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Associazione Nazionale Carabinieri Presidenza Nazionale 1. Sulla base dell’esperienza maturata nel settore del volontariato, a seguito di delibera del Consiglio Nazionale, è stata ravvisata l’opportunità di procedere ad una più precisa configurazione in seno all’ANC del volontariato cosiddetto generico. In tale quadro, in riferimento ai principi dello Statuto Organico dell’Associazione, è stata prevista la costituzione nell’ambito della Sezione di “Gruppi di Fatto” che possono svolgere l’attività di volontariato in diversi settori quali: osservazione e segnalazione nei parchi cittadini, difesa dell’ambiente, assistenza nei musei e nelle aree archeologiche, assistenza anziani, portatori di handicap, persone in stato di bisogno, minori, assistenza all’esterno delle scuole, assistenza in occasione di feste, fiere, cerimonie religiose e civili, attività varia (funzionamento biblioteche comunali, telefono amico, assistenza con ambulanza, cura dei monumenti,ripulitura spiagge, assistenza all’interno degli ospedali, raccolta cibo ed indumenti, ecc.). E’ esclusa l’attività di protezione civile. 2. La costituzione di tale Organizzazione: non necessita di alcuna approvazione da parte della Presidenza Nazionale alla quale, tuttavia, dovrà essere inviata, per le valutazioni, tramite l’Ispettore Regionale che dovrà esprimere il relativo parere, la seguente documentazione: a)- copia dell’atto costitutivo, b)- una relazione circa la capacità tecnico-operativa; c)- notizie sull’attività da svolgere; potrà essere revocata dalla Presidenza Nazionale, sentito il parere dell’Ispettore Regionale, in caso di: infrazioni gravi (quali violazioni di legge, comportamenti lesivi del prestigio e del decoro dell’ANC); scarsa attività di volontariato; diatribe varie tra i vari livelli gerarchici, sentito il parere del Comitato Centrale ANC; deve ispirarsi ai principi della legge 11 agosto 1991, nr.266 (legge quadro sul volontariato), nonché alle norme previste dallo Statuto ANC e relativo Regolamento; deve essere deliberata dal Consiglio Sezionale con la condizione della partecipazione di almeno 12 volontari tutti iscritti all’ANC; di cui 7 soci effettivi deve essere registrata presso l’Agenzia delle Entrate. 3. Si precisa che l’organismo: è affidato alle dipendenze del Presidente di Sezione, al fine di evitare che nell’ambito della stessa sezione possano esistere tre strutture (Nucleo, Gruppo di fatto, Sezione), nonché le Benemerite; dovrà redigere un proprio atto costitutivo ; dovrà approntare un registro nel quale debbono essere iscritti i soci che svolgono attività di volontariato così come prescritto dalla suddetta legge (vds.allegato 1); svolgerà l’attività senza fini di lucro (non dovrà essere retribuita in alcun modo) con finalità di carattere sociale, civile e culturale, rivolta a chi si trovi in stato di difficoltà, di bisogno e di emarginazione;

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Associazione Nazionale Carabinieri Presidenza Nazionale

1. Sulla base dell’esperienza maturata nel settore del volontariato, a seguito di delibera del

Consiglio Nazionale, è stata ravvisata l’opportunità di procedere ad una più precisa

configurazione in seno all’ANC del volontariato cosiddetto generico. In tale quadro, in

riferimento ai principi dello Statuto Organico dell’Associazione, è stata prevista la costituzione

nell’ambito della Sezione di “Gruppi di Fatto” che possono svolgere l’attività di volontariato in

diversi settori quali: osservazione e segnalazione nei parchi cittadini, difesa dell’ambiente,

assistenza nei musei e nelle aree archeologiche, assistenza anziani, portatori di handicap, persone

in stato di bisogno, minori, assistenza all’esterno delle scuole, assistenza in occasione di feste,

fiere, cerimonie religiose e civili, attività varia (funzionamento biblioteche comunali, telefono

amico, assistenza con ambulanza, cura dei monumenti,ripulitura spiagge, assistenza all’interno

degli ospedali, raccolta cibo ed indumenti, ecc.). E’ esclusa l’attività di protezione civile.

2. La costituzione di tale Organizzazione:

non necessita di alcuna approvazione da parte della Presidenza Nazionale alla quale,

tuttavia, dovrà essere inviata, per le valutazioni, tramite l’Ispettore Regionale che dovrà

esprimere il relativo parere, la seguente documentazione:

a)- copia dell’atto costitutivo,

b)- una relazione circa la capacità tecnico-operativa;

c)- notizie sull’attività da svolgere;

potrà essere revocata dalla Presidenza Nazionale, sentito il parere dell’Ispettore Regionale,

in caso di:

infrazioni gravi (quali violazioni di legge, comportamenti lesivi del prestigio e del decoro

dell’ANC);

scarsa attività di volontariato;

diatribe varie tra i vari livelli gerarchici, sentito il parere del Comitato Centrale ANC;

deve ispirarsi ai principi della legge 11 agosto 1991, nr.266 (legge quadro sul volontariato),

nonché alle norme previste dallo Statuto ANC e relativo Regolamento;

deve essere deliberata dal Consiglio Sezionale con la condizione della partecipazione di almeno

12 volontari tutti iscritti all’ANC; di cui 7 soci effettivi

deve essere registrata presso l’Agenzia delle Entrate.

3. Si precisa che l’organismo:

è affidato alle dipendenze del Presidente di Sezione, al fine di evitare che nell’ambito della stessa

sezione possano esistere tre strutture (Nucleo, Gruppo di fatto, Sezione), nonché le Benemerite; dovrà redigere un proprio atto costitutivo ; dovrà approntare un registro nel quale debbono essere iscritti i soci che svolgono attività di

volontariato così come prescritto dalla suddetta legge (vds.allegato 1);

svolgerà l’attività senza fini di lucro (non dovrà essere retribuita in alcun modo) con finalità

di carattere sociale, civile e culturale, rivolta a chi si trovi in stato di difficoltà, di bisogno e

di emarginazione;

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si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite

dei propri aderenti. Possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per

l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall’organismo stesso (allegato2);

assicurerà i propri volontari che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e

malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile

contro terzi (vds. nota sulle assicurazioni all. 3);

potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici (Regioni, Provincie e Comuni). Al riguardo, si

richiama il contenuto della circolare nr.0848/26 dell’11 luglio 2012-all.4. E’ appena il caso

di sottolineare che trattandosi di prestazione di lavoro autonomo con rapporto di

collaborazione coordinata e discontinua ai sensi dell’art. 49 ex DPR 917/86 non viene a

costituirsi un rapporto di lavoro subordinato, per cui dovranno essere rispettate le

disposizioni dell’art. 22 della legge n. 724 del 23.12.1994 ; concorrerà, in determinate circostanze, tenuto conto della particolare identità dei propri soci

volontari (prevalentemente Carabinieri in congedo) alle attività di “osservazione e segnalazione”, in

raccordo con i locali Comandi territoriali dell’Arma e delle Forze dell’Ordine, anche a seguito di

protocolli d’intesa; a nome della Sezione:

provvederà a registrare l’atto costitutivo e lo statuto (quello ANC) presso l’Agenzia delle

Entrate (in esenzione d’imposta di bollo e di registro);

dovrà richiedere il codice fiscale presso l’Agenzia delle Entrate (vds.all.5);

le voci di bilancio relative al Gruppo dovranno figurare in quello della Sezione. Tutte le

entrate e le uscite dovranno essere inserite nel bilancio sezionale in quanto l’organizzazione

non ha, al contrario dei nuclei, una autonomia giuridica e finanziaria.

4. V A R I E

Uniforme

Quella indicata in allegato 6-annesso 1. In merito, si richiama il contenuto della circolare

nr.0555/70 del 7 novembre 2011 (annesso 2).

Distintivi

Al di fuori di quelli espressamente previsti per l’uniforme, non sono ammessi altri distintivi. In

particolare, è vietato l’uso della fiamma dell’Arma, alamari, scudetti, gradi militari o simili,

tubolari sulle spalline e quant’altro si richiami all’abbigliamento impiegato dall’Arma.

“Logo” ANC

Le o.v. ANC sono autorizzate all’uso del “logo” ANC nella corrispondenza e sulle uniformi.

Per l’eventuale realizzazione di articoli identici a quelli autorizzati dalla Presidenza nazionale, è

necessaria la preventiva autorizzazione della stessa, anche perché il “logo” ANC è registrato.

Automezzi

E’ allo studio la possibilità di realizzare sugli automezzi iscritti al PRA, a nome della Sezione,

una apposita “livrea”.

E’ vietato, nel contempo, adottare quella prevista per i Nuclei di Protezione Civile stante la

profonda differenza delle finalità delle due organizzazioni di volontariato e la preoccupazione di

indurre in errore le popolazioni. E’ altrettanto vietato l’uso di lampeggianti e di sirene.

Paletta segnaletica. L’uso della paletta segnaletica è consentito soltanto quando espressamente previsto dalla

convenzione. La paletta, di proprietà dell’Ente territoriale locale, deve essere impiegata per il

periodo di durata del servizio e dovrà essere restituita al termine dello stesso (vds.disposizioni in

all.7).

Status giuridico del volontario (vds.allegato 8).

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ALLEGATO 1

L’OBBLIGO DELLA TENUTA DEL

REGISTRO DEI VOLONTARI L’art.3 D.L. 14.02.1992 del Ministero dell’Industria, come modificato dal D.L. 16.11.92 stabilisce che le

organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il

registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in

ogni foglio, da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali

adempimenti (Generalmente è possibile trovare presso gli uffici comunali personale preposto alla

svolgimento di tali funzioni in maniera del tutto gratuita.).

L’autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell’ultima pagina del registro, il numero

di fogli che lo compongono.

I soggetti che aderiscono all’Organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del

registro devono essere iscritti in quest’ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte

dell’Organizzazione.

Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e

la residenza.

In sostanza è necessario riportare nel registro, per ogni nuovo volontario:

Le generalità (cognome e nome)

Il luogo di nascita

La data di nascita

La residenza

Ogni qualvolta i dati riportati nel registro subiscano delle modifiche riguardanti coloro che prestano attività

di volontariato, è necessario apporre delle correzioni che consentano di leggere ciò che si varia,

attraverso una semplice barratura seguita dalla firma di colui che apporta la modifica e

dall’indicazione della data in cui si procede a tale operazione.

Allo stesso modo nel registro in questione devono essere indicati i nominativi dei soci che, per qualunque

motivo, non facciano più parte dell’organizzazione di volontariato o non prestino più la loro opera di

volontari in modo attivo all’interno della stessa (anche se continuano ad essere soci della Sezione), nella data

in cui tale situazione si verifica.

In annesso 1 possibili schemi, a mo’ di esempio, per la tenuta del registro

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ANNESSO 1 ALL’ALLEGATO 1

Data di

ammissione

Cognome e nome Luogo e

data di

nascita

indirizzo Data di

uscita

Firma

del

Presidente

OPPURE

Registraz.

Data di

ammissi one Cognome

e nome

Luogo e data di

nascita

indirizzo

1

2

3

Tot. 3 soci Firma del responsabile della tenuta registro

4 Esce:

Tot. 2 soci Firma del responsabile della tenuta registro

….

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ALLEGATO 2

RIMBORSO SPESE AI

VOLONTARI

L’articolo 2, comma, 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, stabilisce che “L’attività del volontario

non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere

soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per

l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse”.

Sono due le condizioni per cui può avere luogo il rimborso:

1) che si tratti di spese effettivamente sostenute;

2) che tali spese rimangano nei limiti preventivamente stabiliti dall’organizzazione.

In tali parole, le spese devono essere state in qualche modo autorizzate dagli organi direttivi

dell’organizzazione. Autorizzazione che serve per garantire la compatibilità con i vincoli di bilancio

e la loro coerenza con il perseguimento degli scopi istituzionali.

Per chiarire il concetto occorre ricordare, facendo riferimento ai commi 1 e 3 della L. 266/91, che la

qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro subordinato o

autonomo e con qualsiasi tipo di rapporto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte. Inoltre,

perché si parli di attività di volontariato, questa deve essere prestata in modo personale, spontaneo e

gratuito.

Appare così evidente che qualsiasi tipo di retribuzione farebbe perdere la caratteristica essenziale di

gratuità.

I rimborsi spese ai volontari, per gli eventuali riflessi fiscali, devono essere documentati e inerenti

all’attività svolta dall’organizzazione.

Dai documenti si dovrà evidenziare che il destinatario del bene o il beneficiario del servizio è

l’organizzazione di volontariato e non altri soggetti.

Per quel che riguarda le indennità chilometriche si deve fare riferimento, per non essere soggette a

tassazione, alle tariffe ACI, non superandole.

Come regola generale non è ammesso il rimborso spese non documentato; si possono tuttavia

effettuare alcune operazioni ammesse dalla legge, ma solo in casi particolari e con determinati

requisiti.

Per rimborsare le piccole spese non documentabili (telefonate per un evento occasionale, piccoli

scontrini smarriti, carburante utilizzato su vetture di proprietà dei soci per trasferte entro il comune,

sede dell'associazione, etc) è possibile procedere all'erogazione di piccole somme non soggette a

ritenuta, quindi non imponibile né per l'associazione né per il ricevente, alle seguenti e

improrogabili condizioni:

- il rimborso (che nei fatti è un compenso) può essere erogato ai volontari solo occasionalmente e

non ripetutamente;

- non deve essere acconto di maggiori compensi;

- si deve costituire un apposito registro dove riportare le generalità del percepente, data, entità,

causale, firma di accettazione.

Si consiglia di non abusare di tale metodo e di utilizzarlo solo se vi sono le condizioni sopra

descritte. In caso contrario, la somma potrebbe essere considerata compenso e quindi soggetta a

tassazione.

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ALLEGATO 3

ASSICURAZIONE PER IL VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE Ai sensi del decreto ministeriale 14.02.1992 e successive modificazioni, "gli aderenti ad una o.v. che

prestano un'attività di volontariato, il cui nome è compreso nell'apposito registro, devono usufruire di

un'adeguata copertura assicurativa per infortuni e malattie connessi all'attività prestata, nonché per

responsabilità civile per i danni cagionati dell'esercizio dell'attività medesima. Al riguardo, è opportuno

sottolineare:

1. le o.v. sono tenute ad assicurare soltanto i propri aderenti che prestano attività di volontariato; da ciò si

deduce che, possono esserci aderenti che non esplicano alcuna attività ma che concorrono a favore

della o.v. (ad esempio con aiuti economici), senza dare alcun apporto lavorativo.

Poiché il decreto attuativo stabilisce che le o.v. devono istituire il registro degli aderenti che prestano

attività di volontariato, la Compagnia d'assicurazione garantirà la copertura soltanto per gli

aderenti iscritti su detto registro;

2. l'onere concernente il pagamento dei premi è a carico della o.v., salvo che questa non stipuli convenzioni

con gli enti pubblici statali, regionali o locali (i quali se ne faranno carico). Tuttavia, il fatto che

l'onere del pagamento dei premi gravi sull'Ente convenzionato, non solleva la o.v. dalla responsabilità

di assicurare i propri aderenti; 3. la normativa non fissa un importo massimo per la copertura del danno; perciò viene lasciato al prudente

apprezzamento dei dirigenti la o.v. stabilire i massimali da assicurare. Al riguardo, si suggerisce di discutere

della questione in assemblea, in modo da responsabilizzare tutti gli aderenti;

4. la copertura assicurativa obbligatoria si aggiunge, sia a quella in atto goduta da tutti i soci in regola con

l'iscrizione ANC, sia a quella eventualmente stipulata da chi ricopre incarichi istituzionali.

Prima di procedere alla stipula della polizza di assicurazione, possono essere utili alcune indicazioni

sui singoli eventi.

a. INFORTUNIO

è un evento fortuito, violento ed esterno che il volontario subisce esclusivamente nello svolgimento

dell'attività di volontariato /effettuata nei modi e nei termini stabiliti dalla propria o.v.) e determina:

morte, invalidità permanente, ricovero ospedaliero;

b. MALATTIA

in caso di malattia contratta durante l'espletamento della prestazione di volontariato e per causa di

tale prestazione, che comporti il ricovero (ospedale o istituto di cura), deve essere previsto un indennizzo

sotto forma di diaria (di nonna, con un massimo di 30 giorni per ogni ricovero-max 90 giorni l'anno);

c. RESPONSABILITA' VERSO TERZI

nell'esercizio dell'attività di volontariato possono essere causati danni a terzi, dai quali sorge l'obbligo del

risarcimento (art.2043 c.c.). I soci della o.v. sono considerati terzi tra loro.

REGISTRO DEGLI ADERENTI CHE PRESTANO ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L’O.d.V. deve comunicare all'assicuratore presso cui viene stipulata la polizza, i nomi dei soggetti iscritti

e le successive variazioni, contestualmente all'iscrizione nel registro. Nell'eventualità che alcuni volontari

prestino attività per un tempo limitato (es.10-15 giorni l'anno durante il periodo estivo), l'iscrizione deve

essere effettuata all'inizio dell'attività e la cancellazione al termine della stessa. A fine anno, tra la Compagnia

assicuratrice e l'o.v., verrà effettuato il conguaglio e corrisposto il saldo

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ALLEGATO 4

Nr. 0848/26 di prot. Roma, 11 luglio 2012 OGGETTO:-Convenzioni.

SIGNORI ISPETTORI REGIONALI ANC LORO SEDI@

SIGNORI COORDINATORI REGIONALI ANC LORO SEDI@

SIGNORI PRESIDENTI DI SEZIONE ANC LORO SEDI @

SIGNORI PRESIDENTI DI NUCLEO DI P.C. LORO SEDI@

Applicazioni disomogenee da parte delle Organizzazioni di Volontariato e

Protezione Civile dell'ANC delle disposizioni che regolano le "convenzioni" con istituzioni

pubbliche previste dall'art.7 della legge 11 agosto 1991 nr.266 "Legge quadro sul volontariato",

hanno evidenziato episodi oggetto, in alcuni casi, di interventi della magistratura.

1. E' appena il caso di sottolineare che le "convenzioni":

debbono:

rispettare le norme ed i valori etici del volontariato quali la "gratuità" (la natura dei

corrispettivi economici definiti dalle convenzioni è da considerarsi meramente come una

forma di rimborso spese per le attività svolte), la "sussidiarietà" (cioè laddove esista una

esigenza pubblica, altrimenti non affrontabile, gli Enti preposti possono richiedere

l'intervento dei volontari) e la "temporaneità" (impiego di norma valutabile in giorni o

periodi molto limitati);

prevedere la copertura assicurativa per infortuni e malattie nonchè per la responsabilità

civile a seguito di eventuali danni cagionati nell'esercizio dell'attività prestata, il cui

costo sia a carico dell'Ente richiedente;

essere sottoposte alla preventiva approvazione dell'Ispettore Regionale;

possono essere stipulate dai "Gruppi di Fatto" delle Sezioni e dai Nuclei di Protezione Civile

ANC (quest'ultimi quando non svolgono attività di protezione civile), con Enti pubblici

(Regioni, Province e Comuni, ASL, Ospedali, Enti Locali, ecc.) se sono iscritti da almeno 6

mesi nel registro regionale e se dimostrano attitudine e capacità operative (capita, tuttavia,

che vengano stipulate convenzioni da Organizzazioni non iscritte o che lo siano da meno

tempo, possibilità che sembra del resto consentita dalla legge 328/2000 sul sistema integrato

dei servizi sociali ai sensi dell'art.l, coma quinto e art.11), per:

servizi, in raccordo con i locali Comandi territoriali dell'Arma, delle Forze dell'Ordine e

Polizia Locale, di "osservazione e segnalazione" nei parchi cittadini, difesa

dell'ambiente, assistenza nei musei e nelle aree archeologiche, assistenza all'esterno delle

scuole, assistenza in occasione di feste, fiere, cerimonie religiose e civili, ecc..,

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- 2 -

attività varia (funzionamento biblioteche comunali, collaborazione nelle Cancellerie degli

uffici giudiziari, assistenza con ambulanza, cura dei monumenti, ripulitura spiagge,

assistenza all'interno degli ospedali, raccolta cibo ed indumenti, ecc.).

Sono assolutamente vietati servizi che in qualche modo facciano riferimento alle

cosiddette "ronde".

3. Al fine di evitare ulteriori spiacevoli circostanze che oltretutto ledono il buon nome della nostra Associazione, si: richiama l'attenzione dei Presidenti di Sezione e dei Nuclei di Protezione Civile sulla

scrupolosa osservanza della normativa vigente; invitano gli Ispettori Regionali ad informare di quanto sopra anche i Presidenti di

quelle Sezione che non sono collegate on-line, in occasione delle varie circostanze d'incontro.

4 Si trasmette, in allegato, fac-simile di schema di convenzione.

Il Presi -Gen.C.A.

(

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SCHEMA DI CONVENZIONE

II giorno ........... del mese ................... dell'anno......................, sono presenti da una parte (indicare

l’Ente che stipula la convenzione), rappresentato da (indicare l’Autorità che stipula la convenzione)

e dall'altra l'Associazione di Volontariato.................................... (di seguito denominata

Associazione) costituita nell'ambito della sezione ANC di .............................. nel Comune di

............................ con atto del................................e sede in ....................iscritta all'Albo regionale

delle Associazioni di Volontariato con provvedimento n................... del ........., rappresentata dal suo

rappresentante legale Sig.........................residente in ......................, via........................................…

I suddetti convengono quanto segue :

CAPO I – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Art.1

Autorizzazione

Il (indicare l’Ente), autorizza l'Associazione allo svolgimento di attività volontariato quale (indicare

l’attività da svolgere, in cooperazione con le strutture istituzionali (indicare quali)

Art.2

Ambiti dell’attività

L'attività d'intervento degli operatori volontari riguarderà:

-

-

-

Art.3

Procedure dell’attività

Gli operatori volontari, nell'esercizio delle loro prestazioni di cui al precedente art.2, procedono alla

registrazione della presenza e delle attività in apposito verbale, da conservare aggiornato in sede.

Gli operatori, comunque, sono tenuti al rispetto e all'ottemperanza delle leggi, delle norme statutarie

e del regolamento dell'organizzazione vigenti.

Art.4

Durata e luogo dell'esecuzione

L'attività di intervento degli operatori volontari, di cui al precedente art.2, avrà la durata di 90 giorni

a partire dalla stipula del presente contratto e verrà svolta (indicare il luogo) .

L'Associazione si impegna a svolgere con continuità l’ attività convenzionata.

CAPO II – RAPPORTI CON L'ENTE GESTORE

Art.5

Natura del rapporto

Gli operatori volontari effettuano l'attività di collaborazione al servizio di (indicare l’attività della

convenzione) a titolo gratuito e, pertanto, nè ad essi nè all'Associazione è dovuto alcun compenso

da parte (indicare l’Ente) fatti salvi i rimborsi spesa di cui al successivo art. 9. (trattandosi di

prestazione di lavoro autonomo con rapporto di collaborazione coordinata e discontinua ai sensi

dell’art. 49 ex DPR 917/86 non viene a costituirsi un rapporto di lavoro subordinato, per cui

vengono rispettate le disposizione dell’art. 22 della legge n. 724 del 23.12.1994)

Nello svolgimento del servizio, gli operatori si atterranno alle indicazioni contenute nel progetto

presentato all'atto della richiesta ed allegato alla presente convenzione, con modalità organizzative

definite in piena autonomia dall'Associazione medesima.

Art.6

Numero e formazione professionale dei volontari

Il servizio disciplinato dalla presente convenzione verrà condotto da (indicare il numero) operatori

volontari designati dall'Associazione che s'impegna a promuovere la loro formazione professionale

e a comunicare tempestivamente eventuali sostituzioni.

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Art.7

Tesserino di riconoscimento

Il (Indicare l’Ente) provvederà al rilascio di un apposito tesserino personale di riconoscimento di

ogni operatore impegnato nel servizio, al fine di consentire nell'esercizio delle funzioni,

un'immediata identificazione.

Al fine del rilascio del suddetto titolo, il legale rappresentante dell'Associazione dovrà comunicare

i nominativi (dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale) ed un curriculum delle persone impegnate

nelle attività disciplinate dalla presente convenzione, dal quale risulti l’appartenenza all'ANC.

Art.8

Copertura Assicurativa

L'Associazione......................................, antecedentemente all'inizio delle attività, deve dimostrare di

aver adempiuto agli obblighi assicurativi di cui all'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n.266. (indicare

l’Ente) assume a suo carico la spesa concernente detta copertura assicurativa ed a tal fine procederà

al rimborso all'Associazione degli oneri derivanti dalla stipula di apposita polizza assicurativa,

definita in conformità delle indicazioni di cui al citato art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266; i

relativi massimali sono definiti (indicare l’Ente) univocamente per tutte le organizzazioni di

volontariato convenzionate e gli eventuali adeguamenti necessari saranno tempestivamente

comunicati agli interessati.

Permane a carico dell’Associazione ogni responsabilità civile e penale dei danni che, in dipendenza

dello svolgimento del servizio, possano derivare a persone o cose, nonché gli eventuali oneri

derivanti da danni od infortuni che eccedano i massimali assicurati.

Art.9

Rimborsi spese

Ai volontari in servizio verranno rimborsate le spese vive eventualmente sostenute per la

prestazione delle attività contemplate dalla presente convenzione (come previsto dalla vigente

disciplina in materia), che saranno liquidate dall'Associazione di appartenenza.

A tal fine, l'Associazione presenterà, al termine di ogni semestre di attività, unitamente ad una

relazione sulle attività svolte, l'elenco delle spese sostenute, corredate da idonea documentazione

contabile in originale e tre copie, e da dichiarazione del legale rappresentante attestante che le spese

di cui sopra non sono coperte dal contributo di altra amministrazione pubblica.

Il (indicare l’Ente) provvederà alla liquidazione degli importi suddetti nei limiti delle disponibilità

di Bilancio e previo accertamento della congruità dei rimborsi proposti, nonché della regolarità

della documentazione fornita e della corretta esecuzione delle attività convenzionate.

Art.10

Attrezzatura e sede operativa

Il legale rappresentante dell'Associazione potrà presentare, entro un mese dall'entrata in vigore della

presente convenzione e successivamente ad ogni eventuale rinnovo, il preventivo dei materiali

ritenuti di primaria necessità per l'esercizio dell'attività da individuarsi nelle sotto elencate

categorie:

Il (indicare l’Ente), previa valutazione discrezionale, potrà assumere 1'onere derivante nell'ambito

dei fondi annualmente disponibili per la gestione ordinaria.

Le attrezzature sono concesse in uso gratuito all'Associazione, limitatamente al periodo di esercizio

di attività disciplinata dalla presente convenzione.

L'Associazione si impegnerà contestualmente, all'atto della consegna, ad una corretta manutenzione

delle stesse.

Il (indicare l’Ente), potrà assegnare in uso gratuito, limitatamente al periodo di vigenza della

presente convenzione una sede operativa per l'esercizio dell'attività di competenza (riunioni di

gruppi di lavoro, assemblee, ecc.) da identificarsi nell'immobile sito in

via............................................... .

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Art.11

Esercizio del diritto d'accesso alle informazioni

Nell'ambito dei rapporti di reciproca collaborazione con i competenti uffici del (indicare l’Ente), il

legale rappresentante dell'Associazione Sig. ............................................ esercita il diritto di

accesso alle informazioni, nelle forme previste dalla disciplina vigente, in merito agli atti

amministrativi aventi rilevanza nel quadro dei settori di intervento di cui all'art.2 della presente

convenzione.

CAPO III – NORME DI COMPORTAMENTO, REVOCA E RINNOVO DELLA

CONVENZIONE

Art.12

Norme di comportamento

Gli operatori volontari sono tenuti, nell'ambito del servizio, disciplinato dalla presente convenzione,

a comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonchè consoni al

comune senso della civica educazione: devono sempre risultare decorosi nell'abbigliamento e

nell'immagine della propria persona ed indossare l’uniforme dell’ANC prevista per tale tipo di

servizio.

L'Associazione è tenuta a garantire l'idoneità al servizio degli operatori prescelti e la correttezza dei

rispettivi comportamenti nei confronti dei diritti dell'utenza, sulla base delle indicazioni contenute

nella presente convenzione e di eventuali direttive specifiche fornite in proposito dal (indicare

l’Ente).

Nel caso di accertate violazioni di quanto disposto dal presente articolo, con riferimento particolare

ed eventuali abusi della qualifica di operatore volontari provvederà all'immediato ritiro del

tesserino di riconoscimento all'operatore interessato, fatti salvi eventuali provvedimenti previsti dal

successivo art.13.

Sussisterà inoltre una collaborazione ed assistenza per servizi specifici tra funzionari responsabili

dell'Amministrazione e il coordinatore dell'Associazione.

Al termine della presente convenzione, sarà rilasciato all'Associazione un attestato sul buon

funzionamento dell'attività svolta dai volontari da parte dell'Amministrazione responsabile.

Art.13

Rinnovo della convenzione

La presente convenzione ha la durata di 90 giorni, salvo disdetta di una delle parti contraenti, sarà

rinnovata con modalità da convenirsi fra le due parti un mese prima della scadenza prevista.

Art.14

Verifica dello svolgimento del servizio

Il (indicare l’Ente) è incaricato di vigilare sul rispetto di quanto stabilito dalla convenzione ed a tal

fine può disporre in qualsiasi momento 1'effettuazione di visite ispettive per verificare il corretto e

regolare svolgimento del servizio previsto.

Art.15

Foro competente

Per la definizione di eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione è competente il

Foro di................................., con esclusione del ricorso alle competenze arbitrali di cui agli artt. 806

e seguenti del c.p.c. .

Art.16

Oneri fiscali

Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto sono a carico di.(indicare l’Ente).

Letto, confermato e sottoscritto.

AUTORITA’ INCARICATA ALLA STIPULA

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

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ALLEGATO 5

Dpr 29/09/1973 Nr.605 – Art.2. Iscrizioni all’anagrafe tributaria e cancellazioni.

IL CODICE FISCALE

Sono iscritte all’anagrafe tributaria, secondo un sistema di codificazione stabilito con decreto del

ministro delle finanze, le persone fisiche, le persone giuridiche e le società, associazioni ed altre

organizzazione di persone o di beni prive di personalità giuridica., alle quale si riferiscono i dati e le

notizie raccolti ai sensi dell’art.1, o che abbiano richiesto l’attribuzione del numero del codice

fiscale norma dell’art.3 e del terzo e quarto comma dell’art.11. Le modalità perla cancellazione

dall’anagrafe tributaria dei soggetti estinti sono stabilite con decreto del ministro delle finanze.

Il codice fiscale identifica, quindi, un’attività, una persona fisica, una persona giuridica, una società,

un’associazione o altre organizzazioni di persone e di beni prive di personalità giuridica,

all’anagrafe tributaria.

Se l’associazione è stata costituita in forma scritta (registrata o meno) è necessario dare

comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’avvenuta “nascita” di questo nuovo soggetto. Questi

rilascerà un codice fiscale e solo da questo momento l’associazione esiste per lo Stato. E’ possibile

ottenere il C.F. anche sena essere registrati all’Agenzia delle Entrate.

Avere il C.F. non significa essere una Persona Giuridica e non obbliga alla compilazione della

dichiarazione dei redditi.

Il C.F. è indispensabile per: acquistare beni con fattura – intestare all’associazione beni immobili

(tramite il suo rappresentante legale); - stipulare contratti di locazione;- richiedere contributi e/o

rimborsi spese a istituzioni;- erogare compensi; - versare ritenute d’acconto;- compilare

dichiarazioni fiscali sia proprie (modello UNICO) che per dipendenti;- percepire dividendi;-

esercitare attività commerciali abituali;- sfruttare la clausola del TUIR secondo cui si può chiedere

un corrispettivo per un servizio che non diventa attività commerciale se il corrispettivo non supera i

costi vivi;- non compi attività commerciali, non fai l’UNICO, ma devi documentare i costi con le

fatture, e per avere le fatture bisogna avere il C.F.

In una associazione non riconosciuta, dotata di Codice Fiscale, l’elezione di un nuovo Presidente

deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate, che provvede a modificare i dati del

rappresentante (senza alcuna spesa). Se cambia qualcosa (sede, presidente ecc.) è opportuno

chiedere sempre alla locale sede dell’Agenzia delle Entrate se vanno apportati aggiornamenti al

C.F. e agli atti registrati in modo da essere sempre in regola con le normative.

IL MODELLO DI RICHIESTA DEL CODICE FISCALE

Il modello prestampato è disponibile presso tutte le sedi dell’Agenzia delle Entrate.

Il modello va compilato nelle parti previste e consegnato allo sportello competente dell’Agenzia

delle entrate che rilascia il relativo certificato di attribuzione.

In caso di smarrimento o variazioni dei dati, utilizzando lo stesso modello e la stessa procedura, è

possibile richiedere un duplicato o far modificare i dati significativi.

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ALLEGATO 6

L’uniforme degli appartenenti all’organizzazione di Protezione Civile e dei “Gruppi

di Fatto” delle Sezioni è prerogativa esclusiva degli aderenti.

Essa è indossata esclusivamente nei servizi comandati e nelle cerimonie ufficiali.

Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto sopra indicato. Gravi e perpetuate

violazioni potranno comportare sanzioni (es. allontanamento dall’o.v., espulsione

dall’ANC, ecc.)

Nel nr.2/2010 della Rivista “Le Fiamme d’Argento è stata pubblicata la direttiva del

Consiglio Nazionale relativa all’adozione da parte dell’ANC dell’uniforme che dovrà

essere utilizzata dai volontari dei Nuclei di Protezione Civile e da quelli che svolgono

attività di volontariato generico “Gruppi di Fatto” delle Sezioni.

Tuttavia, di seguito si riportano i vari tipi di uniforme per detta Organizzazione:

a. uniforme di servizio/di lavoro: relativa a:

periodo invernale: quella indicata nell’annesso 1, con berretto colore bleu

tipo baseball, completata di pile di colore bleu in tessuto 100% poliestere in

uso ai nuclei di protezione civile sul quale dovranno essere applicati:

lato destro del petto: stemma dell’Associazione con scritta “Volontariato”;

lato sinistro del petto: velcro porta etichetta con l’indicazione della Sezione di

appartenenza;

schiena: dicitura Associazione Nazionale Carabinieri;

periodo estivo: polo con le stesse caratteristiche del pile.

b. uniforme ordinaria/di rappresentanza per particolari servizi svolti all’interno

(musei, mostre, apertura di palazzi d’epoca,ecc.) :

periodo invernale: divisa sociale con berretto colore bleu tipo baseball, bracciale

con monogramma “Volontariato” nella manica sinistra;

periodo estivo: camicia azzurra con manica corta , berretto colore bleu tipo

baseball, bracciale con monogramma “Volontariato” nella manica sinistra, scarpe

basse nere.

Allo stato attuale esiste la convenzione con la Ditta PARICOP telefono: 335/6245640

e 071/7223455, e-mail: [email protected] mentre è cessata la collaborazione con

la ditta “Arma Service” di Torino.

UNIFORMI

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ALLEGATO 6 ANNESSO 1

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ANNESSO 2

Associazione Nazionale Carabinieri Presidenza Nazionale

Nr.0555/70 di prot. Roma, 7 novembre 2011

OGGETTO:- Osservanza normativa riguardante le uniformi.

Sigg. ISPETTORI REGIONALI ANC LORO SED

Recenti episodi, oggetto di indagini giudiziarie,

ripropongono il delicato tema dell'uso delle uniformi sociali.

La normativa al riguardo (uniforme sociale in senso stretto, considerata

nell'allegato al Regolamento di esecuzione dello statuto organico; uniforme della

protezione civile e del volontariato ordinario disciplinate dalla delibera del

Consiglio Nazionale nella seduta del 18 dicembre 2009, le cui foto sono state

pubblicate sul nr.2/2010 della Rivista "Le Fiamme d'Argento") ) è chiara e

dettagliata nella foggia dell'abbigliamento, nei colori degli indumenti, nella

definizione dei distintivi, nelle circostanze di utilizzo.

E' detto, in particolare, che l'uso degli alamari, contrassegno

inequivocabile di appartenenza all'Arma, è riservato esclusivamente ai soci

effettivi e limitatamente al soprabavero blu filettato di rosso indossato

nell'uniforme sociale: giammai gli alamari possono applicarsi nelle tute

della protezione civile e del volontariato generico.

Ciò premesso, si interessano le SS.LL. a vigilare sul corretto uso delle

uniformi, richiamando l'attenzione dei singoli soci, nonché dei Presidenti di

Sezione e di Nucleo, in occasione delle varie circostanze d'incontro.

Si prega confermare ottemperanza.

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ALLEGATO 7

Associazione Nazionale Carabinieri Presidenza Nazional

Nr.811/14 di prot. Roma, 16 dicembre 2011

OGGETTO:-"Palette" segnaletiche.

SIGG. ISPETTORI REGIONALI ANC LORO SEDI

SIGG. DELEGATI REGIONALI ANC LORO SEDI

----------------------

1.Nonostante numerose direttive, continuano ad essere disattese da parte dei

volontari dei Nuclei di Protezione Civile e "Gruppi di Fatto" delle Sezioni le

disposizioni relative all'uso e detenzione delle "palette" segnaletiche sulle quali,

in molti casi, é indicata la scritta "Associazione Nazionale Carabinieri".

2. Al riguardo, si:

invitano le SS.LL. a richiamare l'attenzione dei singoli soci, nonché dei

Presidenti di Sezione e di Nucleo, in occasione delle varie circostanze

d'incontro, ad una corretta utilizzazione dei dispositivi in argomento,

aggiungendo che alle sanzioni previste dal codice della strada, la Presidenza

Nazionale:

risponderà ai comportamenti scorretti con richiami scritti rivolti al singolo

volontario e all'Odv. di appartenenza, affinché vigili sul comportamento

degli associati;

si riserva, nel caso di "Gruppi di Fatto", di procedere all'espulsione degli

stessi dall'Organizzazione, qualora i richiami non fossero sufficienti ( i

volontari dei Nuclei di P.C. restano soggetti alla normativa disciplinare

interna al nucleo);

trasmettono, in allegato, le modalità di impiego di tali segnali distintivi.

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PALETTA SEGNALETICA

Non è ammesso l'uso di segnali distintivi (le cosiddette "palette") in quanto

lo stesso è riservato al personale incaricato della prevenzione e

dell'accertamento dei reati in materia di circolazione (artt.11 e 12 del

Codice della Strada e artt.21-24 del conseguente regolamento di

esecuzione ed attuazione).

Fra i "soggetti" autorizzati all'uso del segnale distintivo (elencati all'articolo

12 del Codice della Strada) non figurano i volontari ai quali non è permesso

svolgere servizi di polizia stradale e pertanto non possono e non debbono

operare nonché detenere palette durante il normale svolgimento delle attività

istituzionali.

Fanno eccezione i casi di reale emergenza durante il quale il "volontario"

coadiuva tutti gli organismi istituzionali (Polizia, Carabinieri, Vigili

Urbani,ecc.) chiamati a fronteggiare l'emergenza stessa. In questi

frangenti al Volontario può essere a f f ida ta , con uno scopo ben

p rec i so , l a pa l e t t a in aus i l io a l persona l e dell'amministrazione statale

o locale impegnata nei soccorsi.

In sostanza, il volontariato utilizza la "paletta" solo su indicazione e nei limiti

(anche temporanei) delle direttive ricevute dai soggetti pubblici (agenti di

polizia, vigili,ecc.) titolari dell'uso delle stesse.

Inoltre, l 'art .15 del Regolamento per l ' ist ituzione di una

organizzazione di volontariato prevede che l'uso della paletta

segnaletica è consentito soltanto quando espressamente previsto dalla

Convenzione. La paletta, di proprietà dell'Ente territoriale locale, deve essere

impiegata per il periodo di durata del servizio e dovrà essere restituita al

termine dello stesso.

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ALLEGATO 8

STATUS GIURIDICO DEL VOLONTARIO In base alla vigente normativa, il volontario che fa parte di una o.v., anche nella fase

dell’emergenza, non gode di particolare qualificazione giuridica. In altri termini, è un cittadino che

presta attività di volontariato “in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione

di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di

solidarietà” (art.2 legge n.266/1991). Lo status del soggetto investito di “mansioni di interesse pubblico” viene identificato dal Codice

Penale come:

incaricato di pubblico servizio (art.358);

esercente un servizio di pubblica utilità.

Non può essere, pertanto, un pubblico ufficiale in base all'art. 357 codice penale.

Pubblico ufficiale è colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o

amministrativa, ruoli che in nessun caso sono del volontario. Come emerge dal citato articolo del

codice penale, vi sono vari tipi di pubblico ufficiale, ma per ribadire il concetto il volontario in

attività non è un agente delle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale,

Guardia di Finanza...).

In nessun caso, quindi, il volontario è un pubblico ufficiale, come lo sono invece le Forze

dell'Ordine, potendo operare al più solo come supporto/complemento a queste ultime, affiancandosi

ad esse con le proprie diverse competenze.

Così, da un lato il volontario non può agire da pubblico ufficiale, dall'altro il cittadino non può

chiedere/pretendere che il volontario in attività assuma tali compiti.

Agli effetti della legge penale (art.358), sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a

qualunque titolo, prestano un pubblico servizio [...]").

Il pubblico servizio è attività caratterizzata dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi

propri della pubblica funzione, essendo solo accessoria o complementare a questa.

Nello svolgimento delle proprie mansioni, il volontario è soggetto a responsabilità di ordine:

morale (riguarda la propria coscienza);

legale, civile e penale;

disciplinare, che consiste nella violazione di norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti

interni del Gruppo di appartenenza.

Cosa il Volontario non può assolutamente fare come incaricato di pubblico servizio

Per prima cosa tutto ciò che ricade nelle funzioni del pubblico ufficiale. Ecco alcuni esempi:

chiedere i documenti e/o effettuare perquisizioni;

procedere al fermo di una persona;

elevare contravvenzioni;

intervenire in ambito di ordine pubblico;

gestire autonomamente come singolo o come squadra la viabilità stradale, acquea, pedonale

(comprese qualsiasi tipo di scorta).

E, inoltre:

decidere di utilizzare autonomamente senza autorizzazione i dispositivi luminosi ed acustici di

allarme (sirena e lampeggiante blu) e la “paletta”;

decidere autonomamente di violare senza autorizzazione i limiti di velocità;

assumere ruoli operativi tipici di altri Enti, quali ad esempio:

gestione dell'intervento tecnico urgente di contenimento e spegnimento di un incendio, di

rimozione di intonaci e/o di oggetti pericolanti, di apertura porta di un'appartamento (sono

compiti dei V.F.);

dare prestazioni tecniche sanitarie (è compito di un medico e del S.U.E.M);