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Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010Relatore Dott. Roberto Frascinelli
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Il MODELLO di Organizzazione, Il MODELLO di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. Gestione e Controllo ex D.Lgs.
231/2001231/2001
D.Lgs. 231/2001:D.Lgs. 231/2001:Da novità normativa a strumento gestionale Da novità normativa a strumento gestionale Torino, 25 marzo 2010 – Torino IncontraTorino, 25 marzo 2010 – Torino Incontra
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010Relatore Dott. Roberto Frascinelli
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Controllo nelle società per azioni (non quotate)Controllo nelle società per azioni (non quotate)
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE GENERALE
SOCIETÀ DI REVISIONE
COLLEGIO SINDACALE
CONTROLLO INTERNO
ATTIVITÀ AZIENDALE STRUTTURA PER AREE
FLUSSO INFORMATIVO
FLUSSO INFORMATIVO
OdV(in funzione del D.Lgs. 231/2001)
FLUSSO INFORMATIVO
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Il Modello Organizzativo e la responsabilità Il Modello Organizzativo e la responsabilità amministrativa dell’Enteamministrativa dell’Ente
Accertamentodel reato
Il reato è previsto dal D.Lgs. 231
SI
NO
Possibile responsabilità dell’Ente
Azione Penale solo a carico dell’individuo
Accertamento vantaggio o interesse per l’Ente
Il procedimento termina senza
conseguenze per la società
Il Modello è giudicato adeguato
SI
NO
Applicazione sanzioni a
carico dell’Ente
SI
NO
Termina l’azione a carico dell’Ente
Accertamento dell’esistenza di un
Modello Organizzativo
SI
NO
Applicazione sanzioni a carico
dell’Ente
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FARE IMPRESAFARE IMPRESA
L’importanza del “MODO DI FARE IMPRESA” riguarda le esperienze maturate, la filosofia aziendale, il rapporto con l’ambiente esterno, tutte qualità di ordine generale, non attribuibili ad un singolo soggetto e che concorrono a qualificare l’azienda.
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010Relatore Dott. Roberto Frascinelli
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Con la riforma del DIRITTO SOCIETARIO vengono previsti – per AMMINISTRATORI e ORGANI DI CONTROLLO – nuovi DOVERI e RESPONSABILITÀ, tra i quali fugurano l’OBBLIGO di valutare l’ADEGUATEZZA dell’assetto ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO e CONTABILE della SOCIETÀ, nonché di vigilare sul rispetto del principio di CORRETTA AMMINISTRAZIONE.
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010Relatore Dott. Roberto Frascinelli
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Il C.d.A. è tenuto a definire le linee di indirizzo del sistema di controllo interno affinchè i principali rischi siano correttamente identificati nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando i criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell’impresa.
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L’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative sono finalizzate, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione e gestione dei rischi, ad una conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi aziendali.
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Il paradigma degli “assetti organizzativi adeguati” è il presupposto della organizzazione Il paradigma degli “assetti organizzativi adeguati” è il presupposto della organizzazione interna dell’impresa.interna dell’impresa.
ADEGUATO ASSETTOADEGUATO ASSETTO
ORGANIZZATIVO:Si intende la presenza di un idoneo e dettagliato organigramma della
società con l’indicazione delle funzioni, dei poteri e delle deleghe di firma.
Infatti solo in presenza di individuare con chiarezza e precisione le linee di responsabilità può definirsi ADEGUATO l’ASSETTO.
AMMINISTRATIVOSono i processi formalizzati ovvero le PROCEDURE volte ad
assicurare il corretto ed ordinato svolgimento delle attività aziendali e delle sue singole fasi.
CONTABILEÈ rappresentato da un efficiente sistema di rilevazione contabile, della
redazione di budget o piani previsionali da un controllo periodico di concordanza tra saldi bancari e operativi e saldi contabili.
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GLI OBIETTIVI COMUNI DI OGNI IMPRESA SONO GLI OBIETTIVI COMUNI DI OGNI IMPRESA SONO RICONDUCIBILIRICONDUCIBILI
1) OBIETTIVO DI ECONOMICITÀ: mantenimento delle condizioni di efficaci a ed efficienza della gestione:- Capacità di remunerare i fattori produttivi;
- Salvaguardia del Patrimonio aziendale.
2) OBIETTIVO DELLA ATTENDIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI: - Comunicazione di informazioni attendibili e tempestive (bilancio) e sistema di controllo della
gestione.- Il sistema di informazione e comunicazione permettela raccolta e lo scambio delle informazioni necessariealla gestione e al controllo.
3) OBIETTIVO DI CONFORMITÀ: osservanza delle norme e dei regolamenti che caratterizzano il settore in cui opera l’impresa.
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IL CODICE ETICOIL CODICE ETICO
Il CODICE ETICO può definirsi come un insieme di diritti e dei doveri morali di ciascun soggetto che partecipa all’organizzazione aziendale.
Il CODICE ETICO definisce la responsabilità ETICO-SOCIALE dell’impresa.
Il CODICE ETICO costituisce la base dell’ETICA dell’impresa nel riconosciuto ruolo dell’impresa sia nell’ambito del contesto sociale sia per lo sviluppo della società civile.
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IL CODICE ETICOIL CODICE ETICO
Il CODICE ETICO ha come finalità di perseguire un ambiente aziendale che orienti tutti i soggetti a vario titolo partecipi ad assumere una posizione non “insofferente” ma “osservante” nei riguardi delle leggi affinché l’azienda persegua i valori della legalità e del civismo.
Il CODICE ETICO deve contenere il richiamo:
- ai principi etici generali;
- agli “standards” etici di comportamento, riassumibili nei: Principi di legalità; Equità ed eguaglianza; Tutela della persona; Principio di diligenza, trasparenza, onestà, riservatezza, imparzialità, tutela ambientale,
protezione della salute;
- al sistema sanzionatorio in caso di sua violazione;
- al sistema di monitoraggio circa l’effettiva attuazione dei principi, le segnalazioni in merito alle violazioni.
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IL CODICE ETICOIL CODICE ETICO
Esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai collaboratori della Società, siano essi amministratori o dipendenti.
Il Codice Etico definisce le linee guida e le norme alle quali attenersi per il rispetto dei principi generali e per prevenire il rischio di comportamenti non etici.
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Il D.Lgs 231/2001Il D.Lgs 231/2001
In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche.
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Il D.Lgs 231/2001Il D.Lgs 231/2001
Il Decreto, relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per reati elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:
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Il D.Lgs 231/2001Il D.Lgs 231/2001
da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza di amministrazione o di direzione degli Enti stessi, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero
da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.
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Il D.Lgs 231/2001Il D.Lgs 231/2001
Il sistema sanzionatorio è rappresentato da sanzioni pecuniarie e da misure interdittive, (quali, ad esempio, la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività e da sanzioni accessorie quali: l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi).
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010Relatore Dott. Roberto Frascinelli
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Il D.Lgs 231/2001Il D.Lgs 231/2001
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (TU sulla Sicurezza) trova compimento un processo di rinnovamento normativo, avviato con l’emanazione della L. 231/2001 (istitutiva della responsabilità amministrativa delle società e degli enti), proseguito con il D.Lgs 6/2003 di riforma del diritto societario, e integrato dalla legge n. 123/007 (legge delega per la sicurezza), destinato ad incidere profondamente sulla cultura L’intento del legislatore quando ha emanato il D.Lgs. 231/2001, atteso il carattere di forte innovamento, è stato quello di concentrare le ipotesi criminose in 14 fattispecie: oggi sono contemplate più di 65 ipotesi delittuose.
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L’ADOZIONE DEL MODELLOL’ADOZIONE DEL MODELLO
L’Adozione del Modello è da considerarsi come un incentivo teso ad una più efficiente riorganizzazione interna dell’Ente con l’ulteriore obiettivo di miglioramento della GOVERNANCE e di VIGILANZA della GESTIONE.
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010Relatore Dott. Roberto Frascinelli
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Il Modello è da intendersi un sotto-sistema di controllo interno, specificamente indirizzato al raggiungimento di alcuni particolari obiettivi di conformità ovvero alla prevenzione di alcuni comportamenti e condotte che potrebbero configurare ipotesi di reato e con riferimento ai reati tassativamente elencati dal legislatore.
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010Relatore Dott. Roberto Frascinelli
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Il Modello ha il massimo beneficio nelle
connessioni con i sistemi di controllo interno già
operativi, in quanto la norma non richiede di
sviluppare nuovi sistemi di gestione degli
specifici rischi, ma deve essere modulato sulle
procedure esistenti evitando così
sovrapposizioni costose.
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Il MODELLO ORGANIZZATIVO richiede:
• Il Codice Etico (di comportamento);• L’elenco dei reati - presupposto rilevanti per l’azienda;• L’individuazione dei rischi di reato derivanti dalla gestione aziendale;• La mappatura dei processi e delle attività sensibili, con graduazione
degli stessi;• La specificazione, per ciascun processo e attività sensibile oggetto di
rilevazione, dei rischi di reati e del loro grado di priorità;• La redazione di un sistema di protocolli relativi ai diversi processi
sensibili individuati nell’attività di mappatura, atti a prevenire efficacemente le possibilità do commissione di illeciti;
• L’attribuzione di responsabilità organizzativa e di riferimenti funzionali ai processi e alle attività sensibili;
• La definizione di flussi informativi, di indicatori, di segnalazioni, atti ad evidenziare, in ottica preventiva i rischi di reato;
• La predisposizione di un sistema disciplinare;• Il piano dell’attività formativa del personale, distinto secondo livelli e
competenze;• La definizione delle modalità di comunicazione del Modello
Organizzativo;• Le modalità di revisione del Modello Organizzativo.
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010Relatore Dott. Roberto Frascinelli
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I PRESUPPOSTI DELLA I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ RESPONSABILITÀ
A) Commissione di un reato;
B) Il reato è stato commesso nell’interesse o a vantaggio della società;
C) L’autore materiale del reato deve avere una relazione qualificata con la società.
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010Relatore Dott. Roberto Frascinelli
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IDONEITÀ IDONEITÀ
Il MODELLO per essere considerato IDONEO deve riportare:
- Gli esiti della analisi dei RISCHI in grado di individuare le
attività dell’ente che possano dare luogo alla commissione
dei reati;
- L’indicazione delle contromisure che riguardano le
modalità di svolgimento dell’attività e il controllo che deve
essere attuato dall’OdV;
- Deve prevedere obblighi di informazione e un sistema
disciplinare in grado di sanzionare il mancato rispetto delle
misure organizzative.
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010Relatore Dott. Roberto Frascinelli
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Il C.d.A. è tenuto a definire le linee di indirizzo del sistema di controllo interno affinché i principali rischi siano correttamente identificati nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando i criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell’impresa.
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010Relatore Dott. Roberto Frascinelli
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHILA VALUTAZIONE DEI RISCHI
I RISCHI hanno diversa natura ma il comune denominatore è di costituire un DANNO ECONOMICO a carico dell’azienda qualora dovessero verificarsi.
Atteso che il rischio costituisce un ineludibile elemento sempre presente nell’ambito della attività di impresa, la sua gestione risulta un fattore indispensabile affinché, con ragionevolezza, si perseguano i fini aziendali.
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010Relatore Dott. Roberto Frascinelli
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I RISCHII RISCHI
Il rischio inerente è tutto ciò che potrebbe, in via teorica, impedire all’azienda di conseguire i suoi traguardi, ipotizzando che il sistema di controllo non sia operativo (cause o minacce latenti).
Il rischio residuo è la conseguenza delle minacce/vulnerabilità che riescono a superare il sistema di controllo interno (effetti sugli obiettivi).
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010Relatore Dott. Roberto Frascinelli
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IL CONCETTO DI ERROREIL CONCETTO DI ERRORE
IL CONCETTO DI ERRORE: gli errori sono inesattezze od omissioni di valori o di informazioni qualitative di natura NON INTENZIONALE.
IL CONCETTO DI FRODE: le frodi si riferiscono invece a inesattezze di natura INTENZIONALE.
La differenza principale tra errore e frode consiste nella intenzionalità.
IL CONCETTO DI SIGNIFICATIVITÀ: è l’ampiezza di una omissione o di un errore contenuto nelle informazioni (contabili), a causa della quale, alla luce delle circostanze, diventa probabile che il giudizio di una persona ragionevole che si affida a tali informazioni cambierebbe o sarebbe influenzato dall’omissione o errore.
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010Relatore Dott. Roberto Frascinelli
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IL CONCETTO DI ERROREIL CONCETTO DI ERRORE
IL CONCETTO DI EVIDENZA: è costituita dai dati contabili e da tutte le informazioni probatorie a supporto dei valori iscritti in bilancio.
L’evidenza sufficiente e adeguata deve essere ottenuta mediante indagine, osservazione, ricerche e conferme per ottenere una base ragionevole per emettere un parere professionale sul bilancio in esame.
L’EVIDENZA si verifica, a seconda dei casi, con:• l’esame fisico;• i ricalcoli;• l’esame della documentazione;• le conferme;• le verifiche di coerenza;• i colloqui con le maestranze o con i managers;• l’osservazione.
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010Relatore Dott. Roberto Frascinelli
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I RISCHII RISCHI
La definizione del MODELLO efficace ed efficiente deve originarsi da un accurato processo di RISK MANAGEMENT.L’ATTIVITÀ DI RISK MANAGEMENT come attività di gestione consiste nel MONITORAGGIO CONTINUO, dei RISCHI AZIENDALI relativi alla attività.LIMITE: detta ATTIVITÀ è ancora percepita come centro di costo non associabile a un percettibile profitto.
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010Relatore Dott. Roberto Frascinelli
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Il D.Lgs 231/2001 introducendo la previsione della responsabilità amministrativa delle società con un sistema sanzionatorio estremamente severo (pene patrimoniali e sanzioni interdittive) enfatizza il concetto di RISCHIO ACCETTABILE che diventa il fattore primario per la determinazione dei limiti (sia quantificativi che qualitativi) delle misure di prevenzione da introdurre nel sistema dei controlli per evitare la commissione dei reati previsti dal Decreto.
La responsabilità amministrativa esprime il rischio di organizzazione e la legge presume che detto rischio possa essere efficacemente affrontato attraverso i MODELLI Organizzativi adeguati.
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010Relatore Dott. Roberto Frascinelli
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IDENTIFICAZIONE DEI RISCHIIDENTIFICAZIONE DEI RISCHIOBIETTIVI
IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI “ASSOLUTI O INERENTI”
SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
SELEZIONE DEI “RISCHI RESIDUI”
ACCETTABILI?PIANI CORRETTIVI TRASFERIMENTO A TERZI
ACCETTAZIONE E CONSAPEVOLEZZA
NO NO
SI
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010Relatore Dott. Roberto Frascinelli
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NOZIONE DI RISCHIO ACCETTABILENOZIONE DI RISCHIO ACCETTABILE
Permette la determinazione del limite quantitativo / qualitativo delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati.
IL RISCHIO ACCETTABILE è tale finché i controlli aggiuntivi non pesano economicamente più della risorsa da proteggere e finché si riesce ad istituire o implementare un sistema di prevenzione efficace ed efficiente tale cioè da non poter essere aggirato se non intenzionalmente. Deve essere in grado di:
• Escludere che qualunque soggetto operante all’interno della Escludere che qualunque soggetto operante all’interno della società possa giustificare la propria condotta adducendo società possa giustificare la propria condotta adducendo l’ignoranza delle direttive aziendali;l’ignoranza delle direttive aziendali;
• Evitare che il reato possa essere causato dall’errore umano Evitare che il reato possa essere causato dall’errore umano nella valutazione delle direttive aziendali.nella valutazione delle direttive aziendali.
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Il controllo internoIl controllo interno
L’affidabilità del sistema di controllo interno dipende
dall’ESISTENZA di procedure appropriate;
dall’ESECUZIONE delle procedure delle persone
appropriate;
dalla CORRETTA APPLICAZIONE delle stesse.
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010Relatore Dott. Roberto Frascinelli
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Il controllo internoIl controllo interno
Devono essere sottoposti a controllo:
i dati di ingresso;
l’elaborazione dei dati;
i risultati ottenuti.
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010Relatore Dott. Roberto Frascinelli
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SISTEMA DI CONTROLLO INTERNOSISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
Nelle definizioni più moderne, l’accento è posto sempre più sull’esigenza di collegare la funzione di controllo con la creazione di un sistema di condizioni atto a permettere il conseguimento/miglioramento degli obiettivi aziendali e l’attuazione/miglioramento delle “vie gestionali” predisposte per la loro realizzazione (strategie, politiche, procedure, regole, piani, budget e programmi), il tutto nel rispetto dei fondamentali principi di governance. In altri termini il “sistema di controllo interno” è viepiù riguardato come un meccanismo mediante il quale gli amministratori e i manager creano le condizioni di struttura e di funzionamento che consentano loro di fronteggiare adeguatamente le responsabilità istituzionali: a) conseguire
(prosegue pagina seguente)
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010Relatore Dott. Roberto Frascinelli
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SISTEMA DI CONTROLLO INTERNOSISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
e migliorare (in progresso di tempo) gli obiettivi aziendali, b) attuare e migliorare le “vie gestionali” volte alla realizzazione degli obiettivi; c) assicurare che all’interno dell’organizzazione siano rispettati i principi di correttezza delle operazioni di gestione e di trasparenza delle informazioni interne ed esterne.
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010Relatore Dott. Roberto Frascinelli
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MANAGEMENT E CONTROLLO INTERNOMANAGEMENT E CONTROLLO INTERNO
Il controllo rappresenta una essenziale funzione del management, il quale può essere riguardato come un processo circolare costituito dalle attività di programmazione, organizzazione, controllo e leadership.In dottrina il numero e il contenuto delle funzioni di management è variabile. Il processo di cui trattasi è contrassegnato comunque dalla presenza delle funzioni di planning (sistema di decisioni volto a determinare gli obiettivi aziendali e le vie gestionali per realizzarli), di organizzazione (creazione della struttura organizzativa, del sistema informativo e delle procedure operative), di controllo (monitoraggio dell’attività, confronto con quanto stabilito in sede di programmazione, individuazione degli scostamenti, analisi delle cause e proposta di avvio di
(prosegue pagina seguente)
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MANAGEMENT E CONTROLLO INTERNOMANAGEMENT E CONTROLLO INTERNO
correzioni per mantenere la gestione sui livelli di efficacia ed efficienza desiderati), di leadership (guida degli uomini nei processi di decisione, di esecuzione e di controllo).
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010Relatore Dott. Roberto Frascinelli
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COLPA DI ORGANIZZAZIONECOLPA DI ORGANIZZAZIONE
“I sistemi organizzativi consistono nella definizione di una architettura dei ruoli e delle responsabilità … all’interno della quale attuare - con modalità sia formali e procedurali che informali - dei processi decisionali di correzione e miglioramento … di incentivo e di sanzione: si tratta di assetti e meccanismi organizzativi volti ad assicurare un ordine all’interno dell’azienda ed un raggiustamento reattivo e pro-reattivo alla luce di modificazioni dell’ambiente di riferimento”.
(P. Bastia “L’autoregolamentazione delle Aziende per il fronteggiamento della corruzione tra privati”. Relazione di P. Bastia. Università di Macerata Convegno di Jesi – aprile 2002 pag. 7)
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010Relatore Dott. Roberto Frascinelli
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COLPA DI ORGANIZZAZIONECOLPA DI ORGANIZZAZIONE
la “COLPA DI ORGANIZZAZIONE” è l’omessa o l’insufficiente regolamentazione e/o vigilanza dei processi esposti a rischio di reato ex D.Lgs. 231/2001 (NON EFFICIENTE STRUTTURA DI LEGALITÀ AZIENDALE).
Per individuare la responsabilità dell’Ente si utilizza il termine “ORGANIZZAZIONE” poiché l’Ente è inteso quale aggregato di individui “organizzati” in grado di fronteggiare le situazioni “complesse”.
ENTE aggregato di Individui “ORGANIZZATIORGANIZZATI”
COLPA DELL’ENTE Colpa di “ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE”
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010Relatore Dott. Roberto Frascinelli
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COLPA DI ORGANIZZAZIONECOLPA DI ORGANIZZAZIONE
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVALA STRUTTURA ORGANIZZATIVA riguarda:• gli organi tra i quali risulta suddiviso il lavoro e le funzioni
assegnate (sistema di procedure, direttive, deleghe, attribuzioni di responsabilità);
• le relazioni tra i diversi organi (gerarchia).L’assetto organizzativo costituisce una variabile di notevole impatto per l’ambiente di controllo e deve essere sufficientemente formalizzato specie per:
1. l’attribuzione delle responsabilità;2. L’evidenza della dipendenza gerarchica e l’evidenza delle
competenze e della responsabilità decisionale;3. La descrizione delle funzioni che devono apparire separate e in un
contesto effettivo di regole funzionali al controllo;4. Evidenziare il processo aziendale di formazione e di attuazione
delle decisioni.
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010Relatore Dott. Roberto Frascinelli
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COLPA DI ORGANIZZAZIONECOLPA DI ORGANIZZAZIONE
LA COLPA DI ORGANIZZAZIONELA COLPA DI ORGANIZZAZIONE:
Individua – da un punto di vista penalistico e imputativo – i processi organizzativi che condizionano le decisioni e mira, come obiettivo, alla evidenziazione della colpevolezza (autonoma cioè slegata dalla persona fisica) della società in termini di inidoneità della sua struttura a prevenire i rischi da reato per carenza/difetto di controllo.
Trova la sua applicazione:• In strutture aziendali articolate, costituenti il tessuto organizzativo aziendale, dove i
processi decisionali sono gestiti da più persone.• Allorché si verifichi la violazione del sistema dei controlli organizzativi posti in essere
per fronteggiare i rischi di commissione di reati.• Oppure la società non ha predisposto un efficace sistema organizzativo teso alla
prevenzione del rischio del verificarsi il reato.
Si evidenzia come DEFICIT DI CONTROLLO. L’adozione del MODELLO consente alla società di sostenere la presunzione di non aver agevolato il compimento del reato.
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010Relatore Dott. Roberto Frascinelli
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COLPA DI ORGANIZZAZIONECOLPA DI ORGANIZZAZIONE
In sostanza il legislatore riconosce che la RILEVAZIONE e l’ORGANIZZAZIONE sono aspetti fondamentali della vita dell’impresa, indispensabili alla attività di GESTIONE.Conseguentemente:
• una gestione efficiente e conforme alle norme riduce il rischio che la società non possa perseguire la sua missione riducendo così il suo valore;
• il tutto è in sintonia con l’innovato art. 2428 comma 1 del C.c. che prevede nella relazione degli amministratori, oltre al già operante obbligo di fornire informazioni sulla prevedibile evoluzione della società anche quello di descrivere i rischi e le incertezze cui l’impresa è esposta.
Convegno: “Il Modello ex D.Lgs 231/2001”, Torino 25.03.2010Relatore Dott. Roberto Frascinelli
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COLPA DI ORGANIZZAZIONECOLPA DI ORGANIZZAZIONE
D.LGS. 231/2001La violazione dell’obbligo degli enti di dotarsi di un
adeguato assetto organizzativo comporta l’insorgere di una
“colpa di organizzazione” che • consente di estendere la responsabilità all’ente
che non ha adottato un assetto organizzativo adeguato ed idoneo a prevenire la commissione dell’illecito
• evita l’attribuzione della responsabilità sulla base di criteri oggettivi oggettivi
• agevola l’accertamento delle responsabilità, invertendo l’onere della prova della colpevolezza
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SPUNTI OPERATIVISPUNTI OPERATIVI
Linee operative per la realizzazione di un sistema di gestione del rischioOccorre prevedere le seguenti attività:i.) Inventariazione degli ambiti aziendali di attività. Gli approcci possibili per lo
svolgimento di tale processo sono diversi, fra i quali per attività, per funzioni, per processi. Si tratterà di identificare quelle aree che per loro natura abbiano rapporti diretti o indiretti con la Pubblica Amministrazione nazionale ed estera.
– Output di fase: mappa delle aree aziendali a rischio. ii.) Analisi dei rischi potenziali. L’analisi dei potenziali rischi deve aver riguardo alle
possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali (individuate secondo il processo di cui al punto precedente).
– Output di fase: mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio individuate al punto precedente.
iii.)Valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi. Si tratta, in sostanza, di progettare quelli che il D. Lgs. n. 231/2001 definisce “specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire”.
– Output di fase: descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi attivato, con dettaglio delle singole componenti del sistema, nonché degli adeguamenti eventualmente necessari.
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IL SISTEMA DISCIPLINAREIL SISTEMA DISCIPLINARE
La disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001 è normalizzata all’art. 6 co. 2 lett. e) all’art. 7 co. 4 lett. b).
Non vengono fornite ulteriori indicazioni circa il sistema disciplinare.
Ne conseguono le seguenti osservazioni:- Il Sistema Disciplinare di cui al D.Lgs. 231/2001:
è atto interno all’azienda ed integra le norme di legge e i regolamenti interni; si aggiunge al sistema sanzionatorio esistente e quindi la violazione di
norme del Codice Etico nonché delle procedure previste dal MODELLO devono comportare sanzioni disciplinari anche al di fuori dell’eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisce reato.
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IL SISTEMA DISCIPLINAREIL SISTEMA DISCIPLINARE
deve essere compatibile con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile e deve rispettare i limiti del potere sanzionatorio imposti dalla legge 300/1970 ove applicabili.
Deve essere assicurato il diritto alla difesa del lavoratore con il rispetto del principio del contraddittorio e deve essere rispettato il principio della immutabilità della contestazione;
Le sanzioni devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto alla gravità dell’infrazione. In ogni caso, la sanzione deve essere scelta in base all’intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia, al comportamento anche pregresso tenuto dal dipendente, alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari, alla posizione e alle mansioni svolte dal responsabile e ad ogni altra circostanza;
I soggetti destinatari delle sanzioni disciplinari, compatibili con in CCNL, applicabile, sono i dipendenti legati alla società da un rapporto di lavoro subordinato e i dirigenti apicali e non. Con riferimento agli amministratori e ai terzi (consulenti o collaboratori) devono, invece, essere previste altre forme sanzionatorie.
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Per quanto riguarda il sistema dei controlli
“231/2001” si richiede un sistema a prevenzione
articolato in modo tale da non poter essere aggirato
se non fraudolentemente. Si tratta quindi di porre in
essere “Specifici protocolli diretti a programmare la
formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in
relazione ai reati da prevenire”.
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Pertanto i Sistemi Preventivi dovranno:
Per i reati dolosi, essere aggirati con intenzionalità;
Per i reati colposi, quindi non intenzionali, saranno violati per mancata osservazione degli obblighi di vigilanza da parte dell’OdV.
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Il sistema di controllo preventivo dovrà essere così articolato: Codice Etico: trattasi di principi di carattere generale che devono contenere,
assieme al Modello, un “Sistema disciplinare”; Il Sistema Organizzativo: deve essere esplicitato in modo chiaro e devono
essere formalizzate l’attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e l’attribuzione di compiti (organigramma/funzionigramma);
Procedure: manuali e informatiche che devono regolamentare lo svolgimento delle attività;
Poteri autorizzativi e di firma: devono essere concordati con il “Sistema di Responsabilità” e devono prevedere i poteri di spesa;
Sistema di Controllo di Gestione: deve permettere l’immediata segnalazione dell’insorgenza di criticità;
Comunicazione al personale e sua formazione: sono considerati requisiti fondamentali per un corretto funzionamento del Modello.