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Maria Paola Luboz - Novembre 2016 L’indagine clinica sui Dispositivi Medici Cosa si intende per indagine clinica Quando è richiesta una indagine clinica Come programmarla dove e come attuarla L’attuale regolamentazione in Italia Il ruolo dei Comitati Etici L’apporto delle Norme Tecniche armonizzate

L’indagine clinica sui Dispositivi Medici · «Le indagini cliniche dei dispositivi medici», disponibile sul sito web dei Dispositivi Medici, nel quale sono raccolte tutte le informazioni

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Maria Paola Luboz - Novembre

2016

L’indagine clinica sui

Dispositivi Medici

Cosa si intende per indagine clinica

Quando è richiesta una indagine clinica

Come programmarla dove e come attuarla

L’attuale regolamentazione in Italia

Il ruolo dei Comitati Etici

L’apporto delle Norme Tecniche armonizzate

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Indagine clinica

Indagine clinica – investigazione clinica -

sperimentazione clinica

Qualsiasi studio sistematico progettato e pianificato in

soggetti umani intrapreso per verificare la sicurezza e/o

la funzionalità di uno specifico dispositivo medico nelle

normali condizioni d’uso (UNI EN ISO 14155: 2012)

Funzionalità – la capacità di uno specifico dispositivo medico di raggiungere lo scopo indicato per quanto riguarda il suo uso come inteso dal fabbricante quando correttamente applicato al soggetto appropriato

Sicurezza – L’assenza di rischi non accettabili usando il dispositivo in accordo con le istruzioni del fabbricante

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Indagine clinica

Razionale

-Confronta lo stato dell’arte con le

aspettative

-Esplicita le ragioni per l’uso di un nuovo

dispositivo

-Esplicita i vantaggi attesi

-Esplicita i dubbi emergenti

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Indagine clinica

Analogie e differenze tra gli studi clinici sul farmaco

e sul dispositivo medico

- essenziali per il progresso

- classificazione in fasi

- vasta gamma di prodotti con funzioni e caratteristiche diverse

- capacità tecniche richieste al medico o all’operatore

- effetti terapeutici ottenuti attraverso interazioni meccaniche, fisico

chimiche piuttosto che farmacologiche, metaboliche, immunologiche

- tempi di risposta

- vita media dei prodotti

- aspetti etici

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Indagine clinica

Quando condurre una indagine clinica su un DM

- Il dispositivo è completamente nuovo: componenti, specifiche,

metodo d’azione sono ignoti (non sono mai stati utilizzati) per l’uso

previsto

- Un dispositivo esistente è modificato e le modifiche possono agire

significativamente sulla sicurezza clinica e sulla funzionalità

- Un dispositivo noto è proposto per una nuova indicazione

- Un dispositivo noto incorpora nuovi materiali, non noti, destinati a

contatto con il corpo o materiali noti ma in posizioni non esposte

precedentemente e per cui non sono disponibili dati clinici

sufficienti o dati clinici relativi ad un periodo sufficientemente lungo

per tale contatto

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Indagine clinica

Da quali studi/valutazioni/esami si deduce

la necessità di una indagine clinica:

- razionale

- documentazione di progetto

- prove precliniche

- analisi del rischio

- Valutazione clinica

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Indagine clinica

• Le indagini cliniche sui DM sono in genere promosse dal

fabbricante allo scopo di ottenere le informazioni

necessarie per assicurare la funzionalità e la sicurezza

del dispositivo e per supportare la valutazione di

conformità necessaria alla marcatura CE

• Le indagini cliniche sui DM possono anche essere

promosse da università, Istituti di ricerca, Società

scientifiche ( indagini «no profit»)

• La conformità alla normativa vigente relativa alla

realizzazione di indagini cliniche è indipendente dalle

finalità dell’indagine stessa e vige anche per le indagini

«no profit» Maria Paola Luboz - Novembre

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Indagine clinica

Riferimenti legislativi - Art. 14 Dlgs. 46/97 come modificato dal Dlgs 37/2010

- All. VIII e all. X Dlgs. 46/97 come modificati dal DLgs. 37/2010

- DLgs. 24 giugno 2003 n. 211 (GCP)

- Decreto 26 gennaio 2005 (G.U. n.79 6/04/05) - tariffa

- Circolare Ministeriale 4 Marzo 2005 DGFDM 6636/1 – ai C.E.

- Decreto 2 Agosto 2005 (G.U. n. 210 del 09/09/05) - modalità pres. notifica

- Lettera Circolare 14 dicembre 2005 DGFDM VI 37911/P/1.5 mr – ai C.E.

- Decreto 12 maggio 2006 (G.U. n. 194 del 22/08/06) – Req. Min. C.E.

- Lettera Circolare 26 Febbraio 2007 DGFDM VI/6821/P-1,5 i.m2 ( parz. abrogata)

- Lettera Circolare 5 dicembre 2007 - modalità presentazione notifica

- Lettera Circolare 2 Agosto 2011 DGFDM/VI/P/32596/I.5.i.m.2/2011/811 (G.U. n.191del 18/08/2011) - chiarimenti

- Decreto 7 aprile 2012 ( G.U. n.237 10/10/2012) – tariffa

- Dlge 158/2012 Supp. Ord. N. 201/L G.U. 263 10/11/12 convertito in legge 8 Novembre 2012 n. 189 – Comitati Etici

- Decreto 8 febbraio 2013 (G.U. n.96 24/4/2013) Comitati etici

- Decreto 12 Marzo 2013 (G.U. n.111 14/05/13) limiti, condizioni e strutture

- Decreto 25 giugno 2014 (G.U. n.218 19/09/14) DMIA condizioni e strutture

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Indagine clinica

Linee guida

- NB-MED/2.7/Rec 1 Guidance on clinicals. Clinical Investigation, clinical evaluation

- NB-MED/2.7/Rec 3 Guidance on clinicals. Evaluation of clinical data

- MEDDEV 2.7/2 Rev. 2 Guide for Competent Autorities in making an assessment of clinical investigation notification – Sept. 2015

- MEDDEV 2.7/3 Clinical Investigations: serious adverse event reporting – May 2015

SAE reporting form – May 2015

- MEDDEV 2.7/4 Guideline on clinical Investigation: a guide for manufacturers and notified bodies – Dec. 2010

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Indagine clinica

Nel corso del 2015 il Ministero della Salute ha

pubblicato un documento,

«Le indagini cliniche dei dispositivi medici»,

disponibile sul sito web dei Dispositivi Medici, nel

quale sono raccolte tutte le informazioni

necessarie per realizzare in Italia una

investigazione clinica su Dispositivi medici.

Si è cercato di rispondere a tutte le più comuni

richieste pervenute all’Ufficio competente

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Indagine clinica

DLgs 46/97 come mod. Art. 14 - Indagini cliniche

Le indagini cliniche sono realizzate secondo le modalità di cui agli allegati VIII e X

• 1. Per i dispositivi destinati ad indagini cliniche, il fabbricante o il mandatario stabilito nella Comunità segue la procedura prevista all’allegato VIII e informa le autorità competenti degli Stati Membri in cui devono essere effettuate le indagini mediante la dichiarazione menzionata al punto 2.2 dell’allegato VIII.

• 2. Per i dispositivi appartenenti alla classe III, per i dispositivi impiantabili e per quelli invasivi a lungo termine appartenenti alle classi IIa o IIb, il fabbricante può iniziare le pertinenti indagini cliniche trascorsi sessanta giorni dalla data della notifica, a meno che le autorità competenti non gli abbiano comunicato entro tale termine una decisione in senso contrario, motivata da considerazioni di sanità pubblica o di ordine pubblico.

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Indagine clinica

• 3. Nel caso di dispositivi diversi da quelli di cui al paragrafo 2 ( Classe I, non invasivi classi IIa e IIb), le indagini cliniche possono iniziare immediatamente dopo la data di notifica, o in ogni caso prima della scadenza dei sessanta giorni, purché il Comitato Etico interessato abbia emesso un parere favorevole sul programma di indagini in questione, compresa la revisione del piano di indagine clinica.

• 4. Il Fabbricante o il mandatario tengono a disposizione del MinSal la documentazione di cui all’allegato VIII

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Indagine clinica

● 5.L'impiego dei dispositivi per indagini cliniche (comma 1) e' limitato alle Aziende ospedaliere pubbliche, ai Policlinici universitari, alle Aziende ospedaliere ove esistono le facolta' di medicina e chirurgia, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 502, agli IRCCS, agli Istituti ed Enti ecclesiastici di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del SSN, nonche' ai presidi ospedalieri gestiti in base ai provvedimenti regionali assunti ai sensi dell'articolo 9-bis del D.L.vo n. 502 del 1992 e che presentano i requisiti dell'alta specialita' di cui al decreto del Ministro della sanita' del 29 gennaio 1992, ..

Il Ministero della Salute può, con proprio decreto, stabilire le condizione alle quali le strutture, diverse da quelle indicate possono impiegare dispositivi per indagini cliniche

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Indagine clinica Decreto 12 marzo 2013

• Vengono elencati i centri in cui è possibile eseguire l’indagine in

funzione della classe di rischio (Classe III, impiantabili e invasivi a

lungo termine classe IIa e IIb – dispositivi a bassa classe di rischio)

• E’ in ogni caso richiesta la documentata competenza in materia di

studi clinici, la documentata competenza nella normale pratica

clinica relativamente alla tipologia dei dispositivi da testare

• La documentazione relativa alla rispondenza dei centri alle

caratteristiche richieste è presentata insieme alla notifica

• Non ci sono, a oggi, indicazioni su come agire per effettuare

indagini cliniche in altri centri

Decreto 25 giugno 2014

• Vengono dettagliati i centri in cui è possibile eseguire le indagini sui

DMIA

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Indagine clinica

Dispositivi medici appartenenti alla

classe III, impiantabili e invasivi a

lungo termine classe IIa e IIb

Dispositivi di classe I ,IIa, IIb non

impiantabili e non invasivi a lungo

termine, bassa classe di rischio

a)Aziende Ospedaliere pubbliche e AO

universitarie

b)Policlinici universitari

c)Presidi ospedalieri convenzionati con Università

DLgs 21/12/99, n. 517 limitatamente alle

discipline oggetto della convenzione

d)IRCCS

e)Istituti e enti ecclesiastici di cui art 41 legge

23/12/1978 n.833

f)Presidi Ospedalieri di cui art. 9-bis Dlgs

30712/92 limitatamente a discipline m-c alta

specialità

g)Presidi a gestione diretta ASL

h)Istituti sanitari privati qualificati presidi ASL

i)Enti di ricerca art.40 L 23/12/1978

l)Centri cura e riabilitazione L 20/03/1975, n.70

m) Case di ricovero e cura private, accreditate col

SSN

a) Aziende Ospedaliere pubbliche e AO

universitarie

b) Policlinici universitari

c) Presidi Ospedalieri convenzionati con

Università Dlgs 21/12/1999, n. 517

d) IRCCS

e) Istituti e enti ecclesiastici di cui art 41 legge

23/12/1978 n.833

f) Presidi Ospedalieri di cui art. 9-bis Dlgs

30712/92 limitatamente a discipline m-c alta

specialità

g) Presidi ambulatoriali specialistici

h) Presidi ospedalieri a diretta gestione ASL

i) Istituti sanitari privati qualificati presidi ASL

l) Enti di ricerca art 40 L 23/12/78

m) Centri cura e riabilitazione L 20/03/1975, n.70

n) Case di ricovero e cura private, accreditate

col SSN Maria Paola Luboz - Novembre

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Indagine clinica

• 6. Le indagini cliniche devono svolgersi secondo le disposizioni dell’allegato X

• 7.Il fabbricante o il suo mandatario notifica alle competenti autorità degli

Stati Membri interessati la conclusione della indagine clinica, indicando i

motivi, in caso di conclusione anticipata.

In caso di conclusione anticipata dell’indagine clinica per motivi di

sicurezza tale notifica è comunicata a tutti gli Stati Membri e alla

Commissione.

Il fabbricante o il suo mandatario tengono a disposizione delle autorità

competenti la relazione di cui all’allegato X, punto 2.3.7 (relazione finale).

Tale relazione scritta, firmata dal medico specialista, presenta una

valutazione critica di tutti i dati ottenuti nel corso della indagine clinica.

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Indagine clinica

• 8. Non si applicano i requisiti di legge alle indagini cliniche con dispositivi medici recanti la marcatura CE, che possono essere effettuate, acquisito il parere favorevole del Comitato Etico e previa comunicazione dell'avvio dell'indagine al Ministero della Salute, secondo procedure e modalità stabilite con decreto ministeriale. Le spese ulteriori rispetto alla normale pratica clinica, sono a carico del fabbricante. I dispositivi medici occorrenti per le indagini cliniche, che non sono gia' stati acquisiti nel rispetto delle ordinarie procedure di fornitura dei beni, sono altresi' a carico del fabbricante. Rimangono applicabili le disposizioni dell'allegato VIII.

La presente deroga non si applica se dette indagini cliniche riguardano una destinazione d'uso diversa .

• 9. Con decreto del Ministero della Salute sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati Etici in materia di indagini cliniche di dispositivi medici , prevedendo che gli oneri, derivanti dai compensi eventualmente stabiliti per i componenti dei Comitati e dal funzionamento dei medesimi Comitati, siano posti integralmente a carico dei soggetti promotori dell'indagine clinica.

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Indagine clinica

Allegato VIII

Il fabbricante o il suo mandatario redige una dichiarazione che contiene

- I dati che identificano il dispositivo

- il piano di indagine clinica

- il dossier per lo sperimentatore

- la conferma dell’assicurazione dei soggetti coinvolti

- i documenti utilizzati per ottenere il consenso informato

- una dichiarazione relativa alla presenza o meno di un farmaco o di un

derivato del sangue umano

- una dichiarazione relativa alla presenza o meno di tessuti d’origine animale

- il parere del comitato etico

- il nome del medico o della persona autorizzata e dell’istituto incaricato

- il luogo, la data di inizio e la durata prevista delle indagini

- l’indicazione che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali, ad

eccezione degli aspetti che formano oggetto dell’indagine, per i quali sono

state prese tutte le precauzioni per la sicurezza e la salute del paziente

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Indagine clinica

All. VIII

• Il fabbricante tiene a disposizione una documentazione che contiene

- Descrizione del prodotto e uso previsto

- disegni di progettazione, metodi di fabbricazione, schemi dei

componenti, ecc.

- descrizioni e spiegazioni per la loro comprensione

- risultati dell’analisi dei rischi e norme tecniche usate in toto o in

parte, se non armonizzate

- i dati relativi alla sicurezza del farmaco o derivato del sangue, se

presente

- le misure di gestione dei rischi usate nel caso di presenza di tessuti

animali

- i risultati dei calcoli di progettazione, dei controlli, delle prove

eseguite

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Indagine clinica

All. X

Obiettivi dell’indagine clinica:

- verificare le prestazioni in condizioni normali di utilizzo

- stabilire eventuali effetti collaterali indesiderati in condizioni normali di utilizzo e valutare se questi

creano un rischio

Quando devono essere svolte

- Per i dispositivi di classe III e i dispositivi impiantabili vengono condotte investigazioni cliniche a

meno che non sia giustificato fondarsi su dati clinici esistenti

Come devono essere svolte

- dichiarazione di Helsinski nella versione aggiornata

- piano di prove coerente allo stato dell’arte e tale da permettere di ottenere delle conclusioni valide

- procedure adeguate al dispositivo

- condizioni simili a quelle d’uso

- esame delle caratteristiche pertinenti comprese quelle relative alla sicurezza, delle prestazioni,

degli effetti sul paziente

- Gli eventi avversi gravi devono essere registrati e comunicati alla A.C. e a tutte le A.C. dei paesi in

cui l’ investigazione è condotta

- svolgimento sotto la responsabilità di persona con le necessarie qualifiche che avrà accesso ai

dati tecnici e clinici

- relazione finale, completa, scritta, critica, firmata dal responsabile

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Indagine clinica

La linea guida NB-MED/2.7/3 indica quale dovrebbe essere il contenuto

del rapporto finale dell’investigazione

- Identificazione del dispositivo: breve descrizione, che evidenzia in

particolare l’uso normale, lo scopo, le indicazioni, le

controindicazioni, la funzionalità prevista

- La chiara definizione degli obiettivi

- La metodologia seguita: soggetti inseriti, criteri di inclusione e

esclusione, percentuali di arruolamento, gruppi, procedure mediche

coinvolte, parametri di valutazione, metodi statistici

- Risultati e conclusioni: valutazione critica dei dati, valutazione della

rilevanza clinica, dimostrazione che gli obiettivi sono stati raggiunti

nell’ambito della sicurezza e funzionalità

- Data e firma del responsabile

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Indagine clinica

La MEDDEV 2.7/4 Guideline on clinical Investigation: a

guide for manufacturers and notified bodies – Dec. 2010

mette in evidenza i principi chiave di una Investigazione

clinica:

- essere parte di un processo di valutazione clinica

- seguire un proprio processo di valutazione del rischio,

per evitare rischi non valutati

- essere in accordo con tutti i requisiti di legge

- essere progettata in modo adeguato

- seguire principi etici adeguati

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Indagine clinica

I fattori che possono influenzare le regole da applicare all’investigazione sono

identificati con:

- tipo di dispositivo e sua classificazione

- nuova tecnologia/esperienza pregressa

- tipo applicazione clinica

- natura dell’esposizione del dispositivo

- Indicazioni del fabbricante

- materiali e sostanze

- patologie e popolazione target

- considerazioni demografiche, geografiche e culturali

- impatto potenziale di un non funzionamento

- periodo di esposizione al dispositivo

- scadenza attesa del dispositivo

- disponibilità di trattamenti alternativi

- considerazioni etiche

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Indagine clinica

Particolare attenzione deve essere data a :

- Corretta scelta degli «end point» (primario, sec.)

Non troppo restrittivi

non troppo generici

- Scelta dei misuratori

i parametri da valutare

come effettuare la misurazione

definire il campione ( numerosità necessaria per

garantire di ottenere un risultato affidabile) Maria Paola Luboz - Novembre

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Indagine clinica

Le Istituzioni che sovrintendono all’indagine clinica sui DM

in Italia sono

- Comitati Etici ( il parere positivo del CE indispensabile)

- Ministero della Salute (Notifica a Ufficio

Sperimentazione Clinica, Ufficio VI, DGDMSF)

- CUD (parere tecnico scientifico)

Norme tecniche armonizzate applicabili:

UNI EN ISO 14155-1:2009

UNI EN ISO 14155-2:2009

UNI EN ISO 14155:2012

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Indagine clinica

Adempimenti per indagine clinica DM non Marcati CE

• Parere positivo del Comitato Etico ( vincolante per qualsiasi tipo di indagine)

• Notifica al Ministero della Salute (DG dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico - Ufficio investigazione clinica)

• Versamento su C/C postale o mediante bonifico ( 2160,45 €)

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Indagine clinica

Adempimenti per indagine clinica • Parere positivo del Comitato Etico vincolante e necessario per

qualsiasi tipo di indagine clinica

• Si applica ai dispositivi medici la disciplina relativa ai Comitati Etici di cui al Decreto 12 maggio 2006 come modificato dal decreto 8 febbraio 2013 e dalla legge 8 novembre 2012 n. 189

• I Comitati Etici possono essere istituiti nell’ambito di una o più strutture sanitarie pubbliche o negli IRCCS o nell’ambito della Amministrazione Regionale competente per materia

• I Comitati Etici degli IRCCS privati possono rilasciare il parere limitatamente all’area di ricerca in cui hanno ottenuto il riconoscimento

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Indagine clinica

I Comitati Etici Entro il 30 giugno 2013 ogni regione doveva avere riorganizzato i

Comitati Etici istituiti secondo i canoni del DM 12 maggio 2006.

Nelle regioni con più di un milione di abitanti è possibile istituire un

comitato etico ogni milione di abitanti

La scelta dei comitati da confermare è stata effettuata tenendo conto

del numero di pareri emessi nel corso dell’ultimo triennio

La competenza può riguardare la sperimentazione clinica dei

medicinali e dei dispositivi medici, ogni altra questione sull’uso dei

medicinali e dei dispositivi medici, sull’impiego di procedure chirurgiche

o cliniche, funzioni consuntive su questioni etiche legate ad attività

scientifiche.

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2016

Indagine clinica

Deve essere assicurata l’indipendenza dei comitati etici e l’assenza di

dipendenze gerarchiche

• I Comitati etici devono assicurare l’indipendenza dalla struttura in

cui operano

• Il personale non deve essere dipendente della struttura

(almeno un terzo del personale)

• Deve essere assicurata l’assenza di conflitti di interesse nei

confronti della ricerca

• Deve essere assicurata l’assenza di cointeressenze di tipo

economico tra i membri del comitato e le aziende del settore

• I componenti devono assicurare competenza documentata nelle

sperimentazioni di farmaci e dispositivi medici e nelle altre materie

di interesse

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Indagine clinica

Un comitato etico deve comprendere

- tre clinici

- un medico di medicina generale territoriale

- un pediatra

- un biostatistico

- un farmacologo

- un farmacista del Servizio Sanitario Regionale

- il direttore sanitario o il suo sostituto o il direttore scientifico

- un esperto giuridico assicurativo o un medico legale

- un esperto di bioetica

- un rappresentante dell’area delle professioni sanitarie interessate

- un rappresentante del volontariato o associazione tutela pazienti

- un esperto di dispositivi medici

- un ingegnere clinico o un nutrizionalista o un esperto di procedure tecniche invasive o

no o un genetista, nel caso di dispositivi o prodotti che ricadono in tali aree

Per specifiche consulenze il CE convoca esperti esterni

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2016

Indagine clinica

Le strutture che non dispongono di un Comitato Etico possono rivolgersi per il parere ad un altro Comitato Etico avente le caratteristiche di legge nell’ambito regionale o allo stesso Comitato Etico Regionale

I Comitati Etici devono essere dotati di una segreteria tecnico scientifica e dispongono di un regolamento che dettaglia i compiti, a disposizione degli interessati

Il Comitato Etico rende pubblici:

la sua composizione, il regolamento, i tempi di valutazione, gli oneri previsti per i promotori.

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2016

Indagine clinica

Le funzioni del Comitato Etico

- Garanzia pubblica sugli aspetti etici e scientifici

- Tutela dei diritti , della sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione

- Obblighi di legge

Valutazione della sperimentazione (scientifica e etica)

Consenso informato

Rapporti di avanzamento

I costi non devono gravare né sul SSN né sui pazienti

Copertura economica

Congruità dei compensi

Congruità della copertura assicurativa

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2016

Indagine clinica

- Possono definire un costo per la valutazione

(che può variare parecchio da comitato a comitato)

- Possono emettere parere favorevole e non favorevole,

se il parere è non favorevole non è possibile ripresentare

la stessa richiesta

- La maggioranza dei Comitati Etici attualmente attivi hanno

pubblicato sul Web le procedure da seguire per chiedere i pareri

e l’elenco della documentazione richiesta

- Poiché in genere le conoscenze dei CE erano più indirizzate al

farmaco il MinSal aveva organizzato, in collaborazione con l’ISS,

dei seminari per spiegare le specificità dei dispositivi medici ed

aveva inviato copie delle norme tecniche armonizzate specifiche

del settore

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Indagine clinica

• Clinical Investigation Plan

• Un sommario del merito scientifico della

proposta, tenendo conto dei dati preclinici

• Possibili effetti sulla salute dei soggetti

• possibili rischi potenziali e i metodi per affrontarli

• il livello di distress e discomfort previsibile

• possibili metodi di supervisione dello studio e

responsabilità dell’investigatore

• compensazione dei soggetti

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Indagine clinica

• Accordi tra lo sponsor e l’investigatore

• La procedura per ottenere il consenso

informato dei soggetti

• Piano di compensazione in caso di

incidente e polizze assicurative

• metodi per assicurare la confidenzialità

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Indagine clinica

Il MinSal a suo tempo aveva acquistato e

inviato a tutti i Comitati Etici una copia

delle norme tecniche armonizzate UNI EN

IS0 14155

I Comitati Etici devono rilasciare sempre un

parere scritto e motivato

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Indagine clinica

Adempimenti per Indagine clinica (Art.14 comma 5) • Notifica al Ministero della Salute 60 giorni prima dell’inizio

• Indirizzo notifica: Ministero della Salute - Direzione Generale dei Dispositivi medici e del Servizio farmaceutico - Ufficio Sperimentazione clinica – Ufficio VI

• Invio con Posta raccomandata con Ricevuta di ritorno, codice: IC-PREM o tramite posta elettronica certificata

• Contenuto della notifica : come da Decreto 2 agosto 2005

• In caso di invio per posta i documenti devono essere allegati in 3 CD-ROM

• Responsabile Notifica: Fabbricante o Mandatario nella Comunità Europea ( o Procuratore Speciale)

• Costo attività valutazione Min.Sal. : € 2160,45

• Versamento su C/C postale o con bonifico

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Indagine clinica

Contenuto della documentazione

- Notifica, in Italiano, in carta intestata del firmatario (come da allegato 1 alla circolare 02/12/07)

- Ricevuta del versamento ( C/C o bonifico)

- Dichiarazione del Fabbricante ( con la risposta a tutte le domande da a) a o) decreto 2 agosto 2005) su carta intestata

- Il protocollo clinico definitivo firmato (nella forma in cui è stato presentato al C.E.,

redatto secondo la norma UNI ISO EN 14155:2012 o altre norme applicabili)

- Il parere del Comitato Etico che deve riportare titolo, codice identificativo, n. di revisione

- L’elenco dei centri italiani e nome dello sperimentatore, indirizzo di ogni centro,

qualifica dello sperimentatore, nome dello sperimentatore coordinatore, elenco dei centri europei

e non europei eventualmente coinvolti

- La documentazione di carattere tecnico scientifico (Clinical investigator’s Brochure,

Analisi dei rischi secondo la norma armonizzata, Istruzioni per lo sperimentatore in

lingua italiana, la raccolta della letteratura corredata da una valutazione critica)

- La procura al procuratore speciale se del caso (in originale)

- Documenti di certificazione per i rappresentanti legali

- Il documento che assegna i compiti al mandatario se del caso

- Modello riassuntivo ( come da modello allegato al decreto 2 Agosto 2005) in forma cartacea e

elettronica

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Indagine clinica

Adempimenti per Indagine clinica presso centri diversi da quelli

indicati nella regolamentazione vigente:

La circolare 26 febbraio 2007 che definiva le condizioni con cui

era possibile ( autorizzazione) è stata superata

In attesa di un eventuale specifico documento del MinSal su

questo argomento non è possibile effettuare investigazioni

cliniche in centri diversi da quelli identificati nel Decreto

Ministeriale 12 Marzo 2013

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Indagine clinica

Adempimenti per indagine clinica con

dispositivi medici già marcati CE

- Parere positivo del Comitato Etico del centro in

cui sarà realizzata

- Notifica della data di inizio mediante il modulo

predisposto sul sito web del MinSal/ dispositivi

medici

- Notifica della fine dell’indagine

- Segnalazione degli eventuali eventi avversi

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Indagine clinica

UNI EN ISO 14155-1:2009 – Investigazione clinica

di Dispositivi medici sull’uomo – parte I –

Requisiti generali

Descrive le responsabilità di sponsor, monitor,

sperimentatore, definisce il contenuto dei

documenti principali quali Consenso informato,

accordi tra le parti, Case report form,

documentazione dell’investigatore, protocollo

clinico, rapporto finale

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Indagine clinica

Documentazione dell’investigatore

- Un riassunto della letteratura e una valutazione che supporta il razionale per l’uso previsto e il progetto dell’investigazione

- Una descrizione del dispositivo e dei suoi componenti ( vedi parte seconda)

- Una descrizione del meccanismo di azione con la letteratura scientifica, le istruzioni per l’uso e per l’installazione

- Una descrizione della azione clinica prevista

- Una descrizione dei materiali usati

- Una sintesi delle valutazioni in vitro/ex vivo e/ o in vivo, dati preclinici come studio biologici e o su animale

- Una sintesi di eventuali altre esperienze cliniche

- Un elenco delle norme tecniche cui è conforme in tutto o in parte

- I risultati dell’analisi dei rischi

La documentazione potrà essere aggiornata durante l’indagine e gli aggiornamenti saranno comunicati agli investigatori

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Indagine clinica

UNI EN ISO 14155-2:2009 – Investigazione

clinica di dispositivi medici sull’uomo –

parte II – Piani per la valutazione clinica

Contiene elementi per la progettazione e la

conduzione di un protocollo clinico e

elementi per assistere i Comitati Etici e le

Autorità Competenti nel ruolo di revisori

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Indagine clinica

Piano di indagine clinica

- Titolo e numero di riferimento

- Identificazione di investigatori, coordinatori, siti, sponsor

- Accordi per il monitoraggio

- Procedure per la raccolta, il trattamento, la verifica, l’archiviazione dei dati

- L’approvazione del piano da parte di tutte le parti coinvolte

- Identificazione e descrizione del dispositivo

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Indagine clinica

- Indagini preliminari e giustificazione dello studio comprensiva di analisi e valutazione dei rischi

- Obiettivi della indagine (primari e secondari) e popolazione investigata

- Progetto della indagine, tipo di indagine, controlli da effettuare, misure da usare per controllare eventuali inconvenienti, variabili da misurare, criteri di inclusione ed esclusione, numero di soggetti inseriti, razionale per le scelte, procedure per raccogliere e comunicare gli eventi avversi

- Considerazioni statistiche

- Deviazioni dal piano

- Cambiamenti apportati

- Criteri da seguire per interruzione o arresto dell’investigazione

- Pubblicazione

- Case Report Forms ( allegato)

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Indagine Clinica

Norma tecnica UNI EN ISO 14155:2012 Indagine clinica dei

Dispositivi medici per soggetti umani – Buona pratica clinica

Indica la buona pratica clinica per la progettazione e la realizzazione

delle indagini cliniche condotte su soggetti umani per valutare la

sicurezza e le prestazioni di DM a fini regolamentari

Le due parti UNI EN ISO 14155:2009 unificate in una stessa norma

I piani di indagine (protocolli di studio) sono diventati un allegato

normativo.

I contenuti sono un elenco completo delle richieste

Aggiunte clausole sull’etica, sulle norme e le procedure regolatorie

Maggiori dettagli relativamente all’informazione da fornire ai pazienti

(soggetti incapaci, bambini, ecc).

Allineamento con MEDDEV

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Indagine clinica

Quali le domande dell’Organismo Notificato relativamente ad una Investigazione

clinica?

- E’ stata condotta secondo le norme tecniche armonizzate UNI EN ISO 14155 o altre

norme analoghe?

- L’investigazione è retrospettiva o prospettica?

- Le condizioni in cui è stata condotta combaciano con quanto previsto dalla

documentazione tecnica?

- C’è il parere positivo del Comitato Etico?

- Il rapporto finale è stato compilato secondo i requisiti della norma o dei principi

scientifici?

- Chi è l’autore del rapporto? È un esperto?

- Il rapporto finale valuta tutti i dati raccolti?

- L’indagine dimostra che il dispositivo compie le funzioni per cui è previsto?

- Nel rapporto finale sono descritte le reazioni avverse?

- Il rapporto finale contiene una valutazione del rapporto rischi/ beneficio?

- I risultati della valutazione sono comprensibili?

- Le decisioni relativamente all’applicazione, agli effetti collaterali, alle precauzioni sono

coerenti con le informazioni per l’uso?

- Il rapporto è datato e firmato dal responsabile?

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Indagine clinica

Come può cambiare in futuro? Reg. COM (2012) 542

- Regole per investigazioni a scopo regolatorio

- Introduzione figura dello Sponsor

- Se lo Sponsor si trova al di fuori dell’EU dovrà designare una persona per i

contatti

- La domanda potrà essere presentata dallo sponsor al Sistema Informatico

Europeo e avrà un numero identificativo.

- 1 sola domanda anche per le investigazioni in siti diversi e in diversi SM.

- I singoli SM potranno sempre decidere se effettuare la ricerca nel loro Stato

- Risposta alla domanda in 10 giorni per confermare se l’investigazione

rientra nel campo e se è completa

- Se non è completata in 30 giorni decade

- Registrazione in un data base organizzato da EU (EUDAMED) e in contatto

col data base delle sperimentazioni sul farmaco

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Indagine clinica

- L’investigazione può iniziare subito dopo la convalida

per i dispositivi in classe I, IIa e IIb

- L’investigazione può iniziare dopo 45 giorni dalla

convalida + eventuali 20 giorni in caso di richieste di

informazioni, per i dispositivi in classe III e invasivi

- Il regolamento da molta rilevanza agli aspetti legati al

Consenso informato soprattutto nel caso di minori,

incapaci

- Sono previste misure nazionali per militari, persone prive

della libertà

- Garanzia di risarcimento danni

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