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colombano-castellano
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I diversi percorsi della evoluzione del settore radiotv
Stati Uniti• modello commerciale
Europa• modello pubblico
Esperienza comune nei principali paesi europei
Fase del monopolio pubblico
Fase di riforma del regime pubblicistico
Fase del sistema misto pubblico-privato
Le modalità dell’intervento pubblico
• Lo Stato e’ soggetto attivo del settore per assenza o insufficienza di risorse
finanziarie da parte di imprese private per il valore strategico del mezzo radiotv
sull’esercizio delle libertà e dei diritti politici da parte dei cittadini
• Lo Stato è controllore e regolatore del settore.
Lo Stato in veste di regolatore e controllore
Regolamentazione della struttura del settore
Regolamentazione dei soggetti attori
Regolamentazione del contenuto dei servizi offerti
Le ragioni della elevata regolamentazione
Motivi di ordine tecnico
Motivi di ordine economico
Motivi di ordine politico-istituzionale
Motivi di ordine sociale
Disciplina della radio nel periodo pre - costituzionale
LEGGE N. 395 del 1910
R.D. N. 2191 del 1924 CONCESSIONE ALLA URI
LEGGE N. 1350 del 1929 CONCESSIONE ALLA EIAR (IRI)
R.D. N. 645 del 1936 (CODICE POSTALE)
D.L.C.P.S N. 478 del 1947 COINVOLGIMENTO DEL PARLAMENTO
D.P.R. N. 180 del 1952 (periodo post-costituzionale; 2 anni prima inizio trasmissioni tv) CONCESSIONE ALLA RAI (IRI)
IL RUOLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
RICOSTRUZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI RIFERIMENTO
PREFIGURAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DELLA FUTURA LEGISLAZIONE ORDINARIA IN MATERIA
CORTE COSTITUZIONALESENTENZA N. 59 DEL 1960
RISORSE OGGETTTIVAMENTE LIMITATERISORSE OGGETTTIVAMENTE LIMITATE
RISCHIO DI MONOPOLIO O DUOPOLIO PRIVATORISCHIO DI MONOPOLIO O DUOPOLIO PRIVATO
COMBINATO DISPOSTO ARTT. 21 E 43 DELLA COMBINATO DISPOSTO ARTT. 21 E 43 DELLA COSTITUZIONECOSTITUZIONE
LO STATO QUALE MIGLIORE GARANTE DELLA LO STATO QUALE MIGLIORE GARANTE DELLA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI PLURALISMO ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI PLURALISMO DELL’INFORMAZIONEDELL’INFORMAZIONE
CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza n. 225 del 1974 Sentenza n. 225 del 1974
• ILLEGITTIMITA’ DELLA RISERVA STATALE SULLA ATTIVITA’ DI RITRASMISSIONE DI PROGRAMMI DI EMITTENTI STRANIERE
INGRESSO DEI SOGGETTI PRIVATI IN BASE AD UN REGIME AUTORIZZATORIO
Sentenza n. 226 del 1974Sentenza n. 226 del 1974
• ILLEGITTIMITA’ DELLA RISERVA STATALE NEL SETTORE DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI VIA CAVO AL SOLO LIVELLO LOCALE
INGRESSO DEI SOGGETTI PRIVATI IN BASE AD UN REGIME AUTORIZZATORIO
I “sette comandamenti” della Corte Costituzionale
Sottrazione degli organi di vertice della concessionaria all’influenza dell’Esecutivo
Imparzialità e completezza dell’informazione Necessario coinvolgimento del Parlamento nella definizione
delle direttive generali e nell’esercizio del controllo Tutela dell’autonomia professionale degli operatori
dell’informazione all’interno della concessionaria Predisposizione di limiti quantitativi alla pubblicità
commerciale Disciplina del diritto di accesso al mezzo radiotelevisivo Disciplina del diritto di rettifica
LA LEGGE DI RIFORMA N.103 DEL 1975 CONFERMA LA LEGITTIMITA’ DEL MONOPOLIO
STATALE ESCLUSA L’ATTIVITA’ DIRETTA ALLA RITRASMISSIONE DEI
PROGRAMMI DELLE EMITTENTI STRANIERE ESCLUSO IL SETTORE DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI VIA CAVO
IN AMBITO LOCALE
ATTRIBUISCE POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO AD UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE
ATTRIBUISCE UN NUOVO RUOLO ALLE REGIONI
DISCIPLINA IL DIRITTO DI ACCESSO E DI RETTIFICA
DISCIPLINA I MECCANISMI DI FINANZIAMENTO DEL SISTEMA
Sentenza Cost. n. 202 del 1976
ILLEGITTIMITA’ PARZIALE DELLA RISERVA STATALE COME PREVISTA NELL’ART.1 DELLA LEGGE 103/75
APERTURA AI SOGGETTI PRIVATI NELL’ESERCIZIO DELLA ATTIVITA’ RADIOTELEVISIVA VIA ETERE A LIVELLO LOCALE
PREVISIONE DI UN REGIME AUTORIZZATORIO PER I SOGGETTI PRIVATI
Sentenza Cost. n. 148 del 1981IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’
COSTITUZIONALE
LEGITTIMITA’ DEL MONOPOLIO STATALE A LIVELLO NAZIONALE
CONFERMA DELLA NATURA DEL SERVIZIO PUBBLICO QUALE ATTIVITA’ A PREMINENTE INTERESSE GENERALE
DENUNCIA DELL’INGIUSTIFICATO VUOTO NORMATIVO
PERICOLO DI FENOMENI CONCENTRAZIONISTICI ATTENTATO AL PLURALISMO INFORMATIVO
Sentenza Cost. n. 148 del 1981
LA PREFIGURAZIONE DELLA NUOVA LEGGE
REGOLAMENTAZIONE DELLA EMITTENZA PRIVATA
REGOLE CHE GARANTISCANO IL MERCATO DAL RISCHIO DI CONCENTRAZIONI
REGOLE CHE GARANTISCANO UNA DISTRIBUZIONE RAZIONALE DELLE RISORSE DISPONIBILI
DAL 1981 AL 1985 SISTEMA DI FATTO MISTO PUBBLICO-
PRIVATO
CONCENTRAZIONI
POLARIZZAZIONE RISORSE PUBBLICITARIE
INIZIATIVE GIUDIZIARIE CONTRO LE EMITTENTI PRIVATE CHE OPERANO A LIVELLO NAZIONALE
LEGGE N. 10 DEL 1985 DISCIPLINA PONTE
CONFERMA LA NATURA DI ATTIVITA’ DI PREMINENTE INTERESSE GENERALE
CONFERMA LA RISERVA ALLO STATO DELLA ATTIVITA’ DI SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO
NON INTRODUCE LA DISCIPLINA ANTITRUST E SULLA TRASPARENZA DEGLI
ASSETTI SOCIETARI LA DISCIPLINA SULLA PUBBLICITA’ NAZIONALE E LOCALE
AUTORIZZA IL PROSEGUIMENTO DELLE TRASMISSIONI DI EMITTENTI PRIVATE A LIVELLO NAZIONALE
ESTENDE AI PRIVATI ALCUNI DEGLI OBBLIGHI GRAVANTI SULLA CONCESSIONARIA PUBBLICA
Sentenza Cost. n. 826 del 1988
LA C.D. “ASSOLUZIONE CONDIZIONATA”
LA CORTE GIUDICA IN SE’ INCOSTITUZIONALE LA LEGGE N. 10/85
LA ASSOLVE ESCLUSIVAMENTE IN RAGIONE DELLA SUA TRANSITORIETA’
RIASSUME LE LINEE GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA E COSTRUISCE UN QUADRO DI RIFERIMENTO PER IL LEGISLATORE
Sentenza Cost. n. 826 del 1988 IL PRINCIPIO DEL PLURALISMO
PLURALISMO QUALE VALORE CENTRALE DI OGNI ORDINAMENTO DEMOCRATICO
CONCRETA POSSIBILITA’ DI SCELTA DA PARTE DEL CITTADINO TRA UNA MOLTEPLICITA’ DI FONTI INFORMATIVE TRA LORO DIVERSIFICATE
PLURALISMO INTERNO ESPRESSIONE DEL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI
OPINIONI, TENDENZE CULTURALI, POLITICHE, IDEOLOGICHE PRESENTI NEL TESSUTO SOCIALE
PLURALISMO ESTERNO PRESENZA ATTIVA DEL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI
FONTI IN RELAZIONE ALLA DISPONIBILITA’ DEI MEZZI TECNICI NECESSARI
Sentenza Cost. n. 826 del 1988 I MONITI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
DISTRIBUZIONE EQUILIBRATA DELLE RISORSE FINANZIARIE TRA I DIVERSI SETTORI
TUTELA DELL’UTENTE-CONSUMATORE IN RELAZIONE AL CONTENUTO DELLA PUBBLICITA’ TRASMESSA
REGOLE A SALVAGUARDIA DA POSSIBILI CONCENTRAZIONI ANCHE CON IMPRESE EDITORIALI E PUBBLICITARIE
EFFETTIVA AUTONOMIA ALLE EMITTENTI LOCALI FREQUENZE PUBBLICITA’
LEGGE n. 223 del 1990
Il servizio di radiodiffusione di programmi radio-tv è esercitato
dalla concessionaria del servizio pubblico
dai privati sulla base di un regime autorizzatorio
REGIME CONCESSORIO (L. 223/90)
Organo competente al rilascio Ministero delle Comunicazioni (sentito il C.d.M.
per le concessioni in ambito nazionale)
Oggetto Attività di diffusione dei programmi e attività di
installazione degli impianti
Durata 6 anni
REGIME CONCESSORIO (L. 223/90)
• Estinzionescadenza del termine di duratarinuncia del concessionariomorte o sopravvenuta incapacità del titolaredichiarazione di fallimento
• Decadenza perdita requisiti oggettivi e soggettivi
Direttiva 89/552/CE“Tv senza frontiere”
Contiene enunciazioni di obiettivi da raggiungere e norme specifiche in materia di:
pubblicità televisivalibera circolazione delle trasmissioni tv in ambito
comunitarioobblighi sulla produzione di opere europee e sulla
promozione di produzioni indipendentiobblighi a tutela dell’industria cinematografica
La disciplina della pubblicità radiotelevisiva
In attuazione della direttiva 89/552/CE la L. 223/90 disciplina :
il contenuto dei messaggi pubblicitari le modalità di trasmissione dei messaggi
pubblicitari gli indici di affollamento pubblicitari i rapporti tra emittenti e imprese concessionarie le sponsorizzazioni
Il protocollo di Amsterdam sui servizi pubblici radiotelevisivi
Riconosce la legittimità del servizio pubblico radiotv in quanto connesso ad esigenze democratiche culturali e sociali di ogni società
Riconosce il ruolo primario degli Stati Membri nella disciplina del servizio pubblico radiotv
Riconosce la legittimità del finanziamento statale se volto a consentire lo svolgimento delle missioni proprie del servizio pubblico radiotv
Sottrae il servizio pubblico radiotv alla disciplina sugli aiuti di Stato prevista dall’art. 86 del Trattato CE (nella misura in cui il finanziamento statale non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune)
Normativa antitrust
Legge n. 223/90: c.d. “legge fotografia”
Definisce per la prima volta alcune soglie massime di concentrazione
Fissa a tre il numero massimo di concessioni radiotelevisive di livello nazionale di cui un soggetto poteva essere titolare
Non fa che fotografare l’assetto allora esistente, il c.d. “duopolio Rai – Fininvest”
Sentenza Cost. n. 420/90
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 4, della L n. 223/90, perché non garantisce un effettivo rispetto del pluralismo informativo
Consente ai soggetti titolari del numero di concessioni dichiarato illegittimo di continuare ad operare sulla base di concessioni a durata transitoria, in attesa della riforma del sistema radiotelevisivo
Legge n. 249 del 1997
Nuova normativa antitrust:
Art. 2, comma 6 Ad uno stesso soggetto non possono essere
rilasciate concessioni o autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20% delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano di assegnazione delle frequenze
Legge n. 249 del 1997
Art. 3, comma 6
Regime transitorio
I soggetti che superano la soglia fissata nell’art. 2, comma 6, possono transitoriamente proseguire
l’esercizio delle reti eccedenti, a condizione che le trasmissioni siano diffuse contemporaneamente su
frequenze terrestri e via satellite o via cavo e successivamente solo via satellite o cavo
Delibera AGCOM n. 346 del 2001
L’AGCOM fissa il termine del 31 dicembre 2003 per il passaggio definitivo di una rete Mediaset sul satellite e per la trasformazione di una Rete
RAI in rete senza pubblicità
Sentenza Cost. n. 466 del 2002La Corte indica nel termine fissato dall’AGCOM
il termine finale e improrogabile per la fine del regime transitorio introdotto dalla L n. 249 del
1997
Pubblicità radiotelevisivaLegge n. 650 del 1996
Concessionaria pubblica: 4% dell’orario settimanale e 12% di ogni ora di programmazione
Emittenti televisive private: 15% dell’orario giornaliero e 18% di ogni ora di trasmissione, se operano a livello nazionale; 20% di ogni ora di programmazione, se operano a livello locale
Emittenti radiofoniche private: 18% di ogni ora di trasmissione, se operano a livello nazionale; 20% di ogni ora, se locali; 5% per quelle a carattere comunitario
Modalità di trasmissione dei messaggi pubblicitari
Legge n. 122 del 1998Art. 3
Carattere eccezionale degli spot pubblicitari e di televendita isolati
Tali forme di pubblicità devono essere inserite “tra” i programmi e non “nel corso” degli stessi
Intervallo minimo di 20 min. tra un’interruzione pubblicitaria e l’altra
Divieto di interruzioni pubblicitarie per la trasmissione di funzioni religiose, notiziari, rubriche di attualità, documentari, programmi religiosi e per bambini di durata inferiore ai 30 min.
Direttiva comunitaria n. 36 del 1997 in materia di pubblicità televisiva
Estende fino a tre ore al giorno il tempo che può essere dedicato alle c.d. finestre di televendita, che vengono escluse dal computo degli indici di affollamento giornaliero e orario
Distingue tra spot pubblicitari ed “altre forme di pubblicità”, non specificate
Estende il tempo dedicabile alla pubblicità televisiva
Disciplina delle sponsorizzazioni
Legge n. 483 del 1992 Nozione comunitaria di sponsorizzazioni:
“forma di contributo al finanziamento di un programma in cambio della sola promozione del nome, del marchio, l’immagine, le attività, i prodotti dello sponsor, all’inizio e/o alla fine del
programma”
Divieto di promozione diretta, all’interno del programma, dei beni o servizi prodotti dallo sponsor
Sottrazione delle sponsorizzazioni dal calcolo degli indici di affollamento pubblicitario
D.M. n. 581 del 1993 Disciplina le sponsorizzazioni e le vendite dirette al
pubblico
Nozione comunitaria di vendite dirette al pubblico:
“programmi dedicati alla commercializzazione di beni o servizi attraverso il mezzo radiotelevisivo”
Assimila le sponsorizzazioni a contenuto promozionale diretto agli ordinari messaggi pubblicitari ai fini del calcolo degli indici di affollamento giornaliero e orario
Disciplina degli organi di governo della concessionaria pubblica
Legge n. 206 del 1993Presidente: • rappresentante legale della società • Presidente del Collegio
Consiglio di Amministrazione• Composto da 5 membri nominati d’intesa dai Presidenti delle
due Camere• funzioni di tipo gestionale, di controllo e di garanzia
Direttore Generale• nominato dal Consiglio, di fronte al quale risponde della
gestione aziendale di propria competenza
Obiettivi della nuova disciplina
Maggiore autonomia e indipendenza dalla politica del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente
Ricostruzione di un rapporto di tipo fiduciario tra Consiglio e Direttore
Disciplina della radiotelevisione via cavo
D. lgs. n. 73 del 1991Distingue tra: Attività di installazione e gestione di reti e impianti di
diffusione sonora e televisiva via cavo• Riserva dello Stato
• Esercizio diretto o indiretto attraverso soggetti privati, tramite concessione del Ministro Poste e Tlc
Attività diretta a distribuire programmi attraverso detti impianti
• Svolta da chiunque sia in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministro Poste e Tlc
Disciplina della radiotelevisione via satellite
Legge n. 249 del 1997 Previsione di un’autorizzazione rilasciata
dall’Autorità di settore Nessun soggetto può raccogliere proventi
superiori al 30% del totale delle risorse del settore considerato
Soglia non superabile da parte di uno stesso soggetto del 20% delle risorse complessive nei settori radiotelevisivo – stampa quotidiana e periodica, con riferimento alle concentrazioni multimediali
La c.d. piattaforma digitale
Infrastruttura necessaria a trasformare i segnali televisivi analogici in segnali
digitali compressi e all’invio degli stessi ad una rete via cavo o ad un satellite
Consente di fornire al pubblico servizi sia via satellite e via cavo, sia trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri, ricevibili e decodificabili
attraverso un unico decoder
Legge n. 249/97Art. 2, comma 19
Al fine di favorire la costituzione di un’unica società a capitale italiano in questo nuovo
settore, prevede la possibilità per la concessionaria del servizio pubblico radiotv e per la concessionaria del servizio pubblico di tlc di partecipare ad una piattaforma unica per le trasmissioni digitali da satellite e via cavo, nonché per trasmissioni codificate in forma
analogica su reti terrestri
Disciplina della comunicazione politica
Legge n. 81 del 1993
Legge 515 del 1993
Legge n. 28 del 2000
Legge n. 28 del 2000
Disciplina la comunicazione politica televisiva anche al di fuori dei periodi di campagna elettorale
Fissa i principi di imparzialità e parità di trattamento, c.d. par condicio
Distingue tra comunicazione politica e messaggio autogestito
Programmi di comunicazione politica
“Tutti quei programmi radiotelevisivi nei quali si mettono a confronto in forma dialettica e
discorsiva le varie opinioni che esistono su temi oggetto di dibattito politico”
Messaggi autogestiti“Quelle forme di comunicazione volte ad illustrare,
in modo motivato ma unilaterale, un singolo programma o una singola opinione politica”
Legge n. 66 del 2001
Approvazione da parte dell’AGCOM di un piano di assegnazione delle frequenze per la radiotv in tecnica
digitale
Rilascio da parte del Ministero delle Comunicazioni di una abilitazione alla sperimentazione della nuova tecnica di trasmissione ai soggetti che ne facciano
richiesta
Definitivo passaggio dall’analogico al digitale:
31 dicembre 2006
Regolamento AGCOM n. 435 del 2001
Definisce gli obblighi e le responsabilità dell’ “operatore di rete” e del “fornitore di contenuti”
Definisce le modalità del passaggio dal regime delle attuali concessioni radiotelevisive a quello delle licenze (per gli operatori di rete) e delle autorizzazioni (per i fornitori di contenuti o servizi)
Obblighi e limitazioni
Per i fornitori di contenuti: Impossibilità per uno stesso soggetto di irradiare più del
20% dei programmi televisivi numerici, in ambito nazionale Impossibilità per un soggetto titolare di un’autorizzazione a
livello nazionale di ottenere un’autorizzazione per il livello locale
Impossibilità per uno stesso soggetto di irradiare, nello stesso bacino, più di un blocco di programmi televisivi numerici in ambito locale
Obbligo di contabilità separata nel caso di più autorizzazioni Riserva di un terzo della capacità trasmissiva complessiva ai
soggetti di autorizzazioni per l’ambito locale
Obblighi e limitazioni
Per gli operatori di rete:Obbligo di garantire parità di trattamento ai
fornitori di contenuti
Obbligo di non discriminazione nella definizione degli accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e di accesso alla rete
Obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite dai fornitori di contenuti
Passaggio dal regime concessorio al regime delle licenze e delle autorizzazioni
Oltre ai soggetti titolari di concessioni radiotv, anche altri soggetti possono assumere il titolo di
licenziatari sulla base delle frequenze che si renderanno disponibili o per mancato rinnovo
delle concessioni o per la liberazione di frequenze utilizzate in misura non necessaria dai
licenziatari o per cessazioni di attività
Il servizio pubblico nel diritto comunitario
Art. 86 Trattato CE
Anche le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle regole del Trattato, e in particolare a quelle di libera concorrenza, sia pure “nei limiti cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento della specifica missione loro affidata”
Obiettivi della disciplina comunitaria
Valorizzare la funzione sociale dei servizi pubblici
Riconoscere il ruolo primario degli Stati membri nella disciplina di questo settore e quello solo sussidiario delle istituzioni comunitarie
Protocollo di Amsterdam sui servizi pubblici radiotelevisivi
Giustifica l’esistenza di servizi pubblici radiotv in quanto collegati ad esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società
Riconosce la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico radiotv
Sembra voler applicare anche ai servizi pubblici radiotv il criterio della proporzionalità delle deroghe alla libertà di concorrenza, in quanto non si traducano in una alterazione sproporzionata delle condizioni degli scambi e della concorrenza
Le esigenze di riforma della disciplina radiotv
Sent. Cost. n. 284 del 2002 Il venir meno del monopolio pubblico non ha fatto
venir meno “l’esigenza e la giustificazione costituzionale dello specifico servizio pubblico
radiotv”, chiamato “ad ampliare la partecipazione dei cittadini a concorrere allo sviluppo sociale e
culturale del Paese”
Punti fermi:Necessaria unitarietà del servizioNecessaria caratterizzazione pubblicistica di alcuni
aspetti della disciplina del concessionario
Verso una terza legge “di sistema”
Motivi:
Sviluppi del diritto comunitario in materia (nuovo “pacchetto” di direttive in tema di comunicazione elettronica)
Processo di convergenza in atto tra i diversi mezzi e avvio del digitale terrestre
Sviluppi della giurisprudenza costituzionale
Legge n. 112 del 2004 (Gasparri)
Capo I: Principi generali Diritto di accesso degli utenti ad un’ampia varietà di
informazioni e di contenuti Diritto alla tutela della persona umana, in particolare dei minori Divieto di posizioni dominanti Diritto dei fornitori di contenuti e di servizi ad accedere senza
discriminazioni e a condizioni di parità di trattamento alle reti di comunicazione
Informazione radiotv come servizio di interesse generale Finalità di tutela e promozione delle culture locali
dell’emittenza locale Uso efficiente dello spettro elettromagnetico
Normativa antitrustCapo II
Limite ex ante, con verifica ex post, del 20% del totale dei proventi ricavabili dal c.d. Sistema integrato della comunicazione (SIC), che scende al 10% per le imprese di tlc i cui ricavi siano superiori al 40% rispetto al totale dello specifico mercato
Limite ex ante relativo al numero di programmi radiotv: divieto per uno stesso soggetto di diffondere più de 20% dei programmi radiofonici o televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale
Codice della radiotelevisioneCapo III
Finalità: Coordinare le norme vigenti, introducendo le
integrazioni, modificazioni ed abrogazioni ritenute necessarie
Fungere da legge cornice nei confronti dei legislatori regionali nell’esercizio della loro competenza concorrente in tema di “ordinamento della comunicazione”, ai sensi del nuovo art. 117 Cost., comma 3.
Riforma del servizio pubblicoradiotv Capo IV
Obbligo di assicurare sull’intero territorio nazionale una programmazione dedicata all’educazione, all’informazione, alla promozione culturale, dedicando ad essa un numero adeguato di ore, anche nelle fasce orarie di maggiore ascolto
Obbligo per la concessionaria di predisporre un bilancio di esercizio che indichi in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e le spese sostenute nell’anno solare precedente per la fornitura delle trasmissioni di servizio pubblico
Progressiva privatizzazione della concessionaria
La radiotv in tecnica digitale
Capo V Accelerazione dell’avvio della radiotv in tecnica digitale
Criteri direttivi: necessaria garanzia del pluralismo ed equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale
Obblighi della concessionaria del servizio pubblico: Assicurare la trasmissione di tre programmi televisivi in
tecnica analogica Realizzare almeno due blocchi di diffusione che
raggiungano il 50% della popolazione entro il 1° gennaio 2004 e il 70% entro il 1° gennaio 2005
Ruolo delle Regioni Esercizio ella nuova competenza legislativa concorrente in
tema di emittenza locale, con conseguente esercizio delle relative funzioni amministrative
Partecipazione all’esercizio di competenze riservate allo Stato, relative alla definizione :
del Testo unico radiotv del contenuto del contratto di servizio pubblico nazionale
Partecipazione, attraverso i Corecom, alle funzioni di governo, vigilanza e controllo dell’AGCOM, da svolgersi a livello regionale
Rinvio del Capo dello StatoMessaggio del 15 dicembre 2003
Eccessiva lunghezza del termine (12 mesi) entro cui l’Autorità deve verificare l’effettivo ampliamento dell’offerta dei programmi in tecnica digitale
Mancato affidamento all’AGCOM di poteri di intervento Eccessiva ampiezza del SIC Eccessiva concentrazione della risorsa pubblicitaria nella
comunicazione radiotv
Decreto legge n. 352, 24 dicembre 2003 Consente a RAI e Mediaset di continuare ad operare nelle
condizioni attuali Definizione di un termine breve per l’ulteriore proroga del
regime transitorio