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LE VENDITE FALLIMENTARI E NEL CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DI BENI 1

LE VENDITE FALLIMENTARI E NEL CONCORDATO PREVENTIVO … · LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA Art. 104 ter l.f. –Programma di liquidazione PRIMO COMMA «Il Curatore entro 60 giorni

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LE VENDITE FALLIMENTARI

E NEL CONCORDATO

PREVENTIVO CON CESSIONE

DI BENI

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Vendite fallimentari

Ante riforma (16.7.2006),

solo vendite secondo il c.p.c.; vendite conincanto e vendite senza incanto;

Solo vendite di fronte al G.D. oppure al G.E. con prosecuzione azione esecutiva individuale ex art. 51 l.f.

Post riforma del 2006

Vendite tramite codice procedura civile;

Adozione procedure competitive;

Prosecuzione azioni esecutive individuali; (art.51 L.F., art. 41 TULB);

Art. 22 d.lgs. 169/2007; anche pendenti.

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LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA

Art. 104 ter l.f. – Programma di liquidazione

PRIMO COMMA

«Il Curatore entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario(anche degli immobili) predispone un programma diliquidazione da sottoporre all’approvazione del Comitatodei Creditori»

Art. 41 5^ comma l.f.

«In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione perinsufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o difunzionamento del comitato o di urgenza, provvede ilgiudice delegato»

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LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA

Art. 104 ter l.f.

……..

d) Cessione unitaria dell’azienda;

e) Condizioni di vendita dei singoli cespiti (immobili,mobili registrati, mobili, aziende, crediti, partecipazionisocietarie, ecc.);

…..

«Il programma approvato è comunicato al giudicedelegato che autorizza l’esecuzione degli atti a essoconformi»

Il P.d.l. è l’atto di programmazione della procedura:

L’autorizzazione all’esecuzione degli atti è uncontrollo preventivo di legittimità del GiudiceDelegato (es. vietare trattativa privata, individuarevalore oltre il quale è necessaria proceduracompetitiva es. bene di valore unitario inf. a 500 euro?).

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LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA

ART. 107 L.F. - MODALITA’ DELLE VENDITE.

A) Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere inesecuzione del programma di liquidazione sonoeffettuati dal curatore tramite procedure competitiveanche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla basedi stime effettuate, salvo il caso di beni di modestovalore, da parte di operatori esperti, assicurando, conadeguate forme di pubblicità, la massima informazionee partecipazione degli interessati.

B) Il curatore può prevedere nel programma diliquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili emobili registrati vengano effettuate dal giudicedelegato secondo le disposizioni del codice diprocedura civile in quanto compatibili

C) Prosecuzione di azioni esecutive individuali ex art. 51 l.f./41 TULB;

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IPOTESI A

Procedura competitiva, vendita c.d. «deformalizzata»;

1) Vendita con incanto e senza incanto secondo c.p.c.,presso Tribunale, Curatore, presso Notaio, ecc.

2) Invito ad offrire; dicitura no art. 1336 c.c. e no art. 1989c.c., non costituisce proposta;

3) Licitazione privata: invito del Curatore ex d.lgs. 163/2006per appalti pubblici;

4) Trattativa privata; solo qualora non vi siano statiinteressati a precedenti gare (art. 57 del d.lgs.163/2006);

5) Rent to buy; Tribunale di Verona 12 dicembre 2014,compatibile con durata procedura;

6) Trattativa privata; beni di modesto valore;

6LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA

LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA

Procedura competitiva ipotesi A

- Nella redazione del P.D.L. tener conto di:

- Forme di pubblicità e termini (on line, quotidiani diffusionenazionale, affissione muraria nel comune ove si troval’immobile, agenzie internazionali, riviste specializzate); tenerconto della particolarità e tipologia del bene;

- Allegare bando d’asta ? F.A.Q. prudentemente si….

- Indicare nominativo del Notaio ? Non necessariamente, anchein un secondo momento, scelta del G.D. ? (coadiutore,delegato, professionista esterno, ecc.)

- Indicare regime fiscale SI opzioni, vedi relazione successiva;

-

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LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA

Procedura competitiva ipotesi A

- Notifiche del bando di vendita; sia prima che dopol’esperimento di vendita purché prima dell’atto divendita (a cura del Notaio);

- Autorizzazione alla stipula; da parte del G.D.contestualmente al decreto con cui si purgano i gravamiex art. 108 l.f., dimostrazione pagamento prezzo da parteaggiudicatario;

- Gravami cancellabili; ipoteche volontarie, giudiziali elegali, pignoramenti, preliminari trascritti e nonadempiuti, NO preliminari trascritti con causa in corso; ilG.D., richiede dimostrazione della risoluzione delcontratto preliminare (es. atto di citazione delpromissario acquirente)

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IPOTESI B

Secondo le regole del c.p.c. (Art. 503 c.p.c.)di fronte al Giudice Delegato, Giudicedell’esecuzione;

1. Vendita con incanto ex art. 581 c.p.c.

2. Vendita senza incanto ex art. 570 c.p.c.

3. Assegnazione al creditore ex art. 505 c.p.c.;

4. Valore minimo dell’assegnazione ex art.506 c.p.c. spese dell’esecuzione e crediticon diritto di prelazione superiore;

9LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA

IPOTESI C

Iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ex art.51 l.f. ex art. 41 TULB (credito fondiario art. 38 TULB)

1. Procedura iniziata alla data del fallimento;

2. Privilegio c.d. «processuale»

3. Necessità di accertare il credito in sedefallimentare;

4. Necessità atto di intervento del Curatore;

5. Reparto a favore del solo 1^ ipotecario (capienzae/o incapienza);

6. Problematica del disconoscimento della qualificadi mutuo fondiario ipotecario (vedi Trib. Di Firenze),in sede di verifica da parte del Curatore;

10LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA

LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA

1) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

- Art. 6 D.l. 4.6.2013, n. 63, conv. in l. 3.8.2013, n. 90: tutti gliimmobili devono essere dotati dell'attestato di prestazione energetica(A.P.E.), A PENA DI NULLITA’DEL TRASFERIMENTO

- Circolare GE 16.9.2013 – applicazione della normativa anche allevendite coattive

- Nuovo orientamento del GE – ottobre 2014: la normativa non siapplica alle vendite coattive

- Consiglio nazionale notariato (studio 263/2014)

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LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA

CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DI BENI

ART. 182 L.F.

«Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e

altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di

attività e passività dell’azienda e di beni o rapporti

giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate

dal comitato dei creditori.»

«Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto

compatibili».

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LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA

CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DI BENI

MANCA UN P.D.L. EX ART. 104 TER L.F.;

DISPOSIZIONI DEL TRIBUNALE IN SEDE DI OMOLOGA;

ATTO DI TRASFERIMENTO

Decreto del Giudice Delegato, previsto daldecreto di omologa del concordato;

Atto di cessione di fronte al Notaio consuccessivo atto di purgazione dei gravami;necessità di acquisire consenso del LegaleRappresentante della società ? Rimane Legalerappresentante, soltanto per taluni aspettisubentra il Liauidatore Giudiziale.

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