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Convegno “LA LUMACA E LA CHIOCCIOLA” Pavia, Collegio Ghislieri, 18 novembre 2010 Comunicazioni elettroniche tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni Avv. Carmelo Giurdanella Avv. Elio Guarnaccia giovedì 18 novembre 2010

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Convegno “LA LUMACA E LA CHIOCCIOLA”Pavia, Collegio Ghislieri, 18 novembre 2010

Comunicazioni elettroniche tra cittadini,

imprese e pubbliche amministrazioni

Avv. Carmelo Giurdanella Avv. Elio Guarnaccia

giovedì 18 novembre 2010

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Finalità e Contenuti

giovedì 18 novembre 2010

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1. Istanze, dichiarazioni, partecipazione al procedimento, accesso

2. Servizi pubblici

3. Reperibilità ed uso di dati e informazioni pubbliche

giovedì 18 novembre 2010

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Istanze e Procedimento

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Istanze e procedimento: le norme

Art. 38 T.U.D.A., art. 65 comma 1 CAD Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze

- firma digitale- CIE o CNS- PEC ex art. 16-bis L. n. 2/2009 = CEC-PAC

Art. 65 comma 2 CADLe istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su sito secondo le modalita' previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento; resta salva la facolta' della pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui e' necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale.

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Istanze e procedimento: le norme

Articolo 57 CAD - Moduli e formulari1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorieta'.2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari

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Istanze e procedimento: le norme

Articolo 4 CAD - Procedimento amministrativo2. Ogni atto e documento puo' essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa

Articolo 41 CAD - Procedimento e fascicolo informatico2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento puo' raccogliere in un fascicolo informatico gli atti del procedimento;

all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 241/90, comunica agli interessati le modalita' per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge.

2-bis. Il fascicolo informatico e' realizzato garantendo la possibilita' di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento.

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Istanze e procedimento

quali strumenti informatici?

Tiriamo le somme:

- firma digitale, anche senza PEC- CIE e CNS- CEC-PAC, ma non PEC- moduli e formulari, tramite sito web della PA- fascicolo informatico- strumenti imposti per ciascun procedimento

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Servizi pubblici

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Servizi pubblici on line: le norme

Articolo 7 - Qualità dei servizi resi- riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi- preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese

Articolo 8 - Alfabetizzazione informatica dei cittadini- lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle PA

Articolo 63 - Organizzazione e finalità dei servizi in rete- Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete, garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente.

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Servizi pubblici on lineIpotesi di legge per i cittadini

Articolo 5 CAD, pagamenti con modalità informatichele pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Articolo 9 - Partecipazione democratica elettronicaLo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili

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Servizi pubblici on line: quali strumenti?

Articolo 64 - Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

1. La carta d'identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'autenticazione informatica.

2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purchè tali strumenti consentano di accertare l'identità del soggetto che richiede l'accesso. E' fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2009, a decorrere dalla quale non e' piu' consentito l'accesso con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.

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Servizi pubblici on lineIpotesi di legge per le imprese

Articolo 11 CAD Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, il quale contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa.

Il Registro fornisce il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.

Articolo 10 CADSportello unico per le attività produttive ex Dpr n. 447/1998, eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica.

Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze, dichiarazioni e ogni altro atto in via telematica, e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

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Dati e informazioni

della PAgiovedì 18 novembre 2010

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Disponibilità dei dati: le norme

Articolo 50, CADDisponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni

I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati

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Disponibilità dei dati: quali strumenti?

Articolo 52 CAD - Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto

Articolo 60 - Base di dati di interesse nazionalel'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni … è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni per l'esercizio delle proprie funzioni

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Disponibilità dei dati:un bell’esempio

Articolo 57 bis CADIndice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni

nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti, gli indirizzi di posta elettronica.

La realizzazione e la gestione dell'indice e' affidato al CNIPA

Il CNIPA rilascia l’elenco in formato .csv, sotto licenza IODL 1.0

gli sviluppatori di “Mobnotes”, App per iPhone e Android, lo riusano

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Tutela

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Art. 3 CAD

Articolo 3 Diritto all'uso delle tecnologie

1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice.

1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.

1-ter. Le controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

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Natura giuridica della posizione soggettiva

(Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, 30 gennaio 2006)Il “diritto” in questione ha la consistenza di una posizione giuridica soggettiva tutelata in sé, ancorché priva di immediati contenuti sostanziali e ciò al commendevole fine di incentivare, con il supporto giurisdizionale, tali modalità di comunicazione.

Come è noto, l’ordinamento amministrativo conosce altre situazioni soggettive in cui è attribuita tutela ad una posizione che può apparire priva di contenuti direttamente sostanziali. Si pensi al diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 6/2006“Situazioni soggettive che, più che fornire utilità finali risultano caratterizzate per il fatto di offrire al titolare dell’interesse poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante (diritti o interessi)”

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Art. 3 CAD, dopo il D.Lgs. 104/10

Articolo 3 Diritto all'uso delle tecnologie

1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice.

1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.

1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

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Art. 3 CAD, dopo il secondo correttivo

Articolo 3 Diritto all'uso delle tecnologie

1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente codice.

Estensione alle società a capitale pubblico

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Art. 3 CAD, dopo il secondo correttivo

Articolo 3 Diritto all'uso delle tecnologie

1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.

(Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, 30 gennaio 2006)“Appare limitativo condizionare l’applicabilità dell’art. 3 alle Regioni alla circostanza che sussistano “risorse tecnologiche disponibili”.

Estensione a Regioni ed Enti Locali

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Questioni irrisolte

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Azionabilità non limitata alle comunicazioni

(Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, 30 gennaio 2006)“Qualche perplessità suscita l’ulteriore limite oggettivo che prevede l’azionabilità del diritto all’uso delle tecnologie nei soli aspetti concernenti la comunicazione e non, in una visione più ampia, all’intero spettro dei rapporti tra cittadino-impresa e amministrazione a partire dall’avvio del procedimento, passando per i momenti partecipativi, fino all’accesso agli atti.”

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Obbligo procedimentale preventivo

norma che imponga a tutte le P.A. di indicare, non solo nella comunicazione di avvio del procedimento (art. 41, comma 2, CAD) ma con apposito regolamento, uno o più strumenti di comunicazione telematica a distanza per ogni procedimento amministrativo di sua competenza, sul modello dell'art. 2, legge n. 241/90 sulla conclusione del procedimento

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Rito processuale speciale

Il rito processuale, in mancanza di espressa previsione, va individuato volta per volta, a seconda delle esigenze di chi assume leso il proprio diritto all’uso delle tecnologie.

- giurisdizione generale di legittimità, con sosp. cautelare- rito abbreviato per gli appalti pubblici- rito avverso il silenzio- rito per l’accesso

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Avv. Carmelo Giurdanella

Avv. Elio Guarnaccia

giovedì 18 novembre 2010