20
CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE, DETTA MUTUANTE, CONSEGNA ALL'ALTRA PARTE, DETTA MUTUATARIO UNA QUANTITà DI DENARO O ALTRE COSE FUNGIBILI IL MUTUO IL MUTUO Art. 1813- 1822 Contratto di prestito di consumo Tra i più antichi contratti di finanziamento Praticato da: Banche e istituti di credito Soggetti privati

CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE, DETTA MUTUANTE, CONSEGNA ALL'ALTRA PARTE, DETTA MUTUATARIO

Embed Size (px)

DESCRIPTION

IL MUTUO. CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE, DETTA MUTUANTE, CONSEGNA ALL'ALTRA PARTE, DETTA MUTUATARIO UNA QUANTITà DI DENARO O ALTRE COSE FUNGIBILI. Art. 1813- 1822. Contratto di prestito di consumo. Tra i più antichi contratti di finanziamento. Praticato da: - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE,  DETTA  MUTUANTE,  CONSEGNA ALL'ALTRA PARTE,  DETTA MUTUATARIO

CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE,

DETTA MUTUANTE,

CONSEGNA ALL'ALTRA PARTE,

DETTA MUTUATARIO

UNA QUANTITà DI DENARO O ALTRE

COSE FUNGIBILI

IL MUTUOIL MUTUO

Art. 1813- 1822

Contratto di prestito di consumo

Tra i più antichi contratti di finanziamento

Praticato da: Banche e istituti di credito

Soggetti privati

Page 2: CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE,  DETTA  MUTUANTE,  CONSEGNA ALL'ALTRA PARTE,  DETTA MUTUATARIO

PARTI COINVOLTEPARTI COINVOLTE

l'oggetto prevalente è il denaro, più raro l'impiego di altre cose fungibili

“il mutuante consegna al mutuatario una determinata quantità di denaro o di

altre cose fungibili, e il mutuatario si obbliga a restituire

altrettante cose della stessa specie e quantità”

Page 3: CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE,  DETTA  MUTUANTE,  CONSEGNA ALL'ALTRA PARTE,  DETTA MUTUATARIO

REALE

NATURALMENTEONEROSO

UNILATERALE

EFFETTI REALI

FORMA LIBERA

DURATA

Le uniche obbligazioni sono a carico del mutuatario

Il denaro o l'oggetto fungibile diventano di proprietà del mutuatario

Non esistono particolari forme per la stipulazione

Durata per un periodo di tempo considerevole

CARATTERISTICHE del CARATTERISTICHE del CONTRATTOCONTRATTO

Page 4: CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE,  DETTA  MUTUANTE,  CONSEGNA ALL'ALTRA PARTE,  DETTA MUTUATARIO

Il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna dell'oggetto:

Denaro

Oggetti fungibili

PERFEZIONAMENTO PERFEZIONAMENTO del CONTRATTOdel CONTRATTO

Può essere consegnato in contanti o

utilizzando un metodo alternativo quale

assegno o accredito bancario

Page 5: CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE,  DETTA  MUTUANTE,  CONSEGNA ALL'ALTRA PARTE,  DETTA MUTUATARIO

PROMESSA di PROMESSA di MUTUOMUTUO

Art. 1822

Il MUTUANTE Può RIFIUTARE L’ADEMPIMENTO

DELLA SUA OBBLIGAZIONE SE LE CONDIZIONI

PATRIMONIALI DELL’ALTRO CONTRAENTE SONO

MUTATE TANTO DA RENDERE DIFFICILE LA

RESTITUZIONE

Se l’inadempimento non ha motivazione il mutuante risarcirà i

danni

Page 6: CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE,  DETTA  MUTUANTE,  CONSEGNA ALL'ALTRA PARTE,  DETTA MUTUATARIO

ONERE della ONERE della PROVAPROVA

 L’ONERE DELLA PROVA CONSISTE NEL PORRE A

CARICO DELLA PARTE CHE ALLEGA UN FATTO A SÉ

FAVOREVOLE, IL DOVERE DI DARNE PROVA

DELL’ESISTENZA.

Art. 2697, 1° comma,

c.c.

Page 7: CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE,  DETTA  MUTUANTE,  CONSEGNA ALL'ALTRA PARTE,  DETTA MUTUATARIO

ONEROSO

GRATUITO

Il mutuo puo essere

ONEROSITà e ONEROSITà e GRATUITà GRATUITà

Art. 1815

Page 8: CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE,  DETTA  MUTUANTE,  CONSEGNA ALL'ALTRA PARTE,  DETTA MUTUATARIO

Art. 644 codice penale“il prestito ad interessi usurai costituisce

reato”

INTERESSI INTERESSI USURAIUSURAI

Art. 1815GLI INTERESSI PATTUITI SONO

CONSIDERATI USURAI QUANDO SONO

FORTEMENTE SUPERIORI AL TASSO

LEGALE

Per determinare il tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni e remunerazioni collegate all'erogazione del credito.

Page 9: CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE,  DETTA  MUTUANTE,  CONSEGNA ALL'ALTRA PARTE,  DETTA MUTUATARIO

OBBLIGAZIONI del OBBLIGAZIONI del MUTUATARIOMUTUATARIO

Page 10: CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE,  DETTA  MUTUANTE,  CONSEGNA ALL'ALTRA PARTE,  DETTA MUTUATARIO

FORMA del FORMA del CONTRATTOCONTRATTO

Non esistono particolari forme per la stipulazione

È buona regola stipulare il contratto per iscritto

Il mutuo bancario richiede la forma scritta ad substantiam

Page 11: CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE,  DETTA  MUTUANTE,  CONSEGNA ALL'ALTRA PARTE,  DETTA MUTUATARIO

Oltre all'obbligo di restituire il denaro il mutuatario avrà l'obbligo di

realizzare lo scopo prefissato per il quale ha richiesto il mutuo

MUTUO di MUTUO di SCOPOSCOPO

CARATTERIZZATO DAL FATTO CHE LA DETERMINATA SOMMA DI

DENARO O ALTRA COSA FUNGIBILE è NECESSARIA AL

RAGGIUNGIMENTO DI UNA DETERMINATA FINALITà

Page 12: CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE,  DETTA  MUTUANTE,  CONSEGNA ALL'ALTRA PARTE,  DETTA MUTUATARIO

IL CASOIL CASO

Corte di appello di Napoli, Sez. III, 6 Novembre 2007

Presidente Pumpo – Est. Di Ruggiero – C.G c. B.S.A

LA MASSIMALA MASSIMA

Colui il quale, affermando di avere dato a mutuo una somma di denaro al convenuto, ne domandi la restituzione, non può limitarsi a dimostrare l'avvenuto pagamento, ma ha l'onere di provare altresì il titolo in base al quale il suddetto pagamento sia avvenuto.

Page 13: CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE,  DETTA  MUTUANTE,  CONSEGNA ALL'ALTRA PARTE,  DETTA MUTUATARIO

ILFATTOILFATTO

A dichiarava di aver concesso in mutuo a B una somma di denaro, (come da dichiarazione sottoscritta da parte del mutuatario), e di non aver ricevuto tale somma nonostante un lungo periodo trascorso, richiedendo la restituzione dell'importo a

suo favore

il giudice di primo grado accoglieva la domanda di A e condannava B a pagare la somma di denaro dovuta oltre gli interessi legali e spese processuali.

B ricorreva in appello, ribadendo le eccezioni sollevate in primo grado e l'infondatezza della domanda fondata da A, chiedendo il difetto di legittimazione attiva di A e l'insussistenza di qualsiasi obbligazione con rigetto della domanda

introduttiva.

A ha resistito chiedendone il rigetto

Page 14: CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE,  DETTA  MUTUANTE,  CONSEGNA ALL'ALTRA PARTE,  DETTA MUTUATARIO

MOTIVI della MOTIVI della RICHIESTA di RICHIESTA di

APPELLOAPPELLOL’appello va accolto in quanto risulta fondata la censura relativa al difetto di

legittimazione attiva di A.

La datio di una somma non vale a fondare la richiesta di restituzione, nel caso in cui ammessa la ricezione,

l'accipiente contesti il titolo della consegna e correlativamente l'obbligo di restituzione

UNA SOMMA DI DENARO PUÒ ESSERE CONSEGNATA PER VARIE RAGIONI, LA CONTESTAZIONE AD OPERA DELL'ACCIPIENS IMPONE, ALL'ATTORE IN

RESTITUZIONE DI DIMOSTRARE PER INTERO IL FATTO COSTITUTIVO DELLA SUA PRETESA; ONERE CHE SI ESTENDE ALLA PROVA DI UN TITOLO GIURIDICO

IMPLICANTE. LA DEDUZIONE DI UN DIVERSO TITOLO, AD OPERA DEL CONVENUTO NON CONFIGURANDOSI COME ECCEZIONE IN SENSO SOSTANZIALE, NON VALE AD

INVERTIRE L'ONERE DELLA PROVA.

Page 15: CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE,  DETTA  MUTUANTE,  CONSEGNA ALL'ALTRA PARTE,  DETTA MUTUATARIO

I PRECEDENTII PRECEDENTI

CASSAZIONE 9209/2001

“L'ATTORE CHE CHIEDA LA RESTITUZIONE DI UNA SOMMA DI DENARO, AFFERMANDO DI AVERLA DATA A MUTUO, È TENUTO A DARE LA PROVA OLTRE CHE DELL'AVVENUTA CONSEGNA DEL DENARO, ANCHE CHE QUESTA SIA STATA EFFETTUATA PER UN TITOLO CHE NE IMPORTI L'OBBLIGO DI RESTITUZIONE, CON LA CONSEGUENZA CHE L'ONERE DELLA PROVA PUÒ DIRSI ADEMPIUTO SOLO QUANDO RISULTI ACCERTATI ENTRAMBI GLI ELEMENTI DEL FATTO COSTITUTIVO DELLA PRETESA, SENZA CHE LA CONTESTAZIONE DEL CONVENUTO, IL QUALE RICONOSCENDO DI AVER RICEVUTO LA SOMMA DEDUCA UNA DIVERSA RAGIONE DELLA SUA DAZIONE, CONFIGURI UN'ECCEZIONE IN SENSO SOSTANZIALE, TALE DA INVESTIRE L'ONERE DELLA DETTA PROVA”

Page 16: CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE,  DETTA  MUTUANTE,  CONSEGNA ALL'ALTRA PARTE,  DETTA MUTUATARIO

MOTIVI della DECISIONEMOTIVI della DECISIONE

A ha si fornito la prova dell'avvenuta consegna del denaro a B, ma non ha dimostrato il titolo in base al quale detta consegna è stata effettuata.

La consegna del denaro può essere effettuata per vari motivi e generalmente “solvendi causa” e, nell'ipotesi in cui sia dedotta un diverso motivo è necessario

fornire la relativa prova

B riconosce di aver ricevuto una somma di denaro da A, ma resta fermo l'onere probatorio a carico di A circa i fatti costitutivi dell'invocato diritto.

Page 17: CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE,  DETTA  MUTUANTE,  CONSEGNA ALL'ALTRA PARTE,  DETTA MUTUATARIO

La dichiarazione firmata da B risulta compilata su carta intestata della società, senza fare menzione che il prestito fu effettuato da A.

L'unico elemento di prova fornito da A è costituito unicamente dalla produzione di tale dichiarazione, MA il solo possesso non legittima la

richiesta di restituzione della somma da parte di A

NON deve essere B a fornire la prova, ma spetta ad A dimostrare di essere creditore di B e quindi aver consegnato personalmente a B l'importo riportato nella dichiarazione in oggetto e non per conto della società

L'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte su cui grava l'onere della stessa,

determinando in tal modo il rigetto della relativa richiesta formulata in giudizio.

Page 18: CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE,  DETTA  MUTUANTE,  CONSEGNA ALL'ALTRA PARTE,  DETTA MUTUATARIO

DECISIONEDECISIONE

L'IMPUGNATA SENTENZA VA RIFORMATA, CON

CONSEGUENTE RIGETTO DELLA DOMANDA PROPOSTA DA A.

(RICHIESTA DI RESTITUZIONE DI UNA SOMMA DI DENARO)

LA RIFORMA DELLA SENTENZA TRAVOLGE ANCHE IL CAPO

RELATIVO ALLE SPESE

Page 19: CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE,  DETTA  MUTUANTE,  CONSEGNA ALL'ALTRA PARTE,  DETTA MUTUATARIO

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO

Ha così deciso:- rigetta la domanda proposta da A - condanna A al pagamento, in favore di B, delle spese del doppio grado

QUINDI CONSIDERATO L'ESITO COMPLESSIVO DELLA LITE, OSSIA IL RIGETTO DELLA DOMANDA DI A E CONSEGUENTEMENTE L'ACCOGLIMENTO

DELL'APPELLO PROPOSTO DA B, A VA CONDANNATO ALLE SPESE DI DOPPIO GRADO, IN VIRTÙ DEL

PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA, IN FAVORE DI B

Page 20: CONTRATTO CON IL QUALE UNA PARTE,  DETTA  MUTUANTE,  CONSEGNA ALL'ALTRA PARTE,  DETTA MUTUATARIO

Il mutuo è il contratto con il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre

cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità

QUADRO QUADRO NORMATIVONORMATIVO

1) Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

2) Chi eccepisce l' inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve

provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

Art. 2697 c.c. ONERE DELLA

PROVA

Art.1813c.c IL MUTUO NOZIONE