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I diversi percorsi della evoluzione del settore radiotv Stati Uniti modello commerciale Europa modello pubblico

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Page 1: I diversi percorsi della evoluzione del settore radiotv  Stati Uniti modello commerciale  Europa modello pubblico

I diversi percorsi della evoluzione del settore radiotv

Stati Uniti• modello commerciale

Europa• modello pubblico

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Esperienza comune nei principali paesi europei

Fase del monopolio pubblico

Fase di riforma del regime pubblicistico

Fase del sistema misto pubblico-privato

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Le modalità dell’intervento pubblico

• Lo Stato e’ soggetto attivo del settore per assenza o insufficienza di risorse

finanziarie da parte di imprese private per il valore strategico del mezzo radiotv

sull’esercizio delle libertà e dei diritti politici da parte dei cittadini

• Lo Stato è controllore e regolatore del settore.

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Lo Stato in veste di regolatore e controllore

Regolamentazione della struttura del settore

Regolamentazione dei soggetti attori

Regolamentazione del contenuto dei servizi offerti

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Le ragioni della elevata regolamentazione

Motivi di ordine tecnico

Motivi di ordine economico

Motivi di ordine politico-istituzionale

Motivi di ordine sociale

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Disciplina della radio nel periodo pre - costituzionale

LEGGE N. 395 del 1910

R.D. N. 2191 del 1924 CONCESSIONE ALLA URI

LEGGE N. 1350 del 1929 CONCESSIONE ALLA EIAR (IRI)

R.D. N. 645 del 1936 (CODICE POSTALE)

D.L.C.P.S N. 478 del 1947 COINVOLGIMENTO DEL PARLAMENTO

D.P.R. N. 180 del 1952 (periodo post-costituzionale; 2 anni prima inizio trasmissioni tv) CONCESSIONE ALLA RAI (IRI)

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IL RUOLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

RICOSTRUZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI RIFERIMENTO

PREFIGURAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DELLA FUTURA LEGISLAZIONE ORDINARIA IN MATERIA

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CORTE COSTITUZIONALESENTENZA N. 59 DEL 1960

RISORSE OGGETTTIVAMENTE LIMITATERISORSE OGGETTTIVAMENTE LIMITATE

RISCHIO DI MONOPOLIO O DUOPOLIO PRIVATORISCHIO DI MONOPOLIO O DUOPOLIO PRIVATO

COMBINATO DISPOSTO ARTT. 21 E 43 DELLA COMBINATO DISPOSTO ARTT. 21 E 43 DELLA COSTITUZIONECOSTITUZIONE

LO STATO QUALE MIGLIORE GARANTE DELLA LO STATO QUALE MIGLIORE GARANTE DELLA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI PLURALISMO ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI PLURALISMO DELL’INFORMAZIONEDELL’INFORMAZIONE

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CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza n. 225 del 1974 Sentenza n. 225 del 1974

• ILLEGITTIMITA’ DELLA RISERVA STATALE SULLA ATTIVITA’ DI RITRASMISSIONE DI PROGRAMMI DI EMITTENTI STRANIERE

INGRESSO DEI SOGGETTI PRIVATI IN BASE AD UN REGIME AUTORIZZATORIO

Sentenza n. 226 del 1974Sentenza n. 226 del 1974

• ILLEGITTIMITA’ DELLA RISERVA STATALE NEL SETTORE DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI VIA CAVO AL SOLO LIVELLO LOCALE

INGRESSO DEI SOGGETTI PRIVATI IN BASE AD UN REGIME AUTORIZZATORIO

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I “sette comandamenti” della Corte Costituzionale

Sottrazione degli organi di vertice della concessionaria all’influenza dell’Esecutivo

Imparzialità e completezza dell’informazione Necessario coinvolgimento del Parlamento nella definizione

delle direttive generali e nell’esercizio del controllo Tutela dell’autonomia professionale degli operatori

dell’informazione all’interno della concessionaria Predisposizione di limiti quantitativi alla pubblicità

commerciale Disciplina del diritto di accesso al mezzo radiotelevisivo Disciplina del diritto di rettifica

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LA LEGGE DI RIFORMA N.103 DEL 1975 CONFERMA LA LEGITTIMITA’ DEL MONOPOLIO

STATALE ESCLUSA L’ATTIVITA’ DIRETTA ALLA RITRASMISSIONE DEI

PROGRAMMI DELLE EMITTENTI STRANIERE ESCLUSO IL SETTORE DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI VIA CAVO

IN AMBITO LOCALE

ATTRIBUISCE POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO AD UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE

ATTRIBUISCE UN NUOVO RUOLO ALLE REGIONI

DISCIPLINA IL DIRITTO DI ACCESSO E DI RETTIFICA

DISCIPLINA I MECCANISMI DI FINANZIAMENTO DEL SISTEMA

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Sentenza Cost. n. 202 del 1976

ILLEGITTIMITA’ PARZIALE DELLA RISERVA STATALE COME PREVISTA NELL’ART.1 DELLA LEGGE 103/75

APERTURA AI SOGGETTI PRIVATI NELL’ESERCIZIO DELLA ATTIVITA’ RADIOTELEVISIVA VIA ETERE A LIVELLO LOCALE

PREVISIONE DI UN REGIME AUTORIZZATORIO PER I SOGGETTI PRIVATI

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Sentenza Cost. n. 148 del 1981IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’

COSTITUZIONALE

LEGITTIMITA’ DEL MONOPOLIO STATALE A LIVELLO NAZIONALE

CONFERMA DELLA NATURA DEL SERVIZIO PUBBLICO QUALE ATTIVITA’ A PREMINENTE INTERESSE GENERALE

DENUNCIA DELL’INGIUSTIFICATO VUOTO NORMATIVO

PERICOLO DI FENOMENI CONCENTRAZIONISTICI ATTENTATO AL PLURALISMO INFORMATIVO

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Sentenza Cost. n. 148 del 1981

LA PREFIGURAZIONE DELLA NUOVA LEGGE

REGOLAMENTAZIONE DELLA EMITTENZA PRIVATA

REGOLE CHE GARANTISCANO IL MERCATO DAL RISCHIO DI CONCENTRAZIONI

REGOLE CHE GARANTISCANO UNA DISTRIBUZIONE RAZIONALE DELLE RISORSE DISPONIBILI

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DAL 1981 AL 1985 SISTEMA DI FATTO MISTO PUBBLICO-

PRIVATO

CONCENTRAZIONI

POLARIZZAZIONE RISORSE PUBBLICITARIE

INIZIATIVE GIUDIZIARIE CONTRO LE EMITTENTI PRIVATE CHE OPERANO A LIVELLO NAZIONALE

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LEGGE N. 10 DEL 1985 DISCIPLINA PONTE

CONFERMA LA NATURA DI ATTIVITA’ DI PREMINENTE INTERESSE GENERALE

CONFERMA LA RISERVA ALLO STATO DELLA ATTIVITA’ DI SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO

NON INTRODUCE LA DISCIPLINA ANTITRUST E SULLA TRASPARENZA DEGLI

ASSETTI SOCIETARI LA DISCIPLINA SULLA PUBBLICITA’ NAZIONALE E LOCALE

AUTORIZZA IL PROSEGUIMENTO DELLE TRASMISSIONI DI EMITTENTI PRIVATE A LIVELLO NAZIONALE

ESTENDE AI PRIVATI ALCUNI DEGLI OBBLIGHI GRAVANTI SULLA CONCESSIONARIA PUBBLICA

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Sentenza Cost. n. 826 del 1988

LA C.D. “ASSOLUZIONE CONDIZIONATA”

LA CORTE GIUDICA IN SE’ INCOSTITUZIONALE LA LEGGE N. 10/85

LA ASSOLVE ESCLUSIVAMENTE IN RAGIONE DELLA SUA TRANSITORIETA’

RIASSUME LE LINEE GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA E COSTRUISCE UN QUADRO DI RIFERIMENTO PER IL LEGISLATORE

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Sentenza Cost. n. 826 del 1988 IL PRINCIPIO DEL PLURALISMO

PLURALISMO QUALE VALORE CENTRALE DI OGNI ORDINAMENTO DEMOCRATICO

CONCRETA POSSIBILITA’ DI SCELTA DA PARTE DEL CITTADINO TRA UNA MOLTEPLICITA’ DI FONTI INFORMATIVE TRA LORO DIVERSIFICATE

PLURALISMO INTERNO ESPRESSIONE DEL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI

OPINIONI, TENDENZE CULTURALI, POLITICHE, IDEOLOGICHE PRESENTI NEL TESSUTO SOCIALE

PLURALISMO ESTERNO PRESENZA ATTIVA DEL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI

FONTI IN RELAZIONE ALLA DISPONIBILITA’ DEI MEZZI TECNICI NECESSARI

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Sentenza Cost. n. 826 del 1988 I MONITI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

DISTRIBUZIONE EQUILIBRATA DELLE RISORSE FINANZIARIE TRA I DIVERSI SETTORI

TUTELA DELL’UTENTE-CONSUMATORE IN RELAZIONE AL CONTENUTO DELLA PUBBLICITA’ TRASMESSA

REGOLE A SALVAGUARDIA DA POSSIBILI CONCENTRAZIONI ANCHE CON IMPRESE EDITORIALI E PUBBLICITARIE

EFFETTIVA AUTONOMIA ALLE EMITTENTI LOCALI FREQUENZE PUBBLICITA’

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LEGGE n. 223 del 1990

Il servizio di radiodiffusione di programmi radio-tv è esercitato

dalla concessionaria del servizio pubblico

dai privati sulla base di un regime autorizzatorio

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REGIME CONCESSORIO (L. 223/90)

Organo competente al rilascio Ministero delle Comunicazioni (sentito il C.d.M.

per le concessioni in ambito nazionale)

Oggetto Attività di diffusione dei programmi e attività di

installazione degli impianti

Durata 6 anni

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REGIME CONCESSORIO (L. 223/90)

• Estinzionescadenza del termine di duratarinuncia del concessionariomorte o sopravvenuta incapacità del titolaredichiarazione di fallimento

• Decadenza perdita requisiti oggettivi e soggettivi

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Direttiva 89/552/CE“Tv senza frontiere”

Contiene enunciazioni di obiettivi da raggiungere e norme specifiche in materia di:

pubblicità televisivalibera circolazione delle trasmissioni tv in ambito

comunitarioobblighi sulla produzione di opere europee e sulla

promozione di produzioni indipendentiobblighi a tutela dell’industria cinematografica

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La disciplina della pubblicità radiotelevisiva

In attuazione della direttiva 89/552/CE la L. 223/90 disciplina :

il contenuto dei messaggi pubblicitari le modalità di trasmissione dei messaggi

pubblicitari gli indici di affollamento pubblicitari i rapporti tra emittenti e imprese concessionarie le sponsorizzazioni

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Il protocollo di Amsterdam sui servizi pubblici radiotelevisivi

Riconosce la legittimità del servizio pubblico radiotv in quanto connesso ad esigenze democratiche culturali e sociali di ogni società

Riconosce il ruolo primario degli Stati Membri nella disciplina del servizio pubblico radiotv

Riconosce la legittimità del finanziamento statale se volto a consentire lo svolgimento delle missioni proprie del servizio pubblico radiotv

Sottrae il servizio pubblico radiotv alla disciplina sugli aiuti di Stato prevista dall’art. 86 del Trattato CE (nella misura in cui il finanziamento statale non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune)

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Normativa antitrust

Legge n. 223/90: c.d. “legge fotografia”

Definisce per la prima volta alcune soglie massime di concentrazione

Fissa a tre il numero massimo di concessioni radiotelevisive di livello nazionale di cui un soggetto poteva essere titolare

Non fa che fotografare l’assetto allora esistente, il c.d. “duopolio Rai – Fininvest”

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Sentenza Cost. n. 420/90

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 4, della L n. 223/90, perché non garantisce un effettivo rispetto del pluralismo informativo

Consente ai soggetti titolari del numero di concessioni dichiarato illegittimo di continuare ad operare sulla base di concessioni a durata transitoria, in attesa della riforma del sistema radiotelevisivo

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Legge n. 249 del 1997

Nuova normativa antitrust:

Art. 2, comma 6 Ad uno stesso soggetto non possono essere

rilasciate concessioni o autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20% delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano di assegnazione delle frequenze

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Legge n. 249 del 1997

Art. 3, comma 6

Regime transitorio

I soggetti che superano la soglia fissata nell’art. 2, comma 6, possono transitoriamente proseguire

l’esercizio delle reti eccedenti, a condizione che le trasmissioni siano diffuse contemporaneamente su

frequenze terrestri e via satellite o via cavo e successivamente solo via satellite o cavo

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Delibera AGCOM n. 346 del 2001

L’AGCOM fissa il termine del 31 dicembre 2003 per il passaggio definitivo di una rete Mediaset sul satellite e per la trasformazione di una Rete

RAI in rete senza pubblicità

Sentenza Cost. n. 466 del 2002La Corte indica nel termine fissato dall’AGCOM

il termine finale e improrogabile per la fine del regime transitorio introdotto dalla L n. 249 del

1997

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Pubblicità radiotelevisivaLegge n. 650 del 1996

Concessionaria pubblica: 4% dell’orario settimanale e 12% di ogni ora di programmazione

Emittenti televisive private: 15% dell’orario giornaliero e 18% di ogni ora di trasmissione, se operano a livello nazionale; 20% di ogni ora di programmazione, se operano a livello locale

Emittenti radiofoniche private: 18% di ogni ora di trasmissione, se operano a livello nazionale; 20% di ogni ora, se locali; 5% per quelle a carattere comunitario

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Modalità di trasmissione dei messaggi pubblicitari

Legge n. 122 del 1998Art. 3

Carattere eccezionale degli spot pubblicitari e di televendita isolati

Tali forme di pubblicità devono essere inserite “tra” i programmi e non “nel corso” degli stessi

Intervallo minimo di 20 min. tra un’interruzione pubblicitaria e l’altra

Divieto di interruzioni pubblicitarie per la trasmissione di funzioni religiose, notiziari, rubriche di attualità, documentari, programmi religiosi e per bambini di durata inferiore ai 30 min.

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Direttiva comunitaria n. 36 del 1997 in materia di pubblicità televisiva

Estende fino a tre ore al giorno il tempo che può essere dedicato alle c.d. finestre di televendita, che vengono escluse dal computo degli indici di affollamento giornaliero e orario

Distingue tra spot pubblicitari ed “altre forme di pubblicità”, non specificate

Estende il tempo dedicabile alla pubblicità televisiva

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Disciplina delle sponsorizzazioni

Legge n. 483 del 1992 Nozione comunitaria di sponsorizzazioni:

“forma di contributo al finanziamento di un programma in cambio della sola promozione del nome, del marchio, l’immagine, le attività, i prodotti dello sponsor, all’inizio e/o alla fine del

programma”

Divieto di promozione diretta, all’interno del programma, dei beni o servizi prodotti dallo sponsor

Sottrazione delle sponsorizzazioni dal calcolo degli indici di affollamento pubblicitario

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D.M. n. 581 del 1993 Disciplina le sponsorizzazioni e le vendite dirette al

pubblico

Nozione comunitaria di vendite dirette al pubblico:

“programmi dedicati alla commercializzazione di beni o servizi attraverso il mezzo radiotelevisivo”

Assimila le sponsorizzazioni a contenuto promozionale diretto agli ordinari messaggi pubblicitari ai fini del calcolo degli indici di affollamento giornaliero e orario

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Disciplina degli organi di governo della concessionaria pubblica

Legge n. 206 del 1993Presidente: • rappresentante legale della società • Presidente del Collegio

Consiglio di Amministrazione• Composto da 5 membri nominati d’intesa dai Presidenti delle

due Camere• funzioni di tipo gestionale, di controllo e di garanzia

Direttore Generale• nominato dal Consiglio, di fronte al quale risponde della

gestione aziendale di propria competenza

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Obiettivi della nuova disciplina

Maggiore autonomia e indipendenza dalla politica del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente

Ricostruzione di un rapporto di tipo fiduciario tra Consiglio e Direttore

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Disciplina della radiotelevisione via cavo

D. lgs. n. 73 del 1991Distingue tra: Attività di installazione e gestione di reti e impianti di

diffusione sonora e televisiva via cavo• Riserva dello Stato

• Esercizio diretto o indiretto attraverso soggetti privati, tramite concessione del Ministro Poste e Tlc

Attività diretta a distribuire programmi attraverso detti impianti

• Svolta da chiunque sia in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministro Poste e Tlc

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Disciplina della radiotelevisione via satellite

Legge n. 249 del 1997 Previsione di un’autorizzazione rilasciata

dall’Autorità di settore Nessun soggetto può raccogliere proventi

superiori al 30% del totale delle risorse del settore considerato

Soglia non superabile da parte di uno stesso soggetto del 20% delle risorse complessive nei settori radiotelevisivo – stampa quotidiana e periodica, con riferimento alle concentrazioni multimediali

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La c.d. piattaforma digitale

Infrastruttura necessaria a trasformare i segnali televisivi analogici in segnali

digitali compressi e all’invio degli stessi ad una rete via cavo o ad un satellite

Consente di fornire al pubblico servizi sia via satellite e via cavo, sia trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri, ricevibili e decodificabili

attraverso un unico decoder

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Legge n. 249/97Art. 2, comma 19

Al fine di favorire la costituzione di un’unica società a capitale italiano in questo nuovo

settore, prevede la possibilità per la concessionaria del servizio pubblico radiotv e per la concessionaria del servizio pubblico di tlc di partecipare ad una piattaforma unica per le trasmissioni digitali da satellite e via cavo, nonché per trasmissioni codificate in forma

analogica su reti terrestri

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Disciplina della comunicazione politica

Legge n. 81 del 1993

Legge 515 del 1993

Legge n. 28 del 2000

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Legge n. 28 del 2000

Disciplina la comunicazione politica televisiva anche al di fuori dei periodi di campagna elettorale

Fissa i principi di imparzialità e parità di trattamento, c.d. par condicio

Distingue tra comunicazione politica e messaggio autogestito

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Programmi di comunicazione politica

“Tutti quei programmi radiotelevisivi nei quali si mettono a confronto in forma dialettica e

discorsiva le varie opinioni che esistono su temi oggetto di dibattito politico”

Messaggi autogestiti“Quelle forme di comunicazione volte ad illustrare,

in modo motivato ma unilaterale, un singolo programma o una singola opinione politica”

Page 45: I diversi percorsi della evoluzione del settore radiotv  Stati Uniti modello commerciale  Europa modello pubblico

Legge n. 66 del 2001

Approvazione da parte dell’AGCOM di un piano di assegnazione delle frequenze per la radiotv in tecnica

digitale

Rilascio da parte del Ministero delle Comunicazioni di una abilitazione alla sperimentazione della nuova tecnica di trasmissione ai soggetti che ne facciano

richiesta

Definitivo passaggio dall’analogico al digitale:

31 dicembre 2006

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Regolamento AGCOM n. 435 del 2001

Definisce gli obblighi e le responsabilità dell’ “operatore di rete” e del “fornitore di contenuti”

Definisce le modalità del passaggio dal regime delle attuali concessioni radiotelevisive a quello delle licenze (per gli operatori di rete) e delle autorizzazioni (per i fornitori di contenuti o servizi)

Page 47: I diversi percorsi della evoluzione del settore radiotv  Stati Uniti modello commerciale  Europa modello pubblico

Obblighi e limitazioni

Per i fornitori di contenuti: Impossibilità per uno stesso soggetto di irradiare più del

20% dei programmi televisivi numerici, in ambito nazionale Impossibilità per un soggetto titolare di un’autorizzazione a

livello nazionale di ottenere un’autorizzazione per il livello locale

Impossibilità per uno stesso soggetto di irradiare, nello stesso bacino, più di un blocco di programmi televisivi numerici in ambito locale

Obbligo di contabilità separata nel caso di più autorizzazioni Riserva di un terzo della capacità trasmissiva complessiva ai

soggetti di autorizzazioni per l’ambito locale

Page 48: I diversi percorsi della evoluzione del settore radiotv  Stati Uniti modello commerciale  Europa modello pubblico

Obblighi e limitazioni

Per gli operatori di rete:Obbligo di garantire parità di trattamento ai

fornitori di contenuti

Obbligo di non discriminazione nella definizione degli accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e di accesso alla rete

Obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite dai fornitori di contenuti

Page 49: I diversi percorsi della evoluzione del settore radiotv  Stati Uniti modello commerciale  Europa modello pubblico

Passaggio dal regime concessorio al regime delle licenze e delle autorizzazioni

Oltre ai soggetti titolari di concessioni radiotv, anche altri soggetti possono assumere il titolo di

licenziatari sulla base delle frequenze che si renderanno disponibili o per mancato rinnovo

delle concessioni o per la liberazione di frequenze utilizzate in misura non necessaria dai

licenziatari o per cessazioni di attività

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Il servizio pubblico nel diritto comunitario

Art. 86 Trattato CE

Anche le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle regole del Trattato, e in particolare a quelle di libera concorrenza, sia pure “nei limiti cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento della specifica missione loro affidata”

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Obiettivi della disciplina comunitaria

Valorizzare la funzione sociale dei servizi pubblici

Riconoscere il ruolo primario degli Stati membri nella disciplina di questo settore e quello solo sussidiario delle istituzioni comunitarie

Page 52: I diversi percorsi della evoluzione del settore radiotv  Stati Uniti modello commerciale  Europa modello pubblico

Protocollo di Amsterdam sui servizi pubblici radiotelevisivi

Giustifica l’esistenza di servizi pubblici radiotv in quanto collegati ad esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società

Riconosce la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico radiotv

Sembra voler applicare anche ai servizi pubblici radiotv il criterio della proporzionalità delle deroghe alla libertà di concorrenza, in quanto non si traducano in una alterazione sproporzionata delle condizioni degli scambi e della concorrenza

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Le esigenze di riforma della disciplina radiotv

Sent. Cost. n. 284 del 2002 Il venir meno del monopolio pubblico non ha fatto

venir meno “l’esigenza e la giustificazione costituzionale dello specifico servizio pubblico

radiotv”, chiamato “ad ampliare la partecipazione dei cittadini a concorrere allo sviluppo sociale e

culturale del Paese”

Punti fermi:Necessaria unitarietà del servizioNecessaria caratterizzazione pubblicistica di alcuni

aspetti della disciplina del concessionario

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Verso una terza legge “di sistema”

Motivi:

Sviluppi del diritto comunitario in materia (nuovo “pacchetto” di direttive in tema di comunicazione elettronica)

Processo di convergenza in atto tra i diversi mezzi e avvio del digitale terrestre

Sviluppi della giurisprudenza costituzionale

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Legge n. 112 del 2004 (Gasparri)

Capo I: Principi generali Diritto di accesso degli utenti ad un’ampia varietà di

informazioni e di contenuti Diritto alla tutela della persona umana, in particolare dei minori Divieto di posizioni dominanti Diritto dei fornitori di contenuti e di servizi ad accedere senza

discriminazioni e a condizioni di parità di trattamento alle reti di comunicazione

Informazione radiotv come servizio di interesse generale Finalità di tutela e promozione delle culture locali

dell’emittenza locale Uso efficiente dello spettro elettromagnetico

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Normativa antitrustCapo II

Limite ex ante, con verifica ex post, del 20% del totale dei proventi ricavabili dal c.d. Sistema integrato della comunicazione (SIC), che scende al 10% per le imprese di tlc i cui ricavi siano superiori al 40% rispetto al totale dello specifico mercato

Limite ex ante relativo al numero di programmi radiotv: divieto per uno stesso soggetto di diffondere più de 20% dei programmi radiofonici o televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale

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Codice della radiotelevisioneCapo III

Finalità: Coordinare le norme vigenti, introducendo le

integrazioni, modificazioni ed abrogazioni ritenute necessarie

Fungere da legge cornice nei confronti dei legislatori regionali nell’esercizio della loro competenza concorrente in tema di “ordinamento della comunicazione”, ai sensi del nuovo art. 117 Cost., comma 3.

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Riforma del servizio pubblicoradiotv Capo IV

Obbligo di assicurare sull’intero territorio nazionale una programmazione dedicata all’educazione, all’informazione, alla promozione culturale, dedicando ad essa un numero adeguato di ore, anche nelle fasce orarie di maggiore ascolto

Obbligo per la concessionaria di predisporre un bilancio di esercizio che indichi in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e le spese sostenute nell’anno solare precedente per la fornitura delle trasmissioni di servizio pubblico

Progressiva privatizzazione della concessionaria

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La radiotv in tecnica digitale

Capo V Accelerazione dell’avvio della radiotv in tecnica digitale

Criteri direttivi: necessaria garanzia del pluralismo ed equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale

Obblighi della concessionaria del servizio pubblico: Assicurare la trasmissione di tre programmi televisivi in

tecnica analogica Realizzare almeno due blocchi di diffusione che

raggiungano il 50% della popolazione entro il 1° gennaio 2004 e il 70% entro il 1° gennaio 2005

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Ruolo delle Regioni Esercizio ella nuova competenza legislativa concorrente in

tema di emittenza locale, con conseguente esercizio delle relative funzioni amministrative

Partecipazione all’esercizio di competenze riservate allo Stato, relative alla definizione :

del Testo unico radiotv del contenuto del contratto di servizio pubblico nazionale

Partecipazione, attraverso i Corecom, alle funzioni di governo, vigilanza e controllo dell’AGCOM, da svolgersi a livello regionale

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Rinvio del Capo dello StatoMessaggio del 15 dicembre 2003

Eccessiva lunghezza del termine (12 mesi) entro cui l’Autorità deve verificare l’effettivo ampliamento dell’offerta dei programmi in tecnica digitale

Mancato affidamento all’AGCOM di poteri di intervento Eccessiva ampiezza del SIC Eccessiva concentrazione della risorsa pubblicitaria nella

comunicazione radiotv

Decreto legge n. 352, 24 dicembre 2003 Consente a RAI e Mediaset di continuare ad operare nelle

condizioni attuali Definizione di un termine breve per l’ulteriore proroga del

regime transitorio