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N° e data : 140119 - 19/01/2014 Diffusione : 8460 Pagina : 1 Periodicità : Quotidiano Dimens. : 7.64 % CorrFiorent_140119_1_5.pdf 245 cm2 Sito web: www.corrierefiorentino.it s MOVIDA , LA LEGGE C E EVA USATA ( QUEL CHE IL COMUNE PU? FARE E NON FA ) di PAOLO CARETTI * aro direttore , Le scrivo queste poche righe non per alimentare ulteriormente una polemica già sufficientemente accesa , me per fornire un piccolo contributo di chiarezza ad un dibattito che mi pare piuttosto confuso . Il tema è quello della cosiddetta « movida » fiorentina ( ma è un tema che interessa la gran parte delle città italiane ) e dei modi per evitare che essa si traduca nella costante violazione dei diritti ( alla quiete , al riposo , alla salute psicofisica , ala sicurezza ) dei cittadini ( si parla sempre dei soli residenti nelle zone più interessate dal fenomeno , ma la tutela di diritti è cosa dovrebbe stare a cuore a tutti ). Si è detto e si continua a ripetere che l ' amministrazione comunale sarebbe del tutto priva di strumenti per affrontare il problema , non potendo contare su alcuna puntuale competenza specifica al riguardo , soprattutto a seguito del processo di liberalizzazione in atto nel campo dell ' esercizio delle attività commerciali , in parte dovuto anche al diritto dell ' Unione europea , con conseguente forte riduzione delle limitazioni che ad esse possono essere legittimamente essere imposte ( e tra queste , tra l ' altro ogni intervento sugli orari di apertura e di chiusura ) . Si tratta di una tesi che non pu? in nessun modo essere condivisa . La richiamata liberalizzazione dell ' esercizio delle attività commerciali ha certamente ridotto molto le possibilità di imporre limiti all ' esercizio dell ' attività di impresa , ma con un confine preciso , quello appunto rappresentato dalla tutela di interessi di carattere generale , tra i quali rientrano certamente i diritti dei cittadini cui ho prima fatto riferimento . Non è un caso che tutti i più recenti provvedimenti legislativi al riguardo si preoccupino di affermare questo principio . Si pu? leggere in proposito quanto scritto al comma 2 del decreto legislativo 1 / 2012 ( convertito in legge 27 / 2012 ) : sono ammessi «i limiti , i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute , all ' ambiente , al paesaggio , al patrimonio artistico e culturale , alla sicurezza , alla libertà , alla dignità umana e possibili contrasti con l ' utilità sociale , con l ' ordine pubblico... » . Si tratta di affermazioni ricorrenti che del resto non fanno che riprendere un insegnamento costante della nostra Corte costituzionale che , nei casi di possibile conflitto tra interessi ( diritti ) costituzionalmente protetti invita innanzitutto il legislatore ( inteso in senso ampio ) a mettere in campo discipline volte a realizzare il giusto contemperamento tra i diversi interessi in gioco , evitando che gli uni prevarichino eccessivamente sugli altri. In nome di questo necessario bilanciamento , dunque , non solo è possibile , ma a mio parere doveroso , per l ' amministrazione comunale esercitare una funzione regolatoria che pu? investire anche ( ma si tratta solo di uno degli aspetti del problema ) il profilo legato agli orari di apertura e chiusura degli esercizi . A quest' ultimo riguardo , ci? che hanno perso le amministrazioni comunali è il precedente potere « ordinario » , legato alla pianificazione delle attività commerciali , ma non hanno affatto perso quello « specifico » legato alla soddisfazione delle esigenze di cui qui si discorre e naturalmente nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Alla luce di queste considerazioni , appare veramente difficile dipingere l ' amministrazione comunale come un guerriero disarmato . Al contrario l ' amministrazione ha almeno due strade davanti a . La prima quella di provvedere con una disciplina organica ( di tipo regolamentare ) che affronti l ' insieme dei profili che la questione presenta , prevedendo le limitazioni ritenute opportune ( anche se del caso relative agli orari ) , dotate del necessario apparato sanzionatorio . In questo quadro potranno trovare spazio anche i cosiddetti « patti della notte » , non affidati a iniziative estemporanee e prive di effetto vincolante , ma come strumenti ancorati ad una disciplina generale a regime , con il fine di renderne flessibile l ' applicazione. La seconda strada è quella di interventi di emergenza , ossia le ordinanze di cui all ' articolo 54 del testo unico sugli enti locali , che peraltro presentano il limite della temporaneità , possono riguardare solo questo o quel profilo del problema , presentano un carattere in qualche modo sanzionatorio e , in ogni caso , non offrono soluzioni stabili a regime . Se si guarda all ' esperienza di altre città è facile constatare come stia maturando una prassi nella quale entrambe le strade (a volte combinate insieme ) sono state percorse . Si pu? anche rinunciare a percorrerle , ma non si pu? poi riversare sulla responsabilità di altri soggetti istituzionali il perdurare di una situazione di grave disagio che sta interessando zone sempre più estese di Firenze. Paolo Caretti * Docente di Diritto Costituzionale all ' Università di Firenze 1 / 1 Copyright (Corriere Fiorentino) Riproduzione vietata Comune FI - stampa LOC Toscana

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Paolo Caretti su legge e movida a Firenze

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N° e data : 140119 - 19/01/2014

Diffusione : 8460 Pagina : 1

Periodicità : Quotidiano Dimens. : 7.64 %

CorrFiorent_140119_1_5.pdf 245 cm2

Sito web: www.corrierefiorentino.it

sMOVIDA , LA LEGGE C E

EVA USATA

( QUEL CHE IL COMUNE

PU? FARE E NON FA )

di PAOLO CARETTI *

aro direttore , Le scrivo queste poche righe

non per alimentare ulteriormente una polemica già sufficientemente accesa , me per fornire un piccolo contributo di chiarezza ad un dibattito che mi pare piuttosto confuso . Il tema è quello della cosiddetta « movida » fiorentina ( ma è un tema che interessa la gran parte delle città italiane ) e dei modi per evitare che essa si traduca nella costante violazione dei diritti ( alla quiete , al riposo ,

alla salute psicofisica , ala sicurezza ) dei cittadini ( si parla sempre dei soli residenti nelle zone più interessate dal fenomeno , ma la tutela di diritti è cosa dovrebbe stare a cuore a tutti ).

Siè detto e si continua a ripetere che l ' amministrazione comunale sarebbe del tutto priva di strumenti per affrontare il problema ,

non potendo contare su alcuna puntuale competenza specifica al riguardo , soprattutto a seguito del processo di liberalizzazione in atto nel campo dell ' esercizio delle attività commerciali , in parte dovuto anche al diritto dell

' Unione europea ,con

conseguente forte riduzione delle limitazioni che ad esse possono essere legittimamente essere imposte ( e

tra queste , tra l '

altro ogni intervento sugli orari di apertura e di chiusura ) . Si tratta di una tesi che non pu? in nessun modo essere condivisa . La richiamata liberalizzazione dell ' esercizio delle attività commerciali ha certamente ridotto molto le possibilità di imporre limiti all ' esercizio dell '

attività di impresa , ma con un

confine preciso , quello appunto rappresentato dalla tutela di interessi di carattere generale ,

tra i quali rientrano certamente i diritti dei cittadini cui ho prima fatto

riferimento . Non è un caso che tutti i più recenti provvedimenti legislativi al riguardo si preoccupino di affermare questo principio . Si pu? leggere in proposito quanto scritto al comma 2 del decreto legislativo 1 / 2012 ( convertito in legge 27 / 2012 ) : sono ammessi «i limiti , i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute

, all ' ambiente

, al

paesaggio , al patrimonio artistico e culturale

, alla sicurezza

, alla

libertà , alla dignità umana e

possibili contrasti con l ' utilità sociale ,

con l ' ordine pubblico... » . Si tratta di affermazioni ricorrenti che del resto non fanno che riprendere un insegnamento costante della nostra Corte costituzionale che

, nei casi di possibile conflitto

tra interessi ( diritti ) costituzionalmente protetti invita innanzitutto il legislatore ( inteso in senso ampio ) a mettere in campo discipline volte a realizzare il giusto contemperamento tra i diversi interessi in gioco , evitando che gli uni prevarichino eccessivamente sugli altri.

In nome di questo necessario bilanciamento , dunque , non solo è possibile ,

ma a mio parere doveroso , per l ' amministrazione comunale esercitare una funzione

regolatoria che pu? investire anche ( ma si tratta solo di uno degli aspetti del problema ) il profilo legato agli orari di apertura e chiusura degli esercizi

. A quest' ultimo riguardo , ci? che hanno perso le amministrazioni comunali è il precedente potere « ordinario » , legato alla pianificazione delle attività commerciali , ma non hanno affatto perso quello « specifico » legato alla soddisfazione delle esigenze di cui qui si discorre e naturalmente nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Alla luce di queste considerazioni , appare veramente difficile dipingere l

' amministrazionecomunale come un guerriero disarmato . Al contrario l '

amministrazione ha almeno due strade davanti a sé . La prima quella di provvedere con una disciplina organica ( di tipo regolamentare ) che affronti l

' insieme dei profili che la questione presenta ,

prevedendo le limitazioni ritenute opportune ( anche se del caso relative agli orari ) , dotate del necessario apparato sanzionatorio

. In questo quadro potranno trovare spazio anche i cosiddetti « patti della notte » , non affidati a iniziative estemporanee e prive di effetto vincolante , ma come strumenti ancorati ad una disciplina generale a regime , con il fine di renderne flessibile l

'

applicazione. La seconda strada è quella di interventi di emergenza , ossia le ordinanze di cui all ' articolo 54 del testo unico sugli enti locali , che peraltro presentano il limite della temporaneità ,possono riguardare solo questo o quel profilo del problema , presentano un carattere in qualche modo sanzionatorio e , in ogni caso , non offrono

soluzioni stabili a regime . Se si guarda all '

esperienza di altre città è facile constatare come stia maturando una prassi nella quale entrambe le strade (a volte combinate insieme ) sono state percorse . Si pu? anche rinunciare a percorrerle , ma non si pu? poi riversare sulla responsabilità di altri soggetti istituzionali il perdurare di una situazione di grave disagio che sta

interessando

zone sempre più estese di Firenze.

Paolo Caretti * Docente

di Diritto Costituzionale all ' Università di Firenze

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