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RELAZIONE PERITALE Pagina 1

RELAZIONE PERITALE

DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’ DI ESPROPRIO

PROVVISORIA DI AREA AGRICOLA

PREMESSA

La presente stima ha come obiettivo la determinazione dell’indennità di esproprio provvisoria delle

aree su cui ricade il progetto finalizzato alla rettifica del tratto della strada comunale Sa Mardona in fase di

provincializzazione dalla progressiva 460,00mt alla progressiva 680,00mt per l'intervento di Loceri.

Tale intervento ha come intento di garantire la sicurezza del tratto critico in modo da eliminare la

curva pericolosa e rendere il tracciato più scorrevole.

Il metodo di stima che si utilizzerà nella presente perizia terrà conto delle disposizioni dettate dalla

sentenza della CORTE COSTITUZIONALE n°181 del 10/06/2011 che definisce “l’illegittimità

costituzionale, in via consequenziale, dell’articolo 40, commi 2 e 3, decreto del Presidente della

Repubblica 8 giugno 2001, n°327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di espropriazione per pubblica utilità)”.

A tal proposito per i terreni non edificabili, a destinazione agricola effettivamente coltivati, verrà

applicato i criteri del valore agricolo effettivo determinato ai sensi del primo comma dell’art.40 del D.P.R.

n.327/2001, come modificato dal D.Lgs n.302/2002.

Per i terreni edificabili il valore venale va determinato ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 327/2001

(T.U.E.).

In virtù di quanto sopraesposto, lo scopo della stima è riconducibile alla determinazione del più

probabile valore di mercato, al fine di quantificare l’indennità di esproprio provvisoria relativa alle aree che

compongono i due lotti funzionali su cui ricadono le rettifiche del tracciato.

Pertanto si è proceduto all’esame della documentazione, si è preso visione delle norme del P.U.C.

nonché delle vigenti leggi cui sono assoggettabili le aree in esame.

Sono stati eseguiti i necessari sopralluoghi e di seguito si procede alla stima.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL’AREA IN ESAME

L’area in oggetto è composta da un lotto funzionali con giacitura pianeggiante e leggermente

collinare ed esposizione Nord-est, sul quale insistono colture agrarie quali vigneti, uliveti, pascolo, agrumeto

e seminativi, ricadenti in agro del Comune di Loceri ed identificato in catasto al foglio 10 .

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RELAZIONE PERITALE Pagina 2

TABELLA 1 – Dati catastali

COMUNE

DATI CATASTALI SUP. DA

ESPROPRIARE

QUALITA’

CATASTALI

QUALITA’

ESISTENTI Foglio Mappale Ha a ca Ha a ca

1° INTERVENTO

1 LOCERI 10 58 00 68 57 00 10 54 VIGNETO SEMINATIVO

IRRIGUO

2 LOCERI 10 59 00 47 13 00 13 57 SEMINATIVO

ARBORATO

ULIVETO

3 LOCERI 10 62 00 66 63 00 00 89 SEMINATIVO

ARBORATO

ULIVETO

4 LOCERI 10 273 00 39 94 00 00 29 PASCOLO PASCOLO

Caratteristiche della zona ed inquadramento cartografico

L’area è ubicata per L'INTERVENTO DI LOCERI in agro del Comune di Loceri in località “Is

Arceddas”, in corrispondenza della strada Comunale Sa Mardona, in fase di provincializzazione. L’area

presenta un utilizzo principalmente agricolo, ed è dotata dei sottoservizi necessari per lo svolgimento

dell’attività prettamente agricola.

Lo strumento urbanistico vigente è il seguente:

� COMUNE DI LOCERI - P.U.C.

1) L'INTERVENTO si trova nel Comune di Loceri, l’area interessata alla rettifica ricade in zona E (Zone

agricole), come viene illustrato dalla foto:

Figura 1. – Stralcio del P.U.C. Loceri con sovrapposizione area intervento (1° INTERVENTO)

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RELAZIONE PERITALE Pagina 3

ART. 18

Zona E

a. Con riferimento anche al D.P.G.R. 3/8/94 n. 228, la zona E definisce le zone agricole come le parti di

territorio destinate all’agricoltura, alla pastorizia, alla zootecnica, all’itticoltura, alle attività di

conservazione di trasformazione dei prodotti aziendali, all’agriturismo, alla silvicoltura e alla

coltivazione industriale del legno.

b. Edificazione nelle zone.

1. fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, all’itticoltura,

alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con eslusione degli impianti

classificabili come industriali;

2. fabbricati per agriturismo, così come normati alla successiva lettera h;

3. fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei boschi e degli impianti arborei industriali

(forestazione produttiva);

4. strutture per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossicodipendenti e per il recupero del

disagio sociale.

I. Gli indici massimi da applicare sono i seguenti:

2) 0.20 mc/mq per i fabbricati di cui alla lett.a) del presente comm;

3) 0.03 mc/mq per le residenze;

4) 0.01 mc/mq per i fabbricati di cui alla lett.c) del precedente comma;

5) Fino a 0.10 mc/mq per le strutture di cui alla lett.d) del precedente comma.

II. E’ prescritta la distanza minima da tutti i confini (compresi quelli che definiscono la

viabilità pubblica o di uso pubblico) di 10 m;

III. Ai fini edificatori la superficie minima di intervento è in via generale stabilita in ha 1.00

salvo per quanto riguarda la destinazione per impianti serricoli, impianti orticoli in pieno

campo e impianti vivaistici, per i quali è stabilita in ha 0.50;

IV. Per le residenze, la superficie minima di intervento è stabilita in ha 1.00. Ai fini del

computo dell’edificabilità si considerano tutti gli appezzamenti di pertinenza della

proprietà anche se non contigui, purchè ricompresi nell’ambito del territorio comunale.

La superficie del lotto oggetto dell’intervento edificatorio non dovrà comunque esere

inferiore a 5.000mq.

V. Al fine di evitare che le superfici asservite possano essere utilizzate più di una volta ai

fini edificatori, prescritta la trascrizione del vincolo, da attuarsi mediante atto notarile;

VI. Per i volumi residenziali è consentita un’altezza fuori terra, da verificarsi su tutti i

prospetti, comunque non superiore a 6.00m;

c. Restauro e ampliamento:

1. Per le costruzioni esistenti nelle zone agricole sono ammessi gli interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria, i restauri, la ristrutturazione e l’ampliamento nei limiti consentiti

dagli indici di cui al I° comma della precedente lettera “b”, nonché la demolizione e la

ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità;

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2. La destinazione d’uso di costruzioni esistenti, non più funzionali alle esigenze del fondo, può

essere mutata nel rispetto degli indici di cui al I° comma della precedente lettera “b”;

3. L’ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando l’eventuale parte

rustica contigua all’edificio, sempreché non necessaria alla conduzione del fondo.

d. Annessi rustici, allevamenti zootecnici industriali e altri insediamenti produttivi agricoli:

1. I nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi in cui sia previsto un peso vivo pari o

superiore a 40 q.li/ha dovranno distare almeno 50m dai confini di proprietà. Detti fabbricati

dovranno altresì distare: 500m se trattasi di allevamento per suini, 300m per avicunicoli e

100m per bovini, ovi-caprini ed equini, dal limite delle zone territoriali A, B, C, F, G.

2. I fabbricati per allevamenti zootecnico-intesivi dovranno avere un rapporto di copertura con

l’area di pertinenza non superiore al 50 per cento;

3. Le distanze di cui ai commi precedenti non si applicano agli impianti di acquacoltura e itti-

coltura e ai fabbricati di loro pertinenza;

4. I fabbricati per gli insediamenti produttivi di tipo agro-industriale sono ubicati in zona agricola

previa individuazione dell’area con apposita deliberazione consiliare oppure nelle zone

territoriali omogenee di tipo “D”. sono fatti salvi gli ampliamenti degli insediamenti

preesistenti alla data di entrata in vigore del P.U.C.

5. Il rapporto di copertura per gli insediamenti di tipo agro-industriale non può superare il 50%

dell’area di pertinenza. Le serre fisse, senza strutture murarie fuori terra, sono considerate a

tutti gli effetti strutture di protezione delle colture agrarie con regime a norma dell’art.878 del

C.C. per quanto attiene le distanze dai confini di proprietà;

6. Le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie fuori terra, nonché gli impianti di

acquacoltura e per agricoltura specializzata, sono ammesse nei limiti di un rapporto di

copertura del 50% del fondo in cui insistono, senza limiti, al contempo, di volumetria;

7. Ogni serra purché volta alla protezione o forzatura delle colture, può essere installata previa

autorizzazione edilizia, fermo restando, nelle zone vincolate,l’obbligo di acquistare il

prescritto provvedimento autorizzativo di cui alla Legge 29/06/1937 n°1497;

e. Edificazione in fregio alle strade.

1. Per gli edifici esistenti ubicati nelle zone di protezione delle strade di cui al decreto

ministeriale 1/4/68 n.1404, sono consentite le seguenti opere:

I. Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come

definiti dall’art.31 della legge 5/8/78 n.457;

II. Dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;

III. Ogni altro ampliamento necessario per adeguare l’immobile alla disciplina

igienicosanitaria vigente.

2. Gli interventi edilizia saranno autorizzati purché non comportino l’avanzamento dell’edificio

esistente sul fronte stradale;

3. Nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o l’ampliamento di strade e per la

realizzazione di opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione è consentita la

ricostruzione con il mantenimento alle destinazioni d’uso, nei limiti di cui al primo comma

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della precedente lettera “c”, in area agricola adiacente anche inferiore alla superficie minima

di cui alla precedente lettera “b”.

f. Smaltimento dei reflui.

1. Fermo restando le prescrizioni di cui alla legge 10/5/76 n.319 e circolare di attuazione, e fino

all’entrata in vigore di nuove norme statali o regionali in materia, le abitazioni in zona

agricola, che non siano allacciate a fognature comunali, dovranno essere dotate, secondo la

natura del sottosuolo, di adeguato sistema di smaltimento, entro un anno dall’entrata in

vigore del P.U.C., eliminando lo scarico delle acque usate nei bacini a cielo aperto in

campagna; entro lo stesso tempo gli insediamenti agro-alimentari e gli allevamenti

zootecnici intensivi dovranno essere dotati di sistemi di smaltimento o depurazione approvati

dall’Amministrazione comunale;

2. Nelle zone classificate di bonifica devono altresì essere rispettate le eventuali prescrizioni

del consorzio di bonifica.

g. Individuazione delle sottozone agricole.

1. La zona E è suddivisa nelle seguenti sottozone:

E2) aree di primaria importanza per la funzione agricola-produttiva, anche in relazione

all’estensione, composizione e localizzazione dei terreni;

E5) aree marginali per attività agricola nelle quali viene ravvisata l’esigenza di garantire

condizioni adeguate di stabilità ambientale;

E5/H2) aree del territorio dell’isola amministrativa di Quirra classificate come ambito di

trasformazione “2°” ai sensi dell’art.17, 1° comma, delle Norme di attuazione del Piano

Territoriale Paesistico n°6.

h. Agriturismo.

1. È consentito, nelle zone E, l’esercizio dell’agriturismo, quale attività collaterale o ausiliaria a

quella agricola e/o zootecnica. Qualora venga richiesta la concessione edilizia per la

realizzazione di nuove strutture aziendali comprendenti l’attività agrituristica, sono ammessi

tre posti letto per ettaro con destinazione agrituristica. Per ogni posto letto va computata una

cubatura massima di 50mc. Le volumetrie per i posti letto con destinazione agrituristica sono

aggiuntive rispetto ai volumi massimi ammissibili per la residenza nella medesima azienda

agricola in cui si esercita l’attività agrituristica. La superficie minima del fondo non deve

essere inferiore a ha 3;

2. Il concessionario con atto d’obbligo deve impegnarsi a vincolare al fondo le strutture edilizie,

a non frazionare una superficie non inferiore a ha 3 individuata nel progetto e a mantenere

la destinazione agrituristica dei posti letto. Si applicano gli stessi indici e parametri prescritti

per le zone E;

3. Il progetto edilizio deve prevedere sia le residenze sia le attrezzature e gli impianti, a meno

che essi preesistano e siano adeguati alla produzione indicata nel progetto;

4. Per quanto non indicato nei paragrafi 1-2-3 di cui sopra si fa espresso riferimento alla

L.R.18/98.

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i. Punti di ristoro.

1. Sono ammessi punti di ristoro indipendenti da una azienda agricola, dotati di non più di venti

posti letto, con indice fondiario di 0.01 mc/mq, incrementabili con delibera del Consiglio

Comunale fino a 0.10 mc/mq;

2. Il lotto minimo vincolato per la realizzazione di nuovi punti di ristoro isolati deve essere di ha

3;

3. Il tal caso, quando il punto di ristoro è incluso in un fondo agricolo che comprende

attrezzature e residenze, alla superficie minima di ha 3 vincolata al punto di ristoro, va

aggiunta quella minima di ha 3 relativa al fondo agricolo.

ART. 21

Zona H

Obiettivi

La zona H di rispetto e salvaguardia individua le aree destinate a “proteggere” determinati impianti,

manufatti ed attrezzature (pubblici o di pubblico interesse) nonché particolari ambienti o connotati del

paesaggio.

La zona H è suddivisa in:

1) Sottozona H1 area di rispetto cimiteriale e del depuratore

2) Sottozona H2 area di rispetto ambientale, naturalistico e fluviale

3) Sottozona H3 area di rispetto archeologico

4) Sottozona H4 area di rispetto stradale

Modalità di interevento.

Nella zona H sono consentiti unicamente interventi connessi alla viabilità e alla realizzazione delle

recinzioni, le quali dovranno essere compatibili con le esigenze degli ambienti e degli impianti da

salvaguardare e con le visuali da intercettare o da non ostruire.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione su

preesistenti edifici o strutture in contrasto con la destinazione di zona è richiesta l’autorizzazione o la

concessione edilizia.

1) Sottozona H1 area di rispetto cimiteriale e del depuratore

Le aree di rispetto cimiteriale coincidono con la fascia dell’ampiezza di 50m esterna al perimetro che

delimita il cimitero.

Vigono le vigenti norme di polizia mortuaria (D.P.R. 21/10/1975 n.803).

Il vincolo è sovrapponibile ad altre destinazioni d’uso compatibili (aree verdi, pubbliche o private,

parcheggi).

E’ prescritto l’indice di edificabilità territoriale massimo di 0.001 mc/mq.

Le aree di rispetto del depuratore coincidono con la fascia dell’ampiezza di 200m esterna al

perimetro che delimita l’impianto del depuratore fognario comunale.

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Il vincolo è sovrapponibile ad altre destinazioni d’uso compatibili (aree verdi, parcheggi, ecc).

E’ prescritto l’indice di edificabilità fondiario massimo di 0.001 mc/mq.

2) Sottozona H2 Area di rispetto ambienatel, naturalistico e fluviale

La sottozona H2 individua le parti del territorio meritevoli di tutela sotto l’aspetto ambientale e

naturalistico.

Le aree classificate in tale ambito sono vincolate a verde permanente, non essendovi consentito

alcun intervento edilizio, ad eccezione degli impianti finalizzati alla salvaguardia del territorio.

E’ prescritto l’indice di edificabilità territoriale massimo di 0.001 mc/mq.

3) Sottozona H3 Area di rispetto archeologico

Nella sottozona H3 ogni intervento edificatorio, compresa anche le recinzioni, dovrà avere il

preventivo nulla osta della Soprintendenza Archeologica competente.

In presenza di tale nulla osta, l’edificabilità verrà regolamentata in base agli standard della zona

omogenea contermine; la volumetria generata dalla sottozona H3 scaturisce comunque

dall’applicazione dell’indice di edificabilità fondiario massimo di 0.001 mc/mq.

I siti e i monumenti archeologici dovranno essere preservati e conservati nell’attuale contesto

naturale e paesaggistico.

Per la relativa valorizzazione, tutela e salvaguardia sono consentiti unicamente lavori di scavo e

restauro, da eseguirsi previo nulla osta e sotto la diretta sorveglianza della competente

Soprintendenza Archeologica.

La fruizione delle zone archeologiche potrà essere assicurata mediante la realizzazione di accessi e

percorsi pedonali dipartenti dalla viabilità preesistente.

4) Sottozona H4 Area di rispetto stradale

Fuori del perimetro di agglomerazione, lungo le strade statali, provinciali e comunali, esistenti o di

progetto, vige il disposto del D.M. 1° aprile 1968, così come integrato con le nuove norme del

Codice della Strada.

Sulle aree destinate alla formazione di nuove strade ed altri spazi pubblici è esclusa ogni

edificazione; in attesa della realizzazione delle arterie e delle opere previste, le aree vincolate

debbono essere mantenute a verde (pubblico o privato) od utilizzate come spazi di servizio degli

eventuali fabbricati circostanti; sono ammesse le recinzioni di tipo leggero.

Lungo le arterie di traffico, esterne o interne all’abitato, l’Amministrazione Comunale potrà

opportunamente disciplinare gli innesti di altre strade e gli accessi alle proprietà antistanti, nonché

fissare ulteriori vincoli nell’interesse della sicurezza stradale; a tal fine, sentito l’ente proprietario

della strada, l’Amministrazione Comunale potrà eventualmente vietare ogni accesso alle proprietà

private, purché questo venga altrimenti assicurato.

Nella fascia di protezione stradale è consentita unicamente la realizzazione di opere a servizio della

strada, con esclusione di quelle aventi carattere di edificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti

in ordine alle singole aree.

Sono perciò ammesse, oltre ai servizi canalizzati, aerei o interrati, ai canali irrigui, alle strade di

servizio locali e a parcheggi, i distributori di carburanti e relativi accessori per il soccorso immediato

degli utenti stradali, le cabine di distribuzione elettrica.

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Sono altresì consentite sistemazioni a verde e utilizzazioni di tipo rurale.

Figura 3 - Piano Paesaggistico Regionale con intervento

Figura 4 – Legenda Piano Paesaggistico Regionale

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I parametri edificatori dettati dalla attuale normativa in materia di edilizia e urbanistica (P.P.R., L.R.

n°45/89, D.A. n°2266/U del 20/12/1983, D.P.G.R. n°228 del 03/08/1994) identificano il loto minimo edificabile

in ettari 1,00 accorpato.

Da analisi relativa alle dimensioni di ogni singolo mappale soggetto ad esproprio per pubblica utilità,

associata alla verificata della proprietà e il possesso della stessa, in considerazione della complementarità

delle aree per singolo mappale, si deduce con si raggiunge il parametro del lotto minimo edificabile in ettari

1,00 accorpato, per cui l’area soggetta ad esproprio può essere considerata non fabbricabile.

METODOLOGIA ESTIMATIVA ADOTTATA

Il mercato dei fondi rustici in agro del Comune di Loceri, risulta poco attivo, in particolare, da quanto

emerso dalle indagini effettuate nel mercato immobiliare, poche compravendite hanno riguardato intere

aziende con dotazioni di capitale fondiario superiore ai 2 ettari. Maggiori sono invece gli scambi che

riguardano singoli appezzamenti, che vengono scambiati più frequentemente. Per le ragioni suddette, si

procederà alla stima dell’indennizzo da corrispondere per l’esproprio delle aree secondo l’aspetto economico

del più probabile valore di mercato mediante procedimento sintetico comparativo per valori unitari.

Il valore ordinario dei singoli appezzamenti oggetto di stima deriverà quindi dalla somma dei valori

attribuiti alle singole classi di coltura.

Per la determinazione dell’indennità da offrire a titolo provvisorio per i terreni non edificabili: si

seguirà le indicazioni dettate dall’art.20 comma1 e 3, e dell’art.45 comma 1, lettera “c” e “d”; art.22; art.22bis

del D.P.R. n°327/2001.

IDENTIFICAZIONE DEI BENI OGGETTO DI STIMA

La presente stima, ha come oggetto il calcolo dell’indennità di esproprio provvisoria relativa alle aree

che compongono i tre lotti funzionali su cui deve ricadere la realizzazione del raccordo stradale,

rappresentati da terreni a destinazione agricola. Per i motivi sopraesposti, si procederà alla valutazione dei

terreni con procedimento sintetico-comparativo.

STIMA PER VALORI UNITARI

Come innanzi detto il mercato locale è caratterizzato da una maggiore attività di scambio di singoli

appezzamenti per cui è stato possibile reperire un sufficiente numero di valori rappresentativi delle diverse

qualità di coltura, mentre non si dispone di dati su compravendite di aziende nella loro interezza. Un ulteriore

aspetto che ha portato alla scelta del metodo di stima in oggetto, è dato dal fatto che per la grande

frammentazione particellare, tornerà utile la conoscenza del valore di un piccolo appezzamento in base alla

sua coltura, mentre sarebbe più complesso se si conoscesse il valore degli immobili nella loro totalità e con i

rapporti di complementarietà che li legano. Si è scelto pertanto di ripartire le superfici soggette ad esproprio

per classi di coltura relative alla qualità catastale (desumibile dalle visure catastali), attribuendo e

uniformando ad ogni singola classe colture un valore unitario reale derivante dalle indagini di mercato:

Tabella – Rapporto del valore unitario per classe colturale.

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CLASSE DI COLTURA VALORE UNITARIO A mq

Seminativo Irriguo 1,20 €/mq

Pascolo 0,60 €/mq

Agrumeto 2,20 €/mq

Uliveto 4,50 €/mq

Vigneto 3,20 €/mq

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STIMA SINTETICO COMPARATIVO PER VALORI UNITARI DELLE PARTICELLE DA ESPROPRIARE

PER TERRENI NON EDIFICABILI:

DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’ DA OFFIRE A TITOLO PROVVISORIO (ART.20, COMMA 1 E 3;

ART.45 COMMA 1, LETTERA “C” E “D”; ART.22; ART.22BIS)

COMUNE DI LOCERI - PORZIONE DI MAPPA CON AREA ESPROPRIO

FOGLIO 10

wFigura 5

Particella n°1

PROPRIETARI LUOGO NASCITA DATA DI NASCITA

ANGIUS ANNA MARIA GRAZIA LANUSEI 13/02/1932

CUCCA SALVATORE LANUSEI 20/08/1929

CUCCA STEFANO LANUSEI 09/10/1966

Terreni agricoli, indennizzabili ai sensi dell’art.40 comma 1, del T.U.E.

� INDENNITA’ DA OFFRIRE A TITOLO PROVVISORIO

Foglio 10 Mappale 58 Superficie da espropriare 1054 mq Coltura catastale Vigneto Coltura in atto Seminativo irriguo Valore di mercato (V) 1,20 € Indennità = S x V 1.264,80 € Totale indennità (I) 1.264,80 €

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� INDENNITA’ AGGIUNTIVE

1) Manufatti od opere esistenti sul terreno, indennizzabili in aggiunta al valore del terreno

stesso:

- Non vi sono manufatti o opere sul terreno da indennizzare in questa fase.

Im=……………………………………………………………………………………....0,00€

2) Danni al fondo o all’azienda agricola per esproprio parziale, valutabili con i danni permanenti

e il computo delle spese ed oneri necessari per i lavori di adeguamento della parte residua,

al fine di ripristinare l’ordinaria coltivazione del fondo agricolo:

- In questa fase non viene riconosciuta nessuna indennità.

Id=……………………………………………………………………………………....0,00€

� INDENNITA’ DI COLTIVAZIONE DOVUTA AI PROPRIETARI AI SENSI DELL’ART.40 COMMA 4,

DEL T.U.E.

1) Fl…..; map. n…..; sup. dav espropriare:mq……; coltura in atto….;€/mq…..;Indennità €………

- In questa fase non viene riconosciuta nessuna indennità di coltivazione aggiuntiva in

quanto sarà cura dei proprietari dimostrare i requisiti di legge necessari per il

pagamento di tale indennità.

Ic=……………………………………………………………………………………….0,00 €

Foto 6 – Agro del Comune di Loceri Foglio 10 mappale 58

Totale indennità di espropriazione (I + Im + Id + Ic) = € 1.264,80

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Particella n°2

PROPRIETARI LUOGO NASCITA DATA DI NASCITA

MAMELI PIETRO LOCERI 09/03/1924

MUCELI MARIETTA LOCERI 05/01/1930

Terreni agricoli, indennizzabili ai sensi dell’art.40 comma 1, del T.U.E.

� INDENNITA’ DA OFFRIRE A TITOLO PROVVISORIO

Foglio 10 Mappale 59 Superficie da espropriare 1.357 mq Coltura catastale Seminativo arborato Coltura in atto Uliveto Valore di mercato (V) 4,50 € Indennità = S x V 6.106,50 € Totale indennità (I) 6.106,50 €

� INDENNITA’ AGGIUNTIVE

3) Manufatti od opere esistenti sul terreno, indennizzabili in aggiunta al valore del terreno

stesso:

- Non vi sono manufatti o opere sul terreno da indennizzare in questa fase.

Im=……………………………………………………………………………………....0,00€

4) Danni al fondo o all’azienda agricola per esproprio parziale, valutabili con i danni permanenti

e il computo delle spese ed oneri necessari per i lavori di adeguamento della parte residua,

al fine di ripristinare l’ordinaria coltivazione del fondo agricolo:

- In questa fase non viene riconosciuta nessuna indennità.

Id=……………………………………………………………………………………....0,00€

� INDENNITA’ DI COLTIVAZIONE DOVUTA AI PROPRIETARI AI SENSI DELL’ART.40 COMMA 4,

DEL T.U.E.

2) Fl…..; map. n…..; sup. dav espropriare:mq……; coltura in atto….;€/mq…..;Indennità €………

- In questa fase non viene riconosciuta nessuna indennità di coltivazione aggiuntiva in

quanto sarà cura dei proprietari dimostrare i requisiti di legge necessari per il

pagamento di tale indennità.

Ic=……………………………………………………………………………………….0,00 €

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Foto 7 – Agro del Comune di Loceri Foglio 10 mappale 59

Totale indennità di espropriazione (I + Im + Id + Ic) = € 6.106,50

Particella n°3

PROPRIETARI LUOGO NASCITA DATA DI NASCITA

LOI ANSELMO LOCERI 25/09/1928

Terreni agricoli, indennizzabili ai sensi dell’art.40 comma 1, del T.U.E.

� INDENNITA’ DA OFFRIRE A TITOLO PROVVISORIO

Foglio 10 Mappale 62 Superficie da espropriare 89 mq Coltura catastale Vigneto/Seminativo arborato Coltura in atto Uliveto Valore di mercato (V) 4,50 € Indennità = S x V 400,50 € Totale indennità (I) 400,50 €

� INDENNITA’ AGGIUNTIVE

5) Manufatti od opere esistenti sul terreno, indennizzabili in aggiunta al valore del terreno

stesso:

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RELAZIONE PERITALE Pagina 15

- Non vi sono manufatti o opere sul terreno da indennizzare in questa fase.

Im=……………………………………………………………………………………....0,00€

6) Danni al fondo o all’azienda agricola per esproprio parziale, valutabili con i danni permanenti

e il computo delle spese ed oneri necessari per i lavori di adeguamento della parte residua,

al fine di ripristinare l’ordinaria coltivazione del fondo agricolo:

- In questa fase non viene riconosciuta nessuna indennità.

Id=……………………………………………………………………………………....0,00€

� INDENNITA’ DI COLTIVAZIONE DOVUTA AI PROPRIETARI AI SENSI DELL’ART.40 COMMA 4,

DEL T.U.E.

3) Fl…..; map. n…..; sup. dav espropriare:mq……; coltura in atto….;€/mq…..;Indennità €………

- In questa fase non viene riconosciuta nessuna indennità di coltivazione aggiuntiva in

quanto sarà cura dei proprietari dimostrare i requisiti di legge necessari per il

pagamento di tale indennità.

Ic=……………………………………………………………………………………….0,00 €

Foto 8 – Agro del Comune di Loceri Foglio 10 mappale 62

Totale indennità di espropriazione (I + Im + Id + Ic) = € 400,50

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RELAZIONE PERITALE Pagina 16

Particella n°4

PROPRIETARI LUOGO NASCITA DATA DI NASCITA

ANGIUS ANNA MARIA GRAZIA LANUSEI 13/02/1932

CUCCA SALVATORE LANUSEI 28/08/1929

CUCCA STEFANO LANUSEI 09/10/1966

Terreni agricoli, indennizzabili ai sensi dell’art.40 comma 1, del T.U.E.

� INDENNITA’ DA OFFRIRE A TITOLO PROVVISORIO

Foglio 10 Mappale 273 Superficie da espropriare 29 mq Coltura catastale Uliveto/Vigneto/Pascolo Coltura in atto Pascolo Valore di mercato (V) 0,60 € Indennità = S x V 17,40 € Totale indennità (I) 17,40 €

� INDENNITA’ AGGIUNTIVE

7) Manufatti od opere esistenti sul terreno, indennizzabili in aggiunta al valore del terreno

stesso:

- Non vi sono manufatti o opere sul terreno da indennizzare in questa fase.

Im=……………………………………………………………………………………....0,00€

8) Danni al fondo o all’azienda agricola per esproprio parziale, valutabili con i danni permanenti

e il computo delle spese ed oneri necessari per i lavori di adeguamento della parte residua,

al fine di ripristinare l’ordinaria coltivazione del fondo agricolo:

- In questa fase non viene riconosciuta nessuna indennità.

Id=……………………………………………………………………………………....0,00€

� INDENNITA’ DI COLTIVAZIONE DOVUTA AI PROPRIETARI AI SENSI DELL’ART.40 COMMA 4,

DEL T.U.E.

4) Fl…..; map. n…..; sup. dav espropriare:mq……; coltura in atto….;€/mq…..;Indennità €………

- In questa fase non viene riconosciuta nessuna indennità di coltivazione aggiuntiva in

quanto sarà cura dei proprietari dimostrare i requisiti di legge necessari per il

pagamento di tale indennità.

Ic=……………………………………………………………………………………….0,00 €

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Foto 9 – Agro del Comune di Loceri Foglio 10 mappale 273

Totale indennità di espropriazione (I + Im + Id + Ic) = € 17,40

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Note:

1) Valore agricolo effettivo del terreno assunto con riferimento caratteristiche di posizione del suolo, l’esposizione, l’accessibilità,

la presenza di acqua ed energia elettrica, la possibilità di praticare colture intensive o specializzate e quant’altro caratterizzi il

mercato dei terreni agricoli rilevabile nella zona di ubicazione.

2) Trattasi dell’eventuale indennizzo di opere, manufatti, soprassuoli, frutti pendenti o quant’altro esistente sul terreno

indennizzabile in aggiunta al valore agricolo assunto per il terreno. Si ricorda che non sono indennizzabili le opere abusive o

ricadenti nella fattispecie prevista dal comma 2 dell’art.32 del DPR n°327/2001.

3) Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario si deve tenere conto, ai sensi dell’art.33 del DPR n.327/2001, del danno alla

parte residua. In tale caso l’indennità è commisurata alla differenza tra il valore del bene prima dell’espropriazione e il valore

della parte residua dopo l’espropriazione tenendo di quanto segue. L’indennità di tali danni deve essere esclusa qualora il

deprezzamento è dovuto a limitazioni legali della proprietà, come tracciati stradali, perdite di visuale o simili che costituiscono

limitazioni di carattere generale che gravano, indipendentemente dall’intervento ablatorio, su tutti i beni che si trovano in una

certa posizione di vicinanza rispetto all’opera pubblica. Si ricorda che il danno può essere compensato da vantaggi alla parte

residua come prescritto dal secondo comma del richiamato art.33. Pertanto , ad esempio, nell’ipotesi di costruzione di una

strada, deve tenersi conto del vantaggio derivato alla parte residua del fondo espropriato per il fatto di aver acquisito un fronte

sulla strada stessa, trattandosi di un vantaggio non generico e comune a tutti gli immobili siti nella zona, ma di un beneficio

specifico, differenziato e particolare, direttamente collegato alla particolare fattispecie espropriativa, anche se si riscontra su

altri suoli che si trovano in situazioni consimili (Cass., sez.I, sent. n° 3443 del 3 giugno 1982).

4) Indennità aggiuntiva di coltivazione da quantificare con riferimento al valore agricolo medio della coltura in atto sui terreni da

espropriare, come determinato, per la regione agraria in cui ricade il comune di ubicazione degli immobili, dalla Commissione

provinciale esproprio i seinsi dell’art.42, comma 4, del DPR n° 327/2001.

La somma Totale dell’indennità provvisoria di espropriazione riferibile alla superficie totale

soggetta a esproprio è pari a:……………………………………...(It+Imt+Idt+Ict) = € 7.789,20

Conclusioni

Si ritiene il procedimento seguito idoneo e sufficientemente affidabile per rispondere in modo

attendibile allo scopo della stima.

Nuoro, 08 ottobre 2014

IL TECNICO

Dott. Ing. Soru Giovanni

Allegati tecnici:

I. Foto aerea con sovrapposizione catastale

II. Planimetrie catastali;

III. Visure catastali;

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Foto n°25 FOTO AEREA INTERVENTO LOCERI CON PLANIMETRIA CATASTALE E TRACCIATO STRADALE

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Foto n°26 - FOTO AEREA INTERVENTO LOCERI CON PLANIMETRIA CATASTALE E FASCIA ESPROPRIO