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Alfonso Cristaudo Direttore Medicina Preventiva del Lavoro Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana Via Santa Maria 110, Pisa E-mail [email protected] Tel 050-993820

Parte generale

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Alfonso CristaudoDirettore Medicina Preventiva del LavoroAzienda Ospedaliero Universitaria PisanaVia Santa Maria 110, Pisa

E-mail [email protected] 050-993820

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SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO: punti di vista

ASPETTI SOCIALI ASPETTI ETICI

ASPETTI SANITARI ASPETTI ASSICURATIVI

ASPETTI CIVILI E PENALI ASPETTI TECNICI

ASPETTI PREVENTIVI ….

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PERICOLO

“proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale

di causare danni” (ART 2. d.Lgs 81/2008)

ESPOSIZIONE AL PERICOLO“situazione in cui il pericolo diventa concreto, cioè situazione in cui una persona è esposta al pericolo”

RISCHIO “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle

condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione” (ART 2. d.Lgs 81/2008)

DANNO “lesione fisica alla persona come conseguenza diretta o indiretta di

esposizione al pericolo”

RISCHIO (dimensione del)“Combinazione della probabilità di un evento dannoso e della entità delle sue

conseguenze” (UNI 11230)

Pericoli e Rischi

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ESEMPIOCorrente elettrica PERICOLO

Se l’impianto elettrico è a norma il RISCHIO elettrico per il lavoratore è azzerato.

Si deduce da quanto riportato che il rischio è un fattore percentuale che decresce in funzione della applicazione di norme preventive di sicurezza.

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Rischi occupazionali Rischi per la sicurezza: fattori legati a danni

acuti e fatti esterni che agiscono rapidamente sulla persona e costituiscono un nesso di causa/effetto con la lesione.

Rischi per la salute: fattori legati a danni progressivi e cronici provocati da fattori esterni che agiscono lentamente sulla persona addetta alle specifiche lavorazioni pericolose.

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FATTORI di RISCHIO da LAVORO

Rischio FISICO

Rischio CHIMICO

Rischio derivante da fattori RELAZIONALI

Rischio derivante da fattori BIODINAMICI

Rischio BIOLOGICO

.

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Evoluzione sistemi tecnologici di produzione(forte e rapida innovazione, automazione…)

Evoluzione dei rapporti di lavoro(nuovi contratti di lavoro, lavoratori atipici, internali, ..)

Evoluzione della realtà socio economica(aumento del lavoro femminile, invecchiamento, immigrazione, parcellizzazione, appalto, esternalizzazione, globalizzazione...)

DIVERSO RAPPORTO LAVORATORE / PROCESSO DI LAVORO

(evoluzione concetto di salute)

MUTAMENTI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DEI RISCHI

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Percentuale di lavoratori esposti a vari agenti di rischio. nell’Unione Europea. Studio pilota su “Lo stato della sicurezza e della salute sul lavoro” (Bilbao, 2001).

AGENTE DI RISCHIO % lavoratori esposti

Movimenti ripetitivi 57% Posture incongrue 45% Lavoro monotono 45% Movimentazione manuale di carichi 34% Rumore 28% Vibrazioni 24% Temperature 23% Ritmi imposti 22% Agenti chimici 14% Soprusi 8% Violenza fisica 4% Molestie sessuali 2%

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INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

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INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI: definizioni

Infortunio: Evento occorso per “causa violenta” “in occasione di lavoro”, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi astensione dal lavoro per più di tre giorni

Causa violenta = concentrata nel tempo

Malattie professionali: Malattia contratta “nell’esercizio” ed a “causa della lavorazione espletata” (causa dilazionata nel tempo)

Malattie tabellate, sistema tabellare presunzione d’origineSistema Misto (corte costituzionale sentenza 179/88), onere

della prova a carico dell’assicurato

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ILO Commissione UE*

N. infortuni sul lavoro 270 mil. 4,0 mil.

Malattie professionali 160 mil. 4,7 mil.

Casi mortali 2,2 mil.6000 al giorno

4397

Giornate lavorative perse

158 mil.

Il fenomeno infortunistico

L’Agenzia Europea stima il costo per infortuni e Malattie professionali tra il 2,6% - 3,8%* del PIL dell’UE.

* Fonte: Banca dati Agenzia Europea - 2004* Fonte: Banca dati Agenzia Europea - 2004

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In Italia

Infortuni denunciati al giorno (superiori 3 gg.) ca. 2.500

Infortuni Mortali/ giorno 3-4

Giornate lavorative perse per infortuni e M.P. in un anno:

ca. 16,5 mln.

Costo sociale annuo per infortuni e M.P. ca. 28,4 mld. €

(3,2% PIL)

Costi diretti INAIL ca. 6,2 mld. €

Il fenomeno infortunistico

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-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

1.300.000

1.400.000

1.500.000

1.600.000

1.700.000

1951

1953

1955

1957

1959

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2002

2004

2006

EVENTI INFORTUNISTICI

EVENTI MORTALI X 100

Ita lia WWW.IN A IL .IT 2 0 0 7

1.000.000

1.000

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WWW.IN A IL .IT 2 0 0 7

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Malattie Professionali

Tabella Malattie Professionali in allegato al DPR 1124/65

Aggiornamenti Tabella Malattie Professionali◦ DPR 13 aprile 1994, n 336

58 voci tabella industria 27 voci tabella agricoltura

◦ Nuove Tabelle delle Malattie Professionali dell’industria e dell’agricoltura DM 9 aprile 2008 (G.U. n. 169 del 21 luglio 2008) 85 voci tabella industria 24 voci tabella agricoltura

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Malattie Professionali Sentenza Corte Costituzionale n. 179/88 Sistema Assicurativo “Misto”

1) per le malattie tabellate provocate da lavorazioni tabellate e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità vige il principio della presunzione legale di origine;2) per le malattie non tabellate, il lavoratore ha sempre l'onere di provarne l'origine professionale.

Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Art. 13) definisce il danno biologico come la:

“lesione all'integrita' psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacita' di produzione del reddito del danneggiato”

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Malattie Professionali

Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia/segnalazione, ai sensi dell'articolo 139 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, da parte di ogni medico che ne venga a conoscenza

Aggiornamenti ◦ DM 27 Aprile 2004◦ DM 14 Gennaio 2008

Lista I contenente malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità

Lista II contenente le malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità

Lista III, contenente le malattie la cui origine lavorativa è invece solo possibile

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Circa il 70% delle malattie denunciate, respinte dall’INAIL !!

LE MALATTIE PROFESSIONALI

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M.P. denunciate 2005-2009

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Flussi Flussi 20082008

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E’ molto probabile che, in una parte sia del primo gruppo sia (ancor più) del secondo, la numerosità degli eventi infortunistici ed anche delle patologie legate al lavoro non sia trascurabile….

Attenzione

Non abbiamo molte informazioni su ciò che accade ai circa 4-5 milioni di lavoratori non assicurati, cui vanno aggiunti tutti coloro che lavorano “sommersi” (3,5 milioni???).

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E certamente anche riguardo agli “assicurati” vi è

un consistente fenomeno di sottodenuncia della malattie da lavoro.

Ricordiamo sempre che gli andamenti ed i

numeri in questa materia derivano da fenomeni vari e complessi, alcuni nascosti e non del tutto noti (sottodenunce, lavoro sommerso, non assicurati, ecc.).

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Le malattie professionali….Le malattie professionali….

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INDUSTRIA E SERVIZIMALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE NEL 2007: 25473

1033721 581

285 247 221 106 89

4488

3119

2668

1510 14611287

839 822

323

3230

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

IPOACUSIA

TUMORI AMIA

NTO

ASBESTOSI

DERMOPATIE

SILICOSI

ARTICOLARI

ASMA

PCONIOSI

IPOACUSIA

TENDINITI

SPONDILOPATIE

ARTROSI

RESPIRATORIE

TCARPALE

TUMORI

NEUROPATIE

DERMATITI

ALTRO

TABELLATE NON TABELLATE

13% 87%

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Evoluzione storica della patologia da lavoro (1)

Malattie professionali “classiche” monocausali da cause chimiche efisiche (malattie infettive,pneumoconiosi, intossicazione da agenti Chimici, ecc.)

Malattie multifattoriali Correlateal Lavoro, work-related disease(definizione OMS del 1985):

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Evoluzione storica della patologia da lavoro (2)

•Malattie infettive e parassitarie (TBC, carbonchio, tetano, anchilostomiasi)•Patologie dell’udito;•Intossicazioni acute o croniche da Pb, S, cemento •Pneumoconiosi (silicosi, asbestosi, antracosi, ecc.)

•Malattie osteo-articolari da MMC, da vibrazioni, da movimenti ripetuti o posture incongrue (es. Cumulative Trauma Disorders - CTD)•Malattie da “rischi psicosociali” (malattie stress-correlate)•Sindromi allergiche respiratorie e cutanee;•Malattie da rischio infettivo in ambito sanitario•Sick Building Syndrome•Patologia da VDT•Intossicazioni croniche a bassi dosaggi da agenti chimici •Patologia neoplastica

1900

1950

2000

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Malattia Correlata al Lavoro

Tecnopatia ad eziologia multifattoriale in cui la componente eziologica lavorativa giuoca un ruolo importante

Page 48: Parte generale

I COSTI OCCULTI DELLA NON SICUREZZA I COSTI OCCULTI DELLA NON SICUREZZA

LA SICUREZZALA SICUREZZA

inizia dalla Direzioneinizia dalla Direzione

progetto permanenteprogetto permanente

basata sulla prevenzione basata sulla prevenzione e non sull’azione riparatricee non sull’azione riparatrice

è misurabileè misurabile

è compito di tuttiè compito di tutti

in tutte le fasi dei processiin tutte le fasi dei processi produttivi e del ciclo di vita produttivi e del ciclo di vita dei prodottidei prodotti

si raggiunge con lasi raggiunge con la formazione continuaformazione continua

tempo perso dal personaletempo perso dal personale

danni materiali ad impianti,danni materiali ad impianti, attrezzature o prodottiattrezzature o prodotti

interferenze in produzioneinterferenze in produzione

costi fissi non compensaticosti fissi non compensati (energia, servizi, …)(energia, servizi, …)

conflitti di lavoroconflitti di lavoro

perdita di immagineperdita di immagine

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LEGISLAZIONEin Medicina del Lavoro

La tutela della salute del lavoratore trova fondamento in alcuni articoli della Costituzione della Repubblica Italiana.

A queste normative si aggiungono poi articoli del Codice Civile ed una Legislazione Speciale per la sicurezza del lavoratore.

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Legislazione GeneraleCostituzione della Repubblica Italiana

art. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.”

art. 35 “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori …”

art. 41 “L’iniziativa economica … non può svolgersi … in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana”

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Legislazione GeneraleCodice Civile art. 2087: “L’imprenditore è tenuto ad adottare

nell’esercizio della impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

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art. 437 CP “reclusione per chiunque omettesse di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro”

Art. 451 CP “reclusione o multa per chiunque ometta di collocare, rimuova, o renda inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione di un incendio, o al salvataggio al soccorso con disastri o infortuni sul lavoro”

Art. 589 CP (omicidio colposo) e 590 CP (lesioni personali colpose): previsione di pene più severe nel caso di fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Legislazione GeneraleCodice Penale

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Legislazione Speciale

Attualmente la legislazione speciale è quasi tutta contenuta nel D.Lgs 81/2008 e nelle norme relative alla assicurazione dei danni da lavoro

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Dai DPR degli anni 50(norme nazionali) al D.Lgs 81/2008 (norme comunitarie)

Fondamentale passaggio per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

dalla presunzione del rischio (DPR 303/56) alla valutazione del rischio (D.Lgs 277/91, 626/94, 81/08)

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• Rappresenta il corpo legislativo per la prevenzione di tutti i rischi lavorativi e la protezione dei lavoratori

D. Lgs. 81/2008

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I CONTENUTI DEL D.Lgs.81/2008MISURE GENERALI DI TUTELA

art.15Le misure generali di tutela della salute e della

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a)valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;

b) programmazione della prevenzione e dei processi lavorativi, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;

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c) eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) riduzione dei rischi alla fonte;

f) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

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h) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) priorità delle misure di protezione collettive rispetto alle misure di protezione individuale;l)controllo sanitario dei lavoratori;m)allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;n) o)p)informazione e formazione adeguate per i lavoratori;per i dirigenti e preposti;per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;q) istruzioni adeguate ai lavoratori;r)partecipazione e consultazione dei lavoratori;

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s)partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; t) programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

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Il Datore di LavoroDirigenti e Preposti

Il Servizio Prevenzione eProtezione

Il Medico Competente

Il Rappresentante dei Lavoratoriper la Sicurezza

I Lavoratori

“Attori” della Prevenzione

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LINEA CONSULTIVALINEA OPERATIVA

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Schema Funzionale

RLS

MedicoCompetente

DirigentiServizio Prevenzione e Protezione

Preposti

Lavoratori

Datore di Lavoro

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Responsabilità Operative:Datore di lavoro

(imprenditore ed organizzatore)

Dirigente(dirige il lavoro)

Preposto(organizza e vigila la corretta esecuzione dei lavori in sicurezza)

Lavoratore(esegue correttamente)

Dettagli Schema Funzionale

Page 63: Parte generale

OBBLIGO GIURIDICO

RESPONSABILITA’

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DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO

CHI E’?CHI E’?

E’ IL SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTOE’ IL SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTODI LAVORO CON IL LAVORATORE DI LAVORO CON IL LAVORATORE (il soggetto può dirsi responsabile dell’impresa o(il soggetto può dirsi responsabile dell’impresa o unità produttiva solo se e in quanto abbia unità produttiva solo se e in quanto abbia POTERI DECISIONALI E DI SPESA)POTERI DECISIONALI E DI SPESA)

COSACOSA DEVE FARE?DEVE FARE?

• INDIVIDUARE E VALUTARE TUTTI I RISCHIINDIVIDUARE E VALUTARE TUTTI I RISCHI ORGANIZZARE E GESTIRE LA PREVENZIONEORGANIZZARE E GESTIRE LA PREVENZIONE IN AZIENDA)IN AZIENDA)

ADOTTARE LE NECESSARIE MISURE DI ADOTTARE LE NECESSARIE MISURE DI SICUREZZA TECNICHE, ORGANIZZATIVE E SICUREZZA TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALIPROCEDURALI

• INFORMARE E FORMARE I LAVORATORI SUIINFORMARE E FORMARE I LAVORATORI SUI RISCHI PRESENTI IN AZIENDARISCHI PRESENTI IN AZIENDA

COSACOSA NON DEVE FARE NON DEVE FARE ??

NON DELEGARENON DELEGARE

•LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI•LA DESIGNAZIONE DEL RESP. DEL SERV DI PREV E PROT. DAI RISCHI

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IL DIRIGENTEIL DIRIGENTEColui che Colui che • SOVRINTENDESOVRINTENDE• ORGANIZZAORGANIZZA• DISPONEDISPONEnell’ambito delle competenze e dei poteri nell’ambito delle competenze e dei poteri Riconosciutigli dal datore di lavoroRiconosciutigli dal datore di lavoro

COSACOSA DEVE FARE?DEVE FARE?

• PREDISPORRE LE MISURE DI SICUREZZAPREDISPORRE LE MISURE DI SICUREZZA IN SINTONIA CON IL DATORE DI LAVOROIN SINTONIA CON IL DATORE DI LAVORO

• IMPARTIRE ISTRUZIONI E ORDINI PRECISIIMPARTIRE ISTRUZIONI E ORDINI PRECISI PER LA MIGLIORE ESECUZIONE DEL LAVOROPER LA MIGLIORE ESECUZIONE DEL LAVORO

• VIGILARE AFFINCHE’ LE ISTRUZIONI VENGANOVIGILARE AFFINCHE’ LE ISTRUZIONI VENGANO ESEGUITEESEGUITE

• INCARICARE I PREPOSTI AFFINCHE’ SVOLGANOINCARICARE I PREPOSTI AFFINCHE’ SVOLGANO MANSIONI DI CONTROLLO E VIGILANZAMANSIONI DI CONTROLLO E VIGILANZA

CHI E’?CHI E’?

Page 66: Parte generale

IL PREPOSTOIL PREPOSTOCOLUI CHE SVOLGE FUNZIONI DI CONTROLLO ECOLUI CHE SVOLGE FUNZIONI DI CONTROLLO ESORVEGLIANZA CON I CORRISPONDENTI SORVEGLIANZA CON I CORRISPONDENTI POTERI ORGANIZZATIVI E DISCIPLINARI SENZAPOTERI ORGANIZZATIVI E DISCIPLINARI SENZAI POTERI/DOVERI DI PREDISPOSIZIONE DII POTERI/DOVERI DI PREDISPOSIZIONE DIMEZZI E STRUTTURE (sovrintende)MEZZI E STRUTTURE (sovrintende)

COSACOSA DEVE FARE?DEVE FARE?

• Collaborare ai fini dell’attuazione delle misure di sicurezza decise ed organizzate dal Datore di Lavoro (o dal Dirigente che lo rappresenta) per il concreto svolgimento dell’attività lavorativa.

•Controllare che i lavoratori usino i dispositivi di sicurezza individuali e gli altri mezzi di protezione, e si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri.

•Verificare se, nello svolgimento delle lavorazioni, si presentino rischi imprevisti e prende la opportune cautele.

•Collaborare col datore di lavoro facendogli presente eventuali carenze in tema di prevenzione riscontrate nel luogo di lavoro.

•Attuare il piano di manutenzione delle macchine e predispone verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza.

CHI E’?CHI E’?

Page 67: Parte generale

La Delega

Page 68: Parte generale

IL Servizio Prevenzione e ProtezioneIL Servizio Prevenzione e Protezione

CHI E’?CHI E’? INSIEME DELLE PERSONE, SISTEMI E MEZZI ESTERNI OINSIEME DELLE PERSONE, SISTEMI E MEZZI ESTERNI O INTERNI ALL’AZIENDA FINALIZZATI ALL’ATTIVITA’ DIINTERNI ALL’AZIENDA FINALIZZATI ALL’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALIPREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI

IL RSPP DEVE AVERE IL RSPP DEVE AVERE ATTITUDINI E CAPACITA’ ADEGUATEATTITUDINI E CAPACITA’ ADEGUATE

DATORE DATORE DI LAVORODI LAVORO

SERVIZIOSERVIZIO INTERNOINTERNO

SERVIZIOSERVIZIO ESTERNOESTERNO

Page 69: Parte generale

SPP

: C

OSA

DEV

E FA

RE?

SPP

: C

OSA

DEV

E FA

RE?

• INDIVIDUARE E VALUTAREINDIVIDUARE E VALUTARE I FATTORI DI I FATTORI DI RISCHIORISCHIO

• INDIVIDUAREINDIVIDUARE LE MISURE PER LA SICUREZZA LE MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTEE LA SALUTE

• ELABORAREELABORARE LE MISURE PREVENTIVE E LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVEPROTETTIVE

• PROPORREPROPORRE I PROGRAMMI DI INFORMAZIONE I PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORIE FORMAZIONE DEI LAVORATORI

• FORNIREFORNIRE AI LAVORATORI LE INFORMAZIONIAI LAVORATORI LE INFORMAZIONI SUI RISCHI GENERALI E SPECIFICI PER LASUI RISCHI GENERALI E SPECIFICI PER LA SICUREZZA E LA SALUTESICUREZZA E LA SALUTE

• PARTECIPAREPARTECIPARE ALLA RIUNIONE PERIODICA DIALLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONEPREVENZIONE E PROTEZIONE

Page 70: Parte generale

IL LAVORATOREIL LAVORATORE CHI E’?CHI E’?

ART.2ART.2A)A) PERSONA CHE INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE PERSONA CHE INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE

SVOLGE UNA ATTIVITA’ LAVORATIVA NELL’AMBITO DELL’ SVOLGE UNA ATTIVITA’ LAVORATIVA NELL’AMBITO DELL’ ORGANIZ.ORGANIZ.DI UN DATORE DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO, CON O SENZA DI UN DATORE DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO, CON O SENZA RETRIBUZIONE, ANCHE AL SOLO FINE DI APPRENDERE UN MESTIERE, RETRIBUZIONE, ANCHE AL SOLO FINE DI APPRENDERE UN MESTIERE, UN’ARTE O UNA PROFESSIONEUN’ARTE O UNA PROFESSIONE

B) EQUIPARATI AI LAVORATORI, AI SOCI LAVORATORI DI B) EQUIPARATI AI LAVORATORI, AI SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVE O SOCIETÀCOOPERATIVE O SOCIETÀ

C) IL SOGGETTO BENEFICIARIO DELLE INIZIATIVE DI TIROCINI C) IL SOGGETTO BENEFICIARIO DELLE INIZIATIVE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTOFORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

D) L’ALLIEVO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ED UNIVERSITARI E IL D) L’ALLIEVO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ED UNIVERSITARI E IL PARTECIPANTE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEI PARTECIPANTE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEI QUALI SI FACCIA USO DI LABORATORI, MACCHINE, APPARECCHI QUALI SI FACCIA USO DI LABORATORI, MACCHINE, APPARECCHI ED ATTREZZATURE DI LAVORO IN GENERE, AGENTI CHIMICI, ED ATTREZZATURE DI LAVORO IN GENERE, AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI, O VDTFISICI E BIOLOGICI, O VDT

E) VOLONTARI DEI VVF E PROTEZIONE CIVILE, NONCHÉ DEL E) VOLONTARI DEI VVF E PROTEZIONE CIVILE, NONCHÉ DEL SERVIZIO CIVILE SERVIZIO CIVILE

F)D.LGS 10 SETTEMBRE 2003, N.276 (“LEGGE BIAGI”)F)D.LGS 10 SETTEMBRE 2003, N.276 (“LEGGE BIAGI”)

Page 71: Parte generale

OBBLIGHI DEI LAVORATORI ART.20 D.LGS 81/2008

OGNI LAVORATORE DEVE PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA SALUTE E SICUREZZA E DI QUELLA DELLE ALTRE PERSONE PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO, SU CUI RICADONO GLI EFFETTI DELLE SUE AZIONI O OMISSIONI, CONFORMEMENTE ALLA SUA FORMAZIONE, ALLE ISTRUZIONI E AI , MEZZI FORNITI DAL DATORE DI LAVORO

L’INOSSERVANZA COMPORTA SANZIONI DISCIPLINARI MULTA FINO AL LICENZIAMENTO

AMMENDE DA 200 A 60o euro L’ARRESTO FINO AD UN MESE

Page 72: Parte generale

IL LAVORATOREIL LAVORATORE

COSA DEVE FARE?COSA DEVE FARE?

Art.20 D.Lgs.81/2008Art.20 D.Lgs.81/2008CONTRIBUISCE INSIEME AL DATORE DI CONTRIBUISCE INSIEME AL DATORE DI

LAVORO,AI DIRIGENTI,AI PREPOSTILAVORO,AI DIRIGENTI,AI PREPOSTIALL’ ADEGUAMENTO DEGLI OBBLIGHI ALL’ ADEGUAMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI A TUTELA DELLA SALUTE E PREVISTI A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

•USA CORRETTAMENTE GLI STRUMENTI DI LAVORO…..USA CORRETTAMENTE GLI STRUMENTI DI LAVORO…..

•OSSERVA LE DISPOSIZIONI……OSSERVA LE DISPOSIZIONI……

•NON RIMUOVE O MODIFICA……NON RIMUOVE O MODIFICA……

•NON COMPIE DI PROPRIA INIZIATIVA…..NON COMPIE DI PROPRIA INIZIATIVA…..

•SEGNALA AL DT, DIRIGENTI E PREPOSTI…..SEGNALA AL DT, DIRIGENTI E PREPOSTI…..

•SI SOTTOPONE A CONTROLLI SANITARI…..SI SOTTOPONE A CONTROLLI SANITARI…..

•SEGUE I PROGRAMMI DI FOORMAZIONE E DI ADDESTRAMENTO…..SEGUE I PROGRAMMI DI FOORMAZIONE E DI ADDESTRAMENTO…..

Page 73: Parte generale

I LAVORATORI POSSONO ESSERE I LAVORATORI POSSONO ESSERE INCARICATI DI ATTUARE ALCUNE MISURE INCARICATI DI ATTUARE ALCUNE MISURE DI EMERGENZADI EMERGENZA

Pronto soccorso Evacuazione dei

lavoratori Prevenzione e lotta

antincendio Gestione

dell’emergenza

Page 74: Parte generale

IL Rappresentante dei Lavoratori per la SicurezzaIL Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

CHI E’?CHI E’?PERSONA O PERSONE ELETTE O DESIGNATE, IN TUTTE LE PERSONA O PERSONE ELETTE O DESIGNATE, IN TUTTE LE AZIENDE O UNITA’ PRODUTTIVE, PER RAPPRESENTARE IAZIENDE O UNITA’ PRODUTTIVE, PER RAPPRESENTARE ILAVORATORI RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI DELLA LAVORATORI RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DURANTE IL LAVOROSALUTE E DELLA SICUREZZA DURANTE IL LAVORO

N° DIPENDENTIN° DIPENDENTI

• eletto all’interno direttamente dai lavoratorieletto all’interno direttamente dai lavoratori• individuato per più aziende nell’ambito territoriale oindividuato per più aziende nell’ambito territoriale o del compartodel comparto

n < 15n < 15

• eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in aziendarappresentanze sindacali in azienda• eletto o designato dai lavoratori all’interno, ineletto o designato dai lavoratori all’interno, in assenza delle rappresentanze sindacali assenza delle rappresentanze sindacali

n > 15n > 15

RLSRLS (modalità di elezione e numero)(modalità di elezione e numero)

n < 200n < 200 1 1

201< n <1000 3 3

6 6 n > 1000n > 1000

Page 75: Parte generale

R

LS:

CO

SA D

EVE

FAR

E?R

LS:

CO

SA D

EVE

FAR

E?• RICEVERICEVE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE, INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE, INFORMAZIONI DAI SERVIZI DI VIGILANZA, ADEGUATAINFORMAZIONI DAI SERVIZI DI VIGILANZA, ADEGUATA FORMAZIONEFORMAZIONE

• PARTECIPAPARTECIPA ALLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONEALLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHIE PROTEZIONE DAI RISCHI

• AVVERTEAVVERTE IL RESPONSABILE DELL’AZIENDA DEI RISCHI IL RESPONSABILE DELL’AZIENDA DEI RISCHI INDIVIDUATI NEL CORSO DELLA SUA ATTIVITAINDIVIDUATI NEL CORSO DELLA SUA ATTIVITA• ACCEDEACCEDE AI LUOGHI DI LAVOROAI LUOGHI DI LAVORO

• PROMUOVEPROMUOVE L’ELABORAZIONE, L’INDIVIDUAZIONE E L’ELABORAZIONE, L’INDIVIDUAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONEL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

• FORMULAFORMULA OSSERVAZIONI IN CASO DI VISITE E VERIFICHEOSSERVAZIONI IN CASO DI VISITE E VERIFICHE DELLE AUTORITA’ COMPETENTIDELLE AUTORITA’ COMPETENTI

• DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE CONSULTATO:DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE CONSULTATO:- - per la designazione addetti SPP, prevenzione incendi, prontoper la designazione addetti SPP, prevenzione incendi, pronto soccorsosoccorso- per la definizione del piano di attività per pronto soccorso,- per la definizione del piano di attività per pronto soccorso, evacuazione e prevenzione incendievacuazione e prevenzione incendi- per la valutazione dei rischi- per la valutazione dei rischi-per la formazione addetti a pronto soccorso, evacuazione antincendioper la formazione addetti a pronto soccorso, evacuazione antincendio

Page 76: Parte generale

IL MEDICO COMPETENTEIL MEDICO COMPETENTE

CHI E’?CHI E’?

MEDICO IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICO IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO, DOCENZA O LIBERA DOCENZAMEDICINA DEL LAVORO, DOCENZA O LIBERA DOCENZAIN MEDICINA DEL LAVORO E AUTORIZZAZIONE ECC.IN MEDICINA DEL LAVORO E AUTORIZZAZIONE ECC.

COSACOSA DEVE FARE?DEVE FARE?

•FARE CONSULENZA SULLA TUTELA DELLA SALUTE DEI FARE CONSULENZA SULLA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORILAVORATORI

•EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIAEFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA E LEE LE VISITE RICHIESTE DAL LAVORATORE VISITE RICHIESTE DAL LAVORATORE (se correlate ai rischi professionali)(se correlate ai rischi professionali)

• ISTITUIRE ED AGGIORNARE UNA CARTELLA ISTITUIRE ED AGGIORNARE UNA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIOSANITARIA E DI RISCHIO (da tenere presso il DdL con (da tenere presso il DdL con salvaguardia del segreto professionale) PER OGNIsalvaguardia del segreto professionale) PER OGNI LAVORATORE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA LAVORATORE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIASANITARIA

Page 77: Parte generale

MC

: C

OSA

DEV

E FA

RE?

MC

: C

OSA

DEV

E FA

RE?

• ESPRIMERE GIUDIZI DI IDONEITA’ESPRIMERE GIUDIZI DI IDONEITA’ ALLA MANSIONE EDALLA MANSIONE ED INFORMARE IL DdL ED IL LAVORATORE DELL’EVENTUALEINFORMARE IL DdL ED IL LAVORATORE DELL’EVENTUALE GIUDIZIO DI INIDONEITA’ PARZIALE, TEMPORANEA O GIUDIZIO DI INIDONEITA’ PARZIALE, TEMPORANEA O TOTALETOTALE

• COLLABORARE:COLLABORARE: - alla VdR e al documento di valutazione dei rischi- alla VdR e al documento di valutazione dei rischi - alla predisposizione delle misure per la tutela della - alla predisposizione delle misure per la tutela della salute dei lavoratorisalute dei lavoratori - alla predisposizione del servizio di pronto soccorso- alla predisposizione del servizio di pronto soccorso - all’attività di formazione ed informazione dei lavoratori- all’attività di formazione ed informazione dei lavoratori

• VISITARE GLI AMBIENTI DI LAVOROVISITARE GLI AMBIENTI DI LAVORO

• PARTECIPARE ALLA RIUNIONE PERIODICA PARTECIPARE ALLA RIUNIONE PERIODICA (ALMENO ANNUALE) DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ALMENO ANNUALE) DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHIDAI RISCHI

Page 78: Parte generale

Valutazione del rischio

Page 79: Parte generale

D. Lgs. 81/2008 (valutazione dei rischi)• Sul piano giuridico:• È un obbligo diretto per tutti i

datori di lavoro e di collaborazione per i RSPP e i MC;

• Sul piano tecnico procedurale:• È lo strumento fondamentale

con cui fare riferimento per la gestione dei problemi relativi all’igiene, alla sicurezza del lavoratore all’interno dell’azienda

Page 80: Parte generale

Definizione di leggeD.lgs. 81/08Art 2 comma 1lettera q):“valutazione dei rischi»: valutazione globale e

documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;”

Page 81: Parte generale

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche

nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Page 82: Parte generale

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.

Page 83: Parte generale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

STIMA DELLA POSSIBILITA’ CHE SI PRODUCA IL DANNO

PER DEFINIRE DELLE PRIORITA’ PREVENTIVE ED ASSUMERE

DECISIONI.

Page 84: Parte generale

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ANALISI CICLO PRODUTTIVO

(strutture, impianti, processi…)

INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI

VALUTAZIONE DEI RISCHI

IDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA

ATTUATEPROGRAMMATE

RISCHIO RESIDUO !!! Condizione di rischio che permane a valle di ogni azione di adeguamento e destinata a ridursi

progressivamente nel tempo in relazione alla continua azione di miglioramento

ORGANIZZATIVE

TECNICHE

PROCEDURALI

CONTROLLO SANITARIO

DPI

Page 85: Parte generale

RISCHIO RESIDUO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO…

MISURE DI TUTELA …

VALUTAZIONE DEL RISCHIO…

MISURE DI TUTELA …

RISCHIO RESIDUO

RISCHIO RESIDUO

RISCHIO ACCETTABILE !!!!??

Page 86: Parte generale

Condizioni diACCETTABILITA’ DEL RISCHIO

Condizione 1= rispetto degli standard di legge applicabiliCondizione 2 = rispetto degli standard tecnici vigenti ed

applicabiliCondizione 3 = rispetto degli standard più evoluti ed applicabili

di volta in volta in relazione alla continua evoluzione delle conoscenze tecnico scientifiche

La prima condizione è da ritenere inderogabile, gli altri standard possono essere invece identificati come tappe intermedie ed obiettivo finale dell’azione di miglioramento.

N B : Q UAN DO S I R IL E V A IL DAN N O IL R IS C HIO N O N E ’ MAI AC C E T T AB IL E

Page 87: Parte generale

87

LA DIMENSIONE DEL RISCHIOLA DIMENSIONE DEL RISCHIO

“Combinazione della probabilità di un evento dannoso e della entità delle sue conseguenze” (UNI 11230)

La valutazione del rischio si basa su due elementi:- probabilità del verificarsi di un evento dannoso- magnitudo (gravità) delle conseguenze (entità del danno)

-Oltre naturalmente che - sul “giudizio esperto” legato a:

- grado di conoscenza- qualità delle informazioni

Page 88: Parte generale

Esempio di matrice di valutazione del rischio (4X4 o 5X5)

R > 14 Rischio alto, azioni correttive indilazionabili 8 < R ≤ 14 Rischio medio, azioni correttive da programmare con urgenza 2 < R ≤ 8 Rischio basso, azioni correttive da programmare a medio termine R ≤ 2 Accettabile, trascurabile, azioni di mantenimento

Probabilità (P)

Gravità (D)

RISCHIO = P x D RISCHIO = P x D

Frequenza → Danno ↓

Livello improbabile remota occasionale probabile frequente

Livello Indice 0 1 2 3 4 catastrofico 5 0 5 10 15 20

critico 4 0 4 8 12 16 maggiore 3 0 3 6 9 12 minore 2 0 2 4 6 8

irrilevante 1 0 1 2 3 4

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Page 90: Parte generale

Sorveglianza sanitaria

Page 91: Parte generale
Page 92: Parte generale
Page 93: Parte generale
Page 94: Parte generale
Page 95: Parte generale
Page 96: Parte generale
Page 97: Parte generale

La prevenzione primaria

Page 98: Parte generale

APPROCCIO METODOLOGICO DI TUTTO L’INTERVENTO APPROCCIO METODOLOGICO DI TUTTO L’INTERVENTO PREVENTIVOPREVENTIVO

Individuare i pericoli e valutare i rischi Individuare i pericoli e valutare i rischi

Identificare gli esposti Identificare gli esposti

Adottare le Adottare le soluzionisoluzioni per eliminare o ridurre per eliminare o ridurre i rischi i rischi

tecnichetecniche organizzativeorganizzative proceduraliprocedurali comportamentalicomportamentali

Proteggere i lavoratori Proteggere i lavoratori

Informare e formare i lavoratori Informare e formare i lavoratori

Verificare su di essi l’esistenza di danni Verificare su di essi l’esistenza di danni

Page 99: Parte generale

NORME COMUNITARIELE GERARCHIE PREVENTIVE

ELIMINAZIONE DEL RISCHIO ALLA FONTERIDUZIONE DEL RISCHIO ALLA FONTE

RIDUZIONE AL MINIMO DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEI LAVORATORI

TRAMITE: MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE PROCEDURALI INF/FORMATIVE COMPORTAMENTALI CONTROLLO SANITARIO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI