanti responsabilità limitata dei notai sulle visure catastali. Anche l’esonero a voce del cliente salva il professionista da un eventuale risarcimento in caso di problemi sull’immobile. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che con la sentenza in esame ha respinto il ricorso di una società che aveva dispensato a voce il notaio chiedendo espressamente di non fare le visure sull’immobile oggetto della compravendita per motivi di urgenza.

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NOTAIO RESPONSABILE VERSO IL TERZO SOLO SE HA UNA PERDITA DIRETTA CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 22800/2009 La sentenza si inserisce nell’orientamento ormai consolidato della natura contrattuale della responsabilità del notaio nei confronti dei propri clienti per l’esercizio dell’attività professionale da lui svolta. Nel caso di specie il notaio aveva trasferito il sottotetto di un appartamento ed i nuovi proprietari avevano abbattuto il tetto sovrastante la loro proprietà, di cui erano titolari due signore estranee all’atto di trasferimento. Il giudice di primo grado, su richiesta delle proprietarie del tetto, aveva dichiarato l’illegittimità dell’abbattimento ed ordinato il ripristino della situazione “quo ante” con condanna dei proprietari al pagamento delle spese necessarie per i lavori e del notaio, chiamato in causa dai propri clienti, per non aver rilevato l’altruità della titolarità del tetto. Nelle more del giudizio di secondo grado le proprietarie avevano venduto il proprio tetto ai titolari dell’appartamento, facendo così venir meno la materia del contendere ed il conseguente obbligo risarcitorio a carico del notaio, a carico del quale venivano comunque poste parte delle spese dei giudizi di primo e secondo grado. La Cassazione, nel rigettare i ricorsi delle originarie proprietarie del tetto e dei proprietari del sottotetto in ordine alla suddivisione delle spese tra le parti in causa, prende atto della corretta ricostruzione in termini di responsabilità del notaio operata dalla Corte d’Appello. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità del notaio opera nei confronti dei propri clienti quale responsabilità contrattuale, derivante da contratto di mandato o, secondo la tesi preferibile, da contratto di prestazione d’opera intellettuale; viceversa la responsabilità professionale del notaio nei confronti dei terzi estranei all’atto opera come responsabilità extracontrattuale. Pertanto non tutti i terzi sono legittimati alla richiesta di risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ., ma solo coloro i quali abbiano sofferto una perdita patrimoniale immediata e diretta, nei limiti di cui all’art.1223 cod.civ. Conseguentemente il regime di responsabilità del notaio nei confronti di terzi estranei all’atto è comunque subordinato all’effettivo riscontro dei presupposti sanciti dal codice civile in materia di obbligazioni.

L’ACQUIRENTE PUÒ DIMOSTRARE CHE L’EDIFICIO È IN REGOLA. DI FRONTE ALL’INERZIA DEL VENDITORE SI RENDE POSSIBILE IL TRASFERIMENTO DELL`IMMOBILE CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 23825/2009 La regolarita` urbanistica di un immobile promesso in vendita puo` essere dichiarata anche dall`acquirente. Infatti, in caso di non collaborazione da parte del promittente venditore, alla parte che agisce per esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita deve essere consentito produrre i documenti che attestano la legittimita` edilizia di quanto intende comprare. L`importante principio, che spiana la strada a tanti trasferimenti immobiliari, e` stato affermato dalle Sezioni unite civili della Cassazione che, con la sentenza in esame, ha cosi` risolto la questione di particolare importanza sottoposta al vaglio del collegio esteso. La vicenda e` stata originata dal ricorso presentato da un imprenditore che aveva stipulato un preliminare di vendita per l`acquisto di un immobile che doveva essere pagato in parte in contanti e in parte mediante l`esecuzione di lavori di ristrutturazione di un altro bene di proprieta` dei venditori. Questi ultimi, pero`, avevano dato in affitto il bene da restaurare, impedendo di fatto l`esecuzione dei lavori, avevano taciuto l`esistenza di un sequestro conservativo gravante sul fabbricato promesso in vendita e, infine, si erano rifiutati di procedere al trasferimento dello stesso. Per questo motivo l`imprenditore si e` rivolto al tribunale chiedendo al giudice di disporre il trasferimento dell`immobile oggetto del preliminare. Il tribunale ha respinto la domanda, ma in secondo grado la sentenza e` stata riformata. In particolare la Corte d`appello ha stabilito che non vi erano ostacoli al trasferimento del bene in quanto il venditore aveva presentato nel corso del giudizio una dichiarazione giurata da lui sottoscritta nella quale attestava la regolarita` urbanistica del bene per essere stato lo stesso edificato in epoca anteriore al 1° settembre 1967. Secondo il collegio, infatti, l`acquirente poteva produrre in appello questi nuovi mezzi di prova trattandosi nella specie di prove precostituite, cioe` di documenti. La controversia si e` quindi spostata in Cassazione dove e` stata assegnata alle Sezioni unite. I venditori, nel contestare le conclusioni di merito hanno affermato che la dichiarazione giurata proveniente da soggetto diverso dal proprietario dell`immobile da vendere non sarebbe produttiva di effetti in quanto l`unico legittimato dalla legge a rilasciare la conformita` edilizia del bene promesso in vendita sarebbe appunto il proprietario. La tesi non ha convinto i giudici di legittimità i quali, al contrario, hanno affermato che non risponde alle finalita` della legge impedire al promissario acquirente di ottenere «una sentenza che tenga luogo del contratto non concluso fornendo in giudizio la prova della detta regolarita` urbanistica nell`ipotesi in cui il promettente alienante, resosi inadempiente, si rifiuti di produrre i documenti e di rendere la dichiarazione di cui all`articolo 40 della legge 47/85».

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I LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ DEL NOTAIO NEL RILASCIO DELLE PROCURE CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 24682/2009 In tema di responsabilità professionale del notaio, la mancata consegna all’avente diritto da parte del professionista della procura con la quale il figlio autorizza il padre a vendere in rem propriam la casa di cui aveva ricevuto in donazione la nuda proprietà, non è di per sé sufficiente a configurare il diritto al risarcimento del danno in favore del padre per mancata possibilità di vendita del bene stesso. Infatti pur dovendosi riconoscere la responsabilità del notaio per non aver consegnato la procura all’avente diritto ma al figlio dello stesso, affinché si palesi il diritto al risarcimento del danno occorre che si realizzi il presupposto del mancato guadagno e della svalutazione del bene oggetto della procura.

IL CONDOMINIO NON PUÒ CHIEDERE LE SPESE DELIBERATE DOPO IL ROGITO NOTARILE CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIV., SENTENZA N. 23686 DEL 9 NOVEMBRE 2009 In tema di condominio una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell’immobile di proprietà esclusiva, l’alienante perde la qualità di condomino e, poiché l’obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 c.c. è collegato al rapporto di natura reale che lega l’obbligato alla proprietà dell’immobile, alla perdita di quella qualità, consegue che non possa essere chiesto né emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo.

ASSEMBLEA CONDOMINIALE, FUNZIONI DEL PRESIDENTE, INTERVENTI DEI CONDOMINI A TEMPO LIMITATO CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 24132 DEL 13 NOVEMBRE 2009 Il presidente dell'assemblea condominiale - tenuto conto del fatto che la sua funzione consiste nel garantire l'ordinato svolgimento della riunone - ha il potere di dirigere la discussione, assicurando, da un lato, la possibilità a tutti i partecipanti di esprimere, nel corso del dibattito, la loro opinione su argomenti indicati nell'avviso di convocazione e curando, dall'altro, che gli interventi siano contenuti entro limiti ragionevoli. Ne consegue che il presidente, pur in mancanza di una espressa disposizione del regolamento condominiale che lo abiliti in tal senso, può stabilire la durata di ciascun intervento, purché la relativa misura sia tale da assicurare ad ogni condomino la possibilità di esprimere le proprie ragioni su tutti i punti in discussione. Seguendo questo principio la Suprema corte ha confermato sul punto una delibera condominiale nella quale il presidente aveva limitato la durata degli interventi dei condomini a dieci minuti.

DELIBERAZIONE, ADDOSSARE LA RESPONSABILITÀ AL CONDOMINIO, VALORE CONFESSORIO CORTED DI CASSAZIONE, SEZ. CIV, SENTENZA N. 23687 DEL 9 NOVEMBRE 2009 L'attestazione della sussistenza del nesso eziologico di cui al verbale assembleare, rientrante nell'ambito delle dichiarazioni di scienza non ha l'efficacia di una confessione stragiudiziale attribuibile a tutti i condomini (presenti all'assemblea, assenti e dissenzienti) in quanto comportando essa l'obbligo di tutti i condomini di risarcire pro quota i danni provocati (...) e, quindi, l'imposizione di un peso a carico di tutti, è necessario che essa sia condivisa da tutti i condomini, non rientrando nei poteri dell'assemblea quello di imporre oneri al di là delle specifiche previsioni di legge. IL COMUNE NON PUÒ ORDINARE AL CONDOMINIO DI REALIZZARE CANNE FUMARIE PER IMPIANTI AUTONOMI TAR LOMBARDIA, SENTENZA N. 5414 DEL 24 NOVEMBRE 2009 Illegittimo il provvedimento del comune che ordina al condominio di realizzare le canne fumarie di convoglio delle esalazioni degli impianti termici a gas (autonomi) appartenenti a ciascun condomino. Lo ha sancito il Tar della Lombardia che, con la sentenza in esame, ha precisato che non spetta al Condominio intervenire in questioni che si riferiscono alla gestione di parti dell’immobile rientranti nella proprietà esclusiva dei singoli condomini. Infatti nel caso di modifiche agli impianti autonomi, è illegittimo il provvedimento del comune che condanna il Condominio alla realizzazione degli stessi.

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IL CONDOMINO DEVE RIMUOVERE IL CONDIZIONATORE TROPPO RUMOROSO CORTED DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 23807 DEL 10 NOVEMBRE 2009 Il condomino che ha installato un condizionatore troppo rumoroso deve rimuoverlo e rischia anche di dover pagare i danni agli altri inquilini. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza in esame, ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna di far rimuovere un condizionatore troppo rumoroso e ha annullato il danno morale nei confronti di due inquiline solo perché non era stato dimostrato il reato di molestie. SOLO ANNULLABILE LA DELIBERA CONDOMINIALE CON MAGGIORANZA INSUFFICIENTE CORTED DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 24658 DEL 23 NOVEMBRE 2009 Non è nulla la delibera dell’assemblea condominiale che decide sul rifacimento dei muri perimetrali con una maggioranza insufficiente. Al più può essere annullabile e il condomino deve impugnarla in Tribunale entro termini ristretti ma non può opporsi al decreto ingiuntivo che lo condanna a versare la sua quota contestando la delibera stessa. Sono questi i principi affermati dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24658 del 23 novembre 2009, ha respinto il ricorso di un condomino che si era rifiutato di pagare la sua quota per il rivestimento dei muri perimetrali del Palazzo. “Debbono infatti qualificarsi nulle – ha messo nero su bianco la seconda sezione civile – le delibere dell’assemblea prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere con oggetto incidono sui diritti inviolabili sulle cose o sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto; debbono invece qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prevista dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti il procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel pr ocedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto”. IMPOSTA DI REGISTRO, PER LA RETTIFICA BASTA IL VALORE DI MERCATO CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 25377 DEL 2 DICEMBRE 2009 Nella rettifica dell’imposta di registro basta indicare il valore di mercato del terreno. È infatti legittimo l’avviso anche quando il fisco indica genericamente nella motivazione il valore di mercato del terreno, senza specificarne la destinazione urbanistica, e da cui si presume l’edificabilità. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, bocciando la decisione della commissione tributaria regionale. L'IMMOBILE "DESTINATO" A STUDIO RIENTRA NELLA COMUNIONE LEGALE: MA NON PER IL TERZO ACQUIRENTE CASSAZIONE CIVILE, SEZ. SS.UU., SENTENZA N. 22755 DEL 28 OTTOBRE 2009 La dichiarazione di destinazione ad attività professionale contenuta nell'atto pubblico di compravendita di un immobile allo scopo di sottrarlo alla comunione legale dei coniugi non ha efficacia negoziale; però, per quanto riguarda l'efficacia dell'esclusione verso terzi, il sopravvenuto accertamento della comunione legale non è opponibile al terzo acquirente in buona fede.

LEGITTIMANO L’ACCERTAMENTO ANCHE I VERSAMENTI DI CHI È ESTRANEO ALL’ATTIVITÀ DEL PROFESSIONISTA CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 24933 DEL 26 NOVEMBRE 2009 È nuova stretta sui conti dei professionisti. Il fisco può attribuire al reddito, e quindi accertare induttivamente le maggiori imposte, anche i versamenti fatti da un amico o parente, dimostrati in giudizio con distinte e assegni bancari, se la causale del versamento non è giustificata da una fattura. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che con la sentenza in esame, ha respinto il ricorso di un professionista a cui il fisco aveva fatto un accertamento basato su dei versamenti fatti sul suo conto dal fratello della convivente, per lavori di ristrutturazione (avevano dichiarato i due), non fatturati.

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ACCERTAMENTO INDUTTIVO. LA CONTABILITÀ IN NERO VINCE SU QUELLA ALLA LUCE DEL SOLE CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 21975 DEL 16 OTTOBRE 2009 In sede di verifica fiscale, il rinvenimento, da parte degli Organi accertatori, di una contabilità parallela rispetto a quella ufficiale, regolarmente tenuta, legittima di per sé - cioè senza necessità di altro elemento probatorio - il ricorso da parte dell’Amministrazione finanziaria all’accertamento induttivo. A tal riguardo, non rileva il luogo di rinvenimento di tale documentazione, che può essere reperita anche in locali diversi da quelli societari o professionali. Così si è recentemente espressa la Cassazione con la sentenza in esame, nella quale la Suprema corte torna ad occuparsi anche della presunzione di imponibilità ex lege che assiste le movimentazioni bancarie. La sentenza L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza di una Commissione tributaria regionale che – nel confermare la pronuncia di primo grado – aveva ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento emesso a carico di un contribuente, in quanto non era verosimile che le somme versate da quest’ultimo sul suo conto corrente fossero tutte riconducibili a ricavi non dichiarati. In particolare, secondo i giudici di secondo grado, il contribuente aveva fornito adeguata giustificazione per la maggior parte degli assegni versati, mentre l’ufficio finanziario, sebbene avesse fondato l’accertamento su documentazione extracontabile rinvenuta durante la verifica, aveva omesso di suffragare la stessa con ulteriori riscontri probatori. L’agenzia delle Entrate ricorreva eccependo la violazione sia dell’articolo 51, comma 2, del Dpr 633/1972 - che attribuisce agli uffici finanziari il potere di chiedere notizie dei movimenti finanziari sui conti correnti nella disponibilità del contribuente e di presumere la loro inerenza a operazioni imponibili, salvo che il contribuente non dimostri il contrario – sia dell’articolo 54 del Dpr 633/1972, che ammette il ricorso all’accertamento induttivo in presenza del semplice rinvenimento di documentazione extracontabile. La Cassazione ha giudicato entrambe le censure fondate, cassando con rinvio la sentenza di appello. In ordine al primo motivo, i giudici di piazza Cavour – in linea con precedenti pronunce di legittimità – hanno affermato che il citato articolo 51 “…accorda all’ufficio il potere di richiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti sui conti bancari intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenza ad operazioni imponibili, ove non si deduca e dimostri che i movimenti medesimi siano stati conteggiati nella dichiarazione annuale o siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione (v. tra le altre cass. n. 8826 del 2001, n. 6232 del 2003 e n. 374 del 2009)”. Sulla base di tale affermazione, la Corte ha ritenuto errata l’interpretazione dei giudici di appello, per i quali la parificazione tra versamento in conto corrente e ricavo professionale non è attendibile se non suffragata da ulteriori riscontri, seppur indiziari. In particolare, la Ctr aveva genericamente affermato che, per la maggior parte dei versamenti effettuati, il contribuente avesse fornito valide giustificazioni; Ctr che – sempre secondo l’interpretazione della Cassazione – avrebbe dovuto esaminare analiticamente i versamenti e valutare singolarmente le relative prove offerte dal contribuente. Cosa che nella specie non è avvenuta. Anche in merito alla seconda doglianza, i giudici di legittimità hanno confermato un orientamento oramai consolidato (ex multis, Cassazione, sentenza n. 17365 del 24 luglio 2009; sentenza n. 13201 del 9 giugno 2009; sentenza n. 27061 del 18 dicembre 2006), secondo cui “…il ritrovamento, da parte della Guardia di Finanza, in locali diversi da quelli societari, di una contabilità parallela a quella ufficialmente tenuta dalla società sottoposta a verifica fiscale, legittima, di per sé e a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, la rettifica della dichiarazione sulla base di accertamento induttivo…”. Riflessioni conclusive A margine della sentenza in commento, si ritiene opportuno svolgere alcune brevi riflessioni in ordine all’utilizzo, da parte degli uffici finanziari, dell’accertamento analitico-induttivo in presenza di documentazione non ufficiale riferibile all’attività commerciale/professionale del contribuente. Il problema che ha sempre occupato sia la dottrina sia la giurisprudenza, anche nella considerazione del numeroso contenzioso in essere in materia, è la valenza probatoria da attribuire ai brogliacci extracontabili rinvenuti in sede di verifica. Com’è noto, infatti, l’articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973, prevede che l’accertamento di attività non dichiarate può fondarsi anche su presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. In altri termini, il rinvenimento di documentazione “in nero” è sufficiente a legittimare una ricostruzione analitico-induttiva del reddito del contribuente, ovvero costituisce valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge? Al riguardo, la giurisprudenza ha fornito risposta positiva, sia in ordine alla validità indiziaria della documentazione non ufficiale, sia alla possibilità che il contribuente fornisca la prova contraria, sia alla necessità che tale documentazione debba essere allegata all’atto e prodotta in giudizio tutte le volte in cui il contribuente non ne abbia avuto conoscenza in precedenza (Cassazione, sentenze 17365/2009, 13201/2009, 25101/2008, 19902/2008).

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I CARTELLI "NOMINATIVI" INDICANTI L'ITINERARIO DA SEGUIRE PER RAGGIUNGERE LA SEDE DI STABILIMENTI, DITTE, IMPRESE E ESERCIZI COMMERCIALI SCONTANO L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 23383 DEL 4 NOVEMBRE 2009 La Suprema corte ha rimarcato come nella tipologia di cartelli indicanti l'itinerario per raggiungere la sede di stabilimenti di produzione, ditte, imprese e esercizi commerciali, e aventi al loro interno l'indicazione dell'oggetto dell'attività nonché il prodotto e servizio commercializzato, è insita una chiara finalità pubblicitaria che è appunto quella di promuovere e pubblicizzare il prodotto o l'attività svolta dall'impresa. Tali segnali, dunque, rientrano incontrovertibilmente nella previsione di cui all'articolo 5 del Dlgs 507/1993, a mente del quale la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è soggetta all'imposta sulla pubblicità, considerandosi rilevanti, ai fini dell'imposizione, i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

IL PROFESSIONISTA CHE SPENDE QUALCHE MIGLIAIO DI EURO IN CONSULENZE NON PAGA L’IRAP CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 23778 DEL 10 NOVENBRE 2009 Non paga l’Irap il commercialista che spende qualche migliaio di euro l’anno in consulenze di supporto alla sua attività professionale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione cheha respinto il ricorso del fisco dando ragione a una commercialista che aveva ottenuto il rimborso dell’imposta perché, durate l’anno, si era avvalsa solo di collaboratori occasionali, di consulenti aveva dichiarato, e ai quali aveva corrisposto, complessivamente 11mila euro.

NULLE LE MULTE CON IL "PHOTO RED" AL SEMAFORO SE NON È PRESENTE IL VIGILE CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 23084/2009 Anche le multe a chi passa con semaforo rosso sono nulle se l'infrazione è stata rilevata con il "photo red" senza la presenza del vigile. Parola di Cassazione. La Corte, infatti, accogliendo il ricorso di un automobilista ha ricordato che ''la fattispecie dell'attraversamento del semaforo a luce rossa, rilevata solo con apparecchiatura a posto fisso, si presta a possibili errori, in tutti i casi in cui, il veicolo, pur avendo impegnato l'incrocio correttamente col semaforo a luce verde, sia costretto a fermarsi, subito dopo il crocevia, per possibili ingorghi, con la conseguente rilevazione non completa delle varie fasi che solo la presenza del vigile può evitare''. In primo grado il giudice di pace aveva confermato la contravvenzione sulla base della considerazione che l'automobilista non aveva provato il ''non corretto funzionamento dell'apparecchiatura''. La Cassazione ha ora ribaltato il verdetto ribadendo la necessità della presenza del vigile in quanto l'apparecchiatura a posto fisso, soprattutto nei casi di ingorgo, rappresenta un rilevamento che ''si presta a possibili errori''. Nella sentenza si legge inoltre che "non e' decisivo il fatto che l'art. 384 reg. att. del Cds ricomprenda nell'ipotesi di impossibilità della contestazione immediata l'attraversamento dell'incrocio col semaforo rosso perchè si tratta di una norma che non può derogare a quella generale sulla necessità della contestazione immediata, quando possibile, e sulla presenza dei vigili".

INATTENDIBILE LA PERCEZIONE DEL VIGILE SULLA VELOCITÀ - NULLE LE MULTE RILEVATE AD OCCHIO CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 22891/2009 Buone notizie per gli automobilisti dalla Corte di Cassazione. D'ora in avanti infatti dovranno considerarsi nulle le multe per alta velocità inflitte solo sulla base di quello che ha rilevato l'occhio del vigile. Secondo la Corte un agente accertatore può certamente contestare una guida senza cinture o la mancanza di fari accesi ma non può fare multe per eccesso di velocità sulla base della sua "percezione soggettiva" che, spiega la Corte, si deve considerare inattendibile. La decisione è della seconda sezione civile che ha confermato l'annullamento di una contravvenzione per eccesso di velocità inflitta da un carabiniere nei confronti di un automobilista che nella circostanza guidava anche con i fari spenti e senza indossare le cinture. "Il giudice di pace - scrive la Corte - ha chiarito che, dalla stessa descrizione dell'agente, risultavano carenti elementi oggettivi cui ancorare la valutazione operata" sulla velocità eccessiva "che in definitiva era risultata esclusivamente riferita alla sua percezione soggettiva di per sé inattendibile".

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NULLE LE MULTE IN ZTL IN OCCASIONI DI FESTE ED EVENTI SE COMUNE NON MODIFICA SEGNALETICA CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 23661/2009 La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che sono nulle le multe elevate nelle zone a traffico limitato il cui orario è stato esteso dal comune in occasione di festività o eventi senza che sia stato prima modificato il cartello all’ingresso della zona vietata. Gli Ermellini hanno evidenziato che se la giunta comunale prolunga, in un determinato periodo dell’anno, l’orario della zona a traffico limitato, "il Comune deve darne idonea pubblicità, modificando la segnaletica posta all’ingresso dei varchi o in altri modi considerati dalla normativa equipollenti, in modo che l’utente sia adeguatamente informato del provvedimento; l’onere della prova al riguardo spetta all’autorità amministrativa, sicché, in difetto, non può essere affermata la responsabilità dell’opponente che sia transitato nella zona a traffico limitato facendo affidamento su un cartello stradale, posto all’ingresso del varco, che, con riguardo a quella fascia oraria, non ponga alcuna delimitazione né all’ingresso né alla circolazione”.

CIRCOLARE CON MEZZO SOTTOPOSTO A FERMO AMMINISTRATIVO NON È REATO CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 44498/2009 La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che non commette reato chi circola con il mezzo sottoposto a fermo amministrativo. Gli Ermellini hanno infatti evidenziato che “ritiene la Corte, in adesione ad un dominante orientamento di questa sezione, di ritenere l’insussistenza della violazione dell’art. 334 c.p., allorquando la materialità della condotta di sottrazione abbia ad oggetto beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo, ai sensi dell’art. 214 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Conclusione negativa che si impone, considerata l’impossibile riconducibilità del ‘fermo amministrativo’, avuto riguardo ai due distinti profili che attengono al principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali ed al divieto del ricorso della analogia in malam partem”.

COMPRAVENDITA AUTOVETTURE: LA TRASCRIZIONE AL PRA NON HA EFFETTO COSTITUTIVO CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 22605 DEL 26 OTTOBRE 2009 Il sistema giuridico italiano, in materia di contratti con effetti reali, ovvero relativamente ai contratti che producono direttamente il trasferimento di un diritto al momento stesso del formarsi dell’accordo tra le parti, è retto dal cosiddetto principio consensualistico, cristallizzato nella norma dell’art. 1376 c.c (Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato). Detto principio, che opera ovviamente anche nell’ambito della compravendita di autoveicoli, fa si che la trascrizione della vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico (cd PRA) non incida sulla validità, né sia requisito di efficacia del contratto, in cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica immediatamente a seguito del mero consenso delle parti. La trascrizione del cosiddetto “passaggio di proprietà” é preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano avuto causa dal medesimo venditore. Al di fuori di tale ipotesi, le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova da parte di colui il quale risulti dai pubblici registri essere proprietario dell'autovettura.

GLI AMICI A QUATTRO ZAMPE NON SEMPRE DEVONO ESSERE AL GUINZAGLIO CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 23820 DEL 10 NOVEMBRE 2009 I cani non devono sempre avere guinzaglio e museruola. Infatti non può essere multato il padrone se l’amico a quattro zampe gira libero per piccole strade con qualche abitazione intorno. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza in esame, ha ricordato che il divieto, spesso imposto con ordinanze comunali, vale solo nei centri abitati (in senso stretto). Ma non basta. Con la stessa decisione la seconda sezione civile ha stabilito che l’infrazione, qualora cane e padrone siano in città, non va contestata immediatamente dal vigile.

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I PASSEGGERI DI VOLI IN RITARDO POSSONO AVERE DIRITTO AD UNA COMPENSAZIONE PECUNIARIA CORTE DI GIUSTIZIA CE, 19 NOVEMBRE 2009, C. 402-07 passeggeri di voli in ritardo, quando giungono alla destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo previsto possono richiedere, come i passeggeri di voli cancellati, una compensazione pecuniaria forfetaria alla compagnia aerea, a meno che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali. Con la sentenza la Corte di Giustizia precisa i diritti di cui dispongono i passeggeri d'un volo ritardato nei confronti della compagnia aerea secondo il Regolamento CE n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Questo regolamento prevede che in caso di cancellazione del volo i passeggeri possono ricevere una compensazione forfetaria d’importo compreso tra i 250 e i 600 euro, ma non prevede però espressamente che i passeggeri di voli ritardati siano anch’essi titolari di tale diritto. Con la sua odierna sentenza la Corte risponde a diverse questioni pregiudiziali che le sono state sottoposte dal Bundesgerichtshof (Germania) e dallo Handelsgericht Wien (Austria). Questi giudici nazionali sono chiamati a decidere cause nelle quali passeggeri reclamano, rispettivamente alla Condor e alla Air France, il versamento della compensazione pecuniaria prevista dal regolamento in caso di cancellazione del volo, poiché queste compagnie li hanno condotti a destinazione con ritardi di 25 e 22 ore rispetto all’orario di arrivo previsto. La Corte precisa anzitutto che la durata del ritardo, per quanto notevole, non basta per poter considerare un volo cancellato. Un volo ritardato, a prescindere dalla durata del ritardo, non può essere considerato cancellato quando, a parte l'orario di partenza, tutti gli altri elementi del volo come inizialmente programmati, segnatamente l’itinerario, rimangono immutati. Per contro, se la compagnia aerea, successivamente all’orario di partenza previsto, provvede al trasporto dei passeggeri su un altro volo, cioè su un volo programmato indipendentemente da quello per cui i passeggeri avevano effettuato la prenotazione, il volo, in linea di principio, può essere considerato cancellato. Per decidere come qualificare il volo non risultano decisive le indicazioni sul tabellone elettronico dell’aeroporto o le informazioni fornite dal personale, la circostanza che i passeggeri ritirino i bagagli o ottengano nuove carte d’imbarco, né la modifica della composizione del gruppo di passeggeri. Per quanto riguarda poi il diritto alla compensazione pecuniaria, previsto dal regolamento a favore dei passeggeri il cui volo è stato cancellato, la Corte dichiara che i passeggeri vittima di un ritardo subiscono un danno analogo, consistente in una perdita di tempo, e si trovano pertanto in una situazione paragonabile. In effetti, i passeggeri d'un volo cancellato a breve termine hanno diritto alla compensazione pecuniaria anche quando la compagnia aerea offre di trasportarli su un volo alternativo, purché perdano tre ore o più rispetto alla durata inizialmente prevista. Non sarebbe giustificato trattare i passeggeri di voli ritardati in maniera diversa, quando raggiungono la destinazione finale tre ore o più dopo l'orario d'arrivo originariamente previsto. La Corte osserva infine che un tale ritardo non comporta il diritto alla compensazione pecuniaria quando la compagnia aerea è in grado di dimostrare che era dovuto a circostanze eccezionali che sfuggono all’effettivo controllo della compagnia aerea e che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. A questo proposito, la Corte ricorda che un problema tecnico occorso ad un aeromobile non può essere considerato una circostanza eccezionale a meno che derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea in questione e sfuggono al suo effettivo controllo.

UNA CARTA PRIVATA VALE COME RINUNCIA ALLA CASA DELL’EX CONVIVENTE CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 23691 DEL 09 NOVEMBRE 2009 Meno burocrazia nelle separazioni delle coppie di fatto. È infatti valida la scrittura privata con la quale uno rinuncia alla proprietà della casa di fatto comprata insieme ma con i soli risparmi dell’altro. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza in esame, ha accolto il ricorso del figlio (erede) di uomo che aveva comprato con la sua compagna una casa, intestandola a entrambi, ma di fatto pagandola da solo e lei, dopo averlo lasciato, gli aveva firmato una carta nella quale rinunciava alla proprietà dell’immobile. Insomma, con tale rinuncia (“negozio di natura abdicativa”), ha spiegato la seconda sezione civile della Suprema corte, “si è operato, ipso iure, in forza del principio di elasticità della proprietà, l’accrescimento della quota rinunciata in favore dell’ex compagno che, pertanto, data la proporzione delle rispettive quote, è divenuto proprietario dell’intero immobile, poi entrato a far parte della massa ereditaria”.

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SPESE PER IL FIGLIO NATURALE FIN DALLA NASCITA SOLO SE RICHIESTE CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 23630 DEL 6 NOVEMBRE 2009 Negli ultimi anni la magistratura ha avuto la tendenza a responsabilizzare i padri naturali, anche quelli, e forse, soprattutto quelli, che non hanno voluto riconoscere subito i figli. Infatti si è andato consolidando il principio per cui i genitori che hanno riconosciuto il minore solo in un secondo momento devono rimborsare l’altro delle spese sostenute per il bambino fin dalla nascita. Con la sentenza in esame, la prima sezione della Cassazione ha fissato un paletto a questa regola e cioè che il rimborso è dovuto solo nel caso in cui la madre lo abbia chiesto come un suo diritto e non in rappresentanza del figlio minore.

LA EX GIOVANE HA COMUNQUE DIRITTO ALL’ASSEGNO CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 23906 DEL 11 NOVEMBRE 2009 Ha comunque diritto all’assegno di divorzio la moglie giovane e che, in teoria, potrebbe cercarsi un lavoro. Infatti, l’ex non deve il mantenimento soltanto nel caso in cui lei abbia trovato un’occupazione che le permetta di vivere con lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio. Insomma, un lavoretto che l’aiuta a sopravvivere non fa venir meno l’obbligo. Sono questi i principi affermati dalla Corte di cassazione che, con la sentenza in esame, ha respinto il ricorso di un ex marito condannato dal giudice a versare alla giovane moglie un assegno di divorzio

È REATO ALLONTANARE I FIGLI DAL PADRE. I SOLI CONTATTI TELEFONICI NON BASTANO CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 42370 DEL 4 NOVEMBRE 2009 Allontanare i figli dal padre è reato, i contatti telefonici non bastano. Rischia infatti il carcere per sottrazione di minore la mamma che, pur essendo affidataria del figlio, lo porta lontano dall’ex anche se lei ha da sempre dichiarato dove si trova e i due sono rimasti in contatto telefonico. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza in esame, ha respinto il ricorso di una mamma, affidataria del minore, che lo aveva portato in Sardegna, comunicando all’ex marito la nuova residenza e permettendogli di vederlo non appena possibile e di avere con lui continui contatti telefonici. La Corte d’Appello di Bologna, hanno sostenuto gli Ermellini, ha fatto bene a confermare nei suoi confronti tutte le accuse dal momento che era stato accertato che la signora aveva sottratto “scientemente per alcuni mesi” il figlio al padre, senza il consenso di quest’ultimo, portandolo in Sardegna (“luogo raggiungibile solo con un viaggio aereo”). Infatti, dice ancora la Cassazione “il ruolo di genitore non si può esplicare solo con conversazioni telefoniche o con visite saltuarie”.

COPPIE DI FATTO: PER LA LEGGE NON SONO SEMPRE EQUIPARABILI A COPPIE SPOSATE CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 44047/2009 Tornando ad occuparsi delle coppie di fatto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la loro assimilabilità con le coppie sposate non è cosa automatica. Questo perché - spiega la Corte - il rapporto di convivenza può cessare liberamente e in qualsiasi istante. Si tratta di una differenza che diventa rilevante in taluni casi come quelli relativo alla non punibilità in materia di reati contro il patrimonio. La precisazione arriva dalla seconda sezione penale della Corte che ha ribaltato il verdetto dei giudici di merito che avevano stabilito il 'non luogo a procedere' in forza dell'art. 649 c.p. per un convivente accusato di aver sottratto alla compagna degli assegni bancari. Nella parte motiva della sentenza gli Ermellini hanno richiamato una decisione della Consulta del 1988 secondo cui "la convivenza 'more uxorio' non e' sempre e comunque meccanicamente assimilabile al rapporto di coniugio, mancando in essa i caratteri di certezza e di tendenziale stabilità propri del vincolo coniugale, essendo invece basata sull'affectio quotidiana, liberamente e in ogni istante revocabile". I giudici di Piazza Cavour hanno così chiarito che la causa di non punibilità in tema di reati contro il patrimonio puo' essere applicata nei rapporti "incontrovertibili e agevolmente riscontrabili in sede di risultanze anagrafiche, anche riguardo all'epoca di loro instaurazione, il che non sempre avviene nella convivenza more uxorio, il cui accertamento in punto di fatto e' normalmente rimesso alla dichiarazione degli stessi interessati".

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TRATTATO DI LISBONA, UFFICIALMENTE IN VIGORE DAL PRIMO DICEMBRE Il 1° dicembre si è formalmente concluso l'iter delle ratifiche previsto dalle legislazioni dei 27 Paesi aderenti che preludeva all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. In conformità alle rispettive norme costituzionali le ratifiche sono state "parlamentari" ad eccezione, come si sa dell'Irlanda la cui normativa interna dettata dalla Carta Costituzionale prevede che la ratifica venga approvata con referendum popolare. L'evento rappresenta il momento di arrivo dopo una procedura lunga e controversa che aggiunge un tassello

epocale al processo di integrazione europea e, prioritariamente, di tutela dei diritti ed interessi dei cittadini dell'Unione contro le sfide opposte dalla globalizzazione, condiviso e sottoscritto nella capitale portoghese il 13 dicembre 2007 dai 27 Capi di Stato o di Governo e dai rispettivi ministri degli Esteri. L'Italia ha ratificato il Trattato con la legge n. 130 del 2 agosto 2008. Integrazione e capacità di azione Gli obiettivi del Trattato potrebbero apparire molteplici ma, nella sostanza, orbitano intorno alle due finalità di rendere effettiva l'integrazione sebbene nel rispetto degli ordinamenti degli Stati interni e ovviamente delle autonomie territoriali e, parimenti, di garantire ai cittadini dell'Unione una più ampia capacità di azione accrescendo la possibilità di ottenere una tutela piena attraverso procedure decisionali e giurisdizionali più trasparenti. A seguito dell'attuazione delle disposizioni contenute nel trattato di Lisbona l'Unione consolida, nel contempo, la propria capacità d'azione giuridica nelle macro-aree di interesse rilevante dell'energia, della sanità e della protezione civile con la legittimazione ad intervenire con nuove disposizioni concernenti i cambiamenti climatici, i servizi di interesse generale, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, la coesione territoriale, lo spazio, gli aiuti umanitari, lo sport, il turismo e la cooperazione amministrativa. Produzione normativa e scenario internazionale comunitario Quali nuovi orizzonti si manifestano nello scenario internazionale comunitario per le istituzioni deputate alla produzione normativa? La rimodulazione dei ruoli e dei contenuti reca con sé anche la riqualificazione definitoria con cui venivano individuate organi ed istituzioni. Dal primo dicembre viene meno la Comunità europea e, con essa, la convivenza con Unione europea dal momento che viene riassorbita da quest'ultima. Il Trattato sull'Unione Europea (Tue) conserva il suo titolo attuale, mentre il Trattato che istituisce la Comunità europea (TC) viene denominato Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). I nuovi Trattati e i relativi acronimi costituiscono i Trattati su cui è fondata l'Unione, che sostituisce e succede alla Comunità. La struttura dell'Unione fondata sulla triade organizzativa caratterizzata da procedure (e da strumenti giuridici) proprie facente capo alle Comunità europee, politica estera e di sicurezza comune e cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, creata dal Trattato di Maastricht del 1992, viene definitivamente superata - unica deroga è rappresentata dalla sopravvivenza delle procedure specifiche applicabili solo nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC) - per lasciare il passo a procedure più snelle, trasparenti e, soprattutto, "armonizzate". La stessa Carta dei diritti fondamentali, ossia il documento che prevede i diritti civili, politici, economici e sociali riconosciuti ai cittadini europei, assume lo stesso valore giuridico dei Trattati. Determinazione legislativa e applicazione della giustizia Rinnovamento, ciascuno nei propri ambiti di competenza, per gli organi della giustizia e per l'influenza che deterranno nella determinazione legislativa e nella applicazione della giustizia. In sede parlamentare viene, ad esempio, rafforzata la funzione del colegislatore attraverso la rimodulazione della procedura di codecisione, che assume le caratteristiche e il contenuto di una procedura legislativa ordinaria. La novità è palese anche per i meri cultori del diritto: la ridefinizione del ruolo comporta che il Parlamento europeo si colloca su un piano paritario con il Consiglio in buona parte dell'attività legislativa. Il Consiglio europeo assurge ad istituzione dotata di maggiore pregnanza in conseguenza del riconoscimento di una presidenza stabile soggetta al controllo della Corte di giustizia. Al Presidente del Consiglio europeo, eletto per un periodo di due anni e mezzo e con mandato rinnovabile una volta sola, è precluso il contestuale esercizio di un mandato nazionale. Per evitare il perpetrarsi di fattispecie di "paralisi" del processo decisionale storicamente noti vengono ridotti notevolmente i casi per i quali viene richiesta l'unanimità e vengono ampliati gli ambiti, ulteriori 40 settori tra i quali sicurezza e giustizia, in cui il Consiglio dell'Unione vota a maggioranza qualificata con un nuovo

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metodo di calcolo. La maggioranza qualificata non si basa più sui voti ponderati attribuiti a ciascuno dei Paesi membri, ma su un sistema detto di "doppia maggioranza. L'Alto rappresentante dell'Unione È prevista, inoltre, l'istituzione della nuova figura dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che riunisce le competenze in precedenza attribuite all'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune ed al membro della Commissione europea responsabile per le Relazioni Esterne (cd. "doppio cappello"), assumendo il ruolo di vicepresidente della Commissione. L'Alto rappresentante assume una maggiore visibilità come incaricato, nel contempo, del coordinamento dell'azione dell'Unione con i Paesi terzi e del potere di presentare al Consiglio proposte in materia. Viene resa effettiva la democrazia partecipativa attraverso il riconoscimento del diritto di iniziativa popolare. Dall'entrata in vigore del Trattato un milione di cittadini europei (su una popolazione comunitaria di circa 500 milioni di abitanti) ha facoltà di chiedere alla Commissione di presentare una proposta legislativa. Il ruolo dei Parlamenti nazionali nel contesto dell'Unione europea viene potenziato attraverso la partecipazione alle procedure di revisione dei Trattati, il potere di veto assoluto nei confronti di una revisione semplificata e la funzione di controllo del rispetto del principio di sussidiarietà da parte dell'Unione.

AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER PMI E STUDI PROFESSIONALI: ULTIMA CHIAMATA AL 15 DICEMBRE Con il provvedimento n° 300 (pubblicato sulla G.U. il 24/12/2008), il Garante della Privacy ha stabilito che entro il 15 dicembre 2009 le aziende e i professionisti che trattano dati critici e sensibili devono nominare un Amministratore di Sistema e devono dotarsi di tutti gli strumenti informatici opportuni (dispositivi di rete, database, sistemi di sicurezza hardware e software) in grado di "tracciare" gli accessi degli operatori. Le novità riguardano anche le micro e piccole imprese: sono previsti specifici casi di esonero che non dipendono dalle dimensioni del soggetto, quanto dai dati trattati. Le sanzioni previste dal Garante in caso di omissione possono essere anche molto pesanti: da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 60.000.

PRIVACY: NUOVO MONITO PER INVIO SELVAGGIO DI FAX INDESIDERATI Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 17.11.2009) ha reso noto di aver previsto un nuovo divieto per combattere l’invio selvaggio di fax indesiderati. Nel provvedimento, il Garante ha ribadito che l'uso di sistemi automatizzati per inviare messaggi promozionali, come è il fax, impone la preventiva acquisizione del consenso informato e specifico da parte dei destinatari, anche quando si tratti di dati estratti da elenchi categorici o da albi. Con il provvedimento, l'Autorità ha reso noto di aver vietato a una società l'ulteriore trattamento di dati personali, utilizzati senza consenso dei destinatari per l'invio di pubblicità indesiderata e di aver imposto alla stessa la cancellazione di tutti i dati personali per i quali non risulti documentata la manifestazione del consenso all'invio di comunicazioni promozionali.

PRIVACY E SOCIAL NETWORK, I CONSIGLI DEL GARANTE Volete saperne di più sui social network e su come difendere la Vostra privacy in rete? Nei principali uffici postali italiani, si può ritirare gratuitamente la guida messa a punto dal Garante per la protezione dei dati personali ("Social Network: attenzione agli effetti collaterali"), un agile vademecum per aiutare chi intende entrare in un social network o chi ne fa già parte a usare in modo consapevole uno strumento così nuovo. Molti usano Facebook, Myspace, o gli altri social network, ma conosciamo fino in fondo come funziona un social network? Con un click passiamo dalla vita reale a quella virtuale, chattiamo, postiamo, tagghiamo, ma siamo sicuri di "raccontarci" solo ai nostri amici? Quella foto, quel video, quelle informazioni che non ci piacciono o non ci rappresentano più, si possono cancellare dalla memoria infinita di Internet? E i nostri clienti come reagiranno all'ultimo commento inserito nel nostro profilo on-line? La guida del Garante contribuisce a rispondere a queste domande e offre alcuni consigli utili per difendersi in rete. Obiettivo dell'iniziativa, promossa dal Garante in collaborazione con Poste italiane, è quello di aiutare sia persone alle prime armi, sia utenti più esperti, a sfruttare le potenzialità di strumenti di comunicazione tanto innovativi e potenti come le reti sociali, senza correre eventuali rischi nella vita privata e professionale. La guida è in distribuzione in 2800 uffici postali, individuati tra quelli dei capoluoghi di provincia e quelli che servono più Comuni con alta densità abitativa.

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PRIVACY: CARTELLA CLINICA DEL DEFUNTO? IL CONVIVENTE HA DIRITTO ALL’ACCESSO Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 30.10.2009) ha stabilito che il convivente di una persona defunta ha diritto di accedere alla sua cartella clinica se intende fare chiarezza in sede giudiziaria sull’operato del personale medico della struttura sanitaria dove questa era in cura. L’Autorità ha reso noto che il diritto del convivente a prendere visione della cartella clinica del defunto, va rintracciata nell’art. 9, co. 3, del Codice della Privacy che riconosce tale diritto, riferito a dati personali concernenti persone decedute, a ‘chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione’.

UNA PERSONA UN PASSAPORTO: ANCHE PER I BAMBINI Dal 25 novembre 2009 anche in Italia è diventato obbligatorio il passaporto individuale. I minori, quindi, non potranno essere iscritti sul documento del genitore; è inoltre stabilita una durata temporale differenziata del passaporto a seconda dell'età del minore. La norma (L. 166/09, pubblicata nella G.U. n. 274 del 24 novembre 2009), attua il Regolamento CE n. 444/2009, che, al fine di garantire una maggiore tutela ai bambini, introduce il principio "una persona - un passaporto": il documento e i dati biometrici da esso riportati devono essere riconducibili esclusivamente al titolare del passaporto stesso. Sarà così possibile contrastare meglio i fenomeni di sottrazione indebita e tratta internazionale di minori. L'individuabilità è anche garantita dalla durata temporale differenziata del documento, al fine di poterne aggiornare la fotografia in relazione alla crescita del minore. A breve sarà aggiunta, per i maggiori di anni 12, la rilevazione delle impronte, attualmente non prevista. Il passaporto avrà la durata di tre anni per i bambini da zero a tre anni, di cinque anni per i minori da tre a diciotto anni. Per i minori di età inferiore ai quattordici anni, il passaporto potrà essere usato solo a condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori (o del tutore o di altra persona delegata). Rimane invariato il termine di dieci anni per la validità del passaporto ordinario. I passaporti contenenti l'iscrizione di minori rimangono comunque validi fino alla scadenza e tutte le richieste di iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto pervenute fino al 24 novembre 2009 saranno evase fino al 15 dicembre. Dossier "Obbligatorio il passaporto individuale per i minori"

RI-PROGETTARE LA CITTÀ PER TUTTI - CONCORSO DI IDEE FIABA (Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche), Ordine degli Architetti PPC di Ascoli Piceno, Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno, Collegio dei Geometri della provincia di Ascoli Piceno promuovono un concorso di idee per acquisire le migliore proposte progettuali che possano favorire la fruibilità delle nostre città ad una utenza ampliata composta da anziani, bambini, persone con disabilità fisiche o sensoriali, donne in stato di gravidanza e comunque qualsiasi persona che per cause temporanee o permanenti abbia particolari necessità nel vivere quotidiano.

Non esistono limiti né per quanto riguarda l’area di intervento, che può spaziare da una singola via o edificio ad un intero quartiere o anche all'intero sistema città, né per la tipologia di soluzione proposta. Gli unici requisiti sono l’appartenenza dell’ambito di intervento a beni di proprietà di Enti Pubblici o privati ad uso pubblico ricadenti nel territorio della regione Marche e l’abbattimento delle "barriere architettoniche" tenendo presente la definizione che vengono date ad esse dai D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96. La partecipazione al concorso è a carattere Nazionale, subordinata alla seguente suddivisione: - sezione A - interventi realizzati a) categoria A1 - laureati: tutti gli iscritti agli Ordini degli Architetti PPC e Ingegneri b) categoria A2 - diplomati: tutti gli iscritti ai Collegi dei Geometri - sezione B – progetti a) categoria B1 - laureati: tutti i laureati delle Facoltà di Architettura, Ingegneria e Disegno Industriale b) categoria B2 - diplomati: tutti i diplomati e gli studenti universitari c) categoria B3 - studenti: tutti gli studenti di Scuole Secondarie Superiori Premi Per ogni categoria verrà scelto il migliore elaborato che verrà premiato con la somma di € 1.200, oltre a 2 progetti segnalati. SCADENZA: entro 11 febbraio 2010

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UN NUOVO ARREDO URBANO PER CAMERINO - CONCORSO DI IDEE Il Comune di Camerino (MC) indice un concorso di idee per la valorizzazione del sistema delle vie e piazze del centro storico mediante arredo urbano. L’Amministrazione del Comune di Camerino intende procedere ad un’adeguata sistemazione delle piazze e vie del centro storico attraverso la definizione della segnaletica (stradale, monumentale, riferimenti di particolare interesse, tipo fatti accaduti, rinvenimenti archeologici, ecc.), dell’arredo degli spazi pubblici e delle condizioni di modificabilità degli intorni ambientali nell’ottica di una personalizzazione degli ambiti individuati e dei percorsi di collegamento tra questi. Le proposte non dovranno prevedere la modifica delle pavimentazioni recentemente realizzate. La proposta progettuale dovrà essere conforme, oltre che alle normative generali, agli specifici criteri di sicurezza. Sono ammessi alla partecipazione gli Architetti, Ingegneri e Geometri iscritti ai rispettivi Albi Professionali, ai quali non sia inibito – al momento della partecipazione al concorso – l’esercizio della libera professione sia per legge che per contratto o per provvedimento disciplinare. Premi : - 1° Classificato: € 1.000,00. Non è ammesso alcun ex equo. - 2° Classificato: € 500,00. Non è ammesso alcun ex equo. SCADENZA: entro 11 gennaio 2010

SCARICA IL BANDO Ulteriore documentazione sul sito: www.comune.camerino.mc.it

BLUE EARTH, IN ITALIA IL CELLULARE ECOLOGICO Vodafone e Samsung hanno presentato Blue Earth, un dispositivo realizzato con plastica riciclata, dotato di pannello solare e con tecnologia touch. Blue Earth è il primo cellulare ecologico realizzato con plastica riciclata (PCM), dotato di tecnologia touch e un sistema ad alimentazione solare.

CREA UN ELENCO TELEFONICO CON EXCEL 2007 Excel ti consente di creare un elenco telefonico dettagliato dei tuoi contatti, lavorativi e non, e di avere a portata di mano non solo numeri di telefono ma anche altre informazioni utili come l'indirizzo e l'email. In più puoi organizzare i contatti per tipo. Scarica il modello

TROPPA PALESTRA PUÒ RIDURRE LA FERTILITÀ NELLE DONNE Passare troppo tempo in palestra o fare troppi esercizi fisici al giorno può triplicare il rischio infertilità nelle donne. Almeno questo è quanto scoperto da un gruppo di ricercatori della University of Science and Technology della Norvegia in uno studio riportato sul quotidiano britannico Daily Telegraph. Mentre gli esperti concordano sul fatto che l'esercizio fisico ha degli effetti benefici sulla salute, gli scenziati norvegesi sono convinti che questi possano 'rubare' energia indispensabile per una gravidanza. Per arrivare a queste conclusioni i ricercatori hanno coinvolto nello studio 3 mila donne, interrogate sulla frequenza, durata e intensità della loro attività fisica tra il 1984 e il 1986. Dopo 10 anni, i ricercatori hanno interrogato le donne sulle loro eventuali gravidanze. Ebbene, dai risultati è emerso che le donne che hanno fatto attività fisica intensa e molto frequente avevano più probabilità di avere difficoltà a rimanere incinte. Anche prendendo in considerazione altre variabili, come età, peso, stato civile e abitudini generali, i dati hanno mostrato chiaramente che le donne 'troppo in forma' hanno avuto un rischio triplicato di soffrire d'infertilità rispetto alle donne che hanno fatto attività fisica moderata. Le donne giovani sono risultate più esposte a questo rischio. Tra le donne sotto i 30 anni d'età e che hanno fatto tanto esercizio fisico, un quarto di loro non è riuscito a concepire durante i primi anni di tentativi. Tuttavia, i presunti 'danni' dell'attività fisica non sembrano essere permanenti. I ricercatori non hanno ancora ben capito il perchè gli effetti non siano permanenti. Un'ipotesi potrebbe essere che con il tempo il profilo ormonale delle donne migliora. Il consiglio per le donne che vogliono figli di "allentare un po'" con lo sforzo fisico ed evitare gli eccessi, al fine di beneficiare degli effetti vantaggiosi di una attività fisica moderata.

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LA MAGIA DEI MERCATINI DI NATALE Amate le decorazioni natalizie, fate follie per i prodotti artigianali, non vedete l’ora di gustare le specialità tipiche? Ecco la vostra meta ideale: i mercatini di Natale :

Palazzuolo sul Senio, in Toscana, avvolto dalla natura, dal respiro di castagni secolari e di leggiadre faggete, è un borgo silenzioso, dove il calore e le luci delle feste natalizie accrescono l’emozione. Nei quattro giorni del 6, 8, 13, 20 dicembre il paesino in provincia di Firenze si impreziosisce con “Magie dell’Avvento – Mercatini di Natale”. Il tradizionale mercatino di Natale proporrà addobbi natalizi, idee regalo, hobbistica, oggettistica e prodotti tipici locali, avvolti in una coreografia di luci e decorazioni natalizie molto suggestiva. Inizierà l'8 dicembre, per proseguire fino al 6 gennaio 2010 la rassegna “1000 Presepi per

Palazzuolo”, ovvero un simpatico percorso attraverso gli angoli più belli e caratteristici del paese, che saranno adornati da presepi di ogni genere e fattezza creati dai Palazzuolesi. BIANCO NATALE A CORTINA Cortina d’Ampezzo, dal 5 al 31 al dicembre il centro ospita le variopinte bancarelle del Mercatino di Natale lungo tutto Corso Italia. In un arredamento fatto da casette in legno saranno esposti e venduti prodotti vari inerenti al tema delle festività natalizie, dell’artigianato e dei prodotti locali. Ci si potrà sbizzarrire tra prelibate leccornie, fantasiose decorazioni, manufatti artigianali, il delizioso vin brulé... ma soprattutto si potranno trascorrere momenti magici in un suggestivo ambiente natalizio. FOLCLORE TRENTINO NEI MERCATINI DEI BORGHI Alle spalle del Garda e fino ai piedi delle Dolomiti di Brenta, nel territorio dell’Ecomuseo della Judicaria, il Natale accende luci sfavillanti e diffonde un nuovo tepore tra i vicoli, sotto i volti e nelle piazzette di antichi borghi incantati. Il 6,7,8, e poi di nuovo il 13 e 20 dicembre, artigiani, artisti e maestri del gusto propongono le eccellenze locali negli inimitabili Mercatini di Natale di Tenno e di Rango, gioiello di architetture e atmosfere di ieri. Saranno inoltre allestite bancarelle di prelibatezze enogastronomiche della Strada del Vino e dei Sapori dal Garda alle Dolomiti e di artigianato di esclusiva produzione locale. Per l’occasione tornano anche Musica sotto i portici (zampogne, fisarmoniche, musiche e suoni dei Pastori di Natale) e Golose Tradizioni (menu tipici natalizi a base di prodotti trentini, insieme a torta di noci, caffè d’orz e vin brulé). E chi si affaccia nella stalla assiste alla scena commovente del filò: le donne filano la lana e sferruzzano, mentre i nonni con la pipa in mano raccontano storie a bambini dallo sguardo rapito, con le mucche a fare da stufa. In particolare il 13 dicembre a Rango torna il “Natale dei Bambini”, con il borgo che diviene per l’occasione un paese di fiaba

IN AUSTRIA Il Mercatino di Natale di Vienna ha una tradizione lunga sette secoli. Sulla piazza del Municipio si ammira il Christkindlmarkt - il mercato del Gesù Bambino - creato nel 1278 dal re Rodolfo I. Dal 14 novembre al 24 dicembre 2009 sarete ammaliati dalle bancarelle e dagli abeti addobbati. A pochi passi dal municipio si trova la graziosa Maria-Theresien-Platz: qui potrete

ammirare un villaggio natalizio con 64 chioschi, che sarà allestito dal 18 novembre al 24 dicembre. Si possono acquistare oggetti di artigianato tradizionale e si possono ascoltare le orchestre di fiati austriache, i cori di gospel e altri gruppi musicali. Un altro stupendo mercatino è il Mercato della Cultura e del Natale (Kultur- und Weihnachtsmarkt), che ha luogo dal 21 novembre al 26 dicembre nel cortile d’onore del castello di Schönbrunn: un mondo

colorato di giocattoli, presepi fatti a mano e lavori in ferro battuto. Ai Innsbruck Dal 20 novembre al 27 dicembre, davanti al famoso Tetto d’Oro (“Goldenes Dachl”), si susseguono bancarelle di prelibatezze e di decorazioni… ma la caratteristica più straordinaria è l’enorme calendario dell’avvento: le finestrelle che si aprono ogni giorno sono finestre vere, il palazzo è trasformato in calendario!

Da quest'anno si può anche salire con la nuova funivia panoramica e arrivare fino alla stazione dell’Hafelekar, a 2256 metri di altitudine, dove si respira aria pura e le montagne innevate sono vicine... IN DANIMARCA… IL NATALE È PIÙ MAGICO! In Danimarca il Natale è forse la Festa più sentita e attesa dell'anno. Qui le tradizioni hanno radici antiche, e ancora oggi vengono seguite con gioia ed entusiasmo, tanto che trascorre il periodo dell’Avvento in questo paese… è come entrare in una fiaba. A Copenaghen ogni angolo della città

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risplende di luci ed è avvolto da profumi, musiche e magia. Dal 13 Novembre al 30 Dicembre 2009, si tiene il Mercatino del Parco Tivoli, davvero imperdibile. Ci sono ben 85 espositori che nelle graziose casette vendono abbigliamento invernale, marmellate, le caratteristiche porcellane bianche e blu, giocattoli, spezie e decorazioni natalizie. Inoltre ci sono spettacolari giostre per i bambini e il lago del parco di Tivoli diventa una grande pista di pattinaggio su ghiaccio. Si possono anche assaggiare squisitezze come vino speziato caldo, frittelle allo zucchero e alla marmellata, biscotti natalizi e mele caramellate. In molte chiese della città si possono ascoltare suggestivi concerti di musiche natalizie e popolari; si tratta di occasioni uniche per assaporare il vero spirito del Natale. Dal 21 novembre 2009 al 3 gennaio 2010, Århus, la città principale dello Jutlanbd, rallegra gli occhi e delizia il palato dei visitatori con il meraviglioso mercatino nello storico Den Gamle By – la Città Vecchia, mentre dal 27 novembre al 20 dicembre è aperto il mercato artigianale nella vecchia scuderia della città, dove si trovano splendidi oggetti unici, creati sul posto.

NATALE ATTENZIONE AI GIOCATTOLI CONTRAFFATTI Con l'avvicinarsi del Natale sono molti i genitori che cominciano a chiedersi cosa regalare ai figli e quando si parla di giocattoli occorre prestare attenzione a quelli contraffatti e di conseguenza non sicuri. In Italia, infatti, il mercato dei giocattoli contraffatti è in costante crescita ed ha raggiunto negli ultimi tempi il 12% dell'intero settore con un giro d'affari annuo di 30 milioni d euro. Prima di acquistare è importante fare attenzione alla presenza del marchio CE per essere sicuri dell'originalità e della sicurezza del

giocattolo. Il rispetto delle norme e la garanzia della qualità e sicurezza dei prodotti sono le caratteristiche di un mercato trasparente e sano. PER I VOSTRI BAMBINI IL CALENDARIO DELL'AVVENTO

Non si può aspettare il Natale senza un Calendario dell'Avvento, senza le finestrine da aprire ogni sera in attesa dell'arrivo della festa più amata dai bambini! E così, ecco due semplici calendari da realizzare coni vostri bambini. A forma di albero di Natale Realizzarlo è facilissimo! Basta stampare, possibilmente su cartoncino, la pagina delle finestre cliccando qui e quella delle immagini sorpresa cliccando qui , incollarle sui bordi r ritagliare le finestrelle che verranno aperte con il passare dei giorni Dedicato a Babbo Natale Adatto soprattutto per i bambini più piccoli. Stampare il calendario scaricabile cliccando qui Poi, fate colorare ai bambini il cappello e il viso di Babbo Natale. Le caselle del calendario

dell’avvento si trovano sulla barba di Babbo Natale: per segnare i giorni che passano potreste usare dei batuffoli di cotone, da appendere sulle caselle. Così, quando arriverete al 25 dicembre, il vostro Babbo Natale avrà una folta barba di cotone. TRENI: TARIFFE VANTAGGIOSE DAL 13 DICEMBRE NON DIMENTICATE! in vista delle festività natalizie, le ferrovie dello stato praticano prezzi vantaggiosi su molte tratte. In particolare, in seconda classe si può avere uno sconto del 60% comprando il biglietto con almeno 30 giorni di anticipio, o del 30% se lo si acquista 15 giorni prima. Tutte le informazioni su 2tariffe e tratte2 si trovano nel sito www.trenitalia.it, alla pagina promozioni e offerte. PER VEDERE TUTTE LE OFFERTE CLICCA QUI

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L'OVETTO KINDER IN MOSTRA Il MUBA (Museo del Bambino) terrà una serie di workshop per i bambini, in cui verrà stimolata una libera produzione di manufatti con il riciclo dei materiali di scarto industriale proveniente dalla produzione degli ovetti. Le opere create dai bambini saranno esposte in uno spazio dedicato, all’interno della mostra. Si tratta della mostra “Kinder Art”, che sarà alla Triennale Bovisa dal 15 novembre 2009 al 10 gennaio 2010. L’incontro tra l’ovetto Kinder e la Triennale Bovisa ha un esordio curioso e casuale. Più di un anno fa in Kinder arrivò una segnalazione: era stata vista in mostra un’opera

di arte contemporanea, interamente composta di sorpresine (quei piccoli giocattoli che si trovano dentro il Kinder Sorpresa). Lo stupore lasciò presto il campo alla curiosità: e se ce ne fossero state altre di opere d’arte ispirate all’ovetto e alle sue sorprese? Venne avviata una ricerca sulle testate d’arte contemporanea che portò, in meno di due mesi, a 280 segnalazioni. L’ovetto Kinder d’altronde è stato un mito per tre generazioni di bambini. E un mito stimola emozioni, fantasia, ricordi… non è così strano che stimoli anche arte! Sono state selezionate le opere di 21 artisti. In circa quarant’anni di vita, per Kinder Sorpresa sono state studiate e create più di 5000 sorprese diverse, per alimentare la fantasia e la creatività dei bambini. Tra gli artisti che esporranno in Triennale Bovisa ci sono i nomi di Mimmo Rotella, Andreas Grahl, Laurina Paperina, Anushah, Eric Klemm, Carlo Trevisan, Mauro Biffaro, Sabrina Rocca, Jillian Molettiere, Mirko Donati, Jessica Orobello, Solomon Cason. Kinder Art è a ingresso libero. Triennale Bovisa – Milano Dal 15 novembre 2009 al 10 gennaio 2010

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER SCIARE Se vi piace sciare e di solito andate in Piemonte fate attenzione, perché da quest'anno entra in vigore l'obbligo da parte dei gestori degli impianti sciistici, oltre allo skipass anche l'assicurazione per tutti gli sciatori. Chi non sarà in possesso dell'assicurazione, sarà costretto a pagare una multa che parte da un minimo di 40 euro fino ad un massimo di 250 euro. Le novità per la stagione sciistica 2010 non sono molto buone, sopratutto se si

pensa al periodo di crisi che si sta attraversando. Al momento solo in Trentino è in vigore una leggere che obbliga i gestori a proporre anche l'assicurazione, ma non c'è segno di questa legge ne in Valle d'Aosta ne in Friuli. La cosa che non è chiara e una: lo sciatore può anche rifiutarsi di attivare l'assicurazione, ma se durante il percorso gli succede qualcosa nessuno e tenuto a preoccuparsi dello spiacevole evento. Il Piemonte sarà pronto ad aprire la stagione sciistica a partire dal 20 novembre a Prato Nevoso.

I CONSIGLI FENG SHUI 1°consiglio Se possibile in camera da letto non mettere oggetti lavorativi in mostra, come il pc, un libro aperto, la valigetta del lavoro. Per raggiungere un buon sonno è buona cosa estraniarsi da tutto ciò che riguarda “il giorno”, ovvero l’attività giornaliera 2°consiglio Se avete problemi di sovrappeso evitate la cucina arancione perché attiva maggiormente lo yang e quindi fa ingrassare 3°consiglio Per un buon rapporto di coppia evitare la separazione del letto, anche se solo con due materassi. A livello inconscio la divisione “materiale” viene percepita come la divisione della coppia. Preferite un letto unico, con un unico materasso e un unico lenzuolo.

PERCHÉ NON FUNZIONA? GUIDA AI PROBLEMI HITECH Aiuto! Il video si oscura, l'audio non si sente, gli sms non arrivano. Niente paura. La soluzione, a volte, è più facile di quello che si pensa. Ecco un pronto soccorso da tenere a portata di mano per far funzionare il computer, la fotocamera, il telefonino, la playstation, la stampante, lo smartphone, il netbook, la cornice digitale... CLICCA QUI

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ISCRIVITI ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE “Donne Geometra”

Per iscriversi all’associazione occorre compilare la domanda di iscrizione ed inviarla :

Tramite posta elettronica : [email protected]

Tramite Fax : Segreteria 06/42005441

Tramite spedizione postale: Associazione Nazionale “Donne Geometra”

Via Barberini 68 – 00187 Roma La domanda si perfeziona con il contestuale pagamento della quota annuale da versarsi con le modalità sotto riportate.

IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PREVISTA DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO SU: C/C n. 000401061451 Unicredit – Banca di Roma, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma intestato a: Associazione Nazionale “Donne Geometra” Codice Iban : IT66A0300205075000401061451

Collegio G. e Gl, altro Albo/Ordine Professionale, Associazione, Ente, Fondazione Euro 150,00

Iscritto all’Albo dei G. e Gl – Iscritto ad altro Albo/Ordine professionale - Socio di Associazione, Ente, Fondazione Euro 20,00

Praticante Euro 10,00 Studente Euro 10,00 Altro Euro 20,00

• I soci dovranno versare entro il mese di Febbraio di ogni anno la quota Associativa. • Gli interessati possono iscriversi in ogni momento dell’anno, corrispondendo al momento dell’iscrizione

l’intera quota stabilita. • I soci fondatori, i soci onorari, il Presidente Onorario e tutte le cariche onorifiche, sono esenti dal

versamento della quota. Il Socio avrà diritto di partecipare gratuitamente a tutte le manifestazioni che verranno programmate dall’Associazione nel corso dell’anno, al notiziario mensile, speciali e approfondimenti tecnici, alla riduzione dei costi dei corsi di formazione organizzati dall’Associazione, a tutte le convenzioni che saranno stipulate dall’Associazione, alla segnalazione di offerte di lavoro.

Scarica qui la domanda

TUTTE LE DOMANDE DI ISCRIZIONE CHE SARANNO INOLTRATE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2009 COMPRENDONO LA QUOTA DI ISCRIZIONE PER TUTTO L’ANNO 2010

RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2010

Ricordiamo a tuttii nostri associati che per restare iscritto all’associazione e mantenere tutti i

servizi riservati ai soci ordinari, occorre effettuare il versamento della quota annuale di Euro

20,00 entro e non oltre il 31 Gennaio 2010 tramite bonifico bancario sul C/C n. 000401061451

dell’Unicredito – Banca di Roma, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma - intestato

all’Associazione Nazionale “Donne Geometra” - Codice Iban : IT66A0300205075000401061451 .

Per ogni ulteriore informazione puoi contattare il Tesoriere al n. +39.33.32.92.99.17

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A P P R O F O N D I M E N T O

CCLLIIMMAATTIIZZZZAAZZIIOONNEE

RRIISSCCAALLDDAAMMEENNTTOO AA PPAAVVIIMMEENNTTOO Il primo impianto di riscaldamento a pavimento fu

realizzato dai Cinesi più di 2000 anni fa, facendo

scorrere fumi del fuoco dentro cunicoli posti sotto il

pavimento.

L'idea di riscaldare gli ambienti dal basso

(IPOCAUSTUM tr. arde da sotto) fu affinata dagli

antichi romani che “brevettarono” una raffinata tecnica

costruttiva composta da un pavimento rialzato ed

intercapedini murarie perimetrali nelle quali circolava

l'aria calda prodotta da un focolare posto nei locali

inferiori dell'edificio.

Il primo a realizzare e a coprire con brevetto un sistema

di riscaldamento a pavimento, che utilizzava acqua

calda, fu un professore inglese di nome Barker. All’inizio

del XX secolo il brevetto fu ceduto alla Crittal Company

che lo utilizzò per la prima volta a Liverpool nel 1909.

Tornando a tempi più recenti una delle prime applicazioni moderne di questo principio fu inserita nel restauro

della cattedrale di Lodi, per la quale l'ing. Franco Palmizi mise a punto un sistema di serpentine di rame

annegate nella pavimentazione.

Negli anni 50 e 60, questa tecnica venne poi abbandonato perché provocava effetti fisici spiacevoli a chi restava

per molto tempo negli ambienti, come mal di testa o gonfiore alle gambe.

Questo derivava da vari fattori :

Temperature troppo alte a pavimento per lo scarso isolamento degli alloggi;

Inattività termica dei pavimenti troppo elevata dovuta ai pannelli che scaldavano l’intera soletta;

Inadatta termoregolazione .

Per realizzare l’impianto infatti si usava un tubo di acciaio dolce annegato direttamente nelle solette, senza

interposizione di materiali isolanti.

La tecnica attuale consente invece sistemi che migliorano il clima interno in modo significativo e permettono

consistenti risparmi di energia.

A partire dagli anni ’80 la tecnica è mutata completamente, sia per l’impiego di materiali diversi, sia per la bassa

temperatura dell’acqua del circuito che non supera mai i 35-40° C. La conferma della validità di questa tecnologia è

la crescente diffusione di questo tipo di riscaldamento soprattutto nell’Europa centro-settentrionale, dove la quota

di mercato nelle nuove costruzioni supera il 50%.

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Ecco alcuni dei vantaggi del riscaldamento a pavimento:

·L’emissione di calore prodotta dall’intero pavimento consente di avere una temperatura uniforme, evitando i

classici punti freddi che si riscontrano negli impianti con i radiatori.

·Non vi è il fenomeno dell’aria secca.

·Nessuna parete è occupata dai radiatori consentendo di disporre di più spazio nelle abitazioni.

·Inoltre con gli stessi impianti è possibile il rinfrescamento estivo.

La Tecnologia I nuovi sistemi in commercio, pur attingendo concettualmente alle esperienze

del passato, sono completamente innovativi in quanto a materiali, affidabilità

e gestione termica. La bassa temperatura di esercizio infatti evita eccessive

dilatazioni termiche e fastidi circolatori, le serpentine sono realizzate con

tubazioni più leggere, affidabili ed efficienti, la coibentazione è molto

maggiore, la gestione elettronica ottimizza il rendimento termico, la

possibile integrazione con i pannelli solari ad accumulo rende questa

tecnologia quanto mai attuale.

Il sistema denominato “ a galleggiante” consente un ottimo isolamento acustico tra i piani dell’edificio, ma anche e

soprattutto un grande risparmio energetico rispetto al comune riscaldamento tramite radiatori. La temperatura

dell’acqua contenuta nei tubi, infatti, viene mantenuta a una temperatura inferiore ai 40°C, invece dei 70-80 °C.

Rispetto ai sistemi tradizionali, inoltre, gli impianti a pannelli consentono di mantenere l’aria dell’ambiente a una

temperatura più bassa di circa 1-2 °C, comportando un maggiore confort ambientale.

Dal punto di vista dello stato fisico, consentono di ridurre le fastidiose irritazioni alle vie respiratorie, causate dalla

combustione della polvere depositatasi sui radiatori.

Và aggiunto inoltre, che sottraggono l’umidità ai batteri e in particolare agli acari; infatti essa è elemento vitale per

questi microorganismi.

Infine, la bassa differenza di temperatura tra pavimento e ambiente – circa 4°C, evita il formarsi di moti convettori,

riducendo notevolmente il sollevamento della polvere e di conseguenza il favorire delle allergie.

Oggi le soluzioni impiantistiche permettono massima flessibilità e adattabilità sia per condomini, sia per villette

unifamiliari.

L'impianto a pannelli radianti a pavimento , inoltre, facendo scorrere nelle serpentine acqua refrigerata a 15-18°C,

diventa anche un impianto di climatizzazione estiva creando negli ambienti le naturali condizioni di benessere,

come in una casa di montagna in una giornata estiva.

L’acqua che arriva dalla caldaia, dopo essere stata termoregolata, viene convogliata in serpentine poste nella

soletta e da queste cede calore per conduzione al massetto del pavimento diffondendosi nell’ambiente.

L’emanazione del calore avviene attraverso tutta la superficie del pavimento. Gli impianti più innovativi, si possono alimentare con pannelli solari e a energia geotermica. Distribuzione dei tubi, progettazione e posa in opera

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In fase di progettazione, il tecnico definisce il metodo di applicazione appropriato in funzione del tipo di pannello e delle esigenze del fabbricato. Per il pannello con foglia riflettente è più indicata la posa "a serpentina". Con questo sistema si possono usare facilmente le piattine di plastica con i supporti per i tubi che lasciano più libertà per i passi ravvicinati per le pareti esterne.

Inoltre si cercherà di alimentare prima le spire esterne e poi quelle all'interno del locale in modo da avere una temperatura maggiore nelle fasce perimetrali degli ambienti. Per i pannelli con percorsi preformati è consigliabile la disposizione "a chiocciola". In questo modo si ha la possibilità di fare i passi ravvicinati con distanza uniforme di 5 cm anche per la zona centrale del locale.

Gli elementi capillari si dispongono adagiandoli sul pavimento in un percorso rettilineo, mentre i due tubi principali vengono incassati in una scanalatura a pavimento e poi saldati. A questo punto si posa il massetto.

Dalla progettazione alla posa in opera

Il progetto e la tipologia di pannello da utilizzare viene stabilita dal

professionista abilitato all’opera in base alle caratteristiche del fabbricato. La

scarsa cura dei particolari può comportare un cattivo funzionamento

dell'impianto. Prima dell'esecuzione degli intonaci, è opportuno verificare la

necessità di una barriera all'umidità e controllare le quote del pavimento a

disposizione.

Successivamente vengono posizionati i collettori in acciaio o i kit di

regolazione nelle apposite nicchie per poi procedere al loro collegamento idraulico con la caldaia. Si eseguono gli

intonaci facendo attenzione a proteggere i collettori dalle malte.

A ridosso di ogni elemento perimetrale si posa la cornice all'interno della quale si posizionano i pannelli isolanti, a

seconda della metodologia precedentemente scelta.

Costi Nel caso di abitazioni esistenti occorre demolire la pavimentazione esistente, provvedere ad una

adeguata coibentazione del solaio per non disperdere calore unitamente ad una perfetta

impermeabilizzazione del sottofondo per non provocare infiltrazioni nei piani sottostanti in caso

di guasto. La realizzazione dell'impianto costa circa un 60% in più di un sistema tradizionale.

Il Parquet

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Page 43: APPROFONDIMENTO: CLIMATIZZAZIONE, RISCALDAMENTO A … · puntualità e professionalità ed ha avuto la fortuna di conoscere le qualità di questo uomo che ha tirato fuori la Nazione

Nel caso si voglia utilizzare il parquet congiuntamente al riscaldamento a pavimento

occorre sapere che:

• Il rendimento termico sarà inferiore di circa 6 -/- 8% (occorre ridurre il passo delle

serpentine, la caldaia avrà cicli di accensione leggermente più ravvicinati)

• Utilizzare essenze che non soffrano per lo sbalzo termico (ad es. TEAK)

• Spessore massimo 15 mm, consigliato 10 mm (*la dilatazione orizzontale è

proporzionale allo spessore)

• Usare parquet pre-finito e stagionato in fabbrica (meglio se listellare)

• Prevedere spazio perimetrale vuoto di almeno 8mm (giunto di dilatazione)

• Utilizzare collante bi-componente (non utilizzare collanti vinilici)

• Il massetto dovrà essere perfettamente asciutto e dovrà essere sottoposto ad un ciclo preventivo di

riscaldamento (prima della posa in opera del parquet)

• Tra gli ambienti che lavorano a temperature diverse (ad esempio soggiorno e camere da letto) occorre

prevedere una soluzione di continuità

Conclusioni

Vantaggi

• Migliore distribuzione del calore in tutta l'abitazione

• Assenza di fenomeni di convezione (polvere su muri / soffitto generata dai radiatori tradizionali)

• Migliore inerzia termica (il pavimento trattiene e rilascia gradualmente il calore)

• Ottimizzazione dei flussi (l'aria calda tende a salire - la fonte di calore è bene sia più in basso possibile)

• Estetica (non ci sono radiatori in vista)

• Bassa temperatura di esercizio con la possibilità di utilizzare energie rinnovabili

Limitazioni

• Costo di installazione superiore

• Il pavimento deve essere realizzato in materiali conduttivi. Alcuni rivestimenti non sono indicati

• Riparazione e modifiche. In caso di guasto alle serpentine oppure nel caso si desideri modificare l'impianto

occorre rimuovere la porzione di pavimentazione interessata.

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