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Legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”

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Legge regionale 28 luglio 2008, n. 14

“Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”

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UNA SOLA LEGGE

PER BAMBINI, ADOLESCENTI E GIOVANI …• per dare continuità e coerenza alle azioni del governo

regionale e locale

… CHE VIVONO IN EMILIA-ROMAGNA• per dare attuazione all’art. 3 della Costituzione

rimuovendo gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, indipendentemente da etnia, cittadinanza, residenza…

• per dare attuazione alla convenzione ONU sui diritti dell’infanzia che garantisce a ogni fanciullo gli stessi diritti “senza distinzioni di sorta”

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Oggetto della legge (art.1)

• … la Regione riconosce i bambini, gli adolescenti e i giovani come soggetti di autonomi diritti e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità regionale…

• … la Regione persegue il benessere e il pieno sviluppo… come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società regionale

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Principi ispiratori (art. 2)

Principio di uguaglianza(art. 3 Cost.)

condizioni di salute (fisica, mentale, sociale)

pari opportunità di crescita e realizzaz.

istruzione, formazione,riconoscimento

di talenti e aspirazioni

educazione a pace, legalitàrifiuto violenza

dialogo intergenerazionale,

interculturale, interreligioso

partecipazione,cittadinanza

attivadiverse abilità,

differenze di genere

rispetto di dirittie bisognidelle giovanigenerazioni

Istruzione, formazione,

Riconoscimento di talenti e aspirazioni

diritto alla salutestili di vita sani

autonomi dirittidi bambini e ragazzi

(convenzioni Internazionali)

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Il Comune (art. 4)

Svolge “funzioni di lettura dei bisogni,di pianificazione, programmazione ed

Erogazione diretta o indiretta dei serviziE degli interventi, nonché di valutazione

[…] dei risultati” (4/1)

Strumenti:funzioni:

Inoltre (4/2):

- È titolare, in via esclusiva, delle funzioni in materia di tutela dei minori;

- Esercita le funzioni di gestione, autorizzazione, vigilanza dei servizi

socio-educativi;- Collabora con l’Autorità giudiziaria

Piano di zona distrettualeper la salute

e il benessere sociale

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La Provincia (art. 5)funzioni: Strumenti:

Cura iniziative di tutela e accoglienza e ne esegue il monitoraggio (5/1.a) Programma provinciale

“Promuove e attua il collegamento tra i servizi locali […] allo scopo di potenziare la rete di protezione

[…]soprattutto in situazione di emergenza, le iniziative di consulenza

e la creazione di servizi di alta professionalità” (5/1.b)

Istituisce organismi di coordinam.(5/1.c)

Cura la formazione di operatori, tutori,Curatori; scambi (5/1.d)

Persegue (20):- raccordo tra pianificaz. locali;- progettualità sovradistrett.

e di area vasta-economia di sistema-formazione operatori e supervisione équipe

- scambi

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La Regione (art. 6)funzioni:

Approva le linee strategiche delle politiche regionali (6/1.a)

Favorisce raccordo tra provincie e distretti per omogeneità di opportunità (6/1.c)

Istituisce organismi di coordinam.(6/1.d)

Può disporre controlli e verifiche su comunità (6/1.e)

Gestisce dati mediante osservatorio (6/1.f)

Sostiene volontariato adolescenzialea favore di pari (6/1.h)

Prepara curatori e tutori (6/1.h)

Strumenti:

Piano sociale e sanitario

Programma per la promozione e tutela dei diritti,

la protezione e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva

e il sostegno alla genitorialità

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Strumenti per l’integrazione delle politiche: i coordinamenti

Livello:

regionale

intermedio

territoriale

Coordinamento tecnico provinciale

Coordinamento tecnico a livello distrettuale

CoordinamentoRegionale per

L’attuazione deiDiritti dell’infanzia

e dell’adolescenza

Gruppo tecnico Per l’integrazione

intersettoriale

CommissioneArt. 13

D.Lgs 272/89(area penale)

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Coordinamenti regionali

Prima della LR 14/08 Dopo la LR 14/08

CRAD (coordinamento

regionale adozioni)Presso l’assessorato,

con competenze solo sull’adozione

CoordinamentoRegionale per

L’attuazione deiDiritti dell’infanziae dell’adolescenza

(22/1-4)

Gruppo tecnico per l’integrazione

intersett.le (LR 10/04)

Commiss.Art. 13

D.Lgs 272/89(area penale)

Invariato (22/5-6)(c/o presidenza giunta regionale)

Invariata (29) ma raccordata

con i coordinamenti provinciali (21/2.d);

c/o assessorato

Presso la presidenza della giunta reg.le

Composizione: servizi sociali, sanitari,

educativi, USR, III settore+ giustizia - sicurezza

- Propone iniziative di studio e promozione;

- Attiva collaborazionitra servizi, enti autorizzati adozione,

rappresentanze accoglienza…;

- Elabora proposte sulla programmazione;

- Promuove buone pratiche

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Il coordinamento tecnico provinciale (art. 21)

Prima della LR 14/08 Dopo la LR 14/08

Coordinamenti Tematici

(in parte già superatiper effetto dellaDGR 846/07)

CoordinamentoTecnico provinciale

(istituito formalmente: 5/1.c)

Composizione: (in accordo tra Provincia e CTSS)

rappresentanza distrettualedi servizi sociali, sanitari,

educativi, III settore+ giustizia - sicurezza

- Collabora a redazione del Programma prov.le

- Contribuisce a promozione

- Propone superamento squilibri e

diffusione buone prassi

Raccordo con:CTSS,

Ufficio di supporto,CPP

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Il coordinamento tecnico a livello distrettuale (art. 19)

enti locali

scuoleserv. socio-

educativi

AUSL

Il coordinamento assicura: - Rete di relazioni

- Monitoraggio e valutazione programma territoriale d’intervento- Promozione buone prassi e documentazione

Funzione di coordinamento:

garantita da ufficio di piano

mediante figure di sistema

Azionidi

Coordinamento

terzosettore

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L’osservatorio regionaleper l’infanzia, l’adolescenza e i giovani (art. 7)

Finalità: “fornire un impianto certo e coordinato di conoscenze sulla reale condizione delle nuove generazioni in Emilia-Romagna”

Sezioni: a) infanzia e adolescenza; b) giovani

Osservatorio

assessorati, agenzie,

istituti regionali

ai lavori dell’osservatorioconcorrono:

enti territoriali, ammin.ni statali

magistratura (previo accordo)

Compiti dell’osservatorio:

- Gestione flussi informativi-Realizzazione di mappe

dei servizi e delle risorse

- Indagini e ricerche- Relazioni periodiche

- Rapporti e pubblicazionidi restituzione dei dati

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Sistema dei servizi ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza

• Art. 10: Partecipazione e qualità della vita• Art. 11: Educazione alla salute e promozione

di stili di vita sani• Art. 12: Educazione ai media• Art. 13: Educazione al movimento e alle

attività sportive non agonistiche• Art. 14: Offerta territoriale per il tempo libero e

opportunità educative

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Art. 10: Partecipazione e qualità della vita

La Regione:• Valorizza formazione, informazione, scambio,

aggiornamento degli operatori• Promuove il gioco quale strumento educativo• Sostiene progetti di fruizione dell’ambiente naturale-

urbano• Promuove l’accesso e partecipazione a cultura ed arti• Valorizza una cultura della progettazione e

pianificazione territoriale rispettosa dei bambini• Promuove la partecipazione alla vita pubblica dei

bambini

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Art. 11: Educazione alla salute e promozione di stili di vita sani

La Regione:

- Riconosce l’educazione alla salute come strumento fondamentale di formazione e crescita

- Promuove accordi con soggetti pubblici e terzo settore per programmi d’intervento

A tal fine incentiva progetti e interventi volti: - allo sviluppo della relazione madre–bambino e genitori–figli; - al supporto e formazione di insegnanti e educatori sulla

disabilità; - alla facilitazione all’accesso ai servizi per i ragazzi;- allo sviluppo dei fattori protettivi.

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Art. 12: Educazione ai media“La Regione promuove l’educazione ai media quale fondamentalestrumento per lo sviluppo del senso critico, della capacità di analisi

dei messaggi e delle strategie comunicative…”

Sostegno a iniziativedi ricerca

e formazioneanche mediante

Centri studi,Università

Poli specialistici

Promozione della diffusione di codici diautoregolamentaz.nesu rappresentazione

dei minorimediante CORECOM

e garante

Promozione di stabiliforme di confronto

con i mediaper una correttaInformazione

sulla condizione dei bambini e

ragazzi

Regione

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Art. 13: Educazione al movimento e alle attività sportive non agonistiche

“La Regione riconosce la funzione sociale delle attività motorie eSportive non agonistiche come opportunità che concorrono allo

Sviluppo globale dei bambini e degli adolescenti…”

La Regionepromuove:L’educazione a

corretti stili di vita anche attraverso

formazione sportivadi base

e attività motoriaIn collaborazione

Con Enti e comitati

L’educazioneal movimento

e allo sportIn accordo con Scuole

Iniziative sperimentali

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Art. 14: Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative

La Regione valorizza il tempo extrascolastico attraverso la promozione di iniziative e servizi gestiti da soggetti pubblici e privati.

I servizi pubblici e a finanziamento pubblico sono aperti a tutti senza distinzioni; In tutti i servizi e le attività è presente un adulto responsabile

Scoutismo Oratori

punto di incontro esocializzazione

servizio di accompagnam. e sostegno

eroga informazione, agisce su comportamenti a rischio,

facilita accesso a servizi

Centro estivo

Soggiorni di vacanzacampeggiTipologie

previste nell’articolo

Centro diaggregazione

ad accesso diretto

Gruppo educativo

Educativadi strada

accesso diretto o susegnalaz. serv. sociale

rivolta a gruppi spontanei

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Art. 15 Centri per le famiglie“I comuni, in forma singola o associata, nell’adempimento delle proprie

Funzioni in materia di sostegno alla genitorialità possono potenziareLa rete degli interventi e dei servizi dotandosi di centri per le famiglie con figli”

Il Centroper le famiglie

Finalità: Aree di operatività:

Promozione benessere;Sostegno competenze

genitoriali;Sviluppo risorse familiari

e comunitarie

Integrazione epotenziamento servizi

Promozione cultura accoglienza

Area dell’informazione

Area del sostegno delle competenze

genitoriali

Area dello sviluppo delle risorse familiari

e comunitarie

Programmazione integrata con i consultori;

raccordo con serviziterritoriali, scolastici…

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Servizio sociale professionale ed équipe territoriali (art. 17)

“… figura professionale specificamente dedicata,con continuità e prevalenza,

alla tutela dell’infanzia e adolescenza”

AssistenteSociale

(comma 2)

Esperto Giuridico

(comma 7)

“… supporto giuridico continuativo, figura esperta sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza,

a sostegno degli operatori e delle équipe…”

Metodologia dellavoro di équipe

(commi 3 e 6)

“… che consente l’integrazione delle professioni sociali, educative, sanitarie…”

Associazionismodegli enti locali

(comma 4)

“… per assicurare […] efficaci e tempestivi interventi, anche notturni e festivi,

per l’emergenza…”

Ope

rato

riO

rgan

izza

zion

e

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Bambini e ragazzi vittime di reato:il sistema di protezione (art. 24)

Definizione di sistema(comma 2):

“è costituito da servizi e da interventi di prevenzione,

ascolto, sostegno, diagnosi, terapia ed accoglienza

gestiti da soggetti pubblici o privati operanti in modo

integrato e sinergico, cui le leggi statali e le norme

regionali attribuiscono un ruolo nel percorso

di protezione“

Formazione a tutti i livelli (commi 1.a e 4)

Allestimento strutture per audizioni (comma 4)

Presupposti. La Regione: - Riconosce il diritto a cure tempestive (comma 5)

- Promuove l’accompagnamento tutelante (comma 2.d)- Promuove la presa in carico tempestiva e complessiva (comma 2.e)

Risorse:

Ambito di raccordo:Coordinamento

tecnico provinciale

Afferiscono al sistema:Équipe di II livello

(art. 18)

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Le équipe di secondo livello/1

• Attivazione

Conferenza territorialeSociale e sanitaria (18/1)

e Provincia (5/1.b)Soggetto promotore

CreazioneServizi del territorio;

Provincia (5/1.b)

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Le équipe di secondo livello/2

Principalifunzioni

(18/4)

bambini e ragazziterapia riparativa

accompagnamento iter giudiz.eventuale presa in carico

consulenza

supervisione

terapia familiare

Servizi territoriali

adulti accoglienti comunità

famiglia di origine

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Le équipe di secondo livello/3

Composizione(18/5)

minima

Assistente sociale

integrata

Psicologo esperto

Neuropsichiatra infantile

educatore

Ad es. esperto giuridico (17/7)

ginecologo

Personale Specializzato

ed espertonella diagnosi e riparazione

Altre figure:- a seconda

dei casi- specificam.

preparate

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Bambini e ragazzi autori di reato:la rete di esecuzione degli interventi (art. 27)

Definizione direte di esecuzione:

“Comprende le strutture, le forme di accoglienza,

i servizi di ambito sociale,

formativo-educativo,ricreativo.” (27/3)

Presupposti (27/1). La Regione promuove: - il principio di residualità della pena detentiva

- funzione educativa di procedimento e misura penale

territorializzazione (24):-Condivisione progetto

personalizzato-Dimissione concordata

-Coinvolgimento territoriale -(enti, sindacati, associazioni…)

risorse:

giustizia riparativa:mediazione penale

Strumenti:

Protocolli RER-Ministero

Raccordo:

- Commissione art. 13- Coordinam. tecnici

provinciali e distrettuali

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DIRITTO A UNA FAMIGLIA E ALL’ACCOGLIENZA

Prevenzione dell’abbandono attraverso:• Sostegno alle competenze genitoriali delle famiglie in

difficoltà• Tutela del parto anonimo e immediata accoglienza del

neonato in ambiente familiare• Sostegno all’adozione, dal momento dell’informazione

alle coppie disponibili, fino al periodo post-adottivo• Rafforzamento del sistema mediante l’incremento

delle èquipe di secondo livello e la promozione di accordi tra tutti i soggetti competenti

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DIRITTO A UNA FAMIGLIA E ALL’ACCOGLIENZA (segue)

Per i ragazzi allontanati dalla famiglia:• pari dignità di affidamento familiare e

accoglienza in comunità, scelti in base alle esigenze del singolo minore (art. 31)

• Differenziazione delle risposte accoglienti• Monitoraggio e raccordo delle realtà locali per

raggiungere omogeneità di trattamento