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CAMERA DEI DEPUTATI N. 331-927-B PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 4 luglio 2013 (v. stampato Senato n. 925) MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 21 gennaio 2014 DINIZIATIVA DEI DEPUTATI FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, SPERANZA, MIGLIORE, SERENI, AMICI, AMODDIO, BARETTA, BARGERO, BASSO, BENA- MATI, BIONDELLI, BOCCI, CAUSI, CENNI, D’INCECCO, FEDI, FIORONI, FONTANELLI, GRASSI, LEGNINI, MARCHI, MARTELLA, MARTELLI, MIOTTO, MORETTI, QUARTAPELLE PROCOPIO, REA- LACCI, ROSATO, TULLO, VAZIO, VERINI, ZARDINI; COSTA Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 23 gennaio 2014 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

Riforma sistema sanzionatorio

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Il 2 aprile 2014 la Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge n. 331-927-B – Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

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CAMERA DEI DEPUTATIN. 331-927-B

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 4 luglio 2013 (v. stampato Senato n. 925)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 21 gennaio 2014

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, SPERANZA, MIGLIORE,SERENI, AMICI, AMODDIO, BARETTA, BARGERO, BASSO, BENA-MATI, BIONDELLI, BOCCI, CAUSI, CENNI, D’INCECCO, FEDI,FIORONI, FONTANELLI, GRASSI, LEGNINI, MARCHI, MARTELLA,MARTELLI, MIOTTO, MORETTI, QUARTAPELLE PROCOPIO, REA-

LACCI, ROSATO, TULLO, VAZIO, VERINI, ZARDINI; COSTA

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerariee di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia disospensione del procedimento con messa alla prova e nei

confronti degli irreperibili

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblicail 23 gennaio 2014

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TESTOAPPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

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TESTOMODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

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Delega al Governo in materia di penedetentive non carcerarie e disposizioniin materia di sospensione del procedi-mento con messa alla prova e neiconfronti degli irreperibili

Deleghe al Governo in materia di penedetentive non carcerarie e di riformadel sistema sanzionatorio. Disposizioniin materia di sospensione del procedi-mento con messa alla prova e neiconfronti degli irreperibili.

CAPO I

DELEGA AL GOVERNO

CAPO I

DELEGHE AL GOVERNO

ART. 1.

(Delega al Governo in materia di penedetentive non carcerarie).

ART. 1.

(Delega al Governo in materia di penedetentive non carcerarie).

1. Il Governo è delegato ad adottareuno o più decreti legislativi per l’introdu-zione delle pene detentive non carcerarienel codice penale e nella normativa com-plementare, con le modalità e nei terminiprevisti dai commi 2 e 3 e nel rispetto deiseguenti princìpi e criteri direttivi:

1. Il Governo è delegato ad adottareuno o più decreti legislativi per la riformadel sistema delle pene, con le modalità enei termini previsti dai commi 2 e 3 e nelrispetto dei seguenti princìpi e criteri di-rettivi:

a) prevedere, tra le pene principali, lareclusione e l’arresto presso l’abitazionedel condannato o altro luogo pubblico oprivato di cura, assistenza e accoglienza, diseguito denominato « domicilio », di duratacontinuativa o per singoli giorni dellasettimana o per fasce orarie;

a) prevedere che le pene principalisiano l’ergastolo, la reclusione, la reclu-sione domiciliare e l’arresto domiciliare, lamulta e l’ammenda; prevedere che la re-clusione e l’arresto domiciliari si espianopresso l’abitazione del condannato o altroluogo pubblico o privato di cura, assi-stenza e accoglienza, di seguito denomi-nato « domicilio », con durata continuativao per singoli giorni della settimana o perfasce orarie;

b) per i reati per i quali è prevista lapena dell’arresto o della reclusione nonsuperiore nel massimo a tre anni, secondoquanto disposto dall’articolo 278 del co-dice di procedura penale, prevedere che lapena sia quella della reclusione domici-liare o dell’arresto domiciliare;

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b) prevedere che, per i delitti puniticon la reclusione fino a sei anni, il giudice,tenuto conto dei criteri indicati dall’arti-colo 133 del codice penale, possa applicarela reclusione presso il domicilio in misuracorrispondente alla pena irrogata;

c) per i delitti per i quali è previstala pena della reclusione tra i tre e i cinqueanni, secondo quanto disposto dall’articolo278 del codice di procedura penale, pre-vedere che il giudice, tenuto conto deicriteri indicati dall’articolo 133 del codicepenale, possa applicare la reclusione do-miciliare;

c) prevedere che, per le contravven-zioni punite con la pena dell’arresto, solao congiunta alla pena pecuniaria, la penadetentiva principale sia, in via alternativae tenuto conto dei criteri indicati dall’ar-ticolo 133 del codice penale, anche l’arre-sto presso il domicilio, in misura noninferiore a cinque giorni e non superiorea tre anni;

Vedi lettera b)

d) prevedere che, nei casi indicatinelle lettere b) e c), il giudice possaprescrivere l’utilizzo delle particolari mo-dalità di controllo di cui all’articolo 275-bis del codice di procedura penale;

d) identica;

e) prevedere che le disposizioni di cuialle lettere b) e c) non si applichino neicasi previsti dagli articoli 102, 103, 104,105 e 108 del codice penale;

e) prevedere che le disposizioni di cuialle lettere b) e c) non si applichino neicasi previsti dagli articoli 102, 103, 105 e108 del codice penale;

f) prevedere che, nella fase dell’ese-cuzione della pena, il giudice sostituisca lepene previste nelle lettere b) e c) con lepene della reclusione o dell’arresto, qua-lora non risulti disponibile un domicilioidoneo ad assicurare la custodia del con-dannato ovvero il comportamento del con-dannato, contrario alla legge o alle pre-scrizioni dettate, risulti incompatibile conla prosecuzione delle stesse, anche sullabase delle esigenze di tutela della personaoffesa dal reato;

f) prevedere che il giudice sostituiscale pene previste nelle lettere b) e c) con lepene della reclusione o dell’arresto incarcere, qualora non risulti disponibile undomicilio idoneo ad assicurare la custodiadel condannato ovvero quando il compor-tamento del condannato, per la violazionedelle prescrizioni dettate o per la com-missione di ulteriore reato, risulti incom-patibile con la prosecuzione delle stesse,anche sulla base delle esigenze di tuteladella persona offesa dal reato;

g) prevedere che, per la determina-zione della pena agli effetti dell’applica-zione della reclusione e dell’arresto pressoil domicilio, si applichino i criteri di cuiall’articolo 278 del codice di procedurapenale;

g) prevedere che, per la determina-zione della pena agli effetti dell’applica-zione della reclusione e dell’arresto domi-ciliare, si applichino, in ogni caso, i criteridi cui all’articolo 278 del codice di pro-cedura penale;

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h) prevedere l’applicazione delle di-sposizioni di cui all’articolo 385 del codicepenale nei casi di allontanamento nonautorizzato del condannato dal domiciliodi cui alle lettere b) e c);

h) prevedere l’applicazione delle di-sposizioni di cui all’articolo 385 del codicepenale nei casi di allontanamento nonautorizzato del condannato dal luogo incui sono in corso di esecuzione le penepreviste dalle lettere b) e c);

i) prevedere, altresì, che per i reati dicui alle lettere b) e c) il giudice, sentitil’imputato e il pubblico ministero, possaapplicare anche la sanzione del lavoro dipubblica utilità, con le modalità di cui allalettera l);

l) prevedere che il lavoro di pubblicautilità non possa essere inferiore a diecigiorni e consista nella prestazione di at-tività non retribuita in favore della collet-tività da svolgere presso lo Stato, le re-gioni, le province, i comuni o presso entio organizzazioni di assistenza sociale e divolontariato; prevedere che la prestazionedebba essere svolta con modalità e tempiche non pregiudichino le esigenze di la-voro, di studio, di famiglia e di salute delcondannato; prevedere che la durata gior-naliera della prestazione non possa co-munque superare le otto ore;

m) escludere la punibilità di condottesanzionate con la sola pena pecuniaria ocon pene detentive non superiori nel mas-simo a cinque anni, quando risulti la parti-colare tenuità dell’offesa e la non abitualitàdel comportamento, senza pregiudizio perl’esercizio dell’azione civile per il risarci-mento del danno e adeguando la relativanormativa processuale penale;

i) coordinare la disciplina delle penedetentive non carcerarie con quella dellesanzioni sostitutive delle pene detentivebrevi previste dalla legge 24 novembre1981, n. 689, anche modificando, ove ne-cessario, i presupposti applicativi di questeultime, ovvero sopprimendo, anche inparte, le stesse, al fine di razionalizzare egraduare il sistema delle pene e dellesanzioni sostitutive in concreto applicabilidal giudice di primo grado;

n) provvedere al coordinamentodelle nuove norme in materia di penedetentive non carcerarie sia con quelle dicui alla legge 24 novembre 1981, n. 689,sia con quelle di cui alla legge 26 no-vembre 2010, n. 199, sia con la disciplinadettata dal testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 14 no-vembre 2002, n. 313, sia con quelle dicui alla legge 26 luglio 1975, n. 354,tenendo conto della necessità di razio-nalizzare e di graduare il sistema dellepene, delle sanzioni sostitutive e dellemisure alternative applicabili in concretodal giudice di primo grado.

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l) coordinare la disciplina delle penedetentive non carcerarie con quella dellemisure alternative alla detenzione previstedal vigente ordinamento penitenziario, an-che alla luce delle modifiche intervenutecon la legge 26 novembre 2010, n. 199,nonché con la disciplina dettata dal testounico delle disposizioni legislative e rego-lamentari in materia di casellario giudi-ziale, di anagrafe delle sanzioni ammini-strative dipendenti da reato e dei relativicarichi pendenti, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 14 novembre2002, n. 313.

Vedi lettera n)

2. I decreti legislativi previsti dal comma1 sono adottati entro il termine di otto mesidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge su proposta del Ministro dellagiustizia, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze. Gli schemi deidecreti legislativi, a seguito di deliberazionepreliminare del Consiglio dei ministri, sonotrasmessi alle Camere, corredati di rela-zione tecnica, per l’espressione dei parerida parte delle Commissioni parlamentaricompetenti per materia e per i profili finan-ziari, che sono resi entro il termine ditrenta giorni dalla data di trasmissione, de-corso il quale i decreti possono essere ema-nati anche in mancanza dei predetti pareri.Qualora tale termine venga a scadere neitrenta giorni antecedenti allo spirare deltermine previsto dal primo periodo o suc-cessivamente, la scadenza di quest’ultimo èprorogata di sessanta giorni. Nella reda-zione dei decreti legislativi di cui al pre-sente comma il Governo tiene conto delleeventuali modificazioni della normativa vi-gente comunque intervenute fino al mo-mento dell’esercizio della delega. I predettidecreti legislativi contengono, altresì, le di-sposizioni necessarie al coordinamento conle altre norme legislative vigenti nella stessamateria.

2. Identico.

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3. Entro diciotto mesi dalla data dientrata in vigore dell’ultimo dei decretilegislativi di cui al presente articolo pos-sono essere emanati uno o più decretilegislativi correttivi e integrativi, con ilrispetto del procedimento di cui alcomma 2.

3. Entro diciotto mesi dalla data dientrata in vigore dell’ultimo dei decretilegislativi di cui al presente articolo pos-sono essere emanati uno o più decretilegislativi correttivi e integrativi, con ilrispetto del procedimento di cui alcomma 2 nonché dei princìpi e criteridirettivi di cui al comma 1.

4. Dall’attuazione della delega di cui alpresente articolo non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.

4. Identico.

5. Le amministrazioni pubbliche inte-ressate provvedono ai compiti derivantidall’attuazione della delega con le risorseumane, strumentali e finanziarie dispo-nibili a legislazione vigente.

5. Identico.

ART. 2.

(Delega al Governo per la riformadella disciplina sanzionatoria).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro i termini e con le procedure di cuiai commi 4 e 5, uno o più decreti legislativiper la riforma della disciplina sanziona-toria dei reati e per la contestuale intro-duzione di sanzioni amministrative e civili,in ordine alle fattispecie e secondo i prin-cìpi e criteri direttivi specificati nei commi2 e 3.

2. La riforma della disciplina sanzio-natoria nelle fattispecie di cui al presentecomma è ispirata ai seguenti princìpi ecriteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministra-tivi tutti i reati per i quali è prevista lasola pena della multa o dell’ammenda, adeccezione delle seguenti materie:

1) edilizia e urbanistica;

2) ambiente, territorio e paesaggio;

3) alimenti e bevande;

4) salute e sicurezza nei luoghi dilavoro;

5) sicurezza pubblica;

6) giochi d’azzardo e scommesse;

7) armi ed esplosivi;

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8) elezioni e finanziamento ai par-titi;

9) proprietà intellettuale e indu-striale;

b) trasformare in illeciti amministra-tivi i seguenti reati previsti dal codicepenale:

1) i delitti previsti dagli articoli 527,primo comma, e 528, limitatamente alleipotesi di cui al primo e al secondocomma;

2) le contravvenzioni previste dagliarticoli 652, 659, 661, 668 e 726;

c) trasformare in illecito amministra-tivo il reato di cui all’articolo 2, comma1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983,n. 463, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 novembre 1983, n. 638, purchél’omesso versamento non ecceda il limitecomplessivo di 10.000 euro annui e pre-servando comunque il principio per cui ildatore di lavoro non risponde a titolo diillecito amministrativo, se provvede al ver-samento entro il termine di tre mesi dallacontestazione o dalla notifica dell’avvenutoaccertamento della violazione;

d) trasformare in illeciti amministra-tivi le contravvenzioni punite con la penaalternativa dell’arresto o dell’ammenda,previste dalle seguenti disposizioni dilegge:

1) articolo 11, primo comma, dellalegge 8 gennaio 1931, n. 234;

2) articolo 171-quater della legge22 aprile 1941, n. 633;

3) articolo 3 del decreto legislativoluogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;

4) articolo 15, secondo comma,della legge 28 novembre 1965, n. 1329;

5) articolo 16, quarto comma, deldecreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 18dicembre 1970, n. 1034;

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6) articolo 28, comma 2, del testounico in materia di disciplina degli stupe-facenti e sostanze psicotrope, prevenzione,cura e riabilitazione dei relativi stati ditossicodipendenza, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 9 ottobre1990, n. 309;

e) prevedere, per i reati trasformatiin illeciti amministrativi, sanzioni adeguatee proporzionate alla gravità della viola-zione, alla reiterazione dell’illecito, al-l’opera svolta dall’agente per l’elimina-zione o attenuazione delle sue conse-guenze, nonché alla personalità dellostesso e alle sue condizioni economiche;prevedere come sanzione principale il pa-gamento di una somma compresa tra unminimo di euro 5.000 ed un massimo dieuro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cuialle lettere b) e d), l’applicazione di even-tuali sanzioni amministrative accessorieconsistenti nella sospensione di facoltà ediritti derivanti da provvedimenti dell’am-ministrazione;

f) indicare, per i reati trasformati inilleciti amministrativi, quale sia l’autoritàcompetente ad irrogare le sanzioni di cuialla lettera e), nel rispetto dei criteri diriparto indicati nell’articolo 17 della legge24 novembre 1981, n. 689;

g) prevedere, per i casi in cui vengairrogata la sola sanzione pecuniaria, lapossibilità di estinguere il procedimentomediante il pagamento, anche rateizzato,di un importo pari alla metà della stessa.

3. La riforma della disciplina sanzio-natoria nelle fattispecie di cui al presentecomma è ispirata ai seguenti princìpi ecriteri direttivi:

a) abrogare i reati previsti dalle se-guenti disposizioni del codice penale:

1) delitti di cui al libro secondo,titolo VII, capo III, limitatamente allecondotte relative a scritture private, adesclusione delle fattispecie previste all’ar-ticolo 491;

2) articolo 594;

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3) articolo 627;

4) articoli 631, 632 e 633, primocomma, escluse le ipotesi di cui all’articolo639-bis;

5) articolo 635, primo comma;

6) articolo 647;

b) abrogare, trasformandolo in ille-cito amministrativo, il reato previsto dal-l’articolo 10-bis del testo unico delle di-sposizioni concernenti la disciplina del-l’immigrazione e norme sulla condizionedello straniero, di cui al decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, conservando rilievopenale alle condotte di violazione dei prov-vedimenti amministrativi adottati in ma-teria;

c) fermo il diritto al risarcimento deldanno, istituire adeguate sanzioni pecu-niarie civili in relazione ai reati di cui allalettera a);

d) prevedere una sanzione pecuniariacivile che, fermo restando il suo carattereaggiuntivo rispetto al diritto al risarci-mento del danno dell’offeso, indichi tas-sativamente:

1) le condotte alle quali si applica;

2) l’importo minimo e massimodella sanzione;

3) l’autorità competente ad irro-garla;

e) prevedere che le sanzioni pecunia-rie civili relative alle condotte di cui allalettera a) siano proporzionate alla gravitàdella violazione, alla reiterazione dell’ille-cito, all’arricchimento del soggetto respon-sabile, all’opera svolta dall’agente per l’eli-minazione o attenuazione delle sue con-seguenze, nonché alla personalità dellostesso e alle sue condizioni economiche.

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4. I decreti legislativi previsti dalcomma 1 sono adottati entro il termine didiciotto mesi dalla data di entrata invigore della presente legge su proposta delMinistro della giustizia, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze. Glischemi dei decreti legislativi sono tra-smessi alle Camere, corredati di relazionetecnica, ai fini dell’espressione dei parerida parte delle Commissioni competenti permateria e per i profili finanziari, che sonoresi entro il termine di trenta giorni dalladata di trasmissione, decorso il quale idecreti sono emanati anche in mancanzadei predetti pareri. Qualora tale terminevenga a scadere nei trenta giorni antece-denti allo spirare del termine previsto dalprimo periodo o successivamente, la sca-denza di quest’ultimo è prorogata di ses-santa giorni. Nella predisposizione dei de-creti legislativi il Governo tiene conto delleeventuali modificazioni della normativavigente comunque intervenute fino al mo-mento dell’esercizio della delega. I decretilegislativi di cui al comma 1 contengono,altresì, le disposizioni necessarie al coor-dinamento con le altre norme legislativevigenti nella stessa materia.

5. Entro diciotto mesi dalla data dientrata in vigore dell’ultimo dei decretilegislativi di cui al presente articolo, pos-sono essere emanati uno o più decreticorrettivi ed integrativi, nel rispetto dellaprocedura di cui al comma 4 nonché deiprincìpi e criteri direttivi di cui al presentearticolo.

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CAPO II

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTOCON MESSA ALLA PROVA

CAPO II

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTOCON MESSA ALLA PROVA

ART. 2.

(Modifiche al codice penale in materia disospensione del procedimento con messa

alla prova).

ART. 3.

(Modifiche al codice penale in materia disospensione del procedimento con messa

alla prova).

1. Dopo l’articolo 168 del codice penalesono inseriti i seguenti:

1. Identico:

« ART. 168-bis. – (Sospensione del pro-cedimento con messa alla prova dell’impu-tato). – Nei procedimenti per reati puniticon la sola pena edittale pecuniaria o conla pena edittale detentiva non superiorenel massimo a quattro anni, sola, con-giunta o alternativa alla pena pecuniaria,nonché per i delitti indicati dal comma 2dell’articolo 550 del codice di procedurapenale, l’imputato può chiedere la sospen-sione del processo con messa alla prova.

« ART. 168-bis. – (Sospensione del pro-cedimento con messa alla prova dell’impu-tato). – Identico.

La messa alla prova comporta la presta-zione di condotte volte all’eliminazionedelle conseguenze dannose o pericolose de-rivanti dal reato, nonché, ove possibile, ilrisarcimento del danno dallo stesso cagio-nato. Comporta altresì l’affidamento del-l’imputato al servizio sociale, per lo svolgi-mento di un programma che può implicare,tra l’altro, la prestazione di un lavoro dipubblica utilità, attività di volontariato dirilievo sociale, ovvero l’osservanza di pre-scrizioni relative ai rapporti con il serviziosociale o con una struttura sanitaria, alladimora, alla libertà di movimento, al divietodi frequentare determinati locali.

La messa alla prova comporta la presta-zione di condotte volte all’eliminazionedelle conseguenze dannose o pericolose de-rivanti dal reato, nonché, ove possibile, ilrisarcimento del danno dallo stesso cagio-nato. Comporta altresì l’affidamento del-l’imputato al servizio sociale, per lo svolgi-mento di un programma che può implicare,tra l’altro, attività di volontariato di rilievosociale, ovvero l’osservanza di prescrizionirelative ai rapporti con il servizio sociale ocon una struttura sanitaria, alla dimora,alla libertà di movimento, al divieto di fre-quentare determinati locali.

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Il lavoro di pubblica utilità consiste inuna prestazione non retribuita, di duratanon inferiore a trenta giorni, anche noncontinuativi, in favore della collettività, dasvolgere presso lo Stato, le regioni, le pro-vince, i comuni o presso enti od organizza-zioni non lucrative di utilità sociale. Laprestazione è svolta con modalità che nonpregiudichino le esigenze di lavoro, di stu-dio, di famiglia e di salute dell’imputato e lasua durata giornaliera non può superare leotto ore.

La concessione della messa alla prova èinoltre subordinata alla prestazione di la-voro di pubblica utilità. Il lavoro di pub-blica utilità consiste in una prestazione nonretribuita, affidata tenendo conto anchedelle specifiche professionalità ed attitudinilavorative dell’imputato, di durata non infe-riore a dieci giorni, anche non continuativi,in favore della collettività, da svolgerepresso lo Stato, le regioni, le province, icomuni, le aziende sanitarie o presso enti oorganizzazioni, anche internazionali, cheoperano in Italia, di assistenza sociale, sani-taria e di volontariato. La prestazione èsvolta con modalità che non pregiudichinole esigenze di lavoro, di studio, di famiglia edi salute dell’imputato e la sua durata gior-naliera non può superare le otto ore.

La sospensione del procedimento conmessa alla prova dell’imputato non può es-sere concessa più di due volte, né più di unavolta se si tratta di reato della stessa indole.

La sospensione del procedimento conmessa alla prova dell’imputato non può es-sere concessa più di una volta.

La sospensione del procedimento conmessa alla prova non si applica nei casiprevisti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e108.

Identico.

ART. 168-ter. – (Effetti della sospensionedel procedimento con messa alla prova). –Durante il periodo di sospensione delprocedimento con messa alla prova ilcorso della prescrizione del reato è so-speso. Non si applicano le disposizioni delprimo comma dell’articolo 161.

ART. 168-ter. – (Effetti della sospensionedel procedimento con messa alla prova). –Identico.

L’esito positivo della prova estingue ilreato per cui si procede. L’estinzione delreato non pregiudica l’applicazione dellesanzioni amministrative accessorie, ovepreviste dalla legge.

ART. 168-quater. – (Revoca della so-spensione del procedimento con messa allaprova). – La sospensione del procedimentocon messa alla prova è revocata in caso ditrasgressione reiterata o di non lieve entitàdel programma di trattamento o delleprescrizioni imposte ».

ART. 168-quater. – (Revoca della so-spensione del procedimento con messa allaprova). – La sospensione del procedimentocon messa alla prova è revocata:

1) in caso di grave o reiterata trasgres-sione al programma di trattamento o alleprescrizioni imposte, ovvero di rifiuto allaprestazione del lavoro di pubblica utilità;

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2) in caso di commissione, durante ilperiodo di prova, di un nuovo delitto noncolposo ovvero di un reato della stessa in-dole rispetto a quello per cui si procede ».

ART. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale inmateria di sospensione del procedimento

con messa alla prova).

ART. 4.

(Modifiche al codice di procedura penale inmateria di sospensione del procedimento

con messa alla prova).

1. Al codice di procedura penale sonoapportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) nel libro sesto, dopo il titolo V èaggiunto il seguente:

a) identico:

« TITOLO V-bis.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTOCON MESSA ALLA PROVA

« TITOLO V-bis.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTOCON MESSA ALLA PROVA

ART. 464-bis. – (Sospensione del proce-dimento con messa alla prova). – 1. Neicasi previsti dall’articolo 168-bis del codicepenale l’imputato può formulare richiestadi sospensione del procedimento conmessa alla prova.

ART. 464-bis. – (Sospensione del proce-dimento con messa alla prova). – Identico.

2. La richiesta può essere proposta,oralmente o per iscritto, fino a che nonsiano formulate le conclusioni a normadegli articoli 421 e 422 o fino alla dichia-razione di apertura del dibattimento diprimo grado nel giudizio direttissimo e nelprocedimento di citazione diretta a giudi-zio. Se è stato notificato il decreto digiudizio immediato, la richiesta è formu-lata entro il termine e con le formestabiliti dall’articolo 458, comma 1. Nelprocedimento per decreto, la richiesta èpresentata con l’atto di opposizione.

3. La volontà dell’imputato è espressapersonalmente o per mezzo di procuratorespeciale e la sottoscrizione è autenticatanelle forme previste dall’articolo 583,comma 3.

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4. All’istanza è allegato un programmadi trattamento, elaborato d’intesa con l’uf-ficio di esecuzione penale esterna, ovvero,nel caso in cui non sia stata possibilel’elaborazione, la richiesta di elaborazionedel predetto programma. Il programma inogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento del-l’imputato, nonché del suo nucleo fami-liare e del suo ambiente di vita nel pro-cesso di reinserimento sociale, ove ciòrisulti necessario e possibile;

b) le prescrizioni comportamentali egli altri impegni specifici che l’imputatoassume anche al fine di elidere o diattenuare le conseguenze del reato, con-siderando a tal fine il risarcimento deldanno, le condotte riparatorie e le resti-tuzioni, nonché le prescrizioni attinenti allavoro di pubblica utilità ovvero all’attivitàdi volontariato di rilievo sociale;

c) le condotte volte a promuovere,ove possibile, la mediazione con la personaoffesa.

5. Al fine di decidere sulla concessione,nonché ai fini della determinazione degli ob-blighi e delle prescrizioni cui eventualmentesubordinarla, il giudice può acquisire, tra-mite la polizia giudiziaria, i servizi sociali oaltri enti pubblici, tutte le ulteriori informa-zioni ritenute necessarie in relazione allecondizioni di vita personale, familiare, so-ciale ed economica dell’imputato. Tali infor-mazioni devono essere portate tempestiva-mente a conoscenza del pubblico ministero edel difensore dell’imputato.

ART. 464-ter. – (Richiesta di sospensionedel procedimento con messa alla prova nelcorso delle indagini preliminari). – 1. Nelcorso delle indagini preliminari, il giudice,se è presentata una richiesta di sospen-sione del procedimento con messa allaprova, trasmette gli atti al pubblico mini-stero affinché esprima il consenso o ildissenso nel termine di cinque giorni.

ART. 464-ter. – (Richiesta di sospensionedel procedimento con messa alla prova nelcorso delle indagini preliminari). – 1. Iden-tico.

2. Se il pubblico ministero presta ilconsenso, il giudice provvede ai sensi del-l’articolo 464-quater.

2. Identico.

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3. Il consenso del pubblico ministerodeve risultare da atto scritto, unitamentealla formulazione dell’imputazione.

3. Il consenso del pubblico ministerodeve risultare da atto scritto e sintetica-mente motivato, unitamente alla formula-zione dell’imputazione.

4. Il pubblico ministero, in caso didissenso, deve enunciarne le ragioni. Incaso di rigetto, l’imputato può rinnovare larichiesta prima dell’apertura del dibatti-mento di primo grado e il giudice, seritiene la richiesta fondata, provvede aisensi dell’articolo 464-quater.

4. Identico.

ART. 464-quater. – (Provvedimento delgiudice ed effetti della pronuncia). – 1. Ilgiudice, se non deve pronunciare sentenzadi proscioglimento a norma dell’articolo129, decide con ordinanza nel corso dellastessa udienza, sentite le parti nonché lapersona offesa, oppure in apposita udienzain camera di consiglio, della cui fissazioneè dato contestuale avviso alle parti e allapersona offesa. Si applica l’articolo 127.

ART. 464-quater. – (Provvedimento delgiudice ed effetti della pronuncia). – 1.Identico.

2. Il giudice, se ritiene opportuno ve-rificare la volontarietà della richiesta, di-spone la comparizione dell’imputato.

2. Identico.

3. La sospensione del procedimento conmessa alla prova è disposta quando ilgiudice, in base ai parametri di cui all’ar-ticolo 133 del codice penale, reputa idoneoil programma di trattamento presentato eritiene che l’imputato si asterrà dal com-mettere ulteriori reati.

3. La sospensione del procedimento conmessa alla prova è disposta quando ilgiudice, in base ai parametri di cui all’ar-ticolo 133 del codice penale, reputa idoneoil programma di trattamento presentato eritiene che l’imputato si asterrà dal com-mettere ulteriori reati. A tal fine, il giudicevaluta anche che il domicilio indicato nelprogramma dell’imputato sia tale da assi-curare le esigenze di tutela della personaoffesa dal reato.

4. Il giudice, anche sulla base delleinformazioni acquisite ai sensi del comma5 dell’articolo 464-bis, e ai fini di cui alcomma 3 del presente articolo può inte-grare o modificare il programma di trat-tamento, con il consenso dell’imputato.

4. Identico.

5. Il procedimento non può essere so-speso per un periodo:

5. Identico.

a) superiore a due anni quando siprocede per reati per i quali è prevista unapena detentiva, sola, congiunta o alterna-tiva alla pena pecuniaria;

b) superiore a un anno quando siprocede per reati per i quali è prevista lasola pena pecuniaria.

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6. I termini di cui al comma 5 decor-rono dalla sottoscrizione del verbale dimessa alla prova dell’imputato.

6. Identico.

7. Contro l’ordinanza che decide sul-l’istanza di messa alla prova possono ricor-rere per cassazione l’imputato e il pubblicoministero, anche su istanza della personaoffesa. La persona offesa può impugnareautonomamente per omesso avviso del-l’udienza o perché, pur essendo comparsa,non è stata sentita ai sensi del comma 1.L’impugnazione non sospende il procedi-mento. Si applica l’articolo 588, comma 1.

7. Contro l’ordinanza che decide sul-l’istanza di messa alla prova possono ricor-rere per cassazione l’imputato e il pubblicoministero, anche su istanza della personaoffesa. La persona offesa può impugnareautonomamente per omesso avviso del-l’udienza o perché, pur essendo comparsa,non è stata sentita ai sensi del comma 1.L’impugnazione non sospende il procedi-mento.

8. Nel caso di sospensione del proce-dimento con messa alla prova non siapplica l’articolo 75, comma 3.

8. Identico.

9. In caso di reiezione dell’istanza,questa può essere riproposta nel giudizio,prima della dichiarazione di apertura deldibattimento.

9. Identico.

ART. 464-quinquies. – (Esecuzione del-l’ordinanza di sospensione del procedimentocon messa alla prova). – 1. Nell’ordinanzache dispone la sospensione del procedi-mento con messa alla prova, il giudice sta-bilisce il termine entro il quale le prescri-zioni e gli obblighi relativi alle condotteriparatorie o risarcitorie imposti devonoessere adempiuti; tale termine può essereprorogato, su istanza dell’imputato, non piùdi una volta e solo per gravi motivi. Il giu-dice può altresì, con il consenso della per-sona offesa, autorizzare il pagamento ra-teale delle somme eventualmente dovute atitolo di risarcimento del danno.

ART. 464-quinquies. – (Esecuzione del-l’ordinanza di sospensione del procedimentocon messa alla prova). – 1. Identico.

2. L’ordinanza è immediatamente tra-smessa all’ufficio di esecuzione penaleesterna che deve prendere in carico l’im-putato.

2. Identico.

3. Durante la sospensione del procedi-mento con messa alla prova, il giudice, conil consenso dell’imputato e sentito il pub-blico ministero, può modificare con ordi-nanza le prescrizioni originarie, ferma re-stando la congruità delle nuove prescrizionirispetto alle finalità della messa alla prova.

3. Durante la sospensione del procedi-mento con messa alla prova, il giudice, sen-titi l’imputato e il pubblico ministero, puòmodificare con ordinanza le prescrizionioriginarie, ferma restando la congruitàdelle nuove prescrizioni rispetto alle fina-lità della messa alla prova.

ART. 464-sexies. – (Acquisizione di provedurante la sospensione del procedimentocon messa alla prova). – 1. Durante lasospensione del procedimento con messaalla prova il giudice, con le modalità

ART. 464-sexies. – (Acquisizione di provedurante la sospensione del procedimentocon messa alla prova). – Identico.

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stabilite per il dibattimento, acquisisce, arichiesta di parte, le prove non rinviabili equelle che possono condurre al proscio-glimento dell’imputato.

ART. 464-septies. – (Esito della messaalla prova). – 1. Decorso il periodo disospensione del procedimento con messaalla prova, il giudice dichiara con sentenzaestinto il reato se, tenuto conto del com-portamento dell’imputato, ritiene che laprova abbia avuto esito positivo. A talefine acquisisce la relazione conclusiva del-l’ufficio di esecuzione penale esterna cheha preso in carico l’imputato e fissal’udienza per la valutazione dandone av-viso alle parti e alla persona offesa.

ART. 464-septies. – (Esito della messaalla prova). – 1. Decorso il periodo disospensione del procedimento con messaalla prova, il giudice dichiara con sentenzaestinto il reato se, tenuto conto del com-portamento dell’imputato e del rispettodelle prescrizioni stabilite, ritiene che laprova abbia avuto esito positivo. A talefine acquisisce la relazione conclusiva del-l’ufficio di esecuzione penale esterna cheha preso in carico l’imputato e fissal’udienza per la valutazione dandone av-viso alle parti e alla persona offesa.

2. In caso di esito negativo della prova,il giudice dispone con ordinanza che ilprocesso riprenda il suo corso. Le infor-mazioni acquisite ai fini e durante ilprocedimento di messa alla prova nonsono utilizzabili.

2. In caso di esito negativo della prova,il giudice dispone con ordinanza che ilprocesso riprenda il suo corso.

ART. 464-octies. – (Revoca dell’ordi-nanza). – 1. La revoca dell’ordinanza disospensione del procedimento con messaalla prova è disposta anche d’ufficio dalgiudice con ordinanza.

ART. 464-octies. – (Revoca dell’ordi-nanza). – Identico.

2. Al fine di cui al comma 1 delpresente articolo il giudice fissa l’udienzaai sensi dell’articolo 127 per la valutazionedei presupposti della revoca, dandone av-viso alle parti e alla persona offesa almenodieci giorni prima.

3. L’ordinanza di revoca è ricorribileper cassazione per violazione di legge.

4. Quando l’ordinanza di revoca è di-venuta definitiva, il procedimento riprendeil suo corso dal momento in cui erarimasto sospeso e cessa l’esecuzione delleprescrizioni e degli obblighi imposti.

ART. 464-novies. – (Divieto di ripropo-sizione della richiesta di messa alla prova).– 1. Nei casi di cui all’articolo 464-septies,comma 2, ovvero di revoca dell’ordinanzadi sospensione del procedimento conmessa alla prova, l’istanza non può essereriproposta »;

ART. 464-novies. – (Divieto di ripropo-sizione della richiesta di messa alla prova).– Identico »;

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b) dopo l’articolo 657 è inserito ilseguente:

b) identica.

« ART. 657-bis. – (Computo del periododi messa alla prova dell’imputato in caso direvoca). – 1. In caso di revoca o di esitonegativo della messa alla prova, il pubblicoministero, nel determinare la pena daeseguire, detrae un periodo corrispondentea quello della prova eseguita. Ai fini delladetrazione, tre giorni di prova sono equi-parati a un giorno di reclusione o diarresto, ovvero a 250 euro di multa o diammenda ».

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ART. 4.

(Introduzione del capo X-bis del titolo Idelle norme di attuazione, di coordina-mento e transitorie del codice di procedura

penale).

ART. 5.

(Introduzione del capo X-bis del titolo Idelle norme di attuazione, di coordina-mento e transitorie del codice di procedura

penale).

1. Dopo il capo X del titolo I dellenorme di attuazione, di coordinamento etransitorie del codice di procedura penale,di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,n. 271, è inserito il seguente:

Identico.

« CAPO X-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MESSAALLA PROVA

ART. 141-bis. – (Avviso del pubblicoministero per la richiesta di ammissionealla messa alla prova). – 1. Il pubblicoministero, anche prima di esercitarel’azione penale, può avvisare l’interessato,ove ne ricorrano i presupposti, che ha lafacoltà di chiedere di essere ammesso allaprova, ai sensi dell’articolo 168-bis delcodice penale, e che l’esito positivo dellaprova estingue il reato.

ART. 141-ter. – (Attività dei servizisociali nei confronti degli adulti ammessialla prova). – 1. Le funzioni dei servizisociali per la messa alla prova, dispostaai sensi dell’articolo 168-bis del codicepenale, sono svolte dagli uffici locali diesecuzione penale esterna, nei modi econ i compiti previsti dall’articolo 72della legge 26 luglio 1975, n. 354, esuccessive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1, l’imputatorivolge richiesta all’ufficio locale di ese-cuzione penale esterna competente affin-ché predisponga un programma di trat-tamento. L’imputato deposita gli atti ri-levanti del procedimento penale nonchéle osservazioni e le proposte che ritengadi fare.

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3. L’ufficio di cui al comma 2, all’esitodi un’apposita indagine socio-familiare, re-dige il programma di trattamento, acqui-sendo su tale programma il consenso del-l’imputato e l’adesione dell’ente o del sog-getto presso il quale l’imputato è chiamatoa svolgere le proprie prestazioni. L’ufficiotrasmette quindi al giudice il programmaaccompagnandolo con l’indagine socio-fa-miliare e con le considerazioni che losostengono. Nell’indagine e nelle conside-razioni, l’ufficio riferisce specificamentesulle possibilità economiche dell’imputato,sulla capacità e sulla possibilità di svolgereattività riparatorie nonché sulla possibilitàdi svolgimento di attività di mediazione,anche avvalendosi a tal fine di centri ostrutture pubbliche o private presenti sulterritorio.

4. Quando è disposta la sospensione delprocedimento con messa alla prova del-l’imputato, l’ufficio di cui al comma 2informa il giudice, con la cadenza stabilitanel provvedimento di ammissione e co-munque non superiore a tre mesi, dell’at-tività svolta e del comportamento dell’im-putato, proponendo, ove necessario, mo-difiche al programma di trattamento,eventuali abbreviazioni di esso ovvero, incaso di grave o reiterata trasgressione, larevoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova,l’ufficio di cui al comma 2 trasmette algiudice una relazione dettagliata sul de-corso e sull’esito della prova medesima.

6. Le relazioni periodiche e quella fi-nale dell’ufficio di cui al comma 2 delpresente articolo sono depositate in can-celleria non meno di dieci giorni primadell’udienza di cui all’articolo 464-septiesdel codice, con facoltà per le parti diprenderne visione ed estrarne copia ».

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ART. 5.

(Modifica al testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia di ca-sellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioniamministrative dipendenti da reato e dei re-lativi carichi pendenti, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 14 novembre2002, n. 313, in materia di messa alla prova).

ART. 6.

(Modifica al testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia di ca-sellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioniamministrative dipendenti da reato e dei re-lativi carichi pendenti, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 14 novembre2002, n. 313, in materia di messa alla prova).

1. All’articolo 3 (L), comma 1, del testounico delle disposizioni legislative e rego-lamentari in materia di casellario giudi-ziale, di anagrafe delle sanzioni ammini-strative dipendenti da reato e dei relativicarichi pendenti, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 14 novembre2002, n. 313, dopo la lettera i) è inseritala seguente:

Identico.

« i-bis) l’ordinanza che ai sensi del-l’articolo 464-quater del codice di proce-dura penale dispone la sospensione delprocedimento con messa alla prova ».

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ART. 6.

(Disposizioni in materia di pianta organicadegli uffici locali di esecuzione penale esternadel Dipartimento dell’amministrazione pe-nitenziaria del Ministero della giustizia).

ART. 7.

(Disposizioni in materia di pianta organicadegli uffici locali di esecuzione penale esternadel Dipartimento dell’amministrazione pe-nitenziaria del Ministero della giustizia).

1. Qualora, in relazione alle esigenze diattuazione del presente capo, si rendanecessario procedere all’adeguamento nu-merico e professionale della pianta orga-nica degli uffici di esecuzione penaleesterna del Dipartimento dell’amministra-zione penitenziaria del Ministero dellagiustizia, il Ministro della giustizia riferi-sce tempestivamente alle competenti Com-missioni parlamentari in merito alle mo-dalità con cui si provvederà al predettoadeguamento, previo stanziamento delleoccorrenti risorse finanziarie da effettuarecon apposito provvedimento legislativo.

Identico.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno,il Ministro della giustizia riferisce allecompetenti Commissioni parlamentari inmerito all’attuazione delle disposizioni inmateria di messa alla prova.

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ART. 7.

(Regolamento del Ministro della giustiziaper disciplinare le convenzioni in materia dilavoro di pubblica utilità conseguente alla

messa alla prova dell’imputato).

ART. 8.

(Regolamento del Ministro della giustiziaper disciplinare le convenzioni in materia dilavoro di pubblica utilità conseguente alla

messa alla prova dell’imputato).

1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3,della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Mi-nistro della giustizia, entro tre mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge, adotta un regolamento allo scopo didisciplinare le convenzioni che il Ministerodella giustizia o, su delega di quest’ultimo,il presidente del tribunale, può stipularecon gli enti o le organizzazioni di cui alterzo comma dell’articolo 168-bis del co-dice penale, introdotto dall’articolo 2,comma 1, della presente legge.

1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3,della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Mi-nistro della giustizia, entro tre mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge, adotta un regolamento allo scopo didisciplinare le convenzioni che il Ministerodella giustizia o, su delega di quest’ultimo,il presidente del tribunale, può stipularecon gli enti o le organizzazioni di cui alterzo comma dell’articolo 168-bis del co-dice penale, introdotto dall’articolo 3,comma 1, della presente legge. I testi delleconvenzioni sono pubblicati nel sito inter-net del Ministero della giustizia e raggrup-pati per distretto di corte di appello.

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CAPO III

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTONEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI

CAPO III

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTONEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI

ART. 8.

(Modifiche al codice di procedura penalein materia di udienza preliminare)

ART. 9.

(Modifiche al codice di procedura penalein materia di udienza preliminare)

1. Al comma 1 dell’articolo 419 delcodice di procedura penale, le parole:« non comparendo sarà giudicato in con-tumacia » sono sostituite dalle seguenti: « ,qualora non compaia, si applicheranno ledisposizioni di cui agli articoli 420-bis,420-ter, 420-quater e 420-quinquies ».

Identico.

2. L’articolo 420-bis del codice di pro-cedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 420-bis. – (Assenza dell’imputato).– 1. Se l’imputato, libero o detenuto, nonè presente all’udienza e, anche se impe-dito, ha espressamente rinunciato ad as-sistervi, il giudice procede in sua assenza.

2. Salvo quanto previsto dall’articolo420-ter, il giudice procede altresì in as-senza dell’imputato che nel corso del pro-cedimento abbia dichiarato o eletto domi-cilio ovvero sia stato arrestato, fermato osottoposto a misura cautelare ovvero abbianominato un difensore di fiducia, nonchénel caso in cui l’imputato assente abbiaricevuto personalmente la notificazionedell’avviso dell’udienza ovvero risulti co-munque con certezza che lo stesso è aconoscenza del procedimento o si è vo-lontariamente sottratto alla conoscenzadel procedimento o di atti del medesimo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2,l’imputato è rappresentato dal difensore. Èaltresì rappresentato dal difensore ed èconsiderato presente l’imputato che, dopoessere comparso, si allontana dall’aula diudienza o che, presente ad una udienza,non compare ad udienze successive.

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4. L’ordinanza che dispone di proce-dere in assenza dell’imputato è revocataanche d’ufficio se, prima della decisione,l’imputato compare. Se l’imputato forniscela prova che l’assenza è stata dovuta aduna incolpevole mancata conoscenza dellacelebrazione del processo, il giudice rinvial’udienza e l’imputato può chiedere l’ac-quisizione di atti e documenti ai sensidell’articolo 421, comma 3. Nel corso delgiudizio di primo grado, l’imputato hadiritto di formulare richiesta di prove aisensi dell’articolo 493. Ferma restando inogni caso la validità degli atti regolarmentecompiuti in precedenza, l’imputato puòaltresì chiedere la rinnovazione di provegià assunte. Nello stesso modo si procedese l’imputato dimostra che versava nell’as-soluta impossibilità di comparire per casofortuito, forza maggiore o altro legittimoimpedimento e che la prova dell’impedi-mento è pervenuta con ritardo senza suacolpa.

5. Il giudice revoca altresì l’ordinanza eprocede a norma dell’articolo 420-quaterse risulta che il procedimento, per l’as-senza dell’imputato, doveva essere sospesoai sensi delle disposizioni di tale articolo ».

3. L’articolo 420-quater del codice diprocedura penale è sostituito dal seguente:

«ART. 420-quater. – (Sospensione delprocesso per assenza dell’imputato). – 1.Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bise 420-ter e fuori delle ipotesi di nullitàdella notificazione, se l’imputato non èpresente il giudice rinvia l’udienza e di-spone che l’avviso sia notificato all’impu-tato personalmente ad opera della poliziagiudiziaria.

2. Quando la notificazione ai sensi delcomma 1 non risulta possibile, e sempreche non debba essere pronunciata sen-tenza a norma dell’articolo 129, il giudicedispone con ordinanza la sospensione delprocesso nei confronti dell’imputato as-sente. Si applica l’articolo 18, comma 1,lettera b). Non si applica l’articolo 75,comma 3.

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3. Durante la sospensione del processo,il giudice, con le modalità stabilite per ildibattimento, acquisisce, a richiesta diparte, le prove non rinviabili ».

4. L’articolo 420-quinquies del codice diprocedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 420-quinquies. – (Nuove ricerchedell’imputato e revoca della sospensione delprocesso). – 1. Alla scadenza di un annodalla pronuncia dell’ordinanza di cui alcomma 2 dell’articolo 420-quater, o ancheprima quando ne ravvisi l’esigenza, il giu-dice dispone nuove ricerche dell’imputatoper la notifica dell’avviso. Analogamenteprovvede a ogni successiva scadenza an-nuale, qualora il procedimento non abbiaripreso il suo corso.

2. Il giudice revoca l’ordinanza di so-spensione del processo:

a) se le ricerche di cui al comma 1hanno avuto esito positivo;

b) se l’imputato ha nel frattemponominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui vi sia laprova certa che l’imputato è a conoscenzadel procedimento avviato nei suoi con-fronti;

d) se deve essere pronunciata sen-tenza a norma dell’articolo 129.

3. Con l’ordinanza di revoca della so-spensione del processo, il giudice fissa ladata per la nuova udienza, disponendo chel’avviso sia notificato all’imputato e al suodifensore, alle altre parti private e allapersona offesa, nonché comunicato alpubblico ministero.

4. All’udienza di cui al comma 3 l’im-putato può formulare richiesta ai sensidegli articoli 438 e 444 ».

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ART. 9.

(Disposizioni in materia di dibattimento).

ART. 10.

(Disposizioni in materia di dibattimento).

1. L’articolo 489 del codice di proce-dura penale è sostituito dal seguente:

Identico.

« ART. 489. – (Dichiarazioni dell’impu-tato contro il quale si è proceduto inassenza nell’udienza preliminare). – 1.L’imputato contro il quale si è procedutoin assenza nel corso dell’udienza prelimi-nare può chiedere di rendere le dichiara-zioni previste dall’articolo 494.

2. Se l’imputato fornisce la prova chel’assenza nel corso dell’udienza prelimi-nare è riconducibile alle situazioni previstedall’articolo 420-bis, comma 4, è rimessonel termine per formulare le richieste dicui agli articoli 438 e 444 ».

2. All’articolo 490 del codice di proce-dura penale, le parole: « o contumace »,ovunque ricorrono, sono soppresse.

3. All’articolo 513, comma 1, del codicedi procedura penale, le parole: « contu-mace o » sono soppresse.

4. All’articolo 520 del codice di proce-dura penale, le parole: « contumace o »,ovunque ricorrono, sono soppresse.

5. All’articolo 548, comma 3, del codicedi procedura penale, le parole: « notificatoall’imputato contumace e » sono soppresse.

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ART. 10.

(Disposizioni in materia di impugnazionie di restituzione nel termine).

ART. 11.

(Disposizioni in materia di impugnazionie di restituzione nel termine).

1. Alla lettera d) del comma 2 dell’ar-ticolo 585 del codice di procedura penale,le parole: « la notificazione o » e le parole:« per l’imputato contumace e » sono sop-presse.

Identico.

2. Il comma 4 dell’articolo 603 delcodice di procedura penale è abrogato.

3. All’articolo 604 del codice di proce-dura penale, dopo il comma 5 è inserito ilseguente:

« 5-bis. Nei casi in cui si sia procedutoin assenza dell’imputato, se vi è la provache si sarebbe dovuto provvedere ai sensidell’articolo 420-ter o dell’articolo 420-quater, il giudice di appello dichiara lanullità della sentenza e dispone il rinviodegli atti al giudice di primo grado. Ilgiudice di appello annulla altresì la sen-tenza e dispone la restituzione degli atti algiudice di primo grado qualora l’imputatoprovi che l’assenza è stata dovuta ad unaincolpevole mancata conoscenza della ce-lebrazione del processo di primo grado. Siapplica l’articolo 489, comma 2 ».

4. All’articolo 623, comma 1, del codicedi procedura penale, la lettera b) è sosti-tuita dalla seguente:

« b) se è annullata una sentenza dicondanna nei casi previsti dall’articolo604, commi 1, 4 e 5-bis, la Corte dicassazione dispone che gli atti siano tra-smessi al giudice di primo grado ».

5. Dopo l’articolo 625-bis del codice diprocedura penale è inserito il seguente:

« ART. 625-ter. – (Rescissione del giudi-cato). – 1. Il condannato o il sottoposto amisura di sicurezza con sentenza passata ingiudicato, nei cui confronti si sia procedutoin assenza per tutta la durata del processo,può chiedere la rescissione del giudicatoqualora provi che l’assenza è stata dovutaad una incolpevole mancata conoscenzadella celebrazione del processo.

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2. La richiesta è presentata, a pena diinammissibilità, personalmente dall’inte-ressato o da un difensore munito di pro-cura speciale autenticata nelle forme del-l’articolo 583, comma 3, entro trenta giornidal momento dell’avvenuta conoscenza delprocedimento.

3. Se accoglie la richiesta, la Corte dicassazione revoca la sentenza e dispone latrasmissione degli atti al giudice di primogrado. Si applica l’articolo 489, comma 2 ».

6. Il comma 2 dell’articolo 175 delcodice di procedura penale è sostituito dalseguente:

« 2. L’imputato condannato con decretopenale, che non ha avuto tempestivamenteeffettiva conoscenza del provvedimento, èrestituito, a sua richiesta, nel termine perproporre opposizione, salvo che vi abbiavolontariamente rinunciato ».

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ART. 11.

(Modifiche al codice penale in materiadi prescrizione del reato).

ART. 12.

(Modifiche al codice penale in materiadi prescrizione del reato).

1. Al primo comma dell’articolo 159 delcodice penale, dopo il numero 3) è ag-giunto il seguente:

Identico.

« 3-bis) sospensione del procedimentopenale ai sensi dell’articolo 420-quater delcodice di procedura penale ».

2. Dopo il terzo comma dell’articolo159 del codice penale, è aggiunto il se-guente:

« Nel caso di sospensione del procedi-mento ai sensi dell’articolo 420-quater delcodice di procedura penale, la durata dellasospensione della prescrizione del reatonon può superare i termini previsti dalsecondo comma dell’articolo 161 del pre-sente codice ».

Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati

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ART. 12.

(Modalità e termini di comunicazione egestione dei dati relativi all’assenza dell’im-

putato).

ART. 13.

(Modalità e termini di comunicazione egestione dei dati relativi all’assenza dell’im-

putato).

1. Con decreto del Ministro della giusti-zia, di concerto con il Ministro dell’interno,da adottare entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge,sono stabiliti le modalità e i termini se-condo i quali devono essere comunicati egestiti i dati relativi all’ordinanza di sospen-sione del processo per assenza dell’impu-tato, al decreto di citazione in giudizio delmedesimo e alle successive informazioniall’autorità giudiziaria.

Identico.

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ART. 13.

(Modifica alle norme di attuazione, di coor-dinamento e transitorie del codice di pro-cedura penale, di cui al decreto legislativo

28 luglio 1989, n. 271).

ART. 14.

(Modifica alle norme di attuazione, di coor-dinamento e transitorie del codice di pro-cedura penale, di cui al decreto legislativo

28 luglio 1989, n. 271).

1. Dopo l’articolo 143 delle norme diattuazione, di coordinamento e transitoriedel codice di procedura penale, di cui aldecreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, èinserito il seguente:

Identico.

« ART. 143-bis. – (Adempimenti in casodi sospensione del processo per assenzadell’imputato). – 1. Quando il giudice di-spone la sospensione ai sensi dell’articolo420-quater del codice, la relativa ordi-nanza e il decreto di fissazione del-l’udienza preliminare ovvero il decreto chedispone il giudizio o il decreto di citazionea giudizio sono trasmessi alla locale se-zione di polizia giudiziaria, per l’inseri-mento nel Centro elaborazione dati, di cuiall’articolo 8 della legge 1o aprile 1981,n. 121, e successive modificazioni ».

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ART. 14.

(Modifiche al testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia dicasellario giudiziale, di anagrafe delle san-zioni amministrative dipendenti da reato edei relativi carichi pendenti, di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 14

novembre 2002, n. 313).

ART. 15.

(Modifiche al testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia dicasellario giudiziale, di anagrafe delle san-zioni amministrative dipendenti da reato edei relativi carichi pendenti, di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 14

novembre 2002, n. 313).

1. Al testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia dicasellario giudiziale, di anagrafe delle san-zioni amministrative dipendenti da reato edei relativi carichi pendenti, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 14novembre 2002, n. 313, sono apportate leseguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all’articolo 3 (L), comma 1, dopo lalettera i-bis), introdotta dall’articolo 5della presente legge, è inserita la seguente:

a) all’articolo 3 (L), comma 1, dopo lalettera i-bis), introdotta dall’articolo 6della presente legge, è inserita la seguente:

« i-ter) i provvedimenti con cui il giu-dice dispone la sospensione del procedi-mento ai sensi dell’articolo 420-quater delcodice di procedura penale »;

« i-ter) identica »;

b) all’articolo 5 (L), comma 2, dopo lalettera l) è aggiunta la seguente:

b) identica.

« l-bis) ai provvedimenti con cui il giu-dice dispone la sospensione del procedi-mento ai sensi dell’articolo 420-quater delcodice di procedura penale, quando ilprovvedimento è revocato ».

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CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 15.

(Clausola di invarianza finanziaria).

ART. 16.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Le amministrazioni interessate prov-vedono all’attuazione di ciascuno degliarticoli da 2 a 14 nell’ambito delle risorseumane, strumentali e finanziarie disponi-bili a legislazione vigente e, comunque,senza nuovi o maggiori oneri per la fi-nanza pubblica.

1. Le amministrazioni interessate prov-vedono all’attuazione di ciascuno degliarticoli da 2 a 15 nell’ambito delle risorseumane, strumentali e finanziarie disponi-bili a legislazione vigente e, comunque,senza nuovi o maggiori oneri per la fi-nanza pubblica.

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