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CAMERA DEI DEPUTATI XIV LEGISLATURA N. 2268. PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati GASPERONI, CORDONI, GAMBINI, MANZINI "Disciplina del ruolo professionale degli agenti e dei rappresentanti degli artisti dello spettacolo" Onorevoli Colleghi, Attualmente non esiste una specifica normativa che regoli l'attività degli agenti dello spettacolo in forme adeguate alle esigenze che il fenomeno artistico in questo settore è venuto assumendo nei nostri tempi. Le norme sul collocamento dei soggetti artistici che operano nel settore dello spettacolo sono estremamente obsolete ed inadeguate alle esigenze di un settore che ha assunto una notevolissima rilevanza economica e sociale Infatti esse risalgono alla legge 3 Febbraio 1989 n.39 allorchè si inizi˜ a regolamentare la mediazione privata che poteva determinare uno sfruttamento degli artisti. In particolare l'attivitˆ di mediazione, ancorchè gratuita venne fatta oggetto di uno specifico divieto al fine di assicurare che il collocamento al lavoro, alle condizioni esistenti in quell'epoca, si svolgesse secondo i meccanismi legislativi previsti. Tali meccanismi prima basati sulle norme generali del collocamento, a partire dal DPR 5 giugno 1950, assumevano per le suddette categorie una specifica strutturazione con l'istituzione di un Ufficio speciale per il collocamento del personale artistico, prima presso le sedi regionali degli Uffici del Lavoro e della massima occupazione di Roma, di Milano e di Napoli e successivamente nel 1963 di Palermo. L'azione dell'ufficio di collocamento in teoria avrebbe dovrebbe riguardare sia le richieste numeriche che quelle nominative. Nel primo caso con la designazione dei lavoratori da assumersi, nel secondo caso con il rilascio del "nullaosta". In realtà tale normativa non ha trovato finora alcuna applicazione nel settore artistico ove le esigenze del mercato rispondono a logiche del tutto particolari. E' per questo motivo che proponiamo di regolare il mercato del lavoro nel settore sottoponendo a rigida regolamentazione l'attività degli agenti di spettacolo che vengono così a sostituire il sistema obsoleto del collocamento artistico. L'attività degli agenti dello spettacolo oltre che essere sottoposta alle vigenti autorizzazioni di Pubblica sicurezza, recentemente trasferite ai comuni, resta cosi assoggettata alle disposizioni di cui al presente disegno di legge e potrà fra l'altro essere consentita anche in province diverse da quella di residenza. L'esigenza di regolamentare in maniera totalmente nuova il collocamento al lavoro degli artisti risiede nell'evoluzione straordinaria che ha subito il settore artistico negli ultimi decenni essendosi nel frattempo affermate, accanto a quelle tradizionali, nuove forme di comunicazione e di linguaggio artistico. Ed è proprio la cosiddetta "musica leggera" che ha il potere di calamitare l'attenzione e l'interesse della gente e dei mass-media ed è divenuta l'asse portante dell'industria della comunicazione e dello spettacolo. Nel Nord America, in Giappone, in Inghilterra, in Francia, ecc., l'industria della comunicazione e dello spettacolo ha superato, come fatturato- si calcola un volume di affari valutato tra i 18 e i ventimila miliardi di lire- e come importanza generale, altre industrie pur importanti come quelle del turismo e dell'automobile. E' pertanto molto sentita l'esigenza di tutelare i lavoratori

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CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA N. 2268.PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati

GASPERONI, CORDONI, GAMBINI, MANZINI

"Disciplina del ruolo professionale degli agenti e dei rappresentanti degli artisti dello spettacolo"

Onorevoli Colleghi, Attualmente non esiste una specifica normativa che regoli l'attività degli agenti dello spettacolo in forme adeguate alle esigenze che il fenomeno artistico in questo settore è venuto assumendo nei nostri tempi. Le norme sul collocamento dei soggetti artistici che operano nel settore dello spettacolo sono estremamente obsolete ed inadeguate alle esigenze di un settore che ha assunto una notevolissima rilevanza economica e sociale Infatti esse risalgono alla legge 3 Febbraio 1989 n.39 allorchè si inizi˜ a regolamentare la mediazione privata che poteva determinare uno sfruttamento degli artisti. In particolare l'attivitˆ di mediazione, ancorchè gratuita venne fatta oggetto di uno specifico divieto al fine di assicurare che il collocamento al lavoro, alle condizioni esistenti in quell'epoca, si svolgesse secondo i meccanismi legislativi previsti. Tali meccanismi prima basati sulle norme generali del collocamento, a partire dal DPR 5 giugno 1950, assumevano per le suddette categorie una specifica strutturazione con l'istituzione di un Ufficio speciale per il collocamento del personale artistico, prima presso le sedi regionali degli Uffici del Lavoro e della massima occupazione di Roma, di Milano e di Napoli e successivamente nel 1963 di Palermo. L'azione dell'ufficio di collocamento in teoria avrebbe dovrebbe riguardare sia le richieste numeriche che quelle nominative. Nel primo caso con la designazione dei lavoratori da assumersi, nel secondo caso con il rilascio del "nullaosta". In realtà tale normativa non ha trovato finora alcuna applicazione nel settore artistico ove le esigenze del mercato rispondono a logiche del tutto particolari. E' per questo motivo che proponiamo di regolare il mercato del lavoro nel settore sottoponendo a rigida regolamentazione l'attività degli agenti di spettacolo che vengono così a sostituire il sistema obsoleto del collocamento artistico. L'attività degli agenti dello spettacolo oltre che essere sottoposta alle vigenti autorizzazioni di Pubblica sicurezza, recentemente trasferite ai comuni, resta cosi assoggettata alle disposizioni di cui al presente disegno di legge e potrà fra l'altro essere consentita anche in province diverse da quella di residenza. L'esigenza di regolamentare in maniera totalmente nuova il collocamento al lavoro degli artisti risiede nell'evoluzione straordinaria che ha subito il settore artistico negli ultimi decenni essendosi nel frattempo affermate, accanto a quelle tradizionali, nuove forme di comunicazione e di linguaggio artistico. Ed è proprio la cosiddetta "musica leggera" che ha il potere di calamitare l'attenzione e l'interesse della gente e dei mass-media ed è divenuta l'asse portante dell'industria della comunicazione e dello spettacolo. Nel Nord America, in Giappone, in Inghilterra, in Francia, ecc., l'industria della comunicazione e dello spettacolo ha superato, come fatturato- si calcola un volume di affari valutato tra i 18 e i ventimila miliardi di lire- e come importanza generale, altre industrie pur importanti come quelle del turismo e dell'automobile. E' pertanto molto sentita l'esigenza di tutelare i lavoratori del settore dello spettacolo ed in particolare della musica leggera o da ballo e intrattenimento. Si tratta spesso di lavoratori che operano in maniera volutamente saltuaria o, meglio, intermittente, cambiando, anche quotidianamente, luoghi e datori di lavoro. Essi hanno la vitale necessità di servirsi di persone di fiducia che ne organizzino il lavoro, procurando i contratti , curando il calendario degli ingaggi, scegliendo i locali adatti al repertorio e al genere degli artisti tutelati etc. Un lavoro che gli artisti e i musicisti non possono fare direttamente per motivi ovvi. Se un artista o un musicista lavora 5 giorni alla settimana in 5 luoghi diversi, tra viaggi, prove e studi non ha evidentemente il tempo materiale per procacciarsi direttamente il lavoro. Chi invece in tutta Europa, nelle due Americhe, in Australia e in Giappone provvede a ciò è l'Agenzia Teatrale o di Spettacolo. Un'attività che all'estero è riconosciuta e regolamentata e che invece in Italia è mal tollerata e spesso semi-clandestina. Gli artisti, per svolgere la loro professione con tranquillità, con programmi di lavoro che si proiettino nel futuro con almeno un anno o due di contratti serali, hanno bisogno di un agente, serio, competente, di provata professionalità ( che non collochi un gruppo rock in un locale di ballo liscio o viceversa). Hanno altresì la necessità di poter operare a livello nazionale ed internazionale, senza limiti regionali o comunque geografici. In questo settore diventa quindi impossibile adottare le norme generali sul

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collocamento. Data la delicatezza dell'attività occorre anche una chiara regolamentazione del collocamento degli artisti e musicisti, evitando l'attuale confusione e assicurando agli stessi adeguata tutela, sul piano previdenziale e fiscale, facendoli rappresentare da agenti autorizzati che abbiano ricevuto una regolare licenza e non da semi agenti clandestini che possono danneggiare l'intera categoria. L'attività di agente non può quindi che essere ufficialmente consentita soltanto a persone di provata serietà, competenza e professionalitˆ. La legge 39/89 ha provveduto a regolamentare quasi tutte le categorie di agenti di intermediazione. Per quanto riguarda gli agenti e i rappresentanti degli artisti dello spettacolo, occorre definire come indica il presente disegno di legge una specifica normativa a cui dovrà far seguito un Regolamento che dovrà stabilire le norme specifiche per l'iscrizione al ruolo. Poichè l'attuale quadro normativo non riesce a rappresentare in alcun modo le esigenze dei lavoratori di questo settore, si prevede che con l'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 11, con riferimento alle categorie degli attori, dei musicisti, degli artisti esecutori ed interpreti, vengano disapplicate tutte le disposizioni riguardanti il collocamento artistico. La normativa proposta contribuirà decisamente a mettere ordine nel settore, ostacolando il lavoro sommerso e contenendo la miriade di pseudo-agenti che si presentano di volta in volta con la configurazione di agenti di spettacolo, di organizzazione di spettacoli, di segreteria artistica, di rappresentante artistico, di consulente artistico, di agenzia di moda, di management. Tali forme di rappresentanza operano in forme più o meno clandestini che spesso oggi operano in modo quantomeno "discutibile" danneggiando i lavoratori nonchè tutto il settore stesso sia a livello economico che di immagine. La presente proposta di legge mira alla definizione di una di figura dell'agente di spettacolo senza incidere sul piano generale sul divieto dell'intermediazione nei rapporti di lavoro nè su altri divieti imposti dalla vigente legislazione. Basti pensare alla consulenza ed allo studio del "lancio" dell'artista, alla scelta fra i diversi tipi di spettacolo, alla cernita delle formule di promozione più idonee. La presente proposta di legge mira, dunque, ad assegnare all'agente di spettacolo il giusto ruolo nell'ambito del nostro sistema, con la previsione di uno specifico ruolo professionale la cui tenuta è affidata ad una commissione centrale articolata, a sua volta, in commissioni regionali. Sono, altresì, previsti rigidi criteri morali e professionali per assicurare la qualificazione degli agenti iscritti al ruolo professionale. Si prevede, inoltre, il deposito presso gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio, di copia dei contratti di mandato stipulati ed il deposito presso le commissioni regionali di eventuali moduli o formulari di cui si avvalgono gli agenti nell'esercizio della loro attività. Si prevede, altresì, l'obbligo per le imprese che operano nel settore dello spettacolo di avvalersi dell'opera degli agenti di spettacolo iscritti al ruolo professionale di cui alla presente proposta di legge. La regolamentazione dell'attività degli agenti di spettacolo attraverso la costituzione del ruolo professionale potrà, dunque, assicurare agli operatori dello spettacolo un sicuro punto di riferimento per espletare la loro peculiare attività lavorativa. Nel quadro definito dal articolo 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge 18 ottobre 2001 n¡ 3, il presente disegno di legge intende determinare i principi fondamentali entro i quali, per le materie e per categorie indicate nell'articolo 1, potrà essere esercitata la potestà legislativa delle regioni .

L'articolo 1 definisce, indicandone i compiti, la figura professionale dell'agente e rappresentante degli artisti dello spettacolo come colui che, in forza di contratto di mandato, rappresenta attori, musicisti, artisti, esecutori ed interpreti, costituiti in gruppi o singolarmente, nei confronti di privati, società ed enti lirici, concertistici, discografici, radiofonici, televisivi, cinematografici, ecc.

L'articolo 2 collega l'esercizio della professione all'iscrizione ad un apposito ruolo regionale

L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero del Lavoro e politiche sociali, di una Commissione per la gestione del ruolo nazionale degli agenti dello spettacolo.

L'articolo 4 istituisce, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con sede nei capoluoghi di regione, una commissione regionale per la gestione del ruolo regionale professionale degli agenti dello spettacolo.

Gli articoli 5 e 6 indicano le modalità e stabiliscono i requisiti per l'iscrizione al ruolo regionale.

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Gli articoli 7, 8 e 9 stabiliscono l'obbligo di pubblicizzare il contratto di mandato, il diritto alla provvigione, l'obbligo per le imprese operanti nel settore di avvalersi di agenti regolarmente iscritti al ruolo.

L'articolo 10 colloca l'attività dell'agente fuori della sfera della intermediazione.

Infine l'articolo11 prevede le modalità di emanazione del Regolamento di attuazione della legge che dovrà disciplinare: l'iscrizione al ruolo professionale; le modalità di svolgimento dell'esame; il modello di Contratto di mandato, da allegare al Regolamento; i diritti e i doveri degli agenti di spettacolo;le sanzioni amministrative; l'indicazione delle incompatibilità; l'indicazione del numero massimo dei soggetti rappresentabili; l'istituzione di un Collegio arbitrale a cui dovranno essere affidate le controversie sorte nell'espletamento del contratto di mandato

Art. 1

1. E' agente e rappresentante degli artisti dello spettacolo, di seguito denominato "agente di spettacolo", colui che, in forza di contratto di mandato, rappresenta attori, musicisti, artisti, esecutori ed interpreti, costituiti in gruppi o singolarmente, nei confronti di privati, societˆ ed enti lirici, concertistici, discografici, radiofonici, televisivi, cinematografici, ecc. al fine di:

a) promuovere, trattare e definire a nome e per conto dellÕartista i programmi delle prestazioni, i luoghi, le date relative, nonchè le condizioni normative pratiche e finanziarie;

b) predisporre la stesura dei contratti che regolino le prestazioni artistiche e sottoscrivere gli stessi in nome e per conto dell'artista;

c) ricevere comunicazioni ivi compresa la corrispondenza che riguardino prestazioni artistiche nonchè provvedere a quanto necessario per la gestione degli affari inerenti l'attività professionale dell'artista;

d) provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica.

2. Con l'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 11, con riferimento alle categorie di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni vigenti riguardanti il collocamento artistico.

3. La presente legge, nel quadro definito dal articolo 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge 18 ottobre 2001 n¡3 , intende determinare i principi fondamentali entro i quali, per le materie e per le categorie in essa indicate, potrà essere esercitata la potestˆ legislativa delle regioni .

Art. 2

1. L'esercizio della professione di agente dello spettacolo, definita ai sensi dell'articolo 1, è consentito previa iscrizione al ruolo professionale di cui all'articolo 3.

2. L'iscrizione al ruolo professionale comporta il pagamento di un contributo determinato dal Ministero del lavoro e politiche sociali, la cui mancata corresponsione importa la decadenza dell'iscrizione medesima.

Art. 3

1. Presso il Ministero del Lavoro e politiche sociali è costituita una Commissione per la gestione del ruolo nazionale degli agenti dello spettacolo. Il ruolo nazionale è costituito dall'insieme dei ruoli regionali; la commissione centrale è composta da:

a) il direttore generale competente, che la presiede;

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b) un rappresentante del Ministero dei beni e attività culturali;

c) un rappresentante del lavoratori dello spettacolo, designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) due agenti dello spettacolo designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. La commissione centrale di cui al comma 1:

a) tiene ed aggiorna il ruolo nazionale degli agenti di spettacolo sulla base delle indicazioni provenienti dalle commissioni regionali di cui all'articolo 4;

b) decide sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni regionali.

3. La commissione centrale di cui al comma 1 dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.

Art. 4

1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con sede nei capoluoghi di regione, è istituita, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione regionale per la gestione del ruolo regionale professionale degli agenti dello spettacolo, composta da quattro membri, di cui uno nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, uno dal Ministro del lavoro e politiche sociali, uno in rappresentanza degli agenti dello spettacolo ed un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. Le commissioni regionali di cui al comma 1:

a) decidono sulle domande di iscrizione al ruolo professionale presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6;

b) indicono ogni due anni l'esame di cui all'articolo 5, determinando, altresì, le modalità di svolgimento e la composizione della commissione giudicatrice, della quale deve, in ogni caso, fare parte un rappresentante degli agenti dello spettacolo

c) esercitano le funzioni di sorveglianza al fine di segnalare eventuali fenomeni di abusivismo nell'esercizio della professione;

d) dispongono la cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale qualora vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 6.

3. Avverso i provvedimenti delle commissioni regionali, l'interessato può proporre ricorso alla commissione centrale di cui all'articolo 3, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi.

4. Le spese per il funzionamento delle commissioni regionali e della commissione centrale sono finanziate con il contributo di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 5

1. Per ottenere l'iscrizione al ruolo professionale l'interessato deve presentare domanda alla commissione regionale presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di residenza, allegando la ricevuta del pagamento del contributo di cui all'articolo 2.

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2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti professionali e morali di cui all'articolo 6.

3. L'iscrizione al ruolo professionale è disposta, con provvedimento del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.

Art. 6

1. Possono presentare domanda di iscrizione al ruolo professionale i cittadini italiani e quelli appartenenti a Stati membri dell'Unione europea in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ai diciotto anni;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) residenza nella circoscrizione della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura, nel cui ruolo professionale intendono iscriversi;

d) possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o di diploma di laurea in materie commerciali, giuridiche, artistiche o musicali;

e) aver prestato per almeno due anni la loro opera presso imprese che esercitano l'attività di cui all'articolo 1 od aver svolto pratica orchestrale o pratica artistica per almeno cinque anni.

2. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, non possono essere iscritti al ruolo professionale e, se iscritti, devono essere cancellati, coloro che:

a) sono stati dichiarati falliti;

b) sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, ovvero per furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, usura o mediazione usuraria o per qualunque altro delitto non colposo per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni;

c) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. L'iscrizione al ruolo professionale deve essere richiesta anche da coloro che svolgono, a titolo oneroso, l'attività di cui all'articolo 1 in modo occasionale o discontinuo.

Art. 7

1. Una copia del contratto di mandato stipulato tra l'agente e gli artisti dello spettacolo deve essere comunicata, entro dieci giorni dalla stipulazione, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio.

2. Costituisce causa di cancellazione dal ruolo professionale la recidiva inosservanza del disposto di cui al comma 1.

Art. 8

1. Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti al ruolo professionale.

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2. La misura della provvigione di cui al comma 1 è determinata, in mancanza di accordo tra le parti, dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione regionale di cui all'articolo 4, tenendo conto degli usi locali.

3. L'agente dello spettacolo per l'esercizio della propria attività si avvale di moduli o di formulari, indicanti le condizioni del contratto di lavoro o della scrittura, preventivamente depositati presso la Commissione regionale competente per territorio.

Art. 9

1. Le imprese che operano nel settore dello spettacolo, compresi gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, i teatri di tradizioni, le istituzioni concertistiche-orchestrali ed i teatri stabili, ferma restando la possibilità di scritturare direttamente gli artisti ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 gennaio 1979, n. 8, hanno l'obbligo di avvalersi dell'opera di agenti di spettacolo iscritti al ruolo professionale nazionale.

Art. 10

1. Non è considerata mediazione l'attività professionale esercitata dagli agenti di spettacolo iscritti al ruolo professionale, e pertanto ad essi non si applicano le disposizioni di cui alla legge n¡264 del 24 aprile 1949 e dell'articolo 26 della legge Nà 56/1987. 2. L'agente di spettacolo può trattare, oltre che per la definizione di contratti e di scritture per gruppi o formazioni regolarmente costituiti, anche per l'attività di artisti che operano esclusivamente come "solisti".

Art. 11

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del Lavoro e politiche sociali, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, è emanato il regolamento per la sua attuazione; il regolamento disciplina tra l'altro:

1. l'iscrizione al ruolo professionale che è subordinata al superamento di un esame di idoneità che abilita all'esercizio della professione di agente di spettacolo su tutto il territorio nazionale;

2. le modalità di svolgimento dell'esame di cui al punto 1 che si articola in una prova scritta ed in un colloquio;

3. l'iscrizione al ruolo professionale di cui all'articolo 3 di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono muniti della licenza di cui all'articolo115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a condizione che abbiano esercitato professionalmente l'attività di agenti dello spettacolo, continuativamente per almeno due anni nel corso dell'ultimo quinquennio;

4. il modello di Contratto di mandato, da allegare al Regolamento;i diritti e i doveri degli agenti di spettacolo;

5. le sanzioni amministrative a carico di coloro che esercitino l'attività di agente di spettacolo senza essere iscritti al ruolo professionale o che essendo iscritti violino le disposizioni di cui alla presente legge;

6. l'indicazione delle incompatibilità con l'iscrizione al ruolo professionale;

7. l'indicazione del numero massimo dei soggetti rappresentabili da ogni singolo agente dello spettacolo;

8. l'istituzione di un Collegio arbitrale a cui dovranno essere affidate le controversie sorte nell'espletamento del contratto di mandato

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XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 2434

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato MAZZONI

Disciplina della professione di agente di spettacolo e istituzione del relativo albo professionale

Presentata il 27 febbraio 2002 ---

Relazione XIV LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE - N. 2434

Onorevoli Colleghi! -

Attualmente, l'unica legge che disciplina il governo delle attività musicali è la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni.

Questa legge è costruita specificamente per l'attività lirica e sinfonica, rimanendo escluso ogni e qualunque riferimento al mondo della musica leggera. La mancanza di disciplina normativa di questo importante settore comporta, da un lato, lo sfilacciamento delle singole attività con conseguente difficoltà di computo dell'ingente indotto che da esso nasce e che potrebbe contribuire non poco alla crescita della nostra economia; dall'altro una incertezza diffusa tra gli operatori, dalla quale scaturisce un allentamento della naturale tensione produttiva.

In questo contesto, particolare attenzione merita l'attività svolta dagli agenti di spettacolo, attività molto articolata in quanto va dalla rappresentanza dell'artista, alla consulenza, tutela ed assistenza dello stesso per la conclusione dei contratti professionali.Un impegno, questo, che richiede una professionalità elevata e, soprattutto, un'affidabilità certificata. Da tali riflessioni nasce l'evidenza della necessità di dare una forma definita alla prestazione resa dall'agente nonchè di offrire agli artisti un interlocutore, la cui professionalità sia garantita non dalla semplice esperienza sul campo ma da una serie di regole certe. L'istituzione dell'albo degli agenti di spettacolo risponde a tali forti esigenze. La presente proposta di legge prevede: all'articolo 1 la definizione della figura di "agente di spettacolo"; all'articolo 2 l'obbligo di iscrizione all'albo per l'esercizio dell'attività; all'articolo 3 l'istituzione dell'albo e della commissione centrale, cui è affidata la tenuta dello stesso, con indicazione della composizione e della durata della commissione; all'articolo 4 l'istituzione degli albi e delle commissioni regionali; all'articolo 5 le condizioni di ammissibilità all'albo; all'articolo 6 la procedura per l'iscrizione all'albo; all'articolo 7 i requisiti per l'iscrizione; all'articolo 8 la forma di pubblicità; all'articolo 9 i criteri di determinazione delle provvigioni; all'articolo 10 l'obbligo della intermediazione dell'agente per la conclusione dei contratti; agli articoli 11 e 12 divieti e sanzioni; all'articolo 13 la disciplina transitoria e all'articolo 14 i termini per l'emanazione del regolamento attuativo.

Testo articoli XIV LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE - N. 2434

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. E' agente di spettacolo colui che svolge professionalmente l'attività di rappresentanza, tutela, assistenza e consulenza nella stipulazione delle clausole contrattuali e nella selezione delle offerte di lavoro fatta nell'interesse di attori, musicisti, artisti, esecutori ed interpreti costituiti i gruppi o singolarmente.

Art. 2.

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1. L'esercizio della professione di agente di spettacolo, definita ai sensi dell'articolo 1, è consentito previa iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 3. 2. L'iscrizione all'albo professionale comporta il pagamento di un contributo determinato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e la cui mancata corresponsione importa la decadenza dall'iscrizione medesima.

Art. 3.

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo è istituito l'albo professionale degli agenti di spettacolo la cui tenuta è affidata ad una commissione centrale composta da: a) il direttore generale della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo; b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; c) un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo, designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; d) due agenti di spettacolo designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. La commissione centrale di cui al comma 1: a) tiene ed aggiorna l'albo professionale degli agenti di spettacolo sulla base delle indicazioni provenienti dalle commissioni regionali di cui all'articolo 4; b) decide sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni regionali. 3. La commissione centrale di cui al comma 1 dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.

Art. 4.

1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con sede nei capoluoghi di regione, è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione regionale per la tenuta dell'albo professionale degli agenti di spettacolo composta da quattro membri, di cui uno nominato dal presidente della medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza degli agenti di spettacolo, designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ed uno in rappresentanza dei lavoratori dello spettacolo, designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. Le commissioni regionali di cui al comma 1: a) decidono sulle domande di iscrizione all'albo professionale presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7; b) indicono ogni due anni l'esame di cui all'articolo 5, determinando, altresì, le modalità di svolgimento e la composizione della commissione giudicatrice, della quale deve, in ogni caso, fare parte un rappresentante degli agenti di spettacolo; c) esercitano le funzioni di sorveglianza al fine di segnalare eventuali fenomeni di abusivismo nell'esercizio della professione; d) dispongono la cancellazione o la sospensione dall'albo professionale qualora vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 7. 3. Avverso i provvedimenti delle commissioni regionali, l'interessato può proporre ricorso alla commissione centrale di cui all'articolo 3, entro il termine di un mese dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. 4. Le spese per il funzionamento delle commissioni regionali e della commissione centrale sono finanziate con il contributo di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 5.

1. L'iscrizione all'albo professionale è subordinata al superamento di un esame di idoneità ed abilita all'esercizio della professione di agente di spettacolo su tutto il territorio nazionale. 2. L'esame di cui al comma 1 si articola in una prova scritta ed in un colloquio vertenti sulle seguenti materie: diritto del lavoro, diritto tributario, diritto commerciale, solfeggio, storia della musica, usi e consuetudini dello spettacolo.

Art. 6.

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo professionale l'interessato deve presentare domanda alla commissione regionale presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di residenza, allegando la ricevuta del pagamento del contributo di cui all'articolo 2, comma 2. 2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti professionali e morali di cui all'articolo 7. 3. L'iscrizione all'albo

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professionale è disposta, con provvedimento del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 7.

Art. 7.

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'albo professionale i cittadini italiani e quelli appartenenti a Stati membri dell'Unione europea in possesso dei seguenti requisiti: a) età non inferiore a diciotto anni; b) godimento dei diritti civili e politici; c) residenza nella circoscrizione della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura nel cui albo professionale intendono iscriversi; d) possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o di un diploma di laurea in materie commerciali o giuridiche; e) aver prestato per almeno due anni la loro opera presso imprese che esercitano l'attività di cui all'articolo 1 od aver svolto pratica orchestrale o pratica artistica per almeno cinque anni. 2. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, non possono essere iscritti all'albo professionale e, se iscritti, devono essere cancellati, coloro che: a) sono stati dichiarati falliti; b) sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, ovvero per furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, usura o mediazione usuraria o per qualunque altro delitto non colposo per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni; c) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. 3. L'iscrizione all'albo professionale deve essere richiesta anche da coloro che svolgono, a titolo oneroso, l'attività di cui all'articolo 1 in modo occasionale o discontinuo.

Art. 8.

1. Una copia del contratto di lavoro stipulato mediante la rappresentanza degli iscritti all'albo professionale deve essere comunicata, entro dieci giorni dalla stipulazione, alla direzione regionale del lavoro competente per territorio. 2. Costituisce causa di cancellazione dall'albo professionale la ripetuta inosservanza del disposto di cui al comma

1. Art. 9.

1. Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti all'albo professionale. 2. La misura della provvigione di cui al comma 1 determinata, in mancanza di accordo tra le parti, �dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione regionale di cui all'articolo 4 competente per territorio, tenendo conto degli usi locali. 3. L'agente di spettacolo che per l'esercizio della propria attività si avvale di moduli o di formulari nei quali sono indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la commissione regionale competente per territorio.

Art. 10.

1. Le imprese che operano nel settore dello spettacolo, compresi gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, i teatri di tradizioni, le istituzioni concertistiche-orchestrali ed i teatri stabili, ferma restando la possibilità di scritturare direttamente gli artisti ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 gennaio 1979, n. 8, hanno l'obbligo di avvalersi dell'opera di agenti di spettacolo iscritti all'albo professionale.

Art. 11.

1. Non è considerata mediazione l'attività professionale esercitata dagli agenti di spettacolo iscritti all'albo professionale.

Art. 12.

Page 10: Camera Dei Deputati Legge Musicisti

1. A chiunque esercita l'attività di agente di spettacolo senza essere iscritto all'albo professionale, si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.033 euro a 5.165 euro. 2. Ad esclusione del caso di cui al comma 1, a chiunque viola le disposizioni della presente legge si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 258 euro a 1.033 euro.

Art. 13.

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono muniti della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono iscritti all'albo professionale a condizione che esercitino professionalmente e continuativamente l'attività di agenti di spettacolo da almeno due anni.

Art. 14.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali adotta, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. ------------------------------

CAMERA DEI DEPUTATI - N. 2267

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GASPERONI, CORDONI, CEREMIGNA, DELBONO, GAMBINI, ALFONSO GIANNI, MANZINI, PISTONE, ABBONDANZIERI, AMICI, BATTAGLIA, BENVENUTO, BIELLI, BOLOGNESI, BONITO, BUFFO, CALZOLAIO, CAMO, CAPITELLI, CARBONELLA, CARBONI, CAZZARO, CENNAMO, CHIAROMONTE, CRISCI, CUSUMANO, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, DUCA, DUILIO, FILIPPESCHI, FOLENA, FRANCI, GIACCO, GIULIETTI, GRANDI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, GUERZONI, INNOCENTI, KESSLER, LABATE, LETTIERI, SANTINO ADAMO LODDO, LUCIDI, MARAN, PAOLA MARIANI, MARIOTTI, MAZZARELLO, MOLINARI, MOTTA, NANNICINI, NIGRA, OLIVERIO, OTTONE, PANATTONI, PIGLIONICA, PINOTTI, PISA, PISAPIA, PISICCHIO, PREDA, QUARTIANI, RANIERI, ROCCHI, ROTUNDO, RUZZANTE, SANDI, SCIACCA, SGOBIO, SINISCALCHI, SPINI, TIDEI, TRUPIA.

Disposizioni per la tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago

Presentata il 1 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI !

Con la presente proposta di legge ci proponiamo un triplice obiettivo:

a) realizzare una specifica condizione di tutela per quanti operano nell'ambito dei settore dello spettacolo, intrattenimento e svago;

b) disciplinare la professione degli agenti e dei rappresentanti degli artisti dello spettacolo;

c) aggiornare le disposizioni fiscali che si applicano nel settore dello spettacolo e in particolare nell'esercizio della musica dal vivo. Nonostante la grande incidenza della produzione culturale e dello spettacolo nella società civile odierna, non esiste in Italia una strategia culturale e di mercato, che si occupi seriamente del settore, proponendo e promuovendo regole adeguate e leggi moderne, capaci di tutelare i lavoratori che vi operano e, nel contempo, di rilanciarne la competitività, sia a livello interno che a livello internazionale, come già fanno da anni gli altri

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Paesi più industrializzati, Inghilterra in testa. Da tempo ormai si parla di industria della comunicazione e dello spettacolo, un settore ormai notoriamente più incisivo sul piano economico dell'industria dell'automobile e dell'industria del turismo.

Un settore che comprende oltre ai musicisti e ai cantanti, artisti del teatro, del cinema, dell'audiovisivo, cabarettisti, presentatori, animatori, disc jockey, ragazze immagine, cubiste, danzatori e danzatrici, tecnici. In molti casi questi soggetti operano con forme lavorative per lo più sommerse, precarie, senza alcuna tutela, caratterizzate da sfruttamenti, disagi, e da una pressoché anarchia. In Italia le poche leggi esistenti in merito sono antiquate, obsolete, confuse, contraddittorie. Nessuno ha mai avuto la volontà politica di cambiarle e oggi, pur essendo già nel terzo millennio, rappresentiamo in Europa il fanalino di coda, a un livello perfino inferiore a quello di qualche Paese del terzo mondo. Occorre dare una precisa tutela al lavoro intermittente, in pratica quello caratterizzato da una prestazione d'opera forzatamente e volutamente saltuaria con cambiamento, anche quotidiano, dei luoghi e dei datori di lavoro, allo scopo di cercare di raggiungere il numero più elevato possibile di prestazioni saltuarie. Il lavoro intermittente é tipico del mondo dello spettacolo; esso deriva dalla necessità di tutelare il lavoratore dalla volubilità dello spettatore il quale tende ad apprezzare la novità e a deprezzare la consuetudine. é un lavoro particolare perché subordinato alle esigenze sia del datore di lavoro sia dello spettatore, pur mantenendo l'artista le proprie caratteristiche di autonomia e creatività. Occorre modificare una situazione normativa in cui i lavoratori dello spettacolo continuano ad essere obbligati a rispettare sia i doveri dei lavoratori autonomi che quelli dei lavoratori dipendenti senza poter usufruire dei diritti degli uni o degli altri. In materia fiscale, ad esempio, essi sono obbligati ad emettere fattura, per le prestazioni artistiche, analogamente ai liberi professionisti; si devono pagare i contributi ed oneri previdenziali come i dipendenti, senza in pratica avere la possibilità di detrarre i costi legati all'attività (spese di trasporto della strumentazione, promozione e pubblicità, abbigliamento, spese di gestione, sala prove, vitto e alloggio, autostrada). Tutti costi non detraibili, per legge, né ai fini fiscali né ai fini previdenziali.

Per quanto concerne la disciplina della professione di agente di spettacolo e l'istituzione del relativo ruolo professionale, non esiste ancora oggi in Italia una disciplina in tal senso in grado di regolarizzare l'attività degli agenti. L'artista ha la necessità di spaziare il più possibile in campo nazionale e, magari, internazionale; infatti agire in un territorio ristretto come quello locale, finirebbe per indebolire il rapporto con il pubblico, con gravi ripercussioni sul lavoro. In conseguenza di ciò, dovendo cambiare in continuazione il luogo di lavoro, l'artista ha la vitale necessità di affidare il proprio calendario e l'organizzazione della propria attività ad un rappresentante che agisca in suo nome, conto e interesse: ecco la figura dell'agente teatrale, un vero e proprio consulente dello spettacolo in grado di valutare e consigliare le migliori soluzioni e le migliori offerte. L'agente di spettacolo è però costretto ad operare in un sistema, del tutto inadeguato, praticamente senza un riconoscimento ufficiale, senza una regolamentazione logica e pertinente, tacciato spesso e ingiustamente come sfruttatore, spesso tollerato come male necessario. Una logica cieca che produce soltanto deregulation e abusivismo, che punisce gli onesti e i capaci e premia gli abusivi. Si rende perciò necessaria la regolamentazione dell'attività degli agenti di spettacolo attraverso la istituzione di un apposito "ruolo". Esso deve rappresentare un punto di riferimento per consentire l'espletamento delle peculiari attività lavorative dell'agente che si estrinsecano nella rappresentanza, tutela, assistenza contrattuale e consulenza artistica, al fine di meglio valutare e selezionare le occasioni di lavoro nell'interesse dell'artista rappresentato. La proposta di legge si compone di otto articoli.

L'articolo 1 è volto a prevedere l'estensione di alcune tutele ai lavoratori dello spettacolo che ora ne sono sprovvisti. In primo luogo si provvede ad individuare i lavoratori a cui applicare la nuova disciplina che si vuole adottare con la presente proposta di legge. I beneficiari sono tutti i lavoratori dello spettacolo, artisti e tecnici, che hanno rapporti di natura autonoma o subordinata, ma saltuari ed il cui impegno lavorativo sia limitato alle diverse fasi della realizzazione di uno spettacolo. Si tratta delle figure professionali individuate dall'ordinamento dell'ENPALS - l'ente previdenziale dei lavoratori dello spettacolo - con esclusione di coloro che hanno rapporti di lavoro di natura di subordinata e a tempo indeterminato e che, pertanto, già si vedono applicare tale regime. Le tutele in questione sono l'indennità contro la disoccupazione (comma 2) e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (comma 3).

Page 12: Camera Dei Deputati Legge Musicisti

Fondamentale ai fini di una esauriente ed aggiornata applicazione delle suddette disposizioni é la previsione del comma 1 volta ad offrire una più precisa definizione di tali rapporti di lavoro e ad individuare gli ambiti in cui si può esplicare l'attività delle varie figure professionali che contribuiscono alla produzione dei prodotti latamente culturali e dello spettacolo.

All'articolo 2 è prevista la regolamentazione del rapporto di lavoro tramite apposito "foglio d'ingaggio".

L'articolo 3 prevede le modalità di individuazione delle tipologie di spese deducibili ai fini della determinazione della retribuzione imponibile.

L'articolo 4 istituisce il registro dei lavoratori dello spettacolo finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti.

L'articolo 5 individua la figura professionale dell'agente di spettacolo.

L'articolo 6 regola l'istituzione del ruolo degli agenti di spettacolo.

L'articolo 7 regolamenta la funzione e il riconoscimento delle associazioni professionali degli agenti di spettacolo.

L'articolo 8 modifica l'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente la disciplina dell'imposta sugli intrattenimenti, e integra alcune disposizioni preesistenti riguardanti l'aliquota IVA relativa alla musica dal vivo. Sempre con riferimento alla musica dal vivo ne stabilisce una definizione identificativa.

PROPOSTA DI LEGGE __

CAPO I TUTELA PROFESSIONALE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELLO SPETTACOLO, INTRATTENIMENTO E SVAGO

ART. 1.

(Tutele assicurative).

1. Le provvidenze previste dal presente capo si applicano ai lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, sono raggruppati con le modalità di cui al secondo comma del medesimo articolo 3, e successive modificazioni, nelle lettere A) e B) del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 1997.Tali lavoratoti svolgono la propria attività lavorativa per la realizzazione di spettacoli e di opere dell'ingegno, in modo saltuario, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata; tali attività, rivolte alla crescita culturale delle persone, al loro tempo libero, all'intrattenimento e allo svago, possono aver luogo con o senza presenza di pubblico, ma sono comunque destinate ad un pubblico o ad un committente e sono rese disponibili con ogni forma di rappresentazione e con la fissazione su ogni supporto tecnico disponibile, al fine di consentire ai destinatari di accedervi nei modi e nei luoghi scelti individualmente.

2. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, già prorogata ed estesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1¡ giugno 1991, n. 169, é ulteriormente estesa ai lavoratori di cui all'articolo 40, numero 5¡, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché ai lavoratori di cui al presente articolo.

Page 13: Camera Dei Deputati Legge Musicisti

3. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è estesa ai lavoratori di cui al comma 1.

4. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono disciplinate le modalitˆ attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Lo schema di regolamento è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 2.

(Foglio d'ingaggio).

1. I rapporti di lavoro per i lavoratori di cui all'articolo 1 sono formalizzati con un contratto di scrittura privata, denominato "foglio d'ingaggio", in cui sono prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova, nonché la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.

ART. 3.

(Retribuzione imponibile).

1. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, ai contratti di cui all'articolo 2, sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purchè funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono individuate le tipologie di spese per cui sono riconosciute le deduzioni di cui al comma 1.

ART. 4.

(Registro dei lavoratori dello spettacolo).

1. é istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro dei lavoratori dello spettacolo cui possono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti.

2. L'iscrizione al registro é libera e non rappresenta requisito vincolante per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1.

3. L'iscrizione al registro è riconosciuta ai lavoratori in possesso dei titoli rilasciati da istituti pubblici e privati autorizzati alla formazione artistica o professionale negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 1, o che possano dimostrare l'esercizio di tali attività, tramite la contribuzione per un numero di giornate lavorative corrispondenti almeno a due annualità contributive relative al gruppo di appartenenza, nel quadriennio antecedente la data di presentazione della domanda.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Page 14: Camera Dei Deputati Legge Musicisti

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono definite le modalità di raccolta e verifica delle richieste di iscrizione, nonchè di gestione del registro di cui al comma 1, o di singole parti di esso, da parte di soggetti pubblici e privati abilitati a tale funzione sulla base di apposite convenzioni.

CAPO II DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI AGENTE DI SPETTACOLO

ART. 5.

(Agente di spettacolo).

1. é agente di spettacolo il soggetto che, in forza di un contratto di mandato scritto, rappresenta attori, musicisti, artisti, esecutori e interpreti, singolarmente o in gruppi costituiti per la realizzazione di specifici spettacoli nei confronti di privati, società ed enti lirici, concertistici, discografici, radiofonici, televisivi, cinematografici, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, allo scopo di:

a) promuovere, negoziare e definire, in nome del rappresentato, la prestazione, i luoghi d'esecuzione, il periodo di scrittura, le modalità pratico-organizzative dell'esecuzione e le relative condizioni economiche;

b) predisporre la stesura del foglio d'ingaggio ed eventualmente sottoscriverlo in nome e per conto del rappresentato, previo specifico mandato;

c) provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale, assistenziale e assicurativa, relativi o conseguenti il contratto di prestazione artistica;

d) ricevere comunicazioni, ivi compresa la corrispondenza previo specifico mandato, riguardanti le prestazioni oggetto del contratto di incarico; e) provvedere a quanto necessario per la promozione e la gestione degli affari inerenti l'attività professionale del rappresentato, sia singolo sia costituito in gruppo.

ART. 6.

(Requisiti per l'esercizio dell'attivitˆ di agente di spettacolo).

1. Nella terza sezione del ruolo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è istituito uno specifico ruolo degli agenti di spettacolo cui si accede sulla base dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 2 della medesima legge n. 39 del 1989, e successive modificazioni.

2. L'esercizio della professione di agente di spettacolo è consentita previa iscrizione al ruolo di cui al comma 1. 3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale degli agenti di spettacolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le competenze specifiche richieste per l'accesso al ruolo degli agenti di spettacolo, l'equipollenza dei titoli e le modalità di accertamento e iscrizione dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono professionalmente tale attività, nonché le eventuali cause d'incompatibilità con l'esercizio della professione di agente di spettacolo.

ART. 7.

(Associazioni professionali degli agenti di spettacolo).

Page 15: Camera Dei Deputati Legge Musicisti

1. Gli esercenti l'attività professionale di agente di spettacolo possono costituire libere associazioni, di natura privatistica, su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto dei princìpi della libera concorrenza, volte alla promozione di iniziative di formazione, orientamento e aggiornamento professionale degli aderenti, nonché di elaborazione di codici deontologici e di sistemi di certificazione professionale.

2. In un apposito elenco istituito presso il Ministero delle attività produttive, sono registrate le associazioni che garantiscono, anche attraverso apposite previsioni statutarie, la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, il carattere democratico dell'organizzazione, l'esclusione delle finalità di lucro. 3. Le associazioni registrate possono rilasciare agli associati attestati aventi ad oggetto la qualificazione professionale e deontologica, anche in funzione del conseguimento di livelli di preparazione didattica, conseguibili attraverso percorsi formativi realizzati dalle stesse associazioni, in conformità con le disposizioni regionali in materia di formazione professionale.

4. L'attestato di cui al comma 3 non è requisito vincolante per l'esercizio dell'attività professionale di agente di spettacolo.

5. Con regolamento, da emanare con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale degli agenti di spettacolo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalitˆ per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2.

6. Il Ministro delle attività produttive verifica l'operato delle associazioni professionali iscritte nell'elenco di cui al comma 2, relativamente al rispetto delle disposizioni della presente legge. Qualora il Ministro ravvisi una prolungata inattività o gravi irregolarità nell'operato dell'associazione ne dispone lo scioglimento e la contestuale cancellazione dall'elenco di cui al comma 2.

CAPO III DISPOSIZIONI FISCALI PER L'ESERCIZIO DELLA MUSICA DAL VIVO

ART. 8.

(Disposizioni fiscali).

1. Gli abbuoni d'imposta, previsti dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, si applicano alle attività di spettacolo, intrattenimento e svago, con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo per i soli eventi nei quali l'esecuzione della musica dal vivo abbia un'opportuna rilevanza nel complesso delle esecuzioni, di durata superiore ad almeno 120 minuti giornalieri, purché organizzati nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i musicisti possono essere iscritti al registro dei lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 4;

b) i musicisti non devono essere organizzati in forme associative a carattere amatoriale secondo quanto previsto dal decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1938, n. 153;

c) nei locali con capienza ufficiale fino a 1200 persone deve essere prevista la presenza minima, riferita alla capienza, di un musicista ogni 200 persone, salvo eccezioni legate a particolari eventi musicali;

d) nei locali con capienza ufficiale superiore a 1200 persone deve essere prevista la presenza minima di almeno sei musicisti, salvo eccezioni legate a particolari eventi musicali.

Page 16: Camera Dei Deputati Legge Musicisti

2. La musica può definirsi dal vivo quando l'emissione avviene attraverso l'armonizzazione di suoni polifonici realizzati attraverso l'uso diretto di più strumenti originali quali, ad esempio, il pianoforte, la fisarmonica, la chitarra, l'organo. La musica eseguita con basi musicali precostituite, qualsiasi sia il supporto,é equiparata alla musica dal vivo solo se utilizzata in modo complementare e non sostitutivo.

3. L'aliquota IVA relativa alla musica dal vivo eseguita nei luoghi di intrattenimento e di svago, quali pubblici esercizi, discoteche, sale da ballo, concertini, piano bar e assimilati, comprese le multisale,é equiparata a quella relativa ai concerti ed agli spettacoli teatrali e cinematografici, previsti dalla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificata, da ultimo, dall'articolo 6, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

La medesima aliquota é applicata contestualmente nei fogli d'ingaggio degli operatori dello spettacolo allo scopo utilizzati di cui all'articolo 2.

Camera dei Deputati XIV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

DOCUMENTI - CAMERA DEI DEPUTATI N.4972

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DARIO GALLI,BALLAMAN,VASCON

Disposizioni in materia di collocamento artistico e disciplina dell'esercizio dell'attivita di agente degli artisti dello spettacolo

Presentata il 5 maggio 2004

ONOREVOLI COLLEGHI !

La presente proposta di legge e`finalizzata a introdurre una disciplina organica in materia di tutela professionale dei lavoratori che operano nel settore dello spettacolo,intrattenimento e svago.

Da circa cinquanta anni, infatti,esiste di fatto nel mondo del lavoro la categoria delle agenzie teatrali e di spettacolo che non trova riscontro nella nostra legislazione,per cui gli addetti al settore si ritrovano ad operare in un sistema del tutto inadeguato alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.Il problema cui ci si riferisce e`quello del collocamento artistico.

Tutte le agenzie teatrali in possesso di regolare licenza sono per legge obbligate a collocare soltanto i complessi artistici o le compagnie di gruppi musicali costituiti giuridicamente in societa`,ma non il singolo artista.

Dal che ne deriva che gli artisti operano in maniera del tutto personale e,beneficiando di contratti di ingaggio tramite l'ufficio speciale del collocamento dello spettacolo (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.2053 del 1963)si vedono costretti a rivolgersi a produttori, organizzatori di spettacolo,agenzie di promozione e pubblicitarie, segreterie artistiche,eccetera,con il paradosso che tali soggetti,pur essendo soggetti non abilitati al collocamento artistico,agiscono indisturbati alimentando un dilagante abusivismo nel settore,mentre le agenzie teatrali in possesso di regolare licenza sono fortemente limitate nel collocamento artistico e soggette a continui controlli da parte delle autorità. Inoltre,un altro grande problema è dato dalla mancanza di chiarezza nei ruoli esercitati dai soggetti che operano nel settore dello spettacolo.

Page 17: Camera Dei Deputati Legge Musicisti

Ci si riferisce al promoter ,all'organizzatore di spettacoli,al produttore discografico, eccetera.

Per questi motivi,cari colleghi,con la presente proposta di legge intendiamo offrire alle categorie interessate una risposta chiara e univoca per garantire a quanti operano nel settore la dovuta tutela professionale.

L'articolo 1 dispone che l'esercizio della professione di agente dello spettacolo sia subordinato all'iscrizione al registro nazionale degli agenti dello spettacolo di cui all'articolo 2,dietro pagamento di un contributo determinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 2 istituisce,presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,il registro nazionale degli agenti e l'apposita commissione centrale per la tenuta del registro stesso,i cui membri durano in carica quattro anni e sono riconfermabili per un solo mandato,avente il compito di aggiornare il registro nazionale e decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni regionali.

L'articolo 3,nel disporre la istituzione, presso ciascuna camera di commercio, industria,artigianato e agricoltura,con sede nei capoluoghi di regione,di una commissione regionale per la gestione del ruolo regionale degli agenti dello spettacolo,fornisce una classificazione delle categorie operanti nel campo degli agenti dello spettacolo,distinguendo fra organizzatore dello spettacolo,produttore di spettacoli,produttore discografico e promoter .

L'articolo 4 definisce la figura dell'agente degli artisti dello spettacolo,indicandone i relativi compiti,e stabilisce l'obbligo di pubblicizzare il contratto di mandato.

L'articolo 5 riconosce l'agente che ha ottenuto l'incarico ai sensi dell'articolo 4 quale solo autorizzato a promuovere e a tutelare l'interesse degli artisti,pur contemplando la possibilità per costui di avvalersi di collaboratori e dipendenti con compiti esclusivamente amministrativi e statuisce l'obbligo per le imprese operanti nel settore di avvalersi di agenti regolarmente iscritti al ruolo.

L'articolo 6 ribadisce il divieto per gli artisti e le società che svolgono attività di spettacolo e intrattenimento di avvalersi dell'opera di soggetti non iscritti al registro nazionale degli agenti dello spettacolo e,al contempo,in deroga a tale divieto,prevede la possibilità per gli artisti di avvalersi dell'assistenza dei genitori,dei fratelli o del coniuge.

L'articolo 7 contempla il diritto alla provvigione.

Gli articoli 8 e 9 indicano le modalità di iscrizione al registro nazionale e stabiliscono i requisiti per l'iscrizione medesima.

L'articolo 10 stabilisce che l'attività dell'agente dello spettacolo non rientra tra le attività di mediazione.

L'articolo 11 prevede le modalità di adozione del regolamento di attuazione della legge,che disciplina:l'iscrizione al ruolo;le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità;il modello del contratto di mandato;i diritti i doveri degli agenti dello spettacolo secondo la categoria di appartenenza;le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative;l'indicazione delle incompatibilità con l'iscrizione al ruolo;

l'indicazione del numero massimo di soggetti rappresentabili da ogni singolo agente dello spettacolo;l'istituzione di un collegio arbitrale per la soluzione delle eventuali controversie sorte nell'espletamento del contratto di mandato.

L'articolo 12,infine,reca la data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE __

Page 18: Camera Dei Deputati Legge Musicisti

ART.1.

1.La presente legge disciplina l'attività degli agenti degli artisti dello spettacolo,di seguito denominati <agenti>,che operano in ambito nazionale e internazionale nei seguenti settori:spettacolo,musica,cinema,comunicazione,teatro,lirica e operistica,danza.

2.L'esercizio della professione di agente è subordinato all'iscrizione al registro nazionale di cui all'articolo 2,in seguito alla quale l'agente ottiene il rilascio della licenza e assume la relativa qualifica.

3.L'iscrizione al registro nazionale di cui all'articolo 2 comporta il pagamento di un contributo determinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART.2.

1.Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il registro nazionale degli agenti,composto dai ruoli regionali previsti

dall'articolo 3.Per la gestione del registro nazionale è istituita una apposita commissione centrale.

2.La commissione centrale é composta da:

a)il direttore generale competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,che la presiede;

b)un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

c)un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo,designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d)due agenti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3.La commissione centrale dura in carica quattro anni,i suoi membri possono essere riconfermati per un solo mandato e ad essa sono attribuiti i seguenti compiti:

a)aggiornare il registro nazionale degli agenti sulla base delle indicazioni provenienti dalle commissioni regionali di cui all'articolo 3; b)decidere sui ricorsi avverso le deliberazioni delle commissioni regionali.

ART.3.

1.Presso ciascuna camera di commercio,industria,artigianato e agricoltura, con sede nei capoluoghi di regione,è istituita,entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,una commissione regionale per la gestione del ruolo regionale degli agenti,suddiviso nelle seguenti categorie:

a)organizzatore dello spettacolo:colui che possiede una struttura privata, ovvero colui che organizza in strutture aperte al pubblico,di proprieta`di terzi, eventi musicali,concerti e spettacoli vari;

b)produttore di spettacoli:teatri stabili o società che allestiscono compagnie artistiche,investendo propri capitali e facendo svolgere alle rispettive compagnie attività in luoghi e in strutture pubblici;

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c)produttore discografico:la casa discografica ovvero colui che investe propri capitali nella realizzazione di un prodotto successivamente affidato alle case discografiche ai fini della sua distribuzione;

d)promoter :colui che,su incarico dei grandi distributori di spettacoli di musica leggera,organizza e promuove spettacoli.

2.La commissione regionale e`composta da:

a)un membro designato dal presidente della camera di commercio,industria,artigianato e agricoltura competente per territorio

;b)un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c)un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo,designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappre- sentative a livello regionale;

d)un rappresentante degli agenti dello spettacolo,designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

3.Le commissioni regionali durano in carica quattro anni,i membri possono essere riconfermati per un solo mandato e ad esse sono attribuiti i seguenti compiti:

a)esaminare le domande di iscrizione al registro nazionale e verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti richiedenti stabiliti dall'articolo 9;

b)indire,con cadenza biennale, l'esame di idoneità all'esercizio della professione,determinando,altresì,le modalità di svolgimento e la composizione della commissione giudicatrice,della quale deve, in ogni caso,fare parte un rappresentante degli agenti;

c)esercitare funzioni di controllo al fine di segnalare eventuali fenomeni di abusivismo nell'esercizio della professione;

d)disporre la cancellazione o la sospensione dal registro nazionale qualora vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 9.

4.Avverso le decisioni delle commissioni regionali l'interessato può inoltrare ricorso alla commissione centrale,entro il termine di un mese dalla data di comunicazione delle decisioni medesime.

5.Le spese per il funzionamento della commissione centrale e delle commissioni regionali sono finanziate con il contributo di cui all'articolo 1,comma 3.

ART.4.

1.E'agente la persona fisica che,in forza di contratto di mandato,cura epromuove i rapporti tra gli artisti e gli organizzatori,le società e gli esercenti di locali pubblici che organizzano spettacoli e intrattenimenti,le radio e le televisioni private e pubbliche,i teatri,le società di produzione cinematografica,ai fini della stipulazione di un contratto di prestazione artistica,ovvero tra due soggetti che rappresentano società od organizzatori di spettacoli privati e pubblici,per la conclusione di contratti di ingaggio di prestazione occasionale,saltuaria, intermittente, in riferimento agli artisti e ai musicisti professionisti.

2.L'agente cura gli interessi dell'artista, che gli conferisce l'incarico secondo le modalità indicate dalla presente legge,al fine di:

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a)promuovere,trattare e definire in nome e per conto dell'artista i programmi delle prestazioni,i luoghi e le date relativi, nonché le condizioni normative e finanziarie e le modalità di organizzazione delle attività ;

b)prestare opera di consulenza in favore dell'artista nelle trattative dirette alla stipulazione del contratto ovvero predisporre la stesura dei contratti che regolano le prestazioni artistiche e sottoscrivere gli stessi in nome e per conto dell'artista;

c)provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge,anche di natura previdenziale e assistenziale,relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

d)assistere l'artista nell'attività diretta alla definizione,alla durata,al compenso e ad ogni altra pattuizione del contratto di prestazione artistica;

e)svolgere attività di assistenza a favore di società costituite da gruppi di artisti o di artisti singoli,per favorire lo svolgimento di prestazioni artistiche nelle modalità indicate nei contratti di ingaggio in riferimento al lavoro intermittente degli artisti.

3.L Õincarico conferito ai sensi del comma 2 deve avere ad oggetto la conclusione di uno o più affari determinati e può essere accettato dall'agente a condizione che non determini conflitto d'interesse con le sue attività di agente e di operatore di pubblici esercizi di spettacolo e intrattenimento ai sensi di quanto sta- bilito dal regolamento di cui all'articolo 11.

4.Una copia del contratto di mandato stipulato tra l'agente e l'artista deve essere inviata,entro dieci giorni dalla data di stipulazione,alla sezione circoscrizionale del lavoro competente per territorio,pena la cancellazione dal registro nazionale dell'agente stesso.

5.L'agente assiste l'artista in costanza di rapporto per tutto il periodo della sua durata,curando,altresì,le trattative per eventuali rinnovi del contratto.

6.L'agente puo`contattare un artista qualora lo stesso non abbia già un rapporto contrattuale in essere con agenzie di spettacolo,o nei sei mesi antecedenti la data di scadenza del suo contratto.E' fatto divieto all'agente di contattare un artista che ha stipulato un contratto con un altro agente o con una società nell'intento di indurlo a risolvere prematuramente il contratto in essere o a non adempiere ai doveri contrattuali.

7.Nessun agente può abusare dell'eventuale posizione dominante acquisita sul mercato in cui opera.Le commissioni regionali,anche su segnalazione di chiunque vi abbia interesse,qualora ritengano sussistere l'abuso di posizione dominante avviano le dovute istruttorie e adottano gli eventuali provvedimenti.

ART.5.

1.L'agente che ha ricevuto l'incarico é il solo autorizzato a promuovere e a tutelare gli interessi dei propri assistiti. Egli può avvalersi di dipendenti e di collaboratori con compiti esclusivamente amministrativi.

2.Le imprese che operano nel settore dello spettacolo,compresi gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate,i teatri di tradizioni,le istituzioni concertistiche-orchestrali e i teatri stabili,ferma restando la possibilità di scritturare direttamente gli artisti ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 gennaio 1979, n.8,hanno l'obbligo di avvalersi dell'opera di agenti iscritti al registro nazionale.

3.L'agente può organizzare la propria attività imprenditorialmente.E' facoltà dell'agente attribuire a una società i diritti economici e patrimoniali derivanti dal proprio incarico a condizione che:

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a)l'agente sia espressamente autorizzato dall'artista all'atto del conferimento dell'incarico o successivamente;

b)la società abbia come oggetto sociale esclusivo l'attività disciplinata dalla presente legge oppure svolga tale attività con un ramo d'azienda avente organizzazione e contabilità separate;

c)all'agente sia attribuita la rappresentanza legale della società.

4.L'elenco dei dipendenti e dei collaboratori di cui al comma 1,la copia autentica dell'atto costitutivo della società, dello statuto,del libro soci,dell'elenco nominativo degli organi sociali,nonché delle eventuali variazioni periodicamente intervenute,devono essere depositati presso le commissioni regionali entro venti giorni dalla data di costituzione della società o dalle date delle modifiche intervenute.

ART.6.

1.Agli artisti,agli organizzatori e alle società che svolgono l'attività di spettacolo e intrattenimento é vietato avvalersi dell'opera di un agente non iscritto al registro nazionale.

2.L'artista può,in deroga a quanto disposto dal comma 1,farsi assistere,per l'esercizio delle proprie prestazioni,dai genitori,dai fratelli o dal coniuge;di tale circostanza deve essere fatta espressa menzione nel relativo contratto di prestazione artistica

ART.7.

1.Hanno diritto alla provvigione solo gli agenti iscritti al registro nazionale.La misura della provvigione è determinata,in mancanza di accordo tra le parti,dalla giunta camerale,sentito il parere della commissione regionale competente per territorio,e tenuto anche conto degli usi locali.

2.L'agente per l'esercizio della propria attività si avvale di moduli o di formulari recanti le condizioni del contratto di lavoro o della scrittura,preventivamente depositati presso la commissione regionale competente per territorio.

ART.8.

1.Per ottenere l'iscrizione al registro nazionale l'interessato deve presentare domanda alla commissione regionale istituita presso la camera di commercio,industria, artigianato e agricoltura della provincia di residenza,allegando la ricevuta di pagamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 3.

2.Nella domanda di cui al comma 1,il richiedente deve dichiarare,sotto la propria responsabilità,di essere in possesso dei requisiti professionali e morali di cui all'articolo 9.

3.L'iscrizione al registro nazionale é disposta con provvedimento del presidente della camera di commercio,industria,artigianato e agricoltura competente per territorio,previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 9.

ART.9.

1.Possono presentare domanda di iscrizione al registro nazionale i cittadini italiani e quelli appartenenti a Stati membri dell'Unione europea in possesso dei seguenti requisiti:

a)maggiore età;

b)godimento dei diritti civili e politici e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

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c)possesso di diploma del secondo ciclo di istruzione scolastica di indirizzo commerciale o di diploma di laurea in materie commerciale,giuridiche,artistiche o musicali,ovvero di un titolo di studio equipollente ai sensi della normativa vigente;

d)avere prestato per almeno un biennio la propria opera presso imprese che esercitano l'attività di cui all'articolo 3, ovvero avere svolto pratica orchestrale o pratica artistica per almeno cinque armi.

2.Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione,non possono essere iscritti al registro nazionale e,se iscritti,devono essere cancellati,coloro che:

a)sono stati dichiarati falliti;

b)hanno riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, ovvero per furto,rapina,estorsione,truffa, appropriazione indebita,ricettazione, emissione di assegni a vuoto,riciclaggio, impiego di denaro,beni o utilità di provenienza illecita,usura o mediazione usuraria o per qualunque altro delitto non colposo per il quale e`prevista la pena della reclusione non inferiore a due anni;

c)sono stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956,n.1423,e successive mo- dificazioni,o nei cui confronti é stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,n.575,e successive modificazioni,ovvero sano stati dichiarati delinquenti abituali,professionali o per tendenza.

3.L'iscrizione al registro nazionale deve essere richiesta anche da coloro che svolgono,a titolo oneroso,l'attività di cui all'articolo 3 in modo occasionale o discontinuo.

ART.10.

1.Non é considerata mediazione l'attività professionale esercitata dagli agenti iscritti al registro nazionale e ad essi non

c)possesso di diploma del secondo ciclo di istruzione scolastica di indirizzo commerciale o di diploma di laurea in materie commerciale,giuridiche,artistiche o musicali,ovvero di un titolo di studio equipollente ai sensi della normativa vigente;

d)avere prestato per almeno un biennio la propria opera presso imprese che esercitano l'attività di cui all'articolo 3, ovvero avere svolto pratica orchestrale o pratica artistica per almeno cinque armi.

2.Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione,non possono essere iscritti al registro nazionale e,se iscritti,devono essere cancellati,coloro che:

a)sono stati dichiarati falliti;

b)hanno riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, ovvero per furto,rapina,estorsione,truffa, appropriazione indebita,ricettazione, emissione di assegni a vuoto,riciclaggio, impiego di denaro,beni o utilità di provenienza illecita,usura o mediazione usuraria o per qualunque altro delitto non colposo per il quale é prevista la pena della reclusione non inferiore a due anni; c) sono stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956,n.1423,e successive modificazioni,o nei cui confronti é stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,n.575,e successive modificazioni,ovvero sano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3.L'iscrizione al registro nazionale deve essere richiesta anche da coloro che svolgono,a titolo oneroso,l'attività di cui all'articolo 3 in modo occasionale o discontinuo.

ART.10.

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1.Non é considerata mediazione l'attività professionale esercitata dagli agenti iscritti al registro nazionale e ad essi nonsi applicano le disposizioni di cui all'arti- colo 27 della legge 24 aprile 1949,n.264, e successive modificazioni,alla legge 21 marzo 1958,n.253,e al decreto legislativo 23 dicembre 1997,n.469,e successive modificazioni. 2.

L'agente può trattare,oltre che per la definizione di contratti e di scritture per gruppi o per formazioni regolarmente costituiti,anche per l'attività di artisti che operano esclusivamente come solisti.

ART.11.

1.Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali,sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta il regolamento di attuazione della medesima legge,che disciplina in particolare:

a)l'iscrizione al registro nazionale, subordinata al superamento di un esame di idoneità che abilita all'esercizio della professione di agente su tutto il territorio nazionale;

b)le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità,che deve essere articolato in una prova scritta e una orale;

c)l'iscrizione al registro nazionale di coloro che,alla data di entrata in vigore della presente legge,sono muniti della licenza prevista all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773,a condizione che abbiano eserci tato l'attività professionale di agente in maniera continuativa per almeno due anni nel corso dell'ultimo quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge;

d)i diritti e i doveri dell'agente, secondo la categoria di appartenza ai sensi dell'articolo 3,comma 1; e)il modello del contratto di mandato,il cui schema é riportato in unapposito allegato annesso allo stesso regolamento;

f)le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative a carico di coloro che esercitano l'attività di agente senza essere iscritti al ruolo di cui all'articolo 3 o che,essendo iscritti,violano le disposizioni di cui alla presente legge;

g)le incompatibilità con l'iscrizione al ruolo;

h)il numero massimo dei soggetti rappresentabili da ogni singolo agente;

i)l'istituzione di un collegio arbitrale con competenza a decidere sulle controversie sorte nell'espletamento del contratto di mandato.

ART.12.

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .