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IL GEOMETRA – N° 2-2009

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Periodico del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia

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Editoriale

Il geometra

Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia e del Collegio dei Geometri della Valle d’Aosta

Direttore responsabileILARIO TESIO

Consigliere responsabileLUCIANO SIMONATO

Redazione e impaginazioneMICHELA OBERTO

GraficaCHIARA CAMPONI

Comitato di redazione:FEDERICA CAPRIOLO, PAOLO CUSELLI, RODOLFO MEAGLIA, LUCA PERRICONE, RENATO PITTALIS, VITTORIO VIZZINI

Direzione, Redazione, Amministra-zione, Pubblicità:Via Cernaia 18 - 10122 TorinoTel. 011537756 - fax 011533285e-mail [email protected]

Hanno collaborato a questo numero:ALESSIO BERGONZI, VANNI BERTINETTI, UGO CAGLIO, PAOLO CUSELLI, PAOLO FREDIANI, ELIO GIOVINE, VITTORIO VIZZINI

Stampa e fotolito:Tipografia Melli - Borgone di SusaTel. 011.96.46.367

Reg. Trib. Torino n. 297 del 23 luglio 1948Pubblicazione mensile con pubblicità inferio-re al 50%

Le opinioni espresse negli articoli apparten-gono ai singoli autori dei quali si intende ri-spettare la libertà di giudizi, lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti.

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

“Il Geometra risponde”

Sulla traccia di quanto già effettuato dai Notai, il Collegio ha aderito alla proposta della Città di Torino di inaugurare il servizio “Il Geometra risponde”; si tratta di uno sportello di prima consulenza gratuita aperto a tutti i cittadini per ottenere pareri informali e porre questioni di pronta soluzione e si svolge presso le biblioteche dei quartieri della Città.

Perchè si invitano i cittadini a rivolgersi a un Geometra per informazio-ni sulle problematiche catastali, edilizie, del diritto, della sicurezza, del condominio? Perchè il Geometra è un professionista in grado di dare un importante supporto a chi si trova ad affrontare impegni importanti come comprare o ristrutturare una casa, decidere del futuro dei propri beni, ri-chiedere agevolazioni fiscali per lavori edili.

Ma il Geometra può essere anche un aiuto per affrontare con maggiore serenità una questione con i vicini confinanti o condomini, per tutelare i propri interessi, per risolvere un dubbio tecnico o amministrativo relativo ad un bene immobile.

Il servizio di prima consulenza gratuita potrà indirizzare i cittadini sulla giusta azione da intraprendere e sul comportamento da adottare, oppure chiarire la fattibilità di interventi edilizi, o ancora indicare come control-lare se il proprio alloggio è accatastato regolarmente oppure se i confini di proprietà sono rispettati, ecc.

Il parere ed il consiglio del professionista saranno certamente un pre-zioso ausilio per il cittadino che spesso è chiamato ad affrontare da solo problematiche che gli sono sconosciute e ad assumere importanti decisioni senza l’aiuto e le indicazioni di un tecnico.

Il Collegio dei Geometri ringrazia il Comune di Torino per aver dato l’opportunità non solo ai cittadini, particolarmente alle giovani coppie o alle fasce più deboli, di poter ottenere una consulenza gratuita, ma anche alla Categoria professionale dei Geometri di farsi maggiormente conosce-re dal pubblico.

Soprattutto nelle grandi città infatti la figura del Geometra non sempre è conosciuta ed apprezzata per le capacità tecnico e professionali che in-vece ne fanno una figura storica nel campo dell’edilizia, dell’estimo, della topografia e del diritto.

I Geometri accolgono quindi con piacere il nuovo servizio, occasione per un incontro ravvicinato e diretto dei professionisti con la cittadinanza, con l’obiettivo di presentarsi pubblicamente e sensibilizzare la collettività ad avvalersi, quando necessario, dell’opera di professionisti qualificati ed iscritti negli Albi professionali.

Saremo lieti di incontrare i cittadini nelle biblioteche, luoghi di cultura e oggi anche di aggregazione e di fulcro territoriale, e di mettere a disposi-zione la nostra esperienza e le nostre conoscenze, con la convinzione che l’informazione corretta migliori i rapporti sociali ed umani, e ci sentiremo onorati se potremo contribuire in tal senso.

Ilario Tesio

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Il geometra

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Sommario

Editoriale pag. 1

ProfessioneRegole della privacy negli incarichi giudiziari pag. 3di Paolo Frediani

Pregeo 10 - Il nuovo sistema di aggiornamento del Catasto Terreni pag. 15

Parere interpretativo regionale sul recupero dei sottotetti pag. 20

Anche a San Mauro delibera comunale sull’abitabilitàdelle mansarde pag. 22di Vittorio Vizzini

X edizione del listino prezzi degli immobili 2008 pag. 24

Commissione Tributaria Provinciale di TorinoComposizione sezioni pag. 27

Consiglio NazionaleIncarichi ai periti per la liquidazione danni da calamità naturali pag. 31

Chiarimenti del Consiglio Nazionale sulla legge 13/2008 pag. 32

Cassa di PrevidenzaUno sguardo alle dichiarazioni fiscali dei professionistipiemontesi pag. 34

La nuova “Area riservata” Servizi Cassa Geometri pag. 35

Commissione AgricolturaApprovata la legge regionale per la gestione e promozione economica delle foreste pag. 37

Commissione SicurezzaConvegni in materia di Sicurezza pag. 38di Ugo Caglio, Elio Giovine, Alessio Bergonzi

Atti del CollegioIl Geometra Onorevole Giuseppe Botta pag. 40di Federica Capriolo

Trofeo “Il Geometra”, Sauze d’Oulx, 14 marzo 2009 pag. 43di Vanni Bertinetti

On lineFacebook... che mania pag. 47di Paolo Cuselli

Le regole della privacy negli inca-richi giudiziari, pag. 3

Gara di Sci “Trofeo Il Geometra”, pag. 43

A Torino il convegno su Pregeo 10, pag. 15

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ASPETTI GENERALICon la deliberazione n. 46 del 26

Giugno 2008 pubblicata sulla Gaz-zetta Uffi ciale n. 178 del 31 Luglio 2008 il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consu-lenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero”.

La disposizione coinvolge piena-mente i professionisti incaricati dai giudici nel settore civile e quelli che svolgono il mandato di consulente tecnico e perito per i giudici e pubbli-ci ministeri in quello penale. Inoltre le regole trovano applicazione anche per i consulenti delle parti private.

La decisione è scaturita in re-lazione alla necessità di prov-vedere in ordine ai rischiconnessi al trattamento di dati per-sonali da parte dei consulenti tecnici e periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero con la prevalen-te funzione di individuare un quadro unitario di misure e di accorgimenti necessari e opportuni volti a forni-re orientamenti utili per i numerosi professionisti interessati.

Naturalmente le indicazioni non

incidono sulle forme processuali che gli ausiliari devono rispettare nel-lo svolgimento delle attività e nel-l’adempimento degli obblighi deri-vanti dall’incarico e dalle istruzioni ricevuti dall’autorità giudiziaria.

E’ utile infatti ricordare che già il Codice (Al titolo I – Trattamenti in ambito giudiziario) all’art. 47 (tratta-mento per ragioni di giustizia)1 esclu-deva alcune disposizioni in materia di protezione di dati personali che, adesso, sono confermate anche dalle Linee guida in trattazione. Le fi nalità delle attività del consulente tecnico

e perito infatti rientrano pienamente nelle previsioni dell’art. 8 (esercizio dei diritti) comma 2. punto g)2.

Le Linee guida, tuttavia, hanno tro-vato ispirazione nella constatazione che nell’espletamento dei relativi incarichi, il consulente e il perito di regola vengono a conoscenza e devo-no custodire, contenuti nella docu-mentazione consegnata dall’uffi cio giudiziario, anche dati personali di soggetti coinvolti a diverso tito-lo nelle vicende giudiziarie (quali le parti di un giudizio civile o le persone sottoposte a procedimento penale), e possono acquisire altre informazioni di natura personale nel corso delle operazioni (come ad esempio, richiesta di chiarimenti alle parti e assunzione di informa-zioni presso terzi ai sensi dell’art. 194 c.p.c., oppure richiesta di noti-zie all’imputato, alla persona offesa o ad altre persone ai sensi dell’art. 228, comma 3, c.p.p.

L’attività dell’ausiliario comporta quindi il trattamento di diversi dati personali, talvolta di natura sensi-bile o di carattere giudiziario statui-

Regole della privacy negli incarichi giudiziari

di Paolo Frediani *

Professione

Il geometra

Il garante per la protezione dei dati personali con la

deliberazione n. 46 del 26 Giugno 2008 ha precisato gli obblighi a carico dei

consulenti tecnici di uffi cio, periti e consulenti tecnici di parte. Molta attenzione

nelle attività di C.T.U.

1 Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia)1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffi ci giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;b) articoli da 145 a 151.2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di ma-gistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonchè le attività ispettive su uffi ci giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l’ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.

2 Art. 8 (Esercizio dei diritti):2. I diritti di cui all’articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell’arti-colo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:g) per ragioni di giustizia, presso uffi ci giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;

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ti dall’art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del Codice.3

Ciò ha indotto il Garante a porre in essere regole che rendono applicabili anche alle dette fattispecie di incarico le disposizioni del “Codice in ma-teria di protezione dei dati personali” con particolare riferimento al rispetto dei principi di liceità, la qualità dei dati e l’ adozione delle misure di sicu-rezza idonee a preservare i dati.

AMBITI DI APPLICAZIONE

Con riguardo agli ambiti di applica-zione, la deliberazione fa riferimento ai codici di procedura civile e penale, rispettivamente, per il primo, agli ar-ticoli da 61 a 64 e da 191 a 200 e per il secondo agli articoli da 220 a 232, 359 e 360.

Ne consegue che dalla lettura della disposizione in trattazione il soggetto chiamato al rispetto delle regole in essa dettate – per il settore civile – è la fi gura del consulente tecnico san-cito dall’art.61 c.p.c.4 ossia la fi gura del consulente tecnico nel processo di cognizione, cautelare, per la procedu-ra di accertamento tecnico preventivo e nella consulenza tecnica preventiva ai fi ni della composizione della lite di cui all’art. 696 – bis c.p.c. Analoga-mente la disposizione vale per il con-sulente tecnico nominato nel processo amministrativo.

Occorre osservare che contraria-mente a quanto si poteva presumere,

la disposizione non fa riferimento – la deliberazione concretamente non ne fa alcun cenno, nemmeno con in-dicazione del giudice delegato –, alla fi gura dell’esperto regolata dall’art. 68 (altri ausiliari) nel processo di esecuzione, sia nella forma generica (esecuzione immobiliare) sia nella forma specifi ca (obblighi di fare e non fare) e del custode sancita dall’art. 65 c.p.c.. Se da una parte il dettato della deliberazione – in verità – lascia poco spazio ad interpretazioni, dall’altra non si può fare a meno di prospettare qualche dubbio in relazione al con-trasto che non può non originarsi nel momento in cui il Garante, ispirato dalla precipua volontà di provvedere in ordine alla regolamentazione dei rischi connessi al trattamento di dati personali da parte dei consulenti tec-nici e periti nei procedimenti giudi-ziari, ne omette una parte sostanziale, potremmo defi nire centrale, per il trat-tamento come quello svolto nell’am-bito del processo esecutivo e della custodia immobiliare, le cui rilevanze potrebbero addirittura far ipotizzare una mera dimenticanza od involonta-ria omissione. Forse un intervento fi -nalizzato a puntualizzare ciò da parte del Garante potrebbe essere utile.

Per quanto attiene al settore penale la disposizione riguarda i periti di cui all’art. 221 c.p.p. (Nomina del perito), il consulente tecnico a norma dell’art. 225 c.p.p. (Nomina del consulente tecnico), ed il consulente tecnico del pubblico ministero di cui all’art. 359

c.p.p. (Consulenti tecnici del pubblico ministero). Inoltre – come detto – le disposizioni contenute nelle Linee guida sanciscono obblighi anche per i consulenti tecnici delle parti sia nei procedimenti civili che penali.

DISPOSIZIONI PER IL C.T.U.

In base alla peculiare disciplina posta dal Codice con riguardo ai trattamenti svolti per ordine dell’au-torità giudiziaria (correlati alla trat-tazione giudiziaria di affari e di con-troversie) le Linee guida richiamano l’applicazione delle norme di cui al-l’art.47 comma 2 del Codice 5.

In particolare le Linee guida preci-sano che non possono essere applicate ai consulenti tecnici e periti le dispo-sizioni contenute agli:- Art. 9 (modalità di esercizio);- Art. 10 (riscontro all’interessato);- Art. 12 (codici di deontologia e di buona condotta);- Art. 13 (informativa);- Art. 16 (cessazione del trattamento);- Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pub-blici)- Art. 19 (Principi applicabili al tratta-mento di dati diversi da quelli sensibi-li e giudiziari);- Art. 20 (Principi applicabili al tratta-mento di dati sensibili);- Art. 21 Principi applicabili al tratta-mento di dati giudiziari);- Art. 22 (Principi applicabili al tratta-

3 Art. 4: (Defi nizioni) - d) “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, fi losofi che o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, fi losofi co, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;e) “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

4 Art. 61 c.p.c. – Consulente tecnico: Quando è necessario il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali a noma delle disposizioni di attuazione al presente codice

5 Art. 47: (Trattamenti per ragioni di giustizia) 1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffi ci giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice: a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;b) articoli da 145 a 151.2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonchè le attività ispettive su uffi ci giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l’ordinaria attivita’ amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.

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mento di dati sensibili e giudiziari);Inoltre sono inapplicabili le di-

sposizioni relative alla notifi cazio-ne al Garante (articoli 37 e 38, commi da 1 a 5), a determinati ob-blighi di comunicazione al-l’Autorità, alle autorizzazioni e al trasferimento dei dati all’estero (ar-ticoli da 39 a 45), nonché ai ricorsi al Garante (articoli da 145 a 151).Sul punto vale la pena ricordare, come operato formalmente dal Garante con Provvedimento n. 39608 del 31 Di-cembre 1998 che “I consulenti tecnici di cui agli artt. 191 ss. del c.p.c. coa-diuvano l’autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni, in una posizione di indipendenza ri-spetto alle parti. L’attività del consu-lente d’uffi cio è, quindi, strettamente connessa e logicamente integrata con l’attività giurisdizionale in sen-so proprio e ad essa non si applica-no le disposizioni di legge in ordine ai dati sensibili. Le perizie svolte dai consulenti d’uffi cio rientrano, infatti, fra i trattamenti effettuati nell’ambi-to di uffi ci giudiziari, per ragioni di giustizia, che, ai sensi dell’art. 4 del-la legge n. 675/1996 sono sottratti all’applicazione delle disposizioni del citato art. 22. Pertanto per l’ef-fettuazione dei trattamenti in que-stione non occorre acquisire previa-mente il consenso dell’interessato”Qualche perplessità potrebbe perma-nere sugli effettivi obblighi riservati al consulente tecnico e perito dalla lettura degli articoli succitati osser-vando l’assenza tra questi dell’art. 23 (Consenso). Tale condizione potrebbe infatti far ipotizzare la necessità del rispetto della disposizione da parte degli ausiliari giudiziari.

Occorre tuttavia osservare all’uopo che il dettato dell’art. 23, al comma 3,

prevede che “…. il consenso è vali-damente prestato solo se è espresso liberamente e specifi camente in ri-ferimento ad un trattamento chiara-mente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese al-l’interessato le informazioni di cui all’articolo 13.” Dovendo rileva-re che l’articolo 13 (informativa) è espressamente escluso per le attività dei professionisti in ausilio all’autori-tà giudiziari, non si può fare a meno di concludere che non deve essere richiesto alcun consenso per il tratta-mento dei dati agli interessati.

Alla stregua del consulente tecnico di uffi cio sono pure conside-rati gli esperti ausiliari – ove autoriz-zati dal giudice – da lui incaricati per lo svolgimento di incarichi di natura specialistica (provvedimento del Ga-rante 27 marzo 2002, n. 1063421)

Risultano invece pienamente ap-plicabili alle attività di ausilio al-l’autorità giudiziaria, ed in tal senso operano organicamente le Linee gui-da, le altre disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003.

In particolare, il trattamento dei dati effettuato a cura di consulenti tec-nici e periti deve rispettare due fonda-

mentali precetti: nel rispetto dei principi di licei-tà e che riguardano la qualità dei dati di cui all’art. 11; adottando le misure di sicurez-za idonee a preservare i dati da alcu-ni eventi, tra i quali accessi e uti-lizzazioni indebite di cui agli articoli 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B al Codice.

Esaminiamo nel dettaglio i conte-nuti.

Nel rispetto dei principi di liceità e che riguardano la qualità dei dati di cui all’art. 11

L’art. 116 defi nisce le modalità del trattamento dei dati personali introdu-cendo i concetti di liceità, esattezza, correttezza, pertinenza e fi nalità.

Il concetto di liceità, che attiene alla piena ammissibilità nell’ambito della norma o della consuetudine, trova ri-spetto nel trattare correttamente e dili-gentemente i dati personali in posses-so. Nella violazione di liceità rientra – ne sono esempio alcuni provvedi-menti del garante emessi a seguito di ricorsi all’autorità – anche il comuni-care ingiustifi catamente a soggetti ter-zi, o comunque non interessati dalla procedura nel quale il professionista svolge il proprio incarico su mandato dell’autorità giudiziaria, informazioni, dati, notizie e comunque atti riguarda-ti la procedura stessa o dei soggetti in essa coinvolti.

La nozione di esattezza, che può defi nirsi l’inappuntabile coincidenza con la forma o la sostanza dovuta, impone la necessità di verifi care che i dati e le informazioni siano esatti, aggiornati, e corrispondenti ai dati di fatto, al fi ne di riportare una fede-le rappresentazione della sua identità ed evitare qualsiasi possibile nocu-

E’ essenziale per gli

ausiliari giudiziari porre in essere tutte le azioni

necessarie per non espor-si alle pesanti sanzioni

penali e pecuniarie

6 Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati1. I dati personali oggetto di trattamento sono:a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle fi nalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l’identifi cazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

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mento all’interessato. Il concetto di correttezza che at-

tiene al significato di un comporta-mento improntato alle buone regole della morale e dell’educazione anche civica, riguarda i diversi precetti che il consulente tecnico e perito debbo-no osservare e rispettare. Tra queste la necessità di evitare comportamenti che possano incidere sulla dignità del soggetto interessato mediante comuni-cazioni, atteggiamenti o condotte che palesino a osservatori terzi ed estranei il contenuto della comunicazione o dell’azione operata dal consulente e perito e – per quanto già osservato in parte coincidente con il concetto del-la esattezza – l’obbligo di acquisire, utilizzare e porre a fondamento delle proprie operazioni e valutazio-ni informazioni corrette complete e corrispondenti ai dati reali.

Con il principio di pertinenza che riguarda la relazione immediata di reciprocità sul piano delle attribuzio-ni logiche e funzionali e di quello di finalità che attiene alla configurazione teoretica di qualsiasi oggetto in quan-to preordinato ad un fine, si richiama la necessità di omettere nella docu-mentazione prodotta, il riferimento a dati, specie se di natura sensibile o di carattere giudiziario o comun-que di particolare delicatezza, chiara-mente non pertinenti all’oggetto del-l’accertamento peritale, limitando il resoconto alle informazioni e notizie effettivamente utili al perseguimen-to delle finalità poste a fondamento delle attività. E’ inoltre da escludersi – con ogni evidenza – il riferimento di informazioni personali relative a soggetti estranei al procedimento sia-no essi legati con vincolo di parentela od amicizia alle parti soggette nel pro-cedimento o semplicemente estranei. Anche per la fattispecie di regola, vale la proporzionalità delle informazioni e dati che l’ausiliario riporterà nelle re-lazioni peritali ed informative rispetto agli scopi perseguiti nell’incarico.

Sempre con riguardo alla finalità deve considerarsi la conservazione dei dati solo con esclusivo riferimen-to allo svolgimento del mandato e nel tempo necessario allo svolgimento dello stesso, dovendo eliminare, al completamento dell’incarico od all’at-

to della sua rinuncia, ogni informazio-ne conservata sia in forma cartacea sia su supporto informatico.

Compiuta l’articolata analisi sui contenuti e definizioni dell’articolo 11 del D.lgs. n. 196/2003, analizziamo-ne adesso gli effetti sulle attività del-l’esperto giudiziario – in particolare nel settore civile – seguendo il conte-nuto della deliberazione del Garante.

Dati personali solo nei limiti e nell’ambito dell’incarico

Come detto il consulente e il perito possono trattare lecitamen-te dati personali, nei limiti in cui ciò è reso necessario per il corretto, compiuto ed esauriente adempimen-to dell’incarico ricevuto e solo, evidentemente, con riferimento al-l’ambito dell’accertamento deman-dato dall’ autorità giudiziaria.

Se da una parte la deliberazione del Garante per la protezione dei dati per-sonali non pone limiti nella raccolta e trattazione dei dati personali per le attività del consulente e perito, poiché queste attività – come detto – rientra-no in quelle svolte per esigenze giuri-sdizionali – dall’altra i professionisti impegnati in incarichi giudiziari di consulente tecnico e perito non pos-sono trascurare la portata dell’evi-denza, dovendo fare molta attenzione all’utilizzo dei dati ed alle forme di comunicazioni utilizzate nello svol-gimento del proprio mandato. Difatti queste possono integrare violazione della norma ove possano, anche se involontariamente, rendere edotti di informazioni di carattere personale soggetti estranei, o comunque – nel caso della comunicazione – quando non vi sia la garanzia del ricevimento esclusivo della stessa da parte del di-retto interessato.

Ciò può accadere laddove il C.T.U. in sede civile operi comunicazioni contenenti informazioni di caratte-re personale riguardanti il soggetto in causa a mezzo di telefax presso struttura (es. luogo di lavoro dell’in-teressato od altro luogo analogo) sen-za avere la certezza e la garanzia del ricevimento diretto ed esclusivo del-l’interessato stesso.

Analogamente ciò può accadere ove il consulente incaricato non trovando

il soggetto in causa presso l’immo-bile da ispezionare lasci un semplice biglietto affisso alla porta di casa, od ancora un messaggio, in forma scritta o verbale, al vicino di casa od all’am-ministratore condominiale.

Nello stesso concetto di liceità rien-tra la condizione di trattamento limita-to ai soli limiti e fini in cui ciò è reso necessario per il corretto, compiuto ed esauriente adempimento dell’incari-co ricevuto dall’autorità giudiziaria ed in modo dall’essere proporzionato allo scopo perseguito. Pertanto il consulente deve valutare se le infor-mazioni personali contenute nella relazione siano effettivamente neces-sarie allo scopo dell’incarico oppure inutilmente ridondanti; in questa ipo-tesi debbono essere debitamente limi-tate a quelle indispensabili.

Inoltre per il consulente – per quan-to attiene alle limitazioni concernen-ti l’ambito dell’incarico, è esclusa la possibilità di poter utilizzare le infor-mazioni ed i dati personali assunte nel corso dell’espletamento del mandato per altri scopi o utilizzazioni, come, ad esempio, potrebbe accadere nella ipotesi che il professionista si trovi a dover trattare successivamente, in pratiche ricadenti nella sfera dell’atti-vità esercitata privatamente, pratiche dello stesso soggetto o persona giuri-dica. Tantomeno queste informazio-ni possono essere comunicate a terzi (colleghi, altri professionisti, società ect.).

Informazioni personali, modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito ed incrocio di dati

Il consulente – come già rilevato per il punto precedente – deve presta-re adeguata attenzione a non inserire in relazione notizie e dati di natura personale che possono esulare dallo scopo e natura dell’incarico conferi-to dall’autorità giudiziaria. E’ quindi importante considerare la portata di ogni dato ed informazione inserita e se questi rappresentano rilevanza per le finalità del mandato conferito dal giudice o pubblico ministero.

Con riferimento ai dati comuni od identificativi tra cui nominativi, dati relativi alla residenza numero telefo-

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nico, proprietà, dati di carattere eco-nomico, immagini, dati fi scali, targa automobilistica e motociclistica, luo-ghi di frequentazione, composizione ed identifi cazione nucleo familiare debbono essere utilizzati solo se effet-tivamente necessario e richiesto dalle esigenze giurisdizionali.

L’attenzione - con ogni evidenza - deve essere prestata maggiormente per i dati di natura sensibile e giudi-ziaria che tuttavia – occorre rilevare – sono assai poco frequenti nella trat-tazione specifi ca degli incarichi di na-tura civile. L’ iscrizione a partiti politi-ci o sindacati, la condizione e lo stato di salute od anche solo la sofferenza a particolari patologie o di semplici dati sanitari od ancora gli eventuali prov-vedimenti di restrizione personale a carico dei soggetti, in qualità di dati sensibili, sono tali da rappresentare informazioni estremamente critiche per il consulente così come i dati giu-diziari che indichino la qualità di im-putato o indagato, le sentenze, i decre-ti penali di condanna irrevocabili, la sospensione condizionale della pena e la non menzione, provvedimenti di applicazione di pene accessorie, misure alternative alla detenzione, di sicurezza personali e patrimoniali, ed altro ancora.

Le informazioni personali e le mo-dalità di trattamento quindi debbono necessariamente essere proporzionate allo scopo perseguito avvalendosi in particolare di informazioni (art. 11, comma 1, lettera a) e b)7, nel rispet-to delle istruzioni e del mandato im-partito dall’autorità giudiziaria.

Con riguardo alle modalità di trat-tamento dei dati, esse debbono esse-re tese ad impiegare tutti gli accor-gimenti idonei a evitare un’indebita divulgazione delle informazioni e, al contempo, la loro perdita o distru-zione, adottando, a tal fi ne, le misure

atte a garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi eventualmente utilizzati. Passeremo in rassegna nel prossimo contributo, il secondo precetto che le Linee guida stabiliscono per i consu-lenti tecnici e periti, con una analisi particolare ed una ampia trattazione in materia di misure idonee e misure minime di sicurezza.

Inoltre si deve considerare la pro-porzionalità delle modalità di tratta-mento, intendendosi con questo con-cetto quelle strettamente necessarie a consentire un trattamento idoneo e pienamente rispondente ai requisiti previsti. In tale quadro, l’eventuale utilizzo incrociato di dati provenienti da diverse fonti, può ritenersi consen-tito se è chiaramente collegato alle indagini delegate ed è stato autoriz-zato dalle singole autorità giudiziarie dinanzi alle quali pendono i proce-dimenti o, se questi si sono conclusi, che ebbero a conferire l’incarico o da altra autorità giudiziaria compe-tente. Pertanto ogni incrocio di dati se non preventivamente autorizzato è vietato. Ne consegue che, laddove tale attività sia ritenuta indispensabile dall’ausiliario per il compimento del proprio incarico, debba trovare acco-glimento il suggerimento di procedere alla richiesta di una autorizzazione al magistrato in forma scritta da allegare poi alla relazione.

Informazioni personali acquisite, utilizzate e poste a fondamento delle valutazioni devono essere corrette, complete e corrisponden-ti ai dati di fatto anche quando vengono espresse valutazioni pro-venienti da valutazioni soggettive di ciascun interessato (persona fi sica o giuridica)

Come osservato l’ausiliario giudi-ziario – dinnanzi a dati di carattere

personale – deve porre estrema atten-zione ad utilizzare informazioni cor-rette ed aggiornate.

Infatti - sanciscono le Linee guida allegate alla deliberazione - il con-sulente e il perito sono tenuti ad acquisire, utilizzare e porre a fon-damento delle proprie operazioni e valutazioni, informazioni perso-nali che, con riguardo all’oggettodell’indagine da svolgere, siano idonee a fornire una rappresenta-zione del soggetto (fi nanziaria, sani-taria, patrimoniale, relazionale, ecc.) corretta, completa e corrispondente ai dati di fatto. Ciò, non solo allo sco-po di fornire un riscontro esauriente in relazione al compito giurisdizionale assegnato, ma anche al fi ne di evi-tare che, da un quadro inesatto o ini-doneo di informazioni , possa deri-vare nocumento all’interessato, anche nell’ottica di una non fedele rap-presentazione della sua identità (art. 11, comma 1, lettera c) 8. In tal senso appare indispensabile valutare non solo l’attendibilità delle informazioni in possesso ma anche la loro attualità con riferimento a possibili variazioni e/o mutazioni intercorse nel tempo e non segnalate agli atti processuali. Ciò – con ogni evidenza – assume an-cora più rilevanza nella nostra attuali-tà processuale in considerazione della durata dei procedimenti.

Occorre rilevare la indubbia im-portanza anche con particolarmente riferimento alla natura degli incarichi civili ove a fronte della diversifi cata natura delle controversie vi sono nu-merosissime informazioni, dati e no-tizie, anche di carattere rilevante sotto il profi lo probatorio, che il consulente tecnico si trova a trattare, elaborare ed a porre a fondamento delle proprie assunzioni e motivazioni in risposta ai quesiti. E’ quindi precipuo compi-to dell’ausiliario giudiziario, anche

7 Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

8 Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)1. I dati personali oggetto di trattamento sono:c) esatti e, se necessario, aggiornati;

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attraverso eventuali specifi che auto-rizzazioni al riguardo da ottenersi da parte del giudice, aggiornare i dati da trattare e comunque valutarne la loro attendibilità.

Infatti un loro erroneo e improprio uti-lizzo od anche la loro mera inattualità potrebbero costituire profi lo di respon-sabilità per il consulente tecnico e pe-rito per i danni derivati all’interessato.Come già ampiamente rilevato, in ossequio al principio di pertinen-za nel trattamento dei dati, il consu-lente deve operare una attenta anali-si sui dati da inserirsi nell’elaborato peritale. In tale quadro si inseriscono anche le informazioni provenienti dagli interessati laddove necessarie all’espletamento dell’incarico. In tal senso è opportuno quindi per il con-sulente – anche nella detta fattispecie – verifi carne l’attendibilità ed ove questo non fosse possibile – operare una separata valutazione in ordine al punto al fi ne di connotarne i limiti di valore ai fi ni del contenuto probato-rio tale indicazioni proveniente dalla parte. In detta ipotesi è opportuno che la indicazione sia recepita a verbale

delle operazioni e comunque con do-cumento scritto da dove risulti chiara-mente l’origine e la fonte.

Informazioni limitatamente a quelle necessarie e strettamen-te indispensabili all’incarico ed esclusione di quelle non pertinenti o relative a soggetti estranei al procedimento

Per quanto ricordato – in ordine al concetto di pertinenza – il consulente e perito possono acquisire ed utilizza-re informazioni personali strettamen-te connessi alle fi nalità dell’incarico. Pertanto le relazioni peritali e le in-formative fornite al magistrato ed eventualmente – ove previsto – alle parti, non devono nè riportare dati, specie se di natura sensibile 9 o di carattere giudiziario 10 o comunque di particolare delicatezza, chiaramen-te non pertinenti all’oggetto dell’ac-certamento peritale, ne’ contenere ingiustifi catamente ed in modo non spettante informazioni personali relative a soggetti estranei al pro-cedimento (art. 11, comma 1, lettera d)11.

E’ evidente l’attinenza del punto – con espressa esclusione delle infor-mazioni che trovano fondamento negli scopi e fi nalità stesse dell’incarico – del riferimento ai dati inerenti l’origi-ne razziale ed etnica, delle convinzio-ni religiose, fi losofi che, delle opinioni politiche, l’adesione a partiti, sinda-cati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, fi losofi co, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale e relative preferenza od ancora notizie rivelanti aspetti legati a procedimenti giudiziari dei sogget-ti coinvolti od anche di coloro che in vario modo ne possano risultare inte-ressati come coniugi e parenti.

A puro titolo esemplifi cativo si può far riferimento all’accertamento tec-nico richiesto al consulente tecnico di uffi cio per accertare se le opere edili-zie condotte in una proprietà immobi-liare siano state svolte con la fi nalità dell’abbattimento delle barriere archi-tettoniche preesistenti nell’edifi cio per consentire un adeguato uso dell’unità immobiliare da parte del proprietario.

Il riferimento od anche la semplice indicazione in relazione peritale della patologia, dello stato di salute o del-l’aggravamento della stesso del sog-getto interessato o comunque il qua-dro di notizie che possano rilevare lo stato di salute del soggetto, appaiono informazioni non pertinenti all’ogget-to (peraltro con natura di dato sensibi-le) dell’accertamento e pertanto san-zionabile.

Viceversa, ove l’accertamento ri-guardi proprio lo stato di salute del soggetto (come avviene nella consu-lenza tecnica peritale medica), poiché condizione volta a garantire l’ammis-sibilità o meno di tale intervento edili-zio nella quadro di norma relativa – e quindi fondante l’incarico stesso –, ne

9 “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, fi losofi che o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, fi losofi co, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

10 “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

11 Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)1. I dati personali oggetto di trattamento sono:d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle fi nalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

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risulta con ogni evidenza, la sua atti-nenza e proporzionalità rispetto alle fi nalità dell’incarico.

Le relazioni e le informative debbo-no poi astenersi dal riferire notizie e dati relativi a soggetti terzi del proce-dimento anche se soggetti facenti par-te del nucleo familiare del soggetto interessato ossia coinvolti nel proce-dimento.

Può essere il caso di notizie afferen-ti condomini od i proprietari di abita-zioni fi nitime nel caso di confl itti di vicinato od ancora di soggetti facenti parte del nucleo familiare dei soggetti in causa.

Comunicazioni delle informazioni Le informazioni personali acquisite

nel corso dell’accertamento possono essere comunicate alle parti, come rappresentate nel procedimento (ad esempio, attraverso propri consulenti tecnici), con le modalità e nel rispetto dei limiti fi ssati dalla normativa posta a tutela della segretezza e riservatezza degli atti processuali.

Ciò pertanto suggerisce che ogni informazione di carattere personale, debba essere comunicata dal consu-lente attraverso forme rituali proprie e previste dall’incarico evitando quelle di tipo irrituale o comunque impro-prie (es. comunicazione verbale o te-lefonica). Pertanto appare opportuno far uso delle sessioni di operazioni peritali mediante formalizzazione a verbale o con comunicazioni scritte da inviarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In molti incarichi di consulenza tec-nica di uffi cio l’ausiliario entra in pos-sesso di notizie e dati che ad una prima lettura possono non apparire rilevanti sotto il profi lo delle tutele a cui il Co-dice offre garanzia. Queste possono essere ad esempio quelle concernenti

le indagini di tipo amministrativo, fi -nanziario o ricostruzioni di condizioni storiche di luoghi e persone afferenti la vita dei soggetti interessati, anche con l’ausilio di documenti fotografi ci ed atti di natura non pubblica.

Resta in ogni caso fermo l’obbligo per l’ausiliare di mantenere il segreto sulle operazioni compiute (art. 226 c.p.p.; cfr. anche art. 379-bis c.p.), eventuali comunicazioni di dati a terzi, ove ritenute indispensabili in funzione del perseguimento delle fi nalità dell’indagine, restano su-bordinate a quanto eventualmente direttamente stabilito per legge o, comunque, a preventive e specifi -che autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità giudiziaria.

Inoltre appare utile precisare, laddo-ve il consulente debba far ricorso ad ausiliari esperti per la conduzione di accertamenti di natura specialistica, (si pensi ad esempio ad indagini geo-logiche di un terreno in un incarico affi dato ad un geometra avente come fi nalità la valutazione di mercato dello stesso) ricorrere sempre alla autoriz-zazione del giudice (da ottenersi in udienza di conferimento d’incarico o con successiva separata specifi ca istanza), poiché in tal caso – come citato nel provvedimento n. 27 marzo 2002, n. 1063421 del Garante – l’at-tività di detti soggetti “…si inquadra infatti, al pari di quella curata dal consulente tecnico d’uffi cio, nell’am-bito delle funzioni ausiliarie nei cui confronti opera la medesima disci-plina della legge n. 675 applicabile alla autorità giudiziaria coadiuvata”. Questo, pertanto, determina anche per gli esperti ausiliari le analoghe esclu-sioni previste per i consulenti tecnici e periti in ordine alla normativa con-cernente il trattamento dei dati per-sonali e con le evidenti esclusioni in

ordine alle responsabilità previste dal Codice.

Conservazione e cancellazione dei dati

E’ questo forse l’aspetto più rile-vante e – mi si consenta, nei rifl essi pratici – più controverso e, potremmo azzardare, astratto del provvedimento del Garante.

Occorre dapprima evidenziare che in relazione alla conservazione e can-cellazione dei dati, con riferimento ai trattamenti di dati svolti per ragioni di giustizia, non è applicabile la disposizione contenuta dall’art. 1612 del Codice relativa alla cessazione del trattamento di dati personali. Ciò è conseguenza della mancato obbligo per il consulente e perito di dover in-formare, ed essere conseguentemente autorizzato, al trattamento dei dati degli interessati. Peraltro, la suddetta circostanza, nella fattispecie del con-sulente e dal perito, di regola coinci-de con l’esaurimento dell’incarico.Tali esclusioni tuttavia - evidenzia-no le Linee Guida - non incidono su quanto previsto dal dettato dell’art. 11, comma 1, lettera e), del Codice della privacy il quale prevede che idati non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati. Da ciò ne consegue che, espletato l’incarico l’ausiliario deve consegnare per il deposito agli atti del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la do-cumentazione consegnatagli dal ma-gistrato ovvero contenuta nei fascicoli di causa delle parti e quella ulteriore da lui acquisita nel corso dell’attività svolta (ad esempio gli atti, documen-ti, titoli ottenuti a mezzo di ricerche, ispezioni ed accertamenti od anche

12 Art. 16 (Cessazione del trattamento)1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:a) distrutti;b) ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i datisono raccolti;c) conservati per fi ni esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifi ci, in conformità alla legge,ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti aisensi dell’articolo 12.2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevantiin materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

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semplicemente elaborati e grafici re-stituiti a mezzo di rilievo a seguito delle attività peritali condotte), salvo quanto eventualmente stabilito da di-sposizioni normative o da specifiche autorizzazioni dell’autorità giudizia-ria che dispongano legittimamente ed espressamente in senso contrario.

Sul punto occorre osservare che la deliberazione del Garante prevede che la consegna sia fatta “agli atti del pro-cedimento” lasciando intendere che la documentazione rientrante nella fattispecie nei dati personali dovrebbe essere contenuta anche in un separato fascicolo e richiamata, mediante for-mula di natura generica, in calce alla relazione peritale ovvero perizia al fine di attestare, da parte del consulen-te tecnico di ufficio e perito, il rispetto alla disposizione. “Il sottoscritto con-sulente tecnico di ufficio unitamente alla presente relazione peritale, agli allegati ad essa ed ai fascicoli di cau-sa delle parti consegna, come previsto dalle Linee Guida in materia di trat-tamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausilia-ri del giudice e del pubblico ministero di cui alla deliberazione del Garante n. 46/2008 tutta la documentazione consegnata in sede di conferimento d’incarico congiuntamente a quella acquisita e raccolta nel corso delle attività”, potrebbe essere una esem-plificazione di formula da inserire in calce alla relazione peritale o perizia.

Il fascicolo quindi deve essere de-positato unitamente alla relazione o perizia in cancelleria per essere inse-rito nel fascicolo di ufficio.

Le Linee guida dispongono che nel-la ipotesi di assenza di disposizioni normative o specifiche autorizza-zioni dell’autorità giudiziaria che di-spongano diversamente, il consulente e il perito non possono conserva-re, in originale o in copia, in formato elettronico o su supporto cartaceo, informazioni personali acquisite nel corso dell’incarico concernenti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nei cui confronti hanno svolto accer-tamenti. Analogamente, in caso di revoca o di rinuncia all’incarico da parte dell’ausiliario, la documenta-zione acquisita nel corso delle ope-razioni peritali deve essere resti-

tuita integralmente al magistrato. La violazione di detti obblighi costituisce condotta vietata con la possibilità di irrogazioni delle previste sanzioni.

Ne risulta quindi, in pratica conse-guenza - ed è questo l’aspetto ogget-tivamente più astratto del provvedi-mento - che il consulente, laddove in presenza di informazioni costituenti dato personale, non possa conserva-re, in concreto, neanche la copia della propria relazione peritale e della do-cumentazione fotografica ad essa alle-gata laddove questa possa essere tale da rappresentare strumento idoneo per ricollegarsi ad informazioni per-sonali. In questo caso, per esemplifi-care, è evidente che il reperto fotogra-fico avente ad oggetto una macchia di umidità su di un soffitto di un locale non è certo tale da costituire elemento idoneo di quella violazione mentre lo è la documentazione fotografica ri-traente la proprietà della parte ove si evidenzino lo stesso soggetto, l’auto-mobile con la relativa targa, od ancora l’accesso alla proprietà con il numero civico.

Ma – seguendo la finalità della di-sposizione – non si può fare a meno di osservare che tra la documentazio-ne di cui è inibita la conservazione rientrano anche le note e gli appunti di lavoro, gli schemi, i calcoli, i rilievi e tutte le deduzioni personali che il con-sulente ovvero perito abbiano ope-rato nel corso dell’incarico laddove questi costituiscano fonte idonea per ricostruire i dati personali dei soggetti coinvolti nel procedimento. E per chi conosce la natura, la portata ed il ca-rattere degli accertamenti demandati ai consulenti non può non convenire che tale possibilità è molto frequente.

La detta condizione – precisa il Ga-rante – non inibisce la possibilità di rendere chiarimenti alla relazione o produrre note ad integrazione o sup-plemento alla medesima atteso che, in detta ipotesi, l’ausiliare può soddi-sfare la richiesta acquisendo le notizie e la documentazione necessaria per fornire i nuovi riscontri dal fascicolo processuale, in conformità alle regole dei codici di rito. E’ questo l’aspetto del provvedimento su cui non si può fare a meno di avanzare delle serie perplessità, in particolare per gli ef-

fetti pratici che può determinate e con cui le esigenze materiali degli uffici non potranno non scontrarsi.

Difatti come si può ritenere che l’eventuale supplemento od anche più semplicemente il chiarimento della consulenza tecnica, possa essere reso solo utilizzando la documentazione versata in atti di causa senza poter avere l’ausilio del compendio docu-mentale realizzato ed operato dal con-sulente nel corso dell’incarico, talvol-ta lungo, articolato e complesso?

Perché se è evidente che la docu-mentazione versata agli atti è riferi-mento utile e necessario - per coloro che conoscono gli incarichi peritali - è altrettanta manifesta la condizione che è proprio in quelle note di lavoro, rilievi, fonti di ricerche, analisi di dati od anche semplici spunti di riflessione ed appunti, versati in relazione a mez-zo di una sintesi organizzata, a cui il consulente si affida per rendere quei chiarimenti, non foss’altro per una semplice memorizzazione che una re-lazione peritale non sempre consente. E non pensiamo agli effetti che tale disposizione può prefigurare nelle in-dagini penali con ricerche e ricostru-zioni di posizioni bancarie, finanzia-rie, amministrative ed altro ancora.

Alla domanda sul daffarsi, la solu-zione da suggerirsi è quella di utiliz-zare ed ottenere, ove le condizioni del mandato lo consentano (in tal senso sarebbe auspicabile una presa di co-scienza dei magistrati sul punto), la possibilità offerta dallo stesso provve-dimento della specifica autorizzazio-ne del magistrato all’uopo rilasciata, ancor meglio, in sede di conferimento d’incarico “al fine di conservare, fino alla conclusione del procedimento, copia della documentazione acquisi-ta nel corso dell’incarico agli atti del fascicolo di studio”. Tale autorizza-zione, rilasciata dal magistrato su spe-cifica richiesta del consulente ovvero perito potrebbe suggerirsi negli inca-richi più complessi o quando la na-tura e la portata degli stessi possa far prefigurare la possibilità di chiamata a chiarimenti o di richiesta di supple-mento di consulenza.

In difetto di ciò, come detto, il con-sulente deve eliminare ogni documen-to riconducibile al dato personale dei

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soggetti, potendo anche, tale condi-zione, in estrema condizione, costitui-re la pratica impossibilità di rendere i chiarimenti o rispondere alla richiesta di supplemento di consulenza.

Per il consulente ovvero perito, fatta salva la condizione anzidetta di rila-scio di autorizzazione del magistrato, è ammissibile conservare esclusiva-mente i dati necessari ad assolvere gli obblighi di ordine normativo in mate-ria contabile ed amministrativa (nome, cognome, residenza, codice fi scale o partita IVA e quanto altro necessario a tale fi ne), mentre tutte le altre infor-mazioni debbono essere, per quelle conservate in forma cartacea, distrutte (ancor meglio con apparato distrug-gi documenti), mentre per quelle su supporto informatico, eliminate o tra-sformate in forma anonima. Eventua-li informazioni di utilità statistica o scientifi ca debbono essere riformu-late in forma anonima tali da non po-ter essere comunque riferite a sog-getti identifi cati o identifi cabili, anche indirettamente, mediante ri-ferimento a qualsiasi altra informa-zione (art. 4, comma 1, lettera b)13.

Adottando le misure di sicurez-za idonee a preservare i dati da alcuni eventi, tra i quali acces-si e utilizzazioni indebite di cui agli articoli 31 e ss. e disciplinare

tecnico allegato B al CodiceIl secondo aspetto richiamato dal

punto 2.1. delle “Linee guida in ma-teria di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pub-blico ministero” di cui alla delibera-zione n. 46/2008 del Garante, precisa che il trattamento dei dati da parte de-gli esperti giudiziari debba svolgersi “..adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcu-ni eventi, tra i quali accessi e uti-lizzazioni indebite di cui agli articoli 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B al Codice”.

Tenuto conto che l’attività dell’au-siliario giudiziario è connotata da ca-ratteri di autonomia, in relazione alla natura squisitamente tecnica delle indagini che si svolgono, solitamen-te, senza l’intervento del magistrato, dal momento in cui l’esperto riceve l’incarico e sino al momento della consegna al giudice della relazione peritale o al pubblico ministero delle risultanze dell’ attività svolta, incombono concretamente su detto soggetto, riguardo ai dati personali acquisiti all’atto dell’incarico e alle ulteriori informazioni raccolte nel corso delle operazioni, le responsabi-lità e gli obblighi relativi al profi lo della sicurezza prescritti dal Codice.Il consulente tecnico e perito sono quindi tenuti a impiegare tutti gli ac-

corgimenti idonei a evitare un’inde-bita divulgazione delle informazioni e, al contempo, la loro perdita o distruzione, adottando, a tal fi ne, le misure atte a garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi eventualmente utilizzati.

Le Linee guida stabiliscono che gli ausiliari debbono curare personal-mente, in considerazione del grado di autonomia riconosciuto per legge o con l’incarico ricevuto:- le “misure idonee e preventive” cui fa riferimento l’art. 31 del Codice 14;- le “misure minime” specifi camente indicate negli articoli da 33 a 3515 e nel disciplinare tecnico allegato B) al Codice.

La mancata adozione di quan-to stabilito costituisce fattis-pecie penalmente sanzionata(art. 169 del Codice).

DISPOSIZIONI PER IL C.T.P.

Gli obblighi di cui alle linee guida incombono anche sui consulenti di parte in ordine all’applicazione dei principi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (art. 11 del Codice) e le disposizioni in materia di misure di sicurezza volte alla protezione dei dati stessi (articoli 31 e ss. e discipli-nare tecnico allegato B) al Codice).

Come si è detto, il Garante nella de-

13 Art. 4 (Defi nizioni)1. Ai fi ni del presente codice si intende per:b) “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fi sica, persona giuridica, ente od associazione, identifi cati o identifi cabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identifi cazione personale;

14 Art. 31 (Obblighi di sicurezza)1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifi che caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle fi nalita’ della raccolta.

15 Art. 33 (Misure minime)1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all’articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell’articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali. Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici)1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:a) autenticazione informatica;b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

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liberazione n. 46/2008, ha provveduto a stabilire regole anche per il consu-lente tecnico nominato dalle parti nei giudizi civili e penali.

La deliberazione riguarda - come già osservato nel contributo pubblica-to nel precedente fascicolo – il consu-lente tecnico nominato dalla parte nel procedimento civile (articoli 87, 194, 195 e 201 c.p.c.) ed in quello penale (artt. 225 e ss., 233 e 360 c.p.p.). In particolare il consulente di parte : Può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui ciò è ne-cessario per il corretto adempimento dell’incarico ricevuto dalla parte o dal suo difensore ai fi ni dello svolgi-mento delle indagini difensive di cui alla legge n. 397/2000 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 11, comma 1, lettera a) e b). I dati sensibili o giu-diziari possono essere utilizzati solo se ciò è indispensabile e nella portata limitatamente a ciò che è necessario nelle diverse fattispecie; Può acquisire e utilizzare solo i dati personali comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle fi nali-tà perseguite con l’incarico ricevuto, avvalendosi di informazioni perso-nali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma 1, lettera d); sono fatti salvi i divieti di legge posti a tutela della segretezza e riservatezza delle informazioni acquisite nel corso di un procedimento giudiziario (cfr., ad esempio, l’art. 379-bis c.p.p.) e i limiti e i doveri derivanti dal segreto professionale e dal fedele espletamen-to dell’incarico ricevuto (cfr. articoli 380 e 381 c.p.), può comunicare a

terzi dati personali solo ove ciò risulti necessario per fi nalità di tute-la dell’assistito, limitatamente ai dati strettamente funzionali all’esercizio del diritto di difesa della parte e nel rispetto dei diritti e della di-gnità dell’interessato e di terzi; Il consulente di parte, relativa-mente ai dati personali acquisiti e trattati nell’espletamento dell’in-carico ricevuto da una parte, assu-me personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi al profi lo della sicurezza prescritti dal Codice, rela-tivamente sia alle “misure idonee e preventive” (art. 31,) sia alle “misure minime” (articoli da 33 a 35 e disci-plinare tecnico allegato B) al Codice; art. 169 del Codice). Ove l’incarico comporti il trat-tamento con strumenti elettronici di dati sensibili o giudiziari, e’ tenuto a redigere il documento programmati-co sulla sicurezza (art. 33, comma 1, lettera g) e punto 19, del disciplinare tecnico allegato B); Anche il consulente di par-te deve incaricare per iscritto gli eventuali collaboratori, anchese adibiti a mansioni di carattere am-ministrativo, che siano addetti alla custodia e al trattamento, in qual-siasi forma, dei dati personali (art. 30 del Codice), impartendo loro pre-cise istruzioni sulle modalità e l’am-bito del trattamento loro consentito e sulla scrupolosa osservanza della ri-servatezza dei dati di cui vengono a conoscenza.

In ultimo occorre ricordare che al consulente tecnico di parte, alla stre-gua degli altri liberi professionisti, è consentita l’omissione della richiesta

dell’autorizzazione al Garante per il trattamento dei dati sensibili; ciò in forza della originaria autorizzazione n. 4 del 2005 emanata dal Garante per l’autorizzazione al trattamento di dati sensibili da parte dei liberi professio-nisti e rinnovata con autorizzazione n. 4/2008 del 19 Giugno 2008. Ciò non esime il professionista – come inve-ce accade per il consulente tecnico e perito del giudice e pubblico ministe-ro – dagli obblighi della informativa all’interessato con l’ottenimento del relativo consenso.

IL QUADRO SANZIONATORIO

Per quanto attiene all’impianto san-zionatorio, il D.lgs. 196/2003, in linea generale, punisce con sanzioni pe-nali e pecuniarie l’uso dei dati senza consenso degli interessati, il mancato adempimento di uno dei provvedimen-ti del garante, la mancata informativa agli interessati e comunque ogni altra carenza concernente l’adozione delle misure minime di sicurezza atte a pre-servare e garantire il trattamento e la conservazione dei dati personali.

Le sanzioni penali previste dal Co-dice riguardano:- Trattamento illecito di dati personali (art. 167 del Codice)16;- Falsità delle notifi cazioni al Garante (art. 168 del Codice)17;- Omessa adozione delle misure mini-me di sicurezza (art. 169 del Codice);- Inosservanza di provvedimenti del Garante (art. 170 del Codice)18;

Le misure sanzionatorie sono state in parte modifi cate con l’introduzione della Legge 27 Febbraio 2009 n. 14.

16 Art. 167. Trattamento illecito di dati1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fi ne di trarne per sè o per altri profi tto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fi ne di trarne per sè o per altri profi tto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

17 Art. 168. Falsità nelle dichiarazioni e notifi cazioni al Garante1. Chiunque, nella notifi cazione di cui all’articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

18 Art. 170. Inosservanza di provvedimenti del Garante1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

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Professione

Il geometra

il geometra n. 2/09 13

Per la prima e la seconda violazio-ne la pena varia da sei mesi a tre anni di reclusione, per la terza è prevista la reclusione fi no a due anni o ammenda da €.10.000,00 ad €. 50.000,00 mentre l’ultima è sanzionata con la reclusione da tre mesi sino a due anni,

In ordine alla terza violazione oc-corre precisare che l’art.16919 del Codice prevede la possibilità, di im-partire all’autore del reato una pre-scrizione fi ssando un termine per la regolarizzazione.

Per quanto concerne la sanzioni amministrative disposte dal Codice, anch’esse modifi cate con la legge 14/2009, riguardano:- omessa o inidonea informativa al-l’interessato (art. 161 del Codice)20;- cessione di dati in violazione alle di-sposizioni del codice e violazione in materia di divulgazione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute 21;- omessa o incompleta notifi cazione al garante 22;- omessa informazione o esibizione di documenti al garante 23;

La prima violazione è sanzionata con una ammenda da €. 6.000,00 a €. 36.000,00. Se trattasi di dati sensibili e giudiziari l’ammenda applicata va-ria da un minimo di €. 10.000,00 ad un massimo di €. 60.000,00.

Per quanto attiene la seconda fat-tispecie di violazioni è punita con

una ammenda da €.5.000,00 ad €.30.000,00 mentre la violazione del-l’art. 84 comma 1 (divulgazione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute) è sanzionata con ammenda da €. 1.000,00 a €. 6.000,00.

Per quanto attiene la omessa o in-completa notifi cazione al garante la

19 Art. 169. Misure di sicurezza1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 è punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fi ssando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l’oggettiva diffi coltà dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l’autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione. L’adempimento e il pagamento estinguono il reato. L’organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modifi cazioni, in quanto applicabili.

20 Art. 161. Omessa o inidonea informativa all’interessato1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifi ci ai sensi dell’articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta ineffi cace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

21 Art. 162. Altre fattispecie1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro.2. La violazione della disposizione di cui all’articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

22 Art. 163. Omessa o incompleta notifi cazione1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notifi cazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.

23 Art. 164. Omessa informazione o esibizione al Garante1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattro mila euro.

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Professione

Il geometra

14 il geometra n. 2/09

sanzione prevista varia da €. 20.000,00 a €.120.000,00.

Nei casi di minore gravità, avuto ri-guardo alla natura anche economica o sociale dell’attività svolta, i limiti mi-nimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.

Per quanto attiene alla specie in trat-tazione degli incarichi di consulente tecnico e perito occorre osservare che è esclusa, in ordine al profilo penale, la sanzione relativa alla falsità delle notificazioni al Garante (art. 168 del Codice), non dovendo, come detto, l’esperto giudiziario provvedere ad alcuna notificazione, mentre, per il profilo amministrativo, non è previ-sta, per i motivi già detti l’omessa o inidonea informativa all’interessato (art. 161 del Codice) e l’omessa o in-completa notificazione al garante.

Sono validi, quindi, anche per l’au-siliario giudiziario, seppur nelle ipote-si rese diverse dalle possibili fattispe-cie, le altre sanzioni e pene.

Vi è da considerare che le violazioni della normativa del Codice sono an-che fonte di responsabilità civile per danni ai soggetti interessati, poiché l’art. 2050 c.c. configura una respon-sabilità oggettiva a carico del soggetto che ha cagionato nocumento, indipen-dentemente dall’attribuzione di dolo o colpa per il fatto, sempreché il con-travventore non riesca a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

In ultimo è utile osservare che re-sponsabile degli accertamenti è la Guardia di Finanza con la quale il Garante per la protezione dei dati personali ha sottoscritto un protocol-lo d’intesa. Gli accertamenti ispettivi sono indirizzati a verificare il rispetto delle norme da parte dei soggetti che trattano dati personali e per accertar-ne l’adempimento di tutti gli obbli-ghi connessi all’attività esercitata. Le ispezioni sono svolte direttamente presso le sedi dove si svolgono i trat-tamenti dei dati personali.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Come abbiamo visto la deliberazio-ne n. 46 del 26 Giugno 2008 “Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudi-ce e del pubblico ministero” riguarda un insieme di obblighi e precetti che i soggetti debbono adeguatamente con-siderare assumendo le azioni relative.

Ciò innanzitutto per adeguare il loro modo di operare alla normativa senza trascurare anche i dettagli che ad una sommaria lettura possono sembrare meno rilevanti. Nella analisi proposta ne abbiamo sottolineato diversi, indi-viduandone la loro ricaduta, portata e delicatezza nell’ambito delle attività dell’esperto giudiziario.

Ma, mi si consenta, su ogni altra considerazione quella sulla quale ogni

ausiliario giudiziario deve prestare particolare attenzione poiché rappre-senta il rischio più elevato, è la fatti-specie di pericoli implicitamente con-nessi all’ambito nel quale egli svolge il proprio mandato.

Ciò in particolare nel settore civile dove la conflittualità latente ed emer-gente tra le parti è spesso estrema. Questa condizione, anche aggravata dall’empasse in cui versa il sistema giurisdizionale civile, conduce fre-quentemente le parti a produrre de-generazioni della lite coinvolgendo anche i soggetti che, loro malgrado, si trovano ad operare nella procedura. Questo determina condizioni di pos-sibile minaccia per l’ausiliario giudi-ziario.

Ed il consulente tecnico di ufficio, esperto nella materia oggetto della controversia che, quando questa si risolve in questione di natura tecnica “decide” l’esito della causa, è colui che più si espone agli occhi della par-te che ritiene di essere stata ingiusta-mente penalizzata o che magari, illu-sa da aspettative infondate, non vede realizzare la sua “ragione” nel giudi-zio. Ecco che quindi può scattare nella parte il desiderio – poco ragionevole per la verità, ma non per questo meno probabile – di una sorta di ritorsione, di una volontà di rivalsa nei confronti di quel consulente che magari attento a svolgere propriamente e corretta-mente il suo incarico giudiziario non sia stato altrettanto diligente nell’ap-plicazione delle disposizioni contenu-te nella deliberazione.

Per chi conosce la situazione di estrema conflittualità in cui si svi-luppano molte liti negli odierni pro-cedimenti civili non potrà quindi che prestare la massima attenzione alla corretta applicazione delle disposi-zioni contenute nelle Linee guida.

(*) Libero professionista, libero docen-te in corsi di formazione ed autore di pubblicazioni e contributi editoriali nel settore della consulenza tecnica di ufficio . Dal novembre 2008 svol-ge presso i Collegi dei Geometri e Geometri Laureati il seminario “Gli obblighi della privacy per C.T.U. e C.T.P.”

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Professione

Il geometra

il geometra n. 2/09 15

Il Presidente del Collegio dei Geo-metri di Torino e Provincia geom. Ilario Tesio ha aperto i lavori presen-tando i relatori e porgendo il saluto a tutti i rappresentanti delle Categorie tecniche presenti.

L’Arch. Gherardi e l’Agronomo dr. Quaglino hanno a loro volta rivolto un saluto ed un breve commento sul tema della giornata, a nome dei loro Ordini.

L’Ing. Franco Maggio - Direttore Centrale Cartografia, Catasto e Pub-blicità Immobiliare – ha parlato per primo effettuando un’introduzione e descrivendo le prospettive di svi-luppo delle attività catastali. La Di-rezione Centrale ha molto interesse

a diffondere le nuove metodologie presso i professionisti, per questo è disponibile ed anzi fautrice di incon-tri come quello di oggi.

Già dal 2000 l’invio telematico è attivo e nel 2002 è entrato in pieno vigore ed oggi ha raggiunto il 70% per le visure e il 50% per Docfa e Pregeo. Sussistono ancora problema-tiche e difficoltà, di cui si sta esami-nando le soluzione, con l’obiettivo di giungere alla trasmissione telematica obbligatoria. I tempi dovrebbero es-sere abbastanza ristretti. Questo con-sentirà la fruibilità dei dati catastali da tutti gli enti e amministrazioni pubbliche abilitate.

L’Agenzia offre la massima dispo-nibilità nei confronti dei professioni-sti, recependo suggerimenti, osserva-zioni e contributi.

Il secondo relatore è stato il Geom. Bruno Razza, Consigliere del Con-siglio Nazionale Geometri, che ha parlato della posizione e la respon-

sabilità dei Tecnici Liberi Professio-nisti nell’applicazione delle nuove procedure telematiche catastali. Per prima cosa ha descritto i compiti del-la Commissione Tecnica, di cui ha citato e ringraziato i componenti.

Ha quindi illustrato i compiti del-l’AGIT – Associazione Italiana To-pografi – nel campo della formazione ai professionisti, con le diverse ini-ziative in corso.

I professionisti – ha affermato il geom. Razza – desiderano forte-mente che venga resa obbligatoria la trasmissione telematica, soprattutto perchè così verrà eliminata la discre-zionalità. E’ quindi questo l’obiettivo che la Categoria intende perseguire, insieme al raggiungimento della qua-lità della prestazione, che è appunto lo scopo della formazione.

Per quanto riguarda l’accatasta-mento dei fabbricati ex rurali e dei “fabbricati nascosti”, il Consiglio Nazionale ha affiancato l’Agenzia in convegni itineranti in varie Regioni ed ha effettuato proposte, ad oggi non ancora recepite, relative alle sca-denze che vengono continuamente prorogate. E’ stato inoltre proposto che il cittadino inadempiente venga avvisato per scritto, perchè il sistema di pubblicazione dei dati sui siti In-ternet non è fruibile dai più ed inol-tre non ha carattere impositivo. La proposta è quella di poter calcolare immediatamente la rendita presunta; ciò permetterebbe il pagamento del-le tasse anche prima dell’accatasta-mento, che in alcuni casi si presenta lungo e complesso, per il mancato allineamento catastale, per la com-plessità dei fabbricati oltre alla pro-

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aggiornamento del Catasto TerreniOrganizzazione e Segreteria operativa:

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Presso l’Agenzia del Territorio, è attiva un’apposita Commissio-ne (Tavolo tecnico) costituita dai rappresentanti di tutte le categorie interessate (Architetti, Agronomi, Ingegneri, Agrotecnici, Geometri, Periti Industriali, Periti Agrari) La Commissione interprofessionale opera per affinare e testare le nuove procedure tecniche catastali che vengono attivate, tra cui la procedu-ra Pregeo 10. In tale ambito, sono stati fissati e previsti una decina di seminari di livello nazionale, per grandi aree territoriali, con lo scopo di presentare al mondo professiona-le tecnico il nuovo programma.Per le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, il seminario si è svolto in Torinoil 6 febbraio, presso il Centro Congressi dell’Unione Industriale.

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Professione

Il geometra

16 il geometra n. 2/09

blematica della regolarità edilizia, e poi concedere un anno di tempo per il definitivo accatastamento o addirittura poter concordare un termine per il raggiungimento del-l’obiettivo.

Il geom. Razza ha poi trattato delle problematiche inerenti il de-posito dei tipi di frazionamento in Comune, dove si riscontrano di-sparate e pretenziose procedure, attivate a vari titoli dagli Uffici Tecnici Comunali, che possono costituire ostacolo alla dinamica tempistica del deposito, il qua-le non può essere condizionato da elementi diversi dal semplice prendere in custodia ciò che per legge viene affidato.

L’Ing. Flavio Ferrante, Capo Area Cartografia della Direzione Centrale Catasto e Pubblicità Im-mobiliare, ha trattato più appro-fonditamente del nuovo sistema di aggiornamento del Catasto Terre-ni e dell’approvazione automatica degli atti con l’ausilio della pro-cedura Pregeo 10.

Lo sforzo di miglioramento del-le procedure è comune ed il Tavo-

lo Tecnico ha appunto lo scopo di migliorare e semplificare il lavoro sia dei professionisti sia dell’Agen-zia, rendendo trasparente, veloce e fluida l’attività di aggiornamento.

Il ruolo dei professionisti è di pari dignità con quello dell’Agen-zia, perchè ai professionisti è con-ferita la responsabilità autonoma dell’aggiornamento del Catasto.

Una leva fortissima che ha in-dotto ad adottare le regole dell’ag-giornamento automatico catastale è stata quella che fino a poco tem-po fa si paventava il trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni:

ciò avrebbe provocato una varietà di interpretazioni veramente deleteria.

Le tappe che hanno portato a rin-novare sono iniziate nel 1988 con l’introduzione dell’informatica e la standardizzazione dei processi che hanno fatto si che il rilievo sia diven-tato indipendente dal contesto carto-grafico, scindendo la responsabilità del professionista da quella degli uf-fici. E’ stato introdotto in quegli anni il concetto di “punti certi”, che sono i punti fiduciali. Si voleva inoltre por-re rimedio ai danni del condono edi-lizio, quando si sono introdotti dati che hanno causato incoerenze.

Oggi, si ritiene opportuno cambia-re ancora. Nonostante gli sforzi effet-tuati per evitare l’arretrato, questo si ingrandisce sempre di più. Si è quin-di capito che non regole ma meccani-smi possono evitare l’arretrato. Oggi, con le procedure automatiche, non si ha arretrato.

Il monitoraggio è centralizzato, con report mensili e trasparenti; si ha così una situazione aggiornata non solo sul servizio di approvazione de-gli atti, ma anche sul servizio di for-nitura degli estratti di mappa digitali. Quest’ultimo è l’elemento innovativo introdotto nel 2002, quando l’Agen-zia ha adottato un nuovo modello or-ganizzativo che prevede la gestione dell’estratto di mappa digitale basato sulla proposta di aggiornamento, con l’ausilio della procedura Pregeo.

In questi anni si è avuta poi la ne-cessità di regolamentare l’uso della tecnologia satellitare e quindi è sta-to introdotto il sistema GPS. Questa tecnologia permette di rilevare anche la componente altimetrica, che viene così introdotta nel sistema catastale.

Nel 2006 poi si è nuovamente inno-vato con la possibilità di trasmettere in modo telematico gli atti, informa-tizzando le procedure.

L’ing. Ferrante ha poi proiettato i dati statistici sulla trasmissione te-lematica ed ha spiegato i motivi dei cambiamento introdotto e dei model-li organizzativi, descrivendo le varie

I rappresentanti dell’Agenzia del Territorio ingegneri Fla-vio Ferrante, Franco Maggio e Nicoletta Pignattelli

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Il geometra

il geometra n. 2/09 17

funzioni delle procedure, le caratteri-stiche, le criticità.

Si prevede di rendere disponibile sul sito la nuova versione Pregeo 10 a marzo, introducendone l’uso facol-tativo fino a fine anno, quando do-vrebbe diventare obbligatorio.

Anche l’ing. Ferrante ha sottoli-neato l’importanza della formazione dei professionisti in questo campo ed ha fornito i dati sullo stato della digi-talizzazione delle mappe, che è stata completata, sull’identificazione dei fabbricati nascosti, sulla situazione dell’aggiornamento degli archivi. Ha ancora accennato al progetto della trasformazione della cartografia ca-tastale in altri sistemi di coordinate, in collaborazione con il Politecnico di Torino. Altro annoso problema è quello delle 13.000 mappe di alcune Provincie (Bergamo, Brescia, Lecco e Como) che sono mappe a perimetro aperto risalenti al 1809, non inqua-drate in alcun sistema di coordinate.

La situazione dell’allineamento della cartografia con il data base cen-suario rileva ancora qualche disfun-zione ed errore, perchè la digitaliz-zazione è avvenuta in tempi molto brevi; si sta operando per le correzio-ni, in collaborazione con Agea.

In ultimo, vi è il progetto in corso della valorizzazione delle mappe ori-ginali, in collaborazione con la Re-gione e con i Collegi, acquisendo in formato digitale le mappe.

L’Ing. Nicoletta Pignattelli, della Direzione Centrale Catasto e Pub-blicità Immobiliare, ha approfondito il discorso in particolare sull’appro-vazione automatica degli atti di ag-giornamento e contestuale aggior-namento degli archivi, sul controllo automatico e sul modello censuario.

In realtà molti controlli sono già presenti in Pregeo 9, ma si è voluto ora realizzare un’esatta congruenza di tutte le informazioni che compon-gono l’atto di aggiornamento, che devono appunto essere coerenti tra di loro.

Per definire l’approvazione auto-

matica dell’atto, occorrono tutte le informazioni: è stata per questo definita la relazione tecnica strut-turata, uniforme e leggibile dalla procedura informatica.

Si è stabilito di raggruppare gli atti di aggiornamento in grandi fa-miglie di tipologie. Il primo grup-po comprende i casi più semplici che non hanno necessità di misu-re e introducono variazioni molto modeste nella mappa; il secondo gruppo comprende i tipi mappali che inseriscono delle geometrie in mappa, con rilievi sul terreno più o meno complessi; il terzo è quel-lo dei frazionamenti, del tipo par-ticellare e dell’atto misto.

Pregeo 10, per il momento, indi-vidua la maggioranza degli atti.

In generale i controlli sono co-stituiti da sei grandi famiglie. Occorre verificare che nell’atto di aggiornamento siano compresi tutti gli elaborati previsti, le di-chiarazioni, il deposito al Comune ecc.; inoltre occorre controllare il libretto delle misure e le esatte co-difiche.

La procedura deve essere in gra-do di controllare se le informazioni inserite sono coerenti alle regole e alle disposizioni. I controlli sono poi sulla natura dell’atto e sul mo-dello censuario.

La dott.ssa Pignattelli ha poi de-scritto numerosi esempi di controlli.

Il controllo principe è quello del-l’affidabilità metrica della mappa che è dinamico ed in continua evo-luzione.

La cosa più complessa è che il modello censuario utilizzato per l’aggiornamento non solo deve es-sere coerente con le informazioni già presenti in archivio, ma questa

congruenza deve essere strettamen-te connessa alla modifica che si va a fare nella cartografia. Per realizzare ciò si sono definiti dei controlli di congruenza sia interni, sia derivati dal controllo da parte della procedura con le informazioni che pervengono dall’estratto di mappa che veicola le intere informazioni sulla particella. Il terzo incrocio di congruenza deve es-sere fatto con la proposta di aggior-namento.

Per realizzare ciò è stato necessario

I rappresentanti del Consiglio Nazionale Geometri geometri Pino Mangione e Bruno Razza

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Professione

Il geometra

18 il geometra n. 2/09

definire in maniera univoca la com-pilazione per ogni atto di aggiorna-mento del corrispondente modello censuario.

Il precedente modello censuario era molto versatile e, come tale, non permetteva il controllo automatico da parte della procedura; si è così definito un unico modello censuario per ogni tipologia di atto di aggior-namento. Verrà emanata una apposi-ta circolare in proposito.

Ha quindi descritto nei dettagli il nuovo modello censuario.

Il Geom. Giuseppe Mangione, Presidente AGIT e portavoce del-la Commissione Interprofessionale presso l’Agenzia, ha descritto nei dettagli gli elementi nuovi per il libe-ro professionista esterno con la nuo-va procedura Pregeo 10.

Il professionista diventa protago-nista, ma deve essere consapevole e non solo esecutore.

Oggi sono previste 18 tipologie di

approvazione automatica, che com-prendono la maggior parte dei casi. Per prima cosa per l’approvazione automatica deve essere richiesto l’estratto di mappa in Catasto, in via telematica, il cui contenuto il geom. Mangione descrive.

La procedura effettua le verifiche topografiche ma soprattutto le veri-fiche cartografiche. Si aggiunge la relazione tecnica strutturata, che si affianca a quella già esistente.

Il relatore ha sottolineato che deve cambiare l’approccio del professio-nista, che deve essere non solo ese-cutore ma interprete e garante della correttezza delle procedure.

Il convegno si è concluso con gli interventi e le domande del pubblico, a cui i relatori hanno dato risposta.

L’audioregistrazione completa del convegno è disponibile sul sito del Collegio

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INTERVENTI CASSA DI PREVIDENZA A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

Il Consiglio della Cassa di Previdenza ha deliberato l’11 febbraio i criteri di attribuzione dei finanziamenti relativi agli incentivi a so-stegno della professione per il 2009.

Tra questi, è previsto per i Geometri iscritti all’Albo ed alla Cassa di età anagrafica al 31/12/2008 non superiore a anni 45:- un assegno pari al 50% della quota di iscrizione a corsi di aggior-

namento professionale della durata non inferiore a 60 ore, con un massimo di 300 Euro;

- un assegno pari al 50% della quota di iscrizione a corsi di aggior-namento professionale della durata non inferiore a 40 ore, con un massimo di 200 Euro.

La domanda del contributo verrà inoltrata dagli uffici del Collegio al termine dei corsi.

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Professione

Il geometra

20 il geometra n. 2/09

Fonte: www.regione.piemonte.it/autono-mie/consulenza.htm sezione tematica edi-lizia ed urbanistica parere n. 198.

Viene richiesto a questo Servizio un quesito avente ad og-getto l’interpretazione dell’art. 3 della L.R. 21/1998 (Norme per il recupero a fini abi-tativi dei sottotetti) e del punto 4.3 della re-lativa circolare 1/PET del 24.01.1999.

Il recupero dei sottotetti è disci-plinato, in Piemonte, dalla L.R. 06.08.1998, n. 21, che è stata dotata di una interpretazione amministrativa sistematica ad opera della Circolare del Presidente della Giunta Regiona-le 25.01.1999 n. 1/PET.

La citata normativa regionale sta-bilisce che “negli edifici esistenti destinati o da destinarsi in tutto o in parte a residenza è consentito il re-cupero a solo scopo residenziale del piano sottotetto” (art. 1, c. III, L. R. 21/1998).

Il recupero deve avvenire nel rispet-to di altezze interne medie e minime (art. 1, c. IV, L.R. 21/1998; punto 4.1 della Circolare 1/PET) che variano a seconda degli spazi (abitazione, ac-cessori, sevizio), della collocazione geografica del Comune (montano, parzialmente montano, etc.) e delle caratteristiche del soffitto.

Ai sensi dell’art. 2 della L.R. 21/1998, il recupero a fini abitativi

dei sottotetti deve avvenire mediante interventi edilizi che non modifichino le altezze di colmo e di gronda, oltre che le linee di pendenza delle falde del tetto, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti.

La Circolare 1/PET si pronuncia a proposito del citato art. 2 della leg-ge e, in primo luogo, confema che la legge sul recupero dei sottotetti – di regola – non ammette incrementi di altezza (di gronda e di colma) del tetto. In altri termini, il sottotetto esi-stente – per essere recuperabile a fini abitativi – deve presentare le altezze medie e minime stabilite dalla legge: di regola, quindi, non sono ammessi innalzamenti volti a raggiungere tali altezze.

Tanto la legge quanto la circolare, tuttavia, fanno salvi gli incrementi di altezza (di colmo e di gronda) “con-sentiti dagli strumenti urbanistici”: ove il Piano Regolatore ammetta in-crementi d’altezza, si potrà variare l’altezza della gronda e/o del colmo

e/o la pendenza delle falde, al fine di rag-giungere le altezze medie e minime ne-cessarie per il recupe-ro a fini abitativi del sottotetto.

In particolare, la Circolare si esprime affermando che – nel caso in cui sia am-missibile, ai sensi del PRGC, l’innalzamen-to del tetto – si potrà operare “aggiungen-do i benefici deri-

vanti dagli incrementi conseguiti a quelli previsti dalla leg-ge”: in altri termini, sarà al momento dell’intervenuta (legittima) sopraele-vazione ammessa dal PRGC che do-vranno sussistere le altezze medie e minime previste dalla legge.

La Circolare medesima, poi, si chiede se le norme (comunali) atte a consentire l’innalzamento del tetto possano configurarsi in qualunque modo. Si chiede se possa legittimar-si il recupero a fini abitativi dei sot-totetti ogni qual volta la possibilità d’incremento d’altezza sia desumibi-le da una qualsiasi disposizione del PRGC, attuando la quale l’incremen-to si verifichi, ancorché la norma non sia preordinata a ciò.

La risposta è nel senso di escludere quest’ultima eventualità. La Circola-re, infatti, pretende che la norma di piano sia specifica sulle altezze: il Piano deve ammettere specificata-mente elevazioni delle altezze.

La Circolare esprime l’enunciato concetto affermando che “non si ri-

Parere interpretativo regionale sul recupero dei sottotetti

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Professione

Il geometra

il geometra n. 2/09 21

tiene che rientrino nelle condizioni di legge altri incrementi derivanti, ad esempio, da generici aumenti di cubatura consentiti una tantum op-pure dall’utilizzo di una volumetria residuale”. Ciò non significa, ovvia-mente, che tali generici incrementi volumetrici non possano intervenire mediante ampliamento verticalmen-te l’edificio preesistente (e, quindi, tramite sopraelevazione), nell’ovvio rispetto di eventuali limiti generali massimi di altezza. In tal caso potrà tranquillamente sopraelevarsi un edi-ficio in applicazione del PRGC, ma non si potrà rendere abitabile il sotto-tetto sulla base della normativa ecce-zionale contenuta nella L.R. 21/1998: il sottotetto derivante dall’operazione di ampliamento-sopraelevazione, per essere considerato abitabile, dovrà rispettare in tutto e per tutto la nor-mativa ordinaria, anche per quel che riguarda le altezze.

Ciò posto, occorre esaminare nel concreto il quesito inoltrato al Servi-zio regionale di consulenza agli enti locali.

Viene riferito che l’intervento pro-posto consisterebbe nel rifacimento della copertura (da tetto a padiglione a tetto a capanna) con variazione del-

le pendenze delle falde e delle quote d’imposta.

Tanto la modificazione della forma del tetto, quanto la variazione delle pendenze delle falde e delle quote d’imposta sarebbero ammesse dal Piano Regolatore.

Non è del tutto chiaro se le dispo-sizioni di PRGC che consentono in-vocate siano norme che prevedono in modo specifico la variazione del-l’altezza della gronda e/o del colmo e/o la pendenza delle falde, ovvero se siano norme che consentono l’in-cremento volumetrico del fabbricato, non escludendo che tale ampliamento possa anche svilupparsi in altezza.

Si può comunque fornire risposta in termini generali al quesito che è stato formulato.

S’è detto sopra che, di regola, il recupero a fini abitativi dei sottotetti ex L.R. 21/1998 deve avvenire sen-za alcuna previa sopraelevazione, a meno che il PRGC non detti norme specifiche che consentano – in tutti o in taluni gli ambiti normativi – incre-menti d’altezza degli edifici.

Deve tuttavia trattarsi di norme specifiche volte ad ammettere incre-menti d’altezza e non di norme che consentano indirettamente l’innal-

zamento dei fabbricati quale conse-guenza della previsione di possibili incrementi volumetrici.

Possono dunque trarsi le conclu-sioni e dare risposta alla richiesta di parere:1) il sottotetto potrà essere recuperato a fini abitativi, secondo quanto previsto dalla L.R. 21/1998, qualora le altezze medie e minime (di cui all’art. 2 L.R. 21/1998) vengano raggiunte applicando una norma di piano che – in modo specifico – ammetta incrementi di altezza degli edifici;2) se le altezze medie e minime stabilite dalla legge venissero invece raggiunte applicando norme di PRGC che ammettono incrementi volumetrici, unitamente a quelle che stabiliscono i limiti massimi d’altezza, il sottotetto non potrà esser reso abitabile sulla base della normativa speciale contenuta nella L.R. 21/1998; in questo secondo caso il sottotetto, per esser considerato abitabile, dovrà rispettare la normativa ordinaria in tutto e per tutto, anche per quel che riguarda le altezze interne.

“Negli edifici esistenti de-stinati o da destinarsi in tutto o in par-te a residenza è consentito il recupero a solo scopo residenziale del piano sot-totetto” (art. 1, c. III, L. R. 21/1998).

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22 il geometra n. 2/09

Storica delibera del Consiglio Co-munale del 12 marzo 2009: tutte le mansarde di San Mauro possono es-sere recuperate quali “abitabili”.

L’assessore Massimiliano Spinello è orgoglioso di tale delibera, ottenuta all’unanimità, frutto di quasi un anno di lavoro: l’iter è iniziato nella pri-mavere del 2008, ha avuto una prima approvazione nel Luglio del 2008 - con un successivo ritiro per maggiori precisazioni normative nel settembre 2008 – e successiva ripartenza del-l’iter legislatovo nel Settembre stes-so del 2008.

L’Assessore ringrazia l’Ammini-strazione tutta per essere riuscito a portare in porto questo importante obbiettivo; ringrazia anche partico-larmente il geom. Valter Casalegno, responsabile dell’Uffi cio Edilizia Privata, preciso ed attento collabora-tore estensivo.

Tale Delibera è già operativa in quanto variazione parziale del piano regolatore e quindi è data alla Pro-

vincia unicamente per conoscenza. Il nuovo ordinamento non è in con-

trasto con il Piano Regolatore soprat-tutto perché lascia invariato il carico antropico esistente.

Tale delibera è applicabile anche agli edifi ci del “centro storico”, con-sente il recupero ad uso abitativo dei sottotetti quali pertinenze dell’unità immobilare sottostante e/o comun-que come componente dell’edifi cio stesso.

A livello normativo il sottotetto, così recuperato, deve sottostare ai requisiti di Legge del rapporto pavi-mento superfi ce aeroilluminante del-l’ottavo.

Unico vincolo la norma che detre-mina l’accessorialità unicamente se non sono presenti contemporanea-mente la destinazione dei locali a cu-cina, camere, servizi, debbono sussi-stere non più di due requisiti.

Non è necessario rogare un atto no-tarile di vincolo all’unità immobilia-re di pertinenza, non è necessario il collegamento interno all’unità perti-nenziale con la pertinenza essendo tale delibera assunta come Norma Transitoria Attuativa del P. R. G. C.

Può essere richiesta, mediante D.I.A., non è richiesta e non impegna

volumetria alcuna. Il requisito necessario per poter

usufruire di tale opportunità è la rea-lizzazione a posteriori del 12 agosto 1998, senza limiti di tempo, è usu-fruibile sia per le realizzazioni esi-stenti, sia per nuove costruzioni, sia per nuove ristrutturazioni.

Tale delibera non è in contrasto della vigente normativa regionale, L. R. 21, sul recupero dei sottotetti.

Gli oneri di urbanizzazione, prima-ria e secondaria sono stati determi-nati nella misura del 50% degli oneri vigenti ed è prevista la possibilità di un pagamento in tre soluzioni: 33% alla presentazione della D. I. A . o al rilascio del Permesso di Costruire, 33% dopo sei mesi dal primo versa-mento, 34% dopo un anno dal primo versamento.

Naturalmente per avere l’abitabili-tà si dovrà osservare le vigenti nor-mative di merito, non escluso l’acca-tastamento della pertinenzialità.

Non vi sono aggravi di alcun ge-nere in quanto i sottotetti, attualmen-te locali di sgombero, pagano di già l’imposta sui rifi uti; se la pertinenza è afferente la prima casa non ha al-cun aggravio di ICI.

Anche a San Mauro delibera comunale sull’abitabilità

delle mansarde di Vittorio Vizzini

Con apposita delibera il Comune di San Mauro regolamenta la realizzazione delle mansarde abitabili.

L’Assessore Massimiliano Spinello è orgoglioso dell’importante obiettivo raggiunto

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Professione

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il geometra n. 2/09 23

In esecuzione della Del. C.C. n. 2009 00975/24, e a seguito della D.S 1/2009 del dirigente del SSEU, sono state aggiornate le tariffe dei diritti su atti e procedure edi-lizie.Disponibile la tabella, pubblicata nell’ap-posita sezione del sito. (3 aprile 2009)http://www.comune.torino.it/giunta_co-

mune/intracom/htdocs/2009/2009_00975.htmlhttp://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/disposizioni_servizio/2009/01_09.pdfhttp://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/disposizioni_servizio/2009/Tariffe_def_2009.pdf

Aggiornamento 2009 tariffe

Aggiornati i modelli di Fine Lavori dei Permessi di Costruire e delle DIA a segui-to delle recenti modifi che di alcuni articoli del Regolamento Edilizio n. 302/05 e della

pubblicazione del nuovo Allegato Energetico Ambientale. (30 marzo 2009)http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/index.shtml#lavori

Permessi di costruire e DIA

Aggiornata la sezione Procedure-Agibilità alla luce della recente normativa in materia igienico-sanitaria e di impiantistica.Aggiornati di conseguenza i modelli nella sezione Modulistica-Agibilità. (30 marzo 2009)

http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/procedure/agibilita.shtmlhttp://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/index.shtml#agibilita

Agibilità

Pubblicata la determinazione del direttore di divisione dott.ssa Paola VIRANO, n. 6/2009/DUEP, relativa alla riordanizzai-zone della divisione urbanistica ed edilizia privata.

Modifi che in capo al settore Trasformazioni Convenzionate.http://www.comune.torino.it/ediliziapriva-ta/atti/ordini_servizio/2009/6_09Riorg_div_02032009.pdf

Riorganizzazione della Divisione Urbanistica ed Edilizia privata

Dallo Sportello dell’E

dilizia del Com

une di Torino

QUALIFICA DI “GEOMETRA LAUREATO”

A norma del Decreto 328/01, art. 55, chi ha conseguito la Laurea triennale nelle Classi 4°, 7° e 8° può essere iscritto all’Albo dei Geometri, con la qualifi ca di “Geometra Laureato”.Per tale motivo, si invitano gli iscritti all’Albo che siano in possesso di tale titolo a segnalarlo agli uffi ci, allegando copia del titolo di studio (o certifi cato equipollente).In tal modo il titolo potrà essere aggiunto sull’Albo a quello di Geometra, oltre che a servire come datostatistico.

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La Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari ha presentato a To-rino, nella prestigiosa sede Ascom di via Massena 20, la decima edizione del Listino Prezzi 2008 degli Immo-bili di Piemonte e Valle d’Aosta.

Ad illustrare i dati del Mercato Im-mobiliare urbano e turistico, emersi dai rilevamenti effettuati sul territo-rio, Sergio Garlando, Presidente Fi-maa Piemonte, Maria Grazia Savant Ros, Presidente Fimaa Torino, Ales-sandro Berlincioni, Coordinatore del Listino Prezzi e Stefano Stanzani, Centro Studi Fimaa.

Questa pubblicazione è uno stru-mento operativo di rapida e semplice consultazione, utile sia ai professioni-sti del settore, sia ai cittadini. I dati raccolti ed i grafici esplicativi del Li-stino permettono un’analisi congiun-turale tra i prezzi di abitazioni, uffici e negozi che, con le altre variabili ma-croeconomiche, forniscono un’ampia e completa visuale della competiti-vità del Mercato. Dal punto di vista metodologico sono state effettuate molteplici rilevazioni nell’ambito di ciascuna microzona individuata che hanno portato a definire un range di valori medi al metro quadrato di un immobile più frequentemente com-pravenduto e classificato per tipolo-gia.

Dieci anni fa, proprio come oggi, si viveva una fase di incertezza: il Mer-cato azionario mostrava forte volati-lità ed i tassi di interesse erano calati drasticamente. I principali quotidiani italiani del tempo indicavano una ri-presa del Mercato Immobiliare con una domanda che, allora come oggi, puntava sulla qualità edilizia e con

i prezzi medi degli appartamenti di pregio in due significative zone urba-ne di Torino, quali il Centro storico e la zona della Gran Madre-Crimea, che si attestavano, rispettivamente, sui 4 milioni di Lire al mq e sui 5 milioni di Lire sempre al mq. Nelle medesime zone urbane della Città le valutazioni del 2008 sono pressoché raddoppiate: in centro, infatti, la valutazione in me-dia risulta di 4 mila Euro al mq, men-tre in Gran Madre-Crimea di 5 mila. Un incremento questo, ben al di so-pra dell’inflazione media di periodo, pari a poco meno del 22%. Al tempo si leggeva, inoltre, che la ripresa del Mercato era testimoniata anche dalla riduzione dei tempi medi di vendita di un’abitazione: da 9-10 mesi del 1995/’96 si era arrivati a circa 5 mesi nel 1999. Oggi, i tempi medi di ven-dita si aggirano sui 7-8 mesi.

La fase attuale del Mercato Immo-biliare nel nostro Paese ha allontanato molti compratori, allarmati dalla dif-ficile situazione economica. Nel 2008 il numero di scambi riferito a tutti gli immobili si è ridotto, rispetto all’anno precedente, del 13,7% (-15,1% per il solo comparto residenziale). Questo allontanamento è da ricondursi a qual-che razionale motivazione economi-ca? Certamente la crisi della liquidità cui sono sottoposte molte famiglie ha un peso notevole, oltre al fatto che molte sono in attesa di variazioni al ribasso delle quotazioni.

A Torino le variazioni annuali dei prezzi di vendita relative agli appar-tamenti usati di tipo signorile, calco-late da Fimaa Torino per il 2008, si attestano sul +1,2%, mentre risultano lievemente calanti gli appartamenti

usati di tipologia media (-0,2%).In Provincia, invece, si assiste ad

una diminuzione più consistente che coinvolge tanto gli appartamenti usati signorili (-1,3%), quanto quelli medi (-2,0%).

Nel Capoluogo subalpino, il nume-ro di scambi di abitazioni nell’anno di riferimento risulta in calo di 19,5 punti percentuali, la performance nel resto della Provincia è invece del 13,5%. Sugli stessi livelli la riduzione del monte erogato dei finanziamenti, oltre il breve termine, delle famiglie consumatrici: il dato provinciale, al 30 settembre 2008, presenta una ri-duzione rispetto al flusso dell’anno precedente del 15,6%.

Questi dati, tuttavia, non devono scoraggiare perché in tale fase con-giunturale la possibilità di fare buoni affari è garantita da un’offerta che, a differenza di qualche anno fa, permet-te una migliore scelta.

Inoltre, si vuole ricordare che i prezzi si potranno assestare verso il basso (lieve calo), ma non avranno gli stessi impatti negativi rispetto ad altre realtà. Ciò per almeno quattro motivazioni:• In Italia i prezzi delle case sono saliti meno che in altri Stati (in media nominale, al lordo cioè dell’inflazio-ne, del 120% contro oltre il 190% in Spagna, il 213% nel Regno Unito, il 240% in Irlanda).• L’Italia ha una caratteristica struttu-rale di alti tassi di risparmio (un quin-to del reddito nazionale lordo viene risparmiato ogni anno, la stessa quota di reddito è negli Stati Uniti meno di un settimo).• II sistema bancario nazionale sembra

X edizione del listino prezzi degli immobili 2008

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meno “intossicato” di altri da prodotti speculativi finanziari particolarmente aggressivi.• I tassi principali di rifinanziamento BCE sono scesi a dicembre di 75 pun-ti base, a gennaio ed a marzo di altri 100 (50 in ciascun mese) attestandosi oggi sull’1,5%, con ripercussioni sul-l’Euribor, ai minimi storici.

IL MERCATO IMMOBILIARE DELLE ALTRE PROVINCE PIEMONTESI

Di seguito una breve panoramica sulla compravendita di case, uffici e negozi nelle Province piemontesi, relativa all’andamento del Mercato Immobiliare del 2008. La posizione attendista tende a prevale sulle altre, i compratori aspettano tempi miglio-ri. Il raffreddamento della domanda non è però generalizzato, poiché la ricerca di case di qualità non sembra essersi fermata. Qualità non significa solamente zona urbana, ma a determi-nare la vendibilità di un appartamento concorrono spesso anche finiture ed impiantistica.

ALESSANDRIA: il Mercato Immo-biliare è condizionato dalla crisi glo-bale. Si è inevitabilmente contratto, facendo registrare un calo di doman-da ed un allungamento dei tempi di vendita. Sono aumentate in maniera notevole le offerte di immobili, so-prattutto ville ed abitazioni di grande metratura. Per il 2009 si dovrà pre-stare molta attenzione al prezzo ri-chiesto, se non si vorranno rischiare inutili perdite di tempo.

ASTI: un rallentamento negli au-menti dei prezzi immobiliari, un al-lungamento dei tempi di vendita, una diminuzione delle trattative di ac-quisto degli immobili dovuti alla si-tuazione di crisi legata all’economia reale. Anche nell’Astigiano si inizia a percepire una mancanza di fiducia nel settore, anche se l’investimento immobiliare continua a suscitare in-teresse.

BIELLA: II mercato immobilia-re biellese, già in sofferenza negli ultimi anni a seguito della grave crisi del comparto tessile, non è certamente cresciuto nel 2008. Il mercato è quasi fermo e, ad una ampia offerta di immobili di ogni tipologia, dal residenziale, al commerciale, all’industriale non corrisponde una pari richiesta, anche perché la popolazione nella Provincia non è in movimento.

CUNEO: la Città ha rivelato una sostanziale “tenuta” sia in termini di compravendite, sia di stabilità dei prezzi. Le tipologie più richie-ste hanno riguardato appartamen-ti di piccole dimensioni: bilocali e trilocali. Il fenomeno ha assunto una maggiore rilevanza nell’albe-se dove la vocazione turistica del territorio si unisce all’incremento di insediamenti produttivi. Diffi-cile fare previsioni per l’imme-diato futuro.

NOVARA: il mercato immobi-liare ha evidenziato, nel secondo semestre del 2008, un peggiora-mento di tutti gli indicatori con-giunturali. Si sta registrando un aumento nella compravendita di immobili ad uso investimento, causato con tutta probabilità dalla fuga dal mercato azionario. Chi ha a disposizione capitali o capa-cità di accesso al credito in questo periodo può davvero concludere buoni affari.

VERBANIA: il mercato qui ri-sulta caratterizzato da scambi in rarefazione con un allungamento dei tempi medi di vendita. I prezzi, tuttavia, mostrano una tenuta par-ticolarmente accentuata per quelli di appartamenti signorili nelle mi-gliori zone della cittadina. Stabili quelli rilevati per uffici e negozi, dove vengono segnalate pesanti riduzioni nell’attività transattiva per carenza di domanda.

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VERCELLI: il mercato residen-ziale non sembra essere ancora stato investito appieno dalla crisi. Gli scambi, infatti, appaiono solo in lieve rallentamento rispetto al 2007 così come i prezzi non subi-scono riduzioni.

Negative, invece, le valutazio-ni sul Mercato degli Immobili di impresa, con riduzioni nelle atti-vità di scambio di negozi ed uffici e prezzi correnti stabili (in calo, cioè, al netto dell’inflazione).

PIEMONTE: LISTINO PREZZI TURISTICO

A differenza dei Mercati urbani torinesi, caratterizzati nel com-plesso da lievi ritocchi nelle quo-tazioni verso il basso, i Mer-cati Immobiliari della Montagna Olimpica mantengono sostanzial-mente inalterate le quotazioni dello scorso anno.

D’altra parte, prendendo in con-siderazione i dati sulle compra-vendite di appartamenti, riferiti al I semestre 2008 e confrontandoli con quelli dell’anno precedente, la variazione d’ambito è positiva, pari al +6,7%, unico dato in controten-denza rispetto a tutte le macroaree della Provincia di Torino conside-rate, che vanno dalla Val di Susa al Canavese, dalle cinture periferiche di Torino, al Pinerolese.

Gli scambi hanno mostrato par-ticolari flessioni ad Oulx e Sauze d’Oulx, sono rimasti invece stabili a Bardonecchia e Pragelato, men-tre si sono fortemente incrementati a Sestriere.

Dunque, si può affermare che, an-che per il Mercato Immobiliare della montagna torinese, così come per gli immobili di qualità in Città, gli effetti della crisi si sentono meno.

LISTINO PREZZI IMMOBILI VALLE D’AOSTA

II Mercato Immobiliare Valdostano denota il rallentamento della domanda in rapporto all’offerta che, nelle agen-

zie immobiliari, appare macroscopica. La Valle d’Aosta ha da sempre un du-plice Mercato, quello turistico della se-conda casa e quello della prima casa.

Per alcune zone, oggetto d’analisi, l’anno 2008 ha registrato mutamenti nei valori di mercato, delineando un vero e proprio rallentamento della do-manda, nonché una più accorta e dif-ficoltosa corsa all’acquisto, con una trattativa tendente al ribasso da parte del potenziale acquirente. La flessione in discesa maggiormente marcata si è verificata ed è stata confermata nel terziario, in pratica ferma se non inesi-stente, e nel settore commerciale dove, ad un prezzo di vendita alto, vi è sta-to un disinteresse totale all’acquisto, dettato proprio dalla situazione poli-tico-finanziaria internazionale. Stesso discorso vale anche per le locazioni sia commerciali, sia per la prima casa che hanno raggiunto cifre ragguardevoli, mentre resta interessante la locazione turistica settimanale e, nei centri di notevole portanza turistica, addirittura semestrale e/o annuale. Per la prima casa, l’alternativa della locazione al-l’acquisto non è più interessante e l’ac-quisto, pur facendo ricorso al credito bancario valdostano che per la prima casa è indiscutibilmente importante, grazie alle particolari agevolazioni a tassi dell’1,5%, non porta alcun in-cremento commerciale poiché insuffi-cienti a coprire la spesa.

Inoltre rimane sempre molto impor-tante la costante e carente reperibilità di aree edificabili a causa della morfo-logia del territorio valdostano che non permette l’edificazione di nuovi com-plessi. I tagli turistici più interessanti sono i bilocali che hanno un prezzo medio di 3 mila euro al mq, mentre per la prima casa, il trilocale è il più richiesto, con prezzi variabili dai 2.500 ai 3.000 euro al mq.

Per quanto riguarda infine gli immo-bili di pregio vale il discorso di sempre, ovvero, sono ricercati da una clientela particolare, per la quale la situazione economica non influisce così marcata-mente sui propri investimenti.

FIMAA, la più antica e più grande Associazione in Italia con oltre 14.000 associati, è la Federazione che rap-presenta il comparto della Mediazione, Agenti Immobi-liari, Mediatori Creditizi e Mediatori Merceologici, Socio Effettivo di Confcommercio.

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Strada Antica di Collegno, 259 - 10146 - TorinoProt. n. 275/2009

Sezione n. 1Presidente Roggero PaoloGiudici Albrile Paola

Marini AlessandroViano Giuseppe

Sezione n. 2Presidente Strozzuso GiuseppeGiudici Borgaro Lorenzo Nicodano Michele

Sezione n. 3Presidente Caprioglio PieraGiudici Cogno Catterina

Oreglia Giancarlo Rajola Luigi

Sezione n. 4Presidente Vendittelli GiovanniVice Presidente Trinelli EdoardoGiudici Ossola Giovanni

Zuccarello Sebastiano

Sezione n. 5Presidente Premoselli Pier CarloVice Presidente Cutellè GuidoGiudici Pasta Bianca Rosa

Salvatico Giovanni Viola Pietro

Sezione n. 6Presidente Aragona FiloretoVice Presidente Calvo GiuseppeGiudici Ferraris Laura

Fieschi Renato Forneron Elio

Sezione n. 7Presidente Bernardi AlbertoGiudici Grimaldi Gianfranco

Gurgone Vincenzo Perotto Silvana Steinleitner Corrado

Sezione n. 8Presidente Bianconi CristinaVice Presidente Causo GiglioGiudici Calì Stefano

Rossotto Vittoria

Sezione n. 9Presidente Denaro EdoardoGiudici Giobellina Giuseppe Gratteri Carmelo Pisanti Gennaro

Sezione n. 10Presidente Luda CarloGiudici Bonino Giovanni

Collu Luisella Migliorino Giuseppe

Sezione n. 11Presidente Villa FulvioVice Presidente Cutellè GuidoGiudici Fracchioli Gian Luigi

Roccella Giuseppe

Sezione n. 12Presidente Burdino GianfrancoGiudici Grillo Salvatore

Longo Giuseppe

Sezione n. 13Presidente Cocilovo GiuseppeGiudici Fugiglando Guido

Gratteri Carmelo Iacona Giuseppe

Commissione Tributaria Provinciale di Torino

Decreto composizione sezioni 1° sem. 2009

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Professione

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Sezione n. 14Presidente Fassio FrancescoVice Presidente Bertolotto MarinellaGiudici Palmas Lita

Pugno Luigi

Sezione n. 15Presidente Scalese VincenzoVice Presidente Coppola LuigiGiudici Bolla Mauro

Collu Luisella Steinleitner Corrado

Sezione n. 16Presidente Scisciot FrancescoGiudici Chiosso Giorgio

Derro Antonio Martini Mario

Sezione n. 17Presidente Cervetti FernandaVice Presidente Enipeo LuigiGiudici Bolla Mauro

Carcheri Pier Cesare Monacis Lucia

Sezione n. 18Presidente Quaini MarcoGiudici Albezzano Michelina

Alessandria Silvio Ducco Vittorio

Sezione n. 19Presidente Spagnoli TeodoraGiudici Cuomo Bruno

Luciani Anna Maria Pero Pietro Paolo

Sezione n. 20Presidente Palmisano FrancescoGiudici Chiaraviglio Lorenzo

Matta Maria Meazzi Fernando

Sezione n. 21Presidente Donato FrancescoVice Presidente Causo GiglioGiudici Arnone Domenico

Manni Pia Morelli Gianfranco Vellucci Pasquale

Sezione n. 22Presidente Marciante GiuseppeVice Presidente Cavagnetto ValerioGiudici Lepore Patrizia

Pasta Bianca Rosa

Sezione n. 23Presidente Ronchetta Anna MariaGiudici Bertea Giancarlo

Cogno Catterina Monastra VincenzoToto Mario

Sezione n. 24Presidente Grimaldi LuigiGiudici Guglielmino Elio

Martini Mario

Sezione n. 25Presidente Donato FrancescoVice Presidente Tiseo AntonioGiudici Boggio Ennio

Morelli Gianfranco Picco Augusta Torretta Alberto

INIZIATIVE TERREMOTO ABRUZZO

Per dimostrare concreta solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo, il Consiglio Nazio-nale Geometri ha istituito un apposito capitolo di bilancio denominato “Geometri per l’Abruzzo”, sul quale possono confl uire le donazioni dei singoli iscritti.L’importo raccolto ed il suo effettivo utilizzo saranno debitamente documentati e resi noti.Gli estremi del conto corrente sono:Istituto cassiere: Banca Popolare di Sondrio – sede di Roma, Via Cesare Pavese n. 336IBAN: IT63M0569603211000004770X21 Causale: “Geometri per l’Abruzzo”

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CONSULTA PERMANENTE DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI DELLA PROVINCIA DI TORINO

C.so Vinzaglio 12 Bis Torino Torino 16 marzo 2009

GRAZIE AI COMMERCIALISTI

Si è appena concluso a Torino il 1° Congresso Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, a nome di tutti gli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Torino mi sento in dovere di dire un caloroso grazie ai Commercialisti, per aver saputo dare la giusta visibilità al ruolo istituzionale dei Professionisti italiani.Con il 1° Congresso Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, i vertici delle Istituzioni Piemontesi, ma anche, la Politica Nazionale, hanno avuto modo di comprendere le funzioni al servizio della Nazione che svolgono non solo i Commercialisti ma tutti i Professionisti Italiani.In particolare, un grazie è dovuto al Dott. Aldo Milanese, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino, che ha saputo portare i riflettori della politica nazionale e locale sulla nostra città, dimostrando a tutti l’efficacia del “Modello Torino” e dimostrando come le Professioni Intellettuali sanno mante-nersi moderne ed all’avanguardia, sia nei propri ruoli istituzionali che nelle tecnologie di comunicazione.Un grazie al Dott. Claudio Siciliotti, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Con-tabili che con il suo magistrale discorso di apertura ha saputo esprimere, in modo coinvolgente e con grande chiarezza, l’importantissimo ruolo sociale che i professionisti svolgono quotidianamente con il loro operare.Un grazie agli oltre 3.000 Professionisti che, con la loro presenza, hanno dimostrato come le Professioni Intellettuali partecipano attivamente alla soluzione dei problemi della Nazione e della categoria.Con la loro presenza, determinante per il successo dei lavori congressuali, hanno dato un forte segnale politico di unita-rietà che non potrà essere ignorato. Il Presidente Per. Ind. Amos Giardino

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CONSIGLIO NAZIONALE dell’ORDINE dei DOTTORI AGRONOMI e DOTTORI FORESTALIvia Po, 22 -00198 ROMA

CONSIGLIO NAZIONALE dei GEOMETRI e dei GEOMETRI LAUREATIPiazza Colonna, 361 -00187 ROMA

CONSIGLIO NAZIONALE dei PERITI AGRARI e PERITI AGRARI LAUREATIvia Principe Amedeo, 23-00185 ROMA

ROMA lì, 11 febbraio 2009 Spett. ANIA

Spett. ASNACODISpett.li Compagnie di AssicurazioneOrdini Prov.li dei Dott.ri Agronomi e ForestaliCollegi Prov.li dei Geometri e Geometri LaureatiCollegi Prov.li dei Periti Agrari e dei Periti AgrariLaureatiLORO SEDI

OGGETTO: incarichi ai Periti per la liquidazione dei danni da calamità naturali -invito a vigilare per pre-venire forme di abusi nello svolgimento della attività professionale.

I Consigli Nazionali dei Dottori Agronomi e Forestali, dei Geometri e dei Periti Agrari, fin dagli anni ‘80, hanno avvertito la necessità di costituire, il Comitato Interprofessionale Periti Estimatori Danni da Calamità Naturali quale organismo di collegamento e valorizzazione delle attività dei Periti.Funzione precipua del Comitato è quella di curare lo sviluppo dell’attività peritale garantendo il rispetto delle nor-me deontologiche e fornendo qualificati contributi tecnici e formativi, nel rispetto delle specificità professionali dei singoli professionisti, per ottenere un miglioramento prestazionale a tutto vantaggio dell’utenza ed a garanzia dell’interesse pubblico.In relazione agli incarichi i Consigli Nazionali scriventi ritengono di dover chiarire alcuni aspetti delicati che ineri-scono la competenza e la titolarità dell’esercizio dell’attività peritale.In ordine alla specifica competenza il Ministero di Grazia e Giustizia si era puntualmente espresso con nota 20/12/1994, prot. N. 44003/1778, uff .VII, con cui riteneva competenti in materia i Dottori Agronomi e Fore-stali, i Geometri ed i Periti Agrari, per cui, risulta incongruo il tentativo di coinvolger altre figure professionali nella attività di quantificazione e di liquidazione dei danni da Calamità Naturali.L’espediente, di recente utilizzato, da alcune Compagnie di Assicurazione, di estendere a figure diverse le competen-ze specifiche, è destituito, alla luce del richiamato parere ministeriale, di ogni fondamento tecnico e giuridico.L’equipollenza dei titoli di studio può solo essere stabilita con uno specifico provvedimento, di norma si tratta di un decreto ministeriale, che, contestualmente, chiarisca anche per quali finalità sia stata disposta l’eventuale equipol-lenza.La titolarità dell’esercizio dell’attività professionale è, quindi, riservata solo ed esclusivamente ai Dottori Agronomi e Forestali, ai Geometri ed ai Periti Agrari, purché abilitati allo svolgimento della professione ai sensi delle norme vigenti.Si invitano, perciò, per quanto innanzi esposto, i Sigg. Presidenti degli Ordini e dei Collegi provinciali, l’ANIA, l’ASNACODI, e le Compagnie di Assicurazione a vigilare per evitare che vengano incaricati soggetti diversi, non in possesso delle necessarie qualificazioni professionali e, contemporaneamente, a garantire il dovuto controllo al fine di assicurare la completa rispondenza del perito professionista a quanto previsto dalle disposizioni deontologiche adottate da ogni categoria.Nel caso in cui gli Organismi professionali locali (Ordini e Collegi provinciali) venissero a conoscenza di attività peritali affidate a figure professionali diverse da quelle legittimate, sono invitati ad informare tempestivamente gli scriventi ed a valutare l’opportunità di sporgere denuncia per l’esercizio abusivo di una delle tre professioni regola-mentate che, per legge, sono titolate a quantificare i danni causati da calamità naturali.

Con i più cordiali saluti. I Presidenti dei tre Ordini professionali

Consiglio Nazionale

Il geometra

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Il geometra

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Ai Signori Presidenti dei Consigli dei Collegi Geometri e Geometri LaureatiAi Signori Presidenti dei Comitati Regionali Geometri e Geometri LaureatiAi Signori Consiglieri NazionaliAlla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri LiberiProfessionistiAi Dirigenti di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: Legge n. 13 del 27/02/2009: conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30/12/2008 n. 208”.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/02/2009 (www.gazzettaufficiale.it), è stata pubblicata la legge n. 13 del 27 febbraio 2009 avente per oggetto “Conversione in legge, con modifica-zioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordi-narie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”.

Premesso che durante l’iter di conversione in legge, sono state ap-portate numerose modifiche al testo iniziale del D.L. 208/2008 (inviato con ns. lettera circolare n. 272 del 14/01/2008), si evidenziano di segui-to le novità di maggiore interesse:• art. 1 “Autorità di bacino di rilievo nazionale”

Introdotti commi aggiuntivi che riguardano l’adozione dei piani di gestione e che mirano, in particolare, ad assicurare la tempestiva adozione di tali piani e la loro elaborazione se-

condo criteri di uniformità. Inserito, altresì, un comma relativo alla ripar-tizione dei fondi finalizzati al finan-ziamento degli interventi in materia di difesa del suolo;• art. 2 “Danno Ambientale”

Introdotta una procedura alterna-tiva di risoluzione stragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e al ri-sarcimento del danno ambientale. Le modifiche apportate in sede di con-versione, sono volte essenzialmente a conferire una maggiore precisione al dettato normativo, a valorizzare il ruolo dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambien-tale) e a disciplinare compiutamente l’utilizzazione del terreno o di singoli lotti o porzioni da parte del proprie-tario nel rispetto della destinazione urbanistica e degli obiettivi di boni-fica;• art. 5 “Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Disposizioni in materia di adeguamento delle discariche nonché di modello unico di dichiarazione ambientale”

Il regime di prelievo relativo al ser-vizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune,

resta invariato per tutto il 2009;- prorogato al 30 giugno 2009 il regime transitorio delle discariche. Il Presidente di una regione o di una provincia autonoma può chiedere, in via eccezionale, un’ulteriore proroga (istanza entro il 15 marzo 2009), che avrà efficacia a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al termine massimo del 31 dicembre 2009;- la TIA, tariffa integrata ambientale che sostituisce la TARSU, potrà essere introdotta dal 30 giugno 2009 dai Comuni, se il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare non adotterà un apposito regolamento attuativo della tariffa;- il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) allegato al DPCM del 2/12/2008, dovrà essere utilizzato con le dichiarazioni relative al 2009, da presentarsi entri il 30 aprile 2010. La dichiarazione in scadenza il 30 aprile 2009, andrà presentata con il vecchio modello;• art. 6-ter “Normale tollerabilità delle immissioni acustiche”

Nell’accertamento della normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’ar-ticolo 844 del Codice Civile, sono fatte salve le disposizioni vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso;• art. 7-bis “Riduzione dell’utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni”

E’ prevista la realizzazione, da parte del Ministro dell’Ambiente, di progetti e campagne di comunicazio-ne finalizzate alla riduzione dell’uso

Chiarimenti del Consiglio Nazionale sulla legge 13/2008

(misure straordinarie in materia di risorse idriche e protezione dell’ambiente)

Consiglio Nazionale

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di carta nella PA;• art. 7-ter “Modifica all’articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 368 del 2003”

Disposta la modifica delle percen-tuali relative al contributo di compen-sazione territoriale previsto a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare;• art. 7-quater “Progetti ed iniziative di educazione ambientale”Stanziati 9 milioni di euro per la promozione di iniziative a favore della tutela ambientale;• art. 7-quinquies “Progetti di promozione della sensibilità ambientale nella scuola secondaria superiore e nell’università”

Al fine di sensibilizzare i giovani alla conservazione di un ambiente sano e a comportamenti ecocom-patibili, è prevista la realizzazione di progetti ed iniziative di interes-se generale nell’ambito dei sistemi di istruzione secondaria superiore e universitaria;• art. 7-sexies “Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell’usato”

Previsto, tra il Ministero dell’Am-biente e della tutela del territorio e del mare, le regioni, le province ed i comuni, in sede di Conferenza unifi-cata, un accordo di programma, che può prevedere la partecipazione di associazioni particolarmente rappre-sentative a livello territoriale, al fine di regolamentare, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell’usato. Sulla base di tale accordo, gli enti locali, a parti-re dal 2009, individuano spazi pub-blici per lo svolgimento dei mercati dell’usato. Verranno individuati gli standard minimi che questi mercati devono rispettare;• art. 8 “Disposizioni in materia di protezione civile”

Previsti 19 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi conse-guenti agli eventi sismici del dicem-bre 2008. Introdotte norme di modifi-

ca delle modalità di rendicontazione dell’attività da parte dei Commissari all’emergenza e disposizioni per i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpi-no e speleologico. In materia di in-cendi boschivi, le unità operative ter-ritoriali vengono sostituite da nuclei speciali di protezione civile;• art. 8-bis “Misure in materia di ripartizione della quota minima di incremento dell’energia elettrica da fonti rinnovabili”

Sostituito il comma 167 dell’arti-colo 2 della legge finanziaria 2008. Prevista, con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Am-biente e della tutela del territorio e del mare e d’intesa con la Confe-renza permanente Stato-Regioni, la ripartizione fra le Regioni e le Pro-vince autonome di Trento e di Bol-zano della quota minima di incre-mento dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo del 17% del consumo interno lordo entro il 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti dall’UE;• art. 8-ter “Modifiche all’articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra”

Aggiunti due nuovi commi all’arti-colo 186 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. I materiali edili costituiti da ter-re e rocce da scavo, qualora ne siano

accertate le caratteristiche ambienta-li, possono essere usati per gli inter-venti di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati (copertura arborea, condizioni idrologiche, per-cezione paesaggistica). I residui pro-venienti dall’estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo.

(Si ricorda che la disciplina di que-sto tipo di componenti, è stata modi-ficata dall’art. 2, comma 22, del D. Lgs. n. 4 del 16/01/2008 (“Ulteriori disposizioni correttive ed integra-tive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in ma-teria ambientale”) e dall’articolo 20, comma 10-sexies della L. n. 2 del 28/01/2009 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a fami-glie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”).• art. 8-quinquies “Modifica all’articolo 243 del decreto legislativo n. 152 del 2006” In materia di acque di falda, viene estesa agli interventi di messa in sicurezza dei siti, la possibilità di scarico delle acque estratte dalle falde sotterranee nei siti sottoposti agli interventi di bonifica;

La presente legge è entrata in vigo-re il 1° marzo 2009.

Cordiali saluti.IL PRESIDENTE

f.to Geom. Fausto Savoldi

Consiglio Nazionale

Il geometra

L’ art. 7-quater della legge 13/08 prevede lo stanziamento di 9 milioni di euro per la promozione di iniziative a favore della tutela ambientale

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Uno sguardo alle dichiarazioni fiscali dei professionisti piemontesi

La Cassa di Previdenza ci ha fornito i dati riguardanti i modelli 17 dell’anno 2007 e 2008 (comunicazione reddituali obbligatorie) della Regione Piemonte suddivisi per singolo Collegio. Dalla tabelle sotto riportate si può constatare che il numero delle dichiarazione pervenute è in costante crescita, grazie all’innovazione tecnologia perseguita da sempre dalla Cassa, dell’acquisizione telematica dei modelli che di fatto ha snellito l’iter procedurale sostituendo il modello cartaceo.

Sono sempre di più gli iscritti che utilizzano questo metodo di inoltro e che costantemente consultano l’area riservata per variazione dati anagrafici e fiscali, invio modello 17 e 4/03, calcolo ipotetico pensionistico e visualizzazione estratto conto assicurativo.

Confrontando inoltre per ogni singolo anno i dati relativi alla media del reddito IRPEF ed alla media del Volume d’Af-fari ai fini IVA regionale, si evidenzia che anch’essi sono in aumento nonostante sul 7% delle dichiarazioni regionali relative all’anno 2008, sia segnalato un volume d’affari IVA pari a zero.

Per quanto riguarda la suddivisione per singolo Collegio di circoscrizione possiamo notare la che la media del fattu-rato IVA pone il nostro Collegio solo al 6° posto tra i Collegi piemontesi.

Cassa Previdenza

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Già nel 2008 la Cassa aveva effet-tuato un completo restyling grafico dell’area riservata per i servizi de-gli iscritti, posta all’interno del sito Internet dell’ente, consentendo una migliore navigazione e un più agevo-le reperimento delle informazioni at-traverso un potente motore di ricerca interno e di una banca dati normativa ipertestuale.

Già da tempo il servizio telematico è quindi attivo ma oggi è stato ulte-riormente potenziato, agevolando e razionalizzando le principali funzioni e collegamenti con i professionisti.

Inoltre quest’anno nel mese di marzo, grazie alla nuova infrastruttu-ra telematica, è stata messa in linea la nuova Area dei Servizi riservati agli Iscritti. Si tratta di una evoluzione dei servizi già presenti, che consente a tutti gli associati, il collegamento diretto con la sede centrale miglio-rando le funzioni operative on line relative ai servizi previdenziali ed assicurativi.

Questa moderna ed importante rea-lizzazione, attraverso l’impiego delle più recenti innovazioni tecnologiche, risulta idonea a soddisfare le esigen-ze di qualità delle comunicazioni e lo scambio di informazioni in tempo reale tra i professionisti, i Collegi, senza per questo rinunciare a stan-dard elevati di sicurezza, a garanzia delle informazioni trasmesse.

Esigenze che la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri persegue da sempre con interventi precisi, volti a migliorare il processo di informatizzazione, potenziando il rapporto di interscambio necessario tra gli iscritti e le attività dei Collegi.

La nuova “Area riservata” Servizi Cassa Geometri

Cassa Previdenza

Il geometra

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Procedendo nell’area riservata, sem-pre con l’identificazione con i codici matricola e password, si accede alla maschera dei servizi iscritti.

Si possono visualizzare e modifica-re i dati anagrafici di residenza e dei

contatti con la Cassa, accedendo al-l’apposita videata.

Inoltre è possibile controllare e stam-pare la propria posizione contributi-va totale o parziale inserendo l’anno di riferimento.

Altro importante servizio è la stampa della simulazione del calcolo ipote-tico di pensione selezionando il tipo di pensione e della normativa con cui effettuare il calcolo.

Cassa Previdenza

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La nuova legge forestale regionale (legge regionale n. 4 del 10.02.2009) è stata pubblicata il 12 febbraio 2009 sul Bollettino Ufficiale della Regio-ne Piemonte (supplemento n. 3 al n. 6 del 12 febbraio 2009) ed è entrata in vigore il 27 febbraio 2009.

La nuova legge riconosce il valore collettivo e l’interesse pubblico del-le foreste sottolineandone la multi-funzionalità. Tra le principali novità introdotte dalla nuova normativa si annoverano le forme di gestione as-sociata, la nascita degli sportelli fo-restali, l’istituzione del Fondo Regio-nale di sviluppo forestale dell’Albo delle imprese forestali del Piemonte.

Entro 180 giorni dall’entrata in vi-gore della legge sarà predisposto il nuovo regolamento forestale che di-sciplinerà gli aspetti tecnici e norma-tivi che sono qui di seguito riassunti e andrà a sostituire le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui al regio decreto 3267/1923 per tutte le province del Piemonte: - procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali e per l’ap-provazione e la revisione dei piani forestali aziendali - norme generali per la gestione dei boschi, per l’esecuzione degli inter-venti selvicolturali e per la gestione dei boschi in situazioni speciali - gestione dei popolamenti da seme - conservazione della biodiversità in ambito forestale - arboricoltura da legno - gestione dei contesti non boscati - opere accessorie ed infrastrutture forestali

I principi cardine della nuova legi-slazione sono rappresentati dal rior-

dino della materia forestale nel suo complesso, dalla semplificazione delle procedure tecnico-amministra-tive, dal ricorso alla delegificazione e all’assunzione del metodo della pro-grammazione per una gestione soste-nibile del patrimonio forestale.

“La legge approvata oggi dal Con-siglio regionale – commenta l’As-sessore Bruna Sibille - è frutto di una precisa scelta della Regione in materia forestale: fornire un nuovo strumento legislativo che stimoli in tempi brevi la ripresa del settore, si-nora caratterizzato da una sostanziale carenza di normativa, insufficienza e frammentarietà degli interventi di sostegno. Il provvedimento si propo-ne quindi di sviluppare una gestione attiva delle superfici forestali e di au-mentare il prodotto legnoso piemon-tese. E’ un obiettivo ambizioso e di

lungo periodo che va però avviato se si vuole coglierne i frutti nei prossi-mi anni”.

La nuova legge si prefigge, innan-zitutto, le finalità di rendere unica la definizione di bosco. Al fine di faci-litare il recupero delle colture agra-rie su terreni da poco abbandonati, è stato stabilito in 10 anni il termine oltre il quale riconoscere effettivo l’insediamento del bosco. Per garan-tire una gestione attiva e non fram-mentaria del patrimonio forestale, il provvedimento favorisce inoltre la costituzione di consorzi e delle di-verse forme di gestione associata, che siano in grado di garantire alta qualità alle operazioni e la realizza-zione di progetti di filiera e di uso multifunzionale delle foreste.

Per quanto riguarda la pianificazio-ne forestale, attualmente solo il 10 %

Approvata la legge regionale per la gestione e promozione economica delle foreste

Commissione Agricoltura

Il geometra

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dei boschi piemontesi viene gestito sulla base di appositi piani di asse-stamento. Per porre rimedio a questa grave carenza del sistema forestale, la legge individua tre livelli di piani-fi cazione da estendere a tutto il ter-ritorio: - regionale, sotto forma di piano stra-tegico e di indirizzo; - territoriale, basato su dati tecnico-conoscitivi già disponibili, dai quali derivare la defi nizione delle destina-zioni d’uso, delle forme di governo e trattamento e l’individuazione delle priorità di intervento; - aziendale, da sviluppare dove ne-cessario su iniziativa dei soggetti che gestiscono le proprietà forestali.

Con l’istituzione degli sportelli forestali si vuole avvicinare al terri-torio la struttura forestale regionale e agevolare gli utenti. Gli sportelli, istituiti anche presso gli enti locali, rappresenteranno un punto di riferi-mento tecnico-informativo pronta-mente riconoscibile e di facile acces-so per il cittadino.

La legge unifi ca inoltre le autoriz-zazioni per la trasformazione d’uso dei terreni forestali. La nuova norma dispone che per i terreni boscati il riferimento sia unico e che l’autoriz-zazione sia rilasciata dalla Regione.

Sono previste anche specifi che azioni di sostegno alle attività di ri-cerca, sperimentazione, divulgazio-ne e informazione che andranno ad affi ancarsi e ad integrare la realizza-zione delle corrispondenti misure del Piano di sviluppo rurale.

La legge istituisce infi ne il “Fon-do regionale di sviluppo forestale” allo scopo di fi nanziare gli interventi di promozione previsti dalla legge e sostenuti dalla Regione, dalle auto-nomie locali e da soggetti privati. La spesa complessiva è di 3 milioni di euro per il 2009 e di 40 milioni per il biennio 2010-2011.

Le foreste del Piemonte http://www.regione.piemonte.it/montagna/foreste/home.htmhttp://www.ipla.org/index_f.htm

Borgaro, 16 febbraio “Il cantiere edile: strate-gie operative”

Il giorno 16 febbraio grazie al vivo interessamento del sindaco Ing. V. Barrea, che ha permesso il patrocinio della città di Borga-ro Torinese, si è svolto proprio a Borgaro Torinese il seminario “ Il cantiere edile: strategie opera-tive” che ha riscosso un notevole successo sia per la notevole par-tecipazione di pubblico sia per la rilevanza degli argomenti trattati. Il tema principale di cui si e par-lato è stata la sicurezza sul lavo-ro, in particolare le principali no-vità introdotte dal legislatore con il D.Lgs. 81/08. Sembrerebbe un argomento scontato e già ben noto per chi opera nel campo, anche perchè la sicurezza sul lavoro è un tema attuale e molto alla ribalta in questo periodo, infatti spesso le “morti bianche” vengono usate dai mass media come notizie principa-li su cui fare audience. In realtà la particolarità di questo seminario è stata il confrontarsi di persone fa-centi parte di categorie che spesso operano su fronti opposti in mate-ria di sicurezza quali l’avvocato, il personale ispettivo sanitario, il medico, l’ingegnere, il geometra, i responsabili della formazione.

Infatti gli interventi del dott. Se-rafi ni, dirigente medico S.C.Pre.

S.A.L. e dell’avvocato Dott. L. Chiappero, hanno permesso di evi-denziare sia come venga attuata la sorveglianza sanitaria e su che basi si cerchi di proteggere i lavoratori dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, sia la responsabilità del-l’Ente ai sensi del D.Lgs 231/01 per i reati colposi in materia; d’altro canto il Dott. M. Giusto, Vice presidente nazionale U.N.P.I.S.I., ha sottolinea-to quali debbano essere le sinergie tra i vari ordini professionali in modo da non avere confl itto ma collaborazio-ne.

Si ringrazia infi ne tutti i relatori che hanno permesso la buona riusci-ta di tale evento, confi dando in una collaborazione sempre così calorosa per i futuri seminari.

Geom. Ugo Caglio

Torino, 10 marzo“Testo Unico sulla Sicurezza”

Il convegno è stato organizzato dalla Fondazione degli Ingegneri ed è iniziato con una breve presenta-zione effettuata dall’Ing. Giani che immediatamente dopo ha dovuto as-sentarsi lasciando la parola al relato-re geom. Giuseppe Parisi, di Ragusa, che ha relazionato in ordine al Testo Unico ed in particolare al D.V.R. esa-minandolo soprattutto come R.S.P.P. (e come sindacalista).

Convegni in materia di Sicurezza

I componenti la Commissione Sicurezza del Collegio hanno partecipato a numerosi incontri e seminari indetti da altre organizzazioni del settore

Commissione Sicurezza

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Un’ultima sessione è stata dedicata all’illustrazione dell’apparato san-zionatorio e delle violazioni gravi e reiterate in materia di sicurezza.

Il seminario, finalizzato ad imple-mentare le conoscenze sia pratiche che teoriche, ha voluto essere un mo-mento di approfondimento sulle no-vità e criticità del nuovo Testo Unico ed è stato finalizzato a focalizzarne gli aspetti innovativi.

Il Convegno è stato interessante soprattutto per i colleghi che opera-no prevalentemente come R.S.P.P. ed anche per coloro che operano come Coordinatori.

Infine vi è stata la presentazione dei programmi della Ditta BM SISTEMI (specializzata in prevenzione incendi ed ora in fase di espansione per quan-to riguarda la Sicurezza in generale).

Geom. Elio Giovine

Torino, 14 marzo“Testo Unico sulla Sicurez-za, D.Lgs. 81/2008”

Nella mattinata dello scorso 14/03/2009, presso le sale di un noto albergo torinese, si è svolto il conve-gno intitolato” Testo unico sulla sicu-rezza, D.lgs n. 81/2008 “ organizzato dall’ANACI (Associazione Nazio-nale Amministratori Condominiali e Immobiliari).

I relatori presenti coinvolgevano i vertici nazionali, regionali e pro-vinciali dell’associazione stessa, il rappresentante dell’Albo degli In-gegneri della Provincia di Torino ol-tre che a prestigiosi esponenti della prevenzione e sicurezza nonché della consulenza legale applicata al con-dominio.

In particolare durante il convegno si sono delineati i principi in cui l’amministratore viene configurato nelle funzioni di “Datore di Lavoro”, nei casi in cui il condominio abbia personale “a libro paga” (portiere,

addetto alle pulizie, giardiniere, ecc.) e quindi soggetto alla piena applica-zione del D.lgs 81/08 come una qual-siasi altra azienda produttiva con la-voratori subordinati. Al contrario nel caso in cui nel condominio non siano presenti dipendenti e che vengano quindi sottoscritti regolari contratti di fornitura di servizi (ad es. servizi di pulizia) l’amministratore risulte-rebbe semplicemente lo strumento tramite il quale l’assemblea dei con-domini attribuisce i contratti stessi.

Interessante corrispondenza è stata riportata durante un intervento in cui vengono raffrontate le principali legi-slazioni in materia di sicurezza con il sistema di veicolarità: se con il D.lgs 626/94 “l’automobilista si fermava al semaforo rosso ed attraversava l’incrocio col semaforo verde” con il D.lgs 81/08 “continua a fermarsi col semaforo rosso ma col semaforo verde attraversa l’incrocio verifican-do prima che non ci sia comunque nessuno”. Introducendo quindi un importante criterio di “prudenza” da parte del Datore di Lavoro.

In ultimo, a seguito di esposizioni da parte dei relatori ed osservazioni puntuali in materia giuridica, dopo aver individuato negli interventi di manutenzione ordinaria la più fre-

quente situazione di difficoltà del-l’amministratore nell’applicazione della vigente normativa antinfortuni-stica, è stata esposta l’opportunità in cui l’amministratore stesso venga af-fiancato da un tecnico della preven-zione e sicurezza al fine di analizzare complessivamente e preventivamen-te gli interventi inerenti ai condomini anche tramite contratti di consulenza professionale “coordinata e conti-nuativa”. Quest’ultima consulenza porterebbe infatti l’amministratore immobiliare / condominiale ad effet-tuare tempestivamente le scelte più opportune riguardanti le operazioni da mettere in atto in situazioni (come la manutenzione ordinaria) in cui si trova ad affrontare singolarmen-te l’evento senza essere coadiuvato dalle figure professionali preposte, come al contrario già avviene nella manutenzione straordinaria tramite il Progettista, Direttore Lavori, Coor-dinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione. Chissà che con tale metodologia sinergica tra differenti professionalità si abbia un benefico effetto sull’attuale anda-mento degli infortuni sul lavoro, vo-gliamo credere di si.

Geom. Alessio Bergonzi

Commissione Sicurezza

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Il geometra

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Dell’amico Giuseppe Botta ricor-do… di lui e dei nostri incontri vive piena ammirazione. Si è sempre im-posto per la serietà nell’impegno par-lamentare, la profondità di esame dei problemi, la saggezza nella parteci-pazione, ad un certo momento, la con-duzione della delicata Commissione Lavori Pubblici. Così autorevole ed apprezzato è il ricordo nella testimo-nianza dell’On. Giulio Andreotti.

Mercoledì 11 marzo 2009 alle ore 21 presso il Centro Congressi del-l’Unione Industriale è stato presen-tato il volume “GIUSEPPE BOTTA – Un protagonista piemontese della Prima Repubblica” a firma di Mas-similiano Borgia, Neos Edizioni, che ha delineato con maestria la vita e le opere della geniale personalità del Geometra Botta, ed ha illustrato con intelligente scrittura e competenza lo spaccato della società torinese sul fi-nire del secolo scorso, in piena ripre-sa economica.

La serata è stata caratterizzata da una grande affluenza di amici, colle-ghi e compagni di partito che hanno con la loro partecipazione sottolinea-to l’affetto e la stima per la grande ge-nerosità e disponibilità di cui godeva.

Era nato a Torino il 5 aprile 1925 da padre novarese e madre monferrina. Alla fine della 2^ Guerra Mondiale si diploma Geometra presso l’Istituto Tecnico Sommeiller. Giovanni Bo-vetti, avvocato di Mondovì militante nell’Azione Cattolica e nel Partito Popolare, lo chiama come segretario e così il Nostro scopre la vocazione politica, e continua a lavorare di notte alle ferrovie come telegrafista. Segue l’On. Bovetti a Roma che era diventa-

to sottosegretario ai trasporti. Nel 1952 si sposa con Caterina

Cambursano e nascono nel 1958 Franco Maria e nel 1962 Giancarlo.

Da Bovetti, Botta apprende il rigore della politica percepita come un lavo-ro, quindi da intraprendere con serietà ed abnegazione. Nel 1963, a 38 anni, è inserito nella lista per la Camera dei Deputati, in quanto Segretario Ammi-nistrativo Provinciale della DC, carica che ricopre dal ’61 al ’65. Viene elet-to nel Collegio di Caluso e nel 1965 è nominato Assessore Provinciale alle Strade e Comunicazioni. Sono gli anni dell’aumento vorticoso di immatricolazione delle auto in Italia e nel Torinese per cui si pone il pro-blema della rete infrastrutturale che si esplicita nel Piano Strade cui col-labora fattivamente, con competenza anche per la sua formazione specifica di geometra quale tecnico conoscitore del territorio.

Il primo provvedimento di un certo

rilievo voluto dal Botta fu l’amplia-mento di corso Francia, molti furono gli altri interventi sulla rete stradale tra cui si annoverano: la direttissima delle Valli di Lanzo, la “strada del mare” Vinovo – Carignano – Carma-gnola, il completamento della super-strada da Torino per l’aeroporto.

Preso atto della carenza dei colle-gamenti viari tra la sua Torino ed il resto del paese, l’azione politica di Botta si fa pressante, vuole in tempi brevi ridare alla città una sua centra-lità, afferma che Torino è “un’ area periferica rispetto al resto del paese” per cui lavora con efficacia e grazie all’aiuto della preparazione tecnica vara il “progetto autostrade” che si concretizza in tempi brevi. Così ne-gli anni ’60 – ’70 vengono costruite le seguenti opere: l’autostrada Torino – Savona, il primo tratto da Torino ad Asti della Piacenza – Brescia, la bre-tella Santhià – Ivrea, la superstrada di accesso a Moncalieri, la Torino – Ao-sta. Per l’aumentato traffico cittadino e con i paesi limitrofi si impegna e si batte affinché la nuova tangenziale, con rilevante lungimiranza, venga realizzata con le peculiarità tecniche dell’autostrada.

Sempre nell’ottica di internaziona-lizzare il Piemonte ed inserirlo in un circuito europeo, non solo caldeggia ma si impegna alacremente per realiz-zare il Traforo del Frejus e si prodiga per la costruzione dell’autostrada di accesso al tunnel; opere che oggi sono una realtà da più di un decennio.

La carriera parlamentare di Giusep-pe Botta inizia il 19 maggio 1968 con l’elezione alla Camera dei Deputati e viene rieletto per sei mandati. Nel

Il Geometra OnorevoleGiuseppe Botta

di Federica Capriolo

Atti del Collegio

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il geometra n. 2/09 41

1981 Presiede la Commissione Lavori Pubblici e per diversi anni si prodiga per portare infrastrutture in Piemonte, il raddoppio della Torino – Savona ed altre arterie di collegamento.

Interpreta il suo ruolo come “agen-zia di servizi”, un fare politica volto al bene comune fatto con passione ed idee. L’affascinante vita politica, l’impegno quotidiano e la formazione culturale furono di ausilio per intuire e poi affrontare i problemi emergenti della società in evoluzione.

Organizza e partecipa a molti con-vegni, che erano occasione per rela-zionarsi con la società civile ma so-prattutto comunica e verifica le nuove idee. Al convegno di Napoli del 1990 l’Onorevole propone la creazione del-la “Città Metropolitana” e l’autono-mia degli Enti Locali. Negli anni ’90 la Commissione Lavori Pubblici di cui è Presidente modifica la denomi-nazione in “Commissione Ambiente e Lavori Pubblici” per adeguarsi alle nuove esigenze della tutela ambienta-le.

In tema di ambiente segnala l’op-portunità di avviare politiche di tute-la del territorio come la Valutazione dell’Impatto Ambientale. A tal propo-sito affermava: “va bene la VIA, ma ci deve anche essere la VIO, cioè la valutazione di impatto operativo”.

Nell’arco dei ventisei anni di attivi-tà parlamentare, per undici presiede la Commissione Lavori Pubblici. Pre-senta numerose proposte di legge che spaziano dall’ANAS all’adeguamento degli atti catastali da materia statale a comunale, la conservazione degli edi-fici storico-artistici, l’acquisto della prima casa per i lavoratori dipenden-ti, la difesa del suolo, il restauro degli edifici barocchi in Piemonte. Come ricorda l’Autore, “il Geometra Botta propone una legge sull’ordinamento professionale dei Geometri”.

Buona sorte ebbero le leggi a fir-ma del Botta che possedevano tutte aspetti tecnici per agevolare il fun-zionamento degli apparati pubblici ed il rapporto con gli Enti Locali. Di significativa importanza è il “Piano

Triennale ANAS” su cui in proposito M. Borgia osserva: “grazie ai piani triennali ed alla sua caratura politi-ca, Botta porta in Piemonte migliaia di miliardi per autostrade, strade sta-tali, circonvallazioni, tangenziali.”

Rilevante è la Legge n. 183/1989 sulla difesa del suolo. Notevole im-portanza assumono: la legge a nome dei firmatari “Botta – Ferrarini” sul-l’Edilizia Residenziale Agevolata e Sovvenzionata e la legge n. 16/85 per il finanziamento delle nuove caserme dell’Arma dei Carabinieri.

Il 9 dicembre 2008 si conclude la

vita dell’Onorevole Giuseppe Botta, politico eccellente a tutto tondo che traeva orgoglio e forza dalla sicurez-za di operare con spirito di servizio nel segno della libera convivenza, non dimenticando il suo territorio. Un modello vincente confermato dal con-senso della comunità degli elettori. Tutte le buone cose che ha realizzato sono state supportate dalla conoscen-za e cultura tecnica in qualità di geo-metra, dalla sua spiccata ed illuminata personalità e dall’aver interpretato la politica come una mission per il bene comune; un Geometra, un Politico.

Il Geometra Federica Capriolo intervistail Consigliere Provinciale Franco Maria Botta

Il titolo di geometra, sensibile al territorio ed al suo rapporto con la gente, quanto questo ha inciso sulla vita politica dell’On. Botta?

Negli anni dell’impegno politico, la figura del Geometra era legata alla concre-tezza, io ritrovo questo aspetto pratico nell’agire di mio padre, nell’essere sempre molto attento alle richieste dei luoghi e della gente. Mio padre ha sempre creduto nella fattiva collaborazione e posto grande attenzione per la categoria parteci-pando a convegni, riunioni di zona, iniziative traendone stimolo per proposte di legge.Anche prima di diventare onorevole insieme a Bovetti si è occupato dei problemi quotidiani in ordine all’abitare. Era appassionato del lavoro e si prodigava nelle realizzazioni infrastrutturali: strade, reti fognarie,acquedotti per rendere più age-vole la vita nel quotidiano della comunità.

Gli insegnamenti ed indirizzi della vita di Tuo Padre hanno guidato le tue scelte nell’impegno politico attuale…

Nel mio impegno politico ho tratto insegnamento dalla carica di umanità e dalla disponibilità per aiutare la gente manifestata da mio padre nell’arco della sua at-tività pubblica. La consapevolezza di servire costantemente la collettività per mi-gliorare il benessere comune ha indirizzato il mio interesse su materie che hanno caratterizzato l’ambiente, il territorio, la casa.

Atti del Collegio

Il geometra

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Il geometra

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Il 28 marzo è deceduto il Senatore Ugo Martinat, protagonista della politica piemontese.Era nato il 28 aprile 1942 a Settimo Torinese; geometra iscritto all’Albo dal 1964, agente immobiliare, ha iniziato la sua espe-rienza politica nel Movimento Sociale Italiano, di cui per qua-rant’anni è stato guida e animaNel 1973 è eletto nel comitato centrale del partito e nel 1979 entra a far parte della direzione nazionale, dopo essere stato nominato segretario provinciale del MSI di Torino.È eletto deputato ininterrottamente dal 1979, prima nelle li-ste del MSI, poi in quelle di Alleanza Nazionale, di cui è stato membro dell’ufficio politico nazionale. Nel ‘96 viene eletto nel collegio uninominale di Novara per la coalizione del Polo delle Libertà, nel 2001 in un collegio torinese sotto il simbolo della

Casa delle Libertà.Nella 2001 viene nominato Viceministro di Pietro Lunardi alle Infrastrutture e Trasporti nel Governo guidato da Silvio Berlu-sconi e l’incarico viene confermato nel 2005 dal successivo Go-verno Berlusconi.Viene poi rieletto al Parlamento nelle liste del Popolo della Li-bertà, nelle elezioni politiche del 2008. Ha ricoperto la carica di Sottosegretario allo Sviluppo Economico nel Governo Berlu-sconi IV fino a che, il 28 marzo del 2009, muore a Roma dopo una lunga malattia.

Il 18 febbraio scorso, all’età di 85 anni, dopo 62 anni di attività profes-sionale, ci ha lasciati il Geom. Lorenzo Gastone. Era nato a Bussoleno il 10.06.1923, aveva frequentato l’Istituto Tecnico Superiore M. Buniva di Pinerolo conseguendo il diploma da Geometra nell’anno 1942; dopo un periodo di deportazione in Germania, periodo che lui scherzosamen-te definiva “villeggiatura forzata”, rientrava in Italia a guerra finita nel maggio del 1945. Il 23.4.1946 si era iscritto all’Albo dei Geometri di Torino e Provincia con il numero d’Albo 474 ed aveva iniziato la libera professione, utilizzando come ufficio, un “tavolino” nei locali dell’Esattoria delle Imposte Dirette di Bussoleno, allora gestita dal padre Rag. Ottavio Gastone; per arrivare ad avere il suo Studio nel 1952 quando acquistò in Via Traforo 17 a Bus-soleno quello che rimase il suo luogo di lavoro per molti decenni. Innumerevoli sono stati i progetti realizzati nel dopoguerra, periodo in cui prevaleva nella nostra Nazione una voglia di rinascita e riscatto e la figura del geometra era un punto di riferimento per la collettività. Nel suo periodo di professione ebbe anche alcune soddisfazioni personali quando, nell’anno 1965, si occupò della progettazione di una villetta in Comune di Mattie commissionata dalla Sig.ra Rita Pavone, amicizia perdurata nel tempo anche con il marito Teddy Reno, tanto da ricevere incarico dai coniugi Merk per la progettazione degli interni delle loro unità immobiliari ad Ariccia (RM) e Milano. Nel 1999, dopo 53 anni di attività, vede realizzato il suo sogno nel creare un’associazione professionale con coloro che prima praticanti e poi professionisti si uniscono dando vita allo Studio Associato GEOS. In questi decenni l’insegnamento del Geom. Lorenzo GASTONE ha portato alla formazione di una lunga schiera di professionisti; oggi lo ricordano con stima, amicizia, affetto ed infinita gratitudine i Geom. Gianni Plantas, Franco Plantas e Carmelo Grasso e tutti i suoi ex praticanti.

Atti del Collegio

Il Senatore Marti-nat, iscritto all’Al-bo dei Geometri di Torino, alla manifestazione del Cinquantenario del Collegio e ad una Riunione dei Colleghi di Torino

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Anche quest’anno al tradizionale appuntamento del secondo sabato di marzo ci siamo ritrovati come una grande famiglia a festeggiare e di-sputare il 43° Trofeo “Il Geometra”.

E’ sempre un piacere vedere come tanti geometri da anni hanno legato questa grande amicizia; una tradizio-ne che la gente con la passione della montagna sente fortemente.

Non potevamo aspettarci di più: una bella calda giornata con un sole primaverile, una neve farinosa natu-rale: dal rilevamento delle statistiche del paese, sono cadute sommando le precipitazioni nevose 5380 mm, un record che avevano dimenticato da anni.

La gara con 65 partecipanti di-sputata sulla pista geometri ha visto i campioni che ben conosciamo af-fermarsi nelle singole categorie; in quella femminile geometri Cristina Piaser è la campionessa del momen-to 2009 affermandosi con il miglior tempo assoluto, inoltre era prevedi-bile, si sentiva la tensione nell’aria. Nei Campionati Italiani Geometri disputato a Modena si è confermata Campionessa Italiana di slalom gi-gante, slalom speciale, e combinata discesa-fondo, brava!

Secondo tempo per il campionis-simo Luigi Perino, terzo tempo per Corrado Jannon nella categoria geo-metri, rientrato alla grande dopo il gravissimo infortunio dello scorso anno, quindi sarà veramente in for-ma il prossimo anno; nella categoria familiari e simpatizzanti il miglior tempo è stato quello di Davide Pe-

rino a soli 6 centesimi dal miglior tempo assoluto, non da meno è stata la Juniores Federica Schierano, terzo tempo assoluto, bravi!

C’è stata una scenetta davvero im-prevedibile: nella categoria familiari pulcini femminile all’arrivo Chiara si è messa a piangere perché la pista era troppo facile! A soli 5 anni sono già campioni? Lo constateremo fra qualche anno.

La coppa Geom. Giovanni Birocco è stata vinta da Massimino Ambro-siani, dando le “pastine” per pochi centesimi al collega Giuseppe Perron Cabus; il trofeo biennale Ettore Bon-fante è stato consegnato dalla figlia Graziella definitivamente a Cristina Piaser, vinto per la seconda volta.

Quest’anno abbiamo premiato scherzosamente con un super salame l’affettuosissima famiglia più nume-rosa fra gli iscritti, quella del Geom. Ciattino, che ci segue da anni, e que-st’anno erano in dodici: continuate

così, e magari con altri nipotini.Come al solito il pranzo al buffet è

il momento più atteso e ben 108 era-no presenti, un plauso alla Direzione dell’Hotel Relais des Alpes ed all’or-ganizzazione che con un modico co-sto ci ha fornito un menu eccezionale con 5 antipasti, 3 primi, 3 secondi, ed una torta dedicata al 43° Ttrofeo “Il Geometra”, grazie! Ritorneremo fra tre anni.

Nel Comitato D’Onore, era assenti il nostro Presidente del Collegio di Torino Geom. Ilario Tesio purtrop-po impegnato ad una riunione nella Provincia di Cuneo con il Presidente della Cassa Nazionale, ed il nostro carissimo Segretario Luciano Simo-nato che non è mai mancato a questo appuntamento, ma questa volta ave-va un importante impegno familiare, saranno sicuramente presenti il pros-simo anno; è stato però sostituito de-gnamente dal Vice Presidente Geom. Franco Rigazio con i Consiglieri Geom. Daniela De Salvia e Geom. Giuseppe De Marco; abbiamo avu-to inoltre la presenza del Sindaco di Sauze D’Oulx Roberto Faure. Con la loro partecipazione hanno dato lustro alla manifestazione.

Ormai da qualche anno è attesa anche la grandissima lotteria, con vendita biglietti e importanti premi, che fanno sicuramente gola come il televisore da 32” lcd già incorporato il digitale terrestre (hanno contribui-to anche il personale dell’hotel ed il Direttore ha vinto il televisore), bici-clette, lettore dvd, bersaglio freccet-te elettronico, giochi bocce, salami

Trofeo “Il Geometra”Sauze d’Oulx, 14 marzo 2009

di Vanni Bertinetti

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eccezionali della Valle Venasca, ed altri centinaia di vari premi

Un doveroso ringraziamento da parte del Comitato Organizzatore al Presidente del Collegio di To-rino Geom. Ilario Tesio e tutto il Consiglio Direttivo che con la loro sponsorizzazione ci permettono di continuare questa magnifica mani-festazione per non dimenticare il promotore Presidente Onorario Et-tore Bonfante, il Sindaco di Sauze d’Oulx, la Geom. Stefania Birocco che ricorda sempre il papà Gio-vanni con una magnifica coppa; ed un ringraziamento particolare a Stefano Perron Cabus ed a tutto lo Studio che per due giorni si sono sacrificati lavorando fino a tarda sera per la nostra manifestazione.tralasciando la loro attività; a Ma-ria per la sua splendida e raffinata cena del venerdì pre gara a chiusura dei lavori.

Ringrazio caldamente tutti i parte-cipanti che con la loro presenza ogni anno ci permettono di vivere questa magnifica giornata in allegria.

Con l’augurio di ritrovarci sempre più numerosi e tutti in ottima salute ed in gran forma; per i garisti, se-gnate fin d’ora sull’agenda questa data: il giorno 13 marzo 2010 al Se-striere.

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SLALOM GIGANTE

A Cat. Femminile Tempo1 Piaser Cristina 0’ 43” 842 Vietto Elisabetta 0’ 52” 13

B Cat. Seniores Tempo1 Grasso Roberto 0’ 48” 682 Devietti Goggia Davide 0’ 54” 08 3 Morina Massimiliano 0’ 54” 684 Madiotto Stefano 1’ 01” 63

C Cat. Amatori Tempo1 Jannon Corrado 0’ 45” 482 Roude Andrea 0’ 48” 213 Cagnotto Sandro 0’ 51”394 Dalmasso Alessandro 0’ 52” 035 Garzon Roberto 0’ 54” 266 Benato Andrea 1’ 03” 78

D Cat. Veterani Tempo1 Plavan Paolo 0’ 46” 592 Gillio Giorgio 0’ 47” 753 Bianchin Marco 0’ 48” 364 Priotti Roberto 0’ 48” 765 Veglia Alberto 0’ 49” 936 Regazzoni Marco 0’ 53” 047 Pautasso Gianluca 0’ 54” 588 Villani Stefano 0’ 55” 929 Di gloria Calogero 0’ 58” 6010 Oberto Fulvio 1’ 02” 07

E Cat. Pionieri Tempo1 Perino Luigi 0’ 44” 622 Bocca luigi 0’ 48” 773 Boero Marco 0’ 50” 13

Rigazio Franco N. P.Piovano Massimo N.P.Messina Claudio SQ.

F Cat. Super Pionieri Tempo1 Ambrosiani Massimino 0’ 51” 322 Perron Cabus Giuseppe 0’ 51” 583 Moretti Emilio 0’ 58” 44

H Cat. Mogli Geom. Tempo1 Bocca Rossella 0’ 50” 552 Veglia Brocchieri Giulia 0’ 56” 58

Rigazio Bugnatto Marvi’ N.P.

I Cat. Praticanti Geom. Tempo1 Musso Sunai 0’ 49” 69

CATEGORIE FAMILIARI E SIMPATIZZANTIM Cat. Pulcini Femminile Tempo

1 Priotti Giorgia 1’ 08” 822 Perron Cabus Chiara 1’ 11” 553 Veglia Carlotta 1’ 49” 48

N Cat. Pulcini Maschile Tempo1 Veglia Pietro 0’ 58” 432 Villani Jacopo 1’ 05” 213 Jannon Simone 1’ 12” 12

O Cat. Cuccioli Femminile Tempo1 Priotti Giulia 0’ 53” 622 Oberto Vittoria 1’ 06” 57

P Cat. Cuccioli Maschile Tempo1 Priotti Daniele 0’ 51” 952 Bianchin Giovanni 0’ 59” 263 Schierano Alberto 1’ 04” 42

Q Cat. Ragazze Tempo1 Jannon Silvia 0’ 46” 692 Butano Eugenia 0’ 59” 683 Surra Francesca 1’ 00” 124 Oberto Marta 1’ 01” 73

S Cat. Juniores Femminile Tempo1 Schierano Federica 0’ 44” 052 Moggia Giulia 0’ 49” 273 Surra Chiara 1’ 08” 08

T Cat: Juniores Maschile Tempo1 Di Gloria Fabio 0’ 51” 702 Butano Lorenzo 1’ 14” 33

Piovano Umberto N.P.

U Cat. Seniores Femminile Tempo1 Messina Isabella 0’ 51” 64

V Cat. Seniores Maschile Tempo1 Perino Davide 0’ 43” 902 Messina Marco 0’ 44” 323 Perino Andrea 0’ 46” 144 Perron Cabus Alberto 0’ 48” 435 Cortese Mauro 0’ 51” 82

Z Cat. Dame Tempo1 Ciattino Elena 1’ 00”102 Ciattino Elena 1’ 01” 13

X Cat. Veterani Tempo1 Surra Marco 0’ 57” 03

CLASSIFICA TROFEO IL GEOMETRA SAUZE D’OULX 2009

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Il geometra

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il geometra n. 2/09 47

Facebook (inizialmente noto col nome di Thefacebook) è un po-polare sito di social network, di proprietà della Facebook, Inc e ad accesso gratuito.

Il nome del sito si riferisce agli annuari (facebook) con le foto di ogni singolo membro che alcu-ni college e scuole preparatorie statunitensi pubblicano all’inizio dell’anno accademico e distribui-scono ai nuovi studenti ed al per-sonale della facoltà come mezzo per conoscere le persone del cam-pus.

Secondo i dati forniti dal sito stesso, nell’aprile 2009 il numero degli utenti attivi ha raggiunto i 200 milioni in tutto il mondo, ed il sito è valutato più di 16 miliardi di dollari.

Facebook è stato fondato il 4 feb-braio 2004 da Mark Zuckerberg, all’epoca studente diciannoven-ne presso l’università di Harvard, con l’aiuto di Andrew McCollum e Eduardo Saverin. Per la fine del mese, più della metà della popo-lazione universitaria di Harvard era registrata al servizio. A quel tempo, Zuckerberg fu coadiuvato da Dustin Moskovitz e Chris Hu-ghes per la promozione del sito e Facebook si espanse all’Univer-sità di Stanford, alla Columbia University e all’Università Yale.

Questa espansione continuò nel-l’aprile del 2004 quando si estese al resto della Ivy League, al MIT, all’Università di Boston e al Col-lege di Boston. Alla fine dell’anno accademico, Zuckerberg e Mosko-vitz si trasferirono a Palo Alto in California con McCollum.

Molte singole università furo-no aggiunte in rapida successione nell’anno successivo. Col tempo, persone con un indirizzo di posta elettronica con dominio universi-tario (per esempio .edu, .ac, .uk, ed altri) da istituzioni di tutto il mondo acquisirono i requisiti per parteciparvi. Quindi il 27 febbraio 2006 Facebook si estese alle scuo-le superiori e grandi aziende.

Dall’11 settembre 2006, chiun-que abbia più di 13 anni può par-teciparvi. Gli utenti possono fare parte di una o più reti partecipanti, come la scuola superiore, il luogo di lavoro o la regione geografica.

Quindi, se lo scopo principa-le iniziale di Facebook era di far mantenere i contatti tra studenti di università e licei di tutto il mondo, adesso è diventata una rete sociale che abbraccia trasversalmente tutti gli utenti di internet.

Dal luglio 2007 figura nella Top 10 dei siti più visitati al mondo ed è il sito numero uno per foto negli Stati Uniti con oltre 60 milioni di

foto caricate settimanalmente. In Italia, nel 2008, c’è stato un vero e proprio boom: nel mese di agosto si sono registrate oltre un milione e trecentomila visite, con un incre-mento annuo del 961%; il terzo tri-mestre ha poi visto l’Italia in testa alla lista dei paesi con il maggiore incremento del numero di utenti (+135%).

Il sito è gratuito per gli utenti e trae guadagno dalla pubblicità, inclusi i banner. Gli utenti creano profili che spesso contengono foto e liste di interessi personali, scam-biano messaggi privati o pubblici e fanno parte di gruppi di amici. La visione dei dati dettagliati del profilo è ristretta ad utenti della stessa rete o di amici confermati. Gli iscritti a Facebook possono scegliere di aggregarsi a una o più reti, organizzate per città, posto di lavoro, scuola e religione. Dal 2007 su Facebook è disponibile il Marketplace, che consente agli utenti di spostare degli annunci, che sono visibili solo da utenti pre-senti nella stessa rete. Facebook include alcuni servizi che sono disponibili sul dispositivo mobi-le, come la possibilità di caricare contenuti, di ricevere e rispondere ai messaggi, di mandare e ricevere poke e scrivere sulla bacheca degli utenti usando SMS, e la possibilità

Facebook... che maniaIl social forum del momento anche tra i geometri

di Paolo Cuselli

On line

Il geometra

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Il geometra

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di navigare sul network.Un’altra funzione del profilo di Fa-

cebook è il “mini-feed” che mostra le proprie azioni e quelle degli amici, in una timeline pubblica, i quali saran-no a conoscenza delle informazioni riguardanti quali applicazioni sono state installate e così via.

Facebook è andata incontro ad alcune polemiche in questi anni. Il network è stato escluso da molti po-sti di lavoro per diminuire il tempo perso su questa piattaforma per scopi non inerenti al lavoro.

Secondo le condizioni di iscrizio-ne a Facebook, i contenuti pubblicati dagli iscritti (come fotografie, video e commenti) sono proprietà del sito, che è libero di rivenderli e trasmetterli a terzi, e di conservarli anche dopo la cancellazione del profilo degli utenti senza dovere nulla a nessuno.

Per il codice della protezione dei dati personali italiano, l’utente ha comunque il diritto di chiedere in-formazioni in merito ai dati personali posseduti da terzi, al loro trattamen-to, di vietarne la pubblicazione, e di rendere definitiva la propria cancel-lazione dal sito.

Altri problemi sono dovuti alla difficoltà di cancellazione dei propri profili. Inizialmente Facebook con-sentiva solo di disattivare l’account in modo che non fosse più visibile. Ciò comportava che le informazioni inserite sul sito e nel profilo non fos-sero effettivamente cancellate. Dal 28 febbraio 2008 è possibile cancel-lare permanentemente i propri dati facendone richiesta.

Facebook è inoltre soggetto al fe-nomeno di creazione di falsi profili di personaggi famosi per scopi alta-mente discutibili. Ad esempio, il 5 febbraio 2009 è stato segnalato un falso profilo di Alessandro Del Pie-ro riconducibile ad un’associazione nazista; il fratello e procuratore del calciatore, Stefano, ha dichiarato che Del Piero non possiede alcun account su Facebook ed ha annunciato che avvierà delle pratiche legali in meri-

to. Sempre su quest’aspetto, Pierlui-gi Bersani ha chiesto ed ottenuto dai gestori del sito la rimozione di un fal-so profilo creato col suo nome, dopo che l’autore aveva richiesto amicizia al suo staff.

On line

Le circolari del Collegio vengono inviate solo tramite

e-mail

Gli iscritti ed i praticanti che hanno un indirizzo e-mail lo

comunichino a: [email protected]