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Utile guida alla sanità. Rilasciata gratuitamente dall'associazione Dimenione civica Napoli
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GUIDA ALLA
SANITA’
A CURA DEL
CENTRO TUTELA PER I DIRITTI DEL
MALATO
EDIZIONE AGGIORNATA AL 31 12 2009
DIMENSIONE CIVICA NAPOLI
È un’associazione che opera nel campo
della socialità e dei diritti per la
promozione umana in tutti i campi.
L’associazione è aderente alla Consulta
delle Associazioni della municipalità
Vomero Arenella – è inoltre associata al
tavolo Municipale del terzo settore V
Municipalità Vomero- Arenella. Ad
essa sono consociate le associazioni di
Dimensione Civica Sud Pontina e
Dimensione Civica di Napoli Nord
(Mugnano, Marano, Giugliano,
Villaricca, Calvizzano.)
L’associazione non ha scopo di lucro,
ciascun operatore impegna non solo il
proprio tempo ma anche le risorse per le
attività svolte.
L’Associazione ha ritenuto opportuno costituire due
sezioni che per le loro peculiarità avevano bisogno di una
diversa attenzione ed una maggiore tutela, cioè il
“CENTRO TUTELA AMBIENTE” ed il “CENTRO
TUTELA PER I DIRITTI DEL MALATO” .
A quest’ultima sezione si deve il presente opuscolo ed a
quanti hanno collaborato và la gratitudine
dell’associazione.
Sede Via Jannelli 45/F - Napoli
C.F. 95058650631
E-mail [email protected]
tel. 3337240091
www.dimensionecivicanapoli.splin
der.com
PREFAZIONE
La guida alla sanità è stampata solo sulla pagina
destra perché abbiamo considerato che le leggi che
regolamentano l’intera materia della sanità pubblica
sono sottoposte a continue modifiche sia in campo
regionale che in campo nazionale, pertanto abbiamo
ritenuto utile lasciare la pagina a sinistra bianca per
permettere eventuali ed opportuni aggiornamenti
che dovessero risultare utili per l’Utente del nostro
modesto lavoro.
Sarà nostra cura tenere sempre aggiornata la guida
così da evitare che successive stampe abbiano
bisogno di correzioni e indicazione sulla sinistra.
L’opuscolo verrà inviato a chiunque ne faccia
richiesta tramite E-mail.
Siamo sempre comunque a disposizione per
chiarimenti e per accettare eventuali critiche.
LA DIREZIONE
Presentazione
La presente “Guida alla sanità”, concepita dal nostro capace ed
appassionato coordinatore di Dimensione Civica Napoli Roberto Mazza,
al quale va il nostro ringraziamento per la stesura ed il lavoro fatto, non
vuole avere la pretesa di qualcosa di ex-novo, ma si è inteso dare un
piccolo manuale di facile consultazione ed alla portata di tutti quei
cittadini utenti che non hanno una vera e propria dimestichezza con
queste leggi, comportamenti ed orientamenti che possono aiutarli per
una giusta difesa dei propri diritti di malato.
L’abbiamo fatto anche perché la nostra Associazione ha il dovere di
essere sempre a disposizione e il più vicino possibile a chi ha problemi
di salute ed anche per non far sentire quest’ultimo distaccato ed avulso
dal contesto di leggi e modi di agire allorché, spinto dalla cattiva salute
e dalla necessità di ospedalizzazione e terapia, precipita in quell’ambito
poliedrico e complesso che è la sanità.
L’ammalato utente deve presentarsi alle strutture sanitarie ed al medico
cui si rivolge con un margine di conoscenze di diritti e doveri, che gli
consentano di attutire l’impatto con la nuova realtà di sofferente e di
andare avanti in piena coscienza. Ciò gli consentirà di non incorrere in
quei tipi di incomprensione che, tante volte, sfociano in veri e propri urti
giuridici. Tutto ciò non ci esime dal dare con scienza coscienza e
umanità quel supporto necessario che ci viene richiesto, sempre
sperando che, con la buona volontà ed il buon senso civico, si arrivi alla
soluzione di eventuali problemi. Noi siamo convinti che in questo modo e
così risolvendo i quesiti si ottengano due grossi vantaggi: la
soddisfazione di buoni esiti per l’ammalato ed una ammirevole
immagine della istituzioni sanitarie, mettendo in condizione la sanità
stessa di dare il meglio e l’utente di ricevere il massimo per il bene
umano più importante la salute!
Vorrei, inoltre, ricordare che l’opera tutta sarà riportata sul sito
dell’Associazione.
In ultimo, vorrei ringraziare dell’onore datomi, quale Presidente di
Dimensione Civica Napoli, di stendere questa piccola presentazione e
spero di essere riuscito ad esprimere il concetto e lo scopo e di non aver
deluso del tutto le aspettative.
Dott. Igino Boccia
INDICE
Capitolo I Pag. 1 Assistenza sanitaria in Italia
Capitolo II Pag. 2 Il medico di base
Pag. 3 La scelta del medico di base
Pag. 5 Le prestazioni del medico di base
Capitolo III Le continuità dell’assistenza sanitaria
Pag. 7 Il medico di guardia
Pag. 9 Pronto soccorso
Capitolo IV Pag. 13 Ospedalizzazione
Pag. 16 Il consenso informato
Pag. 19 La cartella clinica
Pag. 21 Day Hospital – Day surgery
Pag. 23 Le dimissioni
Pag. 24 Le residenze sanitarie assistite
Pag. 26 L’ assistenza domiciliare
Pag. 27 Liste di attesa
Pag. 29 Intramoenia
Pag. 31 Cure all’estero
Pag. 32 L’invalidità
Pag. 35 Ticket ed esenzioni dallo stesso
Pag. 38 La difesa dei diritti
CAPITOLO I
ASSISTENZA SANITARIA IN ITALIA
Con la nuova riforma sanitaria dovuta alla legge Bindi
D.L. 2229 19 giugno 1999 e sue successive modificazioni
tutti i residenti nello stato italiano hanno diritto
all’assistenza sanitaria.
L’assistenza viene fornita a tutti coloro che sono iscritti
al Servizio Sanitario Nazionale, per ottenere l’iscrizione è
necessario recarsi presso gli uffici locali del SSN
denominate ASL ( Aziende Sanitarie Locali ) muniti di
certificato di residenza in carta semplice ovvero con
autocertificazione, tessera di identità e codice fiscale.
Particolare importanza ha il codice fiscale perché le ASL
devono amministrare solo coloro che risiedono realmente
nel proprio ambito.
Una volta iscritti si entrerà in possesso della tessera
sanitaria, che di norma viene spedita al domicilio
dell’utente (assistito), con questa si potrà scegliere il
medico di base ed ottenere tutte quelle prestazioni
necessarie ai fini sanitari.
In caso di smarrimento della tessera sanitaria basterà
una telefonata al numero verde 800030070 della agenzia
delle entrate che provvederà ad inviare un duplicato al
domicilio dell’interessato.
Qualora si risieda temporaneamente in una zona diversa,
per motivi di studio, di lavoro, o anche di malattia,
l’interessato dovrà recarsi presso gli uffici della ASL
locale munito della tessera della ASL di provenienza, di
un documento di identità, codice fiscale e atto notorio (o
autocertificazione ) che attesti il temporaneo domicilio
purché questi superi i tre mesi.
Hanno inoltre diritto all’assistenza erogata dal servizio
pubblico i cittadini italiani emigrati all’estero che
rientrino temporaneamente in Italia in uno con i loro
familiari.
Indipendentemente dal paese di provenienza.
Hanno inoltre diritto all’assistenza i cittadini stranieri
residenti in Italia, facendone richiesta adempiendo però
agli obblighi di partecipazione alla spesa se privi di
copertura assicurativa, pertanto i lavoratori stranieri
dipendenti e residenti in Italia ed in regola con le leggi
sulla immigrazione nulla devono perché
automaticamente coperti dall’assicurazione e devono
farne richiesta così come tutti i residenti locali.
Tutti i cittadini stranieri privi di copertura, anche
irregolari, ovvero clandestini, hanno diritto alle cure
urgenti ospedaliere ivi comprese la maternità, secondo
regole che sono continuamente aggiornate.
CAPITOLO I I
IL MEDICO DI BASE
Il medico di base è la figura fondamentale del sistema
sanitario in Italia infatti per l’attività a lui richiesta
risulta essere l’interfaccia della complessa struttura
sanitaria.
Il medico di base molte volte viene definito “medico di
famiglia” perché in genere è colui che normalmente si
prende cura di tutto il nucleo familiare che, quindi,
meglio conosce i suoi pazienti anche in rapporto alla vita
affettiva e lavorativa, ed alle capacità psichiche e fisiche.
Normalmente è un medico, con o senza specializzazione
che ha vinto un concorso e che dalla ASL dipende con un
contratto di lavoro che regola sia gli aspetti economici
(stipendio) sia il numero di ore di lavoro settimanale,
queste ultime vengono stabilite in rapporto del numero
di pazienti a lui affidati ( il minimo è di 5 ore per 500
pazienti. Il medico di base non è in servizio nelle ore
notturne e nei giorni festivi e prefestivi, questi deve dare
la sua disponibilità dalle 8 alle 20 e lo studio, che deve
essere munito di sala di attesa e di servizi igienici, deve
essere aperto tutti i giorni per un numero di ore collegate
a quelle dei pazienti onde evitare attese che superino di
norma la mezza ora, pertanto il minimo è di un’ora
giornaliera e l’orario deve essere comunicato alla ASL ed
esposto nella sala di attesa.
LA SCELTA DEL MEDICO DI BASE
Tutti i cittadini che hanno diritto all’assistenza devono
scegliere il loro medico di riferimento ovvero il medico di
fiducia recandosi presso la ASL di residenza con la
tessera sanitaria ed individuare in una lista il medico di
zona disponibile.
Nelle norme in vigore dal 2005 le Aziende Sanitarie
hanno l’obbligo di fornire indicazioni circa il curriculum
di ogni medico, gli orari dell’ambulatorio e le
caratteristiche strutturale e strumentali di ogni studio
medico.
Ciò non toglie che attraverso informazioni avute da
amici o conoscenti, o perché si conosce lo studio per la
vicinanza alla propria abitazione, l’assistito può
richiedere il medico da lui già prescelto sempre che
questi non abbia già raggiunto i 1500 iscritti. Per il
residente la scelta si ritiene rinnovata automaticamente
anno per anno. Il cittadino che per ragioni di studio o di
lavoro ha un domicilio che non corrisponde alla
residenza deva comunque recarsi all’ASL locale e
chiedere di essere accredito al medico locale prescelto
per un periodo che va da tre mesi ad un anno, trascorso
l’anno deve ripetere l’iter già percorso. Si consiglia
prima di effettuare la scelta del medico di informarsi
presso amici, conoscenti, o se si vuole di persona,
accertarsi della disponibilità e della fiducia che questi
ispira e occorre non dimenticare che il medico di base è
quello che deve seguirci, ascoltare e collaborare al nostro
benessere psicofisico e nel quale noi dobbiamo riporre la
massima fiducia e stima.
Per il bambino il medico di base è nominato pediatra e
deve essere scelto con gli stessi criteri che si usano per il
medico degli adulti.
PRESTAZIONI DEL MEDICO DI BASE
Intendiamo descrivere sinteticamente quali sono le
prestazioni principali dovute dal medico di base.
A) Visita medica generale ambulatoriale o
domiciliare con eventuale prescrizione di farmaci,
richiesta di visite specialistiche, di analisi cliniche
o di diagnostica strumentale, richiesta di ricovero
ospedaliero anche a seguito di visita specialistica.
N.B. sulle ricette deve essere indicato il diritto ed
il tipo di esenzione dai tickets spettanti per
reddito o patologia.
B) Non sono escluse, in particolare in zone di difficile
accesso ospedaliero prestazioni di particolare
impegno professionale come prima medicazione,
lavanda gastrica, iniezioni fleboclisi di
gammaglobuline o vaccinazioni, anche se per
queste prestazioni aggiuntive verranno
successivamente compensate dalla ASL di
appartenenza.
C) Attestazioni di carattere certificativi o medico
legale quali la certificazione di incapacità
temporanea al lavoro o i certificati previsti dalla
legge di riammissione scolastica. Sono invece
rilasciati a pagamento i certificati ad uso
assicurativo, quello per la patente, il certificato di
sana e robusta costituzione o di sanità psichica e
qualsiasi altro certificato avente carattere privato.
Del pagamento deve rilasciare normale fattura.
D) Al medico di base spetta la eventuale richiesta
sull’opportunità di fornire siringhe, prodotti
dietetici presidi medico sanitari (come i pannoloni
per gli incontinenti ). Tali richieste poi dovrano
essere erogate dalla ASL in base alle direttive ed alla
organizzazione regionale.
Il medico che, chiamato più volte, non si reca a casa del
paziente o si limita in ambulatorio a scrivere ricette
senza visitare il malato non ottempera ai suoi doveri.
Qualora il comportamento del medico provoca una
mancata diagnosi concorrendo a produrre un grave
danno o addirittura il decesso può essere denunciato alla
Procura penale della Repubblica e civilmente è
responsabile dei danni procurati. Il Tribunale di Torino
ha ritenuto che la ASL possa essere chiamata in solido
per il pagamento dei danni.
Qualora viene meno la fiducia nel medico ci si può recare
alla ASL per poter richiedere il cambio. Anche il medico
può richiedere la cessazione del rapporto con l’assistito
dando però ampie spiegazioni alla ASL stessa, ma fino a
che il cambio del medico non avviene è obbligato a
fornire tutte le prestazioni.
CAPITOLO III
LE CONTINUITA’ DELL’ASSISTENZA
SANITARIA
IL MEDICO DI GUARDIA
L’art. 8 del dl 30/12/92 n, 502 e sue successive modifiche
disciplina i rapporti per l’erogazione delle prestazioni
assistenziali che devono essere erogate 24 ore su 24.
Abbiamo già visto che il medico di base deve essere
reperibile per cinque giorni dalle ore 8 alle 20, per
consentire la continuità dei servizi assistenziali è stata
istituita la guardia medica che garantisce la fascia oraria
dalle 20 alle 8 e tutti i giorni prefestivi e festivi nell’arco
delle ventiquattro ore. Per ottenere l’assistenza dal
medico di guardia è necessario recarsi, muniti di tessera
sanitaria, direttamente presso la sede del servizio che di
norma coincide con la sede della ASL di appartenenza o,
se impossibilitati, telefonando al numero indicato dalla
stessa struttura. Tale servizio assicura assistenza medica
a domicilio in quei casi che rivestono carattere di
urgenza. Dobbiamo ricordare che secondo la Corte di
Cassazione con sentenza 35344/2008 la guardia medica
che non interviene e consiglia di chiamare il 118 incorre
in omissione di atti di ufficio in quanto “l’urgenza
dell’intervento, specie in campo sanitario, va apprezzata
con riferimento al pregiudizio anche potenziale e non
necessariamente irreparabile che può derivare al
paziente dalla mancata assistenza sollecitata”.
Normalmente la Guardia medica dispone di farmaci e di
materiali necessari alle cure di primo soccorso ed è
munita di ricettario, è competente a rilasciare
prescrizioni farmaceutiche per terapie di urgenza o per
coprire il ciclo di cure non oltre i due o tre giorni. Dopo
aver visitato il paziente può richiedere il ricovero
ospedaliero, può rilasciare certificato di malattia al
lavoratore che ne faccia richiesta.
Il medico di guardia può anche essere chiamato per
constatare il decesso ed egli potrà redigere un certificato
di avvenuto decesso e non quello di certificato di morte.
Le chiamate degli Utenti devono essere registrate e
rimangono agli atti, deve essere annotata l’ora della
chiamata, le generalità del richiedente e dell’assistito, la
patologia sospettata, la tipologia dell’intervento offerto e
l’ora e il giorno dell’intervento.
Prestazioni simili sono garantite dalla Guardia Turistica
che è un presidio sanitario che eroga assistenza nei centri
turistici ( colonie estive, campeggi, terme ecc.)
Il Medico di Guardia, quale incaricato di pubblico
servizio è qualificato come pubblico ufficiale, pertanto se
durante l’esercizio delle sue funzioni ha notizia o sospetto
di un reato è tenuto a redigere denunzia, in particolare,
quando questi sono perseguibili di ufficio, ad esempio
maltrattamenti sui minori.
PRONTO SOCCORSO
La continuità della assistenza sanitaria, in Italia, è
prevista anche per le emergenze con il DPR 27/3/92 e il
decreto ministeriale della sanità pubblicato in G.U.
17/5/96 ovvero “atto di indirizzo e coordinamento delle
Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza
sanitaria di emergenza” e successivi “atti di intesa fra
Stato e Regioni delle linee guida sul sistema di emergenza
sanitaria del predetto D.P.R.
È chiaro che l’organizzazione è affidata completamente
alle Regioni le quali possono avere normative diverse,
anche perché diverso è il territorio e la dislocazione degli
ospedali. Pertanto ci limiteremo alle norme generali che
non sono certamente derogate dalle regioni.
Il pronto soccorso è un servizio di emergenza ed urgenza
cui il Cittadino può accedere sia tramite accesso diretto,
ovvero con mezzi propri sia con mezzi di soccorso.
L’urgenza o emergenza è trattata con punti di primo
intervento che possono essere anche mobili e organizzati
in occasioni di manifestazioni di massa, sportive,
religiose, culturali nei quali è possibile effettuare il primo
intervento medico in caso di problemi minori,
stabilizzare il paziente in fase critica e attivare il
trasporto protetto presso l’ospedale più idoneo.
Il pronto soccorso ospedaliero assicura, dopo una prima
visita medica, accertamenti diagnostici e eventuali
interventi necessari per la soluzione del quadro clinico
affrontato ( ad esempio analisi
cliniche del sangue – RX ) eventuali interventi finalizzati
alla stabilizzazione del paziente ed eventualmente il
trasporto ad un ospedale in grado di fornire prestazioni
specializzate.
In realtà quando comunemente parliamo di pronto
soccorso intendiamo, il più delle volte senza saperlo, del
D.E.A. ovvero del Dipartimento di Emergenza e
Accettazione.
I DEA rappresentano una aggregazione di più unità
operative interdipendenti che adottano un comune codice
di comportamento assistenziali in collegamento con le
strutture operanti sul territorio.
I DEA afferiscono a due livelli di complessità in base alle
Unità Operative che li compongono.
Il DEA di primo livello oltre al pronto soccorso
ospedaliero offre anche funzioni di osservazione e breve
degenza, rianimazione, interventi diagnostico-terapeutici
di medicina generale, chirurgia generale, ortopedia e
traumatologia, cardiologia con Unità di Terapia
Intensiva Cardiologica, oltre a prestazioni di laboratorio
di diagnostica per immagini e eventuali trasfusioni.
Il DEA di secondo livello assicura inoltre funzioni di alta
qualificazione tra cui la cardiochirurgia, la
neurochirurgia, chirurgia vascolare e toracica, la terapia
intensiva neonatale secondo le indicazione della
programmazione regionale.
I DEA di secondo livello sono a loro volta collegati con
una stretta interrelazione con le centrali operative
regionali in modo tale che ci possa essere una equilibrata
distribuzione sul territorio nazionale per casi particolari
come i grandi ustionati e le unità spinali. In verità il più
delle volte l’emergenza, ovvero il pronto intervento,
inizia con gli “angeli rossi del 118.
L’emergenza sanitaria ha acquistato un notevole impulso
e competenza con l’istituzione del 118, numero telefonico
della centrale operativa che riceve le chiamate del
cittadino ed invia personale specializzato e mezzi di
soccorso adeguati. La centrale coordinerà il soccorso dal
luogo dell’evento fino all’ospedale più idoneo al caso.
Il 118 è un numero gratuito sia da cellulare che da fisso,
si può pertanto utilizzare un telefono pubblico senza
l’uso della scheda o gettone. Il Cittadino ad esso deve
rivolgersi i tutti i casi in cui ci può essere rischio grave
come malori, incidenti domestici, stradali, e di qualunque
altro tipo dove vi sia un infortunato oltre che per tutti
quei casi dove si teme per la vita di un soggetto colpito da
gravi dolori o si teme in avvelenamento. Una volta
composto il numero, prepararsi a rispondere in maniera
chiara e quanto più è possibile precisi alle domande
rivolte dall’operatore, queste non sono finalizzate a
perdere tempo o per rifiutare l’invio di un’ambulanza
ma per poter inviare, quanto più è possibile, personale
specializzato e pronto ad affrontare l’evento. Ricordarsi
di dare l’indirizzo esatto ed eventuali indicazioni sulla
strada da percorrere (specialmente quando alla richiesta
di soccorso è inviata da zone di campagna o di
montagna), dare il numero di telefono dal quale si
chiama, la centrale operativa potrebbe richiamare per
coordinare meglio il soccorso ed è quindi opportuno
lasciare libero il telefono. Ricordarsi di
Comunicare se il paziente è una donna incinta,un
cardiopatico o un diabetico o se soffre di epilessia.
Nella attesa dei soccorsi non spostare la persona
traumatizzata, non dare bevande o medicinali, limitarsi a
slacciare la cintura e eventuale cravatta, cercare di
parlare con calma col paziente e di rassicurarlo,
importante è evitare di lasciarlo solo.
L’arrivo dei soccorsi in genere significa l’arrivo della
autoambulanza del 118, ma potrebbe arrivare anche una
moto “ attrezzata” con infermiere e un medico per
prestare il primo soccorso durante l’attesa
dell’ambulanza stessa con attrezzature speciali. Una
volta dato il primo soccorso il paziente è trasferito al più
vicino ospedale ( pronto soccorso o DEA ). Con decreto
del Ministro della sanità del 15 maggio 1992 furono
definiti i criteri di assegnazione di un codice di gravità.
ROSSO massimo pericolo e priorità massima.
GIALLO medio pericolo e rischio evolutivo con possibile
pericolo di vita.
VERDE poco critico e con prestazioni differibili.
BIANCO non critico e non urgente, visita e cure
differibili. In questo caso alcune Regioni impongono un
ticket, mentre per i primi casi è assolutamente gratuito e
rivolto anche agli extracomunitari.
I codici sono assegnati da personale infermieristico
esperto e specificatamente formato, questa procedura
prende il nome di triage e che significa scegliere. La
funzione del triage è attivata in tutte quelle unità
operative di pronto soccorso – accettazione / DEA con
oltre 25000 accessi per anno o nei presidi con flussi
irregolari e periodici come nel turismo stagionale.
Ora il nostro Paziente, accettato, sarà sottoposto a visita
o intervento secondo il codice di urgenza ottenuto e
successivamente potrà essere dimesso avendo ripreso
tutte le sue capacità oppure trasferito all’interno
dell’ospedale per gli interventi del caso.
CAPITOLO IV
OSPEDALIZZAZIONE Con la legge 132/68 ( enti ospedalieri e assistenza
ospedaliera ) Il servizio ospedaliero è erogato a tutti i
cittadini gratuitamente e senza limiti di tempo.
Successivamente con la legge 502 sulla riforma sanitaria
si prevedeva che il ministero della sanità avrebbe
emanato un atto di indirizzo e coordinamento per
stabilire i requisiti minimi per un ospedale moderno. Il
31 dicembre 1993, con un ritardo di tre anni furono
finalmente emessi i requisiti e gli indirizzi.
Noi qui ci soffermeremo a quei requisiti che possono
essere facilmente constatati da tutti i cittadini e pazienti.
La stanza non può contenere più di quattro posti letto,
per ogni letto devono esserci nove mq e ciascun letto deve
essere fornito di un comodino e di un armadietto.
Ogni quattro posti letto vi deve essere un servizio
igienico, le lenzuola devono essere cambiate il più spesso
possibile e non oltre i tre giorni. Qualora sono sporcate
devono essere subito sostituite.
Le pulizie al reparto devono essere effettuate tutti i
giorni e ogni volta che si rendono necessarie, vi devono
essere delle salette di attesa per i visitatori e nei luoghi
comuni devono essere installate, così come recita il
documento ministeriale, delle “utilities”, ovvero
dispositivi per la distribuzione di bevande, snacks, caffè
ecc. oltre ad una piccola cucina di reparto atta a
riscaldare un pasto che si è raffreddato non per cucinarsi
un piatto di pasta e fagioli, oltre all’applicazione della
46/90 dai più conosciuta per la messa a terra
dell’impianto elettrico e del salvavita e della ormai
conosciutissima 626 per la messa in sicurezza degli
impianti e per il personale addetto e del paziente stesso.
Devono essere ben indicate le vie di fuga e i posti dove
sono gli estintori che devono essere in numero sufficiente
e facilmente raggiungibili, le porte devono avere il
dispositivo di apertura antipanico e devono essere libere
da ostacoli.
I luoghi destinati ad ambulatori specialistici devono
essere forniti di bagno e telefono pubblico. I locali
destinati a ricevere i panni sporchi devono essere
separati dai locali dove sono depositate le lenzuola o altra
biancheria di ricambio.
L’assistenza ospedaliera può essere erogata su
disposizione del medico di guardia al pronto soccorso,
qualora ravvisi un’urgenza clinica, avviando il paziente
al reparto di competenza o ad altro ospedale specialistico
oppure in ricovero ordinario ovvero programmato. Detta
assistenza è svolta anche dagli Istituti Universitari di
ricovero e cura ( Policlinici) oltre che da fondazioni e
cliniche convenzionate. Per l’assistenza ospedaliera
pubblica non è dovuto alcun contributo per le analisi e
indagini cliniche anche se strumentali ad esempio per RX
TAC ECO. Quando il medico di base ravvisa la necessità
di un ricovero ospedaliero emette la necessaria
prescrizione specificandone il motivo. L’0spedale
provvederà, sulla base della prescrizione, ad inserire il
paziente in un’apposita lista di attesa gestita dal
responsabile dell’unità funzionale o dal CUP (centro
unico di prenotazione).
In questo caso si ricorda al paziente che al momento del
ricovero deve essere fornito di pigiama, tovaglia per il
viso, e generi per la pulizia personale.
Brevemente esporremo i principali diritti e doveri del
paziente in Ospedale.
Estratto DPCM 19 5 95 G.U. 31 maggio 1995 n. 125, S.O.
Il Paziente ha diritto ad essere assistito e curato nel
rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni
filosofiche e religiose.
Durante la degenza il Paziente ha diritto ad essere
sempre individuato col proprio cognome.
Il Paziente ha il diritto ad ottenere dalle strutture
ospedaliere informazioni sulle prestazione sanitarie
erogate e la modalità di accesso ed inoltre deve poter
identificare le persone che lo hanno in cura.
Il Paziente ha il diritto di ottenere dal Sanitario che lo
cura informazioni complete in merito alla diagnosi della
malattia, delle terapie, della prognosi, ed ad essere
informato degli eventuali rischi relativi al trattamento e
di eventuali altre cure alternative. Il Paziente ed il suo
medico curante hanno diritto di accesso alla cartella
clinica.
Il bambino ospedalizzato deve avere un familiare vicino e
la possibilità di attività ricreative e, in età opportuna,
deve essere messo al corrente sui trattamenti cui è
sottoposto e può esprimere il suo parere sugli stessi.
Il Cittadino malato deve ricordarsi che deve rispettare
gli Operatori e gli altri degenti tenendo un contegno
consono ai luoghi abbassando la voce e non disturbare.
E’ vietato fumare, ed è opportuno che vicino a ciascun
letto vi sia un solo visitatore.
IL CONSENSO INFORMATO
Quando il Cittadino è ospedalizzato per la prima volta si
imbatte in quello che è definito “consenso informato”. In
genere prima di essere sottoposti a qualche indagine
invasiva o ad un intervento chirurgico gli viene
presentato un foglio da firmare per esprimere il proprio
consenso. Purtroppo questa è una prassi diffusa ed è
poco corretta, infatti, il “consenso informato” deve essere
preceduto dalla informazione, il Comitato Nazionale di
bioetica il 20 giugno 1992 recita di “informazione e
consenso all’atto medico.
L’art. 32 della costituzione italiana già stabilisce che
“nessuno può essere obbligato ad un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana”.
Inoltre spetta solo alla competenza statale dettare norme
sul consenso informato e i trattamenti sanitari.
Ci soffermeremo principalmente sulle informazioni che
devono essere date al cittadino rilevando come si esprime
il codice deontologico dei medici italiani.
Il Medico deve fornire al paziente la più idonea
informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle
prospettive e le eventuali alternative diagnostiche-
terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze dalle scelte
operate. Ogni ulteriore richiesta di informazione da
parte del paziente deve essere soddisfatta. Le
informazioni relative al programma diagnostico e
terapeutico dovranno essere veritiere e complete ma
limitate a quegli elementi che cultura e condizione
psicologica del paziente sono in grado di recepire ed
accettare. Le informazioni se rivestono carattere tale da
poter procurare preoccupazioni o sofferenze particolari
al paziente dovranno essere fornite con circospezione
non usando termini particolarmente traumatici. Il
consenso informato deve avere forma scritta e
sottoscritto sia dal paziente sia dal medico informatore.
E’ fondamentale inserire la data dell’informativa e la
raccolta del consenso. Il consenso può essere ritirato dal
paziente in qualsiasi momento. Altro consenso che si
deve dare, appena ospedalizzati, è l’autorizzazione al
trattamento dei dati sensibili da parte dell’ente ed alla
riservatezza degli stessi.
Il Cittadino può anche chiedere di non essere informato e
di delegare persona di sua fiducia al consenso tale
dichiarazione deve avere forma scritta e convalidata sia
dal paziente che dal delegato. Il consenso deve essere
riportato nella cartella clinica e non libera il medico da
eventuali sue responsabilità, è nulla quella clausola,
oltretutto non prevista dalle direttive, che prevede un
eventuale errore medico.
Per i minori sono, di norma, autorizzati alla
manifestazione del consenso informato gli esercenti la
potestà genitoriale, ma in taluni casi, i minori sono
ritenuti in grado di assumere autonoma decisione, come
previsto dalle norme legate all’accertamento di AIDS o
infezioni da HIV e dalla convenzione di Oviedo ratificata
con legge 145/2001.
La legge 194/78 in tema di tutela sociale della maternità
ed interruzione volontaria della gravidanza all’articolo 2
prevede che è consentita la somministrazione, su
prescrizione medica, di mezzi necessari per conseguire le
finalità in ordine alla procreazione responsabile.
L’articolo 12 della stessa legge prevede che in presenza
di seri motivi che impediscono o sconsigliano la
consultazione delle persone esercenti la tutela, il
consultorio o il medico di fiducia debbano relazionare al
Giudice Tutelare il quale, sentita la donna, può
autorizzare l’interruzione della gravidanza. Lo stesso
dicasi ai sensi dell’articolo 309/90 in tema di accesso al
servizio pubblico per la tossicodipendenza.
LA CARTELLA CLINICA
Per i Giudici di Cassazione (sentenza 22694/2005) “ la
cartella clinica è un atto pubblico che esplica la funzione
di diario dell’intervanto medico e dei relativi fatti clinici
rilevanti, sicché i fatti devono essere annotati
conformemente al loro verificarsi.”.
La cartella clinica è quindi un diario giornaliero che deve
sempre essere aggiornata agli ultimi accadimenti, essa
deve riportare i dati anagrafici del paziente, L’anamnesi
e lo stato di salute del paziente, la diagnosi che dato
origine all’accesso ed al ricovero, le terapie e gli
accertamenti strumentali, deve essere completa e
leggibile in tutte le sue parti è un atto dovuto e finalizzato
ad una pubblica funzione, pertanto ogni alterazione,
incompletezza, o altro difetto costituiscono reato
perseguibile in quanto è inquadrato come falso materiale
in atto pubblico secondo il codice penale vigente. Ogni
aggiornamento della stessa deve essere sottoscritto dal
medico che la redige con una firma chiara e leggibile
oltre ad un eventuale timbro identificativo.
La cartella clinica è un atto amministrativo e pertanto è
a disposizione di chi ne è interessato, ovvero del paziente
o persona da lui delegata, dal tutore se incapace, e dal
medico di famiglia, infatti secondo la legge 241/90 capo V
art. 22 è considerato documento amministrativo ogni
rappresentazione grafica, fonocinematografica,
elettromagnetica e di qualunque altra specie dal
contenuto di atti interni della pubblica amministrazione
utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, e
successivamente all’art 23 , il diritto di accesso si esercita
nei confronti delle amministrazioni dello stato, ivi
comprese le aziende autonome, gli enti
pubblici, e i
concessionari di pubblici servizi, è chiaro che gli istituti
ospedalieri fanno parte di queste categorie. Il rifiuto di
visione della cartella clinica prefigura il reato di rifiuto
di accesso a documenti amministrativi con tutte le pene
che esso comporta.
Ogni cittadino, che è stato ricoverato in una struttura
sanitaria, ha il diritto ad avere tutta la documentazione
inerente al suo caso. Le Amministrazioni sono tenute a
consegnare copia conforme della cartella clinica in pochi
giorni e comunque non oltre i trenta giorni, essa deve
contenere tutti i referti ed i vari allegati. La copia della
cartella ha un costo che varia da azienda ad azienda che
comunque è limitato al costo della riproduzione.
Ricordiamo che la cartella clinica è tutelata dalla legge
675 del 31 dicembre 1996 ovvero dalla legge sulla
privacy.
La cartella clinica va conservata in apposito archivio
come prescrive il DPR 128 del 23 marzo 1969 e del DPR
1409 del 30 settembre 1969 oltre che dalla circolare n. 61
del ministero della sanità del 19 dicembre 1986 che
stabilisce che vadano conservate illimitatamente,
unitamente ai referti, poiché rappresentano un atto
ufficiale mentre le radiografie e altri esami diagnostici
effettuati devono essere conservati per almeno venti anni.
Il mancato rilascio o la mancata compilazione della
cartella clinica costituiscono omissioni in atti di ufficio da
parte della struttura.
Qualora vi sia alterazione o incompletezza nei contenuti,
che devono risultare ovviamente evidenti o dimostrabili
il Primario che è il primo responsabile della cartella
stessa incorre nel reato di falso ideologico e che deve
essere proposto a livello penale. In caso di decesso del
malato gli eredi diretti dimostrando il loro rapporto di
parentela possono richiedere la documentazione della
cartella stessa. Anche le case di cura private sono tenute
alla compilazione ed alla conservazione della cartella e
devono darne copia su richiesta del paziente.
Qualora il rilascio della copia sia rifiutata o passano i
trenta giorni dalla richiesta bisognerà procedere ad una
diffida ai sensi della legge 241/90 e se il ritardo persiste si
può richiedere l’intervento dei carabinieri e
successivamente il sequestro della cartella clinica da
parte del Procuratore della Repubblica.
DAY HOSPITAL - DAY SURGERY
Un’ospedalizzazione che sta avanzando sempre più con
un ricovero programmato in più sedute, alternativo al
ricovero tradizionale permette di effettuare di effettuare
prestazioni a carattere diagnostico-terapeutico là dove
non occorre una permanenza continuativa in ospedale
garantendo però un’assistenza medica ed infermieristica
con erogazioni multiprofessionali e plurispecialistiche
che non sono eseguibili in ambulatorio.
Recita il Decreto Ministeriale del 19 marzo 1988 che il
day hospital è un modello organizzativo ed operativo
attuato nell’ambito di strutture autorizzate all’esercizio
di attività di ricovero e cura.
Si accede al day hospital con le stesse modalità di accesso
per la normale ospedalizzazione, cioè richiesta di
ricovero redatta dal medico di base, sarà poi, in base alle
necessità e col parere del medico specialista, ovvero il
primario, a decidere secondo il tipo di intervento che
deve essere effettuato. Possiamo quindi prevedere che al
day hospital accederanno tutti quei pazienti che devono
essere sottoposti a diversi esami clinici che richiedono
l’intervento di più specialisti, malati cronici sottoposti a
cure cicliche e che non hanno bisogno di continua
sorveglianza medica, analisi diagnostiche invasive o
semiinvasive, in qualche realtà ospedaliera anche la
coronariografia si risolve con un solo giorno di ricovero,
classico esempio di questo sistema di ospedalizzazione
diurna è la chemioterapia, in quanto la somministrazione
del farmaco deve essere eseguita sotto stretto controllo
medico. Trattandosi di un’alternativa alla
ospedalizzazione occorre sia la formazione della cartella
clinica sia del consenso informato. Nessun ticket è a
carico del paziente se nulla è dovuto per la
ospedalizzazione continua. Anche piccoli e medi
interventi chirurgici possono essere effettuati quando
non si deve ricorrere all’anestesia totale, in questo caso
prende il nome di day surgery.
Possiamo quindi affermare che il servizio prestato può
essere distinto in quattro tipologie. DIAGNOSTICA
quando il paziente deve essere sottoposto ad una serie di
indagini ed analisi polispecialistiche che possono andare
dalla radiografia all’elettrocardiogramma e a più visite
specialistiche. TERAPEUTICA per pazienti sottoposti a
cure che richiedono il monitoraggio per alcune ore.
CHIRURGICO per pazienti che necessitano di piccoli
interventi chirurgici o particolari esami approfonditi che
necessitano della sala operatoria. RIABILITATIVA per
quei pazienti sottoposti a terapie di recupero o
rieducazione di determinate funzioni.
LE DIMISSIONI
Cessati i motivi del ricovero e della cura il Primario del
reparto, o un suo delegato, dispone le dimissioni del
paziente. Prima di lasciare l’ospedale deve essere fornito
al malato un certificato che contenga la diagnosi, le cure
ed i risultati oltre ad indicare le eventuali ulteriore cure a
cu deve essere sottoposto. In alcuni ospedali è fornito
anche di medicinali per un ciclo di cure di qualche giorno
in attesa che possa intervenire il medico di base.
Nessuna firma deve essere apposta dal paziente o da suoi
familiari in quanto è richiesta solo quando il paziente
chiede di essere dimesso contro il parere del primario.
Con la diminuzione dei posti letto sorge il problema di
dimissioni accelerate e quindi difficili, ciò capita
particolarmente in quei casi in cui il paziente ha ancora
bisogno di cure e di assistenza che non riguardano più il
motivo del ricovero effettuato, in questo caso è
opportuno chiedere al primario il trasferimento in altro
reparto o ospedale o in caso di riabilitazione o breve
assistenza presso una residenza assistenziale assistita o ci
si può rivolgere alla ASL di appartenenza per poter
usufruire dell’assistenza domiciliare.
RSA - RESIDENZE SANITARIE
ASSISTITE
Al momento delle dimissioni, se non necessitano altre
cure in reparto ospedaliero, ma si prevede per la
cronicità della malattia o della riabilitazione un ulteriore
periodo di continuità assistenziale si può richiedere di
essere accompagnato in una RSA ovvero in una struttura
che ospita per un periodo temporaneo persone non
autosufficienti. E’ opportuno ricordare che la
responsabilità di trovare la sistemazione più idonea per
proseguire le cure è a totale carico della ASL ovvero
dell’ospedale che dimette il paziente (“L’assistenza
sanitaria deve essere fornita indipendentemente dalla
durata” legge 692 4/8/56 ). L’assistenza ospedaliera deve
essere assicurata quando gli accertamenti diagnostici e le
cure mediche non siano normalmente praticabili a
domicilio ( DML 21/2/56 ) e principalmente in base alla
legge 132 del 12 febbraio 68 art 29 le regioni devono
programmare i posti letto tenendo conto dei malati “
acuti, cronici, convalescenti e lungodegenti. Nel 1978 con
la legge 833 viene riconosciuto il diritto fondamentale
dell’individuo alla tutela della salute anche nei confronti
degli anziani con malattie croniche non autosufficienti e
persone colpite da malattie inguaribili o invalidanti,
malattie psichiatriche, morbo di Alzheimer ecc.
Stiamo insistendo sulle RSA perché comunque in queste
vi è una continuità dell’assistenza sanitaria che viene
meno nelle RAF ( Residenze Assistenziali Flessibili ) che
sono in realtà poco più di un albergo e se si trasferisce in
una struttura del genere oltre che ad essere a pagamento
fa sì che si esce dal circuito ospedaliero perdendo così le
necessarie garanzie di cure sanitarie ed il possibile
rientro nel circuito ospedaliero.
Il soggiorno nelle RSA a volte è limitato a 60 giorni, ma
ciò non consente le dimissioni forzate in quanto, proprio
per il diritto alla continuità della cura, il direttore della
RSA al 55° giorno deve comunicare alla ASL che il
paziente non può rientrare a casa necessitando ancora di
cure ed assistenza.
L’ASL a sua volta provvederà a trasferire il degente
presso una sua struttura nell’ambito della regione, o si
farà carico della spesa dovuta al RSA che il più delle
volte è una struttura privata convenzionata.
Il soggiorno nelle RSA prevede che il paziente collabori
alla spesa sanitaria in relazione al suo reddito, se gode di
indennità di accompagnamento questo deve essere
devoluto alla struttura di accoglienza. Ricordiamo che i
comuni intervengono integrando la retta secondo
parametri diversi e che nulla deve essere richiesto ai
parenti per la permanenza dell’assistito nella struttura.
Come per tutte le inadempienze di Enti che dipendono
dalla Regione si può presentare, senza alcuna formalità,
ricorso al Difensore Civico Regionale chiedendo un
appuntamento presso la sua sede.
Là dove esiste si può far ricorso anche al Difensore
Civico Comunale che interviene ai sensi del DPCM
14/2/2001 ( atto di indirizzo e coordinamento per le
regioni in materia di prestazioni socio-sanitarie) art. 3
comma 2 punto d) Interventi di ospitalità alberghiera
presso strutture residenziali o semiresidenziali di adulti
ed anziani con limitazione dell’autonomia, non assistibili
a domicilio. Ed al punto f) Ogni altro intervento
qualificato quale prestazione sociale di rilevanza
sanitaria ed inserito tra i LEA secondo la legislazione
vigente.
Il costo del ricovero nelle RSA è per il 50% a carico
dello stato (ovvero del SSN) e per il 50% a carico del
Comune che può richiedere la compartecipazione del
ricoverato in proporzione al valore ISEE calcolato solo
su i suoi redditi e non a quelli familiari (art. 54 L 289/02).
ASSISTENZA DOMICILIARE
Il sistema integrato delle cure domiciliari comporta
l’insieme delle prestazioni ed interventi sanitari, sociali o
sociosanitarie svolte da parte dei distretti sanitari di base
in integrazione con i Servizi Territoriali Socio
Assistenziali del Comune presso il domicilio dell’utente
che presenti una transitoria o permanente situazione
dell’autosufficienza. La richiesta di assistenza per
prestazioni specialistiche o programmate, assistenza
infermieristica o eventuale riabilitazione deve essere
effettuata dal medico di base. Per le prestazioni
professionali da parte di assistenti
sociali o di assistenza cosiddetta tutelare la richiesta
deve essere presentata alla unità operativa distrettuale
del centro servizi sociali di zona. La proposta del
medico o dell’assistente
sociale, se rispondente ai requisiti di accesso, sarà
proposta alla Porta Unitaria di Accessi Territoriale che
provvederà ad attivare gli interventi opportuni.
ACCESSO ALLA SANITA’
LISTE DI ATTESA
Tutti gli iscritti al SSN hanno diritto all’assistenza
sanitaria gratuita, salvo eventuali ticket ad integrazione,
e per ottenere le prestazioni offerte in base al criterio dei
LEA ( Livelli Essenziali di Assistenza) occorre farne
richiesta alle proprie ASL di appartenenza. Visite
specialistiche, esami clinico-diagnostici, esami che
prevedono un ausilio strumentale (rx tac eco ecc..)
devono essere richiesti dal medico di base ed il paziente
verrà inserito in una apposita lista di attesa.
Tutti noi ci siamo imbattuti in quella che è la criticità del
SSN, l’insufficienza della capacità di produzione di
prestazioni delle strutture sanitarie, bacini di utenza che
si concentrano su una sola struttura, a volte mancanza di
organizzazione, ricorso eccessivo e molta volte
inappropriato di prescrizioni hanno provocato il
problema delle lungaggini dei tempi di attesa.
I Governi che si sono avvicendati hanno sempre tentato
con vari interventi legislativi di abbattere questi tempi di
attesa, ma ancora in alcune realtà si deve attendere sei
mesi per una mammografia.
Ricordiamo che la sanità è di competenza delle regioni ed
è a queste che i governi si sono rivolti.
Ad oggi l’ultimo intervento si è avuto nella scorsa
legislatura, in particolare l’intesa fra Stato e Regioni del
23 marzo 2006 quando è stato adottato, in attuazione
dell’articolo 1 comma 280 della legge 23 dicembre 2005
n. 266, il piano di contenimento dei tempi di attesa per il
triennio 2006/2008, in questo contesto sono stati
individuati anche interi pacchetti di prestazioni e
percorsi diagnostici – terapeutici – assistenziali, relativi a
patologie tumorali e cardiovascolari che, con opportuna
coordinazione, dovrebbero abbattere i tempi di attesa. Si
è inoltre ritenuto necessario l’adozione del CUP (Centro
Unico di Prenotazione) a carattere territoriale e non solo
aziendale.
In proposito le Regioni si sono impegnate a presentare al
ministro della salute appositi piani regionali di
attuazione entro il 31 gennaio 2007 cui avrebbero dovuto
seguire entro il 28 febbraio 2007 i piani aziendali locali.
Tutto quanto previsto è slittato a altre date grazie anche
al decreto “ milleproroghe”.
Nella attesa che si organizzi il CUP territoriale i
Cittadini faranno bene a non concentrarsi su di un’unica
AO ma di contattare anche altri centri per accedere più
rapidamente agli accertamenti prescrittogli.
Se si desidera che la visita sia prestata in una
determinata AO ed un determinato medico occorre fare
ricorso alla intramoenia che sarà l’argomento del
prossimo paragrafo.
INTRAMOENIA
Nell’ambito del SSN l’attività intramoenia si riferisce
alle prestazioni erogate dai medici dipendenti di un
ospedale al di fuori dell’orario di lavoro utilizzando
ambulatori e diagnostiche dell’ospedale stesso, dette
prestazioni sono soggette al pagamento di un compenso,
ma il cittadino ha la possibilità di scegliere il medico a
cui rivolgersi. Mancando gli spazi nelle pubbliche
aziende ai sensi dell’art. 72 comma 11 della legge 48/98
“il Direttore Generale, fino alla realizzazione di proprie
idonee strutture e spazi distinti per l’esercizio
dell’attività libero professionale in regime di ricovero e
ambulatoriale, è tenuto ad assumere le specifiche
iniziative per reperire fuori dell’azienda spazi sostitutivi
in strutture non accreditate”, quindi in cliniche private.
Per sola curiosità riportiamo che in campo nazionale il
pubblico preferisce il ricoveri in AO o Presidi pubblici
mentre in Campania si ha il fenomeno opposto per cui la
quasi totalità preferisce il ricovero in case di cura private
o a seguire i Policlinici Universitari. Ricordiamo in
proposito che in caso di errori, omissioni o danni, le
strutture private oppongono che la loro opera è
puramente ed esclusivamente alberghiera, ma la
giurisprudenza ritiene anche esse responsabili,
civilmente e penalmente degli accadimenti negativi.
La legge 120 del 3 agosto 2007 emana nuove disposizioni
in materia di attività libero-professionali intramurarie.
In sintesi la legge prevede che le regioni completino la
realizzazione degli appositi locali per l’attività
intramoenia delle strutture pubbliche entro il 31 gennaio
2009 (slitta col decreto milleproroghe), in alternativa le
aziende sanitarie potranno affittare o acquistare spazi
ambulatoriali esterni pluridisciplinari, pertanto le
prenotazioni in regime libero professionale saranno
gestite dal personale dell’azienda sanitaria permettendo
così il controllo delle prestazioni che non dovranno
superare quelle eseguite durante l’orario di lavoro.
Saranno effettuati controlli sulle liste di attesa al fine di
assicurare il rispetto dei tempi medi che verranno
stabiliti con provvedimenti regionali e, comunque, con
l’obbligo di erogare prestazioni urgenti non oltre le 72
ore dalla richiesta.
La riduzione dei tempi d’attesa sarà oggetto di apposita
relazione annuale al fine di adeguare progressivamente i
tempi di erogazione delle prestazioni ordinarie a quelle
libero professionali onde evitare il ricorso alla
intramoenia sia frutto delle attività istituzionali.
Gli onorari per l’attività libero professionale saranno
sempre riscossi sotto la responsabilità dell’azienda e
saranno concordati dall’azienda stessa ed i medici.
Si ricorda che deve sempre essere rilasciata ricevuta
fiscale.
ASSISTENZA SANITARIA CON
TRASFERIMENTO ALL’ESTERO PER
CURE DI ALTISSIMA
SPECIALIZZAZIONE
Il sistema sanitario italiano permette a tutti i cittadini di
accedere anche a strutture straniere per ottenere cure
che al momento sono precluse in Italia, o per prestazioni
di altissima specializzazione non ottenibili in Italia o
ottenibili in tempi talmente lunghi da non essere adeguati
alla particolarità del caso clinico.
Per ottenere l’autorizzazione al trasferimento per cure
occorre l’interessato, o chi per esso deve rivolgersi alla
ASL di appartenenza e farne richiesta allegando
proposta di medico specialista e eventuale
documentazione richiesta dalla regione.
La proposta del medico specialista, che può essere sia
pubblico che privato, deve essere adeguatamente
motivata in ordine all’impossibilità di fruire delle
prestazioni in Italia tempestivamente e in forma
adeguata al caso clinico. Ricordarsi che la proposta deve
indicare la struttura estera prescelta per la prestazione.
Secondo modalità che variano da Regione a Regione
l’Azienda Sanitaria acquisito il parere dell’organo
centrale che esamina i casi provvede o meno al rilascio
della autorizzazione dandone immediata comunicazione
all’interessato.
Si ricorda che una volta ottenuta l’autorizzazione se la
struttura estera è privata la spesa deve essere anticipata
dal paziente, se invece è
pubblica o comunque convenzionata la ASL provvederà
a rilasciare un apposito formulario e l’assistenza verrà
erogata gratuitamente salvo eventuali ticket .
Eventuali cure di mantenimento o di controllo, anche se
riferite ad una precedente autorizzazione devono sempre
essere preventivamente autorizzate secondo la procedura
già applicata.
In caso di rigetto della domanda di autorizzazione
l’interessato può presentare ricorso al Direttore
Generale della ASL, al TAR,e in sede di appello al
Consiglio di Stato. Infine, con ricorso straordinario, al
Presidente della Repubblica.
INVALIDITA’
Invalido è colui che non ha più forza e vigore, ovvero non
è più valido al servizio, infatti per prima fu riconosciuta
la sola invalidità dovuta alle guerre e il soggetto non più
valido per vecchiaia o più spesso per ferite veniva
“mantenuto a spese dello stato” in appositi stabilimenti
ovvero ospizi per invalidi, si ricorda che uno di questi fu
costruito nel 1670 ed oggi accoglie le spoglie di
Napoleone.
Lentamente ci si è resi conto che non solo le guerre ma
anche le malattie, l’età, menomazioni colpivano anche i
civili, pertanto accanto agli invalidi di guerra, che nel
frattempo non venivano più ricoverati in ospizio
“godevano” di un sussidio o pensione, vennero
riconosciuti anche gli “invalidi civili”.
Solo nel 1971 con la legge 118 modificata con DL 509/88
si ha la definizione di invalido civile, ovvero quel
“Cittadino affetto da minorazioni congenite o acquisite
di carattere organico o dismetabolico tali che ne
diminuiscono la capacità lavorativa di almeno un terzo,
vengono poi considerati invalidi i soggetti che abbiano
superato i sessantacinque anni che abbiano difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della
loro età. La base valutativa della invalidità è quindi la
compromissione funzionale e pertanto con la legge
104/92 viene riconosciuta anche la persona handicappata
( oggi si dice diversamente abile ). In base alle leggi che
disciplinano la materia possiamo dire che vi può essere
una riduzione parziale o totale e permanente delle
capacità lavorative oppure una inabilità a condurre una
vita autonoma senza l’assistenza continua di altro
soggetto per ottenere lo stato di invalidità civile. Il
riconoscimento di tale stato comporta particolari benefici
secondo il grado di invalidità , che viene stabilito per
legge e secondo apposite tabelle. Quando il grado di
invalidità corrisponde al 34% al soggetto spetta la
concessione gratuita di protesi oltre all’esenzione dal
ticket per la patologia denunziata e che deve essere
richiesta alla ASL di appartenenza, al 46% spetta il
diritto al collocamento privilegiato al lavoro, al 74% si
ha un assegno per invalidità parziale e al 100% si ha
diritto ad una pensione per inabilità totale. Qualora il
soggetto abbia bisogno di assistenza continua perché
inabile a compiere gli atti di vita quotidiana gli spetta la
cosiddetta “indennità di accompagnamento”, questa non
è legata al reddito e parte dal momento in cui se ne è
fatta richiesta,mentre invece le precedenti sono legate al
reddito familiare. Ricordiamo che in alcune Regioni e
Comuni vi sono alcuni benefici aggiuntivi, ad esempio
una concessione speciale nell’assegnazioni di case
popolari, quindi è opportuno fare riferimento anche alle
leggi regionali ed ai regolamenti comunali.
Si ricorda che comunque entro il 31 marzo gli invalidi
civili hanno l’obbligo di comunicare alla Prefettura, al
Comune, alla ASL di appartenenza il permanere dello
stato di disagio (esistono dei moduli predisposti e ci si
può servire di un patronato), la stessa dichiarazione deve
essere effettuata, da chi è stato assunto al lavoro in base
alla legge di categoria protetta, alla Prefettura ed al
datore di lavoro.
Per accedere, ovvero per avere la “patente” di invalido
civile, occorre fare domanda alla ASA di appartenenza
per sottoporsi alla visita della Commissione Medica delle
invalidità civili. Esistono modelli predisposti che devono
essere completati in ogni loro parte , a questi modelli si
deve allegare il certificato del proprio medico curante e
copia di cartelle cliniche, referti ecc… si consiglia di farsi
assistere da un patronato o da un avvocato locale. Il
sistema di valutazione della invalidità è stato codificato
in una tabella ai sensi del DM febbraio 1992. La richiesta
di invalidità civile può essere effettuata ai sensi della L
118/71 e se minorati psichici ai sensi della 295/90, per il
sordomuto ai sensi della L 381/70, per il cieco civile ai
sensi della L 382/70 per le persone handicappate ai sensi
della legge 104/92.
Il soggetto al quale viene riconosciuta l’invalidità deve
sottoporsi ogni anno a visita di controllo sulla
permanenza dello stato invalidante e sottoporsi a nuova
visita medica ma chi soffre di alcune determinate
patologie riconosciute con decreto del 2 agosto 2007 può
fare domanda di esenzione dalla visita di controllo.
ESENZIONI DAL TICKET
Per quanto riguarda il ticket sui medicinali la
competenza è delle regioni, le quali tenuto conto della
spesa farmaceutica rispetto al tetto di spesa
programmata hanno la possibilità di introdurre un ticket
sui farmaci di fascia A. ( Ricordiamo che detti farmaci
sono chiamati anche salvavita e sono quindi esenti dalla
contribuzione da parte del cittadino). Alcune regioni
hanno introdotto il ticket sui medicinali ma hanno
individuato alcune categorie di soggetti esentati da
questo contributo, in genere per reddito o per patologia,
pertanto è bene rivolgersi direttamente alla propria ASL
per conoscere nel dettaglio i casi di esenzione.
In campo nazionale le analisi cliniche e le prestazioni
specialistiche sono soggette tutte ad un ticket, ma alcune
categorie sono esentate, ed il cittadino che crede di
averne diritto deve fare richiesta alla propria ASL.
Le categorie che hanno diritto all’esenzione sono due, la
prima è per reddito, cioè pensionati sociali, pensionati al
minimo con oltre 60 anni, disoccupati appartenenti a
nuclei familiari con reddito complessivo di euro 8263,31
( parametri ISEE ) , bambini fino al compimento dei sei
anni, persone di età superiore ai 65 anni appartenenti ad
un nucleo familiare con reddito ( sempre riferito
all’anno precedente) non superiore a euro 36151,98. La
richiesta di esenzione per redito deve essere rinnovata
tutti gli anni.
La seconda e più lunga categoria è data da utenti affetti
da patologie e delle quali segnaliamo le principali ( per
vederle tutte consulta nel cd la cartella dedicata al ticket
in leggi e decreti) di regola l’invalidità garantisce il
diritto all’esenzione per quasi tutte le prestazioni e le
regole variano da regione a regione.
Sono esenti pazienti colpiti da malattie rare.
Pazienti affetti da neoplasie maligne.
Pazienti affetti da AIDS
Pazienti affetti da malattie croniche invalidanti.
Pazienti sottoposti a dialisi.
Pazienti danneggiati da vaccino.
Minori di 18 anni con diritto di accompagnamento.
Vittime di terrorismo o della criminalità organizzata.
Sono offerte gratuitamente dal SSN nell’ambito di
campagne di screening e dalle ASL sempre, gli
accertamenti per la diagnosi di alcuni tumori, in
particolare la mammografia a favore delle donne
comprese tra i 45 e i 69 anni e qualora l’esame
mammografico lo richieda saranno eseguite anche le
prestazioni di secondo livello. Il PAP- test ogni tre anni a
favore delle donne comprese fra i 25 e 65 anni. La
colonoscopia ogni cinque anni alla popolazione superiore
ai 45 anni.
La prescrizione è effettuata dal medico di base e deve
riportare il relativo codice di esenzione, l’intervallo di
tempo indicato per ciascuna prestazione deve essere
rispettato anche se il
primo esame è stato eseguito privatamente. In modalità
anonima ed estesa anche a stranieri privi del permesso di
soggiorno il test anti- HIV, così come prescritto dalla
legge 135 del 1990 e la gratuità prevista dal DM 1
febbraio 1991. ( Se il test è anonimo ci sembra
pleonastico la estensione a stranieri privi di permesso di
soggiorno).
Le coppie che desiderano avere un bambino e le donne in
stato di gravidanza hanno diritto ad eseguire
gratuitamente alcune prestazioni specialistiche e
diagnostiche, utili a tutelare la loro salute e quella del
nascituro. l’elenco di tali prestazioni è contenuto nel DM
del 10 settembre 1998
Dimensione Civica Napoli – Centro tutela peri i diritti del malato
LA DIFESA DEI DIRITTI
Tutti i paragrafi precedenti descrivono i diritti del
Cittadino-malato e non si è trattato dei “diritti violati” e
per scelta e perché prevediamo un’ulteriore guida diretta
principalmente a coloro dedicano parte del loro tempo
alla “difesa dei diritti”.
Occorre però che il Cittadino sappia che tutte le
amministrazioni hanno un Ufficio per le relazioni con il
pubblico (URP) e nel nostro caso, ciascuna ASL, ciascun
Distretto, ciascun Ospedale ha un suo ufficio che, tra gli
altri compiti, provvede a raccogliere i reclami degli
utenti e, dopo aver svolto le relative indagini, deve
relazionare al ricorrente nel tempo di 30 gg (15+15) ed
adoperarsi per la rimozione di eventuali disagi.
Per quanto riguarda episodi di malasanità o di errori
medici è opportuno rivolgersi alle associazioni di difesa o
al proprio legale di fiducia. Come chiaramente si
percepisce l’argomento è ampio e sarà nostra cura
approfondirlo in tutti i suoi dettagli.
L’associazione Dimensione Civica Napoli col suo “centro
di tutela per i diritti del malato” è comunque a
disposizione, anche nei giorni festivi, telefonando al
3337240091 o con e-mail [email protected]