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FONDO PATRIMONIALE - QUOTE SRL
SOMMARIO: 1. Lista Sigillo: discussione settembre 2005 - Titolo per ricerca: quote
di srl e fondo patrimoniale – 2. Dottrina – 3. La quota come bene mobile non iscritto
in pubblici registri - Giurisprudenza – 4. Ricorso - Provvedimento Giudice del
Registro Imprese di Milano – 5. Ricorso per revoca - Provvedimento del Giudice del
Registro Imprese di Milano – 6. Determinazione Conservatore Brescia
1. Lista Sigillo: discussione settembre 2005 - Titolo per ricerca:
quote di srl e fondo patrimoniale
* Qualche giorno fa sul Corriere della Sera si dava la notizia che un
personaggio di cui si parla molto in questi giorni ha costituito in F.P.
alcuni immobili oltre che le quote (o le azioni?) della sua società
immobiliare. evidentemente per emulazione un cliente mi chiede oggi di
costituirgli in F.P. la quota di partecipazione da esso posseduta in una srl.
qualcuno gentilmente mi può indicare qualche testo ove si parli della
questione (fattibilità e pubblicità)?
Pier Luigi Fausti
* A mio parere non è possibile costituire in fondo patrimoniale una
partecipazione sociale ad una srl; lo pensavo già prima della riforma del
diritto societario, ma quest'ultima - a mio parere - rafforza l'opinione
negativa.
Ciò per due motivi:
- perché la partecipazione sociale ad una srl è una situazione giuridica
complessa, composta da un insieme di diritti, facoltà, obblighi e oneri;
essa non è né un bene né un titolo di credito (come richiesto dall'art. 167
c.c.);
- perché la riforma (con la norma sui diritti particolari del socio e con altre
norme) ha accentuato i caratteri di personalità, infungibilità, non
oggettivazione e non standardizzazione della partecipazione sociale a srl
(caratteri opposti ha invece l'azione).
Enrico Bevilacqua
2
* Ante riforma trovi un precedente giurisprudenziale in Federnotizie
1998.
Il punto centrale è quello di far rientrare la quota in una delle categorie di
beni di cui al 167. Non mi pare proprio che possa rientrare tra i titoli di
credito. Non rimane che spostarsi sul campo dei beni mobili iscritti in
pubblici registri. Il dibattito mi risulta ancora aperto, anche se la tesi della
natura di bene mobile immateriale mi risulta quella prevalente dopo la
Mancino. Personalmente eviterei di invertire la questione della
"conferibilità" con quella della pubblicità (per degli spunti v., con un
approccio interlocutorio, il saggio sul fondo patrimoniale della Cenni nel
Trattato Anelli-Sesta).
La questione forse, e da qui anche potresti trarre degli spunti, potrebbe
essere inquadrata in quella prospettiva (da meditare, a mio parere) che
tende a dilatare le categorie di riferimento del 167 (e v., in tema di
strumenti finanziari dematerializzati il bel lavoro di Caruso-Curti, in
Contratto Impresa, 2001, 1394).
Angelo Di Sapio
* Ti segnalo per un diffusa disamina sulla natura giuridica delle
partecipazioni sociali la recente monografia di Mario Mistretta
"Partecipazioni sociali e comunione legale dei beni: l'interpretazione come
governo della complessità", edito da Giuffré Editore, anno 2004 (v. in
part. pag.295 e ss. 352 e ss).
Ti trasmetto in allegato una decisione del Registro Imprese di Brescia sul
tema.
Marco Krogh
2) Dottrina
2.1. Per l'ammissibilità della costituzione di fondo patrimoniale avente ad
oggetto partecipazioni sociali in s.r.l.:
D. Muritano, "La circolazione delle partecipazioni sociali", in "La riforma
delle società. Aspetti applicativi" (a cura di A. Bortoluzzi), UTET, 2004,
312.
3
2.2. Da “FORMULARIO NOTARILE COMMENTATO”, Giunchi-
Petteruti-Pischetola (a cura di Gaetano Petrelli) :
- La possibilità di conferire validamente in fondo quote di partecipazione a
società a responsabilità limitata è molto discussa ed è legata alla loro
collocazione nella teoria generale dei beni.
Si fronteggiano le due tesi opposte, l’una favorevole alla conferibilità e
che si fonda sulla asserita natura di beni mobili registrati, e quella
contraria che, negando la menzionata natura, ne respinge la conferibilità.
La soluzione favorevole risolve affermativamente anche il problema
dell’iscrivibilità del vincolo nel Registro delle Imprese, sulla quale si sono
espressi positivamente il Giudice del Registro delle Imprese di Milano
(decreto del 5.5.2001, consultabile al sito
http://www.notaioricciardi.it/Bollettini/bollettino89.doc) ed il
Conservatore del Registro delle Imprese di Brescia (determinazione
184/Ad del 28.10.2003 prot. 29811).
Ritornando al problema della natura giuridica, la teoria che ne afferma
quella di bene mobile registrato parte dal regime del trasferimento delle
quote, che, dopo la legge n.133/2008 e in modo più accentuato con la L.
n.2 del 28.1.2009 di conversione del DL n. 185 del 29.11.2008, attribuisce
un ruolo qualificante alla pubblicità nel Registro delle Imprese. Secondo
tale teoria, le quote sono sin dalla loro nascita soggette, tramite
l’iscrizione dell’atto costitutivo, al regime di “iscrizione in pubblico
registro”, ai sensi dell’art.815 c.c. e poiché anche le loro vicende sono
soggette ad iscrizione nello stesso Registro, esse sono ormai divenute
“beni mobili registrati”.
Il problema della natura delle quote è stato alla base di un ricorso al
Giudice del Registro di Milano, a seguito del rifiuto di iscrizione di un
atto costitutivo di fondo patrimoniale nel Registro delle Imprese. In quella
occasione, la questione sottoposta al Giudice riguardò, principalmente, la
possibilità di iscrizione dell’atto e fu risolta negativamente. In seguito, lo
stesso Giudice, su apposita istanza, revocò il provvedimento ed ordinò
l’iscrizione nel Registro delle Imprese.
4
(La vicenda è riportata al sito
http://www.notaioricciardi.it/Bollettini/bollettino89.doc):
- Si è anche notato che la dematerializzazione degli strumenti finanziari
(principali titoli di credito) a seguito del D.lgs 213/1998, comporta che la
pubblicità valevole per essi non è dissimile da quella che può darsi alla
circolazione delle quote di s.r.l. e questo è un argomento che ha convinto
taluni giudici del Registro delle Imprese a consentire l’iscrizione in detto
Registro dell’atto costitutivo del fondo mediante apporto di quote di s.r.l.
(ma v. anche il commento in materia di strumenti finanziari
dematerializzati).
La tesi che non ritiene conferibili nel fondo le quote di s.r.l. è stata
sostenuta, in giurisprudenza, dal Tribunale di Forlì, con sentenza in data
6-23 ottobre 2006, cron. 6710 (v. anche Cass. 26.5.2000 n. 6957 del 2000
e 23.1.1997 n. 697; Trib.Messina 10.1.2006; Trib.Cagliari 10.12.1999;
Trib.Trento 14.1.1997). In quella sede, esaminando la contestazione
mossa ad un notaio in sede di ispezione e relativa ad un atto di
costituzione di fondo patrimoniale portante destinazione di quote di Srl,
con riserva della proprietà di una quota a favore dei "conferenti", il
Tribunale ha ritenuto che il notaio che riceva un atto di costituzione di
fondo patrimoniale avente per oggetto quote di SRL – quest’ultime
qualificabili, secondo il medesimo Tribunale, beni immateriali e non beni
mobili registrati - commetta violazione dell'art.47 L.N., secondo comma,
poiché non traduce la volontà delle parti in modo tale da far scaturire da
essa gli effetti previsti dalla legge per quella specifica fattispecie
negoziale (v. Notiziario Lucchese, n. 10 anno 2006, reperibile alla pagina
web
http://www.notaioricciardi.it/notiziari/Notiziario%20n.%2010%20dicemb
re%202006.doc ).
2.3. Cnn Quesito n. 57-2012/I
Gentile Notaio,
Lei prospetta il seguente quesito: 2 cittadini italiani, coniugati tra loro,
residenti in Austria intendono costituire in fondo patrimoniale un
immobile e le quote di srl, e vorrebbero non disturbarsi a venire in Italia,
ma rilasciare una procura in Austria ad un terzo per firmare l’atto
costitutivo.
5
Lei chiede, quindi:
1) Se le quote di srl siano conferibili nel fondo patrimoniale;
2) Se sia possibile la stipula di una procura ad hoc, con contenuto
predeterminato, (vista la risposta al quesito 601-2007/C) ove il contenuto
della procura sia determinato, specifico per l’atto in oggetto – e quindi si
tratti di procura per costituire il fondo patrimoniale
3) Quale sia la forma della procura posto che dal 1/1/2012 il Consolato
Italiano in Austria non è più competente al rilascio.
***
Sul primo punto, secondo l’interpretazione dell’Ufficio studi, condivisa
dai componenti accademici della Commissione studi di impresa, le quote
di srl non sono né un bene mobile registrato, né un titolo di credito, quindi
non sono suscettibili di esser oggetto di fondo patrimoniale. La questione
è comunque all’attenzione della Commissione studi di impresa.
Si riproduce una recente risposta che, per gli stessi motivi, esclude che le
quote di srl possano formare oggetto di atto di destinazione ai sensi
dell’art. 2645-ter c.c.
«Quesito n.30-2011/I (estt. Ruotolo – Boggiali)
Si chiede se sia consentito costituire un vincolo di destinazione ai sensi
dell’art. 2645-ter su quote di s.r.l.
L’argomento favorevole, accennato nel quesito, sarebbe rappresentato
dalla riconducibilità delle partecipazioni di s.r.l. fra i beni mobili
registrati.
Un argomento che viene puntualmente evidenziato dalla dottrina che,
nell’esaminare l’ambito oggettivo d’applicazione della citata disposizione,
vi annovera anche le quote di s.r.l. (Bianca, D’Errico, De Donato, Priore,
L’atto notarile di destinazione, Milano, 2006, 34, per i quali la disciplina
del trasferimento della partecipazione nella nuova s.r.l. e la funzione di
regola per il conflitto tra più acquirenti svolta dal terzo comma dell'art.
2740 c.c., insieme con la scelta di affidare al registro delle imprese un
ruolo similare a quello svolto dalla pubblicità immobiliare, consentono di
optare per la destinabilità delle quote sociali nell’ambito procedimentale
della nuova norma. Sul punto, v. anche Vecchio, Profili applicativi
dell'art. 2645-ter c.c. in ambito familiare, in Dir. famiglia, 2009, 795 ss.
6
Per un’ipotesi applicativa di costituzione del vincolo di destinazione ex
art. 2645-ter c.c. in un patto di famiglia comprendente quote di società a
responsabilità limitata, Berionne – Maltoni, Soluzioni e clausole, in
Famiglia e impresa: strumenti negoziali per la separazione patrimoniale
(Atti del Convegno, Roma, 21 novembre 2009, organizzato dalla
Fondazione Italiana per il Notariato), in I Quaderni della Fondazione
Italiana per il Notariato, 21, Milano, 2010, 121 ss., i quali, tuttavia, non
mancano di rilevare, in nota 1, come le soluzioni proposte e gli schemi
d’atto conseguenti si fondano sull’adesione all’orientamento dottrinale,
tutt’altro che pacifico, secondo il quale la “quota” di Srl, in quanto
soggetta a pubblicità presso il registro delle imprese nelle sue vicende
circolatorie, può essere assimiliata ad un bene mobile registrato agli effetti
dell’applicabilità dell’art. 2645-ter)
Invero pare preferibile una soluzione negativa.
La riconducibilità delle partecipazioni di s.r.l. nell’ambito dei beni mobili
registrati è, infatti, tutt’altro che pacifica, e ciò porta, ad esempio, ad
escludere che le stesse possano esser costituite in fondo patrimoniale.
Questione già in precedenza affrontata da questo Ufficio Studi che è
pervenuto a conclusioni di segno negativo sulla base delle seguenti
argomentazioni.
L’art. 167 c.c. individua come conferibili beni immobili o mobili iscritti in
pubblici registri o titoli di credito.
L’esclusione della configurazione della fattispecie in termini di titolo di
credito permette di escluderne agevolmente sotto questo profilo la loro
assoggettabilità al fondo patrimoniale.
Deve parimenti escludersi la possibilità di imporvi il vincolo di
destinazione anche ove si qualifichi la partecipazione sociale in esame
quale bene mobile immateriale.
E’ vero che a seguito della legge 12 agosto 1993, n. 310, recante tra
l’altro, norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella
composizione della base sociale delle società di capitali, e della L.29
dicembre 1993, n.580, sul riordino delle camere di commercio e
sull’istituzione del Registro delle Imprese, sono state introdotte delle
norme concernenti la pubblicità della cessione delle partecipazioni, ma ciò
non basta a qualificare la partecipazione sociale quale bene mobile iscritto
in pubblico registro (in senso favorevole, per le quote di s.r.l., tuttavia,
Pret. Carpi, 6 novembre 1995, in Giur. It. 1996, I, 2, 336, con nota di
7
GAGLIOTI che affronta tuttavia il tema specifico della separazione dei
beni dell’erede da quelli del defunto, affermando che ove riguardi siffatte
fattispecie si realizza attraverso la iscrizione dell’atto presso il Registro
delle Imprese) ed ammetterne conseguentemente il suo conferimento in
fondo patrimoniale (in senso favorevole, BUSANI-CANALI, Strumenti
finanziari dematerializzati: circolazione, vincoli e conferimento in fondo
patrimoniale in Riv. Not. 1999, 1087, che ammettono che le
partecipazioni alla società a responsabilità limitata hanno “tutti i requisiti
idonei per esser sottoponibili al fondo”; CENNI, Il fondo patrimoniale in
Trattato di diritto di famiglia a cura di Zatti, III, Regime patrimoniale
della famiglia Milano, 2002, 574 e soprattutto 577, ove sostiene la
possibile interpretazione estensiva, ribadita anche più di recente dalla
stessa Autrice in ARCERI-BERNARDINI, Il regime patrimoniale della
famiglia, Maggioli, 2009, 186).
Ed in tale senso sono orientate alcune pronunce giurisprudenziali (Giudice
Reg. Imprese Milano del 5 maggio 2001, reperibile in
www.federnotizie.org in revoca di precedente provvedimento negativo
dello stesso organo n. 25 del giorno 8 luglio 1998, parimenti reperibile
sullo stesso sito. Si noti, tuttavia, come, all’estrema analiticità della
pronuncia di diniego del 1998, fa da contrappunto la brevità delle
valutazioni poste a fondamento del secondo provvedimento, che
essenzialmente vertono sull’iscrivibilità dei vincoli reali nel Registro
Imprese. Nulla è invece detto né sulla peculiarità di un siffatto vincolo di
destinazione, né sull’idoneità a formare oggetto di tale vincolo delle quote
di società a responsabilità limitata, né sulla efficacia della iscrizione del
fondo presso il Registro Imprese stesso) nonché la Circolare M.A.P.
27.10.98 n. 3450/C.
Anche alcune Conservatorie del Registro delle Imprese giungono a
soluzione favorevole: ad esempio, quella di Brescia, che con
Determinazione n. 184/ad del 28 ottobre 2003- iscrizione al registro
imprese di atti di conferimento di quote di s.r.l. in fondo patrimoniale - ha
determinato di iscrivere nel registro delle imprese gli atti di conferimento
di quote di partecipazione a società a responsabilità limitata in fondo
patrimoniale.
Si è poi recentemente prospettato che, a conferma dell’orientamento
giurisprudenziale poc’anzi richiamato, possa esser addotto l’art. 2471 bis
c.c. a seguito della riforma del diritto societario, che prevede
espressamente la possibilità sottoporre a pegno, sequestro e usufrutto le
partecipazioni di s.r.l., e che quindi ci si possa indirizzare verso una
ricostruzione della natura della partecipazione come “bene”, giacché non
avrebbe senso il pignoramento o il sequestro di una “posizione
contrattuale” (MURITANO, La circolazione delle partecipazioni sociali,
in BORTOLUZZI, La riforma delle società. Aspetti applicativi, Torino,
2004, 312 ss.).
8
Invero, su quest’ultimo rilievo, deve osservarsi come già la giurisprudenza
ante riforma ammettesse pacificamente che le quote di s.r.l. si potessero
costituire in pegno o in usufrutto in applicazione analogica dell’art. 2352,
senza che ciò incidesse sulla non qualificabilità della quota come “bene”
(App. Bari, 20 febbraio 1960, in Riv. dir. comm., 1961, II, p. 287, con
nota di DE FERRA, Pegno di quote di società a responsabilità limitata e
diritto di voto; Tribunale di Foggia 21 febbraio 1986, in Dir. fall. 1986, II,
p. 429; Cass. 11 luglio 1962, n. 1835; Cass. 7 gennaio 1987, n. 4, in
Società, 1987, 439; Cass. 1 marzo 1986, n. 1309, in Giur. it., 1986, I,
3054; Trib. Verona, 16 gennaio 1992, in Società, 1992, 828; App.
Bologna, 15 settembre 1993, in Vita not., 1994, 295; Trib. S. M. Capua
Vetere 30 aprile 1991, in Giur. merito 1993, p. 709; Trib. Udine, 25
febbraio 1991, in Dir. fall, 1991, II, 978).
Non sembra, in sostanza, che la novità introdotta dalla riforma con l’art.
2471-bis c.c. abbia una tale portata da mutare l’impressione che le quote
(o partecipazioni) di s.r.l. siano insuscettibili di costituzione in fondo
patrimoniale.
E d’altronde, ciò che si legge nelle motivazioni dei provvedimenti
favorevoli citati non appare convincente.
Nell’evidenziare, come ad esempio fa il Giudice Reg. Imprese Milano,
che v’è “la necessità di procedere all'iscrizione dei vincoli reali sulle quote
di società a responsabilità limitata, ai fini di assicurare il raggiungimento
dei fini di trasparenza e pubblicità che sono alla base dell’istituzione del
Registro delle imprese” e che “può essere esteso in via analogica il
procedimento dettato per i trasferimenti di proprietà delle quote a quegli
atti che, da un lato, impongono limiti alla disponibilità del bene da parte
dei titolare talmente incisivi da consentire la gestione dell’impresa sociale
e che, d'altro lato, richiedono l'intervento responsabile del notaio”, sembra
che si incorra sempre nell’equivoco rappresentato dal fatto che oggetto
della suddetta pubblicità non è la quota (o partecipazione) ma il suo
trasferimento.
Equivoco reso ancor più palese nella determinazione del Registro delle
Imprese di Brescia, in cui si afferma espressamente che “le partecipazioni
e le quote societarie devono classificarsi tra i beni mobili immateriali
iscritti in pubblici registri”.
Ma così non è: perché oggetto della pubblicità è il trasferimento o il
vincolo sul bene, non il bene, cioè la quota o partecipazione.
Il che impedisce di qualificare la quota o partecipazione stessa come
“bene mobile registrato”, suscettibile di esser costituito in fondo
patrimoniale.
Beni mobili registrati sono i beni di cui è prevista ed effettuata la
registrazione.
9
Nella fattispecie rientrano beni che non hanno caratteristiche naturali
comuni, salvo un potenziale, elevato valore economico, tale da
determinare l’esigenza di sottoporre il loro sistema di circolazione a forme
di pubblicità adeguata onde garantire la certezza dei traffici e il controllo
amministrativo dei rapporti giuridici ad essi relativi (PUGLIATTI, Beni e
cose in senso giuridico, Milano, 1962, 43).
Ma siffatto regime di pubblicità della circolazione e delle vicende
interessanti detti beni presuppone a monte l’iscrizione del bene nei
pubblici registri, cosa che per le quote o partecipazioni di s.r.l. non si
verifica.
Senza contare che parte della dottrina addirittura contesta che alla quota di
società a responsabilità limitata possa essere attribuita la qualifica di bene,
ed afferma invece che debba essere riconosciuta ad essa natura di
complesso di diritti e di rapporti obbligatori (v. RACUGNO, Società a
responsabilità limitata, Enc. diritto, 1990, 1055).
Il rischio di incorrere in una nullità per inidoneità dell’oggetto impone
pertanto l’adesione all’impostazione più rigorosa.
Si può da ultimo ricordare, in tale prospettiva, quanto affermato dal
Tribunale di Forlì, sent. 6-23 ottobre 2006, cron. 6710, che ha esaminato
la contestazione mossa ad un notaio in sede di ispezione e relativa ad un
atto di costituzione di fondo patrimoniale portante destinazione di quote di
s.r.l., con riserva della proprietà di una quota a favore dei "conferenti".
Detto Tribunale ha ritenuto che il notaio che riceva un atto di costituzione
di fondo patrimoniale avente per oggetto quote di s.r.l. - qualificabili,
secondo il medesimo Tribunale, beni immateriali e non beni mobili
registrati - commetta violazione dell'art. 47 L.N., secondo comma, poiché
non traduce la volontà delle parti in modo tale da far scaturire da essa gli
effetti previsti dalla legge per quella specifica fattispecie negoziale.
Né può condurre ad una contraria conclusione l’esistenza di un sistema
pubblicitario, introdotto dalle ora ricordate leggi, astrattamente idoneo a
pubblicizzare l’esistenza del vincolo di destinazione. La valutazione
dell’adeguatezza dello statuto pubblicitario, deve necessariamente seguire
infatti l’analisi della natura giuridica della fattispecie.
In conclusione, la natura di bene mobile registrato della quota di s.r.l. non
è condivisibile in ragione della tassativa elencazione dei beni mobili
registrati fatta dal legislatore (cfr. art. 2683 c.c.).
Né la tesi potrebbe trovare un appiglio normativo nella previsione del
legislatore della riforma dell'iscrizione nel Registro delle imprese dell'atto
di cessione di quote quale criterio per determinare la preferenza tra più
acquirenti di quote che - invero - sembrerebbe confermare l'impossibilità
di considerare la quota di s.r.l. quale bene mobile registrato.
10
L'introduzione di una norma ad hoc volta a disciplinare il conflitto tra più
acquirenti di una medesima quota (cfr. art. 2470 c.c.) non sarebbe peraltro
stata necessaria, qualora alla quota di s.r.l. - quale bene mobile registrato -
si fosse ritenuto applicabile per analogia il combinato disposto degli artt.
2644 e 2684 c.c.
Le osservazioni testé effettuate non mutano segno nemmeno se si tiene in
considerazione la novella legislativa che ha interessato gli artt. 2470 e
2471 c.c., rispettivamente modificati dall’art. 16 co. 12 quater e dall’art.
16 co. 12 quinquies della legge 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione del
d.l. 29 novembre 2008, n. 185, che ha comportato l’abrogazione del libro
soci dando rilevanza esclusivamente alla pubblicità effettuata presso il
registro delle imprese. In realtà, tale forma di pubblicità, come già sopra
osservato, riguarda la fase dinamica delle partecipazioni sociali e non la
loro dimensione “ontologica” (in senso possibilista, invece, CENNI, cit,
2009, 187).
Tali conclusioni, prospettate con riferimento alla disciplina del fondo
patrimoniale, sembrano in larga parte riproponibili anche con riguardo alla
destinabilità delle partecipazioni di s.r.l. ai sensi dell’art. 2645-ter, c.c.,
dovendosi pertanto preferire una soluzione negativa».
(…)
Antonio Ruotolo
2.3. Da “La risoluzione del fondo patrimoniale (quattordici anni dopo)”,
Dir. fam. pers. 2013, A. Di Sapio
Nota (9) L’ipotesi che ha attirato maggiormente l’attenzione degli
operatori riguarda le quote di società a responsabilità limitata. Il tema è da
affrontare in considerazione della ratio delle norme interessate e delle
condizioni e modalità di segmentazione della responsabilità patrimoniale
nell’esercizio dell’attività d’impresa (in via diretta o indiretta non fa
differenza), e non col diffuso ancoraggio dogmatico alla natura della
partecipazione sociale. Favorevoli, Trib. Milano - Giud. reg. imprese
[decr.] 5 maggio 2001, consultabile all’indirizzo
www.federnotizie.it/settembre2002.htm; in dottrina, BUSANI e C.M.
CAVALLI, Strumenti finanziari dematerializzati: circolazione, vincoli e
conferimento in fondo patrimoniale, in Riv. not., 1999, 1058, in part.
1087; DEMARCHI ALBENGO, op. cit., 160 s.; MURITANO, La
circolazione delle partecipazioni sociali, in A. BORTOLUZZI [cur.], La
riforma delle società. Aspetti applicativi, Utet, 2004, 294, segn. 313 s.; A.
LANDINI, Costituzione di partecipazione di s.r.l. in fondo patrimoniale,
11
in Fam. pers. succ., 2007, 159 e MARULLO, Il fondo patrimoniale, in
MONTEFAMEGLIO [cur.], La protezione dei patrimoni, Maggioli, 2006,
91, segn. 99 s., entrambi con richiamo alla determinazione del
Conservatore reg. imprese di Brescia 28 ottobre 2003 (n. 184; prot. n.
29811); v. pure, ma con approccio per lo più interlocutorio, CENNI, Il
fondo patrimoniale2, cit., 704 ss. e, implicitamente, Cass. pen. 10 giugno
2009 - 7 ottobre 2009 n. 844, 38925/09, in Notariato, 2010, 262, con
commento di ANTINOLFI, L’uso fraudolento del fondo patrimoniale. Il
Fisco “creditore involontario”? Contrari, Trib. Forlì 23 ottobre 2006,
sent. n. 80/06, reg. not. 9/05, cron. n. 6710, ined. (pronuncia emessa in un
procedimento disciplinare a carico di un notaio che aveva ricevuto un atto
di costituzione di fondo patrimoniale con apporto di una quota di s.r.l.) e
Trib. Milano - Giud. reg. imprese [decr.] 8 luglio 1998, in
www.federnotizie.it/novembre1998.htm, negando l’iscrivibilità dell’atto
nel registro delle imprese (ibidem, la replica del notaio ricorrente [G.
ROVEDA]), ma si tratta di un provvedimento poi revocato col successivo
decreto del 5 maggio 2001 sopra cit.; in dottrina, OBERTO, Lezioni sul
fondo patrimoniale, cit., § I.7; v. pure, ma scrivendo anteriormente ai
superiori precedenti giurisprudenziali, A. NICOLINI, Il fondo
patrimoniale, in Notariato, 1998, 443, in part. 453.
3. La quota come bene mobile non iscritto in pubblici registri -
Giurisprudenza
3.1. Cassazione civile, sez. I, 23 gennaio 1997, n. 697
La quota di partecipazione nella società a responsabilità limitata esprime
una posizione contrattuale obbiettivata che va considerata come un bene
immateriale equiparato ai beni mobili, ai sensi dell'art. 812 c.c., il cui
trasferimento è validamente ed efficacemente attuato attraverso un
contratto del quale sono parti l'alienante, titolare della quota, e
l'acquirente, mentre la società è terza ed il trasferimento è produttivo di
effetti indipendentemente dall'iscrizione nel libro dei soci, la cui unica
funzione è quella di renderlo efficace nei confronti della società.
3.2. Cassazione civile, sez. I, 26 maggio 2000, n. 6957
12
La quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata esprime
una posizione contrattuale obiettivata che va considerata come bene
immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro
ai sensi dell'art. 812 c.c., onde ad essa possono applicarsi, a norma dell'art.
813 c.c., le disposizioni concernenti i beni mobili e, in particolare, la
disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul
medesimo bene, giacché la quota, pur non configurandosi come bene
materiale al pari dell'azione, ha tuttavia un valore patrimoniale oggettivo,
costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e va perciò
configurata come oggetto unitario di diritti e non come un mero diritto di
credito; ne consegue che le quote di partecipazione ad una società a
responsabilità limitata possono essere oggetto di sequestro giudiziario e,
avendo il sequestro ad oggetto i diritti inerenti la suddetta quota, ben può
il giudice del sequestro attribuire al custode l'esercizio del diritto di voto
nell'assemblea dei soci ed eventualmente, in relazione all'oggetto
dell'assemblea, stabilire i criteri e i limiti in cui tale diritto debba essere
esercitato nell'interesse della custodia.
3.3. Cassazione civile sez. III civile, 21 ottobre 2009, n. 22361
La quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata esprime
una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come bene
immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro
ai sensi dell'art. 812 cod. civ., per cui ad essa possono applicarsi, a norma
dell'art. 813, ultima parte, cod. civ., le disposizioni concernenti i beni
mobili e, in particolare, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei
conflitti tra di esse sul medesimo bene, poiché la quota, pur non
configurandosi come bene materiale al pari dell'azione, ha tuttavia un
valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che
rappresenta, e va perciò configurata come oggetto unitario di diritti; ne
consegue che le quote di partecipazione ad una società a responsabilità
limitata possono essere oggetto di pignoramento nei confronti del socio
che ne è titolare, a nulla rilevando il fallimento della società, che è terzo
rispetto al processo esecutivo, cui pertanto non si applica l'art. 51 l. fall.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. artt. 543 e art. 617; Legge
Falliment. art. 51; Cod. Civ. artt. 812, 813 e 2471.
Massime precedenti Conformi: n. 6957 del 2000.
Massime precedenti Vedi: n. 5533 del 1999.
13
3.4. Dal NOTIZIARIO di LUCCA, N° 10 - dicembre 2006
Fondo patrimoniale - Inammissibilità di destinazione al fondo di quote di
Srl
Il Tribunale di Forlì, con sentenza in data 6-23 ottobre 206, cron. 6710, ha
esaminato la contestazione mossa ad un notaio in sede di ispezione e
relativa ad un atto di costituzione di fondo patrimoniale portante
destinazione di quote di Srl, con riserva della proprietà di una quota a
favore dei "conferenti".
Detto Tribunale ha ritenuto che il notaio che riceva un atto di costituzione
di fondo patrimoniale avente per oggetto quote di SRL - qualificabili,
secondo il medesimo Tribunale, beni immateriali e non beni mobili
registrati - commetta violazione dell'art.47 L.N., secondo comma, poiché
non traduce la volontà delle parti in modo tale da far scaturire da essa gli
effetti previsti dalla legge per quella specifica fattispecie negoziale.
4. Ricorso - Provvedimento Giudice del Registro Imprese di
Milano
AL GIUDICE DEL REGISTRO DI MILANO
c/o Cancelleria Civile - Ufficio Giudice Registro delle Imprese
RICORSO
Il notaio ... con sede in Milano
premesso
- che con suo atto … …1997 n. … di repertorio i coniugi … e …
costituivano un fondo patrimoniale a' sensi dell'art. 167 C.C., al quale la
sola signora … destinava, tra l'altro, la quota di lire 7.250.000. di
partecipazione al capitale sociale della "…SRL", con sede in …, col
capitale sociale di lire 20.000.000., versato, codice fiscale - Partita Iva …,
iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di … al n.
…(Tribunale di …), di sua proprietà;
- che, in conformità a quanto previsto dal Codice, i coniugi convenivano
che la quota restasse di proprietà della sola signora …., che per la sua
14
alienazione non occorresse il consenso del coniuge né l'autorizzazione
giudiziale e che il possesso e il godimento della quota si trasferissero al
fondo con effetto immediato;
- che, nei termini di legge (domanda … 1997, protocollo n. …), il
sottoscritto notaio chiedeva l'iscrizione dell'atto nel Registro delle
Imprese;
- che il Conservatore del Registro delle Imprese, con provvedimento
datato …1998, prot. …, provvisorio …, pervenuto il …1998, comunicava
al notaio il rifiuto dell'iscrizione per queste specifiche ragioni:
- in primo luogo "perché l'atto di destinazione di quote di S.R.L. a favore
di un fondo patrimoniale non rientra tra i casi di trasferimento di quote per
atto tra vivi o per successione a causa di morte per i quali l'art. 2479 C.C.,
così come modificato dalla L. 310/93, prevede l'iscrizione nel Registro
delle Imprese";
- in secondo luogo perché nel caso di specie non avviene comunque un
trasferimento delle quote di S.R.L. in quanto la proprietà delle quote
stesse resta in capo alla signora …;
- infine "perché ai sensi dell'art. 2188, c. 1 C.C. il Registro delle Imprese è
istituito per le iscrizioni previste dalla legge (principio di "tipicità"), e che
l'iscrizione del vincolo di destinazione a fondo patrimoniale non è stabilita
da alcuna norma".
Ciò premesso
chiede che sia ordinata l'iscrizione del predetto atto per queste ragioni.
Il fondo patrimoniale è stato introdotto nel Codice Civile dalla riforma del
diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151).
Esso prevede la possibilità, per uno o per entrambi i coniugi o per un
terzo, di destinare determinati beni per i bisogni della famiglia.
La proprietà dei beni spetta ai coniugi salvo diversa intesa.
Sui beni si costituisce un "vincolo di destinazione" e la loro
amministrazione è soggetta a particolari regimi.
I frutti dei beni costituiti in fondo patrimoniale sono impiegati per i
bisogni della famiglia.
15
L'art. 167 prevede che possano essere costituiti in fondo patrimoniale beni
immobili o i mobili iscritti nei pubblici registri o i titoli di credito.
Per tutti questi beni la legge prevede che il vincolo di destinazione venga
trascritto negli appositi registri o annotato sui titoli (art. 2647 C.C. per gli
immobili e art. 1685 C.C. per i mobili, mentre l'annotazione sui titoli di
credito è prevista dallo stesso art. 167 C.C.).
La ragione per cui la legge impone questa pubblicità è del tutto evidente.
Naturalmente la legge di riforma del diritto di famiglia non poteva
prevedere la pubblicità nel Registro delle Imprese della destinazione a
fondo patrimoniale di quote di partecipazione in S.R.L. e ciò non solo
perché il Registro delle Imprese non era ancora stato istituito, ma perché
non era ancora entrata in vigore la cosiddetta Legge Mancino (310/93)
che, per la cessione delle quote o la costituzione di diritti sulle stesse, ha
imposto l'iscrizione nel Registro allora tenuto dalla Cancelleria del
Tribunale e, oggi, nel Registro delle Imprese.
Non pare invece avere rilievo l'osservazione che fa il Conservatore del
Registro delle Imprese secondo il quale, non rientrando l'atto di
destinazione di quote a fondo patrimoniale "tra i casi di trasferimento
delle quote per atto tra vivi o per successione a causa di morte" non
sarebbe possibile l'iscrizione perché trascura tutte le ipotesi di costituzione
di diritti reali parziali, di diritti reali di garanzia e di altri vincoli alla
disponibilità, che non sono "trasferimenti" ma che vanno sicuramente
trascritti (costituzione del diritto di usufrutto, costituzione di pegno,
sequestro, pignoramento, etc.).
Senza pregio l'ulteriore osservazione che, siccome nel caso di specie, la
proprietà rimane in capo al costituente il fondo non avverrebbe "un
trasferimento" perché, come spiegato quel che nasce in questo caso è un
vincolo di destinazione che il sistema richiede sia portato a conoscenza
dei terzi.
Sulla "tipicità" degli atti che possono essere iscritti si osserva solo che qui
si tratta di adeguare ai principi del diritto una normativa semplicemente
lacunosa, operando, con una semplice operazione di interpretazione
estensiva, un allargamento delle ipotesi regolamentate.
Semmai, per concludere, il Conservatore poteva sollevare l'eccezione
della natura del bene "quota", cioè se esso sia da considerare "bene
16
mobile" e, quindi, "bene mobile registrato", solo bene, quest'ultimo, che
sia possibile destinare a fondo patrimoniale.
Che il bene, se bene, sia da inquadrare tra i beni registrati, pare proprio
non potersi dubitare dopo l'entrata in vigore della Legge Mancino che
vuole, per tutte le vicende giuridiche interessanti la quota, la loro
pubblicità nel Registro delle Imprese.
Che poi la quota sia "bene" o complesso di diritti o universitas iuris la
dottrina è impegnata da decenni a stabilirlo.
Quel che è certo è che la dottrina che sostiene la sua natura di "bene" non
è certo secondaria (per tutti Biondi "Osservazione circa la natura giuridica
delle quote di società a responsabilità limitata", in Banca-Borsa 1957, I,
543; Ferri, "Le Società, 498; anche Cass. 12.12.86, n. 7409, in Giur.
Comm. 1987, II, 741) ma, soprattutto è la legge, fiscale e civile, che ormai
definitivamente è orientata a considerarla "bene".
La quota di S.R.L. è infatti oggetto di compravendita, di costituzione di
diritti reali di godimento e di garanzia, di sequestro, di pignoramento, etc.
ed il suo trasferimento è capace di produrre redditi tassabili (capital gain).
Per concludere non pare da condividere nessuna delle motivazioni addotte
dal Conservatore per rifiutare l'iscrizione dell'atto in questione, mentre a
favore della sua pubblicità a mezzo del Registro delle Imprese militano
ragioni giuridiche e di opportunità (trasparenza degli atti e tutela dei
terzi).
f.to: notaio ...
Si allega:
- copia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale …
- originale della ricevuta di deposito al Registro delle Imprese del predetto
atto;
- originale del provvedimento di rifiuto emesso dal Conservatore del
Registro delle Imprese
IL PROVVEDIMENTO
TRIBUNALE DI MILANO
17
IL GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Letto il ricorso presentato il 10.6.1998 dal notaio ... contro il
provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese di Milano, col
quale è stata rifiutata l'iscrizione della costituzione di un fondo
patrimoniale ai sensi dell’art. 167 C.C. sulle quote della ... Srl di proprietà
di …. e di …., osserva quanto segue.
L’art. 2188 C.C. al primo comma prescrive che l’iscrizione degli atti nel
Registro delle Imprese possa avvenire soltanto nei casi previsti dalla legge
e il principio di tassatività delle iscrizioni e dei depositi è ribadito dall’art.
11 comma 6 lettera e) del DPR 7.12.1995, n. 581, che richiede
l’accertamento "delle altre condizioni richieste dalla legge per
l’iscrizione" e dall’art. 14, stessa lettera e stesso comma, che richiede
l’accertamento della "corrispondenza dell’atto di cui si chiede il deposito
allatto per il quale il deposito è prescritto dalla legge".
Le modifiche apportate all’art. 2479 C.C. dalla legge 12.8.1993, n. 310
riguardano il solo regime di trasferibilità delle quote, tra vivi e per
successione a causa di morte, non si riferiscono invece a tutte le vicende
che possono riguardare la proprietà o il possesso delle partecipazioni di
società a responsabilità limitata.
Non sembra dunque condivisibile la tesi secondo la quale ogni
provvedimento avente ad oggetto le quote di una srl debba essere iscritto
nel registro, nello stesso modo in cui nei registri immobiliari vengono
iscritti i provvedimenti che interessano i beni immobili (v. Pretore Carpi
6.11.1995 in Giur. It. 1996 II 10).
Se è vero infatti che tra le finalità della cd legge Mancino vi è quella di
approntare efficaci strumenti per combattere la criminalità organizzata,
impedendo ogni possibile forma di utilizzazione dei circuiti finanziari per
finalità illecite, e se è pure vero che la costituzione di diritti reali sulle
quote così come i provvedimenti cautelari sulle stesse sono prodromici ad
un futuro trasferimento, sembra, da un lato, che la "ratio" di quella legge
sia sufficientemente assicurata dalla pubblicità delle annotazioni sul libro
soci prescritta dall’art. 2493 C.C. e, dall’altro lato, che non possa essere
ammessa un’estensione analogica alle forme di pubblicità, sia per
l’esigenza di certezza e trasparenza delle informazioni societarie, sia per
la riservatezza che l’ordinamento tutela anche attraverso la tassatività
delle deroghe.
18
L’opposta tesi, avvalorata dalle Circolari del Consiglio Nazionale del
Notariato del 21.8.1993 e del 16.12.1993 (v. Fisco 1994 pag. 1061) e
sostenuta tra gli altri dal giudice del registro di Bologna il 26.10.1995 (in
Giur. Comm. 1997 II pag. 477, in relazione all’ipotesi di costituzione di
pegno sulla quota), oltre a contraddire al principio di tassatività, costringe
ad un ulteriore sforzo interpretativo per quanto riguarda il soggetto
legittimato a chiedere l’iscrizione di un vincolo sulle quote: l’art. 2479
C.C. indica infatti questo soggetto nel notaio, che potrebbe però non
intervenire in alcuni casi, come nei provvedimenti di sequestro; potrebbe
forse essere legittimato all’iscrizione l’amministratore della società, che
ha l’obbligo di tenere aggiornato il libro soci, ma la legge non impone a
questo soggetto né l’obbligo di chiedere l’iscrizione nel registro delle
imprese dei vincoli sulle quote né quello di far precedere questa iscrizione
all’annotazione sul libro soci.
Occorrerebbe dunque ricorrere ad una procedura completamente nuova,
lasciata alla discrezione di occasionali interessati, suscettibile di creare
pericolose lacune in un procedimento di pubblicità legale. Sotto questo
profilo, basta considerare che, ove non esiste un soggetto obbligato ad
eseguire iscrizioni, queste vengono lasciate alla disponibilità di
occasionali interessati, con possibilità di mancate iscrizioni dei vincoli e
soprattutto di provvedimenti di cancellazione degli stessi.
Appare pertanto infondata tutta la motivazione del ricorso, che si basa sul
presupposto che vadano "sicuramente trascritti nel registro delle imprese
tutte le ipotesi di costituzione di diritti reali parziali, di diritti reali di
garanzia e di altri vincoli di disponibilità". Va soltanto aggiunto che nel
caso di costituzione di un fondo patrimoniale ex art. 167 C.C. la tesi
dell'iscrivibilità del vincolo non può neppure far perno sulla disposizione
dell'art. 2806 C.C., che secondo alcuni non riguarderebbe soltanto la
forma del negozio costitutivo del diritto oggetto di pegno ma la stessa
disciplina dell'efficacia del negozio nei confronti della società e dei terzi.
PQM
Visto l’art. 2189 terzo comma C.C.,
respinge il ricorso;
si comunichi.
Il Presidente
19
5) Ricorso per revoca
Al Giudice del Registro delle Imprese di Milano
Il notaio
premesso
- che con suo atto --- di repertorio i coniugi XXX E YYY costituivano un
fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 del codice civile, al quale la sola
XXX destinava, tra l'altro, la nuda proprietà della quota del valore
nominale di lire 3.200.000 di partecipazione al capitale sociale della "Alfa
S.R.L.", con sede in Milano;
- che i coniugi convenivano che la signora XXX restasse la sola titolare
della nuda proprietà della quota sociale e che per la sua alienazione non
occorresse il consenso del coniuge né l'autorizzazione giudiziale;
- che, nei termini di legge il sottoscritto notaio chiedeva l'iscrizione
dell'atto nel Registro delle Imprese;
- che il Conservatore del Registro delle Imprese, con provvedimento,
comunicava al notaio il rifiuto dell'iscrizione;
- che il sottoscritto notaio presentava ricorso al Giudice del Registro delle
Imprese di Milano contro il rifiuto del Conservatore del Registro delle
- che il Giudice delle Imprese rigettava il ricorso
ciò premesso chiede
che sia revocato il menzionato decreto
e che sia ordinata l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano della
costituzione del predetto fondo patrimoniale avente ad oggetto la
menzionata quota sociale,
oltre che per le ragioni già esposte nel precedente ricorso (allegato), per
l'autorevole recente opinione dottrinale (Giuseppe Tarantola,
Giurisprudenza Commerciale, 1999/I pagina 671 e seguenti) secondo la
quale i vincoli reali sulle quote sociali (e in questa categoria rientra
20
evidentemente anche il fondo patrimoniale, vincolo di destinazione di un
bene) sono suscettibili di iscrizione nel registro delle imprese.
LA REVOCA
Tribunale di Milano
Giudice del Registro delle Imprese
(decreto 5 maggio 2001)
Il Giudice del Registro delle imprese letto il ricorso del notaio diretto ad
ottenere la revoca del decreto di questo giudice col quale era stato
respinto il ricorso dello stesso notaio contro il provvedimento del
Conservatore del Registro delle Imprese di rifiuto all'iscrizione della
costituzione di un fondo patrimoniale sulle quote di Alfa S.r.l intestate a
XXX,
premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dal Conservatore del
Registro non appare necessario venga richiesta nuovamente l'iscrizione
dell'atto, sanzionata dal ritardo, in quanto non si tratta di una nuova
istanza ma della richiesta di revisione di un provvedimento emesso dal
giudice del registro;
ricordato che i provvedimenti di questo giudice, come ogni altro
provvedimento di volontaria giurisdizione, non costituisce giudicato ma
può essere sempre sottoposto a riesame e ad eventuale revoca,
considerato che l'iscrizione dei vincolo del fondo patrimoniale, previsto
dall'art. 167 C.C., produce effetti reali e richiede l'intervento dei notaio a
maggior tutela dei diritti dei terzi;
rilevato che il convincimento espresso nel provvedimento non tiene conto
di motivazioni, recepite in successivi provvedimenti di questo stesso
giudice e del Tribunale di Milano, che evidenziano la necessità di
procedere all'iscrizione dei vincoli reali sulle quote di società a
responsabilità limitata, ai fini di assicurare il raggiungimento dei fini di
trasparenza e pubblicità che sono alla base dell'istituzione del Registro
delle imprese
21
rilevato in particolare che può essere esteso in via analogica il
procedimento dettato per i trasferimenti di proprietà delle quote a quegli
atti che, da un lato, impongono limiti alla disponibilità del bene da parte
dei titolare talmente incisivi da consentire la gestione dell'impresa sociale
e che, d'altro lato, richiedono l'intervento responsabile del notaio,
PQM
visto l'art. 2189 C C.,
revoca il provvedimento
ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano dell'atto di
costituzione di fondo patrimoniale sulle quote di ..
6) Determinazione Conservatore Brescia
Brescia, 28.10.2003 Prot. N. 29811
DETERMINAZIONE N. 184/Ad: ISCRIZIONE AL REGISTRO
IMPRESE DI ATTI DI CONFERIMENTO DI QUOTE DI S.R.L. IN
FONDO PATRIMONIALE.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
visti gli artt. 2188 del codice civile e 8 della legge 29 dicembre 1993, e il
relativo regolamento di attuazione che disciplinano l’istituzione del
Registro delle Imprese;
visto l’art. 2479 del codice, come definito dalla legge 310/93, il quale
prevede il deposito per l’iscrizione al registro delle imprese degli atti di
trasferimento delle quote di s.r.l.;
visto l'art. 167 del codice civile che disciplina la costituzione del fondo
patrimoniale e indica espressamente fra le categorie di beni che possono
essere destinati a far fronte ai bisogni della famiglia i beni mobili iscritti
in pubblici registri;
22
considerato che, nello spirito della legge, le previsioni del legislatore
intendono tutelare l’interesse all'immediata conoscibilità di ogni
mutamento soggettivo non solo della titolarità delle quote ma anche di
quelle vicende che, seppure attraverso un procedimento indiretto,
modificano la libera disponibilità delle partecipazioni alle società di
capitali;
considerato che, tra le vicende che attribuiscono o limitano il diritto di
disposizione della quota senza modificarne la titolarità, si può
ricomprendere il conferimento della stessa in un fondo patrimoniale;
ritenuto che le partecipazioni e le quote societarie devono classificarsi tra i
beni mobili immateriali iscritti in pubblici registri;
vista la circolare 27 ottobre 1998 n. 3450/C del
Ministero delle Attività produttive, che demanda al
conservatore e al giudice del registro la decisione in merito all’iscrivibilità
degli atti che comportano vincoli e/o modificazioni all’esercizio delle
situazioni soggettive spettanti al socio;
visto il provvedimento del Giudice del Registro di Milano del 5 maggio
2001 che ordina l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di
costituzione di fondo patrimoniale sulle quote di società a responsabilità
limitata;
acquisito il parere della commissione giuridica,
istituita presso il registro delle imprese di Brescia, che l'8 aprile 2003 ha
ritenuto che l'iscrizione in parola possa discendere solo da un
provvedimento che colmi il silenzio delle norme in materia;
acquisito il parere della consulta dei Giudici del
Registro e dei Conservatori della regione Lombardia che il 15 ottobre
2003 ha espresso parere favorevole all'iscrizione della notizia nel registro
delle imprese;
richiamata la deliberazione n. 569 del 21 dicembre 1994, con la quale la
Giunta camerale approvò il nuovo assetto organizzativo della Camera di
Commercio in tema di ripartizione dei compiti e funzioni tra la stessa
Giunta e la dirigenza dell'Ente, in conformità a quanto disposto dal
23
decreto legislativo n. 29/93, ora sostituito dal decreto legislativo n.
165/2001;
sentito il responsabile del procedimento amministrativo;
vista la scheda istruttoria predisposta in osservanza dell'ordine di servizio
n. 10 del 3 giugno 1998;
d e t e r m i n a
di iscrivere nel registro delle imprese gli atti di
conferimento di quote di partecipazione a società a
responsabilità limitata in fondo patrimoniale.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
f.to dr Antonio Azzeo
***************
RTRABACE 2013