44
GUIDA ALLA SANITA’ A CURA DEL CENTRO TUTELA PER I DIRITTI DEL MALATO EDIZIONE AGGIORNATA AL 31 12 2009

Guida alla Sanità

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Utile guida alla sanità. Rilasciata gratuitamente dall'associazione Dimenione civica Napoli

Citation preview

Page 1: Guida alla Sanità

GUIDA ALLA

SANITA’

A CURA DEL

CENTRO TUTELA PER I DIRITTI DEL

MALATO

EDIZIONE AGGIORNATA AL 31 12 2009

Page 2: Guida alla Sanità

DIMENSIONE CIVICA NAPOLI

È un’associazione che opera nel campo

della socialità e dei diritti per la

promozione umana in tutti i campi.

L’associazione è aderente alla Consulta

delle Associazioni della municipalità

Vomero Arenella – è inoltre associata al

tavolo Municipale del terzo settore V

Municipalità Vomero- Arenella. Ad

essa sono consociate le associazioni di

Dimensione Civica Sud Pontina e

Dimensione Civica di Napoli Nord

(Mugnano, Marano, Giugliano,

Villaricca, Calvizzano.)

Page 3: Guida alla Sanità

L’associazione non ha scopo di lucro,

ciascun operatore impegna non solo il

proprio tempo ma anche le risorse per le

attività svolte.

L’Associazione ha ritenuto opportuno costituire due

sezioni che per le loro peculiarità avevano bisogno di una

diversa attenzione ed una maggiore tutela, cioè il

“CENTRO TUTELA AMBIENTE” ed il “CENTRO

TUTELA PER I DIRITTI DEL MALATO” .

A quest’ultima sezione si deve il presente opuscolo ed a

quanti hanno collaborato và la gratitudine

dell’associazione.

Sede Via Jannelli 45/F - Napoli

C.F. 95058650631

E-mail [email protected]

tel. 3337240091

www.dimensionecivicanapoli.splin

der.com

Page 4: Guida alla Sanità

PREFAZIONE

La guida alla sanità è stampata solo sulla pagina

destra perché abbiamo considerato che le leggi che

regolamentano l’intera materia della sanità pubblica

sono sottoposte a continue modifiche sia in campo

regionale che in campo nazionale, pertanto abbiamo

ritenuto utile lasciare la pagina a sinistra bianca per

permettere eventuali ed opportuni aggiornamenti

che dovessero risultare utili per l’Utente del nostro

modesto lavoro.

Sarà nostra cura tenere sempre aggiornata la guida

così da evitare che successive stampe abbiano

bisogno di correzioni e indicazione sulla sinistra.

L’opuscolo verrà inviato a chiunque ne faccia

richiesta tramite E-mail.

Siamo sempre comunque a disposizione per

chiarimenti e per accettare eventuali critiche.

LA DIREZIONE

Page 5: Guida alla Sanità

Presentazione

La presente “Guida alla sanità”, concepita dal nostro capace ed

appassionato coordinatore di Dimensione Civica Napoli Roberto Mazza,

al quale va il nostro ringraziamento per la stesura ed il lavoro fatto, non

vuole avere la pretesa di qualcosa di ex-novo, ma si è inteso dare un

piccolo manuale di facile consultazione ed alla portata di tutti quei

cittadini utenti che non hanno una vera e propria dimestichezza con

queste leggi, comportamenti ed orientamenti che possono aiutarli per

una giusta difesa dei propri diritti di malato.

L’abbiamo fatto anche perché la nostra Associazione ha il dovere di

essere sempre a disposizione e il più vicino possibile a chi ha problemi

di salute ed anche per non far sentire quest’ultimo distaccato ed avulso

dal contesto di leggi e modi di agire allorché, spinto dalla cattiva salute

e dalla necessità di ospedalizzazione e terapia, precipita in quell’ambito

poliedrico e complesso che è la sanità.

L’ammalato utente deve presentarsi alle strutture sanitarie ed al medico

cui si rivolge con un margine di conoscenze di diritti e doveri, che gli

consentano di attutire l’impatto con la nuova realtà di sofferente e di

andare avanti in piena coscienza. Ciò gli consentirà di non incorrere in

quei tipi di incomprensione che, tante volte, sfociano in veri e propri urti

giuridici. Tutto ciò non ci esime dal dare con scienza coscienza e

umanità quel supporto necessario che ci viene richiesto, sempre

sperando che, con la buona volontà ed il buon senso civico, si arrivi alla

soluzione di eventuali problemi. Noi siamo convinti che in questo modo e

così risolvendo i quesiti si ottengano due grossi vantaggi: la

soddisfazione di buoni esiti per l’ammalato ed una ammirevole

immagine della istituzioni sanitarie, mettendo in condizione la sanità

stessa di dare il meglio e l’utente di ricevere il massimo per il bene

umano più importante la salute!

Vorrei, inoltre, ricordare che l’opera tutta sarà riportata sul sito

dell’Associazione.

In ultimo, vorrei ringraziare dell’onore datomi, quale Presidente di

Dimensione Civica Napoli, di stendere questa piccola presentazione e

spero di essere riuscito ad esprimere il concetto e lo scopo e di non aver

deluso del tutto le aspettative.

Dott. Igino Boccia

Page 6: Guida alla Sanità

INDICE

Capitolo I Pag. 1 Assistenza sanitaria in Italia

Capitolo II Pag. 2 Il medico di base

Pag. 3 La scelta del medico di base

Pag. 5 Le prestazioni del medico di base

Capitolo III Le continuità dell’assistenza sanitaria

Pag. 7 Il medico di guardia

Pag. 9 Pronto soccorso

Capitolo IV Pag. 13 Ospedalizzazione

Pag. 16 Il consenso informato

Pag. 19 La cartella clinica

Pag. 21 Day Hospital – Day surgery

Pag. 23 Le dimissioni

Pag. 24 Le residenze sanitarie assistite

Pag. 26 L’ assistenza domiciliare

Pag. 27 Liste di attesa

Pag. 29 Intramoenia

Pag. 31 Cure all’estero

Pag. 32 L’invalidità

Pag. 35 Ticket ed esenzioni dallo stesso

Pag. 38 La difesa dei diritti

Page 7: Guida alla Sanità

CAPITOLO I

ASSISTENZA SANITARIA IN ITALIA

Con la nuova riforma sanitaria dovuta alla legge Bindi

D.L. 2229 19 giugno 1999 e sue successive modificazioni

tutti i residenti nello stato italiano hanno diritto

all’assistenza sanitaria.

L’assistenza viene fornita a tutti coloro che sono iscritti

al Servizio Sanitario Nazionale, per ottenere l’iscrizione è

necessario recarsi presso gli uffici locali del SSN

denominate ASL ( Aziende Sanitarie Locali ) muniti di

certificato di residenza in carta semplice ovvero con

autocertificazione, tessera di identità e codice fiscale.

Particolare importanza ha il codice fiscale perché le ASL

devono amministrare solo coloro che risiedono realmente

nel proprio ambito.

Una volta iscritti si entrerà in possesso della tessera

sanitaria, che di norma viene spedita al domicilio

dell’utente (assistito), con questa si potrà scegliere il

medico di base ed ottenere tutte quelle prestazioni

necessarie ai fini sanitari.

In caso di smarrimento della tessera sanitaria basterà

una telefonata al numero verde 800030070 della agenzia

delle entrate che provvederà ad inviare un duplicato al

domicilio dell’interessato.

Qualora si risieda temporaneamente in una zona diversa,

per motivi di studio, di lavoro, o anche di malattia,

l’interessato dovrà recarsi presso gli uffici della ASL

locale munito della tessera della ASL di provenienza, di

un documento di identità, codice fiscale e atto notorio (o

autocertificazione ) che attesti il temporaneo domicilio

purché questi superi i tre mesi.

Page 8: Guida alla Sanità

Hanno inoltre diritto all’assistenza erogata dal servizio

pubblico i cittadini italiani emigrati all’estero che

rientrino temporaneamente in Italia in uno con i loro

familiari.

Indipendentemente dal paese di provenienza.

Hanno inoltre diritto all’assistenza i cittadini stranieri

residenti in Italia, facendone richiesta adempiendo però

agli obblighi di partecipazione alla spesa se privi di

copertura assicurativa, pertanto i lavoratori stranieri

dipendenti e residenti in Italia ed in regola con le leggi

sulla immigrazione nulla devono perché

automaticamente coperti dall’assicurazione e devono

farne richiesta così come tutti i residenti locali.

Tutti i cittadini stranieri privi di copertura, anche

irregolari, ovvero clandestini, hanno diritto alle cure

urgenti ospedaliere ivi comprese la maternità, secondo

regole che sono continuamente aggiornate.

Page 9: Guida alla Sanità

CAPITOLO I I

IL MEDICO DI BASE

Il medico di base è la figura fondamentale del sistema

sanitario in Italia infatti per l’attività a lui richiesta

risulta essere l’interfaccia della complessa struttura

sanitaria.

Il medico di base molte volte viene definito “medico di

famiglia” perché in genere è colui che normalmente si

prende cura di tutto il nucleo familiare che, quindi,

meglio conosce i suoi pazienti anche in rapporto alla vita

affettiva e lavorativa, ed alle capacità psichiche e fisiche.

Normalmente è un medico, con o senza specializzazione

che ha vinto un concorso e che dalla ASL dipende con un

contratto di lavoro che regola sia gli aspetti economici

(stipendio) sia il numero di ore di lavoro settimanale,

queste ultime vengono stabilite in rapporto del numero

di pazienti a lui affidati ( il minimo è di 5 ore per 500

pazienti. Il medico di base non è in servizio nelle ore

notturne e nei giorni festivi e prefestivi, questi deve dare

la sua disponibilità dalle 8 alle 20 e lo studio, che deve

essere munito di sala di attesa e di servizi igienici, deve

essere aperto tutti i giorni per un numero di ore collegate

a quelle dei pazienti onde evitare attese che superino di

norma la mezza ora, pertanto il minimo è di un’ora

giornaliera e l’orario deve essere comunicato alla ASL ed

esposto nella sala di attesa.

LA SCELTA DEL MEDICO DI BASE

Tutti i cittadini che hanno diritto all’assistenza devono

scegliere il loro medico di riferimento ovvero il medico di

fiducia recandosi presso la ASL di residenza con la

Page 10: Guida alla Sanità

tessera sanitaria ed individuare in una lista il medico di

zona disponibile.

Nelle norme in vigore dal 2005 le Aziende Sanitarie

hanno l’obbligo di fornire indicazioni circa il curriculum

di ogni medico, gli orari dell’ambulatorio e le

caratteristiche strutturale e strumentali di ogni studio

medico.

Ciò non toglie che attraverso informazioni avute da

amici o conoscenti, o perché si conosce lo studio per la

vicinanza alla propria abitazione, l’assistito può

richiedere il medico da lui già prescelto sempre che

questi non abbia già raggiunto i 1500 iscritti. Per il

residente la scelta si ritiene rinnovata automaticamente

anno per anno. Il cittadino che per ragioni di studio o di

lavoro ha un domicilio che non corrisponde alla

residenza deva comunque recarsi all’ASL locale e

chiedere di essere accredito al medico locale prescelto

per un periodo che va da tre mesi ad un anno, trascorso

l’anno deve ripetere l’iter già percorso. Si consiglia

prima di effettuare la scelta del medico di informarsi

presso amici, conoscenti, o se si vuole di persona,

accertarsi della disponibilità e della fiducia che questi

ispira e occorre non dimenticare che il medico di base è

quello che deve seguirci, ascoltare e collaborare al nostro

benessere psicofisico e nel quale noi dobbiamo riporre la

massima fiducia e stima.

Per il bambino il medico di base è nominato pediatra e

deve essere scelto con gli stessi criteri che si usano per il

medico degli adulti.

Page 11: Guida alla Sanità

PRESTAZIONI DEL MEDICO DI BASE

Intendiamo descrivere sinteticamente quali sono le

prestazioni principali dovute dal medico di base.

A) Visita medica generale ambulatoriale o

domiciliare con eventuale prescrizione di farmaci,

richiesta di visite specialistiche, di analisi cliniche

o di diagnostica strumentale, richiesta di ricovero

ospedaliero anche a seguito di visita specialistica.

N.B. sulle ricette deve essere indicato il diritto ed

il tipo di esenzione dai tickets spettanti per

reddito o patologia.

B) Non sono escluse, in particolare in zone di difficile

accesso ospedaliero prestazioni di particolare

impegno professionale come prima medicazione,

lavanda gastrica, iniezioni fleboclisi di

gammaglobuline o vaccinazioni, anche se per

queste prestazioni aggiuntive verranno

successivamente compensate dalla ASL di

appartenenza.

C) Attestazioni di carattere certificativi o medico

legale quali la certificazione di incapacità

temporanea al lavoro o i certificati previsti dalla

legge di riammissione scolastica. Sono invece

rilasciati a pagamento i certificati ad uso

assicurativo, quello per la patente, il certificato di

sana e robusta costituzione o di sanità psichica e

qualsiasi altro certificato avente carattere privato.

Del pagamento deve rilasciare normale fattura.

D) Al medico di base spetta la eventuale richiesta

sull’opportunità di fornire siringhe, prodotti

dietetici presidi medico sanitari (come i pannoloni

per gli incontinenti ). Tali richieste poi dovrano

Page 12: Guida alla Sanità

essere erogate dalla ASL in base alle direttive ed alla

organizzazione regionale.

Il medico che, chiamato più volte, non si reca a casa del

paziente o si limita in ambulatorio a scrivere ricette

senza visitare il malato non ottempera ai suoi doveri.

Qualora il comportamento del medico provoca una

mancata diagnosi concorrendo a produrre un grave

danno o addirittura il decesso può essere denunciato alla

Procura penale della Repubblica e civilmente è

responsabile dei danni procurati. Il Tribunale di Torino

ha ritenuto che la ASL possa essere chiamata in solido

per il pagamento dei danni.

Qualora viene meno la fiducia nel medico ci si può recare

alla ASL per poter richiedere il cambio. Anche il medico

può richiedere la cessazione del rapporto con l’assistito

dando però ampie spiegazioni alla ASL stessa, ma fino a

che il cambio del medico non avviene è obbligato a

fornire tutte le prestazioni.

Page 13: Guida alla Sanità

CAPITOLO III

LE CONTINUITA’ DELL’ASSISTENZA

SANITARIA

IL MEDICO DI GUARDIA

L’art. 8 del dl 30/12/92 n, 502 e sue successive modifiche

disciplina i rapporti per l’erogazione delle prestazioni

assistenziali che devono essere erogate 24 ore su 24.

Abbiamo già visto che il medico di base deve essere

reperibile per cinque giorni dalle ore 8 alle 20, per

consentire la continuità dei servizi assistenziali è stata

istituita la guardia medica che garantisce la fascia oraria

dalle 20 alle 8 e tutti i giorni prefestivi e festivi nell’arco

delle ventiquattro ore. Per ottenere l’assistenza dal

medico di guardia è necessario recarsi, muniti di tessera

sanitaria, direttamente presso la sede del servizio che di

norma coincide con la sede della ASL di appartenenza o,

se impossibilitati, telefonando al numero indicato dalla

stessa struttura. Tale servizio assicura assistenza medica

a domicilio in quei casi che rivestono carattere di

urgenza. Dobbiamo ricordare che secondo la Corte di

Cassazione con sentenza 35344/2008 la guardia medica

che non interviene e consiglia di chiamare il 118 incorre

in omissione di atti di ufficio in quanto “l’urgenza

dell’intervento, specie in campo sanitario, va apprezzata

con riferimento al pregiudizio anche potenziale e non

necessariamente irreparabile che può derivare al

paziente dalla mancata assistenza sollecitata”.

Page 14: Guida alla Sanità

Normalmente la Guardia medica dispone di farmaci e di

materiali necessari alle cure di primo soccorso ed è

munita di ricettario, è competente a rilasciare

prescrizioni farmaceutiche per terapie di urgenza o per

coprire il ciclo di cure non oltre i due o tre giorni. Dopo

aver visitato il paziente può richiedere il ricovero

ospedaliero, può rilasciare certificato di malattia al

lavoratore che ne faccia richiesta.

Il medico di guardia può anche essere chiamato per

constatare il decesso ed egli potrà redigere un certificato

di avvenuto decesso e non quello di certificato di morte.

Le chiamate degli Utenti devono essere registrate e

rimangono agli atti, deve essere annotata l’ora della

chiamata, le generalità del richiedente e dell’assistito, la

patologia sospettata, la tipologia dell’intervento offerto e

l’ora e il giorno dell’intervento.

Prestazioni simili sono garantite dalla Guardia Turistica

che è un presidio sanitario che eroga assistenza nei centri

turistici ( colonie estive, campeggi, terme ecc.)

Il Medico di Guardia, quale incaricato di pubblico

servizio è qualificato come pubblico ufficiale, pertanto se

durante l’esercizio delle sue funzioni ha notizia o sospetto

di un reato è tenuto a redigere denunzia, in particolare,

quando questi sono perseguibili di ufficio, ad esempio

maltrattamenti sui minori.

Page 15: Guida alla Sanità

PRONTO SOCCORSO

La continuità della assistenza sanitaria, in Italia, è

prevista anche per le emergenze con il DPR 27/3/92 e il

decreto ministeriale della sanità pubblicato in G.U.

17/5/96 ovvero “atto di indirizzo e coordinamento delle

Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza

sanitaria di emergenza” e successivi “atti di intesa fra

Stato e Regioni delle linee guida sul sistema di emergenza

sanitaria del predetto D.P.R.

È chiaro che l’organizzazione è affidata completamente

alle Regioni le quali possono avere normative diverse,

anche perché diverso è il territorio e la dislocazione degli

ospedali. Pertanto ci limiteremo alle norme generali che

non sono certamente derogate dalle regioni.

Il pronto soccorso è un servizio di emergenza ed urgenza

cui il Cittadino può accedere sia tramite accesso diretto,

ovvero con mezzi propri sia con mezzi di soccorso.

L’urgenza o emergenza è trattata con punti di primo

intervento che possono essere anche mobili e organizzati

in occasioni di manifestazioni di massa, sportive,

religiose, culturali nei quali è possibile effettuare il primo

intervento medico in caso di problemi minori,

stabilizzare il paziente in fase critica e attivare il

trasporto protetto presso l’ospedale più idoneo.

Il pronto soccorso ospedaliero assicura, dopo una prima

visita medica, accertamenti diagnostici e eventuali

interventi necessari per la soluzione del quadro clinico

affrontato ( ad esempio analisi

cliniche del sangue – RX ) eventuali interventi finalizzati

alla stabilizzazione del paziente ed eventualmente il

trasporto ad un ospedale in grado di fornire prestazioni

specializzate.

Page 16: Guida alla Sanità

In realtà quando comunemente parliamo di pronto

soccorso intendiamo, il più delle volte senza saperlo, del

D.E.A. ovvero del Dipartimento di Emergenza e

Accettazione.

I DEA rappresentano una aggregazione di più unità

operative interdipendenti che adottano un comune codice

di comportamento assistenziali in collegamento con le

strutture operanti sul territorio.

I DEA afferiscono a due livelli di complessità in base alle

Unità Operative che li compongono.

Il DEA di primo livello oltre al pronto soccorso

ospedaliero offre anche funzioni di osservazione e breve

degenza, rianimazione, interventi diagnostico-terapeutici

di medicina generale, chirurgia generale, ortopedia e

traumatologia, cardiologia con Unità di Terapia

Intensiva Cardiologica, oltre a prestazioni di laboratorio

di diagnostica per immagini e eventuali trasfusioni.

Il DEA di secondo livello assicura inoltre funzioni di alta

qualificazione tra cui la cardiochirurgia, la

neurochirurgia, chirurgia vascolare e toracica, la terapia

intensiva neonatale secondo le indicazione della

programmazione regionale.

I DEA di secondo livello sono a loro volta collegati con

una stretta interrelazione con le centrali operative

regionali in modo tale che ci possa essere una equilibrata

distribuzione sul territorio nazionale per casi particolari

come i grandi ustionati e le unità spinali. In verità il più

delle volte l’emergenza, ovvero il pronto intervento,

inizia con gli “angeli rossi del 118.

L’emergenza sanitaria ha acquistato un notevole impulso

e competenza con l’istituzione del 118, numero telefonico

della centrale operativa che riceve le chiamate del

cittadino ed invia personale specializzato e mezzi di

Page 17: Guida alla Sanità

soccorso adeguati. La centrale coordinerà il soccorso dal

luogo dell’evento fino all’ospedale più idoneo al caso.

Il 118 è un numero gratuito sia da cellulare che da fisso,

si può pertanto utilizzare un telefono pubblico senza

l’uso della scheda o gettone. Il Cittadino ad esso deve

rivolgersi i tutti i casi in cui ci può essere rischio grave

come malori, incidenti domestici, stradali, e di qualunque

altro tipo dove vi sia un infortunato oltre che per tutti

quei casi dove si teme per la vita di un soggetto colpito da

gravi dolori o si teme in avvelenamento. Una volta

composto il numero, prepararsi a rispondere in maniera

chiara e quanto più è possibile precisi alle domande

rivolte dall’operatore, queste non sono finalizzate a

perdere tempo o per rifiutare l’invio di un’ambulanza

ma per poter inviare, quanto più è possibile, personale

specializzato e pronto ad affrontare l’evento. Ricordarsi

di dare l’indirizzo esatto ed eventuali indicazioni sulla

strada da percorrere (specialmente quando alla richiesta

di soccorso è inviata da zone di campagna o di

montagna), dare il numero di telefono dal quale si

chiama, la centrale operativa potrebbe richiamare per

coordinare meglio il soccorso ed è quindi opportuno

lasciare libero il telefono. Ricordarsi di

Comunicare se il paziente è una donna incinta,un

cardiopatico o un diabetico o se soffre di epilessia.

Nella attesa dei soccorsi non spostare la persona

traumatizzata, non dare bevande o medicinali, limitarsi a

slacciare la cintura e eventuale cravatta, cercare di

parlare con calma col paziente e di rassicurarlo,

importante è evitare di lasciarlo solo.

L’arrivo dei soccorsi in genere significa l’arrivo della

autoambulanza del 118, ma potrebbe arrivare anche una

moto “ attrezzata” con infermiere e un medico per

prestare il primo soccorso durante l’attesa

Page 18: Guida alla Sanità

dell’ambulanza stessa con attrezzature speciali. Una

volta dato il primo soccorso il paziente è trasferito al più

vicino ospedale ( pronto soccorso o DEA ). Con decreto

del Ministro della sanità del 15 maggio 1992 furono

definiti i criteri di assegnazione di un codice di gravità.

ROSSO massimo pericolo e priorità massima.

GIALLO medio pericolo e rischio evolutivo con possibile

pericolo di vita.

VERDE poco critico e con prestazioni differibili.

BIANCO non critico e non urgente, visita e cure

differibili. In questo caso alcune Regioni impongono un

ticket, mentre per i primi casi è assolutamente gratuito e

rivolto anche agli extracomunitari.

I codici sono assegnati da personale infermieristico

esperto e specificatamente formato, questa procedura

prende il nome di triage e che significa scegliere. La

funzione del triage è attivata in tutte quelle unità

operative di pronto soccorso – accettazione / DEA con

oltre 25000 accessi per anno o nei presidi con flussi

irregolari e periodici come nel turismo stagionale.

Ora il nostro Paziente, accettato, sarà sottoposto a visita

o intervento secondo il codice di urgenza ottenuto e

successivamente potrà essere dimesso avendo ripreso

tutte le sue capacità oppure trasferito all’interno

dell’ospedale per gli interventi del caso.

Page 19: Guida alla Sanità

CAPITOLO IV

OSPEDALIZZAZIONE Con la legge 132/68 ( enti ospedalieri e assistenza

ospedaliera ) Il servizio ospedaliero è erogato a tutti i

cittadini gratuitamente e senza limiti di tempo.

Successivamente con la legge 502 sulla riforma sanitaria

si prevedeva che il ministero della sanità avrebbe

emanato un atto di indirizzo e coordinamento per

stabilire i requisiti minimi per un ospedale moderno. Il

31 dicembre 1993, con un ritardo di tre anni furono

finalmente emessi i requisiti e gli indirizzi.

Noi qui ci soffermeremo a quei requisiti che possono

essere facilmente constatati da tutti i cittadini e pazienti.

La stanza non può contenere più di quattro posti letto,

per ogni letto devono esserci nove mq e ciascun letto deve

essere fornito di un comodino e di un armadietto.

Ogni quattro posti letto vi deve essere un servizio

igienico, le lenzuola devono essere cambiate il più spesso

possibile e non oltre i tre giorni. Qualora sono sporcate

devono essere subito sostituite.

Le pulizie al reparto devono essere effettuate tutti i

giorni e ogni volta che si rendono necessarie, vi devono

essere delle salette di attesa per i visitatori e nei luoghi

comuni devono essere installate, così come recita il

documento ministeriale, delle “utilities”, ovvero

dispositivi per la distribuzione di bevande, snacks, caffè

ecc. oltre ad una piccola cucina di reparto atta a

riscaldare un pasto che si è raffreddato non per cucinarsi

un piatto di pasta e fagioli, oltre all’applicazione della

46/90 dai più conosciuta per la messa a terra

dell’impianto elettrico e del salvavita e della ormai

Page 20: Guida alla Sanità

conosciutissima 626 per la messa in sicurezza degli

impianti e per il personale addetto e del paziente stesso.

Devono essere ben indicate le vie di fuga e i posti dove

sono gli estintori che devono essere in numero sufficiente

e facilmente raggiungibili, le porte devono avere il

dispositivo di apertura antipanico e devono essere libere

da ostacoli.

I luoghi destinati ad ambulatori specialistici devono

essere forniti di bagno e telefono pubblico. I locali

destinati a ricevere i panni sporchi devono essere

separati dai locali dove sono depositate le lenzuola o altra

biancheria di ricambio.

L’assistenza ospedaliera può essere erogata su

disposizione del medico di guardia al pronto soccorso,

qualora ravvisi un’urgenza clinica, avviando il paziente

al reparto di competenza o ad altro ospedale specialistico

oppure in ricovero ordinario ovvero programmato. Detta

assistenza è svolta anche dagli Istituti Universitari di

ricovero e cura ( Policlinici) oltre che da fondazioni e

cliniche convenzionate. Per l’assistenza ospedaliera

pubblica non è dovuto alcun contributo per le analisi e

indagini cliniche anche se strumentali ad esempio per RX

TAC ECO. Quando il medico di base ravvisa la necessità

di un ricovero ospedaliero emette la necessaria

prescrizione specificandone il motivo. L’0spedale

provvederà, sulla base della prescrizione, ad inserire il

paziente in un’apposita lista di attesa gestita dal

responsabile dell’unità funzionale o dal CUP (centro

unico di prenotazione).

In questo caso si ricorda al paziente che al momento del

ricovero deve essere fornito di pigiama, tovaglia per il

viso, e generi per la pulizia personale.

Brevemente esporremo i principali diritti e doveri del

paziente in Ospedale.

Page 21: Guida alla Sanità

Estratto DPCM 19 5 95 G.U. 31 maggio 1995 n. 125, S.O.

Il Paziente ha diritto ad essere assistito e curato nel

rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni

filosofiche e religiose.

Durante la degenza il Paziente ha diritto ad essere

sempre individuato col proprio cognome.

Il Paziente ha il diritto ad ottenere dalle strutture

ospedaliere informazioni sulle prestazione sanitarie

erogate e la modalità di accesso ed inoltre deve poter

identificare le persone che lo hanno in cura.

Il Paziente ha il diritto di ottenere dal Sanitario che lo

cura informazioni complete in merito alla diagnosi della

malattia, delle terapie, della prognosi, ed ad essere

informato degli eventuali rischi relativi al trattamento e

di eventuali altre cure alternative. Il Paziente ed il suo

medico curante hanno diritto di accesso alla cartella

clinica.

Il bambino ospedalizzato deve avere un familiare vicino e

la possibilità di attività ricreative e, in età opportuna,

deve essere messo al corrente sui trattamenti cui è

sottoposto e può esprimere il suo parere sugli stessi.

Il Cittadino malato deve ricordarsi che deve rispettare

gli Operatori e gli altri degenti tenendo un contegno

consono ai luoghi abbassando la voce e non disturbare.

E’ vietato fumare, ed è opportuno che vicino a ciascun

letto vi sia un solo visitatore.

Page 22: Guida alla Sanità

IL CONSENSO INFORMATO

Quando il Cittadino è ospedalizzato per la prima volta si

imbatte in quello che è definito “consenso informato”. In

genere prima di essere sottoposti a qualche indagine

invasiva o ad un intervento chirurgico gli viene

presentato un foglio da firmare per esprimere il proprio

consenso. Purtroppo questa è una prassi diffusa ed è

poco corretta, infatti, il “consenso informato” deve essere

preceduto dalla informazione, il Comitato Nazionale di

bioetica il 20 giugno 1992 recita di “informazione e

consenso all’atto medico.

L’art. 32 della costituzione italiana già stabilisce che

“nessuno può essere obbligato ad un determinato

trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La

legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal

rispetto della persona umana”.

Inoltre spetta solo alla competenza statale dettare norme

sul consenso informato e i trattamenti sanitari.

Ci soffermeremo principalmente sulle informazioni che

devono essere date al cittadino rilevando come si esprime

il codice deontologico dei medici italiani.

Il Medico deve fornire al paziente la più idonea

informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle

prospettive e le eventuali alternative diagnostiche-

terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze dalle scelte

operate. Ogni ulteriore richiesta di informazione da

parte del paziente deve essere soddisfatta. Le

informazioni relative al programma diagnostico e

terapeutico dovranno essere veritiere e complete ma

limitate a quegli elementi che cultura e condizione

psicologica del paziente sono in grado di recepire ed

accettare. Le informazioni se rivestono carattere tale da

poter procurare preoccupazioni o sofferenze particolari

Page 23: Guida alla Sanità

al paziente dovranno essere fornite con circospezione

non usando termini particolarmente traumatici. Il

consenso informato deve avere forma scritta e

sottoscritto sia dal paziente sia dal medico informatore.

E’ fondamentale inserire la data dell’informativa e la

raccolta del consenso. Il consenso può essere ritirato dal

paziente in qualsiasi momento. Altro consenso che si

deve dare, appena ospedalizzati, è l’autorizzazione al

trattamento dei dati sensibili da parte dell’ente ed alla

riservatezza degli stessi.

Il Cittadino può anche chiedere di non essere informato e

di delegare persona di sua fiducia al consenso tale

dichiarazione deve avere forma scritta e convalidata sia

dal paziente che dal delegato. Il consenso deve essere

riportato nella cartella clinica e non libera il medico da

eventuali sue responsabilità, è nulla quella clausola,

oltretutto non prevista dalle direttive, che prevede un

eventuale errore medico.

Per i minori sono, di norma, autorizzati alla

manifestazione del consenso informato gli esercenti la

potestà genitoriale, ma in taluni casi, i minori sono

ritenuti in grado di assumere autonoma decisione, come

previsto dalle norme legate all’accertamento di AIDS o

infezioni da HIV e dalla convenzione di Oviedo ratificata

con legge 145/2001.

La legge 194/78 in tema di tutela sociale della maternità

ed interruzione volontaria della gravidanza all’articolo 2

prevede che è consentita la somministrazione, su

prescrizione medica, di mezzi necessari per conseguire le

finalità in ordine alla procreazione responsabile.

L’articolo 12 della stessa legge prevede che in presenza

di seri motivi che impediscono o sconsigliano la

consultazione delle persone esercenti la tutela, il

consultorio o il medico di fiducia debbano relazionare al

Page 24: Guida alla Sanità

Giudice Tutelare il quale, sentita la donna, può

autorizzare l’interruzione della gravidanza. Lo stesso

dicasi ai sensi dell’articolo 309/90 in tema di accesso al

servizio pubblico per la tossicodipendenza.

Page 25: Guida alla Sanità

LA CARTELLA CLINICA

Per i Giudici di Cassazione (sentenza 22694/2005) “ la

cartella clinica è un atto pubblico che esplica la funzione

di diario dell’intervanto medico e dei relativi fatti clinici

rilevanti, sicché i fatti devono essere annotati

conformemente al loro verificarsi.”.

La cartella clinica è quindi un diario giornaliero che deve

sempre essere aggiornata agli ultimi accadimenti, essa

deve riportare i dati anagrafici del paziente, L’anamnesi

e lo stato di salute del paziente, la diagnosi che dato

origine all’accesso ed al ricovero, le terapie e gli

accertamenti strumentali, deve essere completa e

leggibile in tutte le sue parti è un atto dovuto e finalizzato

ad una pubblica funzione, pertanto ogni alterazione,

incompletezza, o altro difetto costituiscono reato

perseguibile in quanto è inquadrato come falso materiale

in atto pubblico secondo il codice penale vigente. Ogni

aggiornamento della stessa deve essere sottoscritto dal

medico che la redige con una firma chiara e leggibile

oltre ad un eventuale timbro identificativo.

La cartella clinica è un atto amministrativo e pertanto è

a disposizione di chi ne è interessato, ovvero del paziente

o persona da lui delegata, dal tutore se incapace, e dal

medico di famiglia, infatti secondo la legge 241/90 capo V

art. 22 è considerato documento amministrativo ogni

rappresentazione grafica, fonocinematografica,

elettromagnetica e di qualunque altra specie dal

contenuto di atti interni della pubblica amministrazione

utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, e

successivamente all’art 23 , il diritto di accesso si esercita

nei confronti delle amministrazioni dello stato, ivi

comprese le aziende autonome, gli enti

pubblici, e i

Page 26: Guida alla Sanità

concessionari di pubblici servizi, è chiaro che gli istituti

ospedalieri fanno parte di queste categorie. Il rifiuto di

visione della cartella clinica prefigura il reato di rifiuto

di accesso a documenti amministrativi con tutte le pene

che esso comporta.

Ogni cittadino, che è stato ricoverato in una struttura

sanitaria, ha il diritto ad avere tutta la documentazione

inerente al suo caso. Le Amministrazioni sono tenute a

consegnare copia conforme della cartella clinica in pochi

giorni e comunque non oltre i trenta giorni, essa deve

contenere tutti i referti ed i vari allegati. La copia della

cartella ha un costo che varia da azienda ad azienda che

comunque è limitato al costo della riproduzione.

Ricordiamo che la cartella clinica è tutelata dalla legge

675 del 31 dicembre 1996 ovvero dalla legge sulla

privacy.

La cartella clinica va conservata in apposito archivio

come prescrive il DPR 128 del 23 marzo 1969 e del DPR

1409 del 30 settembre 1969 oltre che dalla circolare n. 61

del ministero della sanità del 19 dicembre 1986 che

stabilisce che vadano conservate illimitatamente,

unitamente ai referti, poiché rappresentano un atto

ufficiale mentre le radiografie e altri esami diagnostici

effettuati devono essere conservati per almeno venti anni.

Il mancato rilascio o la mancata compilazione della

cartella clinica costituiscono omissioni in atti di ufficio da

parte della struttura.

Qualora vi sia alterazione o incompletezza nei contenuti,

che devono risultare ovviamente evidenti o dimostrabili

il Primario che è il primo responsabile della cartella

stessa incorre nel reato di falso ideologico e che deve

essere proposto a livello penale. In caso di decesso del

malato gli eredi diretti dimostrando il loro rapporto di

parentela possono richiedere la documentazione della

Page 27: Guida alla Sanità

cartella stessa. Anche le case di cura private sono tenute

alla compilazione ed alla conservazione della cartella e

devono darne copia su richiesta del paziente.

Qualora il rilascio della copia sia rifiutata o passano i

trenta giorni dalla richiesta bisognerà procedere ad una

diffida ai sensi della legge 241/90 e se il ritardo persiste si

può richiedere l’intervento dei carabinieri e

successivamente il sequestro della cartella clinica da

parte del Procuratore della Repubblica.

DAY HOSPITAL - DAY SURGERY

Un’ospedalizzazione che sta avanzando sempre più con

un ricovero programmato in più sedute, alternativo al

ricovero tradizionale permette di effettuare di effettuare

prestazioni a carattere diagnostico-terapeutico là dove

non occorre una permanenza continuativa in ospedale

garantendo però un’assistenza medica ed infermieristica

con erogazioni multiprofessionali e plurispecialistiche

che non sono eseguibili in ambulatorio.

Recita il Decreto Ministeriale del 19 marzo 1988 che il

day hospital è un modello organizzativo ed operativo

attuato nell’ambito di strutture autorizzate all’esercizio

di attività di ricovero e cura.

Si accede al day hospital con le stesse modalità di accesso

per la normale ospedalizzazione, cioè richiesta di

ricovero redatta dal medico di base, sarà poi, in base alle

necessità e col parere del medico specialista, ovvero il

primario, a decidere secondo il tipo di intervento che

deve essere effettuato. Possiamo quindi prevedere che al

day hospital accederanno tutti quei pazienti che devono

essere sottoposti a diversi esami clinici che richiedono

l’intervento di più specialisti, malati cronici sottoposti a

cure cicliche e che non hanno bisogno di continua

Page 28: Guida alla Sanità

sorveglianza medica, analisi diagnostiche invasive o

semiinvasive, in qualche realtà ospedaliera anche la

coronariografia si risolve con un solo giorno di ricovero,

classico esempio di questo sistema di ospedalizzazione

diurna è la chemioterapia, in quanto la somministrazione

del farmaco deve essere eseguita sotto stretto controllo

medico. Trattandosi di un’alternativa alla

ospedalizzazione occorre sia la formazione della cartella

clinica sia del consenso informato. Nessun ticket è a

carico del paziente se nulla è dovuto per la

ospedalizzazione continua. Anche piccoli e medi

interventi chirurgici possono essere effettuati quando

non si deve ricorrere all’anestesia totale, in questo caso

prende il nome di day surgery.

Possiamo quindi affermare che il servizio prestato può

essere distinto in quattro tipologie. DIAGNOSTICA

quando il paziente deve essere sottoposto ad una serie di

indagini ed analisi polispecialistiche che possono andare

dalla radiografia all’elettrocardiogramma e a più visite

specialistiche. TERAPEUTICA per pazienti sottoposti a

cure che richiedono il monitoraggio per alcune ore.

CHIRURGICO per pazienti che necessitano di piccoli

interventi chirurgici o particolari esami approfonditi che

necessitano della sala operatoria. RIABILITATIVA per

quei pazienti sottoposti a terapie di recupero o

rieducazione di determinate funzioni.

Page 29: Guida alla Sanità

LE DIMISSIONI

Cessati i motivi del ricovero e della cura il Primario del

reparto, o un suo delegato, dispone le dimissioni del

paziente. Prima di lasciare l’ospedale deve essere fornito

al malato un certificato che contenga la diagnosi, le cure

ed i risultati oltre ad indicare le eventuali ulteriore cure a

cu deve essere sottoposto. In alcuni ospedali è fornito

anche di medicinali per un ciclo di cure di qualche giorno

in attesa che possa intervenire il medico di base.

Nessuna firma deve essere apposta dal paziente o da suoi

familiari in quanto è richiesta solo quando il paziente

chiede di essere dimesso contro il parere del primario.

Con la diminuzione dei posti letto sorge il problema di

dimissioni accelerate e quindi difficili, ciò capita

particolarmente in quei casi in cui il paziente ha ancora

bisogno di cure e di assistenza che non riguardano più il

motivo del ricovero effettuato, in questo caso è

opportuno chiedere al primario il trasferimento in altro

reparto o ospedale o in caso di riabilitazione o breve

assistenza presso una residenza assistenziale assistita o ci

si può rivolgere alla ASL di appartenenza per poter

usufruire dell’assistenza domiciliare.

RSA - RESIDENZE SANITARIE

ASSISTITE

Al momento delle dimissioni, se non necessitano altre

cure in reparto ospedaliero, ma si prevede per la

cronicità della malattia o della riabilitazione un ulteriore

periodo di continuità assistenziale si può richiedere di

essere accompagnato in una RSA ovvero in una struttura

che ospita per un periodo temporaneo persone non

Page 30: Guida alla Sanità

autosufficienti. E’ opportuno ricordare che la

responsabilità di trovare la sistemazione più idonea per

proseguire le cure è a totale carico della ASL ovvero

dell’ospedale che dimette il paziente (“L’assistenza

sanitaria deve essere fornita indipendentemente dalla

durata” legge 692 4/8/56 ). L’assistenza ospedaliera deve

essere assicurata quando gli accertamenti diagnostici e le

cure mediche non siano normalmente praticabili a

domicilio ( DML 21/2/56 ) e principalmente in base alla

legge 132 del 12 febbraio 68 art 29 le regioni devono

programmare i posti letto tenendo conto dei malati “

acuti, cronici, convalescenti e lungodegenti. Nel 1978 con

la legge 833 viene riconosciuto il diritto fondamentale

dell’individuo alla tutela della salute anche nei confronti

degli anziani con malattie croniche non autosufficienti e

persone colpite da malattie inguaribili o invalidanti,

malattie psichiatriche, morbo di Alzheimer ecc.

Stiamo insistendo sulle RSA perché comunque in queste

vi è una continuità dell’assistenza sanitaria che viene

meno nelle RAF ( Residenze Assistenziali Flessibili ) che

sono in realtà poco più di un albergo e se si trasferisce in

una struttura del genere oltre che ad essere a pagamento

fa sì che si esce dal circuito ospedaliero perdendo così le

necessarie garanzie di cure sanitarie ed il possibile

rientro nel circuito ospedaliero.

Il soggiorno nelle RSA a volte è limitato a 60 giorni, ma

ciò non consente le dimissioni forzate in quanto, proprio

per il diritto alla continuità della cura, il direttore della

RSA al 55° giorno deve comunicare alla ASL che il

paziente non può rientrare a casa necessitando ancora di

cure ed assistenza.

L’ASL a sua volta provvederà a trasferire il degente

presso una sua struttura nell’ambito della regione, o si

Page 31: Guida alla Sanità

farà carico della spesa dovuta al RSA che il più delle

volte è una struttura privata convenzionata.

Il soggiorno nelle RSA prevede che il paziente collabori

alla spesa sanitaria in relazione al suo reddito, se gode di

indennità di accompagnamento questo deve essere

devoluto alla struttura di accoglienza. Ricordiamo che i

comuni intervengono integrando la retta secondo

parametri diversi e che nulla deve essere richiesto ai

parenti per la permanenza dell’assistito nella struttura.

Come per tutte le inadempienze di Enti che dipendono

dalla Regione si può presentare, senza alcuna formalità,

ricorso al Difensore Civico Regionale chiedendo un

appuntamento presso la sua sede.

Là dove esiste si può far ricorso anche al Difensore

Civico Comunale che interviene ai sensi del DPCM

14/2/2001 ( atto di indirizzo e coordinamento per le

regioni in materia di prestazioni socio-sanitarie) art. 3

comma 2 punto d) Interventi di ospitalità alberghiera

presso strutture residenziali o semiresidenziali di adulti

ed anziani con limitazione dell’autonomia, non assistibili

a domicilio. Ed al punto f) Ogni altro intervento

qualificato quale prestazione sociale di rilevanza

sanitaria ed inserito tra i LEA secondo la legislazione

vigente.

Il costo del ricovero nelle RSA è per il 50% a carico

dello stato (ovvero del SSN) e per il 50% a carico del

Comune che può richiedere la compartecipazione del

ricoverato in proporzione al valore ISEE calcolato solo

su i suoi redditi e non a quelli familiari (art. 54 L 289/02).

Page 32: Guida alla Sanità

ASSISTENZA DOMICILIARE

Il sistema integrato delle cure domiciliari comporta

l’insieme delle prestazioni ed interventi sanitari, sociali o

sociosanitarie svolte da parte dei distretti sanitari di base

in integrazione con i Servizi Territoriali Socio

Assistenziali del Comune presso il domicilio dell’utente

che presenti una transitoria o permanente situazione

dell’autosufficienza. La richiesta di assistenza per

prestazioni specialistiche o programmate, assistenza

infermieristica o eventuale riabilitazione deve essere

effettuata dal medico di base. Per le prestazioni

professionali da parte di assistenti

sociali o di assistenza cosiddetta tutelare la richiesta

deve essere presentata alla unità operativa distrettuale

del centro servizi sociali di zona. La proposta del

medico o dell’assistente

sociale, se rispondente ai requisiti di accesso, sarà

proposta alla Porta Unitaria di Accessi Territoriale che

provvederà ad attivare gli interventi opportuni.

ACCESSO ALLA SANITA’

LISTE DI ATTESA

Tutti gli iscritti al SSN hanno diritto all’assistenza

sanitaria gratuita, salvo eventuali ticket ad integrazione,

e per ottenere le prestazioni offerte in base al criterio dei

LEA ( Livelli Essenziali di Assistenza) occorre farne

richiesta alle proprie ASL di appartenenza. Visite

specialistiche, esami clinico-diagnostici, esami che

prevedono un ausilio strumentale (rx tac eco ecc..)

devono essere richiesti dal medico di base ed il paziente

verrà inserito in una apposita lista di attesa.

Page 33: Guida alla Sanità

Tutti noi ci siamo imbattuti in quella che è la criticità del

SSN, l’insufficienza della capacità di produzione di

prestazioni delle strutture sanitarie, bacini di utenza che

si concentrano su una sola struttura, a volte mancanza di

organizzazione, ricorso eccessivo e molta volte

inappropriato di prescrizioni hanno provocato il

problema delle lungaggini dei tempi di attesa.

I Governi che si sono avvicendati hanno sempre tentato

con vari interventi legislativi di abbattere questi tempi di

attesa, ma ancora in alcune realtà si deve attendere sei

mesi per una mammografia.

Ricordiamo che la sanità è di competenza delle regioni ed

è a queste che i governi si sono rivolti.

Ad oggi l’ultimo intervento si è avuto nella scorsa

legislatura, in particolare l’intesa fra Stato e Regioni del

23 marzo 2006 quando è stato adottato, in attuazione

dell’articolo 1 comma 280 della legge 23 dicembre 2005

n. 266, il piano di contenimento dei tempi di attesa per il

triennio 2006/2008, in questo contesto sono stati

individuati anche interi pacchetti di prestazioni e

percorsi diagnostici – terapeutici – assistenziali, relativi a

patologie tumorali e cardiovascolari che, con opportuna

coordinazione, dovrebbero abbattere i tempi di attesa. Si

è inoltre ritenuto necessario l’adozione del CUP (Centro

Unico di Prenotazione) a carattere territoriale e non solo

aziendale.

In proposito le Regioni si sono impegnate a presentare al

ministro della salute appositi piani regionali di

attuazione entro il 31 gennaio 2007 cui avrebbero dovuto

seguire entro il 28 febbraio 2007 i piani aziendali locali.

Tutto quanto previsto è slittato a altre date grazie anche

al decreto “ milleproroghe”.

Nella attesa che si organizzi il CUP territoriale i

Cittadini faranno bene a non concentrarsi su di un’unica

Page 34: Guida alla Sanità

AO ma di contattare anche altri centri per accedere più

rapidamente agli accertamenti prescrittogli.

Se si desidera che la visita sia prestata in una

determinata AO ed un determinato medico occorre fare

ricorso alla intramoenia che sarà l’argomento del

prossimo paragrafo.

INTRAMOENIA

Nell’ambito del SSN l’attività intramoenia si riferisce

alle prestazioni erogate dai medici dipendenti di un

ospedale al di fuori dell’orario di lavoro utilizzando

ambulatori e diagnostiche dell’ospedale stesso, dette

prestazioni sono soggette al pagamento di un compenso,

ma il cittadino ha la possibilità di scegliere il medico a

cui rivolgersi. Mancando gli spazi nelle pubbliche

aziende ai sensi dell’art. 72 comma 11 della legge 48/98

“il Direttore Generale, fino alla realizzazione di proprie

idonee strutture e spazi distinti per l’esercizio

dell’attività libero professionale in regime di ricovero e

ambulatoriale, è tenuto ad assumere le specifiche

iniziative per reperire fuori dell’azienda spazi sostitutivi

in strutture non accreditate”, quindi in cliniche private.

Per sola curiosità riportiamo che in campo nazionale il

pubblico preferisce il ricoveri in AO o Presidi pubblici

mentre in Campania si ha il fenomeno opposto per cui la

quasi totalità preferisce il ricovero in case di cura private

o a seguire i Policlinici Universitari. Ricordiamo in

proposito che in caso di errori, omissioni o danni, le

strutture private oppongono che la loro opera è

puramente ed esclusivamente alberghiera, ma la

giurisprudenza ritiene anche esse responsabili,

civilmente e penalmente degli accadimenti negativi.

Page 35: Guida alla Sanità

La legge 120 del 3 agosto 2007 emana nuove disposizioni

in materia di attività libero-professionali intramurarie.

In sintesi la legge prevede che le regioni completino la

realizzazione degli appositi locali per l’attività

intramoenia delle strutture pubbliche entro il 31 gennaio

2009 (slitta col decreto milleproroghe), in alternativa le

aziende sanitarie potranno affittare o acquistare spazi

ambulatoriali esterni pluridisciplinari, pertanto le

prenotazioni in regime libero professionale saranno

gestite dal personale dell’azienda sanitaria permettendo

così il controllo delle prestazioni che non dovranno

superare quelle eseguite durante l’orario di lavoro.

Saranno effettuati controlli sulle liste di attesa al fine di

assicurare il rispetto dei tempi medi che verranno

stabiliti con provvedimenti regionali e, comunque, con

l’obbligo di erogare prestazioni urgenti non oltre le 72

ore dalla richiesta.

La riduzione dei tempi d’attesa sarà oggetto di apposita

relazione annuale al fine di adeguare progressivamente i

tempi di erogazione delle prestazioni ordinarie a quelle

libero professionali onde evitare il ricorso alla

intramoenia sia frutto delle attività istituzionali.

Gli onorari per l’attività libero professionale saranno

sempre riscossi sotto la responsabilità dell’azienda e

saranno concordati dall’azienda stessa ed i medici.

Si ricorda che deve sempre essere rilasciata ricevuta

fiscale.

Page 36: Guida alla Sanità

ASSISTENZA SANITARIA CON

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO PER

CURE DI ALTISSIMA

SPECIALIZZAZIONE

Il sistema sanitario italiano permette a tutti i cittadini di

accedere anche a strutture straniere per ottenere cure

che al momento sono precluse in Italia, o per prestazioni

di altissima specializzazione non ottenibili in Italia o

ottenibili in tempi talmente lunghi da non essere adeguati

alla particolarità del caso clinico.

Per ottenere l’autorizzazione al trasferimento per cure

occorre l’interessato, o chi per esso deve rivolgersi alla

ASL di appartenenza e farne richiesta allegando

proposta di medico specialista e eventuale

documentazione richiesta dalla regione.

La proposta del medico specialista, che può essere sia

pubblico che privato, deve essere adeguatamente

motivata in ordine all’impossibilità di fruire delle

prestazioni in Italia tempestivamente e in forma

adeguata al caso clinico. Ricordarsi che la proposta deve

indicare la struttura estera prescelta per la prestazione.

Secondo modalità che variano da Regione a Regione

l’Azienda Sanitaria acquisito il parere dell’organo

centrale che esamina i casi provvede o meno al rilascio

della autorizzazione dandone immediata comunicazione

all’interessato.

Si ricorda che una volta ottenuta l’autorizzazione se la

struttura estera è privata la spesa deve essere anticipata

dal paziente, se invece è

pubblica o comunque convenzionata la ASL provvederà

a rilasciare un apposito formulario e l’assistenza verrà

erogata gratuitamente salvo eventuali ticket .

Page 37: Guida alla Sanità

Eventuali cure di mantenimento o di controllo, anche se

riferite ad una precedente autorizzazione devono sempre

essere preventivamente autorizzate secondo la procedura

già applicata.

In caso di rigetto della domanda di autorizzazione

l’interessato può presentare ricorso al Direttore

Generale della ASL, al TAR,e in sede di appello al

Consiglio di Stato. Infine, con ricorso straordinario, al

Presidente della Repubblica.

Page 38: Guida alla Sanità

INVALIDITA’

Invalido è colui che non ha più forza e vigore, ovvero non

è più valido al servizio, infatti per prima fu riconosciuta

la sola invalidità dovuta alle guerre e il soggetto non più

valido per vecchiaia o più spesso per ferite veniva

“mantenuto a spese dello stato” in appositi stabilimenti

ovvero ospizi per invalidi, si ricorda che uno di questi fu

costruito nel 1670 ed oggi accoglie le spoglie di

Napoleone.

Lentamente ci si è resi conto che non solo le guerre ma

anche le malattie, l’età, menomazioni colpivano anche i

civili, pertanto accanto agli invalidi di guerra, che nel

frattempo non venivano più ricoverati in ospizio

“godevano” di un sussidio o pensione, vennero

riconosciuti anche gli “invalidi civili”.

Solo nel 1971 con la legge 118 modificata con DL 509/88

si ha la definizione di invalido civile, ovvero quel

“Cittadino affetto da minorazioni congenite o acquisite

di carattere organico o dismetabolico tali che ne

diminuiscono la capacità lavorativa di almeno un terzo,

vengono poi considerati invalidi i soggetti che abbiano

superato i sessantacinque anni che abbiano difficoltà

persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della

loro età. La base valutativa della invalidità è quindi la

compromissione funzionale e pertanto con la legge

104/92 viene riconosciuta anche la persona handicappata

( oggi si dice diversamente abile ). In base alle leggi che

disciplinano la materia possiamo dire che vi può essere

una riduzione parziale o totale e permanente delle

capacità lavorative oppure una inabilità a condurre una

vita autonoma senza l’assistenza continua di altro

soggetto per ottenere lo stato di invalidità civile. Il

riconoscimento di tale stato comporta particolari benefici

Page 39: Guida alla Sanità

secondo il grado di invalidità , che viene stabilito per

legge e secondo apposite tabelle. Quando il grado di

invalidità corrisponde al 34% al soggetto spetta la

concessione gratuita di protesi oltre all’esenzione dal

ticket per la patologia denunziata e che deve essere

richiesta alla ASL di appartenenza, al 46% spetta il

diritto al collocamento privilegiato al lavoro, al 74% si

ha un assegno per invalidità parziale e al 100% si ha

diritto ad una pensione per inabilità totale. Qualora il

soggetto abbia bisogno di assistenza continua perché

inabile a compiere gli atti di vita quotidiana gli spetta la

cosiddetta “indennità di accompagnamento”, questa non

è legata al reddito e parte dal momento in cui se ne è

fatta richiesta,mentre invece le precedenti sono legate al

reddito familiare. Ricordiamo che in alcune Regioni e

Comuni vi sono alcuni benefici aggiuntivi, ad esempio

una concessione speciale nell’assegnazioni di case

popolari, quindi è opportuno fare riferimento anche alle

leggi regionali ed ai regolamenti comunali.

Si ricorda che comunque entro il 31 marzo gli invalidi

civili hanno l’obbligo di comunicare alla Prefettura, al

Comune, alla ASL di appartenenza il permanere dello

stato di disagio (esistono dei moduli predisposti e ci si

può servire di un patronato), la stessa dichiarazione deve

essere effettuata, da chi è stato assunto al lavoro in base

alla legge di categoria protetta, alla Prefettura ed al

datore di lavoro.

Per accedere, ovvero per avere la “patente” di invalido

civile, occorre fare domanda alla ASA di appartenenza

per sottoporsi alla visita della Commissione Medica delle

invalidità civili. Esistono modelli predisposti che devono

essere completati in ogni loro parte , a questi modelli si

deve allegare il certificato del proprio medico curante e

copia di cartelle cliniche, referti ecc… si consiglia di farsi

Page 40: Guida alla Sanità

assistere da un patronato o da un avvocato locale. Il

sistema di valutazione della invalidità è stato codificato

in una tabella ai sensi del DM febbraio 1992. La richiesta

di invalidità civile può essere effettuata ai sensi della L

118/71 e se minorati psichici ai sensi della 295/90, per il

sordomuto ai sensi della L 381/70, per il cieco civile ai

sensi della L 382/70 per le persone handicappate ai sensi

della legge 104/92.

Il soggetto al quale viene riconosciuta l’invalidità deve

sottoporsi ogni anno a visita di controllo sulla

permanenza dello stato invalidante e sottoporsi a nuova

visita medica ma chi soffre di alcune determinate

patologie riconosciute con decreto del 2 agosto 2007 può

fare domanda di esenzione dalla visita di controllo.

Page 41: Guida alla Sanità

ESENZIONI DAL TICKET

Per quanto riguarda il ticket sui medicinali la

competenza è delle regioni, le quali tenuto conto della

spesa farmaceutica rispetto al tetto di spesa

programmata hanno la possibilità di introdurre un ticket

sui farmaci di fascia A. ( Ricordiamo che detti farmaci

sono chiamati anche salvavita e sono quindi esenti dalla

contribuzione da parte del cittadino). Alcune regioni

hanno introdotto il ticket sui medicinali ma hanno

individuato alcune categorie di soggetti esentati da

questo contributo, in genere per reddito o per patologia,

pertanto è bene rivolgersi direttamente alla propria ASL

per conoscere nel dettaglio i casi di esenzione.

In campo nazionale le analisi cliniche e le prestazioni

specialistiche sono soggette tutte ad un ticket, ma alcune

categorie sono esentate, ed il cittadino che crede di

averne diritto deve fare richiesta alla propria ASL.

Le categorie che hanno diritto all’esenzione sono due, la

prima è per reddito, cioè pensionati sociali, pensionati al

minimo con oltre 60 anni, disoccupati appartenenti a

nuclei familiari con reddito complessivo di euro 8263,31

( parametri ISEE ) , bambini fino al compimento dei sei

anni, persone di età superiore ai 65 anni appartenenti ad

un nucleo familiare con reddito ( sempre riferito

all’anno precedente) non superiore a euro 36151,98. La

richiesta di esenzione per redito deve essere rinnovata

tutti gli anni.

La seconda e più lunga categoria è data da utenti affetti

da patologie e delle quali segnaliamo le principali ( per

vederle tutte consulta nel cd la cartella dedicata al ticket

in leggi e decreti) di regola l’invalidità garantisce il

diritto all’esenzione per quasi tutte le prestazioni e le

regole variano da regione a regione.

Page 42: Guida alla Sanità

Sono esenti pazienti colpiti da malattie rare.

Pazienti affetti da neoplasie maligne.

Pazienti affetti da AIDS

Pazienti affetti da malattie croniche invalidanti.

Pazienti sottoposti a dialisi.

Pazienti danneggiati da vaccino.

Minori di 18 anni con diritto di accompagnamento.

Vittime di terrorismo o della criminalità organizzata.

Sono offerte gratuitamente dal SSN nell’ambito di

campagne di screening e dalle ASL sempre, gli

accertamenti per la diagnosi di alcuni tumori, in

particolare la mammografia a favore delle donne

comprese tra i 45 e i 69 anni e qualora l’esame

mammografico lo richieda saranno eseguite anche le

prestazioni di secondo livello. Il PAP- test ogni tre anni a

favore delle donne comprese fra i 25 e 65 anni. La

colonoscopia ogni cinque anni alla popolazione superiore

ai 45 anni.

La prescrizione è effettuata dal medico di base e deve

riportare il relativo codice di esenzione, l’intervallo di

tempo indicato per ciascuna prestazione deve essere

rispettato anche se il

primo esame è stato eseguito privatamente. In modalità

anonima ed estesa anche a stranieri privi del permesso di

soggiorno il test anti- HIV, così come prescritto dalla

legge 135 del 1990 e la gratuità prevista dal DM 1

febbraio 1991. ( Se il test è anonimo ci sembra

pleonastico la estensione a stranieri privi di permesso di

soggiorno).

Le coppie che desiderano avere un bambino e le donne in

stato di gravidanza hanno diritto ad eseguire

gratuitamente alcune prestazioni specialistiche e

diagnostiche, utili a tutelare la loro salute e quella del

Page 43: Guida alla Sanità

nascituro. l’elenco di tali prestazioni è contenuto nel DM

del 10 settembre 1998

Page 44: Guida alla Sanità

Dimensione Civica Napoli – Centro tutela peri i diritti del malato

LA DIFESA DEI DIRITTI

Tutti i paragrafi precedenti descrivono i diritti del

Cittadino-malato e non si è trattato dei “diritti violati” e

per scelta e perché prevediamo un’ulteriore guida diretta

principalmente a coloro dedicano parte del loro tempo

alla “difesa dei diritti”.

Occorre però che il Cittadino sappia che tutte le

amministrazioni hanno un Ufficio per le relazioni con il

pubblico (URP) e nel nostro caso, ciascuna ASL, ciascun

Distretto, ciascun Ospedale ha un suo ufficio che, tra gli

altri compiti, provvede a raccogliere i reclami degli

utenti e, dopo aver svolto le relative indagini, deve

relazionare al ricorrente nel tempo di 30 gg (15+15) ed

adoperarsi per la rimozione di eventuali disagi.

Per quanto riguarda episodi di malasanità o di errori

medici è opportuno rivolgersi alle associazioni di difesa o

al proprio legale di fiducia. Come chiaramente si

percepisce l’argomento è ampio e sarà nostra cura

approfondirlo in tutti i suoi dettagli.

L’associazione Dimensione Civica Napoli col suo “centro

di tutela per i diritti del malato” è comunque a

disposizione, anche nei giorni festivi, telefonando al

3337240091 o con e-mail [email protected]