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Patrimonio Storico Artistico Il Patrimonio culturale è l'insieme di beni, che per particolare rilievo storico culturale ed estetico sono di interesse pubblico e costituiscono la ricchezza di un luogo e della relativa popolazione. La definizione di Patrimonio culturale è piuttosto recente ed è il punto di approdo terminologico, sebbene non del tutto esauriente, di un lungo e laborioso cammino di carattere giuridico-legislativo. Il luogo di cui costituiscono ricchezza può essere un paese, una città, una nazione o qualunque settore territoriale giuridicamente circoscritto pur restando in ogni caso destinati alla fruizione collettiva. Con il sostantivo "patrimonio" la definizione allude al valore economico attribuito ai beni che lo compongono, proprio in ragione della loro artisticità e storicità. Il termine patrimonio indica, altresì, l'esistenza di una normativa che riguardi l'insieme delle cose di valore: i cosiddetti beni culturali. Articolo 9 della Costituzione Italiana L'articolo 9 Costituzione: principio culturale e ambientale. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Al contrario dello Statuto Albertino che non contemplava tali aspetti della vita del cittadino, l’art. 9 della Costituzione stabilisce che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Tali disposizioni costituzionali delineano i principi della cd. «Costituzione culturale» che si fonda su due principi fondamentali: La promozione e lo sviluppo di cultura e ricerca

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Patrimonio Storico ArtisticoIl Patrimonio culturale è l'insieme di beni, che per particolare rilievo storico culturale ed estetico sono di interesse pubblico e costituiscono la ricchezza di un luogo e della relativa popolazione.

La definizione di Patrimonio culturale è piuttosto recente ed è il punto di approdo terminologico, sebbene non del tutto esauriente, di un lungo e laborioso cammino di carattere giuridico-legislativo. Il luogo di cui costituiscono ricchezza può essere un paese, una città, una nazione o qualunque settore territoriale giuridicamente circoscritto pur restando in ogni caso destinati alla fruizione collettiva.Con il sostantivo "patrimonio" la definizione allude al valore economico attribuito ai beni che lo compongono, proprio in ragione della loro artisticità e storicità. Il termine patrimonio indica, altresì, l'esistenza di una normativa che riguardi l'insieme delle cose di valore: i cosiddetti beni culturali.

Articolo 9 della Costituzione ItalianaL'articolo 9 Costituzione: principio culturale e ambientale. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Al contrario dello Statuto Albertino che non contemplava tali aspetti della vita del cittadino, l’art. 9 della Costituzione stabilisce che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Tali disposizioni costituzionali delineano i principi della cd. «Costituzione culturale» che si fonda su due principi fondamentali:

La promozione e lo sviluppo di cultura e ricerca

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La tutela del paesaggio e dei beni culturali ed ambientali

Va precisato che mentre la tutela dell’ambiente rientra nella competenza esclusiva dello

Stato, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali è di competenza concorrente tra

Stato e Regioni.

Il nostro territorio: paesaggi Il Barocco LecceseIl Barocco leccese è una forma artistica e architettonica sviluppatasi tra la fine del XVI secolo e la prima metà del XVIII secolo in modo particolare a Lecce e nel resto del Salento; è riconoscibile per le sue sgargianti decorazioni che caratterizzano i rivestimenti degli edifici. Lo stile, influenzato dal plateresco spagnolo, si diffuse nel Salento dalla metà del Seicento grazie all'opera di architetti locali come Giuseppe Zimbalo (1617-1710) e Giuseppe Cino (1644-1722). Durante il Seicento con la dominazione spagnola, che si affermò su quella aragonese, l'arte assunse nuove forme e si abbandonò l'antica forma classica. Il nuovo stile aveva lo scopo di sorprendere e di stimolare l'immaginazione e la fantasia.

La fioritura dell'arte barocca a Lecce avvenne a partire dal 1571, quando, con la battaglia di Lepanto, fu definitivamente allontanata la minaccia delle incursioni da parte dei turchi. Questa corrente artistica, esplose nelle sue caratteristiche più rilevanti, tuttavia solo nella seconda metà del XVII e perdurò per buona parte del Settecento. Essa si diffuse in tutta la provincia favorita oltre che dal contesto storico, anche dalla qualità della pietra locale impiegata; la pietra leccese, un calcare tenero e compatto dai toni caldi e dorati adatto alla lavorazione con lo scalpellino.

Lecce, che fino alla fine del Cinquecento costituiva una città fortificata raccolta attorno alla mole severa del Castello di Carlo V, conobbe pertanto un periodo di intenso sviluppo. Fu dalle autorità religiose, a cominciare dal vescovo Luigi Pappacoda, che giunse un impulso fortissimo alla costruzione degli edifici e dei monumenti che, nell'arco di quasi duecento anni, plasmarono l'immagine della città.

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La Tutela del patrimonio storico e artistico e paesaggistico Il “Codice Urbani” si presenta, da un punto di vista sistematico, come la diretta attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, ai sensi del quale la Repubblica Italiana “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione”.

Tale dettato costituzionale, pur con i suoi evidenti limiti, costituisce tuttora, dopo quasi 60 anni dalla sua entrata in vigore, il cardine dogmatico di tutto il diritto ambientale nonché il baluardo giuridico della tutela del patrimonio naturalistico italiano. L’espressione “paesaggio” contenuta nel suindicato articolo 9, infatti, non deve essere riferita solo a ciò che attiene alla forma esteriore ed estetica del territorio, ma deve essere interpretata in una accezione più generale con il significato di ambiente. In ogni caso la centralità del paesaggio e la rilevanza della sua tutela tra i valori costituzionalmente garantiti sono principi da sempre riconosciuti nell’ordinamento giuridico della Repubblica. Centralità riconosciuta anche da un consolidato orientamento della Corte Costituzionale, ai sensi del quale la tutela del bene paesaggistico è elevata a valore primario dell’ordinamento, non è suscettibile di essere subordinata ad altri interessi e costituisce un interesse pubblico fondamentale, primario ed assoluto che va salvaguardato nella sua interezza.

Recentemente, poi, tali principi sono stati riaffermati anche in una importante sentenza della sesta Sezione del Consiglio di Stato, secondo la quale l’articolo 9 della Costituzione erige il valore estetico-culturale del bene paesaggistico a valore primario dell’ordinamento; da ciò ne discende che la tutela del paesaggio, che sovrintende a superiori interessi pubblici, deve realizzarsi a prescindere da ogni valutazione dei singoli interessi privati.