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CIRCOLARE SETTIMANALE CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO NUMERO 6 DEL 18 FEBBRAIO 2017 LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA LA SCHEDA INFORMATIVA IL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO, DOMANDA ENTRO IL 28 FEBBRAIO Chi ha iniziato un'attività d'impresa al 1° gennaio 2016 e intende aderire al regime contributivo agevolato dal 2017, deve inviare all'Inps l'apposito modello telematico entro il 28 febbraio 2017. Invece chi già lo scorso anno (2016) applicava il regime contributivo agevolato, e intende continuare ad usarlo, non deve presentare alcuna comunicazione. COMUNICAZIONE SPESE FUNEBRI ENTRO IL 28 FEBBRAIO Entro il 28 febbraio 2017 deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle spese funebri sostenute dai contribuenti nel corso del 2016, al fine della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Sono obbligati a questo adempimento tutti i soggetti che nel 2016 hanno emesso fatture relative a spese funebri. AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento ripercorriamo la disciplina della nuova disciplina della definizione agevolata dei ruoli, dopo i recenti chiarimenti forniti in occasione di Telefisco 2017. PRASSI DELLA SETTIMANA LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico

CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO · 2017. 2. 18. · In questo caso i soggetti non devono ripresentare per il 2017 la comunicazione telematica di adesione al regime contributivo

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CIRCOLARE SETTIMANALE

CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

NUMERO 6 DEL 18 FEBBRAIO 2017

LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

LA SCHEDA INFORMATIVA

IL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO, DOMANDA ENTRO IL 28 FEBBRAIO

Chi ha iniziato un'attività d'impresa al 1° gennaio 2016 e intende aderire al regime

contributivo agevolato dal 2017, deve inviare all'Inps l'apposito modello telematico entro il

28 febbraio 2017. Invece chi già lo scorso anno (2016) applicava il regime contributivo

agevolato, e intende continuare ad usarlo, non deve presentare alcuna comunicazione.

COMUNICAZIONE SPESE FUNEBRI ENTRO IL 28 FEBBRAIO

Entro il 28 febbraio 2017 deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate la comunicazione

delle spese funebri sostenute dai contribuenti nel corso del 2016, al fine della

predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Sono obbligati a questo

adempimento tutti i soggetti che nel 2016 hanno emesso fatture relative a spese funebri.

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento ripercorriamo la disciplina della nuova

disciplina della definizione agevolata dei ruoli, dopo i recenti chiarimenti forniti in

occasione di Telefisco 2017.

PRASSI DELLA SETTIMANA

LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 18 FEBBRAIO 2017

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LA SETTIMANA IN BREVE

Amici e Colleghi,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Comunicazione amministratori condominio 2017

Gli amministratori di condominio entro il 28 febbraio 2017 devono comunicare all’Agenzia delle

Entrate le spese sostenute nel 2016 dai condomini per il recupero del patrimonio edilizio e del

risparmio energetico, ma sono ancora molte le criticità. I principali problemi riscontrati dagli

amministratori di condominio sono i seguenti

il tempo da dedicare alla trasmissione della comunicazione (fino a 6 ore per edificio)

la questione di come indicare correttamente gli inquilini morosi.

il numero delle comunicazioni da fare: ne va fatta una per ciascun condominio, raggruppando gli

interventi della stessa natura (risparmio energetico o recupero edilizio) ma se un condominio ha

effettuato ambedue gli interventi non è chiaro se devono essere trasmesse una o due

comunicazioni.

Regime per cassa 2017: tutti i chiarimenti di Telefisco

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto per le imprese individuali e le società di persone in

contabilità semplificata, la determinazione del reddito secondo il criterio di cassa, al posto del

criterio di competenza. I chiarimenti forniti nel corso di Telefisco 2017 sono i seguenti:

Esistono alcune deroghe al regime di cassa “puro”: le plus/minusvalenze; le sopravvenienze

attive/passive sono imponibili/deducibili per competenza e nel caso di assegnazione dei beni ai soci

il valore normale dei beni concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta di

competenza (quello in cui è avvenuta l’assegnazione).

le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il

principio della competenza sono portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di

applicazione del regime di cassa.

la sostituzione degli appositi registri degli incassi e dei pagamenti con i registri tenuti ai fini Iva è

riconducibile ad una scelta gestionale del contribuente.

Studi di settore 2017: le specifiche tecniche

E’ stato firmato il Provvedimento di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione

telematica dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore e dei parametri relativi al 2016. Quest’anno

tenuto conto delle criticità originate dagli effetti degli eventi sismici di agosto e ottobre 2016, è

stato previsto che i soggetti con residenza/sede operativa in uno dei comuni coinvolti dal sisma

non sono tenuti alla presentazione dei relativi modelli dichiarativi.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 18 FEBBRAIO 2017

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IVA 5% 2017: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Nella risoluzione 18 del 14 febbraio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’aliquota IVA del

5% applicabile alle cessioni di “basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato,

destinati all’alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia” si applica

anche se gli stessi sono surgelati.

Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo 2017

Nella Risoluzione 19 del 14 febbraio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti

sull'ammissibilità al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, dei costi sostenuti da

un'impresa per brevetti, marchi e disegni derivanti dal fallimento di un'altra società. La risoluzione

ha chiarito che sono ammissibili i costi sostenuti per l'acquisizione di privative da soggetti terzi e,

quindi, anche da una procedura fallimentare di altra società.

Credito d’imposta per spese di videosorveglianza, allarme e vigilanza 2017

Da lunedì 20 febbraio e fino al 20 marzo 2017, i contribuenti che nel 2016 hanno sostenuto spese

per sistemi di videosorveglianza digitale, sistemi di allarme e di vigilanza potranno inviare le

domande di accesso al credito d’imposta indicando: il codice fiscale del beneficiario e del

fornitore; numero, data e importo delle fatture (comprensivo dell’IVA). Resta incerta la misura

percentuale del credito, che sarà resa nota con un futuro Provvedimento.

Intr@Web: il software delle Dogane per gestire gli INTRA 2017

Il pacchetto software Intr@Web fornisce agli operatori economici una serie di servizi per la

gestione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei

servizi resi o ricevuti in ambito comunitario. A comunicare la disponibilità di questo nuovo software

è stata l'Agenzia delle Dogane con un comunicato stampa del 10 febbraio 2017.

Pubblicità immobiliare, certificati ipotecari, copie di note: pronto il software

Con un comunicato stampa del 14 febbraio, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli utenti

privati convenzionati alla consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale

possono richiedere direttamente online, a tutti i Servizi di pubblicità immobiliare, anche i certificati

ipotecari e le copie di note o titoli.

Passando alla recente giurisprudenza si segnalano queste due sentenze della Cassazione.

Nella prima è stato chiarito che una società con un’elevata esposizione bancaria in presenza di

un ingente saldo positivo del conto cassa, ha una condotta antieconomica e pertanto è

legittimo procedere con l’accertamento analitico-induttivo, anche in presenza di una contabilità

formalmente regolare. (Corte di Cassazione- sentenza 1530/2017).

Nella seconda è stato chiarito che è legittimo il sequestro dei gioielli alla moglie se il marito è stato

condannato per reati tributari, e i coniugi sono in regime di comunione dei beni. (Corte di

Cassazione sentenza 6595/2017).

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 18 FEBBRAIO 2017

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Concludiamo con la revoca dello sciopero dei commercialisti previsto dal 26 febbraio al 6 marzo

2017 grazie alle risposte ottenute in questi giorni dal ministero dell’Economia: spesometro

semestrale per l’anno 2017, eliminazione delle comunicazioni dei beni ai soci; eliminazione dei

dati dei contratti di locazione e adeguamento della normativa fiscale ai nuovi bilanci.

Un augurio di buon lavoro dalla CONFESERCENTI

Ai Sig.ri ASSOCIATI

Loro Sedi

OGGETTO: Il regime contributivo agevolato, domanda entro il 28 febbraio

Le persone fisiche che svolgono attività d'impresa, arte o professione, e che adottano il regime

forfetario, possono beneficiare del regime contributivo agevolato, dietro apposita comunicazione

da effettuare entro il 28.02.

L'INPS, con la recente circolare 22 del 31.01.2017 ha fornito importanti chiarimenti sulle

modalità e i termini di accesso al regime.

Coloro che hanno aderito al regime contributivo agevolato l'anno scorso (2016), e intendono

continuare ad applicarlo, non devono effettuare una nuova comunicazione.

IL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

SOGGETTI INTERESSATI

Come ha chiarito l'Inps con la Circolare 35 del 19.02.2016, possono

usufruire del regime contributivo agevolato le persone fisiche esercenti

attività d’impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in

forma d’impresa familiare che, nell’anno precedente, rispettano i limiti di

ricavi (riportati sotto) e le ulteriori condizioni richieste dal regime(sostenuto

spese per l'acquisizione di lavoro non superiori a 5.000 Euro lordi; sostenuto

un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili

strumentali al 31.12 non superiore a 20.000 Euro).

Codice attività

ATECO 2007 Settore Limiti compensi Coeff. redditività

(10 – 11) Industrie alimentari

e delle bevande 45.000 40%

45 – (da 46.2 a

46.9) – (da 47.1 a

47.7) – 47.9

Commercio

all’ingrosso e al

dettaglio

50.000 40%

47.81

Commercio

ambulante e di

prodotti alimentari

e bevande

40.000 40%

47.82 – 47.89 Commercio 30.000 54%

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 18 FEBBRAIO 2017

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ambulante di altri

prodotti

(41 – 42 – 43) – (68) Costruzioni e

attività immobiliari 25.000 86%

46.1 Intermediari del

commercio 25.000 62%

(55 – 56)

Attività dei servizi

di alloggio e di

ristorazione

50.000 40%

CONTRIBUZIONE

AGEVOLATA

La contribuzione, per chi aderisce al regime contributivo agevolato, è

ridotta del 35%, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito

eventualmente eccedente.

Per quanto riguarda l’accredito della contribuzione, se il versamento è

di un importo:

pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, si avrà diritto

all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare

cui si riferisce il versamento;

inferiore a quello corrispondente al predetto minimale, i mesi accreditati

saranno proporzionalmente ridotti.

In caso di:

un soggetto già in attività, i contributi sono attribuiti temporalmente

dall’inizio dell’anno solare;

inizio dell’attività la decorrenza coinciderà con il mese di inizio di

imposizione contributiva.

Qualora il titolare dell’impresa rientrante nel nuovo regime forfetario si

avvalga di coadiuvanti o coadiutori, potrà attribuire ad essi una quota di

reddito fino ad un massimo del 49%.

L'INPS, nella circolare 29/2015, afferma che nel caso di coadiuvanti o

coadiutori, “anch’essi compresi nel regime previdenziale agevolato cui

abbia deciso di aderire il titolare d’impresa”, la base imponibile su cui il

titolare dovrà calcolare la contribuzione dovuta è data:

dalla quota di reddito determinato forfetariamente ed attribuito al

collaboratore fino ad un massimo del 49%;

da tutti gli altri redditi d’impresa che il collaboratore percepisce nel

periodo d’imposta.

ESCLUSIONE DA ALTRI

BENEFICI

CONTRIBUTIVI

Ai soggetti che si avvalgono del regime contributivo agevolato, e ai loro

collaboratori familiari, è preclusa la possibilità di usufruire di determinati e

ulteriori benefici fiscali. In particolare:

i soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le Gestioni INPS con più

di 65 anni che si avvalgono del regime agevolato, non potranno

contestualmente beneficiare della riduzione contributiva del 50%;

i collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni, che prestano attività

nell’ambito di un’impresa che aderisce al regime agevolato, non potranno

usufruire della riduzione contributiva di 3 punti percentuali.

Per quanto riguarda il primo punto, nella circolare 29/2015 l'INPS ha

chiarito che, la riduzione contributiva del 50% potrà essere nuovamente

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 18 FEBBRAIO 2017

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accordata nel caso in cui il titolare di pensione, over 65, esca dal regime

agevolato. In tal caso il beneficio sarà concesso con decorrenza dalla

data di ripristino del regime ordinario, previa presentazione di specifica

richiesta.

MODALITÀ DI

ADESIONE AL REGIME

CONTRIBUTIVO

AGEVOLATO

Per accedere al regime contributivo agevolato occorre presentare

apposita domanda all'INPS, con modalità diverse a seconda che il

soggetto:

risulti già beneficiario del regime nel 2016. In tal caso è possibile

continuare ad avvalersi del regime qualora:

siano rispettati i requisiti di ricavi 2016 e le ulteriori condizioni richieste;

non si abbia espressamente rinunciato al beneficio.

In questo caso i soggetti non devono ripresentare per il 2017 la

comunicazione telematica di adesione al regime contributivo agevolato.

abbia iniziato nel 2016 un'attività d'impresa per cui intende beneficiare nel

2017 del regime agevolato. In tal caso è necessario comunicare l'adesione

entro il 28.2.2017.

Se il termine non viene rispettato non sarà possibile accedere al regime

contributivo per l'anno in corso. Si dovrà in tal caso presentare una nuova

domanda, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, e l'agevolazione

decorrerà dal 1° gennaio del relativo anno (sempre che permangano i

requisiti).

Nel caso di un soggetto che, pur esercitando un’attività d’impresa, non

risulta ancora titolare di una posizione attiva presso le Gestioni IVS, va

compilato e consegnato dall’Istituto l’apposito modello cartaceo,

specificando l’attività esercitata tramite l’indicazione del codice REA.

Quanto indicato vale anche per i contribuenti che hanno iniziato l'attività

dal 2015/anni precedenti.

intraprenda una nuova impresa dal 1° gennaio 2017, e presuma di

possedere i requisiti richiesti, in tal caso occorre presentare

telematicamente l’apposita dichiarazione di adesione, “con la massima

tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta

iscrizione alla gestione previdenziale”.

Nella circolare l'INPS chiarisce che se la domanda perviene all'INPS:

entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ai fini della

richiesta di versamento, al richiedente sarà applicata

immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto

Previdenziale saranno disponibili i modd. F24 precompilati con i codici

INPS e le scadenze relative al nuovo regime;

in una data in cui la posizione del richiedente è stata già oggetto di

imposizione contributiva, la dichiarazione medesima è “trasferita”, per

l’istruttoria, alla competente sede.

CAUSE DI

DECADENZA DAL

REGIME

CONTRIBUTIVO

AGEVOLATO

Secondo quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2015, il regime

contributivo agevolato cessa a partire dall’anno successivo a quello in cui

sono venuti meno i requisiti stabiliti per l’accesso al regime forfetario,

ovvero si verifichi una delle fattispecie di esclusione dallo stesso.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 18 FEBBRAIO 2017

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Nella circolare l'INPS chiarisce che, se i requisiti per usufruire del

regime agevolato - anche se dichiarati - non sono mai esistiti in capo al

dichiarante, il regime contributivo agevolato cesserà "ab origine". Questo

significa che l'imposizione contributiva ordinaria verrà ripristinata a partire

dall'anno in cui era stata inizialmente registrata l'adesione al regime

agevolato.

L’uscita dal regime contributivo agevolato si può verificare, pertanto,

nelle seguenti tre ipotesi:

venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;

scelta del contribuente “a prescindere da qualsivoglia motivazione, di

abbandonare il regime agevolato”;

comunicazione all’INPS da parte dell’Agenzia delle Entrate del fatto che il

soggetto non ha mai aderito al regime forfetario ovvero non ha mai avuto i

requisiti per aderire.

Nelle prime due ipotesi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1°

gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di

perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Con successivo messaggio

l’INPS comunicherà il rilascio dell’applicazione per la dichiarazione di

recesso dal regime agevolato, da compilare online tramite accesso al

Cassetto Previdenziale.

Nel terzo caso il regime ordinario verrà ripristinato retroattivamente,

con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.

LA CONFESERCENTI è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 18 FEBBRAIO 2017

Pag. 8

Ai Sig.ri ASSOCIATI

Loro Sedi

OGGETTO: Comunicazione spese funebri entro il 28 febbraio

Entro il 28 febbraio 2017 i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono

trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate una comunicazione con l’ammontare

delle spese funebri sostenute nel 2016 dai contribuenti in dipendenza della morte di persone

indicando i dati del soggetto deceduto e quelli dei soggetti intestatari del documento fiscale.

Questa comunicazione è disciplinata da:

decreto MEF del 13.01.2016

provvedimento del 19.01.2016 (prot. 2016/27002)

Lo scopo di questa comunicazione è permettere all'Agenzia delle Entrate di inserire tali spese

tra gli oneri detraibili presenti nelle dichiarazioni precompilate 2017 (sia 730 sia Redditi Persone

Fisiche). In particolare, il decreto legislativo 175/2014 ha previsto che l’Agenzia delle Entrate,

utilizzando:

le informazioni disponibili in anagrafe tributaria,

i dati trasmessi da soggetti terzi,

i dati delle CU,

renda disponibili dal 15 aprile di ciascun anno le dichiarazioni dei redditi precompilate ai titolari di

reddito da lavoro e assimilati.

COMUNICAZIONE SPESE FUNEBRI ENTRO IL 28.2

DETRAIBILITÀ SPESE

FUNEBRI IN

DICHIARAZIONE

A norma dell’articolo 15, comma 1, lettera d) del TUIR (DPR 917/86), in

generale, le spese funebri sono detraibili indipendentemente dall’esistenza

di un vincolo di parentela con la persona deceduta.

L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a

1.550,00 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la

spesa.

OBBLIGO

COMUNICAZIONI

SPESE FUNEBRI

Entro il 28 febbraio i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri

trasmettano:

l’ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di

persone nell’anno precedente,

l’indicazione dei dati del soggetto deceduto,

l’indicazione dei soggetti intestatari del documento fiscale.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 18 FEBBRAIO 2017

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PROVVEDIMENTO

TRASMISSIONE SPESE

FUNEBRI

I soggetti che emettono fatture relative a spese funebri sostenute in

dipendenza della morte di persone effettuano la comunicazione:

utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline

avvalendosi di intermediari abilitati1,

o designati “responsabili o incaricati del trattamento dei dati”

o impartendo loro le necessarie istruzioni.

Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio

telematico dovranno avere dimensioni non superiori ai 3 MegaByte.

Gli invii possono essere di tre tipologie:

Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È

possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di

riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla

prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.

Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa

sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente

inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico.

Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l’annullamento di una

comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e

acquisita con esito positivo dal sistema telematico. L’annullamento di una

comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti

nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.

TRASMISSIONE E

RICEVUTE DELLA

COMUNICAZIONE

DELLE SPESE FUNEBRI

In generale, il termine per la trasmissione delle comunicazioni delle spese

funebri è il 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai dati relativi

all’anno precedente.

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata

la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione,

comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione

per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline. Nella

ricevuta sono indicati i seguenti dati:

a) data e ora di recezione del file;

b) identificativo del file attribuito dall’utente;

c) il protocollo attribuito al file;

d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.

LA CONFESERCENTI è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

1 Articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

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INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri ASSOCIATI

Loro Sedi

OGGETTO: Riepilogo scadenze dichiarazioni 2017 (periodo d'imposta 2016)

In vista della campagna fiscale si riepilogano le scadenze delle dichiarazioni 2017 (anno

imposta 2016). Si consiglia in ogni caso di monitorare le date, in quanto è consuetudine del

legislatore intervenire con provvedimenti di proroga.

SAPERE PER FARE

ROTTAMAZIONE CARTELLE

INTRODUZIONE

Come noto l’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016 ha introdotto una nuova disciplina

riguardante la definizione agevolata dei ruoli. Con la conversione nella legge 225/2016 del

Decreto in questione sono state inserire una serie di modifiche alla disciplina in oggetto.

Tra le principali novità inserite occorre sottolineare l’inclusione del 2016 nell’arco temporale

entro il quale i carichi affidati agli agenti della riscossione potranno formare oggetto di definizione

agevolata.

Grazie a tale modifica anche le cartelle esattoriali notificate fino al 31 dicembre 2016

potranno essere rottamate evitando il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora nelle

stesse contenuti.

Inserite nel perimetro della rottamazione anche le somme che l’Agenzia delle entrate e l’Inps

affideranno alla riscossione ad Equitalia a seguito dell’emissione di accertamenti esecutivi e di

avvisi di addebito.

Per questi ultimi atti è previsto che, entro il 28 febbraio 2017, l’agente della riscossione, con

posta ordinaria, avvisi i debitori dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali alla data del

31/12/2016 non gli sia stata ancora notifica né la cartella esattoriale né gli altri atti.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 18 FEBBRAIO 2017

Pag. 11

INDICE DELLE DOMANDE

1. Cos'è la definizione agevolata dei ruoli?

2. Quali sono le somme che possono essere oggetto di definizione agevolata?

3. Come si effettua l'adesione alla definizione agevolata?

4. Come deve essere compilato il modello di istanza DA1?

5. Qual è la procedura per il pagamento delle somme dovute?

6. Quando la procedura si intende perfezionata?

7. Come avviene la rimodulazione delle rate in caso di pagamento parziale?

8. In caso di pignoramento dello stipendio in corso, con quote da trattenersi sugli stipendi

non ancora maturati, la presentazione dell’istanza blocca la prosecuzione delle trattenute

del datore di lavoro?

9. Le dilazioni concesse dopo il 24.10.2016 sono rilevanti ai fini dell’applicazione della

condizione di accesso rappresentata dal pagamento delle rate in scadenza alla fine

dell’anno scorso?

10. Quanto versato a titolo di sanzioni può essere computato ai fini dell'importo dovuto?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COS'È LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI?

R.1. La definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo è una procedura introdotta all'art. 6 del

D.l. 193/2016, che consente al soggetto interessato di estinguere il debito, evitando di

corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. In sede di conversione in Legge sono state

apportate alcune modifiche a tale disciplina che hanno consentito di rottamare anche le

cartelle notificate fino al 31.12.2016. Tali modifiche sono state poi recepite da Equitalia SpA che

ha pubblicato un nuovo modello da compilare per la rottamazione delle cartelle.

Successivamente, in occasione di Telefisco 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di

chiarimenti importanti.

D.2. QUALI SONO LE SOMME CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA?

R.2. Possono essere oggetto di definizione agevolata le somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti

della riscossione dal 2000 al 2016. A tal fine rileva la data di affidamento del ruolo all’Agente della

riscossione e non quello di notifica dello stesso al contribuente. Di conseguenza l’agevolazione

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può essere richiesta anche per i ruoli notificati successivamente al 31.12.2016, a condizione che

siano stati affidati all’Agente entro tale data.

La definizione interessa le somme riferite alle imposte (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ecc.), ai contributi

previdenziali, ai contributi INAIL, ecc., i ruoli in contenzioso nonché le entrate locali (IMU, TASI) per

le quali l’Ente impositore si sia avvalso di Equitalia ai fini della riscossione.

Relativamente alle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada la definizione

agevolata opera “limitatamente agli interessi”.

La definizione agevolata:

riguarda “cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate /

Dogane e Monopoli, avvisi di addebito dell’INPS”;

può essere anche parziale, ossia riguardare “il singolo carico iscritto a ruolo o affidato”. Ad esempio,

possono essere oggetto di definizione solo le somme dovute a titolo di tributi, con esclusione di

quelle dovute a titolo di contributi previdenziali, ovvero solo l’IVA con esclusione dell’IRPEF;

interessa anche i carichi affidati agli Agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti

instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da

sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio. In particolare, nelle proposte di accordo

presentate ai sensi dell’art. 6, comma 1, Legge n. 3/2012, il debitore può estinguere il debito senza

corresponsione di sanzioni, interessi di mora, nonché sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, comma

1, D.Lgs. n. 46/99. Il pagamento del debito, anche falcidiato, dovrà essere effettuato con le

modalità ed entro il termini individuati nel Decreto di omologazione dell’accordo / piano del

consumatore;

riguarda anche le entrate regionali e degli enti locali, ossia le somme non riscosse a seguito di

provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dagli Enti stessi / Concessionari della riscossione dal

2000 al 2016.

La definizione agevolata non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti

risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio del

7.6.2007 e 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26.5.2014 nonché l’IVA riscossa all’importazione;

recupero di aiuti di Stato;

crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;

multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di

condanna.

In sede di conversione è stata prevista l’esclusione dalla definizione agevolata anche per “le altre

sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai

contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali”.

D.3. COME SI EFFETTUA L'ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

R.3. Il soggetto che intende aderire alla definizione agevolata deve presentare un’apposita

istanza:

entro il 31.3.2017;

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utilizzando l’apposito nuovo modello “DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”,

disponibile sul sito Internet www.gruppoequitalia.it

Il modello va presentato:

direttamente allo sportello dell’Agente della riscossione;

tramite e-mail ordinaria o PEC utilizzando gli specifici indirizzi di posta elettronica (sotto riportati in

tabella). In tal caso, dovrà essere allegata la copia del documento d’identità del soggetto

richiedente la definizione agevolata.

D.4. COME DEVE ESSERE COMPILATO IL MODELLO DI ISTANZA DA1?

R.4. Per quanto riguarda la compilazione si fa presente che:

la prima parte della dichiarazione è riservata all’indicazione dei dati del soggetto che presenta

l’istanza e all'indicazione del domicilio presso in quale essere contattato dell’Agente della

riscossione;

nel modello si devono indicare i dati anagrafici del dichiarante, cioè l’intestatario delle somme

affidate per il recupero all’agente della riscossione per le quali si chiede la definizione;

se il dichiarante è legale rappresentante, titolare, tutore o curatore, oltre ai suoi dati anagrafici,

deve indicare anche quelli della persona, società, ditta, ente o associazione, per cui si chiede la

definizione agevolata;

e indispensabile indicare il domicilio che servirà poi all’agente della riscossione per inviare la

“comunicazione di adesione” in risposta alla dichiarazione presentata. Oltre a barrare una delle

quattro opzioni disponibili, si deve indicare anche il Comune, l’indirizzo completo e i l codice di

avviamento postale;

la compilazione di pagina 1 del prospetto è obbligatoria.

La compilazione di pagina 2 del prospetto del modulo DA1 di Equitalia non è obbligatoria.

Deve essere compilata nel caso in cui si intende aderire alla definizione agevolata per alcuni dei

debiti contenuti nelle cartelle indicate nel prospetto di pagina 1 del modello DA1. Richiamando il

numero progressivo che individua la cartella, nel prospetto si riporta l’identificativo delle somme

affidate all’agente della riscossione delle quali si chiede la definizione.

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Se la definizione riguarda solo alcuni degli Enti presenti in cartella, si dovrà indicare il numero

di ruolo che si trova nella sezione “Dettaglio degli importi dovuti fornito dall’Ente che ha emesso il

ruolo". Se la definizione riguarda solo somme di competenza di uno stesso Ente, si dovrà indicare il

relativo riferimento desumibile alla voce estremi dell’atto nella sezione “Dati identificativi della

cartella”.

Nel modello si devono indicare le modalità di pagamento dell’importo dovuto a titolo di

definizione agevolata, che sarà quantificato e comunicato dall’agente della riscossione.

Si può anche pagare attraverso la domiciliazione bancaria, barrando la relativa casella.

In questo caso, l’agente della riscossione trasmetterà, insieme alla “comunicazione di

adesione”, anche il modulo da usare per l'addebito in conto presso il proprio istituto di credito.

Nel modulo di adesione si deve dichiarare la presenza o meno di giudizi pendenti che

interessano le somme oggetto della dichiarazione di adesione. In caso di giudizi pendenti, è

necessario assumere l'impegno a rinunciarvi.

Il riquadro sulla dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, deve essere

compilato esclusivamente nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione da parte di un legale

rappresentante/titolare/tutore/curatore.

Nel caso in cui il modulo di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata sia

presentato allo sportello da un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il

riquadro della “Delega alla presentazione” con i dati anagrafici di entrambi (delegante e

delegato). Oltre alla presentazione è prevista anche la possibilità di estendere la delega

all’eventuale modifica della dichiarazione nonché ritirare eventuali comunicazioni al riguardo.

In caso di delega, è obbligatorio allegare la copia del documento di identità del soggetto

delegante e del soggetto delegato.

D.5. QUAL È LA PROCEDURA PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE?

R.5. Per quanto riguarda le modalità di pagamento delle somme, è previsto che il 70% di quanto

dovuto va versato nel 2017 e il restante 30% va versato nel 2018.

Il numero massimo di rate è 5, delle quali:

3 dovranno essere pagate nel 2017 (70% dell’importo dovuto);

e 2 nel 2018 (30% dell’importo dovuto).

In particolare è possibile optare per una delle seguenti alternative:

pagamento in un’unica soluzione (versamento del 100% entro luglio 2017);

in 5 rate:

1° rata a luglio 2017 (24% del dovuto);

2° rata a settembre 2017 (23% del dovuto);

3° rata a novembre 2017 (23% del dovuto);

4° rata ad aprile 2018 (15% del dovuto);

5° rata a settembre 2018 (15% del dovuto);

oppure

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se si vuole pagare in 2, 3, 4 rate è necessario indicare uno dei codici della tabella che trova di

seguito e che corrisponde alla soluzione scelta:

D.6. QUANDO LA PROCEDURA SI INTENDE PERFEZIONATA?

R.6. L’art. 6 D.L. 193/2016 non definisce espressamente il momento in cui la definizione agevolata

deve intendersi perfezionata limitandosi a definire le cause di decadenza.

Non risulta , dunque, chiaro, se il momento in cui ci si assuma l’impegno a dare seguito alla

procedura (in caso di accettazione dell’istanza da parte di Equitalia) vada ricondotto alla mera

presentazione del mod. DA1 oppure al momento del pagamento (in soluzione unica o della 1°

rata).

Al riguardo nel corso di Telefisco l’Agenzia delle Entrate ha affermato che:

né la semplice presentazione della dichiarazione;

né il versamento della sola prima rata delle somme dovute

sono sufficienti a perfezionare la definizione.

Infatti, il comma 1 dell’articolo 6 del Dl n. 193/2016 prevede che l’abbattimento delle sanzioni

comprese nei carichi definiti e degli interessi di mora sia condizionato al pagamento integrale:

del capitale

degli interessi compresi

del relativo aggio,

delle spese esecutive

dei diritti di notifica.

Il successivo comma 4 dispone poi che - in caso di mancato, insufficiente o tardivo

versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il

pagamento delle somme dovute - la definizione agevolata è inefficace ed Equitalia

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prosegue l’attività di recupero dell’intero importo dovuto dal debitore a seguito

dell’affidamento del carico, al netto dei versamenti effettuati, che sono acquisiti a titolo

di acconto.

La definizione agevolata, pertanto, è efficace esclusivamente se tutte le somme dovute - e

non soltanto quelle comprese nell’eventuale prima rata - sono tempestivamente versate.

D.7. COME AVVIENE LA RIMODULAZIONE DELLE RATE IN CASO DI PAGAMENTO PARZIALE?

R.7. Secondo l’Agenzia delle Entrate in caso di adesione alla definizione soltanto per alcuni dei

carichi compresi in un precedente piano di dilazione:

è opportuno che il debitore si rechi presso gli sportelli di Equitalia al fine di ottenere l’aggiornamento

dell’importo da versare per le singole rate, al netto dei carichi oggetto di definizione, per i quali – ai

sensi dell’articolo 6, comma 5, del Dln. 193/2016;

le rate in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016 restano sospese fino alla scadenza della

prima o unica rata delle somme dovute per la definizione.

Altro dubbio che si presenta in caso di definizione parziale degli affidamenti, riguarda le modalità

di imputazione delle spese per procedure cautelari ed esecutive (es. fermi amministrativi)

afferenti alla totalità dei carichi, inclusi quelli non definiti. In ipotesi di definizione agevolata di una

pluralità di carichi compresi in una stessa cartella per la quale è stata avviata una procedura di

recupero coattivo, le spese relative a tale procedura vengono imputate ai singoli carichi in

proporzione al rispettivo ammontare.

D.8. IN CASO DI PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO IN CORSO, CON QUOTE DA TRATTENERSI SUGLI STIPENDI NON ANCORA

MATURATI, LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA BLOCCA LA PROSECUZIONE DELLE TRATTENUTE DEL DATORE DI LAVORO?

R.8. Ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del Dl n. 193/2016, a seguito della presentazione della

dichiarazione di adesione l’agente della riscossione non può proseguire le procedure di recupero

coattivo precedentemente avviate, a condizione che:

non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo;

ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione;

ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Pertanto, se, all’atto della presentazione della dichiarazione, il terzo pignorato ha già iniziato

ad effettuare i versamenti ovvero è già stata presentata istanza di assegnazione al giudice, non

ricorrono i presupposti per l’interruzione della procedura esecutiva.

D.9. LE DILAZIONI CONCESSE DOPO IL 24.10.2016 SONO RILEVANTI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA CONDIZIONE DI

ACCESSO RAPPRESENTATA DAL PAGAMENTO DELLE RATE IN SCADENZA ALLA FINE DELL’ANNO SCORSO?

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R.9. Il comma 8 dell’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016 estende la definizione agevolata

anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente il debito in presenza di un piano di

rateazione precedentemente concesso.

L’accesso alla definizione agevolata è subordinato al fatto che:

risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1/10/2016 al 31/12/2016

nel caso di rateazione concessa prima del 24/10/2016.

In caso di rateazione accordata dopo il 24 ottobre 2016, è stato chiesto all’Agenzia delle

Entrate conferma che il debitore non debba pagare le rate scadute nell’ultima parte dell’anno

scorso.

Al riguardo i tecnici dell’Agenzia delle Entrate hanno confermato che l’obbligo di pagamento

delle rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 si riferisce soltanto alle rateizzazioni in

essere alla data di entrata in vigore del Dl n. 193/2016, vale a dire alla data del 24 ottobre 2016.

D.10. QUANTO VERSATO A TITOLO DI SANZIONI VIENE COMPUTATO AI FINI DELL'IMPORTO DOVUTO?

R.10. L’articolo 6 del Dl 193/2016 prevede che ai fini della definizione, possano scomputarsi le

somme già versate sia in virtù di piani di dilazione concessi dall’agente della riscossione, sia

comunque versate dal debitore.

In particolare:

testualmente l’articolo 6 precisa che si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di

capitale e interessi compresi nei carichi affidati;

nei piani di rateazione rilasciati da Equitalia, il “capitale” considera sia imposte sia sanzioni, con la

conseguenza che stante il tenore letterale della norma, vanno scomputate tutte le somme già

versate a titolo di “capitale” e quindi sia per imposte, sia per sanzioni.

E’ stato chiesto quindi all’Agenzia delle Entrate come si calcola l’importo già versato a titolo di

sanzioni sia in ipotesi di dilazione sia in caso di versamenti parziali eseguiti senza un piano di

rateazione

In particolare se risulta corretta interpretazione sopraesposta. In caso contrario, ci si è chiesti

quale sia il criterio di scomputo di quanto versato e ciò sia in ipotesi di dilazione regolare sia in

ipotesi di versamenti parziali eseguiti non sulla base di un piano di rateazione.

Secondo l’Agenzia delle Entrate l’articolo 6, comma 8, lettera a), del Dl n. 193/2016 dispone

espressamente che, ai fini della determinazione delle somme che devono essere versate per

effetto della definizione, si tiene conto unicamente degli importi già versati «a titolo di capitale e

interessi compresi nei carichi affidati», cioè relativi alle sole componenti dell’obbligazione affidata

in carico a Equitalia che abbiano tale natura.

Pertanto, non può essere computato ai predetti fini quanto versato a titolo di sanzioni, che,

come previsto dalla lettera b) del citato comma 8 dell’articolo 6, resta definitivamente acquisito.

Tale principio vale con riferimento a tutti i pagamenti parziali effettuati:

sia in adempimento ad un piano di rateizzazione,

sia genericamente a titolo di acconto.

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L’articolo 6, comma 8, del Dl n. 193/2016, infatti, reca una disciplina che si applica

testualmente a tutti i pagamenti parziali, a prescindere dal titolo per il quale gli stessi sono stati

effettuati.

ISTANZA MODELLO DA1

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PRASSI DELLA SETTIMANA

LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione n. 18/E del 14 Febbraio 2017

L'Agenzia chiarisce che, in base alla classificazione

merceologica effettuata dalla competente

Agenzia delle Dogane, l'aliquota del 5% di cui al n.

1-bis della Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 633, è applicabile anche a

basilico, rosmarino e salvia surgelati, anche con

aggiunta di olio, nonché ad origano a rametti o

sgranato.

Risoluzione n. 19/E del 14 Febbraio 2017

L'Agenzia fornisce alcuni chiarimenti

sull'ammissibilità di costi sostenuti da un'impresa per

l'acquisto di un lotto che comprende brevetti,

marchi e disegni derivanti dal fallimento di un'altra

società, ai fini del riconoscimento del credito

d'imposta in ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 Dl

145/2013 (legge di conversione n. 9/2014). Con

l'occasione vengono individuati anche i corretti

criteri per quantificare il valore dei singoli beni

immateriali ricompresi nel lotto di acquisto. Inoltre, si

precisa che i costi sostenuti dalla società cedente

fallita non entreranno a far parte del calcolo della

media degli investimenti previsto per determinare la

misura del credito d'imposta in R& S.

Risoluzione n. 20/E del 15 Febbraio 2017

L'Agenzia istituisce la causale contributo EBLE (Ente

Bilaterale del Terziario EBILTER) per la riscossione,

tramite modello F24, dei contributi da destinare al

finanziamento dell'Ente Bilaterale del Terziario