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Piano di classifica degli immobili Comunità Montana del Casentino 1 Poppi, giugno 2008

Poppi, giugno 2008 - cbaltovaldarno.it Poppi, giugno 2008 . Piano di classifica degli immobili Comunità Montana del Casentino 2 Piano di Classifica degli immobili Dirigente responsabile:

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  • Piano di classifica degli immobili

    Comunità Montana del Casentino 1

    Poppi, giugno 2008

  • Piano di classifica degli immobili

    Comunità Montana del Casentino 2

    Piano di Classifica degli immobili

    Dirigente responsabile: Arch. Roberto Brami

    Coordinamento: Ing. Mauro Casasole

    Gruppo di lavoro:

    Dott. Franco Fambrini ( aspetti giuridici)

    Dott. Paolo Grifagni (aspetti giuridici)

    Ing. Massimo Cerofolini Soc. Edisoft (aspetti applicativi)

    Sig. Gabriele Scannerini – SCA.gest (aspetti applicativi)

    Dott. For. Marcello Miozzo – D.R.E.AM. Italia (applicazioni G.I.S.)

    Dott. For. Fiamma Rocchi – D.R.E.AM. Italia (analisi territoriali)

  • Piano di classifica degli immobili

    Comunità Montana del Casentino 3

    SOMMARIO

    1 INTRODUZIONE............................................................................................................ 4

    1.1 Perimetro di contribuenza ........................................................................................ 5

    2 CONTESTO NORMATIVO ............................................................................................ 6

    2.1 La bonifica nella legislazione nazionale ................................................................... 6

    2.2 La bonifica nella legislazione regionale Toscana ................................................... 10

    2.3 Il potere impositivo ................................................................................................. 11

    3 DESCRIZIONE DEL COMPRENSORIO ...................................................................... 14

    3.1 Elementi amministrativi e geografici ....................................................................... 14

    3.2 Ambiente fisico e clima .......................................................................................... 18

    3.2.1 Elementi meteorologici di carattere generale ................................................... 21

    3.2.2 Idrografia .......................................................................................................... 24

    3.3 Aspetti Socio-Economici Del Comprensorio ......................................................... 28

    3.3.1 La struttura produttiva del comprensorio .......................................................... 28

    3.3.2 La popolazione ................................................................................................. 29

    3.3.3 Assetto ed attività agricole ............................................................................... 30

    3.3.4 Attività turistiche ............................................................................................... 30

    4 ATTIVITA' DI BONIFICA .............................................................................................. 31

    5 DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO ......................................................................... 36

    6 Calcolo dell'indice di manutenzione ............................................................................. 39

    7 Indice economico ......................................................................................................... 47

    8 Formule per il calcolo del contributo ............................................................................ 49

    9 Valutazione del beneficio di scolo ................................................................................ 50

    10 Norme di applicazione .............................................................................................. 52

    11 ALLEGATI ................................................................................................................. 54

  • Piano di classifica degli immobili

    Comunità Montana del Casentino 4

    1 INTRODUZIONE

    La Comunità Montana del Casentino riveste un importante ruolo istituzionale in materia di

    bonifica e difesa del suolo che inizia nel 1977, a seguito dello scioglimento dei precedenti Consorzi

    di Bonifica.

    Il territorio del comprensorio in un primo tempo era formato esclusivamente dalla

    riclassificazione dei territori dei quindici bacini montani (1. Arno a Monte di Stia - 2. Staggia - 3.

    Rassina - 4. Corsalone - 5. Archiano - 6. Roiesine e Sova - 7. Fiumicello - 8. Pillozze - 9. Solano -

    10. Rovello - 11. Teggina - 12. Soliggine - 13. Salutio - 14. Agna - 15. Ciuffenna), per la superficie

    complessiva di Ha. 65.990.

    Il territorio non formava come sarebbe stato auspicabile, sotto il profilo della congruità

    territoriale, un comprensorio unitario ben delimitato, in quanto la zona pedemontana e di fondo

    valle ne era eslusa. Successivamente fu provveduto all’ampliamento del comprensorio,

    estendendolo a quei territori prima esclusi, con la creazione, ai fini della bonifica, di un complesso

    territoriale ben definito e determinato sotto il profilo giuridico-amministrativo, e presentante

    caratteristiche fisiche e socio-economiche unitarie ed omogenee.

    In seguito all’ampliamento del comprensorio sopra citato, la competenza territoriale del Consorzio,

    ai fini dell’attuazione della bonifica, fu ulteriormente estesa a tutto il territorio del comprensorio,

    così come risulta dopo l’ampliamento per complessivi Ha 93.307.

    Con Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83 “Norme in materia di bonifica e

    miglioramento fondiario. Delega di funzioni agli enti locali” la Regione Toscana ha soppresso i

    Consorzi di bonifica attribuendone le funzioni, comprese quelle relative all’emissione dei ruoli di

    contribuenza, alle comunità montane competenti per territorio.

    La Regione Toscana con la legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 “Norme in materia di

    bonifica” ha modificato e sostituito la legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83, e nel 1996 il

    Consiglio Regionale ha approvato la delimitazione dei nuovi comprensori e ha individuato le

    Province competenti ad esercitare le funzioni amministrative in materia di bonifica.

    La nuova delimitazione dei comprensori prevede il comprensorio n. 24 denominato

    “Casentino”, con estensione corrispondente al bacino dell’Arno dalle origini alla Chiana, che

    differisce dal comprensorio Casentino-Valdarno per la perdita del territorio ricadente nel versante

    valdarnese, che va a far parte del nuovo comprensorio n. 23 “Valdarno”, e l’acquisizione di nuovi

    territori a ridosso della città di Arezzo e Anghiari.

    Il Consiglio Regionale nel dicembre del 1998 ha attribuito alla Comunità Montana del

    Casentino le funzioni consortili relativamente al nuovo comprensorio di bonifica “Casentino”.

  • Piano di classifica degli immobili

    Comunità Montana del Casentino 5

    1.1 Perimetro di contribuenza

    In prima applicazione della L. R. 34/94, secondo quanto previsto all’art. 15, la Comunità

    Montana ha inizialmente individuato un perimetro di contribuenza provvisorio coincidente con i

    territori ricadenti nei tredici comuni del Casentino e in parte nel Comune di Londa, che già

    facevano parte del vecchio comprensorio Casentino-Valdarno, e ha provveduto all’elaborazione

    del relativo Piano di classifica degli immobili, approvato con deliberazione di Assemblea n. 22 del

    19/03/1999.

    Successivamente è stata effettuata una ricognizione delle opere idrauliche e di bonifica

    presenti nei nuovi territori ed il possesso dei dati relativi a tali opere consente l’estensione del

    perimetro provvisorio di contribuenza a tutto il comprensorio n. 24 “Casentino”, e l’elaborazione del

    presente Piano di classifica degli immobili ad esso riferito, ai fini del riparto delle spese consortili.

    Come previsto dalla L.R. 34/94 il perimetro definitivo di contribuenza potrà essere determinato

    solo a seguito dell’approvazione del piano generale di bonifica.

    1.2 Conferenza dei Sindaci

    Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del “Regolamento per l’esercizio delle funzioni per lo

    svolgimento delle attività di Bonifica nel comprensorio n. 24 “Casentino”” approvato dalla Regione

    Toscana con deliberazione n. 205 del 20 luglio 1999, per gli atti fondamentali inerenti l’attività di

    bonifica, in particolare i regolamenti, il piano generale di bonifica, la determinazione del perimetro

    di contribuenza, i piani di classifica degli immobili e i bilanci di previsione annuali, la Comunità

    Montana, prima della loro approvazione, acquisisce il parere della conferenza dei Sindaci dei

    comuni ricadenti nel comprensorio di bonifica convocandone apposite riunioni.

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    Comunità Montana del Casentino 6

    2 CONTESTO NORMATIVO

    2.1 La bonifica nella legislazione nazionale

    La realtà giuridico istituzionale in cui si colloca oggi l’attività della bonifica è in larga

    misura diversa rispetto a quella in cui essa ebbe origine e si sviluppò.

    Alla più recente formulazione della nozione di bonifica - intesa come attività volta non

    solo al perseguimento dei tradizionali obiettivi di valorizzazione del territorio, ma anche al

    perseguimento della più ampia finalità di difesa del suolo e di tutela delle risorse idriche e

    dell’ambiente - si è infatti pervenuti attraverso un graduale processo alla modificazione e ad un

    progressivo ampliamento del nucleo originario del comprensorio e dell’attività dell’Ente ; processo

    questo connesso anche alla industrializzazione e urbanizzazione del territorio, nonché alle

    problematiche di scarsità e di inquinamento delle acque.

    Volendo delineare rapidamente un quadro di estrema sintesi di tale evoluzione, quale

    emerge dalla legislazione di settore, dobbiamo innanzitutto ricordare la prima legge generale in

    materia di bonifica (Legge 25 giugno 1882, n. 869), emanata allo scopo di sconfiggere il paludismo

    e quindi circoscritta ad una concezione della bonifica esclusivamente idraulica ed igienica ; nel corso degli anni, tale concezione si è evoluta (basti pensare alle numerose disposizioni di seguito

    emanate, segnatamente ai testi unici del 22 marzo 1900, n. 195 e 30 dicembre 1923, n. 3256, che

    finalizzarono gli interventi ad un più generale riassetto idraulico del territorio, estendendo le opere

    eseguibili ai fini del bonificamento e ricomprendendovi, in particolare, le opere irrigue, nonché al

    R.D.L. 18 maggio 1924, n. 753 che estese la bonifica ad ogni territorio che si trovasse, per

    qualsiasi causa, anche non idraulica, in condizioni arretrate di produzione e di vita rurale fino a

    giungere alla nozione di “bonifica integrale” introdotta dal R.D. 13 febbraio 1933 n. 215).

    Con tale normativa, organica e profondamente innovativa rispetto alle disposizioni

    precedentemente emanate in materia, vengono disciplinati e coordinati gli interventi pubblici e

    privati tesi alla trasformazione od al miglioramento del comprensorio delimitato di bonifica, per il

    fine primario della produzione dei suoli, ma anche (e per la prima volta) di buon regime delle acque, difesa del suolo e protezione della natura.

    Senza soffermarci sulle numerose disposizioni modificative ed integrative del regio

    decreto del 1933 intervenute fino ad oggi - in gran parte relative al finanziamento di programmi

  • Piano di classifica degli immobili

    Comunità Montana del Casentino 7

    pluriennali - preme sottolineare come esse non contengono mutamenti, almeno fino all’attuazione

    dell’ordinamento regionale, al sistema delineato con il R.D. 215 e come pertanto il disegno sotteso

    e i principi fondamentali posti dallo stesso restino sostanzialmente immutati.

    Con l’attribuzione alle Regioni delle competenze in materia di bonifica si accentua il

    processo di mutamento, iniziato sul finire degli anni Sessanta, che vede dilatato il ruolo della

    bonifica da finalità settoriali (difesa e valorizzazione del suolo agricolo) a finalità di interesse

    pubblico generale (difesa del territorio, a qualunque uso adibito, e delle sue risorse).

    Il trasferimento operato con i decreti delegati del 1972 aveva dato luogo, come è noto,

    ad una frammentazione di competenza fra Stato e Regioni che contraddiceva ad ogni esigenza di

    organicità degli interventi.

    Dando per note le limitazioni della competenza regionale in materia, superate con

    l’emanazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ci si limita a ricordare come dal 1977 le Regioni

    risultino titolari delle funzioni concernenti non solo la bonifica integrale e montana, ma anche di

    quelle riguardanti la difesa, l’assetto e l’utilizzazione del suolo, la protezione della natura, la tutela

    dell’ambiente, la salvaguardia e l’uso delle risorse idriche.

    Le Regioni, pertanto, assumono un ruolo di governo complessivo sui processi di difesa

    e trasformazione del territorio e delle sue risorse. Pertanto, il contesto in cui è inserito il

    trasferimento delle funzioni in materia di bonifica è venuto necessariamente ad incidere sulla

    qualità e l’esercizio delle funzioni medesime, caricandole di una nuova significatività.

    Parallelamente all’evolversi della nozione di bonifica, sono andati modificandosi ed

    arricchendosi le finalità ed i compiti della stessa e quindi l’attività svolta dai Consorzi, con una

    diretta ripercussione sui diversi benefici arrecati dall’attività medesima i quali, costituendo la

    condizione che legittima l’imposizione contributiva consortile, assumono particolare rilievo nella

    redazione del Piano di Classifica.

    Dall’esame della legislazione statale e regionale, ma anche dallo stesso statuto

    consortile, emerge una rideterminazione delle finalità della bonifica nel più ampio concetto della

    difesa del suolo e dell’ambiente e della tutela ed utilizzazione delle risorse idriche, con

    conseguente ridefinizione quantitativa delle funzioni affidate ai Consorzi, nonché una diversa

    caratterizzazione qualitativa, dovuta principalmente al mutato contesto territoriale (unità

    idrografica) e funzionale (piani di bacino, piano paesistico, vincoli ambientali, ecc.).

  • Piano di classifica degli immobili

    Comunità Montana del Casentino 8

    Se nel 1933 e sostanzialmente fino agli anni Settanta, i compiti attribuiti alla bonifica

    avevano per oggetto principale la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di opere e di

    interventi pubblici di varia natura, il coordinamento di questi con quelli da effettuarsi a carico dei

    privati ed il controllo sulla loro effettiva realizzazione, la vigilanza sulle opere e sul territorio

    comprensoriale, nonché l’assistenza a favore dei consorziati, si può affermare che l’azione

    assegnata alla bonifica, pur avendo una rilevante incidenza sull’assetto complessivo del territorio e

    sulla sua infrastrutturazione, fosse sostanzialmente tesa alla conservazione ed alla valorizzazione

    del suolo a scopi produttivi.

    Con l’espandersi dell’uso urbano, industriale ed infrastrutturale del territorio e con la

    conseguente trasformazione avvenuta anche nell’ambito agricolo, gli equilibri raggiunti, in

    particolare circa il contenimento dei fenomeni fisici naturali e nelle destinazioni d’uso del territorio

    extraurbano, iniziano ad incrinarsi. Infatti, il superamento della distinzione fra territorio urbano e

    territorio rurale e la crescente interdipendenza fra i due, nonché la moltiplicazione degli effetti

    negativi dello sviluppo industriale (inquinamento, degrado ambientale, ecc.) conducono, da un lato,

    all’abbandono di alcuni interventi tradizionali della bonifica riconducibili all’attività agricolo-forestale

    e, dall’altro, al progressivo intensificarsi di interventi finalizzati alla salvaguardia di interessi

    generalizzati sul territorio, a qualunque uso destinato.

    Con l’emanazione della Legge 183/1989 vengono introdotte novità di rilievo al quadro

    sopra descritto. Ci si riferisce in particolare al ruolo assegnato ai Consorzi quali soggetti

    realizzatori delle finalità della legge sia sul piano programmatorio sia su quello attuativo degli

    interventi. I Consorzi vengono infatti configurati come una delle istituzioni principali per la

    realizzazione degli scopi della difesa del suolo, del risanamento delle acque, di fruizione e gestione

    del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, di tutela degli interessi

    ambientali ad essi connessi.

    Non di meno, l’impostazione prevalentemente idraulico-naturale tipica della difesa del

    suolo, così come la sua forte connotazione in chiave di difesa passiva che sembra ricavarsi dalla

    separata individuazione delle tipologie di intervento indicate dall’articolo 3 della Legge 183/1989,

    nonché dalla disciplina sul contenuto dei Piani di Bacino, sembrano marginalizzare la concezione

    di conservazione dinamica del suolo su cui si fonda la bonifica e la coordinata finalizzazione di una

    pluralità di interventi volti a modificare i precari equilibri naturali sulla quale la medesima si è

    sviluppata. La bonifica cioè sembrerebbe, in tale contesto normativo, compresa nel suo ruolo di azione complessiva (integralità).

  • Piano di classifica degli immobili

    Comunità Montana del Casentino 9

    A tal proposito è da segnalare la Regione Toscana con la legge 91/98 “ Norme in

    materia di difesa del suolo” non solo ha ribadito il ruolo della bonifica ma all’art. 14 comma 3 ha

    previsto che le Province, per la realizzazione delle opere di difesa del suolo ad esse trasferite,

    possono “delegare le Comunità Montane o avvalersi dei Consorzi di bonifica istituiti ai sensi

    della legge regionale 5 maggio 1994 n. 34 (Norme in materia di bonifica), ricadenti nello stesso ambito di difesa del suolo”.

    Diamo da ultimo conto dell’approvazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (c.d.

    Legge Galli) che riforma la disciplina delle risorse idriche.

    Senza soffermarci su aspetti quali la totale pubblicizzazione del patrimonio idrico, il

    venir meno della piena ed incondizionata disponibilità delle acque esistenti sul fondo agricolo o i

    limiti imposti al proprietario del fondo sull’utilizzazione di tali acque, utilizzazione che rimane

    comunque condizionata all’adozione di un provvedimento da parte della Pubblica Amministrazione,

    interessa sottolineare il ribadito essenziale ruolo svolto dai Consorzi di Bonifica.

    Infatti la legge quadro sulle risorse idriche, nel confermare le primarie funzioni dei

    Consorzi nella gestione delle acque ad usi prevalentemente irrigui, affida ai medesimi funzioni in

    materia di usi plurimi, con riguardo sia alla realizzazione e gestione di impianti per l’utilizzazione

    delle acque reflue in agricoltura, sia alla possibile utilizzazione delle medesime per altri usi

    (approvvigionamento di impianti industriali, produzione di energia elettrica, ecc.) all’unica

    condizione che l’acqua torni indenne all’agricoltura.

    Si può quindi conclusivamente affermare che i Consorzi si trovano oggi ad operare in

    una realtà giuridico istituzionale profondamente diversa rispetto a quella del passato essendo la

    bonifica configurata, sia nella legislazione statale che in quella regionale, come uno strumento

    ordinario di gestione del territorio ; ciò si traduce, sul piano operativo, nella necessità di indirizzare

    la propria attività oltre che alla realizzazione degli interventi di sicurezza idraulica del territorio e

    dell’irrigazione, verso finalità complessive di protezione dello spazio rurale, di salvaguardia del

    paesaggio e dell’ecosistema agrario, di tutela della quantità e qualità delle acque.

  • Piano di classifica degli immobili

    Comunità Montana del Casentino 10

    2.2 La bonifica nella legislazione regionale Toscana

    La Regione Toscana con la legge 5 maggio 1994 n. 34 pubblicata sul BUR del 13 maggio

    1994 ha notevolmente ammodernato ed ampliato il concetto di bonifica previsto nella precedente

    legge 23 dicembre 1977 n. 83. Con tale legge vengono anzitutto affermati principi di grande rilevanza con riferimento

    specifico all’attività di bonifica. Viene infatti espressamente affermato che la Regione riconosce la bonifica come “mezzo

    permanente” finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione della produzione agricola, alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque, alla tutela dell’ambiente e delle sue risorse

    naturali. Inoltre la stessa legge, con una norma specifica, riconosce ai Consorzi un “prevalente

    ruolo ai fini della progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica” . Vengono anche espressi principi fondamentali di grande rilevanza per la considerazione

    dell’attività di bonifica all’interno della complessa azione pubblica sul territorio. La legge coglie anche il principio che la bonifica rappresenta un settore della generale

    programmazione sul territorio. Corrispondentemente viene riconosciuta quale attività di bonifica

    l’insieme degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del

    territorio, la regimazione dei corsi d’acqua naturali, la conservazione e l’incremento delle risorse

    idriche per usi agricoli nonché l’adeguamento, il completamento e la manutenzione delle opere di

    bonifica già realizzate. E’ di particolare interesse il rilievo che viene dato all’esigenza di mantenere in efficienza il

    sistema della bonifica già vigente come non può non sottolinearsi la grande rilevanza che viene

    data alla bonifica idraulica. Con riferimento alle acque vengono considerate opere di bonifica non solo quelle di

    captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalente fini agricoli, ma

    anche quelle intese a tutelarne la qualità. Tutto il territorio regionale viene classificato di bonifica ed è prevista una nuova

    delimitazione dei comprensori di bonifica onde costituire unità omogenee sotto il profilo idrografico

    e funzionali all’esigenza di organicità dell’attività di bonifica. Vengono riconosciute ai Consorzi sia importanti funzioni propositive per la definizione del

    programma regionale per la bonifica, sia le fondamentali funzioni di progettazione, esecuzione e

    gestione delle opere di bonifica e dei canali demaniali di irrigazione e vengono altresì attribuiti ai

    Consorzi le funzioni dei Consorzi idraulici di difesa e di scolo di quarta e quinta categoria, nonché

    le funzioni di Consorzi idraulici di terza categoria, rientranti nella competenza regionale.

  • Piano di classifica degli immobili

    Comunità Montana del Casentino 11

    La legge disciplina anche il sistema elettorale secondo il principio del voto pro-capite per

    fasce di contribuenza nonché detta specifiche disposizioni per la composizione degli organi di

    amministrazione dei Consorzi ed il loro funzionamento. Si tratta in sostanza di una legge organica che disciplina tutti gli istituti relativi alla bonifica e

    al ruolo dei Consorzi e che realizza una importante riforma anche per quanto concerne il riordino

    degli Enti esistenti. La legge, nell’intento di pervenire al risultato che l’attività di bonifica sia svolta sull’intero

    territorio regionale, prevede che, qualora nei comprensori di bonifica gli interessati non assumano

    l’iniziativa per la istituzione di un Consorzio, le funzioni di realizzazione della bonifica e di gestione

    delle opere siano esercitate dalle Comunità Montane qualora il comprensorio di bonifica ricada per

    intero o per una parte non inferiore al 70% in una Comunità Montana. Il provvedimento, quindi, nel suo complesso rappresenta per i Consorzi di bonifica della

    Toscana un importante e validissimo riconoscimento che consente di poter proficuamente operare

    per svolgere una funzione di rilevanza fondamentale per il governo del territorio.

    2.3 Il potere impositivo

    Il presupposto della contribuenza consortile è rappresentato dal beneficio che gli

    immobili, agricoli ed extragricoli, situati nel comprensorio consortile, traggono dalle opere e

    dall’attività di bonifica (articoli 10 e 11 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 ; articolo 16 L.R.T. 5

    maggio 1994 n. 34).

    Pertanto tutti gli immobili che ricevono un beneficio e che rientrano nel comprensorio

    consortile devono sostenere le spese del Consorzio tramite apposita contribuenza.

    La Regione Toscana, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. n. 34/94 ha provveduto ad

    una nuova delimitazione dei comprensori di bonifica con riferimento alle unità idrografiche quali

    aree fondamentali nelle quali dare attuazione al complesso ruolo di difesa del suolo, di tutela del

    territorio, da un lato, e di sviluppo dello stesso, dall’altro.

    La richiamata Legge Regionale Toscana n. 34/94 dopo aver affermato all’articolo 1

    comma 1 :

    “La Regione riconosce nell’attività di bonifica un mezzo permanente finalizzato allo

    sviluppo, alla tutela ed alla valorizzazione delle produzioni agricole, alla difesa del suolo, alla

    regimazione delle acque e alla tutela dell’ambiente e delle sue risorse naturali”

  • Piano di classifica degli immobili

    Comunità Montana del Casentino 12

    all’articolo 2 comma 1 stabilisce che :

    “Costituisce attività di bonifica, ai fini della presente legge, il complesso degli interventi

    finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del territorio e la regimazione dei

    corsi d’acqua naturali, a conservare ed incrementare le risorse idriche per usi agricoli in

    connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad adeguare,

    completare e mantenere le opere di bonifica già realizzate”

    Infine all’articolo 9 identifica come opere di bonifica :

    a) la canalizzazione della rete scolante e le opere di regimazione dei corsi d’acqua ;

    b) gli impianti di sollevamento delle acque ;

    c) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle opere utilizzate a prevalenti

    fini agricoli e quelle intese a tutelarne la qualità ;

    d) le opere per la sistemazione funzionale delle pendici e dei versanti ;

    e) le opere per il rinsaldamento ed il recupero delle zone franose ;

    f) le opere per il contenimento del dilavamento e dell’erosione dei terreni ;

    g) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e per la moderazione delle piene ;

    h) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette.

    Per l’adempimento di detti fini istituzionali, i Consorzi hanno il potere (ma è anche atto

    dovuto) di imporre contributi ai proprietari consorziati in relazione al beneficio apportato.

    Ai contributi imposti dai Consorzi è stata riconosciuta, dalla dottrina e dalla costante

    giurisprudenza, natura tributaria.

    Il potere impositivo dei Consorzi ha per oggetto tutti gli immobili (ovvero quei beni

    rientranti nella previsione di cui all’art. 812 del C.C.), siti all’interno del comprensorio classificato in

    bonifica, che traggono beneficio dalla bonifica, qualunque sia la loro destinazione (agricola od

    extragricola).

    Soggetti obbligati ai contributi sono i titolari del diritto di proprietà dell’immobile oggetto

    dell’imposizione.

    Sono perciò da considerare, oltre ai fondi rustici, anche tutti gli immobili con

    destinazione extragricola, siano essi civili abitazioni, opifici, infrastrutture, ecc. ciò è esplicitamente

  • Piano di classifica degli immobili

    Comunità Montana del Casentino 13

    confermato dall’articolo 3 comma 2 della Legge Regionale Toscana n. 34 del 5 maggio 1994 che

    recita :

    “I proprietari di immobili concorrono a sostenere gli oneri finanziari per la

    realizzazione di tali opere qualora derivino loro benefici di particolare rilevanza”.

    I criteri in materia di riparto degli oneri a carico dei proprietari devono, quindi, tenere in

    considerazione gli aspetti globali del vantaggio della bonifica quale strumento di sviluppo generale

    e di tutela del territorio (a tale proposito è significativa la sentenza della Corte Costituzionale -

    Sent. N. 66 del 24.02.1992 dove, con puntuali motivazioni, è riconosciuto che le funzioni

    concernenti la bonifica costituiscono un settore della generale programmazione del territorio e, più

    precisamente, di quella riguardante la difesa e la valorizzazione del suolo).

    La bonifica non può trascurare il fenomeno a cui stiamo assistendo di crescente

    presenza di immobili extragricoli nell’ambito di comprensori, una volta quasi esclusivamente

    agricoli, e spesso di un’intima e complessa compenetrazione e di conseguente maggior carico di

    impegni per i Consorzi che devono assicurare servizi più efficienti.

    Basti, a questo ultimo proposito, considerare che un terreno a destinazione agricola

    può sopportare con modesto danno stati di insofferenza idraulica anche per qualche giorno,

    specialmente nel periodo invernale ; un centro abitato, un opificio, un’infrastruttura di area,

    certamente no.

    Non si può inoltre trascurare il fatto che mentre l’agricoltura svolge una funzione di

    conservazione attiva e dinamica del suolo altre diverse attività spezzano l’equilibrio degli

    ecosistemi (scarichi nel reticolo fluviale di acque di rifiuto urbane ed industriali per cui risulta

    necessaria una costante e più incisiva opera di manutenzione del reticolo idrografico a causa della

    cospicua sedimentazione e della vegetazione infestante che prolifera anche per l’effetto

    concimante degli stessi apporti, attingimenti selvaggi da falde, aumento delle superfici

    impermeabilizzate con relativi aumenti dei vari coefficienti di deflusso, ecc.).

    Alla luce delle precedenti considerazioni, può essere esaminata la natura dei benefici

    prodotti dalle opere di bonifica, e quindi possono essere fissati i criteri di riparto della contribuenza,

    che devono fondarsi su indici di beneficio conseguito o conseguibile da parte degli immobili stessi.

    Pertanto il Piano di Classifica individua i benefici derivanti agli immobili del comprensorio

    dall’attività del Consorzio ed elabora gli indici per la quantificazione di tali benefici.

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    Comunità Montana del Casentino 14

    3 DESCRIZIONE DEL COMPRENSORIO

    3.1 Elementi amministrativi e geografici

    Il Consorzio di bonifica del Casentino estende la sua competenza dalle sorgenti del fiume

    Arno fino alla sua confluenza con il canale della Chiana a nord di Arezzo.

    L’area compresa consta complessivamente di ha. 88.518. Tale valore discosta lievemente

    dal valore indicato nella legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 pari a 87.727 dei quali 86.549

    ricadenti in provincia di Arezzo e 1.178 nella provincia di Firenze; questa differenza è

    dovuta alla diversa scala di lavoro impiegata e ad arrotondamenti nel calcolo delle

    superfici.

    L’area, che ricade interamente nella Regione Toscana, nelle Provincie di Arezzo e Firenze

    (limitatamente all’area idrograficamente tributaria dell’alto corso dell’Arno), è delimitata

    dagli spartiacque dell’Appennino toscoromagnolo a nord e est e da quello del rilievo del

    Pratomagno a nord e ovest. La direzione della valle è all’incirca parallela a quella della

    catena appenninica fino a Subbiano dove il fiume fa una curva e scorre verso sud-ovest.

    Le Amministrazioni comunali comprese nel Consorzio sono: Londa, Stia, Pratovecchio,

    Montemignaio, Castel S. Niccolò, Poppi, Bibbiena, Chiusi della Verna, Ortignano-

    Raggiolo, Castel Focognano, Chitignano, Talla, Subbiano, Capolona, Anghiari ed Arezzo.

    Nella ridefinizione dei territori di competenza, i bacini che idrograficamente sono tributari

    del medio corso dell’Arno, appartenenti ai Comuni di Pian di Scò, Castelfranco di sopra e

    Loro Ciuffenna, sono passati al comprensorio di bonifica del Valdarno, mentre sono entrati

    a fare parte dell’area del Consorzio i bacini a monte di Arezzo.

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    Figura 1: Comuni del Comprensorio di bonifica

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    Comunità Montana del Casentino 16

    Figura 2: vecchia e nuova perimetrazione a confronto (in giallo le aree del vecchio comprensorio rimaste nell’attuale comprensorio, in rosa le aree di espansione del comprensorio di bonifica, in verde le aree del vecchio comprensorio passate ad altro comprensorio)

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    Comunità Montana del Casentino 17

    Si può notare che i soli Comuni casentinesi, che rappresentano il tratto montano dell’Arno,

    ricadono interamente nel Comprensorio di Bonifica, mentre gli altri sono interessati

    parzialmente. Qui di seguito si riporta la superficie competente al Consorzio di Bonifica del

    Casentino, ripartita per Comune.

    Tabella 1- Ripartizione del territorio della bonifica per Comuni. COMUNE SUPERFICIE (HA)ANGHIARI 1,130.33LONDA 1,145.55CHITIGNANO 1,487.65MONTEMIGNAIO 2,578.78ORTIGNANO RAGGIOLO 3,651.52CAPOLONA 4,534.61AREZZO 5,094.80CASTEL FOCOGNANO 5,628.13TALLA 5,974.91STIA 6,234.04SUBBIANO 6,792.79PRATOVECCHIO 7,518.06CASTEL SAN NICCOLO' 8,282.06BIBBIENA 8,632.94POPPI 9,653.66CHIUSI DELLA VERNA 10,179.14TOTALE 88,518.98

    Nel bacino ricade una parte del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte

    Falterona e Campigna; la stessa sorgente del fiume Arno e quella di molti suoi affluenti di

    sinistra rientrano nell’area protetta, per una estensione di ha 18.745, che rappresentano il

    21,4 % dell’intera superficie del Comprensorio di Bonifica.

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    3.2 Ambiente fisico e clima

    Il territorio del Comprensorio di Bonifica del Casentino, come già accennato, è

    delimitato dai rilievi montuosi dell’Appenino Tosco-romagnolo ad Est e dalla catena del

    Pratomagno ad Ovest; essi racchiudono la valle del fiume Arno fra i loro assi Nord-Sud,

    che rappresentano la principale direzione di scorrimento del fiume Arno fino alle porte di

    Arezzo, dove cambia bruscamente la sua direzione in Nord-Est/Sud-Ovest.

    Lo spartiacque orientale, costituito dall’Appennino, si snoda su quote superiori ai

    m.1000 s.l.m.m., che raramente superano i m.1300: solo il massiccio del Falterona da cui

    si origina l’Arno, supera i m.1600 con m.1653 del monte Falterona e m.1658 di Monte

    Falco. Lo stesso può dirsi riguardo al rilievo del Pratomagno la cui altitudine media si

    mantiene sui m.1100, e si eleva fino ai m.1590 solo in località Croce del Pratomagno.

    L’ambiente fisico è caratterizzato da una superficie per la maggior parte montuosa,

    ma con moderata energia dei rilievi: la morfologia del territorio è il risultato dell’interazione

    fra i tipi litologici presenti e l’azione modellatrice dei corsi d’acqua.

    I versanti sono ampi e moderatamente acclivi: in sinistra idrografica si individuano

    delle paleosuperfici di origine alluvionale (terrazzi del fluvio-lacustre) ben visibili nel tratto

    terminale degli spartiacque fra i torrenti Sova, Archiano, Vessa e Corsalone; in destra

    idrografica i tributari dell’Arno che nascono dal Pratomagno scorrono su rocce diverse,

    dove si formano bacini più articolati e di maggiore superficie (es. torrenti Solano e Talla)

    con valli abbastanza sviluppate.

    Fino alla confluenza con il torrente Rassina il bacino ha una forma simmetrica; in

    corrispondenza dell’Alpe di Catenaia l’estensione del lato sinistro del bacino si riduce

    considerevolmente, e i primi rilievi sono già spartiacque con il bacino del fiume Tevere.

    I fenomeni di dissesto superficiale e profondo sono abbastanza frequenti, sebbene

    la scarsa pendenza faccia imputare le cause al substrato litologico, spesso costituito da

    materiale argilloso o genericamente argillitico, su cui si innescano fenomeni erosivi e

    gravitativi di una certa intensità, anche a seguito di eventi meteorici e, talvolta, accentuato

    dalle attività antropiche e da tagli di versante.

    Si evidenzia una diversità stratigrafica fra i versanti tributari di destra e di sinistra

    cioè fra il Pratomagno e la dorsale appenninica, che si traduce in una maggiore stabilità ed

    una minore frequenza e intensità dei fenomeni franosi del primo rispetto al secondo. La

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    Comunità Montana del Casentino 19

    diversità geologica non ha influito sensibilmente sullo sviluppo dei reticoli idrografici, di tipo

    dendritico, piuttosto sulla loro estensione; la densità della rete idrografica è elevata.

    La variabilità fisica della valle si ripercuote sul clima che perde le caratteristiche

    montane che possiede a Stia per acquisire connotati più continentali nel fondovalle,

    quando l’altitudine media del bacino scende, e maggiormente avvicinandosi alla pianura e

    ad Arezzo.

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    Figura 3: Carta del modello digitale del terreno

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    3.2.1 Elementi meteorologici di carattere generale

    In area appenninica il clima è molto influenzato dall’orografia e dall’esposizione;

    questo spiega una diversa distribuzione delle piogge e temperatura media annua nelle

    varie zone del comprensorio. A ciò si aggiunge il fattore altimetrico che normalmente

    influenza il regime termopluviometrico di una località.

    Si possono comunque distinguere delle zone altimetriche corrispondenti a precise

    fasce vegetazionali, manifestazioni di un determinato regime climatico.

    Il piano basale si identifica con la pianura alluvionale dell’Arno ed è caratterizzato da

    ampie superfici coltivate; la formazione vegetale più frequente è rappresentata dai querceti

    a roverella e da un clima con temperatura media annua oscillante fra i 14°C di Arezzo e

    Subbiano ed i 12°C di Stia; la piovosità è rispettivamente di mm. 865, mm.1016 e

    mm.1033. Si può constatare che le stazioni di fondovalle più vicine alle montagne (Stia,

    Subbiano) hanno una elevata piovosità determinata dal fattore orografico. Salendo di

    quota si incontra la zona del Castagno caratterizzata da un minore deficit idrico estivo, da

    temperature medie annue intorno ai 10°C e piovosità comunque superiori ai mm.1000

    annui. La zona superiore, intorno ai m.900 di quota, è caratterizzata dalla presenza del

    faggio e di specie tipiche di climi freschi ed umidi, come acero, frassino, abete bianco: qui

    la temperatura media annua è inferiore ai 10°C e la piovosità molto elevata, così che non

    vi è un periodo secco estivo.

    Le stazioni di riferimento per questa fascia sono per il versante appenninico

    Camaldoli e Chiusi della Verna con i seguenti dati medi annui: Camaldoli, temperatura

    media annua 6.4°C, piovosità mm.1727, Chiusi della Verna, temperatura media annua

    9,2°C, piovosità mm.1224; per il versante del Pratomagno si hanno le stazioni

    pluviometriche di Montemignaio e Salutio con piovosità rispettivamente di mm.1495 e

    mm.1143.

    Secondo la classificazione dei climi di Thornthwaite si può definire il clima del

    comprensorio come umido con moderati deficit idrici estivi soprattutto nelle stazioni di

    fondovalle.

    Si riportano di seguito i diagrammi termopluviometrici di Arezzo e di Camaldoli.

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    Stazione di Arezzo

    altitudine 277 m s.l.m.latitudine 43° 28'comune Arezzorilievi 1954-1975

    G F M A M G L A S O N D anno

    T 5.3 6.2 8.8 12.5 16.3 20.1 23.1 23.1 19.9 15.5 10.4 6.5 14P 72 73 69 71 75 58 38 48 81 83 110 87 865PE 10 13 28 50 85 116 142 131 94 60 28 13 770AE 10 13 28 50 85 104 84 69 83 60 28 13 627D 0 0 0 0 0 12 58 62 11 0 0 0 143S 62 60 41 21 0 0 0 0 0 0 0 54 2382T 10.6 12.4 17.6 25 32.6 40.2 46.2 46.2 39.8 31 20.8 13 28

    T = temperatura media Regime idrico Umido-subumidoP = precipitazione periodica media Regime termico Mesotermico

    PE = evapotraspirazione potenziale Periodo secco 104 ggAE = evapotraspirazione realeD = deficit idrico (PE-AE)S = surplus idrico (P-PE)

    Diagramma climatico

    Stazione di Arezzo (277 m s.l.m.)

    0

    50

    100

    150

    200

    250

    G F M A M G L A S O N D

    Mesi

    0

    20

    40

    60

    80

    100

    120

    Temp. medie (2T°C) Evapo. potenz. (mm) Precipitazioni (mm)

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    Stazione di Camaldoli

    altitudine 1111 m s.l.m.latitudine 43° 48'comune Poppirilievi 1954-1975

    G F M A M G L A S O N D anno

    T -0.7 -0.1 2.3 6.1 10.2 14.4 17.4 17.2 14 9.2 4.7 0.7 6.4P 184 182 155 159 137 92 67 79 116 169 230 197 1767PE 0 0 11 37 66 96 115 105 75 45 23 3 576AE 0 0 11 37 66 95 109 96 75 45 23 3 560D 0 0 0 0 0 1 6 9 0 0 0 0 16S 184 182 144 122 71 0 0 0 0 103 207 194 12072T -1.4 -0.2 4.6 12.2 20.4 28.8 34.8 34.4 28 18.4 9.4 1.4 12.8

    T = temperatura media Regime idrico PerumidoP = precipitazione periodica media Regime termico Mesotermico

    PE = evapotraspirazione potenziale Periodo secco 0 ggAE = evapotraspirazione realeD = deficit idrico (PE-AE)S = surplus idrico (P-PE)

    Diagramma climatico

    Stazione di Camaldoli (1111 m s.l.m.)

    -50

    0

    50

    100

    150

    200

    250

    G F M A M G L A S O N D

    M e s i

    0

    50

    100

    150

    200

    250

    Temp. medie (2T°C) Evapo. potenz. (mm) Precipitazioni (mm)

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    3.2.2 Idrografia

    Il territorio studiato presenta già una suddivisione idrografica eseguita da parte della

    Comunità Montana del Casentino e alla quale questo Ente ha fatto riferimento per la

    collocazione delle proprie opere di sistemazione.

    Pertanto è stata redatta sia una carta del reticolo idrografico che una carta dei

    sottobacini.

    La carta del reticolo idrografico è stata generata a partire dalla carta topografica

    1:25.000 dei fogli della Carta Tecnica Regionale e successivamente è stata digitalizzata a

    digitizer. Il reticolo idrografico è stato gerarchizzato sulla base del metodo di Strahler.

    Riportiamo di seguito le due carte prodotte e la ripartizione delle aste secondo la loro

    gerarchia .

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    Figura 4: Carta dei sottobacini

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    Figura 5: carta del reticolo idrografico

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    Tabella 2: Lunghezze delle aste classificate per ordine e per sottobacino (dati in Km) ORDINE GERARCHICO Denominazione Primo Secondo Terzo Quarto Quinto Sesto Totale complessivo Archiano 79.81 28.86 22.65 11.21 142.53 Arezzo1 3.07 1.11 3.97 8.15 Arezzo2 94.26 52.23 20.70 28.97 196.16 Arezzo3 9.13 4.00 13.13 Arno 46.65 27.88 14.86 7.26 96.64 Chiassa 62.86 13.31 7.86 9.18 6.96 100.17 Corsalone 122.41 44.02 21.49 11.57 14.61 214.10 Fiumicello 19.60 8.07 3.16 5.39 36.22 Imbrifero 23.03 14.13 1.82 23.44 62.41 Pillozze 1.77 1.15 3.89 6.80 Rassina 51.03 15.37 5.01 9.75 81.17 Rovello 10.69 5.15 3.52 19.36 Salutio 85.58 29.73 18.08 6.19 139.58 Solano 163.72 42.05 29.96 9.64 5.98 251.35 Soliggine 14.14 7.61 0.99 22.74 Sova 24.39 9.27 3.05 6.60 43.31 Staggia 57.65 15.61 15.66 6.09 95.00 Teggina 61.01 24.95 8.49 8.14 102.59 Vessa 20.87 11.05 4.69 36.61 Totale complessivo 951.65 355.53 189.83 91.02 51.00 28.97 1,668.01 Denominazione Totale (ha)

    Arno 6,623.33 Staggia 4,746.00 Imbrifero 3,573.23 Fiumicello 1,795.29 Pillozze 462.17 Solano 11,131.49 Sova - Roiesine 2,135.64 Archiano 7,024.55 Corsalone 9,026.87 Teggina 4,877.20 Rovello 1,926.00 Vessa 2,246.88 Rassina 4,590.27 Soliggine 1,779.13 Salutio 8,474.50 arezzo1 556.31 arezzo2 11,069.03 Arezzo3 1,764.45 Chiassa 4,716.65 Totale 88,518.98

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    3.3 Aspetti Socio-Economici Del Comprensorio

    3.3.1 La struttura produttiva del comprensorio

    L’agricoltura è stata l’attività prevalente della popolazione del Casentino fino all’ultimo

    dopoguerra; in seguito, negli Anni Settanta, il comprensorio ha conosciuto una intensa

    industrializzazione che ha permesso la nascita dei poli produttivi della carta a

    Pratovecchio e del cemento a Corsalone, in aggiunta all’affermato polo tessile di Soci

    sorto in precedenza, riducendo così l’importanza dell’agricoltura. Anche l’industria del

    mobile beneficiò della favorevole congiuntura del periodo, mentre ritardava l’espansione

    delle attività del terziario, che incontrarono alcune difficoltà legate sia a fattori oggettivi,

    una realtà infrastrutturale insufficiente, sia alla mentalità e cultura degli abitanti. Era

    comunque in atto un processo di emigrazione verso le vicine città di Firenze ed Arezzo

    che offrivano maggiori possibilità di impiego a chi cercava un occupazione nel terziario.

    Il riflusso della fine degli Anni Settanta e degli Anni Ottanta ha fatto segnare il passo alle

    attività industriali e commerciali; la diminuzione di occupazione ha risvegliato l’interesse

    verso settori trascurati come l’agricoltura, e ha stimolato la crescita di nuove attività legate

    al rinnovato interesse per la natura, l’ambiente e la qualità della vita. Le stesse direttive

    politiche della Comunità Europea hanno favorito e diffuso la filosofia del rispetto e la

    protezione dell’ambiente, che in agricoltura incentivano metodi di produzione meno

    “forzati”; nella pianificazione territoriale la creazione di aree protette ed una maggiore

    attenzione alle emergenze paesaggistiche, e, nel settore turistico, hanno significato la

    nascita e lo sviluppo di forme alternative di fruizione del territorio e delle risorse naturali.

    Attualmente la moderata ripresa del comparto industriale ha permesso il mantenimento, se

    non l’ampliamento, del numero dei posti di lavoro; la specializzazione in alcuni settori,

    come in quello dei prefabbricati edili, ha conquistato un posto nel mercato interno ed

    estero, gli altri comparti industriali sono stabili. Relativamente all’ambiente si sono

    sviluppate delle attività interconnesse che hanno legato il commercio ed il turismo

    all’agricoltura: la produzione di alimenti biologici, l’agriturismo e l’escursionismo “trekking”

    nelle aree protette.

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    Comunità Montana del Casentino 29

    3.3.2 La popolazione

    La popolazione negli ultimi cento anni ha subìto un decremento generalizzato, ed anche il

    territorio esaminato ha avuto un trend negativo, culminato nel decennio 1971-1981.

    Il problema del decremento delle nascite ovviamente ha proporzioni assai maggiori di

    quelle relative al Casentino, ma si deve ricordare che qui non è solo frutto di una

    evoluzione della società poiché la maggior parte della superficie del comprensorio

    costituisce aree marginali, in passato legate all’agricoltura e adesso isolate e con

    prospettive poco attraenti per la popolazione giovane residente che ha abbandonato le

    disagiate condizioni locali accentrandosi nelle città. Attualmente la tendenza si è invertita

    tornando ad essere blandamente in crescita.

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    30

    3.3.3 Assetto ed attività agricole

    Come già accennato nei precedenti paragrafi, l’agricoltura riveste attualmente un ruolo

    secondario nelle attività produttive del comprensorio di Bonifica; tuttavia essa svolgeva

    un ruolo molto importante nella conservazione del paesaggio e nella manutenzione del

    territorio. Il progressivo abbandono dei poderi situati marginalmente ai centri abitati ed il

    ritiro dalla coltivazione delle aree più scomode da raggiungere e lontane dai centri

    aziendali, ha fatto sì che molte piccole forme di dissesto, periodicamente ridotte e

    bonificate dalle lavorazioni agronomiche, sono di fatto lasciate libere di evolversi verso

    forme di maggiore intensità e gravità, essendo venuto a mancare il controllo che gli

    agricoltori esercitavano sui campi e tutte le piccole opere di regimazione e di sostegno

    necessarie alla coltivazione in terreni in pendenza.

    3.3.4 Attività turistiche

    Il terziario impiega circa il 20% dei residenti occupati, con percentuali diverse nei vari

    Comuni. I dati sono spesso misti a quelli del commercio, per cui le reali percentuali di

    occupati nel settore del turismo sono leggermente inferiori. L’attività di ricezione è

    soprattutto a carattere stagionale, mentre nella ristorazione l’occupazione è più costante.

    Le strutture ricettive sono concentrate principalmente nei Comuni di Stia, , negli ultimi anni

    ha una notevole incidenza di seconde case sul numero delle abitazioni non occupate

    (circa il 39%), mentre la percetuale più bassa spetta a Bibbiena (7%), per cui in alcune

    località si ha una forte oscillazione stagionale della popolazione.

    Negli ultimi anni al tradizionale turismo di tipo culturale e religioso si è aggiunto quello

    naturalistico, il trekking a piedi o a cavallo, che ha permesso lo sviluppo di nuovi tipi di

    ricettività come l’agriturismo, particolarmente apprezzato da chi cerca un ambiente

    tranquillo e lontano da quello urbano. La diversa concezione della vacanza e del tempo

    libero che si è formata negli utenti, ha spostato la fruizione su brevi permanenze

    dilazionate nel corso dell’anno.

    La tendenza del settore turistico è positiva e gli operatori del settore cercano di

    diversificare l’offerta contando sulle molte attrattive della zona, ciò ha permesso finora un

    lieve aumento delle unità lavorative, che dovrebbe aumentare in prospettiva.

  • Piano di classifica degli immobili

    31

    4 ATTIVITA' DI BONIFICA

    L’attività che la Comunità Montana attualmente svolge nel settore della bonifica

    consistite soprattutto in interventi di regimazione dei corsi d’acqua e consolidamento di

    movimenti franosi, realizzati tramite i finanziamenti regionali (nuove opere e manutenzioni

    straordinarie), i proventi delle contribuenze (manutenzioni ordinarie e interventi di

    bioingegneria), i finanziamenti statali (D.Lgs. n. 102/2004 e L. 225/1992 per interventi di

    ripristino delle opere danneggiate dagli eventi calamitosi).

    A seguito degli eventi alluvionali verificatisi in Casentino negli anni 1992, 1993 e

    1998 l’attività sistematoria ha subito un notevole incremento, grazie ai finanziamenti statali

    (D.L. 426/92, L. 185/92, L. 265/95, L. 226/99) ottenuti per il ripristino delle opere idrauliche

    danneggiate, per il consolidamento dei dissesti idrogeologici e per il riassetto idraulico del

    territorio.

    Nel dicembre 1992 la C. M. ha elaborato un piano generale di interventi relativi al

    taglio ed allontanamento del materiale legnoso dagli alvei dei corsi d'acqua e loro

    ripulitura, da eseguirsi in amministrazione diretta tramite l'utilizzo della manodopera

    forestale dipendente. La realizzazione del progetto "fiumi puliti” ha prodotto ottimi risultati

    soprattutto legati ai migliori deflussi delle acque in prossimità di punti critici (ponticelli,

    tombini, strettoie).

    La Comunità Montana pertanto sta proseguendo il lavoro intrapreso con la

    realizzazione di ulteriori successivi stralci del progetto suddetto comprendenti interventi

    commisurati alle risorse economiche reperibili anno per anno.

    Nel 1993, durante il censimento dei danni provocati dagli eventi alluvionali

    dell’autunno ‘92, è stato rilevato come il crescente abbandono delle campagne aveva

    messo in crisi l’ingente patrimonio di opere di sistemazione idraulico-agrarie e forestali del

    Casentino e di come queste risultassero essenziali nel rallentamento dei processi erosivi e

    di formazione delle piene. A seguito di queste considerazioni fu sperimentalmente

    approvato un piano triennale (1994-96), tramite il quale l’Ente si proponeva di ridare

    funzionalità a tali opere minori ripristinando, mantenendo ed incrementando quel

    patrimonio di piccole opere di sistemazione esistenti, adottando per le sistemazioni la

    tipologia classica dell’Ingegneria naturalistica.

  • Piano di classifica degli immobili

    32

    La Comunità montana già dal 1994 ha ufficializzato la volontà di dare spazio

    all'utilizzo di queste tecnologie, soprattutto nelle riparazioni di piccoli dissesti ed ha istituito

    un gruppo tecnico operativo selezionando tra il proprio personale dipendente (operai

    forestali e tecnici) operatori qualificati in grado di realizzare tali lavori.

    Sono state quindi eseguite difese di sponda e soglie in legname, scogliere,

    gabbionate con talee, canalette in legname e pietrame, gradonate con talee e piantine.

    Nel rapporto costi-benefici, le esperienze maturate hanno anche fatto emergere un

    dato non secondario, quello della convenienza economica delle opere realizzate (laddove

    tecnicamente possibile).

    Nei confronti degli enti territoriali di controllo delle progettazioni(Genio Civile, Parco

    Nazionale, Soprintendenza etc..) le opere proposte e poi realizzate hanno incontrato

    consensi, ciò ha snellito gli iter di rilascio dei nulla osta.

    A seguito delle sistemazioni attuate, accolte entusiasticamente dalla popolazione ed

    accettate favorevolmente ormai anche dagli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, la

    Comunità Montana del Casentino ha deciso di rendere permanente il servizio difesa del

    suolo, abbandonando il carattere sperimentale di tale attività sistematoria. Oggi quindi, in

    parallelo alla normale attività di bonifica montana, vengono realizzate in maniera

    sistematica ed organica, secondo piani annuali in linea peraltro con le ultime direttive

    regionali (del C.R. 155/97), piccole sistemazioni idraulico-forestali con tecniche di

    Ingegneria Naturalistica.

    Aver affrontato la tematica della ingegneria naturalistica in anticipo rispetto alle altre

    realtà del Centro Italia ha proposto questo Ente sia a livello Regionale che Nazionale

    riscuotendo consensi per l'operazione intrapresa; la Comunità Montana del Casentino è

    stata presente a diverse mostre e convegni sulla materia sia come relatori che come

    "espositori", è membro del consiglio regionale e membro del Consiglio Direttivo Nazionale

    dell'A.I.P.I.N. (Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica).

    All'attualità, essendo la materia naturalistica vista con particolare attenzione sia a

    livello regionale-nazionale che Comunitario, la Comunità Montana forte dell'esperienza

    maturata sta accedendo a forme di finanziamento alternativo ai normali "canali" aprendo

    prospettive nuove di sviluppo sui settori ambiente e difesa del suolo.

    Il territorio della Comprensorio di bonifica del Casentino è stato per lungo tempo

    sottoposto ad interventi di sistemazione idraulico-forestale sia per la massiccia attività di

  • Piano di classifica degli immobili

    33

    bonifica montana protrattasi per più di settanta anni che per la costante opera di

    manutenzione e di presidio perpetuata nel tempo dalle popolazioni locali.

    Il censimento delle opere effettuato nell’anno 1978 e quello successivo eseguito in

    occasione dell’alluvione del 1992 segnala la presenza di almeno 1200 opere trasversali e

    circa 600 difese di sponda, in gestione alla Comunità Montana del Casentino.

    Nella cartina riportata sotto si può notare come siano particolarmente interessati da

    queste opere i corsi d’acqua montani e la parte alta del fiume Arno.

  • Piano di classifica degli immobili

    34

    Figura 6: catasto delle opere di sistemazione idraulico-forestale

    Evidentemente gli elementi puntuali che sono osservabili sulla carta riguardano soltanto

    quegli interventi che per la loro natura sono tuttora visibili; non sono invece più censibili gli

    interventi di manutenzione dell’asta idraulica (ripuliture, sistemazione delle sponde e

    talvolta anche manufatti in muratura) che hanno però garantito nel tempo, non meno delle

    prime, l’efficienza dei corso d’acqua.

  • Piano di classifica degli immobili

    35

    Fino agli anni settanta comunque gli interventi realizzati sono stati di portata significativa

    soprattutto per la sontuosità delle murature (quasi sempre in pietrame e malta) e

    soprattutto concentrati in opere trasversali, muri di sponda e interventi areali quali

    rimboschimenti e graticciamenti. Gli interventi quindi in sostanza risultavano circoscritti e

    più rivolti al tamponamento di situazioni pericolose o minacciose.

    Recentemente invece le attività di sistemazione si sono spostate verso una tutela più

    ampia del territorio questo sia attraverso la ricerca di interventi meno pesanti da un punto

    di vista ambientale che ricercando tipologie costruttive anche meno durature, ma

    comunque a più basso costo. Tale tendenza appare l’unica soluzione per garantire a

    parità di investimento una maggiore superficie territoriale difesa. Si è affermato quindi il

    concetto di manutenzione diffusa attraverso piccoli interventi di minor costo e di efficacia

    media ed eseguiti con tecniche a basso impatto ambientale (ingegneria naturalistica),

    come riferito in precedenza.

    Nel territorio della Comunità Montana del Casentino vengono realizzati fino a quando è

    possibile, interventi di questo tipo utilizzando le tecniche dell’ingegneria naturalistica di cui

    l’ente è uno dei più assidui sperimentatori.

  • Piano di classifica degli immobili

    36

    5 DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO

    Considerata l’attività di bonifica così come precedentemente descritta, è naturale far

    discendere il beneficio arrecato agli immobili compresi nel bacino idraulico dalla

    salvaguardia funzionale e dal valore degli stessi che verrebbe certamente compromesso

    dalla mancata esecuzione dell’attività di bonifica.

    Come già richiamato nella parte normativa, concorrono alla ripartizione dei costi tutti gli

    immobili agricoli e extra-agricoli qualunque sia la loro destinazione (salvo limitate

    eccezioni che verranno illustrate nelle Norme di applicazione del Piano).

    La misurazione del diverso grado di beneficio tra le singole proprietà immobiliari viene

    effettuata mediante la definizione di un indice tecnico e di un indice economico. Il calcolo dell'indice tecnico è stato realizzato per porzioni di territorio aggregate in zone

    omogenee. Tali zone sono state individuate su base orografica e idrografica unendo i

    singoli sottobacini idrografici tra loro seguendo una logica di accorpamento basata su

    omogeneità orografica e posizione geografica.

    Sono state pertanto individuate 5 zone (si veda la Figura 7 ) così denominate:

    1. Alta valle del Casentino;

    2. Versante destro del Casentino (Pratomagno)

    3. Versante sinistro del Casentino (Alpe di Serra e Catenaia)

    4. Fondo valle (Conca intermontana casentinese, Piana di Arezzo)

    5. Chiassa (Nuova zona di contribuenza)

    Precisiamo ora come sono stati raggruppati i sottobacini precedentemente descritti;

    appartengono alla prima zona (Alta valle del Casentino):

    - Arno a monte di Stia

    - Staggia

    - Imbr.Arno-Stia

    - Fiumicello

    - Pillozze

  • Piano di classifica degli immobili

    37

    appartengono alla seconda zona (versante destro del Casentino):

    - Solano

    - Teggina

    - Salutio

    appartengono alla terza zona (versante sinistro del Casentino):

    - Sova Roiesine

    - Archiano

    - Corsalone

    - Vessa

    - Rassina

    appartengono alla quarta zona (Fondo valle):

    - Rovello

    - Imbrif.Arno-Borgo C.

    - Imbr.Arno-Rignano

    - Soliggine

    - arezzo1

    - arezzo2

    appartengono alla quinta zona (Chiassa):

    - arezzo 3

    - Chiassa

  • Piano di classifica degli immobili

    38

    Figura 7: Ripartizione delle zone

    Si utilizza come indice tecnico quello cosiddetto di manutenzione e densità delle opere che

    esprime, come meglio vedremo al prossimo paragrafo, il differente grado di intensità del

    complesso delle attività di bonifica tra le varie zone sopra individuate.

  • Piano di classifica degli immobili

    39

    6 Calcolo dell'indice di manutenzione

    L'indice di manutenzione è definito come l’indicatore che rappresenta, per zone diverse,

    l'intensità di manutenzione idraulica.

    Per calcolare l'indice di manutenzione si è fatto riferimento alla superficie dei corsi d'acqua

    in quanto le effettive attività di manutenzione vengono effettuate sul corso d'acqua e

    consistono in:

    - taglio di vegetazione in alveo e sponde;

    - manutenzione delle opere di sistemazione idraulica esistenti;

    - ripristino delle sezioni idrauliche attraverso la rimozione di materiali in alveo;

    - nuovi interventi di sistemazione limitatamente alle opere eseguite con tecniche di

    ingegneria naturalistica.

    L'indice di manutenzione è quindi correlato allo sviluppo del reticolo idraulico e alla

    presenza di opere di bonifica per unità di superficie.

    I parametri che sono stati considerati per il calcolo dell'indice sono i seguenti:

    - superficie di pertinenza delle aste idrauliche compresi i tratti del F. Arno che

    beneficiano delle sistemazione effettuate a monte;

    - superficie della zona;

    - identificazione dei tratti con presenza di opere di sistemazione idraulica.

    La formula applicata infatti consiste nel rapporto tra superficie totale, per zona, delle

    pertinenze delle aste idrauliche (sup_aste), maggiorata per la superficie dei tratti sottoposti

    a sistemazione (sup_sist), divisa per la superficie totale della zona (sup_zona).

    (sup_aste+sup_sist)/(sup_zona)

    Il calcolo della superficie di pertinenza delle aste idrauliche è stata eseguito nel seguente

    modo:

    - calcolo delle larghezze medie delle aste principali per ciascun sottobacino idrografico;

  • Piano di classifica degli immobili

    40

    - individuazione delle aste principali e secondarie, finalizzata ad applicare a ciascuna di

    esse una larghezza media differenziata;

    - calcolo della superficie dal prodotto dello sviluppo lineare delle aste per la larghezza

    media;

    - identificazione dei tratti di asta con presenza di opere.

    La suddivisione delle aste in principali e secondarie si riporta di seguito nella figura n. 8.

    Figura 8: Aste principali e secondarie (sono rappresentate in blu quelle principali e in rosso le secondarie)

  • Piano di classifica degli immobili

    41

    Le aste principali sono state individuate sulla base del seguente criterio: tratto di corso

    d'acqua nel quale vengono eseguiti maggiormente gli interventi di manutenzione, ed è

    costituito dal collettore principale e, nei casi di bacini molto estesi, da alcuni collettori

    secondari.

    L'individuazione della larghezza media per bacino è stata fatta catturando per ogni asta

    principale e per ciascun bacino idrografico, le opere trasversali e mediando il valore della

    loro larghezza.

    Il valore della larghezza media delle opere trasversali è stato applicato come larghezza

    media dell'asta principale.

    Per le aste secondarie si è applicato il 30% del valore utilizzato per le aste principali.

    Nella tabella sotto riportata vengono indicati i valori calcolati.

    Tabella 3: Valori di larghezza applicati

    Nome sottobacino Larg. Media aste

    Arno a monte di Stia 32

    Staggia 32

    Imbr.Arno-Stia 20

    Fiumicello 29

    Pillozze 22

    Solano 31

    Sova Roiesine 22

    Archiano 17

    Corsalone 45

    Teggina 27

    Rovello 18

    Imbrif.Arno-Borgo C. 32

    Imbr.Arno-Rignano 32

    Vessa 7

    Rassina 37

    Soliggine 14

    Salutio 24

    Arezzo1 24

    Arezzo2 24

  • Piano di classifica degli immobili

    42

    Nome sottobacino Larg. Media aste

    Arezzo3 24

    Chiassa 12

    Il calcolo delle superfici delle aste su cui ricadono interventi di sistemazione è stato

    eseguito catturando tutti i tratti di asta interessati dalla presenza di opere a partire da una

    fascia di 50 metri disegnata intorno alle opere stesse.

    Nella Figura 9 sono riportati i tratti di corso d’acqua che risultano essere sistemati.

  • Piano di classifica degli immobili

    43

    Figura 9: Selezione dei tratti di asta (in rosso) che risultano sistemati

    La presenza di aste sistemate costituisce un aumento delle attività di manutenzione; come

    per il reticolo idraulico anche le aste sistemate vengono computate in superficie. Questa

    superficie fittizia è calcolata in modo differenziato per le aste primarie e secondarie,

  • Piano di classifica degli immobili

    44

    applicando per le prime una larghezza di 20 metri e per le seconde di 10 metri, e

    considerando una lunghezza di asta sistemata pari a 50 metri.

    Per tenere conto dei benefici derivanti dalle sistemazioni effettuate sui bacini montani è

    stata inoltre considerata una superficie fittizia del tratto dell’Arno ricadente nel fondo valle

    alla cui estensione è stata attribuita una larghezza pari a 32 metri.

    Una volta calcolate le singole superfici è stata realizzata una tabella per il calcolo

    dell'indice di manutenzione, nella quale sono riassunti per ciascuna zona i totali delle varie

    superfici considerate.

    Tabella 4: valori di calcolo per l’indice tecnico Superficie

    zona (ha)

    Superficie

    rete principale

    (ha)

    Superficie

    rete

    secondaria

    (ha)

    Superficie

    rete (ha)

    Aste princ.

    Sistemate

    (m)

    Aste secon.

    Sistemate (m)

    Superficie di

    incremento

    dovuto alle

    opere (ha)

    Totale

    superfici aste

    (ha)

    Alta valle 14.000,64 172,24 206,02 378,25 5.618,36 4.883,92 16,12 394,37Versante destro 24.522,05 304,36 330,64 635,00 1.459,34 13.752,67 16,67 651,67Fondovalle 18.765,33 352,26 140,36 492,62 2.762,78 6.528,86 12,05 504,68Versante sinistro 25.061,41 322,74 391,20 713,94 13.082,61 11.326,21 37,49 751,43Chiassa 6.163,74 113,20 41,82 155,02 1.251,00 426,20 2,93 157,95Totale 88.513,18 1.264,80 1.110,04 2.374,84 24.174,09 36.917,86 85,27 2.460,10

    L'indice di manutenzione è quindi calcolato dal rapporto del totale delle superfici delle aste

    sulla superficie totale della zona.

    Zona indice di manutenzione

    Alta valle 0,028168

    Versante destro 0,026575

    Fondovalle 0,026894

    Versante sinistro 0,029984

    Chiassa 0,025625

    Data la bassa dispersione dei valori ottenuti si è ritenuto di poter individuare tre classi di

    manutenzione. Alla zona “Chiassa”, trattandosi dei territori di nuova acquisizione, che

    presentano l’indice di manutenzione più basso, viene attribuita la classe 1; le altre due

    classi vengono attribuite alle zone rimanenti, che facevano già parte del precedente

  • Piano di classifica degli immobili

    45

    perimetro provvisorio di contribuenza, con la soglia di passaggio dalla classe 2 alla classe

    3 pari a 0,027905, valore medio dell’indice di manutenzione delle suddette zone.

    Nella tabella sotto riportata sono indicati gli indici di manutenzione e la classe di

    appartenenza di ciascuna zona all’interno del perimetro di contribuenza:

    Tabella 5: indici di manutenzione e classi di appartenenza.

    Zona indice di manutenzione Classe

    Alta valle 0,028168 3

    Versante destro 0,026575 2

    Fondovalle 0,026894 2

    Versante sinistro 0,029984 3

    Chiassa 0,025625 1

    Gli indici idraulici Id da attribuire alle tre classi vengono calcolati come rapporto tra gli indici di manutenzione medi pesati di ciascuna classe e l’indice di manutenzione medio pesato

    relativo alla classe 2, in maniera tale che l’indice idraulico relativo a quest’ultima classe

    risulti pari a 1.

    Zona

    Indice

    di manutenzione

    Im Classe

    Superficie

    (ha) S

    classe 1

    Superficie

    (ha) S

    classe 2

    Superficie

    (ha) S

    classe 3

    Im x S Classe 1

    Im x S Classe 2

    Im x S Classe 3

    Alta valle 0.028168 3 14.000,64 394,37

    Versante destro 0.026575 2 24.522,05 651,67

    Fondovalle 0.026894 2 18.765,33 504,67

    Versante sinistro 0.029984 3 25.061,41 751,43

    Chiassa 0.025625 1 6.163,74 157,95

    Totale 6.163,74 43.287,38 39.062,05 157,95 1.156,34 1.145,80

    Media pesata

    0,025626

    0,026713

    0,029333

    Indici idraulici 0,96

    1,00 1,10

  • Piano di classifica degli immobili

    46

    Figura 10: Carta dell’indice idraulico

  • Piano di classifica degli immobili

    47

    7 Indice economico

    Gli indici economici applicabili si riconducono sostanzialmente al reddito dominicale degli

    immobili agricoli e alle rendite catastali degli immobili urbani che esprimono un valore già

    perequato per destinazione, qualità e classe.

    Occorre naturalmente ricondurci ai valori dei suoli e pertanto per gli immobili extra-agricoli

    si adotterà la rendita catastale ridotta alla parte che attiene al suolo interessato dalla

    costruzione; escludendo livelli di incidenza eccezionali, legati a particolari situazioni

    edilizie, si adotta un indice di incidenza pari a 0.20.

    Pertanto l’indice economico per gli immobili agricoli vale:

    Ie = RD RD = reddito dominicale

    Per gli immobili extra-agricoli:

    Ie = RC x Iia RC = rendita catastale Iia = indice di incidenza dell’area sulla rendita (= 0.20)

    Formule per il calcolo del beneficio Sulla base dei dati precedentemente raccolti, chiamando Id l’indice idraulico e Ie l’indice economico, si ottiene che il beneficio specifico bi del singolo immobile è dato dalla seguente formula generale:

    bi = Id x Ie

    che, nel caso degli immobili agricoli, diventa:

  • Piano di classifica degli immobili

    48

    bi= Ir x RD

    e nel caso degli immobili extra-agricoli

    bi = Id x RC x Iia Per quanto riguarda le linee di comunicazione (strade e ferrovie) si adotta come tariffa di

    calcolo del reddito delle relative superfici, individuate dalla Comunità Montana in base ai

    dati catastali o sulla scorta di altri accertamenti, quella del seminativo di classe più alta

    presente nel Comprensorio. Il calcolo del beneficio si riconduce a questo punto a quello

    degli immobili agricoli.

  • Piano di classifica degli immobili

    49

    8 Formule per il calcolo del contributo

    Il centro di costo adottato viene ripartito fra gli immobili contribuenti in ragione del beneficio

    ad essi attribuibile. Pertanto la formula da utilizzare per il calcolo del singolo contributo

    dell’immobile sarà del tipo:

    Ci = (Costo / ∑bi) x bi

    Ci = Contributo del singolo immobile considerato. Costo = Centro di costo relativo all’attività di bonifica montana.

    ∑bi = Sommatoria dei benefici estesa a tutti gli immobili contribuenti per il centro di costo

    (agricoli ed extra-agricoli).

    bi = beneficio del singolo immobile considerato

  • Piano di classifica degli immobili

    50

    9 Valutazione del beneficio di scolo

    L’art. 16 comma 5 della L.R. 34/94, introdotto dalla L.R. 38/2003, dispone che “I

    soggetti pubblici e privati, anche non consorziati, che utilizzano le opere di bonifica, il

    reticolo e le opere idrauliche in gestione ai consorzi di bonifica o agli altri soggetti

    competenti come recapito di scarichi, contribuiscono alle spese in proporzione al beneficio

    ottenuto”.

    L’art. 16 comma 7 della L.R. 34/94, introdotto dalla citata normativa, prevede

    espressamente che i gestori del servizio idrico integrato di cui alla L.R. 81/1995 sono

    tenuti a contribuire alle spese dei consorzi di bonifica in relazione al beneficio tratto,

    nell’ambito dei servizi loro affidati, dalla gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle

    opere idrauliche.

    Con deliberazione n. 715 del 20/07/2004 la Giunta Regionale ha tra l’altro

    approvato le “Linee guida per la valutazione del beneficio di scolo” per la determinazione

    del contributo dovuto dalle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale e la nuova convenzione

    tipo di cui all’art. 16 comma 12 della L.R. 34/94.

    In data 21/11/2005 è stata stipulata con Autorità di Ambito territoriale Ottimale n. 4

    “Alto Valdarno” la convenzione prevista dall’art. 16 comma 8 della L.R. 34/94, introdotto

    dalla citata normativa.

    Con deliberazione di Assemblea n. 54 del 29/09/2006 è stata approvato l’elaborato

    “Valutazione del beneficio di scolo nel comprensorio n. 24 “Casentino”, in cui si

    quantificava il contributo dovuto dall’AATO n. 4 “Alto Valdarno” relativo al precedente

    perimetro provvisorio di contribuenza, approvato con deliberazione di Assemblea n. 22 del

    19/03/1999. Tale contributo risultava essere pari al 2,5341% dell’intero ammontare della

    contribuenza.

    L’estensione del perimetro provvisorio di contribuenza comporta anche la revisione

    del beneficio di scolo e la quantificazione del nuovo contributo dovuto dall’AATO n. 4.

    La presente valutazione del beneficio di scolo nel comprensorio di bonifica n. 24

    “Casentino”, relativamente ai territori del perimetro provvisorio di contribuenza ricadenti

    nell’AATO n. 4 “Alto Valdarno”, viene effettuata applicando i principi delle linee guida

    approvate dalla Regione Toscana con delibera n. 715 del 20/07/2004, con le

  • Piano di classifica degli immobili

    51

    semplificazioni concordate in occasione della stipula della sopraccitata convenzione, che

    tengono conto della peculiarità del comprensorio e dell’attività di bonifica montana in esso

    attuata, e già applicate in occasione della prima valutazione del beneficio di scolo, a cui si

    rimanda per la descrizione della procedura adottata.

    Il rapporto tra il beneficio di scolo e il costo totale di gestione del reticolo dà la

    percentuale che va applicata alla contribuenza complessiva per determinare annualmente

    il contributo dovuto dall’AATO n. 4 “Alto Valdarno”.

    Su un costo di gestione pari a 977.500 euro, riferito all’anno in corso, il beneficio di

    scolo è stato valutato, con il metodo sopra descritto, pari a 22.510,00 euro che in termini

    relativi rappresenta il 2,3028% dell’ammontare del costo totale di gestione del reticolo.

    Possiamo quindi concludere che per il comprensorio di bonifica n. 24 il beneficio per

    il recapito degli scarichi delle fognature nel reticolo risulta essere pari al 2,3028%

    dell’intero ammontare della contribuenza.

    Non si procede all’esenzione prevista dall’art. 16 comma 6 della L.R. 34/94 in

    quanto, come già disposto nel precedente Piano di Classifica, il contributo consortile a

    carico dei fabbricati non comprende il contributo connesso allo scolo e allontanamento

    delle acque reflue.

    Si riportano in appendice i risultati dell’applicazione di quanto descritto nella presente

    relazione.

    Si allega alla presente la cartografia degli agglomerati urbani e del reticolo utilizzato

    per l’allontanamento delle acque reflue in scala 1: 50.000.

  • Piano di classifica degli immobili

    52

    10 Norme di applicazione

    L'Amministrazione della Comunità Montana provvede a formare i ruoli di contribuenza

    sulla base del proprio Catasto consortile degli immobili agricoli ed extra-agricoli che

    ricadono nel Comprensorio di bonifica secondo le indicazioni tecnico – economiche

    stabilite dal Piano di Classifica. L'aggiornamento delle proprietà censite nel Catasto

    consortile e delle relative intestazioni avviene sia per istanza motivata dei contribuenti che

    per la periodica attività di ricognizione e accertamento svolta dall'Ufficio Catasto consortile.

    A tutti gli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza vengono attribuiti gli indici tecnici

    ed economici previsti dal Piano di Classifica stesso.

    Non si includono tra gli immobili contribuenti gli immobili agricoli che appartengono ad una

    proprietà agricola consortile (“posizione” del Catasto consortile) per la quale il reddito

    dominicale “complessivo” sia inferiore a 0,26 euro; questo sia per la evidente marginalità

    della redditività dell’immobile che per la possibile destinazione a resede di fabbricato

    urbano o relitto; tali proprietà hanno estensione limitata, sempre inferiore agli 80 mq, e nel

    caso frequente di destinazione a resede di fabbricato urbano si evita una potenziale

    doppia imposizione. A tale determinazione ci si è sempre attenuti nel recente passato.

    Vengono esentati dalla contribuenza gli immobili classificati catastalmente Luoghi Sacri

    Pubblici , per uniformarsi alla normativa tributaria che prevede l’esenzione di tali immobili

    da qualsiasi imposta, tassa o tributo.

    Vengono esentati dalla contribuenza gli immobili classificati catastalmente Fabbricati

    Rurali (qualità catastale 279) di superficie inferiore ai 200 mq; per tali estensioni si può

    ragionevolmente ritenere che il fabbricato non sia utilizzato a fini di civile abitazione (il

    limite è stato posto tenendo in considerazione il fatto che nella superficie vengono

    comprese anche le resedi quali le aie, ecc.).

    L’acquisizione dei dati catastali (rendite e superfici) avviene di norma attraverso le

    Agenzie del Territorio provinciali; la Comunità Montana può comunque attingere alle

  • Piano di classifica degli immobili

    53

    banche dati di varia natura dell’Amministrazione Finanziaria per il completamento dei dati

    di classamento degli immobili e compiere propri accertamenti diretti.

    La Comunità Montana, attraverso apposita Deliberazione del Consiglio, potrà rettificare

    eventuali inesattezze materiali nella attribuzione degli indici o parametri a base del calcolo

    del beneficio.

    Si assume come unità georeferenziale il foglio catastale.

    L’Amministrazione della Comunità Montana può prevedere nella deliberazione annuale di

    riparto l’istituzione di una quota minima di contribuenza; può inoltre prevedere un limite

    dell’indice economico oltre il quale computare una percentuale di riduzione delle stesso in

    quanto ritenuta corrispondente a un criterio di corretta individuazione del beneficio, di

    equità e di equilibrato rapporto beneficio/valore immobiliare.

  • Piano di classifica degli immobili

    54

    11 ALLEGATI

    Schede riassuntive per sottobacino idrografico

  • Piano di classifica degli immobili

    55

    ZONA A: Alta valle del Casentino

    Sottobacini idrografici

    Nome Superficie (ha)

    Arno a monte di

    Stia

    6,632.76

    Staggia 4,752.89

    Imbr.Arno-Stia 354.12

    Fiumicello 1,797.93

    Pillozze 462.86

    TOTALE 14,000.55

    Quota minima 401.89

    Quota massima 1,643.57

  • Piano di classifica degli immobili

    56

    Opere trasversali presenti bm Denominazione sb n_ord lunghezza altezza larghezza anno

    realizzazione muri ala

    1 Arno a monte di Stia 1 1 25.8 2.8 1.8 1930 NO 1 Arno a monte di Stia 1 2 32 2.4 1.8 1930 NO 1 Arno a monte di Stia 1 3 56 6.4 2 1930 si ( d ) 1 Arno a monte di Stia 1 4 23.5 5.1 2 1930 si ( d ) 1 Arno a monte di Stia 1 5 47.5 6.2 2 1930 si ( S ) 1 Arno a monte di Stia 1 6 58.5 4.7 1.5 1930 SI 1 Arno a monte di Stia 1 7 59.5 4.2 1.3 1930 si ( D ) 1 Arno a monte di Stia 1 8 61.5 3.1 1.3 1930 si ( D ) 1 Arno a monte di Stia 1 9 40.5 2.9 1.3 1930 si ( S ) 1 Arno a monte di Stia 1 10 38 3.7 1.3 1930 si ( S ) 1 Arno a monte di Stia 1 11 38.5 3.9 1.3 1930 si ( S ) 1 Arno a monte di Stia 1 12 55 5.7 1.3 1930 SI 1 Arno a monte di Stia 1 13 36 2.5 1.1 1930 SI 1 Arno a monte di Stia 1 14 40 3.8 1.4 1930 SI 1 Arno a monte di Stia 2 1 38.5 4.3 1.6 0 NO 1 Arno a monte di Stia 2 2 28.7 4.9 1.6 0 NO 1 Arno a monte di Stia 2 3 43.1 3.7 1.6 0 NO 1 Arno a monte di Stia 3 1 28.7 4.1 1.7 1932 NO 1 Arno a monte di Stia 3 2 17.5 3.8 1.6 1932 NO 1 Arno a monte di Stia 3 3 28 3.9 1.6 1932 NO 1 Arno a monte di Stia 4 1 23.8 3 2 0 NO 1 Arno a monte di Stia 4 2 26.1 3.4 1.3 0 NO 1 Arno a monte di Stia 4 3 26 3.2 1.3 0 NO 1 Arno a monte di Stia 5 1 13.7 2.6 1.2 0 NO 1 Arno a monte di Stia 5 2 15 2.5 1.2 0 NO 1 Arno a monte di Stia 5 3 12 2.5 1.2 0 NO 1 Arno a monte di Stia 5 4 18.5 4.4 1.2 0 NO 1 Arno a monte di Stia 6 1 16.5 3 1.6 1932 NO 1 Arno a monte di Stia 6 2 17 3.7 1.1 1932 NO 1 Arno a monte di Stia 6 3 19.5 2 1.2 1932 si ( S ) 1 Arno a monte di Stia 6 4 16 4 1.8 1932 NO 1 Arno a monte di Stia 6 5 31 5.5 1.7 1931 NO 1 Arno a monte di Stia 7 1 3 2 0.6 0 NO 1 Arno a monte di Stia 7 2 9.5 1 0.5 0 NO 1 Arno a monte di Stia 7 3 3 1.2 0.6 0 NO 1 Arno a monte di Stia 7 4 8 3.3 0.6 0 NO 1 Arno a monte di Stia 7 5 5 2 1 0 NO 1 Arno a monte di Stia 7 6 6 1 1 0 NO 1 Arno a monte di Stia 7 7 5 1 1 0 si ( S ) 1 Arno a monte di Stia 7 8 3.2 0.8 0.9 0 SI 1 Arno a monte di Stia 7 9 3.4 1.2 0.9 0 SI 1 Arno a monte di Stia 7 10 3.7 1 0.8 0 SI 1 Arno a monte di Stia 7 11 3 0.3 0.6 0 SI 1 Arno a monte di Stia 7 12 3.5 2.2 0.5 0 SI 1 Arno a monte di Stia 7 13 3 0.5 0.6 0 SI 1 Arno a monte di Stia 7 14 7 1.6 0.8 0 SI 1 Arno a monte di Stia 7 15 8 2.2 0.8 0 si ( D )

  • Piano di classifica degli immobili

    57

    bm Denominazione sb n_ord lunghezza altezza larghezza anno realizzazione

    muri ala

    1 Arno a monte di Stia 7 16 8.5 5.5 1 0 SI 1 Arno a monte di Stia 7 17 3.5 2.1 0.8 0 SI 1 Arno a monte di Stia 7 18 6 1.7 0.8 0 SI 1 Arno a monte di Stia 7 19 9 2.1 0.8 0 SI 1 Arno a monte di Stia 7 20 13 4.3 0.9 0 SI 1 Arno a monte di Stia 7 21 4.5 1.7 0 0 NO 2 Staggia 1 1 53 6.8 2.1 0 NO 2 Staggia 1 2 21 6.7 2 0 si ( D ) 2 Staggia 1 3 56.4 4.6 1.4 0 si ( D ) 2 Staggia 1 4 48.2 6.6 2 0 SI 2 Staggia 1 4a 0 0 0 1980 2 Staggia 1 5 44 4.2 1.5 0 si ( D ) 2 Staggia 1 6 41.5 4.7 1.3 0 si ( D ) 2 Staggia 1 7 26 3.1 1.4 0 SI 2 Staggia 1 8 24 1.4 0.6 0 si ( D ) 2 Staggia 1 9 31 6.5 1.3 0 si ( D ) 2 Staggia 1 10 18 2.7 2 0 SI 2 Staggia 1 11 23.5 6.5 2 0 SI 2 Staggia 1 12 12.5 2 1.1 0 SI 2 Staggia 1 12a 3.9 1.2 0.8 0 SI 2 Staggia 1 13 26.2 5.3 1.6 0 SI 2 Staggia 2 1/a 5.2 1.3 0.6 0 No 2 Staggia 2 1 10.8 1.8 1 No 2 Staggia 2 2 12.2 2 1 0 No 2 Staggia 2 3 17.6 2.7 1.2 0 No 2 Staggia 2 4 34.5 6.5 2 0 Si(S) 2 Staggia 2 5 52.4 7.6 2 0 No 2 Staggia 2 6 58.4 7.5 2 0 2 Staggia 2 7 20 3 1.6 0 Si(S) 2 Staggia 2 8 28.1 4.5 1.3 0 Si(S) 2 Staggia 2 9 27 4.6 1.3 0 Si(S) 2 Staggia 2 10 14 3 1.15 0 Si(S) 2 Staggia 2 11 19.5 3.1 1.2 0 NO 2 Staggia 3 1 12.5 2.4 1.2 0 Si 2 Staggia 4 1 12.1 0.7 1.2 0 No 2 Staggia 4 1/a 38.5 1 1 0 No 2 Staggia 4 2 48 5.8 2 0 Si(S) 2 Staggia 4 3 35.7 6.5 2 0 Si(s) 2 Staggia 4 4 68 6.7 2 0 Si 2 Staggia 4 5 47.5 6.3 2 0 Si(S) 2 Staggia 4 6 48 6.6 2 0 Si(S) 2 Staggia 5 1 13 2.2 1.15 0 No 2 Staggia 5 2 12.3 3 1.15 0 No 2 Staggia 5 3 10 2.35 1.1 0 No 2 Staggia 5 4 9.4 0.35 1 0 No 2 Staggia 6 1 5 1.6 0.8 0 No 2 Staggia 6 2 4 3.1 0.9 0 No 2 Staggia 6 3 6 2.1 0.9 0 No 2 Staggia 6 4 4 1.6 0.8 0 2 Staggia 7 1 8.5 1.6 0.9 0 No 2 Staggia 7 2 13 1.3 1 0 No

  • Piano di classifica degli immobili

    58

    bm Denominazione sb n_ord lunghezza altezza larghezza anno realizzazione

    muri ala

    2 Staggia 7 3 11 1.8 1 0 No 2 Staggia 7 4 12 0.5 1.4 0 No 2 Staggia 7 5 21 8.5 1 0 Si(S) 2 Staggia 7 6 12 1.9 1 0 Si(D) 2 Staggia 8 1 38.5 1 1 0 3 Fiumicello 1 1 58 1.3 1.4 0 No 3 Fiumicello 1 2 40.2 2.3 1.45 0 3 Fiumicello 1 3 37.2 2.1 1.45 0 3 Fiumicello 1 4 19.8 0.6 1.2 0 3 Fiumicello 1 5 21.3 2.1 1.2 0 Si 3 Fiumicello 2 1 6 1 0.8 0 3 Fiumicello 2 1/a 12 3 1 0 3 Fiumicello 2 2 7 2.1 0.9 0 3 Fiumicello 2 3 8 2 0.9 0 3 Fiumicello 2 4 8.5 2.4 1 0 3 Fiumicello 2 5 6 1.7 0.9 0 3 Fiumicello 2 6 10 1.3 0.9 0 Si(D) 3 Fiumicello 2 7 13.5 3.5 1.1 0 3 Fiumicello 2 8 10 1.8 1 0 3 Fiumicello 2 9 7.5 1.6 0.9 0 3 Fiumicello 2 10 6.5 3 0.9 0 3 Fiumicello 2 11 7.5 2.8 1 0 3 Fiumicello 2 12 9 2.4 1 0 3 Fiumicello 2 13 6.5 2.5 1 0 3 Fiumicello 2 14 7 1.5 0.9 0 3 Fiumicello 2 15 16 3.5 1.2 0 3 Fiumicello 2 16 11 3 1.2 0 3 Fiumicello 2 17 7 1.8 1 0 3 Fiumicello 2 18 5 2.1 1 0 3 Fiumicello 2 19 15 3.6 1.2 0 3 Fiumicello 2 20 6 1.2 0.5 0 3 Fiumicello 2 21 7 2 1 0 3 Fiumicello 2 22 10 2.1 1 0 3