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Manutenzione, controlli di efficienza Manutenzione, controlli di efficienza energetica ed ispezioni pubbliche degli energetica ed ispezioni pubbliche degli impianti termici impianti termici DPR 74/2013 Regolamento Regionale di attuazione dell’articolo 23 sexies della legge regionale 39/2005 (Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 3/3/2015 n. 25/R – pubblicato su BURT n. 11 del 9/3/2015) Provincia e Comune di Livorno

Manutenzione, controlli di efficienza energetica ed ... · quali l’impianto di climatizzazione invernale èdistinto dall’impianto di climatizzazione estiva sono compilati due

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Manutenzione, controlli di efficienza Manutenzione, controlli di efficienza

energetica ed ispezioni pubbliche degli energetica ed ispezioni pubbliche degli

impianti termiciimpianti termici

DPR 74/2013

Regolamento Regionale di attuazione dell’articolo 23

sexies della legge regionale 39/2005

(Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 3/3/2015 n. 25/R –

pubblicato su BURT n. 11 del 9/3/2015)

Provincia e Comune di Livorno

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Regolamento Regionale su esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione

degli impianti termici in attuazione

•dell’articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39

(Disposizioni in materia di energia)

•del DPR 74/2013

Si applica agli impianti termici come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera l-tricies

del d.lgs. 192/2005 (impianto termico costituito da apparecchi e dispositivi installati

in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza)

Impianti non attivi

Gli impianti disattivati o mai attivati, come nel caso di impianti collocati in edifici

oggetto di ristrutturazione o gli impianti non collegati alla rete di distribuzione

dell'energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento,

sono esentati dal rispetto delle disposizioni del regolamento regionale fino alla

riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi

La disattivazione dell’impianto è comunicata entro trenta giorni all’autorità

competente (Provincia o Comune) dal responsabile dell'impianto, mediante

dichiarazione sostitutiva di atto notorio

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Art. 5 - Documentazione a corredo degli impianti termici

�libretto di impianto per la climatizzazione

�istruzioni di uso e manutenzione dell’impianto rese dalla ditta installatrice o

incaricata della manutenzione dell’impianto

�libretti di istruzione di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e

apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;

�dichiarazione di conformità

�rapporti di controllo e manutenzione e rapporti di controllo di efficienza

energetica

�codice identificativo dell'impianto

�documentazione di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza

sociale 1 dicembre 1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi

sotto pressione) laddove obbligatoria per tale tipologia di impianto

�documentazione di cui alla normativa in materia di prevenzione incendi, ove

prevista per tale tipologia di impianto

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� documentazione prevista dal d.lgs. 152/2006, parte V, titolo II per gli impianti

termici civili come individuati dagli articoli 282 e 283 dello stesso decreto

Dichiarazione dell'installatore, per gli impianti termici civili di potenza nominale > 35

kW, che l'impianto è conforme e rispetta:

• le caratteristiche tecniche previste dall’art. 285 e dalla parte II dell'allegato IX

alla parte quinta pertinenti al tipo di combustibile utilizzato, riguardanti camini,

canali da fumo, dispositivi accessori, apparecchi misuratori

• i valori limite di emissione previsti dall'art. 286 e dalla parte III dell'Allegato IX

alla parte quinta (i combustibili diversi da biomasse e biogas devono rispettare

un valore limite di emissione per le polveri totali pari a 50 mg/Nmc)

Questo atto, che include anche l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie

necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite, deve essere allegato alla

dichiarazione di conformità.

Impianti in esercizio ad aprile 2006: il libretto di impianto doveva essere integrato

entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiarava che l'impianto è

conforme alle caratteristiche tecniche ed idoneo a rispettare i valori limite.

Installazione o modifica per la quale è necessaria una nuova dichiarazione di

conformità: deve essere redatta e trasmessa all'autorità competente la

dichiarazione prevista dall’art 284 del D.Lgs. 152/2006 che l'impianto è

conforme alle caratteristiche tecniche e ai valori limite

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Art. 7 - Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto

termico

Rinvio all’art. 6 DPR 74/2013

Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la

conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la

climatizzazione invernale ed estiva

L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il

rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al

responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo.

La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari

residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico

esclusivamente dedicato.

In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega non può essere

rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di

procedere alla loro messa a norma

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Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato

rispetto delle norme relative all'impianto termico in materia di sicurezza e di tutela

dell'ambiente.

L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario

delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell'articolo 11, deve essere

redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.

Il terzo responsabile comunica tempestivamente in forma scritta al delegante

l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o

richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento

dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni

normative

Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di

venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo

legate al ruolo di venditore, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di

un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,

in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di

combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri

oggettivi preventivamente concordati.

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Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW il

terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa

all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata

ai sensi del DPR 207/2010 nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

Nei casi di impianti con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW ovvero

200.000 kcal/h, il responsabile oppure, ove delegato, il terzo responsabile, provvede

anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto ai sensi

dell’articolo 287 del d.lgs. 152/2006, ivi compresa l'individuazione della figura del

conduttore

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Le modifiche concernenti il soggetto responsabile dell’impianto sono comunicate

all'autorità competente (Provincia o Comune):

a.a cura del nuovo responsabile, entro dieci giorni lavorativi se tale modifica è

conseguente alla nomina di un terzo responsabile o di un nuovo responsabile di

condominio;

b.a cura del nuovo responsabile, entro trenta giorni lavorativi se tale modifica è

dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante;

c.a cura del terzo responsabile, entro due giorni lavorativi in caso di sua revoca,

rinuncia o decadenza

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Art. 8 - Controllo e manutenzione degli impianti termici

1.Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono

essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute

nelle istruzioni di uso e manutenzione dell'impianto fornite dall’impresa

installatrice

2.Per impianti esistenti privi delle istruzioni di uso e manutenzione dell’impresa

installatrice spetta alla ditta incaricata della manutenzione dell’impianto fornire le

stesse istruzioni

Le istruzioni di uso e manutenzione sono redatte facendo riferimento alla

documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli

apparecchi o alle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o apparecchio o

dispositivo

Gli installatori e i manutentori devono dichiarare esplicitamente all'utente, in

forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista

dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

a)quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto

installato o manutenuto, per garantire la sicurezza di persone e cose

b)con quale frequenza le operazioni vadano effettuate.

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Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, il manutentore redige

e sottoscrive in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà un

rapporto di controllo e manutenzione (è il “rapporto di controllo di efficienza

energetica”) in cui sono riportate le attività effettuate e specificato se attività

derivanti dalle istruzioni fornite all’utente o da altro evento.

Il responsabile di impianto sottoscrive il rapporto per presa visione.

Una copia del rapporto di controllo e manutenzione è rilasciata al responsabile

dell’impianto, che lo conserva e lo allega al libretto d’impianto

Una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a

5 anni

Qualora il soggetto manutentore rilevi nella sua attività situazioni di immediato

pericolo provvede ad informare senza indugio il responsabile d’impianto e,

laddove necessario, il comune e gli altri soggetti competenti per l’adozione

delle eventuali misure cautelari

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Libretto di impianto per la climatizzazione

Fino all'emanazione del decreto del dirigente della struttura regionale competente di

approvazione del modello di “libretto di impianto per la climatizzazione” si utilizza il

modello di cui al DM 10/2/2014.

L’impresa installatrice, la ditta di manutenzione e il responsabile dell’impianto sono

tenuti alla compilazione delle schede di rispettiva competenza contenute nel libretto.

Il libretto comprende una scheda che identifica l’impianto e il suo responsabile. La

scheda identificativa d’impianto è trasmessa alle autorità competenti via telematica.

In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i

libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente

aggiornati, con gli eventuali allegati.

Si contesta la mancanza dei nuovi modelli di libretto impianto (e dei rapporti di

controllo) su manutenzioni effettuate dopo il 15/10/2014

Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di

impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto

attribuito dal catasto provinciale / comunale. Solo nel caso di impianti centralizzati nei

quali l’impianto di climatizzazione invernale è distinto dall’impianto di climatizzazione

estiva sono compilati due diversi libretti di impianto.

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Tipologia di edificio ed impianto termico Libretto

Condominio con impianto centralizzato

(riscaldamento, con o senza produzione acqua calda

sanitaria)

SI

Appartamento in condominio con impianto

centralizzato (solo riscaldamento) e scaldacqua NO

Appartamento in condominio con impianto

centralizzato (solo riscaldamento), scaldacqua e

condizionatore installato in modo fisso

SI

(scheda per il solo

condizionatore)

Appartamento in condominio con impianto

centralizzato (riscaldamento e produzione acqua

calda sanitaria), con condizionatore mobile

NO

Appartamento o abitazione a sé stante con caldaia

(solo riscaldamento), scaldacqua e condizionatore

installato in modo fisso

SI

(scheda per caldaia e

scheda per

condizionatore)

FAQ CTI - Quando è necessario compilare il libretto di impianto / 1

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Tipologia di edificio ed impianto termico Libretto

Appartamento o abitazione a sé stante con caldaia

(riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria),

condizionatore installato in modo fisso, pannello

solare termico

SI

(scheda per caldaia, scheda

per condizionatore e scheda

per pannello solare)

Appartamento o abitazione a sé stante con caldaia

(solo riscaldamento), condizionatore installato in

modo fisso, scaldacqua, pannello solare termico ad

esclusivo servizio dello scaldacqua

SI

(scheda per caldaia e scheda

per condizionatore)

Appartamento o abitazione a sé stante con caldaia

(solo riscaldamento), condizionatore installato in

modo fisso, stufa o caminetto a biomassa

SI

(scheda per caldaia, scheda

per condizionatore, scheda

per stufa o caminetto)

Appartamento o abitazione a sé stante con stufa a

biomassa di potenza inferiore a 5 kW, condizionatore

mobile, scaldacqua, pannello solare termico ad

esclusivo servizio dello scaldacqua

NO

FAQ CTI - Quando è necessario compilare il libretto di impianto / 2

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Art. 9

Obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

Sono obbligatori per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza

termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva

di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, indipendentemente dalla

fonte energetica utilizzata.

I controlli di efficienza energetica sono realizzati nei casi di:

a.prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;

b.sostituzione del generatore di calore;

c.altri interventi che possono modificare l'efficienza energetica.

Per impianti esistenti, non ancora sottoposti al controllo di efficienza energetica, il

primo controllo di efficienza energetica si effettua in occasione degli interventi di

controllo e manutenzione.

I controlli di efficienza energetica per gli impianti comunque già sottoposti a tale

controllo sono effettuati secondo la periodicità riportata nella tabella all'allegato A

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Periodicità dei controlli di efficienza energetica,

prova fumi ed invio rapporto di controllo

Tipologia

impiantoAlimentazione

Potenza

termica [kW]

Anno civile entro il quale si deve

svolgere il controllo di efficienza

energetica, a far data dal precedente

Impianti

con

generatore

di calore a

fiamma

Generatori a

combustibile

liquido o solido

10 < P ≤ 100 2°

P > 100 1°

Generatori a gas,

metano o GPL

10 < P ≤ 100

2° se installati all’interno di locali

adibiti alla permanenza delle persone

o se in esercizio da più di 8 anni

4° gli altri, esterni con meno di 8 anni

P > 100 2°

Locale adibito alla permanenza delle persone: lo spazio coperto, delimitato da ogni

lato da pareti di qualsiasi materiale, qualora parte degli edifici ricompresi nelle

categorie di destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del DPR 412/1993.

Sono assimilati al “locale adibito alla permanenza delle persone” i locali, comprese le

verande chiuse o i vani tecnici, direttamente comunicanti con lo stesso

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Periodicità dei controlli di efficienza energetica ed invio rapporto di controllo

Tipologia

impiantoAlimentazione

Potenza

termica [kW]

Anno civile entro il quale si

deve svolgere il controllo

di efficienza energetica, a

far data dal precedente

Impianti con

macchine

frigorifere /

pompe di calore

Macchine frigorifere e/o pompe di

calore a compressione di vapore

ad azionamento elettrico e

macchine frigorifere e/o pompe di

calore ad assorbimento a fiamma

diretta

12 < P ≤ 100 4°

P > 100 2°

Pompe di calore a compressione di

vapore azionate da motore

endotermico

P > 12 4°

Pompe di calore ad assorbimento

alimentate con energia termicaP > 12 2°

Impianti

alimentati da

teleriscal-

damento

Sottostazione di scambio termico

da rete ad utenzaP > 10 4°

Impianti

cogenerativi

Microcogenerazione Pel < 50 4°

Unità cogenerative Pel ≥ 50 2°

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Art. 10

Modalità di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

Si verifica:

1.il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del D.Lgs. 192/2005 e

s.m.i.

2.la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della

temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

3.la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua,

dove previsti

4.il rendimento di combustione (PROVA FUMI), nel caso di generatori di calore;

misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di

calore nelle condizioni di normale funzionamento in conformità alle norme

tecniche UNI in vigore, deve rispettare i valori limite di cui all’allegato B del DPR

74/2013 (nel caso di generatori a biomassa, fino alla definizione di specifiche norme

UNI di riferimento non si applica il controllo del rendimento di combustione)

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Controllo dell'efficienza energetica delle macchine frigorifere e delle

pompe di calore

Se nel corso delle operazioni di controllo vengono rilevati valori dei parametri

che caratterizzano l'efficienza energetica inferiori del 15 per cento rispetto a

quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di

impianto, tali valori devono essere riportati alla situazione iniziale, con una

tolleranza del 5 %.

Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano

disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.

Strumenti di misura e di tiraggio

Nel caso di impianti soggetti alla misurazione in opera del rendimento (prova

fumi) e del tiraggio per l’evacuazione dei prodotti della combustione, le

operazioni di controllo e manutenzione sono effettuate con strumentazione

idonea (per il tiraggio deprimometro in pascal).

Lo strumento di misurazione è sottoposto a regolare manutenzione secondo

quanto prescritto nelle specifiche istruzioni fornite dal produttore ed è verificato

e tarato almeno una volta ogni 12 mesi.

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Il rapporto di controllo di efficienza energetica

Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione il manutentore redige e

sottoscrive, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il “rapporto di

controllo di efficienza energetica”. Il responsabile di impianto sottoscrive il

rapporto per presa visione

Nel rapporto di controllo di efficienza energetica sono riportati, a pena di

irrecivibilità, il codice fiscale del responsabile dell'esercizio e manutenzione ed il

codice identificativo dell'impianto

3 copie del rapporto di controllo di efficienza energetica:

•1 è rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega al libretto;

•1 è conservata dal manutentore per almeno 5 anni per eventuali verifiche

documentali da parte delle autorità competenti

•1 è trasmessa all’autorità competente (Provincia o Comune) entro il mese

successivo alla scadenza del termine entro cui fare il controllo di efficienza

energetica dal manutentore (questa è l‘autodichiarazione)

La trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica all'autorità

competente (Provincia o Comune) è effettuata tramite lo strumento telematico

messo a disposizione dalla Regione o dalla autorità competente

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Accertamento

L’autorità competente provvede all’accertamento dei rapporti di controllo di

efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivare le

procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali

Art. 11 - Ispezioni degli impianti termici

Le ispezioni degli ENTI PUBBLICI (Provincia o Comune) si effettuano su impianti di

climatizzazione invernale di potenza non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva

di potenza non minore di 12 kW. L'ispezione comprende:

•valutazione di efficienza energetica del generatore

•stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la

climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio (!!!!), in riferimento al progetto

dell'impianto, se disponibile

•consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico

dell'impianto in modo economicamente conveniente

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Ispezioni a tappeto (onerose per gli utenti)

a.sugli impianti termici per i quali non è pervenuto il rapporto di controllo di

efficienza energetica (autodichiarazione);

b.sugli impianti termici per i quali a seguito dell’accertamento documentale

permangano, anche dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali,

elementi di criticità;

c.sugli impianti termici per il quali l’ispezione avvenga su richiesta del responsabile

d’impianto

Ispezioni a campione (gratuite per gli utenti)

Sono sottoposti ad ispezione senza l’obbligo di pagare il costo gli impianti per i

quali risulta pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica

(autodichiarazione), secondo le modalità definite dalla autorità competente.

(Provincia e Comune)

Le ispezioni sono da eseguire sugli impianti e nelle cadenze temporali indicati

nella tabella seguente.

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tipologia impianto ispezione a campione autodichiarazione

a metano o gpl tra 10 e 100 kW

impianti in esercizio da + di 8 anni o installati in

locali chiusi

5% ogni 2 anni ogni 2 anni

a metano o gpl tra 10 e 100 kW

impianti in esercizio da meno di 8 anni e installati

all'esterno

5% ogni 4 anni ogni 4 anni

a metano o gpl > 100 kW 1 volta ogni 4 anni ogni 2 anni

a combustibile liquido o solido tra 10 e 100 kW 5% ogni 2 anni ogni 2 anni

a combustibile liquido o solido > 100 kW 1 volta ogni 2 anni ogni anno

macchine frigorifere / pompe di calore tra 12 e

100 kW5% ogni 4 anni ogni 4 anni

macchine frigorifere / pompe di calore > 100 kW 1 volta ogni 4 anni ogni 2 anni

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Sanzioni

Nel caso non sia stato effettuato l'adeguamento prescritto, alla scadenza del

termine stabilito l'autorità competente applica le sanzioni previste dall'articolo 15

del d.lgs. 192/2005. Nel caso di impianti alimentati dalla rete gas si applica altresì

l'interruzione della fornitura ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 23

maggio 2000, n. 164

In caso di ripetuta mancata ispezione per reiterata negligenza o rifiuto del

responsabile dell’impianto termico (che comunque dovrà pagare il costo

dell’ispezione), il tecnico incaricato ne dà comunicazione all’autorità competente

per l’applicazione della sanzione pecuniaria prescritta dal d.lgs. 192/2005, articolo

15, comma 5 per violazione delle norme in materia di controllo e manutenzione

degli impianti, fermo restando l'eventuale sospensione della fornitura di gas

naturale di cui all'articolo 16 del d.lgs. 164/2000

Qualora il responsabile dell’impianto non effettui il pagamento del’ispezione a

tappeto entro il termine stabilito dall’autorità competente, la stessa provvede

all’iscrizione a ruolo delle somme dovute e delle spese aggiuntive sostenute

nonché all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 15, comma 5, del d.lgs.

192/2005

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Sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5 e comma 6 del D.Lgs.

192/2005 (e art. 11 del DPR 74/2013)

5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del

condominio, o l'eventuale terzo responsabile, qualora non provveda alle

operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo

quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa

non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.

6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a

redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma

2, del D.Lgs. 192/2005(allegato F o G) è punito con la sanzione amministrativa non

inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L'ente locale, o la regione

competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti

disciplinari conseguenti.

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Art. 17 - Linee guida regionali

Obiettivo

omogeneizzare e semplificare lo svolgimento delle attività previste dal

regolamento, che costituiscono buone pratiche a cui i responsabili di impianto, i

manutentori, le autorità competenti possono attenersi nello svolgimento delle

attività di esercizio, manutenzione, controllo, accertamento ed ispezione degli

impianti termici.

Attivazione di 2 differenti tavoli tecnici

a.dedicato alle attività di accertamento ed ispezione dell’ente pubblico

b.dedicato alle attività di controllo e manutenzione finalizzate al buon

funzionamento degli impianti e quindi ai relativi rapporti fra manutentori,

responsabili di impianto e Pubblica Amministrazione

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Interventi di miglioramento energetico dell’impianto

Per semplificare il compito dell’ispettore sotto forma di check-list, sono indicati 4

interventi tra i più frequenti dal punto di vista economico e del risparmio

energetico

Nella sezione “altro” sono indicati eventuali ulteriori interventi ritenuti

dall’ispettore idonei per migliorare il rendimento energetico dell’impianto ed

economicamente convenienti.

In molti casi, la complessità della valutazione comporterebbe uno studio

approfondito che dovrebbe essere fatto solo dopo l’acquisizione dei dati

necessari per cui l’analisi non viene eseguita.

La stessa considerazione vale per la stima del corretto dimensionamento del

generatore di calore rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione

invernale, facendo riferimento al progetto dell'impianto.

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Adozione di valvole termostatiche sui

corpi scaldanti

Le valvole termostatiche vanno installate al posto della vecchia valvola

manuale.

Nei modelli più recenti, la valvola è già predisposta per ricevere una “testa”

termostatica.

Questo sistema permette una corretta gestione della temperatura nelle varie

stanze in dipendenza dell’uso che ne viene fatto, in particolare:

•si riesce a riequilibrare la temperatura all’interno del singolo appartamento

•si evitano i disagi dovuti all’eccessivo surriscaldamento di alcuni locali

•si sfruttano adeguatamente gli apporti gratuiti di energia solare

Il costo dipende dal tipo di radiatore.

Il risparmio sui consumi energetici può arrivare fino al 20%

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I dispositivi di termoregolazione permettono di temporizzare il riscaldamento /

raffrescamento a seconda degli orari preferiti dall’utente, consentendo un

controllo flessibile della temperatura su più livelli impostando nell’arco delle 24

ore temperature differenti a seconda dell’uso dell’abitazione e dei diversi

momenti della giornata, così come si possono riscaldare solo alcune stanze

differenziando automaticamente la temperatura tra un ambiente e l’altro.

Il DPR 59/2009, art. 4 comma 21 stabilisce che “per tutti gli edifici e gli impianti

termici nuovi o ristrutturati, è prescritta l’installazione di dispositivi per la

regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle

singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non

determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti

gratuiti interni”.

Sostituzione di un sistema di regolazione

on / off con uno programmabile

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Isolamento della rete di distribuzione nei locali

non riscaldati

La coibentazione di una tubazione impedisce la perdita

del calore attraverso la superficie delle tubazioni quando

queste operano a temperature superiori alla

temperatura ambiente. Lo spessore minimo è fissato in

funzione del diametro della tubazione espresso in mm e

della conduttività termica utile del materiale isolante

espressa in W/m° C alla temperatura di 40° C.

Obbligatoria dal 1977 (DPR 1072/77 art. 12) e dopo 1

agosto 1994 (DPR 412/93 art. 5 comma 11)

E’ opportuno accertarsi che l'isolamento sia continuo e di spessore adeguato, che

l’isolante sia ben aderente alle tubazioni per evitare condense interne,

circolazione d’aria e perdita d’isolamento.

I sistemi di coibentazione necessitano di un rivestimento esteriore o di un

materiale di finitura installato sulla superficie esterna. Il motivo principale è

proteggere l'isolamento da polvere e danni meccanici.

Un sistema economico e veloce per proteggere la coibentazione consiste nel

verniciare l'isolante con più mani di vernice a base acquosa, ripetendo

l'operazione ogni anno.

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Introduzione di un

sistema di trattamento

dell’acqua / 1

Costo del trattamento

acqua per caldaia < 35 kW:

circa 200 €

Risparmio economico:

dipende da condizioni

dell’impianto, può arrivare

fino a 200 – 250 € / anno.

Trattando l’acqua per eliminare incrostazioni e corrosioni, depositi e crescite

batteriche, mantenendo l’acqua potabile lungo tutto il percorso di distribuzione, è

possibile conseguire un miglioramento del rendimento energetico dell’impianto di

riscaldamento fino al 10% e dell’impianto di produzione dell’acqua calda sanitaria fino

al 20%.

I fanghi di corrosione che circolano nell’impianto di riscaldamento possono

danneggiare le pompe di circolazione dell’impianto, intasare gli scambiatori, far

funzionare male i sistemi di contabilizzazione e termoregolazione, ridurre gli spessori

dei corpi scaldanti causando talvolta perdite nell’impianto.

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Introduzione di un sistema di trattamento dell’acqua / 2

L’adozione di sistemi di trattamento dell’acqua utilizzata negli impianti termici come

fluido termovettore per limitarne la durezza (formazione calcare) è obbligatoria in

caso di installazione di nuovo impianto, ristrutturazione o sostituzione di generatori di

calore, avvenute

•dal 1 agosto 1994 per gli impianti con potenza termica al focolare nominale

complessiva uguale o superiore a 350 kW

•dal 11 giugno 2009 per quelli con potenza termica al focolare nominale complessiva

inferiore a 350 kW.

I trattamenti previsti sono differenziati per tipologia di impianto (potenza e servizio

fornito, riscaldamento ambienti e/o produzione di acqua calda sanitaria) e durezza

dell’acqua. Sotto 100 kW, è sufficiente un trattamento chimico di condizionamento.

E’ un intervento che mira a migliorare l’efficienza energetica dell’impianto termico

(intervento da considerare alla sezione 6 - check list - del rapporto di controllo).

Se non c’è lo spazio per l’installazione del filtro e del dosatore come ci si comporta?

La legge impone l’adozione del sistema di trattamento!!!

Utente non vuole fare l’intervento: il manutentore indicherà nelle raccomandazioni

che ha “evidenziato l’obbligo di adottare il sistema di trattamento ma il problema

deve essere risolto”

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Introduzione di un sistema di trattamento dell’acqua / 3

Su “trattamento dell’acqua” EALP nel corso delle ispezioni si attiene a quanto

dichiarato nel rapporto di controllo di efficienza energetica alla sezione C

L’ispezione di EALP consiste nel:

•verificare, in base a quanto riportato nel rapporto di controllo, se nell’impianto è

presente un sistema di trattamento dell’acqua (a Livorno durezza dell’acqua > 15° fr;

in bolletta acqua è presente il valore della durezza), cioè se è richiesto il trattamento

o se non è richiesto e, nel primo caso, se è indicata la presenza

•se è indicata la presenza, si verifica che il tipo di trattamento sia conforme a quanto

previsto dalla normativa (DPR 59/2009 ed UNI 8065)

•se il trattamento è assente o il manutentore non ha proceduto a compilare la

sezione C, si verifica se nel “libretto di impianto per la climatizzazione”, sezione 2 –

trattamento acqua – sono compilati i relativi campi, verificando se l’impianto di

trattamento (ad esempio di addolcimento) è condominiale

•se anche nel libretto d’impianto non sono riportate informazioni sul trattamento

acqua, ne viene contestata l’assenza (anomalia) specificando che l’adeguamento

dovrà essere fatto “previa verifica della presenza del sistema di addolcimento

dell’acqua” e nelle osservazioni viene annotato che l'utente dichiara che

nell'appartamento non esiste addolcimento dell'acqua (al fine di evidenziare che

l'utente può non sapere della presenza di un addolcitore condominiale).

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Procedura Provincia di Livorno / 1Procedura Provincia di Livorno / 1

fino al 31 dicembre 2015

Autodichiarazione solo per:

•impianti di climatizzazione invernale di potenza compresa tra 10 e 100 kW alimentati

a metano o GPL

•impianti di climatizzazione estiva di potenza compresa tra 12 e 100 kW

Se l’autodichiarazione è trasmessa oltre la scadenza di 2 anni dalla data dell’ultimo

controllo è considerata nulla e l’impianto sarà assoggettabile ad ispezione a tappeto.

Tutti gli altri impianti e gli impianti per i quali non è pervenuta l’autodichiarazione

sono assoggettati ad ispezione “a tappeto” cioè con onere a carico del responsabile

dell’impianto termico.

Tempistica di invio dell’autodichiarazione per un impianto a gas < 35 kW

manutenzione e

trasmissione

autodichiarazione ad

EALP biennio 2012-2013

manutenzione e

rapporto di

efficienza

energetica

trasmissione

autodichiarazione

ad EALP biennio

2014-2015

…………………

30 giu 2013 30 giu 2015 30 lug 2015 30 set 2015

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Procedura Provincia di Livorno / 2Procedura Provincia di Livorno / 2

da 1 gennaio 2016 a 31 dicembre 2017

Autodichiarazione per:

•tutti gli impianti di climatizzazione invernale di potenza ≥ 10 kW

•tutti gli impianti di climatizzazione estiva di potenza ≥ 12 kW

L’autodichiarazione, la cui data coincide con la data di effettuazione dell’ultimo

controllo eseguito dal tecnico, dovrà pervenire ad EALP entro il mese successivo alla

scadenza del termine di validità della precedente autodichiarazione.

Tempistica di invio dell’autodichiarazione per un impianto a gas < 35 kW in esercizio

da più di 8 anni

manutenzione e trasmissione

autodichiarazione ad EALP

biennio 2014-2015

manutenzione e

rapporto di efficienza

energetica

trasmissione

autodichiarazione ad

EALP biennio 2016-2017

……….………

30 lug 2015 30 lug 2017 30 ago 2017

Nella tabella seguente la tempistica per l’invio dell’autodichiarazione nel

periodo 2016 – 2017 per tipologia di impianto

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tipologia impianto autodichiarazione biennio 2016 - 2017

a metano o gpl tra 10 e 100 kW

impianti in esercizio da + di 8

anni o installati in locali chiusi

ogni 2 annida inviare entro la scadenza dei 2 anni

rispetto al precedente adempimento

a metano o gpl tra 10 e 100 kW

impianti in esercizio da meno di

8 anni e installati all'esterno

ogni 4 anninon deve essere inviata alcuna

autodichiarazione

a metano o gpl > 100 kW ogni 2 anni

da inviare in occasione del primo controllo

di efficienza energetica fatto dal

manutentore

a combustibile liquido o solido

tra 10 e 100 kW ogni 2 anni

da inviare in occasione del primo controllo

di efficienza energetica fatto dal

manutentore

a combustibile liquido o solido

> 100 kW ogni anno

2016: da inviare in occasione del primo

controllo di efficienza energetica fatto dal

manutentore;

2017: da inviare entro 1 anno rispetto al

precedente adempimento

macchine frigorifere / pompe di

calore tra 12 e 100 kWogni 4 anni

non deve essere inviata alcuna

autodichiarazione

macchine frigorifere / pompe di

calore > 100 kWogni 2 anni

da inviare in occasione del primo controllo

di efficienza energetica fatto dal

manutentore

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tipologia impianto Invio autodichiarazione

a metano o gpl tra 10 e 100 kW

impianti in esercizio da + di 8 anni o installati in locali chiusi

entro la scadenza dei 2 anni rispetto al

precedente adempimento

a metano o gpl tra 10 e 100 kW

impianti in esercizio da meno di 8 anni e installati all'esterno

entro la scadenza dei 4 anni rispetto

all’ultimo adempimento

a metano o gpl > 100 kW entro la scadenza dei 2 anni rispetto al

precedente adempimento

a combustibile liquido o solido tra 10 e 100 kW entro la scadenza dei 2 anni rispetto al

precedente adempimento

a combustibile liquido o solido > 100 kW

da inviare tutti gli anni

entro 1 anno rispetto al precedente

adempimento

macchine frigorifere / pompe di calore tra 12 e 100 kWentro la scadenza dei 4 anni rispetto

all’ultimo adempimento

macchine frigorifere / pompe di calore > 100 kWentro la scadenza dei 2 anni rispetto

all’ultimo adempimento

Procedura Provincia di Livorno Procedura Provincia di Livorno -- da 1 gennaio 2018

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Procedura Comune di LivornoProcedura Comune di Livorno

La procedura seguirà le disposizioni previste dal Decreto del

Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 25/R del 3/3/2015

“regolamento regionale”

Quando sarà avviato il quadriennio ?

Probabilmente da 1° luglio o 1° agosto o ……………….

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Contatti

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Cellulare: 348 8540260

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