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IL GEOMETRA – N° 2-2010

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Periodico del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia

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Editoriale

Il geometra

Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia e del Collegio dei Geometri della Valle d’Aosta

Direttore responsabileILARIO TESIO

Consigliere responsabileLUCIANO SIMONATO

Redazione e impaginazioneMICHELA OBERTO

GraficaCHIARA CAMPONI

Comitato di redazione:FEDERICA CAPRIOLO, PAOLO CUSELLI, RODOLFO MEAGLIA, LUCA PERRICONE, RENATO PITTALIS, VITTORIO VIZZINI

Direzione, Redazione, Amministra-zione, Pubblicità:Via Cernaia 18 - 10122 TorinoTel. 011537756 - fax 011533285e-mail [email protected]

Hanno collaborato a questo numero:VANNI BERTINETTI, PIERO CONROTTO, PAOLO CUSELLI, FRANCO RIGAZIO, STU-DIO OSELLA-PICCATO-PALETTO, Stampa e fotolito:Tipografia Melli - Borgone di SusaTel. 011.96.46.367

Reg. Trib. Torino n. 297 del 23 luglio 1948Pubblicazione mensile con pubblicità inferio-re al 50%

Le opinioni espresse negli articoli apparten-gono ai singoli autori dei quali si intende ri-spettare la libertà di giudizi, lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti.

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

Su questo numero della nostra rivista dedichiamo ampio spazio a tutta una serie di nuovi “marchingegni” di cui ci possiamo/dobbia-mo dotare: Posta Elettronica Certificata, firma digitale e tesserino di riconoscimento magnetico.

Mentre molti di noi sono già abituati ad usare con dimestichez-za password varie, pin, codici di accesso e modalità telematiche di comunicazione più o meno complesse, alcuni potranno essere disorientati tra questi nuovi sistemi che di primo acchito possono sembrare solo complicazioni in più.

In realtà tutti ci rendiamo conto, dopo poco tempo che li usiamo, che i nuovi mezzi informatici e telematici sono una vera e propria comodità e costituiscono una grande facilitazione nella gestione di tutte le complesse pratiche del nostro lavoro.

Ne è dimostrazione che in pochi mesi, dei 3.600 iscritti all’Albo di Torino e Provincia, oltre 2.600 hanno attivato l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata e quasi 200 la firma legalizzata tramite la convenzione con Aruba.

I nuovi tesserini di attribuzione automatica dei crediti sono in di-stribuzione in questi giorni e saranno certamente molto sfruttati: nel 2009 il Collegio ha registrato un numero altissimo di crediti sull’apposito sito del Consiglio Nazionale e, da quest’anno, la rile-vazione delle presenze, che prima era un po’ “artigianale” e talvolta imprecisa, avverrà in forma automatica e quindi certamente più corretta.

Rivolgiamo inoltre un ulteriore invito a tutti i professionisti che presentano pratiche catastali ad utilizzare l’invio telematico.

Si ricorda infatti che la nuova versione PREGEO 10 sarà obbliga-toria a decorrere dal 1° giugno 2010.

Tale procedura consentirà un’ulteriore riduzione dei tempi di ap-provazione attraverso l’introduzione di automatismi di controllo re-lativamente alla tipologia di atti geometrici più semplice (peraltro rappresentante la stragrande maggioranza degli atti presentati), ove redatti mediante estratti di mappa autentici rilasciati dall’Ufficio.

Ne consegue che a partire dal l° giugno 2010, gli atti di aggior-namento dovranno essere predisposti esclusivamente su estratti di mappa autentici rilasciati dall’ufficio, e non sarà più possibile pre-sentare atti di aggiornamento sulla base di estratti di mappa “au-toallestiti”.

Invitiamo pertanto anche chi è più restio ad accogliere queste in-novazioni come positive a considerare i nuovi mezzi un aiuto e non un intralcio; gli uffici del Collegio e le Commissioni sono come di consueto a disposizione per fornire ogni informazione ed istruzione necessaria. Anche il sito Internet del Collegio riporta tutte le circo-lari informative in materia.

Buon lavoro a tutti

Ilario Tesio

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Sommario

Editoriale pag. 1

Argomenti legislativiScheda di raccolta dati “redditometro” pag. 3Studio Osella - Piccato - Paletto

Il trattamento fiscale dei tirocinanti pag. 5

Le aree fabbricabili sono sempre soggette ad Ici pag. 8

ProfessioneIl ricorso tributario - Lo svolgimento del processo pag. 10

Tutta un’altra aria pag. 14

La Banca Dati Territoriale pag. 16

Osservatorio regionale sulla Riforma Amministrativa pag. 18

Regolamento per la Formazione Professionale Continua pag. 19

Tessera di riconoscimento Iscritti all’Albo pag. 23

Cassa di PrevidenzaInformativa pag. 25

Commissione SicurezzaIl DUVRI - Valutazione dei rischi interferenziali pag. 27di Piero Conrotto

Amianto: nuova Direttiva Europea per la protezionedei lavoratori pag. 31

Atti del CollegioGara sciistica Trofeo “Il Geometra” pag. 33di Vanni Bertinetti

ConvegniUn tesoro ritrovato - Dal rilievo alla rappresentazione pag. 36

La proposta regionale sulle professioni intellettuali pag. 38di Franco Rigazio

Recensioni pag. 40

CulturaViaggio nell’affascinante mondo della metrologiaLa Brenta di Piemonte pag. 42di Giancarlo Baggi

On line@ La chiocciolina pag. 47di Paolo Cuselli

Il trattamento fiscale dei tirocinanti, pag. 5

La Brenta di Piemonte pag. 42

La banca dati territoriale, pag. 16

In copertina:

La nuova centrale termica del teleriscaldamento alle spalle del raddoppio del Politecnico in corso Peschiera.

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Nel 2009, rispetto all’anno pre-cedente, gli accertamenti sintetici sono aumentati dell’81%, facendo registrare una maggiore imposta ac-certata pari a 460 milioni di euro.

Questo dato, diramato dall’Agen-zia delle Entrate, testimonia effi-cacemente quanto questo accerta-mento “a tavolino” possa essere pericoloso per i contribuenti.

La campagna di rafforzamento del redditometro proseguirà anche nel corso del 2010.

Come anticipato dalle Entrate (C.M. n. 12/E del 12 marzo 2010), il redditometro sarà utilizzato anche a supporto dell’attività di accerta-mento basata sugli Studi di settore al fine di acquisire gli ulteriori ele-menti necessari per validare la rico-struzione presuntiva di Ge.ri.co.. A ciò si aggiunga che è in corso una capillare azione di acquisizione di informazioni utili da parte del Fisco, come ad esempio, spese per viaggi, noleggi e leasing, centri benessere, auto, circoli sportivi ed altri dati che possano segnalare una significativa capacità di spesa in capo alle perso-ne individuate.

Laddove tali spese non trovasse-ro copertura nel reddito dichiarato, è possibile che scatti la verifica da parte del Fisco. Per il 2010 sono stati preventivati dalla Legge alme-no 25mila controlli ma è opinione diffusa che, in pratica, questo nu-mero possa decisamente lievitare (si parla, in via informale, di almeno 40.000 controlli).

Il redditometro, come noto, è uno strumento attraverso il quale l’Am-

Scheda di raccolta dati “redditometro”

a cura dello Studio Osella - Piccato - Paletto, Dottori Commercialisti

Argomenti legislativi

Il geometra

In estrema sintesi, il metodo di calcolo del redditometro prevede che, una volta indi-viduati gli elementi sensibili, gli stessi vengano “tradotti” in un reddito presunto sulla base di precisi coefficienti previsti dalla Legge

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ministrazione Finanziaria può deter-minare il reddito complessivo sin-teticamente attribuibile alle persone fisiche, utilizzando l’elaborazione derivante da una serie di indici di spesa e patrimoniali.

Il possesso di immobili, auto, bar-che e di altri beni o il sostenimento di significative spese, può quindi de-terminare l’attribuzione presuntiva di un maggior reddito a carico del contribuente, qualora quello indica-to nella dichiarazione dei redditi non sia in linea con quello determinato sinteticamente in via presuntiva.

In estrema sintesi, il metodo di cal-colo del redditometro prevede che, una volta individuati gli elementi sensibili, gli stessi vengano “tradot-ti” in un reddito presunto sulla base di precisi coefficienti previsti dalla Legge, avendo cura di operare i se-guenti passaggi:- il valore di riferimento si ottiene moltiplicando l’importo determinato nel provvedimento ministeriale at-tuativo per un coefficiente specifica-tamente individuato;- è tollerato un minimo scostamen-to tra il reddito ufficiale dichiarato e quello determinato sinteticamente;

- l’importo, come sopra determina-to, può essere proporzionalmente ri-dotto se il contribuente dimostra che il bene o il servizio è nella disponibi-lità (anche parziale) di altri soggetti (che quindi ne sostengono le spese); - l’importo è calcolato su base an-nua e, quindi, va proporzionalmente ridotto se la disponibilità del bene o del servizio non si è protratta per tut-to l’anno (ad es., un bene acquistato a giugno va considerato per solo 6 mesi).

Per dare l’idea dei risultati del red-ditometro ecco alcuni esempi.

Bene Importo Coefficiente Ammontare %Reddito

lordo attribuibile

Autovettura immatricolata nel 2007

4.589,33 6 27.535,98 100 27.535,98

Abitazione principale mq 90 2.468,70 4 9.874,80 60 5.924,88Totale reddito attribuibile da redditometro 33.460,86

Soglia di reddito minimo da dichiarare per evitare l’accertamento pari al 75% di 33.460,86

25.095,64

Esempio 1Persona fisica proprietaria di un immobile a Verona di 90 metri quadri e che possiede un’autovettura a gasolio immatricolata nel 2007 (hp 19). L’applicazione dei coefficienti del redditometro produce il seguente risultato:

Esempio 2Persona fisica proprietaria di un immobile a Verona di 90 metri quadri sul quale paga un mutuo con una rata men-sile di € 600 e a marzo 2009 ha acquistato un’autovettura a gasolio (hp 19) al prezzo di € 20.000. L’applicazione dei coefficienti del redditometro produce il seguente risultato:

Bene Importo Coefficiente Ammontare %Reddito

lordo attribuibile

Abitazione principale con mutuo 9.668,70 3 29.006,10 100 29.006,10Autovettura

immatricolata a marzo 20093.824,44 6 22.946,64 60 13.767,98

Incremento patrimoniale dell’anno (1/5 di 20.000)

4.000,00 4.000,00

Totale reddito attribuibile da redditometro 46.774,08Soglia di reddito minimo da dichiarare per evitare l’accertamento pari al 75% di 46.774,08

35.080,56

Argomenti legislativi

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AGENZIA DELLE ENTRATE Risoluzione 21 marzo 2002,n. 95/E

Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articoli 48, commi 2, lett. d) e comma 5, del TUIR - Arti-colo 50, comma 6, del TUIR.

Con istanza di interpello del 29 ot-

tobre 2001, inoltrata ai sensi dell’ar-ticolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e indirizzata alla Direzione regionale ..., la A & B Associati, nel-la persona del suo legale rappresen-tante, Sig. ..., ha chiesto un parere in merito all’applicazione dell’articolo 48, comma 2, lett. d), dell’artico-lo 48, comma 5, e dell’articolo 50, comma 6, del TUIR, con riferimento alle somme corrisposte ai tirocinanti di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, concernente “norme in materia di promozione dell’occupazione”.

La risposta di cui alla presente ri-soluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale ..., viene resa dalla scri-vente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

Esposizione del quesito

Il contribuente, avendo stipulato, a norma dell’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e del successivo D.I. del 25 marzo 1998, n. 142, una convenzione per tirocini formativi e di orientamento con la Provincia di ... - Centro per l’impiego - Area ... e con l’Istituto professionale statale per i servizi commerciali e turistici ... di ... chiede di conoscere se:

1. siano deducibili dal reddito del soggetto erogante i rimborsi di cui all’art. 50, comma 6, del TUIR nel-le misure previste dal comma 1-ter dell’art. 62, del TUIR, erogati ai ti-rocinanti o stagisti, se idoneamente documentati; 2. sia applicabile l’articolo 48, comma 2, lettera d), del TUIR, ai rimborsi delle spese sostenute dai ti-rocinanti per il servizio di trasporto pubblico utilizzato per recarsi presso il soggetto ospitante; 3. sia applicabile l’articolo 48, comma 5, del TUIR, alle somme percepite quale rimborso per spese sostenute per eseguire gli incarichi

ricevuti dal soggetto ospitante fuori del Comune di domicilio del sogget-to ospitante stesso; 4. sia applicabile l’articolo 48, comma 5, del TUIR, alle somme percepite quale rimborso per spese sostenute per eseguire gli incarichi ricevuti dal soggetto ospitante nel Comune di do-micilio del soggetto ospitante.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante ritiene applicabili le se-guenti soluzioni interpretative: 1. i rimborsi erogati ai tirocinanti o stagisti, se idoneamente documen-tati, sono deducibili dal reddito del soggetto erogante ai sensi dell’art. 50, comma 6, del TUIR, nelle misure previste dal successivo comma 1-ter dell’art. 62; 2. sono irrilevanti ai fini reddituali le somme percepite dai tirocinanti qua-li rimborsi per spese sostenute per il servizio di trasporto pubblico per recarsi presso il soggetto ospitante, in quanto erogate ad un’intera cate-goria di soggetti (art. 48, comma 2, lett. d), del TUIR - circ. n. 326 del 23 dicembre 1997), senza quindi nessun obbligo, quale sostituto d’imposta, per il soggetto ospitante; 3. alle somme percepite quale rim-borso delle spese sostenute per ese-guire incarichi ricevuti dal soggetto ospitante fuori dal comune di domi-cilio dello stesso sono applicabili le norme di cui all’art. 48, comma 5, del TUIR (circ. n. 326 del 23 dicembre 1997), senza quindi nessun obbligo, quale sostituto d’imposta, per il sog-getto ospitante se non si eccedono i

Il trattamento fiscale dei tirocinanti

Le somme percepite dai tiroci-nanti per i rapporti intrattenu-ti con i soggetti ospitanti sono fiscalmente qualificabili come redditi assimilati a quelli di la-voro dipendente. In particolare, si ritiene che tali somme rientrino nell’ipotesi prevista dall’art. 50, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 917/1986 che assimila ai redditi di la-voro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di asse-gno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficia-rio non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.

Argomenti legislativi

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limiti posti dalla norma citata; 4. le somme percepite quale rimborso delle spese sostenute per eseguire gli incarichi ricevuti dal soggetto ospi-tante nel comune di domicilio dello stesso, nonchè la parte che eccede i limiti posti dell’art. 48, comma 5, del TUIR, costituiscono redditi assimila-ti a quelli di lavoro dipendente con tutti gli obblighi, quale sostituto di imposta, per il soggetto ospitante.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate al contribuente istante

L’art. 1, comma 2, del D.L. 25 marzo 1998, n. 142, recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, enuncia espressa-mente che “i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengo-no con i soggetti da essi ospitati” per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento “non costituiscono rapporti di lavoro”.

Tenuto conto del disposto della sud-detta norma, questa Agenzia ritiene che le somme percepite dai “tiroci-nanti”, per i rapporti intrattenuti con i soggetti ospitanti, siano fiscalmente qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed in

particolare che rientrino nell’ipotesi prevista dall’art. 47, comma 1, lett. c), del TUIR.

Il comma 1, lett. c), dell’art. 47 del TUIR stabilisce, infatti, che sono assimilate ai redditi di lavoro dipen-dente “le somme da chiunque corri-sposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professio-nale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”.

In virtù di queste considerazio-ni, in relazione al primo quesito, si fa presente che l’art. 50, comma 6, del TUIR, nel quadro delle regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo, stabilisce che “le spese di vitto e alloggio sostenute per le tra-sferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti o professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell’art. 62” del TUIR.

Da una lettura in combinato dispo-sto degli articoli 50, comma 6, e 62, comma 1-ter, del TUIR emerge che la deducibilità delle suddette somme è limitata ad un ammontare massimo giornaliero di € 180,76 (lire 350.000) per le trasferte fuori dal territorio comunale, elevato a € 258,23 (lire 500.000) per le trasferte all’estero,

effettuate dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collabora-zione coordinata e continuativa degli esercenti arti e professioni.

Tanto l’art. 50, comma 6, quanto l’art. 62, comma 1-ter, del TUIR, si riferiscono espressamente ai lavora-tori dipendenti, e non anche ai per-cettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Si fa presente, peraltro, che la de-ducibilità dei compensi pagati dagli artisti e dai professionisti e ricondu-cibili, per il percettore, ai redditi as-similati a quelli di lavoro dipendente, deve essere in generale ammessa in presenza del requisito dell’inerenza.

D’altra parte, le limitazioni alla deducibilità previste in relazione a taluni emolumenti, individuati speci-ficamente dal TUIR, corrisposti ai la-voratori dipendenti, devono, in linea di massima, ritenersi operanti anche nelle ipotesi in cui i medesimi emo-lumenti siano erogati a percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Pertanto, questa Agenzia ritiene che l’esercente l’arte o la professione possa dedurre dal proprio reddito le somme per le spese di vitto e allog-gio sostenute per le trasferte effettua-te fuori dal territorio comunale dai propri “tirocinanti”, nei limiti di cui

Codice di Deontologia professionale dei Geometri

Sezione VI Rapporti con i praticanti

Articolo 17. Nei rapporti con i praticanti il geo-metra è tenuto all’insegnamento delle proprie conoscenze ed esperienze in materia professio-nale ed a realizzare ogni attività finalizzata a favorire l’apprendimento da parte dello stesso, nell’ambito della pratica professionale, in con-formità alle disposizioni legislative ed a quelle regolamentari.In particolare, il geometra deve favorire l’ac-quisizione da parte del praticante dei fonda-menti teorici e pratici della professione, nonché dei principi di deontologia professionale.

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all’art. 62, comma 1-ter, del TUIR. Ovviamente, la deduzione è am-

messa se la spesa sia effettivamente sostenuta dal soggetto ospitante, ipo-tesi che non ricorre qualora tale sog-getto ottenga il rimborso delle som-me corrisposte ai “tirocinanti”.

Riguardo al secondo quesito propo-sto, relativo alle somme percepite dai “tirocinanti” quali rimborsi per spese sostenute per il servizio di trasporto pubblico utilizzato per recarsi presso il soggetto erogante, non si concorda con la soluzione interpretativa pro-spettata dall’istante.

Ciò in quanto l’art. 48, comma 2, lett. d), del TUIR, applicabile anche ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in virtù del disposto del-l’art. 48-bis del TUIR, dichiara che non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente “le presta-zioni di servizi di trasporto collettivo erogate alla generalità o a categorie di dipendenti”.

Oggetto del quesito sono, invece, “le somme percepite a titolo di rim-borso delle spese sostenute per il ser-vizio di trasporto pubblico”.

In tale caso, come chiarito, dal-la circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, mancando il requisito dell’af-fidamento a terzo del servizio di tra-

sporto da parte del datore di lavoro, le “eventuali indennità sostitutive del servizio di trasporto sono assog-gettate interamente a tassazione così come è assoggettato a tassazione l’eventuale rimborso al lavoratore di biglietti o di tessere di abbonamento per il trasporto”.

Relativamente ai quesiti di cui ai numeri 3 e 4, con i quali l’istan-te chiede quale sia il trattamento da riservare alle somme percepite quale rimborso delle spese sostenute dai “tirocinanti” per eseguire gli incari-chi ricevuti dal soggetto ospitante nel Comune e fuori del Comune di do-micilio del soggetto ospitante stesso, si fa presente che, trattandosi, come sopra chiarito, di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in base al richiamo operato dall’art. 48-bis del TUIR, a tali somme si rende applica-bile l’art. 48, comma 5, del TUIR.

Il citato articolo individua il tratta-mento fiscale da applicare alle inden-nità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell’at-tività lavorativa fuori dalla sede di lavoro e dei rimborsi di spese soste-nute in occasione di dette trasferte.

In particolare, le indennità ed i rimborsi di spese per le trasferte ef-fettuate nell’ambito del Comune in

cui si trova la sede di lavoro, tranne i rimborsi di spese di trasporto com-provate da documenti provenienti dal vettore, concorrono integralmen-te a formare il reddito del lavoratore dipendente.

Invece, le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori dal Comune in cui si trova la sede di lavoro sono soggette a tassazione per la parte eccedente € 46,48 (lire 90.000) al giorno, elevate a € 77,47 (lire 150.000) per le trasferte effet-tuate all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Tale limite è ridotto di un terzo in caso di rim-borso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente e di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di al-loggio che di quelle di vitto.

Naturalmente, l’applicazione al caso di specie del richiamato art. 48, comma 5, del TUIR, presuppone che il rimborso corrisposto al tirocinante vada effettivamente a compensare le spese sostenute nel quadro di uno spo-stamento tecnicamente riconducibile al concetto di trasferta, già oggetto di chiarimenti ad opera della circolare n. 326 del 1997 (par. 2.4.1).

Direttive sul Praticantato

Articolo 10. Il periodo di praticantato presso studi professionali deve essere effettivo e continuativo.Il professionista presso cui viene svolta la pratica ha anche il dovere di impartire al praticante le nozioni tecniche e deonto-logiche che stanno a fondamento della professione.

Articolo 16. Il Presidente del Collegio, o suo delegato, vigila sul regolare svolgimento della pratica professionale, al fine di verificare che la stessa venga svolta in maniera effettiva e continuativa nel rispetto delle finalità indicate nella L. 75/85, nonché delle presenti Direttive. Nel caso in cui, da eventuali verifiche che il Presidente ritenesse di effettuare o far effettuare da un suo delegato, emergessero delle gravi irregolarità o dichia-razioni mendaci, viene disposta l’apertura di procedimento discipli-nare a carico del praticante e del professionista.

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Sentenza Corte di Cassazione 30 novembre 2009, n. 8439

L’imposta comunale sugli immobili (ICI) è un’imposta reale sul patrimo-nio immobiliare il cui presupposto è costituito dal possesso di fabbricati, di aree edificabili e di terreni agrico-li, siti nel territorio italiano, a qual-siasi uso siano essi destinati. Per tale motivo, affinché un’area edificabile perda il plusvalore, costituito appun-to dalla sua edificabilità, occorre che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che elimini, concretamente e stabil-mente, lo ius edificandi, modifica-zione che non può essere costituita da un mero collegamento materiale rimovibile (recinzione).

Lo ha affermato la Suprema Cor-te di Cassazione con la sentenza n. 8439 dello scorso 30 novembre, in-tervenuta su un ricorso presentato da un comune per l’annullamento di una precedente sentenza della CTR che aveva accettato la tesi di un contri-buente che affermava la pertinenzia-lità di un’area edificabile in quanto il comune di riferimento aveva rila-sciato una concessione edilizia per la realizzazione di una recinzione unica intorno ad un fabbricato e ai terreni oggetto della pretesa fiscale. Da que-sta assioma il contribuente aveva af-fermato, e la Commissione Tributa-ria Regionale aveva confermato, che l’area in questione era una semplice pertinenza del fabbricato e che dun-que, ai fini del pagamento ICI, do-veva essere inglobata nel fabbricato stesso.

I giudici di terzo grado hanno af-

fermato che in questo modo, seguen-do la tesi assunta dalla CTR, qualsia-si costruttore che voglia sfuggire al prelievo fiscale in attesa di edificare un’area, potrebbe recintare l’inte-ra area assumendola a pertinenza di un fabbricato. I giudici della CTR hanno ritenuto sufficiente il rilascio della concessione edilizia per la rea-lizzazione della recinzione, benché il suolo contenuto all’interno della re-cinzione contenesse due aree inserite in due diversi piani di lottizzazione.

Com’è evidente la deduzione della CTR risulta essere errata.

Sul piano giuridico, infatti, si de-

finiscono pertinenze (art. 817 del codice civile): “le cose destinate in modo durevole a servizio o ad orna-mento di un’altra cosa”. In fatto che sia stata autorizzata la costruzione di una recinzione non prova nulla quan-to ai rapporti tra fabbricato ed aree circostanti. Inoltre, il muro di cinta non è sintomatico del collegamento durevole richiesto dal codice civile, in quanto può essere abbattuto in qualsiasi momento.

A cura di Ilenia Cicirello Fonte: Lavori Pubblici

Le aree fabbricabili sono sempre soggette ad Ici

Affinché un’area edificabile perda il plusvalore, costituito appunto dalla sua edificabilità, occorre che intervenga un’oggettiva e funzio-nale modificazione dello stato dei luoghi che elimini, concretamente e stabilmente, lo ius edificandi, modificazione che non può essere costituita da un mero collegamento materiale rimovibile

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Professione

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1. La competenza delle Commissioni

L’art.12, comma 2 della legge n. 448/2001 (Legge finanziaria 2002) ha ampliato la competenza delle commissioni tributarie.

Pertanto, a decorrere dal 1° gen-naio 2002, appartengono alla giuri-sdizione delle commissioni tributarie tutte le controversie aventi ad ogget-to i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addi-zionali, le sanzioni amministrative comunque irrogate dagli uffici finan-ziari , gli interessi ed ogni altro onere accessorio.

Alle commissioni è attribuita, in-fine, la competenza a giudicare su varie controversie di natura catastale come quelle concernenti, ad esem-pio, l’intestazione, la delimitazione l’estensione, il classamento dei terre-ni e l’attribuzione della rendita.

Restano escluse dalla giurisdizione delle commissioni soltanto le con-troversie riguardanti gli atti dell’ese-cuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di paga-mento o dell’avviso di intimazione ad adempiere all’obbligo risultante dal ruolo.

2. Gli atti impugnabiliGli atti contro i quali è possibile ri-

correre sono:- l’avviso di accertamento- l’avviso di liquidazione- il provvedimento che irroga le san-zioni- il ruolo e la cartella di pagamento

- l’avviso di mora- gli atti relativi ad alcune operazioni catastali- il rifiuto, espresso o tacito, alla re-stituzione di tributi, sanzioni, inte-ressi o altri accessori non dovuti- i provvedimenti che negano la spet-tanza di agevolazioni nonché i prov-vedimenti di rigetto delle domande di definizione agevolata dei rapporti tributari- ogni altro atto espressamente indi-cato dalla legge come autonomamen-te impugnabile.

Il termine per ricorrere è di 60 gior-ni dalla notifica dell’atto. Se è stato notificato un avviso di accertamento e il contribuente presenta la domanda di concordato, i termini per ricorrere sono sospesi per 90 giorni a decor-rere dalla data di presentazione della domanda.

Per agevolare il contribuente, la legge prevede che tutti gli atti impu-gnabili debbano contenere le seguen-ti indicazioni:- termine entro il quale il ricorso va proposto- Commissione tributaria competente- procedure da seguire.

3. Assistenza tecnicaPer le controversie aventi ad og-

getto tributi di valore superiore a 5 milioni è indispensabile l’assistenza di un difensore abilitato. Per valore si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni (se si tratta solo di sanzioni, il valore è dato dalla somma di que-ste).

Attenzione:Qualunque sia il loro valore, l’as-

sistenza tecnica non è richiesta per le controversie aventi ad oggetto le iscrizioni a ruolo effettuate a seguito della liquidazione della dichiarazio-ne dei redditi da parte dei Centri di Servizio.

Il presidente della commissione (o della sezione) o il collegio possono ordinare alla parte di munirsi dell’as-sistenza tecnica, anche nei casi in cui questa non è obbligatoria.

Per le cause già pendenti davanti alle vecchie Commissioni tributarie l’assistenza tecnica non è obbliga-toria ma può essere disposta dalla Commissione.

Anche quando non è obbligatoria l’assistenza tecnica, il contribuente deve comunque fare attenzione alla complessità degli adempimenti pre-visti dalla nuova procedura (con la quale il contenzioso tributario viene di fatto ad essere assimilato al giudi-zio civile), e al rischio che la verten-za subisca un esito negativo a causa di una loro non esatta applicazione.

Chi è autorizzato a difendere i contribuenti

Sono abilitati a prestare assisten-za tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali:- gli avvocati,- i dottori commercialisti,- i ragionieri e periti commerciali.

Sono inoltre abilitati, se iscritti nei rispettivi albi professionali:- i consulenti del lavoro, per le mate-rie concernenti le ritenute alla fonte

Il ricorso tributarioLo svolgimento del processo

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Professione

Il geometra

il geometra n. 2/10 11

sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta ad esse relativi;- gli ingegneri, gli architetti, i geome-tri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, per le materie concernenti estensione, classamento dei terreni e ripartizio-ne dell’estimo fra i possessori di una stessa particella, consistenza, classa-mento delle singole unità immobilia-ri urbane e attribuzione della rendita catastale;- a certe condizioni, anche altre cate-gorie tra cui i funzionari dell’ammi-nistrazione finanziaria e gli ufficiali della guardia di finanza a riposo dopo venti anni di servizio, i funzionari abilitati delle associazioni di catego-ria, i dipendenti delle imprese per le controversie che le riguardano.

Assistenza gratuitaAi non abbienti è assicurata l’as-

sistenza gratuita; alla Commissione per il gratuito patrocinio, istituita presso ogni Commissione tributaria, è affidata la verifica del possesso del-le condizioni richieste (che potranno anche essere autocertificate).

4. Come si compila il ricorsoGli elementi essenziali

Il ricorso deve essere redatto in carta da bollo e contenere una serie di indicazioni:- la Commissione tributaria (indiriz-zi) a cui ci si rivolge;- il nome, il cognome (o la ragione sociale o la denominazione) delricorrente (e, quando c’è, del suo le-gale rappresentante);- la residenza (o la sede legale o il domicilio eletto);- il codice fiscale;- l’ufficio (o l’ente locale o il con-cessionario della riscossione) nei cui confronti è proposto;- gli estremi dell’atto impugnato (av-viso di accertamento, provvedimento di irrogazione sanzioni, ecc.);- l’oggetto della domanda (ad es., la richiesta di annullamento dell’atto);

- i motivi di fatto e di diritto idonei a provare la sua fondatezza;- la sottoscrizione del ricorrente;- la sottoscrizione del difensore, quando è presente, con l’indicazione dell’incarico conferito.

La mancata indicazione di uno o più degli elementi sopra indicati comporta l’inammissibilità del ricor-so. Tuttavia, non può essere dichiara-to inammissibile il ricorso che man-ca dell’indicazione del solo codice fiscale.

5. Come si presenta il ricorsoIl ricorso deve essere proposto di-

rettamente alla controparte (Ufficio del ministero delle finanze, Ente lo-cale, Concessionario della riscos-sione) utilizzando, alternativamente, una delle seguenti modalità:- notifica a mezzo Ufficiale Giudi-ziario da effettuare osservando le disposizioni del codice di procedura civile;- invio a mezzo servizio postale con plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento;- consegna diretta all’ufficio finanzia-rio (o all’Ente locale) che ha emesso l’atto contro il quale si ricorre.

In tal caso l’impiegato addetto alla ricezione provvede al rilascio di ri-cevuta.

Nel caso di consegna diretta all’Uf-

ficio o invio per posta, deve essere consegnato o spedito l’originale del ricorso in bollo, conservandone co-pia in carta semplice per la successi-va costituzione in giudizio. Nel caso, invece, di notifica, devono essere consegnati all’ufficiale giudiziario 2 originali del ricorso, entrambi in bollo (uno rimarrà alla controparte, l’altro sarà restituito al ricorrente con apposta la “relata di notifica”).

Centri di servizioÈ soggetta a regole particolari

la procedura per i ricorsi contro le iscrizioni a ruolo effettuate a seguito della liquidazione della dichiarazio-ne dei redditi da parte dei Centri di Servizio.

In questi casi il ricorso, in bollo, deve essere intestato alla Commis-sione tributaria provinciale “tramite il Centro di servizio” e inviato allo stesso Centro di servizio a mezzo posta, con plico raccomandato senza busta, entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. In caso di mancata risposta dopo almeno 6 mesi (e non oltre due anni) dalla pre-sentazione del ricorso, il contribuente deve depositare presso la Segreteria della Commissione tributaria provin-ciale nella cui circoscrizione ha sede l’Ufficio delle imposte dirette com-petente (o l’Ufficio delle entrate, (a

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Il geometra

12 il geometra n. 2/10

indirizzi ) se istituito) il fascicolo di parte contenente:- la copia del ricorso in carta libera, dichiarata conforme all’originale- la fotocopia della ricevuta della spedizione del ricorso- la fotocopia della cartella di paga-mento;- altri eventuali documenti a soste-gno del ricorso.

È possibile chiedere - oltre alla sospensione amministrativa ai Cen-tri di servizio - la sospensione alla Commissione provinciale anche pri-ma che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso, depositan-do anticipatamente i documenti so-pra indicati.

6. Quando proporre il ricorsoIl ricorso deve essere proposto, a

pena di inammissibilità, entro 60 gior-ni dalla data di notifi cazione dell’atto (avviso di liquidazione o di accerta-mento, cartella di pagamento, ecc.).

Può accadere che l’atto di imposi-zione vero e proprio manchi (come, ad esempio, nel caso di una domanda di rimborso a cui l’Amministrazione non ha dato risposta).

In questi casi occorre attendere che si formi il c.d. “silenzio-rifi uto”, e cioè che siano trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda. A partire dal 91° giorno, e fi no a quan-do il diritto non si prescrive (termine che può variare, secondo i casi, dai 48 mesi ai 10 anni) è possibile proporre il ricorso.

I termini per la proposizione del ri-corso sono sospesi nel periodo feriale dal 1° agosto al 15 settembre.

7. La condanna alle speseCon la sentenza che defi nisce il

giudizio la Commissione potrà anche condannare la parte perdente al paga-mento delle spese (o, a seconda dei casi, dichiararle compensate in tutto o in parte).

8. Sospensione dell’atto impugnato

Se dall’atto impugnato può deri-vargli un danno grave e irreparabile, il ricorrente può chiedere alla Com-missione provinciale la sospensione della sua esecuzione.

La richiesta motivata può essere in-serita nel ricorso o proposta con atto separato (che va notifi cato alle altre parti e depositato presso la segreteria della Commissione).

Quando la sospensione è richiesta in materia di sanzioni tributarie non penali:- il giudice deve necessariamente concederla se il contribuente produce un’idonea garanzia, anche a mezzo fi deiussione bancaria o assicurativa;- può essere proposta istanza anche dinanzi alla Commissione tributaria regionale.

9. Dopo la presentazione occorre la costituzione in giudizio

Nei 30 giorni successivi alla propo-sizione del ricorso il ricorrente deve “costituirsi in giudizio”.

Questo adempimento è di fondamen-tale importanza in quanto la sua omis-sione o, anche, la semplice tardività comporta l’inammissibilità del ricorso.

Una inammissibilità rilevabile d’uffi cio in ogni stato e grado del

giudizio e pronunciabile anche se la parte avversa si è costituita.

La costituzione in giudizio si effet-tua depositando presso la segreteria della Commissione il fascicolo di parte contenente:- l’originale del ricorso notifi cato a mezzo uffi ciale giudiziario; se la pre-sentazione è avvenuta per consegna diretta o a mezzo posta, si deposita una copia del ricorso dichiarata con-forme all’originale insieme alla co-pia della ricevuta di consegna o di spedizione- l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato e dei documenti eventual-mente prodotti, elencati nel ricorso. Se sorgono contestazioni, il giudice può ordinare l’esibizione in originale di tutti gli atti e documenti.

Anche l’Uffi cio deve costituirsiL’obbligo di costituzione in giu-

dizio riguarda anche la parte nei cui confronti il ricorso è proposto, che deve depositare le proprie controde-duzioni.

Tale adempimento è di estrema im-portanza in quanto tramite esso il ri-corrente viene messo in condizioni di conoscere la strategia adottata dalla controparte.

Nelle controdeduzioni la parte re-sistente è, infatti, tenuta ad esporre le sue difese e a prendere posizione sui motivi del ricorso, indicando le prove di cui intende avvalersi e proponen-do eventuali eccezioni processuali e di merito.

La parte resistente è tenuta a co-stituirsi in giudizio entro il termine (non perentorio) di 60 giorni dalla proposizione del ricorso.

Unica eccezione è data dai ricorsi proposti ai Centri di Servizio per i quali la costituzione in giudizio av-viene entro 60 giorni dalla richiesta di trasmissione del ricorso.

Le regole per il deposito dei documenti

Il processo tributario è un processo prevalentemente documentale: non

Gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, sono competenti a difendere i contribuenti per le materie con-cernenti estensione, classamento dei terreni e ripartizio-ne dell’estimo fra i possessori di una stessa particella, consistenza, classamento delle singole unità immobiliari urbane e attribuzione della rendita catastale.

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Il geometra

il geometra n. 2/10 13

è quindi ammessa la possibilità di avvalersi degli altri mezzi di prova ordinariamente riconosciuti come, ad esempio, il giuramento e la prova testimoniale.

Per essere utilizzati nel processo, i documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati.

È comunque ammesso produrli an-che separatamente; in tal caso è però necessario preparare una apposita nota (chiamata “Nota di deposito do-cumenti”), firmarla e depositarla in segreteria (in originale e in tante co-pie in carta semplice per quante sono le altre parti).

I “motivi” e il divieto delle “me-morie integrative”

Uno degli elementi essenziali del ricorso - prescritto a pena di inam-missibilità - è costituito dai “motivi”, ossia dalla dettagliata esposizione delle proprie ragioni.

L’esposizione dei motivi che sono a base del ricorso costituisce un elemento di estrema importanza in quanto i motivi non potranno essere integrati in atti successivi.

Fa eccezione il caso in cui l’in-tegrazione sia resa necessaria dal successivo deposito di documenti ad opera delle altre parti o per ordi-ne della commissione. In questi casi l’integrazione è ammessa entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data in cui l’interessato ha notizia del deposito.

Esempio: ricorro chiedendo l’an-nullamento dell’atto per violazione dell’obbligo di motivazione imposto dall’art. 42, comma 3°, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Se è stata già fissata l’udienza di trattazione l’interessato deve di-chiarare a pena d’inammissibilità, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in udienza pubblica, che intende proporre moti-vi aggiunti. Dopo tale adempimento la trattazione o l’udienza devono es-sere rinviate ad altra data per consen-tire il deposito della memoria.

L’integrazione dei motivi si effet-tua mediante un atto che deve avere,

per quanto applicabili, i requisiti pre-scritti per il ricorso.

È invece possibile depositare, an-che successivamente al ricorso, do-cumenti e memorie illustrative (atti che senza ampliare l’ambito della controversia si limitano ad illustrare in maniera più approfondita i motivi già esposti nel ricorso). Nel caso di trattazione della controversia in ca-mera di consiglio è possibile anche la presentazione di “brevi repliche”, con le quali si propongono ulteriori contestazioni alle argomentazioni esposte nelle memorie.

Il deposito delle memorie, dei do-cumenti e delle repliche va effettuato entro precisi termini: fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione, per i documenti; fino a 10 giorni libe-ri prima della data di trattazione, per le memorie; fino a 5 giorni liberi pri-ma della data di trattazione in camera di consiglio, per le brevi repliche.

10. Trattazione del ricorso e notifi-ca della sentenza

La controversia è trattata di nor-ma in “Camera di consiglio” (senza la presenza delle parti); se una delle parti vuole che il ricorso sia discusso in udienza pubblica deve farne richie-sta alla Commissione con istanza da depositare in segreteria e da notifica-re alle altre parti costituite. L’istanza di pubblica udienza può anche essere proposta contestualmente al ricorso o ad altri atti processuali.

Alla segreteria della Commissione spetta il compito di comunicare alle parti costituite il dispositivo della sentenza. Alla notifica della sentenza possono invece provvedere le parti (sarà la parte che vi ha interesse a notificare la sentenza alle altre).

La parte che ha provveduto alla no-tifica dovrà depositare nella segrete-ria della Commissione l’originale (o copia autentica) della sentenza noti-ficata.

11. Pagamenti e rimborsiLe norme processuali prevedono

meccanismi di pagamento dei tributi

e di rimborso delle somme non do-vute più favorevoli al contribuente. Pertanto, anche in deroga a quanto previsto dalle singole leggi d’impo-sta, nei casi in cui è prevista la ri-scossione frazionata i tributi devono essere pagati:- per due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;- per l’ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributa-ria provinciale, e comunque non ol-tre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;- per il residuo ammontare determi-nato dalla commissione tributaria re-gionale.

Per le ipotesi indicate nelle prece-denti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.

Se il ricorso viene accolto, il tribu-to corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

Le imposte suppletive devono es-sere corrisposte dopo l’ultima sen-tenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.

Nel caso di proposizione di un ri-corso contro il rifiuto o il silenzio-ri-fiuto a provvedere ad un rimborso, se la Commissione condanna l’ufficio al pagamento di somme, e solo se la re-lativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria della Commissione che l’ha emessa, a richiesta dell’interes-sato, rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell’art. 475 del C.p.c. La sentenza delle Commissio-ni Tributarie Provinciale e Regionale spedita in forma esecutiva è titolo per le azioni esecutive previste dallo stesso C.p.c..

Fonte: Ministero delle Finanze - Uf-ficio per l’informazione del contri-buente

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Il geometra

14 il geometra n. 2/10

Il tema della qualità dell’aria è, oggi, di grande attualità, soprattutto per la nostra città che si appresta ad estendere la zona a traffico limita-to, con opinioni discordi ma, per la maggior parte, dissenzienti per i forti disagi che la limitazione comporterà, a fronte di benefici a parere di alcuni limitati.

A livello internazionale e europeo è stata posta una grande attenzione alla qualità dell’aria, con valutazioni e soluzioni a medio e lungo termine, che sicuramente incideranno sull’at-tuale modello di sviluppo socio-eco-nomico, nonché sul nostro modo di

vivere, con l’obiettivo di garantire, per noi e per le generazioni future, un migliore livello di qualità dell’aria a salvaguardia della salute e dell’am-biente.

Tra gli inquinanti dell’aria oggi più diffusi, anche nelle zone alpine, sono le polveri fini, le principali responsa-bili dell’opacità dell’aria (smog)

Le polveri finiLe polveri atmosferiche sono de-

finite con le sigle più diverse, tra le quali le più usate sono PTS (polve-ri totali sospese) e PM (dall’inglese “particulate matter”).

La classificazione più comune del-le polveri è quella che distingue le diverse classi di polveri a seconda delle dimensioni del diametro delle particelle.

Si definiscono:- grossolane le particelle con dia-metro compreso tra 2,5 e 30 µm (il capello umano ha diametro tra 50 e 100 µm)- fini le particelle con diametro infe-riore a 2,5 µm

Queste ultime hanno una dimen-sione così ridotta da poter eludere le difese naturali dell’apparato re-spiratorio e penetrare nei polmoni, possono rimanere sospese nell’aria per molto tempo. Le più note sono conosciute con il nome di PM10 (co-stituite per almeno il 60% da polveri con diametro inferiore a 2,5 µm).

Le PM10 vengono prodotte per la maggior parte dalle attività umane ed in misura minore da sorgenti na-turali.

Le fonti più significative sono:- il traffico veicolare- il riscaldamento civile- l’industria, in particolare fonderie, cave e attività di costruzione- l’agricoltura, in particolare la com-bustione incontrollata dei residui ve-getali

Relativamente agli impianti di ri-scaldamento, possono emettere pol-veri in particolare quelli alimentati a gasolio, olio combustibile, carbo-ne o legno mentre sono da ritenersi trascurabili le emissioni di impianti alimentati a metano.

Atteso che, in generale, all’inter-no delle aree urbane sono sempre

Tutta un’altra aria

Le polveri sottili causano da semplici fenomeni irritativi del tratto respiratorio superiore a vere e proprie malattie respiratorie croniche quali asma, bronchite, efisema e malattie cardiovascolari; inoltre possono ridurre le difese dell’organismo ed indurre neoplasie.

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Il geometra

il geometra n. 2/10 15

meno presenti fonti di inquinamento industriali, va altresì ricordato che polveri emesse da camini di altezza elevata possono essere trasportati da agenti meteorologici anche a grandi distanze per cui un inquinamento di fondo riscontrato in una determinata area, può provenire da un’industria situata anche a diversi chilometri di distanza.

Emissioni zero Oltre al problema delle polveri sot-

tili, sussiste certamente la questione climatica e la riduzione della CO2, per rispettare la normativa di Kyoto.

Se si considera che ci sono oltre 160 milioni di edifi ci in Europa, che in tutto assorbono il 40% dell’ener-gia primaria, è facile dedurre che le nostre case sono responsabili di una buona parte delle emissioni di CO2, e contribuiscono alla nostra dipen-denza energetica: basti pensare che l’Europa importa il 51% del suo fab-bisogno di gas.

Gli edifi ci possiedono un enorme

potenziale di risparmio energetico ancora inesplorato. Le direttive eu-ropee sull’effi cienza energetica nel settore edilizio mirano a predisporre gli strumenti perché anche gli edifi -ci facciano la loro parte nella lotta ai cambiamenti climatici ingaggiata dall’Unione europea.

Dal 2018 tutti gli edifi ci di nuova costruzione dovranno essere “a emis-sioni zero”, ovvero dovranno produr-re tanta energia quanta ne consumano. Le regole del Parlamento prevedono anche parametri di effi cienza energe-tica per le ristrutturazioni, e obbligo di pubblicizzare il consumo delle installazioni domestiche. La nuova legislazione, che ne modifi ca una del 2002, dovrebbe portare a una ridu-zione del consumo energetico del 5-6% e un taglio nelle emissioni di CO2 del 5% entro il 2020.

L’Europarlamento ha stabilito al-cuni temi prioritari: una defi nizione europea comune di edifi ci a emis-sioni zero, specifi ci target nazionali di riduzione del consumo energetico nell’edilizia, l’obbligo per tutti i pae-

si europei di garantire che tutti i nuo-vi edifi ci siano completamente auto-suffi cienti, cioè producano energia in proprio da fonti rinnovabili, entro il 2018.

Ma soprattutto il Parlamento ha previsto che entro il 2011 vengano predisposti dei piani nazionali per l’effi cienza energetica degli edifi ci che comprendano anche specifi che misure fi nanziarie: incentivi e facili-tazioni oltre che contributi e stanzia-menti. Ha inoltre raccomandato alla Commissione di darsi il termine del 2010 per aumentare la quota dei Fon-di europei di sviluppo destinata a fi -nanziare il risparmio e l’eco-edilizia.

E infi ne ha dato il via libera a im-portanti incentivi europei, quali la creazione di un fondo per l’effi cienza energetica, che sostenga progetti in-novativi di bioedilizia, oltre a sconti fi scali e riduzione dell’Iva per tutti i prodotti che aumentino l’effi cien-za energetica degli edifi ci a livello regionale, come già accade in molti paesi europei.

Nella convinzione che il problema Nella convinzione che il problema delle PM10 non si possa risolvere delle PM10 non si possa risolvere a breve temine na breve temine nè con interventi singoli, tutti gli organismi tendo-singoli, tutti gli organismi tendo-no ad adottare azioni a medio-no ad adottare azioni a medio-lungo periodo con l’obiettivo di lungo periodo con l’obiettivo di eliminare le fonti e rendere coseliminare le fonti e rendere così duraturi nel tempo gli effetti.duraturi nel tempo gli effetti.Tra questi:Tra questi:

- promozione del risparmio promozione del risparmio energetico in ediliziaenergetico in edilizia- promozione della realizzazione promozione della realizzazione di case ecologichedi case ecologiche- incentivi per migliorare i incentivi per migliorare i rendimenti delle fonti di rendimenti delle fonti di riscaldamentoriscaldamento

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La Regione Piemonte ha individua-to la condivisione e la valorizzazione dell’informazione geografica quali obiettivi importanti su cui orientare il SIGr - Sistema Informativo Geo-grafico regionale. E’ risultato deter-minante perciò individuare una Base Dati Territoriale di Riferimento per gli Enti piemontesi, BDTRE, condi-visa da tutti gli enti e con contenuti soggetti a tempestivi aggiornamenti, effettuati dal detentore del dato, in genere l’ente locale.

BDTRE, avviata nel 2007, cambia il modo di realizzare la cartografia, passando da un aggiornamento con cadenza pluriennale ad un aggiorna-

mento continuo, ottimizza le risorse economiche sulle realizzazioni car-tografiche, inizia a percorrere l’ade-guamento alla Direttiva INSPIRE, sposa le indicazioni CNIPA–Intesa-GIS.

BDTRE ha implementato la pro-pria architettura d’esercizio ed è po-polata con dati territoriali di recente aggiornamento quali grafi, limiti am-ministrativi e DB Topografici locali realizzati da aggregazioni di comuni. Dopo tali realizzazioni è apparso evi-dente come sia difficile mantenere aggiornati i DB Topografici locali per carenza di risorse, difficoltà operati-ve, elevato costo d’aggiornamento

per gli oggetti previsti dalle Specifi-che IntesaGIS, complessità nell’indi-viduare le responsabilità sugli ogget-ti, scarsa percezione dell’utilità dei DB Topografici.

Per contenere tali difficoltà la Re-gione Piemonte ha predisposto un Capitolato di realizzazione dei DB Topografici con specifiche sia sul primo impianto, sia sugli aggiorna-menti successivi e con individuazio-ne di oggetti essenziali, suscettibili di continuativi e agevoli aggiorna-menti, d’utilità gestionale per l’ente locale. Come altri capitolati ha l’in-tento di integrare i documenti Intesa-GIS e specializzarli per le esigenze

La Banca Dati Territoriale

di Riferimento

per la condivisione del territorio

In sintesi BDTRE significa:

- individuare e condividere la fonte del dato- passare ad una cartografia aggiornata continuativamente e puntualmente- riferire i propri sistemi informativi ad un contesto cartografico condiviso- riferire i propri sistemi informativi ad un contesto cartografico di base sempre aggiornato- conseguire economie di scala nell’acquisizione e aggiornamento del dato cartografico di base- riferirsi a normative, standard, indirizzi, derivanti dai livelli internazionale, europeo e nazionale

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Il geometra

il geometra n. 2/10 17

locali, intende favorire l’affermarsi di un ciclo di vita di produzione del dato territoriale di base a rapido ag-giornamento, d’indiscussa utilità per la comunità degli Enti della Pubbli-ca Amministrazione. Esso potrebbe essere d’interesse per le iniziative nazionali, sarà a disposizione di tut-ti per migliorarlo e costruttivamente criticarlo.

La Banca Dati è così costruita se-condo specifiche funzionali precise,

definite nel Capitolato che la Regio-ne ha predisposto con il supporto del CSI, in collaborazione con il Politec-nico e l’Università di Torino, per sta-bilire in modo univoco la struttura dei dati, i formati dei file e le modalità di acquisizione e aggiornamento. Sulla base di queste indicazioni sono stati creati i primi data base topografici comunali, che alimentano BDTRE. L’obiettivo futuro è chiaro: realizza-re altre basi dati locali, sensibilizzan-do sempre più gli Enti del Piemonte

all’utilizzo e alla creazione di infor-mazioni geografiche unificate.

Risulta naturale il passaggio da più sistemi informativi territoriali operanti in modo slegato ad una in-frastruttura di dati territoriali (IDT) che si pone come riferimento conti-nuamente aggiornato, utilizzabile a vari livelli a supporto delle attività di governo del territorio.

La realizzazione dell’IDT in Pie-monte trova supporto di conoscenza attraverso la BDTRE

Obiettivi

- i dati devono essere rac-colti una sola volta e gestiti laddove ciò può essere fatto in maniera più efficiente- deve essere possibile com-binare i dati provenienti da differenti fonti e condivider-li tra più utenti ed applica-zioni- deve essere possibile la condivisione di informazio-ni raccolte a differenti livelli - l’informazione territoriale necessaria per il buon go-verno deve esistere ed essere ampiamente accessibile- deve essere facile indivi-duare quale informazione geografica è disponibi-le, valutare l’utilità per i propri scopi e le condizioni secondo cui è possibile ot-tenerla ed usarla- i dati geografici devono essere facili da comprendere ed interpretare in maniera univoca

E’ possibile utilizzare in rete dati geografici, carte e servizi messi a disposizione dagli Enti pubblici

piemontesi all’indirizzo www.regione.piemonte.it/geopiemonte

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Il geometra

18 il geometra n. 2/10

Con decreto del Presi-dente della Regione è sta-to istituito l’ “Osservatorio sulla Riforma amministra-tiva” previsto dall’articolo 11 della legge regionale nr. 44/2000.

L’istituzione dell’Os-servatorio, frutto dell’at-tività di concertazione iniziata tra la Regione e le Autonomie Locali nell’ambito della Conferenza perma-nente, rappresenta un ulteriore passo nel percorso che ha l’obiettivo di mi-gliorare l’azione di governo di tutti i soggetti interessati, introducendo un metodo di cooperazione allargato an-che alle componenti più significative della società civile, in materia di de-centramento.

Infatti, l’organismo è costituito da un lato da una componente mista, Regione-Autonomie locali e funzio-nali, e dall’altro da rappresentanti della società civile (rappresentanti delle categorie economico-produtti-ve, terzo settore, autonomia univer-sitaria e scolastica).

Attraverso un modello che valo-rizza i meccanismi tipici della go-vernance, l’Osservatorio effettua un permanente monitoraggio sul pro-cesso di decentramento amministra-tivo avviato dalle leggi Bassanini e della semplificazione attuata, nonché i possibili correttivi per implemen-tarla, per consentire a tutti gli attori le riflessioni sui processi di sviluppo locale e di adeguatezza della propria azione di governo.

L’organismo consente ai soggetti istituzionali, insieme alle componen-

ti più rappresentative della società civile, di verificare quali sono stati gli effetti dell’azione di governo di ciascuno in materia di conferimento delle funzioni amministrative e di semplificazione. L’acquisizione e la valutazione dei dati da parte di tutti i livelli istituzionali è utile soprattutto in questo momento di transizione dal vecchio al nuovo sistema federale, per rivisitare il sistema e orientarlo al nuovo assetto dello Stato, introdotto dalla riforma del titolo V della Costi-tuzione, cercando di individuare so-luzioni applicative della riforma che siano il frutto della massima collabo-razione tra istituzioni e società civile, e, pertanto, più adeguate alle realtà piemontesi in termini di efficacia.

Tale modello di cooperazione tra istituzioni e società civile rappre-senta un’applicazione al metodo di governo del principio di sussidiarietà orizzontale e consente di apportare tutti quei correttivi e aggiustamenti che man mano vengono individuati per migliorare l’erogazione del ser-vizio finale.

L’Osservatorio è affiancato da un Comitato tecnico ristretto costituito da otto dirigenti e funzionari (2 della Regione e 6 delle Autonomie locali e funzionali) che svolgono la loro attività in materia di decentramento

amministrativo, i quali dan-no attuazione al programma predisposto dall’Osservato-rio, con il contributo di ele-vata specializzazione fornito da esperti, Istituti, Centri di ricerca, Università e Fonda-zioni culturali. Il segretario dell’Osservatorio svolge fun-

zioni di referente e di coordinamento tra l’Osservatorio e il Comitato tec-nico.

In tale ambito, l’Assessorato alla Semplificazione Amministrativa ed ai rapporti con gli Enti Locali ha impostato un progetto di piano di miglioramento gestionale “Per una conferenza di servizi in partnership”, con la finalità di migliorare e sempli-ficare l’utilizzo della conferenza di servizi, omogeneizzandone le moda-lità di applicazione.

Tale percorso è iniziato già dal 2006 a seguito di incontri provinciali avuti con le associazioni di categoria eco-nomico-produttiva piemontesi e che avrà come ulteriore tappa l’aggiorna-mento delle “Linee interpretative per un più corretto funzionamento della conferenza di servizi in generale e nel procedimento di VIA” (appro-vate dalla Conferenza permanente Regione – Autonomie Locali nella seduta del 14.11.2007 e trasmesse a tutte le amministrazioni piemontesi nel corso del 2008) in relazione alle recenti modifiche apportate dalla Legge 69/2009 alla Legge 241/90 ed alle peculiarità evidenziate dalle amministrazioni comunali piemon-tesi in ordine alle loro esperienze di conferenze di servizi.

Osservatorio regionale sulla Riforma Amministrativa

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Professione

Il geometra

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INTRODUZIONEIl Consiglio Nazionale Geometri e

Geometri Laureati:- Visto l’articolo 23 lettera b) del Co-dice Deontologico della categoria il quale prevede che il Geometra deve “mantenere costantemente aggiorna-ta la propria preparazione professio-nale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informa-zione, di formazione e aggiornamen-to secondo le modalità statuite dal Consiglio Nazionale sentiti i Collegi Provinciali e Circondariali”;- Vista la mozione approvata dal-l’assemblea dei Presidenti in data 23 giugno 2006;- Visto l’articolo 13 comma 4° del regolamento sulla Formazione Con-tinua Professionale approvato dal Consiglio Nazionale in data 22 no-vembre 2006 e pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2007 (estratti, sunti e comunicati)

- Considerato quanto segue:1) La vigente normativa riguardante gli Ordini e i Collegi professionali ri-sponde all’esigenza di realizzare un rilevante interesse pubblico;2) La formazione continua costitui-sce un punto cruciale della strate-gia definita dal Consiglio Europeo (Lisbona 2000) cioè nel realizzare un’ “economia basata sulla cono-scenza più competitiva del mondo entro il 2010” in grado di realizzare una crescita economica sostenibile, accompagnata da nuove e migliori condizioni e una maggiore coesione sociale;3) La formazione continua è finaliz-zata a garantire un continuo aggior-

namento delle conoscenze scientifi-che necessarie per corretto esercizio dell’attività professionale a tutela della collettività.4) L’introduzione, a livello europeo, di tessere professionali impone la ne-cessità di rendere pubblicoil percorso formativo (curriculum) dei professionisti attraverso informa-zioni, nel pieno rispetto delle dispo-sizioni sulla protezione dei dati per-sonali, relativi anche all’esperienza professionale e conseguentemente alla formazione svolta.5) Il Parlamento di Strasburgo ha approvato la direttiva sul riconosci-

mento delle qualifiche professionali e cioè il riconosci mento automatico delle professioni in tutta l’Unione Eu-ropea, meno burocrazia e procedure snelle per consentire ai professionisti degli Stati membri di circolare libe-ramente in tutto il territorio europeo. E stata introdotta la definizione di libera professione secondo il princi-pio statuito dalla Corte di Giustizia e cioè “professione esercitata da una persona che! sulla base delle qualifi-che professionali specifiche, fornisce a titolo personale, sotto la propria re-sponsabilità, prestazioni intellettuali in modo autonomo nell’interesse del

Regolamento per la Formazione Professionale Continua

Approvato nella seduta di Consiglio Nazionale del 10 novembre 2009

La formazione continua costituisce un punto cruciale della strategia definita dal Consiglio Europeo (Lisbona 2000) cioè nel realizzare un’ “economia basata sulla conoscenza più competitiva del mondo entro il 2010” in grado di realizzare una crescita economica sostenibile, accompagnata da nuove e migliori condizioni e una maggiore coe-sione sociale.

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Il geometra

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mandante e della collettività” per cui l’esercizio della professione “è in genere sottoposto a obblighi profes-sionali specifici, conformemente alla legislazione nazionale e alle norma-tive elaborate autonoma mente nel quadro di quest’ultima dai rispettivi ordini professionali” che “garanti-scono e perfezionano la professiona-lità, la qualità e il rapporto di fiducia esistente con i mandante”. La for-mazione è un’attività che garantisce e perfeziona la professionalità.6) Gli eventi formativi assicurano ai professionisti di ogni età e situazio-ne occupazionale, in un’ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l’apprendimento permanente, al fine di evitare rischi di esclusione sociale e formativa.7) La formazione genera, secondo gli indirizzi europei, un atteggia mento responsabile e attivo teso al miglio-ramento e all’aggiorna mento del “capitale umano”8) E’ necessario dar luogo a eventi formativi quantomeno aggregati su base regionale capaci di coordinare ed integrare le diverse risorse anche pubbliche, di realizzare un’analisi dei fabbisogni formativi in raccordo con i fabbisogni professionali del-la società ed individuare le priorità, mettere in campo adeguate misure per la promozione e l’orientamen-to della domanda di formazione e, quindi, il monitoraggio da chi veri-fica i risultati.9) La categoria dei Geometri è pie-na mente consapevole che esercitare la libera professione nella società in evoluzione significa essere in grado di fornire una prestazione intellettua-le di assoluta competenza e qualità10) La necessità di istituire un per corso di formazione professionale è una conseguenza del continuo evol-versi delle normative e delle proce-dure applicative tecniche11) Tutto il mondo delle scienze e delle tecniche è in continua evoluzio-ne; la tecnologia esasperata ha radi-calmente cambiato e sovvertito tutte

le tradizionali tecniche lavorative, in ogni campo; la globalizzazione e la informatizzazione del “sistema la-voro” hanno cambiato e velocizzato in modo esponenziale le procedure e le modalità operative; le normative “quadro” e quelle applicative sono modificate e aggiornate con una fre-quenza quasi imbarazzante che mette a dura prova anche il professionista più attento; la formazione professio-nale continua non può essere volon-taria e/o facoltativa; la formazione professionale continua è basilare e necessaria lungo tutto l’arco della vita professionale a garanzia dei ser-vizi da prestare alla committenza.

TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

Articolo IOggetto

Il presente regolamento disciplina l’aggiornamento della preparazione professionale di ogni iscritto all’Al-bo.

La “formazione professionale con-tinua” è alla base delle norme deon-tologiche cui sono tenuti gli iscritti all’Albo

Articolo 2Ambito di applicazione

Il presente regolamento è parte in-tegrante del Codice Deontologico ed è, quindi, applicabile a tutti gli iscrit-ti all’Albo.

Articolo 3Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:a) «evento formativo»; evento fina-lizzato all’informazione, formazione e aggiornamento professionale ( o «corso di formazione»);b) «seminario;); acquisizione di co-noscenze culturali e scientifiche fina-lizzate all’ aggiornamento dell’attivi-tà professionale;c) «corso di formazione»; acquisi-zione di conoscenze scientifiche fi-

nalizzate allo svolgimento dell’atti-vità professionale consistente in una serie metodica di lezioni o trattazioni sistematica in una o più discipline in- quadrate nell’ambito di una prepara-zione tecnica o di un programma di studio;d) «verifica finale»; valutazione del-le conoscenze scientifiche acquisite al termine della partecipazione a un corso di formazionee) «credito formativo professionale (CFP)»; il credito formativo profes-sionale è l’unità di misura dell’im-pegno richiesto al “geometra libero professionista” per il perseguimento della formazione professionale con-tinua;f) «relatore»; esperto di comprovate conoscenze scientifiche desumibili da idoneo curriculum vitae incarica-to di presentare o svolgere una rela-zione in un seminario;g) «libero docente»; esperto di com-provate conoscenze scientifiche de-sumibili da idoneo curriculum vitae incaricato di svolgere attività di inse-gnamento in un corso di formazione;h) «tutor»; esperto “libero docente” incaricato di seguire gruppi di pro-fessionisti iscritti ad un “corso di for-mazione”;i) «anno di iscrizione»; anno di com-petenza indipendentemente dalla data di iscrizione sulla cui base devo-no essere effettuati tutti i calcoli per la determinazione dei CEEFP

TITOLO IISVOLGIMENTO FORMAZIONE

Articolo 4Ambito della formazione continua1. La formazione continua riguarda le discipline della professione del Geometra.2. Gli eventi formativi devono comprendere le discipline tecnico-scientifiche inerenti all’attività pro-fessionale del «geometra nonché le norme di deontologia e ordinamento professionale e le altre discipline co-munque funzionali all’esercizio del

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la libera professione quali, a titolo esemplificativo, le lingue, le appli-cazioni informatiche, la comunica-zione, l’organizzazione dello studio professionale3. La formazione continua dovrà accompagnare l’iscritto lungo tutto il periodo dell’attività professionale con termini e modalità modulate nel rispetto delle norme e dei criteri di seguito enunciati.

Articolo 5Credito Formativo Professionale

(CFP)1. Il credito formativo professionale (CFP) è l’unità di misura della quan-tità, del livello, del profilo e della va-lenza dei percorsi formativi del Geo-metra libero professionista.2. Il CFP favorisce la razionalizza-zione dell’apprendimento e dell’ag-giorna mento attraverso un più alto grado di coordinamento fra le disci-pline ed il rinnovamento delle meto-dologie professionali.3. Il CFP per i seminari è general-mente riferito al tempo impiegato (ora credito) mentre nei corsi è in funzione dei contenuti scientifici ed innovativi dell’evento formativo; deve esse contraddistinto da un’ele-vata coerenza fra le conoscenze scientifiche, culturali, conoscitive e l’orientamento formativo-professio-nale.

Articolo 6Attività formativa

1. Il Consiglio Nazionale predispone i temi e la durata dei “corsi di for-mazione” anche strutturati in singoli moduli e può valutare e accreditare i corsi (art. 3 lett. c) proposti da altri soggetti avvalendosi, se del caso, di un comitato tecnico scientifico.2. I Collegi Provinciali e Circon-dariali predispongono i “seminari” (art. 3 lett. b) singolarmente o col-legialmente, agli enti di Categoria: Comitati Regionali, Associazioni ri-conosciute dal Consiglio Nazionale, e dagli Istituti Universitari, Istituti

Tecnici ed enti equiparati; è facoltà del Consiglio Nazionale di predi-sporre i “seminari”. I “seminari” non possono avere una durata superiore alle quattro ore.3. E facoltà dei Collegi Provinciali e Circondariali accreditare eventuali “seminari” (art. 3, lett, b) organizzati da altri soggetti.4. Gli eventi formativi (art, 3 lett. a) sono organizzati dai Collegi Provin-ciali e Circondariali, singolarmente o collegialmente, agli enti di Catego-ria, Comitati Regionali, Associazioni riconosciute dal Consiglio Naziona-le, e dagli Istituti Universitari, Istituti Tecnici ed enti equiparati.Alla conclusione dell’evento deve essere rilasciato all’iscritto, a cura dell’ente organizzatore, un attestato di partecipazione con indicazione dei crediti formativi professionali attri-buiti secondo le disposizioni indicate nell’articolo 8 comma l.

Articolo 7Altra attività formativa

1. Costituiscono, inoltre, CFP, nel-l’ambito di cui all’articolo 4 comma 20, le seguenti attività:a. relazioni in convegni, seminari ecc.b. pubblicazionic. lezioni in corsi, master ecc;d. docenze presso istituti tecnici, uni-versitari ed enti equiparati;e. superamento dì esami in corsi uni-versitari attenenti la professione.2. La ripetizione del medesimo «evento formativo» di cui alle lettere a), b), c) e d), non produrrà alcun ri-conoscimento di CFPSu richiesta dell’iscritto corredata di idonea documentazione, il Consiglio Nazionale rilascia la certificazione dei crediti formativi professiona-li dell’evento formativo di cui al comma I ° del presente articolo.

Articolo 8Riconoscimento crediti formativi

professionali1. Ai “Seminari” sono attribuiti i

crediti professionali formativi nella misura di 1 CFP per ogni ora di se-minario.2. Ai “Corsi di Formazione” i crediti formativi professionali sono attribui-ti dal Consiglio Nazionale anche per singoli moduli formativi valutando la durata, i temi trattati, la docenza e l’eventuale verifica finale.3. Per le “Attività formative” di cui all’art. 7, i crediti formativi profes-sionali saranno attribuiti dal Consi-glio Nazionale.4. Gli eventi formativi potranno es-sere svolti anche tramite Formazione a Distanza (FAD) secondo specifiche indicazioni del Consiglio Nazionale.5. All’esercizio dell’attività svolta nell’ambito istituzionale (es. Presi-dente, Consigliere, partecipazione a Commissioni) e degli obblighi degli iscritti all’Albo, non è riconosciuto alcun CPF6. La partecipazione agli eventi for-mativi organizzati al di fuori del ter-ritorio italiano, su istanza dell’iscritto, sarà oggetto di valutazione per il ri-conosci mento dei CPF da parte del Consiglio Nazionale, secondo quanto indicato negli articoli che precedono.

Articolo 9Applicazione

1. I Collegi Provinciali e Circonda-riali sono tenuti, ai fini statistici, ad aggiornare il registro della forma-zione professionale continua predi-sposto su supporto informatico dal Consiglio Nazionale (www.cng.it) con cadenza trimestrale e chiusura al 31 dicembre.2. L’attività di formazione continua svolta dall’iscritto potrà essere og-getto di divulgazione a terzi (curri-culum) in quanto trattasi di pubbli-cità informativa che risponde al solo interesse del pubblico.

Articolo 10Periodo formativo

1. La formazione continua deve esse-re perseguita a far data dall’iscrizio-ne all’Albo Professionale.

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Articolo 11Livello minimo di formazione

1. Il numero minimo dei crediti for-mativi professionali (CFP) è il se-guente:

2. Il professionista, dal 1° gennaio 2010, sarà tenuto al rispetto:i) dei minimi annuali riferibili alla frazione di periodo quinquennale in cui è compreso (colonna B);j) dei CFP minimi quinquennali (co-lonna C) in ragione della frazione del periodo interessato.3. L’obbligo formativo è valutato dal Consiglio del Collegio al termine dei periodi quinquennali di cui al comma 1 (tabella - colonna C), per l’avvio delle procedure di cui agli articoli 11 e 12 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274.

Articolo 12Sospensione - Cancellazione

1. L’obbligo della formazione pro-fessionale continua è sospeso in caso

di impedimento dovuto a maternità, grave malattia o grave infortunio o altri casi documentati derivanti da causa di forza maggiore.2. La sospensione, su istanza del-

l’iscritto, dovrà essere deliberata dal Consiglio del Collegio; in ipotesi positiva l’iscritto sarà sospeso dal-l’obbligo di ottenere i CFP minimi annuali (articolo 1 comma I - tabella - colonna B) ed i CFP minimi quin-quennali (articolo 1 comma 1 - tabel-la -colonna C) in ragione della fra-zione del periodo interessato.3. Nel caso di cancellazione e suc-cessiva nuova iscrizione si applica il comma 2 del presente articolo; nel-l’ipotesi, che il periodo di cancella-zione risulti superiore di anni cinque, gli anni pregressi di iscrizione non saranno computati ai fini dell’appli-cazione della tabella di cui all’artico-lo 11, comma 1.

Articolo 13

Entrata in vigoreIl presente regolamento entra in vi-gore dal 1° gennaio 2010 e sarà ob-bligatorio per ogni iscritto all’Albo secondo quanto prescritto dal codice deontologico.In relazione alle disposizioni dei pre-sente regolamento, il Consiglio Na-zionale può emanare norme di attua-zione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità e procedure di svolgi mento delle attività e degli eventi alla formazione professionale continua.

Articolo 14Norma transitoria

I crediti formativi maturati fino al 31 dicembre 2009 concorrono al raggiun-gimento del livello minimo comples-sivo (articolo 11, comma 1- tabella - colonna C) fermo restando l’obbligo di ottenere i minimi annuali.

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La nuova tessera di riconoscimento

Il Consiglio del Collegio ha deli-berato di adottare una nuova forma della tessera di riconoscimento per gli Iscritti all’Albo, fornita di badge con chip di prossimità, che permette-rà il controllo automatico della parte-cipazione ad eventi e corsi, nonché la gestione crediti formativi.

L’attività di formazione e ag-giornamento degli Iscritti è uno dei settori che richiede impegno e or-ganizzazione da parte del Collegio: indipendentemente dall’entrata in vi-gore dell’obbligatorietà della Forma-zione Continua e dalla conseguente gestione dei crediti (rilevamento e caricamento presenze), sussistono i problemi della gestione della capien-za dell’aula, delle prenotazioni, delle iscrizioni ai corsi, del rilascio degli attestati.

Per tale motivo è stato predisposto un software per la gestione automa-tica di tutti gli eventi formativi che permette la prenotazione ed il paga-mento on-line, nonché la registrazio-ne automatica delle presenze tramite un lettore e una carta dotata di un particolare microchip inizializzato con un codice univoco personale non modificabile.

Pertanto, ogni Iscritto sarà dotato della nuova tessera che servirà alla gestione automatica delle presenze a corsi, seminari e convegni.

Per realizzare il progetto, è neces-sario acquisire le fotografie di tutti gli Iscritti all’Albo; per gli Iscritti degli ultimi 4 anni 2007, 2008, 2009

e 2010, verranno utilizzate le foto-grafie già allegate alla domanda di iscrizione.

Si invitano di conseguenza tutti gli iscritti all’Albo iscritti precedente-mente al 1/1/2007 ad inviare al Col-legio:- una foto-tessera recente - il modulo di autentificazione foto debitamente compilato- copia di un documento d’identità

con le seguenti modalità:- Consegna a mano o spedizione postale - Invio tramite PEC all’indirizzo [email protected]

In tal caso, la foto deve avere le se-guenti caratteristiche:formato file: jpglarghezza: 240 pixelaltezza: 320 pixeldimensione massima: 120 Kb

La nuova tessera potrà essere riti-rata presso gli uffici o inviata per po-sta (chi invia la foto per e-mail deve specificare se richiede l’invio posta-le), dopo 30 giorni dalla richiesta.

Si raccomanda vivamente di prov-vedere in proposito, perché il pos-sesso della nuova tessera permetterà l’ingresso facilitato ai prossimi even-ti formativi e la registrazione auto-matica delle presenze.

Il programma per la gestione di eventi, presenze e crediti formativi

Si tratta di un semplice program-ma su piattaforma web, che possiede molte funzionalità.

Creare e gestire gli eventi: è previ-sto qualsiasi tipo di corso o evento, con ogni tipo di calendario. Gli even-ti possono avere un numero illimitato di partecipanti e di unità didattiche. E’ possibile stabilire eventi con ripe-tizioni a giorni fissi oppure con calen-dari completamente personalizzati.

Per ogni evento è possibile indi-care, oltre al luogo di svolgimento, chi lo organizza e chi lo accredita. E’ possibile gestire il numero di posti in aula e facoltativamente limitare la partecipazione agli iscritti del pro-prio ente o in alternativa riservare parte dei posti agli iscritti presso Or-dini o Collegi di altre città.

Mediante un’apposita sezione del-l’applicativo web è possibile rac-cogliere, da parte degli iscritti, pre-iscrizioni, con successiva conferma da parte dell’organizzatore, oppure direttamente iscrizioni agli eventi sia nel caso di eventi gratuiti che di eventi a pagamento con carta di cre-dito.Gestire gli iscritti e le presenze: con importazione dalle anagrafiche Albo, per ogni evento è possibile stampare un registro per l’acquisizione manua-le delle presenze in aula; in alternati-va, mediante il modulo “Registrazio-ne Presenze” è possibile effettuare la rilevazione presenza in aula e la successiva annotazione nel registro in modo completamente automatico.Gestire i crediti formativi: per tut-ti gli eventi legati alla Formazione Professionale Continua è possibile assegnare i crediti formativi previ-sti per ogni specifico evento; auto-

Tessera di riconoscimento

Iscritti all’Albo e attribuzione crediti

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maticamente il software assegnerà i crediti formativi a tutti i partecipanti che ne avranno diritto sulla base dei parametri stabiliti dal proprio Consi-glio o Collegio. A questo proposito il software permette di personalizzare completamente il periodo di tirocinio formativo, il credito da conseguire nel periodo formativo e nel singolo anno solare, il periodo formativo come pure di indicare diverse specializza-zioni, vedasi Attività Professionale Prevalente, oltre a quelle obbligato-

rie sulla base delle specifiche nor-mative tra le quali obbligatoriamente maturare dei crediti formativi. Per la valutazione del credito nel periodo formativo il software tiene conto di eventuali esoneri assegnati all’iscrit-to con conseguente diminuzione dei crediti formativi da maturare.

Dettagliate statistiche, stampabili o esportabili nei principali prodot-ti office, permettono di evidenzia-re gli iscritti che ancora non hanno raggiunto un determinato punteggio,

verificare la situazione dei singo-li iscritti, quali sono i corsi più fre-quentati, e così via. In particolare per ogni iscritto è disponibile un estratto conto per il monitoraggio del credi-to maturato nell’anno solare/periodo formativo. Visibilità dei dati per l’iscritto: via internet, gli iscritti potranno control-lare in tutta riservatezza la loro situa-zione formativa così come iscriversi agli eventi formativi.

A questa area riservata, ad acces-so nominativo, si accede mediante username/password. Il programma integra un generatore di password spedibili automaticamente a mezzo e-mail all’iscritto o stampabili, per una consegna di persona per gli uten-ti sprovvisti di indirizzo e-mail.

Per una maggiore sicurezza la pas-sword generata è una one time pas-

Attualmente il programma adottato “Riconosco” è predisposto per la gestione dei crediti di Avvocati, Commercialisti ed Esperti Con-tabili e Geometri. Di base vengono forniti i parametri previsti dai Regolamenti pubblicati dai Consigli Nazionali. Attraverso una ge-stione parametrica dei crediti Riconosco può essere agevolmente adattato a nuove e diverse normative.

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sword e quindi, al primo accesso da parte dell’utente, gli verrà richiesto di cambiarla.

Nella stessa area l’iscritto potrà controllare i suoi principali dati ana-grafici (nome cognome, codice fisca-le, indirizzo studio, telefoni studio mail e cellulare); questi dati sono estratti dal programma di gestione Albi e Registri in uso presso la segre-teria; per questo motivo la variazione di tali dati da parte dell’iscritto è vo-lutamente inibita con invito allo stes-so a comunicare eventuali variazio-ni alla segreteria del proprio ordine professionale. Vengono anche gestiti i dati per un’eventuale fatturazione; la gestione di tali dati è totalmente a carico dell’iscritto; l’obbligatorie-tà dell’inserimento di tali dati scatta solo al momento della prima iscrizio-ne ad un corso a pagamento e dove l’ente organizzatore rilasci fattura.

La registrazione automatica delle presenze

Il sistema utilizza un dispositivo hardware, detto “Lettore” (un picco-lo strumento da posizionare nell’aula dove è necessario rilevare delle pre-senze) e una carta dotata di un par-ticolare microchip inizializzato in fabbrica con un codice univoco non modificabile.

Ogni volta che la carta viene av-vicinata al lettore questo registra il codice univoco associato al micro-chip; in questo modo associando ad ogni iscritto una card è possibile ef-fettuare qualsiasi attività di gestione presenze o controllo accessi in locali non presidiati.

Successivamente, al termine del corso, è sufficiente collegare il let-tore al computer della segreteria del Collegio per aggiornare automatica-mente il registro presenza del corso interessato. Ciò consente di evitare ogni coda alla registrazione, offren-do un servizio in più agli iscritti.

EMISSIONE M.Av. 2010 RISCOSSIONE CONTRIBUTI MINIMI OBBLIGATORI

Sono in corso di spedizione, a cura della Banca Popolare di Sondrio, i bollettini di pagamento dei contributi minimi obbligatori 2010 della Cassa di Previdenza, i cui termini di riscos-sione sono:

31 maggio 2010 1° rata31 luglio 2010 2° rata

con possibilità di dilazionare i sud-detti pagamenti fino al 15/12/2010 con l’aggravio dei soli interessi nel-la misura del 6% su base annua, che saranno riscossi con le future emis-sioni.

I bollettini M.Av. saranno accom-pagnati da una lettera sulla quale, saranno riassunti i dati anagrafici e contributivi allo scopo di verificarne la correttezza e renderne possibile la modifica, se errati, direttamente on line, tramite l’accesso all’Area Ri-servata della Cassa Geometri.

Si precisa che qualora non siano intervenute variazioni di posizione giuridica dall’inizio dell’anno, l’im-porto dei M.Av. sarà correlato alla posizione giuridica rivestita all’atto dell’emissione stessa; in caso invece nel corso del 2010 vi siano più perio-di di iscrizione, la contribuzione sarà ininterrottamente dovuta e sarà rego-larizzata con gli eventuali conguagli.

Per quanto riguarda la contribuzio-ne ridotta dovuta dai neo-diplomati il beneficio è riconosciuto fino al 31 di-cembre dell’anno di compimento del 30° anno di età, senza far riferimento

al mese di compimento dell’età ana-grafica e analogamente , il beneficio della riduzione spettante per il primo quinquennio di iscrizione, fino al 31 dicembre del termine dello stesso.

Per gli iscritti che andranno in pensione nel corso dell’anno 2010, la riduzione della contribuzione ad un terzo, avrà decorrenza dall’anno successivo al pensionamento stesso.

MODELLI CUD 2010 PENSIONATI CASSA GEOMETRI

Si informano tutti i pensionati della Cassa Italiana Geometri, che, come ogni anno, è in corso di recapito il modello CUD 2010 ai fini della certificazione degli importi pensioni-stici corrisposti nell’anno 2009.

Chi non lo ricevesse può chieder-ne un duplicato con richiesta in car-ta semplice indicando l’indirizzo per l’invio, presso gli uffici del Collegio.

ASSISTENZA FISCALE DICHIARAZIONE DEI REDDITI PENSIONATI CASSA GEOMETRI

Ai sensi della legge 413/91 e del DPR 395/92, a decorrere dal 1.1.1993, i pensionati possono adem-piere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, avvalendosi dell’assisten-za del proprio Ente previdenziale op-pure di uno dei centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) mediante la presentazione del modello 730.

Per avvalersi di tale assistenza presso la Cassa, il pensionato dovrà presentare la propria dichiarazione (MOD. 730 e 730/1) ad un CAAF,

Informativa Cassa di Previdenza

Cassa Previdenza

Il geometra

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generalmente entro il mese di mag-gio. Dopo aver verificato i dati della dichiarazione stessa, il CAAF, entro il successivo mese di giugno, invie-rà alla Cassa, in qualità di sostituto d’imposta, il MOD. 730/4 con il ri-sultato contabile.

Solitamente nel mese di agosto, con la rata di pensione, la Cassa ef-fettuerà i rimborsi e/o le trattenute delle somme indicate nel modello suddetto. In caso di trattenute, qua-

lora la rata di pensione non sia suf-ficiente, si proseguirà per i mesi suc-cessivi con l’aggiunta dell’interesse mensile. Con la rata di pensione di novembre, infine, la Cassa verserà gli eventuali acconti.

Il contribuente ha facoltà di chie-dere entro il 30 settembre un versa-mento inferiore agli acconti, ovvero che non venga effettuato alcun ver-samento.

CONTRIBUZIONE MINIMA OBBLIGATORIA ANNO 2010

CONTRIBUZIONE PER GLI ISCRITTI OBBLIGATORI € 2.822,00CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO € 2.000,00 La percentuale sul reddito è fissata nell’ 11% (aumento della percentuale dal 10,5% all’11)per il reddito fino a € 139.250,00

A decorrere dal 1° gennaio 2007, il Comitato dei Delegati aveva già stabilito un aumento graduale delle ali-quote per il calcolo del contributo soggettivo, nonché l’innalzamento - ad anni alterni rispetto al detto aumento delle aliquote - dei contributi soggettivi ed integrativi minimi, secondo la tabella di seguito riportata:

ANNO Soggettivo minimo Percentuale Integrativo minimo 2010 € 2.000,00 11% € 800,00 2011 € 2.250,00 11% € 900,00 2012 € 2.250,00 11,50% € 900,00 2013 € 2.500,00 11,50% € 1.000,00 2014 € 2.500,00 12% € 1.000,00 CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO € 800,00(contributo di indennità maternità) € 22,00

CONTRIBUZIONE PER I NEO-ISCRITTI entro il compimento del 30° anno di età e per un massimo di 5 anni: € 522,00 oppure € 1.022,00

CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO NEO-ISCRITTI € 500,00 (1/4 per i primi due anni di iscrizione)€ 1.000,00 (1/2 per i successivi tre anni di iscrizione) € 22,00 (contributo di indennità maternità)

CONTRIBUZIONE PER I PENSIONATI ANCORA ISCRITTI ALBO E CASSA: € 1.492,00CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO € 670,00 CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO € 800,00(contributo di indennità maternità) € 22,00

CONTRIBUZIONE PER I PRATICANTI ISCRITTI CASSA: € 522,00CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO € 500,00(contributo di indennità maternità) € 22,00

Cassa Previdenza

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Il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferen-za, previsto dall’art. 26) è una inte-grazione temporanea del DVR (Do-cumento di Valutazione dei Rischi, previsto dall’art. 17) che il datore di lavoro committente elabora in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno del-la propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produt-tivo dell’azienda medesima.

In tal caso “tutti i datori di lavoro coinvolti, ivi compresi i subappal-tatori”, sono destinatari dei seguenti obblighi:a) cooperano all’attuazione delle mi-sure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attivi-tà lavorativa oggetto dell’appalto;b) coordinano gli interventi di pro-tezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informan-dosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle inter-ferenze tra i lavori delle diverse im-prese coinvolte nell’esecuzione del-l’opera complessiva.

Al datore di lavoro committente, però, compete l’onere di promuovere

la cooperazione ed il coordinamento, di cui al punto precedente, elaboran-do un “unico documento di valuta-zione dei rischi” (DUVRI) che indi-chi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

La “ratio” di tutto questo è data dal fatto che durante l’esecuzione di la-vori in appalto all’interno della pro-pria azienda, per i lavoratori del da-tore di lavoro committente cambiano le condizioni di sicurezza preceden-temente accertate e gestite nella sua “valutazione dei rischi” ed esplicita-te nel relativo DVR aziendale con le conseguenti misure di prevenzione e protezione già adottate per eliminare o per ridurre al minimo i rischi pre-senti nell’ordinaria esecuzione delle varie attività aziendali.

Ci sono casi particolari, però, in cui non è necessaria l’applicazione della procedura del DUVRI.

Casi in cui NON si applica la pro-cedura del DUVRI:- nei “lavori edili o di ingegneria civile” (es.: lavori di costruzione e ristrutturazione edile, lavori di ma-nutenzione edile, nei cantieri edili in genere) (perchè i rischi interferen-ziali sono già valutati nel PSC del committente e nei POS delle imprese esecutrici)- ai servizi di natura intellettuale (es.: presenza di consulenti, attività di formazione, rappresentanti e dimo-

stratori commerciali all’interno del-l’azienda); (perchè non si svolgono attività materiali, eccetto l’accesso al sito)- alle mere forniture di materiali o attrezzature; (perchè non si svolgo-no attività materiali, eccetto scarico mezzi)- ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni (es.: assi-stenza tecnica alle attrezzature di uf-ficio e alle macchine, controllo estin-tori e idranti, verifiche agli impianti tecnici, manutenzione serramenti,...), sempre che essi non comportino ri-schi derivanti dalla presenza di agen-ti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’Allegato XI. (perchè la durata dei lavori è troppo breve, salvo i casi particolari)

NOTA: ALLEGATO XI

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI

PARTICOLARI PER LA SI-CUREZZA E LA SALUTE DEI

LAVORATORI 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di spro-fondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di la-voro o dell’opera.2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la si-curezza e la salute dei lavoratori op-

Il DUVRIValutazione dei rischi interferenziali

di Piero Conrotto

Riferimento normativo: D.lgs.81/2008 e s.m.i. (Testo Unico pr la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) - art.26, comma 3 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione)

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pure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali defi-nite dalla vigente normativa in mate-ria di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.4. Lavori in prossimità di linee elet-triche aree a conduttori nudi in ten-sione.5. Lavori che espongono ad un ri-schio di annegamento.6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.7. Lavori subacquei con respiratori.8. Lavori in cassoni ad aria compres-sa.9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.10. Lavori di montaggio o smontag-gio di elementi prefabbricati pesanti.

Senza DUVRI, IL COMMIT-TENTE dei lavori DEVE COMUNQUE FARE:a) verificare l’idoneità tecnico pro-fessionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazio-ne ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante con-tratto d’opera o di somministrazione, la verifica è eseguita attraverso le se-guenti modalità:1) acquisizione del certificato di

iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;2) acquisizione dell’autocertifica-zione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico profes-sionale, di cui all’Allegato XVII;

NOTA: ALLEGATO XVII

IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE

1. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al respon-sabile dei lavori almeno il nomina-tivo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui al-l’articolo 97.Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche pro-prio personale, macchine o attrez-zature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al com-mittente o al responsabile dei lavori almeno:a) iscrizione alla camera di commer-cio, industria ed artigianato con og-getto sociale inerente alla tipologia dell’appaltob) documento di valutazione dei ri-schi di cui all’articolo 17, comma 1,

lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presen-te decreto legislativo c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Mini-steriale 24 ottobre 2007d) dichiarazione di non essere ogget-to di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 – D.lgs. 81/2008. 2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:a) iscrizione alla camera di commer-cio, industria ed artigianato con og-getto sociale inerente alla tipologia dell’appaltob) specifica documentazione atte-stante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali c) elenco dei dispositivi di protezio-ne individuali in dotazione d) attestati inerenti la propria forma-zione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal pre-sente decreto legislativoe) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Mini-steriale 24 ottobre 20073. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria veri-fica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi cri-teri di cui al precedente punto 1 e dei

Il DUVRI è un documento che individua le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze tra i vari lavoratori, appartenenti a ditte diverse, presenti nello stesso luogo di lavoro

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lavoratori autonomi con gli stessi cri-teri di cui al precedente punto 2(L’autocertificazione e resa ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle di-sposizioni legislative e regolamen-tari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)

b) fornire, all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esi-stenti nell’ambiente in cui sono de-stinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.c) tutti i datori di lavoro (committen-te e appaltatori, compresi eventuali subappaltatori):1) cooperano all’attuazione delle mi-sure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attivi-tà lavorativa oggetto dell’appalto;2) coordinano gli interventi di pro-tezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informan-dosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle inter-ferenze tra i lavori delle diverse im-prese coinvolte nell’esecuzione del-l’opera complessiva.

Casi in cui SI APPLICA laprocedura del DUVRI- ai lavori o servizi (sempre esclusi i “lavori edili o di ingegneria civile”) di durata superiore ai due giorni (es.: assistenza tecnica e manutenzio-ne alle attrezzature e alle macchine svolta presso la sede di un’azienda committente, la manutenzione estesa degli impianti antincendio e altri im-pianti tecnici, la manutenzione estesa di serramenti e infissi con lavori in quota con H>2,00m e ingombro nei locali e passaggi,...), oppure quando i lavori comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’Allegato XI. (perchè la durata dei lavori non è più troppo breve e/o ci

sono lavori pericolosi compresi nei casi particolari dell’Allegato XI)

Con il DUVRI, IL COMMITTEN-TE dei lavori DEVE FARE:a) redigere un’esaustiva descrizione dei lavori da eseguire (es.: progetto-disegni, capitolato, descrizione tec-nica dei lavori …) in relazione alla complessità dell’opera da eseguire;b) fornire, all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esi-stenti nell’ambiente in cui sono de-stinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.c) verificare l’idoneità tecnico pro-fessionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazio-ne ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante con-tratto d’opera o di somministrazione, la verifica è eseguita attraverso le se-guenti modalità:1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;2) acquisizione dell’autocertifica-zione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico profes-sionale, di cui all’Allegato XVII;3) elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per elimi-nare o, ove ciò non è possibile, ridur-

re al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contrat-to di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavo-ri, servizi e forniture.

La valutazione dei rischi del DU-VRI riguarda soltanto ed esclusiva-mente i rischi interferenti tra le at-tività e non i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatri-ci o dei singoli lavoratori autonomi.

Allegato al -DUVRI- sono indicati i costi della sicurezza derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

COSTI DELLA SICUREZZA NELLE ATTIVITA’ INTERFERENTI

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione de-vono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al mi-nimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono sog-getti a ribasso.

Da evidenziare che i “costi della sicurezza” non sono quelli individuati nell’Allegato XV – punto 4 (STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA) del D.lgs. 81/2008, perchè quelli sono specifici per i cantieri edili; eventual-mente si può adottare quell’elenco

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come una linea guida di massima per la stima di costi della sicurezza, fina-lizzata però allo specifico appalto ed alle condizioni ambientali e organiz-zative proprie dell’azienda commit-tente.

CONSIDERAZIONI FINALI Il DUVRI, come già evidenziato al-

l’inizio di questo articolo, è un docu-mento che elabora un datore di lavoro (committente dei lavori presso la pro-pria azienda) in accordo con un altro datore di lavoro (o lavoratore autono-mo) per individuare le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze tra i vari lavo-ratori, appartenenti a ditte diverse, presenti nello stesso luogo di lavoro (e che svolgono attività diverse).

Da queste considerazioni è evidente che durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione e/o ristrutturazione in un edificio di civile (es. Il condomi-nio) l’amministratore normalmente non deve redigere il DUVRI (salvo che ci siano dei dipendenti, ad esem-pio il custode), perchè i rischi che le lavorazioni del cantiere possono com-portare con l’area circostante sono già stati valutati nel PSC, ove previsto, (ALLEGATO XV, punto 2.2.1/c) e nel POS delle singole imprese esecutrici (ALLEGATO XV, punto 3.2.1/g).

I condomini residenti e/o i condut-tori non sono assimilati ai lavoratori, la loro sicurezza, durante l’esecuzione dei lavori, viene valutata e garantita dai coordinatori (CSP e CSE) e dai datori di lavoro delle imprese appal-tatrici (e/o lavoratori autonomi), qua-le loro obbligo imprescindibile e re-sponsabilità per evitare l’accadimento di lesioni personali colpose a terzi; l’amministratore ha sempre l’onere di verificare PSC e POS, verificare e validare il possesso dell’idoneità tecnico-professionale degli appalta-tori, anche mediante l’applicazione delle procedure di cui all’ALLEGA-TO XVII del decreto (IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE) per non incorrere nel reato di “culpa in eligendo e culpa in vigilando”.

La Cassazione si pronuncia ancora sulle responsabilità in cantiere

Corte di Cassazione, Sent. n. 36581 del 21 settembre 2009La Corte di Cassazione con la sentenza 21 settembre 2009 n. 36581 ha

sancito la colpa (in eligendo) del privato proprietario che si rivolge ad un’azienda non regolare e dotata dei mezzi per la sicurezza nei cantieri.

Costui rimane in ogni caso garante della salvaguardia dell’incolumità di chi presta attività lavorativa nel suo interesse e deve vigilare affinché lo opere siano realizzate in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa antinfortunistica.

Nell’ambito degli obblighi di attuazione e rispetto delle prescrizioni di prevenzione degli infortuni il committente è responsabile qualora manchi in concreto un appaltatore fornito della capacità tecnica e professionale necessaria per assumersi la responsabilità dell’attuazione delle misure an-tinfortunistiche.

Ne deriva che se i lavori di ristrutturazione di un appartamento privato non sono affidati a una ditta idonea la responsabilità per la sicurezza e per eventuali infortuni ricade sul proprietario dell’immobile.

Corte di Cassazione, Sent. n. 46747 del 4 dicembre 2009In caso di infortunio in cantiere per mancato uso delle cinture di sicurez-

za, la presenza del capo cantiere non esclude il ruolo di garanzia del dato-re di lavoro, in mancanza di una delega espressa in tema di sicurezza.

In tal modo, la giurisprudenza ha ribadito un importante e consolida-to principio ossia che la responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c., la quale impo-ne all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavo-ratori.

Tale responsabilità è esclusa solo in caso di dolo o rischio elettivo del lavoratore, ovvero di rischio generato da una attività che non abbia rap-porti con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa, mentre l’eventuale colpa del lavoratore non è in sè idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno stesso (v. fra le altre Cass. civ., sez. lav., 19 aprile 2003, n. 6377, Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 2003, n. 12253, Cass. civ., sez. lav., 20 giu-gno 2003, n. 9909, Cass. civ., sez. lav., 6 luglio 2002, n. 9856, Cass. civ., sez. lav., 4 luglio 2000, n. 8944, Cass. civ., sez. lav., 17 novembre 1993, n. 11351).

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Sulla Gazzetta Ufficiale delle Co-munità europee del 16 dicembre 2009 è pubblicata la Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sul-la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.

La Direttiva si propone di chiarire e razionalizzare la direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’espo-sizione all’amianto durante il lavo-ro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 80/1107/CE), oggetto di diverse e sostanziali modificazioni (Diretti-va 91/382/CEE del Consiglio 1991, Direttiva 98/24/CE del Consiglio, Direttiva 2003/18/CE del Parlamen-to europeo e del Consiglio, Direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

La direttiva 83/477/CEE, modifi-cata dalle direttive di cui all’allegato II, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale di cui all’allegato II, parte B.

La nuova direttiva nasce dall’esi-genza di chiarezza e razionalizzazio-ne a seguito delle diverse e sostanzia-li modificazioni subite dalla direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto.

La nuova direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i ri-schi che derivano o possono derivare per la loro salute dall’esposizione al-

l’amianto, durante il lavoro, nonché la prevenzione di tali rischi e fissa i valori limite di tale esposizione.

Essa fissa i valori limite di tale esposizione e altre disposizioni spe-cifiche e sottolinea la necessità di prevedere l’istituzione di misure specifiche armonizzate per la tutela dei lavoratori contro l’amianto; riba-disce, poi, che una limitazione delle attività che comportano un’esposi-zione all’amianto dovrebbe svolgere un ruolo molto importante nella pre-venzione delle malattie derivanti da tale esposizione.

L’amianto è un agente particolar-mente pericoloso che può causare malattie gravi e che è presente in numerose situazioni di lavoro e, per-tanto, un elevato numero di lavora-tori risulta esposto a un potenziale rischio per la salute.

A tal fine sono importati le misu-re preventive ai fini della protezione della salute dei lavoratori esposti al-l’amianto.

Altrettanto importante è l’impegno previsto per gli Stati membri in ma-teria di sorveglianza della salute dei lavoratori.

La direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di appli-care o introdurre disposizioni legisla-tive, regolamentari o amministrative che garantiscono una maggiore pro-tezione dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda la sostituzione dell’amianto con prodotti sostitutivi meno pericolosi.

La direttiva 2009/148/CE entra in vigore il ventesimo giorno successi-vo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Amianto: nuova Direttiva Europea per la protezione dei lavoratori

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L’Associazione culturale “Idee in movimento” ha orga-nizzato il 26 febbraio a Cascinette d’Ivrea un incontro su “La nuova sanità territoriale in Piemonte e nel Ca-navese – Presidi sanitari, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.Il coordinatore geom. Vincenzo Gurgone, Cancelliere del Tribunale d’Ivrea, ha aperto i lavori affermando che la nostra società necessita di assistenza sempre mag-giore in termini di servizi e di strutture ospedaliere, per via dell’età media in crescita e per il continuo aumento degli infortuni sui luoghi di lavoro.Un gruppo di esperti del settore composto da medi-ci, geometri e responsabili degli uffici giudiziari si è confrontato sui temi che spaziano dall’organizzazione delle Asl, agli investimenti in materia di sanità, fino a

giungere alla sicurezza nei luoghi di lavoro ed in parti-colare nei cantieriSu quest’ultimo argomento, è stato relatore il Consi-gliere del Collegio coordinatore della Commissione Si-curezza che ha riassunto i contenuti dei provvedimenti legislativi che regolamentano la materia ed descritto alcune casistiche professionali dei coordinatori della sicurezza. In particolare, il geom. Perricone ha eviden-ziato l’importanza della “cultura della Sicurezza” e del-la necessaria attenzione da parte sia dei datori di lavoro che dei lavoratori stessi.L’intervento del Collegio al convegno rientra nell’am-bito dello scambio dei rapporti tecnici e culturali con gli organismi che trattano di Sicurezza sul territorio provinciale.

La Fondazione dei Geometri di Torino e Provincia, accrediata presso la Regione Pie-monte per la formazione, ha partecipato nel 2009, tra gli altri, al Bando per il Catalogo Provinciale dell’Offerta Formativa per la formazione continua individuale, ottenendo

l’approvazione ed il finanziamento all’80% di 8 corsi, aperti ai professionisti.

CORSO DURATA COSTO CORSOEuro

A CARICO DEL PARTECIPANTE

ADDETTO O RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP-RSPP)-MOD. A

30 ORE 330,00 66,00

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESE-CUZIONE DEI LAVORI

124 ORE 1.364,00 272,80

EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI

60 ORE 660,00 132,00

IL CONDOMINIO: ISTITUZIONE E GESTIONE

50 ORE 550,00 110,00

INQUINAMENTO ACUSTICO: TECNI-CHE E STRUMENTI PER LA RIDUZIONE DEL RUMORE

60 ORE 660,00 132,00

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

33 ORE 363,00 72,60

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIO-NE E PROTEZIONE (RSPP) - MODULO C

29 ORE 319,00 63,80

TECNICHE E STRUMENTI DI ESTIMO IN VALUTAZIONI IMMOBILIARI

50 ORE 550,00 110,00

La nuova sanità territoriale in Piemonte e nel Canavese

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Siamo giunti alla 44° edizione del-la tradizionale gara di sci “Trofeo il Geometra,” ma soprattutto al con-sueto incontro con amici amanti del-la montagna che ogni anno aspettano con ansia questo giorno; due giornate con un bellissimo sole, anche se l’aria era un po’ fredda, che ha però mante-nuto una neve farinosa che sembrava polvere caduta al giovedì: veramente stupenda per gli sciatori.

Sulla pista Standar Cit Roc, parten-za bassa, si è disputata la gara, con 52 partecipanti pronti a darsi batta-glia con l’intento di dare la “pastina” all’amico rivale, però di vincitore ce n’è uno solo per categoria, e chi è arrivato secondo o terzo la rivincita dovrà rimandarla al prossimo anno.

I vincitori delle singole categorie sono nomi già noti degli anni prece-denti: nella categoria femminile geo-metri è stata la campionessa Italiana Geometri Cristina Piaser, già vinci-trice da tre edizioni dei campionati Italiani di gigante, speciale e combi-nata e delle nostre edizioni Trofeo Il Geometra con il miglior tempo asso-luto geometri; nelle quattro categorie Senior, Amatori, Veterani, Pionieri, si sono riconfermati campioni rispet-tivamente: Grasso Roberto, Jannon

Corrado, Plavan Paolo, Perino Luigi, mentre nella categoria Super Pionieri ha dominato Perron Cabus Giuseppe che l’anno scorso ha preso 26 cen-tesimi da Ambrosiani Massimino, quest’anno infortunato. Sarà pronto a dare battaglia il prossimo anno, però con la sua gradita presenza al pranzo...

Nella categorie familiari e simpa-tizzanti, incominciando dai “baby”, le piccolissime nipoti di Perron Ca-bus di 4 anni hanno fatto la loro pri-ma gara dei geometri arrivando al traguardo con gli applausi del pub-blico e dei nonni; cuccioli maschile, ragazze femminile, Juniores femmi-nile con tempi eccezionali di Gri-sa Stefano, Jannon Silvia e Taliano Elena, mentre nella categoria Senior femminile Schierano Federica, già vincitrice dello scorso anno nella sua categoria, quest’anno ha fatto il mi-glior tempo assoluto battendo di 14 centesimi la nostra campionessa Cri-stina; bravissimi giovani! (speriamo sia una futura geometra).

Vogliamo con questi giovani geo-metri e familiari aumentare la parte-cipazione ai prossimi campionati Ita-liani, per portare finalmente l’ambito trofeo nazionale al nostro Collegio.

Una piccola delusione è stata la scarsa adesione dei partecipanti sia alla gara (52) che al pranzo con 79 presenze, malgrado l’eccellente servizio a buffet molto gradito dai presenti. Hanno ben figurato i gra-diti omaggi alle signore, scelti come sempre con gusto dall’amico geom. Robbiano, e la ricchissima lotteria

con premi eccezionali come un tele-visore Samsung 32” vinto dal geom. Grisa di Bardonecchia, una biciclet-ta super accessoriata con 18 cambi, un forno micro onde e così via con premi ricchi e di vario genere, dallo sportivo al “casalingo”.

La coppa Geom. Giovanni Biroc-co è stata vinta da Perino Luigi; la coppa Geom. Luciano Roccati è sta-ta vinta da Giuseppe Perron Cabus; le coppe Geom. Dante Geymonat, e Geom. Livio Obert, sono state vinte rispettivamente da Jannon Corrado e Plavan Paolo. Il trofeo biennale Etto-re Bonfante è stato consegnato dalla figlia Graziella a Cristina Piaser per la terza volta,

Un caloroso ringraziamento da parte del Comitato Organizzatore al Presidente del Collegio di Torino e Provincia Geom. Ilario Tesio, al Se-gretario Geom. Luciano Simonato e Signora, al Tesoriere Geom. Gian Luca Pautasso che con le loro pre-senze danno prestigio alla manifesta-zione, ed a tutto il Consiglio Diret-tivo, alla geom. Stefania Birocco, a Germana Roccati e a Graziella Bon-fante per le coppe offerte in memoria dei loro cari; ed a tutti i collabora-tori del Comitato Organizzatore per l’impegno per la buona riuscita della manifestazione e soprattutto un caro saluto agli affezionati partecipanti.

Con l’augurio di ritrovarci sempre più numerosi e tutti in ottima salute ed in gran forma per i garisti, segnate fin d’ora sull’agenda questa data: il giorno 12 marzo 2011 a Bardonec-chia.

Gara sciisticaTrofeo “Il Geometra”

Sestriere, 18 marzo 2010

di Vanni Bertinetti

Atti del Collegio

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SLALOM GIGANTE

A Cat. Femminile Tempo1 Piaser Cristina 0’32” 862 Vietto Elisabetta 0’ 42” 49

B Cat. Seniores Tempo1 Grasso Roberto 0’ 36” 912 Devietti Goggia Davide 0’ 41” 63 3 Labbate Francesco 0’ 43” 71

C Cat. Amatori Tempo1 Jannon Corrado 0’ 33” 982 Biava Luca 0’ 34” 003 Roude Andrea 0’ 36” 564 Dalmasso Alessandro 0’ 38” 485 Garzon Roberto 0’ 40” 086 Uccheddu Marco 0’ 51” 74

D Cat. Veterani Tempo1 Plavan Paolo 0’ 34” 472 Bianchin Marco 0’ 34” 683 Gillio Giorgio 0’ 36” 874 Ragazzoni Marco 0’ 41” 435 Pautasso Gian Luca 0’ 41” 60

E Cat. Pionieri Tempo1 Perino Luigi 0’ 33” 462 Boero Marco 0’ 36” 783 Messina Claudio 0’ 40” 474 Taliano Flavio 0’ 42” 33

F Cat. Super Pionieri Tempo1 Perron Cabus Giuseppe 0’ 39” 732 Rege Gianasso Alessandro 0’ 47” 49

I Cat. Praticanti Geom. Tempo1 Musso Sunai 0’ 34” 762 Rege Gianasso Luca 0’ 39” 753 Ferrero Davide 0’ 45” 71

2 Oberto Vittoria 1’ 06” 57

P Cat. Cuccioli Maschile Tempo1 Priotti Daniele 0’ 51” 952 Bianchin Giovanni 0’ 59” 263 Schierano Alberto 1’ 04” 42

Q Cat. Ragazze Tempo1 Jannon Silvia 0’ 46” 692 Butano Eugenia 0’ 59” 683 Surra Francesca 1’ 00” 12

CATEGORIE FAMILIARI E SIMPATIZZANTI

M Cat. Pulcini Femminile Tempo1 Perron Cabus Chiara 0’ 52” 912 Perron Cabus Silvia 2’ 20” 543 Perron Cabus Giorgia 2’ 40” 02

N Cat. Pulcini Maschile Tempo1 Jannon Simone 0’ 52” 23

O Cat. Cuccioli Femminile Tempo1 Bianchin Francesca 0’ 44” 21

P Cat. Cuccioli Maschile Tempo1 Grisa Stefano 0’ 37” 552 Bianchin Giovanni 0’ 38” 64

Q Cat. Ragazze Tempo1 Jannon Silvia 0’ 34” 75

Q Cat. Ragazzi Tempo1 Schierano Alberto 0’ 46” 46

S Cat. Juniores Femminile Tempo1 Taliano Elena 0’ 36” 292 Surra Francesca 0’ 42” 293 Pautasso Francesca 0’ 43” 394 Butano Eugenia 0’ 44” 25

T Cat: Juniores Maschile Tempo1 Butano Lorenzo 0’ 51” 75

U Cat. Seniores Femminile Tempo1 Schierano Federica 0’ 32” 722 Messina Isabella 0’ 40” 443 Dosi Samuela 0’ 52” 774 Surra Chiara 0’ 55” 345 Rege Gianasso Danila 1’ 05” 41

V Cat. Seniores Maschile Tempo1 Perino Andrea 0’ 35” 55

Z Cat. Dame Tempo1 Guiffre Grisa Sylvie 0’ 34”661 Ciattino Elena 0’ 45”862 Ciattino Laura 0’ 46” 86

CLASSIFICA TROFEO IL GEOMETRA SESTRIERE 2010

Atti del Collegio

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Atti del Collegio

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L’esposizione “Un tesoro ritrovato. Dal rilievo alla rappresentazione” ha proposto ai visitatori un viaggio af-fascinante alla scoperta dei diversi saperi, professionalità e competenze dell’Agenzia del Territorio attraverso una narrazione che ripercorre le tap-pe della storia della cartografia e di

quell’insieme di conoscenze scien-tifiche, tecniche e artistiche a essa connesse che hanno accompagnato, e anche spesso stimolato, l’evoluzione economica e il progresso tecnologico delle società umane.

In mostra è stata presentata una ric-ca selezione di mappe, che offre una

corposa panoramica della produzio-ne degli ultimi tre secoli, ma il pub-blico ha trovato anche cabrei, atlanti, strumenti scientifici per il rilievo e la rappresentazione cui si uniscono filmati, documenti, registri, atti nota-rili, fotografie patrimonio dell’Agen-zia del Territorio, che oltre a tessere una fitta trama di rimandi tra cultura arte e storia, conducono verso la co-noscenza di un’istituzione poco nota eppure depositaria di uno straordina-rio patrimonio di saperi.

Attraverso un percorso espositivo a carattere didattico-narrativo, sud-diviso in quattro sezioni, si è dato conto dell’esistenza di un prezioso patrimonio noto solo parzialmente ai tecnici del settore e poco al grande pubblico.

La mostra ha coperto l’arco tem-porale degli ultimi tre secoli, che hanno visto l’Italia giocare un ruolo fondamentale a livello mondiale nel progresso del settore geotopocar-tografico e nella realizzazione e or-ganizzazione della documentazione catastale.

Una breve introduzione storica ha aperto il percorso testimoniando come i primi tentativi di misurazio-ne e definizione del territorio abbia-no origine nella notte dei tempi, sin dall’epoca preistorica, passando per l’antico Egitto e proseguendo nel-l’antica Grecia e in epoca romana per arrivare, superando la parentesi medioevale, direttamente all’Epoca dei Lumi. Qui sono stati presentati alcuni pezzi storici che hanno con-sentito e facilitato le prime operazio-ni di rilevamento del terreno tra cui il

Un tesoro ritrovatoDal rilievo alla rappresentazione

Giovedì 26 novembre 2009 alle ore 18.00, presso la Sala Zanardelli del Complesso Monumentale del Vittoriano in Roma è stata inaugurata la mostra “Un tesoro ritrovato. Dal rilievo alla rappresentazione”., che è rimasta aperta dal 27 novembre 2009 al 10 gennaio 2010.

Promossa dalla Agenzia del Territorio, sotto l’Alto Patronato del Presi-dente della Repubblica Italiana e con il Patrocinio del Ministero dell’Eco-nomia e delle Finanze, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Comune di Roma, la mostra è stata organizzata a cura di Antonio Catizzone e Sabatino Di Filippo e si è avvalsa di un prestigioso Comitato d’Onore composto da Giulio Tremonti, Ministro dell’Economia e delle Finanze; Roberto Calderoli, Ministro per la Semplificazione Normativa; Sandro Bondi, Ministro per i Beni e le Attività Culturali; Luigi Casero, Sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze; Giovanni Aleman-no, Sindaco di Roma. L’organizzazione e la realizzazione sono stati a cura di Comunicare Organizzando. Il catalogo è edito da Gangemi.

Convegni

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“Cubito di Imen-m-ipet” proveniente dal Museo delle Antichità Egizie di Torino e la “Groma” del Museo Ar-cheologico Nazionale di Napoli.

Tuttavia è con la I sezione che si è entrati nel vivo del patrimonio dell’Agenzia con il racconto della nascita dei catasti geometrico - par-ticellari nel XVIII e XIX secolo con una panoramica su alcune cartografie formate in epoca anteriore alla pro-mulgazione della legge istitutiva del Catasto Italiano del 1886. Punto di partenza è il “catasto teresiano” che esaudisce, con la sua attivazione nel 1760, l’antico sogno dell’Imperatore Carlo VI. Sono quindi stati presen-tati esempi di mappe dal catasto na-poleonico, pontificio, franceschino e altri catasti ottocenteschi cui sono state affiancate straordinarie tavole di cabrei e atlanti caratterizzati da decorazioni minuziose e raffinatis-sime dove nel contempo è possibile distinguere nel tratto e nelle scelte cromatiche un’abilità artistica sottile, una mente creativa, e una “ratio” ma-tematico- tecnica, il tutto in un per-fetto equilibrio e connubio. A questi si aggiungono alcune raccolte della normativa e delle istruzioni tecniche, così precise, dettagliate e minuzio-

se, sul modo di procedere nei rile-vamenti, nel disegno della mappa e nella predisposizione di tutti i registri e documenti amministrativi, da poter essere ancor oggi prese a esempio. La II sezione ha affrontato il periodo che va dal 1886 al 1956, dall’indomani dell’Unità d’Italia quando, con la Legge Messedaglia, venne disposta la formazione di un catasto unico.

Percorrendo le varie tappe che ca-ratterizzano quell’arco di tempo che giunge fino agli anni ’50, si è dato conto dell’impiego del metodo ae-rofotogrammetrico, introdotto per la prima volta al mondo, in Italia, per la formazione delle mappe catastali, nell’anno 1934.

A corredo della narrazione, molti gli strumenti tecnici esposti, tavolet-te pretoriane, teodoliti, tacheometri, strumenti per il calcolo delle aree delle particelle quali reticole e plani-metri, pantografi, strumenti di calco-lo come regoli e aritmometri, oltre ai diversi volumi di istruzioni, riviste, manifesti e tanto altro ancora.

Nella III sezione è stata affronta-ta la questione della Conservazione delle Mappe del nuovo Catasto Ter-reni attraverso la creazione di exhi-bit che ripropongono al visitatore le

postazioni di lavoro per l’aggiorna-mento della cartografia catastale in modalità tradizionale.

Parallelamente è stata raccontata, attraverso una cospicua selezione di oggetti, l’evoluzione degli strumenti topografici moderni determinata dal progresso tecnologico, soprattutto nel settore dell’elettronica a cavallo degli anni Settanta, e la progressiva trasformazione degli strumenti di calcolo fino all’utilizzo dei moderni Personal Computer.

La IV sezione ha concluso il per-corso affrontando la questione della gestione moderna della cartografia catastale. Partendo dalla gestione in-formatizzata del processo di aggior-namento del catasto, si è proposto uno sguardo sull’attualità e il futuro dell’Agenzia attraverso la presen-tazione della procedura Pregeo fino alla versione 10 che rappresenta a tutt’oggi una soluzione di eccellenza e un motivo d’orgoglio per l’Agen-zia.

Un percorso espositivo che ha in-teso dimostrare come lo studio del documento e della fonte storica può essere visto come scoperta di un mondo passato, radice del presente da proporre alle generazioni più gio-vani come fonte di scoperta dell’anti-co e del nuovo; un viaggio che vuole essere anche memoria partecipata, capace di creare uno spirito di appar-tenenza e di sapere condiviso.

Sponsor della mostra: GEOWEB, BNP Paribas Real Estate, SIN, ACEA, ENI, Assilea, Assoimmobi-liare Partner tecnico: SOGEI Catalogo: Gangemi Editore

Il geom. Carlo Trucco ha do-nato al Collegio dei Geometri di Torino e Provincia il proprio Tecnigrafo che ora arricchisce la raccolta degli strumenti tec-nici e topografici del Collegio.

Convegni

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L’on. Siliquini ha aperto i lavo-ri con l’ illustrazione del disegno di legge che in bozza era già stato in-viato ai partecipanti. Oltre agli aspet-ti tecnici, la relatrice ha trattato di deontologia, delle varie forme di so-cietà stabilite dai vari ordinamenti, di tariffe minime ristabilite e correlate alla qualità per la tutela dei cittadini e di ammortizzatori sociali anche per le libere professioni.

Gian Luca Vignale ha affermato che la legge regionale non intende porsi in contrasto con le leggi nazio-nali, come, invece, succede in altre Regioni; d’altra parte, in Piemonte non esiste una legge che riguardi la libera professione.

La nuova legge pone al centro l’ag-giornamento e la formazione conti-nua, per avere dei professionisti qua-litativamente elevati;

Gli ammortizzatori sociali previsti per i professionisti così suddivisi:1. fondi per nuovi studi con profes-sionisti con meno di 40 anni;2. prestiti d’onore per professionisti con meno di 30 anni;3. finanziamenti a fondo perduto per nuovi studi associati.Tra i numerosi interventi, Pietro An-tonio De Paola, Presidente del Con-

siglio Nazionale Geologi, ha rivolto una critica all’Antitrust per l’azione promossa contro i Geologi che, at-traverso il loro Consiglio Nazionale hanno diffidato 8 iscritti che si sono aggiudicati un importante appalto per la redazione di carte tematiche per la Regione Marche a prezzi indecorosi.

La vicenda, che il dr. De Paola ha descritto nei particolari, ha condotto ad una vertenza con l’Antitrust e la morale che ne è derivata è che anco-ra una volta si è dimostrata evidente l’importanza del riferimento a tariffe minime per garanzia di qualità del-l’operato e per combattere la distor-sione del mercato che è diventato una continua rincorsa al ribasso.

L’ing. Sergio Polese - coordinato-re PAT – Professione Area Tecnica e consigliere Consiglio Nazionale Ingegneri, ha anch’egli insistito sul-la richiesta di ripristino dei minimi tariffari indispensabili per una pre-stazione di qualità: risultano assurdi ribassi effettuati da professionisti dell’area tecnica in appalti pubblici, anche nella misura del 100%, appli-cati con l’unico scopo di aggiudicarsi l’incarico ai soli fini di incrementare il proprio curriculum.

Il risultato è la mancanza assoluta

di garanzia nella qualità dell’opera, contrariamente alle imprese che inve-ce sono scartate per le offerte anoma-le oppure che non possono effettuare sconti sugli oneri della sicurezza per la tutela dei lavoratori dipendenti che sono tutelati anche per quanto riguar-da i minimi salariali: ciò non si veri-fica invece per i liberi professionisti.

Giuseppe Jogna, presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Indu-striali, ha affermato che per uscire dalla crisi che ha colpito l’80% dei liberi professionisti occorre dare un contributo alla collettività con in-terventi di sicurezza dell’energia, ad esempio rottamando gli impianti elettrici obsoleti di edifici di vecchia costruzione. E’ importante inoltre – ha detto - sfatare i preconcetti ne-gativi dell’opinione pubblica verso i liberi professionisti cercando di far comprendere che quasi sempre il li-bero professionista onesto è un allea-to che risolve i problemi quotidiani dei cittadini.

Spesso esiste, ha proseguito il p.i. Jogna, confusione tra la funzione dello Stato e quella delle Regioni: vedasi un esempio recente in mate-ria di Certificazione Energetica de-gli edifici dove molte Regioni non

La proposta regionale sulle professioni intellettuali

Torino, 11 marzo 2010di Franco Rigazio

Si è svolto a Torino l’11 marzo il convegno “Per il futuro delle professioni intellettuali - Proposta regionale e riforma nazionale: uscire dalla crisi economica sostenendo le professioni intellettuali” promosso dall’on. Avv. Maria Grazia Siliquini, estensore e relatore del provvedimento di riforma delle professioni in esame alla Camera dei Deputati, e Gian Luca Vitale, Consigliere Regione Piemonte e primo firmatario della proposta di legge regionale in materia di professioni intellettuali

Convegni

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hanno legiferato, altre hanno appro-vato leggi, sotto alcuni aspetti anche molto diverse, così da far apparire due unità immobiliari, simili e po-ste a poca distanza l’una dall’altra, ma divise da un confine geografico, come se fossero del tutto diverse per quanto riguarda la loro prestazione energetica.

Ha auspicato, infine, che le due leg-gi, quella nazionale e quella regiona-le proposta dal consigliere Vignale, possano finalmente essere rese effi-caci, colmando un vuoto che ormai dura da troppi anni.

E’ seguito l’intervento di Andrea Bonechi, Consigliere del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, Consigliere dele-gato alla riforma delle professioni, il quale giudica il sistema duale (albi e collegi ordinistici da una parte e as-sociazioni dall’altra) assurdo e non attuabile; inoltre – ha affermato - non bisogna confondere le professioni intellettuali, regolamentate dall’art. 2229 del Codice Civile, con l’attività libero professionale in genere.

Ha espresso il parere che sia cor-retto mantenere l’esame di abilita-zione promosso e controllato dallo Stato, sfatando la convinzione che l’esame sia esclusivamente gestito dalle “caste delle professioni” e che è indispensabile mantenere gli Albi, vigilare sul comportamento deonto-logico degli iscritti, verificare il rap-porto del compenso con l’importanza dell’opera ed il decoro della profes-sione e soprattutto con la qualità del-la prestazione. Per raggiungere que-sti obiettivi è senz’altro necessario ripristinare le tariffe minime.

Il dr. Bonechi ha lamentato il fatto che mai i professionisti sono coinvol-ti nel dibattito sulla crisi, che chia-ramente ed inevitabilmente colpisce anche questi lavoratori, infatti i vari convegni vedono protagoniste le for-ze di Governo e di opposizione, gli imprenditori dell’industria, del com-mercio, le forze sindacali ma mai i liberi professionisti, pur rappresen-

tando la terza forza di produzione del PIL in Italia;

Sempre in merito alle tariffe ed alla libera concorrenza, il relatore si chiede cosa ci sia da liberalizza-re in un settore dove, da una parte continua a trovare fertile terreno la convinzione dell’opinione comune che le libere professioni siano gesti-te da “caste” e che sia molto diffici-le accedervi e dall’altra, la realtà ci fa rilevare una grande eccedenza di soggetti che hanno frequentato studi specifici, hanno superato l’esame di abilitazione e si sono iscritti agli Albi Professionali, scoprendo di far parte di un gruppo molto numeroso, forse troppo. Sarebbe quindi ulteriormente negativo ufficializzare le “Associa-zioni” che darebbero la possibilità a chiunque non voglia sottoporsi ad un esame di Stato per l’abilitazione di esercitare una libera professione, sottraendosi alle regole attuali.

Il prof. Pierangelo Sardi, Presi-dente CEPLIS – Conseil Europeen Des Professions Liberales, Consi-gliere CNEL – Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro delegato alle professioni, ha sottolineato l’in-fluenza dell’Europa sull’esistenza degli Ordini: la cosiddetta direttiva Zappalà ha fortunatamente espresso, a livello Europeo, la volontà di costi-tuire la rete ufficiale delle professioni ordinistiche ed è auspicabile che in tale ambito si faccia chiarezza.

Inoltre, il prof. Sardi si è detto del parere che le Regioni non debbano riconoscere nuove professioni, per-ché tale prerogativa deve spettare unicamente allo Stato.

L’avv. Carlo Majorino, rappre-sentante del Governo nel Consiglio d’Amministrazione dell’Università degli Studi di Torino, nell’ambito del suo ruolo, ha auspicato una stret-ta collaborazione tra l’Università e gli Organi responsabili delle Libere Professioni, soprattutto per la for-mazione. Essendo anche un libero professionista nel settore forense è fermamente convinto della necessità

del ripristino delle tariffe professio-nali, con particolare attenzione al de-coro del professionista come sancito dall’art. 2233 C.C..

Amos Giardino, perito industriale Presidente della Consulta Perma-nente Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Torino e segretario del CUP Piemonte, ha seguito l’at-tività di coordinamento per la reda-zione del disegno di legge regionale, sviluppato sul testo emanato dalla Regione Toscana, corretto e modifi-cato;

Ha rivolto un richiamo alla poli-tica perché promuova una consulta-zione delle Professioni, suddivise in tre grandi settori: economico-legale, sanitaria e tecnica, prima di emanare norme che costituiranno un riferi-mento per lungo tempo.

In conclusione, l’estensore della proposta di legge Gian Luca Vitale ha affermato che il disegno di legge che sarà presentato con la prossima legislatura e che prima della formu-lazione definitiva proporrà ancora un’audizione di tutte le professioni.

L’on. Siliquini ha affermato in conclusione che è necessario che il progetto sia condiviso responsabil-mente sia dalle forze politiche che dal Governo con sollecitazione forte dei professionisti che sovente sono inerti.

Ha ribadito che l’Europa riconosce la piena autonomia della legislazione degli Stati Membri in materia profes-sionale, basta quindi avere coraggio e non trincerarsi dietro l’alibi del condizionamento delle Direttive Eu-ropee.

Convegni

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Temi per il paesaggioCollana della Regione Piemonte dedicata alla cultura del paesaggio

La Regione ha pubblicato due nuo-vi volumi appartenenti alla Collana “Temi per il paesaggio”, dal titolo “Il paesaggio dei sensi” e “Il paesaggio delle case in terra cruda” .

“Il paesaggio dei sensi”, di Maria Chiara Zerbi, (2008, pagg. 109, Euro 14,00) affronta un tema affascinante e complesso: la relazione profonda tra il paesaggio, entità dinamica e risultato di interazioni variegate, e l’uomo.

La reciproca influenza uomo-pae-saggio è fondamentale nella qualità della vita: il volume conduce il let-tore attraverso un percorso di lettura insolito del paesaggio, utilizzando come chiave di interpretazione i cin-que sensi e portando esempi sia teo-rici sia pratici a supporto di esse.

L’Autrice sottolinea l’importanza dell’educazione del paesaggio non solo nei confronti dei giovani ma an-che di quanti non dimostrano suffi-ciente sensibilità verso queste tema-tiche.

Tale problema è richiamato con forza anche dalla Convenzione Eu-ropea del Paesaggio là dove sotto-linea la necessità della sensibilizza-zione delle popolazioni sul valore e l’identità dei propri territori, affinché le politiche di valorizzazione e tute-la del paesaggio ottengano i risultati auspicati.

Il capitolo “I paesaggi della vista” ci parla di paesaggi nell’arte, nella fotografia, nelle immagini turisti-

che, nella geografia. Il “paesaggio dell’udito e del tatto” tratta delle campane, dei percorsi naturalistici e mentali. Per l’olfatto, sono descritti i patrimoni enogastronomici e mu-seali. Infine, per l’olfatto, vengono trattato gli approcci geografici agli ecomusei ed a realtà specifiche, quali la fragola profumata di Tortona.

Il testo “Il paesaggio delle case in terra cruda” (2010, pagg. 115, Euro 14,00) ha come Autore Roberto Mat-tone e raccoglie scritti e fotografie per accompagnare il lettore in un itinerario fatto di sentimenti ed emo-zioni e per ricordare come il paesag-gio sia un contenitore di bisogni ed aspettative più che mai attuale.

La concezione odierna del paesag-gio deve passare attraverso la com-prensione del nesso fondamentale tra natura e storia, perché ogni ambiente è necessariamente influenzato dal-l’azione umana.

La tutela non deve riguardare solo le porzioni di paesaggio necessaria-mente di pregio, ma anche le parti del quotidiano generalmente più vi-cine alla comune esperienza e all’in-teresse degli abitanti.

Proprio le case e cascine in terra cruda, che in Piemonte sono ancora molto diffuse, sono capaci di inte-grarsi profondamente con il paesag-gio, perché impastate della stessa materia dei campi e quindi in un con-tinuo naturale.

La pubblicazione si pone sul solco della legge regionale n. 2/2006, che fornisce contributi per la tutela e la valorizzazione di questi edifici, con particolare considerazione alla rile-

vanza dei manufatti rispetto al con-tenuto paesaggistico.

Oltre alla parte dedicata al pae-saggio agricolo ed urbano, l’Autore tratta delle tipologie costruttive e ar-chitettoniche delle costruzioni in ter-ra cruda e descrive delle linee guida per la conservazione del patrimonio in terra.

Terre colorate - Itinerari di viaggio tra Langhe e RoeroDi Massimo Martinelli con foto di Ornella Paletto e Giuseppe ParolaEdizioni del Capricorno, 2009, pagg. 151, Euro 8,90 nei “Libri di La Stampa”.

L’enologo Massimo Martinelli, ol-tre ad occuparsi di vini, è profondo conoscitore del territorio piemonte-se, nonché bravo scrittore e narratore di storie ed ambienti delle Langhe e del Roero.

Arricchito dalle fotografie di Or-nella Paletto e Giuseppe Parola, il

Recensioni

Recensioni

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volume traccia proposte di itinerari nelle “terre colorate” che troviamo nel paesaggio delle colline tra Lan-ghe e Roero, nella piana di Alba e del suo territorio.

Come dice l’Autore nella sua in-troduzione, il territorio descritto è straordinario: il fiume Tanaro, nel suo percorso sinuoso dalle Alpi Ma-rittime fino al Po, crea ad un certo punto due anse speciali che corri-spondono alle Langhe, sulla sponda orografica destra, ed al Roero, su quella sinistra.

Un terreno geologico molto singo-lare, dove si mescolano marne calca-ree e sabbie arenacee, testimonianza dei depositi marini dove oggi sorgo-no fertili terreni su cui si coltiva la vite nelle sue varietà più pregiate.

Ma non solo paesaggio: nel testo si narra anche delle parlate che variano da bricco a bricco, di storie di parti-giani, di scrittori e poeti, nonché degli uomini che vivono oggi nel contesto di queste particolari zone del Sud del Piemonte. E poi ovviamente di vini, di tartufi, di nocciole e di tome, in-somma di tutta una cultura partico-lare ed affascinante, con il piacevole accompagnamento di belle fotografie della natura in tutte le sue stagioni, di panorami incredibili, di cittadine, di enoteche e di fiere.

Quindi un libro bello da leggere e da guardare, nonché una guida pre-ziosa per conoscere meglio e più a fondo un territorio che noi piemonte-si forse abbiamo già visto molte vol-te (magari nelle scorribande per vino o trattorie) ma che ci apparirà sotto un’altra luce, come un vero e proprio “Itinerario di viaggio” tra scoperte e scorci inaspettati.

Quintino Sella. Uomo di culturaDi Piera CondulmerEdizioni Immagine per il Piemonte, 2009, pagg. 111, s.i.p.

Con il sottotitolo “Attualità di un grande statista italiano”, il volume appartiene alla collana “150° Unità d’Italia - 1861 - 2011 Torino-Roma”, diretta da Vittorio Cardinali.

Maria Loretta Tordini, Preside L’Istituto per Geometri “Quintino Sella”, sottolinea nella presentazio-ne del libro come il grande uomo che ha segnato di sè la storia e i tempi del Risorgimento abbia lasciato nelle generazioni seguenti un forte senso dello Stato. In suo onore, gli allievi dell’istituto si sono riuniti in un’As-sociazione che ha tra gli scopi quel-lo di mettere insieme le risorse per riordinare e dare vita all’Archivio del “Quintino Sella”. Così dal lon-tano 1867, anno di fondazione della

Scuola, i documenti sono stati salvati dall’oblio perché i posteri possano leggere direttamente il passato e ca-pirlo ed integrarlo nella vita d’oggi.

Il testo mette in evidenza lo spes-sore storico e culturale di Quinti-no Sella, da statista ad ispiratore di processi culturali. Infatti Quintino Sella nell’intero arco della sua vita professionale e politica si è occupa-to molto di cultura ed istruzione: gli anni in cui egli visse da protagonista erano anni di svolta per l’Italia e di questo travaglio l’Istruzione non po-teva non risentire. Nascono proprio allora gli studi tecnici, necessari per il futuro economico del Paese e che si rivolgono ad un più vasto panora-ma sociale. Pur parteggiando aperta-mente per chi sosteneva che la cutura classica fosse la base dell’istruzione, Sella fu uno dei fautori della nascita proprio degli istituti tecnici.

Prima di iniziare la carriera politi-ca vera e propria, è investito di vari incarichi riguardanti la riforma della Pubblica Istruzione, l’aggiornamen-to dei tecnici e dei geologi; in parti-colare cura il passaggio dell’Istituto Tecnico di Torino ad Università per Ingegneri e progetta altri tipi di Uni-versità per Ingegneri, anche tenendo conto della vocazione del territorio, principio che terrà altresì presente per quanto riguarda la pianificazione dell’istruzione tecnica.

Recensioni

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Fa un sole su questi bricchi, un riverbero di grillaia e di tufi che mi ero dimenticato.... E’ un caldo che mi piace, sa un odore: ci sono dentro anch’io a quest’odore, ci sono dentro tante vendemmie e fienagioni e sfogliature, tanti sapori e tante voglie che non sapevo più d’avere addosso.

C. Pavese, La luna e i falò, 1950

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Viaggio nell’affascinante mondo della metrologia

La Brenta di Piemontedi Giancarlo Baggi

Cultura

Recandomi in visita alla Fondazione ACCORSI di via Po 55 a Torino, nella grande cucina ottocen-tesca, ai lati di una credenzina del XVII secolo,

notavo due grandi recipienti in bronzo con due manici poggianti su 3 piedini di fattura a me conosciuta.

Chiedevo informazioni alla mia gentile guida la quale mi confermava che sì, si trattava di due vecchie misure non meglio identificate.

Il mio sospetto pareva confermato ed infatti, osservan-do più attentamente, potei chiaramente distinguere i sim-boli caratteristici di due rari campioni ufficiali in bronzo di misure di capacità per liquidi (MEZZA BRENTA) costruiti secondo le disposizioni contenute nell’editto emanato da Carlo Emanuele I di Savoia il 5 giugno 1612 che costituisce il primo importante tentativo di uni-ficazione dei pesi e delle misure in Piemonte.

In detto editto si stabilisce, tra l’altro, che Ed in particolare per le misure di capacità per liquidi, che

Ed inoltre si ordina:

Le misure campione ai lati della credenzina del XVII secolo

“tutti li pesi, e misure siano all’avvenire nelli Stati nostri di qua’ da Monti uniformi, secondo che qua’ a basso è notato. Inibendo, come inibiamo, sotto pena di falso ad ognuno di usare altri pesi e misure”

”Per il VINO, acqua e similiil Carro si faccia di brente dodici, e la Brenta qua-le si partirà in mezze, quarte e ottave contenga pinte trentasei, e che la pinta, o stagnata, si partisca in due boccali, e il boccale in due quartini….”

“Vogliamo per tanto, e commandiamo, che tutte le Città, e luoghi di detti nostri Stati, qui sotto nominati, fra tutto il mese di Giugno dell’anno prossimo Mille seicento tredici, debbano essersi prouisti delli cam-pioni di bronzo di tutte le misure, e pesi sudetti da chi sarà nella presente città per tal effetto deputato, qual gli li darà alli prezzi, che dalla Camera nostra sudetta gli saranno stabiliti; li quali campioni de pesi, e mi-sure, esse Città, e luoghi saranno tenuti di farli con-seruar in luogo publico, affinche ogn’uno ue gli possi hauer raccorso, in modo però tale, che non possino esser guasti ne alterati.”

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Cultura

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Ed ecco quindi che, come ben si evi-denzia nelle fotografie, sulle misure figurano:

• il tipo di misura (mezza brenta)• lo stemma dei casa Savoia (scudo crociato con corona) • l’anno di fabbricazione 1613

Come si può notare a tutti i 100 Comuni che figurano nell’elen-co allegato in calce all’editto

venivano concessi 13 mesi di tempo (dal 5 giugno 1612 al 30 giugno 1613) per dotarsi dei campioni in bronzo di tutte le misure, ma poiché non tutti i Comuni erano riusciti ad ottemperare al Decreto, due giorni prima della sca-denza dei termini, e precisamente il 28 Giugno 1613, veniva emanato un ulte-riore editto che disponeva la proroga per giorni 35 e cioè fino al 1° Agosto 1613

E’ naturalmente curioso notare come le tempistiche legislative si siano mo-dificate nei tempi, passando da una unica proroga di 35 giorni ai vari de-creti mille proroghe dei giorni nostri.

“del termine ad ubbidir agli ordini di cui all’editto del 5 Giugno 1612”

Due misure campione in bronzo della mezza brenta in Piemonte nel 1613

In basso:Particolare interno delle tacche di livello posizionate ad un quarto di brenta ed a mezza brenta

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Cultura

Particolare interno delle tacche di livello ogni 10 litri

Particolare esterno con il marchio del verificatore (B*F) e l’indicazione del tipo di misura (MEZZO ETTOLITRO)

Due mezze brente dei giorni nostri (mezzi ettolitri per trasporto di uvaggi e vino - 50 litri)

Nel Museo Accorsi di Torino troviamo importanti testimonianze sulle misure in Piemonte dei liquidi, tra cui la brenta

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Il Museo di Arti Decorative della Fondazione Pietro Accorsi ha sede nello storico palazzo di Via Po 55, costruito intorno al 1684 sot-to la guida dell’Architetto Ducale Amedeo di Castellamonte. Tutto il complesso di edifici che concludo-no sulla sinistra il tracciato di Via Po apparteneva in origine all’Or-dine dei padri Antoniani di S. An-tonio di Ranverso, da cui il nome popolare dello stabile di “Casa di Sant’Antonio”.Nel 1776 il palazzo fu acquistato dall’Ordine Mauriziano, l’antica istituzione torinese creata nel XVI secolo per volere del Duca Ema-nuele Filiberto di Savoia. Dal 15 aprile 1901, quando il padre di Pie-tro Accorsi fu nominato dall’Ordi-ne portinaio dello stabile, tutta la famiglia si trasferì in un modesto alloggio affacciato sul cortile del palazzo. Da allora Pietro Accorsi non lasciò più il palazzo e, grazie all’accresciuto prestigio nell’atti-vità di antiquario, pochi anni dopo poté prenderne in affitto alcune aree adibendole ad alloggio perso-nale e a sede della galleria esposi-tiva.Nel 1956 l’intero stabile divenne proprietà dell’antiquario, dopo la sua morte sede della Fondazione e oggi del Museo di Arti Decorative. Offre un’intelligente interpretazio-ne del gusto settecentesco, in cui i mobili d’epoca venivano sistemati in un contesto ricostruito e ridise-gnato. Il Museo, che ospita l’intera collezione dell’antiquario, può de-finirsi dunque come una casa-mu-seo arredata secondo il gusto del Fondatore in un susseguirsi di am-bienti di straordinaria ricchezza, da cui il proprietario sembra ap-pena uscito e dove mobili, tappeti, arazzi, oggetti e quadri sono messi in relazione tra loro per ricreare le atmosfere del Settecento.

Cultura

Il geometra

Per meglio entrare nell’argomento è opportuno ora descrivere la ca-pacità della vecchia brenta piemontese unificata con l’editto del 1612 e già in uso anche in tempi precedenti.

Detta capacità veniva chiaramente descritta nell’ “ISTRUZIONE per li fabbricatori ed aggiustatori delle bilancie, stadere e misure” edita dalla stamperia reale di Torino il 20 Febbraio 1750 dove si disponeva che la capacità della brenta nel circondario della provincia di Torino dovesse essere misurata considerando le dimensioni del recipiente, che doveva contenere 628 once cube di trabucco (Il trabucco si divide in sei piedi liprandi, il piede liprando in 12 once).

Pertanto, poichè il piede liprando di metri 0,513766 si divideva in 12 once di trabucco, ognuna delle quali pari a metri 0,042813, ne consegue che la capacità della brenta di Torino è pari a litri 49,2846 ossia:

once cube 628 x metri 0,0428133 = mc 0,0492846 pari a litri 49,2846

In seguito, con un leggero aggiustamento entrato in vigore dopo il 1818, a seguito del parere della Reale Accademia delle Scienze di Torino pre-sieduta dal Conte Prospero Balbo datato 28 luglio 1816, la capacità della brenta di Torino, fu definitivamente fissata in litri 49,30

Tuttavia, nonostante le ordinanze ed i decreti di cui sopra nelle varie città e luoghi continuavano a coesistere misure diverse tra le quali, come indicato nelle tavole di ragguaglio dei pesi e della misure edite dalla Stamperia Reale di Roma il 20 Maggio 1877, le più diffuse erano:

Ancora oggi, dopo 400 anni, la brenta resiste nelle campagne pie-montesi, dove viene utilizzata in particolare per le misure da vino, e riferita non più alla vecchia misura piemontese da litri 49,30

ma al mezzo ettolitro da 50 litri.

− la brenta di Torino di litri 49,30 divisa in 36 pinte di litri 1,369 in uso anche nei circondari di Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Biella, Vercelli, Ivrea, Pinerolo e Susa− la brenta di Alessandria di litri 57,84 divisa in 34 pinte di litri 1,701− la brenta di Acqui di litri 74,60 divisa in 45 pinte di litri 1,658− la brenta di Casale di litri 73,21 divisa in 45 pinte di litri 1,627 − la brenta di Novi Ligure di litri 53,00 divisa in 53 pinte di litri 1,000− la brenta di Tortona di litri 84,86 divisa in 48 pinte di litri 1,768− la brenta di Novara di litri 54,67 divisa in 36 pinte di litri 1,519− la brenta dell’ Ossola di litri 53,99 divisa in 48 pinte di litri 1,125− la brenta di Pallanza di litri 56,68 divisa in 36 pinte di litri 1,574− la brenta di Valsesia di litri 60,27 divisa in 30 pinte di litri 2,009

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Posta elettronica certificata

Si ricorda che tutti i professionisti hanno

l’obbligo di dotarsi di indirizzo di casella di Posta

Elettronica Certificata, comunicandolo ai rispettivi

Collegi professionali.

E’ possibile ottenere gratuitamente la PEC tramite la convenzione

con il Consiglio Nazionale-Cassa di Previdenza e

Aruba, sul sito www.cassageometri.it.

[email protected]

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ispettorato per la Funzione Pubblica ha inviato il 18 marzo 2010 una lettera ai Presidenti dei Consigli Nazionali delle Professioni che richiede, tra l’altro, di conoscere l’assolvimento degli adempimenti previsti dall’art. 16, comma 7, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazio-ni in Legge 28 gennaio 2009 n. 2, che impongono a tutti i professionisti l’obbligo di adozione della Posta Elettro-nica Certificata e di comunicazione della medesima al proprio Collegio di iscrizione.Nella medesima lettera si richiede quali provvedimenti intendano adottare i Collegi nei confronti degli inadem-pienti.

Orario degli uffici del Collegio

Dal lunedì al venerdì: dalle 8,30 alle 13,30

lunedì e mercoledi: anche dalle 14,00 alle 17,00

On line

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E’ notizia di questi giorni che il Dipartimento di Architettura e Design del MoMA di New York ha acquisito il simbolo @ nella sua collezione artistica. L’annun-cio arriva da Paola Antonelli, l’ita-liana curatrice del dipartimento di architettura e design, che spiega cosi’ l’importanza dell’iniziativa: “si abbandona il principio che il possesso fisico di un oggetto sia il requisito necessario per la sua ac-quisizione”. Ma cosa significa sia in termini concettualisia in termi-ni pratici? L’arte contemporanea, l’architettura ed il design possono assumere manifestazioni nuove quale segno dei tempi, dai codici digitali agli indirizzi Internet che sono considerati, oggi, creazioni dell’uomo al pari di un quadro o di una penna prestigiosa.

Tale importante evoluzione di-mostra come i curatori del Mu-seo abbiamo voluto inglobare nella propria sterminata raccolta un qualcosa che rappresenta non propriamente un oggetto fisico ma

solo un’idea, un segno che caratte-rizza la comunicazione odierna.

Al fine di capire perché abbia-no scelto di annoverare il simbolo @ nella collezione, è necessario comprenderne da dove proviene e perché sia diventata un’icona on-nipresente nel mondo attuale.

@ Un po ‘di storiaAlcuni linguisti ritengono che

@ risalga al sesto/settimo secolo d.C., una legatura utile a fondere la preposizione latina ad che si-gnifica “a” o “verso”, con un sol tratto di penna.

Il simbolo si ritrova poi anche nel XVI secolo nel mondo mer-cantile di Venezia, dove era usato per indicare l’anfora, un vaso di terracotta di dimensioni standard impiegato dai commercianti, sulle navi, quale unità di misura: risale al 1536 una riepilogo riferito ad un trasporto su tre navi, da Siviglia a Roma, proveniente dalle Ameri-che, dove si descrive “ci sono una @ di vino, che corrisponde ad un

terzo di un barile, del valore di 70 o 80 ducati”

È interessante notare che ai giorni nostri gli spagnoli usano il simbolo @, arroba, per indicare anche loro un’unità di misura.

Il simbolo @ era conosciuto qua-le “a commerciale” quando è ap-parso sulla tastiera della macchina da scrivere americana Underwood nel 1885 ed è stato codificato come tale, per la prima volta, nell’Ame-rican Dictionary of Printing & Bookmaking nel 1894. Da questo momento in poi il simbolo stesso è stato standardizzato, sia stilistica-mente sia nella sua applicazione, sino ad essere inserito nel 1963 nell’elenco dei codici informatici ASCII (American Standard Code per Information Interchange).

La chiocciolina @ è stata anche impiegata nel mondo anglosasso-ne come abbreviazione per la pa-rola “at” o per la frase “al prezzo di” (at a price of) nelle notazioni in materia contabile e commercia-le.

@ La chiocciolina

di Paolo Cuselli

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Il geometra

@ utilizzata in una lettera del 1536 di un mercante italiano L’arroba spagnola in un documento castigliano del 1400

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@ Ray Tomlinson L’ingegnere informatico americano

Ray Tomlinson nel 1971 sviluppò la posta elettronica elaborando un pro-gramma che permetteva a tutti coloro che frequentavano le università ame-ricane, collegate tra loro tramite la rete ARPANET, di potersi scambiare messaggi scritti. Lo stesso Tomlison nel 1972 usò il simbolo @ come se-parazione tra il nome del destinatario ed il server che svolgeva le funzioni di cassetta della posta. Egli fu anche il primo a codificare il messaggio di posta elettronica e la @ rappresenta-va una comoda abbreviazione per la composizione degli indirizzi di posta essendo un simbolo poco utilizzato ma di facile fruibilità sulle tastiere di qualsiasi macchina per scrivere.

@ Nel mondo

Il simbolo @ è ormai parte del parlare comune in ogni angolo del mondo. Ogni cultura ha battezzato @ con affettuosi sinonimi: per i tede-schi, i polacchi ed i sudafricani è un “coda di scimmia”, per i cinesi un topolino, per gli italiani ed i francesi una chiocciola, per i russi simboleg-gia un cane, mentre per i finlandesi

è detta miukumauku, che significa “segno del miao”, perchè ricorda un gatto addormentato. Il simbolo @ è diventato così importante che le per-sone sentono il bisogno di dare un senso ad essa, da qui si sono ispirate in ulteriori declinazioni linguistiche dove la chiocciola sostituisce la lette-ra per rafforzare un diverso senso co-municativo come per esempio “ci@o @mici” od altre simili allocuzioni che solo la fantasia può porre limiti.

Sull’altare di un linguaggio no sessista e politically correct recente-mente in Spagna la @ è stata usata per indicare ambo i sessi quando si utilizzano sostantivi od aggettivi ani-mati: “los alumnos y las alumnas de esta clase ganaron el concurso de belleza”. Con l’obbiettivo di econo-mizzare anche il linguaggio l’aberra-zione è stata così deformata in “l@s alumn@s de esta clase ganaron el concurso de belleza” ; esperimenti

simili di modificazione del linguag-gio per attirare le giovani generazioni sono stati fatti nelle ultime campagne elettorali in Spagna, Portogallo e Re-gno Unito. Inutile dire che le corri-spondenti Accademie Nazionali che vigilano all’ortodossia della lingua abbiano, giustamente, cassato questi neologismi come spazzatura.

On line

@ per i tedeschi, i polacchi ed i sudafricani è un “coda di scimmia”, per i cinesi un topolino, per gli italiani ed i francesi una chiocciola