Upload
trannga
View
215
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Nozione e Fonti
•Il DIRITTO DEL LAVORO può essere definito come il complesso delle norme
che disciplinano il rapporto di lavoro, e che tutelano oltre che l’interesse
economico, anche la libertà, la dignità e la personalità del lavoratore.
•Le norme del Diritto del Lavoro si applicano ai RAPPORTI DI LAVORO
SUBORDINATI.
•Il DIRITTO DEL LAVORO si divide a sua volta in tre rami:
•1) DIRITTO DEL LAVORO in senso stretto
•2) DIRITTO SINDACALE
•3) LEGISLAZIONE SOCIALE ( previdenza, ecc. )
Marco Bini Dir Lav 2016 3
•Le FONTI che concorrono alla produzione delle norme del DIRITTO DEL
LAVORO possono essere suddivise in tre gruppi:
•1) FONTI INTERNAZIONALI E/O SOVRANAZIONALI
•2) FONTI LEGISLATIVE
•3) FONTI CONTRATTUALI E/O SINDACALI
•FONTI INTERNAZIONALI :
•Ce ne sono di natura pattizia ( indirette, cioè che per essere applicate
devono poi essere riprese da una legge nazionale) come LA CARTA
INTERNAZIONALE DEL LAVORO DI VERSAILLES 1919, IL PATTO DELLE NAZIONI
UNITE 1966, ECC..
Marco Bini Dir Lav 2016 4
•Oppure che sono vere e proprie leggi di una struttura sopranazionale,
come quelle emanate dall’Unione Europea, che devono
obbligatoriamente essere applicate dagli stati membri ( ad oggi 28 ) :
•1) le DIRETTIVE UE, le quali però , anch’esse, devono essere recepite
da una legge statale per entrare in vigore nel territorio di uno stato
•2) i REGOLAMENTI UE che sono invece direttamente applicabili senza
bisogno di essere ripresi da una legge interna
Marco Bini Dir Lav 2016 5
•FONTI LEGISLATIVE
•1942 CODICE CIVILE - LIBRO V (Del Lavoro)
•1948 COSTITUZIONE REPUBBLICANA :
•- Art 1 L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro….
•- Art 3 uguaglianza formale e sostanziale …..
•- Art 4 'La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino
ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale
della società. '
•- Art 35 ' La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Marco Bini Dir Lav 2016 6
•Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione,
salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il
lavoro italiano all'estero. '
•- Art 36 ' Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantità' e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a
se' e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della
giornata lavorativa e' stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo
settimanale e a ferie annuali retribuite, e non puo' rinunziarvi. '
•- art 37 ' La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parita' di lavoro, le
stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono
consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e
assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La
legge stabilisce il limite minimo di eta' per il lavoro salariato. La
Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad
essi, a parita' di lavoro, il diritto alla parita' di retribuzione. '
Marco Bini Dir Lav 2016 7
•- art 38 ' Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori
hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia,
disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto
all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo
articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata e' libera. '
•- art 39 ' L'organizzazione sindacale e' libera. Ai sindacati non può essere
imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o
centrali, secondo le norme di legge. E' condizione per la registrazione che
gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base
democratica. I sindacati registrati hanno personalità' giuridica. Possono,
•rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. '
Marco Bini Dir Lav 2016 8
- art 40 ' Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo
regolano ' ( oggi nel pubblico garanzia per i servizi minimi essenziali )
- art 41 ' L'iniziativa economica privata e' libera. Non può svolgersi in
contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a fini sociali '
- art 42 ' La proprietà e' pubblica o privata. I beni economici appartengono
allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata e' riconosciuta e garantita
dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo
scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La
proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce
le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti
dello Stato sulle eredita '
INOLTRE: Leggi, Decreti, Regolamenti, Circolari, Leggi Regionali ( per la
materia ‘lavoro’ la legislazione è esclusiva statale per: livelli essenziali, diritti
civili e sociali . E’ concorrente Stato/Regioni sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro Marco Bini Dir Lav 2016 9
•FONTI CONTRATTUALI:
•- CONTRATTAZIONE
•A) COLLETTIVA NAZIONALE
•B) AZIENDALE
•CONTRATTAZIONE INDIVIDUALE si riferisce invece al contratto privato
firmato al momento dell'assunzione ( che ad esempio può decidere il foro di
competenza per eventuali controversie..)
•USI E CONSUETUDINI sono molto importanti nella legislazione del lavoro , in
quanto prevalgono, se più favorevoli al lavoratore sulle leggi del lavoro, ma
non prevalgono mai, in nessun caso, sul contratto di lavoro individuale né
nazionale. ( In realtà, sin dal medioevo , e tutt'oggi per legge, gli usi e le
consuetudini sono raccolti presso le CCIAA , quindi in qualche modo sono
anch'esse fonti scritte , anche se non classificabili all'interno del Diritto
Positivo … )
Marco Bini Dir Lav 2016 10
IL Lavoro Subordinato
•Art 2094 CC - Il prestatore di lavoro subordinato (locatio operarum_-
contratto delle opere ) è colui che si obbliga , mediante retribuzione, a
collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale
alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
•Se quindi manca anche soltanto una delle due caratteristiche suddette, non
si può parlare di lavoro subordinato.
•Art. 2222 CC - Lavoro autonomo (“ lacatio operis” _contratto d’opere)
•Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera
o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di
questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV
Marco Bini Dir Lav 2016 11
•Alcuni requisiti per definire meglio la subordinazione, in un rapporto di
lavoro, sono stati individuati dalla Corte di Cassazione soprattutto con le
sentenze 12033/1992- 5495/2006 , e sono :
••- il rispetto di un orario di lavoro
•- una retribuzione versata in modo fisso
•- orario predeterminato
•- continuità della prestazione
•- ecc…
•La Parasubordinazione ( co.co.co ) è una fattispecie di classificazione a se
stante , che si pone a metà tra il lavoro autonomo ed il lavoro subordinato.
Ad esempio, per quanto riguarda la tutela anti-infortunistica, è equiparata al
lavoro subordinato.
Marco Bini Dir Lav 2016 12
•Il lavoro a progetto (forma scritta, progetto, niente orario fisso) è
considerato di natura autonoma, anche se il confine è labile; la
giurisprudenza spesso lo trasforma a tempo indeterminato ( accertamento
giudiziale di un rapporto di natura privatistica ) . Sono state inserite però,
anche per il co.co.pro, alcune tutele proprie del lavoro subordinato (malattia,
maternità, sostegno del reddito, previdenza ).Inoltre, con l’ultima Riforma
del Lavoro Fornero L 92/ 2012 , si è cercato di rendere progressivamente il
lavoro a progetto meno conveniente per l’impresa, con disincentivi
economici .
•Lavoro subordinato e rapporto associativo:
•In alcuni rapporti associativi, il socio può svolgere anche un’attività
lavorativa nell’associazione stessa:
•a) SOCIO D’OPERA – Nelle Società di Persone
•b) ASSOCIATO - Nella Associazione in Partecipazione
•c) SOCIO LAVORATORE - Nelle Cooperative di Lavoro
Marco Bini Dir Lav 2016 13
•Il Socio d’opera è colui che nella Società conferisce non beni, ma la propria
attività lavorativa ( non subordinato )
•L’Associato è colui che può effettuare un lavoro per l’Associazione in
partecipazione, ma anche conferire un bene, partecipare agli utili; comunque
non è prevalente l’attività lavorativa, quindi non c’è subordinazione ( non
subordinato, anche se spesso questa forma è usata per raggirare la legge,
quindi deve spesso intervenire la giurisprudenza )
•IL SOCIO LAVORATORE DI UNA COOPERATIVA HA DUE TIPI DI RAPPORTO
CON LA COOPERATIVA:
•1) IL RAPPORTO ASSOCIATIVO, da cui discende poi anche il rapporto di
lavoro
•2) RAPPORTO DI LAVORO che può essere subordinato, autonomo, a
collaborazione ( dipende da cosa viene deciso dal Regolamento della
Cooperativa e nel Rapporto Associativo inizialmente pattuito )
Marco Bini Dir Lav 2016 14
•NB:•Se si recede o si è esclusi dall'essere soci della cooperativa ( cioè si estingue
il rapporto associativo ) , si estingue automaticamente anche il rapporto di
lavoro, ed in questo caso non si applica la tutela ex art. 18 dello Statuto dei
Lavoratori L 300/70.
•Non vale invece il caso inverso.
•Lavoro gratuito
•Non è ammesso salvo che in rari casi dove in virtù di un vincolo di cortesia (
affectionis causa ) come dare una mano in famiglia, oppure fare volontariato
( in questo caso la persona non può avere vincoli di lavoro con l’associazione
per la quale fa volontariato )
•Lavoro accessorio
•Prestazioni occasionali e saltuarie ( non deve superare i 7000 E annuali ). La
retribuzione avviene attraverso BUONI LAVORO ( I VOUCHER sono stati
sostituiti dalla L 92/2012 da BUONI ORARI numerati progressivamente dal 1 6
2013 ) riscuotibili presso le concessionarie
•( Agenzie di Lavoro, INPS )
Marco Bini Dir Lav 2016 15
Il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro (CCNL)
•Il CCNL è un accordo tra le Organizzazioni dei Datori di lavoro e le OOSS a
livello Nazionale. La sua applicabilità erga omnes ( anche ai non iscritti ai
sindacati ) deriva da tre fonti:
•1) dall’ arti 36 della Cost. ( giusta ed equa retribuzione)
•2) dalla giurisprudenza che lo prende per riferimento per fissare una equa
retribuzione
•3) dal richiamo al CCNL stesso che viene inserito nei contratti individuali di
lavoro .
•Il CCNL è un contratto collettivo di diritto comune ( tra privati, art 1321 CC e
seguenti ), in quanto, la registrazione dei sindacati ex art. 39 Cost. non è mai
avvenuta, e quindi l’efficacia egra omnes, come detto sopra, si evince da altre
fonti.
Marco Bini Dir Lav 2016 16
•Gerarchia delle fonti nel Diritto del Lavoro:
•- Principi generali ed inviolabili dello Stato
•- Costituzione, Accordi Internazionali, Norme UE
•- Leggi nazionali
•- CCNL e Contratto Individuale
•- Usi e Consuetudini
•- Principi Interpretativi ( Circolari Ministeri )
•IN TUTTA LA SUDDETTA GERARCHIA VALGONO IL PRINCIPIO DEL FAVOR
PRESTATORIS e IL PRINCIPIO di DEROGABILITA’ IN MELIUS :
•quindi, tra le varie fonti, prevale sempre la norma più favorevole al
lavoratore
Marco Bini Dir Lav 2016 18
•Anche se, in base a certa giurisprudenza, è stato spesso sostenuto il
PRINCIPIO DI AUTONOMIA tramite il quale un contratto aziendale può
derogare anche in peius il CCNL. Ma , in Italia, vigendo un sistema di Civil
Law, ogni sentenza vale solo per quel caso specifico e non fa legge per gli altri
casi analoghi . Con l’Accordo Quadro per la Riforma degli assetti contrattuali
del 2009 poi, si è cercato di evitare questi conflitti tra contratti .
•ATTENZIONE:
•IN DEROGA AI PRINCIPI SUDDETTI CHE SONO IN VIGORE DA ANNI NEL
DIRITTO DEL LAVORO , E CHE SI DESUMONO DA COME SONO SEMPRE STATE
CONFORMATE LE NORME NEL TEMPO A PARTIRE DAL CODICE CIVILE ( ovvero
con un occhio di riguardo nei confronti del lavoratore considerata la parte
contrattuale più debole ) , L’ART. 8 DELLA LEGGE 148/2011 “LEGGE
SACCONI”, HA INTRODOTTO LA POSSIBILITA’ , DA PARTE DELLA
CONTRATTAZIONE AZIENDALE, DI DEROGARE ANCHE IN PEIUS IL CCNL ed in
parte anche la LEGGE ( se tale deroga è approvata dalla maggioranza della
RSU e dei Sindacati presenti in Azienda ).
Marco Bini Dir Lav 2016 19
•L’Interpretazione dei CCNL , se adìto da una delle parti, è competenza del
GIUDICE DI MERITO DELLA CASSAZIONE
•Il CCNL (1° livello) è seguito poi da una contrattazione integrativa aziendale
•( 2° livello )
•La nuova durata dei CCNL sarà triennale ( 3 ), e l’adeguamento sarà
effettuato in base all’ IPCA indice dei prezzi al consumo armonizzato
•A livello di contratto integrativo aziendale di 2° livello , viene decisa
soprattutto l’assegnazione della produttività e del salario variabile .
Marco Bini Dir Lav 2016 20
Il Contratto Individuale di Lavoro
•L’art. 1321 CC sancisca che, in generale ( quindi non è un articolo
riferito al lavoro...) : “ IL CONTRATTO E’ UN ACCORDO TRA DUE O PIU’
PARTI ATTO A COSTITUIRE MODIFICARE O ESTINGUERE , TRA LORO,
UN RAPPORTO GIURIDICO PATRIMONIALE “
•Anche il contratto di lavoro è un contratto di diritto privato: il
prestatore di lavoro si impegna a fornire lavoro manuale o
intellettuale, ed il datore di lavoro si impegna a fornire una
retribuzione .
Marco Bini Dir Lav 2016 21
•ELEMENTI ESSENZIALI
•1) Soggetti: Datore e Prestatore di lavoro
•Capacità giuridica – Avere determinati diritti doveri, si acquista dalla
nascita
•Capacità giuridica speciale – si acquista a 16 anni - avere determinate
prerogative come sposarsi e lavorare prima di 18 anni ( serve consenso
dei genitori o tutori )
•Capacità d’Agire – Attitudine a poter compiere validamente atti in modo
del tutto autonomo , si acquista a 18 anni
•Quindi ad esempio per il lavoro: si può’ iniziare a 16 anni ( capacità
giuridica speciale ) ma in questo caso ci sono limitazioni (tipo lavoro
notturno ) e serve l’avallo dei genitori o tutori per firmare il contratto.
•Se invece si sono compiuti 18 anni ( capacità d’agire ), si può far tutto
autonomamente, anche la firma del contratto.
•Ci sono rare eccezioni per le quali anche i bambini possono fare alcuni
lavori, come ad esempio l’impiego nel mondo dello spettacolo.
Marco Bini Dir Lav 2016 22
•2)Accordo:
•La volontà ed il consenso delle parti
•3) La causa ( funzione economico sociale ):
•Scambio ( è lo scambio in sé…) tra lavoro e retribuzione
•4) L’Oggetto:
•4a) la prestazione
•4 b) la retribuzione
•Deve essere lecito, possibile e determinabile
•5) La Forma
•Generalmente libera, salvo eccezioni in cui è obbligatoria la forma
scritta ( part time , ecc….)
Marco Bini Dir Lav 2016 23
•ELEMENTI ACCIDENTALI
•Facoltativi, ma se inseriti divengono inderogabili
•1)La Condizione
•2)Il Termine
•3) Il Patto di Prova
•NULLITA’ DEL CONTRATTO
•1) Se manca un elemento essenziale
•2) Se c’è illiceità
•3) Se si vìolano norme
•4) Simulazione assoluta ( si finge di porre in essere un rapporto, ed
invece non c’è nessun rapporto )
•ANNULLABILITA’ DEL CONTRATTO
•1) incapacità a contrarre delle parti
•2) vizi di volontà ( errore,violenza,dolo)
•3) Simulazione relativa (le parti vogliono nascondere un rapporto
diverso, ma un rapporto c'è )
Marco Bini Dir Lav 2016 24
•LA NULLITA’ E’ EX TUNC ( decade tutto dall'origine ) , mentre
•LA ANNULLABILITA’ E’ EX NUNC ( decano gli effetti dal giorno
dell'annullamento in poi ) .
•ANCHE NELLA NULLITA’ COMUNQUE, DAL GIUDICE, VENGONO SPESSO FATTI
SALVI I DIRITTI ACQUISITI DAL LAVORATORE…….
•La Certificazione del Rapporto di Lavoro - Viene fatta per individuare arbitri
che decidano le eventuali controversie per evitare i giudici esterni , presso :
•Enti bilaterali, DPL, Consulenti del Lavoro Provinciali, ecc….
•I contratti devono essere conservati 5 anni
•Con la Certificazione il Contratto depositato può essere cambiato solo dal
giudice ( validità cartolare ), ed anche il Giudice è vincolato, cioè non può
cambiare la volontà delle parti scritta nel contratto che è stato depositato ,
ma può solo farla rispettare.
Marco Bini Dir Lav 2016 25
Marco Bini Dir Lav 2016 26
•I Contratti a tempo determinato
•Introdotti dal D Lgs 368/2001,, poi modificati varie volte sino alla L
133/2008.
•Il Contratto a tempo determinato è una forma speciale di rapporto di lavoro,
stipulato a fronte di “..ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo..”
•E’ obbligatoria la forma scritta ( no solo se inferiori a 12 giorni…) .
•Durata massima compresi eventuali rinnovi 3 anni, dopodiché si intende a
tempo indeterminato .
•( Legge 78/2014 Ministro Poletti :
•il contratto a tempo determinato NON NECESSITA PIU’ DI UNA CAUSA
SPECIFICA PER SUSSISTERE ( è libero ) non può eccedere il 20% dei contratti
di lavoro complessivi aziendali a parte nelle imprese con massimo 5
dipendenti per le quali è consentito 1 contratto a termine. - nell’arco dei 3
anni, può essere prorogato per 5 volte per la stessa attività, ma non c’è
l’obbligo di specificare nel dettaglio le mansioni - l’apposizione del termine è
nulla se non risulta da atto scritto )
•Non puo’ essere utilizzato dalle aziende che non siano in regola
con La Valutazione dei Rischi, e per sostituire lavoratori in
sciopero.
•I lavoratori che abbiano prestato servizio per almeno sei mesi a
tempo determinato, hanno diritto di precedenza per eventuali
assunzioni a tempo indeterminato nella stessa azienda .
Marco Bini Dir Lav 2016 27
•Apprendistato
•Normato dal D.Lgs. 276/2003, ve ne sono 3 tipologie:
•- Diritto dovere di Istruzione e Formazione ( età min. 15 anni,
forma scritta, max durata 3 anni )
•- Professionalizzante ( 18 – 29 anni, durata max 6 anni, forma
scritta, )
•- Acquisizione di un diploma formativo ( x diploma o laurea o
alta specializzazione dottorati di ricerca, 18 – 29 anni, )
•( va distinto da addestramento in prova , praticantato, tirocini, )
Marco Bini Dir Lav 2016 28
•L’apprendistato ha una causa mista nel contratto ( lavoro+formazione ) . Il
numero degli apprendisti non può superare in un’azienda il rapporto di 3 ogni
2 maestranze . L’inquadramento non può essere inferiore di 2 livelli rispetto
alla categoria da raggiungere come scopo formativo.
•[ Legge 78/2014 : la retribuzione dell’apprendista deve tener conto delle ore
di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura
del 35% del relativo monte ore complessivo, cioè le ore di formazione
vengono pagate solo fino al 35% di quelle complessive dedicate alla
formazione stessa, di fatto c’è un taglio alla retribuzione perché mentre le
ore effettive di lavoro sono pagate per intero, quelle dedicate alla formazione
solo in parte.
•Sparisce l’obbligo della forma scritta riguardo al Piano di formazione ( resta
per il contratto e il patto di prova ) , e la formazione integrativa in enti
pubblici, oltre a quella nella propria azienda, che il datore di lavoro fa fare
all’apprendista , diviene una facoltà non più un obbligo ]
Marco Bini Dir Lav 2016 29
•Contratto d’Inserimento
•Mirato per il lavoro di categorie particolarmente deboli , dà agevolazioni
economiche e normative a enti e imprese che lo utilizzano. In sostanza è
come l’apprendistato ma si rivolge alle categorie svantaggiate.
•- 18-29 anni,
•- fino a 32 anni per disoccupati lunga durata da più di 12 mesi, con più di 50
anni e disoccupati
•- per chi non lavora da 2 anni
•forma scritta, durata min 9 mesi max 18 mesi non rinnovabile; se il rapporto
continua oltre la scadenza si trasforma a tempo indeterminato .
L’inquadramento è inferiore di II livelli rispetto alla categoria di riferimento .
Marco Bini Dir Lav 2016 30
•Contratto di Formazione lavoro
•Resta valido soltanto per le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. Tra i 16 –
32 ani di età, durata max 24 mesi, sono previste un minimo di ore per
formazione, forma scritta ad substantiam ( per dare piena sostanza ad
un atto deve avere proprio quella forma prevista, altrimenti l’atto sarà
nullo ) .
•Tirocini e stage
•Per agevolare l’alternanza studio lavoro, gli enti e le aziende devono
chiederne l’autorizzazione al Ministero. Ad esempio vi è l’obbligo di
assicurare i tirocinanti all’INAIL….
Marco Bini Dir Lav 2016 31
•Il Lavoro a TEMPO PARZIALE
•Deve avere forma scritta e convalidata presso la DPL , può essere:
•1) orizzontale
•2) verticale
•3) misto
•Si sono susseguite varie leggi dal 2000 ad oggi , che in ultimo, hanno ad
esempio previsto le seguenti caratteristiche: IL DIRITTO DI PRECEDENZA per
rientrare a tempo pieno, una forte autonomia per la contrattazione
collettiva, il PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’, PRINCIPIO DI NON
DISCRIMINAZIONE, chi ha particolari malati in famiglia ha la precedenza per la
concessione del part time ( L.247/2007 ), ...
•Lavoro supplementare : le ore che vanno dal part time all’orario ordinario
•Lavoro straordinario: le ore oltre l’orario ordinario ( di massima fissato a 40
ore settimanali )
Marco Bini Dir Lav 2016 32
•Clausole di flessibilità: quelle inserite nel contratto che possono,
all’occorrenza, variare l’orario di lavoro prefissato
•Clausole di elasticità: Prolungare all’occorrenza l’orario di lavoro
giornaliero ( solo se apposte e valide per il part time verticale o misto)
•Per entrambe le clausole serve il consenso scritto del lavoratore
Marco Bini Dir Lav 2016 33
•Il Lavoro Ripartito
•( Job sharing ) Due lavoratori assumono in solido l’onere della prestazione,
forma scritta ad probationem ( ai fine della prova in una eventuale causa...)
•Lavoro Intermittente ( o a chiamata )
•Al momento in cui il datore ne avrà bisogno… con o senza obbligo di
disponibilità. Forma scritta ad probationem
•Altri tipi di istituti: lavoro a domicilio, lavoro domestico, telelavoro, …
Marco Bini Dir Lav 2016 34
Mediazione pubblica e privata per l'offerta di lavoro
- Nell'attuale ripartizione delle competenze spetta allo Stato la stesura di principigenerali in materia di lavoro e la vigilanza ( DRL,DPL ). Spetta invece allaRegione ( con in Toscana la Delega alle Province, che però è ad oggi indiscussione per via della nuova conformazione delle province stesse) la gestionedel COLLOCAMENTO e della FORMAZIONE in materia di lavoro.- Il D. Lgs 276/2003 ( emanato in conseguenza alla L Delega (Biagi) 30/2003 )ha introdotto il Collocamento privato ( Ricerca di personale, intermediazione esomministrazione lavoro..) tramite le AGENZIE PER IL LAVORO autorizzate dalMinistero ed iscritti in un apposito albo . Il collocamento può essere gestitoanche da Università, Consulenti del Lavoro, ecc....)Comunicazione dell'assunzione : da farsi di norma entro il giorno antecedente aquello di inizio della prestazione lavorativa ( per gli enti pubblici entro il 20 delmese successivo ), al Centro per l'impiego, che a sua volta provvederà aregolarizzare la comunicazione a tutti gli altri enti interessati ( INAIL, INPS, ecc..)
•E’ un rapporto di lavoro speciale dove si incontrano istituti pubblici e privati.
Per alcuni dei quali è competente, in caso di controversie, il Giudice Ordinario
( diritti soggettivi ), mentre per altri lo è il Giudice Amministrativo ( interessi
legittimi ).
•Art 98 Cost. Il dipendente pubblico ha doveri di fedeltà, diligenza, …
•Il processo di privatizzazione del PI è iniziato con il D. Lgs 29/93; oggi c’è un
Testo Unico PI rappresentato dal D Lgs 165/2001 integrato anche
recentemente dalla L 133/2008 e L 15/2009 e D Lgs 150/2009 ed altre...
•Art. 97 Cost. Al PI si accede solo per concorso, salvo rigide eccezioni.
Marco Bini Dir Lav 2016 37
•Per conto dello Stato la contrattazione la fa l’ARAN ( Ag Rapp Negoz P. A. ) ,
e le organizzazioni sindacali che , nel loro complesso, superino il 51% come
media tra dato associativo ed elettorale RSU, ovvero il 60% del solo dato
elettorale. A differenza del passato, con il D Lgs 150/2009, se la Corte dei
Conti non approva la bozza di rinnovo di contratto, l’Aran non può procedere
ugualmente…
•Punti salienti:
•- Privatizzazzione del PI
•- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
•- efficienza, efficacia, economicità
•- produttività( con la ripartizione 25,50,25 )
•- mobilità *
•- responsabilità del p.d. civile, patrimoniale, amministrativa ( che
comprende anche la r. contabile ) . Responsabilità disciplinare
Marco Bini Dir Lav 2016 38
•- La Dirigenza pubblica si articola su di un’unica qualifica dirigenziale , con due fasce.
Oltre al contratto a tempo indeterminato per concorso, il dirigente ne ha un altro a
termine ( 3-5 anni ) per l’incarico che deve svolgere.
•- Ius variandi ( mansioni superiori ) – diverso dal privato.
•- Il rapporto di lavoro è basato sul doppio binario atto amministrativo/contratto
individuale privatistico.
•* mobilità
•La L 114/2014 ha modificato le disposizioni riguardo alla mobilità per i pubblici
dipendenti. Le novità principali riguardano l'obbligo dell'amministrazione di emettere
un bando di mobilità quando abbia necessità di una specifica figura professionale,
bando che deve essere pubblicato almeno per 30 giorni sul sito web dell'ente. Per
quanto riguarda la 'mobilità d'ufficio' , cioè quella obbligatoria, la stessa è ad oggi
possibile verso altre sedi lavorative dell'ente che si trovino nel raggio di 50 km dalla
sede ove il lavoratore presta servizio. Sono previste in tal senso agevolazioni per
particolari situazioni come ad esempio : congedi parentali in essere, requisiti ex Legge
104/92, ecc.
•Un'altra novità prevista dalla L 114/2014 consente di fatto una deroga all'art. 2103
cc, in quanto, per il personale in lista di disponibilità o dichiarato in esubero, si
prevede la possibilità di ricollocazione anche con un demansionamento rispetto alle
sue precedenti mansioni.
Marco Bini Dir Lav 2016 39
Organizzazione del lavoro•Deve innanzitutto esserci una sede di lavoro, individuata dal contratto individuale.
•La legge che ancora oggi legifera l’organizzazione del lavoro in Italia, che recepì una
direttiva europea, è la 66/2003 che vale sia per il pubblico che per il privato.
•L’orario normale di lavoro, su base settimanale, è di 40 ore . Non si possono
comunque sforare le 48 ore settimanali compreso lo straordinario, facendo però la
media considerando un periodo non superiore ai 4 mesi
•Sono obbligatorie 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, calcolate a partire
dall’entrata in servizio . Non possono comunque essere mai superate le 13 ore
consecutive di lavoro !
-Quando si superano le 6 ore lavorative, si ha comunque diritto ad una pausa per riposarsi e mangiare, regolata dai contratti
•E’ obbligatorio un giorno ( 24 ore ) di riposo settimanale, che di norma coincide con
la domenica
Marco Bini Dir Lav 2016 40
•con la L 133/2008 le 24 ore del riposo settimanale ( più le 11 ore di
riposo giornaliero = 35 ore consecutive in quanto quando si calcola il
giorno di riposo settimanale ci vanno aggiunte le 11 del riposo
giornaliero…) non ‘dovevano’ più calcolarsi settimanalmente, ma
come media nei 14 giorni,,!! Questa sorta di deroga è stata però a
sua volta abolita dall'art. 14 della Legge 161/2014 ( che ha avuto
effetto da dicembre 2015 ) . Ad oggi quindi, non sono più possibili
deroghe ai riposi lavorativi. Ogni 24 ore ne devono contenere
almeno 11 di riposo consecutivo che parte dall’uscita dal lavoro,
compresa la reperibilità. Purtroppo però questo non vale per la
libera professione ( Interpello Min Lavoro 15/2011 ) anche se non se
ne capisce bene la ratio…
•Il lavoratore ha diritto a pause contemplate nei contratti, che variano
anche a seconda della mansione svolta ( video-terminalisti pausa di
almeno 15 minuti ogni 2 ore., 10 minuti di stacco ogni 6 ore di lavoro)
•Lo straordinario annuo non può superare le 250 ore
•Le ferie devono essere minimo di 4 settimane annue, almeno due
settimane delle quali, usufruite consecutivamente .
Marco Bini Dir Lav 2016 41
•Il lavoro notturno è quello che abbia almeno 7 ore consecutive
comprendenti l’orario che va da 00.00 alle 05.00. Ne sono esentate
particolari categorie: minori, donne incinte , puerpere, chi ha
determinate patologie o condizioni familiari ( disabili, chi è unico
genitore fino 12 anni del bambino, ),….
•E comunque è considerato lavoratore notturno, con relative
indennità, colui che lavori minimo 3 ore nel turno di notte per almeno
80 giorni l’anno.
•Non si possono superare le 8 ore di lavoro notturno nelle 24 ore.
•Sussistono tutta una serie di permessi e congedi retribuiti e non
retribuiti , previsti dalla legge ( ad es. sui congedi parentali D Lgs
151/2001 ) e dai CCNL: aspettative, maternità, malattie, legge 104, 150
ore per formazione, ….Con il D Lgs 80/2015 ( uno dei quattro decreti
del Jobs act ) si è prevista la possibilità di richiedere il Congedo di
Paternità non soltanto per morte o grave infermità della madre, ma
anche se la madre stessa è lavoratrice autonoma e il padre
dipendente
Marco Bini Dir Lav 2016 42
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
•Norme principali di riferimento : Art. 2087 cc, D Lgs 81/2008
•Il Datore di Lavoro è responsabile della sicurezza , ma il dipendente lo è per
la sua parte, e una volta seguito un corso e/o un protocollo aziendale ( ad es.
sui DPI ) non può più dire di non essere corresponsabile, e ha sempre
l’obbligo di avvertire al minimo pericolo paventato.
•Punti cardine:
•- Obbligo per l'Azienda di formazione e continuo aggiornamento dei
dipendenti sulla sicurezza
•- Obbligo per l'Azienda di messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro e di
fornitura dei dispositivi di protezione individuali (DPI ), nonché di adottare
tutte le misure possibili per ridurre al minimo i rischi ( se non possono essere
eliminati completamente )
Marco Bini Dir Lav 2016 44
•- Servizio SPP: il Servizio di Prevenzione e Protezione può essere svolto
direttamente dal Datore di lavoro se ha effettuato l'apposito corso, o
delegato a professionisti interni o esterni all'azienda
•- Medico Competente: effettua sorveglianza sanitaria sulla salute dei
lavoratori e dà giudizi di idoneità alle mansioni, effettua ispezioni e visite
periodiche. Deve essere autonomo dal Datore di lavoro ( in sanità, una delle
patologie lavorative più certificate dai MC è rappresentata dal BURNOUT che
colpisce chi esercita professioni d’aiuto, ed è una delle sindromi da stress-
lavoro correlato
•- RLS sindacali: sono i rappresentanti per la sicurezza eletti tra e dai
lavoratori, che hanno facoltà/dovere di controllo, ispezione, denuncia. Non
possono essere discriminati per le loro funzioni.
•- Lavoratori: ogni lavoratore dell'azienda ha responsabilità nei confronti non
soltanto riguardo alla propria sicurezza, ma anche nei confronti di quella degli
altri lavoratori. Infatti, può essere sanzionato se non rispetta i protocolli per
la sicurezza ( ad esempio se un infermiere non utilizza appositi DPI obbligatori
come i guanti....)
Marco Bini Dir Lav 2016 45
•L'art. 2087 dispone che il responsabile della sicurezza dei lavoratori sia
appunto il datore di lavoro; nel settore pubblico però, in virtù della
separazione tra politica e amministrazione, tale responsabilità può essere
delegata ad un Dirigente ( anche nel privato possono esserci livelli inferiori di
responsabilità dirigenziale , ma il Datore risponde sempre e comunque sulla
Sicurezza sul lavoro )
•VISITA DEL MEDICO COMPETENTE
•Con Nota 18/2014, facendo seguito a molte richieste di chiarimenti sia da
parte di enti pubblici che di aziende private, il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali ha chiarito che : “ le visite mediche aziendali dei lavoratori
vanno sempre eseguite durante l'orario di lavoro ovvero, se per motivi
aziendali la visita deve essere fissata fuori dal normale orario di lavoro, il
tempo impiegato dal lavoratore per la stessa visita, va comunque retribuito
come tempo lavorato. In conclusione, la nota chiarisce che, durante le visite
previste dall'art. 41 del TU sulla Sicurezza sul lavoro D Lgs 81/2008, il
lavoratore è sempre da considerarsi 'in servizio' a tutti gli effetti.
Marco Bini Dir Lav 2016 46
IL LICENZIAMENTO•Sono molte le fonti normative e i regolamenti dai quali discendono le
disposizioni per i licenziamenti, tra le principali : l'Art Art 2118 CC e seguenti ,
la Legge 300/70 e successive modificazioni ed integrazioni , i CCNL , …
•Innanzitutto è opportuno , seppur sinteticamente, declinare il licenziamento
nelle sottese suddivisioni:
•IL Licenziamento disciplinare : quando sussiste una grave colpa o dolo del
lavoratore inerente al non rispetto di obblighi contrattuali , per cui la sua
condotta rende impossibile la prosecuzione del rapporto di fiducia
•Il Licenziamento per Giusta Causa : A causa di un comportamento talmente
grave del lavoratore che non consente nemmeno il rispetto dei termini di
preavviso ; ad esempio furto, insubordinazione, falsa malattia , ecc….
Marco Bini Dir Lav 2016 47
•Il Giustificato motivo soggettivo : deriva da fatti e situazioni “un po' meno
gravi” di quelli imputabili alla giusta causa , ma comunque sufficienti per
procedere con l'azione , come ad esempio: abbandono ingiustificato del
posto di lavoro, minacce verbali a colleghi, superamento del periodo di
comporto di malattia, ecc...
•Il Giustificato Motivo Oggettivo: Riduzione o chiusura dell’attività lavorativa.
L’onere della prova è a carico dell’impresa ( non si può, però, riassumere altri
lavoratori in analoghe qualifiche entro determinati termini ) Le scelte sui
lavoratori da licenziare devono esser fatte secondo imparzialità e buona fede,
ed altri criteri tipo anzianità, carichi familiari, ecc….
•C’è libera recedibilità dal contratto di lavoro x i lavoratori domestici e i loro
datori , per gli apprendisti ( al termine del contratto ), per tutti i lavoratori e
il datore durante il periodo di prova , …
Marco Bini Dir Lav 2016 48
•Se il licenziamento è disciplinare, prima deve seguire una gradualità di
sanzioni o comunque rientrare in un codice di comportamento previsto dal
CCNL di settore .
•IL LICENZIAMENTO DEVE ESSERE INTIMATO PER SCRITTO.
•Salvo che per giusta causa, deve essere rispettato IL TERMINE DI PREAVVISO
•Il lavoratore ha 60 gg di tempo per impugnare il licenziamento. E entro i
successivi 270 gg deve depositare il ricorso in Tribunale oppure in
conciliazione, pena la non procedibilità dell’impugnazione.
•Se verrà appurato che il licenziamento era INGIUSTIFICATO , può esserci o il
REINTEGRO ( se l’intimazione era per GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO
MOTIVO SOGGETTIVO ) o il RISARCIMENTO ( da 12 a 24 mensilità a
seconda dei vari casi..) per gli altri casi .
•Quindi la Riforma Fornero L 92/2012 ha tolto l’obbligo di reintegro anche per
le azienda con più di 15 dipendenti, per il licenziamento per giustificato
motivo oggettivo ( economico ), sostituendolo con l’indennità risarcitoria,
neutralizzando di fatto in parte l’efficacia dell’art. 18 dello Statuto dei
Lavoratori.Marco Bini Dir Lav 2016 49
• D. Lgs 21 gennaio 2016Licenziamento disciplinare: modifiche all’art 55 quater del D.Lgs 165/2001in base Alla Legge delega 124/2015 art 17
Con questo schema di decreto il Governo ha introdotto la sospensione immediata del dipendente senza contraddittorio ( entro 48 ore dallaconoscenza del fatto ) una volta che venga appurata la falsa attestazione in servizio in qualsiasi forma. Vengono abbreviati in questo caso i termini per il procedimento disciplinare che se conferma il fatto illecito si conclude con il licenziamento del Dipendente, e, se il Dirigente risulta in qualche modo aver ostacolatoIl procedimento o non operato con il massimo della celerità, si procede anche con il licenziamento del dipendente stesso. In ogni caso, ilProcedimento disciplinare avviato deve concludersi entro 30 gg. Se del casoSi procede anche adendo la Corte dei Conti con un’azione di responsabilità
per richiedere il risarcimento del danno al dipendente
•LO STAGE
•Stage ( Tirocinio in francese..in inglese significa tappa, fase, è quindi
un’altra cosa )
E' un’esperienza lavorativa formativa in un ente pubblico o privato che non
comporta nemmeno gli oneri contributivi ma comprende la tutela della
sicurezza sul lavoro .
•La durata varia da 4 mesi ai 24 mesi massimo ( quest’ultimo termine per
disabili )
•Sussiste un rimborso spese forfettario
•Nelle aziende con più di 20 dipendenti il numero degli stagisti non può
superare il 10% dei dipendenti. ( fino a 5 dipendenti- 1 stagista, da 6 a 19
dipendenti 2 tirocinanti )
Marco Bini Dir Lav 2016 51
CENNI DI LEGISLAZIONE SANITARIA
•Potremmo definire la SALUTE con le parole inserite nella costituzione
dell'OMS : “ stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, e non
soltanto l'assenza di malattia o infermità “
•L'Organizzazione mondiale della Sanità ( WHO World Health Organization )
nasce come agenzia dell'ONU per la salute, nel 1946, e ha sede a Ginevra.
•Per quanto riguarda l'Italia, devono essere prese in considerazione alcune
date importanti che hanno rappresentato tappe fondamentali nel percorso di
costruzione di un sistema assistenziale socio-sanitario nel nostro paese:
•1861 Con l'Unità d'Italia ( 17 marzo 1861 ) , nasce anche la Direzione
generale per la Sanità
•1890 Nascono le IPAB Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza
Marco Bini Dir Lav 2016 52
•Negli anni successivi, vengono via via costituiti alcuni Enti mutualistici, con la
caratteristica principale consistente nel fornire assistenza soltanto agli iscritti
di quella specifica Cassa Mutua .
•1945 Viene istituito l'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità
•1 gennaio 1948 Entra in vigore la COSTITUZIONE della Repubblica italiana.
Questi i principali articoli che trattano di temi socio-sanitari :
•art 2 – Garantisce i diritti inviolabili dell'uomo
•art 3 - Eguaglianza formale e sostanziale
•art. 32 “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso
violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. “
Marco Bini Dir Lav 2016 53
•art 38 – Assistenza sociale, previdenza sociale, l'assistenza privata
è libera
•1958 Nasce il Ministero della Sanità
•1968 Con la Legge 132/68 ( Mariotti ) nascono gli Enti
Ospedalieri, per la prima volta con una gestione finanziaria
autonoma
•1970 Si svolgono le prime elezioni regionali dando
materialmente vita agli Enti già previsti dalla Costituzione ( a parte
le cinque regioni a statuto speciale già precedentemente
funzionanti )
Marco Bini Dir Lav 2016 54
•Legge Costituzionale 3/2001 Dà molta autonomia alle Regioni,
definendo le materie legislative di competenza esclusiva dello
Stato, e altre di competenza concorrente tra Stato e Regioni ( in
questo caso lo Stato emana leggi quadro, ma poi sono le Regioni,
con la loro legislazione, a normare nel dettaglio le materie.
•La Tutela della Salute è una materia “ concorrente “ tra Stato e
Regioni.
•1978 Legge 180 ( Basaglia ) Rivoluziona l'approccio e la cura della
salute mentale, cominciando anche a delineare organizzazioni di
assistenza territoriale
Marco Bini Dir Lav 2016 55
•1978 LEGGE 833 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
•I punti cardine della riforma sanitaria del '78 sono l'Universalità,
l'Eguaglianza, la Globalità ( con questo concetto s'intende che deve essere
presa in carico dall'operatore sanitario la persona nel suo complesso, e non
soltanto la patologia ).
•La riforma è incardinata su tre pilastri: PREVENZIONE, CURA, RIABILITAZIONE
. Mentre in precedenza, con le mutue, si interveniva soltanto ad evento
avvenuto. Il superamento del sistema mutualistico, consente anche
l'eliminazione ( almeno teorica ) delle discriminazioni tra chi è assicurato e
chi, non lavorando, non può appartenere ad alcun ente , ma usufruisce
soltanto dell'assistenza per non abbienti.
•Le prestazioni sanitarie sono erogate dalle Unità Sanitarie Locali, che sono
emanazioni dei comuni , che nominano i loro rappresentanti nei comitati di
gestione delle uussll.
Marco Bini Dir Lav 2016 56
•Dopo i primi mesi dall'emanazione della riforma si pongono già i primi
problemi di sostenibilità economica di un'assistenza sanitaria che vorrebbe
dare “ tutto a tutti “, e vengono introdotti già nel 1979 i primi ticket.
•Negli anni successivi si cercano normativamente continue mediazioni tra il
voler mantenere un Sistema Sanitario considerato forse il migliore a livello
mondiale soprattutto in termini di giustizia sociale, e la necessità di
controllare la spesa socio-sanitaria in continua e incontrollata crescita.
Inevitabilmente si arriva così alle riforme degli anni '90.
•Le principali riforme introdotte per riordinare il sistema sanitario sono:
•D Lgs 502/1992
•D Lgs 517/1993
•D Lgs 229/1999
•Queste riforme introducono una vera e propria AZIENDALIZZAZIONE delle
unità sanitarie locali, introducono concetti di autonomia imprenditoriale e di
criteri di gestione privatistici
Marco Bini Dir Lav 2016 57
•( nel contempo, con il D Lgs 29/93 viene privatizzato anche il rapporto di lavoro di
tutto il personale che lavora in sanità , che è inserito nel Pubblico Impiego )
•Viene introdotto l'obbligo del rispetto delle tre E : efficienza ( output/input), efficacia
( risultati/obiettivi..oggi “ appropriatezza “ ) , economicità ( quando sussistono
contestualmente efficienza ed efficacia ) , l'obbligo di predisporre i Bilanci, criteri di
budget, concetti di razionalizzazione . Oggi potremmo anche aggiungere concetti di
organizzazione “Lean”.
•Tutti i poteri di gestione sono affidati al Direttore Generale, e la normativa che
legifera l'organizzazione delle Az. Asl è demandata alle regioni.
•In Toscana il vero e proprio TU in materia di Assistenza Socio-Sanitaria è la Legge
40/2005 con successive modifiche e integrazioni.
•Il Governo emana il PIANO SANITARIO NAZIONALE che è triennale, dove sono definiti
i LEA ( livelli essenziali e uniformi di assistenza ) , dal quale discendono poi tutti i Piani
Sanitari regionali
•( per la prima volta, la Toscana, ha emanato PSSIR Piano Socio Sanitario Integrato
Regionale 2012-15, che mette insieme , anche dal punto di vista organizzativo, la
materia sociale con quella sanitaria. )
Marco Bini Dir Lav 2016 58
Il T.U. della Toscana in materia di salute, èla LRT 40 2005 integrata e aggiornata ( in particolare dalla LRT 28/2015 che unifica le AASSLL lasciando le AOU in tre macro Asl, e dalla LRT 84 del 29.12.15 che riforma molti aspetti della SSR ) :Anche la norma toscana richiama innanzitutto principi di centralità del paziente, libertà di scelta,universalitàdell’assistenza, appropriatezza delle cure, percorso assistenziale appropriato, PSSIR unificato, …
Marco Bini 2016 60
• Alcune definizioni:- Dipartimento – La struttura funzionale che garantisce- l’ottimizzazione delle risorse e percorsi assistenziali integrati - Governo clinico – Tutte le azioni e le regolamentazioni finalizzate- a migliorare a tutti i livelli il percorso assistenziale e la qualità- delle prestazioni- Servizi ospedalieri in rete – I collegamenti tra i presidi ospedalieri- per garantire la miglior cura per ogni situazione specifica- Servizio socio-assistenziali della Zona Distretto – Il complesso - delle prestazioni socio sanitarie di prevenzione, cura e - riabilitazione non in regime di ricovero- Budget – Il sistema di risorse assegnate e di obiettivi fissati - per ogni responsabile di struttura soggetto a valutazione
• Direttore per la Programmazione di Area VastaGarantisce l’attuazione della programmazione regionalea livello di AV ed è nominato dal Pres. Della GRPredispone i piani di AV, monitora, elabora, individua i dipartimenti interaziendali di AV
Conferenza Regionale dei SindaciPartecipa alla programmazione socio sanitaria regionale a tutti i livelli con GR e CR.
Conferenza aziendali dei SindaciPartecipa alla programmazione locale, verifica l’andamento di gestione e può proporre alla GR la revoca del DG
Conferenza Zonale Integrata Composta dai Sindaci a livello di Zona, sostituita dalla SdSladdove costituita, partecipa alla programmazione socio sanitaria di Zona Distretto e approva la CONVENZIONEper i servizi socio assistenziali tra Enti e Az Usl.
Le Aziende Sanitarie ( Az. Usl e AOU ) sono aziende dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, nonché di uno Statutoo Atto. Mentre Regolamento è un’altra cosa …Le AOU si caratterizzano per la ricerca, l’altaspecializzazione delle cure , l’organizzazione dipartimentale, la didattica.Gli organi delle AS sono:1) Il Direttore Generale ( sia per AzUsl che AOU )2) Il Collegio Sindacale ( sia per AzUsl che AOU )2b) Collegio di Direzione (soltanto per la Az. Usl ) 3) L’Organo di Indirizzo ( soltanto per la AOU ): -ASS Reg Sal – Preside Medicina – Dirett Reg Sal ) - dà indirizzi e controlla .
Il Direttore GeneraleHa tutti i poteri di gestione e di rappresentanza, nomine,adozione di atti e bilanci, è nominato dal Presidente della GiuntaRegionale (3-5 anni)Non può essere nominato per più di 10 anni, né per più di 3 mandati consecutivi nella stessa Az..Sussistono cause di inconferibilità e incompatibilità ( per questa ha 15 gg di tempo per scegliere ) Il DA, il DS e il DSS, sono nominati dal DG in base a specifichecompetenze.
Il Collegio Sindacale5 membri nominati dal DG su designazione: 2 Min Tesoro, 2 Min Sanità, 1 Regione.( x le AOU 2 Cons. Reg., 1 Min Econ., 1 Min. Salute, 1 MIUR, ) E’ l’organo che controlla tutti gli atti e laregolarità amministrativa, normativa e contabiledella gestione « Le delibere sono inviate dal DG al Coll Rev entro10 gg, il Coll risponde entro 15 gg dal ricevimento,entro 10 gg dall’ulteriore ricevimento il DG adotta l’atto e lo pubblica adeguandosi ai rilievi del Coll o motivando se non si adegua. L’atto diventa esecutivo, salvo urgenze, dopo 15 gg dalla pubblicazione »
• Governo Clinico ( Clinical Governance ) : • è l’insieme delle attività finalizzate al continuo miglioramento dell’assistenza sanitaria e dei suoi processi, tramite il coinvolgimento degli operatori.Sono strumenti del Governo Clinico il Centro Toscano Trapianti, Sangue, Tumori, ecc…I miglioramenti decisi verranno poi recepiti dagli atti normativi di competenza.
Consiglio Sanitario delle AS: è composto da figuresanitarie di varie professionalità e coadiuva il DG nelle materie sanitarie
Collegio di Direzione delle ASÈ composto dai direttori di Dipartimento presieduto dal DS con ilVice Pres Cons Sanitari e i Dirigenti delle Prof. Sanitarie e collabora col DG per la programmazione e l’appropriatezza dei percorsi assistenziali Zona/Distretto : è la dimensione organizzativa-territoriale dove siintersecano le attività sanitarie e quelle di assistenza sociale.E’ diretto dal Responsabile di Zona coadiuvato da un Comitato di Coordinamento DistrettualeNella ASL un ruolo determinante e più che mai strategico èrivestito dal Dipartimento della Prevenzione
• Società della Salute ( laddove non costituite il loro • ruolo è svolto dalla Articolazione Zonale della Conferenza • dei Sindaci )Sono organismi consortili costituiti da Asl e Comuni di riferimentodi una Zona/Distretto, al fine di gestire le attività socio-sanitarieterritoriali Le Società della Salute dovrebbero essere sciolte entro il 30 settembre 2015, in quanto la dinamica consortile non sarebbe più in linea con la legge in materia di enti pubblici, e sostituiteda altri organismi di gestione. Ma, in base a deroghe normative,se già costituite e adottano particolari atti ( come determinatetipologie di gestione in forma associata ) possono continuarea esistere.
Nei Presidi delle AS vengono erogate le prestazioni socio-sanitarie previste dal PSSIR Le attività svolte dalle Aziende Sanitarie toscane, sono controllatevalutate e monitorate soprattutto dalla Giunta Regionale. Esistono altri enti regionali di rilevanza sanitaria quali:- l’ARS Agenzia Regionale Sanità con compiti di ricerca, studio,- epidemiologia, verifica della qualità dei servizi- CSR Consiglio Sanitario Regionale organismo tecnico - consultivo della Regione- ESTAR Ente Supporto Tecnico-amministrativo regionale, - che gestisce per le AS le procedure di gara, i concorsi,- i magazzini, l’informatizzazione.
LRT 28 del 16 marzo 2015 e LRT 84 del 29.12.2015Con queste disposizioni la Regione Toscana ha iniziato un importante percorso di riorganizzazione del SSR che dovrà concretizzarsi con nuovi atti normativi e regolamenti nel corso del 2016. Le 12 Az. UUSSLL presenti in Toscanasono state «commissariate» dal 1’ luglio 2015, mentre,dal 1’ gennaio 2016 sono nate le nuove tre ASL regionali,corrispondenti con la dimensione delle tre Aree Vaste.Non sono state cambiate le AOU.
• Zona DistrettoDiretta dal Direttore di Zona coadiuvato da un Comitato di coordinamento distrettuale, da un Ufficio di Direzione zonalee da un Ufficio di Piano ( misto Comuni Asl x prese in carico ) .La Zona/distretto è la dimensione territoriale ottimale dove si incontrano le attività sociali con quelle sanitarie e si erogano le prestazioni socio-sanitarie
Direttore di rete ospedalieraPresidia e garantisce le attività dei Presidi Ospedalieri ( che a loro volta hanno il Responsabile di PO ) presenti in una Zona.
PSSIR 2012-2015 della ToscanaIl Piano Socio Sanitario Integrato Regionale toscano 2012-2015 è stato redatto per la prima volta ( sarà preso come spesso accade di esempio anche a livello nazionale ) integrando nello stesso atto la programmazione sociale e quella sanitaria, mentre negli anni scorsi venivano emanati atti separati .L’obiettivo principale è erogare salute e non serviziIn Toscana sono presenti ad oggi 3.692.000 residenti di 1.795.000 maschi e 1.897.000
femmine. Gli stranieri residenti sono 387.000E presente in Toscana, e in aumento, una quota di ultra settantaquattrenni pari al 12% della popolazione ( circa 440.000 persone )Sussistono problematiche economiche che influiscono sulla popolazione quali l’emergenza lavoro e l’emergenza abitativa.Anche in considerazione dell’aumento delle malattie croniche, dovranno prevedersi – ricoveri ospedalieri + assistenza territoriale Attualmente sono presenti in Regione 254 UVM Unitàdi Valutazione Multidisciplinare e Punti
Insieme, con una media di segnalazioni socio-sanitarie di circa 35.000 annue .L’obiettivo è quello dell’inclusione, soprattutto in considerazione delle marginalità e della popolazione straniera, in modo da creare una vera e propria cittadinanza sociale.Il Fondo Sociale è in calo a causa della carenza di risorse 83.000.000 2007 , 64.000.000 2010 ) Le azioni future devono mirare a valorizzare le Case della Salute, le AFT Aggregazioni Funzionali Territoriali, le UCCP Unità Complessa di Cure Primarie in modo da sviluppare un vero Chronic
Care Model e una Sanità d’Iniziativa dove si intervenga sullecronicità evitando l’accesso in ospedale e agendo anche sull’azione proattiva del singolo aiutato dai MMG sul territorio.( Monitoraggio stili di vita, AFA Attività Fisica Adattata, Educazione Sanitaria,ADI Assistenza Domiciliare Integrata, Screening preventivi )Va implementata la LRT 29/2009 che garantisce cure e assistenza ai Cittadini stranieriFavorire l’Empowerment ovvero la consapevolezza e la fiducia del cittadino per la propria salute.
Le cause sociali che creano seri danni di salute al cittadino , sono individuabili :32% Cause di Perdita o mancanza di lavoro31% Mancanza di Risorse materiali10% Insorgenza di patologie17% Mancanza o stati di sofferenza riguardo alla casa Altro La Composizione del Finanziamento alle AS sarà ripartito: 5% Prevenzione, 53% Territorio, 42% Assistenza Ospedaliera
CENNI SU “ LE PROFESSIONI
SANITARIE “1999 Legge 42/1999 Ricomprende nell'unica dizione “ Professioni
Sanitarie “ , molte attività precedentemente sottostanti a normative
diverse.
2000 Legge 251/2000 Qualifica le Professioni Sanitarie come corsi di
formazione universitaria .
2001 DM 29.3.2001 Disciplina le varie Professioni Sanitarie con
apposite declaratorie
2006 Legge 43/2006 Professioni Sanitarie: - Infermieristiche
- Ostetrica
- Riabilitative
- Tecnico Sanitarie e della
Prevenzione
Marco Bini Dir Lav 2016 78
•Ogni professione sanitaria, anche in considerazione della specifica
funzione sociale e alla persona, è innanzitutto caratterizzata da un
CODICE DEONTOLOGICO che ne delinea i comportamenti e i principi
soprattutto dal punto di vista etico , ed impone all'Infermiere di
prendersi cura dell'assistenza della persona nella sua globalità, e non
solo della malattia ( Per gli Infermieri approvato dall'IPASVI nel 2009 )
•L'INFERMIERE
•La figura dell'Infermiere è definita con il Profilo Professionale con il
DM 739/1994 . Viene abolito il vecchio mansionario ( a parte l'art. 6
che tratta delle mansioni assistenziali e che resta valido ) .
•L'Infermiere è un professionista autonomo che si occupa di assistenza
generale infermieristica, e ne è responsabile.
•E' formato in sede universitaria, e , oltre alla Formazione di base, è
caratterizzato anche da una formazione specialistica post base nelle
seguenti aree:
Marco Bini Dir Lav 2016 79
•- Sanità Pubblica
•- Pediatria
•- Salute Mentale
•- Geriatria
•- Area Critica
•In sintesi, si può affermare che il Professionista Infermiere , oltre che
alle altre leggi e regolamenti in materia socio-sanitaria, deve fare
principalmente capo alle seguenti fonti normative per l'esercizio della
propria professione :
•1) Il Codice Deontologico
•2) Il Profilo Professionale
•3) Il CCNL dell'Area di Assunzione
Marco Bini Dir Lav 2016 80
•LA TUTELA DELLA PRIVACY
••( CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PROFESSIONE
INFERMIERISTICA )
•Il professionista Infermiere è tenuto a rispettare IL
SEGRETO D'UFFICIO ( in qualità di dipendente ) e IL
SEGRETO PROFESSIONALE ( nell'esercizio della propria
funzione )
•La principale normativa in materia è richiamata
dall'art. 28 della L 241/90 e dall'art. 28 del Codice
Deontologico del 2009
Marco Bini Dir Lav 2016 81
•DATO PERSONALE : qualunque informazione riferita alla persona fisica
identificata o identificabile anche
indirettamente
•All'interno della classificazione dei dati personali, assumono una particolare
rilevanza i DATI SENSIBILI tra i quali, ad esempio: origine razziale ed etnica,
le convinzioni religiose, le idee politiche, l'adesione ad associazioni, dati sullo
stato di salute e personali, l'orientamento sessuale, ..
•I Dati Sensibili devono essere trattati con estrema cautela, e per il loro
utilizzo è necessario : - 1) Il consenso manifestato per scritto dall'interessato
( salvo la possibilità anche di consenso orale in casi particolari con
annotazione da parte dell'operatore sanitario art 81 Codice della Privacy )
• -2) Che sia identificato un Titolare del
Trattamento
••Le prescrizioni suddette possono essere eluse soltanto nei casi di urgenza (
come ad esempio l'accesso in Codice Rosso al PS....)
Marco Bini Dir Lav 2016 82
•DOCUMENTAZIONE SANITARIA
•Particolare importanza, in ambito sanitario, riveste la CARTELLA CLINICA, un
documento relativo alle prestazioni effettuate sul paziente che, pur non
essendo un vero e proprio 'atto pubblico' ( art 2699 E 2700 cc: ' Documento
redatto da Pubblico Ufficiale che fa piena fede sino a querela di falso ) ,
assurge a valenza di atto pubblico secondo la giurisprudenza; per questo, chi
manomette, falsifica, o commette altri fatti illeciti contro la cartella clinica,
commette un vero e proprio reato penale come se l'avesse commesso in
qualità di pubblico ufficiale ( o esercente di pubblico servizio equiparato a
tale status ) , punibile a norma degli articoli del Codice Penale, in particolare
dell'art 476 cp (falsi... la pena può arrivare a 10 anni ) , o dell'art. 328 cp (
rifiuti o ritardi... pena fino a 2 anni )
•La Cartella Clinica deve essere conservata illimitatamente (la Legge
221/2012 dispone che possa essere conservata anche solo in formato
digitale )
Marco Bini Dir Lav 2016 83
•Per quanto riguarda l'ampia documentazione sanitaria, è bene
sapere che un Infermiere che appone la firma su un atto, ne è
pienamente responsabile; anche se ad oggi, in generale, è sempre
necessaria una preventiva prescrizione medica ( ad esempio anche
per la discussa possibilità di somministrare farmaci in caso
d'urgenza da parte dell'Infermiere, che deve sempre e comunque
avere a monte almeno un protocollo firmato da medici , come nel
caso degli interventi del 118... In dottrina, alcuni sostengono che
l'Infermiere possa somministrare personalmente farmaci se giudica
l'estrema urgenza e il pericolo di vita, ma in sede di eventuale
processo penale dovrà poi chiaramente dimostrare che l'azione
intrapresa era l'unica via percorribile, altrimenti verrà punito per '
abuso di professione medica ')
Marco Bini Dir Lav 2016 84
• Cos’e’ la RESPONSABILITA’ ?
Può’ essere definita come la situazione giuridica in capo ad un soggetto che deriva da una sua azione o non azione.A causa delle crescenti controversie legali in questi ultimi anni, tra gli operatori sanitari si è sviluppata la c.d. “Medicina difensiva“.Come abbiamo visto quindi, si può esserechiamati a rispondere non soltanto di un’azione, ma anche di un’omissione.
AD ESEMPIO TRA OSS E INFERMIERE, RESPONSABILITA ’ CONDIVISE ??
Attualmente non è ancora sviluppata una casistica di controversie tra OSS e Infermiere in sede giurisdizionale, ma è evidente che i protocolli e i regolamenti aziendali giocano un ruolo cardine in questo scenario. Il pressappochismo è la migliore condizione affinché tutti possanoessere chiamati in causa…
Non si può certo affermare che l’Infermiere effettui una DELEGA all’OSS in quanto questadovrebbe essere supportata da precisi elementi giuridici che invece mancano
( sempre scritta, l’Oss dovrebbe avere capacità professionali del delegante, ….) .Quindi il passaggio di indicazioni dall’Infermiere all’OSS può essere definito come una
“ ATTRIBUZIONE “ che deve avvenire nel solco di prec isi PIANI DI LAVORO , piani che a loro volta devono indicare i compiti degli OSS in b ase a criteri di 1 ) bassa discrezionalità2) tecniche il più possibile riproducibili 3) Modalità standardizzate
La chiarezza dei compiti è la garanzia fondamentale ! Un protocollo operativo chiaro e condiviso è non solo la miglior difesa proattiva per evitare controversie, ma anche il modo più efficace per effettuare la prestazione sanitaria
In merito agli esempi sopra riportati si può comunque decisamente affermare
che, in sede giudiziale, se le INDICAZIONI infermieristiche non erano appropriateper i bisogni della persona, se non avevano accuratamente seguito la prescrizione
medica, oppure se lo stesso Infermiere non aveva operato con diligenza e perizia
la SUPERVISIONESUPERVISIONE nei confronti dell’attività dell’OSS, la responsabilità, almenoin solido, è senz’altro dell’Infermiere ( o Coordina tore o Ostetrica …)
Se invece venisse appurato che la scorretta esecuzione da parte dell’OSS fosse dipesa esclusivamente da sua negligenza, imperizia, inosservanza delle indicazioni,
attinenza ai protocolli e che l’Infermiere non ha avuto alcuna possibilità di evitare
il danno nemmeno con la supervisione … allora la responsabilità sarebbeimputabile esclusivamente all’OSS.
Ma il confine è molto labile ….
PRINCIPI MEDICO LEGALI E
DEONTOLOGICI, RESPONSABILITA'
INFERMIERISTICA•La responsabilità professionale è la situazione di colui che è chiamato a rispondere in
prima persona di un fatto o di un atto compiuto nell’esercizio delle proprie funzioni,
da ciò ne discende l’obbligo di agire con perizia, diligenza, prudenza, osservanza di
leggi e regolamenti.
•Ci sono varie tipologie di responsabilità professionale, tant’è che in questi ultimi anni,
abbiamo assistito purtroppo allo svilupparsi del fenomeno denominato ‘ Medicina
difensiva ‘ cioè quando, proprio per il timore di incorrere in responsabilità di vario
genere, il medico o l’operatore sanitario agisce non tanto con prioritarie finalità di
efficacia ma in modo da tutelarsi e non essere chiamato a rispondere del suo operato.
•La Legge Balduzzi ( 189/2012 ) ha cercato di arginare questo fenomeno eliminando
ad esempio la responsabilità penale per colpa lieve ( introducendo però
contestualmente la responsabilità civile extra contrattuale ex art 2043 cc , quindi
spostando solo il tipo di responsabilità ) , ma ad oggi il panorama normativo delle
responsabilità professionali è sempre farraginoso e scollegato , per cui è sempre più
evidente e urgente l’esigenza di un’armonizzazione normativa in materia .
Marco Bini Dir Lav 2016 88
•LA RESPONSABILITA’ PENALE
•art. 25 COST e art 1 cp : “ Nessuno può essere punito se non in virtù di una
legge entrata in vigore prima del fatto commesso “ ( nullum crimen sine lege
)
•Art 533 cpp : Il giudice pronuncia la sentenza di condanna…. Al di là di ogni
ragionevole dubbio . ….
•art 27 COST : “ La responsabilità penale è personale “
•La RESPONSABILITA' PENALE , in base all'elemento psicologico ( volontà e
intenzionalità ) , può essere:
•- DOLOSA
•- COLPOSA
•- PRETERINTENZIONALE
Marco Bini Dir Lav 2016 89
•art 43 cp : Il Delitto può essere :
•- doloso quando il danno causato da azione od omissione è previsto e voluto
( intenzionale )
•- preterintenzionale Quando l'effetto della propria azione od omissione
crea un danno più grave di quanto realmente si volesse
•- colposo evento che, anche se previsto, non è voluto , ma causato da
negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi regolamenti
ordini...ecc...
•art 40 cp : Rapporto di causalità: ' nessuno può essere punito per un fatto
previsto dalla legge come reato, se il danno non è conseguenza dell'azione od
omissione ( se non sussiste il nesso di causalità ) . Chi, dovendolo per obbligo,
non impedisce un danno , è come l'avesse cagionato '
Marco Bini Dir Lav 2016 90
•Alcuni reati che possono essere commessi da un Infermiere :
•art 622 cp : Rivelazione del Segreto Professionale : scritta o verbale, ha vari
livelli di gravità in proporzione al grado di volontarietà
•art 326 cp : Rivelazione ed utilizzazione di Segreti d'Ufficio : sia per Pubblici
Ufficiali che per gli Incaricati di Pubblico Servizio ( equiparati ai primi per
responsabilità )
•art 605 cp : Sequestro di persona: quando si utilizzano mezzi di contenzione
non essendo necessario
•art 609 cp : Perquisizioni e Ispezioni personali arbitrarie (ingiustificate) : che
vanno contro la dignità e il pudore della persona
•art 413 cp : Uso illegittimo del cadavere
Marco Bini Dir Lav 2016 91
•RESPONSABILITA' PENALE COLPOSAE' il magistrato che deve appurare la sussistenza della situazione colposa,
ovvero se sussiste o meno il nesso di causalità per Negligenza (superficialità
nell'agire...), Imprudenza, Imperizia, Inosservanza di leggi regolamenti ordini
ecc...
•Nei confronti di un Esercente una pubblica funzione , affinché si concretizzi
l'imputabilità di una delle colpe suddette, devono sussistere
contemporaneamente 3 elementi tecnico-giudiziari:
•1) Errore tecnico (imprevedibile/inevitabile o prevedibile/evitabile ) o
condotta astensionistica
•2) Danno alla persona temporaneo o permanente
•3) Rapporto causale ( eziologico: che viene valutato dal Medico Legale -
•giuridico: valutato dal Magistrato o dall'Avvocato )
•Quindi , essendo necessario che i tre elementi tecnico giudiziari sussistano
contestualmente, nella valutazione della colpa, è sempre obbligatorio che
agisca il binomio Medico Legale/Magistrato
Marco Bini Dir Lav 2016 92
•RESPONSABILITA' CIVILE
•art 2222 cc : Contratto d'opera: “ Quando una persona si obbliga a compiere verso un
corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il
rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV cc “ [ Questo caso può essere applicato
all'Infermiere libero professionista ]
•art 1218 cc : Responsabilità contrattuale : “ Il debitore che non esegue esattamente la
prestazione dovuta [1176, 1181] è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da
causa a lui non imputabile “
•art 2043 cc : Responsabilità extra-contrattuale o aquiliana ( da Aquilio , tribuno romano del III
sec AC ) “ Qualunque fatto doloso o colposo , che cagiona ad altri un danno ingiusto ( è
considerato ingiusto quando lede cioè un diritto assoluto, ovvero una situazione soggettiva che
può essere fatta valere erga omnes . Come ad es il Diritto di Proprietà, alla salute, ecc.... ) ,
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno “
Marco Bini Dir Lav 2016 93
•Per quanto riguarda la professione di Infermiere, è molto più probabile che
lo stesso incorra nella responsabilità contrattuale; anche se è pur vero che,
nel proprio “ contratto di prestazione “, il professionista assume una
obbligazione di mezzi, e non di risultato. Non si può infatti garantire
l'impossibile nell'assistenza sanitaria, ma solo di fare tutto il possibile.
•Non è comunque da escludere che lo stesso infermiere possa essere
chiamato a rispondere di responsabilità extra contrattuale o addirittura ‘ di
equipe ‘ ( art 2055 cc : ‘ se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte
sono obbligate in solido al risarcimento del danno )
•Nell' erogazione delle prestazioni l'Infermiere deve rispettare i dettami
dell'art 1176 cc Diligenza nell'adempimento: comportarsi come il buon padre
di famiglia
•art 2236 Responsabilità del prestatore d'opera: il prestatore d'opera
risponde dei danni commessi solo per dolo o colpa grave ( ...la colpa è grave
quando viene appurata dal giudice una profonda imprudenza, un'estrema
superficialità, una inescusabile negligenza, …...)
Marco Bini Dir Lav 2016 94
•DUE SITUAZIONI OPERATIVE DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
SPECIFICA
•L'INFERMIERE DI SALA OPERATORIA
•All'interno del Blocco Operatorio le funzioni svolte possono essere
assistenziali, tecniche, relazionali.
•A seconda del ruolo poi, il personale viene suddiviso tra “sterile” e “non
sterile”.
•In particolare l'infermiere di sala svolge i seguenti compiti:
•- è responsabile dell'accoglienza del paziente nel blocco operatorio
•- provvede alle esigenze di equipe durante l'atto operatorio
•- provvede al controllo e al monitoraggio dei parametri vitali del paziente
durante l'intervento chirurgico e nell'immediato periodo postoperatorio
Marco Bini Dir Lav 2016 95
•- coordina il trasferimento del paziente nel setting o reparto di degenza o
presso l'Unità di Terapia Intensiva. Se sussiste una recovery room ( sala del
risveglio ) , anche in qual caso deve monitorare il paziente.
•L'infermiere compie molte azioni assistenziali dirette sul paziente , ed altre
indirette ( preparazione strumenti chirurgici....controllo monitor...)
•Ad esempio, al momento dell'intervento l'infermiere deve:
•- chiedere i dati anagrafici del paziente e confrontarli con quelli in possesso
•- verificare la corretta preparazione del paziente
•- applicare elettrodi dell'elettrobisturi
•- preparare il paziente sul tavolo operatorio
•- contare ad alta voce, con l'infermiere strumentista, i presidi e i ferri
chirurgici da utilizzare durante l'intervento
•- ecc.......
•Se l'infermiere non adempie alle mansioni specifiche suddette, può incorrere
in responsabilità professionali più o meno gravi, civili o penali.
Marco Bini Dir Lav 2016 96
•L'INFERMIERE E LA GESTIONE DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA
•Serve alla base una corretta prescrizione medica , devono quindi essere ben
definiti:
•- il tipo di farmaco
•- il dosaggio
•- i tempi di somministrazione
•- la via di somministrazione
•- la forma farmaceutica ( fiale.....)
•- la sottoscrizione del Medico
•( anche una prescrizione poco leggibile compilata da parte del medico, può
essere contestata dall'Infermiere esecutore come prescrizione incompleta )
Marco Bini Dir Lav 2016 97
•L'infermiere è quindi responsabile del processo di somministrazione
farmacologica, molto complesso, ed a causa del quale, può incorrere
in varie tipologie di responsabilità.
• La ' formula delle 6 G ' , ad esempio , è uno schema utilizzato a livello
internazionale, che mostra il corretto iter per la somministrazione del
farmaco:
•1 – giusto farmaco
•2 – giusta dose
•3 – giusta via
•4 – giusto orario
•5 – giusta persona
•6 – giusta registrazione
Marco Bini Dir Lav 2016 98
•LA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
•E’ una responsabilità aggiuntiva, che deriva dal non rispetto degli obblighi
del contratto di lavoro , individuale e collettivo.
•Non viene ormai quasi più sospesa se c’è già in corso un procedimento
penale, ma opera in parallelo. Viene sospesa soltanto se la sospensione può
essere utile al procedimento penale stesso
•Oltre che dal Codice Civile, ad esempio dall’art. 2106 cc che fissa il principio
di proporzionalità della sanzione, per i dipendenti pubblici la responsabilità
disciplinare è normata dall’art . 55 del D. Lgs 165/ 2001 T.U.P.I.
•Nelle aziende sia pubbliche che private, è istituito un Ufficio Disciplinare che
gestisce il procedimento disciplinare stesso.
•Le sanzioni disciplinari rispondono ad un principio di gradualità ( si parte dal
semplice rimprovero verbale sino ad arrivare al licenziamento disciplinare ).
Seguono un determinato procedimento interno nell’ambito del quale il
lavoratore si può difendere , entro certi termini, individualmente o assistito
da un sindacato o da un avvocato .
Marco Bini Dir Lav 2016 99
•LA RESPONSBILITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
•Sussiste quando un dipendente della pubblica amministrazione reca un danno
all’Amministrazione stessa.
•La ‘ Responsabilità contabile ‘ riguarda specificamente chi gestisce denaro, mentre la
‘ Responsabilità amministrativa ‘ riguarda ogni dipendente pubblico che in qualche
modo reca un danno all’Ente, per cui è chiamato a risarcirlo. Il danno deve essere
pubblico e risarcibile nonché conseguenza diretta della condotta dolosa o colposa del
dipendente.
•La Corte dei Coti ha la competenza in materia di risarcimento del danno per
responsabilità amministrativa, e spesso, oltre che agire nel corso di normali attività di
controllo tramite la Procura della Corte dei Conti, la stessa è adìta dall’Ente pubblico
che è stato chiamato a liquidare una somma ad un cittadino, contro i propri
dipendenti, al fine di rivalersi su di essi per quanto dovuto in risarcimento del danno.
•Il procedimento comporta una contestazione che il dipendente si vede recapitare da
parte della Corte dei Conti, il quale contiene un invito a dedurre, cioè a presentare
entro un determinato termine le proprie controdeduzioni ( non inferiore a 30 gg ) .
Dopo la eventuale pronuncia di condanna da parte della Sezione regionale della
Corte dei Conti , e la sua iscrizione a ruolo, il dipendente può impugnare la sentenza
appellandosi alla Sezione Centrale della Corte entro 60 gg.
Marco Bini Dir Lav 2016 100
•LA MEDIAZIONE CIVILE
•E’ una modalità di risoluzione di controversie tra privati
extragiudiziale , per alcune materie resa obbligatoria da norme
europee ( Direttiva UE 2008/52/CE ) e nazionali
•La Mediazione, che si svolge di fronde ad un Mediatore riconosciuto,
può essere facoltativa, delegata ( dal Giudice anche in sede di appello
), o obbligatoria.
•Fino al 2017 , anche per il risarcimento del danno derivante da
responsabilità sanitaria, è stato reso obbligatorio il tentativo di
mediazione extragiudiziale, che diventa quindi condizione di
procedibilità della successiva domanda giudiziale.
•Se le parti non addivengono ad un accordo durante il tentativo di
mediazione, si può alfine adire la via giudiziale
Marco Bini Dir Lav 2016 101
•IL RISCHIO CLIICO
•E’ la possibilità che un paziente subisca un danno o un disagio involontario
durante le cure sanitarie. Viene utilizzato in sanità per migliorare i processi
interni tramite l’Audit ( verifiche interne ) e il Clinical Risk Mànagement
(azioni dirette a ridurre al minimo il rischio per l’utente nell’organizzazione
aziendale )
•Quindi , con i processi di valutazione del Rischio Clinico , si cerca di ‘
sfruttare l’errore ‘ per migliorare il processo organizzativo. Alcune regioni
hanno al tal fine già creato strutture operative di gestione del rischio clinico.
•In merito a questo istituto però, si riscontra ad oggi ancora molta diffidenza
tra gli operatori sanitari per timore che le procedure adottate
apparentemente soltanto per fini organizzativi, vengano invece utilizzate per
eventuali denunce. Il timore, come dimostrano anche da casi recenti, non è
del tutto infondato, per cui si rende necessaria una norma che garantisca
l’esclusivo uso interno delle procedure atte a gestire il rischio clinico, se
davvero si vuole che questa possibilità di miglioramento organizzativo, di per
sé meritoria, sia accolta con favore dagli operatori sanitari
Marco Bini Dir Lav 2016 102
•Alcune novazioni normative introdotte dai Decreti delegati ( emessi a norma della Legge
delega 183/2014 ) approvati dal Consiglio dei Ministri il 20 febbraio 2015, che varranno per le
nuove assunzioni effettuate dal giorno dell'entrata in vigore in poi, per i contratti già in essere
nel passato valgono le precedenti normazioni ( anche se si sta discutendo su tale dicotomia ) .
•Congedi : viene introdotta la possibilità di assentarsi dal lavoro per un periodo massivo di 3 mesi
per la donna lavoratrice vittima di violenza di genere, la quale risulta inserita in specifici percorsi
terapeutici ( vedi anche Codice Rosa )
•Dal 1 maggio 2015 è istituita la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’impiego (
NASPI ) (non per pubblici dipendenti ) . Varrà per i disoccupati con almeno 13 settimane di
contribuzione, ovvero con almeno 30 giorni lavorati negli ultimi 12 mesi. Corrisposta massimo
per la metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Max 1300 euro mensili per il
2015 e comunque proporzionata allo stipendio. E’ prevista una DIS-COLL, cioè un’indennità di
disoccupazione anche per i lavoratori a progetto. Previsto inoltre un ASDI Assegno sociale di
disoccupazione che viene corrisposto dopo la NASPI se si è ancora in condizioni non lavorative.
Viene poi istituito il CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE ovvero tutta una serie di opportunità di
tutoraggio per la ricerca di un nuovo lavoro, per la formazione in disoccupazione, per
agevolazioni agli imprenditori che assumessero; il tutto a favore del cittadino in stato di
disoccupazione, il quale deve ricevere quindi tutto l’aiuto possibile per ritrovare un lavoro.
Marco Bini Dir Lav 2016 103
•LICENZIAMENTI
•Le novità legislative varranno per i nuovi assunti dopo l’entrata in vigore dei decreti delegati, per
tutti gli altri resta valida la previgente normativa :
•LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO –
•Il giudice può pronunciare con l’illegittimità del licenziamento in quanto discriminatorio la
reintegra nel luogo di lavoro con relativo risarcimento danni ( mimino 5 mensilità ) e il
pagamento della contribuzione sospesa. Entro 30 gg dal deposito della sentenza, in luogo del
reintegro, il lavoratore può chiedere l’opting out cioè di confermare la cessazione del rapporto di
lavoro in cambio di un indennizzo pari a 15 mensilità ( vale anche per gli assunti a norma della
Legge 68/1999 Collocazione lavorativa dei disabili ).
•LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO E GIUSTA CAUSA
•Per giustificato motivo soggettivo e giusta causa il giudice può sentenziare anche il reintegro col
risarcimento del danno ( max 12 mensilità ), per giustificato motivo oggettivo, seppure risultato
ingiusto, non sussiste più la possibilità di reintegro nemmeno con sentenza del giudice. Per
giustificato motivo soggettivo, oggettivo e giusta causa, il giudice può invece decretare la
conferma del licenziamento ma, se reputato ingiusto, obbligare ad un risarcimento del danno
che va delle 4 alle 24 mensilità calcolato comunque in una mensilità ogni due anni di lavoro
prestati .
•Entro 15 gg dalla comunicazione o dall’impugnazione del licenziamento, l’imprenditore lo può
revocare.
•Le parti possono accordarsi anche per tentare una conciliazione extragiudiziale che prevede un
indennizzo che va dalle 2 alle 18 mensilità.
Marco Bini Dir Lav 2016 104
•LICENZIAMENTO COLLETTIVO
•Non è più previsto il reintegro anche se giudicato ingiusto, ma il risarcimento come dovuto per il
licenziamento discriminatorio. Anche questa prescrizione vale per i nuovi assunti dopo l’entrata
in vigore dei suddetti decreti .
•IL LAVORO SUBORDINATO
•- Si ribadisce la priorità del lavoro a tempo indeterminato
•- IL LAVORO A TEMPO PARZIALE deve essere concesso anche in caso di malattie
oncologiche conclamate . Il lavoratore a tempo parziale ha diritto di precedenza in caso di
necessità di nuovi contratti a tempo pieno. Permangono con prevalente accordo tra le parti gli
istituti della Elasticità e della Flessibilità
•- Il LAVORO INTERMITTENTE può essere concluso con soggetti <24 anni e >55 anni per
un massimo di 400 gg in 3 anni, per particolari categorie lavorative . Non può essere utilizzato a)
per sostituire scioperi b) quando sono avvenuti licenziamenti collettivi c) se non si è in regola con
la VdR. E’ sempre prevista una possibilità di disponibilità esclusiva con indennità. L’assunzione
può essere comunicata anche per mail o sms.
Marco Bini Dir Lav 2016 105
•- IL LAVORO A TEMPO DETERMINATO può essere sottoscritto massimo per 5 volte e
comunque non oltre i 3 anni complessivi. Se si prolunga oltre 30 gg dopo i 3 anni diviene
automaticamente a tempo indeterminato. I lavoratori a tempo det. Non possono superare il 20%
del numero complessivo. Il lavoratore a tempo det. Che ha lavorato più di 6 mesi in azienda ha
diritto di precedenza in caso di assunzioni a tempo indet.
•- IL LAVORO ACCESSORIO è considerato tale fino ad un max di retribuzione pari a 7000
euro annui, e retribuito con buoni da 10 euro orari numerati e acquistati presso l’INPS .
•- MANSIONI = E’ MODIFICATO L’ART 2103 DEL CC NEL SENSO CHE SONO POSSIBILI
ANCHE DEMANSIONAMENTI DEL LAVORATORE IN BASE A PRECISE NECESSITA’ ORGANIZZATIVE
CIOE’ CHE GLI SIANO ASSEGNATE ‘ MANSIONI INFERIORI ’ ( fermo restando lo stipendio a parte
le indennità accessorie che erano collegate alla precedente mansione ). Le mansioni superiori
( nel privato ) si acquistano sempre automaticamente se espletate per più di 6 mesi . Tutto
questo per precise e comprovate necessità tecnico-organizzative .
Marco Bini Dir Lav 2016 106
DIRITTO AMMINISTRATIVO, ATTI E PROVVEDIMENTI
L’Atto amministrativo è una manifestazione di volontà,di conoscenza, di giudizio posta in essere da una
Autorità amministrativa per determinati destinatari ( nonproduce per forza effetti )
Il Provvedimento amministrativo è un particolare atto amministrativo che costituisce, modifica, estingue unasituazione giuridica per un interesse pubblico ( produceEffetti giuridici ). Diventa efficace quindi obbligatorio perI destinatari una volta che ne sono venuti a conoscenza tramite notificazione, pubblicazione, trasmissione
….nota bene la differenza….
Per la costituzione di un Provvedimento amministrativoc’è un determinato procedimento che comprende diverseFasi: viene nominato il Responsabile del procedimentoamministrativo, fase preparatoria, fase costitutiva (delibe-razione, per cui l’atto è perfetto ),fase d’integrazione di efficacia ( comunicazione, per cui l’atto diviene efficace quindi obbligatorio )In base alla legge 241/1990 tutti coloro che hanno un
Interesse concreto e personale per la tutela di unaspecifica situazione giuridica hanno il diritto di accesso agli atti ( L’Amministrazione deve rispondere entro 30 giorni )
…. A volte tale diritto cozza con quello alla privacy ….
STRUTTORA DEL PROVVEDIMENTO AMM.IVO( AD ES. DELIBERA, DECRETO, )
- Intestazione- Preambolo ( richiami ad atti precedenti, a norme, …)- Motivazione ( le ragioni e gli interessi coinvolti )- Dispositivo ( ciò che viene intimato )- Luogo e Data di emanazione- Sottoscrizione
TRASPARENZA E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE NELLA PUBBLICA AMINISTRAZIONE
La Legge 190/2012 con successive modifiche e integrazioni ha introdotto una strutturazione piùdettagliata di contrasto alla corruzione nella PA:- Autorità Nazionale Anticorruzione ( ANAC )- Piani anticorruzione ( nazionale e per ogni ente con lanomina del Responsabile dell’attività di prevenzionee di contrasto alla corruzione )- Obbligo di trasparenza e di accesso per le PA ( anchetramite i propri siti web )
- Introdotte nuove inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi nelle PA e aziende controllate ( ad esempioper coloro che sono stati condannati o che hanno ricoperto negli ultimi due anni incarichi politici ….)- Codice di comportamento dei pubblici dipendenti
DPR 235/2012 : divieto di ricevere regali ( limite di 150 puo’ anche non esserci ), divieto di fare concorrenzaall’ente, obbligo di trasparenza, obbligo di astenersi dagliatti che interessino parenti entro il 2’, obbligo di correttezza e buona fede, ecc…- Rendere pubbliche le dichiarazioni dei redditi e i curricula nonché gli incarichi dei dirigenti