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DIRITTO AMBIENTALE VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE 14/05/2010 Avv. PAOLA VOLPE

DIRITTO AMBIENTALE VALUTAZIONE DIMPATTO AMBIENTALE 14/05/2010 Avv. PAOLA VOLPE

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DIRITTO AMBIENTALEVALUTAZIONE D’IMPATTO

AMBIENTALE 14/05/2010

Avv. PAOLA VOLPE

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VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

Valutazione Impatto Ambientale è:Procedura tecnico-amministrativa di strumento

all’autorità decisionaleFinalizzata ad individuare, descrivere e valutare

effetti dell’attuazione o meno di un progetto. Si basa - su informazioni del proponente - sulla consulenza data da altre strutture della P.A. - apporto e partecipazione gruppi sociali

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VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

Introdotta a livello europeo con la Direttiva CEE 337/85 ed integrata con la Direttiva CEE11/97

Con VIA si intende la procedura che accerta la compatibilità ambientale di un’opera.

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VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

• Essa individua, descrive e quantifica gli effetti che un’opera, un progetto o azione potrebbero avere sull’ambiente, inteso come insieme delle risorse naturali di un territorio e delle attività antropiche in esso presenti. Ambiente non necessariamente naturale, ma inteso nel suo complesso

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Impatto ambientale Effetti causati da un evento, azione o

comportamento sull’ambiente: effetti diretti ed indiretti, secondari

cumulativi, sinergici, a breve medio e lungo termine, permanenti e temporanei, a piccola e grande distanza, positivi e negativi indotti da un insieme o da singoli interventi sull’ambiente.

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Impatto ambientaleNo inquinamento o degrado, ma mostra

gli effetti che può provocare una modifica, non necessariamente negativa, all’ambiente circostante.

Previsione dei costi e benefici di una modifica.

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VIAè un insieme di: dati tecnici-scientifici su stato struttura e

funzionamento dell’ambiente; dati su caratteristiche economiche e tecnologiche dei

progetti; previsione di comportamenti dell’ambiente e

interazioni tra progetto e comportamenti ambientali; procedure tecnico-amministrative; istanze partecipative e decisionali(partecipazione

pubblica) sintesi confronto fra costo del progetto e dei suoi

impatti e benefici diretti ed indiretti del progetto.

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StoriaLa Via nasce alla fine degli anni sessanta negli

Stati Uniti d’America con il nome di Environmental impact assessment (EIA)

L’EIA introduce le prime forme di controllo sulle attività interagenti con l’ambiente mediante strumenti e procedure finalizzate a prevedere e valutare le conseguenze di determinati interventi.

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Storia

Nel 1969 negli USA viene approvato Nazional Evironmental Policy Act (N.E.P.A.)

Tale atto disponel’introduzione della VIAil rafforzamento dell’Environmental

Protection Agency (con ruolo amministrativo di controllo)

l’istituzione del Coucil on Environmental Quality con ruolo consultivo per la Presidenza

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Storia Nel 1978 viene approvato il Regulations for

implementing the Procedural Previsions of N.E.P.A., un regolamento attuativo del N.E.P.A. che dispone l'obbligo della procedura di VIA per tutti i progetti pubblici o comunque che accedono a finanziamento pubblico. Lo studio di impatto ambientale è predisposto direttamente dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione finale ed è prevista l'emanazione di due atti distinti: uno relativo alla valutazione di impatto ambientale e uno relativo all'autorizzazione finale per la realizzazione dell'opera.

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StoriaNel 1973, il Canada emana l'Environmental

Assessment Review Process, una norma specifica riguardante le valutazioni di impatto ambientale, sulla falsariga dei provvedimenti statunitensi. Nel 1977 vengono apportate delle modifiche all'impianto legislativo ma, nella sostanza, rimane pressoché invariato, la VIA si applica a progetti pubblici o a progetti accedenti a finanziamento pubblico.

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Storia

Nel 1976 in Francia viene emanata la legge n. 76-629 (del 10 luglio 1976) "relative à la protection de la nature". Tale legge ha la caratteristica di introdurre tre diversi livelli di valutazione: etudes d'environment, notices d'impact e etudes d'impact. Si pongono le basi per l'introduzione della VIA anche in ambito europeo.

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StoriaNel 1985, la Comunità Europea

emana la Direttiva 337/85/CEE "Concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati".

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StoriaL'Olanda, nel 1986, è la prima nazione ad

applicare la nuova Direttiva europea, approvando una norma ampliata con particolare riferimento alla valutazioni da effettuare sui piani. L'elemento centrale della norma olandese è costituito dal raffronto delle alternative e valutazione dei relativi impatti, al fine di determinare la migliore soluzione, in termini ambientali, da realizzare.

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Procedura VIA in ITALIA

La Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) è delineata dalla Direttiva 85/337/CEE, aggiornata dalle Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE. In Italia è stata introdotta con Legge 8 luglio 1986 n. 349; successivi decreti ne regolano il funzionamento.

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Progetti sottoposti alla procedura VIA

Sono sottoposti alla procedura di V.I.A. i progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale rilevante. In particolare, progetti di opere quali raffinerie, centrali termiche, acciaierie, impianti chimici, dighe,porti, infrastrutture stradali e ferroviarie, elettrodotti sono sottoposti a V.I.A. nazionale, mentre progetti relativi ad agricoltura, selvicoltura, acquicoltura, industria estrattiva, produzione e trasformazioni di metalli, costruzione e montaggio di autoveicoli, cantieri navali, industrie alimentari, oleodotti e gasdotti, piste da sci ed altro sono oggetto di V.I.A. in ambito regionale.

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Progetti sottoposti alla procedura VIA

Per alcune tipologie di opere la normativa fissa limiti dimensionali per l’assoggettabilità a V.I.A. e per la sua collocazione in sede nazionale o regionale; in altri casi, il legislatore europeo o nazionale ha lasciato la valutazione ad una procedura caso per caso, la cosiddetta verifica di esclusione, sulla base di elementi noti e forniti dal proponente.

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Competenza procedura VIA L’autorità competente a livello nazionale è il

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, affiancato dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali per gli aspetti archeologici – paesaggistici. Il Ministero si avvale per le valutazioni tecniche della Commissione di Valutazione dell’Impatto Ambientale e della Commissione Speciale per la Valutazione dell’Impatto Ambientale nel caso della V.I.A. di infrastrutture strategiche.

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COME FUNZIONA LA PROCEDURA DI VIA

La procedura prevede la presentazione da parte di un Proponente, pubblico o privato, del progetto corredato dallo Studio di Impatto Ambientale alle autorità competenti ed il contemporaneo avviso al pubblico, mediante pubblicazione sui quotidiani per la consultazione del pubblico; il pubblico può esprimersi inviando osservazioni scritte nel termine di 30 giorni da tale avviso.

L’amministrazione tiene conto di tali osservazioni nell’ambito della procedura di valutazione, nel corso della quale può richiedere chiarimenti ed integrazioni al Proponente.

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COME FUNZIONA LA PROCEDURA DI VIA

La fase di valutazione si conclude con l’emanazione di un provvedimento (Decreto del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro dei Beni Culturali, ovvero delibera CIPE per le infrastrutture strategiche) che può contenere, e di norma contiene, prescrizioni e raccomandazioni da sviluppare nelle successive fasi di progettazione ed esecuzione. La valutazione è seguita da una verifica di ottemperanza dei livelli di progettazione successivi alle prescrizioni.

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Procedura di verifica(screening)

La procedura di verifica o screening è una procedura tecnica - amministrativa volta ad effettuare una valutazione preliminare della significatività dell'impatto ambientale di un progetto, determinando se lo stesso richieda, in relazione alle possibili ripercussioni sull'ambiente, lo svolgimento successivo della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

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Procedura di delimitazione del campo d'indagine (scoping)

E’ una procedura tecnico - amministrativa volta a valutare la proposta dei contenuti del successivo Studio di Impatto Ambientale (in sigla S.I.A.) al fine di indirizzare il proponente di un'opera alla completa e sufficiente analisi delle componenti ambientali interessate dal progetto.Normalmente si parte da una proposta di indice dello S.I.A. con una descrizione sommaria dell'opera da realizzare e del territorio in cui si inserisce, descrivendo quindi le tipologie di analisi e i modelli di studio che verranno condotte per determinare i possibili impatti.

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Procedura di delimitazione del campo d'indagine (scoping)

L'amministrazione esaminatrice approva la proposta di S.I.A. indicando eventuali ulteriori elementi di approfondimento rispetto a quelli proposti. In ogni caso, l'attivazione di una delimitazione del campo d'indagine non preclude, in fase di procedura di valutazione dell'impatto ambientale, la richiesta di eventuali integrazioni o approfondimenti anche di tipo analitico.

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Obiettivi della VIALa VIA è uno strumento di supporto decisionale tecnico-politico finalizzato a: migliorare la trasparenza delle decisioni pubbliche consentendo di definire un

bilancio beneficio-danno, inteso non solo sotto il profilo ecologico-ambientale, ma anche sotto quello economico-sociale, finalizzato alla gestione ottimale delle risorse;

realizzare la sostenibilità verificando per singolo progetto il suo inserimento ottimale nell'ambiente e realizzando la migliore mediazione tra esigenze funzionali di progetto ed impatto sull'ambiente;

prevenire il danno ambientale, affermando il passaggio, da un sistema di ripristino (a valle) del danno ambientale, ad un sistema di previsione-prevenzione (a monte) degli impatti ambientali nella gestione del territorio e delle risorse naturali;

favorire la partecipazione di tutti gli attori sociali facendosi garante della condivisione delle scelte pubbliche.

proteggere e migliorare la qualità della vita, di mantenere integra la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità delle specie, di promuovere l'uso di risorse rinnovabili, di garantire l'uso plurimo delle risorse.

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La procedura di VIA Statale

Sono sottoposti a procedura statale di VIA i progetti di opere previsti dalla Legge 8 luglio 1986, n.349, dal D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377 e dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988. Si tratta di opere aventi rilevanza nazionale di dimensioni e caratteristiche tali da poter indurre potenziali effetti sensibili sull'ambiente, per le quali la procedura di VIA viene gestita dal Ministero dell'Ambiente. Tutte le altre opere sono soggette a procedure di VIA regionale o provinciale.

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I dati della VIA ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE VIA

PERIODO 18 MAGGIO 2006 – 15 LUGLIO 2007 Nel periodo 18 maggio 2006 – 15 luglio 2007, la Commissione

VIA ha concluso 174 procedimenti dicui 73 pareri VIA e 101 pareri vari.

I 73 pareri VIA sono distinti in:36 pareri di compatibilità ambientale: di cui 20 positivi, 3

negativi e 13 interlocutori negativi, ossiache necessitano di integrazioni documentali o progettuali;

37 pareri di esclusione VIA (quando viene richiesta una procedura abbreviata per un progetto). Di

questi si registrano 24 pareri positivi e 13 negativi .

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I 101 pareri vari sono distinti in: 62 verifiche di ottemperanza alle prescrizioni contenute in precedenti

pareri VIA;39 pareri tecnici al Ministro o alla Direzione.

Il volume di attività della Commissione è assolutamente in linea con l’attività svolta nel quinquennio

precedente (2001-2005). Con riferimento alle tipologie di opere esaminate si evidenzia che i

73 pareri VIA hanno riguardato: 21 opere energetiche (20 centrali, 1 elettrodotto);

25 opere civili (porti, aeroporti, opere stradali, opere idrauliche, ecc.);27 altre tipologie di opere (impianti industriali, permessi di ricerca

idrocarburi, GNL, raffinerie,impianti rifiuti, ecc.).