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Sintesi di BONOCORE “Diritto commerciale1

Buonocore Commerciale

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Sintesi ben fatta del manuale di diritto commerciale di Buonocore

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LE FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE

Sintesi di

BONOCORE

Diritto commerciale

LE FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALEIl diritto commerciale , per sua natura, un diritto in continua e percepibile evoluzione. Le sue fonti possono essere divise in tre gruppi: fonti legali, fonti consuetudinarie e fonti diverse da leggi, regolamenti ed usi.

Tra le fonti legali, accanto alla Costituzione e al codice civile, vanno menzionate: la legislazione speciale, la legislazione comunitaria ed i regolamenti i quali, per quanto fonte antica, sono (anche per il diritto commerciale) la vera novit degli ultimi dieci anni.

Per quanto concerne gli usi, si parla di usi commerciali, normalmente relativi ad aspetti contrattuali non disciplinati da norme scritte, quindi usi interpretativi del contratto concluso senza esplicita previsione delle parti sul punto, senza comunque escludere gli usi legali, frutto di prassi consuetudinarie.

Il terzo gruppo di fonti quello delle fonti diverse da quelle legali, cio: i codici collettivi e individuali; la lex mercatoria; i Principi Unidroit.

I codici possono essere definiti come gruppi di norme ordinate intorno ad una materia determinata e predisposti, di regola, dagli stessi imprenditori. Tra i codici collettivi si annoverano: alcuni tipi di regolamento; le condizioni generali di affari; i contratti normativi; i codici di lealt e di correttezza professionale. Tra i codici individuali assumono posizione di spicco i contratti-tipo predisposti da singoli imprenditori e consistenti in uno schema di contratto che sar sottoposto a tutti i futuri potenziali contraenti dellimprenditore stesso.

Il secondo tipo di fonte extralegale la lex mercatoria (legge dei mercati), nata dal ceto dei mercanti che per tutto il Medioevo la adott come una vera e propria lex universalis; essa ha conservato la funzione di rendere il pi possibile uniforme la regolamentazione del settore dei rapporti commerciali e dei traffici attraverso lindividuazione di quei principi e di quelle regole affermatesi nella pratica del commercio internazionale, con lobiettivo di creare un vero e proprio ordinamento giuridico soprannazionale a s stante. necessario, per, tenere in considerazione che un giudice ordinario tenuto ad applicare il proprio diritto nazionale senza potersi appellare a questo ordinamento che la lex mercatoria, a meno che le parti di un contratto non labbiano espressamente richiamata.

La fonte extralegale pi nuova costituita dai Principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali, destinati a coprire lintera area del diritto contrattuale, senza per avere alcuna efficacia vincolante, potendo nella pratica trovare applicazione solo grazie alla loro capacit di persuasione. Le idee portanti sono: la libert contrattuale, la buona fede, i mezzi di protezione contro i soprusi nella contrattazione, lapertura verso gli usi; gli scopi sono individuati nellessere utilizzati per linterpretazione o lintegrazione degli strumenti di diritto internazionale uniforme.IL PROFILO SOGGETTIVO DELLIMPRESA

LIMPRENDITORE IN GENERALE

Impresa e imprenditore nel codice civile e nella Costituzione. Lart. 2082 c.c. qualifica imprenditore chi esercita professionalmente unattivit economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi.Lart. 41 Cost. indica i caratteri e le finalit non dellattivit imprenditoriale bens dellattivit economica, la quale nella maggior parte dei casi organizzata ad impresa ed quindi attivit dimpresa, e sancisce tre principi fondamentali:

a) la libert di iniziativa economica, genera a sua volta le quattro libert: la libert di intraprendere lattivit dimpresa accedendo al mercato, di svolgerla e di cessarla senza interferenze, nonch la libert di concorrenza;

b) la finalizzazione dellattivit economica allutilit sociale e la statuizione di un canone di rispetto della persona, alla sicurezza, alla libert e alla dignit umana;

c) lesistenza di una riserva di legge: la legge determina i programmi e i controlli opportuni perch lattivit economica pubblica e privata sia indirizzata e coordinata a fini sociali.

Il concetto di imprenditore , prima ancora che un concetto giuridico, un concetto economico. Lart. 2082 c.c., come visto, definisce limprenditore e non limpresa, ma come si desume chiaramente dalla lettera della norma limprenditore individuato in funzione (dellesercizio) dellimpresa, per cui la definizione generale dellimprenditore anche, e innanzitutto, definizione generale dellimpresa.I momenti fondamentali di una impresa sono:

a) la nascita e la morte: la qualit di imprenditore individuale si acquista in conseguenza dellesercizio di fatto dellattivit attraverso lutilizzazione del complesso di beni e di uomini e la stessa qualit si perde non solo per effetto di una determinazione volitiva dellimprenditore ma anche e soprattutto in conseguenza della effettiva dissoluzione del patrimonio aziendale;

b) la vita dellimpresa nel mondo esterno: limpresa ha un proprio nome la ditta e una serie di segni distintivi che identificano la sede linsegna e il risultato dellattivit che il prodotto il marchio.

c) La sostituzione del soggetto imprenditore nellesercizio dellattivit e lattribuzione coattiva e volontaria del potere ad altri soggetti: limprenditore pu delegare ad ausiliari lesercizio dellattivit dimpresa e nella procedura fallimentare lo stesso viene privato dei poteri di gestire limpresa.

Gli elementi caratterizzanti limpresa. Lattivit economica costituisce la vera novit del codice civile del 1942 rispetto allabrogato codice del 1882, che aveva al centro latto di commercio.Limpresa definita nellart. 2082 prescinde da ogni qualificazione dellattivit e la commercialit un possibile attributo dellattivit, accanto allagrariet e, una volta ammessane lesistenza, allimpresa civile.

Attivit sta ad indicare una serie di atti finalizzati ad uno scopo, nel senso che ogni atto che limprenditore compie serve allesercizio dellimpresa e, pi in particolare, a realizzare la produzione o lo scambio di uno o pi beni o servizi determinati.

Il passaggio dal sistema degli atti di commercio al sistema dellattivit non privo di conseguenze pratiche: in primo luogo necessario che lattivit possa sempre farsi risalire alla volont del soggetto; non a caso, infatti, la dottrina si sempre domandata se lattivit dovesse considerarsi un fatto ovvero un atto. La seconda conseguenza mette ancora meglio in evidenza la differenza tra vecchio e nuovo sistema, ove si consideri che nellambito di unattivit lecita limprenditore pu porr in essere atti illeciti e che, di converso, nellambito di unattivit illecita plausibile il compimento di atti perfettamente leciti.

Qualche cenno sullimpresa illecita va comunque fatto. Nellambito della corrente di opinione che ne postula lammissibilit, c chi distingue lipotesi in cui illecita lattivit come tale contrabbando in ordine alla quale, non potendosi invocare la sanzione dellinvalidit riservata agli atti negoziali, postula la non invocabilit della disciplina dellimpresa per chi esercita limpresa illecita o per chi entrando in contatto con lui consapevole dellilliceit; dallipotesi in cui lilliceit riguarda solo le modalit di svolgimento di unattivit lecita, come ad esempio, lattivit svolta in situazione di incompatibilit limpiegato dello Stato che, ad onta del divieto legale, esercita unattivit imprenditoriale o in assenza delle prescritte autorizzazioni.Lorganizzazione. Impresa e lavoro autonomo. Lattivit economica deve essere organizzata: per produrre o scambiare beni e servizi occorrono mezzi patrimoniali da impiegare e uomini che lavorino; limprenditore organizza e coordina questi che sono i fattori della produzione, e cio capitale proprio o altrui e lavoro.Lorganizzazione serve, in primo luogo, ad individuare il confine tra le attivit produttive che, in quanto organizzate, assumono il carattere dimpresa e quelle attivit le quali, pur essendo dirette a produrre beni e servizi, non assumono carattere dimpresa, proprio perch non organizzate, come ad esempio le attivit professionali il cui oggetto la produzione di un servizio (consulto medico, difesa dellimputato).

Lorganizzazione deve rivolgersi al mondo esterno (si parla di eterorganizzazione) e lattivit deve essere rivolta al mercato: non potr, perci, considerarsi imprenditore agricolo il coltivatore diretto che produca solo il necessario per s e per la propria famiglia.

cos che le differenze tra imprenditore e lavoratore autonomo si fanno irrilevanti, perch anche il secondo organizza il proprio lavoro e impiega capitali sia pure modesti, con ci volendo dire che organizza anche chi si organizza. Detto questo, non possibile ignorare che la distinzione tra imprenditore e lavoratore autonomo ha innanzitutto un fondamento normativo basterebbe porre a confronto la norma che definisce il piccolo imprenditore, e cio lart. 2083, e la norma che disciplina lesecuzione dellopera da parte del professionista intellettuale, e cio lart. 2232 e si pu quindi dire che vi lavoro autonomo anche e finch luso di mezzi e strumenti materiali serve allesplicazione dellattivit di lavoro del soggetto e non configura una produttivit che ecceda quella del lavoro individuale; vi impresa quando quel livello superato, appunto come risultato del concorso determinante e qualificante anche di altri fattori quale che sia poi il rapporto fra essi e lattivit di lavoro del soggetto.

Scopo di lucro, economicit, produttivit. Lattivit, oltre che organizzata, deve essere esercitata professionalmente: professionalit sta ad indicare abitualit; a tale stregua, mentre non sono imprese quelle occasionali, lo sono invece quelle stagionali, come ad esempio, gli stabilimenti balneari.

La maggiore dottrina, pur considerando lo scopo di lucro come un elemento componente della professionalit, no ritiene che esso entri a far parte degli elementi costitutivi dellimpresa individuale; questo, ovviamente, non vuol dire che non vi sia impresa quando manchi lo scopo di lucro. Ma il problema dello scopo di lucro ha finito di essere un problema: leconomicit ha, infatti, recuperato un suo ruolo proprio perch in una definizione come quella dellart. 2082, formulata in termini soggettivi, tale requisito non pu che riferirsi allazione del soggetto e al risultato economico di tale azione.

Accanto alla economicit, altro carattere dellattivit quello della produttivit, ricavabile dallespressione finale dellart. 2082: inteso il prodotto come ogni bene mobile anche se incorporato in altro bene mobile o immobile, e cio la destinazione di esso alla soddisfazione di un bisogno, la produzione intesa come lattivit diretta alla produzione del bene o del servizio. Limpresa occasionale. Il classico esempio di impresa occasionale potrebbe essere quello di un libero professionista che, avendo del denaro da investire, avesse costruito un edificio per civili abitazioni vendendo alcuni appartamenti in esso ubicati a terzi.

Non sarebbe esatto dire, come pure si faceva una volta, che limpresa occasionale si concreta in un singolo atto o in un singolo affare, e non in unattivit, perch anche limpresa qualificabile come occasionale esige il pi delle volte una reiterazione di atti, e quindi unattivit. Il fatto che riesce difficile indicare criteri univoci per identificare limpresa occasionale; perfino la stabilit dellorganizzazione imprenditoriale, che ha costituito finora il dato pi significativo, pu non essere in taluni casi sufficiente.

Si pu quindi concludere dicendo che la valutazione relativa allesistenza della professionalit non pu essere mai disgiunta da una coeva valutazione dei dati relativi la organizzazione.

Limpresa come attivit di lavoro. Oltre che essere attivit organizzata e professionalmente esercitata, limpresa anche comunit di lavoratori.

Il richiamo al lavoro fatto non solo dallart. 4 Cost., secondo il quale ogni attivit deve concorrere al progresso materiale e spirituale della societ, ma anche dallart. 46 Cost., il quale finalizza alla elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende; ancora: lattivit imprenditoriale non pu svolgersi in contrasto con lutilit sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libert, alla dignit umana, secondo quanto stabilito dallart. 41 Cost.

Sul piano operativo, la norma dellart. 43 Cost. che pi da vicino riguarda limpresa come comunit, non ha avuto, a differenza di quanto accaduto in Germania, alcuna attuazione: i sindacati hanno sempre rifiutato la cogestione dei lavoratori, preferendo a questa la c.d. contrattazione integrativa aziendale.

Limputazione dellattivit e il rischio dimpresa. Il problema dellimprenditore occulto. Latto giuridico va imputato a colui nel cui nome stato compiuto e non vi sarebbe, di norma, motivo alcuno per derogare a questo criterio anche per limputazione dellattivit dimpresa.

Lattivit viene imputata, con la conseguente imputazione di (eventuali) responsabilit, secondo il criterio della spendita del nome, che diviene cos elemento costitutivo della figura dellimprenditore.

Pu per accadere che il vero padrone dellimpresa, e cio colui che ha effettivamente investito i propri capitali nellattivit imprenditoriale, non possa o non voglia apparire allesterno nelle vesti di imprenditore e si serva, perci, di un prestanome che appunto appaia ai terzi come limprenditore e, che non di rado, un nullatenente, ragion per cui, in caso di insolvenza, i creditori non avrebbero alcun patrimonio sul quale far valere le loro pretese.La maggioranza della dottrina ritiene che, ad onta di tale situazione, non possa derogarsi al criterio della spendita del nome, con la conseguenza che la responsabilit ricadr sempre sullimprenditore palese; e questa convinzione fonda sullart. 1705, per cui anche se si scoprisse lesistenza di un accordo regolante i rapporti tra imprenditore occulto e imprenditore palese, questo accordo sarebbe considerato alla stregua di un mandato senza rappresentanza, appunto regolato dalla norma appena richiamata. La soluzione sarebbe giustificata anche da un punto di vista giustiziale: i terzi devono imputare solo a s stessi di non aver valutato con la dovuta diligenza la persona con la quale trattavano e la consistenza del di lui patrimonio.

Non tutti la pensano allo tesso modo. Altra corrente di opinione non considera la spendita del nome come unico criterio di imputazione dellattivit dimpresa, non essendo richiesto che il soggetto dellazione spenda il proprio nome, quanto che non spenda il nome altrui con un meccanismo capace di trasferire su altri latto e leffetto.

Occorre distinguere quella parte della dottrina che ha ad oggetto lesercizio dellattivit dimpresa da quella parte della dottrina che riguarda il tipo di imprenditore.

Cinque sono i punti importanti:

1. a tutte le entit che rispondono al paradigma delineato nellart. 2082 si applica lo statuto dellimprenditore in generale;

2. in aggiunta allo statuto, alle singole entit saranno applicabili le norme indotte dalla natura dellattivit esercitata, e in particolare a chi esercita lattivit agricola, lo statuto dellimprenditore agricolo, e a chi esercita lattivit commerciale le disposizioni della legge fallimentare e cio lo statuto dellimprenditore commerciale; ovvero dalle dimensioni dellimpresa, e cio lo statuto del piccolo imprenditore;3. in nessun caso possono applicarsi le norme dettate per il piccolo imprenditore alle societ commerciali;

4. alle singole entit saranno poi applicabili le norme che, pur non concernendo o concernendo solo marginalmente lattivit dimpresa, disciplinano il tipo e, di conseguenza, fissano le peculiari regole di organizzazione.

Alla tematica dellimputazione appartiene la figura dellimpresa senza imprenditore esistenza dei soli profili oggettivi e conseguente disciplina dellazienda e della concorrenza creata, senza fortuna, dalla dottrina per farvi rientrare enti pubblici, fondazioni e associazioni esercenti lattivit dimpresa non come oggetto esclusivo e prevalente; imprese esercitate da incapaci o dal rappresentante legale senza autorizzazione; entit prive della soggettivit giuridica piena; e, secondo alcuni, anche la grande impresa l dove esista dissociazione tra propriet e governo dellimpresa.Alla tematica dellimputazione dellattivit dimpresa, appartiene anche il caso dellimprenditore che eserciti pi attivit dimpresa o addirittura pi imprese.

Si pu dire che si avranno imprese distinte, sia pure facenti capo al medesimo soggetto, quando potranno riscontrarsi pluralit di attivit e pluralit di organizzazioni, desumibili da elementi come la qualit e la durata dei cicli di lavorazione del prodotto o di apprestamento dei servizi ovvero ancora dai risultati produttivi, mentre si avr impresa unica quando lunica attivit sia organizzata con articolazioni di stampo esclusivamente territoriale, amministrativo, contabile o addirittura aziendale. Si poi opportunamente precisato che pluralit di imprese facenti capo allo stesso soggetto, pur postulando una diversa disciplina in ordine alla diversa attivit, non significa necessariamente autonomia o separazione patrimoniale.

Di imputazione dellattivit dimpresa pu parlarsi anche nel caso di gruppo di imprese; il problema di stabilire se la direzione unitaria del gruppo possa identificare una impresa di gruppo.

Distinzioni normative nella categoria imprenditori. opportuno ribadire che lart. 2082 si riferisce allimpresa senza ulteriori attribuzioni e che gli elementi in tale norma contenuti devono essere presenti in ogni tipo di impresa. Fermi restando per tutti gli imprenditori i caratteri costitutivi della figura indicata nellart. 2082, esiste una disciplina che si applica a tutti indistintamente gli imprenditori ed una normazione che si applica solo a particolari categorie di imprenditori:

a) con riferimento alla natura dellattivit, distingueremo gli imprenditori agricoli (art. 2135) dagli imprenditori commerciali (art. 2195);

b) con riferimento alle dimensioni dellimpresa, distingueremo il piccolo imprenditore (art. 2083) dallimprenditore tout court;c) con riguardo al soggetto esercente potremo avere una distinzione basata sulla natura di esso e distingueremo perci limprenditore pubblico dallimprenditore privato, individuale e collettivo (societ);

d) potremmo infine avere imprese a statuto ordinario e imprese a statuto speciale, regolate cio da leggi speciali (imprese bancarie, assicurative, editoriali).

Dopo le innovazioni legislative introdotte dalla l. n. 580 del 1993 e dal d.p.r. n. 581 del 1995, non ha pi ragione di essere la distinzione, peraltro sempre discussa, tra imprese soggette a registrazione e imprese non soggette a registrazione.

Limpresa agricola e la sua identificazione. Allimpresa agricola intitolato lintero Capo II del Titolo II, ma in realt le norme che direttamente interessano tale istituto sono solo quelle che vanno dagli artt. 2135 a 2140; allimprenditore agricolo si applicher, accanto al suo peculiare statuto, lo statuto generale dellimprenditore.Il complesso normativo stato di recente modificato dal d. lgs. n. 228 del 2001.

La novellazione non di poco conto, dato che del vecchio impianto rimasta solo la definizione di imprenditore agricolo principale, che viene ancora indicato come colui che esercita le attivit di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attivit connesse (art. 2135, comma 1)per il resto, la norma dellart. 2135, che consta ora di tre commi anzich di due, non ha pi niente che ricordi loriginario testo, soprattutto perch sono stati eliminati quei caratteri che per sessanta anni hanno contraddistinto limpresa agricola:

a) il comma 2 chiarisce questa una novit assoluta che per coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali, devono intendersi le attivit dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine;

b) il comma 3 stabilisce che si intendono connesse le attivit, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dallallevamento di animali, nonch le attivit dirette alla fornitura di beni o servizi mediante lutilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dellazienda normalmente impiegate nellattivit agricola esercitata.

Vediamo ora che cosa rimane del vecchio e quali sono le novit introdotte.

Del vecchio restano lindividuazione delle categorie di imprenditori agricoli principali e la distinzione tra attivit agricole principali e attivit connesse; tale ultima distinzione ha influenza sulla qualificazione dellimprenditore e dellimpresa, perch mentre le prime hanno intrinseca natura agraria e perci sono di per se stesse idonee ad imprimere il carattere dellagrariet allimpresa e allimprenditore qualunque siano limportanza e le dimensioni assunte dallattivit, lesercizio delle attivit connesse rileva al solo fine di creare una zona di rispetto che consenta allagricoltore, pur entro certi limiti e a talune condizioni, di svolgere attivit diverse ed ulteriori rispetto a quelle tipicamente agrarie senza, per questa ragione, assumere la qualifica di imprenditore commerciale con la conseguente soggezione allo statuto di questo.

Per quanto riguarda il nuovo che stato introdotto:

1. nel comma 1, a parte il peggioramento formale, c una sola novit: la locuzione allevamento del bestiame sostituita dalla locuzione allevamento di animali. La parola bestiame ha sempre contraddistinto le sole specie animali legate al fondo per essere adibite alla sua lavorazione o essere alimentate con i prodotti della terra. Orbene, si sempre discusso se di tale locuzione dovesse darsi uninterpretazione restrittiva nel senso di ricomprendervi esclusivamente il bestiame da carne, da lavoro, da latte e da lana, ovvero uninterpretazione pi larga tesa a includervi anche gli animali da pelliccia o da mero allevamento (cani e cavalli di razza).Non v dubbio che laver adottato il termine animali sta ad indicare la chiara volont del legislatore di troncare ogni polemica dottrinale e giurisprudenziale adottando il termine pi lato che potesse ricomprendere ogni specie di bestia senza alcunaltra specificazione.

2. accanto al verbo utilizzano il fondo si aggiunge lespressione o possono utilizzare: il che equivale ad abbattere quello che sembrava essere uno dei capisaldi della vecchio costruzione dellimprenditore agricolo e cio lindispensabilit che le tre attivit di svolgessero sul fondo:

a) con riguardo alla coltivazione del fondo si sempre richiesto, oltre alla condizione che lattivit di coltivazione non consistesse nella mera raccolta dei frutti naturali del suolo, che il fondo assumesse il ruolo di fattore produttivo e non di mero strumento per la conservazione delle piante, indifferenti essendo le modalit tecnico-organizzative.

b) Pi o meno lo stesso discorso pu farsi per la silvicoltura, che costituisce sostanzialmente una species della coltivazione del fondo, dovendosi solo aggiungere che, anche alla stregua della nuova legge, non dovrebbe rientrare nellattivit silvo-culturale lattivit meramente estrattiva del legname se disgiunta dalla coltivazione del bosco.

c) Per quanto concerne lallevamento degli animali, si gi sottolineato il profondo significato che il mutamento legislativo riveste, apportate al comma 1 animali al posto di bestiame e al comma 2 utilizzano o possono utilizzare il fondo: sar impresa agricola anche lallevamento di animali esotici. Per una delle specie animali intorno al cui inquadramento si discuteva litticultura stato il legislatore a risolvere il problema: creando, con un altro decreto legislativo, la figura dellimprenditore ittico.Le attivit agricole per connessione. Tutto da riscrivere il capitolo delle attivit connesse. Al di l della definizione in forza della quale le attivit agricole per connessione sono quelle connesse ad unattivit agricola principale o da questa dipendenti, niente pi come prima.La connessione deve sussistere da un duplice punto di vista: soggettivo, nel senso che deve esservi identit tra la persona che esercita lattivit agricola principale e la persona che esercita lattivit agricola connessa, per cui, alla stregua di questo criterio, non mai stato considerato imprenditore agricolo, almeno di norma, chi trasforma le olive prodotte da altri; oggettivo, di guisa che anche le attivit connesse devono avere come punto di riferimento il fondo nel senso dellaccessoriet e della strumentalit e, ancor pi esattamente, della necessariet di questo per lesercizio della attivit. Sogliono distinguersi le attivit naturalmente connesse, denominate anche attivit connesse atipiche o attivit genericamente connesse, dalle attivit connesse cc.dd. atipiche.

Le prime sono state definite come dipendenti economicamente da una delle attivit agricole principali, caratterizzate da una significativa prevalenza dellelemento dellaccessoriet.

In merito alle attivit connesse tipiche, sono state apportate le seguenti modifiche:

a) vengono create due categorie di attivit connesse: la prima, parzialmente nuova, consistente nella manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dallallevamento del bestiame; la seconda, totalmente nuova, comprendente le attivit dirette alla fornitura di beni o servizi mediante lutilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dellazienda normalmente impiegate nellattivit agricola esercitata, ivi comprese le attivit di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalit come definite dalla legge.Successivamente, il legislatore intervento istituendo, col d. lgs. n. 99 del 2004, la figura dellimprenditore agricolo professionale, andando a centrare cos tre obiettivi, commissariando la professionalit, continuando nellopera di commercializzazione del residuo agricolo della normazione in tema di imprenditore agricolo ed accrescendo ancora lo statuto di privilegi ed incentivi. imprenditore agricolo professionale colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali dedichi alle attivit agricole di cui allart. 2135 c.c., direttamente o in qualit di socio di societ, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.Attivit agricole per connessione e societ. Molte sono le novit in questo settoreLa prima riguarda le attivit agricole per connessione, risolvendo lannoso problema di stabilire se lattivit di trasformazione e di alienazione dei prodotti del suolo conferiti dai soci di una societ potesse essere considerata attivit agricola per connessione e, di conseguenza, se la societ potesse essere qualificata come impresa agricola.

Il legislatore ha voluto tagliare col passato, dettando per le societ una norma in forza della quale le societ, ad esclusione delle mutue assicuratrici e comprese le societ consortili, sono considerate imprenditori agricoli professionali quando abbiano come oggetto esclusivo lesercizio delle attivit agricole di cui allart. 2135 e siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. nel caso di societ di persone, se almeno un socio accomandatario nella societ in accomandita sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

2. nel caso di societ cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, se almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

3. nel caso di societ di capitali, se almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.Lo statuto dellimprenditore agricolo. Queste le novit apportate:

1. delle norme contenute nel codice civile, lart. 2136 che disponeva lesonero dellimprenditore agricolo dalliscrizione nel registro delle imprese, norma oggettivamente non pi applicabile, mentre lart. 2137 fissa un principio tanto ovvio da poter fare a meno della consacrazione normativa; gli artt. 2138 e 2139 prevedono lapplicazione degli usi agli ausiliari dellimprenditore, mentre lart. 2140 stato abrogato dalla l. n. 151 del 1975 che ha istituito limpresa familiare;

2. nessun impresa agricola soggetta alle procedure concorsuali;

3. dopo lentrata in vigore della l. n. 580 del 1993 non si pu pi scrivere che limpresa agricola non obbligata alliscrizione nel registro delle imprese perch lart. 8 della legge impone questo adempimento, sia pure in sezioni speciali e per fini diversi da quelli per cui disposta liscrizione delle imprese commerciali. Oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha lefficacia di cui allart. 2193 c.c., e cio quella efficacia dichiarativa che si riteneva riservata allimprenditore commerciale;

4. un particolare regime vige per le imprese agricole costituite in forma commerciale, e cio per le societ commerciali aventi ad oggetto unattivit agricola, non solo perch gi prima dellentrata in vigore della legge del 1993 tali imprese erano tenute alla iscrizione nel registro delle imprese, a anche perch si sono sempre ritenute estensibili alle imprese dazienda, sia le norme sul divieto di concorrenza, sia la norma sulla differenziazione delle ditte confondibili.

Limprenditore ittico. Parlando dellimprenditore agricolo, si accennato al dibattito che si svolto in passato circa la possibilit di inquadrare nellattivit di allevamento del bestiame la piscicoltura o itticoltura. Il mutamento del comma 1 dellart. 2135 la parola bestiame stata sostituita dalla parola animale consente oggi di risolvere affermativamente il problema.Si pone legittimamente un quesito: se, cio, accanto allimprenditore agricolo e a quello commerciale non si sia in presenza di una nuova categoria di imprenditore.

Orbene, imprenditore ittico chi esercita una attivit diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci nonch le attivit a queste connesse, ivi compresa lattuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed alluso sostenibile degli ecosistemi acquatici.

A norma dellart. 3 del decreto n. 226 del 2001, sono attivit connesse a quelle di pesca, purch non siano prevalenti rispetto a queste ultime: lattivit di pescaturismo consiste nellimbarco di persone non facenti parte dellequipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo; le attivit di ittiturismo consistenti in ospitalit, ristorazione, ricreazione, fornitura di servizi, attivit culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici; prima lavorazione, conservazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione al dettaglio e allingrosso dei prodotti del mare, nonch lattivit di valorizzazione e promozione che abbiano ad oggetto prevalentemente i prodotti della propria attivit.

Limpresa commerciale e la sua identificazione. Sempre in relazione alla natura dellattivit, accanto allimprenditore agricolo si pone limprenditore commerciale, pur on essendo, a differenza del primo, definito da alcuna norma.

Secondo unopinione assolutamente prevalente, la nozione di imprenditore commerciale si ricava applicando un criterio negativo, nel senso che commerciale ogni imprenditore che non eserciti attivit agricola, ovvero, le attivit commerciali coprirebbero tutto lambito delle attivit dimpresa riconducibili allart. 2082, con la sola espressa esclusione delle attivit qualificate come agricole dallart. 2135.

In realt, la norma dalla quale si fa discendere limpresa commerciale lart. 2195 che rubricato imprese soggette a registrazione, che prevede lobbligo della iscrizione a carico di categorie di imprenditori che svolgono determinate attivit. Tali attivit sono: le attivit industriali, cio dirette alla produzione di beni e ser4vizi; le attivit commerciali propriamente dette; le attivit che si concretano nella raccolta del risparmio tra il pubblico e nellesercizio del credito; le attivit assicurative; le attivit ausiliarie alle precedenti, e cio quelle attivit non determinabili a priori che agevolano lesercizio delle attivit specificamente indicato o che, comunque, sono legate a queste da un rapporto di complementariet.

Lo statuto dellimprenditore commerciale. costituito:

1. dallintero Capo III del Titolo II del Libro V;

2. dalla legge fallimentare (r.d. n. 267/1942);

3. dalla legislazione speciale relativa ai singoli settori di attivit, che integra e modifica lo statuto civilistica specialmente sotto il profilo pubblicistico.Si pu perci dire che limprenditore commerciale: obbligato ad iscriversi nel registro delle imprese; obbligato a tenere le scritture contabili; soggetto alle procedure concorsuali, salvo le norme speciali per gli enti pubblici esercenti attivit commerciali; pu servirsi di ausiliari specificamente individuati e disciplinati dagli artt. 2203 ss.

La rilevazione della situazione patrimoniale: scritture contabili e bilancio. La tenuta della contabilit e la rilevazione periodica della situazione patrimoniale, prima che un obbligo giuridico dellimprenditore commerciale, rappresentano una indefettibile regola di buona amministrazione, perch: consentono allimprenditore di seguire costantemente landamento della gestione e di capire se limpresa va bene o va male; assolvono ad una funzione informativa nei confronti dei terzi che hanno rapporti con limprenditore; in caso di assoggettamento alle procedure concorsuali, permettono la ricostruzione della situazione patrimoniale dellimprenditore.Giova mettere in luce che tra la tenuta delle scritture contabili e la redazione del rendiconto o del bilancio, intercorre un rapporto di consequenzialit, nel senso che solo sulla base delle risultanze delle prime che limprenditore pu compilare il secondo.

Soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, oltre limprenditore commerciale individuale, sono le societ, qualunque sia lattivit esercitata, e gli enti pubblici che svolgono attivit commerciale non in via principale. , per, da sottolineare che anche gli imprenditori agricoli, specie se di certe dimensioni, e i piccoli imprenditori tengono, di norma, le scritture contabili e redigono quanto meno un rendiconto.

Le scritture contabili. Il legislatore italiano ha adottato un sistema misto, nel senso che accanto a scritture contabili ben individuate libro giornale e libro degli inventari ha stabilito che limprenditore debba necessariamente tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dellimpresa (art. 2214).Di conseguenza:

1. nel libro giornale, limprenditore deve annotare le operazioni relative allesercizio dellimpresa secondo lordine cronologico, con losservanza del c.d. criterio dellimmediatezza;

2. nel libro degli inventari devono essere indicate e valutate le attivit e le passivit relative allimpresa, nonch quelle estranee alla stessa. Linventario, che deve essere redatto al momento dellinizio dellattivit e poi con cadenza annuale, ha la funzione di consentire la ricostruzione della storia dellimpresa, si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, che devono dimostrare con evidenza e verit gli utili conseguiti;

3. limprenditore deve poi conservare per ciascun affare gli originali delle lettere e delle fatture ricevute, nonch le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite;

4. tra i libri includibili nella categoria generale ex art. 2214, possono essere segnalati il libro mastro nel quale le operazioni vengono annotate secondo un criterio sistematico e il libro magazzino, che ha la funzione di registrare lentrata e luscita delle merci.

Il sistema normativo completato dalle disposizioni sulle modalit di tenuta delle scritture, affinch esse possano essere giudicate regolari, in quanto la regolarit presupposto indefettibile perch limprenditore possa invocare come prova a suo favore le registrazioni e per evitare, in caso di fallimento, limputazione di bancarotta. Di particolare rilievo la disposizione che obbliga limprenditore a conservare la contabilit per dieci anni, anche su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili.Le scritture contabili possono far prova sia contro limprenditore, ma chi vuole utilizzarle in tal senso non pu scinderne il contenuto (art. 2709), sia a favore dellimprenditore, solo, per, per i rapporti inerenti allimpresa e sempre che siano state regolarmente tenute (art. 2710).

I mezzi processuali di acquisizione delle scritture sono lesibizione, che pu essere disposta dal giudice e pu avere ad oggetto solo determinate registrazioni; e la comunicazione, che concerne lintegrale contabilit dellimprenditore, viene fatta alla controparte ed ammessa, sempre su ordine del giudice, solo per le controversie relative allo scioglimento della societ, alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte.

Il problema dellimpresa civile. Una parte minoritaria della dottrina ritiene che accanto alle imprese agricole e alle imprese commerciali esista anche la categoria delle imprese civili. Come esempi si riportano quello del professionista intellettuale che abbia organizzato ad impresa la sua attivit, e quello delle societ di revisione che possono assumere la veste di societ semplici.Prevalente la tesi secondo la quale le attivit imprenditoriali identificate dallart. 2195 coprono tutto lambito delle attivit dimpresa riconducibili allart. 2082, con la sola esclusione delle attivit qualificate come agricole di cui allart. 2135.

In ogni caso, anche ammessa la categoria dellimpresa civile, resterebbe pur sempre da risolvere il non facile problema dello statuto da applicare.Il piccolo imprenditore. Lart. 2083 definisce piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani e i piccoli commercianti e coloro che esercitano unattivit professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.La differenza tra piccolo imprenditore e imprenditore tout court, oltre al profilo dimensionale, coinvolge anche il profilo organizzativo, ove si consideri che la piccola impresa si identifica nella persona del soggetto che la esercita, al punto che, a differenza di quanto accade per limprenditore non piccolo, la morte del piccolo imprenditore provoca la caducazione dellattivit negoziale e prenegoziale da lui posta in essere.

Passando ad esaminare le singole categorie di piccoli imprenditori, si potr dire:

a) il coltivatore diretto indirettamente definito dallart. 1467, come colui che coltiva il fondo col lavoro prevalentemente proprio e di persone della sua famiglia sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone o colture, possono essere determinati la figura tipica di piccolo imprenditore;

b) per il piccolo commerciante, definibile come chi, rispondendo ai caratteri indicati nellart. 2083, svolge unattivit di intermediazione nella circolazione di beni o di servizi, non c lobbligo di tenere le scritture contabili, non soggetto alle procedure concorsuali e solo recentemente stato obbligato alliscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese a fini di certificazione e di pubblicit notizia.Si pu concludere dicendo che la nozione di piccolo imprenditore, di cui allart. 2083, conserva una sua validit soprattutto ai fini dellapplicazione di uno statuto differenziato, anche se la linea tendenziale quella di accorpare piccola e media impresa, allo scopo di distinguerle dalla grande impresa, che lunica per la quale esigibile uno statuto particolare.

Limpresa artigiana. la figura di piccolo imprenditore che, pi di ogni altra, ha subito le trasformazioni pi profonde, soprattutto perch si giunti ad incidere profondamente sulla nozione stessa di artigiano.

Lartigianato direttamente contemplato negli artt. 45 e 117 Cost.: il primo per assicurare al settore tutela e sviluppo e il secondo per sancire sul settore stesso la competenza delle Regioni.

La legge n. 860 del 1956, definendo artigiana limpresa che avesse per scopo la produzione di beni e la prestazione di servizi di natura artistica o usuale, sposta il criterio di qualificazione delle dimensioni dellimpresa alla natura dellattivit esercitata, ma la legge n. 443/1985 ad apportare le pi profonde innovazioni:

1. limpresa artigiana, nei limiti dimensionali dalla legge stessa indicati, ha ad oggetto prevalente lo svolgimento di unattivit di produzione di beni, anche semilavorati, o di produzione di servizi, escluse le attivit agricole e le attivit di prestazione di servizi commerciali, di somministrazione al pubblico di cibi e bevande;2. imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualit di titolare limpresa artigiana, assumendone la piena responsabilit con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Classificazione di imprenditore con riguardo al soggetto esercente. Le classificazioni sin qui esposte, oltre ad avere una solida base normativa, hanno riguardato listituto prevalentemente sotto il profilo oggettivo.Ove, invece, si guardi al soggetto imprenditore, si possono operare altre classificazioni, che non riguardano il diverso atteggiarsi degli elementi costitutivi, come la natura dellattivit, il fattore organizzativo, la prevalenza o no del lavoro familiare sul lavoro svolto da estranei alla famiglia. Ci si riferisce, in particolare, alle distinzioni tra imprenditore individuale e imprenditore collettivo, e tra imprenditore privato e imprenditore pubblico.

Imprenditore privato e imprenditore pubblico. Apparendo superfluo definire limprenditore privato, pu invece dirsi che impresa pubblica quella esercitata dallo Stato o da altro ente pubblico (comuni, province) e retta da uno statuto approvato con provvedimento ad hoc, nel quale sono indicati gli scopi che essa si prefigge di raggiungere.Se vero che limpresa pubblica non pu perseguire il mero profitto e deve quindi farsi carico dei costi sociali che lesercizio di una attivit pu comportare, anche vero che le riflessioni della dottrina pi recente sono servite a sgombrare il campo da quello che veniva ritenuto un tempo lelemento di maggiore differenziazione, e cio il fine che limpresa pubblica avrebbe dovuto perseguire.

Tre le considerazioni finali:

1. il fine dellattivit imprenditoriale sempre quello della produzione e dello scambio di beni o di servizi, per cui la finalit di interesse generale perseguite dallimpresa pubblica ha la medesima collocazione della finalit di profitto dellimprenditore privato rispetto allimpresa e al fine dellimpressa;

2. lobbligo delliscrizione nel registro delle imprese richiesto solo per quegli enti pubblici per i quali lesercizio dellimpresa rientri tra gli scopi istituzionali dellente, costituendone loggetto principale ed esclusivo;

3. a tenore dellart. 2221, limpresa pubblica non soggetta al fallimento e al concordato preventivo, bens, di norma, alla liquidazione coatta amministrativa.

LIMPRENDITORE INDIVIDUALE

Limprenditore individuale , per definizione, la persona fisica. In merito, possono essere fatte le seguenti distinzioni:

1. inizio dellimpresa. Per la persona fisica lacquisto della qualit di imprenditore indipendente da ogni adempimento di carattere formale e si produce in conseguenza dellinizio effettivo dellattivit economica. Si tratta di stabilire da quale momento limpresa possa dirsi nata, con tutte le conseguenze che la nascita comporta. Lorientamento della dottrina s bipartisce in una tesi oggettiva ed una soggettiva:

a) secondo i fautori della tesi oggettiva, allinterrogativo si risponde sostenendo che limpresa nasce quando sono realizzate, da un lato, unorganizzazione stabile, e dallaltro, lesercizio di una attivit produttiva. Alla stregua di tale tesi, non sono da ricomprendervi nellattivit i cc.dd. atti di organizzazione, per tali intendendosi quelli preparatori al vero e proprio inizio dellattivit locazione dellimmobile sede dellimpresa, acquisto delle attrezzature necessarie che vanno distinti dagli atti dellorganizzazione, i quali concreterebbero la vera e propria attivit dimpresa.

b) I fautori della tesi soggettiva postulano la ricomprensione anche degli atti preparatori nellattivit dimpresa, e dunque anche gli atti diretti al procacciamento dei lavoratori o allottenimento di licenze ed autorizzazioni senza che occorra indefettibilmente il compimento dellattivit di produzione o vendita di beni e servizi.

Laccettazione di una piuttosto che di unaltra delle due tesi produce conseguenze concrete, perch proprio lindividuazione del momento della nascita che fa nascere lobbligo di iscrizione e per limprenditore commerciale della tenuta della contabilit, nonch lapplicazione della tutela dei segni distintivi e contro la concorrenza sleale e soprattutto lassoggettabilit alle procedure concorsuali.2. fine dellimpresa. In perfetta simmetria con linizio dellimpresa, la cessazione dellimpresa non legata a momenti formali, come ad esempio la cancellazione dal registro delle imprese o la chiusura della liquidazione, ma si produce in conseguenza della cessazione (di fatto) dellattivit dimpresa.Per limpresa individuale, il criterio da adottare quello della qualit delle operazioni compiute dallimprenditore, non importa se prima o dopo la determinazione volitiva di cessazione dellattivit. In conclusione, potr dirsi avvenuta la disgregazione del complesso aziendale allorch limprenditore avr esaurito la c.d. liquidazione dellattivo: avr alienato, cio, non solo le giacenze e le scorte di magazzino, ma anche lattrezzatura necessaria allo svolgimento dellattivit. La determinazione del momento di cessazione concretamente importante, poich lart. 10 l. fall. Stabilisce che limprenditore cessato pu essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dellimpresa se linsolvenza si manifestata anteriormente alla medesima o entro lanno successivo.

La capacit allesercizio dellimpresa. Chi h la capacit di agire ha anche la capacit di esercitare limpresa.La trattazione del tema importante perch esiste una disciplina in tema di esercizio dellimpresa da parte dellincapace, o meglio, regolante la legittimazione al compimento degli atti giuridici del rappresentante dellincapace, dal cui complesso possono ricavarsi i seguenti principi:

a) le deroghe alla disciplina comune riguardano esclusivamente le imprese commerciali e non pure limprenditore agricolo per il quale valgono le norme generali;

b) sia gli incapaci (minori, interdetti) che gli inabilitati o i minori emancipati possono essere solo autorizzati a continuare, ma non ad iniziare, limpresa commerciale;

c) in ogni caso, lesercizio continuazione o inizio di unimpresa commerciale, sia nel caso di incapacit assoluta, sia nel caso di inabilitati o minori emancipati, deve essere sempre autorizzato dal tribunale su parere del giudice delegato;

d) tutti i provvedimenti di autorizzazione i di revoca di questa devono essere iscritti nel registro delle imprese a norma dellart. 2198 c.c.;e) per potersi parlare di continuazione, limpresa deve essere esercitata o con unazienda che era gi nel patrimonio dellincapace quando egli divenuto tale, ovvero quando lazienda sia pervenuta allincapace a titolo gratuito, e cio per testamento o per donazione.

La pubblicit dellimprenditore individuale: nuova disciplina del registro delle imprese. Anche per limpresa la legge appresta lo strumento della trascrizione per rendere opponibili ai terzi gli atti giuridici. Per raggiungere tale obiettivo, il legislatore del 42 istitu il registro delle imprese, nel quale dispose che si iscrivessero, entro trenta giorni dallacquisto della qualit di imprenditore, tutti gli imprenditori commerciali, e che in tale registro fossero annotate anche le vicende della vita dellimpresa, e cio sede, oggetto, ditta, cessazione.

Era anche prescritto e la regola vige tuttora che le iscrizioni nel registro avessero efficacia dichiarativa, salvo quanto si dir per le societ di capitali e per le societ cooperative: ci comportando, in primo luogo, la non opponibilit ai terzi dei fatti non iscritti a meno che lobbligo alliscrizione non provasse che i terzi erano a conoscenza dei fatti stessi; e in secondo luogo, la impossibilit per i terzi di eccepire lignoranza dei fatti iscritti.

Il registro non entr mai in funzione.

Qualche anno fa, nella legge di riforma delle Camere di Commercio (l. n. 580/1993) stata introdotta una norma lart. 8 il cui comma 1 stabilisce che istituito presso la Camera di Commercio lufficio del registro delle imprese di cui allart. 2188c.c."

Ribadito che la disciplina sostanzialmente quella del codice civile del 42, ecco le innovazioni introdotte:

1. viene individuato nella Camera di Commercio lente sede del registro, nonch deputato a curarne la tenuta, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia e sotto la direzione di un conservatore nominato dalla Giunta camerale;

2. il registro delle imprese unico e comprende le sezioni speciali;

3. nel registro sono iscritti: i soggetti previsti dalla legge, e cio gli imprenditori di cui allart. 2195, le societ di cui allart. 2200, i consorzi di cui allart. 2612 e le societ consortili di cui alart. 2615ter, gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale unattivit commerciale di cui allart. 2201, le societ soggette alla legge italiana e gli atti previsti dalla legge;

4. la nuova legge ha istituito le sezioni speciali del registro, nelle quali sono iscritte, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicit notizia, quelle categorie di imprenditori per le quali nel regime previdente non era prevista alcuna forma di pubblicit, come gli imprenditori agricoli di cui allart. 2135, i piccoli imprenditori di cui allart. 2083, le societ semplici di cui allart. 2251 e le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla l. n. 443/1985.LIMPRENDITORE COLLETTIVO

Il problema dellimpresa collettiva. Per impresa collettiva pu intendersi, in via di prima approssimazione, limpresa esercitata in comune da pi oggetti, ovvero, limpresa che nella titolarit sostanziale di pi soggetti o, adottando una definizione pi ampia, quella esercitata nellinteresse di pi persone.La qualificazione di impresa collettiva prescinde dalla circostanza che la pluralit di soggetti-persone fisiche si sia unificata oppure no in un soggetto distinto avente personalit giuridica: il problema consiste nel domandarsi se la societ, definita come il contratto con cui due o pi persone conferiscono beni o servizi per lesercizio in comune di unattivit economica sia stata concepita dal legislatore come unica forma di esercizio collettivo dellimpresa o se essa costituisca solo una delle possibili forme di esercizio collettivo dellimpresa.

Mentre a parere di alcuni autori limpresa collettiva comprende tutte le forme di esercizio ad opera di pi soggetti, unificate o no che siano in un soggetto formalmente distinto, e quindi le societ (personificate o no, lucrative e mutualistiche), limpresa delle associazioni e delle fondazioni, limpresa dei consorzi ed anche limpresa dei coniugi in regime di comunione legale; per altri, limpresa collettiva si pone accanto a quella societaria e comprende quelle attivit economiche che si inseriscono accidentalmente in fenomeni estranei alleconomia, e cio nellambito della famiglia, delle associazioni e delle fondazioni.

Per entrambi gli orientamenti, sorgono tre interrogativi: se sia ammissibile una forma di esercizio collettivo dellimpresa diverso dalle societ e, in ipotesi di risposta affermativa, quali forme essa possa assumere: in pratica, se sia ammissibile la comunione dimpresa; se sia ammissibile che altri soggetti espressamente disciplinati nel nostro ordinamento associazioni, fondazioni, associazione in partecipazione possano esercitare unattivit dimpresa.

Impresa esercitata in comune da pi soggetti e modello legislativo: comunione di impresa, associazione in partecipazione, cointeressenza e societ. bene dire subito che il codice civile disciplina espressamente una sola forma di esercizio collettivo dimpresa: la societ.Vediamo le altre diverse figure probabili:

1. comunione dimpresa. una figura creata dalla dottrina e quandanche la si ammettesse, non si saprebbe quale normazione ad essa applicare. Il problema ha perduto molto della sua importanza, a mano a mano che si allargava, per effetto della interpretazione dottrinale e delle applicazioni giurisprudenziali, la gamma delle entit non societarie associazioni, fondazioni giudicate possibili esercenti di attivit imprenditoriali.

2. associazione in partecipazione e cointeressenza. Deve escludersi che possano essere inquadrabili nel novero delle imprese collettive, sia lassociazione in partecipazione (art. 2549-2552) che la cointeressenza (art. 2553), le quali restano forme di esercizio individuale dellimpresa, caratterizzate, la prima da un contratto che vede nella prestazione di un apporto determinato da parte dellassociato il corrispettivo della prestazione consistente nella partecipazione agli utili dellimpresa dellassociante, e la seconda da una doppia tipologia, e cio quella del contratto con il quale si attribuisce una partecipazione agli utili di unimpresa senza partecipazione alle perdite, e del contratto con il quale una parte attribuisce ad altra parte la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa senza il corrispettivo di un determinato apporto.in altri termini: mancano nellassociazione in partecipazione la gestione comune e il patrimonio comune, che sono caratteri distintivi ed esclusivi della societ, anche se pu riuscire difficile a volte individuare e qualificare in concreto le varie fattispecie soprattutto quando lassociato assolva, a titolo di apporto, anche compiti gestori.

Associazioni e fondazioni. Ci chiediamo se possono soggetti diversi da persone fisiche e da societ, disciplinati dal codice civile e perseguenti istituzionalmente scopi diversi dallesercizio di attivit economica e pi ancora imprenditoriale, esercitare unattivit dimpresa.

Con riguardo alle associazioni, queste sono state tradizionalmente distinte dalle societ in base agli scopi istituzionali: esercizio di attivit non economica nelle associazioni ed esercizio di attivit economica nelle societ. In realt, sono esistite anche societ che non si proponevano il perseguimento di un lucro ed associazioni che, al contrario, esercitavano sempre pi spesso attivit dimpresa. Si puntato, perci, sullo scopo di lucro soggettivamente inteso che scopo fondamentale addirittura causa del contratto nelle societ lucrative, e si affermato che le associazioni, pur potendo in astratto realizzare un utile, non possono distribuirlo fra gli associati. Di conseguenza, vi sar associazione en on societ quando il gruppo eserciti per scopi ideali unattivit economica solo per a condizione che manchi lo scopo di lucro oggettivamente inteso.

Con riguardo alle fondazioni, una costante del dibattito stata quella della strumentalit. Conclusione della dottrina che lattivit economica svolta dalla fondazione dovr sempre costituire lo strumento ideale per il miglior conseguimento degli scopi istituzionali (ideali) che la fondazione stessa si propone di raggiungere.

Azienda coniugale e impresa familiare. Lart. 230bis definisce impresa familiare come limpresa cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

In realt, questa figura non concreta un tipo di impresa, dal momento che la norma citata prende in considerazione la collaborazione familiare in una (qualunque) impresa o comunque in collegamento con una (qualunque) impresa: i diritti e i poteri dei familiari non toccano mai la titolarit dellesercizio e questo sufficiente ad escludere che limpresa familiare sia istituzionalmente impresa collettiva.

Limpresa dei coniugi in regime di comunione non trasforma la comunione in societ, come dimostrano le disposizioni degli artt. 181 e 182, che inquadrano lesercizio comune n nellambito della comunione.LIMPRENDITORE SOCIET Identificazione della societ da diversi punti di vista. Abbiamo visto come la societ rappresenta la forma principale, se non esclusiva, di esercizio comune dellimpresa da parte di pi soggetti, distinguendosi quindi non solo dallimpresa individuale ma anche dalle altre forme di impresa collettiva.Quando si tratta delle societ, si possono fare riferimento a due concetti ben distinti: al negozio attraverso il quale la societ viene costituita, e allente soggetto di diritto che da tale fonte trae vita.

Si pu, cos, cominciare col definire la societ come una dorma di esercizio collettivo, di norma in forma dimpresa, di unattivit economica posta in movimento di regola attraverso un contratto con il quale due o pi persone conferiscono beni e servizi per il perseguimento di uno scopo lucrativo, mutualistico o consortile.Se unitaria la nozione di societ(art. 2247), diversi possono essere i tipi di societ cui il contratto o latto unilaterale o, comunque, fonti di tipo diverso legge, provvedimento amministrativo danno luogo: il problema risolto dallart. 2249, il cui tenore sembra sancire il principio della tipicit delle societ con la conseguente impossibilit di costituire societ atipiche.

Lidentificazione dellimpresa societ. Si pone la domanda: se il contratto definito nellart. 2247, come del resto le altre fonti, oltre a far nascere la societ come soggetto, faccia sorgere anche limpresa societ. Si tratta di stabilire, in sostanza, se esista unequazione societ-impresa, al duplice scopo di accertare il momento in cui la societ acquista la qualit di imprenditore e se le societ siano o no sempre imprenditori.Confrontando la nozione di imprenditore di cui allart. 2082 con quella del contratto di societ di cui allart. 2247, si notano alcune differenze: in primo luogo, lart. 2247 non riproduce il concetto dimpresa n allude ad attivit dimpresa e, in secondo luogo, mentre nellart. 2247 manca ogni accenno alla professionalit, nellart. 2082 manca ogni riferimento ad uno scopo specifico ed in particolare allo scopo di lucro.

Sul momento dellacquisto della qualit di imprenditore da parte della societ, esistono due contrapposte tesi: una parte della dottrina e della giurisprudenza postula unequazione impresa-societ, perch lelemento della professionalit, espressamente richiesto per lacquisto della qualit di imprenditore, insito nel fatto stesso della costituzione della societ per lesercizio di unattivit economica, con la conseguenza che la societ imprenditore anche quando non abbia iniziato effettivamente lattivit dimpresa.A principio opposto si ispirano quanti, contestando in primo luogo la parificazione concettuale tra attivit economica e attivit imprenditoriale, negano che il requisito della professionalit sia compreso e presente nella definizione stessa di societ. Conseguenza di questa impostazione la parificazione dellimprenditore individuale allimprenditore societ con particolare riguardo allacquisto e alla perdita di tale qualit e la soggezione della societ alle sole norme sulle societ e non pure allo statuto dellimprenditore.

Pu, in conclusione, registrarsi un primo punto fermo: il criterio principale per lidentificazione della fattispecie impresa-societ non differisce da quello che identifica la fattispecie dellimpresa individuale: il dna di ogni tipo di impresa lesercizio effettivo di unattivit che risponda al paradigma dellart. 2082.

Limpresa-societ si caratterizza per i quattro elementi che seguono:

1. esercizio in comune dellattivit economica, che lo scopo-mezzo per raggiungere la finalit ultima di carattere lucrativo, mutualistico, consortile;

2. comunanza dei mezzi patrimoniali;3. comunanza di poteri;

4. conseguimento di un risultato coerente con lo scopo istituzionale scelto lucrativo, mutualistico, consortile e ricaduta dei risultati della gestione sociale (buoni o cattivi) su tutti i partecipanti alla societ.

Lidentificazione del tipo. Il grosso della disciplina societaria riguarda la societ come contratto e come organizzazione.

Se unitaria la nozione di societ, vari sono i tipi che con il contratto stesso possono crearsi o, se si vuole, vari sono i modelli organizzativi attraverso i quali la funzione sociale pu essere svolta e lo scopo sociale attenuato.

I tipi di societ disciplinati dal codice sono i seguenti: societ semplice, societ in nome collettivo, societ in accomandita semplice, societ per azioni, societ in accomandita per azioni, societ a responsabilit limitata, societ cooperativa, societ di mutua assicurazione.

Non costituisce un tipo a s la societ consortile, dal momento che quello consortile scopo che pu essere assunto da tutti i tipi di societ elencati.

La norma regolatrice lart. 2249, dal quale possono ricavarsi i seguenti principi:

a) le societ aventi ad oggetto unattivit commerciale devono costituirsi necessariamente secondo uno dei seguenti tipi societ in nome collettivo, in accomandita semplice e per azioni, per azioni, a responsabilit limitata). Da questa prescrizione si ricava il principio della tipicit delle societ, per cui non possibile ai privati creare societ atipiche proprio per la funzione che la societ esplica e per la tutela dellaffidamento dei terzi;

b) allelemento comune a tutti i tipi esercizio in comune di unattivit economica si aggiungono, per la individuazione degli altri tipi di societ, una serie di elementi peculiari quali lo scopo istituzionale (lucrativo, mutualistico, consortile), il regime di responsabilit personale dei soci (di norma illimitato nelle societ personali e limitato nelle societ di capitali, misto nelle cooperative) e la natura dellattivit esercitata (agricola, commerciale);c) In relazione allattivit, mentre la societ semplice strumento idoneo esclusivamente per lesercizio di attivit non commerciali, la scelta di uno degli altri tipi di societ permette lesercizio di ogni specie di attivit, commerciale o non che sia;

d) Ogni qualvolta i privati facciano ricorso ad uno dei tipi previsti dalla legge, si instaura, come conseguenza automatica, la disciplina del tipi prescelto.

Profili funzionali della societ. Scopo istituzionale e causa del contratto sociale: societ lucrative, mutualistiche, consortili. Dopo limpresa ed il tipo, il terzo punto di vista dal quale la societ pu essere identificata quello funzionale, dato dallo scopo istituzionale assunto come causa del contratto.Le societ si distinguono, perci, in lucrative, mutualistiche e consortili, per cui la societ:

1. perseguendo uno scopo lucrativo, si propone di conseguire un utile lucro oggettivo e di distribuirlo ai soci lucro soggettivo senza la possibilit di escludere, pena la nullit del relativo patto, alcuno dei soci dalla partecipazione agli utili e alle perdite (divieto del c.d. patto leonino sancito dallart. 2265). Sono societ lucrative le societ semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilit limitata;2. perseguendo uno scopo mutualistico, si propone di offrire ai soci, attraverso leliminazione degli intermediari, beni, servizi, occasioni di lavoro il c.d. vantaggio mutualistico a condizioni migliori di quelle che i soci stessi incontrerebbero sul mercato. Sono societ mutualistiche: le societ cooperative e le mutue assicuratrici);

3. perseguendo uno scopo consortile, si propone di creare, secondo quanto dispone lart. 2602, unorganizzazione comune per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle imprese dei soci.

Lidentificazione negoziale. L societ nasce di norma da un contratto, m pu avere la sua fonte anche in un negozio unilaterale e nella legge.

Il contratto di societ. Caratteri comuni e caratteri distintivi. La societ si costituisce per lesercizio di unattivit imprenditoriale in comune fra pi persone secondo uno dei tipi che il legislatore ha stimato pi idonei al raggiungimento di uno scopo lucrativo, mutualistico o consortile.

Dallart. 2247 si ricava lesistenza di un nucleo di elementi negoziali comuni a tutti i tipi di societ:

i soggetti; il conferimento e quindi la costituzione del fondo sociale; loggetto sociale come specificazione dellesercizio in comune dellattivit economica; la causa come specificazione dello scopo istituzionale.Accanto a questo nucleo fondamentale e indispensabile, esistono elementi peculiari che servono a identificare i vari tipi di societ opportuno far notare che per tutti i tipi di societ, ad eccezione della semplice il contratto assume il nome di atto costitutivo che rappresentano o specificazioni variabili di elementi costanti (si pensi al diverso grado di autonomia patrimoniale o di responsabilit dei soci), o novit indotte dal tipo prescelto (si pensi alla disciplina del bilancio nella societ per azioni).

A) I soggetti. Quando la societ si costituisce per scrittura privata o per atto pubblico occorre sempre che i componenti siano individuati col nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza.

Possono sottoscrivere il contratto di societ sia le persone fisiche che le persone giuridiche e, secondo la maggioranza delle opinioni, anche gli enti non riconosciuti.

Proprio per la partecipazione alle varie societ di soggetti diversi dalle persone fisiche, sono stati sollevati problemi di non poco conto, in merito alla partecipazione:

a) di societ di capitali a societ di persone: il problema consiste nel domandarsi se le societ di capitali possano divenire soci di societ di persone. di parere positivo la parte maggioritaria della dottrina e minoritaria della giurisprudenza, mentre di posizioni opposte la giurisprudenza di Cassazione per via della assenza dellintuitus personae e del diverso regime di responsabilit tra le societ di persone e di capitali. Coloro che rispondono negativamente, si dividono sulla sanzione da irrogare: se la nullit dellintera societ o la nullit della singola adesione.b) Di societ di persone a societ di persone, cui si da una quasi unanime riposta positiva.

c) Di societ di persone a societ di capitali, che non soleva alcun problema.

d) Di societ cooperative a societ lucrative, che la legge ha posto lammissibilit;

e) Di societ di capitali a societ cooperative, quesito risolto quasi sempre negativamente in forza dellantitesi degli scopi istituzionali;

f) Di societ alla comunione legale dei coniugi, risolto positivamente, a condizione della preventiva sottrazione delle quote al regime del patrimonio coniugale, secondo le modalit fissate dallart. 210 c.c.

B) I conferimenti e linadempimento. Il carattere forse pi importante fissato dallart. 2247 lobbligo del conferimento a carico del socio, tant che scritto che non esiste societ senza conferimenti, n socio senza lobbligo del conferimento.

In altri termini, con la stipulazione del contratto di societ, ciascun socio si obbliga a contribuire alla formazione di un fondo sociale mediante una prestazione di dare o di fare. Se da un punto di vista funzionale il conferimento serve a costituire il fondo sociale, da un punto di vista tecnico-contrattuale esso lunico obbligo gravante sul socio e costituisce, come vedremo, uno dei poli del sinallagma.

Oggetto della prestazione pu essere un dare o un fare.

Alcuni autori distinguono i conferimenti tra: conferimenti di capitale, consistenti in entit iscrivibili in bilancio e suscettibili di esecuzione forzata da parte dei creditori (denaro e beni) e conferimenti non di capitale che, pur essendo idonei l raggiungimento dello scopo, non hanno le caratteristiche indicate per laltra specie ed attribuiscono solo il diritto agli utili (conferimenti dopera e di beni in godimento).

Se si applicassero le norme generali in tema di inadempimento contrattuale, linadempimento del socio allobbligo di conferire potrebbe portare alla risoluzione del contratto. Cos non perch la legge predispone strumenti appositi , comminando al socio inadempiente di societ di persone e di societ cooperativa la sanzione dellesclusione (facoltativa) dalla societ e prevedendo per il socio di societ di capitali la decadenza (art. 2344).Il regime dei beni sociali. Comunione di godimento e societ. I conferimenti dei soci, comportando il trasferimento delle entit conferite dal patrimonio dei soci al patrimonio della societ, formano pur sempre nel loro complesso, e soprattutto per le societ di persone, una comunione di beni sia pure funzionalizzata allesercizio in comune dellattivit, che il primo carattere della societ .Il legislatore ha voluto dettare una norma lart. 2248 a tenore della quale la comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o pi cose regolata dalle norme sulla comunione dei beni.C comunione, e quindi compropriet dei beni, quando i soggetti costituiscono il rapporto e lo mantengono solo per godere dei beni stessi e dei frutti che essi producono, mentre si ha societ quando i beni sociali vengono impiegati, per effetto della volont stessa dei soci che imprime loro uno specifico vincolo di destinazione che ne consente lutilizzazione, solo per lesercizio in comune fra i soci medesimi dellattivit dimpresa, essendone esclusa ogni diversa destinazione.

Dalla lettura degli artt. 2247 e 2248, si esclude lammissibilit di una societ di solo godimento; e non possono, di conseguenza, considerarsi contratti di societ quei contratti che danno luogo alla nascita di soggetti che in realt non esercitano alcuna attivit economica.

Fondo sociale, capitale sociale e patrimonio sociale. Lautonomia patrimoniale delle societ. Come sappiamo, i conferimenti confluiscono nel fondo sociale, che in tutte le societ, fatta eccezione per la societ semplice, assume la denominazione di capitale sociale, definibile come il valore in denaro dei conferimenti dei soci, quale risulta dalle valutazioni compiute nel contratto sociale. Ci significa che i conferimenti diversi dal denaro devono essere valutati allatto del conferimento e convertiti in unespressione numerica.Dal capitale sociale va tenuto distinto il patrimonio sociale, che rappresenta il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla societ o, se si preferisce una definizione pi tecnica, il complesso dei beni effettivamente esistenti, calcolati al netto o al lordo a seconda che siano state o no dedotte le passivit. Il capitale sociale f parte, insieme ad altri beni, al patrimonio sociale e il confronto cotante fra le due entit durante la vita della societ serve a stabilire se la situazione patrimoniale della societ si evolve positivamente o negativamente.

Per quanto riguarda lautonomia patrimoniale della societ, con essa si intende, con riferimento ai soggetti diversi dalle persone fisiche, la condizione dei rapporti giuridici facenti capo a tali soggetti. Si potr, perci, parlare di autonomia patrimoniale perfetta quando esiste una reciproca insensibilit fra il patrimonio dellente e i patrimoni dei singoli associati, nel senso che le vicende delluno non potranno mai incidere sulle vicende degli altri e viceversa. Lautonomi patrimoniale perfetta si ha, di regola, nelle sole persone giuridiche e quindi nelle sole societ di capitali; mentre nelle societ di persone si potr parlare di autonomia patrimoniale imperfetta.

C) Lesercizio comune dellattivit economica. Loggetto sociale. Altro elemento desumibile dallart. 2247 lesercizio in comune dellattivit economica che, quale scopo-mezzo comune a tutti i soci, consente di parlare delle societ come contratto con comunione di scopo.

Per ci che riguarda loggetto sociale, lelemento la cui espressa indicazione nel contratto il legislatore impone in tutti i tipi di societ che, oltre a dover consistere necessariamente in unattivit economica obbligatoriamente non commerciale per la societ semplice deve possedere i requisiti richiesti dallart. 1346, e cio liceit, possibilit, determinatezza e determinabilit.

La concreta individuazione delloggetto sociale: consente di distinguere la societ dalla comunione di godimento; consente di affermare che quella della societ, se effettivamente esercitata, sempre unattivit dimpresa; infine, permette, soprattutto ai terzi, di individuare i limiti ai poteri degli amministratori.

importante sottolineare che in alcuni casi la legge esige in modo espresso e tassativo lesclusivit delloggetto sociale, nel senso che vieta che la societ possa volgere altra attivit.

D) Il conseguimento dello scopo istituzionale. La causa del contratto sociale. Il quarto elemento rilevante per lanalisi dellart. 2247 quello causale. Si gi detto che gli scopi possono essere lucrativo, mutualistico o consortile: il conseguimento dellutile per distribuirlo ai soci ovvero la pratica della gestione di servizio e il conseguimento del vantaggio mutualistico ovvero ancora la istituzione di unorganizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di fasi delle imprese dei consorziati, possono caratterizzare, ovviamente in via alternativa, il contratto di societ del quale costituiscono la causa, e quindi lelemento individuante e marcante.E) gli altri caratteri del contratto di societ. Il contratto di societ, cos come risulta dallart. 2247, inoltre: oneroso, consensuale, sinallagmatico (secondo alcuni autori, il sinallagma intercorre tra conferimento e diritto agli utili; secondo altri, tra conferimento e acquisto della qualit di socio e da altri ancora, infine, tra le prestazioni di ciascun contraente e la realizzazione dello scopo comune mediante lassociazione delle singole prestazioni); plurilaterale, o meglio, potenzialmente plurilaterale, nel senso che anche se bilaterale, esso resta aperto alladesione di altre parti. Ovviamente, se il contratto resta bilaterale, si avr come conseguenza limpossibilit dei applicazione delle norme dettate per il contratto plurilaterale, e cio degli artt. 1420, 1446, 1459, 1466; con comunione di scopo.Altro problema quello della esteriorizzazione del rapporto sociale, dal momento che una parte della dottrina ritiene lesteriorizzazione essenziale per lesistenza della societ.

La forma di societ. La societ di fatto. Il discorso della forma del contratto sociale va distinto tra societ di persone, da un lato, e societ di capitale e mutualistiche, dallaltro.

Per le societ di capitale e cooperative, la forma richiesta quella dellatto pubblico.

Per le societ di persone vige il principio della libert di forma, come si desume dallart. 2251, il contratto non soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. La forma scritta richiesta quando vengono conferiti beni immobili in propriet o in godimento ultranovennale, divergendo le opinioni sulle conseguenze derivanti dallinosservanza di tale prescrizione, tra chi ritiene che la nullit riguardi solo il singolo conferimento e chi ritiene che essa si estenda allintero contratto.

Di conseguenza, nelle societ personali non solo la volont di far nascere la societ pu concretarsi in un accordo verbale, ma pu desumersi anche da un comportamento concludente delle parti: si avr, in tal caso, la societ di fatto, definibile come quella societ in cui due o pi persone esercitano in comune una attivit economica, senza aver stipulato alcun accordo espresso, scritto od orale che sia.

Per lesistenza della societ di fatto devono essere presenti i requisiti minimi richiesti: due soggetti e laccordo di essi, un oggetto, e la causa desumibile dallart. 2247 per le societ lucrative, e cio lalea comune dei guadagni e delle perdite.La disciplina delle societ di fatto , in sostanza, quella della societ semplice, con lavvertenza che ove la societ di fatto eserciti una attivit commerciale sia cio una collettiva di fatto resta ferma la responsabilit illimitata e solidale dei soci nei confronti dei terzi e si applicano, altres, le altre norme connesse alla particolare natura dellattivit esercitata.

La societ di fatto, societ irregolare, societ occulta. La societ di fatto viene usata spesso come sinonimo di societ irregolare o di societ apparente, ed invece esiste tra queste figure una distinzione concettule abbastanza netta.

Orbene:

a) irregolare quella societ necessariamente commerciale personale (societ in nome collettivo e in accomandita semplice) che non abbia provveduto alla propria iscrizione nel registro delle imprese. Data lefficacia dichiarativa di essa, la mancata iscrizione non impedisce che la societ venga ad esistenza.

b) occulta quella societ nel cui contratto vi lespressa e concordata volont dei soci che ogni rapporto con i terzi venga posto in essere per conto ma non in nome della societ, e nel nome di chi appare allesterno, quale limprenditore individuale, i cui soci restano occulti.

c) apparente quella societ in cui pi persone operano nel mondo esterno in modo tale da ingenerare nei terzi la convinzione dellesistenza fra loro di un vincolo sociale, ancorch inesistente nei rapporti interni.

Societ di fatto, dunque, non sinonimo di societ irregolare, con la conseguenza che mentre la situazione di fatto pu riguardare tutti i tipi di societ personale, la situazione di irregolarit peculiare delle sole societ commerciali personali soggette ad iscrizione nel registro delle imprese.

Nessuna possibilit di confusione esiste poi tra societ di fatto e societ occulta; discussioni notevoli ha suscitato la figura della societ apparente, per una sorta di incongruenza logica insita nella circostanza di considerare una societ esistente solo nei rapporti esterni o non pure in quelli interni.Le societ di fonte non contrattuale. Fino a qualche anno fa, il contratto costituiva lunico modo di costituzione della societ. Oggi la societ pu nascere anche da atto unilaterale o in via diretta da un provvedimento di legge.

Le societ costituite con atto unilaterale. Possono essere: la societ a responsabilit limitata con unico socio, la societ per azioni.Linnovazione legislativa comporta le inevitabili conseguenze di ordine normativo: prima fra tutte, la inapplicabilit delle norme sui contratti plurilaterali, che gi, peraltro, non sono invocabili per i contratti con sole due parti.

Le societ legali e societ legificate. Lo Stato intervenuto qualche volta per costituire direttamente una societ assoggettandola ad uno stato ad hoc.

Le societ che non hanno fonte in un contratto ma direttamente nella legge, vengono denominate societ legali; la legge ne predetermina gli elementi essenziali (capitale sociale ed oggetto).

In merito alle cc.dd. societ legali coattive, le si distinte da quelle autorizzate, per le quali la legge non costituisce direttamente ma autorizza la costituzione, e da quelle promosse, in cui obbliga ad intavolare trattative per la costituzione.

Si proposto di denominare societ legificate, quelle societ di fonte non contrattuale per le quali sia stato predisposto, successivamente alla loro costituzione, uno statuto legale ad hoc pi o meno completo o difforme da quello comune, e societ speciali quelle fattispecie societarie che presentano tutti i requisiti indicati nella fattispecie generale, con in pi alcuni requisiti specifici che non escludono ma qualificano i requisiti della fattispecie generale.

La prova della societ. La prova della societ di fatto, della societ apparente e della societ occulta pu essere data, secondo dottrina e giurisprudenza unanimi, con qualsiasi mezzo, ed in particolare per giuramento decisorio, per testimoni, per presunzioni o, infine, per altri fatti concludenti.

Sorgono una serie di problemi: il primo di essi nasce per le societ di fatto in cui sia conferito un bene immobile. La soluzione muta a seconda che si accolga la tesi che richiede, in questo caso, la forma scritta per lintero contratto, o quella che postula, invece, la forma scritta solo per latto di conferimento: nel primo caso, i limiti di ammissibilit di prove diverse da quella scritta riguarderanno lintero contratto, mentre nel secondo, il solo atto di conferimento, poich per le restanti pattuizioni trover applicazione il regime probatorio generalmente valido per il contratto di societ semplice.

Contratto di societ e disciplina generale dei contratti. Linvalidit e la simulazione. Un problema assai delicato di carattere generale quello del rapporto tra disciplina generale dei contratti e il contratto di societ, soprattutto in alcuni momenti, come quello della invalidit al fine di stabilire la sorte degli atti compiuti medio tempore dalla societ o, meglio, degli effetti prodotti da tali atti, dal momento che la declaratorio di nullit di un normale contratto di compravendita potr al massimo ledere gli interessi di colui o coloro che abbiano a loro volta acquistato il bene dalla parte acquirente, mentre la declaratoria di nullit di un contratto di societ, se si applicasse la disciplina generale, travolgerebbe tutti i contratti e gli atti che la societ ha posto in essere tra il momento della costituzione ed il momento della dichiarazione di nullit.

Retroattivit o irretroattivit degli effetti? La prima regola nella disciplina dei contratti in generale, la seconda regola nella disciplina dellinvalidit della societ per azioni, art. 2332: la dichiarazione di nullit non pregiudica lefficacia degli atti compiuti in nome della societ dopo liscrizione nel registro delle imprese.

Nessuna regola precisa e nessuna norma vigono per le societ di persone, n in ordine alle cause di invalidit, n in ordine agli effetti conseguenti alla declaratoria di nullit o allannullamento del contratto.

Le modificazioni del contratto di societ. Si ha modificazione del contratto (o dellatto costitutivo) di societ quando si pone in essere un regolamento difforme sia da quello pattuito allatto della costituzione, sia da quello legale che ha integrato loriginaria volont dei soci.Occorre considerare il problema con riguardo alla societ di persone, da un lato, e alle societ di capitali e mutualistiche, dallaltro.

La disciplina delle prime conformata su quella generale dei contratti, nel senso che, a norma dellart. 2252, la modifica deve avvenire con il consenso di tutti i soci, tranne che non sia stabilita la possibilit di modifica a maggioranza e la relativa clausola sia stata a sua volta introdotta con il consenso di tutti i soci.

Il contenuto delle modificazioni pu riguardare lelemento soggettivo come, ad esempio, limmissione di nuovi soci in aggiunta o in sostituzione di altri soci; ed elementi oggettivi, come oggetto sociale, ragione sociale, sede, modi di amministrazione, durata.

Per le societ di capitali vige il principio maggioritario e le modificazioni dellatto costitutivo e dello statuto devono essere adottate dallassemblea.

La societ ed i rapporti con i terzi. Responsabilit verso i creditori sociali e verso di creditori particolari dei soci. Vale per le societ il principio sancito dallart. 2740, in forza del quale ogni soggetto dellattivit giuridica, e quindi anche la societ, risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, e cio perle obbligazioni sociali.

Le modalit di attuazione di tale principio non possono non tenere conto di una serie di fattori:

1. in tutti i tipi di societ, per le obbligazioni sociali risponde in prima battuta il patrimonio della societ;2. nelle societ cui per legge conferita la personalit giuridica le cc.dd. societ di capitali il patrimonio sociale costituisce lunica forma di garanzia e quindi lunica fonte di soddisfacimento delle pretese dei creditori sociali, per cui il limite di rischio del singolo socio costituito nelle ipotesi peggiori dal valore della partecipazione;3. nelle societ che la legge non considera persone giuridiche le cc.dd. societ di persone la regola sta in ci che alla garanzia costituita dal patrimonio sociale si aggiunge quella del patrimonio dei singoli soci: questo significa che i creditori sociali potranno aggredire il patrimonio dei singoli soci solo se il patrimonio sociale, preventivamente escusso, si riveli insufficiente a soddisfare le obbligazioni sociali.

4. per le societ cooperative, la legge di riforma del 2003 ha sostituito il previdente sistema che prevedeva la coesistenza di tre diversi tipi di responsabilit dei soci limitata, illimitata, limitata ad un multiplo della quota mantenendo in vita le sole cooperative a responsabilit limitata.

La pubblicit dellimpresa sociale. Occorre ora esporre brevemente il sistema di pubblicit vigente per limpresa sociale. La norma regolatrice lart. 2200:

1. tutte le societ hanno lobbligo di iscrizione nel registro delle imprese, anche se con modalit ed efficacia diverse per i singoli tipi di societ;

2. lobbligo delliscrizione per le societ che possono svolgere attivit commerciale non legato allesercizio dellattivit commerciale stessa;

3. lefficacia delliscrizione diversa a seconda del tipo di societ, cio: per la societ semplice, liscrizione nelle speciali sezioni ha funzione anagrafica e di pubblicit notizia, oltre agli effetti previsti da leggi speciali; per la societ in nome collettivo e per la societ in accomandita semplice, liscrizione dellatto costitutivo ha efficacia dichiarativa, nel senso che la mancata iscrizione non influisce sulla nascita e sulla validit della societ, ma determina una situazione di irregolarit con parziale modificazione della disciplina; per le societ di capitali e mutualistiche, liscrizione ha efficacia costitutiva: con liscrizione la societ acquista la personalit giuridica.

Dal punto di vita procedurale, obbligati a curare liscrizione sono, in primo luogo, gli amministratori, e per le societ costituite mediante atto pubblico il notaio; presupposto indefettibile per liscrizione il deposito della scrittura privata autenticata o della copia autentica dellatto pubblico; liscrizione va eseguita presso lufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione ha sede la societ.

Le societ on e senza personalit giuridica. La capacit delle societ. Dal complesso della disciplina emerge la distinzione tra societ con personalit giuridica e societ senza personalit giuridica. Per la verit, dalle norme emerge con evidenza solo un dato: le societ di capitali e le societ cooperative sono dotate di personalit giuridica e quindi di soggettivit piena, atteso il fatto che lart. 2331 stabilisce che con liscrizione nel registro la societ acquista la personalit giuridica, laddove quella che le societ di persone non siano persone giuridiche solo una tesi.

A questo discorso sono legati il discorso sulla imputazione dellattivit alle societ di persone, che la dottrina risolve considerando anche le societ di persone soggetti cui possono imputarsi rapporti giuridici, facendo rilevare non solo che vi distinzione di patrimonio della societ e dei soci, ma anche che tali societ non si risolvono nella pluralit dei soci.Dunque: la capacit delle societ non incontra altri limiti se non quelli derivanti dalla natura di quei rapporti che presuppongono necessariamente la esistenza di una persona fisica.

Societ di persone e societ di capitali. Una distinzione che riguarda solo i sei tipi di societ lucrative quella tra societ di persone e societ di capitali.Vanno ricompresse nelle societ di persone le societ semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice, mentre nelle societ di capitali vanno annoverate le societ per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilit limitata.

Premesso che in linea generale si pu dire che le societ di persone sono organizzate in funzione delluomo-socio, preso in considerazione oltre che per la sua situazione patrimoniale, anche per le sue qualit umane e professionali e che le societ di capitali sono organizzate in funzione dei capitali conferiti dal socio.

Le pi importanti distinzioni riguardano:

a) il diverso regime di responsabilit dei soci per le obbligazioni sociali, che illimitato nelle societ di persone con vincolo di solidariet fra i soci e limitato alla quota conferita nelle societ di capitali;

b) immediata conseguenza la diversa misura del potere del socio di incidere con la propria opera sulla gestione della societ, nel senso che mentre nelle societ di persone il socio il naturale amministratore, nelle societ di capitali il potere di amministrazione svincolato dalla qualit di socio e questo potr solo contribuire a scegliere con il suo voto gli amministratori;c) conseguenza ulteriore che mentre nelle societ di capitali lorganizzazione