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ENTI NON PROFIT E NOVITÀ FISCALI 2013 Relatrice: Dott.ssa Franca Della Pietra Ala, 4 novembre 2013

ENTI NON PROFIT E NOVITÀ FISCALI 2013

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ENTI NON PROFIT E NOVITÀ FISCALI 2013. Relatrice: Dott.ssa Franca Della Pietra Ala, 4 novembre 2013. Enti non profit e novità fiscali 2013. SPESOMETRO - PowerPoint PPT Presentation

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ENTI NON PROFITE NOVITÀ FISCALI 2013

Relatrice: Dott.ssa Franca Della Pietra

Ala, 4 novembre 2013

SPESOMETROA decorrere dall’anno 2011 è stato introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni attive e passive (fatture emesse e ricevute) effettuate nell’anno relative all’attività commerciale. Per le associazioni che si avvalgono del regime agevolato previsto dalla legge 398/’91 è possibile indicare le sole fatture emesse.Per l’anno 2013 la comunicazione dovrà essere inoltrata entro il 21 novembre per i contribuenti trimestrali, entro il 12 novembre per i contribuenti mensili.

A regime la comunicazione dovrà essere inviata entro il 30 aprile di ogni anno.

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SPESOMETRO

Con comunicato stampa di data 7 novembre 2013 l’Agenzia delle Entrate

ha prorogato la scadenza del nuovo spesometro al 31 gennaio 2014, in

considerazione delle difficoltà  incontrate dagli operatori nella trasmissione

della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA.

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ACCONTI IRES IRAP 2013

Per il periodo d’imposta 2013 l’acconto Ires Irap è fissato nella misura del

101% (D.L. 76/2013). Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30

novembre 2013.

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IMPOSTA DI BOLLO

A decorrere dal 26 giugno con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge n. 71 del 24 giugno 2013, di conversione del DL 26/4/2013 n. 43 l’imposta fissa di bollo stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62 sono state rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00. La disposizione interessa i seguenti atti e documenti:atto costitutivo e statuto;fatture;note;ricevute e quietanze;che comprendono importi superiori a euro 77,47.

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IMPOSTA DI BOLLO

Si ricorda che sono esenti da imposta di bollo: le Onlus iscritte all’apposita Anagrafe presso l’Agenzia delle Entrate le Associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del Volontariato (L.266/91) le Federazioni sportive e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

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MODELLO EAS  E SANATORIA

Le Associazioni che non hanno provveduto ad inviare il modello EAS entro i 60 giorni dalla costituzione possono sanare la loro posizione entro il termine del 30 settembre dell’anno successivo alla costituzione (remissione in bonis), qualora non siano intervenute ispezioni o accertamenti.La sanatoria prevede l’obbligo di :inviare il suddetto modello; versare la sanzione minima di 258 euro da effettuare tramite modello F24 (codice tributo 8114). Le Associazioni che hanno inviato il Modello EAS oltre i termini e vogliono sanare la propria posizione, non sono tenuti a presentare nuovamente il modello ma devono solo versare la sanzione. 

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Ritenuta d’acconto del 4%

L'art. 28, comma 2 del DPR n. 600/73 dispone che le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte sui redditi con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.Con riferimento agli enti non commerciali, occorre distinguere se il contributo concesso:- risulti destinato ad una attività attraverso la quale l’ente consegue proventi di natura commerciale;ovvero- venga erogato per il perseguimento di finalità istituzionali e sempre che l’attività svolta non assuma carattere commerciale.

Solo nel primo caso, assumendo l'ente non commerciale la veste di impresa, il contributo deve essere assoggettato a ritenuta.

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Ritenuta d’acconto del 4%

L’art. 16, comma 1, D. Lgs. n. 460/97 dispone che sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all'art. 28, comma 2, DPR n. 600/73.

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OPERAZIONI INTRACOMUNITARIELe Associazioni che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono richiedere una specifica autorizzazione all’Agenzia delle Entrate «AUTORIZZAZIONE VIES».Solo dopo 30 giorni dalla richiesta, se non si è ricevuto un provvedimento di diniego dall’Agenzia delle Entrate, sarà possibile operare con i soggetti comunitari.Per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da un Associazione con partita Iva (soggetto passivo d’imposta) a soggetti debitori Iva è prevista la fatturazione con l’annotazione «inversione contabile» se trattasi di operazioni effettuate nella UE, con l’annotazione operazione non soggetta se effettuate fuori dalla UE.

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OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

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Tipo di prestazione

Soggettoprestatore

Soggetto committente

Iva Annotazione sulla fattura

Prestazione Associazionecon Partita

Iva

Associazione/ Entecon partita Iva estera

Es. art 7 ter D.P.R 633/’72

Inversione contabile

Prestazione Associazionecon Partita

Iva

Associazione/ Entesenza partita Iva estera

Operazione imponibile Iva in Italia

Nessuna annotazione

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ENTI NON PROFIT E PROFILI DI RESPONSABILITA’

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I profili di responsabilità

Le responsabilità a cui possono essere chiamati gli amministratori e soci di un

Ente non profit si possono individuare in tre tipologie:

Responsabilità civile;

Responsabilità tributaria ed Amministrativa;

Responsabilità penale.

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I profili di responsabilità

La responsabilità civile nei confronti dei terzi si distingue in:- responsabilità contrattuale;- responsabilità extracontrattuale.La prima riguarda le obbligazioni contrattuali assunte dall’Associazione nei confronti di terzi (ad esempio la stipula di contratti per l’acquisto di beni mobili o immobili per l'Associazione o per la locazione di locali);la seconda è quella derivante dal compimento di un “fatto illecito” ai sensi dell’art.2043 e ss. del codice civile causando danni a terzi o ad altri soci.

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I profili di responsabilità

La responsabilità tributaria-amministrativa:In questo tipo di responsabilità è applicabile il c.d. principio della personalizzazione della sanzione che prevede una duplice responsabilità:la responsabilità diretta a carico della persona fisica che ha causato la violazione;la responsabilità indiretta di natura solidale, a carico dell’ente associativo nell’interesse del quale la persona fisica ha agito.L’Amministrazione finanziaria potrà agire nei confronti dei due soggetti, persona fisica ed ente fatto salvo il diritto di regresso da parte dell’Associazione nei confronti della persona fisica che ha causato il danno.

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I profili di responsabilità

L’art.11 comma 6 del D.Lgs.n.472/1997 ha previsto la possibilità di accollo del debito da sanzione da parte dell’Ente a favore dell’autore della violazione.

Gli enti associativi potranno deliberare a mezzo verbale di Assemblea ordinaria il trasferimento di un’eventuale sanzione dal patrimonio della persona fisica a quello dell’Associazione o degli stessi Associati qualora il patrimonio dell’Ente non fosse sufficiente a coprire il danno economico.

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Associazione __________________

Via ____________________________

C.F.____________________________

P.i.____________________________

 Verbale di assemblea ordinaria per accollo sanzioni tributarie

 

L'anno _____ il giorno ____ del mese di_______ alle ore______ presso la sede sociale, sita in Via_______ di ______________si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dell’Associazione___________________ per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Accollo delle sanzioni per le violazioni di natura tributaria

2)_________________________. 

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione sig. ..................... il quale, constatato che sono presenti n. ____ soci aventi diritto al voto su n. .... soci iscritti, dichiara l'assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario il signor _____________________.

Il Presidente chiede al Segretario Signor _____________di informare l’assemblea dei soci sulle problematiche connesse al principio della personalità delle sanzioni tributarie secondo il quale la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

Il Segretario dopo aver illustrato il seguente schema cautelativo, con riferimento ai gravami derivanti dal nuovo sistema sanzionatorio, di cui ai D. Lgs. N. 471, 472 e 473 del 18/12/1997, propone all’assemblea che l’Associazione si assuma in proprio le eventuali sanzioni escluse le ipotesi di dolo o colpa grave.

L’Assemblea prende atto dei delicati e complessi adempimenti di natura tributaria posti a carico dell’ente e, in attuazione di quanto disposto dall’art. 11, comma 6 del D. Lgs. 18/12/1997, n. 472, per assicurare la necessaria tempestività nella gestione operativa dell’Associazione, delibera di assumere irrevocabilmente il debito per sanzioni tributarie amministrative conseguenti a violazioni che i collaboratori soci o membri del direttivo possano aver commesso, senza dolo o colpa grave, nello svolgimento delle loro funzioni, liberando in tal modo totalmente gli autori, e nei casi ritenuti opportuni, di definire le controversie secondo i criteri agevolati previsti dall’art. 16, comma 3, dello stesso Decreto (un quarto della sanzione indicata nell’atto di contestazione).

 Dopo ampia discussione l’Assemblea delibera, all'unanimità (oppure con voti ...... favorevoli, voti ......... contrari, ....... astensioni) di ……………………………..

Null’altro essendovi da deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, l'assemblea viene sciolta alle ore ............

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

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I profili di responsabilità

La responsabilità penale può essere applicata alla persone fisiche e non è

prevista l’ipotesi di applicazione in capo a persone non fisiche dotate o prive di

personalità giuridica.

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I profili di responsabilità

Si possono individuare due fattispecie di reato:

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.