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Dizionaro delle definizioni normative in campo ambientale

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Dizionaro delle definizioni normative in campo ambientale a cura di Giancarlo Chiara

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DIZIONARIO DELLE DEFINIZIONI NORMATIVE IN CAMPO AMBIENTALE

I testi delle principali norme di riferimento sono presenti, in forma costantemente aggiornata, all’interno dell’Osservatorio di

normativa ambientale nel sito www.reteambiente.it

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Giancarlo Chiaraa cura di

ambientalein campo

normativedefinizionidelle

Dizionario

Edizioni Ambiente

n o r m at i va e i n t e r p r e ta z i o n e

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a cura di Giancarlo Chiaradizionario delle definizioni normative in campo ambientale

realizzazione editorialeEdizioni Ambiente

progetto grafico: GrafCo3 Milanoimpaginazione: Maria Franca Perrottelli

ufficio stampa: [email protected]

© copyright 2009, Edizioni Ambiente srlvia Natale Battaglia 10, 20127 Milanotel. 02.45487277, fax 02.45487333www.edizioniambiente.itwww.reteambiente.itwww.nextville.it

ISBN 978-88-96238-22-6

Finito di stampare nel mese di ottobre 2009presso Graphicolor – Città di Castello (Pg)

Stampato in Italia – Printed in ItalyQuesto libro è stampato su carta riciclata 100%

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sommario

prefazione 7di Paola Ficco

nota introduttiva 9di Ugo Rossi e Maurizio Musco

normativa di riferimento 11

definizioni normative in campo ambientale 21

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normativa di riferimento

ACQUE– Dpr 8 giugno 1982, n. 470 “Attuazione della direttiva n. 76/160/Cee relativa alla qualità delle acque di balneazione” (Gu 26 luglio 2003 n. 203)– Legge 24 ottobre 2000, n. 323 “Riordino del settore termale” (Gu 8 novembre 2000 n. 261)– Dlgs 2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/Ce relativa alla qualità delle ac­que destinate al consumo umano” (So n. 42 alla Gu 3 marzo 2001 n. 52)– Dm Ambiente 30 giugno 2004 “Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successi­ve modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo” (Gu 16 novembre 2004 n. 269)– Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (So n. 96 alla Gu 14 aprile 2006 n. 88)– Dlgs 30 maggio 2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/Ce relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazio­ne della direttiva 76/160/Cee” (Gu 4 luglio 2008 n. 155)–Dlgs 16 marzo 2009, n. 30 “Attuazione della direttiva 2006/118/Ce, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento” (Gu 4 aprile 2009 n. 79)

AGRICOLTURA ALLEVAMENTO E VETERINARIA– Dpr 3 marzo 1993, n. 587 “Regolamento recan­te attuazione della direttiva 90/539/Cee relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenien­za dai Paesi terzi di pollame e uova da cova” (Gu 3 febbraio 1994 n. 27)– Dlgs 25 febbraio 2000, n. 174 “Attuazione del­la direttiva 98/8/Ce in materia di immissione sul mercato di biocidi” (So n. 101 alla Gu 28 giugno 2000 n. 149)– Dpr 23 aprile 2001, n. 290 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazio­ne alla produzione, alla immissione in commer­cio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997)” (So n. 190 alla Gu 18 luglio 2001 n. 165)

– Dlgs 24 aprile 2001, n. 212 “Attuazione delle direttive 98/95/Ce e 98/96/Ce concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catologo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli” (Gu 8 giugno 2001 n. 131)– Dm Salute 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (Gu 26 marzo 2002 n. 72)– Regolamento (Ce) n. 1774/2002 del Parlamen­to europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 re­cante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo uma­no (Guue 10 ottobre 2002 n. L 273)– Dlgs 17 giugno 2003, n. 223 “Attuazione del­le direttive 2000/77/Ce e 2001/46/Ce relative all’organizzazione dei controlli ufficiali nel set­tore dell’alimentazione animale” (So n. 138 alla Gu 22 agosto 2003 n. 194)– Dlgs 8 luglio 2003, n. 224 “Attuazione della direttiva 2001/18/Ce concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi genetica­mente modificati” (So n. 138 alla Gu 22 agosto 2003 n. 194)– Dlgs 9 luglio 2003, n. 225 “Attuazione della direttiva 2000/75/Ce relativa alle misure di lot­ta e di eradicazione del morbo ‘lingua blu’ degli ovini” (So n. 138 alla Gu 22 agosto 2003 n. 194)– Dlgs 29 luglio 2003, n. 267 “Attuazione delle direttive 1999/74/Ce e 2002/4/Ce, per la prote­zione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento” (Gu 20 set­tembre 2003 n. 219)– Regolamento (Ce) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relati­vo ai controlli ufficiali intesi a verificare la con­formità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benes­sere degli animali (Guue 30 aprile 2004 n. L 165)– Dlgs 10 maggio 2004, n. 149 “Attuazione del­le direttive 2001/102/Ce, 2002/32/Ce, 2003/57/Ce e 2003/100/Ce, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell’alimentazione degli animali” (Gu 16 giugno 2004 n. 139)– Legge 24 dicembre 2004, n. 313 “Disciplina dell’apicoltura” (Gu 31 dicembre 2004 n. 306)– Regolamento (Ce) n. 183/2005 del Parlamen­

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to europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (Guue 8 febbraio 2005 n. L 35)– Dlgs 6 aprile 2005, n. 67 “Attuazione della direttiva 2003/32/Ce concernente i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale” (Gu 28 aprile 2005 n. 97)– Dm Politiche agricole 6 luglio 2005 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regio­nale dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 mag­gio 1999, n. 152” (Gu 19 luglio 2005 n. 166)– Dlgs 19 agosto 2005, n. 214 “Attuazione della direttiva 2002/89/Ce concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” (So n. 169 alla Gu 24 ottobre 2005 n. 248)– Legge 20 febbraio 2006, n. 96 “Disciplina dell’agriturismo” (Gu 16 marzo 2006 n. 63)– Dm Politiche agricole 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina re­gionale dell’utilizzazione agronomica degli ef­fluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del Dlgs 11 maggio 1999, n. 152” (So n. 120 alla Gu 12 maggio 2006 n. 109)– Dlgs 29 aprile 2006, n. 217 “Revisione della di­sciplina in materia di fertilizzanti” (So n. 152 alla Gu 20 giugno 2006)– Dm Politiche agricole 4 maggio 2006 “Dispo­sizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonché delle specie erbacee a moltipli­cazione agamica” (Gu 21 luglio 2006 n. 168)– Dlgs 18 settembre 2006, n. 274 “Attuazione della direttiva 2003/85/Ce relativa a misure co­munitarie di lotta contro l’afta epizootica” (So n. 210 alla Gu 6 novembre 2006 n. 258)

AIA (Autorizzazione integrata ambientale)– Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione inte­grale della direttiva 96/61/Ce relativa alla pre­venzione e riduzione integrate dell’inquinamen­to” (So n. 72 alla Gu 22 aprile 2005 n. 93)

ALIMENTI E BEVANDE– Dlgs 27 gennaio 1992, n. 109 “Attuazione delle direttive 89/395/Cee e 89/396/Cee concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari” (So n. 31 alla Gu 17 feb­braio 1992 n. 39)– Dm Sanità 27 febbraio 1996, n. 209 “Regola­mento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in at­tuazione delle direttive n. 94/34/Ce, n. 94/35/Ce, n. 94/36/Ce, n. 95/2/Ce e n. 95/31/Cee” (So n. 69 alla Gu 24 aprile 1996 n. 96)– Dlgs 4 agosto 1999, n. 339 “Disciplina delle ac­que di sorgente e modificazioni al Dlgs 25 gen­naio 1992, n. 105, concernente le acque minerali

naturali, in attuazione della direttiva 96/70/Ce” (Gu 1° ottobre 1999 n. 231)– Regolamento (Ce) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della le­gislazione alimentare, istituisce l’Autorità euro­pea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (Guue 1° febbraio 2002 n. L 31)– Dpr 11 luglio 2003, n. 284 “Regolamento re­cante norme sulle procedure istruttorie dell’Au­torità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparati­va” (Gu 23 ottobre 2003 n. 247)– Regolamento (Ce) n. 852/2004 del Parlamen­to europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (Guue 30 apri­le 2004 n. L 139)– Regolamento (Ce) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (Guue 30 aprile 2004 n. L 139)– Regolamento (Ce) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazio­ne di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (Guue 30 aprile 2004 n. L 139)– Dlgs 21 maggio 2004, n. 179 “Attuazione della direttiva 2001/110/Ce concernente la produzio­ne e la commercializzazione del miele” (Gu 20 luglio 2004 n. 168)– Regolamento (Ce) n. 2073/2005 della Com­missione del 15 novembre 2005 sui criteri mi­crobiologici applicabili ai prodotti alimentari (Guue 22 dicembre 2005 n. L 338)– Dm Attività produttive 22 luglio 2005 “Disci­plina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno” (Gu 1° agosto 2005 n. 177)– Dm Politiche agricole 1° agosto 2005 “Dispo­sizioni nazionali di attuazione del Regolamen­to (Ce) n. 1148/2001 della Commissione Ce, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi” (So n. 15 alla Gu 12 settembre 2005 n. 212)– Dm Salute 8 maggio 2006, n. 229 “Regolamen­to recante recepimento della direttiva 2003/114/Ce che modifica la direttiva 95/2/Ce relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. Aggiornamento del decreto mini­steriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari” (Gu 12 luglio 2006 n. 160)– Dm Politiche agricole 25 giugno 2009 “Di­sposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane” (Gu 1° agosto 2009 n. 117)

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ARIA– Dlgs 21 maggio 2004, n. 171 “Attuazione della direttiva 2001/81/Ce relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici” (Gu 16 luglio 2004 n. 165)– Dpr 15 febbraio 2006, n. 147 “Regolamento concernente modalità per il controllo ed il re­cupero delle fughe di sostanze lesive della fa­scia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore, di cui al Regolamento (Ce) n. 2037/2000” (Gu 11 aprile 2006 n. 85)– Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (So n. 96 alla Gu 14 aprile 2006 n. 88)– Dlgs 4 aprile 2006, n. 216 “Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/Ce in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai mecca­nismi di progetto del Protocollo di Kyoto” (So n. 150 alla Gu 19 giugno 2006 n. 140)– Dlgs 3 agosto 2007, n. 152 “Attuazione della direttiva 2004/107/Ce concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente” (So n. 194 alla Gu 13 settembre 2007 n. 213; rettifica Gu 1° dicembre 2004 n. 282)

BENI CULTURALI E PAESAGGIO– Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (So n. 28 alla Gu 24 febbraio 2004 n. 45)

BONIFICHE E DANNO AMBIENTALE– Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (So n. 96 alla Gu 14 aprile 2006 n. 88)

CODICE DELLA STRADA– Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della strada” (So n. 74 alla Gu 18 maggio 1992 n. 114)

COMBUSTIBILI– Dlgs 25 novembre 1996, n. 625 “Attuazione della direttiva 94/22/Cee relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarbu­ri” (Gu 14 dicembre 1996 n. 293; rettifica So n. 219 alla Gu 1° marzo 1997 n. 50)– Dlgs 23 maggio 2000, n. 164 “Attuazione del­la direttiva n. 98/30/Ce recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” (Gu 20 giugno 2000 n. 142)– Direttiva 2003/17/Ce relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (Guue 22 mar­zo 2003 n. L 76)– Dlgs 30 maggio 2005, n. 128 “Attuazione del­la direttiva 2003/30/Ce relativa alla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rin­novabili nei trasporti” (Gu 12 luglio 2005 n. 160)– Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia

ambientale” (So n. 96 alla Gu 14 aprile 2006 n. 88)

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE– Dlgs 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle co­municazioni elettroniche” (So n. 150 alla Gu 15 settembre 2003 n. 214)

CONSUMATORI– Dlgs 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229” (So n. 162 alla Gu 8 ottobre 2005 n. 235)– Direttiva 2006/114/Ce del Parlamento euro­peo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 con­cernente la pubblicità ingannevole e comparati­va (Guue 27 dicembre 2006 n. L 376)

ELETTROMAGNETISMO– Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elet­trici, magnetici ed elettromagnetici” (Gu 7 mar­zo 2001 n. 55)– Dpcm 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della po­polazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” (Gu 29 agosto 2003 n. 200)– Dpcm 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popo­lazione dalle esposizioni a campi elettrici, ma­gnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” (Gu 28 agosto 2003 n. 199)

ENERGIA– Dlgs 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/Ce recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica” (Gu 31 marzo 1999 n. 75)– Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione del­la direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energeti­che rinnovabili nel mercato interno dell’elettrici­tà” (So n. 17 alla Gu 31 gennaio 2004 n. 25)– Dlgs 4 aprile 2006, n. 216 “Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/Ce in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai mecca­nismi di progetto del Protocollo di Kyoto” (So n. 150 alla Gu 19 giugno 2006 n. 140)– Dlgs 8 febbraio 2007, n. 20 “Attuazione della direttiva 2004/8/Ce sulla promozione della co­generazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/Cee” (Gu 6 febbra­io 2007 n. 54)– Dlgs 6 novembre 2007, n. 201 “Attuazione del­la direttiva 2005/32/Ce relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la

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progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia” (So n. 228 alla Gu 9 novem­bre n. 261)– Dm Sviluppo economico 9 aprile 2008 “Di­sposizioni in materia di detrazioni fiscali per le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velo­cità (inverter) di cui all’articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” (Gu 25 giugno 2008 n. 147)– Dlgs 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/Ce relativa all’efficienza de­gli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/Cee” (Gu 3 lu­glio 2008 n. 154)

FLORA E FAUNA SELVATICHE– Dpr 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento re­cante attuazione della direttiva 92/43/Cee relati­va alla conservazione degli habitat naturali e se­minaturali, nonché della flora e della fauna selva­tiche” (So n. 219/L alla Gu 23 ottobre 1997 n. 284)

LAVORO– Dlgs 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e merca­to del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” (So n. 159 alla Gu 9 ottobre 2003 n. 235)

PRIVACY– Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in mate­ria di protezione dei dati personali” (So n. 123 alla Gu 29 luglio 2003 n. 174)

QUALITÀ– Regolamento (Ce) n. 761/2001 del 19 marzo 2001, sull’adesione volontaria delle organizza­zioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) (Guce 24 aprile 2001 n. L 114)

RADIAZIONI IONIZZANTI– Dlgs 17 marzo 1995, n. 230 “Attuazione del­le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di ra­diazioni ionizzanti” (Gu 13 giugno 1995 n. 136)– Dlgs 26 maggio 2000, n. 187 “Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezio­ne sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche” (So n. 105 alla Gu 7 luglio 2000 n. 157)

RIFIUTI– Delibera Comitato Interministeriale 27 lu-glio 1984 “Disposizioni per la prima applicazio­ne dell’articolo 4 del Dpr 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti” (So n. 28 alla Gu 13 settembre 1984 n. 253)– Dlgs 27 gennaio 1992, n. 95 “Attuazione delle direttive 75/439/Cee e 87/101/Cee relative alla eliminazione degli olii usati” (So n. 28 alla Gu 15 febbraio 1992 n. 38)– Dlgs 27 gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della

direttiva 86/278/Cee concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’uti­lizzazione dei fanghi di depurazione in agri­coltura” (So n. 28 alla Gu 15 febbraio 1992 n. 38)– Dlgs 27 gennaio 1992, n. 100 “Attuazione del­le direttive 78/176/Cee, 82/883/Cee, 83/29/Cee, 89/428/Cee in materia in inquinamento provo­cato dai rifiuti dell’industria del biossido di ti­tanio” (So n. 28 alla Gu 15 febbraio 1992 n. 38)– Dlgs 22 maggio 1999, n. 209 “Attuazione della direttiva 96/59/Ce relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili” (Gu 30 giugno 1999 n. 151)– Dl 8 luglio 2002, n. 138 “Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di conteni­mento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate” (Gu 8 luglio 2002 n. 158)– Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti” (So n. 40 alla Gu 12 marzo 2003 n. 59)– Dlgs 24 giugno 2003, n. 182 “Attuazione della direttiva 2000/59/Ce relativa agli impianti por­tuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico” (Gu 22 luglio 2003 n. 168)– Dlgs 24 giugno 2003, n. 209 “Attuazione del­la direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso” (So n. 128 alla Gu 7 agosto 2003 n. 182)– Dpr 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento re­cante disciplina della gestione dei rifiuti sanita­ri a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179” (Gu 11 settembre 2003 n. 211)– Dlgs 11 maggio 2005, n. 133 “Attuazione della direttiva 2000/76/Ce, in materia di incenerimen­to dei rifiuti” (So n. 122 alla Gu 15 luglio 2005 n. 163)– Dlgs 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiu­ti” (So n. 135 alla Gu 29 luglio 2005 n. 175)– Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (So n. 96 alla Gu 14 aprile 2006 n. 88)– Dlgs 30 maggio 2008, n. 117 “Attuazione del­la direttiva 2006/21/Ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/Ce” (Gu 7 luglio 2008 n. 157)– Dlgs 20 novembre 2008, n. 188 “Attuazione della direttiva 2006/66/Ce concernente pile, ac­cumulatori e relativi rifiuti e che abroga la diret­tiva 91/157/Cee” (So n. 268 alla Gu 3 dicembre 2008 n. 283)– Dlgs 20 Febbraio 2009, n. 23 “Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorve­glianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito” (Gu 23 marzo 2009 n. 68)

RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE– Dlgs 17 agosto 1999, n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/Ce relativa al controllo dei peri­

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coli di incidenti rilevanti connessi con determi­nate sostanze pericolose” (So n. 177 alla Gu 28 settembre 1999 n. 228)

RUMORE– Dpcm 1° marzo 1991 “Limiti massimi di espo­sizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” (Gu 8 marzo 1991 n. 57)– Dlgs 27 gennaio 1992, n. 134 “Attuazione del­la direttiva 86/594/Cee relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici” (So n. 34 alla Gu 19 febbraio 1992 n. 41)– Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” (Gu 30 ottobre 1995 n. 254)– Dlgs 4 settembre 2002, n. 262 “Attuazione del­la direttiva 2000/14/Ce concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezza­ture destinate a funzionare all’aperto” (So n. 214 alla Gu 21 novembre 2002 n. 273)– Dpr 30 marzo 2004, n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquina­mento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447” (Gu 1° giugno 2004 n. 127)– Dlgs 17 gennaio 2005, n. 13 “Attuazione della direttiva 2002/30/Ce relativa all’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari” (Gu 17 feb­braio 2005 n. 39)– Dlgs 19 agosto 2005, n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/Ce relativa alla determinazio­ne e alla gestione del rumore ambientale” (Gu 23 settembre 2005 n. 222; ripubblicato su Gu 13 ottobre 2005 n. 239)

SICUREZZA A BORDO DELLE NAVI– Dpr 8 novembre 1991, n. 435 “Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazio­ne e della vita umana in mare” (So n. 12 alla Gu 22 gennaio 1992 n. 17)– Dlgs 27 luglio 1999, n. 271 “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei la­voratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 di­cembre 1998, n. 485” (So n. 151 alla Gu 9 agosto 1999 n. 185)– Dlgs 27 luglio 1999, n. 272 “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei la­voratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in am­bito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485” (So n. 151 alla Gu 9 agosto 1999 n. 185)– Dlgs 17 agosto 1999, n. 298 “Attuazione del­la direttiva 93/103/Ce relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca” (Gu 27 agosto 1999 n. 201)– Dm Trasporti 29 settembre 1999, n. 412 “Re­golamento recante norme tecniche concernenti

le caratteristiche ed i requisiti degli apparecchi galleggianti (gonfiabili), quali mezzi collettivi di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto” (Gu 11 novembre 1999 n. 265)– Dlgs 4 febbraio 2000, n. 45 “Attuazione della direttiva 98/18/Ce relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passegge­ri adibite a viaggi nazionali” (So n. 38 alla Gu 7 marzo 2000 n. 55)– Direttiva 27 giugno 2002, n. 2002/59/Ce “Di­rettiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’istituzione di un sistema comunita­rio di monitoraggio del traffico navale e d’infor­mazione e che abroga la direttiva 93/75/Cee del Consiglio” (Guce 5 agosto 2002 n. L 208)– Dm Infrastrutture 16 dicembre 2004 “Recepi­mento della direttiva 2001/96/Ce in materia di ‘Requisiti e procedure armonizzate per la sicu­rezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse’” (Gu 22 febbraio 2005 n. 43)– Dm Infrastrutture 5 agosto 2002, n. 218 “Re­golamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera” (Gu 2 ottobre 2002 n. 231)– Dlgs 14 marzo 2005, n. 65 “Attuazione della direttiva 2003/25/Ce relativa ai requisiti specifi­ci di stabilità per le navi ro­ro da passeggeri” (So n. 77 alla Gu 27 aprile 2005 n. 96)– Dpr 6 giugno 2005, n. 134 “Regolamento re­cante disciplina per le navi mercantili dei requi­siti per l’imbarco, il trasporto e lo sbarco di mer­ci pericolose” (So n. 123 alla Gu 15 luglio 2005 n. 163)– Dlgs 19 agosto 2005, n. 196 “Attuazione della direttiva 2002/59/Ce relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di in­formazione sul traffico navale” (Gu 23 settembre 2005 n. 222; ripubblicato su Gu 13 ottobre 2005 n. 239)– Dlgs 6 novembre 2007, n. 203 “Attuazione del­la direttiva 2005/65/Ce relativa al miglioramen­to della sicurezza nei porti” (So n. 228 alla Gu 9 novembre 2007 n. 261)– Dlgs 24 febbraio 2009, n. 22 “Attuazione della direttiva 2006/87/Ce che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come mo­dificata dalle direttive 2006/137/Ce, 2008/59/Ce, 2008/68/Ce e 2008/87/Ce” (So n. 34 alla Gu 20 marzo 2009 n. 66)

SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO– Dpr 6 dicembre 1991, n. 447 “Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 , in materia di sicurezza degli impianti” (Gu 15 feb­braio 1992 n. 38)– Dlgs 4 dicembre 1992, n. 475 “Attuazione della direttiva 89/686/Cee del Consiglio del 21 dicem­bre 1989, in materia di ravvicinamento delle le­gislazioni degli Stati membri relative ai dispositi­vi di protezione individuale” (So n. 128 alla Gu 9 dicembre 1992 n. 289)– Dpr 24 luglio 1996 n. 459 “Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/Cee, 91/368,

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93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine” (So n. 146 alla Gu 6 settembre 1996 n. 209)– Dlgs 25 novembre 1996, n. 624 “Attuazione della direttiva 92/91/Cee relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/Cee re­lativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee” (So n. 219 alla Gu 14 dicembre 1996 n. 293)– Dlgs 12 giugno 2003, n. 233 “Attuazione della direttiva 1999/92/Ce relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive” (Gu 26 agosto 2003 n. 197)– Dlgs 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e merca­to del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” (So n. 159 alla Gu 9 ottobre 2003 n. 235)– Dm Interno 3 novembre 2004 “Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installa­te lungo le vie di esodo, relativamente alla sicu­rezza in caso d’incendio” (Gu 18 novembre 2004 n. 271)– Dm Interno 7 gennaio 2005 “Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologa­zione di estintori portatili di incendio” (Gu 4 feb­braio 2005 n. 28)– Dm Interno 28 aprile 2005 “Approvazione del­la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili li­quidi” (Gu 20 maggio 2005 n. 116)– Dm Interno 22 febbraio 2006 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici” (Gu 2 marzo 2006 n. 51)– Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’artico­lo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (So n. 108 alla Gu 30 aprile 2008 n. 101 aggiornato ai sensi del Dlgs 3 agosto 2009, n. 106)

SOSTANZE PERICOLOSE– Legge 29 maggio 1974, n. 256 “Classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi” (Gu 9 luglio 1974 n. 178)– Direttiva n. 93/75/Cee, del Consiglio del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasporta­no merci pericolose o inquinanti (Guce 5 ottobre 1993 n. L 247)– Dlgs 3 febbraio 1997, n. 52 “Attuazione della direttiva 92/32/Cee concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pe­ricolose” (So n. 53 alla Gu 11 marzo 1997 n. 58)

– Dlgs 14 marzo 2003, n. 65 “Attuazione delle direttive 1999/45/Ce e 2001/60/Ce relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatu­ra dei preparati pericolosi” (So n. 61 alla Gu 14 aprile 2003 n. 87)– Regolamento (Ce) n. 648/2004 del Parlamen­to europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 re­lativo ai detergenti (Guue 8 aprile 2004 n. L 104)– Dm Infrastrutture 10 giugno 2004 “Procedu­re per l’approvazione di imballaggi, di GIR e di grandi imballaggi destinati al trasporto su strada di merci pericolose” (Gu 24 giugno 2004 n. 146)– Dlgs 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiu­ti” (So n. 135 alla Gu 29 luglio 2005 n. 175)– Dpr 15 febbraio 2006, n. 147 “Regolamento concernente modalità per il controllo ed il re­cupero delle fughe di sostanze lesive della fa­scia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore, di cui al Regolamento (Ce) n. 2037/2000” (Gu 11 aprile 2006 n. 85)– Dlgs 3 agosto 2007, n. 152 “Attuazione della direttiva 2004/107/Ce concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente” (So n. 194 alla Gu 13 settembre 2007 n. 213; rettifica Gu 1° dicembre 2004 n. 282)– Dlgs 26 giugno 2008, n. 120 “Modifiche ed in­tegrazioni al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, di attuazione della direttiva 2004/107/Ce relativa all’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente” (Gu 12 luglio 2008 n. 162)– Dlgs 28 luglio 2008, n. 145 “Attuazione della direttiva 2006/121/Ce, che modifica la direttiva 67/548/Cee concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed ammi­nistrative in materia di classificazione, imballag­gio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al Regolamento (Ce) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach) e istituisce un’Agenzia euro­pea per le sostanze chimiche” (So n. 221 Gu 18 settembre 2008 n. 219)– Dlgs 20 novembre 2008, n. 188 “Attuazione della direttiva 2006/66/Ce concernente pile, ac­cumulatori e relativi rifiuti e che abroga la diret­tiva 91/157/Cee” (So n. 268 alla Gu 3 dicembre 2008 n. 283)– Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” (So n. 64 alla Gu 13 aprile 1992 n. 87)– Dm Ambiente 29 luglio 2004, n. 248 “Regola­mento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto” (Gu 5 ottobre 2004 n. 234)

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TERRITORIO, EDILIZIA, URBANISTICA– Legge 5 novembre 1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cemen­tizio armato, normale e precompresso ed a strut­tura metallica” (Gu 21 dicembre 1971 n. 321)– Dpr 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee re­lativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (So n. 219/L alla Gu 23 ottobre 1997 n. 284)– Dpr 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive mo­dificazioni” (So n. 66 alla Gu 28 aprile 2000 n. 98)– Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge­qua­dro in materia di incendi boschivi” (Gu 30 no­vembre 2000 n. 280)– Dm Lavori pubblici 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante” (So n. 151 alla Gu 16 giugno 2001 n. 138)– Dpr 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in mate­ria edilizia (Testo A)” (So n. 239 alla Gu 20 otto­bre 2001 n. 245)

– Dpr 8 giugno 2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in mate­ria di espropriazione per pubblica utilità (Testo A) Gu n. 189 del 16 agosto 2001” (So n. 211 alla Gu 16 agosto 2001 n. 189)– Dlgs 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione del­la direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico nell’edilizia” (So n. 158 alla Gu 23 set­tembre 2005 n. 222)

VIA (VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE) E VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA)– Dpcm 27 dicembre 1988 “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Gu 5 gennaio 1989, n. 4)– Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (So n. 96 alla Gu 14 aprile 2006 n. 88)– Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei con­tratti pubblici relativi a lavori, servizi e forni­ture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce” (So n. 107 alla Gu 2 maggio 2006 n. 100)

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Alla memoria di mio padre

Rosario Chiara

Maresciallo di P.S.

Dedico questo lavoro editoriale alla memoria di mio padre,

dal quale ho imparato il rispetto per il prossimo,

per se stessi e per la vita, quella vita che egli ha vissuto

sempre all’insegna della correttezza, della semplicità

e della quotidiana legalità

grazie

Giancarlo Chiara

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dizionario delle definizioni normative in campo ambientale A

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sanitario differente da quello di altri individui ap-partenenti alla stessa cultivar o popolazione.[Allegato 3, Dm Politiche agricole 4 maggio 2006 “Disposizioni generali per la produzione di mate­riale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica”]

Accesso (comunicazioni elettroniche)Il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un operatore a determinate condizioni, su base esclu-siva o non esclusiva, per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica; comprende, tra l’al-tro, l’accesso: agli elementi della rete e alle risor-se correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso in particolare l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per for-nire servizi tramite la rete locale; all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; ai pertinen-ti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming tra ope-ratori mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; ai servizi di rete privata virtuale.[Articolo 1, Dlgs 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle Comunicazioni elettroniche”]

Accessori di imbracatura (sicurezza e igiene sul lavoro)Accessori di sollevamento che servono alla realiz-zazione o all’impiego di una braca, quali ganci ad occhiello, maniglie, anelli, golfari, ecc.[Allegato I, Dpr 24 luglio 1996, n. 459 “Regola­mento per l’attuazione delle direttive 89/392/Cee, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvi­cinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine”]

Accessori di sollevamento (sicurezza e igiene sul lavoro)Componenti o attrezzature non collegate alle mac-chine e disposte tra la macchina e il carico oppure sul carico per consentirne la presa.[Allegato I, Dpr 24 luglio 1996, n. 459 “Regola­mento per l’attuazione delle direttive 89/392/Cee, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvi­cinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine”]

Accessori di sollevamento e di imbracatura (si-curezza a bordo delle navi)Quelli definiti dal punto 4.1.1. dell’allegato I del Dpr 24 luglio 1996, n. 459.Si riporta di seguito il testo del citato allegato I, punto 4.1.1., Dpr 24 luglio 1996, n. 459:b) “accessori di imbracatura”: accessori di solleva-mento che servono alla realizzazione o all’impiego

AAbbattimento (agricoltura, allevamento e veterinaria)Qualsiasi procedimento che produca la morte dell’animale.[Articolo 2, Dlgs 18 settembre 2006, n. 274 “At­tuazione della direttiva 2003/85/Ce relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epi­zootica”]

Abbonato (comunicazioni elettroniche)La persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazio-ne elettronica accessibili al pubblico, per la fornitu-ra di tali servizi.[Articolo 1, Dlgs 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle Comunicazioni elettroniche”]

Abbonato (privacy)Qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servi-zi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate.[Articolo 4, Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”]

Abitacolo (sicurezza e igiene sul lavoro)L’area sulla quale prendono posto le persone che devono essere sollevate, abbassate o spostate in virtù del suo movimento.[Allegato I, Dpr 24 luglio 1996, n. 459 “Regola­mento per l’attuazione delle direttive 89/392/Cee, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvi­cinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine”]

Abitante equivalente (acque)Il carico organico biodegradabile avente una ri-chiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno.[Articolo 74, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”]

Acceleratore (radiazioni ionizzanti)Apparecchio o impianto in cui sono accelerate par-ticelle e che emette radiazioni ionizzanti con ener-gia superiore a un mega electron volt (1 MeV).[Articolo 4, Dlgs 17 marzo 1995, n. 230 “Attua­zione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in ma­teria di radiazioni ionizzanti”]

Accessione (agricoltura, allevamento e veterinaria)Insieme di individui geneticamente uniformi, de-rivato per moltiplicazione agamica di un singolo individuo (fonte primaria) caratterizzato da stato

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A dizionario delle definizioni normative in campo ambientale

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bili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili).[Articolo 2, Dlgs 20 novembre 2008, n. 188 “At­tuazione della direttiva 2006/66/Ce concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/Cee”]

Accumulatori industriali o pile (sostanze peri-colose)Le pile o gli accumulatori progettati esclusivamen-te a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici.[Articolo 2, Dlgs 20 novembre 2008, n. 188 “At­tuazione della direttiva 2006/66/Ce concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/Cee”]

Accumulatori per veicoli o batterie (sostanze pericolose)Le batterie o gli accumulatori utilizzati per l’avvia-mento, l’illuminazione e l’accensione.[Articolo 2, Dlgs 20 novembre 2008, n. 188 “At­tuazione della direttiva 2006/66/Ce concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/Cee”]

Accumulatori portatili o pile (sostanze pericolose)Le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli ac-cumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori indu-striali, né batterie o accumulatori per veicoli.[Articolo 2, Dlgs 20 novembre 2008, n. 188 “At­tuazione della direttiva 2006/66/Ce concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/Cee”]

Accumuli di letami (agricoltura, allevamento e ve-terinaria)Depositi temporanei di letami idonei all’impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all’utilizzazione, così come previsto dall’articolo 7, comma 5 del decreto 7 aprile 1976.[Articolo 2, Dm Politiche agricole 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche generali per la discipli­na regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del Dlgs 11 maggio 1999, n. 152”]

Acidificanti (alimenti e bevande)Le sostanze che aumentano l’acidità di un prodot-to alimentare e/o conferiscono ad esso un sapore aspro.[Articolo 14, Dm Salute 27 febbraio 1996, n. 209 “Regolamento concernente la disciplina degli ad­dittivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/Ce, n. 94/35/Ce, n. 94/36/Ce, n. 94/2/Ce e n. 94/31/Ce]

Acqua di mare pulita (alimenti e bevande)L’acqua di mare o salmastra naturale, artificiale o depurata che non contiene microrganismi, sostan-

di una braca, quali ganci ad occhiello, maniglie, anelli, golfari, ecc.Per la spiegazione delle seguenti voci si rimanda alle definizioni corrispondenti.a) “accessori di sollevamento”b) “accessori di imbracatura”c) “carico guidato”d) “coefficiente di utilizzazione”e) “coefficiente di prova”f) “prova statica”g) “prova dinamica”[Articolo 3, Dlgs 27 luglio 1999, n. 272 “Adegua­mento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di ma­nutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”]

Accordo finanziario (sostanze pericolose)Qualsiasi contratto o accordo di prestito, di no-leggio, di affitto o di vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità di trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura.[Articolo 3, Dlgs 25 luglio 2005, n. 151 “Attua­zione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elet­triche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”]

Accordo volontario (rifiuti)Accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti interessati, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per rag-giungere gli obiettivi di cui all’articolo 220 [Dlgs 152/2006].[Articolo 218, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”]

Accreditamento (lavoro)Provvedimento mediante il quale le regioni rico-noscono a un operatore, pubblico o privato, l’ido-neità a erogare i servizi al lavoro negli àmbiti re-gionali di riferimento, anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta.[Articolo 2, Dlgs 10 settembre 2003, n. 276 “At­tuazione delle deleghe in materia di occupazio­ne e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 feb­braio 2003, n. 30”]

Accumulatore o pila (sostanze pericolose)Una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costi-tuita da uno o più elementi primari (non ricarica-

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in materia ambientale” e anche Articolo 74, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia am­bientale”]

Acque destinate al consumo umano (acque)1) Le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevan-de, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori.2) Le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostan-ze destinate al consumo umano, escluse quelle, in-dividuate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e) del Dlgs 31/2001, la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimen-tare finale.[Articolo 2, Dlgs 2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazio­ne della direttiva 98/83/Ce relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”]

Acque destinate al consumo umano (acque)Le acque disciplinate dal Dlgs 2 febbraio 2001, n. 31.[Articolo 74, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”]

Acque di balneazione (acque)Le acque di cui all’articolo 1, comma 3.Si riporta di seguito il testo del citato articolo 1, com-ma 3, Dlgs 30 maggio 2008, n. 116:Il presente decreto si applica alle acque superficia-li o parte di esse nelle quali l’autorità competente prevede che venga praticata la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione.[Articolo 2, Dlgs 30 maggio 2008, n. 116 “Attua­zione della direttiva 2006/7/Ce relativa alla ge­stione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/Cee”]

Acque di balneazione (acque)Le acque dolci, correnti o di lago e le acque marine nelle quali la balneazione è espressamente auto-rizzata ovvero non vietata.[Articolo 2, Dpr 8 giugno 1982, n. 470 “Attuazio­ne della direttiva n. 76/160/Cee relativa alla qua­lità delle acque di balneazione”]

Acque di scarico (acque)Tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.[Articolo 74, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”]

Acque di transizione (acque)I corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di ac-qua dolce.[Articolo 54, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e anche Articolo 74, Dlgs

ze nocive o plancton marino tossico in quantità tali da incidere direttamente o indirettamente sulla qualità sanitaria degli alimenti.[Articolo 2, Regolamento (Ce) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari]

Acqua di sorgente (alimenti e bevande)Acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, aven-do origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o più emer-genze naturali o perforate.[Dlgs 4 agosto 1999, n. 339 “Disciplina delle ac­que di sorgente e modificazioni al Dlgs 25 gen­naio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/Ce”]

Acqua potabile (alimenti e bevande)L’acqua rispondente ai requisiti minimi fissati nella direttiva 98/83/Ce del Consiglio, del 3 novembre 1998, sulla qualità delle acque destinate al consu-mo umano.[Articolo 2, Regolamento (Ce) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari]

Acqua pulita (alimenti e bevande)Acqua di mare pulita e acqua dolce di qualità ana-loga.[Articolo 2, Regolamento (Ce) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari]

Acque (bonifiche e danno ambientale)Tutte le acque cui si applica la Parte terza del Dlgs 152/2006.[Articolo 302, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”]

Acque (acque)Le acque meteoriche e le acque superficiali e sotter-ranee come di seguito specificate.[Articolo 54, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”]

Acque ciprinicole (acque)Le acque in cui vivono o possono vivere pesci ap-partenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille.[Articolo 74, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”]

Acque costiere (acque)Le acque superficiali situate all’interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo pun-to, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali, e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione.[Articolo 54, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme

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sotterranee, le acque di transizione e le acque co-stiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali.[Articolo 54, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e anche Articolo 74, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia am­bientale”]

Acque termali (acque)Le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modifica-zioni, utilizzate a fini terapeutici.[Articolo 2, legge 24 ottobre 2000, n. 323 “Rior­dino del settore termale”]

Acque termali (acque)Le acque minerali naturali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, utilizzate per le finalità consentite dalla stessa legge.[Articolo 74, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”]

Acque territoriali (combustibili)Zone di mare previste dall’articolo 2 del codice del-la navigazione.[Articolo 292, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”]

Acquifero (acque)Uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di permeabilità sufficiente da consen-tire un flusso significativo di acque sotterranee o l’estrazione di quantità significative di acque sotterranee.[Articolo 2, Dlgs 16 marzo 2009, n. 30 “Attuazio­ne della direttiva 2006/118/Ce, relativa alla pro­tezione delle acque sotterranee dall’inquinamen­to e dal deterioramento”]

Acquirente (consumatori)Il consumatore in favore del quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto.[Articolo 69, Dlgs 6 settembre 2005, n. 206 “Co­dice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”]

Addensanti (alimenti e bevande)Le sostanze che aumentano la viscosità di un pro-dotto alimentare.[Articolo 14, Dm Sanità 27 febbraio 1996, n. 209 “Regolamento concernente la disciplina degli ad­ditivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/Ce, n. 94/35/Ce, n. 94/36/Ce, n. 95/2/Ce e n. 95/31/Cee”]

Addestramento (sicurezza e igiene sul lavoro)– Complesso delle attività dirette a fare appren-dere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature,

3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia am­bientale”]

Acque dolci (acque)Le acque che si presentano in natura con una con-centrazione di sali tale da essere considerate ap-propriate per l’estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile.[Articolo 74, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”]

Acque interne (acque)Tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee all’interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali.[Articolo 54, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e anche Articolo 74, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia am­bientale”]

Acque reflue domestiche (acque)Acque reflue provenienti da insediamenti di tipo re-sidenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.[Articolo 74, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”]

Acque reflue industriali (acque)Qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue do-mestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.[Articolo 74, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”]

Acque reflue urbane (acque)Acque reflue domestiche o il miscuglio di acque re-flue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fogna-rie, anche separate, e provenienti da agglomerato.[Articolo 74, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”]

Acque salmonicole (acque)Le acque in cui vivono o possono vivere pesci ap-partenenti a specie come le trote, i temoli e i co-regoni.[Articolo 74, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”]

Acque sotterranee (acque)Tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo.[Articolo 54, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e anche Articolo 74, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia am­bientale”]

Acque superficiali (acque)Le acque interne, ad eccezione delle sole acque

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ze ed ai prodotti indesiderabili nell’alimentazio­ne degli animali”]

Adr (sicurezza a bordo delle navi)L’accordo europeo relativo al trasporto interna-zionale di merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, con le relative modi-ficazioni, così come ratificato con legge 12 agosto 1962, n. 1839.[Articolo 2, Dpr 6 giugno 2005, n. 134 “Regola­mento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l’imbarco, il trasporto e lo sbar­co di merci pericolose”]

Aeroporto (rumore)Superficie delimitata di terreno o di acqua, inclu-sa ogni costruzione, installazione ed impianto, usata in tutto o in parte per l’arrivo e la partenza di velivoli, avente un traffico superiore a 50.000 movimenti di velivoli subsonici civili a reazione per anno solare riferito alla media nei tre anni solari precedenti l’applicazione delle disposizioni del pre-sente decreto allo specifico aeroporto. L’elenco di detti aeroporti è pubblicato con cadenza annuale dall’Ente nazionale per l’aviazione civile, di segui-to denominato: “Enac”, entro il primo semestre di ogni anno, tenuto conto dei dati disponibili al 31 dicembre dell’anno precedente. Per movimento si intende il decollo o l’atterraggio dei veicoli subso-nici civili a reazione.[Articolo 3, Dlgs 17 gennaio 2005, n. 13 “Attua­zione della direttiva 2002/30/Ce relativa all’in­troduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comu­nitari”]

Aeroporto metropolitano (rumore)Un aeroporto situato nel centro di un grande ag-glomerato urbano, nessuna pista del quale ha lunghezza disponibile al decollo superiore a 2.000 metri, che fornisce solo collegamenti da punto a punto tra gli Stati europei o all’interno del territo-rio italiano e in cui un numero elevato di persone soffre obiettivamente per il rumore provocato dai velivoli. Detti aeroporti sono elencati nell’allegato 1, in conformità alle decisioni dell’Unione europea.Si riporta di seguito il testo dell’allegato 1, Dlgs 17 gen-naio 2005, n. 13:“Aeroporti metropolitani(articolo 3, comma 1, lettera b)Berlin – TempelhofStockholm BrommaLondon CityBelfast City”.[Articolo 3, Dlgs 17 gennaio 2005, n. 13 “Attua­zione della direttiva 2002/30/Ce relativa all’in­troduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comu­nitari”]

Aeroporto principale (rumore)Un aeroporto civile o militare aperto al traffico

macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.– Modello di organizzazione e di gestione modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’at-tuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del Dlgs 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a preve-nire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo com-ma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.[Articolo 2, Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”]

Addetto al servizio di prevenzione e protezio-ne (sicurezza e igiene sul lavoro)Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l) [Dlgs 81/2008].[Articolo 2, Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”]

Additivi di mangimi (agricoltura, allevamento e veterinaria)Le sostanze o i microrganismi autorizzati ai sensi del Regolamento (Ce) n. 1831/2003 del Parlamen-to europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale.[Articolo 3, Regolamento (Ce) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gen­naio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi]

Additivo (agricoltura, allevamento e veterinaria)Additivo quale definito dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del Dpr 2 novembre 2001, n. 433.Si riporta di seguito il testo del citato articolo 2, com-ma 1, lettera a), Dpr 2 novembre 2001, n. 433:Le sostanze o le preparazioni utilizzate nell’alimen-tazione degli animali che hanno una o più delle se-guenti finalità di seguito elencate:1) influenzare favorevolmente le caratteristiche delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti o dei prodotti di origine animale;2) soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali o migliorare la produzione animale influendo, in particolare, sulla flora gastrointestinale o sulla di-geribilità dei mangimi;3) introdurre elementi favorevoli per raggiungere obiettivi nutrizionali particolari o per rispondere a esigenze nutrizionali specifiche momentanee degli animali;4) prevenire o ridurre gli effetti nocivi provocati dalle deiezioni animali oppure migliorare l’am-biente in cui si trovano gli animali.[Articolo 2, Dlgs 10 maggio 2004, n. 149 “Attua­zione delle direttive 2001/102/Ce, 2002/32/Ce, 2003/57/Ce e 2003/100/Ce, relative alle sostan­

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con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara”.[Articolo 163, lettera g) Dlgs 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavo­ri, servizi e forniture in attuazione delle diretti­ve 2004/17/Ce e 2004/18/Ce” ]

Agea (alimenti e bevande)Agenzia per le erogazioni in agricoltura.[Articolo 2, Dm Politiche agricole 1° agosto 2005 “Disposizioni nazionali di attuazione del Regola­mento (Ce) n. 1148/2001 della Commissione Ce, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi”]

Agente (sicurezza a bordo delle navi)La persona incaricata o autorizzata a rilasciare in-formazioni in nome dell’armatore della nave.[Articolo 2, Dlgs 19 agosto 2005, n. 196 “Attua­zione della direttiva 2002/59/Ce relativa all’isti­tuzione di un sistema comunitario di monitorag­gio e di informazione sul traffico navale”]

Agente biologico (sicurezza e igiene sul lavoro)Qualsiasi microrganismo anche se geneticamen-te modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.[Articolo 267, Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attua­zione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicu­rezza nei luoghi di lavoro”]

Agente biologico del gruppo 1 (sicurezza e igiene sul lavoro)Un agente che presenta poche probabilità di causa-re malattie in soggetti umani.[Articolo 268, Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attua­zione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicu­rezza nei luoghi di lavoro”]

Agente biologico del gruppo 2 (sicurezza e igiene sul lavoro)Un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o te-rapeutiche.[Articolo 268, Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attua­zione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicu­rezza nei luoghi di lavoro”]

Agente biologico del gruppo 3 (sicurezza e igiene sul lavoro)Un agente che può causare malattie gravi in sog-getti umani e costituisce un serio rischio per i la-voratori; l’agente biologico può propagarsi nella

civile in cui si svolgono più di 50.000 movimenti all’anno, intendendosi per movimento un’ope-razione di decollo o di atterraggio. Sono esclusi i movimenti a fini addestrativi su aeromobili defi-niti leggeri ai sensi della regolamentazione tecnica nazionale.[Articolo 2, Dlgs 19 agosto 2005, n. 194 “Attua­zione della direttiva 2002/49/Ce relativa alla determinazione e alla gestione del rumore am­bientale”]

Aeroscafo (sicurezza a bordo delle navi)Una nave avente mezzi atti a generare sotto di essa un cuscino d’aria capace di sollevarla sulla su-perficie del mare.[Articolo 1, Dpr 8 novembre 1991, n. 435 “Appro­vazione del Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”]

Affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a infrastrutture stradali esistenti (rumore)Realizzazione di infrastrutture parallele a infra-strutture esistenti o confluenti, tra le quali non esi-stono aree intercluse non di pertinenza delle infra-strutture stradali stesse.[Articolo 1, Dpr 30 marzo 2004, n. 142 “Dispo­sizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffi­co veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”]

Affidamento a contraente generale (via e vas)È il contratto di cui all’articolo 3, comma 7, con il quale viene affidata la progettazione e realizza-zione con qualsiasi mezzo di una infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal sogget-to aggiudicatore. Il contraente generale si diffe-renzia dal concessionario di opere pubbliche per l’esclusione dalla gestione dell’opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati di capacità or-ganizzativa e tecnico-realizzativa, per l’assunzio-ne dell’onere relativo all’anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell’opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell’opera, per la natura prevalente di obbliga-zione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l’assunzione del relativo rischio. I contraenti ge-nerali non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente capo;Si riporta di seguito il testo dell’articolo 3, comma 7 Dlgs 12 aprile 2006 n. 163:“Gli ‘appalti pubblici di lavori’ sono appalti pubblici aventi per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l’esecu-zione, relativamente a lavori o opere rientranti nell’allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l’esecuzione,

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nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, uti-lizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come ri-fiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immes-si o no sul mercato.[Articolo 222, Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attua­zione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicu­rezza nei luoghi di lavoro”]

Agenti chimici pericolosi (sicurezza e igiene sul lavoro)1) Agenti chimici classificati come sostanze peri-colose ai sensi del Dlgs 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decre-to. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente;2) agenti chimici classificati come preparati pe-ricolosi ai sensi del Dlgs 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come pre-parati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente;3) agenti chimici che, pur non essendo classifi-cabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione pro-fessionale.[Articolo 222, Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attua­zione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicu­rezza nei luoghi di lavoro”]

Agenti di carica (alimenti e bevande)Le sostanze che contribuiscono ad aumentare il vo-lume di un prodotto alimentare senza contribuire in modo significativo al suo valore energetico di-sponibile.[Articolo 14, Dm Sanità 27 febbraio 1996, n. 209 “Regolamento concernente la disciplina degli ad­ditivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/Ce, n. 94/35/Ce, n. 94/36/Ce, n. 95/2/Ce e n. 95/31/Cee”]

Agenti di resistenza (alimenti e bevande)Le sostanze che rendono o mantengono saldi o croccanti i tessuti dei frutti o degli ortaggi, o che interagiscono con agenti gelificanti per produrre o consolidare un gel.[Articolo 14, Dm Sanità 27 febbraio 1996, n. 209 “Regolamento concernente la disciplina degli ad­ditivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/Ce, n. 94/35/Ce, n. 94/36/Ce, n. 95/2/Ce e n. 95/31/Cee”]

comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.[Articolo 268, Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attua­zione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicu­rezza nei luoghi di lavoro”]

Agente biologico del gruppo 4 (sicurezza e igiene sul lavoro)Un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio ri-schio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.[Articolo 268, Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attua­zione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicu­rezza nei luoghi di lavoro”]

Agente cancerogeno (sicurezza e igiene sul lavoro)1) Una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del Dlgs 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti re-lativi ai limiti di concentrazione per la classificazio-ne di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e suc-cessive modificazioni;3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato XLII del Dlgs 81/2008, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un pro-cesso previsto dall’allegato XLII del Dlgs 81/2008.[Articolo 234, Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attua­zione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicu­rezza nei luoghi di lavoro”]

Agente mutageno (sicurezza e igiene sul lavoro)1) Una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, sta-biliti dal Dlgs 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classifica-zione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.[Articolo 234, Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attua­zione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicu­rezza nei luoghi di lavoro”]

Agenti chimici (sicurezza e igiene sul lavoro)Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia

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cienza degli usi finali dell’energia e i servizi ener­getici e abrogazione della direttiva 93/76/Cee”]

Agglomerato (acque)L’area in cui la popolazione, ovvero le attività pro-duttive, sono concentrate in misura tale da ren-dere ammissibile, sia tecnicamente che economi-camente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento [in una fognatura dinamica] delle acque reflue urbane ver-so un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.[Articolo 74, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”]

Agglomerato (rumore)Area urbana, individuata dalla Regione o Pro-vincia autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati ai sensi dell’articolo 3 del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti.[Articolo 2, Dlgs 19 agosto 2005, n. 194 “Attuazio­ne della direttiva 2002/49/Ce relativa alla deter­minazione e alla gestione del rumore ambientale”]

Agglomerato (sostanze pericolose)Zona con una popolazione superiore a 250.000 abitanti o, se la popolazione è pari o inferiore a 250.000 abitanti, con una densità di popolazione per km2 tale da richiedere, secondo la regione com-petente per territorio, l’applicazione delle disposi-zioni del presente decreto riferite agli agglomerati.[Articolo 2, Dlgs 3 agosto 2007, n. 152 “Attuazio­ne della direttiva 2004/107/Ce relativa all’arse­nico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idro­carburi policiclici aromatici nell’aria ambiente”]

Agricoltura (rifiuti)Qualsiasi tipo di coltivazione a scopo commerciale e alimentare, nonché‚ zootecnico.[Articolo 2, Dlgs 27 gennaio 1992, n. 99 “Attua­zione della direttiva 86/278/Cee concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suo­lo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”]

Alimenti destinati a fini medici speciali (alimen-ti e bevande)Gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, come definiti dalla direttiva 1999/21/Ce della Com-missione.[Articolo 2, Regolamento (Ce) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari]

Alimenti greggi per animali da compagnia (agricoltura, allevamento e veterinaria)Alimenti per animali da compagnia che non han-no subito alcun trattamento inteso a garantirne la conservazione, salvo la refrigerazione, il congela-mento o la surgelazione.

Agenti di rivestimento (alimenti e bevande)Le sostanze che, quando vengono applicate sulla superficie esterna di un prodotto alimentare, gli conferiscono un aspetto brillante o forniscono un rivestimento protettivo.[Articolo 14, Dm Sanità 27 febbraio 1996, n. 209 “Regolamento concernente la disciplina degli ad­ditivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/Ce, n. 94/35/Ce, n. 94/36/Ce, n. 95/2/Ce e n. 95/31/Cee”]

Agenti fisici (sicurezza e igiene sul lavoro)Si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuo-ni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettroma-gnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che pos-sono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.[Articolo 9, Dlgs aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”]

Agenti lievitanti (alimenti e bevande)Le sostanze, o combinazioni di sostanze, che libe-rano gas aumentando il volume di un impasto o di una pastella.[Articolo 14, Dm Sanità 27 febbraio 1996, n. 209 “Regolamento concernente la disciplina degli ad­ditivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/Ce, n. 94/35/Ce, n. 94/36/Ce, n. 95/2/Ce e n. 95/31/Cee”]

Agenti schiumogeni (alimenti e bevande)Le sostanze che rendono possibile l’ottenimento di una dispersione omogenea di una fase gassosa in un prodotto alimentare liquido o solido.[Articolo 14, Dm Sanità 27 febbraio 1996, n. 209 “Regolamento concernente la disciplina degli ad­ditivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/Ce, n. 94/35/Ce, n. 94/36/Ce, n. 95/2/Ce e n. 95/31/Cee”]

Agenti trasmissibili (agricoltura, allevamento e veterinaria)Entità patogene non classificate, prioni ed entità quali gli agenti dell’encefalopatia spongiforme bo-vina e dello scrapie.[Articolo 2, Dlgs 6 aprile 2005, n. 67 “Attuazio­ne della direttiva 2003/32/Ce concernente i di­spositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale”]

Agenzia (energia)È la struttura dell’Enea di cui all’articolo 4, che svolge le funzioni previste dall’articolo 4, paragra-fo 4, della direttiva 2006/32/Ce.[Articolo 2, Dlgs 30 maggio 2008, n. 115 “Attua­zione della direttiva 2006/32/Ce relativa all’effi­

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dizionario delle definizioni normative in campo ambientale A

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“alimento”(o “prodotto alimentare”, o “derrata ali-mentare”) qualsiasi sostanza o prodotto trasfor-mato, parzialmente trasformato o non trasforma-to, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzio-nalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l’acqua nei punti in cui i valori devono esse-re rispettati come stabilito all’articolo 6 della diret-tiva 98/83/Ce e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/Cee e 98/83/Ce.Non sono compresi:a) i mangimi;b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l’immissione sul mercato ai fini del consumo umano;c) i vegetali prima della raccolta;d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/Cee e 92/73/Cee;e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/Cee del Consiglio (23);f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/Cee del Consiglio;g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Na-zioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;h) residui e contaminanti.[Articolo 2, Regolamento (Ce) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 genna­io 2002 che stabilisce i principi e i requisiti gene­rali della legislazione alimentare, istituisce l’Au­torità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare]

Alimento per animali (agricoltura, allevamento e veterinaria)Qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli addi-tivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali.[Allegato 1, Regolamento (Ce) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 otto­bre 2002 recante norme sanitarie relative ai sot­toprodotti di origine animale non destinati al consumo umano]

Aliscafo (sicurezza a bordo delle navi)Una nave avente strutture alari, parzialmente o totalmente sommerse, atte a generare nel moto di avanzamento una portanza idrodinamica capace di sollevarne lo scafo sulla superficie del mare.[Articolo 1, Dpr 8 novembre 1991, n. 435 “Appro­vazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”]

Allevamenti di piccole dimensioni (agricoltura, allevamento e veterinaria)Allevamenti con produzione di azoto al campo per anno inferiore a 3000 Kg.

[Allegato 1, Regolamento (Ce) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 otto­bre 2002 recante norme sanitarie relative ai sot­toprodotti di origine animale non destinati al consumo umano]

Alimenti in conserva per animali da compa-gnia (agricoltura, allevamento e veterinaria)Alimenti per animali da compagnia sottoposti a trattamento termico e condizionati in recipienti er-meticamente chiusi.[Allegato 1, Regolamento (Ce) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 otto­bre 2002 recante norme sanitarie relative ai sot­toprodotti di origine animale non destinati al consumo umano]

Alimenti per animali da compagnia (agricoltura, allevamento e veterinaria)Alimenti destinati ad animali da compagnia conte-nenti materiali di categoria 3Per la definizione di “Materiali di categoria 3” si veda la voce corrispondente[Allegato 1, Regolamento (Ce) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 otto­bre 2002 recante norme sanitarie relative ai sot­toprodotti di origine animale non destinati al consumo umano]

Alimenti per lattanti (alimenti e bevande)I prodotti alimentari destinati specificamente ai lattanti, come definiti dalla direttiva 91/321/Cee della Commissione.[Articolo 2, Regolamento (Ce) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari]

Alimenti pronti (alimenti e bevande)I prodotti alimentari destinati dal produttore o dal fabbricante al consumo umano diretto, senza che sia necessaria la cottura o altro trattamento per eliminare o ridurre a un livello accettabile i micror-ganismi presenti.[Articolo 2, Regolamento (Ce) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari]

Alimenti trasformati per animali da compa-gnia (agricoltura, allevamento e veterinaria)Alimenti per animali da compagnia, diversi dagli alimenti greggi per animali da compagnia, che sono stati sottoposti a un trattamento conforme-mente ai requisiti di cui all’allegato VIII del Regola-mento 1774/2002.[Articolo 2, Regolamento (Ce) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 otto­bre 2002 recante norme sanitarie relative ai sot­toprodotti di origine animale non destinati al consumo umano]

Alimento (alimenti e bevande)Ai fini del presente regolamento si intende per

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