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1 Percorso B Le società Lezione 2 La società semplice Lo scioglimento del singolo rapporto sociale Morte del socio A seguito della morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota sociale del defunto agli eredi, devono, cioè, versare agli eredi una somma corrispondente al valore della quota. L’art. 2284 c.c. prevede, però, anche altre due possibilità: i soci superstiti possono deliberare lo scioglimento anticipato della società (ad esempio, perché ritengono che la partecipazione del socio defunto fosse essenziale per il conseguimento dell’oggetto sociale). In questo caso, gli eredi del socio defunto non hanno diritto alla immediata liquidazione della quota perché si apre la fase di liquida- zione dell’intera società. Essi parteciperanno, quindi, insieme ai soci superstiti, alla ripartizione dell’eventuale attivo che residuerà una volta pagati i debiti; i soci superstiti possono ritenere conveniente continuare la società con gli eredi del socio defunto. In questo caso, oltre alla volontà dei soci superstiti, è necessario anche il consenso degli eredi del socio defunto. Questi ultimi, se accettano di entrare in società, non sono normalmente tenuti a effettuare un nuovo conferimento, in quanto subentrano nella stessa posizione che in precedenza era del defunto. Le clausole di continuazione L’art. 2284 c.c. fa salve le eventuali diverse disposizioni dell’atto costitutivo. Questo signi- fica che il contratto sociale può contenere clausole particolari che stabiliscono che cosa accadrà in caso di morte di un socio. Tra queste clausole rientrano le cd. clausole di continuazione con le quali i soci decido- no che, ove uno di essi muoia, la società continuerà con gli eredi del defunto. Esistono tre tipi di clausole di continuazione: clausole di continuazione facoltativa: in questo caso, i soci superstiti sono obbliga- ti a continuare la società con gli eredi del socio defunto, mentre questi ultimi sono liberi di decidere se entrare a far parte della società o meno; clausole di continuazione obbligatoria: in presenza di questo tipo di clausola, sia i soci superstiti sia gli eredi del socio defunto sono obbligati a continuare la società. La continuazione non è però automatica, perché è comunque necessaria una espressa adesione alla società da parte degli eredi i quali potrebbero anche rifiutarsi di conti- nuare la stessa (e sarebbero in questo caso obbligati al risarcimento dei danni);

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Percorso B Lesocietà

Lezione2 Lasocietàsemplice

Loscioglimentodelsingolorapportosociale

MortedelsocioA seguito della morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota sociale del defunto agli eredi, devono, cioè, versare agli eredi una somma corrispondente al valore della quota.

L’art. 2284 c.c. prevede, però, anche altre due possibilità:

• i soci superstiti possono deliberare lo scioglimento anticipato della società (ad esempio, perché ritengono che la partecipazione del socio defunto fosse essenziale per il conseguimento dell’oggetto sociale). In questo caso, gli eredi del socio defunto non hanno diritto alla immediata liquidazione della quota perché si apre la fase di liquida-zione dell’intera società. Essi parteciperanno, quindi, insieme ai soci superstiti, alla ripartizione dell’eventuale attivo che residuerà una volta pagati i debiti;

• i soci superstiti possono ritenere conveniente continuare la società con gli eredi del socio defunto. In questo caso, oltre alla volontà dei soci superstiti, è necessario anche il consenso degli eredi del socio defunto. Questi ultimi, se accettano di entrare in società, non sono normalmente tenuti a effettuare un nuovo conferimento, in quanto subentrano nella stessa posizione che in precedenza era del defunto.

LeclausoledicontinuazioneL’art. 2284 c.c. fa salve le eventuali diverse disposizioni dell’atto costitutivo. Questo signi-fica che il contratto sociale può contenere clausole particolari che stabiliscono che cosa accadrà in caso di morte di un socio.Tra queste clausole rientrano le cd. clausole di continuazione con le quali i soci decido-no che, ove uno di essi muoia, la società continuerà con gli eredi del defunto.

Esistono tre tipi di clausole di continuazione:

• clausole di continuazione facoltativa: in questo caso, i soci superstiti sono obbliga-ti a continuare la società con gli eredi del socio defunto, mentre questi ultimi sono liberi di decidere se entrare a far parte della società o meno;

• clausole di continuazione obbligatoria: in presenza di questo tipo di clausola, sia i soci superstiti sia gli eredi del socio defunto sono obbligati a continuare la società. La continuazione non è però automatica, perché è comunque necessaria una espressa adesione alla società da parte degli eredi i quali potrebbero anche rifiutarsi di conti-nuare la stessa (e sarebbero in questo caso obbligati al risarcimento dei danni);

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Percorso B Lesocietà

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• clausole di successione: tale clausola comporta che gli eredi, una volta accettata l’eredità del defunto, entrano automaticamente in società, senza che sia necessario il loro consenso espresso.

RecessodelsocioIl recesso è l’atto con il quale uno dei soci dichiara di non voler più partecipare alla società. A seguito del recesso, il socio esce dalla società ed ha diritto alla liquidazione della propria quota, ha diritto, cioè, ad una somma di denaro corrispondente al valore della quota stessa. Non ha invece diritto alla restituzione dei beni che aveva conferito in società, ciò al fine di evitare che la società possa essere privata di beni essenziali per la sua attività.Ogni socio può liberamente recere dalla società quando questa ha una durata indetermi-nata oppure è stata contratta per tutta la vita di uno dei soci (art. 2285 c.c.). Il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi. Quando la società ha una durata determinata, invece, il recesso è possibile nei casi previsti dal contratto sociale e quando esiste una giusta causa. In questo caso, il recesso deve es-sere comunicato agli altri soci, ma ha effetto immediato in quanto non è richiesto il preavviso.La giusta causa sussiste quando si è verificato un evento che impedisce la prosecuzione del rapporto (ad esempio esistono insanabili contrasti tra i soci), nonché in caso di com-portamento illegittimo degli altri soci (si pensi alla cattiva o disordinata amministrazio-ne della società).

EsclusionedelsocioCon il recesso il socio manifesta la propria volontà di uscire dalla società. L’uscita del socio, però, può in alcuni casi determinarsi contro la volontà del socio stesso, il quale può essere escluso dalla società. L’esclusione può essere:

• facoltativa, cioè determinata dagli altri soci a maggioranza;• di diritto, ed in questo caso opera per disposizione di legge, senza necessità di una

apposita delibera degli altri soci.

I fatti che legittimano l’esclusione facoltativa sono elencati dall’art. 2286 c.c. e pos-sono essere raggruppati in tre categorie:

• gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale;• interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti anche l’impossibilità

di ricoprire incarichi pubblici;• sopravvenuta impossibilità di eseguire il conferimento promesso. Questa impossibilità

può derivare da diversi fattori: inidoneità a svolgere l’opera conferita; perimento del-la cosa conferita in godimento; perimento della cosa conferita in proprietà quando la società non è ancora diventata proprietaria del bene.

In presenza dei presupposti elencati dall’art. 2286 c.c. l’esclusione è, come abbiamo det-to, facoltativa. Gli altri soci, cioè, possono decidere di escludere il socio, ma possono anche ritenere più opportuno che lo stesso continui a fare parte della società. L’esclusio-ne, in ogni caso, deve essere decisa dalla maggioranza dei soci. Si tratta, in questo caso, di una maggioranza numerica, calcolata, cioè, sulla base del numero dei soci stessi (non si deve contare, però, il socio da escludere).L’esclusione deve essere comunicata al socio escluso e diventa efficace dopo il decorso di trenta giorni. Durante questo tempo, il socio escluso può fare opposizione davanti al

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tribunale. Quest’ultimo è chiamato a valutare la legittimità dell’esclusione e la sussisten-za, in particolare, dei presupposti elencati dall’art. 2286 c.c.Il tribunale, ove ritenga ingiustificata l’esclusione, accoglie l’opposizione e il socio viene reintegrato nella società e riacquista tutti i diritti che derivano dalla sua partecipazione alla stessa.L’art. 2288 c.c. prevede, infine, i casi in cui l’esclusione opera di diritto.

È escluso di diritto, cioè senza la necessità di una apposita deliberazione:

• il socio dichiarato fallito. Può succedere che uno dei soci sia anche imprenditore per conto proprio, che svolga, cioè, un’altra attività al di fuori della società. In questo caso, egli, se non riesce a pagare i propri debiti, può fallire e il fallimento determina la sua esclusione dalla società;

• il socio nei cui confronti il creditore ha ottenuto la liquidazione della quota.

LaliquidazionedellaquotaIn tutti i casi in cui si scioglie il rapporto sociale limitatamente ad un socio (a seguito di morte, esclusione o recesso), quest’ultimo o i suoi eredi hanno diritto alla liquidazio-ne della quota, hanno cioè il diritto di ottenere una somma di denaro che rappresenti il valore della quota; non hanno invece il diritto di ottenere la restituzione dei beni confe-riti. Il valore della quota è determinato sulla base della situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Se a questa data ci sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano anche agli utili e alle perdite derivanti da tali operazioni.L’importo corrispondente al valore della quota, infine, deve essere corrisposto entro sei mesi.Il socio uscente, come abbiamo visto, rimane responsabile per i debiti della società che esistevano al momento in cui si è sciolto il suo vincolo con la società (art. 2290 c.c.).