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N. R.G. 16290/2018 + 16340/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
VERBALE DEI PROCEDIMENTI DI RECLAMO RIUNITI r.g. 16290/2018 + 16340/2018
tra
FILIPPO MEDA
RECLAMANTE NEL PROCEDIMENTO n. r.g. 16290/2018
CESARE PREVEDINI
RECLAMANTE NEL PROCEDIMENTO n. r.g. 16340/2018
e
RAJUL BHANSALI
GAMMON INDIA LIMITED
RECLAMATI IN ENTRAMBI I PROCEDIMENTI
FINEST SRL IN LIQUIDAZIONE
TENSACCIAI SPA in persona del curatore speciale avv. TOMMASO MANCINI
CARLA CLERICI
ANNA BIANCA PREVEDINI LITISCONSORTI IN ENTRAMBI I PROCEDIMENTI
Oggi 17 maggio 2018, alle ore 12.30, innanzi al Tribunale in composizione collegiale nelle persone
dei seguenti magistrati:
dott. ANGELO MAMBRIANI Presidente
dott. ELENA RIVA CRUGNOLA Giudice Relatore
dott. GUIDO VANNICELLI Giudice
sono comparsi:
o personalmente il reclamante ing. PREVEDINI con l’avv. PRETI;
o per il reclamante MEDA l’avv. BRIGNOLO GORLA;
o per i reclamati l’avv. BIANCHINI;
o per FINEST SRL l’avv. BUSCAINO;
o per TENSACCIAI SPA in persona del curatore speciale avv. TOMMASO MANCINI
personalmente il curatore speciale con l’avv. MURDOLO;
o per gli altri litisconsorti, nessuno.
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E’ altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa GIORGIA GIORDANI.
Il Tribunale dà atto che al procedimento di reclamo rg n.16290/2018 è stato riunito il
procedimento di reclamo rg n.16340/2018, entrambi i reclami riguardando il medesimo
provvedimento.
L’avv. BIANCHINI:
ribadisce la contestazione riguardante la tardività delle produzioni documentali avversarie;
precisa che i bilanci allegati al parere del prof. CORTESI si riferiscono al 31.12.2014,
mentre la vendita è del marzo 2015;
formula lo stesso rilievo quanto alla entità della partecipazione della sub-holding brasiliana
nelle due società operative, partecipazione che risulterebbe dai bilanci di cui sopra al
31.12.2014 e prodotti in una mera fotocopia.
L’avv. PRETI:
insiste per l’accoglimento del reclamo;
ribadisce l’ammissibilità e la rilevanza delle produzioni effettuate in sede di reclamo;
illustra gli altri motivi di reclamo.
L’avv. BRIGNOLO GORLA:
richiama l’art. 669-terdecies, quarto comma, cpc quanto all’ammissibilità delle nuove
produzioni documentali in fase di reclamo;
insiste per l’accoglimento di reclamo, illustrandone i motivi già svolti.
L’avv. BIANCHINI:
insiste per il rigetto dei reclami;
ribadisce la mancanza di informazioni per la socia GAMMON INDIA LIMITED per tutto il
periodo di gestione liquidatoria riferibile all’avv. MEDA, periodo connotato da una
completa opacità;
sottolinea il gap informativo in danno della socia originaria ricorrente;
richiama il dato oggettivo rappresentato dal valore di iscrizione a bilancio della
partecipazione brasiliana, chiedendo in ogni caso che il Tribunale, ove lo ritenga necessario,
provveda a CTU per la quantificazione del valore della partecipazione ceduta;
sottolinea che in definitiva tutta la fase liquidatoria gestita dal Liquidatore MEDA è stata
volta a favore esclusivo dell’ing. PREVEDINI e a danno dell’altra socia.
L’avv. MURDOLO si riporta alla memoria e fa presente che medio tempore TENSACCIAI SPA è
stata posta in liquidazione con nomina di un liquidatore.
L’avv. BOSCAINO si riporta alla memoria.
L’avv. PRETI in via subordinata chiede anch’egli lo svolgimento di CTU per la quantificazione del
valore della partecipata.
Il Tribunale
si riserva di provvedere sul reclamo.
Il Presidente
Angelo Mambriani
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Successivamente,
il Tribunale
come sopra composto, a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;
rilevato che i reclami riuniti in esame riguardano il provvedimento emesso dal g.d. il 15.3.2018,
del seguente tenore:
“Con l’istanza in esame GAMMON INDIA LIMITED, in persona del suo rappresentante legale
Rajul Bhansali, agisce in qualità di titolare di una partecipazione pari al 50% del capitale sociale
della litisconsorte FINEST srl in liquidazione (controllante totalitaria dell’altra società evocata in
giudizio TENSACCIAI spa) nonché di vantato creditore della medesima FINEST. In tale duplice
veste lamenta una pluralità di atti di mala gestio asseritamente posti in essere nella gestione della
società FINEST nonché della controllata TENSACCIAI da parte delle persone fisiche (indicate in
rubrica) che hanno ricoperto funzioni di amministrazione attiva e controllo nelle menzionate
società (Cesare Prevedini anche titolare dell’altra metà delle quote di partecipazione al capitale
sociale), rivendicando al riguardo,
/quale socio di FINEST, l’esercizio di azione sociale di responsabilità in ordine alla gestione della
medesima società
/quale creditore di FINEST, ex art 2901 cc, l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità
spettante alla medesima FINEST quale socia di TENSACCIAI.
Agendo in tali vesti ha dunque in origine richiesto
a) revoca dell’incarico di liquidatore di FINEST srl conferito a Filippo Meda e nomina di nuovo
liquidatore ex art 2487 cc;
b) sospensione ex art 700 cpc della convocazione del CdA di TENSACCIAI spa per il giorno
5.12.17 o comunque inibizione dei relativi lavori;
c) autorizzazione al sequestro conservativo nei confronti del liquidatore di FINEST Avv. Filippo
Meda, del sindaco unico della stessa FINEST Dott.ssa Carla Clerici, degli ex amministratori di
FINEST e attuali amministratori di TENSACCIAI S.p.A., Ing. Cesare Prevedini e Anna Bianca
Prevedini fino alla concorrenza delle seguenti somme:
- Cesare Prevedini fino alla concorrenza di 5.393.842,00 Euro;
- Filippo Meda fino alla concorrenza di 4.777.842,00 Euro;
- Carla Clerici fino alla concorrenza di 4.777.842,00 Euro;
- Anna Bianca Prevedini fino alla concorrenza di 2.190.834,41 Euro.
In ordine alle prime due domande residua allo stato unicamente un tema di distribuzione delle
spese di lite, giacché
*il liquidatore Meda ha nelle more spontaneamente presentato le proprie dimissioni,
*si è già tenuta l’assemblea TENSACCIAI 5.12.17 non avendo il giudice della cautela accolto la
relativa richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte .
Pare pertanto opportuno esaminare innanzitutto la domanda sub c) di autorizzazione a procedere a
sequestro conservativo. Questa risulta incentrata sulle distinte contestazioni subito appresso
sintetizzate:
* nei confronti di Cesare Prevedini:
1)negoziazione ed esecuzione in data 10.11.11 della cessione a DEAL srl (gruppo RDE) di asset
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strategici di FINEST (TESIT e diritti di proprietà industriale e certificazioni) e TENSACCIAI spa
(ramo d’azienda conferito in TENSACCIAI srl) con asserito danno per FINEST non inferiore ad
euro 800.000 corrispondenti all’importo infine versato a DEAL in esecuzione di transazione
stipulata nel 2015;
*nei confronti del liquidatore Filippo Meda e del sindaco unico Carla Clerici
2) stipula della transazione di cui al precedente capo a) da parte del liquidatore Cesare Meda con
omessa vigilanza del sindaco unico Carla Clerici, con asserito pregiudizio patrimoniale non
inferiore all’importo di euro 800.000 già sopra evidenziato;
*nei confronti di Cesare Prevedini, Filippo Meda e Carla Clerici
3) cessione della partecipazione brasiliana FIN EST SERVICOS TECNICOS ltda, con asserito
danno per FINEST stimato in euro 2.300.000
4) finanziamenti a fondo perduto e rinunce a crediti in favore di TENSACCIAI spa per importo
complessivo di euro 1.677.842
* nei confronti di Cesare Prevedini e Anna Bianca Prevedini (ex art 2901 cc in relazione a danni
subiti dalla controllata TENSACCIAI spa)
5) negoziazione ed esecuzione della cessione a DEAL srl nell’esercizio 2012 del ramo d’azienda
TENSACCIAI srl con un pregiudizio patrimoniale conseguito da TENSACCIAI spa pari ad euro
774.834,41
6) compensi illegittimamente percepiti dagli amministratori TENSACCIAI spa negli anni 2011-
2016 pari ad euro 616.000
Esaminando distintamente le diverse contestazioni in parola, ovviamente allo stato degli atti e nei
limiti di cognizione propri della presente fase cautelare, si osserva quanto segue.
Contestazioni sub 1, 2 e 5.
Tutte e tre le contestazioni in parola attengono ad una medesima vicenda contrattuale di cessione
di rilevanti asset facenti capo a FINEST-TENSACCIAI in favore del distinto gruppo RDE –
nell’ambito di una negoziazione in cui l’odierno resistente Cesare Prevedini (originario socio di
riferimento di FINEST ed amministratore della medesima società) avrebbe in tesi di parte
indebitamente contrattato ed effettivamente conseguito benefici personali a scapito dell’interesse
sociale.
Per questa parte pare qui di dover prendere atto di una grave genericità delle doglianze proposte
dal ricorrente. Invero ai capi sub 1 e 5 viene contestata la “negoziazione ed esecuzione” delle
distinte operazioni individuate ma in entrambi i casi il petitum oggetto della richiesta risarcitoria
non risulta affatto riferita al merito della cessione (ragionevolezza della cessione e/o definizione
del relativo prezzo) ma ad una condotta successiva alla conclusione dei relativi negozi (stipula di
un atto transattivo in relazione a specifiche doglianze azionate in giudizio dall’acquirente):
colpisce in tal senso che la contestazione rivolta nei confronti dei resistenti Meda e Clerici sub 2)
abbia ad oggetto solo la seconda parte della contestazione proposta sub 1) ma indichi la medesima
pretesa risarcitoria.
In realtà, in relazione ad entrambe le operazioni sub 1-2 e 5, il ricorrente
/non indica alcun motivo di censura in ordine alla fase di stipula dei negozi di cessione;
/non propone alcuna mirata osservazione in ordine alla fondatezza o meno delle contestazioni
successivamente avanzate dall’acquirente e quindi sulla possibile ragionevolezza (quanto meno)
della decisione degli amministratori di arrivare ad una transazione delle rispettive liti, a fronte (per
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quanto fin qui emerso) di un parere espresso in tal senso dal legale incaricato dalla società di
seguire il relativo contenzioso, in accoglimento di un invito formulato dal giudice della causa, a
fronte di pretese di controparte notevolmente più elevate. .
Contestazione sub 4).
Si discute di iniziative assunte da FINEST in favore di una società totalitariamente partecipata
(TENSACCIAI spa), in particolare riferibili alla sottoscrizione di aumenti di capitale attraverso la
rinuncia a crediti pregressi: per questa parte, alla luce dei rilievi espressamente proposti nel
ricorso in esame, non è dato intendere il motivo per cui il ricorrente ritenga di poter ravvisare nelle
operazioni in oggetto profili di pregiudizio per FINEST ed illegittimità nella condotta dei suoi
amministratori.
In realtà (alla luce di un cenno proposto alla pag 27 del ricorso) potrebbe forse ipotizzarsi che il
ricorrente abbia inteso in realtà contestare i finanziamenti in parola in quanto destinati ad una
società mal gestita (“il liquidatore è del resto rimasto inerte di fronte al progressivo
depauperamento della società TENSACCIAI spa…”) ma in questo caso la domanda dovrebbe
essere comunque rigettata in questa sede come fondata su presupposti , allo stato, assolutamente
generici.
Contestazione sub 6
Parte ricorrente lamenta qui che, in maniera illegittima, “i due Prevedini (gli odierni resistenti
Cesare e Anna Bianca Prevedini) hanno complessivamente percepito o comunque maturato il
diritto a percepire da TENSACCIAI spa compensi per euro 616.000 “ a titolo di membri del CdA
della medesima società (laddove nessun compenso sarebbe stato percepito dal terzo consigliere di
amministrazione e odierno ricorrente Banshali).
Nella specie risulta pacifico in atti che: fino al settembre 2015 il diritto dei menzionati resistenti
alla percezione degli emolumenti in parola (in misura di euro 103.000 per anno in favore di Cesare
Prevedini, euro 10.000 in favore di Anna Bianca Prevedini) nasce da una delibera societaria
assunta nell’anno 2011, con il voto favorevole del socio di maggioranza FINEST e l’astensione del
socio di minoranza) mai impugnata; in data 29.9.15, a seguito di doglianze sollevate dal socio di
minoranza, l’assemblea (in concomitanza con la ricostituzione del capitale sociale) ha deliberato la
riduzione di detti emolumenti (in questo caso in favore dell’intero CdA di cui risultava membro
anche l’odierno ricorrente Banshali) nella misura di euro 51.000 annui; la nota integrativa al
bilancio 2015 fa riferimento ad un maggior costo per compensi amministratori di euro 97.000, la
nota integrativa al bilancio 2016 ad un importo di euro 113.000; gli emolumenti previsti per gli
esercizi 2015 e 2016 non risultano fin qui corrisposti.
In tale contesto il ricorrente lamenta la sproporzione degli importi deliberati rispetto alle
condizioni economiche della società e alle effettive incombenze demandate agli amministratori
(tenuto conto che si tratterebbe di società sostanzialmente inattiva dall’esercizio 2012); in
relazione agli esercizi 2015/16 lamenta altresì la discrepanza tra dati di bilancio e delibera
assembleare.
A fronte di tali contestazioni questo giudice osserva quanto segue.
In fatto:
* la contestazione in parola fa riferimento, per gli esercizi dal 2011 al settembre 2015, ad una
pretesa eccessività degli emolumenti e in tal senso pare necessariamente da intendere quale
doglianza rivolta solo ad una parte (in tesi “eccessiva” ma non meglio precisata) delle prestazioni
in parola e non invece all’intero, peraltro a partire dall’esercizio 2012, giacchè nulla viene detto
invece in ordine all’esercizio 2011; al riguardo è comunque da rimarcare (soprattutto per quanto
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attiene ai profili cautelari della vicenda) che la menzionata delibera di attribuzione di compensi
non risulta mai impugnata da alcuno, neppure dall’odierno ricorrente Banshali nelle sue vesti di
membro del CdA di TENSACCIAI;
*analogo rilievo va proposto in relazione al successivo periodo 9.15-2016, laddove si fa espresso
riferimento ad un denunciato scarto tra delibera assembleare ed importi indicati in bilancio mentre
nessun rilievo specifico è proposto in ordine alla misura degli emolumenti oggetto della delibera
9.15 – delibera che, anche questa, non risulta peraltro impugnata da alcuno, neppure dall’odierno
ricorrente Banshali (egli stesso del resto astrattamente beneficiario di parte dei emolumenti,
secondo tenore letterale della delibera in parola).
*in ordine allo scarto denunciato tra delibera e indicazione in bilancio paiono allo stato attendibili
le osservazioni proposte dalla difesa Prevedini a verbale dell’udienza 7.3.18 secondo cui: a fronte
di delibera assunta in data 29.9.15 gli emolumenti dell’esercizio 2015 sarebbero stati calcolati fino
a tale data alla stregua della delibera 2001 e per il trimestre successivo alla stregua della nuova
delibera; in relazione al bilancio 2016 ci si troverebbe di fronte ad un mero errore nella
compilazione del documento, in un contesto in cui nessun compenso risulta erogato e nessuno degli
amministratori ha in realtà richiesto o comunque avanzato alcuna pretesa in ordine alla maggior
somma indicata.
In diritto:
per questa parte non risulta chiaramente precisata la condotta addebitata ai resistenti e neppure il
titolo di legittimazione attiva rivendicato, dovendosi osservare che:
*la contestazione ha indistintamente ad oggetto tutti i compensi (erogati, deliberati o
semplicemente inscritti a bilancio) dal 2011 al 2016 e l’unica qualifica ininterrottamente ricoperta
dai resistenti in tale arco di tempo (essendo cessati da ogni incarico in FINEST già nel 2014) è
quella di amministratori di TENSACCIAI, per cui deve necessariamente ipotizzarsi che proprio ad
un asserito inadempimento dei doveri inerenti tale incarico abbia riguardo per questa parte
l’azione di responsabilità in esame (quale esercizio in via surrogatoria dell’azione di
responsabilità spettante all’azionista FINEST nei confronti degli amministratori di TENSACCIAI);
*in simile prospettiva di esame non pare di intendere quale possa essere l’addebito rivolto agli
odierni resistenti, atteso che: la determinazione dei compensi è evidentemente di competenza
dell’assemblea, non già degli amministratori; nella mera “percezione” di emolumenti ritualmente
deliberati non pare in realtà ravvisabile alcun profilo di illegittimità; l’unica questione
eventualmente aperta potrebbe a questo punto reputarsi quella relativa alle indicazione di bilancio
2015-16 di cui si è già detto sopra, che in ogni caso non hanno fin qui cagionato alcun effettivo
pregiudizio al patrimonio di TENSACCIAI alo stato azionabile.
In conclusione pare qui di dover prendere atto di una formulazione assolutamente generica, in fatto
e in diritto, della prospettazione di parte ricorrente certamente non emendabile attraverso
interpretazione correttiva del giudicante.
Contestazione sub 3
Per questa parte pare allo stato di dover ravvisare effettivo fumus di fondatezza della
contestazione proposta.
Si discute in questo caso della cessione in data 13.3.15 della partecipazione detenuta nel capitale
sociale di FIN EST SERVICOS Ltda (per una quota pari al 99,98% dell’intero) per un prezzo di
euro 1.200.000, di gran lunga inferiore al valore di partecipazione iscritto in bilancio secondo il
criterio del patrimonio netto, in favore di quattro persone fisiche (tutte già socie dell’odierno
resistente Cesare Prevedini) i quali pochi mesi dopo cedevano a loro volta la medesima
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partecipazione in favore di una società finanziaria pacificamente riferibile al menzionato Cesare
Prevedini.
A fronte di tali elementi fattuali e della lamentata impossibilità di ottenere adeguate spiegazioni al
riguardo parte ricorrente ipotizza dunque che il liquidatore Meda, nominato con il voto di Cesare
Prevedini, abbia proceduto ad una cessione di favore della partecipazione in parola nei confronti
dell’odierno resistente Cesare Prevedini in danno di FIN EST - in pregiudizio dell’altro socio
GAMMON.
Al riguardo si osserva in fatto che:
*i bilanci FINEST 2012-2015 risultano tutti approvati alla medesima data del 29.7.16, con una
maggioranza del 50% del capitale sociale interamente riferibile alle quote nella titolarità di Cesare
Prevedini, in assenza del socio GAMMON;
* nel bilancio 2013 di FINEST la partecipazione nella società portoghese rappresentava il
principale cespite dell’attivo societario, con una valorizzazione ad euro 3.309.331 secondo criterio
di patrimonio netto (con un incremento di euro 541.807 rispetto all’esercizio precedente) a fronte
di un totale attivo di euro 4.9901.379;
*nel bilancio 2014, approvato in pari data, la partecipazione risulta stimata ad euro 1.200.000 al
“presumibile valore di realizzo”, a fronte della operazione di cui si duole l’attore (offerta di
acquisto presentata nel dicembre 2014 e poi accolta dal liquidatore nel marzo 2015).
A fronte della obiettiva discrepanza così evidenziata pare indubbio che (già in sede societaria e
dunque ben prima dell’inizio del presente procedimento) sarebbe spettato all’organo
amministrativo (nella specie il liquidatore in carica), investito della gestione di un patrimonio
altrui, offrire adeguata contezza dell’intera operazione, illustrando compiutamente i motivi delle
determinazioni assunte al riguardo.
Dalla lettura della documentazione societaria fin qui prodotta in atti risulta tuttavia che
semplicemente nessun chiarimento risulta fornito ovvero richiesto dai soggetti che a diverso titolo
risultano avere partecipato alla redazione dei documenti di bilancio nonché ai lavori assembleari –
nonostante l’obiettiva, estrema rilevanza dell’operazione in parola. Risulta altresì che a fronte
della richiesta di chiarimenti successivamente formulata dal socio GAMMON (come detto
intestatario di una quota pari al 50% dell’intero capitale sociale e come tale titolare di penetranti
diritti di informazione e controllo) il liquidatore in carica si è limitato a fornire una perizia relativa
alla stima non già della intera partecipazione oggetto di cessione ma piuttosto al valore di due
partecipazioni controllate (parrebbe in misura del 49%) dalla partecipata brasiliana, per un valore
complessivo di euro 3.309.000, sull’asserito (ma in alcun modo documentato) presupposto che
dette partecipazioni rappresenterebbero l’unico cespite attivo della società brasiliana ceduta.
Occorre infine rilevare che ancora nel presente sede di giudizio, a fronte dell’esercizio di una
azione sociale di responsabilità (di natura dunque contrattuale, con la relativa distribuzione degli
oneri di allegazione e di prova), nessun ulteriore chiarimento è stato offerto dalle difese dei
resistenti, se non un generico riferimento a difficoltà dell’economia brasiliana – rilievo peraltro
che appare di per sé di estrema genericità, soprattutto a fronte dei pur limitati elementi di riscontro
che emergono dagli atti e che paiono evidenziare invece uno scenario addirittura opposto per
quanto riguarda la peculiare posizione di FIN EST SERVICOS (unico soggetto di interesse ai
presenti fini) che, alla stregua dei bilanci depositati e direttamente riferibili agli odierni resistenti,
avrebbe conosciuto appena nell’esercizio 2013 un rilevantissimo miglioramento della propria
situazione patrimoniale.
Alla stregua di tali considerazioni, preso atto (per quanto fin qui emerso in causa)
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* della rimarcata incompatibilità logica tra i dati iscritti nei bilanci 2012-2013 di FINEST e il
prezzo concordato per la cessione,
* del silenzio a questo punto davvero singolare serbato al riguardo da parte degli odierni resistenti
in sede societaria,
*del finale approdo della partecipazione in oggetto nella sostanziale disponibilità dell’odierno
resistente Cesare Prevedini (socio FINEST cui va ricondotta prima la nomina del liquidatore
Meda, poi l’approvazione dei bilanci sopra menzionati),
*della mancanza di ogni spiegazione successiva delle vicende di causa nel corso del presente
giudizio, nonostante la concessione di ampi termini per l’articolazione delle rispettive difese,
l’autorizzazione al deposito di memorie integrative e la celebrazione di una pluralità di udienze ,
questo giudice ritiene di dovere allo stato ravvisare per questa parte effettivo fumus di una condotta
illecitamente volta alla spoliazione del patrimonio di FINEST in liquidazione in favore del socio
Cesare Prevedini.
Muovendo da tale premessa, a fronte di una condotta che (sempre allo stato) appare
inevitabilmente da configurare in termini di fraudolenta sottrazione di risorse dal patrimonio
sociale per diretta iniziativa dei resistenti Meda e Prevedini, pare qui che (secondo convinto
orientamento di fondo di questo giudice) assuma piena concretezza e debba quindi reputarsi
pienamente fondata la preoccupazione espressa dal ricorrente che in futuro i soggetti sopra
indicati possano assumere ulteriori iniziative di frode, volte in questo caso a sottrarre propri beni
alle pretese risarcitorie di cui alla vicenda in esame. Per questa parte pare dunque di dover
accogliere il ricorso di parte in relazione alla domanda sub c) qui in esame (per l’intero importo di
euro 2.100.000 corrispondente alla differenza tra valore di patrimonio netto della partecipata
brasiliana e prezzo di cessione concordato) nei confronti dei resistenti Meda e Cesare Prevedini.
A parere di questo giudice analoghe esigenze di cautela non paiono invece ravvisabili nei confronti
del sindaco unico Clerici nei cui confronti pare allo stato piuttosto addebitabile non già un
deliberato concorso in una condotta di frode ma piuttosto una mera negligenza nel corretto
adempimento dei doveri inerenti la carica, che di per sé non può giustificare l’assunzione di
incisivi provvedimenti di cautela in mancanza di condotte specificamente rivolte alla sottrazione di
propri beni alla garanzia dei creditori – fermo restando che ai presenti fini si ritiene qui non
sufficiente il richiamo ad una evidenziata sproporzione oggettiva tra il patrimonio personale della
parte e l’entità della pretesa risarcitoria esercitata.
Sulle spese di lite
Alla stregua delle considerazioni di merito sopra svolte va evidentemente rinviata alla successiva
fase di merito ogni determinazione in relazione alle spese di lite relative alla domanda di cautela
proposta nei confronti dei convenuti Meda e Cesare Prevedini oggetto di parziale accoglimento.
Parte ricorrente va invece necessariamente condannata alla rifusione delle spese di lite relative
alle domande di sequestro proposte nei confronti dei resistenti Anna Bianca Prevedini e Carla
Clerici, liquidate come da dispositivo (anche tenendo conto, nei confronti della Clerici, del
ravvisato fumus di un grave inadempimento ai propri compiti cui pare di dover riconoscere
significativo rilievo causale nella intervenuta proposizione dell’azione).
Quanto infine alla disciplina delle spese di lite in ordine alle iniziali domande sub a) e b), secondo
principio di soccombenza virtuale, si osserva che:
°domanda sub a): le considerazioni appena sopra svolte in ordine alla cessione della partecipata
brasiliana fanno apparire adeguatamente giustificata l’iniziativa assunta da parte ricorrente per la
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revoca del liquidatore in carica, anche solo in ragione della evidenziata carenza delle informazioni
rese in sede societaria in ordine allo svolgimento dell’operazione in parola, come detto di assoluta
rilevanza nella gestione della fase liquidatoria;
°domanda sub b): per questa parte non rimane che richiamare le rapide osservazioni già proposte
in motivazione del decreto di fissazione di udienza cautelare (con il conseguente rigetto della
domanda di emissione di provvedimento inaudita altera parte).
Di qui (in relazione alle domande in parola) la condanna alla rifusione delle spese di lite del
resistente Meda in favore di parte ricorrente, la condanna altresì di parte ricorrente alla rifusione
delle spese di lite nei confronti di TENSACCIAI spa – liquidate come da dispositivo tenendo conto
della modesta attività difensiva resasi nella specie necessaria.
P.Q.M.
Il giudice
in accoglimento solo parziale del ricorso in esame,
*autorizza il sequestro conservativo i tutti i beni mobili ed immobili di pertinenza dei resistenti
Filippo Meda e Cesare Prevedini fino a concorrenza di un importo complessivo di euro
2.100.000,00;
*rigetta per il resto il ricorso in esame,
*condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite nei confronti di:
Anna Bianca Prevedini per un importo di euro 6.000,00
Carla Clerici per un importo di euro 4.000,00
TENSACCIAI spa, in ordine alla domanda sub b), per un importo di euro 2.000,00
*condanna Filippo Meda alla rifusione delle spese di lite relative alla domanda sub a) in favore dei
ricorrenti per un importo di euro 2.000,00
- importi tutti indicati a titolo di compensi per i difensori, poi maggiorati come per legge per spese
forfettarie, iva e cpa.”
rilevato che entrambi i reclamanti, FILIPPO MEDA e CESARE PREVEDINI, hanno chiesto la
riforma del dispositivo di parziale accoglimento del ricorso nei loro confronti, dispositivo recante
autorizzazione al sequestro conservativo sul presupposto di ricorrenza di adeguato fumus
dell’addebito indicato nell’ordinanza del primo giudice sub 3, sostenendo entrambi che tale fumus
non sarebbe invece ravvisabile per vari profili e producendo al riguardo ulteriore documentazione, il
MEDA proponendo poi reclamo anche avverso il capo dell’ordinanza reclamata recante sua
condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dei ricorrenti in riferimento alla domanda
cautelare relativa alla sua revoca dalla carica di liquidatore;
considerato quindi che,
o non avendo gli originari ricorrenti interposto reclamo avverso l’ordinanza del primo giudice
per quanto riguarda il rigetto ivi disposto delle altre domande cautelari da loro proposte,
oggetto del presente procedimento di reclamo, nel “merito cautelare”, è solo l’originaria
richiesta cautelare relativa
o alla autorizzazione al sequestro conservativo nei confronti di FILIPPO MEDA e
CESARE PREVEDINI fino alla concorrenza di euro 2.100.000,00,
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o in riferimento all’addebito di mala gestio rivolto al MEDA, quale liquidatore di FINEST
SRL, e al PREVEDINI, quale socio della stessa SRL ispiratore e beneficiario
dell’operazione,
o in ordine alla cessione, il 13.3.2015, della partecipazione pressoché totalitaria (99,98 %)
detenuta da FINEST SRL nel capitale sociale della società brasiliana FIN EST
SERVICOS LTDA,
o cessione avvenuta per il corrispettivo di euro 1.200.000,00 di per sé inferiore al valore della
partecipazione iscritto nel bilancio di FINEST SRL al 31.12.2013 secondo il criterio del
patrimonio netto, pari ad euro 3.309.331,00,
o e in favore di quattro persone fisiche (tutte già socie del PREVEDINI), le quali pochi mesi
dopo cedevano a loro volta la medesima partecipazione in favore di una società finanziaria
riferibile allo stesso PREVEDINI,
addebito rispetto al quale il primo giudice ha ritenuto la ricorrenza di sufficienti elementi di fumus,
considerate in particolare:
la differenza tra il corrispettivo ricevuto da FINEST SRL e la valorizzazione nel bilancio
2013 della stessa SRL della partecipazione in FIN EST SERVICOS LTDA
e la carenza di idonea illustrazione della rilevante operazione da parte degli organi sociali,
limitatisi a fornire al riguardo una perizia relativa alla stima del valore -non della LTDA
oggetto della cessione ma- di due società brasiliane partecipate dalla LTDA, senza poi
documentare né l’entità di tali due partecipazioni in capo alla LTDA né il fatto -solo
affermato- che tali partecipazioni rappresentassero l’unico cespite attivo della LTDA,
sì che, in definitiva, per il primo giudice, dovendo ritenersi la svantaggiosità della cessione quanto
all’entità del corrispettivo, l’intera operazione si sarebbe connotata in senso distrattivo di un
rilevante cespite sociale, spostatosi, al termine della vicenda, nel patrimonio del socio PREVEDINI
senza che FINEST SRL lucrasse un corrispettivo adeguato;
ritenuto che rispetto a tali conclusioni del primo giudice il procedimento di reclamo ha fornito
nuovi riscontri documentali, riscontri tali ad avviso del Tribunale da far propendere -sia pure
nei limiti della cognizione sommaria propria della presente sede- per la fondatezza della
prospettazione dei reclamanti quanto al dato dirimente della congruità del corrispettivo della
cessione controversa, al riguardo dovendosi in particolare considerare:
dai dati del bilancio della LTDA compravenduta al 31.12.2014 (cfr. doc.13 MEDA),
bilancio esaminato anche nel “Parere tecnico” redatto dal prof. ALESSANDRO CORTESI
su incarico del reclamante MEDA (cfr. doc.15 MEDA), così come dai dati contabili analitici
prodotti dal reclamante PREVEDINI (cfr. docc. 13, 14, 15) emerge, come illustrato anche
nel Parere, che effettivamente, come affermato dagli odierni reclamanti nella prima fase,
l’attività principale della sub-holding brasiliana “consisteva nella gestione di due
partecipazioni entrambe di minoranza (interessenza pari al 48,98 %) nelle società
brasiliane PROTENDE e TENSACCIAI” (cfr. p.6 Parere);
posto dunque il carattere nodale di tali due partecipazioni rispetto alla valutazione della sub-
holding brasiliana, ne deriva anche la rilevanza del “Valuation Report” redatto da BANCO
INDUSVAL S.A. (in sigla BI&P) già prodotto nella prima fase cautelare e riguardante la
valutazione delle due partecipate della sub-holding brasiliana, appunto PROTENDE
SISTEMAS E METODOS DE CONSTRUCAO LTDA e TENSACCIAI INDUSTRIA E
COMMERCIO LTDA, valutazione espressa dalla consulente brasiliana nell’importo di
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10.800.000 BRL 1, importo pari -al tasso di cambio del 13.3.2015- a 3.186.498,69 euro,
come specificato dal reclamante PREVEDINI nel suo atto di reclamo, senza alcuna
contestazione avversaria;
tenuto quindi conto:
o della coincidenza tra il valore della sub-holding compravenduta e il valore delle due
partecipazioni in PROTENDE e TENSACCIAI facenti capo alla stessa quale
sostanzialmente unico asset;
o della valorizzazione delle due partecipate della sub-holding per complessivi euro
3.186.498,69 da parte della consulente brasiliana;
o della partecipazione pari al 48,98 % della sub-holding in PROTENDE e in
TENSACCIAI,
o nonché degli altri elementi illustrati dai reclamanti quanto agli statuti delle
partecipate brasiliane, recanti clausole di gradimento, e quanto alle modalità della
cessione, con pagamento cash e senza rilascio di garanzie da parte della venditrice
FINEST SRL,
ne consegue ad avviso del Tribunale che, alla luce dei nuovi elementi forniti dai reclamanti,
il corrispettivo per euro 1.200.000,00 incassato da FINEST SRL per la cessione della sua
partecipazione nella sub-holding non pare configurabile quale ingiustificatamente
svantaggioso per FINEST SRL, ma risulta invece proporzionato all’effettivo valore di
realizzo del bene nella fase liquidatoria, realizzo la cui necessità, va aggiunto, si presenta
come connaturata a tale fase e il cui ammontare non può che comportare una diversa
valorizzazione dell’asset nel bilancio redatto quando già i dati della cessione erano
disponibili;
da tale valutazione di congruità del prezzo di cessione discende quindi una valutazione del
fumus di fondatezza dell’addebito di mala gestio rivolto dagli originari ricorrenti al MEDA
ed al PREVEDINI opposta a quella svolta dal primo giudice, il quale non ha potuto tener
conto dei dati documentali qui forniti dai reclamanti;
considerato poi che la conclusione fin qui illustrata non pare inficiata dalle difese della parte
reclamata, la quale ha lamentato la tardività delle produzioni avversarie effettuate solo nella fase di
reclamo e, in ogni caso, la non coincidenza tra la data della cessione -il 13.3.2015- e la data del
31.12.2014 alla quale si riferisce il bilancio di FIN EST SERVICOS LTDA prodotto in sede di
reclamo “in mera fotocopia”, trattandosi di difese le quali:
da un lato risultano in contrasto con la struttura del procedimento di reclamo, nella quale la
produzione di nuovi documenti non è preclusa alle parti, come oggi espressamente indicato
dall’art.669terdecies cpc quarto comma, cosicché la produzione di documenti da parte dei
reclamanti solo nella fase di reclamo non può essere considerata né tardiva né inammissibile
ma può solo -al più- essere valutata quanto alla regolamentazione delle spese della prima
fase cautelare;
d’altro lato, poi, si limitano ad avanzare meri dubbi in ordine alla effettiva consistenza degli
assets della LTDA compravenduta, dubbi non suffragati da alcun riscontro di segno
contrario alle risultanze del bilancio della sub-holding brasiliana al 31.12.2014, bilancio la
cui produzione “in fotocopia” non è stata di per sé contestata in quanto non conforme
all’originale;
1 BRL è la sigla ufficiale del real, la moneta brasiliana.
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sicché, in definitiva, nessun elemento in senso opposto a quello sostenuto dai reclamanti risulta
fornito dalla parte reclamata;
considerato ancora, quanto alla richiesta istruttoria di parte reclamata di procedere a CTU onde
verificare la congruità del corrispettivo della cessione controversa, che tale richiesta non pare
accoglibile nella presente sede di cognizione cautelare, nella quale lo svolgimento di attività
istruttoria va limitata -secondo la regola generale ex art.669sexies cpc primo comma- agli atti
“indispensabili”, tale non apparendo nel caso di specie un approfondimento tecnico che, a fronte
degli elementi documentali già forniti dai reclamanti a smentita del fumus, non risulta di per sé
necessario per la decisione cautelare ma va semmai riservato al futuro giudizio di merito;
ritenuto conclusivamente che per quanto fin qui detto, in accoglimento dei reclami, l’ordinanza
reclamata debba essere revocata quanto all’accoglimento della richiesta cautelare nei
confronti del MEDA e del PREVEDINI, con rigetto dell’originario ricorso anche per tale
parte;
ritenuto poi che dato tale esito del reclamo,
o ferma la regolamentazione delle spese già disposta dal primo giudice quanto ai rapporti tra
gli originari ricorrenti e i resistenti ANNA BIANCA PREVEDINI, CARLA CLERICI e
TENSACCIAI SPA in riferimento alle cui posizioni già il primo giudice ha rigettato il
ricorso cautelare condannando quindi i ricorrenti alla refusione delle spese in favore di tali
resistenti,
debba procedersi alla regolamentazione delle spese processuali delle due fasi cautelari nel
rapporto tra i reclamanti e la parte reclamata, spese che:
quanto alla prima fase possono essere interamente compensate, considerata in particolare la
produzione -da parte degli originari resistenti- solo in sede di reclamo della
documentazione come sopra risultata dirimente;
quanto alla fase di reclamo vanno addossate agli originari ricorrenti, in solido tra di loro
visto le espresse conclusioni anche del BHANSALI in proprio per il rigetto dei reclami (cfr.
p.75 memoria nel procedimento n. rg 16290/2018, p. 69 memoria nel procedimento n. rg
16340/2018), con la liquidazione di cui al dispositivo, effettuata tenuto conto della natura
della lite e dell’attività difensiva svolta;
rilevato che resta da esaminare il motivo di reclamo svolto dal MEDA quanto alla parte
dell’ordinanza reclamata che reca la sua condanna alla rifusione delle spese in favore degli
originari ricorrenti in relazione alla originaria richiesta cautelare di sua revoca dalla carica di
liquidatore,
o richiesta superata dall’intervenuta cessazione del MEDA dall’incarico nelle more della
prima fase cautelare,
o ma rispetto alla quale il primo giudice ha ritenuto la soccombenza virtuale del MEDA,
o sulla scorta della valutazione di fondatezza dell’addebito relativo alla cessione della
partecipata brasiliana,
o addebito per il quale il Tribunale si è visto giunge oggi a valutazione opposta sulla scorta
delle ulteriori produzioni documentali del reclamante,
cosicché anche tali spese possono oggi essere interamente compensate tra il MEDA e gli originari
ricorrenti per le medesime considerazioni già sopra esposte;
ritenuto infine che possano essere interamente compensate le spese della fase di reclamo quanto al
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rapporto tra i reclamanti e FINEST SRL nonché TENSACCIAI SPA, società evocate nel
procedimento di reclamo solo quali litisconsorti ma nei cui confronti non sono state svolte
conclusioni dai reclamanti e le quali, del resto, si sono costituite rimettendosi alla decisione del
Tribunale quanto all’accoglimento o meno dei reclami;
P.Q.M.
visto l’art. 669terdecies cpc;
1. in accoglimento dei reclami, revoca il provvedimento reclamato per la parte nella quale
autorizza sequestro conservativo nei confronti di FILIPPO MEDA e CESARE PREVEDINI
fino a concorrenza di un importo complessivo di euro 2.100.000,00 e nella parte nella quale
condanna FILIPPO MEDA alla rifusione delle spese di lite relative alla domanda sub b) in
favore dei ricorrenti per un importo di euro 2.000,00, fermo il provvedimento reclamato per il
resto;
2. compensa interamente le spese della fase monocratica del procedimento cautelare nel rapporto
tra gli originari ricorrenti RAJUL BHANSALI/GAMMON INDIA LIMITED e gli originari
resistenti FILIPPO MEDA/CESARE PREVEDINI;
3. condanna RAJUL BHANSALI e GAMMON INDIA LIMITED, in solido tra di loro, alla
rifusione delle spese processuali relative alla fase di reclamo in favore dei reclamanti FILIPPO
MEDA e CESARE PREVEDINI, spese che si liquidano per ciascuna di tali parti in euro 321,00
per esborsi documentati e in euro 12.000,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfettario
spese generali al 15%, iva e cpa;
4. compensa interamente le spese processuali relative alla fase di reclamo nel rapporto tra i
reclamanti e le litisconsorti FINEST SRL e TENSACCIAI SPA.
Milano,17 maggio 2018.
Il Presidente il Giudice estesnore
Angelo Mambriani Elena Riva Crugnola
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