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COMUNE DI BAGHERIA Provincia PA Azienda ********************************* Datore di Lavoro ********************************* Elaborato DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 (Come modificato dal D.Lgs. 106/09) RSPP : ************************ Data : ___/___/_____

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COMUNE DI BAGHERIA Provincia PA

Azienda *********************************

Datore di Lavoro

*********************************

Elaborato

DOCUMENTO DI

VALUTAZIONE DEI RISCHI

D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 (Come modificato dal D.Lgs. 106/09)

RSPP : ************************

Data : ___/___/_____

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1. INDICE

1. INDICE ............................................................................................... 2

2. PREMESSA .......................................................................................... 4

3. ORGANIGRAMMA AZIENDALE ................................................................ 7

4. ATI GENERALI AZIENDA ....................................................................... 8

5. DESCRIZIONE CICLO PRODUTTIVO ........................................................ 9

6. SORVEGLIANZA SANITARIA ................................................................. 11

7. PRIMO SOCCORSO: DISPOSIZIONI GENERALI ........................................ 12

8. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE .................................................... 16

9. AMBIENTI DI LAVORO ......................................................................... 37

10. VALUTAZIONE DEI RISCHI ............................................................. 40

11. PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO ................................................... 45

Elenco Fattori di Pericolo ......................................................................... 47

12. GRUPPI DI LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI ................. 49

13. Stress da lavoro correlato .............................................................. 50

14. Lavoratrici in stato di Gravidanza .................................................... 53

15. Lavoratori con differenze di genere, età, nazionalità o contratto di lavoro

59

16. MONITORAGGIO INTERNO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO ............... 60

17. PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI

SICUREZZA ........................................................................................... 61

18. ANALISI DELLE LAVORAZIONI ........................................................ 61

19. ATTREZZATURE .......................................................................... 124

20. SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI ........................................... 141

SCHEDE DELLE SOSTANZA UTILIZATE .................................................... 155

21. RISCHIO CHIMICO ...................................................................... 156

22. ESITO DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE UFFICI .. 186

23. ESITO DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE E

VIBRAZIONI OFFICINE TIPOGRAFICHE ................................................... 192

24. RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI ....................... 228

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25. RISCHIO INCENDIO .................................................................... 237

26. SEGNALETICA DI SICUREZZA ....................................................... 245

27. PROGRAMMA DI FORMAZIONE ..................................................... 249

29. REVISIONE DEL DOCUMENTO....................................................... 273

CONCLUSIONI ..................................................................................... 273

30. ALLEGATI .................................................................................. 274

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2. PREMESSA

Il presente documento, redatto ai sensi degli artt. 28 e segg. del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e

successive modifiche introdotte dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 , ha lo scopo di effettuare la

valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori

presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad

individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma

delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Utilizzazione e consultazione

Il documento sarà utilizzato come guida da tutti i soggetti facenti parte del sistema

organizzativo della sicurezza per applicare al meglio tutte le misure da adottare durante le

varie lavorazioni in relazioni ai fattori di rischio presenti.

Tutti saranno tenuti alla piena osservanza ed applicazione delle misure di sicurezza riportate

nel presente documento.

Le misure, i dispositivi di protezione individuale e le cautele di sicurezza sono:

tassativamente obbligatorie

da impiegare correttamente e continuamente

da osservare personalmente.

Revisione

Il DVR dovrà essere sottoposto a revisione, ad opportuni intervalli di tempo, per assicurarne

l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo.

Sarà pertanto necessario rielaborare una valutazione dei rischi, ogni qualvolta si introduca un

cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio quando

viene avviato un nuovo sistema di lavorazione, vengono adottate nuovi agenti chimici e nuove

attrezzature oppure quando si effettua una variazione dell’organizzazione del lavoro da cui

possano risultare nuove situazioni lavorative in ambienti diversi.

La valutazione dei rischi deve essere, in ogni caso, ripetuta con periodicità di tre anni, in caso

di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o biologici.

Definizioni Ricorrenti

Si adottano, nel presente documento le definizioni seguenti:

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di

causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di

impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Il rischio (R) è funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità (P) o

frequenza del verificarsi del danno.

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e

sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria

attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad

elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di

salute e sicurezza;

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività

lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza

retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi

gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio

lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle

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società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del

codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui

all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi

regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare

le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli

istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei

quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e

biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in

cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il

volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il

lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il

soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta

la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in

quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di

servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e

funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro

organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività

lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta

esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle

capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore

di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi insieme delle persone, sistemi e mezzi

esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi

professionali per i lavoratori;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione : persona in possesso delle capacità e dei

requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di

prevenzione e protezione dei rischi

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e

professionali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto

all’articolo 29, comma 1, dello stesso D.Lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei

rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la

sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per

rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante

il lavoro;

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e

sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e

alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in

un’assenza di malattia o d’infermità;

Sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che

concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di

intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

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Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la

particolarità del lavoro,

l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute

della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;

Agente: L’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente

dannoso per la salute.

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale,

da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza

non sia obbligatoria;

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le

norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e

sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle

condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione

e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni

sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 81/08, validate

dalla

Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 81/08, previa istruttoria

tecnica dell’ISPESL,che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

Linee Guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di

salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano;

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti

del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla

acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e

alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione,

alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto

di attrezzature, macchine,

impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la

definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo

6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati

di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle

norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei

prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi

privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone

prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la

l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra

attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

Responsabilità sociale delle Imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali

ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti

con le parti interessate.

Libretto formativo del cittadino: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi

dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la

Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le

competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di

inserimento, la formazione

specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da

soggetti accreditati dalle

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regioni, nonche' le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi

della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purche' riconosciute e

certificate;

3. ORGANIGRAMMA AZIENDALE

RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA

***********************

SQUADRA GESTIONE EMERGENZE

Responsabile dell’emergenza ***********************

Addetto antincendio ***********************

Addetto primo soccorso ***********************

LAVORATORI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREVENZIONE E PROTEZIONE

*********************

MEDICO COMPETENTE

********************

DATORE DI LAVORO

***********************

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4. ATI GENERALI AZIENDA

Dati Azienda

Anagrafica Azienda

Ragione Sociale

Natura Giuridica

Attività Tipografia e Legatoria Industriale

Codice ISTAT

Data Inizio Attività

Partita IVA

Codice Fiscale

Sede Legale

Comune Bagheria

Provincia

Indirizzo

Sede Operativa

Comune Bagheria

Provincia PA

Indirizzo

Rappresentante Legale

Rappresentante Legale

Data di Nomina

Indirizzo

Città

CAP

Provincia

Figure e Responsabili

Datore di Lavoro

RSPP

Medico Competente

RLS

Servizio Primo Soccorso

Servizio Incendio-Evacuazione

Iscrizioni

Num. Iscrizione REA Ex Registro Ditte

Data Iscrizione REA

Camera Commercio

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Lavoratori

N° Cognome Nome Mansione

1 LITOGRAFO

2 LITOGRAFO

3 LITOGRAFO

4 MONTAGISTA

5 AUTISTA

6 LITOGRAFO

7 LEGATORE

8 LEGATORE

9 COMPUTERGRAFICA

10 APP. LEGATORE

11 LEGATORE

12 COMPUTERGRAFICA

13 OPERATORE CONTABILE

14 OPERATORE

AMMINISTRATIVO

15 APP. OPERATORE

AMMINISTRATIVO

16 APP. FOTOINCISORE

17 APP. ALLESTITORE

18 APP. ALLESTITORE

5. DESCRIZIONE CICLO PRODUTTIVO

L’azienda è una Tipografia che opera nel settore della legatoria e litografia industriale.

Sostanzialmente si svolgono le seguenti operazioni e cicli di lavorazione.

Tali operazioni si svolgono per quanto riguarda l’attività di ufficio, direzione, segreteria,

centralino e lavoro di computer grafica presso la sede si via del Cavaliere, 93 a Bagheria;

mentre i processi che interessano la produzione si hanno nell’officina sita in via del Cavaliere,

87/g sempre a Bagheria.

OPERAZIONI E CICLI DI LAVORAZIONE.

Reception centralino: Gli addetti al servizio di reception provvedono al riconoscimento del

personale e dei visitatori rilasciando a questi ultimi i permessi di accesso nel rispetto delle

procedure del cliente, istradandoli successivamente verso gli uffici cui sono diretti (

registrazione ed informazione visitatori). Come rappresentante dell'azienda presso la quale è

preposto deve trattare e filtrare efficacemente le telefonate in entrata. L'ascolto della voce del

cliente deve conciliarsi con la capacità di rendere chiari e concisi i messaggi verbali (gestione

telefono). L'addetto al centralino deve conciliare da un lato il miglioramento dei rapporti

interpersonali tramite un linguaggio più attento alle esigenze psicologiche degli altri, e dall'altro

deve sapere come comportarsi con persone o in situazioni difficili.

Assemblaggio foto e testi e /o fotocoposizione: consiste nell'acquisizione delle immagini o

dei testi forniti dal cliente sia su supporto digitale (CD, floppy disc. e/o memoria esterna) che

su supporto cartaceo/fotografico, in quest'ultima modalità le fotografie vengono acquisite

tramite gli scanner ad alta qualità in dotazione ad ogni singolo grafico, successivamente

avviene la pulitura ed il miglioramento delle stesse tramite programmi di fotoritocco e

fotocomposizione, ed in fine impaginate con i relativi testi.

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Composizione del testo: per composizione del testo si può intendere la totale trascrizione

estrapolata da un supporto cartaceo che la manipolazione di un testo fornito su supporto

digitale.

Preparazione matrici di stampa: questo processo avviene tramite il Computer to plate

(AGFA CTP EXCALIBUR 45 serial n.399) una tecnologia usata per trasferire immagini e testi

direttamente su lastre da stampa, così da evitare il passaggio della stampa sulle vecchie

pellicole, risparmiando sui costi di un passaggio in più e limitando contestualmente la perdita di

definizione di ciò che si va a riprodurre. Il termine "CTP" si usa anche per indicare la

"stampante" che fisicamente trasferisce l'immagine digitale sulla lastra.

Sviluppatrice lastre: Sviluppo a immersione con una spazzola.

Stampa offset: La stampa offset è un processo di stampa planografico (riferito al particolare

sistema di stampa che utilizza matrici piane tipiche della fototipia e della litografia) indiretto

che si basa sul fenomeno di repulsione tra acqua e sostanze grasse (nello specifico gli

inchiostri). Planografico perché i grafismi e icontro-grafismi sullo stesso piano.

È una tecnica di stampa basata principalmente sullo stesso principio della litografia (Esiste

anche una tecnica dry offset o offset a secco, molto meno diffusa che utilizza matrici a rilievo).

Anziché stampare il foglio a contatto diretto con la pietra o la lastra di alluminio microgranito,

la stampa avviene attraverso l'impiego di tre cilindri a contatto tra loro. Si tratta quindi di una

stampa indiretta: ciò significa che la stampa non avviene, come negli altri tipi di stampa di tipo

diretto, trasferendo direttamente l'inchiostro dalla lastra (matrice) al supporto, ma avviene con

l'inchiostro che viene riportato dalla lastra al caucciù, e da questo alla carta.

Finitura dei prodotti di stampa: Con legatoria si intende il procedimento con cui viene

materialmente assemblato un libro a partire da un certo numero di fogli separati di carta.

La piegatura: è una lavorazione meccanica con la quale si deforma un foglio di carta steso

(f.to 70x100cm e/o f.to 50x70cm) con diverse pieghe.

Cordonatura: effettua dei solchi che facilitano la piaga di fogli in vari formati, l'inserimento

dei fogli avviene in modo manuale, mentre l'avanzamento è automatico. (CORDONATRICE)

La raccolta: successivamente alla piegatura avviene la raccolta dei sedicesimi o/e ottavi e/o

quartini in modo sequenziale.(RACCOGLITRICE MANUALE)

La cucitura (a mano o meccanica) consiste nel passaggio, alla piega del fascicolo, di un filo

che trattiene i fogli. La cucitura viene consolidata con un adesivo, spesso di tipo vinilico.

Successivamente la coperta a cartella è incollata alle carte di guardia

La brossura è un tipo di rilegatura o brochure che superino i 2-3 millimetri di spessore totale.

Tale legatura si ottiene incollando sul dorso delle segnature (ottavi o dodicesimi, sedicesimi,

ventiquattresimi, trentaduesimi a seconda di quante pagine contengono) una copertina di

cartoncino e poi rifilate sui tre lati. La legatura in brossura può essere di due tipi: fresata

(prima dell'incollatura le segnature vengono raccolte e tagliate con una fresa dal lato della

piega; permette una maggiore penetrazione della colla) o a filo refe (le segnature vengono

cucite al centro con un filo di cotone, lino, canapa o sintetico e poi incollate). Il primo tipo è di

fattura più rapida ed economica, il secondo resiste di più all'usura. Esiste inoltre, specie per le

rilegature di pregio, il classico libro in brossura cucita, per cui si usava spesso il filo di seta,

preferito per la resistenza e la delicatezza nei confronti della carta. La rilegatura avviene su

copertina in cartonato, che può avere dorso quadro o tondo, oltre a una fettuccia in tela a cui

talvolta è applicato un nastro che funge da segnalibro.

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6. SORVEGLIANZA SANITARIA

Fermo restando che è la valutazione dei rischi a definire la necessità di provvedere o meno alla

sorveglianza sanitaria, il documento di valutazione dei rischi deve descrivere per quali rischi e

per quali mansioni è prevista.

Di seguito sono riportati i fattori e le situazioni di rischio più frequenti che determinano

l’obbligo di sorveglianza sanitaria:

Utilizzo di VDT: E’ obbligatorio sottoporre a controllo sanitario i lavoratori che utilizzano

attrezzature munite di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore

settimanali, dedotte le interruzioni di legge (art. 21 L. 422/00). La periodicità della visita

medica è quinquennale, salvo indicazioni individuali da parte del medico competente; per i

lavoratori di età superiore ai 50 anni è biennale (D. Lgs. 81/08, art. 176).

Movimentazione manuale di carichi: la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica è

prevista dalla legge per attività che comportano movimentazione manuale di carichi, ossia

sollevamento o abbassamento, sostegno, trasporto o spostamento, spinta o tiro con rischi, tra

l'altro, di lesioni dorso-lombari.

Nei seguenti casi:

attività di sollevamento, spinta, tiro o trasporto con Indici calcolati di Rischio superiori a

1 (nel caso del sollevamento ciò si verifica quando i pesi superano i 15 o 30 Kg. a

seconda del sesso e dell'età del lavoratore o anche per pesi inferiori nel caso di

operazioni frequenti o in condizioni disagevoli)

altre attività di movimentazione manuale nelle quali pur non essendo stato calcolato

l'Indice di Rischio sia presente una delle seguenti condizioni:

o sussiste storia o evidenza di rischio (es. facchinaggio, edilizia, assistenza

infermi)

o un peso di oltre 10 Kg. viene sollevato:

oltre 4 volte al minuto per meno di 1 ora

oltre 1 volta al minuto per un tempo fino a 2 ore

oltre 1 volta ogni 5 minuti per oltre 2 ore

o un peso di oltre 3 Kg. viene sollevato con elevata frequenza e in modo

estremamente disagevole

sono presenti altri elementi di rischio elencati nell'Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08.

Agenti cancerogeni: il medico fornisce agli addetti adeguate informazioni sulla sorveglianza

sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi ad

accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa.

In considerazione anche della possibilità di effetti a lungo termine, gli esposti ad agenti

cancerogeni e/o mutageni devono essere iscritti in un registro nel quale è riportata l’attività

svolta, l’agente utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Detto registro è

istituito ed aggiornato dal datore di lavoro insieme al medico competente. Copia del registro va

consegnata all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio (ASL), comunicando,

almeno ogni 3 anni, le variazioni intervenute, e a richiesta va consegnata all’Istituto Superiore

di Sanità. Inoltre, per ciascuno degli addetti esposti è istituita una cartella sanitaria e di rischio,

a tutela del lavoratore per il controllo dell’esposizione anche dopo la cessazione dell’attività a

rischio.

Rumore: il livello di esposizione personale settimanale (40 ore) che comporta la sorveglianza

sanitaria corrisponde a 85 dB(A) (D. Lgs 195/06).

La periodicità della visita medica, integrata da esame audiometrico, è biennale per esposizione

media uguale o superiore a 85 dB(A), per valori superiori a 80 dB(A) il lavoratore potrà

richiedere comunque visita al medico competente.

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7. PRIMO SOCCORSO: DISPOSIZIONI GENERALI

Il D. Lgs. 81/08 (artt.18 e 45) prevede che il datore di lavoro adotti i provvedimenti in materia

di organizzazione di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza sui luoghi di lavoro,

stabilendo i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso.

Ciò si traduce nella definizione di un piano di Primo Soccorso, che stabilisca le procedure

organizzative da seguire in caso di infortunio o malore, i criteri di individuazione e i compiti dei

lavoratori designati per lo svolgimento delle funzioni di pronto soccorso e le risorse dedicate.

Si ricordano le seguenti definizioni:

o pronto soccorso: procedure complesse con ricorso a farmaci e strumentazione,

orientate a diagnosticare il danno ed a curare l’infortunato, di competenza di personale

sanitario

o primo soccorso: insieme di semplici manovre orientate a mantenere in vita l’infortunato

ed a prevenire possibili complicazioni in attesa dell’arrivo di soccorsi qualificati; deve

essere effettuato da qualsiasi persona.

Il piano di primo soccorso va definito dal datore di lavoro e dal RSPP, in collaborazione con il

medico competente, condiviso dagli addetti al primo soccorso e dai RLS e portato alla

conoscenza di tutti i lavoratori.

Nella formulazione del piano si terrà presente:

le informazioni fornite dal documento di valutazione dei rischi

le informazioni fornite dalle schede di sicurezza dei prodotti chimici, qualora utilizzati,

che vanno sempre tenute aggiornate

la tipologia degli infortuni già avvenuti in passato (informazioni ricavate dal registro

infortuni)

la segnalazione in forma anonima da parte del medico competente della presenza di

eventuali casi di particolari patologie tra i lavoratori, per le quali è opportuno che gli

addetti al primo soccorso siano addestrati

le procedure di soccorso preesistenti, che vanno disincentivate se scorrette o recuperate

se corrette.

Si devono, inoltre, precisare ruoli, compiti e procedure, come riportato di seguito:

chi assiste all’infortunio: deve allertare l’addetto al primo soccorso riferendo quanto è

accaduto

l’addetto al primo soccorso: deve accertare la necessità di aiuto dall’esterno ed iniziare

l’intervento di primo soccorso

tutti: a seconda dei casi mettere in sicurezza se stessi e gli altri oppure, se non si è

coinvolti, rimanere al proprio posto in attesa di istruzioni

la portineria: individuare il miglior percorso per l’accesso al luogo, mantenere sgombri i

passaggi, predisporre eventuali mezzi per il trasporto dell’infortunato

RSPP: mettere a disposizione dei soccorritori la scheda di sicurezza in caso di infortunio

con agenti chimici.

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Compiti di Primo soccorso

Gli incaricati al primo soccorso devono essere opportunamente formati ed addestrati ad

intervenire prontamente ed autonomamente per soccorrere chi s’infortuna o accusa un malore

e hanno piena facoltà di decidere se sono sufficienti le cure che possono essere prestate in loco

o se invece è necessario ricorrere a soccorritori professionisti.

Gli incaricati al primo soccorso devono svolgere i seguenti compiti:

al momento della segnalazione, devono intervenire tempestivamente, sospendendo

ogni attività che stavano svolgendo prima della chiamata, laddove è possibile saranno

temporaneamente sostituiti, in quanto gli incaricati saranno esonerati, per tutta la

durata dell’intervento, da qualsiasi altra attività.

L’azione di soccorso è circoscritta al primo intervento su qualsiasi persona bisognosa di

cure immediate e si protrae, senza interferenze di altre persone non competenti, fino a

che l’emergenza non sia terminata.

In caso di ricorso al 118, l’intervento si esaurisce quando l’infortunato è stato preso dal

personale dell’ambulanza o in caso di trasporto in auto in ospedale dal personale del

Pronto Soccorso.

Gli interventi di primo soccorso sono finalizzati al soccorso di chiunque si trovi nei locali

dell’azienda.

Nei casi più gravi, gli incaricati al P.S., se necessario, accompagnano o dispongono il

trasporto in ospedale dell’infortunato, utilizzando l’automobile dell’azienda o un’altra

autovettura prontamente reperita.

Qualora un incaricato di P.S. riscontri carenze nella dotazione delle valigette di primo

soccorso o nell’infermeria, deve avvisare il coordinatore, il quale provvede a trasferire la

segnalazione alla persona che svolge la funzione di addetto alla gestione dei materiali.

Durante le prove d’evacuazione, tutti gli incaricati di P.S. debitamente e

preventivamente avvisati ed istruiti da chi organizza la prova, devono rimanere nei

luoghi loro assegnati per poter intervenire prontamente in caso di necessità.

In caso di evacuazione non simulata, tutti gli incaricati di P.S. presenti sono impegnati

nella sorveglianza delle operazioni (a meno che non svolgano anche la mansione di

addetto all’antincendio) ed usciranno solo dopo che si sono completate tutte le

operazioni di sfollamento.

7.1.1. Compiti Del Centralinista/Segreteria

Il centralinista/personale di segreteria attiva il 118 solo su richiesta dell’incaricato di P.S.

fornendo le seguenti indicazioni:

o numero di telefono dell’azienda

o indirizzo esatto ed eventuali riferimenti geografici ed istruzioni per raggiungere

l’azienda

o numero degli infortunati

o tipo di infortunio

o se l’infortunato parla, si muove, respira

o eventuale emorragia.

La trasmissione al centralinista/personale di segreteria delle informazioni riferite alle condizioni

dell’infortunato deve essere assicurata dall’incaricato di P.S. che richiede l’intervento.

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Cassetta di Pronto Soccorso e Pacchetto di Medicazione

Ai fini del primo soccorso le aziende sono classificate in 3 gruppi, A, B e C (art. 1 del D.M.

388/2003), tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e

dei fattori di rischio:

Gruppo A:

I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione

o notifica, di cui all'articolo 2, del D. Lgs. n. 334/99, centrali termoelettriche, impianti e

laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D. Lgs. n. 230/95, aziende estrattive

ed altre attività minerarie definite dal D. Lgs. n. 81/08, lavori in sotterraneo di cui al D. P.R. n. 320/56, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.

II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai

gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a

quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente

ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL

sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del

comparto dell'agricoltura.

Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo

A.

Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel

gruppo A.

Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le

seguenti attrezzature:

a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente

custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata,

contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 (D.M. 388/2003), da integrare sulla

base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove

previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della

quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi

contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Mentre nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente

custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2

(D.M. 388/2003) da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale

sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale

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In azienda, così come previsto dal punto 5 dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/08, sono presenti i

presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti

da malore improvviso. Detti presidi sono contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso.

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Guanti sterili monouso (5 paia).

Visiera paraschizzi

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).

Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).

Teli sterili monouso (2).

Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

Confezione di rete elastica di misura media (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

Un paio di forbici.

Lacci emostatici (3).

Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

Termometro.

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

La cassetta di Pronto Soccorso deve essere tenuta presso ciascun luogo di lavoro e deve essere

adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica

appropriata.

Nel caso in cui l'azienda o l’unità produttiva sia ricompresa nel gruppo B, il Datore di

Lavoro dota il luogo di lavoro di una cassetta di pronto soccorso (il cui contenuto è conforme a

quanto indicato nella tabella sottostante), integrata dai materiali eventualmente scelti, su

parere anche del medico competente, in funzione dei rischi specifici aziendali e di un mezzo di

comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario

Nazionale.

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Guanti sterili monouso (5 paia).

Visiera paraschizzi

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).

Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).

Teli sterili monouso (2).

Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

Confezione di rete elastica di misura media (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

Un paio di forbici.

Lacci emostatici (3).

Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

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Termometro.

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

La cassetta di Pronto Soccorso deve essere tenuta presso ciascun luogo di lavoro e deve essere

adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica

appropriata.

Nel caso in cui invece l'azienda o unità produttiva sia ricompresa nel gruppo C, è

sufficiente un pacchetto di medicazione (il cui contenuto è conforme a quanto indicato nella

tabella sottostante), integrato dai materiali eventualmente scelti, su parere anche del medico

competente, sulla base dei rischi specifici aziendali. Anche in questo caso è necessario che vi ia

a disposizione un sistema per le comunicazioni sanitarie di emergenza.

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Guanti sterili monouso (2 paia).

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).

Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).

Pinzette da medicazione sterili monouso (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).

Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).

Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).

Un paio di forbici (1).

Un laccio emostatico (1).

Confezione di ghiaccio pronto uso (1).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa

del servizio di emergenza.

Il pacchetto di medicazione di Pronto Soccorso deve essere tenuto presso ciascun luogo di

lavoro e deve essere adeguatamente custodito in un luogo facilmente accessibile ed

individuabile con segnaletica appropriata.

Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il

medico competente, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno e

quello di emergenza sanitaria nazionale. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori

che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva,

il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2 del

Decreto del Ministero della Salute del 15 luglio 2003, n. 388 ed un mezzo di comunicazione

idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del

Servizio Sanitario Nazionale.

8. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE

Qui di seguito vengono riportate le misure di prevenzione generali nei confronti dei rischi

specifici individuati nell’azienda oggetto del presente Documento di Valutazione, e riportati in

dettaglio nelle Sezioni 7, 8, 9 e 10. Oltre alle indicazioni di ordine generale riportate occorrerà

attenersi alle istruzioni dettagliate nelle singole attività lavorative e nelle schede relative

all’utilizzo di attrezzature, sostanze ed opere provvisionali.

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PROCEDURE D’EMERGENZA ED ADDETTI

8.1.1. COMPITI E PROCEDURE GENERALI

Come previsto dall’ art. 43, comma 1, del D.Lgs. 81/08, sono stati organizzati i necessari

rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta

antincendio e gestione dell’emergenza.

Sono stati, infatti, designati preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure

di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di

pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione

dell’emergenza;

Sono stati informati tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed

immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

Sono stati programmati gli interventi, presi i provvedimenti e date le istruzioni affinché i

lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare

la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

Sono stati adottati i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo

grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di

contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare

le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici

disponibili.

Ai fini delle designazioni si è tenuto conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici

dell’azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all’articolo 46 del

D.Lgs. 81/08 (decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998 e decreto legislativo 8

marzo 2006, n. 139)

In azienda saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed

alla evacuazione.

In azienda verrà esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri

telefonici:

Vigili del Fuoco

Pronto soccorso

Ospedale

Vigili Urbani

Carabinieri

Polizia

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8.1.2. NUMERI UTILI

ENTE CITTÀ N.ro TELEFONICO

CARABINIERI Bagheria 112/0918169930

POLIZIA Bagheria 113

PRONTO SOCCORSO 118

VIGILI DEL FUOCO 115

AUSL TERRITORIALE 0917031111

OSPEDALE CIVICO DI PALERMO Palermo 0916661111

INAIL PALERMO 0916705111

ISPETTORATO DEL LAVORO PALERMO 0916026111

AQUEDOTTO SEGNALAZIONE GUASTI BAGHERIA 091901831

ENEL SEGNALAZIONE GUSTI 800900800

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare

l’addetto all’emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza

dell’addetto all’emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

8.1.3. CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d’incendio

Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.

Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà:

indirizzo e telefono dell’azienda, informazioni sull’incendio.

Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore.

Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell’azienda.

In caso d’infortunio o malore

Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.

Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà: cognome e nome,

indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione

sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.

Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario

richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118.

Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.

Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).

Incoraggiare e rassicurare il paziente.

Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente

individuabile.

Assicurarsi che il percorso per l’accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

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19

MISURE GENERALI DI TUTELA

CADUTA DALL’ALTO

Situazioni di pericolo : Ogni volta che si transita o lavora in quota (anche a

modesta altezza), in prossimità di aperture nel vuoto (botole, aperture nei solai,

vani scala, vani ascensore, ecc.), durante l’utilizzo di mezzi di collegamento

verticali (scale, scale a pioli, passerelle, ecc.)

Le perdite di stabilità dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di

lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono

essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta

applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi

di lavoro o di passaggio sopraelevati. Si dovrà provvedere alla copertura e segnalazione di

aperture su solai, solette e simili o alla loro delimitazione con parapetti a norma.

Qualora risulti impossibile l’applicazione di tali protezioni dovranno essere adottate misure

collettive o personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei

casi potranno essere utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali

semirigidi; reti o superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di

trattenuta o di arresto della caduta

Lo spazio corrispondente al percorso di un’ eventuale caduta deve essere reso

preventivamente libero da ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli

danni o modificandone la traiettoria.

Per i lavori di ufficio, la situazione più a rischio è relativa all’utilizzo di scale portatili, per le

quali occorre attenersi alle procedure di utilizzo in sicurezza.

CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO

Situazioni di pericolo : Ogni volta che si transita o lavora al di sotto di carichi

sospesi nel raggio d’azione di apparecchi di sollevamento oppure in prossimità di

scaffali, mensole, palchetti, armadi, ripiani e piani di appoggio.

Le perdite di stabilità incontrollate dell’equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel

corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo,

scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti

mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso l’adozione di misure atte a

trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose

dovranno essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza,

forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.

Per tutti i lavori in altezza i lavoratori dovranno assicurare gli attrezzi di uso comune ad

appositi cordini o deporli in appositi contenitori.

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URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI

Situazioni di pericolo : Presenza di oggetti sporgenti (tavole di legno, spigoli, elementi di opere

provvisionali, attrezzature, scaffalature, arredamenti, ecc.).

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini dovranno essere eliminate o ridotte

al minimo anche attraverso l’impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli

attrezzi e gli apparecchi per l’impiego manuale dovranno essere tenuti in buono stato di

conservazione ed efficienza e quando non utilizzati dovranno essere tenuti in condizioni di

equilibrio stabile e non dovranno ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi di

materiali in cataste, pile e mucchi dovranno essere organizzati in modo da evitare crolli o

cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Fare attenzione durante gli spostamenti nelle aree di lavoro e riferire al Responsabile del

Servizio di Prevenzione e Protezione o al Datore di Lavoro eventuali oggetti o materiali o mezzi

non idoneamente segnalati.

Dovrà essere vietato lasciare in opera oggetti sporgenti pericolosi e non segnalati.

Operare sempre a ritmi regolari, evitando movimenti bruschi in tutte le attività lavorative.

PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI

Situazioni di pericolo : Durante il carico, lo scarico e la movimentazione di materiali ed

attrezzature di lavoro.Ogni volta che si maneggia materiale scabroso in superficie (legname,

punesse, oggetti taglienti ecc.) e quando si utilizzano attrezzi (taglierina, martello, cutter ,

ecc.)

Dovrà essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o

comunque capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature dovranno essere protetti contro i contatti

accidentali.

Effettuare sempre una presa salda del materiale e delle attrezzature che si maneggiano

Utilizzare sempre Guanti protettivi in caso di utilizzo di attrezzature taglienti.

SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO

Situazioni di pericolo : Presenza di materiali vari, cavi elettrici. Presenza di

pavimenti scivolosi o irregolari. Perdita di equilibrio durante la

movimentazione dei carichi, anche per la irregolarità dei percorsi.

I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi

dovranno essere scelti in modo da evitare quanto più possibile le

interferenze con zone in cui si trovano persone.

Utilizzare detergenti/sostanze che non lasciano patine scivolose/schiumose sui pavimenti.

Dotare i gradini delle scale di idonee strisce antiscivolo.

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I percorsi pedonali interni dovranno sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature,

materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Per ogni postazione

di lavoro occorrerà individuare la via di fuga più vicina.

Si dovrà altresì provvedere per il sicuro accesso ai posti di lavoro situati in piano, in elevazione

o in profondità.

Le vie d’accesso e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate ed

adeguatamente segnalate secondo le necessità diurne e notturne.

ELETTROCUZIONE

Situazioni di pericolo : Ogni volta che si lavora con attrezzature

funzionanti ad energia elettrica o si transita in prossimità di

lavoratori che ne fanno uso.

.

L' impianto elettrico deve essere realizzato a regola d'arte; vale a dire secondo le

norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). Per non pregiudicare le sue caratteristiche di

sicurezza anche le apparecchiature devono essere "a norma" (marchio IMQ o equivalente).

Un livello di sicurezza assoluto non è raggiungibile. E' possibile invece raggiungere un livello di

sicurezza accettabile mediante:

un'accurata realizzazione dell'impianto seguita da scrupolose verifiche;

l'impiego di apparecchiature elettriche di qualità garantita;

la manutenzione e le verifiche periodiche eseguite da personale specializzato.

Utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica di personale esperto

(elettricista).

Verificare sempre, prima dell’utilizzo di attrezzature elettriche, i cavi di alimentazione per

accertare la assenza di usure ed eventuali abrasioni.

Non manomettere il polo di terra.

Usare spine di sicurezza omologate CEI.

Usare attrezzature con doppio isolamento.

Controllare i punti di appoggio delle scale metalliche.

Evitare di lavorare in ambienti molto umidi o bagnati o con parti del corpo umide.

RACCOMANDAZIONI

Non togliere la spina dalla presa tirando il filo. Si potrebbe rompere il

cavo o l'involucro della spina rendendo accessibili le parti in tensione.

Se la spina non esce, evitare di tirare con forza eccessiva, perché si

potrebbe strappare la presa dal muro.

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Quando una spina si rompe occorre farla sostituire con una nuova

marchiata IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità). Non tentare di

ripararla con nastro isolante o con l'adesivo. E' un rischio inutile!

Non attaccare più di un apparecchio elettrico a una sola presa. In

questo modo si evita che la presa si surriscaldi con pericolo di corto

circuito e incendio.

Se indispensabili, e previa autorizzazione del responsabile della

sicurezza, usare sempre adattatori e prolunghe idonei a

sopportare la corrente assorbita dagli apparecchi utilizzatori. Su

tutte le prese e le ciabatte è riportata l'indicazione della corrente,

in Ampere (A), o della potenza massima, in Watt (W).

Spine di tipo tedesco (Schuko) possono essere inserite in prese di tipo

italiano solo tramite un adattatore che trasferisce il collegamento di

terra effettuato mediante le lamine laterali ad uno spinotto centrale. E'

assolutamente vietato l'inserimento a forza delle spine Schuko nelle

prese di tipo italiano. Infatti, in tale caso dal collegamento verrebbe

esclusa la messa a terra.

Situazioni che vedono installati più adattatori multipli, uno sull'altro,

vanno eliminate.

Segnalare immediatamente eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza,

adoperandosi direttamente nel caso di urgenza ad eliminare o ridurre l'anomalia o il pericolo,

notificando l'accaduto al Dirigente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. (ad

esempio se vi sono segni di cedimento o rottura, sia da usura che da sfregamento, nei cavi o

nelle prese e spine degli apparecchi utilizzatori, nelle prese a muro non adeguatamente fissate

alla scatola, ecc.).

Allontanare le tende o altro materiale combustibile dai

faretti e dalle lampade.

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Le spine di alimentazione degli apparecchi con potenza superiore a 1 kW devono essere

estratte dalla presa solo dopo aver aperto l'interruttore dell'apparecchio o

quello a monte della presa.

Non effettuare nessuna operazione su apparecchiature elettriche quando si

hanno le mani bagnate o umide.

E' vietato alle persone non autorizzate effettuare qualsiasi intervento sulle apparecchiature e

sugli impianti elettrici. E’ inoltre vietata l'installazione di apparecchi e/o materiali elettrici

privati.

Il dipendente è responsabile degli eventuali danni a cose e/o persone dovuti all'eventuale

installazione ed utilizzo di apparecchi elettrici di sua proprietà.

RUMORE

Situazioni di pericolo: Durante l’utilizzo di attrezzature rumorose o durante le

lavorazioni che avvengono nelle vicinanze di attrezzature rumorose.

Nell’acquisto di nuove attrezzature occorrerà prestare particolare attenzione

alla silenziosità d’uso. Le attrezzature dovranno essere correttamente

mantenute ed utilizzate, in conformità alle indicazioni del fabbricante, al fine

di limitarne la rumorosità eccessiva.

Durante il funzionamento, gli schermi e le paratie delle attrezzature dovranno essere

mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili. Quando il rumore di una

lavorazione o di una attrezzatura non potrà essere eliminato o ridotto, si dovranno porre in

essere protezioni collettive quali la delimitazione dell’area interessata e/o la posa in opera di

schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosità non è diversamente

abbattibile dovranno essere adottati i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto

indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle

mansioni rumorose.

In base alla valutazione dell’ esposizione al rumore, occorrerà attenersi alle misure di tutela di

cui al D.Lgs. 81/2008.

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INALAZIONE DI POLVERI

Situazioni di pericolo : inalazione di polveri durante lavori di pulizia in genere, che avvengono

con l’utilizzo di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi.

Nelle lavorazioni che prevedono l’impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure

fibrosi e nei lavori che comportano l’emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la

produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e

attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente

raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e

comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità

importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti

di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il

personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza

sanitaria. Durante le demolizioni di murature, tremezzi, intonaci ecc,

al fine di ridurre sensibilmente la diffusione di polveri, occorrerà

irrorare di acqua le parti da demolire.

Utilizzare idonea mascherina antipolvere o maschera a filtri, in

funzione delle polveri o fibre presenti.

INFEZIONE DA MICRORGANISMI

Situazioni di pericolo : Lavori di bonifica, operazioni in ambienti insalubri in genere.

Prima dell’inizio dei lavori di bonifica deve essere eseguito un esame della zona e devono

essere assunte informazioni per accertare la natura e l’entità dei rischi presenti nell’ambiente e

l’esistenza di eventuali malattie endemiche.

Sulla base dei dati particolari rilevati e di quelli generali per lavori di bonifica, deve essere

approntato un programma tecnico-sanitario con la determinazione delle misure da adottare in

ordine di priorità per la sicurezza e l’igiene degli addetti nei posti di lavoro e nelle installazioni

igienico assistenziali, da divulgare nell’ambito delle attività di informazione e formazione.

Quando si fa uso di mezzi chimici per l’eliminazione di insetti o altro,

si devono seguire le indicazioni dei produttori. L’applicazione deve

essere effettuata solamente da persone ben istruite e protette. La

zona trattata deve essere segnalata con le indicazioni di pericolo e di

divieto di accesso fino alla scadenza del periodo di tempo indicato.

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e devono

utilizzare indumenti protettivi e DPI appropriati.

.

Mascherina

Facciale Filtrante

UNI EN 405

Facciale filtrante FFP1

a doppia protezione

Mascherina

Facciale Filtrante

UNI EN 405

Facciale filtrante FFP1

a doppia protezione

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CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO

Situazioni di pericolo : Presenza di macchine con parti mobili o automezzi e

equipaggiamenti in genere in posizione instabile.

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e

parti fisse delle medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, dovrà

essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o

segregando stabilmente la zona pericolosa.

Qualora ciò non risulti possibile dovrà essere installata una segnaletica appropriata e dovranno

essere osservate opportune distanze di rispetto; ove necessario dovranno essere disposti

comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

Dovrà essere obbligatorio abbassare e bloccare le lame dei mezzi di scavo, le secchie dei

caricatori, ecc., quando non utilizzati e lasciare tutti i controlli in posizione neutra

Prima di utilizzare mezzi di scarico o di sollevamento o comunque con organi in movimento,

occorrerà assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza .

In caso di non completa visibilità dell’area, occorrerà predisporre un lavoratore addetto in

grado di segnalare che la manovra o la attivazione può essere effettuata in condizioni di

sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si movimentano manualmente carichi di qualsiasi natura

e forma. Tutte le attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad

opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare,

portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni

ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di lesioni dorso lombari (per lesioni dorso

lombari si intendono le lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a

livello dorso lombare).

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di

non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

In ogni caso è opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la

ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve

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presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell’operatore, anche in funzione

della tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l’attività di movimentazione manuale deve

essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione,

previo accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

I carichi costituiscono un rischio nei casi in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

Caratteristiche dei carichi

troppo pesanti

ingombranti o difficili da afferrare

in equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi

collocati in posizione tale per cui devono essere tenuti e maneggiati ad una certa

distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco.

Sforzo fisico richiesto

eccessivo

effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco

comportante un movimento brusco del carico

compiuto con il corpo in posizione instabile.

Caratteristiche dell’ambiente di lavoro

spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell’attività

pavimento ineguale, con rischi di inciampo o scivolamento per le scarpe calzate dal

lavoratore

posto o ambiente di lavoro che non consentono al lavoratore la movimentazione

manuale di carichi ad una altezza di sicurezza o in buona posizione

pavimento o piano di lavoro con dislivelli che implicano la movimentazione del carico a

livelli diversi

pavimento o punto d’appoggio instabili

temperatura, umidità o circolazione dell’aria inadeguate.

Esigenze connesse all’attività

sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo

prolungati

periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente

distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto

ritmo imposto da un processo che il lavoratore non può modulare.

Fattori individuali di rischio

inidoneità fisica al compito da svolgere

indumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore

insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.

AVVERTENZE GENERALI

non prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l'altezza della testa

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il raggio di azione deve essere compreso, preferibilmente, fra l'altezza delle spalle e

l'altezza delle nocche (considerando le braccia tenute lungo i fianchi)

se è inevitabile sollevare il peso da terra, compiere l'azione piegando le ginocchia a

busto dritto, tenendo un piede posizionato più avanti dell'altro per conservare un

maggiore equilibrio

la zona di prelievo e quella di deposito devono essere angolate fra loro al massimo di

90° (in questo modo si evitano torsioni innaturali del busto); se è necessario compiere

un arco maggiore, girare il corpo usando le gambe

fare in modo che il piano di prelievo e quello di deposito siano approssimativamente alla

stessa altezza (preferibilmente fra i 70 e i 90 cm. da terra)

per il trasposto in piano fare uso di carrelli, considerando che per quelli a 2 ruote il

carico massimo è di 100 kg. ca, mentre per quelli a 4 ruote è di 250 kg. ca

soltanto in casi eccezionali è possibile utilizzare i carrelli sulle scale e, in ogni caso,

utilizzando carrelli specificamente progettati

per posizionare un oggetto in alto è consigliabile utilizzare una base stabile (scaletta,

sgabello, ecc.) ed evitare di inarcare la schiena.

PRIMA DELLA MOVIMENTAZIONE

le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione

manuale dei carichi anche attraverso l’impiego di idonee attrezzature meccaniche per il

trasporto ed il sollevamento.

DURANTE LA MOVIMENTAZIONE

per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare

strumenti per la movimentazione ausiliata (carriole, carrelli) e ricorrere ad accorgimenti

organizzativi quali la riduzione del peso del carico e dei cicli di sollevamento e la

ripartizione del carico tra più addetti

tutti gli addetti devono essere informati e formati in particolar modo su: il peso dei

carichi, il centro di gravità o il lato più pesante, le modalità di lavoro corrette ed i rischi

in caso di inosservanza.

GETTI E SCHIZZI

Situazioni di pericolo: Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con

apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi

dannosi per la salute.

In presenza di tali sostanze, devono essere adottati provvedimenti atti ad

impedirne la propagazione nell’ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di

intervento.

Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.

ALLERGENI

Situazioni di pericolo: Utilizzo di sostanze capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti,

dermatiti allergiche da contatto). I fattori favorenti l’azione allergizzante sono: brusche

variazioni di temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di

sostanze vasoattive.

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La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei

fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre

evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosol e

con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti,

maschere, occhiali etc.).

PROIEZIONE DI SCHEGGE

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o si lavora nelle vicinanze di

macchine o attrezzature con organi meccanici in movimento, per la

sagomatura di materiali (flessibile, sega circolare, scalpelli, martelli demolitori,

ecc.)

Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.

Eseguire periodicamente la manutenzione sulle macchine o attrezzature (ingrassaggio,

sostituzione parti danneggiate, sostituzione dischi consumati, affilatura delle parti taglienti,

ecc.).

In presenza di tale rischio occorre utilizzare

gli occhiali protettivi o uno schermo di protezione del volto.

GAS E VAPORI

Situazioni di pericolo: Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o

con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono dar

luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla salute.

Devono essere adottati provvedimenti atti ad impedire che la

concentrazione di inquinanti nell’aria superi il valore massimo

tollerato indicato nelle norme vigenti. La diminuzione della concentrazione può anche essere

ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento.

In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di

ossigeno, procedendo all’insufflamento di aria pura secondo le necessità

riscontrate o utilizzando i DPI adeguati all’agente. Deve, comunque,

essere organizzato il rapido deflusso del personale per i casi di emergenza.

Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilità di

produzione di gas tossici o asfissianti o la irrespirabilità dell’aria ambiente

Occhiali Visiera

Di protezione Antischegge

Tipo: UNI EN 166 UNI EN 166

In policarbonato

antigraffio Visiera antischegge

Semimaschera

Filtrante Antigas

UNI EN 405

Antigas e

antipolvere

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e non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa bonifica, gli addetti ai

lavori devono essere provvisti di idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia. Deve inoltre

sempre essere garantito il continuo collegamento con persone all’esterno in grado di

intervenire prontamente nei casi di emergenza. Utilizzare maschere o semimaschere di

protezione adeguate in funzione dell’agente.

CALORE, FIAMME, ESPLOSIONI

Situazioni di pericolo: Lavori con presenza di fiamme libere o che possono

produrre scintille sia di origine elettrica che elettrostatica. Lavori in ambienti

con vapori o polveri combustibili di sostanze instabili e reattive o con materie esplosive. Presenza, movimentazione e stoccaggio di bombole di gas.

L’incendio è una combustione che si sviluppa in modo incontrollato nel tempo e nello spazio. La

combustione è una reazione chimica tra un corpo combustibile ed un comburente. I

combustibili sono numerosi: legno, carbone, carta, petrolio, gas combustibile, ecc. Il

comburente che interviene in un incendio è l’aria o, più precisamente, l’ossigeno presente

nell’aria (21% in volume). Il rischio di incendio, quindi, esiste in tutti i locali. L’esplosione è

una combustione a propagazione molto rapida con violenta liberazione di energia. Può avvenire

solo in presenza di gas, vapori o polveri combustibili di alcune sostanze instabili e fortemente

reattive o di materie esplosive.

Le cause, che possono provocare un incendio, sono:

fiamme libere (ad esempio nelle operazioni di saldatura)

particelle incandescenti provenienti da un qualsiasi fonte

scintille di origine elettrica

scintille di origine elettrostatica

scintille provocate da un urto o sfregamento

superfici e punti caldi

innalzamento della temperatura dovuto alla compressione di gas

reazioni chimiche

getto conglomerato cementizio (vedi scheda specifica)

messa in opera pozzetti

ripristino e pulizia

Precauzioni:

Non effettuare saldature, operazioni di taglio o che possano comunque sviluppare calore

o scintille in presenza di sostanze o polveri infiammabili.

Non utilizzare contenitori che hanno contenuto sostanze infiammabili o tossiche prima di

averli riempiti con acqua e lavati convenientemente.

Durante le operazioni di saldatura non utilizzare ossigeno per ventilazione o pulizia.

Attenersi alle istruzioni riportate nella scheda di sicurezza delle sostanze infiammabili

utilizzate.

Dovrà essere assolutamente vietato fumare nelle aree a rischio di incendio.

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In caso di utilizzo di bombole di gas occorrerà attenersi alle seguenti misure minime

preventive:

Verificare l’esistenza della documentazione di prevenzione incendi prevista.

Scegliere l’ubicazione delle bombole e loro posizionamento, considerando un possibile

rischio d’incendio o d’esplosione.

Tenere le bombole lontano dai luoghi di lavoro e da eventuali fonti di calore (fiamme,

fucine, stufe, calore solare intenso e prolungato).

Tenere in buono stato di funzionamento le valvole di protezione, i tubi, i cannelli, e gli

attacchi, non sporcare con grasso od olio le parti della testa della bombola.

Tenere ben stretti ai raccordi i tubi flessibili e proteggerli da calpestamenti.

Evitare qualsiasi fuoriuscita di GPL perché essendo più pesante dell’aria può depositarsi

nei punti più bassi (cantine, fosse), creando una miscela esplosiva che si può innescare

anche solo con una scintilla (evitare pavimentazioni metalliche).

Verificare l’adeguatezza ed il funzionamento dei sistemi di estinzione presenti (idranti,

estintori, ecc.).

USTIONI

Situazioni di pericolo: Quando si transita o lavora nelle vicinanze di

attrezzature che producono calore (fiamma ossidrica, saldatrici, ecc.) o

macchine funzionanti con motori (generatori elettrici, compressori, ecc.); quando si effettuano lavorazioni con sostanze ustionanti.

Spegnere l’attrezzatura o il motore delle macchine se non utilizzate.

Seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal produttore o riportate sull’etichetta delle sostanze utilizzate.

Non transitare o sostare nell’area in cui vengono eseguite lavorazioni

con sviluppo di calore, scintille, ecc. o nelle quali vengono utilizzare

sostanze pericolose.

Utilizzare guanti ed indumenti protettivi adeguati in funzione delle lavorazioni in atto.

Guanti

Anticalore

UNI EN 407

Guanti di protezione

contro i rischi termici

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RIBALTAMENTO

Situazioni di pericolo: Nella conduzione di automezzi di cantiere in

genere o nel sollevamento meccanico di carichi, si può verificare il

ribaltamento del mezzo con il rischio di schiacciamento di persone estranee o dello stesso operatore.

Le cause principali che portano i mezzi di cantiere all’instabilità si

verificano quando essi sono in movimento.

Le due cause principali, che possono provocare il ribaltamento sono:

il sovraccarico

lo spostamento del baricentro i percorsi accidentati ed eventuali ostacoli.

La perdita dell’equilibrio in senso trasversale non può essere causata dal carico, ma solo da

una manovra sbagliata: la più frequente è costituita dall’errore di frenare il mezzo, mentre

esso sta percorrendo una traiettoria curvilinea. Tanto più alto è il baricentro del mezzo, tanto

più facilmente esso si può ribaltare, per cui, soprattutto durante la marcia in curva, sia a vuoto che a carico, è assolutamente necessario procedere con prudenza ed evitare brusche manovre.

Tutti i mezzi con rischio di ribaltamento devono essere dotati di cabina ROPS (Roll Over

Protective Structure), cioè di una cabina progettata e costruita con una struttura atta a

resistere a più ribaltamenti completi del mezzo.

Occorre effettuare sempre un sopralluogo sulle aree da percorrere, controllandone la stabilità,

la assenza di impedimenti e valutando che le pendenze da superare siano al di sotto delle capacità del mezzo.

Adeguare tutte le attrezzature mobili, semoventi o non semoventi, e quelle adibite al

sollevamento di carichi, con strutture atte a limitare il rischio di ribaltamento, e di altri rischi

per le persone, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08.

MICROCLIMA

Situazioni di pericolo: Tutte le attività che comportano, per il lavoratore,

una permanenza in ambienti con parametri climatici (temperatura,

umidità, ventilazione, etc.) non confortevoli. Le attività che si svolgono in

condizioni climatiche avverse senza la necessaria protezione possono dare

origine sia a bronco-pneumopatie, soprattutto nei casi di brusche

variazioni delle stesse, che del classico “colpo di calore” in caso di intensa attività fisica durante la stagione estiva.

I lavoratori devono indossare un abbigliamento adeguato all’attività e alle caratteristiche

dell’ambiente di lavoro, qualora non sia possibile intervenire diversamente sui parametri climatici.

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Utilizzare indumenti protettivi adeguati in funzione delle condizioni atmosferiche e climatiche.

VIBRAZIONI

Situazioni di pericolo: Ogni qualvolta vengono utilizzate attrezzature che producono vibrazioni

al sistema mano-braccio, quali:

Scalpellatori, Scrostatori, Rivettatori

Martelli Perforatori

Martelli Demolitori e Picconatori

Trapani a percussione

Cesoie

Levigatrici orbitali e roto-orbitali

Seghe circolari

Smerigliatrici

Motoseghe

Decespugliatori Tagliaerba

Durante l’utilizzo di tali attrezzature, vengono trasmesse vibrazioni al sistema mano-braccio,

che comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari.

Situazioni di pericolo: Ogni qualvolta vengono utilizzate attrezzature che producono vibrazioni al corpo intero, quali:

Ruspe, pale meccaniche, escavatori

Perforatori

Carrelli elevatori

Autocarri

Autogru, gru Piattaforme vibranti

Durante l’utilizzo di tali attrezzature, vengono trasmesse vibrazioni al corpo intero, che

comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.

Riduzione del rischi

In linea con i principi generali di riduzione del rischio formulati dal

D. Lgs. 81/08, tenendo conto del progresso tecnico e della

disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi

derivanti dall'esposizione alla vibrazioni meccaniche devono essere

eliminati alla fonte o ridotti al minimo. Tale principio si applica

sempre, indipendentemente se siano superati o meno i livelli di

azione o i valori limite di esposizione individuati dalla normativa. In

quest’ultimo caso sono previste ulteriori misure specifiche miranti a ridurre o escludere l'esposizione a vibrazioni.

In presenza di tale rischio, è utile l’ utilizzo di idonei guanti contro le vibrazioni.

Guanti

Imbottiti, Antivibrazioni

UNI EN 10819-95

Guanti di protezione

contro le vibrazioni

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Il datore di lavoro della Impresa esecutrice dovrà valutare la esposizione totale dei lavoratori

esposti a tale rischio, come indicato dal D. Lgs. 81/08.

RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Situazioni di pericolo: i campi elettromagnetici oscillanti nello spazio e nel tempo alle diverse

frequenze formano lo spettro elettromagnetico. In funzione della frequenza di oscillazione

vengono così definiti tutti i tipi di radiazione, in particolare, al crescere della frequenza si passa

dalla radiazione a RF-MW a quella ottica (infrarosso, visibile e ultravioletto) fino ad arrivare alle

radiazioni ionizzanti (raggi X) che, a differenza di quelle prima elencate, trasportano energia

sufficiente a ionizzare gli atomi.

Con il termine "radiazioni non ionizzanti" si intendono comunemente quelle forme di radiazione

il cui meccanismo di interazione con la materia non sia quello della ionizzazione. In generale

esse comprendono quella parte delle onde elettromagnetiche costituita da fotoni aventi

lunghezze d'onda superiori a 0,1 um. Spesso tali radiazioni sono indicate con la sigla "NIR"

(non ionizing radiations):

campi magnetici statici;

campi elettrici statici;

campi a frequenze estremamente basse (ELF) (v <= 300 Hz); comprendenti le

frequenze di rete dell'energia elettrica, a 50-60 Hz;

radiazione a radiofrequenza;

radiazione infrarossa;

radiazione visibile; radiazione ultravioletta.

Il campo delle NIR comprende inoltre le onde di pressione, come gli ultrasuoni.

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE

Consiste nell'adozione di adeguati sistemi di protezione ambientale (schermature delle

sorgenti) e di protezione personale (occhiali idonei, guanti, indumenti).

L'ACGIH (American Conference Governmental Industrial Hygienist) ha stabilito che

un'irradiazione totale nell’UV-A minore di 10 W/m2 e un'irradianza efficace nell'UV-B e UV-C

minore di 1mW/m2 non comportano rischi professionali da radiazioni ultraviolette per effetti a breve termine.

Sarebbe inoltre utile non esporre i soggetti con una maggiore suscettibilità agli ultravioletti per

difetti congeniti o acquisiti (albini, soggetti affetti da porfiria) o affetti da alterazioni oculari recidivanti o lesioni cutanee di tipo cronico.

DPI: occhiali di protezione, guanti di protezione, schermo protettivo, indumenti.

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POSTURA

Situazioni di pericolo: il rischio da posture incongrue è assai diffuso e, seguendo una

classificazione basata sul tipo di rischio posturale si possono individuare contesti lavorativi in cui sono presenti:

sforzi fisici ed in particolare spostamenti manuali di pesi;

posture fisse prolungate (sedute o erette); movimenti ripetitivi e continui di un particolare segmento corporeo.

E' ovvio che vi sono contesti lavorativi in cui si realizzano contemporaneamente due, anche

più, di queste condizioni; tuttavia è utile rifarsi a questa classificazione unicamente per semplicità espositiva.

Nei lavori d’ufficio, il lavoro sedentario può essere all’origine di vari disturbi, soprattutto se il

posto di lavoro è concepito secondo criteri non ergonomici o se le attrezzature di lavoro non

sono disposte in maniera funzionale. In questi casi i lavoratori sono costretti ad assumere una

postura innaturale e scomoda con dolorose contrazioni muscolari, affaticamento precoce, calo

del rendimento e difficoltà di concentrazione, per non parlare del maggior rischio di commettere errori.

MISURE DI PREVENZIONE

Modifiche strutturali del posto di lavoro

Nei lavori pesanti andrà favorita la meccanizzazione, negli altri il posto dovrà essere progettato

"ergonomicamente" tenuto conto cioè delle dimensioni e delle esigenze e capacità funzionali dell'operatore.

Modifiche dell’organizzazione del lavoro

Nei lavori pesanti, oltre alla meccanizzazione, servono a garantire l'adeguato apporto numerico

di persone alle operazioni più faticose che dovessero essere svolte comunque manualmente.

Negli altri lavori servono a introdurre apposite pause o alternative posturali per evitare il sovraccarico di singoli distretti corporei.

Training, informazione sanitaria ed educazione alla salute

Sono di fondamentale importanza per la riuscita di qualsiasi intervento preventivo. Sono

finalizzati non solo ad accrescere la consapevolezza dei lavoratori sull'argomento ma anche

all'assunzione o modifica da parte di questi, tanto sul lavoro che nella vita extralavorativa, di

posture, atteggiamenti e modalità di comportamento che mantengano la buona efficienza fisica del loro corpo.

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RISCHIO BIOLOGICO

Situazioni di pericolo: Tutte le attività nelle quali vi sia la presenza di qualsiasi

microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed

endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o

intossicazioni. Le principali sono quelle svolte in possibili ambienti insalubri

quali:

manutenzione di fognature (canali, pozzi e gallerie) ed impianti di depurazione

manutenzione del verde

attività in ambito cimiteriale

manutenzioni in sedi ferroviarie e stradali

MISURE DI PREVENZIONE

PRIMA DELL’ATTIVITA’

prima dell’inizio di qualsiasi attività nella quale i lavoratori possano venire a contatto con

agenti biologici nocivi è necessario effettuare una preventiva valutazione ambientale, seguita da una eventuale bonifica del sito

il personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente informato e formato

sulla modalità di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione da porre in essere

DURANTE L’ATTIVITA’

è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro

è indispensabile indossare l’equipaggiamento idoneo (guanti, stivali, ecc.)

DOPO L’ATTIVITA’

tutti i lavoratori devono seguire una scrupolosa igiene personale, che deve comprendere anche

il lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti in soluzione

disinfettante.

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA

in caso di allergia, intossicazione o infezione da agenti biologici è necessario condurre l’interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso.

SORVEGLIANZA SANITARIA

tutti gli addetti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e, previo parere del medico competente, alle eventuali vaccinazioni ritenute necessarie (es. antiepatite)

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STRESS PSICOFISICO

Situazioni di pericolo: Tutte le attività lavorative in genere, in maggiore o minore misura.

La sicurezza sul lavoro deve tener conto anche dei problemi psichici ricollegabili all'attività

lavorativa del dipendente; la sindrome da stress è caratterizzata da esaurimento emozionale,

depersonalizzazione e riduzione delle capacità personali, le cui cause vanno individuate

principalmente nell’organizzazione disfunzionale delle condizioni di lavoro, sovraccarichi,

svolgimento di mansioni frustranti.

Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a

prescindere dalla dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di

rapporto di lavoro. In pratica non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono

necessariamente interessati. Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una

maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro,

con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme.

Per le misure di tutela riferirsi a quanto riportato nella sezione 4, nel paragrafo “Stress Lavoro-

correlato”.

AFFATICAMENTO VISIVO

Situazioni di pericolo: lavori che prevedono l’utilizzo di video, monitor, palmari, ecc. o che

comportano lavori di precisione; lavori effettuati con scarsa illuminazione o con posizione errata dell’operatore rispetto alle fonti luminose.

I sintomi più frequenti sono : bruciore, lacrimazione, secchezza congiuntivale, ammiccamento frequente, fotofobia, visione annebbiata, difficoltà di messa a fuoco.

Le cause possono dipendere da :

uso dei videoterminali ininterrotto per molte ore

scorretta illuminazione artificiale

illuminazione naturale scarsa, assente o non ben regolata

arredo inadeguato dal punto di vista cromatico

difetti visivi individuali privi di adeguata correzione posizione errata dei VDT rispetto alle fonti di luce

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE

Garantire una corretta illuminazione nei luoghi di lavoro, sia per la qualità che per la quantità

Qualità

La luce migliore è quella naturale diretta, che deve poter essere regolata, per attenuare

la luce diurna.

Si devono evitare effetti di abbagliamento

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La luce deve avere una temperatura di colore intorno ai 4000° K (gradi Kelvin)

Va garantita una corretta distribuzione delle fonti di luce

Quantità

Tra la profondità dell’ambiente e la misura che va dall’architrave della finestra al

pavimento deve essere rispettato un rapporto almeno di 2 : 1

La superficie illuminante deve essere almeno 1/8 della superficie del pavimento (con

finestre apribili)

Le finestre devono essere facili da pulire

Le finestre devono essere distribuite in maniera tale da garantire un’illuminazione

adeguata in tutto l’ambiente

L’intensità della luce deve raggiungere i valori previsti dalla vigente normativa in materia.

9. AMBIENTI DI LAVORO

Le lavorazioni si svolgono nella seguente aree di lavoro:

Ambiente N. Lavoratori

UFFICIO 5

OFFICINE TIPOGRAFICHE 13

Ambienti di lavoro

(All. IV D.Lgs. 81/2008)

I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali destinati al lavoro rispettano la

normativa vigente.

Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro è tale da consentire il normale movimento

della persona in relazione al lavoro da compiere.

Gli ambienti di lavoro sono ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento

termico sufficiente, tenuto conto del tipo di attività fisica dei lavoratori; hanno aperture

sufficienti per un rapido ricambio d'aria e sono ben asciutti e difesi contro l’umidità.

Pareti e soffitti

Le pareti e i soffitti dei locali di lavoro sono tinteggiate con colori chiari ed opachi per

permettere una maggiore resa dell'impianto di illuminazione. Pareti e soffitti hanno superfici

tali da poter essere pulite e deterse con facilità per ottenere condizioni adeguate di igiene.

Pavimenti

Il pavimento dei locali di lavoro è realizzato in materiale resistente e di facile pulizia. Risulta

essere privo di buche, sporgenze e piani inclinati pericolosi. I piani di calpestio vengono

mantenuti puliti ed asciutti.

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38

Il pavimento risulta essere sgombro da materiale che possa ostacolare la circolazione del

lavoratore in situazioni normali e di emergenza.

Porte e finestre

Le porte dei locali di lavoro rispettano le prescrizioni della normativa vigente per numero,

dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentono una rapida uscita delle persone

e sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.

Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza sono opportunamente contrassegnate in

maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse

sono aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.

Le finestre sono di facile utilizzo e rispettano tutte le misure di sicurezza per il lavoratore

(paraspigoli).

Le finestre risultano essere di facile pulizia e non presentano rischi per i lavoratori che

effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'esercizio commerciale ed intorno ad

esso.

Scale fisse

Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, sono robuste, con

"alzata" (cioè altezza del gradino) e "pedata" (cioè profondità del gradino) idonee e larghezza

adeguata alle esigenze del transito. Sono protette con presenza di corrimano. Le scale hanno

una pedata antisdrucciolevole.

Arredi e piani li lavoro

La scelta degli arredi, nonché la loro forma e le loro caratteristiche è stata studiata in relazione

alla possibilità di ridurre al minimo fonti di pericoli di inciampo e contusioni nonché in

riferimento alla semplicità di pulizia e manutenzione. Gli arredi sono stati disposti in modo da

non rappresentare pericolo per la circolazione ordinaria ed in condizioni di emergenza

all’interno dell’area di lavoro. Gli arredi sono a bassa emissione di formaldeide certificati con

marchio CQA formaldeide E1.

Soppalchi

I soppalchi, garantiscono la rispondenza di tutte le caratteristiche previste per gli ambienti di

lavoro (altezza, superficie, microclima, illuminazione, ecc.).

I soppalchi destinati a deposito presentano, in un punto ben visibile, la chiara indicazione del

carico massimo (espresso in Kg/m2.); i carichi vengono distribuiti in modo razionale ed

omogeneo.

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Scaffalature

Le scaffalature, garantiscono la rispondenza di tutte le caratteristiche previste dalla normativa

vigente. Le scaffalature sono solide, stabili e funzionali. Il montaggio è stato eseguito da ditte

specializzate e a regola d’arte e non presentano spigoli o superfici taglienti in qualunque zona

prevedibilmente raggiungibile, per motivi di lavoro, dagli utilizzatori. Le scaffalature sono

provviste tutte, di garanzia della portata, certificata dal costruttore e sono sottoposte a

manutenzione e verifica periodica.

Aerazione naturale e artificiale dei locali di lavoro

L’aria dei locali di lavoro è convenientemente e frequentemente rinnovata con mezzi naturali e

con impianti meccanici. Le caratteristiche di impianti meccanici e finestre sono tali da

permettere un sufficiente numero di ricambi d’aria in relazione agli sforzi fisici ai quali sono

sottoposti i lavoratori.

Le postazioni di lavoro sono tali da non permettere che durante l’utilizzo dell’impianto di

condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, i lavoratori siano esposti a correnti

d'aria fastidiosa e diretta.

Gli stessi impianti sono periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e

sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.

Illuminazione naturale e artificiale dei locali di lavoro

I luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale. Tutti i locali e i luoghi di lavoro sono

dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la

sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori in relazione all’attività svolta.

Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi sono illuminati con luce naturale o artificiale in

modo da assicurare una sufficiente visibilità.

Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione sono installati in modo

da non rappresentare un rischio di infortunio per i lavoratori.

Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale sono tenuti costantemente

in buone condizioni di pulizia e di efficienza.

Illuminazione sussidiaria

Sono presenti nei luoghi di lavoro dispositivi di illuminazione sussidiaria che intervengono in

caso di necessità (interruzione della alimentazione elettrica).

Detti mezzi sono tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza e sono

adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego. I dispositivi installati sono tali da

entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e garantire una illuminazione

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40

sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi

nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe un pericolo.Servizi Igienico – Assistenziali

Gabinetti e lavabi

Gabinetti e lavabi sono a disposizione dei lavoratori e collocati in prossimità dei locali di lavoro.

I lavabi erogano acqua calda e sono forniti di mezzi detergenti e per asciugarsi.

All’interno dei servizi igienici è presente una Cassetta di Pronto Soccorso, da utilizzarsi in caso

di emergenza dai lavoratori addetti al Primo Soccorso.

Pulizia dei locali di servizio

Le installazioni e gli arredi destinati ai bagni ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per

i lavoratori, sono mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.

I lavoratori usano con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi.

10. VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un’ attenta analisi delle

situazione specifiche nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi

durante l’espletamento delle proprie mansioni.

La valutazione dei rischi è:

correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi

di lavoro;

finalizzata all’individuazione e all’attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare.

Pertanto la valutazione dei rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell’unità

produttiva, sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed

impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:

osservazione dell’ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza

delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);

identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per valutare i rischi derivanti dalle

singole mansioni);

osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle

procedure e se queste comportano altri rischi);

esame dell’ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di

lavoro (microclima, aerazione);

esame dell’organizzazione del lavoro;

rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro

e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell’organizzazione e

nell’ambiente di lavoro.

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la

salute in base a:

1. Norme legali nazionali ed internazionali;

2. Norme tecniche e buone prassi;

3. Linee Guida predisposte dai Ministeri, dalle Regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano;

I principi gerarchici della prevenzione dei rischi in azienda sono:

eliminazione dei rischi;

sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso e lo è meno;

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combattere i rischi alla fonte;

applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuarli;

adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell’informazione;

cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.

Attribuendo al lavoratore come individuo un ruolo centrale, si è dato inizio al processo

valutativo individuando gruppi di lavoratori per mansioni.

La valutazione dei rischi esamina in maniera sistematica tutti gli aspetti dei luoghi di lavoro,

per definire le possibili od eventuali cause di lesioni o danni.

La valutazione dei rischi è stata strutturata ed attuata in modo da consentire di:

identificare i luoghi di lavoro (reparti, ambienti, postazioni di lavoro)

identificare i pericoli e le fonti potenziali di rischio, presenti in tutte le fasi lavorative di

ogni area aziendale

individuare i soggetti esposti, direttamente o indirettamente, anche a pericoli particolari

stimare i rischi, considerando adeguatezza e affidabilità delle misure di tutela già in atto

definire le misure di prevenzione e protezione, atte a cautelare i lavoratori, secondo le

seguenti gerarchie ed obiettivi:

­ eliminazione dei rischi

­ riduzione dei rischi (privilegiando interventi alla fonte)

programmare le azioni di prevenzione e protezione con priorità derivanti da:

­ gravità dei danni

­ probabilità di accadimento

­ numero di lavoratori esposti

­ complessità delle misure di intervento (prevenzione, protezione, ecc.) da adottare.

Effettuare la valutazione dei rischi comporta una serie di azioni descritte nel seguente

diagramma di flusso:

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Sono state osservate tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei

lavoratori, come definite all’ art. 15 del D.Lgs. 81/08, e precisamente:

- E’ stata effettuata la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, così come

descritta nel presente DVR.

- E’ stata prevista la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri

in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché

l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;

- Come dettagliato nel documento di valutazione, si è provveduto all’eliminazione dei rischi e,

ove ciò non è possibile, alla loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite

in base al progresso tecnico;

- Sono stati rispettati i principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei

posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e

produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di

quello ripetitivo;

- E’ stata attuata, per quanto possibile, la riduzione dei rischi alla fonte;

- E’ stata prevista a sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è,o è meno

pericoloso;

- E’ stato limitato al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti

al rischio;

- E’ stato previsto un utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di

lavoro;

- E’ stata data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione

individuale;

- E’ stato previsto il controllo sanitario dei lavoratori;

- Si provvederà all’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi

sanitari inerenti la sua persona e all’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

- Verrà effettuata l’ adeguata informazione e formazione per i lavoratori, per dirigenti, i

preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

RRaaccccoollttaa IInnffoorrmmaazziioonnii

PPeerrssoonnaallee

MMaannssiioonnii

AAmmbbiieennttee

EEssppeerriieennzzee

Esperienze

esperienze

IIddeennttiiffiiccaazziioonnee ddii

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PPeerrssoonnee eessppoossttee

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VVaalluuttaarree ii RRiisscchhii

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SSttuuddiiaarree ccoommee

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Page 43: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs. 9 … DVR.pdf · 6 Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza

43

- Verranno impartite istruzioni adeguate a tutti i lavoratori;

- E’ stata prevista la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei

lavoratori per la Sicurezza;

- E’ stata effettuata un’ attenta programmazione delle misure ritenute opportune per

garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di

codici di condotta e di buone prassi. A tale proposito è stato istituito uno specifico

scadenziario che consentirà il controllo nel tempo delle azioni previste per il miglioramento

nel tempo della sicurezza dei lavoratori;

- Sono state dettagliate le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta

antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, compreso l’uso

di segnali di avvertimento e di sicurezza;

- E’ stata programmata la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con

particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non comporteranno

mai oneri finanziari per i lavoratori.

Metodologia Adottata

La quantificazione e relativa classificazione dei rischi deriva dalla stima dell’entità

dell’esposizione e dalla gravità degli effetti; infatti, il rischio può essere visto come il prodotto

della Probabilità P di accadimento per la Gravità del Danno D:

R = P x D

Per quanto riguarda la probabilità di accadimento si definisce una scala delle Probabilità,

riferendosi ad una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che

si verifichi l’evento indesiderato, tenendo conto della frequenza e della durata delle

operazioni/lavorazioni che potrebbero comportare rischi per la salute e la sicurezza dei

lavoratori.

Di seguito è riportata la Scala delle Probabilità:

Livello Criteri

Non Probabile

L’anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in concomitanza

con eventi poco probabili ed indipendenti.

Non sono noti episodi già verificatisi.

Possibile

L’anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze

sfortunate di eventi.

Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.

Probabile

L’anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo

non automatico e/o diretto.

E’ noto qualche episodio in cui all’anomalia ha fatto seguito il verificarsi di

un danno.

Altamente

probabile

Esiste una correlazione diretta tra l’anomalia da eliminare ed il verificarsi

del danno ipotizzato.

Si sono già verificati danni conseguenti all’anomalia evidenziata nella

struttura in esame o in altre simili ovvero in situazioni operative simili.

Per quanto concerne l’Entità dei Danni, si fa riferimento alla reversibilità o meno del danno.

Di seguito è riportata la Scala dell’Entità del Danno:

Page 44: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs. 9 … DVR.pdf · 6 Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza

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Livello Criteri

Lieve

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea breve

e rapidamente reversibile

Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

Modesto

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea anche

lunga ma reversibile

Esposizione cronica con effetti reversibili

Significativo

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità

permanente parziale

Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzial-mente invalidanti

Grave

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità

totale

Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

Combinando le due scale in una matrice si ottiene la Matrice Dei Rischi, nella quale ad ogni

casella corrisponde una determinata combinazione di probabilità/entità dei danni.

Di seguito è riportata la matrice che scaturisce dalle suddette scale:

Legenda Rischio DANNO

Basso

Lie

ve (

1)

Modesto

(2)

Sig

nific

ativo (

3)

Gra

ve (

4)

Accettabile

Notevole

Elevato

PR

OB

AB

ILIT

À

Non Probabile (1) 1 2 3 4

Possibile (2) 2 4 6 8

Probabile (3) 3 6 9 12

Altamente probabile (4) 4 8 12 16

Page 45: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs. 9 … DVR.pdf · 6 Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza

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Classe di Rischio Priorità Di Intervento

Elevato

(12 ≤ R ≤ 16)

Azioni correttive Immediate

L’intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi

tecnici strettamente necessari non appena approvato il budget degli

investimenti in cui andrà previsto l’onere dell’intervento stesso.

Notevole

(6 ≤ R ≤ 9)

Azioni correttive da programmare con urgenza

L’intervento previsto è da realizzare in tempi relativamente brevi

anche successivamente a quelli stimati con priorità alta.

Accettabile

(3 ≤ R ≤ 4)

Azioni correttive da programmare a medio termine

Intervento da inserire in un programma di interventi a medio

termine ma da realizzare anche in tempi più ristretti qualora sia

possibile attuarlo unitamente ad altri interventi più urgenti.

Basso

(1 ≤ R ≤ 2) Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

11. PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO

I fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività

lavorative sono stati ordinati in tre categorie:

1. Rischi per la sicurezza (di natura infortunistica) dovuti a: strutture

macchine

impianti elettrici

sostanze e preparati pericolosi

incendio ed esplosioni.

2. Rischi per la salute (di natura igienico-ambientale) dovuti a:

agenti chimici

agenti fisici

agenti biologici.

3. Rischi trasversali (per la salute e la sicurezza) dovuti a:

organizzazione del lavoro

fattori ergonomici

fattori psicologici

condizioni di lavoro difficili.

Rischi per la Sicurezza

I rischi per la sicurezza, o rischi infortunistici si riferiscono al possibile verificarsi di

incidenti/infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dai

lavoratori in conseguenza di un impatto fisico/traumatico di diversa natura (meccanica,

elettrica, chimica, termica, ecc.).

Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi: 1. Rischi da carenze strutturali dell’ambiente di lavoro (illuminazione normale e di emergenza,

pavimenti, uscite, porte, locali sotterranei, ecc.)

Page 46: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs. 9 … DVR.pdf · 6 Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza

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2. Rischi da carenza di sicurezza su macchine e apparecchiature (protezione degli organi di

avviamento, di trasmissione, di comando, protezione nell’uso di ascensori e montacarichi,

uso di apparecchi a pressione, protezione nell’accesso a vasche, serbatoi e simili)

3. Rischi da manipolazione di agenti chimici pericolosi (infiammabili; corrosivi, comburenti,

esplosivi, ecc.).

4. Rischi da carenza di sicurezza elettrica

5. Rischi da incendio e/o esplosione (presenza di materiali infiammabili, carenza di sistemi

antincendio e/o di segnaletica di sicurezza).

Rischi per la salute

I rischi per la salute, o rischi igienico-ambientali, sono responsabili del potenziale danno

dell’equilibrio biologico e fisico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che

comportano l’esposizione a rischi di natura chimica, fisica e biologica.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi:

1. Rischi di esposizione connessi con l’impiego di sostanze/preparati chimici pericolosi (per

ingestione, contatto cutaneo inalazione di polveri, fumi, nebbie, gas e vapori).

2. Rischi da agenti fisici:

o rumore (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo) con

propagazione dell’energia sonora nel luogo di lavoro

o vibrazioni (presenza di apparecchiatura e strumenti vibranti) con propagazione delle

vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta

o ultrasuoni

o radiazioni ionizzanti

o radiazioni non ionizzanti (presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze,

microonde, radiazioni infrarosse e ultraviolette, luce laser)

o microclima (temperatura, umidità, ventilazione, calore radiante, condizionamento)

o illuminazione (carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro, non

osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di videoterminali).

3. Rischi di esposizione connessi all’impiego e manipolazione di organismi e microrganismi

patogeni e non, colture cellulari, endoparassiti umani.

Rischi trasversali o organizzativi

Tali rischi, sono individuabili all’interno della complessa articolazione che caratterizza il

rapporto tra il dipendente e l’organizzazione del lavoro con interazioni di tipo ergonomico, ma

anche psicologico ed organizzativo.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi: 1. Organizzazione del lavoro (sistemi di turni, lavoro notturno ecc.)Fattori psicologici

(intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro, ecc.)

2. Fattori ergonomici (ergonomia dei dispositivi di protezione individuale e del posto di

lavoro).

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47

Elenco Fattori di Pericolo

N.B. Gli elenchi seguenti sono da intendersi indicativi e non esaustivi

Rischi per la Sicurezza

Str

utt

ure

Ris

chi da c

are

nze s

trutt

ura

li d

ell’A

mbie

nte

di

Lavoro

Altezza dell’Ambiente

Superficie dell’Ambiente

Volume dell’Ambiente

Illuminazione (normale e in emergenza)

Pavimenti (lisci o sconnessi)

Pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, apparecchiatura)

Viabilità interna, esterna; movimentazione manuale dei carichi

Solai (stabilità)

Soppalchi (destinazione, praticabilità, tenuta, portata)

Botole (visibili e con chiusura a sicurezza)

Uscite (in numero sufficiente in funzione del personale)

Porte (in numero sufficiente in funzione del personale)

Locali sotteranei (dimensioni, ricambi d’aria)

Macch

ine

Ris

chi da c

are

nze d

i

sic

ure

zza s

u m

accin

e e

appare

cchia

ture

Protezione degli organi di avviamento

Protezione degli organi di trasmissione

Protezione degli organi di lavoro

Protezione degli organi di comando

Macchine con marchio CE

Macchine rispondenti ai requisiti di sicurezza

Protezione nell’uso di apparecchi di sollevamento

Protezione nell’uso di ascensori e montacarchi

Protezione nell’uso di apparecchi a pressione (bombole e circuiti)

Protezione nell’accesso a vasche, serbatoi e simili

Im

pia

nti

Ele

ttric

i

Ris

chi da

care

nza d

i

sic

ure

zza

ele

tttr

ica Idoneità del progetto

Idoneità d’uso

Impianti a sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio o di

esplosione

Impianti speciali a carattere di rindondanza

In

cen

dio

-

Esp

losio

ni

Ris

chi da incendio

e/o

esplo

sio

ne

Presenza di materiali infiammabili d’uso

Presenza di armadi di conservazione (caratteristiche strutturali e di

areazione)

Presenza di depositi di materiali infiammabili

(caratteristiche strutturali e di ricambi d’aria)

Carenza di sistemi antincendio

Carenza di segnaletica di sicurezza

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48

Rischi per la Salute

Ag

en

ti C

him

ici

Rischi di esposizione connessi con l’impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in relazione a:

1) ingestione; 2) contatto cutaneo; 3) inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di:

polveri; fumi; nebbie; gas;

vapori.

Ag

en

ti F

isic

i

Ris

chi dsa e

sposiz

ione a

gra

ndezze fis

iche

che inte

ragis

cono c

on l’o

rganis

mo u

mano

Rumore: presenza di apparecchiature rumorose durante il ciclo operativo e di funzionamento con propagazione dell’energia sonora nell’ambiente di lavoro

Vibrazioni: presenza di apparecchiatura e/o strumenti vibranti con propagazione delle vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta

Radiazioni non ionizzanti: presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze,

microonde, radiazioni infrarosse

Microclima: carenze nella climatizzazione dell’ambiente per quanto attiene alla temperatura: Umidità relativa; Ventilazione;

Calore radiante; Condizionamento.

Illuminazione: carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro (in

relazione alla tipologia della lavorazione fine, finissima, ecc.)

VDT: Non osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di videoterminali: Posizionamento; Illuminotecnica;

Postura; Microclima.

Radiazioni ionizzanti

Ag

en

ti

Bio

log

ici

Emissione involontaria

(impianto di condizionamento, emissioni di polveri organiche, ecc.)

Emissione incontrollata (impianti di depurazione delle acque, manipolazionedi materiali infetti in ambiente ospedaliero, impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti ospedalieri, ecc.)

Trattamento o manipolazione volontaria a seguito di impiego per ricerca sperimentale in ‘vitro’ o in sede di vera e propria attività produttiva (biotecnologie)

Ag

en

ti

Can

cero

gen

i

Emissione incontrollata Materie prime nel ciclo produttivo

Emissione incontrollata Materie Ausiliarie nel ciclo produttivo

Trattamento o manipolazione volontaria a seguito di impiego nel ciclo produttivo

Emissione incontrollata da componenti strutturali (Es. amianto, ecc.)

Emissione incontrollata da componenti impiantistiche (Es. PCB, ecc.)

Rischi Trasversali

Org

an

izzazio

ne

del

Lavoro

Processi di Lavoro usuranti: lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno

Pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e la salute: programmi di controllo e monitoraggio Manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza

Procedure adeguate per far fronte a incidenti e a situazioni di emergenza

Movimentazione manuale dei carichi

Lavoro ai VDT (Data Entry)

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49

Fatt

ori

Psic

olo

gic

i Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro

Carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità

Complessità delle mansioni e carenza di controllo

Reattività anomala a condizioni di emergenza

Fatt

ori

Erg

on

om

ici Fattori Ergonomici

Sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni

Conoscenze e capacità del personale

Norme di comportamento

Soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili

Identificazione dei Fattori di Pericolo

Rischi per la sicurezza

Strutture NO

Macchine SI

Impianti Elettrici SI

Incendio-Esplosioni SI

Rischi per la salute

Agenti chimici SI

Agenti fisici SI

Agenti biologici SI

Agenti cancerogeni NO

Rischi trasversali

Organizzazione del lavoro SI

Fattori psicologici SI

Fattori ergonomici SI

12. GRUPPI DI LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI

Lavoratori addetti alle macchine che producono rumore per le quali si rimanda all’apposita

valutazione allegata al presente documento

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50

13. Stress da lavoro correlato

Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o

sociali ed che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap

rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. L’individuo è capace di reagire alle

pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive

(per lo sviluppo dell’individuo stesso), ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti

pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire in

modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria

vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia ma una

esposizione prolungata allo stress può ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi di

salute. Lo stress indotto da fattori esterni all’ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti

nel comportamento e risurre l’efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro

non vanno considerate causate dal lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da

vari fattori quali il contenuto e l’organizzazione del lavoro, l’ambiente di lavoro, una

comunicazione “povera”, ecc.

I sintomi più frequenti sono : affaticamento mentale, cefalea, gastrite, insonnia, modificazione

dell’umore, depressione ed ansia, dipendenza da farmaci.

I fattori che causano stress possono essere :

lavoro ripetitivo ed arido

carico di lavoro e di responsabilità eccessivo o ridotto

rapporto conflittuale uomo - macchina

conflitti nei rapporti con colleghi e superiori

fattori ambientali (rumore, presenza di pubblico...)

lavoro notturno e turnazione

Si provvederà alla tutela, in particolare, della salute psichica lesa o messa in pericolo dalla

cattiva organizzazione delle risorse umane, la tutela del rischio specifico da stress lavorativo di

una particolare categoria di lavoratori che in ragione delle peculiarità della prestazione

lavorativa sono i soggetti più esposti alla sindrome in esame.

Verranno effettuati adeguati controlli periodici sui lavoratori, in quanto solo attraverso i singoli

controlli è possibile acquisire quelle conoscenze sulla base delle quali il datore di lavoro è in

grado evitare il rischio specifico dello stress lavorativo (ad esempio non assegnare turni

notturni una persona che ha già manifestato e magari curato sindromi depressive) con una

diversa organizzazione del personale, secondo il normale criterio del prevedibile ed evitabile.

Ai tradizionali fattori di rischio inoltre si affiancano oggi "nuovi fattori", legati al rapporto

persona-lavoro, agli aspetti relazionali e motivazionali, alla disaffezione, all'insoddisfazione, al

malessere collegato al ruolo del singolo lavoro, alle relazioni con i colleghi ed i capi, alle

vessazioni morali e sessuali, al rapporto con le tecnologie e con le loro continue evoluzioni. Il

fenomeno del disagio lavorativo sta assumendo sempre maggiore rilevanza ed esprime il

cedimento psicofisico del lavoratore-lavoratrice nel tentativo di adattarsi alle difficoltà del

confronto quotidiano con la propria attività lavorativa.

Lo stress non è una malattia, ma può causare problemi di natura fisica e mentale quando le

pressioni e le richieste diventano eccessive e assillanti, con effetti negativi per i lavoratori e le

aziende. Lo stress dipende dal contesto di lavoro (organizzazione, ruolo, carriera, autonomia,

rapporti interpersonali) e dal contenuto del lavoro (ambiente, attrezzature, orario, carico-ritmi,

formazione, compiti).

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51

Esso si può prevenire attraverso una valutazione del rischio simile a quella applicata a tutti gli

altri rischi sul posto di lavoro, coinvolgendo i lavoratori e le lavoratrici e i loro rappresentanti,

gli RLS.

Il mobbing produce stress e lo stress facilita l'insorgere di situazioni di mobbing.

E' importante distinguerli, perché diverse sono le cause e diversi i rimedi. In particolare il

mobbing si configura come l'insieme di azioni personali e impersonali aggressive, violente,

ripetute, immotivate, individuali o di gruppo che incidono in modo significativo sulla condizione

emotiva e psicofisica di un individuo o di un gruppo di individui.

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE

Verrà data ai singoli lavoratori la possibilità di scegliere le modalità di esecuzione del

proprio lavoro;

Si cercherà di diminuire il più possibile l’entità delle attività monotone e ripetitive;

Verranno aumentate le informazioni concernenti gli obiettivi;

Sarà sviluppato uno stile di leadership;

Si eviteranno definizioni imprecise di ruoli e mansioni.

Verranno distribuiti/comunicati efficacemente gli standard ed i valori dell’organizzazione

a tutti i livelli organizzativi, per esempio tramite manuali destinati al personale, riunioni

informative, bollettini;

Si farà in modo che gli standard ed i valori dell’organizzazione siano noti ed osservati da

tutti i lavoratori dipendenti;

Si provvederà al miglioramento della responsabilità e della competenza del

management per quanto riguarda la gestione dei conflitti e la comunicazione;

Si stabilirà un contatto indipendente per i lavoratori;

Verranno coinvolti i dipendenti ed i loro rappresentanti nella valutazione del rischio e

nella prevenzione dello stress lavoro-correlato.

DIFFERENZE DI GENERE, ETA’ E PROVENIENZA DA ALTRI PAESI

Studi statistici effettuati anche in altri paesi (tra cui l’“Institute for Work & Health” di Toronto)

hanno evidenziato una correlazione tra genere, età e rischi. Nella fase di valutazione si è

tenuto conto di tali fattori, considerando sempre le condizioni più sfavorevoli in funzione dei

lavoratori effettivamente addetti alle rispettive attività lavorative oggetto delle analisi.

In caso di presenza o di assunzione di lavoratori provenienti da altri paesi, si provvederà ad

una più attenta verifica dei loro livelli formativi, anche in funzione delle difficoltà determinate

dalla diversità del linguaggio.

MONITORAGGIO INTERNO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

1. RESPONSABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI

Ogni dipendente è responsabile sul proprio luogo di lavoro della sorveglianza dello stato di

sicurezza reale raggiunto dalle attrezzature, dagli impianti, dalle macchine, dall’ambiente, dalle

materie, in relazione alla formazione ricevuta ed alle disposizioni aziendali vigenti.

Il coinvolgimento da parte di tutti i dipendenti, ottenuto con una specifica campagna

informativa, ha consentito di ottenere direttamente le Segnalazioni di Incidente o le anomalie

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che danno luogo alle più elementari valutazioni di efficienza delle procedure di sicurezza

adottate.

Con il raggiungimento di un sufficiente grado di consapevolezza e di competenza i lavoratori

sono progressivamente in grado di contribuire efficacemente al miglioramento della sicurezza

aziendale.

2. MONITORAGGIO

Per il monitoraggio dei provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione e

protezione, così come definiti nelle singole attività lavorative oggetto della valutazione dei

rischi e riportate nel seguito sono state individuate le seguenti linee principali.

Frequenza massima delle verifiche : trimestrale (valore iniziale, suscettibile di

variazione in funzione dei

risultati accertati)

Addetti al monitoraggio e compiti : vedi Servizio di Prevenzione e Protezione con distinta dei

compiti

Metodologia da seguire

Gli addetti al controllo dovranno effettuare (periodicamente o a seguito di segnalazione

pervenuta o accertata di non conformità) l’individuazione puntuale di tutti i provvedimenti

tecnici, organizzativi e procedurali di prevenzione e protezione previsti per il reparto e per il

lavoratore o la mansione oggetto del controllo, con la segnalazione delle eventuali situazioni di

non conformità e con la individuazione dei soggetti cui competono gli interventi di rettifica delle

non conformità. Tutti i dati ed i documenti di riscontro dovranno essere archiviati ed occorrerà

redigere, al termine dell’ attività, uno specifico verbale scritto firmato e datato che riporta le

conclusioni e le eventuali proposte.

In funzione dei risultati del monitoraggio verranno presi i provvedimenti opportuni, compresa

la eventuale revisione delle procedure di sicurezza oggetto del monitoraggio.

PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA

Per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è prevista l’implementazione in azienda di

un “SISTEMA

di GESTIONE della SALUTE E SICUREZZA dei LAVORATORI” basato sui seguenti elementi

principali:

Sistemazione dei luoghi, degli ambienti e delle attrezzature di lavoro esistenti e

programma di controllo e manutenzione degli stessi.

Valutazione preventiva dei RISCHI ogni qualvolta verranno introdotti nuove attrezzature

o nuove sostanze o comunque modificati i regimi di esposizione.

Controlli periodici degli impianti, delle attrezzature, delle sostanze e dei dispositivi di

protezione individuali a garanzia che tutti i processi vengano svolti in conformità alle

specifiche di sicurezza.

Definizione di istruzioni scritte per l’utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro.

Periodica informazione, formazione e addestramento dei lavoratori sui rischi lavorativi e

sui modi per prevenirli.

Controllo del comportamento in sicurezza dei lavoratori, come indicato nel precedente

capitolo.

Controllo sanitario periodico, ove prescritto, per prevenire l’insorgenza di eventuali

malattie professionali.

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53

Procedure per la gestione dell’emergenza per fronteggiare le situazioni anomale con

l’intento di minimizzare i

danni alle persone ed al patrimonio aziendale.

Procedure per la disciplina dei lavori affidati ad imprese esterne per garantire che i

lavori stessi vengano svolti

in condizioni di sicurezza, previa compilazione e sottoscrizione del documento unico di

valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), quando necessario.

14. Lavoratrici in stato di Gravidanza

La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l’eliminazione o riduzione dell’esposizione a

fattori di rischio professionali per le gravide , per l’embrione ed il feto, con particolare

attenzione a fattori di rischio abortigeni, mutageni e teratogeni, ha comportato la valutazione

dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di

allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le lavoratrici addette alle lavorazioni.

A seguito della suddetta valutazione, sono state individuate le seguenti misure di prevenzione

e protezione di ordine generale da adottare:

Verranno modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e, che non

comportino una posizione particolarmente affaticante.

Se richiesto dal medico competente, o se obbligatorio per legge a causa di rischi

specifici, si predisporrà che la lavoratrice venga adibita, in via provvisoria, ad altra

mansione .

In caso di ulteriori prescrizioni specifiche, esse verranno indicate nelle attività lavorative

oggetto della valutazione dei rischi, riportate nel seguito.

Le lavoratrici addette alle rispettive mansioni ed il rappresentante per la sicurezza sono stati

informati sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure adottate.

Nota L’art.12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici

dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo

dell’interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all’art.4 della Legge 1204/71 (due mesi prima del

parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell’astensione prima del parto al periodo

successivo al parto.

Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda

al datore di lavoro e all’ente erogatore dell’indennità di maternità (INPS), corredata da

certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato la quale

esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull’attività

svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela

della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansione

comportante l’obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente

attestante l’assenza di rischi per lo stato di gestazione

Qui di seguito viene riportato, anche a titolo informativo per le lavoratrici madri e per i soggetti

interessati, l’elenco dei principali pericoli per le lavoratrici stesse, con l’indicazione delle

principali conseguenze e dei divieti derivanti dalla vigente normativa in materia.

3. ERGONOMIA

PERICOLO CONSEGUENZE DIVIETI

ATTIVITÀ IN

POSTURA

ERETTA

PROLUNGATA

Mutamenti fisiologici in corso di

gravidanza (maggior volume

sanguigno e aumento delle

pulsazioni cardiache, dilatazione

generale dei vasi sanguigni e

possibile compressione delle vene

D.Lgs 151/01 allegato A,

lett.G

(i lavori che comportano una

stazione in piedi per piu' di

meta' dell'orario)

Page 54: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs. 9 … DVR.pdf · 6 Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza

54

addominali o pelviche ).

favoriscono la congestione periferica

durante la postura eretta. La

compressione delle vene può ridurre

il ritorno venoso con conseguente

accelerazione compensativa del

battito cardiaco materno e il

manifestarsi di contrazioni uterine.

Se la compensazione è insufficiente

ne possono derivare vertigini e

perdita di coscienza. Periodi

prolungati in piedi durante la

giornata lavorativa determinano per

le donne un maggior rischio di parto

prematuro.

DIVIETO IN GRAVIDANZA

durante la gestazione e fino al

termine del periodo di

interdizione dal lavoro

POSTURE

INCONGRUE

E' potenzialmente pericoloso

lavorare in posti di lavoro ristretti o

in postazioni non sufficientemente

adattabili per tenere conto del

crescente volume addominale, in

particolare nelle ultime fasi della

gravidanza.

Ciò può determinare stiramenti o

strappi muscolari. La destrezza,

l'agilità, il coordinamento, la velocità

dei movimenti e l'equilibrio possono

essere anch'essi limitati e ne può

derivare un rischio accresciuto

d'infortunio.

D.Lgs 151/01 allegato A,

lett.G

(lavori che obbligano ad una

postazione particolarmente

affaticante).

DIVIETO IN GRAVIDANZA

durante la gestazione e fino al

termine del periodo di

interdizione dal lavoro

LAVORO IN

POSTAZIONI

ELEVATE

E' potenzialmente pericoloso per le

lavoratrici gestanti lavorare in

postazioni sopraelevate (ad esempio

scale, piattaforme, ecc) a causa del

rischio di cadute dall’alto.

D.Lgs 151/01 allegato A,

lett.E

(i lavori su scale ed

impalcature mobili e fisse)

DIVIETO IN GRAVIDANZA

durante la gestazione e fino al

termine del periodo di

interdizione dal lavoro

LAVORI CON

MACCHINA

MOSSA A PEDALE,

QUANDO IL RITMO

SIA

FREQUENTE O

ESIGA

SFORZO

Le attività fisiche particolarmente

affaticanti sono considerate tra le

cause di aborti spontanei. E'

importante assicurare che il volume

e il ritmo dell'attività non siano

eccessivi e, dove possibile, le

lavoratrici abbiano un certo controllo

del modo in cui il lavoro è

organizzato.

D.Lgs 151/01 allegato A,

lett.H

(i lavori con macchina mossa

a pedale, o comandata a

pedale, quando il ritmo del

movimento sia frequente, o

esiga un notevole sforzo)

DIVIETO IN GRAVIDANZA

durante la gestazione e fino al

termine del periodo di

interdizione dal lavoro

MANOVALANZA

PESANTE

MOVIMENTAZIONE

La manovalanza pesante e/o la

movimentazione manuale dei carichi

pesanti è ritenuta pericolosa in

gravidanza in quanto può

D.Lgs 151/01 allegato A,

lett.F

(lavori di manovalanza

pesante )

Page 55: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs. 9 … DVR.pdf · 6 Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza

55

MANUALE CARICHI determinare lesioni al feto e un

parto prematuro. Con il progredire

della gravidanza la lavoratrice è

esposta ad un maggior rischio di

lesioni causato dal rilassamento

ormonale dei legamenti e dai

problemi posturali ingenerati dalla

gravidanza

D.Lgs 151/01 allegato C,

ett.A,1,b

(movimentazione manuale di

carichi pesanti che

comportano rischi, soprattutto

dorsolombari)

DIVIETO IN GRAVIDANZA

durante la gestazione e fino al

termine del periodo di

interdizione dal lavoro

LAVORI SU MEZZI

IN

MOVIMENTO

L'esposizione a vibrazioni a bassa

frequenza, come accade per uso di

mezzi in movimento,

può accrescere il rischio di aborti

spontanei. Il lavoro a bordo di

veicoli può essere di pregiudizio per

la gravidanza soprattutto per il

rischio di microtraumi, scuotimenti,

colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi

che interessino

l'addome.

D.Lgs 151/01 allegato A,

lett.O

(i lavori a bordo delle navi,

degli aerei, dei treni, dei

pullman e di ogni altro mezzo

di comunicazione in moto)

DIVIETO IN GRAVIDANZA

durante la gestazione e fino al

termine del periodo di

interdizione dal lavoro

4. AGENTI FISICI

PERICOLO CONSEGUENZE DIVIETI

RUMORE

L'esposizione prolungata a rumori

forti (> 80 dBA) può determinare un

aumento della pressione sanguigna

e un senso di stanchezza; si ipotizza

una vasocostrizione arteriolare che

potrebbe essere responsabile di una

diminuzione del flusso placentare.

Sono, inoltre, possibili riduzioni di

crescita del feto, con conseguente

minor peso alla nascita. Evidenze

sperimentali suggeriscono che una

esposizione prolungata del nascituro

a rumori forti durante la gravidanza

può avere un effetto sulle sue

capacità uditive dopo la nascita.

D.Lgs 151/01 allegato C

lett.A,1,c

D.Lgs 151/01 allegato A

lett. A

(lavori vietati ai minori ai

sensi dei

DD.lgss. 345/99 e 262/00)

D.Lgs 151/01 allegato A

lett.C

(malattie professionali)

DIVIETO IN GRAVIDANZA

(per esposizioni ≥ 80 dBA)

DIVIETO FINO A SETTE

MESI

DOPO IL PARTO

(per esposizioni ≥ 85 dBA)

SCUOTIMENTI

VIBRAZIONI

Un'esposizione di lungo periodo a

vibrazioni che interessano il corpo

intero può accrescere il rischio di

parto prematuro o di neonati sotto

peso e/o complicanze in gravidanza

e parti prematuri.

D.Lgs. 151/01 all.egato A

lett.I

(lavori con macchine

scuotenti o

con utensili che trasmettono

intense vibrazioni)

DIVIETO IN GRAVIDANZA

durante la gestazione e fino al

Page 56: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs. 9 … DVR.pdf · 6 Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza

56

termine del periodo di

interdizione dal lavoro

D.Lgs. 151 Allegato A lett. B

(Lavori che impiegano utensili

vibranti ad aria compressa o

ad

asse flessibile soggetti

all’obbligo di sorveglianza

sanitaria)

DIVIETO IN GRAVIDANZA

E FINO A SETTE MESI

DOPO IL PARTO

SOLLECITAZIONI

TERMICHE

Durante la gravidanza le donne

sopportano meno il calore ed è più

facile che svengano o

risentano dello stress da calore.

L'esposizione a calore può avere

esiti nocivi sulla gravidanza. Il

lavoro a temperature molto fredde

può essere pregiudizievole per la

salute per gestanti, nascituro e

puerpere. I rischi aumentano in caso

di esposizione a sbalzi improvvisi di

temperatura

D.Lgs. 151/01 Allegato A

lett. A

(celle frigorifere)

D.Lgs. 151/01 allegato C

lett.A,1,f

(esposizione a sollecitazioni

termiche rilevanti evidenziata

dalla valutazione dei rischi)

DIVIETO IN GRAVIDANZA

DIVIETO FINO A SETTE

MESI

DOPO IL PARTO PER

ESPOSIZIONI A TEMP.

MOLTO

BASSE (es. lavori nelle celle

frigorifere)

RADIAZIONI

IONIZZANTI

Una esposizione a radiazioni

ionizzanti comporta dei rischi per il

nascituro. Se una lavoratrice che

allatta opera con liquidi o polveri

radioattivi può determinarsi un'

esposizione del bambino in

particolare a seguito della

contaminazione della pelle della

madre. Sostanze contaminanti

radioattive inalate o digerite dalla

madre possono passare attraverso

la placenta al nascituro e, attraverso

il latte, al neonato. L’esposizione

durante il primo trimestre di

gravidanza può provocare aborto,

aumento delle malformazioni e

deficit funzionali

D.Lgs 151/01 art.8

(Le donne, durante la

gravidanza, non possono

svolgere attivita' in zone

classificate o, comunque,

essere adibite ad attivita' che

potrebbero esporre il

nascituro ad una dose che

ecceda un millisievert

durante il periodo della

gravidanza)

DIVIETO IN GRAVIDANZA

Se esposizione nascituro > 1

mSv

D.Lgs 151/01 allegato A

lett.D

(i lavori che comportano

l'esposizione alle radiazioni

ionizzanti).

DIVIETO IN GRAVIDANZA

E

FINO A SETTE MESI DOPO

Page 57: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs. 9 … DVR.pdf · 6 Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza

57

IL

PARTO

RADIAZIONI NON

IONIZZANTI

Al momento attuale non esistono

dati certi sugli effetti provocati sulla

gravidanza o sulla

lattazione dalle radiazioni non

ionizzanti. Non si può escludere che

esposizioni a campi elettromagnetici

intensi, come ad esempio quelli

associati a fisioterapie

(marconiterapia,

radarterapia) o alla saldatura a

radiofrequenza delle materie

plastiche, possano determinare un

rischio accresciuto per il nascituro.

Sulla base degli studi epidemiologici

effettuati, il lavoro al videoterminale

non espone a RNI in grado di

interferire con la normale evoluzione

della gravidanza.

D.Lgs 151/01 allegato A

lett.C

(malattie professionali di cui

all.4 al decreto 1124/65 e

successive

modifiche)

D.Lgs 151/01 allegato C

lett.A,1,e

(rischio da radiazioni non

ionizzanti evidenziato dalla

valutazione dei rischi )

DIVIETO IN GRAVIDANZA

Per esposizioni superiori a

quelle

ammesse per la popolazione

generale

5. AGENTI BIOLOGICI

PERICOLO CONSEGUENZE DIVIETI

AGENTI BIOLOGICI

DEI GRUPPI DI

RISCHIO

da 2 a 4

Le malattie infettive contratte in

gravidanza possono avere notevoli

ripercussioni sull’andamento della

stessa. Molti agenti biologici

appartenenti ai gruppi di rischio

2,3,4 possono interessare il

nascituro in caso di infezione della

madre durante la gravidanza. Essi

possono giungere al bambino per via

placentare oppure durante e dopo il

parto, in caso di allattamento o a

seguito dello stretto contatto fisico

tra madre e bambino. Agenti che

possono infettare il bambino in uno

di questi modi sono ad esempio i

virus dell'epatite B, C, rosolia, l’HIV,

il bacillo della tubercolosi, quello

della sifilide, la salmonella del tifo e

il toxoplasma. In particolare possono

essere esposte determinate

categorie di lavoratori (es.sanità).

D.Lgs 151/01 allegato A

lett B

(rischi per i quali vige

l'obbligo delle visite mediche

preventive e

periodiche).

D.Lgs 151/01 allegato B

lett. A

punto 1 lett b (per virus

rosolia e

toxoplasma in assenza di

comprovata immunizzazione)

D.Lgs 151/01 allegato C

lett.A,2

(rischio di esposizione ad

agenti

biologici evidenziato dalla

valutazione dei rischi)

DIVIETO IN GRAVIDANZA

E FINO A SETTE MESI

DOPO IL PARTO

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58

6. AGENTI CHIMICI

PERICOLO CONSEGUENZE DIVIETI

SOSTANZE O

PREPARATI

CLASSIFICATI

COME

PERICOLOSI

(TOSSICI,

NOCIVI,

CORROSIVI,

IRRITANTI)

L'effettivo rischio per la salute

costituito dalle singole sostanze può

essere determinato

esclusivamente a seguito di una

valutazione del rischio. Una

esposizione occupazionale prevede

spesso la presenza di una

combinazione di più sostanze, e in

questi casi non è sempre possibile

conoscere le conseguenze delle

interazioni fra le diverse sostanze ed

i possibili effetti sinergici che le

associazioni chimiche possono

produrre. Alcuni agenti chimici

possono penetrare attraverso la

pelle integra ed essere assorbiti

dal corpo con ripercussioni negative

sulla salute. Molte sostanze possono

passare nel latte materno e per

questa via contaminare il bambino.

Tra gli effetti degli agenti chimici

sulla gravidanza molti studi hanno

evidenziato il verificarsi di aborti

spontanei correlati ad una

esposizione occupazionale a

numerose sostanze, tra cui solventi

organici, gas anestetici e farmaci

antiblastici, anche per bassi livelli di

esposizione.

D.Lgs 151/01 allegato A

lett.A

(lavori vietati ai minori ai

sensi dei

DD.lgss. 345/99 e 262/00)

D.Lgs 151/01 allegato A

lett.C

(malattie professionali)

D.Lgs 151/01 allegato C

lett,A

punto 3 lett. a,b,c,d,e,f, e

lett B

(esposizione ad agenti chimici

pericolosi evidenziata dalla

valutazione dei rischi)

DIVIETO IN GRAVIDANZA

E FINO A SETTE MESI

DOPO IL PARTO

Può essere consentito l’uso di

sostanze o preparati

classificati

esclusivamente irritanti per la

pelle e con frase di rischio

“può

provocare sensibilizzazione

per

contatto con la pelle” (R43), a

condizione che il rischio sia

evitabile con l’uso dei DPI.

PIOMBO E

DERIVATI CHE

POSSONO ESSERE

ASSORBITI DALLO

ORGANISMO

UMANO

Vi sono forti evidenze che

l'esposizione al piombo, sia del

nascituro che del neonato, determini

problemi nello sviluppo, danno del

sistema nervoso e degli organi

emopoietici. Le donne, i neonati e i

bambini in tenera età sono

maggiormente sensibili al piombo

che gli adulti maschi. Il piombo

passa dal sangue al latte.

D.Lgs 151/01 allegato A

lett.A

(lavori vietati ai minori ai

sensi dei

DD.lgss. 345/99 e 262/00)

D.Lgs 151/01 allegato A

lett.C

(malattie professionali)

D.Lgs 151/01 allegato B

lett. A

numero 1 lett.c e lett. B

numero 1 lett.a (allegato 2

DL 645/96)

DIVIETO IN GRAVIDANZA

E FINO A SETTE MESI

DOPO IL PARTO

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59

7. ALTRI LAVORI VIETATI

DESCRIZIONE DIVIETI

LAVORO NOTTURNO

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A UN

ANNO DI VITA DEL BAMBINO

LAVORI A BORDO DI NAVI, AEREI, TRENI,

PULMAN O ALTRI MEZZI DI

COMUNICAZIONE IN MOTO

DIVIETO IN GRAVIDANZA

durante la gestazione e fino al termine del

periodo di interdizione dal lavoro

LAVORI DI MONDA E TRAPIANTO DEL

RISO

DIVIETO IN GRAVIDANZA

durante la gestazione e fino al termine del

periodo di interdizione dal lavoro

LAVORI DI ASSISTENZA E CURA DEGLI

INFERMI NEI SANATORI E NEI REPARTI

PER MALATTIE INFETTIVE E PER

MALATTIE NERVOSE E MENTALI

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A

SETTE MESI DOPO IL PARTO

LAVORI AGRICOLI CHE IMPLICANO LA

MANIPOLAZIONE E L’USO DI SOSTANZE

TOSSICHE O ALTRIMENTI NOCIVE NELLA

CONCIMAZIONE DEL TERRENO E NELLA

CURA DEL BESTIAME

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A

SETTE MESI DOPO IL PARTO

LAVORI CHE ESPONGONO ALLA SILICOSI

E ALL’ASBESTOSI O ALLE ALTRE MALATTIE

PROFESSIONALI (di cui agli allegati 4 e 5 al

decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1965, n. 1124, e successive

modificazioni)

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A

SETTE MESI DOPO IL PARTO

LAVORI PREVISTI DAL D.LGS. 345/99

LAVORI PREVISTI DAL D.LGS. 262/2000

LAVORI INDICATI NELLA TABELLA

ALLEGATA AL DPR 303/1956 PER I QUALI

VIGE L’OBBLIGO DELLE VISITE MEDICHE

PREVENTIVE E PERIODICHE

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A

SETTE MESI DOPO IL PARTO

15. Lavoratori con differenze di genere, età, nazionalità o contratto di lavoro

Studi statistici effettuati anche in altri paesi (tra cui l’“Institute for Work & Health” di Toronto)

hanno evidenziato una correlazione tra genere, età e rischi. Nella fase di valutazione si è

tenuto conto di tali fattori, considerando sempre le condizioni più sfavorevoli in funzione dei

lavoratori effettivamente addetti alle rispettive attività lavorative oggetto delle analisi.

In caso di presenza o di assunzione di lavoratori provenienti da altri paesi, si provvederà ad

una più attenta verifica dei loro livelli formativi, anche in funzione delle difficoltà determinate

dalla diversità del linguaggio.

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16. MONITORAGGIO INTERNO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

RESPONSABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI

Ogni dipendente è responsabile sul proprio luogo di lavoro della sorveglianza dello stato di

sicurezza reale raggiunto dalle attrezzature, dagli impianti, dalle macchine, dall’ambiente, dalle

materie, in relazione alla formazione ricevuta ed alle disposizioni aziendali vigenti.

Il coinvolgimento da parte di tutti i dipendenti, ottenuto con una specifica campagna

informativa, ha consentito di ottenere direttamente le Segnalazioni di Incidente o le anomalie

che danno luogo alle più elementari valutazioni di efficienza delle procedure di sicurezza

adottate.

Con il raggiungimento di un sufficiente grado di consapevolezza e di competenza i lavoratori

sono progressivamente in grado di contribuire efficacemente al miglioramento della sicurezza

aziendale.

MONITORAGGIO

Per il monitoraggio dei provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione e

protezione, così come definiti nelle singole attività lavorative oggetto della valutazione dei

rischi e riportate nel seguito sono state individuate le seguenti linee principali.

Frequenza massima delle verifiche : trimestrale

(valore iniziale, suscettibile di variazione in funzione dei risultati

accertati)

Addetti al monitoraggio e compiti : vedi Servizio di Prevenzione e Protezione con distinta dei

compiti

Metodologia da seguire

Gli addetti al controllo dovranno effettuare (periodicamente o a seguito di segnalazione

pervenuta o accertata di non conformità) l’individuazione puntuale di tutti i provvedimenti

tecnici, organizzativi e procedurali di prevenzione e protezione previsti per il reparto e per il

lavoratore o la mansione oggetto del controllo, con la segnalazione delle eventuali situazioni di

non conformità e con la individuazione dei soggetti cui competono gli interventi di rettifica delle

non conformità. Tutti i dati ed i documenti di riscontro dovranno essere archiviati ed occorrerà

redigere, al termine dell’ attività, uno specifico verbale scritto firmato e datato che riporta le

conclusioni e le eventuali proposte.

In funzione dei risultati del monitoraggio verranno presi i provvedimenti opportuni, compresa

la eventuale revisione delle procedure di sicurezza oggetto del monitoraggio.

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17. PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI

SICUREZZA

Per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è prevista l’implementazione in azienda di

un “SISTEMA di GESTIONE della SALUTE E SICUREZZA dei LAVORATORI” basato sui seguenti

elementi principali:

Sistemazione dei luoghi, degli ambienti e delle attrezzature di lavoro esistenti e

programma di controllo e manutenzione degli stessi.

Valutazione preventiva dei RISCHI ogni qualvolta verranno introdotti nuove attrezzature

o nuove sostanze o comunque modificati i regimi di esposizione.

Controlli periodici degli impianti, delle attrezzature, delle sostanze e dei dispositivi di

protezione individuali a garanzia che tutti i processi vengano svolti in conformità alle

specifiche di sicurezza.

Definizione di istruzioni scritte per l’utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro.

Periodica informazione, formazione e addestramento dei lavoratori sui rischi lavorativi e

sui modi per prevenirli.

Controllo del comportamento in sicurezza dei lavoratori, come indicato nel precedente

capitolo.

Controllo sanitario periodico, ove prescritto, per prevenire l’insorgenza di eventuali

malattie professionali.

Procedure per la gestione dell’emergenza per fronteggiare le situazioni anomale con

l’intento di minimizzare i

danni alle persone ed al patrimonio aziendale.

Procedure per la disciplina dei lavori affidati ad imprese esterne per garantire che i

lavori stessi vengano svolti

in condizioni di sicurezza, previa compilazione e sottoscrizione del documento unico di

valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), quando necessario.

18. ANALISI DELLE LAVORAZIONI

Per stampa si intende il trasferimento di inchiostro da una matrice ad un foglio di carta o di

altro

materiale.

Esistono diversi procedimenti di stampa, distinti per caratteristiche delle matrici, per tipologia

di

sostanze usate e di materiale da stampare, per modalità di contatto fra forma e supporto.

Oltre il rischio di infortuni legato al tipo di macchinari usati ed alla movimentazione dei

materiali, i

rischi lavorativi sono in gran parte comuni ai diversi tipi di stampa in quanto dovuti all’uso di

inchiostri e solventi, (tenendo in considerazione l’uso di particolari sostanze quali ad esempio

inchiostri al piombo, gelatine, lacche), variando i livelli di esposizione a rumore a seconda delle

modalità di trasferimento e della presenza o meno di attività di legatoria.

Una particolare attenzione meritano gli inchiostri, costituiti da un pigmento disperso in

opportuno veicolo e di regola completato da additivi vari (essiccativi).

I pigmenti possono essere inorganici ( bleu di Prussia e i gialli di cromo ) ed organici (gialli

diclorobendizinici, rubino, ftalocianinabeta e nerofumo). Dovrà essere prestata particolare

attenzione ai pigmenti organici a base azoica in quanto possono dar luogo a rilascio di ammine

aromatiche parte delle quali notoriamente ha proprietà cancerogene.

I veicoli sono prevalentemente: oli, polimerizzati o soffiati, solventi organici volatili (toluene, alcool etilico), resine, cere.

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Serigrafia e Tampografia

Nella serigrafia la forma è costituta da uno schermo o filtro attraverso il quale l’inchiostro è

trasferito direttamente al supporto; le zone non stampanti vengono rese impermeabili

all’inchiostro con modalità varie.

Gli inchiostri usati (lacche) sono consistenti ed il veicolo è a base di sostanze grasse (gelatina

bicromata); talvolta vengono usati anche inchiostri solidi, in polvere o in zollette ed inchiostri

per usi speciali; non è raro l’impiego di inchiostri al piombo.

Altri rischi lavorativi sono legati all’uso di lacche e gelatine che possono provocare

sensibilizzazione ed all’uso di solventi.

I rischi lavorativi della tampografia sono analoghi, seppure di norma quantitativamente

inferiori, in quanto la lavorazione è sostanzialmente equivalente all’inchiostrazione di un timbro

su tampone ed alla successiva impressione della timbratura su di un manufatto.

La tipografia si può definire come la tecnologia che consente di produrre testi stampati con

l’uso di matrici composte da caratteri mobili. L’attività tipografica comprende varie operazioni;

le principali sono:

Composizione di testo e foto

Impaginazione dei caratteri

Stampa

Rilegatura

Il presente lavoro analizza il ciclo di lavoro e i rischi associati all’attività delle tipografie

artigiane che utilizzano la tecnica della stampa offset (o stampa indiretta). Tale metodologia è

ampiamente diffusa per la produzione di libri, riviste, giornali, opuscoli, manuali illustrativi.

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I principali rischi legati all’attività di tipografo, le lavorazioni che determinano tali

rischi e le possibili conseguenze sono riassunti in:

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RISCHI PROFESSIONALI E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

COMPOSIZIONE DEL TESTO

Con l’utilizzo di personal computer, testi e immagini vengono composti elettronicamente. Si

procede in seguito alla stampa della bozza, allo scopo di individuare eventuali errori e

procedere alla correzione degli stessi. Infine immagini e testi vengono scannerizzati e riportati

su pellicole retinate.

Le principali attrezzature utilizzate in questa fase sono:

Videoterminali

Stampanti laser

Scanner elettronici.

ASSEMBLAGGIO TESTI E FOTO

Le pellicole retinate, ottenute nella fase precedente, vengono tagliate e adattate al formato

della pagina; con tavoli dotati di illuminazione nel piano di lavoro, vengono assemblate e

incollate su un supporto trasparente (Astralon).

Le attrezzature utilizzate sono:

Forbici e taglierine manuali

Tavoli luminosi.

PRODUZIONE MATRICI

Il testo e le immagini in questa fase vengono riportati su lastre litografiche. Le stesse vengono

poi pulite, gommate e corrette.

Le attrezzature utilizzate sono:

Bromografi

Sviluppatrici automatiche a ciclo chiuso.

STAMPA OFFSET

In questa fase le matrici vengono stampate su carta. La macchina che effettua la stampa viene

inizialmente preparata, caricando la carta e l’inchiostro; successivamente si avvia il processo di

stampa. A stampa eseguita, si effettua la pulizia dei rulli con un’apposita macchina.

Le attrezzature utilizzate sono:

Macchina per stampa

Macchina lavarulli.

FINITURA

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Il materiale stampato viene perfezionato, procedendo al taglio dei margini, piegato e rilegato

(a punto metallico, a filo refe o per incollatura). Ultimato il confezionamento, si procede

all’incellofanatura con una macchina apposita, all’inscatolamento e al trasporto.

Le principali macchine utilizzate in questa fase sono:

Voltapile

Transpalletts (utilizzate per il trasporto delle pile di carta)

Macchine raccoglitrici

Macchine tagliatrici

Piegatrici

Macchine cucitrici (a filo o a punto metallico)

Macchina cellofanatrice (foto a lato).

MANUTENZIONE

E’ una fase che viene eseguita periodicamente per verificare e garantire l’efficienza dei

macchinari e per adattarli alle esigenze di produzione. Queste operazioni, specialmente per i

macchinari di grandi dimensioni, sono effettuate in genere da personale specializzato. Il

tipografo può comunque effettuare piccole operazioni di manutenzione

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Schede Specifiche con l’Individuazione dei fattori e condizioni di rischio, delle

Conseguenze, delle Misure di Prevenzione e di Protezione attuate e dei Dispositivi di

Protezione Individuale adottati

FASE DI LAVORO: ASSEMBLAGGIO FOTO E TESTI E /O FOTOCOPOSIZIONE

o consiste nell'acquisizione delle immagini o dei testi forniti dal cliente

sia su supporto digitale (CD, floppy disc. e/o memoria esterna) che su

supporto cartaceo/fotografico, in quest'ultima modalità le fotografie

vengono acquisite tramite gli scanner ad alta qualità in dotazione ad

ogni singolo grafico, successivamente avviene la pulitura ed il

miglioramento delle stesse tramite programmi di fotoritocco e

fotocomposizione, ed in fine impaginate con i relativi testi.

Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti

Attrezzature/Macchine:

o Tavoli luminosi

o Forbici

o Taglierine manuali

o Compute

o Tavola grafica

o scanner

Sostanze Pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a:

o Colla

o Detergenti (per la pulizia dei tavoli)

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe

o Ergonomia (rischio posturale) Probabile Modesto Notevole

o Ferite e tagli alle mani Probabile Lieve Accettabile

o Affaticamento visivo ed abbagliamento

(tavoli luminosi) Probabile Lieve Accettabile

o Stress psicofisico Possibile Lieve Accettabile

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Effettuare da parte del datore di lavoro la valutazione dei rischi per la salute dei

lavoratori derivanti dall’utilizzo di attrezzature necessarie a svolgere le mansioni

lavorative ed attuare le misure necessarie per eliminare o ridurre rischi (Art. 71 del

D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

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Attuare la formazione e l’informazione dei lavoratori sulle corrette modalità di

esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del

D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Utilizzare schermi protettivi durante l’uso dei videoterminali per evitare l’affaticamento

visivo

Adottare una posizione di lavoro comoda ed ergonomica

Non assumere posizioni scomode per lunghi periodi, ma nel caso fosse necessario,

interrompere spesso il lavoro per poter rilassare la muscolatura

Durante lo svolgimento del lavoro, praticare semplici esercizi di rilassamento,

stiramento e rinforzo della muscolatura

Predisporre idonei sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento

dell’ambiente di lavoro a garanzia del benessere microclimatico (Allegato IV del D.Lgs.

n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Garantire il ricambio dell’aria dell’ambiente di lavoro (Allegato IV del D.Lgs. n.81/08

come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Prevedere idonei sistemi di illuminazione artificiale e naturale (Allegato IV punto 1.10

del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Verificare le corrette condizioni igienico-sanitarie dell’ambiente di lavoro

Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria periodica, con cadenza almeno biennale,

per i lavoratori classificati idonei con prescrizioni e per quelli che abbiano compiuto il

cinquantesimo anno di età, con cadenza quinquennale negli altri casi (Art. 176 del

D.Lgs. n.81/08)

Sottoporre il lavoratore a controllo oftalmologico, a sua richiesta, ogni volta che sospetti

un’alterazione della funzione visiva

Effettuare la formazione e l’informazione relativa all’uso corretto dei videoterminali (Art.

177 del D.Lgs. n.81/08)

Regolare l’intensità luminosa del piano di lavoro e dell’ambiente (<500 lux) per evitare

sforzi visivi dovuti all’annullamento del contrasto con la luce proveniente dal tavolo

Ubicare in maniera corretta i tavoli luminosi onde evitare riflessi

Utilizzare tavoli di altezza regolabile e/o adatta alla posizione dell’operatore (seduto o in

piedi), che presentino uno spazio sottostante al piano per gli arti inferiori e una barra

poggiapiedi che consenta un alternativo spostamento del carico di tali arti

Evitare che l’operatore indossi scarpe con tacchi alti, al fine di non accentuare la lordosi

lombare

Verificare periodicamente l’integrità dei cavi delle apparecchiature elettriche utilizzate

Collegare la carcassa del tavolo luminoso all’impianto di terra, se priva di doppio

isolamento (Allegato V parte II punto 5.16 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal

D.Lgs. n.106/09)

Applicare schermi in materiale isolante per garantire una protezione non inferiore a IP

20

Sostituire le colle tradizionali con biadesivi

Utilizzare una soluzione diluita di carbonato di calcio per la pulizia dei tavoli.

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ATTREZZATURA: PERSONAL COMPUTER, STAMPANTE E PLOTTER

Attrezzature informatiche, quali personal computer o elaboratore elettronico, monitor, tastiera,

mouse, accessori opzionali ed apparecchiature connesse, quali l’unità a dischi, la stampante, il

plotter ed altro.

In particolare, per personal computer o elaboratore elettronico s’intende un insieme di

apparecchiature progettate e costruite per l’acquisizione, l’archiviazione e l’emissione

programmata dei dati. Il personal computer, infatti, si compone di una unità centrale con il

compito di elaborare e conservare delle informazioni e di più unità periferiche che consentono

di interfacciare con l’utente svolgendo funzioni di acquisizione dei dati (tastiera, mouse,

joytick, scanner, ecc.) e di emissione dei dati (monitor, stampante, plotter ecc.).

Per videoterminale, s’intende uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di

procedimento di visualizzazione utilizzato.

Per stampante, s’intende l’unità periferica di output che permette di trasferire su carta le

informazioni digitali contenute nel computer.

Per plotter, s’intende l’unità periferica di output specializzata nella stampa di supporti di grande

formato, utilizzato prevalentemente per la stampa di progetti architettonici, meccanici,

elettrici, topografici e nel settore della grafica e della pubblicità.

Requisiti e prescrizioni minime dell’allegato Allegato XXXIV D. Lgs. 81/08 Per il pc Requisiti minimi di sicurezza

Schermo.

La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma

chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi.

L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre

forme di instabilità.

La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono

essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili

alle condizioni ambientali.

Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle

esigenze dell'utilizzatore.

È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.

Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi

all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività.

Lo schermo deve essere posizionato di fronte all’operatore in maniera che, anche agendo su

eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò più in

basso dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore e ad una distanza degli occhi pari a

circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta

Tastiera e dispositivi di puntamento.

La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo

di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione

confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani.

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69

Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla

tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche

dell’operatore.

La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.

La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolarne l'uso. I simboli dei

tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di

lavoro.

Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve

essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di

uno spazio adeguato per il suo uso.

Piano di lavoro.

Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di

dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei

documenti e del materiale accessorio.

L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e

80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti

inferiori, nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli se presenti.

La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva

dallo schermo.

Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo

tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.

Sedile di lavoro.

Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti,

nonché una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente

dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche

dell’utilizzatore.

Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell’utente.

Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore e deve

avere altezza e inclinazione regolabile. Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore dovrà poter

fissare lo schienale nella posizione selezionata.

Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello

di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell’utente e pulibili.

Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e

deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore.

Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una

postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente

durante il suo uso.

Computer portatili

L’impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un

mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonchè di un idoneo supporto che consenta il

corretto posizionamento dello schermo.

Spazio

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente

per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi.

Illuminazione

L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento

sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto

delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.

Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell’operatore devono

essere evitati disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce

naturale e artificiale.

Si dovrà tener conto dell’esistenza di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e

attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o

indiretto e/o riflessi sullo schermo.

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Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per

attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

Rumore

Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve perturbare

l'attenzione e la comunicazione verbale.

Radiazioni

Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono

essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute

dei lavoratori

Parametri microclimatici

Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori.

Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che

possa essere fonte di discomfort per i lavoratori.

Interfaccia elaboratore/uomo

All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo venga

modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità

videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:

a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;

b) il software deve essere di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza

dell'utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essere

utilizzato all'insaputa dei lavoratori;

c) il software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni

comprensibili sul corretto svolgimento dell’attività;

d) i sistemi devono fornire l’informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;

e) i principi dell’ergonomia devono essere applicati in particolare all’elaborazione

dell’informazione da parte dell’uomo.

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe

o Affaticamento visivo (per uso intensivo

personal computer) Probabile Lieve Accettabile

o Stress psicofisico (per uso intensivo

personal computer) Probabile Lieve Accettabile

o Posture scorrette Probabile Lieve Accettabile

o Elettrocuzione Non probabile Grave Accettabile

o Radiazioni non ionizzanti Probabile Lieve Accettabile

o Rumore Possibile Lieve Basso

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

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Verificare l’integrità dei cavi delle apparecchiature elettriche utilizzate e l’efficienza

dell’interruttore di alimentazione ( Art. 80 del D.lgs. n.81/08 )

Regolare con cura la posizione, l'altezza e la distanza del monitor

Disporre il monitor perpendicolare alle fonti luminose

Inclinare il monitor per eliminare eventuali riflessi

Collocare monitor e documenti alla stessa distanza dagli occhi il più lontano possibile,

purchè siano leggibili

Regolare contrasto, luminosità e caratteri del monitor (sfondo chiaro e lettere scure)

Ammiccare spesso e fissare oggetti o persone lontani

Utilizzare schermi protettivi durante l’uso intensivo dei videoterminali per evitare

l’affaticamento visivo

Pulire periodicamente monitor e schermo antiriflessi se presente

Schermare finestre con tende ergonomiche adeguate al lavoro al PC

Schermare e ridurre luci artificiali, usare lampada da tavolo

Mantenere polsi distesi e dritti nella digitazione, con avambracci paralleli al pavimento e

bene appoggiati sul tavolo

Assumere una postura rilassata con il tronco sullo schienale tra 90 e 110° ed adottare

abitudini lavorative idonee a salvaguardare il proprio benessere fisico

Evitare di mantenere la stessa posizione per tempi prolungati

Utilizzare stampanti o plotter non rumorosi ed eventualmente spostare quelli rumorosi

in altri locali ( Art. 192 del D.lgs. n.81/08 )

Al momento di prelevare la stampa dal plotter, prestare molta attenzione in caso di

presenza di lama per il taglio della carta

Evitare di sostituire il toner alla stampante e al plotter se non si è addestrati a svolgere

tale operazione

Effettuare la sostituzione del toner alla stampante e al plotter, in modo da non generare

polvere ed indossando una mascherina facciale ( Allegato IV punto 2 del D.lgs. n.81/08

)

In presenza di eventuali anomalie, segnalarle immediatamente al preposto

In caso di non utilizzo, lasciare le attrezzature in perfetta efficienza e spegnere tutti gli

interruttori

Effettuare un idoneo numero di ricambi d’aria dei locali ( Allegato IV punto 1 del D.lgs.

n.81/08 )

Effettuare la formazione e l’informazione relativa all’uso corretto di tali attrezzature

Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente

attuabili al fine di ridurre al minimo gli eventuali rischi derivanti dall’esposizione al

rumore.

DPI In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è

riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI

EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE NOTE

Inalazione di polvere

in caso sostituzione

del toner della

stampante

Mascherina

Mascherina per la

protezione di polveri a

media tossicità

Rif. Normativo Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 ( Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro ) – Allegato VIII D.lgs. n.81/08 punti 3,4 n.4 UNI EN 149 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie

Si consiglia l’utilizzo di lenti oftalmiche durante l’uso prolungato di videoterminali.

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FASE DI LAVORO: FINITURA DEI PRODOTTI DI STAMPA

Attività relativa alla esecuzione di diverse operazioni, che sono le seguenti:

o Taglio della carta di interi pacchi di fogli o perfezionamento dei

margini

o Piegatura della carta

o Rilegatura degli opuscoli, riviste ecc., a punto metallico, a filo refe o

mediante semplice incollatura

o Confezionatura

o Imbustamento in cellofan o inscatolamento

o Legatura in pacchi del prodotto finito

o Etichettatura dei prodotti

o Trasporto

procedimento di assemblaggio di un libro a partire da un certo numero di fogli separati di

carta.

Le parti del libro:

Sovracoperta;

Coperta;

Controguardia;

Labbro;

Taglio di testa;

Taglio davanti;

Taglio di piede;

Pagine;

Piega del fascicolo

La piegatura: è una lavorazione meccanica con la quale si deforma un foglio di carta steso

(f.to 70x100cm e/o f.to 50x70cm) con diverse pieghe.

Cordonatura: effettua dei solchi che facilitano la piaga di fogli in vari formati, l'inserimento

dei fogli avviene in modo manuale, mentre l'avanzamento è automatico. (CORDONATRICE)

La raccolta: successivamente alla piegatura avviene la raccolta dei sedicesimi o/e ottavi e/o

quartini in modo sequenziale.(RACCOGLITRICE MANUALE)

La cucitura (a mano o meccanica) consiste nel passaggio, alla piega del fascicolo, di un filo

che trattiene i fogli. La cucitura viene consolidata con un adesivo, spesso di tipo vinilico.

Successivamente la coperta a cartella è incollata alle carte di guardia

La brossura è un tipo di rilegatura o brochure che superino i 2-3 millimetri di spessore totale.

Tale legatura si ottiene incollando sul dorso delle segnature (ottavi o dodicesimi, sedicesimi,

ventiquattresimi, trentaduesimi a seconda di quante pagine contengono) una copertina di

cartoncino e poi rifilate sui tre lati. La legatura in brossura può essere di due tipi: fresata

(prima dell'incollatura le segnature vengono raccolte e tagliate con una fresa dal lato della

piega; permette una maggiore penetrazione della colla) o a filo refe (le segnature vengono

cucite al centro con un filo di cotone, lino, canapa o sintetico e poi incollate). Il primo tipo è di

fattura più rapida ed economica, il secondo resiste di più all'usura. Esiste inoltre, specie per le

rilegature di pregio, il classico libro in brossura cucita, per cui si usava spesso il filo di seta,

preferito per la resistenza e la delicatezza nei confronti della carta. La rilegatura avviene su

copertina in cartonato, che può avere dorso quadro o tondo, oltre a una fettuccia in tela a cui

talvolta è applicato un nastro che funge da segnalibro.

Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti

Attrezzature/Macchine:

o Voltapile

o Transpallets

o Macchina raccoglitrici

o Macchina tagliatrici

o Piegatrici

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73

o Macchine cucitrici

o Macchine cellofanatrici

Sostanze Pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a:

o Colla

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe

o Rumore Possibile Significativo Notevole

o Ferite e tagli alle mani Possibile Grave Notevole

o Presa e trascinamento (utilizzo di organi

meccanici in movimento) Possibile Grave Notevole

o Aerosol (esposizione alla polvere

derivante dal taglio della carta) Probabile Significativo Notevole

o Ustioni (contatto con le cellophanatrici) Probabile Significativo Notevole

o Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve Accettabile

o Elettrocuzione Non probabile Grave Accettabile

o Microclima Possibile Lieve Basso

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Predisporre orari e turni di lavoro secondo quanto stabilito dalla contrattualistica

nazionale

Attuare le misure tecnico organizzative necessarie per evitare la ripetitività e la

monotonia delle attività, stabilendo pause, turnazioni con altre mansioni che

consentano un cambio della posizione eretta/seduta, ecc.

Attuare la formazione e l’informazione degli addetti circa gli atteggiamenti e/o abitudini

di lavoro da assumere durante l’attività lavorativa

Mantenere le macchine in buono stato di manutenzione, provvedendo alla perfetta

lubrificazione nei punti di attrito

Allontanare dall’ambiente di lavoro le pompe al servizio delle macchine

Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente

attuabili al fine di ridurre al minimo gli eventuali rischi derivanti dall’esposizione al

rumore (Art. 192 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Ridurre la concentrazione delle macchine rumorose (Art. 192 del D.Lgs. n.81/08 come

modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Predisporre delle barriere fono-isolanti tra macchine ed effettuare la insonorizzatori di

parti di macchine, in particolare dei carter

Separare le lavorazioni rumorose (Art. 192 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal

D.Lgs. n.106/09)

Ridurre il tempo di esposizione al rumore mediante turnazione del personale addetto

(Art. 192 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Per ridurre l’esposizione ad aerodispersi, effettuare l’aspirazione localizzata il più vicino

possibile al punto di produzione delle polveri, adeguata al tipo di inquinante da

catturare, con espulsione dell’aria all’esterno oltre il colmo del tetto, in posizione tale da

impedirne il rientro (Allegato IV del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs.

n.106/09)

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74

Predisporre idonei sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento

dell’ambiente di lavoro a garanzia del benessere microclimatico (Allegato IV del D.Lgs.

n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Garantire il ricambio dell’aria dell’ambiente di lavoro (Allegato IV del D.Lgs. n.81/08

come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Prevedere idonei sistemi di illuminazione artificiale e naturale (Allegato IV punto 1.10

del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Effettuare la sorveglianza sanitaria periodica (Art. 41 del D.Lgs. n.81/08 come

modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Attuare le norme igieniche generali relative alla pulizia del luogo di lavoro (Allegato IV

del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Effettuare la manutenzione periodica delle macchine/attrezzature e verificare l’efficienza

dei relativi dispositivi di sicurezza, nonché la tenuta del manuale d’uso e di

manutenzione;

Attuare la formazione e l’informazione degli addetti circa l’utilizzo in sicurezza delle

macchine/attrezzature

Verificare periodicamente l’integrità dei cavi delle apparecchiature elettriche utilizzate

Verificare che le macchine siano dotate di dispositivo di sicurezza che impedisca

l'avviamento intempestivo in caso ritorni l'alimentazione elettrica dopo che questa era

venuta a mancare (Allegato V parte I punto 2 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal

D.Lgs. n.106/09)

Verificare la presenza di dispositivi di sicurezza della macchina di stampa, quali i

pulsanti per l’arresto di emergenza con blocco nella posizione di fine corsa con pulsante

premuto, presenti anche sul quadro di comando e sul controllo laterale alla macchina

Effettuare le operazioni di pulizia e/o manutenzione degli organi in movimento, a

macchina ferma, altrimenti tutte le parti in movimento pericolose devono essere rese

inaccessibili mediante schermi fissi trasparenti (Allegato V parte I punto 11 del D.Lgs.

n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Fascicolatrici e cucitrici: applicare dispositivi salvadita o carter di protezione avendo

cura di impedire l’accesso alla zona di lavoro pericolosa; proteggere in modo completo,

mediante schermo o barriera conformata in modo da consentire il solo passaggio dei

fascicoli da rilegare

Cucitrice a punto metallico: proteggere in modo completo, mediante schermo o barriera

conformata in modo da consentire il solo passaggio dei fascicoli da rilegare; applicare

una carterizzazione conformata in modo da proteggere completamente la zona di lavoro

interessata dal moto delle cinghie di trasmissione

Cucitrice a filo: applicare solida copertura conformata in modo tale da impedire il

contatto delle mani o altre parti del corpo dell’operatore con gli organi meccanici in

movimento o, in alternativa, dotare la macchina di dispositivo a doppio comando

obbligato tale da imporre la permanenza delle mani dell’operatore al di fuori della zona

di operazione del mettifogli durante tutta la durata del ciclo; proteggere mediante

idonei carter sagomati in modo da rendere inaccessibili tutti i punti pericolosi

Tagliacarte: estendere la protezione contro il pericolo costituito dalla presenza delle

mani dell’operatore nella zona di lavoro del pressino; asservimento del comando per la

discesa del pressino ai circuiti comandati dalle fotocellule poste a protezione della sola

zona di lavoro della lama; limitazione della velocità della corsa di discesa ottenuta

mediante parzializzazione del flusso oleodinamica o regolazione della corsa massima del

pedale di comando mediante blocco di fine corsa

Per evitare il contatto cutaneo con le sostanze nocive/irritanti, usare tutti gli

accorgimenti necessari per evitare il contatto con la pelle, con gli occhi ed altre parti del

corpo, indossando guanti ed occhiali (Art. 75 del D.Lgs. n.81/08)

Utilizzare i dispositivi di protezione individuale (Art. 75-78 del D.Lgs. n.81/08)

Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del

D.Lgs. n.81/08)

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75

DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è

riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI

EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE NOTE

Inalazione di sostanze

irritanti

Mascherina

Mascherina per la

protezione di polveri a

media tossicità, fibre e

aerosol a base acquosa

di materiale particellare

>= 0,02 micron.

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 78

D.Lgs. n.81/08

Allegato VIII D.Lgs.

n.81/08 punti 3,4 n.4

come modificato dal

D.Lgs. n.106/09

UNI EN 149(2003)

Apparecchi di protezione

delle vie respiratorie.

Semimaschera filtrante

contro particelle.

Requisiti, prove,

marcatura

Ferite e contusioni

alle mani

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi

di lavoro caratterizzati

dalla presenza di

materiali e/o attrezzi

che possono causare

fenomeni di abrasione

/taglio/perforazione

delle mani

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 78

D.Lgs. n.81/08

Allegato VIII D.Lgs.

n.81/08 punti 3,4 n.5

come modificato dal

D.Lgs. n.106/09

UNI EN 388(2004)

Guanti di protezione

contro rischi meccanici

Lavorazioni rumorose

Cuffia antirumore

I modelli attualmente

in commercio

consentono di regolare

la pressione delle

coppe auricolari,

mentre i cuscinetti

sporchi ed usurati si

possono facilmente

sostituire.

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 78

D.Lgs. n.81/08

Allegato VIII D.Lgs.

n.81/08 punti 3, 4 n.3

come modificato dal

D.Lgs. n.106/09

UNI EN 352-1(2004)

Protettori dell'udito.

Requisiti generali. Parte

1: cuffie

Schiacciamento dei

piedi

Scarpe

antinfortunistiche

Calzatura con puntale

in lamina antiforo e

antischiacciamento a

sfilamento rapido, con

suola antiscivolo ed

antistatica.

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 78

D.Lgs. n.81/08

Allegato VIII D.Lgs.

n.81/08 punti 3, 4 n.6

come modificato dal

D.Lgs. n.106/09

UNI EN ISO

20345(2008)

Dispositivi di protezione

individuale - Calzature

di sicurezza

Esposizione a polveri Tuta protettiva

In modo da evitare che

la polvere venga a

contatto con la pelle

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 78

D.Lgs. n.81/08

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RISCHI

EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE NOTE

Allegato VIII D.Lgs.

n.81/08 punti 3, 4 n.7

come modificato dal

D.Lgs. n.106/09

UNI EN 340 (2004)

Indumenti di protezione.

Requisiti generali

FASE DI LAVORO: FOTOCOMPOSIZIONE

Comprende l'insieme dei complessi tecnologici utilizzati per il

trasferimento di inchiostro da una matrice ad un supporto e consiste

in due fasi principali: la composizione e la stampa.

La composizione consiste nell'unione dei caratteri e nella loro

impaginazione; può essere eseguita a mano, meccanicamente o per

fotocomposizione.

Nella composizione a mano singoli caratteri ottenuti in fonderie

vengono posizionati manualmente sul compositorio per formare le

righe.

La composizione meccanica (linotype, monotype) viene effettuata con

l'utilizzo di una macchina nella quale avviene la fusione della lega in

una matrice composta automaticamente dalla macchina stessa in

base ai caratteri digitati dall'operatore su una tastiera.

La fotocomposizione è il sistema attualmente più diffuso e può

avvenire in due modi: con sistema ottico-meccanico, nel quale il testo

viene trasformato in un nastro perforato contenente le informazioni

sul carattere, a sua volta utilizzato da una macchina che seleziona ed

espone le matrici, le illumina con una sorgente puntiforme allo xenon

e le impressiona su un materiale sensibile; nel sistema a generazione

elettronico i caratteri sono contenuti nella memoria di un elaboratore

da dove vengono inviati alla unità di fotocomposizione che provvede

ad impressionare il supporto fotosensibile.

La successiva fase consiste nella preparazione delle matrici di stampa

che viene effettuata in maniera diversa a seconda del tipo di

composizione utilizzato. Con la duplicazione meccanica a mano si

ottiene una impronta su cartone o materiale plastico sul quale viene

fatto colare piombo fuso (stereotipia in piombo) o gomma fusa

(stereotipia in gomma); si ottiene così una matrice in rilievo. La

riproduzione fotografica prodotta con la fotocomposizione viene

trasferita mediante fotoincisione a raggi UV su una lastra di zinco e

alluminio trattata con acido nitrico; in questo caso la matrice

risultante non è in rilievo (lastra tipografica).

Per la stampa vera e propria si utilizzano o le matrici in rilievo o le

lastre litografiche che vengono inchiostrate. Nel caso della litografia

l'inchiostro si deposita solo sulle parti della lastra rese lipofile dal

trattamento con UV. Il trasferimento dell'inchiostro su carta avviene

per pressione diretta della matrice sulla carta (tipografia) oppure con

le interposizioni di un rullo di caucciù (offset).

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77

Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti

Attrezzature/Macchine:

o Matrici di stampa

Valutazione e classificazione dei rischi

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe

o Ergonomia (rischio posturale) Probabile Modesto Notevole

o Inalazione di sostanze irritanti Probabile Modesto Notevole

o Elettrocuzione Non probabile Grave Accettabile

o Ferite e tagli alle mani Probabile Lieve Accettabile

o Affaticamento visivo ed abbagliamento

(tavoli luminosi) Probabile Lieve Accettabile

o Stress psicofisico Possibile Lieve Basso

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a

salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Utilizzare schermi protettivi per evitare l’affaticamento visivo

Adottare una postura comoda ed ergonomica

Non assumere posizioni scomode per lunghi periodi, ma nel caso fosse necessario,

interrompere spesso il lavoro per poter rilassare la muscolatura

Durante lo svolgimento del lavoro, praticare semplici esercizi di rilassamento,

stiramento e rinforzo della muscolatura

Predisporre idonei sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento

dell’ambiente di lavoro a garanzia del benessere microclimatico

Garantire il ricambio dell’aria dell’ambiente di lavoro

Prevedere idonei sistemi di illuminazione artificiale e naturale

Regolare l’intensità luminosa del piano di lavoro e dell’ambiente (<500 lux) per evitare

sforzi visivi dovuti all’annullamento del contrasto con la luce proveniente dal tavolo

Ubicare in maniera corretta i tavoli luminosi onde evitare riflessi

Utilizzare tavoli di altezza regolabile e/o adatta alla posizione dell’operatore (seduto o in

piedi), che presentino uno spazio sottostante al piano per gli arti inferiori e una barra

poggiapiedi che consenta un alternativo spostamento del carico di tali arti

Evitare che l’operatore indossi scarpe con tacchi alti, al fine di non accentuare la lordosi

lombare

Verificare le corrette condizioni igienico-sanitarie dell’ambiente di lavoro

Effettuare la sorveglianza sanitaria periodica

Effettuare la formazione e l’informazione dei lavoratori sui rischi dell’apparato visivo

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78

Verificare periodicamente l’integrità dei cavi delle apparecchiature elettriche utilizzate

Collegare la carcassa del tavolo luminoso all’impianto di terra, se priva di doppio

isolamento

Applicare schermi in materiale isolante per garantire una protezione non inferiore a IP

20;

Sostituire le colle tradizionali con biadesivi

Utilizzare una soluzione diluita di carbonato di calcio per la pulizia dei tavoli

Utilizzare guanti per evitare ferite da taglio

Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante. ( Art. 77 del

D.lgs. n.81/08 ).

DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è

riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI

EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE NOTE

Inalazione di sostanze

irritanti

Mascherina

Mascherina per la

protezione di polveri a

media tossicità, fibre e

aerosol

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 79

D.lgs. n.81/08

Allegato VIII

D.lgs. n.81/08

punti 3,4 n.4 come

modificato dal

D.Lgs. n.106/09

FASE DI LAVORO: IMBALLAGGIO PLASTICA STAMPATA

Attività che prevede l'imballaggio dei prodotti finiti in apposite casse di legno prodotte da terzi

ed avviato alla spedizione.

Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti

Attrezzature/Macchine:

o Attrezzi manuali di uso comune

o Carrello Elevatore

Valutazione e classificazione dei rischi

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe

o Cesoiamento, stritolamento Possibile Significativo Notevole

o Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole

o Inalazione di polveri e fibre Possibile Significativo Notevole

o Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole

o Microclima Possibile Significativo Notevole

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79

o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Significativo Notevole

o Scivolamenti, cadute a livello Possibile Significativo Notevole

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a

salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Effettuare informazione, formazione e addestramento agli addetti ai lavori

Effettuare la formazione per le persone incaricate di svolgere compiti di manutenzione

degli impianti

Utilizzare macchine con marchio CE

Predisporre programmi di verifica e manutenzione periodica degli impianti

Modifica dell'organizzazione del lavoro e adozione di appropriati mezzi tecnici per ridurre

il rischio

Adottare procedure di lavoro scritte

Effettuare le modifica dell'organizzazione del lavoro

Disporre programmi di controllo e verifica ordinaria dello stato di manutenzione della gru

a bandiera e dell'organo di presa

Predisporre efficaci interventi sugli utensili quali ad es. impugnature di materiale elastico-

antivibrante, per ridurre i rischi legati alle vibrazioni

DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è

riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI

EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE NOTE

Per proteggere il

lavoratore

Tuta di

protezione

Da utilizzare nei

luoghi di lavoro

caratterizzati dalla

presenza di materiali

e/o attrezzi che

possono causare

fenomeni di

abrasione/taglio/perf

orazione

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 79 D.lgs.

n.81/08

Allegato VIII D.lgs.

n.81/08 punti 3, 4 n.7

come modificato dal

D.Lgs. n.106/09

UNI EN 340/04

Indumenti di protezione.

Requisiti generali

Lesioni per contatto

con organi mobili

durante le lavorazioni

e gli interventi di

manutenzione

Guanti

Da utilizzare nei

luoghi di lavoro

caratterizzati dalla

presenza di materiali

e/o attrezzi che

possono causare

fenomeni di

abrasione/taglio/perf

orazione delle mani

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 79 D.lgs.

n.81/08

Allegato VIII D.lgs.

n.81/08 punti 3,4 n.5

come modificato dal

D.Lgs. n.106/09

UNI EN 388(2004)

Guanti di protezione

contro rischi meccanici

Scivolamenti e cadute

a livello

Calzature

antiscivolo

Calzature con suola

antiscivolo e per

salvaguardare la

caviglia da distorsioni

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 79 D.lgs.

n.81/08

Allegato VIII D.lgs.

n.81/08 punti 3,4 n.6

Page 80: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs. 9 … DVR.pdf · 6 Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza

80

come modificato dal

D.Lgs. n.106/09

EN344/345(1992)

Requisiti e metodi di

prova per calzature di

sicurezza, protettive e

occupazionali per uso

professionale

FASE DI LAVORO: LAVORI AL VIDEOTERMINALE

Attività lavorativa che prevede l’utilizzo sistematico ed abituale di

attrezzature munite di videoterminale, ossia di uno schermo

alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di

visualizzazione utilizzato. Il videoterminale, mediante tastiera, mouse

ed altro, è collegato ad un computer o elaboratore elettronico,

indispensabile per l’acquisizione, la conservazione, l’elaborazione e

l’emissione programmata dei dati. La nuova normativa comunitaria

ridefinisce la figura del “videoterminalista” come colui che utilizza tali

attrezzature in modo sistematico per venti ore settimanali, dedotte le

interruzioni previste, a prescindere dall’uso continuativo per il periodo

di quattro ore considerato in precedenza dalla vecchia legislazione.

Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti

Attrezzature/Macchine:

Personal computer (Monitor, tastiera, mouse ecc.)

Stampante

Telefono

Sostanze Pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori utilizzano la seguente sostanza

pericolosa:

Toner (per stampante)

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe

o Stress psicofisico ( dovuto alla routine) Possibile Modesto Accettabile

o Affaticamento visivo Possibile Modesto Accettabile

o Disturbi muscolo-scheletrici per posture

scorrette Possibile Modesto Accettabile

o Scivolamenti e cadute a livello Possibile Modesto Accettabile

o Elettrocuzione Non probabile Grave Accettabile

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

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Attuare la formazione e l’informazione dei lavoratori sulle corrette modalità di

esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del

D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Adottare una posizione di lavoro comoda ed ergonomica

Organizzare in modo appropriato la postazione di lavoro

Non assumere posizioni scomode per lunghi periodi, ma nel caso fosse necessario,

interrompere spesso il lavoro per poter rilassare la muscolatura

Durante lo svolgimento del lavoro, praticare semplici esercizi di rilassamento,

stiramento e rinforzo della muscolatura

Interrompere l’attività mediante pause di quindici minuti ogni centoventi minuti di

applicazione continuata al videoterminale, onde prevenire l’affaticamento visivo, oppure

cambiare tipo di attività

Predisporre un’area di massimo comfort dove poter assume posizioni adeguate, fare

esercizi fisici e rilassarsi

Utilizzare attrezzature elettriche rispondenti a tutti i requisiti di sicurezza contenuti nelle

norme CEI e di buona tecnica (Art. 80 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs.

n.106/09)

Verificare che le macchine e le attrezzature utilizzate siano in possesso di marchi IMQ o

certificazioni equivalenti o marcatura CE (Art. 70 del D.Lgs. n.81/08 come modificato

dal D.Lgs. n.106/09)

Verificare periodicamente l’integrità dei cavi delle apparecchiature elettriche utilizzate

art. (80 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Evitare il contatto diretto ed indiretto con parti sottoposte a tensione elettrica (Art. 82

del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Porre particolare attenzione al cablaggio dei cavi di energia e al posizionamento delle

prese multiple di energia a pavimento, onde evitare alle persone di inciamparvi e a

problemi di contatto durante le operazioni di pulizia dei pavimenti

Verificare periodicamente l’integrità dei cavi delle apparecchiature elettriche utilizzate

Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria periodica, con cadenza almeno biennale,

per i lavoratori classificati idonei con prescrizioni e per quelli che abbiano compiuto il

cinquantesimo anno di età, con cadenza quinquennale negli altri casi (Art. 176 del

D.Lgs. n.81/08 )

Sottoporre il lavoratore a controllo oftalmologico, a sua richiesta, ogni volta che sospetti

un’alterazione della funzione visiva

Effettuare la formazione e l’informazione relativa all’uso corretto dei videoterminali.

Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente

attuabili al fine di ridurre al minimo gli eventuali rischi derivanti dall’esposizione al

rumore (Art. 192 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Utilizzare schermi protettivi durante l’uso dei videoterminali per evitare l’affaticamento

visivo

DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è

riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI

EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE NOTE

Inalazione di polvere

in caso sostituzione

del toner

Mascherina

Mascherina per la

protezione di polveri

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 78

D.Lgs. n.81/08

Allegato VIII D.Lgs.

n.81/08 punti3,4 n.4

come modificato dal

D.Lgs. n.106/09

Si consiglia l’utilizzo di lenti oftalmiche durante l’uso prolungato di videoterminali

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Requisiti e prescrizioni minime dell’ Allegato XXXIV D. Lgs. 81/08 come modificato

dal D. Lgs. 106/09.

Per il pc Requisiti minimi di sicurezza

a) Osservazione generale.

L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.

b) Schermo.

La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma

chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi.

L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre

forme di instabilità.

La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono

essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili

alle condizioni ambientali.

Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle

esigenze dell'utilizzatore.

È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.

Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi

all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività.

Lo schermo deve essere posizionato di fronte all’operatore in maniera che, anche agendo su

eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò più in

basso dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore e ad una distanza degli occhi pari a

circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta

c) Tastiera e dispositivi di puntamento.

La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo

di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione

confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani.

Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla

tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche

dell’operatore.

La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.

La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolarne l'uso. I simboli dei

tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di

lavoro.

Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve

essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di

uno spazio adeguato per il suo uso.

d) Piano di lavoro.

Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di

dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei

documenti e del materiale accessorio. L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve

essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere

l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli se

presenti.

La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva

dallo schermo.

Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo

tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.

e) Sedile di lavoro.

Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti,

nonché una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente

dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche

dell’utilizzatore.

Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell’utente.

Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore e deve

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avere altezza e inclinazione regolabile. Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore dovrà poter

fissare lo schienale nella posizione selezionata.

Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello

di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell’utente e pulibili.

Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e

deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore.

Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una

postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente

durante il suo uso.

f) Computer portatili

L’impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un

mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il

corretto posizionamento dello schermo.

2. Ambiente

a) Spazio

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente

per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi.

b) Illuminazione

L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento

sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto

delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.

Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell’operatore devono

essere evitati disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce

naturale e artificiale.

Si dovrà tener conto dell’esistenza di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e

attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o

indiretto e/o riflessi sullo schermo.

Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per

attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

c) Rumore

Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve perturbare

l'attenzione e la comunicazione verbale.

d) Radiazioni

Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono

essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute

dei lavoratori

e) Parametri microclimatici

Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori.

Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che

possa essere fonte di discomfort per i lavoratori.

3. Interfaccia elaboratore/uomo

All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo venga

modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità

videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:

a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;

b) il software deve essere di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza

dell'utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essere

utilizzato all'insaputa dei lavoratori;

c) il software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni

comprensibili sul corretto svolgimento dell’attività;

d) i sistemi devono fornire l’informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;

e) i principi dell’ergonomia devono essere applicati in particolare all’elaborazione

dell’informazione da parte dell’uomo

AApppprrooffoonnddiimmeennttoo llaavvoorroo aall vviiddeeootteerrmmiinnaallee..

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UTILIZZO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Trattasi delle attività lavorative comportanti l’uso di attrezzature munite di videoterminali (VDT), ai sensi dell’ art. 172 del D.Lgs. 81/08, Come precisato dall’ art. 173 del D.Lgs. 81/08, si intende per : VIDEOTERMINALE: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; POSTO DI LAVORO: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante; LAVORATORE: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all' art. 175 dello stesso D.Lgs. 81/08.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

Ai sensi dell’ art. 174 del D.Lgs. 81/08, sono state analizzati attentamente i posti di lavoro degli addetti all’utilizzo dei VDT e, verificando attentamente l’attività lavorativa degli stessi, sono stati riscontrati e valutati, con il metodo indicato nella relazione introduttiva, i rischi riportati nella seguente tabella:

Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio

Affaticamento visivo Probabile Modesta MEDIO 3

Postura non corretta con conseguenti disturbi muscolo-scheletrici

Probabile Modesta MEDIO 3

Stress psicofisico Possibile Modesta BASSO 2

Esposizione a radiazioni non ionizzanti Probabile Lieve BASSO 2

Elettrocuzione Improbabile Grave BASSO 2

La tecnica di produzione delle immagini sullo schermo è tale per cui dall' apparecchio vengono generate, oltre alla luce visibile, radiazioni elettromagnetiche di varia lunghezza d'onda di debole intensità e difficilmente apprezzabili con gli strumenti di misura, come è ormai dimostrato da una serie numerosa di rilevazioni su apparecchi diversi per marca, modello e stato di manutenzione. Il lavoro del videoterminalista può comportare un pericolo per la salute in relazione alla durata dell'esposizione, alle caratteristiche del lavoro svolto, alle caratteristiche dell’ hardware e del software, alle caratteristiche del posto di lavoro e dell'ambiente. Effetti sulla salute legati al lavoro con una unità video sono dimostrabili per quanto concerne i disturbi oculo-visivi, i disturbi muscolo-scheletrici e, in minore misura, le reazioni da stress. I disturbi all’apparato visivo sono dovuti essenzialmente ad un’elevata sollecitazione e all’affaticamento degli occhi. L’apparato oculare è sollecitato per i seguenti motivi:

sforzo accomodativo e adattativo (distanze e livelli di luminosità sempre differenti); posizionamento non corretto dello schermo rispetto alle finestre e ad altre sorgenti luminose; ciò causa abbagliamenti, riflessi fastidiosi e un maggiore contrasto chiaro-scuro; sfarfallio dei caratteri e dello sfondo, soprattutto con gli schermi di vecchia generazione; cattiva visualizzazione di singoli caratteri, frasi o di intere porzioni di testo; desktop disordinato e sfruttato in maniera insoddisfacente

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I dolori al collo e alle articolazioni sono imputabili a:

posizione sedentaria protratta o postura scorretta; spazio insufficiente per la tastiera e il mouse; mancanza di ausili di lavoro ergonomici (ad es. poggiapiedi, poggiapolsi per tastiera e mouse); altezza della sedia non perfettamente idonea o del tutto inidonea alle caratteristiche fisiche dell’utente; schermo collocato in posizione rialzata; uso di occhiali non idonei o ridotta capacità visiva (l’uso di occhiali progressivi non adatti può, infatti, costringere il lavoratore ad assumere una posizione incongrua con la testa.

PRNCIPALI MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI

Le caratteristiche delle apparecchiature e in particolare dei videoterminali, dei sedili, dei sistemi di illuminazione sono studiati da tempo e ciò ha permesso di definire standard, norme e indicazioni preventive. In questo senso si è indirizzato anche il D.Lgs 81/08, nel quale si precisa che ambienti, posti di lavoro e videoterminali siano sottoposti a verifiche e che siano effettuati controlli periodici di alcune variabili come quelle posturali, quelle microclimatiche, illuminotecniche ed ambientali generali. A tale proposito, l’ allegato XXXIV dello stesso D.Lgs. 81/08, fornisce i requisiti minimi delle attrezzature di lavoro, che sono stati rispettati, come precisato nel seguito. È inoltre stato previsto un adeguato piano di sorveglianza sanitaria con programmazione di un'accurata visita preventiva eventualmente integrata da una valutazione oftalmologica estesa a tutte le funzioni sollecitate in questo tipo di attività. Di grande importanza sono le indicazioni correttive degli eventuali difetti visivi formulate dallo specialista in oftalmologia. I lavoratori addetti ai videoterminali saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica, per valutare l'eventuale comparsa di alterazioni oculo-visive o generali riferibili al lavoro con videoterminali, come meglio dettagliato nella sezione specifica. Di fondamentale importanza, infine, la prevista informazione e formazione dei lavoratori addetti, come precisato nel seguito, nonché il previsto controllo periodico degli operatori, al fine di individuare difetti di postura o modalità operative e comportamentali difformi dai contenuti del presente documento.

REQUISITI AMBIENTE DI LAVORO

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SPAZIO Come indicato al punto 2, lettera a) dell’Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi. Tutte le postazioni di lavoro soddisfano tali requisiti, così come indicati nella fig. 1.

APPOGGIO

EVENTUALE

POGGIAPIEDI

5 RAZZE CON RUOTE

90 ° 110 °

90 °

LIBERO

50 - 70 cm

SPAZIO SUFFICIENTE

PUNTO DI

min

.28 c

m)

Schermo regolabile

Tastiera separata

Figura 1 – POSTO DI LAVORO

ILLUMINAZIONE Risultano rispettati i requisiti di illuminazione riportati al punto 2, lettera b), dell’ Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, in quanto:

L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) garantisce un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore. Sono stati evitati riflessi sullo schermo ed eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell’operatore, disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale (in particolare tutte le postazioni sono state posizionate in modo da avere la luce naturale di fianco, come indicato nelle figure 2 e 3) Si è tenuto conto della posizione di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo. Ove necessario, le finestre sono munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

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Figura 2 –CORRETTA ILLUMINAZIONE DEL POSTO DI LAVORO

Lo sguardo principale dell’operatore deve essere parallelo alla finestra La postazione di lavoro deve trovarsi possibilmente in una zona lontana dalle finestre oppure sul lato del posto di lavoro lontano dalle finestre.

NO

NO

SI SI

Figura 3 – CORRETTA POSIZIONE DEL POSTO DI LAVORO RISPETTO

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ALLA ILLUMINAZIONE NATURALE

DISTANZA VISIVA

Con gli schermi comunemente in uso è consigliabile una distanza visiva compresa tra 50 e 70 cm (vedi figura 1). Per gli schermi molto grandi, è consigliabile una distanza maggiore.

RUMORE

Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro è stato preso in considerazione al momento della sistemazione delle postazioni di lavoro e dell’acquisto delle attrezzature stesse, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale (punto 2, lettera d), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08).

PARAMETRI MICROCLIMATICI

Le condizioni microclimatiche non saranno causa di discomfort per i lavoratori e le attrezzature in dotazione al posto di lavoro, di buona qualità, non producono un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori (punto 2, lettera e), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08).

RADIAZIONI

Tutte le radiazioni, eccezione fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (punto 2, lettera f), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08). Gli schermi piatti non emettono radiazioni pericolose e anche quelli tradizionali attualmente in commercio non destano preoccupazioni. In base alle conoscenze attuali, essi non rappresentano un pericolo per la salute, neppure per le donne in gravidanza. L’impiego di speciali filtri allo scopo di ridurre le radiazioni è stato, quindi, ritenuto inutile.

IRRAGGIAMENTO TERMICO

Sia gli schermi che le unità centrali producono calore che poi deve essere smaltito aerando adeguatamente i locali. L’elevata presenza di schermi in un locale impone quindi una maggiore ventilazione. Occorre tenere presente che anche l’unità centrale produce calore. Poiché il calore prodotto da uno schermo piatto è circa un terzo di quello emesso da uno schermo tradizionale, ai fini del miglioramento delle condizioni di lavoro, si prevede la progressiva sostituzione dei monitor tradizionali con schermi piatti. I lavoratori addetti dovranno provvedere a:

Areare regolarmente i locali di lavoro. In inverno sarà sufficiente tenere le finestre aperte per pochi minuti in modo da cambiare l’aria in tutto il locale. In estate può bastare un piccolo ventilatore per dare ristoro

UMIDITA’ Il calore generato dai VDT può rendere l'aria asciutta, ed alcuni portatori di lenti a contatto provano disagio per tale circostanza.

Si farà in modo, quindi, di ottenere e mantenere un' umidità soddisfacente per garantire il confort generale dei lavoratori ed il fastidio possibile per i portatori di lenti a contatto.

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INTERFACCIA ELABORATORE-UOMO All' atto dell' elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo venga modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, si terrà conto dei seguenti fattori (punto 3), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08).:

il software dovrà essere adeguato alla mansione da svolgere e di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo verrà utilizzato all'insaputa dei lavoratori; il software dovrà essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell’attività; i sistemi devono fornire l’informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori; i principi dell’ergonomia devono essere applicati in particolare all’elaborazione dell’informazione da parte dell’uomo.

ATTREZZATURA DI LAVORO

L'utilizzazione in sè del VDT non sarà fonte di rischio per i lavoratori addetti che disporranno, come precisato nel seguito, di schermi moderni e adatti alle attività lavorative, così come di arredi stabili, facilmente pulibili e soprattutto regolabili, in modo da poter adattare la postazione di lavoro alle proprie caratteristiche fisiche. Agli operatori addetti viene garantito di:

Poter lavorare anche in piedi; Poter utilizzare occhiali adeguati, se necessario; Poter fare delle pause e rilassarsi.

Gli operatori dovranno segnalare eventuali malfunzionamenti o situazioni difformi da quanto specificato nel seguito.

SCHERMO

Come prescritto dall’Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, gli schermi del VDT in dotazione possiedono le seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera b, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08) :

La risoluzione dello schermo è tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi L'immagine sullo schermo risulta stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo risultano facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali Lo schermo è orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore. È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività. Lo schermo deve essere posizionato di fronte all’operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò più in basso dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta

Il lavoratore addetto potrà:

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In caso di problemi con le dimensioni dei font del sistema, modificare le impostazioni del sistema operativo.

TASTIERA E DISPOSITIVI DI PUNTAMENTO

Come prescritto dal D.Lgs. 81/08, la tastiera ed il mouse facenti parte del VDT in dotazione possiedono le seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera c, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08) :

La tastiera è separata dallo schermo, è facilmente regolabile ed è dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani. Lo spazio sul piano di lavoro è tale da consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell’operatore. La tastiera possiede una superficie opaca onde evitare i riflessi. La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti ne agevolano l'uso. I simboli dei tasti presentano sufficiente contrasto e risultano leggibili dalla normale posizione di lavoro. Il mouse in dotazione alla postazione di lavoro viene posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e dispone di uno spazio adeguato per il suo uso.

Il lavoratore addetto potrà:

In caso di problemi o dolori ai polsi, richiedere al datore di lavoro di prevedere l’acquisto di tastiere speciali e/o mouse ergonomici.

POSTAZIONE DI LAVORO

PIANO DI LAVORO

> 58 cm

> 70 cm

15 cm

70

- 8

0 c

m

> 90 cm

Figura 4 – PIANO DI LAVORO

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Come previsto dal D.Lgs. 81/08, il piano di lavoro possiede le seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera d, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08) :

Superficie a basso indice di riflessione, struttura stabile e di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio, come indicato nella figura a lato, che riporta le misure standard L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli se presenti. La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo.

Il supporto per i documenti, ove previsto, deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.

SEDILE DI LAVORO Come previsto dal D.Lgs. 81/08, il sedile di lavoro possiede le seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera e, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08) :

Figura 5 – SEDILE DI LAVORO E REGOLAZIONI

Il sedile di lavoro risulta stabile e permette all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché l’assunzione di una posizione comoda. Il sedile possiede altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore. Lo schienale è adeguato alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore ed è dotato di regolazione dell’altezza e dell’inclinazione. Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore potrà fissare lo schienale nella posizione selezionata. Lo schienale e la seduta possiedono bordi smussati. I materiali, facilmente pulibili, presentano un livello di permeabilità tale da non compromettere il comfort del lavoratore. Il sedile è dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e

può essere spostato agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore. Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi sarà tale da non spostarsi involontariamente durante il suo uso.

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STRESS PSICOFISICO

I lavoratori addetti all’utilizzo di videoterminali a volte accusano disturbi da stress. Ciò deriva, molto spesso , da un incremento del ritmo di lavoro o da pressioni esterne per soddisfare determinate scadenze di lavoro, e non dall’utilizzo in se delle attrezzature munite di videoterminali. Per alcuni lavoratori addetti al VDT si riscontra, al contrario, una riduzione dello stress, in quanto il videoterminale rende il loro lavoro più facile o più interessante. Nel lavoro al videoterminale e' possibile riscontrare una certa difficoltà degli operatori a seguire adeguatamente il continuo aggiornamento dei software. L'attività al videoterminale richiede pertanto che essa sia preceduta da un adeguato periodo di formazione all'uso dei programmi e procedure informatiche. Si raccomanda ai lavoratori, al riguardo:

di seguire le indicazioni e la formazione ricevuti per l'uso dei programmi e delle procedure informatiche; di utilizzare parte del tempo per acquisire le necessarie competenze ed abilità; di rispettare la corretta distribuzione delle pause; di utilizzare software per il quale si e' avuta l'informazione necessaria, ovvero facile da usare;

In caso di anomalie del software e delle attrezzature l'operatore potra riferire al RLS per la soluzione del problema. Infine, si ricorda che la conoscenza del contesto in cui si colloca il risultato del lavoro al videoterminale, e' un elemento utile per l'attenuazione di uno dei possibili fattori di affaticamento mentale.

AFFATICAMENTO VISIVO

Si tratta di un sovraccarico dell’apparato visivo. I sintomi sono bruciore, lacrimazione, secchezza oculare, senso di corpo estraneo, fastidio alla luce, dolore oculare e mal di testa, visione annebbiata o sdoppiata, frequente chiusura delle palpebre e stanchezza alla lettura. Sono disturbi che si manifestano in chi è sottoposto a stress visivo e possono causare vere e proprie malattie. Oltre al corretto posizionamento della postazione ed ai requisiti già descritti per l’ attrezzatura di lavoro, per ridurre al minimo l’affaticamento visivo degli addetti all’utilizzo del VDT, verranno osservate le seguenti misure di prevenzione:

Non avvicinarsi mai troppo al video per migliorare la visibilità dei caratteri (tenere presenti le corrette distanze già indicate); aumentare piuttosto il corpo dei caratteri od ingrandire la pagina sullo schermo. Soprattutto nel caso si adoperino lenti multifocali (progressive), è utile mantenere i testi cartacei alla medesima altezza rispetto al monitor, utilizzando un leggìo portadocumenti posizionato il più vicino possibile al video e sempre di fronte all’operatore.

Per i portatori di occhiali : gli oggetti riflettenti dell’ambiente, ma soprattutto il monitor, originano riflessi sia sulla superficie esterna sia su quella interna degli occhiali. Questi riflessi si sovrappongono sulla retina alle immagini visive e creano degli aloni fastidiosi. È buona norma utilizzare lenti trattate con filtri antiriflesso. Anche talune lenti colorate possono essere utili per ridurre la luce dello sfondo e migliorare il contrasto.

Effettuare le previste pause : Il D.Lgs. 81/08, all’art. 175, comma 3, prevede 15 minuti di pausa ogni 120 minuti di applicazione continuativa al VDT, durante la quale è consigliabile sgranchirsi le braccia e la schiena, senza impegnare gli occhi. Gli effetti più benefici si hanno quando, durante le pause, si rivolge lo sguardo su oggetti lontani, meglio se fuori dalla finestra

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POSTURA NON CORRETTA

Per prevenire l’insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici i lavoratori dovranno:

Assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento e schiena poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo l'altezza della sedia e l'inclinazione dello schienale. A tale scopo sono disponibili le diverse regolazioni (fig. 1) Posizionare lo schermo del video di fronte in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm. (fig. 1); Disporre la tastiera davanti allo schermo (fig. 1 e fig. 4) ed il mouse, od eventuali altri dispositivi di uso frequente, sullo stesso piano della tastiera ed in modo che siano facilmente raggiungibili; Eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando di tenere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle spalle; Evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. Nel caso ciò fosse inevitabile si raccomanda la pratica di frequenti esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti superiori ed inferiori).

UTILIZZO DI COMPUTER PORTATILI

Nel caso di utilizzo prolungato di computer portatili, come previsto dal punto 1, lettera f) dell’ Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, verrà fornita al lavoratore una tastiera ed un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonchè di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo, come indicato nella figura a lato (in alternativa potrà essere impiegato uno schermo separato, conforme a quello già descritto, collegato al notebook).

LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA

Come contemplato dal comma 1 dell’ art. 28 del D.Lgs. 81/08, la valutazione dei rischi ha riguardato anche quelli relativi alle lavoratrici in stato di gravidanza (secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151). La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l’eliminazione o riduzione dell’esposizione a fattori di rischio professionali per le gravide , per l’embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio abortigeni, mutageni e teratogeni, ha comportato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le lavoratrici addette all’ utilizzo dei VDT. La valutazione ha tenuto conto anche dei movimenti, delle posizioni di lavoro, della fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici durante l’utilizzo dei VDT. L’unico problema per le lavoratrici gestanti è legato all’assunzione di variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbero favorire l'insorgenza di disturbi dorso-lombari atti a giustificare la modifica temporanea delle condizioni o dell’ orario di lavoro. Studi specialistici hanno infatti dimostrato che il lavoro al VDT non comporta rischi o problemi particolari sia per la lavoratrice. Sia per il nascituro. Pertanto, a seguito della suddetta valutazione, sono state individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare:

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Alle lavoratrici gestanti saranno concesse maggiori pause di riposo (15 minuti ogni 60 minuti di lavoro al VDT) al fine di consentire cambiamenti posturali atti a prevenire la possibile insorgenza di disturbi dorso-lombari. Verranno modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e, che non comportino una posizione particolarmente affaticante per la lavoratrice. Se richiesto dal medico competente, si predisporrà una modifica temporanea delle condizioni o dell’ orario di lavoro.

Le lavoratrici addette ed il rappresentante per la sicurezza sono stati informati sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure adottate Nota L’art.12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di

utilizzare in forma flessibile il periodo dell’interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all’art.4 della Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell’astensione prima del parto al periodo successivo al parto. Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e all’ente erogatore dell’indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull’attività svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l’obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante l’assenza di rischi per lo stato di gestazione.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Gli addetti all’utilizzo dei VDT saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria, come indicato all’art. 176 del D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento a:

rischi per la vista e per gli occhi; rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.

Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo sarà:

biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilirà il termine per la successiva visita di idoneità. Ai sensi del comma 5 dello stesso art. 176, il lavoratore potrà essere sottoposto a visita di controllo per i rischi sopra indicati a sua semplice richiesta, secondo le modalità previste all’articolo 41, comma 2, lettera c), e cioè qualora “sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”. Qualore l’esito delle visite mediche ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione, ai lavoratori verranno forniti, a spese del Datore di Lavoro, i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta. I lavoratori addetti ai videoterminali dovranno poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica, per valutare l'eventuale comparsa di alterazioni oculo-visive o generali riferibili al lavoro con videoterminali.

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FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Principi pratici e criteri di comportamento: Cos'è la prevenzione - Sicurezza oggettiva e soggettiva D.Lgs. 81/08 Definizione di lavoratore al VDT secondo il D.Lgs. 81/08 - Obblighi a carico del datore di lavoro: valutazione dei rischi, informazione e formazione, consultazione e partecipazione - Sorveglianza sanitaria Problemi connessi con l'utilizzo di VDT: Disturbi oculo-visivi - Disturbi muscolo-scheletrici - Stress Sistemazione del posto di lavoro: Sedile di lavoro: caratteristiche e regolazione - Schermo: caratteristiche e regolazione - Tastiera: caratteristiche e posizionamento - Piano di lavoro: caratteristiche e posizionamento

La formazione fornirà anche le seguenti cognizioni:

ELEMENTI BASILARI SU SCOPI E FUNZIONI DEL SISTEMA INFORMATICO NEL QUALE IL LAVORATORE È INSERITO; STRUTTURAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO E INTERAZIONI TRA LE ATTIVITÀ SVOLTE AL VIDEOTERMINALE E L’ORGANIZZAZIONE NEL SUO COMPLESSO; FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE; FUNZIONAMENTO E CORRETTO UTILIZZO DI TUTTE LE APPARECCHIATURE TECNICHE DI SUPPORTO AL VIDEOTERMINALE; INTERVENTI DA EFFETTUARE IN CASO DI GUASTI E INTERRUZIONE DEL LAVORO.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Se prescritte dal medico competente dovranno essere utilizzate

lenti oftalmiche o altri dispositivi speciali di correzione visiva Le lenti oftalmiche riducono l’affaticamento visivo, bloccando al 100% le radiazioni UV fino a 400 nm e polarizzando la luce in modo da ottenere l’eliminazione della maggior parte delle vibrazioni vettoriali delle onde non parallele all’asse di polarizzazione; l’apporto visivo riceve quindi una luce indiretta senza alterazioni della luminosità mbientale ( riducendo notevolmente l’affaticamento visivo).

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PROCEDURA DI SICUREZZA

PROCEDURA DI SICUREZZA PER GLI ADDETTI ALL’UTILIZZO DI VIDEOTERMINALI

SCOPO DELLA PROCEDURA

La presente procedura di sicurezza, redatta ai sensi dell’ art. 33, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08, deve esse applicata da tutto il personale che opera utilizzando apparecchiature munite di videoterminale, anche per periodi limitati di tempo, ed ha lo scopo di prevenire i rischi connessi all’utilizzo del videoterminale (nel seguito indicato con la sigla VDT).

RESPONSABILITA’

Tutti i lavoratori che operano utilizzando attrezzature munite di Videoterminali sono responsabili della corretta applicazione della presente Procedura Il preposto a ciò addetto effettuerà opera di vigilanza rispetto alla corretta applicazione delle disposizioni impartite con la presente procedura, riferendo eventuali anomalie al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (nel seguito denominato RSPP).

MODALITA’ OPERATIVE

Ogni lavoratore addetto all’utilizzo di attrezzature munite di VDT è tenuto ad effettuare le verifiche indicate qui di seguito presso la propria postazione di lavoro.

ERGONOMIA DEL POSTO DI LAVORO

APPOGGIO

EVENTUALE

POGGIAPIEDI

5 RAZZE CON RUOTE

90 ° 110 °

90 °

LIBERO

50 - 70 cm

SPAZIO SUFFICIENTE

PUNTO DI

min

.28 c

m)

Schermo regolabile

Tastiera separata

Figura 1 – POSTO DI LAVORO

Con riferimento alla figura 1, i lavoratori addetti dovranno:

Sedersi sul sedile e regolarlo ad un’altezza tale che consenta di appoggiare i piedi sul pavimento e di formare un angolo di circa 90° tra le gambe ed il busto

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Se il sedile o il tavolo sono troppo alti è necessario richiedere un poggiapiedi. Lo schienale deve essere posizionato in modo da sostenere per intero la zona lombare Lo schienale deve avere un’inclinazione di 90°, o appena superiore, rispetto al piano del pavimento

DISPOSIZIONE ATTREZZATURA DI LAVORO

> 58 cm

> 70 cm

15 cm

70

- 8

0 c

m

> 90 cm

Figura 2 – TAVOLO DI LAVORO

Con riferimento alle figure 1 e 2, i lavoratori addetti dovranno:

Disporre la tastiera in modo da lasciare tra essa e il bordo anteriore del tavolo uno spazio sufficiente per appoggiare gli avambracci durante la digitazione (almeno 15 cm, vedi fig. 2) Sistemare davanti a sé gli oggetti e le apparecchiature (monitor, documenti, leggio e tastiera) che richiedono maggiore attenzione. L’organizzazione degli oggetti di cui sopra, dovrà essere tale da far rientrare gli stessi in un campo visivo il più ristretto possibile, in modo tale da dover compiere il minor numero possibile di spostamenti del capo durante l’esecuzione di un lavoro Verificare che i documenti sui quali si lavora siano sufficientemente illuminati integrando eventualmente l’illuminazione con lampade da tavolo Porre il monitor a una distanza di circa 50-70 cm. dagli occhi, regolando lo stesso in modo che sia leggermente più in basso dell’altezza degli occhi (vedi figura 1). Usare i comandi per la regolazione della luminosità, del contrasto e della risoluzione del video, per una distinzione ottimale dei caratteri. E’ opportuno, quando possibile, organizzare il proprio lavoro alternando il tempo impegnato al VDT con periodi, anche di pochi minuti, in cui si svolgano compiti che permettano, cambiando posizione, di sgranchirsi le braccia e la schiena e non comportino una visione ravvicinata. Nelle pause di lavoro evitare di rimanere seduti impegnando la vista.

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ILLUMINAZIONE

Verificare che non vi siano riflessi fastidiosi sullo schermo e, in caso contrario, regolare l’orientamento dello schermo rispetto alle finestre e/o alle fonti luminose artificiali. Lo schermo deve essere posto in modo che le finestre siano disposte lateralmente (vedi figura 1) In caso di bisogno è necessario poter regolare l’intensità della luce proveniente dalle finestre agendo opportunamente sulle tende. (Vedi figura 2)

NO

NO

SI SI

Figura 1 – CORRETTA POSIZIONE DEL POSTO DI LAVORO RISPETTO

ALLA ILLUMINAZIONE NATURALE

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Figura 2 –CORRETTA ILLUMINAZIONE DEL POSTO DI LAVORO

COMPUTER PORTATILI

In caso di utilizzo prolungato di computer portatili, come previsto dal punto 1, lettera f) dell’ Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, il lavoratore dovrà utilizzare la tastiera ed il mouse esterno nonchè il supporto speciale in dotazione per il corretto posizionamento dello schermo (in alternativa potrà essere impiegato uno schermo separato, conforme a quello già descritto, collegato al notebook)

IMPIANTO ELETTRICO

E’ assolutamente vietata qualsiasi manomissione dell’impianto elettrico e qualsiasi intervento non autorizzato. Non smontare mai il PC e non aprire il contenitore per effettuare riparazioni o altro. Per eventuali interventi (espansioni, cambio di schede, ecc.) occorrerà rivolgersi al personale a ciò addetto o all’assistenza tecnica.

Non togliere la spina dalla presa tirando il filo. Si potrebbe rompere il cavo o l'involucro della spina rendendo accessibili le parti in tensione. Se la spina non esce, evitare di tirare con forza eccessiva, perché si potrebbe strappare la presa dal muro. Quando una spina si rompe occorre farla sostituire con una nuova marchiata IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità). Non tentare di ripararla con nastro isolante o con l'adesivo. E' un rischio inutile! Informare immediatamente il responsabile.

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Non attaccare più di un apparecchio elettrico a una sola presa. In questo modo si evita che la presa si surriscaldi con pericolo di corto circuito e incendio. Situazioni che vedono installati più adattatori multipli, uno sull'altro, sono espressamente vietate. Se indispensabili, e previa autorizzazione del responsabile della sicurezza, usare sempre adattatori e prolunghe idonei a sopportare la corrente assorbita dagli apparecchi utilizzatori. Su tutte le prese e le ciabatte è riportata l'indicazione della corrente, in Ampere (A), o della potenza massima, in Watt (W). Spine di tipo tedesco (Schuko) possono essere inserite in prese di tipo italiano solo tramite un adattatore che trasferisce il collegamento di terra effettuato mediante le lamine laterali ad uno spinotto centrale. E' assolutamente vietato l'inserimento a forza delle spine Schuko nelle prese di tipo italiano. Infatti, in tale caso dal collegamento verrebbe esclusa la messa a terra.

FASE DI LAVORO: MANUTENZIONE DELLE MACCHINE ED IMPIANTI

Attività che comprende le seguenti operazioni manuali:

o Mantenimento in efficienza dei macchinari e degli impianti

o Adattamento e modifica degli impianti alle esigenze produttive.

Viene svolta da personale specializzato, per le macchine più grosse e

costose (spesso non completamente di proprietà del tipografo), o dal

tipografo stesso, per le più piccole.

Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti

Attrezzature/Macchine:

o Utensili manuali di uso comune

o Utensili elettrici

Sostanze Pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a:

o Lubrificanti

o Solventi (per la pulizia delle macchine)

Valutazione e Classificazione dei Rischi

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Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe

o Ferite e tagli alle mani Possibile Grave Notevole

o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Grave Notevole

o Proiezione di schegge Possibile Grave Notevole

o Rumore Possibile Significativo Notevole

o Vibrazioni Possibile Significativo Notevole

o Aerosol (esposizione a polveri e sostante

irritanti) Probabile Significativo Notevole

o Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve Accettabile

o Elettrocuzione Non probabile Grave Accettabile

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Predisporre orari e turni di lavoro secondo quanto stabilito dalla contrattualistica

nazionale

Attuare le misure tecnico organizzative necessarie per evitare la ripetitività e la

monotonia delle attività, stabilendo pause, turnazioni con altre mansioni che

consentano un cambio della posizione eretta/seduta, ecc.

Attuare la formazione e l’informazione degli addetti circa gli atteggiamenti e/o abitudini

di lavoro da assumere durante l’attività lavorativa

Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente

attuabili al fine di ridurre al minimo gli eventuali rischi derivanti dall’esposizione alle

vibrazioni (Allegato V parte I punto 10 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs.

n.106/09)

Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente

attuabili al fine di ridurre al minimo gli eventuali rischi derivanti dall’esposizione al

rumore (Art.192 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Ridurre la concentrazione delle macchine rumorose (Art.192 del D.Lgs. n.81/08 come

modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Mantenere le macchine in buono stato di manutenzione, provvedendo alla perfetta

lubrificazione nei punti di attrito

Indicare le parti delle macchine soggette a revisioni più frequenti

Ridurre il tempo di esposizione al rumore mediante turnazione del personale addetto

Predisporre idonei sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento

dell’ambiente di lavoro a garanzia del benessere microclimatico (Allegato IV del D.Lgs.

n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Garantire il ricambio dell’aria dell’ambiente di lavoro (Allegato IV del D.Lgs. n.81/08

come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Prevedere idonei sistemi di illuminazione artificiale e naturale (Allegato IV punto 1.10

del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Effettuare la sorveglianza sanitaria periodica (Art.41 del D.Lgs. n.81/08 come

modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Attuare le norme igieniche generali relative alla pulizia del luogo di lavoro (Allegato IV

del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Per evitare il contatto cutaneo con le sostanze nocive/irritanti, usare tutti gli

accorgimenti necessari per evitare il contatto con la pelle, con gli occhi ed altre parti del

corpo, indossando guanti ed occhiali

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102

Utilizzare appositi contenitori per raccogliere gli stracci usati durante le operazioni di

manutenzione

Durante l’utilizzo di sostanze, non consumare cibi e bevande

Effettuare la manutenzione periodica delle macchine/attrezzature e verificare l’efficienza

dei relativi dispositivi di sicurezza, nonché la tenuta del manuale d’uso e di

manutenzione

Attuare la formazione e l’informazione degli addetti circa l’utilizzo in sicurezza delle

macchine/attrezzature

Verificare periodicamente l’integrità dei cavi delle apparecchiature elettriche utilizzate

Verificare che le macchine siano dotate di dispositivo di sicurezza che impedisca

l'avviamento intempestivo in caso ritorni l'alimentazione elettrica dopo che questa era

venuta a mancare (Allegato V parte I punto 2 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal

D.Lgs. n.106/09)

Effettuare le operazioni di pulizia e/o manutenzione degli organi in movimento, a

macchina ferma, altrimenti tutte le parti in movimento pericolose devono essere rese

inaccessibili mediante schermi fissi trasparenti (Allegato V parte I punto 11 del D.Lgs.

n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Utilizzare mezzi meccanici per la movimentazione dei carichi (Art.168 del D.Lgs.

n.81/08)

Utilizzare i dispositivi di protezione individuale (Art. 75 del D.Lgs. n.81/08)

Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del

D.Lgs. n.81/08)

DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è

riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI

EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE NOTE

Ferite e contusioni

alle mani

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi

di lavoro caratterizzati

dalla presenza di

materiali e/o attrezzi

che possono causare

fenomeni di

abrasione/taglio/perfor

azione delle mani

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 78

D.Lgs. n.81/08

Allegato VIII D.Lgs.

n.81/08 punto 3, 4

n.5 come modificato

dal D.Lgs. n.106/09

UNI EN 388(2004)

Guanti di protezione

contro rischi meccanici

Lavorazioni rumorose

Cuffia antirumore

I modelli attualmente

in commercio

consentono di regolare

la pressione delle

coppe auricolari,

mentre i cuscinetti

sporchi ed usurati si

possono facilmente

sostituire.

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 78

D.Lgs. n.81/08

Allegato VIII D.Lgs.

n.81/08 punto 3, 4

n.3 come modificato

dal D.Lgs. n.106/09

EN 352-1 (2004)

Protettori auricolari -

Requisiti di sicurezza e

prove - Parte 1: cuffie

Schiacciamento dei

piedi

Scarpe

antinfortunistiche

Calzatura con puntale

in lamina antiforo e

antischiacciamento a

sfilamento rapido, con

suola antiscivolo ed

antistatica.

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 78

D.Lgs. n.81/08

Allegato VIII D.Lgs.

n.81/08 punti 3, 4 n.6

come modificato dal

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RISCHI

EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE NOTE

D.Lgs. n.106/09

UNI EN ISO 20344

(2008)

Dispositivi di protezione

individuale – Metodi di

prova per calzature.

Esposizione a polveri

Tuta protettiva

In modo da evitare che

la polvere venga a

contatto con la pelle

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 78

D.Lgs. n.81/08

Allegato VIII D.Lgs.

n.81/08 punti 3,4 n.7

come modificato dal

D.Lgs. n.106/09

UNI EN 340 (2004)

Indumenti di protezione.

Requisiti generali

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FASE DI LAVORO: PREPARAZIONE MATRICI DI STAMPA

Attività inerente il trasferimento delle immagini e dei testi da pellicola, a

lastra litografica e può essere suddivisa nelle seguenti sotto-fasi:

o Esposizione fotografica di lastre di alluminio presensibilizzate, a

partire dalla pellicola originale, mediante una lampada alogena che

produce raggi UV

o Sviluppo automatico della lastra

o Pulizia manuale delle lastre

o Gommatura manuale delle lastre

o Correzione delle lastre

Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti

Attrezzature/Macchine:

o Bromografi

o Sviluppatrici automatiche a ciclo chiuso

Sostanze Pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a:

o Ozono (prodotto dalle lampade UV del bromografo)

o Liquidi di sviluppo (delle sviluppatrici automatiche)

o Detergenti (per la pulizia delle lastre)

o Solventi (per la gommatura)

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe

o Radiazioni non ionizzanti Probabile Lieve Accettabile

o Esposizione a radiazioni ultraviolette Probabile Lieve Accettabile

o Rischio chimico (per utilizzo di sostanze

irritanti) Probabile Lieve Accettabile

o Elettrocuzione Non probabile Grave Accettabile

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra

individuati

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette

modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7

lettera a) del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate (Art 71

del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Predisporre idonei sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento

dell’ambiente di lavoro a garanzia del benessere microclimatico (Allegato IV del D.Lgs.

n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Garantire il ricambio dell’aria dell’ambiente di lavoro (Allegato IV del D.Lgs. n.81/08

come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Utilizzare sviluppatrici a ciclo chiuso che non richiedano il contatto dell’operatore con le

sostanze di sviluppo e disporle in ambienti ben aerati

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Assicurare che l’esposizione e sviluppo delle lastre avvenga sotto aspirazione localizzata

Utilizzare sostanze a base acquosa

Utilizzare gomma arabica da sola, senza il solvente di pulizia

Garantire la schermatura visiva della zona interessata dall’emissione di radiazioni

ultraviolette per evitare alterazioni del cristallino dell’occhio (320 nm)

Prevedere idonei sistemi di illuminazione artificiale e naturale (Allegato IV punto 1.10

del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Verificare le corrette condizioni igienico-sanitarie dell’ambiente di lavoro

Effettuare la sorveglianza sanitaria periodica (Art. 41 del D.Lgs. n.81/08 come

modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Effettuare la formazione e l’informazione dei lavoratori sui rischi dell’attività

Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del

D.Lgs. n.81/08)

DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è

riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI

EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE NOTE

Contatto con

sostanze pericolose

Guanti

Guanti di protezione in

PVC con interno felpato e

con superficie esterna

ruvida antiscivolo.

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 78

D.Lgs. n.81/08

Allegato VIII D.Lgs.

n.81/08 punti 3,4 n.5

come modificato dal

D.Lgs. n.106/09

UNI EN 374 – 420

(2004)

Guanti di protezione

contro prodotti chimici e

microrganismi. Requisiti

generali e metodi di

prova

Contatto con

sostanze pericolose

Indumenti di

protezione

Tuta in cotone 100% per

la protezione da polveri e

sporcizia

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 78

D.Lgs. n.81/08

Allegato VIII D.Lgs.

n.81/08 punti 3, 4 n.7

come modificato dal

D.Lgs. n.106/09

UNI EN 340 (2004)

Indumenti di protezione.

Requisiti generali

Scivolamenti e

cadute a livello

Scarpe

antinfortunistiche

Calzatura di sicurezza

leggera e comoda con

fodera traspirante e con

suola antiscivolo ed

antistatica

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 78

D.Lgs. n.81/08

Allegato VIII D.Lgs.

n.81/08 punti 3, 4 n.6

come modificato dal

D.Lgs. n.106/09

UNI EN ISO

20345(2008)

Dispositivi di protezione

individuale - Calzature di

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RISCHI

EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE NOTE

sicurezza

Inalazione di

sostanze pericolose

Mascherina

Mascherina per la

protezione di polveri a

media tossicità

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 78

D.Lgs. n.81/08

Allegato VIII D.Lgs.

n.81/08 punti 3,4 n.4

come modificato dal

D.Lgs. n.106/09

UNI EN 149(2003)

Apparecchi di protezione

delle vie respiratorie.

Semimaschera filtrante

contro particelle.

Requisiti, prove,

marcatura

Esposizione a

radiazioni non

ionizzanti

Occhiali di

protezione

Dotati di protezioni

laterali e filtri colorati

inattinici, con grado di

oscuramento (DIN) e

quindi di protezione,

scelto in funzione

dell’intensità della

radiazione.

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 78

D.Lgs. n.81/08

Allegato VIII D.Lgs.

n.81/08 punti 3,4 n.2

come modificato dal

D.Lgs. n.106/09

UNI EN 175(1999)

Protezione personale.

Equipaggiamenti di

protezione degli occhi e

del viso durante la

saldatura e i processi

connessi

FASE DI LAVORO: SVILUPPO LASTRE

Sviluppo a immersione con una spazzola. Parti interne in acciaio

inossidabile. Movimento rulli comandato da vite senza fine posta

all’interno della macchina per permettere una facile rimozione

dei rulli stessi. Termostatazione sviluppo tramite resistenza e

gruppo frigorifero. Rigenerazione secondo la lunghezza e la

larghezza della lastra. Funzione antiox che permette la

rigenerazione del chimico anche quando la macchina è in stand-by

e spenta.

o Funzione di accensione e spegnimento programmabile giornaliero

(optional).

o Conduttivimetro.

o Risciacquo della lastra con acqua di rete o con ricircolo incorporato

nella base della sviluppatrice, che permette un risparmio d’acqua

del 95%.

o Spazzola nella sezione lavaggio per una più accurata pulizia della

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107

lastra.

o Sezione gommatura con rullo distribuzione gomma ribaltabile.

o Secondo ingresso automatico per rigommatura.

o Asciugatura a due potenze, su entrambi i lati della lastra.

o Pannello comandi per la programmazione e la visualizzazione di

tutte le funzioni:

o - velocità di avanzamento e spazzolatura;

o - temperatura sviluppo;

o - rigenerazione;

o - temperatura dryer;

o - allarme acustico livello minimo serbatoio sviluppo;

o - allarme acustico livello minimo fusti esterni;

o - contalastre.

o Arresto automatico dei rulli e della spazzola all’apertura dei

coperchi (secondo la normativa di sicurezza europea).

o Fusti esterni per rigenerazione e gomma.

Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti

Attrezzature/Macchine:

o Bromografi

o Sviluppatrici

Sostanze Pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a:

o Ozono (prodotto dalle lampade UV del bromografo)

o Liquidi di sviluppo (delle sviluppatrici automatiche)

o Detergenti (per la pulizia delle lastre)

o Solventi (per la gommatura)

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe

o Radiazioni non ionizzanti Probabile Lieve Accettabile

o Esposizione a radiazioni ultraviolette Probabile Lieve Accettabile

o Rischio chimico (per utilizzo di sostanze

irritanti) Probabile Lieve Accettabile

o Elettrocuzione Non probabile Grave Accettabile

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra

individuati

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette

modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7

lettera a) del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate (Art 71

del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Predisporre idonei sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento

dell’ambiente di lavoro a garanzia del benessere microclimatico (Allegato IV del D.Lgs.

n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Page 108: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs. 9 … DVR.pdf · 6 Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza

108

Garantire il ricambio dell’aria dell’ambiente di lavoro (Allegato IV del D.Lgs. n.81/08

come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Utilizzare sviluppatrici a ciclo chiuso che non richiedano il contatto dell’operatore con le

sostanze di sviluppo e disporle in ambienti ben aerati

Assicurare che l’esposizione e sviluppo delle lastre avvenga sotto aspirazione localizzata

Utilizzare sostanze a base acquosa

Utilizzare gomma arabica da sola, senza il solvente di pulizia

Garantire la schermatura visiva della zona interessata dall’emissione di radiazioni

ultraviolette per evitare alterazioni del cristallino dell’occhio (320 nm)

Prevedere idonei sistemi di illuminazione artificiale e naturale (Allegato IV punto 1.10

del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Verificare le corrette condizioni igienico-sanitarie dell’ambiente di lavoro

Effettuare la sorveglianza sanitaria periodica (Art. 41 del D.Lgs. n.81/08 come

modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Effettuare la formazione e l’informazione dei lavoratori sui rischi dell’attività

Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del

D.Lgs. n.81/08)

DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è

riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI

EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE NOTE

Contatto con

sostanze pericolose

Guanti

Guanti di protezione in

PVC con interno felpato e

con superficie esterna

ruvida antiscivolo.

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 78

D.Lgs. n.81/08

Allegato VIII D.Lgs.

n.81/08 punti 3,4 n.5

come modificato dal

D.Lgs. n.106/09

UNI EN 374 – 420

(2004)

Guanti di protezione

contro prodotti chimici e

microrganismi. Requisiti

generali e metodi di

prova

Contatto con

sostanze pericolose

Indumenti di

protezione

Tuta in cotone 100% per

la protezione da polveri e

sporcizia

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 78

D.Lgs. n.81/08

Allegato VIII D.Lgs.

n.81/08 punti 3, 4 n.7

come modificato dal

D.Lgs. n.106/09

UNI EN 340 (2004)

Indumenti di protezione.

Requisiti generali

Page 109: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs. 9 … DVR.pdf · 6 Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza

109

RISCHI

EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE NOTE

Scivolamenti e

cadute a livello

Scarpe

antinfortunistiche

Calzatura di sicurezza

leggera e comoda con

fodera traspirante e con

suola antiscivolo ed

antistatica

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 78

D.Lgs. n.81/08

Allegato VIII D.Lgs.

n.81/08 punti 3, 4 n.6

come modificato dal

D.Lgs. n.106/09

UNI EN ISO

20345(2008)

Dispositivi di protezione

individuale - Calzature di

sicurezza

Inalazione di

sostanze pericolose

Mascherina

Mascherina per la

protezione di polveri a

media tossicità

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 78

D.Lgs. n.81/08

Allegato VIII D.Lgs.

n.81/08 punti 3,4 n.4

come modificato dal

D.Lgs. n.106/09

UNI EN 149(2003)

Apparecchi di protezione

delle vie respiratorie.

Semimaschera filtrante

contro particelle.

Requisiti, prove,

marcatura

Esposizione a

radiazioni non

ionizzanti

Occhiali di

protezione

Dotati di protezioni

laterali e filtri colorati

inattinici, con grado di

oscuramento (DIN) e

quindi di protezione,

scelto in funzione

dell’intensità della

radiazione.

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 78

D.Lgs. n.81/08

Allegato VIII D.Lgs.

n.81/08 punti 3,4 n.2

come modificato dal

D.Lgs. n.106/09

UNI EN 175(1999)

Protezione personale.

Equipaggiamenti di

protezione degli occhi e

del viso durante la

saldatura e i processi

connessi

Page 110: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs. 9 … DVR.pdf · 6 Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza

110

FASE DI LAVORO: STAMPA OFFSET

Esecuzione della stampa su carta, iniziando dalle matrici

precedentemente allestite, mediante lo svolgimento delle seguenti

operazioni:

o Caricamento dell’inchiostro nel calamaio della macchina

o Caricamento delle lastre di alluminio sul rullo portalastra

o Caricamento della carta sulla macchina

o Stampa automatica

o Arresto della macchina

o Scarico della carta stampata

o Pulizia dei rulli portacaucciù per stampa successiva

o Lavaggio della macchina e dei rulli (saltuariamente).

Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti

Attrezzature/Macchine:

o Macchina per stampa offset

o Macchina lavarulli

Sostanze Pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a:

o Inchiostri (a base oleosa)

o Soluzioni umidificatici per matrici

o Correttori delle bozze (paste gelatinose)

o Solventi (per la pulizia delle macchine)

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe

o Rumore Possibile Significativo Notevole

o Ferite e tagli alle mani Possibile Grave Notevole

o Presa e trascinamento (utilizzo di organi

meccanici in movimento) Possibile Grave Notevole

o Aerosol (esposizione a sostanze irritanti) Probabile Significativo Notevole

o Ergonomia (rischio posturale) Probabile Modesto Notevole

o Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve Accettabile

o Elettrocuzione Non probabile Grave Accettabile

o Microclima Possibile Lieve Basso

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Predisporre orari e turni di lavoro secondo quanto stabilito dalla contrattualistica

nazionale

Attuare le misure tecnico organizzative necessarie per evitare la ripetitività e la

monotonia delle attività, stabilendo pause, turnazioni con altre mansioni che

consentano un cambio della posizione eretta/seduta, ecc.

Page 111: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs. 9 … DVR.pdf · 6 Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza

111

Attuare la formazione e l’informazione degli addetti circa gli atteggiamenti e/o abitudini

di lavoro da assumere durante l’attività lavorativa

Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente

attuabili al fine di ridurre al minimo gli eventuali rischi derivanti dall’esposizione al

rumore (Art. 192 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Ridurre la concentrazione delle macchine rumorose (Art. 192 del D.Lgs. n.81/08 come

modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Mantenere le macchine in buono stato di manutenzione, provvedendo alla perfetta

lubrificazione nei punti di attrito

Allontanare dall’ambiente di lavoro le pompe al servizio delle macchine

Predisporre delle barriere fonoisolanti tra macchine ed effettuare la insonorizzazione di

parti di macchine, in particolare dei carter

Separare le lavorazioni rumorose (Art. 192 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal

D.Lgs. n.106/09)

Ridurre il tempo di esposizione al rumore mediante turnazione del personale addetto

(Art. 192 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Per ridurre l’esposizione ad aerodispersi, effettuare l’aspirazione localizzata il più vicino

possibile al punto di produzione degli inquinanti, adeguata al tipo di inquinante da

catturare, con espulsione dell’aria all’esterno oltre il colmo del tetto, in posizione tale da

impedirne il rientro e con bocche aspiranti a livello del terreno dove si accumulano i

vapori di solvente

Assicurare che le macchine rotative siano dotate di coperchio del contenitore

dell’inchiostro, con alimentazione automatica per pompaggio degli inchiostri, a partire

da riserve mantenute chiuse

Porre in contenitori chiusi ermeticamente o in depressione, stracci e carte imbevuti di

solventi usati per la pulizia

Predisporre idonei sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento

dell’ambiente di lavoro a garanzia del benessere microclimatico (Allegato IV del D.Lgs.

n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Garantire il ricambio dell’aria dell’ambiente di lavoro (Allegato IV del D.Lgs. n.81/08

come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Prevedere idonei sistemi di illuminazione artificiale e naturale (Allegato IV punto 1.10

del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Effettuare la sorveglianza sanitaria periodica (Art. 41 del D.Lgs. n.81/08 come

modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Attuare le norme igieniche generali relative alla pulizia del luogo di lavoro (Allegato IV

del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Per evitare il contatto cutaneo con le sostanze nocive/irritanti, usare tutti gli

accorgimenti necessari per evitare il contatto con la pelle, con gli occhi ed altre parti del

corpo, indossando guanti ed occhiali

Durante l’utilizzo di sostanze, non consumare cibi e bevande

Effettuare la manutenzione periodica delle macchine/attrezzature e verificare l’efficienza

dei relativi dispositivi di sicurezza, nonché la tenuta del manuale d’uso e di

manutenzione

Attuare la formazione e l’informazione degli addetti circa l’utilizzo in sicurezza delle

macchine/attrezzature

Verificare periodicamente l’integrità dei cavi delle apparecchiature elettriche utilizzate

(Art. 86 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Verificare che le macchine siano dotate di dispositivo di sicurezza che impedisca

l'avviamento intempestivo in caso ritorni l'alimentazione elettrica dopo che questa era

venuta a mancare

Verificare la presenza dei seguenti dispositivi di sicurezza della macchina di stampa

o Pulsanti per l’arresto di emergenza con blocco nella posizione di fine corsa con

pulsante premuto, presenti anche sul quadro di comando e sul controllo laterale

alla macchina

Page 112: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs. 9 … DVR.pdf · 6 Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza

112

o Piattaforma alzapila con discesa controllata da pulsante ad uomo presente,

oppure, se a discesa automatica, con dispositivo di arresto automatico a gradini

successivi o a sensore

o Cancello di accesso alla zona sottostante la tavola di entrata fogli, con sensore di

arresto automatico in caso di apertura e con pulsante posto nella parte

sottostante alla tavola, il quale comandi il funzionamento passo-passo ed

impedisca l’accidentale chiusura del cancello

o Pedane a protezione dei gruppi di trasferimento, asservite a sensore di posizione

che impedisca il funzionamento a velocità normale della macchina durante

l’apertura della pedana

Effettuare le operazioni di pulizia e/o manutenzione degli organi in movimento, a

velocità di lavoro estremamente ridotta o ad impulsi, altrimenti tutte le parti in

movimento pericolose devono essere rese inaccessibili mediante schermi fissi

trasparenti (Allegato V parte I punto 6 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs.

n.106/09)

Proteggere l’accoppiamento cilindro portalastra/cilindro portacaucciù con riparo chiuso,

asservito a sensore di posizione che impedisca il funzionamento a velocità normale della

macchina alla rimozione del riparo. Sono tuttavia consentiti il funzionamento a velocità

estremamente ridotta o ad impulsi tali da provocare il funzionamento per brevi passi

successivi solo mediante obbligatoria pressione e rilascio di un pulsante

Il riparo dei rulli di bagnatura, il riparo dei rulli delle testate, i ripari posteriore ed

anteriore ai rulli di macinazione, il portello di ispezione della zona di traslazione della

barra portapinze ed il portello di ispezione della salita fogli del controllo antiscartino

devono essere asserviti a sensore di posizione tale che, alla loro rimozione, deve

cambiare di stato, impedendo il funzionamento a velocità normale della macchina

Utilizzare i dispositivi di protezione individuale (Art. 75 del D.Lgs. n.81/08)

Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Lgs. n.81/08)

DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è

riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI

EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE NOTE

Inalazione di

sostanze irritanti

Mascherina

Mascherina per la

protezione di polveri a

media tossicità, fibre e

aerosol

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 78

D.Lgs. n.81/08

Allegato VIII D.Lgs.

n.81/08 punti3,4

n.4 come modificato

dal D.Lgs. n.106/09

Ferite e contusioni

alle mani

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di

lavoro caratterizzati dalla

presenza di materiali e/o

attrezzi che possono

causare fenomeni di

abrasione/taglio/perforaz

ione delle mani

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 78

D.Lgs. n.81/08

Allegato VIII D.Lgs.

n.81/08 punti 3,4

n.5 come modificato

dal D.Lgs. n.106/09

UNI EN 388(2004)

Guanti di protezione

contro rischi meccanici

Lavorazioni

rumorose Cuffia antirumore

I modelli attualmente in

commercio consentono di

regolare la pressione

delle coppe auricolari,

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 78

D.Lgs. n.81/08

Allegato VIII D.Lgs.

Page 113: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs. 9 … DVR.pdf · 6 Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza

113

RISCHI

EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE NOTE

mentre i cuscinetti

sporchi ed usurati si

possono facilmente

sostituire.

n.81/08 punti 3,4

n.3 come modificato

dal D.Lgs. n.106/09

UNI EN 352-1

(2004)

Protettori auricolari -

Requisiti di sicurezza e

prove - Parte 1: cuffie

Schiacciamento dei

piedi

Scarpe

antinfortunistiche

Calzatura con puntale in

lamina antiforo e

antischiacciamento a

sfilamento rapido, con

suola antiscivolo ed

antistatica.

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 78

D.Lgs. n.81/08

Allegato VIII D.Lgs.

n.81/08 punti 3, 4

n.6 come modificato

dal D.Lgs. n.106/09

UNI EN ISO

20345(2008)

Dispositivi di

protezione individuale

- Calzature di

sicurezza

Esposizione a

polveri

Tuta protettiva

In modo da evitare che

la polvere venga a

contatto con la pelle

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 78

D.Lgs. n.81/08

Allegato VIII D.Lgs.

n.81/08 punti 3, 4

n.7 come modificato

dal D.Lgs. n.106/09

UNI EN 340 (2004)

Indumenti di

protezione. Requisiti

generali.

FASE DI LAVORO: STAMPA OFFSET

Esecuzione della stampa su carta, iniziando dalle matrici precedentemente allestite, mediante

lo svolgimento delle seguenti operazioni:

o Caricamento dell’inchiostro nel calamaio della macchina

o Caricamento delle lastre di alluminio sul rullo portalastra

o Caricamento della carta sulla macchina

o Stampa automatica

o Arresto della macchina

o Scarico della carta stampata

o Pulizia dei rulli portacaucciù per stampa successiva

o Lavaggio della macchina e dei rulli (saltuariamente).

Page 114: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs. 9 … DVR.pdf · 6 Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza

114

Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti

Attrezzature/Macchine:

o Macchina per stampa offset

o Macchina lavarulli

Sostanze Pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a:

o Inchiostri (a base oleosa)

o Soluzioni umidificatici per matrici

o Correttori delle bozze (paste gelatinose)

o Solventi (per la pulizia delle macchine)

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe

o Rumore Possibile Significativo Notevole

o Ferite e tagli alle mani Possibile Grave Notevole

o Presa e trascinamento (utilizzo di organi

meccanici in movimento) Possibile Grave Notevole

o Aerosol (esposizione a sostanze irritanti) Probabile Significativo Notevole

o Ergonomia (rischio posturale) Probabile Modesto Notevole

o Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve Accettabile

o Elettrocuzione Non probabile Grave Accettabile

o Stress psicofisico Possibile Lieve Basso

o Microclima Possibile Lieve Basso

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Predisporre orari e turni di lavoro secondo quanto stabilito dalla contrattualistica

nazionale

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115

Attuare le misure tecnico organizzative necessarie per evitare la ripetitività e la

monotonia delle attività, stabilendo pause, turnazioni con altre mansioni che

consentano un cambio della posizione eretta/seduta, ecc.

Attuare la formazione e l’informazione degli addetti circa gli atteggiamenti e/o abitudini

di lavoro da assumere durante l’attività lavorativa

Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente

attuabili al fine di ridurre al minimo gli eventuali rischi derivanti dall’esposizione al

rumore ( art. 192 del D.lgs. n.81/08 )

Ridurre la concentrazione delle macchine rumorose ( art. 192 del D.lgs. n.81/08 )

Mantenere le macchine in buono stato di manutenzione, provvedendo alla perfetta

lubrificazione nei punti di attrito

Allontanare dall’ambiente di lavoro le pompe al servizio delle macchine

Predisporre delle barriere fonoisolanti tra macchine ed effettuare la insonorizzazione di

parti di macchine, in particolare dei carter

Separare le lavorazioni rumorose ( Art. 192 del D.lgs. n.81/08 )

Ridurre il tempo di esposizione al rumore mediante turnazione del personale addetto (

Art. 192 del D.lgs. n.81/08 )

Utilizzare i dispositivi di protezione individuale ( Art. 75 del D.lgs. n.81/08 )

Per ridurre l’esposizione ad aerodispersi, effettuare l’aspirazione localizzata il più vicino

possibile al punto di produzione degli inquinanti, adeguata al tipo di inquinante da

catturare, con espulsione dell’aria all’esterno oltre il colmo del tetto, in posizione tale da

impedirne il rientro e con bocche aspiranti a livello del terreno dove si accumulano i

vapori di solvente

Assicurare che le macchine rotative siano dotate di coperchio del contenitore

dell’inchiostro, con alimentazione automatica per pompaggio degli inchiostri, a partire

da riserve mantenute chiuse

Porre in contenitori chiusi ermeticamente o in depressione, stracci e carte imbevuti di

solventi usati per la pulizia

Predisporre idonei sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento

dell’ambiente di lavoro a garanzia del benessere microclimatico ( allegato IV del D.lgs.

n.81/08 )

Garantire il ricambio dell’aria dell’ambiente di lavoro ( allegato IV del D.lgs. n.81/08 )

Prevedere idonei sistemi di illuminazione artificiale e naturale ( allegato IV punto 1.10

del D.lgs. n.81/08 )

Effettuare la sorveglianza sanitaria periodica ( art. 176 del D.lgs. n.81/08 )

Attuare le norme igieniche generali relative alla pulizia del luogo di lavoro ( Allegato IV

del D.lgs. n.81/08 )

Page 116: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs. 9 … DVR.pdf · 6 Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza

116

Per evitare il contatto cutaneo con le sostanze nocive/irritanti, usare tutti gli

accorgimenti necessari per evitare il contatto con la pelle, con gli occhi ed altre parti del

corpo, indossando guanti ed occhiali

Durante l’utilizzo di sostanze, non consumare cibi e bevande ( art. 224 del D.lgs.

n.81/08 )

Effettuare la manutenzione periodica delle macchine/attrezzature e verificare l’efficienza

dei relativi dispositivi di sicurezza, nonché la tenuta del manuale d’uso e di

manutenzione;

Attuare la formazione e l’informazione degli addetti circa l’utilizzo in sicurezza delle

macchine/attrezzature

Verificare periodicamente l’integrità dei cavi delle apparecchiature elettriche utilizzate (

art. 86 del D.lgs. n.81/08 )

Verificare che le macchine siano dotate di dispositivo di sicurezza che impedisca

l'avviamento intempestivo in caso ritorni l'alimentazione elettrica dopo che questa era

venuta a mancare

Verificare la presenza dei seguenti dispositivi di sicurezza della macchina di stampa

o Pulsanti per l’arresto di emergenza con blocco nella posizione di fine corsa con

pulsante premuto, presenti anche sul quadro di comando e sul controllo laterale

alla macchina

o Piattaforma alzapila con discesa controllata da pulsante ad uomo presente,

oppure, se a discesa automatica, con dispositivo di arresto automatico a gradini

successivi o a sensore

o Cancello di accesso alla zona sottostante la tavola di entrata fogli, con sensore di

arresto automatico in caso di apertura e con pulsante posto nella parte

sottostante alla tavola, il quale comandi il funzionamento passo-passo ed

impedisca l’accidentale chiusura del cancello

o Pedane a protezione dei gruppi di trasferimento, asservite a sensore di posizione

che impedisca il funzionamento a velocità normale della macchina durante

l’apertura della pedana

Effettuare le operazioni di pulizia e/o manutenzione degli organi in movimento, a

velocità di lavoro estremamente ridotta o ad impulsi, altrimenti tutte le parti in

movimento pericolose devono essere rese inaccessibili mediante schermi fissi

trasparenti ( allegato V parte I punto 6 del D.lgs. n.81/08 )

Proteggere l’accoppiamento cilindro portalastra/cilindro portacaucciù con riparo chiuso,

asservito a sensore di posizione che impedisca il funzionamento a velocità normale della

macchina alla rimozione del riparo. Sono tuttavia consentiti il funzionamento a velocità

Page 117: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs. 9 … DVR.pdf · 6 Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza

117

estremamente ridotta o ad impulsi tali da provocare il funzionamento per brevi passi

successivi solo mediante lobbligatoria pressione e rilascio di un pulsante

Il riparo dei rulli di bagnatura, il riparo dei rulli delle testate, i ripari posteriore ed

anteriore ai rulli di macinazione, il portello di ispezione della zona di traslazione della

barra portapinze ed il portello di ispezione della salita fogli del controllo antiscartino

devono essere asserviti a sensore di posizione tale che, alla loro rimozione, deve

cambiare di stato, impedendo il funzionamento a velocità normale della macchina

Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante. ( Art. 77 del

D.lgs. n.81/08 )

DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è

riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI

EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE NOTE

Inalazione di sostanze

irritanti

Mascherina

Mascherina per la

protezione di polveri a

media tossicità, fibre e

aerosol a base acquosa di

materiale particellare >=

0,02 micron.

Rif. Normativo

D.lgs. n.81/08 (

Testo Unico in

materia di

sicurezza e salute

sul lavoro ) –

Allegato VIII

D.lgs. n.81/08

punti 3, 4 n.4

UNI EN 405(2003)

Apparecchi di

protezione delle vie

respiratorie.

Semimaschere

filtranti antigas o

antigas e antipolvere

dotate di valvole.

Requisiti, prove,

marcatura

Ferite e contusioni

alle mani

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di

lavoro caratterizzati dalla

presenza di materiali e/o

attrezzi che possono

causare fenomeni di

abrasione/taglio/perforazio

ne delle mani

Rif. Normativo

D.lgs. n.81/08 (

Testo Unico in

materia di

sicurezza e salute

sul lavoro ) –

Allegato VIII

D.lgs. n.81/08

punti 3, 4 n.5

UNI EN 388(2004)

Guanti di protezione

contro rischi

meccanici

Lavorazioni rumorose Cuffia antirumore

I modelli attualmente in

commercio consentono di

regolare la pressione delle

coppe auricolari, mentre i

Rif. Normativo

D.lgs. n.81/08 (

Testo Unico in

materia di

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118

cuscinetti sporchi ed

usurati si possono

facilmente sostituire.

sicurezza e salute

sul lavoro ) –

Allegato VIII

D.lgs. n.81/08

punti 3, 4 n.3

EN 352-1 (1993)

Protettori auricolari -

Requisiti di sicurezza

e prove - Parte 1:

cuffie

Schiacciamento dei

piedi

Scarpe

antinfortunistiche

Calzatura con puntale in

lamina antiforo e

antischiacciamento a

sfilamento rapido, con

suola antiscivolo ed

antistatica.

Rif. Normativo

D.lgs. n.81/08 (

Testo Unico in

materia di

sicurezza e salute

sul lavoro ) –

Allegato VIII

D.lgs. n.81/08

punti 3, 4 n.6

UNI EN 345

(1994)

Specifiche per

calzature di

sicurezza per uso

professionale

Esposizione a polveri

Tuta protettiva

In modo da evitare che la

polvere venga a contatto

con la pelle

Rif. Normativo

D.lgs. n.81/08 (

Testo Unico in

materia di

sicurezza e salute

sul lavoro ) –

Allegato VIII

D.lgs. n.81/08

punti 3, 4 n.7

UNI EN 467

(1996)

Protezione contro i

prodotti chimici

liquidi. Requisiti

prestazionali per capi

di abbigliamento che

offrono protezione

alle parti del corpo.

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FASE DI LAVORO: LAVORI DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI

Attività inerenti la pulizia e la sistemazione di locali adibiti ad uffici, dei

servizi igienici, dei disimpegni e delle scale, mediante l’utilizzo di attrezzi

idonei, quali aspirapolvere, scope, palette, macchina lava-asciuga,

macchina lava-vetri, secchi ecc. In particolare, sono previste procedimenti

ed operazioni che si svolgono con le seguenti modalità:

Spolveratura e ritiro dei rifiuti

Spazzatura pavimenti manuale e/o meccanica

Lavaggio dei pavimenti manuale e/o con macchina lavasciuga

Pulizia delle superfici verticali (superfici piastrellate e vetrate)

Pulizia e disinfezione dei servizi igienici.

Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti

Attrezzature/Macchine:

Attrezzi manuali per la pulizia di pavimenti (scopa, paletta raccogli materiale,

strizzatore, mop a frange, secchi, ecc.)

Aspirapolvere

Macchina lava-asciuga

Tergivetro

Asta telescopica

Carrello porta-attrezzatura

Sostanze Pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a:

Detergenti

Disinfettanti

Opere Provvisionali

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali:

Scala portatile

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe

o Caduta dall’alto (per utilizzo di scale) Possibile Grave Notevole

o Elettrocuzione Possibile Grave Notevole

o Punture, tagli ed abrasioni alle mani Possibile Modesto Accettabile

o Scivolamenti e cadute a livello Possibile Modesto Accettabile

o Contatto con sostanze irritanti Possibile Modesto Accettabile

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Effettuare da parte del datore di lavoro la valutazione dei rischi per la salute dei

lavoratori derivanti dall’utilizzo di attrezzature necessarie a svolgere le mansioni

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lavorative ed attuare le misure necessarie per eliminare o ridurre rischi (Art. 71 del

D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Effettuare la formazione e l’informazione degli addetti sui rischi relativi all’utilizzo delle

sostanze chimiche contenute nei prodotti detergenti utilizzati durante le pulizie (Art.

224 del D.Lgs. n.81/08)

Predisporre orari e turni di lavoro secondo quanto stabilito dalla contrattualistica

nazionale

Attuare le misure tecnico organizzative necessarie per evitare la ripetitività e la

monotonia delle attività, stabilendo pause, turni ecc.

Verificare che le attività non vengano svolte in condizioni di stress in maniera costante

Prevedere personale di riserva per coprire le eventuali assenze dovute a ferie, malattie,

periodi di punta, ecc.

Prevedere un periodo di adattamento per i nuovi assunti e per quelli rientranti (da

malattie, maternità ecc.)

Adottare una postura comoda ed ergonomia durante lo svolgimento dell’attività

lavorativa

Non assumere posizioni scomode per lunghi periodi, ma nel caso fosse necessario,

interrompere spesso il lavoro per poter rilassare la muscolatura

Effettuare il controllo dei locali da pulire onde rilevare la presenza di eventuali anomalie

di tipo funzionale, e nel caso sussistano, comunicarle immediatamente al preposto

Predisporre le eventuali macchine da impiegare nel programma di manutenzione

giornaliera e di pulizie periodiche, con gli accessori necessari ed i relativi prodotti

chimici e/o materiali d’uso, previa verifica del regolare funzionamento della macchina

stessa e dell’integrità delle sue parti

Verificare periodicamente l’integrità dei cavi delle apparecchiature elettriche utilizzate

(Art. 80 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Durante l’utilizzo di sostanze, quali detergenti e disinfettanti, adottare gli accorgimenti

necessari per evitare il contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo

Conservare tali prodotti in maniera opportuna e con idonea etichettatura delle sostanze

chimiche o tossiche presenti (Art. 224 del D.Lgs. n.81/08)

Durante l’utilizzo di tali sostanze, vietare severamente il consumo di cibi e bevande

(Art. 224 del D.Lgs. n.81/08)

Verificare che vengano utilizzati prodotti per l’igiene meno nocivi e tossici per l’uomo

Scegliere prodotti detergenti con PH che si avvicini il più possibile a quello dell’uomo

Acquisire ed avere sempre a disposizione le schede di sicurezza delle sostanze chimiche

o tossiche utilizzate

Predisporre tabelle idonee per interventi di primo soccorso in caso di contatto con

sostanze tossiche adoperate durante lo svolgimento dell’attività lavorativa

Effettuare la vaccinazione contro l’epatite B, la TBC ed il Tetano agli addetti alle pulizie

In caso di utilizzo di scala, porre particolare attenzione alla sua integrità e verificare che

sia in possesso dei seguenti requisiti: materiale adatto alle condizioni di impiego,

dimensioni appropriate all’uso, resistenza nell’insieme e nei singoli elementi, dispositivi

antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti e dispositivi antisdrucciolevoli

o ganci alle estremità superiori oppure in alternativa, dispositivi di trattenuta superiori

anche scorrevoli su guide, onde evitare sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, ecc.

(Art. 113 del D.Lgs. n.81/08)

Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente

attuabili al fine di ridurre al minimo gli eventuali rischi derivanti dall’esposizione al

rumore (Art. 192 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone preventivamente

l’integrità e/o lo stato di efficienza seguendo quanto specificato sul manuale d'uso e

manutenzione (Art. 75 - 78 del D.Lgs. n. 81/08)

Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del

D.Lgs. n.81/08)

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DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è

riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI

EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE NOTE

Contatto

con sostanze

irritanti

Guanti di

protezione

Guanti di protezione in

PVC con interno felpato e

con superficie esterna

ruvida antiscivolo.

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 78

D.Lgs. n.81/08

Allegato VIII D.Lgs.

n.81/08 punti3,4 n.5

come modificato dal

D.Lgs. n.106/09

UNI EN 374(2004)

Guanti di protezione

contro prodotti chimici e

microrganismi.

Parte, 1,2 e 3

Esposizione a

polveri e a

sostanze irritanti

Indumenti di

protezione

Tuta in cotone 100% per

la protezione da polveri e

sporcizia.

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 78

D.Lgs. n.81/08

Allegato VIII D.Lgs.

n.81/08 punto 3, 4

n.7 come modificato

dal D.Lgs. n.106/09

UNI EN 340 (2004)

Indumenti di protezione.

Requisiti generali

Scivolamenti e

cadute a livello

Scarpe

antinfortunistiche

Calzatura di sicurezza

leggera e comoda con

fodera traspirante e con

suola antiscivolo ed

antistatica.

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 78

D.Lgs. n.81/08

Allegato VIII D.Lgs.

n.81/08 punti 3, 4 n.6

come modificato dal

D.Lgs. n.106/09

UNI EN 13287-

2(2008)

Dispositivi di protezione

individuale - Calzature -

Metodo di prova per la

resistenza allo

scivolamento

Inalazione di

polvere

Mascherina

Mascherina per la

protezione di polveri

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 78

D.Lgs. n.81/08

Allegato VIII D.Lgs.

n.81/08 punti3,4 n.4

come modificato dal

D.Lgs. n.106/09

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FASE DI LAVORO: LAVORI DI UFFICIO, DIREZIONE, SEGRETERIA E

COMPUTERGRAFICA

Attività che comprende il disbrigo di pratiche di ufficio, quali la contabilità

generale, la compilazione di documenti necessari per lo svolgimento di

attività settoriali, il marketing, ecc. mediante l’utilizzo di personal computer

e di altre tecnologie informatiche.

Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti

Attrezzature/Macchine:

o Personal computer

o Stampante

o Telefono, fax

Sostanze Pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori utilizzano la seguente sostanza

pericolosa:

o Toner (per stampante)

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe

o Inalazione polveri di toner Possibile Significativo Notevole

o Stress psicofisico ( dovuto alla routine) Possibile Modesto Accettabile

o Affaticamento visivo Possibile Modesto Accettabile

o Disturbi muscolo-scheletrici per posture

scorrette Possibile Modesto Accettabile

o Scivolamenti e cadute a livello Possibile Modesto Accettabile

o Elettrocuzione Non probabile Grave Accettabile

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attuare la formazione e l’informazione dei lavoratori sulle corrette modalità di

esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del

D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Adottare una posizione di lavoro comoda ed ergonomica

Non assumere posizioni scomode per lunghi periodi, ma nel caso fosse necessario,

interrompere spesso il lavoro per poter rilassare la muscolatura

Durante lo svolgimento del lavoro, praticare semplici esercizi di rilassamento,

stiramento e rinforzo della muscolatura

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123

Utilizzare attrezzature elettriche rispondenti a tutti i requisiti di sicurezza contenuti nelle

norme CEI e di buona tecnica (Art. 80 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs.

n.106/09)

Verificare che le macchine e le attrezzature utilizzate siano in possesso di marchi IMQ o

certificazioni equivalenti o marcatura CE (Art. 70 del D.Lgs. n.81/08 come modificato

dal D.Lgs. n.106/09)

Verificare periodicamente l’integrità dei cavi delle apparecchiature elettriche utilizzate

Evitare il contatto diretto ed indiretto con parti sottoposte a tensione elettrica (Art. 82

del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Porre particolare attenzione al cablaggio dei cavi di energia e al posizionamento delle

prese multiple di energia a pavimento, onde evitare alle persone di inciamparvi e a

problemi di contatto durante le operazioni di pulizia dei pavimenti

Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente

attuabili al fine di ridurre al minimo gli eventuali rischi derivanti dall’esposizione al

rumore (Art. 192 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

Utilizzare schermi protettivi durante l’uso prolungato dei videoterminali per evitare

l’affaticamento visivo

Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone preventivamente

l’integrità e/o lo stato di efficienza seguendo quanto specificato sul manuale d'uso e

manutenzione (Art. 75 - 78 del D.Lgs. n. 81/08)

Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del

D.Lgs. n.81/08)

DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è

riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI

EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE NOTE

Inalazione di polvere

in caso sostituzione

del toner

Mascherina

Mascherina per la

protezione di polveri

Rif. Normativo

Art 75 – 77 – 78

D.Lgs. n.81/08

Allegato VIII D.Lgs.

n.81/08 punti3,4 n.4

come modificato dal

D.Lgs. n.106/09

Si consiglia l’utilizzo di lenti oftalmiche durante l’uso prolungato di videoterminali

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124

19. ATTREZZATURE

Come indicato all’ art. 69 del D.Lgs. 81/08, si intende per attrezzatura di lavoro qualsiasi

macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, mentre

si intende per uso di un’attrezzatura di lavoro qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una

attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la

riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio

Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la

presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso viene

definita zona pericolosa e qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona

pericolosa viene definito quale lavoratore esposto.

Come indicato all’ art. 70 del D.Lgs. 81/08, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei

lavoratori sono conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento

delle direttive comunitarie di prodotto. Per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di

disposizioni legislative e regolamentari o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente

all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie

di prodotto verrà controllata la conformità ai requisiti generali di sicurezza riportati nell’

allegato V del D.Lgs. 81/08.

Le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai

sensi dell’articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero

dell’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, potranno essere considerate

conformi, come indicato al comma 3 dello stesso art. 70 del D.Lgs. 81/08.

Sono messe a disposizione dei lavoratori esclusivamente attrezzature conformi ai requisiti di

sicurezza indicati, idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere o

adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di

recepimento delle direttive comunitarie.

All'atto della scelta delle nuove attrezzature di lavoro, come indicato all’ art. 71, comma 2, del

D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro prenderà in considerazione:

le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;

i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse

i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire

che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le

quali non sono adatte, verranno adottate adeguate misure tecniche ed organizzative e

verranno rispettate tutte quelle riportate nell’allegato VI del D.Lgs. 81/08.

Tutte le attrezzature di lavoro sono state installate correttamente e si controllerà, tramite un

preposto a ciò incaricato, che le stesse vengano utilizzate conformemente alle istruzioni d’uso.

Si assicurerà, inoltre, che le attrezzature di lavoro:

siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei

requisiti di sicurezza

siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione

siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza

eventualmente stabilite con specifico provvedimento regolamentare o in relazione al grado di

evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione

Verrà, curata la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro

per le quali lo stesso è previsto.

Per le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione si

provvederà a che le stesse vengano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e

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125

prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni eventuale successivo montaggio, al

fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

Per le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare

origine a situazioni pericolose, si provvederà a che esse siano sottoposte a:

a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti,

ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di

buona prassi;

a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza,

ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli

per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti,

fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

I controlli, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza

delle attrezzature di lavoro e saranno effettuati da persona competente.

I risultati dei controlli saranno riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni,

verranno conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

PER LA VALUTAZIONE FONOMETRICA E VIBRAZIONI SI RIMANDA ALLEGATO

APPOSITO

N° Prog. Tipo di mezzo Marca Modello N° matricola

1 Raccoglitrice Grapha Electronic ERB5 137

2 Brossulatrice circolare Grapha Electronic 99 24566

3 Cordonatrice Bacciottini ROL-110 0201

4 Incassatrice Schmedt Amburg 1805 702

5 Pressa Canaletto Schmedt Amburg 2100 123

6 Arrotondadorsi Schmedt Amburg 2800 28

7 Ribordatrice Rebord Darix DX100Z03100382

8 Macchina da stampa Man Roland R 304 31812B

9 Brossulatrice Eurotecnica 502-CM 502100303

10 Punzonatrice Beil

11 Cucitrice Lovato 160366

12 Macchina da stampa LS 440 120

13 Piegatrice Heidelberg Erzeugnis FHFNBB00052

14 Stampante monocolore Roland Practica 8630

15 Piegatrice Heidelberg Erzeugnis FHFAPE00147

16 Trilaterale Tosingraf SPM-QF60 05-7019

17 Cucipiega Horizon MC-80C 036203

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126

MACCHINA CUCITRICE A PUNTO METALLICO

Principali requisiti e uso in sicurezza

- Deve essere dotata di pulsante per l’arresto di emergenza nel quadro di comando e in

posizione laterale

- Applicare schermi o barriere per proteggere la zona di lavoro delle cinghie di trasmissione, per

consentire il solo passaggio dei fascicoli da rilegare

- Dispositivo di azionamento preferibilmente di tipo a due mani

- Applicare dispositivi salvavita

- Le operazioni di pulizia e manutenzione delle parti in movimento devono essere effettuate a

macchina ferma. In caso contrario, si devono predisporre schermi trasparenti fissi che rendano

inaccessibili le parti in movimento

MACCHINA DA STAMPA OFFSET

Principali requisiti e uso in sicurezza

- Deve essere dotata di pulsante per l’arresto di emergenza nel quadro di comando e in

posizione laterale

- Il cancello di accesso alla zona sottostante la tavola di entrata fogli deve essere dotato di

sensore di arresto automatico in caso di apertura e di un pulsante che comandi il

funzionamento passo - passo ed impedisca l’accidentale chiusura del cancello

- Pulsante a uomo presente per il controllo della discesa della piattaforma alzapila; se a discesa

automatica, deve essere presente un dispositivo di arresto automatico

- La macchina deve funzionare a velocità ridotta durante l’apertura delle pedane per la

protezione dei gruppi di trasferimento

- Sensori di posizione (che impediscano il funzionamento della macchina a velocità normale in

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127

caso di rimozione dei ripari) per:

- Riparo dei rulli di bagnatura

- Riparo dei rulli delle testate

- Ripari posteriore ed anteriore ai rulli di macinazione

- Portello di ispezione della zona di traslazione della barra portapinze

- Portello di ispezione della salita fogli del controllo antiscartino

- Un riparo dotato di sensore di posizione deve proteggere l’accoppiamento cilindro

portalastra/cilindro portacaucciù. E’ comunque consentito il funzionamento a velocità ridotta o

ad impulsi, controllato da un pulsante

- Le operazioni di pulizia e manutenzione delle parti in movimento devono essere effettuate a

velocità di lavoro estremamente ridotta o impostando il funzionamento ad impulsi. In caso

contrario, si devono predisporre schermi trasparenti fissi che rendano inaccessibili le parti in

movimento.

MACCHINA TAGLIACARTE

Principali requisiti e uso in sicurezza

- Deve essere dotata di pulsante per l’arresto di emergenza nel quadro di comando e in posizione

laterale

- Il dispositivo di azionamento deve essere di tipo a due mani

- La zona di lavoro del pressino deve essere dotata di protezione

- Il comando di discesa del pressino deve essere controllato da un sistema di fotocellule

- La discesa del pressino deve avvenire a velocità ridotta attraverso parzializzazione del flusso

oleodinamico o regolazione della corsa massima del pedale di comando mediante blocco di fine

corsa

- Le operazioni di pulizia e manutenzione delle parti in movimento devono essere effettuate a

macchina ferma. In caso contrario, si devono predisporre schermi trasparenti fissi che rendano

inaccessibili le parti in movimento

PER LA VALUTAZIONE FONOMETRICA E VIBRAZIONI SI RIMANDA ALLEGATO

APPOSITO

strumento descrizione norme di utilizzo

aspirapolver

e

apparecchiatura adibita

alle pulizie mediante una

pompa ad aria che,

creando una depressione,

consente l’aspirazione

della polvere e di altre

particelle, le quali,

attraverso un filtro,

vengono accumulate in

un apposito sacchetto,

mentre l’aria aspirata

viene depurata.

prima dell’utilizzo dell’aspirapolvere, assicurarsi

dell'integrità dei collegamenti elettrici. per

operazioni di manutenzione e riparazione rivolgersi

a personale qualificato. limitare l'uso delle

prolunghe elettriche. non usare una presa dove già

é collegato altro utilizzatore, né riduttori, spine o

prese multiple. in caso di sostituzione di pezzi,

richiedere i ricambi originali. per ogni intervento di

manutenzione/pulizia è indispensabile togliere

l'alimentazione elettrica. apparecchiature e utensili

elettrici non devono essere utilizzati in vicinanza di

acqua.

Page 128: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs. 9 … DVR.pdf · 6 Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza

128

carrello

elevatore

il carrello elevatore,

chiamato anche muletto,

è un mezzo operativo

dotato di ruote e azionato

da motori elettrici, diesel

e a gas, che viene usato

per il sollevamento e la

movimentazione di merci

all'interno dei depositi di

logistica o per il carico e

scarico di merci dai mezzi

di trasporto.

prima dell'uso: delimitare la zona di intervento del

mezzo ed interdire il passaggio; indicare i percorsi

consentiti e non interferenti con la lavorazione

programmata; verificare l'efficienza dei comandi,

del motore e degli impianti idraulici di sollevamento;

verificare l'efficienza dei dispositivi di segnalazione

acustica e luminosi; verificare che il lavoro da

eseguire garantisca la stabilità del mezzo, la

sicurezza dell'operatore e che non vi siano

interferenze con maestranze, altri mezzi, ecc.;

verificare con estrema cura l'assenza di linee

elettriche aeree che possono interferire con le

manovre ed il lavoro da eseguire; utilizzare

correttamente gli stabilizzatori verificando la

consistenza del terreno (o della pavimentazione

esistente); se occorre, inserire plance di ripartizione

per ampliare le superfici di scarico a terra degli

stabilizzatori; verificare la perfetta efficienza e

sicurezza del cestello predisposto per lavorare in

quota; verificare l'efficienza delle protezioni relative

a tutti gli organi soggetti a movimento, con

particolare riguardo ai tubi in pressione

dell'impianto oleodinamico; verificare l'integrità e

l'isonorizzazione del mezzo e delle marmitte di

scarico. durante l'uso: segnalare con il girofaro che

il mezzo è operativo e preavvisare l'inizio di ogni

manovra con apposita segnalazione acustica; la

tabella con le portate variabili con l'ampiezza del

braccio telescopico deve essere esposta, ben

visibile, nella cabina dell'operatore; non superare

mai i carichi consentiti in tabella; effettuare i

depositi in maniera stabile; non ammettere a bordo

della macchina operatrice altre persone e

mantenere chiusi gli sportelli della cabina; azionare

sempre il dispositivo di blocco dei comandi prima di

scendere dal mezzo; durante il rifornimento

spegnere il motore e non fumare; segnalare

tempestivamente eventuali anomalie del mezzo o di

situazioni lavorative che possono interferire con la

sicurezza. dopo l'uso: non lasciare carichi in

posizione elevata del braccio telescopico;

posizionare la macchina operatrice correttamente,

con il braccio telescopico ritirato ed in condizione di

riposo, azionando il freno di stazionamento ed

inserendo il blocco dei comandi; verificare che la

macchina non abbia subito danneggiamenti durante

l'uso; verificare ancora l'efficienza di comandi,

impianti, dispositivi di protezione, ecc.; segnalare

tempestivamente eventuali anomalie riscontrate;

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione

seguendo le indicazioni del libretto d'uso e

manutenzione rilasciato dalla casa costruttrice, ed a

motore spento; lasciare sempre in perfetta

efficienza la macchina, curandone la pulizia, la

lubrificazione, ecc.

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129

compressore

elettrico

macchina destinata alla

produzione di aria

compressa

gli organi ed i dispositivi di comando o di manovra

degli impianti ed apparecchi in genere, come pure i

relativi dispositivi accessori, devono essere disposti

in modo che: a) riesca sicuro il loro azionamento; b)

siano accessibili senza pericolo e difficoltà; c) il

personale addetto possa controllare per visione

diretta il funzionamento dell'impianto o della parte

di esso comandato, a meno che ciò non sia possibile

in relazione alle particolari condizioni dell'impianto,

nel qual caso devono però adottarsi altre misure di

sicurezza. gli stessi organi e dispositivi devono

essere bloccabili e portare l'indicazione relativa al

loro funzionamento, quali chiusura e apertura,

direzione della manovra, comando graduale rispetto

alle varie posizioni. gli strumenti indicatori, quali

manometri, termometri, pirometri, indicatori di

livello devono essere collocati e mantenuti in modo

che le loro indicazioni siano chiaramente visibili al

personale addetto all'impianto o all'apparecchio. i

circuiti di comando devono essere progettati in

modo da evitare che qualsiasi motore riparta

automaticamente dopo un arresto dovuto ad un

abbassamento o a una mancanza di tensione, se

tale avvio può causare pericolo.

fotocopiatric

e

attrezzature per

effettuare copie di

documenti cartacei

attraverso tecniche

ottiche/fotografiche, con

il vantaggio di produrre

più copie in brevissimo

tempo, a basso costo e

senza danneggiare

l’originale.

prima dell'uso: accertare la stabilità ed il corretto

posizionamento della macchina. verificare la

disposizione del cavo di alimentazione affinchè non

intralci i passaggi e non sia esposto a

danneggiamenti. verificare l'integrità dei

collegamenti elettrici di messa a terra visibili e

relative protezioni. verificare l'efficienza

dell'interruttore di alimentazione. verificare di poter

assumere una posizione di lavoro adeguata.

verificare il corretto funzionamento del pannello che

copre lo schermo. durante l'uso: adeguare la

posizione di lavoro. tenere sempre abbassato il

pannello prima di azionare l'avvio della copiatura.

evitare di mantenere la stessa posizione per tempi

prolungati. evitare di sostituire il toner, se non si è

addestrati a svolgere tale operazione. dopo l'uso:

spegnere tutti gli interruttori. lasciare la macchina in

perfetta efficienza in tutte le sue parti. segnalare

eventuali anomalie riscontrate.

personal

computer

elaboratore elettronico

per l’acquisizione,

l’archiviazione e

l’emissione programmata

dei dati. il personal

computer, infatti, si

compone di una unità

centrale con il compito di

elaborare e conservare

delle informazioni e di più

unità periferiche che

consentono di

prima dell'uso: accertare la stabilità ed il corretto

posiizonamento della macchina. verificare la

disposizione del cavo di alimentazione affinchè non

intralci i passaggi e non sia esposto a

danneggiamenti. verificare l'integrità dei

collegamenti elettrici di messa a terra visibili e

relative protezioni. verificare l'efficienza

dell'interruttore di alimentazione. aumentare

l'illuminazione generale. eliminare la presenza di

riflessi da superfici lucide. eliminare la luce diretta

proveniente da finestre o da fonti artificiali non

opportunemente schermate. adottare stampanti

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130

interfacciare con l’utente

svolgendo funzioni di

acquisizione dei dati

(tastiera, mouse, joytick,

scanner, ecc.) e di

emissione dei dati

(monitor, stampante,

plotter ecc.).

poco rumorose o isolare quelle rumorose. verificare

che lo schermo posto su supporto autonomo e

regolabile, solido e stabile sia collocato a 90-110 cm

da terra ad una distanza tra 35 e 60 cm dal viso

dell'operatore. verifcare che la tastiera, autonoma e

mobile, di basso spessore ed inclinabile, con tasti

leggibili con superficie opaca ma non bianca, sia

posizionata sul piano in modo da consentire che le

braccia dell'operatore siano parallele al pavimento e

l'angolo avrambaccio-braccio sia compreso tra 70° e

90°. durante l'uso: adeguare la posizione di lavoro.

evitare di mantenere la stessa posizione per tempi

prolungati. non manomettere o smontare parti del

pc soprattutto quando questo è in tensione. evitare

di utilizzare per lo schermo colori molto intensi e

fastidiosi. evitare di utilizzare sullo schermo

caratteri troppo piccoli o difficilmente leggibili alla

distanza dovuta. dopo l'uso: spegnere tutti gli

interruttori. lasciare la macchina in perfetta

efficienza in tutte le sue parti. segnalare eventuali

anomalie riscontrate.

stampante

laser

unità periferica di output

che permette di trasferire

su carta le informazioni

digitali contenute nel

computer.

prima dell'uso: accertare la stabilità ed il corretto

posizionamento della macchina. verificare la

disposizione del cavo di alimentazione affinchè non

intralci i passaggi e non sia esposto a

danneggiamenti. verificare l'integrità dei

collegamenti elettrici di messa a terra visibili e

relative protezioni. verificare l'efficienza

dell'interruttore di alimentazione. evitare la

sostituzione del toner se non si è pratici. la

sostituzione del toner va effettuata in modo da non

generare polvere. durante l'uso: areare l'ambiente

di lavoro. dopo l'uso: spegnere tutti gli interruttori.

lasciare la macchina in perfetta efficienza in tutte le

sue parti. segnalare eventuali anomalie riscontrate.

effettuare la manutenzione periodica.

taglierina

elettrica

attrezzatura elettrica per

il taglio di laterizi o

piastrelle di ceramica.

prima dell'uso: verificare il corretto fissaggio della

lama e degli accessori. verificare l'efficienza della

lama di protezione del disco. verificare che l'area di

lavoro sia sufficientemente illuminata. verificare

l'integrità dei collegamenti e dei conduttori elettrici

e di messa a terra visibili. verificare il corretto

funzionamento dell'interruttore di avviamento.

durante l'uso: utilizzare il carrello portapezzi per

procedere alla lavorazione. verificare che il pezzo da

lavorare sia posizionato correttamente. assumere

una posizione stabile e ben equilibrata prima di

procedere nel lavoro. verificare che la macchina non

si surriscaldi eccessivamente. verificare di aver

interrotto l'alimentazione elettrica durante le pause

di lavoro. informare tempestivamente di

malfunzionamenti o pericoli che dovessero

evidenziarsi durante il lavoro. dopo l'uso: ricordarsi

di scollegare elettricamente la macchina. pulire la

macchina da eventuali residui di materiale.

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131

effettuare tutte le operazioni di revisione e

manutenzione della macchina secondo quanto

indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato

che la macchina sia spenta.

telefono e

fax

il telefono è uno

strumento per le

telecomunicazioni che

trasmette la voce

attraverso l’invio di

segnali elettrici, che può

essere collegato ad un

filo oppure cordless, ossia

senza filo, permettendo

così la comunicazione nel

raggio di diverse decine

di metri, secondo la

portata del dispositivo.

verificare che l’apparecchiature abbiano la regolare

marcatura “ce” prevista dalla vigente normativa.

verificare che l’apparecchiatura sia posizionata in

modo tale da poter assumere una postura di lavoro

adeguata. evitare di sostituire il toner al fax, se non

si è addestrati a svolgere tale operazione. sostituire

il toner attenendosi alle prescrizioni del produttore e

non disperdere i contenitori vuoti nell’ambiente.

effettuare la sostituzione del toner in modo da non

generare polvere ed indossando una mascherina.

verificare l’integrità dei cavi elettrici e l’efficienza

dell’interruttore di alimentazione. evitare che i cavi

di alimentazione siano volanti e che attraversino

zone di calpestio. evitare l’utilizzo di prolunghe

inadatte e limitare l’uso di prese multiple. evitare di

sfilare la spina tirando il cavo elettrico, ma agire

direttamente sulla spina. in presenza di eventuali

anomalie dei cavi o dell’impianto elettrico,

segnalarle immediatamente al personale

specializzato per gli interventi di riparazione e

manutenzione. verificare che sia effettuata la

periodica manutenzione delle apparecchiature. in

caso di non utilizzo, lasciare l’attrezzatura in

perfetta efficienza e spegnere l’interruttore.

trapano

elettrico

macchina utensile,

utilizzata per eseguire

fori o lavorazioni che

richiedano l'utilizzo di

utensili circolari, come ad

esempio le punte

elicoidali, gli alesatori, i

maschi, le filiere.

prima di forare è opportuno accertarsi che non vi

siano cavi o tubature sotto la superficie, poi occorre

sistemarsi in posizione stabile, afferrare saldamente

la macchina con le due mani, ed operare

gradatamente facendo attenzione a che la punta

non scivoli sulla superficie da forare o non entri in

contatto con il cavo di alimentazione, che non

dovrebbe neppure intralciare movimenti e

passaggio. prima di cambiare le punte disinserire la

spina dalla presa. bisogna fare particolare

attenzione se si dovessero effettuare lavori su

serbatoi e tubazioni chiuse, in ambienti o su

contenitori in cui si potrebbero essere accumulati

gas infiammabili o materie che, per effetto del

calore o umidità, possano aver prodotto miscele

infiammabili. provvedere in tal caso alla preventiva

bonifica del locale o dell'impianto. per i trapani

elettrici il rischio da contatto indiretto è ovviato

mediante la realizzazione di un doppio isolamento

delle parti attive. ciò viene segnalato dal costruttore

mediante il simbolo sotto indicato ed è rilevabile

anche dall'assenza dello spinotto centrale di terra

sulla spina dell'apparecchio stesso. il doppio

isolamento è finalizzato esclusivamente a evitare i

contatti indiretti. l'immersione o la caduta in liquidi

(acqua, ecc.) espone l'operatore a rischio di

folgorazione. a protezione della linea di

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132

alimentazione della macchina, contro i contatti

indiretti, deve essere installato un interruttore

magnetotermico-differenziale con soglia massima di

intervento non superiore a 30 ma (tipo salvavita). le

prolunghe giuntate e nastrate sono da bandire

assolutamente.

utensili

manuali uso

comune

si intendono per utensili

"manuali" quelli azionati

direttamente dalla forza

del relativo operatore.

controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili

e delle attrezzature in dotazione individuale (art.

24, dpr 547 del 27/04/1955). evitare l'utilizzo di

martelli, picconi, pale e, in genere, attrezzi muniti di

manico o d'impugnatura se tali parti sono

deteriorate, spezzate o scheggiate o non siano ben

fissate all'attrezzo stesso (art. 24, dpr 547 del

27/04/1955). rimuovere le sbavature della testa di

battuta degli utensili (es. scalpelli) per evitare la

proiezione di schegge (art. 24, dpr 547 del

27/04/1955). utilizzare sempre l'apposita borsa

porta attrezzi. utilizzare l'utensile o l'attrezzo

solamente per l'uso a cui è destinato e nel modo più

appropriato. non prolungare con tubi, o altri mezzi

di fortuna, l'impugnatura delle chiavi. utilizzare

mezzi adeguati, quali chiavi a battere, nel caso di

dadi di difficile bloccaggio. spingere, e non tirare

verso di se, la lama del coltello spelatavi. non

tenere piccoli pezzi nel palmo della mano per

serrare o allentare viti: il pezzo va appoggiato o

stretto in morsa. azionare la trancia con le sole

mani. non appoggiare un manico al torace mentre

con le due mani si fa forza sull'altro. non appoggiare

cacciaviti, pinze, forbici o altri attrezzi in posizione

di equilibrio instabile. riporre entro le apposite

custodie, quando non utilizzati, gli attrezzi affilati o

appuntiti (asce, roncole, accette, ecc.) (art. 383 -

dpr 547 del 27/04/1955). per punte e scalpelli

utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature

dalle impugnature. sostituire i manici che presentino

incrinature o scheggiature. distanziare

adeguatamente gli altri lavoratori. non abbandonare

gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una

eventuale caduta dall’alto.

roland r 304

ob p 2/2

matricola

31812b

macchina da stampa a 4

colori off set formato

52x74

mantenere pulita, asciutta, in ordine e

sufficientemente illuminata la zona di lavoro poiche'

aree in disordine e scarsamente illuminati

favoriscono il verificarsi di incidenti.

prima di iniziare un ciclo di lavoro, controllare

sempre la perfetta funzionalita dei dispositivi di

protezione e sicurezza e l'integrita delle protezioni

previste, le parti che risultassero danneggiate o

rotte devono essere riparate o soistituite da

personale competente e autorizzato. qualsiasi tipo

di verifica, controllo, pulizia, manutenzione, cambio

e sostituzione pezzi, deve essere effettuata a

macchina spenta, togliendo la tensione elettrica al

quadro generale e di alimentazione. verificare che

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133

l'impianto elettrico di alimentazione di rete sia

conforme alle norme vigenti nel paese

d'installazione, assicurarsi che la messa a terra sia

efficacemente collegata. non accedere alla macchina

a piedi scalzi o bagnati.

macchina da

stampa

komori

macchina da stampa

offset tipo ls-440

matricola n.120 di origine

giapponese

macchina da stampa a 4

colori off set 72x104

mantenere pulita, asciutta, in ordine e

sufficientemente illuminata la zona di lavoro poiche'

aree in disordine e scarsamente illuminati

favoriscono il verificarsi di incidenti.

prima di iniziare un ciclo di lavoro, controllare

sempre la perfetta funzionalita dei dispositivi di

protezione e sicurezza e l'integrita delle protezioni

previste, le parti che risultassero danneggiate o

rotte devono essere riparate o soistituite da

personale competente e autorizzato. qualsiasi tipo

di verifica, controllo, pulizia, manutenzione, cambio

e sostituzione pezzi, deve essere effettuata a

macchina spenta, togliendo la tensione elettrica al

quadro generale e di alimentazione. verificare che

l'impianto elettrico di alimentazione di rete sia

conforme alle norme vigenti nel paese

d'installazione, assicurarsi che la messa a terra sia

efficacemente collegata. non accedere alla macchina

a piedi scalzi o bagnati.

cordonatrice cordonatrice modello rol

110

macchina atta a

cordonare, perforare e

tafliare carta cartone di

vari spessori e

grandezze.

mantenere pulita, asciutta, in ordine e

sufficientemente illuminata la zona di lavoro poiche'

aree in disordine e scarsamente illuminati

favoriscono il verificarsi di incidenti.

prima di iniziare un ciclo di lavoro, controllare

sempre la perfetta funzionalita dei dispositivi di

protezione e sicurezza e l'integrita delle protezioni

previste, le parti che risultassero danneggiate o

rotte devono essere riparate o soistituite da

personale competente e autorizzato. qualsiasi tipo

di verifica, controllo, pulizia, manutenzione, cambio

e sostituzione pezzi, deve essere effettuata a

macchina spenta, togliendo la tensione elettrica al

quadro generale e di alimentazione. verificare che

l'impianto elettrico di alimentazione di rete sia

conforme alle norme vigenti nel paese

d'installazione, assicurarsi che la messa a terra sia

efficacemente collegata. non accedere alla macchina

a piedi scalzi o bagnati.

trilaterale

automatico

mod. spm

qs60

macchina per legatoria

per rifilo dei libri e

opuscoli.

mantenere pulita, asciutta, in ordine e

sufficientemente illuminata la zona di lavoro poiche'

aree in disordine e scarsamente illuminati

favoriscono il verificarsi di incidenti.

prima di iniziare un ciclo di lavoro, controllare

sempre la perfetta funzionalita dei dispositivi di

protezione e sicurezza e l'integrita delle protezioni

previste, le parti che risultassero danneggiate o

rotte devono essere riparate o soistituite da

personale competente e autorizzato. qualsiasi tipo

di verifica, controllo, pulizia, manutenzione, cambio

e sostituzione pezzi, deve essere effettuata a

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134

macchina spenta, togliendo la tensione elettrica al

quadro generale e di alimentazione. verificare che

l'impianto elettrico di alimentazione di rete sia

conforme alle norme vigenti nel paese

d'installazione, assicurarsi che la messa a terra sia

efficacemente collegata. non accedere alla macchina

a piedi scalzi o bagnati.

cellofanatric

e

babypack sl

macchina confezionatrice

pacchi.

mantenere pulita, asciutta, in ordine e

sufficientemente illuminata la zona di lavoro poiche'

aree in disordine e scarsamente illuminati

favoriscono il verificarsi di incidenti.

prima di iniziare un ciclo di lavoro, controllare

sempre la perfetta funzionalita dei dispositivi di

protezione e sicurezza e l'integrita delle protezioni

previste, le parti che risultassero danneggiate o

rotte devono essere riparate o soistituite da

personale competente e autorizzato. qualsiasi tipo

di verifica, controllo, pulizia, manutenzione, cambio

e sostituzione pezzi, deve essere effettuata a

macchina spenta, togliendo la tensione elettrica al

quadro generale e di alimentazione. verificare che

l'impianto elettrico di alimentazione di rete sia

conforme alle norme vigenti nel paese

d'installazione, assicurarsi che la messa a terra sia

efficacemente collegata. non accedere alla macchina

a piedi scalzi o bagnati.

pralomo hhs

26

macchina arrotondadorso

blocco libri

mantenere pulita, asciutta, in ordine e

sufficientemente illuminata la zona di lavoro poiche'

aree in disordine e scarsamente illuminati

favoriscono il verificarsi di incidenti.

prima di iniziare un ciclo di lavoro, controllare

sempre la perfetta funzionalita dei dispositivi di

protezione e sicurezza e l'integrita delle protezioni

previste, le parti che risultassero danneggiate o

rotte devono essere riparate o soistituite da

personale competente e autorizzato. qualsiasi tipo

di verifica, controllo, pulizia, manutenzione, cambio

e sostituzione pezzi, deve essere effettuata a

macchina spenta, togliendo la tensione elettrica al

quadro generale e di alimentazione. verificare che

l'impianto elettrico di alimentazione di rete sia

conforme alle norme vigenti nel paese

d'installazione, assicurarsi che la messa a terra sia

efficacemente collegata. non accedere alla macchina

a piedi scalzi o bagnati.

prafrm hhs

21

macchina per pressare e

piegare libri e opuscoli

mantenere pulita, asciutta, in ordine e

sufficientemente illuminata la zona di lavoro poiche'

aree in disordine e scarsamente illuminati

favoriscono il verificarsi di incidenti.

prima di iniziare un ciclo di lavoro, controllare

sempre la perfetta funzionalita dei dispositivi di

protezione e sicurezza e l'integrita delle protezioni

previste, le parti che risultassero danneggiate o

rotte devono essere riparate o soistituite da

personale competente e autorizzato. qualsiasi tipo

Page 135: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs. 9 … DVR.pdf · 6 Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza

135

di verifica, controllo, pulizia, manutenzione, cambio

e sostituzione pezzi, deve essere effettuata a

macchina spenta, togliendo la tensione elettrica al

quadro generale e di alimentazione. verificare che

l'impianto elettrico di alimentazione di rete sia

conforme alle norme vigenti nel paese

d'installazione, assicurarsi che la messa a terra sia

efficacemente collegata. non accedere alla macchina

a piedi scalzi o bagnati.

incollatrice

casing in

incolla blocco libri e

opuscoli

mantenere pulita, asciutta, in ordine e

sufficientemente illuminata la zona di lavoro poiche'

aree in disordine e scarsamente illuminati

favoriscono il verificarsi di incidenti.

prima di iniziare un ciclo di lavoro, controllare

sempre la perfetta funzionalita dei dispositivi di

protezione e sicurezza e l'integrita delle protezioni

previste, le parti che risultassero danneggiate o

rotte devono essere riparate o soistituite da

personale competente e autorizzato. qualsiasi tipo

di verifica, controllo, pulizia, manutenzione, cambio

e sostituzione pezzi, deve essere effettuata a

macchina spenta, togliendo la tensione elettrica al

quadro generale e di alimentazione. verificare che

l'impianto elettrico di alimentazione di rete sia

conforme alle norme vigenti nel paese

d'installazione, assicurarsi che la messa a terra sia

efficacemente collegata. non accedere alla macchina

a piedi scalzi o bagnati.

piegatrice

kd78

macchina per piega fogli mantenere pulita, asciutta, in ordine e

sufficientemente illuminata la zona di lavoro poiche'

aree in disordine e scarsamente illuminati

favoriscono il verificarsi di incidenti.

prima di iniziare un ciclo di lavoro, controllare

sempre la perfetta funzionalita dei dispositivi di

protezione e sicurezza e l'integrita delle protezioni

previste, le parti che risultassero danneggiate o

rotte devono essere riparate o soistituite da

personale competente e autorizzato. qualsiasi tipo

di verifica, controllo, pulizia, manutenzione, cambio

e sostituzione pezzi, deve essere effettuata a

macchina spenta, togliendo la tensione elettrica al

quadro generale e di alimentazione. verificare che

l'impianto elettrico di alimentazione di rete sia

conforme alle norme vigenti nel paese

d'installazione, assicurarsi che la messa a terra sia

efficacemente collegata. non accedere alla macchina

a piedi scalzi o bagnati.

macchina

piega fogli

macchina per legatoria

modello k52 piega fogli

mantenere pulita, asciutta, in ordine e

sufficientemente illuminata la zona di lavoro poiche'

aree in disordine e scarsamente illuminati

favoriscono il verificarsi di incidenti.

prima di iniziare un ciclo di lavoro, controllare

sempre la perfetta funzionalita dei dispositivi di

protezione e sicurezza e l'integrita delle protezioni

previste, le parti che risultassero danneggiate o

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136

rotte devono essere riparate o soistituite da

personale competente e autorizzato. qualsiasi tipo

di verifica, controllo, pulizia, manutenzione, cambio

e sostituzione pezzi, deve essere effettuata a

macchina spenta, togliendo la tensione elettrica al

quadro generale e di alimentazione. verificare che

l'impianto elettrico di alimentazione di rete sia

conforme alle norme vigenti nel paese

d'installazione, assicurarsi che la messa a terra sia

efficacemente collegata. non accedere alla macchina

a piedi scalzi o bagnati.

tagliacarte

lineare

tagliacarte lneare modello

polar 105

strumento per tagliare

carta e cartoni

mantenere pulita, asciutta, in ordine e

sufficientemente illuminata la zona di lavoro poiche'

aree in disordine e scarsamente illuminati

favoriscono il verificarsi di incidenti.

prima di iniziare un ciclo di lavoro, controllare

sempre la perfetta funzionalita dei dispositivi di

protezione e sicurezza e l'integrita delle protezioni

previste, le parti che risultassero danneggiate o

rotte devono essere riparate o soistituite da

personale competente e autorizzato. qualsiasi tipo

di verifica, controllo, pulizia, manutenzione, cambio

e sostituzione pezzi, deve essere effettuata a

macchina spenta, togliendo la tensione elettrica al

quadro generale e di alimentazione. verificare che

l'impianto elettrico di alimentazione di rete sia

conforme alle norme vigenti nel paese

d'installazione, assicurarsi che la messa a terra sia

efficacemente collegata. non accedere alla macchina

a piedi scalzi o bagnati.

tagliacarta

lineare

tagliacarta lineare

modello polar 92em

strumento per tagliare

carta e cartone

mantenere pulita, asciutta, in ordine e

sufficientemente illuminata la zona di lavoro poiche'

aree in disordine e scarsamente illuminati

favoriscono il verificarsi di incidenti.

prima di iniziare un ciclo di lavoro, controllare

sempre la perfetta funzionalita dei dispositivi di

protezione e sicurezza e l'integrita delle protezioni

previste, le parti che risultassero danneggiate o

rotte devono essere riparate o soistituite da

personale competente e autorizzato. qualsiasi tipo

di verifica, controllo, pulizia, manutenzione, cambio

e sostituzione pezzi, deve essere effettuata a

macchina spenta, togliendo la tensione elettrica al

quadro generale e di alimentazione. verificare che

l'impianto elettrico di alimentazione di rete sia

conforme alle norme vigenti nel paese

d'installazione, assicurarsi che la messa a terra sia

efficacemente collegata. non accedere alla macchina

a piedi scalzi o bagnati.

brossuratric

e

macchina per legatoria

modello eurotecnica 5 mp

incolla blocco libro con

copertina

mantenere pulita, asciutta, in ordine e

sufficientemente illuminata la zona di lavoro poiche'

aree in disordine e scarsamente illuminati

favoriscono il verificarsi di incidenti.

prima di iniziare un ciclo di lavoro, controllare

sempre la perfetta funzionalita dei dispositivi di

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protezione e sicurezza e l'integrita delle protezioni

previste, le parti che risultassero danneggiate o

rotte devono essere riparate o soistituite da

personale competente e autorizzato. qualsiasi tipo

di verifica, controllo, pulizia, manutenzione, cambio

e sostituzione pezzi, deve essere effettuata a

macchina spenta, togliendo la tensione elettrica al

quadro generale e di alimentazione. verificare che

l'impianto elettrico di alimentazione di rete sia

conforme alle norme vigenti nel paese

d'installazione, assicurarsi che la messa a terra sia

efficacemente collegata. non accedere alla macchina

a piedi scalzi o bagnati. indossare abiti raccolti e

privi di cintura e cinturini, evitare inoltre di

indossare collane, braccialetti, anelli, orologi e

cravatte. raccogliere i capelli lunghi.

RISCHIO ASSOCIATO ALLE ATTREZZATURE SOPRA ELENCATE

Rischio Norme di prevenzione

Affaticamento visivo Durante l'utilizzo di videoterminali, dovuto a illuminazione non

corretta, riflessi, abbagliamenti o alla cattiva definizione dei

caratteri. Di tanto in tanto rilassare gli occhi. Lo schermo

deveessere posizionato a circa 50-70 cm di distanza

dall’operatore, regolabile (immagini, contrasto, luminosità)

illuminazione non eccessiva né carente, senza abbagliamenti o

riflessi. Rilassare quanto possibile gli occhi, tenere gli occhi

chiusi, seguire il perimetro del soffitto con lo sguardo, guardare

fuori dalla finestra o cercare di distinguere i dettagli di un

poster, ecc.

Cesoiamento e

schiacciamento

Nell’utilizzo di molte attrezzature e macchine c’è il rischio di

ferirsi alle mani (sotto l’utensile o contro parti in movimento o

contro ostacoli fissi) o ai piedi (sotto ruote, oggetti pesanti o

taglienti, pallets, ecc.). Valutare i rischi delle macchine e

attrezzature. Seguire le procedure di lavoro per macchine e

attrezzature. Verificare che le protezioni siano al loro posto ed

efficienti. Segnalare ai superiori ogni situazione di pericolo.

Indossare, dove richiesto, i DPI idonei. Mantenersi a distanza di

sicurezza da ostacoli e oggetti sporgenti. Non indossare anelli o

bracciali o indumenti larghi durante il lavoro: potrebbero

impigliarsi e procurare ferite. Non tenere in tasca attrezzi ed

utensili taglienti.

Elettrocuzione Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. Segnalare e

far riparare utensili ed apparecchi difettosi. Non sovraccaricare

le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli

apparecchi da collegare). Non staccare le spine dalla presa

tirando il cavo. Non lasciare cavi sul pavimento in zone di

passaggio. Non effettuare interventi di manutenzione di propria

iniziativa, ma chiamare personale specializzato.

Getti e schizzi Durante le operazioni di getto, i lavoratori addetti devono

indossare idonei gambali ed indumenti protettivi impermeabili.

L'altezza della benna o del tubo di getto (nel caso di getto con

pompa) durante lo scarico dell'impasto deve essere ridotta al

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minimo. Il personale non strettamente necessario deve essere

allontanato.

Inalazione polveri, fibre,

gas, vapori

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana

minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano

l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la

produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al

minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee. Le polveri e

le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono

essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli

accorgimenti richiesti dalla loro natura. Qualora la quantità di

polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle

operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità importanti

delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di

lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove

richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a

sorveglianza sanitaria.

Investimento di persone o

cose

Le vie di circolazione e di movimentazione del traffico pedonale

e veicolare sono adeguatamente segnalate, evidenziate e

soggette a periodica manutenzione; nel caso specifico di vie di

circolazione per il traffico veicolare è garantita una sufficiente

visibilità al manovratore del mezzo ed una distanza di sicurezza

sufficiente o appositi mezzi di protezione per la salvaguardia

dei pedoni. La velocità dei mezzi meccanici di trasporto è

regolata secondo le caratteristiche delle vie di accesso, della

natura del carico e della possibilità di arresto del mezzo. In

tutti i casi la velocità non supera i 40 Km/h per mezzi gommati

ed i 15 Km/h per i non gommati. Nelle rampe di accesso al

fondo degli scavi la larghezza è tale da consentire un franco di

almeno 70 cm, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Nei

tratti lunghi in cui il franco è limitato ad un solo lato, sono state

realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori

a 20 m. lungo l'altro lato. Prima di effettuare delle manovre il

conducente verifica che non vi siano persone nel raggio di

azione del mezzo meccanico. Tutto il personale presente nel

cantiere è informato che in ogni caso nessuna persona non

autorizzata deve trovarsi nelle immediate vicinanze dei mezzi

in fase di manovra. Tutti i mezzi meccanici sono forniti di

segnalatore di retromarcia. I conduttori delle macchine sono

assistiti da una persona a terra durante le manovre di

retromarcia.

Posture incongrue e

disagevoli

Evitare l’assunzione di posture estreme/incongrue durante

l’esecuzione di attività manuali ripetitive. Evitare il

mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi

prolungati. Progettare gli spazi di lavoro in modo tale da

evitare il più possibile l'assunzione di posture forzate. Le

caratteristiche della postazione di lavoro singola devono essere

ergonomicamente compatibili al lavoro svolto. Durante il lavoro

è possibile alternare la posizione seduta a quella in piedi.

Proiezione di schegge Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.

Tutto il personale verrà tenuto a debita distanza e riparato. Il

personale indossa casco di protezione. Nelle operazioni di

scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori

eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar

luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si

devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad

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evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle

persone.

Punture, abrasioni e tagli

alle mani

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con

elementi taglienti o pungenti o in ogni modo capaci di

procurare lesioni. Tutti gli organi lavoratori delle

apparecchiature devono essere protetti contro i contatti

accidentali. Gli addetti alla lavorazione del ferro e all'impiego

della sega circolare dovranno fare uso dei guanti e degli

schermi di protezione per il viso (occhiali). Dove non sia

possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le

protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio) devono

essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di

sicurezza, guanti, grembiuli di protezione, schermi, occhiali,

ecc.). Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si

maneggiano. Utilizzare sempre guanti e scarpe di sicurezza.

Radiazioni non ionizzanti Prima dell'attività: - segnalare, delimitare e perimetrare con

apposite schermature, quando possibile, la zona di svolgimento

delle lavorazioni - le persone non direttamente interessate alle

attività in questione devono essere tenute lontane dalle zone di

lavorazione - tutti i presenti devono essere informati sulla

modalità operative da porre in essere per evitare l'esposizione

a radiazioni - tutti gli operatori devono essere preventivamente

informati e formati sulle modalità di corretto svolgimento delle

attività e sulla necessità di impiego dei DPI. Durante l'attività -

gli addetti devono utilizzare i filtri oculari opachi inseriti nei

dispositivi di protezione individuali idonei allo scopo - occorre

evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto

verso la fonte delle radiazioni - per proteggersi dalle radiazioni

termiche prodotte durante le lavorazioni gli addetti devono

utilizzare i guanti ed indossare abbigliamento adeguato. Pronto

soccorso e misure di emergenza - le radiazioni ultraviolette,

oltre a provocare bruciature analoghe al colpo di sole,

attaccano la congiuntiva della cornea - le radiazioni infrarosse

comportano mal di testa e cataratte - le radiazioni visibili, oltre

ad abbagliare, possono provocare danni alla retina - in caso di

insorgenza di tali sintomi è necessario ricorrere all'assistenza

medica; può essere utile nell'immediato condurre l'interessato

in ambiente fresco e ventilato, applicare compresse fredde e

somministrargli eventualmente un antinevralgico. Sorveglianza

sanitaria - tutti gli addetti sono sottoposti a visita medica

preventiva e periodica con periodicità semestrale, fatta salva

diversa decisione del medico competente.

Ribaltamento Evitare manovre azzardate con i mezzi meccanici. Delimitare

l’area di manovra. Controllare la stabilità del terreno se si deve

lavorare in prossimità di scavi. Non oltrepassare le delimitazioni

delle aree di manovra dei mezzi o non avvicinarsi troppo al loro

raggio d’azione.

Rumore Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare

attenzione alla silenziosità d'uso. Le attrezzature devono essere

correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle

indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità

eccessiva. Durante il funzionamento, gli schermi e le paratie

delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno

essere evitati i rumori inutili. Durante le operazioni che

comportano un'elevata rumorosità (utilizzo sega circolare o

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motosega, ecc.) gli addetti devono fare uso dei DPI (cuffie,

tappi). Il personale non indispensabile deve essere allontanato.

Ustioni Nella pulizia dei pezzi meccanici non vanno mai utilizzati liquidi

infiammabili come benzina, gasolio, ecc. ma gli appositi liquidi

detergenti ininfiammabili e non tossici. Durante la lavorazione,

ed al suo termine, si deve evitare, in ogni caso, di toccare a

mani nude gli organi lavoratori di utensili o macchinari e i

materiali lavorati, in quanto surriscaldati.

Vibrazioni HAV Qualora non sia possibile evitare l'utilizzo diretto di utensili ed

attrezzature comunque capaci di trasmettere vibrazioni al

sistema mano-braccio, queste ultime devono essere dotate di

tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei

lavoratori come manici antivibrazioni, dispositivi di

smorzamento, ecc. Adeguare gli orari di lavoro con appropriati

periodi di riposo. Applicare adeguati programmi di

manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e

dei sistemi sul luogo di lavoro. Fornire attrezzature accessorie

per ridurre i rischi di lesioni provocate da vibrazioni, per

esempio maniglie che riducano la vibrazione trasmessa al

sistema mano-braccio. Informare e formare i lavoratori per

insegnare loro ad utilizzare correttamente e in modo sicuro le

attrezzature di lavoro, riducendo al minimo l'esposizione a

vibrazioni meccaniche. Mantenere gli utensili in buone

condizioni: affilatura degli strumenti da taglio, bilanciamento

delle parti rotanti, ecc. Ridurre la forza premente e quella

prensile che l’operatore deve esercitare sul macchinario o

sull’utensile. Mantenere caldi e asciutti il corpo ed in particolare

le mani, in quanto il freddo e l’umidità possono causare

l’apparizione dei sintomi da vibrazioni. I lavoratori addetti

devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere

valutata l'opportunità di adottare la rotazione tra gli operatori.

Vibrazioni WBV Qualora non sia possibile evitare l'utilizzo diretto di

attrezzature/macchine comunque capaci di trasmettere

vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime devono essere

dotate di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la

protezione dei lavoratori. Adeguare gli orari di lavoro con

appropriati periodi di riposo. Applicare adeguati programmi di

manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e

dei sistemi sul luogo di lavoro. Informare e formare i lavoratori

per insegnare loro ad utilizzare correttamente e in modo sicuro

le macchine, riducendo al minimo l'esposizione a vibrazioni

meccaniche. Mantenere caldi e asciutti il corpo, in quanto il

freddo e l’umidità possono causare l’apparizione dei sintomi da

vibrazioni. I lavoratori addetti devono essere sottoposti a

sorveglianza sanitaria e deve essere valutata l'opportunità di

adottare la rotazione tra gli operatori. Fornire attrezzature

accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate da vibrazioni,

per esempio sedili che attenuino efficacemente le vibrazioni

trasmesse al corpo intero. Informare e formare i lavoratori

esposti sui metodi corretti di guida al fine di ridurre le

vibrazioni (es. evitare alte velocità su strade accidentate).

Informare e formare i lavoratori esposti sulle corrette posture

di guida e corretta regolazione del sedile.

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20. SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI

Il D. Lgs. 81/2008 definisce:

agenti chimici, tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato

naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante

qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul

mercato;

agenti chimici pericolosi:

agenti chimici classificati come sostanze pericolose nonché gli agenti che corrispondono

ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le

sostanze pericolose solo per l'ambiente

agenti chimici classificati come preparati pericolosi nonché gli agenti che rispondono ai

criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i

preparati pericolosi solo per l'ambiente

agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2),

possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro

proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti

sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di

esposizione professionale.

Le vie attraverso le quali gli agenti chimici si possono introdurre nell'organismo sono:

Inalazione: le conseguenze più o meno gravi dipendono dalla dimensione delle particelle

inalate e si possono limitare ad infezioni delle vie respiratorie superiori (particelle di dimensioni

superiori a 10 micron) oppure raggiungere i polmoni (particelle di dimensioni inferiori a 10

micron). Le particelle con dimensioni inferiori a 0,5 micron non sono trattenute dal sistema

respiratorio.

Penetrazione attraverso la cute o le mucose: si possono avere fenomeni di irritazione,

dermatiti, ustioni chimiche e contaminazioni. Il contatto interessa la parte del corpo esposta

all'agente chimico, ma nel caso di sostanze facilmente assorbite, si possono diffondere

nell'organismo umano e dare fenomeni di intossicazione.

Ingestione: l'ingestione può avvenire attraverso l'esposizione ad aria inquinata da polveri o

fumi, oppure per contaminazione delle mani e del viso o del cibo e delle bevande. In questo

caso si può avere intossicazione con danni anche gravi.

Gli agenti chimici sono suddivisi nelle seguenti classi in funzione della loro potenzialità:

Esplosivi (E): possono detonare in presenza di una fiamma o in conseguenza di urti o

sfregamenti

Comburenti (C): possono provocare l'accensione di materiali combustibili o, se in miscela con

questi, possono addirittura esplodere

Altamente infiammabili (F+): hanno un punto di infiammabilità molto basso ed un punto di

ebollizione basso

Facilmente infiammabili (F): possono infiammarsi a contatto con l'aria ed a temperatura

ambiente, oppure possono infiammarsi in seguito ad un breve contatto con una sorgente e

continuare a bruciare anche dopo allontanamento della sorgente

Infiammabili: hanno un basso punto di infiammabilità

Molto tossici (T+): in caso di ingestione, inalazione o contatto con la cute di piccolissime

quantità possono essere mortali o provocare lesioni acute o croniche

Tossici (T): in caso di ingestione, inalazione o contatto con la cute di piccole quantità possono

essere mortali o provocare lesioni acute o croniche

Nocivi (Xn): sono tali le sostanze con DL50 superiore a quello previsto per poterle classificare

come molto tossiche o tossiche

Corrosivi (C): possono esercitare azione distruttiva a contatto con tessuti vivi

Irritanti (Xi): il loro contatto con la pelle o le mucose può provocare una reazione

infiammatoria

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Cancerogeni: possono provocare il cancro per inalazione, ingestione o contatto con la pelle

Teratogeni: possono provocare malformazioni all'embrione

Mutageni: possono modificare la mappa genetica cellulare.

In caso di utilizzo, manipolazione e/o stoccaggio di agenti chimici, ricordarsi che:

Ogni recipiente contenente un prodotto pericoloso deve essere etichettato da chi l'ha riempito.

Il fornitore deve predisporre una scheda con i dati sulla sicurezza e deve trasmetterla

all'utilizzatore.

Una priorità assoluta è rappresentata dal censimento dei prodotti pericolosi per limitarne

l'impiego e cercare prodotti sostitutivi meno pericolosi, soprattutto per quelli cancerogeni.

Far conoscere la composizione dei prodotti o delle preparazioni pericolose (etichettatura chiara,

informazione verbale o scritta, se necessario).

Informare sistematicamente in anticipo ogni lavoratore sui rischi che presentano per la sua

salute o la sua sicurezza, prima di utilizzarli e sulle modalità operative oltre che sulle condizioni

e le precauzioni per l'uso.

Limitare il numero dei lavoratori esposti all'azione dei prodotti pericolosi, controllare e

rispettare i livelli di esposizione regolamentari, tener conto dei valori raccomandati (i valori

limite di esposizione e i valori medi sono stati definiti per un grande numero di sostanze).

Sviluppare i mezzi di protezione collettiva (captazione alla fonte, aerazione, purificazione dei

locali, mezzi di rilevamento, ecc.) o quando ciò non sia possibile, utilizzare i dispositivi di

protezione individuale.

Predisporre una nota informativa con le avvertenze per ogni posto di lavoro che espone i

lavoratori a prodotti pericolosi, per informarli sui rischi e le precauzioni da prendere.

Risultano interessate tutte le attività lavorative nelle quali vi sia la presenza di prodotti,

originati da una reazione chimica voluta e controllata dall’uomo, potenzialmente pericolosi per

l’uomo stesso.

Prima dell’attività

tutte le lavorazioni sono state precedute da una valutazione tesa ad evitare l’impiego di

sostanze chimiche nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno;

prima dell’impiego della specifica sostanza occorre consultare l’etichettatura e le istruzioni per

l’uso al fine di applicare le misure di sicurezza più opportune ;

la quantità dell’agente chimico da impiegare è stata ridotta al minimo richiesto dalla

lavorazione;

tutti i lavoratori addetti o comunque presenti sono adeguatamente informati e formati sulle

modalità di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attività

di prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in

caso di emergenza.

Durante l’attività

è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;

è indispensabile indossare l’equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la

protezione delle vie respiratorie, tute etc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici

presenti.

Dopo l’attività

tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il

lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati;

deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali

residui della lavorazione (es. contenitori usati).

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Le norme, discendenti dalla legge 29 maggio 1974, n. 256 concernente la “classificazione e

disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi (42)”,

impongono di riportare sulla confezione di tali sostanze determinati simboli e sigle e

consentono, per gli oltre mille prodotti o sostanze per le quali tali indicazioni sono obbligatorie,

di ottenere informazioni estremamente utili.

Analoghe informazioni sono riportate, in forma più esplicita, nella scheda

tossicologica relativa al prodotto pericoloso che è fornita o può essere richiesta al

fabbricante. Prodotti non soggetti all’obbligo di etichettatura non sono considerati pericolosi.

Specie le informazioni deducibili dall’etichettatura non sono di immediata comprensione in

quanto vengono date tramite simboli e sigle che si riferiscono ad una ben precisa e codificata

“chiave” di lettura. Al di là del nome della sostanza o del prodotto, che essendo un nome

“chimico” dice ben poco all’utilizzatore, elementi preziosi sono forniti:

dal simbolo

dal richiamo a rischi specifici

dai consigli di prudenza.

Si riporta nel seguito l’elenco sostanze, prodotti e preparati chimici utilizzati:

Tipo Utilizzo Fattore di rischio DPI

Prodotti per

la pulizia

Utilizzati per pulire il

tavoli.

Contatto con sostanze

irritanti.

Guanti.

Colla Utilizzata per incollare le

pellicole sul supporto

pellicolare Astralon".

Contatto con sostanze

irritanti.

Guanti.

Ozono Si sviluppa in seguito

allutilizzo delle lampade

ad UV del bromografo.

Risulta tossico per inalazione

od esposizione .

Non richiesti.

Prodotti di

sviluppo

Prodotti nelle sviluppatrici

automatiche.

Durante il cambio dei liquidi di

sviluppo, mani ed occhi

possono venire in contatto con

sostanze irritanti.

Guanti ed occhiali.

Detergenti

per la pulizia delle lastre

(Alcoset)

Utilizzati per pulire le

lastre.

Irritanti se vengono a contatto

con gli occhi a causa di schizzi.

(per lalcoset TLV 441

mg/mc)(nocivo per inalazioni

per concentrazioni superiori al

20%)

Guanti ed occhiali.

Solventi usati

nella

gommatura

Utilizzati durante la

gommatura .

Irritanti se a contatto con la

pelle e tossici se inalati.

Guanti.

stampa offset Utilizzati nella stampa. Sono tutti a base oleosa e

potrebbero contenere

componenti irritanti. (per

esempio il pigmento blu (c.i.

42595:2), della serie jet king,

Guanti e occhiali.

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per concentrazioni del 15-20%

Xn può essere pericoloso per

gli occhi).

Soluzioni

umidificatrici

delle matrici

Vengono stratificate sulla

matrice al fine di rendere

oleorepellenti le parti da

non stampare.

Sono soluzioni acquose che

potrebbero contenere

componenti irritanti .

Guanti e occhiali

Solventi usati per la pulizia

(petrolitho)

(Rigen 82)

Vengono utilizzate per le

normali pulizie giornaliere,

saltuarie e periodiche delle

macchine stampatrici che

vengono a contatto con gli

inchiostri.

Normalmente contengono

idrocarburi policiclici

aromatici, che risultano

cancerogeni se inalati.

(infiammabile) (pericolosi fumi

e gas)

Guanti e occhiali .

Preservatori

delle matrici

Usate per rivestire le

matrici di carta di un film

di resina sintetica al fine

di assicurare la loro

integrità nel tempo.

Soluzioni acquose potrebbero

contenere componenti nocivi.

Guanti e occhiali ori.

Correttori Usate per la correzione

delle bozze sulle matrici.

Sono paste gelatinose che

potrebbero contenere

componenti irritanti.

Guanti e occhiali.

Lubrificanti Utilizzati per mantenere in

efficienza le parti mobili

delle macchine.

Contatto con sostanze nocive

e/o irritanti

Guanti, occhiali.

Prodotti per

la pulizia

delle

macchine

Vengono utilizzati per le

normali pulizie giornaliere,

saltuarie e periodiche delle

macchine.

talvolta contengono

idrocarburi policiclici

aromatici, che risultano

cancerogeni se inalati.

Guanti, occhiali e in

alcuni casi

respiratori.

Etichettatura

Le proprietà di pericolo di sostanze e preparati possono essere ricavate dalla loro

classificazione in categorie di pericolo (per la salute e la sicurezza dell’uomo) che vengono

rappresentate da simboli e pittogrammi nelle etichette delle confezioni dei prodotti e nelle

schede informative sul rischio chimico delle sostanze e dei preparati pericolosi, dette schede di

sicurezza.

Caratteristiche dell’etichetta

• Vi sono rappresentati i simboli dei pericoli principali dovuti alla manipolazione del

prodotto, occupano un decimo della superficie dell’etichetta, misurano almeno 1 cm2 e

sono di colore nero su fondo arancione.

• Vi sono indicate le frasi di rischio standard (FRASI R) e i consigli di prudenza (FRASI S).

• Viene indicato il nome della sostanza, il nome e l’indirizzo del produttore.

• L’etichetta deve aderire completamente all’imballaggio del preparato.

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Le etichette sono applicate sulle confezioni dei prodotti e riassumono in modo estremamente

sintetico i principali rischi chimici secondo delle regole precise espresse nelle norme di

classificazione; esse sono molto utili perché sono applicate sulla confezione e sono di facile

lettura per l’utilizzatore.

Le schede di sicurezza sono documenti tecnici informativi, molto più approfonditi dell’etichetta,

danno indicazioni sui rischi chimici del prodotto, devono essere fornite dal responsabile

dell’immissione sul mercato del prodotto alla prima fornitura. Le schede di sicurezza sono un valido aiuto per la valutazione e la gestione e del rischio chimico.

L'etichetta contiene le informazioni seguenti:

a) nome commerciale o designazione;

b) per le sostanze: nome della sostanza,

c) per i preparati: nomi delle sostanze contenute nel preparato,

d) nome, indirizzo completo e numero di telefono del responsabile dell'immissione sul mercato

della sostanza o del preparato, a prescindere che si tratti del fabbricante, dell'importatore o

del distributore;

e) simboli e indicazioni di pericolo;

f) frasi indicanti rischi specifici (frasi R);

g) frasi indicanti i consigli di prudenza (frasi S);

h) per le sostanze, il numero CE; inoltre, per le sostanze che figurano nell'allegato I anche la

dicitura «etichetta CE»;

i) per i preparati proposti o venduti liberamente al pubblico: quantità nominale del contenuto,

se non già specificata altrove sulla confezione.

L'etichetta deve avere le seguenti dimensioni:

Capacità dell'imballaggio Dimensioni etichette

(in mm)

sotto i 3 litri almeno 52 × 74

oltre i 3 litri ma sotto i 50 litri almeno 74 × 105

oltre i 50 litri ma sotto i 500 litri almeno 105 × 148

oltre i 500 litri almeno 148 × 210

Ogni simbolo copre almeno un decimo della superficie dell'etichetta e non deve essere inferiore

ad 1 cm2.

L'etichetta è attaccata saldamente ad una o più superfici dell'imballaggio immediatamente a

contatto con il preparato.

Le informazioni obbligatorie si devono stagliare chiaramente dallo sfondo dell'etichetta e avere le dimensioni definite.

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Caratteristiche dell’imballaggio

• L’imballo deve garantire una chiusura capace di impedire la fuoriuscita del contenuto.

• L’imballo deve essere costituito da materiali non aggredibili dal contenuto, né deve

poter determinare la formazione di prodotti nocivi o pericolosi reagendo con esso.

• Deve essere sufficientemente solido e resistente in modo da garantire un livello

adeguato di sicurezza durante l’utilizzo e la manipolazione.

• Su di esso deve essere apposta l’etichetta.

D

Classificazione

Le sostanze e i preparati possono essere pericolosi per la sicurezza e la salute dell’uomo.

Pericoli per la sicurezza

Pericolosità delle sostanze in funzione della loro natura chimico-fisica

• Possono provocare incendi o esplosioni

Simbolo F +

ESTREMAMENTE INFIAMMABILI

SOSTANZE E PREPARATI LIQUIDI CON UN PUNTO DI INFIAMMABILITA'

ESTREMAMENTE BASSO ED UN PUNTO DI EBOLLIZIONE BASSO NONCHE'

LE SOSTANZE E I PREPARATI GASSOSI CHE A TEMPERATURA E A

PRESSIONE AMBIENTE SI INFIAMMANO A CONTATTO CON L'ARIA

Contrassegnati dal simbolo F+ e dall’indicazione di pericolo “estremamente infiammabile”.

Obbligatoria la frase R 12 “altamente infiammabile”: sostanze e preparati liquidi che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 0°C e un punto di ebollizione inferiore o uguale a 35°C.

Simbolo F

INFIAMMABILI

SOSTANZE E PREPARATI CON BASSO GRADO DI INFIAMMABILITA'

Le sostanze e i preparati liquidi con un basso punto di infiammabilità.

Devono riportare la seguente frase R 10 “infiammabile”: sostanze e preparati liquidi il cui

punto di infiammabilità è uguale o superiore a 21°C e minore o uguale a 55°C.

Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che un preparato che ha un punto di infiammabilità

maggiore o uguale a 21 °C e minore o uguale a 55 °C non deve essere classificato come

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infiammabile se non può in alcun modo alimentare una combustione e nella misura in cui non

sussiste motivo per temere di esporre a pericolo coloro che manipolano i preparati in questione o altre persone.

Simbolo F +

FACILMENTE INFIAMMABILI

SOSTANZE E PREPARATI CHE A CONTATTO CON L'ARIA A TEMPERATURA

AMBIENTE E SENZA APPORTO DI ENERGIA, POSSONO RISCALDARSI E

INFIAMMARSI:

SOSTANZE E PREPARATI SOLIDI CHE POSSONO FACILMENTE INFIAMMARSI

A CAUSA DI UN BREVE CONTATTO CON UNA SORGENTE DI ACCENSIONE E

CHE CONTINUANO A BRUCIARE O A CONSUMARSI ANCHE DOPO IL RITIRO

DELLA SORGENTE DI ACCENSIONE;

SOSTANZE E PREPARATI LIQUIDI IL CUI PUNTO DI INFIAMMABILITA' E'

MOLTO BASSO;

SOSTANZE E PREPARATI CHE A CONTATTO CON L'ARIA UMIDA,

SPRIGIONANO GAS ESTREMAMENTE INFIAMMABILI IN QUANTITA'

PERICOLOSE

Le sostanze e i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è molto basso.

Contrassegnati dal simbolo F+ e dall’indicazione di pericolo “ facilmente infiammabile”. Con una delle seguenti frasi:

R 11 facilmente infiammabile:

• sostanze e preparati solidi che possono facilmente infiammarsi in seguito a un

breve contatto con una sorgente di ignizione e che continuano a bruciare o a

consumarsi anche dopo l’allontanamento da tale sorgente;

• sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C ma

che non sono estremamente infiammabili.

R 15: a contatto con l’acqua libera gas altamente infiammabili.

sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas

estremamente infiammabili in quantità pericolose e almeno pari a 1 l/kg/h.

R17: spontaneamente infiammabile all’aria. Sostanze e preparati che a contatto con

l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e

quindi infiammarsi.

Simbolo O

COMBURENTI

SOSTANZE E PREPARATI CHE, A CONTATTO CON ALTRE SOSTANZE,

SOPRATUTTO INFIAMMABILI, PROVOCANO UNA FORTE REAZIONE

ESOTERMICA (ELEVATO SVILUPPO DI CALORE CON PERICOLO DI

INCENDIO)

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Contrassegnati dal simbolo O e dall’indicazione di pericolo “comburente”. Obbligatoria una

frase indicante i rischi specifici:

R7: può provocare un incendio;

R8: può provocare l’accensione di materiale combustibile;

R 9: esplosivo in miscela con materiale combustibile.

Simbolo C

CORROSIVI

SOSTANZE O PREPARATI CHE A CONTATTO CON TESSUTI VIVI POSSONO

ESERCITARE SU DI ESSI UNA AZIONE DISTRUTTIVA.

CONTATTI CON TALI SOSTANZE, SONO PERTANTO DA EVITARE NELLA

MANIERA PIU’ ASSOLUTA

Contrassegnati dal simbolo C e dall’indicazione di pericolo “corrosivo”. Con una delle seguenti

frasi:

R 35 provoca gravi ustioni: distrugge l’intero spessore del tessuto cutaneo dopo

un’esposizione di non oltre 3 minuti;

R 34 provoca ustioni: distrugge l’intero spessore del tessuto cutaneo dopo

un’esposizione di non oltre 4 ore. Es. idroperossidi organici tranne se si hanno

prove del contrario.

Simbolo E

ESPLOSIVI

SOSTANZE E PREPARATI SOLIDI, LIQUIDI PASTOSI O GELATINOSI CHE,

ANCHE SENZA L’AZIONE DELL’OSSIGENO ATMOSFERICO, POSSONO

PROVOCARE UNA REAZIONE ESOTERMICA CON RAPIDA FORMAZIONE DI

GAS E CHE, IN DETERMINATE CONDIZIONI DI PROVA DEFLAGRANO

RAPIDAMENTE O ESPLODONO IN SEGUITO A RISCALDAMENTO IN

CONDIZIONI DI PARTICOLARE CONTENIMENTO

Contrassegnati dal simbolo E.

Obbligatoria una frase relativa ai rischi da scegliere in base a:

R 2 rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione;

R 3 elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti

d’ignizione.

Qualunque perossido organico o preparato contenente perossido organico non ancora

classificato come esplosivo è classificato come comburente se il perossido o la sua formulazione contengono:

• più del 5 % di perossidi organici oppure

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• più dello 0,5 % di ossigeno disponibile dai perossidi organici e più del 5 % di perossido

di idrogeno.

PERICOLI PER LA SALUTE

Simbolo Xi

IRRITANTI

SOSTANZE O PREPARATI NON CORROSIVI IL CUI CONTATTO DIRETTO,

PROLUNGATO, E RIPETUTO CON LA PELLE O CON LE MUCOSE, PUÒ

PROVOCARE UNA REAZIONE INFIAMMATORIA. IL RISCHIO PRESENTATO DA

QUESTI AGENTI CHIMICI É DI ENTITÀ LIMITATA, TUTTAVIA TALI AGENTI

VANNO MANIPOLATI CON CAUTELA

Contrassegnati dal simbolo Xi e dall’indicazione di pericolo “irritante”. Con una delle seguenti frasi:

R 38 irritante per la pelle;

R 36 irritante per gli occhi;

R 41 rischio di gravi lesioni oculari;

R 37 irritante per le vie respiratorie.

Simbolo Xn

NOCIVI

SOSTANZE E PREPARATI CHE, IN CASO DI INALAZIONE, INGESTIONE, O

PENETRAZIONE CUTANEA, POSSONO ESSERE MORTALI OPPURE

PROVOCARE LESIONI ACUTE O CRONICHE

Contrassegnati dal simbolo Xn e dall’indicazione di pericolo “nocivo”. Con una delle seguenti

frasi:

R 22 nocivo per ingestione: DL50 per via orale, ratto, 200 < DL50 < 2000 mg/Kg;

R 21 nocivo a contatto con la pelle: DL50 per via dermica, ratto o coniglio, 400 < DL50

< 2000 mg/Kg;

Risultati sulla tossicità acuta: DL50 per via orale, ratto: 200 < DL50 < 2 000

mg/kg,

R 23 nocivo per inalazione: CL50 per inalazione, ratto, per aerosol o particelle, 1 < CL50

< 5 mg/litro/4h; per gas e vapori, 2 < CL50 < 20 mg/litro/4h;

R 65 nocivo può provocare danni ai polmoni in caso di ingestione: le sostanze e i

preparati liquidi che presentano un rischio di aspirazione per l’uomo data la ridotta

viscosità. Sostanze e preparati liquidi che contengono idrocarburi alifatici, aliciclici

e aromatici in concentrazione totale pari o superiore al 10%;

R 68 possibilità di effetti irreversibili;

R 48 pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.

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Dati che determinano l'impiego della frase R48:

a) morte correlata a una sostanza;

b) gravi mutamenti funzionali nel sistema nervoso centrale o periferico, inclusa la vista,

l'udito e l'odorato, riscontrati tramite osservazioni cliniche o altri metodi adeguati

(elettrofisiologia; gravi mutamenti funzionali in altri organi (ad es. i polmoni);

c) qualsiasi mutamento rilevante nei parametri clinici biochimici, ematologici e delle

analisi delle urine che indichi gravi disfunzioni organiche. I disturbi a livello

ematologico sono particolarmente importanti qualora risulti evidente che questi

siano dovuti ad una minore produzione di cellule ematiche da parte del midollo

osseo;

d) gravi danni organici riscontrati all'esame al microscopio a seguito di un'autopsia:

necrosi diffuse o gravi, formazione di fibrosi o di granulomi in organi vitali con

capacità rigenerativa (ad esempio il fegato); gravi mutamenti morfologici

potenzialmente reversibili, che indicano tuttavia un'evidente disfunzione organica

(ad esempio una grave degenerazione grassa del fegato, una grave nefropatia

tubulare acuta nel rene, una gastrite ulcerosa); oppure prove di una estesa morte

cellulare in organi vitali che non si rigenerano (ad esempio fibrosi del miocardio o

degenerazione di un nervo) o in popolazioni di cellule staminali (ad esempio aplasia

o ipoplasia del midollo osseo).

Simbolo T

TOSSICI

SOSTANZE E PREPARATI CHE, IN CASO DI INALAZIONE, INGESTIONE, O

PENETRAZIONE CUTANEA, IN PICCOLE QUANTITÀ, POSSONO ESSERE

MORTALI OPPURE PRODURRE LESIONI ACUTE O CRONICHE

Contrassegnati dal simbolo T e dall’indicazione di pericolo “tossico”. Con una delle seguenti

frasi:

R 25 tossico per ingestione: DL50 per via orale, ratto, 25 < DL50 < 200 mg/Kg;

R 24 tossico a contatto con la pelle: DL50 per via cutanea, ratto o coniglio, 50 < DL50 <

400 mg/Kg;

R 23 tossico per inalazione: CL50 per inalazione, ratto, per aerosol o particelle, 0,25 <

CL50 < 1 mg/litro/4h; per gas e vapori, 0,5 < CL50 < 2 mg/litro/4h;

R 39 pericolo di effetti irreversibili molto gravi: un’unica esposizione per via appropriata

può provocare danni irreversibili con una dose nell’intervallo di concentrazione

summenzionato;

R 48 pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata: gravi danni

potrebbero essere causati da esposizioni ripetute o prolungate.

MOLTO TOSSICI

SOSTANZE E PREPARATI CHE, IN CASO DI INALAZIONE, INGESTIONE, O

PENETRAZIONE CUTANEA, IN PICCOLISSIMA QUANTITÀ, POSSONO ESSERE

MORTALI OPPURE PRODURRE LESIONI ACUTE O CRONICHE

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Simbolo T+

Contrassegnati dal simbolo T+ e dall’indicazione di pericolo “molto tossico”.

Con una delle seguenti frasi:

R 28 molto tossico per ingestione: DL50 per via orale, ratto < 25 mg/Kg;

R 27 molto tossico a contatto con la pelle: DL50 per via cutanea, ratto o coniglio < 50

mg/Kg;

R 26 molto tossico per inalazione: CL50 per inalazione, ratto, per aerosol o particelle <

0,25mg/litro/4h; per gas e vapori < 0,5 mg/litro/4h;

R 39 pericolo di effetti irreversibili molto gravi: un’unica esposizione può provocare

danni irreversibili alle dosi comprese nell’intervallo summenzionato.

Simbolo T+

TOSSICI PER IL CICLO RIPRODUTTIVO

SOSTANZE E PREPARATI CHE, IN CASO DI INALAZIONE, INGESTIONE, O

PENETRAZIONE CUTANEA, POSSONO PROVOCARE, O RENDERE PIU’

FREQUENTI, EFFETTI NOCIVI NON EREDITARI NELLA PROLE O DANNI A

CARICO DELLA FUNZIONE O DELLE CAPACITÀ RIPRODUTTIVE MASCHILI E

FEMMINILI

Suddivise in Categoria 1, 2, 3;

Categoria 1

Sostanze che danneggiano la fertilità negli esseri umani: simbolo T e frase R60 può ridurre la

fertilità.

Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l'esposizione umana alla sostanza e

un calo della fertilità.

Sostanze con effetti tossici sullo sviluppo umano: simbolo T e frase R61 può danneggiare i

bambini non ancora nati.

Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l'esposizione umana alla sostanza e

successivi effetti tossici nel corso dello sviluppo della progenie.

Categoria 2

Sostanze che dovrebbero essere considerate in grado di danneggiare la fertilità negli esseri

umani.

Esistono prove evidenti per sospettare che l'esposizione umana alla sostanza possa incidere

sulla fertilità sulla base di:

• prove evidenti di danno della fertilità negli animali in assenza di effetti tossici, oppure

elementi comprovanti danni della fertilità riscontrati a livelli di dose

approssimativamente analoghi a quelli correlati ad altri effetti tossici, ma che non ne

rappresentano una conseguenza secondaria aspecifica.

• altri dati pertinenti. Simbolo T e frase di rischio R60 può ridurre la fertilità.

Sostanze da considerare potenzialmente in grado di danneggiare la fertilità negli esseri umani.

Sostanze da considerare potenzialmente in grado di provocare effetti tossici sullo sviluppo degli esseri umani. Simbolo T e frase di rischio R61 può danneggiare i bambini non ancora nati.

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Categoria 3

Sostanze che potrebbero avere effetti sulla fertilità umana. Simbolo Xn e frase di rischio R62

possibile rischio di ridotta fertilità.Sostanze che potrebbero produrre danni sugli esseri umani a

causa dei loro probabili effetti tossici sullo sviluppo. Simbolo Xn e frase di rischio R63 possibile

rischio di danni ai bambini non ancora nati.

Simbolo T+

MUTAGENI

SOSTANZE E PREPARATI CHE, IN CASO DI INALAZIONE, INGESTIONE, O

PENETRAZIONE CUTANEA, POSSONO PRODURRE DIFETTI GENETICI O

EREDITARI O AUMENTARNE LA FREQUENZA

Definizione dei termini:

una mutazione è un'alterazione permanente di un tratto o della struttura del materiale

genetico di un organismo, che provoca un mutamento delle caratteristiche fenotipiche

dell'organismo stesso e può riguardare un unico gene, un gruppo di geni o un intero

cromosoma. Gli effetti sui singoli geni possono dipendere da alterazioni di una sola base del

DNA (mutazioni puntiformi) o da alterazioni o anche delezioni di sequenze più ampie all'interno

di un gene. Gli effetti sui cromosomi possono comportare alterazioni della struttura o del

numero cromosomico. Una mutazione nelle cellule germinali degli organismi a riproduzione

sessuata può essere trasmessa alla progenie. I mutageni sono agenti che aumentano la

frequenza delle mutazioni.È necessario sottolineare che le sostanze sono classificate come

mutagene con particolare riferimento alle alterazioni genetiche ereditarie.

Suddivise in Categoria 1, 2, 3;

Categoria 1

Sostanze di cui si conoscono gli effetti mutageni sull'uomo.Esistono prove sufficienti per

stabilire un nesso causale tra l'esposizione dell'uomo ad una sostanza e alterazioni genetiche

ereditarie.

Categoria 2

Sostanze che dovrebbero essere considerate mutagene per l'uomo.Esistono prove sufficienti

per ritenere verosimile che l'esposizione dell'uomo alla sostanza possa provocare lo sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie, in generale sulla base di:

• adeguati studi su animali,

• altre informazioni rilevanti.

Categoria 1 e 2: attribuiti il simbolo T e la frase di rischio R46 può provocare alterazioni

genetiche ereditarie.

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Categoria 3

Sostanze da considerare con sospetto per i loro possibili effetti mutageni. Esistono prove

fornite da studi specifici sugli effetti mutageni, che tuttavia non sono sufficienti per classificare la sostanza nella categoria 2.

Categoria 3: attribuiti il simbolo Xn e la frase di rischio R68 possibilità di effetti irreversibili.

Simbolo T+

CANCEROGENI

SOSTANZE E PREPARATI CHE IN CASO DI INALAZIONE, INGESTIONE O

PENETRAZIONE CUTANEA POSSONO PROVOCARE IL CANCRO O

AUMENTARE LA FREQUENZA.

Ai fini della classificazione e dell'etichettatura e sulla base delle attuali conoscenze le sostanze

cancerogene sono suddivise in tre categorie:

Categoria 1

Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un

nesso causale tra l'esposizione umana ad una sostanza e lo sviluppo di tumori.

Categoria 2

Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l'uomo. Esistono elementi sufficienti

per ritenere verosimile che l'esposizione umana ad una simile sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla base di:

• adeguati studi a lungo termine effettuati su animali,

• altre informazioni specifiche.

Categoria 1 e 2:

Alle sostanze classificate come cancerogene della categoria 1 o 2 sono attribuiti il simbolo «T»

e la frase di rischio R45 “Può provocare il cancro”. Tuttavia, per le sostanze ed i preparati che

presentino un rischio cancerogeno soltanto per inalazione, ad esempio perché sotto forma di

polveri, vapori o fumi (le altre vie di esposizione, ad esempio per ingestione o a contatto con la

pelle, non presentano alcun rischio cancerogeno), vanno utilizzati il simbolo «T» e la frase di

rischio specifici: R49 Può provocare il cancro per inalazione.

Categoria 3

Sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull'uomo, per le quali

tuttavia le informazioni disponibili non sono sufficienti per procedere ad una valutazione

soddisfacente. Esistono alcune prove ottenute mediante adeguati studi sugli animali che non

bastano tuttavia per classificare la sostanza nella categoria. Alle sostanze classificate come

cancerogene della categoria 3 sono attribuiti il simbolo «Xn» e la frase di rischio R40 Possibilità

di effetti cancerogeni - prove insufficienti

La categoria 3 comprende due sottocategorie:

a) Sostanze che sono state saggiate in modo sufficiente, ma per le quali l'evidenza

cancerogena è inadeguata per una classificazione in categoria 2 Si ritiene che ulteriori studi

non possano fornire altre informazioni rilevanti ai fini della classificazione.

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b) Sostanze che sono state saggiate in modo in sufficiente. I dati disponibili sono inadeguati,

ma si rivelano preoccupanti per l'uomo. Tale classificazione è provvisoria in quanto

occorrerebbero ulteriori esperimenti per poter giungere a conclusioni definitive.

Simbolo N

PERICOSI PER L'AMBIENTE

SOSTANZE E PREPARATI CHE, QUALORA SI DIFFONDANO NELL'AMBIENTE

PRESENTANO, O POSSONO PRESENTARE RISCHI IMMEDIATI O DIFFERITI

PER UNA O PIU' DELLE COMPONENTI AMBIENTALI.

SENSIBILIZZANTI

SOSTANZE E PREPARATI CHE, IN CASO DI INALAZIONE, INGESTIONE O

PENETRAZIONE CUTANEA, POSSONO DAR LUOGO AD UNA REAZIONE DI

IPERSENSIBILIZZAZIONE, PER CUI UNA SUCCESSIVA ESPOSIZIONE ALLA

SOSTANZA O AL PREPARATO PRODUCE EFFETTI NEFASTI CARATTERISTICI.

Contrassegnati dal simbolo Xn, dall’indicazione di pericolo “nocivo” e dalla frase di rischio R42

può provocare sensibilizzazione per inalazione; Contrassegnati dal simbolo Xi, dall’indicazione

di pericolo “irritante” e dalla frase di rischio R43 può comportare una sensibilizzazione per contatto con la pelle; Ulteriori frasi sono assegnate: R29, R31, R32, R33,R64, R66, R67.

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SCHEDE DELLE SOSTANZA UTILIZATE

VEDI ALLEGATO “A”

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21. RISCHIO CHIMICO

Raccolta Dati relativi agli Agenti Chimici

Sono state raccolte le seguenti informazioni:

elenco di tutti gli agenti chimici pericolosi da considerare: materie prime,

intermedi, prodotti finiti, rifiuti;

quantitativi di agenti utilizzati o prodotti;

quantitativi massimi di agenti chimici presenti in azienda;

proprietà chimico-fisiche per ciascun agente;

classificazione di pericolo, per ciascun agente: etichettatura, frasi di rischio e

consigli di prudenza;

limiti di esposizione e valori limite biologici (se pertinenti), per ciascun agente;

Interazioni pericolose possibili tra i diversi prodotti.

Al fine di raccogliere tali informazioni sono state raccolte le schede di sicurezza degli agenti

identificati.

Per quanto riguarda i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici (se

pertinenti) si è fatto riferimento alle stesse schede di sicurezza ed agli allegati XXXVIII e XXXIX

del D.Lgs. 81/2008.

Raccolta Dati Mansioni e Attività

Una volta identificato il pericolo di esposizione ad agenti pericolosi, l’analisi è stata circoscritta ai

soggetti effettivamente esposti (analisi mansionale).

Allo scopo, sono state raccolte le seguenti informazioni:

descrizione del ciclo produttivo;

mansionionario;

per ciascuna mansione, definizione dei luoghi fisici in cui vengono svolte le

attività (lay-out dell’area);

per ciascuna mansione e ciascun luogo fisico, definizione delle attività e delle fasi

operative svolte, compreso il trattamento degli effluenti, travasi, miscelazioni,

aggiunte, ecc.;

per ciascuna mansione, prodotti chimici pericolosi per i quali esiste esposizione;

va precisato anche se l'esposizione è sicura o possibile in caso di

incidente/infortunio/anomalia e va specificata la via di contatto;

per ciascuna esposizione o potenziale esposizione, informazioni su frequenza o

probabilità di accadimento, durata dell'esposizione, livello di esposizione;

individuazione delle mansioni omogeneamente esposte.

Modello applicativo

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Ai fini del processo di valutazione del rischio, si è ritenuto che l'esistenza di un “rischio” possa

derivare dall'insieme di tre fattori:

la gravità (o qualità negativa) intrinseca potenziale dell'agente chimico;

la durata dell'effettiva esposizione all’agente chimico;

il livello di esposizione (qualitativa e quantitativa).

I due ultimi fattori concorrono a definire l'entità di esposizione effettiva del lavoratore all’agente.

La valutazione del rischio è stata pertanto strutturata attraverso una sequenza che prevede un

procedimento moltiplicativo fra i tre fattori sopra definiti.

È stata scelta la logica di un metodo ad indice, in quanto tali metodi si propongono di

rappresentare il rischio in modo semplice e sintetico; infatti gli indici sono parametri adatti alla

standardizzazione dei processi valutativi, oltre che alla automatizzazione dei calcoli.

Tale metodo è stato proposto dal Gruppo di Lavoro “Rischio Chimico” – Assessorato alla Sanità

Regione Piemonte.

Sulla base di considerazioni teoriche e applicative, si è ritenuto opportuno ponderare i tre fattori

secondo le scale che si riportano di seguito.

FATTORE GRAVITÀ (IG)

VALORE ATTRIBUITO GRAVITÀ EFFETTI

1 Lieve Reversibili

2 Modesta Potenzialmente irreversibili

3 Media Sicuramente irreversibili

4 Alta Irreversibili gravi

5 Molto alta Possibilmente letali

FATTORE FREQUENZA D’USO/DURATA (IFU)

VALORE ATTRIBUITO FREQUENZA D’USO DURATA

0.5 Raramente < 1 % orario lavoro

1 Occasionalmente 1-10 % orario lavoro

2 Frequentemente 10-25 % orario lavoro

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Il fattore valutativo correlato al livello di esposizione è quello che comporta una analisi più

articolata, poiché dovrà prendere in considerazione anche altri fattori, quali quantità di

utilizzo/esposizione, fattori ambientali (anche in relazione agli eventuali livelli accettabili per la

specifica fonte di pericolo), di protezione tecnica, etc.

Il prodotto dei tre “contatori” derivanti dalla valutazione dei rispettivi fattori di rischio porta ad un

sintetico indicatore di rischio, secondo il seguente algoritmo descritto dettagliatamente nel

seguito:

INDICATORE DI RISHIO = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) +

(PCC)]

L’indicatore di rischio espresso in scala numerica variabile da 0 a 100, che viene empiricamente

segmentata in classi di rischio così distribuite:

Indicatore

di Rischio

Classi di

Rischio Misure specifiche di protezione e prevenzione

1-10 Basso Non necessarie (*)

11-25 Modesto Opportune a medio termine

3 Abitualmente 26-50 % orario lavoro

4 Sempre 51-100 % orario lavoro

FATTORE ESPOSIZIONE (ILE)

VALORE ATTRIBUITO ESPOSIZIONE CONDIZIONE OPERATIVA

0.5 Trascurabile Altamente protettiva

1 Lieve Altamente protettive

2 Modesta Protettive

3 Media Poco protettive

4 Alta Assai poco protettive

5 Molto alta Non protettive

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26-50 Medio Opportune a breve termine / necessarie a medio

termine

51-75 Alto Indispensabili a breve termine

76-100 Molto alto Urgenti

(*) risultano comunque necessarie le misure generali per la prevenzione dei rischi (art. 224

D.Lgs. 81/2008).

L'individuazione delle specifiche classi di rischio potrà consentire di verificare l’esistenza,

nell’ambito del rischio chimico, di una condizione di rischio “basso per la sicurezza e irrilevante per

la salute dei lavoratori” (nel seguito semplicemente “Basso”) e fatto salvo quanto previsto dall’art.

224 co. 2 del D.Lgs. 81/2008 la eventuale non applicabilità delle misure previste dall’art. 226 del

D.Lgs. 81/2008.

In prima ipotesi si ritiene che si possa affermare l’esistenza di un rischio “rischio basso per la

sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori” allorché l’indicatore di rischio si collochi nella

prima classe con valore compreso tra 1 e 10.

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Valutazione rischio chimico

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Indicatore

di Rischio

Classi di

Rischio Misure specifiche di protezione e prevenzione

1-10 Basso Non necessarie (*)

(*) risultano comunque necessarie le misure generali per la prevenzione dei rischi (art. 224

D.Lgs. 81/2008).

Frasi di rischio

R1 Esplosivo allo stato secco.

R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione.

R3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti

d’ignizione.

R4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili.

R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento.

R6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria.

R7 Può provocare un incendio.

R8 Può provocare l’accensione di materie combustibili.

R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili.

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R10 Infiammabile.

R11 Facilmente infiammabile.

R12 Estremamente infiammabile.

R14 Reagisce violentemente con l’acqua.

R14/15 Reagisce violentemente con l’acqua liberando gas estremamente

infiammabili.

R15 A contatto con l’acqua libera gas estremamente infiammabili.

R15/29 A contatto con l’acqua libera gas tossici e estremamente infiammabili.

R16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti.

R17 Spontaneamente infiammabile all’aria.

R18 Durante l’uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili.

R19 Può formare perossidi esplosivi.

R20 Nocivo per inalazione.

R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.

R20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

R20/22 Nocivo per inalazione e ingestione.

R21 Nocivo a contatto con la pelle.

R21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.

R22 Nocivo per ingestione.

R23 Tossico per inalazione.

R23/24 Tossico per inalazione e contatto con la pelle.

R23/24/25 Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

R23/25 Tossico per inalazione e ingestione.

R24 Tossico a contatto con la pelle.

R24/25 Tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

R25 Tossico per ingestione.

R26 Molto tossico per inalazione.

R26/27 Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle.

R26/27/28 Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle.

R26/28 Molto tossico per inalazione e per ingestione.

R27 Molto tossico a contatto con la pelle.

R27/28 Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

R28 Molto tossico per ingestione.

R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici.

R30 Può divenire facilmente infiammabile durante l’uso.

R31 A contatto con acidi libera gas tossici.

R32 A contatto con acidi libera gas molto tossici.

R33 Pericolo di effetti cumulativi.

R34 Provoca ustioni.

R35 Provoca gravi ustioni.

R36 Irritante per gli occhi.

R36/37 Irritante per gli occhi e per le vie respiratorie.

R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

R36/38 Irritante per gli occhi e per la pelle.

R37 Irritante per le vie respiratorie.

R37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle.

R38 Irritante per la pelle.

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R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi.

R39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

R39/23/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto

con la pelle.

R39/23/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto

con la pelle e per ingestione.

R39/23/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed

ingestione.

R39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.

R39/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per

ingestione.

R39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.

R39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

R39/26/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a

contatto con la pelle.

R39/26/27/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a

contatto con la pelle e per ingestione.

R39/26/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e

ingestione.

R39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la

pelle.

R39/27/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle

e per ingestione.

R39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.

R40 Possibilità di effetti cancerogeni: prove insufficienti.

R41 Rischio di gravi lesioni oculari.

R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione.

R42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e a contatto con la pelle.

R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

R44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.

R45 Può provocare il cancro.

R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.

R47 Può provocare malformazioni congenite.

R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.

R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata

per inalazione.

R48/20/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata

per inalazione e a contatto con la pelle.

R48/20/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata

per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

R48/20/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata

per inalazione e ingestione.

R48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a

contatto con la pelle.

R48/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a

contatto con la pelle e per ingestione.

R48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata

per ingestione.

R48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata

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per inalazione.

R48/23/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata

per inalazione e a contatto con la pelle.

R48/23/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata

per inalazione a contatto con la pelle e per ingestione.

R48/23/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata

per inalazione ed ingestione.

R48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a

contatto con la pelle.

R48/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a

contatto con la pelle e per ingestione.

R48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata

per ingestione.

R49 Può provocare il cancro per inalazione.

R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici.

R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine

effetti negativi per l’ambiente acquatico.

R51 Tossico per gli organismi acquatici.

R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti

negativi, per l’ambiente acquatico.

R52 Nocivo per gli organismi acquatici.

R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti

negativi per l’ambiente acquatico.

R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico.

R54 Tossico per la flora.

R55 Tossico per la fauna.

R56 Tossico per gli organismi del terreno.

R57 Tossico per le api.

R58 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente.

R59 Pericoloso per lo strato di ozono.

R60 Può ridurre la fertilità.

R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati.

R62 Possibile rischio di ridotta fertilità.

R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno.

R65 Nocivo, può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

R66 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

R67 L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

R68 Possibilità di effetti irreversibili.

R68/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione.

R68/20/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la

pelle.

R68/20/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle

e per ingestione.

R68/20/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e ingestione.

R68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle.

R68/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per

ingestione.

R68/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione.

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Consigli di prudenza

S1 Conservare sotto chiave.

Sostanze e preparati molto tossici, tossici e corrosivi

S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Tutte le sostanze e i preparati pericolosi.

S3 Conservare in luogo fresco.

Perossidi organici, altre sostanze e preparati pericolosi con punto di ebollizione <

40 °C. Obbligatoria per i perossidi organici tranne se si usa la frase S47,

raccomandata per altre sostanze e preparati pericolosi con punto di ebollizione <

40 °C.

S4 Conservare lontano da locali di abitazione.

Sostanze e preparati molto tossici e tossici. - di norma limitata a sostanze e

preparati molto tossici e tossici quando si intende integrare la frase S13; ad

esempio, quando sussiste un rischio di inalazione e la sostanza o il preparato deve

essere tenuto lontano dai locali di abitazione. Il consiglio non intende precludere

un uso corretto della sostanza o del preparato nei locali di abitazione.

S5 Conservare sotto ... (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante).

Sostanze e preparati solidi spontaneamente infiammabili.

Criteri d'impiego: limitata normalmente a casi particolari, ad esempio sodio,

potassio o fosforo bianco.

S6 Conservare sotto ... (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante).

Sostanze e preparati pericolosi che devono essere conservati in atmosfera inerte.

Criteri d'impiego: di norma limitata a casi particolari, ad esempio alcuni composti

metallo-organici.

S7 Conservare il recipiente ben chiuso.

Perossidi organici. - sostanze e preparati che possono sprigionare gas molto

tossici, tossici, nocivi o altamente infiammabili. - sostanze e preparati che a

contatto con l'umidità emanano gas altamente infiammabili - solidi facilmente

infiammabili.

Criteri d'impiego: obbligatoria per i perossidi organici

S8 Conservare al riparo dall'umidità.

Sostanze e preparati che possono reagire violentemente con l'acqua - sostanze e

preparati che, a contatto con l'acqua, liberano gas altamente infiammabili -

sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, liberano gas altamente tossici o

tossici

Criteri d'impiego: limitata normalmente ai campi d'applicazione sopra menzionati

quando occorra rafforzare le avvertenze fornite in particolare con le frasi R14,

R15, e R29.

S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.

Sostanze e preparati volatili che possono emanare vapori altamente tossici, tossici

o nocivi - liquidi altamente o facilmente infiammabili e gas altamente

infiammabili.

Criteri d'impiego: raccomandata per sostanze e preparati volatili che possono

emanare vapori altamente tossici, tossici o nocivi - raccomandata per liquidi

altamente o facilmente infiammabili o per gas altamente infiammabili.

S12 Non chiudere ermeticamente il recipiente.

Sostanze e preparati che, attraverso l'emanazione di gas o vapori, possono far

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scoppiare il recipiente.

S13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Sostanze e preparati altamente tossici, tossici e nocivi.

S14 Conservare lontano da ... (sostanze incompatibili da precisare da parte del

produttore).

Perossidi organici.

Criteri d'impiego: obbligatoria per i perossidi organici, cui in genere è limitata.

Tuttavia, può essere utile in casi eccezionali in cui l'incompatibilità può produrre

un rischio particolare.

S15 Conservare lontano dal calore.

Sostanze e preparati che possono decomporsi o che possono reagire

spontaneamente sotto l'effetto del calore.

Criteri d'impiego: di norma limitata a casi particolari, ad esempio monomeri, ma

non utilizzata se sono già state impiegate le frasi di rischio R2, R3 e/o R5.

S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

Liquidi estremamente o facilmente infiammabili e gas estremamente infiammabili.

Criteri d'impiego: raccomandata per le sostanze e i preparati sopra menzionati ma

non è tuttavia necessaria se sono già state utilizzate le frasi di rischio R2, R3 e/o

R5.

S17 Tenere lontano da sostanze combustibili.

Sostanze e preparati che possono formare miscele esplosive o spontaneamente

infiammabili con sostanze combustibili.

Criteri d'impiego: da usare in casi particolari, ad esempio per dare maggior risalto

alle frasi R8 e R9.

S18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.

Sostanze e preparati che possono produrre una sovrapressione nel recipiente -

sostanze e preparati che possono formare perossidi esplosivi.

Criteri d'impiego: di norma limitata ai casi sopra menzionati quando sussiste il

rischio di lesioni oculari e/o quando le sostanze e i preparati possono essere usati

dal pubblico.

S20 Non mangiare né bere durante l'impiego.

Di norma limitata a casi particolari (ad esempio arsenico e composti a base di

arsenico; fluoroacetati in particolare quando tali prodotti possono essere usati dal

pubblico.

S21 Non fumare durante l'impiego.

Sostanze e preparati che in caso di combustione sprigionano prodotti tossici.

Criteri d'impiego: di norma limitata a casi particolari (ad esempio composti

alogenati).

S22 Non respirare le polveri.

Tutte le sostanze e i preparati solidi pericolosi per la salute.

Criteri d'impiego: obbligatoria per le sostanze e i preparati sopra menzionati cui è

stata assegnata la frase R42 - raccomandata per le sostanze e i preparati di cui

sopra che vengono forniti sotto forma di polveri inalabili e per i quali non si

conoscono i rischi per la salute a seguito di inalazione.

S23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli.

Tutte le sostanze e i preparati liquidi o gassosi pericolosi per la salute.

Criteri d'impiego: obbligatoria per le sostanze e i preparati sopra menzionati cui è

stata assegnata la frase R42 - obbligatoria per le sostanze e i preparati da

applicarsi a spruzzo. Inoltre, deve essere assegnata anche la frase S38 o S51 -

raccomandata quando occorre richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sui pericoli

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che comporta l'inalazione, non menzionati nelle frasi di rischio assegnate.

S24 Evitare il contatto con la pelle.

Tutte le sostanze e i preparati pericolosi per la salute.

Criteri d'impiego: obbligatoria per le sostanze e i preparati cui è stata assegnata

la frase R43 tranne se è stata anche assegnata la frase S36 - raccomandata

quando occorre richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sui pericoli che comporta

un contatto con la pelle non menzionati nelle frasi di rischio da assegnare (ad

esempio parestesie). Tuttavia, può essere utilizzata per dare maggior risalto a tali

frasi di rischio.

S25 Evitare il contatto con gli occhi.

Raccomandata quando occorre richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sui pericoli

che comporta un contatto con gli occhi non menzionati nelle frasi di rischio da

usare. Tuttavia, può essere utilizzata per dare maggior risalto a tali frasi di rischio

-raccomandata per le sostanze di uso corrente cui sono state assegnate le frasi

R34, R35, R36 o R41.

S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con

acqua e consultare il medico.

Sostanze e preparati corrosivi o irritanti.

Criteri d'impiego: obbligatoria per sostanze e preparati corrosivi e per quelli cui è

già stata assegnata la frase R41 - raccomandata per sostanze e preparati irritanti

cui è già stata assegnata.

S27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

Sostanze e preparati molto tossici, tossici o corrosivi.

Criteri d'impiego: obbligatoria per le sostanze e i preparati molto tossici di uso

corrente cui è stata assegnata la frase R27 - raccomandata per le sostanze e i

preparati molto tossici destinati ad usi industriali cui è stata assegnata la frase

R27. Non usare questa frase se è stata assegnata la frase S36 - raccomandata

per le sostanze e i preparati tossici cui è stata assegnata la frase R24 e per le

sostanze e i preparati corrosivi di uso corrente.

S28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con

... (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).

Sostanze e preparati molto tossici, tossici o corrosivi.

Criteri d'impiego: obbligatoria per le sostanze e i preparati molto tossici -

raccomandata per altre sostanze e preparati sopra menzionati, in particolare

quando l'acqua non rappresenta il fluido di lavaggio più appropriato -

raccomandata per sostanze e preparati corrosivi di uso corrente.

S29 Non gettare i residui nelle fognature.

Liquidi estremamente o facilmente infiammabili immiscibili con acqua - sostanze e

preparati molto tossici e tossici - sostanze e preparati pericolosi per l'ambiente.

Obbligatoria per sostanze e preparati pericolosi per l'ambiente, cui è stato

attribuito il simbolo «N» e di uso corrente, a meno che non espressamente

destinati a tale uso - raccomandata per altre sostanze e preparati di cui sopra e di

uso corrente, a meno che non espressamente destinati a tale uso.

S30 Non versare acqua sul prodotto.

Sostanze e preparati che reagiscono violentemente a contatto con l'acqua.

Criteri d'impiego: di norma limitata a casi particolari (ad esempio acido solforico),

può essere utilizzata, all'occorrenza, per fornire le informazioni più chiare

possibili, per dare maggiore risalto alla frase R14 o in alternativa a R14.

S33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

Sostanze e preparati estremamente o facilmente infiammabili.

Criteri d'impiego: raccomandata per sostanze e preparati destinati ad usi

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industriali che non assorbono l'umidità. Praticamente, non è mai utilizzata per le

sostanze e i preparati immessi sul mercato e messi comunemente in vendita al

pubblico.

S35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

Tutte le sostanze e i preparati pericolosi.

Criteri d'impiego: raccomandata per le sostanze e i preparati che necessitano di

istruzioni particolari per garantirne il corretto smaltimento.

S36 Usare indumenti protettivi adatti.

Perossidi organici - sostanze e preparati molto tossici, tossici o nocivi - sostanze e

preparati corrosivi.

Criteri d'impiego:

- obbligatoria per sostanze e preparati molto tossici e corrosivi,

- obbligatoria per le sostanze e i preparati cui è stata assegnata la frase R21 o

R24,

- obbligatoria per le sostanze cancerogene e quelle mutagene e tossiche per la

riproduzione di categoria. obbligatoria per perossidi organici

- raccomandata per sostanze e preparati tossici se il valore dermale DL50 non è

noto ma la sostanza o il preparato potrebbero rivelarsi tossici a contatto con la

pelle,

- raccomandata per sostanze e preparati usati nell'industria che possono

provocare danni alla salute in caso di esposizione prolungata.

S37 Usare guanti adatti.

Sostanze e preparati molto tossici, tossici, nocivi o corrosivi - perossidi organici -

sostanze e preparati irritanti per la pelle o che provocano sensibilizzazione a

contatto con la pelle.

Criteri d'impiego:

- obbligatoria per le sostanze e i preparati molto tossici e corrosivi,

- obbligatoria per le sostanze e i preparati cui sono state assegnate le frasi R21,

R24 o R43,

- obbligatoria per le sostanze cancerogene e quelle mutagene e tossiche per la

riproduzione di categoria

S38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

Sostanze e preparati molto tossici o tossici.

Criteri d'impiego: di norma limitata a casi particolari che richiedono l'impiego di

sostanze e preparati molto tossici o tossici nell'industria o nell'agricoltura.

S39 Proteggersi gli occhi/la faccia.

Perossidi organici - sostanze e preparati corrosivi, inclusi gli irritanti che generano

il rischio di gravi lesioni oculari - sostanze e preparati molto tossici e tossici.

Criteri d'impiego:

- obbligatoria per le sostanze e i preparati cui sono state assegnate le frasi R34,

R35 o R41,

- obbligatoria per i perossidi organici,

- raccomandata quando occorre richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sui

pericoli che comporta il contatto con gli occhi, non menzionati nelle frasi di

rischio assegnate

- limitata normalmente a casi eccezionali per sostanze e preparati molto tossici

o tossici, quando sussista un rischio di schizzi e tali sostanze e preparati

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possano essere facilmente assorbiti dalla pelle.

S40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare ... (da

precisare da parte del produttore).

Limitata normalmente alle sostanze e ai preparati pericolosi per i quali l'acqua non

è considerata un fluido di lavaggio appropriato (ad esempio se è necessario

l'assorbimento con prodotti in polvere, la dissoluzione con solventi, ecc.) e se è

importante per motivi di salute e/o di sicurezza riportare un'avvertenza

sull'etichetta.

S41 In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

Sostanze e preparati pericolosi che in fase di combustione sprigionano gas molto

tossici o tossici.

Criteri d'impiego: limitata normalmente a casi particolari.

S42 Durante le fumigazioni/polverizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto.

Sostanze e preparati destinati alle utilizzazioni summenzionate, ma che possono

pregiudicare la salute e la sicurezza dell'utilizzatore se non vengono adottate le

dovute precauzioni.

Criteri d'impiego: limitata normalmente a casi particolari.

S43 In caso di incendio usare ... (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del

fabbricante. Se l'acqua aumenta il rischio precisare "Non usare acqua").

Sostanze e preparati estremamente infiammabili, facilmente infiammabili e

infiammabili.

Criteri d'impiego: obbligatoria per sostanze e preparati che, a contatto con acqua

o con aria umida, sviluppano gas estremamente infiammabili - raccomandata per

sostanze e preparati estremamente infiammabili, facilmente infiammabili e

infiammabili, in particolare quando sono immiscibili con acqua.

S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico

(possibilmente mostrargli l'etichetta).

Sostanze e preparati molto tossici - sostanze e preparati tossici e corrosivi -

sostanze e preparati che provocano sensibilizzazione se inalati.

S46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il

contenitore o l'etichetta. Tutte le sostanze e i preparati pericolosi diversi da quelli

che sono molto tossici, tossici, corrosivi o pericolosi per l'ambiente.

S47 Conservare a temperatura non superiore a ... °C (da precisare da parte del

fabbricante).

Sostanze e preparati che diventano instabili ad una certa temperatura.

S48 Mantenere umido con ... (mezzo appropriato da precisare da parte del

fabbricante).

Sostanze e preparati che, se lasciati essiccare, possono diventare molto sensibili a

scintille, attrito o agli urti.

S49 Conservare soltanto nel recipiente originale.

Sostanze e preparati sensibili alla decomposizione catalitica -sostanze e preparati

sensibili alla decomposizione catalitica, ad esempio alcuni perossidi organici.

S50 Non mescolare con ... (da specificare da parte del fabbricante).

Sostanze e preparati che possono reagire con il prodotto specificato sviluppando

gas molto tossici o tossici - perossidi organici.

S51 Usare soltanto in luogo ben ventilato.

Sostanze e preparati che potrebbero o che sono destinati a produrre vapori,

polveri, spruzzi, fumi, nebbie, ecc. che generano rischi di inalazione o di incendio

o di esplosione.

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S52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati.

Sostanze e preparati volatili, altamente tossici, tossici e nocivi che li contengono.

S53 Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso. Sostanze e

preparati che sono cancerogeni, mutageni e/o tossici per la riproduzione.

S56 Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti

pericolosi o speciali.

Tutte le sostanze e i preparati pericolosi.

S57 Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Sostanze e

preparati cui è stato attribuito il simbolo «N».

S59 Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio.

Tutte le sostanze e i preparati pericolosi.

S60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti

pericolosi.

Tutte le sostanze e i preparati pericolosi.

S61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in

materia di sicurezza.

Sostanze e preparati pericolosi per l'ambiente.

S62 In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il

medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Sostanze e preparati classificati come nocivi e caratterizzati dalla frase R65.

S63 In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona

contaminata e mantenerlo a riposo.

Sostanze e preparati molto tossici e tossici (gas, vapori, particelle, liquidi volatili)

- substsostanze e preparati che provocano sensibilizzazione delle vie respiratorie.

Criteri d'impiego: obbligatoria per le sostanze e i preparati cui sono state

assegnate le frasi R26, R23 o R24 e che vengono correntemente utilizzati in

maniera da poter essere accidentalmente inalati.

S64 In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è

cosciente). Sostanze e preparati corrosivi o irritanti.

S1/2 Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.

S3/7 Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco.

S3/9/14 Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da ... (materiali incompatibili

da precisare da parte del fabbricante).

S3/9/14/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato

lontano da ...

Materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante.

S3/9/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato.

S3/14 Conservare in luogo fresco lontano da ... (materiali incompatibili da precisare da

parte del fabbricante).

S7/8 Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità.

S7/9 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

S7/47 Tenere il recipiente ben chiuso e a temperatura non superiore a ... °C (da

precisare da parte del fabbricante).

S20/21 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

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S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

S27/28 In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti

contaminati

e lavarsi immediatamente e abbondantemente con ... (prodotti idonei da indicarsi

da parte del fabbricante).

S29/35 Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se

non con le dovute precauzioni.

S29/56 Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi

contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

S36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

S36/39 Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

S37/39 Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

S47/49 Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a ... °C

(da precisare da parte del fabbricante).

Misure generali e specifiche di tutela

Le misure e principi generali per la prevenzione dei rischi chimici si devono attuare sempre e

sono sufficienti quando risulta un livello di rischio irrilevante per la salute e/o basso per la

sicurezza: i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al

minimo mediante le seguenti misure:

a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;

b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di

manutenzione adeguate;

c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;

d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;

e) misure igieniche adeguate;

f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle

necessità della lavorazione;

g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella

manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti

chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

Misure specifiche di protezione e di prevenzione devono essere adottate sempre in aggiunta

alle misure generali quando non risulta un livello di rischio irrilevante per la salute e/o basso per la sicurezza.

1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 223,

provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura

dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o

sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente

di eliminare il rischio attraverso la sostituzione, il datore di lavoro garantisce che il rischio sia

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ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure, da adottarsi nel seguente ordine di

priorità:

a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di

attrezzature e materiali adeguati;

b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;

c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora

non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;

d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori

2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di

prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono

modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la

misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche

standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLII o in loro

assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di

esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio

temporali.

3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla

normativa vigente, il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale

superamento dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e

protezione.

4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei

rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene

conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi

conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 223. Sulla base della valutazione

dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le

misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi

l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di

loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di

concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze

chimicamente instabili.

Rischi per la sicurezza

5. Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la

presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di

sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:

a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed

esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici

dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;

b) imitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa

vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di

incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti

dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.

6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di

protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari

pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere

potenzialmente esplosive.

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7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti,

apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla

limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.

8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione

professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e

ne dà comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza.

DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)

Definizioni

Si definisce DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore per

proteggerlo contro uno o più rischi per la sicurezza o la salute durante il lavoro, inclusi

complementi o accessori. I DPI devono essere utilizzati solo quando, dopo avere adottato tutte

le misure generali e specifiche di tutela, permangono rischi per la Salute o per la Sicurezza.

Caratteristiche e classificazione

I DPI devono essere utilizzati quando non è possibile eliminare i rischi con altre misure

tecniche o organizzative.

Inoltre:

• devono essere adeguati al tipo di rischio e alle condizioni di lavoro;

• devono essere scelti adeguatamente per tipologia ed efficienza;

• non devono determinare un incremento del rischio;

• devono tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore (comfort:

leggeri, adattabili, trasportabili);

• devono poter essere adattati all'utilizzatore;

• i DPI devono essere utilizzati garantendo l’ igiene dell’utilizzatore;

• se è necessario utilizzare più DPI contemporaneamente essi devono essere compatibili

tra loro ed efficaci;

• devono essere certificati conformemente al D.Lgs. 475/1992 ed avere la marcatura

"CЄ" sull'imballaggio originale e sul DPI in modo visibile, leggibile e indelebile;

• devono essere corredati da istruzioni per l'uso e la manutenzione, il grado di protezione

assicurato, il termine di scadenza dei DPI o dei suoi componenti;

• devono essere scelti in funzione delle caratteristiche delle sostanze pericolose e delle

modalità di utilizzo.

Classificazione (art. 4 D.lgs. 475/1992)

1a categoria (prima

categoria)

di progettazione semplice,

destinati a salvaguardare la

persona da rischi di danni

fisici di lieve entità

i.e.: guanti per detersivi

3a categoria (terza

categoria)

di progettazione complessa,

i.e.: apparecchi di protezione delle vie respiratorie

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destinati a salvaguardare da

rischi di morte o lesioni

gravi e di carattere

permanente.

2a categoria (seconda

categoria)

vi rientrano quelli che non

rientrano nelle altre due

precedenti categorie

i.e.: camici

Tipologie

I DPI vengono suddivisi in funzione delle parti del corpo che devono proteggere:

PROTEZIONE DELLA TESTA

PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI

PROTEZIONE DEL CORPO

PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI

Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza – RES (D.Lgs. 475/92 allegato II)

Il fabbricante in fase progettazione del DPI ne verifica la rispondenza ai requisiti di sicurezza previsti dalla norma (All. II del D.Lgs. 475/92):

1. requisiti di carattere generale (i.e. ergonomia, livelli e classi di protezione, innocuità, nota

informativa, etc.);

2. requisiti supplementari, comuni a diverse categorie o tipi di DPI (sistemi di regolazione,

limitazione dei movimenti, impigliamento, etc.);

3. requisiti supplementari specifici per rischio (quali: solidità, efficienza, durata della

protezione)

La marcatura CЄ garantisce il possesso dei RES

La marcatura deve comprendere: il nome, marchio o altro elemento di identificazione del

fabbricante,il modello del DPI (nome commerciale, codice, etc.) e le caratteristiche del DPI (taglia, prestazioni, pittogrammi, etc.)

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Obblighi del Datore di lavoro

Scelta:

Il DDL deve scegliere i DPI in funzione del rischio, delle caratteristiche ergonomiche e di affidabilità e funzionalità, etc.

- si consulta con il RLS (rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza) e con il medico competente;

- rende partecipi della scelta i lavoratori.

INFORMAZIONE/FORMAZIONE, ASSEGNAZIONE, ADDESTRAMENTO, MANUTENZIONE:

Il DDL deve:

• fornire istituzioni comprensibili ai lavoratori;

• informare preliminarmente i lavorator dei rischi dai quali il DPI li protegge, mettendo a

disposizioneadeguate informazioni;

• assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico addestramento sull’uso

corretto e pratico dei DPI di “terza categoria”

• fornire ai lavoratori DPI conformi;

• verificare che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, in conformità alle

informazioni delfabbricante;

• destinare ogni DPI ad un uso personale.

È opportuno predisporre delle SCHEDE per ogni lavoratore con i dati tecnici dei DPI consegnati,

la data di consegna. Le schede devono essere consultabili dai lavoratori,dal RSPP, dal RLS ed

dal medico competente deve essere regolarmente effettuata la manutenzione controllando lo stato, il ricambio delle parti deteriorate e o usurate, la pulizia e la disinfezione

Protezione degli occhi e del viso

I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali

roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o

schermi appropriati.

Essi debbono avere un campo visivo sufficientemente ampio, essere leggeri e facilmente

sopportabili in relazione al tempo di impiego e presentare caratteristiche ottiche adeguate al

tipo di lavoro, alla sua durata ed alla capacità visiva dell’operatore (se l’operatore ha difetti

visivi, gli occhiali protettivi debbono avere lenti correttive graduate secondo prescrizione

oculistica).

Gli occhiali a tenuta di gas devono avere la montatura che aderisce alla pelle e in quelli di

protezione contro le schegge o corpuscoli, la montatura deve distribuire uniformemente le

sollecitazioni sulla parte del viso con cui sono a contatto.

La protezione degli occhi e del viso si può ottenere, sia con dispositivi o accessori

appositamente dedicati, oppure integrata con altri sistemi di protezione (i.e. maschere antigas, etc.).

Guanti per rischi chimici (EN374)

La resistenza alle varie sostanze chimiche dei materiali che costituiscono i guanti dipende da

diversi fattori tra cui la concentrazione della sostanza, la temperatura, lo spessore e il tempo di

immersione per cui è sempre consigliabile effettuare prove prima di destinarli all’uso.

I materiali d’impiego più comuni sono: lattice, neoprene, nitrile, pvc, polietilene, polivinil

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alcole, hypalon, butile, etc. (es. manipolazione di oggetti acidi, basi, solventi, oli, etc.)

Esempio: resistenza dei materiali impiegati nei guanti di un agente chimico manipolato

La tabella seguente fornisce indicazioni generali.

Resistenza dei guanti

La resistenza dipende: dal tempo di permeazione, ossia dal tempo espresso in minuti primi che

l’agente chimico impiega per attraversare lo spessore del guanto; dal flusso di permeazione,

ossia dalla quantità di agente chimico che passa attraverso il guanto nell’unità di tempo e di

superficie.

Il livello di degradazione rappresenta il tempo necessario affinché il DPI perda il 30% della sua

forza tensile degenerando.

I tempi di permeazione, forniti dal produttore, non corrispondono ai tempi di durata della

protezione del guanto (durata reale della protezione) che dipende anche dallo spessore del

guanto, dal materiale costituente lo stesso, dalla concentrazione dell’agente chimico e dalla

sua temperatura, dalle modalità di contatto guanto-sostanza, etc.

Tute - impermeabili

In presenza di rischi particolari è necessario proteggere il corpo con tute o impermeabili in

tessuti plastificati o gommati.

Per la protezione da atmosfere nocive si può ricorrere a tute antigas ermeticamente chiuse,

anche a pressurizzazione interna, mentre contro il calore radiante o a contatto diretto con le

fiamme o materiale incandescente si impiegano, a seconda del caso, indumenti in materiale

ignifugo o autoestinguente, termoriflettente e ad alta coibenza.

Protezione arti inferiori (PIEDI)

Quando esiste il rischio che metalli fusi (nel caso di lavoro in fonderia) o sostanze aggressive

possano introdursi nella scarpa, si impiegano calzature che consentano lo sfilamento rapido.

Protezione arti inferiori (PIEDI)

scarpe di sicurezza a sfilamento rapido: con suola imperforabile e puntale di protezione,

destinati a tutte quelle lavorazioni in cui sia presente il rischio di perforazione o schiacciamento

(i.e. lavori di demolizione, di carpenteria, movimentazione di materiali, scavi, etc.).

stivali alti in gomma: da utilizzarsi durante i getti di calcestruzzo o per lavorazioni in zone

acquitrinose, o comunque ogni volta che vi sia la presenza di un significativo strato d’acqua.

Protezioni speciali

SCAFANDRI

Lavorazioni: lavori che comportano un elevato rischio di contatto con sostanze molto pericolose

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sia per la loro natura chimica che per la natura delle lavorazioni (rimozione di amianto molto

friabile, sabbiatura di grandi superfici, lavori di pompaggio, etc.)

Protezione delle vie respiratorie (APVR)

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie si classificano in:

1. dipendenti dall’atmosfera ambiente (dispositivi filtranti: contro particelle, gas e vapori,

particelle/gas/vapori). Possono essere distinti in respiratori a filtro: non assistiti (l’aria

ambiente è resa respirabile dal filtro e passa attraverso il facciale mediante l’azione dei

polmoni), a ventilazione assistita (l’aria ambiente, resa respirabile dal filtro viene immessa

all’interno del facciale, che può essere una maschera intera, semintera o un quarto di

maschera, mediante un elettroventilatore trasportato dall’utilizzatore), a ventilazione

forzata ((l’aria ambiente, resa respirabile dal filtro viene immessa all’interno del facciale,

che è un cappuccio o un elmetto, mediante un elettroventilatore trasportato dallo stesso

utilizzatore);

2. non dipendenti dall’atmosfera ambiente (dispositivi di tipo isolante).

Dispositivi di tipo Filtrante

I facciali filtranti antipolvere sono generalmente di colore bianco e sono costituiti interamente o

prevalentemente da materiale filtrante attraverso il quale passa l’aria inspirata; il respiratore

copre almeno il naso e la bocca.

L’aria espirata può essere scaricata attraverso lo stesso materiale filtrante o attraverso una valvola di espirazione.

I respiratori antipolvere trattengono sostanze particellari (polveri, fibre, fumi, nebbie), ma non

proteggono dai gas. I respiratori con filtro antipolvere non devono essere utilizzati in:

• ambienti in cui potrebbe esserci insufficienza di ossigeno (ossia un concentrazione di

ossigeno nell’aria ambiente inferiore al 17% in volume), ma anche in eccesso di O2

concentrazione superiore al 25% in volume;

• dove ci sono gas o vapori inquinanti;

• in atmosfere con immeditato pericolo per la vita o la salute.

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I filtri antipolvere sono classificati secondo la loro efficienza filtrante. Esistono tre classi di filtri

antipolvere P1, P2 e P3.

I filtri per vapori sono detti antigas e si dividono in tre classi a seconda della capacità di

adsorbimento degli inquinanti.

Classi di filtri UNI EN 141

I filtri antigas dei tipi A, B, E e K sono classificati, in funzione della loro capacità, come segue:

- Classe 1: filtri di piccola capacità;

- Classe 2: filtri di media capacità;

- Classe 3: filtri di grande capacità.

La protezione assicurata dai filtri di classe 2 o di classe 3 include la protezione assicurata dal

filtro corrispondente della classe inferiore.

La classificazione del filtro combinato include quella del filtro antipolvere secondo la EN 143.

TIPO PROTEZIONE COLORE del FILTRO

A per gas e vapori di composti organici con punto di ebollizione >65°C MARRONE

AX per gas e vapori di composti organici con punto basso di ebollizione >65°C

MARRONE

B per gas e vapori di composti organici (escluso CO), secondo le indicazioni del fabbricante

GRIGIO

E per anidride solforosa ed altri gas e vapori acidi, secondo le indicazioni del fabbricante

GIALLO

K per ammoniaca e derivati organici ammoniacali, secondo le indicazioni del fabbricante

VERDE

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La durata del filtro dipende da molti fattori fra i quali natura e concentrazione del

contaminante, umidità, temperatura, frequenza e volume respiratorio. Esistono modelli di

calcolo per stabilire la durata teorica del filtro evitando di raggiungere la condizione in cui

l’utilizzatore avverte l’odore o il sapore della sostanza: ciò avviene quando il carbone attivo è

saturo ed ha quindi esaurito la sua capacità di assorbimento.

Respiratori Isolanti e classificazione (RESPIRATORI NON AUTONOMI) Utilizzano aria pulita non proveniente dall’ambiente contaminato e si utilizzano se:

- la concentrazione dei dell’ossigeno nell’atmosfera è al i sotto del 17% in volume; la

natura delle sostanze tossiche non è nota; la concentrazione degli inquinanti è troppo

elevata, al di sopra dei limiti di utilizzo dei filtri;

- la natura e la concentrazione dell’inquinate è tale da costituire un pericolo anche per

brevi esposizioni (sostanze inodori o con soglia olfattiva maggiore del TLV/TWA (valore

limite di esposizione professionale riferito alle otto ore di lavoro giornaliero).

Maschere ad adduzione d’aria esterna

Sono costituite da un facciale collegato ad un tubo flessibile la cui estremità libera viene

portata in zona non inquinata; oltre un certa lunghezza del tubo adduttore l’invio d’aria viene

effettuato per mezzo di un dispositivo di ventilazione azionato manualmente.

Nei respiratori non autonomi l’aria respirabile viene convogliata da una sorgente d’aria pura

all’interno del facciale attraverso un tubo di alimentazione che limita i movimenti dell’operatore

e la distanza alla quale può essere svolto l’intervento.

La lunghezza massima del tubo dipende dalle caratteristiche costruttive del dispositivo indicate dalle relative schede tecniche.

22. ESITO DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE UFFICI

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Al fine di valutare correttamente l'esposizione dei lavoratori al rumore, è utile applicare un metodo

di misurazione oggettivo e, pertanto, viene fatto riferimento allo standard generalmente riconosciuto

Iso 1999:1990. I valori riscontrati o oggettivamente misurati dovrebbero essere decisive per avviare

le azioni previste per i valori superiori e inferiori di esposizione che fanno scattare l'azione. Valori

limite di esposizione sono necessari per evitare danni irreversibili all'udito dei lavoratori; il livello di

rumore che raggiunge l'orecchio deve restare al di sotto dei valori limite di esposizione.

22.1.1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08, è stato valutato il rumore durante le effettive attività

lavorative, prendendo in considerazione in particolare:

1. Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo

2. I valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 189;

3. Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al

rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori

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4. Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e

sostanze ototossiche connesse all’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;

5. Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate,

in conformità alle vigenti disposizioni in materia

6. L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;

7. Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in

locali di cui e' responsabile

8. Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile,

quelle reperibili nella letteratura scientifica;

9. La disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di

attenuazione.

EFFETTI SULLA SALUTE

Il rumore è causa di danno (ipoacusia, sordità) e comporta la malattia professionale statisticamente

più significativa. Gli effetti nocivi dipendono da tre fattori:

1. intensità

2. frequenza

3. durata nel tempo dell’esposizione al rumore.

effetti uditivi: vanno ad incidere negativamente a carico dell'organo dell'udito provocando all'inizio

fischi e ronzii alle orecchie con una iniziale transitoria riduzione della capacità uditiva e successiva

sordità, che in genere è bilaterale e simmetrica. Il rumore agisce sull’orecchio umano causando

secondo la natura e l’intensità della stimolazione sonora:

1. uno stato di sordità temporanea con recupero della sensibilità dopo riposo notturno in ambiente

silenzioso

2. uno stato di fatica con persistenza della riduzione della sensibilità e disturbi nell’udibilità della

voce di conversazione per circa 10 giorni

3. uno stato di sordità da trauma acustico cronico con riduzione dell'intelligibilità del 50%.

effetti extrauditivi: insonnia, facile irritabilità, diminuzione della capacità di concentrazione sino a

giungere ad una sindrome ansioso-depressiva, aumento della pressione arteriosa, difficoltà digestiva,

gastriti od ulcere, alterazioni tiroidee, disturbi mestruali, ecc.

22.1.2. DEFINIZIONI RICORRENTI

Qui di seguito vengono riportate le definizioni ricorrenti citate nell’articolo 188 del D.Lgs.

81/08:

Pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea

ponderata in frequenza «C»;

Livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 μgPa]: valore

medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una

giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990

punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;

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Livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): Valore medio, ponderato in

funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale

di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990

punto 3.6, nota 2.

22.1.3. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE

I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione

giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

Valori limite di esposizione

rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 μPa);

Valori superiori di azione

rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa);

Valori inferiori di azione

rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa).

22.1.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I principali riferimenti normativi riguardanti il rischio rumore sono riportati, seppur in

maniera non esaustiva, nella seguente tabella:

Rif. normativo Contenuto

D. Lgs. n. 81/08 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

ISO 1999:1990 Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro

22.1.5. CARATTERISTICHE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

La scelta del mezzo di protezione dipende dalle caratteristiche del rumore. Si distinguono: 1. mezzi ad inserimento (tappi, inserti) 2. cuffie 3. auricolari 4. caschi

I tappi e gli inserti (spesso monouso) si inseriscono direttamente nel canale acustico esterno e sono suddivisi a loro volta in inserti sagomati, in materiale plastico morbido poco deformabile; inserti deformabili, costituiti da materiali con elevate capacità plastiche (schiume, siliconi, etc.). Essi permettono di raggiungere tra gli 8 ed i 30 dB di attenuazione a seconda della composizione in frequenza del rumore da attenuare. Le cuffie si applicano esternamente a protezione dell'orecchio. I modelli più efficienti sono quelli dotati di auricolari in PVC pieni di liquido fonoassorbente e permettono di raggiungere tra i 25 ed i 40 dB di attenuazione.

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In condizioni particolari caratterizzate da livelli elevati di rumore (sale prove motori, collaudo di aerei a terra, ecc.) le cuffie possono essere integrate da caschi che, riducendo la trasmissione del rumore attraverso le ossa del cranio, permettono di portare i livelli di rumore entro i limiti di legge. Nella seguente tabella sono riportati i valori di attenuazione in dB ottenibile, al variare della frequenza, con l'impiego dei principali D.P.I.

DPI Frequenza (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Inserti sagomati

10-30 10-30 15-35 20-35 20-40 35-45 25-45

Inserti deformabili

20-35 20-35 25-40 25-40 30-40 40-45 35-45

Semi-inserti 10-25 10-25 10-30 10-30 20-35 25-40 25-40

Cuffie

5-20 10-25 15-30 25-40 30-40 30-40 25-40

Cuffie e inserto

(insieme) 20-40 25-45 25-50 30-50 35-45 40-50 40-50

Secondo quanto indicato nell’articolo 193 del D.Lgs 81/08, inoltre, il datore di lavoro terrà conto dell'attenuazione

prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l’efficienza

dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati

adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai

livelli inferiori di azione:

LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa).

METODO DI CALCOLO

Per caratterizzare un rumore variabile in certo intervallo di tempo T, si introduce il Livello sonoro continuo equivalente:

T

Aeq dtP

tp

TLogL

0

2

0

))(

(*1

**10

che è il livello, espresso in dB, di un ipotetico rumore costante che, se sostituito al rumore reale per lo stesso intervallo

di tempo T, comporterebbe la stessa quantità totale di energia sonora.

Per la valutazione dell’esposizione personale giornaliera al rumore di un lavoratore, si calcolerà il LEX,8h:

LEX,8h = 10 * Log10

* [(1/T0) * (Ti * 10 Li / 10 )] dB(A)

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Dove:

Ti è il tempo di esposizione quotidiano di un lavoratore alla fonte di rumore inserita, in minuti

Li è il livello equivalente continuo della fonte di rumore i-esima.

T0 pari ad 8 ore lavorative, ossia 480 min.

Si calcolerà inoltre il Lep,w ossia la media settimanale dei valori quotidiani di esposizione, definito nel seguente modo:

LEX,w = 10 * Log10

* [(1/5) * (10 [(LEX,8h)i / 10)]] dB(A)

essendo LEX,8h il livello di esposizione calcolato giornalmente.

22.1.6. LIVELLI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE E CLASSI DI RISCHIO

Il D.Lgs. 81 del 09.04.2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro, in definitiva fissa 4 Classi di Esposizione al Rumore, come qui di seguito riportato:

Classe di RISCHIO Esposizione totale dB(A) Pressione di picco ppeak dB(C)

0

Esposizione ≤ 80

Ppeak ≤ 135

1

80 < Esposizione ≤ 85

135 < Ppeak ≤ 137

2

85 < Esposizione ≤ 87

137 < Ppeak ≤ 140

3

Esposizione > 87

Ppeak > 140

CALCOLO DELL’ESPOSIZIONE AL RUMORE

(AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008)

22.1.7. VALUTAZIONE DELL’ ESPOSIZIONE QUOTIDIANA E SETTIMANALE

Per la valutazione dell’esposizione quotidiana e settimanale, sono state desunte sia le fonti di

rumore, sia i relativi tempi di esposizione.

Le fonti di rumore ed i relativi valori di Laeq espressi in dB(A) sono riportati nella seguente tabella.

Descrizione fonte di rumore LAeq dB(A) Fonte desunta da

Utente-Stampante laser 30 libretto

Utente-Fotocopiatrice 50 libretto

Utente-Voce parlata 50 Fonte ISPESL

Utente-Ventola raffreddamento PC 30 Internet

Utente-Condizionatore 22 libretto

Utente-plotter 60 libretto

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Ne deriva la seguente tabella di calcolo:

Tempi di esposizione Ti (minuti)

Fonte Di Rumore Laeq dB(A) Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

Utente-Stampante laser 30 30 30 30 30 30 0 0

Utente-Fotocopiatrice 50 240 240 240 240 240 0 0

Utente-Voce parlata 50 30 30 30 30 30 0 0

Utente-Ventola raffreddamento PC 30 10 10 10 10 10 0 0

Utente-Condizionatore 22 180 180 180 180 180 0 0

Utente-plotter 60 30 30 30 30 30 0 0

Tempi

totali 520 520 520 520 520 0 0

LEX,8h

dB(A) 50.75 50.75 50.75 50.75 50.75 0 0

LEX,w

dB(A) 50.75

Tenuto conto delle esposizioni quotidiane e della esposizione settimanale, il valore finale

calcolato risulta pari a

50.75 dB(A)

Per quanto concerne il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in

frequenza:

ppeak <= 135 db(C)

I risultati sono stati ottenuti mediante le seguenti formule:

LEX,8h = 10 * Log10

* [(1/480) * (Ti * 10 Li / 10 )] dB(A)

LEX,w = 10 * Log10

* [(1/5) * (10 [(LEX,8h)i / 10)]] dB(A)

essendo:

LEX,8h dB(A) l’esposizione quotidiana

LEX,w dB(A) l’esposizione settimanale

Ti, Li rispettivamente il tempo di esposizione (minuti) e LAeq i-esimi

dB(A)

(Lep,d)i l’esposizione quotidiana della i-esima giornata

ppeaK Pressione acustica di picco dB(C)

Nel caso in esame, considerato che l’ Esposizione complessiva è pari a 50.75 dB(A), la Classe

di Rischio risulta essere:

Classe di rischio 0

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192

23. ESITO DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONI

OFFICINE TIPOGRAFICHE

Data valutazione:7 Ottobre 2010 a cura dell’Ing. Barrera Giuseppe

1. PREMESSA

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n.

101 del 30 aprile 2008) si propone come legge quadro in materia di controllo ambientale nei

luoghi di lavoro. Il Decreto individua i parametri e gli indici per la valutazione della

sicurezza, delle condizioni di salute e di benessere degli operatori; gli elementi di misura e

di controllo vanno ricercati nelle normative specifiche di settore.

[1] L’esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può essere calcolata in

fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard

individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzioni

infortuni.

[2] Sul rapporto di valutazione va riportata la fonte documentale a cui si fa riferimento.

[3] Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione

notevole dell’esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all’altra può essere fatto

riferimento, ai fini dell’applicazione della vigente normativa, al valore dell’esposizione settimanale

relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in

conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/08.

E’ prevista cioè la possibilità di valutare il Livello di esposizione per i lavoratori dei singoli

cantieri in maniera semplificata, ricorrendo a dati di letteratura riconosciuti validi, senza

costringere le Imprese a valutazioni complesse per ogni cantiere, che risulterebbero di

scarsissimo significato preventivo, poco verificabili e non ripetibili.

Appare sottinteso che per tipologie diverse di cantiere, e comunque ogni volta che sarà

necessario, si dovranno eseguire, con lo stesso metodo, ulteriori valutazioni di aggiornamento. La

semplificazione introdotta da questo articolo non deve però essere in alcun modo di ostacolo al

rispetto del D.Lgs 81/08, che è di carattere eminentemente preventivo, rivolto cioè

all’individuazione delle situazioni a maggior rischio e alla loro bonifica.

In ogni cantiere si dovrà perciò essere in grado di confrontare i livelli sonori delle proprie

fonti di rumore con quelli di riferimento usati per il calcolo dei Lep. Pertanto, quando vi sia la

possibilità che il livello sonoro di macchine ed impianti, magari obsoleti, non sia confrontabile con

quello di riferimento, si dovrà provvedere alla misurazione strumentale in loco. Solo in tale modo

si potranno predisporre gli interventi di bonifica alla fonte, i programmi formativi, le procedure di

lavoro corrette in grado di ridurre il rischio per i lavoratori. Dato che in un determinato cantiere i

livelli di esposizione giornaliera dei lavoratori si diversificano molto a seconda della fase di

avanzamento dei lavori, mentre la loro variabilità all’interno di ciascuna fase è in genere

contenuta, appare del tutto giustificato che vengano valutati non solo i livelli massimi ricorrenti,

relativi all’intera durata del cantiere, ma anche i livelli medi relativi ad ogni fase e la durata di

tutte le singole fasi.

Fondamentale è indicare che la permanenza dei lavoratori nei luoghi di attività comporta

esposizione a fattori ambientali che possono interferire con meccanismi differenziati sulla salute e

sulle condizioni di benessere. Possono distinguersi effetti di:

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193

- Danno: una qualsiasi alterazione, non reversibile o almeno non completamente reversibile,

che sia obiettivabile dal punto di vista clinico e/o anatomo-patologico.

- Disturbo: una qualsiasi alterazione temporanea delle condizioni psicofisiche del soggetto che

sia chiaramente obiettivabile determinando effetti fisiopatologici ben definiti.

- Fastidio: un "sentimento di scontentezza" riferito ad uno dei fattori ambientali che l'individuo

sa o crede che possa agire su di lui in modo negativo; rappresenta la risposta soggettiva agli

effetti combinati di natura psicologica, sociologica ed economica.

-

Tra i principi di prevenzione contenuti nel D.Lgs 81/08 D.Lgs 81/08 a cui il committente o

il responsabile dei lavori all'atto della progettazione deve attenersi, vi è la valutazione dei rischi

lavorativi e la conseguente programmazione delle misure di prevenzione integrate con quelle

tecniche ed organizzative.

L’obbligo vige per qualsiasi cantiere temporaneo o mobile come definito dal

D.Lgs 81/08, indipendentemente dall'entità e la valutazione dei rischi dovrà

considerare in particolare la tipologia delle lavorazioni, dei pericoli presenti, del rischio

associato a ciascun pericolo.

Di tale analisi (pur se a volte condizionata in questa fase dalla non completa disponibilità

delle necessarie informazioni e conoscenze - che devono comunque essere esplicitate ed

evidenziate - e che dovrà quindi subire ulteriori aggiornamenti e revisioni) si terrà conto nelle

scelte tecniche ed organizzative del progetto esecutivo dell'opera.

In Figura 1 si riporta uno schema sintetico (tratto dalla procedura CEE) del percorso operativo

(anche non formalizzato in specifico piano) di individuazione dei pericoli, di valutazione dei rischi e

di identificazione delle misure preventive.

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194

Figura 1: MAPPA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL

RISCHIO (metodologia CEE)

1. Individuazione iniziale dei pericoli

è necessaria una valutazione

2. dettagliata

rischi ben noti

ed adeguatamente controllabili

con misure già note

3.

raccolta delle informazioni: ambientali, mansioni, sostanze utilizzate,

4. esposti, esperienze precedenti

5. individuazione dei pericoli oggetto di approfondimento

6. individuazione dei lavoratori esposti

valutazione dei rischi

(probabilità di danno/gravità del danno)

7.

le adeguate misure

di prevenzione da adottarsi

sono note

8.

le adeguate misure di prevenzione

da adottarsi non sono note

ricerca di misure di prevenzione integrative o alternative per

l’abbassamento ed il controllo del rischio

9.

registrazione della valutazione e pianificazione temporale del programma

10. di attuazione delle misure di prevenzione individuate

programmazione del monitoraggio della valutazione del rischio e di

11. revisione delle misure di prevenzione e protezione adottate

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Per quanto riguarda il danno uno strumento per la valutazione ed il controllo del rischio è

costituito dal D.Lgs 81/08: - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in cui come parametri

ambientali sono presi in considerazione agenti chimici, fisici e biologici. Tra i detti parametri

particolare interesse assumono oggi i rumori.

Il decreto é operante in tutti gli ambienti destinati ad attività produttive salvo per quanto

concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali (oggi regolata dalla legge

quadro sull'inquinamento acustico, 26 ottobre 1995 n. 447).

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2. L’ ESPOSIZIONE AL RUMORE: GENERALITA’

2.1. EFFETTI DEL RUMORE

L'ipoacusia, cioè la diminuzione fino alla perdita della capacità uditiva, è il danno da rumore

meglio conosciuto e più studiato; tuttavia il rumore agisce con meccanismo complesso anche su

altri organi ed apparati (apparato cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso centrale ed altri)

mediante attivazione o inibizione di sistemi neuroregolatori centrali o periferici.

Il rumore determina, inoltre, un effetto di mascheramento che disturba le comunicazioni

verbali e la percezione di segnali acustici di sicurezza (con un aumento di probabilità degli

infortuni sul lavoro), favorisce l’insorgenza della fatica mentale, diminuisce l'efficienza del

rendimento lavorativo, provoca turbe dell'apprendimento ed interferenze sul sonno e sul riposo.

In Italia l'ipoacusia da rumore è la patologia professionale più frequentemente denunciata.

Dai dati INAIL la malattia professionale "Ipoacusia e sordità da rumori" rappresenta circa la metà

dei casi di tutte le malattie professionali denunciate nel ramo industria.

1.

In termini di effetti uditivi il rumore agisce sull'orecchio essenzialmente tramite l'energia

acustica. L'esposizione a rumori di elevata intensità e per lungo periodo di tempo provoca una

serie di alterazioni a carico delle strutture neuro-sensoriali dell'orecchio interno. L'organo del

Corti, nella coclea, è la sede principale in cui si realizzano i danni. Esso contiene due tipi di

cellule ciliate: quelle interne e quelle esterne (rispettivamente indicate come IHC e OHC; vedi

Figura 1).

Figura 1: Orecchio interno-Coclea; sezione dell’Organo del Corti

Le cellule denominate IHC sono i veri e propri recettori acustici, mentre le cellule indicate come

OHC agiscono come cellule motrici aumentando la sensibilità e la discriminazione del sistema

acustico.

Una gran parte dei danni acustici determinati dall’esposizione al rumore è causata da un

cattivo funzionamento dei suddetti meccanismi. L’esposizione a rumore determina un danno a

livello della sinapsi fra recettore e via nervosa afferente a livello delle IHC ed un danno alle OHC.

Il danno alla sinapsi della via afferente può essere reversibile mentre, se nelle OHC si instaura la

morte cellulare, il danno diviene irreversibile. Inoltre, a livello delle sinapsi fra IHC e via

afferente, i meccanismi riparativi non possono instaurarsi se l’esposizione a rumore è

continuativa. Anche esposizioni di carattere impulsivo prolungate nel tempo possono comportare

danni irreversibili.

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197

Tali lesioni irreversibili, si manifestano con un innalzamento permanente della soglia uditiva. Il

danno da rumore si manifesta tipicamente come ipoacusia percettiva bilaterale.

Il rumore ad intensità più elevata (non inferiore a 120-130 dB secondo alcuni Autori)

determina effetti anche sulla porzione vestibolare con vertigini, nausea, disturbi dell'equilibrio di

solito reversibili dopo la cessazione dello stimolo sonoro.

La capacità uditiva si valuta mediante l'audiometria tonale (secondo i criteri indicati nel D.Lgs

81/08), comprendendo anche la frequenza di 8.000 Hz. Questa tecnica permette di misurare in

decibel la perdita dell'udito. L'orecchio con udito normale ha come livello sonoro di soglia il

valore zero che indica l'intensità minima di suono percepibile. La perdita uditiva, o ipoacusia,

espressa in decibel esprime la differenza tra il livello sonoro minimo che l'orecchio riesce a

percepire e lo zero, considerato convenzionalmente standard. La soglia uditiva, e quindi anche la

perdita uditiva, si valuta di solito alle frequenze di 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000

Hz. In un soggetto con udito normale la curva che risulta dalla audiometria non si discosta

eccessivamente dallo zero (comunque meno 25 dB).

Studi statistici mirati, riportati sulla norma ISO R 1999, hanno permesso di valutare la

percentuale di persone che presentano una perdita di udito naturale dovuto all’invecchiamento

(presbiacusia) utilizzando campioni significativi di persone esposte a livelli non superiori ad 80

dBA. Fissando come età iniziale i 18 anni, si hanno valori crescenti dall’1% fino al 50% dopo 45

anni. Tale informazione risulta particolarmente utile se si tiene presente che è pressoché nullo il

rischio di perdita uditiva nei riguardi della comunicazione verbale (ipoacusia) all’aumentare degli

anni di esposizione alle medesime condizioni acustiche negli ambienti di lavoro. Ciò consente

allora di discriminare, all’aumentare dei livelli di esposizione, l’effettiva percentuale di lavoratori

che statisticamente presentano una perdita di udito dovuta all’anzianità di servizio. La norma

citata riporta i dati diagnostici per valori di rumore ambientale compresi tra 80 dBA e 115 dBA con

passo di 5 dBA.

Se si adottano tali metodiche di previsione relative alla possibile insorgenza di otopatia da

rumore, con un LEP di 85 dBA si ha un rischio di handicap uditivo e risultano allora indispensabili i

controlli audiometrici ed otologici dei soggetti esposti. Le misure preventive riguardano

l’accertamento al momento dell’assunzione dell’esistenza di fattori predisponenti od ostacolanti

l’insorgenza della sordità da rumore ed i controlli audiometrici periodici (ogni sei mesi per i primi

tre anni di attività lavorativa e successivamente ogni anno) sui soggetti esposti a lavorazioni

rumorose.

Rischio percentuale di ipoacusia per esposizione a rumore per 8 ore al giorno e 250

giorni all’anno. a) Rischio (%) di ipoacusia. b) Percentuale (%) di persone esposte al

rumore con ipoacusia. Fonte: Raccomandazione ISO R 1999.

LAeq [dBA] Rischio di ipoacusia

(%)

Anni di esposizione

0 5 10 15 20 25 30 35 40

80 (a)

(b)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 5 7 10 14 21 33

85 (a)

(b)

0 1 3 5 6 7 8 9 10

1 3 6 10 13 17 22 30 43

90 (a)

(b)

0 4 10 14 16 16 18 20 21

1 6 13 19 23 26 32 41 54

95 (a)

(b)

0 7 17 24 28 29 31 32 29

1 9 20 29 35 39 45 53 62

100 (a)

(b)

0 12 29 37 42 43 44 44 41

1 14 32 42 49 53 58 65 74

105 (a) 0 18 42 53 58 60 62 61 54

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198

(b) 1 20 45 58 65 70 76 82 87

110 (a)

(b)

0 26 55 71 78 78 77 72 62

1 28 58 76 85 91 91 93 95

115 (a)

(b)

0 36 71 83 87 84 81 75 64

1 38 74 88 94 94 95 96 97

La risposta dell’ essere umano all’ esposizione al rumore è quindi un innalzamento della soglia

uditiva. Questo fenomeno è normalmente reversibile e prende il nome di “Spostamento

Temporaneo di Soglia”.

Si hanno: uno STS brevissimo, che è come un mascheramento residuo della durata di mezzo

secondo dallo stimolo; uno STS breve, della durata di un paio di minuti; uno STS2 (fatica uditiva

fisiologica) misurato due minuti dopo la fine dell’ esposizione al rumore, che interviene a certi

livelli di esposizione e che viene recuperato, con andamento logaritmico, entro 16 ore (cioè, in

termini lavorativi, prima della ripresa dell’ esposizione); infine uno STS16 (fatica uditiva

patologica) che non si recupera entro

le sedici ore e che a lungo andare

porta allo Spostamento Permanente

di Soglia, cioè alla ipoacusia da

rumore prima descritta.

Questo danno progressivo e’

caratterizzato da un massimo della

perdita intorno alla frequenza di 4000

Hz, dalla bilateralità, simmetricità e

dalla irreversibilità.

Ormai si tende generalmente ad

accettare che il rumore provochi

anche effetti extrauditivi, come

evidenziato da numerosi studi. Ciò

nonostante non si è ancora

provveduto ad un chiaro

inquadramento eziopatogenetico e

nosologico.

Le difficoltà provengono

essenzialmente dall'esistenza di dati

contrastanti, dalla non specificità

degli effetti e dal fatto che non è stato possibile individuare una definita correlazione tra effetti e

diverse caratteristiche fisiche del rumore.

L'apparato cardiovascolare sembra essere il più influenzato direttamente ed indirettamente dal

rumore. Dall'analisi della Letteratura emerge che il rumore, con intensità in genere superiore ad

85 dB(A), determina aumento della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa, delle resistenze

vascolari periferiche, della concentrazione ematica ed urinaria di noradrenalina e, spesso, di

adrenalina. Diversi autori hanno studiato il rapporto tra danno uditivo ed ipertensione arteriosa,

ma i risultati sono ancora insufficienti e contraddittori per formulare un giudizio attendibile. In

relazione agli altri parametri studiati, pur essendo gli studi meno numerosi, sembra accertata la

comparsa di turbe coronariche per esposizione a rumore in particolare in soggetti con

preesistente coronaropatia.

Sono state riportate anche alterazioni dei meccanismi immunologici.

Classificazione dell’ innalzamento della soglia uditiva.

STS

brevissimo 0,5 secondi

STS breve 1 – 2 minuti

STS 2 (fatica

uditiva

fisiologica)

misurata dopo 2 minuti

permane per durate < 16 ore

STS 16 (fatica

uditiva

patologica)

acufeni

adattamemto

lieve sordità

acufeni persistenti

vertigini

danno a 4000 Hz

danno bilaterale – simmetrico -

irreversibile

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199

2.2. DEFINIZIONI E PARAMETRI

Comunemente si intende per rumore un suono che provoca una sensazione sgradevole,

fastidiosa o intollerabile. Il suono è una perturbazione meccanica che si propaga in un mezzo

elastico (gas, liquido, solido) e che è in grado di eccitare il senso dell’udito.

Un corpo che vibra provoca nell’aria oscillazioni della pressione intorno al valore della pressione

atmosferica - compressioni e rarefazioni, che si propagano come onde progressive nel mezzo e

giungono all’orecchio producendo la sensazione sonora.

Si definisce pressione sonora istantanea p(t) la differenza indotta dalla perturbazione sonora

tra la pressione totale istantanea e il valore della pressione statica all’equilibrio.

Nel caso più semplice le variazioni della pressione sono descritte da una funzione sinusoidale

caratterizzata dalle seguenti grandezze:

frequenza (f): numero di oscillazioni complete nell’unità di tempo (Hz);

periodo (T): durata di un ciclo completo di oscillazione (s); è l’inverso della frequenza;

velocità di propagazione (c): velocità con la quale la perturbazione si propaga nel mezzo, in

dipendenza dalle caratteristiche del mezzo stesso (m/s); in aria c è pari a circa 340 m/s;

lunghezza d’onda ( ): distanza percorsa dall’onda sonora in un periodo (m);

ampiezza (A): valore massimo dell’oscillazione di pressione (N/m²).

Qualora le onde abbiano frequenza approssimativamente compresa fra 20 e 20000 Hz ed

ampiezza superiore ad una certa entità che dipende dalla frequenza, l’orecchio umano è in grado

di percepirle.

La determinazione del contenuto in frequenza di un certo suono è chiamata analisi in frequenza o

analisi di spettro.

2.2.1. Livello di pressione e di potenza sonora

Se si misurasse la pressione sonora in N/m² (Pascal), si dovrebbero considerare valori

tipicamente compresi fra 20*10-6 Pa e 200 Pa. Al fine di comprimere tale intervallo di variabilità

ed anche sulla base dell’ipotesi che l’intensità delle sensazioni uditive sia in prima

approssimazione proporzionale al logaritmo dello stimolo e non al suo valore assoluto, è stata

introdotta la scala logaritmica o scala dei livelli. Il livello, espresso in dB, è pari a dieci volte il

logaritmo decimale del rapporto fra una data grandezza ed una grandezza di riferimento,

omogenee fra di loro. In particolare si ha:

Livello di presione sonora = Lp = )log(20)log(10 0

2

0

2 pppp

dove p è il valore r.m.s. della pressione sonora in esame e po (pressione sonora di

riferimento) è il valore di soglia di udibilità a 1000 Hz (20 10-6 Pa = 20 Pa).

Analogamente si ha:

Livello di pressione sonora = LW = )log(10 0WW

dove W è il valore r.m.s. della potenza sonora in esame e W0 (potenza sonora di

riferimento) = 10-12 watt.

La scala dei decibel non è lineare, per cui non si possono sommare i livelli sonori in modo

aritmetico ma occorre ricorrere ai logaritmi; ad es.: 80 dB + 80 dB = 83 dB.

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200

2.2.2. Livello sonoro continuo equivalente

Per caratterizzare un rumore variabile in certo intervallo di tempo T, si introduce il:

Livello sonoro continuo equivalente = Leq,T =

T

dtp

tp

T0

2

0

)(1log10

che è il livello, espresso in dB, di un ipotetico rumore costante che, se sostituito al rumore reale

per lo stesso intervallo di tempo T, comporterebbe la stessa quantità totale di energia sonora.

Per la valutazione del rumore a livello internazionale sono comunemente utilizzate due curve di

ponderazione (filtri che operano un’opportuna correzione dei livelli sonori alle diverse frequenze)

del rumore. La curva A è utilizzata per valutare gli effetti del rumore sull’uomo. Il livello sonoro

in dB(A), che si ottiene utilizzando questa curva di ponderazione A, è la grandezza psicoacustica

di base, comunemente utilizzata per descrivere i fenomeni sonori in relazione alla loro capacità di

produrre un danno uditivo. La ponderazione A, operata dagli strumenti di misura del rumore,

approssima la risposta dell'orecchio e penalizza, attenuandole, le basse frequenze, mentre esalta,

in misura molto lieve, le frequenze fra 1000 e 5000 Hz. La curva di ponderazione C, invece, è

stata adottata nella Direttiva “Macchine” 89/392/CEE, recepita dal D.P.R. 459/96, per descrivere il

livello di picco Lpicco prodotto dalle macchine.

Per quantificare l'esposizione di un lavoratore al rumore si utilizza il:

Livello di esposizione quotidiana personale = LEP,d = LAeq,Te+10 log 0T

Te (dB(A))

Te = durata quotidiana dell'esposizione personale di un lavoratore al

rumore, ivi compresa la quota giornaliera di lavoro straordinario;

To = 8 ore;

pA = pressione acustica istantanea ponderata A, in Pa;

p0 = 20 Pa.

E' altresì utilizzato il:

Livello di esposizione settimanale = LEP,w = 10 logk

L10 kdEP105

1 )(, ,

(dB(A))

con: k = 1, 2, …, m;

m = numero dei giorni di lavoro della settimana considerata.

Si sottolinea che i LEP non tengono conto degli effetti di un qualsiasi mezzo individuale di

protezione.

2.2.3. Livello di picco

Accanto al livello sonoro continuo equivalente viene infine utilizzato un secondo parametro,

comunemente noto come livello di picco lineare Lpicco. Tale livello è definito come:

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201

Lpicco(dB) = 20

2peak

p

p10log

dove la grandezza ppeak , che non è un valore r.m.s., è definita nel D.Lgs 81/08 come “valore della

pressione acustica istantanea ponderata C” ed è molto importante nella valutazione del rumore

impulsivo. E’ noto infatti che a parità di contenuto energetico medio, un rumore che presenta

caratteristiche di impulsività costituisce un fattore di rischio aggiuntivo per la salute di cui

bisognerebbe tenere conto nella valutazione del rischio.

Il D.Lgs 81/08 stabilisce che non possa essere mai superato un livello di picco pari a 140 dB (C).

2.2.4. Principio dell’eguale energia

I criteri definiti dagli standard correnti ai fini della valutazione dell’esposizione a rumore

prevedono che rumori di pressione pA1 e pA2 per tempi pari rispettivamente a t1 e t2 siano

equivalenti in relazione ai possibili danni alla salute quando:

222A1

21A tptp

Questa relazione, che rappresenta una buona approssimazione dei dati disponibili, esprime in

termini matematici il cosiddetto “principio della uguale energia”.

In termini di decibel, ad un raddoppio del tempo di esposizione deve corrispondere una

diminuzione di 3 dB del livello di pressione sonora per mantenere costante la dose (ovvero il

rischio di danno) e, viceversa, ad un aumento di 3 dB del livello di pressione sonora deve

corrispondere un dimezzamento del tempo di esposizione.

2.2.5. Spettro sonoro, bande di frequenza

La determinazione della distribuzione dell'energia sonora nelle sue varie frequenze componenti è

detta analisi in frequenza ed il risultato è detto spettro di frequenza del suono.

Nonostante nel D.Lgs 81/08 non se ne faccia cenno, l’analisi in frequenza del rumore è

fondamentale in fase di bonifica acustica ed opportuna per scegliere correttamente i protettori

auricolari.

3. VALUTAZIONE DEL RUMORE

Stante l’estrema differenziazione delle tipologie aziendali, il D.Lgs 81/08 ammette anche la

possibilità di non ricorrere a misurazioni effettuate secondo i criteri indicati nell’Allegato VI,

qualora si possa “fondatamente” ritenere che i livelli di esposizione personali a rumore (LEX,8h) non

superino gli 80 dB(A).

Per decidere sul non superamento o meno degli 80 dB(A) di LEX,8h , il tecnico deve utilizzare dei

criteri da riportare nel Rapporto di Valutazione. I criteri comunemente raccomandati sono:

i risultati di misurazioni, anche estemporanee;

i risultati di precedenti misurazioni;

la disponibilità di specifiche acustiche dei macchinari in uso;

i confronti con situazioni analoghe;

i dati di Letteratura;

la manifesta assenza di fonti di rumorosità significative.

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202

Comunque risulta opportuno utilizzare i criteri prima citati ed a considerare le specificità del

loro caso (addensamento di macchine/lavorazioni, vetustà e condizioni di manutenzione delle

macchine, riverbero dell’ambiente...) per poter essere in grado di modificare sensibilmente il

livello finale dell’esposizione a rumore.

Quanto detto sino ad ora vale per tutte le tipologie di aziende soggette al campo d’applicazione

del D.Lgs 81/08.

Con un provvedimento successivo, il D.Lgs 81/08, ha introdotto, nel solo caso specifico dei

cantieri temporanei o mobili (come definiti nello stesso Decreto) la possibilità di effettuare, in

una fase preventiva all’avvio delle attività, una valutazione del rumore calcolando i livelli di

esposizione dei lavoratori in riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard

individuati da banche-dati, studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione

consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro.

Pertanto il D.Lgs 81/08 permette ad imprese che operano sempre su nuovi cantieri di limitare

l’obbligo di aggiornamento della valutazione, da effettuarsi mediante l’analisi delle proprie

condizioni di rischio ovvero misura dei reali livelli di rumore e determinazione degli specifici tempi

di esposizione, ai soli casi previsti nel nuovo (futuro) cantiere temporaneo o mobile e non già

contemplati nella valutazione aziendale del rischio effettuata ai sensi D.Lgs 81/08.

A livello puramente indicativo si riportano di seguito i livelli di rumore a cui sono soggetti alcuni

gruppi omogenei di lavoratori desunti da altri cantieri edili:

- Ferraioli, muratori, gruisti

< 75 dBA

- Operai comuni

< 80 dBA

- Carpentieri, addetti a centrali di betonaggio, escavatoristi < 85 dBA

- Addetti al martello perforatore

< 90 dBA

Nelle tabelle seguenti (Tabb. 1 4) sono presentati i livelli sonori equivalenti più elevati

riscontrati all’orecchio dei conducenti di macchine semoventi, di macchine fisse o carrellabili, di

macchine portatili o condotte a mano, in confronto con quelli relativi ai lavoratori addetti a

lavorazioni manuali.

Tab. 1 – Livelli sonori equivalenti più elevati riscontrati all’orecchio dei

conducenti di macchine semoventi, in dBA.

Tipi di macchine Livelli sonori [dBA]

Escavatore con martellone 100

Escavatore con vibratore 99

Escavatore in traslazione 93

Escavatore con trivella 91

Rullo 91

Perforatrice 90

Vibrofinitrice 90

Terna in traslazione 89

Mini-pala in traslazione 88

Tab. 2 – Livelli sonori equivalenti più elevati riscontrati all’orecchio dei

conducenti di macchine fisse o carrellabili, in dBA.

Tipi di macchine Livelli sonori [dBA]

Sega circolare da banco per legno 99

Elettrogeneratore 93

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203

Saldatrice 91

Compressore 91

Tab. 3 – Livelli sonori equivalenti più elevati riscontrati all’orecchio dei

conducenti di macchine portatili o condotte a mano, in dBA.

Tipi di macchine Livelli sonori [dBA]

Sabbiatrice 120

Sega circolare per calcestruzzo 108

Martello demolitore su cemento 107

Smerigliatrice su metallo 105

Decespugliatore 105

Motosega 103

Trapano 103

Tagliaasfalto a disco 102

Vibrocostipatore 99

Battipiastrelle 94

Cannello 93

Vibratore per cemento 93

Levigatrice per parquet 89

Tab. 4 – Livelli sonori equivalenti più elevati riscontrati all’orecchio dei

lavoratori addetti a lavorazioni manuali, in dBA.

Lavorazioni manuali Livelli sonori [dBA]

Martellatura travi metalliche 97

Tracciatura con mazzetta e scalpello 91

Raccolta ghiaione con badile 89

Frantumazione tavelle con mazzetta e scalpello 89

Chiodatura tavole con martello 87

Posa porfido con martello 85

Sbozzatura mattoni pieni con martello 85

Asporto calcinacci con badile 84

Rimozione chiodi e pulitura tavole per casseforme 80

Posa mattoni con cazzuola 76

Il D.Lgs 81/08, anche se consiglia come indirizzo generale di effettuare valutazioni del

livello di rumore cantiere per cantiere (specialmente se si tratta di cantieri in cui si svolgono cicli

tecnologici ad elevata rumorosità) ritiene non solo che le serie di dati siano estrapolabili da altri

cantieri analoghi (si rivedano a tal proposito i metodi informali degli studi V.I.A. per la valutazione

degli effetti di impatto) ma anche che per quei cantieri in cui si svolgono attività di costruzione

tradizionali si possa fare riferimento alla letteratura tecnica ed ai risultati di rilevazioni condotte di

recente in numerosi cantieri italiani.

Per le costruzioni edili sono raccolti nella Tab. 5 i valori guida espressi come livelli di

esposizione e di picco a cui sono esposti gli addetti alle principali lavorazioni mentre nella Tab. 6 i

dati risultano disaggregati per gruppi omogenei riportando anche le relative aliquote percentuali

di esposizione rispetto all’intera durata del cantiere.

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204

Tab. 5 – Livelli di esposizione e livelli di picco a cui sono esposti gli addetti

nelle principali lavorazioni dei cantieri di costruzione edili.

Lavorazione Esposizione addetti Lep

[dBA]

Lpeak

[dBA]

Scavi Operai comuni con utensili manuali 72.0

Addetto scavatrice 84.0

Escavatrice (presenti) 81.5

Carpenteria Cassettatura (percussioni, taglio) 77.0

Disarmo (caduta tavole, percussioni) 89.5 128.0

Montaggio e smontaggio ponteggi 65.5

Getti In generale (con centrale di betonaggio,

gru e vibratori ad ago)

83.5

Gruista 68.5

Lavorazione del

ferro

Ferraioli 68.0

Muratore Muratori 72.0

Intonaci Muratori 69.0

Preparazione

malte

Operai comuni 78.5

Trasporto a mano

materiali

Operai comuni 70.0

Demolizione con

martello

pneumatico

Operai comuni 81.5 130.0

Fondo Preparazione materiali, spostamenti 105.0

Tab. 6 – Livelli di esposizione personale per le singole attività svolte da

gruppi omogenei di lavoratori nei cantieri di costruzione edili e le relative

percentuali di tempo per attività, sulla base della durata del cantiere.

Mansioni

(gruppi

omogenei)

Attività Lep [dBA] %

esposizione

Carpentieri Montaggio ponteggi tubolari 65.5 5

Cassettatura (percussioni, etc..) 77.0 50

Getti 83.5 20

Disarmo (caduta tavole,

percussioni)

89.5 20

Fisiologico (pause, etc..) 64.0 5

Ferraioli Preparazione ferri 68.0 95

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205

Fisiologico (pause, etc..) 64.0 5

Operai comuni Scavo (utensili manuali) 72.0 10

In presenza escavatore 81.5 10

Lavoro alla betoniera 78.5 25

Scarico macerie 81.5 25

Trasporto manuale materiali 70.0 25

Fisiologico (pause, etc..) 64.0 5

Escavatorista Manovra escavatrice 84.0 90

Fisiologico (pause, etc..) 64.0 10

Muratori Costruzione pareti 72.0 40

Intonacature 69.0 55

Fisiologico (pause, etc..) 64.0 5

Addetto centrale

betonaggio

Preparazione cls. 83.5 90

Fisiologico (pause, etc..) 64.0 10

Gruista Manovra gru (parte in cabina e

parte in solaio, media energia)

68.5 90

Fisiologico (pause, etc..) 64.0 10

Nella costruzione di edifici pubblici e per i servizi generali le norme vigenti consentono l’uso di

attrezzature che durante il funzionamento non superino i limiti fissati nella Tab. 7. In caso di

superamento le attrezzature andranno fermate, sostituendole con altre conformi agli standard in

attesa degli interventi di manutenzione o riparazione.

Tab. 7 – Limiti da non superare nella costruzione di edifici pubblici e per i

servizi generali.

ATTREZZATURE LIVELLO SONORO

PONDERATO [dBA]

1. Macchine movimento terra

Caricatori 75

Cassoni di ribaltamento 75

Bulldozer 75

Trattori 75

Ruspe 80

Livellatrici 75

Autocarri 75

Selciatrici 80

2. Macchine per manipolazione materiale

Betoniere 75

Pompa di cemento 75

Gru 75

Argano (derrick) 75

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206

3. Macchine statiche

Pompe 75

Generatori 75

Compressori 75

4. Macchine a impatto

Battipalo 95

Martelli pneumatici 75

Perforatori di roccia 80

Attrezzi pneumatici 80

5. Altre macchine

Sega 75

Vibratore 75

In tutti i casi in cui non si possa fondatamente escludere che vi siano LEX,8h superiori a 80 dB(A)

occorre provvedere alla valutazione del rischio mediante misurazioni.

L'indicazione fornita dalla legge trova la motivazione tecnica nella necessità che i LEP siano

definiti con sufficiente precisione in quanto, in relazione agli stessi, devono essere adottate

conseguenti e specifiche misure di prevenzione e di protezione.

Oltre che esplicitamente negato dal D.Lgs 81/08, il mancato ricorso ai rilievi fonometrici può

quindi portare a risultati non sufficientemente precisi date le molteplici variabili che possono

influenzare le emissioni acustiche: tipologia delle macchine, loro vetustà, condizioni di

manutenzione, organizzazione del lavoro, caratteristiche ambientali del luogo di lavoro, ecc...

3.1. STRUMENTAZIONE E MISURAZIONI DEL RUMORE

Le misurazioni per la valutazione dell'esposizione a rumore devono essere effettuate almeno

con strumenti di gruppo 1 IEC 651/79 o IEC 804/85 (CEI EN 60651/82 e CEI EN 60804/99); nel

caso in cui si eseguano analisi in frequenza la strumentazione deve essere conforme anche alla

classe 1 della IEC 1260/95 (CEI EN 61260/97). I fonometri indossabili (conformi alle IEC 651/79,

IEC 804/85 e IEC 1252/93, classe 1) sono ammessi a patto che il microfono non sia posto sul

corpo della persona ma a 10 cm dall’orecchio più esposto (ad es. con l’ausilio di un archetto);

sarà cura del personale competente accertarsi della validità dei risultati ottenuti.

Gli strumenti di misura e di calibrazione devono essere tarati annualmente presso uno dei

centri accreditati al SNT (Sistema Nazionale di Taratura) istituito con legge 273/91 e il cui elenco

viene aggiornato periodicamente con DM (ultimo aggiornamento del Ministero dell’Industria C.A.

del 15/01/96 pubblicato sulla G.U. n 19 del 24/01/96, “Elenco dei centri di taratura convenzionati

con gli istituti metrologici primari”), o presso uno dei centri del WECC (Western European

Calibration Cooperation).

Anche gli strumenti nuovi devono essere muniti di certificato di taratura. Quanto affermato

vale ovviamente anche per gli organi di vigilanza qualora intendano adottare provvedimenti

amministrativi o sanzionatori.

3.1.1. Utilizzo del LEX,8h e del LEX,w

Quando l’orario di lavoro è articolato su 5 giorni settimanali e le condizioni lavorative

espongono gli addetti a livelli di rumorosità che non subiscono variazioni di rilievo tra le diverse

giornate lavorative, il livello da prendere a riferimento è il LEX,8h. Questo è il caso del cantiere in

esame.

Se, invece, l’orario di lavoro non è articolato su 5 giorni settimanali oppure le condizioni

lavorative presumibilmente espongono a livelli variabili tra una giornata e l'altra della medesima

settimana si deve prendere come riferimento il LEX,w.

In tal caso il LEX,w, che rappresenta per definizione la media settimanale dei diversi LEX,8h,

diviene il valore sulla base del quale attuare i protocolli di prevenzione previsti dal D.Lgs 81/08.

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207

L'unica eccezione può riguardare l'utilizzo dei mezzi di protezione personale: anche nel caso in cui

il LEX,w sia inferiore a 87 dB(A), al superamento dei 87 dB(A) di LEX,8h interviene comunque

l'obbligo per i lavoratori ad indossare tali protettori, fatto salvo l'accoglimento della richiesta di

deroga ex art.47.

Per attività molto variabili che comportano una elevata fluttuazione dei livelli di esposizione

personale e e' possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei

valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione

settimanale condizione che: a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da

un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);

b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

Il ricorso in fase di valutazione a LEX mediati su tempi superiori alla settimana non trova precisi

riscontri sul testo legislativo e può indurre a sottovalutazioni dei provvedimenti preventivi e

protettivi da adottare.

Il Rapporto di Valutazione relativo a queste situazioni è bene che espliciti sia la variabilità dei

LEP nelle situazioni-tipo individuabili, sia i periodi di tempo in cui tali LEP si presentano (ad esempio

su % dei giorni nel periodo considerato, su base annuale, ecc.).

3.1.2. Valutazione delle incertezze di misure

Il D.Lgs 81/08 stabilisce che la misurazione del rumore deve essere effettuata in osservanza ai

criteri riportati nell’Allegato VI. Quest’ultimo, a sua volta, prevede che di ogni misurazione sia

indicata anche l’incertezza di cui la medesima è affetta (errore casuale).

Normalmente, per errore casuale si intende lo scarto quadratico medio (deviazione standard)

su di un numero significativo di campionamenti. In attesa di auspicabili puntualizzazioni a livello

centrale, è consigliato di continuare ad applicare le consolidate norme di buona tecnica (UNI 9432

del 1989) che, in sintesi, danno le seguenti indicazioni:

Le misurazioni eseguite per brevi periodi sono soddisfacenti nel caso di rumori stabili o

poco fluttuanti o fluttuanti ciclicamente su tempi più brevi.

Se le fluttuazioni sono estese in ampiezza o si prolungano nel tempo ovvero se il

fenomeno sonoro è irregolare occorrerà rivolgersi sempre a fonometri integratori e

prolungare l'osservazione strumentale fin anche a misurare il livello dell'intera giornata

di lavoro (metodo di riferimento).

In situazioni estreme, qualora possa prevedersi un'oscillazione dei valori di esposizione

giornaliera, occorre ripetere le misure giornaliere sino al computo del LEP,w.

In ogni caso, la scelta dei tempi e delle metodologie di misura devono avere come obiettivo la

stabilizzazione del LAeq del fenomeno acustico rappresentativo delle condizioni di esposizione

del/dei lavoratori.

Ai valori di LAeq così misurati si può associare, in mancanza dei dati di taratura relativi allo

specifico fonometro, un errore casuale pari a 0,7 dB, corrispondente alla tolleranza ammessa

dalle norme IEC 651/79 e IEC 804/85 (CEI EN 60651/82 e CEI EN 60804/99) per i fonometri di

classe 1. In questo modo si rispetta formalmente la legge, ma dal punto di vista tecnico-

scientifico il metodo non è corretto e può portare a sottostimare in modo significativo l’entità

dell’errore casuale. Di seguito si riporta il metodo per la valutazione e l’utilizzo dell’errore casuale

nelle misurazioni del rumore, utilizzato per la presente valutazione e tratto dalla recente

letteratura scientifica e normativa in materia.

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208

3.1.2.1 Incertezze strumentali

In questa sede si propone un metodo per il calcolo dell’incertezza sui LAeq , sui tempi di

esposizione e sul LEP,d globale, basato sui criteri consigliati dallo standard ISO 9612 (1997).

Attualmente esiste anche una guida ISO, recepita in Italia come Guida UNI CEI 9 (1997) “Guida

all’espressione dell’incertezza di misura”, che può essere utilizzata. e di non facile Lo standard

ISO 9612 (“Acoustics - Guidelines for the measurement and assessment of exposure to noise in a

working environment”), riguarda specificatamente il rumore in ambiente di lavoro e, a nostro

avviso, meglio si adatta alla valutazione del rischio rumore secondo le prescrizioni del D.Lgs

81/08.

Una stima dell’incertezza associata al valore misurato o calcolato di una grandezza è un

elemento essenziale in quanto rende possibile controllare la ripetibilità di una misura, e rende

significativo il confronto tra i risultati di misure effettuate da diversi soggetti nelle stesse

condizioni di misura.

Viene definita incertezza sulla quantità y la quantità (y) data dalla deviazione standard

della distribuzione di probabilità dei valori assunti dal risultato della misura di y. Vanno calcolate

separatamente tre tipi di incertezze: una componente di tipo “strumentale”; una di tipo

“ambientale”, dovuta alla incompleta campionatura della distribuzione dei livelli sonori; una

componente “temporale” dovuta alla variabilità dei tempi di esposizione.

Le incertezze strumentali vanno dedotte dalle indicazioni fornite dal costruttore, dalle

informazioni ricavabili dal certificato di taratura SIT o WECC dello strumento, o, ove queste

manchino, dalle tolleranze ammesse dagli standards IEC 651/79 e IEC 804/85 per i fonometri di

classe 1. In assenza di qualsiasi informazione sulla distribuzione di probabilità, come accade nella

maggior parte dei casi, l’ipotesi più ragionevole è che tale distribuzione sia rettangolare

(probabilità costante) con intervallo totale di variabilità pari alla massimo scostamento, dato

ricavabile dalle informazioni a disposizione o dalle tolleranze.

Assumendo che le singole componenti dell’incertezza strumentale siano mutuamente

indipendenti, i singoli contributi possono essere combinati quadraticamente nell’incertezza

strumentale totale.

Le principali componenti dell’incertezza strumentale sono le seguenti:

accuratezza del calibratore;

non perfetta linearità della risposta del fonometro a diversi livelli di rumore (la calibrazione

è effettuata normalmente ad un’unica frequenza e livello sonoro);

scarti della curva di pesatura A del fonometro rispetto a quella standard;

risposta in frequenza non simmetrica rispetto ai vari angoli di incidenza del suono;

variazione della risposta del fonometro nel caso si usi un fondo scala diverso da quello di

riferimento;

variazione della risposta del fonometro al variare della pressione atmosferica statica;

variazione della risposta del fonometro al variare della temperatura ambiente;

variazione della risposta del fonometro al variare dell’umidità;

variazione del valore misurato di Leq in caso di pressione sonora variabile nel tempo

rispetto alla misura del Leq di un evento sonoro di livello costante e di uguale contenuto

energetico;

possibile deriva della risposta del fonometro per misure prolungate nel tempo.

Nel certificato di taratura SIT o WECC del fonometro può essere riportato il valore

dell’incertezza strumentale S dell’apparecchio. Questo valore può essere utilizzato tenendo conto

che si tratta di un valore riferito a condizioni standard di laboratorio (temperatura, pressione,

umidità controllate): quindi deve intendersi come valore minimo dell’incertezza strumentale.

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209

Viceversa, basandosi solo sulle tolleranze ammesse per i fonometri di classe 1 si può stimare,

per le situazioni più comuni di utilizzo sul campo, un’incertezza complessiva massima dovuta ai

contributi sopra elencati pari a 0,7 dB.

3.1.2.2. Incertezze ambientali

3.1.2.2.1. Campionamento del livello equivalente

Un segmento di attività di durata Ti che si svolge all’interno di un ambiente acusticamente

omogeneo (ambiente nel quale i livelli di rumore misurati in prelievi successivi non differiscono di

molto), può essere esaminato col metodo del “campionamento”: effettuando cioè N misure

indipendenti di livello equivalente di durata individuale Tij i cui risultati vengono indicati con Lij.

Il livello equivalente relativo al periodo Ti è dato dalla relazione:

Laeq,Ti = 2

i

N

1j

Lij1.0

s115,0LN

10

log10

dove

N

Lij

iL

N

1j

è la media aritmetica dei livelli, e

s =

21N

1j

2

1N

iLLij

è la deviazione standard della distribuzione dei livelli stessi.

L’incertezza relativa alla componente ambientale vale:

21

N

1j

2142

Ti,AeqAijTTi

TijTi

1N

s026,0

N

s)L(

dove l’ultimo termine a destra è un fattore di correzione dovuto alla dimensione finita della

popolazione da cui viene estratto il campione analizzato (cioè alla durata finita Ti del periodo); al

denominatore compare la media aritmetica dei tempi di campionamento Tij .

Dal punto di vista pratico, l’ultimo termine di questa formula assume generalmente valori

prossimi a 1. Inoltre, in generale sono sufficienti un numero di campionamenti N pari a 3, mentre

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210

un numero di campionamenti superiore a 5 non fornisce un significativo aumento della precisione

della misura.

L’incertezza totale sul livello equivalente vale:

21

Ti,Aeq2A

2sTi,AeqA L)L(

3.1.2.2.2 Misura diretta del livello equivalente

Nel caso in cui viene eseguita una misura “diretta” del livello equivalente LAeq,Ti, per tutta la

durata Ti del periodo di tempo acusticamente omogeneo, per quanto detto al punto precedente

l’incertezza “ambientale” è in questo caso nulla, e pertanto a tale valore va associata una

incertezza puramente strumentale.

sTi,AeqA )L(

E’ chiaro, quindi, che una misura di livello equivalente sonoro non può essere esente da errore:

quest’ultimo sarà più o meno elevato, a seconda della tecnica di misura scelta, ma non può

essere inferiore all’incertezza strumentale.

3.1.2.3. Incertezza sui tempi di esposizione

Anche i tempi di esposizione Ti sono generalmente affetti da una incertezza di cui va tenuto

conto. L’incertezza sul tempo di esposizione (Ti) può essere calcolata con i classici metodi

appropriati alle distribuzioni normali. Nel caso non si disponga di alcuna informazione per

utilizzare una procedura di questo tipo, possono essere calcolati valori indicativi mediante la

formula:

ii T04,0)T(

con un valore minimo di 2,5 minuti.

E’ bene ricordare l’importanza della corretta valutazione dei tempi di esposizione alle singole

mansioni e/o fasi lavorative e delle rispettive incertezze, in quanto, come vedremo nel paragrafo

successivo, questi parametri contribuiscono in maniera determinante alla determinazione

dell’incertezza complessiva sul livello di esposizione personale.

3.1.2.4. Incertezza sul livello di esposizione personale

Nonostante il D.Lgs 81/08, parli solo di errore casuale sui livelli equivalenti misurati, in questa

sede si è ritenuto utile fornire una metodologia di calcolo dell’incertezza complessiva sul livello di

esposizione personale. Considerato infatti che è il LEP,d il risultato finale della misura della

esposizione professionale a rumore, anche ad esso può essere associata una incertezza. Tale

quantità permetterà di stabilire se un certo limite di esposizione è, o può essere, superato e

regolare di conseguenza i relativi adempimenti di legge.

L’incertezza sul livello di esposizione personale giornaliero può essere ottenuta applicando in

modo opportuno la legge di propagazione degli errori alle incertezze sui livelli equivalenti e sui

tempi di esposizione visti nei paragrafi precedenti. Si calcola dapprima la componente dovuta ai

fattori “ambientali”, A(LEX,8h):

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211

M

1i

Li1,0

21M

1i

M

1i

2Ti

Li2,02i

2i

Li2,0

d,EPA

Ti10

1086,18T10

L

a questa si aggiunge poi la componente dovuta ad effetti strumentali, S, per ottenere

l’incertezza complessiva sul LEP,d:

212

Sd,EP2Ad,EP LL

Per sinteticità si è posto Li = LAeq,Ti, i = A (LAeq,Ti), Ti = (Ti) ed M è il numero di periodi in

cui si effettuano misure di livello equivalente. Come si può vedere, sono soltanto le componenti

“ambientali” delle incertezze, A (LAeq,Ti), che compaiono effettivamente nella propagazione

dell’incertezza complessiva sul livello di esposizione personale, mentre il termine strumentale S

viene inserito a valle della procedura, in quanto si riferisce ad un effetto sistematico che non viene

ridotto dal numero di periodi nei quali si articola la giornata lavorativa. (N.B. Le formule utilizzate

in questo paragrafo valgono se si effettuano tutte le misure con lo stesso fonometro, cosa che

avviene nella generalità dei casi. Se si utilizzano più fonometri occorre utilizzare un altro

formalismo).

Operando in modo analogo, a partire dalle incertezze sugli m livelli di esposizione personale

giornalieri, si può calcolare l’incertezza sul valore del LEP,w che vale:

212

SW,EP2AW,EP LL ,

dove:

m

1k

Lk1,0

21m

1k

2k

Lk2,0

W,EPA

10

10

L

è la componente “ambientale” dell’incertezza sul LEP,w, e per sinteticità si è posto Lk = (LEP,d)k, k

= A (LEP,d)k.

Quindi, nel Rapporto di Valutazione del rischio ex D.Lgs 81/08 sarà riportato, per ogni

operatore esposto, il livello di esposizione personale con associata la relativa incertezza:

LEP,d (LEP,d);

LEP,w (LEP,w)

Si pone infine il problema di quale significato concretamente attribuire al calcolo dell’incertezza

nel classificare i livelli di esposizione del personale. A questo riguardo, si adotta l’ uso di criteri

cautelativi nell’individuazione delle misure di prevenzione e protezione, nello spirito

prevenzionistico del D.Lgs 81/08 , in particolare nelle situazioni che mostrano valori del livello di

esposizione personale al limite della attribuzione alla fasce di esposizione superiori di 80, 85 e 87

dB(A).

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212

4. RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO AI SENSI DEL D.LGS 81/08

1. Relazione tecnica per la valutazione

dell’esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore :

2. del 07/10/2010

Committente:

Ditta “**************** ”

sede legale ***********************

90011 Bagheria (PA)

Il sottoscritto ******************, tecnico competente di acustica (L. 447/95 - Legge

quadro sull’inquinamento acustico), ha ricevuto l’incarico dalla ditta “******************.”

con sede in Bagheria (PA), ************************ di svolgere la valutazione del rumore

al quale sono esposti, durante il lavoro, i lavoratori che prestano la loro opera presso la ditta

suddetta.

La valutazione, relativa ai soli lavoratori dipendenti dell’azienda, è stata eseguita tenendo

in considerazione le caratteristiche proprie delle attività svolte, sulla scorta dei dati desunti dalla

letteratura tecnica specialistica ottenuti da una serie di rilevazioni condotte in numerosi

aziende/cantieri variamente ubicati dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli

Infortuni l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia, in osservanza di quanto indicato nel

D.Lgs 81/08, e di una serie di misure condotte nell’area in oggetto.

Descrizione dei luoghi di lavoro

La ditta in oggetto è sita nel territorio del comune di Bagheria. Vi si svolgono attività di

tipografia per mezzo di vari macchinari. L’ingresso alla ditta avviene tramite una rampa di

accesso. Durante le lavorazioni vengono utilizzati vari macchinari che producono rumore sui

lavoratori.

All’interno dell’area sono state individuate le seguenti zone di lavoro:

Area di lavoro: Stampa

Tale area di lavoro occupa una superficie di circa 60 m2; in essa si svolgono le attività di

stampa mediante macchina da stampa professionale.

Area di lavoro: Lavorazione stampati

Tale area di lavoro occupa una superficie di circa 220 m2; all’interno di essa vengono

realizzate varie lavorazioni sul materiale stampato.

Si riportano di seguito tutti i macchinari che sono stati presi in considerazione per le

misurazioni di rumore.

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213

Punto

di

misura Tipo di mezzo Marca Modello

matricola

1 Raccoglitrice

Grapha

Electronic ERB5 137

2 Brossulatrice circolare

Grapha

Electronic 99 24566

3 Cordonatrice Bacciottini ROL-110 0201

4 Incassatrice

Schmedt

Amburg 1805 702

5 Pressa Canaletto

Schmedt

Amburg 2100 123

6 Arrotondadorsi

Schmedt

Amburg 2800 28

7 Ribordatrice Rebord Darix

DX100Z031

00382

8 Macchina da stampa Man Roland R 304 31812B

9 Brossulatrice Eurotecnica 502-CM 502100303

10 Punzonatrice Beil

11 Cucitrice Lovato 160366

12 Macchina da stampa LS 440 120

13 Piegatrice

Heidelberg

Erzeugnis

FHFNBB000

52

14 Stampante monocolore Roland Practica 8630

15 Piegatrice

Heidelberg

Erzeugnis

FHFAPE001

47

16 Trilaterale Tosingraf SPM-QF60 05-7019

17 Cucipiega Horizon MC-80C 036203

Strumentazione impiegata per i rilievi fonometrici

1. Tipo 3. Marca e modello 4. Serial Number

2. Fonometro

integratore 01dB – Symphonie 1252

6. Microfono 01dB – mce212 43823

Calibratore 01dB – cal01 11675

La strumentazione è di Classe 1, conforme alle Norme IEC 651/79 e 804/85 (CEI EN

60651/82 e CEI EN 60804/99). Il Fonometro Integratore inoltre soddisfa le richieste del D.M.

16 Marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’ inquinamento acustico” e della

Legge 26/10/1995 n. 447 Legge Quadro sull’ inquinamento acustico e successivi decreti

attuativi (rumore in ambienti di vita) e D.Lgs 81/08 (rumore in ambienti di lavoro). Prima e

dopo ogni serie di misure è stata controllata la calibrazione della strumentazione mediante

calibratore in dotazione (verificando che lo scostamento dal livello di taratura acustica non sia

superiore a 0.3 dB) [Norma UNI 9432/89].

Per ciascuna sorgente sono state eseguite prove stazionarie, ai sensi della normativa

relativa alle macchine per movimento terra (588/87).

Le postazioni di rilevamento sono state scelte in modo da caratterizzare l’esposizione al

rumore dei lavoratori presenti nell’immediato intorno (distanza di 1,2,3,5 m dal mezzo).

La metodologia utilizzata è conforme D.Lgs 81/08 ed ha consentito la predisposizione di

schede illustrative.

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214

Criteri e modalità di misura e di valutazione

Dopo un’attenta analisi del ciclo di produzione, dell’organizzazione e delle procedure di

lavoro, delle ‘giornate lavorative tipo’, degli ambienti di lavoro e delle caratteristiche del

rumore, sono stati individuati, sulla base dei seguenti criteri di valutazione (risultati di

misurazioni anche estemporanee, confronti con situazioni analoghe, dati di letteratura, etc.) i

valori relativi all’ impatto acustico che si verificano in impianto.

Per redigere la valutazione dell’impatto è stato eseguito un sopralluogo presso l’impianto in

presenza del responsabile, che ha rilasciato tutte le dichiarazioni riportate nelle presente

relazione tecnica.

Al momento del sopralluogo erano presenti, presso l’impianto, le macchine elencate nella

“tabella delle misure” riportata nella pagina successiva. Assieme al responsabile dell’impianto

è stato eseguito un calcolo sui tempi d’utilizzo delle macchine ed è stato eseguito uno studio

sulla contemporaneità d’impiego dei macchinari in tutte le situazioni possibili, al fine di

valutare l’impatto acustico analiticamente.

Si è riscontrato che l’orario di lavoro è articolato su 5 giorni settimanali e 8 ore giornaliere (480

min), ed inoltre che le condizioni lavorative espongono gli addetti a livelli di rumorosità che non

subiscono variazioni di rilievo tra le diverse giornate lavorative, per cui il livello da prendere a

riferimento è il LEX,8h.

Nella successiva tabella si riportano in sintesi le misure rilevate per le varie sorgenti

sonore in relazione al ciclo di produzione. Dati più dettagliati sono riportati nell’Allegato II –

(Schede tecniche delle misure fonometriche).

1. Tabella delle misure in relazione al ciclo di produzione e al gruppo omogeneo di

lavoratori

N. punto

di

misura

Sorgente di rumore Condizione di

misura

Data e

ora

misura

Tempo

di

misura

[min]

LAeq

rilevato

durante il

funzionamento

[dB(A)]

Addetto raccoglitrice, cordonatrice, brossulatrice circolare

1 Raccoglitrice Diurno

Cielo sereno

7/10/10

15.00 5 81

2 Cordonatrice Diurno

Cielo sereno

7/10/10

15.10 5 2. 79

3 Brossulatrice circolare Diurno

Cielo sereno

7/10/10

15.20 5 3. 80

Addetto incassatrice, pressa canaletto, arrotondadorsi, ribordatrice

4 Incassatrice Diurno

Cielo sereno

7/10/10

15.30 5 76

5 Pressa canaletto Diurno

Cielo sereno

7/10/10

15.40 5 73

6 4. Arrotondadorsi Diurno

Cielo sereno

7/10/10

15.50 5 74

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215

7 5. Ribordatrice Diurno

Cielo sereno

7/10/10

16.00 5 76

Addetto macchina da stampa, punzonatrice

8 Macchina da stampa Diurno

Cielo sereno

7/10/10

16.10 5 82

9 Punzonatrice Diurno

Cielo sereno

7/10/10

16.20 5 81

Addetto brossulatrice, cucitrice

10 6. Brossulatrice

7. Diurno

8. Cielo

sereno

7/10/10

16.30 9. 5 10. 78

11 11. Cucitrice

12. Diurno

13. Cielo

sereno

7/10/10

16.40 14. 5 15. 78

Addetto macchina da stampa, stampante monocolore, piegatrice

12 16. Macchina da

stampa

17. Diurno

18. Cielo

sereno

7/10/10

16.50 19. 5 20. 81

13 21. Stampante

monocolore

22. Diurno

23. Cielo

sereno

7/10/10

17.00 24. 5 25. 83

14 26. Piegatrice

27. Diurno

28. Cielo

sereno

7/10/10

17.10 29. 5 30. 78

Addetto piegatrice, trilaterale, cucipiega

15 31. Piegatrice

32. Diurno

33. Cielo

sereno

7/10/10

17.20 34. 5 35. 82

16 36. Trilaterale

37. Diurno

38. Cielo

sereno

7/10/10

17.30 39. 5 40. 73

17 41. Cucipiega

42. Diurno

43. Cielo

sereno

7/10/10

17.40 44. 5 45. 78

I tempi di misura sono stati scelti per essere rappresentativi dei fenomeni acustici in esame

e delle specifiche condizioni di esposizione dei lavoratori.

I tempi di esposizione utilizzati per la valutazione dei LEX,8h sono quelli dichiarati e

sottoscritti dal Datore di Lavoro, sentiti il Rappresentante dei lavoratori ed il R.S.P.P.

Risultati della valutazione

I livelli di esposizione personale al rumore, riportati nella tabella, sono stati ricostruiti sulla

base dei tempi di esposizione dichiarati dall’Azienda e dei livelli sonori misurati, secondo le

formule riportate nel D.Lgs 81/08 e nella Norma UNI 9432.

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216

Tali dati sono estrapolati dalle schede tecniche realizzate tenendo in considerazione la

percentuale mediata di esposizione per i gruppi omogenei (si veda Allegato III per maggiori

dettagli).

Calcolo dei LEX,8h (cfr. All. 3)

Gruppo omogeneo

/ lavoratore

Tempo di

esposizione

[ore]

LEX,8h

[dB(A)]

Addetto raccoglitrice,

cordonatrice, brossulatrice

circolare

8 80

Addetto incassatrice, pressa

canaletto, arrotondadorsi,

ribordatrice

8 75

Addetto macchina da stampa,

punzonatrice 8 82

Addetto brossulatrice, cucitrice

8 78

Addetto macchina da stampa,

stampante monocolore, piegatrice

8 81

Addetto piegatrice, trilaterale,

cucipiega

8 80

1. Conclusioni

Sulla base del presente monitoraggio acustico aziendale:

si forniscono le indicazioni tecniche, utili ai fini dell’individuazione delle misure tecniche,

organizzative e procedurali concretamente attuabili e previste nel successivo capitolo 5.

E’ comunque opportuno che il datore di lavoro, come prima misura, da adottare una volta

visionati i risultati delle valutazioni fonometriche, avverta i lavoratori attraverso lettera delle

condizioni di rischio cui sono sottoposti; ovviamente le misure da adottare variano a secondo

dei livelli cui sono esposti gli addetti al cantiere.

La tabella sottostante classifica i lavoratori secondo le classi di rischio e indica la tipologia di

lettera da inviare al lavoratore (i fac-simili delle lettere si trovano nell’ allegato 4).

Gruppo omogeneo

/ lavoratore

Classe

rischio *

Lettera

tipo: **

Addetto raccoglitrice,

cordonatrice, brossulatrice

circolare

0 A

Addetto incassatrice, pressa

canaletto, arrotondadorsi,

ribordatrice

0 A

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217

Addetto macchina da stampa,

punzonatrice 1 B

Addetto brossulatrice, cucitrice

0 A

Addetto macchina da stampa,

stampante monocolore, piegatrice

1 B

Addetto piegatrice, trilaterale,

cucipiega

0 A

* Classe di rischio/Fascia di esposizione:

0. Esposizione personale inferiore o uguale a 80 dB(A)

1. Esposizione personale superiore a 80 e minore o uguale a 85 dB(A)

2. Esposizione personale superiore a 85 e minore o uguale a 87 dB(A)

3. Esposizione personale superiore a 87 dB(A), oppure Lpicco > 140dB

** Classe di rischio/Lettera tipo:

0. Lettera tipo A

1. Lettera tipo B

2. Lettera tipo C

Il rapporto di valutazione redatto va conservato e messo a disposizione delle autorità di

controllo. Tutti i dipendenti dovranno essere informati sui risultati della valutazione del

rischio acustico in riferimento alla mansione svolta.

Tanto si dichiara in evasione all’incarico ricevuto.

Palermo, 7/10/2010

IL TECNICO

(*******************)

5. AZIONI CONSEGUENTI LA VALUTAZIONE

5.1. MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Il D.Lgs 81/08 prevede che il datore di lavoro ha l’obbligo di ridurre al minimo in

relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti

dall’esposizione al rumore, mediante misure tecniche, organizzative e procedurali

concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.

Se in seguito alla adozione delle misure sopra citate il datore di lavoro riscontra:

a) Lavoratori soggetti a livelli superiori alla soglia di attenzione, egli ha l’obbligo di informare i

lavoratori soggetti al rischio e i loro rappresentanti:

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218

sui rischi derivanti all’udito dalla esposizione al rumore;

sulle misure che sono state adottate per ridurre tali rischi;

sulle misure di protezione a cui i lavoratori debbono conformarsi;

sulla funzione dei mezzi individuali di protezione dell’udito;

sulle circostanze in cui ne è previsto l’uso nonché sulle modalità d’uso;

sul significato ed il ruolo del controllo sanitario effettuato tramite il medico competente;

sui risultati e sul significato della valutazione.

b) Attività in cui l’esposizione personale quotidiana al rumore dei lavoratori è superiore a 85

dBA ha l’obbligo:

di fornire ai lavoratori che vi operano una adeguata formazione sull’uso corretto dei mezzi

individuali di protezione dell’udito e sull’uso corretto, ai fini della riduzione dei rischi per

l’udito, degli utensili, delle macchine ed apparecchiature utilizzati in modo continuativo

producono una esposizione quotidiana personale di un lavoratore pari o superiore a 85

dBA;

di fornire i mezzi individuali di protezione dell’udito, che devono essere adattati al singolo

lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro;

di provvedere affinché i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale superi gli 85 dBA,

indipendentemente dall’uso dei mezzi individuali di protezione siano sottoposti a controllo

sanitario.

c) Un livello di esposizione quotidiana personale dei lavoratori superiore a 87 dBA, oppure un

valore della pressione acustica istantanea maggiore di 140 dB, ha l’obbligo di fare usare i

dispositivi di protezione individuali e di disporre una segnaletica appropriata che avverta del

pericolo e se possibile dovrà provvedere a perimetrare tali luoghi. Inoltre, se non ostante

l’applicazione delle misure tecniche ed organizzative, l’esposizione quotidiana personale

risulta superiore a 90 dBA o il valore della pressione acustica istantanea risulta superiore a

140 dB ha l’obbligo di comunicare all’organo di vigilanza entro 30 gg. dall’accertamento del

superamento le misure tecniche ed organizzative applicate informando i lavoratori ovvero i

loro rappresentanti.

Schema degli obblighi del datore di lavoro

FASCIA ESPOSIZIONE AL

RUMORE

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

1. A Lavoratori addetti ad

attività che comportano

una esposizione

quotidiana personale

inferiore a 80 dBA.

Non esiste alcun obbligo in quanto il lavoratore

esposto a questo valore dell’esposizione

personale non è soggetto a rischi.

B Lavoratori addetti ad

attività che comportano

una esposizione

quotidiana personale

compresa tra 80 e 85

dBA.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire a tale

personale una adeguata informazione sui rischi a

cui sono soggetti e qualora venga richiesto dal

lavoratore, previo parere del medico

competente, predisporre la visita audiometrica.

C Lavoratori addetti ad

attività che comportano

una esposizione

quotidiana personale

compresa tra 85 e 87

Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire a tale

personale, oltre quanto previsto nella precedente

fascia B, i mezzi appropriati di protezione

individuale, una corretta formazione sull’uso di

tali mezzi e su quello delle macchine adoperate e

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219

dBA. di garantire un controllo sanitario con visita

preventiva e periodica (periodicità minima

biennale).

D Lavoratori addetti ad

attività che comportano

una esposizione

quotidiana personale

compresa tra 87 e 140

dBA.

Il datore di lavoro, oltre quanto previsto nella

precedente fascia C, è tenuto a:

Eseguire una adeguata segnaletica e

perimetrazione delle zone interessate;

Far sottoporre i lavoratori interessati oltre

che alla visita preventiva ad ulteriori visite

con periodicità massimale annuale;

Comunicare all’organo di vigilanza (U.S.L.

territorialmente competente), non oltre 30

gg dopo la data dell’accertamento, i dati

relativi al superamento dei valori limiti di

rumore e la descrizione delle misure

tecniche, organizzative e procedurali

concretamente attuabili ai fini della riduzione

del rischio di esposizione al rumore,

privilegiando gli interventi alla fonte;

far eseguire una registrazione su apposito

registro della esposizione dei lavoratori

Il datore di lavoro può chiedere deroghe (al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale)

all’uso di dispositivi di protezione individuali o per i lavoratori che svolgono particolari compiti a

condizione che la media settimanale dei valori quotidiani di esposizione dei lavoratori al rumore

non superi il valore di 87 dBA laddove le caratteristiche intrinseche di un posto di lavoro

comportino una variazione notevole dell’esposizione quotidiana:

Per situazioni eccezionali nelle quali non sia possibile mediante misure tecniche ovvero

organizzative, compresa la riduzione del tempo di esposizione, ridurre l’esposizione

quotidiana personale di un lavoratore al di sotto di 87 dBA anche con l’uso dei mezzi

individuali di protezione.

Per i lavoratori che svolgono compiti particolari che comportano una esposizione quotidiana

personale superiore a 87 dBA e non è possibile evitare il rischio a cui è soggetto il

lavoratore con altri mezzi.

Indicazioni pratiche per la realizzazione di luoghi di lavoro a basso rischio agendo sul

contenimento del rumore alla sorgente, sulla propagazione e sugli esposti, sono contenute

nella norma UNI EN ISO 11690.

Di seguito viene esemplificato il significato dei termini e come si possa tradurre a livello pratico

la concreta fattibilità delle misure preventive che sono da attivarsi in sequenza,

indipendentemente dai livelli di rischio presenti in azienda.

L’espressione “misure tecniche” indica quei provvedimenti che possono consentire in

particolare di:

utilizzare tecniche di lavorazione che riducano sensibilmente il rumore prodotto;

ridurre le emissioni di rumore alla sorgente;

ridurre la propagazione del rumore nell’ambiente; ad esempio: ricorrendo a basamenti

o supporti antivibranti, cabine acustiche o cappottature, pareti di separazione o schermi

fonoisolanti/fonoassorbenti, trattamenti acustici ambientali.

Per “misure organizzative e procedurali” si intendono quelle che intervengono, in maniera

più o meno formalizzata, sull'organizzazione dei mezzi e degli uomini.

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220

Le modalità per la riduzione del rumore sono costituite ad esempio: dalla riconduzione della

velocità di funzionamento di macchine e impianti a quella ottimale prevista dal costruttore,

dall’aumento della distanza tra le macchine, dall’uso isolato del flessibile in una determinata

area procedendo alla sua schermatura acustica, dalla turnazione del personale nelle

lavorazioni più a rischio, dall’esecuzione di lavori rumorosi in determinate fasce orarie,

dall’indicazione dei percorsi da seguire e delle aree da evitare, ecc.

5.2. SEGNALAZIONE, PERIMETRAZIONE E LIMITAZIONE D'ACCESSO DEI LUOGHI A

FORTE RISCHIO

Gli obblighi dell'art.41, c.2 e 3, intervengono sui luoghi di lavoro e quindi sulla base dei

LAeq.

Si possono verificare le seguenti situazioni-tipo:

a) il superamento dei 87 dB(A) di LEX,8h si verifica solo in prossimità di macchine, non

interessando altre postazioni di lavoro;

b) il superamento dei 87 dB(A) di LEX,8h si verifica su aree estese, interessando altre

postazioni di lavoro.

Nel primo caso si può provvedere a segnalare, mediante l'uso della apposita segnaletica di

pericolo conforme al D.Lgs.493/96 (UNI 7545/22), le sole macchine.

Nel secondo caso occorre segnalare l'ingresso dell'area, contestualmente perimetrando (ad

es.: mediante il ricorso a segnaletica orizzontale, non confondibile con altra e limitando

l'accesso al solo personale strettamente necessario a scopi produttivi.

5.3. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI DELL’UDITO

L’uso dei “mezzi individuali di protezione dell’udito” è regolato in primo luogo dal D.Lgs

81/08 che ne stabilisce l’obbligo di messa a disposizione per livelli di esposizione quotidiana al

rumore superiori ad 85 dB(A) e l’obbligo d’uso per livelli superiori a 87 dB(A).

Anche se il testo legislativo impone l’obbligo all’uso dei DPI uditivi solo al

superamento dei 87 dB(A) si raccomanda di promuoverne l’impiego anche a livelli

inferiori (es.: 85 dB(A)) stando però particolarmente attenti ad evitare

sovrapprotezioni.

L’intera materia dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), di cui anche gli otoprotettori

fanno parte, è stata regolamentata dal D.Lgs 81/08, che stabilisce, tra l’altro, l’obbligo della

marcatura CE.

E’ attualmente in emanazione un decreto con indicazioni per la scelta e l’uso dei DPI

ai sensi del D.Lgs 81/08 che fornisce indicazioni specifiche anche per i DPI uditivi.

A queste disposizioni di legge si affiancano le seguenti norme tecniche europee: la EN 458

del 1993 che stabilisce le linee guida per la selezione, l’uso, la cura e la manutenzione dei

protettori auricolari, e si colloca nell’ambito della Direttiva 89/656/CEE sui “requisiti minimi di

sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di dispositivi di protezione individuale sul

luogo di lavoro”; e la serie delle EN 352, norme armonizzate che si collocano nell’ambito della

Direttiva 89/686/CEE “Dispositivi di protezione individuale”, che fissano i requisiti costruttivi, di

progettazione e le prestazioni (inclusi i livelli minimi di attenuazione acustica), i metodi di

prova, i requisiti di marcatura e le informazioni per l’utilizzatore.

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221

5.3.1. Selezione, uso, cura e manutenzione di un otoprotettore

La norma europea armonizzata EN 458 fornisce le linee guida per la selezione, l’uso, la cura

e la manutenzione.

Per la selezione dell’otoprotettore, i principali fattori da considerare sono:

marcatura di certificazione;

attenuazione sonora;

confortevolezza del portatore;

ambiente di lavoro e attività lavorativa (alte temperature e umidità, polvere, segnali di

avvertimento e trasmissione di messaggi verbali, ecc.);

disturbi per la salute dell’utilizzatore;

Riguardo al corretto uso, innanzi tutto occorre verificare la compatibilità dell’otoprotettore

con eventuali altri DPI della testa (elmetti, occhiali, ecc.), che potrebbero determinare una

riduzione delle prestazioni dell’otoprotettore stesso.

Inoltre è molto importante indossarli per tutto il periodo dell’esposizione: se i protettori

vengono tolti dall’utilizzatore anche per un breve periodo, la protezione effettiva si può ridurre

sensibilmente (vedi Sezione 2 dell’Allegato n° 7). Ad esempio, nel caso di una esposizione a

un rumore con LAeq, 8h pari a 105 dB(A), pur indossando un protettore auricolare con una

attenuazione di 30 dB che darebbe luogo ad un livello sonoro effettivo di L’Aeq, 8h di 75 dB(A),

se il protettore non è utilizzato per soli 30 minuti il livello effettivo L’Aeq, 8h diventa 93 dB(A).

Qualunque DPI uditivo, se indossato solo per metà tempo della giornata lavorativa (ipotizzata

a rumore costante), fornisce una protezione effettiva che non supera i 3 dB.

Infine, è necessario che l’utilizzatore sia addestrato e formato (come anche previsto dal

D.Lgs 81/08) sul corretto indossamento dell’otoprotettore, in quanto un indossamento

scorretto fa calare anche pesantemente la prestazione del DPI; da questo punto di vista, le

cuffie sono meno critiche rispetto agli inserti.

N.B.: i dati di attenuazione sonora dichiarati dal costruttore sono derivati da prove di

laboratorio sulla soglia soggettiva di soggetti istruiti, che indossavano correttamente i

protettori auricolari. Le prestazioni effettive sul campo possono essere sensibilmente minori a

causa di un indossamento non corretto e della presenza di altri DPI tanto che alcuni enti

americani consigliano, per tener conto del non perfetto indossamento e dei momenti in cui

l’otoprotettore viene tolto per ascoltare messaggi verbali o per altri motivi, di dimezzare i valori

di attenuazione sonora forniti dal costruttore del DPI nell’effettuare i calcoli con i metodi

descritti.

Pur non condividendo tale posizione, si intende sottolineare l’importanza della formazione ai

fini dell’affidabilità delle prestazioni “in condizioni reali” dei protettori auricolari.

La norma EN 458 fornisce anche le indicazioni per una corretta cura e manutenzione degli

otoprotettori:

i DPI devono essere maneggiati sempre con le mani pulite, evitando contaminazioni con

liquidi o polveri, spesso causa di irritazioni cutanee;

per i DPI riutilizzabili è importante una regolare manutenzione e pulizia;

gli inserti monouso non vanno riutilizzati, mentre gli altri tipi di inserto vanno lavati con

cura prima di indossarli;

il DPI riutilizzabile deve essere indossato sempre dalla medesima persona; è però

possibile far utilizzare cuffie da più lavoratori ricorrendo a coperture monouso per i

cuscinetti;

i DPI vanno conservati secondo le istruzioni fornite dal fabbricante, vanno ispezionati

frequentemente per identificare difetti e danneggiamenti;

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222

i cuscinetti delle cuffie vanno sostituiti quando consumati, così come gli archetti

deformati.

5.3.2. Metodi di calcolo della protezione fornita dall’otoprotettore

Per verificare l’idoneità di un DPI uditivo esistono vari metodi, che si basano sul grado di

conoscenza delle caratteristiche del rumore ambientale e sui valori di attenuazione sonora

forniti dal costruttore del dispositivo, congiuntamente alla marcatura CE.

I metodi da applicare secondo la EN 458 sono i seguenti:

metodo per bande d’ottava;

metodo HML;

controllo HML;

metodo SNR;

ed esiste infine un metodo per i rumori impulsivi.

Per i rumori non impulsivi, a seconda del metodo di calcolo scelto è necessario conoscere in

maniera più o meno specifica i dati sul rumore da attenuare, infatti:

per utilizzare il ... ... è necessario conoscere

metodo per bande

d’ottava

il livello equivalente di pressione acustica del rumore per

banda d’ottava Loct,eq

metodo HML il livello equivalente di pressione acustica del rumore pesato

secondo la curva A (LAeq) e secondo la curva C (LCeq)

controllo HML il livello equivalente di pressione acustica del rumore pesato

secondo la curva A (LAeq) e l’impressione prodotta dal

suono per decidere la classe di rumore (utilizzando liste

d’esempio di sorgenti di rumore)

metodo SNR il livello equivalente di pressione acustica del rumore pesato

secondo la curva C (LCeq) o, in alternativa, non pesato

(LLin,eq)

N.B.: pur non essendo esplicitato dalla norma EN 458, si ritiene che per il calcolo della

protezione dei DPI uditivi in alternativa al livello equivalente pesato C possa essere

(eccezionalmente) utilizzato il valore del livello equivalente non pesato, espresso in dBLin.

Normalmente questa sostituzione, che comporta una protezione finale superiore, può ritenersi

accettabile ma, in alcune situazioni, può condurre ad una iperprotezione. Pertanto si ritiene

che la sua applicazione debba essere considerata da superare provvedendo, alla prima

ripetizione della valutazione del rischio, a misurare anche i livelli di rumore pesati secondo la

curva C.

Inoltre, poiché la maggior parte delle indagini fonometriche hanno sinora riportato solamente

i livelli equivalenti di rumore pesati secondo la curva A e non secondo la curva C, in questa

linea guida si è scelto di aggiungere ai metodi prescritti dalla EN 458 anche il metodo “SNR

corretto” desunto da uno standard OSHA, che permette di calcolare la protezione fornita

dall’otoprotettore usando i livelli equivalenti di rumore pesati secondo la curva A (LAeq). Per il

livello di approssimazione che lo contraddistingue si ritiene che l’applicazione di questo metodo

debba essere considerata solo come ultima ratio, vale a dire da superare provvedendo, alla

prima ripetizione della valutazione del rischio, a misurare anche i livelli di rumore pesati

secondo la curva C.

Nella pratica si è rilevato che normalmente viene utilizzato il metodo SNR (o, se è il caso, il

metodo “SNR corretto”); qualora si avverta la presenza di un tono puro, il metodo preferito è

quello per bande d’ottava.

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I diversi metodi di valutazione consentono di stimare il livello di pressione sonora equivalente

ponderato A, L’Aeq, a cui sono effettivamente esposti i lavoratori che indossano correttamente

i dispositivi di protezione auricolare. La norma EN 458 definisce un livello di azione Lact :

“massimo livello di esposizione quotidiana personale (LAeq,8h) e/o livello di picco (Lpicco) oltre

il quale devono essere resi disponibili e/o indossati protettori auricolari secondo quanto

stabilito dalle leggi o dalle normative nazionali, o dalle consuetudini e dalla pratica”.

Per la valutazione del grado di protezione del DPI, la norma EN 458 prevede il seguente

criterio:

Livello effettivo all’orecchio, L’Aeq, in dB(A) Stima della protezione

L’Aeq > Lact Insufficiente

Lact - 5 < L’Aeq Lact Accettabile

Lact - 10 < L’Aeq Lact – 5 Buona

Lact - 15 < L’Aeq Lact – 10 Accettabile

L’Aeq Lact – 15 Troppo alta (iperprotezione)

Normalmente Lact viene fatto corrispondere a 85 dB(A) per il livello di esposizione

quotidiana personale ed a 140 dB per il livello di picco. Per gli scopi di queste Linee Guida si

ritiene comunque che il livello effettivo all’orecchio, L’Aeq, non debba superare gli 80 dB(A).

Infine, pare importante richiamare che secondo la norma EN 458 le cuffie e gli inserti

auricolari possono dare una protezione sufficiente anche in combinazione tra di loro, pur se

l’attenuazione fornita dall’utilizzo congiunto non sempre corrisponde alla somma di quelle che

caratterizzano i singoli protettori.

5.4. CONTROLLI SANITARI PREVENTIVI E PERIODICI

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rumore è obbligatoria ai sensi del D.Lgs

81/08. Tale norma prevede che il controllo sanitario si attui per i lavoratori che hanno una

esposizione quotidiana personale superiore a 85 dB(A) indipendentemente dall’uso dei mezzi

individuali di protezione.

Il controllo sanitario comprende:

una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva

(audiometria) eseguita nell’osservanza dei criteri riportati nel D.Lgs 81/08, per

accertare l’assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione

dell’idoneità dei lavoratori;

visite mediche periodiche, integrate dall’esame della funzione uditiva, per controllare lo

stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità. Esse devono tenere

conto, oltre che dell’esposizione, anche della sensibilità acustica individuale. La prima

di tali visite è effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva. La frequenza delle

visite successive è stabilita dal Medico Competente. Gli intervalli non possono

comunque essere superiori a due anni per i lavoratori la cui esposizione quotidiana

personale non supera 87 dB(A) e ad un anno nei casi di esposizione quotidiana

personale superiore a 87 dB(A) e nei casi di deroga previsti dal D.Lgs 81/08.

Il controllo sanitario è esteso ai lavoratori la cui esposizione quotidiana personale sia

compresa tra 80 e 85 dB(A) qualora i lavoratori interessati ne facciano richiesta e il Medico

Competente ne confermi l’opportunità anche al fine di individuare eventuali effetti extrauditivi.

L’Allegato VII (criteri per l’esecuzione dell’esame della funzione uditiva) del D.Lgs 81/08

indica che ogni esame, effettuato conformemente alle indicazioni della Medicina del Lavoro,

deve comprendere almeno un’otoscopia ed un controllo audiometrico con audiometria liminare

tonale in conduzione aerea che copra anche la frequenza di 8000 Hz; il controllo audiometrico

deve rispettare le disposizioni della norma ISO 6189-1983, deve essere condotto con un livello

di rumore ambientale tale da permettere di misurare un livello di soglia di udibilità pari a 0 dB

corrispondente alla norma ISO 389-1979 ed è buona norma che sia effettuato dopo almeno 16

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224

ore di riposo acustico in quanto si presume che in tale periodo (tra la fine di un turno di lavoro

e l'inizio del successivo) il lavoratore sia esposto solo al rumore presente nell'ambiente di vita.

Il D.Lgs 81/08 prescrive che il medico competente, per ogni lavoratore sottoposto a

sorveglianza sanitaria, “istituisce e aggiorna una cartella sanitaria e di rischio da custodire

presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale”.

Inoltre le informazioni relative ai dati personali e sanitari dei lavoratori esposti devono essere

trattati nel rispetto del segreto professionale e delle disposizioni normative sulla privacy.

Il Medico Competente ai sensi del D.Lgs 81/08 fornisce “informazioni ai lavoratori sul

significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti” e “fornisce altresì, a richiesta,

informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”. Lo stesso articolo alla

lettera f) obbliga il Medico Competente ad informare ogni lavoratore interessato sui risultati

degli accertamenti sanitari effettuati e, a richiesta, rilascia copia della documentazione

sanitaria.

Il D.Lgs 81/08 all’art.11 prevede la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi,

durante la quale il Medico Competente ai sensi dell’art.17 comma 1, lettera g) comunica ai

rappresentanti per la sicurezza i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e

strumentali effettuati con indicazione del significato degli stessi per la collettività lavorativa.

Per quanto riguarda l’attività di coordinamento e controllo dell’organo di vigilanza si potrà

porre particolare attenzione alle informazioni relative alle condizioni di silenziosità

dell'ambiente in cui si esegue l'esame audiometrico, al rispetto del riposo acustico e alla

taratura dell'audiometro.

5.4.1. Giudizio di idoneità specifica al lavoro e misure per singoli lavoratori

Il Medico Competente per attuare la sorveglianza sanitaria ed esprimere il giudizio di idoneità

dovrà:

effettuare i sopralluoghi nell’ambiente di lavoro come prescritto dal D.Lgs 81/08;

conoscere il ciclo lavorativo, le attività ed i livelli di esposizione di ogni lavoratore;

effettuare le visite mediche;

effettuare o prescrivere eventuali esami integrativi (D.Lgs 81/08);

Per accertare eventuali controindicazioni al lavoro specifico e considerare la sensibilità acustica

individuale il Medico Competente deve valutare attentamente la suscettibilità al danno da

rumore.

In soggetti normoacusici viene riconosciuta come condizione di maggiore suscettibilità

l’intervento di stapedectomia per otosclerosi.

Nella Tabella seguente sono inoltre riportate diverse condizioni patologiche di danno

trasmissivo puro, misto trasmissivo-percettivo e percettivo puro. Per ciascuna condizione

viene indicata la possibile predisposizione al danno determinato dall’esposizione a rumore.

DANNO TRASMISSIVO PURO Predispone

Otite cronica senza perforazione NO

Otite cronica con perforazione SI

Aplasia congenita NO

Stenosi del condotto NO

Esostosi o osteoma del condotto NO

Otosclerosi NO

Otosclerosi operata SI

Esiti di interventi per otite cronica NO

DANNO MISTO TRASMISSIVO E PERCETTIVO Predispone

Otite cronica labirintizzata SI

Otosclerosi labirintizzata NO

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Esiti di intervento di otite cronica SI

DANNO PERCETTIVO Predispone

Sindromi di Meniere e menieriformi SI

Cocleopatie vascolari SI

Cocleopatie degenerative SI

Cocleopatie virali SI/NO

Cocleopatie batteriche SI

Cocleopatie da trauma cranico SI/NO

Cocleopatie da tossici SI

Cocleopatie da presbiacusia NO

Cocleopatie da trauma acustico acuto NO

Cocleopatie da trauma acustico cronico SI/NO

Neuropatie da neurinoma NO

Neuropatie virali NO

Dai dati riportati nelle tabelle risulta con evidenza come sia necessario disporre di una diagnosi

audiologica precisa e che tuttavia le condizioni di effettiva maggiore suscettibilità non siano

numerose. Ai fini della completezza del protocollo di sorveglianza sanitaria, infatti

l’audiometria deve essere integrata da consulenza otorinolaringoiatriaca o audiologica e da

idonei approfondimenti strumentali ogni qualvolta la sola audiometria non sia sufficiente per

concludere un giudizio diagnostico e diagnostico eziologico. In caso contrario il medico si

troverebbe nell'impossibilità di formulare correttamente il giudizio di idoneità e di dare

indicazioni relative alle opportune misure preventive e/o protettive individuali.

Vi sono promettenti indicazioni che attraverso le otoemissioni acustiche si possano ottenere

informazioni relative alla suscettibilità al danno da rumore. Tali informazioni non sono tuttavia

attualmente disponibili in forma standardizzata. Deludente è risultato in tal senso l’utilizzo

degli spostamenti temporanei della soglia (TTS).

Attualmente il principale strumento di valutazione della funzione uditiva è rappresentato

dall’esame audiometrico che deve essere effettuato in conformità con la normativa già

riportata.

Tuttavia le otoemissioni acustiche, che sono generate dalle OHC, si sono dimostrate capaci

di fornire indicazioni relative al danno cocleare da rumore prima di ogni possibile diagnosi

audiometrica, si sono cioè rivelate capaci di fornire indicazioni sul funzionamento

dell’amplificatore cocleare. Esse costituiscono pertanto uno strumento per la definizione di

“indici precoci di danno”. Recentemente sono state fornite evidenze relative alla possibilità di

ottenere dati relativi al danno da rumore mediante i test di soppressione delle otoemissioni con

stimolazioni acustiche controlaterali.

Nell’attività del Medico Competente è piuttosto frequente il riscontro di soggetti esposti a

rumore, nei confronti dei quali è opportuno un giudizio di idoneità condizionato. Nell'espletare

questa delicata prestazione è di pertinenza del Medico Competente fornire un parere al datore

di lavoro circa l'adozione di misure preventive e protettive per singoli lavoratori che tengano

conto di tutte le conoscenze sanitarie acquisite e dei dati di esposizione a rumore. Il parere

espresso può comprendere la riduzione dell'esposizione dei lavoratori conseguita mediante

misure organizzative.

Si ritiene opportuno che il medico competente delinei con relazione sanitaria-epidemiologica

le correlazioni tra le esposizioni e i danni configurando in tal modo la dimensione del rischio a

cui commisurare le idonee misure preventive (art.5, comma 1, lettera b). A tale proposito

nella maggior parte delle indagini epidemiologiche pubblicate di recente si è evidenziato che il

carattere impulsivo delle esposizioni a rumore causa un incremento del rischio nei confronti di

condizioni che comportino una esposizione continua di pari energia. In tema di predizione di

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danno si tenga inoltre presente quali siano le limitazioni all'applicazione della ISO 1999:1990

(E) di seguito riportate.

ISO 1999: 1990 (E)

4.4.2

… Nei casi in cui il rumore cambia di giorno in giorno, la norma ISO è applicabile

solo se il valore continuo equivalente spl(A) del giorno peggiore non supera di 10

dB il valore medio di spl(A) calcolato per un periodo di durata maggiore (non

superiore ad 1 anno).

Nell’ambito della sua attività ed anche ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità il medico

competente dovrà conoscere e prescrivere i DPI.

L'indicazione e/o prescrizione di idonea protezionistica individuale è da considerarsi solo una

delle possibili soluzioni. Essa, comunque, va commisurata all’esposizione quotidiana

personale al rumore, alle condizioni uditive del soggetto, alla presenza di patologie

dell’orecchio e dell’apparato vestibolare, ai problemi di accettabilità del DPI da un punto di

vista psicologico e ai compiti lavorativi per evitare conseguenze indesiderate da eccesso o

difetto di protezione.

Il medico competente formula il giudizio di idoneità alla mansione specifica e contro tale

giudizio il lavoratore e/o il datore di lavoro possono fare ricorso all’organo di vigilanza

competente per territorio entro 30 giorni.

In caso di diagnosi, anche sospetta, di ipoacusia o sordità da rumore il medico deve

consegnare il certificato INAIL di malattia professionale all’assicurato, il quale provvederà ad

inoltrarlo al proprio datore di lavoro ai sensi dell’art.52 del DPR 1124/65. L’art.53 dello stesso

DPR prescrive che la denuncia di malattia professionale debba essere trasmessa dal datore di

lavoro all’Istituto assicuratore. Tuttavia è prassi consolidata, in molte aree, che il medico invii

il certificato sia all’INAIL che al datore di lavoro.

In agricoltura, invece, ai sensi dell’art.251 del DPR 1124/65 è il medico stesso che deve

provvedere alla trasmissione del certificato-denuncia all’Istituto assicuratore.

Ai sensi dell’art.139 del DPR 1124/65 è inoltre obbligo del medico la denuncia di malattia

professionale alla Azienda Sanitaria competente per territorio (AUSL) e alla Direzione

provinciale del lavoro (ex Ispettorato provinciale del lavoro).

Il medico deve inoltre inviare referto all’Autorità Giudiziaria.

5.4.2. Controllo sanitario per lavoratori esposti tra 80 e 85 dB(A)

Il comma 4 dell'art.44 prevede che il controllo sanitario sia esteso ai lavoratori esposti a 80-

85 dB(A) qualora essi ne facciano richiesta e il Medico Competente ne confermi l’opportunità.

Le decisioni del Medico Competente vanno assunte tendendo conto delle indicazioni della

letteratura in merito alle stime di danno in funzione degli anni di esposizione, dei LEP e delle

condizioni del soggetto.

In particolare il Medico Competente deve tenere conto della possibilità di danno per

esposizioni quotidiane personali tra 80 e 85 dB(A) qualora siano presenti rumori a componente

impulsiva o tonale ovvero che si realizzino esposizioni anche di breve periodo ma a livelli sonori

molto elevati (decollo-atterraggio di aerei, importanti sfiati di aria compressa, utilizzo di

esplosivi ecc...)

Una volta stabilita l’opportunità dell’accertamento, il Medico Competente adotterà un

protocollo di sorveglianza sanitaria che potrà prevedere una frequenza più dilazionata rispetto

a quella prevista per esposizioni superiori anche in considerazione della condizione clinico-

funzionale del soggetto.

Diversamente da quanto previsto dal D.Lgs. 277/91, D.Lgs 81/08 prevede il controllo

sanitario obbligatorio degli adolescenti (giovani tra i 15 ed i 18 anni non più soggetti all’obbligo

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scolastico) la cui esposizione personale al rumore sia compresa tra 80 e 85 dB(A) con

periodicità almeno biennale.

5.5. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il D.Lgs 81/08 prevede attività di informazione e formazione a carico del datore di lavoro.

Definiamo di seguito più precisamente cosa si intenda per informazione e formazione dei

lavoratori:

Informazione: presentazione di notizie, dati e simili concernenti l'argomento di interesse

in forma scritta, orale, visiva o altra;

Formazione: presentazione di notizie, dati e simili concernenti l'argomento d'interesse

in forma scritta, orale, visiva o altra che preveda un coinvolgimento attivo del

destinatario dell'attività ed un successivo momento di verifica di quanto appreso.

L'informazione e la formazione riguardano sia argomenti di carattere generale (ad es.: i

rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore), che riferiti specificamente al ciclo

produttivo, alle macchine ed impianti ed organizzazione del lavoro della singola azienda (ad

es.: i risultati ed il significato della valutazione di cui all'art.40) e del singolo lavoratore.

È importante rilevare che, mentre l'attività di informazione specifica sul rischio rumore va

fornita almeno ai lavoratori esposti a più di 80 dB(A), la formazione è obbligatoria per tutti i

lavoratori la cui esposizione sia superiore a 85 dB(A). Ovviamente questi valori (80 e 85 dB(A))

ed i contenuti della formazione e dell’informazione previsti dal D.Lgs 81/08 sono indicazioni di

minima da garantire comunque; nella peculiarità delle singole aziende si potrà decidere di

attivare l’informazione e la formazione anche a livelli di rischio inferiori ed andranno sviluppate

le ulteriori tematiche che lo specifico luogo di lavoro richieda.

Le attività di informazione e formazione devono avvenire periodicamente ed allo scopo si

consiglia di effettuarle dopo che è stata compiuta la valutazione del livello di rumorosità

ambientale e dopo aver dato corso ai relativi ed eventuali accertamenti sanitari sui lavoratori

esposti.

I contenuti minimi dell'attività di informazione prevista dal D.Lgs 81/08, a carico del datore

di lavoro che si può avvalere di servizi esterni all'impresa e per casi specifici del medico

competente (es.: il significato ed il ruolo del controllo sanitario di cui all'art.44), possono

essere così articolati:

Rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore: cos'è il rumore, strumenti e

grandezze di misura; cos'è l'udito: nozioni di anatomia, fisiologia e patologia; ipoacusia

da rumore: i sintomi soggettivi e caratteristiche audiometriche;

Misure adottate in applicazione al D.Lgs 81/08 e quelle di protezione cui i lavoratori

devono attenersi: bonifiche realizzate e in programma; misure organizzative e

procedurali alle quali i lavoratori devono conformarsi; significato della cartellonistica e

delle aree segnalate o perimetrate;

Funzione dei mezzi individuali di protezione, circostanze in cui ne è previsto l'uso e

modalità di uso a norma dell'art.43: tipi di DPI uditivi disponibili e loro caratteristiche di

attenuazione acustica; quali sono i mezzi personali di protezione da usare e i lavoratori

soggetti all'obbligo o all'opportunità di usarli;

Significato e ruolo del controllo sanitario di cui all'art.44 per mezzo del medico

competente, indicando anche il significato del giudizio di idoneità alla mansione, delle

misure preventive e protettive individuali adottate e delle procedure del ricorso;

Risultati e significato della valutazione di cui all'art.40, precisando le principali sorgenti

di rumore, le aree di lavoro e le mansioni a maggior rischio. Ogni lavoratore deve

conoscere la fascia di rischio in cui si colloca e, per questo tipo di informazione, sarebbe

opportuno utilizzare la forma scritta.

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Per quanto riguarda la formazione, essa deve comprendere una fase di acquisizione di

conoscenze ed una fase di acquisizione di capacità operative sulle misure di tutela, collettive e

individuali, tecniche, organizzative e procedurali che consentano di ridurre i livelli di

esposizione.

Per quanto previsto dal D.Lgs 81/08, essa deve specificamente riguardare:

l'uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell'udito: criteri e modalità d'uso;

inconvenienti: come prevenirli o ridurli;

l'uso corretto degli utensili, macchine, apparecchiature più rumorosi (almeno quelli con

LAeq pari o superiore a 85 dB(A)).

La formazione deve essere caratterizzata, oltre che da modalità didattiche che favoriscano

la partecipazione e l'impegno attivo dei lavoratori, da sistemi di valutazione del grado di

apprendimento dei lavoratori formati.

2. 6. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

La presente relazione e tutte le misure di vibrazioni sono state condotte ai sensi di:

- Decreto Min. Ambiente del 16/03/98 (Tecniche di rilevamento e misurazione

dell’inquinamento acustico)

- Legge n. 447/95 (Legge quadro sull’inquinamento acustico)

- D.Lgs. 19 Settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,

89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,

93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE,

2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei

lavoratori durante il lavoro)

- D.Lgs. 10 Aprile 2006, n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa

all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)

- Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE

concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri

temporanei o mobili.

- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 187 - "Attuazione della direttiva 2002/44/CE

sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai

rischi derivanti da vibrazioni meccaniche"

- Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

24. RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Metodologia Valutazione del Rischio da Movimentazione Manuale dei carichi

Per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi è utile ricorrere al modello

proposto dal NIOSH (1993) che è in grado di determinare, per ogni azione di sollevamento, il

cosiddetto “limite di peso raccomandato” attraverso un’equazione che, a partire da un massimo

peso ideale sollevabile in condizioni ideali, considera l’eventuale esistenza di elementi sfavorevoli

e tratta questi ultimi con appositi fattori di demoltiplicazione. Il modello generale dell’equazione

del NIOSH è riportato nella figura seguente.

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KG X peso massimo raccomandato in condizioni

ottimali di sollevamento

FATTORE ALTEZZA X altezza da terra delle mani all’inizio del

sollevamento

FATTORE DISLOCAZIONE X distanza verticale del peso tra inizio e fine

del sollevamento

FATTORE ORIZZONTALE X distanza massima del peso dal corpo

durante il sollevamento

FATTORE FREQUENZA X frequenza del sollevamento in atti al

minuto (=0 se > 12 volte/min.)

FATTORE ASIMMETRIA X dislocazione angolare del peso rispetto al

piano sagittale del soggetto

FATTORE PRESA X giudizio sulla presa del carico

= PESO RACCOMANDATO (PR)

Fig. 1: NIOSH 1993. Modello consigliato per il calcolo del limite di peso raccomandato

Sulla scorta del risultato (indicatore) ottenuto, ovvero del rapporto tra il peso (la forza)

effettivamente movimentato e il peso (la forza) raccomandato per quell’azione nello specifico

contesto lavorativo, è possibile delineare conseguenti comportamenti in funzione preventiva.

Nel dettaglio valgono i seguenti orientamenti:

l’indice di rischio (IR) è inferiore o uguale a 0,75 (area verde): la

situazione è accettabile e non è richiesto alcuno specifico intervento.

l’indice sintetico di rischio (IR) è compreso tra 0,75 e 1 (area gialla): la

situazione si avvicina ai limiti, una quota della popolazione (stimabile tra l’1% e il

10% di ciascun sottogruppo di sesso ed età) può essere non protetta e pertanto

occorrono cautele anche se non è necessario uno specifico intervento. Si può

consigliare di attivare la formazione del personale addetto. Lo stesso personale

può essere, a richiesta, sottoposto a sorveglianza sanitaria specifica. Laddove è

possibile, è consigliato di procedere a ridurre ulteriormente il rischio con

interventi strutturali ed organizzativi per rientrare nell’area verde (indice di

rischio < 0,75).

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l’indice sintetico di rischio (IR) è maggiore di 1 (area rossa): la situazione

può comportare un rischio per quote crescenti di popolazione e pertanto richiede

un intervento di prevenzione primaria. Il rischio è tanto più elevato quanto

maggiore è l’indice. Vi è necessità di un intervento immediato di prevenzione

per situazioni con indice maggiore di 3; l’intervento è comunque necessario anche

con indici compresi tra 1 e 3. Programmare gli interventi identificando le priorità

di rischio. Riverificare l’indice di rischio dopo ogni intervento. Attivare la

sorveglianza sanitaria periodica del personale esposto.

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237

25. RISCHIO INCENDIO

COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI INCENDIO

SI STA VERIFICANDO UN

FOCOLAIO D’INCENDIO

SI STA VERIFICANDO UN

INCENDIO

SE LO VEDETE SE LO VEDETE

Mantenere la

calma

RIVELAMENTO

AUTOMATICO

Mantenere la calma

AZIONARE

L’ALLARME

ALLARME

INCENDIO

Evacuazione

delle persone

presenti nel

locale

Spegnimento

Assistere le

persone

disabili

ALLERTAMENTO – GESTIONE DELL’EMERGENZA

Intervento degli addetti e responsabili

Mantenere la calma

Azioni

simultanee

Lotta

antincendio Evacuazione

Divieto di rientrare

CONTROLLI

Assistere le

persone

disabili

AERAZIONE DEI LOCALI

RIPRISTINO DELLA NORMALITA’

115 RADUNO

in luogo sicuro

VV.F. Divieto di

rientrare

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238

Metodologia Valutazione del Rischio Incendio

La valutazione dei rischi di incendio è stata condotta in accordo da quanto stabilito

dal D.M. 10.03.1998.

La Valutazione del Rischi incendio è stata condotta nell’ottica di individuare il livello

di rischio generale ed il livello di rischio per aree omogenee.

Si è proceduto suddividendo la sede in diverse aree, all’interno delle quali i rischi

d’incendio, sulla base delle lavorazioni svolte, dei materiali presenti e delle

caratteristiche strutturali, sono “omogenei“.

Le aree omogenee così individuate sono riportate nella Tabella “individuazione aree

omogenee “.

In ogni ambiente omogeneo si è provveduto a valutare:

il tipo di attività;

i materiali immagazzinati e manipolati;

le attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;

le caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;

le dimensioni e l'articolazione del luogo di lavoro;

il numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e

della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.

La valutazione dei rischi di incendio è stata articolata nelle seguenti fasi:

individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e

infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile

propagazione dell'incendio);

individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a

rischi di incendio;

eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;

valutazione del rischio residuo di incendio;

verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di

eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi

residui di incendio.

Il D.M. 10.03.1998 all’art. 2 indica i livelli di rischio del luogo di lavoro, e delle

singole parti del luogo di lavoro medesimo, così identificati:

Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono

presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio

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offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di

incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono

presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono

favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di

propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Sono da intendersi a rischio di

incendio medio tutte le attività previste dal D.M. 16.02.1982, e comunque soggette al

controllo da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per

presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali c/o di

esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale

sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la

classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

Tali luoghi comprendono:

aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili

(p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in

presenza di materiali combustibili;

aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in

determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori

infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;

aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente

infiammabili;

aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente

incendiabili;

edifici interamente realizzati con strutture in legno.

Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di

incendio elevato occorre inoltre tenere presente che:

molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma un

qualunque ambiente a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di

lavoro, salvo che l'ambiente interessato sia separato dal resto del luogo attraverso

elementi separanti resistenti al fuoco;

una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito

accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio;

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nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso

misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento,

impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi. Vanno inoltre

classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente

dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme,

l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone

presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.

All’esito della analisi innanzi descritte per ogni ambiente sono stati valutati i seguenti

parametri:

caratteristiche di infiammabilità delle sostanze presenti

possibilità di sviluppo di incendio

probabilità di propagazione dell’incendio.

Le aree sono state classificate a rischio di incendio basso, medio ed elevato secondo

un metodo numerico che tiene conto delle possibili combinazione dei parametri

innanzi elencati.

Parametro Livello Parametro numerico

Caratteristiche di

infiammabilità delle sostanze

presenti

(INF)

A basso tasso di

infiammabilità 1

Infiammabili 2

Altamente infiammabili 3

Possibilità di sviluppo di

incendio

(SI)

Bassa 1

Limitata 2

Notevole 3

Probabilità di propagazione

dell’incendio

(PI)

Basso 1

Medio 2

Elevato 3

Somma dei parametri numerici

INF + SI + PI Livello di rischio Incendio

3 – 4 Basso

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241

5 – 6 – 7 Medio

8 – 9 Elevato

Valutazione del rischio incendio

SI RIMANDA AL C.P.I. RILASCIATO DAI VV.FF. DI PALERMO

Ambiente di Lavoro Officine

Caratteristiche degli ambienti di lavoro

Tipo di Attività Officine Tipografiche e legatoria industriale

Materiali manipolati Carta e inchiostri

Attrezzature presenti nel luogo

di lavoro compresi gli arredi

Tipo di mezzo Marca Modello N° matricola

Raccoglitrice Grapha

Electronic ERB5 137

Brossulatrice circolare

Grapha Electronic 99 24566

Cordonatrice Bacciottini ROL-110 0201

Incassatrice Schmedt Amburg 1805 702

Pressa Canaletto

Schmedt Amburg 2100 123

Arrotondadorsi Schmedt Amburg 2800 28

Ribordatrice Rebord Darix DX100Z03100382

Macchina da stampa

Man Roland R 304 31812B

Brossulatrice Eurotecnica 502-CM 502100303

Punzonatrice Beil

Cucitrice Lovato 160366

Macchina da stampa LS 440 120

Piegatrice Heidelberg Erzeugnis FHFNBB00052

Stampante monocolore Roland Practica 8630

Piegatrice Heidelberg Erzeugnis FHFAPE00147

Trilaterale Tosingraf SPM-QF60 05-7019

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Cucipiega Horizon MC-80C 036203

Numero di persone presenti

(dipendenti ed altre persone) Tutti i dipendenti ed eventuali visitatori occasionali

Possibili sorgenti di innesco

Presenza di materiale infiammabile nelle vicinanze di

possibili fonti di calore; presenza di macchine e

apparecchiature ad alimentazione elettrica;

mancato rispetto divieto di fumo

Criteri per ridurre i pericoli

causati da materiali e sostanze

infiammabili e/o combustibili

rimozione o significativa riduzione dei materiali

combustibili e infiammabili a un quantitativo richiesto per

la normale conduzione dell'attività

miglioramento del controllo del luogo di lavoro e

provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti.

Misure per ridurre i pericoli

causati da sorgenti di calore

rimozione delle sorgenti di calore non necessarie;

installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivo

di protezione;

controllo della conformità degli impianti elettrici alle

normative tecniche vigenti;

controllo relativo alla corretta manutenzione di

apparecchiature elettriche;

riparazione o sostituzione delle apparecchiatura

danneggiate;

identificazione delle aree dove è proibito fumare e

regolamentazione sul fumo nella altre aree;

divieto dell'uso di fiamme libere.

Caratteristiche di

infiammabilità delle sostanze

presenti

A basso tasso di infiammabilità

Possibilità di sviluppo di

incendio Scarsa

Probabilità di propagazione

dell’incendio Medio

Livello di Rischio Incendio Medio

Ambiente di Lavoro Officine

Misure Preventive, Protettive e Precauzionali di esercizio

ridurre la probabilità di insorgenza

di un incendio

A) Misure di tipo tecnico:

realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte;

messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al

fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche;

adozione di dispositivo di sicurezza

B) Misure di tipo organizzativo - gestionale

rispetto dell'ordine e della pulizia;

controlli sulle misure di sicurezza;

predisposizione di un regolamento interno sulle misure di

sicurezza da osservare;

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informazione e formazione dei lavoratori.

garantire l'esodo delle persone in

sicurezza in caso di incendio

Piano di emergenza

Organizzazione delle squadre di emergenza

Prova di evacuazione

realizzare le misure per una rapida

segnalazione dell'incendio al fine

di garantire l'attivazione dei

sistemi di allarme e delle

procedure di intervento

Segnaletica di sicurezza

Organizzazione delle squadre di emergenza

assicurare l'estinzione di un

incendio

Organizzazione delle squadre di emergenza

Formazione degli addetti delle squadre di emergenza

Installazione di estintori

garantire l'efficienza dei sistemi di

protezione antincendio Contratto con ditta specializzata

fornire ai lavoratori una adeguata

informazione e formazione sui

rischi di incendio

Tutti i dipendenti sono formati ed informati in merito al

rischio incendio

Controlli e manutenzioni

Per ogni altra attività lavorativa, è necessario effettuare una serie di controlli e

manutenzioni. Il D.M. 22/02/2006 non fornisce indicazioni specifiche al riguardo

rimandando al D.M. 10/03/1998 che sancisce, per la prima volta, un fondamentale

principio ai fini della prevenzione incendi: “gli interventi di manutenzione ed i

controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati

nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di

buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali ed europei o, in

assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o

dall’installatore”.

Lo stesso decreto all’allegato VI stabilisce che le misure di protezione devono essere

oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza definendo:

- Sorveglianza: il controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti

antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non

presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere

effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto

adeguate istruzioni.

- Controllo periodico: l’insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno

semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli

impianti.

- Manutenzione: l’operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in

buono stato le attrezzature e gli impianti.

- Manutenzione ordinaria: l’operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di

uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, che necessitano unicamente di

minuterie e comporta l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di

parti di modesto valore espressamente previste.

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- Manutenzione straordinaria: l’intervento di manutenzione che non può essere eseguita

in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure

attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di

impianto.

Per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita i passaggi, i corridoi, le scale, devono essere

sorvegliati periodicamente al fine di assicurare che siano liberi da ostruzioni e da pericoli che

possano comprometterne la fruibilità in caso di esodo in emergenza.

Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per assicurare che si

aprano facilmente. Ogni difetto deve essere riparato il più presto possibile ed ogni ostruzione

deve essere immediatamente rimossa.

Particolare attenzione deve essere dedicata ai serramenti delle porte.

Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che

non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente.

Qualora siano previsti dispositivi di autochiusura, il controllo deve assicurare che la porta ruoti

liberamente e che il dispositivo di autochiusura operi effettivamente.

Le porte munite di dispositivi di chiusura automatici devono essere controllate periodicamente

per assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente. Tali

porte devono essere tenute libere da ostruzioni.

La segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la

visibilità in caso di emergenza.

Tutte le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie di uscita, quali per

esempio gli impianti di evacuazione fumo, devono essere verificati secondo le norme di buona

tecnica e manutenzionati da persona competente.

Per garantire il mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di

protezione antincendio deve essere attuata la sorveglianza, il controllo e la manutenzione in

conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Scopo dell’attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere

qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto

funzionamento ed uso dei presidi antincendio.

L’attività di controllo periodico e la manutenzione deve essere eseguita da personale

competente e qualificato.

I risultati degli interventi di controllo e di manutenzione finalizzati a mantenere in stato di

efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature, gli impianti e le altre misure di sicurezza

antincendio adottate devono essere annotati su un apposito registro (art. 5 D.P.R. 37/1998)

che, tra l'altro, deve contenere l'indicazione:

- degli interventi di controllo e manutenzione effettuati e delle successive scadenze;

- dei guasti, dei malfunzionamenti e delle attivazioni a seguito di principi d'incendio;

- delle esercitazioni periodiche;

- delle sedute di informazione e formazione.

Estintori portatili

Il punto 4.1.3 dell'allegato IV del D.Lgs. 9/04/2008, n. 81, riprendendo quanto già previsto

nell’ex art. 34 del D.P.R. 547/55, riporta che i mezzi di estinzione incendi, ivi compresi gli

apparecchi estintori portatili, devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una

volta ogni sei mesi da personale esperto.

Inoltre il nuovo Decreto di omologazione degli estintori, D.M. 7 gennaio 2005, all’art. 4

definisce che l'estintore in esercizio deve essere mantenuto in efficienza secondo le procedure

indicate dalla norma UNI 9994 e sulla base delle indicazioni di uso e manutenzione riportate

sul libretto richiesto dal Decreto stesso. La citazione esplicita della norma tecnica all’interno del

Decreto Ministeriale rende pertanto cogente la UNI 9994 per tutti gli estintori omologati in

conformità a tale testo legislativo.

La norma tecnica è tuttavia implicitamente richiamata e resa obbligatoria anche dal D.M. 10

Page 245: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs. 9 … DVR.pdf · 6 Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza

245

marzo 1998, che definisce che gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle

attrezzature di protezione antincendio sono effettuate nel rispetto:

- delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

- delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o

europei,o in assenza di dette norme di buona tecnica

- delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore.

Sempre lo stesso decreto definisce il controllo periodico come l’insieme di operazioni da

effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità

delle attrezzature e degli impianti.

Analizzando la norma di riferimento UNI 9994 nel dettaglio, essa definisce il controllo come

quella misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza almeno, semestrale, l’efficienza

dell’estintore, tramite effettuazione di una serie ben specificata di accertamenti. L’apposito

cartellino di manutenzione deve riportare la data dell’ultimo intervento, indicando mese ed

anno nel formato mm/aa.

Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi opportuno sottolineare quanto segue:

- la frequenza minima delle manutenzioni dei presidi antincendio è, come previsto dalla

legislazione, di sei mesi.

- la frequenza degli interventi di manutenzione indicata in alcune norme tecniche con frasi

quali “almeno ogni sei mesi” è da considerarsi come la necessità di effettuarle almeno una

volta ogni sei mesi e non ogni cinque (esempio: primo intervento a gennaio, secondo

intervento a luglio, senza l’obbligo di effettuare interventi di manutenzione a giugno).

26. SEGNALETICA DI SICUREZZA

Segnaletica di sicurezza

Definizione

Per segnaletica di sicurezza si intende una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad

un'attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una

prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a

seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una

comunicazione verbale o un segnale gestuale.

Obblighi del datore di lavoro

Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità dell'articolo 17

del D.Lgs. 81/2008, risultano rischi che non possono essere evitati o

sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro,

o con mezzi di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di

sicurezza, allo scopo di:

avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;

vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;

prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;

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246

fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di

salvataggio;

fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

Scopo della segnaletica di sicurezza

Attirare velocemente e in modo facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e

situazioni che possono creare pericoli.

Devono essere utilizzati colori di sicurezza e di contrasto, nonché i colori del simbolo,

riportati nella seguente tabella.

Colore Forma Significato o Scopo Indicazioni e precisazioni

Rosso

Segnali di divieto Atteggiamenti Pericolosi

Pericolo-Allarme Alt, arresto dispositivi di interruzione di

emergenza Sgombero

Materiali o

Attrezzature

Antincendio

Identificazione e ubicazione

Giallo o

Giallo-Arancio

Segnali di

avvertimento Attenzione Cautela, Verifica

Azzurro

Segnali di prescrizione Comportamento o azione specifica - obbligo di

portare un mezzo di sicurezza personale

Verde

Segnali di salvataggio

o di soccorso

Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni,

locali

Situazione di Sicurezza Ritorno alla normalità

Le caratteristiche dei cartelli cambiano a seconda che si tratti di:

Cartelli di divieto

Cartelli antincendio

Forma rotonda

Pittogramma nero su fondo

bianco, bordo e banda rossa

Forma quadrata o rettangolare

Pittogramma bianco su fondo

rosso

Cartelli di avvertimento

Cartelli di prescrizione

Forma triangolare

Pittogramma nero su fondo

giallo, bordo nero

Forma rotonda

Pittogramma bianco su fondo

azzurro

Cartelli di salvataggio

Forma quadrata o rettangolare

Pittogramma bianco su fondo

verde

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Principale segnaletica da apporre negli ambienti di lavoro

Cartello per indicazione dei servizi igienici:

Cartello per indicazione cassetta pronto soccorso:

Cartelli di indicazione uscite di emergenza

Cartelli per indicazione del percorso per uscita di emergenza

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Norme comportamentali in caso di incendio, pronto soccorso, movimentazione

manuale dei carichi

Cartello di segnalazione estintore

Divieto di depositare materiale in prossimità delle uscite di sicurezza

Page 249: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs. 9 … DVR.pdf · 6 Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza

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Divieto di fumare Divieto di accesso Divieto di arrampicarsi sugli

scaffali

27. PROGRAMMA DI FORMAZIONE

Programma di Formazione ed Informazione

Si riporta di seguito i requisiti minimi del programma minimo di formazione da

attuare in azienda:

Destinatari Attività di formazione Svolta Periodicità

RSPP

Corso RSPP

(art. 31-32-33-34 D.Lgs. n. 81/2008)

I verb

ali d

i fo

rmazio

ne e

d info

rmazio

ne d

ei la

vora

tori s

ono

conserv

ati p

resso l’a

zie

nda

Come stabilito dal

D.Lgs. 81/2008

Addetti

Corso Addetti Prevenzione Incendi

(D.M. 10/03/1998) Ogni due anni

Corso primo soccorso

(D.M. 388/03) Ogni due anni

RLS Corso RLS

(art. 37 co. 10 D.Lgs. n. 81/2008)

Come stabilito dal

D.Lgs. 81/2008

Preposti

Formazione su compiti in materia di

salute e sicurezza del lavoro

(art. 37 co. 7 D.Lgs. n. 81/2008)

Ogni due anni

Impiegati

Informazione e formazione Valutazione

dei Rischi

(art. 36-37 D.Lgs. n. 81/2008)

Ogni due anni

Impiegati Informazione e formazione rischi specifici

(art. 36-37 D.Lgs. n. 81/2008) Ogni due anni

Impiegati Uso di attrezzature di lavoro

(art. 73 D.Lgs. n.81/2008) Ogni due anni

Impiegati Uso D.P.I.

(art. 77 D.Lgs. n. 81/2008) Ogni due anni

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Impiegati Segnaletica di sicurezza

(art. 164 D.Lgs. n. 81/2008) Ogni due anni

Impiegati Movimentazione Manuale dei Carichi

(art. 169 D.Lgs. n.81/2008) Ogni due anni

28. PROGRAMMA E PROCEDURE DI MIGLIORAMENTO

Programma e Procedure di attuazione delle Misure di Miglioramento

Al fine di perseguire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza aziendali

saranno implementate in azienda le procedure descritte nel seguito al fine di creare

un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro che permetta di individuare i punti

di debolezza ed i punti di forza della azienda in merito ai livelli di sicurezza ed

individuare eventuali azioni correttive rispetto alla eventualità che possano

verificarsi incidenti e/o malattie professionali. L’obiettivo della azienda è quello di

ridurre al minimo il numero di incidenti ed il numero di giorni di assenza dei

lavoratori conseguenti ad incidenti.

Il programma di attuazione delle misure di miglioramento dei livelli di sicurezza

aziendale prevede l’attuazione delle seguenti procedure:

Gestione Leggi e Regolamenti

Responsabilità

IL RSPP ha la responsabilità di:

ricercare leggi e regolamenti applicabili e identificare quelli relativi alle attività,

prodotti e servizi di interesse in merito alla gestione per la SSL per l’Organizzazione

valutare i potenziali impatti di queste leggi e regolamenti sulla Organizzazione e su i

suoi prodotti, attività e servizi

assicurarsi che la Organizzazione abbia tutti i nulla osta, autorizzazioni e permessi

necessari e che essi siano aggiornati

comunicare qualsiasi nuova prescrizione legislativa alle persone interessate

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Ricerca delle leggi

Il RSPP riceve periodicamente gli aggiornamenti legislativi in materia di SSL e

verifica se vi sono leggi, norme, regolamenti che devono essere applicati ai servizi o

attività sviluppate dalla Organizzazione. In caso affermativo, provvede a reperirle.

Il RSPP, al ricevimento di tali documenti, analizza le prescrizioni contenute e

comunica al DL e al RSPP gli eventuali nuovi adempimenti e verifica che vengano

attuati nei tempi previsti dalla normativa.

Diffusione ed utilizzo di leggi e regolamenti

Dopo aver individuato le aree in cui tali disposizioni legislative individuate devono

essere applicate, il RSPP distribuisce una copia della prescrizione, al RSPP, ai DRG ed

ai Responsabili delle aree interessate.

La predisposizione di eventuali atti amministrativi previsti dalla normativa, quali

denunce, comunicazioni agli Enti autorizzativi e/o di controllo, viene assegnata dal

DL a soggetti dotati di requisiti e conoscenze adeguate. La verifica del rispetto delle

modalità e dei tempi previsti dalla normativa sono a cura del RSPP.

Il RSPP registra ogni eventuale scadenza di adempimento e/o di controlli da

effettuare.

Il RSPP conserva le copie delle leggi e regolamenti applicate dalla Organizzazione.

Nel corso delle verifiche ispettive periodiche interne, il RSPP si assicura che le aree

abbiano ricevuto e applichino le prescrizioni di leggi e regolamenti necessari allo

svolgimento delle attività.

Archiviazione

Il RSPP conserva per il periodo di validità:

Bollettini ricevuti dalle associazioni di categoria

leggi, regolamenti, norme, prescrizioni applicate dalla Organizzazione

nulla osta, permessi, autorizzazioni

Successivamente alla loro scadenza tali documenti sono archiviati per 3 anni, a meno

di diverse disposizioni derivanti da disposti legislativi vigenti.

Documentazione Collegata

Registro Norme e Leggi

Gestione Sorveglianza sanitaria

Verifica delle necessità della sorveglianza sanitaria

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Il DL, tramite il SPP, verifica la necessità di sottoporre a sorveglianza sanitaria i LAV

in funzione dell’attività lavorativa da loro esercitata.

Tale necessità ricorre:

in ogni caso per tutti i LAV prima del loro inizio attività, per determinare la loro

idoneità al lavoro;

qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente

correlata ai rischi lavorativi

in ogni caso previsto dalle leggi vigenti;

a seguito disposizioni dell’AUSL locale; nei casi di dubbia interpretazione il DL, tramite

il SPP, consulta l’AUSL o un MC per definire la necessità della sorveglianza.

Nomina del MC

Il DL con la collaborazione di RSPP e DRG interessati, contatta i candidati medici

competenti ed effettua la nomina (modello di nomina del medico Competente) previa

richiesta curriculum e attestazioni della qualifica a svolgere il compito. La lettera di

nomina comprende la richiesta dell’osservanza da parte del MC dei propri obblighi

previsti dalle normative di sicurezza.

Il medico competente deve avere i titoli e requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs.

81/2008.

Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata,

convenzionata con l’imprenditore;

b) libero professionista;

c) dipendente del datore di lavoro.

Successivamente alla nomina il DL redige un contratto di consulenza, in cui sono

indicati:

la natura del rapporto di lavoro tra azienda e MC;

il nominativo del dirigente che curerà le relazioni con il MC;

le prestazioni di routine del MC, specificando, se del caso, il tempo richiesto e le

modalità di effettuazione;

eventualmente, l’indicazione dei locali o strutture aziendali a disposizione del MC;

la durata della collaborazione ed eventualmente le condizioni e modalità di rinnovo del

contratto;

i casi di inadempimento che possono comportare la rescissione del contratto.

Dopo la nomina il DL o il DRG, tramite il SPP, trasmette al MC copia della

documentazione inerente:

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253

elenco LAV con mansioni e data di nascita;

i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;

schede di sicurezza delle sostanze o preparati utilizzati;

documento di valutazione dei rischi;

relazioni di sintesi dei risultati di verifiche fonometriche e/o dell’ambiente di lavoro

Revoca della Nomina

Il DL, anche su segnalazione del DRG interessato, può revocare la nomina del MC nei

seguenti casi:

fine del termine contrattuale;

dimissioni dall’incarico;

per evidenti carenze nello svolgere gli incarichi previsti.

Il DL effettua la revoca assicurando però che, in attesa della nuova nomina, la

sorveglianza sanitaria non subisca limitazioni o interruzioni.

Attività Del MC

Il MC svolge le attività definite dagli artt. 25–39–40–41-42 del D.Lgs. 81/2008:

Documentazione Collegata

Nomina medico competente

Contratto di consulenza stipulato con il medico competente

Cartelle sanitarie lavoratori

Gestione Informazione, Formazione ed Addestramento

Programmazione della Formazione, Informazione ed Addestramento

Il DL in collaborazione con il RSPP, in funzione

della valutazione dei rischi

delle segnalazioni ricevute (secondo quanto definito nel paragrafo 5.2),

di quanto definito dagli artt. 31-32-33-34-36-37-73-77-164-169-177-184-195-227-

278 del D.Lgs. 81/2008 dal D.M. 10 marzo 1998 e D.M. 388/2003, nonché da altre

disposizione legislative contenute nella registrazione Registro Norme e Leggi

elabora in occasione della riunione periodica annuale, un Piano di formazione ed

informazione dei LAV indicante:

I contenuti dell’informazione e formazione necessaria

Sito e lavoratore coinvolto

Modalità di erogazione, comprendente inoltre l’indicazione delle funzioni interne od

esterne incaricate dell’erogazione

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Indicazione delle misure di accertamento, anche periodiche (domande, questionari,

prove pratiche predisposte a cura del RSPP di volta in volta a seconda della tipologia

di attività da svolgere), del grado di recepimento e di comprensione, ove richiesto

dall’attività;

Periodo indicativo di prevista effettuazione dell’azione di informazione e formazione

Il Piano di Formazione è redatto in forma scritta tramite modello Piano di formazione

ed informazione e pubblicizzato nella bacheca aziendale dal RSPP. Sarà cura del DL o

di soggetto delegato occuparsi dell’esecuzione e dell’organizzazione delle attività

previste. Sarà compito del RSPP verificare il rispetto del piano di formazione.

Segnalazione delle necessità Formative od Informative

Tutte le parti interessate possono evidenziare, anche con il contributo del RSPP, la

necessità di formazione ed informazione in funzione della specificità dell’ambito di

competenza, tramite l’apposito Modello di richiesta interventi informativi, formativi e

addestramento. La richiesta di interventi informativi o formativi, può essere

effettuata anche a seguito di:

Mutate condizioni di rischio per i lavoratori

Variazione del personale ovvero ogni volta si ha una nuova assunzione

Presenza di non conformità

Il modulo viene inoltrato al RSPP che valutata la richiesta, la sottopone al DL. Nel

caso in cui l’intervento formativo/informativo richiesto abbia necessità di immediata

realizzazione, il RSPP procede alla modifica od integrazione del Piano di formazione

ed informazione elaborato secondo quanto definito nel paragrafo precedente.

Nel caso in cui non siano emersi necessità imminenti di formazione, i moduli vengono

custoditi a cura del RSPP e analizzati in fase di riunione periodica.

Criteri di Erogazione delle Attività di Informazione, Formazione ed Addestramento

L’erogazione delle attività di informazione, formazione ed addestramento avviene

tramite:

corsi su argomenti specifici

schede o manuali di apparecchiature e macchine

procedure operative di lavoro

depliant, posters e cartelli di sensibilizzazione

prove pratiche

Le attività di informazione, formazione ed addestramento avvengono abitualmente

durante un periodo di durata adeguata e prestabilita in conformità alle esigenze

specifiche, e prevede la verifica dell’apprendimento dei LAV.

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La attività di informazione, formazione ed addestramento avviene in ogni modo

sempre in occasione:

dell’assunzione;

del trasferimento o cambiamento di mansioni;

dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove

sostanze e preparati pericolosi

del trasferimento o cambiamento di mansioni che implichi variazioni sostanziali

dell’attività operativa

in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi .

In tutti i casi precedentemente elencati, il DL, in collaborazione con il PREP o il DRG

competente per area, predispone uno specifico programma di addestramento da

attuarsi con affiancamento del LAV ad un addetto esperto, attraverso corsi di

formazioni effettuati da personale qualificato o comunque secondo le modalità di

volta in volta specificate.

La durata del periodo di affiancamento del LAV, è stabilita dal PREP competente per

area in collaborazione con il LAV esperto o con il personale qualificato coinvolto. Al

termine del periodo di addestramento e quindi quando il LAV avrà raggiunto il livello

richiesto di competenza e conoscenza specifica per il particolare ambito lavorativo,

sarà cura del PREP/DRG comunicarlo al DL.

Esecuzione e Registrazione delle Attività

Le attività di formazione, informazione ed addestramento sono effettuate durante

l’orario di lavoro senza alcun onere economico a carico dei LAV anche in

collaborazione con gli organismi paritetici provinciali.

L’attività formativa ed informativa o qualsiasi riunione a carattere informativo viene

registrata sul Registro presenze attività info – formative. Il registro viene firmato dai

LAV anche per ricevuta della consegna della documentazione a supporto

dell’informazione o formazione.

Per l’attività formativa occorre procedere anche alla compilazione da parte del LAV di

un questionario di verifica finale predisposto di volta in volta in funzione dell’attività.

Il questionario consentirà al RSPP di verificare se l’attività formativa ha raggiunto

l’obiettivo prefissato; RSPP presenterà i risultati in forma aggregata in occasione

della Riunione Periodica.

Tutti i registri e questionari sono conservati a cura del RSPP

Il RSPP redige e tiene aggiornato l’elenco dei LAV comprendente l’indicazione delle

iniziative di informazione e formazione cui hanno partecipato ai fini della loro

qualifica professionale. La registrazione avverrà su supporto informatico tramite file.

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Documentazione Collegata

Registro presenze attività info – formative

Piano di formazione ed informazione

Riunione Periodica

Convocazione

Il DL direttamente o comunque tramite il RSPP, indice una riunione con oggetto la

salute e la sicurezza dell’Organizzazione almeno una volta l’anno.

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle

condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di

nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

È facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione

di una riunione straordinaria. Alla riunione di cui sopra partecipano sempre e

comunque:

il DL;

il RSPP;

il MC;

il RLS;

soggetti esterni che eventualmente hanno inoltrato richiesta di riunione.

Alle riunioni del servizio di prevenzione e protezione partecipano, su invito del DL,

coloro che, per conoscenza, competenza e professionalità, sono in grado di

contribuire al miglioramento delle condizioni di sicurezza, attraverso indicazioni sui

possibili interventi per il miglioramento del livello della salute e della sicurezza.

Il RSPP prepara l’ordine di giorno degli argomenti da trattare anche sulla base di

eventuali indicazioni dei partecipanti indicati. Nel programma della riunione figurano

comunque all’ordine del giorno i seguenti argomenti:

il documento di valutazione dei rischi;

l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza

sanitaria;

i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione

individuale;

i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai

fini della sicurezza e della protezione della loro salute;

varie ed eventuali

Nel corso della riunione verranno individuati anche:

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codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie

professionali;

obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva.

La convocazione della riunione è effettuata da parte del RSPP, trasmesso ai soggetti

interessati ed individuati da DL e RSPP di volta in volta sulla base della specificità

degli argomenti all’ordine del giorno.

Verbalizzazione e Divulgazione

La riunione periodica è verbalizzata a cura del RSPP su apposito Modello di

verbalizzazione.

Il modulo di verbalizzazione deve obbligatoriamente riportare le firme di DL, RSPP,

MC, RLS e di tutti gli altri eventuali soggetti partecipanti alla riunione.

Il verbale di riunione periodica è trasmesso a cura del RSPP in copia a tutti i soggetti

partecipanti alla riunione ed eventualmente ad altri soggetti menzionati durante la

riunione di cui è previsto un coinvolgimento attivo per quanto riguarda le

problematiche di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

I verbali di riunione periodica sono conservati in originale, in allegato al documento

di valutazione dei rischi a cura del SPP.

Documentazione Collegata

Convocazione Riunione Periodica

Verbale Riunione Periodica

Gestione degli Infortuni

Segnalazione

I LAV hanno il dovere di informare immediatamente con comunicazione di tipo

verbale il diretto superiore di riferimento o il responsabile di area (PREP o DRG), di

qualsiasi INF, INC, NM o RP, facendo pervenire, se presente, anche il relativo

certificato medico.

Il PREP o DRG a sua volta informa, sempre verbalmente, il DL e il RSPP.

Il PREP o il DRG in caso di INFORTUNIO procede secondo quanto riportato nei

paragrafi successivi.

Indagine

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Tutti gli incidenti, devono essere seguiti da indagine, la cui complessità dipende dalla

gravità reale o potenziale dell’evento verificatosi. L’attività di indagine si svolge

secondo i seguenti step significativi:

Raccolta dei dati descrittivi dell’evento verificatosi tramite indagine preliminare

Istituzione della commissione di indagine e redazione del rapporto di indagine

Elaborazione della relazione con relative azioni correttive

Successivamente all’evento, il RSPP, raccoglie i dati descrittivi ed identificativi

dell’evento, tramite la compilazione del Modello di Indagine Preliminare.

La compilazione del suddetto modulo ha lo scopo di identificare i dati significativi

dell’incidente o dell’infortunio, per cui si riporta la descrizione dei luoghi e delle

attrezzature coinvolte, i dati dell’operatore interessato, si definisce la dinamica

dell’evento e si raccolgono le testimonianze degli operatori presenti all’evento.

Una volta compilato il Modello di Indagine Preliminare, il RSPP incaricato consegna il

modulo stesso al DL di riferimento.

Commissione di indagine

Il RSPP istituisce la commissione di indagine che sarà composta dal DL, dal DRG e dal

PREP interessato, e qualora se ne avverta la necessità potranno essere coinvolto

anche il MC e/o esperti tecnici esterni.

La commissione di indagine, sulla base dei contenuti del Modello di Indagine

Preliminare e sulla base delle osservazioni delle funzioni coinvolte, il RSPP redige un

rapporto di indagine i cui contenuti significativi dovranno essere i seguenti:

Identificazione dell’attività lavorativa (fase lavorativa) che veniva svolto al momento

dell’evento;

Descrizione dettagliata dell’incidente, specificando posizione fisica dell’interessato,

modalità di esecuzione della fase di lavoro in corso, utensili, attrezzature macchine e

materiali utilizzati, persone coinvolte). In questa fase la commissione si può avvalere

di strumenti quali schemi e disegni da allegare al rapporto di indagine;

Nel caso in cui l’evento abbia provocato un infortunio, identificazione delle azioni

messe in atto (o trascurate) dall’infortunato e/o da altre persone eventualmente

presenti, che hanno contribuito al verificarsi dell’infortunio e delle motivazioni per cui

tali azioni sono state messe in atto (o trascurate);

Indicazione, descrizione delle condizioni (ambiente, macchine, attrezzature, materiali,

sostanze...) che hanno contribuito al verificarsi dell’evento

Descrizione dei provvedimenti presi per evitare il ripetersi di eventi analoghi

Osservazioni ed eventuali conclusioni delle funzioni interessate

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Il rapporto di indagine, con allegata tutta la documentazione raccolta (foto, fascicoli,

testimonianze, ecc..), è poi trasmessa al DL per conoscenza e conservato dal RSPP.

Relazione Tecnica di Valutazione Finale

Sulla base di quanto emerso dall’indagine sulle circostanze dell’incidente, il RSPP

valuta se proporre al DL di intraprendere le eventuali azioni correttive.

L’attività di valutazione finale sull’evento viene coordinata dal RSPP in

collaborazione con il DL, il RSPP ed il MC ove se ne riscontri la necessità. Tale attività

prevede la redazione di una relazione tecnica finale da parte del RSPP che evidenzi:

Descrizione dell’incidente o infortunio

Analisi delle cause e delle condizioni che hanno indotto l’evento

Analisi dei provvedimenti già presi per evitare l’evento indesiderato

Analisi dei provvedimenti da adottare per evitare il ripetersi della condizione di rischio,

specificando:

Modalità di scelta delle azioni correttive;

Metodi, modi e tempi con cui si intende procedere nell’applicazione di suddette azioni;

Metodi, modi e tempi con cui si intende verificare l’efficacia delle azioni intraprese.

Nel caso in cui siano state individuate delle azioni correttive queste devono essere

adottate tempestivamente. Le modalità di messa in atto di suddette azioni, le

responsabilità di esecuzione e le modalità di controllo della loro efficacia saranno di

volta in volta stabilite dal RSPP in collaborazione con il DL ed il RSPP specificate nella

relazione tecnica finale.

Alla relazione dovrà essere allegato il modello di indagine preliminare compilato e il

rapporto di indagine, oltre che tutta la documentazione eventualmente raccolta e/o

compilata durante le fasi precedenti. L’insieme dei suddetti documenti sarà

conservato a cura del RSPP.

Registro degli Infortuni e Denuncia Infortunio

In caso di INF che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, il DL,

annota l’evento sul registro degli infortuni, evidenziando il nome, il cognome, la

qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'INF, nonché la

data di abbandono e di ripresa del lavoro.

Il DL provvede a comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive

competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che

comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a

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fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino

un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008

art. 18 co. 1 lettera r).

La denuncia ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità del LAV, il

giorno e l'ora in cui è avvenuto l'INF, le cause e le circostanze di esso, anche in

riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la

precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le

eventuali alterazioni preesistenti.

La denuncia redatta sull’apposito modulo è firmata dal DL.

Infortunio non guaribile in tre giorni

In caso di INF non guaribile entro 3 giorni, il DL o il RSPP, denuncia all'INAIL

l’accaduto indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di

legge per l'indennizzabilità. La denuncia viene fatta utilizzando l’apposito modulo di

denuncia dell’infortunio dell’INAIL entro due giorni dalla data di ricezione del primo

certificato medico e deve essere corredata dallo stesso.

Qualora l'inabilità per un INF pronosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al

quarto il termine per la denuncia decorre da questo ultimo giorno.

Infortunio che ha prodotto morte o pericolo di morte

Se si tratta di INF che abbia prodotto la morte o per il quale sia possibile il pericolo di

morte, la denuncia viene fatta con telegramma entro ventiquattro ore dall'INF, a cura

del DL o del RSPP

Ulteriore denuncia all’autorità locale

In caso di INF sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro

per più di tre giorni, il DL o il RSPP denuncia l’accaduto all'autorità locale di pubblica

sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'INF, entro due giorni dal giorno successivo

a quello in cui il medico accerta l’inabilità al lavoro per almeno tre giorni.

La denuncia, redatta sull’apposito modulo, è firmata dal DL.

Documentazione Collegata

Modello di Indagine Preliminare

Modulo di denuncia infortunio INAIL

Registro degli infortuni

Rapporto di indagine

Relazione tecnica sulle non conformità

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Gestione comportamenti scorretti dei lavoratori

Cause di Richiamo Lavoratori

Il DL, tramite i DRG e PREP, verifica costantemente il comportamento dei LAV e li

richiama al rispetto delle direttive aziendali e legislative in materia di sicurezza,

definite negli interventi formativi ed informativi e nei documenti di valutazione dei

rischi.

A tale proposito, un comportamento ai ritiene scorretto o non conforme quando i

LAV:

non osservano le disposizioni e le istruzioni di sicurezza impartite, ai fini della

protezione collettiva ed individuale;

non utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze

e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i

dispositivi di sicurezza;

non utilizzano in modo appropriato i DPI messi a loro disposizione

non segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le

deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali

condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, e non si adoperano direttamente,

in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o

ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al RLS;

rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di

segnalazione o di controllo;

compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza

ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri LAV;

non si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti.

Richiamo verbale

Ogni volta che si verifichi un comportamento scorretto di un certo lavoratore chi lo

verifica effettuerà un richiamo allo stesso e comunica al RSPP l’eventuale

comportamento scorretto o non conforme del LAV, che provvede a registrarlo sul

Registro richiami verbali. Il RSPP ha il compito di comunicare al DL almeno ogni

trimestre l’andamento dei richiami.

Lettera di Richiamo

Se il comportamento a carico del singolo LAV si ripete in maniera continuativa, il

RSPP effettuerà comunicazione al DL tramite trasmissione di copia del registro dei

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richiami verbali. Il DL valuterà la necessità di provvedere all’invio di una lettera di

richiamo al LAV secondo le modalità previste da accordi o contratti di lavoro.

Sanzione Disciplinare

Qualora il LAV prosegua il comportamento scorretto il DL, anche tramite il RSPP

convoca il LAV in apposita riunione per contestargli l’eventuale addebito e lo sente a

sua difesa alla presenza del RLS;

assegna la sanzione disciplinare conformemente a quanto prescritto da accordi o

contratti di lavoro.

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali

ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione, devono

essere portate a conoscenza di tutti i LAV mediante affissione in luogo accessibile a

tutti.

Possibilità di risposta da parte del lavoratore alla sanzione disciplinare

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando

la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il LAV al quale sia stata applicata una

sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo

dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione,

tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di

conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e

da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal

direttore dell'ufficio del lavoro.

La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Qualora il DL non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del

lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui

precedentemente parlato, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il DL adisce

l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del

giudizio.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni

dalla loro applicazione.

Documentazione Collegata

Lettera di richiamo scritto ai lavoratori

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Gestione DPI

Acquisizione di DPI

Il DL o suo incaricato in collaborazione con il RSPP, MC, consultato eventualmente

RLS all’atto della scelta dei DPI, deve valutare le seguenti caratteristiche:

adeguatezza ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

adeguatezza alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

reciproca compatibilità e mantenimento, anche nell'uso simultaneo, della propria

efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti in caso di presenza di

rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI.

Il DL o suo incaricato all’atto dell’acquisto controlla inoltre che i DPI siano corredati

della seguente documentazione in maniera tale da garantire il possesso, da parte dei

DPI, dei requisiti essenziali di sicurezza:

dichiarazione di conformità CE da parte del fabbricante

marcatura CE

nota informativa rilasciata da fabbricante (che deve contenere le istruzioni d'uso, tutti

gli elementi idonei a consentire una scelta adeguata tra i diversi tipi di D.P.I. e a

permetterne un uso corretto, i dati identificativi dell'organismo di certificazione)

caratteristiche previste a seguito della valutazione dei rischi

Destinazione dei DPI

Il DL o DRG delegato ha l’obbligo di destinare i DPI ad un uso personale. Una volta

individuati i DPI il PREP delegato deve provvedere alla consegna dei DPI ai singoli

LAV.

L’avvenuta consegna è registrata sul modulo di Dichiarazione di ricevimento dei

dispositivi di protezione personale su cui viene indicato e :

Descrizione dei DPI consegnati (tipologia e codice identificativo)

Dati identificativi del lavoratore a cui è stato consegnato il DPI

Data consegna

Firma del LAV (a convalida dell’avvenuta consegna e dell’impegno al corretto utilizzo).

Qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, il

DL o DRG delegato consegna al PREP incaricato il DPI utilizzando il modulo di

Dichiarazione di ricevimento dei dispositivi di protezione personale. Il PREP

nell’assegnazione del DPI ai LAV dovrà avere cura di verificare che il LAV abbia

ricevuto adeguata formazione ed informazione sull’uso.

Gestione di casi di inadeguatezza ed intolleranza ai DPI

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In caso di intolleranza da parte dei LAV, questi ultimi dovranno farne comunicazione

verbale al RSPP, che conseguentemente effettuerà comunicazione scritta

sull’inadeguatezza dei DPI al DL.

Il DL deve avvalersi del MC per esprimere parere sull’adeguatezza o meno dei DPI

adottati in relazione all’utente che li indossa; questi potrà anche disporre - in casi

particolari - eventuali accertamenti specialistici (es.: visita ortopedica per

individuare scarpe di protezione più adeguate nel caso specifico) e dovrà comunque

assicurare il DL, nell’ambito della sorveglianza da lui effettuata, sulla compatibilità

del DPI infine selezionato con le esigenze dell’utilizzatore.

Modalità di utilizzazione e mantenimento dei DPI

Per quanto attiene modalità di utilizzazione e mantenimento dei DPI, il DRG

incaricato deve:

Prevedere corrette modalità di utilizzo in funzione delle indicazioni indicate dal

fabbricante;

Determinare la periodicità di sostituzione in funzione delle indicazioni del fabbricante;

nel caso in cui le indicazioni sulla periodicità di sostituzione non siano disponibili, una

volta acquisite le informazioni sulle prestazioni dei DPI, la periodicità di sostituzione

deve essere determinata sulla base dei risultati ottenuti dalla la valutazione dei rischi

sulla base ed in particolare:

entità del rischio

frequenza dell'esposizione al rischio

caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore

informazione, formazione e addestramento

IL DL deve:

fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori

informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge

rendere disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni

DPI

assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico

addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

In ogni caso l'addestramento è obbligatorio:

per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475,

appartenga alla terza categoria;

per i dispositivi di protezione dell'udito

Al fine di espletare gli obblighi di legge; il DL all’atto della consegna dei DPI ai

lavoratori deve:

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consegnare al LAV copia della nota informativa sul DPI fornita dal fabbricante;

nel caso in cui sia necessario una addestramento, provvedere ad organizzare tale

attività; l’attività sarà poi gestita operativamente dal PREP incaricato che si farà carico

di registrare l’avvenuto addestramento

nel caso di DPI particolari, provvedere all’organizzazione di opportuni interventi

formativi (tramite corsi, colloqui, riunioni ecc) e provvedere alla loro registrazione

analogamente a quanto riportato nel punto precedente; tali interventi dovranno poi

essere ripetuti periodicamente in funzione delle variazioni delle condizioni di rischio

e/o di utilizzazione dei DPI stessi;

Documentazione Collegata

Dichiarazione di ricevimento dei dispositivi di protezione personale

Comunicazione inadeguatezza DPI

Gestione Infrastrutture

Per tutte le macchine presenti in azienda sono state definite le responsabilità, la

frequenza e le operazioni di manutenzione da effettuare sulle apparecchiature.

Per apparecchiature si intendono:

macchine, attrezzature ed impianti necessari per lo svolgimento dell’attività

mezzi di trasporto

attrezzatura per la movimentazione dei materiali

dispositivi di protezione individuale di 3° categoria

dispositivi antincendio

attrezzature sanitarie

Documentazione Collegata

Elenco Attrezzature e Piano di manutenzione annuale

Scheda manutenzione

Gestione Lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio

Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (D.Lgs. 151/2001)

E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori

pericolosi, faticosi ed insalubri di seguito riportati:

quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 262;

quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite

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mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo

il parto;

quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonche' alle altre malattie

professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante

la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;

i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la

gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al

termine del periodo di interdizione dal lavoro;

i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del

periodo di interdizione dal lavoro;

i lavori che comportano una stazione in piedi per piu' di meta' dell'orario o

che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la

gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo

del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la

gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense

vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di

interdizione dal lavoro;

i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per

malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione

e per 7 mesi dopo il parto;

i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o

altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del

bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine

del periodo di interdizione dal lavoro;

i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro

mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine

del periodo di interdizione dal lavoro.

Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il

rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nel seguito:

A. Lavoratrici gestanti.

1. Agenti:

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a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere

sotto pressione, immersione subacquea;

b) agenti biologici:

toxoplasma;

virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente

protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono

essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici nel periodo successivo al parto.

1. Agenti:

a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono

essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il

divieto.

La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi

del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le

condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione

corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300,

qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.

Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio

ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre

l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di

quanto previsto all'articolo 17.

Lavoratori minori (D.Lgs. 345/99)

L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha

concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai

15 anni compiuti.

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Non verranno assegnati ad adolescenti, ovvero minori di età compresa tra i 15 e i 18

anni di età e che non sono più soggetto all'obbligo scolastico alle lavorazioni, compiti

che prevedono:

A. Lavorazioni che espongono ai seguenti agenti:

1. Agenti fisici:

atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori

sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;

rumori con esposizione superiore ai valore limite previsti dal D.Lgs.

81/2008.

2. Agenti biologici:

agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo X del D.Lgs. 81/2008 e di

quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3

marzo 1993, n. 91 e n. 92.

3. Agenti chimici:

sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C),

esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto

legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e

integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;

sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di

cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti

frasi: pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39); possibilità di

effetti irreversibili (R40); può provocare sensibilizzazione mediante

inalazione (R42); può provocare sensibilizzazione per contatto con la

pelle (R43); può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);

pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata

(R48); può ridurre la fertilità (R60); può danneggiare i bambini non

ancora nati (R61);

sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi

descritti dalle seguenti frasi può provocare sensibilizzazione mediante

inalazione (R42); può provocare sensibilizzazione per contatto con la

pelle (R43); sostanze e preparati di cui al titolo IX capo II del D.Lgs.

81/2008; piombo e composti; amianto.

B. Processi e lavori:

Processi e lavori di cui all'allegato XLII del D.Lgs. 81/2008.

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Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi

contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al D.P.R. 302/56.

Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di

tori e stalloni.

Lavori di mattatoio.

Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di

immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.

Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui

al punto a.3.

Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed

interne delle costruzioni.

Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione.

Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.

Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 °C come ad esempio quelli per la

produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione,

ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.

Lavorazioni nelle fonderie.

Processi elettrolitici.

Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica.

Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.

Produzione e lavorazione dello zolfo.

Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di

collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi

meccanici, di taglio dei massi.

Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.

Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio,

frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.

Lavorazione dei tabacchi.

Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle

navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.

Produzione di calce ventilata.

Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.

Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di

ascensori e montacarichi.

Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.

Lavori nei magazzini frigoriferi.

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Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti

farmaceutici.

Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione

meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di

trasmissione che sono in moto.

Operazioni di metallizzazione a spruzzo.

Legaggio ed abbattimento degli alberi.

Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.

Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed

animale, delle piume e dei peli.

Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.

Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata.

Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti

vibranti; uso di pistole fissachiodi.

Produzione di polveri metalliche.

Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o

ossiacetilenica.

Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine

per tritare.

Lavoratori diversamente abili

All’assunzione di soggetti diversamente abili il datore di lavoro, in collaborazione con

il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente ed il Rappresentante

dei Lavoratori per la Sicurezza, valuta l’opportunità di attuare misure di prevenzione

e protezione aggiuntive e specifiche relative alle eventuali particolari condizioni di

rischio relative alle attività dei soggetti interessati.

Gestione Acquisti

Per quanto concerne l’acquisto di nuove sostanze, attrezzature e macchinari da

introdurre nel ciclo produttivo che potrebbero esporre i lavoratori a particolari rischi,

si procede come di seguito descritto:

valutare ed eventualmente qualificare i fornitori, con la possibilità di dare priorità ai

fornitori qualificati in fase di acquisto

monitorare i fornitori e fidelizzarli, abituandoli alle prassi in voga presso l’azienda

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richiedere già in fase preventiva la documentazione prevista dalla legislazione vigente

a corredo, necessaria ai fini dell’aggiornamento della valutazione dei rischi di

esposizione

scegliere l’acquisto che permetta di ridurre al minimo i possibili rischi

controllare e monitorare le forniture

Gestione delle lavorazioni affidate in appalto

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori all’impresa appaltatrice o a

lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, nonché nell’ambito dell’intero

ciclo produttivo dell’azienda medesima:

verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei

lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o

mediante contratto d’opera o di somministrazione, acquisendo anche il

certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato,

e l’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi

del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, e richiedendo

le informazioni descritte nel paragrafo seguente

fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici

esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di

prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il datore di lavoro, con i datori di lavoro dei subappaltatori:

cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi

sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono

esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di

eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese

coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

D.U.V.R.I.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento,

elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure

adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da

interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

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Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il

personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di

apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità

del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Informazioni sui requisiti tecnico professionali delle ditte appaltatrici

In occasione dell’affidamento di lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori

autonomi all’interno della propria azienda, nonché nell’ambito dell’intero ciclo

produttivo dell’azienda medesima, ai fini della verifica dell’idoneità tecnico

professionale il datore di lavoro prima dell’inizio dei lavori richiederà alle ditte

appaltatrici le seguenti informazioni:

iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto

sociale inerente alla tipologia dell’appalto

documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a)

o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008

specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al

D.Lgs. 81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisionali

elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori

nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli

incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta

antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza,

del medico competente

nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista

dal D.Lgs. 81/2008

elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria

prevista dal D.Lgs. 81/2008

documento unico di regolarità contributiva

dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o

interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008

N.B.:Nel caso si rientri nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008

(lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione,

risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento

o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in

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cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche

e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche,

marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria

civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro) il Datore di Lavoro

appaltante dovrà adempiere a quanto disposto dagli obblighi del Committente del

suddetto decreto (art. 96 del D.Lgs. 81/2008).

29. REVISIONE DEL DOCUMENTO

Gestione e Revisione del Documento di Valutazione del Rischio

La valutazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 rappresentata dal presente

documento, dovrà essere rielaborata ogniqualvolta intervengano modifiche del

processo lavorativo in genere, significative ai fini della sicurezza e della salute dei

lavoratori e, comunque, ogni tre anni nel caso in cui vi siano attività soggette a

sorveglianza sanitaria.

CONCLUSIONI

Il presente documento di valutazione dei rischi:

è stato redatto ai sensi degli artt. da 28 a 30 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.;

è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che

potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi è stata condotta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza e il

coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Figure Nominativo Firma

Datore di Lavoro e

Resp.Serv.Prev.Protezione

Rappr. dei Lav. per la

Sicurezza

Rappr. dei Lav. per la

Sicurezza

Medico Competente

Bagheria / /

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30. ALLEGATI

11.. DDPPII

Ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 81/08, in considerazione dei rischi che non possono essere

evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione

collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, saranno adottati

con obbligo d’uso dispositivi di protezione individuali, conformi a quelli previsti dall'allegato VIII

del D. Lgs. 81/08.

Per attività lavorative che sottopongono il lavoratore a determinati rischi, non eliminabili o

riducibili entro limiti di accettabilità con altre misure, si farà uso dei DPI indicati nella seguente

tabella:

MMaannssiioonnee

DDPPII

LITOGRAFO

LEGATORE E APPRENDISTA LEGATORE

ALLESTITORE

APPRENDISTA ALLESTITORE

SCARPE ANTINFORTIUNISTICHE

CUFFIA ANTIRUMORE

TAPPI PER LE ORECCHIE

GUANTI PER LAVORI MEDIO

ABBIGLIAMENTO ADEGUATO

MASCHERINA

MANUALE/I AD USO DEI LAVORATORI

MONTAGGISTA

GUANTI MONOUSO

MASCHERINA

MANUALE/I AD USO DEI LAVORATORI

AUTISTA

SCARPE ANTINFORTIUNISTICHE

CUFFIA ANTIRUMORE

TAPPI PER LE ORECCHIE

GUANTI PER LAVORI MEDIO/PESANTI

ABBIGLIAMENTO ADEGUATO

MASCHERINA

MANUALE/I AD USO DEI LAVORATORI

COMPUTERGRAFICA

OPERATORE CONTABILE

OPERATORE AMMINISTRATIVO

GUANTI MONOUSO

MASCHERINA

MANUALE/I AD USO DEI LAVORATORI

FOTOINCISORE

APPRENDISTA FOTOINCISORE

SCARPE ANTINFORTIUNISTICHE

GUANTI PER LAVORI MEDIO

MASCHERINA

MANUALE/I AD USO DEI LAVORATORI