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LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO NEI CONFLITTI TRA DIPENDENTI AVV. CLAUDIA MATARAZZO TORINO, 31 MARZO 2014

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO NEI ... · QUANDO IL MOBBING DIVENTA DANNO ERARIALE Corte dei conti, sez. giur. Piemonte, sentenza n. 135/2013: un atteggiamento persecutorio

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LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO NEI CONFLITTI TRA DIPENDENTI

A V V . C L A U D I A M A T A R A Z Z O

T O R I N O , 3 1 M A R Z O 2 0 1 4

NON TUTTI I COMPORTAMENTI ANCHE SCORRETTI E SCONTROSI SONO

ATTEGGIAMENTI ILLECITI

Tali comportamenti possono dare origine a richiami verbali o scritti da parte del datore di lavoro, che comunque ha il dovere di garantire, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, la cura del benessere organizzativo e cordialità dei rapporti interpersonali.

IL DATORE DI LAVORO HA IL DOVERE DI GARANTIRE, LA CURA DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E LA CORDIALITÀ DEI

RAPPORTI INTERPERSONALI

Nella valutazione dei rischi presenti in ogni luogo di lavoro, è previsto anche quello dello stress lavoro-correlato. Ø Concetto di "salute" intesa quale

stato di completo benessere fisico, mentale e sociale.

Ø Garanzia di una tutela dei lavoratori anche nei confronti dei rischi psicosociali.

LE CONDOTTE ILLECITE: IL MOBBING ORIZZONTALE

Vessazioni che subisce il lavoratore sul luogo di lavoro da parte di un altro collega. Il comportamento “mobbizzante” consiste in maltrattamenti, offese, vessazioni, aggressioni, umiliazioni, mortificazioni, atteggiamenti persecutori.

RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO

BASE GIURIDICA: combinato disposto degli artt. 2087 e 2049 c.c.

L’art. 2087 c.c.: L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Tale mezzo di tutela si inserisce nel quadro di una

Ø  obbligazione contrattuale gravante sul datore di lavoro.

La giurisprudenza prevalente, principalmente di merito, ha statuito che: il datore di lavoro non può andare esente da responsabilità se era a conoscenza o doveva ragionevolmente sapere delle molestie e non è intervenuto per far cessare tali condotte.

Il datore di lavoro risponde anche quando il comportamento illecito sia riferibile ai propri dipendenti, pur in assenza di un suo intento lesivo. L’art. 2049 disciplina il sistema delle responsabilità dei padroni e dei committenti per fatto del dipendente. Affinché si possa ravvisare la responsabilità del datore di lavoro:

Ø La condotta deve essere produttiva di un danno.

Ø  L ’ e v e n t o d a n n o s o d e v e e s s e r e l a

conseguenza dell’attività lavorativa prestata dal dipendente.

Il datore di lavoro va esente da responsabilità solo nel caso in cui il dipendente, autore del fatto illecito, abbia agito con dolo e al di fuori delle proprie mansioni lavorative.

Corte di Cassazione civile, sez. lavoro, 25.07.2013 n° 18093

Ø Responsabilità extracontrattuale

ex art. 2043 c.c.

LO STATO O L’ENTE PUBBLICO DATORE DI LAVORO E’ RESPONSABILE DEI DANNI CAUSATI AL

LAVORATORE AL PARI DEL DATORE DI LAVORO PRIVATO

Ø  Art. 28 Costituzione: “i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici”.

Ø  Codice di comportamento dei dipendenti pubblici: D.P.R. 16.04.2013 n° 62 , G.U. 04.06.2013.

Art.13 Disposizioni

particolari per i dirigenti

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base al l 'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico. 4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi.

5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

8. I l d ir igente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze.

La violazione dei doveri indicati dal codice di comportamento non ha solo rilievo ai fini disciplinari, ma costituisce fonte di danno da mobbing.

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Il Giudice civile può utilizzare i doveri contenuti nel codice di comportamento come parametro per la valutazione di un’effettiva condotta di mobbing.

QUANDO IL MOBBING DIVENTA

DANNO ERARIALE

Corte dei conti, sez. giur. Piemonte, sentenza n. 135/2013: un atteggiamento persecutorio volto a discriminare e a umiliare il dipendente viola il principio costituzionale dell’imparzialità ed è fonte di responsabilità erariale.

La Corte piemontese

Ø  ha condannato il responsabile amministrativo per il danno erariale conseguente al r isarcimento disposto dal giudice civile.

Ø  non è escluso che in futuro la Corte dei Conti possa ritenere che dal mobbing derivi anche un danno “da disservizio” quale l’alterazione del “buon andamento” dell’amministrazione e quindi chiedere al responsabi le un ulteriore risarcimento del danno.