83
Proposta di legge C. 2463 CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi PROPOSTE EMENDATIVE

CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

Proposta di legge C. 2463

CAMERA DEI DEPUTATI

V Commissione(Bilancio, Tesoro e Programmazione)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento delServizio sanitario nazionale e di sostegno economico perfamiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenzaepidemiologica da COVID-19.Proroga dei termini per

l'adozione di decreti legislativi

PROPOSTE EMENDATIVE

Page 2: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n
Page 3: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

ALLEGATO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020,n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale edi sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesseall'emergenza epidemiologica da COVID-19.Proroga dei termini per

l'adozione di decreti legislativi

PROPOSTE EMENDATIVE

Art 1.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le regioni e le province autonomepossono incrementare le risorse per lavalorizzazione delle risorse umane ancheper le finalità di cui al comma 1 fino altriplo dell'ammontare indicato nella tabellaA in deroga ai vincoli di cui all'articolo 23,comma 2, del decreto legislativo 25 maggio2017, n. 75.1. 1. Garavaglia, Bellachioma, CattoiVanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava,Tomasi.

Governo

Art 2-ter.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Gli incarichi di cui al presente articolopossono essere conferiti anche ai medicispecializzandi iscritti regolarmenteall'ultimo e penultimo anno di corso dellascuola di specializzazione per la durata di 6mesi. Tali incarichi sono prorogabili, previa

definizione dell'accordo di cui al settimoperiodo dell'articolo 1, comma 548-bis,della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e inragione del perdurare dello stato diemergenza, sino al 31 dicembre 2020. Neicasi di cui al precedente periodo, l'accordotiene conto delle eventuali e particolariesigenze di recupero, all'interno dellaordinaria durata legale del corso di studio,delle attività formative teoriche eassistenziali necessarie al raggiungimentodegli obiettivi formativi previsti. Il periododi attività svolto dai medici specializzandiesclusivamente durante lo stato diemergenza è riconosciuto ai fini del ciclo distudi che conduce al conseguimento deldiploma di specializzazione. I medicispecializzandi restano iscritti alla scuola dispecializzazione universitaria e continuanoa percepire il trattamento economicoprevisto dal contratto di formazionespecialistica, integrato dagli emolumenticorrisposti in proporzione all'attivitàlavorativa svolta.2-ter. 1. Madia.

Governo

Lunedì 20 aprile 2020 — 3 — Commissione V

Page 4: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

Art 2-septies.

Dopo l'articolo 2-septies, aggiungere ilseguente:

Art. 2-octies.(Linee guida per la gestione dell'epidemia

presso le strutture per anziani, persone condisabilità e altri soggetti in condizione di

fragilità)

1. Entro dieci giorni dalla data di entratain vigore della legge di conversione delpresente decreto, il Comitato tecnicoscientifico di cui all'ordinanza del Capo deldipartimento della Protezione civile 3febbraio 2020, n. 630, adotta linee guidaper la prevenzione e la gestionedell'emergenza epidemiologica daCOVID-19 presso le strutture pubbliche eprivate, accreditate, convenzionate e non,comunque siano denominate dallenormative regionali, che durantel'emergenza ospitano ovvero eroganoprestazioni di carattere sanitario,riabilitativo, socio sanitario osocio-assistenziale per anziani, persone condisabilità e altri soggetti in condizione difragilità.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sonoadottate nel rispetto dei seguenti principi:

a) garantire la sicurezza e il benesserepsicofisico delle persone ospitate oricoverate presso le strutture di cui alcomma 1;

b) garantire la sicurezza di tutto ilpersonale, sanitario e non, impiegato pressole medesime strutture di cui al comma 1,anche attraverso la fornitura di dispositivimedici e dispositivi di protezioneindividuale idonei a prevenire il rischio dicontagio;

c) prevedere protocolli specifici per la

tempestiva diagnosi dei contagi e perl'attuazione delle misure di contenimento;

d) disciplinare le misure di igienefondamentali alle quali il personale inservizio è tenuto ad attenersi;

e) prevedere protocolli specifici per lasanificazione periodica degli ambienti.

3. Le strutture di cui al comma 1 sonoequiparate ai presidi ospedalieri ai finidell'accesso, con massima priorità, alleforniture dei dispositivi di protezioneindividuale e di ogni altro dispositivo ostrumento utile alla gestione e alcontenimento dell'emergenzaepidemiologica da COVID-19.2-septies. 04. Locatelli, Panizzut, Boldi,De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto,Tiramani, Ziello, Bellachioma, CattoiVanessa, Cestari, Comaroli, Frassini,Garavaglia, Gava, Tomasi.

Governo

Art 3.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 20, comma 11-bis, deldecreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,la parola «2019» è sostituita dalla seguente:«2020».3. 3. Pagano Ubaldo, Madia.

Governo

Lunedì 20 aprile 2020 — 4 — Commissione V

Page 5: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

* * *

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Per far fronte all'emergenzaepidemiologica COVID-19, limitatamenteal periodo dello stato di emergenza, anchein deroga al limite di spesa di cuiall'articolo 45, comma 1-ter, deldecreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,convertito, con modificazioni, dalla legge19 dicembre 2019, n. 157, e in derogaall'articolo 8-sexies, comma 1-bis, deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, le regioni, ivi comprese quelle in pianodi rientro, e le province autonome di Trentoe Bolzano possono riconoscere,avvalendosi delle risorse di cui alprecedente comma 6 nonché di quelleprovenienti dalla rimodulazione deirispettivi fondi sanitari regionali, allestrutture inserite nei piani adottati inattuazione del comma 1, lettera b), laremunerazione di una specifica funzioneassistenziale per i maggiori costi correlatiall'allestimento dei reparti e alla gestionedell'emergenza COVID-19 secondo ledisposizioni dei predetti piani e/o unincremento tariffario per le attività rese apazienti COVID-19, per i costi riferitiall'assistenza ospedaliera per consentire ilmantenimento dei requisiti strutturali,organizzativi e tecnologici tenuto conto delruolo assunto nella rete per supportarel'emergenza.

6-ter. Nella vigenza dell'accordorinegoziato ai sensi del comma 6-bis, glienti del Servizio sanitario nazionalecorrispondono agli erogatori privati, a titolodi acconto e salvo conguaglio a seguito diapposita rendicontazione delle attività daparte degli erogatori privati, uncorrispettivo, su base mensile, per le

prestazioni rese ai sensi del presentearticolo, nel limite del 90 per cento deidodicesimi corrisposti o comunque dovutiper l'anno 2020.3. 4. Pagano Ubaldo.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.(Disposizioni in materia di telemedicina

per il potenziamento delle reti territoriali)

1. Al fine di contrastare e contenere ildiffondersi del virus COVID-19, ilMinistero dell'innovazione tecnologica diconcerto col Ministero della salute, entrosei giorni dall'entrata in vigore della leggedi conversione del presente decreto-legge,sentito l'Istituto Superiore di Sanità e ilComitato tecnico scientifico delDipartimento della protezione civile, emanale linee d'indirizzo finalizzate all'adozione,su tutto il territorio nazionale, di unprotocollo uniforme di tipo informatico, inmateria di gestione terapeutica, del rischioclinico e di presa in carico dei pazienti o disospetti casi di SARS-COV2, nonché deipazienti con malattie croniche e dellepersone con disabilità che prevedano:

a) modalità di esecuzione dellaquarantena e dell'isolamento a domicilioper uno stretto monitoraggio sanitario a

Lunedì 20 aprile 2020 — 5 — Commissione V

Page 6: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

distanza;

b) identificazione del momentoappropriato per il ricovero ospedalieroanche attraverso la dotazione, sia ai medicisia ai pazienti, delle piattaformeinformatiche e degli strumenti diagnosticiadeguati per tali finalità;

c) ulteriori strumentazioni di tipoinformatico per un corretto compendio deipiani terapeutici individualizzati.3. 08. Provenza, Bologna, BaroniMassimo Enrico, D'Arrando, Ianaro, Lapia,Lorefice, Mammi', Menga, Nappi, Nesci,Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano, Donno.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.(Misure urgenti per distribuzione dei

medicinali)

1. In considerazione della situazione diemergenza da COVID-19, le regioni e leprovince autonome, senza nuovi e maggiorioneri per la finanza pubblica, sono tenute adistribuire attraverso la modalità di cuiall'articolo 8, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,convertito, con modificazioni, dalla legge16 novembre 2001, n. 405, i medicinaliordinariamente distribuiti secondo lemodalità di cui alle lettere b) e c) del

suddetto articolo, secondo condizioni,modalità di remunerazione e criteri stabilitinei vigenti accordi convenzionali localistipulati con le organizzazionimaggiormente rappresentative dellefarmacie.3. 05. Mandelli, Saccani Jotti.

Governo

Art 4-ter.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di mantenere i pazientiaffetti da malattie croniche e da malattierare al proprio domicilio e impedirne ocomunque ridurne il rischio di contagio, leregioni, le province autonome di Trento eBolzano e le aziende sanitarie, anche inattuazione delle misure previste dal Pianonazionale della cronicità in materia di curedomiciliari in favore delle persone nonautosufficienti e in condizioni di fragilità,con patologie in atto o esiti delle stesse, siavvalgono delle società attivenell'erogazione di Programmi di supporto aipazienti e, in particolare, delle curedomiciliari di cui all'articolo 22 del decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 12gennaio 2017 che tali societàsomministrano gratuitamente sulla base diaccordi con le aziende farmaceutiche.4-ter. 3. Lupi, Colucci, Sangregorio,Tondo.

Lunedì 20 aprile 2020 — 6 — Commissione V

Page 7: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

Governo

* * *

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere ilseguente.

Art. 4-quater.(Proroga piani terapeutici)

1. I piani terapeutici che includono lafornitura di ausili, dispositivi monouso ealtri dispositivi protesici, di cui al decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 12gennaio 2017, per incontinenza, stomie ealimentazione speciale, laringectomizzati,per la prevenzione e trattamento dellelesioni cutanee, per patologie respiratorie ealtri prodotti correlati a qualsivogliaospedalizzazione a domicilio, in scadenzadurante lo stato di emergenza deliberato dalConsiglio dei ministri in data 31 gennaio2020, sono prorogati per ulteriori 90 giorni.Le Regioni adottano procedure accelerate aifini delle prime autorizzazioni dei nuovipiani terapeutici.

2. La consegna della fornitura periodicadei beni di cui al comma 1 viene effettuatapresso il domicilio del paziente conmodalità finalizzate alla prevenzione delcontagio, come definite dal Ministero dellasalute. Le Regioni sono autorizzate aprevedere accordi quadro con uno o piùfornitori.4-ter. 01. Noja, De Filippo, Rostan.

Governo

Art 5.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: didispositivi medici e dispositivi diprotezione individuale, con le seguenti: didispositivi medici e di sanificazione, didispositivi di protezione individuale, difarmaci e prodotti chimici impiegati nelsettore sanitario,;

b) al comma 1, sostituire le parole: alleimprese produttrici di tali dispositivi con leseguenti: alle imprese produttrici deidispositivi e dei beni di cui al presentecomma, nonché a sovrintendere agliadempimenti necessari alla riconversioneindustriale delle aziende che avviano laproduzione e la fornitura dei dispositivi edei beni di cui al presente comma.;

c) sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4-bis. I finanziamenti possono essereerogati anche alle aziende che rendonodisponibili i dispositivi di cui agli articoli5-bis, comma 3, 5-ter e 5-quinquies nonchéalle aziende che avviano percorsi diriconversione industriale per assicurare egarantire la produzione e la fornitura didispositivi medici e di sanificazione, didispositivi di protezione individuale, difarmaci e prodotti chimici impiegati nelsettore sanitario di cui al comma 1.

4-ter. Alle aziende che avviano percorsidi riconversione industriale ai sensi del

Lunedì 20 aprile 2020 — 7 — Commissione V

Page 8: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

comma 4 è altresì riconosciuto un creditod'imposta nella misura del 100 per centodelle spese sostenute e documentate per lariconversione, industriale fino ad unmassimo di 100.000 euro per ciascunbeneficiario, utilizzabile esclusivamente incompensazione, ai sensi dell'articolo 17 deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in5 quote annuali di pari importo, nell'anno disostenimento delle spese e in quellisuccessivi,»;

d) al comma 6 sostituire le parole: per lefinalità di cui al presente articolo, con leseguenti: Per le finalità di cui ai commi 1 e4;

g) dopo il comma 7, aggiungere ilseguente:

«7-bis. Per le finalità di cui al comma4-bis, è autorizzata la spesa di 50 milioni dieuro per ciascuno degli anni dal 2020 al2023, cui si provvede mediantecorrispondente riduzione del Fondo per losviluppo e la coesione di cui all'articolo 61,comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289.».5. 1. Rixi, Guidesi, Andreuzza, Binelli,Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra,Saltamartini, Bellachioma, Cattoi Vanessa,Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia,Gava, Tomasi.

Governo

Art 5-bis.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di incrementare le strutturedestinate all'emergenza e assicurare una piùrapida diagnosi dei soggetti affetti daCOVID-19, ciascuna regione individua ilaboratori autorizzati di diagnostica privati,da includere nella rete dei laboratoridedicati per l'effettuazione delle analisi suitamponi, test ematici, test seriologici eulteriori screening rapidi per le diagnosiCOVID-19, nel rispetto dei requisitiprevisti dalla normativa vigente.5-bis. 3. Spena, Calabria, Novelli,Bagnasco.

Governo

Art 5-quinquies.

Dopo l'articolo 5-quinquies aggiungere ilseguente:

Art. 5-quinquies.1.(Aliquota agevolata dell'imposta sul valoreaggiunto sugli apparecchi di respirazione)

1. Alla tabella A, parte II-bis, del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies, èaggiunto il seguente;

«1-sexies. Apparecchi respiratori dirianimazione, altri apparecchi di terapiarespiratoria e i dispositivi di protezioneindividuale (DPI)».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, paria 100 milioni di euro a decorrere dall'anno2020, si provvede mediante utilizzo dellerisorse destinate all'attuazione della misura

Lunedì 20 aprile 2020 — 8 — Commissione V

Page 9: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

nota come «reddito di cittadinanza» di cuial decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,convertito, con modificazioni, dalla legge28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate aseguito di monitoraggio e che sono versateall'entrata del bilancio dello Stato. Qualora,a seguito del suddetto monitoraggio suirisparmi di spesa derivanti dal minornumero dei nuclei familiari richiedenti e deinuclei familiari percettori del Reddito dicittadinanza di cui all'articolo 10 deldecreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,convertito, con modificazioni, dalla legge28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno diciascun anno, non si rilevi un ammontare dirisorse pari alle previsioni, sono adottatiappositi provvedimenti normativi entro il31 luglio di ciascun anno, nei limiti dellerisorse del suddetto Fondo, comerideterminate dalla presente disposizione,che costituiscono il relativo limite di spesa,al fine di provvedere alla rimodulazionedella platea dei beneficiari e dell'importodel beneficio economico.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui alpresente articolo, è subordinata al rilasciodell'autorizzazione da parte dellaCommissione europea, ai sensi dell'articolo108 del Trattato sul funzionamentodell'Unione europea, relativa alla verificadel profilo di compatibilità delle normenazionali introdotte con la disciplinaeuropea in materia di concorrenza.5-quinquies. 01. Comaroli, Gava, Boldi,Garavaglia, Cavandoli, Centemero, Dara,Locatelli, Bordonali, Bellachioma, CattoiVanessa, Cestari, Frassini, Tomasi, DeMartini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut,Sutto, Tiramani, Ziello.

Governo

Art 5-sexies.

Al comma 1, premettere il seguentecomma:

1. Le regioni costituiscono le reti deilaboratori di microbiologia per la diagnosidi infezione da SARS-COV-2, tra ilaboratori dotati dei requisiti infrastrutturalie di adeguate competenze specialistiche delpersonale addetto, a copertura deifabbisogni prestazionali generatidall'emergenza infettivologica.5-sexies. 1. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo,Pini, Schiro', Pezzopane.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 5-sexies, aggiungere ilseguente:

Art. 5-septies.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 9marzo 2020, n. 14, dopo il comma 2 sonoaggiunti i seguenti:

«2-bis. Per far fronte all'emergenzaepidemiologica COVID-19, limitatamenteal periodo dello stato di emergenza di cuialla delibera del Consiglio dei ministri 31gennaio 2020, anche in deroga al limite dispesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter,del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124convertito, con modificazioni, dalla legge19 dicembre 2019, n. 157, e in derogaall'articolo 8-sexies, comma 1-bis, del

Lunedì 20 aprile 2020 — 9 — Commissione V

Page 10: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, le regioni, ivi comprese quelle in pianodi rientro, e le province autonome di Trentoe Bolzano possono riconoscere allestrutture inserite nei piani adottati inattuazione dell'articolo 3, comma 1, letterab), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,la remunerazione di una specifica funzioneassistenziale per i maggiori costi correlatiall'allestimento dei reparti e alla gestionedell'emergenza COVID-19 secondo ledisposizioni dei predetti piani e/o unincremento tariffario per le attività rese apazienti COVID-19, per i costi riferitiall'assistenza ospedaliera per consentire ilmantenimento dei requisiti strutturali,organizzativi e tecnologici tenuto conto delruolo assunto nella rete per supportarel'emergenza.

2-ter. Nella vigenza dell'accordorinegoziato ai sensi del comma 3 gli enti delservizio sanitario nazionale corrispondonoagli erogatori privati, a titolo di acconto esalvo conguaglio a seguito di appositarendicontazione delle attività da parte deglierogatori privati, un corrispettivo, su basemensile, per le prestazioni rese ai sensi delpresente articolo, nel limite del 90 per centodei dodicesimi corrisposti o comunquedovuti per l'anno 2020».5-sexies. 02. Trancassini, Rampelli,Lucaselli.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 5-sexies, aggiungere ilseguente:

Art. 5-septies.

1. All'articolo 32 del decreto-legge 8aprile 2020, n. 23, il comma 2 è soppresso.5-sexies. 01. Trancassini, Rampelli,Lucaselli.

Governo

Art 7.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per le medesime finalità di cui alcomma 1, può essere, altresì, impiegato, perl'anno 2020, nel ruolo di infermieremilitare, il personale volontario in fermaannuale e in ferma quadriennale, inpossesso dei requisiti di cui al comma 2,lettera b), fermi restando il trattamentoeconomico di cui al Libro sesto, Titolo III,del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, e il grado e la qualifica rivestiti almomento dell'effettivo impiego.7. 1. Iovino, Donno.

Governo

Art 9.

Lunedì 20 aprile 2020 — 10 — Commissione V

Page 11: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.(Misure straordinarie per la realizzazione

del nuovo complesso ospedaliero della cittàdi Siracusa)

1. Al fine di contrastare gli effettiderivanti dall'emergenza sanitaria causatadalla diffusione su tutto il territorionazionale del virus da COVID-19, condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, da adottarsi entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della presentelegge e di intesa con il Presidente dellaregione Sicilia, è nominato Commissariostraordinario per la realizzazione, senzaoneri aggiuntivi a carico della finanzapubblica e a valere sulle risorse disponibilipreviste a legislazione vigente, del nuovocomplesso ospedaliero della città diSiracusa entro un anno dalla data di entratain vigore della presente legge.

2. La durata dell'incarico delCommissario straordinario è di un anno.L'incarico è a titolo gratuito.

3. Entro trenta giorni dalla nomina, ilCommissario straordinario predispone ilpiano di attuazione degli interventinecessari.

4. Per la realizzazione del complessoospedaliero di cui al comma 1, ilCommissario straordinario opera in derogaad ogni disposizione di legge diversa daquella penale, fatto salvo il rispetto delledisposizioni del codice delle leggi antimafiae delle misure di prevenzione, di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, nonché dei vincoli inderogabiliderivanti dall'appartenenza all'Unioneeuropea e degli obblighi internazionali.

5. Al fine di consentire la massimaautonomia finanziaria per la realizzazionedegli obiettivi connessi alla realizzazione

del complesso ospedaliero di cui al comma1, al Commissario straordinario è intestataapposita contabilità speciale aperta pressola tesoreria statale su cui sono assegnate lerisorse disponibili e possono confluireinoltre le risorse finanziarie a qualsiasititolo destinate o da destinare allarealizzazione del suddetto complessoospedaliero.9. 01. Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto,D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, RussoPaolo, Bartolozzi, Germana', Siracusano,Scoma.

Governo

Art 13.

Al comma 1, secondo periodo, dopo leparole: di un certificato di iscrizioneall'albo del Paese di provenienzaaggiungere le seguenti: o di domanda diriconoscimento dei titoli da parte delMinistero della salute per i professionistiabilitati nel territorio europeo.13. 1. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Governo

* * *

Lunedì 20 aprile 2020 — 11 — Commissione V

Page 12: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

Dopo l'articolo 13, aggiungere ilseguente:

Art. 13-bis.

1. Per tutta la durata dell'emergenzaepidemiologica da COVID-19 di cui aldecreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, eprovvedimenti attuativi, la responsabilitàpenale dei medici, dei soggetti abilitati aisensi dell'articolo 102 del presente decretoe del personale sanitario che siano a direttocontatto con il virus ovvero con i pazientiaffetti dal virus è limitata, per i reati di cuiagli articoli 590-sexies e 452 del codicepenale, alle ipotesi di colpa grave.

2. Per colpa grave deve intendersi quellariconducibile ad evidenti violazioni dellebuone pratiche della scienza medica,tenendo altresì conto della proporzionespecificamente esistente fra disponibilità diluoghi e strumenti e il numero dei pazientida curare, nonché della specializzazione delpersonale, oltre che della volontarietà dellaprestazione.

3. Per gli stessi fatti, anche laddovericorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti dicui al comma 1 ferma la responsabilitàdisciplinare, non possono essere chiamati, aqualsiasi titolo, a rispondere in sede civile ocontabile del loro operato.

4. Per tutte le azioni risarcitorie relative aifatti di cui agli articoli 590-sexies e 452 delcodice penale, inerenti a condotte poste inessere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cuial comma 1, è previsto, ove ne fossestabilita la fondatezza, un indennizzo pari alrisarcimento del danno patrimonialedeterminato come dovuto.13. 03. Sisto, Russo Paolo, Bartolozzi,D'Ettore, Ferraioli, Pittalis, Rossello.

Governo

Art 19.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Ai beneficiari deitrattamenti di integrazione salariale di cui alpresente articolo spetta, in rapporto alperiodo di paga adottato e alle medesimecondizioni dei lavoratori ad orario normale,l'assegno per il nucleo familiare di cuiall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo1988, n. 69, convertito, con modificazioni,dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;

al comma 8 aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Si considerano alledipendenze dei datori di lavoro richiedentila prestazione anche i lavoratori che hannostipulato contratti di lavoro intermittente dicui agli articoli da 13 a 18 del decretolegislativo 15 giugno 2015, n. 81, aprescindere dalla pattuizione della garanziadi disponibilità a rispondere alle chiamate.19. 4. Cubeddu, Siragusa, Cominardi, DeLorenzo, Pallini, Amitrano, Tucci, Tripiedi,Villani, Aiello Davide, Invidia, Ciprini,Barzotti, Donno.

Governo

* * *

Lunedì 20 aprile 2020 — 12 — Commissione V

Page 13: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Limitatamente agli eventiriconducibili all'emergenza epidemiologicada COVID-19, al comma 1 dell'articolo 1del decreto legislativo 14 settembre 2015,n. 148 all'elenco dei soggetti a cui si applicala disciplina delle integrazioni salariali erelativi obblighi contributivi sono aggiuntele seguenti categorie:

a) le cooperative sociali di tipo A,limitatamente agli eventi riconducibiliall'emergenza epidemiologica daCOVID-19;

b) le società degli enti locali nel caso incui il capitale sia interamente di proprietàpubblica, limitatamente agli eventiriconducibili all'emergenza epidemiologicada COVID-19.19. 5. De Luca.

Governo

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo leparole: del medesimo decreto legislativoaggiungere le seguenti: , per l'assegnoordinario, fermo restando l'informazione, laconsultazione e l'esame congiunto chedevono essere svolti anche in via telematicaentro i tre giorni successivi a quello dellacomunicazione preventiva.19. 7. Fornaro, Fassina.

Governo

* * *

Al comma 6, aggiungere, in fine, ilseguente periodo:

Ai fini del riconoscimento delleprestazioni di cui al presente comma, nonrileva se l'azienda sia in regola con ilversamento della contribuzione ai suddettiFondi, né il periodo di iscrizione agli stessi.19. 12. Serracchiani, Cantone Carla,Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi,Pezzopane.

Governo

* * *

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Le erogazioni del datore di lavoroad integrazione del trattamento ordinario edell'assegno ordinario previsti dal presentearticolo fino a concorrenza dellaretribuzione percepita in servizio, incumulo con le indennità stesse non sonocomputabili ai fini della determinazionedella base imponibile per il calcolo dei

Lunedì 20 aprile 2020 — 13 — Commissione V

Page 14: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

contributi di previdenza e assistenza socialedi cui all'articolo 12 della legge 30 aprile1969, n. 153. La medesima noncomputabilità si applica alle erogazioni adintegrazione delle indennità di cuiall'articolo 23, comma 1, del presentedecreto.

Conseguentemente, all'articolo 55,capoverso articolo 44-bis, apportare leseguenti modificazioni:

1) al comma 1, penultimo periodo,sostituire le parole: alla data di efficaciadella cessione dei crediti con le seguenti:alla data di efficacia giuridica dellacessione dei crediti o all'entrata in vigoredel presente decreto per le cessioniavvenute precedentemente.;

2) al comma 2, secondo periodo, dopole parole: decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241 inserire le seguenti: senzaapplicazione dei vincoli di cui al terzoperiodo del primo comma del citatoarticolo.

3) al comma 6, sostituire le parole:cessioni di crediti con le seguenti: cessioniintermedie di crediti e alla fine del periodo,dopo le parole: stesso soggetto aggiungerele seguenti: , ma rilevano allorché detticrediti sono ceduti a soggetti terzi. Ai finidella disciplina di cui al presente articolo, lecessioni intermedie di cui al periodoprecedente non ricadono nell'ambito diapplicazione dell'articolo 10-bis della legge27 luglio 2000, n. 212.* 19. 13. D'Ettore, Cattaneo, Zanettin,Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, RussoPaolo, Pella, Cannizzaro.

Governo

* * *

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I fondi di solidarietà bilaterali delTrentino e dell'Alto Adige, costituiti aisensi dell'articolo 40 del decreto legislativo14 settembre 2015, n. 148, garantisconol'erogazione dell'assegno ordinario di cui alcomma 1 secondo la disciplina dettata dalpresente articolo a valere sulle risorse di cuial comma 9 e nel limite delle sommeassegnate per tale scopo con decreto delMinistro del lavoro e delle politiche socialidi concerto con il Ministro dell'economia edelle finanze. L'assegno ordinario di cui alcomma 1 è concesso con riferimento a tuttii datori di lavoro aderenti ai fondi medesimialla data del 23 febbraio 2020.19. 14. Cattoi Vanessa, Binelli, Loss,Maturi, Piccolo, Sutto, Bellachioma,Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia,Gava, Tomasi.

Governo

* * *

Lunedì 20 aprile 2020 — 14 — Commissione V

Page 15: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

Dopo l'articolo 19, aggiungere ilseguente:

Art. 19-bis.(Flessibilità per le aziende che hanno

attivato procedure di cassa integrazioneguadagni e sospensione dell'obbligo di

causale per i rinnovi e le proroghecontrattuali e sospensione limiti contratti

somministrazione per attività produttive delsettore sanitario nonché alle attività nonsospese durante l'emergenza sanitaria)

1. Per la durata dell'emergenzaepidemiologica da COVID-19 e per i dodicimesi successivi alla cessazione dellamedesima emergenza, non trovanoapplicazione le seguenti disposizioni deldecreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:

a) articolo 19, comma 1, con riferimentoalle condizioni di apposizione del terminedi contratto di lavoro a tempo determinato,anche a scopo di somministrazione;

b) articolo 20, comma 1, lettera c), conriferimento al divieto di contratto a tempodeterminato presso unità produttive nellequali sono operanti una sospensione dellavoro o una riduzione dell'orario in regimedi cassa integrazione guadagni;

c) articolo 21, comma 01, conriferimento alle condizioni di apposizionedel termine in caso di rinnovo e proroga delcontratto di lavoro a tempo determinato,anche a scopo di somministrazione;

d) articolo 32, comma 1, lettera c), conriferimento al divieto di somministrazionepresso unità produttive nelle quali sonooperanti una sospensione del lavoro o unariduzione dell'orario in regime di cassaintegrazione guadagni.

2. Per il medesimo periodo di cui alcomma 1, non trova applicazione l'articolo2, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio2018, n. 87, con riferimento alle condizionidi cui all'articolo 19, comma 1, del decretolegislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso disomministrazione di lavoro.

3. Per il medesimo periodo di cui alcomma 1, limitatamente alle impreseproduttrici di apparecchiatureelettromedicali e dispositivi di protezioneindividuale, con riferimento al ruolostrategico da esse svolto nell'ambitodell'approvvigionamento di strumentisanitari di contrasto all'emergenzaepidemiologica, non trova applicazionel'articolo 31 del decreto legislativo 15giugno 2015, n. 81, con riferimento ai limitiquantitativi di ricorso alla forza lavoromediante somministrazione di lavoro atempo indeterminato e determinato.

4. La sospensione di cui al precedentecomma 3 vale anche per tutte le attivitàproduttive, industriali e commercialiindicate nell'allegato 1 del decreto delPresidente del Consiglio dei ministri del 22marzo 2020, come modificato dal decretodel Ministro dello sviluppo economico del25 marzo 2020, non soggette allasospensione di cui all'articolo 1, comma 1,lettera a) del citato decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri.19. 01. Meloni, Lollobrigida, Trancassini,Rampelli, Lucaselli.

Governo

Art 22.

Lunedì 20 aprile 2020 — 15 — Commissione V

Page 16: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: «civilmentericonosciuti» inserire le seguenti: e lesocietà sportive professionistiche;

al comma 2, aggiungere, in fine, leseguenti parole: «e lavoratori iscritti alFondo Pensione Sportivi Professionisti conun reddito annuale lordo superiore ai50.000 euro».22. 6. Morrone, Belotti, Ribolla,Garavaglia, Bellachioma, Cattoi Vanessa,Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

Governo

* * *

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: civilmente riconosciuti, aggiungerele seguenti: nonché degli enti e degli istituticon scuole paritarie dell'infanzia,.22. 9. Raduzzi, Donno, Adelizzi,Buompane, Faro, Flati, Gubitosa,Lorenzoni Gabriele, Lovecchio, Manzo,Misiti, Sodano, Torto, Trizzino, Zennaro.

Governo

* * *

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere le parole da:«previo accordo» sino a: «per i datori dilavoro»;

dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Con riferimento alle imprese finoa 5 dipendenti, i datori di lavoro chepresentano domanda di cui al comma 1,sono dispensati dall'obbligo di accordo conle organizzazioni sindacali, ove previsto.

1-ter. Con riferimento alle imprese connumero di dipendenti superiore a 5, i datoridi lavoro che presentano domanda di cui alcomma 1, sono dispensati dall'obbligodell'esame congiunto, ferma restando lamera informativa.

1-quater. Per usufruire del trattamentodi cui al comma 1, i lavoratori beneficiarinon sono tenuti ad esaurire la disponibilitàdel totale delle ferie residue;

1-quinquies. Per usufruire deltrattamento di cui al comma 1, le aziendenon iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 deldecreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, sono esonerate dall'obbligo diiscrizione ai predetti fondi, e accedonodirettamente ai trattamenti di cassaintegrazione salariale in deroga di cui almedesimo comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 19,comma 6, primo periodo, dopo le parole: dicui al presente articolo, inserire le seguenti:, in favore dei datori di lavoro iscritti aipredetti fondi. Con riferimento ai datori dilavoro non iscritti ai predetti fondi, siapplica quando disposto dall'articolo 22,comma 1-quinquies del presente decreto.22. 7. Meloni, Lollobrigida, Trancassini,Rampelli, Lucaselli.

Lunedì 20 aprile 2020 — 16 — Commissione V

Page 17: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

Governo

* * *

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: I trattamenti di cui alpresente articolo si applicano anche ailavoratori che abbiano stipulato contratti dilavoro intermittente di cui agli articoli da13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno2015, n. 81, a prescindere dalla pattuizionedella garanzia di disponibilità a risponderealle chiamate;

dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Per i datori di lavoro di cuiall'ultimo periodo del comma 4 iltrattamento di cui al comma 1 può, altresì,essere concesso anche con la modalità dicui all'articolo 7 del decreto legislativo 14settembre 2015 n. 148.22. 10. Segneri, Siragusa, Cominardi, DeLorenzo, Pallini, Amitrano, Tucci, Tripiedi,Villani, Aiello Davide, Invidia, Ciprini,Barzotti, Donno.

Governo

* * *

Dopo il comma 5-ter, aggiungere ilseguente:

5-quater. Le risorse di cui al comma 5-terpossono essere utilizzate anche per lafinalità di assicurare ai lavoratori una tutelaintegrativa rispettosa prestazioni connesse atrattamenti di integrazione salarialeordinaria, straordinaria e in deroga previstidalla normativa vigente. Resta fermoquanto previsto dal comma 5-ter.22. 13. Schullian, Gebhard, Plangger.

Governo

Art 22-bis.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: dimedici, personale infermieristico con leseguenti: , degli esercenti le professionisanitarie;

dopo il comma 3, aggiungere ilseguente: 3-bis: Il Fondo di cui al comma 1è incrementato delle 1 somme riscosse inviolazione del divieto di allontanarsi dallapropria abitazione o dimora per le personesottoposte alla misura della quarantena inquanto risultate positive al COVID-19.

Conseguentemente, sostituire la rubricacon la seguente: Iniziativa di solidarietà infavore dei famigliari degli esercenti leprofessioni sanitarie e operatorisocio-sanitari.22-bis. 2. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo,Pini, Schiro', Pezzopane.

Lunedì 20 aprile 2020 — 17 — Commissione V

Page 18: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

Governo

* * *

Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere ilseguente:

Art. 22-ter.(Sospensione delle norme in materia di

contributi associativi e delle quotediiscrizione in favore delle associazioni

sindacali dei lavoratori)

1. Per la durata dell'emergenzaepidemiologica da COVID-19, conriferimento ai lavoratori dipendenti diaziende che accedono alla CassaIntegrazione Guadagni, è sospesa l'efficaciadell'articolo 18, comma 2 della legge 23luglio 1991, n. 223, in materia di ritenutesalariali o sulle prestazioni erogate perconto degli enti previdenziali da parte delleassociazioni sindacali dei lavoratori.

2. Per il medesimo periodo di cui alcomma 1, è vietato alle associazionisindacali dei lavoratori di richiedere, inqualsiasi forma, compensi o quote diiscrizione a lavoratori o aziende cheaccedono alla Cassa IntegrazioneGuadagni.22-bis. 05. Meloni, Lollobrigida,Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 22-bis, inserire ilseguente:

Art. 22-ter.(Integrazione salariale lavoratori

frontalieri)

1. Al fine di limitare gli impatti negatividell'emergenza epidemiologica daCOVID-19, ai lavoratori frontaliericoinvolti in procedimenti di sospensione oriduzione dell'attività lavorativa per eventiriconducibili all'emergenza, è riconosciutaun'indennità di integrazione salariale pariall'80 per cento della retribuzione spettante,fermo restando il limite di cui alla circolareINPS n. 20 del 2020 relativo ai trattamentidi integrazione salariale. L'indennità di cuial presente comma è riconosciuta perperiodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 eper una durata massima di nove settimane,comunque entro il mese di agosto 2020.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito dicui al presente articolo sono riconosciutenel limite massimo di spesa pari a 337,5milioni di euro per l'anno 2020. L'INPSdisciplina le modalità operative di richiestadella prestazione da parte dei lavoratori e dierogazione della stessa. L'INPS provvede almonitoraggio del limite di spesa di cui alprimo periodo del presente comma.Qualora dal predetto monitoraggio emergache è stato raggiunto anche in viaprospettica il limite di spesa, non sonoprese in considerazione ulteriori domande.

3. All'onere derivante dall'attuazione delpresente articolo si provvede mediantecorrispondente riduzione del Fondo di cuiall'articolo 44, del decreto legislativo 2gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dalcomma 3 dell'articolo 18 del presente

Lunedì 20 aprile 2020 — 18 — Commissione V

Page 19: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

decreto.* 22-bis. 06. Molteni, Garavaglia,Bianchi, Di Muro, Bellachioma, CattoiVanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava,Tomasi.

Governo

Art 25.

Dogo l'articolo 25, aggiungere ilseguente:

Art. 25-bis.(Contributo per il lavoro di cura al

Caregiver Familiare)

1. In considerazione dell'emergenzaepidemiologica da COVID-19, nelle moredella definizione di una più organicadisciplina del caregiver familiare, al fine disostenere e riconoscere il ruolo ed il lavorodi cura e di assistenza svolto dal caregiverfamiliare, è riconosciuto, ad un solocaregiver familiare per nucleo familiare,purché convivente alla data del 23 febbraio2020 con la persona assistita che si trovi incondizioni di disabilità grave o di nonautosufficienza non determinata dalnaturale invecchiamento o da patologieconnesse alla senilità, come individuata aisensi dell'articolo 1, comma 255, dellalegge 27 dicembre 2017, n. 205, uncontributo pari a 600 euro mensili per ladurata dello stato di emergenza.

2. Il contributo di cui al comma 1 nonconcorre alla formazione del reddito aisensi del decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e

all'incremento valore del patrimoniomobiliare ai fini dell'individuazionedell'indicatore della situazione economicaequivalente (ISEE) di cui al decreto delPresidente del Consiglio dei ministri del 5dicembre 2013, n. 159.

3. Il contributo di cui al comma 1 èerogato dall'INPS, previa domanda, nellimite di spesa complessivo delle sommeaccantonate a legislazione vigente, per glianni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cuiall'articolo 1, comma 254 della legge 27dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede almonitoraggio del rispetto del limite di spesae comunica i risultati di tale attività allaPresidenza del Consiglio dei ministri,ovvero all'autorità politica da questidelegata alla gestione del Fondo, e alMinistero dell'economia e delle finanze.Qualora dal predetto monitoraggio emergail verificarsi di scostamenti, anche in viaprospettica, rispetto al predetto limite dispesa, non sono adottati altri provvedimenticoncessori.

Conseguentemente, all'articolo 31,comma 1, sostituire le parole: 27, 28, 29, 30con le seguenti: 27, 28, 29, 30, 30-bis.25. 02. Carfagna, Casciello, Versace,Bagnasco, Bond, Mandelli, Novelli,Mugnai, Brambilla, Gelmini, Occhiuto,Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella,D'Attis, Ruffino, Giacometto.

Governo

Art 26.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Lunedì 20 aprile 2020 — 19 — Commissione V

Page 20: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

2. Fino alla cessazione dello stato diemergenza epidemiologica da COVID-19di cui alla delibera del Consiglio deiministri del 31 gennaio 2020 per ilavoratori dipendenti pubblici e privati, inpossesso del riconoscimento di disabilitàcon connotazione di gravità ai sensidell'articolo 3, comma 3, della legge 5febbraio 1992, n. 104, nonché per ilavoratori in possesso di certificazionerilasciata dai competenti organimedico-legali, nonché dai medici diassistenza primaria e dagli specialisti,attestante una condizione di maggiorrischio di infezione da agenti viraliderivante da patologie autoimmuni o daesiti da patologie oncologiche o dallosvolgimento di relative terapie salvavita, aisensi dell'articolo 3, comma 1, dellamedesima legge n. 104 del 1992, il periododi assenza dal servizio è equiparato alricovero ospedaliero di cui all'articolo 87,comma 1, primo periodo, del presentedecreto ed è prescritto dalle competentiautorità sanitarie, nonché dal medico diassistenza primaria che ha in carico ilpaziente, sulla base documentata delriconoscimento di disabilità o dellecertificazioni di cui sopra, i cui riferimentisono riportati, per le verifiche dicompetenza, nel medesimo certificato.Nessuna responsabilità, neppure contabile èimputabile al medico di assistenza primarianell'ipotesi in cui il riconoscimento dellostato invalidante dipenda da fatto illecito diterzi.26. 1. Carnevali, Madia.

Governo

Art 30.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli armatori singoli anche nonimbarcati, titolari di partita Iva, non titolaridi pensione e non iscritti alle gestionispeciali dell'Ago, è riconosciutaun'indennità per il mese di marzo 2020, paria 600 euro. L'indennità di cui al presentearticolo non concorre alla formazione delreddito ai sensi del decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, alla rubricaaggiungere, in fine, le seguenti parole: eagli armatori titolari di partita Iva.30. 2. Galizia, Gagnarli, Cadeddu,Cassese, Cillis, Cimino, Daga, Del Sesto,Gallinella, Lombardo, Lovecchio,Maglione, Manca Alberto, Marzana,Parentela, Pignatone, Donno.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. Per tutto il periodo della duratadell'emergenza epidemiologica daCOVID-19, come stabilito dalla deliberadel Consiglio dei ministri del 31 gennaio2020, le disposizioni di cui all'articolo 1della legge 2 agosto 1990, n. 233,concernente il «Finanziamento delle

Lunedì 20 aprile 2020 — 20 — Commissione V

Page 21: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

gestioni dei contributi e delle prestazioniprevidenziali degli artigiani e degliesercenti attività commerciali», non siapplicano ai soggetti iscritti per la primavolta alle gestioni di cui al comma 1successivamente al 31 dicembre 1995 oche, se già iscritti a tale data, hanno optatoo optano per la liquidazione del trattamentopensionistico esclusivamente con le regoledel sistema contributivo ai sensidell'articolo 1, comma 23, della legge 8agosto 1995, n. 335.

2. Ai fini della determinazione deltrattamento pensionistico dei soggetti di cuial precedente comma, si applica quanto giàprevisto per i soggetti iscritti alla gestioneseparata dell'Istituto Nazionale dellaprevidenza sociale (INPS).30. 01. Meloni, Lollobrigida, Trancassini,Rampelli, Lucaselli.

Governo

Art 31.

Dopo l'articolo 31, aggiungere ilseguente:

Art. 31-bis.(Disposizioni in materia di lavoro

occasionale e a tempo determinato)

1. Al fine di favorire l'occupazione ed inconsiderazione dell'emergenzaepidemiologica da COVID-19, sino al 31dicembre 2020 e comunque per tutta ladurata dell'emergenza epidemiologica:

a) non hanno efficacia le disposizioni di

cui all'articolo 54-bis, comma 14, deldecreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,convertito con modificazioni dalla legge 21giugno 2017, n. 96, in materia di divieto diricorso al contratto di prestazioneoccasionale, nonché le disposizioni di cuiall'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), delmedesimo decreto-legge, in materia didurata massima giornaliera dellaprestazione lavorativa;

b) ai contratti di lavoro a tempodeterminato può essere apposto un terminedi durata non superiore a ventiquattro mesi,in deroga alle disposizioni di cui all'articolo19, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo15 giugno 2015, n. 81;

c) non hanno efficacia le disposizioni dicui all'articolo 2, comma 28, secondoperiodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92,in materia di incremento di 0,5 puntipercentuali del contributo addizionale inoccasione di ciascun rinnovo del contratto atempo determinato, anche in regime disomministrazione.31. 04. Durigon, Garavaglia, Bellachioma,Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini,Gava, Tomasi, Caffaratto, Caparvi,Giaccone, Legnaioli, Lorenzoni Eva,Minardo, Moschioni, Murelli.

Governo

Art 35.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. Limitatamente all'anno 2020, al fine

Lunedì 20 aprile 2020 — 21 — Commissione V

Page 22: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

di far fronte alle difficoltà legateall'emergenza COVID-19, la quota dispettanza del 5 per mille 2018 sarà erogataa tutti i soggetti beneficiari, come indicatidall'Agenzia delle entrate al Ministerodell'economia e delle finanze, nel mese diaprile 2020.

3.2. In conseguenza dell'emergenzaCOVID-19, in attuazione di quanto previstodall'articolo 6 del decreto legislativo 3luglio 2017, n. 111, nella ripartizione dellerisorse del 5 per mille 2019 non si tieneconto delle dichiarazioni dei redditiintegrative presentate ai sensi dell'articolo2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento dicui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 luglio 1998, n. 322.35. 3. Fassina, Muroni, Palazzotto.

Governo

* * *

Sopprimere il comma 3-ter.35. 4. Gadda.

Governo

Art 36.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli intermediari abilitati ai sensidell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979,n. 12, i commercialisti e gli avvocati, inconsiderazione dell'emergenzaepidemiologica da COVID-19, sonoautorizzati a inoltrare per conto deibeneficiari assistiti la domanda telematicaall'INPS, secondo le istruzioni fornite daquest'ultimo, delle indennità di cui agliarticoli 27 e 28.36. 3. Gribaudo, Serracchiani, CantoneCarla, Lepri, Mura, Viscomi, Pezzopane.

Governo

Art 41.

Dopo l'articolo 41 aggiungere ilseguente:

Art. 41-bis.(Modifiche e sospensioni alla disciplina

delle prestazioni occasionali ed estensionedei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

1. Al fine di sostenere la continuità delleattività delle imprese operanti in ognisettore produttivo, per la duratadell'emergenza epidemiologica daCOVID-19, all'articolo 54-bis deldecreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nontrovano applicazione le seguentidisposizioni:

a) comma 1, lettere b) e c);

b) comma 8-bis;

c) comma 14, lettere a) e b).

Lunedì 20 aprile 2020 — 22 — Commissione V

Page 23: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

2. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24aprile 2017, n. 50, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole:«5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:«12.000 euro»;

b) dopo il comma 10, è aggiunto ilseguente:

«10-bis. Per la durata dell'emergenzaepidemiologica da COVID-19, ledisposizioni di cui al comma 10 trovanoapplicazione anche per le imprese operantiin settori produttivi diversi, inclusiprofessionisti, lavoratori autonomi,imprenditori, associazioni, fondazioni edaltri enti di natura privata, pubblicheamministrazioni, enti locali, aziendealberghiere e strutture ricettive e delturismo, Onlus, nonché imprese agricole»;

c) al comma 16, primo periodo, leparole: «9 euro» sono sostituite dalleseguenti: «10 euro».

3. Agli oneri derivanti dal presentearticolo, stimati in euro 50 milioni perl'anno 2020, si provvede si provvedemediante corrispondente riduzione dellostanziamento del Fondo speciale di partecorrente di cui alla allegata tabella A,rubrica del Ministero dell'economia e dellefinanze, della legge 27 dicembre 2019, n.160.41. 01. Meloni, Lollobrigida, Trancassini,Rampelli, Lucaselli.

Governo

Art 42.

Al comma 2, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: In considerazionedell'emergenza in atto, la certificazione diinfezione da coronavirus da partedell'INAIL è volta a consentire la sollecitaerogazione delle prestazioni assicurativa allavoratore e non comporta attribuzione diresponsabilità civile e penale a carico deldatore di lavoro, salvo che non siadimostrata l'inosservanza delle disposizioniin materia di tutela dei lavoratori emanatedalle Autorità preposte.42. 3. Porchietto, Spena, Occhiuto, RussoPaolo, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore,Cannizzaro, Pella, D'Attis, Giacometto.

Governo

Art 43.

Dopo l'articolo 43, aggiungere ilseguente:

Art. 43-bis.(Tavoli per la sicurezza, il contrasto e ilcontenimento della diffusione del virusCOVID-19 negli ambienti di lavoro)

1. Al fine di definire un processo digraduale ripresa in sicurezza delle attivitàproduttive sospese per effetto delladecretazione adottata a frontedell'emergenza epidemiologica daCOVID-19, si possono istituire, pressociascuna città metropolitana e provincia delterritorio nazionale, appositi Tavoli sullasicurezza, il contrasto e il contenimento

Lunedì 20 aprile 2020 — 23 — Commissione V

Page 24: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

della diffusione del virus COVID-19 negliambienti di lavoro, con il compito dipromuovere la cultura e la diffusione dellasicurezza e vigilare sulla correttaapplicazione delle disposizioni vigenti atutela della sicurezza dei lavoratori e del«Protocollo condiviso di regolamentazionedelle misure per il contrasto e ilcontenimento della diffusione del virusCOVID-19 negli ambienti di lavoro»sottoscritto tra Governo e parti sociali il 14marzo 2020, nonché di concertare soluzionitecniche a supporto dei lavoratori e delleimprese. I prefetti adottano i rispettiviprovvedimenti in materia di autorizzazionealla ripresa produttiva in conformità alleelaborazioni e alle indicazioni dei Tavoliprovinciali di cui al presente comma.

2. I Tavoli di cui al comma 1 sono istituitie coordinati dall'assessore competenteprovinciale o metropolitano e sonocomposti da:

a) l'assessore regionale competente osuo delegato;

b) l'assessore provinciale ometropolitano competente o suo delegato;

c) l'assessore del comune capoluogocompetente o suo delegato

d) i direttori o presidenti delle Aziendesanitarie locali o loro delegati;

e) il direttore dell'Ispettorato del lavoroterritorialmente competente o suo delegato;

f) il direttore dell'Istituto nazionaleassicurazione infortuni sul lavoroterritorialmente competente o suo delegato;

g) i componenti effettivi e i supplenti,designati dalle organizzazioni sindacali deilavoratori più rappresentative a livello

regionale;

h) i componenti effettivi e i supplenti,designati dalle organizzazioni dei datori dilavoro più rappresentative a livelloregionale;

i) il tavolo potrà avvalersi anche diesperti in materia di sicurezza e tutela dellasalute sul lavoro.

3. All'atto della costituzione, ogni tavolodovrà definire un documento che sanciscale finalità, obiettivi, ruoli e le modalità difunzionamento, in coerenza alle norme ealle leggi vigenti.

4. Alla costituzione e al funzionamentodei tavoli di cui al comma 1, le singoleamministrazioni provvedono a valere sullerisorse dei rispettivi bilanci. Ai componentidei tavoli non è riconosciuta alcunaindennità o gettone di presenza.43. 01. Soverini, De Maria, Serracchiani.

Governo

Art 44.

Al comma 2, sostituire le parole:professionisti iscritti con le seguenti:professionisti, iscritti in via esclusiva,aggiungere, in fine, le seguenti parole: enon titolari di trattamento pensionisticodiverso dalla pensione di invalidità civile.

Conseguentemente, dopo il comma 2aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 34 del decreto-legge 8aprile 2020, n. 23, è abrogato.

Lunedì 20 aprile 2020 — 24 — Commissione V

Page 25: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

44. 4. D'Alessandro.Governo

* * *

Dopo l'articolo 44, aggiungere ilseguente:

Art. 44.1.(Contributo una tantum)

1. Ad ogni persona fisica che nell'anno2019 abbia conseguito redditi in misura nonsuperiore a 60.000 euro, è riconosciutaun'indennità esente da prelievi fiscali econtributivi, nella misura del 10 per centodel reddito dichiarato in tale periodo diimposta e, comunque, non inferiore ad euro1.000.

2. Alle persone fisiche non destinatariedell'indennità prevista dal comma 1 delpresente articolo, in quinto prive dioccupazione o iscritte ad istituti scolastici ouniversitari nell'anno 2019, è comunquegarantita l'indennità minima di euro 1.000.44. 01. Silli, Pedrazzini, Benigni,Gagliardi, Sorte.

Governo

Art 46.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le previsioni di cui al comma 1non riguardano le procedure dilicenziamento collettivo concluse conaccordo sindacale in cui l'unico criterio discelta, quale parametro di cui all'articolo 5della legge n. 223 del 1991, sia la nonopposizione al licenziamento.

1-ter. Fino al 31 dicembre 2020 ilavoratori dipendenti pubblici e privati inpossesso del riconoscimento di disabilitàcon connotazione di gravità ai sensidell'articolo 3, comma 3, della legge 5febbraio 1992, n. 104, nonché i lavoratoriin possesso di certificazione rilasciata daicompetenti organi medico legali, attestanteuna condizione di rischio derivante daimmunodepressione o da esiti da patologieoncologiche o dallo svolgimento di relativeterapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3,comma 1, della medesima legge n. 104 del1992, sono esentanti dal riprendere serviziopresso la sede aziendale.

1-quater. I lavoratori di cui al comma1-ter, ove non sia possibile l'espletamentodella prestazione lavorativa anche soloparzialmente in modalità lavoro agile, incaso di sospensione o riduzione orariaaccedono alle prestazioni di cui agli articolida 19 a 22 del presente decreto.

1-quinquies. In sostituzione dellelavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoroai sensi del comma 1-ter, il datore di lavoropuò assumere personale con contratto atempo determinato o con contratto disomministrazione con l'applicazione di unesonero contributivo del 50 per cento dellaquota a carico dell'azienda. Quando lasostituzione avviene con contratto disomministrazione, l'impresa utilizzatricerecupera dall'agenzia per il lavoro lesomme corrispondenti all'esonero da questaottenuto.

Lunedì 20 aprile 2020 — 25 — Commissione V

Page 26: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

46. 2. Durigon, Garavaglia, Caffaratto,Caparvi, Giaccone, Legnaioli, LorenzoniEva, Minardo, Moschioni, Murelli,Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari,Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

Governo

Art 47.

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: e socio-sanitario aggiungere leseguenti: e nei Centri riabilitativiambulatoriali.

Conseguentemente all'articolo 48apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, dopo leparole: e per persone con disabilitàaggiungere le seguenti: nonché dell'attivitàriabilitativa ambulatoriale;

al comma 2, primo periodo, dopo leparole: e socioassistenziali aggiungere leseguenti: nonché dell'attività riabilitativaambulatoriale;

al comma 3, aggiungere, in fine, leseguenti parole: nonché dell'attivitàriabilitativa ambulatoriale.47. 2. D'Arrando, Bologna, BaroniMassimo Enrico, Ianaro, Lapia, Lorefice,Mammi', Menga, Nappi, Nesci, Provenza,Sapia, Sarli, Sportiello, Sut, Troiano,Donno.

Governo

Art 48.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 48.(Prestazioni individuali domiciliari)

1. Durante la sospensione dei servizieducativi e scolastici, di cui all'articolo 2del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,e dei servizi degli educatori nella scuolaprimaria e secondaria disposta con iprovvedimenti adottati ai sensi dell'articolo3, comma 1, del decreto-legge del 23febbraio 2020, n. 6, e durante lasospensione delle attività socio-sanitarie esocio-assistenziali nei centri diurni peranziani e per persone con disabilità, deicentri diurni e semi-residenziali per minori,per la salute mentale, per le dipendenze eper persone senza fissa dimora, servizisanitari differibili, laddove disposta conordinanze regionali o altri provvedimenti,considerata l'emergenza di protezione civilee il conseguente stato di necessità, lepubbliche amministrazioni forniscono,anche su proposta degli enti gestori dispecifici progetti per il fine di cui alpresente articolo, avvalendosi del personaledisponibile, già impiegato in tali servizi,dipendente da soggetti privati che operanoin convenzione, concessione o appalto,prestazioni in forme individuali domiciliario a distanza o resi nel rispetto delle direttivesanitarie negli stessi luoghi ove si svolgononormalmente i servizi senza ricreareaggregazione. Tali servizi si possono

Lunedì 20 aprile 2020 — 26 — Commissione V

Page 27: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

svolgere secondo priorità individuatedall'amministrazione competente, tramiteco-progettazioni e/o di concerto con gli entigestori, impiegando i medesimi operatori ei fondi ordinari destinati a tale finalità, allestesse condizioni assicurative sinoraprevisti, anche in deroga a eventualiclausole contrattuali, convenzionali,concessorie, adottando specifici protocolliche definiscano tutte le misure necessarieper assicurare la massima tutela della salutedi operatori e utenti.

2. Durante la sospensione dei servizieducativi e scolastici e dei servizisocio-sanitari e socio-assistenziali di cui alcomma 1 del presente articolo, le pubblicheamministrazioni sono autorizzate e tenute alpagamento dei gestori privati dei suddettiservizi, anche ove non direttamente resi allapersona, per il periodo della sospensione,sulla base di quanto iscritto nel bilanciopreventivo. Le prestazioni convertite inaltra forma, previo accordo tra le parti,secondo le modalità indicate al comma 1del presente articolo, saranno retribuite aigestori con quota parte dell'importo dovutoper l'erogazione del servizio secondo lemodalità attuate precedentemente allasospensione a fronte della presentazionedella documentazione relativa allosvolgimento dei servizi e subordinatamentealla verifica. Sarà inoltre corrispostaun'ulteriore quota che, sommata allaprecedente, darà luogo, in favore deisoggetti cui è affidato il servizio, a unacorresponsione complessiva di entità pariall'importo già previsto, al netto delleeventuali minori entrate connesse alladiversa modalità di effettuazione delservizio stesso. La corresponsione di unaulteriore quota, sarà corrisposta previaverifica dell'effettivo mantenimento, a curadegli affidatari di tali attività, delle struttureattualmente interdette, tramite il personale a

ciò preposto, fermo restando che le stessedovranno risultare immediatamentedisponibili e in regola con tutte ledisposizioni vigenti, con particolareriferimento a quelle emanate ai fini delcontenimento del contagio da COVID-19,all'atto della ripresa della normale attività.

3. I pagamenti di cui al comma 2comportano la cessazione, in tutto o in partedei trattamenti del Fondo di integrazionesalariale e di cassa integrazione in derogaladdove riconosciuti per la sospensione deiservizi educativi per l'infanzia di cuiall'articolo 2 del decreto legislativo 13aprile 2017, n. 65, e dei servizi deglieducatori nella scuola primaria esecondaria, o di servizi socio-sanitari esocio-assistenziali resi in convenzione,appalto o concessione, nell'ambito deiprovvedimenti assunti in attuazione deldecreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e conordinanze regionali o altri provvedimentiche dispongano la sospensione dei servizidi cui al comma 1.48. 1. Noja, De Filippo, Rostan.

Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: di cuiall'articolo 2 del decreto legislativo 13aprile 2017, n. 65 con le seguenti: di ogniordine e grado.48. 5. Lollobrigida, Montaruli,Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Lunedì 20 aprile 2020 — 27 — Commissione V

Page 28: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

Governo

* * *

Dopo l'articolo 48, aggiungere ilseguente:

Art. 48-bis.(Facoltà di proroga di contratti e

convenzioni)

1. Sono in ogni caso prorogabili, una opiù volte, sino al 31 dicembre 2022, anchein deroga alle normative in materia dicontratti pubblici, tutti i seguenti attiqualora già scaduti o in scadenza prima ditale data:

a) contratti per la fornitura di servizisocio-assistenziali, socio-sanitari esocio-educativi;

b) contratti che comportino l'inserimentolavorativo di persone svantaggiate ai sensidell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 odell'articolo 112 del decreto legislativo n.50 del 2016;

c) accreditamenti in ambitosocio-assistenziale, socio-sanitario esocio-educativo, fatto salvo ilmantenimento, da parte degli entiaccreditati, dei requisiti previsti perl'accreditamento;

d) convenzioni con enti del Terzo settoreper la realizzazione delle attività diinteresse generale di cui all'articolo 5 del

decreto legislativo n. 117 del 2017.

2. È facoltà dell'ente pubblico chedispone la proroga di cui al comma 1avviare un procedimento dico-progettazione per ridefinire l'oggettodelle attività al fine di adattarle ai nuovibisogni e alle trasformazioni socialiconnessi all'emergenza sanitaria.

3. Nell'ambito dei procedimenti di cui alcomma 2 è possibile prevedere:

a) la ridefinizione di attività che abbianodovuto essere sospese o modificate a causadell'emergenza sanitaria;

b) lo spostamento di quote di budget suvoci diverse da quelle originarie;

c) la sospensione di scadenze per larendicontazione dei progetti e la previsionedi modalità di rendicontazione semplificate;

d) la modifica, in termini di maggiorfavore per gli enti contraenti, dei tempi diliquidazione di corrispettivi o contributi,anche prevedendo l'anticipo parzialerispetto alle attività non ancora svolte.

3. Le proroghe di cui al comma 1 el'eventuale riprogettazione delle attività dasvolgere nelle modalità di cui ai commi 2 e3 si svolgono a condizioni invariate, fattisalvi eventuali adeguamenti derivanti darinnovi contrattuali e gli ampliamenti diattività derivanti dalle risorse di cui alcomma 4.

4. Gli enti pubblici possono istituirefondi, gestiti in proprio o tramite unsoggetto intermediario, da alimentare conrisorse dello stesso ente, risorse di originefilantropica, risorse derivanti da fondicomunitari o da altre disponibilità, al fine dipotenziare gli interventi relativi ad attivitàdi interesse generale, comprese quelle

Lunedì 20 aprile 2020 — 28 — Commissione V

Page 29: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

prorogate ai sensi del presente articolo. Nelcaso di disponibilità di risorse aggiuntive,le co-progettazioni di cui al comma 2possono includere anche soggetti diversi.48. 03. Lepri.

Governo

Art 49.

Dopo l'articolo 49, aggiungere ilseguente:

Art. 49.1.(Istituzione del fondo di solidarietà per

l'accesso al credito delle micro e piccoleimprese attraverso donazioni)

1. Al fine di sostenere e garantirel'accesso al credito e garantire lo sviluppodelle imprese e la tutela del Made in Italyall'estero, con decreto del Ministro dellosviluppo economico, sentito il Ministrodell'economia e finanze, entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, è istituitopresso Unioncamere il Fondo di solidarietàe sostegno ai soggetti esercenti attivitàd'impresa, arte o professione.

2. La dotazione finanziaria del Fondo dicui al comma 1 è costituito dalle donazionidi qualsiasi soggetto pubblico o privato.

3. Il Fondo viene utilizzato daUnioncamere tramite le Camere diCommercio per l'erogazione di contributi inconto capitale alle imprese sino al massimodel 50 per cento dell'importo richiesto, perinterventi finalizzati alla realizzazione diprogetti di investimento, sviluppo,

consolidamento e per le connesse necessitàdi scorte.

4. Entro trenta giorni dalla data diistituzione del Fondo, l'Unioncamere adottaun apposito regolamento per il suofunzionamento, per la gestione delladotazione finanziaria dello stesso e per glistrumenti atti alla sua operatività, che vieneapprovato dal Ministero dello sviluppoeconomico.

5. Tali risorse sono destinate ai progetti ealle iniziative presentate da soggettiesercenti attività d'impresa, arte oprofessione che hanno il domicilio fiscale,la sede legale o la sede operativa nelterritorio dello Stato, con un numero didipendenti inferiore o uguale a dieci e cheabbiano dichiarato ricavi o compensi nonsuperiori a 2 milioni di euro nel periodo diimposta precedente a quello in corso.

6. Unioncamere, in qualità di soggettoattuatore, presenta annualmente unarelazione al Ministero dello sviluppoeconomico circa l'andamento ed i risultatidel Fondo e, a valere su una quota partedelle risorse, realizza iniziativepromozionali e di marketing finalizzate allapubblicizzazione e alla valorizzazione delleattività realizzate, allo scopo diincrementare le adesioni all'iniziativa, laraccolta e la dotazione finanziaria delfondo.49. 03. Silvestri Rachele, De Toma.

Governo

Art 50.

Lunedì 20 aprile 2020 — 29 — Commissione V

Page 30: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

Al comma 1, dopo la lettera b)aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 502-bis, sono aggiunte,in fine, le seguenti parole: «I cittadiniresidenti nel territorio della Repubblica,attestano, tramite dichiarazione resa ai sensidegli articoli 46 e 47 del decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445, contenente espressadichiarazione di consapevolezza dellesanzioni penali previste in caso didichiarazioni non veritiere e falsità negliatti a norma dell'articolo 76 del citatodecreto del Presidente della Repubblica, n.445 del 2000:

la consistenza del patrimonio mobiliareinferiore a 100.000 euro al 31 dicembre2018 ovvero l'ammontare del redditocomplessivo del risparmiatore ai finidell'imposta sul reddito delle personefisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno2018, al netto di eventuali prestazioni diprevidenza complementare erogate sottoforma di rendita;

che dal 1° gennaio 2007 non hannoavuto, nelle banche in liquidazioneemittente gli strumenti finanziari oggettodella istanza di indennizzo o lorocontrollate, incarichi negli organi diamministrazione, di controllo e vigilanza,di gestione del rischio e revisione internaprevisti dall'articolo 1, comma 505, dellalegge n. 145 del 2018, nonché di non essereparente o affine di primo e di secondogrado di tali soggetti esclusi;

di non essere controparte qualificata nécliente professionale previsti dall'articolo 1,comma 495, della legge n. 145 del 2018.

La Commissione, a seguito della deliberacon la quale riconosce l'indennizzo,

procede al pagamento in base ai soli daticomunicati ai sensi del presente comma enon è responsabile per erronei pagamentidovuti a errori e/o omissioni imputabili adaltri soggetti.

Successivamente, i dati dichiarati dalbeneficiario ex articoli 46 e seguenti deldecreto del Presidente della Repubblica n.445 del 28 dicembre 2000 unitamente aquelli relativi all'importo pagato vengonotrasmessi all'Agenzia delle entrate per irelativi controlli finalizzati all'eventualerecupero di competenza per le somme nondovute.

Per i risparmiatori che non possonoaccedere alla procedura di cui al presentecomma, a seguito della verificadell'Agenzia delle entrate, per ilsuperamento delle condizioni di patrimoniomobiliare o reddito complessivo delrisparmiatore ai fini dell'imposta sul redditodelle persone fisiche, la Commissionetecnica assegna un termine per consentire diassolvere le formalità previste dal comma501».50. 3. Grimaldi, Donno, Raduzzi.

Governo

Art 51.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 112, comma 1, del decretolegislativo 1° settembre 1993, n. 385, èaggiunto, in fine, il seguente periodo: «Iconfidi di cui al presente articolo possonodetenere partecipazioni nei soggetti di cui

Lunedì 20 aprile 2020 — 30 — Commissione V

Page 31: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

all'articolo 111.».51. 1. Mancini.

Governo

Art 54.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire laseguente:

a-bis) l'ammissione ai benefìci delFondo è estesa alle quote di mutuo relativealle unità immobiliari appartenenti allecooperative edilizie a proprietà indivisaadibite ad abitazione principale e relativepertinenze dei soci assegnatari che sitrovino nelle condizioni di cui all'articolo 2,comma 479, della legge 24 dicembre 2007,n. 244.54. 2. Mancini.

Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b-bis),inserire la seguente:

b-ter) il limite di importo erogato di250.000 euro, previsto dal requisitosoggettivo di accesso al Fondo, di cui

all'articolo 2, comma 1, lettera b), deldecreto del Ministro dell'economia e dellefinanze 21 giugno 2010, n. 132, emanato aisensi dell'articolo 2, comma 480, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, si intenderiferito all'importo residuo del mutuo allarichiesta di sospensione di cui all'articolo 2,comma 476, della citata legge.54. 8. Garavaglia, Bellachioma, CattoiVanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava,Tomasi.

Governo

* * *

Al comma 2, sostituire le parole: suldebito residuo con le seguenti: sulla sortecapitale residua.54. 10. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Governo

Art 54-quater.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 54-quater.(Interventi a sostegno della liquidità di

famiglie e imprese e di contrasto alfenomeno dell'usura)

Lunedì 20 aprile 2020 — 31 — Commissione V

Page 32: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

1. Per la durata di nove mesi a decorreredall'entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, sonosospese le rate dei mutui, concessi in favoredelle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le ratesospese sono rimborsate prolungando dinove mesi il piano di ammortamentooriginariamente stabilito. Sono altresìsospese e possono essere rimborsate allascadenza del predetto piano le rate, conscadenza nei mesi di febbraio e marzo2020, non pagate.

2. Per la durata di nove mesi a decorreredall'entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto sonosospese le rate dei finanziamenti concessicon la garanzia del Fondo per laprevenzione del fenomeno dell'usura di cuiall'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n.108. Le rate sospese sono rimborsateprolungando di nove mesi il piano diammortamento originariamente stabilito.Sono a carico del Fondo gli interessimaturati nel corso della sospensione di cuial presente comma. Sono, altresì, sospese lerate, con scadenza nei mesi di febbraio emarzo 2020, non pagate. Queste ultimesono rimborsate dai soggetti garantiti,beneficiari del Fondo, al termine del pianodi ammortamento, con pagamenti daversarsi direttamente sui conti di giacenzadei Fondi di garanzia in gestione allefondazioni e associazioni riconosciute dicui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996,n. 108.

3. Fermo restando quanto previstodall'articolo 83, fino al 31 dicembre 2020sono sospesi i procedimenti esecutivirelativi ai mutui e ai finanziamenti di cui aicommi precedenti.

4. Al fine di garantire un sostegno allaliquidità delle famiglie, durante la vigenza

dello stato di emergenza di cui alla deliberadel Consiglio dei ministri del 31 gennaio2020, e sino a un anno dalla sua cessazione,fermo restando quanto previsto dai commi7 e 8 dell'articolo 14 della legge 7 marzo1996, n. 108, l'accesso al Fondo disolidarietà per le vittime dell'usura di cui almedesimo articolo è concesso altresì allevittime del delitto di usura, che risultinoparti offese nel relativo procedimentopenale, non rientranti nelle categorieindividuate ai commi 2 e 2-bis dell'articolo14.

5. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, inacconto sul saldo di fine esercizio, vengonodestinati al Fondo di prevenzione delfenomeno dell'usura di cui all'articolo 15della legge 7 marzo 1996, n. 108, il 20 percento dell'attivo di esercizio del Fondo perinterventi di solidarietà alle vittimedell'usura, di cui all'articolo 14 della legge7 marzo 1996, n. 108, risultante alla datadel 30 giugno 2020.54-quater. 1. Silvestri Francesco,Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia,Cattoi Maurizio, Corneli, D'Ambrosio, DeCarlo Sabrina, Dieni, Forciniti, Macina,Parisse, Suriano, Tripodi Elisa.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 54-quater, aggiungere ilseguente:

Art. 54-quinquies.

Lunedì 20 aprile 2020 — 32 — Commissione V

Page 33: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

(Sospensione rate dei finanziamentibancari per i beneficiari della misura

«Resto al sud»)

1. Per un periodo di 4 mesi dall'entrata invigore della legge di conversione delpresente decreto, in deroga alla ordinariadisciplina del Fondo di cui all'articolo 1 deldecreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2017, n. 123, sono sospesi i terminiper la realizzazione dei progetti giàammessi ai benefici, di cui all'articolo 4,comma 1, del decreto 9 novembre 2017, n.174, del Ministero per la coesioneterritoriale e il Mezzogiorno, e i pagamentidelle rate del finanziamento bancario di cuiall'articolo 7, comma 3, lettera b), delmedesimo decreto.54-quater. 05. Bellachioma,Cantalamessa, Castiello, D'Eramo,Furgiuele, Sasso, Tateo, De Martini,Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli,Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini,Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini,Garavaglia, Gava, Tomasi.

Governo

Art 55.

Dopo l'articolo 55, aggiungere ilseguente:

Art. 55-bis(Deroghe per l'utilizzo del fondo crediti di

dubbia esigibilità)

1. Sino al 31 dicembre 2022, al fine di

adottare iniziative finalizzate al sostegnodelle imprese, i comuni sono autorizzati autilizzare una quota non superiore al 50 percento del fondo crediti di dubbia esigibilità,in deroga ai limiti stabiliti dal decreto delPresidente del Consiglio dei ministri del 28dicembre 2011.55. 02. Lollobrigida, Ferro, Trancassini,Rampelli, Lucaselli.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 55, aggiungere ilseguente:

Art. 55-bis.(Cessione dei crediti d'imposta erariali)

1. I crediti di imposta richiesti a rimborsodivenuti certi, liquidi ed esigibili, ma nonancora liquidati, iscritti nelle sezioni erariodelle dichiarazioni dei redditi, delledichiarazioni IVA, delle denunceperiodiche o provenienti da istanze dirimborso, possono essere ceduti, ai sensidell'articolo 1260 e seguenti del codicecivile, dalla data di accertamento deglistessi da parte dell'Agenzia delle entrate.

2. L'Agenzia delle entrate provvede acontabilizzare gli importi di cui al comma 1del presente articolo in una sezione appositadel cassetto fiscale del contribuente il qualeha facoltà di utilizzare il saldo attivo delcredito quale corrispettivo per il pagamentodelle fatture elettroniche di cui è

Lunedì 20 aprile 2020 — 33 — Commissione V

Page 34: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

destinatario e previo consenso del fornitore.3. La cessione del credito di cui al comma

2 è consentita entro i limiti e conl'osservanza degli obblighi disciplinatidall'articolo 43-bis, primo e secondocomma, del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 602,dall'articolo 1 del decreto del Ministro dellefinanze 30 settembre 1997, n. 384, edall'articolo 5, comma 4-ter, deldecreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,convertito, con modificazioni, dalla legge13 maggio 1988, n. 154.

4. Le disposizioni del presente articolo siapplicano ai soli contribuenti titolari dipartita IVA. Il presente articolo non siapplica ai soggetti identificati nell'elencodell'allegato 1 al decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 22 marzo 2020 comemodificato dal decreto ministeriale 25marzo 2020.55. 03. Ruggiero, Donno.

Governo

Art 56.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: leimprese come definite dal comma 5,aggiungere le seguenti: gli organismi diinvestimento collettivo del risparmio, di cuiall'articolo 1 del decreto legislativo n. 58del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio siadirettamente o indirettamente investito inbeni immobili aventi destinazione d'uso nonresidenziale oggetto delle misure dicontenimento connesse all'emergenzaepidemiologica da COVID-19,.

Conseguentemente sostituire la rubricacon la seguente: (Misure di sostegnofinanziario alle micro, piccole e medieimprese e organismi di investimentocollettivo del risparmio colpitedall'epidemia di COVID-19).56. 7. Cattaneo, Prestigiacomo, RussoPaolo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto,Cannizzaro, Pella, D'Attis.

Governo

* * *

Al comma 2, alinea, dopo le parole:comma 5 aggiungere le seguenti: , nonchéle strutture extralberghiere organizzateanche non in forma d'impresa secondo lalegislazione vigente.56. 14. Trano.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 56, aggiungere ilseguente:

Art. 56-bis.

Lunedì 20 aprile 2020 — 34 — Commissione V

Page 35: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

1. Dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto, efino alla fine della durata dello stato diemergenza, sono sospese le commissioniinterbancarie applicate al prelievoautomatico di contante.56. 03. Savino Elvira.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 56, aggiungere ilseguente:

Art. 56-bis.(Strumenti finanziari regionali nel settore

agroalimentare)

1. In considerazione della necessità diintervenire con la massima urgenza nelsettore agroalimentare nell'attualesituazione di difficoltà economica efinanziaria conseguente all'emergenzaCOVID-19, è favorito l'utilizzo da partedelle Regioni di strumenti finanziari che,operando nella forma di organismistrumentali che non applicano il decretolegislativo n. 118 del 23 giugno 2011,risultano maggiormente efficaci etempestivi nell'attuazione delle misure disostegno a favore dalle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, inderoga a quanto previsto dal decretolegislativo n. 118 del 23 giugno 2011l'accertamento dei rientri di anticipazionidisposte a favore degli strumenti finanziari

è consentito nello stesso esercizio diconcessione delle medesime, seppureesigibile negli esercizi successivi.56. 05. Bubisutti, Viviani, Gastaldi,Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato,Patassini, Bellachioma, Cattoi Vanessa,Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia,Gava, Tomasi, Moschioni, Panizzut.

Governo

Art 59.

Dopo l'articolo 59 aggiungere ilseguente:

Art. 59-bis.(Sospensione segnalazioni alla Centrale dei

Rischi e ai Sistemi di informazionicreditizie)

1. Al fine di sostenere le famiglie e leimprese colpiti dagli effetti negativiconseguenti all'emergenza oepidemiologica da COVID-19 attraverso unpiù efficace e agevole accesso al credito, adecorrere dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto e fino al 30 settembre 2020, sonosospese da parte degli intermediaripartecipanti alla centrale dei rischi tutte lesegnalazioni a sofferenza ai servizio dicentralizzazione dei rischi creditizi tenutopresso la Banca D'Italia, denominato«Centrale dei rischi», di cui alla Deliberadel Comitato interministeriale per il creditoe il risparmio del 29 marzo 1994 così comemodificata dal decreto del Ministrodell'economia e delle finanze dell'11 luglio

Lunedì 20 aprile 2020 — 35 — Commissione V

Page 36: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

2012, n. 663 � Centrale dei rischi.2. Fino al termine di cui al comma 1,

sono altresì sospese tutte le segnalazioni asofferenza in tutti gli altri Sistemi diinformazioni creditizie (SIC) del qualefanno parte altri archivi sul credito gestitida soggetti privati e ai quali gli intermediaripartecipano su base volontaria.59. 01. Berardini, Alemanno, Carabetta,Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia,Perconti, Rizzone, Scanu, Sut, Vallascas,De Girolamo, Zennaro, Donno, Serritella.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 59 aggiungere ilseguente:

Art. 59-bis.(Sospensione dei termini di scadenza dei

titoli di credito)

1. Al fine di garantire la continuitàdell'attività delle imprese colpite daglieffetti negativi dell'emergenzaepidemiologica da COVID-19 e fermorestando quanto previsto ai commi 2 e 3, itermini di scadenza ricadenti o decorrentinel periodo dal 9 marzo 2020 al 30settembre 2020, relativi a vaglia cambiari,cambiali e altri titoli di credito emessiprima della data di entrata in vigore delpresente decreto, e ad ogni altro atto aventeefficacia esecutiva a quella stessa data sonosospesi per lo stesso periodo. La

sospensione opera a favore dei debitori eobbligati anche in via di regresso o digaranzia, salva la facoltà degli stessi dirinunciarvi espressamente.

2. L'assegno presentato al pagamentodurante il periodo di sospensione è pagabilenel giorno di presentazione. La sospensionedi cui al comma 1 opera su:

a) i termini per la presentazione alpagamento;

b) i termini per la levata del protesto odelle constatazioni equivalenti;

c) i termini previsti all'articolo 9, comma2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre1990, n. 386, nonché all'articolo 9-bis,comma 2, della medesima legge n. 386 del1990;

d) il termine per il pagamento tardivodell'assegno previsto dall'articolo 8, comma1, della stessa legge n. 386 del 1990.

3. I protesti o le constatazioni equivalentilevati dal 9 marzo 2020 fino alla data dientrata in vigore del presente decreto nonsono trasmessi dai pubblici ufficiali alleCamere di Commercio; ove già pubblicatile Camere di commercio provvedonod'ufficio alla loro cancellazione. Conriferimento allo stesso periodo sono sospesele informative al Prefetto di cui all'articolo8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre1990, n. 386.59. 02. Berardini, Alemanno, Carabetta,Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia,Perconti, Rizzone, Scanu, Sut, Vallascas,De Girolamo, Zennaro, Donno, Serritella.

Governo

Lunedì 20 aprile 2020 — 36 — Commissione V

Page 37: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

Art 61.

Al comma 1, sostituire, ovunquericorrano, le parole: 30 aprile 2020 con leseguenti: 30 settembre 2020.

Conseguentemente,

al comma 4, sostituire le parole: entro il31 maggio 2020 con le seguenti: entro il 31dicembre 2020 e sostituire le parole: dalmese di maggio 2020 con le seguenti: dalmese di dicembre 2020;

al comma 5, sostituire le parole: 31maggio 2020 con le seguenti: 30 settembre2020, sostituire le parole: entro il 30giugno 2020 con le seguenti: entro il 31dicembre 2020 e sostituire le parole:giugno 2020 con le seguenti: dicembre2020.61. 4. Rospi.

Governo

* * *

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.(Fondo a sostegno delle scuole paritarie)

1. Nello stato di previsione del Ministerodell'istruzione è istituito il fondodenominato «Fondo per la paritàscolastica», con una dotazione iniziale di800 milioni di euro per l'anno 2020, voltoalla erogazione di contributi aggiuntivi alle

scuole pubbliche paritarie del sistemanazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo1 della legge n. 62 del 2000, per l'annoscolastico 2019/2020, a tutela del serviziopubblico che erogano.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzionele risorse di cui al comma 1 sono ripartitetra le scuole paritarie in proporzione alnumero degli alunni iscritti a ciascunaistituzione scolastica.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delpresente articolo, pari ad 800 milioni dieuro per l'anno 2020, si provvede mediantecorrispondente riduzione del Fondo di cui126, comma 4.61. 01. Rampelli, Ferro, Trancassini,Lucaselli.

Governo

Art 62.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodoaggiungere i seguenti:

«In relazione agli adempimenti sospesi anorma del periodo precedente, sono altresìsospesi, per la stessa durata, i termini diversamento dell'imposta di registro,dell'imposta di bollo, dell'impostaipotecaria e catastale, ad essi correlati. Sonoaltresì sospesi, per la stessa durata, i terminidi versamento dell'imposta di registro edell'imposta di bollo relative a contratti dilocazione, già registrati alla data del 17marzo 2020».

Lunedì 20 aprile 2020 — 37 — Commissione V

Page 38: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

b) al comma 6, dopo le parole: «Gliadempimenti» aggiungere le seguenti: «ed iversamenti».* 62. 3. Cestari, Bellachioma, CattoiVanessa, Comaroli, Frassini, Garavaglia,Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli,Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli,Pagano Alessandro, Paternoster, Tarantino.

Governo

* * *

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Per i soggetti che in conseguenzadell'emergenza epidemiologica daCOVID-19 hanno sospeso l'attività ai sensidell'articolo 1, comma 1, lettera a), deldecreto del Presidente del Consiglio deiministri 22 marzo 2020, sono sospesi finoal 31 maggio 2020 gli adempimenti e gliaccertamenti relativi alla verificazioneperiodica dei misuratori fiscali, di cui aldecreto ministeriale 23 marzo 1983 esuccessive modificazioni, concernentenorme di attuazione delle disposizioni dicui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18.62. 14. Buompane, Donno, Adelizzi, Faro,Flati, Gubitosa, Lorenzoni Gabriele,Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi,Sodano, Torto, Trizzino, Zordan.

Governo

* * *

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. La sospensione degli adempimentidi cui al presente articolo si estende ancheagli enti esonerati dalla trasmissione in viatelematica all'Agenzia delle entrate,mediante apposito modello, dei dati e dellenotizie rilevanti ai fini fiscali come le quotee i contributi associativi nonché, perdeterminate attività, i corrispettivi percepitidagli enti associativi privati, in possesso deirequisiti richiesti dalla normativa tributaria,non imponibili secondo la normativavigente.

6-ter. Ai sensi del comma 6-bis, sonosospesi gli adempimenti dei seguentisoggetti:

a) enti associativi dilettantistici iscrittinel registro del CONI che non svolgonoattività commerciale;

b) associazioni pro-loco che hannoesercitato l'opzione per il regimeagevolativo in quanto nel periodo d'impostaprecedente hanno realizzato proventiinferiori a 250.000 euro ai quali si applica ilregime speciale IVA ed imposte dirette aisensi della legge n. 398 del 1991;

c) organizzazioni di volontariato iscrittenei registri regionali che non svolgonoattività commerciali diverse da quellemarginali individuate dal decretoministeriale 25 maggio 1995;

d) patronati che non svolgono al postodelle associazioni sindacali promotrici leloro proprie attività istituzionali;

e) Onlus, di cui al decreto legislativo n.460 del 1997;

Lunedì 20 aprile 2020 — 38 — Commissione V

Page 39: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

f) enti destinatari di una specificadisciplina fiscale.

6-quater. Sono sospesi gli adempimentidei seguenti soggetti, già autorizzati dallanormativa vigente a trasmettere i propri datiall'Agenzia delle entrate con modalitàsemplificate:

a) associazioni e società sportivedilettantistiche riconosciute dal CONI,diverse da quelle espressamente esonerate;

b) associazioni di promozione socialeiscritte nei registri di cui alla legge n. 383del 2000;

c) organizzazioni di volontariato iscrittenei registri di cui alla legge n. 266 del 1991,diverse da quelle esonerate per lapresentazione del modello;

d) associazioni iscritte nel registro dellepersone giuridiche tenuto dalle prefetture,dalle regioni o dalle province autonome aisensi del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri n. 361 del 2000;

e) associazioni religiose riconosciute dalMinistero dell'interno come enti chesvolgono in via preminente attività direligione e di culto, nonché le associazioniriconosciute dalle confessioni religiose conle quali io Stato ha stipulato patti, accordi ointese;

f) movimenti e i partiti politici tenuti allapresentazione del rendiconto di esercizioper la partecipazione al piano di riparto deirimborsi per le spese elettorali ai sensi dellalegge n. 2 del 1997 o che hanno comunquepresentato proprie liste nelle ultime elezionidel Parlamento nazionale o del Parlamentoeuropeo;

g) associazioni sindacali e di categoria

rappresentate nel CNEL nonché leassociazioni per le quali la funzione ditutela e rappresentanza degli interessi dellacategoria risulti da disposizioni normative odalla partecipazione presso amministrazionie organismi pubblici di livello nazionale oregionale, le loro articolazioni territoriali efunzionali gli enti bilaterali costituiti dalleanzidette associazioni gli istituti dipatronato che svolgono, in luogo delleassociazioni sindacali promotrici, le attivitàistituzionali proprie di queste ultime;

h) l'Anci, comprese le articolazioniterritoriali;

i) associazioni riconosciute aventi perscopo statutario lo svolgimento o lapromozione della ricerca scientificaindividuate con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri;

l) associazioni combattentistiche ed'arma iscritte nell'albo tenuto dal Ministerodella difesa;

m) le federazioni sportive nazionalericonosciute dal CONI.62. 23. Fassina, Muroni.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 62, aggiungere ilseguente:

Art. 62-bis.

Lunedì 20 aprile 2020 — 39 — Commissione V

Page 40: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

1. I versamenti relativi all'anno 2020dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1e del contributo di soggiorno di cuiall'articolo 14, comma 16, lettera e), deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, cuisono tenuti i gestori delle strutture ricettiveo dell'immobile destinato alle locazionibrevi, ivi compresi i soggetti che esercitanoattività di intermediazione immobiliare dicui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile2017, n. 50, sono sospesi sino alla data del31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delpresente articolo, si provvede a valere sullerisorse del Fondo per le esigenzeindifferibili, di cui all'articolo 1, comma199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.62. 03. Meloni, Lollobrigida, Trancassini,Rampelli, Lucaselli.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 62 aggiungere ilseguente:

Art. 62-bis.(Istituzione di una zona economica speciale

nelle province maggiormente colpitedall'emergenza epidemiologica da

COVID-19)

1. Al fine di agevolare la creazione dicondizioni favorevoli in termini tributari,contributivi, economici, finanziari edamministrativi, che consentano il rilancio

occupazionale e lo sviluppo delle impreseche abbiano stabilito o intendano stabilire lasede, anche solo operativa, nei territoridelle regioni Lombardia, Piemonte, Venetoed Emilia Romagna, maggiormente colpitidall'emergenza epidemiologica daCOVID-19, viene istituita una zona afiscalità privilegiata denominata ZonaEconomica Speciale (ZES), cui si applica ladisciplina contenuta nel decreto-legge 20giugno 2017, n. 91, convertito, conmodificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.123.

2. Con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, da adottare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto, su proposta del Ministro dellasalute di concerto con il Ministro dellosviluppo economico, sentito il Ministrodell'economia e delle finanze e gli altriMinistri competenti per materia, nonché iPresidenti delle regioni interessate, sonoindividuati i territori delle regioniLombardia, Piemonte, Veneto ed EmiliaRomagna, maggiormente colpitidall'emergenza epidemiologica daCOVID-19, di cui al comma 1.

3. Le misure straordinarie di sostegno dicui al comma 1 hanno lo scopo di garantirela tenuta sociale delle comunità, della storiae della identità dei territori maggiormentecolpiti dall'emergenza epidemiologica,nonché rilanciare il tessuto produttivo checostituisce un fattore fondamentale controlo spopolamento ed evitare la dispersionedel patrimonio culturale ed economico diquelle aree.

4. Con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, da adottare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto, su proposta del Ministro per la

Lunedì 20 aprile 2020 — 40 — Commissione V

Page 41: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

coesione territoriale e il Mezzogiorno, diconcerto con il Ministro dell'economia edelle finanze e con il Ministro dellosviluppo economico, su proposta delleregioni interessate, sono stabilite lemodalità di funzionamento e governo dellaZES tra cui anche la misura di esenzionedalle imposte dirette, indirette e tributilocali e, nel rispetto e in applicazione degliarticoli 107 e 108 del Trattato sulfunzionamento dell'Unione europea, sonodefiniti i criteri per l'identificazione e ladelimitazione dell'area ricadente all'internodella ZES, le condizioni che disciplinanol'accesso per ogni soggetto ai beneficiprevisti per la ZE5, l'ente deputato alcoordinamento generale degli obiettivi disviluppo strategici, insieme alle regole perla sua composizione e funzionamento, e ladurata della ZES.

5. Agli oneri derivanti dal presentearticolo, pari a 300 milioni di euro perl'anno 2020, si provvede mediantecorrispondente riduzione del Fondo per losviluppo e la coesione di cui all'articolo 61,comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289.62. 06. Frassini, Belotti, Bianchi,Boniardi, Bordonali, Capitanio, Cecchetti,Centemero, Colla, Comaroli, CrippaAndrea, Dara, Donina, Ferrari, Formentini,Galli, Garavaglia, Giorgetti, Gobbato,Grimoldi, Guidesi, Iezzi, Invernizzi,Locatelli, Lorenzoni Eva, Lucchini,Maggioni, Molteni, Morelli, Parolo,Ribolla, Tarantino, Toccalini, VolpiRaffaele, Zoffili, Benvenuto, Boldi,Caffaratto, Gastaldi, Giaccone, GiglioVigna, Gusmeroli, Liuni, Maccanti,Molinari, Patelli, Pettazzi, Tiramani,Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci,Coin, Colmellere, Comencini, Covolo,Fantuz, Fogliani, Fontana Lorenzo,Giacometti, Lazzarini, Manzato,

Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani,Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan,Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone,Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi,Tombolato, Tonelli, Vinci, Bellachioma,Cattoi Vanessa, Gava.

Governo

Art 62-bis.

Dopo l'articolo 62-bis aggiungere ilseguente:

Art. 62-ter.(Mancata esecuzione delle obbligazioni

contrattuali assunte causa di forzamaggiore)

1. Al fine di impedire il rischio delcontenzioso giuridico, con annesso l'onereprobatorio dell'impossibilità di adempiere,nel periodo di emergenza COVID-19, leaziende nei confronti delle quali sono stateassunte misure limitative e/o restrittive, alivello nazionale e regionale, della libertà diimpresa per motivi di profilassi sanitaria eche alla data di entrata in vigore delpresente decreto, hanno stipulato contrattiad esecuzione differita, continuata operiodica, non sono tenute a corrisponderealcun indennizzo da risarcimento del danno,perdita o mancato guadagno, causa di forzamaggiore, per impossibilità sopravvenutadella prestazione.62-bis. 06. Meloni, Lollobrigida,Delmastro Delle Vedove, Trancassini,Rampelli, Lucaselli.

Lunedì 20 aprile 2020 — 41 — Commissione V

Page 42: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

Governo

* * *

Dopo l'articolo 62-bis aggiungere ilseguente:

Art. 62-ter.(Proroga dei termini relativi al cambio

delle gomme invernali dei veicoli inrelazione all'emergenza COVID-19)

1. In considerazione delle esigenzestraordinarie ed urgenti derivanti dalladiffusione del COVID-19, la circolazionedei veicoli che montano pneumaticiinvernali è autorizzata fino al 15 giugno2020.

2. Il Ministero delle infrastrutture e deitrasporti, con proprio decreto, autorizza ledisposizioni di cui al comma 1.62-bis. 05. Di Maio Marco.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 62-bis, aggiungere ilseguente:

Art. 62-ter.(Sospensione applicazione Indici sintetici

di affidabilità fiscale per il periodod'imposta 2020 e abolizione limite all'uso

del contante)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenzeeconomiche derivanti dall'emergenzaepidemiologica da COVID-19, conriferimento agli indici sintetici diaffidabilità fiscale per gli esercenti attivitàdi impresa, arti o professioni, di cuiall'articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile2017, n. 50, convertito, con modificazioni,dall'articolo 1, comma 1, della legge 21giugno 2017, n. 96, approvati con decretidel Ministro dell'economia e delle finanzedel 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018,per il periodo d'imposta 2020, non trovanoapplicazione le disposizioni di cui alcomma 14 del citato articolo 9-bis.

2. Con la medesima finalità di cui alcomma 1, sono abrogati i commi 1, 3-bis e14 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21novembre 2007, n. 231 e i commi 1, 2 e2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 2marzo 2012, n. 16, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,n. 44.62-bis. 09. Meloni, Lollobrigida,Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Governo

Art 64.

Al comma 1, dopo le parole: ai soggettiesercenti attività d'impresa, arte o

Lunedì 20 aprile 2020 — 42 — Commissione V

Page 43: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

professione inserire le seguenti: e agli entidel terzo settore di cui all'articolo 4 deldecreto legislativo n. 117 del 2017.

Conseguentemente, sostituire la rubricacon la seguente: Credito di imposta per lespese di sanificazione degli ambienti dilavoro esercenti attività d'impresa, arte oprofessione e agli enti del terzo settore.64. 5. Comaroli, Bellachioma, CattoiVanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia,Gava, Tomasi, Parolo.

Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma1 non concorre alla formazione del redditoai fini delle imposte sui redditi e del valoredella produzione ai fini dell'impostaregionale sulle attività produttive e nonrileva ai fini del rapporto di cui agli articoli61 e 109, comma 5, del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917.64. 6. Melilli.

Governo

Art 65.

Apportare le seguenti modificazioni:

sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di contenere gli effetti negatividerivanti dalle misure di prevenzione econtenimento connesse all'emergenzaepidemiologica da COVID-19, i soggetticonduttori di immobili rientranti nellacategoria catastale C/1, possono avvalersidella facoltà di non provvedere alpagamento del canone di locazione, nellamisura del 60 per cento dell'ammontare,relativo al mese di marzo 2020 e sino altermine dello stato di emergenza di cui alladelibera del Consiglio dei ministri del 31gennaio 2020, a fronte del riconoscimentodi un credito d'imposta di pari importo infavore del locatore.;

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2.1. Per il mancato pagamento del canonedi locazione di cui al comma 1 non siapplicano le disposizioni previstedall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n.392, in materia di inadempimento delconduttore.65. 4. Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra,Manca Gavino, Zardini, Pezzopane.

Governo

* * *

Apportare le seguenti modificazioni:

Lunedì 20 aprile 2020 — 43 — Commissione V

Page 44: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

al comma 1:

dopo le parole: attività d'impresaaggiungere le seguenti: , ai lavoratoriautonomi e ai liberi professionisti;

aggiungere, in fine, le seguenti parole:, C/3, A/10 e D/2.65. 14. Moretto, Mor, D'Alessandro.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 65, aggiungere ilseguente:

Art. 65-bis.(Credito di imposta per le impreseradiofoniche locali e per le imprese

televisive locali)

1. Alle imprese radiofoniche locali e alleimprese televisive locali è riconosciuto uncredito di imposta nella misura del 50 percento dell'ammontare dei canoni dilocazione per i mesi di marzo, aprile,maggio e giugno 2020 relativi agliimmobili ove sono ubicate proprie sedi eproprie postazioni di trasmissione.

2. Alle imprese di cui al comma 1 èinoltre riconosciuto un credito di impostanella misura del 50 per centodell'ammontare dei pagamenti per utenze dienergia elettrica in scadenza nei mesi dimarzo, aprile, maggio e giugno 2020.

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1

e 2 è utilizzabile in compensazione ai sensidell'articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2del presente articolo, pari a 50 milioni dieuro per l'anno 2020, si provvede mediantecorrispondente riduzione del Fondo di cuiall'articolo 1, comma 255, della legge 30dicembre 2018, n. 145. Il Ministrodell'economia e delle finanze è autorizzatocon propri decreti ad apportare le occorrentivariazioni di bilancio.65. 01. Angiola.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 65, aggiungere ilseguente:

Art. 65-bis.(Stato di crisi per il settore del turismo)

1. Ai fini del presente articolo l'epidemiada COVID-19 è formalmente riconosciutacome calamità naturale ed eventoeccezionale, ai sensi dell'articolo 107,comma 2, lettera b), del Trattato sulfunzionamento dell'Unione europea.

2. In considerazione dei danni subitidall'intero settore del turismo a causadell'insorgenza dell'epidemia daCOVID-19, alle imprese operanti nelsettore alla data di entrata in vigore delpresente decreto-legge sono riconosciutemisure a compensazione dei danni subiti

Lunedì 20 aprile 2020 — 44 — Commissione V

Page 45: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

come diretta conseguenza dell'eventoeccezionale al fine di consentire laprosecuzione dell'attività. Con decreto delMinistro per i beni e le attività culturali eper il turismo da adottare di concerto con ilMinistro dello sviluppo economico e con ilMinistro dell'economia e delle finanze,sono stabilite le modalità di applicazionedella presente disposizione. L'efficaciadella presente disposizione è subordinataall'autorizzazione della Commissioneeuropea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo3, del Trattato sul funzionamentodell'Unione europea.

3. Per l'attuazione delle disposizioni dicui al presente articolo è istituito un Fondocon una dotazione di 1.000 milioni di europer l'anno 2020. Con decreto del Ministrodell'economia e delle finanze, da adottare diconcerto con il Ministro per i beni e leattività culturali e per il turismo e con ilMinistro dello sviluppo economico, sonostabiliti gli importi da destinare alle finalitàdi cui al presente articolo.

4. All'onere derivante dal presentearticolo, pari a euro 1.000 milioni per l'anno2020, si provvede mediante corrispondenteriduzione del Fondo di cui all'articolo 1,comma 255, della legge 30 dicembre 2018,n. 145.65. 012. Zucconi, Trancassini, Rampelli,Lucaselli.

Governo

Art 67.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I termini di prescrizione e decadenzarelativi all'attività degli uffici degli entiimpositori, degli enti previdenziali eassistenziali e degli agenti della riscossioneche scadono entro la chiusura del periodod'imposta in corso alla data dell'8 marzo2020 sono prorogati, in deroga alledisposizioni dell'articolo 3, comma 3, dellalegge 27 luglio 2000, n. 212, per un periodocorrispondente alla durata della sospensionedi cui al comma 1.67. 6. Giacomoni, Gelmini, Bergamini,Ruggieri, Mandelli, Occhiuto,Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella,D'Attis, Russo Paolo, Spena, Giacometto.

Governo

Art 68.

Al comma 1, quarto periodo, dopo leparole: di cui all'articolo 12 inserire leseguenti: commi 1 e 3,.68. 4. Garavaglia, Bitonci, Bellachioma,Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini,Gava, Tomasi, Cavandoli, Centemero,Covolo, Gerardi, Gusmeroli, PaganoAlessandro, Paternoster, Tarantino.

Governo

Art 71.

Lunedì 20 aprile 2020 — 45 — Commissione V

Page 46: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

Dopo l'articolo 71, aggiungere ilseguente:

Art. 71-bis.(Sospensione delle disposizioni di cui al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esuccessive integrazioni e modifiche)

1. Al fine di contenere gli effetti negatividerivanti dalle misure di prevenzione econtenimento connesse all'emergenzaepidemiologica da COVID-19 sino al 31dicembre 2020 è sospesa l'applicazionedelle disposizioni di cui al decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50, esuccessive integrazioni e modifiche.71. 02. Giacomoni, Gelmini, Mandelli,Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore,Cannizzaro, Pella, D'Attis, Russo Paolo,Spena, Giacometto.

Governo

Art 71-bis.

Al comma 1, lettera a), sostituire ilcapoverso d-bis) con il seguente:

d-bis) dei prodotti tessili e diabbigliamento, dei mobili e deicomplementi di arredo, dei giocattoli, deimateriali per l'edilizia inclusi i materiali perla pavimentazione, degli elettrodomesticiad uso civile ed industriale, nonché deitelevisori, personal computer, tablet,e-reader e altri dispositivi per la lettura informato elettronico, non piùcommercializzati o non idonei allacommercializzazione per imperfezioni,

alterazioni, danni o vizi che non nemodificano l'idoneità all'utilizzo o per altrimotivi similari;.71-bis. 1. Gadda.

Governo

Art 72.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1:

alla lettera a) dopo le parole: per lapromozione all'estero el'internazionalizzazione delle impreseitaliane inserire le seguenti: e delle Cameredi commercio italiane all'estero (CCIE);

alla lettera b) dopo le parole: per lapromozione all'estero el'internazionalizzazione delle impreseitaliane inserire le seguenti: , nonchémediante le camere di commercio italianeall'estero (CCIE);

al comma 4-ter aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Per i cittadini residentinella circoscrizione consolare i sussidi sonoerogati non necessariamente per le spese dirimpatrio ma per sopperire in loco a gravidifficoltà di natura economica, sociale osanitaria collegata alla crisi del COVID-19.72. 5. Ungaro, Care'.

Governo

Lunedì 20 aprile 2020 — 46 — Commissione V

Page 47: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

* * *

Al comma 1 apportare le seguentimodificazioni:

alla lettera a), dopo le parole:l'internazionalizzazione delle impreseitaliane aggiungere le seguenti: e delleCamere di commercio italiane all'estero(CCIE);

alla lettera b), dopo le parole:l'internazionalizzazione delle impreseitaliane aggiungere le seguenti: nonchémediante le Camere di commercio italianeall'estero (CCIE).72. 1. La Marca, Schiro'.

Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera d),aggiungere la seguente:

d-bis) compensazione finanziaria pari aquanto eventualmente corrisposto daimprese nazionali in conseguenzadell'applicazione di eventuali penaliconnesse a ritardati o omessi adempimenti,nei confronti di committenti esteri,determinati dal rispetto delle misure dicontenimento degli effetti, dell'emergenzaepidemiologica da COVID-19.* 72. 6. Lupi, Colucci, Sangregorio,Tondo.

Governo

* * *

Al comma 4-bis, sostituire la lettera a)con la seguente:

a) la spesa di euro 1 milione, peragevolare il rimpatrio urgente dei cittadiniitaliani all'estero e dei loro congiunti,impossibilitati a tornare nel territorio delloStato dall'improvvisa interruzione dellecomunicazioni aeree, marittime e terrestrideterminata dalle misure adottate perfronteggiare l'epidemia da COVID-19. Lostanziamento è destinato prioritariamente alpotenziamento dei servizi di assistenzaespletati dall'Unità di Crisi del Ministerodegli affari esteri e della cooperazioneinternazionale ovvero al rafforzamentodella sala operativa istituita presso laFarnesina, per incrementarne il personale ele dotazioni, nonché alla copertura dellespese necessarie al pagamento dei voli daeffettuare per rimpatriare i cittadini italianiche si trovassero in condizioni comprovatedi particolare necessità.72. 7. Zoffili, Garavaglia, Bellachioma,Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini,Gava, Tomasi, Billi, Comencini, Di SanMartino Lorenzato Di Ivrea, Formentini,Giorgetti, Grimoldi, Picchi, Ribolla.

Governo

Lunedì 20 aprile 2020 — 47 — Commissione V

Page 48: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

* * *

Dopo il comma 4-ter sono aggiunti iseguenti:

4-ter.1. Nei limiti dell'importocomplessivo di cui al comma 4-bis, letteraa), è autorizzata la spesa per l'istituzionedel Portale unico per gli italiani all'estero,di seguito denominato «Portale». Il Portaleè destinato agli italiani residenti all'estero, aquelli rimpatriati e a coloro che intendonotrasferire la loro residenza all'estero econtiene tutte le informazioni a loro utili,compresa la disciplina in materia diagevolazioni, e di partecipazione allelezioni nonché aggiornamenti sullanormativa di riferimento e tutte leinformazioni utili connesse dell'emergenzaepidemiologica da COVID-19.

4-ter.2. Il Presidente del Consiglio deiministri, di concerto con il Ministro degliaffari esteri e della cooperazioneinternazionale e con il Ministrodell'economia e delle finanze, con propriodecreto da adottare entro trenta giorni dalladata di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, disciplinai servizi offerti dal Portale di cui al comma4-ter.1 il suo funzionamento e le modalitàdi accesso ad esso, in modo da favorire lafruizione delle informazioni in essopubblicate da parte dei soggetti indicati almedesimo comma 4-ter.1.

Conseguentemente, al comma 4-quater,sostituire le parole: commi 4-bis e 4-tercon le seguenti: commi 4-bis, 4-ter e4-ter.1.72. 8. Siragusa, Donno.

Governo

Art 74.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. In relazione all'attuazione dellemisure urgenti in materia di contenimento egestione dell'emergenza epidemiologica daCOVID-19 di cui al decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, convertito, conmodificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, al fine di garantire la miglioreapplicazione delle correlate misureprecauzionali attraverso la piena efficienzaoperativa degli Uffici della Polizia di Stato,si autorizza l'immediata immissione neiruoli dei 1.589 concorsisti che, alla data dipubblicazione del presente decreto hannosuperato la prima delle due prove del«Concorso interno, per titoli ed esami, perla copertura di n. 263 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori dellaPolizia di Stato», bando del DirettoreGenerale della Pubblica Sicurezza del 31dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 2,comma 1, lettera c), n. 2, del decretolegislativo 29 maggio 2017, n. 95,assicurando così l'immediato supporto e lapiù rapida copertura di posti vacanti inorganico. Tale immissione, che dovràcomunque essere preceduta dall'incrementodei posti a disposizione al fine di poterincludere tutti i candidati attualmenteidonei alla prova scritta, avverrà in deroga aquanto previsto dal decreto ministeriale 28aprile 2005, n. 129, «Regolamento recantele modalità di accesso alla qualifica inizialedei ruoli degli agenti ed assistenti, degli

Lunedì 20 aprile 2020 — 48 — Commissione V

Page 49: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

ispettori, degli operatori e collaboratoritecnici, dei revisori tecnici e dei perititecnici della Polizia di Stato», emanato aisensi dell'articolo 27 del citato decreto delPresidente della Repubblica n. 335 del1982, così come modificato dall'articolo 3del decreto legislativo n. 53 del 2001.74. 5. Frate.

Governo

Art 74-ter.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Il personale delle Forze Armateimpiegato ai sensi dei commi 1 e 2, nelperiodo di emergenza sanitaria e fino altermine dell'esigenza, con apposito decretodel Ministro della difesa, è ammesso apercepire il trattamento economico previstoper il medesimo personale delle Forze dipolizia impiegato in attività COVID-19.

2-ter. Nei riguardi del personale delComparto Sicurezza, Difesa e Soccorsopubblico, durante il periodo dell'emergenzaCOVID-19, in deroga alle normative disettore, non si applicano i tetti individuali dispesa per il pagamento delle ore di lavorostraordinario;

b) al comma 3, sostituire le parole: euro10.163.058 con le seguenti: euro29.068.115,01 e le parole: euro 8.032.564con le seguenti: euro 26.937.621,01;

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ai maggiori oneri di cui al presentearticolo, pari a euro 29.068.115,01 perl'anno 2020, si provvede ai sensidell'articolo 126, comma 6-bis, lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 126,comma 6-bis, dopo le parole: 74-bisaggiungere le seguenti: 74-ter e, allalettera c) del medesimo comma 6-bissostituire le parole: 360 milioni di euro conle seguenti: 389.068.115,01 euro.74-ter. 1. Ferrari, Bellachioma, CattoiVanessa, Cestari, Comaroli, Frassini,Garavaglia, Gava, Tomasi.

Governo

Art 78.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, capoverso 4-bis, sostituirele parole: 15 giugno con le seguenti: 15maggio;

al comma 3-ter, sostituire l'ultimoperiodo con i seguente: Fatta salval'autorizzazione dell'autorità sanitariacompetente, rilasciata entro sette giornidalla presentazione della richiesta, per ladurata dell'emergenza sanitaria dovuta alladiffusione del COVID-19, è altresìconsentito, ai soggetti di cui all'articolo2135 del codice civile, l'utilizzoagronomico delle acque reflue addizionatecon siero, scotta, latticello e acque diprocesso delle paste filate, nonché l'utilizzodi siero puro o in miscela con gli effluentidi allevamento su tutti i tipi di terreno e in

Lunedì 20 aprile 2020 — 49 — Commissione V

Page 50: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

deroga all'articolo 15 comma 3 del decretointerministeriale n. 5046 del 25 febbraio2016, pubblicato nel supplemento ordinarioalla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile2016. Nel caso di utilizzo agronomico disiero puro, la gestione del prodotto vieneequiparata a quella prevista dalla normativaper gli effluenti da allevamento;

dopo il comma 3-novies aggiungere iseguenti:

3-decies. Tutti gli adempimenti, compresele visite mediche, dei pescatori esercenti lapesca professionale in acque marittime,interne e lagunari, scaduti da non oltredodici mesi o in scadenza alla data dientrata in vigore del presente decreto-leggee fino al 30 settembre 2020, sono prorogatial 31 dicembre 2020.

3-undecies. All'articolo 8 della legge 12dicembre 2016, n. 238, il comma 10 èsostituito dai seguenti:

10. La resa massima di uva a ettaro delleunità vitate iscritte nello schedario viticolodiverse da quelle rivendicate per produrrevini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30tonnellate;

10-bis. In deroga al comma 10, condecreto del Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, sentita la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento eBolzano sono definite le aree vitate ove èammessa una resa massima di uva a ettarofino a 40 tonnellate, tenendo conto dei datidegli ultimi cinque anni come risultantedalle dichiarazioni di produzione. Con lostesso decreto sono definite la duratatemporale e le modalità della deroga.

3-duodecies. All'articolo 2 della legge 13maggio 2011, n. 77, è aggiunto, in fine, ilseguente comma:

«2. Fermo restando il rispetto dellanormativa vigente in materia di igiene deiprodotti alimentari, non necessitano dellefasi di lavaggio e asciugatura i prodotti dicui al comma 1, il cui intero cicloproduttivo si svolge all'interno di un sitochiuso, in ambiente a clima controllato econ livelli di filtrazione dell'aria adeguatiper la limitazione delle particelleaerotrasportate, che assicurano l'assenza dielementi inquinanti ovvero nocivi.».

3-terdecies. All'articolo 8 del decretoministeriale 20 giugno 2014, n. 3746,recante «Attuazione dell'articolo 4 dellalegge 13 maggio 2011, n. 77, recantedisposizioni concernenti la preparazione, ilconfezionamento e la distribuzione deiprodotti ortofrutticoli di quarta gamma» lalettera a) è sostituita dalla seguente:

a) in un punto evidente dell'etichetta, inmodo da essere facilmente visibili echiaramente leggibili:

i. «prodotto lavato e pronto per ilconsumo», o;

ii. «prodotto lavato e pronto dacuocere»;

iii. «prodotto pulito e pronto per ilconsumo», o «prodotto pulito e pronto dacuocere», per i prodotti di cui all'articolo 2,comma 2 della legge 13 maggio 2011, n.77.

3-quaterdecies. Considerata la particolaresituazione di emergenza del settoreagricolo, ed il maggiore conseguentesviluppo di nuove pratiche colturali fuorisuolo applicate alle coltivazioni idroponicae acquaponica, per le quali è necessariavalorizzazione e promozione, il Governo èdelegato a definire, nel breve periodo, una

Lunedì 20 aprile 2020 — 50 — Commissione V

Page 51: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

specifica classificazione merceologica delleattività di coltivazione idroponica eacquaponica ai fini dell'attribuzione delcodice ATECO.

3-quinquiesdecies. Al sesto commadell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965,n. 590, e successive modificazioni, leparole: «entro il termine di tre mesi» sonosostituite dalle seguenti: «entro il termine disei mesi». Tali disposizioni si applicano atutti i giudizi pendenti alla data di entrata invigore della legge di conversione delpresente decreto.

3-sexiesdecies. Al fine di favorirel'emersione di prestazioni da lavorodipendente in agricoltura non denunciate,per ogni operaio agricolo a tempodeterminato impiegato per almeno 182giornate di lavoro annue è riconosciuto, perogni giornata di lavoro denunciata oltre ilnumero di 182, lo sgravio totale deicontributi previdenziali a suo carico. Alleretribuzioni relative alle giornate lavorativedenunciate oltre il numero di 182, si applicaun'imposta sostituiva dell'imposta sulreddito delle persone fisiche e delleaddizionali regionale e comunale pari al 10per cento.

3-septiesdecies. Con decreto del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali diconcerto con il Ministro delle politicheagricole, alimentari e forestali, da emanareentro novanta giorni dalla data di entrata invigore della legge di conversione delpresente decreto, sono definite le modalitàdi applicazione del comma 3-sexiesdecies.

3-duodevicies. Allo scopo di consentire ilmonitoraggio delle produzioni lattierocasearie realizzate sul territorio nazionale, iprimi acquirenti di latte crudo vaccino eovi-caprino, così come definiti all'articolo151, secondo comma, del regolamento(UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeoe del Consiglio, i commercianti dello stesso

e i titolari dei caseifici dove si produconoformaggi ottenuti con latte della stessaorigine, sono tenuti a registrare tutte leoperazioni di carico e scarico della materiaprima latte in apposito registro telematicoistituito, senza ulteriori oneri a carico delbilancio dello Stato, nell'ambito dei servizidel Sistema informativo agricolo nazionale(SIAN). Sia le entrate che le uscite pervendita o trasformazione della materiaprima latte, nonché di semilavorati a base dilatte destinati alla fabbricazione di prodottilattiero caseari, sia di provenienzanazionale che comunitaria da Paesi terzi,devono essere registrate nel supportotelematico entro sette giorni lavoratividall'effettuazione delle operazioni stesse.

3-undevices. Le modalità di applicazionedel presente articolo sono stabilite condecreto del Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, da emanare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto-legge.

3-vices. Chiunque, essendo obbligato,non istituisce il registro previsto dal comma3-duodevicies, è soggetto alla sanzioneamministrativa pecuniaria da euro 10.000 aeuro 60.000; si applica la sanzioneamministrativa pecuniaria del pagamento diuna somma da 1.000 euro a 5.000 euro achiunque non rispetti le modalità di tenutatelematica del predetto registro stabilite daldecreto di cui al comma 3. Nel caso in cuile violazioni di cui al presente commariguardino quantitativi di latte ovicaprinonon registrati superiori a 500 ettolitri siapplica la sanzione accessoria dellachiusura dello stabilimento da sette a trentagiorni. L'Ispettorato centrale della tuteladella qualità e della repressione delle frodidei prodotti agroalimentari del Ministerodelle politiche agricole alimentari eforestali è incaricato dell'irrogazione delle

Lunedì 20 aprile 2020 — 51 — Commissione V

Page 52: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

relative sanzioni, ai sensi della legge 24novembre 1981, n. 689.

3-vicies semel. Al fine di preservarel'immagine, la reputazione e il valore deiprodotti di cui al Regolamento UE1151/2012, con particolare riferimento allafase di commercializzazione e vendita alconsumo, sono vietate le pratichecommerciali svalorizzanti dei prodottiDOP, IGP, STG agricoli e alimentari. È inparticolare vietato:

a) il posizionamento di vendita diprodotti DOP e IGP nella gamma «primoprezzo», ovvero nelle linee commerciali«low cost»;

b) porre in vendita prodotti DOP e IGP aun prezzo normalmente praticato (quindinon ridotto per effetto di promozioni ocampagne temporalmente limitate) inferiorea quelli medi di mercato dei prodottigenerici (non DOP e IGP) paragonabili permerceologia, formato di vendita ecaratteristiche, facendo anche riferimento aiprezzi rilevati dalle principali Camere diCommercio italiane (prezzo di cessioneall'ingrosso) per questi prodotti;

c) prevedere per le DOP e IGP «daricorrenza» o comunque che hannocampagne di vendita molto limitatenell'arco dell'anno, una regolamentazionedelle promozioni basate sul prezzo,limitandone sia la durata in termini relativie assoluti sia l'entità a livello di percentualedi riduzione del prezzo.

3-vicies-bis. Le modalità attuative delpresente articolo sono definite con decretonon regolamentare del Ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestali daemanarsi entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto.

78. 1. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis,Cimino, Daga, Del Sesto, Galizia,Gallinella, Lombardo, Lovecchio,Maglione, Manca Alberto, Marzana,Parentela, Pignatone, Donno.

Governo

* * *

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere iseguenti:

1-septies. Al fine di garantire liquiditàalle imprese della pesca e dell'acquacoltura,colpite dall'emergenza COVID-19, entro 15giorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto,sono concluse le procedure di erogazionedegli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1,lettera c), del Regolamento (UE) n. 508 del2014 del Parlamento europeo e delConsiglio del 15 maggio 2014 relativo alFondo europeo per gli affari marittimi e perla pesca, riferiti agli anni 2017-2018-2019,per le giornate di arresto temporaneoobbligatorio.

1-octies. Gli aiuti di cui al comma1-decies sono corrisposti a favore deisoggetti beneficiari, individuati all'internodella graduatoria adottata con decreto delMinistero delle politiche agricole alimentarie forestali, di seguito «Ministero»attraverso il sistema bancario. A tal fine, ilMinistero provvede a definiretempestivamente, d'intesa con leassociazioni di rappresentanza del sistema

Lunedì 20 aprile 2020 — 52 — Commissione V

Page 53: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

bancario, i criteri le modalità per assicurarela fruizione di tali aiuti da parte dei soggettibeneficiari.

1-novies. Entro trenta giorni dallapresentazione delle domande, sono altresìconcluse le procedure di erogazione delleindennità per le giornate di arrestotemporaneo dell'attività di pesca, di cui alpresente articolo causate dall'emergenzaCOVID-19 per l'annualità 2020.

1-decies. Tutte le somme che, in seguitoai controlli effettuati successivamenteall'erogazione, non risultano certificabilisecondo le disposizioni comuni sui Fondistrutturali e di investimento europei, sonocoperte mediante il corrispondente utilizzodelle risorse del Fondo di cui al presentearticolo.78. 8. Galizia, Berti, Bruno, De Giorgi,Giordano, Grillo, Ianaro, Papiro, Penna,Scerra, Spadoni, Torto, Volpi Leda,Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino,Daga, Del Sesto, Gallinella, Lombardo,Lovecchio, Maglione, Manca Alberto,Marzana, Parentela, Pignatone, Donno.

Governo

* * *

Al comma 3-ter sopprimere le parole da:«Fatta salva l'autorizzazione» fino alla finedel comma.78. 14. Benedetti.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 78, aggiungere i seguenti:

Art. 78-bis.(Misure urgenti di sostegno al settore

ippico in considerazione della situazionestraordinaria di emergenza sanitaria

derivante dalla diffusione dell'epidemia daCOVID-19)

1. In considerazione della situazionestraordinaria di emergenza sanitariaderivante dalla diffusione dell'epidemia daCOVID-19, che ha imposto la sospensionedelle gare ippiche sull'intero territorionazionale, e della conseguente necessità diintervento a supporto della filiera ippiconazionale, il Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali è autorizzato,fino alla conclusione dell'emergenzaepidemiologica COVID-19 e comunquenon oltre al 31 dicembre 2020,limitatamente al periodo di mancato e/oridotto svolgimento delle corse ippiche, aderogare, nel rispetto della ComunicazioneC(2020)1863 della Commissione europea,un contributo mensile ai proprietari deicavalli, agli allevatori, agli allenatori,quantificato forfettariamente per cavalloattivo nel biennio 2018-2019. Laripartizione fra gli aventi diritto che sarannoindividuati terrà conto delle percentuali diripartizioni previste dai vigenti regolamentidelle discipline di corsa. Un contributo

Lunedì 20 aprile 2020 — 53 — Commissione V

Page 54: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

forfettario potrà essere dato anche ai fantinie ai driver, se in attività, secondo il livellodei premi percepiti nel medesimo biennio ese non beneficiano di altre forme disostegno. I contributi assegnati ai sensi delpresente comma sono sottoposti almedesimo regime fiscale vigente perl'assegnazione dei premi. L'individuazionedei cavalli in attività ai sensi del primoperiodo, la determinazione concreta deicontributi da erogare ai singoli aventi dirittoe le ulteriori modalità di attribuzione delcontributo, anche tramite l'utilizzo dellostrumento di cui al comma 2, sono stabilitecon decreto del competente direttoregenerale del Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali.

2. In considerazione della necessità disemplificare le procedure per una rapidaattuazione delle misure di intervento per ilsettore ippico il Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali è autorizzato,dalla data di entrata in vigore della presentedisposizione e fino al 31 dicembre 2020,limitatamente alle operazioni di pagamentoe riscossione dei premi, delle provvidenze edelle sovvenzioni destinate agli operatoriippici, ad effettuare le operazioni dipagamento, mediante l'utilizzo di conticorrenti bancari da attivarsi presso uno opiù istituti bancari, che assumono laqualifica di enti tesorieri, operativi sulmercato internazionale, da selezionarsi aisensi della comunicazione dellaCommissione «Orientamenti dellaCommissione europea sull'utilizzo delquadro in materia di appalti pubblici nellasituazione di emergenza connessa alla crisidella COVID-19 (2020/C 108 I/01)»,attraverso un dirigente delegato. Leoperazioni effettuate sono oggetto direndicontazione al termine dell'eserciziofinanziario.

3. All'onere derivante dal comma 1 del

presente articolo, non inferiore ad euro 6milioni di euro per ciascun mese diinattività, o pro-quota, a partire dal mese dimarzo 2020, e per il periodo di sospensionedelle gare ippiche nazionali, e comunquenon oltre al 31 dicembre 2020, per unmassimo quindi di 60 milioni di euro perl'anno 2020, si provvede mediantecorrispondente riduzione, in ragione dimese, delle risorse già appostate allaMissione 9 � Agricoltura, programma 9.6� Politiche competitive, della qualitàagroalimentare, della pesca, dell'ippica emezzi tecnici di produzione, azione 5 �Interventi a favore del settore ippico,Capitoli 2295 e 2298 dello stato diprevisione del Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali per l'annofinanziario 2020. Il Ministro delle finanze èautorizzato ad apportare, con propriodecreto, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 78-ter.(Disposizioni urgenti per la valorizzazione

del settore dell'olio di oliva di qualitàartigianale)

1. Al fine di consentire la distinzionecommerciale delle imprese olearie acarattere artigianale, è definita comeimpresa artigiana olearia, l'unità produttivaavente i requisiti di cui al comma 2 ed incui si procede all'estrazione dell'olio dalleolive in conformità alle normativecomunitarie e nazionali vigenti ed inparticolare a quelle relative all'igiene deglialimenti, alla sicurezza del lavoro, allatutela dell'ambiente, al fine di fornire lenecessarie informazioni sull'identità, laqualità e la tracciabilità del prodotto.

2. Nell'impresa artigiana olearia deveessere collocato il frantoio, la centrifuga o isistemi equivalenti per il processoestrattivo, gli idonei contenitori per lo

Lunedì 20 aprile 2020 — 54 — Commissione V

Page 55: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

stoccaggio del prodotto, nonché leappropriate attrezzatura necessarie per lacollocazione dell'olio nei contenitori, perl'imbottigliamento e per ilconfezionamento, ai fini dellacommercializzazione del prodotto.

3. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano disciplinano lecaratteristiche tecniche dei locali adibiti allalavorazione delle olive e degli oli.

4. Nelle imprese olearie artigiane ilresponsabile della conduzione tecnica delfrantoio è il mastro oleario. Esso puòcoincidere con il titolare dell'impresa. Incaso di persona diversa dal titolaredell'impresa, questa si adegua alle direttivedel titolare, operando nei limiti delledeleghe conferitegli.

5. Il mastro oleario coordina:

a) la gestione del magazzino e deiregistri;

b) la fase di molitura;

c) la fase di confezionamento;

d) la gestione, l'utilizzo e lo smaltimentodei sottoprodotti della lavorazione, inparticolare dell'acqua di vegetazione e dellasansa.

6. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano provvedono ad istituiree gestire gli Albi regionali dei mastri oleari.

7. Presso il Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali è istituitol'albo nazionale dei mastri oleari in cuiconfluiscono i dati degli albi regionali.

8. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, nell'ambito delleproprie competenze e dei principi generaliprevisti dalla legge 21 dicembre 1978, n.845, favoriscono la formazione dei mastrioleari e curano lo svolgimento di specifici

corsi di formazione. Detti corsi sono acarattere propedeutico per i possessori di undiploma di istruzione media di secondogrado e carattere tecnico-pratico per coloroche hanno ottenuto l'attestato finale difrequenza del corso propedeutico o chesiano in possesso di uno dei titoli di studioindicati all'articolo 2, comma 1, del decretodel Ministro delle politiche agricole eforestali 23 giugno 1999, ad esclusione deldiploma della scuola dell'obbligo. Per lapartecipazione ai corsi deve essereposseduto, in ogni caso, il requisitodell'idoneità morale di cui all'articolo 3 deldecreto del Ministro delle politiche agricolee forestali 23 giugno 1999.

9. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano stabiliscono la duratadei corsi, le modalità di svolgimento ed irelativi programmi. Ai bandi per larealizzazione delle attività formative di cuial comma 8, possono partecipare consorzidi imprese o loro associazioni professionali,temporaneamente associate con enti diformazione accreditati, nel rispetto dellavigente normativa in materia, conspecifiche e documentate competenze nellatrasformazione dei prodotti agricoli e dotatidi laboratori ed apparecchiature per lespecifiche attività formative. Losvolgimento della parte tecnico-pratica deicorsi deve, comunque, essere effettuatapresso le imprese olearie. L'attestatorilasciato al termine del corsotecnico-pratico costituisce titolo per laiscrizione nell'Albo regionale del mastrioleari.

10. Fatte salve le disposizioni europee enazionali vigenti in materia didenominazione di vendita e di informazionidelle categorie di olio da utilizzare nelleetichette degli oli di oliva, in particolare lenorme di cui al Regolamento di esecuzione(UE) n. 29/2012 della Commissione del 13

Lunedì 20 aprile 2020 — 55 — Commissione V

Page 56: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

gennaio 2012 relativo alle norme dicommercializzazione dell'olio d'oliva, glioli di oliva realizzati secondo ledisposizioni recate dal presente articolopossono utilizzare nelle etichette di vendita,la qualifica «Artigianale» unita allacategoria cui l'olio di oliva appartiene.

11. Il termine «artigianale» e ladenominazione formata dalla categoriadell'olio di oliva e della menzione«artigianale», sono riservati ai soli oli dioliva che rispettano le norme dal presentearticolo.

12. L'utilizzo della denominazioneriservata di cui al comma 11 è concessa, surichiesta degli interessati, ai soggetti iscrittinell'albo nazionale di cui al comma 7.

13. Il Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali e le autorità regionalicompetenti sono incaricate di effettuare icontrolli sul corretto utilizzo delladenominazione riservata di cui al presentearticolo.

14. Per un periodo di due anni dalla datadi entrata in vigore delle disposizioni di cuial presente articolo, possono chiederel'iscrizione all'Albo regionale dei mastrioleari, i soggetti che negli ultimi cinqueanni precedenti hanno svolto i compitiattribuiti al mastro oleario ai sensi delcomma 4.

Art. 78-quater.(Introduzione della denominazione olio

extravergine di oliva di qualità eccellente)

1. Al fine di fornire ai consumatorimaggiori opportunità di scelta per prodottiagricoli ed alimentari aventi caratteristichequalitative oggettivamente più elevaterispetto ai requisiti di base previsti dallaloro appartenenza alle categoriemerceologiche di riferimento, nonché percontribuire al rafforzamento delle

produzioni di qualità e migliorare lacompetitività dei produttori primari, èistituito, anche per gli scopi di cuiall'articolo 16 del Regolamento (UE) n.1305 del 17 dicembre 2013, un regime diqualità dell'olio extravergine di oliva,denominato «sistema nazionale di gestioneper l'eccellenza dell'olio extravergine dioliva».

2. Il sistema di gestione di cui al comma1 si conforma ai seguenti criteri:

a) la specificità dell'olio tutelato dalregime deriva da obblighi tassativi chegarantiscono:

1) caratteristiche specifiche dell'olio,segnatamente per quanto concerne gliaspetti nutrizionali e salutistici;

2) particolari metodi di produzione;

3) determinate qualità dell'olio sonosignificativamente superiori alle normecommerciali correnti in termini salute dellepiante, risparmio di risorse, tutelaambientale;

b) il regime è aperto a tutti i produttori;

c) il regime prevede un disciplinarenazionale di produzione vincolante estesodalla coltivazione delle olive alla messa incommercio dell'olio extravergine tutelatodal sistema, il cui rispetto è verificato dalleautorità pubbliche competenti o da unorganismo di controllo indipendente;

d) il regime è trasparente e assicura unatracciabilità completa del prodotto.

2. Nel disciplinare di cui al comma 1,lettera c), devono essere contenuti anche icriteri per consentire che, in caso di vigenzadi ulteriori regimi di certificazione applicatial medesimo prodotto, così come disposto

Lunedì 20 aprile 2020 — 56 — Commissione V

Page 57: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

dalle norme internazionali di normazioneper i sistemi di gestione della qualità, sipossa pervenire ad un sistema di gestioneintegrato e se le verifiche di conformità airelativi disciplinari sono condotte da unaunica autorità pubblica o un unicoorganismo di controllo, tali verifichepossano essere eseguite secondo i principidella «verifica ispettiva congiunta». In casole verifiche sono effettuate per i differentidisciplinari, da due o più autorità pubblicheo da due o più organismi di verificaispettiva, questi possano collaboraresolidalmente effettuando i controlli secondoi criteri della «verifica ispettiva collegiale».

3. Gli oli extravergine di oliva chesoddisfano i requisiti previsti daldisciplinare nazionale di produzionepossono recare sulle etichette di vendita ilmarchio di qualità «olio extravergine dioliva di qualità eccellente». Il marchio è diproprietà del Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali ed èrilasciato, su richiesta, ai produttori cheadottano il sistema di gestione di cui alcomma 1.

4. Con decreto di natura nonregolamentare del Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali, da emanareentro trenta giorni dalla data di entrata invigore del presente articolo previo pareredella Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, sonodisposte le misure attuative del presentearticolo, in particolare sono dispostil'adozione del disciplinare nazionale di cuial comma 1, lettera c) ed i criteri attuatividei principi di cui al comma 2.

Art. 78-quinquies.(Misure di semplificazione nei rapporti

socio-cooperativa)

1. Ai rapporti tra socio imprenditoreagricolo e cooperativa agricola si applicanole disposizioni stabilite dall'articolo 30,comma 4-ter, e 31, comma 3-ter, deldecreto legislativo 10 settembre 2003 n.276, secondo le regole stabilite nello statutoe nei regolamenti della cooperativa.78. 04. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis,Cimino, Daga, Del Sesto, Galizia,Gallinella, Lombardo, Lovecchio,Maglione, Manca Alberto, Marzana,Parentela, Pignatone, Donno.

Governo

Art 82.

Sopprimerlo.82. 1. Cunial.

Governo

* * *

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. La installazione di apparati contecnologia LTE o sue evoluzioni o altretecnologie utili allo sviluppo delle reti dibanda ultra-larga mobile e Fixed WirelessAccess su infrastrutture per impianti

Lunedì 20 aprile 2020 — 57 — Commissione V

Page 58: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

radioelettrici preesistenti o di modificadelle caratteristiche radioelettriche degliimpianti di cui all'articolo 87-bis deldecreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,effettuate al fine di adempiere alledisposizioni di cui al presente articolo, sonosoggette ad autocertificazione diattivazione, da inviare contestualmenteall'attuazione dell'intervento all'ente localee agli organismi competenti ad effettuare icontrolli di cui all'articolo 14 della legge 22febbraio 2001, n. 36.

6-ter. All'articolo 87-ter, comma 1, deldecreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «nel caso dimodifiche delle caratteristiche degliimpianti già provvisti di titolo abitativo,»sono inserite le seguenti «che modifichinole caratteristiche radioelettriche e»;

b) è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: «I medesimi organismi di cui alprimo periodo si pronunciano entro trentagiorni dal ricevimentodell'autocertificazione.».

6-quater. Al fine di dare esecuzione aicommi 2, 3, 4 e 5, anche in deroga aquando disposto dal decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259, e dai regolamentiadottati dagli enti locali, è consentito, alleimprese fornitrici di reti e servizi dicomunicazioni elettroniche, effettuare gliinterventi di scavo, installazione emanutenzione di reti di comunicazionemediante presentazione di appositaautocertificazione all'amministrazionelocale competente e agli organismicompetenti ad effettuare i controlli. A tutti iprocedimenti amministrativi necessari perpotenziare le infrastrutture e garantire ilfunzionamento delle reti e l'operatività econtinuità dei servizi non si applica

l'articolo 103 del presente decreto e siintendono assunti con il silenzio assensodell'amministrazione competente decorsicinque giorni dalla data di presentazionedell'autocertificazione o di qualunque altroatto di avvio del procedimento. Taliinterventi dovranno essere effettuati nelrispetto delle norme di sicurezza e delCodice della Strada relativamente allaviabilità, previa comunicazione alla polizialocale.82. 4. Bruno Bossio, Cantini, Gariglio,Giacomelli, Pizzetti, Romano Andrea,Pezzopane.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 82, aggiungere ilseguente:

Art. 82-bis.

(Misure urgenti per garantire l'accessoall'acqua e ai servizi igienico sanitari)

1. Al fine di garantire l'accesso all'acqua eai servizi igienico sanitari su tutto ilterritorio nazionale, a decorrere dal giornosuccessivo alla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto e fino al termine di cui al comma 1,fatte salve le ulteriori proroghe dello statodi emergenza, per le utenze domestiche dierogazione del servizio idrico integrato ilsoggetto gestore sospende le procedure dilimitazione, sospensione o disattivazione

Lunedì 20 aprile 2020 — 58 — Commissione V

Page 59: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

della fornitura idrica già avviate o in fase diattivazione e provvede ad informareimmediatamente le utenze interessate. Ilsoggetto gestore, a decorrere dal giornosuccessivo alla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto, adotta tutte le misure necessarie alripristino entro 24 ore della regolarealimentazione delle utenze per cui abbiapredisposto il distacco o la limitazione dellafornitura.82. 03. Daga, Deiana, Fontana Ilaria,D'Ippolito, Federico, Licatini, MancaAlberto, Micillo, Ricciardi, Terzoni,Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi,Donno.

Governo

Art 83.

Al comma 7-bis, apportare le seguentimodificazioni:

sostituire le parole: per il periodocompreso tra il 16 aprile e il 31 maggio conle seguenti: fino al 31 maggio 2020;

dopo le parole: disposti conprovvedimento giudiziale, aggiungere leseguenti: in pendenza di procedimentopenale per reati di cui all'articolo 1 dellalegge n. 69 del 2019.83. 12. Giannone.

Governo

* * *

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 8, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: In ogni caso, tutti itermini che comportino prescrizioni odecadenze dell'esercizio di un diritto o diun'azione, nonché i termini previsti, a penadi inefficacia, di atti anche non processualila cui scadenza ricada nel periodo compresodal 9 marzo all'11 maggio sono prorogati,di diritto, sino al 30 giugno 2020;

dopo il comma 21, aggiungere iseguenti:

21-bis. Per contrastare l'emergenzaepidemiologica da COVID-19 e contenernegli effetti negativi sullo svolgimento delleassemblee condominiali, quanto a quelle datenersi nell'anno 2020, ne è possibile larelativa convocazione esclusivamente peroggettivi motivi di urgenza e con garanziadi partecipazione di tutti i condomini nelrispetto delle vigenti misure dicontenimento epidemiologico.

21-ter. Il termine di cui all'articolo 1130,n. 10, del codice civile è sospeso fino al 31dicembre 2020. L'amministratorecondominiale provvede in ogni caso adinviare ai condomini entro il 30 giugno2020 il rendiconto di cui all'articolo1130-bis del codice civile, nonché ilpreventivo delle spese occorrenti perl'esercizio successivo con la relativaripartizione tra i condomini, di cuiall'articolo 1135, primo comma, n. 2 delcodice civile. Il preventivo di cui al periodoprecedente non può prevedere unaprevisione di spesa superiore alle uscitedocumentate per l'anno 2019 oltre il limitedel 5 per cento ed il relativo stato di

Lunedì 20 aprile 2020 — 59 — Commissione V

Page 60: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

ripartizione ad esso allegato è efficace neiconfronti dei condomini ed allo stesso siapplica la disposizione di cui all'articolo 63del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.83. 13. D'Orso, Dori, Perantoni, AielloPiera, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno,Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Saitta,Salafia, Sarti, Scutella', Donno.

Governo

* * *

Sopprimere i commi 12-bis, 12-ter,12-quater e 12-quinquies.83. 15. Annibali, Vitiello.

Governo

* * *

Sopprimere i commi da 12-bis a12-quater.83. 16. Costa, Gelmini, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Pittalis, Rossello,Siracusano, Sisto, Zanettin.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 83, aggiungere ilseguente:

Art. 83-bis.

Proroga del termine di entrata in vigoredella disciplina delle intercettazioni di

conversazioni o comunicazioni in relazioneall'emergenza epidemiologica da

COVID-19)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29dicembre 2017, n. 216, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30 aprile2020» sono sostituite dalle seguenti: «31dicembre 2020»;

b) al comma 2, le parole: «1° maggio2020» sono sostituite dalle seguenti: «1°gennaio 2021».83. 03. Costa, Gelmini, Bartolozzi,Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis,Rossello, Siracusano, Sisto, Zanettin.

Governo

Art 85.

Lunedì 20 aprile 2020 — 60 — Commissione V

Page 61: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

Dopo l'articolo 85, aggiungere ilseguente:

Art. 85-bis.(Norme in materia di esame all'abilitazione

della professione forense)

1. In considerazione delle eccezionalidifficoltà organizzative connesseall'emergenza epidemiologica daCOVID-19, per la sessione 2019/2020 tuttii candidati all'esame di Stato perl'abilitazione all'esercizio della professioneforense che abbiano sostenuto le provescritte sono ammessi alla prova orale. Lacorrezione delle prove scritte in corso, pergli effetti, è sospesa.

2. Le materie e le competenze oggetto divalutazione nelle prove scritte sono valutatenell'ambito e secondo i criteri della provaorale. Fermo quanto previsto per la provaorale, ai fini del positivo superamentodell'esame il candidato dovrà riportarealmeno la sufficienza in due dellevalutazioni relative alle materie ecompetenze in questione.

3. Con proprio decreto, il Ministro dellagiustizia provvede alla adeguatariorganizzazione delle Commissioniincaricate della valutazione delle proveorali su tutto il territorio nazionale. Al finedi assicurare la terzietà e imparzialità degliorgani, il Presidente e due Vice Presidentisono designati all'interno del Forocompetente per la valutazione delle provescritte, con facoltà di delega e sub-delega.

4. Per tutto quanto non espressamentederogato dal presente articolo, si applica, inquanto compatibile, la disciplina degliarticoli 46 e 47 della legge 31 dicembre2012, n. 247.85. 01. Sisto, Ferraioli, Pittalis, Rossello,Siracusano.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 85, aggiungere ilseguente:

Art. 85-bis.

1. Fino al 30 giugno 2020, le notificazioniin materia di giustizia civile, penale,tributaria, contabile, amministrativa,militare e arbitrati rituali, possono essereeffettuate presso gli indirizzi PEC dellepubbliche amministrazioni presenti sul sitodelle stesse, ovvero sull'Indice dei domicilidigitali della pubblica amministrazione edei gestori di pubblici registri (IPA),utilizzando i pubblici elenchi previsti dagliarticoli 6-bis, 6-ter, 6-quater e 62 deldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,dall'articolo 16, comma 12, deldecreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,convertito, con modificazioni, dalla legge17 dicembre 2012, n. 221, dall'articolo 16,comma 6, del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito con modificazionidalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché ilregistro generale degli indirizzi elettronici,gestito dal Ministero della giustizia.85. 03. Giuliano, Dori, Aiello Piera,Ascari, Barbuto, Cataldi, D'Orso, Di Sarno,Di Stasio, Palmisano, Perantoni, Saitta,Salafia, Sarti, Scutella', Donno.

Lunedì 20 aprile 2020 — 61 — Commissione V

Page 62: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

Governo

Art 86.

Dopo l'articolo 86, aggiungere ilseguente:

Art. 86.1.(Misure per l'accelerazione dei pagamenti

di compensi professionali)

1. I presidenti dei tribunali e delle Cortid'appello nell'ambito delle proprieprerogative, adottano, immediatamente,misure utili ed efficaci al fine di accelerarele procedure per le pratiche relative aipagamenti in favore di difensori, ausiliaridel magistrato e consulenti tecnici di partedei compensi liquidati ai sensi del decretodel Presidente della Repubblica 30 maggio2002, n. 115, e divenuti definitivi entro ladata del 5 marzo 2020, fermo restandoquanto disposto dall'articolo 87, comma 1,lettere a) e b), e al comma 2 del presentedecreto.

2. Le pubbliche amministrazioni, ivicompresi i comuni, le città metropolitane egli altri enti locali, devono provvedere,entro il 30 settembre 2020, alla liquidazionedi tutti i crediti maturati dai professionistinei confronti delle medesime e riconosciutida decreti e sentenze resi sino al 5 marzo2020 o da contratti o da accordistragiudiziali stipulati prima del 5 marzo2020 e relativi a prestazioni professionaligià espletate. Decorso infruttuosamente iltermine di cui al primo periodo, i creditipotranno essere ceduti pro soluto a unistituto di credito, con notifica

all'amministrazione interessata che neltermine di 30 giorni dovrà far pervenirel'opposizione all'esecuzione per eventualiipotesi di inesigibilità. In caso diperfezionamento del contratto di cessionedel credito, decorso tale ulteriore termine,l'istituto di credito provvederà adaccreditare le somme al cedente el'amministrazione ceduta pagherà gliinteressi di mora sulla base del decretolegislativo 9 novembre 2012, n. 192, deldecreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,convertito, con modificazioni, dalla legge24 marzo 2012, n. 27, e del decreto-legge 5maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge2 luglio 2015, n. 91. Le pubblicheamministrazioni provvedono al pagamentonei limiti degli stanziamenti all'uopo giàiscritti nei rispettivi bilanci. Le disposizionidi cui al presente comma si applicano,anche alle somme liquidate a caricodell'erario dall'autorità giudiziaria in favoredegli ausiliari del magistrato ai sensi delTitolo VII della Parte II del decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio2002, n. 115, e a favore del difensore,dell'ausiliario del magistrato e delconsulente tecnico di parte a normadell'articolo 83 del medesimo decreto.

3. Il difensore distrattario in favore delquale siano stati liquidati, ai sensi e per glieffetti di cui all'articolo 93 del codice diprocedura civile, con sentenza divenutadefinitiva entro il 5 marzo 2020, onorari espese, posti a carico della partesoccombente, può cedere pro soluto ilproprio credito a un istituto di credito o aun intermediario assicurativo o finanziario,il quale, in caso di perfezionamento delcontratto di cessione, provvederà acorrispondere all'avvocato un importo noninferiore all'ottanta per cento dell'interovalore del credito. Cassa depositi e prestiti èautorizzata al rilascio di garanzie su singole

Lunedì 20 aprile 2020 — 62 — Commissione V

Page 63: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

operazioni finanziarie, pari all'importototale delle spese legali affrontate in viagiudiziaria per il recupero del credito,quando il recupero sia risultato impossibileo insufficiente, nel limite di spesacomplessiva pari a 10 milioni di euro perl'anno 2020. Il presente comma non siapplica quando il procuratore distrattarioabbia già intrapreso una proceduraesecutiva diretta al recupero del credito invia coattiva.86. 01. Bazoli, Verini, Bordo, Vazio,Miceli, Zan, Soverini, Pezzopane.

Governo

Art 87.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Con decreto del Ministro per lapubblica amministrazione, da emanarsientro quindici giorni dalla conversione inlegge del presente decreto, si provvede allariduzione delle premialità previste nelSistema di misurazione e valutazione dellaperformance per l'assegnazione deltrattamento accessorio per i dirigenti dellepubbliche amministrazioni che nonosservino le misure straordinarie in materiadi lavoro agile e di esenzione dal servizio dicui al presente articolo.

5-ter. In deroga al comma 5 del presentearticolo, le procedure concorsuali di cuiall'articolo 4, comma 3-quinquies, deldecreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,convertito, con modificazioni, dalla legge30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35,comma 5, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, ferme restando le misurepreviste dall'articolo 3 della legge 19giugno 2019, n. 56, al fine di ridurre glispostamenti delle persone fisiche nelrispetto del distanziamento sociale, sonosvolte in ambito territoriale secondo ilprincipio di cui all'articolo 35, comma 3,lettera d), del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165,

5-quater. Al fine di ridurre i tempi diaccesso al pubblico impiego, le procedureconcorsuali di cui al comma 1-bis e leconseguenti assunzioni possono essereeffettuate in deroga all'articolo 34-bis deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.In via sperimentale, e fino al 31 dicembre2020, il requisito di accesso alle qualifichee ai profili professionali, reclutati secondole modalità di cui al primo periodo, èindividuato esclusivamente in baseall'ordinamento professionale definito dallacontrattazione collettiva nazionale dilavoro, anche in deroga agli ordinamentiprofessionali delle pubblicheamministrazioni.

5-quinquies. Al fine di garantire ilricambio generazionale nella pubblicaamministrazione, alle procedureconcorsuali non si applicano gli articoli 35,comma 3-bis, e 52, comma 1-bis, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5-sexies. Le domande di partecipazionealle procedure concorsuali di cui al comma5-bis sono presentate entro dieci giornidalla pubblicazione del bando sullaGazzetta Ufficiale � 4a Serie specialeConcorsi ed esami, in deroga a quantoprevisto dal decreto del Presidente dellaRepubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5-septies. La domanda di partecipazionealle procedure concorsuali di cui al comma5-bis è presentata esclusivamente tramiteSistema pubblico di identità digitale(SPID). La convocazione per lo

Lunedì 20 aprile 2020 — 63 — Commissione V

Page 64: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

svolgimento delle prove deve essere inviataal candidato almeno entro dieci giorni dalladata stabilita per lo svolgimento delleprove, in deroga a quanto previsto daldecreto del Presidente della Repubblica 9maggio 1994, n. 487.87. 2. Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti,Brescia, Cattoi Maurizio, Corneli,D'Ambrosio, De Carlo Sabrina, Dieni,Forciniti, Macina, Parisse, SilvestriFrancesco, Suriano, Tripodi Elisa, Donno.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 87, aggiungere ilseguente:

Art. 87-bis.1.(Assunzioni straordinarie nelle carriere

iniziali del Corpo della Guardia diFinanza, in deroga all'articolo 2199 deldecreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al fine di ottemperare ai princìpi diefficienza, efficacia ed economicitàdell'azione amministrativa, nonchéincrementare i servizi di controllo delterritorio, di tutela dell'ordine e dellapubblica sicurezza connessi ancheall'esigenza di contrastare l'evasione fiscalee le frodi in ambito economico-finanziario,alle assunzioni straordinarie, previste perl'anno 2020, nelle carriere iniziali del Corpodella Guardia di Finanza autorizzate aisensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205,

articolo 1, comma 287, lettera b), nonchédella legge 30 dicembre 2018, n. 145articolo 1, comma 381, lettera a), siprovvede, in deroga a quanto previstodall'articolo 2199, di cui al decretolegislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediantescorrimento delle graduatorie degli idoneinon vincitori del concorso per 380 allievifinanzieri bandito nell'anno 2018 e fino adesaurimento delle stesse.87. 01. Russo Giovanni, Grimaldi,Buompane, Donno.

Governo

Art 88.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In deroga all'articolo 106, deldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, lestazioni appaltanti concordano latemporanea modifica dei contratti pubbliciin corso con le imprese culturali e creativedi cui all'articolo 1, comma 57, della legge27 dicembre 2017, n. 205, che non possonoeffettuare le proprie prestazioni a causadelle misure straordinarie di cui aldecreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,convertito, con modificazioni, dalla legge 5marzo 2020, n. 13, ovvero di quellepreviste da altri provvedimenti normativi oamministrativi di urgenza, anche regionali olocali, aventi ad oggetto il contenimento ela gestione dell'emergenza epidemiologicada COVID-19, fermo restando il limiteprevisto dall'articolo 106, comma 7, deldecreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.

Lunedì 20 aprile 2020 — 64 — Commissione V

Page 65: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

Le presenti disposizioni, per quantocompatibili, si applicano anche ai contrattidi concessione, come definiti all'articolo 3,comma 1, lettera vv), del decreto legislativodel 18 aprile 2016, n. 50, in corso con leimprese culturali e creative.

Conseguentemente, al comma 3,sostituire le parole: Le disposizioni di cuiai commi 1 e 2, con le seguenti: Ledisposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis.88. 1. Gallo, Donno.

Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le società e le associazioni sportivedilettantistiche riconosciute dal CONI, aseguito di richiesta presentata daifrequentatori delle attività ai sensi e neitermini del comma 3, entro trenta giornidalla presentazione della citata richiestaprovvedono all'emissione di un voucher peril periodo di chiusura obbligatoria, dautilizzare trascorsi dodici mesi dallariapertura.88. 2. Mancini.

Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni del presentearticolo si applicano, con le modalità ivipreviste, anche ai titoli di accesso relativiad eventi sportivi organizzati daassociazioni, società sportive, agli altri entiriconosciuti e ai gestori degli impiantisportivi.88. 3. Barelli, Marin.

Governo

Art 88-bis.

Dopo l'articolo 88-bis, aggiungere ilseguente:

Art. 88-ter.(Misure di tutela per i pendolari di

trasporto ferroviario e TPL)

1. Possono accedere alla richiesta diristoro di cui al comma 2 i soggetti,pendolari per motivi di lavoro o di studio,utenti di aziende erogatrici di servizi ditrasporto ferroviario ovvero di servizi ditrasporto pubblico locale, per cui ricorronole seguenti condizioni:

a) possiedono un abbonamentoferroviario o di trasporto pubblico locale incorso di validità durante il periodointeressato dalle misure governative di cuiai decreti del Presidente del Consiglio deiministri attuativi dei decreti-legge 23

Lunedì 20 aprile 2020 — 65 — Commissione V

Page 66: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19;

b) possono dichiarare, sotto propriaresponsabilità, previa autocertificazione aisensi del decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, chenon hanno potuto utilizzare, del tutto o inparte, il titolo di viaggio di cui alla letteraa) a causa delle misure governative ivicitate.

2. I soggetti di cui al comma 1, al fine diprocedere alla richiesta di ristoro,comunicano al vettore il ricorrere dellesituazioni di cui al medesimo comma 1,allegando la documentazione comprovanteil possesso del titolo di viaggio di cui alcomma 1, lettera a) e l'autocertificazione dicui al comma 1, lettera b).

3. Entro quindici giorni dalla ricezionedella comunicazione di cui al comma 2, ilvettore procede al ristoro, optando per unadelle seguenti modalità:

a) rimborso dell'ammontare del titolo dicui al comma 1, lettera a), per la parte nonutilizzata;

b) emissione di un voucher di importopari all'ammontare di cui alla lettera a) delpresente comma, da utilizzare entro unanno dall'emissione.88-bis. 01. Paita, Nobili.

Governo

Art 90.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. La quota del Fondo unico dellospettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985,n. 163, destinata alle fondazionilirico-sinfoniche per l'anno 2020 e perl'anno 2021 è ripartita sulla base dellamedia dei punteggi assegnati nel triennio2017-2019, in deroga ai criteri generali ealle percentuali di ripartizione previstidall'articolo 1 del decreto ministeriale 3febbraio 2014 che, per l'anno 2022, sonoadeguati in ragione dell'attività svolta afronte dell'emergenza sanitaria daCOVID-19, delle esigenze di tuteladell'occupazione e della riprogrammazionedegli spettacoli. Per l'anno 2020, agliorganismi finanziati a valere sul Fondounico per lo spettacolo per il triennio2018-2020, diversi dalle fondazionilirico-sinfoniche, è erogato un anticipo delcontributo pari al 70 per cento dell'importoriconosciuto per l'anno 2019. Con uno o piùdecreti del Ministro per i beni e le attivitàculturali e per il turismo, adottati ai sensidell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge8 agosto 2013, n. 91, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,n. 112, sono stabilite le modalità perl'erogazione della restante quota, tenendoconto dell'attività svolta a frontedell'emergenza sanitaria da COVID-19,della tutela dell'occupazione e dellariprogrammazione degli spettacoli, nonché,in deroga alla durata triennale dellaprogrammazione, le modalità perl'erogazione dei contributi per l'anno 2021,anche sulla base delle attivitàeffettivamente svolte e rendicontatenell'intero anno 2020. Decorso il primoperiodo di applicazione pari a novesettimane previsto dall'articolo 19, gliorganismi dello spettacolo dal vivo possonoutilizzare le risorse loro erogate per l'anno2020 a valere sul Fondo unico dellospettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985,

Lunedì 20 aprile 2020 — 66 — Commissione V

Page 67: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

n. 163, anche per integrare le misure disostegno del reddito dei propri dipendenti,in misura comunque non superiore allaparte fissa della retribuzionecontinuativamente erogata prevista dallacontrattazione collettiva nazionale.

2-ter. Il Ministro per i beni e le attivitàculturali e per il turismo può adottare,limitatamente agli stanziamenti relativiall'anno 2020, uno o più decreti ai sensidell'articolo 21, comma 5, della legge 14novembre 2016, n. 220, anche in derogaalle percentuali previste per i crediti diimposta di cui alla Sezione II del Capo IIIdella suddetta legge e al limite massimostabilito dall'articolo 21, comma 1, dellamedesima legge. Nel caso in cuidall'attuazione del primo periodo derivinonuovi o maggiori oneri alla relativacopertura si provvede nei limiti delle risorsedisponibili del Fondo di conto capitale dicui all'articolo 89, comma 1, secondoperiodo. Alle finalità di mitigazione deglieffetti subiti dal settore cinematograficopossono essere finalizzati anche i contributiprevisti dalle Sezioni III, IV e V del CapoIII della legge di 14 novembre 2016, n. 220.

2-quater. Il titolo di «capitale italianadella cultura» conferito alla città di Parmaper l'anno 2020 è riferito anche all'anno2021. La procedura di selezione relativa alconferimento del titolo di «Capitale italianadella cultura» per l'anno 2021, in corso alladata di entrata in vigore del presentedecreto, si intende riferita all'anno 2022.

2-quinquies. Il credito di imposta di cuiall'articolo 65, comma 1 si applica aisoggetti esercenti in via esclusiva oprevalente attività di commercio aldettaglio di libri, anche in deroga a quantostabilito dal comma 2 del medesimoarticolo.

2-sexies. La quota relativa all'annualità2018 del cinque per mille dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche in base allascelta del contribuente, di cui all'articolo 1comma 154 della legge 23 dicembre 2014,n. 190, è erogata ai soggetti beneficiarientro il primo semestre del 2020.

2-septies. Entro trenta giorni dall'entratain vigore della legge di conversione delpresente decreto, i Commissari liquidatoridell'IMAIE in liquidazione, di cuiall'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile2010, n. 64, convertito, con modificazioni,dalla legge 29 giugno 2010, n. 100,depositano il bilancio finale di liquidazione.Nel bilancio finale di liquidazione èindicata, come voce distinta del residuoattivo, l'entità dei crediti vantati da artisti,interpreti ed esecutori e sono altresì indicatii nominativi dei creditori dell'ente e i crediticomplessivamente riferibili ad artisti,interpreti, esecutori dell'area musicale equelli riferibili ad artisti, interpreti,esecutori dell'area audiovisiva, comerisultanti dagli stati passivi esecutivi per iquali sia stato autorizzato il pagamento deicreditori. I termini di prescrizione deicrediti di cui al presente comma, comestabiliti dall'articolo 5, commi 3 e 4, dellalegge 5 febbraio 1992, n. 93, decorronodalla pubblicazione ufficiale dei nominatividei creditori sul sito istituzionale di IMAIEin liquidazione, di cui all'avviso pubblicatosulla Gazzetta Ufficiale � Parte Seconda, n.130 del 3 novembre 2016. Approvato ilbilancio finale, le somme corrispondentialla voce di residuo attivo di cui al secondoperiodo sono trasferite al Ministero per ibeni e le attività culturali e per il turismo eripartite in favore degli artisti, interpreti edesecutori, secondo le modalità definite condecreto del Ministro per i beni e le attivitàculturali e per il turismo, anche tenendoconto dell'impatto economico conseguenteall'adozione delle misure di contenimentodel COVID-19. Al termine della procedura

Lunedì 20 aprile 2020 — 67 — Commissione V

Page 68: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

di esecuzione dell'ultimo piano di riparto,l'eventuale ulteriore residuo attivo ètrasferito al Ministero per i beni e le attivitàculturali e per il turismo e ripartito in favoredei medesimi soggetti secondo le modalitàdefinite con decreto del Ministro per i benie le attività culturali e per il turismoadottato ai sensi del quarto periodo. Èabrogato il comma 2 dell'articolo 47 deldecreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.* 90. 2. Piccoli Nardelli, Sensi, Di Giorgi,Prestipino, Ciampi, Rossi, Orfini,Pezzopane.

* 90. 3. Vacca, Gallo, Lattanzio,Carbonaro, Tuzi, Villani, Testamento,Casa, Melicchio, Bella, Valente, Acunzo,Mariani, Donno.

* 90. 4. Fusacchia.Governo

Art 92.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In considerazione dello stato diemergenza nazionale di cui alla delibera delConsiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,è autorizzata la circolazione fino al 30giugno 2020 dei veicoli da sottoporre, entroil 30 maggio 2020, alle attività di visita eprova di cui agli articoli 75 e 78, ovveroalle attività di revisione di cui all'articolo 80

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e rispettivamente è autorizzata lacircolazione fino al 30 agosto 2020 deiveicoli da sottoporre ai medesimi controllientro il 31 luglio 2020, nonché lacircolazione fino al 31 ottobre 2020 deiveicoli da sottoporre agli stessi controllientro il 30 settembre 2020.92. 4. Ficara, Grippa, Scagliusi, Barbuto,Cantone Luciano, Carinelli, Chiazzese, DeGirolamo, De Lorenzis, Marino, Raffa,Romano Paolo Nicolo', Serritella,Spessotto, Termini, Donno.

Governo

* * *

Sostituire il comma 4-bis con i seguenti:

4-bis. Al fine di contenere gli effettinegativi dell'emergenza epidemiologica daCOVID-19 e delle misure di contrasto alladiffusione del virus sui gestori di servizi ditrasporto pubblico locale e regionale e ditrasporto scolastico, non possono essereapplicate dai committenti dei predettiservizi, anche laddove negozialmentepreviste, sanzioni e penali in ragione delleminori corse effettuate e delle minoripercorrenze realizzate a decorrere dal 23febbraio 2020.

4-bis. 1. Per compensare le decurtazionidi corrispettivo, negozialmente previste edeventualmente applicate dai committenti aigestori di servizi di trasporto pubblicolocale e regionale e di trasporto scolastico

Lunedì 20 aprile 2020 — 68 — Commissione V

Page 69: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

per minori percorrenze, ai medesimi gestoriè attribuita la facoltà di ottenere ristoro deicosti fissi ugualmente sostenuti per ilmantenimento del servizio, a valere sullerisorse del fondo di cui al comma 2 e con lemodalità definite dal Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, con proprioprovvedimento, entro 30 giorni dall'entratain vigore del presente articolo. Per il fine dicui al presente comma, nello stato diprevisione del Ministero delle infrastrutturee dei trasporti è istituito un apposito fondoda ripartire con una dotazione iniziale di600 milioni di euro per l'anno 2020.

4-bis. 2. Agli oneri derivantidall'attuazione del comma 2, pari a 600milioni per l'anno 2020, si provvedemediante corrispondente riduzione delFondo per le esigenze indifferibili di cuiall'articolo 61, comma 1, della legge 27dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente, al comma 4-quatersostituire le parole: di cui ai commi 4-bis e4-ter con le seguenti: di cui ai commi da4-bis a 4-ter.92. 5. Maccanti, Frassini, Guidesi,Cavandoli, Garavaglia, Bellachioma, CattoiVanessa, Cestari, Comaroli, Gava, Tomasi,Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina,Giacometti, Tombolato, Zordan.

Governo

* * *

Al comma 4-bis, primo periodo,

sopprimere le parole: e di trasportoscolastico.* 92. 6. Pella, Prestigiacomo, RussoPaolo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto,Cannizzaro, D'Attis.

* 92. 7. Marattin.Governo

Art 97.

Dopo l'articolo 97 aggiungere ilseguente:

Art. 97-bis.(Misure straordinarie urgenti a sostegno

dei comuni, province e città metropolitanein procedura di riequilibrio finanziario

pluriennale)

1. Limitatamente all'anno 2020, al fine dimitigare gli effetti economici negatividerivanti dalla diffusione dell'epidemia daCOVID-19, comuni, province e cittàmetropolitane, che si trovino in proceduradi riequilibrio finanziario pluriennale,seppur non ancora approvata dal Ministerodell'interno e dalla competente sezioneregionale di controllo della Corte dei conti,hanno facoltà di proporre unarimodulazione/riformulazione del piano diriequilibrio finanziario pluriennale, anchein termini di aumento della durata del pianomedesimo.97. 02. D'Attis.

Lunedì 20 aprile 2020 — 69 — Commissione V

Page 70: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

Governo

Art 99.

Apportare le seguenti modifiche:

a)al comma 3 dopo le parole: aziende,agenzie, inserirele seguenti: regioni eprovince autonome e loro enti, società efondazioni,

b)al comma 5 dopo le parole: per laquale aggiungere la seguente: anche.* 99. 2. Garavaglia, Bellachioma, CattoiVanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava,Tomasi.

Governo

Art 100.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È attribuita a carico del bilancio delMinistero dell'università e della ricercascientifica una quota parte pari al 60 percento del canone di locazione per lemensilità di marzo e aprile 2020 dovuto daparte degli studenti universitari fuori sedeche sono dovuti rientrare nel loro comunedi origine, a causa del grave stato diemergenza COVID-19. Con decreto delMinistro dell'università e della ricercascientifica sono stabiliti i criteri e le

modalità per l'applicazione del presentecomma. Agli oneri derivanti dal presentecomma, valutati in 50 milioni di euro perl'anno 2020, si provvede mediantecorrispondente riduzione del Fondo per leesigenze indifferibili di cui all'articolo 1,comma 199, della legge 23 dicembre 2014,n. 190. Il Ministro dell'economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare leoccorrenti variazioni di bilancio.100. 3. Toccalini, Crippa Andrea,Comencini, Frassini, Gastaldi, Gobbato,Golinelli, Lorenzoni Eva, Lucchini,Marchetti, Maturi, Piastra, Pretto, Ribolla,Stefani, Valbusa, Ziello, Bellachioma,Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli,Garavaglia, Gava, Tomasi.

Governo

* * *

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. In deroga alle disposizioni deldecreto del Presidente del Consiglio deiministri del 9 aprile 2001, per l'annoaccademico 2019/2020, fermo restando ilpossesso dei requisiti relativi allacondizione economica, hanno diritto allaborsa di studio gli studenti, che, permotivate ragioni attinenti all'emergenzaCOVID-19 non abbiano potuto acquisire, al10 agosto 2020, i CFU necessari perconseguire i requisiti di merito per l'accessoalle borse di studio. Il numero dei CFUcomputati nell'anno accademico 2019/2020,

Lunedì 20 aprile 2020 — 70 — Commissione V

Page 71: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

ai sensi del periodo precedente, sarannodecurtati dal computo dei CFU richiesti pergli anni successivi, ai fini delconseguimento dei requisiti di merito perl'accesso delle borse di studio. Questamisura vale anche per l'accesso alla No TaxArea per lo stesso anno accademico2019/2020.100. 4. Iovino, Donno.

Governo

Art 102.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. In deroga alle previsioni di cui aicommi 3 e 4 dell'articolo 38 del decretolegislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medicispecializzandi, i dottorandi e gli assegnistidi ricerca che operano nei policlinici o instrutture convenzionate con le Università,sono abilitati al lavoro in corsia ed allosvolgimento di tutte le mansioni specifichedella propria specialità, previa valutazionepositiva del direttore di scuola dispecializzazione o dipartimento e/o delleUOC dove svolgono la loro attivitàassistenziale. Gli stessi possono svolgere laloro attività, anche quella di guardia, senzanecessariamente la presenza fisica del lorotutor, che deve restare sempre e in ognicaso reperibile per ogni necessità o altrarichiesta dello specializzando, deldottorando o dell'assegnista di ricerca.102. 2. Lollobrigida, Frassinetti, Bucalo,Mollicone, Trancassini, Rampelli,Lucaselli.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 102 inserire il seguente:

Art. 102-bis.

1. All'articolo 39-quater del decreto-legge30 dicembre 2019, n. 162, convertito conmodificazioni con legge 28 febbraio 2020,n. 8, dopo il comma 3 è aggiunto ilseguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presentearticolo si applicano anche nel caso in cui ladifferenza di cui al comma 1 si determinicon riferimento al fondo crediti di dubbiaesigibilità accantonato nel risultato diamministrazione in sede di approvazionedel rendiconto 2018, calcolato sulla basedel metodo ordinario».102. 01. Tartaglione, Pella.

Governo

Art 103.

Al comma 2, aggiungere infine ilseguente periodo: Il documento unico diregolarità contributiva (DURC) in scadenzatra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020,

Lunedì 20 aprile 2020 — 71 — Commissione V

Page 72: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

conserva la sua validità fino al 15 giugno2020.103. 6. Serracchiani, Cantone Carla,Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi,Pezzopane.

Governo

* * *

Dopo il comma 2-bis, aggiungere ilseguente:

2-bis.1. In deroga alla normativa vigente,al fine di sostenere le ditte individuali, leimprese anche operanti in regime di appaltoe subappalto di qualsiasi ambito,dimensione e tipo di lavoro, incluse lemicroimprese, le piccole e medie impresecome definite dalla Raccomandazione dellaCommissione europea n. 2003/361/CE del6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che inconseguenza dell'emergenzaepidemiologica da COVID-19 hannocessato, ridotto o sospeso la loro attività,sono validi fino al 31 dicembre 2020 iDocumenti unici di regolarità contributivadi cui all'articolo 1, comma 1175, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, giàrilasciati alla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto.Sono escluse dalle disposizioni di cui alpresente comma le ditte individuali e leimprese aventi contratti con la pubblicaamministrazione, anche in subappalto.103. 9. Donno, Adelizzi, Buompane, Faro,Flati, Gubitosa, Lorenzoni Gabriele,

Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi,Sodano, Torto, Trizzino, Zennaro.

Governo

* * *

Al comma 3, aggiungere, in fine, iseguenti periodi: Le disposizioni di cui aicommi precedenti non si applicano, altresì,ai termini dei procedimenti di affidamentodi cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, se svolti da centrali di committenza oda soggetti aggregatori ovvero seindividuati da amministrazioniaggiudicatrici ed enti aggiudicatori, qualiprocedimenti aventi il fine prioritario digarantire la continuità e l'efficienza diattività essenziali ed indispensabili perl'esercizio di proprie funzioni istituzionali.Il precedente periodo si applica anche aitermini pendenti alla data di entrata invigore della legge di conversione delpresente decreto-legge.103. 12. D'Attis.

Governo

Art 105.

Al comma 1-ter, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Al proprietario, al

Lunedì 20 aprile 2020 — 72 — Commissione V

Page 73: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

conduttore o al detentore di terreni coltivatiè altresì consentito lo spostamentoscadenzato in un comune diverso rispetto aquello in cui si trova attualmente qualoral'attività agricola sia svolta in formaamatoriale con destinazione dei prodottiall'esclusivo autoconsumo familiare.105. 1. Fornaro, Fassina.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 105 inserire il seguente:

Art. 105-bis.(Sostegno al lavoro stagionale mediante

l'impiego di percettori di Reddito dicittadinanza non ancora occupati)

1. In deroga a quanto dispostodall'articolo 40, comma 1, al fine disopperire alla contrazione del personalestagionale di provenienza estera,determinata dalla limitazione della mobilitàinternazionale connessa all'emergenzaepidemiologica da COVID-19, le impreseoperanti nel settore agricolo che siavvalgono abitualmente di prestazioni dinatura occasionale rese da cittadini straniericon carattere di stagionalità e che registranosignificative contrazioni della manodoperaproveniente dall'estero, procedono, incollaborazione con ANPAL, allasomministrazione di offerte di lavorostagionale ai percettori di reddito dicittadinanza non ancora occupati.

2. I percettori del Reddito di cittadinanza,che accettano le proposte di lavorosomministrate ai sensi del comma 1, sonoassunti dall'azienda con regolare contrattodi lavoro stagionale, e percepiscono per ilperiodo di durata del medesimo contratto,un regolare compenso non cumulabile conil reddito di cittadinanza, che viene sospeso.

3. In concomitanza della durata delcontratto stagionale somministrato ai sensidel presente articolo, si applicano leseguenti disposizioni:

a) è sospesa la decorrenza del periodo di18 mesi di percezione del reddito dicittadinanza, che riprende a decorrere per ilperiodo non fruito al termine del contrattodi lavoro stagionale;

b) l'assegno destinato al percettore delreddito di cittadinanza è percepitodall'impresa agricola che lo assume a titolodi incentivo all'assunzione.

4. Con successivi provvedimentinormativi, si provvede a rideterminare ilimiti di spesa, i importi dei trattamenti ed irequisiti di accesso alla misura del redditodi cittadinanza a valere sulle risorse residuee non spese per lo stesso reddito, al finegarantire il limite di spesa come modificatodal presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 40,comma 1 premettere le seguenti parole:Fatta eccezione per le deroghe previstedalla presente legge.105. 02. Meloni, Lollobrigida,Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Governo

Lunedì 20 aprile 2020 — 73 — Commissione V

Page 74: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

Art 106.

Sostituire il comma 8-bis con i seguenti:

8-bis. Le disposizioni del comma 1 siapplicano anche alle associazioni e allefondazioni diverse dagli enti di cuiall'articolo 104, comma 1, del codice di cuial decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

8-ter. Le disposizioni del comma 2 siapplicano anche alle associazioni,riconosciute e non riconosciute, allefondazioni, ai comitati di cui al primo librodel codice civile, nonché agli enti di cui aldecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.106. 2. Gadda.

Governo

Art 107.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il termine di approvazione delbilancio consolidato 2019 degli entidestinatari delle disposizioni del titoloprimo del decreto legislativo n. 118 del2011 è rinviato al 30 novembre 2020.107. 2. Garavaglia, Bellachioma, CattoiVanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava,Tomasi.

Governo

* * *

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. Al fine di fronteggiarel'emergenza sanitaria legata al COVID-19 ela successiva ripresa economica dei propriterritori, le regioni possono sospendere ilpiano di rientro di cui ai commi da 779 a782 dell'articolo 1 delia legge 27 dicembre2017, n. 205, per il periodo 2020/2022. Intal caso è altresì sospeso l'impegno ariqualificare la propria spesa attraverso ilprogressivo incremento degli investimenticon le modalità di cui al comma 780 dellastessa norma.

10-ter. Con apposita variazione dibilancio da parte della Giunta Regionale, lesomme allocate sul bilancio 2020/2022 perla copertura della quota annuale didisavanzo di cui al comma 11, dovrannoessere iscritte in appositi stanziamenti deltitolo 1 e titolo 2 della spesa, identificaticon la dicitura «COVID 2020-2022», alfine di una eventuale rendicontazione, edovranno essere destinate a spese correlateall'emergenza sanitaria al rilanciodell'economia locale attraverso iniziaterivolte alle imprese, alle famiglie ed aicomuni.

10-quater. Le quote di disavanzo nonimputate ai tre esercizi 2020, 2021 e 2022di cui ai commi precedenti dovranno essererimodulate con apposita variazione delpiano di rientro da parte del Consiglioregionale prima della variazione di cui alcomma 10-ter, in quote costanti, sugliesercizi residui successivi al 2022, senzaprevedere alcun allungamento temporaledel piano di rientro.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo leparole: amministrativo contabiliaggiungere le seguenti:

sospensione del piano di rientro.

Lunedì 20 aprile 2020 — 74 — Commissione V

Page 75: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

107. 7. Occhiuto, Russo Paolo, Mandelli,Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella,D'Attis, Spena, Giacometto.

Governo

Art 108.

Al comma 1, dopo le parole: decretolegislativo 22 luglio 1999 n. 261,aggiungere le seguenti: nonché per losvolgimento dei servizi di notificazione amezzo posta, di cui alla legge 20 novembre1982, n. 890 e all'articolo 201 del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Conseguentemente, sopprimere il comma1-bis.108. 1. Mancini, Melilli.

Governo

Art 109.

Al comma 2, dopo le parole: spesecorrenti aggiungere le seguenti: e minorientrate.109. 7. Parolo, Bellachioma, CattoiVanessa, Cestari, Comaroli, Frassini,Garavaglia, Gava, Tomasi.

Governo

Art 112.

All'articolo 112, comma 1, sostituire leparole: è differito all'anno con le seguenti:nonché i piani di ammortamento di tutti imutui concessi agli enti locali, sono differitiall'anno.112. 2. Lollobrigida, Caretta, Trancassini,Rampelli, Lucaselli.

Governo

Art 113-bis.

Al comma 1, dopo le parole: è consentitoaggiungere le seguenti: con cadenzasemestrale ovvero.113-bis. 1. Fregolent, Occhionero.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 113-bis, inserire il

Lunedì 20 aprile 2020 — 75 — Commissione V

Page 76: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

seguente:

Art. 113-ter.(Disposizioni urgenti per assicurarecontinuità alle attività di gestione dei

rifiuti)

1. Fino al 31 marzo 2021, si attuano leseguenti disposizioni:

a) I produttori e i nuovi produttori dirifiuti urbani, sentite le Regioni e le autoritàd'ambito ove costituite, che certificanol'indisponibilità di impianti a ricevere rifiutinel territorio di riferimento, conferiscono irifiuti in impianti di destinazione autorizzatiallo stoccaggio e al trattamento dei rifiutiposti sul territorio nazionale anche oltre illimite dell'ambito o confine regionale, inderoga del principio di autosufficienza manel rispetto del principio di prossimità tragli impianti di destinazione disponibili.

b) Le singole Regioni, in deroga ai titoliabilitativi esistenti, possono autorizzare gliimpianti di stoccaggio, di recupero esmaltimento definitivo di rifiuti urbani especiali a ricevere rifiuti per cui sonoautorizzati, in misura superiore a quellaconsentita dall'autorizzazione dell'impiantoe nei limiti della durata dell'emergenza. LeRegioni possono autorizzare gli impianti direcupero e smaltimento finale a ricevererifiuti diversi da quelli autorizzati nei limitidegli stessi capitoli e famiglie EERdell'Allegato D del decreto legislativo 152del 3 aprile 2006;

c) l rifiuti urbani prodotti nelleabitazioni dove soggiornano soggettipositivi al tampone in isolamento o inquarantena obbligatoria sono consideratiindifferenziati e pertanto sono conferiti eraccolti insieme. Il successivo trattamentoseguirà le regole previste dal decreto del

Presidente della Repubblica n. 254 del 2003per i rifiuti sanitari a rischio infettivo.

d) La raccolta dei rifiuti proveniente dasoggetti infetti da COVID-19 può avvenirein deroga alle autorizzazioni in appositiscartabili collocati all'interno di areerecintate nella disponibilità dei gestoricompetenti, che devono essereadeguatamente attrezzate e presidiate ecomunicate alla Regione, alla Provincia,alla ASL, all'ARPA e all'Autorità d'ambitoterritorialmente competenti;

e) I rifiuti da COVID-19 destinati atrattamento termico o a discarica dovrannoessere conservati in appositi contenitori nelrispetto delle norme di sicurezza indicaredall'Istituto Superiore di Sanità e possonoessere conferiti a recupero o smaltimentosenza alcun trattamento preliminare decorsidieci giorni dalla raccolta;

f) Il conferimento dei rifiuti ai singoliimpianti è comunicato giornalmente, ilgiorno prima per il giorno successivo, diconcerto tra i gestori del servizio e i gestoridegli impianti prevedendo appositacomunicazione all'Autorità d'ambito oveesistente, all'ASL, all'ARPA e alla Regioneterritorialmente competente;

g) Nel caso di indisponibilità degliimpianti, le Regioni, sentite le Autoritàd'ambito, dispongono, all'occorrenza, laredistribuzione dei flussi di rifiuti urbani dagestire nei territori di competenza, al fine diassicurare il conferimento e la correttagestione dei rifiuti in oggetto;

h) Al fine di assicurare le condizioniigieniche essenziali per gli operatoriecologici e altri addetti raccoglitori eseparatori di rifiuti nello svolgimento delleproprie mansioni, è assicurata la messa a

Lunedì 20 aprile 2020 — 76 — Commissione V

Page 77: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

disposizione di dispositivi di protezioneindividuali essenziali, quali mascherine perla protezione delle vie respiratorie e i guantiper la protezione da rischi chimici ebiologici.

2. Fino al 30 settembre 2020 è consentitol'uso di registri di carico e scarico dei rifiutie di formulari di identificazione di cui agliarticoli 190 e 193 del decreto legislativo 3aprile 2006, n.152, non vidimati, previoinvio di apposita comunicazione allaCamera di commercio competente perterritorio con i riferimenti dell'impresa e deiregistri o formulari in uso.

3. Fino al 30 settembre 2020 si applicanole seguenti tempistiche di annotazione sulregistro di carico e scarico di cui all'articolo190 del decreto legislativo 3 aprile 2006,n.152:

a) per i produttori, almeno entro trentagiorni lavorativi dalla produzione del rifiutoe dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano laraccolta e il trasporto, almeno entro trentagiorni lavorativi dal compimento deltrasporto;

c) per i commercianti, gli intermediari ei consorzi, almeno entro trenta giornilavorativi dalla effettuazione dellatransazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano leoperazioni di recupero e di smaltimento,entro dieci giorni lavorativi dalla presa incarico dei rifiuti.

4. Al fine di consentire la continuità deiservizi essenziali da parte di aziende cheoperano nel settore dei servizi di pubblicautilità nel campo delle bonifiche, direcupero di materia da rifiuto e di

produzione di energia elettrica da biomassa,è assicurato il recupero di liquiditàimmediata attraverso il riconoscimento deicrediti maturati da parte delle imprese versola Pubblica Amministrazione per mezzo diun canale di prestito a tasso zero erogatodagli istituti di credito a fronte dellegaranzie dei contratti in essere con le PA. Atal fine:

a) gli istituti di credito garantisconol'immediata erogazione del prestito, inclusala possibilità di compensazione dei crediticertificati ed accumulati nei confronti diPubbliche Amministrazioni per le spesecorrenti e gli investimenti;

b) i soggetti devono presentare specificaistanza entro il 31 agosto 2020, correlatadella dimostrazione del contratto in essere edel bilancio in positivo dell'azienda, comeforma di garanzia; il diniego, ancheparziale, da parte dell'istituto di creditodeve essere puntualmente motivato entro 30giorni dalla presentazione dell'istanza.113-bis. 01. Gava, Bellachioma, CattoiVanessa, Cestari, Comaroli, Frassini,Garavaglia, Tomasi.

Governo

Art 114.

Al comma 1, apportare le seguentimodificazioni:

a) dopo il primo periodo, inserire ilseguente: Al fine di contenere il rischioinfettivo, il fondo di cui al presente comma

Lunedì 20 aprile 2020 — 77 — Commissione V

Page 78: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

è finalizzato altresì a concorrere alle spesedi acquisto di tecnologie per lasterilizzazione dei rifiuti sanitari effettuata,utilizzando i criteri e i parametri previstinella norma Uni 10384/94 Parte prima, insitu, presso le strutture sanitarie pubbliche.A tale fine, sino al termine dello stato diemergenza sanitaria deliberato dalConsiglio dei Ministri in data 31 gennaio2020, in deroga all'articolo 198, comma 2,lettera g), del decreto legislativo 3 aprile2006, n.l52, i rifiuti sanitari trattati ai sensidel presente periodo sono assimilati airifiuti urbani ai fini della raccolta e dellosmaltimento.;

b) sostituire il secondo periodo con ilseguente: Il fondo è destinato per 60milioni di euro ai Comuni, per 5 milioni dieuro alle province e alle città metropolitanee per 5 milioni di euro alle Regioni perdestinarle alle strutture sanitarie pubblicheper le finalità di cui al presente comma.

Conseguentemente, alla Rubricaaggiungere le seguenti parole: e per lasterilizzazione dei rifiuti sanitari.114. 1. Zolezzi, Deiana, Fontana Ilaria,Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, MancaAlberto, Maraia, Micillo, Ricciardi,Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli.

Governo

Art 120.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. In considerazione della

diminuzione dei servizi resi agli studentidalle scuole paritarie a causa del perdurarestato di emergenza epidemica COVID-19,l'ammontare delle quote per il doposcuola,la mensa ed eventuali altri servizi accessorinon erogati nell'anno scolastico 2019/2020deve essere restituito o, a scelta dellefamiglie, scontato dai pagamenti previstiper la frequenza del prossimo annoscolastico quali rette o servizi accessori.Nel caso di rette onnicomprensive, ilrimborso sarà pari al 30 per centodell'importo annuale. Lo Stato provvede aristorare le singole scuole delle sommerestituite.

7-ter. Allo scopo di consentire agli asilinido e a tutte le strutture pubbliche e privateche si occupano dei servizi per l'infanzia difronteggiare le complesse problematicheconnesse all'emergenza dell'epidemiaCOVID-19 è istituito presso il Ministerodella salute un apposito fondo di 80 milionidi euro destinato a finanziare le regioni e glienti locali che ne facciano specificarichiesta.

7-quater. II suddetto fondo è finalizzatoprioritariamente a garantire i servizi allefamiglie e a fornire agli educatoriprofessionali tutti gli strumenti idonei perlo svolgimento in regime di massimasicurezza dei servizi erogabili in regime diemergenza epidemica.

7-quinquies. Agli oneri derivanti dalcomma 7-bis, pari a 50 milioni di euro perl'anno 2020, si provvede mediantecorrispondente riduzione del Fondo per leesigenze indifferibili di cui all'articolo 1,comma 199, della legge 23 dicembre 2014,n. 190. Agli oneri derivanti dal comma7-ter, pari a 80 milioni di euro per l'anno2020, si provvede mediante corrispondenteriduzione del Fondo sociale peroccupazione e formazione di cui all'articolo18, comma 1, del decreto-legge 29

Lunedì 20 aprile 2020 — 78 — Commissione V

Page 79: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

novembre 2009, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2.120. 4. Fontana Lorenzo, Sasso, Ribolla,Lucchini, Guidesi, Basini, Belotti,Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini,Patelli, Racchella, Bellachioma, CattoiVanessa, Cestari, Comaroli, Frassini,Garavaglia, Gava, Tomasi.

Governo

Art 121-ter.

Dopo l'articolo 121-ter aggiungere ilseguente:

Art. 121-quater.(Proroga termini in materia di

reclutamento e abilitazione del personaledocente nella scuola secondaria)

1. All'articolo 1, comma 1, deldecreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,convertito, con modificazioni, dalla legge20 dicembre 2019 n. 159 e successivamentemodificato dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, le parole: «entro il 30 aprile 2020» sonosostituite dalla seguenti: «31 dicembre2020».121-ter. 01. Fratoianni, Fassina, Orfini.

Governo

Art 122.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nello svolgimento delle funzioni di cuial comma 1, il commissario collabora conla regione con le province autonome e lesupporta nell'esercizio delle relativecompetenze in materia di salute e, anche surichiesta delle regioni e province autonome,può adottare in via d'urgenza, nell'ambitodelle funzioni di cui al comma 1, iprovvedimenti necessari a fronteggiare unasituazione eccezionale. Tali provvedimenti,di natura normativa, sono immediatamentecomunicati alla conferenza Stato-regioni ealle singole regioni e province autonome sucui il provvedimento incide, che possonochiederne il riesame. I provvedimentipossono essere adottati in deroga a ognidisposizione vigente, nel rispetto dellaCostituzione, dei princìpi generalidell'ordinamento giuridico, e delle normedell'Unione Europea. Le misure adottatedevono essere in ogni caso adeguatamenteproporzionate alle finalità perseguite. Per iterritori delle province autonome diBolzano e di Trento le misure di cui alcomma 1 sono disposte, d'intesa con ilcommissario, dalla provincia autonomacompetente nel rispetto dello Statuto diautonomia e delle relative norme diattuazione.122. 1. Schullian, Gebhard, Plangger,Rossini Emanuela.

Governo

Art 123.

Lunedì 20 aprile 2020 — 79 — Commissione V

Page 80: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

Al comma 1, alinea, sostituire le parole:diciotto mesi con le seguenti: trentaseimesi.123. 3. Magi.

Governo

* * *

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Salvo si tratti di condannati minorennio di condannati la cui pena da eseguire nonè superiore a sei mesi è applicata laprocedura di controllo mediante mezzielettronici o altri strumenti tecnici nonappena si rendano disponibili, anchesuccessivamente all'esecuzione della misuradella detenzione domiciliare. In tali casi leAutorità deputate al controllo sono reseedotte della circostanza per poterintensificare l'attività di sorveglianza.

Conseguentemente, sostituire il secondoperiodo del comma 5 con il seguente:L'applicazione della procedura di controlloche non avvenga contestualmenteall'esecuzione della misura, avvieneprogressivamente a partire dai detenuti chedevono scontare la pena residua superiore.123. 6. Bazoli, Verini, Bordo, Vazio,Miceli, Zan, Soverini, Pezzopane.

Governo

* * *

Al comma 3, aggiungere, in fine, leseguenti parole: Qualora tali mezzi nonfossero disponibili o di non prontaapplicazione, il giudice di sorveglianzadecide in merito all'istanza tenendo contodel percorso carcerario del richiedente.123. 8. Conte, Fassina.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 123, aggiungere ilseguente:

Art. 123-bis.(Disposizioni in materia di arresti

domiciliari)

1. Dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto efino al 30 giugno 2020, la custodiacautelare in carcere è sostituita dalla misuradi cui all'articolo 284 del codice diprocedura penale, fatti salvi gli articoli285-bis e 286 del medesimo codice.

2. Il giudice applica la misura di cui alcomma 1, ovvero la sostituisce, salvo chesussistano esigenze cautelari di eccezionalerilevanza e vi siano comprovati elementi,autonomamente motivati a pena di nullità aisensi dell'articolo 181 del codice diprocedura penale, per ritenere che lacustodia cautelare in carcere possa essere

Lunedì 20 aprile 2020 — 80 — Commissione V

Page 81: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

eseguita senza pregiudizio per la salute delsoggetto e di quella degli altri detenuti.

3. Salvo che si tratti di minorenni, lamisura di cui al comma 1 è subordinataall'applicazione della procedura di controllomediante mezzi elettronici o altri strumentitecnici resi disponibili per i singoli istitutipenitenziari.

4. Le disposizioni di cui al presentearticolo non si applicano nel caso in cui siproceda:

a) per soggetti sottoposti a procedimentoper taluno dei delitti indicati dall'articolo4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, esuccessive modificazioni e dagli articoli572 e 612-bis del codice penale;

b) delinquenti abituali, professionali oper tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105e 108 del codice penale;

c) per soggetti privi di un domicilioeffettivo e idoneo anche in funzione delleesigenze di tutela delle persone offese dalreato.

5. Si applicano, in quanto compatibili, ledisposizioni di cui all'articolo 123, commida 5 a 9.123. 03. Costa, Cassinelli, Ferraioli,Pittalis, Rossello, Siracusano, Sisto,Zanettin.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 123, aggiungere ilseguente:

Art. 123-bis.(Procedure per la prevenzione della

diffusione del contagio da COVID-19 e perla relativa diagnosi in ambito

penitenziario)

1. Con decreto del Ministro della Salute,da adottare di concerto con il Ministro dellaGiustizia, sono stabilite le procedure per laprevenzione della diffusione del contagioda COVID-19, nonché quelle diagnostichee medico-legali per l'accertamento delmedesimo in ambito penitenziario.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sonoredatte sul modello di quanto previstodall'articolo 286-bis del codice di procedurapenale in tema di accertamento dei casi diAids conclamata o di grave deficienzaimmunitaria.123. 02. Giachetti.

Governo

Art 125.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Per i contratti scaduti e non ancorarinnovati e per i contratti che scadono nelperiodo compreso tra il 21 febbraio 2020 ela data di conversione del presente decretolegge il termine di cui all'articolo 170-bis,comma 1, del decreto legislativo 7settembre 2005, n. 209, entro cui l'impresadi assicurazione è tenuta a mantenereoperante la garanzia prestata con il

Lunedì 20 aprile 2020 — 81 — Commissione V

Page 82: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

contratto assicurativo fino all'effetto dellanuova polizza, è prorogato fino altrentesimo giorno successivo alla data dientrata in vigore della presente legge diconversione. Per i contratti che scadono trail giorno successivo alla data di conversionedel presente decreto-legge e il 31 luglio2020 il termine di cui all'articolo 170-bis,comma 1, del decreto legislativo 7settembre 2005, n. 209 è prorogato diulteriori 15 giorni.

2-bis. Su richiesta dell'assicurato possonoessere sospesi, per il periodo richiestodall'assicurato stesso e sino al 31 luglio2020, i contratti di assicurazioneobbligatoria della responsabilità civilederivante dalla circolazione dei veicoli amotore e dei natanti. La sospensione operadal giorno in cui l'assicurato ha inviato larichiesta all'impresa di assicurazione e sinoal termine indicato dall'assicurato o, inmancanza, sino al 31 luglio 2020 le societàassicuratrici non possono applicare penali ooneri di qualsiasi tipo in dannodell'assicurato richiedente la sospensione ela durata dei contratti è prorogata di unnumero di giorni pari a quelli disospensione senza oneri per l'assicurato. Lasospensione del contratto conseguita inapplicazione del presente articolo èaggiuntiva e non sostitutiva di analoghefacoltà contrattualmente previste in favoredell'assicurato che restano pertantoesercitabili.125. 1. Caso, Donno, Grimaldi.

Governo

* * *

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

2-bis. La durata del contratto assicurativoper la R.C. auto è automaticamenteprorogata di un numero di giorni pari alladurata delle misure che riducono la mobilitàadottate per il contrasto al contagio daCOVID-19, ridotti di un coefficienteparametrato alla riduzione di percorrenzaderivante dai dati medi di tutte le scatolenere. Laddove il Ministro dello sviluppoeconomico, entro tre giorni dalla data dientrata in vigore della presente norma, nonadotta un decreto che disciplini laprocedura di proroga del valorecontrattuale, il coefficiente di riduzioneapplicato è del 10 per cento.125. 2. Russo Paolo, Casciello, SibiliaCosimo, Pentangelo.

Governo

* * *

Dopo l'articolo 125, aggiungere ilseguente:

Art. 125-bis.(Misure di sostegno ai consumi)

1. L'Autorità di regolazione per energia,reti e ambiente, con riferimento ai settoridell'energia elettrica, dell'acqua e del gas,ivi inclusi i gas diversi dal gas naturaledistribuiti a mezzo di reti canalizzate, e alciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani,con propri provvedimenti, prevede

Lunedì 20 aprile 2020 — 82 — Commissione V

Page 83: CAMERA DEI DEPUTATI - Regioni.it...CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n

agevolazioni tariffarie, anche per fasceorarie, da applicare ai pagamenti relativialle fatture e avvisi di pagamento daemettere a decorrere dal 30 aprile 2020 efino al 31 dicembre 2020 e comunquecomprendenti i consumi del mese di marzo.

2. Entro 30 giorni dalla data diconversione in legge del presente decreto,l'Autorità di regolazione per energia, reti eambiente, introduce con propriprovvedimenti le agevolazioni di cui alcomma 1 e disciplina le modalità per lacopertura delle agevolazioni stesseattraverso specifiche componenti tariffarie,facendo ricorso, ove opportuno a strumentidi tipo perequativo.125. 010. Paita, Nobili.

Governo

Lunedì 20 aprile 2020 — 83 — Commissione V