Upload
samanta-fede
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LE ISTITUZIONI UE
Chiara Favilli
a.a. 2009/2010
2
ISTITUZIONIArt. 13 TUE
• Parlamento Europeo– Mediatore europeo
• Commissione Europea– Alto Rappresentante per gli
affari esteri e la politica di sicurezza
• Consiglio dell'Unione Europea• Consiglio europeo• Corte di Giustizia dell’UE
– Corte di giustizia
– Tribunale– Tribunale della funzione
pubblica• Corte dei Conti • BCE
ORGANISMI
• Banca europea degli investimenti
• Comitato economico e sociale
• Comitato delle Regioni
• Garante europeo dei dati personali
• Agenzie esterne
Consiglio europeo15 TUE
• COMPOSIZIONE:– Presidente– Capi di Stato e di Governo– Presidente della Commissione;– Partecipa l’Alto Rappresentante dell’Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza– Se richiesto dall’oggetto anche un ministro e/o
un membro della Commissione
Consiglio europeo
• Si riunisce almeno due volte a semestre
• Partecipa l’Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza
Presidente Consiglio europeoart. 15,5, TUE
• Eletto a MQ per due anni e mezzo rinnovabile una volta
• Non può esercitare anche un mandato nazionale
• Fine del mandato in caso di colpa grave o impedimento
Presidente Consiglio europeo 15 TUE
• Presiede e anima i lavori del Consiglio • Preparazione e continuità lavori del
Consiglio europeo assieme al Presidente della Commissione e secondo quanto stabilito dal Consiglio Affari generali
• Si adopera per facilitare il consenso• Relazione al PE dopo ciascuna riunione• Rappresentanza esterna dell’UE senza
pregiudizio dell’ARAESC (HRFASP)
Consiglio europeoart. 15 TUE
• Non adotta atti ma decide gli orientamenti politici generali dell’Unione
– Eccezioni:• Conclusione di un accordo internazionale
• Casi nei quali sia espressamente previsto
• Delibera all’unanimità con il metodo del consensus se non diversamente stabilito
Consiglio europeoart. 15 TUE
• Conclusioni della Presidenza
• Mancanza di pubblicità dei lavori
9
Consiglio
Art. 16 TUE
Artt. 237-243 TFUE
10
Caratteristiche generali
• Rappresenta i Governi degli Stati membri• Potere decisionale-legislativo• Definizione del bilancio• Coordinamento politiche economiche• Funzioni esecutive in casi specifici e per la
PESC• Volontà autonoma rispetto agli Stati
membri
11
Composizione
• 27 membri
• Rappresentanti degli Stati a livello ministeriale abilitati a impegnare il Governo e a votare
• Presidenza– Turni semestrali a maggioranza qualificata CE– Trojka: dichiarazione n. 9 18 mesi
Consiglio 16 TUE
• FORMAZIONI– 236 TFUE– Affari generali
• Coerenza; prepara i lavori del Consiglio europeo e ne assicura il seguito insieme al Presidente del Consiglio europeo e alla Commissione
– Affari esteri• Elabora l’azione esterna dell’UE secondo le linee
strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell’azione dell’Unione
FORMAZIONI
• Composizione variabile a seconda della materia– Affari generali– Affari esteri– Cooperazione nei settori della giustizia e affari interni– Occupazione, politica sociale, salute e consumatori– Concorrenza– Trasporti, telecomunicazioni ed energia– Agricoltura e pesca– Ambiente– Educazione, gioventù e cultura
14
Composizione
• Segretario generale
• COREPER, art. 16, par. 7 TUE; 240 TFUE– Comitato dei rappresentanti permanenti– Organo ausiliario del Consiglio– Istruisce i lavori e discute le proposte per le
riunioni del Consiglio
15
Maggioranze
• Semplice• Qualificata
– Se autorizzato dal CE in caso di unanimità – art. 48, par. 7, TUE
– Ponderazione– 345 voti
• 255 soglia minima• Maggioranza membri se su proposta della Commissione• 2/3 membri negli altri casi
– Verifica della popolazione• richiesta da uno Stato membro - 62%
• Unanimità– Assenza 238 TFUE– Astensione
Dopo 2014art. 16, 4, TUE e 238 TFUE
• 55% membri del Consiglio con minimo di 15 Stati – 72% se la proposta non è della Commissione
europea• 65% popolazione• Minoranza di blocco: almeno 4 Stati• Progetto di decisione allegata ad una
dichiarazione n. 7 al Trattato di Lisbona:– Opposizione consistente: tentativo di raggiungere il
consenso• Prot. n. 36: tra il 2014 e il 2017 uno Stato può
chiedere di decidere nel precedente modo
Consiglio 16 TUE
• Pubblicità per delibere di atti legislativi– Ogni seduta divisa in due parti
• Una per deliberazioni su atti legislativi• Una su attività non legislative
• Presidenza altre formazioni– Rotazione paritaria ex art. 236 TFUE
18
Deficit democratico• Europeo
– Ruolo del Parlamento europeo
• Sovranazionale– Rapporto tra Governi e Parlamenti nazionali– Protocollo n. 1 sul ruolo dei Parlamenti
nazionali• Disciplinato dagli Stati• Informazione ai Parlamenti nazionali• Art. 4 L. 2005 n. 11• Regioni art. 117, 5° co. Cost.
– L. 2003 n. 131, art. 5
19
Il Consiglio … giusto!
• Consiglio europeo
• Consiglio
• Consiglio d’Europa
Alto rappresentante per AE e politica di sicurezza - art. 18 TUE
• Nomina del Consiglio europeo a MQ• Cessazione con stessa procedura• Guida la PESC e PSD dell’Unione [Pres. Consiglio europeo:
assicura la rappresentanza esterna per la PESC fatte salve le competenze dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza]
• Contribuisce alla sua formazione e la attua in qualità di mandatario del Consiglio
• Presiede il Consiglio affari esteri• Vicepresidente della Commissione• Vigila sulla coerenza azione esterna unione• Nella Commissione incaricato per tale istituzione delle relazioni
esterne e coordinamento degli altri aspetti dell’azione esterna dell’Unione– Soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della
Commissione
21
Commissione europeaArtt. 17 TUE; 244-250 TFUE
22
Caratteristiche
• Organo tecnico
• Rappresenta l’Unione–17, par. 3- 245 TFUE
• Interesse generale dell’UE
23
Composizione
• 27: un cittadino di ogni Stato membro
• Dal 2014: possibile rotazione sulla base di una decisione del Consiglio adottata all’unanimità
Commissione Lisbona 17 TUE
• Funzioni – Promuove interesse generale UE– Vigila sull’applicazione Trattati e diritto UE– Vigila sul diritto UE sotto controllo Corte di giustizia– Esecuzione bilancio– Gestisce i programmi– Esercita funzioni di
coordinamento/esecuzione/gestione– Rappresentanza esterna eccetto che per PESC– Attiva processo di programmazione annuale e
pluriennale per giungere ad accordi interistituzionali– Proposta atti legislativi
CommissioneLisbona 17 TUE
• Composizione– Membri scelti sulla base delle competenze,
dell’impegno europeo e garanzie di indipendenza
– Un membro per Stato fino al 2014– Dal 2014: 2/3 SM compreso Presidente, Alto
rappresentante dell’Unione per affari esteri e politica di sicurezza
– Salvo decisione all’unanimità del Consiglio– Rotazione per rappresentare tutti gli Stati
Commissione17 TUE
• Composizione– Presidente designato dal Consiglio europeo a
MQ tenendo conto delle elezioni del PE– Eletto dal PE a M dei membri che lo
compongono– Presidente, ARAEPS e gli altri membri della
Commissione sono soggetti ad un voto di approvazione collettivo da parte del PE
– Nomina da parte del Consiglio europeo a MQ
27
Nomina dei commissari
• Competenza
• Indipendenza
• Incompatibilità
–Dimissioni d’ufficio o decadenza dalla funzione sancita dalla CdG
• Nominati per cinque anni, rinnovabili
28
Nomina II
• Prima fase
–Designazione del Presidente da parte del Consiglio a MQ sottoforma di capi di Stato o di Governo
–Approvazione del PE
Nomina III
• Seconda fase
–Elenco dei commissari da parte del Consiglio a MQ con il Presidente sulla base delle indicazioni dei Governi
–Approvazione collettiva da parte del PE
• Nomina ufficiale
30
Caso Barroso2004
31
Organizzazione
• Ruolo del Presidente– Definisce gli orientamenti generali– Nomina i vicepresidenti– Costringe alle dimissioni
• Direzioni generali, servizi e uffici– Affidate ad un commissario
• Segretariato• Riunioni non pubbliche• Adozione delle delibere
– Maggioranza semplice o unanimità
32
Funzioni
• Limitato potere normativo proprio• Esteso potere normativo delegato di
adottare atti non legislativi di portata generale – art. 290 TFUE
• Iniziativa– Consultazioni
• Libri bianchi e libri verdi• Coordinamento, esecuzione e gestione
– Su delega del Consiglio• Affiancata da comitati e delegata dal Consiglio quando siano necessarie
condizioni uniformi di esecuzione• Concorrenza, aiuti di stato e gestione dei programmi di finanziamento
– Del bilancio• Vigilanza sul rispetto degli obblighi UE• Rappresentanza dell’UE
FUNZIONI
• Controllo del rispetto del diritto comunitario
• Gestione amministrativa
• Relazioni esterne
• Responsabile di fronte al PE
34
Parlamento europeo14 TUE; 223-234 TFUE
35
Composizione
• Elezione diretta a suffragio universale• Atto del 1976• Prime elezioni nel 1979
• Rappresentanza diretta dei cittadini dell’Unione
• Max 750 deputati oltre al Presidente• Min 6- max 96 per Stato• Decisione unanimità Consiglio europeo
con approvazione PE
36
Modalità di elezione• Sistema elettorale nazionale
– Ma v. art. 223, par. 2, TFUE• Regole uniformi
– Data delle elezioni: da giovedì a domenica– Spoglio– Decisione 2002/772/CE
• Incompatibilità– Parlamento nazionale– Altre istituzioni/organi comunitari– Regione/ente locale
• Elezione a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voto di tipo proporzionale: carattere proporzionale del voto
• Partiti politici europei: art. 10, par. 4, TUE
37
Norme italiane sulle elezioni europee
• Legge 6 aprile 1977, n. 150 • legge 24 gennaio 1979, n.18 e successive modificazioni • Legge 3 agosto 1994, n. 483 • Legge 27 marzo 2004, n. 78 • Legge 8 aprile 2004, n. 90 - "Norme in materia di elezioni
dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ed elezioni da svolgersi nell'anno 2004"
• D.P.R. 10 aprile 2004 - Indizione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
• D.P.R. 10 aprile 2004 - Assegnazione del numero di seggi alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla legge 9 aprile 1984, n. 61, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
38
Diritto di votoart. 19
• Cittadino europeo– Attivo e passivo– In qualsiasi Stato membro
• Elezione dei candidati del proprio Paese• Elezione dei candidati del Paese di residenza
• Elezioni municipali
• Esclusi i cittadini di Paesi terzi
39
Organizzazione I• Regolamento interno
– Adottato a maggioranza dei membri che lo compongono
• Presidente– Jerzy Buzek– Due anni e mezzo
• Ufficio di presidenza– 14 vicepresidenti– 5 questori
• Segretario generale• Conferenza dei Presidenti
40
Organizzazione II
• Conferenza dei Presidenti di Commissione• Commissioni permanenti
– Potere consultivo– A volte deliberante
• Commissioni temporanee– Di inchiesta– Miste
• Delegazioni interparlamentari
41
Organizzazione III
• Gruppi politici– Minimo 19 deputati di 1/5 degli Stati membri
• Anche non iscritti
42
Gruppi politici
1. Gruppo del Partito popolare europeo 2. Gruppo dell’alleanza progressista dei
socialisti e dei democratici3. Gruppo dell’alleanza dei liberali e democratici
per l’Europea4. Gruppo confederale della sinistra unitaria
europea/Sinistra verde nordica5. Gruppo dei verdi/Alleanza libera europea6. Unione per l’Europa delle nazioni7. Europa della libertà e gruppo dei democratici8. Non iscritti
43
Partiti politici
• Statuto adottato con regolamento
• Finanziamento
• Regolamento 2003/2004
44
Funzionamento
• Durata: 5 anni
• Tornate di sessione– Una settimana al mese
• Delibere adottate a mg dei suffragi espressi
• Numero legale: 1/3 dei membri che lo compongono
45
Sedi
• Strasburgo– Plenaria
• Bruxelles– Supplementari, commissioni e gruppi politici
• Lussemburgo– Segretariato generale
46
Funzioni
• Potere legislativo– Condivisione della funzione legislativa
• Condivisione della funzione di bilancio– Iniziativa legislativa indiretta
• Potere di controllo
47
Legislativo
• Richiesta alla Commissione di adottare delle proposte
• Dibattiti/discussioni
• Procedimento normativo– Procedura legislativa ordinaria: codecisione– Consultivo– Approvazione
48
Controllo I• Nei cfr. della Commissione
– Costituzione/censura– Relazione generale sull’attività dell’Unione europea– Relazioni varie– interrogazioni
• Consiglio– Discussione sul programma della Presidenza– Interrogazioni/raccomandazioni– PESC
• Consiglio europeo– Relazione dopo ogni riunione– Relazione annuale
• Petizioni • Ricorso alla CdG
49
Controllo II
• Mediatore europeo
• Nominato dal Parlamento all’inizio della legislatura
• Riceve le denunce di qualsiasi persona su casi di cattiva amministrazione