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Presentazione standard di PowerPoint · ... Gestione dei rischi e responsabilità “l’individuazione delle procedure ... dei fattori di rischio; c) valutazione dei ... e di spesa

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Help Desk Consorzio Ferrara Innovazione

Via Mons. Luigi Maverna, 4 - 44122

Ferrara - Tel. 0532 783561

[email protected]

Durata 4h Formazione Generale

Piattaforma http://mainconsulting.cfiformazione.it

Obiettivi

Formativi

Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti una

formazione generale in materia di sicurezza adeguata..

Docente

Tutor

Dott. Giorgio Pizzo

La Sicurezza e Salute sul Lavoro Formazione Generale – Modulo 2

D.lgs. 81-08 art.37 comma 1 – accordo Stato Regioni del 21/12/2011 art.4 – condizioni particolari

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La Sicurezza e Salute sul Lavoro – Formazione Generale

Benvenuti al corso di formazione sulla

Sicurezza e Salute sul Lavoro

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Al termine di ogni slide clicca sul tasto play o sul tasto avanti nel player in basso per avanzare alla

slide successiva.

Buona lezione!

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Modulo 2

TEST

Prova di autovalutazione intermedia

SEZIONE 2

Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali

SEZIONE 1

Organizzazione della prevenzione aziendale.

La Sicurezza e Salute sul Lavoro – Formazione Generale

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ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE

Formazione Generale Modulo 2 – Sezione 1

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Le figure del sistema di prevenzione aziendale

- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

- Datore di lavoro (DL), preposti e dirigenti

- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e addetti

- Lavoratori (LL)

- Medico competente (MC)

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

La Sicurezza e Salute sul Lavoro – Formazione Generale

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L’esercizio di fatto dei poteri direttivi nel D.Lgs.81/2008

L’art. 299 recupera i contenuti giurisprudenziali e stabilisce che:

“le posizioni di garanzia relative al

gravano altresì su colui il quale pur sprovvisto di regolare

investitura eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno

dei soggetti ivi definiti”.

• datore di lavoro

• dirigente

• e proposto

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

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Le posizioni di garanzia nella giurisprudenza

• sono state lette per lo più non reciprocamente escludentesi ma concorrenti

• sono state considerate nell’ottica della responsabilità solidale della catena datore-dirigente-proposto-lavoratore ad ognuno secondo la sua parte di onere corrispondente alla sfera di capacità decisionale e di potere organizzativo.

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

Art. 40 - Rapporto di causalità

- Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

- Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Art. 41 - Concorso di cause

- Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

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Le posizioni di garanzia nel D.Lgs.106/2009

“Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a

vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di

cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma

restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti

obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la

mancata attuazione dei predetti obblighi sia

addebitabile unicamente agli stessi e non sia

riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di

lavoro e dei dirigenti.”

ART.18 COMMA 3-BIS

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

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Piramide delle Responsabilità

DATORE di LAVORO

DIRIGENTI

PREPOSTI

LAVORATORI

MEDICO COMPETENTE

R - SPP

RLS/RLS-T

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D.Lgs.81/2008 – Gestione dei rischi e responsabilità

“l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle

misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione

aziendale che vi debbano provvedere a cui devono essere

assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate

competenze e poteri” (Art. 28 comma 2 lettera d).

Il documento dei Valutazione dei rischi deve contenere:

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D.Lgs. 81/2008 – D.Lgs. 106/2009 Competenze e responsabilità (Art.37 comma 7)

I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in

azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento

periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e

sicurezza del lavoro.

I contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di

prevenzione e protezione.

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Le due linee d’azione in azienda

si basa sui soggetti chiamati a funzioni operative, cioè il datore, il

dirigente e il preposto.

La prima (operativa)

La seconda linea (consultiva)

è fondata sul Servizio Prevenzione e Protezione, che ha compiti di

consulenza e pertanto non sono previsti a suo carico obblighi

penalmente sanzionati; tali compiti di studio, proposta,

elaborazione, valutazione sono svolti a beneficio del datore di

lavoro: il responsabile e gli addetti del SPP non sono i soggetti che

per legge devono assicurare l’adozione delle misure di sicurezza.

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Obblighi indelegabili Articolo 17 “Obblighi del datore di lavoro non delegabili”

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

b) la designazione del responsabile del

servizio di prevenzione e protezione

dai rischi.

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del

documento previsto dall’articolo 28

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Il Datore di lavoro

Art. 2 - il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,

comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione

nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità

dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri

decisionali e di spesa.

DEFINIZIONE

CARATTERISTICHE

• È responsabile dell’applicazione della normativa vigente.

• Possiede i poteri decisionali e di spesa

• È titolare del rapporto di lavoro.

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Centralità del datore di lavoro

Il datore di lavoro non è chiamato soltanto ad attuare i

singoli precetti tecnici della prevenzione

Ma è obbligato a dotarsi di

una rete organizzativa e

gestionale (Artt.17,18,28,29)

che è obbligatoria e la cui

mancanza è penalmente

sanzionata.

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La delega di funzioni Articolo 16 “Delega di funzioni”

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non

espressamente esclusa (art.17), è ammessa con i seguenti limiti e

condizioni:

• che sia scritta e con data certa

• che il delegato possegga tutti i requisiti per le funzioni delegate

• che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalle funzioni delegate

• che attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria

• che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

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Dirigenti e preposti

Dirigono (i dirigenti) e sovrintendono (i preposti) le

attività lavorative nell'ambito delle rispettive attribuzioni

e competenze.

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

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• Quando le misure di sicurezza non sono rispettate dai

lavoratori, il preposto non deve limitarsi a benevoli

richiami, ma deve prontamente informare il datore di

lavoro o il dirigente legittimato a infliggere richiami

formali e sanzioni.

• Il richiamo può concretizzarsi nello strumento giuridico

previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

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Dirigente e preposto: il rispetto delle procedure

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Il preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei

limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura

dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e

garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la

corretta esecuzione da

parte dei lavoratori ed

esercitando un funzionale

potere di iniziativa

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

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Lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla tipologia

contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito

dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o

privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di

apprendere un mestiere, un'arte o

una professione, esclusi gli addetti

ai servizi domestici e familiari.

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

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Il Responsabile del servizio prevenzione e protezione

CARATTERISTICHE

• Può essere esterno se le capacità dei dipendenti sono insufficienti (escluse le aziende di cui al c.6 dell’art.31).

• Può essere un soggetto interno all’azienda.

• Svolge un ruolo di supporto tecnico al datore di lavoro.

• Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del Spp (nelle aziende di cui all’Allegato 2).

• Deve essere in possesso delle competenze e aver ricevuto la formazione di cui al D.Lgs.195/03.

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La formazione di Rspp e Aspp D.LGS. 23 GIUGNO 2003, n. 195

INDIVIDUAZIONE

• e dei requisiti professionali

richiesti ad ASPP e RSPP

• delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti e ai

responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori

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Il Datore di lavoro che assume le funzioni del Spp

Il Datore di lavoro può assumere le funzioni del servizio di prevenzione e protezione nei casi esplicitati nell’Allegato 1 del D.Lgs.81/2008:

• aziende artigiane ed industriali fino a 30 addetti

• aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti

• aziende della pesca fino a 20 addetti

• altre aziende fino a 200 addetti.

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Servizio di prevenzione e protezione

Insieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni o interni

all’azienda, dedicati all’attuazione dei miglioramenti in

ambito di prevenzione e protezione dai rischi

professionali nell’azienda, ovvero unità produttiva.

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Il Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza

DEFINIZIONE

Art. 2 comma 1 lettera i)

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o

designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli

aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

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Generalizzata la presenza del Rls

Considerata l’opzione prevista dal D.Lgs.626/94 tra Rls aziendale

e Rls territoriale…

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

• non sarà d’ora in poi possibile non avere alcun

rappresentante, come accade attualmente nella quasi totalità

delle imprese con meno di 15-30 dipendenti.

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In ogni azienda dovrà esserci un rappresentante dei lavoratori…

Dove non si elegge il Rls aziendale (sia sotto che sopra ai 15

dipendenti):

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

• il datore comunica* i nominativi degli Rls in caso di nuova elezione all’Inail e al Sinp e versa un contributo al Fondo di Sostegno (art. 52)

• il contributo sarà pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda o unità produttiva.

* se inadempiente: sanzione amministrativa di 500,00 euro

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Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Rslt)

Le attribuzioni

• Le stesse di cui gode il Rls aziendale.

• Esercita tali attribuzioni nei confronti di tutte le aziende o unità produttive del territorio e del comparto di competenza, dove non vi sia Rls.

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

Incompatibilità

• L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.

La formazione deve prevedere:

• Almeno 64 ore iniziali da effettuarsi entro 3 mesi dalla elezione/designazione + 8 ore di aggiornamento annuale.

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Invariato il numero dei Rls aziendali (art.47 c.7)

Aziende o Up fino a 200 dipendenti

• 1 Rls (Accordo Confindustria: la contrattazione di categoria può aumentare il numero, è nell’ambito Rsu).

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

Aziende o Up da 201 a 1.000 dipendenti

• 3 Rsl (Accordo Confindustria: se la Rsu ha tre membri 2 Rls nella Rsu e 1 Rls aggiuntivo, se la Rsu ha più di 3 membri tutti gli Rls sono all’interno della Rsu).

Aziende o Up oltre i 1.000 dipendenti

• 6 Rls, (Accordo Confindustria: la contrattazione di categoria può aumentarne il numero, solo nell’ambito Rsu).

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Innovazioni per la Formazione del Rls aziendale

Il D.Lgs 81/2008 (pur rinviando alla contrattazione) ne definisce:

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

• i contenuti minimi

• la durata iniziale di 32 ore di cui 12 sui rischi specifici presenti in

azienda e le misure di prevenzione adottate

• l’aggiornamento periodico non inferiore a 4 ore per ciascun anno

di vigenza del mandato per le imprese dai 15 ai 50 addetti; 8 ore

per ciascun anno per le imprese che occupano più di 50 addetti.

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Il delegato di sito produttivo

Il Rls di sito è previsto in contesti produttivi caratterizzati dalla

compresenza di più aziende o cantieri quali:

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

• I porti, i centri intermodali di trasporto, gli impianti siderurgici, i cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, i contesti produttivi con complesse problematiche di interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente superiore a 500.

• In tali contesti il Rls di sito è individuato tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito. Sarà anche in questo caso la contrattazione collettiva a stabilire le modalità di individuazione, e le modalità di esercizio delle attribuzioni di questa figura.

• Le attribuzioni sono peraltro le stesse definite all’art. 50 per tutte e tre le tipologie di Rappresentante per la sicurezza.

• Per la formazione non si specifica ma ad esempio nel porto di Genova la sperimentazione, a seguito dell’accordo che lo ha istituito è di 290 ore.

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Il Medico competente

“collabora con il datore di lavoro e con il servizio di

prevenzione e protezione sulla base della specifica

conoscenza…”

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Progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e commercianti di impianti e macchinari

Fra i destinatari degli obblighi legislativi rientrano anche soggetti del tutto estranei alla compagine aziendale (ai sensi degli Artt. 22,23,24 del D. Lgs.81/2008 ) in particolare:

• Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. I beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria devono essere accompagnati, in caso di locazione, dalle previste certificazioni o da altri documenti previsti dalla legge.

• Questi soggetti, infatti, devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e devono scegliere macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

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Nuovi soggetti rientrano nel campo di applicazione

Lavoratori autonomi e i componenti delle imprese familiari entrano per la prima volta nel campo di applicazione con obblighi sanzionati per:

Mentre con costi a loro carico possono:

• l’uso di attrezzature

• l’uso di Dpi

• l’utilizzo tessera di riconoscimento.

• partecipare a corsi di formazione

• beneficiare della sorveglianza sanitaria.

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Le Misure Organizzative Titolo I del D.Lgs 81/2008 e le relative sanzioni...

DEFINISCONO:

• reciproci obblighi di comunicazione e informazione

• una fitta rete di obblighi relazionali tra tutte le figure aziendali (Datore di lavoro, Rspp, Rls, Mc, Lavoratori/Lavoratrici, lavoratori autonomi, appaltatori, fornitori)

• momenti/modalità di confronto non occasionali.

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

Datore di lavoro Preposto Medico competente Lavoratore

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..ma cosa succede dell’obbligo previsto ad es. dall’art.20 c.2 e)?

• “I lavoratori devono segnalare immediatamente al datore di lavoro,

al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui

alle lettere c) e d) nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo

di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di

urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, fatto salvo

l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di

pericolo grave o incombente, dandone notizia ai rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza.”

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L’errore organizzativo

L’errore s’innesta spesso in un sistema organizzativo caratterizzato da criticità latenti che rimangono silenti finché un errore umano, appunto, non le attiva.

• Le condizioni per l’errore umano sono quindi molto spesso precostituite intenzionalmente dall’organizzazione.

• Gli incidenti non accadono solo per violazione delle norme da parte degli operatori ma per lo più per:

• rispetto di regole fallaci o non adatte alla complessità del compito

• tolleranza di utilizzo di procedure errate (più frequente).

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Un esempio di procedura di comunicazione che “salva la vita”

La Procedura degli infortuni mancati:

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

• i focal point

• l’osservazione e l’analisi degli infortuni mancati

• la segnalazione delle misure

• l’attuazione e delle misure

• il monitoraggio del sistema.

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Rapporto su un incidente mancato (esempio tipo)

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

• Reparto: … Data: … Ora: …

• Luogo: Strada interna all’azienda

• Descrizione: I tombini posati in un recente scavo sono troppo alti rispetto al manto stradale

• Cause e commenti sul potenziale rischio: Tali gradini costituiscono un pericolo per biciclette e pedoni

• Frequenza: A=>Anno B=Anno C= Mese D=Settimana E=Giorno

• Valutazione: E3

• Misure urgenti da prendere: Asfaltare il manto stradale a livello dei tombini

• Misure definitive: … … … … … …

• Rilevatore … Focal Point … Responsabile del trattamento

• Chiusura: … (data)

• Rischio: 1=Medicazione 2=Franchigia 3= Infortunio 4= Morte 5= fatalità multiple/disastro ambientale

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È importante la “competenza comunicativa” delle figure e del sistema

È necessario che all’interno del sistema di prevenzione aziendale sia attivo un

flusso informativo e che esso sia bidirezionale

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

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Efficacia del sistema

• rendere stabili le occasioni relazionali (periodicità reale della riunione)

• agevolare la partecipazione dei lavoratori anche attraverso istituti aziendali bilaterali (comitati, gruppi, circoli)

• costruire alleanze, riprogettando contenuti e modalità di relazione sulla base di finalità comuni.

Per l’efficacia del sistema è necessario:

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Integrare la gestione della salute e della sicurezza nella

gestione generale dell’impresa.

Il Sistema di gestione per la salute e la sicurezza del lavoro

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Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza

SERVIZIO Prev. Prot.

Valutazione dei rischi

Impegno e organizzazione

( DDL, SPP, MC, RLS )

Piano Annuale della

Sicurezza (P.A.S.)

Processi Fondamentali

Istruzioni Operative

Programma di Formazione /

Informazione

Sorveglianza Sanitaria

Audit e controlli

Risoluzione Non

Conformità

Riunione periodica annuale Rispetto delle Leggi

Gestione delle emergenze

Misurazione delle

prestazioni

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D.Lgs.81/2008 (art. 30): il modello di organizzazione e di gestione idoneo

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge

b) alle attività di vr e di predisposizione delle misure

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rls

d) alle attività di sorveglianza sanitaria

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori

f) alle attività di vigilanza nel rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.”

“Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni … di cui al D.Lgs.231/2001, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

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D.Lgs.81/2008: i modelli di organizzazione esimenti

• L’art.30 del TU ammette l’esclusione della responsabilità

amministrativa qualora le società si dotino di un modello

organizzativo idoneo a prevenire reati del tipo succitato.

• I modelli organizzativi esimenti indicati dal TU sono quelli

definiti in conformità alle Linee Guida UNI INAIL (28.09.2001) o

al British Standard OHSAS 18001:2007.

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

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Registrazione e statistica degli infortuni

• È obbligo dell’azienda tenere un registro in cui annotare

cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano

un’assenza dal lavoro di almeno un giorno.

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

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Ai fini preventivi l’infortunio mancato, cioè l’incidente che stava per accadere o che si è realizzato senza procurare danni,

è considerato a tutti gli effetti come infortunio avvenuto.

La registrazione e gestione degli infortuni mancati

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

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La Procedura – Prima Fase

• L’azienda individua i Focal Point, costituiti da persone formate ad hoc, scelte tra i capo turno o primo assistente.

• La formazione loro destinata fornisce competenze che consentono di pesare il rischio secondo la natura e parametri di frequenza e gravità.

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

• La valutazione viene eseguita su: • 4 livelli di gravità potenziale con riferimento alle persone (1 = danno lieve; 2

= danno medio; 3 = invalidità temporanea o permanente ; 4 = morte) • 4 livelli di frequenza (1 = anno; 2 = mese; 3 = settimana; 4 = giorno).

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La Procedura – Seconda fase

• I Focal Point raccolgono le segnalazioni dei lavoratori nei reparti.

• Viene compilato un modulo che descrive nel dettaglio le modalità di accadimento dell’incidente mancato.

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

• Il modulo è inviato al DL e/o al Responsabile tecnico e al RLS.

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La Procedura – Terza fase

I responsabili dei Focal Point programmano riunioni con i Ll per:

• Individuare soluzioni temporanee e successivamente individuare misure definitive.

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

• Definire i controlli a carico dei Fc e Rls.

• Verificare il regolare svolgimento del progetto relativo all’adempimento adottato.

• Verificare l’efficacia della soluzione adottata.

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Le malattie professionali diminuiscono o scompaiono?

• Le denunce delle Malattie professionali sono di nuovo in

aumento dopo l’introduzione nelle Tabelle delle Mp di danni al

sistema mano braccio e al sistema articolare nel suo complesso.

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

• Si verifica tuttavia una evidente difficoltà nelle attività di

individuazione, segnalazione e riconoscimento dei danni

connessi al lavoro.

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Difficoltà nel riconoscimento e nelle denunce

Le difficoltà sono:

• il lungo tempo tra l’abbandono della lavorazione e la manifestazione del danno

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

• la concomitanza di fattori extralavorativi

• l’onere per i lavoratori di fornire la prova per le malattie non tabellate

• la non adeguata valutazione dei rischi in azienda

• la mancanza di comunicazione tra le figure mediche.

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Se la valutazione del rischio è inefficace…

I danni alla salute non verranno rilevati dal medico competente.

• Non verranno avviate azioni di risarcimento e

riconoscimento delle malattie professionali.

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

• Non si metteranno in atto azioni preventive e protettive.

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Malattie professionali tabellate e non

• Per le malattie tabellate si

riconosce un nesso di causalità con

l’esposizione lavorativa.

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

• Per le malattie non tabellate il

nesso va dimostrato dai lavoratori

che ne hanno l’onere della prova.

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Obbligo di denuncia delle MP esteso dal DM 11 dicembre 2009

• Aggiornato l’elenco delle malattie professionali che in base

all’art. 139 del Testo unico infortuni rende obbligatoria la

denuncia all’ispettorato del lavoro, alla Asl territoriale, alle

sedi INAIL competenti.

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

• Per le malattie contenute in queste liste si dovrebbe avviare

un percorso agevolato di riconoscimento e di prevenzione.

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La sorveglianza sanitaria

• Viene effettuata sulla base di specifiche prescrizioni

legislative.

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

• Viene effettuata con

riferimento alla

valutazione dei rischi.

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Contenuto della sorveglianza sanitaria

• Accertamenti preventivi per verificare l’assenza di controindicazioni

al lavoro e l’idoneità alla mansione specifica.

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

• Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute e

verificare l’idoneità alla mansione specifica.

• I lavoratori possono fare ricorso in merito ai giudizi di idoneità

all’organo di vigilanza territorialmente competente.

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Raccolta dei dati

• Almeno una volta l’anno il medico competente deve comunicare, in forma anonima, i risultati della sorveglianza sanitaria.

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

• Ciò può avvenire: • in assemblea generale,

• per gruppo omogeneo di rischio,

• sicuramente durante la riunione

periodica con i Rls e con il Dl.

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Cartella sanitaria e di rischio

Il medico competente per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria:

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

• istituisce una cartella sanitaria

e di rischio

• aggiorna tale cartella, custodita

presso il Dl, con salvaguardia

del segreto professionale.

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Rapporti del Mc con il servizio sanitario nazionale

Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di

riferimento il Mc trasmette, esclusivamente per via telematica, ai

servizi competenti per territorio le informazioni relative ai dati

aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a

sorveglianza sanitaria.

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

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Registro degli esposti ad agenti biologici

• I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti

biologici del gruppo 3 e 4 sono iscritti in un registro in cui

vengono riportati, per ogni lavoratore, l’attività svolta, l’agente

utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

• Il datore di lavoro, tramite il medico competente, istituisce ed

aggiorna il registro e ne consegna una copia all’Istituto

superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro e

all’organo di vigilanza competente.

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Il Registro degli esposti ad agenti cancerogeni

Il datore di lavoro, ai sensi dell’ art. 243 del D.Lgs 81/2008,e

dell’art. 2 del D.M. 12/07/2007 n. 155, istituisce ed aggiorna, per

il tramite del medico competente, un registro di esposizione ad

agenti cancerogeni o mutageni.

Modulo 2 – Organizzazione della prevenzione aziendale

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Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali

Formazione Generale Modulo 2 – Sezione 2

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Il quadro delle relazioni tra le figure della prevenzione

RSPP

DL

Lavoratore e

Lavoratrice

RLS O

RLST

MC

Modulo 2 – Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali

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Compiti del preposto Articolo 19 - Obblighi del preposto

In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo

le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli

lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni

aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei

mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione

individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della

inosservanza, informare i loro superiori diretti;

(Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

Modulo 2 – Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali

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Compiti del preposto Articolo 19 - Obblighi del preposto

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

(Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

Modulo 2 – Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali

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Compiti del preposto Articolo 19 - Obblighi del preposto

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

(Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

Modulo 2 – Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali

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Compiti del preposto Articolo 19 - Obblighi del preposto

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

Modulo 2 – Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali

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Gli obblighi dei Lavoratori

• Contribuire all’adempimento degli obblighi previsti.

Modulo 2 – Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali

• Osservare le disposizioni fornite dal DL.

• Utilizzare correttamente i macchinari.

• Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale.

• Partecipare ai programmi di formazione e informazione.

• Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o segnalazione.

• Non svolgere lavori che non sono di propria competenza.

• Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi eventuale condizione di pericolo.

• Sottoporsi ai controlli sanitari.

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Compiti dei Lavoratori Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)

Modulo 2 – Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali

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c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)

Compiti dei Lavoratori Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori

Modulo 2 – Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali

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Compiti dei Lavoratori Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)

Modulo 2 – Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali Modulo 2 – Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali

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In regime di appalto

• I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o

subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento,

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e

l’indicazione del datore di lavoro.

• Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che

esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di

lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Modulo 2 – Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali

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Le funzioni del Rspp

• Collaborare alla valutazione dei rischi aziendali e alla redazione del documento.

• Individuare ed elaborare le misure preventive.

• Proporre il programma di formazione e informazione.

• Partecipare alla riunione periodica.

• Fornire informazioni ai lavoratori sui rischi aziendali.

Modulo 2 – Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali

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Compiti del servizio di prevenzione e protezione

• La valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento è un

obbligo indelegabile del datore di lavoro.

• Il datore di lavoro può peraltro avvalersi della consulenza del

servizio di prevenzione e protezione.

• Per individuare i rischi e le conseguenti misure preventive e

protettive è necessario essere in possesso di attitudini e specifiche

conoscenze tecniche.

Modulo 2 – Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali

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Diritti/attribuzioni del Rls (art.50)

• di accesso ai luoghi e alle informazioni

• di consultazione

• di proposta

Modulo 2 – Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali

• di partecipazione

• di ricorso

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La riunione periodica (art. 35)

Modulo 2 – Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali

Si discute di:

Buone prassi

Obiettivi di

miglioramento

(Sgsl)

Si discute di:

Dvr

Andamento degli infortuni e delle mp e sorveglianza

sanitaria

Criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia

dei Dpi

Programmi di informazione e formazione

dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori

Partecipanti

Datore di lavoro

o un suo

rappresentante

Rspp, Mc,Rls

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Le funzioni del Medico Competente

• Svolgere la sorveglianza sanitaria, gli accertamenti preventivi e gli accertamenti periodici.

• Esprimere i giudizi di idoneità alla mansione.

• Redigere la cartella sanitaria individuale.

• Comunicare ai Ll i risultati degli accertamenti sanitari.

• Collaborare con il Dl e Rspp alla individuazione, valutazione e gestione dei rischi.

• Visitare gli ambienti di lavoro.

• Offrire parere consultivo sulla formazione e informazione dei lavoratori.

Modulo 2 – Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali

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E’ Medico Competente

• specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica

• docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro

SE È IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI

• autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277

• specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

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Inidoneità alla mansione

• Nel caso di inidoneità al lavoro il medico competente ne

dà comunicazione scritta al datore di lavoro ed al

lavoratore.

• É ammesso ricorso sia del

lavoratore che del datore di

lavoro all'organo di vigilanza.

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Per il MC: sanzioni penali

• Pur nel suo ruolo di consulente il Medico Competente è

soggetto a dirette sanzioni che ne enfatizzano il ruolo

di tutela e informazione dei lavoratori.

Modulo 2 – Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali Modulo 2 – Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali

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L’addetto al primo soccorso deve …

• Mantenere in efficienza il presidio medico aziendale (cassetta del pronto soccorso).

• Esprimere Aggiornare i numeri telefonici dei principali presidi sanitari della zona compreso i servizi di soccorso e di urgenza più vicini i giudizi di idoneità alla mansione.

• Intervenire in caso di infortunio secondo le procedure aziendali onde evitare che all’infortunato siano portate azioni non corrette.

• Gli addetti nominati devono partecipare ad un corso di formazione specifico.

• Nelle piccole imprese questi compiti possono essere svolti da una sola persona, anche dallo stesso imprenditore.<

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L’addetto alla Prevenzione incendi ed evacuazione deve:

• aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici competenti

• conoscere e mantenere in efficienza tutti i sistemi e le procedure di prevenzione incendi, estintori, idranti, uscite di emergenza, porte taglia fuoco, pompe, allarmi, piani di emergenza e di evacuazione ecc.

• aggiornare e mantenere efficiente la segnaletica di sicurezza e di emergenza.

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