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Paolo Caretti su legge e movida a Firenze
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N° e data : 140119 - 19/01/2014
Diffusione : 8460 Pagina : 1
Periodicità : Quotidiano Dimens. : 7.64 %
CorrFiorent_140119_1_5.pdf 245 cm2
Sito web: www.corrierefiorentino.it
sMOVIDA , LA LEGGE C E
EVA USATA
( QUEL CHE IL COMUNE
PU? FARE E NON FA )
di PAOLO CARETTI *
aro direttore , Le scrivo queste poche righe
non per alimentare ulteriormente una polemica già sufficientemente accesa , me per fornire un piccolo contributo di chiarezza ad un dibattito che mi pare piuttosto confuso . Il tema è quello della cosiddetta « movida » fiorentina ( ma è un tema che interessa la gran parte delle città italiane ) e dei modi per evitare che essa si traduca nella costante violazione dei diritti ( alla quiete , al riposo ,
alla salute psicofisica , ala sicurezza ) dei cittadini ( si parla sempre dei soli residenti nelle zone più interessate dal fenomeno , ma la tutela di diritti è cosa dovrebbe stare a cuore a tutti ).
Siè detto e si continua a ripetere che l ' amministrazione comunale sarebbe del tutto priva di strumenti per affrontare il problema ,
non potendo contare su alcuna puntuale competenza specifica al riguardo , soprattutto a seguito del processo di liberalizzazione in atto nel campo dell ' esercizio delle attività commerciali , in parte dovuto anche al diritto dell
' Unione europea ,con
conseguente forte riduzione delle limitazioni che ad esse possono essere legittimamente essere imposte ( e
tra queste , tra l '
altro ogni intervento sugli orari di apertura e di chiusura ) . Si tratta di una tesi che non pu? in nessun modo essere condivisa . La richiamata liberalizzazione dell ' esercizio delle attività commerciali ha certamente ridotto molto le possibilità di imporre limiti all ' esercizio dell '
attività di impresa , ma con un
confine preciso , quello appunto rappresentato dalla tutela di interessi di carattere generale ,
tra i quali rientrano certamente i diritti dei cittadini cui ho prima fatto
riferimento . Non è un caso che tutti i più recenti provvedimenti legislativi al riguardo si preoccupino di affermare questo principio . Si pu? leggere in proposito quanto scritto al comma 2 del decreto legislativo 1 / 2012 ( convertito in legge 27 / 2012 ) : sono ammessi «i limiti , i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute
, all ' ambiente
, al
paesaggio , al patrimonio artistico e culturale
, alla sicurezza
, alla
libertà , alla dignità umana e
possibili contrasti con l ' utilità sociale ,
con l ' ordine pubblico... » . Si tratta di affermazioni ricorrenti che del resto non fanno che riprendere un insegnamento costante della nostra Corte costituzionale che
, nei casi di possibile conflitto
tra interessi ( diritti ) costituzionalmente protetti invita innanzitutto il legislatore ( inteso in senso ampio ) a mettere in campo discipline volte a realizzare il giusto contemperamento tra i diversi interessi in gioco , evitando che gli uni prevarichino eccessivamente sugli altri.
In nome di questo necessario bilanciamento , dunque , non solo è possibile ,
ma a mio parere doveroso , per l ' amministrazione comunale esercitare una funzione
regolatoria che pu? investire anche ( ma si tratta solo di uno degli aspetti del problema ) il profilo legato agli orari di apertura e chiusura degli esercizi
. A quest' ultimo riguardo , ci? che hanno perso le amministrazioni comunali è il precedente potere « ordinario » , legato alla pianificazione delle attività commerciali , ma non hanno affatto perso quello « specifico » legato alla soddisfazione delle esigenze di cui qui si discorre e naturalmente nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Alla luce di queste considerazioni , appare veramente difficile dipingere l
' amministrazionecomunale come un guerriero disarmato . Al contrario l '
amministrazione ha almeno due strade davanti a sé . La prima quella di provvedere con una disciplina organica ( di tipo regolamentare ) che affronti l
' insieme dei profili che la questione presenta ,
prevedendo le limitazioni ritenute opportune ( anche se del caso relative agli orari ) , dotate del necessario apparato sanzionatorio
. In questo quadro potranno trovare spazio anche i cosiddetti « patti della notte » , non affidati a iniziative estemporanee e prive di effetto vincolante , ma come strumenti ancorati ad una disciplina generale a regime , con il fine di renderne flessibile l
'
applicazione. La seconda strada è quella di interventi di emergenza , ossia le ordinanze di cui all ' articolo 54 del testo unico sugli enti locali , che peraltro presentano il limite della temporaneità ,possono riguardare solo questo o quel profilo del problema , presentano un carattere in qualche modo sanzionatorio e , in ogni caso , non offrono
soluzioni stabili a regime . Se si guarda all '
esperienza di altre città è facile constatare come stia maturando una prassi nella quale entrambe le strade (a volte combinate insieme ) sono state percorse . Si pu? anche rinunciare a percorrerle , ma non si pu? poi riversare sulla responsabilità di altri soggetti istituzionali il perdurare di una situazione di grave disagio che sta
interessando
zone sempre più estese di Firenze.
Paolo Caretti * Docente
di Diritto Costituzionale all ' Università di Firenze
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