Corso di Aggiornamento D.Lgs. 81/08 Avv. Nicola Ciaccia Diritto
Penale Diritto Penale del Lavoro
Slide 2
RESPONSABILITA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LUOGO DI
LAVORO
Slide 3
Slide 4
In vigore dal 15 maggio 2008
Slide 5
alcune proroghe e modifiche la prima con legge n.129/08
all1.1.09 Con Legge n.133/08 abrogazione norme in materia di orario
con d.l.207/08 al 16 maggio 2009 Stress lavoro correlato e data
certa
Slide 6
PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI ABROGAZIONE DI NORME PREVIGENTI
QUASI TUTTE LE NORMATIVE PRECEDENTI VENGONO ABROGATE: il D. Lgs.
626/94 il D.P.R. 547/55 (infortuni) il D.P.R. 303/56 (igiene)
escluso art. 64 il D. Lgs. 494/96 (cantieri) e tante altre non
esistono pi! Il loro contenuto stato assorbito dal D.Lgs. 81
Slide 7
Il Testo Unico, 306 articoli, 13 titoli, 51 allegati TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI (artt. 1 61) TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
(artt. 1 61) TITOLO II LUOGHI DI LAVORO (artt. 62 68) TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO (artt. 62 68) TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI
LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (artt. 69 87)
TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE (artt. 69 87) TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI
O MOBILI (artt. 88 - 160) TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
(artt. 88 - 160) TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO (artt. 161 166) TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO (artt. 161 166) TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI
CARICHI (artt. 167 171) TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI
CARICHI (artt. 167 171) TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI (artt.172 179) TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI (artt.172 179) TITOLO VIII AGENTI FISICI (artt. 180
-220) TITOLO VIII AGENTI FISICI (artt. 180 -220) TITOLO IX SOSTANZE
PERICOLOSE PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI (artt. 221 265) TITOLO IX
SOSTANZE PERICOLOSE PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI (artt. 221 265)
TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI (artt. 266 286) TITOLO X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI (artt. 266 286) TITOLO XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE (artt. 287 297) TITOLO XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE (artt. 287 297) TITOLO XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE (artt. 298
303) TITOLO XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA
PENALE (artt. 298 303) TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI (artt. 304 -
306) TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI (artt. 304 - 306)
Slide 8
Slide 9
Le modifiche e le integrazioni D.Lgs. 106/09 il nuovo testo del
D.Lgs. 81/08 il nuovo testo del D.Lgs. 81/08 stato modificato dal
D.Lgs. 106/2009 modificato dal D.Lgs. 106/2009 In vigore dal 20
agosto 2009
Slide 10
Slide 11
Sulla G.U.
Slide 12
FONTI LEGISLATIVE Art. 32 Cost. la salute dei cittadini un
fondamentale diritto dellindividuo e interesse della collettivit;
Art. 32 Cost. la salute dei cittadini un fondamentale diritto
dellindividuo e interesse della collettivit; Art. 41 Cost.
liniziativa economica libera, ma non deve recare danno alla
sicurezza, alla libert ed alla dignit umana; Art. 41 Cost.
liniziativa economica libera, ma non deve recare danno alla
sicurezza, alla libert ed alla dignit umana;
Slide 13
Art. 2043 cc. Responsabilit da fatto illecito, il quale obbliga
colui che ha causato un danno per dolo o per colpa a risarcire il
danno medesimo; Art. 2043 cc. Responsabilit da fatto illecito, il
quale obbliga colui che ha causato un danno per dolo o per colpa a
risarcire il danno medesimo; Art. 2050 cc. Responsabilit per
lesercizio di attivit pericolose il quale obbliga al risarcimento
del danno colui che abbia cagionato un danno nello svolgimento di
unattivit pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi
adoperati. Art. 2050 cc. Responsabilit per lesercizio di attivit
pericolose il quale obbliga al risarcimento del danno colui che
abbia cagionato un danno nello svolgimento di unattivit pericolosa
per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati. Art. 2087 cc.
tutela delle condizioni di lavoro, il quale statuisce che
limprenditore tenuto ad adottare nellesercizio dellimpresa le
misure che, secondo la particolarit del lavoro, lesperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare lintegrit fisica e la
personalit morale dei prestatori di lavoro. Art. 2087 cc. tutela
delle condizioni di lavoro, il quale statuisce che limprenditore
tenuto ad adottare nellesercizio dellimpresa le misure che, secondo
la particolarit del lavoro, lesperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare lintegrit fisica e la personalit morale dei
prestatori di lavoro.
Slide 14
CODICE PENALE CODICE PENALE Art. 590 c.p. Lesioni personali
colpose derivanti dalla violazione delle norme di prevenzione
infortuni, punito : Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose
derivanti dalla violazione delle norme di prevenzione infortuni,
punito : - con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino
ad. 309 se la lesione prevede una malattia non superiore a 20
giorni; - con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino ad.
309 se la lesione prevede una malattia non superiore a 20 giorni; -
con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 500 ad.
2000 se la lesione grave; - con la reclusione da tre mesi a un anno
o con la multa da 500 ad. 2000 se la lesione grave; - con la
reclusione da uno a tre anni se la lesione gravissima. - con la
reclusione da uno a tre anni se la lesione gravissima.
Slide 15
In caso di lesioni colpose lazione penale legata alla prognosi
secondo le seguenti procedure: In caso di lesioni colpose lazione
penale legata alla prognosi secondo le seguenti procedure: Le
prognosi che superano i 30 giorni provocano lattivazione, per lo pi
ad iniziativa dell INAIL, dell inchiesta amministrativa della
Direzione provinciale del lavoro, il cui verbale viene inviato al
Pubblico Ministero; Le prognosi che superano i 30 giorni provocano
lattivazione, per lo pi ad iniziativa dell INAIL, dell inchiesta
amministrativa della Direzione provinciale del lavoro, il cui
verbale viene inviato al Pubblico Ministero; Le prognosi fino a 40
giorni possono far scattare lazione penale solo a querela
dellinteressato; Le prognosi fino a 40 giorni possono far scattare
lazione penale solo a querela dellinteressato; Oltre i 40 giorni
leventuale azione penale viene promossa dufficio dal Pubblico
Ministero. Oltre i 40 giorni leventuale azione penale viene
promossa dufficio dal Pubblico Ministero.
Slide 16
Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso in violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro punito: con la
reclusione da due a sette anni. Art. 589 c.p. Omicidio colposo
commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro punito: con la reclusione da due a sette anni.
Art. 437 c.p. Rimozione o omissione dolosa di cautele contro
infortuni sul lavoro, punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni per la sola violazione; con la reclusione da tre a dieci anni
se dal fatto deriva un disastro o un infortunio. Art. 437 c.p.
Rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul
lavoro, punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni per la
sola violazione; con la reclusione da tre a dieci anni se dal fatto
deriva un disastro o un infortunio. Art. 451 c.p. Omissione colposa
di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro, punito
con la reclusione fino a un anno o con la multa da. 103 ad. 516 per
la sola violazione. Art. 451 c.p. Omissione colposa di cautele o
difese contro disastri o infortuni sul lavoro, punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa da. 103 ad. 516 per la
sola violazione.
Slide 17
SANZIONI PENALI I reati previsti dalla legislazione specifica
vigente sono classificati come contravvenzioni, punite con lammenda
e con larresto nei casi in cui si verifichi levento lesivo. I reati
previsti dalla legislazione specifica vigente sono classificati
come contravvenzioni, punite con lammenda e con larresto nei casi
in cui si verifichi levento lesivo. Configurando tali condotte
reati di pericolo, sono sanzionabili per il sol fatto di essere
state commesse, senza che sia necessario il verificarsi di un
evento lesivo. Configurando tali condotte reati di pericolo, sono
sanzionabili per il sol fatto di essere state commesse, senza che
sia necessario il verificarsi di un evento lesivo.
Slide 18
LINFORTUNIO SUL LAVORO Linfortunio sul lavoro viene definito
dallart. 2 d.p.r. 30 Giugno 1965 n. 1124 come un evento che avviene
per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata la
morte o la inabilit permanente al lavoro assoluta o parziale ovvero
una inabilit temporanea assoluta che importi lastensione al lavoro
per pi di tre giorni. Linfortunio sul lavoro viene definito
dallart. 2 d.p.r. 30 Giugno 1965 n. 1124 come un evento che avviene
per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata la
morte o la inabilit permanente al lavoro assoluta o parziale ovvero
una inabilit temporanea assoluta che importi lastensione al lavoro
per pi di tre giorni. Linfortunio in itinere Linfortunio in
itinere
Slide 19
DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA Il D.Lgs. n. 81/08 ha
individuato i destinatari degli obblighi di sicurezza: Il D.Lgs. n.
81/08 ha individuato i destinatari degli obblighi di sicurezza:
Datori di lavoro Datori di lavoro Dirigenti Dirigenti Preposti
Preposti Lavoratori Lavoratori Progettisti Progettisti
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di
lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il
tipo e lassetto dellorganizzazione nel cui ambito il lavoratore
presta la propria attivit ha la responsabilit dellorganizzazione
stessa o dellunit produttiva in quanto esercita poteri decisionali
e di spesa il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e lassetto
dellorganizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria
attivit ha la responsabilit dellorganizzazione stessa o dellunit
produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa
Articolo 2 Definizioni
Slide 22
b) datore di lavoro : Nelle pubbliche amministrazioni di cui
allart.1, co.2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per datore di
lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di
gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale,
nei soli casi in cui questultimo sia preposto ad un ufficio avente
autonomia gestionale esso individuato dallorgano di vertice delle
singole amministrazioni tenendo conto dellubicazione e dellambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta lattivit e dotato di
autonomi poteri decisionali e di spesa Nelle pubbliche
amministrazioni di cui allart.1, co.2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano
i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui questultimo sia preposto ad un
ufficio avente autonomia gestionale esso individuato dallorgano di
vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dellubicazione
e dellambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta
lattivit e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa In caso
di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai
criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con lorgano di
vertice medesimo In caso di omessa individuazione, o di
individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di
lavoro coincide con lorgano di vertice medesimo Articolo 2
Definizioni
Slide 23
Art.2 Definizioni c) azienda: il complesso della struttura
organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; c) azienda: il
complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico
o privato; d) dirigente : persona che, in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dellincarico conferitogli, attua le direttive del datore di
lavoro organizzando lattivit lavorativa e vigilando su di essa; d)
dirigente : persona che, in ragione delle competenze professionali
e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dellincarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro
organizzando lattivit lavorativa e vigilando su di essa;
Slide 24
Art.2 Definizioni e) preposto persona che, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dellincarico conferitogli,
sovrintende alla attivit lavorativa e garantisce lattuazione delle
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte
dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti
di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dellincarico
conferitogli, sovrintende alla attivit lavorativa e garantisce
lattuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa;
Slide 25
Articolo 2 Definizioni a) lavoratore persona che,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge unattivit
lavorativa nellambito dellorganizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato con o senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, unarte o una professione, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari persona che,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge unattivit
lavorativa nellambito dellorganizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato con o senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, unarte o una professione, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari
Slide 26
Al lavoratore cos definito equiparato: il socio lavoratore di
cooperativa o di societ, anche di fatto, che presta la sua attivit
per conto delle societ e dellente stesso; il socio lavoratore di
cooperativa o di societ, anche di fatto, che presta la sua attivit
per conto delle societ e dellente stesso; lassociato in
partecipazione di cui allart. 2549 e seguenti del C.C. lassociato
in partecipazione di cui allart. 2549 e seguenti del C.C. il
soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza
tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro (Stage -
tirocini) il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini
formativi e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti
di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro
(Stage - tirocini) lallievo degli istituti di istruzione ed
universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale
nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi
in cui lallievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o
ai laboratori in questione; lallievo degli istituti di istruzione
ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature
di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi
comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente
ai periodi in cui lallievo sia effettivamente applicato alla
strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come
definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; il volontario, come
definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile i
volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della
protezione civile il volontario che effettua il servizio civile il
volontario che effettua il servizio civile il lavoratore di cui al
decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e al decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 ( lavori socialmente utili) il
lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e
al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 ( lavori socialmente
utili)
Slide 27
Art.2 Definizioni h) medico competente medico in possesso di
uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui
allart. 38, che collabora, secondo quanto previsto allarticolo 29,
comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei
rischi medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti
formativi e professionali di cui allart. 38, che collabora, secondo
quanto previsto allarticolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai
fini della valutazione dei rischi ed nominato dallo stesso per
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti
di cui al presente decreto ed nominato dallo stesso per effettuare
la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al
presente decreto
Slide 28
Il D.Lgs. 81/08, come sappiamo, ha espressamente annoverato il
RSPP tra i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza. Il
D.Lgs. 81/08, come sappiamo, ha espressamente annoverato il RSPP
tra i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza. Non ha,
quindi, previsto sanzioni penali a carico dello stesso nel caso in
cui non svolga con diligenza il compito assegnatogli dalla legge.
Non ha, quindi, previsto sanzioni penali a carico dello stesso nel
caso in cui non svolga con diligenza il compito assegnatogli dalla
legge.
Slide 29
Compiti del servizio di prevenzione e protezione Art. 33 D.Lgs.
81/08 1. Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei
rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrit
degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente
sulla base della specifica conoscenza dellorganizzazione aziendale;
2. Elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi
dei sistemi di controllo di tali misure; 2. Elaborazione delle
misure preventive e protettive e dei sistemi di cui all'articolo
28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;
Slide 30
3. Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie
attivit aziendali; 4. Proposizione dei programmi di informazione e
formazione dei lavoratori; 5. Partecipazione alle consultazioni in
materia di tutela della salute e di sicurezza di cui allart. 35; 6.
Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36
Slide 31
E evidente che tale quadro normativo induce a ritenere la
figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
come organo dotato di funzioni propositive nei confronti del datore
di lavoro, ed in particolare il dato normativo gli affida un ruolo
essenzialmente consultivo. E evidente che tale quadro normativo
induce a ritenere la figura del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione come organo dotato di funzioni propositive
nei confronti del datore di lavoro, ed in particolare il dato
normativo gli affida un ruolo essenzialmente consultivo.
Slide 32
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
estraneo al processo volitivo del datore di lavoro e, in quanto
tale, non rientra nel novero dei soggetti responsabili n per la
programmazione della sicurezza, n per lapplicazione delle norme
sulla prevenzione degli infortuni. Il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) estraneo al processo volitivo del
datore di lavoro e, in quanto tale, non rientra nel novero dei
soggetti responsabili n per la programmazione della sicurezza, n
per lapplicazione delle norme sulla prevenzione degli
infortuni.
Slide 33
Di conseguenza, il momento esecutivo della programmazione,
inteso come attuazione degli imput programmatori predisposti con
lausilio del RSPP e vigilanza sulla loro corretta applicazione, va
ripartito, sotto laspetto organizzativo, tra il datore di lavoro e
i suoi collaboratori, vale a dire dirigenti e preposti. Di
conseguenza, il momento esecutivo della programmazione, inteso come
attuazione degli imput programmatori predisposti con lausilio del
RSPP e vigilanza sulla loro corretta applicazione, va ripartito,
sotto laspetto organizzativo, tra il datore di lavoro e i suoi
collaboratori, vale a dire dirigenti e preposti.
Slide 34
Ladozione di procedure di sicurezza e laffissione delle
relative norme allesterno dei luoghi pericolosi non rientra nei
compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
il quale ha il mero obbligo nei confronti del datore di lavoro di
segnalare la presenza di omissioni in materia, dovendo, poi, il
datore di lavoro stesso provvedere allapplicazione delle
prescrizioni del caso " ( Pretura di Trento, sez. di Mezzolombardo,
25 gennaio 1999, Pezzi e altri ). Ladozione di procedure di
sicurezza e laffissione delle relative norme allesterno dei luoghi
pericolosi non rientra nei compiti del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, il quale ha il mero obbligo nei confronti
del datore di lavoro di segnalare la presenza di omissioni in
materia, dovendo, poi, il datore di lavoro stesso provvedere
allapplicazione delle prescrizioni del caso " ( Pretura di Trento,
sez. di Mezzolombardo, 25 gennaio 1999, Pezzi e altri ).
Slide 35
L RSPP soltanto un consulente del datore di lavoro, un tecnico
che lo supporta con una consulenza relativa alle scelte tecniche pi
opportune da effettuare, non partecipando al momento volitivo ed
alla predisposizione delle scelte medesime. Non ha, quindi, alcun
potere decisionale in ordine alla predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione dagli infortuni.
Slide 36
Lobbligo di vigilare affinch sia garantita la corretta
osservanza del precetto penale permane a carico del datore di
lavoro anche nel caso in cui sia stato nominato un responsabile per
la prevenzione e la protezione, quale previsto dallart. 8, D.Lgs.
n. 626/1994, poich tale norma mira a rafforzare il sistema di
garanzie a protezione del lavoratore ma non comporta che la nomina
del responsabile abbia efficacia liberatoria per il datore di
lavoro, dato che questi rimane il principale destinatario della
norma penale ". ( Cass. pen., Sez. III, 18 settembre 2001, n.
33832, Garofano ). Lobbligo di vigilare affinch sia garantita la
corretta osservanza del precetto penale permane a carico del datore
di lavoro anche nel caso in cui sia stato nominato un responsabile
per la prevenzione e la protezione, quale previsto dallart. 8,
D.Lgs. n. 626/1994, poich tale norma mira a rafforzare il sistema
di garanzie a protezione del lavoratore ma non comporta che la
nomina del responsabile abbia efficacia liberatoria per il datore
di lavoro, dato che questi rimane il principale destinatario della
norma penale ". ( Cass. pen., Sez. III, 18 settembre 2001, n.
33832, Garofano ).
Slide 37
Ovviamente, in virt di quanto sopra, lRSPP non potr mai essere
il destinatario di una contravvenzione in materia di D.Lgs 626/94,
ma ci non toglie che lo stesso possa essere oggetto di eventuali
altri profili di colpa ai sensi dei principi del diritto penale e
della responsabilit da fatto illecito ex art. 2043 c.c..
Ovviamente, in virt di quanto sopra, lRSPP non potr mai essere il
destinatario di una contravvenzione in materia di D.Lgs 626/94, ma
ci non toglie che lo stesso possa essere oggetto di eventuali altri
profili di colpa ai sensi dei principi del diritto penale e della
responsabilit da fatto illecito ex art. 2043 c.c..
Slide 38
Se, infatti, agendo con imperizia, imprudenza o negligenza o
inosservanza di leggi, ha dato un suggerimento sbagliato o ha
trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo cos il
datore di lavoro ad omettere ladozione di una misura prevenzionale
(rivelatasi poi necessaria), lRSPP risponder dellinfortunio (a
titolo di colpa) insieme al datore di lavoro. Se, infatti, agendo
con imperizia, imprudenza o negligenza o inosservanza di leggi, ha
dato un suggerimento sbagliato o ha trascurato di segnalare una
situazione di rischio, inducendo cos il datore di lavoro ad
omettere ladozione di una misura prevenzionale (rivelatasi poi
necessaria), lRSPP risponder dellinfortunio (a titolo di colpa)
insieme al datore di lavoro.
Slide 39
Un conto , infatti, linadempimento in s e per s considerato di
compiti previsti dalla legge e non sanzionati con apposite e
specifiche contravvenzioni. Un conto , infatti, linadempimento in s
e per s considerato di compiti previsti dalla legge e non
sanzionati con apposite e specifiche contravvenzioni. Altra e ben
diversa cosa capire se, qualora a seguito di tali omissioni si sia
verificato un evento lesivo del bene costituente oggetto della
tutela penale, esse possano essere considerate causalmente
rilevanti. Altra e ben diversa cosa capire se, qualora a seguito di
tali omissioni si sia verificato un evento lesivo del bene
costituente oggetto della tutela penale, esse possano essere
considerate causalmente rilevanti.
Slide 40
Sotto tale aspetto occorre, quindi, esaminare anche la
possibilit di ravvisare in capo al RSPP una responsabilit per
evento lesivo secondo i criteri generali di cui all art. 43 c.p. in
tema di delitto colposo, ovvero nel caso in cui il RSPP abbia
omesso di segnalare una situazione di pericolo o mal consigliato il
datore di lavoro nella programmazione delle misure di sicurezza.
Sotto tale aspetto occorre, quindi, esaminare anche la possibilit
di ravvisare in capo al RSPP una responsabilit per evento lesivo
secondo i criteri generali di cui all art. 43 c.p. in tema di
delitto colposo, ovvero nel caso in cui il RSPP abbia omesso di
segnalare una situazione di pericolo o mal consigliato il datore di
lavoro nella programmazione delle misure di sicurezza.
Slide 41
La prima sentenza in Italia che prevede unipotesi di
responsabilit in capo al RSPP stata emessa dal Tribunale Ordinario
di Milano, sez. IV penale,13 ottobre 1999 (dep. 11 marzo 2000),
sentenza Galeazzi. La prima sentenza in Italia che prevede
unipotesi di responsabilit in capo al RSPP stata emessa dal
Tribunale Ordinario di Milano, sez. IV penale,13 ottobre 1999 (dep.
11 marzo 2000), sentenza Galeazzi.
Slide 42
DELEGA Un ultimo aspetto che sembra utile esaminare la
possibilit di attribuire al responsabile del servizio aziendale di
protezione, sia esso interno o esterno allazienda, anche la delega
a predisporre le necessarie misure di sicurezza, concentrando cos
sul medesimo soggetto funzioni propositive e compiti attuativi. Un
ultimo aspetto che sembra utile esaminare la possibilit di
attribuire al responsabile del servizio aziendale di protezione,
sia esso interno o esterno allazienda, anche la delega a
predisporre le necessarie misure di sicurezza, concentrando cos sul
medesimo soggetto funzioni propositive e compiti attuativi.
Slide 43
Nel caso di cumulo dei due incarichi, il responsabile del
servizio di protezione potr essere chiamato a rispondere della
necessarie misure di sicurezza, non nella sua qualit di consulente,
ma nella veste di responsabile della sicurezza. Nel caso di cumulo
dei due incarichi, il responsabile del servizio di protezione potr
essere chiamato a rispondere della necessarie misure di sicurezza,
non nella sua qualit di consulente, ma nella veste di responsabile
della sicurezza. In questo caso, ovviamente, una delega trasferisce
sul delegato ogni sorta di responsabilit, trasferendo sul RSPP-
datore di lavoro la responsabilit anche dellattuazione delle norme
di sicurezza necessarie. In questo caso, ovviamente, una delega
trasferisce sul delegato ogni sorta di responsabilit, trasferendo
sul RSPP- datore di lavoro la responsabilit anche dellattuazione
delle norme di sicurezza necessarie.
Slide 44
Allegato II Casi in cui consentito lo svolgimento diretto da
parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi (articolo 10) art.34
Slide 45
Articolo 31 Servizio di prevenzione e protezione 3. Nellipotesi
di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro pu
avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle
conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra,
lazione di prevenzione e protezione del servizio. 3. Nellipotesi di
utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro pu avvalersi
di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze
professionali necessarie, per integrare, ove occorra, lazione di
prevenzione e protezione del servizio. 4. Il ricorso a persone o
servizi esterni obbligatorio in assenza di dipendenti che,
allinterno dellazienda ovvero dellunit produttiva, siano in
possesso dei requisiti di cui allarticolo 32. 4. Il ricorso a
persone o servizi esterni obbligatorio in assenza di dipendenti
che, allinterno dellazienda ovvero dellunit produttiva, siano in
possesso dei requisiti di cui allarticolo 32. 5. Ove il datore di
lavoro ricorra a persone o servizi esterni non per questo esonerato
dalla propria responsabilit in materia. 5. Ove il datore di lavoro
ricorra a persone o servizi esterni non per questo esonerato dalla
propria responsabilit in materia.
Slide 46
Articolo 31 Servizio di prevenzione e protezione 6.
Listituzione del servizio di prevenzione e protezione allinterno
dellazienda, ovvero dellunit produttiva, comunque obbligatoria nei
seguenti casi: 6. Listituzione del servizio di prevenzione e
protezione allinterno dellazienda, ovvero dellunit produttiva,
comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende
industriali di cui allarticolo 2 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, soggette
allobbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli artt. 6 e 8 del
medesimo decreto; a) nelle aziende industriali di cui allarticolo 2
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive
modifiche ed integrazioni, soggette allobbligo di notifica o
rapporto, ai sensi degli artt. 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle
centrali termoelettriche; b) nelle centrali termoelettriche; c)
negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del
decreto legislativo 19 marzo 1995, n. 230 (radiazioni ionizzanti),
e smi; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7,
28 e 33 del decreto legislativo 19 marzo 1995, n. 230 (radiazioni
ionizzanti), e smi; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il
deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; d) nelle
aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200
lavoratori; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; f) nelle
industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di
ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. Nelle
ipotesi di cui al presente comma il Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione deve essere interno. g) nelle strutture di
ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. Nelle
ipotesi di cui al presente comma il Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione deve essere interno. 7. Nei casi di
aziende con pi unit produttive nonch nei casi di gruppi di imprese,
pu essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione.
I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per
listituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del
responsabile. 7. Nei casi di aziende con pi unit produttive nonch
nei casi di gruppi di imprese, pu essere istituito un unico
servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono
rivolgersi a tale struttura per listituzione del servizio e per la
designazione degli addetti e del responsabile.
Slide 47
Articolo 32 Capacita e requisiti professionali degli addetti e
dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed
esterni Le capacita ed i requisiti professionali dei responsabili e
degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o
esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle attivita lavorative. Le capacita ed
i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai
servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativi alle attivita lavorative.
Slide 48
Articolo 32 Capacita e requisiti professionali degli addetti e
dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed
esterni Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di
cui al co. 1 necessario essere in possesso di un titolo di studio
non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, nonch
di un attestato di frequenza, con verifica dell apprendimento, a
specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivit lavorative.
Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al
co. 1 necessario essere in possesso di un titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, nonch di
un attestato di frequenza, con verifica dell apprendimento, a
specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivit lavorative.
Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio
prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente
periodo, necessario possedere un attestato di frequenza, con
verifica dell apprendimento, a specifici corsi di formazione in
materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura
ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all articolo 28,
comma 1, di organizzazione e gestione delle attivit tecnico
amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di
relazioni sindacali. Per lo svolgimento della funzione di
responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai
requisiti di cui al precedente periodo, necessario possedere un
attestato di frequenza, con verifica dell apprendimento, a
specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e
protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress
lavoro-correlato di cui all articolo 28, comma 1, di organizzazione
e gestione delle attivit tecnico amministrative e di tecniche di
comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui
ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto
previsto dall accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale, serie generale, del 14 febbraio 2006, n. 37, e
successive modificazioni e integrazioni. I corsi di cui ai periodi
precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall
accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie
generale, del 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni e
integrazioni.
Slide 49
Possono altres svolgere le funzioni di responsabile o addetto
coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui
al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni
richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di
lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003, previo
svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall accordo di cui
al comma precedente. Possono altres svolgere le funzioni di
responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del
titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una
delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di
un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto
2003, previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall
accordo di cui al comma precedente. Articolo 32 Capacit e requisiti
professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione interni ed esterni
Slide 50
I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universit
, dall ISPESL, dall INAIL, o dall IPSEMA per la parte di relativa
competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall
amministrazione della difesa, dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole
amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro
o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonch dai soggetti
di cui al punto 4 dell accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei
limiti e delle specifiche modalit ivi previste. I corsi di
formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universit , dall
ISPESL, dall INAIL, o dall IPSEMA per la parte di relativa
competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall
amministrazione della difesa, dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole
amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro
o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonch dai soggetti
di cui al punto 4 dell accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei
limiti e delle specifiche modalit ivi previste. Ulteriori soggetti
formatori possono essere individuati in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori soggetti formatori
possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano. Articolo 32 Capacit e requisiti professionali degli
addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
interni ed esterni
Slide 51
Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti
classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell
universit e della ricerca 16 marzo 2007, o nelle classi 8, 9, 10,
4, di cui al decreto del Ministro dell universit e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 ovvero nella classe 4 di
cui al decreto del Ministro dell universit e della ricerca
scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, ovvero di altre lauree
riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono
esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2,
primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere
individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi:
L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell universit
e della ricerca 16 marzo 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui
al decreto del Ministro dell universit e della ricerca scientifica
e tecnologica 4 agosto 2000 ovvero nella classe 4 di cui al decreto
del Ministro dell universit e della ricerca scientifica e
tecnologica 2 aprile 2001, ovvero di altre lauree riconosciute
corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati
dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo
periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I
responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione
sono tenuti frequentare corsi di aggiornamento secondo gli
indirizzi definiti nell accordo Stato-Regioni di cui al comma 2. I
responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione
sono tenuti frequentare corsi di aggiornamento secondo gli
indirizzi definiti nell accordo Stato-Regioni di cui al comma 2.
fatto salvo quanto previsto dall articolo 34. fatto salvo quanto
previsto dall articolo 34. Articolo 32 Capacit e requisiti
professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione interni ed esterni
Slide 52
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle
attivit di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei
componenti del servizio interno sono registrate nel libretto
formativo del cittadino di cui all articolo 2, comma 1, lettera i),
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni e integrazioni. Le competenze acquisite a seguito
dello svolgimento delle attivit di formazione di cui al presente
articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono
registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all articolo
2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Articolo 32
Capacit e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili
dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
Slide 53
Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e
universitari e nelle istituzioni dell alta formazione artistica e
coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento
diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione
dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione individuandolo tra: Negli istituti di istruzione, di
formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell
alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non
opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di
prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione individuandolo tra: il
personale interno all unit scolastica in possesso dei requisiti di
cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; il
personale interno all unit scolastica in possesso dei requisiti di
cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; il
personale interno ad una unit scolastica in possesso dei requisiti
di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare
in una pluralit di istituti. il personale interno ad una unit
scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo
che si dichiari disponibile ad operare in una pluralit di istituti.
Articolo 32 Capacit e requisiti professionali degli addetti e dei
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed
esterni
Slide 54
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del
comma 8, 9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del
comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune
dell opera di un unico esperto esterno, gruppi di istituti possono
avvalersi in maniera comune dell opera di un unico esperto esterno,
tramite stipula di apposita convenzione tramite stipula di apposita
convenzione in via prioritaria con gli enti locali proprietari
degli edifici scolastici e, in via prioritaria con gli enti locali
proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con
enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul
lavoro in via subordinata, con enti o istituti specializzati in
materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto
esterno libero professionista. o con altro esperto esterno libero
professionista. Articolo 32 Capacit e requisiti professionali degli
addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
interni ed esterni
Slide 55
Nei casi di cui al comma 8, il datore di lavoro che si avvale
di un esperto esterno per ricoprire l incarico di responsabile del
servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e
protezione con un adeguato numero di addetti. Nei casi di cui al
comma 8, il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno
per ricoprire l incarico di responsabile del servizio deve comunque
organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato
numero di addetti. Articolo 32 Capacit e requisiti professionali
degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione interni ed esterni
Slide 56
Articolo 33 Compiti del servizio di prevenzione e protezione 1.
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali
provvede: 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
professionali provvede: a) all individuazione dei fattori di
rischio, alla valutazione dei rischi e all individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrit degli ambienti di lavoro, nel
rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell organizzazione aziendale; a) all individuazione dei
fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all
individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrit degli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base
della specifica conoscenza dell organizzazione aziendale; b) ad
elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e
protettive di cui all articolo 28, comma 2, e i sistemi di
controllo di tali misure; b) ad elaborare, per quanto di
competenza, le misure preventive e protettive di cui all articolo
28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad
elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivit aziendali;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivit
aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione
dei lavoratori; d) a proporre i programmi di informazione e
formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in
materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonch alla
riunione periodica di cui all articolo 35; e) a partecipare alle
consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, nonch alla riunione periodica di cui all articolo 35; f) a
fornire ai lavoratori le informazioni di cui all articolo 36. f) a
fornire ai lavoratori le informazioni di cui all articolo 36.
Slide 57
Articolo 33 Compiti del servizio di prevenzione e protezione I
componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al
segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a
conoscenza nell esercizio delle funzioni di cui al presente decreto
legislativo. I componenti del servizio di prevenzione e protezione
sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui
vengono a conoscenza nell esercizio delle funzioni di cui al
presente decreto legislativo. Il servizio di prevenzione e
protezione utilizzato dal datore di lavoro Il servizio di
prevenzione e protezione utilizzato dal datore di lavoro
Slide 58
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) art. 47
Nelle aziende con pi di 15 lavoratori il RLS eletto, o designato,
nellambito delle rappresentanze sindacali o dai lavoratori al loro
interno, in caso di assenza delle rappresentanze stesse. Nelle
aziende con pi di 15 lavoratori il RLS eletto, o designato,
nellambito delle rappresentanze sindacali o dai lavoratori al loro
interno, in caso di assenza delle rappresentanze stesse. Il numero,
le modalit di designazione o di elezione del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza, il tempo di lavoro retribuito e gli
strumenti per lespletamento delle funzioni sono stabiliti in sede
di contrattazione collettiva. In ogni caso il numero minimo dei
rappresentanti cos stabilito: a) un rappresentante nelle aziende
ovvero unit produttive sino a 200 lavoratori b) tre rappresentanti
nelle aziende ovvero unit produttive da 201 a 1.000 lavoratori c)
sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unita produttive
oltre i 1.000 lavoratori. Il numero, le modalit di designazione o
di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il
tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per lespletamento delle
funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. In
ogni caso il numero minimo dei rappresentanti cos stabilito: a) un
rappresentante nelle aziende ovvero unit produttive sino a 200
lavoratori b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unit
produttive da 201 a 1.000 lavoratori c) sei rappresentanti in tutte
le altre aziende o unita produttive oltre i 1.000 lavoratori.
Slide 59
RLST (Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza
Territoriali) art. 48 RLST (Rappresentati dei Lavoratori per la
Sicurezza Territoriali) art. 48 Nelle aziende o unit produttive che
occupano fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno oppure individuato per pi aziende nellambito territoriale o
del comparto produttivo secondo quanto previsto dallarticolo 48
(Art. 47 comma 3). Nelle aziende o unit produttive che occupano
fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno oppure individuato per pi aziende nellambito territoriale o
del comparto produttivo secondo quanto previsto dallarticolo 48
(Art. 47 comma 3). Il RLST esercita le attribuzioni, pari a quelle
del RLS aziendale, previste allarticolo 50, esclusivamente nelle
aziende in cui non si provveduto allelezione del rappresentate
interno. Il RLST esercita le attribuzioni, pari a quelle del RLS
aziendale, previste allarticolo 50, esclusivamente nelle aziende in
cui non si provveduto allelezione del rappresentate interno. Le
modalit di elezione o designazione del RLTS sono individuate dagli
Accordi Collettivi Nazionali, Interconfederali o di Categoria,
stipulati dalle Associazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori
comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale. Con gli
stessi Accordi si definiscono anche le modalit di accesso e di
preavviso cui deve attenersi il RLST per entrare nei luoghi di
lavoro del comparto o del territorio a cui assegnato. Le modalit di
elezione o designazione del RLTS sono individuate dagli Accordi
Collettivi Nazionali, Interconfederali o di Categoria, stipulati
dalle Associazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori
comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale. Con gli
stessi Accordi si definiscono anche le modalit di accesso e di
preavviso cui deve attenersi il RLST per entrare nei luoghi di
lavoro del comparto o del territorio a cui assegnato.
Slide 60
RLS di Sito produttivo art. 49 RLS di Sito produttivo art. 49
Lintroduzione di questa nuova figura di Rappresentanza risponde a
esigenze emerse in particolari situazioni, per fare un esempio, i
lavori della TAV Torino-Milano. Lintroduzione di questa nuova
figura di Rappresentanza risponde a esigenze emerse in particolari
situazioni, per fare un esempio, i lavori della TAV Torino-Milano.
Lart. 49 individua i contesti lavorativi in cui si pu procedere
allindividuazione del RLS di sito, e cio i porti, i centri
intermodali di trasporto, gli impianti siderurgici, i cantieri con
almeno 30.000 uomini-giorno, e i contesti produttivi con complesse
problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un
numero complessivo di addetti, mediamente operanti nellarea,
superiore a 500. Il RLS di sito individuato su iniziativa dei RLS
delle aziende presenti e tra i RLS stessi. Lart. 49 individua i
contesti lavorativi in cui si pu procedere allindividuazione del
RLS di sito, e cio i porti, i centri intermodali di trasporto, gli
impianti siderurgici, i cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, e
i contesti produttivi con complesse problematiche legate alla
interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di
addetti, mediamente operanti nellarea, superiore a 500. Il RLS di
sito individuato su iniziativa dei RLS delle aziende presenti e tra
i RLS stessi. La contrattazione collettiva definisce le modalit di
individuazione e le modalit secondo cui questa figura esercita le
attribuzioni in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in
cui non vi siano Rappresentanti per la Sicurezza e realizza il
coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
del medesimo sito. La contrattazione collettiva definisce le
modalit di individuazione e le modalit secondo cui questa figura
esercita le attribuzioni in tutte le aziende o cantieri del sito
produttivo in cui non vi siano Rappresentanti per la Sicurezza e
realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza del medesimo sito.
Slide 61
Compiti del RLS Promuovere iniziative per lattuazione delle
misure di prevenzione. Promuovere iniziative per lattuazione delle
misure di prevenzione. Formulare osservazioni in occasione delle
visite e verifiche effettuate dalle autorit competenti. Formulare
osservazioni in occasione delle visite e verifiche effettuate dalle
autorit competenti.
Slide 62
Partecipare alla riunione periodica indetta almeno una volta
lanno. Partecipare alla riunione periodica indetta almeno una volta
lanno. Avvertire il Datore di lavoro dei rischi individuati, sempre
ed anche nel caso di opere o servizi conferiti in appalto, e
ricorrere agli Organi competenti qualora ritenga che le misure
adottate non siano idonee a garantire la sicurezza. Avvertire il
Datore di lavoro dei rischi individuati, sempre ed anche nel caso
di opere o servizi conferiti in appalto, e ricorrere agli Organi
competenti qualora ritenga che le misure adottate non siano idonee
a garantire la sicurezza. Accedere liberamente a tutta la
documentazione aziendale, alle informazioni sui flussi
dattraversamento (materia prima, energia e risorse trasformate in
prodotto dallentrata alluscita della fabbrica e rifiuti), al
registro infortuni ed a tutti i luoghi di lavoro. Accedere
liberamente a tutta la documentazione aziendale, alle informazioni
sui flussi dattraversamento (materia prima, energia e risorse
trasformate in prodotto dallentrata alluscita della fabbrica e
rifiuti), al registro infortuni ed a tutti i luoghi di lavoro.
Slide 63
I diritti del RLS: I diritti del RLS: Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ha, sostanzialmente, quattro diritti Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha, sostanzialmente,
quattro diritti fondamentali: fondamentali: - diritto
allinformazione; - diritto alla formazione; - diritto alla
partecipazione; - diritto al controllo. - diritto allinformazione;
- diritto alla formazione; - diritto alla partecipazione; - diritto
al controllo. Per lesercizio di tali diritti necessario che lRLS:
possa avere libero accesso ai luoghi ove si svolgono le
lavorazioni; possa avere libero accesso ai luoghi ove si svolgono
le lavorazioni; venga consultato preventivamente e tempestivamente,
in ordine allorganizzazione, programmazione ed attuazione delle
attivit prevenzionali nellazienda o nellunit produttiva in cui
opera; venga consultato preventivamente e tempestivamente, in
ordine allorganizzazione, programmazione ed attuazione delle
attivit prevenzionali nellazienda o nellunit produttiva in cui
opera; possa interloquire anche sulla scelta degli addetti al
servizio di prevenzione; possa interloquire anche sulla scelta
degli addetti al servizio di prevenzione; sia informato dei rischi
derivanti tanto dalle macchine, dagli impianti, dagli ambienti e
dallorganizzazione del lavoro che dalluso di sostanze e preparati
pericolosi; sia informato dei rischi derivanti tanto dalle
macchine, dagli impianti, dagli ambienti e dallorganizzazione del
lavoro che dalluso di sostanze e preparati pericolosi; possa venire
a conoscenza delle prescrizioni degli organi di vigilanza; possa
venire a conoscenza delle prescrizioni degli organi di vigilanza;
possa formulare osservazioni nel corso di eventuali visite
ispettive e possa, pi in generale, avanzare proposte di adozione di
misure prevenzionali idonee alla tutela della salute e dellintegrit
fisica dei lavoratori; possa formulare osservazioni nel corso di
eventuali visite ispettive e possa, pi in generale, avanzare
proposte di adozione di misure prevenzionali idonee alla tutela
della salute e dellintegrit fisica dei lavoratori; possa
partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza; possa
partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza; possa
ricevere unadeguata formazione, partecipando ad appositi corsi;
possa ricevere unadeguata formazione, partecipando ad appositi
corsi; sia autorizzato a rivolgersi alle autorit competenti per
sollecitare il loro intervento, qualora ritenga che le misure di
protezione adottate siano insufficienti. sia autorizzato a
rivolgersi alle autorit competenti per sollecitare il loro
intervento, qualora ritenga che le misure di protezione adottate
siano insufficienti.
Slide 64
Le responsabilit degli RLS : Le responsabilit degli RLS : Gi il
D.Lgs. 626/94 non aveva previsto alcuna specifica sanzione a carico
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il motivo
risiede nel fatto che gli RLS, in considerazione dei compiti
consultivi loro assegnati, non hanno alcun potere decisionale in
merito alle scelte in materia di prevenzione infortuni effettuate
dal datore di lavoro. Gi il D.Lgs. 626/94 non aveva previsto alcuna
specifica sanzione a carico dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza. Il motivo risiede nel fatto che gli RLS, in
considerazione dei compiti consultivi loro assegnati, non hanno
alcun potere decisionale in merito alle scelte in materia di
prevenzione infortuni effettuate dal datore di lavoro. Quanto sopra
non significa per che i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza vadano senza dubbio esenti da responsabilit,
indipendentemente dalle modalit con cui svolgono il proprio
compito; infatti, nel caso in cui lRLS abbia contribuito
alladozione di una misura protettiva rivelatasi inadeguata,
insufficiente o addirittura contraria alla legge, e labbia pretesa
ed imposta al datore di lavoro, inducendolo in errore, potr essere
chiamato a rispondere dellinfortunio che ne sia derivato. Quanto
sopra non significa per che i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza vadano senza dubbio esenti da responsabilit,
indipendentemente dalle modalit con cui svolgono il proprio
compito; infatti, nel caso in cui lRLS abbia contribuito
alladozione di una misura protettiva rivelatasi inadeguata,
insufficiente o addirittura contraria alla legge, e labbia pretesa
ed imposta al datore di lavoro, inducendolo in errore, potr essere
chiamato a rispondere dellinfortunio che ne sia derivato.
Slide 65
La valutazione dei rischi: Cosa pu fare un RLS? Il D.Lgs 81/08
allart. 29 definisce in che modo si fa la valutazione dei rischi.
Il D.Lgs 81/08 allart. 29 definisce in che modo si fa la
valutazione dei rischi.D.Lgs 81/08D.Lgs 81/08 Il comma 2 di tale
articolo dice che il datore di lavoro effettua la valutazione dei
rischi ed elabora il relativo documento previa consultazione
del/dei RLS. Il comma 2 di tale articolo dice che il datore di
lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il relativo
documento previa consultazione del/dei RLS. Previa vuol dire che la
consultazione deve avvenire prima o durante il processo di
valutazione. Previa vuol dire che la consultazione deve avvenire
prima o durante il processo di valutazione. Il primo passo dunque
quello di richiedere ufficialmente di essere consultato. Il primo
passo dunque quello di richiedere ufficialmente di essere
consultato. Il compito pi impegnativo per il RLS sicuramente quello
di verificare che siano valutati tutti i rischi di tutti/e i
lavoratori/trici. Innanzitutto occorre che nel documento siano ben
definiti i criteri adottati per eseguire la valutazione, le norme
tecniche seguite e le eventuali misurazioni dei livelli di
esposizione effettuate. Il compito pi impegnativo per il RLS
sicuramente quello di verificare che siano valutati tutti i rischi
di tutti/e i lavoratori/trici. Innanzitutto occorre che nel
documento siano ben definiti i criteri adottati per eseguire la
valutazione, le norme tecniche seguite e le eventuali misurazioni
dei livelli di esposizione effettuate.RLS Un buon metodo per poter
contribuire attivamente alla valutazione dei rischi, o per
controllarne la validit, costruirsi una propria check-list con i
rischi che si ritiene essere presenti in azienda e controllare sul
documento se sono stati affrontati tutti e in che maniera. Un buon
metodo per poter contribuire attivamente alla valutazione dei
rischi, o per controllarne la validit, costruirsi una propria
check-list con i rischi che si ritiene essere presenti in azienda e
controllare sul documento se sono stati affrontati tutti e in che
maniera. check-list
Slide 66
DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA
Slide 67
DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI art. 18 D.Lgs. 81/08 Compiti
generici di: Pianificazione (valutazione dei rischi e programma
delle misure); Pianificazione (valutazione dei rischi e programma
delle misure); Organizzazione (incarichi e procedure);
Organizzazione (incarichi e procedure); Comunicazione (formazione,
informazione e addestramento); Comunicazione (formazione,
informazione e addestramento); Misure operative (prevenzione,
protezione, emergenza e controllo) Misure operative (prevenzione,
protezione, emergenza e controllo)
Slide 68
Articolo 18, comma 3-bis: Il datore di lavoro e i dirigenti
sono tenuti altres a vigilare in ordine alladempimento degli
obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma
restando lesclusiva responsabilit dei soggetti obbligati ai sensi
dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti
obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia
riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei
dirigenti..
Slide 69
Il datore di lavoro e il dirigente sono i primi soggetti che
rispondono dellinosservanza delle norme generiche e specifiche
inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro; in capo a loro sussiste
lobbligo di formare ed informare i lavoratori sulle misure di
sicurezza da adottare per quel tipo di lavoro specifico; e di far s
che dette misure vengano messe in pratica. Il datore di lavoro e il
dirigente sono i primi soggetti che rispondono dellinosservanza
delle norme generiche e specifiche inerenti la sicurezza sui luoghi
di lavoro; in capo a loro sussiste lobbligo di formare ed informare
i lavoratori sulle misure di sicurezza da adottare per quel tipo di
lavoro specifico; e di far s che dette misure vengano messe in
pratica.
Slide 70
I sistemi di controllo che il datore di lavoro ed il dirigente
hanno a disposizione sono: I sistemi di controllo che il datore di
lavoro ed il dirigente hanno a disposizione sono: Richiamo verbale;
Richiamo verbale; Richiamo scritto; Richiamo scritto; Provvedimento
disciplinare; Provvedimento disciplinare; Licenziamento.
Licenziamento.
Slide 71
Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 29
settembre 2006, n. 32286: Obbligo di protezione del datore di
lavoro - Estensione Secondo la Cassazione " il datore di lavoro ha
il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici
e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in
condizioni di sicurezza, vigilando altres a che le condizioni di
sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui prestata
l'opera. In altri termini, il datore di lavoro deve sempre
attivarsi positivamente per organizzare le attivit lavorative in
modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti
delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al
minimo i rischi connessi all'attivit lavorativa: tale obbligo
dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche,
proprio, pi generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c., in forza
del quale il datore di lavoro comunque costituito garante
dell'incolumit fisica e della salvaguardia della personalit morale
dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non
ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli
viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40,
comma 2, c.p.. Secondo la Cassazione " il datore di lavoro ha il
dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e
del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in
condizioni di sicurezza, vigilando altres a che le condizioni di
sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui prestata
l'opera. In altri termini, il datore di lavoro deve sempre
attivarsi positivamente per organizzare le attivit lavorative in
modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti
delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al
minimo i rischi connessi all'attivit lavorativa: tale obbligo
dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche,
proprio, pi generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c., in forza
del quale il datore di lavoro comunque costituito garante
dell'incolumit fisica e della salvaguardia della personalit morale
dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non
ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli
viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40,
comma 2, c.p..
Slide 72
La Corte di Cassazione ha stabilito che: Non sufficiente che il
datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori il materiale
necessario allallestimento dei mezzi di protezione e ne ordini
luso, occorrendo, invece, che egli si accerti in concreto che ci
sia avvenuto; infatti le norme di protezione e sicurezza poste a
tutela dellintegrit fisica del lavoratore vanno attuate anche
contro la volont del lavoratore. (Cass. 2/3/99 n. 2807) Non
sufficiente che il datore di lavoro metta a disposizione dei
lavoratori il materiale necessario allallestimento dei mezzi di
protezione e ne ordini luso, occorrendo, invece, che egli si
accerti in concreto che ci sia avvenuto; infatti le norme di
protezione e sicurezza poste a tutela dellintegrit fisica del
lavoratore vanno attuate anche contro la volont del lavoratore.
(Cass. 2/3/99 n. 2807)
Slide 73
La Corte di Cassazione ha stabilito che: Poich le misure di
sicurezza vanno attuate dal datore di lavoro anche contro la volont
del lavoratore, non pu costituire causa di esclusione della
responsabilit del datore di lavoro rispetto allinfortunio occorso
al lavoratore la circostanza che questultimo abbia contravvenuto
alle disposizioni impartite dal primo, a meno che la condotta non
sia caratterizzata da abnormit, inopinabilit ed eccezzionalit.
(Cass. 2/3/99, n. 2806) Poich le misure di sicurezza vanno attuate
dal datore di lavoro anche contro la volont del lavoratore, non pu
costituire causa di esclusione della responsabilit del datore di
lavoro rispetto allinfortunio occorso al lavoratore la circostanza
che questultimo abbia contravvenuto alle disposizioni impartite dal
primo, a meno che la condotta non sia caratterizzata da abnormit,
inopinabilit ed eccezzionalit. (Cass. 2/3/99, n. 2806)
Slide 74
COMPITI SPECIFICI art. 18 D.Lgs. 81/08 La valutazione dei
rischi (non delegabile) La valutazione dei rischi (non delegabile)
In caso di violazione, punito con larresto da tre a sei mesi o con
lammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 55); In caso di violazione,
punito con larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a
6.400 euro (art. 55); Riunione periodica di prevenzione (aziende
con pi di 15 dipendenti); Riunione periodica di prevenzione
(aziende con pi di 15 dipendenti); Formazione ed informazione;
Formazione ed informazione; Protezione e prevenzione tecnologiche;
Protezione e prevenzione tecnologiche; Protezione individuale;
Protezione individuale;
Slide 75
Designazione del RSPP (non delegabile) (rif. art. 31);
Designazione del RSPP (non delegabile) (rif. art. 31); In caso di
violazione, punito con larresto da tre a sei mesi o con lammenda da
2.500 a 6.400 euro In caso di violazione, punito con larresto da
tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro
Slide 76
Nomina del medico competente; Nomina del medico competente;
Sorveglianza sanitaria; Sorveglianza sanitaria; In caso di
violazione, sanzionato con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro (art. 55 l. f). In caso di
violazione, sanzionato con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro (art. 55 l. f).
Slide 77
Nomina incaricati e predisposizione misure prevenzione incendi,
pronto soccorso ed emergenza; Nomina incaricati e predisposizione
misure prevenzione incendi, pronto soccorso ed emergenza; In
difetto, sanzionato con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 800 a 3.000 euro art. 55 n. 4 a). In difetto,
sanzionato con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da
800 a 3.000 euro art. 55 n. 4 a).
Slide 78
Relazioni con i RLS. Relazioni con i RLS.
Slide 79
Sezione II - Valutazione dei rischi Articolo 28 - Oggetto della
valutazione dei rischi Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei
rischi Articolo 29 - Modalit di effettuazione della valutazione dei
rischi Articolo 29 - Modalit di effettuazione della valutazione dei
rischi Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Slide 80
Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi 1. La
valutazione di cui all art.17, co. 1, lett. a), anche nella scelta
delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati
chimici impiegati, nonch nella sistemazione dei luoghi di lavoro,
deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo
stress lavoro- correlato, secondo i contenuti dell accordo europeo
dell 8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato
di gravidanza, secondo quanto previsto dal d. lgs. 26 marzo 2001,
n. 151, nonch quelli connessi alle differenze di genere, all et ,
alla provenienza da altri paesi. 1. La valutazione di cui all
art.17, co. 1, lett. a), anche nella scelta delle attrezzature di
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonch
nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi
quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-
correlato, secondo i contenuti dell accordo europeo dell 8 ottobre
2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,
secondo quanto previsto dal d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonch
quelli connessi alle differenze di genere, all et , alla
provenienza da altri paesi.
Slide 81
Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi 2. Il
documento di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a
conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere :
2. Il documento di cui all articolo 17, comma 1, lettera a),
redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e
contenere : a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi
per la sicurezza e la salute durante l attivit lavorativa, nella
quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa; a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la
sicurezza e la salute durante l attivit lavorativa, nella quale
siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b)
l indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e
dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della
valutazione di cui all articolo 17, comma 1, lettera a); b) l
indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e
dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della
valutazione di cui all articolo 17, comma 1, lettera a); c) il
programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; c) il programma
delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza; d) l individuazione delle procedure
per l attuazione delle misure da realizzare nonch dei ruoli dell
organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono
essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate
competenze e poteri; d) l individuazione delle procedure per l
attuazione delle misure da realizzare nonch dei ruoli dell
organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono
essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate
competenze e poteri; e) l indicazione del nominativo del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello
territoriale e del medico competente che ha partecipato alla
valutazione del rischio; e) l indicazione del nominativo del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello
territoriale e del medico competente che ha partecipato alla
valutazione del rischio; f) l individuazione delle mansioni che
eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che
richiedono una riconosciuta capacit professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento. f) l
individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i
lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta
capacit professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.
Slide 82
Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi 3. Il
contenuto del documento di cui al comma 2 deve altres rispettare le
indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei
rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto. 3. Il
contenuto del documento di cui al comma 2 deve altres rispettare le
indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei
rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
Slide 83
Articolo 29 Modalit di effettuazione della valutazione dei
rischi 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il
documento di cui all art.17, co. 1, lett. a), in collaborazione con
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
medico competente, nei casi di cui all art. 41 (obbligo della
sorveglianza sanitaria). 1. Il datore di lavoro effettua la
valutazione ed elabora il documento di cui all art.17, co. 1, lett.
a), in collaborazione con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui
all art. 41 (obbligo della sorveglianza sanitaria). 2. Le attivit
di cui al comma 1 (valutazione e documento) sono realizzate previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(RLS). 2. Le attivit di cui al comma 1 (valutazione e documento)
sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (RLS).
Slide 84
Articolo 29 Modalit di effettuazione della valutazione dei
rischi 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono
essere rielaborati, nel rispetto delle modalit di cui ai commi 1 e
2 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere
rielaborati, nel rispetto delle modalit di cui ai commi 1 e 2 in
occasione di modifiche del processo produttivo o dellorganizzazione
del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei
lavoratori, in occasione di modifiche del processo produttivo o
dellorganizzazione del lavoro significative ai fini della salute e
della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e
della protezione o a seguito di infortuni significativi o a seguito
di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza
sanitaria ne evidenzino la necessit. o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessit. A seguito di tale
rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono
essere aggiornate
Slide 85
Articolo 29 Modalit di effettuazione della valutazione dei
rischi 4. Il documento di cui all art. 17, co.1, lett.a) e quello
di cui all art. 26,co. 3 (DUVRI), 4. Il documento di cui all art.
17, co.1, lett.a) e quello di cui all art. 26,co. 3 (DUVRI), devono
essere custoditi presso l unit produttiva alla quale si riferisce
la valutazione dei rischi. devono essere custoditi presso l unit
produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
Slide 86
Articolo 29 Modalit di effettuazione della valutazione dei
rischi 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori
effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo
sulla base delle procedure standardizzate di cui all art. 6, co. 8,
lett. f) 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori
effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo
sulla base delle procedure standardizzate di cui all art. 6, co. 8,
lett. f) Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all
articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30
giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l
effettuazione della valutazione dei rischi. Fino alla scadenza del
diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del
decreto interministeriale di cui all articolo 6, comma 8, lettera
f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di
lavoro possono autocertificare l effettuazione della valutazione
dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica
alle attivit di cui all art. 31, co.6, lettere a), b), c), d) e g).
a) nelle aziende industriali di cui all articolo 2 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334 Direttiva Seveso bis e
successive modifiche ed integrazioni, soggette all obbligo di
notifica o rapporto, Quanto previsto nel precedente periodo non si
applica alle attivit di cui all art. 31, co.6, lettere a), b), c),
d) e g). a) nelle aziende industriali di cui all articolo 2 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 Direttiva Seveso bis e
successive modifiche ed integrazioni, soggette all obbligo di
notifica o rapporto, b) nelle centrali termoelettriche; b) nelle
centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui
agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 19 marzo 1995, n.
230, e successive modificazioni; c) negli impianti ed installazioni
di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 19 marzo
1995, n. 230, e successive modificazioni; d) nelle aziende per la
fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni; g) nelle strutture di
ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. g)
nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50
lavoratori.
Slide 87
Articolo 29 Modalit di effettuazione della valutazione dei
rischi 6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori
possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle
procedure standardizzate di cui all articolo 6, comma 8, lettera
f). Nelle more dell elaborazione di tali procedure trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. 6. I
datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono
effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure
standardizzate di cui all articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle
more dell elaborazione di tali procedure trovano applicazione le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
Slide 88
Articolo 29 Modalit di effettuazione della valutazione dei
rischi 7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle
attivit svolte nelle seguenti aziende: 7. Le disposizioni di cui al
comma 6 non si applicano alle attivit svolte nelle seguenti
aziende: a) aziende di cui all art. 31, co. 6, lett. a), b), c),
d), f) e g); a) aziende di cui all art. 31, co. 6, lett. a), b),
c), d), f) e g); b) aziende in cui si svolgono attivit che
espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere
esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all esposizione ad
amianto; b) aziende in cui si svolgono attivit che espongono i
lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive,
cancerogeni mutageni, connessi all esposizione ad amianto; c)
aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del
Testo Unico (Cantieri temporanei e mobili) c) aziende che rientrano
nel campo di applicazione del Titolo IV del Testo Unico (Cantieri
temporanei e mobili)
Slide 89
DATORE DI LAVORO DELEGATO Soggetto al quale vengono trasferiti
i poteri di gestione e di spesa necessari per far fronte agli
adempimenti per la sicurezza, e quindi anche le responsabilit, solo
se: Soggetto al quale vengono trasferiti i poteri di gestione e di
spesa necessari per far fronte agli adempimenti per la sicurezza, e
quindi anche le responsabilit, solo se: lazienda talmente grande da
suggerire un decentramento di compiti e quindi delle responsabilit;
lazienda talmente grande da suggerire un decentramento di compiti e
quindi delle responsabilit; il soggetto delegato abbia una
particolare idoneit tecnica, comunque superiore a quella del
delegante. il soggetto delegato abbia una particolare idoneit
tecnica, comunque superiore a quella del delegante.
Slide 90
Delega di funzioni da parte del datore di lavoro Art. 16 D.Lgs.
81/08 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove
non espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e
condizioni: 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro,
ove non espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e
condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il
delegato possegga tutti i requisiti di professionalit ed esperienza
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; b) che il
delegato possegga tutti i requisiti di professionalit ed esperienza
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che
essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione,
gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle
funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i
poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
Slide 91
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa
necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; d) che essa
attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo
svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata
dal delegato per iscritto. e) che la delega sia accettata dal
delegato per iscritto. 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere
data adeguata e tempestiva pubblicita'. 2. Alla delega di cui al
comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicita'. 3. La
delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al
datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del
delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche
attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo
30, comma 4. 3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di
vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La
vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e
controllo di cui all'articolo 30, comma 4.
Slide 92
Allarticolo 16, comma 3-bis SUB DELEGA Il soggetto delegato pu,
a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare
specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di
funzioni di cui al primo periodo non esclude lobbligo di vigilanza
in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle
funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la
delega di cui al presente comma non pu, a sua volta, delegare le
funzioni delegate..
Slide 93
Obblighi del datore di lavoro non delegabili Art. 17 D.Lgs.
81/08 Il datore di lavoro non pu delegare le seguenti attivit: Il
datore di lavoro non pu delegare le seguenti attivit: a) la
valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall'articolo 28; a) la valutazione di tutti i
rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto
dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi. b) la designazione del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi.
Slide 94
Articolo 34 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro
dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 1. Salvo che nei
casi di cui all articolo 32, co. 7 il datore di lavoro pu svolgere
direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi di primo soccorso nonch di prevenzione
incendi e di evacuazione nelle ipotesi previste nell allegato 2
dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi
successivi.
Slide 95
Articolo 34 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro
dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 2. Il datore di
lavoro che intende svolgere i compiti di cui al co.1, deve
frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e
massima di 48 ore adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle attivit lavorative nel rispetto dei
contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di
dodici mesi dall entrata in vigore del presente decreto
legislativo. Fino alla pubblicazione dell accordo di cui al periodo
precedente conserva validit la formazione effettuata ai sensi dell
articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 il cui
contenuto riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in sede di definizione dell accordo di cui al periodo
precedente.
Slide 96
Articolo 34 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro
dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 3. Il datore di
lavoro che svolge i compiti di cui al co.1 altres tenuto a
frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto
nell accordo di cui al precedente comma. L obbligo di cui al
precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano
frequentato i corsi di cui all articolo 3 del decreto ministeriale
16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai
sensi dell articolo 95 del Decreto legislativo n. 626/94.
Slide 97
Articolo 15 Misure generali di tutela 1. Le misure generali di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro sono: 1. Le misure generali di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la
valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza ; a) la
valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza ; b) la
programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che
integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche
produttive dellazienda nonch linfluenza dei fattori dellambiente e
dellorganizzazione del lavoro; b) la programmazione della
prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente
nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dellazienda
nonch linfluenza dei f