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Prof. Stefano Bastianon
Corso di laurea in:
- Giurisprudenza
- Diritto per l’impresa nazionale edinternazionale
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
LE PROCEDURE DECISIONALI.LE PROCEDURE LEGISLATIVE
LE PROCEDURE DECISIONALI
La nozione di procedure decisionali sta ad indicare quellasequenza di atti attraverso i quali vengono adottati gli attigiuridici e quindi manifestata la volontà dell’Unione europea.
Il processo decisionale a livello dell’Unione europea coinvolgediverse istituzioni, in particolare:
• la Commissione
• il Parlamento europeo
• il Consiglio
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Si tratta di procedure che prevedono la partecipazione,seppur a titolo e con poteri diversi, di varie istituzionidell’Unione e anche per tale motivo sono conosciute conil nome di procedure interistituzionali.
Il Trattato contempla una pluralità di proceduredecisionali, alcune aventi portata generale, mentre altrerelative soltanto a specifici atti.
Innovando rispetto al passato, il Trattato di Lisbona haintrodotto la distinzione tra le procedure legislative e leprocedure non legislative. Ai sensi dell’art. 289, 3 TFUEsoltanto dli atti adottati mediante una proceduralegislativa sono considerati atti legislativi.
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In generale, la Commissione europea propone nuove leggi ma sono ilConsiglio e il Parlamento che devono approvarle.
Art. 17, 2 TUE: Un atto legislativo dell’Unione può essere adottatosolo su proposta della Commissione, salvo che i trattati disponganodiversamente.
Ruolo centrale della Commissione alla quale spetta un potere quasiesclusivo per quanto riguarda le proposte legislative.
Art. 289, 4 TFUE: nei casi specifici indicati dai Trattati gli attilegislativi possono essere adottati su iniziativa di un gruppo diStati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazionedella BCE o su richiesta della Corte di giustizia o della BEI.
Gli altri atti (non legislativi), per contro, sono adottati suproposta della Commissione soltanto se i Trattati così prevedono.
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LE PROCEDURE LEGISLATIVE
Gli atti adottati sulla base di tali procedure sono definitiATTI LEGISLATIVI
ORDINARIA
SPECIALI
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Procedura legislativa ordinaria: consiste nell’adozionecongiunta di un regolamento, una direttiva o una decisioneda parte del PE e del Consiglio su proposta dellaCommissione.
Procedure legislative speciali: consistono in procedure cheprevedono l’adozione di un regolamento, una direttiva ouna decisione da parte del PE con la partecipazione delConsiglio ovvero da parte del Consiglio con lapartecipazione del PE.
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LA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA – PLO
(art. 294 TFUE)
PRIMA LETTURA
La Commissione presenta una proposta sia al P.E. che al Consiglio
Il P.E. trasmette al Consiglio la sua posizione sulla proposta.
Il Consiglio può approvare l’atto se concorda sulla proposta dellaCommissione e sugli eventuali emendamenti del P.E. oppure se ilP.E. non presenta emendamenti. – Fine della procedura.
In caso contrario, a maggioranza assoluta, il Consiglio adotta unaposizione comune e la comunica al P.E.
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SECONDA LETTURA LETTURA
Entro tre mesi il P.E. può:
a) approvare la posizione comune o non pronunciarsi
In questo caso l’atto si considera adottato. – Fine dellaprocedura. L’atto non viene adottato.
b) respingere la posizione comune a maggioranza assoluta. – Finedella procedura. L’atto non viene adottato.
c) proporre emendamenti a maggioranza assoluta.
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Il P.E. decide di proporre emendamenti alla posizionecomune
Il testo emendato viene comunicato alla Commissione cheemette un parere sugli emendamenti del P.E.
Entro tre mesi il Consiglio può accoglierli tutti e adottarel’atto a maggioranza qualificata (unanimità per approvaregli emendamenti non accolti dalla Commissione). Fine dellaprocedura. Atto adottato.
Se il Consiglio non approva tutti gli emendamenti del P.E.viene attivato un Comitato di conciliazione composto damembri del P.E. e del Consiglio e con la partecipazioneanche della Commissione.
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FASE DI CONCILIAZIONE
Prima ipotesi.
Se nel termine di sei settimane il C.C. non riesce ad adottareun progetto comune l’atto si considera non adottato. Finedella procedura.
Seconda ipotesi.
In sei settimane il C.C. definisce un progetto comune. Ilprogetto viene inviato al Consiglio e al P.E.
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TERZA LETTURA
Il progetto comune può essere definitivamente approvatonelle sei settimane successive dal P.E. (a magg. assoluta) edal Consiglio (a magg. qualificata). L’atto viene adottatocongiuntamente da P.E. e Consiglio e firmato da entrambi.Fine della procedura. Atto adottato.
Se una delle due istituzioni non l’approva, l’atto si consideranon adottato. Fine della procedura. Atto non adottato.
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Ulteriori caratteristiche della PLO
I progetti di atti legislativi indirizzati dalla Commissione alPE e al Consiglio sono contestualmente trasmessi anche aiparlamenti nazionali.
Sia il Consiglio sia il PE possono sollecitare la Commissione apresentare una proposta di atto legislativo.
Un milione di cittadini che abbiano la cittadinanza di almeno7 Stati membri possono prendere l’iniziativa di invitare laCommissione a presentare una proposta di atto legislativo.
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In casi specifici definiti dai trattati la procedura legislativa ordinariapuò essere avviata:
• su iniziativa di un quarto degli Stati membri (quando la propostariguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale o lacooperazione di polizia)
• su raccomandazione della Banca centrale europea (su proposterelative allo statuto del sistema europeo delle banche centrali edella Banca centrale europea)
• su richiesta della Corte di giustizia dell'UE (su questioni relativeallo statuto della Corte, all'istituzione di tribunali specializzaticollegati al Tribunale, ecc.)
• su richiesta della Banca europea per gli investimenti
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Ulteriori caratteristiche della PLO
I progetti di atti legislativi indirizzati dalla Commissione alPE e al Consiglio sono contestualmente trasmessi anche aiparlamenti nazionali.
Sia il Consiglio sia il PE possono sollecitare la Commissione apresentare una proposta di atto legislativo.
Un milione di cittadini che abbiano la cittadinanza di almeno7 Stati membri possono prendere l’iniziativa di invitare laCommissione a presentare una proposta di atto legislativo.
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Le procedure legislative speciali
Non sono definite. Sono tali tutte le procedure previste daiTrattati diverse da quella ordinaria.
Tratto comune: l’atto viene adottato:
a) dal P.E. con la partecipazione del Consiglio (solo 3 casi)
b) dal Consiglio con la partecipazione del P.E. (oltre 30 casi)
Nel caso di approvazione dell’atto da parte del Consiglio conla partecipazione del P.E., l’intervento di quest’ultimo puòconsistere nella semplice consultazione onell’approvazione dell’atto.
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Consultazione del P.E.
Parere facoltativo: può anche non essere richiesto e ciò non inficia lavalidità dell’atto adottato.
Parere obbligatorio (ma non vincolante): deve necessariamente essererichiesto (pena l’invalidità dell’atto adottato), ma l’atto può anchediscostarsi dal parere.
Parere conforme (obbligatorio e vincolante): l’atto è validamenteadottato soltanto se è stato richiesto il parere e l’atto è conforme alparere medesimo.
Approvazione dell’atto da parte del P.E.
- Diritto di veto
Come nella procedura legislativa ordinaria. Ma in questo caso il P.E. sipronuncia su un testo elaborato senza la partecipazione del P.E.
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LA PROCEDURA LEGISLATIVA SPECIALE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Art. 314 TFUE: Il Parlamento europeo e il Consiglio,deliberando secondo una procedura legislativa speciale,stabiliscono il bilancio annuale dell’Unione.
Entro il 1° luglio ogni istituzione stabilisce il proprio statoprevisionale dettagliato delle spese per l’eserciziofinanziario successivo, che la Commissione raggruppa nelprogetto preliminare di bilancio da sottoporre al consiglio eal P.E. entro il 1° settembre.
Entro il 1° ottobre il Consiglio adotta una posizione sulprogetto preliminare e la comunica al P.E.
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Entro 42 giorni il PE esamina il progetto di bilancio. Possonoverificarsi tre eventualità :
il Parlamento non si pronuncia: il bilancio si consideraapprovato.
il Parlamento approva la posizione del Consiglio: ilbilancio è approvato
il Parlamento decide di apportare emendamenti: taliemendamenti vengono portati a conoscenza dellaCommissione e del Consiglio.
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Viene costituito un comitato di conciliazione (PE + Consiglio)che entro 21 giorni deve raggiungere un accordo su unprogetto comune di bilancio.
In caso negativo: la Commissione deve presentare un nuovoprogetto di bilancio.
In caso positivo il PE e il Consiglio hanno 14 giorni perapprovarlo o respingerlo.
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• sia il Parlamento europeo sia il Consiglio approvano ilprogetto Comune: il bilancio si considera definitivamenteapprovato secondo il progetto comune;
• entrambe le istituzioni non riescono a deliberare: ilbilancio si considera definitivamente approvato secondoil progetto comune;
• una delle due istituzioni approva il progetto comune,mentre l’altra non riesce a deliberare: il bilancio siconsidera definitivamente approvato secondo il progettocomune.
Al termine, con esito positivo, della procedura, ilPresidente del Parlamento europeo constata che il bilancioè definitivamente approvato.
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• sia il Parlamento europeo (a maggioranza dei membri chelo compongono) sia il Consiglio respingono il progetto: laCommissione sottopone un nuovo progetto di bilancio;
• una delle due istituzioni respinge il progetto comunementre l’altra non riesce a deliberare: la Commissionesottopone un nuovo progetto di bilancio;
• il Parlamento europeo (a maggioranza dei membri che locompongono) respinge il progetto comune mentre ilConsiglio lo approva: la Commissione sottopone un nuovoprogetto di bilancio.
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Regola dei dodicesimi (art. 315 TFUE): se il bilancio nonviene approvato, l’U.E. in ciascun mese non può spendere,per ciascun capitolo di spesa, più di 1/12 di quanto eradisponibile nel bilancio dell’esercizio precedente ecomunque non più di 1/12 di quanto previsto nel progetto dibilancio per l’anno in corso non adottato.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzarespese superiori al limite del dodicesimo, trasmettendoimmediatamente la propria decisione al Parlamento europeo.
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