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IL CONTRATTO DI AGENZIA Il nuovo Accordo Economico Collettivo
Settore Industria del 30.07.2014
Avv. Andrea Leoni Via Fernanda Wittgens 3 – Milano
Tel. 0258313639 - Fax 0258313564 [email protected]
Cremona 27 ottobre 2014
L'Agente di commercio Definizione
E’ agente di commercio il soggetto incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona;
È rappresentante di commercio il soggetto incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona
L'attività di promozione
Consiste nella attività di convincimento del potenziale
cliente destinata a concretizzarsi nella formulazione di
un ordine in favore del preponente.
L'agente non ha l'obbligo di di sviluppare gli affari del
preponente in termini quantitativi nel senso di
aumentarli e di farli crescere in assenza di specifiche
pattuizioni tra le parti.
Variazioni di Zona
L’articolo 2 del nuovo AEC prevede che le variazioni di
zona sono:
- Di lieve entità: riduzione sino al 5% del valore delle
provvigioni nell’anno precedente;
- Di media entità: riduzioni tra il 5% ed il 15% delle
provvigioni nell’anno precedente
- Di rilevante entità: riduzioni superiori al 15% delle
provvigioni nell’anno precedente
Variazioni di zona
Rispetto al precedente AEC è stata ridotta la percentuale
per la quantificazione delle variazioni di rilevante entità
(dal 20% al 15%) mentre è stata introdotta la
possibilità che per procedere alle variazioni di rilevante
entità le parti possano prevedere un preavviso diverso
da quello previsto per la risoluzione del contratto.
Il nuovo AEC ha aumentato da 12 a 18 mesi (24 per i
monomandatari) il periodo per calcolare l’insieme delle
variazioni di lieve entità.
Campionario
Il nuovo AEC prevede che, nel caso di affidamento del
campionario, il valore dello stesso potrà essere
addebitato all’agente in caso di mancata o parziale
restituzione o di danneggiamento non dovuto alla
normale usura da utilizzo e prevede, espressamente,
che non è previsto l’addebito del campionario per motivi
diversi da quelli indicati nella norma
Contratto a tempo determinato e periodo di prova
Il nuovo AEC prevede espressamente che nel caso di più
contratti a tempo determinato con il medesimo agente
aventi lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e
clienti) può essere imposto un periodo di prova solo nel
primo rapporto.
La conseguenza, si deve presumere, è che un periodo di
prova previsto anche per i contratti successivi al primo
debba essere considerato come non apposto.
Accettazione degli ordini
L’articolo 5 lascia alle parti la libertà di stabilire un
termine per l’accettazione o il rifiuto delle proposte
d’ordine. Tuttavia, modificando in pejus il precedente
AEC, il termine per il rifiuto delle proposte d’ordine
viene ridotto da 60 a 30 giorni con la conseguenza che
le proposte d’ordine non rifiutate nei termini si
intendono accettate e l’agente matura le provvigioni sui
relativi importi.
Provvigioni
Le novità dell’AEC 2014 sono le seguenti:
- Attività di incasso: deve essere previsto un compenso
aggiuntivo in forma non provvigionale. Il compenso non
è previsto se l’attività è rivolta al recupero delle somme
da clienti morosi (precedentemente si parlava di
provvigione separata);
- Attività di coordinamento: deve essere prevista una
provvigione separata o un compenso aggiuntivo in
forma non provvigionale (precedentemente solo
compenso in forma non provvigionale)
Provvigioni
L’agente ha diritto alle provvigioni sugli affari conclusi nei
6 mesi (precedente AEC indicava 4 mesi ) successivi
allo scioglimento del contratto se la conclusione degli
affari è conseguenza soprattutto della attività dallo
stesso posta in essere.
Liquidazione delle provvigioni
Le novità introdotte sono le seguenti:
- In caso di ritardo nel pagamento delle provvigioni oltre
15 giorni rispetto alla data di scadenza, all’agente
devono essere riconosciuti gli interessi moratori ex Dlgs
231/02 (attualmente 8,15%);
- Obbligo di invio trimestrale (e non solo mensile) delle
copie fatture ai clienti o dell’estratto conto
provvigionale.
Preavviso
La novità essenziale introdotta dagli AEC è che il calcolo
della indennità sostitutiva del preavviso (tanti
dodicesimi delle provvigioni e degli altri corrispettivi
maturati nell’anno civile precedente) risiede nel fatto
che non si fa più riferimento alle provvigioni liquidate
e/o incassate ma a quelle maturate anche se ancora
non corrisposte.
Indennità di fine rapporto
Il sistema di calcolo previsto dal nuovo AEC si ispira al
modello tedesco e introduce nel nostro ordinamento alcune
rilevanti novità.
L’AEC prevede che l’indennità di fine rapporto sia composta
da tre elementi:
-Indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) accantonata
presso Fondazione Enasarco dovuta sempre anche in caso
di assenza di incremento della clientela e/o del giro di affari
- indennità suppletiva di clientela riconosciuta all’agente
anche in assenza di incremento della clientela e/o del giro
di affari
Indennità di fine rapporto
-Indennità meritocratica: riconosciuta solo qualora alla
cessazione del contratto l’agente abbia apportato al
preponente un sensibile incremento della clientela e/o del
giro di affari in modo da procurare al preponente, anche
dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi.
Tale ultima indennità è del tutto nuova rispetto al
precedente AEC (esisteva una indennità analoga solo negli
AEC Commercio 2009) ma innovativo è il metodo di calcolo
Indennità di fine rapporto L’indennità meritocratica
Per il calcolo della indennità meritocratica è stato previsto il
seguente metodo di calcolo
1) Si determina il valore di incremento della clientela e/o
del giro di affari prendendo in considerazione il volume
complessivo delle provvigioni e di ogni altro compenso;
2) Si determina il periodo di prognosi identificando con tale
termine il periodo nel corso del quale il preponente
continuerà a trarre vantaggi dall’attività svolta
dall’agente
L’Indennità meritocratica
Tabella periodo di prognosi
Tipologia Periodo di prognosi
Monomandatario < 5 anni 2,25
Monomandatario > 5 anni <10 anni 2,75
Monomandatario > 10 anni 3,25
Plurimandatario < 5 anni 2,00
Plurimandatario > 5 anni < 10 anni 2,50
Plurimandatario > 10 anni 3,00
Indennità di fine rapporto L’Indennità meritocratica
3) Si determina il tasso di migrazione della clientela coma
da seguente tabella
Tipologia Tasso di migrazione
Monomandatario < 5 anni 15%
Monomandatario > 5 anni < 10 anni 20%
Monomandatario > 10 anni 35%
Plurimandatario < 5 anni 17%
Plurimandatario > 5 anni < 10 anni 22%
Plurimandatario > 10 anni 37%
L’indennità di fine rapporto L’indennità meritocratica
4) Si sottrae, per il primo anno del periodo di prognosi il
tasso di migrazione dal valore dell’incremento. Per gli anni
successivi del periodo di prognosi il medesimo tasso di
migrazione viene sottratto dal valore determinato per l’anno
di prognosi precedente e si sommano i risultati così
ottenuti;
5) Si diminuisce forfettariamente l’importo ottenuto del:
10% per contratti < a 5 anni;
15% per contratti > a 5 anni e < a 10 anni
20% per i contratti > a 10 anni
L’indennità di fine rapporto L’indennità meritocratica
6) Si confronta l’indennità meritocratica ottenuta con il
valore massimo previsto dall’articolo 1751 c.c. (media
annua di provvigioni calcolata sugli ultimi cinque anni o
periodo inferiore del contratto);
7) Si sottrae dalla indennità meritocratica ottenuta il FIRR e
l’indennità suppletiva di clientela.
L’indennità di fine rapporto L’indennità meritocratica
A seconda del risultato ottenuto:
- Se la meritocratica è pari o inferiore alla somma del FIRR
e della indennità suppletiva, l’indennità di fine rapporto
sarà costituita solo dalle seconde;
- se la meritocratica è superiore, l’indennità di fine rapporto
sarà costituita solo da essa (non si sommano FIRR e
suppletiva di clientela;
- se FIRR e suppletiva di clientela sono maggiori del
massimo ex art. 1751 c.c. verranno liquidate solo FIRR e
suppletiva
L’indennità di fine rapporto L’indennità meritocratica
Esempi di calcolo
A) Contratto di agenzia con agente plurimandatario e durata superiore a 5 anni
1) Incremento realizzato dall’agente Euro 60.000,00
2) Periodo di prognosi: 2,5 anni
3) Tasso di migrazione: 22%
4) I anno 60.000,00 – 22% = 46.800,00
II anno 46.800,00 – 22% = 36.504,00
III anno Euro 36.504,00 – 22%= 28.473,12/2 = 14.236,56
Totale: Euro 97.540,56
5) Si riduce l’importo di Euro 97.540,56 del 15 %= Euro 82.909,47
6) Ipotizzando un importo massimo ex art. 1751 c.c. di Euro 55.000,00 l’indennità
meritocratica viene ridotta a tale cifra;
7) Dalla cifra massima teorica individuata al punto 6) si sottrarranno le somme dovute a
titolo di FIRR e Indennità suppletiva di clientela individuando quanto effettivamente
dovuto
L’indennità di fine rapporto L’indennità meritocratica
Esempi di calcolo
B) Contratto di agenzia con agente plurimandatario e durata di 2 anni
1) Incremento realizzato dall’agente Euro 1.000
2) Periodo di prognosi: 2 anni
3) Tasso di migrazione: 17%
4) I anno 1.000,00 – 17% = 830,00
II anno 830,00 – 17% = 688,90
Totale: Euro 1.518,90
5) Si riduce l’importo di Euro 1.518.90 del 10 %= Euro 1.367,01
6) Ipotizzando un importo massimo ex art. 1751 c.c. di Euro 18.000 i prende in
considerazione l’indennità meritocratica effettiva;
7) Se la cifra individuata al punto 6) è inferiore alla somma di FIRR e Indennità suppletiva
di clientela saranno dovute solo queste.
L’indennità di fine rapporto L’indennità meritocratica
Esempi di calcolo
C) Contratto di agenzia con agente plurimandatario e durata di 11 anni
1) Incremento realizzato dall’agente Euro 190.000
2) Periodo di prognosi: 3 anni
3) Tasso di migrazione: 37%
4) I anno 190.000,00 – 37% = 119.700,00
II anno 119.700,00 – 37% = 75.411,00
III anno 75.411,00 – 37% = 47.508,93
Totale: Euro 242.619,93
5) Si riduce l’importo di Euro 242.619,93 del 20 %= Euro 194.095,94
6) Ipotizzando un importo massimo ex art. 1751 c.c. di Euro 320.000 si prende in
considerazione l’indennità meritocratica effettiva;
7) Se la cifra individuata al punto 6) è superiore alla somma di FIRR e Indennità
suppletiva di clientela saranno dovute queste e la differenza tra la prima e le
seconde.
Procacciatori d'affari e intermediari occasionali
Il procacciatore d'affari è figura creata dalla giurisprudenza
italiana ed è colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti
trasmettendole alla ditta dalla quale ha ricevuto l'incarico
di procurare tali commissioni senza vincolo di stabilità ed in
via del tutto occasionale.
Il vincolo di stabilità è da intendersi nell'obbligo di
promozione continuativa degli affari e non nella durata del
contratto.
Non è semplice determinare a priori la soglia oltre alla
quale si può ritenere che si tratti di contratto di agenzia.
Procacciatori d'affari e intermediari occasionali
Al procacciatore ed all'intermediario non può essere richiesto
di svolgere attività di promozione e raccolta ordini, ma solo
di presentazione al cliente del Preponente o dei suoi
prodotti.
Il procacciatore e l'intermediario non partecipano di norma
alla contrattazione tra cliente e preponente ma deve essere
informato solo della conclusione dell'accordo.
Il compenso del procacciatore e dell'intermediario è di
natura provvigionale e matura nel momento della
conclusione del contratto tra cliente e preponente.
Procacciatori d'affari e intermediari occasionali
La prestazione dell’agente è stabile in quanto egli ha
l’obbligo di svolgere una attività di promozione dei contratti.
La prestazione del procacciatore d’affari, invece, è
occasionale nel senso che non corrisponde ad una necessità
giuridica ma dipende esclusivamente dall’iniziativa del
procacciatore (Cassa. Lavoro 24.06.2005)
Procacciatori d'affari e intermediari occasionali
L’agente svolge una attività per conto di una delle parti,
mentre l’interposizione del mediatore è tipicamente
imparziale prescindendo anche dalla unilateralità o
bilateralità dell’incarico. L’agenti si distingue per la stabilità
della sua collaborazione che comporta una attività
intermediatrice per una pluralità di contratti che si protrae
per tutta la durata del rapporto e che viene circoscritta ad
una zona determinata, mentre il mediatore si adopera per la
conclsione di singoli contratti (Cass. Lavoro 16.02.1993)
Procacciatori d'affari e intermediari occasionali
Il procacciatore d’affari si differenzia dal contratto di agenzia
in quanto non è caratterizzato da alcun vincolo di stabilità
svolgendosi in via del tutto episodica. Il procacciatore si
limita a raccogliere le ordinazioni dei clienti per poi
trasmetterle all’imprenditore che lo abbia incaricato di
procurare le commissioni per suo conto. Il rapporto di
agenzia, invece, è caratterizzato dalla stabilità e dalla
continuità; l’agente ha l’onere di promuovere la conclusione
dei contratti per conto del preponente (Trib. Bologna
7.3.2011)