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--------------------- Direzione Generale 27-10/15 ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERAZIONE N. 14562 Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare riunito in Roma in data 27 ottobre 2017, alla presenza di n. 32 dei suoi componenti su un totale di n. 34; Visto la Legge n. 168/1989; la Legge n. 165/2007 recante norme in tema di “Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca”; il Decreto Legislativo n. 213/2009, recante norme in materia di “Riordino degli enti di ricerca in attuazione della Legge 27 settembre 2007, n. 165”, ed in particolare l’art. 6; il Decreto Legislativo n. 218/2016, recante norme in materia di “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; Visto lo Statuto dell’INFN adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14418/2017; specificatamente l’articolo 12, comma 4, lettera f), secondo il quale il Consiglio Direttivo ”adotta a maggioranza di due terzi dei suoi componenti lo Statuto dell’Ente e a maggioranza assoluta dei suoi componenti norme in materia di Organi e funzioni, nonché il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e il Regolamento del Personale e i relativi aggiornamenti, ai sensi della normativa vigente”; il Regolamento del Personale dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13418/2014; Considerato l’esigenza di adeguare il vigente Regolamento del Personale dell’INFN a quanto dettato dal Decreto Legislativo n. 218/2016, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Decreto in oggetto; la proposta della Giunta Esecutiva; con voti n. 32 voti a favore; D E L I B E R A 1) Di approvare, in sostituzione del vigente Regolamento del Personale, il documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente il Regolamento del Personale dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. 2) Il Regolamento del Personale, ai sensi dell’articolo 4 del citato Decreto Legislativo n. 218/2016: a) verrà inviato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il quale entro il termine di sessanta giorni eserciterà il controllo di legittimità e di merito; b) verrà pubblicato, successivamente all’approvazione da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nel sito istituzionale dell’Istituto e del Ministero stesso. 3) Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sarà data notizia della pubblicazione del Regolamento del Personale sui siti istituzionali. 4) Il Regolamento del Personale entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dell’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.

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--------------------- Direzione Generale 27-10/15

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 14562 Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare riunito in Roma in data 27 ottobre 2017, alla presenza di n. 32 dei suoi componenti su un totale di n. 34; Visto • la Legge n. 168/1989; • la Legge n. 165/2007 recante norme in tema di “Delega al Governo in materia di

riordino degli enti di ricerca”; • il Decreto Legislativo n. 213/2009, recante norme in materia di “Riordino degli enti di

ricerca in attuazione della Legge 27 settembre 2007, n. 165”, ed in particolare l’art. 6;

• il Decreto Legislativo n. 218/2016, recante norme in materia di “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

Visto • lo Statuto dell’INFN adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14418/2017; • specificatamente l’articolo 12, comma 4, lettera f), secondo il quale il Consiglio

Direttivo ”adotta a maggioranza di due terzi dei suoi componenti lo Statuto dell’Ente e a maggioranza assoluta dei suoi componenti norme in materia di Organi e funzioni, nonché il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e il Regolamento del Personale e i relativi aggiornamenti, ai sensi della normativa vigente”;

• il Regolamento del Personale dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13418/2014;

Considerato • l’esigenza di adeguare il vigente Regolamento del Personale dell’INFN a quanto

dettato dal Decreto Legislativo n. 218/2016, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Decreto in oggetto;

• la proposta della Giunta Esecutiva; con voti n. 32 voti a favore;

D E L I B E R A

1) Di approvare, in sostituzione del vigente Regolamento del Personale, il documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente il Regolamento del Personale dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

2) Il Regolamento del Personale, ai sensi dell’articolo 4 del citato Decreto Legislativo n. 218/2016: a) verrà inviato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il quale

entro il termine di sessanta giorni eserciterà il controllo di legittimità e di merito; b) verrà pubblicato, successivamente all’approvazione da parte del Ministero

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nel sito istituzionale dell’Istituto e del Ministero stesso.

3) Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sarà data notizia della pubblicazione

del Regolamento del Personale sui siti istituzionali.

4) Il Regolamento del Personale entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dell’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.

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(Allegaton.1.alladeliberazionedelConsiglioDirettivon.14562del27ottobre2017)

REGOLAMENTODELPERSONALE

DELL’ISTITUTONAZIONALEDIFISICANUCLEARE(INFN)

Acuradell’UfficioOrdinamentodelDirettoreGeneraledell’INFN

(27.10.2017)

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RegolamentodelPersonaledell’IstitutoNazionalediFisicaNucleare(allegaton.1alladeliberazionedelConsiglioDirettivon.14562del27ottobre2017)

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INDICE

TITOLOI-PRINCIPIGENERALI....................................................................................................................4

Articolo1–Oggetto,finalitàedambitodiapplicazione.........................................................................4

TITOLOII-PERSONALEDIPENDENTE.........................................................................................................4

Articolo2-Personaledipendente...........................................................................................................4Articolo3-Fabbisognodelpersonale.....................................................................................................4

CAPOI-Reclutamentodelpersonaledipendente.....................................................................................5

Articolo4-Principigenerali.....................................................................................................................5

SEZIONEI-Assunzioniatempoindeterminato..........................................................................................6

Articolo5–Assunzionimedianteconcorsopubblicooaltreprocedureselettivepubbliche..................6Articolo6-Assunzionediricercatorietecnologidotatidialtissimaqualificazionescientificaochesianostatiinsignitidialtiriconoscimentiscientificiinambitointernazionale........................................6

SEZIONEII-Assunzioniatempodeterminato............................................................................................6

Articolo7-Assunzioniatempodeterminato..........................................................................................6

CAPOII-Dirigenza.....................................................................................................................................7

Articolo8-Personaleconqualificadirigenziale......................................................................................7

CAPOIII-StatogiuridicodelpersonaleINFN.............................................................................................7

Articolo9-Costituzioneedisciplinadelrapportodilavoro....................................................................7Articolo10-Servizipregressi...................................................................................................................7Articolo11-Sedediservizio....................................................................................................................8Articolo12-Inviodelpersonaleinmissione...........................................................................................8Articolo13-Orariodilavoroediservizio...............................................................................................8Articolo14-Lavorostraordinario............................................................................................................8Articolo15-Ripososettimanale,ferie,permessiefestività...................................................................9Articolo16-Aspettative..........................................................................................................................9Articolo17-Congedipermotividistudioodiricerca............................................................................9Articolo18-Performanceindividualedelpersonaleevalorizzazionedelmerito................................10Articolo19-Mobilitàtemporaneainternaedesterna,distaccotemporaneopressoimpreseprivate10Articolo20-Mobilitàdipersonaletraamministrazioni........................................................................10Articolo21-Trasferimenti.....................................................................................................................10Articolo22-Personalecomandato.......................................................................................................11Articolo23-IncarichipressoUniversità................................................................................................11Articolo24-Incompatibilità,cumulodiimpieghiedincarichi..............................................................12Articolo25-Diritti,obblighieresponsabilità........................................................................................12Articolo26-Proprietàintellettualeeriservatezza................................................................................12Articolo27-Proventidaattivitàdiricercacommissionataafavorediterzi.........................................12

SEZIONEI-Normerelativealpersonalericercatoreetecnologo.............................................................13

Articolo28-LibertàdiRicerca...............................................................................................................13Articolo29-Flessibilitàlavorativa.........................................................................................................13Articolo30-DoverieBuonepratiche...................................................................................................13Articolo31-Valutazioneevalorizzazioneprofessionale......................................................................14Articolo32-Mobilitàeportabilitàdeiprogetti.....................................................................................14Articolo33-AttivitàdidatticaeFormazione.........................................................................................14

CAPOIV-Conciliazionevitaprivata.........................................................................................................15

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RegolamentodelPersonaledell’IstitutoNazionalediFisicaNucleare(allegaton.1alladeliberazionedelConsiglioDirettivon.14562del27ottobre2017)

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Articolo34-Rapportodilavoroatempoparziale.................................................................................15Articolo35-Telelavoro.........................................................................................................................15Articolo36-Lavoroagile.......................................................................................................................15

CAPOV-Cessazionedelrapportodiimpiegoetrattenimentoinservizio................................................15

Articolo37-Cessazionedelrapportodilavoroetrattenimentoinservizio.........................................15Articolo38-Riammissioneinservizio...................................................................................................15

TITOLOIII-ALTROPERSONALE...............................................................................................................16

Articolo39-Assegnidiricerca,borsedistudioecontratticollaborazione...........................................16Articolo40-Personaleassociato...........................................................................................................16Articolo41-Tipologiediassociazioni....................................................................................................16

TITOLOIV-IGIENEESICUREZZASULLAVORO,BENESSEREORGANIZZATIVO,BENEFICIASSISTENZIALIEFORMAZIONE..........................................................................................................................................17

Articolo42-Tuteladellasaluteesicurezzasuiluoghidilavoro...........................................................17Articolo43-Tuteleassicurativeebeneficiassistenziali........................................................................17Articolo44-Formazione.......................................................................................................................17

TITOLOV-TRATTAMENTODEIDATIPERSONALI....................................................................................18

Articolo45-Trattamentodeidatipersonali.........................................................................................18

TITOLOVI-DISPOSIZIONITRANSITORIEEFINALI.....................................................................................18

Articolo46-Entratainvigore................................................................................................................18

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RegolamentodelPersonaledell’IstitutoNazionalediFisicaNucleare(allegaton.1alladeliberazionedelConsiglioDirettivon.14562del27ottobre2017)

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TITOLOI-PRINCIPIGENERALI

Articolo1–Oggetto,finalitàedambitodiapplicazione

1. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito anche INFN) assolve ai propri fini istituzionaliavvalendosi,aisensidell’articolo3delloStatuto,dipropriopersonale,nonchédipersonaledipendenteda Istituti di istruzione universitaria, Istituzioni di ricerca, altre Amministrazioni Pubbliche, o giàdipendentediUniversitàedIstituzionidiricercadirilevanzainternazionale,medianteincaricodiricercascientificaotecnologicaodicollaborazionetecnica,ovveroaltreformediassociazione.

2. IlRegolamentodelpersonaledell’INFNdefinisce lostatogiuridicodelpersonale,nonché idirittiegliobblighi che allo stesso fanno capo. Tale Regolamento viene adottato nell'ambito dell'autonomiariconosciuta agli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) dal D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, e dal D.Lgs. 25novembre 2016, n. 218, nel rispetto della legislazione vigente in materia di pubblico impiego e inparticolare di quanto stabilito dallo Statuto all’articolo 3, comma 4, e dalla normativa istitutiva delComitato Unico di Garanzia (di seguito anche CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione delbenessere di chi lavora e contro le discriminazioni e delle relative Linee guida, assicurando ilrecepimento della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di condotta per l’assunzione deiricercatori e tenendo contodeiprincipi contenuti nel documentoEuropeanFramework forResearchCareersenelCodiceMinerva.

3. L’INFNassicuraparitàditrattamentonormativoeconomicoeprevidenzialeinciascunprofiloelivelloepariopportunitàallelavoratriciedailavoratorinonchél’assenzadiqualunqueformadidiscriminazioneeviolenzafisica,moraleopsichicasui luoghidi lavoronelrispettodeicodicidicomportamentoedelCodiceEtico,dicuisièdotato.

4. L’INFN,nelrecepireleindicazionidellaCommissioneEuropea,garantiscelavalorizzazioneelosviluppodelle risorse umane, allo scopo di migliorare ed accrescere la professionalità, l’esperienza e ilpatrimonio delle competenze; realizza la migliore utilizzazione delle risorse umane assicurando laformazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti; garantisce, inoltre, l’autonomia professionalenellosvolgimentodell’attivitàscientificaediricerca.

5. L’INFNriconoscealpersonalericercatoreetecnologotuttiidirittiedoveristabilitiall’art.2,commi1e2, del D.Lgs. 218/2016, che ne costituiscono lo stato giuridico e che sono trattati nel Capo III - inparticolarenegliarticolidaln.28aln.33delpresenteRegolamento.

6. L’INFN assicura, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche eintegrazioni, la trasparenza intesa come accessibilità totale, anche attraverso la predisposizione diun’apposita sezione sul proprio sito web istituzionale delle informazioni concernenti la propriaorganizzazione e la propria attività e dei risultati concernenti l’attività di misurazione e valutazionedellastessa.

TITOLOII-PERSONALEDIPENDENTE

Articolo2-Personaledipendente

1. Il rapportodi lavorodelpersonaledipendentedell’IstitutoNazionaledi FisicaNucleareèdisciplinatodalla legislazione vigente inmateria di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, dallenormedicontrattazionecollettivanonchédalpresenteRegolamento.

2. Ilpersonaledipendentedell’INFNècostituitoda:

a) personaleconcontrattoatempoindeterminato;

b) personaleconcontrattoatempodeterminato;

c) personalestraordinarioconcontrattoatempodeterminato.

Articolo3-Fabbisognodelpersonale

1. L’IstitutoNazionalediFisicaNuclearenelPianoTriennalediAttività(PTA)adottatoaisensidell'art.5,comma4,delD.Lgs.218/2016,edell’articolo3,comma3,delloStatuto,definiscelaprogrammazione

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del fabbisogno del personale dipendente sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, infunzionedelperseguimentodellamissionedell'INFNenelrispettodeilimitiderivantidallalegislazionevigente in materia di spese per il personale, ai sensi degli artt. 7 e 9 del D.Lgs. 218/2016,salvaguardandolerisorsefinanziarienecessariealleattivitàdiricerca.

2. Nell’ambito della propria autonomia l’INFN determina, con deliberazione del Consiglio Direttivo, laconsistenzaelevariazionidell’organico,cheèunicoalivellonazionale,incoerenzaconilPTA,tenutocontodiquantodispostodagliartt.2e6delD.Lgs.165/2001epreviainformazionealleOrganizzazioniSindacali.

3. Il Piano Triennale di Attività è approvato dalMinistero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca(MIUR) entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali, senza che siano state formulateosservazioni,siintendeapprovato.

4. L'autorizzazioneall'avviodelleprocedureconcorsualièconcessaconl’approvazionedelPianoTriennalediattivitàedelfabbisognodelpersonale.

CAPOI-Reclutamentodelpersonaledipendente

Articolo4-Principigenerali

1. Il reclutamento del personale a tempo indeterminato avviene nel rispetto del D.Lgs. 218/2016,dell’ulteriorespecificanormativainmateria,delleappositeprevisionicontrattualiedeivincoliprevistiinmateriadifinanzapubblica.L’INFN,fermerestandolemodalitàrelativealleassunzioniobbligatorieoalricorsoallelistedicollocamentononchélealtremodalitàdicaratteregeneraleprevistedallalegge,reclutailpropriopersonaleatempoindeterminato:

a) mediante concorso pubblico o altre procedure selettive, nell’ambito delle quali potranno esserepreviste riserve di posti da destinarsi al personale interno nelle modalità e limiti previsti dallanormativavigente;

b) medianteutilizzazionedellegraduatoriedelleproceduredicuialprecedentepuntoa),secondolemodalitàprevistedallanormativavigente;

c) mediante mobilità da Ente del comparto o da altra Amministrazione, in conformità a quantodispostodalD.Lgs.165/2001;

d) mediantechiamatadirettaneilimitiesecondolemodalitàstabilitidall’art.16delD.Lgs.218/2016;

e) mediantealtreprocedureprevistedallanormativavigente.

2. Il reclutamento del personale a tempo determinato avviene nel rispetto dell’art. 36 del D.Lgs.165/2001, dell’ulteriore specifica normativa in materia, delle apposite previsioni contrattuali e deivincoli previsti in materia di finanza pubblica. L’INFN, ferme restando le modalità relative alleassunzioni obbligatorie o al ricorso alle liste di collocamento nonché le altre modalità di caratteregeneraleprevistedallalegge,reclutailpropriopersonaleatempodeterminato:

a) medianteprocedureselettivepubbliche;

b) medianteutilizzazionedellegraduatoriesecondolemodalitàprevistedallanormativavigente;

c) mediantechiamatadirettaneilimitiesecondolemodalitàprevistedallanormativavigente.

3. Per esigenze di carattere eccezionale, l’INFN può reclutare, con provvedimentomotivato, personalestraordinario con rapporto di lavoro di durata non superiore a 90 giorni limitatamente ai profiliprofessionaliperiqualièconsentitol’accessoconildiplomadiscuolasecondariadisecondogrado,inconformitàaquantodispostodall’art.6,comma1,dellaLegge70/1975.

4. Le determinazioni relative all’avvio delle procedure di reclutamento e alle relative assunzioni sonocomunicatealDipartimentodellafunzionepubblicadellaPresidenzadelConsigliodeiMinistri,aisensidell’art.12delD.Lgs.218/2016.

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SEZIONEI-Assunzioniatempoindeterminato

Articolo5–Assunzionimedianteconcorsopubblicooaltreprocedureselettivepubbliche

1. L’assunzione di personale a tempo indeterminato è effettuata in modo coerente con laprogrammazione triennale dell’attività effettuata in funzione del perseguimento della missionedell'INFNedellarealizzazionedeiprogrammidiricercaividefiniti.

2. Primadiprocedereall’espletamentodiprocedureconcorsuali,periricercatorietecnologinondevonoessere attivate le procedure di cui al comma 1 dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, ai sensi di quantodispostodall’art.11,comma1,delD.Lgs.218/2016.

3. IlConsiglioDirettivo,tenutocontodeiprincipicontenutinelTitoloII,CapoIII,delD.Lgs.165/2001enelCodiceMinervadefinisceconproprioDisciplinare:

a) letipologiedelleprocedureselettiveperciascunprofiloelivelloprofessionale,lerelativeformedipubblicità, i requisiti specifici di ammissione, le eventuali soglie di idoneità, le modalità disvolgimento delle procedure, i termini e le modalità di utilizzazione delle graduatoriecoerentementealleeventualidisposizionidileggevigentiinmateria;

b) i criteriper lacomposizionee l’operativitàdellecommissioniesaminatrici,nonché lemodalitàdinominadellestesse;

c) ilcontenutodeibandi.

4. Il Disciplinare di cui al precedente comma tiene conto dei principi di parità e pari opportunità trauomini e donne per l’accesso al lavoro e dell’assenza di ogni forma di discriminazione diretta edindiretta, inaccordoconilCodicediComportamentoper latuteladelladignitàdellepersoneeconilCodiceEtico.

Articolo6-Assunzionediricercatorietecnologidotatidialtissimaqualificazionescientificaochesianostatiinsignitidialtiriconoscimentiscientificiinambitointernazionale

1. IlConsiglioDirettivo,neilimitiesecondolemodalitàindicatenell’art.16delD.Lgs.218/2016dispone,con propria deliberazione, l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori o tecnologi, italiani ostranieri, dotati di altissima qualificazione scientifica o che siano stati insigniti di alti riconoscimentiscientificiinambitointernazionale.

2. Lepropostedi chiamatedirette,adeguatamentemotivate,possonoesserepresentateogniannoallaGiuntaEsecutivanelcorsodellapreparazionedelPTA,daciascunDirettoreperfarfronteaspecificheesigenze. La Giunta Esecutiva provvede a vagliare, ed eventualmente integrare, le candidature ed aproporrealConsiglioDirettivolachiamatadirettaperquellecheritienepiùadeguate.

3. Ilprofiloeillivellodiinquadramentoèstabilitoinrelazionealgradodiqualificazionescientificaoallarilevanza dei riconoscimenti conseguiti; la fascia stipendiale è attribuita in relazione all’esperienzaprofessionalematurata.

SEZIONEII-Assunzioniatempodeterminato

Articolo7-Assunzioniatempodeterminato

1. L’assunzionedipersonaleatempodeterminatoèeffettuatainmodocoerenteconlaprogrammazionetriennaledelle attività, per specifici programmioprogetti di ricerca, per la gestionedi infrastrutturecomplesse,nonchéperesigenzedicarattereorganizzativoosostitutivo.

2. La durata dei contratti tiene conto delle esigenze previste nella programmazione in conformità aquantodispostodallenormedileggeedellacontrattazionecollettiva.

3. Lacostituzionedirapportidilavoroatempodeterminatopuòavvenire:

a) secondoleprocedureprevistedall’articolo4,comma2,delpresenteRegolamento;

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b) per chiamatadiretta, per il personale ricercatoree tecnologodi elevato livello edesperienza, aisensidell’art.20,comma3,delD.Lgs.127/2003;

c) perchiamatadirettaper ilpersonaletecnicodielevato livellodicompetenza,esperienza,ovveroaltamentespecializzato,secondolanormativavigente.

4. Il ConsiglioDirettivo, tenuto contodeiprincipi contenutinel Titolo II,Capo III, delD.Lgs.165/2001eavuto riguardo alle esigenze in relazione alle quali è disposta l’assunzione, definisce con proprioDisciplinare:

a) letipologiedelleprocedureselettiveperciascunprofiloelivelloprofessionale,lerelativeformedipubblicità, i requisiti specifici di ammissione, le eventuali soglie d’idoneità, le modalità disvolgimento delle procedure, i termini e lemodalità di utilizzazione della graduatoria, eventualispecificheclausolecontrattuali;

b) i criteriper lachiamatadirettadipersonaledielevato livelloedesperienza,oveconsentitadallanormativavigente;

c) i criteriper lacomposizionee l’operativitàdellecommissioniesaminatrici,nonché lemodalitàdinominadellestesse;

d) ilcontenutodeibandi.

CAPOII-Dirigenza

Articolo8-Personaleconqualificadirigenziale

1. Il reclutamento di personale di qualifica dirigenziale ed il conferimento dei relativi incarichi, sonodispostisecondoiprincipicontenutinelD.Lgs.165/2001esuccessivemodificheedintegrazionienellaulteriorenormativaprevistainmateriadireclutamentodeidirigenti.

2. L’INFNpuòconferireincarichidirigenzialiatempodeterminatoapersonediparticolareecomprovataqualificazioneprofessionaleaisensidell’art.19delsuddettoD.Lgs.165/2001.Ilparerevincolantesullavaliditàcurricularedeidirigentiproposti,previstodall’art.6,comma2,delD.Lgs.213/2009èespressodal Consiglio Direttivo con propria deliberazione entro 60 giorni dall’individuazione effettuata dalDirettoreGeneraleaisensidell’articolo30delloStatuto

CAPOIII-StatogiuridicodelpersonaleINFN

Articolo9-Costituzioneedisciplinadelrapportodilavoro

1. La costituzione del rapporto di lavoro avvienemediante stipula di contratto individuale di lavoro, informascritta,tral’INFN,inpersonadelSuolegalerappresentante,eillavoratore.

2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell’INFN è disciplinato dalle disposizioni del CodiceCivile e dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs.165/2001,esuccessivemodificheedintegrazioni,checostituisconodisposizioniacarattereimperativo.

3. Il Consiglio Direttivo, con apposita deliberazione, individua le misure ed i provvedimenti inerenti lagestionedelrapportodilavorolacuiadozionesiariservataalDirettoredellaStrutturaINFNpressolaqualeildipendenteprestaservizio,salvocheilpresenteRegolamentononstabiliscadiversamente.

Articolo10-Servizipregressi

1. Perilpersonaleassuntoconcontrattoatempoindeterminato, insededicostituzionedelrapportodilavoroedaisolifinidell’anzianitàdiservizio,sonoriconosciutiiperiodidiservizioprestatoconcontrattidi lavoro a tempodeterminato presso gli Enti Pubblici di Ricerca ed anche presso altre Istituzioni diRicerca ed Università italiane. Per questi ultimi è riconoscibile solo per profili di inquadramentoequivalentiaquellidell’INFN.

2. Glistessiperiodidicuialprecedentecomma,limitatamenteaiperiodidiservizioprestatipressoEPR,potranno essere altresì riconosciuti ai fini del trattamento di quiescenza, subordinatamente alla

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restituzione delle indennità percepite a seguito della risoluzione del precedente rapporto di lavoromaggioratedegliinteressilegali.

3. Ilservizioprestatoatempodeterminatopressol’INFN,nelmedesimoprofilodi inquadramentoconilqualeèeffettuatal’assunzioneatempoindeterminato,èutileaifinidelleprogressionidicuiagliartt.53e54delContrattoCollettivoNazionalediLavorosottoscrittoindata21febbraio2002esuccessivemodificazioni.

4. Aifinidelpresentearticoloeperunperiodocomplessivamentenonsuperiorea5anni,perilpersonaleassunto a tempo indeterminato potranno essere riconosciute le attività di ricerca scientifica etecnologica svolte, presso altre Istituzioni di ricerca ed Università estere in profili di inquadramentoequivalentiaquellidegliEPR,comegiudicatidaappositacommissione.

Articolo11-Sedediservizio

1. AifinidelpresenteRegolamentosiintendecomesedediserviziodeldipendenteilluogooveèubicatala Struttura INFN presso la quale il dipendente è assegnato. Tale sede è indicata nel contrattoindividualedilavoro.

2. La durata temporale dell’obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione è di 3 anni, comedispostodall’art.11,comma2,delD.Lgs.218/2016.

3. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di servizio è effettuata inconformitàaquantoprevistodall’art.30delD.Lgs.165/2001.

Articolo12-Inviodelpersonaleinmissione

1. L’INFN svolge una rilevante parte della propria attività di ricerca istituzionale, nell’ambito dicollaborazioni internazionali, sia a carattere teorico sia presso grandi infrastrutture di ricerca sedi diacceleratorie/osistemidirivelazione,dielevatacomplessità.Ilpersonale,peresigenzediservizioodiricercadicaratteretemporaneo,puòessereinviatoinmissionepressolocalitàdiversedaquelladellasedediservizio.

2. Il Consiglio Direttivo, con proprio Disciplinare individua specifici criteri e procedure per l'invio inmissionedelpersonale,nelrispettodellanormativavigente.

Articolo13-Orariodilavoroediservizio

1. L’articolazionedell’orariodilavoroediservizioèstabilitadall’INFNinconformitàaquantodispostoinmateriadallacontrattazionecollettivachesalvaguardal’autonomadeterminazionedeltempodilavorodiricercatorietecnologi,nelrispettodellaCartaEuropeadeiRicercatoriedelleesigenzediservizioodiricerca dell’Istituto. Ricercatori e tecnologi assicurano la presenza in servizio correlandola in modoflessibilealleesigenzedellapropriaattivitàscientificaetecnologica,agliincarichiloroaffidati,all’orariodiserviziodellastrutturaincuioperano,tenendocontodeicriteriorganizzatividell’Ente.

2. L’orario settimanale può essere ripartito in misura variabile nelle diverse giornate lavorative e, peresigenzediservizioodiricerca,possonoessereistituititurnidi lavoro,anchecontinuiedavvicendati,diurni, notturni e festivi, tenendo conto della dovuta sovrapposizione nell’avvicendamento delpersonale turnista. Al lavoro in turni si applica la disciplina prevista dalla legislazione vigente e dallacontrattazionecollettiva.

3. Fermorestandoquantoprevistodallacontrattazionecollettivaper lediversetipologiedipersonaleenel rispetto dello Statuto dei lavoratori, nonché del principio di efficienza della PubblicaAmministrazione, l’INFN individua le modalità di controllo dell’orario di lavoro più consone allespecificheesigenzedelleproprieattività,previaconsultazionedelleOrganizzazioniSindacali.

Articolo14-Lavorostraordinario

1. Ilpersonaletecnicoeamministrativoètenuto,qualoraglivengarichiesto,aprestarelapropriaoperaoltre i limiti del normale orario di lavoro secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e dallacontrattazionecollettiva.

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2. Il lavoro straordinario può essere richiesto solo per esigenze di servizio di carattere eccezionale,temporaneoecontingentenonaltrimentisopperibili.

3. Larichiestadiprestazionidi lavorostraordinariodeveesserecomunicataaldipendenteconadeguatoanticipo,compatibilmenteconlasituazionechedeterminalarichiestastessa.

4. I dati inerenti la distribuzione delle ore di lavoro straordinario e la relativa utilizzazione vengonocomunicatialleOrganizzazioniSindacalicomeprevistodallacontrattazionecollettiva.

Articolo15-Ripososettimanale,ferie,permessiefestività

1. In materia di riposo settimanale, ferie, permessi, si applica la disciplina prevista dalla legge e dallacontrattazionecollettivanazionale.

2. Sono considerati giorni festivi, oltre alle domeniche, quelli riconosciuti come tali dalle vigentidisposizioniinmateria;tuttiglialtrigiornisonoconsideratiferiali.

3. È altresì considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendenteprestal’attivitàlavorativa,purchéricadenteingiornolavorativo.

Articolo16-Aspettative

1. Al personale dell’Istituto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale emotivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o diservizio,leseguentitipologiediaspettativa:

a) peresigenzepersonaliofamiliari,exart.12delContrattoCollettivoNazionalediLavoro(CCNL)del21/2/2002, per una durata complessiva di 12 mesi in un triennio, da fruirsi al massimo in dueperiodi;

b) per ricongiungimento del coniuge all’estero, ex art. 14, comma 2 del CCNL del 21/2/2002. Taleaspettativapuòavereunaduratacorrispondentealperiododitempoincuipermanelasituazionechel’hagenerata;

c) perrealizzarel’esperienzadiunadiversaattivitàlavorativa,exart.17delCCNLdel13/5/2009,perunaduratacomplessivadi12mesi.

2. Tali periodi sono senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità e non concorrono allamaturazione delle ferie. I provvedimenti di aspettativa sono di competenza del Presidente o suodelegato,dietropareredelDirettoredellaStrutturadiappartenenza.

3. Alpersonaleconrapportodilavoroatempoindeterminatopotrannoessereconcessiperiodidialtritipidiaspettativaprevistidallevigentidisposizioniinmateria

Articolo17-Congedipermotividistudioodiricerca

1. Alpersonalericercatoreetecnologopossonoessereconcessicongedipermotividistudioodiricercascientifica, allo scopo di recarsi presso Istituti o Laboratori esteri, nonché presso Istituzioniinternazionaliecomunitarie,finoa5anniogni10annidiservizio.IlConsiglioDirettivopuòautorizzarel’applicazione di questa normativa anche a personale appartenente ad altri profili per particolariesigenzefunzionalidellaStrutturaodiformazionedelpersonalestesso.

2. IcongedidicuialcommaprecedentedevonoessererichiestidaldipendenteconmotivatadomandaesonoconcessidalPresidentedell'INFN,compatibilmenteconleesigenzediservizioodiricercasentitoilConsiglioDirettivoeilDirettoredellaStrutturapressolaqualeildipendenteèassegnato.

3. Ilcongedopuòessereconcessose,alterminedelperiodorichiesto,ildipendentenonsupera5annidicongedo negli ultimi 10 anni di servizio. Ove ricorrano motivi eccezionali di interesse dell’INFN ilcongedopotràessereconcesso inderogaallaprecedentenorma, con l’accordoche ildipendentenecompenseràaposterioriladurataconaltrettantiannidiservizioinsede,entroildecenniosuccessivo.Iperiodi di tempo trascorsi in congedo per motivi di studio o di ricerca scientifica sono validi ai finidell’anzianitàdiservizio;dettiperiodinonsonoinvececomputabiliaifinidelleferie.

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4. Il dipendente in congedo mantiene la retribuzione fissa mensile qualora l’Istituzione ricevente glicorrispondaunaretribuzioneinferioreal75percentodeltrattamentoforfettariodimissionepressolastessaIstituzione.Inognicasorestanoacaricodelpersonaleincongedoedell’Entelerispettivequotedei contributi previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni in materia. Viene sospeso ogni altrocompensoaccessoriochenonsiafissooricorrenteoconcaratteredigeneralità.

5. Il Presidente, su richiesta del dipendente, sentito il Consiglio Direttivo e il Direttore della Strutturapressolaqualeildipendenteèassegnatopotràaltresìdisporrelaconcessionedicongedipermotividiricerca scientifica o di studio senza assegni. Anche in questo caso permane a carico dell'lNFN e delpersonale, nei limiti delle rispettive quote, il versamento dei contributi previdenziali previsti dallevigentidisposizioniinmateria.

6. Ildipendenteassuntoconcontrattoatempoindeterminato,neiprimi5annidiserviziopuòottenerefinoadunmassimodidueannidicongedopermotividistudiooricerca.Dinorma,ilprimoperiododicongedo può essere concesso al neoassunto solo a partire dal secondo anno di servizio. Durante ilperiododiprova,innessuncasopuòessereconcessoaldipendenteneoassuntouncongedopermotividistudiooricerca.

Articolo18-Performanceindividualedelpersonaleevalorizzazionedelmerito

1. L’Istituto misura e valuta la performance organizzativa e individuale con l’obiettivo di migliorare laqualitàdeiserviziofferti,incentivarelaproduttivitàelaqualitàdellaprestazionelavorativaedifavorirelacrescitadellecompetenzeprofessionaliattraverso lavalorizzazionedelmerito inunquadrodipariopportunità.

2. LemodalitàapplicativedelciclodigestionedellaperformancesonodefinitedalSistemadimisurazioneevalutazionedellaperformance,previstodall’art.7delD.Lgs.150/2009.

Articolo19-Mobilitàtemporaneainternaedesterna,distaccotemporaneopressoimpreseprivate

1. La mobilità temporanea interna può attuarsi su richiesta del dipendente, compatibilmente con leesigenze di servizio, in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia e dallacontrattazionecollettiva.

2. IlPresidente,aseguitodi richiestadeldipendentecheevidenziseriegravimotiviesentiti iDirettoridelle Strutture interessate, può disporre l’assegnazione dello stesso presso una Struttura diversa daquelladiappartenenza,perunperiodononsuperioreaseimesisenzaoneriacaricodell’INFN,exart.20delDPR346/1983.

3. L’INFN,aisensidiquantoprevistodall’art.14dellaLegge196/1997,edall’art.3delD.Lgs.297/1999,puòautorizzareildistaccotemporaneodelpersonalepressopiccoleemedieimprese,pressosoggettiindustriali e assimilati, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta,nell’ambito di attività per il trasferimento tecnologico, su richiesta dell’impresa o del soggettodestinatario.Pertaliperiodididistaccotemporaneoildipendenteconservailtrattamentoeconomicodell’INFNelarelativacoperturaprevidenziale.

Articolo20-Mobilitàdipersonaletraamministrazioni

1. Il passaggio di personale tra Amministrazioni si attua con le modalità previste dall’art. 30 delD.Lgs.165/2001esuccessivemodificheedintegrazioni.

Articolo21-Trasferimenti

1. Ilpersonaledipendente,adeccezionediquellochestiasvolgendoilperiododiprova,tenutocontodiquantodispostodalcomma2dell’art.30edalcomma5-bisdell’art.35delD.Lgs.165/2001,aseguitodiappositadomandaecompatibilmenteconleesigenzediservizioodiricerca,puòesseretrasferitoadaltrasede.

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2. L’INFNrendepubbliciannualmenteipostivacantichepossonoesserericopertimediantetrasferimenti,compatibilmenteconleesigenzediservizioodiricercadelleStrutturediappartenenzadeidipendentiinteressati.

3. I trasferimentiadomandadelpersonale sonoattuati inbaseadappositegraduatoriedegliaspiranti,predispostetenutocontodeicriteridiprioritàedelleprocedurestabilitidallacontrattazionecollettiva.

4. Iltrasferimentoadomandanoncomportaalcunonereaggiuntivoperl’INFN.

5. L'INFNha facoltà di disporre, qualora sussistanomotivate esigenzedi servizio o di ricerca, sentite leOrganizzazioniSindacali,iltrasferimentod'ufficiodeldipendente,semprecheataliesigenzenonsisiapotutoprovvederemediantetrasferimentoadomanda.

6. In ogni caso l'INFNdeve tener conto delle condizioni di famiglia, di eventuali necessità di studio deldipendenteedeisuoifigli,nonchédelserviziogiàprestatoinsedidisagiate.

7. Ferme le modalità di gestione delle eventuali eccedenze di personale secondo la disciplina e nelrispetto dei tempi e delle procedure dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001, nel caso di soppressione o diristrutturazione di una Struttura l’INFN, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, ne dàcomunicazione a tutti i dipendenti interessati mediante lettera raccomandata con avviso diricevimento,almenoseimesiprimadelladataditalesoppressioneoristrutturazione,indicandoadettidipendenti le Strutture presso le quali ritiene che i medesimi possano essere trasferiti per svolgeremansionipropriedelprofilodiinquadramento.

8. Entrotremesidalladatadiricevimentodellacomunicazionedicuialprecedentecomma,ildipendentedeve far conoscere all'INFN la o le Strutture presso le quali è disposto a trasferirsi, operando la suasceltaanchealdifuoridiquelleindicateglidall'Istituto.

9. Qualora,inseguitoaltrasferimentopermotividiservizioodiricerca,dovesserendersinecessarioperildipendenteunperiododiqualificazioneodidiversificazionescientifica,l’INFNprovvedeacomandareildipendentepredettopressounidoneoorganismoitalianoostraniero,conl'osservanzadellemodalitàpreviste dall'art. 67 del DPR 411/1976, e successive modifiche e integrazioni, ovvero a farglifrequentarecorsidiaggiornamentoodiperfezionamentoprofessionale.

10. In ogni caso il trasferimento del dipendente è disposto con deliberazione del Consiglio Direttivo. Ilprovvedimentoditrasferimentoènotificatoaldipendenteconalmenosessantagiornidianticipo.

11. Aisensidell’art.4,comma44,dellaLegge183/2011,aldipendentetrasferitoperesigenzediservizioodiricercal’indennitàdiprimasistemazionedicuiall’art.21dellaLegge836/1973,comeadeguatadallaLegge417/1978,spettaesclusivamentenelcasodieffettivomutamentodellaresidenzadeldipendenteaseguitodeltrasferimentodaunaadaltrasedepermanentediservizio.

Articolo22-Personalecomandato

1. Il personale può essere comandato secondo le modalità previste dall'art. 40 della Legge 70/1975 edell'art. 67 del DPR 411/1976 e successive modifiche e integrazioni e nei limiti di cui alla Legge183/2010, a prestare servizio presso Amministrazioni Pubbliche, ivi comprese quelle internazionali ecomunitarie,Universitàitalianeestraniere,IstitutioLaboratorinazionali,internazionaliostranieri,odaltriorganismidiricerca,previoconsensodeldipendenteesurichiestadidettiEntioAmministrazioniall’INFN.

2. Il personale dell’INFN in posizione di comando può partecipare alle procedure interne perl’avanzamentodicarriera.

3. Il periodo trascorso in posizione di comando è utile agli effetti del trattamento di quiescenza e diprevidenza.

4. La spesa per il personale comandato è posta carico dell'Ente o Amministrazione presso cui dettopersonalevaaprestareservizio

Articolo23-IncarichipressoUniversità

1. Ilpersonaledell’INFN,ancheladdovenonsianoprevistinell’ambitodispecificheconvenzionieaccordi,puòassumereincarichidiinsegnamentoacontrattopressoleUniversità.Qualoral’attivitàdidatticasia

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atitologratuitoeprevistanell’ambitodiconvenzionieaccordi,essavienesvoltaall’internodell’orariodilavoro.

2. Il personale dell’INFN può essere autorizzato o comandato a svolgere attività di ricerca presso leUniversitàperperiodideterminati,tenutocontodiquantodispostodall’art.70,comma12,delD.Lgs.165/2001.

3. Relativamenteaicommi1e2,lemodalitàconcuièconcessal'autorizzazione,ovveroicriteridiaccordie convenzioni con le Università, anche al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste dallalegge, sono stabilitedal ConsiglioDirettivo conproprioDisciplinare, tenendo contodella legislazionevigente,nonchédellenormealriguardoinseritenelContrattoCollettivoNazionalediLavoro.

Articolo24-Incompatibilità,cumulodiimpieghiedincarichi

1. Inmateriadi incompatibilità,cumulodi impieghied incarichisiapplica ladisciplinadettatadalD.Lgs.165/2001 e successive modifiche e integrazioni, dal D.Lgs. 39/2013 e successive modifiche eintegrazioniedallacontrattazionecollettiva.

2. L’autorizzazione allo svolgimento di incarichi presso altri soggetti pubblici o privati nazionali ointernazionali, ove prevista, è concessa con provvedimento del Presidente o suo delegato. Taleautorizzazionee'richiestaancheperlosvolgimentodiincarichidiassociazionepressoaltriEntiPubblicidiRicercaoaltreUniversita'italiane.

Articolo25-Diritti,obblighieresponsabilità

1. Al personale dipendente dell’INFN sono riconosciuti i diritti previsti dalla legge, dalla contrattazionecollettivaedalloStatutodell’Ente.

2. Idipendentidell’INFNsonotenutiaprestare lapropriaattivitàcondiligenzaeconformanolapropriacondotta alla legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro, ai codici di comportamento deidipendentidellePubblicheAmministrazioni,alCodicediComportamentoeCodiceEticodell’IstitutoealledisposizionidettatedallacontrattazionecollettivaealCodicediComportamentoperlatuteladelladignitàdellepersone.

3. Ilpersonaleèresponsabile,inrelazioneallefunzioniesercitate,dellosvolgimentodellapropriaattivitàdi lavoro, nonché dagli obblighi derivanti dai doveri d’ufficio in conformità a dette funzioni ed allastrutturaorganizzativadell’INFN.

4. InmateriadiresponsabilitàdeidipendentisiapplicanoledisposizionilegislativevigentiperilpersonaledellaPubblicaAmministrazione.

5. In casodi congedipermalattia, parentali oper ragionidi cura, il personaledipendente, al rientro inservizio,hadirittoalmantenimentodellemedesimemansionisvolteprimadell’assenzaoequivalenti,comestabilitodalD.Lgs.151/2001esuccessivemodificheedalD.Lgs.80/2015.

Articolo26-Proprietàintellettualeeriservatezza

1. L’INFNindividuaconappositoDisciplinare,previaconsultazioneconleOrganizzazioniSindacali,idirittiderivantidainvenzioni,brevettiindustrialiedaoperedell'ingegno,inbaseallanormativavigenteenelrispettodeiprincipisancitidallaCartaEuropeadeiRicercatoriinmateriadiproprietàintellettuale.

2. I dipendenti sono tenuti a mantenere il segreto sulle notizie di cui siano venuti a conoscenzanell’espletamentodellapropriaattivitàelacuidivulgazionepossaarrecaredannoall’INFNoaterzi.

3. Inparticolareidipendentisonotenutiadosservaregliobblighidiriservatezzadeidatiodeirisultatidiricerche oggetto di accordo commerciale o comunque soggetti a vincolo contrattuale o di privacy.Dell’eventualeobbligoalla riservatezzaosegretezza, idipendenti sarannopreventivamente informatiperiscritto.

Articolo27-Proventidaattivitàdiricercacommissionataafavorediterzi

1. ConappositoDisciplinare,etenutocontodell’informazionealleOrganizzazioniSindacaliprevistadallacontrattazione collettiva, sono individuate modalità e criteri di riparto dei proventi derivanti da

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contratti di ricerca, consulenza, formazione e attività di ricerca commissionata a favore di terziconcernentiprestazionireseacommittentiesterni.

SEZIONEI-Normerelativealpersonalericercatoreetecnologo

Articolo28-LibertàdiRicerca

1. Alpersonalericercatoreetecnologoègarantitapienalibertàdiricerca,comesancitodall’art.33dellaCostituzione,epienaautonomiaprofessionalenellosvolgimentodellapropriaattività.Talepersonalecontribuisceapienotitoloalladefinizionedeiprogrammiscientificidell’Ente,attraversoleCommissioniScientificheNazionalietutteleformedirappresentanzascientificaprevistenelloStatuto.

2. Ricercatorietecnologihannolaresponsabilitàdellapresentazionenonchédellagestionedeiprogettidiricerca, così come stabilito all’art. 15, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. Essi sottopongono i propriprogettidiricercaainormalimeccanismidiscrutinioevalutazionescientificapredispostidall’Ente.

3. L’INFNassicuraaipropri ricercatorie tecnologiunambientedi ricerca idoneo,dotatodelsupportoedelleinfrastrutturesufficientiasviluppareleattivitàdiricercacoerenticonlamissionedell’Ente,comedefinitanelloStatuto,epromuovelapubblicazionedeirisultatiottenutiattraversoleproceduredipeerreview accettate dalla comunità scientifica, nonché la loro diffusione e la valorizzazione presso lasocietàcivile.

Articolo29-Flessibilitàlavorativa

1. L’INFNgarantiscearicercatorietecnologi laflessibilitàlavorativanecessariaall’adeguatosvolgimentodelleattivitàdiricerca.Aquestoscopo,inaccordoconlanormativacontrattuale,adessièriconosciutal’autonoma determinazione del tempo di lavoro, come già riportato all’articolo 13 del presenteRegolamento.

2. I ricercatori e tecnologi possono altresì svolgere, fatta salva la propria normale attività di ricerca,attività addizionali di docenza, consulenza, valutazione o pubblicistica, sia a titolo gratuito cheretribuite,previacomunicazionee/oautorizzazionedapartedelPresidentedell’Ente,nelrispettodellenormativevigenti.

3. IricercatorieItecnologipossonoanchecostituiresocietàconcaratteristichedispin-offodistart-up,aisensidegliartt.2e3delD.Lgs.297/1999esuccessivemodificazionieintegrazioni,ancheassumendointaleambitoresponsabilitàformali,nelrispettodiquantostabilitodalrelativoRegolamentodell’INFNedalDisciplinareperlatutela,losviluppoelavalorizzazionedelleconoscenzedell’INFN.

Articolo30-DoverieBuonepratiche

1. Ricercatorie tecnologi, inquantoresponsabilidelleproprieattivitàdi ricerca,sonotenutiadoperarenel rispetto delle pratiche etiche riconosciute e delle procedure stabilite dalla legge e dallaregolamentazione interna dell’INFN. In collaborazione con gli uffici amministrativi dell’Ente, essidevonoaltresìassicurare il rispettodeivincolidi trasparenzaedefficienzacontabilenellagestionedifondidiricercaadessiaffidati.Nelcasoincuitalifondiprovenganodacontratticonfinanziatoriesterniall’Ente,èdoveredeiricercatorietecnologicoinvoltirispettarneiterminielecondizioni.

2. Ricercatorietecnologihannol’obbligodisvolgerelapropriaattivitàdiricercanelpienorispettodellenorme a tutela della salute e della sicurezza, come stabilito nel D.Lgs. 81/2008 e successiveintegrazioni.Atalescopodevonosottoporsiperiodicamenteaformazioneedaggiornamento.

3. In tutti i progetti di ricerca è responsabilità etica di ricercatori e tecnologi assicurare alla comunitàscientifica la verificabilità dei risultati ottenuti. Compatibilmente con lo svolgimento delle proprieattivitàdiricerca,ricercatorietecnologisonoaltresìtenutiafavorirelacomunicazioneedivulgazionepressolasocietàciviledeipropririsultatiedellepropriemetodologiediindagine.

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Articolo31-Valutazioneevalorizzazioneprofessionale

1. L’INFNgarantiscechelaproduttivitàscientificaetecnologicadiricercatorietecnologisiavalutata,nelleprocedureconcorsualioinaltreselezioniinterne,daespertidicomprovatacompetenzaedesperienzanellespecificheareedisciplinari.

2. L’INFN garantisce inoltre la misurazione e valutazione della performance dei ricercatori e tecnologiprevia definizione, da parte dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e dellaRicerca (ANVUR),diobiettivi, indicatorie standardemodalitàperassicurare il ciclodigestionedellaperformance.

3. Ricercatorietecnologisonotenutiasottoporsialleproceduredivalutazionedellaricercaprevistedallalegge, rendendo disponibili i dati relativi alla propria produzione scientifica e tecnologica agli organicompetenti, ove richiesto. L’Ente assicura che le valutazioni collettive delle Strutture dell’Ente sianosempre tenute totalmente distinte dalle forme di valutazione e selezione individuale di ricercatori etecnologi.

4. L’INFN riconosce che le opportunità di carriera costituiscono lo strumento primario di valorizzazioneprofessionale e si impegna, compatibilmente con i vincoli di bilancio e con la programmazionescientifica, a rendere disponibili con regolarità un congruo numero di concorsi per l’accesso a tutti ilivellideiprofilidiricercatoreetecnologo,assicurandocosìuncostantericambio.

5. L’INFN istituisce, come previsto all’art. 15 del D.Lgs. 218/2016, premi biennali per il personalericercatoreetecnologocheabbiaconseguitorisultatidieccellenza,enestabilisceleregoleinappositoDisciplinare.

Articolo32-Mobilitàeportabilitàdeiprogetti

1. L’INFN riconosce il valore della mobilità di ricercatori e tecnologi fra Istituzioni di ricerca, impreseprivateeareedisciplinari, comeelementoarricchenteealtamente formativonellacarriera.Pertantoneassicuralavalorizzazionenelleproprieprocedurediselezioneevalutazione.Ricercatorietecnologiche utilizzano la mobilità temporanea interna ed esterna, il distacco temporaneo presso impreseprivate,iltrasferimentoadaltrasededell’EnteoilcomandopressoaltreAmministrazioni,hannodirittoamantenere la titolarità dei progetti di ricerca scientifica o tecnologica finanziati da soggetti diversidall’INFN,ovescientificamentepossibile,previoaccordodell'Istituzionericeventeedelcommittentediricerca.

2. L’INFNgarantisce,incasodimobilitàinterna,lapienaportabilitàdellerisorsefinanziariedeiprogettialoro affidati, mentre in caso di mobilità esterna si impegna a stipulare gli opportuni accordi con leIstituzioniriceventiperassicurarealricercatoreotecnologolanecessariacontinuitànellagestionedelproprioprogetto.

Articolo33-AttivitàdidatticaeFormazione

1. Il personale ricercatore e tecnologo può assumere incarichi di insegnamento a contratto presso leUniversitàinquantocompatibiliconlapropriaattivitàdiricerca.L’INFNnefavoriscelapartecipazioneagli organi didattici degli atenei attraverso specifiche norme da introdurre nelle convenzioni, comeprevisto all’articolo 3 dello Statuto. Qualora tale attività didattica sia a titolo gratuito viene svoltaall’internodell’orariodilavoro.

2. Ricercatori e tecnologi assicurano di aggiornare e perfezionare continuamente la propriaprofessionalità,attraversoipiùopportunistrumentiformativi,aiqualil’Entegarantiscepienoaccesso.

3. Il personale ricercatore e tecnologo, previa autorizzazione del Presidente, può assumere incarichi didirezionedidipartimentiocentridiricercapressoUniversitàperperiodideterminati.

4. Il personale ricercatore e tecnologo dell’INFN può svolgere attività didattica e di ricerca presso leUniversità sulla base di apposite convenzioni secondo quanto previsto dall’art. 55, comma 1, del DL5/2012,comemodificatodallaLeggediconversionen.35/2012,edalsuccessivoDecretodelMinistrodell’Istruzione,dell’UniversitàedellaRicercadel27novembre2012.

5. Le modalità con cui è concessa l'autorizzazione, ovvero i criteri di accordi e convenzioni con leUniversità,ancheal finediverificare ilrispettodellecondizioniprevistedalla legge,sonostabilitedal

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RegolamentodelPersonaledell’IstitutoNazionalediFisicaNucleare(allegaton.1alladeliberazionedelConsiglioDirettivon.14562del27ottobre2017)

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ConsiglioDirettivonellostessoDisciplinareprevistoall’art.23delpresenteRegolamento,nelrispettodellanormativavigente.

CAPOIV-Conciliazionevitaprivata

Articolo34-Rapportodilavoroatempoparziale

1. L’INFNpuòcostituirerapportidilavoroatempoparzialeotrasformare,surichiestadeldipendente,ilrapportodilavoroatempopienoinrapportodilavoroatempoparziale.

2. Tenuto contodi quantodisposto dalla legislazione vigente inmateria, l’INFN, previa informativa alleOrganizzazioniSindacali,conproprioDisciplinarestabiliscelaregolamentazionedelrapportodilavoroatempoparziale.

Articolo35-Telelavoro

1. L’INFN può avvalersi a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 191/1998, anche su richiesta deldipendente,deltelelavoroalloscopodirazionalizzareleattivitàsullabasedispecificiprogetti,secondolemodalità organizzative disciplinate dal DPR 70/1999 ed avuto riguardo alle specifiche disposizionidellacontrattazionecollettiva.

2. L’INFNsièdotatodiunDisciplinare,cheindividualeattivitàperlequalisiravvisanolecondizioniperiltelelavoro, indicando gli obiettivi, le tipologie professionali da coinvolgere, i tempi e le modalità diattuazione.

Articolo36-Lavoroagile

1. L’INFNpuòavvalersi, a normadell’art. 14della Legge124/2015edell’art. 18, comma3, della Legge81/2017, su richiesta del dipendente, del lavoro agile allo scopo di incrementare la produttività eagevolarelaconciliazionedeitempidivitaedilavoro.

2. IlConsiglioDirettivo,previoconfrontoconleOrganizzazioniSindacalieconsultazioneconilCUG,conapposita deliberazione, individua le attività per le quali si ravvisano le condizioni per il lavoro agile,indicandogliobiettivi,letipologieprofessionalidacoinvolgere,itempielemodalitàdiattuazione.

CAPOV-Cessazionedelrapportodiimpiegoetrattenimentoinservizio

Articolo37-Cessazionedelrapportodilavoroetrattenimentoinservizio

1. Lacessazionedelrapportodilavoroavviene:

a) per collocamento a riposo secondo la legislazione vigente e fatto salvo i casi previsti dallanormativavigenteperiltrattenimentoinservizio;

b) perdimissionivolontarie;

c) neicasispecificamenteprevistidallalegislazionevigenteedallacontrattazionecollettiva.

2. Iprovvedimentidicollocamentoariposoedipresad’attodelledimissionivolontariesonoadottatidalDirettoreGeneraledell’INFN.

3. IprovvedimentidirisoluzionedelrapportodilavorounilateralisonoadottatidalConsiglioDirettivo

Articolo38-Riammissioneinservizio

1. Ildipendentecessatoperdimissionivolontarieopermotividi salute,conmotivatadeliberazionedelConsiglioDirettivo,puòessereriammessoinservizioallecondizionieconlemodalitàdicuiall’art.13delDPR411/1976.

2. La riammissione in servizio è subordinata alla verifica della sussistenza delle condizioni di legge e alpossessodeirequisitigeneraliperl’assunzione.

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3. Aldipendenteriammesso inserviziosonoattribuiti ilprofilo, il livello, laprogressioneeconomicae lafasciastipendiale ingodimentoall’attodellacessazionedall’impiego.L’anzianitàmaturatanellafasciastipendiale anteriormente alla cessazione non si computa ai fini del conseguimento della fasciastipendialesuccessiva.

TITOLOIII-ALTROPERSONALE

Articolo39-Assegnidiricerca,borsedistudioecontratticollaborazione

1. PerraggiungeregliobiettiviprevistinelPTAenelDocumentodiVisioneStrategica, l’Istitutosiavvaleanche di personale in formazione, quali i titolari di assegni di ricerca e borse di studio. Inoltre puòavvalersidicontrattidicollaborazioneaisensidell’art.7delD.Lgs.165/2001.

2. TalitipologiedipersonalesonoregolamentatedaspecificiDisciplinari.Anchetalepersonalearmonizzalapropriacondotta,inmodalitàanaloghealpersonaledipendente,alCodicediComportamentoperlatuteladelladignitàdellepersone,edètenutoarispettareiprincipicontenutinegliarticoli25,26e30delpresenteRegolamento.

Articolo40-Personaleassociato

1. Ilpersonaleassociatoècostituitodapersonaledocenteericercatoreinmateriescientifiche,tecnologoetecnico-amministrativodipendentedelsistemauniversitarionazionale,dialtriEntipubblicieprivaticonvenzionati, da studiosi stranieri cheoperinonelle Strutturedell’Istituto,da laureandi, dottorandi,borsisti e assegnisti universitari o di altre Organizzazioni convenzionate con l’Istituto nonché dapersonale già dipendente di Università e Istituzioni di ricerca di rilevanza internazionale, cui l’INFNconferisce incarichi di ricerca scientifica, tecnologica, di collaborazione tecnica o altre forme diassociazione.

2. Ilpersonaleassociatosiimpegnaacontribuirealleattivitàdell’INFNcosìcomeprogrammatenelPianoTriennale di Attività e nel Documento di Visione Strategica previsti dall’articolo 4 dello Statutodell’Ente.

3. Ilpersonaleassociatoarmonizzalapropriacondotta,inmodalitàanaloghealpersonaledipendente,alCodicediComportamentoper la tuteladelladignitàdellepersone,edè tenutoarispettare iprincipicontenutinegliarticoli25,26e30delpresenteRegolamento.

4. L’associazione non costituisce rapporto di lavoro, è a termine e gratuita nonché soggetta per la suaattivazione alle esigenze dei programmi e dei progetti di ricerca e delle disponibilità logistiche dellesingoleStrutturee,peridipendentidialtriEntiodiUniversità,anchealrilasciodell’autorizzazionedeldatoredilavorodiappartenenza.

Articolo41-Tipologiediassociazioni

1. Ilpersonaleassociatosiarticolainduedistintetipologie:

a) personaletitolarediincarichidiricercaodicollaborazionetecnica;

b) personaletitolaredialtretipologiediassociazione.

2. Gli incarichi di cui al comma 1.a) riguardano coloro che operano con continuità e prevalentementenell’INFN, nell’ambito dei programmi e delle Strutture di quest’ultimo e sono attribuiti condeliberazione della Giunta Esecutiva su richiesta dell’interessato e proposta del Direttore dellaStrutturadiafferenza.

3. Le altre tipologie di associazione di cui al comma 1.b) riguardano tutte le forme di collaborazionediverse da quelle di cui al comma1.a) e sono attribuiti dal Presidente su richiesta dell’interessato epropostadelDirettoredellaStrutturadiafferenza.

4. Il ConsiglioDirettivo, conappositoDisciplinare,definisce le tipologiedi associazione, le categoriedeidestinatari,ladurataelecaratteristichespecifichediciascunatipologia,lemodalitàdiattribuzione,gliadempimenti a carico degli interessati e dei Direttori delle Strutture, nonché i diversi contingentimassimielenecessarieverifichesull’attivitàsvolta.

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TITOLOIV-IGIENEESICUREZZASULLAVORO,BENESSEREORGANIZZATIVO,BENEFICIASSISTENZIALIEFORMAZIONE

Articolo42-Tuteladellasaluteesicurezzasuiluoghidilavoro

1. L’INFNattualalegislazionevigenteinmateriadituteladellasaluteedellasicurezzasuiluoghidilavoroepromuovetutteleulteriorimisurediprevenzionepergliaspettinonesplicitamentecontemplatidallanormativa,conparticolareattenzioneallavalutazionedeirischiinotticadigenere.

2. Il Direttore di ciascuna Struttura dell’INFN opera, ai fini dell'applicazione delle norme in materia dituteladellasaluteedellasicurezzasui luoghidi lavoro,con lecapacitàe ipoterideldatoredi lavoroprevistidallalegislazionemedesima.

3. LeproceduredigestionedellasicurezzasonoindicateneiDocumentidiValutazionedeiRischicustoditiinciascunaStruttura.

4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza partecipano alle attività di gestione della sicurezzasecondoledisposizionidilegge.

5. I lavoratori sono tenuti alla frequenza dei corsi di informazione e formazione previsti in materia diigieneesicurezzasullavoro,prevenzioneincendiegestioneemergenze,chepossonoessereeffettuatianche attraverso l’ausilio di strumenti multimediali destinati alla formazione con metodologiainterattiva.

6. L’INFNassicuraallefigureprofessionalidellasicurezzalaformazioneel’aggiornamentooccorrentiperl’eserciziodellerispettivecompetenzeeresponsabilità.

7. L’INFNassicuraunambientedilavoronondiscriminatorioeattentoalbenesseredellelavoratriciedeilavoratori.

Articolo43-Tuteleassicurativeebeneficiassistenziali

1. L'INFN garantisce al proprio personale, oltre alle tutele assicurative obbligatorie, anche trattamenticomplementariebeneficidinaturaassistenzialequali:

a) polizzesanitarieintegrativedelleprestazionierogatedalServizioSanitarioNazionale;

b) concessionediprestitialpersonaledipendente;

c) assegnazionediborsedistudioaifiglidelpersonaledipendente;

d) concessioneegestionedeimutuiediliziatassoagevolatoinfavoredelpersonaledipendente;

e) concessionedicontributiperiniziativelocalidicaratteresociale,culturaleericreativo;

f) concessionedicontributialpersonaledipendenteconfigliinetàprescolare;

g) concessionedeisussidiafavoredelpersonaledipendente.

LetuteleassicurativeeibeneficiassistenzialisonoregolamentatitramitepropriDisciplinari.

Articolo44-Formazione

1. L’IstitutoNazionalediFisicaNucleare individuanella formazioneunostrumento indispensabileper lacrescitaprofessionaleeper l’aggiornamentodelpersonale inservizioeper l’inserimentoneiprocessiorganizzatividelpersonaledinuovaassunzione.

2. Le attività formative sono rivolte al personale dipendente con contratti di lavoro a tempopienoo atempoparziale.Ovepossibileesenzaulteriorioneriacaricodelfondoformazione,neèconsentitalafruizioneancheaititolaridiassegnidiricercaediborsedistudiodell’Istitutoeaititolaridiincarichidiricercaedicollaborazioneedellealtretipologiediassociazione.

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TITOLOV-TRATTAMENTODEIDATIPERSONALI

Articolo45-Trattamentodeidatipersonali

1. L’INFNeffettuailtrattamentodeidatipersonalinelrispettodelD.Lgs.196/2003esuccessivemodificheeintegrazioni.

2. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del principio della trasparenza degli atti edell’attivitàdellaPubblicaAmministrazionecomesancitodallaLegge241/1990,edalD.Lgs.33/2013esuccessivemodificheeintegrazioni

TITOLOVI-DISPOSIZIONITRANSITORIEEFINALI

Articolo46-Entratainvigore

1. IlpresenteRegolamentoentra invigore,dopo leprocedureprevistealcomma2dell’art.4delD.Lgs.218/2016,ilprimogiornodelmesesuccessivoaquellodell’avvenutapubblicazionesulsitoistituzionaledell’Ente.

2. In sede di prima attuazione del presente Regolamento e fino all’adozione dei Disciplinari in essoprevisti, continuano a trovare applicazione i Regolamenti ed i Provvedimenti assunti dall’INFN nelprevigenteordinamento.