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Le assicurazioni in sanità: una soluzione condivisa è possibile!
INDICAZIONI ALLA SCELTA DELLA POLIZZA RC
PROFESSIONALE PER OPERATORI SANITARIA cura di
Barbara LovatiLuigi Orlando Molendini
24 settembre 2013
Premessa
Obiettivo: fornire indicazioni al fine di consentire una stipula consapevole del
contratto di assicurazione
E’ possibile esprimere un giudizio sull’idoneità della copertura assicurativa solo a seguito di uno studio dello specifico profilo
di rischio del professionista
Le indicazioni fornite valgono sia per i professionisti sanitari dipendenti di struttura
pubblica e/o privata sia per i liberi professionisti
24 settembre 2013 - "Le assicurazioni in sanità: una soluzione condivisa è possibile!"
Oggetto della Copertura
Il contratto di assicurazione della responsabilità civile è lo strumento per mezzo del quale una compagnia di assicurazione si obbliga a tenere indenne l’assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi (risarcimento), quale civilmente responsabile ai sensi della Legge, in seguito ad un comportamento colposo (da quello lieve a quello grave), di tipo commissivo od omissivo, compiuto nell’esercizio dell’attività professionale.
24 settembre 2013 - "Le assicurazioni in sanità: una soluzione condivisa è possibile!"
Oggetto della Copertura - segue
Sono esclusi dall’oggetto della copertura:
i comportamenti dolosi, ovvero quelli messi in atto volontariamente (INASSICURABILI secondo l’ Art. 1917 c.c.)
i pregiudizi economici che non siano conseguenza diretta di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose (c.d. Danni Patrimoniali)
i risarcimenti danni derivanti da prestazioni non previste dal contratto assicurativo
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Operatività della Copertura
ASSICURAZIONE IN SECONDO RISCHIO
La copertura assicurativa che opera a partire dal massimale previsto dalla
polizza di “primo rischio” già in essere sullo stesso rischio
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PRIMO RISCHIO NON OPERANTE PRIMO RISCHIO CONOSCIUTOSOLO IN PARTE
Regime Temporale di Operatività della Garanzia
Copre le richieste di
risarcimento pervenute durante il periodo di
copertura ma relative a fatti avvenuti prima
della stipula
Copre le richieste di
risarcimento pervenute dopo
il termine del contratto,
relative a fatti accaduti durante il periodo di
efficacia della polizza
Copertura retroattiva
Polizze “claims made”
Ultrattività
Timeline contratti assicurativi
Loss Occurrence
2005Claims Made
2006
Claims Made con UA
2007
Claims Made con RA e UA
2008
2009
Sinistro denunciato nel 2007
Loss Occurrence
2005Claims Made
2006
Claims Made con UA
2007
Claims Made con RA e UA
2008
2009
Sinistro denunciato nel 2009
Loss Occurrence
2005Claims Made
2006
Claims Made con UA
2007
Claims Made con RA e UA
2008
2009
Franchigie e scoperti
Le polizze della responsabilità civile professionale sono generalmenteofferte con l’applicazione:
FRANCHIGIA ==> importo fisso
SCOPERTO ==> percentuale del danno
• Somme detratte dall’Assicuratore dall’ammontare complessivo del risarcimento del danno
• Somme che rimangono a carico dell’Assicurato
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Che cos’è ? La somma massima che l’Assicuratore sarà tenuto a pagare ai
danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per ogni sinistro e per l’insieme di tutti i sinistri pertinenti ad uno stesso periodo di assicurazione, qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento e delle persone danneggiate
Come si determina ? In base all’attività esercitata dall’Assicurato ed alla relativa
esposizione al rischio assicurativo, sia in termini di frequenza di eventi (numero di sinistri) che di entità (valore economico dei sinistri).
Massimale
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Esclusioni
In sede di valutazione e stipula del contratto è necessario prestare attenzione alla eventuale presenza delle seguenti esclusioni, di frequente riscontro nei contratti assicurativi:
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Danni derivanti da interventi di primo soccorso prestati per doveri deontologici
Danni derivanti da errata refertazione e/o errata o mancata diagnosi
Danni derivanti da responsabilità imputabile ad assenza, insufficienza o inidoneità del consenso informato sia scritto che orale
Conseguenze di circostanze già denunciate oppure note all’assicurato alla decorrenza della polizza
Danni conseguenti a mancata rispondenza dell’intervento rispetto a quanto pattuito (obbligazione di risultato)
Danni estetici o fisiognomici
Danni posti in essere a seguito della fornitura di servizi professionali prima della data di retroattività stabilita in polizza
Esclusioni - segue
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La polizza in oggetto non è una polizza deputata al rimborso delle spese legali polizza di tutela giudiziaria
Ai sensi del 3°comma dell’art. 1917 del Codice Civile, sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione civile promossa dal danneggiato contro il Contraente/Assicurato, entro il limite del quarto del massimale per sinistro. Qualora sia dovuta al danneggiato una somma superiore a detti massimali, le spese giudiziali si ripartiscono tra la Compagnia e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse l’assicurato non ha diritto alla nomina di un proprio legale ma deve accettare quello nominato dalla Compagnia che proseguirà nella gestione della vertenza solo fino a quando ne ha interesse
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Spese legali
A PRESCINDERE DALLA POLIZZA …
Attività per la gestione del rischio assicurativo …
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Il ruolo degli operatori
Corretta applicazione dei protocolli diagnostico-
terapeutici e assistenziali
Buona comunicazione con il paziente
Compilazione completa della documentazione
clinica
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La prevenzione del contezioso
Fare le cose “per bene” non basta
E’ necessario documentare l’attività
Avere una documentazione clinica• che descriva in modo
puntuale• tutto il processo
diagnostico-terapeutico
Quale deve essere l’obiettivo di qualsiasi operatore sanitario?
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Obiettivi comuni
Pagare solo gli errori
Gestire il proprio rischio
economico
Sicurezza del
paziente
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