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Giornata di studio "I prodotti biocidi: peculiarità dell'applicazione della direttiva 98/8/CE nel sistema normativo italiano" 25 giugno 2009 Correlazioni fra la direttiva biocidi e il regolamento REACH Roberto Binetti CSC - ISS Auditorium Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Via G. Ribotta, 5 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Giornata di studio "I prodotti biocidi: peculiarità dell'applicazione della direttiva 98/8/CE nel sistema normativo italiano" 25 giugno 2009

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Giornata di studio"I prodotti biocidi: peculiarità dell'applicazione della

direttiva 98/8/CE nel sistema normativo italiano"25 giugno 2009

Correlazioni fra la direttiva biocidi e il regolamento REACH

Roberto Binetti CSC - ISS

AuditoriumMinistero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Via G. Ribotta, 500144 Roma

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Giornata di studio"I prodotti biocidi: peculiarità dell'applicazione della direttiva 98/8/CE nel sistema normativo italiano"

25 giugno 2009

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CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

• Il regolamento REACH (reg. 1907/2006) si applica alle sostanze chimiche (come tali, in preparati o in articoli). Si applica quindi sia alle sostanze attive che ai prodotti biocidi;

• Le sostanze attive possono essere impiegate in prodotti biocidi e in prodotti “non-biocidi”;

• Il REACH si applica pienamente alle quantità di sostanze attive per gli usi “non-biocidi” e a tutti gli altri componenti non attivi presenti nel prodotto biocida;

• Solo le quantità di sostanze attive impiegate in prodotti biocidi sono oggetto di specifiche prescrizioni sulla registrazione;

• Gli usi di tutte le sostanze (attive e non attive) impiegate in prodotti biocidi sono esentati dagli obblighi di autorizzazione.

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REGISTRAZIONE

Le sostanze attive impiegate esclusivamente in prodotti biocidi si considerano già registrate (art. 15.2 reg. REACH) a condizione che:

• Siano inserite negli Allegati I, IA o IB della BPD;

• Siano inserite nel programma di revisione previsto per le sostanze attive già sul mercato al 14.5.2000 (reg. 1451/2007). Se dopo la revisione la sostanza NON sarà inserita negli All. I, IA o IB (decisione di non-inclusione) la deroga non sarà più valida (registrazione entro 12 mesi);

• Nel caso di sostanze con usi multipli, va presentata una registrazione. Il testo dell’art. 15.2 non è chiarissimo, ma la CE e gli SM interpretano che solo le quantità impiegate in “non-biocidi” vanno registrate.

• Non è possibile per i biocidi estendere la deroga anche ai co-formulanti (come per i prodotto fitosanitari – art. 15.1 reg. REACH)

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SIEF (Substance Information Exchange Forum)

• L’art. 29 del REACH stabilisce che tutti coloro che hanno pre-registrato, ma anche coloro che producono o importano sostanze le cui informazioni sono detenute dall’ECHA ai sensi dell’art. 15 partecipano ad un SIEF.

• I produttori/importatori di s.a. biocide non partecipano al SIEF in quanto potenziali registranti, ma in quanto “Data Holders”. Non possono pertanto richiedere dati ad altri partecipanti del SIEF, ma devono mettere a disposizione i loro dati su richiesta dei potenziali registranti.

• L’obiettivo rimane sostanzialmente quello di evitare la duplicazione di studi, soprattutto quelli su animali vertebrati.

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SOSTANZE ATTIVE NUOVE

Le sostanze attive nuove (non inserite nel programma di revisione) NON possono usufruire della deroga dall’obbligo di registrazione (anche se il prodotto biocida è provvisoriamente autorizzato ai sensi dell’art. 15 della BPD).

Se > 1 ton/anno esse pertanto:

• Devono essere registrate secondo REACH come sostanze non-phase-in prima dell’immissione sul mercato (se immesse sul mercato dopo il 1.6.2008);

• Possono usufruire del periodo transitorio previsto da REACH per le sostanze phase-in se sono state immesse sul mercato prima del 1.6.2008 e sono state pre-registrate (tra il 1.6.2008 e il 1.12.2008).

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DEROGHE PER USI ESSENZIALI

• Gli Stati Membri possono autorizzare prodotti biocidi contenenti sostanze attive non incluse nel programma di revisione (usi ritenuti essenziali ). Il riconoscimento di “uso essenziale” va ottenuto a livello comunitario.

• Tali sostanze attive NON sono esentate dagli obblighi di pre-registrazione e registrazione previsti da REACH.

• La registrazione va presentata dal produttore/importatore (non dallo Stato Membro).

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ARTICOLI TRATTATI

• Secondo REACH le sostanze contenute negli articoli e destinate ad essere rilasciate durante l’uso normale devono essere registrate se > 1 ton/anno. Questo vale anche per articoli che rilasciano sostanze attive biocide, a meno che la sostanza rientri nella deroga dell’art. 15.2;

• Secondo REACH le sostanze contenute in articoli e NON destinate ad essere rilasciate durante l’uso normale devono essere notificate all’ECHA se sono SVHC (elenco pubblicato sul sito ECHA) e sono presenti nell’articolo in conc. > 0.1%. Questo vale anche se la SVHC è un biocida;

• Va tuttavia precisato che se la sostanza biocida è destinata a proteggere l’articolo stesso senza un effetto biocida esterno, l’articolo in questione non rientra nella BPD.

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INFORMAZIONI LUNGO LA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

Le disposizioni del Titolo IV del REACH si applicano pienamente ai biocidi:

• Obbligo di SDS per le sostanze attive;

• Obbligo di SDS per i prodotti biocidi (se per uso professionale);

• Obbligo di informare anche quando la SDS non è prevista;

• Obbligo di conservare la documentazione per almeno 10 anni dopo la cessazione della produzione/importazione/uso.

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UTILIZZATORI A VALLE

• Valgono anche per i biocidi le disposizioni sull’obbligo di informazione lungo la catena di approvvigionamento, nonché l’obbligo di adottare le misure di sicurezza indicate dal fornitore nelle SDS;

• Se la sostanza attiva è esentata dalla registrazione anche il CSR non è da compilare. Questo non vale per i coformulanti, per i quali quindi il DU deve vigilare che l’uso nel prodotto biocida sia fra gli usi identificati;

• Possibilità quindi che il DU debba compilare un CSR per le s.a. non esentate nonché per i coformulanti, laddove l’uso come biocida non sia incluso nell’elenco degli usi identificati dal produttore.

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VALUTAZIONE

• In linea generale le sostanze utilizzate in biocidi non sono esentate dalle disposizioni REACH sulla valutazione;

• Tuttavia la Valutazione del dossier che fa l’ECHA non va effettuata per le s.a. esentate dalla registrazione;

• La Valutazione della sostanza va effettuata dagli Stati Membri se la sostanza sarà inserita nel CRAP (Community Rolling Action Plan), prima lista da pubblicare entro il 1.12.2011;

• Le s.a. biocide potranno essere inserite nel CRAP laddove sia prevedibile una esposizione cumulativa (uso come biocida e uso come non-biocida).

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RESTRIZIONI

• La BPD prevede all’art. 16.4 la possibilità che per determinate sostanze attive la Commissione proponga misure di restrizione secondo la direttiva 76/769/CEE;

• La direttiva 76/769/CEE è abrogata dal 1.6.2009 e le disposizioni di restrizione sono trasferite nell’Allegato XVII del REACH.

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TARIFFE

• Il regolamento REACH prevede il pagamento di tariffe per coprire i costi delle attività dell’ECHA e degli SM (reg. Com. 340/2008);

• Non va pagata alcuna tariffa all’ECHA solo per le s.a. esentate ai sensi dell’art. 15.2;

• In tutti gli altri casi (s.a. non esentate, coformulanti), scattando l’obbligo di registrazione scatta anche l’obbligo di pagamento della relativa tariffa

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CLASSIFICAZIONE/ETICHETTATURA

• L’Inventario delle classificazioni ed etichettature (C&L) è stato spostato dal Titolo XI del REACH al Titolo V del regolamento 1272/2008 (CLP);

• Le notifiche vanno presentate possibilmente entro il 1.12.2010 e comunque non oltre il 1.1.2011 (successivamente entro 30 gg. dalla prima immissione sul mercato);

• Le notifiche vanno presentate INDIPENDENTEMENTE dai quantitativi;

• Le notifiche NON vanno presentate se info su C&L già contenute nella registrazione REACH. Questo vale quindi anche per le s.a. esentate dalla registrazione;

• Per le s.a. biocide è prevista una classificazione armonizzata (Risk Assessment Committee dell’ECHA) su proposta dello SM relatore (Allegato XV).

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Grazie per l’attenzione.

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