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Emanuele Montelione
Chi sono
- Avvocato
- Consulente in Proprietà Industriale
- Responsabile Scientifico progetto «Marchi e
Disegni Comunitari» www.marchiedisegni.eu
- Dottore di ricerca
Obiettivi di questa lezione
- Fornire i rudimenti giuridici per la tutela e
la valorizzazione delle vostre creazioni
intellettuali
- Indicare come/dove fare le ricerche
preventive per la verifica di diritti di terzi
Emanuele Montelione
La proprietà intellettuale
Nel linguaggio corrente le espressioni
proprietà intellettuale e proprietà
industriale sono equivalenti.
Dal punto di vista giuridico no.
Emanuele Montelione
Definizione normativa di
proprietà industriale
Art. 1 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. No. 30/2005)
“l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali”
Emanuele Montelione
La proprietà intellettuale
L’espressione proprietà intellettuale
comprende tutto ciò che può essere ricondotto
al diritto d’autore ovvero ai diritti sulle opere
dell’ingegno di carattere creativo che
appartengono al campo delle arti (ad es.
musica, cinema, teatro, letteratura, arti visive,
figurative, sculture et cetera…fino a
comprendere il software e le banche dati)
Emanuele Montelione
La proprietà intellettuale
La normativa di riferimento in materia di
diritto d’autore è la Legge No. 633 del 1941
e le successive modifiche
Emanuele Montelione
Articolo 1 CPI
“l’espressione proprietà industriale comprende
marchi ed altri segni distintivi, indicazioni
geografiche, denominazioni di origine, disegni e
modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei
prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali
riservate e nuove varietà vegetali”
Definizione Proprietà
Industriale
Emanuele Montelione
Articolo 2 CPI
“I diritti di proprietà industriale si acquistano
mediante brevettazione, mediante
registrazione o negli altri modi previsti dal
presente codice. La brevettazione e la
registrazione danno luogo ai titoli di proprietà
industriale ”
segue
Modalità di costituzione ed
acquisto dei diritti
Emanuele Montelione
Articolo 2 CPI
“Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i
modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.
Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e
modelli, le topografie dei prodotti a
seminconduttori”
segue
Modalità di costituzione ed
acquisto dei diritti
Emanuele Montelione
Modalità di costituzione ed
acquisto dei diritti
Articolo 2 CPI
“Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i
segni distintivi diversi dal marchio registrato, le
informazioni aziendali riservate, le indicazioni
geografiche e le denominazioni di origine.”
Emanuele Montelione
Articolo 2 CPI
“L’attività amministrativa di brevettazione e di
registrazione ha natura di accertamento costitutivo
e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di
nullità e decadenza sulla base delle norme
contenute nel presente codice”
Modalità di costituzione ed
acquisto dei diritti
Emanuele Montelione
Disposizioni generali e
principi fondamentali
Articolo 3 CPI – Trattamento dello straniero
Stesso trattamento accordato ai cittadini italiani
viene accordato ai cittadini di ciascun Stato facente
parte della Convenzione di Parigi e/o della
Organizzazione Mondiale del Commercio
Emanuele Montelione
Disposizioni generali e
principi fondamentali
Articolo 3 CPI– Trattamento dello straniero
Ai cittadini di Paesi che non fanno parte della
Convenzione di Parigi e/o della Organizzazione
Mondiale del Commercio viene accordato lo stesso
trattamento dei cittadini italiani se vi è reciprocità
Emanuele Montelione
Disposizioni generali e
principi fondamentali
Articolo 4 CPI – Priorità
Articolo 5 CPI – Esaurimento
Articolo 6 CPI - Comunione
Emanuele Montelione
Elenco diritti di proprietà
industriale
• Sezione I: i marchi
• Sezione II: le indicazioni geografiche
• Sezione III: Disegni o modelli
• Sezione IV: Invenzioni
• Sezione V: Modelli di utilità
• Sezione VI: Topografie dei prodotti a semiconduttori
• Sezione VII: Informazioni segrete
• Sezione VIII: Nuove varietà vegetali
Emanuele Montelione
Il Marchio
Definizione di marchio (implicitamente ricavata dall’art. 7)
segno che serve a contraddistinguere prodotti e/o servizi
Emanuele Montelione
Il Marchio
Definizione di segno (esplicitamente ricavata dall’art. 7)
“parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le
tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa
da quelli di altre imprese”
Emanuele Montelione
Tipologie di segni registrabili come marchi
• nominativi
• grafici
• misti
• tridimensionali
• sonori
• olfattivi
• Slogan
…e tutto ciò che possa contraddistinguere un prodotto o un
servizio
Il Marchio
Emanuele Montelione
Requisiti per la registrabilità
• Distintività
• Novità
• Liceità
• Non decettività
Il Marchio
Emanuele Montelione
Articolo 8
Nomi di persona:
Se diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso
Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi
Il Marchio
Emanuele Montelione
Articolo 8
I ritratti di persone
“non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso”
Il Marchio
Emanuele Montelione
Articolo 9 - Marchi di forma
triplice test
Forma non standardizzata
Forma non funzionale
Forma che non da valore sostanziale al prodotto
Il Marchio
Emanuele Montelione
Articolo 11 CPI
Marchi collettivi
• La funzione giuridicamente protetta è il mantenimento dello standard qualitativo dei prodotti
• Vi possono essere problemi di legittimazione
• Vi è sempre la necessità del Regolamento d’uso
• Possibili conflitti con DOP/IGP o con prodotti tradizionali alimentari
Il Marchio
Emanuele Montelione
Indicazioni geograficheArticolo 29 CPI
Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.
Emanuele Montelione
• Continua a mancare una legge quadro
• È sempre applicabile la normativa sulla pubblicità ingannevole [codice del consumo]
• È sempre applicabile la normativa sulla frode in commercio [diritto penale]
Indicazioni geografiche
Emanuele Montelione
In ambito agroalimentare e per i vini la
normativa di riferimento è sempre la
normativa comunitaria
Indicazioni geografiche
Emanuele Montelione
La tutela del design
Nozione di disegno
l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale
risulta in particolare dalle caratteristiche delle
linee, dei contorni, dei colori, della forma, della
struttura superficiale e/o dei materiali del
prodotto stesso e/o del suo ornamento
Emanuele Montelione
Nozione di prodotto ai fini della registrazione del disegno
“qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra l'altro le componenti destinate ad
essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i
programmi per elaboratori”
La tutela del design
Emanuele Montelione
Requisiti di validità del disegno
Novità
Carattere individuale
Liceità
La tutela del design
Emanuele Montelione
Nozione di carattere individuale
Si considera che un disegno o modello presenti
un carattere individuale se l'impressione
generale che suscita nell'utilizzatore
informato differisce in modo significativo
dall'impressione generale suscitata in tale
utilizzatore da qualsiasi disegno o modello
che sia stato divulgato al pubblico
La tutela del design
Emanuele Montelione
Durata della protezione del disegno
Tre anni se non registrato (Regolamento CE
No. 6/2002)
Fino a venticinque anni se registrato
La tutela del design
Emanuele Montelione
Esercitazione Pratica
Ricerche sulle banche dati
e-Search Plus
e
DesignView
Emanuele Montelione
Il BrevettoDefinizione implicita di Brevetto
È un documento concesso da una autorità
governativa che conferisce al titolare il
diritto di escludere soggetti terzi dallo
sfruttamento commerciale dell’oggetto
dell’invenzione/innovazione
Emanuele Montelione
Definizione implicita di Brevetto
Per la collettività
• incentivo all’innovazione scientifica etecnologica
• possibilità di libero sfruttamento dopo 10/20 anni
Il Brevetto
Emanuele Montelione
Definizione implicita di Brevetto
Per il titolare:
recupero delle spese di ricerca e sviluppo e di
quelle per la brevettazione mediante esclusiva
di 10/20 anni
capitali da reinvestire in nuova ricerca
Il Brevetto
Emanuele Montelione
Cos’è brevettabile
Nuove
LE INVENZIONI Inventive
Applicabili
industrialmente
Il Brevetto
Emanuele Montelione
Cosa non è brevettabile (art 45)
a) le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici,
b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per
attività commerciali ed i programmi di elaboratori,
c) le presentazioni di informazioni;
“Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in
esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il
brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e
presentazioni di informazioni considerati in quanto tali”.
Il Brevetto
Emanuele Montelione
Cosa non è brevettabile (art 45)
d) metodi per il trattamento chirurgico o
terapeutico del corpo umano o animale ed i
metodi di diagnosi applicati al corpo umano o
animale.
e) questa disposizione non si applica ai
prodotti, in particolare alle sostanze o alle
miscele di sostanze, per l’attuazione di uno dei
metodi nominati
Il Brevetto
Emanuele Montelione
Cosa non è brevettabile (art 45)
le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico o al buon costume
le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici
per l'ottenimento delle stesse; questa disposizione non si
applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti
mediante questi procedimenti.
Il Brevetto
Emanuele Montelione
Un’invenzione è nuova quando non fa parte
dello stato dell’arte
Lo stato dell’arte comprende tutto ciò che è stato
reso pubblico (ovunque nel mondo) con una
descrizione scritta o orale, una presentazione su
Internet, un uso o qualsiasi altro mezzo, prima
della data di deposito o di priorità della domanda
di brevetto
Novità (art 46)
Il Brevetto
Emanuele Montelione
Attività inventiva (art 48)
Un’ invenzione implica un’attività inventiva se,
rispetto a quanto è noto dallo stato dell’arte, non
risulta deducibile in modo ovvio per un esperto del
settore
Il Brevetto
Emanuele Montelione
Industrialità (art 49)
Un’invenzione è atta ad avere un’applicabilità
industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o
utilizzato in un qualsiasi tipo di industria, compresa
quella agricola
Il Brevetto
Emanuele Montelione
Liceità (art 50)
Non possono costituire oggetto di brevetto le
invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine
pubblico o al buon costume.
L’attuazione di un’invenzione non può essere
considerata contraria all’ordine pubblico o al buon
costume per il solo fatto di essere vietata da una
disposizione di legge o amministrativa.
Il Brevetto
Emanuele Montelione
Sufficiente descrizione (art 51)
L’invenzione deve essere descritta in modo
sufficientemente chiaro e completo affinché
l’esperto nel settore sia in grado di riprodurla
senza sforzi inventivi
Il Brevetto
Emanuele Montelione
Il trasferimento di tecnologiaLa tecnologia si acquisisce
Tramite contratto
(cessione, licenza, contratto d’opera)
Tramite conferimento
(società di persone e Srl)
Automaticamente
(invenzioni di servizio, invenzioni di azienda,
contratto d’opera)
tramite copia
(modalità illecita)Emanuele Montelione
Cessione
Il cedente trasferisce al cessionario la titolarità deldiritto di esclusiva sull’invenzione brevettata
È un contratto atipico a forma libera
(quasi sempre scritta)
Il trasferimento di tecnologia
Emanuele Montelione
Licenza
Il licenziante trasferisce al licenziatario il solo diritto di godimento sull’invenzione brevettata
È un contratto atipico a forma libera
(quasi sempre scritta)
Il trasferimento di tecnologia
Emanuele Montelione
La Licenza può essere
Esclusiva
Semi-esclusiva
(ad. es. esclusiva territoriale o merceologica)
Il trasferimento di tecnologia
Emanuele Montelione
La Licenza può essere
Senza Esclusiva
Sub-licenza
(ad. es. esclusiva territoriale o merceologica)
Il trasferimento di tecnologia
Emanuele Montelione
Il corrispettivo della Licenza può essere:
• A Cifra fissa
• A Royalties
(pagamenti periodici calcolati sull’ammontare delle vendite relative al prodotto )
• A Minimi garantiti
Il trasferimento di tecnologia
Emanuele Montelione
Invenzioni di servizio (art. 64)
• Pendenza del rapporto di lavoro
• L’attività inventiva deve essere l’oggetto determinante ancorché non esclusivo del rapporto
• Retribuzione ad hoc per l’attività inventiva
Il trasferimento di tecnologia
Emanuele Montelione
Invenzioni di azienda (art. 64.2)
• Pendenza del rapporto di lavoro
• Nesso di causalità tra l’attività del dipendente e l’invenzione
• Assenza di retribuzione ad hoc per l’attività inventiva
Il trasferimento di tecnologia
Emanuele Montelione
Invenzioni occasionali (art. 64)
• Pendenza del rapporto di lavoro
• Assenza di nesso causale tra l’attività del dipendente e l’invenzione
• Connessione oggettiva con l’attività di impresa datrice di lavoro
Il trasferimento di tecnologia
Emanuele Montelione
Invenzioni occasionali (art. 64)
• Pendenza del rapporto di lavoro
• Assenza di nesso causale tra l’attività del dipendente e l’invenzione
• Connessione oggettiva con l’attività di impresa datrice di lavoro
Il trasferimento di tecnologia
Emanuele Montelione
Invenzioni occasionali (art. 64.3)
Diritto di opzione“…per l’uso, esclusivo o non esclusivo dell’invenzione o per l’acquisto
del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all’estero verso
corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che
l’inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della
comunicazione dell’avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l’esercizio dell’opzione si
risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto…”.
Il trasferimento di tecnologia
Emanuele Montelione
Ricerca universitaria e degli enti di ricerca
Art. 65 CPI
I diritti patrimoniali relativi alle invenzioni del
ricercatore universitario o dipendente dell’ente di
ricerca appartengono in via originaria al
ricercatore e non passano automaticamente
all’università o all’ente di ricerca per effetto del
contratto di lavoro
Il trasferimento di tecnologia
Emanuele Montelione
Ricerca universitaria e degli enti di ricerca
Art. 65.2 CPI
“Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della loro autonomia, stabiliscono l’importo massimo
del canone, relativo a licenze a terzi per l’uso dell’invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori
della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.”
Il trasferimento di tecnologia
Emanuele Montelione
Ricerca universitaria e degli enti di ricerca
Art. 65.2 CPI
“In ogni caso, l’inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell’invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non
provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o
canoni.”
Il trasferimento di tecnologia
Emanuele Montelione
Ricerca universitaria e degli enti di ricerca
Art. 65.4
Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l’inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo
sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica
amministrazione di cui l’inventore era dipendente al momento dell’invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l’invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da
terzi, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.”
Il trasferimento di tecnologia
Emanuele Montelione
Ricerca universitaria e degli enti di ricerca
Art. 65.5
“Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università, ente o amministrazione di appartenenza
del ricercatore.”
Il trasferimento di tecnologia
Emanuele Montelione
La proprietà Intellettuale
• Sono protette ai sensi della legge sul diritto d’autorele opere dell'ingegno di carattere creativo cheappartengono alla letteratura, alla musica, alle artifigurative, all'architettura, al teatro ed allacinematografia, qualunque ne sia il modo o la formadi espressione.
• Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie … nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore
Emanuele Montelione
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche,religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, leopere drammatico-musicali e le variazioni musicalicostituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali siafissata la traccia per iscritto o altrimenti;
(segue)
La proprietà Intellettuale
Emanuele Montelione
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno,della incisione e delle arti figurative similari, compresala scenografia, anche se applicata all'industria,sempreché il loro valore artistico sia scindibile dalcarattere industriale del prodotto al quale sonoassociate;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora
La proprietà Intellettuale
Emanuele Montelione
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento
analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti
di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del
capo V del titolo II (1/c);
8) i programmi per elaboratore
9) Le banche di dati
La proprietà Intellettuale
Emanuele Montelione
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di
autore è costituito dalla creazione dell'opera,
quale particolare espressione del lavoro
intellettuale
La proprietà Intellettuale
Emanuele Montelione
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamentel'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limitifissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio deidiritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.
È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.
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