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1 FONDO PATRIMONIALE - QUOTE SRL SOMMARIO: 1. Lista Sigillo: discussione settembre 2005 - Titolo per ricerca: quote di srl e fondo patrimoniale 2. Dottrina 3. La quota come bene mobile non iscritto in pubblici registri - Giurisprudenza 4. Ricorso - Provvedimento Giudice del Registro Imprese di Milano 5. Ricorso per revoca - Provvedimento del Giudice del Registro Imprese di Milano 6. Determinazione Conservatore Brescia 1. Lista Sigillo: discussione settembre 2005 - Titolo per ricerca: quote di srl e fondo patrimoniale * Qualche giorno fa sul Corriere della Sera si dava la notizia che un personaggio di cui si parla molto in questi giorni ha costituito in F.P. alcuni immobili oltre che le quote (o le azioni?) della sua società immobiliare. evidentemente per emulazione un cliente mi chiede oggi di costituirgli in F.P. la quota di partecipazione da esso posseduta in una srl. qualcuno gentilmente mi può indicare qualche testo ove si parli della questione (fattibilità e pubblicità)? Pier Luigi Fausti * A mio parere non è possibile costituire in fondo patrimoniale una partecipazione sociale ad una srl; lo pensavo già prima della riforma del diritto societario, ma quest'ultima - a mio parere - rafforza l'opinione negativa. Ciò per due motivi: - perché la partecipazione sociale ad una srl è una situazione giuridica complessa, composta da un insieme di diritti, facoltà, obblighi e oneri; essa non è né un bene né un titolo di credito (come richiesto dall'art. 167 c.c.); - perché la riforma (con la norma sui diritti particolari del socio e con altre norme) ha accentuato i caratteri di personalità, infungibilità, non oggettivazione e non standardizzazione della partecipazione sociale a srl (caratteri opposti ha invece l'azione). Enrico Bevilacqua

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FONDO PATRIMONIALE - QUOTE SRL

SOMMARIO: 1. Lista Sigillo: discussione settembre 2005 - Titolo per ricerca: quote

di srl e fondo patrimoniale – 2. Dottrina – 3. La quota come bene mobile non iscritto

in pubblici registri - Giurisprudenza – 4. Ricorso - Provvedimento Giudice del

Registro Imprese di Milano – 5. Ricorso per revoca - Provvedimento del Giudice del

Registro Imprese di Milano – 6. Determinazione Conservatore Brescia

1. Lista Sigillo: discussione settembre 2005 - Titolo per ricerca:

quote di srl e fondo patrimoniale

* Qualche giorno fa sul Corriere della Sera si dava la notizia che un

personaggio di cui si parla molto in questi giorni ha costituito in F.P.

alcuni immobili oltre che le quote (o le azioni?) della sua società

immobiliare. evidentemente per emulazione un cliente mi chiede oggi di

costituirgli in F.P. la quota di partecipazione da esso posseduta in una srl.

qualcuno gentilmente mi può indicare qualche testo ove si parli della

questione (fattibilità e pubblicità)?

Pier Luigi Fausti

* A mio parere non è possibile costituire in fondo patrimoniale una

partecipazione sociale ad una srl; lo pensavo già prima della riforma del

diritto societario, ma quest'ultima - a mio parere - rafforza l'opinione

negativa.

Ciò per due motivi:

- perché la partecipazione sociale ad una srl è una situazione giuridica

complessa, composta da un insieme di diritti, facoltà, obblighi e oneri;

essa non è né un bene né un titolo di credito (come richiesto dall'art. 167

c.c.);

- perché la riforma (con la norma sui diritti particolari del socio e con altre

norme) ha accentuato i caratteri di personalità, infungibilità, non

oggettivazione e non standardizzazione della partecipazione sociale a srl

(caratteri opposti ha invece l'azione).

Enrico Bevilacqua

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2

* Ante riforma trovi un precedente giurisprudenziale in Federnotizie

1998.

Il punto centrale è quello di far rientrare la quota in una delle categorie di

beni di cui al 167. Non mi pare proprio che possa rientrare tra i titoli di

credito. Non rimane che spostarsi sul campo dei beni mobili iscritti in

pubblici registri. Il dibattito mi risulta ancora aperto, anche se la tesi della

natura di bene mobile immateriale mi risulta quella prevalente dopo la

Mancino. Personalmente eviterei di invertire la questione della

"conferibilità" con quella della pubblicità (per degli spunti v., con un

approccio interlocutorio, il saggio sul fondo patrimoniale della Cenni nel

Trattato Anelli-Sesta).

La questione forse, e da qui anche potresti trarre degli spunti, potrebbe

essere inquadrata in quella prospettiva (da meditare, a mio parere) che

tende a dilatare le categorie di riferimento del 167 (e v., in tema di

strumenti finanziari dematerializzati il bel lavoro di Caruso-Curti, in

Contratto Impresa, 2001, 1394).

Angelo Di Sapio

* Ti segnalo per un diffusa disamina sulla natura giuridica delle

partecipazioni sociali la recente monografia di Mario Mistretta

"Partecipazioni sociali e comunione legale dei beni: l'interpretazione come

governo della complessità", edito da Giuffré Editore, anno 2004 (v. in

part. pag.295 e ss. 352 e ss).

Ti trasmetto in allegato una decisione del Registro Imprese di Brescia sul

tema.

Marco Krogh

2) Dottrina

2.1. Per l'ammissibilità della costituzione di fondo patrimoniale avente ad

oggetto partecipazioni sociali in s.r.l.:

D. Muritano, "La circolazione delle partecipazioni sociali", in "La riforma

delle società. Aspetti applicativi" (a cura di A. Bortoluzzi), UTET, 2004,

312.

Page 3: FONDO PATRIMONIALE - QUOTE SRL

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2.2. Da “FORMULARIO NOTARILE COMMENTATO”, Giunchi-

Petteruti-Pischetola (a cura di Gaetano Petrelli) :

- La possibilità di conferire validamente in fondo quote di partecipazione a

società a responsabilità limitata è molto discussa ed è legata alla loro

collocazione nella teoria generale dei beni.

Si fronteggiano le due tesi opposte, l’una favorevole alla conferibilità e

che si fonda sulla asserita natura di beni mobili registrati, e quella

contraria che, negando la menzionata natura, ne respinge la conferibilità.

La soluzione favorevole risolve affermativamente anche il problema

dell’iscrivibilità del vincolo nel Registro delle Imprese, sulla quale si sono

espressi positivamente il Giudice del Registro delle Imprese di Milano

(decreto del 5.5.2001, consultabile al sito

http://www.notaioricciardi.it/Bollettini/bollettino89.doc) ed il

Conservatore del Registro delle Imprese di Brescia (determinazione

184/Ad del 28.10.2003 prot. 29811).

Ritornando al problema della natura giuridica, la teoria che ne afferma

quella di bene mobile registrato parte dal regime del trasferimento delle

quote, che, dopo la legge n.133/2008 e in modo più accentuato con la L.

n.2 del 28.1.2009 di conversione del DL n. 185 del 29.11.2008, attribuisce

un ruolo qualificante alla pubblicità nel Registro delle Imprese. Secondo

tale teoria, le quote sono sin dalla loro nascita soggette, tramite

l’iscrizione dell’atto costitutivo, al regime di “iscrizione in pubblico

registro”, ai sensi dell’art.815 c.c. e poiché anche le loro vicende sono

soggette ad iscrizione nello stesso Registro, esse sono ormai divenute

“beni mobili registrati”.

Il problema della natura delle quote è stato alla base di un ricorso al

Giudice del Registro di Milano, a seguito del rifiuto di iscrizione di un

atto costitutivo di fondo patrimoniale nel Registro delle Imprese. In quella

occasione, la questione sottoposta al Giudice riguardò, principalmente, la

possibilità di iscrizione dell’atto e fu risolta negativamente. In seguito, lo

stesso Giudice, su apposita istanza, revocò il provvedimento ed ordinò

l’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Page 4: FONDO PATRIMONIALE - QUOTE SRL

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(La vicenda è riportata al sito

http://www.notaioricciardi.it/Bollettini/bollettino89.doc):

- Si è anche notato che la dematerializzazione degli strumenti finanziari

(principali titoli di credito) a seguito del D.lgs 213/1998, comporta che la

pubblicità valevole per essi non è dissimile da quella che può darsi alla

circolazione delle quote di s.r.l. e questo è un argomento che ha convinto

taluni giudici del Registro delle Imprese a consentire l’iscrizione in detto

Registro dell’atto costitutivo del fondo mediante apporto di quote di s.r.l.

(ma v. anche il commento in materia di strumenti finanziari

dematerializzati).

La tesi che non ritiene conferibili nel fondo le quote di s.r.l. è stata

sostenuta, in giurisprudenza, dal Tribunale di Forlì, con sentenza in data

6-23 ottobre 2006, cron. 6710 (v. anche Cass. 26.5.2000 n. 6957 del 2000

e 23.1.1997 n. 697; Trib.Messina 10.1.2006; Trib.Cagliari 10.12.1999;

Trib.Trento 14.1.1997). In quella sede, esaminando la contestazione

mossa ad un notaio in sede di ispezione e relativa ad un atto di

costituzione di fondo patrimoniale portante destinazione di quote di Srl,

con riserva della proprietà di una quota a favore dei "conferenti", il

Tribunale ha ritenuto che il notaio che riceva un atto di costituzione di

fondo patrimoniale avente per oggetto quote di SRL – quest’ultime

qualificabili, secondo il medesimo Tribunale, beni immateriali e non beni

mobili registrati - commetta violazione dell'art.47 L.N., secondo comma,

poiché non traduce la volontà delle parti in modo tale da far scaturire da

essa gli effetti previsti dalla legge per quella specifica fattispecie

negoziale (v. Notiziario Lucchese, n. 10 anno 2006, reperibile alla pagina

web

http://www.notaioricciardi.it/notiziari/Notiziario%20n.%2010%20dicemb

re%202006.doc ).

2.3. Cnn Quesito n. 57-2012/I

Gentile Notaio,

Lei prospetta il seguente quesito: 2 cittadini italiani, coniugati tra loro,

residenti in Austria intendono costituire in fondo patrimoniale un

immobile e le quote di srl, e vorrebbero non disturbarsi a venire in Italia,

ma rilasciare una procura in Austria ad un terzo per firmare l’atto

costitutivo.

Page 5: FONDO PATRIMONIALE - QUOTE SRL

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Lei chiede, quindi:

1) Se le quote di srl siano conferibili nel fondo patrimoniale;

2) Se sia possibile la stipula di una procura ad hoc, con contenuto

predeterminato, (vista la risposta al quesito 601-2007/C) ove il contenuto

della procura sia determinato, specifico per l’atto in oggetto – e quindi si

tratti di procura per costituire il fondo patrimoniale

3) Quale sia la forma della procura posto che dal 1/1/2012 il Consolato

Italiano in Austria non è più competente al rilascio.

***

Sul primo punto, secondo l’interpretazione dell’Ufficio studi, condivisa

dai componenti accademici della Commissione studi di impresa, le quote

di srl non sono né un bene mobile registrato, né un titolo di credito, quindi

non sono suscettibili di esser oggetto di fondo patrimoniale. La questione

è comunque all’attenzione della Commissione studi di impresa.

Si riproduce una recente risposta che, per gli stessi motivi, esclude che le

quote di srl possano formare oggetto di atto di destinazione ai sensi

dell’art. 2645-ter c.c.

«Quesito n.30-2011/I (estt. Ruotolo – Boggiali)

Si chiede se sia consentito costituire un vincolo di destinazione ai sensi

dell’art. 2645-ter su quote di s.r.l.

L’argomento favorevole, accennato nel quesito, sarebbe rappresentato

dalla riconducibilità delle partecipazioni di s.r.l. fra i beni mobili

registrati.

Un argomento che viene puntualmente evidenziato dalla dottrina che,

nell’esaminare l’ambito oggettivo d’applicazione della citata disposizione,

vi annovera anche le quote di s.r.l. (Bianca, D’Errico, De Donato, Priore,

L’atto notarile di destinazione, Milano, 2006, 34, per i quali la disciplina

del trasferimento della partecipazione nella nuova s.r.l. e la funzione di

regola per il conflitto tra più acquirenti svolta dal terzo comma dell'art.

2740 c.c., insieme con la scelta di affidare al registro delle imprese un

ruolo similare a quello svolto dalla pubblicità immobiliare, consentono di

optare per la destinabilità delle quote sociali nell’ambito procedimentale

della nuova norma. Sul punto, v. anche Vecchio, Profili applicativi

dell'art. 2645-ter c.c. in ambito familiare, in Dir. famiglia, 2009, 795 ss.

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Per un’ipotesi applicativa di costituzione del vincolo di destinazione ex

art. 2645-ter c.c. in un patto di famiglia comprendente quote di società a

responsabilità limitata, Berionne – Maltoni, Soluzioni e clausole, in

Famiglia e impresa: strumenti negoziali per la separazione patrimoniale

(Atti del Convegno, Roma, 21 novembre 2009, organizzato dalla

Fondazione Italiana per il Notariato), in I Quaderni della Fondazione

Italiana per il Notariato, 21, Milano, 2010, 121 ss., i quali, tuttavia, non

mancano di rilevare, in nota 1, come le soluzioni proposte e gli schemi

d’atto conseguenti si fondano sull’adesione all’orientamento dottrinale,

tutt’altro che pacifico, secondo il quale la “quota” di Srl, in quanto

soggetta a pubblicità presso il registro delle imprese nelle sue vicende

circolatorie, può essere assimiliata ad un bene mobile registrato agli effetti

dell’applicabilità dell’art. 2645-ter)

Invero pare preferibile una soluzione negativa.

La riconducibilità delle partecipazioni di s.r.l. nell’ambito dei beni mobili

registrati è, infatti, tutt’altro che pacifica, e ciò porta, ad esempio, ad

escludere che le stesse possano esser costituite in fondo patrimoniale.

Questione già in precedenza affrontata da questo Ufficio Studi che è

pervenuto a conclusioni di segno negativo sulla base delle seguenti

argomentazioni.

L’art. 167 c.c. individua come conferibili beni immobili o mobili iscritti in

pubblici registri o titoli di credito.

L’esclusione della configurazione della fattispecie in termini di titolo di

credito permette di escluderne agevolmente sotto questo profilo la loro

assoggettabilità al fondo patrimoniale.

Deve parimenti escludersi la possibilità di imporvi il vincolo di

destinazione anche ove si qualifichi la partecipazione sociale in esame

quale bene mobile immateriale.

E’ vero che a seguito della legge 12 agosto 1993, n. 310, recante tra

l’altro, norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella

composizione della base sociale delle società di capitali, e della L.29

dicembre 1993, n.580, sul riordino delle camere di commercio e

sull’istituzione del Registro delle Imprese, sono state introdotte delle

norme concernenti la pubblicità della cessione delle partecipazioni, ma ciò

non basta a qualificare la partecipazione sociale quale bene mobile iscritto

in pubblico registro (in senso favorevole, per le quote di s.r.l., tuttavia,

Pret. Carpi, 6 novembre 1995, in Giur. It. 1996, I, 2, 336, con nota di

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GAGLIOTI che affronta tuttavia il tema specifico della separazione dei

beni dell’erede da quelli del defunto, affermando che ove riguardi siffatte

fattispecie si realizza attraverso la iscrizione dell’atto presso il Registro

delle Imprese) ed ammetterne conseguentemente il suo conferimento in

fondo patrimoniale (in senso favorevole, BUSANI-CANALI, Strumenti

finanziari dematerializzati: circolazione, vincoli e conferimento in fondo

patrimoniale in Riv. Not. 1999, 1087, che ammettono che le

partecipazioni alla società a responsabilità limitata hanno “tutti i requisiti

idonei per esser sottoponibili al fondo”; CENNI, Il fondo patrimoniale in

Trattato di diritto di famiglia a cura di Zatti, III, Regime patrimoniale

della famiglia Milano, 2002, 574 e soprattutto 577, ove sostiene la

possibile interpretazione estensiva, ribadita anche più di recente dalla

stessa Autrice in ARCERI-BERNARDINI, Il regime patrimoniale della

famiglia, Maggioli, 2009, 186).

Ed in tale senso sono orientate alcune pronunce giurisprudenziali (Giudice

Reg. Imprese Milano del 5 maggio 2001, reperibile in

www.federnotizie.org in revoca di precedente provvedimento negativo

dello stesso organo n. 25 del giorno 8 luglio 1998, parimenti reperibile

sullo stesso sito. Si noti, tuttavia, come, all’estrema analiticità della

pronuncia di diniego del 1998, fa da contrappunto la brevità delle

valutazioni poste a fondamento del secondo provvedimento, che

essenzialmente vertono sull’iscrivibilità dei vincoli reali nel Registro

Imprese. Nulla è invece detto né sulla peculiarità di un siffatto vincolo di

destinazione, né sull’idoneità a formare oggetto di tale vincolo delle quote

di società a responsabilità limitata, né sulla efficacia della iscrizione del

fondo presso il Registro Imprese stesso) nonché la Circolare M.A.P.

27.10.98 n. 3450/C.

Anche alcune Conservatorie del Registro delle Imprese giungono a

soluzione favorevole: ad esempio, quella di Brescia, che con

Determinazione n. 184/ad del 28 ottobre 2003- iscrizione al registro

imprese di atti di conferimento di quote di s.r.l. in fondo patrimoniale - ha

determinato di iscrivere nel registro delle imprese gli atti di conferimento

di quote di partecipazione a società a responsabilità limitata in fondo

patrimoniale.

Si è poi recentemente prospettato che, a conferma dell’orientamento

giurisprudenziale poc’anzi richiamato, possa esser addotto l’art. 2471 bis

c.c. a seguito della riforma del diritto societario, che prevede

espressamente la possibilità sottoporre a pegno, sequestro e usufrutto le

partecipazioni di s.r.l., e che quindi ci si possa indirizzare verso una

ricostruzione della natura della partecipazione come “bene”, giacché non

avrebbe senso il pignoramento o il sequestro di una “posizione

contrattuale” (MURITANO, La circolazione delle partecipazioni sociali,

in BORTOLUZZI, La riforma delle società. Aspetti applicativi, Torino,

2004, 312 ss.).

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Invero, su quest’ultimo rilievo, deve osservarsi come già la giurisprudenza

ante riforma ammettesse pacificamente che le quote di s.r.l. si potessero

costituire in pegno o in usufrutto in applicazione analogica dell’art. 2352,

senza che ciò incidesse sulla non qualificabilità della quota come “bene”

(App. Bari, 20 febbraio 1960, in Riv. dir. comm., 1961, II, p. 287, con

nota di DE FERRA, Pegno di quote di società a responsabilità limitata e

diritto di voto; Tribunale di Foggia 21 febbraio 1986, in Dir. fall. 1986, II,

p. 429; Cass. 11 luglio 1962, n. 1835; Cass. 7 gennaio 1987, n. 4, in

Società, 1987, 439; Cass. 1 marzo 1986, n. 1309, in Giur. it., 1986, I,

3054; Trib. Verona, 16 gennaio 1992, in Società, 1992, 828; App.

Bologna, 15 settembre 1993, in Vita not., 1994, 295; Trib. S. M. Capua

Vetere 30 aprile 1991, in Giur. merito 1993, p. 709; Trib. Udine, 25

febbraio 1991, in Dir. fall, 1991, II, 978).

Non sembra, in sostanza, che la novità introdotta dalla riforma con l’art.

2471-bis c.c. abbia una tale portata da mutare l’impressione che le quote

(o partecipazioni) di s.r.l. siano insuscettibili di costituzione in fondo

patrimoniale.

E d’altronde, ciò che si legge nelle motivazioni dei provvedimenti

favorevoli citati non appare convincente.

Nell’evidenziare, come ad esempio fa il Giudice Reg. Imprese Milano,

che v’è “la necessità di procedere all'iscrizione dei vincoli reali sulle quote

di società a responsabilità limitata, ai fini di assicurare il raggiungimento

dei fini di trasparenza e pubblicità che sono alla base dell’istituzione del

Registro delle imprese” e che “può essere esteso in via analogica il

procedimento dettato per i trasferimenti di proprietà delle quote a quegli

atti che, da un lato, impongono limiti alla disponibilità del bene da parte

dei titolare talmente incisivi da consentire la gestione dell’impresa sociale

e che, d'altro lato, richiedono l'intervento responsabile del notaio”, sembra

che si incorra sempre nell’equivoco rappresentato dal fatto che oggetto

della suddetta pubblicità non è la quota (o partecipazione) ma il suo

trasferimento.

Equivoco reso ancor più palese nella determinazione del Registro delle

Imprese di Brescia, in cui si afferma espressamente che “le partecipazioni

e le quote societarie devono classificarsi tra i beni mobili immateriali

iscritti in pubblici registri”.

Ma così non è: perché oggetto della pubblicità è il trasferimento o il

vincolo sul bene, non il bene, cioè la quota o partecipazione.

Il che impedisce di qualificare la quota o partecipazione stessa come

“bene mobile registrato”, suscettibile di esser costituito in fondo

patrimoniale.

Beni mobili registrati sono i beni di cui è prevista ed effettuata la

registrazione.

Page 9: FONDO PATRIMONIALE - QUOTE SRL

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Nella fattispecie rientrano beni che non hanno caratteristiche naturali

comuni, salvo un potenziale, elevato valore economico, tale da

determinare l’esigenza di sottoporre il loro sistema di circolazione a forme

di pubblicità adeguata onde garantire la certezza dei traffici e il controllo

amministrativo dei rapporti giuridici ad essi relativi (PUGLIATTI, Beni e

cose in senso giuridico, Milano, 1962, 43).

Ma siffatto regime di pubblicità della circolazione e delle vicende

interessanti detti beni presuppone a monte l’iscrizione del bene nei

pubblici registri, cosa che per le quote o partecipazioni di s.r.l. non si

verifica.

Senza contare che parte della dottrina addirittura contesta che alla quota di

società a responsabilità limitata possa essere attribuita la qualifica di bene,

ed afferma invece che debba essere riconosciuta ad essa natura di

complesso di diritti e di rapporti obbligatori (v. RACUGNO, Società a

responsabilità limitata, Enc. diritto, 1990, 1055).

Il rischio di incorrere in una nullità per inidoneità dell’oggetto impone

pertanto l’adesione all’impostazione più rigorosa.

Si può da ultimo ricordare, in tale prospettiva, quanto affermato dal

Tribunale di Forlì, sent. 6-23 ottobre 2006, cron. 6710, che ha esaminato

la contestazione mossa ad un notaio in sede di ispezione e relativa ad un

atto di costituzione di fondo patrimoniale portante destinazione di quote di

s.r.l., con riserva della proprietà di una quota a favore dei "conferenti".

Detto Tribunale ha ritenuto che il notaio che riceva un atto di costituzione

di fondo patrimoniale avente per oggetto quote di s.r.l. - qualificabili,

secondo il medesimo Tribunale, beni immateriali e non beni mobili

registrati - commetta violazione dell'art. 47 L.N., secondo comma, poiché

non traduce la volontà delle parti in modo tale da far scaturire da essa gli

effetti previsti dalla legge per quella specifica fattispecie negoziale.

Né può condurre ad una contraria conclusione l’esistenza di un sistema

pubblicitario, introdotto dalle ora ricordate leggi, astrattamente idoneo a

pubblicizzare l’esistenza del vincolo di destinazione. La valutazione

dell’adeguatezza dello statuto pubblicitario, deve necessariamente seguire

infatti l’analisi della natura giuridica della fattispecie.

In conclusione, la natura di bene mobile registrato della quota di s.r.l. non

è condivisibile in ragione della tassativa elencazione dei beni mobili

registrati fatta dal legislatore (cfr. art. 2683 c.c.).

Né la tesi potrebbe trovare un appiglio normativo nella previsione del

legislatore della riforma dell'iscrizione nel Registro delle imprese dell'atto

di cessione di quote quale criterio per determinare la preferenza tra più

acquirenti di quote che - invero - sembrerebbe confermare l'impossibilità

di considerare la quota di s.r.l. quale bene mobile registrato.

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L'introduzione di una norma ad hoc volta a disciplinare il conflitto tra più

acquirenti di una medesima quota (cfr. art. 2470 c.c.) non sarebbe peraltro

stata necessaria, qualora alla quota di s.r.l. - quale bene mobile registrato -

si fosse ritenuto applicabile per analogia il combinato disposto degli artt.

2644 e 2684 c.c.

Le osservazioni testé effettuate non mutano segno nemmeno se si tiene in

considerazione la novella legislativa che ha interessato gli artt. 2470 e

2471 c.c., rispettivamente modificati dall’art. 16 co. 12 quater e dall’art.

16 co. 12 quinquies della legge 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione del

d.l. 29 novembre 2008, n. 185, che ha comportato l’abrogazione del libro

soci dando rilevanza esclusivamente alla pubblicità effettuata presso il

registro delle imprese. In realtà, tale forma di pubblicità, come già sopra

osservato, riguarda la fase dinamica delle partecipazioni sociali e non la

loro dimensione “ontologica” (in senso possibilista, invece, CENNI, cit,

2009, 187).

Tali conclusioni, prospettate con riferimento alla disciplina del fondo

patrimoniale, sembrano in larga parte riproponibili anche con riguardo alla

destinabilità delle partecipazioni di s.r.l. ai sensi dell’art. 2645-ter, c.c.,

dovendosi pertanto preferire una soluzione negativa».

(…)

Antonio Ruotolo

2.3. Da “La risoluzione del fondo patrimoniale (quattordici anni dopo)”,

Dir. fam. pers. 2013, A. Di Sapio

Nota (9) L’ipotesi che ha attirato maggiormente l’attenzione degli

operatori riguarda le quote di società a responsabilità limitata. Il tema è da

affrontare in considerazione della ratio delle norme interessate e delle

condizioni e modalità di segmentazione della responsabilità patrimoniale

nell’esercizio dell’attività d’impresa (in via diretta o indiretta non fa

differenza), e non col diffuso ancoraggio dogmatico alla natura della

partecipazione sociale. Favorevoli, Trib. Milano - Giud. reg. imprese

[decr.] 5 maggio 2001, consultabile all’indirizzo

www.federnotizie.it/settembre2002.htm; in dottrina, BUSANI e C.M.

CAVALLI, Strumenti finanziari dematerializzati: circolazione, vincoli e

conferimento in fondo patrimoniale, in Riv. not., 1999, 1058, in part.

1087; DEMARCHI ALBENGO, op. cit., 160 s.; MURITANO, La

circolazione delle partecipazioni sociali, in A. BORTOLUZZI [cur.], La

riforma delle società. Aspetti applicativi, Utet, 2004, 294, segn. 313 s.; A.

LANDINI, Costituzione di partecipazione di s.r.l. in fondo patrimoniale,

Page 11: FONDO PATRIMONIALE - QUOTE SRL

11

in Fam. pers. succ., 2007, 159 e MARULLO, Il fondo patrimoniale, in

MONTEFAMEGLIO [cur.], La protezione dei patrimoni, Maggioli, 2006,

91, segn. 99 s., entrambi con richiamo alla determinazione del

Conservatore reg. imprese di Brescia 28 ottobre 2003 (n. 184; prot. n.

29811); v. pure, ma con approccio per lo più interlocutorio, CENNI, Il

fondo patrimoniale2, cit., 704 ss. e, implicitamente, Cass. pen. 10 giugno

2009 - 7 ottobre 2009 n. 844, 38925/09, in Notariato, 2010, 262, con

commento di ANTINOLFI, L’uso fraudolento del fondo patrimoniale. Il

Fisco “creditore involontario”? Contrari, Trib. Forlì 23 ottobre 2006,

sent. n. 80/06, reg. not. 9/05, cron. n. 6710, ined. (pronuncia emessa in un

procedimento disciplinare a carico di un notaio che aveva ricevuto un atto

di costituzione di fondo patrimoniale con apporto di una quota di s.r.l.) e

Trib. Milano - Giud. reg. imprese [decr.] 8 luglio 1998, in

www.federnotizie.it/novembre1998.htm, negando l’iscrivibilità dell’atto

nel registro delle imprese (ibidem, la replica del notaio ricorrente [G.

ROVEDA]), ma si tratta di un provvedimento poi revocato col successivo

decreto del 5 maggio 2001 sopra cit.; in dottrina, OBERTO, Lezioni sul

fondo patrimoniale, cit., § I.7; v. pure, ma scrivendo anteriormente ai

superiori precedenti giurisprudenziali, A. NICOLINI, Il fondo

patrimoniale, in Notariato, 1998, 443, in part. 453.

3. La quota come bene mobile non iscritto in pubblici registri -

Giurisprudenza

3.1. Cassazione civile, sez. I, 23 gennaio 1997, n. 697

La quota di partecipazione nella società a responsabilità limitata esprime

una posizione contrattuale obbiettivata che va considerata come un bene

immateriale equiparato ai beni mobili, ai sensi dell'art. 812 c.c., il cui

trasferimento è validamente ed efficacemente attuato attraverso un

contratto del quale sono parti l'alienante, titolare della quota, e

l'acquirente, mentre la società è terza ed il trasferimento è produttivo di

effetti indipendentemente dall'iscrizione nel libro dei soci, la cui unica

funzione è quella di renderlo efficace nei confronti della società.

3.2. Cassazione civile, sez. I, 26 maggio 2000, n. 6957

Page 12: FONDO PATRIMONIALE - QUOTE SRL

12

La quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata esprime

una posizione contrattuale obiettivata che va considerata come bene

immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro

ai sensi dell'art. 812 c.c., onde ad essa possono applicarsi, a norma dell'art.

813 c.c., le disposizioni concernenti i beni mobili e, in particolare, la

disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul

medesimo bene, giacché la quota, pur non configurandosi come bene

materiale al pari dell'azione, ha tuttavia un valore patrimoniale oggettivo,

costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e va perciò

configurata come oggetto unitario di diritti e non come un mero diritto di

credito; ne consegue che le quote di partecipazione ad una società a

responsabilità limitata possono essere oggetto di sequestro giudiziario e,

avendo il sequestro ad oggetto i diritti inerenti la suddetta quota, ben può

il giudice del sequestro attribuire al custode l'esercizio del diritto di voto

nell'assemblea dei soci ed eventualmente, in relazione all'oggetto

dell'assemblea, stabilire i criteri e i limiti in cui tale diritto debba essere

esercitato nell'interesse della custodia.

3.3. Cassazione civile sez. III civile, 21 ottobre 2009, n. 22361

La quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata esprime

una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come bene

immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro

ai sensi dell'art. 812 cod. civ., per cui ad essa possono applicarsi, a norma

dell'art. 813, ultima parte, cod. civ., le disposizioni concernenti i beni

mobili e, in particolare, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei

conflitti tra di esse sul medesimo bene, poiché la quota, pur non

configurandosi come bene materiale al pari dell'azione, ha tuttavia un

valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che

rappresenta, e va perciò configurata come oggetto unitario di diritti; ne

consegue che le quote di partecipazione ad una società a responsabilità

limitata possono essere oggetto di pignoramento nei confronti del socio

che ne è titolare, a nulla rilevando il fallimento della società, che è terzo

rispetto al processo esecutivo, cui pertanto non si applica l'art. 51 l. fall.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. artt. 543 e art. 617; Legge

Falliment. art. 51; Cod. Civ. artt. 812, 813 e 2471.

Massime precedenti Conformi: n. 6957 del 2000.

Massime precedenti Vedi: n. 5533 del 1999.

Page 13: FONDO PATRIMONIALE - QUOTE SRL

13

3.4. Dal NOTIZIARIO di LUCCA, N° 10 - dicembre 2006

Fondo patrimoniale - Inammissibilità di destinazione al fondo di quote di

Srl

Il Tribunale di Forlì, con sentenza in data 6-23 ottobre 206, cron. 6710, ha

esaminato la contestazione mossa ad un notaio in sede di ispezione e

relativa ad un atto di costituzione di fondo patrimoniale portante

destinazione di quote di Srl, con riserva della proprietà di una quota a

favore dei "conferenti".

Detto Tribunale ha ritenuto che il notaio che riceva un atto di costituzione

di fondo patrimoniale avente per oggetto quote di SRL - qualificabili,

secondo il medesimo Tribunale, beni immateriali e non beni mobili

registrati - commetta violazione dell'art.47 L.N., secondo comma, poiché

non traduce la volontà delle parti in modo tale da far scaturire da essa gli

effetti previsti dalla legge per quella specifica fattispecie negoziale.

4. Ricorso - Provvedimento Giudice del Registro Imprese di

Milano

AL GIUDICE DEL REGISTRO DI MILANO

c/o Cancelleria Civile - Ufficio Giudice Registro delle Imprese

RICORSO

Il notaio ... con sede in Milano

premesso

- che con suo atto … …1997 n. … di repertorio i coniugi … e …

costituivano un fondo patrimoniale a' sensi dell'art. 167 C.C., al quale la

sola signora … destinava, tra l'altro, la quota di lire 7.250.000. di

partecipazione al capitale sociale della "…SRL", con sede in …, col

capitale sociale di lire 20.000.000., versato, codice fiscale - Partita Iva …,

iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di … al n.

…(Tribunale di …), di sua proprietà;

- che, in conformità a quanto previsto dal Codice, i coniugi convenivano

che la quota restasse di proprietà della sola signora …., che per la sua

Page 14: FONDO PATRIMONIALE - QUOTE SRL

14

alienazione non occorresse il consenso del coniuge né l'autorizzazione

giudiziale e che il possesso e il godimento della quota si trasferissero al

fondo con effetto immediato;

- che, nei termini di legge (domanda … 1997, protocollo n. …), il

sottoscritto notaio chiedeva l'iscrizione dell'atto nel Registro delle

Imprese;

- che il Conservatore del Registro delle Imprese, con provvedimento

datato …1998, prot. …, provvisorio …, pervenuto il …1998, comunicava

al notaio il rifiuto dell'iscrizione per queste specifiche ragioni:

- in primo luogo "perché l'atto di destinazione di quote di S.R.L. a favore

di un fondo patrimoniale non rientra tra i casi di trasferimento di quote per

atto tra vivi o per successione a causa di morte per i quali l'art. 2479 C.C.,

così come modificato dalla L. 310/93, prevede l'iscrizione nel Registro

delle Imprese";

- in secondo luogo perché nel caso di specie non avviene comunque un

trasferimento delle quote di S.R.L. in quanto la proprietà delle quote

stesse resta in capo alla signora …;

- infine "perché ai sensi dell'art. 2188, c. 1 C.C. il Registro delle Imprese è

istituito per le iscrizioni previste dalla legge (principio di "tipicità"), e che

l'iscrizione del vincolo di destinazione a fondo patrimoniale non è stabilita

da alcuna norma".

Ciò premesso

chiede che sia ordinata l'iscrizione del predetto atto per queste ragioni.

Il fondo patrimoniale è stato introdotto nel Codice Civile dalla riforma del

diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151).

Esso prevede la possibilità, per uno o per entrambi i coniugi o per un

terzo, di destinare determinati beni per i bisogni della famiglia.

La proprietà dei beni spetta ai coniugi salvo diversa intesa.

Sui beni si costituisce un "vincolo di destinazione" e la loro

amministrazione è soggetta a particolari regimi.

I frutti dei beni costituiti in fondo patrimoniale sono impiegati per i

bisogni della famiglia.

Page 15: FONDO PATRIMONIALE - QUOTE SRL

15

L'art. 167 prevede che possano essere costituiti in fondo patrimoniale beni

immobili o i mobili iscritti nei pubblici registri o i titoli di credito.

Per tutti questi beni la legge prevede che il vincolo di destinazione venga

trascritto negli appositi registri o annotato sui titoli (art. 2647 C.C. per gli

immobili e art. 1685 C.C. per i mobili, mentre l'annotazione sui titoli di

credito è prevista dallo stesso art. 167 C.C.).

La ragione per cui la legge impone questa pubblicità è del tutto evidente.

Naturalmente la legge di riforma del diritto di famiglia non poteva

prevedere la pubblicità nel Registro delle Imprese della destinazione a

fondo patrimoniale di quote di partecipazione in S.R.L. e ciò non solo

perché il Registro delle Imprese non era ancora stato istituito, ma perché

non era ancora entrata in vigore la cosiddetta Legge Mancino (310/93)

che, per la cessione delle quote o la costituzione di diritti sulle stesse, ha

imposto l'iscrizione nel Registro allora tenuto dalla Cancelleria del

Tribunale e, oggi, nel Registro delle Imprese.

Non pare invece avere rilievo l'osservazione che fa il Conservatore del

Registro delle Imprese secondo il quale, non rientrando l'atto di

destinazione di quote a fondo patrimoniale "tra i casi di trasferimento

delle quote per atto tra vivi o per successione a causa di morte" non

sarebbe possibile l'iscrizione perché trascura tutte le ipotesi di costituzione

di diritti reali parziali, di diritti reali di garanzia e di altri vincoli alla

disponibilità, che non sono "trasferimenti" ma che vanno sicuramente

trascritti (costituzione del diritto di usufrutto, costituzione di pegno,

sequestro, pignoramento, etc.).

Senza pregio l'ulteriore osservazione che, siccome nel caso di specie, la

proprietà rimane in capo al costituente il fondo non avverrebbe "un

trasferimento" perché, come spiegato quel che nasce in questo caso è un

vincolo di destinazione che il sistema richiede sia portato a conoscenza

dei terzi.

Sulla "tipicità" degli atti che possono essere iscritti si osserva solo che qui

si tratta di adeguare ai principi del diritto una normativa semplicemente

lacunosa, operando, con una semplice operazione di interpretazione

estensiva, un allargamento delle ipotesi regolamentate.

Semmai, per concludere, il Conservatore poteva sollevare l'eccezione

della natura del bene "quota", cioè se esso sia da considerare "bene

Page 16: FONDO PATRIMONIALE - QUOTE SRL

16

mobile" e, quindi, "bene mobile registrato", solo bene, quest'ultimo, che

sia possibile destinare a fondo patrimoniale.

Che il bene, se bene, sia da inquadrare tra i beni registrati, pare proprio

non potersi dubitare dopo l'entrata in vigore della Legge Mancino che

vuole, per tutte le vicende giuridiche interessanti la quota, la loro

pubblicità nel Registro delle Imprese.

Che poi la quota sia "bene" o complesso di diritti o universitas iuris la

dottrina è impegnata da decenni a stabilirlo.

Quel che è certo è che la dottrina che sostiene la sua natura di "bene" non

è certo secondaria (per tutti Biondi "Osservazione circa la natura giuridica

delle quote di società a responsabilità limitata", in Banca-Borsa 1957, I,

543; Ferri, "Le Società, 498; anche Cass. 12.12.86, n. 7409, in Giur.

Comm. 1987, II, 741) ma, soprattutto è la legge, fiscale e civile, che ormai

definitivamente è orientata a considerarla "bene".

La quota di S.R.L. è infatti oggetto di compravendita, di costituzione di

diritti reali di godimento e di garanzia, di sequestro, di pignoramento, etc.

ed il suo trasferimento è capace di produrre redditi tassabili (capital gain).

Per concludere non pare da condividere nessuna delle motivazioni addotte

dal Conservatore per rifiutare l'iscrizione dell'atto in questione, mentre a

favore della sua pubblicità a mezzo del Registro delle Imprese militano

ragioni giuridiche e di opportunità (trasparenza degli atti e tutela dei

terzi).

f.to: notaio ...

Si allega:

- copia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale …

- originale della ricevuta di deposito al Registro delle Imprese del predetto

atto;

- originale del provvedimento di rifiuto emesso dal Conservatore del

Registro delle Imprese

IL PROVVEDIMENTO

TRIBUNALE DI MILANO

Page 17: FONDO PATRIMONIALE - QUOTE SRL

17

IL GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Letto il ricorso presentato il 10.6.1998 dal notaio ... contro il

provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese di Milano, col

quale è stata rifiutata l'iscrizione della costituzione di un fondo

patrimoniale ai sensi dell’art. 167 C.C. sulle quote della ... Srl di proprietà

di …. e di …., osserva quanto segue.

L’art. 2188 C.C. al primo comma prescrive che l’iscrizione degli atti nel

Registro delle Imprese possa avvenire soltanto nei casi previsti dalla legge

e il principio di tassatività delle iscrizioni e dei depositi è ribadito dall’art.

11 comma 6 lettera e) del DPR 7.12.1995, n. 581, che richiede

l’accertamento "delle altre condizioni richieste dalla legge per

l’iscrizione" e dall’art. 14, stessa lettera e stesso comma, che richiede

l’accertamento della "corrispondenza dell’atto di cui si chiede il deposito

allatto per il quale il deposito è prescritto dalla legge".

Le modifiche apportate all’art. 2479 C.C. dalla legge 12.8.1993, n. 310

riguardano il solo regime di trasferibilità delle quote, tra vivi e per

successione a causa di morte, non si riferiscono invece a tutte le vicende

che possono riguardare la proprietà o il possesso delle partecipazioni di

società a responsabilità limitata.

Non sembra dunque condivisibile la tesi secondo la quale ogni

provvedimento avente ad oggetto le quote di una srl debba essere iscritto

nel registro, nello stesso modo in cui nei registri immobiliari vengono

iscritti i provvedimenti che interessano i beni immobili (v. Pretore Carpi

6.11.1995 in Giur. It. 1996 II 10).

Se è vero infatti che tra le finalità della cd legge Mancino vi è quella di

approntare efficaci strumenti per combattere la criminalità organizzata,

impedendo ogni possibile forma di utilizzazione dei circuiti finanziari per

finalità illecite, e se è pure vero che la costituzione di diritti reali sulle

quote così come i provvedimenti cautelari sulle stesse sono prodromici ad

un futuro trasferimento, sembra, da un lato, che la "ratio" di quella legge

sia sufficientemente assicurata dalla pubblicità delle annotazioni sul libro

soci prescritta dall’art. 2493 C.C. e, dall’altro lato, che non possa essere

ammessa un’estensione analogica alle forme di pubblicità, sia per

l’esigenza di certezza e trasparenza delle informazioni societarie, sia per

la riservatezza che l’ordinamento tutela anche attraverso la tassatività

delle deroghe.

Page 18: FONDO PATRIMONIALE - QUOTE SRL

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L’opposta tesi, avvalorata dalle Circolari del Consiglio Nazionale del

Notariato del 21.8.1993 e del 16.12.1993 (v. Fisco 1994 pag. 1061) e

sostenuta tra gli altri dal giudice del registro di Bologna il 26.10.1995 (in

Giur. Comm. 1997 II pag. 477, in relazione all’ipotesi di costituzione di

pegno sulla quota), oltre a contraddire al principio di tassatività, costringe

ad un ulteriore sforzo interpretativo per quanto riguarda il soggetto

legittimato a chiedere l’iscrizione di un vincolo sulle quote: l’art. 2479

C.C. indica infatti questo soggetto nel notaio, che potrebbe però non

intervenire in alcuni casi, come nei provvedimenti di sequestro; potrebbe

forse essere legittimato all’iscrizione l’amministratore della società, che

ha l’obbligo di tenere aggiornato il libro soci, ma la legge non impone a

questo soggetto né l’obbligo di chiedere l’iscrizione nel registro delle

imprese dei vincoli sulle quote né quello di far precedere questa iscrizione

all’annotazione sul libro soci.

Occorrerebbe dunque ricorrere ad una procedura completamente nuova,

lasciata alla discrezione di occasionali interessati, suscettibile di creare

pericolose lacune in un procedimento di pubblicità legale. Sotto questo

profilo, basta considerare che, ove non esiste un soggetto obbligato ad

eseguire iscrizioni, queste vengono lasciate alla disponibilità di

occasionali interessati, con possibilità di mancate iscrizioni dei vincoli e

soprattutto di provvedimenti di cancellazione degli stessi.

Appare pertanto infondata tutta la motivazione del ricorso, che si basa sul

presupposto che vadano "sicuramente trascritti nel registro delle imprese

tutte le ipotesi di costituzione di diritti reali parziali, di diritti reali di

garanzia e di altri vincoli di disponibilità". Va soltanto aggiunto che nel

caso di costituzione di un fondo patrimoniale ex art. 167 C.C. la tesi

dell'iscrivibilità del vincolo non può neppure far perno sulla disposizione

dell'art. 2806 C.C., che secondo alcuni non riguarderebbe soltanto la

forma del negozio costitutivo del diritto oggetto di pegno ma la stessa

disciplina dell'efficacia del negozio nei confronti della società e dei terzi.

PQM

Visto l’art. 2189 terzo comma C.C.,

respinge il ricorso;

si comunichi.

Il Presidente

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19

5) Ricorso per revoca

Al Giudice del Registro delle Imprese di Milano

Il notaio

premesso

- che con suo atto --- di repertorio i coniugi XXX E YYY costituivano un

fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 del codice civile, al quale la sola

XXX destinava, tra l'altro, la nuda proprietà della quota del valore

nominale di lire 3.200.000 di partecipazione al capitale sociale della "Alfa

S.R.L.", con sede in Milano;

- che i coniugi convenivano che la signora XXX restasse la sola titolare

della nuda proprietà della quota sociale e che per la sua alienazione non

occorresse il consenso del coniuge né l'autorizzazione giudiziale;

- che, nei termini di legge il sottoscritto notaio chiedeva l'iscrizione

dell'atto nel Registro delle Imprese;

- che il Conservatore del Registro delle Imprese, con provvedimento,

comunicava al notaio il rifiuto dell'iscrizione;

- che il sottoscritto notaio presentava ricorso al Giudice del Registro delle

Imprese di Milano contro il rifiuto del Conservatore del Registro delle

- che il Giudice delle Imprese rigettava il ricorso

ciò premesso chiede

che sia revocato il menzionato decreto

e che sia ordinata l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano della

costituzione del predetto fondo patrimoniale avente ad oggetto la

menzionata quota sociale,

oltre che per le ragioni già esposte nel precedente ricorso (allegato), per

l'autorevole recente opinione dottrinale (Giuseppe Tarantola,

Giurisprudenza Commerciale, 1999/I pagina 671 e seguenti) secondo la

quale i vincoli reali sulle quote sociali (e in questa categoria rientra

Page 20: FONDO PATRIMONIALE - QUOTE SRL

20

evidentemente anche il fondo patrimoniale, vincolo di destinazione di un

bene) sono suscettibili di iscrizione nel registro delle imprese.

LA REVOCA

Tribunale di Milano

Giudice del Registro delle Imprese

(decreto 5 maggio 2001)

Il Giudice del Registro delle imprese letto il ricorso del notaio diretto ad

ottenere la revoca del decreto di questo giudice col quale era stato

respinto il ricorso dello stesso notaio contro il provvedimento del

Conservatore del Registro delle Imprese di rifiuto all'iscrizione della

costituzione di un fondo patrimoniale sulle quote di Alfa S.r.l intestate a

XXX,

premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dal Conservatore del

Registro non appare necessario venga richiesta nuovamente l'iscrizione

dell'atto, sanzionata dal ritardo, in quanto non si tratta di una nuova

istanza ma della richiesta di revisione di un provvedimento emesso dal

giudice del registro;

ricordato che i provvedimenti di questo giudice, come ogni altro

provvedimento di volontaria giurisdizione, non costituisce giudicato ma

può essere sempre sottoposto a riesame e ad eventuale revoca,

considerato che l'iscrizione dei vincolo del fondo patrimoniale, previsto

dall'art. 167 C.C., produce effetti reali e richiede l'intervento dei notaio a

maggior tutela dei diritti dei terzi;

rilevato che il convincimento espresso nel provvedimento non tiene conto

di motivazioni, recepite in successivi provvedimenti di questo stesso

giudice e del Tribunale di Milano, che evidenziano la necessità di

procedere all'iscrizione dei vincoli reali sulle quote di società a

responsabilità limitata, ai fini di assicurare il raggiungimento dei fini di

trasparenza e pubblicità che sono alla base dell'istituzione del Registro

delle imprese

Page 21: FONDO PATRIMONIALE - QUOTE SRL

21

rilevato in particolare che può essere esteso in via analogica il

procedimento dettato per i trasferimenti di proprietà delle quote a quegli

atti che, da un lato, impongono limiti alla disponibilità del bene da parte

dei titolare talmente incisivi da consentire la gestione dell'impresa sociale

e che, d'altro lato, richiedono l'intervento responsabile del notaio,

PQM

visto l'art. 2189 C C.,

revoca il provvedimento

ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano dell'atto di

costituzione di fondo patrimoniale sulle quote di ..

6) Determinazione Conservatore Brescia

Brescia, 28.10.2003 Prot. N. 29811

DETERMINAZIONE N. 184/Ad: ISCRIZIONE AL REGISTRO

IMPRESE DI ATTI DI CONFERIMENTO DI QUOTE DI S.R.L. IN

FONDO PATRIMONIALE.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

visti gli artt. 2188 del codice civile e 8 della legge 29 dicembre 1993, e il

relativo regolamento di attuazione che disciplinano l’istituzione del

Registro delle Imprese;

visto l’art. 2479 del codice, come definito dalla legge 310/93, il quale

prevede il deposito per l’iscrizione al registro delle imprese degli atti di

trasferimento delle quote di s.r.l.;

visto l'art. 167 del codice civile che disciplina la costituzione del fondo

patrimoniale e indica espressamente fra le categorie di beni che possono

essere destinati a far fronte ai bisogni della famiglia i beni mobili iscritti

in pubblici registri;

Page 22: FONDO PATRIMONIALE - QUOTE SRL

22

considerato che, nello spirito della legge, le previsioni del legislatore

intendono tutelare l’interesse all'immediata conoscibilità di ogni

mutamento soggettivo non solo della titolarità delle quote ma anche di

quelle vicende che, seppure attraverso un procedimento indiretto,

modificano la libera disponibilità delle partecipazioni alle società di

capitali;

considerato che, tra le vicende che attribuiscono o limitano il diritto di

disposizione della quota senza modificarne la titolarità, si può

ricomprendere il conferimento della stessa in un fondo patrimoniale;

ritenuto che le partecipazioni e le quote societarie devono classificarsi tra i

beni mobili immateriali iscritti in pubblici registri;

vista la circolare 27 ottobre 1998 n. 3450/C del

Ministero delle Attività produttive, che demanda al

conservatore e al giudice del registro la decisione in merito all’iscrivibilità

degli atti che comportano vincoli e/o modificazioni all’esercizio delle

situazioni soggettive spettanti al socio;

visto il provvedimento del Giudice del Registro di Milano del 5 maggio

2001 che ordina l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di

costituzione di fondo patrimoniale sulle quote di società a responsabilità

limitata;

acquisito il parere della commissione giuridica,

istituita presso il registro delle imprese di Brescia, che l'8 aprile 2003 ha

ritenuto che l'iscrizione in parola possa discendere solo da un

provvedimento che colmi il silenzio delle norme in materia;

acquisito il parere della consulta dei Giudici del

Registro e dei Conservatori della regione Lombardia che il 15 ottobre

2003 ha espresso parere favorevole all'iscrizione della notizia nel registro

delle imprese;

richiamata la deliberazione n. 569 del 21 dicembre 1994, con la quale la

Giunta camerale approvò il nuovo assetto organizzativo della Camera di

Commercio in tema di ripartizione dei compiti e funzioni tra la stessa

Giunta e la dirigenza dell'Ente, in conformità a quanto disposto dal

Page 23: FONDO PATRIMONIALE - QUOTE SRL

23

decreto legislativo n. 29/93, ora sostituito dal decreto legislativo n.

165/2001;

sentito il responsabile del procedimento amministrativo;

vista la scheda istruttoria predisposta in osservanza dell'ordine di servizio

n. 10 del 3 giugno 1998;

d e t e r m i n a

di iscrivere nel registro delle imprese gli atti di

conferimento di quote di partecipazione a società a

responsabilità limitata in fondo patrimoniale.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

f.to dr Antonio Azzeo

***************

RTRABACE 2013