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Le nuove sanzioni
amministrative
Dott. Enrico La Rosa
Commissione Fiscalità Odcec Civitavecchia
12 Maggio 2016
Il sistema sanzionatorio
Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, (emanato in forza della
delega concessa dall’art. 3, comma 133, della legge 23
dicembre 1996, n. 662) contiene le disposizioni generali per la
determinazione e l’applicazione delle sanzioni amministrative in
materia fiscale.
Il sistema sanzionatorio
Più specificatamente il D.Lgs. 472/1997 detta le norme
concernenti la tipologia delle sanzioni, i soggetti responsabili, il
concorso di persone, la responsabilità, l’imputabilità e la
colpevolezza, il ravvedimento operoso, il procedimento di
irrogazione, la tutela giurisdizionale, le sanzioni accessorie, i
provvedimenti cautelari, la decadenza e prescrizione, la
riscossione.
Il sistema sanzionatorio
Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (emanato in forza della
stessa delega), dal canto suo, disciplina le norme sanzionatorie
in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e
di riscossione dei tributi (di tutti i tributi, compresi i tributi locali e
le imposte indirette).
Il sistema sanzionatorio
Le sanzioni in materia di IRAP e di tributi indiretti sono contenute
nelle leggi che disciplinano le rispettive materie.
Con la riforma, tuttavia, viene di fatto trasfusa all’interno del
nuovo comma 1 art. 1 del D. Lgs. N. 471/1997 la disciplina
sanzionatoria delle violazioni in materia di Irap, prima contenuta
nell’art. 32 del D. Lgs. N. 446/1997).
Il sistema sanzionatorio
Le sanzioni di natura penale previste per le violazioni fiscali
sono infine nel D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, concernente i reati
in materia di imposte sui redditi ed IVA (mentre non ne sono
previste per gli altri tributi diretti, indiretti e locali, salvo specifiche
eccezioni come lo smercio di valori bollati usati, o la
fabbricazione e raffinazione clandestina in materia di sottrazione
al pagamento dell’accisa sugli olii minerali ).
I principi generali della riforma
La Riforma del sistema sanzionatorio
La legge 11 marzo 2014, n. 23 ha conferito una delega al
Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo,
trasparente e orientato alla crescita da attuare dall’art. 1,
comma 2, della legge 24 marzo 2015, n. 34 (di conversione del
D.L. n. 4 del 2015)
I principi generali della riforma
In attuazione dell’art. 8 della legge 11 marzo 2014, n 23 (legge
Delega Fiscale), è stato, quindi, emanato il D.Lgs. 24 settembre
2015, n. 158 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il n. 233 del 7
ottobre 2015) che ha profondamente revisionato il sistema
sanzionatorio tributario penale e amministrativo.
I principi generali della riforma
In particolare l’art. 8 della legge 23/2014 reca i principi ed i criteri
direttivi per la revisione dei sistemi sanzionatori amministrativo e
penale, da attuarsi secondo criteri di predeterminazione e
proporzionalità.
I principi generali della riforma
Da un lato si è cercato di articolare meglio i rapporti tra sistema
sanzionatorio penale ed amministrativo (rilanciando forse il
“principio di specialità”, introdotto in materia tributaria dall’art.
19 del D.Lgs. n. 74/2000), dall’altro di ridurre l’area di intervento
della sanzione più incisiva (quella penale) alle sole fattispecie
caratterizzate da un marcato disvalore giuridico.
Il D.Lgs. N. 158/2015
La finalità del decreto attuativo, D.Lgs. 24 settembre 2015, n.
158, è stata, dunque, quella di meglio correlare le sanzioni
all’effettiva gravità dei comportamenti con la possibilità di ridurre
le sanzioni e/o di applicare sanzioni amministrative anziché
penali per le fattispecie meno gravi.
Il D.Lgs. N. 158/2015 L’entrata in vigore
Art. 32 D. Lgs. 158/2015
Entrata in vigore immediata
Inizialmente nella prima bozza di decreto legislativo era stata prevista
un’incomprensibile entrata a tempo dal 01/01/2016 al 31/12/2017!!
In seguito l’art. 32 del D.Lgs. n. 158/2015 aveva previsto che le
modifiche alle sanzioni amministrative fossero operative a decorrere
dal 1° gennaio 2017. Tuttavia la Legge di stabilità 2016 (art. 1, comma
133, L. 28 dicembre 2015, n. 208), ha anticipato l’entrata in vigore di
tutta la nuova disciplina al 1° gennaio 2016.
Il D.Lgs. N. 158/2015
In estrema sintesi il D.Lgs. 158/2015 genera:
un abbattimento delle sanzioni “base”;
aumenti per le condotte fraudolente;
un minor rigore per le violazioni solo formali (dichiarazione
intento, reverse charge, violazioni della competenza);
sanzioni fisse espresse in euro.
Struttura del D.Lgs. 158/2015
Titolo I
Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario
Titolo II
Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo
Capo I (Unico articolo n. 15)
Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
Capo II (Unico articolo n. 16)
Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
Capo III
Altre disposizioni (tra cui sanzioni in materia di imp. di registro)
Titolo III Decorrenza degli effetti, abrogazioni e disposizioni finanziarie..
Struttura del D.Lgs. 158/2015 Il titolo II
• il primo capo (articolo 15) è dedicato alla riforma delle disposizioni
contenute nel Dlgs 471/1997 ed attua il principio di proporzionalità della
risposta sanzionatoria tributaria amministrativa in materia di imposte dirette, di
imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;
• il secondo capo (articolo 16) è dedicato alla revisione delle disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative tributarie,di cui al Dlgs 472/1997;
• il terzo capo (articoli 17 e seguenti) reca una serie di disposizioni
sanzionatorie innovative o modificative di fattispecie non contenute nei
richiamati decreti legislativi, nonché di illeciti rilevanti ai fini delle imposte
indirette diverse dall'Iva (imposta di registro).
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Conversione in euro
Prima di ripercorrere i punti essenziali del D. Lgs. N. 472/1997,
cosi come risultante dopo il D. Lgs. 158/2015, vale la pena
evidenziare la conversione in euro ad opera della riforma di tutti
gli importi delle sanzioni con conseguente arrotondamento.
Previsioni di non grande importanza dal punto di vista normativo,
ma di sicuro impatto pratico.
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma
L’art. 2 del D. Lgs. n. 472/1997, non modificato dal D.Lgs.
158/2015, dispone che le sanzioni amministrative previste per la
violazione di norme tributarie sono:
• la “sanzione pecuniaria”, consistente nel pagamento di una
somma di denaro;
• le “sanzioni accessorie” , indicate nell’art. 21 del D. Lgs. n.
472/1997, “che possono essere irrogate solo nei casi
espressamente previsti”.
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Le sanzioni accessorie
Il comma 1 dell’art. 21 elenca come pene accessorie:
• L’interdizione (max. 6 mesi) dalle cariche di amministratore,
sindaco o revisore di società ed enti con personalità giuridica;
• L'interdizione (max. 6 mesi) dalla partecipazione a gare per
l'affidamento di pubblici appalti e forniture;
• L'interdizione (max. 6 mesi) da licenze, concessioni o
autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di
attività di lavoro autonomo e la loro sospensione.
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Le sanzioni accessorie
Il comma 2 dell’art. 21 stabilisce inoltre che: ”le singole leggi
d’imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni
accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in reazione alla
gravità dell’infrazione e ai limiti e massimi della sanzione
principale”.
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Le sanzioni accessorie
L’applicazione delle suddette sanzioni accessorie, dunque, non
è automatica ma deve essere prevista dalle singole norme
sanzionatrici (si veda, ad esempio, art. 12, comma 1, del D.Lgs.
n. 471/1997 in materia di scontrino e ricevuta fiscale).
Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento
di irrogazione è divenuto definitivo.
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Le sanzioni accessorie
L’art. 16, comma 3, del D.lgs. 472/1997 prevede che ”la
definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni
accessorie” (da riferirsi, come precisato nella circ. n.
180/E/1998, anche alla definizione agevolata prevista dall’art.
17, comma 2 dello stesso decreto). Tale ipotesi comporta
l’inefficacia sopravvenuta del provvedimento con il quale le
sanzioni accessorie siano state eventualmente già irrogate.
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Le sanzioni accessorie e principio di specialità.
Tuttavia, nel caso previsto dall’art. 12, c. 2, D.Lgs. n. 471/1997
(sospensione dell’attività tra i 3 giorni ed un mese qualora siano
state contestate nel corso di 5 anni almeno 4 diverse violazioni
dell’obbligo di emissione di scontrino o ricevuta fiscale), secondo
l’AdE (risoluzione n. 150/E/2007), la norma che impedisce
l’irrogazione delle sanzioni accessorie non opera in quanto
questa sanzione “gode di disciplina speciale” (Cass. Sez. Trib.
N. 2439/2007, Cass. Sez. Trib. N. 14669/2010).
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Le sanzioni accessorie e principio di specialità.
In particolare i giudici di legittimità hanno sottolineato come il
coordinamento dell’art. 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997 con l’art.
16, comma 3, D.Lgs. 472/1997 deve essere risolto mediante il
principio della specialità: “la disposizione speciale è proprio
contenuta nella prima norma, come emerge dalla sua
collocazione sistematica. Pertanto l’irrogazione di tale sanzione
non è impedita dalla definizione agevolata”.
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Sanzioni improprie
Può accadere che la legge fiscale preveda, a fronte di
determinati inadempimenti, la indeducibilità di taluni oneri o
spese, la indetraibilità dell’IVA, l’obbligo di versamento del tributo
ecc. In tali casi, si parla di “sanzione impropria”, che sarebbe
costituita dal recupero fiscale a fronte della violazione
commessa.
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Il principio di legalità
L’art. 25, comma 2, della Costituzione stabilisce che «nessuno
può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata
in vigore prima del fatto commesso».
L’art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997, non modificato, ribadisce tale
principio, al comma 1, che «nessuno può essere assoggettato a
sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima
della commissione della violazione»
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Il principio di legalità
Riserva di legge
Il principio di legalità riserva al legislatore la determinazione
delle violazioni punibili.
Si esclude, dunque, l’integrazione analogica (da riferirsi a
fattispecie affini ma non identiche a quelle previste dalla norma),
ferma restando l’ammissibilità in linea generale
dell’interpretazione estensiva (riconducibile invece al contenuto
intrinseco delle norme stesse, ma estendendone il significato
oltre la mera interpretazione letterale del testo).
Favor Rei: limiti all’applicazione
Ultrattività
Il comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs. 472/1997 prevede, al primo
periodo, la possibilità, sebbene con riserva di legge, di derogare
al favor rei:
“Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere
assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge
posteriore, non costituisce violazione punibile. ..”
Favor Rei: limiti all’applicazione
La circolare ministeriale n. 180/E/1998, ne ipotizza l’occorrenza:
“… quando previsioni sanzionatorie siano legate a circostanze
eccezionali che ne rendano probabile una limitata efficacia temporale”.
Comunque in tali, o in altri, casi, l’applicazione ultrattiva della
disposizione sanzionatoria dovrà, comunque, essere espressamente
prevista o, come minimo, risultare indiscutibile dal contesto normativo.
Favor Rei: limiti all’applicazione
Al secondo periodo, invece, il comma 2 dell’art. 3 stabilisce
l’impossibilità di recuperare quanto eventualmente già pagato:
“... Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento
definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa
ripetizione di quanto pagato.”
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Il Favor Rei
Il comma 3 dell’art. 3 del D.Lgs. 472/1997, dice ancora di più,
definendo il cosiddetto principio del favor rei in materia di
sanzioni fiscali amministrative.
«..se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la
violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità
diversa, si applica la legge più favorevole, ….».
Favor Rei: limiti all’applicazione
“…salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto
definitivo”.
Avviso di accertamento non impugnato, sentenza commissione
provinciale non appellata …
Favor Rei
Alla luce di questo si capisce quanto sia importante un’attenta
analisi comparata delle norme ante e post riforma per capire
quando applicare la norma in vigore dal 1° gennaio 2016 e
quando la norma ante riforma per quelle situazioni ancora non
divenute definitive.
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Imputabilità e Colpevolezza
“Nelle violazioni tributarie punite con sanzioni amministrative
ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente
e volontaria, sia essa dolosa o colposa” (art. 5, comma 1, del
D.Lgs. n. 472/1997).
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Imputabilità e Colpevolezza
Quindi, la responsabilità per le violazioni fiscali scatta quando il
soggetto agisce con dolo o con colpa.
È, cioè, necessario, ai fini della responsabilità, che l’azione od
omissione, oltre che cosciente e volontaria, sia anche
colpevole, cioè che si possa rimproverare all’agente di avere
tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso,
quanto meno negligente (Cass., Sez. Trib., 20 novembre
2003, n. 17579).
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Imputabilità e Colpevolezza
Questo principio, già in vigore per le sanzioni amministrative non
fiscali dal 1981, risponde all’esigenza di ricondurre l’applicazione
della sanzione soltanto ai casi in cui viene accertata, in capo al
trasgressore, o la presenza del dolo (coscienza e volontà di
perseguire l’evento illecito) o, quantomeno, della colpa, cioè
l’aver commesso il fatto per negligenza, imprudenza, imperizia
ovvero inosservanza a leggi, regolamenti e discipline.
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Imputabilità e Colpevolezza
Si tratta di un principio di civiltà giuridica che la giurisprudenza
non era applicabile al comparto tributario, nell’ambito del quale
la sanzione poteva trovare applicazione anche in presenza di
buona fede del contribuente (Comm. Trib. Centr., Sez. XXV, 26
settembre 1990, n. 6122) o di semplici errori materiali (Comm.
Trib. Centr., Sez. XI, 10 gennaio 1990, n. 25).
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Imputabilità e Colpevolezza
Il principio fissato dall’art. 5 impone al giudice tributario di
prendere in esame anche il c.d. elemento soggettivo, vale a
dire “di valutare la sussistenza nel caso concreto quanto meno
della colpa a carico del soggetto interessato, e che lo stesso non
sia punibile qualora abbia agito in buona fede, o abbia errato per
l’incertezza obiettiva dell’ordinamento” (Cass., Sez. Trib., 25
settembre 2009, n. 20631, Cass., Sez. V, 17 ottobre 2014, n.
21985).
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Imputabilità e Colpevolezza
Per quanto riguarda la nozione di colpa, il Ministero ha
richiamato il riferimento all’art. 43 del codice penale, secondo cui
si ha colpa quando l’evento non è voluto dall’agente e si verifica
a causa di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Imputabilità e Colpevolezza
Corollario dell’art. 5 è l’art. 4 dello stesso decreto n. 472, in base
al quale “non può essere assoggettato a sanzione chi, al
momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai
criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di
volere” per questo incolpevole.
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Imputabilità e Colpevolezza
Non è stato, infatti, ritenuto non sanzionabile, ai sensi dell’art. 4
del D.Lgs. n. 472/1997, il contribuente che non abbia adempiuto
agli obblighi tributari a causa del proprio grave stato di salute,
tale da escluderne la capacità d’intendere e di volere (Comm.
Trib. Prov. di Milano, Sez. XXI, 24 ottobre 2008, n. 313).
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Imputabilità e Colpevolezza
L’art. 6 del D.Lgs. n. 472/1997, non modificato dal D. Lgs. N.
158/2015, prevede alcuni eventi che escludono la punibilità per
le violazioni fiscali, molti dei quali, come la causa di forza
maggiore del comma 5, pleonastici essendo carente l’elemento
di dolo e colpa (basterebbe il comma 1 dell’art. 5) o tutt’al più
rispondenti all’esigenza di evitare interpretazioni distorte a
danno di contribuenti in buona fede.
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Imputabilità e Colpevolezza
Errore sul fatto
” Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è
responsabile quando l'errore non è determinato da colpa”
Naturalmente, per non incorrere nella sanzione tributaria, a patto di
dimostrare di aver tenuto un comportamento diligente (non
caratterizzato da negligenza, imperizia o imprudenza).
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Imputabilità e Colpevolezza
Rispetto delle norme contabili
“Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di
bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite
secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili”
Devono ricorrere entrambe le condizioni: continuità di bilancio (2423
bis, n.6, i criteri di valutazione non possono essere modificati da un
esercizio all’altro) e corretti criteri contabili.
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Imputabilità e Colpevolezza
Obiettiva incertezza e principio dell’affidamento
“Non è punibile l'autore della violazione quando essa è
determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata
e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si
riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di
informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il
pagamento”
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Imputabilità e Colpevolezza
Obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di
applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono;
― indeterminatezza dei modelli per la dichiarazione o per i
pagamenti;
― ignoranza inevitabile della legge;
― forza maggiore;
― violazioni formali;
― valutazioni estimative;
― sentenze cassazione contrastasti (dichiarazione Irap
professionisti con un dipendente).
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Violazioni meramente formali
Le violazioni possono distinguersi in:
― violazioni formali;
― violazioni sostanziali.
Sono formali le violazioni che non incidono sulla determinazione
della base imponibili o del tributo ovvero sul pagamento
dell’imposta.
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Violazioni meramente formali
Nell’ambito delle violazioni formali possono, inoltre, essere
enucleate quelle “meramente formali”, intendendo con tale
definizione (recata dall’art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000
e recepita dall’art. 6, comma 5-bis del D.Lgs. n. 472/1997):
“le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle
azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della
base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”.
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Violazioni meramente formali
La violazione quindi si considera meramente formale quando:
non incide sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e
sul versamento del tributo;
non pregiudica l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Violazioni meramente formali
Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/2016 (§ 2.4.2)
l’omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività dell’intenzione
di applicare il regime forfetario non preclude l’accesso allo stesso, ma
potrebbe essere punibile con la sanzione amministrativa da 250 euro a
2.000 euro, di cui all’art. 11 comma 1 lett. a) del DLgs. 471/97. D’altra
parte, sull’effettiva punibilità della condotta in esame, merita di essere
segnalata la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 185/2002 la
quale, con riferimento all’abrogato regime delle nuove iniziative
produttive, aveva prospettato la configurabilità di una causa di non
punibilità, ex art. 6 comma 5-bis del DLgs. 472/97.
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Imputabilità e Colpevolezza
La seconda parte del comma 1 dell’art. 5, introdotta dal D. Lgs
158/2015, prevede una deroga del principio generale di
colpevolezza, sancendo che “le violazioni commesse
nell’esercizio dell’attività di consulenza tributaria e
comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà
sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave”.
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Imputabilità e Colpevolezza
Previste due condizioni:
1) violazione commessa nell’esercizio dell’attività di
consulenza tributaria (non necessariamente svolta da
soggetti iscritti in albi professionali);
2) l’attività deve aver avuto ad oggetto problemi di
“speciale difficoltà”.
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma
Imputabilità e Colpevolezza
Il comma 3 dell’art. 5, dà una definizione estremamente
restrittiva di colpa grave che si configura
“quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono
indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del
significato e della portata della norma violata e, di conseguenza,
risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari
obblighi tributari.”
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma
Imputabilità e Colpevolezza
La norma, tra l’altro, va coordinata con l’art. 9 (concorso di persone) e
l’art. 10 del decreto che definisce l’autore mediato: ” chi … inducendo
altri in errore incolpevole … determina la commissione di una
violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale” .
Cosi mentre in caso di concorso il consulente risponde unitamente al
trasgressore e non in luogo come nel caso di autore mediato.
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma
Imputabilità e Colpevolezza
Il concorso (che non dovrebbe porsi nel caso di persone giuridiche
visto che l’art. 7 D.L. 269/2003 prevede la responsabilità esclusiva
della persona giuridica) opera solo quando il consulente, nel fornire la
soluzione a quesiti di speciale difficoltà abbia istigato il cliente o sia
stato con lui d’accordo nel violare la norma tributaria (dolo) o versi in
colpa grave.
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma
Imputabilità e Colpevolezza
Non basta, dunque, al contribuente aver dato incarico al consulente
per ritenersi immune da colpa e dalle conseguenze derivanti dalle
inadempienze commesse. Deve, altresì, dar prova di aver
effettivamente controllato l’esecuzione degli obblighi tributari da parte
del consulente e del comportamento fraudolento del professionista
finalizzato a nascondere l’inadempimento. (Cass. Sez. Trib., Ord. 21
maggio 2010, n. 12473, per omessa presentazione dich. redditi e
omessa tenuta scritture contabili).
Gli obblighi tributari, infatti, fanno capo direttamente al contribuente,
mentre il rapporto, che si instaura con il consulente è di natura
privatistica.
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma
Imputabilità e Colpevolezza
Nella risposta 9.5 contenuta nella circolare n. 10/2005 l’Agenzia delle
Entrate ha escluso la responsabilità dell’intermediario che aveva
omesso la trasmissione delle dichiarazioni d’intento ricevute, in quanto
«su di esso non grava in maniera diretta l’obbligo di comunicazione».
Tale interpretazione può ragionevolmente estendersi all’obbligo di
trasmissione delle dichiarazioni, rimanendo l’intermediario soggetto alla
sola sanzione prevista dall’art. 7-bis D.Lgs. 241/1997
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Criteri di determinazione delle sanzioni
La sanzione irrogate dall’ufficio o ente competenti
all’accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono sono
determinate nello spazio di un minimo e di un massimo
prestabilito dalla norma (edittale) seguendo i criteri enunciati
dall’art. 7 D. Lgs. N. 472/1997 e rispettando l’obbligo di
motivazione nel caso di irrogazione di una sanzione superiore al
minimo (art. 16, comma 2, D. Lgs. N. 472/1997).
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Criteri di determinazione delle sanzioni
Ai fini della quantificazione della sanzione l’art. 7 del D.Lgs. n.
472/1997 prevede che si abbia riguardo:
a) alla gravità della violazione desunta (anche) dalla condotta
dell’agente;
b) all’opera da lui svolta per l’eliminazione o attenuazione delle
conseguenze;
c) alla sua personalità (desunta anche dai suoi precedenti fiscali)
e alle sue condizioni economiche e sociali
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Criteri di determinazione delle sanzioni
Aggravante in caso di recidiva
La sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei
tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa
indole, non definita in base a ravvedimento o in via agevolata
ovvero in dipendenza di accertamento con adesione, di
mediazione e di conciliazione.
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Criteri di determinazione delle sanzioni
Sono considerate violazioni della stessa indole quelle relative:
“alle stesse disposizioni e quelle a disposizioni diverse che, tuttavia,
per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le
determinano o per le modalità dell’azione, presentano profili di
sostanziale identità”
(ad esempio, omesso rilascio di fattura e di ricevuta o scontrino fiscale;
omessa registrazione di corrispettivi ed omesso rilascio di fattura; costi
non inerenti dedotti per due o più anni; mancato versamento di IVA e di
IRPEF)
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma La Recidiva
L’ art. 7, comma 3 del D.Lgs. 472/1997 , come modificato dall’art. 16,
comma 1, lett. c), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158,:
“Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione è aumentata fino
alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in
altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13,
16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento di
mediazione e di Conciliazione.”
… laddove nella vecchia:
“Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione può essere
aumentata fino alla metà nei confronti di ….”
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma La Recidiva
Da discrezionale (e nella prassi raramente applicata), dunque,
diventa obbligatoria l’applicazione della cosiddetta recidiva,
ovvero l’aumento sino alla metà per chi commette in un triennio
violazioni della stessa indole.
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma La Recidiva
E’ facile intuire come questa impercettibile modifica, in realtà,
nasconda una novità dall’impatto notevole per un istituto
destinato a divenire di frequente applicazione fatto salvo il favor
rei.
Favor rei che sarà interessante capire come verrà applicato al
caso specifico.
A partire dalle violazioni commesse esclusivamente dal 1°
gennaio 2016 o dalle recidive verificatesi da questa stessa data?
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma La Recidiva
A mio modo di vedere essendo una norma peggiorativa si potrà
applicare quando entrambe le violazioni sono state commesse
dopo il 01/01/2016.
In caso contrario l’applicazione della recidiva andrebbe motivata
ai sensi della vecchia normativa in quanto una delle due
violazioni è stata commessa quando l’obbligatorietà non era
ancora in vigore.
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma La Recidiva
Esempio numerico.
Sanzione per dichiarazione infedele (dall’90% al 180%)
applicata nella misura massima del 180% in caso di recidiva
diventa del 270%!!
Si è di fatto equiparato, non so fino a che punto coerentemente
con lo spirito della riforma, la recidiva ai comportamenti
fraudolenti previsti dal comma 3 del nuovo art. 1 del D.Lgs.
471/1997 disciplinante la sanzione per dichiarazione infedele.
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Attenuanti
Il nuovo testo del comma 3 fa salvo quanto stabilito al comma 4,
art. 7, D.Lgs. 472/1997 che, probabilmente a compensare la
modifica sulla recidiva, pur rimanendo di discrezionale
applicazione, perde l’aggettivo eccezionali (riferito a
circostanze) e diventa sicuramente di più facile applicazione:
“Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la
sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e
la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del
minimo.”
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Attenuanti
E’ onere del contribuente quello di indicare quali siano i fatti che
integrano le concrete circostanze, dopo la riforma non più di
natura eccezionale, idonee a dimostrare la pretesa manifesta
“sproporzione” della sanzione irrogata (Cass., Sez. Trib., 31
marzo 2005, n. 6814).
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma
Attenuanti
Il contribuente potrà quindi sollecitare in sede di contraddittorio o
in sede di contenzioso l’applicazione della riduzione della
sanzione fino alla metà del minimo in base a presupposti
certamente meno ferrei.
Il D.Lgs. N. 472/1997 post riforma Attenuanti
Viene introdotto, inoltre, il comma 4-bis, art. 7, D.Lgs. 472/1997:
“Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di
riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di
una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo
termine, la sanzione è ridotta della metà.
Cumulo Giuridico
Come avveniva già in caso di accertamento con adesione,
anche in caso di conciliazione giudiziale e mediazione il cumulo
giuridico viene limitato a violazioni dello stesso periodo
d’imposta e riguardanti lo stesso tributo.
Si tratta di un’altra modifica, nascosta tra le pieghe dell’art. 12
del D.Lgs. 472/1997, di impatto non trascurabile che, a mio
avviso, indebolisce ulteriormente un istituto deflativo del
contenzioso quale la mediazione.
Cumulo Giuridico
Anche in questo caso trattandosi di norma sfavorevole al
contribuente, a mio avviso, andrebbe applicata solo per quelle
mediazioni e conciliazioni aventi ad oggetto violazioni
commesse dal 1° gennaio 2016 in poi in base al favor rei.
Il contribuente secondo il principio di legalità, di cui all’art. 3
D.Lgs. 472/1997 deve poter conoscere le conseguenze dei suoi
comportamenti al momento della commissione delle violazioni e
non successivamente.
Cumulo Giuridico
L’istituto del cumulo giuridico in estrema sintesi.
Il cumulo giuridico al contrario di quello materiale consente di pagare,
anziché tutte le sanzioni previste per tutte le violazioni commesse,
solo la sanzione più grave (sanzione base) con aumenti che variabili a
seconda dei tributi e dei periodi d’imposta interessati dalle violazioni.
Si applicano alla sanzione base aumenti da ¼ al doppio per violazioni
multiple della stessa imposta nello stesso anno.
Se le violazioni riguardano più tributi la sanzione base è aumentata di
1/5 (comma 3).
Cumulo Giuridico
L’istituto del cumulo giuridico in estrema sintesi.
Se le violazioni riguardano più periodi d’imposta la sanzione
base è aumentata dalla metà al triplo (comma 5).
Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla
constatazione della violazione (comma 6).
Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può
essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle
sanzioni previste per le singole violazioni (comma 7).
Cumulo Giuridico
La nuova versione del primo periodo del comma 8, art. 12
D.Lgs. 472/1997.
“Nei casi di accertamento con adesione, di mediazione
tributaria e di conciliazione giudiziale, in deroga ai commi 3
e 5 (e di conseguenza anche ai commi 1 e 2), le disposizioni
sulla determinazione di una sanzione unica in caso di
progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e
per ciascun periodo d'imposta.”
Cumulo Giuridico
Caso concreto:
L’agenzia delle entrate accerta due anni d’imposta con violazioni
Ires ed Irap nel caso di accertamento con adesione ed ora
anche in caso di mediazione e conciliazione giudiziale ogni
tributo va considerato a se stante ed ogni annualità va
considerata a se stante.
Ravvedimento operoso
L’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, che regola l’istituto del
ravvedimento operoso, è stato modificato dal DLgs.158/2015,
ma senza un sensibile effetto pratico, limitandosi il Legislatore
ad un intervento di maquillage, riformulando meglio la norma.
Ravvedimento operoso
Ad esempio è stato meglio espresso come il ravvedimento ad
1/9 del minimo possa essere fatto entro 90 giorni dal termine
della presentazione della dichiarazione in caso di violazione
dichiarativa, ed entro 90 giorni dalla commissione della
violazione negli altri casi (prima si parlava in maniera fuorviante
di mancanza di dichiarazione periodica).
Ciò era però già stato chiarito dalla stessa Agenzia delle entrate
(Circ. 23/E 2015).
Ravvedimento operoso
La legge di stabilità 2015, legge 190/2014, entrata in vigore il 01
gennaio 2015 scorso, aveva modificato in maniera rilevante
l’istituto, potenziandolo.
Le modifiche permettono al contribuente di effettuare correzioni,
pressoché in ogni momento, rispetto a quanto erroneamente
dichiarato e/o a quanto si è omesso di versare, beneficiando si
riduzioni sulle sanzioni graduate in ragione della tempestività del
ravvedimento.
Ravvedimento operoso
Nel nuovo ordinamento sanzionatorio l’istituto del ravvedimento
opera in riferimento a tutti i tributi con alcune specialità riservate
ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Ravvedimento operoso
Per regolarizzare la violazione commessa occorre versare
contestualmente:
• il tributo non versato
• la sanzione ridotta nella misura prevista
• gli interessi legali con maturazione giornaliera (dal
01/01/2016 fissati allo 0,2%).
Ravvedimento operoso
Art. 13, comma1, D.Lgs. 472/1997 primo periodo:
” La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata
già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle
quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:”
Ravvedimento operoso
Art. 13, comma1 bis, D.Lgs. 472/1997 primo periodo:
” Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-
quater) (ovvero le riduzioni ad 1/7, 1/6, ed 1/5) si applicano ai
tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate. ”
Ravvedimento operoso
Art. 13, comma1 ter, D.Lgs. 472/1997 primo periodo:
” Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non
opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la
notifica degli atti di liquidazione e di accertamento,
comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai
sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973, e ss.
mm. ii., e 54-bis del DPR n. 633/1972, e ss. mm. ii. ”
Ravvedimento operoso
In concreto, quindi, per i soli tributi amministrati dall’Agenzia
delle Entrate, dunque, è possibile, dal 01/01/2015, regolarizzare
errori ed omissioni dopo la ricezione di questionari o anche
dopo la constatazione delle violazioni tramite PVC..
Ravvedimento operoso
… rimane invece precluso dopo il ricevimento di atti impositivi, di
accertamento, avvisi di recupero crediti d’imposta o atti di
irrogazione di sanzioni (Circ. 6/E/2015), o dopo il ricevimento di
avvisi di irregolarità ex. art. 36 bis – 36 ter DPR 600/1973 e art.
54 DPR 633/1972 in sede di controllo automatico o formale della
dichiarazione.
Ravvedimento Sprint
L’ art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97 prevede che : “Chi non esegue, in tutto o
in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti
periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla
dichiarazione, … , è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di
ogni importo non versato … Per i versamenti effettuati con un ritardo non
superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla
metà.
Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472 (riduzione ad 1/10 del minimo per i versamenti entro 30
gg.), per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15
giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a
un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo. “
TARDIVI VERSAMENTI
Norma Entità del ritardo Sanzione
Base
Tributi
interessati
Riduzione da
ravvedimento
% ridotta a
seguito di
ravvedimento
Art. 13 c. 1, l. a)
Dlgs.472/97
–
Art. 13 Dlgs.471/97
sino a 14 giorni da omesso versamento
(ravvedimento sprint) 30% Dichiarativi
1/10 + 50% + 1/15
per giorno di ritardo 0,1% -1,4%
Art. 13 c. 1, l. a)
Dlgs.472/97
–
Art. 13 Dlgs.471/97
da 15 a 30 giorni da omesso versamento 30% Tutti 1/10 del minimo
+50% 1,50%
Art. 13 c. 1, l. a-bis)
Dlgs.472/97
-
Art. 13 Dlgs.471/97
da 31 a 90 giorni da omesso versamento 30% Tutti 1/9 del minimo
+50% 1,66%
Art. 13 c. 1, l. b)
Dlgs.472/97
dal 91°giorno all’anno dalla violazione o entro
il termine di presentazione della dichiarazione
relativa all’anno in cui è stata commessa la
violazione
30% Tutti 1/8 del minimo 3,75%
Art. 13 c. 1, l. b-bis)
Dlgs.472/97
entro 2 anni dalla violazione o entro il termine
di presentazione della dichiarazione relativa
all’anno successivo a quello in cui è stata
commessa la violazione
30% Tributi
Ag.Entrate 1/7 del minimo 4,28%
Art. 13 c. 1, l. b-ter)
Dlgs.472/97
oltre 2 anni dalla violazione oppure oltre il
termine di presentazione della dichiarazione
relativa all’anno successivo a quello in cui è
stata commessa la violazione
30% Tributi
Ag.Entrate 1/6 del minimo 5,00%
Art. 13 c. 1, l. b-
quater) Dlgs.472/97
se la sanatoria avviene dopo la constatazione
della violazione nel “PVC” 30%
Tributi
Ag.Entrate 1/5 del minimo 6%
Ravvedimento Tributi Ag. Entrate
Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate il
ravvedimento operoso è stato, dunque, fortemente potenziato
con riduzione delle sanzioni ad 1/6 per violazioni oltre la data di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta successivo a quello in cui è stata commessa la
violazione e di 1/5 dopo la ricezione del PVC.
Istituti deflativi abrogati D. Lgs. 218/1997
Da qui l’abrogazione dei seguenti istituti deflativi del contenzioso che
consentivano la riduzione delle sanzioni ad 1/6 oltre che del cumulo
giuridico (escluso per il ravvedimento operoso):
• L’ adesione all’invito al contraddittorio (artt. 5 e 11 D.Lgs.
218/1997);
• L’ adesione ai Pvc (art. 5 bis D.Lgs. 218/1997);
• L’ acquiescenza (pagamento immediato con rinuncia ad impugnare
l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di
accertamento con adesione) «rinforzata» all’avviso di
accertamento (art. 15, comma 2 bis, D.Lgs. 218/1997) non
preceduto da Pvc o da invito al contraddittorio).
Istituti deflativi vigenti D. Lgs. 218/1997
Rimangono invece in vita i seguenti istituti deflativi del
contenzioso che consentono la riduzione delle sanzioni ad
1/3 :
• L’ accertamento in adesione (artt. 5 e 11 D.Lgs.
218/1997);
• L’ acquiescenza ordinaria all’avviso di accertamento
(art. 15, comma 1, D. Lgs. 218/1997).
Istituti deflativi
Ad oggi a disposizione del contribuente rimangono a
disposizione i seguenti istituti deflativi del contenzioso:
• L’ autotutela;
• L’ accertamento in adesione;
• L’ acquiescenza ordinaria all’avviso di accertamento;
• Reclamo/mediazione;
• Conciliazione giudiziale;
• Ravvedimento operoso.